F.I.M.A.A. news N.37 - Gennaio 2009
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la Manovra dI BIlanCIo <strong>2009</strong> SI artICola In due ProvvedIMentI:<br />
la legge “finanziaria” (legge 22/12/2008 n.203) è stata infatti preceduta da un<br />
decreto-legge (d.l. 29/11/2008 n.185, non ancora convertito, all’atto della chiusura della<br />
rivista), contenente alcune misure urgenti per fronteggiare l’attuale stato di crisi generale e<br />
per sostenere le famiglie, l’occupazione e le imprese.<br />
alleggeriti i mutui “Prima Casa”<br />
La misura riguarda i mutui - non a tasso<br />
fisso - per l’acquisto, o la costruzione o la<br />
ristrutturazione dell’abitazione principale<br />
(esclusi gli immobili classificati in A1 -<br />
abitazioni signorili, A8 - ville e A9 castelli,<br />
palazzi storici) contratti da persone<br />
fisiche fino al 31 ottobre 2008.<br />
Secondo tale misura, l’importo massimo<br />
delle rate che le banche possono addebitare<br />
al cliente-mutuatario è determinato considerando<br />
un tasso di interesse del 4% (nel<br />
caso in cui il tasso iniziale sia inferiore al<br />
4%), ovvero il tasso di interesse contrattuale<br />
alla data di sottoscrizione del contratto<br />
(nel caso in cui sia superiore al 4%).<br />
La differenza tra l’importo della rata così<br />
determinata e quello che deriverebbe dalla<br />
applicazione delle condizioni contrattuali<br />
viene assunta a carico dello Stato.<br />
Sui nuovi mutui contratti dal 1° gennaio<br />
<strong>2009</strong> per l’acquisto (la norma non parla di<br />
costruzione o ristrutturazione) dell’abitazione<br />
principale, il tasso di base sul quale<br />
calcolare lo spread sarà il tasso di rifinanziamento<br />
principale della Bce, generalmente<br />
più basso dell’Euribor.<br />
Più difficile fruire della detrazione per il<br />
La Finanziaria 2008 aveva disposto la<br />
proroga della agevolazione per gli interventi<br />
di recupero del patrimonio edilizio<br />
fino al 2010; la Finanziaria <strong>2009</strong> dispone<br />
la ulteriore proroga anche per l’anno<br />
2011.<br />
Per effetto della nuova proroga, l’agevolazione<br />
si applica anche a coloro che<br />
acquistano o sono assegnatari di unità<br />
immobiliari facenti parte di fabbricati<br />
interamente ristrutturati da imprese o<br />
cooperative edilizie, a condizione che i<br />
risparmio energetico.<br />
Viene sottoposta al rigido controllo del<br />
monitoraggio anche la detrazione del 55%<br />
sugli interventi effettuati per il risparmio<br />
energetico.<br />
Oltre al già previsto invio a consuntivo<br />
all’Enea della documentazione, occorrerà<br />
infatti (anche per il <strong>2009</strong>) , inviare una<br />
domanda, per via telematica, alla Agenzia<br />
delle Entrate: il beneficio verrà accordato<br />
nei limiti dei fondi disponibili (82,7 milioni<br />
di euro per il <strong>2009</strong>, 185,9 milioni di<br />
euro per il 2010, 314,8 milioni di euro per<br />
il 2011); la domanda si intenderà respinta<br />
ove, decorsi 30 giorni, non sia pervenuta,<br />
per via telematica, l’esplicita comunicazione<br />
di accoglimento da parte dell’Agenzia.<br />
Le domande per il 2008 dovranno essere<br />
presentate entro il 15 gennaio <strong>2009</strong>.<br />
Tuttavia, il clamore suscitato da una applicazione<br />
retroattiva del monitoraggio,<br />
anche sulle spese già effettuate, porterà<br />
probabilmente ad una modifica (in sede di<br />
conversione del decreto: la norma è contenuta<br />
nell’articolo 29 del decreto 185) volta<br />
ad applicare la procedura di controllo alle<br />
sole spese effettuate dal <strong>2009</strong>.<br />
Prorogate le agevolazioni<br />
Per gli interventi di ristrutturazione<br />
lavori siano eseguiti dal 1° gennaio 2008<br />
al 31 dicembre 2011 e che si provveda<br />
alla successiva alienazione o assegnazione<br />
dell’immobile entro il 30 giugno 2012.<br />
Rammentiamo che il limite massimo di<br />
spesa (48.000,00 Euro) va, dal 1° ottobre<br />
2006, riferito in maniera complessiva<br />
alla singola unità immobiliare, per cui,<br />
nell’ipotesi di immobile cointestato, il limite<br />
va suddiviso tra i diversi soggetti che<br />
seguono i lavori e sostengono le relative<br />
spese.<br />
avviaTa La<br />
sPerimentazione<br />
della C.d. “iva di<br />
Cassa” Per le<br />
aTTiviTà Di<br />
ProFessionisti<br />
e aziende<br />
La misura in questione, da tempo ipotizzata<br />
dal Ministro Tremonti, è finalizzata<br />
a dare sollievo ai fabbisogni finanziari dei<br />
soggetti passivi Iva, mediante l’estensione<br />
a tutti i contribuenti della possibilità<br />
di versare l’Iva solo all’atto dell’incasso<br />
del corrispettivo.<br />
Il sistema di esigibilità differita comporta,<br />
da un lato la sospensione del pagamento<br />
dell’iva, per il cedente/prestatore,<br />
fino al momento della sua percezione<br />
(cioè fino all’incasso del corrispettivo)<br />
e, dall’altro, il rinvio della detrazione<br />
dell’imposta per il cessionario/committente<br />
fino al momento del suo effettivo<br />
esborso (cioè fino al pagamento del corrispettivo).<br />
L’iva diviene comunque esigibile dopo il<br />
decorso di un anno dal momento di effettuazione<br />
dell’operazione, salvo il caso<br />
in cui il cessionario/committente sia stato<br />
nel frattempo sottoposto a procedure<br />
concorsuali o esecutive.<br />
Il differimento non trova applicazione<br />
nei confronti dei soggetti che assolvono<br />
l’imposta mediante il meccanismo del<br />
“reverse charge”.<br />
La misura viene introdotta, in via sperimentale<br />
per il triennio <strong>2009</strong> - 2011, è<br />
soggetta alla preventiva autorizzazione<br />
Cee e comunque prevede la emanazione<br />
di un decreto attuativo che fissi il limite<br />
di volume d’affari cui si applica.<br />
COntinua a PaG. 18 8<br />
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