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REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE DI SELEZIONE ...

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5. Qualora la valutazione delle prove non ottenga voto unanime da parte di tutti i Commissari,<br />

ognuno di essi esprime il proprio voto ed alla prova d’esame viene assegnato il punteggio<br />

risultante dalla media dei voti espressi da ciascun singolo Commissario; per determinare il<br />

punteggio medio attribuito, si suddivide la somma dei voti espressi da tutti i Commissari per il<br />

numero dei Commissari stessi.<br />

6. Terminate, per tutte le buste, le operazioni in precedenza indicate, la Commissione dà atto di<br />

aver concluso le operazioni di valutazione e procede all'apertura delle buste contenenti le schede<br />

con le generalità dei candidati.<br />

7. Dell'avvenuto espletamento delle operazioni in rigorosa conformità alle norme suddette - nonché<br />

delle relative risultanze - viene fatto constare dal verbale.<br />

8. Sono ammessi alla prova successiva a quelle scritte i candidati che abbiano riportato in ciascuna<br />

di esse un punteggio non inferiore a 18/30, salvo che la commissione giudicatrice ritenga di<br />

fissare un voto superiore.<br />

9. La Commissione giudicatrice, conclusi i lavori di valutazione delle prove scritte, determina i<br />

candidati ammessi alla prova successiva in forza di quanto stabilito dai precedenti commi.<br />

Art. 31 - Prove scritte - Comunicazione ai candidati<br />

1. L'esito delle prove scritte con i relativi punteggi viene affisso all'Albo dell’A.S.P.<br />

2. Ove le date di svolgimento della prova pratica attitudinale e/o della prova orale non risultino già<br />

stabilita nel bando, ovvero, già precedentemente comunicate ai candidati, l’invito alle suddette<br />

prove deve contenere l’esito delle prove scritte ed i relativi punteggi, nonché il risultato della<br />

valutazione dei titoli. Tale invito deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 20 giorni<br />

prima di quello in cui si svolgeranno le prove stesse, con le modalità di cui al precedente art. 24 ,<br />

comma 4.<br />

Art. 32 - Prova pratica attitudinale<br />

1. La prova pratica attitudinale eventualmente prevista dal bando può essere costituita<br />

nell'applicazione del candidato per la realizzazione di un manufatto, nel dar prova della sua<br />

capacità nell'operare con un mezzo meccanico, elettronico o informatico, oppure<br />

nell'effettuazione di una prestazione artigianale o di mestiere o, comunque, nella dimostrazione<br />

del livello della sua qualificazione o specializzazione fornita in modo pratico.<br />

2. La Commissione stabilisce, prima dell'inizio della prova, le modalità di espletamento della<br />

stessa, in modo che esse siano uguali per tutti i candidati, ed il tempo massimo consentito. Dato<br />

il carattere della stessa, non sono prescritte terne da sottoporre ad estrazione da parte dei<br />

candidati, riservando al giudizio della Commissione l'applicazione di tale modalità ove la stessa<br />

sia ritenuta possibile in rapporto anche all'allestimento dei mezzi per effettuare la prova.<br />

3. Tutti i candidati dovranno essere posti in grado di utilizzare materiali, macchine e mezzi dello<br />

stesso tipo e in pari condizioni operative.<br />

4. La Commissione prende nota del tempo impiegato da ciascun candidato nell'effettuazione della<br />

prova e ne tiene conto nella sua valutazione, comparativamente con la qualità del risultato dallo<br />

stesso conseguito.<br />

5. In dipendenza della natura delle prove pratiche-attitudinali l'assegnazione del punteggio da parte<br />

della Commissione avviene se possibile - subito dopo che ciascun candidato ha effettuato la<br />

prova e si è allontanato dal locale ove esse hanno luogo e prima dell'ammissione di altro<br />

candidato. La Commissione effettua, su apposita scheda, una descrizione sintetica del modo nel<br />

24<br />

ASP “Carlo Pezzani” Viale della Repubblica, 86 – 27058 Voghera -<br />

Regolamento disciplinante le procedure di selezione del personale

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