Edilizio - Comune di Imola
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Approvato con:<br />
CITTÀ DI IMOLA<br />
(Testo coor<strong>di</strong>nato con le mo<strong>di</strong>fiche apportate nel 2004 al testo previgente)<br />
delibera C.C. n. 86 del 21.04.1970<br />
G.P.A. Prot. n. D/8515 Div. IV del 13.08.1970;<br />
delibera C.C. n. 288 del 23.10.1970<br />
G.P.A. Prot. n. D/15912 Div. IV del 21.11.1970;<br />
Decreto Regionale n. 1515 del 26.09.1973<br />
Mo<strong>di</strong>ficato con:<br />
REGOLAMENTO EDILIZIO<br />
- Delibera C.C. n. 232 del 2.07.1976, CO.RE.CO. Prot. n. 30083 del 28.07.76 (mo<strong>di</strong>fica artt. 24, 25, 26, 27, 49 ed<br />
istituzione art. 24 bis);<br />
- Delibera C.C. n. 353 del 5.09.1978, CO.RE.CO. Prot. n. 41550 del 27.10.1978 (mo<strong>di</strong>fica artt. 43 e 49);<br />
- Delibera C.C. n. 348 del 24.09.1981, CO.RE.CO. Prot. n. 48628 del 9.12.1981 (integrazione artt. 36 e 37);<br />
- Delibera C.C. n. 167 del 7.06.1982, CO.RE.CO. Prot. n. 38316 dell'11.09.1982 (integrazione artt. 36 e 37);<br />
- Delibera C.C. n. 224 del 14.07.1982, CO.RE.CO. Prot. n. 42412 del 20.10.1982 (integrazione artt. 33 e 40);<br />
- Delibera C.C. n. 103 del 6.04.1983, CO.RE.CO. Prot. n. 17301 del 23.05.1983 (mo<strong>di</strong>fica art. 33);<br />
- Delibera C.C. n. 177 del 4.05.1984, CO.RE.CO. Prot. n. 22464 del 14.06.1984 (mo<strong>di</strong>fica art. 40);<br />
- Delibera C.C. n. 479 del 21.12.1984, CO.RE.CO. Prot. n. 7574 del 28.02.1985 (integrazione art. 77, 3° comma);<br />
- Delibera C.C. n. 552 del 23.12.1988, CO.RE.CO. Prot. n. 2043 del 31.01.1989;<br />
- Delibera C.C. n. 99 del 13.03.1989, CO.RE.CO. Prot. n. 21148 del 27.05.1989;<br />
- Delibera C.C. n. 384 del 10.07.1989, CO.RE.CO. Prot. n. 35562 del 2.09.1989;<br />
- Delibera C.C. n. 407 del 31.07.1989, CO.RE.CO. Prot. n. 36342 dell’11.09.1989;<br />
- Delibera C.C. n. 244 del 21.06.1991, CO.RE.CO. Prot. n. 12628 del 23.07.1991;<br />
- Delibera C.C. n. 214 del 10.07.1995, CO.RE.CO. Prot. n. 27455 del 24.07.1995;<br />
- Delibera C.C. n. 63 del 2.03.1998, CO.RE.CO. Prot. n. 2328 del 22.04.1998;<br />
- Delibera C.C. n. 171 del 5.06.2000, CO.RE.CO. Prot. n. 6449 del 14.06.2000;<br />
- Delibera C.C. n. 72 dell’1.04.2004 (approvata variante al Titolo I ed abrogato Titolo V);<br />
- Determina <strong>di</strong>rigenziale n. 699 del 14.05.2004 (mo<strong>di</strong>fica scheda n. 2);<br />
- Delibera C.C. n. 110 del 6.06.2005 (eliminazione art. 77 ed istituzione art. 51 bis);<br />
- Determina <strong>di</strong>rigenziale n. 961 del 29.08.2008 (mo<strong>di</strong>fica ed integrazione scheda n. 2);<br />
- Delibera C.C. n. 215 del 22.12.2008 (mo<strong>di</strong>fica art. 5);<br />
- Delibera C.C. n. 35 del 9.03.2009 (integrazione Capo XI).<br />
- Delibera C.C. n. 66 del 13.04.2011 (integrazione art. 36)<br />
- Determina <strong>di</strong>rigenziale n. 366 del 25.05.2012 (mo<strong>di</strong>fica ed integrazione scheda n. 2);<br />
Si fa presente che non sono state inserite nel presente Regolamento le <strong>di</strong>sposizioni previste dalle Leggi n.<br />
10/1977 e n. 457/1978 e dalla L.R. n. 47/1978, loro mo<strong>di</strong>fiche e integrazioni, in quanto esse prevalgono<br />
sugli strumenti urbanistici generali e sui regolamenti e<strong>di</strong>lizi.
COMUNE DI IMOLA<br />
(Provincia <strong>di</strong> Bologna)<br />
REGOLAMENTO EDILIZIO<br />
TITOLO PRIMO<br />
CAPO I – NORME PRELIMINARI<br />
Art. 1 - Oggetto del Regolamento<br />
1. Il presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> (RE) ha per oggetto qualsiasi attività <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong><br />
attuazione degli strumenti urbanistici <strong>di</strong> esecuzione, nonché quelle parti del processo <strong>di</strong> intervento che hanno influenza<br />
sulle procedure e sulla qualità e la responsabilità amministrativa <strong>di</strong> verifica e controllo.<br />
2. Il Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> contiene le norme comunali attinenti alle attività <strong>di</strong> costruzione<br />
e/o <strong>di</strong> trasformazione fisica e funzionale delle opere e<strong>di</strong>lizie ed infrastrutturali, comprese le relative<br />
norme igieniche, ed i controlli.<br />
3. Le norme ricomprese all’interno dell’articolato e le schede ad esse attinenti costituiscono<br />
la parte prescrittiva del RE. Le in<strong>di</strong>cazioni contenute nelle Schede allegate potranno essere<br />
mo<strong>di</strong>ficate, se e per quanto si rendesse necessario, con Determinazione del Dirigente del Servizio<br />
Gestione Urbanistica, senza costituire variante al Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>. Ogni mo<strong>di</strong>fica comporta<br />
l’imme<strong>di</strong>ato aggiornamento della Scheda nel testo coor<strong>di</strong>nato e la sua più ampia e pronta<br />
pubblicizzazione.<br />
Art. 2 - Modulistica<br />
1. La modulistica, pre<strong>di</strong>sposta dal Servizio Gestione Urbanistica, costituisce uno specifico<br />
allegato del Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> e deve essere considerata funzionale allo svolgimento dei<br />
proce<strong>di</strong>menti amministrativi.<br />
2. Al fine del conseguimento dei titoli abilitativi relativi agli interventi oggetto del presente<br />
RE, e’ obbligatorio l’utilizzo della modulistica pre<strong>di</strong>sposta e la sua completa compilazione; tale<br />
obbligo, se <strong>di</strong>satteso, comporta il rigetto della domanda.<br />
3. Le in<strong>di</strong>cazioni contenute nella Modulistica potranno essere mo<strong>di</strong>ficate, se e per quanto si<br />
rendesse necessario, con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Urbanistica, senza<br />
costituire variante al Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>. Ogni mo<strong>di</strong>fica comporta l’imme<strong>di</strong>ato aggiornamento<br />
coor<strong>di</strong>nato dei moduli interessati e la loro più ampia e pronta pubblicizzazione.<br />
Art. 3 - Definizioni<br />
1. Ai fini della redazione dei progetti <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia ed urbanistica nel territorio<br />
comunale valgono le definizioni contenute negli elaborati del vigente PRG e nel presente<br />
Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>.<br />
2. In caso <strong>di</strong> contrasto valgono le norme e le definizioni riportate nello strumento vigente<br />
più recente.<br />
3. Al fine dell'accertamento delle variazioni effettuate in relazione al Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />
o alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività, si utilizzano le prescrizioni concernenti gli in<strong>di</strong>ci e parametri<br />
e<strong>di</strong>lizi e urbanistici stabiliti dalla Regione con atto <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tecnico, ai sensi dell'art. 16 della<br />
LR n. 20 del 2000. Fino all’approvazione <strong>di</strong> tale atto <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento tecnico, il <strong>Comune</strong> applica le<br />
definizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 593 del 28 febbraio 1995, recante<br />
''Approvazione dello schema <strong>di</strong> regolamento e<strong>di</strong>lizio tipo (Art. 2, LR n. 33 del 26 aprile 1990, e<br />
successive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni).<br />
2
CAPO II – ORGANISMI FUNZIONALI<br />
Art. 4 - Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia e le Attività Produttive<br />
1. La responsabilità dei proce<strong>di</strong>menti relativi agli interventi sugli immobili e sul territorio è<br />
demandata allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia e le Attività Produttive.<br />
2. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia e le Attività produttive svolge sia i compiti e le funzioni<br />
dello Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia (Art. 2 LR 31/2002), sia i compiti e le funzioni dello Sportello<br />
Unico per le Attività produttive (DPR 20 ottobre 1998, n. 447 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni). In<br />
relazione alle determinazioni del presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>, si intende riferito a questo servizio<br />
ogni riferimento allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia (SUE).<br />
3. Lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia fornisce una adeguata e continua informazione ai<br />
citta<strong>di</strong>ni sui contenuti degli strumenti urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi, gestisce l’anagrafe elettronica delle<br />
trasformazioni e<strong>di</strong>lizie ed aggiorna il sito web del comune relativo alla strumentazione urbanistica ed<br />
alla modulistica relativa.<br />
4. Le richieste ed i depositi relativi ai titoli abilitativi vanno inoltrati allo Sportello Unico per<br />
l'E<strong>di</strong>lizia che ne rilascia apposita ricevuta con la data d’arrivo.<br />
5. In particolare lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia provvede:<br />
a) alla ricezione delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività e delle domande per il rilascio <strong>di</strong> Permessi <strong>di</strong> costruire e <strong>di</strong> ogni altro<br />
atto <strong>di</strong> assenso in materia <strong>di</strong> attività e<strong>di</strong>lizia, ivi compreso il Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità;<br />
b) a fornire informazioni sulle materie <strong>di</strong> cui al punto a), anche me<strong>di</strong>ante pre<strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> un archivio informatico<br />
accessibile ai citta<strong>di</strong>ni;<br />
d) all’adozione, nelle medesime materie, dei provve<strong>di</strong>menti in tema <strong>di</strong> accesso ai documenti amministrativi in favore <strong>di</strong><br />
chiunque vi abbia interesse nonché delle relative normative comunali;<br />
e) al rilascio dei Permessi <strong>di</strong> Costruire, dei Certificati <strong>di</strong> agibilità e conformità e<strong>di</strong>lizia, nonché delle certificazioni<br />
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provve<strong>di</strong>mentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale ed e<strong>di</strong>lizio.<br />
6. E’ compito dello Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia convocare le Conferenze dei Servizi con le altre<br />
Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in or<strong>di</strong>ne agli interventi e<strong>di</strong>lizi, al fine <strong>di</strong> garantire il rispetto dei tempi delle<br />
procedure.<br />
7. Lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia acquisisce i necessari pareri o nullo-osta degli Enti esterni (obbligatori per<br />
Legge), qualora questi non siano già stati conseguiti e presentati in copia dagli interessati.<br />
8. I depositi dei progetti inerenti la <strong>di</strong>scplina sismica devono essere effettuati al Servizio Sismico presso il<br />
Circondario Imolese; lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia trasmette al Servizio Sismico i depositi eventualmente pervenuti.<br />
Art. 5 - Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio<br />
1. E’ istituita la Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio, quale organo<br />
consultivo cui spetta l'emanazione <strong>di</strong> pareri, obbligatori e non vincolanti, in materia <strong>di</strong>:<br />
a) interventi su beni paesaggistici o abbattimenti <strong>di</strong> barriere architettoniche in immobili per i quali<br />
compete all’Amministrazione Comunale il rilascio della Autorizzazione Paesaggistica, relativi sia a<br />
Permessi <strong>di</strong> Costruire che a Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività;<br />
b) riduzione in pristino od applicazione <strong>di</strong> sanzione pecuniaria in caso <strong>di</strong> interventi abusivi in e<strong>di</strong>fici<br />
situati in zona “A” o in e<strong>di</strong>fici soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione su cui non debba esprimersi la<br />
Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici.<br />
2. La Commissione si compone <strong>di</strong> cinque membri: un Presidente scelto dalla Giunta<br />
Comunale fra Dirigenti o tecnici non facenti parte dello Sportello Unico dell’E<strong>di</strong>lizia oppure tra<br />
tecnici esterni e altri quattro membri. Tutti i componenti della Commissione devono essere in<br />
possesso <strong>di</strong> specifiche competenze nelle materie quali l’uso, la pianificazione e la gestione del<br />
territorio e del paesaggio, la progettazione e<strong>di</strong>lizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e<br />
culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche, ambientali, agrarie e forestali.<br />
3. La Giunta comunale presceglie, su base fiduciaria e con scadenza non superiore al<br />
termine del proprio mandato amministrativo, i membri esterni tra professionisti iscritti ai relativi Albi<br />
o Collegi in possesso <strong>di</strong> curricula professionali adeguati ai compiti della Commissione stessa. I<br />
professionisti in possesso <strong>di</strong> laurea devono aver maturato esperienza almeno triennale; quelli in<br />
possesso <strong>di</strong> <strong>di</strong>ploma almeno quinquennale nell’ambito della libera professione o <strong>di</strong> quella <strong>di</strong> pubblico<br />
<strong>di</strong>pendente.<br />
4. E’ facoltà dei Commissari recedere dal mandato e facoltà della Giunta procedere, in ogni<br />
momento, alla revoca e alla sostituzione dei membri esterni.<br />
3
5. La Commissione dovrà esprimere, una sola volta per ogni progetto, il proprio parere<br />
sulla base dei seguenti principi:<br />
a) le motivazioni dei pareri sono <strong>di</strong> carattere esclusivamente tecnico – <strong>di</strong>sciplinare, formulate<br />
sulla base della competenza e specializzazione dei membri;<br />
b) i pareri sono espressi in or<strong>di</strong>ne agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al<br />
loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;<br />
c) la Commissione all'atto dell'inse<strong>di</strong>amento re<strong>di</strong>ge e motiva un apposito documento guida sui<br />
principi e sui criteri compositivi e formali <strong>di</strong> riferimento per l'emanazione dei pareri, da approvarsi da parte<br />
della Giunta comunale.<br />
6. Le modalità <strong>di</strong> convocazione e <strong>di</strong> lavoro della Commissione sono stabilite con apposita<br />
Determinazione del Presidente della Commissione.<br />
7. La Commissione è costituita validamente con la presenza del Presidente e <strong>di</strong> almeno due<br />
membri esterni; essa formula pareri a maggioranza motivati da esplicita espressione da parte <strong>di</strong><br />
ciascun membro; in caso <strong>di</strong> parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni <strong>di</strong> segretaria della<br />
Commissione sono attribuite a personale facente parte dello Sportello Unico dell’E<strong>di</strong>lizia a tal fine<br />
in<strong>di</strong>viduato dal Dirigente.<br />
8. Le determinazioni conclusive del Dirigente preposto allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia<br />
non conformi, anche in parte, al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio<br />
sono imme<strong>di</strong>atamente comunicate al Sindaco che, entro il termine perentorio <strong>di</strong> trenta giorni,<br />
riesamina il titolo e<strong>di</strong>lizio sulla base dei puntuali rilievi mossi in merito al contrasto con leggi o<br />
regolamenti e norme urbanistiche, esprimendo il provve<strong>di</strong>mento conclusivo del riesame.<br />
9. Ai commissari viene attribuito forfettariamente un gettone <strong>di</strong> presenza, a titolo <strong>di</strong><br />
compenso e <strong>di</strong> rimborso spese, pari a quello spettante ai Consiglieri comunali.<br />
CAPO III – ATTIVITA’ LIBERE E TITOLI ABILITATIVI<br />
Art. 6 - Attività e<strong>di</strong>lizia libera<br />
1. Nel rispetto delle Norme Tecniche Attuative del PRG e delle leggi e normative<br />
specifiche <strong>di</strong> settore, aventi - o meno - incidenza sulla <strong>di</strong>sciplina dell'attività e<strong>di</strong>lizia, sono attuati<br />
liberamente gli interventi non rientranti nella definizione <strong>di</strong> costruzione, <strong>di</strong> cui alla Scheda n. 1) –<br />
“Modalità degli interventi” ed inoltre:<br />
a) gli interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria,<br />
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, qualora non interessino gli<br />
immobili compresi negli elenchi <strong>di</strong> cui al Titolo I del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nonchè<br />
gli immobili aventi valore storico - architettonico in<strong>di</strong>viduati dagli strumenti urbanistici<br />
comunali e qualora non riguar<strong>di</strong>no elementi strutturali e non comportino la realizzazione <strong>di</strong><br />
manufatti alteranti la sagoma dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />
c) le opere temporanee per attività <strong>di</strong> ricerca nel sottosuolo, che abbiano carattere geognostico o<br />
siano eseguite in aree esterne al centro e<strong>di</strong>ficato.<br />
2. Sono inoltre attuati liberamente, esclusivamente per quanto attiene la normativa e<strong>di</strong>lizia<br />
e nel rispetto <strong>di</strong> eventuali vincoli puntuali e <strong>di</strong> tutte le leggi, le normative e gli obblighi <strong>di</strong> <strong>di</strong>stanze<br />
vigenti in relazione a ciascun tipo d’intervento, gli interventi riportati nella Scheda n. 2) –<br />
“Interventi liberamente attuabili”.<br />
3. Gli interventi soggetti ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera compresi nella Scheda n. 2) –<br />
“Interventi liberamente attuabili”, se attuati in zone e in e<strong>di</strong>fici in cui sono esclusi, sono soggetti<br />
alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />
4. Tutti gli interventi <strong>di</strong> cui ai commi precedenti, attuati in regime <strong>di</strong> Attività e<strong>di</strong>lizia libera o soggetti a Denuncia<br />
<strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività, dovranno rispettare le prescrizioni <strong>di</strong> cui alla Scheda n. 3) “In<strong>di</strong>rizzi e parametri <strong>di</strong> riferimento<br />
per gli interventi <strong>di</strong> arredo urbano” quando riguardano immobili posti nelle zone storiche o paesaggistiche ed e<strong>di</strong>fici<br />
soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione.<br />
5. Gli interventi soggetti ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera, a seconda degli specifici casi, devono<br />
essere conformi al decoro civico e al rispetto del criterio dell’uniformità e/o ai regolamenti e alle<br />
deliberazioni condominiali validamente assunti.<br />
6. Le targhe professionali e aziendali assimilabili, <strong>di</strong> misura massima cm (30 x 20) in ottone,<br />
sono liberamente installabili anche nelle zone storiche e sugli e<strong>di</strong>fici con vincolo <strong>di</strong> conservazione nel<br />
4
ispetto dei posizionamenti previsti alla Scheda n. 3) “In<strong>di</strong>rizzi e parametri <strong>di</strong> riferimento per gli<br />
interventi <strong>di</strong> arredo urbano”.<br />
7. Non sono, inoltre, soggette a conseguimento del titolo abilitativo:<br />
a) le opere, gli interventi e i programmi <strong>di</strong> intervento da realizzare a seguito della conclusione <strong>di</strong><br />
un Accordo <strong>di</strong> Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.<br />
40 della L.R. n. 20 del 2000;<br />
b) le opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del<br />
demanio statale, da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti;<br />
c) le opere pubbliche <strong>di</strong> interesse regionale e provinciale;<br />
d) le opere pubbliche dei Comuni.<br />
8. I progetti relativi alle opere ed agli interventi <strong>di</strong> cui al comma 7 devono comunque essere approvati dal<br />
relativo organo competente previo accertamento <strong>di</strong> conformità alle norme urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie, nonchè alle norme <strong>di</strong><br />
sicurezza, sanitarie e <strong>di</strong> tutela ambientale e paesaggistica.<br />
9. Nei casi <strong>di</strong> cui al precedente comma 8, deve essere inoltrata comunicazione scritta allo Sportello Unico per<br />
l’E<strong>di</strong>lizia della data <strong>di</strong> inzio dei lavori, corredata dall’in<strong>di</strong>cazione del Direttore dei Lavori e dell’Impresa esecutrice.<br />
Art. 7 – Attività e<strong>di</strong>lizia in aree parzialmente pianificate<br />
1. Fatta salva l'Attività e<strong>di</strong>lizia libera, sono consentiti, per le aree nelle quali non siano stati<br />
approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG e previo titolo abilitativo, gli interventi<br />
sul patrimonio e<strong>di</strong>lizio esistente relativi:<br />
a) alla manutenzione straor<strong>di</strong>naria;<br />
b) al restauro e risanamento conservativo;<br />
c) alla ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> singole unità immobiliari, o parti <strong>di</strong> esse;<br />
d) alla demolizione senza ricostruzione.<br />
2. Per interventi su immobili soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione <strong>di</strong> tipo storico paesaggistico devono essere<br />
acquisiti i pareri preventivi o le autorizzazioni prescritte dal Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 "Testo unico<br />
delle <strong>di</strong>sposizioni legislative in materia <strong>di</strong> beni culturali e ambientali”.<br />
3. A seguito dell’approvazione dello strumento attuattivo sono ammesi esclusivamente gli interventi previsti<br />
dal medesimo.<br />
Art. 8 - Titoli abilitativi<br />
1. Con l’esclusione degli interventi soggetti ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera (Cfr. Art. 6 del presente<br />
RE), l’attività e<strong>di</strong>lizia, anche su aree demaniali, è soggetta a titolo abilitativo e la sua realizzazione è<br />
subor<strong>di</strong>nata, salvi i casi <strong>di</strong> esonero, alla corresponsione del contributo <strong>di</strong> costruzione. Le definizioni<br />
degli Interventi e<strong>di</strong>lizi sono contenute nell’allegata Scheda n. 4) – “Tipologia degli interventi<br />
e<strong>di</strong>lizi”.<br />
2. I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni<br />
contenute negli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e/o adottati. Gli stessi<br />
sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali,<br />
ambientali e <strong>di</strong> tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico.<br />
3. I titoli abilitativi sono il Permesso <strong>di</strong> Costruire (PdC) e la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />
(DIA).<br />
4. Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. In tal caso<br />
ne va data comunicazione allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia se trattasi della DIA, mentre ne va<br />
richiesta voltura allo stesso Sportello se trattasi <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire. I titoli abilitativi non<br />
incidono sulla titolarità della proprietà e <strong>di</strong> altri <strong>di</strong>ritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del<br />
loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori.<br />
5. Il conseguimento <strong>di</strong> titolo abilitativo all’intervento non comporta limitazioni dei <strong>di</strong>ritti<br />
dei terzi.<br />
6. Il presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong> stabilisce gli allegati ai titoli abilitativi.<br />
5
Art. 9 – Soggetti legittimati a conseguire il titolo abilitativo<br />
1. Sono legittimati a conseguire titolo abilitativo per interventi e<strong>di</strong>lizi:<br />
a. il proprietario dell’immobile (persona fisica o legale rappresentate della persona giuri<strong>di</strong>ca);<br />
b. il superficiario, nei limiti della costituzione del suo <strong>di</strong>ritto;<br />
c. l’enfiteuta, nei limiti del contratto;<br />
d. l’usufruttuario e il titolare <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> uso e <strong>di</strong> abitazione, per gli interventi <strong>di</strong> manutenzione nonché <strong>di</strong> restauro e<br />
risanamento assimilabili;<br />
e. il titolare <strong>di</strong> servitù pre<strong>di</strong>ali, per gli interventi conformi al titolo;<br />
f. il locatario, per gli interventi urgenti <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria nonché <strong>di</strong> restauro e risanamento assimilabili.<br />
g. l’affittuario agrario <strong>di</strong> cui alla L. n. 11/1971, per le opere <strong>di</strong> semplice miglioramento della casa colonica e degli altri<br />
fabbricati rurali;<br />
h. il concessionario <strong>di</strong> terre incolte <strong>di</strong> cui alla L. n. 440/1978, per le opere <strong>di</strong> miglioramento della casa colonica e degli altri<br />
fabbricati rurali;<br />
i. il beneficiario <strong>di</strong> un provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> occupazione d’urgenza, per quanto attinente l’opera presupposta dal provve<strong>di</strong>mento;<br />
l. il concessionario <strong>di</strong> beni demaniali, conformemente all’atto concessorio;<br />
m. l’azienda erogatrice <strong>di</strong> pubblici servizi, conformemente alla convenzione stipulata con il proprietario o con la persona<br />
legittimata a <strong>di</strong>sporre;<br />
n. il beneficiario <strong>di</strong> un conforme provve<strong>di</strong>mento giuris<strong>di</strong>zionale o amministrativo;<br />
o. l’amministratore condominiale, previa delibera assembleare, per le parti comuni;<br />
p. l’assegnatario <strong>di</strong> aree P.E.E.P. o P.I.P., conformemente all’atto <strong>di</strong> assegnazione dell’organo comunale competente;<br />
q. il soggetto che agisce in forza <strong>di</strong> un negozio giuri<strong>di</strong>co che consenta il go<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> un bene immobile e contestualmente<br />
conferisca l’esplicita facoltà <strong>di</strong> richiedere il permesso <strong>di</strong> costruire o presentare la DIA ed eseguire i relativi lavori.<br />
2. In caso <strong>di</strong> rappresentanza legale o negoziale del soggetto avente titolo a richiedere ed<br />
ottenere l’abilitazione allo svolgimento <strong>di</strong> attività e<strong>di</strong>lizie, si fa riferimento ai poteri effettivamente<br />
conferiti dalla legge o dal contratto.<br />
3. L’elencazione dei soggetti <strong>di</strong>versi dal proprietario contenuta al comma n. 1 è<br />
esemplificativa e riporta i casi in cui normalmente si può ravvisare la legittimazione in materia <strong>di</strong><br />
interventi e<strong>di</strong>lizi, fermo restando che la sussistenza della titolarità effettiva ricade nella piena<br />
responsabilità del richiedente il quale, me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva <strong>di</strong> atto <strong>di</strong> notorietà<br />
(autocertificazione), deve attestare incon<strong>di</strong>zionatamente <strong>di</strong> essere legittimato ed aver titolo al rilascio<br />
degli atti abilitativi richiesti.<br />
4 L’abilitazione allo svolgimento degli interventi deve intendersi rilasciata sempre ed in tutti i<br />
casi con salvezza dei <strong>di</strong>ritti del proprietario, nonché <strong>di</strong> qualsiasi altro soggetto terzo.<br />
L’Amministrazione ha sempre facoltà <strong>di</strong> procedere a verifiche e controlli, anche a campione, sia<br />
attraverso l’esame <strong>di</strong>retto e dettagliato degli atti che dovranno essere prontamente esibiti<br />
dall’interessato, a pena <strong>di</strong> decadenza, sia attraverso la richiesta <strong>di</strong> un esplicito atto confermativo <strong>di</strong><br />
assenso da parte del proprietario o del soggetto terzo.<br />
Art. 10 - Valutazione preventiva<br />
1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo alla presentazione della Denuncia <strong>di</strong> Inizio<br />
<strong>di</strong> Attività o al rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire può chiedere preliminarmente allo Sportello Unico<br />
per l'E<strong>di</strong>lizia una valutazione sull'ammissibilità dell'intervento, allegando una relazione pre<strong>di</strong>sposta da<br />
un professionista abilitato, contenente i principali parametri progettuali. La relazione deve permettere<br />
un’esauriente valutazione dell’intervento proposto e deve, obbligatoriamente, contenere:<br />
• dati nominativi, <strong>di</strong> sede, <strong>di</strong> appartenenza ad Or<strong>di</strong>ni, Collegi ed Albi e fiscali,<br />
sottoscritti con timbro e firma, del tecnico abilitato;<br />
• la collocazione toponomastica dell’intervento;<br />
• il riferimento e il <strong>di</strong>mensionamento catastale;<br />
• la zona urbanistica <strong>di</strong> riferimento;<br />
• la modalità ed il tipo dell’intervento;<br />
• l’esame delle prescrizioni, dei <strong>di</strong>mensionamenti e dei vincoli <strong>di</strong> tutela, <strong>di</strong> quelli e<strong>di</strong>lizi<br />
ed urbanistici e <strong>di</strong> quelli regolamentari;<br />
6
• i calcoli e le previsioni che ne derivano;<br />
• le destinazioni d’uso.<br />
2. La Valutazione preventiva è rilasciata dallo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia entro 45 giorni<br />
dalla presentazione della Relazione. Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento, entro 15 giorni dalla<br />
presentazione stessa, può richiedere chiarimenti ed integrazioni necessarie all’espressione del parere<br />
con una comunicazione che interrompe i termini fino al giorno dell’avvenuta integrazione.<br />
3. Trascorsi i 45 giorni dell’effettivo proce<strong>di</strong>mento valutativo, la Valutazione preventiva si<br />
intende tacitamente rilasciata secondo quanto in<strong>di</strong>cato nella Relazione presentata.<br />
4. I contenuti della Valutazione preventiva e della Relazione tacitamente assentita sono<br />
vincolanti ai fini del rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire o del controllo della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />
Attività a con<strong>di</strong>zione che il progetto sia elaborato in conformità a quanto in<strong>di</strong>cato nella richiesta <strong>di</strong><br />
valutazione preventiva.<br />
5. I contenuti della Valutazione preventiva e della Relazione tacitamente assentita<br />
conservano la propria vali<strong>di</strong>tà per un anno, a meno che non intervengano mo<strong>di</strong>fiche ai piani<br />
urbanistici ed ai Regolamenti.<br />
6. Alla richiesta della valutazione preventiva è allegata la ricevuta del pagamento della somma<br />
dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> istruttoria dovuti. In mancanza la richiesta non verrà istruita e non decorreranno i<br />
termini per il rilascio della Valutazione preventiva.<br />
Art. 11 – Pareri, nulla-osta e depositi preventivi all’inizio dell’attità e<strong>di</strong>lizia<br />
1. E’ compito dell’avente titolo all’inizio <strong>di</strong> attività e<strong>di</strong>lizie verificare la necessità ed assicurare<br />
il conseguimento preventivo <strong>di</strong> pareri, <strong>di</strong> nulla-osta e <strong>di</strong> depositi obbligatori per Legge, me<strong>di</strong>ante<br />
l’opera <strong>di</strong> tecnici abilitati alle varie istanze e prima dell’inizio dell’attività e<strong>di</strong>lizia stessa, in materia <strong>di</strong>:<br />
• impianti termoidraulici ed elettrici<br />
• rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali<br />
• coor<strong>di</strong>natore della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;<br />
• antincen<strong>di</strong>o e sicurezza dell’abitazione e dei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />
• caratteristiche igienico - sanitarie dei luoghi <strong>di</strong> lavoro<br />
• abbattimento delle barriere architettoniche<br />
• vincoli storico-artistici<br />
• autorizzazioni paesaggistiche<br />
• vincoli idrogeologici<br />
• antisismicità delle realizzazioni<br />
• apertura <strong>di</strong> passi carrai<br />
• ulteriori ed eventuali caratteristiche specifiche dell’intervento<br />
2. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia, sulla base <strong>di</strong> esplicita richiesta (completa dei necessari elaborati), acquisisce i<br />
documenti <strong>di</strong> cui al Comma 1, qualora questi non siano già stati conseguiti e presentati in copia dagli interessati. La non<br />
completezza della richiesta è sufficiente all’interruzione dei termini per il conseguimento del titolo abiltativo e la sua<br />
integrazione deve avvenire non oltre novanta giorni dalla data <strong>di</strong> richiesta all’avente titolo, pena la decadenza del titolo<br />
abilitativo stesso.<br />
3. Stante la classificazione sismica del territorio comunale, l’obbligo del deposito dei relativi progetti <strong>di</strong> tipo<br />
strutturale prima dell’inizio dei lavori, deve essere effettuato al Servizio Sismico presso il Circondario Imolese.<br />
4. In relazione al Parere igienico-sanitario, sia nel caso <strong>di</strong> DIA che <strong>di</strong> PdC, lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia<br />
acquisisce il relativo parere preventivo dei competenti uffici dell’ASL e dell’ARPA, unicamente in relazione agli<br />
interventi con significative interazioni con l’ambiente sotto elencati:<br />
• attività industriali ed artigianali <strong>di</strong> tipo produttivo o manufatturiero, comprese le attività <strong>di</strong> lavorazione, conservazione,<br />
trasformazione <strong>di</strong> prodotti agricoli e/o <strong>di</strong> origine animale, nonché la macellazione;<br />
• attività zootecniche: allevamenti, stalle;<br />
• attività <strong>di</strong> servizio: ospedali, strutture sanitarie pubbliche o private, strutture a carattere residenziale o semi-residenziale <strong>di</strong> tipo socioassistenziale<br />
e% collettivo, strutture alberghiere, strutture <strong>di</strong> produzione e/o manipolazione <strong>di</strong> alimenti e bevande, scuole, asili nido,<br />
strutture destinate allo spettacolo, allo sport, al tempo libero, laboratori <strong>di</strong> analisi;<br />
7
• artigianato <strong>di</strong> servizio, relativamente alle sole attività <strong>di</strong>: autofficine, autocarrozzerie, autorimesse <strong>di</strong> uso pubblico con capienza<br />
superiore a 50 posti-auto, autolavaggi, lavanderie e attività assimilabili;<br />
• attività commerciali e del terziario, limitatamente a: centri c/o attività commerciali <strong>di</strong> superficie lorda comprensiva <strong>di</strong> servizi,<br />
depositi, ecc. superiore a 400 metri quadrati, scali commerciali, centri <strong>di</strong> deposito - e/o ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> presi<strong>di</strong> sanitari c/o gas tossici, uffici<br />
<strong>di</strong> superficie complessiva superiore a 300 metri quadrati, magazzini, depositi <strong>di</strong> sostanze e preparati pericolosi (riferimento DPR 24<br />
maggio 1988, n. 215 in attuazione <strong>di</strong>rettive CEE);<br />
• attività che utilizzano locali interrati o seminterrati con spazi destinati al lavoro od alla sosta <strong>di</strong> persone, ed altri inse<strong>di</strong>amenti<br />
quali: impianti <strong>di</strong> stoccaggio liquami e/o <strong>di</strong>-depurazione <strong>di</strong> acque reflue, impianti <strong>di</strong> stoccaggio, trattamento e/o smaltimento<br />
rifiuti, acquedotti, impianti <strong>di</strong> teleriscaldamento, cimiteri.<br />
5. In particolare, non deve essere richiesto il parere preventivo <strong>di</strong> tipo igienico – sanitario per le civili<br />
abitazioni, per gli uffici <strong>di</strong> superficie inferiore a mq. 300, per i ricoveri attrezzi agricoli, per i negozi fino a mq.<br />
400 <strong>di</strong> superficie, compresa quella per servizi e depositi.<br />
6. Per l’acquisizione del parere <strong>di</strong> cui al Comma 4, il richiedente fornisce allo Sportello Unico per<br />
l’E<strong>di</strong>lizia la documentazione necessaria sulla base dell’elencazione a tal fine pre<strong>di</strong>sposta dall’ASL.<br />
CAPO IV – DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’<br />
Art. 12 - Interventi soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria<br />
1. Sono obbligatoriamente assoggettati a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività (DIA):<br />
a) gli interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria;<br />
b) gli interventi <strong>di</strong> risanamento conservativo e restauro, che non comportino il reperimento e/o la<br />
cessione <strong>di</strong> standard pubblici;<br />
c) gli interventi, consistenti in manufatti, <strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche in e<strong>di</strong>fici<br />
esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi <strong>di</strong> cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del<br />
1999, nonchè gli immobili aventi valore storico - architettonico in<strong>di</strong>viduati dagli strumenti urbanistici<br />
comunali ovvero riguar<strong>di</strong>no elementi strutturali dell'e<strong>di</strong>ficio o alterino anche la sagoma dell'e<strong>di</strong>ficio;<br />
d) le recinzioni, i muri <strong>di</strong> cinta e le cancellate;<br />
e) gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia, che non comportino il reperimento e la cessione <strong>di</strong><br />
standard pubblici;<br />
f) gli interventi <strong>di</strong> recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti <strong>di</strong> cui alla LR n.<br />
11 del 6 aprile 1998;<br />
g) i mutamenti <strong>di</strong> destinazione d'uso , che non comportino il reperimento e la cessione <strong>di</strong><br />
standard pubblici;<br />
h) le mo<strong>di</strong>fiche funzionali <strong>di</strong> impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione<br />
<strong>di</strong> volumetria;<br />
i) l'installazione o la revisione <strong>di</strong> impianti tecnologici che comportano la realizzazione <strong>di</strong> volumi<br />
tecnici al servizio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> attrezzature esistenti;<br />
j) le mo<strong>di</strong>fiche progettuali e le variazioni in corso d'opera conformi alle caratteristiche previste<br />
all'Art. 29 (“Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativi”) e all’Art. 30 (“Variazioni<br />
minori in corso d'opera”) del presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>;<br />
k) la realizzazione <strong>di</strong> parcheggi da destinare a pertinenza <strong>di</strong> unità immobiliari con esclusione<br />
degli immobili collocati nei centri storici;<br />
l) le opere pertinenziali delle abitazioni purché non qualificate come interventi <strong>di</strong> nuova<br />
costruzione, secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla lettera g.6) della Scheda n. 4,”Tipologia degli interventi e<strong>di</strong>lizi”,<br />
Interventi <strong>di</strong> nuova costruzione;<br />
m) i significativi movimenti <strong>di</strong> terra senza e<strong>di</strong>ficazione non connessi all'attività agricola e non<br />
funzionali alle attività e<strong>di</strong>ficatorie quando eccedano <strong>di</strong> un’altezza pari ad un metro in più o in meno<br />
rispetto all’esistente piano <strong>di</strong> campagna;<br />
n) l’installazione <strong>di</strong> strutture per l'apposizione <strong>di</strong> cartelloni pubblicitari previo conseguimento<br />
dell’autorizzazione dell’ente proprietario della strada, se necessaria;<br />
o) gli ulteriori interventi che, all’atto <strong>di</strong> approvazione dei relativi strumenti attuativi previsti<br />
(Piani Particolareggiati <strong>di</strong> Iniziativa Privata, Piani Particolareggiati <strong>di</strong> Iniziativa Pubblica,Piani <strong>di</strong><br />
Sviluppo Aziendale, Piani <strong>di</strong> Recupero, Piani <strong>di</strong> Ristrutturazione Urbana, etc.), sono ammessi (in virtù<br />
8
della loro definizione e sulla base <strong>di</strong> apposita Deliberazione) all’attuazione e<strong>di</strong>lizia me<strong>di</strong>ante Denuncia <strong>di</strong><br />
Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />
2. Oltre agli interventi previsti in conformità alla legislazione regionale al Comma 1, sono<br />
ulteriormente assoggettati a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria:<br />
p) gli interventi conformi alle <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al comma 3 dell’Art. 6 (“Attività e<strong>di</strong>lizia<br />
libera”) del presente RE;<br />
q) le opere interne alle costruzioni già ultimate, che non comportino mo<strong>di</strong>fiche <strong>di</strong> elementi o<br />
caratteri esterni dell’immobile, né aumento del volume, delle superfici utili e del numero delle unità<br />
immobiliari; non mo<strong>di</strong>fichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non<br />
rechino pregiu<strong>di</strong>zio alla staticità dell'immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi in zona storica<br />
o comunque soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione rispettino le originarie caratteristiche costruttive dei manufatti<br />
oggetto d’intervento.<br />
r) opere <strong>di</strong> consolidamento, sottomurazione e sottofondazione <strong>di</strong> elementi fondali o strutturali<br />
degli e<strong>di</strong>fici esistenti;<br />
s) la pavimentazione e/o l’impermeabilizzazione <strong>di</strong> spazi aperti, sistemazioni esterne, piscine e<br />
simili, purché in zone ove l’intervento sia ammesso dalle NTA del PRG e all’esterno delle zone storiche;<br />
t) gli interventi ricadenti nella categoria d’intervento “Demolizione”;<br />
u) realizzazione <strong>di</strong> opere per lo scarico e la depurazione <strong>di</strong> acque reflue;<br />
v) opere <strong>di</strong> finitura per interventi con titolo e<strong>di</strong>lizio scaduto e non comprese tra le Attività<br />
e<strong>di</strong>lizie libere;<br />
z) i frazionamenti <strong>di</strong> Unità Immobiliari che non comportino reperimento e cessione <strong>di</strong> standard<br />
pubblici;.<br />
Art. 13 - Disciplina della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />
1. Il proprietario dell'immobile o chi ha titolo per presentare la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />
Attività, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, presenta allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia<br />
la DIA, accompagnata dagli elaborati progettuali necessari e da una <strong>di</strong>chiarazione del progettista<br />
abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del Co<strong>di</strong>ce penale, il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong><br />
quelle igienico - sanitarie, nonché la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici<br />
adottati ed approvati, al RE e alla Valutazione preventiva, ove acquisita.<br />
2. La DIA carente nelle in<strong>di</strong>cazioni, nella documentazione e negli elaborati obbligatori è<br />
<strong>di</strong>chiarata improce<strong>di</strong>bile e viene respinta. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia non accetta la DIA<br />
incompleta e comunica l’improce<strong>di</strong>bilità delle DIA incomplete presentate tramite il servizio postale.<br />
In questo caso i documenti e gli elaborati inviati non potranno essere riutilizzati per una nuova DIA.<br />
3. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è accompagnata altresì dalla quantificazione e dal<br />
versamento del contributo <strong>di</strong> costruzione e dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria.<br />
4. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è corredata dall'in<strong>di</strong>cazione del Direttore dei lavori. La<br />
denominazione e le notizie obbligatorie relative alle imprese a cui si affidano i lavori, devono essere<br />
in<strong>di</strong>cate nella DIA o comunque integrate prima dell’inizio dei lavori in<strong>di</strong>cato nella DIA stessa; in<br />
mancanza la DIA decade ed è priva d’effetti.<br />
5. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è sottoposta al termine massimo <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà pari a tre<br />
anni, decorrenti dalla data <strong>di</strong> inizio dei lavori in<strong>di</strong>cata nella DIA stessa.<br />
6. L’inizio dei lavori deve avvenire entro un anno dalla data <strong>di</strong> deposito della DIA: oltre<br />
tale scadenza il titolo abilitativo decade e la DIA è priva d’effetti.<br />
7. L'interessato è tenuto a comunicare la data <strong>di</strong> ultimazione dei lavori entro il termine <strong>di</strong><br />
quin<strong>di</strong>ci giorni dalla data <strong>di</strong> effettiva ultimazione dei lavori. La ritardata o la mancata presentazione<br />
della comunicazione <strong>di</strong> fine lavori comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dal<br />
presente RE, nell’entità riportata all’Art. 41 “Sanzioni amministrative”.<br />
9
8. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine <strong>di</strong> ultimazione dei lavori<br />
può essere prorogato per una sola volta, con provve<strong>di</strong>mento motivato, per fatti estranei alla volontà<br />
dell'interessato adeguatamente comprovati dall’interessato stesso. In assenza <strong>di</strong> proroga, la<br />
realizzazione della parte dell'intervento non ultimata è soggetta a nuova Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />
Attività.<br />
9. In caso <strong>di</strong> trasferimento dell’immobile i successori e gli aventi causa subentrano nel<br />
ruolo <strong>di</strong> richiedenti la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività e sono tenuti a darne comunicazione al <strong>Comune</strong>.<br />
Art. 14 – Efficacia della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />
1. Quando l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto al parere della “Commissione<br />
per la qualità architettonica ed il paesaggio” o ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via <strong>di</strong><br />
delega, alla stessa Amministrazione comunale, il termine <strong>di</strong> trenta giorni decorre dal rilascio del<br />
relativo parere od atto <strong>di</strong> assenso, da rendersi comunque entro trenta giorni dalla presentazione della<br />
DIA, ovvero dall'eventuale decorso del termine per l'esercizio dei poteri <strong>di</strong> annullamento<br />
dell'autorizzazione paesaggistica. Ove tali atti e pareri non sono favorevoli, la DIA è priva <strong>di</strong> effetti.<br />
2. Quando l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non<br />
compete all'Amministrazione Comunale ed il parere o l'atto <strong>di</strong> assenso comunque denominato non<br />
sia allegato alla DIA, spetta allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia, entro <strong>di</strong>eci giorni dalla presentazione,<br />
richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. Decorsi trenta giorni dalla richiesta, il<br />
responsabile dello Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia convoca una conferenza <strong>di</strong> servizi. In tali casi il<br />
termine <strong>di</strong> trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto ovvero dall'esito<br />
della conferenza. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è priva <strong>di</strong> effetti se l'assenso è negato ovvero se la<br />
conferenza ha esito non favorevole.<br />
3. La sussistenza del titolo e<strong>di</strong>lizio è provata con la copia della DIA da cui risulta la data <strong>di</strong><br />
ricevimento della stessa da parte dell'Amministrazione Comunale, l'elenco <strong>di</strong> quanto presentato a<br />
corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti <strong>di</strong> assenso <strong>di</strong> altre<br />
amministrazioni eventualmente necessari.<br />
4. La realizzazione delle trasformazioni con Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è soggetta alla<br />
<strong>di</strong>sciplina sanzionatoria e fiscale prevista dalle norme statali vigenti per l'esecuzione delle<br />
corrispondenti opere.<br />
Art. 15 – Omesso o ritardato pagamento degli oneri<br />
1. In caso <strong>di</strong> rideterminazione degli oneri da parte dell’Amministrazione Comunale il<br />
versamento a saldo dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della notifica dell’omesso<br />
pagamento senza interessi; decorso tale periodo il ritardato pagamento sarà soggetto alle sanzioni<br />
previste all’Art. 42 del TU dell’E<strong>di</strong>lizia.<br />
Art. 16 - Allegati alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />
1. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è sottoscritta dall’avente titolo su apposito modulo<br />
pre<strong>di</strong>sposto dall’Amministrazione Comunale che ne riporta i dati nominativi, <strong>di</strong> residenza e fiscali;<br />
inoltre deve essere corredata da fotocopia dell’atto comprovante il titolo con la sottoscrizione della<br />
<strong>di</strong>citura, “copia conforme dell’originale” (con luogo e data) oppure da una <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva<br />
in merito (atto <strong>di</strong> notorietà).<br />
2. Alla Denuncia <strong>di</strong> Inzio <strong>di</strong> Attività devono essere allegati gli elaborati, relativi alle<br />
porzioni <strong>di</strong> immobili oggetto degli interventi, previsti nella modulistica pre<strong>di</strong>sposta<br />
dall’Amministrazione comunale, con le eventuali <strong>di</strong>verse modalità ivi previste in relazione alla minore<br />
o maggiore complessità delle opere <strong>di</strong> cui si intende realizzare l’intervento; in particolare dovranno<br />
comunque esservi allegati:<br />
10
• duplice copia della Relazione tecnica descrittiva delle opere oggetto dell’intervento con la <strong>di</strong>chiarazione del<br />
progettista abilitato che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del co<strong>di</strong>ce penale, il rispetto delle norme <strong>di</strong> sicurezza e<br />
<strong>di</strong> quelle igienico - sanitarie, nonchè la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati<br />
ed approvati, al RE e alla Valutazione preventiva, ove acquisita;<br />
• duplice copia degli elaborati grafici <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong> progetto e <strong>di</strong> stato sovrapposto, se richiesto, in<br />
conformità alla citata modulistica;<br />
• ogni altro elaborato o documentazione che la modulistica stessa richieda come obbligatorio in conformità del<br />
tipo e dell’entità dell’intervento;<br />
• l’eventuale quantificazione ed il relativo versamento del contributo <strong>di</strong> costruzione e dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria;<br />
• eventuale fidejussione a garanzia della rateizzazione del pagamento degli oneri, per una somma pari all’onere<br />
stesso aumentato del 10%.<br />
3. Gli elaborati <strong>di</strong> cui al Comma 2 devono essere redatti in conformità al dettato della Scheda n. 5)<br />
“Redazione elaborati progettuali”. Devono, inoltre, essere sottoscritti dalla proprietà e firmati e timbrati dai<br />
progettisti; tali mancanze o quella dei dati e delle documentazioni richiesti quali obbligatori è sufficiente al rigetto della<br />
DIA e/o alla sua improce<strong>di</strong>bilità. Gli elaborati ed i dati definiti quali “eventuali” si intendono obbligatori solo ove ne<br />
ricorra la necessità normativa o la convenienza da parte degli interessati.<br />
Art. 17 - Controllo formale delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />
1. Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento, entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla presentazione<br />
della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività, provvede esclusivamente:<br />
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;<br />
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto e asseverato dal professionista abilitato<br />
rientra nei casi previsti per l’idoneità del titolo abilitativo;<br />
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo <strong>di</strong> costruzione dovuto, nonchè l'avvenuto<br />
versamento del corrispondente importo e <strong>di</strong> quello relativo ai <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria.<br />
2. Entro il medesimo termine, il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento può procedere a motivata<br />
richiesta <strong>di</strong> documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella <strong>di</strong>sponibilità<br />
dell'Amministrazione Comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti autonomamente. Il<br />
termine per l'inizio dei lavori resta sospeso fino al trentesimo giorno dal ricevimento degli atti<br />
necessari.<br />
3. Se gli atti ed i documenti richiesti non vengono forniti entro 90 (novanta) giorni dalla<br />
richiesta <strong>di</strong> integrazione o risultano incompleti rispetto alle motivazioni della richiesta stessa, la DIA<br />
decade e non ha effetti.<br />
4. Qualora accerti l'inammissibilità o la decadenza della DIA, il Dirigente notifica l'or<strong>di</strong>ne<br />
motivato <strong>di</strong> non effettuare il previsto intervento entro 30 giorni dal deposito della DIA o degli atti<br />
integrativi.<br />
Art. 18 - Controllo <strong>di</strong> merito delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />
1. Il controllo <strong>di</strong> merito è volto alla verifica del rispetto delle normative urbanistiche,<br />
e<strong>di</strong>lizie, igienico – sanitarie e <strong>di</strong> sicurezza, sia dell’asseverazione, sia delle opere realizzate e/o in<br />
corso <strong>di</strong> realizzazione.<br />
2. I controlli <strong>di</strong> merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />
Attività e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso <strong>di</strong> realizzazione o ultimata a quanto<br />
asseverato dal professionista abilitato, sono effettuati nell'osservanza dei seguenti criteri:<br />
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla comunicazione <strong>di</strong><br />
fine dei lavori ovvero, in assenza <strong>di</strong> tale comunicazione, entro do<strong>di</strong>ci mesi dal termine <strong>di</strong><br />
ultimazione dei lavori in<strong>di</strong>cato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato <strong>di</strong><br />
conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità il controllo è comunque effettuato entro il termine <strong>di</strong> rilascio del<br />
medesimo certificato;<br />
11
e delle seguenti modalità:<br />
b) il controllo viene effettuato a campione casuale e riguarda una percentuale del 30 per cento<br />
degli interventi e<strong>di</strong>lizi eseguiti o in corso <strong>di</strong> realizzazione;<br />
1) il controllo <strong>di</strong> merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività si<br />
esplica con la verifica della conformità delle opere agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RE,<br />
alle norme <strong>di</strong> sicurezza ed igienico sanitarie e alla Valutazione preventiva, ove acquisita;<br />
2) il controllo della corrispondenza del progetto e dell'opera a quanto asseverato dal professionista abilitato viene<br />
eseguito me<strong>di</strong>ante visita, in cantiere o nei luoghi oggetto dei lavori della DIA (in assenza <strong>di</strong> cantiere), che può essere<br />
effettuata a partire dal giorno in<strong>di</strong>cato quale inizio dei lavori ed entro le date sopra in<strong>di</strong>cate.<br />
3. La scelta del campione si compone <strong>di</strong> una percentuale del 27% selezionata tra gli<br />
interventi contrad<strong>di</strong>stinti dalle seguenti lettere della casistica elencata all’Art. 12 (“Interventi soggetti a<br />
Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obligatoria”) del presente RE:<br />
- b), e), f), g), l), o) e z).<br />
e <strong>di</strong> una percentuale del 3% selezionata tra gli interventi contrad<strong>di</strong>stinti dalle restanti lettere ivi<br />
previste.<br />
4. La scelta del campione da verificare avviene con l’ausilio <strong>di</strong> un programma informatico<br />
che ne assicura la casualità e con la redazione <strong>di</strong> un Verbale contenente l’esito del sorteggio, a<br />
garanzia della trasparenza d’effettuazione.<br />
5. Le procedure <strong>di</strong> applicazione delle sanzioni sono quelle previste dalla legge statale.<br />
12
CAPO V – PERMESSO DI COSTRUIRE<br />
Art. 19 - Interventi soggetti a Permesso <strong>di</strong> costruire<br />
1. Esclusi gli interventi ad Attività e<strong>di</strong>lizia libera, sono soggetti a Permesso <strong>di</strong> Costruire gli<br />
interventi non sottoposti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />
2. Sono altresì subor<strong>di</strong>nate a nuovo Permesso <strong>di</strong> Costruire le mo<strong>di</strong>fiche a permessi<br />
rilasciati, conformi alle caratteristiche previste all’Art. 29 (“Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo<br />
abilitativi”) del presente RE.<br />
Art. 20 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire<br />
1. La domanda per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire, sottoscritta dal proprietario o da<br />
chi ne abbia titolo in conformità all’attuale legislazione e alle NTA del vigente PRG, è presentata allo<br />
Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia me<strong>di</strong>ante la relativa modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Amministrazione<br />
comunale e corredata dagli elaborati necessari.<br />
2. La domanda è accompagnata da una <strong>di</strong>chiarazione del progettista abilitato che, ai sensi<br />
dell'art. 481 del Co<strong>di</strong>ce Penale, assevera la conformità del progetto presentato agli strumenti<br />
urbanistici adottati ed approvati ed al RE, alle norme <strong>di</strong> sicurezza ed igienico - sanitarie, nonché dalla<br />
Valutazione preventiva, ove acquisita.<br />
3. La domanda carente nelle in<strong>di</strong>cazioni, nella documentazione e negli elaborati obbligatori<br />
è <strong>di</strong>chiarata improce<strong>di</strong>bile e viene respinta. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia non accetta la domanda<br />
incompleta e comunica l’improce<strong>di</strong>bilità delle domande incomplete presentate tramite il servizio<br />
postale. In questo caso i documenti e gli elaborati inviati non potranno essere riutilizzati per una<br />
nuova domanda.<br />
4. Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento può chiedere una sola volta, entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla<br />
presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi qualora gli stessi non siano nella<br />
<strong>di</strong>sponibilità dell'Amministrazione Comunale ovvero non possano essere dalla stessa acquisiti<br />
autonomamente. La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine <strong>di</strong> cui al comma<br />
successivo, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi.<br />
5. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il Responsabile del<br />
proce<strong>di</strong>mento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle<br />
amministrazioni interessate il rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso necessari al rilascio del provve<strong>di</strong>mento (ove<br />
non già prodotti dal Richiedente). Il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento acquisisce altresì il parere della<br />
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, nei casi in cui è richiesto, prescindendo<br />
comunque dallo stesso qualora non venga reso entro il medesimo termine <strong>di</strong> sessanta giorni.<br />
Acquisiti tali atti, formula una proposta <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>mento, corredata da una relazione.<br />
6. Nel caso <strong>di</strong> inutile decorrenza del termine per il rilascio degli atti <strong>di</strong> assenso da parte <strong>di</strong><br />
altre amministrazioni, il responsabile del proce<strong>di</strong>mento convoca la Conferenza <strong>di</strong> Servizi.<br />
Art. 21 – Au<strong>di</strong>zione del progettista<br />
1. Quando il Responsabile del Proce<strong>di</strong>mento, nel termine <strong>di</strong> sessanta giorni dal ricevimento<br />
della richiesta, ritenga <strong>di</strong> dover chiedere chiarimenti ovvero accerti la necessità <strong>di</strong> modeste mo<strong>di</strong>fiche,<br />
anche sulla base del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, può<br />
convocare l'interessato per un'au<strong>di</strong>zione.<br />
2. Al termine dell'au<strong>di</strong>zione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti, nel quale<br />
sono concordate le modalità per mo<strong>di</strong>ficare il progetto originario. Il suddetto termine <strong>di</strong> sessanta<br />
giorni resta sospeso fino alla presentazione della documentazione concordata.<br />
Art. 22 – Decadenza dell’efficacia della richiesta<br />
1. Il tempo massimo per la presentazione della documentazione integrativa, richiesta nei<br />
termini previsti al comma 4 dell’Art. 20 “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire” o in base al<br />
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verbale redatto nei termini <strong>di</strong> cui al comma 2 del precedente Art..21 “Au<strong>di</strong>zione del progettista”, è fissato<br />
in giorni 90 dalla richiesta, trascorsi i quali decade la vali<strong>di</strong>tà della pratica che viene archiviata. Lo<br />
Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia comunica all’avente titolo l’avvenuta archiviazione. I documenti e gli<br />
elaborati presentati non potranno essere riutilizzati per una nuova domanda.<br />
Art. 23 – Rilascio o <strong>di</strong>niego del Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />
1. Il Permesso <strong>di</strong> Costruire è rilasciato o negato dal Responsabile dello Sportello Unico per<br />
l'E<strong>di</strong>lizia entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla proposta formulata dal Responsabile del proce<strong>di</strong>mento ovvero<br />
dalla conclusione della Conferenza <strong>di</strong> Servizi, <strong>di</strong> cui al comma 6 dell’Art. 20 “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio<br />
del Permesso <strong>di</strong> Costruire”, e deve essere notificato all'interessato. Dell'avvenuto rilascio è data notizia<br />
sull'albo pretorio. Gli estremi del Permesso e dei soggetti responsabili dell’intervento sono contenuti<br />
nel cartello esposto, in modo visibile e leggibile, presso il cantiere; in caso <strong>di</strong> non esposizione si<br />
applica la sanzione amministrativa prevista all’art. 41 (“Sanzioni amministrative”) per tale mancanza.<br />
2. Decorso inutilmente il termine per il rilascio del provve<strong>di</strong>mento, la domanda <strong>di</strong> rilascio<br />
del Permesso <strong>di</strong> Costruire si intende accolta. L’inizio dei lavori è subor<strong>di</strong>nato alla determinazione e al<br />
pagamento (per quanto dovuti) degli oneri concessori, delle monetizzazioni delle dotazioni pubbliche<br />
e dei <strong>di</strong>ritti <strong>di</strong> segreteria.<br />
3. Il Permesso <strong>di</strong> Costruire è rilasciato all’avente titolo.<br />
Art. 24 – Permesso <strong>di</strong> Costruire per progetti complessi<br />
1. Ai fini della procedura per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire si intendono quali<br />
“progetti complessi” tutti i progetti che sono soggetti o che prevedono il convenzionamento con<br />
l’Amministrazione Comunale o la partecipazione all’iniziativa progettuale da parte della stessa<br />
Amministrazione.<br />
2. Questi progetti sono soggetti al raddoppio dei termini temporali (<strong>di</strong> cui ai comma 4 e 5<br />
dell’Art. 20, “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire”, del presente RE) per il rilascio dello<br />
stesso Permesso <strong>di</strong> Costruire.<br />
Art. 25 - Caratteristiche ed efficacia del Permesso <strong>di</strong> costruire<br />
1 . Nel Permesso <strong>di</strong> Costruire sono in<strong>di</strong>cati i termini <strong>di</strong> inizio e <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />
2. La data <strong>di</strong> effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al <strong>Comune</strong>, con l'in<strong>di</strong>cazione<br />
del <strong>di</strong>rettore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.<br />
3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del<br />
titolo abilitativo; quello <strong>di</strong> ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può<br />
superare i tre anni dalla data <strong>di</strong> rilascio del provve<strong>di</strong>mento. Su richiesta presentata anteriormente alla<br />
scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provve<strong>di</strong>mento<br />
motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso<br />
decade <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto per la parte non eseguita.<br />
4. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è<br />
subor<strong>di</strong>nata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento<br />
del contributo <strong>di</strong> costruzione per le parti non ancora eseguite.<br />
5. Il Permesso <strong>di</strong> Costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore <strong>di</strong><br />
contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano “ultimati” entro il<br />
termine stabilito nel Permesso stesso.<br />
6. Ai soli fini dell’applicazione della prescrizione <strong>di</strong> cui al comma 5, un’e<strong>di</strong>ficazione si<br />
intende “ultimata” quando sono complete le opere “al grezzo” (comprensa la copertura). Qualora<br />
entrino in vigore previsioni urbanistiche contrastanti con quelle previgenti, sono ammessi<br />
unicamente gli interventi relativi alle opere <strong>di</strong> finitura.<br />
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Art. 26 - Permesso <strong>di</strong> Costruire in deroga<br />
1. Il permesso <strong>di</strong> costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente<br />
per e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale.<br />
2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e <strong>di</strong> sicurezza e dei limiti<br />
inderogabili stabiliti dalle <strong>di</strong>sposizioni statali e regionali, può riguardare esclusivamente le destinazioni<br />
d'uso ammissibili, la densità e<strong>di</strong>lizia, l'altezza e la <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati e dai confini previste dal<br />
PRG e dai relativi strumenti attuativi.<br />
3. Dell'avvio del proce<strong>di</strong>mento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'art. 7<br />
della L n. 241 del 7 agosto 1990.<br />
Art. 27 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />
1. La richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire è sottoscritta dall’avente titolo e ne deve riportare i<br />
dati nominativi, <strong>di</strong> residenza e fiscali; deve, inoltre, essere corredata da fotocopia dell’atto<br />
comprovante il titolo con la sottoscrizione della <strong>di</strong>citura, “Copia conforme dell’originale” (con luogo<br />
e data) oppure da una <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva in merito (Atto <strong>di</strong> notorietà).<br />
2. A tutte le richieste <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire devono essere allegati i documenti e gli<br />
elaborati precisati nella relativa modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Amministrazione Comunale: in<br />
particolare dovranno comunque esservi allegati:<br />
• Dichiarazione dei progettisti abilitati che asseverino, ai sensi dell'art. 481 del co<strong>di</strong>ce penale, il rispetto<br />
delle norme <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> quelle igienico - sanitarie, nonchè la conformità delle opere da realizzare<br />
agli strumenti urbanistici adottati ed approvati, al RE e alla Valutazione preventiva, ove acquisita;<br />
• Elaborati grafici <strong>di</strong> stato <strong>di</strong> fatto, <strong>di</strong> progetto e <strong>di</strong> stato sovrapposto, se richiesto, in conformità alla<br />
citata modulistica;<br />
• Ogni altro elaborato che la modulistica stessa richieda come obbligatorio in conformità del tipo e<br />
dell’entità dell’intervento.<br />
3. I suddetti elaborati devono essere redatti in conformità al dettato della Scheda n. 5)<br />
“Redazione elaborati progettuali”. Devono, inoltre, essere sottoscritti dalla proprietà e firmati e<br />
timbrati dai progettisti; tali mancanze o quella dei dati richiesti quali obbligatori comporta<br />
l’interruzione dei termini temporali fino al reintegro.<br />
Art. 28 - Controllo sulle opere eseguite con Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />
1. Il controllo <strong>di</strong> merito è volto alla verifica del rispetto delle normative urbanistiche,<br />
e<strong>di</strong>lizie, igienico – sanitarie e <strong>di</strong> sicurezza, sia dell’asseverazione, sia delle opere realizzate e/o in<br />
corso <strong>di</strong> realizzazione. Nell'esercizio dei compiti <strong>di</strong> vigilanza sull'attività e<strong>di</strong>lizia, lo Sportello Unico<br />
per l’E<strong>di</strong>lizia verifica la corrispondenza delle opere in corso <strong>di</strong> realizzazione al Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />
nell'osservanza dei seguenti criteri:<br />
a) il controllo è effettuato in corso d'opera e comunque entro do<strong>di</strong>ci mesi dalla comunicazione <strong>di</strong><br />
fine dei lavori ovvero, in assenza <strong>di</strong> tale comunicazione, entro do<strong>di</strong>ci mesi dal termine <strong>di</strong><br />
ultimazione dei lavori in<strong>di</strong>cato nel titolo abilitativo. Per gli interventi soggetti a certificato <strong>di</strong><br />
conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità il controllo è comunque effettuato entro il termine <strong>di</strong> rilascio del<br />
medesimo certificato;<br />
b) il controllo viene effettuato a campione e riguarda una percentuale del 20 per cento degli<br />
interventi e<strong>di</strong>lizi, ivi inclusi tutti gli interventi attuati sulla base <strong>di</strong> un Permesso <strong>di</strong> Costruire la<br />
cui vali<strong>di</strong>tà si è formata a seguito <strong>di</strong> silenzio – assenso.<br />
2. La scelta del campione da verificare avviene con l’ausilio <strong>di</strong> un programma informatico<br />
che assicura la casualità e con la redazione <strong>di</strong> un Verbale contenente l’esito del sorteggio, a garanzia<br />
della trasparenza d’effettuazione.<br />
3. Qualora riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità <strong>di</strong> intervento<br />
contenute nel Permesso, il Dirigente dello Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia assume i provve<strong>di</strong>menti<br />
sanzionatori degli abusi accertati, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.<br />
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CAPO VI – VARIAZIONI AI TITOLI ABILITATIVI<br />
Art. 29 - Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo<br />
1. Le mo<strong>di</strong>fiche a Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività o a Permessi <strong>di</strong> Costruire, che si rendono<br />
necessarie dopo l'inizio dei lavori, sono soggette rispettivamente alla presentazione <strong>di</strong> Denuncia <strong>di</strong><br />
Inizio <strong>di</strong> Attività o alla richiesta <strong>di</strong> rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire qualora riguar<strong>di</strong>no anche una<br />
sola variazione tra quelle definite all'Art. 37 (“Variazioni essenziali”), comma 1, Lettere a), b), c), d) ed<br />
f), ovvero mo<strong>di</strong>fichino in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.<br />
2. I titoli abilitativi <strong>di</strong> cui al comma 1 sono presentati o rilasciati previa acquisizione, in caso<br />
<strong>di</strong> interventi su immobili vincolati, degli atti <strong>di</strong> assenso necessari, fatto salvo il preventivo deposito<br />
del progetto, previsto dall'art. 3, ottavo comma, della LR n. 35 del 1984, nei casi in cui la variante<br />
mo<strong>di</strong>fica in modo sostanziale gli effetti delle azioni sismiche sulla struttura.<br />
3. Nei casi previsti dal presente articolo la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività o il Permesso <strong>di</strong><br />
Costruire costituiscono parte integrante dell'originario titolo abilitativo e sono presentati o richiesti<br />
prima della realizzazione delle opere ed entro il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del titolo abilitativo originario. Le<br />
opere previste devono essere ultimate entro il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà del titolo abilitativo originario.<br />
Art. 30 - Variazioni minori in corso d'opera<br />
1. Sono soggette a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività le variazioni all'intervento previsto dal<br />
titolo abilitativo apportate in corso d'opera qualora comportino mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso<br />
senza aumento del carico urbanistico, ovvero scostamenti e aumenti <strong>di</strong> cubatura e <strong>di</strong> superficie fino<br />
ai limiti stabiliti dall'Art. 37 (“Variazioni essenziali”), comma 1, lettere b), c) e d).<br />
2. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività può essere presentata anche successivamente alla<br />
realizzazione delle variazioni, comunque prima della comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori, e deve<br />
essere redatta sull’apposita modulistica pre<strong>di</strong>sposta dal <strong>Comune</strong> che contiene la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />
asseverazione del progettista abilitato, ai sensi dell'art. 481 del Co<strong>di</strong>ce Penale, del rispetto delle norme<br />
<strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> quelle igienico - sanitarie, nonché della conformità delle opere da realizzare agli<br />
strumenti urbanistici adottati ed approvati e al RE.<br />
3. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività costituisce parte integrante dell'originario titolo<br />
abilitativo.<br />
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Art. 31 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Variante alla DIA o al PdC<br />
1. La richiesta <strong>di</strong> Variante alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività o al Permesso <strong>di</strong> Costruire è<br />
sottoscritta dall’avente titolo su apposita modulistica pre<strong>di</strong>sposta dal <strong>Comune</strong> e ne deve riportare i<br />
dati nominativi, <strong>di</strong> residenza e fiscali.<br />
2. Alla richiesta devono essere allegati gli elaborati grafici e la Relazione tecnica che<br />
illustrano le mo<strong>di</strong>fiche per tutte le parti soggette a variazione. Questi elaborati sono costituiti da una<br />
serie <strong>di</strong> elaborati “sovrapposti” (con in<strong>di</strong>cazione, in rosso, degli elementi introdotti ed in giallo, <strong>di</strong><br />
quelli eliminati - in caso <strong>di</strong> elaborati in bianco /nero può essere proposta una <strong>di</strong>versa legenda purchè<br />
esplicita e univoca); la documentazione fotografica deve essere integrata per le parti che <strong>di</strong>fferiscano<br />
dalla documentazione originaria.<br />
CAPO VII – CONFORMITA’, VIGILANZA E SANZIONI<br />
Art. 32 - Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità<br />
1. Il Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al<br />
progetto approvato o presentato, dal punto <strong>di</strong> vista <strong>di</strong>mensionale, prestazionale e delle prescrizioni<br />
urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie ed in particolare la sussistenza delle con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> sicurezza, igiene, salubrità,<br />
risparmio energetico degli e<strong>di</strong>fici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto<br />
<strong>di</strong>spone la normativa vigente.<br />
2. Sono soggetti al Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità:<br />
a) gli interventi <strong>di</strong> nuova e<strong>di</strong>ficazione;<br />
b) gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica;<br />
c) gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia.<br />
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità, nei casi<br />
<strong>di</strong> cui al comma 2, il titolare del Permesso <strong>di</strong> Costruire o il soggetto che ha presentato la Denuncia <strong>di</strong><br />
Inizio <strong>di</strong> Attività ovvero i loro successori o aventi causa.<br />
4. Per gli interventi e<strong>di</strong>lizi non compresi al comma 2, fermo restando che tutti gli e<strong>di</strong>fici<br />
devono essere dotati <strong>di</strong> Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> agibilità, il professionista abilitato<br />
rilascia una Dichiarazione <strong>di</strong> conformità, che viene allegata alla Scheda tecnica descrittiva <strong>di</strong> cui<br />
all'art. 20 della LR n. 31 del 2002; questa Dichiarazione tiene luogo del Certificato <strong>di</strong> conformità<br />
e<strong>di</strong>lizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della Dichiarazione è trasmessa allo Sportello<br />
Unico per l’E<strong>di</strong>lizia entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori.<br />
5. Il ritardo o la mancata presentazione della domanda <strong>di</strong> Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia<br />
e agibilità e la mancata trasmissione allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> copia della Dichiarazione,<br />
secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente Articolo, comporta l'applicazione della<br />
sanzione amministrativa pecuniaria <strong>di</strong> legge <strong>di</strong> cui al successivo Art. 41 “Sanzioni amministrative”.<br />
6. Il certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità ha il valore e sostituisce il Certificato <strong>di</strong><br />
agibilità <strong>di</strong> cui agli artt. 24 e 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, restando ferme le autorizzazioni<br />
all'esercizio delle attività previste dalla legislazione vigente.<br />
Art. 33 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità<br />
1. Entro quin<strong>di</strong>ci giorni dalla Comunicazione <strong>di</strong> ultimazione dei lavori il soggetto<br />
interessato presenta allo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia la domanda <strong>di</strong> rilascio del certificato <strong>di</strong><br />
conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità sulla modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Ammi-nistrazione Comunale,<br />
corredata da:<br />
a) accatastamento o richiesta <strong>di</strong> accatastamento dell'immobile, sottoscritta dal richiedente, che lo<br />
Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia provvede a trasmettere al Catasto, quando previsti;<br />
b) copia della scheda tecnica descrittiva e dei relativi allegati.<br />
2. La domanda carente nelle in<strong>di</strong>cazioni, nella documentazione e negli elaborati è <strong>di</strong>chiarata<br />
improce<strong>di</strong>bile e viene respinta. Lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia non accetta la domanda incompleta<br />
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e comunica l’improce<strong>di</strong>bilità delle domande incomplete presentate tramite il servizio postale. In<br />
questo caso i documenti e gli elaborati inviati non potranno essere riutilizzati per una nuova<br />
domanda.<br />
3. Lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia comunica il nome del responsabile del proce<strong>di</strong>mento, il<br />
quale può richiedere, entro i successivi trenta giorni dalla presentazione della domanda, documenti<br />
integrativi non a <strong>di</strong>sposizione dell'Amministrazione o che non devono essere acquisiti dalla stessa<br />
autonomamente. La richiesta interrompe il termine <strong>di</strong> cui al comma 3, il quale ricomincia a decorrere<br />
per intero dal ricevimento degli atti.<br />
4. Il Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità è rilasciato entro il termine <strong>di</strong> novanta<br />
giorni dalla richiesta.<br />
5. I controlli sull'opera eseguita, a cui provvede lo Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia entro il<br />
termine previsto per il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità, sono finalizzati a<br />
verificare la rispondenza dell'intervento realizzato agli elaborati <strong>di</strong> progetto approvati o depositati.<br />
6. Nel caso <strong>di</strong> inutile decorso del termine <strong>di</strong> cui al comma 3, la conformità e<strong>di</strong>lizia e<br />
l’agibilità si intendono attestate secondo quanto <strong>di</strong>chiarato dal professionista nell’apposita<br />
Dichiarazione. In tale caso la Dichiarazione stessa tiene luogo del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e<br />
agibilità <strong>di</strong> conformità.<br />
7. La conformità e<strong>di</strong>lizia e l’agibilità comunque attestate non impe<strong>di</strong>scono l'esercizio del<br />
potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inagibilità <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> esso ai sensi dell'art. 222 del Regio<br />
Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero per motivi strutturali.<br />
Art. 34 – Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità parziali<br />
1. Fermo restando il rispetto dei precedenti Art. 32, “Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia ed<br />
agibilità”, e 33, “Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia ed agibilità”, del RE, sono<br />
ammessi la richiesta e il rilascio del Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità parziali per una o più<br />
“porzioni funzionali” <strong>di</strong> un’Unita E<strong>di</strong>lizia, quando si verifichino tutte le seguenti con<strong>di</strong>zioni:<br />
• l’intera Unità E<strong>di</strong>lizia sia dotata <strong>di</strong> Certificazione relativa alla conformità statica e<br />
sismica ai sensi delle vigenti leggi;<br />
• gli accessi dall’esterno, le parti comuni interne, i relativi impianti e le pertinenze<br />
delle “porzioni funzionali” oggetto della richiesta siano ultimate e <strong>di</strong>chiarate<br />
agibili;<br />
• il pieno utilizzo delle “porzioni funzionali” dell’Unità E<strong>di</strong>lizia oggetto della<br />
richiesta possa avvenire in modo autonomo ed in<strong>di</strong>pendente e senza alcuna<br />
inteferenza con le altre porzioni della stessa Unità E<strong>di</strong>lizia non ancora ultimate;<br />
• il rispetto delle normative <strong>di</strong> sicurezza sia assicurato;<br />
• la quota <strong>di</strong> standard urbanistici pubblici <strong>di</strong> competenza delle “porzioni funzionali”<br />
oggetto della richiesta sia realizzata, completata e fruibile oppure garantita da<br />
idonea fidejussione<br />
2. Il rispetto integrale <strong>di</strong> tutte le con<strong>di</strong>zioni previste al comma 1, dovrà essere certificato da<br />
una puntuale Dichiarazione sottoscritta dalla Direzione Lavori.<br />
Art. 35 - Tolleranze verificatesi in sede <strong>di</strong> costruzione<br />
1. Sono da considerarsi nell'ambito <strong>di</strong> tolleranza e non costituiscono pertanto nè variante,<br />
nè abusivismo le <strong>di</strong>fformità verificatesi in sede <strong>di</strong> costruzione, a con<strong>di</strong>zione che non eccedano, per<br />
ogni Unità Immobiliare, il 2% delle misure lineari prescritte.<br />
2. All’interno <strong>di</strong> ciascuna Unità Immobiliare sono tollerate <strong>di</strong>fformità delle misure lineari<br />
nella <strong>di</strong>sposizione planimetrica fino al 5% delle misure <strong>di</strong> progetto e comunque nel rispetto delle<br />
superfici minime prescritte per i vari locali.<br />
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3. Le tolleranze <strong>di</strong> cui ai comma 1 e 2 non sono applicabili relativamente alle <strong>di</strong>stanze<br />
minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa<br />
4. Per i livelli prestazionali richiesti dai requisiti previsti nel presente RE, sono ammesse<br />
tolleranze, se esplicitamente in<strong>di</strong>cate nella formulazione del requisito stesso<br />
Art. 36 - Prescrizione <strong>di</strong> abusi e<strong>di</strong>lizi minori<br />
1. Trascorsi 10 anni dalla loro ultimazione, si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto<br />
all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività e<strong>di</strong>lizie classificabili come manutenzione straor<strong>di</strong>naria, restauro e<br />
risanamento conservativo nonchè ogni altro tipo <strong>di</strong> abusività che non abbia realizzato aumento <strong>di</strong> superficie o <strong>di</strong> volume,<br />
non abbia interessato le strutture portanti, sia stata eseguita nel rispetto dei requisiti igienico – sanitari e non abbia<br />
comportato variazioni delle destinazioni d’uso.<br />
2. II termine <strong>di</strong> prescrizione delle opere <strong>di</strong> cui all'Art. 12 “Interventi soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività<br />
obbligatoria”, Lettere p) e q) del presente RE, abusivamente eseguite, è <strong>di</strong> anni cinque dalla loro ultimazione.<br />
3. E' comunque sempre possibile la regolarizzazione <strong>di</strong> tali <strong>di</strong>fformità, con il pagamento delle sanzioni previste,<br />
ai sensi degli Art. 36 e 37 del TUE.<br />
Attività:<br />
Art. 37 - Variazioni essenziali<br />
1. Sono variazioni essenziali rispetto al Permesso <strong>di</strong> Costruire o alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />
a) il mutamento della destinazione d'uso che comporta una variazione del carico urbanistico<br />
nei seguenti casi<br />
1) un aumento delle superfici utili degli e<strong>di</strong>fici;<br />
2) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle<br />
dotazioni territoriali;<br />
3) un aumento delle unità immobiliari;<br />
b) gli scostamenti <strong>di</strong> entità superiore al 10 per cento rispetto alla superficie coperta, al rapporto<br />
<strong>di</strong> copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle <strong>di</strong>stanze tra<br />
fabbricati e dai confini <strong>di</strong> proprietà anche a <strong>di</strong>versi livelli <strong>di</strong> altezza, nonchè rispetto alla<br />
localizzazione del fabbricato sull'area <strong>di</strong> pertinenza;<br />
c) gli aumenti della cubatura rispetto al progetto del 10 per cento e comunque superiori a<br />
300 mc., con esclusione <strong>di</strong> quelli che riguar<strong>di</strong>no soltanto le cubature accessorie ed i volumi<br />
tecnici, così come definiti ed identificati dalle norme urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie comunali;<br />
d) gli aumenti della superficie utile superiori a 100 mq.;<br />
e) le violazioni delle norme tecniche in materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia antisismica con l’esclusione <strong>di</strong> quelle<br />
che attengano a fatti procedurali e delle mo<strong>di</strong>fiche al progetto che non incidono in modo<br />
sostanziale sugli effetti delle azioni sismiche o che siano migliorative rispetto al progetto<br />
originario;<br />
f) ogni intervento <strong>di</strong>fforme rispetto al titolo abilitativo, ove effettuato su immobili ricadenti in<br />
aree naturali protette, nonchè effettuato su immobili sottoposti a particolari prescrizioni per<br />
ragioni ambientali, paesaggistiche, archeologiche, storico - architettoniche da leggi nazionali<br />
o regionali, ovvero dagli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale od urbanistica.<br />
2. Le definizioni <strong>di</strong> variazioni essenziali <strong>di</strong> cui al comma 1 trovano applicazione ai fini:<br />
a) della definizione delle mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo, <strong>di</strong> cui<br />
all'Art. 29 (“Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativi”)<br />
b) della in<strong>di</strong>viduazione delle variazioni in corso d'opera nei limiti previsti all'Art. 30<br />
(“Variazioni minori in corso d'opera”);<br />
c) dell'applicazione delle norme in materia <strong>di</strong> abusivismo e<strong>di</strong>lizio.<br />
3. Al fine dell’accertamento dell’abusivismo e<strong>di</strong>lizio, si fa riferimento alle definizioni, ai<br />
parametri e alle prescrizioni contenuti nelle Norme Tecniche d’Attuazione del PRG vigente o nel<br />
presente articolo del RE.<br />
19
Art. 38 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta <strong>di</strong> riesame<br />
1. Chiunque abbia un interesse giuri<strong>di</strong>camente rilevante può prendere visione presso lo<br />
Sportello Unico dell'E<strong>di</strong>lizia dei Permessi <strong>di</strong> Costruire rilasciati, insieme ai relativi elaborati<br />
progettuali e Convenzioni, e chiederne al Sindaco, entro do<strong>di</strong>ci mesi dal rilascio, il riesame per<br />
contrasto con le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o con gli strumenti <strong>di</strong> pianificazione territoriale e urbanistica, ai<br />
fini dell'annullamento o della mo<strong>di</strong>fica del Permesso stesso.<br />
2. Il medesimo potere è riconosciuto a chiunque con riguardo alle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong><br />
Attività presentate, allo scopo <strong>di</strong> richiedere al Sindaco la verifica della presenza delle con<strong>di</strong>zioni per le<br />
quali l'intervento è soggetto a tale titolo abilitativo e della conformità dell'intervento asseverato alla<br />
legislazione e alla pianificazione territoriale e urbanistica.<br />
3. La richiesta <strong>di</strong> riesame deve essere motivata in or<strong>di</strong>ne a concrete ipotesi normative<br />
ritenute non ottemperate.<br />
4. In caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> riesame presentata ai sensi dei precedenti comma,<br />
l’Amministrazione Comunale emana un motivato provve<strong>di</strong>mento sui punti segnalati entro 30 giorni<br />
dalla data <strong>di</strong> deposito della richiesta stessa.<br />
Art. 39 – Proce<strong>di</strong>menti per le sanatorie<br />
1. Per opere in corso iniziate senza previo deposito <strong>di</strong> DIA, la presentazione <strong>di</strong> Denuncia<br />
<strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività in sanatoria dovrà essere redatta in conformità ai <strong>di</strong>sposti del Capo IV,<br />
“DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ”, del presente RE ed essere ulteriormente accompagnata<br />
dalla ricevuta del versamento della sanzione minima prevista.<br />
2. Per opere eseguite in assenza <strong>di</strong> PdC o in <strong>di</strong>fformità dello stesso o in assenza <strong>di</strong> DIA nel<br />
caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione o <strong>di</strong> nuova costruzione, qualora le stesse opere risultino<br />
urbanisticamente conformi alla <strong>di</strong>scilpina urbanistica e regolamentare vigente all’atto della loro<br />
esecuzione e a quella vigente all’atto della sanatoria, la sanatoria stessa è rilasciata in conformità<br />
all’Art. 36 del TUE.<br />
3. Per opere eseguite in assenza <strong>di</strong> DIA nei casi <strong>di</strong>versi da quelli riportati al precedente<br />
comma 2, qualora le stesse opere risultino urbanisticamente conformi alla <strong>di</strong>scilpina urbanistica e<br />
regolamentare vigente all’atto della loro esecuzione e a quella vigente all’atto della sanatoria, la<br />
sanatoria stessa è rilasciata in conformità all’Art. 37, comma 4 del TUE, utilizzando l’apposita<br />
modulistica pre<strong>di</strong>sposta dall’Ammninistrazione Comunale.<br />
4. Per opere eseguite in assenza <strong>di</strong> DIA nei casi <strong>di</strong>versi da quelli riportati al comma 2,<br />
qualora le stesse opere non risultino urbanisticamente conformi alla <strong>di</strong>scilpina urbanistica e<br />
regolamentare vigente all’atto della loro esecuzione, si applica quanto previsto all’Art. 37, comma 1<br />
del TUE.<br />
5. Per gli interventi <strong>di</strong> restuaro scientifico e <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo eseguiti<br />
su immobili soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione e/o ricadenti in zona storica “A”, trovano<br />
rispettivamente applicazione i commi 2 e 3 dell’Art. 37 del TUE.<br />
6. I restanti interventi, eseguiti senza titolo abilitativo o in <strong>di</strong>fformità alla <strong>di</strong>sciplina<br />
urbanistica e regolamentare vigente all’atto della loro esecuzione, sono assoggettati alle sanzioni<br />
ripristinatorie e/o pecuniarie previste dal TUE (Parte prima, Titolo quarto).<br />
20
Art. 40 – Visita <strong>di</strong> controllo<br />
1. Le visite <strong>di</strong> controllo, previste dalla legislazione vigente e dal presente RE, possono essere effettuate in ogni<br />
momento dell’esecuzione delle opere da parte dei funzionari comunali preposti.<br />
2. Il titolare del titolo abilitativo deve fornire, a sua propria cura e a sue spese, ogni strumento, mezzo e mano<br />
d’opera necessari agli accertamenti, misure e collau<strong>di</strong> ritenuti necessari dai funzionari stessi.<br />
3. Dopo ogni visita viene redatto un apposito verbale in duplice copia, <strong>di</strong> cui una deve rimanere in cantiere.<br />
Art. 41 – Sanzioni amministrative<br />
1. Alle violazioni <strong>di</strong> seguito elencate si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 ad euro 500:<br />
• Omessa o ritardata comunicazione <strong>di</strong> Inizio lavori con Permesso <strong>di</strong> Costruire<br />
• Omessa o ritardata comunicazione della Direzione Lavori e/o dell’Impresa esecutrice in caso <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong><br />
Costruire<br />
• Omessa esposizione del Cartello <strong>di</strong> cantiere o esposizione del Cartello <strong>di</strong> cantiere con in<strong>di</strong>cazioni obbligatorie<br />
incomplete<br />
• Omessa tenuta in cantiere <strong>di</strong> copia del titolo abilitativo<br />
• Omessa o ritardata ottemperanza alle Or<strong>di</strong>nanze emesse ai sensi del presente RE<br />
2. L’omessa o ritardata presentazione della Domanda <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia ed agibilità e la mancata trasmissione<br />
<strong>di</strong> copia della scheda tecnica, comportano l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 77 a €. 464.<br />
3. L’applicazione della sanzione non esonera dall’obbligo per cui la sanzione stessa è stata prevista, pena la<br />
reiterazione della sanzione stessa.<br />
Art. 42 - Vigilanza sulle opere dello Stato, della Regione, delle Province e del <strong>Comune</strong><br />
1. Per le opere eseguite dallo Stato, dalla Regione, dalle Province e dal <strong>Comune</strong>, qualora<br />
ricorrano le ipotesi <strong>di</strong> cui all'art. 28 del DPR n. 380 del 2001, il Dirigente preposto allo Sportello<br />
Unico per l'E<strong>di</strong>lizia informa rispettivamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il<br />
Presidente della Regione, il Presidente della Provincia o il Sindaco ai quali spetta l'adozione dei<br />
provve<strong>di</strong>menti previsti dalla Legge.<br />
CAPO VIII – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE<br />
Art. 43 - Mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso<br />
1. La VG al PRG in<strong>di</strong>vidua nei <strong>di</strong>versi ambiti del territorio comunale le destinazioni d'uso<br />
compatibili degli immobili.<br />
2. Il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso senza opere conforme alle previsioni urbanistiche<br />
comunali è soggetto a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività. È definito mutamento d'uso senza opere la<br />
mo<strong>di</strong>fica dell'uso in atto nell'immobile.<br />
3. La destinazione d'uso in atto dell'immobile o dell'unità immobiliare è quella stabilita dal<br />
titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o l'ultimo intervento <strong>di</strong> recupero o, in assenza o<br />
indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede <strong>di</strong> primo accatastamento<br />
ovvero da altri documenti probanti.<br />
4. Qualora la nuova destinazione determini un aumento del carico urbanistico,<br />
verificandosi uno o più dei seguenti casi,<br />
1. aumento delle superfici utili degli e<strong>di</strong>fici;<br />
2. mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle<br />
dotazioni territoriali;<br />
3. aumento delle unità immobiliari;<br />
il mutamento d'uso è subor<strong>di</strong>nato all'effettivo reperimento delle dotazioni territoriali richieste e<br />
comporta il versamento della <strong>di</strong>fferenza tra gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione per la nuova destinazione<br />
d'uso e gli oneri previsti, nelle nuove costruzioni, per la destinazione d'uso in atto.<br />
5. Il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso con opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per<br />
l'intervento e<strong>di</strong>lizio al quale è connesso.<br />
6. Non costituisce mutamento d'uso ed è attuato liberamente il cambio dell'uso in atto<br />
nell'Unità Immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e<br />
21
comunque compreso entro i 30 mq. Non costituisce inoltre mutamento d'uso la destinazione <strong>di</strong> parte<br />
degli e<strong>di</strong>fici dell'azienda agricola a superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong>retta al dettaglio dei prodotti dell'impresa<br />
stessa, purchè contenuta entro il limite del 20 per cento della superficie totale degli immobili e<br />
comunque entro il limite <strong>di</strong> 250 mq. Tale attività <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta può essere altresì attuata in strutture<br />
precarie o amovibili nei casi stabiliti dagli strumenti urbanistici.<br />
7. Il mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso non connesso a trasformazioni fisiche dei fabbricati<br />
già rurali con originaria funzione abitativa che non presentino più i requisiti <strong>di</strong> ruralità e per i quali si<br />
provveda alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale è esente dal<br />
pagamento del contributo <strong>di</strong> costruzione.<br />
Art. 44 - Contributo <strong>di</strong> costruzione<br />
1. Il contributo <strong>di</strong> costruzione è costituito dal contributo sul costo <strong>di</strong> costruzione, dagli<br />
oneri <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e dagli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria.<br />
2. Fatti salvi i casi <strong>di</strong> riduzione o esonero <strong>di</strong> cui all'Art 47 (“Riduzione ed esonero dal contributo<br />
<strong>di</strong> costruzione”), il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del Permesso<br />
o per presentare la Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività è tenuto a corrispondere un contributo<br />
commisurato all'incidenza degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione nonchè al costo <strong>di</strong> costruzione.<br />
3. Il contributo <strong>di</strong> costruzione è quantificato dal <strong>Comune</strong> per gli interventi da realizzare<br />
attraverso il Permesso <strong>di</strong> Costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con Denuncia <strong>di</strong><br />
Inizio <strong>di</strong> Attività.<br />
4. Le modalità <strong>di</strong> corresponsione e le garanzie sono stabilite dal <strong>Comune</strong> con apposita<br />
Deliberazione.<br />
5. Ai fini della determinazione degli oneri valgono le definizioni contenute nella Delibera<br />
comunale <strong>di</strong> determinazione degli oneri.<br />
6. Gli interventi che prevedono l’eliminazione o la riduzione <strong>di</strong> tramezzature interne alle<br />
Unità Immobiliari non comportano un aumento della Superficie utile.<br />
Art. 45 - Oneri <strong>di</strong> urbanizzazione<br />
1. Gli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione sono dovuti in relazione agli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione<br />
e<strong>di</strong>lizia o agli interventi che comportano nuova e<strong>di</strong>ficazione o che determinano un incremento del<br />
carico urbanistico in funzione <strong>di</strong>:<br />
a) un aumento delle superfici utili degli e<strong>di</strong>fici;<br />
b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili con variazione delle dotazioni<br />
territoriali;<br />
c) un aumento delle unità immobiliari.<br />
Art. 46 - Costo <strong>di</strong> costruzione<br />
1. Il costo <strong>di</strong> costruzione per la nuova e<strong>di</strong>ficazione è adeguato annualmente dal <strong>Comune</strong>, in<br />
ragione dell'intervenuta variazione dei costi <strong>di</strong> costruzione accertata dall'Istituto Nazionale <strong>di</strong><br />
Statistica. Gli oneri <strong>di</strong> Urbanizzazione primaria (U1) e secondaria (U2), sono adeguati ogni cinque<br />
anni, sulla base dell’apposita Deliberazione del Consiglio regionale con riferimento ai costi<br />
parametrici per l'e<strong>di</strong>lizia agevolata.<br />
4. Per gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia il costo <strong>di</strong> costruzione non può superare il<br />
valore determinato per le nuove costruzioni. ai sensi del comma 1.<br />
Art. 47 - Riduzione ed esonero dal contributo <strong>di</strong> costruzione<br />
1. Il contributo <strong>di</strong> costruzione non è dovuto:<br />
22
a) per gli interventi, anche residenziali, da realizzare nel territorio rurale in funzione della<br />
conduzione del fondo e delle esigenze dell'impren<strong>di</strong>tore agricolo a titolo principale, ai sensi<br />
dell'Art. 12 della Legge n. 153 del 9 maggio 1975, ancorchè in quiescenza;<br />
b) per gli interventi <strong>di</strong> cui alle Lettere a), b), d), h), i), k), comma 1 dell'Art. 12 (”Interventi<br />
soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria”);<br />
c) per gli interventi <strong>di</strong> eliminazione delle barriere architettoniche;<br />
d) per gli interventi <strong>di</strong> ristrutturazione o <strong>di</strong> ampliamento in misura non superiore al 20 per<br />
cento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici unifamiliari;<br />
e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o <strong>di</strong> interesse generale realizzate dagli enti<br />
istituzionalmente competenti e dalle organizzazioni non lucrative <strong>di</strong> utilità sociale (ONLUS),<br />
nonchè per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione <strong>di</strong> strumenti<br />
urbanistici;<br />
f) per gli interventi da realizzare in attuazione <strong>di</strong> norme o <strong>di</strong> provve<strong>di</strong>menti emanati a seguito <strong>di</strong><br />
pubbliche calamità;<br />
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, mo<strong>di</strong>fiche e installazioni relativi alle fonti rinnovabili <strong>di</strong><br />
energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme<br />
urbanistiche e <strong>di</strong> tutela dei beni culturali ed ambientali.<br />
2. Nei casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa convenzionata, anche relativa ad e<strong>di</strong>fici esistenti, il<br />
contributo <strong>di</strong> costruzione è ridotto alla sola quota afferente agli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione qualora il<br />
titolare del permesso o il soggetto che ha presentato la DIA si impegni, attraverso una Convenzione<br />
con il <strong>Comune</strong>, ad applicare prezzi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e canoni <strong>di</strong> locazione determinati ai sensi della<br />
convenzione - tipo prevista al seguente Art. 48 (“Convenzione – tipo per interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa”).<br />
3. Il contributo dovuto per la realizzazione o il recupero della prima abitazione è pari a<br />
quello stabilito per l'e<strong>di</strong>lizia in locazione fruente <strong>di</strong> contributi pubblici, purchè sussistano i requisiti<br />
previsti dalla normativa <strong>di</strong> settore.<br />
4. Per gli interventi da realizzare su immobili <strong>di</strong> proprietà dello Stato il contributo <strong>di</strong><br />
costruzione è commisurato all'incidenza delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione.<br />
Art. 48 - Convenzione – tipo per interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa<br />
1. Ai fini del rilascio del Permesso <strong>di</strong> Costruire relativo agli interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa convenzionata, sulla<br />
base dei criteri e dei parametri della Convenzione – tipo approvata dalla Giunta regionale, il <strong>Comune</strong> stipula Convenzioni<br />
o Atti unilaterali d’obbligo per alloggi che prevedono le seguenti caratteristiche tipologiche e costruttive:<br />
• Alloggi <strong>di</strong> nuova costruzione con superficie utile massima <strong>di</strong> mq. 95 con caratteristiche conformi alle leggi vigenti in<br />
materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia economico-popolare ed agevolata, con particolare riferimento agli Artt. 16 e 43 della L. 457/78 e<br />
s.s.m.i.<br />
• Per gli interventi <strong>di</strong> recupero e per le utenze speciali (residenze collettive per anziani, studenti, immigrati, ecc.) non trovano<br />
applicazione le suddette limitazioni e si fa invece riferimento a standard abitativi propri dell'e<strong>di</strong>lizia economica e popolare,<br />
fatti salvi eventuali vincoli imposti dalla normativa regionale.<br />
2. In relazione<br />
• alla determinazione dei prezzi <strong>di</strong> cessione degli alloggi;<br />
• alla percentuale per spese generali;<br />
• alla determinazione del prezzo massimo <strong>di</strong> cessione e dei canoni <strong>di</strong> locazione;<br />
• alla determinazione dei costi per migliorie ed adattamenti;<br />
• alla durata <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà della convenzione;<br />
• alla determinazione del contributo in caso <strong>di</strong> recesso;<br />
• alla determinazione del contributo in caso <strong>di</strong> risoluzione della convenzione per colpa del<br />
concessionario;<br />
• al periodo <strong>di</strong> <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> cessione degli alloggi in caso <strong>di</strong> convezionamento sulla base dell’Art. 31 della<br />
LR n. 31/2002;<br />
23
si applica quanto assunto con apposita Delibera <strong>di</strong> Consiglio Comunale relativa alla determinazione<br />
del contributo commisurato al costo <strong>di</strong> costruzione e all’approvazione degli schemi-tipo per le<br />
convenzioni.<br />
2. I prezzi <strong>di</strong> cessione ed i canoni <strong>di</strong> locazione determinati nelle Convenzioni ai sensi del<br />
comma 2 sono aggiornati in relazione agli in<strong>di</strong>ci ufficiali ISTAT dei costi <strong>di</strong> costruzione in<strong>di</strong>viduati<br />
dopo la stipula delle convenzioni medesime.<br />
4. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi <strong>di</strong> cessione e dei canoni <strong>di</strong> locazione è<br />
nulla per la parte eccedente.<br />
Art. 49 - Contributo <strong>di</strong> costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza<br />
1. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o<br />
artigianali <strong>di</strong>rette alla trasformazione <strong>di</strong> beni ed alla prestazione <strong>di</strong> servizi comporta la corresponsione<br />
degli oneri <strong>di</strong> urbanizzazione e dell’eventuale contributo aggiuntivo previsto normativamente.<br />
2. Il titolo abilitativo relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,<br />
commerciali e <strong>di</strong>rezionali o allo svolgimento <strong>di</strong> servizi comporta la corresponsione degli oneri <strong>di</strong><br />
urbanizzazione e <strong>di</strong> una quota non superiore al 10 per cento del costo <strong>di</strong> costruzione da stabilirsi, in<br />
relazione ai <strong>di</strong>versi tipi <strong>di</strong> attività, con deliberazione del Consiglio comunale.<br />
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere in<strong>di</strong>cate ai commi 1 e 2 , nonchè <strong>di</strong> quelle<br />
realizzate nel territorio rurale previste dall'Art. 47 (“Riduzione ed esonero dal contributo <strong>di</strong> costruzione”),<br />
comma 1, Lettera a), sia mo<strong>di</strong>ficata nei <strong>di</strong>eci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo <strong>di</strong><br />
costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione ed è determinato<br />
con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.<br />
CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI<br />
Art. 50 - Requisiti delle opere e<strong>di</strong>lizie<br />
1. La Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività ed il Permesso <strong>di</strong> Costruire sono soggetti alla conformità con i requisiti<br />
tecnici definiti nel presente RE.<br />
2. Per gli inse<strong>di</strong>amenti destinati ad attività produttive e <strong>di</strong> servizio caratterizzati da significativi impatti<br />
sull'ambiente e sulla salute il titolo abilitativo è subor<strong>di</strong>nato, oltre che al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa<br />
vigente in materia <strong>di</strong> igiene e sicurezza nei luoghi <strong>di</strong> lavoro, all'osservanza delle eventuali prescrizioni dell’ASL –<br />
Diparimento <strong>di</strong> salute pubblica, nonchè al rispetto delle prescrizioni dettate nell'ambito delle eventuali procedure in<br />
materia <strong>di</strong> valutazione <strong>di</strong> impatto ambientale ovvero <strong>di</strong> autorizzazione integrata ambientale. Le attività produttive e <strong>di</strong><br />
servizio caratterizzate da significativi impatti sull’ambiente e la salute sono quelle elencate all’Art. 11 “Pareri, nulla-osta, e<br />
depositi preventivi all’inizio dell’attività e<strong>di</strong>lizia” del presente RE.<br />
Art. 51 - Opere eseguibili d'urgenza<br />
1. Possono essere eseguite senza conseguimento preventivo del titolo abilitativo le sole opere, provvisionali <strong>di</strong><br />
assoluta urgenza, in<strong>di</strong>spensabili per evitare imminenti pericoli o danni.<br />
2. Il proprietario, in tal caso, ha l’obbligo <strong>di</strong> darne imme<strong>di</strong>ata e contestuale comunicazione allo Sportello Unico<br />
per l’E<strong>di</strong>lizia e <strong>di</strong> depositare la DIA o <strong>di</strong> richiedere il PdC, entro e non oltre i successivi 30 giorni, per l’espletamento<br />
dell’intervento.<br />
Art. 51 bis – Interventi soggetti ad Autorizzazione Amministrativa<br />
1. Sono soggetti al conseguimento <strong>di</strong> una specifica Autorizzazione amministrativa, che ne fissa i criteri <strong>di</strong><br />
installazione e i limiti <strong>di</strong> tempo, pur non necessitando <strong>di</strong> titolo abilitativo <strong>di</strong> tipo e<strong>di</strong>lizio, l’installazione <strong>di</strong> elementi strutturali,<br />
<strong>di</strong> impianti tecnologici e <strong>di</strong> altre opere con natura temporanea, sia su suolo pubblico che privato, in funzione <strong>di</strong> manifestazioni ed<br />
eventi fieristici, sportivi, artistici, pubblicitari, politici, religiosi, commerciali ed altri assimilabili.<br />
2. L’autorizzazione amministrativa, deve essere richiesta allo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia e per le Attività<br />
Produttive, unitamente ad una documentazione che consenta la valutazione della sua consistenza e <strong>di</strong>slocazione, e viene<br />
rilasciata entro 30 giorni dalla data <strong>di</strong> presentazione.<br />
3. Entro 15 giorni dalla stessa data, possono essere richieste integrazioni e delucidazioni con interruzione dei<br />
tempi del rilascio e, se queste non vengono fornite entro i 30 giorni successivi, la richiesta risulta improce<strong>di</strong>bile.<br />
24
4. In assenza <strong>di</strong> interruzioni, l’autorizzazione si considera tacitamente assentita dopo 30 giorni, in conformità<br />
della documentazione inviata e previo il pagamento degli oneri e dei <strong>di</strong>ritti dovuti.<br />
5. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale, nei casi che questa ritenga necessario, assoggettare il rilascio<br />
dell’Autorizzazione amministrativa ad una fidejussione a copertura della spesa per la rimozione e l’accantonamento,<br />
qualora non attuati dal richiedente nei tempi stabiliti, e per il ripristino dello stato dei luoghi.<br />
6. L’utilizzo degli allestimenti temporanei è comunque subor<strong>di</strong>nata all’ottenimento dei relativi permessi e<br />
pareri, nel rispetto delle specifiche norme vigenti (in modo particolare in tema <strong>di</strong> sicurezza).<br />
abilitati.<br />
Art. 52 – Competenze dei tecnici<br />
1. Il progetto e la <strong>di</strong>rezione dei lavori per la realizzazione degli interventi devono essere effettuati da tecnici<br />
2. Ad essi compete la progettazione, la <strong>di</strong>rezione dei lavori, il collaudo, l’effettuazione <strong>di</strong> perizie e qualsiasi altra<br />
prestazione tecnica inerente gli interventi <strong>di</strong>sciplinati dal presente RE (con esclusione della Attività e<strong>di</strong>lizia libera), <strong>di</strong> cui<br />
sono responsabili, unitamente all’avente titolo all’inizio dell’attività ed al costruttore, a termini <strong>di</strong> legge e per le rispettive<br />
competenze.<br />
3. Le competenze dei tecnici abilitati sono quelle stabilite dalla Legge.<br />
CAPO X – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI<br />
Art. 53 – Prescrizioni per il cantiere<br />
1. In tutti i cantieri <strong>di</strong> lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile, in cui<br />
siano in<strong>di</strong>cati:<br />
1) estremi del titolo abilitativo con la date <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà;<br />
2) nome, cognome del proprietario, se <strong>di</strong>verso, del committente e, ove ricorra, l’amministrazione pubblica interessata ai<br />
lavori;<br />
3) nome, cognome e titolo professionale dei progettisti, dei <strong>di</strong>rettori dei lavori (architettonico, strutturale, impiantistico,<br />
etc.) e dei coor<strong>di</strong>natori della sicurezza in fase <strong>di</strong> progettazione ed in fase <strong>di</strong> esecuzione dei lavori;<br />
4) denominazione delle imprese assuntrici dei lavori ed eventualmente in<strong>di</strong>cazione che i lavori sono eseguiti in<br />
economia <strong>di</strong>retta;<br />
5) nome, cognome e qualifica del <strong>di</strong>rettore tecnico <strong>di</strong> cantiere.<br />
2. Ogni cantiere è soggetto alle norme <strong>di</strong> sicurezza previste dalla legge. In particolare, i cantieri devono essere<br />
organizzati con il rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza delle opere provvisionali e dei<br />
mezzi d'opera <strong>di</strong> qualsiasi tipo, sull'uso dell'energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari e sulla prevenzione degli<br />
incen<strong>di</strong>.<br />
3. E’ fatto obbligo alla proprietà e al <strong>di</strong>rettore dei lavori, della denuncia alla Soprintendenza Archeologica <strong>di</strong><br />
eventuali ritrovamenti archeologici ed artistici durante i lavori.<br />
4. I cantieri devono essere recintati e mantenuti liberi da materiali inutili e dannosi per tutta la durata dei lavori.<br />
Le recinzioni devono essere sicure e decorose; devono essere illuminate in conformità alle in<strong>di</strong>cazioni del Co<strong>di</strong>ce della<br />
strada sui lati prospicienti la viabilità carrabile e pedonale ed avere porte apribili verso l’interno, munite <strong>di</strong> serrature o<br />
catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore <strong>di</strong> sospensione dei lavori.<br />
5. In ogni cantiere deve essere conservata una copia dei titoli abilitativi necessari all’intervento e della notifica<br />
preliminare all’ASL in materia <strong>di</strong> sicurezza (Art. 11 DLgs 494/96 e s.s.m.i).<br />
6. L’attività <strong>di</strong> cantiere deve essere svolta in orari compatibili con il tempo de<strong>di</strong>cato al riposo. Le deroghe ai<br />
limite delle emissioni del rumore sono soggette a preventiva autorizzazione dell’Ammnistrazione Comunale su richiesta<br />
dell’interessato.<br />
Art. 54 - Scarico dei Materiali – Norme per le Demolizioni - Pulizia degli spazi pubblici<br />
1. E' vietato gettare, dai ponti <strong>di</strong> servizio, dai tetti o dall'interno degli e<strong>di</strong>fici, materiale <strong>di</strong> qualsiasi genere.<br />
2. Durante i lavori, specie se <strong>di</strong> demolizione, deve essere contenuto il sollevamento <strong>di</strong> polvere me<strong>di</strong>ante<br />
opportuni accorgimenti.<br />
3. Il <strong>di</strong>rettore tecnico del cantiere deve assicurare il costante mantenimento della pulizia degli spazi pubblici per<br />
tutta l'estensione della costruzione e per le imme<strong>di</strong>ate vicinanze.<br />
4. Il trasporto dei materiali utili o <strong>di</strong> rifiuto deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito <strong>di</strong> accatastamento<br />
anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo il rilascio <strong>di</strong> specifica autorizzazione.<br />
25
Art. 55 - Responsabilità degli esecutori <strong>di</strong> opere<br />
1. L’intestatario e/o il committente del titolo abilitativo, i tecnici abilitati incaricati della Direzione dei Lavori<br />
(architettonici, strutturali, impiantistici, etc.) e della sicurezza in fase <strong>di</strong> esecuzione dei lavori, ed il costruttore, sotto la loro<br />
piena ed esclusiva responsabilità, devono adottare tutti quei mezzi e accorgimenti necessari per evitare pericolo <strong>di</strong><br />
qualsiasi genere che possono derivare dall'esecuzione delle opere, in conformità alla legislazione vigente e, comunque ad<br />
un generale senso <strong>di</strong> cautela.<br />
2. L'idoneità dei provve<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> cui al comma 1 sono controllati e sanzionati se in <strong>di</strong>fetto, dagli organi<br />
competenti, i quali possono altresì or<strong>di</strong>nare ulteriori accorgimenti, senza che ne derivi in alcun modo alcun onere per la<br />
pubblica amministrazione o una attenuazione delle responsabilità legali dei soggetti <strong>di</strong> cui al comma precedente.<br />
Art. 56 – Occupazione e rimessa in pristino <strong>di</strong> suolo pubblico<br />
1. Nel caso <strong>di</strong> necessità <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico, deve essere fatta apposita domanda al Servizio <strong>di</strong><br />
Polizia Municipale, con in<strong>di</strong>cazione planimetrica dell’area da includere nel recinto <strong>di</strong> cantiere e la scadenza temporale<br />
prevista. La concessione dell’area è rinnovabile secondo le modalità dettate dal Regolamento comunale in materia ed è<br />
subor<strong>di</strong>nata al pagamento degli oneri previsti.<br />
2. Alla fine dei lavori il costruttore deve rimuovere, entro e non oltre 30 giorni, ponti, barriere e recinzioni posti<br />
per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impe<strong>di</strong>mento, rimesso in pristino.<br />
3. In caso <strong>di</strong> inadempienza il Servizio <strong>di</strong> Polizia Municipale può or<strong>di</strong>nare l'esecuzione d'ufficio a spese del<br />
proprietario e salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.<br />
CAPO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO EDIFICI<br />
IN CENTRO STORICO<br />
Art. 57 – Coibentazione pareti esterne e<strong>di</strong>fici<br />
1. L’intervento <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> rivestimento delle pareti esterne <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio ai fini della<br />
coibentazione “rivestimento a cappotto”, non è ammesso sugli e<strong>di</strong>fici in Centro Storico vincolati ai sensi del D.Lgs.<br />
42/2004 o assoggetti dalla N.T.A. del P.R.G. alla categoria <strong>di</strong> intervento restauro e risanamento conservativo tipo A e<br />
tipo B nella facciata prospiciente vie o spazi pubblici. Negli altri prospetti (interni e laterali non prospicienti vie o spazi<br />
pubblici) l’intervento è ammesso qualora compatibile con la <strong>di</strong>sciplina dell’Appen<strong>di</strong>ce 2 delle N.T.A. del P.R.G. e nel<br />
rispetto delle altre normative <strong>di</strong> settore aventi incidenza sulla <strong>di</strong>sciplina e<strong>di</strong>lizia.<br />
2. Negli e<strong>di</strong>fici per i quali è prevista dall’appen<strong>di</strong>ce 2 delle N.T.A. del P.R.G. la categoria <strong>di</strong> intervento <strong>di</strong><br />
“ristrutturazione” e “ripristino e<strong>di</strong>lizio” (E – Nit – Kn - Nrs), ad esclusione <strong>di</strong> quelli prospicienti P.zza Matteotti, P.zza<br />
Medaglie d’Oro, P.zza Codronchi, Via Emilia, Via Mazzini, Via Appia, Via Cavour, Via Garibal<strong>di</strong>, è ammesso<br />
l’ispessimento delle pareti ai fini della coibentazione in deroga alle <strong>di</strong>stanze minime tra e<strong>di</strong>fici e dalla strada fino al<br />
massimo <strong>di</strong> cm. 10 <strong>di</strong> spessore qualora sussistano le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> cui ai successivi commi.<br />
3. Gli interventi sugli e<strong>di</strong>fici prospicienti la pubblica via, devono ottenere la preventiva autorizzazione del <strong>Comune</strong><br />
(ente proprietario della strada) sia con riferimento alla mobilità che all’occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico. L’autorizzazione<br />
potrà essere rilasciata, solo nel caso in cui la riduzione del suolo pubblico, tenuto conto nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici fronteggianti <strong>di</strong><br />
intervento realizzato su entrambi, non ne comprometta la percorribilità viabile e pedonale.<br />
4. L’autorizzazione <strong>di</strong> occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico è rilasciata secondo modalità e con<strong>di</strong>zioni previsti nel relativo<br />
regolamento comunale.<br />
5. Deve essere prodotta la certificazione che attesti la riduzione minima del 10 per cento dei limiti <strong>di</strong> trasmittanza<br />
previsti dal D.Lgs. 192/2005 come previsto al comma 2 art. 11 D.Lgs. 115/2008.<br />
Art. 58 – Coibentazione solaio <strong>di</strong> copertura<br />
1. Nel rispetto delle prescrizioni dell’Appen<strong>di</strong>ce 2 delle N.T.A. del P.R.G. e delle altre normative <strong>di</strong> settore aventi<br />
incidenza sulla <strong>di</strong>sciplina e<strong>di</strong>lizia, è ammessa la coibentazione del solaio <strong>di</strong> copertura fino a un massimo <strong>di</strong> cm. 10, a<br />
con<strong>di</strong>zione non aumentino le altezze interne dei vani, sia mantenuta la posizione <strong>di</strong> or<strong>di</strong>tura dei solai e l’altezza <strong>di</strong> gronda.<br />
2. Deve essere prodotta la certificazione che attesti la riduzione minima del 10 per cento dei limiti <strong>di</strong> trasmittanza<br />
previsti dal D.Lgs. 192/2005 come previsto al comma 2 art. 11 D.Lgs. 115/2008.<br />
26
ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO<br />
SCHEDA n. 1)<br />
Modalità degli interventi e<strong>di</strong>lizi<br />
Costruzione:<br />
- qualsiasi manufatto, con l’esclusione <strong>di</strong> quelli che rientrano espressamente nella categoria<br />
dei veicoli (Art. 20 del DPR n. 393 del 15.06.1953 e s.m.i.) e <strong>di</strong>verso da quelli sottoelencati,<br />
emergente dal suolo, inserito nel sottosuolo o anche solo annesso e connesso a costruzioni esistenti e<br />
realizzato con l’impiego <strong>di</strong> qualsiasi materiale; si comprende tra le costruzioni la pavimentazione e/o<br />
l’impermeabilizzazione <strong>di</strong> spazi scoperti;<br />
- non sono da considerarsi “costruzioni” e, <strong>di</strong> conseguenza, non sono soggetti ad Denuncia<br />
<strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività e/o a Permesso <strong>di</strong> costruire, ad obblighi <strong>di</strong> rispetto <strong>di</strong> parametri urbanistici ed<br />
e<strong>di</strong>lizi, in<strong>di</strong>ci, <strong>di</strong>stanze, ecc.:<br />
• tutti quegli elementi <strong>di</strong>mensionalmente e chiaramente assegnabili al settore dell’ “oggettistica” e a<br />
quello dell’ “arredo mobile per esterni”;<br />
• quant’altro espressamente previsto dal RE come intervento liberamente effettuabile;<br />
- le attività <strong>di</strong> tipo colturale, agrario, forestale e <strong>di</strong> giar<strong>di</strong>naggio non sono da considerarsi<br />
afferenti alle “costruzioni” e sono soggette solo alle norme civili e speciali in materia.<br />
Ricostruzione:<br />
- qualsiasi intervento, anche parziale, teso al rifacimento <strong>di</strong> una costruzione o parte <strong>di</strong> essa<br />
demolita.<br />
Ampliamento:<br />
- incremento della superficie e/o del volume rispetto ad un’e<strong>di</strong>ficazione esistente;<br />
l’ampliamento si definisce tale se si realizza con un’incremento <strong>di</strong> superficie e/o <strong>di</strong> volume<br />
costituenti un accrescimento organico dell’e<strong>di</strong>ficazione esistente.<br />
Ai soli fini del conseguimento del titolo abilitativo a mezzo della DIA, non si considera<br />
nuova costruzione l’ampliamento consistente nella realizzazione <strong>di</strong> aggiunte pertinenziali (<strong>di</strong><br />
servizio alla funzione abitativa), che comportino la realizzazione <strong>di</strong> un volume inferiore od uguale al<br />
20 per cento del volume dell'e<strong>di</strong>ficio principale, quando vengano effettuate su e<strong>di</strong>fici esclusi da<br />
vincoli <strong>di</strong> conservazione (per i quali, cioè, siano ammissibili interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia).<br />
Sopraelevazione:<br />
- estensione in senso verticale <strong>di</strong> tutta o <strong>di</strong> parte <strong>di</strong> una e<strong>di</strong>ficazione esistente.<br />
Ai soli fini del conseguimento del titolo abilitativo a mezzo della DIA, non si considera nuova<br />
costruzione la sopraelevazione consistente nella realizzazione <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> aggiunte pertinenziali<br />
(<strong>di</strong> servizio alla funzione abitativa) che comportino la realizzazione <strong>di</strong> un volume ricadente all’interno<br />
dell’altezza massima dell'e<strong>di</strong>ficio ed inferiore od uguale al 20 per cento del volume dell'e<strong>di</strong>ficio<br />
principale, quando vengano effettuate su e<strong>di</strong>fici esclusi da vincoli <strong>di</strong> conservazione (per i quali, cioè,<br />
siano ammissibili interventi <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia).<br />
Demolizione:<br />
- qualsiasi intervento <strong>di</strong> rimozione, parziale o totale, <strong>di</strong> una costruzione; la demolizione che<br />
non preveda una contestuale rie<strong>di</strong>ficazione comporta il risanamento architettonico, l’agibilità<br />
ambientale e la messa in sicurezza dell’area <strong>di</strong> se<strong>di</strong>me e <strong>di</strong> pertinenza, sia in superficie che nel<br />
sottosuolo, e l’intervento <strong>di</strong> sistemazione finale <strong>di</strong> tutta l’area. La demolizione parziale o totale che<br />
preveda una contestuale rie<strong>di</strong>ficazione si considera funzionale all’intervento e al relativo progetto<br />
delle e<strong>di</strong>ficazioni e della sistemazione dell’area <strong>di</strong> pertinenza.<br />
27
SCHEDA n. 2)<br />
Interventi liberamente attuabili<br />
1) Allacciamenti degli e<strong>di</strong>fici alle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dei servizi quali acquedotto, gas, elettricità, fognatura, teleriscaldamento,<br />
telecomunicazioni, purché questi non si configurino come interventi <strong>di</strong> potenziamento ed estensione delle esistenti reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione<br />
principale, ferme restando le <strong>di</strong>sposizioni in merito all’occupazione del suolo pubblico, il rispetto del regolamento del verde pubblico<br />
e degli standard relativi al ripristino delle se<strong>di</strong> stradali<br />
2) Antenna parabolica e televisiva:<br />
negli e<strong>di</strong>fici in Centro Storico esclusivamente sulla copertura e in modo che non siano visibili dalla viabilità principale<br />
3) Bagni e cucine<br />
sostituzione <strong>di</strong> pavimenti e rivestimenti, sanitari, lavelli e relativi impianti idraulici<br />
4) Con<strong>di</strong>zionatori esterni<br />
con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />
5) Doppi vetri<br />
6) Gazebi in legno o metallo, privi <strong>di</strong> fondazione, aperti su tutti i lati con copertura in tessuto (anche impermeabile) <strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni<br />
massime in pianta mq 12, in numero <strong>di</strong> uno per lotto, posizionato ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno 1 m dai fabbricati e dai confini (da<br />
realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori a firma del proprietario o altro<br />
avente titolo – modello B) *<br />
con esclusione degli immobili posti in Centro Storico<br />
7) Impianti <strong>di</strong> riscaldamento senza obbligo <strong>di</strong> progetto<br />
8) Impianti elettrici senza obbligo <strong>di</strong> progetto<br />
9) Impianti <strong>di</strong> allarme e <strong>di</strong> sorveglianza<br />
con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />
10) Inferriate e cancelletti estensibili su finestre e porte<br />
nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici plurifamiliari va assicurata l’uniformità della tipologia e dei colori<br />
10 bis) Manutenzione straor<strong>di</strong>naria che non riguar<strong>di</strong> parti strutturali, non comporti aumento delle unità immobiliari e non implichi<br />
incremento dei parametri urbanistici (da realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una comunicazione <strong>di</strong><br />
inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato – modello A) *<br />
11) Pergolati aperti senza alcun tipo <strong>di</strong> copertura della misura massima <strong>di</strong> mq 36 posizionati ad una <strong>di</strong>stanza non inferiore a m 1 dal<br />
confine (da realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori a firma del<br />
proprietario o altro avente titolo – modello B) *<br />
con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico<br />
12) Pre<strong>di</strong>sposizione dei cantieri in presenza <strong>di</strong> avvenuto deposito <strong>di</strong> DIA o <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> PdC e con esclusione <strong>di</strong> ogni volume agibile<br />
(anche <strong>di</strong> tipo amovibile) fino all’efficacia del titolo abilitativo<br />
13) Prefabbricati in legno, privi <strong>di</strong> fondazione, <strong>di</strong>mensioni massime mq 8, altezza massima m 2,50, in numero <strong>di</strong> uno per lotto,<br />
posizionati ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno 1 m dai confini (da realizzarsi me<strong>di</strong>ante presentazione allo sportello per l’e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> una<br />
comunicazione <strong>di</strong> inizio lavori a firma del proprietario o altro avente titolo – modello B) *<br />
con esclusione degli immobili posti in Centro Storico<br />
nelle zone agricole vanno rispettate le prescrizioni del vigente P.R.G.<br />
14) Prove, saggi e prelievi per indagini su parti strutturali o meno degli e<strong>di</strong>fici, quando sono chiaramente limitati a tale finalità<br />
15) Riprese, demolizioni e rifacimenti <strong>di</strong> intonaci esterni<br />
con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />
16) Serre mobili stagionali, sprovviste <strong>di</strong> strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola<br />
17) Sostituzione <strong>di</strong> infissi e chiusure con infissi <strong>di</strong> balconi in loggia, a sbalzo e/o su pilastro con luce fino a m 2 e non superiori a 10 mq<br />
ciascuno<br />
con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />
nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici plurifamiliari va assicurata l’uniformità della tipologia e dei colori<br />
18) Sostituzione <strong>di</strong> insegne esistenti conformi al Co<strong>di</strong>ce della Strada<br />
senza alcuna variazione <strong>di</strong> misure, sagoma e posizione – con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal<br />
PRG<br />
19) Sostituzione <strong>di</strong> elementi delle finiture esterne (lattonerie, cornicioni)<br />
con esclusione degli e<strong>di</strong>fici del Centro Storico e degli e<strong>di</strong>fici vincolati dal PRG<br />
20) Sostituzione <strong>di</strong> pavimentazioni interne<br />
21) Targhe professionali e aziendali in ottone, <strong>di</strong> misura massima cm (30 x 20)<br />
22) Tende parasole, capottine, tendaggi su balconi<br />
nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici plurifamiliari va assicurata uniformità <strong>di</strong> colore e <strong>di</strong> materiali usati – negli e<strong>di</strong>fici in Centro Storico ne vanno<br />
concordate le caratteristiche con lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia<br />
23) Tinteggiature interne ed esterne<br />
in Centro Storico vanno concordate con lo Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia le tinteggiature esterne<br />
* La modulistica è reperibile sul sito: http://sportelloe<strong>di</strong>lizia.comune.imola.bo.it/e<strong>di</strong>lizia/moduli.cfm<br />
28
SCHEDA n. 3)<br />
In<strong>di</strong>rizzi e parametri per interventi <strong>di</strong> arredo urbano<br />
in zone storiche e paesaggistiche<br />
e in e<strong>di</strong>fici soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione<br />
Elementi <strong>di</strong> finitura e arredo urbano:<br />
1 - Elementi <strong>di</strong> finitura delle facciate<br />
2 - Murature ed intonaci<br />
3 - Tinteggiature<br />
4 - Vetrine<br />
5 - Tende esterne<br />
6 - Insegne<br />
7 - Targhe<br />
8 - Tabelloni per affissioni<br />
9 - Cassette postali<br />
1. Elementi <strong>di</strong> finitura delle facciate<br />
1.1 Salvaguar<strong>di</strong>a, recupero e ripristino <strong>di</strong> tutti quegli elementi decorativi della facciata che sono parte<br />
determinante della sua caratterizzazione architettonica.<br />
1.2 Tutti gli elementi in pietra, marmo, cotto, legno, ecc. dovranno essere convenientemente puliti, servendosi<br />
anche <strong>di</strong> contributi tecnico - operativi <strong>di</strong> specialisti del settore.<br />
1.3 Dovranno invece essere rimossi tutti quegli elementi <strong>di</strong> finitura quali zoccoli, rivestimenti in marmo o altro<br />
materiale, bancali e soglie in cemento, infissi in alluminio, spalle dei vani vetrina e quant’altro risulti improprio ed<br />
incoerente con la tra<strong>di</strong>zione dell’e<strong>di</strong>lizia storica.<br />
1.4 Porte e portoni, qualora siano in buono stato e non siano stati alterati, saranno recuperati o ripristinati con lo<br />
stesso materiale e <strong>di</strong>segno.<br />
1.5 Le finestre, gli scuroni e le persiane saranno realizzati in legno verniciato o mordenzato a tonalità scure.<br />
1.6 Negli e<strong>di</strong>fici appartenenti alla categoria della ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono consentiti anche infissi realizzati in<br />
altro materiale purchè installati su tutte le finestre <strong>di</strong> un fronte.<br />
1.7 Campanelli e citofoni debbono essere collocati nella spalla interna del vano porta <strong>di</strong> accesso all’e<strong>di</strong>ficio;<br />
saranno realizzati con materiali adeguati al contesto architettonico ed ambientale ed in ogni caso sono vietati quelli<br />
realizzati con materiali plastici o in alluminio.<br />
1.8 Le lattonerie saranno solo del tipo in rame.<br />
2. Murature ed intonaci<br />
2.1 Gli interventi <strong>di</strong> risanamento dei fronti degli e<strong>di</strong>fici dovranno privilegiare la conservazione, il ripristino, il<br />
rifacimento <strong>di</strong> murature <strong>di</strong> mattoni faccia a vista, con o senza sagramatura, o intonacati e tinteggiati.<br />
2.2 La manutenzione della muratura a faccia a vista dovrà essere realizzata previo spazzolatura e rifacimento dei<br />
giunti in malta <strong>di</strong> calce e quella della muratura trattata con la tecnica della sagramatura dovrà essere prevalentemente<br />
eseguita con operazioni <strong>di</strong> consolidamento e parziali rifacimenti.<br />
2.3 E’ vietato alterare l’originario aspetto cromatico <strong>di</strong> murature a vista sia utilizzando prodotti per la protezione<br />
superficiale, sia quando con il metodo del “cuci e scuci” si debbono ricostruire parti <strong>di</strong> muratura.<br />
2.4 Gli intonaci realizzati su e<strong>di</strong>fici soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione dalle NTA del PRG, qualora non fosse<br />
possibile recuperarli, dovranno essere rifatti con materiali e tecniche tra<strong>di</strong>zionali.<br />
2.5 Non è ammesso, su e<strong>di</strong>fici soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione dalle NTA del PRG, l’uso <strong>di</strong> intonaci plastici e<br />
rivestimenti (marmo, cotto, ceramica, ecc.).<br />
29
3.1 Criteri per la scelta del colore delle facciate<br />
3 - Tinteggiature<br />
3.1.1 Recupero delle tinte o colori originari reperibili in tutte le componenti architettoniche - decorative e <strong>di</strong><br />
finitura delle facciate.<br />
3.1.2 Valutazione complessiva <strong>di</strong> un tratto della strada nel quale è inserito l’e<strong>di</strong>ficio sufficientemente ampio per<br />
rappresentare una campionatura plausibile delle gamme <strong>di</strong> colori caratterizzanti l’ambiente.<br />
3.1.3 Gli elementi architettonici - decorativi quali stipiti, portali, lesene, cornici, marcapiani, cornicioni, finti<br />
bugnati, presenti sui fronti degli e<strong>di</strong>fici dovranno essere <strong>di</strong>fferenziati dal colore della facciata.<br />
3.1.4 La verniciatura delle persiane, scuroni, infissi in genere dovrà armonizzarsi con il colore della facciata e<br />
dei particolari decorativi; per le parti in ferro quali grate, inferriate, ecc. sarà prevalentemente adottato il colore grigio ferro<br />
antracite.<br />
3.1.5 Prima della colorazione della facciata dovranno essere realizzate campionature <strong>di</strong> colore per la verifica <strong>di</strong><br />
quanto esposto ai precedenti punti 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3 e 3.1.4, unitamente al Responsabile <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento dello<br />
Sportello Unico per l’E<strong>di</strong>lizia.<br />
3.2 In<strong>di</strong>rizzi per la scelta delle tecniche per le varie categorie <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici<br />
3.2.1 Per gli e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo I del Decreto Legislativo n. 490/1999 è necessario conseguire<br />
il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archiettenoci e Paesaggistici in merito al tipo e al colore.<br />
3.2.2 Per gli e<strong>di</strong>fici soggetti a risanamento conservativo, dovrà essere utilizzata una tinteggiatura in materiali<br />
ai silicati e a calce.<br />
3.2.3 Per gli e<strong>di</strong>fici oggetto <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia potranno essere usati colori sintetici stesi a pennello o<br />
spatolati.<br />
3.2.4 Le eventuali decorazioni presenti sulle facciate degli e<strong>di</strong>fici dovranno essere opportunamente recuperate<br />
previo il contributo tecnico <strong>di</strong> operatori specializzati nel settore.<br />
4 - Vetrine<br />
4.1 Vetrine vincolate<br />
4.1.1 Nell’allegato elenco sono in<strong>di</strong>viduate le vetrine che per i loro caratteri storici ed artistici costituiscono<br />
documento della realtà locale degno <strong>di</strong> essere conservato:<br />
1 Via Emilia 79 - Negozio <strong>di</strong> barbiere<br />
2 Via Emilia 81 - Ferramenta Parenti<br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
3 Via Emilia 89-95 - Farmacia dell’Ospedale<br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
4 Via Emilia 176 - Ex Drogheria Bernar<strong>di</strong><br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
5 Via Mazzini 2, Via Emilia 165-169, Piazza Matteotti 27<br />
Bar Bacchilega<br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
6 Via Emilia 216 - Kalimera<br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
7 Via Emilia 182 - Farmacia della SS. Annunziata<br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
8 Piazza Matteotti 1-14, Via Emilia 171-175 -<br />
Negozi al p.t. <strong>di</strong> Palazzo Sersanti<br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
9 Via Appia 36 - Maglieria Poli<br />
(Realizzazione primi decenni del ‘900)<br />
4.1.2 E’ prescritta la loro conservazione che potrà attuarsi con opere <strong>di</strong> restauro e <strong>di</strong> ripristino dei materiali<br />
degli infissi, soglie, ecc. e dei colori ed in generale <strong>di</strong> tutti gli elementi che concorrono alla sua definizione e<br />
caratterizzazione.<br />
4.1.3 Le chiusure <strong>di</strong> protezione esterne, qualora siano coeve alla realizzazione delle vetrine, dovranno essere<br />
restaurate o ripristinate.<br />
30
4.2 Vetrine non vincolate<br />
4.3 Serrande<br />
4.2.1 Per le vetrine non comprese nell’elenco <strong>di</strong> cui al precedente punto 4.1.1, sono consentite operazioni sia <strong>di</strong><br />
sostituzione <strong>di</strong> materiali che <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica del <strong>di</strong>segno sia in prospetto che in pianta.<br />
4.2.2 Gli infissi delle vetrine saranno montati in modo da non superare il filo interno del muro <strong>di</strong> facciata,<br />
mentre sono consentiti arretramenti.<br />
4.2.3 Circa i materiali, saranno valutati in rapporto al loro impatto <strong>di</strong>mensionale e cromatico facendo<br />
riferimento alle tonalità della facciata e dei suoi elementi.<br />
4.2.4 E’ vietato il rivestimento delle spalle e dell’intradosso del vano vetrina con qualsiasi tipo <strong>di</strong> materiale che<br />
non sia quello delle facciate; le soglie realizzate con materiali tra<strong>di</strong>zionali, pietre, marmi, cotto, saranno estese a tutta la<br />
superficie del piano <strong>di</strong> calpestio utilizzata liberamente dal pubblico.<br />
4.2.5 E’ vietato illuminare lo spazio, antistante la vetrina, dall’esterno fatta eccezione per quelle oggetto <strong>di</strong> una<br />
proposta <strong>di</strong> arredo urbano o “nuova illuminazione”.<br />
4.2.7 Per una stessa unità e<strong>di</strong>lizia oggetto <strong>di</strong> un unico titolo abilitativo gli infissi delle vetrine, comprese le<br />
protezioni esterne, dovranno essere realizzati con materiali e colori dello stesso tipo ed il <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> ciascuna dovrà in ogni<br />
caso richiamarsi ad un <strong>di</strong>segno unitario.<br />
4.2.8 Qualora l’intervento <strong>di</strong> rinnovo e/o sostituzione interessi solo una o alcune delle vetrine <strong>di</strong> una stessa<br />
unità e<strong>di</strong>lizia, si seguiranno i seguenti in<strong>di</strong>rizzi:<br />
- se nell’unità e<strong>di</strong>lizia vi è la presenza <strong>di</strong> una vetrina vincolata (ve<strong>di</strong> punto 4.1) il nuovo intervento dovrà<br />
avvenire “interpretandone” segni, partizioni, materiali, colori e filo <strong>di</strong> imposta;<br />
- negli altri casi le nuove vetrine dovranno uniformarsi nel <strong>di</strong>segno, nei materiali e nei colori a criteri<br />
filologicamente attenti al contesto.<br />
4.3.1 Per le serrande poste in e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo I del Decreto Legislativo n. 490/1999, in<br />
caso <strong>di</strong> mo<strong>di</strong>fica, è necessario conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archiettenoci e Paesaggistici in merito<br />
al tipo, al materiale e al colore.<br />
4.3.2 Ove si installino serrande <strong>di</strong> sicurezza in metallo, è preferibile il tipo avvolgibile a maglia aperta; nei casi<br />
ove tale tipo non risulti installabile, la soluzione deve essere concordata con il Responsabile del proce<strong>di</strong>mento.<br />
4.3.3 E’ vietata l’installazione <strong>di</strong> serrande fisse esterne al muro <strong>di</strong> facciata.<br />
4.4 E’ prevista la sola conservazione delle vetrinette e bacheche <strong>di</strong> corredo alle vetrine nei negozi soggetti a<br />
vincolo (Punto 4.1), se originali esistenti.<br />
5. Tende esterne<br />
5.1 Dimensioni e modalità <strong>di</strong> installazione<br />
5.1.2 Sono ammesse solo a servizio delle vetrine presenti al piano terra. Possono sporgere dal piano della<br />
facciata al massimo <strong>di</strong> m. 1.30 e mai oltre la larghezza del marciapiede antistante la vetrina. L’altezza minima<br />
consentita dei lembi inferiori è <strong>di</strong> m. 2.20.<br />
5.1.2 La tenda non deve mai nascondere o danneggiare gli elementi decorativi e <strong>di</strong> pregio presenti sul fronte o<br />
nel vano vetrina interessato.<br />
5.1.3 Non è concesso montare la tenda sul fronte, fuori dal vano, negli e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo Uno<br />
del Decreto Legislativo n. 490/1999 che presentano decorazioni <strong>di</strong> vario tipo attorno al vano stesso.<br />
5.1.4 E’ sempre preferibile l’installazione della tenda all’interno del vano murario che alloggia la vetrina. Ove<br />
vi siano in<strong>di</strong>scutibili impe<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> carattere funzionale - strutturale, la tenda può essere montata <strong>di</strong>rettamente sul fronte<br />
con i vincoli <strong>di</strong>mensionali <strong>di</strong> cui all’allegata Fig. 2.<br />
5.2 Tipologia<br />
5.2.1 Ad eccezione dei vani ad arco (per i quali è ammessa la copertura interna al vano dell’arco), in tutti gli<br />
altri sono ammesse solo quelle <strong>di</strong> tipo tra<strong>di</strong>zionale (ve<strong>di</strong> Figure 1, 2 e 3 allegate) e comunque sempre all’interno del vano.<br />
5.3 Materiali e colori<br />
31
5.3.1 La tela deve essere in materiale tessuto. Sono vietate le materie plastiche in foglio o i tessuti ricoperti da<br />
una plastificazione che ne occulta la trama e <strong>di</strong>a l’aspetto <strong>di</strong> una superficie lucida.<br />
5.3.2 Sono ammesse le sole tinte unite tra<strong>di</strong>zionali nell’unitarietà dei <strong>di</strong>ntorni e comunque da concordare con il<br />
Responsabile del proce<strong>di</strong>mento. E’ ammessa la personalizzazione con marchi o scritte sempre nei limiti che il decoro e<br />
l’equilibrio cromatico impongono in ogni ambito.<br />
5.4 Unità <strong>di</strong> riferimento<br />
5.4.1 In relazione alle prescrizioni contenute nei commi precedenti deve comunque essere applicato il principio<br />
<strong>di</strong> uniformità e <strong>di</strong> equilibrio imposto dalla trattazione omogenea del fronte dell’unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> appartenenza.<br />
Nelle figure si mostrano tre casi in cui sia impossibile montare la tenda all’interno del vano vetrina per la presenza<br />
della serranda in posizione avanzata verso l’esterno. Negli stessi esempi, inoltre, la larghezza del marciapiede<br />
e l’assenza, sulla facciata, <strong>di</strong> elementi decorativi o d’altro tipo permettono lo sfruttamento degli ingombri<br />
massimi consentiti.<br />
32
2,30<br />
2,20<br />
Fig. 1 – Vano vetrina con h > 330 cm. E’ consentito l’uso della tenda a meccanica<br />
tra<strong>di</strong>zionale con rullo raccoglitore ad un’altezza sufficiente per il braccio estensore<br />
lungo 130 cm. che ha il fulcro alto 230 cm. da terra.<br />
33
2,20<br />
Fig. 2 – Vale quanto detto nell’esempio precedente. In questo caso può l’altezza del vano vetrina = 330 cm.<br />
permettere il rispetto ottimale della <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 20 cm. attorno al profilo della bucatura.<br />
2,30<br />
34
2,30<br />
2,20<br />
Fig. 3 – Qualora il vano vetrina abbia h>330 cm., il montaggio <strong>di</strong> un braccio estensore a tre cerniere, consentendo un’inclinazione della tenda<br />
> 45°, permette che si rispetti l’altezza da terra <strong>di</strong> 220 cm. e l’aggetto <strong>di</strong> 130 cm.<br />
35
6.1 Insegne a parete<br />
6. Insegne<br />
6.1.1 Le insegne relative alle vetrine <strong>di</strong> cui all’elenco al Punto 4.1, saranno oggetto, qualora risultino<br />
originarie, <strong>di</strong> un’opera <strong>di</strong> conservazione attraverso la meto<strong>di</strong>ca del restauro e del ripristino.<br />
6.1.2 E’ vietata la collocazione <strong>di</strong> insegne in spazi collocati ad un’altezza superiore al piano terra.<br />
6.1.3 E’ vietata la sovrapposizione <strong>di</strong> insegne agli elementi decorativi e architettonici delle facciate, quali<br />
cornici, lesene, bugnati, grate, ecc.<br />
6.1.4 Le insegne pertinenti alle attività commerciali, esercizi pubblici, artigianali, terziarie poste al piano terra<br />
e dotate <strong>di</strong> vani vetrina dovranno essere contenute all’interno <strong>di</strong> questi, collocate parallelamente al piano della facciata e<br />
non potranno da questo sporgere.<br />
6.1.5 Nel caso in cui o l’intero e<strong>di</strong>ficio o il piano terra <strong>di</strong> esso siano sede <strong>di</strong> una sola funzione terziaria,<br />
commerciale, ecc., per cui è esclusa la compresenza <strong>di</strong> più targhe o insegne, è possibile installare sulla parte inferiore della<br />
facciata <strong>di</strong> una sola insegna. Questa dovrà essere progettata secondo gli in<strong>di</strong>rizzi <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a e valorizzazione degli<br />
elementi architettonici che caratterizzano la facciata medesima.<br />
6.1.6 Ove si riscontri l’impossibilità <strong>di</strong> collocare un’insegna, <strong>di</strong> qualsiasi tipo, nel rispetto dei punti precedenti,<br />
si consente l’installazione <strong>di</strong> targhe con le modalità previste dal successivo Punto 7 (“Targhe”).<br />
6.2 Insegne a ban<strong>di</strong>era<br />
6.2.1 Le insegne a ban<strong>di</strong>era sono consentite solo per le attività e gli esercizi <strong>di</strong> interesse pubblico quali ospedali,<br />
farmacie, polizia, carabinieri, ecc. secondo il co<strong>di</strong>ce nazionale unificato.<br />
6.2.2 Per questi particolari enti sono consentite anche le frecce <strong>di</strong>rezionali con materiali e modalità costruttive<br />
unificate per l’intero territorio comunale.<br />
6.3 Materiali e modalità <strong>di</strong> installazione<br />
6.3.1 Le insegne dovranno essere realizzate in materiali e con lavorazione preferibilmente tra<strong>di</strong>zionali quali<br />
ferro, legno, vetro, ecc. opportunamente trattati al fine <strong>di</strong> limitarne il deterioramento.<br />
6.3.2 La collocazione sulla facciata avverrà nel rispetto dei rapporti delle partiture architettoniche oltre che <strong>di</strong><br />
quelle relative alle norme viabilistiche secondo le prescrizioni del Comando <strong>di</strong> polizia municipale.<br />
6.3.3 Le <strong>di</strong>mensioni massime dovranno essere contenute tra i 50 cm. <strong>di</strong> larghezza (misura perpen<strong>di</strong>colare alla<br />
facciata) e i 100 cm. <strong>di</strong> altezza (misura parallela alla facciata) e <strong>di</strong>stanziate dalla facciata per non più <strong>di</strong> 30 cm. e lo<br />
spessore dell’insegna non dovrà essere prevalente rispetto a queste quote (ve<strong>di</strong> grafico).<br />
6.3.4 L’insegna illuminata non può alterare l’intensità e il tono <strong>di</strong> luce pubblica presente nello spazio urbano<br />
su cui si affaccia.<br />
6.4 Obblighi della proprietà, dell’esercente e dell’installatore<br />
6.4.1 L’insegna non più utilizzata per cessazione o trasferimento dell’attività deve essere rimossa.<br />
36
Nella figura è evidenziato l’ingombro massimo entro il quale deve essere contenuta qualsiasi insegna a ban<strong>di</strong>era generica. Lo spessore<br />
≠ si considera abbastanza libero purché non predomini rispetto alle altre due <strong>di</strong>mensioni. Lo stacco massimo rispetto al piano <strong>di</strong> facciata non<br />
<strong>di</strong>pende dal tipo <strong>di</strong> supporto utilizzato.<br />
7.1 Modalità <strong>di</strong> installazione e <strong>di</strong>mensioni<br />
7. Targhe<br />
7.1.1 Le targhe in<strong>di</strong>catrici <strong>di</strong> attività commerciali e <strong>di</strong> servizio dovranno per <strong>di</strong>mensioni e materiali usati essere<br />
riportate al <strong>di</strong>segno ed alle caratteristiche della facciata senza nascondere, anche in parte, o danneggiare gli elementi<br />
architettonici dell’e<strong>di</strong>ficio.<br />
7.1.2 Le <strong>di</strong>mensioni delle targhe dovranno essere comprese in un ingombro massimo <strong>di</strong> 33 cm. <strong>di</strong> base e 25 cm.<br />
<strong>di</strong> altezza e saranno montate su appositi sostegni <strong>di</strong>stanziatori che le stacchino parallelamente al piano facciata <strong>di</strong> 2-3<br />
cm.<br />
7.1.3 In quelle facciate con decorazioni modulari (bugnati, ecc.) le <strong>di</strong>mensioni saranno obbligatoriamente tali<br />
da non superare quelle del modulo o della unità minima che forma la decorazione (ve<strong>di</strong> grafico allegato).<br />
7.1.4 Nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo Uno del Decreto Legislativo n. 490/1999 è necessario<br />
conseguire il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Archietettonici e Paesaggistici.<br />
37
7.2 Materiali<br />
7.1.5 Nel caso in cui un e<strong>di</strong>ficio sia interessato anche in tempi <strong>di</strong>versi dall’installazione <strong>di</strong> più targhe, queste<br />
dovranno comunque venire “composte” secondo un <strong>di</strong>segno opportunamente approvato, al fine <strong>di</strong> evitare indecoroso<br />
<strong>di</strong>sor<strong>di</strong>ne in facciata (ve<strong>di</strong> grafico allegato).<br />
7.1.6 Le <strong>di</strong>mensioni massime ammesse dal comma 8.1 possono essere ulteriormente ridotte, su prescrizione del<br />
Servizio gestione urbanistica, in quei casi in cui un numero troppo elevato <strong>di</strong> targhe vada a costituire un impatto troppo<br />
violento sul fronte.<br />
7.2.1 I materiali delle targhe saranno tali da adattarsi cromaticamente al fronte su cui verranno installate.<br />
7.2.2 Sono ammessi quelli che non si degradano velocemente nel tempo o che si alterano senza scadere<br />
nell’aspetto (rame, ottone, bronzo, pietre, ecc.).<br />
7.2.3 Sono vietati tutti i materiali che degradano in fretta se esposti agli agenti atmosferici.<br />
7.2.4 Nel caso vi siano più targhe il materiale deve essere uniforme almeno negli elementi costitutivi e<br />
caratterizzanti il progetto.<br />
7.2.5 Le targhe luminose non devono mai alterare l’equilibrio <strong>di</strong> luce pubblica nè per intensità nè per tono<br />
cromatico.<br />
Nelle Figg. 1 e 2 sono visibili due tipi <strong>di</strong> decorazione: a bugnato ed a scanalature orizzontali. In entrambi i casi le targhe sono<br />
inserite, per <strong>di</strong>mensioni e composizione, nel <strong>di</strong>segno a moduli scolpiti presente nel fronte.<br />
38
Nelle figg. 3 e 4 si mostrano due fronti non decorati. Rispettando l’obbligo <strong>di</strong> non superare, col margine superiore del gruppo <strong>di</strong><br />
targhe, l’imposta dell’arco o l’intradosso dell’architrave, si propongono due possibili criteri <strong>di</strong> aggregazione or<strong>di</strong>nata.<br />
Fig. 3 - allineamento sul margine sinistro<br />
Fig. 4 – allineamento su un asse centrale e degli estremi alto e basso<br />
8. Tabelloni per affissioni<br />
8.1 E’ autorizzata l’eliminazione degli spazi per le pubbliche affissioni presenti sulle facciate <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong><br />
proprietà privata quando ciò sia previsto e conforme alle <strong>di</strong>sposizioni del Piano delle Affissioni.<br />
9. Cassette postali<br />
9.1 Le cassette postali devono essere collocate in modo da assicurare la consegna della posta.<br />
9.2 Negli e<strong>di</strong>fici vincolati ai sensi del Titolo Uno del Decreto Legislativo n. 490 del 1999, la collocazione ed il<br />
tipo devono essere concordati ed ottenere il nulla osta della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paeseggistici; in tutti<br />
gli altri casi <strong>di</strong> immobili soggetti a vincolo <strong>di</strong> cinservazione la collocazione ed il tipo devono essere concordati con l’ufficio<br />
tecnico comunale.<br />
SCHEDA n. 4)<br />
Tipologia degli interventi e<strong>di</strong>lizi<br />
a) ''interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria'' , gli interventi e<strong>di</strong>lizi che riguardano le opere <strong>di</strong><br />
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli e<strong>di</strong>fici e quelle necessarie ad<br />
integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;<br />
b) ''interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria'' , le opere e le mo<strong>di</strong>fiche necessarie per<br />
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli e<strong>di</strong>fici, nonchè per realizzare ed integrare i<br />
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle<br />
singole unità immobiliari e non comportino mo<strong>di</strong>fiche delle destinazioni d'uso;<br />
c) ''restauro scientifico'' , gli interventi che riguardano le unità e<strong>di</strong>lizie che hanno assunto<br />
rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri<br />
architettonici o artistici. Gli interventi <strong>di</strong> restauro scientifico consistono in un insieme<br />
sistematico <strong>di</strong> opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone<br />
possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.<br />
39
Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede:<br />
c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o<br />
ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la<br />
ricostruzione filologica <strong>di</strong> parti dell'e<strong>di</strong>ficio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o<br />
il ripristino dell'impianto <strong>di</strong>stributivo- organizzativo originale, la conservazione o il ripristino<br />
degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giar<strong>di</strong>ni, i chiostri;<br />
c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza mo<strong>di</strong>ficare la posizione o<br />
la quota dei seguenti elementi strutturali:<br />
-murature portanti sia interne che esterne;<br />
- - solai e volte;<br />
- - scale<br />
- - tetto, con ripristino del manto <strong>di</strong> copertura originale;<br />
c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli<br />
ampliamenti organici del medesimo;<br />
c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico- sanitari essenziali;<br />
d) ''interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo'' , gli interventi e<strong>di</strong>lizi rivolti a<br />
conservare l'organismo e<strong>di</strong>lizio e ad assicurare la funzionalità me<strong>di</strong>ante un insieme<br />
sistematico <strong>di</strong> opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali<br />
dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi<br />
comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi<br />
dell'e<strong>di</strong>ficio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze<br />
dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo e<strong>di</strong>lizio;<br />
e) “ripristino tipologico'' , gli interventi che riguardano le unità e<strong>di</strong>lizie fatiscenti o<br />
parzialmente demolite <strong>di</strong> cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro<br />
organizzazione tipologica originaria in<strong>di</strong>viduabile anche in altre unità e<strong>di</strong>lizie dello stesso<br />
periodo storico e della stessa area culturale.<br />
Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede:<br />
e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale,<br />
portici;<br />
e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, <strong>di</strong>mensioni e dei rapporti fra unità e<strong>di</strong>lizie<br />
preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;<br />
e.3) il ripristino <strong>di</strong> tutti gli elementi costitutivi del tipo e<strong>di</strong>lizio, quali partitura delle finestre,<br />
ubicazione degli elementi principali e particolari elementi <strong>di</strong> finitura;<br />
f) ''interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia'' , gli interventi rivolti a trasformare gli organismi<br />
e<strong>di</strong>lizi me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> opere che possono portare ad un organismo<br />
e<strong>di</strong>lizio in tutto od in parte <strong>di</strong>verso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino<br />
o la sostituzione <strong>di</strong> alcuni elementi costitutivi dell'e<strong>di</strong>ficio, l'eliminazione, la mo<strong>di</strong>fica e<br />
l'inserimento <strong>di</strong> nuovi elementi ed impianti, nonchè la realizzazione <strong>di</strong> volumi tecnici<br />
necessari per l'installazione o la revisione <strong>di</strong> impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi<br />
<strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e<br />
successiva fedele ricostruzione <strong>di</strong> un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area <strong>di</strong><br />
se<strong>di</strong>me, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla<br />
normativa antisismica e per l'installazione <strong>di</strong> impianti tecnologici;<br />
g) ''interventi <strong>di</strong> nuova costruzione'' , gli interventi <strong>di</strong> trasformazione e<strong>di</strong>lizia e urbanistica<br />
del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.<br />
40
Sono comunque da considerarsi tali:<br />
g.1) la costruzione <strong>di</strong> manufatti e<strong>di</strong>lizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento <strong>di</strong> quelli<br />
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto<br />
previsto al punto g.6);<br />
g.2) gli interventi <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti <strong>di</strong>versi dal<br />
<strong>Comune</strong>;<br />
g.3) la realizzazione <strong>di</strong> infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la<br />
trasformazione in via permanente <strong>di</strong> suolo ine<strong>di</strong>ficato;<br />
g.4) l'installazione <strong>di</strong> torri e tralicci per impianti ra<strong>di</strong>o- ricetrasmittenti e <strong>di</strong> ripetitori per i<br />
servizi <strong>di</strong> telecomunicazione da realizzare sul suolo;<br />
g.5) l'installazione <strong>di</strong> manufatti leggeri, anche prefabbricati, e <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> qualsiasi genere<br />
che siano utilizzati come abitazioni, ambienti <strong>di</strong> lavoro, oppure come depositi, magazzini e<br />
simili, e che non siano <strong>di</strong>retti a sod<strong>di</strong>sfare esigenze meramente temporanee;<br />
g.6) gli interventi pertinenziali (<strong>di</strong> servizio alla funzione abitativa) che le norme tecniche della<br />
VG al PRG e del RE, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico<br />
delle aree, qualifichino come interventi <strong>di</strong> nuova costruzione, ovvero che comportino la<br />
realizzazione <strong>di</strong> un volume superiore al 20 per cento del volume dell'e<strong>di</strong>ficio principale;<br />
g.7) la realizzazione <strong>di</strong> depositi <strong>di</strong> merci o <strong>di</strong> materiali, la realizzazione <strong>di</strong> impianti per<br />
attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la<br />
trasformazione permanente del suolo ine<strong>di</strong>ficato;<br />
h) ''interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica'' , gli interventi rivolti a sostituire l'esistente<br />
tessuto urbanistico-e<strong>di</strong>lizio con altro <strong>di</strong>verso, me<strong>di</strong>ante un insieme sistematico <strong>di</strong> interventi<br />
e<strong>di</strong>lizi, anche con la mo<strong>di</strong>ficazione del <strong>di</strong>segno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;<br />
i) ''demolizione'' , gli interventi <strong>di</strong> demolizione senza ricostruzione che riguardano gli<br />
elementi incongrui quali superfetazioni e corpi <strong>di</strong> fabbrica incompatibili con la struttura<br />
dell'inse<strong>di</strong>amento. La loro demolizione concorre all'opera <strong>di</strong> risanamento funzionale e<br />
formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico. Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede<br />
la demolizione dei corpi e<strong>di</strong>li incongrui e la esecuzione <strong>di</strong> opere esterne;<br />
l) “recupero e risanamento delle aree libere'' , gli interventi che riguardano le aree e gli<br />
spazi liberi. L'intervento concorre all'opera <strong>di</strong> risanamento, funzionale e formale, delle aree<br />
stesse. Il tipo <strong>di</strong> intervento prevede l'eliminazione <strong>di</strong> opere incongrue esistenti e la esecuzione<br />
<strong>di</strong> opere capaci <strong>di</strong> concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli<br />
spazi liberi;<br />
m) “significativi movimenti <strong>di</strong> terra”, quali gli scavi, i livellamenti, i riporti <strong>di</strong> terreno, gli<br />
sbancamenti, etc. purchè senza e<strong>di</strong>ficazione, non connessi all'attività agricola e non funzionali<br />
alle attività e<strong>di</strong>ficatorie quando eccedano <strong>di</strong> un’altezza pari ad un metro in più o in meno<br />
rispetto all’esistente piano <strong>di</strong> campagna.<br />
SCHEDA n. 5)<br />
Redazione elaborati progettuali<br />
1. L'elaborato grafico progettuale, piegato nel formato A/4 (cm. 21 x 29,7) potrà essere composto da un'unica<br />
tavola o più tavole numerate con l’in<strong>di</strong>cazione “n. Tavola / n. delle Tavole” (in questo caso con l’elenco <strong>di</strong> tutte le tavole<br />
presentate su ogni testata), e dovrà essere redatto, <strong>di</strong> norma, in scala 1: 100, salvo <strong>di</strong>verse esigenze Progettuali per una<br />
scala <strong>di</strong> maggior dettaglio.<br />
41
2. Tutte le tavole dovranno riportare un frontespizio firmato dal tecnico-progettista abilitato e dalla proprietà,<br />
nel quale dovrà essere in<strong>di</strong>cato: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> - oggetto dell'intervento - ubicazione - proprietà - tecnico progettista ed in scala<br />
1:1000 0 1:2000 i relativi dati catastali (FG, mappali, subalterni) - orientamento.<br />
3. In calce al frontespizio dovrà essere lasciato un apposito spazio (cm. 7 x 21) per l'apposizione dei timbri,<br />
nulla-osta, pareri, ecc.<br />
4. Gli elaborati obbligatori sono prescritti dalla apposita modulistica a seconda dei vari tipi <strong>di</strong> intervento, della<br />
loro complessità, del loro titolo abilitativo.<br />
5. Quando necessari e previsti dovranno essere redatti in conformità delle seguenti in<strong>di</strong>cazioni.<br />
.<br />
- Planimetrie della zona in scala leggibile e idonea all’oggetto, 1:200 o 1:500, con riportato (se ed in<br />
quanto necessari per l’in<strong>di</strong>viduazione dei parametri progettuali):<br />
- orientamento, toponomastica, quote altimetriche, riferite alle vie e spazi pubblici a<strong>di</strong>acenti, e planimetriche del<br />
terreno e dei manufatti esistenti ed ogni altro elemento atto a chiarire le mo<strong>di</strong>ficazioni apportate dall'opera all'ambiente<br />
circostante;<br />
- <strong>di</strong>mensioni del lotto;<br />
- strade pubbliche e/o private prospicienti il lotto ed i relativi marciapie<strong>di</strong> se esistenti, loro denominazione e<br />
larghezza, nonché eventuali tracciati <strong>di</strong> previsione della VG al PRG vigente;<br />
- ingombri ed altezze dei fabbricati circostanti ;<br />
- <strong>di</strong>stanze dell'e<strong>di</strong>ficio progettato da: confini <strong>di</strong> zone <strong>di</strong> Piano, aree pubbliche (vie, piazze, parcheggi, verde<br />
pubblico, ecc.), confini <strong>di</strong> proprietà, e<strong>di</strong>fici limitrofi e loro pareti finestrate, fabbricati fronteggianti la pubblica via.;<br />
- <strong>di</strong>stacchi che l'e<strong>di</strong>ficazione deve mantenere da zone a vincolo, quali scarpate, elettrodotti, metanodotti,<br />
fognature, pozzi, acquedotti, ecc<br />
- essenze significative, pavimentazioni, accessi e passaggi pedonali e carrabili.<br />
- Planimetria <strong>di</strong>mostrativa delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione previste quali strade, fognature,<br />
servizi, quote altimetriche <strong>di</strong> progetto e con il corredo eventuale <strong>di</strong> sezioni e <strong>di</strong> particolari. Devono essere<br />
in<strong>di</strong>cati l’ubicazione dei passi carrai, degli scarichi verticali, dei pozzetti d'ispezione delle acque meteoriche, della<br />
acque <strong>di</strong> scarico chiare e luride ed eventualmente <strong>di</strong> quelle industriali, <strong>di</strong> qualsiasi altro pozzetto od impianto <strong>di</strong><br />
depurazione, delle condotte interessate fino all'immissione nella fognatura pubblica o altro recapito finale<br />
consentito, i punti <strong>di</strong> raccordo con le reti pubbliche e, in loro mancanza, le caratteristiche <strong>di</strong><br />
approvvigionamento, <strong>di</strong> evacuazione e <strong>di</strong> uso delle urbanizzazioni in oggetto;<br />
- Tabella dei dati <strong>di</strong> progetto, inserita in una delle tavole grafiche <strong>di</strong> progetto, nella quale dovranno<br />
essere in<strong>di</strong>cati tutti i necessari:<br />
- dati urbanistici <strong>di</strong> Piano relativi all’area d’intervento;<br />
- parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi ammissibili;<br />
- parametri urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi <strong>di</strong> progetto.<br />
- Piante - <strong>di</strong>segni, in scala leggibile e idonea all’oggetto, 1:100, delle piante <strong>di</strong> tutti i piani e della copertura<br />
dell'opera con le seguenti in<strong>di</strong>cazioni:<br />
- superficie netta e destinazione d'uso dei locali;<br />
- quote planovolumetriche ed altimetriche;<br />
- <strong>di</strong>mensioni delle aperture;<br />
- ubicazione degli apparecchi igienici;<br />
- ubicazione <strong>di</strong> canne fumarie e canne <strong>di</strong> aerazione forzata;<br />
- ubicazione <strong>di</strong> scale, collegamenti verticali in genere, ascensori, montacarichi;<br />
- gli ingombri <strong>di</strong> volumi tecnici;<br />
- strade e parcheggi;<br />
- pavimentazione delle aree scoperte, recinzioni, ingressi, arre<strong>di</strong> fissi, cordonature, tappeti erbosi, piante <strong>di</strong> alto<br />
fusto, con in<strong>di</strong>cazione della specie;<br />
- materiali del manto <strong>di</strong> copertura, andamento delle falde, camini, gronde, punti <strong>di</strong> calata, ubicazione,<br />
estensione e tipo dei lucernari;<br />
- particolari costruttivi e decorativi delle facciate e recinzioni..<br />
- Sezioni - Disegni, in scala leggibile e idonea all’oggetto, 1:100, quotati, <strong>di</strong> sezione dell'opera, messa in<br />
relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote, riferite al piano <strong>di</strong><br />
campagna originario ed al piano <strong>di</strong> campagna mo<strong>di</strong>ficato, devono in<strong>di</strong>care le <strong>di</strong>mensioni complessive<br />
42
dell'opera e delle principali parti esterne, interne e interrate: in particolare, l'altezza netta dei piani, lo<br />
spessore dei solai, gli sporti delle parti aggettanti, i colmi delle parti al <strong>di</strong> sopra della linea <strong>di</strong> gronda. Le sezioni<br />
saranno non meno <strong>di</strong> due, una trasversale ed una longitu<strong>di</strong>nale sulle parti più significative.<br />
- Prospetti - Disegni, <strong>di</strong> norma in scala 1:100, <strong>di</strong> tutti i prospetti dell'opera progettata, ivi comprese anche le<br />
coperture, completi <strong>di</strong> riferimenti alle cose circostanti, al terreno ed alle sue eventuali mo<strong>di</strong>fiche e con<br />
in<strong>di</strong>cazione dei materiali impiegati.<br />
- Relazione ed elaborati grafici relativi alla normativa sull’abbattimento delle barriere<br />
architettoniche (DPR 380/2001, Parte Seconda e relativo Regolamento attuativo) atti a <strong>di</strong>mostrarne il<br />
rispetto.<br />
- Elaborati grafici dello stato attuale completo <strong>di</strong> tutte le piante, prospetti, sezioni, debitamente<br />
quotato con l'in<strong>di</strong>cazione anche delle destinazioni <strong>di</strong> uso <strong>di</strong> ogni singolo vano. Le linee <strong>di</strong> passaggio della<br />
sezione, in<strong>di</strong>cate nelle piante, dovranno essere le stesse sia nello stato attuale che in quello <strong>di</strong> progetto.<br />
Gli elaborati grefici dello stato attuale devono essere accompagnati da una Dichiarazione del<br />
Richiedente il titolo abilitativo che ne attesti la legittimità.<br />
- Elaborati grafici delle mo<strong>di</strong>fiche proposte (sovrapposizione), oltre alle strutture esistenti sono<br />
evidenziate quelle da eliminare e quelle <strong>di</strong> nuova costruzione (con in<strong>di</strong>cazione, in rosso, degli elementi introdotti<br />
ed in giallo, <strong>di</strong> quelli da eliminare - in caso <strong>di</strong> elaborati in bianco /nero può essere proposta una <strong>di</strong>versa legenda<br />
purchè altrettanto esplicita ed univoca), completo <strong>di</strong> tutte le piante prospetti e sezioni.<br />
- Documentazione fotografica o rese prospettiche e fotorealistiche atte a valutare lo stato<br />
dei luoghi, l’entità, la qualità ed i caratteri degli e<strong>di</strong>fici esistenti, in corso d’opera (ove ricorra) o <strong>di</strong> quelli<br />
progettati, esplicitamente controfirmata dal tecnico rilevatore o progettista. I punti <strong>di</strong> vista fotografici con<br />
l'in<strong>di</strong>cazione del numero delle foto devono essere riportati sulla Planimetria <strong>di</strong> zona e, comunque, forniti <strong>di</strong><br />
in<strong>di</strong>cazioni idonee a chiarirne la collocazione e l’oggetto ripreso.<br />
- Immobili soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione - Per gli immobili ricadenti nelle zone A e per gli<br />
altri soggetti a vincolo <strong>di</strong> conservazione dovranno essere prodotti elaborati (normalmente alla scala 1:50) che<br />
riportino, con speciale cura, gli elementi <strong>di</strong> dettaglio e <strong>di</strong> rilievo significativi, sia esistenti che <strong>di</strong> nuovo<br />
inserimento con l'integrazione <strong>di</strong> una documentazione illustrativa e fotografica dalla quale risultino:<br />
- l'epoca <strong>di</strong> costruzione e quella delle principali mo<strong>di</strong>ficazioni;<br />
- la tipologia e<strong>di</strong>lizia;<br />
- le caratteristiche costruttive ed i tipi delle strutture;<br />
- i materiali impiegati;<br />
- gli eventuali elementi decorativi <strong>di</strong> carattere significativo;<br />
- lo stato <strong>di</strong> conservazione.<br />
43
TITOLO II°<br />
PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE, ANTINCENDIO, DIVERSE.<br />
CAPO I° - REQUISITI DEGLI AMBIENTI<br />
Art. 24<br />
Classificazione dei locali<br />
Sono locali <strong>di</strong> abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l’attività delle<br />
persone.<br />
A.1 a) Soggiorni, pranzo, camere da letto in e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazione in<strong>di</strong>viduale e collettiva;<br />
inoltre, laboratori per attività artigianali svolte a domicilio, come sarta, estetista,<br />
parrucchiere per uomo o donna, barbiere e mestieri affini;<br />
b) uffici, stu<strong>di</strong>, aule scolastiche, sale <strong>di</strong> lettura, gabinetti me<strong>di</strong>ci;<br />
c) camere <strong>di</strong> alberghi e pensioni con servizi annessi.<br />
A.2 a) Negozi <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta, sale <strong>di</strong> esposizione, sale <strong>di</strong> riunione, sale da gioco, palestre, bar,<br />
ristoranti e locali mensa;<br />
b) laboratori scientifici-tecnici, servizi igienici negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> cura e ospedalieri, e nei<br />
complessi scolastici e <strong>di</strong> lavoro;<br />
c) officine meccaniche, laboratori industriali e artigianali, cucine collettive;<br />
d) parti <strong>di</strong> garages non destinati al solo posteggio delle macchine, ma dove vengono<br />
effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, ven<strong>di</strong>te;<br />
e) magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le<br />
operazioni <strong>di</strong> carico, scarico e pulizia;<br />
f) allevamenti <strong>di</strong> animali.<br />
Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata a ben definite<br />
operazioni:<br />
S.1 Servizi igienici e bagni negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazione in<strong>di</strong>viduale o collettiva, negli alberghi,<br />
nelle pensioni, negli stabilimenti balneari, cucine in nicchia;<br />
S.2 a) Scale che collegano più <strong>di</strong> due piani;<br />
b) corridoi e <strong>di</strong>simpegni comunicanti quando superano i mq. 12 <strong>di</strong> superficie o 8 m. <strong>di</strong><br />
lunghezza;<br />
c) magazzini e depositi in genere;<br />
d) garages <strong>di</strong> solo posteggio;<br />
e) salette <strong>di</strong> macchinari che necessitano solo <strong>di</strong> avviamento o <strong>di</strong> scarsa sorveglianza;<br />
f) lavanderia, sten<strong>di</strong>toi e legnaie;<br />
S.3 a) <strong>di</strong>simpegni inferiori a 10 mq.;<br />
b) ripostigli, cantine o magazzini inferiori a 8 mq.;<br />
c) vani scala colleganti solo due piani;<br />
d) salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti<br />
preposti alla sorveglianza e gestione.<br />
I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio<br />
dell’Amministrazione su parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia.<br />
44
Art. 24 bis<br />
Requisiti degli alloggi<br />
Ogni alloggio deve essere dotato <strong>di</strong> una stanza <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong> almeno mq. 14. l’alloggio<br />
monolocale e il minialloggio devono avere una superficie minima interna (al netto dei muri),<br />
comprensiva dei servizi, <strong>di</strong> mq. 28 se per una persona e <strong>di</strong> mq. 38 se per due persone.<br />
Art. 25<br />
Dimensione dei locali<br />
Il volume interno, la superficie netta e una <strong>di</strong>mensione planimetrica dei locali non possono essere<br />
inferiori ai minimi sotto elencati:<br />
A.1 a) Superficie mq. 9<br />
Volume mq. 25<br />
Minima <strong>di</strong>mensione in pianta m. 2,10<br />
A.1 c) Camere a un letto superficie mq. 8; volume mc. 24<br />
Camere a due letti superficie mq. 14; volume mc. 42<br />
Minima <strong>di</strong>mensione in pianta m. 2,10<br />
A.2 a) Superficie mq. 30<br />
Volume mc. 105<br />
L’altezza minima dei locali <strong>di</strong> categoria A.1.) non dovrà essere inferiore a m. 2,70, riducibili a m.<br />
2,40 per i locali <strong>di</strong> categoria S compresi nell’interno degli appartamenti.<br />
Per le categorie A.1b, A.1c, A.2c, A.2d, a.2e, essa non dovrà essere inferiore a m. 3,00; per la<br />
categoria A.2a essa non deve essere inferiore a m. 3,50.<br />
L’altezza minima dei rimanenti locali <strong>di</strong> categoria S, non compresi negli appartamenti è <strong>di</strong> m.<br />
2,20.<br />
Per i locali a<strong>di</strong>biti a ricovero <strong>di</strong> animali sono ammesse <strong>di</strong>verse <strong>di</strong>mensioni in relazione alle<br />
tecniche <strong>di</strong> allevamento e alle consuetu<strong>di</strong>ni.<br />
I locali <strong>di</strong> categoria S.1 non possono avere accesso da locali <strong>di</strong> categoria A se non attraverso<br />
<strong>di</strong>simpegno, salvo il caso <strong>di</strong> unità e<strong>di</strong>lizia (alloggio, ufficio, albergo, ecc.) con più servizi igienici,<br />
almeno uno dei quali con accesso da locale <strong>di</strong> <strong>di</strong>simpegno <strong>di</strong> categoria S.<br />
Nel caso <strong>di</strong> locale avente altezze interne <strong>di</strong>verse, il volume totale dovrà essere uguale o maggiore<br />
dei suddetti minimi, e, in nessun caso, l’altezza dei locali dovrà risultare inferiore ai ml. 2,00.<br />
Per gli e<strong>di</strong>fici posti all’esterno della zona omogenea A e inclusi nelle zone <strong>di</strong> recupero definite<br />
dall’art. 27 della L. 457/1978, è consentito derogare dal presente articolo applicando il <strong>di</strong>sposto<br />
degli artt. 38 – destinazioni d’uso: mo<strong>di</strong>ficazioni – e 49 – bagni, cucine, sottotetti – delle Norme<br />
Tecniche <strong>di</strong> Attuazione del P.R.G..<br />
Art. 26<br />
Illuminazione e ventilazione dei locali<br />
Le aperture per le illuminazioni e la ventilazione degli ambienti devono avere <strong>di</strong>mensioni<br />
proporzionali alla superficie degli ambienti, e non inferiori ai rapporti sottoelencati.<br />
Ai fini del <strong>di</strong>mensionamento delle aperture si dovrà tenere conto della superficie illuminata (SI),<br />
pari all’area netta delle parti vetrate, e della superficie ventilata (SV), pari all’area netta delle<br />
superfici apribili.<br />
Nel caso <strong>di</strong> infissi con ante ad apertura limitata, dovrà essere assunto come superficie ventilante<br />
la minore fra due misure dell’anta e della fessura effettivamente apribile.<br />
Le parti vetrate che si trovino ad altezza inferiore a m. 0,60 non devono essere conteggiate ai fini<br />
della misura della superficie illuminante (SI).<br />
45
Qualora le aperture esterne <strong>di</strong> un locale <strong>di</strong> abitazione si trovino sul fondo <strong>di</strong> un portico o <strong>di</strong> una<br />
loggia, o siano sottostanti ad uno sbalzo, esse devono essere ri<strong>di</strong>mensionate sulla base <strong>di</strong> una<br />
superficie <strong>di</strong> ambiente pari alla somma <strong>di</strong> quella del locale e <strong>di</strong> quella della loggia, del portico o<br />
della proiezione dello sbalzo, per il tratto prospiciente la parte esterna del locale.<br />
I locali <strong>di</strong> categoria A devono ricevere aria e luce <strong>di</strong>rettamente da spazi liberi esterni.<br />
Le superfici illuminanti e ventilanti minime, in rapporto alla superficie in pianta del locale sono:<br />
Superficie ventilante Superficie illuminante<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A1a) 1/8 1/10<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A1b) 1/8 1/5<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A1c) 1/8 1/10<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A2a) 1/8 1/10<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A2b) 1/8 1/10<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A2c) 1/8 1/5<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A2d) 1/8 1/10<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A2e) 1/8 1/10<br />
La <strong>di</strong>stribuzione della luce nell’ambiente deve essere regolare ed uniforme in relazione alle<br />
funzioni che in esso si svolgono.<br />
La massima profon<strong>di</strong>tà dei locali misurata perpen<strong>di</strong>colarmente al piano della parete occupata da<br />
finestre non può essere superiore al doppio dell’altezza interna netta.<br />
Le scale che collegano più <strong>di</strong> due piani, qualora non siano aerate ed illuminate <strong>di</strong>rettamente a<br />
ciascun piano, devono essere munite <strong>di</strong> lucernaio con aperture <strong>di</strong> ventilazione la cui superficie sia<br />
pari a mq. 0,40 per ogni piano servito, compreso il piano terreno.<br />
All’interno della tromba delle scale deve essere lasciata libera a ciascun piano una superficie <strong>di</strong><br />
mq. 0,60 per ogni piano servito compreso il piano terreno.<br />
I locali <strong>di</strong> categoria S potranno essere illuminati e ventilati artificialmente, ad eccezione dei vani<br />
scala (classificati come locali <strong>di</strong> categoria S2a), per i quali valgono le prescrizioni <strong>di</strong> cui ai commi<br />
precedenti.<br />
I servizi igienici e bagni, negli alberghi e pensioni, se ad uso <strong>di</strong> più camere, devono essere<br />
illuminati e ventilati dall’esterno.<br />
L’impianto <strong>di</strong> ventilazione artificiale deve assicurare almeno 7 ricambi/ore.<br />
Nelle stanze, e particolarmente nelle stanze da bagno sprovviste <strong>di</strong> apertura all’esterno, è proibita<br />
l’installazione <strong>di</strong> apparecchi a fiamma libera.<br />
Per gli e<strong>di</strong>fici posti all’esterno della zona omogenea A e inclusi nelle zone <strong>di</strong> recupero definite<br />
dall’art. 27 della L. 457/1978, è consentito derogare dal presente articolo applicando il <strong>di</strong>sposto<br />
degli artt. 38 – destinazioni d’uso: mo<strong>di</strong>ficazioni – e 49 – bagni, cucine, sottotetti – delle Norme<br />
Tecniche <strong>di</strong> Attuazione del P.R.G..<br />
Art. 27<br />
Cucinotti e cucine in nicchia<br />
In alloggi <strong>di</strong> superficie netta inferiore a mq. 100, sono consentite cucine <strong>di</strong> categoria S.1 <strong>di</strong><br />
<strong>di</strong>mensioni inferiori a quelle <strong>di</strong> cui al precedente art. 25, purché esse abbiano accesso <strong>di</strong>retto da<br />
locali <strong>di</strong> soggiorno del volume <strong>di</strong> almeno mc. 36.<br />
Dette cucine devono avere superficie non inferiore a mq. 4, finestratura non inferiore a<br />
mq. 1, bocchetta per ventilazione esterna regolabile, in<strong>di</strong>pendente dalla finestra.<br />
Nei precedenti alloggi sono consentite inoltre cucine in nicchia prive <strong>di</strong> finestre, <strong>di</strong><br />
superficie non superiore a mq. 5, se aperte su un altro locale regolamentare del volume <strong>di</strong> almeno<br />
mc. 36, purché la nicchia sia dotata, oltre che <strong>di</strong> canna fumaria, <strong>di</strong> canna <strong>di</strong> aspirazione<br />
in<strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> almeno 200 cmq. <strong>di</strong> sezione libera, oppure <strong>di</strong> impianto <strong>di</strong> aspirazione forzata sui<br />
fornelli.<br />
Nel caso <strong>di</strong> cucina in nicchia, l’illuminazione e la ventilazione naturale dovranno essere<br />
commisurate alla somma delle superfici del locale abitabile e della cucina in nicchia.<br />
46
Art. 28<br />
Impianti <strong>di</strong> aerazione<br />
Nei casi <strong>di</strong> adozione <strong>di</strong> impianti <strong>di</strong> aerazione, oppure <strong>di</strong> aria con<strong>di</strong>zionata,<br />
l’amministrazione, su parere dell’Ufficiale Sanitario e dell’Ufficio Tecnico Comunale, può, caso<br />
per caso, stabilire prescrizioni particolari.<br />
Alla domanda <strong>di</strong> licenza e<strong>di</strong>lizia deve essere allegato uno schema dell’impianto; prima<br />
dell’effettivo rilascio della licenza deve essere invece presentato il progetto dell’impianto.<br />
Il rilascio dell’autorizzazione <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità dei locali è subor<strong>di</strong>nato al<br />
collaudo dell’impianto.<br />
Art. 29<br />
Piani seminterrati<br />
Eventuali locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della quota me<strong>di</strong>a del<br />
terreno circostante l’e<strong>di</strong>ficio, possono essere utilizzati per destinazioni <strong>di</strong> categoria A.2, purché:<br />
l’altezza netta sia non inferiore a m. 3,00; la quota del soffitto sia in me<strong>di</strong>a m. 1,20 più alta della<br />
quota del marciapiede o della me<strong>di</strong>a del terreno; esista una intercape<strong>di</strong>ne con cunetta più bassa<br />
del pavimento e con larghezza pari ad un terzo della sua altezza; il pavimento posi su un vespaio<br />
aerato e la falda freatica o la quota <strong>di</strong> massima piena della fognatura <strong>di</strong> scarico risultino al <strong>di</strong> sotto<br />
del piano <strong>di</strong> posa del vespaio.<br />
In questo caso i volumi vengono computati in aggiunta alla volumetria <strong>di</strong> cui all’art. 3 delle<br />
“Norme <strong>di</strong> attuazione della Variante Generale al P.R.G.”.<br />
Per gli e<strong>di</strong>fici posti all’esterno della zona omogenea A e inclusi nelle zone <strong>di</strong> recupero<br />
definite dall’art. 27 della L. 457/1978, è consentito derogare dal presente articolo applicando il<br />
<strong>di</strong>sposto degli artt. 38 – destinazioni d’uso: mo<strong>di</strong>ficazioni – e 49 – bagni, cucine, sottotetti – delle<br />
Norme Tecniche <strong>di</strong> Attuazione del P.R.G..<br />
Art. 30<br />
Sottotetti<br />
I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercape<strong>di</strong>ni <strong>di</strong> isolamento delle coperture, non<br />
debbono avere altezze me<strong>di</strong>e eccedenti i m. 2,00; lucernari <strong>di</strong> illuminazione <strong>di</strong> superficie<br />
maggiore <strong>di</strong> mq. 0,40, e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali.<br />
Sono ammessi in corrispondenza della copertura, volumi tecnici, solo per vani comando<br />
ascensori, lavanderie, sten<strong>di</strong>toi, la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli<br />
alloggi serviti.<br />
Art. 31<br />
Distribuzione per l’energia elettrica e del gas<br />
I locali per la <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica e del gas, dovranno essere costruiti con<br />
ubicazioni ritenute idonee dalle A.M.I. e armonizzate con le caratteristiche architettoniche e<br />
igieniche degli e<strong>di</strong>fici circostanti.<br />
Qualora l’alimentazione dell’energia avvenga con cavi sotterranei i locali per le cabine<br />
elettriche dovranno essere inseriti nei fabbricati principali e nei loro locali accessori e le realtive<br />
canalizzazioni dovranno prolungarsi fino ai limiti dell’area <strong>di</strong> pertinenza dell’immobile.<br />
47
CAPO II° - CRITERI DI MISURAZIONE<br />
Art. 32<br />
Altezza degli e<strong>di</strong>fici<br />
L’altezza degli e<strong>di</strong>fici o dei corpi <strong>di</strong> fabbrica è misurata dalla <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> livello tra la<br />
quota del caposaldo (o quota me<strong>di</strong>a dei capisal<strong>di</strong>), <strong>di</strong> cui al precedente art. 16, e la più alta delle<br />
quote:<br />
a) Soffitto dell’ultimo piano abitabile;<br />
b) Bordo superiore della linea <strong>di</strong> gronda;<br />
c) Quota me<strong>di</strong>a dell’inclinata del tetto quando coincide con la soffittatura dei locali abitabili.<br />
Art. 33<br />
Superficie coperta degli e<strong>di</strong>fici<br />
La superficie coperta degli e<strong>di</strong>fici o dei corpi <strong>di</strong> fabbrica è data dalla proiezione dei fili<br />
esterni delle strutture e <strong>di</strong> tamponamenti perimetrali.<br />
Le superfici dei volumi aggettanti (bow windows) è sempre computata. Balconi chiusi,<br />
anche parzialmente o da grigliati <strong>di</strong> qualsiasi natura, sono da computarsi nella superficie coperta.<br />
Balconi o logge col solo parapetto, ripetuti a tutti i piani, non sono conteggiati per un aggetto<br />
inferiore a m. 1,40.<br />
È consentita la chiusura, con infissi mobili vetrati, <strong>di</strong> balconi, logge e terrazze; tali opere non<br />
sono computabili nella S.U. se non superano complessivamente il 15% della S.U. lorda<br />
dell’appartamento a cui fanno riferimento.<br />
A tali opere non si applicano:<br />
1) L’in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> visuale libera;<br />
2) Il rapporto <strong>di</strong> copertura;<br />
3) Le <strong>di</strong>stanze dalle strade, dai confini e dagli e<strong>di</strong>fici contermini.<br />
L’autorizzazione viene concessa a seguito <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> un progetto unitario generale<br />
corredato dalla pianta quotata degli appartamenti, dai prospetti e dalle sezioni con le in<strong>di</strong>cazioni<br />
dei materiali e dei colori da usare nella costruzione degli infissi.<br />
La domanda allegata al progetto deve essere firmata da tutti i proprietari dell’immobile, ovvero<br />
riportare gli estremi della delibera <strong>di</strong> autorizzazione dell’assemblea condominiale.<br />
Per i fabbricati esistenti, la domanda allegata al progetto deve essere firmata da tutti i proprietari<br />
dell’immobile, ovvero riportare gli estremi della delibera <strong>di</strong> autorizzazione dell’assemblea<br />
condominiale.<br />
Art. 34<br />
Classificazione dei piani<br />
Sono piani abitabili quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali <strong>di</strong> categoria<br />
A.1, A.2 ed S.1 <strong>di</strong> cui al precedente art. 24.<br />
Sono piani non abitabili quelli in cui si trovano i locali <strong>di</strong> categoria S.2 o S.3, anche se gli<br />
stessi sono interessati da limitate espansioni <strong>di</strong> locali <strong>di</strong> categoria A.1, A.2 appartenenti a piani<br />
abitabili sovrastanti o sottostanti ed a con<strong>di</strong>zione che tali espansioni non eccedano 1/10 della<br />
superficie complessiva del piano superiore o inferiore.<br />
48
Art. 35<br />
Superficie netta – Superficie utile e Volume degli e<strong>di</strong>fici<br />
La superficie netta dell’alloggio o dell’e<strong>di</strong>ficio è la somma delle superfici dei locali<br />
abitabili e <strong>di</strong> servizio al netto delle scale, degli ascensori, delle logge, dei balconi, delle strutture<br />
portanti e <strong>di</strong> tutte le murature perimetrali e <strong>di</strong>visorie.<br />
Su = Superficie utile.<br />
La somma della superficie lorda <strong>di</strong> tutti i piani (compresi vani ascensore e scale) fuori e<br />
dentro terra, ad esclusione delle autorimesse (nella misura non superiore a 2 mq. ogni 20 mc. Di<br />
costruzione), delle cantine nella misura massima del 20% della Su, dei servizi tecnici del<br />
fabbricato (centrale termica, elettrica, <strong>di</strong> con<strong>di</strong>zionamento, ecc.), dei porticati <strong>di</strong> uso pubblico e<br />
logge coperte.<br />
Il volume è la somma dei prodotti delle superfici utili su <strong>di</strong> ogni piano, per la relativa<br />
altezza lorda (misurata da pavimento a pavimento, considerando per l’ultimo piano l’intradosso<br />
del soffitto.<br />
CAPO III° - DISTANZE TRA FABBRICATI E VISUALI<br />
Art. 36<br />
Distanze tra gli e<strong>di</strong>fici e dai confini<br />
La <strong>di</strong>stanza degli e<strong>di</strong>fici non deve essere inferiore a m. 10.<br />
La <strong>di</strong>stanza tra i fabbricati ed il confine interno <strong>di</strong> proprietà non deve essere inferiore ai<br />
seguenti minimi:<br />
a) A m. 5 quando l’e<strong>di</strong>ficio fronteggi il lato del confine per uno sviluppo non superiore a m. 12.<br />
b) Ai minimi consentiti nella zona dalle prescrizioni urbanistiche vigenti, quando l’e<strong>di</strong>ficio<br />
fronteggi il lato del confine per uno sviluppo superiore a m. 12.<br />
Possono essere ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori fra gli e<strong>di</strong>fici, e fra questi e i confini <strong>di</strong> proprietà:<br />
a) Fra e<strong>di</strong>fici soggetti a restauro o ricostruzione nelle zone <strong>di</strong> interesse storico e ambientale;<br />
b) Fra e<strong>di</strong>fici principali e i locali accessori <strong>di</strong> cui al successivo art. 77 e tra questi e i confini;<br />
c) Fra e<strong>di</strong>fici compresi entro una lottizzazione planivolumetrica o un progetto e<strong>di</strong>lizio unitario, e<br />
fra questi e i confini <strong>di</strong> proprietà interni alla lottizzazione, purché siano rispettate le <strong>di</strong>stanze<br />
minime fra pareti antistanti <strong>di</strong> cui al successivo art. 37.<br />
È ammessa la costruzione a confine ove risulti, da attestato trascritto, che il vicino si<br />
impegna a sua volta a costruire a confine con progetto e<strong>di</strong>lizio unitario, o nei casi <strong>di</strong> costruzione<br />
preesistente in confine, purché l’altezza del nuovo e<strong>di</strong>ficio non superi quella dell’e<strong>di</strong>ficio<br />
preesistente.<br />
L’utilizzo <strong>di</strong> lotti ine<strong>di</strong>ficati o l’ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti in zone <strong>di</strong> completamento<br />
residenziale “A”, limitrofi ad e<strong>di</strong>fici costruiti anteriormente alla data <strong>di</strong> adozione della variante<br />
generale al P.R.G. comunale a <strong>di</strong>stanze inferiori a m. 5 dai confini, può essere ammesso per<br />
nuove costruzione od ampliamenti le cui fronti e spigoli non prospicienti, pur non rispettando la<br />
<strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 10 m. dagli e<strong>di</strong>fici esistenti, <strong>di</strong>stino dai confini minimo 5 m. salvo maggiori<br />
arretramenti dovuti a Vl (Vl = 0,4).<br />
I manufatti <strong>di</strong> contenimento <strong>di</strong> terrapieni artificiali <strong>di</strong> altezza pari o inferiore a 2 m. non<br />
sono soggetti al rispetto delle <strong>di</strong>stanze dai confini e dagli e<strong>di</strong>fici, <strong>di</strong> cui al presente articolo.<br />
L’altezza complessiva del muro più l’eventuale recinzione sovrastante non può comunque<br />
essere superiore a 3 metri.<br />
49
Art. 37<br />
Distanze tra pareti antistanti – Visuali<br />
La <strong>di</strong>stanza tra pareti o settori <strong>di</strong> parete antistanti, finestrati con finestre <strong>di</strong> locali <strong>di</strong><br />
abitazione delle categorie A.1 e A.2 <strong>di</strong> cui al precedente art. 24, non deve essere inferiore<br />
all’altezza della parete più alta, con un minimo assoluto <strong>di</strong> m. 10.<br />
La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli e<strong>di</strong>fici i<br />
fronteggino per uno sviluppo superiore a m. 12.<br />
La <strong>di</strong>stanza tra pareti o settori <strong>di</strong> pareti antistanti cieche o finestrate con locali delle<br />
categorie S.1, S.2 e S.3, <strong>di</strong> cui al precedente art. 24, non può essere inferiore a m. 10.<br />
Tra le pareti antistanti <strong>di</strong> uno stesso e<strong>di</strong>ficio o <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici soggetti a lottizzazione<br />
planivolumetrica o a progetto e<strong>di</strong>lizio unitario, sono ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori alle suin<strong>di</strong>cate,<br />
purché la visuale perpen<strong>di</strong>colare ad ogni finestra <strong>di</strong> locale delle categorie A.1 e A.2 non sia<br />
inferiore alla <strong>di</strong>fferenza tra l’altezza della parete antistante e quella del pavimento del locale cui la<br />
finestra si riferisce.<br />
Qualora le pareti antistanti non siano parallele fra <strong>di</strong> loro, le <strong>di</strong>stanze <strong>di</strong> cui al primo<br />
comma del presente articolo, vanno misurate sulla perpen<strong>di</strong>colare alla finestra <strong>di</strong> locali delle<br />
categorie A.1, A.2 e A.3, nelle con<strong>di</strong>zioni più sfavorevoli, passante per la mezzeria della finestra<br />
stessa.<br />
Tra le pareti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici soggetti a restauro o a conservazione dell’aspetto o del volume, è<br />
ammessa la conservazione delle <strong>di</strong>stanze preesistenti, qualora esse siano inferiori ai minimi<br />
in<strong>di</strong>cati. Dette <strong>di</strong>stanze devono essere computate senza tenere conto <strong>di</strong> costruzioni aggiuntive <strong>di</strong><br />
epoca recente prive <strong>di</strong> valore storico, artistico o ambientale.<br />
L’utilizzo <strong>di</strong> lotti ine<strong>di</strong>ficati o l’ampliamento <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici esistenti in zone <strong>di</strong> completamento<br />
residenziale “A”, limitrofi ad e<strong>di</strong>fici costruiti anteriormente alla data <strong>di</strong> adozione della variante<br />
generale al P.R.G. comunale a <strong>di</strong>stanze inferiori a m. 5 dai confini, può essere ammesso per<br />
nuove costruzioni od ampliamenti le cui fronti e spigoli non prospicienti, pur non rispettando la<br />
<strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> 10 m. dagli e<strong>di</strong>fici esistenti, <strong>di</strong>stino dai confini minimo 5 m., salvo maggiori<br />
arretramenti dovuti a Vl (Vl = 0,4).<br />
Art. 38<br />
Distanze tra fabbricati fra i quali siano interposte strade – Distanze dalle strade<br />
Le <strong>di</strong>stanze minime tra fabbricati, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei<br />
veicoli, salvo prescrizioni o <strong>di</strong>versi allineamenti dei piani urbanistici vigenti, (con esclusione<br />
della viabilità a fondo cieco al servizio <strong>di</strong> singoli e<strong>di</strong>fici o <strong>di</strong> inse<strong>di</strong>amenti) debbono corrispondere<br />
alla larghezza della sede stradale maggiorata <strong>di</strong>:<br />
ml. 5 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza inferiore a ml. 7;<br />
ml. 7,50 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;<br />
ml. 10 per lato, per strade <strong>di</strong> larghezza superiore a ml. 15.<br />
Qualora le <strong>di</strong>stanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del<br />
fabbricato più alto, le <strong>di</strong>stanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente<br />
all’altezza stessa.<br />
Sono ammesse <strong>di</strong>stanze inferiori a quelle in<strong>di</strong>cate nei precedenti commi, nel caso <strong>di</strong><br />
gruppi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici che formino oggetto <strong>di</strong> piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con<br />
previsioni planivolumetriche.<br />
Tra gli e<strong>di</strong>fici compresi nelle zone <strong>di</strong> interesse storico e ambientale, per i quali sono<br />
prescritti il restauro, la conservazione del volume o la conservazione degli allineamenti, sono<br />
consentite <strong>di</strong>stanze inferiori.<br />
I <strong>di</strong>stacchi degli e<strong>di</strong>fici dalle strade locali e interne classificate dal piano regolatore<br />
generale, non devono essere inferiori alla misura <strong>di</strong> 0,4 volte l’altezza della fronte dell’e<strong>di</strong>ficio,<br />
salvi maggiori arretramenti determinati dagli allineamenti esistenti.<br />
50
Art. 39<br />
Distanza dalle strade fuori dai centri abitati e dagli inse<strong>di</strong>amenti previsti dai piani urbanistici<br />
Le strade, in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche, vengono così <strong>di</strong>stinte agli<br />
effetti dell’applicazione delle <strong>di</strong>sposizioni del decreto ministeriale 1° aprile 1968:<br />
a) Autostrade: autostrade <strong>di</strong> qualunque tipo (legge 7 febbraio 1961 n. 59, art. 4); raccor<strong>di</strong><br />
autostradali riconosciuti quali autostrade ed aste <strong>di</strong> accesso fra le autostrade e la rete viaria<br />
della zona (legge 19 ottobre 1965 n. 1197 e legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9);<br />
b) Strade <strong>di</strong> grande comunicazione o <strong>di</strong> traffico elevato: strade statali comprendenti itinerari<br />
internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 1); strade statali <strong>di</strong> grande<br />
comunicazione (legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 14); raccor<strong>di</strong> autostradali non riconosciuti;<br />
strade a scorrimento veloce (in applicazione della legge 20 giugno 1965, n. 717, art. 7);<br />
c) Strade <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a importanza: strade statali non comprese tra quelle della categoria precedente,<br />
strade provinciali aventi larghezza della sede superire o eguale a m. 10,50; strade comunali<br />
aventi larghezza della sede superiore o eguale a m. 10,50;<br />
d) Strade <strong>di</strong> interesse locale: strade provinciali e comunali non comprese tra quelle della<br />
categoria precedente.<br />
Fuori dei centri abitati e degli inse<strong>di</strong>amenti previsti dal P.R.G. salvo <strong>di</strong>verse prescrizioni <strong>di</strong> zone<br />
degli strumenti urbanistici vigenti, le <strong>di</strong>stanze da osservarsi nell’e<strong>di</strong>ficazione a partire dal ciglio<br />
della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono le seguenti:<br />
• Strade <strong>di</strong> tipo A) – m. 60,00<br />
• Strade <strong>di</strong> tipo B) – m. 40,00<br />
• Strade <strong>di</strong> tipo C) – m. 30,00<br />
• Strade <strong>di</strong> tipo D) – m. 20,00<br />
A tali <strong>di</strong>stanze minime va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione <strong>di</strong> eventuali scarpate o<br />
fossi e <strong>di</strong> fasce <strong>di</strong> espropriazione risultanti da progetti approvati.<br />
In corrispondenza <strong>di</strong> incroci e biforcazioni le fasce <strong>di</strong> rispetto determinate dalle <strong>di</strong>stanze<br />
minime soprain<strong>di</strong>cate sono incrementate dall’area determinata dal triangolo avente due lati sugli<br />
allineamenti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stacco, la cui lunghezza, a partire dal punto <strong>di</strong> intersezione degli allineamenti<br />
stessi, sia eguale al doppio delle <strong>di</strong>stanze stabilite nel primo comma del presente articolo,<br />
afferenti alle rispettive strade, e il terzo lato costituito dalla retta congiungente i due punti estremi.<br />
Resta fermo quanto prescritto per gli incroci relativi alle strade costituenti itinerari<br />
internazionali (legge 16 marzo 1956, n. 371, allegato 2).<br />
Art. 40<br />
Criteri <strong>di</strong> misurazione delle <strong>di</strong>stanze<br />
Ai fini dell’applicazione delle norme <strong>di</strong> cui ai precedenti articoli 36 – 37 – 38 – 39.<br />
• Nel caso in cui la finestra sovrasti una parte sporgente (pensilina, balcone, loggia, ecc.), le<br />
<strong>di</strong>stanze minime <strong>di</strong> cui all’art. 36 devono essere aumentate <strong>di</strong> una quantità pari alla misura<br />
della sporgenza qualora la parte sporgente sia superiore a mc. 1,40.<br />
• L’altezza delle pareti o dei settori <strong>di</strong> parete va misurata dalla quota me<strong>di</strong>a del suolo naturale<br />
dell’area interposta tra i corpi <strong>di</strong> fabbrica fino alla linea <strong>di</strong> gronda o alla sommità <strong>di</strong> eventuali<br />
parapetti <strong>di</strong> coronamento.<br />
• La misura della visuale è la lunghezza del segmento <strong>di</strong> perpen<strong>di</strong>colare al piano della fronte<br />
dell’e<strong>di</strong>ficio, dal piano della finestra alla fronte <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio antistante.<br />
• Si definisce ciglio della strada la linea <strong>di</strong> limite della sede o piattaforma stradale,<br />
comprendente tutte le se<strong>di</strong> viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine od altre<br />
strutture laterali alle predette se<strong>di</strong> quando queste siano transitabili, nonché le strutture <strong>di</strong><br />
51
delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli e simili). Per le strade <strong>di</strong> progetto o quelle <strong>di</strong><br />
cui è previsto l’ampliamento, la <strong>di</strong>stanza dalle strade va misurata a partire dal limite <strong>di</strong> zona.<br />
• Qualora una fronte <strong>di</strong> fabbricato o parte <strong>di</strong> essa, non sia parallela al confine <strong>di</strong> proprietà, essa<br />
lo fronteggia per uno svincolo pari alla lunghezza della sua proiezione sul confine stesso.<br />
• Fronti oblique fra <strong>di</strong> loro si fronteggiano per uno sviluppo pari alla maggiore delle proiezioni<br />
<strong>di</strong> una parete sul piano dell’altra.<br />
CAPO IV° - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE<br />
Art. 41<br />
Salubrità del terreno<br />
Non si possono costruire nuovi e<strong>di</strong>fici su terreno che abbia servito come deposito<br />
d’immon<strong>di</strong>zie, <strong>di</strong> letame o <strong>di</strong> altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il<br />
suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.<br />
Se il terreno sul quale si intende costruire un e<strong>di</strong>ficio è umido ed esposto all’invasione<br />
delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente<br />
drenaggio.<br />
In ogni caso è fatto obbligo <strong>di</strong> adottare provve<strong>di</strong>menti atti ad impe<strong>di</strong>re che l’umi<strong>di</strong>tà salga<br />
dalle fondazioni ai muri sovrastanti.<br />
Art. 42<br />
Isolamento dell’umi<strong>di</strong>tà<br />
Qualsiasi e<strong>di</strong>ficio deve essere isolato dall’umi<strong>di</strong>tà del suolo.<br />
I locali <strong>di</strong> categoria A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano <strong>di</strong> calpestio staccato<br />
dal terreno o a mezzo <strong>di</strong> solaio o a mezzo <strong>di</strong> vespaio aerato con almeno 50 cm. <strong>di</strong> spessore tra il<br />
terreno battuto ed il pavimento.<br />
Per i locali <strong>di</strong> categoria A.2 può essere ammesso un vespaio <strong>di</strong> ciottoli <strong>di</strong> almeno 25 cm.<br />
<strong>di</strong> spessore ed il piano <strong>di</strong> calpestio deve risultare 10 cm. sul piano <strong>di</strong> campagna, oppure può<br />
essere ammesso che siano circondati da intercape<strong>di</strong>ne come nei casi <strong>di</strong> cui al precedente art. 29.<br />
Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al<br />
<strong>di</strong> sopra del piano <strong>di</strong> campagna ed al <strong>di</strong> sotto del piano <strong>di</strong> calpestio interno.<br />
I pavimenti dei locali <strong>di</strong> cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato<br />
impermeabile.<br />
Art. 43<br />
Isolamento termico<br />
L’isolamento termico deve essere progettato ed eseguito in base alle norme fissate dalla<br />
legge 30 aprile 1976 n. 373, dal D.P.R. 28/06/1977 n. 1052, dal D.M. 10 marzo 1977 e dal<br />
Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 2/5/1978 n. 208.<br />
In particolare il progetto dell’isolamento termico deve tenere conto dei seguenti dati:<br />
• Temperatura dell’aria esterna: - 5°<br />
• Temperatura dell’aria interna per gli e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti a residenza, uffici ed assimilabili: + 20°<br />
52
• Coefficienti <strong>di</strong> <strong>di</strong>spersione <strong>di</strong> cui alla tabella 1 del D.M. 10 marzo 1978 per gli e<strong>di</strong>fici a<strong>di</strong>biti a<br />
residenza, uffici ed assimilabili: Cd inferiore: 0,41 Kcal/h mc. C°; Cd superiore = 0,78 Kcal/h<br />
mc. C°.<br />
Art. 44<br />
Isolamento fonico<br />
Negli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione, nella sopra-elevazione, negli ampliamenti o nelle<br />
riforme sostanziali <strong>di</strong> fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i<br />
rumori che viene <strong>di</strong> seguito in<strong>di</strong>cata:<br />
a) Solai (rumore <strong>di</strong> calpestio) per e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> abitazioni, alberghi e pensioni, a più vani.<br />
I solai devono essere costruiti con materiale antiformico e spessori tali da assicurare per<br />
l’ambiente sottostante un livello massimo <strong>di</strong> rumore al calpestio (misurato con meto<strong>di</strong><br />
normalizzati) non superiore a 80 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz;<br />
b) Pareti interne (tramezzi). Le pareti <strong>di</strong>visorie fra appartamenti e camere d’albergo, e quelle tra<br />
appartamenti e locali <strong>di</strong> uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un isolamento<br />
acustico me<strong>di</strong>o <strong>di</strong> almeno 45 db per frequenze fra 100 e 3000 Hz;<br />
Per pareti <strong>di</strong>visorie tra ambienti <strong>di</strong> uno stesso appartamento, si può ammettere un isolamento<br />
minimo <strong>di</strong> 30 db per le stesse frequenze;<br />
c) Pareti esterne. Per gli e<strong>di</strong>fici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un<br />
potere fonoisolante tale da garantire un isolamento acustico <strong>di</strong> 45 db per le frequenze fra 100<br />
e 3000 Hz.<br />
Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli<br />
accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore <strong>di</strong> vetri) per attenuare i<br />
rumori dall’esterno.<br />
Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti<br />
idro-sanitari, impianti <strong>di</strong> riscaldamento, saracinesche, ecc.) devono essere adottati accorgimenti<br />
specifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori ed impe<strong>di</strong>rne la trasmissione.<br />
Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere <strong>di</strong>staccate,<br />
me<strong>di</strong>ante giunti elastici od altri <strong>di</strong>spositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra<br />
struttura rigida in contatto con esse.<br />
Negli spazi interni degli e<strong>di</strong>fici non devono esservi rampe carreggiabili con pendenza<br />
superiore al 15%.<br />
Nella progettazione <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici destinati ad attività industriali, a uffici, ad alberghi, sale <strong>di</strong><br />
ritrovo e spettacoli, pubblici esercizi, devono essere specificate le caratteristiche<br />
dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la <strong>di</strong>fesa del personale e degli utenti in<br />
rapporto al tipo <strong>di</strong> attività.<br />
Art. 45<br />
F o g n a t u r e<br />
Gli scarichi delle acque devono essere convogliati, a mezzo <strong>di</strong> tubazioni munite <strong>di</strong> sifoni<br />
ispezionabili a chiusura ermetica, all’innesto della fognatura per acque nere. Nel caso che questa<br />
sia sprovvista <strong>di</strong> impianto generale <strong>di</strong> depurazione, gli scarichi dovranno essere convogliati in<br />
fosse biologiche <strong>di</strong> tipo omologato, collegate a loro volta con la fognatura.<br />
Nel caso <strong>di</strong> costruzioni agricole in zona sprovvista <strong>di</strong> fognatura, devono essere previste<br />
fosse settiche proporzionate all’e<strong>di</strong>ficio, secondo le in<strong>di</strong>cazioni dell’ufficio tecnico comunale, con<br />
un minimo <strong>di</strong> mc. 0,15 per persona.<br />
Sia le fosse biologiche che le fosse settiche dovranno <strong>di</strong>stare almeno m. 1,00 dal<br />
perimetro dell’e<strong>di</strong>ficio, e m. 15 da pozzi e prese idriche. Tutte le tubazioni delle acque nere<br />
devono essere dotate <strong>di</strong> ventilazione primaria e secondaria con condutture <strong>di</strong> aerazione aperte fino<br />
alla copertura.<br />
Nei cortili, negli spazi <strong>di</strong> qualsiasi genere le acque meteoriche devono essere raccolte e<br />
smaltite a mezzo della fognatura, in mancanza <strong>di</strong> questa a mezzo <strong>di</strong> pozzi perdenti, oppure <strong>di</strong><br />
53
canalizzazioni scoperte verso gli scarichi; queste non dovranno mai essere su suolo stradale o<br />
pubblico. L’immissione dei nuovi condotti <strong>di</strong> scarico nelle fognature o nei canali pubblici può<br />
avvenire soltanto dopo aver ottenuta speciale autorizzazione dal <strong>Comune</strong>.<br />
Art. 46<br />
Fumi, polveri e rifiuti liqui<strong>di</strong> industriali<br />
I fumi, le esalazioni derivanti dalla combustione <strong>di</strong> oli minerali o da altre fonti, i rifiuti<br />
liqui<strong>di</strong> contenenti sostanze nocive, dovranno essere efficacemente depurati prima <strong>di</strong> essere<br />
immessi nell’atmosfera o nei pubblici scarichi.<br />
Dovrà altresì essere assicurato l’abbattimento delle polveri.<br />
Art. 47<br />
Impianti minimi<br />
Ogni unità e<strong>di</strong>lizia <strong>di</strong> abitazione (appartamento) deve essere fornita <strong>di</strong> almeno un servizio<br />
igienico completo <strong>di</strong>: WC, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica.<br />
È prescritta almeno una canna fumaria. In camere <strong>di</strong> alberghi, pensioni, uffici, negozi,<br />
laboratori, ecc. possono essere consentiti servizi igienici comuni a <strong>di</strong>verse unità in numero<br />
proporzionale agli utenti; e dotati <strong>di</strong> antilatrine con lavabi. I WC devono essere dotati <strong>di</strong> sifone<br />
allacciato alla canna <strong>di</strong> ventilazione.<br />
Art. 48<br />
Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua<br />
Ogni fabbricato, ogni alloggio, ogni camera d’albergo o pensione devono essere provvisti<br />
<strong>di</strong> acqua potabile, proveniente dall’acquedotto comunale <strong>di</strong>stribuita in modo proporzionale al<br />
numero <strong>di</strong> locali abitabili.<br />
Nelle zone prive <strong>di</strong> acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata<br />
da pozzi privati, ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori d’igiene<br />
competenti e l’uso deve essere consentito dall’autorità sanitaria.<br />
Gli impianti per la <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua potabile internamente all’e<strong>di</strong>ficio devono<br />
essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento<br />
comunale per il servizio dell’acquedotto. Gli e<strong>di</strong>fici con locali abitabili con pavimento posto ad<br />
altezza superiore al livello piezometrico minimo della zona, devono essere dotati <strong>di</strong> apparecchio<br />
<strong>di</strong> sollevamento acqua (autoclave) anche se prelevata dall’acquedotto comunale.<br />
L’esercizio <strong>di</strong> tali impianti <strong>di</strong> sollevamento è soggetto al controllo del <strong>Comune</strong>, il quale ha<br />
facoltà, in ogni tempo, <strong>di</strong> imporre prescrizioni in relazione alle particolari situazioni del servizio<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione dell’acqua.<br />
Art. 49<br />
Camere oscure – Impianti termici<br />
Camere oscure, laboratori scientifici e garages a più posti macchina devono essere<br />
ventilati con doppia canalizzazione, una <strong>di</strong> presa <strong>di</strong>retta ed una <strong>di</strong> evacuazione così da assicurare<br />
almeno cinque ricambi d’aria all’ora.<br />
Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti <strong>di</strong>sposizioni in<br />
materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico, ed a quelle per la<br />
sicurezza e la salubrità. Si rinvia inoltre al <strong>di</strong>sposto del Decreto Ministeriale del 31/07/1934.<br />
Gli impianti termici degli e<strong>di</strong>fici debbono, inoltre, essere progettati ed eseguiti in base alle<br />
norme fissate dalla legge 30/04/1976 n. 373, dal D.P.R. 28/06/1977 n. 1052 e dal D.M.<br />
10/03/1977.<br />
54
CAPO V° - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO<br />
Art. 50<br />
C o p e r t u r a<br />
Gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> nuova costruzione <strong>di</strong> altezza superiore a metri 13 devono avere le strutture<br />
orizzontali e <strong>di</strong> copertura incombustibili.<br />
I solai e le coperture sopra garages, locali caldaie, magazzini <strong>di</strong> materiale combustibile,<br />
ecc. devono essere in cemento armato o, se in materiale laterizio, devono essere protetti<br />
inferiormente da soletta in cemento armato, <strong>di</strong> almeno 4 cm. <strong>di</strong> spessore.<br />
Art. 51<br />
Pareti <strong>di</strong>visorie<br />
Sono vietate le pareti <strong>di</strong>visorie in materiali combustibili.<br />
Sono consentite le pareti <strong>di</strong>visorie mobili, aventi carattere <strong>di</strong> infisso.<br />
Art. 52<br />
Scale e ascensori<br />
La struttura portante delle scale interne in e<strong>di</strong>fici collettivi deve essere in cemento armato<br />
o <strong>di</strong> materiale <strong>di</strong> analoghe caratteristiche <strong>di</strong> resistenza termica. Strutture <strong>di</strong>verse sono consentite<br />
soltanto per e<strong>di</strong>fici unifamiliari o per scale <strong>di</strong> collegamento interno solo tra due piani.<br />
Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori<br />
devono essere sempre in muratura piena, laterizia o <strong>di</strong> calcestruzzo <strong>di</strong> cemento.<br />
La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio <strong>di</strong> più <strong>di</strong> due<br />
piani deve essere non inferiore a m. 1,10. Tale larghezza, se il fabbricato non sia servito da<br />
ascensore, deve essere aumentata <strong>di</strong> cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala in<br />
e<strong>di</strong>fici fino a 30 metri <strong>di</strong> altezza può servire fino ad un massimo <strong>di</strong> 500 mq. <strong>di</strong> superficie coperta<br />
per piano.<br />
Ogni scala che serva e<strong>di</strong>fici da metri 17 a metri 30 <strong>di</strong> altezza, deve essere dotata all'ultimo<br />
piano <strong>di</strong> una apertura munita <strong>di</strong> infisso apribile dal piano terreno o <strong>di</strong> canna <strong>di</strong> aspirazione con<br />
comignolo sul coperto.<br />
Art. 53<br />
Scale, ascensori e bocche da incen<strong>di</strong>o in e<strong>di</strong>fici alti<br />
Ogni scala, in e<strong>di</strong>ficio superiore a metri 24 <strong>di</strong> altezza, deve essere fornita al piano terreno<br />
e a piani alterni <strong>di</strong> una bocca antincen<strong>di</strong>o.<br />
In e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> altezza superiore a metri 30, una scala non può servire più <strong>di</strong> 400 mq. <strong>di</strong><br />
superficie coperta, quelle eventuali ulteriori non possono servire più <strong>di</strong> 300 mq. o frazione. In<br />
questi casi, la scala deve essere del tipo a tenuta <strong>di</strong> fumo.<br />
56
Art. 54<br />
Canne fumarie<br />
Le canne fumarie devono essere costituite <strong>di</strong> materiale idoneo e resistente al fuoco ed<br />
impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono preve<strong>di</strong>bili temperature elevate,<br />
si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti <strong>di</strong> tamponamento e<br />
chiusura: in questi casi sono da evitare i contatti con vani d'ascensore.<br />
Devono essere previsti impianti <strong>di</strong> depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive<br />
all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia.<br />
Art. 55<br />
Rinvio a leggi particolari<br />
Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa, impianti elettrici, impianti termici, garages<br />
e depositi <strong>di</strong> materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e prescrizioni tecniche degli<br />
Enti allo scopo preposti. Anche e<strong>di</strong>fici speciali come: sale spettacolo, e<strong>di</strong>fici collettivi, alberghi,<br />
scuole, collegi, ospedali e case <strong>di</strong> cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle<br />
regolamentazioni previste dalle leggi particolari.<br />
Art. 56<br />
Installazioni <strong>di</strong> bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio liquefatti<br />
Nelle nuove costruzioni residenziali che non siano servite da gasdotto devono essere<br />
previste all'esterno dell’e<strong>di</strong>ficio nicchie, per l'installazione delle bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio<br />
liquefatti. Dette nicchie devono essere chiuse ermeticamente verso l'interno del locale e protette<br />
all'esterno dalle intemperie anche con portello aerato.<br />
La tubazione fissa metallica <strong>di</strong> allacciamento agli apparecchi <strong>di</strong> utilizzazione deve essere<br />
munita <strong>di</strong> rubinetti e protetta, nell'attraversamento delle murature, da guaina metallica.<br />
CAPO VI° - PRESCRIZIONI VARIE<br />
Art. 57<br />
Norme <strong>di</strong> costruzione<br />
In relazione al <strong>di</strong>sposto dell'art. 2 della Legge 25 novembre 1962 n. 1684, nella esecuzione<br />
dei lavori e<strong>di</strong>lizi è fatto obbligo <strong>di</strong> osservanza delle prescrizioni tecniche <strong>di</strong> buona costruzione<br />
contenute nell'art. 4 della Legge stessa.<br />
Per le costruzioni in calcestruzzo semplice od armato si richiama il <strong>di</strong>sposto del R.D.<br />
16/11/1939 n. 2229.<br />
Art. 58<br />
Decoro generale<br />
Gli e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente o provvisorio, gli<br />
infissi, le applicazioni <strong>di</strong> carattere commerciale reclamistico, le in<strong>di</strong>cazioni stradali e turistiche e<br />
le attrezzature tecniche, quali i sostegni e i cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, <strong>di</strong><br />
apparecchi d'illuminazione stradale, le antenne ra<strong>di</strong>o e TV, devono essere previsti e realizzati in<br />
modo da rispondere a requisiti <strong>di</strong> or<strong>di</strong>ne e decoro, e tali da non costituire <strong>di</strong>sturbo e confusione<br />
visiva.<br />
57
Art. 59<br />
Protezione dell'ambiente naturalistico<br />
Ferma la <strong>di</strong>sciplina prevista dalle Leggi vigenti sulla tutela delle cose d'interesse storico,<br />
artistico e paesistico, il Sindaco, anche in assenza <strong>di</strong> particolari vincoli, in sede <strong>di</strong> determinazione<br />
sulla licenza, sentito il parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, valuta le opere progettate in relazione<br />
alla tutela dell'ambiente storico e del paesaggio.<br />
Nella licenza e<strong>di</strong>lizia può essere prescritta l'adozione degli strumenti e delle cautele<br />
necessari per la verifica <strong>di</strong> ogni proposta <strong>di</strong> inserimento o <strong>di</strong> trasformazione nei suoi aspetti <strong>di</strong><br />
massa, <strong>di</strong> linea, <strong>di</strong> colore, <strong>di</strong> materia1i.<br />
Tali prescrizioni e le decisioni definitive possono essere prese anche in corso d'opera<br />
qualora il Sindaco se ne sia espressamente riservata la facoltà in sede <strong>di</strong> licenza e per fatti nuovi<br />
imprevisti intervenuti nel corso dei lavori.<br />
Art. 60<br />
Manutenzione<br />
Il Sindaco vigila affinché siano eseguite le riparazioni e la manutenzione, or<strong>di</strong>naria e<br />
straor<strong>di</strong>naria, <strong>di</strong> tutti gli e<strong>di</strong>fici e delle altre opere esistenti <strong>di</strong> cui all’elenco contenuto nell'articolo<br />
2 del presente regolamento.<br />
Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezze, il Sindaco, su parere della Commissione<br />
E<strong>di</strong>lizia, può richiedere rimozioni, ripristini o mo<strong>di</strong>fiche a salvaguar<strong>di</strong>a del decoro e del buon<br />
or<strong>di</strong>ne.<br />
In caso <strong>di</strong> rifiuto o <strong>di</strong> inadempienze dell'interessato, il Sindaco può provvedere d'autorità a<br />
spese del medesimo.<br />
Art. 61<br />
Elementi aggettanti<br />
Nessun aggetto superiore a 10 cm. può essere ammesso sotto la quota <strong>di</strong> m. 3,50 in<br />
qualsiasi prospetto su pubblico passaggio, anche per parti mobili <strong>di</strong> infissi.<br />
Se per ragioni <strong>di</strong> sicurezza sono prescritti infissi con aperture verso l'esterno, questi<br />
devono essere opportunamente arretrati.<br />
Balconi e pensiline non sono consentiti su suolo pubblico.<br />
La <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong> cui al precedente comma non si applica agli e<strong>di</strong>fici soggetti a restauro<br />
conservativo o ricostruzione nelle zone <strong>di</strong> interesse storico e ambientale.<br />
Art. 62<br />
Intercape<strong>di</strong>ne<br />
Il <strong>Comune</strong> può concedere strisce <strong>di</strong> terreno pubblico per la creazione d'intercape<strong>di</strong>ne<br />
riservandosi la facoltà d'uso per il passaggio <strong>di</strong> tubazioni, cavi od altro e purché dette<br />
intercape<strong>di</strong>ni siano lasciate completamente libere.<br />
Le griglie <strong>di</strong> aerazione eventualmente aperte sul marciapiede devono presentare resistenza<br />
alla ruota <strong>di</strong> automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni.<br />
58
Art. 63<br />
Coperture<br />
Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento<br />
architettonico <strong>di</strong> conclusione dello intero e<strong>di</strong>ficio, e pertanto la loro realizzazione deve rispondere<br />
a precise previsioni <strong>di</strong> progetto me<strong>di</strong>ante il coor<strong>di</strong>namento dei <strong>di</strong>versi elementi delle facciate e<br />
delle coperture stesse.<br />
Le coperture devono essere munite <strong>di</strong> raccolta delle acque meteoriche e <strong>di</strong> pluviali, la<br />
parte basamentale dei quali, da realizzare con materiale indeformabile, deve immettersi in<br />
pozzetti <strong>di</strong> raccolta a sifone collegati alla rete <strong>di</strong> fognatura.<br />
Art. 64<br />
Recinzioni<br />
Le aree non e<strong>di</strong>ficate fronteggianti vie o piazze aperte al pubblico passaggio devono essere<br />
delimitate o recintate.<br />
Le recinzioni devono avere aspetto decoroso ed intonato all'ambiente.<br />
Le recinzioni non devono impe<strong>di</strong>re o comunque <strong>di</strong>sturbare la visibilità per la circolazione.<br />
Art. 65<br />
Zoccolature<br />
Le zoccolature, ove previste, devono seguire tutte le fronti dell'e<strong>di</strong>ficio con uguali<br />
materiali e caratteristiche architettoniche.<br />
E' vietata l'apposizione su e<strong>di</strong>fici esistenti <strong>di</strong> zoccolature che, per forma, altezza o<br />
materiali, ne compromettano 1'aspetto architettonico.<br />
Art. 66<br />
Paramento esterno<br />
Nel paramento esterno degli e<strong>di</strong>fici è vietato l'uso <strong>di</strong> rivestimenti in lastre, listelli,<br />
mattonelle o tessere che non <strong>di</strong>ano garanzia <strong>di</strong> perfetta stabilità nel tempo, o non corrispondano<br />
alle caratteristiche ambientali.<br />
Tutte le fronti dei fabbricati, anche se prospettanti su spazi interni, devono essere eseguite<br />
con analogo carattere architettonico.<br />
Art. 67<br />
Mostre, vetrine, insegne<br />
Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe, devono essere stu<strong>di</strong>ate in funzione<br />
dell'insieme dei prospetti degli e<strong>di</strong>fici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in<br />
relazione al carattere dell’e<strong>di</strong>ficio e dell'ambiente.<br />
59
Art. 68<br />
Marciapie<strong>di</strong> e porticati<br />
I marciapie<strong>di</strong>, gli spazi <strong>di</strong> passaggio pubblico e le pavimentazioni dei portici, devono<br />
essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.<br />
È prescritta l'adozione <strong>di</strong> parapetti, o comunque <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> riparo, per i lati <strong>di</strong> aree<br />
cortilive, altane, ballatoi, terrazze, ecc., comunque accessibili, che prospettino su zone <strong>di</strong> terreno,<br />
rampe, parti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>ficio poste ad una quota inferiore, con <strong>di</strong>slivello maggiore <strong>di</strong> cm. 50.<br />
Art. 69<br />
Zone ver<strong>di</strong> – Parchi<br />
L'area privata libera dei lotti e<strong>di</strong>ficati con destinazione <strong>di</strong>versa da quella produttiva potrà<br />
essere pavimentata per non più del 30%. La restante porzione dovrà essere sistemata a giar<strong>di</strong>no,<br />
con la messa a <strong>di</strong>mora <strong>di</strong> a1meno un albero d'alto fusto ogni 50 mq.<br />
La scelta delle essenze deve avvenire prevalentemente nella gamma <strong>di</strong> quelle appartenenti<br />
ad associazioni vegetali naturali locali.<br />
Almeno due terzi delle piante messe a <strong>di</strong>mora devono essere a foglia caduca.<br />
Le zone ver<strong>di</strong>, i parchi, i complessi alberati, devono essere conservati, curati e mantenuti<br />
con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi <strong>di</strong><br />
deperimento.<br />
Art. 70<br />
Depositi <strong>di</strong> materiali<br />
I depositi <strong>di</strong> materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici, sono<br />
vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a<br />
giu<strong>di</strong>zio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per<br />
l'igiene pubblica e del suolo, o per l'incolumità pubblica e privata.<br />
Art. 71<br />
Locali per deposito temporaneo dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani<br />
I fabbricati nuovi, ampliati o mo<strong>di</strong>ficati devono <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un locale o <strong>di</strong> un manufatto<br />
per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani. Detto locale o manufatto<br />
deve essere al piano terra e, in<strong>di</strong>fferentemente che sia ricavato nel fabbricato o all'esterno del<br />
medesimo, deve avere accesso e aerazione <strong>di</strong>rettamente dall'esterno. Pavimento e pareti dei<br />
suddetti locali o manufatto devono essere lavabili ed inattaccabili dagli aci<strong>di</strong>.<br />
Art. 72<br />
Cassette per corrispondenza<br />
Tutti i complessi d'abitazione, in<strong>di</strong>viduale e collettiva, gli e<strong>di</strong>fici industriali e artigianali,<br />
gli uffici, non provvisti <strong>di</strong> portineria, devono essere dotati, nell’ingresso o in prossimità <strong>di</strong> questo,<br />
<strong>di</strong> cassette per la raccolta della corrispondenza.<br />
60
Art. 73<br />
Tabelle stradali e numeri civici<br />
Le tabelle stradali ed i numeri civici sono collocati dal <strong>Comune</strong> sui muri esterni degli<br />
e<strong>di</strong>fici senza che i proprietari possano fare opposizione.<br />
I proprietari hanno l'obbligo dì non rimuoverli, <strong>di</strong> non occultarli alla pubblica vista e <strong>di</strong><br />
provvedere al loro ripristino nel caso che venissero <strong>di</strong>strutti, danneggiati o rimossi per fatti loro<br />
imputabili.<br />
Art. 74<br />
In<strong>di</strong>catori e apparecchi relativi a servizi pubblici<br />
L'Amministrazione Comunale, per ragioni dì pubblico interesse, ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> collocare e<br />
far collocare nei termini <strong>di</strong> Legge, previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o<br />
delle costruzioni dì qualsiasi natura, confinanti con aree soggette a pubblico transito, le<br />
in<strong>di</strong>cazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici. I proprietari hanno l'obbligo <strong>di</strong> non<br />
rimuoverli e <strong>di</strong> provvedere al loro ripristino nel caso che venissero <strong>di</strong>strutti, danneggiati o rimossi<br />
per fatti loro imputabili.<br />
Art. 75<br />
Uscite dalle autorimesse e rampe<br />
Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere<br />
segnalate.<br />
Fra le uscite pedonali <strong>di</strong> locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite <strong>di</strong> autorimesse,<br />
deve intercorrere una <strong>di</strong>stanza minima <strong>di</strong> almeno 10 mc., misurata fra gli stipiti più vicini.<br />
In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a<br />
mezzo <strong>di</strong> specchi opportunamente <strong>di</strong>sposti.<br />
Se l'uscita dalla autorimessa è costituita da una rampa, questa non deve superare la<br />
pendenza del 15%.<br />
Tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio <strong>di</strong> pubblico transito deve essere<br />
previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 4,00 <strong>di</strong> lunghezza.<br />
Art. 76<br />
Parcheggi<br />
Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per<br />
parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. <strong>di</strong> costruzione.<br />
Spazi per parcheggio debbono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed<br />
all'accesso degli autoveicoli.<br />
I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure<br />
promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite<br />
all’e<strong>di</strong>ficio con vincolo permanente <strong>di</strong> destinazione a parcheggio, me<strong>di</strong>ante atto da trascriversi a<br />
cura del proprietario.<br />
61
Art. 77<br />
Locali accessori non abitabili<br />
CASSATO CON DELIBERA C.C. N. 110 del 06/06/2005<br />
Art. 78<br />
E<strong>di</strong>fici ed ambienti con destinazioni particolari<br />
E<strong>di</strong>fici scolastici, alberghi, e<strong>di</strong>fici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case <strong>di</strong><br />
cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi,<br />
magazzini e depositi <strong>di</strong> merci, impianti sportivi, sottostanno oltre che alle norme previste nel<br />
presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative.<br />
Art. 79<br />
Idoneità dei materiali e dei proce<strong>di</strong>menti costruttivi<br />
L’impiego dei materiali o proce<strong>di</strong>menti costruttivi non tra<strong>di</strong>zionali è subor<strong>di</strong>nato alla loro<br />
rispondenza alle prescrizioni del presente regolamento e delle leggi e regolamenti vigenti in<br />
materia.<br />
Le caratteristiche dei materiali e dei proce<strong>di</strong>menti suddetti dovranno essere <strong>di</strong>mostrate con<br />
la presentazione al <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> certificati <strong>di</strong> idoneità rilasciati da competente Istituto Universitario<br />
Italiano.<br />
TITOLO III°<br />
LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO<br />
CAPO I° - DOMANDA – CONVENZIONE – AUTORIZZAZIONE – ESECUZIONE<br />
Art. 80<br />
Domanda <strong>di</strong> lottizzazione e documenti a corredo<br />
Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo e<strong>di</strong>ficatorio deve presentare all’Ufficio<br />
Tecnico Comunale apposita domanda in carta da bollo, <strong>di</strong>retta al Sindaco.<br />
Qualora le aree da lottizzare appartengano a più proprietari, la domanda dovrà essere<br />
sottoscritta da tutti i proprietari interessati.<br />
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:<br />
1) Rilievo planimetrico e altimetrico del terreno in scala 1:500, con l’in<strong>di</strong>cazione dei capisal<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />
riferimento;<br />
2) Planimetria <strong>di</strong> progetto in scala 1:500;<br />
3) Profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;<br />
4) Schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi e<strong>di</strong>lizi previsti dal progetto;<br />
62
5) Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (strade, fognature,<br />
acquedotto, rete <strong>di</strong> illuminazione, <strong>di</strong>stribuzione dell’energia elettrica e del gas per uso<br />
domestico), con l’in<strong>di</strong>cazione dei rispettivi allacciamenti alle reti <strong>di</strong> <strong>di</strong>stribuzione esistenti e<br />
quote riferite ai capisal<strong>di</strong> <strong>di</strong> riferimento;<br />
6) Tabella dei dati <strong>di</strong> progetto, nella quale devono essere in<strong>di</strong>cati la superficie, il volume<br />
e<strong>di</strong>ficabile, il rapporto <strong>di</strong> copertura <strong>di</strong> ogni singolo lotto e del complesso dei lotti, la superficie<br />
<strong>di</strong> ogni area <strong>di</strong> uso pubblico (strade, giar<strong>di</strong>ni, parcheggi, ecc.) e l’entità percentuale delle aree<br />
riservate alle <strong>di</strong>verse destinazioni d’uso;<br />
7) Norme <strong>di</strong> attuazione, contenenti prescrizioni sui materiali <strong>di</strong> rivestimento, sui tipi <strong>di</strong><br />
recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree ver<strong>di</strong>, ecc.;<br />
8) Relazione illustrativa del progetto, contenente l’inserimento della lottizzazione nello stato <strong>di</strong><br />
fatto e nelle previsioni ed un programma <strong>di</strong> attuazione coor<strong>di</strong>nato degli e<strong>di</strong>fici e delle opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione;<br />
9) Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nel Piano;<br />
10) Planimetria su base catastale, in scala 1:2000, riportante i limiti delle proprietà, nonché<br />
destinazioni d’uso del suolo, previste dal P.R.G.;<br />
11) Proposta <strong>di</strong> convenzione.<br />
La presentazione dei documenti <strong>di</strong> cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo è obbligatoria per le<br />
lottizzazioni in zone ove sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi<br />
per metro quadrato <strong>di</strong> area e<strong>di</strong>ficabile (fon<strong>di</strong>aria) o sono consentite altezze superiori ai 25<br />
metri.<br />
La presentazione dei documenti <strong>di</strong> cui ai predetti punti 3 e 4 può essere richiesta dal Sindaco, su<br />
conforme parere della Commissione E<strong>di</strong>lizia, anche in ogni altro caso.<br />
I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai tecnici che li hanno redatti,<br />
devono essere presentati in quadruplice copia.<br />
Art. 81<br />
Proposta <strong>di</strong> convenzione<br />
La proposta <strong>di</strong> convenzione deve prevedere:<br />
a) La cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria (art. 4 legge<br />
29/09/1964 n. 847) e per le opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria nei limiti <strong>di</strong> cui al punto<br />
seguente;<br />
b) L’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />
primaria e <strong>di</strong> una quota parte delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria relativa alla<br />
lottizzazione o <strong>di</strong> quelle necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La<br />
quota è determinata in proporzione all’entità ed alle caratteristiche degli inse<strong>di</strong>amenti e delle<br />
lottizzazioni;<br />
c) Il termine, non superiore a 10 anni, entro il quale deve essere ultimata l’esecuzione delle<br />
opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione;<br />
d) L’impegno ad effettuare a titolo <strong>di</strong> cauzione, un deposito, in numerario, o me<strong>di</strong>ante polizza<br />
fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del <strong>Comune</strong>, per un valore pari<br />
a 2/10 del costo presunto delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione;<br />
63
e) L’impegno ad eseguire a propria cura e spese, su richiesta del <strong>Comune</strong>, le opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione primaria, quelle <strong>di</strong> urbanizzazione secondaria, o quelle per l’allacciamento ai<br />
pubblici servizi.<br />
Art. 82<br />
Oneri sostitutivi della cessione <strong>di</strong> aree per la urbanizzazione secondaria<br />
Il <strong>Comune</strong> può convenire che, in luogo della cessione <strong>di</strong> aree per l’urbanizzazione<br />
secondaria, il proprietario versi una certa somma corrispondente al valore della quota delle aree<br />
stesse, in tutti quei casi in cui la cessione <strong>di</strong>a luogo ad inconvenienti; come pure può convenire<br />
che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente,<br />
per la quota corrispondente, le aree, occorrenti per una od alcune soltanto <strong>di</strong> tali opere.<br />
I1 <strong>Comune</strong> ha inoltre la facoltà <strong>di</strong> addossare ai proprietari una quota del costo della<br />
urbanizzazione secondaria, ovvero una quota delle spese necessarie per l'allacciamento ai<br />
pubblici servizi.<br />
Art. 83<br />
Procedura per la autorizzazione della lottizzazione<br />
I1 Sindaco, sentiti i pareri della Commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale e, in assenza <strong>di</strong> piano<br />
particolareggiato <strong>di</strong> esecuzione, della Soprintendenza ai Monumenti, quando la lottizzazione<br />
proposta presenti delle <strong>di</strong>fformità rispetto alle norme previste per la zona del P.R.G., o non risulti<br />
meritevole <strong>di</strong> approvazione per motivi tecnici, ambientali o formali, respinge la domanda<br />
dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie<br />
dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti<br />
meritevole <strong>di</strong> autorizzazione, sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della<br />
lottizzazione e lo schema <strong>di</strong> convenzione.<br />
In<strong>di</strong>, anche in pendenza dell'approvazione <strong>di</strong> detta deliberazione da parte della Giunta<br />
Provinciale Amministrativa, il Sindaco provvede a chiedere il nulla osta del Ministero dei Lavori<br />
Pubblici o del Provve<strong>di</strong>torato alle Opere Pubbliche, a norma dell'art. 28 della Legge urbanistica<br />
vigente.<br />
Intervenuto detto "nulla osta", nonché l'approvazione della deliberazione consiliare, a<br />
norma dell'art. 41 octies della Legge 17 Agosto 1942, n. 1150, si procede alla stipula della<br />
convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del<br />
proprietario lottizzante.<br />
I1 Sindaco, quin<strong>di</strong>, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei<br />
documenti <strong>di</strong> progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario.<br />
Art. 84<br />
Vali<strong>di</strong>tà della autorizzazione per 1e lottizzazioni<br />
L'autorizzazione per la lottizzazione ha la vali<strong>di</strong>tà massima <strong>di</strong> anni 10. Può essere previsto<br />
anche un termine più breve.<br />
64
Art. 85<br />
Opere <strong>di</strong> urbanizzazione o <strong>di</strong> allacciamento a pubblici servizi<br />
- Progetti relativi, esecuzione, controlli<br />
Le opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria e secondaria sono tutte quelle espressamente previste<br />
nei Piani Urbanistici vigenti e nelle relative norme <strong>di</strong> attuazione.<br />
I progetti esecutivi delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione primaria, quelli delle opere <strong>di</strong><br />
urbanizzazione secondaria o quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi,<br />
devono ottenere la licenza e<strong>di</strong>lizia così come previsto dall'art. 2 del presente regolamento.<br />
Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase <strong>di</strong> esecuzione dei lavori, effettuare<br />
visite <strong>di</strong> controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità <strong>di</strong> progetto.<br />
A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e della ultimazione<br />
degli stessi.<br />
Art. 86<br />
Penalità per inadempienza da parte del lottizzante<br />
Qualora, scaduto il termine <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dell'autorizzazione a lottizzare, le opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />
complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% <strong>di</strong> quelle complessivamente previste, il<br />
proprietario perde il <strong>di</strong>ritto alla restituzione della cauzione che viene incamerata dal <strong>Comune</strong>, il<br />
quale ha facoltà <strong>di</strong> provvedere all'ultimazione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione, addebitando le spese<br />
agli interessati, maggiorate degli interessi e spese tecniche, salvo i maggiori danni.<br />
Art. 87<br />
Svincolo della cauzione e garanzie dell'esecuzione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione<br />
Lo svincolo della cauzione avviene su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50%, dopo il<br />
favorevole collaudo <strong>di</strong> almeno 1'80% del totale delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione convenzionate che<br />
costituiscano lotti funzionali, collaudo da effettuarsi a cura e spese del <strong>Comune</strong>.<br />
I1 restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a<br />
totale ultimazione e favorevole collaudo <strong>di</strong> tutte le opere previste.<br />
Le operazioni <strong>di</strong> collaudo devono essere effettuate entro tre mesi dal compimento delle<br />
opere.<br />
Art. 88<br />
Licenze e<strong>di</strong>lizie nella lottizzazione<br />
Per la domanda ed il rilascio delle licenze e<strong>di</strong>lizie nella lottizzazione si seguono le norme<br />
contenute nel titolo I° del presente regolamento.<br />
65
Art. 89<br />
Compilazione d'ufficio dei progetti <strong>di</strong> lottizzazione<br />
I1 Sindaco ha facoltà <strong>di</strong> invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole<br />
zone a presentare entro il termine <strong>di</strong> 180 giorni un progetto <strong>di</strong> lottizzazione delle aree stesse,<br />
in<strong>di</strong>candone i criteri e le previsioni <strong>di</strong> massima. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per<br />
la compilazione d'ufficio.<br />
I1 progetto <strong>di</strong> lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai<br />
proprietari delle aree fabbricabili con invito a <strong>di</strong>chiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica,<br />
prorogabili a domanda degli interessati, se l'accettino e se intendano attuarlo; ove i proprietari<br />
intendano attuarlo, il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong> variare il progetto <strong>di</strong> lottizzazione in conformità delle<br />
eventuali richieste degli interessati. Le spese <strong>di</strong> progettazione, comprensive <strong>di</strong> tutte le spese vive<br />
connesse, sono a carico della proprietà. In caso <strong>di</strong> non accettazione, il <strong>Comune</strong> ha facoltà <strong>di</strong><br />
provvedere alla espropriazione delle aree.<br />
Le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pur<br />
avendo <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong> aderire, non presentino il progetto <strong>di</strong> lottizzazione nel termine assegnato o lo<br />
presentino incompleto degli elaborati in<strong>di</strong>cati all'art. 80 del presente Regolamento, oppure lo<br />
presentino con previsioni incompatibili rispetto ai criteri in<strong>di</strong>cati e alle successive prescrizioni<br />
che il Sindaco abbia loro motivatamente formulate.<br />
66
TITOLO IV°<br />
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE<br />
CAPO I°<br />
DEROGHE - ADEGUAMENTO COSTRUZIONI PREESISTENTI<br />
CONTROLLI E REPRESSIONI ABUSI - SANZIONI<br />
Art. 90<br />
D e r o g h e<br />
I1 Sindaco, previa deliberazione dei Consiglio Comunale, ha facoltà <strong>di</strong> derogare dalle<br />
<strong>di</strong>sposizioni del presente Regolamento e dalle norme <strong>di</strong> attuazione dei Piani urbanistici vigenti,<br />
limitatamente ai casi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici ed impianti pubblici o <strong>di</strong> interesse pubblico.<br />
Tale facoltà può essere esercitata subor<strong>di</strong>natamente al preventivo nulla-osta dei<br />
competenti organi, ai sensi dell’art. 3 della Legge 21 <strong>di</strong>cembre 1955 n. 1357.<br />
In tal caso il termine <strong>di</strong> 60 (sessanta) giorni previsto dall'art. 12 del presente Regolamento<br />
è prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al conseguimento<br />
dei nulla-osta predetti.<br />
Art. 91<br />
Adeguamento delle costruzioni preesistenti<br />
Gli e<strong>di</strong>fici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento devono,<br />
in caso <strong>di</strong> ricostruzione o riforma sostanziale, adeguarsi alle norme urbanistiche, e<strong>di</strong>lizie ed<br />
igieniche vigenti.<br />
Art. 92<br />
Impianti per lavorazioni insalubri<br />
Gli impianti per lavorazioni insalubri <strong>di</strong> cui al T.U. delle leggi sanitarie, elencate in<br />
allegato, devono essere <strong>di</strong>slocati in conformità alle <strong>di</strong>sposizioni del citato testo unico ed alle<br />
previsioni del P.R.G.<br />
Il Sindaco, pertanto, adotta i provve<strong>di</strong>menti del caso a norma delle leggi vigenti. (Ve<strong>di</strong> allegato<br />
C)<br />
Art. 93<br />
Controlli e repressioni abusi<br />
Ai sensi dell'art. 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150, il Sindaco esercita,<br />
me<strong>di</strong>ante i funzionari ed agenti del <strong>Comune</strong>, la vigilanza nei confronti <strong>di</strong> tutte le opere che<br />
vengono effettuate nel territorio comunale.<br />
Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure<br />
nella loro esecuzione non sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella<br />
licenza e<strong>di</strong>lizia, il Sindaco or<strong>di</strong>na la imme<strong>di</strong>ata sospensione dei lavori, riservandosi <strong>di</strong> prendere i<br />
provve<strong>di</strong>menti che risultino necessari per apportare le mo<strong>di</strong>fiche o per la rimessa in pristino.<br />
67
L'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione cessa <strong>di</strong> avere efficacia se entro un mese dalla notifica <strong>di</strong> esso il<br />
Sindaco non abbia adottato e notificato i provve<strong>di</strong>menti definitivi.<br />
Per i lavori iniziati senza la licenza e<strong>di</strong>lizia o proseguiti dopo la precitata or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong><br />
sospensione, le opere vengono considerate abusive ed il Sindaco può, previa <strong>di</strong>ffida e sentito il<br />
parere della Sezione Urbanistica Regionale, or<strong>di</strong>nare la demolizione delle opere eseguite<br />
abusivamente a spese del contravventore senza pregiu<strong>di</strong>zio delle sanzioni penali che possono<br />
essere applicate nei confronti del proprietario, del <strong>di</strong>rettore dei lavori e del costruttore<br />
congiuntamente responsabili.<br />
I1 Committente titolare della licenza, il <strong>di</strong>rettore dei lavori, 1'assuntore dei lavori, sono<br />
responsabili <strong>di</strong> ogni inosservanza così delle norme generali <strong>di</strong> legge e <strong>di</strong> regolamento, come delle<br />
modalità esecutive che siano fissate nella licenza e<strong>di</strong>lizia.<br />
Quando 1’inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazioni Statali ed Organi<br />
da esse <strong>di</strong>pendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell’art. 29<br />
della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.<br />
Art. 94<br />
S a n z i o n i<br />
Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento <strong>E<strong>di</strong>lizio</strong>, <strong>di</strong>verse da quelle<br />
previste dalla Legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, vengono applicate ai<br />
termini degli articoli 107 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934<br />
n. 383.<br />
Le inosservanze alle norme igienico-e<strong>di</strong>lizie sono punibili con le penalità stabilite dall’art.<br />
344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265.<br />
Salvo quanto stabilito dalle leggi sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei<br />
regolamenti locali <strong>di</strong> igiene, l’art. 13 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 prevede:<br />
a) l'ammenda fino a lire un milione per la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità<br />
esecutive previste nell’art. 32 primo comma della Legge 17 agosto 1942 n. 1150;<br />
b) l'arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire due milioni nei casi <strong>di</strong> inizio dei lavori senza<br />
licenza e <strong>di</strong> prosecuzione <strong>di</strong> essi nonostante l'or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong> sospensione o <strong>di</strong> inosservanza del<br />
<strong>di</strong>sposto dell’art. 28 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150.<br />
Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione<br />
delle opere eseguite senza la licenza <strong>di</strong> costruzione o in contrasto con questa, si applica in via<br />
amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti<br />
abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Tale <strong>di</strong>sposizione è applicabile<br />
anche nel caso <strong>di</strong> annullamento della licenza.<br />
Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza la licenza o in contrasto con la<br />
stessa, ovvero sulla base <strong>di</strong> licenza successivamente annullata, ai sensi dell’articolo 16 della<br />
Legge 6 agosto 1967 n. 765, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme<br />
vigenti, né <strong>di</strong> contributi o altre provvidenze dello Stato o <strong>di</strong> Enti pubblici. Il contrasto deve<br />
riguardare violazioni <strong>di</strong> altezza, <strong>di</strong> stacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola<br />
unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle<br />
destinazioni <strong>di</strong> zona e degli allineamenti in<strong>di</strong>cati nei piani urbanistici vigenti. Il <strong>Comune</strong><br />
segnalerà all'Intendenza <strong>di</strong> Finanza, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta<br />
della licenza <strong>di</strong> abitabilità o <strong>di</strong> agibilità, ovvero dall’annullamento della licenza, ogni<br />
inosservanza alla presente Legge comportante la decadenza <strong>di</strong> cui al comma precedente.<br />
68
Art. 95<br />
Entrata in vigore del regolamento<br />
I1 presente regolamento entra in vigore dopo 1'approvazione da parte del Ministero dei<br />
Lavori Pubblici o Provve<strong>di</strong>torato Regionale alle OO.PP. e dopo 1a prescritta pubblicazione <strong>di</strong> 15<br />
giorni consecutivi all’albo pretorio del <strong>Comune</strong>, e sostituisce ogni altra regolamentazione<br />
comunale in materia.<br />
CAPO II° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE<br />
Art. 96<br />
Opere già autorizzate<br />
Per effetto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, decadono le licenze e<strong>di</strong>lizie in<br />
contrasto con esso, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il<br />
termine <strong>di</strong> tre anni dalla data <strong>di</strong> inizio.<br />
Art. 97<br />
Occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico<br />
Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione <strong>di</strong> aree pubbliche devono essere<br />
controllate, mo<strong>di</strong>ficate ed eventualmente revocate, entro il termine <strong>di</strong> tre anni dalla data <strong>di</strong> entrata<br />
in vigore del presente Regolamento, al fine <strong>di</strong> renderle non contrastanti con il pubblico interesse.<br />
Art. 98<br />
Depositi <strong>di</strong> materiali nelle zone residenziali<br />
I1 deposito <strong>di</strong> materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali o nelle<br />
fasce <strong>di</strong> rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine <strong>di</strong> due anni dalla data <strong>di</strong><br />
entrata in vigore del presente Regolamento.<br />
Art. 99<br />
Canne fumarie<br />
Le canne fumarie senza i requisiti prescritti devono essere sostituite con canne<br />
regolamentari o abolite, entro il termine <strong>di</strong> tre anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente<br />
Regolamento.<br />
Art. 100<br />
Antenne ra<strong>di</strong>o e TV<br />
Negli e<strong>di</strong>fici esistenti sulla cui copertura siano installate più <strong>di</strong> due antenne per ra<strong>di</strong>o e per<br />
televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne in<strong>di</strong>viduali con<br />
un’unica antenna centralizzata entro il termine <strong>di</strong> 10 anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del<br />
presente Regolamento.<br />
69
Art. 101<br />
Cartelli pubblicitari<br />
Lungo tutte le strade del territorio comunale, statali, provinciali, comunali, vicinali e<br />
private, è vietata 1’apposizione <strong>di</strong> insegne, cartelli, sorgenti luminose e altri mezzi pubblicitari,<br />
salvo quelli previsti dal penultimo capoverso dell’art. 22 del Regolamento per la esecuzione del<br />
Co<strong>di</strong>ce della strada 15 Giugno 1959, n. 393. Pertanto, sono ammessi i soli cartelli e mezzi aventi<br />
per oggetto la segnalazione <strong>di</strong> luoghi o e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> interesse turistico, storico, religioso, sanitario,<br />
servizi <strong>di</strong> interesse pubblico e <strong>di</strong> assistenza stradale, quali autorimesse, officine-auto, elettrauto,<br />
carrozzerie, stazioni <strong>di</strong> rifornimento carburanti e <strong>di</strong> servizio, alberghi, ristoranti, caffè e bar,<br />
purché siano rispettate le <strong>di</strong>sposizioni dell’art. 11 del Co<strong>di</strong>ce della Strada e degli artt.<br />
19-20-21-22 e 23 del relativo Regolamento.<br />
Le occupazioni ed utenze in atto, verificatesi anteriormente all’entrata in vigore del<br />
presente Regolamento e per le quali non risulti l'atto <strong>di</strong> concessione, licenza od autorizzazione<br />
saranno censite a cura dell’Amministrazione che a norma del presente Regolamento, entro tre<br />
anni, imporrà le con<strong>di</strong>zioni del caso o promuoverà la rimozione delle opere e dei depositi e<br />
l'inibizione dell'uso.<br />
Art. 102<br />
Locali per la raccolta dei rifiuti<br />
Negli e<strong>di</strong>fici sprovvisti <strong>di</strong> locali o manufatti per il deposito dei contenitori per la raccolta<br />
dei rifiuti soli<strong>di</strong> urbani, i proprietari devono provvedere alla costruzione dei suddetti locali o<br />
manufatti entro 3 anni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore del presente Regolamento.<br />
Art. 103<br />
Bombole <strong>di</strong> gas e petroli liquefatti<br />
Negli e<strong>di</strong>fici non serviti da gasdotto, e nei quali sia fatto uso <strong>di</strong> bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio<br />
liquefatto, i proprietari devono provvedere all'adeguamento degli impianti secondo le prescrizioni<br />
<strong>di</strong> cui all’art. 56 del presente Regolamento, entro 3 anni dall’entrata in vigore.<br />
Art. 104<br />
Sanzioni per abbattimento <strong>di</strong> alberi<br />
In caso <strong>di</strong> abbattimento <strong>di</strong> alberi l'autorizzazione prevista dall’art. 2 lettera n) è<br />
con<strong>di</strong>zionata, previa perizia tecnica, alle prescrizioni della reintegrazione delle piante abbattute<br />
con altre idonee a ricostruire il valore ambientale.<br />
Art. 104 bis<br />
Sanzioni per abbattimento <strong>di</strong> a1beri non autorizzato<br />
In caso <strong>di</strong> abbattimento <strong>di</strong> alberi non autorizzato, previa perizia tecnica, il Sindaco or<strong>di</strong>na<br />
la reintegrazione delle piante abbattute con altre della stessa specie idonee a ripristinare il valore<br />
ambientale e, oltre alle sanzioni <strong>di</strong> legge previste, commina una ammenda entro i limiti fissati<br />
dall’art. 106 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934 n. 383, aumentati ai sensi<br />
dell’art. 3 della legge 12.7.1961 n. 603.<br />
70
ALLEGATO C<br />
ELENCO DELLE INDUSTRIE NOCIVE (Art. 216 L.S.)<br />
1 - Industrie nocive <strong>di</strong> prima classe, che devono essere isolate<br />
nelle campagne (v. artt. 14 e 18)<br />
Acido cloridrico (fabbricazione)<br />
Acido nitrico (fabbricazione)<br />
Acido picrico (fabbricazione)<br />
Acido solforoso e solfiti preparati con gas solforoso -<br />
Arrostimento dei minerali solforati in genere<br />
Acido solforico (fabbricazione)<br />
Acido stearico (fabbricazione me<strong>di</strong>ante <strong>di</strong>stillazione)<br />
Albumina (fabbricazione)<br />
Allume (estr. dall'allumite)<br />
Amido (prep. per macerazione)<br />
Anilina (fabbricazione)<br />
Argenti (<strong>di</strong>sargentazione e coppellazione)<br />
Arsenico ed antimonio (fabbricazione dei prodotti <strong>di</strong>)<br />
Asfalto e bitumi (fabbricazione)<br />
Bario cloruro ed altri sali <strong>di</strong> bario, ottenuti per riduzione del<br />
solfato <strong>di</strong> bario (fabbricazione)<br />
Bismuto (sali <strong>di</strong>)<br />
Bleu d'oltremare (fabbricazione)<br />
Canapa, lino (macerazione)<br />
Carbone animale<br />
Catrame d'origini <strong>di</strong>verse ed oli minerali (<strong>di</strong>stillazione)<br />
Ceneri d'orefice (trattamento col piombo)<br />
Cloro, cloruro <strong>di</strong> calce secco e sciolto (fabbricazione)<br />
Colcotar (rosso <strong>di</strong> Prussia, d'Inghilterra, fabbricazione)<br />
Colle animali (fabbricazione)<br />
Bleu <strong>di</strong> Prussia (fabbricazione)<br />
Calce (fabbricazione)<br />
Candele (prep. con aci<strong>di</strong> grassi, cera, paraffina, spermaceti,<br />
ecc.)<br />
Cappelli <strong>di</strong> feltro e <strong>di</strong> tela (fabbricazione)<br />
Caratteri <strong>di</strong> stampa (fonderia)<br />
Carta (fabbricazione)<br />
Caucciù e guttaperca (fabbricazione)<br />
Cemento (fabbricazione)<br />
Cera (fusione e depurazione)<br />
Ceralacca (preparazione)<br />
Cerussa e colori a base <strong>di</strong> piombo (fabbricazione)<br />
71
SEGUE ALLEGATO C<br />
Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con<br />
pece secca)<br />
Concerie<br />
Doratura ed argenteria dei metalli (a fuoco)<br />
Fecola, V. amido<br />
Ferrocianurie e Ferricianuri (fabbricazione)<br />
Fiammiferi <strong>di</strong> fosforo (fabbriche che impiegano fosforo rosso)<br />
Fiammiferi <strong>di</strong> fosforo (deposito)<br />
Filatura, cotone e lino<br />
Filatura <strong>di</strong> canapa<br />
Fonderie (<strong>di</strong> rame, ottone, piombo, ferro, bronzo)<br />
Gas e gas carburanti (fabbricazione)<br />
Gesso (fabbricazione)<br />
Glucosio e destrina con ricuperazione del nero animale (prep.)<br />
Imbianchimento con ipocloriti e gas solforoso<br />
Lacche (fabbricazione)<br />
Lana meccanica (fabbricazione e carbonizzazione)<br />
Lana su<strong>di</strong>cia e crine (lavatura)<br />
Macinazione dei minerali<br />
Combustibili agglomerati: mattonelle piriche (fabbricazione con<br />
pece grassa)<br />
Corde armoniche (dalle budella, fabbricazione)<br />
Cromo (composti <strong>di</strong>)<br />
Dégras (fabbricazione)<br />
Fecola, V. Amido<br />
Ferrugine e cloruro ferrico<br />
Fiammiferi <strong>di</strong> fosforo (fabbriche che impiegano fosforo bianco)<br />
salvi gli effetti della legge 23.6.1910, n. 366<br />
Fosforo (fabbricazione)<br />
Gelatina (fabbricazione, V. colle animali)<br />
Grassi (fusione a fuoco nudo dei)<br />
Guano (fabbricazione) V. ingrassi artificiali<br />
Inchiostro da stampa (fabbricazione)<br />
Ingrassi artificiali (fabbricazione)<br />
Materie fecali, V. residui animali<br />
Mercurio (fabbriche <strong>di</strong> preparati e colori, <strong>di</strong>stillazione,<br />
torrefazione dei minerali)<br />
Minio e litargirio (trattamento per via ignea dei minerali <strong>di</strong>)<br />
Naftalina (depurazione), V. catrame<br />
Nero fumo (fabbricazione), V. catrame<br />
Nitrobenzina, V. anilina<br />
Oli animali (preparazione e <strong>di</strong>stillazione)<br />
Oli (raffinerie in stabilimento che non abbiano impianti o<br />
<strong>di</strong>spositivi per impe<strong>di</strong>re le esalazioni fetide)<br />
Olio delle sanse (estrazione dall') (me<strong>di</strong>ante il sulfuro <strong>di</strong><br />
carbonio)<br />
Olio <strong>di</strong> crisali<strong>di</strong> (estrazione dalle)<br />
Ossa (deposito <strong>di</strong>)<br />
Pergamena animale (fabbricazione)<br />
Perfosfati, V. ingrassi artificiali<br />
72
SEGUE ALLEGATO C<br />
Residui animali (industria dei)<br />
Sangue (industria dei prodotti)<br />
Secrétage<br />
Sego, V. grassi<br />
Soda (fabbricazione col metodo Leblanc)<br />
Solfo (fusione e <strong>di</strong>stillazione, calcaroni, forni a storte e Gill,<br />
in cui si effettua liberamente la fusione)<br />
Solfuro <strong>di</strong> carbonio (fabbricazione e deposito)<br />
Spazzature (depositi)<br />
Stagno (industria dei sali <strong>di</strong>)<br />
Vernici grasse (fabbricazione delle)<br />
Zucchero (fabbricazione dalle barbabietole)<br />
2 - Industrie nocive <strong>di</strong> seconda classe, che esigono speciali<br />
cautele per l'incolumità dei vicinato<br />
Acetati (industria degli)<br />
Acido acetico (purificazione)<br />
Acido ossalico (fabbricazione)<br />
Acido salicilico (fabbricazione)<br />
Acido stearico (per saponificazione calcare)<br />
Acido tartarico (fabbricazione)<br />
Anilina (colori <strong>di</strong>)<br />
Alcool (<strong>di</strong>stillazione dai cereali e dai tuberi)<br />
Amido (fabbricato con meto<strong>di</strong> che non siano a base <strong>di</strong> macerazione)<br />
Ammoniaca (fabbricazione)<br />
Baccalà (deposito e cisterne per <strong>di</strong>ssalare)<br />
Battiture <strong>di</strong> fili, cuoi, tele, borra, pelli e crini<br />
Bianco <strong>di</strong> zinco (fabbricazione)<br />
Birra (fabbricazione)<br />
Macinazione delle sanse<br />
Majoliche (fabbricazione)<br />
Marocchini, V. concerie<br />
Mercuriali (composti) (preparazione)<br />
Metallurgici (stabilimenti)<br />
Pallini da caccia (fabbricazione)<br />
Panni (fabbricazione)<br />
Pelli fresche, V. concerie<br />
Pesce (depositi e cisterne per <strong>di</strong>ssalare), V. baccalà<br />
Porcellane (fabbricazione), vetrerie, conterie<br />
Potassa dalle melasse (estrazione)<br />
Sapone (fabbricazione)<br />
Scagliola, V. gesso<br />
Soda (fabbricazione col processo Solvay)<br />
Specchi (argentatura e doratura con l’amalgama)<br />
Stoviglie <strong>di</strong> terra, V. majoliche<br />
Stracci (cernita e deposito)<br />
Tabacchi (manifattura dei)<br />
73
INDICE<br />
TITOLO PRIMO ...................................................................................2<br />
CAPO I – NORME PRELIMINARI...................................................................................2<br />
Art. 1 - Oggetto del Regolamento..............................................................................................................................................................2<br />
Art. 2 - Modulistica .................................................................................................................................................................................2<br />
Art. 3 - Definizioni..................................................................................................................................................................................2<br />
CAPO II – ORGANISMI FUNZIONALI .........................................................................3<br />
Art. 4 - Sportello Unico per l'E<strong>di</strong>lizia e le Attività Produttive.................................................................................................................3<br />
Art. 5 - Commissione per la Qualità architettonica e il paesaggio..............................................................................................................3<br />
CAPO III – ATTIVITA’ LIBERE E TITOLI ABILITATIVI.........................................4<br />
Art. 6 - Attività e<strong>di</strong>lizia libera ................................................................................................................................................................4<br />
Art. 7 - Attività e<strong>di</strong>lizia in aree parzialmente pianificate .........................................................................................................................5<br />
Art. 8 - Titoli abilitativi...........................................................................................................................................................................5<br />
Art. 9 – Soggetti legittimati a conseguire il titolo abilitativo ......................................................................................................................6<br />
Art. 10 - Valutazione preventiva.............................................................................................................................................................6<br />
Art. 11 – Pareri, nulla-osta e depositi preventivi all’inizio dell’attità e<strong>di</strong>lizia............................................................................................7<br />
CAPO IV – DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITA’ ....................................................8<br />
Art. 12 - Interventi soggetti a Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività obbligatoria ................................................................................................8<br />
Art. 13 - Disciplina della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività.........................................................................................................................9<br />
Art. 14 – Efficacia della Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività....................................................................................................................... 10<br />
Art. 15 – Omesso o ritardato pagamento degli oneri.............................................................................................................................. 10<br />
Art. 16 - Allegati alla Denuncia <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività .......................................................................................................................... 10<br />
Art. 17 - Controllo formale delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività ............................................................................................................. 11<br />
Art. 18 - Controllo <strong>di</strong> merito delle Denunce <strong>di</strong> Inizio <strong>di</strong> Attività........................................................................................................... 11<br />
CAPO V – PERMESSO DI COSTRUIRE .......................................................................13<br />
Art. 19 - Interventi soggetti a Permesso <strong>di</strong> costruire................................................................................................................................ 13<br />
Art. 20 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del Permesso <strong>di</strong> costruire ............................................................................................................... 13<br />
Art. 21 – Au<strong>di</strong>zione del progettista ...................................................................................................................................................... 13<br />
Art. 22 – Decadenza dell’efficacia della richiesta................................................................................................................................... 13<br />
Art. 23 – Rilascio o <strong>di</strong>niego del Permesso <strong>di</strong> Costruire........................................................................................................................... 14<br />
Art. 24 – Permesso <strong>di</strong> Costruire per progetti complessi........................................................................................................................... 14<br />
Art. 25 - Caratteristiche ed efficacia del Permesso <strong>di</strong> costruire ................................................................................................................ 14<br />
Art. 26 - Permesso <strong>di</strong> Costruire in deroga.............................................................................................................................................. 15<br />
Art. 27 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Permesso <strong>di</strong> Costruire....................................................................................................................... 15<br />
Art. 28 - Controllo sulle opere eseguite con Permesso <strong>di</strong> Costruire........................................................................................................... 15<br />
CAPO VI – VARIAZIONI AI TITOLI ABILITATIVI.................................................16<br />
Art. 29 - Mo<strong>di</strong>fiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo........................................................................................................ 16<br />
Art. 30 - Variazioni minori in corso d'opera......................................................................................................................................... 16<br />
Art. 31 - Allegati alla richiesta <strong>di</strong> Variante alla DIA o al PdC.......................................................................................................... 17<br />
CAPO VII – CONFORMITA’, VIGILANZA E SANZIONI ......................................17<br />
Art. 32 - Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità ............................................................................................................................ 17<br />
Art. 33 - Proce<strong>di</strong>mento per il rilascio del certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità............................................................................... 17<br />
76
Art. 34 – Certificato <strong>di</strong> conformità e<strong>di</strong>lizia e agibilità parziali.............................................................................................................. 18<br />
Art. 35 - Tolleranze verificatesi in sede <strong>di</strong> costruzione............................................................................................................................ 18<br />
Art. 36 - Prescrizione <strong>di</strong> abusi e<strong>di</strong>lizi minori....................................................................................................................................... 19<br />
Art. 37 - Variazioni essenziali............................................................................................................................................................. 19<br />
Art. 38 - Pubblicità dei titoli abilitativi e richiesta <strong>di</strong> riesame................................................................................................................ 20<br />
Art. 39 – Proce<strong>di</strong>menti per le sanatorie ................................................................................................................................................. 20<br />
Art. 40 – Visita <strong>di</strong> controllo................................................................................................................................................................. 21<br />
Art. 41 – Sanzioni amministrative ....................................................................................................................................................... 21<br />
Art. 42 - Vigilanza sulle opere dello Stato, della Regione, delle Province e del <strong>Comune</strong>.......................................................................... 21<br />
CAPO VIII – CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.....................................................21<br />
Art. 43 - Mutamento <strong>di</strong> destinazione d'uso ........................................................................................................................................... 21<br />
Art. 44 - Contributo <strong>di</strong> costruzione ....................................................................................................................................................... 22<br />
Art. 45 - Oneri <strong>di</strong> urbanizzazione........................................................................................................................................................ 22<br />
Art. 46 - Costo <strong>di</strong> costruzione ............................................................................................................................................................... 22<br />
Art. 47 - Riduzione ed esonero dal contributo <strong>di</strong> costruzione.................................................................................................................. 22<br />
Art. 48 - Convenzione – tipo per interventi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia abitativa ............................................................................................................ 23<br />
Art. 49 - Contributo <strong>di</strong> costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza ............................................................................. 24<br />
CAPO IX – DISPOSIZIONI GENERALI......................................................................24<br />
Art. 50 - Requisiti delle opere e<strong>di</strong>lizie.................................................................................................................................................... 24<br />
Art. 51 - Opere eseguibili d'urgenza ...................................................................................................................................................... 24<br />
Art. 51 bis Interventi soggetti ad Autorizzazione Amministrativa ........................................................................................................ 24<br />
Art. 52 – Competenze dei tecnici........................................................................................................................................................... 25<br />
CAPO X – DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI .............................................25<br />
Art. 53 – Prescrizioni per il cantiere ..................................................................................................................................................... 25<br />
Art. 54 - Scarico dei Materiali – Norme per le Demolizioni - Pulizia degli spazi pubblici.................................................................... 25<br />
Art. 55 - Responsabilità degli esecutori <strong>di</strong> opere ..................................................................................................................................... 26<br />
Art. 56 - Occupazione e rimessa in pristino <strong>di</strong> suolo pubblico ............................................................................................................... 26<br />
CAPO XI – DISPOSIZIONI RELATIVE AL RISPARMIO ENERGETICO<br />
EDIFICI IN CENTRO STORICO<br />
Art. 57 - Coibentazione pareti esterne e<strong>di</strong>fici ....................................................................................................................................... 26<br />
Art. 58 - Coibentazione solaio <strong>di</strong> copertura .......................................................................................................................................... 26<br />
ALLEGATO AL REGOLAMENTO EDILIZIO.................................27<br />
SCHEDA N. 1).......................................................................................................................27<br />
MODALITÀ DEGLI INTERVENTI EDILIZI<br />
Costruzione:........................................................................................................................................................................................... 27<br />
Ricostruzione: ........................................................................................................................................................................................ 27<br />
Ampliamento:........................................................................................................................................................................................ 27<br />
Sopraelevazione:..................................................................................................................................................................................... 27<br />
Demolizione:.......................................................................................................................................................................................... 27<br />
SCHEDA N. 2).......................................................................................................................28<br />
INTERVENTI LIBERAMENTE ATTUABILI<br />
77
SCHEDA N. 3).......................................................................................................................29<br />
INDIRIZZI E PARAMETRI PER INTERVENTI DI ARREDO URBANO<br />
1. Elementi <strong>di</strong> finitura delle facciate ....................................................................................................................................................... 29<br />
2. Murature ed intonaci ......................................................................................................................................................................... 29<br />
3 - Tinteggiature .................................................................................................................................................................................... 30<br />
4 - Vetrine ............................................................................................................................................................................................ 30<br />
5. Tende esterne...................................................................................................................................................................................... 31<br />
6. Insegne............................................................................................................................................................................................... 36<br />
7. Targhe............................................................................................................................................................................................... 37<br />
8. Tabelloni per affissioni....................................................................................................................................................................... 39<br />
9. Cassette postali .................................................................................................................................................................................. 39<br />
SCHEDA N. 4).......................................................................................................................39<br />
TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI<br />
a) "interventi <strong>di</strong> manutenzione or<strong>di</strong>naria" .............................................................................................................................................. 39<br />
b) "interventi <strong>di</strong> manutenzione straor<strong>di</strong>naria" ........................................................................................................................................ 39<br />
c) "restauro scientifico" ........................................................................................................................................................................... 39<br />
d) "interventi <strong>di</strong> restauro e risanamento conservativo" ............................................................................................................................. 40<br />
e) "ripristino tipologico".......................................................................................................................................................................... 40<br />
f) "interventi <strong>di</strong> ristrutturazione e<strong>di</strong>lizia" ............................................................................................................................................... 40<br />
g) "interventi <strong>di</strong> nuova costruzione" ........................................................................................................................................................ 40<br />
h) "interventi <strong>di</strong> ristrutturazione urbanistica"......................................................................................................................................... 41<br />
i) "demolizione"..................................................................................................................................................................................... 41<br />
l) "recupero e risanamento delle aree libere" ............................................................................................................................................ 41<br />
m) "significativi movimenti <strong>di</strong> terra"....................................................................................................................................................... 41<br />
SCHEDA N. 5).......................................................................................................................41<br />
REDAZIONE ELABORATI PROGETTUALI<br />
- Planimetrie della zona ......................................................................................................................................................................... 42<br />
- <strong>di</strong>stacchi............................................................................................................................................................................................... 42<br />
- Planimetria <strong>di</strong>mostrativa delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione........................................................................................................................ 42<br />
- Tabella dei dati <strong>di</strong> progetto, ................................................................................................................................................................. 42<br />
- Piante - ............................................................................................................................................................................................... 42<br />
- Sezioni ................................................................................................................................................................................................ 42<br />
- Prospetti .............................................................................................................................................................................................. 43<br />
- Relazione ed elaborati grafici relativi alla normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche...................................................... 43<br />
- Elaborati grafici dello stato attuale ...................................................................................................................................................... 43<br />
- Elaborati grafici delle mo<strong>di</strong>fiche proposte.............................................................................................................................................. 43<br />
- Documentazione fotografica o rese prospettiche e fotorealistiche.............................................................................................................. 43<br />
- Immobili soggetti a vincoli <strong>di</strong> conservazione - ........................................................................................................................................ 43<br />
78
TITOLO SECONDO<br />
PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO - EDILIZIE,<br />
ANTINCENDIO, DIVERSE........................…………………………..<br />
CAPO I - REQUISITI DEGLI AMBIENTI<br />
Art. 24 - Classificazioni dei locali .............................................................................................…................................................44<br />
Art. 24/bis - Requisiti degli alloggi.............................................................................................….............................................. 45<br />
Art. 25 - Dimensioni dei locali ..............................................................................................…...............................................….45<br />
Art. 26 - Illuminazione e ventilazione dei locali ..................................................................................…...................................... 45<br />
Art. 27 - Cucinotti e cucine in nicchia …....................................................................................…...............................................46<br />
Art. 28 - Impianti <strong>di</strong> aerazione ……………..…..................................................................…..................................................47<br />
Art. 29 - Piani seminterrati .........................................................….……..........................................………………………47<br />
Art. 30 - Sottotetti…………………………………………………………………………………………………47<br />
Art. 31 - Distribuzione per l'energia elettrica e del gas………………..…………………………………………………47<br />
CAPO II - CRITERI DI MISURAZIONE<br />
Art. 32 - Altezza degli e<strong>di</strong>fici ..............................….................................................................……………………………. 48<br />
Art. 33 - Superficie coperta degli e<strong>di</strong>fici .......................................................................................…………………………… 48<br />
Art. 34 - Classificazione dei piani ............................................................................................…………………………….. 48<br />
Art. 35 - Superficie netta, superficie utile e volume...……………………………………………………………………49<br />
CAPO III - DISTANZE TRA FABBRICATI E VISUALI<br />
Art. 36 - Distanze tra gli e<strong>di</strong>fici e dai confini..…………………………………………………………………………....49<br />
Art. 37 - Distanze tra pareti antistanti. Visuali...............................................................................…………………………... 50<br />
Art. 38 - Distanze tra fabbricati fra i quali siano interposte strade. Distanze dalle strade…….……………………………… 50<br />
Art. 39 - Distanza dalle strade fuori dai centri abitati e dagli' inse<strong>di</strong>amenti previsti dai piani urbanistici.…………………….…51<br />
Art. 40 - Criteri <strong>di</strong> misurazione delle <strong>di</strong>stanze.................................................................................…………………………… 51<br />
CAPO IV - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE<br />
Art. 41 - Salubrità del terreno .........................................………………………………........................................................... 52<br />
Art. 42 - Isolamento dall'umi<strong>di</strong>tà …..…………………………………………………………………………………..52<br />
Art. 43 - Isolamento termico .................................................................................................…………………………………. 52<br />
Art. 44 - Isolamento fonico ....................................................................................................………………………………… 53<br />
Art. 45 - Fognature ........................................................................................................…………………………………….. 53<br />
Art. 46 - Fumi, polveri e rifiuti liqui<strong>di</strong> industriali .….....................................................................…………………………… 54<br />
Art. 47 - Impianti minimi ...................................................................................................………………………………….. 54<br />
Art. 48 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua…..……………………………………………………………54<br />
Art. 49 - Camere oscure - Impianti termici ...................................................................................…………………………….. 54<br />
CAPO V - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO<br />
Art. 50 – Copertura………..…………………………………………………..……………………………………..55<br />
Art. 51 - Pareti <strong>di</strong>visori….....................................................................................................………………………………….55<br />
Art. 52 - Scale e ascensori …………...........................................................................................…...........................................….55<br />
Art. 53 - Scale, ascensori e bocche da incen<strong>di</strong>o in e<strong>di</strong>fici alti ...........................................................................................….......…… 55<br />
Art. 54 - Canne fumarie………………………………………………………………………………………………56<br />
Art. 55 - Rinvio a leggi particolari .............................................................................................……………………………… 56<br />
Art. 56 - Installazione <strong>di</strong> bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petrolio liquefatti………………………………………………………………56<br />
CAPO VI - PRESCRIZIONI VARIE<br />
Art. 57 - Norme <strong>di</strong> costruzione……………………..…………………………………………………………………..56<br />
Art. 58 - Decoro generale .....................................................................................................………………………………….. 56<br />
Art. 59 - Protezione dell'ambiente naturalistico ...............................................................................…………………………… 57<br />
Art. 60 - Manutenzione .......................................................................................................…………………………………. 57<br />
Art. 61 - Elementi aggettanti .................................................................................................………………………………… 57<br />
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Art. 62 - Intercape<strong>di</strong>ne ............…...............................................................................................………………………………57<br />
Art. 63 - Coperture ...........................................................................................................…………………………………… 58<br />
Art. 64 - Recinzioni .........................................................................................................…………………………………… 58<br />
Art. 65 - Zoccolature ..........................................................................................................…………………………………... 58<br />
Art 66 - Paramento esterno ...................................................................................................………………………………… 58<br />
Art. 67 - Mostre, vetrine, insegne ..............................................................................................………………………………. 58<br />
Art. 68 - Marciapie<strong>di</strong> e porticati .............……………………………………………………………………………… 59<br />
Art. 69 - Zone ver<strong>di</strong> - Parchi ................................................................................................………………………………… 59<br />
Art. 70 - Depositi <strong>di</strong> materiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………………59<br />
Art. 71 - Locali per deposito temporaneo dei rifiuti sol<strong>di</strong> urbani ………………………………………..…………………..59<br />
Art. 72 - Cassette per corrispondenza .........................................................................................……………………………… 59<br />
Art. 73 - Tabelle stradali numeri civici ......................................................................................………………………………. 60<br />
Art. 74 - In<strong>di</strong>catori e apparecchi relativi a servizi pubblici…………..……………………………………………………...60<br />
Art. 75 - Uscite dalle autorimesse e rampe…………………………………………………………………………….... 60<br />
Art. 76 - Parcheggi . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………60<br />
Art. 77 - Locali accessori non abitabili…………… ……………………………………………………………………61<br />
Art. 78 - E<strong>di</strong>fici ed ambienti con destinazioni particolari ....................................................................…………………………. 61<br />
Art. 79 - Idoneità dei materiali e dei proce<strong>di</strong>menti costruttivi ......................………..............................................……………… 61<br />
TITOLO TERZO<br />
LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO.….….. 61<br />
CAPO I - DOMANDA, CONVENZIONE, AUTORIZZAZIONE, ESECUZIONE<br />
Art. 80 - Domanda <strong>di</strong> lottizzazione e documenti a corredo ……………………………………………………………….. 61<br />
Art. 81- Proposte <strong>di</strong> convenzione...........................................................................................…................................................…… 62<br />
Art. 82 - Oneri sostitutivi della cessione <strong>di</strong> aree per l'urbanizzazione secondaria……….……………………………………...63<br />
Art. 83 - Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione ……………………….………………………………………63<br />
Art. 84 - Vali<strong>di</strong>tà delle autorizzazioni per le lottizzazioni………..……………………………………………………….63<br />
Art. 85 - Opere <strong>di</strong> urbanizzazione o <strong>di</strong> allacciamento a pubblici servili. Progetti relativi, esecuzione, controlli……………………..64<br />
Art. 86 - Penalità per inadempienza da parte del lottizzante………………………………………………………………64<br />
Art. 87 - Svincolo della cauzione e garanzie dell'esecuzione delle opere <strong>di</strong> urbanizzazione.……………………………………...64<br />
Art. 88 - Licenze e<strong>di</strong>lizie nella lottizzazione ................................................................................…………………………….. 64<br />
Art. 89 - Compilazione d'ufficio dei progetti <strong>di</strong> lottizzazione………………………………………………………………65<br />
TITOLO QUARTO<br />
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE………..………………66<br />
CAPO I - DEROGHE, ADEGUAMENTO COSTRUZIONI PREESISTENTI,<br />
CONTROLLI E REPRESSIONI ABUSI, SANZIONI<br />
Art. 90 - Deroghe....…………….......................................................................................................................………………. 66<br />
Art. 91- Adeguamento costruzioni preesistenti ……………………………………………………………………….......66<br />
Art. 92 - Impianti per lavorazioni insalubri……………………………………………………………………………..66<br />
Art. 93 - Controlli e repressioni abusi…………………………………………………………………………………..66<br />
Art. 94 – Sanzioni…………………………………………………………………………………………………..67<br />
Art. 95 - Entrata in vigore del regolamento……………………………………………………………………………...68<br />
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CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE<br />
Art. 96- Opere già autorizzate ..........…...........................................................................………………..……...…………… 68<br />
Art. 97- Occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico ..........................................................................................…........................................….. 68<br />
Art. 98 - Depositi <strong>di</strong> materiali nelle zone residenziali ..…...................................................................................…..................…... 68<br />
Art. 99 -Canne fumarie .........................................................................................................…................................................….. 68<br />
Art. 100 - Antenne ra<strong>di</strong>o e TV ..........................................................................………………………………………….... 68<br />
Art. 101 - Cartelli pubblicitari ...........................................................................................…................................................……. 69<br />
Art. 102 - Locali per la raccolta dei rifiuti ........................................................................................................................................ 69<br />
Art. 103 - Bombole <strong>di</strong> gas <strong>di</strong> petroli liquefatti …..........................................................................….................................................69<br />
Art. 104 - Sanzioni per abbattimento <strong>di</strong> alberi ....…..................................................................….................................................. 69<br />
Art. 104 bis - Sanzioni per l'abbattimento <strong>di</strong> alberi non autorizzato ....…........................................................................................ 69<br />
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