Regolamento edilizio - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
Regolamento edilizio - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
Regolamento edilizio - Comune di Sant'Anna d'Alfaedo
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
- sui progetti <strong>di</strong> strumento primario e <strong>di</strong> variante allo stesso e sui progetti <strong>di</strong> pianificazione<br />
esecutiva;<br />
- sulla interpretazione, sull’applicazione e sulla eventuale mo<strong>di</strong>fica del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />
La Commissione E<strong>di</strong>lizia può apportare al progetto <strong>e<strong>di</strong>lizio</strong> quelle mo<strong>di</strong>fiche che lo rendano<br />
idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed e<strong>di</strong>lizie vigenti e con<br />
l’ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.<br />
Particolare cura deve essere posta riguardo ai materiali ed ai colori da impiegare.<br />
Articolo 23 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />
La commissione E<strong>di</strong>lizia Comunale è l’organo consultivo del comune. Essa è formata da 5<br />
membri eletti dal Consiglio Comunale e da membri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto (art. 1123 L.R. 27/85 n. 61). Sono<br />
sempre membri <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto:<br />
- il Sindaco e/o l’assessore delegato;<br />
- il Capo dell’Ufficio Tecnico od un suo delegato.<br />
N. 5 membri eletti dal Consiglio comunale scelti tra esperti, con voto limitato ad uno: <strong>di</strong> cui<br />
almeno un Ingegnere od Architetto, scelti tra Tecnici iscritti ai rispettivi Or<strong>di</strong>ni Professionali.<br />
In ogni caso è garantita l’elezione <strong>di</strong> almeno un rappresentante della minoranza.<br />
I membri elettivi durano in carica 5 anni , sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro<br />
funzioni, fino alla nomina dei successori.<br />
Le quote ed il funzionamento della Commissione E<strong>di</strong>lizia, sono regolate dal capo II e del Titolo<br />
III del Reg. 12 febbraio 1911, n. 297 e nel T.U.L.C.P. 383/1934 in quanto applicabili.<br />
I pareri della C.E.C. obbligatori, non sono vincolanti per il Responsabile dell’Area Tecnica; ove<br />
peraltro lo stesso non si determini in conformità a tali pareri, dovrà dare comunicazione del suo<br />
provve<strong>di</strong>mento, che deve essere trasmesso dal C.E.C. nella sua prima successiva seduta.<br />
Spetta ai membri della commissione E<strong>di</strong>lizia, un gettone <strong>di</strong> presenza, oltre al rimborso delle<br />
spese sostenute per partecipare alle riunioni; il Consiglio Comunale le delibererà sull’entità <strong>di</strong> tale<br />
gettone.<br />
Articolo 24 – FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA<br />
21