Regolamento edilizio - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
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Articolo 8 – OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO<br />
Per le opere in regime <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico da eseguirsi da amministrazione Statali o comunque<br />
insistenti su aree del demanio statale, l’accertamento delle conformità alle prescrizioni delle norme<br />
e dei piani urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi, salvo per le opere destinate alla <strong>di</strong>fesa militare, è fatto salvo dallo<br />
Stato, d’intesa con la regione interessata.<br />
La progettazione <strong>di</strong> massima ed esecutiva delle opere pubbliche <strong>di</strong> interesse statale, da realizzare<br />
dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del<br />
tracciato se <strong>di</strong>fforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi, è<br />
fatta dalla Amministrazione statale competete d’intesa con le regioni interessate, che devono sentire<br />
preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.<br />
Se d’intesa non si realizza entro novanta giorni della data <strong>di</strong> ricevimento da parte delle Regioni<br />
del programma <strong>di</strong> intervento, ed il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in<br />
<strong>di</strong>fformità dalla previsione degli strumenti urbanistici , si provvede, sentita la Commissione<br />
interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa<br />
deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per<br />
materia.<br />
Resta fermo quanto previsto dalla legge 18.12.1973 n. 880, concernente la localizzazione degli<br />
impianti per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica e della legge 02.02.175 n. 393, relativa a norme sulla<br />
localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e l’impiego <strong>di</strong> energia elettrica e<br />
dalla legge 24.12.1976 n. 898 e dalle altre Leggi che <strong>di</strong>sciplinano le procedure per la realizzazione<br />
<strong>di</strong> opere <strong>di</strong> amministrazioni statali, per le servitù militari e delle altre leggi che <strong>di</strong>sciplinano le<br />
procedure per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> Amministrazioni Statali.<br />
Articolo 9 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E DI GIUDIZIO<br />
Le domande <strong>di</strong> concessione ad eseguire le opere citate nel precedente articolo 4, o <strong>di</strong><br />
autorizzazione ad eseguire le opere citate al precedente art. 5, bollate a termini <strong>di</strong> legge, redatte sui<br />
modelli a stampa rilasciati dal <strong>Comune</strong> e corredate dalla prova <strong>di</strong> avvenuto versamento <strong>di</strong> tasse,<br />
contributi, <strong>di</strong>ritti, etc., <strong>di</strong>sposti a termini <strong>di</strong> legge, debbono essere in<strong>di</strong>rizzate al Responsabile<br />
dell’Area Tecnica con allegati i <strong>di</strong>segni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel<br />
successivo articolo 10, e con ogni altra documentazione richiesta.<br />
Il Responsabile dell’Area Tecnica può richiedere un numero maggiore <strong>di</strong> copie degli elaborati <strong>di</strong><br />
cui al comma precedente.<br />
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