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C - Uil Pensionati

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32<br />

Trasformazione del titolo di pensione<br />

Aseguito di una copiosa giurisprudenza di Cassazione degli ultimi anni, era<br />

ormai acquisito dall'INPS il principio della trasformazione di qualsiasi titolo<br />

di pensione.<br />

La Cassazione, anche a Sezioni Unite, aveva infatti affermato che la contribuzione,<br />

indistintamente e globalmente versata, produce i suoi effetti nel corso del<br />

rapporto assicurativo a seconda degli eventi assicurati che si succedono nel tempo.<br />

Sulla base di questo principio – secondo la Cassazione – la posizione assicurativa<br />

può essere utilizzata in relazione a ciascuno di questi eventi, passando dall'una<br />

all'altra forma di pensionamento con cessazione della precedente prestazione.<br />

Il principio sembrava essersi ormai consolidato ma, nel 2004, con due sentenze<br />

(n. 8435 e n. 9492) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è nuovamente intervenuta<br />

pervenendo a soluzioni diverse.<br />

É stata così esclusa - alla luce di una sistematica visione della legislazione previdenziale<br />

– l’esistenza, sia di un principio generale di divieto del mutamento del<br />

titolo, che del principio opposto di mutabilità del titolo stesso, in considerazione del<br />

carattere estremamente frammentario del complesso normativo, in cui spesso le<br />

politiche legislative sono indotte dal contingente.<br />

Il problema - rileva la Corte a Sezione Unite – deve essere impostato in relazione<br />

alla disciplina dei singoli istituti, considerando le specifiche caratteristiche<br />

della tutela loro accordata dall’ordinamento, e dai principi costituzionali in materia.<br />

Nel corpo delle sentenze richiamate in premessa vengono nettamente distinti<br />

gli eventi relativi alla vecchiaia e all’invalidità - accomunati dalla natura del rischio<br />

protetto, vale a dire quello relativo alla perdita della capacità di lavoro - dall’evento<br />

inerente l’anzianità, che è «fondata esclusivamente sulla durata dell’attività<br />

lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva», non rientrando<br />

quindi, la relativa prestazione, nella tutela costituzionale accordata dall’art. 38.<br />

Sulla base di questa premessa viene mantenuta la possibilità, riconosciuta per<br />

via giurisprudenziale, di mutare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia<br />

al compimento dell’età pensionabile, mentre viene esclusa la trasformazione della<br />

pensione di invalidità in pensione di anzianità.<br />

Pertanto, la possibilità residuale degli invalidi di poter ottenere la pensione di<br />

anzianità potrà realizzarsi esclusivamente qualora non si proceda al rinnovo dell’assegno<br />

triennale (sempreché non sia divenuto definitivo) per poi chiedere, una<br />

volta non confermato o non rinnovato, di accedere alla pensione di anzianità in<br />

presenza – ovviamente – dei requisiti di età, contribuzione, cessazione dell’eventuale<br />

attività lavorativa dipendente (e di apertura della relativa finestra).

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