31.05.2013 Views

Regolamento edilizio - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo

Regolamento edilizio - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo

Regolamento edilizio - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Articolo 8 – OPERE DA ESEGUIRE DALLO STATO<br />

Per le opere in regime <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto pubblico da eseguirsi da amministrazione Statali o comunque<br />

insistenti su aree del demanio statale, l’accertamento delle conformità alle prescrizioni delle norme<br />

e dei piani urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi, salvo per le opere destinate alla <strong>di</strong>fesa militare, è fatto salvo dallo<br />

Stato, d’intesa con la regione interessata.<br />

La progettazione <strong>di</strong> massima ed esecutiva delle opere pubbliche <strong>di</strong> interesse statale, da realizzare<br />

dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del<br />

tracciato se <strong>di</strong>fforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed e<strong>di</strong>lizi, è<br />

fatta dalla Amministrazione statale competete d’intesa con le regioni interessate, che devono sentire<br />

preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.<br />

Se d’intesa non si realizza entro novanta giorni della data <strong>di</strong> ricevimento da parte delle Regioni<br />

del programma <strong>di</strong> intervento, ed il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in<br />

<strong>di</strong>fformità dalla previsione degli strumenti urbanistici , si provvede, sentita la Commissione<br />

interparlamentare per le questioni regionali, con decreto del Presidente della Repubblica previa<br />

deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per<br />

materia.<br />

Resta fermo quanto previsto dalla legge 18.12.1973 n. 880, concernente la localizzazione degli<br />

impianti per la produzione <strong>di</strong> energia elettrica e della legge 02.02.175 n. 393, relativa a norme sulla<br />

localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e l’impiego <strong>di</strong> energia elettrica e<br />

dalla legge 24.12.1976 n. 898 e dalle altre Leggi che <strong>di</strong>sciplinano le procedure per la realizzazione<br />

<strong>di</strong> opere <strong>di</strong> amministrazioni statali, per le servitù militari e delle altre leggi che <strong>di</strong>sciplinano le<br />

procedure per la realizzazione <strong>di</strong> opere <strong>di</strong> Amministrazioni Statali.<br />

Articolo 9 – DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE DI CONCESSIONE E DI GIUDIZIO<br />

Le domande <strong>di</strong> concessione ad eseguire le opere citate nel precedente articolo 4, o <strong>di</strong><br />

autorizzazione ad eseguire le opere citate al precedente art. 5, bollate a termini <strong>di</strong> legge, redatte sui<br />

modelli a stampa rilasciati dal <strong>Comune</strong> e corredate dalla prova <strong>di</strong> avvenuto versamento <strong>di</strong> tasse,<br />

contributi, <strong>di</strong>ritti, etc., <strong>di</strong>sposti a termini <strong>di</strong> legge, debbono essere in<strong>di</strong>rizzate al Responsabile<br />

dell’Area Tecnica con allegati i <strong>di</strong>segni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel<br />

successivo articolo 10, e con ogni altra documentazione richiesta.<br />

Il Responsabile dell’Area Tecnica può richiedere un numero maggiore <strong>di</strong> copie degli elaborati <strong>di</strong><br />

cui al comma precedente.<br />

10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!