29.05.2013 Views

Edilizio - Comune di Imola

Edilizio - Comune di Imola

Edilizio - Comune di Imola

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Approvato con:<br />

CITTÀ DI IMOLA<br />

(Testo coor<strong>di</strong>nato con le mo<strong>di</strong>fiche apportate nel 2004 al testo previgente)<br />

delibera C.C. n. 86 del 21.04.1970<br />

G.P.A. Prot. n. D/8515 Div. IV del 13.08.1970;<br />

delibera C.C. n. 288 del 23.10.1970<br />

G.P.A. Prot. n. D/15912 Div. IV del 21.11.1970;<br />

Decreto Regionale n. 1515 del 26.09.1973<br />

Mo<strong>di</strong>ficato con:<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

- Delibera C.C. n. 232 del 2.07.1976, CO.RE.CO. Prot. n. 30083 del 28.07.76 (mo<strong>di</strong>fica artt. 24, 25, 26, 27, 49 ed<br />

istituzione art. 24 bis);<br />

- Delibera C.C. n. 353 del 5.09.1978, CO.RE.CO. Prot. n. 41550 del 27.10.1978 (mo<strong>di</strong>fica artt. 43 e 49);<br />

- Delibera C.C. n. 348 del 24.09.1981, CO.RE.CO. Prot. n. 48628 del 9.12.1981 (integrazione artt. 36 e 37);<br />

- Delibera C.C. n. 167 del 7.06.1982, CO.RE.CO. Prot. n. 38316 dell'11.09.1982 (integrazione artt. 36 e 37);<br />

- Delibera C.C. n. 224 del 14.07.1982, CO.RE.CO. Prot. n. 42412 del 20.10.1982 (integrazione artt. 33 e 40);<br />

- Delibera C.C. n. 103 del 6.04.1983, CO.RE.CO. Prot. n. 17301 del 23.05.1983 (mo<strong>di</strong>fica art. 33);<br />

- Delibera C.C. n. 177 del 4.05.1984, CO.RE.CO. Prot. n. 22464 del 14.06.1984 (mo<strong>di</strong>fica art. 40);<br />

- Delibera C.C. n. 479 del 21.12.1984, CO.RE.CO. Prot. n. 7574 del 28.02.1985 (integrazione art. 77, 3° comma);<br />

- Delibera C.C. n. 552 del 23.12.1988, CO.RE.CO. Prot. n. 2043 del 31.01.1989;<br />

- Delibera C.C. n. 99 del 13.03.1989, CO.RE.CO. Prot. n. 21148 del 27.05.1989;<br />

- Delibera C.C. n. 384 del 10.07.1989, CO.RE.CO. Prot. n. 35562 del 2.09.1989;<br />

- Delibera C.C. n. 407 del 31.07.1989, CO.RE.CO. Prot. n. 36342 dell’11.09.1989;<br />

- Delibera C.C. n. 244 del 21.06.1991, CO.RE.CO. Prot. n. 12628 del 23.07.1991;<br />

- Delibera C.C. n. 214 del 10.07.1995, CO.RE.CO. Prot. n. 27455 del 24.07.1995;<br />

- Delibera C.C. n. 63 del 2.03.1998, CO.RE.CO. Prot. n. 2328 del 22.04.1998;<br />

- Delibera C.C. n. 171 del 5.06.2000, CO.RE.CO. Prot. n. 6449 del 14.06.2000;<br />

- Delibera C.C. n. 72 dell’1.04.2004 (approvata variante al Titolo I ed abrogato Titolo V);<br />

- Determina <strong>di</strong>rigenziale n. 699 del 14.05.2004 (mo<strong>di</strong>fica scheda n. 2);<br />

- Delibera C.C. n. 110 del 6.06.2005 (eliminazione art. 77 ed istituzione art. 51 bis);<br />

- Determina <strong>di</strong>rigenziale n. 961 del 29.08.2008 (mo<strong>di</strong>fica ed integrazione scheda n. 2);<br />

- Delibera C.C. n. 215 del 22.12.2008 (mo<strong>di</strong>fica art. 5);<br />

- Delibera C.C. n. 35 del 9.03.2009 (integrazione Capo XI).<br />

- Delibera C.C. n. 66 del 13.04.2011 (integrazione art. 36)<br />

- Determina <strong>di</strong>rigenziale n. 366 del 25.05.2012 (mo<strong>di</strong>fica ed integrazione scheda n. 2);<br />

Si fa presente che non sono state inserite nel presente Regolamento le <strong>di</strong>sposizioni previste dalle Leggi n.<br />

10/1977 e n. 457/1978 e dalla L.R. n. 47/1978, loro mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni, in quanto esse prevalgono<br />

sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti e<strong>di</strong>lizi.


COMUNE DI IMOLA<br />

(Provincia <strong>di</strong> Bologna)<br />

REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

TITOLO PRIMO<br />

CAPO I – NORME PRELIMINARI<br />

Art. 1 - Oggetto del Regolamento<br />

1. Il presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> (RE) ha per oggetto qualsiasi attività <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong><br />

attuazione degli strumenti urbanistici <strong>di</strong> esecuzione, nonché quelle parti del processo <strong>di</strong> intervento che hanno influenza<br />

sulle procedure e sulla qualità e la responsabilità amministrativa <strong>di</strong> verifica e controllo.<br />

2. Il Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> contiene le norme comunali attinenti alle attività <strong>di</strong> costruzione<br />

e/o <strong>di</strong> trasformazione fisica e funzionale delle opere e<strong>di</strong>lizie ed infrastrutturali, comprese le relative<br />

norme igieniche, ed i controlli.<br />

3. Le norme ricomprese all’interno dell’articolato e le schede ad esse attinenti costituiscono<br />

la parte prescrittiva del RE. Le in<strong>di</strong>cazioni contenute nelle Schede allegate potranno essere<br />

mo<strong>di</strong>ficate, se e per quanto si rendesse necessario, con Determinazione del Dirigente del Servizio<br />

Gestione Urbanistica, senza costituire variante al Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>. Ogni mo<strong>di</strong>fica comporta<br />

l’imme<strong>di</strong>ato aggiornamento della Scheda nel testo coor<strong>di</strong>nato e la sua più ampia e pronta<br />

pubblicizzazione.<br />

Art. 2 - Modulistica<br />

1. La modulistica, pre<strong>di</strong>sposta dal Servizio Gestione Urbanistica, costituisce uno specifico<br />

allegato del Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> e deve essere considerata funzionale allo svolgimento dei<br />

proce<strong>di</strong>menti amministrativi.<br />

2. Al fine del conseguimento dei titoli abilitativi relativi agli interventi oggetto del presente<br />

RE, e’ obbligatorio l’utilizzo della modulistica pre<strong>di</strong>sposta e la sua completa compilazione; tale<br />

obbligo, se <strong>di</strong>satteso, comporta il rigetto della domanda.<br />

3. Le in<strong>di</strong>cazioni contenute nella Modulistica potranno essere mo<strong>di</strong>ficate, se e per quanto si<br />

rendesse necessario, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Urbanistica, senza<br />

costituire variante al Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>. Ogni mo<strong>di</strong>fica comporta l’imme<strong>di</strong>ato aggiornamento<br />

coor<strong>di</strong>nato dei moduli interessati e la loro più ampia e pronta pubblicizzazione.<br />

Art. 3 - Definizioni<br />

1. Ai fini della redazione dei progetti <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia ed urbanistica nel territorio<br />

comunale valgono le definizioni contenute negli elaborati del vigente PRG e nel presente<br />

Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>.<br />

2. In caso <strong>di</strong> contrasto valgono le norme e le definizioni riportate nello strumento vigente<br />

più recente.<br />

3. Al fine dell'accertamento delle variazioni effettuate in relazione al Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />

o alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività, si utilizzano le prescrizioni concernenti gli in<strong>di</strong>ci e parametri<br />

e<strong>di</strong>lizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della<br />

LR n. 20 del 2000. Fino all’approvazione <strong>di</strong> tale atto <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tecnico, il <strong>Comune</strong> applica le<br />

definizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 28 febbraio 1995, recante<br />

''Approvazione dello schema <strong>di</strong> regolamento e<strong>di</strong>lizio tipo (Art. 2, LR n. 33 del 26 aprile 1990, e<br />

successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni).<br />

2


CAPO II – ORGANISMI FUNZIONALI<br />

Art. 4 - Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia e le Attività Produttive<br />

1. La responsabilità dei proce<strong>di</strong>menti relativi agli interventi sugli immobili e sul territorio è<br />

demandata allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia e le Attività Produttive.<br />

2. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia e le Attività produttive svolge sia i compiti e le funzioni<br />

dello Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia (Art. 2 LR 31/2002), sia i compiti e le funzioni dello Sportello<br />

Unico per le Attività produttive (DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni). In<br />

relazione alle determinazioni del presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>, si intende riferito a questo servizio<br />

ogni riferimento allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia (SUE).<br />

3. Lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia fornisce una adeguata e continua informazione ai<br />

citta<strong>di</strong>ni sui contenuti degli strumenti urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi, gestisce l’anagrafe elettronica delle<br />

trasformazioni e<strong>di</strong>lizie ed aggiorna il sito web del comune relativo alla strumentazione urbanistica ed<br />

alla modulistica relativa.<br />

4. Le richieste ed i depositi relativi ai titoli abilitativi vanno inoltrati allo Sportello Unico per<br />

l'E<strong>di</strong>lizia che ne rilascia apposita ricevuta con la data d’arrivo.<br />

5. In particolare lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia provvede:<br />

a) alla ricezione delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività e delle domande per il rilascio <strong>di</strong> Permessi <strong>di</strong> costruire e <strong>di</strong> ogni altro<br />

atto <strong>di</strong> assenso in materia <strong>di</strong> attività e<strong>di</strong>lizia, ivi compreso il Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità;<br />

b) a fornire informazioni sulle materie <strong>di</strong> cui al punto a), anche me<strong>di</strong>ante pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un archivio informatico<br />

accessibile ai citta<strong>di</strong>ni;<br />

d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provve<strong>di</strong>menti in tema <strong>di</strong> accesso ai documenti amministrativi in favore <strong>di</strong><br />

chiunque vi abbia interesse nonché delle relative normative comunali;<br />

e) al rilascio dei Permessi <strong>di</strong> Costruire, dei Certificati <strong>di</strong> agibilità e conformità e<strong>di</strong>lizia, nonché delle certificazioni<br />

attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provve<strong>di</strong>mentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale ed e<strong>di</strong>lizio.<br />

6. E’ compito dello Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia convocare le Conferenze dei Servizi con le altre<br />

Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in or<strong>di</strong>ne agli interventi e<strong>di</strong>lizi, al fine <strong>di</strong> garantire il rispetto dei tempi delle<br />

procedure.<br />

7. Lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia acquisisce i necessari pareri o nullo-osta degli Enti esterni (obbligatori per<br />

Legge), qualora questi non siano già stati conseguiti e presentati in copia dagli interessati.<br />

8. I depositi dei progetti inerenti la <strong>di</strong>scplina sismica devono essere effettuati al Servizio Sismico presso il<br />

Circondario Imolese; lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia trasmette al Servizio Sismico i depositi eventualmente pervenuti.<br />

Art. 5 - Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio<br />

1. E’ istituita la Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio, quale organo<br />

consultivo cui spetta l'emanazione <strong>di</strong> pareri, obbligatori e non vincolanti, in materia <strong>di</strong>:<br />

a) interventi su beni paesaggistici o abbattimenti <strong>di</strong> barriere architettoniche in immobili per i quali<br />

compete all’Amministrazione Comunale il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, relativi sia a<br />

Permessi <strong>di</strong> Costruire che a Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività;<br />

b) riduzione in pristino od applicazione <strong>di</strong> sanzione pecuniaria in caso <strong>di</strong> interventi abusivi in e<strong>di</strong>fici<br />

situati in zona “A” o in e<strong>di</strong>fici soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione su cui non debba esprimersi la<br />

Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.<br />

2. La Commissione si compone <strong>di</strong> cinque membri: un Presidente scelto dalla Giunta<br />

Comunale fra Dirigenti o tecnici non facenti parte dello Sportello Unico dell’E<strong>di</strong>lizia oppure tra<br />

tecnici esterni e altri quattro membri. Tutti i componenti della Commissione devono essere in<br />

possesso <strong>di</strong> specifiche competenze nelle materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del<br />

territorio e del paesaggio, la progettazione e<strong>di</strong>lizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e<br />

culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.<br />

3. La Giunta comunale presceglie, su base fiduciaria e con scadenza non superiore al<br />

termine del proprio mandato amministrativo, i membri esterni tra professionisti iscritti ai relativi Albi<br />

o Collegi in possesso <strong>di</strong> curricula professionali adeguati ai compiti della Commissione stessa. I<br />

professionisti in possesso <strong>di</strong> laurea devono aver maturato esperienza almeno triennale; quelli in<br />

possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma almeno quinquennale nell’ambito della libera professione o <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> pubblico<br />

<strong>di</strong>pendente.<br />

4. E’ facoltà dei Commissari recedere dal mandato e facoltà della Giunta procedere, in ogni<br />

momento, alla revoca e alla sostituzione dei membri esterni.<br />

3


5. La Commissione dovrà esprimere, una sola volta per ogni progetto, il proprio parere<br />

sulla base dei seguenti principi:<br />

a) le motivazioni dei pareri sono <strong>di</strong> carattere esclusivamente tecnico – <strong>di</strong>sciplinare, formulate<br />

sulla base della competenza e specializzazione dei membri;<br />

b) i pareri sono espressi in or<strong>di</strong>ne agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al<br />

loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;<br />

c) la Commissione all'atto dell'inse<strong>di</strong>amento re<strong>di</strong>ge e motiva un apposito documento guida sui<br />

principi e sui criteri compositivi e formali <strong>di</strong> riferimento per l'emanazione dei pareri, da approvarsi da parte<br />

della Giunta comunale.<br />

6. Le modalità <strong>di</strong> convocazione e <strong>di</strong> lavoro della Commissione sono stabilite con apposita<br />

Determinazione del Presidente della Commissione.<br />

7. La Commissione è costituita validamente con la presenza del Presidente e <strong>di</strong> almeno due<br />

membri esterni; essa formula pareri a maggioranza motivati da esplicita espressione da parte <strong>di</strong><br />

ciascun membro; in caso <strong>di</strong> parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni <strong>di</strong> segretaria della<br />

Commissione sono attribuite a personale facente parte dello Sportello Unico dell’E<strong>di</strong>lizia a tal fine<br />

in<strong>di</strong>viduato dal Dirigente.<br />

8. Le determinazioni conclusive del Dirigente preposto allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia<br />

non conformi, anche in parte, al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio<br />

sono imme<strong>di</strong>atamente comunicate al Sindaco che, entro il termine perentorio <strong>di</strong> trenta giorni,<br />

riesamina il titolo e<strong>di</strong>lizio sulla base dei puntuali rilievi mossi in merito al contrasto con leggi o<br />

regolamenti e norme urbanistiche, esprimendo il provve<strong>di</strong>mento conclusivo del riesame.<br />

9. Ai commissari viene attribuito forfettariamente un gettone <strong>di</strong> presenza, a titolo <strong>di</strong><br />

compenso e <strong>di</strong> rimborso spese, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali.<br />

CAPO III – ATTIVITA’ LIBERE E TITOLI ABILITATIVI<br />

Art. 6 - Attività e<strong>di</strong>lizia libera<br />

1. Nel rispetto delle Norme Tecniche Attuative del PRG e delle leggi e normative<br />

specifiche <strong>di</strong> settore, aventi - o meno - incidenza sulla <strong>di</strong>sciplina dell'attività e<strong>di</strong>lizia, sono attuati<br />

liberamente gli interventi non rientranti nella definizione <strong>di</strong> costruzione, <strong>di</strong> cui alla Scheda n. 1) –<br />

“Modalità degli interventi” ed inoltre:<br />

a) gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria,<br />

b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli<br />

immobili compresi negli elenchi <strong>di</strong> cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonchè<br />

gli immobili aventi valore storico - architettonico in<strong>di</strong>viduati dagli strumenti urbanistici<br />

comunali e qualora non riguar<strong>di</strong>no elementi strutturali e non comportino la realizzazione <strong>di</strong><br />

manufatti alteranti la sagoma dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

c) le opere temporanee per attività <strong>di</strong> ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o<br />

siano eseguite in aree esterne al centro e<strong>di</strong>ficato.<br />

2. Sono inoltre attuati liberamente, esclusivamente per quanto attiene la normativa e<strong>di</strong>lizia<br />

e nel rispetto <strong>di</strong> eventuali vincoli puntuali e <strong>di</strong> tutte le leggi, le normative e gli obblighi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze<br />

vigenti in relazione a ciascun tipo d’intervento, gli interventi riportati nella Scheda n. 2) –<br />

“Interventi liberamente attuabili”.<br />

3. Gli interventi soggetti ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera compresi nella Scheda n. 2) –<br />

“Interventi liberamente attuabili”, se attuati in zone e in e<strong>di</strong>fici in cui sono esclusi, sono soggetti<br />

alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />

4. Tutti gli interventi <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, attuati in regime <strong>di</strong> Attività e<strong>di</strong>lizia libera o soggetti a Denuncia<br />

<strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività, dovranno rispettare le prescrizioni <strong>di</strong> cui alla Scheda n. 3) “In<strong>di</strong>rizzi e parametri <strong>di</strong> riferimento<br />

per gli interventi <strong>di</strong> arredo urbano” quando riguardano immobili posti nelle zone storiche o paesaggistiche ed e<strong>di</strong>fici<br />

soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione.<br />

5. Gli interventi soggetti ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera, a seconda degli specifici casi, devono<br />

essere conformi al decoro civico e al rispetto del criterio dell’uniformità e/o ai regolamenti e alle<br />

deliberazioni condominiali validamente assunti.<br />

6. Le targhe professionali e aziendali assimilabili, <strong>di</strong> misura massima cm (30 x 20) in ottone,<br />

sono liberamente installabili anche nelle zone storiche e sugli e<strong>di</strong>fici con vincolo <strong>di</strong> conservazione nel<br />

4


ispetto dei posizionamenti previsti alla Scheda n. 3) “In<strong>di</strong>rizzi e parametri <strong>di</strong> riferimento per gli<br />

interventi <strong>di</strong> arredo urbano”.<br />

7. Non sono, inoltre, soggette a conseguimento del titolo abilitativo:<br />

a) le opere, gli interventi e i programmi <strong>di</strong> intervento da realizzare a seguito della conclusione <strong>di</strong><br />

un Accordo <strong>di</strong> Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.<br />

40 della L.R. n. 20 del 2000;<br />

b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del<br />

demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;<br />

c) le opere pubbliche <strong>di</strong> interesse regionale e provinciale;<br />

d) le opere pubbliche dei Comuni.<br />

8. I progetti relativi alle opere ed agli interventi <strong>di</strong> cui al comma 7 devono comunque essere approvati dal<br />

relativo organo competente previo accertamento <strong>di</strong> conformità alle norme urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie, nonchè alle norme <strong>di</strong><br />

sicurezza, sanitarie e <strong>di</strong> tutela ambientale e paesaggistica.<br />

9. Nei casi <strong>di</strong> cui al precedente comma 8, deve essere inoltrata comunicazione scritta allo Sportello Unico per<br />

l’E<strong>di</strong>lizia della data <strong>di</strong> inzio dei lavori, corredata dall’in<strong>di</strong>cazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice.<br />

Art. 7 – Attività e<strong>di</strong>lizia in aree parzialmente pianificate<br />

1. Fatta salva l'Attività e<strong>di</strong>lizia libera, sono consentiti, per le aree nelle quali non siano stati<br />

approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG e previo titolo abilitativo, gli interventi<br />

sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente relativi:<br />

a) alla manutenzione straor<strong>di</strong>naria;<br />

b) al restauro e risanamento conservativo;<br />

c) alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> singole unità immobiliari, o parti <strong>di</strong> esse;<br />

d) alla demolizione senza ricostruzione.<br />

2. Per interventi su immobili soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> tipo storico paesaggistico devono essere<br />

acquisiti i pareri preventivi o le autorizzazioni prescritte dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico<br />

delle <strong>di</strong>sposizioni legislative in materia <strong>di</strong> beni culturali e ambientali”.<br />

3. A seguito dell’approvazione dello strumento attuattivo sono ammesi esclusivamente gli interventi previsti<br />

dal medesimo.<br />

Art. 8 - Titoli abilitativi<br />

1. Con l’esclusione degli interventi soggetti ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera (Cfr. Art. 6 del presente<br />

RE), l’attività e<strong>di</strong>lizia, anche su aree demaniali, è soggetta a titolo abilitativo e la sua realizzazione è<br />

subor<strong>di</strong>nata, salvi i casi <strong>di</strong> esonero, alla corresponsione del contributo <strong>di</strong> costruzione. Le definizioni<br />

degli Interventi e<strong>di</strong>lizi sono contenute nell’allegata Scheda n. 4) – “Tipologia degli interventi<br />

e<strong>di</strong>lizi”.<br />

2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni<br />

contenute negli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e/o adottati. Gli stessi<br />

sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali,<br />

ambientali e <strong>di</strong> tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.<br />

3. I titoli abilitativi sono il Permesso <strong>di</strong> Costruire (PdC) e la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />

(DIA).<br />

4. Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. In tal caso<br />

ne va data comunicazione allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia se trattasi della DIA, mentre ne va<br />

richiesta voltura allo stesso Sportello se trattasi <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire. I titoli abilitativi non<br />

incidono sulla titolarità della proprietà e <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del<br />

loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori.<br />

5. Il conseguimento <strong>di</strong> titolo abilitativo all’intervento non comporta limitazioni dei <strong>di</strong>ritti<br />

dei terzi.<br />

6. Il presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> stabilisce gli allegati ai titoli abilitativi.<br />

5


Art. 9 – Soggetti legittimati a conseguire il titolo abilitativo<br />

1. Sono legittimati a conseguire titolo abilitativo per interventi e<strong>di</strong>lizi:<br />

a. il proprietario dell’immobile (persona fisica o legale rappresentate della persona giuri<strong>di</strong>ca);<br />

b. il superficiario, nei limiti della costituzione del suo <strong>di</strong>ritto;<br />

c. l’enfiteuta, nei limiti del contratto;<br />

d. l’usufruttuario e il titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso e <strong>di</strong> abitazione, per gli interventi <strong>di</strong> manutenzione nonché <strong>di</strong> restauro e<br />

risanamento assimilabili;<br />

e. il titolare <strong>di</strong> servitù pre<strong>di</strong>ali, per gli interventi conformi al titolo;<br />

f. il locatario, per gli interventi urgenti <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria nonché <strong>di</strong> restauro e risanamento assimilabili.<br />

g. l’affittuario agrario <strong>di</strong> cui alla L. n. 11/1971, per le opere <strong>di</strong> semplice miglioramento della casa colonica e degli altri<br />

fabbricati rurali;<br />

h. il concessionario <strong>di</strong> terre incolte <strong>di</strong> cui alla L. n. 440/1978, per le opere <strong>di</strong> miglioramento della casa colonica e degli altri<br />

fabbricati rurali;<br />

i. il beneficiario <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> occupazione d’urgenza, per quanto attinente l’opera presupposta dal provve<strong>di</strong>mento;<br />

l. il concessionario <strong>di</strong> beni demaniali, conformemente all’atto concessorio;<br />

m. l’azienda erogatrice <strong>di</strong> pubblici servizi, conformemente alla convenzione stipulata con il proprietario o con la persona<br />

legittimata a <strong>di</strong>sporre;<br />

n. il beneficiario <strong>di</strong> un conforme provve<strong>di</strong>mento giuris<strong>di</strong>zionale o amministrativo;<br />

o. l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per le parti comuni;<br />

p. l’assegnatario <strong>di</strong> aree P.E.E.P. o P.I.P., conformemente all’atto <strong>di</strong> assegnazione dell’organo comunale competente;<br />

q. il soggetto che agisce in forza <strong>di</strong> un negozio giuri<strong>di</strong>co che consenta il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un bene immobile e contestualmente<br />

conferisca l’esplicita facoltà <strong>di</strong> richiedere il permesso <strong>di</strong> costruire o presentare la DIA ed eseguire i relativi lavori.<br />

2. In caso <strong>di</strong> rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a richiedere ed<br />

ottenere l’abilitazione allo svolgimento <strong>di</strong> attività e<strong>di</strong>lizie, si fa riferimento ai poteri effettivamente<br />

conferiti dalla legge o dal contratto.<br />

3. L’elencazione dei soggetti <strong>di</strong>versi dal proprietario contenuta al comma n. 1 è<br />

esemplificativa e riporta i casi in cui normalmente si può ravvisare la legittimazione in materia <strong>di</strong><br />

interventi e<strong>di</strong>lizi, fermo restando che la sussistenza della titolarità effettiva ricade nella piena<br />

responsabilità del richiedente il quale, me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> notorietà<br />

(autocertificazione), deve attestare incon<strong>di</strong>zionatamente <strong>di</strong> essere legittimato ed aver titolo al rilascio<br />

degli atti abilitativi richiesti.<br />

4 L’abilitazione allo svolgimento degli interventi deve intendersi rilasciata sempre ed in tutti i<br />

casi con salvezza dei <strong>di</strong>ritti del proprietario, nonché <strong>di</strong> qualsiasi altro soggetto terzo.<br />

L’Amministrazione ha sempre facoltà <strong>di</strong> procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia<br />

attraverso l’esame <strong>di</strong>retto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti<br />

dall’interessato, a pena <strong>di</strong> decadenza, sia attraverso la richiesta <strong>di</strong> un esplicito atto confermativo <strong>di</strong><br />

assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.<br />

Art. 10 - Valutazione preventiva<br />

1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della Denuncia <strong>di</strong> Inizio<br />

<strong>di</strong> Attività o al rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello Unico<br />

per l'E<strong>di</strong>lizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione pre<strong>di</strong>sposta da<br />

un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La relazione deve permettere<br />

un’esauriente valutazione dell’intervento proposto e deve, obbligatoriamente, contenere:<br />

• dati nominativi, <strong>di</strong> sede, <strong>di</strong> appartenenza ad Or<strong>di</strong>ni, Collegi ed Albi e fiscali,<br />

sottoscritti con timbro e firma, del tecnico abilitato;<br />

• la collocazione toponomastica dell’intervento;<br />

• il riferimento e il <strong>di</strong>mensionamento catastale;<br />

• la zona urbanistica <strong>di</strong> riferimento;<br />

• la modalità ed il tipo dell’intervento;<br />

• l’esame delle prescrizioni, dei <strong>di</strong>mensionamenti e dei vincoli <strong>di</strong> tutela, <strong>di</strong> quelli e<strong>di</strong>lizi<br />

ed urbanistici e <strong>di</strong> quelli regolamentari;<br />

6


• i calcoli e le previsioni che ne derivano;<br />

• le destinazioni d’uso.<br />

2. La Valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia entro 45 giorni<br />

dalla presentazione della Relazione. Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento, entro 15 giorni dalla<br />

presentazione stessa, può richiedere chiarimenti ed integrazioni necessarie all’espressione del parere<br />

con una comunicazione che interrompe i termini fino al giorno dell’avvenuta integrazione.<br />

3. Trascorsi i 45 giorni dell’effettivo proce<strong>di</strong>mento valutativo, la Valutazione preventiva si<br />

intende tacitamente rilasciata secondo quanto in<strong>di</strong>cato nella Relazione presentata.<br />

4. I contenuti della Valutazione preventiva e della Relazione tacitamente assentita sono<br />

vincolanti ai fini del rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire o del controllo della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />

Attività a con<strong>di</strong>zione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto in<strong>di</strong>cato nella richiesta <strong>di</strong><br />

valutazione preventiva.<br />

5. I contenuti della Valutazione preventiva e della Relazione tacitamente assentita<br />

conservano la propria vali<strong>di</strong>tà per un anno, a meno che non intervengano mo<strong>di</strong>fiche ai piani<br />

urbanistici ed ai Regolamenti.<br />

6. Alla richiesta della valutazione preventiva è allegata la ricevuta del pagamento della somma<br />

dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> istruttoria dovuti. In mancanza la richiesta non verrà istruita e non decorreranno i<br />

termini per il rilascio della Valutazione preventiva.<br />

Art. 11 – Pareri, nulla-osta e depositi preventivi all’inizio dell’attità e<strong>di</strong>lizia<br />

1. E’ compito dell’avente titolo all’inizio <strong>di</strong> attività e<strong>di</strong>lizie verificare la necessità ed assicurare<br />

il conseguimento preventivo <strong>di</strong> pareri, <strong>di</strong> nulla-osta e <strong>di</strong> depositi obbligatori per Legge, me<strong>di</strong>ante<br />

l’opera <strong>di</strong> tecnici abilitati alle varie istanze e prima dell’inizio dell’attività e<strong>di</strong>lizia stessa, in materia <strong>di</strong>:<br />

• impianti termoidraulici ed elettrici<br />

• rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali<br />

• coor<strong>di</strong>natore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;<br />

• antincen<strong>di</strong>o e sicurezza dell’abitazione e dei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />

• caratteristiche igienico - sanitarie dei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />

• abbattimento delle barriere architettoniche<br />

• vincoli storico-artistici<br />

• autorizzazioni paesaggistiche<br />

• vincoli idrogeologici<br />

• antisismicità delle realizzazioni<br />

• apertura <strong>di</strong> passi carrai<br />

• ulteriori ed eventuali caratteristiche specifiche dell’intervento<br />

2. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia, sulla base <strong>di</strong> esplicita richiesta (completa dei necessari elaborati), acquisisce i<br />

documenti <strong>di</strong> cui al Comma 1, qualora questi non siano già stati conseguiti e presentati in copia dagli interessati. La non<br />

completezza della richiesta è sufficiente all’interruzione dei termini per il conseguimento del titolo abiltativo e la sua<br />

integrazione deve avvenire non oltre novanta giorni dalla data <strong>di</strong> richiesta all’avente titolo, pena la decadenza del titolo<br />

abilitativo stesso.<br />

3. Stante la classificazione sismica del territorio comunale, l’obbligo del deposito dei relativi progetti <strong>di</strong> tipo<br />

strutturale prima dell’inizio dei lavori, deve essere effettuato al Servizio Sismico presso il Circondario Imolese.<br />

4. In relazione al Parere igienico-sanitario, sia nel caso <strong>di</strong> DIA che <strong>di</strong> PdC, lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia<br />

acquisisce il relativo parere preventivo dei competenti uffici dell’ASL e dell’ARPA, unicamente in relazione agli<br />

interventi con significative interazioni con l’ambiente sotto elencati:<br />

• attività industriali ed artigianali <strong>di</strong> tipo produttivo o manufatturiero, comprese le attività <strong>di</strong> lavorazione, conservazione,<br />

trasformazione <strong>di</strong> prodotti agricoli e/o <strong>di</strong> origine animale, nonché la macellazione;<br />

• attività zootecniche: allevamenti, stalle;<br />

• attività <strong>di</strong> servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale <strong>di</strong> tipo socioassistenziale<br />

e% collettivo, strutture alberghiere, strutture <strong>di</strong> produzione e/o manipolazione <strong>di</strong> alimenti e bevande, scuole, asili nido,<br />

strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori <strong>di</strong> analisi;<br />

7


• artigianato <strong>di</strong> servizio, relativamente alle sole attività <strong>di</strong>: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse <strong>di</strong> uso pubblico con capienza<br />

superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;<br />

• attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri c/o attività commerciali <strong>di</strong> superficie lorda comprensiva <strong>di</strong> servizi,<br />

depositi, ecc. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri <strong>di</strong> deposito - e/o ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> sanitari c/o gas tossici, uffici<br />

<strong>di</strong> superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi <strong>di</strong> sostanze e preparati pericolosi (riferimento DPR 24<br />

maggio 1988, n. 215 in attuazione <strong>di</strong>rettive CEE);<br />

• attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta <strong>di</strong> persone, ed altri inse<strong>di</strong>amenti<br />

quali: impianti <strong>di</strong> stoccaggio liquami e/o <strong>di</strong>-depurazione <strong>di</strong> acque reflue, impianti <strong>di</strong> stoccaggio, trattamento e/o smaltimento<br />

rifiuti, acquedotti, impianti <strong>di</strong> teleriscaldamento, cimiteri.<br />

5. In particolare, non deve essere richiesto il parere preventivo <strong>di</strong> tipo igienico – sanitario per le civili<br />

abitazioni, per gli uffici <strong>di</strong> superficie inferiore a mq. 300, per i ricoveri attrezzi agricoli, per i negozi fino a mq.<br />

400 <strong>di</strong> superficie, compresa quella per servizi e depositi.<br />

6. Per l’acquisizione del parere <strong>di</strong> cui al Comma 4, il richiedente fornisce allo Sportello Unico per<br />

l’E<strong>di</strong>lizia la documentazione necessaria sulla base dell’elencazione a tal fine pre<strong>di</strong>sposta dall’ASL.<br />

CAPO IV – DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’<br />

Art. 12 - Interventi soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria<br />

1. Sono obbligatoriamente assoggettati a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività (DIA):<br />

a) gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> risanamento conservativo e restauro, che non comportino il reperimento e/o la<br />

cessione <strong>di</strong> standard pubblici;<br />

c) gli interventi, consistenti in manufatti, <strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche in e<strong>di</strong>fici<br />

esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi <strong>di</strong> cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del<br />

1999, nonchè gli immobili aventi valore storico - architettonico in<strong>di</strong>viduati dagli strumenti urbanistici<br />

comunali ovvero riguar<strong>di</strong>no elementi strutturali dell'e<strong>di</strong>ficio o alterino anche la sagoma dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />

d) le recinzioni, i muri <strong>di</strong> cinta e le cancellate;<br />

e) gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, che non comportino il reperimento e la cessione <strong>di</strong><br />

standard pubblici;<br />

f) gli interventi <strong>di</strong> recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti <strong>di</strong> cui alla LR n.<br />

11 del 6 aprile 1998;<br />

g) i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d'uso , che non comportino il reperimento e la cessione <strong>di</strong><br />

standard pubblici;<br />

h) le mo<strong>di</strong>fiche funzionali <strong>di</strong> impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione<br />

<strong>di</strong> volumetria;<br />

i) l'installazione o la revisione <strong>di</strong> impianti tecnologici che comportano la realizzazione <strong>di</strong> volumi<br />

tecnici al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> attrezzature esistenti;<br />

j) le mo<strong>di</strong>fiche progettuali e le variazioni in corso d'opera conformi alle caratteristiche previste<br />

all'Art. 29 (“Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativi”) e all’Art. 30 (“Variazioni<br />

minori in corso d'opera”) del presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>;<br />

k) la realizzazione <strong>di</strong> parcheggi da destinare a pertinenza <strong>di</strong> unità immobiliari con esclusione<br />

degli immobili collocati nei centri storici;<br />

l) le opere pertinenziali delle abitazioni purché non qualificate come interventi <strong>di</strong> nuova<br />

costruzione, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla lettera g.6) della Scheda n. 4,”Tipologia degli interventi e<strong>di</strong>lizi”,<br />

Interventi <strong>di</strong> nuova costruzione;<br />

m) i significativi movimenti <strong>di</strong> terra senza e<strong>di</strong>ficazione non connessi all'attività agricola e non<br />

funzionali alle attività e<strong>di</strong>ficatorie quando eccedano <strong>di</strong> un’altezza pari ad un metro in più o in meno<br />

rispetto all’esistente piano <strong>di</strong> campagna;<br />

n) l’installazione <strong>di</strong> strutture per l'apposizione <strong>di</strong> cartelloni pubblicitari previo conseguimento<br />

dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, se necessaria;<br />

o) gli ulteriori interventi che, all’atto <strong>di</strong> approvazione dei relativi strumenti attuativi previsti<br />

(Piani Particolareggiati <strong>di</strong> Iniziativa Privata, Piani Particolareggiati <strong>di</strong> Iniziativa Pubblica,Piani <strong>di</strong><br />

Sviluppo Aziendale, Piani <strong>di</strong> Recupero, Piani <strong>di</strong> Ristrutturazione Urbana, etc.), sono ammessi (in virtù<br />

8


della loro definizione e sulla base <strong>di</strong> apposita Deliberazione) all’attuazione e<strong>di</strong>lizia me<strong>di</strong>ante Denuncia <strong>di</strong><br />

Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />

2. Oltre agli interventi previsti in conformità alla legislazione regionale al Comma 1, sono<br />

ulteriormente assoggettati a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria:<br />

p) gli interventi conformi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 3 dell’Art. 6 (“Attività e<strong>di</strong>lizia<br />

libera”) del presente RE;<br />

q) le opere interne alle costruzioni già ultimate, che non comportino mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> elementi o<br />

caratteri esterni dell’immobile, né aumento del volume, delle superfici utili e del numero delle unità<br />

immobiliari; non mo<strong>di</strong>fichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non<br />

rechino pregiu<strong>di</strong>zio alla staticità dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi in zona storica<br />

o comunque soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione rispettino le originarie caratteristiche costruttive dei manufatti<br />

oggetto d’intervento.<br />

r) opere <strong>di</strong> consolidamento, sottomurazione e sottofondazione <strong>di</strong> elementi fondali o strutturali<br />

degli e<strong>di</strong>fici esistenti;<br />

s) la pavimentazione e/o l’impermeabilizzazione <strong>di</strong> spazi aperti, sistemazioni esterne, piscine e<br />

simili, purché in zone ove l’intervento sia ammesso dalle NTA del PRG e all’esterno delle zone storiche;<br />

t) gli interventi ricadenti nella categoria d’intervento “Demolizione”;<br />

u) realizzazione <strong>di</strong> opere per lo scarico e la depurazione <strong>di</strong> acque reflue;<br />

v) opere <strong>di</strong> finitura per interventi con titolo e<strong>di</strong>lizio scaduto e non comprese tra le Attività<br />

e<strong>di</strong>lizie libere;<br />

z) i frazionamenti <strong>di</strong> Unità Immobiliari che non comportino reperimento e cessione <strong>di</strong> standard<br />

pubblici;.<br />

Art. 13 - Disciplina della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />

1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />

Attività, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia<br />

la DIA, accompagnata dagli elaborati progettuali necessari e da una <strong>di</strong>chiarazione del progettista<br />

abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del Co<strong>di</strong>ce penale, il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong><br />

quelle igienico - sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici<br />

adottati ed approvati, al RE e alla Valutazione preventiva, ove acquisita.<br />

2. La DIA carente nelle in<strong>di</strong>cazioni, nella documentazione e negli elaborati obbligatori è<br />

<strong>di</strong>chiarata improce<strong>di</strong>bile e viene respinta. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia non accetta la DIA<br />

incompleta e comunica l’improce<strong>di</strong>bilità delle DIA incomplete presentate tramite il servizio postale.<br />

In questo caso i documenti e gli elaborati inviati non potranno essere riutilizzati per una nuova DIA.<br />

3. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal<br />

versamento del contributo <strong>di</strong> costruzione e dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria.<br />

4. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è corredata dall'in<strong>di</strong>cazione del Direttore dei lavori. La<br />

denominazione e le notizie obbligatorie relative alle imprese a cui si affidano i lavori, devono essere<br />

in<strong>di</strong>cate nella DIA o comunque integrate prima dell’inizio dei lavori in<strong>di</strong>cato nella DIA stessa; in<br />

mancanza la DIA decade ed è priva d’effetti.<br />

5. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è sottoposta al termine massimo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà pari a tre<br />

anni, decorrenti dalla data <strong>di</strong> inizio dei lavori in<strong>di</strong>cata nella DIA stessa.<br />

6. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data <strong>di</strong> deposito della DIA: oltre<br />

tale scadenza il titolo abilitativo decade e la DIA è priva d’effetti.<br />

7. L'interessato è tenuto a comunicare la data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori entro il termine <strong>di</strong><br />

quin<strong>di</strong>ci giorni dalla data <strong>di</strong> effettiva ultimazione dei lavori. La ritardata o la mancata presentazione<br />

della comunicazione <strong>di</strong> fine lavori comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal<br />

presente RE, nell’entità riportata all’Art. 41 “Sanzioni amministrative”.<br />

9


8. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine <strong>di</strong> ultimazione dei lavori<br />

può essere prorogato per una sola volta, con provve<strong>di</strong>mento motivato, per fatti estranei alla volontà<br />

dell'interessato adeguatamente comprovati dall’interessato stesso. In assenza <strong>di</strong> proroga, la<br />

realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />

Attività.<br />

9. In caso <strong>di</strong> trasferimento dell’immobile i successori e gli aventi causa subentrano nel<br />

ruolo <strong>di</strong> richiedenti la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività e sono tenuti a darne comunicazione al <strong>Comune</strong>.<br />

Art. 14 – Efficacia della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />

1. Quando l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto al parere della “Commissione<br />

per la qualità architettonica ed il paesaggio” o ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via <strong>di</strong><br />

delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine <strong>di</strong> trenta giorni decorre dal rilascio del<br />

relativo parere od atto <strong>di</strong> assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione della<br />

DIA, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri <strong>di</strong> annullamento<br />

dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti e pareri non sono favorevoli, la DIA è priva <strong>di</strong> effetti.<br />

2. Quando l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non<br />

compete all'Amministrazione Comunale ed il parere o l'atto <strong>di</strong> assenso comunque denominato non<br />

sia allegato alla DIA, spetta allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia, entro <strong>di</strong>eci giorni dalla presentazione,<br />

richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il<br />

responsabile dello Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia convoca una conferenza <strong>di</strong> servizi. In tali casi il<br />

termine <strong>di</strong> trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito<br />

della conferenza. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è priva <strong>di</strong> effetti se l'assenso è negato ovvero se la<br />

conferenza ha esito non favorevole.<br />

3. La sussistenza del titolo e<strong>di</strong>lizio è provata con la copia della DIA da cui risulta la data <strong>di</strong><br />

ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, l'elenco <strong>di</strong> quanto presentato a<br />

corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti <strong>di</strong> assenso <strong>di</strong> altre<br />

amministrazioni eventualmente necessari.<br />

4. La realizzazione delle trasformazioni con Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è soggetta alla<br />

<strong>di</strong>sciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle<br />

corrispondenti opere.<br />

Art. 15 – Omesso o ritardato pagamento degli oneri<br />

1. In caso <strong>di</strong> rideterminazione degli oneri da parte dell’Amministrazione Comunale il<br />

versamento a saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della notifica dell’omesso<br />

pagamento senza interessi; decorso tale periodo il ritardato pagamento sarà soggetto alle sanzioni<br />

previste all’Art. 42 del TU dell’E<strong>di</strong>lizia.<br />

Art. 16 - Allegati alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />

1. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è sottoscritta dall’avente titolo su apposito modulo<br />

pre<strong>di</strong>sposto dall’Amministrazione Comunale che ne riporta i dati nominativi, <strong>di</strong> residenza e fiscali;<br />

inoltre deve essere corredata da fotocopia dell’atto comprovante il titolo con la sottoscrizione della<br />

<strong>di</strong>citura, “copia conforme dell’originale” (con luogo e data) oppure da una <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva<br />

in merito (atto <strong>di</strong> notorietà).<br />

2. Alla Denuncia <strong>di</strong> Inzio <strong>di</strong> Attività devono essere allegati gli elaborati, relativi alle<br />

porzioni <strong>di</strong> immobili oggetto degli interventi, previsti nella modulistica pre<strong>di</strong>sposta<br />

dall’Amministrazione comunale, con le eventuali <strong>di</strong>verse modalità ivi previste in relazione alla minore<br />

o maggiore complessità delle opere <strong>di</strong> cui si intende realizzare l’intervento; in particolare dovranno<br />

comunque esservi allegati:<br />

10


• duplice copia della Relazione tecnica descrittiva delle opere oggetto dell’intervento con la <strong>di</strong>chiarazione del<br />

progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del co<strong>di</strong>ce penale, il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza e<br />

<strong>di</strong> quelle igienico - sanitarie, nonchè la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati<br />

ed approvati, al RE e alla Valutazione preventiva, ove acquisita;<br />

• duplice copia degli elaborati grafici <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong> progetto e <strong>di</strong> stato sovrapposto, se richiesto, in<br />

conformità alla citata modulistica;<br />

• ogni altro elaborato o documentazione che la modulistica stessa richieda come obbligatorio in conformità del<br />

tipo e dell’entità dell’intervento;<br />

• l’eventuale quantificazione ed il relativo versamento del contributo <strong>di</strong> costruzione e dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria;<br />

• eventuale fidejussione a garanzia della rateizzazione del pagamento degli oneri, per una somma pari all’onere<br />

stesso aumentato del 10%.<br />

3. Gli elaborati <strong>di</strong> cui al Comma 2 devono essere redatti in conformità al dettato della Scheda n. 5)<br />

“Redazione elaborati progettuali”. Devono, inoltre, essere sottoscritti dalla proprietà e firmati e timbrati dai<br />

progettisti; tali mancanze o quella dei dati e delle documentazioni richiesti quali obbligatori è sufficiente al rigetto della<br />

DIA e/o alla sua improce<strong>di</strong>bilità. Gli elaborati ed i dati definiti quali “eventuali” si intendono obbligatori solo ove ne<br />

ricorra la necessità normativa o la convenienza da parte degli interessati.<br />

Art. 17 - Controllo formale delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />

1. Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento, entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla presentazione<br />

della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività, provvede esclusivamente:<br />

a) a verificare la completezza della documentazione presentata;<br />

b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato<br />

rientra nei casi previsti per l’idoneità del titolo abilitativo;<br />

c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo <strong>di</strong> costruzione dovuto, nonchè l'avvenuto<br />

versamento del corrispondente importo e <strong>di</strong> quello relativo ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria.<br />

2. Entro il medesimo termine, il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento può procedere a motivata<br />

richiesta <strong>di</strong> documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella <strong>di</strong>sponibilità<br />

dell'Amministrazione Comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. Il<br />

termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al trentesimo giorno dal ricevimento degli atti<br />

necessari.<br />

3. Se gli atti ed i documenti richiesti non vengono forniti entro 90 (novanta) giorni dalla<br />

richiesta <strong>di</strong> integrazione o risultano incompleti rispetto alle motivazioni della richiesta stessa, la DIA<br />

decade e non ha effetti.<br />

4. Qualora accerti l'inammissibilità o la decadenza della DIA, il Dirigente notifica l'or<strong>di</strong>ne<br />

motivato <strong>di</strong> non effettuare il previsto intervento entro 30 giorni dal deposito della DIA o degli atti<br />

integrativi.<br />

Art. 18 - Controllo <strong>di</strong> merito delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />

1. Il controllo <strong>di</strong> merito è volto alla verifica del rispetto delle normative urbanistiche,<br />

e<strong>di</strong>lizie, igienico – sanitarie e <strong>di</strong> sicurezza, sia dell’asseverazione, sia delle opere realizzate e/o in<br />

corso <strong>di</strong> realizzazione.<br />

2. I controlli <strong>di</strong> merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />

Attività e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso <strong>di</strong> realizzazione o ultimata a quanto<br />

asseverato dal professionista abilitato, sono effettuati nell'osservanza dei seguenti criteri:<br />

a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla comunicazione <strong>di</strong><br />

fine dei lavori ovvero, in assenza <strong>di</strong> tale comunicazione, entro do<strong>di</strong>ci mesi dal termine <strong>di</strong><br />

ultimazione dei lavori in<strong>di</strong>cato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato <strong>di</strong><br />

conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità il controllo è comunque effettuato entro il termine <strong>di</strong> rilascio del<br />

medesimo certificato;<br />

11


e delle seguenti modalità:<br />

b) il controllo viene effettuato a campione casuale e riguarda una percentuale del 30 per cento<br />

degli interventi e<strong>di</strong>lizi eseguiti o in corso <strong>di</strong> realizzazione;<br />

1) il controllo <strong>di</strong> merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività si<br />

esplica con la verifica della conformità delle opere agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RE,<br />

alle norme <strong>di</strong> sicurezza ed igienico sanitarie e alla Valutazione preventiva, ove acquisita;<br />

2) il controllo della corrispondenza del progetto e dell'opera a quanto asseverato dal professionista abilitato viene<br />

eseguito me<strong>di</strong>ante visita, in cantiere o nei luoghi oggetto dei lavori della DIA (in assenza <strong>di</strong> cantiere), che può essere<br />

effettuata a partire dal giorno in<strong>di</strong>cato quale inizio dei lavori ed entro le date sopra in<strong>di</strong>cate.<br />

3. La scelta del campione si compone <strong>di</strong> una percentuale del 27% selezionata tra gli<br />

interventi contrad<strong>di</strong>stinti dalle seguenti lettere della casistica elencata all’Art. 12 (“Interventi soggetti a<br />

Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obligatoria”) del presente RE:<br />

- b), e), f), g), l), o) e z).<br />

e <strong>di</strong> una percentuale del 3% selezionata tra gli interventi contrad<strong>di</strong>stinti dalle restanti lettere ivi<br />

previste.<br />

4. La scelta del campione da verificare avviene con l’ausilio <strong>di</strong> un programma informatico<br />

che ne assicura la casualità e con la redazione <strong>di</strong> un Verbale contenente l’esito del sorteggio, a<br />

garanzia della trasparenza d’effettuazione.<br />

5. Le procedure <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni sono quelle previste dalla legge statale.<br />

12


CAPO V – PERMESSO DI COSTRUIRE<br />

Art. 19 - Interventi soggetti a Permesso <strong>di</strong> costruire<br />

1. Esclusi gli interventi ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera, sono soggetti a Permesso <strong>di</strong> Costruire gli<br />

interventi non sottoposti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />

2. Sono altresì subor<strong>di</strong>nate a nuovo Permesso <strong>di</strong> Costruire le mo<strong>di</strong>fiche a permessi<br />

rilasciati, conformi alle caratteristiche previste all’Art. 29 (“Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo<br />

abilitativi”) del presente RE.<br />

Art. 20 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire<br />

1. La domanda per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire, sottoscritta dal proprietario o da<br />

chi ne abbia titolo in conformità all’attuale legislazione e alle NTA del vigente PRG, è presentata allo<br />

Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia me<strong>di</strong>ante la relativa modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Amministrazione<br />

comunale e corredata dagli elaborati necessari.<br />

2. La domanda è accompagnata da una <strong>di</strong>chiarazione del progettista abilitato che, ai sensi<br />

dell'art. 481 del Co<strong>di</strong>ce Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti<br />

urbanistici adottati ed approvati ed al RE, alle norme <strong>di</strong> sicurezza ed igienico - sanitarie, nonché dalla<br />

Valutazione preventiva, ove acquisita.<br />

3. La domanda carente nelle in<strong>di</strong>cazioni, nella documentazione e negli elaborati obbligatori<br />

è <strong>di</strong>chiarata improce<strong>di</strong>bile e viene respinta. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia non accetta la domanda<br />

incompleta e comunica l’improce<strong>di</strong>bilità delle domande incomplete presentate tramite il servizio<br />

postale. In questo caso i documenti e gli elaborati inviati non potranno essere riutilizzati per una<br />

nuova domanda.<br />

4. Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento può chiedere una sola volta, entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla<br />

presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella<br />

<strong>di</strong>sponibilità dell'Amministrazione Comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti<br />

autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine <strong>di</strong> cui al comma<br />

successivo, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.<br />

5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle<br />

amministrazioni interessate il rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso necessari al rilascio del provve<strong>di</strong>mento (ove<br />

non già prodotti dal Richiedente). Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento acquisisce altresì il parere della<br />

Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, nei casi in cui è richiesto, prescindendo<br />

comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine <strong>di</strong> sessanta giorni.<br />

Acquisiti tali atti, formula una proposta <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento, corredata da una relazione.<br />

6. Nel caso <strong>di</strong> inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso da parte <strong>di</strong><br />

altre amministrazioni, il responsabile del proce<strong>di</strong>mento convoca la Conferenza <strong>di</strong> Servizi.<br />

Art. 21 – Au<strong>di</strong>zione del progettista<br />

1. Quando il Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento, nel termine <strong>di</strong> sessanta giorni dal ricevimento<br />

della richiesta, ritenga <strong>di</strong> dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità <strong>di</strong> modeste mo<strong>di</strong>fiche,<br />

anche sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, può<br />

convocare l'interessato per un'au<strong>di</strong>zione.<br />

2. Al termine dell'au<strong>di</strong>zione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, nel quale<br />

sono concordate le modalità per mo<strong>di</strong>ficare il progetto originario. Il suddetto termine <strong>di</strong> sessanta<br />

giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.<br />

Art. 22 – Decadenza dell’efficacia della richiesta<br />

1. Il tempo massimo per la presentazione della documentazione integrativa, richiesta nei<br />

termini previsti al comma 4 dell’Art. 20 “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire” o in base al<br />

13


verbale redatto nei termini <strong>di</strong> cui al comma 2 del precedente Art..21 “Au<strong>di</strong>zione del progettista”, è fissato<br />

in giorni 90 dalla richiesta, trascorsi i quali decade la vali<strong>di</strong>tà della pratica che viene archiviata. Lo<br />

Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia comunica all’avente titolo l’avvenuta archiviazione. I documenti e gli<br />

elaborati presentati non potranno essere riutilizzati per una nuova domanda.<br />

Art. 23 – Rilascio o <strong>di</strong>niego del Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />

1. Il Permesso <strong>di</strong> Costruire è rilasciato o negato dal Responsabile dello Sportello Unico per<br />

l'E<strong>di</strong>lizia entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla proposta formulata dal Responsabile del proce<strong>di</strong>mento ovvero<br />

dalla conclusione della Conferenza <strong>di</strong> Servizi, <strong>di</strong> cui al comma 6 dell’Art. 20 “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio<br />

del Permesso <strong>di</strong> Costruire”, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia<br />

sull'albo pretorio. Gli estremi del Permesso e dei soggetti responsabili dell’intervento sono contenuti<br />

nel cartello esposto, in modo visibile e leggibile, presso il cantiere; in caso <strong>di</strong> non esposizione si<br />

applica la sanzione amministrativa prevista all’art. 41 (“Sanzioni amministrative”) per tale mancanza.<br />

2. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provve<strong>di</strong>mento, la domanda <strong>di</strong> rilascio<br />

del Permesso <strong>di</strong> Costruire si intende accolta. L’inizio dei lavori è subor<strong>di</strong>nato alla determinazione e al<br />

pagamento (per quanto dovuti) degli oneri concessori, delle monetizzazioni delle dotazioni pubbliche<br />

e dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria.<br />

3. Il Permesso <strong>di</strong> Costruire è rilasciato all’avente titolo.<br />

Art. 24 – Permesso <strong>di</strong> Costruire per progetti complessi<br />

1. Ai fini della procedura per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire si intendono quali<br />

“progetti complessi” tutti i progetti che sono soggetti o che prevedono il convenzionamento con<br />

l’Amministrazione Comunale o la partecipazione all’iniziativa progettuale da parte della stessa<br />

Amministrazione.<br />

2. Questi progetti sono soggetti al raddoppio dei termini temporali (<strong>di</strong> cui ai comma 4 e 5<br />

dell’Art. 20, “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire”, del presente RE) per il rilascio dello<br />

stesso Permesso <strong>di</strong> Costruire.<br />

Art. 25 - Caratteristiche ed efficacia del Permesso <strong>di</strong> costruire<br />

1 . Nel Permesso <strong>di</strong> Costruire sono in<strong>di</strong>cati i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />

2. La data <strong>di</strong> effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al <strong>Comune</strong>, con l'in<strong>di</strong>cazione<br />

del <strong>di</strong>rettore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.<br />

3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del<br />

titolo abilitativo; quello <strong>di</strong> ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può<br />

superare i tre anni dalla data <strong>di</strong> rilascio del provve<strong>di</strong>mento. Su richiesta presentata anteriormente alla<br />

scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provve<strong>di</strong>mento<br />

motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso<br />

decade <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto per la parte non eseguita.<br />

4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è<br />

subor<strong>di</strong>nata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento<br />

del contributo <strong>di</strong> costruzione per le parti non ancora eseguite.<br />

5. Il Permesso <strong>di</strong> Costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore <strong>di</strong><br />

contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano “ultimati” entro il<br />

termine stabilito nel Permesso stesso.<br />

6. Ai soli fini dell’applicazione della prescrizione <strong>di</strong> cui al comma 5, un’e<strong>di</strong>ficazione si<br />

intende “ultimata” quando sono complete le opere “al grezzo” (comprensa la copertura). Qualora<br />

entrino in vigore previsioni urbanistiche contrastanti con quelle previgenti, sono ammessi<br />

unicamente gli interventi relativi alle opere <strong>di</strong> finitura.<br />

14


Art. 26 - Permesso <strong>di</strong> Costruire in deroga<br />

1. Il permesso <strong>di</strong> costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente<br />

per e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.<br />

2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e <strong>di</strong> sicurezza e dei limiti<br />

inderogabili stabiliti dalle <strong>di</strong>sposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni<br />

d'uso ammissibili, la densità e<strong>di</strong>lizia, l'altezza e la <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati e dai confini previste dal<br />

PRG e dai relativi strumenti attuativi.<br />

3. Dell'avvio del proce<strong>di</strong>mento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7<br />

della L n. 241 del 7 agosto 1990.<br />

Art. 27 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />

1. La richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire è sottoscritta dall’avente titolo e ne deve riportare i<br />

dati nominativi, <strong>di</strong> residenza e fiscali; deve, inoltre, essere corredata da fotocopia dell’atto<br />

comprovante il titolo con la sottoscrizione della <strong>di</strong>citura, “Copia conforme dell’originale” (con luogo<br />

e data) oppure da una <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva in merito (Atto <strong>di</strong> notorietà).<br />

2. A tutte le richieste <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire devono essere allegati i documenti e gli<br />

elaborati precisati nella relativa modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Amministrazione Comunale: in<br />

particolare dovranno comunque esservi allegati:<br />

• Dichiarazione dei progettisti abilitati che asseverino, ai sensi dell'art. 481 del co<strong>di</strong>ce penale, il rispetto<br />

delle norme <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> quelle igienico - sanitarie, nonchè la conformità delle opere da realizzare<br />

agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RE e alla Valutazione preventiva, ove acquisita;<br />

• Elaborati grafici <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong> progetto e <strong>di</strong> stato sovrapposto, se richiesto, in conformità alla<br />

citata modulistica;<br />

• Ogni altro elaborato che la modulistica stessa richieda come obbligatorio in conformità del tipo e<br />

dell’entità dell’intervento.<br />

3. I suddetti elaborati devono essere redatti in conformità al dettato della Scheda n. 5)<br />

“Redazione elaborati progettuali”. Devono, inoltre, essere sottoscritti dalla proprietà e firmati e<br />

timbrati dai progettisti; tali mancanze o quella dei dati richiesti quali obbligatori comporta<br />

l’interruzione dei termini temporali fino al reintegro.<br />

Art. 28 - Controllo sulle opere eseguite con Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />

1. Il controllo <strong>di</strong> merito è volto alla verifica del rispetto delle normative urbanistiche,<br />

e<strong>di</strong>lizie, igienico – sanitarie e <strong>di</strong> sicurezza, sia dell’asseverazione, sia delle opere realizzate e/o in<br />

corso <strong>di</strong> realizzazione. Nell'esercizio dei compiti <strong>di</strong> vigilanza sull'attività e<strong>di</strong>lizia, lo Sportello Unico<br />

per l’E<strong>di</strong>lizia verifica la corrispondenza delle opere in corso <strong>di</strong> realizzazione al Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />

nell'osservanza dei seguenti criteri:<br />

a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla comunicazione <strong>di</strong><br />

fine dei lavori ovvero, in assenza <strong>di</strong> tale comunicazione, entro do<strong>di</strong>ci mesi dal termine <strong>di</strong><br />

ultimazione dei lavori in<strong>di</strong>cato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato <strong>di</strong><br />

conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità il controllo è comunque effettuato entro il termine <strong>di</strong> rilascio del<br />

medesimo certificato;<br />

b) il controllo viene effettuato a campione e riguarda una percentuale del 20 per cento degli<br />

interventi e<strong>di</strong>lizi, ivi inclusi tutti gli interventi attuati sulla base <strong>di</strong> un Permesso <strong>di</strong> Costruire la<br />

cui vali<strong>di</strong>tà si è formata a seguito <strong>di</strong> silenzio – assenso.<br />

2. La scelta del campione da verificare avviene con l’ausilio <strong>di</strong> un programma informatico<br />

che assicura la casualità e con la redazione <strong>di</strong> un Verbale contenente l’esito del sorteggio, a garanzia<br />

della trasparenza d’effettuazione.<br />

3. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità <strong>di</strong> intervento<br />

contenute nel Permesso, il Dirigente dello Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia assume i provve<strong>di</strong>menti<br />

sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.<br />

15


CAPO VI – VARIAZIONI AI TITOLI ABILITATIVI<br />

Art. 29 - Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo<br />

1. Le mo<strong>di</strong>fiche a Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività o a Permessi <strong>di</strong> Costruire, che si rendono<br />

necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione <strong>di</strong> Denuncia <strong>di</strong><br />

Inizio <strong>di</strong> Attività o alla richiesta <strong>di</strong> rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire qualora riguar<strong>di</strong>no anche una<br />

sola variazione tra quelle definite all'Art. 37 (“Variazioni essenziali”), comma 1, Lettere a), b), c), d) ed<br />

f), ovvero mo<strong>di</strong>fichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.<br />

2. I titoli abilitativi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono presentati o rilasciati previa acquisizione, in caso<br />

<strong>di</strong> interventi su immobili vincolati, degli atti <strong>di</strong> assenso necessari, fatto salvo il preventivo deposito<br />

del progetto, previsto dall'art. 3, ottavo comma, della LR n. 35 del 1984, nei casi in cui la variante<br />

mo<strong>di</strong>fica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.<br />

3. Nei casi previsti dal presente articolo la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività o il Permesso <strong>di</strong><br />

Costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti<br />

prima della realizzazione delle opere ed entro il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del titolo abilitativo originario. Le<br />

opere previste devono essere ultimate entro il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del titolo abilitativo originario.<br />

Art. 30 - Variazioni minori in corso d'opera<br />

1. Sono soggette a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività le variazioni all'intervento previsto dal<br />

titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso<br />

senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti <strong>di</strong> cubatura e <strong>di</strong> superficie fino<br />

ai limiti stabiliti dall'Art. 37 (“Variazioni essenziali”), comma 1, lettere b), c) e d).<br />

2. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività può essere presentata anche successivamente alla<br />

realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori, e deve<br />

essere redatta sull’apposita modulistica pre<strong>di</strong>sposta dal <strong>Comune</strong> che contiene la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />

asseverazione del progettista abilitato, ai sensi dell'art. 481 del Co<strong>di</strong>ce Penale, del rispetto delle norme<br />

<strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> quelle igienico - sanitarie, nonché della conformità delle opere da realizzare agli<br />

strumenti urbanistici adottati ed approvati e al RE.<br />

3. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività costituisce parte integrante dell'originario titolo<br />

abilitativo.<br />

16


Art. 31 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Variante alla DIA o al PdC<br />

1. La richiesta <strong>di</strong> Variante alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività o al Permesso <strong>di</strong> Costruire è<br />

sottoscritta dall’avente titolo su apposita modulistica pre<strong>di</strong>sposta dal <strong>Comune</strong> e ne deve riportare i<br />

dati nominativi, <strong>di</strong> residenza e fiscali.<br />

2. Alla richiesta devono essere allegati gli elaborati grafici e la Relazione tecnica che<br />

illustrano le mo<strong>di</strong>fiche per tutte le parti soggette a variazione. Questi elaborati sono costituiti da una<br />

serie <strong>di</strong> elaborati “sovrapposti” (con in<strong>di</strong>cazione, in rosso, degli elementi introdotti ed in giallo, <strong>di</strong><br />

quelli eliminati - in caso <strong>di</strong> elaborati in bianco /nero può essere proposta una <strong>di</strong>versa legenda purchè<br />

esplicita e univoca); la documentazione fotografica deve essere integrata per le parti che <strong>di</strong>fferiscano<br />

dalla documentazione originaria.<br />

CAPO VII – CONFORMITA’, VIGILANZA E SANZIONI<br />

Art. 32 - Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità<br />

1. Il Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al<br />

progetto approvato o presentato, dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>mensionale, prestazionale e delle prescrizioni<br />

urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie ed in particolare la sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, igiene, salubrità,<br />

risparmio energetico degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto<br />

<strong>di</strong>spone la normativa vigente.<br />

2. Sono soggetti al Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità:<br />

a) gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione;<br />

b) gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica;<br />

c) gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia.<br />

3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità, nei casi<br />

<strong>di</strong> cui al comma 2, il titolare del Permesso <strong>di</strong> Costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia <strong>di</strong><br />

Inizio <strong>di</strong> Attività ovvero i loro successori o aventi causa.<br />

4. Per gli interventi e<strong>di</strong>lizi non compresi al comma 2, fermo restando che tutti gli e<strong>di</strong>fici<br />

devono essere dotati <strong>di</strong> Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> agibilità, il professionista abilitato<br />

rilascia una Dichiarazione <strong>di</strong> conformità, che viene allegata alla Scheda tecnica descrittiva <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 20 della LR n. 31 del 2002; questa Dichiarazione tiene luogo del Certificato <strong>di</strong> conformità<br />

e<strong>di</strong>lizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della Dichiarazione è trasmessa allo Sportello<br />

Unico per l’E<strong>di</strong>lizia entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />

5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda <strong>di</strong> Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia<br />

e agibilità e la mancata trasmissione allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> copia della Dichiarazione,<br />

secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo, comporta l'applicazione della<br />

sanzione amministrativa pecuniaria <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> cui al successivo Art. 41 “Sanzioni amministrative”.<br />

6. Il certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità ha il valore e sostituisce il Certificato <strong>di</strong><br />

agibilità <strong>di</strong> cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni<br />

all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.<br />

Art. 33 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità<br />

1. Entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla Comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori il soggetto<br />

interessato presenta allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia la domanda <strong>di</strong> rilascio del certificato <strong>di</strong><br />

conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità sulla modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Ammi-nistrazione Comunale,<br />

corredata da:<br />

a) accatastamento o richiesta <strong>di</strong> accatastamento dell'immobile, sottoscritta dal richiedente, che lo<br />

Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia provvede a trasmettere al Catasto, quando previsti;<br />

b) copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.<br />

2. La domanda carente nelle in<strong>di</strong>cazioni, nella documentazione e negli elaborati è <strong>di</strong>chiarata<br />

improce<strong>di</strong>bile e viene respinta. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia non accetta la domanda incompleta<br />

17


e comunica l’improce<strong>di</strong>bilità delle domande incomplete presentate tramite il servizio postale. In<br />

questo caso i documenti e gli elaborati inviati non potranno essere riutilizzati per una nuova<br />

domanda.<br />

3. Lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia comunica il nome del responsabile del proce<strong>di</strong>mento, il<br />

quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti<br />

integrativi non a <strong>di</strong>sposizione dell'Amministrazione o che non devono essere acquisiti dalla stessa<br />

autonomamente. La richiesta interrompe il termine <strong>di</strong> cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere<br />

per intero dal ricevimento degli atti.<br />

4. Il Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità è rilasciato entro il termine <strong>di</strong> novanta<br />

giorni dalla richiesta.<br />

5. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia entro il<br />

termine previsto per il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità, sono finalizzati a<br />

verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati <strong>di</strong> progetto approvati o depositati.<br />

6. Nel caso <strong>di</strong> inutile decorso del termine <strong>di</strong> cui al comma 3, la conformità e<strong>di</strong>lizia e<br />

l’agibilità si intendono attestate secondo quanto <strong>di</strong>chiarato dal professionista nell’apposita<br />

Dichiarazione. In tale caso la Dichiarazione stessa tiene luogo del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e<br />

agibilità <strong>di</strong> conformità.<br />

7. La conformità e<strong>di</strong>lizia e l’agibilità comunque attestate non impe<strong>di</strong>scono l'esercizio del<br />

potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inagibilità <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> esso ai sensi dell'art. 222 del Regio<br />

Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.<br />

Art. 34 – Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità parziali<br />

1. Fermo restando il rispetto dei precedenti Art. 32, “Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia ed<br />

agibilità”, e 33, “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia ed agibilità”, del RE, sono<br />

ammessi la richiesta e il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità parziali per una o più<br />

“porzioni funzionali” <strong>di</strong> un’Unita E<strong>di</strong>lizia, quando si verifichino tutte le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />

• l’intera Unità E<strong>di</strong>lizia sia dotata <strong>di</strong> Certificazione relativa alla conformità statica e<br />

sismica ai sensi delle vigenti leggi;<br />

• gli accessi dall’esterno, le parti comuni interne, i relativi impianti e le pertinenze<br />

delle “porzioni funzionali” oggetto della richiesta siano ultimate e <strong>di</strong>chiarate<br />

agibili;<br />

• il pieno utilizzo delle “porzioni funzionali” dell’Unità E<strong>di</strong>lizia oggetto della<br />

richiesta possa avvenire in modo autonomo ed in<strong>di</strong>pendente e senza alcuna<br />

inteferenza con le altre porzioni della stessa Unità E<strong>di</strong>lizia non ancora ultimate;<br />

• il rispetto delle normative <strong>di</strong> sicurezza sia assicurato;<br />

• la quota <strong>di</strong> standard urbanistici pubblici <strong>di</strong> competenza delle “porzioni funzionali”<br />

oggetto della richiesta sia realizzata, completata e fruibile oppure garantita da<br />

idonea fidejussione<br />

2. Il rispetto integrale <strong>di</strong> tutte le con<strong>di</strong>zioni previste al comma 1, dovrà essere certificato da<br />

una puntuale Dichiarazione sottoscritta dalla Direzione Lavori.<br />

Art. 35 - Tolleranze verificatesi in sede <strong>di</strong> costruzione<br />

1. Sono da considerarsi nell'ambito <strong>di</strong> tolleranza e non costituiscono pertanto nè variante,<br />

nè abusivismo le <strong>di</strong>fformità verificatesi in sede <strong>di</strong> costruzione, a con<strong>di</strong>zione che non eccedano, per<br />

ogni Unità Immobiliare, il 2% delle misure lineari prescritte.<br />

2. All’interno <strong>di</strong> ciascuna Unità Immobiliare sono tollerate <strong>di</strong>fformità delle misure lineari<br />

nella <strong>di</strong>sposizione planimetrica fino al 5% delle misure <strong>di</strong> progetto e comunque nel rispetto delle<br />

superfici minime prescritte per i vari locali.<br />

18


3. Le tolleranze <strong>di</strong> cui ai comma 1 e 2 non sono applicabili relativamente alle <strong>di</strong>stanze<br />

minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa<br />

4. Per i livelli prestazionali richiesti dai requisiti previsti nel presente RE, sono ammesse<br />

tolleranze, se esplicitamente in<strong>di</strong>cate nella formulazione del requisito stesso<br />

Art. 36 - Prescrizione <strong>di</strong> abusi e<strong>di</strong>lizi minori<br />

1. Trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione, si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto<br />

all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività e<strong>di</strong>lizie classificabili come manutenzione straor<strong>di</strong>naria, restauro e<br />

risanamento conservativo nonchè ogni altro tipo <strong>di</strong> abusività che non abbia realizzato aumento <strong>di</strong> superficie o <strong>di</strong> volume,<br />

non abbia interessato le strutture portanti, sia stata eseguita nel rispetto dei requisiti igienico – sanitari e non abbia<br />

comportato variazioni delle destinazioni d’uso.<br />

2. II termine <strong>di</strong> prescrizione delle opere <strong>di</strong> cui all'Art. 12 “Interventi soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />

obbligatoria”, Lettere p) e q) del presente RE, abusivamente eseguite, è <strong>di</strong> anni cinque dalla loro ultimazione.<br />

3. E' comunque sempre possibile la regolarizzazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>fformità, con il pagamento delle sanzioni previste,<br />

ai sensi degli Art. 36 e 37 del TUE.<br />

Attività:<br />

Art. 37 - Variazioni essenziali<br />

1. Sono variazioni essenziali rispetto al Permesso <strong>di</strong> Costruire o alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />

a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione del carico urbanistico<br />

nei seguenti casi<br />

1) un aumento delle superfici utili degli e<strong>di</strong>fici;<br />

2) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle<br />

dotazioni territoriali;<br />

3) un aumento delle unità immobiliari;<br />

b) gli scostamenti <strong>di</strong> entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto<br />

<strong>di</strong> copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle <strong>di</strong>stanze tra<br />

fabbricati e dai confini <strong>di</strong> proprietà anche a <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> altezza, nonchè rispetto alla<br />

localizzazione del fabbricato sull'area <strong>di</strong> pertinenza;<br />

c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a<br />

300 mc., con esclusione <strong>di</strong> quelli che riguar<strong>di</strong>no soltanto le cubature accessorie ed i volumi<br />

tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie comunali;<br />

d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;<br />

e) le violazioni delle norme tecniche in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia antisismica con l’esclusione <strong>di</strong> quelle<br />

che attengano a fatti procedurali e delle mo<strong>di</strong>fiche al progetto che non incidono in modo<br />

sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche o che siano migliorative rispetto al progetto<br />

originario;<br />

f) ogni intervento <strong>di</strong>fforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in<br />

aree naturali protette, nonchè effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per<br />

ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico - architettoniche da leggi nazionali<br />

o regionali, ovvero dagli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale od urbanistica.<br />

2. Le definizioni <strong>di</strong> variazioni essenziali <strong>di</strong> cui al comma 1 trovano applicazione ai fini:<br />

a) della definizione delle mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo, <strong>di</strong> cui<br />

all'Art. 29 (“Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativi”)<br />

b) della in<strong>di</strong>viduazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti previsti all'Art. 30<br />

(“Variazioni minori in corso d'opera”);<br />

c) dell'applicazione delle norme in materia <strong>di</strong> abusivismo e<strong>di</strong>lizio.<br />

3. Al fine dell’accertamento dell’abusivismo e<strong>di</strong>lizio, si fa riferimento alle definizioni, ai<br />

parametri e alle prescrizioni contenuti nelle Norme Tecniche d’Attuazione del PRG vigente o nel<br />

presente articolo del RE.<br />

19


Art. 38 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta <strong>di</strong> riesame<br />

1. Chiunque abbia un interesse giuri<strong>di</strong>camente rilevante può prendere visione presso lo<br />

Sportello Unico dell'E<strong>di</strong>lizia dei Permessi <strong>di</strong> Costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati<br />

progettuali e Convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro do<strong>di</strong>ci mesi dal rilascio, il riesame per<br />

contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o con gli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale e urbanistica, ai<br />

fini dell'annullamento o della mo<strong>di</strong>fica del Permesso stesso.<br />

2. Il medesimo potere è riconosciuto a chiunque con riguardo alle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />

Attività presentate, allo scopo <strong>di</strong> richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle con<strong>di</strong>zioni per le<br />

quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla<br />

legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica.<br />

3. La richiesta <strong>di</strong> riesame deve essere motivata in or<strong>di</strong>ne a concrete ipotesi normative<br />

ritenute non ottemperate.<br />

4. In caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> riesame presentata ai sensi dei precedenti comma,<br />

l’Amministrazione Comunale emana un motivato provve<strong>di</strong>mento sui punti segnalati entro 30 giorni<br />

dalla data <strong>di</strong> deposito della richiesta stessa.<br />

Art. 39 – Proce<strong>di</strong>menti per le sanatorie<br />

1. Per opere in corso iniziate senza previo deposito <strong>di</strong> DIA, la presentazione <strong>di</strong> Denuncia<br />

<strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività in sanatoria dovrà essere redatta in conformità ai <strong>di</strong>sposti del Capo IV,<br />

“DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ”, del presente RE ed essere ulteriormente accompagnata<br />

dalla ricevuta del versamento della sanzione minima prevista.<br />

2. Per opere eseguite in assenza <strong>di</strong> PdC o in <strong>di</strong>fformità dello stesso o in assenza <strong>di</strong> DIA nel<br />

caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione o <strong>di</strong> nuova costruzione, qualora le stesse opere risultino<br />

urbanisticamente conformi alla <strong>di</strong>scilpina urbanistica e regolamentare vigente all’atto della loro<br />

esecuzione e a quella vigente all’atto della sanatoria, la sanatoria stessa è rilasciata in conformità<br />

all’Art. 36 del TUE.<br />

3. Per opere eseguite in assenza <strong>di</strong> DIA nei casi <strong>di</strong>versi da quelli riportati al precedente<br />

comma 2, qualora le stesse opere risultino urbanisticamente conformi alla <strong>di</strong>scilpina urbanistica e<br />

regolamentare vigente all’atto della loro esecuzione e a quella vigente all’atto della sanatoria, la<br />

sanatoria stessa è rilasciata in conformità all’Art. 37, comma 4 del TUE, utilizzando l’apposita<br />

modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Ammninistrazione Comunale.<br />

4. Per opere eseguite in assenza <strong>di</strong> DIA nei casi <strong>di</strong>versi da quelli riportati al comma 2,<br />

qualora le stesse opere non risultino urbanisticamente conformi alla <strong>di</strong>scilpina urbanistica e<br />

regolamentare vigente all’atto della loro esecuzione, si applica quanto previsto all’Art. 37, comma 1<br />

del TUE.<br />

5. Per gli interventi <strong>di</strong> restuaro scientifico e <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo eseguiti<br />

su immobili soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione e/o ricadenti in zona storica “A”, trovano<br />

rispettivamente applicazione i commi 2 e 3 dell’Art. 37 del TUE.<br />

6. I restanti interventi, eseguiti senza titolo abilitativo o in <strong>di</strong>fformità alla <strong>di</strong>sciplina<br />

urbanistica e regolamentare vigente all’atto della loro esecuzione, sono assoggettati alle sanzioni<br />

ripristinatorie e/o pecuniarie previste dal TUE (Parte prima, Titolo quarto).<br />

20


Art. 40 – Visita <strong>di</strong> controllo<br />

1. Le visite <strong>di</strong> controllo, previste dalla legislazione vigente e dal presente RE, possono essere effettuate in ogni<br />

momento dell’esecuzione delle opere da parte dei funzionari comunali preposti.<br />

2. Il titolare del titolo abilitativo deve fornire, a sua propria cura e a sue spese, ogni strumento, mezzo e mano<br />

d’opera necessari agli accertamenti, misure e collau<strong>di</strong> ritenuti necessari dai funzionari stessi.<br />

3. Dopo ogni visita viene redatto un apposito verbale in duplice copia, <strong>di</strong> cui una deve rimanere in cantiere.<br />

Art. 41 – Sanzioni amministrative<br />

1. Alle violazioni <strong>di</strong> seguito elencate si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500:<br />

• Omessa o ritardata comunicazione <strong>di</strong> Inizio lavori con Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />

• Omessa o ritardata comunicazione della Direzione Lavori e/o dell’Impresa esecutrice in caso <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong><br />

Costruire<br />

• Omessa esposizione del Cartello <strong>di</strong> cantiere o esposizione del Cartello <strong>di</strong> cantiere con in<strong>di</strong>cazioni obbligatorie<br />

incomplete<br />

• Omessa tenuta in cantiere <strong>di</strong> copia del titolo abilitativo<br />

• Omessa o ritardata ottemperanza alle Or<strong>di</strong>nanze emesse ai sensi del presente RE<br />

2. L’omessa o ritardata presentazione della Domanda <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia ed agibilità e la mancata trasmissione<br />

<strong>di</strong> copia della scheda tecnica, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 77 a €. 464.<br />

3. L’applicazione della sanzione non esonera dall’obbligo per cui la sanzione stessa è stata prevista, pena la<br />

reiterazione della sanzione stessa.<br />

Art. 42 - Vigilanza sulle opere dello Stato, della Regione, delle Province e del <strong>Comune</strong><br />

1. Per le opere eseguite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dal <strong>Comune</strong>, qualora<br />

ricorrano le ipotesi <strong>di</strong> cui all'art. 28 del DPR n. 380 del 2001, il Dirigente preposto allo Sportello<br />

Unico per l'E<strong>di</strong>lizia informa rispettivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il<br />

Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei<br />

provve<strong>di</strong>menti previsti dalla Legge.<br />

CAPO VIII – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE<br />

Art. 43 - Mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso<br />

1. La VG al PRG in<strong>di</strong>vidua nei <strong>di</strong>versi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso<br />

compatibili degli immobili.<br />

2. Il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso senza opere conforme alle previsioni urbanistiche<br />

comunali è soggetto a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività. È definito mutamento d'uso senza opere la<br />

mo<strong>di</strong>fica dell'uso in atto nell'immobile.<br />

3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal<br />

titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento <strong>di</strong> recupero o, in assenza o<br />

indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede <strong>di</strong> primo accatastamento<br />

ovvero da altri documenti probanti.<br />

4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico,<br />

verificandosi uno o più dei seguenti casi,<br />

1. aumento delle superfici utili degli e<strong>di</strong>fici;<br />

2. mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle<br />

dotazioni territoriali;<br />

3. aumento delle unità immobiliari;<br />

il mutamento d'uso è subor<strong>di</strong>nato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste e<br />

comporta il versamento della <strong>di</strong>fferenza tra gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione per la nuova destinazione<br />

d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.<br />

5. Il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per<br />

l'intervento e<strong>di</strong>lizio al quale è connesso.<br />

6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto<br />

nell'Unità Immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e<br />

21


comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione <strong>di</strong> parte<br />

degli e<strong>di</strong>fici dell'azienda agricola a superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta al dettaglio dei prodotti dell'impresa<br />

stessa, purchè contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e<br />

comunque entro il limite <strong>di</strong> 250 mq. Tale attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta può essere altresì attuata in strutture<br />

precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.<br />

7. Il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati<br />

già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti <strong>di</strong> ruralità e per i quali si<br />

provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal<br />

pagamento del contributo <strong>di</strong> costruzione.<br />

Art. 44 - Contributo <strong>di</strong> costruzione<br />

1. Il contributo <strong>di</strong> costruzione è costituito dal contributo sul costo <strong>di</strong> costruzione, dagli<br />

oneri <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e dagli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria.<br />

2. Fatti salvi i casi <strong>di</strong> riduzione o esonero <strong>di</strong> cui all'Art 47 (“Riduzione ed esonero dal contributo<br />

<strong>di</strong> costruzione”), il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del Permesso<br />

o per presentare la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è tenuto a corrispondere un contributo<br />

commisurato all'incidenza degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione nonchè al costo <strong>di</strong> costruzione.<br />

3. Il contributo <strong>di</strong> costruzione è quantificato dal <strong>Comune</strong> per gli interventi da realizzare<br />

attraverso il Permesso <strong>di</strong> Costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con Denuncia <strong>di</strong><br />

Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />

4. Le modalità <strong>di</strong> corresponsione e le garanzie sono stabilite dal <strong>Comune</strong> con apposita<br />

Deliberazione.<br />

5. Ai fini della determinazione degli oneri valgono le definizioni contenute nella Delibera<br />

comunale <strong>di</strong> determinazione degli oneri.<br />

6. Gli interventi che prevedono l’eliminazione o la riduzione <strong>di</strong> tramezzature interne alle<br />

Unità Immobiliari non comportano un aumento della Superficie utile.<br />

Art. 45 - Oneri <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

1. Gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione<br />

e<strong>di</strong>lizia o agli interventi che comportano nuova e<strong>di</strong>ficazione o che determinano un incremento del<br />

carico urbanistico in funzione <strong>di</strong>:<br />

a) un aumento delle superfici utili degli e<strong>di</strong>fici;<br />

b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni<br />

territoriali;<br />

c) un aumento delle unità immobiliari.<br />

Art. 46 - Costo <strong>di</strong> costruzione<br />

1. Il costo <strong>di</strong> costruzione per la nuova e<strong>di</strong>ficazione è adeguato annualmente dal <strong>Comune</strong>, in<br />

ragione dell'intervenuta variazione dei costi <strong>di</strong> costruzione accertata dall'Istituto Nazionale <strong>di</strong><br />

Statistica. Gli oneri <strong>di</strong> Urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2), sono adeguati ogni cinque<br />

anni, sulla base dell’apposita Deliberazione del Consiglio regionale con riferimento ai costi<br />

parametrici per l'e<strong>di</strong>lizia agevolata.<br />

4. Per gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia il costo <strong>di</strong> costruzione non può superare il<br />

valore determinato per le nuove costruzioni. ai sensi del comma 1.<br />

Art. 47 - Riduzione ed esonero dal contributo <strong>di</strong> costruzione<br />

1. Il contributo <strong>di</strong> costruzione non è dovuto:<br />

22


a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della<br />

conduzione del fondo e delle esigenze dell'impren<strong>di</strong>tore agricolo a titolo principale, ai sensi<br />

dell'Art. 12 della Legge n. 153 del 9 maggio 1975, ancorchè in quiescenza;<br />

b) per gli interventi <strong>di</strong> cui alle Lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 dell'Art. 12 (”Interventi<br />

soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria”);<br />

c) per gli interventi <strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche;<br />

d) per gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione o <strong>di</strong> ampliamento in misura non superiore al 20 per<br />

cento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari;<br />

e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o <strong>di</strong> interesse generale realizzate dagli enti<br />

istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative <strong>di</strong> utilità sociale (ONLUS),<br />

nonchè per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione <strong>di</strong> strumenti<br />

urbanistici;<br />

f) per gli interventi da realizzare in attuazione <strong>di</strong> norme o <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti emanati a seguito <strong>di</strong><br />

pubbliche calamità;<br />

g) per i nuovi impianti, lavori, opere, mo<strong>di</strong>fiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili <strong>di</strong><br />

energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme<br />

urbanistiche e <strong>di</strong> tutela dei beni culturali ed ambientali.<br />

2. Nei casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa convenzionata, anche relativa ad e<strong>di</strong>fici esistenti, il<br />

contributo <strong>di</strong> costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione qualora il<br />

titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la DIA si impegni, attraverso una Convenzione<br />

con il <strong>Comune</strong>, ad applicare prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione determinati ai sensi della<br />

convenzione - tipo prevista al seguente Art. 48 (“Convenzione – tipo per interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa”).<br />

3. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a<br />

quello stabilito per l'e<strong>di</strong>lizia in locazione fruente <strong>di</strong> contributi pubblici, purchè sussistano i requisiti<br />

previsti dalla normativa <strong>di</strong> settore.<br />

4. Per gli interventi da realizzare su immobili <strong>di</strong> proprietà dello Stato il contributo <strong>di</strong><br />

costruzione è commisurato all'incidenza delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione.<br />

Art. 48 - Convenzione – tipo per interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa<br />

1. Ai fini del rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire relativo agli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa convenzionata, sulla<br />

base dei criteri e dei parametri della Convenzione – tipo approvata dalla Giunta regionale, il <strong>Comune</strong> stipula Convenzioni<br />

o Atti unilaterali d’obbligo per alloggi che prevedono le seguenti caratteristiche tipologiche e costruttive:<br />

• Alloggi <strong>di</strong> nuova costruzione con superficie utile massima <strong>di</strong> mq. 95 con caratteristiche conformi alle leggi vigenti in<br />

materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia economico-popolare ed agevolata, con particolare riferimento agli Artt. 16 e 43 della L. 457/78 e<br />

s.s.m.i.<br />

• Per gli interventi <strong>di</strong> recupero e per le utenze speciali (residenze collettive per anziani, studenti, immigrati, ecc.) non trovano<br />

applicazione le suddette limitazioni e si fa invece riferimento a standard abitativi propri dell'e<strong>di</strong>lizia economica e popolare,<br />

fatti salvi eventuali vincoli imposti dalla normativa regionale.<br />

2. In relazione<br />

• alla determinazione dei prezzi <strong>di</strong> cessione degli alloggi;<br />

• alla percentuale per spese generali;<br />

• alla determinazione del prezzo massimo <strong>di</strong> cessione e dei canoni <strong>di</strong> locazione;<br />

• alla determinazione dei costi per migliorie ed adattamenti;<br />

• alla durata <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della convenzione;<br />

• alla determinazione del contributo in caso <strong>di</strong> recesso;<br />

• alla determinazione del contributo in caso <strong>di</strong> risoluzione della convenzione per colpa del<br />

concessionario;<br />

• al periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione degli alloggi in caso <strong>di</strong> convezionamento sulla base dell’Art. 31 della<br />

LR n. 31/2002;<br />

23


si applica quanto assunto con apposita Delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale relativa alla determinazione<br />

del contributo commisurato al costo <strong>di</strong> costruzione e all’approvazione degli schemi-tipo per le<br />

convenzioni.<br />

2. I prezzi <strong>di</strong> cessione ed i canoni <strong>di</strong> locazione determinati nelle Convenzioni ai sensi del<br />

comma 2 sono aggiornati in relazione agli in<strong>di</strong>ci ufficiali ISTAT dei costi <strong>di</strong> costruzione in<strong>di</strong>viduati<br />

dopo la stipula delle convenzioni medesime.<br />

4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi <strong>di</strong> cessione e dei canoni <strong>di</strong> locazione è<br />

nulla per la parte eccedente.<br />

Art. 49 - Contributo <strong>di</strong> costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza<br />

1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o<br />

artigianali <strong>di</strong>rette alla trasformazione <strong>di</strong> beni ed alla prestazione <strong>di</strong> servizi comporta la corresponsione<br />

degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione e dell’eventuale contributo aggiuntivo previsto normativamente.<br />

2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,<br />

commerciali e <strong>di</strong>rezionali o allo svolgimento <strong>di</strong> servizi comporta la corresponsione degli oneri <strong>di</strong><br />

urbanizzazione e <strong>di</strong> una quota non superiore al 10 per cento del costo <strong>di</strong> costruzione da stabilirsi, in<br />

relazione ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> attività, con deliberazione del Consiglio comunale.<br />

3. Qualora la destinazione d'uso delle opere in<strong>di</strong>cate ai commi 1 e 2 , nonchè <strong>di</strong> quelle<br />

realizzate nel territorio rurale previste dall'Art. 47 (“Riduzione ed esonero dal contributo <strong>di</strong> costruzione”),<br />

comma 1, Lettera a), sia mo<strong>di</strong>ficata nei <strong>di</strong>eci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo <strong>di</strong><br />

costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato<br />

con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.<br />

CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI<br />

Art. 50 - Requisiti delle opere e<strong>di</strong>lizie<br />

1. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività ed il Permesso <strong>di</strong> Costruire sono soggetti alla conformità con i requisiti<br />

tecnici definiti nel presente RE.<br />

2. Per gli inse<strong>di</strong>amenti destinati ad attività produttive e <strong>di</strong> servizio caratterizzati da significativi impatti<br />

sull'ambiente e sulla salute il titolo abilitativo è subor<strong>di</strong>nato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa<br />

vigente in materia <strong>di</strong> igiene e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, all'osservanza delle eventuali prescrizioni dell’ASL –<br />

Diparimento <strong>di</strong> salute pubblica, nonchè al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in<br />

materia <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale ovvero <strong>di</strong> autorizzazione integrata ambientale. Le attività produttive e <strong>di</strong><br />

servizio caratterizzate da significativi impatti sull’ambiente e la salute sono quelle elencate all’Art. 11 “Pareri, nulla-osta, e<br />

depositi preventivi all’inizio dell’attività e<strong>di</strong>lizia” del presente RE.<br />

Art. 51 - Opere eseguibili d'urgenza<br />

1. Possono essere eseguite senza conseguimento preventivo del titolo abilitativo le sole opere, provvisionali <strong>di</strong><br />

assoluta urgenza, in<strong>di</strong>spensabili per evitare imminenti pericoli o danni.<br />

2. Il proprietario, in tal caso, ha l’obbligo <strong>di</strong> darne imme<strong>di</strong>ata e contestuale comunicazione allo Sportello Unico<br />

per l’E<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> depositare la DIA o <strong>di</strong> richiedere il PdC, entro e non oltre i successivi 30 giorni, per l’espletamento<br />

dell’intervento.<br />

Art. 51 bis – Interventi soggetti ad Autorizzazione Amministrativa<br />

1. Sono soggetti al conseguimento <strong>di</strong> una specifica Autorizzazione amministrativa, che ne fissa i criteri <strong>di</strong><br />

installazione e i limiti <strong>di</strong> tempo, pur non necessitando <strong>di</strong> titolo abilitativo <strong>di</strong> tipo e<strong>di</strong>lizio, l’installazione <strong>di</strong> elementi strutturali,<br />

<strong>di</strong> impianti tecnologici e <strong>di</strong> altre opere con natura temporanea, sia su suolo pubblico che privato, in funzione <strong>di</strong> manifestazioni ed<br />

eventi fieristici, sportivi, artistici, pubblicitari, politici, religiosi, commerciali ed altri assimilabili.<br />

2. L’autorizzazione amministrativa, deve essere richiesta allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia e per le Attività<br />

Produttive, unitamente ad una documentazione che consenta la valutazione della sua consistenza e <strong>di</strong>slocazione, e viene<br />

rilasciata entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione.<br />

3. Entro 15 giorni dalla stessa data, possono essere richieste integrazioni e delucidazioni con interruzione dei<br />

tempi del rilascio e, se queste non vengono fornite entro i 30 giorni successivi, la richiesta risulta improce<strong>di</strong>bile.<br />

24


4. In assenza <strong>di</strong> interruzioni, l’autorizzazione si considera tacitamente assentita dopo 30 giorni, in conformità<br />

della documentazione inviata e previo il pagamento degli oneri e dei <strong>di</strong>ritti dovuti.<br />

5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, nei casi che questa ritenga necessario, assoggettare il rilascio<br />

dell’Autorizzazione amministrativa ad una fidejussione a copertura della spesa per la rimozione e l’accantonamento,<br />

qualora non attuati dal richiedente nei tempi stabiliti, e per il ripristino dello stato dei luoghi.<br />

6. L’utilizzo degli allestimenti temporanei è comunque subor<strong>di</strong>nata all’ottenimento dei relativi permessi e<br />

pareri, nel rispetto delle specifiche norme vigenti (in modo particolare in tema <strong>di</strong> sicurezza).<br />

abilitati.<br />

Art. 52 – Competenze dei tecnici<br />

1. Il progetto e la <strong>di</strong>rezione dei lavori per la realizzazione degli interventi devono essere effettuati da tecnici<br />

2. Ad essi compete la progettazione, la <strong>di</strong>rezione dei lavori, il collaudo, l’effettuazione <strong>di</strong> perizie e qualsiasi altra<br />

prestazione tecnica inerente gli interventi <strong>di</strong>sciplinati dal presente RE (con esclusione della Attività e<strong>di</strong>lizia libera), <strong>di</strong> cui<br />

sono responsabili, unitamente all’avente titolo all’inizio dell’attività ed al costruttore, a termini <strong>di</strong> legge e per le rispettive<br />

competenze.<br />

3. Le competenze dei tecnici abilitati sono quelle stabilite dalla Legge.<br />

CAPO X – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI<br />

Art. 53 – Prescrizioni per il cantiere<br />

1. In tutti i cantieri <strong>di</strong> lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile, in cui<br />

siano in<strong>di</strong>cati:<br />

1) estremi del titolo abilitativo con la date <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà;<br />

2) nome, cognome del proprietario, se <strong>di</strong>verso, del committente e, ove ricorra, l’amministrazione pubblica interessata ai<br />

lavori;<br />

3) nome, cognome e titolo professionale dei progettisti, dei <strong>di</strong>rettori dei lavori (architettonico, strutturale, impiantistico,<br />

etc.) e dei coor<strong>di</strong>natori della sicurezza in fase <strong>di</strong> progettazione ed in fase <strong>di</strong> esecuzione dei lavori;<br />

4) denominazione delle imprese assuntrici dei lavori ed eventualmente in<strong>di</strong>cazione che i lavori sono eseguiti in<br />

economia <strong>di</strong>retta;<br />

5) nome, cognome e qualifica del <strong>di</strong>rettore tecnico <strong>di</strong> cantiere.<br />

2. Ogni cantiere è soggetto alle norme <strong>di</strong> sicurezza previste dalla legge. In particolare, i cantieri devono essere<br />

organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisionali e dei<br />

mezzi d'opera <strong>di</strong> qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli<br />

incen<strong>di</strong>.<br />

3. E’ fatto obbligo alla proprietà e al <strong>di</strong>rettore dei lavori, della denuncia alla Soprintendenza Archeologica <strong>di</strong><br />

eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori.<br />

4. I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.<br />

Le recinzioni devono essere sicure e decorose; devono essere illuminate in conformità alle in<strong>di</strong>cazioni del Co<strong>di</strong>ce della<br />

strada sui lati prospicienti la viabilità carrabile e pedonale ed avere porte apribili verso l’interno, munite <strong>di</strong> serrature o<br />

catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore <strong>di</strong> sospensione dei lavori.<br />

5. In ogni cantiere deve essere conservata una copia dei titoli abilitativi necessari all’intervento e della notifica<br />

preliminare all’ASL in materia <strong>di</strong> sicurezza (Art. 11 DLgs 494/96 e s.s.m.i).<br />

6. L’attività <strong>di</strong> cantiere deve essere svolta in orari compatibili con il tempo de<strong>di</strong>cato al riposo. Le deroghe ai<br />

limite delle emissioni del rumore sono soggette a preventiva autorizzazione dell’Ammnistrazione Comunale su richiesta<br />

dell’interessato.<br />

Art. 54 - Scarico dei Materiali – Norme per le Demolizioni - Pulizia degli spazi pubblici<br />

1. E' vietato gettare, dai ponti <strong>di</strong> servizio, dai tetti o dall'interno degli e<strong>di</strong>fici, materiale <strong>di</strong> qualsiasi genere.<br />

2. Durante i lavori, specie se <strong>di</strong> demolizione, deve essere contenuto il sollevamento <strong>di</strong> polvere me<strong>di</strong>ante<br />

opportuni accorgimenti.<br />

3. Il <strong>di</strong>rettore tecnico del cantiere deve assicurare il costante mantenimento della pulizia degli spazi pubblici per<br />

tutta l'estensione della costruzione e per le imme<strong>di</strong>ate vicinanze.<br />

4. Il trasporto dei materiali utili o <strong>di</strong> rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito <strong>di</strong> accatastamento<br />

anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo il rilascio <strong>di</strong> specifica autorizzazione.<br />

25


Art. 55 - Responsabilità degli esecutori <strong>di</strong> opere<br />

1. L’intestatario e/o il committente del titolo abilitativo, i tecnici abilitati incaricati della Direzione dei Lavori<br />

(architettonici, strutturali, impiantistici, etc.) e della sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione dei lavori, ed il costruttore, sotto la loro<br />

piena ed esclusiva responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi e accorgimenti necessari per evitare pericolo <strong>di</strong><br />

qualsiasi genere che possono derivare dall'esecuzione delle opere, in conformità alla legislazione vigente e, comunque ad<br />

un generale senso <strong>di</strong> cautela.<br />

2. L'idoneità dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al comma 1 sono controllati e sanzionati se in <strong>di</strong>fetto, dagli organi<br />

competenti, i quali possono altresì or<strong>di</strong>nare ulteriori accorgimenti, senza che ne derivi in alcun modo alcun onere per la<br />

pubblica amministrazione o una attenuazione delle responsabilità legali dei soggetti <strong>di</strong> cui al comma precedente.<br />

Art. 56 – Occupazione e rimessa in pristino <strong>di</strong> suolo pubblico<br />

1. Nel caso <strong>di</strong> necessità <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico, deve essere fatta apposita domanda al Servizio <strong>di</strong><br />

Polizia Municipale, con in<strong>di</strong>cazione planimetrica dell’area da includere nel recinto <strong>di</strong> cantiere e la scadenza temporale<br />

prevista. La concessione dell’area è rinnovabile secondo le modalità dettate dal Regolamento comunale in materia ed è<br />

subor<strong>di</strong>nata al pagamento degli oneri previsti.<br />

2. Alla fine dei lavori il costruttore deve rimuovere, entro e non oltre 30 giorni, ponti, barriere e recinzioni posti<br />

per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impe<strong>di</strong>mento, rimesso in pristino.<br />

3. In caso <strong>di</strong> inadempienza il Servizio <strong>di</strong> Polizia Municipale può or<strong>di</strong>nare l'esecuzione d'ufficio a spese del<br />

proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.<br />

CAPO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI<br />

IN CENTRO STORICO<br />

Art. 57 – Coibentazione pareti esterne e<strong>di</strong>fici<br />

1. L’intervento <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> rivestimento delle pareti esterne <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio ai fini della<br />

coibentazione “rivestimento a cappotto”, non è ammesso sugli e<strong>di</strong>fici in Centro Storico vincolati ai sensi del D.Lgs.<br />

42/2004 o assoggetti dalla N.T.A. del P.R.G. alla categoria <strong>di</strong> intervento restauro e risanamento conservativo tipo A e<br />

tipo B nella facciata prospiciente vie o spazi pubblici. Negli altri prospetti (interni e laterali non prospicienti vie o spazi<br />

pubblici) l’intervento è ammesso qualora compatibile con la <strong>di</strong>sciplina dell’Appen<strong>di</strong>ce 2 delle N.T.A. del P.R.G. e nel<br />

rispetto delle altre normative <strong>di</strong> settore aventi incidenza sulla <strong>di</strong>sciplina e<strong>di</strong>lizia.<br />

2. Negli e<strong>di</strong>fici per i quali è prevista dall’appen<strong>di</strong>ce 2 delle N.T.A. del P.R.G. la categoria <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong><br />

“ristrutturazione” e “ripristino e<strong>di</strong>lizio” (E – Nit – Kn - Nrs), ad esclusione <strong>di</strong> quelli prospicienti P.zza Matteotti, P.zza<br />

Medaglie d’Oro, P.zza Codronchi, Via Emilia, Via Mazzini, Via Appia, Via Cavour, Via Garibal<strong>di</strong>, è ammesso<br />

l’ispessimento delle pareti ai fini della coibentazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze minime tra e<strong>di</strong>fici e dalla strada fino al<br />

massimo <strong>di</strong> cm. 10 <strong>di</strong> spessore qualora sussistano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai successivi commi.<br />

3. Gli interventi sugli e<strong>di</strong>fici prospicienti la pubblica via, devono ottenere la preventiva autorizzazione del <strong>Comune</strong><br />

(ente proprietario della strada) sia con riferimento alla mobilità che all’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico. L’autorizzazione<br />

potrà essere rilasciata, solo nel caso in cui la riduzione del suolo pubblico, tenuto conto nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici fronteggianti <strong>di</strong><br />

intervento realizzato su entrambi, non ne comprometta la percorribilità viabile e pedonale.<br />

4. L’autorizzazione <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico è rilasciata secondo modalità e con<strong>di</strong>zioni previsti nel relativo<br />

regolamento comunale.<br />

5. Deve essere prodotta la certificazione che attesti la riduzione minima del 10 per cento dei limiti <strong>di</strong> trasmittanza<br />

previsti dal D.Lgs. 192/2005 come previsto al comma 2 art. 11 D.Lgs. 115/2008.<br />

Art. 58 – Coibentazione solaio <strong>di</strong> copertura<br />

1. Nel rispetto delle prescrizioni dell’Appen<strong>di</strong>ce 2 delle N.T.A. del P.R.G. e delle altre normative <strong>di</strong> settore aventi<br />

incidenza sulla <strong>di</strong>sciplina e<strong>di</strong>lizia, è ammessa la coibentazione del solaio <strong>di</strong> copertura fino a un massimo <strong>di</strong> cm. 10, a<br />

con<strong>di</strong>zione non aumentino le altezze interne dei vani, sia mantenuta la posizione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>tura dei solai e l’altezza <strong>di</strong> gronda.<br />

2. Deve essere prodotta la certificazione che attesti la riduzione minima del 10 per cento dei limiti <strong>di</strong> trasmittanza<br />

previsti dal D.Lgs. 192/2005 come previsto al comma 2 art. 11 D.Lgs. 115/2008.<br />

26


ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO<br />

SCHEDA n. 1)<br />

Modalità degli interventi e<strong>di</strong>lizi<br />

Costruzione:<br />

- qualsiasi manufatto, con l’esclusione <strong>di</strong> quelli che rientrano espressamente nella categoria<br />

dei veicoli (Art. 20 del DPR n. 393 del 15.06.1953 e s.m.i.) e <strong>di</strong>verso da quelli sottoelencati,<br />

emergente dal suolo, inserito nel sottosuolo o anche solo annesso e connesso a costruzioni esistenti e<br />

realizzato con l’impiego <strong>di</strong> qualsiasi materiale; si comprende tra le costruzioni la pavimentazione e/o<br />

l’impermeabilizzazione <strong>di</strong> spazi scoperti;<br />

- non sono da considerarsi “costruzioni” e, <strong>di</strong> conseguenza, non sono soggetti ad Denuncia<br />

<strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività e/o a Permesso <strong>di</strong> costruire, ad obblighi <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> parametri urbanistici ed<br />

e<strong>di</strong>lizi, in<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong>stanze, ecc.:<br />

• tutti quegli elementi <strong>di</strong>mensionalmente e chiaramente assegnabili al settore dell’ “oggettistica” e a<br />

quello dell’ “arredo mobile per esterni”;<br />

• quant’altro espressamente previsto dal RE come intervento liberamente effettuabile;<br />

- le attività <strong>di</strong> tipo colturale, agrario, forestale e <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio non sono da considerarsi<br />

afferenti alle “costruzioni” e sono soggette solo alle norme civili e speciali in materia.<br />

Ricostruzione:<br />

- qualsiasi intervento, anche parziale, teso al rifacimento <strong>di</strong> una costruzione o parte <strong>di</strong> essa<br />

demolita.<br />

Ampliamento:<br />

- incremento della superficie e/o del volume rispetto ad un’e<strong>di</strong>ficazione esistente;<br />

l’ampliamento si definisce tale se si realizza con un’incremento <strong>di</strong> superficie e/o <strong>di</strong> volume<br />

costituenti un accrescimento organico dell’e<strong>di</strong>ficazione esistente.<br />

Ai soli fini del conseguimento del titolo abilitativo a mezzo della DIA, non si considera<br />

nuova costruzione l’ampliamento consistente nella realizzazione <strong>di</strong> aggiunte pertinenziali (<strong>di</strong><br />

servizio alla funzione abitativa), che comportino la realizzazione <strong>di</strong> un volume inferiore od uguale al<br />

20 per cento del volume dell'e<strong>di</strong>ficio principale, quando vengano effettuate su e<strong>di</strong>fici esclusi da<br />

vincoli <strong>di</strong> conservazione (per i quali, cioè, siano ammissibili interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia).<br />

Sopraelevazione:<br />

- estensione in senso verticale <strong>di</strong> tutta o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> una e<strong>di</strong>ficazione esistente.<br />

Ai soli fini del conseguimento del titolo abilitativo a mezzo della DIA, non si considera nuova<br />

costruzione la sopraelevazione consistente nella realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> aggiunte pertinenziali<br />

(<strong>di</strong> servizio alla funzione abitativa) che comportino la realizzazione <strong>di</strong> un volume ricadente all’interno<br />

dell’altezza massima dell'e<strong>di</strong>ficio ed inferiore od uguale al 20 per cento del volume dell'e<strong>di</strong>ficio<br />

principale, quando vengano effettuate su e<strong>di</strong>fici esclusi da vincoli <strong>di</strong> conservazione (per i quali, cioè,<br />

siano ammissibili interventi <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia).<br />

Demolizione:<br />

- qualsiasi intervento <strong>di</strong> rimozione, parziale o totale, <strong>di</strong> una costruzione; la demolizione che<br />

non preveda una contestuale rie<strong>di</strong>ficazione comporta il risanamento architettonico, l’agibilità<br />

ambientale e la messa in sicurezza dell’area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me e <strong>di</strong> pertinenza, sia in superficie che nel<br />

sottosuolo, e l’intervento <strong>di</strong> sistemazione finale <strong>di</strong> tutta l’area. La demolizione parziale o totale che<br />

preveda una contestuale rie<strong>di</strong>ficazione si considera funzionale all’intervento e al relativo progetto<br />

delle e<strong>di</strong>ficazioni e della sistemazione dell’area <strong>di</strong> pertinenza.<br />

27


SCHEDA n. 2)<br />

Interventi liberamente attuabili<br />

1) Allacciamenti degli e<strong>di</strong>fici alle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei servizi quali acquedotto, gas, elettricità, fognatura, teleriscaldamento,<br />

telecomunicazioni, purché questi non si configurino come interventi <strong>di</strong> potenziamento ed estensione delle esistenti reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />

principale, ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni in merito all’occupazione del suolo pubblico, il rispetto del regolamento del verde pubblico<br />

e degli standard relativi al ripristino delle se<strong>di</strong> stradali<br />

2) Antenna parabolica e televisiva:<br />

negli e<strong>di</strong>fici in Centro Storico esclusivamente sulla copertura e in modo che non siano visibili dalla viabilità principale<br />

3) Bagni e cucine<br />

sostituzione <strong>di</strong> pavimenti e rivestimenti, sanitari, lavelli e relativi impianti idraulici<br />

4) Con<strong>di</strong>zionatori esterni<br />

con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />

5) Doppi vetri<br />

6) Gazebi in legno o metallo, privi <strong>di</strong> fondazione, aperti su tutti i lati con copertura in tessuto (anche impermeabile) <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />

massime in pianta mq 12, in numero <strong>di</strong> uno per lotto, posizionato ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno 1 m dai fabbricati e dai confini (da<br />

realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori a firma del proprietario o altro<br />

avente titolo – modello B) *<br />

con esclusione degli immobili posti in Centro Storico<br />

7) Impianti <strong>di</strong> riscaldamento senza obbligo <strong>di</strong> progetto<br />

8) Impianti elettrici senza obbligo <strong>di</strong> progetto<br />

9) Impianti <strong>di</strong> allarme e <strong>di</strong> sorveglianza<br />

con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />

10) Inferriate e cancelletti estensibili su finestre e porte<br />

nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici plurifamiliari va assicurata l’uniformità della tipologia e dei colori<br />

10 bis) Manutenzione straor<strong>di</strong>naria che non riguar<strong>di</strong> parti strutturali, non comporti aumento delle unità immobiliari e non implichi<br />

incremento dei parametri urbanistici (da realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una comunicazione <strong>di</strong><br />

inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato – modello A) *<br />

11) Pergolati aperti senza alcun tipo <strong>di</strong> copertura della misura massima <strong>di</strong> mq 36 posizionati ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m 1 dal<br />

confine (da realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori a firma del<br />

proprietario o altro avente titolo – modello B) *<br />

con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico<br />

12) Pre<strong>di</strong>sposizione dei cantieri in presenza <strong>di</strong> avvenuto deposito <strong>di</strong> DIA o <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> PdC e con esclusione <strong>di</strong> ogni volume agibile<br />

(anche <strong>di</strong> tipo amovibile) fino all’efficacia del titolo abilitativo<br />

13) Prefabbricati in legno, privi <strong>di</strong> fondazione, <strong>di</strong>mensioni massime mq 8, altezza massima m 2,50, in numero <strong>di</strong> uno per lotto,<br />

posizionati ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno 1 m dai confini (da realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una<br />

comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori a firma del proprietario o altro avente titolo – modello B) *<br />

con esclusione degli immobili posti in Centro Storico<br />

nelle zone agricole vanno rispettate le prescrizioni del vigente P.R.G.<br />

14) Prove, saggi e prelievi per indagini su parti strutturali o meno degli e<strong>di</strong>fici, quando sono chiaramente limitati a tale finalità<br />

15) Riprese, demolizioni e rifacimenti <strong>di</strong> intonaci esterni<br />

con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />

16) Serre mobili stagionali, sprovviste <strong>di</strong> strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola<br />

17) Sostituzione <strong>di</strong> infissi e chiusure con infissi <strong>di</strong> balconi in loggia, a sbalzo e/o su pilastro con luce fino a m 2 e non superiori a 10 mq<br />

ciascuno<br />

con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />

nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici plurifamiliari va assicurata l’uniformità della tipologia e dei colori<br />

18) Sostituzione <strong>di</strong> insegne esistenti conformi al Co<strong>di</strong>ce della Strada<br />

senza alcuna variazione <strong>di</strong> misure, sagoma e posizione – con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal<br />

PRG<br />

19) Sostituzione <strong>di</strong> elementi delle finiture esterne (lattonerie, cornicioni)<br />

con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />

20) Sostituzione <strong>di</strong> pavimentazioni interne<br />

21) Targhe professionali e aziendali in ottone, <strong>di</strong> misura massima cm (30 x 20)<br />

22) Tende parasole, capottine, tendaggi su balconi<br />

nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici plurifamiliari va assicurata uniformità <strong>di</strong> colore e <strong>di</strong> materiali usati – negli e<strong>di</strong>fici in Centro Storico ne vanno<br />

concordate le caratteristiche con lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia<br />

23) Tinteggiature interne ed esterne<br />

in Centro Storico vanno concordate con lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia le tinteggiature esterne<br />

* La modulistica è reperibile sul sito: http://sportelloe<strong>di</strong>lizia.comune.imola.bo.it/e<strong>di</strong>lizia/moduli.cfm<br />

28


SCHEDA n. 3)<br />

In<strong>di</strong>rizzi e parametri per interventi <strong>di</strong> arredo urbano<br />

in zone storiche e paesaggistiche<br />

e in e<strong>di</strong>fici soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione<br />

Elementi <strong>di</strong> finitura e arredo urbano:<br />

1 - Elementi <strong>di</strong> finitura delle facciate<br />

2 - Murature ed intonaci<br />

3 - Tinteggiature<br />

4 - Vetrine<br />

5 - Tende esterne<br />

6 - Insegne<br />

7 - Targhe<br />

8 - Tabelloni per affissioni<br />

9 - Cassette postali<br />

1. Elementi <strong>di</strong> finitura delle facciate<br />

1.1 Salvaguar<strong>di</strong>a, recupero e ripristino <strong>di</strong> tutti quegli elementi decorativi della facciata che sono parte<br />

determinante della sua caratterizzazione architettonica.<br />

1.2 Tutti gli elementi in pietra, marmo, cotto, legno, ecc. dovranno essere convenientemente puliti, servendosi<br />

anche <strong>di</strong> contributi tecnico - operativi <strong>di</strong> specialisti del settore.<br />

1.3 Dovranno invece essere rimossi tutti quegli elementi <strong>di</strong> finitura quali zoccoli, rivestimenti in marmo o altro<br />

materiale, bancali e soglie in cemento, infissi in alluminio, spalle dei vani vetrina e quant’altro risulti improprio ed<br />

incoerente con la tra<strong>di</strong>zione dell’e<strong>di</strong>lizia storica.<br />

1.4 Porte e portoni, qualora siano in buono stato e non siano stati alterati, saranno recuperati o ripristinati con lo<br />

stesso materiale e <strong>di</strong>segno.<br />

1.5 Le finestre, gli scuroni e le persiane saranno realizzati in legno verniciato o mordenzato a tonalità scure.<br />

1.6 Negli e<strong>di</strong>fici appartenenti alla categoria della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono consentiti anche infissi realizzati in<br />

altro materiale purchè installati su tutte le finestre <strong>di</strong> un fronte.<br />

1.7 Campanelli e citofoni debbono essere collocati nella spalla interna del vano porta <strong>di</strong> accesso all’e<strong>di</strong>ficio;<br />

saranno realizzati con materiali adeguati al contesto architettonico ed ambientale ed in ogni caso sono vietati quelli<br />

realizzati con materiali plastici o in alluminio.<br />

1.8 Le lattonerie saranno solo del tipo in rame.<br />

2. Murature ed intonaci<br />

2.1 Gli interventi <strong>di</strong> risanamento dei fronti degli e<strong>di</strong>fici dovranno privilegiare la conservazione, il ripristino, il<br />

rifacimento <strong>di</strong> murature <strong>di</strong> mattoni faccia a vista, con o senza sagramatura, o intonacati e tinteggiati.<br />

2.2 La manutenzione della muratura a faccia a vista dovrà essere realizzata previo spazzolatura e rifacimento dei<br />

giunti in malta <strong>di</strong> calce e quella della muratura trattata con la tecnica della sagramatura dovrà essere prevalentemente<br />

eseguita con operazioni <strong>di</strong> consolidamento e parziali rifacimenti.<br />

2.3 E’ vietato alterare l’originario aspetto cromatico <strong>di</strong> murature a vista sia utilizzando prodotti per la protezione<br />

superficiale, sia quando con il metodo del “cuci e scuci” si debbono ricostruire parti <strong>di</strong> muratura.<br />

2.4 Gli intonaci realizzati su e<strong>di</strong>fici soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione dalle NTA del PRG, qualora non fosse<br />

possibile recuperarli, dovranno essere rifatti con materiali e tecniche tra<strong>di</strong>zionali.<br />

2.5 Non è ammesso, su e<strong>di</strong>fici soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione dalle NTA del PRG, l’uso <strong>di</strong> intonaci plastici e<br />

rivestimenti (marmo, cotto, ceramica, ecc.).<br />

29


3.1 Criteri per la scelta del colore delle facciate<br />

3 - Tinteggiature<br />

3.1.1 Recupero delle tinte o colori originari reperibili in tutte le componenti architettoniche - decorative e <strong>di</strong><br />

finitura delle facciate.<br />

3.1.2 Valutazione complessiva <strong>di</strong> un tratto della strada nel quale è inserito l’e<strong>di</strong>ficio sufficientemente ampio per<br />

rappresentare una campionatura plausibile delle gamme <strong>di</strong> colori caratterizzanti l’ambiente.<br />

3.1.3 Gli elementi architettonici - decorativi quali stipiti, portali, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, finti<br />

bugnati, presenti sui fronti degli e<strong>di</strong>fici dovranno essere <strong>di</strong>fferenziati dal colore della facciata.<br />

3.1.4 La verniciatura delle persiane, scuroni, infissi in genere dovrà armonizzarsi con il colore della facciata e<br />

dei particolari decorativi; per le parti in ferro quali grate, inferriate, ecc. sarà prevalentemente adottato il colore grigio ferro<br />

antracite.<br />

3.1.5 Prima della colorazione della facciata dovranno essere realizzate campionature <strong>di</strong> colore per la verifica <strong>di</strong><br />

quanto esposto ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3 e 3.1.4, unitamente al Responsabile <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento dello<br />

Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia.<br />

3.2 In<strong>di</strong>rizzi per la scelta delle tecniche per le varie categorie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />

3.2.1 Per gli e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo I del Decreto Legislativo n. 490/1999 è necessario conseguire<br />

il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archiettenoci e Paesaggistici in merito al tipo e al colore.<br />

3.2.2 Per gli e<strong>di</strong>fici soggetti a risanamento conservativo, dovrà essere utilizzata una tinteggiatura in materiali<br />

ai silicati e a calce.<br />

3.2.3 Per gli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia potranno essere usati colori sintetici stesi a pennello o<br />

spatolati.<br />

3.2.4 Le eventuali decorazioni presenti sulle facciate degli e<strong>di</strong>fici dovranno essere opportunamente recuperate<br />

previo il contributo tecnico <strong>di</strong> operatori specializzati nel settore.<br />

4 - Vetrine<br />

4.1 Vetrine vincolate<br />

4.1.1 Nell’allegato elenco sono in<strong>di</strong>viduate le vetrine che per i loro caratteri storici ed artistici costituiscono<br />

documento della realtà locale degno <strong>di</strong> essere conservato:<br />

1 Via Emilia 79 - Negozio <strong>di</strong> barbiere<br />

2 Via Emilia 81 - Ferramenta Parenti<br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

3 Via Emilia 89-95 - Farmacia dell’Ospedale<br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

4 Via Emilia 176 - Ex Drogheria Bernar<strong>di</strong><br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

5 Via Mazzini 2, Via Emilia 165-169, Piazza Matteotti 27<br />

Bar Bacchilega<br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

6 Via Emilia 216 - Kalimera<br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

7 Via Emilia 182 - Farmacia della SS. Annunziata<br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

8 Piazza Matteotti 1-14, Via Emilia 171-175 -<br />

Negozi al p.t. <strong>di</strong> Palazzo Sersanti<br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

9 Via Appia 36 - Maglieria Poli<br />

(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />

4.1.2 E’ prescritta la loro conservazione che potrà attuarsi con opere <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> ripristino dei materiali<br />

degli infissi, soglie, ecc. e dei colori ed in generale <strong>di</strong> tutti gli elementi che concorrono alla sua definizione e<br />

caratterizzazione.<br />

4.1.3 Le chiusure <strong>di</strong> protezione esterne, qualora siano coeve alla realizzazione delle vetrine, dovranno essere<br />

restaurate o ripristinate.<br />

30


4.2 Vetrine non vincolate<br />

4.3 Serrande<br />

4.2.1 Per le vetrine non comprese nell’elenco <strong>di</strong> cui al precedente punto 4.1.1, sono consentite operazioni sia <strong>di</strong><br />

sostituzione <strong>di</strong> materiali che <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del <strong>di</strong>segno sia in prospetto che in pianta.<br />

4.2.2 Gli infissi delle vetrine saranno montati in modo da non superare il filo interno del muro <strong>di</strong> facciata,<br />

mentre sono consentiti arretramenti.<br />

4.2.3 Circa i materiali, saranno valutati in rapporto al loro impatto <strong>di</strong>mensionale e cromatico facendo<br />

riferimento alle tonalità della facciata e dei suoi elementi.<br />

4.2.4 E’ vietato il rivestimento delle spalle e dell’intradosso del vano vetrina con qualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale che<br />

non sia quello delle facciate; le soglie realizzate con materiali tra<strong>di</strong>zionali, pietre, marmi, cotto, saranno estese a tutta la<br />

superficie del piano <strong>di</strong> calpestio utilizzata liberamente dal pubblico.<br />

4.2.5 E’ vietato illuminare lo spazio, antistante la vetrina, dall’esterno fatta eccezione per quelle oggetto <strong>di</strong> una<br />

proposta <strong>di</strong> arredo urbano o “nuova illuminazione”.<br />

4.2.7 Per una stessa unità e<strong>di</strong>lizia oggetto <strong>di</strong> un unico titolo abilitativo gli infissi delle vetrine, comprese le<br />

protezioni esterne, dovranno essere realizzati con materiali e colori dello stesso tipo ed il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> ciascuna dovrà in ogni<br />

caso richiamarsi ad un <strong>di</strong>segno unitario.<br />

4.2.8 Qualora l’intervento <strong>di</strong> rinnovo e/o sostituzione interessi solo una o alcune delle vetrine <strong>di</strong> una stessa<br />

unità e<strong>di</strong>lizia, si seguiranno i seguenti in<strong>di</strong>rizzi:<br />

- se nell’unità e<strong>di</strong>lizia vi è la presenza <strong>di</strong> una vetrina vincolata (ve<strong>di</strong> punto 4.1) il nuovo intervento dovrà<br />

avvenire “interpretandone” segni, partizioni, materiali, colori e filo <strong>di</strong> imposta;<br />

- negli altri casi le nuove vetrine dovranno uniformarsi nel <strong>di</strong>segno, nei materiali e nei colori a criteri<br />

filologicamente attenti al contesto.<br />

4.3.1 Per le serrande poste in e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo I del Decreto Legislativo n. 490/1999, in<br />

caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archiettenoci e Paesaggistici in merito<br />

al tipo, al materiale e al colore.<br />

4.3.2 Ove si installino serrande <strong>di</strong> sicurezza in metallo, è preferibile il tipo avvolgibile a maglia aperta; nei casi<br />

ove tale tipo non risulti installabile, la soluzione deve essere concordata con il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento.<br />

4.3.3 E’ vietata l’installazione <strong>di</strong> serrande fisse esterne al muro <strong>di</strong> facciata.<br />

4.4 E’ prevista la sola conservazione delle vetrinette e bacheche <strong>di</strong> corredo alle vetrine nei negozi soggetti a<br />

vincolo (Punto 4.1), se originali esistenti.<br />

5. Tende esterne<br />

5.1 Dimensioni e modalità <strong>di</strong> installazione<br />

5.1.2 Sono ammesse solo a servizio delle vetrine presenti al piano terra. Possono sporgere dal piano della<br />

facciata al massimo <strong>di</strong> m. 1.30 e mai oltre la larghezza del marciapiede antistante la vetrina. L’altezza minima<br />

consentita dei lembi inferiori è <strong>di</strong> m. 2.20.<br />

5.1.2 La tenda non deve mai nascondere o danneggiare gli elementi decorativi e <strong>di</strong> pregio presenti sul fronte o<br />

nel vano vetrina interessato.<br />

5.1.3 Non è concesso montare la tenda sul fronte, fuori dal vano, negli e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo Uno<br />

del Decreto Legislativo n. 490/1999 che presentano decorazioni <strong>di</strong> vario tipo attorno al vano stesso.<br />

5.1.4 E’ sempre preferibile l’installazione della tenda all’interno del vano murario che alloggia la vetrina. Ove<br />

vi siano in<strong>di</strong>scutibili impe<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> carattere funzionale - strutturale, la tenda può essere montata <strong>di</strong>rettamente sul fronte<br />

con i vincoli <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> cui all’allegata Fig. 2.<br />

5.2 Tipologia<br />

5.2.1 Ad eccezione dei vani ad arco (per i quali è ammessa la copertura interna al vano dell’arco), in tutti gli<br />

altri sono ammesse solo quelle <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zionale (ve<strong>di</strong> Figure 1, 2 e 3 allegate) e comunque sempre all’interno del vano.<br />

5.3 Materiali e colori<br />

31


5.3.1 La tela deve essere in materiale tessuto. Sono vietate le materie plastiche in foglio o i tessuti ricoperti da<br />

una plastificazione che ne occulta la trama e <strong>di</strong>a l’aspetto <strong>di</strong> una superficie lucida.<br />

5.3.2 Sono ammesse le sole tinte unite tra<strong>di</strong>zionali nell’unitarietà dei <strong>di</strong>ntorni e comunque da concordare con il<br />

Responsabile del proce<strong>di</strong>mento. E’ ammessa la personalizzazione con marchi o scritte sempre nei limiti che il decoro e<br />

l’equilibrio cromatico impongono in ogni ambito.<br />

5.4 Unità <strong>di</strong> riferimento<br />

5.4.1 In relazione alle prescrizioni contenute nei commi precedenti deve comunque essere applicato il principio<br />

<strong>di</strong> uniformità e <strong>di</strong> equilibrio imposto dalla trattazione omogenea del fronte dell’unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> appartenenza.<br />

Nelle figure si mostrano tre casi in cui sia impossibile montare la tenda all’interno del vano vetrina per la presenza<br />

della serranda in posizione avanzata verso l’esterno. Negli stessi esempi, inoltre, la larghezza del marciapiede<br />

e l’assenza, sulla facciata, <strong>di</strong> elementi decorativi o d’altro tipo permettono lo sfruttamento degli ingombri<br />

massimi consentiti.<br />

32


2,30<br />

2,20<br />

Fig. 1 – Vano vetrina con h > 330 cm. E’ consentito l’uso della tenda a meccanica<br />

tra<strong>di</strong>zionale con rullo raccoglitore ad un’altezza sufficiente per il braccio estensore<br />

lungo 130 cm. che ha il fulcro alto 230 cm. da terra.<br />

33


2,20<br />

Fig. 2 – Vale quanto detto nell’esempio precedente. In questo caso può l’altezza del vano vetrina = 330 cm.<br />

permettere il rispetto ottimale della <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 20 cm. attorno al profilo della bucatura.<br />

2,30<br />

34


2,30<br />

2,20<br />

Fig. 3 – Qualora il vano vetrina abbia h>330 cm., il montaggio <strong>di</strong> un braccio estensore a tre cerniere, consentendo un’inclinazione della tenda<br />

> 45°, permette che si rispetti l’altezza da terra <strong>di</strong> 220 cm. e l’aggetto <strong>di</strong> 130 cm.<br />

35


6.1 Insegne a parete<br />

6. Insegne<br />

6.1.1 Le insegne relative alle vetrine <strong>di</strong> cui all’elenco al Punto 4.1, saranno oggetto, qualora risultino<br />

originarie, <strong>di</strong> un’opera <strong>di</strong> conservazione attraverso la meto<strong>di</strong>ca del restauro e del ripristino.<br />

6.1.2 E’ vietata la collocazione <strong>di</strong> insegne in spazi collocati ad un’altezza superiore al piano terra.<br />

6.1.3 E’ vietata la sovrapposizione <strong>di</strong> insegne agli elementi decorativi e architettonici delle facciate, quali<br />

cornici, lesene, bugnati, grate, ecc.<br />

6.1.4 Le insegne pertinenti alle attività commerciali, esercizi pubblici, artigianali, terziarie poste al piano terra<br />

e dotate <strong>di</strong> vani vetrina dovranno essere contenute all’interno <strong>di</strong> questi, collocate parallelamente al piano della facciata e<br />

non potranno da questo sporgere.<br />

6.1.5 Nel caso in cui o l’intero e<strong>di</strong>ficio o il piano terra <strong>di</strong> esso siano sede <strong>di</strong> una sola funzione terziaria,<br />

commerciale, ecc., per cui è esclusa la compresenza <strong>di</strong> più targhe o insegne, è possibile installare sulla parte inferiore della<br />

facciata <strong>di</strong> una sola insegna. Questa dovrà essere progettata secondo gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e valorizzazione degli<br />

elementi architettonici che caratterizzano la facciata medesima.<br />

6.1.6 Ove si riscontri l’impossibilità <strong>di</strong> collocare un’insegna, <strong>di</strong> qualsiasi tipo, nel rispetto dei punti precedenti,<br />

si consente l’installazione <strong>di</strong> targhe con le modalità previste dal successivo Punto 7 (“Targhe”).<br />

6.2 Insegne a ban<strong>di</strong>era<br />

6.2.1 Le insegne a ban<strong>di</strong>era sono consentite solo per le attività e gli esercizi <strong>di</strong> interesse pubblico quali ospedali,<br />

farmacie, polizia, carabinieri, ecc. secondo il co<strong>di</strong>ce nazionale unificato.<br />

6.2.2 Per questi particolari enti sono consentite anche le frecce <strong>di</strong>rezionali con materiali e modalità costruttive<br />

unificate per l’intero territorio comunale.<br />

6.3 Materiali e modalità <strong>di</strong> installazione<br />

6.3.1 Le insegne dovranno essere realizzate in materiali e con lavorazione preferibilmente tra<strong>di</strong>zionali quali<br />

ferro, legno, vetro, ecc. opportunamente trattati al fine <strong>di</strong> limitarne il deterioramento.<br />

6.3.2 La collocazione sulla facciata avverrà nel rispetto dei rapporti delle partiture architettoniche oltre che <strong>di</strong><br />

quelle relative alle norme viabilistiche secondo le prescrizioni del Comando <strong>di</strong> polizia municipale.<br />

6.3.3 Le <strong>di</strong>mensioni massime dovranno essere contenute tra i 50 cm. <strong>di</strong> larghezza (misura perpen<strong>di</strong>colare alla<br />

facciata) e i 100 cm. <strong>di</strong> altezza (misura parallela alla facciata) e <strong>di</strong>stanziate dalla facciata per non più <strong>di</strong> 30 cm. e lo<br />

spessore dell’insegna non dovrà essere prevalente rispetto a queste quote (ve<strong>di</strong> grafico).<br />

6.3.4 L’insegna illuminata non può alterare l’intensità e il tono <strong>di</strong> luce pubblica presente nello spazio urbano<br />

su cui si affaccia.<br />

6.4 Obblighi della proprietà, dell’esercente e dell’installatore<br />

6.4.1 L’insegna non più utilizzata per cessazione o trasferimento dell’attività deve essere rimossa.<br />

36


Nella figura è evidenziato l’ingombro massimo entro il quale deve essere contenuta qualsiasi insegna a ban<strong>di</strong>era generica. Lo spessore<br />

≠ si considera abbastanza libero purché non predomini rispetto alle altre due <strong>di</strong>mensioni. Lo stacco massimo rispetto al piano <strong>di</strong> facciata non<br />

<strong>di</strong>pende dal tipo <strong>di</strong> supporto utilizzato.<br />

7.1 Modalità <strong>di</strong> installazione e <strong>di</strong>mensioni<br />

7. Targhe<br />

7.1.1 Le targhe in<strong>di</strong>catrici <strong>di</strong> attività commerciali e <strong>di</strong> servizio dovranno per <strong>di</strong>mensioni e materiali usati essere<br />

riportate al <strong>di</strong>segno ed alle caratteristiche della facciata senza nascondere, anche in parte, o danneggiare gli elementi<br />

architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />

7.1.2 Le <strong>di</strong>mensioni delle targhe dovranno essere comprese in un ingombro massimo <strong>di</strong> 33 cm. <strong>di</strong> base e 25 cm.<br />

<strong>di</strong> altezza e saranno montate su appositi sostegni <strong>di</strong>stanziatori che le stacchino parallelamente al piano facciata <strong>di</strong> 2-3<br />

cm.<br />

7.1.3 In quelle facciate con decorazioni modulari (bugnati, ecc.) le <strong>di</strong>mensioni saranno obbligatoriamente tali<br />

da non superare quelle del modulo o della unità minima che forma la decorazione (ve<strong>di</strong> grafico allegato).<br />

7.1.4 Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo Uno del Decreto Legislativo n. 490/1999 è necessario<br />

conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archietettonici e Paesaggistici.<br />

37


7.2 Materiali<br />

7.1.5 Nel caso in cui un e<strong>di</strong>ficio sia interessato anche in tempi <strong>di</strong>versi dall’installazione <strong>di</strong> più targhe, queste<br />

dovranno comunque venire “composte” secondo un <strong>di</strong>segno opportunamente approvato, al fine <strong>di</strong> evitare indecoroso<br />

<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne in facciata (ve<strong>di</strong> grafico allegato).<br />

7.1.6 Le <strong>di</strong>mensioni massime ammesse dal comma 8.1 possono essere ulteriormente ridotte, su prescrizione del<br />

Servizio gestione urbanistica, in quei casi in cui un numero troppo elevato <strong>di</strong> targhe vada a costituire un impatto troppo<br />

violento sul fronte.<br />

7.2.1 I materiali delle targhe saranno tali da adattarsi cromaticamente al fronte su cui verranno installate.<br />

7.2.2 Sono ammessi quelli che non si degradano velocemente nel tempo o che si alterano senza scadere<br />

nell’aspetto (rame, ottone, bronzo, pietre, ecc.).<br />

7.2.3 Sono vietati tutti i materiali che degradano in fretta se esposti agli agenti atmosferici.<br />

7.2.4 Nel caso vi siano più targhe il materiale deve essere uniforme almeno negli elementi costitutivi e<br />

caratterizzanti il progetto.<br />

7.2.5 Le targhe luminose non devono mai alterare l’equilibrio <strong>di</strong> luce pubblica nè per intensità nè per tono<br />

cromatico.<br />

Nelle Figg. 1 e 2 sono visibili due tipi <strong>di</strong> decorazione: a bugnato ed a scanalature orizzontali. In entrambi i casi le targhe sono<br />

inserite, per <strong>di</strong>mensioni e composizione, nel <strong>di</strong>segno a moduli scolpiti presente nel fronte.<br />

38


Nelle figg. 3 e 4 si mostrano due fronti non decorati. Rispettando l’obbligo <strong>di</strong> non superare, col margine superiore del gruppo <strong>di</strong><br />

targhe, l’imposta dell’arco o l’intradosso dell’architrave, si propongono due possibili criteri <strong>di</strong> aggregazione or<strong>di</strong>nata.<br />

Fig. 3 - allineamento sul margine sinistro<br />

Fig. 4 – allineamento su un asse centrale e degli estremi alto e basso<br />

8. Tabelloni per affissioni<br />

8.1 E’ autorizzata l’eliminazione degli spazi per le pubbliche affissioni presenti sulle facciate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong><br />

proprietà privata quando ciò sia previsto e conforme alle <strong>di</strong>sposizioni del Piano delle Affissioni.<br />

9. Cassette postali<br />

9.1 Le cassette postali devono essere collocate in modo da assicurare la consegna della posta.<br />

9.2 Negli e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo Uno del Decreto Legislativo n. 490 del 1999, la collocazione ed il<br />

tipo devono essere concordati ed ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paeseggistici; in tutti<br />

gli altri casi <strong>di</strong> immobili soggetti a vincolo <strong>di</strong> cinservazione la collocazione ed il tipo devono essere concordati con l’ufficio<br />

tecnico comunale.<br />

SCHEDA n. 4)<br />

Tipologia degli interventi e<strong>di</strong>lizi<br />

a) ''interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria'' , gli interventi e<strong>di</strong>lizi che riguardano le opere <strong>di</strong><br />

riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli e<strong>di</strong>fici e quelle necessarie ad<br />

integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;<br />

b) ''interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria'' , le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessarie per<br />

rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici, nonchè per realizzare ed integrare i<br />

servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle<br />

singole unità immobiliari e non comportino mo<strong>di</strong>fiche delle destinazioni d'uso;<br />

c) ''restauro scientifico'' , gli interventi che riguardano le unità e<strong>di</strong>lizie che hanno assunto<br />

rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri<br />

architettonici o artistici. Gli interventi <strong>di</strong> restauro scientifico consistono in un insieme<br />

sistematico <strong>di</strong> opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone<br />

possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.<br />

39


Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede:<br />

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o<br />

ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la<br />

ricostruzione filologica <strong>di</strong> parti dell'e<strong>di</strong>ficio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o<br />

il ripristino dell'impianto <strong>di</strong>stributivo- organizzativo originale, la conservazione o il ripristino<br />

degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giar<strong>di</strong>ni, i chiostri;<br />

c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza mo<strong>di</strong>ficare la posizione o<br />

la quota dei seguenti elementi strutturali:<br />

-murature portanti sia interne che esterne;<br />

- - solai e volte;<br />

- - scale<br />

- - tetto, con ripristino del manto <strong>di</strong> copertura originale;<br />

c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli<br />

ampliamenti organici del medesimo;<br />

c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico- sanitari essenziali;<br />

d) ''interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo'' , gli interventi e<strong>di</strong>lizi rivolti a<br />

conservare l'organismo e<strong>di</strong>lizio e ad assicurare la funzionalità me<strong>di</strong>ante un insieme<br />

sistematico <strong>di</strong> opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali<br />

dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi<br />

comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi<br />

dell'e<strong>di</strong>ficio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze<br />

dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo e<strong>di</strong>lizio;<br />

e) “ripristino tipologico'' , gli interventi che riguardano le unità e<strong>di</strong>lizie fatiscenti o<br />

parzialmente demolite <strong>di</strong> cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro<br />

organizzazione tipologica originaria in<strong>di</strong>viduabile anche in altre unità e<strong>di</strong>lizie dello stesso<br />

periodo storico e della stessa area culturale.<br />

Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede:<br />

e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale,<br />

portici;<br />

e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, <strong>di</strong>mensioni e dei rapporti fra unità e<strong>di</strong>lizie<br />

preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;<br />

e.3) il ripristino <strong>di</strong> tutti gli elementi costitutivi del tipo e<strong>di</strong>lizio, quali partitura delle finestre,<br />

ubicazione degli elementi principali e particolari elementi <strong>di</strong> finitura;<br />

f) ''interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia'' , gli interventi rivolti a trasformare gli organismi<br />

e<strong>di</strong>lizi me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che possono portare ad un organismo<br />

e<strong>di</strong>lizio in tutto od in parte <strong>di</strong>verso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino<br />

o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio, l'eliminazione, la mo<strong>di</strong>fica e<br />

l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti, nonchè la realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici<br />

necessari per l'installazione o la revisione <strong>di</strong> impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi<br />

<strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e<br />

successiva fedele ricostruzione <strong>di</strong> un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area <strong>di</strong><br />

se<strong>di</strong>me, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla<br />

normativa antisismica e per l'installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici;<br />

g) ''interventi <strong>di</strong> nuova costruzione'' , gli interventi <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />

del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.<br />

40


Sono comunque da considerarsi tali:<br />

g.1) la costruzione <strong>di</strong> manufatti e<strong>di</strong>lizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento <strong>di</strong> quelli<br />

esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto<br />

previsto al punto g.6);<br />

g.2) gli interventi <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti <strong>di</strong>versi dal<br />

<strong>Comune</strong>;<br />

g.3) la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la<br />

trasformazione in via permanente <strong>di</strong> suolo ine<strong>di</strong>ficato;<br />

g.4) l'installazione <strong>di</strong> torri e tralicci per impianti ra<strong>di</strong>o- ricetrasmittenti e <strong>di</strong> ripetitori per i<br />

servizi <strong>di</strong> telecomunicazione da realizzare sul suolo;<br />

g.5) l'installazione <strong>di</strong> manufatti leggeri, anche prefabbricati, e <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> qualsiasi genere<br />

che siano utilizzati come abitazioni, ambienti <strong>di</strong> lavoro, oppure come depositi, magazzini e<br />

simili, e che non siano <strong>di</strong>retti a sod<strong>di</strong>sfare esigenze meramente temporanee;<br />

g.6) gli interventi pertinenziali (<strong>di</strong> servizio alla funzione abitativa) che le norme tecniche della<br />

VG al PRG e del RE, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico<br />

delle aree, qualifichino come interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, ovvero che comportino la<br />

realizzazione <strong>di</strong> un volume superiore al 20 per cento del volume dell'e<strong>di</strong>ficio principale;<br />

g.7) la realizzazione <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong> merci o <strong>di</strong> materiali, la realizzazione <strong>di</strong> impianti per<br />

attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la<br />

trasformazione permanente del suolo ine<strong>di</strong>ficato;<br />

h) ''interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica'' , gli interventi rivolti a sostituire l'esistente<br />

tessuto urbanistico-e<strong>di</strong>lizio con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> interventi<br />

e<strong>di</strong>lizi, anche con la mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;<br />

i) ''demolizione'' , gli interventi <strong>di</strong> demolizione senza ricostruzione che riguardano gli<br />

elementi incongrui quali superfetazioni e corpi <strong>di</strong> fabbrica incompatibili con la struttura<br />

dell'inse<strong>di</strong>amento. La loro demolizione concorre all'opera <strong>di</strong> risanamento funzionale e<br />

formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede<br />

la demolizione dei corpi e<strong>di</strong>li incongrui e la esecuzione <strong>di</strong> opere esterne;<br />

l) “recupero e risanamento delle aree libere'' , gli interventi che riguardano le aree e gli<br />

spazi liberi. L'intervento concorre all'opera <strong>di</strong> risanamento, funzionale e formale, delle aree<br />

stesse. Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede l'eliminazione <strong>di</strong> opere incongrue esistenti e la esecuzione<br />

<strong>di</strong> opere capaci <strong>di</strong> concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli<br />

spazi liberi;<br />

m) “significativi movimenti <strong>di</strong> terra”, quali gli scavi, i livellamenti, i riporti <strong>di</strong> terreno, gli<br />

sbancamenti, etc. purchè senza e<strong>di</strong>ficazione, non connessi all'attività agricola e non funzionali<br />

alle attività e<strong>di</strong>ficatorie quando eccedano <strong>di</strong> un’altezza pari ad un metro in più o in meno<br />

rispetto all’esistente piano <strong>di</strong> campagna.<br />

SCHEDA n. 5)<br />

Redazione elaborati progettuali<br />

1. L'elaborato grafico progettuale, piegato nel formato A/4 (cm. 21 x 29,7) potrà essere composto da un'unica<br />

tavola o più tavole numerate con l’in<strong>di</strong>cazione “n. Tavola / n. delle Tavole” (in questo caso con l’elenco <strong>di</strong> tutte le tavole<br />

presentate su ogni testata), e dovrà essere redatto, <strong>di</strong> norma, in scala 1: 100, salvo <strong>di</strong>verse esigenze Progettuali per una<br />

scala <strong>di</strong> maggior dettaglio.<br />

41


2. Tutte le tavole dovranno riportare un frontespizio firmato dal tecnico-progettista abilitato e dalla proprietà,<br />

nel quale dovrà essere in<strong>di</strong>cato: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> - oggetto dell'intervento - ubicazione - proprietà - tecnico progettista ed in scala<br />

1:1000 0 1:2000 i relativi dati catastali (FG, mappali, subalterni) - orientamento.<br />

3. In calce al frontespizio dovrà essere lasciato un apposito spazio (cm. 7 x 21) per l'apposizione dei timbri,<br />

nulla-osta, pareri, ecc.<br />

4. Gli elaborati obbligatori sono prescritti dalla apposita modulistica a seconda dei vari tipi <strong>di</strong> intervento, della<br />

loro complessità, del loro titolo abilitativo.<br />

5. Quando necessari e previsti dovranno essere redatti in conformità delle seguenti in<strong>di</strong>cazioni.<br />

.<br />

- Planimetrie della zona in scala leggibile e idonea all’oggetto, 1:200 o 1:500, con riportato (se ed in<br />

quanto necessari per l’in<strong>di</strong>viduazione dei parametri progettuali):<br />

- orientamento, toponomastica, quote altimetriche, riferite alle vie e spazi pubblici a<strong>di</strong>acenti, e planimetriche del<br />

terreno e dei manufatti esistenti ed ogni altro elemento atto a chiarire le mo<strong>di</strong>ficazioni apportate dall'opera all'ambiente<br />

circostante;<br />

- <strong>di</strong>mensioni del lotto;<br />

- strade pubbliche e/o private prospicienti il lotto ed i relativi marciapie<strong>di</strong> se esistenti, loro denominazione e<br />

larghezza, nonché eventuali tracciati <strong>di</strong> previsione della VG al PRG vigente;<br />

- ingombri ed altezze dei fabbricati circostanti ;<br />

- <strong>di</strong>stanze dell'e<strong>di</strong>ficio progettato da: confini <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> Piano, aree pubbliche (vie, piazze, parcheggi, verde<br />

pubblico, ecc.), confini <strong>di</strong> proprietà, e<strong>di</strong>fici limitrofi e loro pareti finestrate, fabbricati fronteggianti la pubblica via.;<br />

- <strong>di</strong>stacchi che l'e<strong>di</strong>ficazione deve mantenere da zone a vincolo, quali scarpate, elettrodotti, metanodotti,<br />

fognature, pozzi, acquedotti, ecc<br />

- essenze significative, pavimentazioni, accessi e passaggi pedonali e carrabili.<br />

- Planimetria <strong>di</strong>mostrativa delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione previste quali strade, fognature,<br />

servizi, quote altimetriche <strong>di</strong> progetto e con il corredo eventuale <strong>di</strong> sezioni e <strong>di</strong> particolari. Devono essere<br />

in<strong>di</strong>cati l’ubicazione dei passi carrai, degli scarichi verticali, dei pozzetti d'ispezione delle acque meteoriche, della<br />

acque <strong>di</strong> scarico chiare e luride ed eventualmente <strong>di</strong> quelle industriali, <strong>di</strong> qualsiasi altro pozzetto od impianto <strong>di</strong><br />

depurazione, delle condotte interessate fino all'immissione nella fognatura pubblica o altro recapito finale<br />

consentito, i punti <strong>di</strong> raccordo con le reti pubbliche e, in loro mancanza, le caratteristiche <strong>di</strong><br />

approvvigionamento, <strong>di</strong> evacuazione e <strong>di</strong> uso delle urbanizzazioni in oggetto;<br />

- Tabella dei dati <strong>di</strong> progetto, inserita in una delle tavole grafiche <strong>di</strong> progetto, nella quale dovranno<br />

essere in<strong>di</strong>cati tutti i necessari:<br />

- dati urbanistici <strong>di</strong> Piano relativi all’area d’intervento;<br />

- parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi ammissibili;<br />

- parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> progetto.<br />

- Piante - <strong>di</strong>segni, in scala leggibile e idonea all’oggetto, 1:100, delle piante <strong>di</strong> tutti i piani e della copertura<br />

dell'opera con le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />

- superficie netta e destinazione d'uso dei locali;<br />

- quote planovolumetriche ed altimetriche;<br />

- <strong>di</strong>mensioni delle aperture;<br />

- ubicazione degli apparecchi igienici;<br />

- ubicazione <strong>di</strong> canne fumarie e canne <strong>di</strong> aerazione forzata;<br />

- ubicazione <strong>di</strong> scale, collegamenti verticali in genere, ascensori, montacarichi;<br />

- gli ingombri <strong>di</strong> volumi tecnici;<br />

- strade e parcheggi;<br />

- pavimentazione delle aree scoperte, recinzioni, ingressi, arre<strong>di</strong> fissi, cordonature, tappeti erbosi, piante <strong>di</strong> alto<br />

fusto, con in<strong>di</strong>cazione della specie;<br />

- materiali del manto <strong>di</strong> copertura, andamento delle falde, camini, gronde, punti <strong>di</strong> calata, ubicazione,<br />

estensione e tipo dei lucernari;<br />

- particolari costruttivi e decorativi delle facciate e recinzioni..<br />

- Sezioni - Disegni, in scala leggibile e idonea all’oggetto, 1:100, quotati, <strong>di</strong> sezione dell'opera, messa in<br />

relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al piano <strong>di</strong><br />

campagna originario ed al piano <strong>di</strong> campagna mo<strong>di</strong>ficato, devono in<strong>di</strong>care le <strong>di</strong>mensioni complessive<br />

42


dell'opera e delle principali parti esterne, interne e interrate: in particolare, l'altezza netta dei piani, lo<br />

spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al <strong>di</strong> sopra della linea <strong>di</strong> gronda. Le sezioni<br />

saranno non meno <strong>di</strong> due, una trasversale ed una longitu<strong>di</strong>nale sulle parti più significative.<br />

- Prospetti - Disegni, <strong>di</strong> norma in scala 1:100, <strong>di</strong> tutti i prospetti dell'opera progettata, ivi comprese anche le<br />

coperture, completi <strong>di</strong> riferimenti alle cose circostanti, al terreno ed alle sue eventuali mo<strong>di</strong>fiche e con<br />

in<strong>di</strong>cazione dei materiali impiegati.<br />

- Relazione ed elaborati grafici relativi alla normativa sull’abbattimento delle barriere<br />

architettoniche (DPR 380/2001, Parte Seconda e relativo Regolamento attuativo) atti a <strong>di</strong>mostrarne il<br />

rispetto.<br />

- Elaborati grafici dello stato attuale completo <strong>di</strong> tutte le piante, prospetti, sezioni, debitamente<br />

quotato con l'in<strong>di</strong>cazione anche delle destinazioni <strong>di</strong> uso <strong>di</strong> ogni singolo vano. Le linee <strong>di</strong> passaggio della<br />

sezione, in<strong>di</strong>cate nelle piante, dovranno essere le stesse sia nello stato attuale che in quello <strong>di</strong> progetto.<br />

Gli elaborati grefici dello stato attuale devono essere accompagnati da una Dichiarazione del<br />

Richiedente il titolo abilitativo che ne attesti la legittimità.<br />

- Elaborati grafici delle mo<strong>di</strong>fiche proposte (sovrapposizione), oltre alle strutture esistenti sono<br />

evidenziate quelle da eliminare e quelle <strong>di</strong> nuova costruzione (con in<strong>di</strong>cazione, in rosso, degli elementi introdotti<br />

ed in giallo, <strong>di</strong> quelli da eliminare - in caso <strong>di</strong> elaborati in bianco /nero può essere proposta una <strong>di</strong>versa legenda<br />

purchè altrettanto esplicita ed univoca), completo <strong>di</strong> tutte le piante prospetti e sezioni.<br />

- Documentazione fotografica o rese prospettiche e fotorealistiche atte a valutare lo stato<br />

dei luoghi, l’entità, la qualità ed i caratteri degli e<strong>di</strong>fici esistenti, in corso d’opera (ove ricorra) o <strong>di</strong> quelli<br />

progettati, esplicitamente controfirmata dal tecnico rilevatore o progettista. I punti <strong>di</strong> vista fotografici con<br />

l'in<strong>di</strong>cazione del numero delle foto devono essere riportati sulla Planimetria <strong>di</strong> zona e, comunque, forniti <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>cazioni idonee a chiarirne la collocazione e l’oggetto ripreso.<br />

- Immobili soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione - Per gli immobili ricadenti nelle zone A e per gli<br />

altri soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione dovranno essere prodotti elaborati (normalmente alla scala 1:50) che<br />

riportino, con speciale cura, gli elementi <strong>di</strong> dettaglio e <strong>di</strong> rilievo significativi, sia esistenti che <strong>di</strong> nuovo<br />

inserimento con l'integrazione <strong>di</strong> una documentazione illustrativa e fotografica dalla quale risultino:<br />

- l'epoca <strong>di</strong> costruzione e quella delle principali mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />

- la tipologia e<strong>di</strong>lizia;<br />

- le caratteristiche costruttive ed i tipi delle strutture;<br />

- i materiali impiegati;<br />

- gli eventuali elementi decorativi <strong>di</strong> carattere significativo;<br />

- lo stato <strong>di</strong> conservazione.<br />

43


TITOLO II°<br />

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE, ANTINCENDIO, DIVERSE.<br />

CAPO I° - REQUISITI DEGLI AMBIENTI<br />

Art. 24<br />

Classificazione dei locali<br />

Sono locali <strong>di</strong> abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle<br />

persone.<br />

A.1 a) Soggiorni, pranzo, camere da letto in e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazione in<strong>di</strong>viduale e collettiva;<br />

inoltre, laboratori per attività artigianali svolte a domicilio, come sarta, estetista,<br />

parrucchiere per uomo o donna, barbiere e mestieri affini;<br />

b) uffici, stu<strong>di</strong>, aule scolastiche, sale <strong>di</strong> lettura, gabinetti me<strong>di</strong>ci;<br />

c) camere <strong>di</strong> alberghi e pensioni con servizi annessi.<br />

A.2 a) Negozi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, sale <strong>di</strong> esposizione, sale <strong>di</strong> riunione, sale da gioco, palestre, bar,<br />

ristoranti e locali mensa;<br />

b) laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cura e ospedalieri, e nei<br />

complessi scolastici e <strong>di</strong> lavoro;<br />

c) officine meccaniche, laboratori industriali e artigianali, cucine collettive;<br />

d) parti <strong>di</strong> garages non destinati al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono<br />

effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, ven<strong>di</strong>te;<br />

e) magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le<br />

operazioni <strong>di</strong> carico, scarico e pulizia;<br />

f) allevamenti <strong>di</strong> animali.<br />

Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite<br />

operazioni:<br />

S.1 Servizi igienici e bagni negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazione in<strong>di</strong>viduale o collettiva, negli alberghi,<br />

nelle pensioni, negli stabilimenti balneari, cucine in nicchia;<br />

S.2 a) Scale che collegano più <strong>di</strong> due piani;<br />

b) corridoi e <strong>di</strong>simpegni comunicanti quando superano i mq. 12 <strong>di</strong> superficie o 8 m. <strong>di</strong><br />

lunghezza;<br />

c) magazzini e depositi in genere;<br />

d) garages <strong>di</strong> solo posteggio;<br />

e) salette <strong>di</strong> macchinari che necessitano solo <strong>di</strong> avviamento o <strong>di</strong> scarsa sorveglianza;<br />

f) lavanderia, sten<strong>di</strong>toi e legnaie;<br />

S.3 a) <strong>di</strong>simpegni inferiori a 10 mq.;<br />

b) ripostigli, cantine o magazzini inferiori a 8 mq.;<br />

c) vani scala colleganti solo due piani;<br />

d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti<br />

preposti alla sorveglianza e gestione.<br />

I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio<br />

dell’Amministrazione su parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia.<br />

44


Art. 24 bis<br />

Requisiti degli alloggi<br />

Ogni alloggio deve essere dotato <strong>di</strong> una stanza <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong> almeno mq. 14. l’alloggio<br />

monolocale e il minialloggio devono avere una superficie minima interna (al netto dei muri),<br />

comprensiva dei servizi, <strong>di</strong> mq. 28 se per una persona e <strong>di</strong> mq. 38 se per due persone.<br />

Art. 25<br />

Dimensione dei locali<br />

Il volume interno, la superficie netta e una <strong>di</strong>mensione planimetrica dei locali non possono essere<br />

inferiori ai minimi sotto elencati:<br />

A.1 a) Superficie mq. 9<br />

Volume mq. 25<br />

Minima <strong>di</strong>mensione in pianta m. 2,10<br />

A.1 c) Camere a un letto superficie mq. 8; volume mc. 24<br />

Camere a due letti superficie mq. 14; volume mc. 42<br />

Minima <strong>di</strong>mensione in pianta m. 2,10<br />

A.2 a) Superficie mq. 30<br />

Volume mc. 105<br />

L’altezza minima dei locali <strong>di</strong> categoria A.1.) non dovrà essere inferiore a m. 2,70, riducibili a m.<br />

2,40 per i locali <strong>di</strong> categoria S compresi nell’interno degli appartamenti.<br />

Per le categorie A.1b, A.1c, A.2c, A.2d, a.2e, essa non dovrà essere inferiore a m. 3,00; per la<br />

categoria A.2a essa non deve essere inferiore a m. 3,50.<br />

L’altezza minima dei rimanenti locali <strong>di</strong> categoria S, non compresi negli appartamenti è <strong>di</strong> m.<br />

2,20.<br />

Per i locali a<strong>di</strong>biti a ricovero <strong>di</strong> animali sono ammesse <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni in relazione alle<br />

tecniche <strong>di</strong> allevamento e alle consuetu<strong>di</strong>ni.<br />

I locali <strong>di</strong> categoria S.1 non possono avere accesso da locali <strong>di</strong> categoria A se non attraverso<br />

<strong>di</strong>simpegno, salvo il caso <strong>di</strong> unità e<strong>di</strong>lizia (alloggio, ufficio, albergo, ecc.) con più servizi igienici,<br />

almeno uno dei quali con accesso da locale <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno <strong>di</strong> categoria S.<br />

Nel caso <strong>di</strong> locale avente altezze interne <strong>di</strong>verse, il volume totale dovrà essere uguale o maggiore<br />

dei suddetti minimi, e, in nessun caso, l’altezza dei locali dovrà risultare inferiore ai ml. 2,00.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici posti all’esterno della zona omogenea A e inclusi nelle zone <strong>di</strong> recupero definite<br />

dall’art. 27 della L. 457/1978, è consentito derogare dal presente articolo applicando il <strong>di</strong>sposto<br />

degli artt. 38 – destinazioni d’uso: mo<strong>di</strong>ficazioni – e 49 – bagni, cucine, sottotetti – delle Norme<br />

Tecniche <strong>di</strong> Attuazione del P.R.G..<br />

Art. 26<br />

Illuminazione e ventilazione dei locali<br />

Le aperture per le illuminazioni e la ventilazione degli ambienti devono avere <strong>di</strong>mensioni<br />

proporzionali alla superficie degli ambienti, e non inferiori ai rapporti sottoelencati.<br />

Ai fini del <strong>di</strong>mensionamento delle aperture si dovrà tenere conto della superficie illuminata (SI),<br />

pari all’area netta delle parti vetrate, e della superficie ventilata (SV), pari all’area netta delle<br />

superfici apribili.<br />

Nel caso <strong>di</strong> infissi con ante ad apertura limitata, dovrà essere assunto come superficie ventilante<br />

la minore fra due misure dell’anta e della fessura effettivamente apribile.<br />

Le parti vetrate che si trovino ad altezza inferiore a m. 0,60 non devono essere conteggiate ai fini<br />

della misura della superficie illuminante (SI).<br />

45


Qualora le aperture esterne <strong>di</strong> un locale <strong>di</strong> abitazione si trovino sul fondo <strong>di</strong> un portico o <strong>di</strong> una<br />

loggia, o siano sottostanti ad uno sbalzo, esse devono essere ri<strong>di</strong>mensionate sulla base <strong>di</strong> una<br />

superficie <strong>di</strong> ambiente pari alla somma <strong>di</strong> quella del locale e <strong>di</strong> quella della loggia, del portico o<br />

della proiezione dello sbalzo, per il tratto prospiciente la parte esterna del locale.<br />

I locali <strong>di</strong> categoria A devono ricevere aria e luce <strong>di</strong>rettamente da spazi liberi esterni.<br />

Le superfici illuminanti e ventilanti minime, in rapporto alla superficie in pianta del locale sono:<br />

Superficie ventilante Superficie illuminante<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A1a) 1/8 1/10<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A1b) 1/8 1/5<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A1c) 1/8 1/10<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A2a) 1/8 1/10<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A2b) 1/8 1/10<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A2c) 1/8 1/5<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A2d) 1/8 1/10<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A2e) 1/8 1/10<br />

La <strong>di</strong>stribuzione della luce nell’ambiente deve essere regolare ed uniforme in relazione alle<br />

funzioni che in esso si svolgono.<br />

La massima profon<strong>di</strong>tà dei locali misurata perpen<strong>di</strong>colarmente al piano della parete occupata da<br />

finestre non può essere superiore al doppio dell’altezza interna netta.<br />

Le scale che collegano più <strong>di</strong> due piani, qualora non siano aerate ed illuminate <strong>di</strong>rettamente a<br />

ciascun piano, devono essere munite <strong>di</strong> lucernaio con aperture <strong>di</strong> ventilazione la cui superficie sia<br />

pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso il piano terreno.<br />

All’interno della tromba delle scale deve essere lasciata libera a ciascun piano una superficie <strong>di</strong><br />

mq. 0,60 per ogni piano servito compreso il piano terreno.<br />

I locali <strong>di</strong> categoria S potranno essere illuminati e ventilati artificialmente, ad eccezione dei vani<br />

scala (classificati come locali <strong>di</strong> categoria S2a), per i quali valgono le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi<br />

precedenti.<br />

I servizi igienici e bagni, negli alberghi e pensioni, se ad uso <strong>di</strong> più camere, devono essere<br />

illuminati e ventilati dall’esterno.<br />

L’impianto <strong>di</strong> ventilazione artificiale deve assicurare almeno 7 ricambi/ore.<br />

Nelle stanze, e particolarmente nelle stanze da bagno sprovviste <strong>di</strong> apertura all’esterno, è proibita<br />

l’installazione <strong>di</strong> apparecchi a fiamma libera.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici posti all’esterno della zona omogenea A e inclusi nelle zone <strong>di</strong> recupero definite<br />

dall’art. 27 della L. 457/1978, è consentito derogare dal presente articolo applicando il <strong>di</strong>sposto<br />

degli artt. 38 – destinazioni d’uso: mo<strong>di</strong>ficazioni – e 49 – bagni, cucine, sottotetti – delle Norme<br />

Tecniche <strong>di</strong> Attuazione del P.R.G..<br />

Art. 27<br />

Cucinotti e cucine in nicchia<br />

In alloggi <strong>di</strong> superficie netta inferiore a mq. 100, sono consentite cucine <strong>di</strong> categoria S.1 <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>mensioni inferiori a quelle <strong>di</strong> cui al precedente art. 25, purché esse abbiano accesso <strong>di</strong>retto da<br />

locali <strong>di</strong> soggiorno del volume <strong>di</strong> almeno mc. 36.<br />

Dette cucine devono avere superficie non inferiore a mq. 4, finestratura non inferiore a<br />

mq. 1, bocchetta per ventilazione esterna regolabile, in<strong>di</strong>pendente dalla finestra.<br />

Nei precedenti alloggi sono consentite inoltre cucine in nicchia prive <strong>di</strong> finestre, <strong>di</strong><br />

superficie non superiore a mq. 5, se aperte su un altro locale regolamentare del volume <strong>di</strong> almeno<br />

mc. 36, purché la nicchia sia dotata, oltre che <strong>di</strong> canna fumaria, <strong>di</strong> canna <strong>di</strong> aspirazione<br />

in<strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> almeno 200 cmq. <strong>di</strong> sezione libera, oppure <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> aspirazione forzata sui<br />

fornelli.<br />

Nel caso <strong>di</strong> cucina in nicchia, l’illuminazione e la ventilazione naturale dovranno essere<br />

commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.<br />

46


Art. 28<br />

Impianti <strong>di</strong> aerazione<br />

Nei casi <strong>di</strong> adozione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> aerazione, oppure <strong>di</strong> aria con<strong>di</strong>zionata,<br />

l’amministrazione, su parere dell’Ufficiale Sanitario e dell’Ufficio Tecnico Comunale, può, caso<br />

per caso, stabilire prescrizioni particolari.<br />

Alla domanda <strong>di</strong> licenza e<strong>di</strong>lizia deve essere allegato uno schema dell’impianto; prima<br />

dell’effettivo rilascio della licenza deve essere invece presentato il progetto dell’impianto.<br />

Il rilascio dell’autorizzazione <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità dei locali è subor<strong>di</strong>nato al<br />

collaudo dell’impianto.<br />

Art. 29<br />

Piani seminterrati<br />

Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della quota me<strong>di</strong>a del<br />

terreno circostante l’e<strong>di</strong>ficio, possono essere utilizzati per destinazioni <strong>di</strong> categoria A.2, purché:<br />

l’altezza netta sia non inferiore a m. 3,00; la quota del soffitto sia in me<strong>di</strong>a m. 1,20 più alta della<br />

quota del marciapiede o della me<strong>di</strong>a del terreno; esista una intercape<strong>di</strong>ne con cunetta più bassa<br />

del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio<br />

aerato e la falda freatica o la quota <strong>di</strong> massima piena della fognatura <strong>di</strong> scarico risultino al <strong>di</strong> sotto<br />

del piano <strong>di</strong> posa del vespaio.<br />

In questo caso i volumi vengono computati in aggiunta alla volumetria <strong>di</strong> cui all’art. 3 delle<br />

“Norme <strong>di</strong> attuazione della Variante Generale al P.R.G.”.<br />

Per gli e<strong>di</strong>fici posti all’esterno della zona omogenea A e inclusi nelle zone <strong>di</strong> recupero<br />

definite dall’art. 27 della L. 457/1978, è consentito derogare dal presente articolo applicando il<br />

<strong>di</strong>sposto degli artt. 38 – destinazioni d’uso: mo<strong>di</strong>ficazioni – e 49 – bagni, cucine, sottotetti – delle<br />

Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione del P.R.G..<br />

Art. 30<br />

Sottotetti<br />

I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercape<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> isolamento delle coperture, non<br />

debbono avere altezze me<strong>di</strong>e eccedenti i m. 2,00; lucernari <strong>di</strong> illuminazione <strong>di</strong> superficie<br />

maggiore <strong>di</strong> mq. 0,40, e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.<br />

Sono ammessi in corrispondenza della copertura, volumi tecnici, solo per vani comando<br />

ascensori, lavanderie, sten<strong>di</strong>toi, la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli<br />

alloggi serviti.<br />

Art. 31<br />

Distribuzione per l’energia elettrica e del gas<br />

I locali per la <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica e del gas, dovranno essere costruiti con<br />

ubicazioni ritenute idonee dalle A.M.I. e armonizzate con le caratteristiche architettoniche e<br />

igieniche degli e<strong>di</strong>fici circostanti.<br />

Qualora l’alimentazione dell’energia avvenga con cavi sotterranei i locali per le cabine<br />

elettriche dovranno essere inseriti nei fabbricati principali e nei loro locali accessori e le realtive<br />

canalizzazioni dovranno prolungarsi fino ai limiti dell’area <strong>di</strong> pertinenza dell’immobile.<br />

47


CAPO II° - CRITERI DI MISURAZIONE<br />

Art. 32<br />

Altezza degli e<strong>di</strong>fici<br />

L’altezza degli e<strong>di</strong>fici o dei corpi <strong>di</strong> fabbrica è misurata dalla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> livello tra la<br />

quota del caposaldo (o quota me<strong>di</strong>a dei capisal<strong>di</strong>), <strong>di</strong> cui al precedente art. 16, e la più alta delle<br />

quote:<br />

a) Soffitto dell’ultimo piano abitabile;<br />

b) Bordo superiore della linea <strong>di</strong> gronda;<br />

c) Quota me<strong>di</strong>a dell’inclinata del tetto quando coincide con la soffittatura dei locali abitabili.<br />

Art. 33<br />

Superficie coperta degli e<strong>di</strong>fici<br />

La superficie coperta degli e<strong>di</strong>fici o dei corpi <strong>di</strong> fabbrica è data dalla proiezione dei fili<br />

esterni delle strutture e <strong>di</strong> tamponamenti perimetrali.<br />

Le superfici dei volumi aggettanti (bow windows) è sempre computata. Balconi chiusi,<br />

anche parzialmente o da grigliati <strong>di</strong> qualsiasi natura, sono da computarsi nella superficie coperta.<br />

Balconi o logge col solo parapetto, ripetuti a tutti i piani, non sono conteggiati per un aggetto<br />

inferiore a m. 1,40.<br />

È consentita la chiusura, con infissi mobili vetrati, <strong>di</strong> balconi, logge e terrazze; tali opere non<br />

sono computabili nella S.U. se non superano complessivamente il 15% della S.U. lorda<br />

dell’appartamento a cui fanno riferimento.<br />

A tali opere non si applicano:<br />

1) L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> visuale libera;<br />

2) Il rapporto <strong>di</strong> copertura;<br />

3) Le <strong>di</strong>stanze dalle strade, dai confini e dagli e<strong>di</strong>fici contermini.<br />

L’autorizzazione viene concessa a seguito <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> un progetto unitario generale<br />

corredato dalla pianta quotata degli appartamenti, dai prospetti e dalle sezioni con le in<strong>di</strong>cazioni<br />

dei materiali e dei colori da usare nella costruzione degli infissi.<br />

La domanda allegata al progetto deve essere firmata da tutti i proprietari dell’immobile, ovvero<br />

riportare gli estremi della delibera <strong>di</strong> autorizzazione dell’assemblea condominiale.<br />

Per i fabbricati esistenti, la domanda allegata al progetto deve essere firmata da tutti i proprietari<br />

dell’immobile, ovvero riportare gli estremi della delibera <strong>di</strong> autorizzazione dell’assemblea<br />

condominiale.<br />

Art. 34<br />

Classificazione dei piani<br />

Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali <strong>di</strong> categoria<br />

A.1, A.2 ed S.1 <strong>di</strong> cui al precedente art. 24.<br />

Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali <strong>di</strong> categoria S.2 o S.3, anche se gli<br />

stessi sono interessati da limitate espansioni <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> categoria A.1, A.2 appartenenti a piani<br />

abitabili sovrastanti o sottostanti ed a con<strong>di</strong>zione che tali espansioni non eccedano 1/10 della<br />

superficie complessiva del piano superiore o inferiore.<br />

48


Art. 35<br />

Superficie netta – Superficie utile e Volume degli e<strong>di</strong>fici<br />

La superficie netta dell’alloggio o dell’e<strong>di</strong>ficio è la somma delle superfici dei locali<br />

abitabili e <strong>di</strong> servizio al netto delle scale, degli ascensori, delle logge, dei balconi, delle strutture<br />

portanti e <strong>di</strong> tutte le murature perimetrali e <strong>di</strong>visorie.<br />

Su = Superficie utile.<br />

La somma della superficie lorda <strong>di</strong> tutti i piani (compresi vani ascensore e scale) fuori e<br />

dentro terra, ad esclusione delle autorimesse (nella misura non superiore a 2 mq. ogni 20 mc. Di<br />

costruzione), delle cantine nella misura massima del 20% della Su, dei servizi tecnici del<br />

fabbricato (centrale termica, elettrica, <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, ecc.), dei porticati <strong>di</strong> uso pubblico e<br />

logge coperte.<br />

Il volume è la somma dei prodotti delle superfici utili su <strong>di</strong> ogni piano, per la relativa<br />

altezza lorda (misurata da pavimento a pavimento, considerando per l’ultimo piano l’intradosso<br />

del soffitto.<br />

CAPO III° - DISTANZE TRA FABBRICATI E VISUALI<br />

Art. 36<br />

Distanze tra gli e<strong>di</strong>fici e dai confini<br />

La <strong>di</strong>stanza degli e<strong>di</strong>fici non deve essere inferiore a m. 10.<br />

La <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati ed il confine interno <strong>di</strong> proprietà non deve essere inferiore ai<br />

seguenti minimi:<br />

a) A m. 5 quando l’e<strong>di</strong>ficio fronteggi il lato del confine per uno sviluppo non superiore a m. 12.<br />

b) Ai minimi consentiti nella zona dalle prescrizioni urbanistiche vigenti, quando l’e<strong>di</strong>ficio<br />

fronteggi il lato del confine per uno sviluppo superiore a m. 12.<br />

Possono essere ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori fra gli e<strong>di</strong>fici, e fra questi e i confini <strong>di</strong> proprietà:<br />

a) Fra e<strong>di</strong>fici soggetti a restauro o ricostruzione nelle zone <strong>di</strong> interesse storico e ambientale;<br />

b) Fra e<strong>di</strong>fici principali e i locali accessori <strong>di</strong> cui al successivo art. 77 e tra questi e i confini;<br />

c) Fra e<strong>di</strong>fici compresi entro una lottizzazione planivolumetrica o un progetto e<strong>di</strong>lizio unitario, e<br />

fra questi e i confini <strong>di</strong> proprietà interni alla lottizzazione, purché siano rispettate le <strong>di</strong>stanze<br />

minime fra pareti antistanti <strong>di</strong> cui al successivo art. 37.<br />

È ammessa la costruzione a confine ove risulti, da attestato trascritto, che il vicino si<br />

impegna a sua volta a costruire a confine con progetto e<strong>di</strong>lizio unitario, o nei casi <strong>di</strong> costruzione<br />

preesistente in confine, purché l’altezza del nuovo e<strong>di</strong>ficio non superi quella dell’e<strong>di</strong>ficio<br />

preesistente.<br />

L’utilizzo <strong>di</strong> lotti ine<strong>di</strong>ficati o l’ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti in zone <strong>di</strong> completamento<br />

residenziale “A”, limitrofi ad e<strong>di</strong>fici costruiti anteriormente alla data <strong>di</strong> adozione della variante<br />

generale al P.R.G. comunale a <strong>di</strong>stanze inferiori a m. 5 dai confini, può essere ammesso per<br />

nuove costruzione od ampliamenti le cui fronti e spigoli non prospicienti, pur non rispettando la<br />

<strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 10 m. dagli e<strong>di</strong>fici esistenti, <strong>di</strong>stino dai confini minimo 5 m. salvo maggiori<br />

arretramenti dovuti a Vl (Vl = 0,4).<br />

I manufatti <strong>di</strong> contenimento <strong>di</strong> terrapieni artificiali <strong>di</strong> altezza pari o inferiore a 2 m. non<br />

sono soggetti al rispetto delle <strong>di</strong>stanze dai confini e dagli e<strong>di</strong>fici, <strong>di</strong> cui al presente articolo.<br />

L’altezza complessiva del muro più l’eventuale recinzione sovrastante non può comunque<br />

essere superiore a 3 metri.<br />

49


Art. 37<br />

Distanze tra pareti antistanti – Visuali<br />

La <strong>di</strong>stanza tra pareti o settori <strong>di</strong> parete antistanti, finestrati con finestre <strong>di</strong> locali <strong>di</strong><br />

abitazione delle categorie A.1 e A.2 <strong>di</strong> cui al precedente art. 24, non deve essere inferiore<br />

all’altezza della parete più alta, con un minimo assoluto <strong>di</strong> m. 10.<br />

La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli e<strong>di</strong>fici i<br />

fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.<br />

La <strong>di</strong>stanza tra pareti o settori <strong>di</strong> pareti antistanti cieche o finestrate con locali delle<br />

categorie S.1, S.2 e S.3, <strong>di</strong> cui al precedente art. 24, non può essere inferiore a m. 10.<br />

Tra le pareti antistanti <strong>di</strong> uno stesso e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici soggetti a lottizzazione<br />

planivolumetrica o a progetto e<strong>di</strong>lizio unitario, sono ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori alle suin<strong>di</strong>cate,<br />

purché la visuale perpen<strong>di</strong>colare ad ogni finestra <strong>di</strong> locale delle categorie A.1 e A.2 non sia<br />

inferiore alla <strong>di</strong>fferenza tra l’altezza della parete antistante e quella del pavimento del locale cui la<br />

finestra si riferisce.<br />

Qualora le pareti antistanti non siano parallele fra <strong>di</strong> loro, le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al primo<br />

comma del presente articolo, vanno misurate sulla perpen<strong>di</strong>colare alla finestra <strong>di</strong> locali delle<br />

categorie A.1, A.2 e A.3, nelle con<strong>di</strong>zioni più sfavorevoli, passante per la mezzeria della finestra<br />

stessa.<br />

Tra le pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici soggetti a restauro o a conservazione dell’aspetto o del volume, è<br />

ammessa la conservazione delle <strong>di</strong>stanze preesistenti, qualora esse siano inferiori ai minimi<br />

in<strong>di</strong>cati. Dette <strong>di</strong>stanze devono essere computate senza tenere conto <strong>di</strong> costruzioni aggiuntive <strong>di</strong><br />

epoca recente prive <strong>di</strong> valore storico, artistico o ambientale.<br />

L’utilizzo <strong>di</strong> lotti ine<strong>di</strong>ficati o l’ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti in zone <strong>di</strong> completamento<br />

residenziale “A”, limitrofi ad e<strong>di</strong>fici costruiti anteriormente alla data <strong>di</strong> adozione della variante<br />

generale al P.R.G. comunale a <strong>di</strong>stanze inferiori a m. 5 dai confini, può essere ammesso per<br />

nuove costruzioni od ampliamenti le cui fronti e spigoli non prospicienti, pur non rispettando la<br />

<strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 10 m. dagli e<strong>di</strong>fici esistenti, <strong>di</strong>stino dai confini minimo 5 m., salvo maggiori<br />

arretramenti dovuti a Vl (Vl = 0,4).<br />

Art. 38<br />

Distanze tra fabbricati fra i quali siano interposte strade – Distanze dalle strade<br />

Le <strong>di</strong>stanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei<br />

veicoli, salvo prescrizioni o <strong>di</strong>versi allineamenti dei piani urbanistici vigenti, (con esclusione<br />

della viabilità a fondo cieco al servizio <strong>di</strong> singoli e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti) debbono corrispondere<br />

alla larghezza della sede stradale maggiorata <strong>di</strong>:<br />

ml. 5 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza inferiore a ml. 7;<br />

ml. 7,50 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;<br />

ml. 10 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza superiore a ml. 15.<br />

Qualora le <strong>di</strong>stanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del<br />

fabbricato più alto, le <strong>di</strong>stanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente<br />

all’altezza stessa.<br />

Sono ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori a quelle in<strong>di</strong>cate nei precedenti commi, nel caso <strong>di</strong><br />

gruppi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che formino oggetto <strong>di</strong> piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con<br />

previsioni planivolumetriche.<br />

Tra gli e<strong>di</strong>fici compresi nelle zone <strong>di</strong> interesse storico e ambientale, per i quali sono<br />

prescritti il restauro, la conservazione del volume o la conservazione degli allineamenti, sono<br />

consentite <strong>di</strong>stanze inferiori.<br />

I <strong>di</strong>stacchi degli e<strong>di</strong>fici dalle strade locali e interne classificate dal piano regolatore<br />

generale, non devono essere inferiori alla misura <strong>di</strong> 0,4 volte l’altezza della fronte dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />

salvi maggiori arretramenti determinati dagli allineamenti esistenti.<br />

50


Art. 39<br />

Distanza dalle strade fuori dai centri abitati e dagli inse<strong>di</strong>amenti previsti dai piani urbanistici<br />

Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così <strong>di</strong>stinte agli<br />

effetti dell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del decreto ministeriale 1° aprile 1968:<br />

a) Autostrade: autostrade <strong>di</strong> qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961 n. 59, art. 4); raccor<strong>di</strong><br />

autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste <strong>di</strong> accesso fra le autostrade e la rete viaria<br />

della zona (legge 19 ottobre 1965 n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);<br />

b) Strade <strong>di</strong> grande comunicazione o <strong>di</strong> traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari<br />

internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali <strong>di</strong> grande<br />

comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccor<strong>di</strong> autostradali non riconosciuti;<br />

strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 20 giugno 1965, n. 717, art. 7);<br />

c) Strade <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente,<br />

strade provinciali aventi larghezza della sede superire o eguale a m. 10,50; strade comunali<br />

aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;<br />

d) Strade <strong>di</strong> interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della<br />

categoria precedente.<br />

Fuori dei centri abitati e degli inse<strong>di</strong>amenti previsti dal P.R.G. salvo <strong>di</strong>verse prescrizioni <strong>di</strong> zone<br />

degli strumenti urbanistici vigenti, le <strong>di</strong>stanze da osservarsi nell’e<strong>di</strong>ficazione a partire dal ciglio<br />

della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono le seguenti:<br />

• Strade <strong>di</strong> tipo A) – m. 60,00<br />

• Strade <strong>di</strong> tipo B) – m. 40,00<br />

• Strade <strong>di</strong> tipo C) – m. 30,00<br />

• Strade <strong>di</strong> tipo D) – m. 20,00<br />

A tali <strong>di</strong>stanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione <strong>di</strong> eventuali scarpate o<br />

fossi e <strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> espropriazione risultanti da progetti approvati.<br />

In corrispondenza <strong>di</strong> incroci e biforcazioni le fasce <strong>di</strong> rispetto determinate dalle <strong>di</strong>stanze<br />

minime soprain<strong>di</strong>cate sono incrementate dall’area determinata dal triangolo avente due lati sugli<br />

allineamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco, la cui lunghezza, a partire dal punto <strong>di</strong> intersezione degli allineamenti<br />

stessi, sia eguale al doppio delle <strong>di</strong>stanze stabilite nel primo comma del presente articolo,<br />

afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.<br />

Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari<br />

internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2).<br />

Art. 40<br />

Criteri <strong>di</strong> misurazione delle <strong>di</strong>stanze<br />

Ai fini dell’applicazione delle norme <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli 36 – 37 – 38 – 39.<br />

• Nel caso in cui la finestra sovrasti una parte sporgente (pensilina, balcone, loggia, ecc.), le<br />

<strong>di</strong>stanze minime <strong>di</strong> cui all’art. 36 devono essere aumentate <strong>di</strong> una quantità pari alla misura<br />

della sporgenza qualora la parte sporgente sia superiore a mc. 1,40.<br />

• L’altezza delle pareti o dei settori <strong>di</strong> parete va misurata dalla quota me<strong>di</strong>a del suolo naturale<br />

dell’area interposta tra i corpi <strong>di</strong> fabbrica fino alla linea <strong>di</strong> gronda o alla sommità <strong>di</strong> eventuali<br />

parapetti <strong>di</strong> coronamento.<br />

• La misura della visuale è la lunghezza del segmento <strong>di</strong> perpen<strong>di</strong>colare al piano della fronte<br />

dell’e<strong>di</strong>ficio, dal piano della finestra alla fronte <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio antistante.<br />

• Si definisce ciglio della strada la linea <strong>di</strong> limite della sede o piattaforma stradale,<br />

comprendente tutte le se<strong>di</strong> viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre<br />

strutture laterali alle predette se<strong>di</strong> quando queste siano transitabili, nonché le strutture <strong>di</strong><br />

51


delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili). Per le strade <strong>di</strong> progetto o quelle <strong>di</strong><br />

cui è previsto l’ampliamento, la <strong>di</strong>stanza dalle strade va misurata a partire dal limite <strong>di</strong> zona.<br />

• Qualora una fronte <strong>di</strong> fabbricato o parte <strong>di</strong> essa, non sia parallela al confine <strong>di</strong> proprietà, essa<br />

lo fronteggia per uno svincolo pari alla lunghezza della sua proiezione sul confine stesso.<br />

• Fronti oblique fra <strong>di</strong> loro si fronteggiano per uno sviluppo pari alla maggiore delle proiezioni<br />

<strong>di</strong> una parete sul piano dell’altra.<br />

CAPO IV° - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE<br />

Art. 41<br />

Salubrità del terreno<br />

Non si possono costruire nuovi e<strong>di</strong>fici su terreno che abbia servito come deposito<br />

d’immon<strong>di</strong>zie, <strong>di</strong> letame o <strong>di</strong> altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il<br />

suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.<br />

Se il terreno sul quale si intende costruire un e<strong>di</strong>ficio è umido ed esposto all’invasione<br />

delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente<br />

drenaggio.<br />

In ogni caso è fatto obbligo <strong>di</strong> adottare provve<strong>di</strong>menti atti ad impe<strong>di</strong>re che l’umi<strong>di</strong>tà salga<br />

dalle fondazioni ai muri sovrastanti.<br />

Art. 42<br />

Isolamento dell’umi<strong>di</strong>tà<br />

Qualsiasi e<strong>di</strong>ficio deve essere isolato dall’umi<strong>di</strong>tà del suolo.<br />

I locali <strong>di</strong> categoria A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano <strong>di</strong> calpestio staccato<br />

dal terreno o a mezzo <strong>di</strong> solaio o a mezzo <strong>di</strong> vespaio aerato con almeno 50 cm. <strong>di</strong> spessore tra il<br />

terreno battuto ed il pavimento.<br />

Per i locali <strong>di</strong> categoria A.2 può essere ammesso un vespaio <strong>di</strong> ciottoli <strong>di</strong> almeno 25 cm.<br />

<strong>di</strong> spessore ed il piano <strong>di</strong> calpestio deve risultare 10 cm. sul piano <strong>di</strong> campagna, oppure può<br />

essere ammesso che siano circondati da intercape<strong>di</strong>ne come nei casi <strong>di</strong> cui al precedente art. 29.<br />

Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al<br />

<strong>di</strong> sopra del piano <strong>di</strong> campagna ed al <strong>di</strong> sotto del piano <strong>di</strong> calpestio interno.<br />

I pavimenti dei locali <strong>di</strong> cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato<br />

impermeabile.<br />

Art. 43<br />

Isolamento termico<br />

L’isolamento termico deve essere progettato ed eseguito in base alle norme fissate dalla<br />

legge 30 aprile 1976 n. 373, dal D.P.R. 28/06/1977 n. 1052, dal D.M. 10 marzo 1977 e dal<br />

Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2/5/1978 n. 208.<br />

In particolare il progetto dell’isolamento termico deve tenere conto dei seguenti dati:<br />

• Temperatura dell’aria esterna: - 5°<br />

• Temperatura dell’aria interna per gli e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti a residenza, uffici ed assimilabili: + 20°<br />

52


• Coefficienti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> cui alla tabella 1 del D.M. 10 marzo 1978 per gli e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti a<br />

residenza, uffici ed assimilabili: Cd inferiore: 0,41 Kcal/h mc. C°; Cd superiore = 0,78 Kcal/h<br />

mc. C°.<br />

Art. 44<br />

Isolamento fonico<br />

Negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione, nella sopra-elevazione, negli ampliamenti o nelle<br />

riforme sostanziali <strong>di</strong> fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i<br />

rumori che viene <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cata:<br />

a) Solai (rumore <strong>di</strong> calpestio) per e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazioni, alberghi e pensioni, a più vani.<br />

I solai devono essere costruiti con materiale antiformico e spessori tali da assicurare per<br />

l’ambiente sottostante un livello massimo <strong>di</strong> rumore al calpestio (misurato con meto<strong>di</strong><br />

normalizzati) non superiore a 80 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz;<br />

b) Pareti interne (tramezzi). Le pareti <strong>di</strong>visorie fra appartamenti e camere d’albergo, e quelle tra<br />

appartamenti e locali <strong>di</strong> uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un isolamento<br />

acustico me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> almeno 45 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz;<br />

Per pareti <strong>di</strong>visorie tra ambienti <strong>di</strong> uno stesso appartamento, si può ammettere un isolamento<br />

minimo <strong>di</strong> 30 db per le stesse frequenze;<br />

c) Pareti esterne. Per gli e<strong>di</strong>fici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un<br />

potere fonoisolante tale da garantire un isolamento acustico <strong>di</strong> 45 db per le frequenze fra 100<br />

e 3000 Hz.<br />

Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli<br />

accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore <strong>di</strong> vetri) per attenuare i<br />

rumori dall’esterno.<br />

Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti<br />

idro-sanitari, impianti <strong>di</strong> riscaldamento, saracinesche, ecc.) devono essere adottati accorgimenti<br />

specifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori ed impe<strong>di</strong>rne la trasmissione.<br />

Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere <strong>di</strong>staccate,<br />

me<strong>di</strong>ante giunti elastici od altri <strong>di</strong>spositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra<br />

struttura rigida in contatto con esse.<br />

Negli spazi interni degli e<strong>di</strong>fici non devono esservi rampe carreggiabili con pendenza<br />

superiore al 15%.<br />

Nella progettazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici destinati ad attività industriali, a uffici, ad alberghi, sale <strong>di</strong><br />

ritrovo e spettacoli, pubblici esercizi, devono essere specificate le caratteristiche<br />

dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la <strong>di</strong>fesa del personale e degli utenti in<br />

rapporto al tipo <strong>di</strong> attività.<br />

Art. 45<br />

F o g n a t u r e<br />

Gli scarichi delle acque devono essere convogliati, a mezzo <strong>di</strong> tubazioni munite <strong>di</strong> sifoni<br />

ispezionabili a chiusura ermetica, all’innesto della fognatura per acque nere. Nel caso che questa<br />

sia sprovvista <strong>di</strong> impianto generale <strong>di</strong> depurazione, gli scarichi dovranno essere convogliati in<br />

fosse biologiche <strong>di</strong> tipo omologato, collegate a loro volta con la fognatura.<br />

Nel caso <strong>di</strong> costruzioni agricole in zona sprovvista <strong>di</strong> fognatura, devono essere previste<br />

fosse settiche proporzionate all’e<strong>di</strong>ficio, secondo le in<strong>di</strong>cazioni dell’ufficio tecnico comunale, con<br />

un minimo <strong>di</strong> mc. 0,15 per persona.<br />

Sia le fosse biologiche che le fosse settiche dovranno <strong>di</strong>stare almeno m. 1,00 dal<br />

perimetro dell’e<strong>di</strong>ficio, e m. 15 da pozzi e prese idriche. Tutte le tubazioni delle acque nere<br />

devono essere dotate <strong>di</strong> ventilazione primaria e secondaria con condutture <strong>di</strong> aerazione aperte fino<br />

alla copertura.<br />

Nei cortili, negli spazi <strong>di</strong> qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e<br />

smaltite a mezzo della fognatura, in mancanza <strong>di</strong> questa a mezzo <strong>di</strong> pozzi perdenti, oppure <strong>di</strong><br />

53


canalizzazioni scoperte verso gli scarichi; queste non dovranno mai essere su suolo stradale o<br />

pubblico. L’immissione dei nuovi condotti <strong>di</strong> scarico nelle fognature o nei canali pubblici può<br />

avvenire soltanto dopo aver ottenuta speciale autorizzazione dal <strong>Comune</strong>.<br />

Art. 46<br />

Fumi, polveri e rifiuti liqui<strong>di</strong> industriali<br />

I fumi, le esalazioni derivanti dalla combustione <strong>di</strong> oli minerali o da altre fonti, i rifiuti<br />

liqui<strong>di</strong> contenenti sostanze nocive, dovranno essere efficacemente depurati prima <strong>di</strong> essere<br />

immessi nell’atmosfera o nei pubblici scarichi.<br />

Dovrà altresì essere assicurato l’abbattimento delle polveri.<br />

Art. 47<br />

Impianti minimi<br />

Ogni unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> abitazione (appartamento) deve essere fornita <strong>di</strong> almeno un servizio<br />

igienico completo <strong>di</strong>: WC, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica.<br />

È prescritta almeno una canna fumaria. In camere <strong>di</strong> alberghi, pensioni, uffici, negozi,<br />

laboratori, ecc. possono essere consentiti servizi igienici comuni a <strong>di</strong>verse unità in numero<br />

proporzionale agli utenti; e dotati <strong>di</strong> antilatrine con lavabi. I WC devono essere dotati <strong>di</strong> sifone<br />

allacciato alla canna <strong>di</strong> ventilazione.<br />

Art. 48<br />

Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua<br />

Ogni fabbricato, ogni alloggio, ogni camera d’albergo o pensione devono essere provvisti<br />

<strong>di</strong> acqua potabile, proveniente dall’acquedotto comunale <strong>di</strong>stribuita in modo proporzionale al<br />

numero <strong>di</strong> locali abitabili.<br />

Nelle zone prive <strong>di</strong> acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata<br />

da pozzi privati, ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori d’igiene<br />

competenti e l’uso deve essere consentito dall’autorità sanitaria.<br />

Gli impianti per la <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua potabile internamente all’e<strong>di</strong>ficio devono<br />

essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento<br />

comunale per il servizio dell’acquedotto. Gli e<strong>di</strong>fici con locali abitabili con pavimento posto ad<br />

altezza superiore al livello piezometrico minimo della zona, devono essere dotati <strong>di</strong> apparecchio<br />

<strong>di</strong> sollevamento acqua (autoclave) anche se prelevata dall’acquedotto comunale.<br />

L’esercizio <strong>di</strong> tali impianti <strong>di</strong> sollevamento è soggetto al controllo del <strong>Comune</strong>, il quale ha<br />

facoltà, in ogni tempo, <strong>di</strong> imporre prescrizioni in relazione alle particolari situazioni del servizio<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua.<br />

Art. 49<br />

Camere oscure – Impianti termici<br />

Camere oscure, laboratori scientifici e garages a più posti macchina devono essere<br />

ventilati con doppia canalizzazione, una <strong>di</strong> presa <strong>di</strong>retta ed una <strong>di</strong> evacuazione così da assicurare<br />

almeno cinque ricambi d’aria all’ora.<br />

Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in<br />

materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico, ed a quelle per la<br />

sicurezza e la salubrità. Si rinvia inoltre al <strong>di</strong>sposto del Decreto Ministeriale del 31/07/1934.<br />

Gli impianti termici degli e<strong>di</strong>fici debbono, inoltre, essere progettati ed eseguiti in base alle<br />

norme fissate dalla legge 30/04/1976 n. 373, dal D.P.R. 28/06/1977 n. 1052 e dal D.M.<br />

10/03/1977.<br />

54


CAPO V° - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO<br />

Art. 50<br />

C o p e r t u r a<br />

Gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione <strong>di</strong> altezza superiore a metri 13 devono avere le strutture<br />

orizzontali e <strong>di</strong> copertura incombustibili.<br />

I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini <strong>di</strong> materiale combustibile,<br />

ecc. devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti<br />

inferiormente da soletta in cemento armato, <strong>di</strong> almeno 4 cm. <strong>di</strong> spessore.<br />

Art. 51<br />

Pareti <strong>di</strong>visorie<br />

Sono vietate le pareti <strong>di</strong>visorie in materiali combustibili.<br />

Sono consentite le pareti <strong>di</strong>visorie mobili, aventi carattere <strong>di</strong> infisso.<br />

Art. 52<br />

Scale e ascensori<br />

La struttura portante delle scale interne in e<strong>di</strong>fici collettivi deve essere in cemento armato<br />

o <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> analoghe caratteristiche <strong>di</strong> resistenza termica. Strutture <strong>di</strong>verse sono consentite<br />

soltanto per e<strong>di</strong>fici unifamiliari o per scale <strong>di</strong> collegamento interno solo tra due piani.<br />

Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori<br />

devono essere sempre in muratura piena, laterizia o <strong>di</strong> calcestruzzo <strong>di</strong> cemento.<br />

La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio <strong>di</strong> più <strong>di</strong> due<br />

piani deve essere non inferiore a m. 1,10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da<br />

ascensore, deve essere aumentata <strong>di</strong> cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala in<br />

e<strong>di</strong>fici fino a 30 metri <strong>di</strong> altezza può servire fino ad un massimo <strong>di</strong> 500 mq. <strong>di</strong> superficie coperta<br />

per piano.<br />

Ogni scala che serva e<strong>di</strong>fici da metri 17 a metri 30 <strong>di</strong> altezza, deve essere dotata all'ultimo<br />

piano <strong>di</strong> una apertura munita <strong>di</strong> infisso apribile dal piano terreno o <strong>di</strong> canna <strong>di</strong> aspirazione con<br />

comignolo sul coperto.<br />

Art. 53<br />

Scale, ascensori e bocche da incen<strong>di</strong>o in e<strong>di</strong>fici alti<br />

Ogni scala, in e<strong>di</strong>ficio superiore a metri 24 <strong>di</strong> altezza, deve essere fornita al piano terreno<br />

e a piani alterni <strong>di</strong> una bocca antincen<strong>di</strong>o.<br />

In e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> altezza superiore a metri 30, una scala non può servire più <strong>di</strong> 400 mq. <strong>di</strong><br />

superficie coperta, quelle eventuali ulteriori non possono servire più <strong>di</strong> 300 mq. o frazione. In<br />

questi casi, la scala deve essere del tipo a tenuta <strong>di</strong> fumo.<br />

56


Art. 54<br />

Canne fumarie<br />

Le canne fumarie devono essere costituite <strong>di</strong> materiale idoneo e resistente al fuoco ed<br />

impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono preve<strong>di</strong>bili temperature elevate,<br />

si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti <strong>di</strong> tamponamento e<br />

chiusura: in questi casi sono da evitare i contatti con vani d'ascensore.<br />

Devono essere previsti impianti <strong>di</strong> depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive<br />

all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.<br />

Art. 55<br />

Rinvio a leggi particolari<br />

Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, garages<br />

e depositi <strong>di</strong> materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli<br />

Enti allo scopo preposti. Anche e<strong>di</strong>fici speciali come: sale spettacolo, e<strong>di</strong>fici collettivi, alberghi,<br />

scuole, collegi, ospedali e case <strong>di</strong> cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle<br />

regolamentazioni previste dalle leggi particolari.<br />

Art. 56<br />

Installazioni <strong>di</strong> bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio liquefatti<br />

Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto devono essere<br />

previste all'esterno dell’e<strong>di</strong>ficio nicchie, per l'installazione delle bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio<br />

liquefatti. Dette nicchie devono essere chiuse ermeticamente verso l'interno del locale e protette<br />

all'esterno dalle intemperie anche con portello aerato.<br />

La tubazione fissa metallica <strong>di</strong> allacciamento agli apparecchi <strong>di</strong> utilizzazione deve essere<br />

munita <strong>di</strong> rubinetti e protetta, nell'attraversamento delle murature, da guaina metallica.<br />

CAPO VI° - PRESCRIZIONI VARIE<br />

Art. 57<br />

Norme <strong>di</strong> costruzione<br />

In relazione al <strong>di</strong>sposto dell'art. 2 della Legge 25 novembre 1962 n. 1684, nella esecuzione<br />

dei lavori e<strong>di</strong>lizi è fatto obbligo <strong>di</strong> osservanza delle prescrizioni tecniche <strong>di</strong> buona costruzione<br />

contenute nell'art. 4 della Legge stessa.<br />

Per le costruzioni in calcestruzzo semplice od armato si richiama il <strong>di</strong>sposto del R.D.<br />

16/11/1939 n. 2229.<br />

Art. 58<br />

Decoro generale<br />

Gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, gli<br />

infissi, le applicazioni <strong>di</strong> carattere commerciale reclamistico, le in<strong>di</strong>cazioni stradali e turistiche e<br />

le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, <strong>di</strong><br />

apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne ra<strong>di</strong>o e TV, devono essere previsti e realizzati in<br />

modo da rispondere a requisiti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e decoro, e tali da non costituire <strong>di</strong>sturbo e confusione<br />

visiva.<br />

57


Art. 59<br />

Protezione dell'ambiente naturalistico<br />

Ferma la <strong>di</strong>sciplina prevista dalle Leggi vigenti sulla tutela delle cose d'interesse storico,<br />

artistico e paesistico, il Sindaco, anche in assenza <strong>di</strong> particolari vincoli, in sede <strong>di</strong> determinazione<br />

sulla licenza, sentito il parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, valuta le opere progettate in relazione<br />

alla tutela dell'ambiente storico e del paesaggio.<br />

Nella licenza e<strong>di</strong>lizia può essere prescritta l'adozione degli strumenti e delle cautele<br />

necessari per la verifica <strong>di</strong> ogni proposta <strong>di</strong> inserimento o <strong>di</strong> trasformazione nei suoi aspetti <strong>di</strong><br />

massa, <strong>di</strong> linea, <strong>di</strong> colore, <strong>di</strong> materia1i.<br />

Tali prescrizioni e le decisioni definitive possono essere prese anche in corso d'opera<br />

qualora il Sindaco se ne sia espressamente riservata la facoltà in sede <strong>di</strong> licenza e per fatti nuovi<br />

imprevisti intervenuti nel corso dei lavori.<br />

Art. 60<br />

Manutenzione<br />

Il Sindaco vigila affinché siano eseguite le riparazioni e la manutenzione, or<strong>di</strong>naria e<br />

straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> tutti gli e<strong>di</strong>fici e delle altre opere esistenti <strong>di</strong> cui all’elenco contenuto nell'articolo<br />

2 del presente regolamento.<br />

Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezze, il Sindaco, su parere della Commissione<br />

E<strong>di</strong>lizia, può richiedere rimozioni, ripristini o mo<strong>di</strong>fiche a salvaguar<strong>di</strong>a del decoro e del buon<br />

or<strong>di</strong>ne.<br />

In caso <strong>di</strong> rifiuto o <strong>di</strong> inadempienze dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a<br />

spese del medesimo.<br />

Art. 61<br />

Elementi aggettanti<br />

Nessun aggetto superiore a 10 cm. può essere ammesso sotto la quota <strong>di</strong> m. 3,50 in<br />

qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili <strong>di</strong> infissi.<br />

Se per ragioni <strong>di</strong> sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi<br />

devono essere opportunamente arretrati.<br />

Balconi e pensiline non sono consentiti su suolo pubblico.<br />

La <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui al precedente comma non si applica agli e<strong>di</strong>fici soggetti a restauro<br />

conservativo o ricostruzione nelle zone <strong>di</strong> interesse storico e ambientale.<br />

Art. 62<br />

Intercape<strong>di</strong>ne<br />

Il <strong>Comune</strong> può concedere strisce <strong>di</strong> terreno pubblico per la creazione d'intercape<strong>di</strong>ne<br />

riservandosi la facoltà d'uso per il passaggio <strong>di</strong> tubazioni, cavi od altro e purché dette<br />

intercape<strong>di</strong>ni siano lasciate completamente libere.<br />

Le griglie <strong>di</strong> aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza<br />

alla ruota <strong>di</strong> automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.<br />

58


Art. 63<br />

Coperture<br />

Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento<br />

architettonico <strong>di</strong> conclusione dello intero e<strong>di</strong>ficio, e pertanto la loro realizzazione deve rispondere<br />

a precise previsioni <strong>di</strong> progetto me<strong>di</strong>ante il coor<strong>di</strong>namento dei <strong>di</strong>versi elementi delle facciate e<br />

delle coperture stesse.<br />

Le coperture devono essere munite <strong>di</strong> raccolta delle acque meteoriche e <strong>di</strong> pluviali, la<br />

parte basamentale dei quali, da realizzare con materiale indeformabile, deve immettersi in<br />

pozzetti <strong>di</strong> raccolta a sifone collegati alla rete <strong>di</strong> fognatura.<br />

Art. 64<br />

Recinzioni<br />

Le aree non e<strong>di</strong>ficate fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio devono essere<br />

delimitate o recintate.<br />

Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente.<br />

Le recinzioni non devono impe<strong>di</strong>re o comunque <strong>di</strong>sturbare la visibilità per la circolazione.<br />

Art. 65<br />

Zoccolature<br />

Le zoccolature, ove previste, devono seguire tutte le fronti dell'e<strong>di</strong>ficio con uguali<br />

materiali e caratteristiche architettoniche.<br />

E' vietata l'apposizione su e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong> zoccolature che, per forma, altezza o<br />

materiali, ne compromettano 1'aspetto architettonico.<br />

Art. 66<br />

Paramento esterno<br />

Nel paramento esterno degli e<strong>di</strong>fici è vietato l'uso <strong>di</strong> rivestimenti in lastre, listelli,<br />

mattonelle o tessere che non <strong>di</strong>ano garanzia <strong>di</strong> perfetta stabilità nel tempo, o non corrispondano<br />

alle caratteristiche ambientali.<br />

Tutte le fronti dei fabbricati, anche se prospettanti su spazi interni, devono essere eseguite<br />

con analogo carattere architettonico.<br />

Art. 67<br />

Mostre, vetrine, insegne<br />

Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe, devono essere stu<strong>di</strong>ate in funzione<br />

dell'insieme dei prospetti degli e<strong>di</strong>fici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in<br />

relazione al carattere dell’e<strong>di</strong>ficio e dell'ambiente.<br />

59


Art. 68<br />

Marciapie<strong>di</strong> e porticati<br />

I marciapie<strong>di</strong>, gli spazi <strong>di</strong> passaggio pubblico e le pavimentazioni dei portici, devono<br />

essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.<br />

È prescritta l'adozione <strong>di</strong> parapetti, o comunque <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> riparo, per i lati <strong>di</strong> aree<br />

cortilive, altane, ballatoi, terrazze, ecc., comunque accessibili, che prospettino su zone <strong>di</strong> terreno,<br />

rampe, parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio poste ad una quota inferiore, con <strong>di</strong>slivello maggiore <strong>di</strong> cm. 50.<br />

Art. 69<br />

Zone ver<strong>di</strong> – Parchi<br />

L'area privata libera dei lotti e<strong>di</strong>ficati con destinazione <strong>di</strong>versa da quella produttiva potrà<br />

essere pavimentata per non più del 30%. La restante porzione dovrà essere sistemata a giar<strong>di</strong>no,<br />

con la messa a <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> a1meno un albero d'alto fusto ogni 50 mq.<br />

La scelta delle essenze deve avvenire prevalentemente nella gamma <strong>di</strong> quelle appartenenti<br />

ad associazioni vegetali naturali locali.<br />

Almeno due terzi delle piante messe a <strong>di</strong>mora devono essere a foglia caduca.<br />

Le zone ver<strong>di</strong>, i parchi, i complessi alberati, devono essere conservati, curati e mantenuti<br />

con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi <strong>di</strong><br />

deperimento.<br />

Art. 70<br />

Depositi <strong>di</strong> materiali<br />

I depositi <strong>di</strong> materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici, sono<br />

vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a<br />

giu<strong>di</strong>zio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per<br />

l'igiene pubblica e del suolo, o per l'incolumità pubblica e privata.<br />

Art. 71<br />

Locali per deposito temporaneo dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani<br />

I fabbricati nuovi, ampliati o mo<strong>di</strong>ficati devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un locale o <strong>di</strong> un manufatto<br />

per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani. Detto locale o manufatto<br />

deve essere al piano terra e, in<strong>di</strong>fferentemente che sia ricavato nel fabbricato o all'esterno del<br />

medesimo, deve avere accesso e aerazione <strong>di</strong>rettamente dall'esterno. Pavimento e pareti dei<br />

suddetti locali o manufatto devono essere lavabili ed inattaccabili dagli aci<strong>di</strong>.<br />

Art. 72<br />

Cassette per corrispondenza<br />

Tutti i complessi d'abitazione, in<strong>di</strong>viduale e collettiva, gli e<strong>di</strong>fici industriali e artigianali,<br />

gli uffici, non provvisti <strong>di</strong> portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità <strong>di</strong> questo,<br />

<strong>di</strong> cassette per la raccolta della corrispondenza.<br />

60


Art. 73<br />

Tabelle stradali e numeri civici<br />

Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal <strong>Comune</strong> sui muri esterni degli<br />

e<strong>di</strong>fici senza che i proprietari possano fare opposizione.<br />

I proprietari hanno l'obbligo dì non rimuoverli, <strong>di</strong> non occultarli alla pubblica vista e <strong>di</strong><br />

provvedere al loro ripristino nel caso che venissero <strong>di</strong>strutti, danneggiati o rimossi per fatti loro<br />

imputabili.<br />

Art. 74<br />

In<strong>di</strong>catori e apparecchi relativi a servizi pubblici<br />

L'Amministrazione Comunale, per ragioni dì pubblico interesse, ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> collocare e<br />

far collocare nei termini <strong>di</strong> Legge, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o<br />

delle costruzioni dì qualsiasi natura, confinanti con aree soggette a pubblico transito, le<br />

in<strong>di</strong>cazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici. I proprietari hanno l'obbligo <strong>di</strong> non<br />

rimuoverli e <strong>di</strong> provvedere al loro ripristino nel caso che venissero <strong>di</strong>strutti, danneggiati o rimossi<br />

per fatti loro imputabili.<br />

Art. 75<br />

Uscite dalle autorimesse e rampe<br />

Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere<br />

segnalate.<br />

Fra le uscite pedonali <strong>di</strong> locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite <strong>di</strong> autorimesse,<br />

deve intercorrere una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> almeno 10 mc., misurata fra gli stipiti più vicini.<br />

In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a<br />

mezzo <strong>di</strong> specchi opportunamente <strong>di</strong>sposti.<br />

Se l'uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, questa non deve superare la<br />

pendenza del 15%.<br />

Tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio <strong>di</strong> pubblico transito deve essere<br />

previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 4,00 <strong>di</strong> lunghezza.<br />

Art. 76<br />

Parcheggi<br />

Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per<br />

parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. <strong>di</strong> costruzione.<br />

Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed<br />

all'accesso degli autoveicoli.<br />

I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure<br />

promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite<br />

all’e<strong>di</strong>ficio con vincolo permanente <strong>di</strong> destinazione a parcheggio, me<strong>di</strong>ante atto da trascriversi a<br />

cura del proprietario.<br />

61


Art. 77<br />

Locali accessori non abitabili<br />

CASSATO CON DELIBERA C.C. N. 110 del 06/06/2005<br />

Art. 78<br />

E<strong>di</strong>fici ed ambienti con destinazioni particolari<br />

E<strong>di</strong>fici scolastici, alberghi, e<strong>di</strong>fici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case <strong>di</strong><br />

cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi,<br />

magazzini e depositi <strong>di</strong> merci, impianti sportivi, sottostanno oltre che alle norme previste nel<br />

presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative.<br />

Art. 79<br />

Idoneità dei materiali e dei proce<strong>di</strong>menti costruttivi<br />

L’impiego dei materiali o proce<strong>di</strong>menti costruttivi non tra<strong>di</strong>zionali è subor<strong>di</strong>nato alla loro<br />

rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e delle leggi e regolamenti vigenti in<br />

materia.<br />

Le caratteristiche dei materiali e dei proce<strong>di</strong>menti suddetti dovranno essere <strong>di</strong>mostrate con<br />

la presentazione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> certificati <strong>di</strong> idoneità rilasciati da competente Istituto Universitario<br />

Italiano.<br />

TITOLO III°<br />

LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO<br />

CAPO I° - DOMANDA – CONVENZIONE – AUTORIZZAZIONE – ESECUZIONE<br />

Art. 80<br />

Domanda <strong>di</strong> lottizzazione e documenti a corredo<br />

Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo e<strong>di</strong>ficatorio deve presentare all’Ufficio<br />

Tecnico Comunale apposita domanda in carta da bollo, <strong>di</strong>retta al Sindaco.<br />

Qualora le aree da lottizzare appartengano a più proprietari, la domanda dovrà essere<br />

sottoscritta da tutti i proprietari interessati.<br />

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:<br />

1) Rilievo planimetrico e altimetrico del terreno in scala 1:500, con l’in<strong>di</strong>cazione dei capisal<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

riferimento;<br />

2) Planimetria <strong>di</strong> progetto in scala 1:500;<br />

3) Profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;<br />

4) Schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi e<strong>di</strong>lizi previsti dal progetto;<br />

62


5) Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (strade, fognature,<br />

acquedotto, rete <strong>di</strong> illuminazione, <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica e del gas per uso<br />

domestico), con l’in<strong>di</strong>cazione dei rispettivi allacciamenti alle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione esistenti e<br />

quote riferite ai capisal<strong>di</strong> <strong>di</strong> riferimento;<br />

6) Tabella dei dati <strong>di</strong> progetto, nella quale devono essere in<strong>di</strong>cati la superficie, il volume<br />

e<strong>di</strong>ficabile, il rapporto <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> ogni singolo lotto e del complesso dei lotti, la superficie<br />

<strong>di</strong> ogni area <strong>di</strong> uso pubblico (strade, giar<strong>di</strong>ni, parcheggi, ecc.) e l’entità percentuale delle aree<br />

riservate alle <strong>di</strong>verse destinazioni d’uso;<br />

7) Norme <strong>di</strong> attuazione, contenenti prescrizioni sui materiali <strong>di</strong> rivestimento, sui tipi <strong>di</strong><br />

recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree ver<strong>di</strong>, ecc.;<br />

8) Relazione illustrativa del progetto, contenente l’inserimento della lottizzazione nello stato <strong>di</strong><br />

fatto e nelle previsioni ed un programma <strong>di</strong> attuazione coor<strong>di</strong>nato degli e<strong>di</strong>fici e delle opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione;<br />

9) Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nel Piano;<br />

10) Planimetria su base catastale, in scala 1:2000, riportante i limiti delle proprietà, nonché<br />

destinazioni d’uso del suolo, previste dal P.R.G.;<br />

11) Proposta <strong>di</strong> convenzione.<br />

La presentazione dei documenti <strong>di</strong> cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo è obbligatoria per le<br />

lottizzazioni in zone ove sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi<br />

per metro quadrato <strong>di</strong> area e<strong>di</strong>ficabile (fon<strong>di</strong>aria) o sono consentite altezze superiori ai 25<br />

metri.<br />

La presentazione dei documenti <strong>di</strong> cui ai predetti punti 3 e 4 può essere richiesta dal Sindaco, su<br />

conforme parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, anche in ogni altro caso.<br />

I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti,<br />

devono essere presentati in quadruplice copia.<br />

Art. 81<br />

Proposta <strong>di</strong> convenzione<br />

La proposta <strong>di</strong> convenzione deve prevedere:<br />

a) La cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (art. 4 legge<br />

29/09/1964 n. 847) e per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria nei limiti <strong>di</strong> cui al punto<br />

seguente;<br />

b) L’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

primaria e <strong>di</strong> una quota parte delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria relativa alla<br />

lottizzazione o <strong>di</strong> quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La<br />

quota è determinata in proporzione all’entità ed alle caratteristiche degli inse<strong>di</strong>amenti e delle<br />

lottizzazioni;<br />

c) Il termine, non superiore a 10 anni, entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle<br />

opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;<br />

d) L’impegno ad effettuare a titolo <strong>di</strong> cauzione, un deposito, in numerario, o me<strong>di</strong>ante polizza<br />

fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del <strong>Comune</strong>, per un valore pari<br />

a 2/10 del costo presunto delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione;<br />

63


e) L’impegno ad eseguire a propria cura e spese, su richiesta del <strong>Comune</strong>, le opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione primaria, quelle <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria, o quelle per l’allacciamento ai<br />

pubblici servizi.<br />

Art. 82<br />

Oneri sostitutivi della cessione <strong>di</strong> aree per la urbanizzazione secondaria<br />

Il <strong>Comune</strong> può convenire che, in luogo della cessione <strong>di</strong> aree per l’urbanizzazione<br />

secondaria, il proprietario versi una certa somma corrispondente al valore della quota delle aree<br />

stesse, in tutti quei casi in cui la cessione <strong>di</strong>a luogo ad inconvenienti; come pure può convenire<br />

che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente,<br />

per la quota corrispondente, le aree, occorrenti per una od alcune soltanto <strong>di</strong> tali opere.<br />

I1 <strong>Comune</strong> ha inoltre la facoltà <strong>di</strong> addossare ai proprietari una quota del costo della<br />

urbanizzazione secondaria, ovvero una quota delle spese necessarie per l'allacciamento ai<br />

pubblici servizi.<br />

Art. 83<br />

Procedura per la autorizzazione della lottizzazione<br />

I1 Sindaco, sentiti i pareri della Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale e, in assenza <strong>di</strong> piano<br />

particolareggiato <strong>di</strong> esecuzione, della Soprintendenza ai Monumenti, quando la lottizzazione<br />

proposta presenti delle <strong>di</strong>fformità rispetto alle norme previste per la zona del P.R.G., o non risulti<br />

meritevole <strong>di</strong> approvazione per motivi tecnici, ambientali o formali, respinge la domanda<br />

dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie<br />

dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti<br />

meritevole <strong>di</strong> autorizzazione, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della<br />

lottizzazione e lo schema <strong>di</strong> convenzione.<br />

In<strong>di</strong>, anche in pendenza dell'approvazione <strong>di</strong> detta deliberazione da parte della Giunta<br />

Provinciale Amministrativa, il Sindaco provvede a chiedere il nulla osta del Ministero dei Lavori<br />

Pubblici o del Provve<strong>di</strong>torato alle Opere Pubbliche, a norma dell'art. 28 della Legge urbanistica<br />

vigente.<br />

Intervenuto detto "nulla osta", nonché l'approvazione della deliberazione consiliare, a<br />

norma dell'art. 41 octies della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, si procede alla stipula della<br />

convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del<br />

proprietario lottizzante.<br />

I1 Sindaco, quin<strong>di</strong>, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei<br />

documenti <strong>di</strong> progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.<br />

Art. 84<br />

Vali<strong>di</strong>tà della autorizzazione per 1e lottizzazioni<br />

L'autorizzazione per la lottizzazione ha la vali<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> anni 10. Può essere previsto<br />

anche un termine più breve.<br />

64


Art. 85<br />

Opere <strong>di</strong> urbanizzazione o <strong>di</strong> allacciamento a pubblici servizi<br />

- Progetti relativi, esecuzione, controlli<br />

Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste<br />

nei Piani Urbanistici vigenti e nelle relative norme <strong>di</strong> attuazione.<br />

I progetti esecutivi delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria, quelli delle opere <strong>di</strong><br />

urbanizzazione secondaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi,<br />

devono ottenere la licenza e<strong>di</strong>lizia così come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.<br />

Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase <strong>di</strong> esecuzione dei lavori, effettuare<br />

visite <strong>di</strong> controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità <strong>di</strong> progetto.<br />

A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e della ultimazione<br />

degli stessi.<br />

Art. 86<br />

Penalità per inadempienza da parte del lottizzante<br />

Qualora, scaduto il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell'autorizzazione a lottizzare, le opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% <strong>di</strong> quelle complessivamente previste, il<br />

proprietario perde il <strong>di</strong>ritto alla restituzione della cauzione che viene incamerata dal <strong>Comune</strong>, il<br />

quale ha facoltà <strong>di</strong> provvedere all'ultimazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione, addebitando le spese<br />

agli interessati, maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori danni.<br />

Art. 87<br />

Svincolo della cauzione e garanzie dell'esecuzione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />

Lo svincolo della cauzione avviene su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50%, dopo il<br />

favorevole collaudo <strong>di</strong> almeno 1'80% del totale delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione convenzionate che<br />

costituiscano lotti funzionali, collaudo da effettuarsi a cura e spese del <strong>Comune</strong>.<br />

I1 restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a<br />

totale ultimazione e favorevole collaudo <strong>di</strong> tutte le opere previste.<br />

Le operazioni <strong>di</strong> collaudo devono essere effettuate entro tre mesi dal compimento delle<br />

opere.<br />

Art. 88<br />

Licenze e<strong>di</strong>lizie nella lottizzazione<br />

Per la domanda ed il rilascio delle licenze e<strong>di</strong>lizie nella lottizzazione si seguono le norme<br />

contenute nel titolo I° del presente regolamento.<br />

65


Art. 89<br />

Compilazione d'ufficio dei progetti <strong>di</strong> lottizzazione<br />

I1 Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole<br />

zone a presentare entro il termine <strong>di</strong> 180 giorni un progetto <strong>di</strong> lottizzazione delle aree stesse,<br />

in<strong>di</strong>candone i criteri e le previsioni <strong>di</strong> massima. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per<br />

la compilazione d'ufficio.<br />

I1 progetto <strong>di</strong> lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai<br />

proprietari delle aree fabbricabili con invito a <strong>di</strong>chiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica,<br />

prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari<br />

intendano attuarlo, il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> variare il progetto <strong>di</strong> lottizzazione in conformità delle<br />

eventuali richieste degli interessati. Le spese <strong>di</strong> progettazione, comprensive <strong>di</strong> tutte le spese vive<br />

connesse, sono a carico della proprietà. In caso <strong>di</strong> non accettazione, il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong><br />

provvedere alla espropriazione delle aree.<br />

Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur<br />

avendo <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> aderire, non presentino il progetto <strong>di</strong> lottizzazione nel termine assegnato o lo<br />

presentino incompleto degli elaborati in<strong>di</strong>cati all'art. 80 del presente Regolamento, oppure lo<br />

presentino con previsioni incompatibili rispetto ai criteri in<strong>di</strong>cati e alle successive prescrizioni<br />

che il Sindaco abbia loro motivatamente formulate.<br />

66


TITOLO IV°<br />

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br />

CAPO I°<br />

DEROGHE - ADEGUAMENTO COSTRUZIONI PREESISTENTI<br />

CONTROLLI E REPRESSIONI ABUSI - SANZIONI<br />

Art. 90<br />

D e r o g h e<br />

I1 Sindaco, previa deliberazione dei Consiglio Comunale, ha facoltà <strong>di</strong> derogare dalle<br />

<strong>di</strong>sposizioni del presente Regolamento e dalle norme <strong>di</strong> attuazione dei Piani urbanistici vigenti,<br />

limitatamente ai casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />

Tale facoltà può essere esercitata subor<strong>di</strong>natamente al preventivo nulla-osta dei<br />

competenti organi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 21 <strong>di</strong>cembre 1955 n. 1357.<br />

In tal caso il termine <strong>di</strong> 60 (sessanta) giorni previsto dall'art. 12 del presente Regolamento<br />

è prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al conseguimento<br />

dei nulla-osta predetti.<br />

Art. 91<br />

Adeguamento delle costruzioni preesistenti<br />

Gli e<strong>di</strong>fici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento devono,<br />

in caso <strong>di</strong> ricostruzione o riforma sostanziale, adeguarsi alle norme urbanistiche, e<strong>di</strong>lizie ed<br />

igieniche vigenti.<br />

Art. 92<br />

Impianti per lavorazioni insalubri<br />

Gli impianti per lavorazioni insalubri <strong>di</strong> cui al T.U. delle leggi sanitarie, elencate in<br />

allegato, devono essere <strong>di</strong>slocati in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni del citato testo unico ed alle<br />

previsioni del P.R.G.<br />

Il Sindaco, pertanto, adotta i provve<strong>di</strong>menti del caso a norma delle leggi vigenti. (Ve<strong>di</strong> allegato<br />

C)<br />

Art. 93<br />

Controlli e repressioni abusi<br />

Ai sensi dell'art. 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, il Sindaco esercita,<br />

me<strong>di</strong>ante i funzionari ed agenti del <strong>Comune</strong>, la vigilanza nei confronti <strong>di</strong> tutte le opere che<br />

vengono effettuate nel territorio comunale.<br />

Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure<br />

nella loro esecuzione non sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella<br />

licenza e<strong>di</strong>lizia, il Sindaco or<strong>di</strong>na la imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori, riservandosi <strong>di</strong> prendere i<br />

provve<strong>di</strong>menti che risultino necessari per apportare le mo<strong>di</strong>fiche o per la rimessa in pristino.<br />

67


L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione cessa <strong>di</strong> avere efficacia se entro un mese dalla notifica <strong>di</strong> esso il<br />

Sindaco non abbia adottato e notificato i provve<strong>di</strong>menti definitivi.<br />

Per i lavori iniziati senza la licenza e<strong>di</strong>lizia o proseguiti dopo la precitata or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><br />

sospensione, le opere vengono considerate abusive ed il Sindaco può, previa <strong>di</strong>ffida e sentito il<br />

parere della Sezione Urbanistica Regionale, or<strong>di</strong>nare la demolizione delle opere eseguite<br />

abusivamente a spese del contravventore senza pregiu<strong>di</strong>zio delle sanzioni penali che possono<br />

essere applicate nei confronti del proprietario, del <strong>di</strong>rettore dei lavori e del costruttore<br />

congiuntamente responsabili.<br />

I1 Committente titolare della licenza, il <strong>di</strong>rettore dei lavori, 1'assuntore dei lavori, sono<br />

responsabili <strong>di</strong> ogni inosservanza così delle norme generali <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamento, come delle<br />

modalità esecutive che siano fissate nella licenza e<strong>di</strong>lizia.<br />

Quando 1’inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazioni Statali ed Organi<br />

da esse <strong>di</strong>pendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell’art. 29<br />

della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.<br />

Art. 94<br />

S a n z i o n i<br />

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>, <strong>di</strong>verse da quelle<br />

previste dalla Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, vengono applicate ai<br />

termini degli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934<br />

n. 383.<br />

Le inosservanze alle norme igienico-e<strong>di</strong>lizie sono punibili con le penalità stabilite dall’art.<br />

344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.<br />

Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei<br />

regolamenti locali <strong>di</strong> igiene, l’art. 13 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 prevede:<br />

a) l'ammenda fino a lire un milione per la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità<br />

esecutive previste nell’art. 32 primo comma della Legge 17 agosto 1942 n. 1150;<br />

b) l'arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire due milioni nei casi <strong>di</strong> inizio dei lavori senza<br />

licenza e <strong>di</strong> prosecuzione <strong>di</strong> essi nonostante l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione o <strong>di</strong> inosservanza del<br />

<strong>di</strong>sposto dell’art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.<br />

Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione<br />

delle opere eseguite senza la licenza <strong>di</strong> costruzione o in contrasto con questa, si applica in via<br />

amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti<br />

abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Tale <strong>di</strong>sposizione è applicabile<br />

anche nel caso <strong>di</strong> annullamento della licenza.<br />

Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la<br />

stessa, ovvero sulla base <strong>di</strong> licenza successivamente annullata, ai sensi dell’articolo 16 della<br />

Legge 6 agosto 1967 n. 765, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme<br />

vigenti, né <strong>di</strong> contributi o altre provvidenze dello Stato o <strong>di</strong> Enti pubblici. Il contrasto deve<br />

riguardare violazioni <strong>di</strong> altezza, <strong>di</strong> stacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola<br />

unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle<br />

destinazioni <strong>di</strong> zona e degli allineamenti in<strong>di</strong>cati nei piani urbanistici vigenti. Il <strong>Comune</strong><br />

segnalerà all'Intendenza <strong>di</strong> Finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta<br />

della licenza <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità, ovvero dall’annullamento della licenza, ogni<br />

inosservanza alla presente Legge comportante la decadenza <strong>di</strong> cui al comma precedente.<br />

68


Art. 95<br />

Entrata in vigore del regolamento<br />

I1 presente regolamento entra in vigore dopo 1'approvazione da parte del Ministero dei<br />

Lavori Pubblici o Provve<strong>di</strong>torato Regionale alle OO.PP. e dopo 1a prescritta pubblicazione <strong>di</strong> 15<br />

giorni consecutivi all’albo pretorio del <strong>Comune</strong>, e sostituisce ogni altra regolamentazione<br />

comunale in materia.<br />

CAPO II° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE<br />

Art. 96<br />

Opere già autorizzate<br />

Per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, decadono le licenze e<strong>di</strong>lizie in<br />

contrasto con esso, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il<br />

termine <strong>di</strong> tre anni dalla data <strong>di</strong> inizio.<br />

Art. 97<br />

Occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico<br />

Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione <strong>di</strong> aree pubbliche devono essere<br />

controllate, mo<strong>di</strong>ficate ed eventualmente revocate, entro il termine <strong>di</strong> tre anni dalla data <strong>di</strong> entrata<br />

in vigore del presente Regolamento, al fine <strong>di</strong> renderle non contrastanti con il pubblico interesse.<br />

Art. 98<br />

Depositi <strong>di</strong> materiali nelle zone residenziali<br />

I1 deposito <strong>di</strong> materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali o nelle<br />

fasce <strong>di</strong> rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine <strong>di</strong> due anni dalla data <strong>di</strong><br />

entrata in vigore del presente Regolamento.<br />

Art. 99<br />

Canne fumarie<br />

Le canne fumarie senza i requisiti prescritti devono essere sostituite con canne<br />

regolamentari o abolite, entro il termine <strong>di</strong> tre anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente<br />

Regolamento.<br />

Art. 100<br />

Antenne ra<strong>di</strong>o e TV<br />

Negli e<strong>di</strong>fici esistenti sulla cui copertura siano installate più <strong>di</strong> due antenne per ra<strong>di</strong>o e per<br />

televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne in<strong>di</strong>viduali con<br />

un’unica antenna centralizzata entro il termine <strong>di</strong> 10 anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del<br />

presente Regolamento.<br />

69


Art. 101<br />

Cartelli pubblicitari<br />

Lungo tutte le strade del territorio comunale, statali, provinciali, comunali, vicinali e<br />

private, è vietata 1’apposizione <strong>di</strong> insegne, cartelli, sorgenti luminose e altri mezzi pubblicitari,<br />

salvo quelli previsti dal penultimo capoverso dell’art. 22 del Regolamento per la esecuzione del<br />

Co<strong>di</strong>ce della strada 15 Giugno 1959, n. 393. Pertanto, sono ammessi i soli cartelli e mezzi aventi<br />

per oggetto la segnalazione <strong>di</strong> luoghi o e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> interesse turistico, storico, religioso, sanitario,<br />

servizi <strong>di</strong> interesse pubblico e <strong>di</strong> assistenza stradale, quali autorimesse, officine-auto, elettrauto,<br />

carrozzerie, stazioni <strong>di</strong> rifornimento carburanti e <strong>di</strong> servizio, alberghi, ristoranti, caffè e bar,<br />

purché siano rispettate le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 11 del Co<strong>di</strong>ce della Strada e degli artt.<br />

19-20-21-22 e 23 del relativo Regolamento.<br />

Le occupazioni ed utenze in atto, verificatesi anteriormente all’entrata in vigore del<br />

presente Regolamento e per le quali non risulti l'atto <strong>di</strong> concessione, licenza od autorizzazione<br />

saranno censite a cura dell’Amministrazione che a norma del presente Regolamento, entro tre<br />

anni, imporrà le con<strong>di</strong>zioni del caso o promuoverà la rimozione delle opere e dei depositi e<br />

l'inibizione dell'uso.<br />

Art. 102<br />

Locali per la raccolta dei rifiuti<br />

Negli e<strong>di</strong>fici sprovvisti <strong>di</strong> locali o manufatti per il deposito dei contenitori per la raccolta<br />

dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, i proprietari devono provvedere alla costruzione dei suddetti locali o<br />

manufatti entro 3 anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente Regolamento.<br />

Art. 103<br />

Bombole <strong>di</strong> gas e petroli liquefatti<br />

Negli e<strong>di</strong>fici non serviti da gasdotto, e nei quali sia fatto uso <strong>di</strong> bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio<br />

liquefatto, i proprietari devono provvedere all'adeguamento degli impianti secondo le prescrizioni<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 56 del presente Regolamento, entro 3 anni dall’entrata in vigore.<br />

Art. 104<br />

Sanzioni per abbattimento <strong>di</strong> alberi<br />

In caso <strong>di</strong> abbattimento <strong>di</strong> alberi l'autorizzazione prevista dall’art. 2 lettera n) è<br />

con<strong>di</strong>zionata, previa perizia tecnica, alle prescrizioni della reintegrazione delle piante abbattute<br />

con altre idonee a ricostruire il valore ambientale.<br />

Art. 104 bis<br />

Sanzioni per abbattimento <strong>di</strong> a1beri non autorizzato<br />

In caso <strong>di</strong> abbattimento <strong>di</strong> alberi non autorizzato, previa perizia tecnica, il Sindaco or<strong>di</strong>na<br />

la reintegrazione delle piante abbattute con altre della stessa specie idonee a ripristinare il valore<br />

ambientale e, oltre alle sanzioni <strong>di</strong> legge previste, commina una ammenda entro i limiti fissati<br />

dall’art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383, aumentati ai sensi<br />

dell’art. 3 della legge 12.7.1961 n. 603.<br />

70


ALLEGATO C<br />

ELENCO DELLE INDUSTRIE NOCIVE (Art. 216 L.S.)<br />

1 - Industrie nocive <strong>di</strong> prima classe, che devono essere isolate<br />

nelle campagne (v. artt. 14 e 18)<br />

Acido cloridrico (fabbricazione)<br />

Acido nitrico (fabbricazione)<br />

Acido picrico (fabbricazione)<br />

Acido solforoso e solfiti preparati con gas solforoso -<br />

Arrostimento dei minerali solforati in genere<br />

Acido solforico (fabbricazione)<br />

Acido stearico (fabbricazione me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>stillazione)<br />

Albumina (fabbricazione)<br />

Allume (estr. dall'allumite)<br />

Amido (prep. per macerazione)<br />

Anilina (fabbricazione)<br />

Argenti (<strong>di</strong>sargentazione e coppellazione)<br />

Arsenico ed antimonio (fabbricazione dei prodotti <strong>di</strong>)<br />

Asfalto e bitumi (fabbricazione)<br />

Bario cloruro ed altri sali <strong>di</strong> bario, ottenuti per riduzione del<br />

solfato <strong>di</strong> bario (fabbricazione)<br />

Bismuto (sali <strong>di</strong>)<br />

Bleu d'oltremare (fabbricazione)<br />

Canapa, lino (macerazione)<br />

Carbone animale<br />

Catrame d'origini <strong>di</strong>verse ed oli minerali (<strong>di</strong>stillazione)<br />

Ceneri d'orefice (trattamento col piombo)<br />

Cloro, cloruro <strong>di</strong> calce secco e sciolto (fabbricazione)<br />

Colcotar (rosso <strong>di</strong> Prussia, d'Inghilterra, fabbricazione)<br />

Colle animali (fabbricazione)<br />

Bleu <strong>di</strong> Prussia (fabbricazione)<br />

Calce (fabbricazione)<br />

Candele (prep. con aci<strong>di</strong> grassi, cera, paraffina, spermaceti,<br />

ecc.)<br />

Cappelli <strong>di</strong> feltro e <strong>di</strong> tela (fabbricazione)<br />

Caratteri <strong>di</strong> stampa (fonderia)<br />

Carta (fabbricazione)<br />

Caucciù e guttaperca (fabbricazione)<br />

Cemento (fabbricazione)<br />

Cera (fusione e depurazione)<br />

Ceralacca (preparazione)<br />

Cerussa e colori a base <strong>di</strong> piombo (fabbricazione)<br />

71


SEGUE ALLEGATO C<br />

Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con<br />

pece secca)<br />

Concerie<br />

Doratura ed argenteria dei metalli (a fuoco)<br />

Fecola, V. amido<br />

Ferrocianurie e Ferricianuri (fabbricazione)<br />

Fiammiferi <strong>di</strong> fosforo (fabbriche che impiegano fosforo rosso)<br />

Fiammiferi <strong>di</strong> fosforo (deposito)<br />

Filatura, cotone e lino<br />

Filatura <strong>di</strong> canapa<br />

Fonderie (<strong>di</strong> rame, ottone, piombo, ferro, bronzo)<br />

Gas e gas carburanti (fabbricazione)<br />

Gesso (fabbricazione)<br />

Glucosio e destrina con ricuperazione del nero animale (prep.)<br />

Imbianchimento con ipocloriti e gas solforoso<br />

Lacche (fabbricazione)<br />

Lana meccanica (fabbricazione e carbonizzazione)<br />

Lana su<strong>di</strong>cia e crine (lavatura)<br />

Macinazione dei minerali<br />

Combustibili agglomerati: mattonelle piriche (fabbricazione con<br />

pece grassa)<br />

Corde armoniche (dalle budella, fabbricazione)<br />

Cromo (composti <strong>di</strong>)<br />

Dégras (fabbricazione)<br />

Fecola, V. Amido<br />

Ferrugine e cloruro ferrico<br />

Fiammiferi <strong>di</strong> fosforo (fabbriche che impiegano fosforo bianco)<br />

salvi gli effetti della legge 23.6.1910, n. 366<br />

Fosforo (fabbricazione)<br />

Gelatina (fabbricazione, V. colle animali)<br />

Grassi (fusione a fuoco nudo dei)<br />

Guano (fabbricazione) V. ingrassi artificiali<br />

Inchiostro da stampa (fabbricazione)<br />

Ingrassi artificiali (fabbricazione)<br />

Materie fecali, V. residui animali<br />

Mercurio (fabbriche <strong>di</strong> preparati e colori, <strong>di</strong>stillazione,<br />

torrefazione dei minerali)<br />

Minio e litargirio (trattamento per via ignea dei minerali <strong>di</strong>)<br />

Naftalina (depurazione), V. catrame<br />

Nero fumo (fabbricazione), V. catrame<br />

Nitrobenzina, V. anilina<br />

Oli animali (preparazione e <strong>di</strong>stillazione)<br />

Oli (raffinerie in stabilimento che non abbiano impianti o<br />

<strong>di</strong>spositivi per impe<strong>di</strong>re le esalazioni fetide)<br />

Olio delle sanse (estrazione dall') (me<strong>di</strong>ante il sulfuro <strong>di</strong><br />

carbonio)<br />

Olio <strong>di</strong> crisali<strong>di</strong> (estrazione dalle)<br />

Ossa (deposito <strong>di</strong>)<br />

Pergamena animale (fabbricazione)<br />

Perfosfati, V. ingrassi artificiali<br />

72


SEGUE ALLEGATO C<br />

Residui animali (industria dei)<br />

Sangue (industria dei prodotti)<br />

Secrétage<br />

Sego, V. grassi<br />

Soda (fabbricazione col metodo Leblanc)<br />

Solfo (fusione e <strong>di</strong>stillazione, calcaroni, forni a storte e Gill,<br />

in cui si effettua liberamente la fusione)<br />

Solfuro <strong>di</strong> carbonio (fabbricazione e deposito)<br />

Spazzature (depositi)<br />

Stagno (industria dei sali <strong>di</strong>)<br />

Vernici grasse (fabbricazione delle)<br />

Zucchero (fabbricazione dalle barbabietole)<br />

2 - Industrie nocive <strong>di</strong> seconda classe, che esigono speciali<br />

cautele per l'incolumità dei vicinato<br />

Acetati (industria degli)<br />

Acido acetico (purificazione)<br />

Acido ossalico (fabbricazione)<br />

Acido salicilico (fabbricazione)<br />

Acido stearico (per saponificazione calcare)<br />

Acido tartarico (fabbricazione)<br />

Anilina (colori <strong>di</strong>)<br />

Alcool (<strong>di</strong>stillazione dai cereali e dai tuberi)<br />

Amido (fabbricato con meto<strong>di</strong> che non siano a base <strong>di</strong> macerazione)<br />

Ammoniaca (fabbricazione)<br />

Baccalà (deposito e cisterne per <strong>di</strong>ssalare)<br />

Battiture <strong>di</strong> fili, cuoi, tele, borra, pelli e crini<br />

Bianco <strong>di</strong> zinco (fabbricazione)<br />

Birra (fabbricazione)<br />

Macinazione delle sanse<br />

Majoliche (fabbricazione)<br />

Marocchini, V. concerie<br />

Mercuriali (composti) (preparazione)<br />

Metallurgici (stabilimenti)<br />

Pallini da caccia (fabbricazione)<br />

Panni (fabbricazione)<br />

Pelli fresche, V. concerie<br />

Pesce (depositi e cisterne per <strong>di</strong>ssalare), V. baccalà<br />

Porcellane (fabbricazione), vetrerie, conterie<br />

Potassa dalle melasse (estrazione)<br />

Sapone (fabbricazione)<br />

Scagliola, V. gesso<br />

Soda (fabbricazione col processo Solvay)<br />

Specchi (argentatura e doratura con l’amalgama)<br />

Stoviglie <strong>di</strong> terra, V. majoliche<br />

Stracci (cernita e deposito)<br />

Tabacchi (manifattura dei)<br />

73


INDICE<br />

TITOLO PRIMO ...................................................................................2<br />

CAPO I – NORME PRELIMINARI...................................................................................2<br />

Art. 1 - Oggetto del Regolamento..............................................................................................................................................................2<br />

Art. 2 - Modulistica .................................................................................................................................................................................2<br />

Art. 3 - Definizioni..................................................................................................................................................................................2<br />

CAPO II – ORGANISMI FUNZIONALI .........................................................................3<br />

Art. 4 - Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia e le Attività Produttive.................................................................................................................3<br />

Art. 5 - Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio..............................................................................................................3<br />

CAPO III – ATTIVITA’ LIBERE E TITOLI ABILITATIVI.........................................4<br />

Art. 6 - Attività e<strong>di</strong>lizia libera ................................................................................................................................................................4<br />

Art. 7 - Attività e<strong>di</strong>lizia in aree parzialmente pianificate .........................................................................................................................5<br />

Art. 8 - Titoli abilitativi...........................................................................................................................................................................5<br />

Art. 9 – Soggetti legittimati a conseguire il titolo abilitativo ......................................................................................................................6<br />

Art. 10 - Valutazione preventiva.............................................................................................................................................................6<br />

Art. 11 – Pareri, nulla-osta e depositi preventivi all’inizio dell’attità e<strong>di</strong>lizia............................................................................................7<br />

CAPO IV – DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ ....................................................8<br />

Art. 12 - Interventi soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria ................................................................................................8<br />

Art. 13 - Disciplina della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività.........................................................................................................................9<br />

Art. 14 – Efficacia della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività....................................................................................................................... 10<br />

Art. 15 – Omesso o ritardato pagamento degli oneri.............................................................................................................................. 10<br />

Art. 16 - Allegati alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività .......................................................................................................................... 10<br />

Art. 17 - Controllo formale delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività ............................................................................................................. 11<br />

Art. 18 - Controllo <strong>di</strong> merito delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività........................................................................................................... 11<br />

CAPO V – PERMESSO DI COSTRUIRE .......................................................................13<br />

Art. 19 - Interventi soggetti a Permesso <strong>di</strong> costruire................................................................................................................................ 13<br />

Art. 20 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire ............................................................................................................... 13<br />

Art. 21 – Au<strong>di</strong>zione del progettista ...................................................................................................................................................... 13<br />

Art. 22 – Decadenza dell’efficacia della richiesta................................................................................................................................... 13<br />

Art. 23 – Rilascio o <strong>di</strong>niego del Permesso <strong>di</strong> Costruire........................................................................................................................... 14<br />

Art. 24 – Permesso <strong>di</strong> Costruire per progetti complessi........................................................................................................................... 14<br />

Art. 25 - Caratteristiche ed efficacia del Permesso <strong>di</strong> costruire ................................................................................................................ 14<br />

Art. 26 - Permesso <strong>di</strong> Costruire in deroga.............................................................................................................................................. 15<br />

Art. 27 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire....................................................................................................................... 15<br />

Art. 28 - Controllo sulle opere eseguite con Permesso <strong>di</strong> Costruire........................................................................................................... 15<br />

CAPO VI – VARIAZIONI AI TITOLI ABILITATIVI.................................................16<br />

Art. 29 - Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo........................................................................................................ 16<br />

Art. 30 - Variazioni minori in corso d'opera......................................................................................................................................... 16<br />

Art. 31 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Variante alla DIA o al PdC.......................................................................................................... 17<br />

CAPO VII – CONFORMITA’, VIGILANZA E SANZIONI ......................................17<br />

Art. 32 - Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità ............................................................................................................................ 17<br />

Art. 33 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità............................................................................... 17<br />

76


Art. 34 – Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità parziali.............................................................................................................. 18<br />

Art. 35 - Tolleranze verificatesi in sede <strong>di</strong> costruzione............................................................................................................................ 18<br />

Art. 36 - Prescrizione <strong>di</strong> abusi e<strong>di</strong>lizi minori....................................................................................................................................... 19<br />

Art. 37 - Variazioni essenziali............................................................................................................................................................. 19<br />

Art. 38 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta <strong>di</strong> riesame................................................................................................................ 20<br />

Art. 39 – Proce<strong>di</strong>menti per le sanatorie ................................................................................................................................................. 20<br />

Art. 40 – Visita <strong>di</strong> controllo................................................................................................................................................................. 21<br />

Art. 41 – Sanzioni amministrative ....................................................................................................................................................... 21<br />

Art. 42 - Vigilanza sulle opere dello Stato, della Regione, delle Province e del <strong>Comune</strong>.......................................................................... 21<br />

CAPO VIII – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.....................................................21<br />

Art. 43 - Mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso ........................................................................................................................................... 21<br />

Art. 44 - Contributo <strong>di</strong> costruzione ....................................................................................................................................................... 22<br />

Art. 45 - Oneri <strong>di</strong> urbanizzazione........................................................................................................................................................ 22<br />

Art. 46 - Costo <strong>di</strong> costruzione ............................................................................................................................................................... 22<br />

Art. 47 - Riduzione ed esonero dal contributo <strong>di</strong> costruzione.................................................................................................................. 22<br />

Art. 48 - Convenzione – tipo per interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa ............................................................................................................ 23<br />

Art. 49 - Contributo <strong>di</strong> costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza ............................................................................. 24<br />

CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI......................................................................24<br />

Art. 50 - Requisiti delle opere e<strong>di</strong>lizie.................................................................................................................................................... 24<br />

Art. 51 - Opere eseguibili d'urgenza ...................................................................................................................................................... 24<br />

Art. 51 bis Interventi soggetti ad Autorizzazione Amministrativa ........................................................................................................ 24<br />

Art. 52 – Competenze dei tecnici........................................................................................................................................................... 25<br />

CAPO X – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI .............................................25<br />

Art. 53 – Prescrizioni per il cantiere ..................................................................................................................................................... 25<br />

Art. 54 - Scarico dei Materiali – Norme per le Demolizioni - Pulizia degli spazi pubblici.................................................................... 25<br />

Art. 55 - Responsabilità degli esecutori <strong>di</strong> opere ..................................................................................................................................... 26<br />

Art. 56 - Occupazione e rimessa in pristino <strong>di</strong> suolo pubblico ............................................................................................................... 26<br />

CAPO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO<br />

EDIFICI IN CENTRO STORICO<br />

Art. 57 - Coibentazione pareti esterne e<strong>di</strong>fici ....................................................................................................................................... 26<br />

Art. 58 - Coibentazione solaio <strong>di</strong> copertura .......................................................................................................................................... 26<br />

ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO.................................27<br />

SCHEDA N. 1).......................................................................................................................27<br />

MODALITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI<br />

Costruzione:........................................................................................................................................................................................... 27<br />

Ricostruzione: ........................................................................................................................................................................................ 27<br />

Ampliamento:........................................................................................................................................................................................ 27<br />

Sopraelevazione:..................................................................................................................................................................................... 27<br />

Demolizione:.......................................................................................................................................................................................... 27<br />

SCHEDA N. 2).......................................................................................................................28<br />

INTERVENTI LIBERAMENTE ATTUABILI<br />

77


SCHEDA N. 3).......................................................................................................................29<br />

INDIRIZZI E PARAMETRI PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO<br />

1. Elementi <strong>di</strong> finitura delle facciate ....................................................................................................................................................... 29<br />

2. Murature ed intonaci ......................................................................................................................................................................... 29<br />

3 - Tinteggiature .................................................................................................................................................................................... 30<br />

4 - Vetrine ............................................................................................................................................................................................ 30<br />

5. Tende esterne...................................................................................................................................................................................... 31<br />

6. Insegne............................................................................................................................................................................................... 36<br />

7. Targhe............................................................................................................................................................................................... 37<br />

8. Tabelloni per affissioni....................................................................................................................................................................... 39<br />

9. Cassette postali .................................................................................................................................................................................. 39<br />

SCHEDA N. 4).......................................................................................................................39<br />

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI<br />

a) "interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria" .............................................................................................................................................. 39<br />

b) "interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria" ........................................................................................................................................ 39<br />

c) "restauro scientifico" ........................................................................................................................................................................... 39<br />

d) "interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo" ............................................................................................................................. 40<br />

e) "ripristino tipologico".......................................................................................................................................................................... 40<br />

f) "interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia" ............................................................................................................................................... 40<br />

g) "interventi <strong>di</strong> nuova costruzione" ........................................................................................................................................................ 40<br />

h) "interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica"......................................................................................................................................... 41<br />

i) "demolizione"..................................................................................................................................................................................... 41<br />

l) "recupero e risanamento delle aree libere" ............................................................................................................................................ 41<br />

m) "significativi movimenti <strong>di</strong> terra"....................................................................................................................................................... 41<br />

SCHEDA N. 5).......................................................................................................................41<br />

REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI<br />

- Planimetrie della zona ......................................................................................................................................................................... 42<br />

- <strong>di</strong>stacchi............................................................................................................................................................................................... 42<br />

- Planimetria <strong>di</strong>mostrativa delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione........................................................................................................................ 42<br />

- Tabella dei dati <strong>di</strong> progetto, ................................................................................................................................................................. 42<br />

- Piante - ............................................................................................................................................................................................... 42<br />

- Sezioni ................................................................................................................................................................................................ 42<br />

- Prospetti .............................................................................................................................................................................................. 43<br />

- Relazione ed elaborati grafici relativi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche...................................................... 43<br />

- Elaborati grafici dello stato attuale ...................................................................................................................................................... 43<br />

- Elaborati grafici delle mo<strong>di</strong>fiche proposte.............................................................................................................................................. 43<br />

- Documentazione fotografica o rese prospettiche e fotorealistiche.............................................................................................................. 43<br />

- Immobili soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione - ........................................................................................................................................ 43<br />

78


TITOLO SECONDO<br />

PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO - EDILIZIE,<br />

ANTINCENDIO, DIVERSE........................…………………………..<br />

CAPO I - REQUISITI DEGLI AMBIENTI<br />

Art. 24 - Classificazioni dei locali .............................................................................................…................................................44<br />

Art. 24/bis - Requisiti degli alloggi.............................................................................................….............................................. 45<br />

Art. 25 - Dimensioni dei locali ..............................................................................................…...............................................….45<br />

Art. 26 - Illuminazione e ventilazione dei locali ..................................................................................…...................................... 45<br />

Art. 27 - Cucinotti e cucine in nicchia …....................................................................................…...............................................46<br />

Art. 28 - Impianti <strong>di</strong> aerazione ……………..…..................................................................…..................................................47<br />

Art. 29 - Piani seminterrati .........................................................….……..........................................………………………47<br />

Art. 30 - Sottotetti…………………………………………………………………………………………………47<br />

Art. 31 - Distribuzione per l'energia elettrica e del gas………………..…………………………………………………47<br />

CAPO II - CRITERI DI MISURAZIONE<br />

Art. 32 - Altezza degli e<strong>di</strong>fici ..............................….................................................................……………………………. 48<br />

Art. 33 - Superficie coperta degli e<strong>di</strong>fici .......................................................................................…………………………… 48<br />

Art. 34 - Classificazione dei piani ............................................................................................…………………………….. 48<br />

Art. 35 - Superficie netta, superficie utile e volume...……………………………………………………………………49<br />

CAPO III - DISTANZE TRA FABBRICATI E VISUALI<br />

Art. 36 - Distanze tra gli e<strong>di</strong>fici e dai confini..…………………………………………………………………………....49<br />

Art. 37 - Distanze tra pareti antistanti. Visuali...............................................................................…………………………... 50<br />

Art. 38 - Distanze tra fabbricati fra i quali siano interposte strade. Distanze dalle strade…….……………………………… 50<br />

Art. 39 - Distanza dalle strade fuori dai centri abitati e dagli' inse<strong>di</strong>amenti previsti dai piani urbanistici.…………………….…51<br />

Art. 40 - Criteri <strong>di</strong> misurazione delle <strong>di</strong>stanze.................................................................................…………………………… 51<br />

CAPO IV - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE<br />

Art. 41 - Salubrità del terreno .........................................………………………………........................................................... 52<br />

Art. 42 - Isolamento dall'umi<strong>di</strong>tà …..…………………………………………………………………………………..52<br />

Art. 43 - Isolamento termico .................................................................................................…………………………………. 52<br />

Art. 44 - Isolamento fonico ....................................................................................................………………………………… 53<br />

Art. 45 - Fognature ........................................................................................................…………………………………….. 53<br />

Art. 46 - Fumi, polveri e rifiuti liqui<strong>di</strong> industriali .….....................................................................…………………………… 54<br />

Art. 47 - Impianti minimi ...................................................................................................………………………………….. 54<br />

Art. 48 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua…..……………………………………………………………54<br />

Art. 49 - Camere oscure - Impianti termici ...................................................................................…………………………….. 54<br />

CAPO V - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO<br />

Art. 50 – Copertura………..…………………………………………………..……………………………………..55<br />

Art. 51 - Pareti <strong>di</strong>visori….....................................................................................................………………………………….55<br />

Art. 52 - Scale e ascensori …………...........................................................................................…...........................................….55<br />

Art. 53 - Scale, ascensori e bocche da incen<strong>di</strong>o in e<strong>di</strong>fici alti ...........................................................................................….......…… 55<br />

Art. 54 - Canne fumarie………………………………………………………………………………………………56<br />

Art. 55 - Rinvio a leggi particolari .............................................................................................……………………………… 56<br />

Art. 56 - Installazione <strong>di</strong> bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio liquefatti………………………………………………………………56<br />

CAPO VI - PRESCRIZIONI VARIE<br />

Art. 57 - Norme <strong>di</strong> costruzione……………………..…………………………………………………………………..56<br />

Art. 58 - Decoro generale .....................................................................................................………………………………….. 56<br />

Art. 59 - Protezione dell'ambiente naturalistico ...............................................................................…………………………… 57<br />

Art. 60 - Manutenzione .......................................................................................................…………………………………. 57<br />

Art. 61 - Elementi aggettanti .................................................................................................………………………………… 57<br />

79


Art. 62 - Intercape<strong>di</strong>ne ............…...............................................................................................………………………………57<br />

Art. 63 - Coperture ...........................................................................................................…………………………………… 58<br />

Art. 64 - Recinzioni .........................................................................................................…………………………………… 58<br />

Art. 65 - Zoccolature ..........................................................................................................…………………………………... 58<br />

Art 66 - Paramento esterno ...................................................................................................………………………………… 58<br />

Art. 67 - Mostre, vetrine, insegne ..............................................................................................………………………………. 58<br />

Art. 68 - Marciapie<strong>di</strong> e porticati .............……………………………………………………………………………… 59<br />

Art. 69 - Zone ver<strong>di</strong> - Parchi ................................................................................................………………………………… 59<br />

Art. 70 - Depositi <strong>di</strong> materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………59<br />

Art. 71 - Locali per deposito temporaneo dei rifiuti sol<strong>di</strong> urbani ………………………………………..…………………..59<br />

Art. 72 - Cassette per corrispondenza .........................................................................................……………………………… 59<br />

Art. 73 - Tabelle stradali numeri civici ......................................................................................………………………………. 60<br />

Art. 74 - In<strong>di</strong>catori e apparecchi relativi a servizi pubblici…………..……………………………………………………...60<br />

Art. 75 - Uscite dalle autorimesse e rampe…………………………………………………………………………….... 60<br />

Art. 76 - Parcheggi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………60<br />

Art. 77 - Locali accessori non abitabili…………… ……………………………………………………………………61<br />

Art. 78 - E<strong>di</strong>fici ed ambienti con destinazioni particolari ....................................................................…………………………. 61<br />

Art. 79 - Idoneità dei materiali e dei proce<strong>di</strong>menti costruttivi ......................………..............................................……………… 61<br />

TITOLO TERZO<br />

LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO.….….. 61<br />

CAPO I - DOMANDA, CONVENZIONE, AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE<br />

Art. 80 - Domanda <strong>di</strong> lottizzazione e documenti a corredo ……………………………………………………………….. 61<br />

Art. 81- Proposte <strong>di</strong> convenzione...........................................................................................…................................................…… 62<br />

Art. 82 - Oneri sostitutivi della cessione <strong>di</strong> aree per l'urbanizzazione secondaria……….……………………………………...63<br />

Art. 83 - Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione ……………………….………………………………………63<br />

Art. 84 - Vali<strong>di</strong>tà delle autorizzazioni per le lottizzazioni………..……………………………………………………….63<br />

Art. 85 - Opere <strong>di</strong> urbanizzazione o <strong>di</strong> allacciamento a pubblici servili. Progetti relativi, esecuzione, controlli……………………..64<br />

Art. 86 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante………………………………………………………………64<br />

Art. 87 - Svincolo della cauzione e garanzie dell'esecuzione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione.……………………………………...64<br />

Art. 88 - Licenze e<strong>di</strong>lizie nella lottizzazione ................................................................................…………………………….. 64<br />

Art. 89 - Compilazione d'ufficio dei progetti <strong>di</strong> lottizzazione………………………………………………………………65<br />

TITOLO QUARTO<br />

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE………..………………66<br />

CAPO I - DEROGHE, ADEGUAMENTO COSTRUZIONI PREESISTENTI,<br />

CONTROLLI E REPRESSIONI ABUSI, SANZIONI<br />

Art. 90 - Deroghe....…………….......................................................................................................................………………. 66<br />

Art. 91- Adeguamento costruzioni preesistenti ……………………………………………………………………….......66<br />

Art. 92 - Impianti per lavorazioni insalubri……………………………………………………………………………..66<br />

Art. 93 - Controlli e repressioni abusi…………………………………………………………………………………..66<br />

Art. 94 – Sanzioni…………………………………………………………………………………………………..67<br />

Art. 95 - Entrata in vigore del regolamento……………………………………………………………………………...68<br />

80


CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE<br />

Art. 96- Opere già autorizzate ..........…...........................................................................………………..……...…………… 68<br />

Art. 97- Occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico ..........................................................................................…........................................….. 68<br />

Art. 98 - Depositi <strong>di</strong> materiali nelle zone residenziali ..…...................................................................................…..................…... 68<br />

Art. 99 -Canne fumarie .........................................................................................................…................................................….. 68<br />

Art. 100 - Antenne ra<strong>di</strong>o e TV ..........................................................................………………………………………….... 68<br />

Art. 101 - Cartelli pubblicitari ...........................................................................................…................................................……. 69<br />

Art. 102 - Locali per la raccolta dei rifiuti ........................................................................................................................................ 69<br />

Art. 103 - Bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petroli liquefatti …..........................................................................….................................................69<br />

Art. 104 - Sanzioni per abbattimento <strong>di</strong> alberi ....…..................................................................….................................................. 69<br />

Art. 104 bis - Sanzioni per l'abbattimento <strong>di</strong> alberi non autorizzato ....…........................................................................................ 69<br />

81

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!