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F.I.M.A.A. news N.37 - Gennaio 2009

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la Manovra dI BIlanCIo <strong>2009</strong> SI artICola In due ProvvedIMentI:<br />

la legge “finanziaria” (legge 22/12/2008 n.203) è stata infatti preceduta da un<br />

decreto-legge (d.l. 29/11/2008 n.185, non ancora convertito, all’atto della chiusura della<br />

rivista), contenente alcune misure urgenti per fronteggiare l’attuale stato di crisi generale e<br />

per sostenere le famiglie, l’occupazione e le imprese.<br />

alleggeriti i mutui “Prima Casa”<br />

La misura riguarda i mutui - non a tasso<br />

fisso - per l’acquisto, o la costruzione o la<br />

ristrutturazione dell’abitazione principale<br />

(esclusi gli immobili classificati in A1 -<br />

abitazioni signorili, A8 - ville e A9 castelli,<br />

palazzi storici) contratti da persone<br />

fisiche fino al 31 ottobre 2008.<br />

Secondo tale misura, l’importo massimo<br />

delle rate che le banche possono addebitare<br />

al cliente-mutuatario è determinato considerando<br />

un tasso di interesse del 4% (nel<br />

caso in cui il tasso iniziale sia inferiore al<br />

4%), ovvero il tasso di interesse contrattuale<br />

alla data di sottoscrizione del contratto<br />

(nel caso in cui sia superiore al 4%).<br />

La differenza tra l’importo della rata così<br />

determinata e quello che deriverebbe dalla<br />

applicazione delle condizioni contrattuali<br />

viene assunta a carico dello Stato.<br />

Sui nuovi mutui contratti dal 1° gennaio<br />

<strong>2009</strong> per l’acquisto (la norma non parla di<br />

costruzione o ristrutturazione) dell’abitazione<br />

principale, il tasso di base sul quale<br />

calcolare lo spread sarà il tasso di rifinanziamento<br />

principale della Bce, generalmente<br />

più basso dell’Euribor.<br />

Più difficile fruire della detrazione per il<br />

La Finanziaria 2008 aveva disposto la<br />

proroga della agevolazione per gli interventi<br />

di recupero del patrimonio edilizio<br />

fino al 2010; la Finanziaria <strong>2009</strong> dispone<br />

la ulteriore proroga anche per l’anno<br />

2011.<br />

Per effetto della nuova proroga, l’agevolazione<br />

si applica anche a coloro che<br />

acquistano o sono assegnatari di unità<br />

immobiliari facenti parte di fabbricati<br />

interamente ristrutturati da imprese o<br />

cooperative edilizie, a condizione che i<br />

risparmio energetico.<br />

Viene sottoposta al rigido controllo del<br />

monitoraggio anche la detrazione del 55%<br />

sugli interventi effettuati per il risparmio<br />

energetico.<br />

Oltre al già previsto invio a consuntivo<br />

all’Enea della documentazione, occorrerà<br />

infatti (anche per il <strong>2009</strong>) , inviare una<br />

domanda, per via telematica, alla Agenzia<br />

delle Entrate: il beneficio verrà accordato<br />

nei limiti dei fondi disponibili (82,7 milioni<br />

di euro per il <strong>2009</strong>, 185,9 milioni di<br />

euro per il 2010, 314,8 milioni di euro per<br />

il 2011); la domanda si intenderà respinta<br />

ove, decorsi 30 giorni, non sia pervenuta,<br />

per via telematica, l’esplicita comunicazione<br />

di accoglimento da parte dell’Agenzia.<br />

Le domande per il 2008 dovranno essere<br />

presentate entro il 15 gennaio <strong>2009</strong>.<br />

Tuttavia, il clamore suscitato da una applicazione<br />

retroattiva del monitoraggio,<br />

anche sulle spese già effettuate, porterà<br />

probabilmente ad una modifica (in sede di<br />

conversione del decreto: la norma è contenuta<br />

nell’articolo 29 del decreto 185) volta<br />

ad applicare la procedura di controllo alle<br />

sole spese effettuate dal <strong>2009</strong>.<br />

Prorogate le agevolazioni<br />

Per gli interventi di ristrutturazione<br />

lavori siano eseguiti dal 1° gennaio 2008<br />

al 31 dicembre 2011 e che si provveda<br />

alla successiva alienazione o assegnazione<br />

dell’immobile entro il 30 giugno 2012.<br />

Rammentiamo che il limite massimo di<br />

spesa (48.000,00 Euro) va, dal 1° ottobre<br />

2006, riferito in maniera complessiva<br />

alla singola unità immobiliare, per cui,<br />

nell’ipotesi di immobile cointestato, il limite<br />

va suddiviso tra i diversi soggetti che<br />

seguono i lavori e sostengono le relative<br />

spese.<br />

avviaTa La<br />

sPerimentazione<br />

della C.d. “iva di<br />

Cassa” Per le<br />

aTTiviTà Di<br />

ProFessionisti<br />

e aziende<br />

La misura in questione, da tempo ipotizzata<br />

dal Ministro Tremonti, è finalizzata<br />

a dare sollievo ai fabbisogni finanziari dei<br />

soggetti passivi Iva, mediante l’estensione<br />

a tutti i contribuenti della possibilità<br />

di versare l’Iva solo all’atto dell’incasso<br />

del corrispettivo.<br />

Il sistema di esigibilità differita comporta,<br />

da un lato la sospensione del pagamento<br />

dell’iva, per il cedente/prestatore,<br />

fino al momento della sua percezione<br />

(cioè fino all’incasso del corrispettivo)<br />

e, dall’altro, il rinvio della detrazione<br />

dell’imposta per il cessionario/committente<br />

fino al momento del suo effettivo<br />

esborso (cioè fino al pagamento del corrispettivo).<br />

L’iva diviene comunque esigibile dopo il<br />

decorso di un anno dal momento di effettuazione<br />

dell’operazione, salvo il caso<br />

in cui il cessionario/committente sia stato<br />

nel frattempo sottoposto a procedure<br />

concorsuali o esecutive.<br />

Il differimento non trova applicazione<br />

nei confronti dei soggetti che assolvono<br />

l’imposta mediante il meccanismo del<br />

“reverse charge”.<br />

La misura viene introdotta, in via sperimentale<br />

per il triennio <strong>2009</strong> - 2011, è<br />

soggetta alla preventiva autorizzazione<br />

Cee e comunque prevede la emanazione<br />

di un decreto attuativo che fissi il limite<br />

di volume d’affari cui si applica.<br />

COntinua a PaG. 18 8<br />

www.fimaa.it - fimaa@confcommercio.it gennaio <strong>2009</strong> • Fimaa<strong>news</strong> 17

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