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Contratti di affitto - Comune di Imola

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CITTÀ DI IMOLA<br />

URP/Informacitta<strong>di</strong>no<br />

Referente: D.ssa Roberta Giacometti<br />

Tel.0542/602308 Fax 0542/602310<br />

e-mail: urp@comune.imola.bo.it www.comune.imola.bo.it<br />

CONTRATTI DI AFFITTO<br />

ATTENZIONE: Verificare sempre in particolare presso l’Agenzia delle Entrate quanto qui riportato,<br />

perché le normative e le regole in vigore variano continuamente.<br />

I contratti <strong>di</strong> locazione (<strong>affitto</strong>) <strong>di</strong> immobili a<strong>di</strong>biti ad uso abitativo in base alla L. n° 431/98 devono essere<br />

stipulati o rinnovati secondo una delle seguenti forme <strong>di</strong> contratto (sono esclusi contratti particolari<br />

quali quelli relativi a: e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica, immobili <strong>di</strong> valore storico, artistico e <strong>di</strong> lusso, ville o<br />

castelli).<br />

Nei contratti specificare sempre i dati catastali del/gli immobile/i in oggetto<br />

CONTRATTO LIBERO<br />

Le parti sono libere <strong>di</strong> fissare il canone e <strong>di</strong> prevedere l’aggiornamento del canone anche al 100% dell’in<strong>di</strong>ce<br />

ISTAT (non applicabile in caso <strong>di</strong> scelta della “cedolare secca”), mentre la durata del contratto non<br />

potrà essere inferiore a 4 anni.<br />

Alla prima scadenza il proprietario potrà ottenere la <strong>di</strong>sponibilità dell’immobile solo per alcune precise<br />

situazioni: uso proprio o dei propri familiari, ricostruzione o integrale ristrutturazione, ven<strong>di</strong>ta dell’immobile<br />

(in questo caso l’inquilino potrà esercitare il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> prelazione). Diversamente il contratto si intende<br />

rinnovato per ulteriori 4 anni. Alla seconda scadenza, il contratto può essere tacitamente rinnovato<br />

alle medesime con<strong>di</strong>zioni. In caso contrario ciascuna delle parti ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> attivare la procedura per il<br />

rinnovo del contratto a nuove con<strong>di</strong>zioni, oppure <strong>di</strong> rinunciare allo stesso, senza motivare la sua decisione.<br />

L’eventuale comunicazione per il rinnovo, per nuove con<strong>di</strong>zioni o per la rinuncia al contratto deve essere<br />

inviata me<strong>di</strong>ante raccomandata almeno 6 mesi prima della scadenza.<br />

La parte interpellata deve rispondere a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data <strong>di</strong> ricezione. In<br />

sede <strong>di</strong> denuncia dei red<strong>di</strong>ti, il red<strong>di</strong>to da assoggettare all’IRPEF e alle relative ad<strong>di</strong>zionali è dato dal valore<br />

più alto tra la ren<strong>di</strong>ta catastale (rivalutata del 5%) o il canone <strong>di</strong> locazione (aggiornato con le rivalutazioni<br />

Istat), totale (in caso <strong>di</strong> “cedolare secca”) o ridotto del 15% (che dal 2013 <strong>di</strong>venta riduzione del 5%)<br />

CONTRATTO AD USO TURISTICO<br />

Per poter attivare questo tipo <strong>di</strong> contratto è necessario presentare in <strong>Comune</strong> una Denuncia <strong>di</strong> Inizio Attività,<br />

per un massimo <strong>di</strong> tre appartamenti. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Attività Economiche,<br />

tel. 0542 602422.<br />

La normativa <strong>di</strong> riferimento è la L.R. n. 16/2004: vedasi le informazione per i relativi adempimenti nel<br />

sito http://www.emiliaromagnaturismo.it/it/operatori/norme-contributi/leggi-regionali/legge-regionale-<br />

16-del-2004.<br />

Per i relativi obblighi fiscali è necessario contattare l’Agenzia delle Entrate, tel. 051 6103111 (va sempre<br />

prevista la forma scritta. I contratti vanno registrati se l’utilizzo <strong>di</strong> ogni immobile è superiore ai 30 giorni<br />

in un anno, anche se sono <strong>di</strong>versi gli affittuari).<br />

I contratti illustrati qui <strong>di</strong> seguito (concordati, transitori, ecc.) sono possibili sulla base dell’-<br />

ACCORDO LOCALE, protocollato dal <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> con prot. n. 42772 del 30/08/2004. L’accordo<br />

territoriale dei contratti concordati e transitori e le relative tabelle (vali<strong>di</strong> per i Comuni del Circondario<br />

<strong>di</strong> <strong>Imola</strong>, Prot. del 30/8/2004) sono scaricabili dal sito comunale www.comune.imola.bo.it cliccare<br />

su Vivere e poi in “Saperne <strong>di</strong> più” cliccare su “Cosa fare per” - <strong>Contratti</strong> <strong>di</strong> <strong>affitto</strong>.<br />

CONTRATTI TRANSITORI<br />

La durata prevista varia da 1 a 18 mesi. Questi contratti vanno motivati specificando i requisiti <strong>di</strong> transitorietà<br />

per i proprietari e/o per gli affittuari, elencati negli accor<strong>di</strong> locali.<br />

A <strong>Imola</strong> l’accordo locale per i contratti concordati definisce le modalità per determinare il canone e le motivazioni<br />

possibili perché sia riconosciuto come contratto transitorio. Non risultano previste altre agevolazioni<br />

fiscali, verificare comunque con Agenzia delle Entrate, anche per quanto riguarda l’aliquota da applicare<br />

in caso <strong>di</strong> scelta della cedolare secca.<br />

CONTRATTI PER UNIVERSITARI<br />

A <strong>Imola</strong> i contratti hanno la durata e il canone come previsto nell’accordo locale (dall’8/6/2006 i contratti<br />

universitari e transitori sono possibili anche nei Comuni dove non è in vigore l’accordo locale). Essendo<br />

<strong>Imola</strong> un <strong>Comune</strong> ad alta tensione abitativa per questi contratti sono previste le agevolazioni fiscali IR-<br />

PEF e <strong>di</strong> registrazione, ma non quelle dell’IMU. Verificare comunque con Agenzia delle Entrate, anche per<br />

quanto riguarda l’aliquota da applicare in caso <strong>di</strong> scelta della cedolare secca.


Sono previste agevolazioni IRPEF per i canoni <strong>di</strong> locazione derivanti dai contratti <strong>di</strong> locazione stipulati o<br />

rinnovati ai sensi dell'art 8 legge 9 <strong>di</strong>cembre 1998, n. 431 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni, dagli studenti iscritti<br />

ad un corso <strong>di</strong> laurea presso una università ubicata in un comune <strong>di</strong>verso da quello <strong>di</strong> residenza,<br />

<strong>di</strong>stante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia <strong>di</strong>versa, per unità immobiliari<br />

situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Il contratto deve essere<br />

a nome <strong>di</strong> uno dei 2 genitori in quanto l'universitario è a carico. La detrazione è anche estesa agli affitti<br />

pagati da studenti fuori sede a università, collegi universitari, cooperative ed enti senza scopo <strong>di</strong> lucro o<br />

per il <strong>di</strong>ritto allo stu<strong>di</strong>o. In pratica il genitore <strong>di</strong> uno studente può detrarre dalla denuncia dei red<strong>di</strong>ti<br />

quanto previsto.<br />

CONTRATTO CONCORDATO<br />

Il contratto deve adeguarsi al contratto-tipo definito a livello locale dall’Accordo fra le organizzazioni della<br />

proprietà e<strong>di</strong>lizia, dei conduttori e dei Comuni del Circondario.<br />

La legge prevede una durata minima del contratto <strong>di</strong> 3 anni.<br />

Alla prima scadenza il proprietario può ottenere la <strong>di</strong>sponibilità dell’immobile per gli stessi casi previsti<br />

per il contratto libero, <strong>di</strong>versamente il contratto si intende rinnovato per un periodo <strong>di</strong> 2 anni.<br />

Alla seconda scadenza le parti possono decidere se rinnovare il contratto a con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong>verse o rinunciare<br />

al rinnovo (tramite lettera raccomandata con le stesse modalità prima descritte); in mancanza <strong>di</strong> comunicazioni<br />

il contratto si intende rinnovato alle medesime con<strong>di</strong>zioni. Nel contratto vanno sempre specificati<br />

i parametri e le modalità che hanno portato alla definizione del canone<br />

I <strong>Contratti</strong> concordati, stipulati sulla base dell’accordo locale, godono <strong>di</strong> numerose agevolazioni<br />

(Legge 431/98, Decreto Ministero Finanze 30/12/02, <strong>di</strong>sposizioni locali):<br />

1) Per i proprietari che concedono con contratto concordato un immobile a titolo <strong>di</strong> abitazione principale<br />

ad una persona che vi prenda la residenza anagrafica: il <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> per l’anno 2012 ha previsto<br />

l’aliquota IMU del 9 per mille per i contratti concordati. Verificare nelle note informative IMU le modalità<br />

per poter applicare l’aliquota ridotta (comunicazione su apposito modulo all’avvio del contratto, o ogni<br />

rinnovo anche già previsto, comunicazione in caso <strong>di</strong> rescissione anticipata, entro la prima scadenza utile<br />

dell’IMU)<br />

2) Agevolazioni per gli inquilini:<br />

gli intestatari <strong>di</strong> OGNI TIPO <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> immobili utilizzati come abitazione principale, stipulati<br />

o rinnovati secondo quanto <strong>di</strong>sposto dalla L. 431/1998, nella <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti possono usufruire<br />

<strong>di</strong> una detrazione d’imposta, qualora rientrino nei limiti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to previsti (ve<strong>di</strong> relative istruzioni<br />

dei Modelli 730 rigo E 29 o Unico - verificare con il CAF il proprio contratto).<br />

Quelli stipulati con contratti convenzionati hanno una detrazione più alta.<br />

E’ prevista una detrazione maggiore se chi stipula il contratto <strong>di</strong> locazione per la casa che <strong>di</strong>venterà abitazione<br />

principale ha tra i 20 e i 30 anni (se si rientra ne red<strong>di</strong>to previsto e la casa NON è quella dei genitori).<br />

Sulla base della Del. G. R. n. 2235 del 25/11/2002, la Reg. Emilia Romagna ha riconosciuto <strong>Imola</strong> comune<br />

ad alta tensione abitativa dal 1/01/2004. Questo riconoscimento prevede per i contratti concordati<br />

stipulati dopo tale data numerose agevolazioni:<br />

Agevolazioni per i proprietari :<br />

IRPEF sull’<strong>affitto</strong> riscosso: il red<strong>di</strong>to imponibile dei fabbricati locati ad uso abitativo con contratti concordati,<br />

in aggiunta della riduzione or<strong>di</strong>naria del 15% (dal 2013 <strong>di</strong>venta riduzione del 5% sull’<strong>affitto</strong><br />

annuo complessivo, anche per i contratti concordati), è ulteriormente ridotto del 30% a con<strong>di</strong>zione che<br />

nella <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti relativa all’anno in cui si intende usufruire dell’agevolazione siano in<strong>di</strong>cati<br />

gli estremi del contratto <strong>di</strong> locazione. In caso invece <strong>di</strong> scelta della “cedolare secca” la tassa da pagare è<br />

del 19% contro il 21% dei contratti liberi. ATTENZIONE: dal 2013 per la legge 28/2012 la riduzione dell’imponibile<br />

sul canone <strong>di</strong>venta del 5% anche per i contratti concordati, il cui imponibile quin<strong>di</strong> viene calcolato<br />

sul 95% del complessivo annuo, meno il 30%).<br />

La determinazione dell’imposta <strong>di</strong> registro per i contratti concordati stipulati dal 2004 è assunta<br />

nella misura del 70% del corrispettivo annuo pattuito (cioè si paga il 2% sul totale ridotto del 30%).<br />

Nel caso <strong>di</strong> scelta della “cedolare secca” l’imposta <strong>di</strong> registro NON è dovuta.<br />

Vi è inoltre la possibilità <strong>di</strong> usufruire perio<strong>di</strong>camente <strong>di</strong> agevolazioni particolari (ad es. richiesta del<br />

buono per l’acquisto della prima casa per le giovani coppie oppure bando annuale contributo <strong>affitto</strong>,<br />

quando operativi).<br />

Chi usufruisce <strong>di</strong> agevolazioni es. regionale NON può richiedere le agevolazioni IRPEF previste nel Mod.<br />

730 e Mod. Unico - Disp. Ag. Entrate del 4/4/08 art. 10/2: il contribuente deve optare per la formula a<br />

lui più vantaggiosa, prima <strong>di</strong> riscuotere i contributi).<br />

ATTENZIONE: Come già ricordato a livello <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti sono previste agevolazioni per<br />

gli inquilini che stipulano contratti <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> alloggi a<strong>di</strong>biti ad abitazione principale (anche per giova-


ni fra i 20 e i 30 anni); vi sono agevolazioni anche per lavoratori <strong>di</strong>pendenti che si trasferiscono (o che<br />

abbiano trasferito nei tre anni antecedenti quello <strong>di</strong> richiesta della detrazione) per motivi <strong>di</strong> lavoro e<br />

affittano un immobile nel nuovo <strong>Comune</strong> o in uno <strong>di</strong> quelli limitrofi ma situato in altra Regione e <strong>di</strong>stante<br />

almeno 100 km. dal precedente, in<strong>di</strong>pendentemente dal tipo <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> locazione hanno <strong>di</strong>ritto a una<br />

detrazione d’imposta determinata annualmente, e anche per chi ha contratti <strong>di</strong> <strong>affitto</strong> per universitari in<br />

Italia o dall’anno 2012 anche nei Paesi UE. (vedere Mod. 730 e Unico relativi all’anno <strong>di</strong> riferimento) e<br />

<strong>di</strong>versa a seconda del red<strong>di</strong>to complessivo.<br />

Se il contratto è intestato a più soggetti, la detrazione spetta pro quota solo a chi risponde a tutti i requisiti.<br />

Si ricorda che le detrazioni per canoni <strong>di</strong> locazione NON sono cumulabili ma il contribuente ha <strong>di</strong>ritto a<br />

scegliere quella a lui più favorevole.<br />

I lavoratori <strong>di</strong>pendenti o con red<strong>di</strong>ti assimilati al lavoro <strong>di</strong>pendente possono in alternativa alla <strong>di</strong>chiarazione<br />

dei red<strong>di</strong>ti richiedere al datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> applicare la detrazione nelle operazioni <strong>di</strong> conguaglio <strong>di</strong> fine<br />

anno (opzione da preferirsi da chi farebbe la denuncia dei rettiti solo per detrarre quanto previsto per il<br />

contrato <strong>di</strong> locazione).<br />

Esiste anche la formula con COMODATO, che si affianca alla locazione e dalla quale si <strong>di</strong>stingue per la<br />

gratuità del go<strong>di</strong>mento. Esistono in ven<strong>di</strong>ta o su internet fac-simili <strong>di</strong> comodati, che devono comunque<br />

essere registrati all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data meno recente in<strong>di</strong>cata nel comodato.<br />

Registrazione dei contratti e pagamento dell’imposta annuale<br />

Tutti i contratti <strong>di</strong> comodato d’uso gratuito e <strong>di</strong> locazione <strong>di</strong> immobili e <strong>di</strong> durata superiore ai 30 giorni<br />

devono essere registrati entro 30 gg. dalla data <strong>di</strong> sottoscrizione (entro 20 gg. dalla data meno recente<br />

se si tratta <strong>di</strong> contratti ad uso gratuito) presso l’Agenzia delle Entrate, piazza Gramsci 20, tel. 051 6103-<br />

111 (feriali ore 8.45-12.45) aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle 12.45 e il martedì anche dalle<br />

ore 14.30 alle ore 17.00.<br />

Attenzione: dal 1/7/2010 la risoluzione, cessione e proroga dei contratti <strong>di</strong> locazione, <strong>affitto</strong> e comodato<br />

richiede la comunicazione dei dati catastali dell'immobile.<br />

Si ricorda che va comunicata all’Agenzia delle Entrate la PROROGA dei contratti anche se già prevista<br />

nel contratto (es. se si tratta <strong>di</strong> un 4 + 4 con rinnovo tacito fra i contraenti va comunque comunicato<br />

all’Agenzia delle Entrate la proroga dopo i primi 4 anni).<br />

Tale comunicazione deve essere effettuata attraverso i nuovi Modelli<br />

• Mod. 69 per le richieste <strong>di</strong> registrazioni e<br />

• mod. CDC per cessioni, risoluzioni e proroghe.<br />

Si ricorda che con circolare 1/6/2911 n. 26 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un contratto <strong>di</strong> locazione<br />

non registrato può essere registrato da una delle parti contraenti pur in assenza <strong>di</strong> contratto scritto.<br />

La registrazione tar<strong>di</strong>va comporta un canone <strong>di</strong> locazione fissato nel triplo della ren<strong>di</strong>ta catastale e la durata<br />

<strong>di</strong> 4 anni dalla data <strong>di</strong> registrazione, rinnovabile tacitamente per latri 4 anni.<br />

Dall’anno fiscale 2011 il proprietario può scegliere se applicare o meno la “cedolare secca”:<br />

1) la cedolare secca può essere scelta solo per contratti <strong>di</strong> locazione abitativa e solo se il locatore è<br />

persona fisica. Sono previste due aliquote: il D.L.vo 23/2011, art. 3, ha stabilito l'aliquota della cedolare<br />

secca, da calcolarsi sul canone <strong>di</strong> locazione annuo stabilito tra le parti, nella misura del 21<br />

per cento in generale per i contratti <strong>di</strong>sciplinati dal co<strong>di</strong>ce civile o a canone libero, regolati dalla L.<br />

431/1998, anche <strong>di</strong> durata limitata e del 19 per cento per quelli a canone concordato, sulla base <strong>di</strong><br />

appositi accor<strong>di</strong> tra organizzazioni proprietari ed inquilini.<br />

La cedolare sostituisce l’irpef, le ad<strong>di</strong>zionali comunali e regionali IRPEF, l’imposta <strong>di</strong> registro (anche<br />

in caso <strong>di</strong> risoluzioni e proroghe dei contratti) e l’imposta <strong>di</strong> bollo.<br />

Sostituisce anche la denuncia <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> fabbricati solo fra persone italiane e/o comunitarie.<br />

L’opzione per la cedolare deve essere fatta avvisando obbligatoriamente l’inquilino con lettera raccomandata<br />

e non applicando l’aumento istat annuale.<br />

Per ogni ulteriore informazione e chiarimento Agenzia delle Entrate (modalità operative: circ. 5539-<br />

4 del 7/4/2011)<br />

2) Rimane la possibilità <strong>di</strong> non scegliere la cedolare e pagare quanto previsto con le modalità del<br />

versamento annuale dell’imposta <strong>di</strong> registro<br />

provvedendo al pagamento dell’imposta del 2% del canone annuale, che va <strong>di</strong>viso fra proprietario e<br />

inquilino con una spesa minima tot. <strong>di</strong> € 67,00 (solo per il primo versamento) e per la prima registrazione<br />

del versamento dei tributi dovuti e l’applicazione dei bolli previsti che vanno acquistati<br />

prima o al massimo il giorno stesso della firma del contratto da registrare (se no è prevista un’ammenda<br />

<strong>di</strong> un quarto del bollo). E’ possibile corrispondere l’imposta o per la prima annualità o per<br />

l’intera durata del contratto (in questo caso l’imposta è ridotta).<br />

Le successive annualità (2% del canone annuale) devono essere pagate utilizzando il modello F23<br />

<strong>di</strong>rettamente in Posta o in Banca.


A <strong>Imola</strong> in quanto comune ad alta tensione abitativa l’imposta per i contratti concordati si paga<br />

sul 70% del corrispettivo annuo pattuito.<br />

Se il contratto viene interrotto prima della scadenza prevista occorre provvedere alla risoluzione del<br />

contratto presso l’Agenzia delle Entrate, pagando l’imposta prevista e consegnando l’attestato entro<br />

20 giorni.<br />

Il co<strong>di</strong>ce dell’Ufficio delle Entrate <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> è TGR. Il Co<strong>di</strong>ce del <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> è E289.<br />

All’Agenzia delle Entrate <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> possono essere registrati contratti relativi ad immobili situati in tutto<br />

il territorio italiano.<br />

Inoltre è possibile chiedere una copia dei contratti registrati, presentandosi con un documento <strong>di</strong> identità,<br />

compilando il relativo modulo e provvedendo al versamento delle marche da bollo e <strong>di</strong>ritti previsti.<br />

Si può effettuare la registrazione anche on line in “Locazioni web”, collegandosi al sito dell’Agenzia<br />

www.agenziaentrate.gov.it.<br />

Denuncia <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> immobili: Da agosto 2012 è entrata in vigore la nuova normativa che<br />

prevede che:<br />

• in caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> immobili a persone italiane o comunitarie, quando vi sia una qualsiasi<br />

forma <strong>di</strong> atto scritto registrato NON deve essere fatta alcuna comunicazione. Solo nel caso <strong>di</strong> concessione<br />

senza contratti o atti registrati (accor<strong>di</strong> verbali NON registrati) va fatta la denuncia entro<br />

48 ore. Per le persone comunitarie: si ricorda che se una persona comunitaria è in Italia da più <strong>di</strong><br />

tre mesi non va fatta comunicazione al Commissariato ma occorre presentarsi presso l’Anagrafe del<br />

comune per la richiesta <strong>di</strong> attestato <strong>di</strong> PRESENZA <strong>di</strong> persona comunitaria.<br />

• In caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> qualsiasi immobile a persona extracomunitaria, anche in presenza <strong>di</strong><br />

contratto o atto registrato, la denuncia al Commissariato va sempre fatta. (si ricorda che nel caso<br />

anche solo si ospiti una persona extracomunitaria presso la propria abitazione va comunque fatta la<br />

denuncia <strong>di</strong> OSPITALITA’, entro 48 ore). Quin<strong>di</strong> chiunque cede a qualsiasi titolo in uso esclusivo e<br />

per più <strong>di</strong> 30 giorni immobili o parti <strong>di</strong> essi a persona extracomunitaria è obbligatorio darne comunicazione<br />

al Commissariato entro 48 ore dalla data <strong>di</strong> consegna delle chiavi o dalla <strong>di</strong>sponibilità degli<br />

stessi.<br />

Se la concessione <strong>di</strong> utilizzo <strong>di</strong> locali ad uso esclusivo per oltre 30 giorni è riferita ad un nucleo familiare<br />

va fatta un’unica denuncia, altrimenti occorre una denuncia per ogni persona singola.<br />

La denuncia va presentata non solo in caso <strong>di</strong> cessione <strong>di</strong> abitazioni (o parti <strong>di</strong> esse) ma anche in caso <strong>di</strong><br />

cessione <strong>di</strong> qualsiasi locale (cantine, garage, magazzini).<br />

Al momento della denuncia portare la fotocopia del documento <strong>di</strong> identità della persona a cui viene concesso<br />

l’immobile (per la cessione a persone straniere è obbligatoria copia del passaporto o permesso <strong>di</strong><br />

soggiorno). Non va fatta in caso <strong>di</strong> cedolare secca solo fra persone italiane e/o comunitarie.<br />

Nel caso <strong>di</strong> ospitalità <strong>di</strong> altra persona presso la propria abitazione con consegna <strong>di</strong> chiavi ed uso esclusivo<br />

anche solo <strong>di</strong> un locale, e senza un atto registrato, verificare con il Commissariato se è opportuno fare la<br />

denuncia , in quanto altrimenti se in quella stanza c’è un uso improprio o perseguibile per legge il proprietario<br />

o chi è responsabile per quell'immobile ne risponde personalmente.<br />

Dichiarazione <strong>di</strong> ospitalità: obbligo <strong>di</strong> comunicare alla Questura l’ospitalità dello straniero ai<br />

sensi dell’art. 7 del Testo Unico sull’Immigrazione.<br />

Chiunque ospiti per più <strong>di</strong> 48 ore una persona straniera deve recarsi presso il Commissariato <strong>di</strong> P.S. per<br />

la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> ospitalità, da fare entro 48 ore dall’arrivo.<br />

Le violazioni sono soggette a sanzioni tra € 160 e 1.100.<br />

Si ricorda che gli stranieri - entro 15 giorni da ogni variazione <strong>di</strong> domicilio - devono darne comunicazione<br />

al Commissariato presentandosi <strong>di</strong>rettamente per compilare l’apposita <strong>di</strong>chiarazione.<br />

Si ricorda inoltre che gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l’obbligo <strong>di</strong> rinnovare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>mora<br />

abituale nel comune presso l’anagrafe, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso <strong>di</strong> soggiorno,<br />

presentandosi con il permesso stesso.<br />

Info c/o Commissariato <strong>di</strong> Pubblica Sicurezza: via Mazzini 52, tel. 0542 619911:<br />

• Uff. Cessione fabbricati: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00;<br />

• Uff. Immigrazione: v.le Rivalta, 55 tel. 0542 619957 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00,<br />

martedì mattina su appuntamento e dalle 15.15 alle 17.40 per consegna permessi <strong>di</strong> soggiorno<br />

Pratiche per la Residenza: <strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Imola</strong> ufficio Anagrafe via Mazzini 4 secondo piano - tel. 0542<br />

602282 dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.00, sabato 8.30-12.00; martedì anche 15.00 - 17.30. Chiuso<br />

il mercoledì.<br />

Per i proprietari:<br />

1) quando l’affittuario lascia l’immobile è opportuno accertarsi che mo<strong>di</strong>fichi la residenza, altrimenti<br />

la pratica <strong>di</strong> cancellazione anagrafica è molto lunga;<br />

2) il proprietario al momento della stipula o del rinnovo del contratto deve accertarsi che lo straniero a<br />

cui è stato locato o ceduto un immobile abbia regolare permesso <strong>di</strong> soggiorno,


3) la Del. Reg. E.R. 156/2008 prevede l’obbligo della Certificazione Energetica anche per contratti <strong>di</strong><br />

locazione e il DL 3/3/2011 n 28 prevede il certificato energetico in ogni caso <strong>di</strong> offerta <strong>di</strong> immobile a titolo<br />

oneroso (ad es. anche nei cartelli esposti sull’immobile interessato): sono esclusi cantine, autorimesse,<br />

depositi, ecc.. Il certificato energetico non è autocertificabile e deve essere registrato nel sistema informatizzato<br />

della Regione. Info e tecnici abilitati nel sito regionale.<br />

Info varie:<br />

1) Il deposito cauzionale può essere richiesto per massimo 3 mensilità (con applicazione o meno del tasso<br />

legale vigente);<br />

2) Canoni <strong>di</strong> locazione non percepiti: non devono essere <strong>di</strong>chiarati se entro il termine <strong>di</strong> presentazione<br />

della <strong>di</strong>chiarazione dei red<strong>di</strong>ti si è concluso il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> convalida <strong>di</strong> sfratto per morosità del conduttore.<br />

In tal caso la ren<strong>di</strong>ta catastale va comunque assoggettata a tassazione;<br />

3) Minimum tax: chi <strong>di</strong>chiara un canone pari ad almeno il 10% del valore catastale calcolato come per<br />

l’imposta <strong>di</strong> Registro ( moltiplicando la ren<strong>di</strong>ta x 120) non ha accertamenti fiscali;<br />

4) per il pagamento del canone <strong>di</strong> locazione vanno seguite le regole in vigore per la tracciabilità.<br />

Accordo anti sfratti: Dal 7/2011 la Prefettura <strong>di</strong> Bologna ha fatto un accordo per cui gli inquilini<br />

morosi che sono in ritardo con il pagamento dell'<strong>affitto</strong> possono avere un aiuto dal fondo <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a<br />

.<br />

La morosità complessiva non può superare i 12 mesi, i 6.500 euro per i Comuni ad alta tensione abitativa,<br />

aumentata del 5% per le spese legali, la morosità viene decurtata del 20% , cifra a cui il proprietario<br />

rinuncia.<br />

Il rimanente 80% della morosità e' coperto per la metà da un contributo a fondo perduto non superiore<br />

a 2.300 euro da restituire con gradualità.<br />

A beneficiarne sono gli inquilini che dal 01/01/2009 hanno subito una riduzione del red<strong>di</strong>to per gli effetti<br />

della crisi (licenziamento con giustificato motivo, accor<strong>di</strong> con riduzione dell'orario <strong>di</strong> lavoro, cassa integrazione).<br />

Per quanto riguarda il debito residuo, gli inquilini potranno richiedere agli istituti bancari l'apertura <strong>di</strong> una<br />

linea <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to che copra fino ad un massimo del 50% della somma residua.<br />

A <strong>Imola</strong> l’accordo è partito da metà novembre 2011.<br />

Per informazioni: Ufficio Partecipazione Piazza Gramsci 21<br />

Presso l’ACER è possibile (quando escono i relativi ban<strong>di</strong>), fare domanda per ottenere l’assegnazione <strong>di</strong><br />

un alloggio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica, <strong>di</strong> contributi per l’<strong>affitto</strong>, ecc..<br />

Presso l’ASP si possono richiedere i bonus gas, acqua, elettrico, ecc. secondo le modalità previste dai<br />

relativi ban<strong>di</strong>.<br />

Per il contributo <strong>affitto</strong> per l’anno 2012 si rimane in attesa <strong>di</strong> informazioni.<br />

Per maggiori informazioni e assistenza rivolgersi alle associazioni <strong>di</strong> categoria interessate:<br />

Ass. Proprietà E<strong>di</strong>lizia APE:<br />

via San Pier Grisologo 26, tel. 0542 29686;<br />

AssoCasa: c/o UGL<br />

via Selice 22/B per appuntamento tel./fax 0542 011368 uglimola@fastwebnet.it;<br />

Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari ASPPI,:<br />

via Cerchiari 1/c; tel. 0542 30884,<br />

Unione Piccoli Proprietari Immobiliari UPPI:<br />

via Emilia 1 c/o Avv. Berti tel./fax 0542 35147<br />

e-mail: avvmbeatriceberti@libero.it;<br />

Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari SUNIA:<br />

via F.lli Ban<strong>di</strong>era 6, per appuntamento tel. 051 6087100<br />

Sindacato Inquilini Casa e Territorio SICET:<br />

via Garibal<strong>di</strong> 43 tel.331 2520930 e.mail: sicet.imola@gmail.com;<br />

Unione Inquilini UNIAT UIL: via Emilia 44, tel. 0542 25072, per appuntamento<br />

28/12/2012

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