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C - Uil Pensionati

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20<br />

Le novità<br />

della<br />

legge-delega<br />

sulle pensioni<br />

In presenza della volontà di non aderire, purché esplicitamente espressa entro<br />

il termine stabilito, invece, tutto rimarrà come prima.<br />

La devoluzione del Tfr alla previdenza complementare dovrà essere senza<br />

oneri per le imprese, che verranno compensate sia con misure che ne rendano più<br />

facile l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie, sia con l'eliminazione<br />

del contributo relativo al finanziamento del Fondo di garanzia del Tfr sia,<br />

ancora, con l'"equivalente riduzione del costo del lavoro".<br />

La delega prevede altre misure per il rafforzamento della previdenza complementare:<br />

la possibilità di protrarre la prosecuzione volontaria dell'iscrizione ad un<br />

Fondo di previdenza fino a 5 anni dopo il compimento dell'età prevista per la liquidazione<br />

del trattamento; la possibilità di cambiare Fondo portandosi dietro anche<br />

la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro contrattata nel Fondo di provenienza;<br />

l'attribuzione ai Fondi pensione della stessa titolarità legale del diritto al<br />

contributo che ha il lavoratore, analogamente a quanto previsto per le forme di<br />

previdenza obbligatoria; l'estensione ai trattamenti di previdenza complementare<br />

delle stesse garanzie in termini di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità che<br />

hanno le pensioni obbligatorie; il perfezionamento del sistema di vigilanza sull'intero<br />

settore della previdenza complementare.<br />

Inoltre, la delega prevede l'eliminazione dei vincoli alla costituzione dei Fondi<br />

aperti, che, secondo il DLgs 124/93, possono accettare l'iscrizione solo di lavoratori<br />

per i quali "non sussistano o non operino" i fondi contrattuali. Cade così una<br />

distinzione che era stata prevista per favorire lo sviluppo della previdenza complementare<br />

entro gli argini della contrattazione collettiva.<br />

Infine, la disciplina fiscale della previdenza complementare verrà rivista in<br />

modo da offrire gli stessi vantaggi agli iscritti ai Fondi negoziali, ai Fondi aperti e<br />

anche a chi stipula un contratto di assicurazione a fini previdenziali con un Piano<br />

Individuale Pensionistico, cioè una polizza del ramo vita.<br />

La totalizzazione dei periodi assicurativi<br />

comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o)<br />

Con questa disposizione di delega, il ricorso alla totalizzazione dei contributi<br />

verrà ammessa anche ai fini del raggiungimento del diritto a pensione di anzianità,<br />

purché solo con il canale dei 40 anni di contributi. Inoltre, scomparirà il limite<br />

che attualmente impedisce il ricorso alla totalizzazione a chi abbia raggiunto il<br />

diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte. Per esercitare l’opzione ai fini<br />

della pensione di vecchiaia viene posto un limite di età: 65 anni.<br />

Inoltre, per poterli totalizzare, i periodi assicurativi dovranno essere di entità<br />

non inferiore a 5 anni ciascuno.<br />

La totalizzazione sarà estesa ai superstiti di assicurato, anche se deceduto<br />

prima del compimento dell’età pensionabile.

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