C - Uil Pensionati
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Spi-Cgil Fnp-Cisl <strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong><br />
Via dei Frentani, 4/a Via Castelfidardo, 47 Via Po, 162<br />
00185 Roma 00185 Roma 00198 Roma<br />
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A cura dei dipartimenti previdenza delle Organizzazioni sindacali dei sindacati della Cgil, della Cisl e della <strong>Uil</strong><br />
Grafica e impaginazione: MEDIAGRAPHICS<br />
Stampa: Litografia Colitti & figli - Roma<br />
Finito di stampare nel mese di aprile 2005
Indice<br />
Presentazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 11<br />
PARTE PRIMA: I NUOVI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI<br />
Le novità della legge delega sulle pensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 15<br />
Le novità della legge finanziaria per il 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 23<br />
PARTE SECONDA: SCHEDE DI APPROFONDIMENTO<br />
Rischio amianto: benefici pensionistici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 29<br />
Trasformazione del titolo di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 32<br />
PARTE TERZA: TABELLE E PRONTUARI IN MATERIA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA<br />
C come CALCOLO<br />
I due sistemi di calcolo delle pensioni<br />
Il sistema retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 36<br />
Il calcolo per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD<br />
e per i lavoratori autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 37<br />
Il calcolo per i dipendenti pubblici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 37<br />
Il calcolo per i lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi dell’AGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 41<br />
Il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 45<br />
Il calcolo “pro rata” e misto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 45<br />
Il calcolo in caso di opzione per il sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 46<br />
Elementi per il calcolo delle pensioni<br />
Aliquota di trasformazione retribuzione/pensione<br />
– per anni di servizio alla data del pensionamento<br />
Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . “ 52<br />
Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . “ 56<br />
– per anni e mesi di servizio alla data del pensionamento<br />
Dipendenti civili dello Stato che avevano già 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . “ 58<br />
– per frazioni di anno<br />
Dipendenti civili dello Stato con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994 . . . . . . . . “ 59<br />
Lavoratori iscritti agli ex Istituti di previdenza del Ministero del tesoro . . . . . . . . . . . . “ 59
Trasformazione montante / pensione nel sistema contributivo<br />
– aliquote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 59<br />
– divisioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 60<br />
Limite massimo di retribuzione imponibile nel sistema contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 60<br />
Limite massimo di reddito pensionabile artigiani e commercianti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 61<br />
Coefficienti di capitalizzazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 61<br />
Coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni / redditi pensionabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 62<br />
Limite massimo di retribuzione pensionabile<br />
sistema retributivo quota A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 64<br />
sistema retributivo quota B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 65<br />
Aliquote contributive IVS e fattore di riduzione<br />
dell’anzianità contributiva in caso di opzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 66<br />
C come CONTRIBUTI<br />
Contributi obbligatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 70<br />
Tabelle delle aliquote contributive<br />
Iscritti alla gestione speciale INPS coltivatori diretti e mezzadri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 71<br />
Iscritti alla gestione speciale INPS artigiani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 71<br />
Iscritti alla gestione speciale INPS esercenti attività commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 72<br />
Iscritti alla gestione separata INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati . . . . . . . . . . “ 74<br />
Limite minimo di retribuzione imponibile per il versamento dei contributi previdenziali . . . “ 76<br />
Contributi volontari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 78<br />
Contributi figurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 80<br />
Contributi da riscatto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 82<br />
La totalizzazione dei periodi assicurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 84<br />
Il limite minimo settimanale per l’accredito dei contributi . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 86<br />
Maggiorazioni dell’anzianità contributiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 87<br />
C come CUMULO<br />
Il cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 92<br />
Diagrammi per la determinazione della disciplina di cumulo applicabile<br />
trattamenti di invalidità – lavoro dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 106<br />
trattamenti di invalidità – lavoro autonomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 107<br />
pensione di anzianità – lavoro dipendente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 108<br />
pensione di anzianità – lavoro autonomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 110<br />
Il cumulo di più indennità integrative speciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 112
F come FAMIGLIA<br />
Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 118<br />
Limiti di reddito individuale mensile per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 119<br />
Limiti di reddito familiare annuale per la corresponsione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 119<br />
Tasso d’inflazione programmato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 120<br />
Assegno al nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 123<br />
Quadro riepilogativo delle tabelle ANF per tipologia e situazione familiare . . . . . . . . . . . . “ 127<br />
Tabelle degli importi mensili<br />
tab. 11: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore<br />
(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 128<br />
tab. 12: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />
(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 130<br />
tab. 13: nuclei orfanili composti solo da minori non inabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 132<br />
tab. 14: nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore<br />
(in cui sia presente almeno un componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 134<br />
tab. 15: nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />
(in cui sia presente almeno componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 136<br />
tab. 16: nuclei orfanili composti da almeno un minore<br />
(in cui sia presente almeno un componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 138<br />
tab. 17: nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e<br />
con almeno un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 140<br />
tab. 18: nuclei con un solo genitore, senza figli minori e<br />
con almeno un figlio maggiorenne inabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 142<br />
tab. 19: nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 144<br />
tab. 20 A: nuclei con entrambi i coniugi e senza figli<br />
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) . . . . . . . . . . . . . . “ 146<br />
tab. 20 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia<br />
celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a)<br />
senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) . . . . . . “ 148<br />
tab. 21 A: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi e almeno<br />
un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . “ 150<br />
tab. 21 B: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia<br />
celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a)<br />
senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote<br />
(in cui non siano presenti componenti inabili) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 152<br />
tab. 21 C: nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi<br />
e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno<br />
un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 154<br />
tab. 21 D: nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia<br />
celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli<br />
e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) . . . “ 156
G come GESTIONI<br />
Le gestioni previdenziali italiane<br />
Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 158<br />
Fondi contrattuali di previdenza complementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 163<br />
I come INTERESSI<br />
Gli interessi legali di mora e la rivalutazione monetaria del credito . . . . . . . . . “ 166<br />
I come IRPEF<br />
L’imposta sul reddito delle persone fisiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 167<br />
Calcolo dell’imposta mensile sulla pensione<br />
determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 170<br />
determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 171<br />
Calcolo dell’imposta annua sulla pensione<br />
determinazione della base imponibile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 172<br />
determinazione dell’imposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 173<br />
Azzeramento e riduzione d’imposta per titolare di solo reddito da pensione . . . . . . . . . . . “ 173<br />
Promemoria e tabelle<br />
normativa vigente al 31 dicembre 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 174<br />
normativa vigente al 31 dicembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 177<br />
Importo aggiuntivo delle pensioni al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 180<br />
P come PENSIONI<br />
Pensione di vecchiaia<br />
Nel regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 181<br />
Tabella per l’individuazione dei requisiti nel periodo transitorio . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 182<br />
Schema per la ricerca del requisito contributivo ridotto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 183<br />
Nel regime contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 184<br />
Pensione di anzianità<br />
I requisiti per il diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 185<br />
Lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico - regime retributivo . . . . . . . . . . . “ 188<br />
Lavoratori autonomi - regime retributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 189<br />
Tutti i lavoratori - regime contributivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 190<br />
Le decorrenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 191<br />
Lavoratori dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 191<br />
Lavoratori autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 192
Trattamenti di invalidità di natura previdenziale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 193<br />
Limite di reddito per il diritto all’integrazione al minimo dell’assegno di invalidità . . . . “ 196<br />
Limite di reddito oltre il quale la pensione di invalidità viene sospesa . . . . . . . . . . . . . “ 196<br />
Riduzione dell’importo dell’assegno di invalidità in presenza di altri redditi . . . . . . . . “ 197<br />
Il supplemento di pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 198<br />
La pensione supplementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 199<br />
Le pensioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 200<br />
Riduzione dell’importo della pensione ai superstiti in presenza di altri redditi . . . . . . . “ 204<br />
L’integrazione al trattamento minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 205<br />
Importo della pensione integrata al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 205<br />
Limiti di reddito per il diritto all’integrazione al minimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 208<br />
Fasce di reddito coniugale per l’integrazione al minimo ex L 385/2000 . . . . . . . . . . . “ 210<br />
La maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 212<br />
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione sociale della pensione . . . . . . . . . . . “ 214<br />
Importo pensione con maggiorazione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 215<br />
La maggiorazione della pensione per gli ex combattenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 216<br />
Importo di pensione al minimo con maggiorazione<br />
– decorrenza fra aprile 1968 e gennaio 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 218<br />
– decorrenza precedente il mese di aprile 1968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 219<br />
Le pensioni di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 220<br />
Trattamenti tabellari ai pensionati di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 220<br />
Pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 231<br />
Importo della pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 236<br />
Importo della pensione sociale con aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . “ 236<br />
Limiti di reddito per il diritto alla pensione sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 237<br />
Calcolo dell’importo mensile della pensione sociale in base al reddito posseduto . . . . . “ 238<br />
Limiti di reddito per il diritto all’aumento della pensione sociale (APS) . . . . . . . . . . . . “ 240<br />
Calcolo dell’importo mensile dell’aumento della pensione sociale (APS)<br />
in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 241
Assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 242<br />
Importo dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 246<br />
Importo dell’assegno sociale con maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . “ 246<br />
Limiti di reddito per il diritto all’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 247<br />
Calcolo dell’importo mensile dell’assegno sociale in base al reddito posseduto . . . . . . . “ 248<br />
Limiti di reddito per il diritto alla maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . . . “ 250<br />
Calcolo dell’importo mensile della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS)<br />
in base al reddito posseduto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 251<br />
Le prestazioni economiche in favore dei disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 253<br />
tab. 1: Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 255<br />
tab. 2: I diversi trattamenti economici previsti per i disabili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 255<br />
tab. 3: I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili . . . . . . . . . . “ 256<br />
Pensione di inabilità (invalidi) - pensione non reversibile<br />
(ciechi parziali e ciechi assoluti ricoverati) - assegno di assistenza (sordomuti) . . . . . . . “ 258<br />
Pensione non riversibile per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 261<br />
Assegno mensile di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 264<br />
Indennità di frequenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 267<br />
Assegno a vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 268<br />
Maggiorazione della pensione o dell’assegno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 270<br />
Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 272<br />
Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 277<br />
Aumento dell’importo del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età . . . . . . . . “ 283<br />
Aumento della pensione sociale (APS) e maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) . . . . . . “ 289<br />
Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni di età . . . . . . . . . . . . “ 297<br />
Incremento fino a 516,46 euro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 305<br />
Indennità di accompagnamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 312<br />
Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 313<br />
Indennità speciale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 314<br />
Indennità di comunicazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 315<br />
La pensione sociale opzionale (assegni vitalizi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 316<br />
La perequazione delle pensioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 317<br />
Le aliquote di aumento delle pensioni dal 1992 ad oggi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 322<br />
Perequazione automatica delle pensioni di importo superiore<br />
al triplo del trattamento minimo INPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 323<br />
IIS corrisposta in maniera separata sulle pensioni INPDAP<br />
pensioni con decorrenza precedente al luglio 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 324<br />
pensioni con decorrenza dal luglio 1988 in poi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 325
Le prestazioni collegate a limiti di reddito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 326<br />
Le prestazioni collegate a limiti di reddito (rilevanze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 330<br />
Redditi influenti sulle prestazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 358<br />
Redditi influenti per rilevanza e componenti il nucleo familiare . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 366<br />
Rilevanze per reddito influente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 368<br />
Redditi influenti e prestazioni collegate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 372<br />
La composizione della stringa di caratteri che individua la prestazione<br />
soggetta a verifica (codice a barre) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 376<br />
Le sedi dell’INPS per codice numerico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 377<br />
Le pensioni erogate dall’INPS per codice numerico e sigla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 378<br />
Le sedi regionali delle Organizzazioni sindacali dei pensionati<br />
SPI-CGIL, FNP-CISL e UILP-UIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 382<br />
Indice alfabetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 385<br />
Prospetti riassuntivi degli importi e dei limiti di reddito nel 2005<br />
- in via previsionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 390<br />
- in via definitiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ 392
Presentazione<br />
Il “Vademecum” sulle pensioni, realizzato congiuntamente dalle<br />
Organizzazioni sindacali dei pensionati della Cgil, della Cisl e della <strong>Uil</strong>,<br />
giunge quest’anno alla sua ottava edizione e si conferma come uno strumento<br />
utile per orientarsi in una materia così complessa qual è la legislazione<br />
italiana in materia previdenziale e assistenziale, testimoniando anche<br />
la validità di un’iniziativa unitaria ormai quasi decennale.<br />
Il volume offre infatti, grazie all’impegno degli esperti Spi, Fnp, <strong>Uil</strong>p, un<br />
quadro sintetico, ma preciso e aggiornato, di tutti gli argomenti fondamentali<br />
della previdenza e può essere un efficace aiuto per chi – addetti ai lavori,<br />
quadri sindacali, operatori dei Caf e dei patronati – deve conoscere la<br />
materia nel dettaglio e fornire risposte e consulenze.<br />
Ripercorrendo le edizioni degli anni passati, inoltre, è possibile tracciare<br />
uno scenario esauriente dei mutamenti avvenuti nella legislazione italiana<br />
in questo campo.<br />
Come ormai consueto, il Vademecum viene presentato pure su supporto<br />
informatico, così da renderne ancora più agevole l’uso e la consultazione.<br />
Anche la struttura del volume ripropone uno schema già collaudato, con<br />
una prima parte dedicata ai nuovi provvedimenti legislativi, una seconda<br />
parte dedicata alle schede di approfondimento e una terza parte più strettamente<br />
operativa comprendente tabelle e note esplicative.<br />
Tra le novità normative, il Vademecum analizza in particolare la legge<br />
delega sulle pensioni e la legge finanziaria 2005 per quelle disposizioni che<br />
interessano più da vicino i lavoratori e i pensionati.<br />
Si tratta di due provvedimenti sui quali le Organizzazioni sindacali dei<br />
pensionati della Cgil, della Cisl e della <strong>Uil</strong> hanno espresso molte riserve.<br />
Per quanto riguarda la legge delega sulle pensioni, i sindacati hanno in<br />
primo luogo criticato il fatto che il Governo, senza alcuna verifica dei risultati<br />
conseguiti dalla legge 335 (come previsto dalla stessa norma) e senza<br />
alcun reale confronto con le parti sociali, abbia sostenuto la necessità di<br />
intervenire sul sistema pensionistico per ragioni di compatibilità finanziaria.<br />
Critiche inoltre sono state espresse relativamente alla farraginosità delle<br />
procedure e ad alcune evidenti iniquità introdotte. 11
12<br />
Presentazione<br />
Anche più negative le valutazioni sulla legge finanziaria, considerata<br />
inutile, dannosa e incapace sia di produrre sviluppo sia di migliorare le condizioni<br />
di vita delle fasce più deboli della popolazione, tra cui sono numerosi<br />
gli anziani.<br />
Spi, Fnp e <strong>Uil</strong>p, in occasione della formulazione della legge finanziaria<br />
avevano chiesto che venissero accolte alcune precise rivendicazioni:<br />
- recupero del potere d’acquisto delle pensioni, fortemente eroso negli<br />
ultimi anni, e protezione nel tempo del loro valore;<br />
- estensione dell’aumento a 516 euro al mese a tutti coloro che ancora<br />
ricevono una pensione di importo inferiore;<br />
- nuove misure a sostegno di quanti hanno redditi così bassi da non poter<br />
usufruire di detrazioni fiscali (i cosiddetti incapienti);<br />
- modifica dell’attuale sistema di tassazione ed eliminazione della discriminazione<br />
che oggi penalizza i pensionati per quanto riguarda l’area<br />
non tax (oggi pari a 7.000 euro per i pensionati e a 7.500 euro per i<br />
lavoratori dipendenti);<br />
- istituzione di un Fondo nazionale per la tutela delle persone non autosufficienti<br />
e realizzazione di una rete di servizi e sostegni radicata nel<br />
territorio.<br />
Nessuna di queste richieste è stata accolta.<br />
Queste rivendicazioni restano tuttavia al centro dell’azione unitaria dei<br />
tre sindacati confederali dei pensionati, consapevoli del progressivo peggioramento<br />
delle condizioni di vita di milioni di anziani e della necessità di<br />
urgenti misure in grado di porvi riparo.<br />
Le segreterie nazionali<br />
SPI FNP UILP
PARTE PRIMA<br />
I nuovi<br />
provvedimenti<br />
legislativi
I nuovi provvedimenti legislativi<br />
Le novità della legge-delega<br />
sulle pensioni<br />
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE<br />
La legge-delega sulle pensioni, uno dei quattro provvedimenti di politica sociale<br />
cui la maggioranza di governo lavora dal 2001, è stata pubblicata sulla<br />
Gazzetta ufficiale del 21 settembre 2004, col numero 243 ed il titolo "Norme<br />
in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica,<br />
per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per<br />
il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria".<br />
Per evitare il dibattito in aula al Senato e alla Camera, il testo del disegno di<br />
legge fu trasformato in emendamento su cui il Governo ha chiesto il voto di fiducia<br />
in ambedue le occasioni. Quindi, il testo pubblicato consta di un solo articolo,<br />
diviso in 55 commi. Le vere e proprie disposizioni di delega al Governo si trovano<br />
nei commi 1, 10, 11 e 31, mentre tutto il resto contiene disposizioni dettagliate,<br />
che sono immediatamente operative o che necessitano di semplici decreti ministeriali<br />
per diventarlo. Di seguito una sommaria illustrazione delle principali disposizioni<br />
operative e di delega, raggruppate per argomento.<br />
La pensione di anzianità<br />
commi 3 - 20<br />
La nuova regolamentazione del diritto alla pensione di anzianità (o, comunque,<br />
della pensione conseguibile prima del raggiungimento dell'età cosiddetta pensionabile)<br />
è già in vigore. Infatti, si tratta di una norma per la quale non sono<br />
necessari ulteriori atti legislativi del Governo, come è invece per le altre disposizioni<br />
di delega contenute nella stessa legge. Ma la legge stessa stabilisce che tale nuova<br />
regolamentazione cominci a funzionare solo dal 1° gennaio 2008. Nel frattempo,<br />
si seguono le disposizioni attualmente in vigore, che prevedono la crescita del<br />
requisito di età e quello di contribuzione per l'accesso alla pensione di anzianità<br />
fino, appunto, al 2008.<br />
Con le nuove disposizioni, l'età minima abbinata all'anzianità contributiva di<br />
35 anni crescerà ulteriormente, oltre i 57 anni attualmente previsti a regime per i<br />
lavoratori dipendenti di qualsiasi settore e i 58 per i lavoratori autonomi, tranne<br />
che per le donne che optano per il calcolo della pensione interamente col sistema<br />
15
16<br />
Le novità<br />
della<br />
legge-delega<br />
sulle pensioni<br />
contributivo. Resta fermo per tutti il diritto a pensione con 40 anni di contributi,<br />
indipendentemente dall'età.<br />
Allo stesso tempo, il regime flessibile di pensionamento messo a punto con la<br />
legge 335/95 verrà completamente smantellato: i lavoratori privi di anzianità contributiva<br />
alla data del 31 dicembre 1995 e, inoltre, quelli che hanno meno di 18<br />
anni di contributi alla stessa data e che esercitano l'opzione per il regime contributivo,<br />
potranno ottenere la pensione soltanto al compimento dell'età pensionabile<br />
prevista nel regime retributivo, cioè 60 anni le donne e 65 gli uomini, oppure<br />
alle stesse condizioni previste per la pensione di anzianità nel regime retributivo,<br />
come esposto in dettaglio di seguito.<br />
Requisito con età nel regime retributivo<br />
comma 6, lettera a)<br />
Dal 1° gennaio 2008, per donne e uomini lavoratori dipendenti di qualsiasi<br />
settore (ed anche parasubordinati e professionisti iscritti all'apposita gestione separata<br />
dell'INPS) il requisito sarà costituito da 35 anni di contribuzione e 60 di età.<br />
Dal 1° gennaio 2010 l'età sale a 61 e, a meno che i risparmi finanziari già conseguiti<br />
non permettano un differimento, dal 1° gennaio 2014 salirà ancora a 62<br />
anni. Per i lavoratori autonomi, esclusi gli iscritti alla gestione "parasubordinati",<br />
l'età sarà di 61 anni dal 2008 al 2009, 62 dal 2010 al 2013 e 63 dal 2014 in poi.<br />
Requisito alternativo, a qualunque età, nel regime retributivo<br />
comma 6, lettera a), ultimo periodo<br />
Conferma il diritto al pensionamento, indipendentemente dall'età, in presenza<br />
di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.<br />
Pensione di anzianità per le donne nel regime contributivo<br />
comma 9<br />
Con questa disposizione, dal 2008 al 2015 il diritto a pensione di anzianità<br />
sarà riconosciuto in via sperimentale con 35 anni di contributi e 57 anni di età (58<br />
per le autonome, escluse le iscritte alla gestione parasubordinati) "nei confronti<br />
delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo<br />
le regole di calcolo del sistema contributivo" definite col DLgs 180/97.<br />
Requisito con età nel regime contributivo<br />
comma 6, lettera b), punto 2<br />
Il diritto a pensione si conseguirà con 35 anni di contribuzione e con le stesse<br />
età del regime retributivo, cioè 60 anni i lavoratori dipendenti e parasubordinati e<br />
61 gli altri lavoratori autonomi nel 2008 e nel 2009, 61/62 dal 2010 al 2013 e<br />
62/63 nel periodo successivo.
Requisito alternativo, a qualunque età, nel regime contributivo<br />
comma 6, lettera b), punto 1<br />
Afferma il diritto al pensionamento, indipendentemente dall'età, in presenza<br />
di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.<br />
La decorrenza<br />
comma 6, lettera c)<br />
Le cosiddette “finestre” passano dalle attuali 4 a 2 e si collocano:<br />
- per i lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti entro il mese di giugno, al<br />
1 gennaio dell’anno seguente, se si sono compiuti 57 anni di età entro il 31<br />
dicembre, altrimenti al 1 luglio dello stesso anno seguente quando potranno<br />
andare in pensione anche tutti quelli per i quali i requisiti sono perfezionati<br />
entro il mese di dicembre;<br />
- per gli autonomi al 1 luglio dell’anno seguente se i requisiti sono perfezionati<br />
entro il primo semestre ovvero al 1 gennaio del secondo anno successivo se i<br />
requisiti si perfezionano entro il secondo semestre.<br />
I nuovi<br />
provvedimenti<br />
legislativi<br />
Le deroghe<br />
commi 3-5, comma 8, comma 10, commi 18-19<br />
Anche quando saranno entrate in vigore le nuove disposizioni, chi abbia raggiunto<br />
entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa in vigore fino<br />
ad allora potrà avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle condizioni previste<br />
dalla vecchia normativa, anche per quanto riguarda le decorrenze (comma 6,<br />
lettera c, penultimo periodo). A tal fine l’interessato potrà munirsi di certificazione<br />
rilasciata dall’ente assicuratore di appartenenza.<br />
Anche per le pensioni di vecchiaia esiste il principio del mantenimento della<br />
predetta disciplina per chi matura il diritto entro il 31 dicembre 2007.<br />
I requisiti per la pensione di anzianità richiesti dalla normativa attuale continueranno<br />
ad applicarsi anche a chi abbia ottenuto l'autorizzazione ai versamenti<br />
volontari prima del 1° marzo 2004 nonché ai primi 10.000 fra i lavoratori che verranno<br />
collocati in mobilità nel Mezzogiorno in base ad accordi stipulati prima del<br />
1° marzo 2004 e che raggiungeranno il requisito entro il periodo di percezione<br />
dell'indennità. Sono compresi nei 10.000 anche i lavoratori di enti ed aziende pubblici<br />
e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie<br />
e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui la legge<br />
662 del 1996 ha esteso un trattamento analogo all'indennità di mobilità) che<br />
abbiano definito entro il 29 febbraio 2004 la costituzione dei previsti Fondi di solidarietà<br />
di settore ed il trattamento economico di accompagnamento alla pensione.<br />
Infine, conserveranno i requisiti della loro normativa speciale, attualmente in<br />
vigore, le Forze armate, la Polizia e i Vigili del fuoco. 17
18<br />
Le novità<br />
della<br />
legge-delega<br />
sulle pensioni<br />
L'incentivo per la prosecuzione del rapporto di lavoro nel settore privato<br />
commi 12-17<br />
Questa disposizione riguarda per ora i soli lavoratori dipendenti del settore<br />
privato che raggiungeranno il requisito per la pensione di anzianità entro il 31<br />
dicembre 2007 e che decidano di posporre il collocamento a riposo a data successiva<br />
alla prima decorrenza utile. Tali lavoratori possono rinunciare all'accredito<br />
dei contributi previdenziali per incassare, in busta paga ma fuori dell'imponibile<br />
Irpef, l'intero ammontare dei contributi previdenziali, quota lavoratore e quota<br />
datore di lavoro, che sarebbero dovuti essere versati all'Istituto previdenziale di<br />
appartenenza per ognuno dei mesi di differimento. L’opzione per il “bonus” è<br />
inretrattabile. La corresponsione dell’incentivo cessa al compimento dell’età pensionabile<br />
e comunque il 31 dicembre 2007. Il Governo è delegato ad intervenire<br />
in seguito, inoltre, per l'estensione della stessa facoltà anche ai lavoratori dipendenti<br />
del settore pubblico. Le modalità di attuazione dell'incentivo sono fissate con<br />
il decreto del Ministero del lavoro del 6 ottobre 2004.<br />
In caso di rinuncia all'accredito dei contributi, l'importo della pensione è calcolato<br />
sulla base dell'anzianità contributiva che il lavoratore ha conseguito alla<br />
data della prima decorrenza utile per la pensione di anzianità. Essa verrà materialmente<br />
liquidata il mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro prorogato,<br />
con riconoscimento dei soli scatti di perequazione automatica nel frattempo<br />
intervenuti.<br />
Viene abrogato l’art. 75 della legge 388/00 che precedentemente regolava<br />
l’incentivo alla permanenza al lavoro.<br />
Il casellario delle posizioni assicurative<br />
commi 23-30<br />
Con decorrenza immediata, accanto al Casellario centrale dei pensionati verrà<br />
costituito presso l'Inps il Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, che<br />
dovrebbe costituire l'anagrafe generale delle posizioni assicurative condivisa tra<br />
tutte le amministrazioni dello Stato e gli organismi gestori di forme di previdenza<br />
e assistenza obbligatorie. La costituzione del Casellario dovrebbe rendere possibile<br />
l'emissione di estratti-conto contributivi completi e, nei casi previsti, il calcolo dell'importo<br />
di pensione a richiesta di chi abbia raggiunto i requisiti.<br />
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge un apposito decreto<br />
dovrebbe stabilire contenuto e modalità dello scambio di informazioni tra<br />
Casellario ed Enti. In fase di prima applicazione, questi dovrebbero trasmettere al<br />
Casellario, entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale, tutti<br />
i dati relativi alle forme assicurative che gestiscono (comprese eventualmente quelle<br />
facoltative).
Le deleghe<br />
Il Governo è delegato ad emanare entro 12 o 18 mesi dalla data di entrata in<br />
vigore della legge 243/04 uno o più decreti legislativi di attuazione sui quali dovrà<br />
iniziare il confronto con le parti sociali. Le più importanti riguardano:<br />
Liberalizzazione dell’età pensionabile<br />
comma 2 lettera b)<br />
L’elenco delle disposizioni di delega al Governo si apre con un importante principio:<br />
liberalizzare l’età pensionabile. Tuttavia non si trovano altre indicazioni sul<br />
punto, ad esempio nel comma 2, destinato ai criteri che deve seguire il Governo<br />
nell’attuazione delle deleghe, anche perché interventi sull’età pensionabile sono<br />
stati già definiti in altre parti della legge e – avendo abolito l’età pensionabile flessibile<br />
tipica del regime contributivo – nel senso di rendere meno libera la scelta del<br />
lavoratore di quando andare in pensione.<br />
Cumulo pensione - reddito da lavoro<br />
comma 2 lettera c )<br />
Dovrà essere previsto l’ampliamento progressivo dell’abolizione del divieto di<br />
cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro dipendente ed da autonomo,<br />
in funzione dell’anzianità contributiva e dell’età.<br />
Supplementi<br />
comma 2 lettera d)<br />
Saranno adottate misure per la progressiva anticipazione della possibilità di<br />
chiedere la liquidazione del supplemento di pensione, da una volta ogni 5 anni,<br />
com’è ora, fino a una volta ogni due anni.<br />
I nuovi<br />
provvedimenti<br />
legislativi<br />
La previdenza complementare<br />
comma 1, lettera c), e comma 2, lettere e), h), i)<br />
Entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto legislativo delegato, tutti i<br />
lavoratori dipendenti, anche quelli che non hanno già aderito ad un Fondo di previdenza<br />
complementare, dovranno decidere se utilizzare l'intera quota di Tfr in<br />
maturazione come contribuzione per la previdenza complementare e, in caso affermativo,<br />
a quale Fondo farlo affluire.<br />
In assenza di scelta, la quota maturanda di Tfr verrà comunque tolta alla disponibilità<br />
del datore di lavoro e devoluta interamente ad un Fondo istituito dalle<br />
Regioni o ad un Fondo contrattuale, regolamentare o del settore cooperativistico;<br />
in mancanza, verranno costituiti appositi Fondi presso gli Enti di previdenza pubblica<br />
obbligatoria. 19
20<br />
Le novità<br />
della<br />
legge-delega<br />
sulle pensioni<br />
In presenza della volontà di non aderire, purché esplicitamente espressa entro<br />
il termine stabilito, invece, tutto rimarrà come prima.<br />
La devoluzione del Tfr alla previdenza complementare dovrà essere senza<br />
oneri per le imprese, che verranno compensate sia con misure che ne rendano più<br />
facile l'accesso al credito, in particolare per le piccole e medie, sia con l'eliminazione<br />
del contributo relativo al finanziamento del Fondo di garanzia del Tfr sia,<br />
ancora, con l'"equivalente riduzione del costo del lavoro".<br />
La delega prevede altre misure per il rafforzamento della previdenza complementare:<br />
la possibilità di protrarre la prosecuzione volontaria dell'iscrizione ad un<br />
Fondo di previdenza fino a 5 anni dopo il compimento dell'età prevista per la liquidazione<br />
del trattamento; la possibilità di cambiare Fondo portandosi dietro anche<br />
la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro contrattata nel Fondo di provenienza;<br />
l'attribuzione ai Fondi pensione della stessa titolarità legale del diritto al<br />
contributo che ha il lavoratore, analogamente a quanto previsto per le forme di<br />
previdenza obbligatoria; l'estensione ai trattamenti di previdenza complementare<br />
delle stesse garanzie in termini di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità che<br />
hanno le pensioni obbligatorie; il perfezionamento del sistema di vigilanza sull'intero<br />
settore della previdenza complementare.<br />
Inoltre, la delega prevede l'eliminazione dei vincoli alla costituzione dei Fondi<br />
aperti, che, secondo il DLgs 124/93, possono accettare l'iscrizione solo di lavoratori<br />
per i quali "non sussistano o non operino" i fondi contrattuali. Cade così una<br />
distinzione che era stata prevista per favorire lo sviluppo della previdenza complementare<br />
entro gli argini della contrattazione collettiva.<br />
Infine, la disciplina fiscale della previdenza complementare verrà rivista in<br />
modo da offrire gli stessi vantaggi agli iscritti ai Fondi negoziali, ai Fondi aperti e<br />
anche a chi stipula un contratto di assicurazione a fini previdenziali con un Piano<br />
Individuale Pensionistico, cioè una polizza del ramo vita.<br />
La totalizzazione dei periodi assicurativi<br />
comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o)<br />
Con questa disposizione di delega, il ricorso alla totalizzazione dei contributi<br />
verrà ammessa anche ai fini del raggiungimento del diritto a pensione di anzianità,<br />
purché solo con il canale dei 40 anni di contributi. Inoltre, scomparirà il limite<br />
che attualmente impedisce il ricorso alla totalizzazione a chi abbia raggiunto il<br />
diritto a pensione in una delle gestioni coinvolte. Per esercitare l’opzione ai fini<br />
della pensione di vecchiaia viene posto un limite di età: 65 anni.<br />
Inoltre, per poterli totalizzare, i periodi assicurativi dovranno essere di entità<br />
non inferiore a 5 anni ciascuno.<br />
La totalizzazione sarà estesa ai superstiti di assicurato, anche se deceduto<br />
prima del compimento dell’età pensionabile.
Il contributo di solidarietà sulle pensioni<br />
comma 2, lettera u)<br />
Si tratta del prolungamento, con aliquota maggiorata, del contributo di solidarietà<br />
già istituito per un triennio con la legge finanziaria 2004 a carico dei i redditi<br />
da pensione di importo complessivamente superiore a 25 volte il limite di incremento<br />
delle maggiorazioni sociali. Mentre fino al 2006 il contributo è del 3%, dal<br />
2007 si passerà al 4%.<br />
Il limite di reddito da pensione, che oggi è pari a 13.398,75 euro al mese,<br />
quasi 26 milioni di lire, nel frattempo sarà aumentato ogni anno con l'aggiunta di<br />
un importo che in valore assoluto è pari a quello attribuito nello stesso anno al trattamento<br />
minimo per effetto dell'applicazione dell'aliquota di perequazione. Dal<br />
2007, però, questo criterio rimarrà in vigore solo per l'incremento delle maggiorazioni,<br />
mentre il limite di reddito oltre il quale scatta il contributo di solidarietà<br />
verrà perequato con applicazione dell'aliquota integrale del costo della vita.<br />
Se la somma dei trattamenti supera il limite di legge, l’aliquota del 4% viene<br />
applicata su tutto ma l’importo del contributo non può superare quello della parte<br />
di reddito che eccede il limite stesso. L'importo del contributo non è deducibile dall'imponibile<br />
Irpef e quindi il pensionato contribuente pagherà l'imposta anche su una<br />
quota di reddito che non percepisce. Concorrono alla formazione dell'imponibile tutti<br />
i trattamenti di pensione erogati da Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria,<br />
ma anche la pensione complementare, i trattamenti integrativi del personale dipendente<br />
dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano cambi e dagli Enti pubblici creditizi,<br />
nonché le prestazioni complementari tipiche dei dipendenti pubblici, esattoriali, dazieri<br />
e gasisti.<br />
Pensione definitiva<br />
comma 2 lettera f)<br />
La delega prevede che entro un anno dall’inizio della erogazione il trattamento<br />
pensionistico deve essere calcolato nell’importo definitivo.<br />
Lavoro sommerso dei pensionati<br />
comma 2 lettera m)<br />
Il Governo dovrà realizzare misure destinate alla emersione del lavoro sommerso<br />
dei pensionati.<br />
I nuovi<br />
provvedimenti<br />
legislativi<br />
Separazione tra previdenza e assistenza<br />
comma 2 lettera n)<br />
Si dovrà procedere al completamento del processo di separazione tra assistenza<br />
e previdenza. 21
22<br />
Le novità<br />
della<br />
legge-delega<br />
sulle pensioni<br />
Armonizzazione delle regole di calcolo della pensione<br />
comma 2 lettera p)<br />
Con il provvedimento delegato dovranno essere eliminate le sperequazioni tra<br />
le diverse gestioni pensionistiche ai fini del calcolo. Sono escluse le Casse professionali.<br />
Disabili e rapporto di lavoro<br />
comma 2 lettera r)<br />
Per i disabili ai sensi della legge104/92 e per i familiari conviventi che assistono<br />
gli stessi dovrà essere prevista una contribuzione figurativa in caso di trasformazione<br />
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.<br />
Lavoratori parasubordinati e versamenti volontari<br />
comma 2 lettera t)<br />
Agli iscritti alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati sarà consentito<br />
di effettuare versamenti volontari in altre forme di previdenza obbligatoria, ai<br />
fini del raggiungimento del diritto a pensione in tali forme di previdenza, anche per<br />
periodi contestuali all’iscrizione alla gestione separata.<br />
Il riordino degli Enti di previdenza e il Testo unico<br />
commi 31-32 e commi 50-53<br />
Infine, dodici e diciotto mesi, rispettivamente, per fare quello che svariate leggi<br />
precedenti avevano già stabilito ripetutamente e che non si è mai fatto: il riordino<br />
degli Enti di previdenza obbligatoria, per aumentarne l'efficienza e ridurne i costi<br />
di gestione, ed un Testo unico delle disposizioni di legge e amministrative che regolano<br />
tutte le forme di previdenza obbligatoria.
Le novità della legge finanziaria<br />
per il 2005<br />
LEGGE 311/04 – FINANZIARIA PER IL 2005<br />
La legge n. 311 del 30 dicembre 2004, recante "Disposizioni per la formazione<br />
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Finanziaria per il 2005), è composta<br />
di un solo articolo con 572 commi.<br />
Pur se nel suo complesso l'intero testo normativo - in vigore dal 1° gennaio<br />
2005 ove non diversamente disposto – riguarda tutti i cittadini, alcune disposizioni<br />
rivestono un interesse particolare per lavoratori e pensionati.<br />
Di esse diamo di seguito una breve sintesi.<br />
comma 51: è consentita la possibilità per i Comuni che, alla data di entrata in<br />
vigore della legge, non si siano avvalsi della facoltà di aumentare l’addizionale<br />
all’Irpef, di poterlo fare, ma l’aumento deve essere limitato entro la misura complessiva<br />
dello 0,1%; rimangono sospesi, fino al 31 dicembre 2006, gli effetti degli<br />
aumenti delle addizionali all’Irpef deliberati dagli altri Comuni.<br />
commi 61 e 175: viene prorogata fino al 31/12/2005 la sospensione degli<br />
aumenti delle addizionali regionali all’Irpef, fatta eccezione per le ipotesi di disavanzo<br />
accertato nel settore sanitario.<br />
comma 137: il principio della insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di<br />
salari e pensioni previsto dall'art. 1 del DPR 180/1950 per i dipendenti delle pubbliche<br />
amministrazioni, è esteso anche alle aziende private che gestiscono servizi<br />
di trasporto pubblico.<br />
comma 138: è abrogato l'art. 47 della Legge 1032/73. Ciò sta a significare che<br />
la cessione delle quote di retribuzione possono avere anche garanzia diversa da<br />
quelle fornita dall'INPDAP.<br />
comma 139: per il 2005 lo Stato trasferisce, a titolo di quota parte di ciascuna<br />
mensilità di pensione, 532,37 milioni di euro all'INPS (FPLD, gestioni autonome,<br />
gestione speciale minatori) e all'ENPALS.<br />
All'INPS vengono altresì trasferiti 131,55 milioni di euro, ad integrazione per<br />
le gestioni dei commercianti ed artigiani (per le pensioni di invalidità ante 1984).<br />
Nel complesso gli importi dovuti dallo Stato alle gestioni interessate per l'anno<br />
2005 restano pertanto determinati, rispettivamente, in 15.740,39 milioni di euro<br />
e 3.889,53 milioni di euro. 23
24<br />
Le novità<br />
della<br />
legge<br />
finanziaria<br />
per il 2005<br />
comma 145: per finanziare i maggiori oneri a carico della Gestione per l’erogazione<br />
delle pensioni, assegni ed indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti,<br />
vengono fra l’altro utilizzati, sia per l’anno 2004 che per il 2005, 245 milioni di<br />
euro delle risorse non utilizzate per l’operazione “milione” di cui all’art. 38 della<br />
l. 448/01.<br />
comma 149: dal 1° giugno 2005 i certificati di malattia vengono trasmessi<br />
all’INPS dal medico curante per via telematica. Il lavoratore entro 2 giorni dal rilascio<br />
deve trasmetterli al datore di lavoro a mezzo raccomandata.<br />
comma 150: a partire dal 1° gennaio 2005 per il personale artistico dipendente<br />
degli Enti lirici e dalle istituzioni concertistiche assimilate la pensione di vecchiaia<br />
può essere conseguita a 60 o 55 anni rispettivamente per uomini e donne.<br />
Ciò per effetto dell’abrogazione dell’art. 1, c.54, della l. 243/04, come prevedeva<br />
invece l’innalzamento dell’età secondo i criteri e le modalità di cui al D.Lgs.<br />
503/92 e successive modificazioni.<br />
comma 157: anche gli associati in partecipazione hanno l’obbligo, da gennaio<br />
2005, dell’iscrizione alla Gestione separata per i parasubordinati di cui all’art. 2, c.<br />
26, l. 335/95.<br />
comma 158: il numero dei componenti del Comitato amministrativo del Fondo<br />
per la gestione separata previdenziale è ridotto di 2 unità.<br />
Il predetto Comitato è presieduto dal Presidente dell’INPS o da un suo delegato<br />
scelto tra i Consiglieri di Amministrazione.<br />
commi 239 e 527: i lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive<br />
o cariche sindacali possono regolarizzare la loro posizione assicurativa attraverso<br />
l’accredito di contribuzione figurativa per periodi anteriori al 1° gennaio 2003<br />
inoltrando la domanda entro il 31 marzo 2005.<br />
comma 301: a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2006, è stabilito<br />
l’aumento al 99% dell’importo dell’acconto sull’IRPEF (ora IRE) e al 100%<br />
dell'acconto sull’IRES.<br />
comma 335: è prevista la possibilità per i Comuni di richiedere la revisione parziale<br />
del classamento degli immobili di proprietà privata siti in microzone comunali,<br />
non più in linea con i valori di mercato.<br />
comma 349: dal 1° gennaio 2005 sono state eliminate le detrazioni per carichi<br />
di famiglia sostituite da “nuove” deduzioni per coniuge, familiari a carico e badante,<br />
così articolate:<br />
– 3.200 Euro annui per il coniuge a carico;
– 3.450 Euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e 3.200 Euro, per il<br />
primo figlio, se l’altro coniuge manca o il contribuente non è coniugato;<br />
– 3.700 Euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell’articolo 3 della<br />
legge 5 febbraio 1992, n. 104.<br />
– 1.820 Euro annui, importo massimo per le spese documentate sostenute per le<br />
badanti e non autosufficienti;<br />
L’IRPEF è stata rimodulata su 3 aliquote e 3 scaglioni:<br />
- 23% fino a 26.000 Euro;<br />
- 33% oltre 26.000 e fino a 33.500 Euro;<br />
- 39% oltre 33.500 Euro e fino a 100.000 Euro;<br />
comma 350: per i redditi annui di importo superiore ai 100.000 euro è introdotto<br />
un contributo aggiuntivo di solidarietà del 4%.<br />
comma 352: è prevista la possibilità per il contribuente, in sede di dichiarazione<br />
dei redditi per l’anno 2005, di poter continuare a chiedere l’applicazione della<br />
“clausola di salvaguardia”, con una duplice opzione: applicare le disposizioni fiscali<br />
vigenti al 31 dicembre 2002 ovvero a quelle vigenti al 31 dicembre 2004, se più<br />
favorevoli.<br />
comma 353: dal 2005 vengono eliminate le detrazioni per redditi di lavoro<br />
dipendente e di pensione precedentemente previste.<br />
comma 505: fino a 3.615,20 Euro i contributi versati dai lavoratori dipendenti<br />
per assistenza sanitaria sono esenti da IRPEF.<br />
comma 535: per il finanziamento del fondo che eroga l’assegno sostituto ai grandi<br />
invalidi di guerra o per servizio (l. 288/02) è autorizzata la spesa di 10 milioni<br />
di euro per il 2005 e 15 milioni di euro per il 2006 e 2007.<br />
comma 536: a modifica di quanto disposto dall'art. 1, c. 4, della Legge<br />
96/1955, come modificato dall'art. 4, c. 4, L. 92/2003, la possibilità data ai perseguitati<br />
politici o razziali che siano riconosciuti fisicamente inidonei a disimpegnare<br />
le proprie funzioni nella pubblica amministrazione, di rimanere in servizio per<br />
un triennio oltre l'età pensionabile e computata a decorrere dal compimento dei 70<br />
anni, in considerazione dello spostamento dell'età, ancorché facoltativo per il collocamento<br />
a riposo.<br />
comma 559: a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2005 l'assegno<br />
per il nucleo familiare non è più corrisposto all'avente diritto (lavoratore o<br />
pensionato) ma al coniuge stesso.<br />
I nuovi<br />
provvedimenti<br />
legislativi<br />
25
PARTE SECONDA<br />
Schede<br />
di<br />
approfondimento
Rischio amianto: benefici pensionistici<br />
Fin dal 1992, con la legge 257, sono stati introdotti benefici in favore dei lavoratori<br />
dell'amianto.<br />
Le norme, che avevano l'evidente finalità di accelerare il pensionamento di<br />
quanti avessero lavorato con esposizione all'amianto, ma anche di risarcirli per il<br />
danno subito, prevedono una maggiorazione dell'1,5 dei periodi di lavoro con<br />
esposizione all'amianto a condizione che l'esposizione abbia una durata ultradecennale<br />
e comporti l'obbligo dell'iscrizione all'INAIL o abbia determinato la contrazione<br />
di una malattia professionale specifica.<br />
Tale maggiorazione, valida sia ai fini del diritto alla pensione che della sua<br />
misura, viene riconosciuta fino al compimento dell'età pensionabile o comunque<br />
fino al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione.<br />
Sono esclusi dal beneficio i già pensionati alla data di entrata in vigore della<br />
legge (28 aprile 1992); il chiarimento è avvenuto nel 1993 con la legge 271 che<br />
ha individuato nei destinatari del beneficio solo i lavoratori attivi.<br />
Un intervento del sindacato nei confronti del Ministero del Lavoro e della<br />
Previdenza Sociale ha consentito di acquisire un parere favorevole all'attribuzione<br />
della maggiorazione ai titolari di pensione o assegno di invalidità, considerati, a<br />
questo fine, potenziali lavoratori.<br />
La materia è stata poi rivisitata nel 2003 con il DL 269 convertito nella L. 326.<br />
La nuova normativa, contenuta nell'art. 47 del predetto DL come modificato<br />
dalla Legge di conversione, con decorrenza 2 ottobre 2003:<br />
– riduce il coefficiente moltiplicatore da 1,5 a 1,25 ed è utilizzato solo ai fini<br />
della misura della pensione e non per il diritto;<br />
– definisce la concentrazione di polveri di amianto per il riconoscimento del<br />
beneficio, indicandolo in 100/fibre litro come valore medio, su otto ore al giorno<br />
e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dal CCNL;<br />
– indica l'INAIL come l'ente al quale vanno indirizzate le domande di riconoscimento<br />
(prima la competenza era dell'Ente gestore della previdenza).<br />
Le vecchie disposizioni comunque continuano a trovare applicazione nei confronti<br />
di chi, alla data del 1° ottobre 2003:<br />
– aveva già ottenuto dall'INAIL apposita certificazione come disposto dalla L.<br />
350/03, art. 3 c. 132;<br />
– aveva maturato il diritto a pensione anche con la maggiorazione dell'1,5;<br />
– fruiva di un trattamento di mobilità;<br />
– aveva risolto il rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensione.<br />
29
30<br />
Rischio<br />
amianto:<br />
benefici<br />
pensionistici<br />
Le precedenti regole rimangono in vigore anche in favore di chi ottiene sentenza<br />
definitiva favorevole per cause avviate al 1° ottobre 2003.<br />
Va infine citato il Decreto interministeriale del 17 dicembre 2004 che, come<br />
previsto dal già citato art. 47, doveva dettare norme attuative dello stesso.<br />
In questo contesto viene posta la distinzione tra lavoratori iscritti all'INAIL e<br />
lavoratori che non erano tenuti a tale iscrizione e vengono dettate regole per le<br />
diverse fattispecie.<br />
In particolare, mentre si ribadisce che il soggetto che, alla data del 2 ottobre<br />
2003 aveva già maturato il diritto al beneficio, mantiene il vecchio coefficiente ed<br />
è esonerato dal presentare la domanda all'INAIL se lo ha già fatto; i non iscritti,<br />
invece, hanno l'obbligo, a pena di decadenza, di presentare apposita istanza entro<br />
il 15 giugno 2005 (180 gg dal decreto interministeriale) anche se già presentata.<br />
A questi ultimi si applica totalmente la nuova disciplina.<br />
Il decreto precisa, inoltre, che:<br />
a) il periodo ultradecennale di esposizione all'amianto deve consistere in attività<br />
effettiva, con esclusione quindi dei periodi di maternità, malattia, aspettativa<br />
sindacale, ecc.;<br />
b) indica in maniera tassativa le attività lavorative comportanti l'esposizione<br />
all'amianto, così individuate:<br />
- coltivazione, estrazione o trattamento di minerali amiantiferi;<br />
- produzione di manufatti contenenti amianto;<br />
- fornitura a misura, preparazione, posa in opera o installazione di isolamenti<br />
o di manufatti contenenti amianto;<br />
- coibentazione con amianto, decoibentazione o bonifica da amianto, di<br />
strutture, impianti, edifici o macchinari;<br />
- demolizione, manutenzione, riparazione, revisione, collaudo di strutture,<br />
impianti, edifici o macchinari contenenti amianto;<br />
- movimentazione, manipolazione ed utilizzo di amianto o di manufatti contenenti<br />
amianto; distruzione, sagomatura e taglio di manufatti contenenti<br />
amianto;<br />
- raccolta, trasporto, stoccaggio e messa a discarica di rifiuti contenenti<br />
amianto.<br />
Una casistica particolare è rappresentata dai ferrovieri, per i quali, già nella<br />
vigenza della Legge 257/92, la Corte Costituzionale aveva riconosciuto la<br />
sussistenza del diritto alla maggiorazione contributiva prevista dalla legge<br />
stessa.<br />
Con la sentenza n. 127 del 22 aprile 2002, infatti, la Corte ha ritenuto che il<br />
beneficio della maggiorazione non può non essere rivolto a tutti i lavoratori esposti<br />
all'amianto in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività
lavorativa svolta; obiettiva pericolosità che, indubbiamente, non manca anche nell'ambito<br />
del servizio ferroviario.<br />
Da tutto ciò deve trarsi la conclusione che ai ferrovieri, come anche ad altri<br />
lavoratori, esposti all’amianto, potrebbe essere riconosciuto il beneficio nella forma<br />
prevista dalla Legge 257/92, indipendentemente dal fatto che fossero o non fossero<br />
iscritti all’INAIL. D’altra parte la nuova normativa che introduce un differente<br />
regime in base a tale circostanza è intervenuta soltanto dopo la citata sentenza<br />
della Corte costituzionale.<br />
Schede<br />
di<br />
approfondimento<br />
31
32<br />
Trasformazione del titolo di pensione<br />
Aseguito di una copiosa giurisprudenza di Cassazione degli ultimi anni, era<br />
ormai acquisito dall'INPS il principio della trasformazione di qualsiasi titolo<br />
di pensione.<br />
La Cassazione, anche a Sezioni Unite, aveva infatti affermato che la contribuzione,<br />
indistintamente e globalmente versata, produce i suoi effetti nel corso del<br />
rapporto assicurativo a seconda degli eventi assicurati che si succedono nel tempo.<br />
Sulla base di questo principio – secondo la Cassazione – la posizione assicurativa<br />
può essere utilizzata in relazione a ciascuno di questi eventi, passando dall'una<br />
all'altra forma di pensionamento con cessazione della precedente prestazione.<br />
Il principio sembrava essersi ormai consolidato ma, nel 2004, con due sentenze<br />
(n. 8435 e n. 9492) la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è nuovamente intervenuta<br />
pervenendo a soluzioni diverse.<br />
É stata così esclusa - alla luce di una sistematica visione della legislazione previdenziale<br />
– l’esistenza, sia di un principio generale di divieto del mutamento del<br />
titolo, che del principio opposto di mutabilità del titolo stesso, in considerazione del<br />
carattere estremamente frammentario del complesso normativo, in cui spesso le<br />
politiche legislative sono indotte dal contingente.<br />
Il problema - rileva la Corte a Sezione Unite – deve essere impostato in relazione<br />
alla disciplina dei singoli istituti, considerando le specifiche caratteristiche<br />
della tutela loro accordata dall’ordinamento, e dai principi costituzionali in materia.<br />
Nel corpo delle sentenze richiamate in premessa vengono nettamente distinti<br />
gli eventi relativi alla vecchiaia e all’invalidità - accomunati dalla natura del rischio<br />
protetto, vale a dire quello relativo alla perdita della capacità di lavoro - dall’evento<br />
inerente l’anzianità, che è «fondata esclusivamente sulla durata dell’attività<br />
lavorativa e sulla correlativa anzianità di contribuzione effettiva», non rientrando<br />
quindi, la relativa prestazione, nella tutela costituzionale accordata dall’art. 38.<br />
Sulla base di questa premessa viene mantenuta la possibilità, riconosciuta per<br />
via giurisprudenziale, di mutare la pensione di invalidità in pensione di vecchiaia<br />
al compimento dell’età pensionabile, mentre viene esclusa la trasformazione della<br />
pensione di invalidità in pensione di anzianità.<br />
Pertanto, la possibilità residuale degli invalidi di poter ottenere la pensione di<br />
anzianità potrà realizzarsi esclusivamente qualora non si proceda al rinnovo dell’assegno<br />
triennale (sempreché non sia divenuto definitivo) per poi chiedere, una<br />
volta non confermato o non rinnovato, di accedere alla pensione di anzianità in<br />
presenza – ovviamente – dei requisiti di età, contribuzione, cessazione dell’eventuale<br />
attività lavorativa dipendente (e di apertura della relativa finestra).
Per contro, il titolare di assegno di invalidità ormai definitivo, in possesso dei<br />
previsti requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità, potrà accedere a quest’ultimo<br />
trattamento solo qualora la sua invalidità scenda al di sotto della soglia<br />
legale, potendo chiedere – in tali casi – la visita di revisione con la conseguente<br />
revoca dell’assegno.<br />
L'assegno di invalidità, come è noto, viene trasformato in pensione di vecchiaia<br />
al perfezionamento dei relativi requisiti (art. 1, c. 10, L. 2222/84).<br />
Tali nuovi principi vengono applicati dall'INPS da ottobre 2004, mentre per le<br />
domande di trasformazione presentate in data anteriore l’Istituto continua ad<br />
applicare il precedente principio.<br />
Le pensioni di invalidità non sono trasformabili in pensione di inabilità a seguito<br />
di due sentenze della Corte Costituzionale (n. 1116/88 e n. 205/95).<br />
Schede<br />
di<br />
approfondimento<br />
33
PARTE TERZA<br />
Tabelle<br />
e prontuari<br />
in materia<br />
di previdenza<br />
e assistenza
36<br />
I due sistemi di calcolo delle pensioni<br />
IL SISTEMA RETRIBUTIVO<br />
Èquello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare<br />
si assume l’ultima retribuzione percepita o la media delle retribuzioni<br />
o dei redditi riferiti ad un periodo più o meno lungo della carriera lavorativa<br />
(a seconda dell’ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli<br />
al valore delle retribuzioni dell’ultimo periodo precedente la pensione.<br />
Con questo metodo di calcolo continuano ad essere liquidate le prestazioni di<br />
coloro i quali, alla fine del 1995, possono far valere 18 o più anni di contributi. Per<br />
coloro, invece, che alla stessa data possono far valere un’anzianità contributiva inferiore,<br />
sarà calcolata con il sistema retributivo soltanto la quota di pensione relativa<br />
ai periodi di contribuzione maturati fino al 31 dicembre 1995, mentre per la<br />
quota relativa ai periodi successivi si usa il sistema contributivo.<br />
Gli elementi del calcolo retributivo sono:<br />
• la retribuzione pensionabile, che è data dalla media annua rivalutata riferita<br />
ad un periodo di lunghezza variabile, a seconda del settore di appartenenza<br />
del lavoratore e della sua anzianità contributiva;<br />
• l’aliquota di rendimento o di trasformazione (la percentuale di commisurazione<br />
della pensione alla retribuzione pensionabile), che varia a seconda dei Fondi<br />
pensionistici ma che, per le quote di pensione maturate a partire dal 1995,<br />
di norma è pari al 2% della retribuzione pensionabile per ogni anno di anzianità<br />
contributiva maturata in tutti i Fondi. Da tenere presente il massimale di<br />
retribuzione pensionabile, che è una fascia oltre la quale sono previste aliquote<br />
di rendimento inferiori al 2% e gradatamente decrescenti;<br />
• l’anzianità contributiva utile, che è data dal numero degli anni o mesi o settimane<br />
(a seconda dell’unità di misura di riferimento) di contribuzione utile versata<br />
o accreditata; l’anzianità contributiva può considerarsi utile entro un limite<br />
massimo che può essere diverso tra settore e settore, ma che in genere corrisponde<br />
a 40 anni;<br />
La formula del calcolo retributivo può essere così sintetizzata:<br />
P = RP x (A x AC)<br />
dove P è l’importo annuo della pensione, RP è la retribuzione che costituisce la<br />
base pensionabile, determinata secondo le regole di ciascun settore, A è l’aliquota
che indica la parte della retribuzione che si trasforma in pensione e AC è l’anzianità<br />
contributiva. In alcuni casi A è un parametro fisso; in altri casi, il valore di A varia<br />
in relazione all’anzianità contributiva maturata fino a quel momento.<br />
Il calcolo per i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti al FPLD<br />
e per i lavoratori autonomi<br />
Le regole del metodo di calcolo vigente nell’assicurazione generale obbligatoria<br />
sono contenute nella legge n. 297/82, come modificata dal decreto legislativo<br />
n. 503/92 e dalla legge n. 335/1995.<br />
La formula di calcolo nel regime generale è:<br />
P = RMP x 2% x AC<br />
dove P sta per pensione annua; RMP sta per retribuzione media pensionabile<br />
annua; 2% è la percentuale della retribuzione pensionabile che si trasforma in pensione<br />
per ogni anno di anzianità contributiva; AC sta per anzianità contributiva utile<br />
espressa in anni.<br />
Nell’assicurazione generale obbligatoria, il periodo di riferimento per la determinazione<br />
della retribuzione media pensionabile va dagli ultimi 5 anni, per la quota<br />
A, agli ultimi 10 anni, ovvero all’intera vita lavorativa a seconda dell’anzianità<br />
contributiva al 31.12.1992, per la quota B; l’aliquota di trasformazione è pari al<br />
2% per ogni anno di contribuzione; il limite massimo di anzianità contributiva utile<br />
è pari a 40 anni.<br />
Il calcolo per i dipendenti pubblici<br />
Il calcolo delle pensioni dei dipendenti pubblici e, in generale, dei soggetti<br />
iscritti ai regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps presenta<br />
alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono,<br />
soprattutto, sul calcolo della quota A della pensione. In particolare si registrano<br />
le seguenti differenze con il regime generale.<br />
La retribuzione pensionabile<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
Per la quota A della pensione, relativa all’anzianità contributiva maturata al<br />
31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l’ultimo stipendio base,<br />
con esclusione dell’Indennità integrativa speciale e di altre voci accessorie, variabili<br />
e non ricorrenti della retribuzione. Per quanto riguarda le pensioni a carico<br />
dell’Istituto postelegrafonici, nella base di calcolo della quota A entra anche l’importo<br />
della 14ª mensilità di retribuzione. L’indennità integrativa speciale è entrata 37
38<br />
Il sistema<br />
retributivo<br />
nel calcolo della pensione solo dal 1995, mentre prima era determinata a parte e<br />
si aggiungeva alla cosiddetta ‘pensione base’. Infine, l’equiparazione piena tra la<br />
retribuzione pensionabile dei dipendenti privati e quella dei dipendenti pubblici è<br />
avvenuta a partire dal 1996, con riferimento alle quote di pensione liquidate sui<br />
contributi versati a partire dallo stesso anno.<br />
Per i dipendenti dello Stato iscritti all’apposita gestione dell’Inpdap, la base di<br />
calcolo costituita dallo stipendio tabellare è aumentata del 18% ai fini della determinazione<br />
della retribuzione pensionabile. Il salario accessorio (per il calcolo di una<br />
parte della quota B) viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo, al posto<br />
di esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita<br />
dal 118% dello stipendio tabellare.<br />
L’aliquota di rendimento o di trasformazione<br />
Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendimento erano differenti tra lavoratori<br />
dipendenti iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e lavoratori iscritti<br />
a regimi esclusivi o sostitutivi di essa come si può osservare nella tabella a fianco.
Scale parametrali per anni di assicurazione<br />
relative a quote di pensione riferite ad anzianità contributive maturate fino al<br />
31.12.1994<br />
Anni AGO (INPS) Personale civile dello Stato 1 Ex CPDEL<br />
15 30 35,0 41,3 37,5<br />
16 32 36,8 43,4 38,8<br />
17 34 38,6 45,5 40,2<br />
18 36 40,4 47,7 41,7<br />
19 38 42,2 49,8 43,3<br />
20 40 44,0 51,9 45,0<br />
21 42 45,8 54,0 46,8<br />
22 44 47,6 56,2 48,7<br />
23 46 49,4 58,3 50,7<br />
24 48 51,2 60,4 52,8<br />
25 50 53,0 62,5 55,0<br />
26 52 54,8 64,7 57,3<br />
27 54 56,6 66,8 59,7<br />
28 56 58,4 68,9 62,2<br />
29 58 60,2 71,0 64,8<br />
30 60 62,0 73,2 67,5<br />
31 62 63,8 75,3 70,3<br />
32 64 65,6 77,4 73,2<br />
33 66 67,4 79,5 76,2<br />
34 68 69,2 81,6 79,3<br />
35 70 71,0 83,8 82,5<br />
36 72 72,8 85,9 85,8<br />
37 74 74,6 88,0 89,2<br />
38 76 76,4 90,1 92,7<br />
39 78 78,2 92,3 96,3<br />
40 80 80,0 94,4 100 ,0<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
1 Sono qui evidenziate due colonne, la seconda delle quali presenta, come massimo raggiungibile con 40 anni di contributi,<br />
il valore di 94,4% invece dell’80%, che compare nella prima. La differenza è dovuta al fatto che i valori<br />
della seconda colonna, spesso utilizzati per brevità al posto degli altri, incorporano l’aumento del 18% della retribuzione<br />
pensionabile facendolo riferire all’aliquota di trasformazione invece che alla base di calcolo: infatti 94,4 è<br />
esattamente l’80% di 118. Non sono stati riportati i valori relativi al personale militare e ai corpi di polizia, per i<br />
quali la curva consentiva il raggiungimento del tetto massimo con 30 anni di anzianità. Ora anche per questi settori,<br />
per effetto del DLgs 165/97, l’anzianità contributiva massima si sta elevando gradualmente ai 40 anni previsti<br />
per tutti gli altri lavoratori.<br />
39
40<br />
Il sistema<br />
retributivo<br />
Dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi<br />
maturati a partire da tale data, si applica per tutti l’aliquota dell’assicurazione<br />
generale obbligatoria pari al 2%; tuttavia, per espressa disposizione di<br />
legge, il rendimento non può essere superiore a quello che sarebbe spettato<br />
mantenendo l’applicazione delle aliquote precedenti, il cui incremento annuo,<br />
in certi casi e per certi periodi, è inferiore a 2 punti percentuali. Questo determina<br />
ancora per lungo tempo una situazione differenziata tra soggetto e soggetto,<br />
in relazione al numero di anni di contribuzione già maturati alla data in<br />
cui è avvenuto il cambiamento. I prontuari per l’individuazione dell’aliquota in<br />
base al numero di anni di contribuzione raggiunti alla data del 31 dicembre<br />
1994 sono riportati in fondo a questo stesso capitolo.<br />
Il limite massimo di retribuzione pensionabile<br />
Con il decreto legislativo n. 503/92 fu prevista l’introduzione graduale del<br />
sistema di abbattimento delle aliquote di trasformazione oltre il limite massimo<br />
di retribuzione pensionabile, già in vigore nell’AGO, che prima del 1993 non<br />
esisteva affatto per gli iscritti ai fondi esclusivi (ed a quasi tutti i sostitutivi). Dal<br />
1998 ha trovato applicazione piena, per effetto della legge n. 449/97. Di conseguenza:<br />
- la quota A della pensione degli iscritti ai fondi esclusivi (e sostitutivi) è calcolata<br />
senza l’applicazione di limiti massimali alla retribuzione pensionabile;<br />
- la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate<br />
dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1997 (o anche prima per altri fondi<br />
speciali) è calcolata con limiti massimali più elevati di quelli vigenti nel regime<br />
generale, in graduale lenta elevazione fino a raggiungimento del limite comune;<br />
- la parte di quota B della pensione, riferita alle anzianità contributive maturate<br />
dal 1° gennaio 1998, è calcolata applicando per intero i limiti massimali vigenti<br />
nell’assicurazione generale obbligatoria e, quindi, i rendimenti decrescenti<br />
per le fasce di retribuzione eccedenti il massimale.<br />
L’indennità integrativa speciale<br />
Fino al 31 dicembre 1994, questa componente della retribuzione dei dipendenti<br />
pubblici non entrava nel calcolo della pensione base ma veniva aggiunta<br />
per formare con quest’ultima il trattamento pensionistico complessivo<br />
(c.d. di ‘quiescenza’). Veniva determinata in rapporto agli anni di servizio, in<br />
caso di pensioni anticipate di anzianità, ovvero veniva corrisposta in misura intera<br />
(originariamente pari all’80% di quella dei dipendenti in servizio) nei ca-
si di pensioni di vecchiaia, di invalidità e ai superstiti. Per effetto della legge n.<br />
724/94, l’indennità integrativa speciale è entrata, a tutti gli effetti, nella retribuzione<br />
pensionabile a partire dal 1° gennaio 1995.<br />
Il calcolo per i lavoratori iscritti ai Fondi sostitutivi dell’AGO<br />
Caratteristica fondamentale dei Fondi sostitutivi dell’AGO è, in genere, la diversa<br />
retribuzione di riferimento, sia in termini quantitativi sia in quanto a fasce<br />
temporali.<br />
La fase di riordino previdenziale recentemente trascorsa ha visto l’emanazione<br />
di numerose norme che hanno introdotto una serie di cambiamenti normativi e,<br />
circa il metodo di calcolo delle pensioni, sono stati introdotti criteri di graduale parificazione<br />
con quello del FPLD.<br />
Alcuni dei fondi sostitutivi sono gestiti dall’INPS e vengono comunemente chiamati<br />
“Fondi speciali”, per distinguerli dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Essi<br />
sono:<br />
1. il fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione<br />
aerea;<br />
2. il fondo per il clero cattolico e delle altre confessioni religiose.<br />
I fondi di previdenza per i dipendenti dell’ENEL e delle aziende elettriche private,<br />
per i dipendenti delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto e per gli<br />
addetti ai pubblici servizi di telefonia sono stati soppressi recentemente, in momenti<br />
diversi, e sono confluiti nel FPLD, che ha preso in carico anche i trattamenti<br />
già liquidati. Poiché una parte del calcolo della pensione degli iscritti a questi fondi<br />
rimarrà regolata dalle vecchie norme ancora per qualche tempo, riportiamo di<br />
seguito alcuni cenni in proposito.<br />
Ex fondo Elettrici<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
È stato assorbito nel FPLD con la legge 488/99.In precedenza, il Decreto Lgs.<br />
562/96, concernente l’armonizzazione del Fondo Elettrici, aveva introdotto una<br />
serie di novità nel calcolo della pensione del Fondo.<br />
È stato eliminato il sistema di arrotondamento ad anno intero dei contributi pari<br />
ad almeno 6 mesi.<br />
Il calcolo delle pensioni viene effettuato in settimane e su quattro quote:<br />
Quota A - per servizio utile sino al 31.12.92, rendimento 2,514% a base annua,<br />
ovvero con coefficiente 0,01934061 per calcolo settimanale; 41
42<br />
Il sistema<br />
retributivo<br />
Quota B - per servizio negli anni 93 e 94, sempre con rendimento del 2,514;<br />
Quota C - per gli anni 95 e 96 con rendimento al 2 percento.<br />
Le quote B e C riducono il loro rendimento base sopra indicato per le fasce di<br />
retribuzione superiori all’ultimo scaglione di retribuzione pensionabile.<br />
Quota D - riguarda il servizio utile dal 1°/1/97 e il calcolo viene effettuato con gli<br />
stessi criteri dei rendimenti e dei massimali AGO applicati per la quota B nel<br />
FPLD.<br />
Per il calcolo della quota A, la retribuzione è quella degli ultimi 6 mesi di attività<br />
pienamente retribuiti e rapportati ad anno (6 mesi x 2).<br />
Per il calcolo delle quote BCD, ferme restando le specifiche prima annotate, le<br />
retribuzioni utili al calcolo delle varie quote vanno rilevate per un arco di settimane<br />
e in riferimento alla decorrenza della pensione. Tali retribuzioni, rivalutate con<br />
gli stessi criteri della quota B dell’AGO, consentono di ricavare le singole quote di<br />
pensione (B, C e D).<br />
Le norme di armonizzazione consentono il computo di un servizio utile sino ad<br />
un massimo di 40 anni (2080 sett.), mentre in precedenza la pensione era riferita<br />
in quarantesimi della retribuzione pensionabile, sino ad un massimo di 35, pari<br />
all’88 percento della retribuzione della quota A.<br />
Le nuove disposizioni e le interpretazioni ministeriali hanno stabilito che, pur<br />
calcolata nelle quattro quote prima indicate, la pensione massima erogata dal Fondo<br />
non possa superare il più favorevole tra l’importo pari all’80% della retribuzione<br />
AGO e l’88% della media ponderale delle retribuzioni di quota A e B del Fondo.<br />
Ex Fondo autoferrotranvieri<br />
E’ stato assorbito nel FPLD (con separata evidenza contabile) con DLgs 414/96.<br />
Le particolari condizioni di passaggio del Fondo all’AGO hanno però consentito agli<br />
iscritti di conservare alcuni vantaggi previsti dalla precedente normativa:<br />
- calcolo della pensione con le precedenti regole del Fondo per il servizio sino al<br />
31/12/95;<br />
- mantenimento del sistema di arrotondamento ad anno intero per periodi superiori<br />
a 6 mesi, per il servizio sino al 31/12/95 ma solo ai fini della misura<br />
(in quarantesimi);<br />
- nel caso di servizio utile al 31/12/95 superiore a 35 anni e 6 mesi il calcolo<br />
della pensione avviene praticamente tutto in quota A. La ulteriore anzianità,<br />
seppure segnalata, non assume peso nel calcolo della pensione.
Il calcolo di una pensione avviene su quattro quote:<br />
1) Quota A Quantificata con riferimento all’anzianità contributiva<br />
maturata al 31.12.1992;<br />
2) Quota B Quantificata con riferimento all’anzianità maturata<br />
dal 1.1.1993 al 31.12.1994;<br />
3) Quota C Quantificata con riferimento all’anzianità maturata<br />
dal 1.1.1995 al 31.12.1995 – per rapporti in essere<br />
al 24.8.1996 – e dal 1.1.1995 alla cessazione,<br />
per rapporti di lavoro risolti anteriormente a tale data;<br />
4) Quota AGO * Quantificata con riferimento alle anzianità maturate<br />
post. 1.1.1996 ovvero ante e post 1.1.1996 a seconda<br />
della pensione in liquidazione, per rapporti<br />
di lavoro in essere al 24.8.1996.<br />
* l’eventuale contribuzione ante Fondo (non ricongiunta) non è computata per pensioni di<br />
anzianità, invalidità privilegiata e per pensione di vecchiaia del personale viaggiante.<br />
L’aliquota di rendimento, per ogni anno di contribuzione sino al 31.12.94 è del<br />
2,5%. Per i periodi sino al 31.12.92 il 2,5% si riferisce alla retribuzione Fondo degli<br />
ultimi 12 mesi (30 x 12 = 360 gg.); le retribuzioni accessorie percepite nel periodo,<br />
però, non possono essere computate per un importo superiore al 40% di<br />
quelle percepite nell’arco degli ultimi 36 mesi. Per gli anni 93 e 94 pur rimanendo<br />
il rendimento al 2,5% occorre far riferimento ad un più ampio arco temporale<br />
di retribuzione che si raccorda alla data di decorrenza della pensione. Per l’anno<br />
1995 il rendimento scende al 2 per cento. Per contribuzioni successive al 1995 il<br />
calcolo è come quello della quota B dell’AGO, stessi criteri, parametri e coefficienti:<br />
tale quota, anche nel Fondo trasporti, viene chiamata quota D.<br />
Si annota infine che per le quote B e C (anni 93, 94 e 95) la retribuzione Fondo<br />
subisce un abbattimento nel rendimento secondo quanto disposto con l’art. 12 del<br />
DLgs 503/92.<br />
Ex fondo telefonici<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
ll fondo telefonici è stato assorbito dal FPLD per effetto della legge 488/99,<br />
mantenendo separata evidenza contabile.<br />
Il calcolo della pensione viene ripartito su 4 quote:<br />
- quota A, per il servizio utile sino al 31.12.92<br />
- quota B, per il servizio utile negli anni 1993 e 1994<br />
- quota C, per il servizio utile negli anni 1995 e 1996 43
44<br />
Il sistema<br />
retributivo<br />
Esempio:<br />
pensione con decorrenza aprile 2001<br />
- quota D, per il servizio utile dal 1º.1.1997.<br />
La retribuzione di cui si deve tenere conto nelle varie quote è la seguente:<br />
- per il calcolo della quota A si deve far riferimento alla retribuzione teorica pensionabile<br />
secondo le regole del Fondo degli ultimi 12 mesi, raffrontati con l’ultimo<br />
triennio, purché non superiore alla media maggiorata del 12 per cento.<br />
Per la quota A non esistono limiti massimi di retribuzione pensionabile;<br />
- per il calcolo delle quote B e C si utilizza sempre la retribuzione teorica del Fondo;<br />
la retribuzione media settimanale è ricavata, in base alla decorrenza, su<br />
un numero di settimane crescente, dopo aver rivalutato le retribuzioni dei vari<br />
anni con gli stessi coefficienti della quota B/AGO. Pur non esistendo, di fatto,<br />
massimale, è in atto la diminuzione progressiva dei rendimenti;<br />
- per la quota D sono integralmente applicate le norme AGO, salvo il numero di<br />
settimane da prendere a riferimento per la RMS che è determinato con gli stessi<br />
criteri in uso per le quote B e C.<br />
La pensione massima erogabile non può superare il 90% della media ponderata<br />
della RMS (x 52) delle quote A e B, ovvero, se più favorevole, dell’80% della<br />
retribuzione AGO.<br />
Quota A RMS ultimi 12 mesi ( °) x N. sett. al 12/92 x 0,001923076<br />
Quota B RMS ultime 311 sett. x N. sett. 93 e 94 x 0,001923076<br />
RMS ultime 311 sett. x N. sett. 93 e 94 x 0,001923076<br />
Quota C RMS ultime 311 sett. x N. sett. 95 e 96 x 0,00153846<br />
RMS ultime 311 sett. x N. sett. 95 e 96 x 0,000692307<br />
Quota D ( ** ) RMS (AGO) 311 sett. x N. sett. dal 1/1/97 x 0,00153846<br />
RMS (AGO) 311 sett. x N. sett. dal 1/1/97 x 0,001230769<br />
RMS (AGO) 311 sett. x N. sett. dal 1/1/97 x 0,001038461<br />
RMS (AGO) 311 sett. x N. sett. dal 1/1/97 x 0,000846153<br />
RMS (AGO) 311 sett. x N. sett. dal 1/1/97 x 0,000692307<br />
(°) Vanno intesi per gli ultimi 360 giorni di presenza e retribuzione effettiva (30 x 12).<br />
(**) Stesso massimale AGO
IL SISTEMA CONTRIBUTIVO<br />
È quello che assume come base di calcolo i contributi versati dal lavoratore; in<br />
base a questo sistema, introdotto dalla legge n. 335/95, la pensione è direttamente<br />
commisurata all’importo dei contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa.<br />
Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che<br />
hanno iniziato a versare contributi dopo il 1995 o che optano per il nuovo sistema,<br />
nonché le quote di pensione per coloro che al 31 dicembre 1995 possono far valere<br />
meno di 18 anni di contributi.<br />
Gli elementi del calcolo contributivo sono:<br />
• il montante contributivo, che è la somma di tutti i contributi computati e rivalutati<br />
annualmente, su base composta, al tasso di capitalizzazione. La misura<br />
dei contributi si determina anno per anno, applicando l’aliquota di computo alla<br />
retribuzione o al reddito da lavoro lordi conseguiti nello stesso anno; l’importo<br />
risultante si “accantona” e si rivaluta l’anno seguente, assieme agli “accantonamenti”<br />
degli anni precedenti, al tasso di capitalizzazione. L’aliquota di<br />
computo è pari, per i lavoratori dipendenti, al 33%, per i lavoratori autonomi<br />
al 20%, mentre, per i lavoratori indipendenti iscritti all’apposita gestione separata<br />
dell’Inps, al 14,5%, gradualmente destinata a salire fino al 20%. Per i<br />
lavoratori iscritti alla gestione, con altra posizione di previdenza obbligatoria,<br />
l’aliquota di computo è del 10%. Il tasso di capitalizzazione è pari alla media<br />
mobile quinquennale dell’indice di incremento della ricchezza nazionale (Pil<br />
nominale);<br />
• il coefficiente di trasformazione, che, applicato al montante, consente di ottenere<br />
l’importo annuo della pensione. Il suo valore cresce in funzione dell’età<br />
del soggetto che richiede la pensione: esprimendolo in percentuale, si va dal<br />
4,72% con 57 anni al 6,136% con 65.<br />
La formula del calcolo contributivo, che è uguale per tutti i Fondi o Gestioni<br />
pensionistici, è la seguente:<br />
P = M x C<br />
dove P sta per pensione annua, M per montante dei contributi e C per coefficiente<br />
di trasformazione.<br />
IL CALCOLO “PRO RATA” E MISTO<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
Viene detto calcolo ‘pro rata’ quello effettuato in base alle diverse regole di calcolo,<br />
operanti nel tempo. In altri termini la pensione è la somma di più quote, ciascuna<br />
determinata in base a regole che sono diverse perché le quote devono essere<br />
calcolate in base a diverse regole susseguitesi nel tempo (o perché la liquida- 45
46<br />
Il sistema<br />
contributivo<br />
zione delle quote è a carico di diverse gestioni previdenziali). Nel sistema retributivo<br />
si può avere un calcolo pro-rata in relazione alle modificazioni che tale sistema<br />
ha subito nel corso del tempo e che, in genere, hanno effetto solo sull’anzianità<br />
contributiva ancora da maturare al momento della loro introduzione.<br />
Si possono quindi avere le seguenti quote di pensione:<br />
• la quota A, che è quella calcolata con le vecchie regole del retributivo (media<br />
retributiva degli ultimi 5 anni, rivalutata con i vecchi criteri, nell’assicurazione<br />
generale obbligatoria; retribuzione, ovvero stipendio dell’ultimo mese, semestre<br />
o anno per i fondi esclusivi e per alcuni sostitutivi), con riferimento ai periodi<br />
di contribuzione versata o accreditata prima del 1° gennaio 1993;<br />
• la quota B, relativa ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1992<br />
e calcolata con le nuove regole del retributivo (media retributiva degli ultimi<br />
10 anni, o anche meno, per chi ha maturato 15 anni al 31.12.1992, ovvero<br />
media dell’intera vita per chi alla stessa data può far valere meno di 15 anni).<br />
In alcuni Fondi pensionistici questa quota può essere suddivisa in “sottoquote”<br />
in relazione alle diverse tappe del processo di armonizzazione cui sono stati<br />
sottoposti e che hanno prodotto modificazioni degli elementi fondamentali del<br />
calcolo con decorrenza da date diverse;<br />
• la quota C, determinata con il metodo contributivo per coloro che al 31 dicembre<br />
1995 non possono far valere 18 anni di anzianità contributiva; è relativa<br />
ai periodi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995.<br />
La particolare forma di calcolo in pro rata che comprende anche una quota di<br />
pensione calcolata secondo il sistema contributivo viene detta anche calcolo misto.<br />
IL CALCOLO IN CASO DI OPZIONE<br />
PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO<br />
Il calcolo della pensione di persone che possano far valere periodi di contribuzione<br />
per meno di 18 anni precedenti il 1996 è misto: si usa il sistema retributivo<br />
con riferimento ai periodi di contribuzione precedenti il 1996 e il sistema contributivo<br />
con riferimento ai periodi successivi. Tuttavia queste stesse persone possono<br />
adottare il calcolo contributivo anche per la parte precedente al 1996: ad età oltre<br />
i 62 anni questo può rivelarsi più conveniente.<br />
Per far ciò, è necessario esercitare l’opzione prevista all’art. 1, comma 23, della<br />
legge 335/95 e seguire una normativa particolare, nel calcolo, dettata dalla necessità<br />
di far rientrare nella logica del “montante” anche i periodi di contribuzione<br />
accreditata prima dell’entrata in vigore del sistema contributivo stesso.<br />
In questi casi, infatti, l’importo complessivo della pensione è costituito dalla<br />
somma degli importi della parte relativa al periodo dal 1° gennaio 1996 in poi
(per la quale si seguono le regole descritte brevemente qui sopra) e della parte relativa<br />
al periodo precedente.<br />
La procedura per calcolare quest’ultima prevede la determinazione di un montante<br />
virtuale alla data del 31 dicembre 1995 e la sua rivalutazione con i normali<br />
coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione.<br />
Per la formazione del montante virtuale al 31 dicembre 1995 si seguono alcune<br />
norme particolari: le retribuzioni considerate per estrarne la contribuzione<br />
pensionabile non sono quelle effettivamente percepite nel corso di tutto il periodo<br />
antecedente il 1996, ma solo quelle di un periodo ridotto immediatamente a ridosso:<br />
gli ultimi 10 anni per l’AGO e forme sostitutive mentre, per le forme esclusive<br />
dell’AGO, gli ultimi 3 anni o l’ultimo anno e mezzo, per i soggetti con più di<br />
15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1992. La contribuzione di ciascuno degli<br />
anni del periodo di riferimento viene calcolata applicando alla retribuzione o reddito<br />
pensionabile l’aliquota contributiva vigente in ciascun anno in ciascuna gestione<br />
(purché entro il limite massimo dell’aliquota contemporaneamente vigente nel<br />
FPLD) e viene rivalutata con i coefficienti PIL fino alla data di decorrenza della pensione.<br />
Infine, per determinare il montante virtuale al 31 dicembre 1995, la media<br />
annua, mensile o settimanale delle contribuzioni del periodo di riferimento viene<br />
moltiplicata per il numero complessivo di anni, mesi o settimane di contributi accreditati<br />
dall’inizio dell’assicurazione fino al 31 dicembre 1995; questo numero,<br />
però, viene opportunamente ridotto riducendo l’anzianità contributiva, anno per<br />
anno, in base al rapporto di grandezza tra l’aliquota contributiva vigente in ciascun<br />
anno e quella media ponderata vigente, nella gestione che deve liquidare la pensione,<br />
nel decennio temporale immediatamente precedente l’anno in cui è stata effettuata<br />
l’opzione.<br />
In pratica, si procede così:<br />
1. si individua la base imponibile nel periodo di riferimento (dipendenti privati e<br />
autonomi: 10 anni; dipendenti pubblici con almeno 15 anni di servizio al<br />
31.12.1992: 18 mesi; dipendenti pubblici con meno di 15 anni di contribuzione<br />
alla data del 31.12.1992: 3 anni). In ciascun anno, la base imponibile non<br />
può essere presa in considerazione per un importo superiore all’importo del<br />
massimale imponibile vigente per il sistema contributivo, opportunamente svalutato,<br />
rispetto al 1996, in base al coefficiente desunto dalla variazione dell’indice<br />
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
2. si calcola l’ammontare dei contributi considerabili per ciascun anno, moltiplicando<br />
la base imponibile per l’aliquota contributiva vigente nella gestione di<br />
appartenenza in quell’anno. Per aliquote che presentino variazioni in corso<br />
d’anno, gli Enti previdenziali hanno l’uso di determinare l’aliquota media annua<br />
ponderata; in ogni caso, il risultato non può eccedere il valore dell’aliquota<br />
(o della media delle aliquote) vigente nello stesso anno nel FPLD. Per i di- 47
48<br />
Il sistema<br />
contributivo<br />
pendenti dello Stato, si applicano le stesse aliquote del FPLD, ad eccezione degli<br />
ufficiali giudiziari che hanno le proprie già dal 1984; per i lavoratori autonomi,<br />
per gli anni precedenti al 1990, si applicano le stesse aliquote in vigore<br />
nel 1990;<br />
3. si rivaluta ciascuna contribuzione annua su base composta fino al 31 dicembre<br />
1995 mediante il tasso annuo di capitalizzazione PIL e si sommano i risultati;<br />
4. si calcola la contribuzione media rivalutata al 31 dicembre 1995, dividendo la<br />
somma per il numero di anni (o di mesi o di settimane) presi in considerazione;<br />
5. si individua l’anzianità contributiva precedente al periodo di riferimento<br />
espressa in anni, mesi o settimane a seconda dell’unità di misura prescelta (lavorare<br />
in settimane permette calcoli più rapidi e precisi). Quindi, se il periodo<br />
di riferimento è completamente coperto di contribuzione, si tratta dei contributi<br />
dall’inizio del rapporto assicurativo fino a tutto il 1985 per i dipendenti privati<br />
e gli autonomi e fino a tutto il 1992 per i dipendenti pubblici, indipendentemente<br />
– questa volta – dal fatto che abbiano più o meno di 15 anni di contributi<br />
al 31.12.1992 (almeno secondo le disposizioni dell’INPDAP con circ. 65<br />
del 30.11.2001);<br />
6. si riduce il numero di contributi (settimanali o mensili, a seconda dei casi) presenti<br />
in ciascuno degli anni antecedenti al periodo di riferimento (come individuati<br />
al punto 5) moltiplicandolo per il quoziente che risulta dal rapporto tra<br />
l’aliquota contributiva IVS in vigore in ciascuno di questi anni (o, come fanno<br />
gli Enti previdenziali, la media ponderata delle aliquote, in caso di variazione<br />
in corso d’anno) e la media delle aliquote contributive che sono state in vigore<br />
in ciascuno dei 10 anni precedenti l’anno durante il quale è stata effettuata<br />
l’opzione. Anche in questo caso, le aliquote vanno prese entro il limite costituito<br />
dalle aliquote contemporaneamente vigenti nel FPLD. L’esclusione del<br />
periodo di riferimento dall’operazione di abbattimento della contribuzione<br />
comporta problemi, in caso di contribuzione mista lavoro dipendente - lavoro<br />
autonomo prima del 1996, che il Ministero del lavoro ha risolto stabilendo un<br />
calcolo separato per ognuno dei periodi di contribuzione in gestioni diverse<br />
(circ. INPS n. 108 del 7 giugno 2002 con esempi di calcolo). Invece, almeno<br />
per quanto riguarda l’INPDAP, ai fini del calcolo della media contributiva dei<br />
10 anni precedenti l’anno in cui è stata effettuata l’opzione, eventuali periodi<br />
di vuoto contributivo presenti eventualmente nel decennio, seguiti da iscrizione<br />
a gestione previdenziale diversa da quella precedente, vanno riempiti come<br />
se fosse stata in vigore l’aliquota della gestione seguente il periodo vuoto;<br />
7. si sommano i contributi ridotti secondo l’operazione di cui al punto 6 e ad essi<br />
si aggiunge, senza alcuna riduzione, il numero di contributi compresi nel periodo<br />
di riferimento. Si determina così l’anzianità contributiva complessiva per<br />
il periodo precedente il 1996;
8. si moltiplica la contribuzione media rivalutata di cui al punto 4 (mensile, settimanale<br />
o annua) per l’anzianità contributiva complessiva precedente il 1996,<br />
come ottenuta al punto precedente (a sua volta omogeneamente espressa in<br />
mesi, settimane o anni di contributi). Il risultato costituisce la quota di montante<br />
relativa al periodo precedente il 1996, da rivalutare con i coefficienti PIL<br />
nel periodo dal 1996 fino all’anno precedente la data di decorrenza della pensione;<br />
9. si determina l’importo annuo lordo della pensione sommando le due quote di<br />
montante rivalutato e applicandovi l’aliquota di trasformazione relativa all’età<br />
raggiunta dal soggetto al momento della decorrenza della pensione.<br />
Per il calcolo della pensione in caso di opzione, nella sezione che segue è disponibile<br />
la tabella con le aliquote di contribuzione vigenti anno per anno nelle diverse<br />
gestioni e, per ciascuna di esse, la media delle contribuzioni del decennio precedente<br />
l’anno in corso.<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
49
Elementi<br />
per il calcolo<br />
delle pensioni<br />
C<br />
calcolo
52<br />
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del<br />
Anni di<br />
contribuzione<br />
alla data del<br />
pensionamento<br />
anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />
1 giorno 0<br />
1 2 24,456<br />
2 4 25,093 25,093<br />
3 6 25,775 25,775 25,775<br />
4 8 26,502 26,502 26,502 26,502<br />
5 10 27,275 27,275 27,275 27,275 27,275<br />
6 12 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093 28,093<br />
7 14 28,956 28,956 28,956 28,956 28,956 28,956 28,956<br />
8 16 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865 29,865<br />
9 18 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819 30,819<br />
10 20 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819 31,819<br />
11 22 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865 32,865<br />
12 24 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955 33,955<br />
13 26 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091 35,091<br />
14 28 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273 36,273<br />
15 30 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500<br />
16 32 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800<br />
17 34 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200<br />
18 36 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700<br />
19 38 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300<br />
20 40 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000<br />
21 42 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800<br />
22 44 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700<br />
23 46 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700<br />
24 48 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700<br />
25 50 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700<br />
26 52 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700<br />
27 54 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700<br />
28 56 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700<br />
29 58 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700<br />
30 60 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700<br />
31 62 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700<br />
32 64 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700<br />
33 66 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700<br />
34 68 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700<br />
35 70 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700<br />
36 72 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700<br />
37 74 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700<br />
38 76 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700<br />
39 78 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700<br />
40 80 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700
pensionamento lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21<br />
32,865<br />
33,955 33,955<br />
35,091 35,091 35,091<br />
36,273 36,273 36,273 36,273<br />
37,500 37,500 37,500 37,500 37,500<br />
38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800<br />
40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200 40,200<br />
41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700 41,700<br />
43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300 43,300<br />
45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000<br />
46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800 46,800<br />
48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700 48,700<br />
50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700 50,700<br />
52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700 52,700<br />
54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700 54,700<br />
56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700 56,700<br />
58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700 58,700<br />
60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700 60,700<br />
62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700 62,700<br />
64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700 64,700<br />
66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700 66,700<br />
68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700 68,700<br />
70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700 70,700<br />
72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700 72,700<br />
74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700 74,700<br />
76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700 76,700<br />
78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700 78,700<br />
80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700 80,700<br />
82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700 82,700<br />
84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700 84,700<br />
43,300<br />
45,000 45,000<br />
46,800 46,800 46,800<br />
48,700 48,700 48,700<br />
50,700 50,700 50,700<br />
52,700 52,700 52,700<br />
54,700 54,700 54,700<br />
56,700 56,700 56,700<br />
58,700 58,700 58,700<br />
60,700 60,700 60,700<br />
62,700 62,700 62,700<br />
64,700 64,700 64,700<br />
66,700 66,700 66,700<br />
68,700 68,700 68,700<br />
70,700 70,700 70,700<br />
72,700 72,700 72,700<br />
74,700 74,700 74,700<br />
76,700 76,700 76,700<br />
78,700 78,700 78,700<br />
80,700 80,700 80,700<br />
82,700 82,700 82,700<br />
84,700 84,700 84,700<br />
segue<br />
Scala incremento<br />
unitario in vigore<br />
prime del 1995<br />
–<br />
0,591<br />
0,637<br />
0,682<br />
0,727<br />
0,773<br />
0,818<br />
0,863<br />
0,909<br />
0,954<br />
1,000<br />
1,046<br />
1,090<br />
1,136<br />
1,182<br />
1,227<br />
1,300<br />
1,400<br />
1,500<br />
1,600<br />
1,700<br />
1,800<br />
1,900<br />
2,000<br />
2,100<br />
2,200<br />
2,300<br />
2,400<br />
2,500<br />
2,600<br />
2,700<br />
2,800<br />
2,900<br />
3,000<br />
3,100<br />
3,200<br />
3,300<br />
3,400<br />
3,500<br />
3,600<br />
3,700<br />
53
54<br />
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del<br />
anni di<br />
contribuzione<br />
alla data del<br />
pensionamento<br />
anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994<br />
22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32<br />
1 giorno<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
19<br />
20<br />
21<br />
22 48,700<br />
23 50,700 50,700<br />
24 52,700 52,700 52,800<br />
25 54,700 54,700 54,800 55,000<br />
26 56,700 56,700 56,800 57,000 57,300<br />
27 58,700 58,700 58,800 59,000 59,300 59,700<br />
28 60,700 60,700 60,800 61,000 61,300 61,700 62,200<br />
29 62,700 62,700 62,800 63,000 63,300 63,700 64,200 64,800<br />
30 64,700 64,700 64,800 65,000 65,300 65,700 66,200 66,800 67,500<br />
31 66,700 66,700 66,800 67,000 67,300 67,700 68,200 68,800 69,500 70,300<br />
32 68,700 68,700 68,800 69,000 69,300 69,700 70,200 70,800 71,500 72,300 73,200<br />
33 70,700 70,700 70,800 71,000 71,300 71,700 72,200 72,800 73,500 74,300 75,200<br />
34 72,700 72,700 72,800 73,000 73,300 73,700 74,200 74,800 75,500 76,300 77,200<br />
35 74,700 74,700 74,800 75,000 75,300 75,700 76,200 76,800 77,500 78,300 79,200<br />
36 76,700 76,700 76,800 77,000 77,300 77,700 78,200 78,800 79,500 80,300 81,200<br />
37 78,700 78,700 78,800 79,000 79,300 79,700 80,200 80,800 81,500 82,300 83,200<br />
38 80,700 80,700 80,800 81,000 81,300 81,700 82,200 82,800 83,500 84,300 85,200<br />
39 82,700 82,700 82,800 83,000 83,300 83,700 84,200 84,800 85,500 86,300 87,200<br />
40 84,700 84,700 84,800 85,000 85,300 85,700 86,200 86,800 87,500 88,300 89,200
pensionamento lavoratori iscritti ex Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />
33 34 35 36 37 38 39 40<br />
Scala incremento<br />
unitario in vigore<br />
prime del 1995<br />
-<br />
0,591<br />
0,637<br />
0,682<br />
0,727<br />
0,773<br />
0,818<br />
0,863<br />
0,909<br />
0,954<br />
1,000<br />
1,046<br />
1,090<br />
1,136<br />
1,182<br />
1,227<br />
1,300<br />
1,400<br />
1,500<br />
1,600<br />
1,700<br />
1,800<br />
1,900<br />
2,000<br />
2,100<br />
2,200<br />
2,300<br />
2,400<br />
2,500<br />
2,600<br />
2,700<br />
2,800<br />
2,900<br />
76,200 3,000<br />
78,200 79,300 3,100<br />
80,200 81,300 82,500 3,200<br />
82,200 83,300 84,500 85,800 3,300<br />
84,200 85,300 86,500 87,800 89,200 3,400<br />
86,200 87,300 88,500 89,800 91,200 92,700 3,500<br />
88,200 89,300 90,500 91,800 93,200 94,700 96,300 3,600<br />
90,200 91,300 92,500 93,800 95,200 96,700 98,300 100,000 3,700<br />
Per determinare<br />
l'aliquota di<br />
trasformazione da<br />
utilizzare per il calcolo<br />
di una pensione ,<br />
individuare la colonna<br />
relativa al numero<br />
degli anni di servizio e<br />
contribuzione raggiunti<br />
alla data del<br />
31.12.1994 e scendere<br />
fino alla riga relativa al<br />
numero di anni di<br />
servizio e contribuzione<br />
raggiunti alla data di<br />
cessazione dal servizio.<br />
La colonna separata a<br />
destra costituisce un<br />
pro-memoria<br />
dell'incremento<br />
dell'aliquota per ogni<br />
anno intero di servizio<br />
in base alla normativa<br />
in vigore prima del<br />
1995.<br />
NB Questa tabella è<br />
applicabile solo nel<br />
caso in cui alla data del<br />
31.12.1994 si sia<br />
raggiunto un numero<br />
intero di anni di<br />
servizio, senza<br />
arrotondamento. Nel<br />
caso in cui siano<br />
presenti frazioni di<br />
anno, è necessario<br />
determinare l'aliquota<br />
al 31.12.1994<br />
procedendo come<br />
descritto sopra<br />
e attribuendo<br />
l'incremento unitario<br />
riportato nella colonna<br />
separata, se pari o<br />
inferiore al 2%,<br />
altrimenti il 2% annuo.<br />
Per attribuire frazioni<br />
di anno, agire come<br />
riportato a pag. 59<br />
sull'aliquota spettante<br />
o sul 2%.<br />
55
56<br />
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni di servizio alla data del<br />
Anni di<br />
contribuzione<br />
alla data del<br />
pensionamento<br />
anni di contribuzione posseduti alla data del 31 dicembre 1994<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
1 2,00 2,33<br />
2 4,00 4,33 4,67<br />
3 6,00 6,33 6,67 7,00<br />
4 8,00 8,33 8,67 9,00 9,33<br />
5 10,00 10,33 10,67 11,00 11,33 11,67<br />
6 12,00 12,33 12,67 13,00 13,33 13,67 14,00<br />
7 14,00 14,33 14,67 15,00 15,33 15,67 16,00 16,33<br />
8 16,00 16,33 16,67 17,00 17,33 17,67 18,00 18,33 18,67<br />
9 18,00 18,33 18,67 19,00 19,33 19,67 20,00 20,33 20,67<br />
10 20,00 20,33 20,67 21,00 21,33 21,67 22,00 22,33 22,67<br />
11 22,00 22,33 22,67 23,00 23,33 23,67 24,00 24,33 24,67<br />
12 24,00 24,33 24,67 25,00 25,33 25,67 26,00 26,33 26,67<br />
13 26,00 26,33 26,67 27,00 27,33 27,67 28,00 28,33 28,67<br />
14 28,00 28,33 28,67 29,00 29,33 29,67 30,00 30,33 30,67<br />
15 30,00 30,33 30,67 31,00 31,33 31,67 32,00 32,33 32,67<br />
16 32,00 32,33 32,67 33,00 33,33 33,67 34,00 34,33 34,67<br />
17 34,00 34,33 34,67 35,00 35,33 35,67 36,00 36,33 36,67<br />
18 36,00 36,33 36,67 37,00 37,33 37,67 38,00 38,33 38,67<br />
19 38,00 38,33 38,67 39,00 39,33 39,67 40,00 40,33 40,67<br />
20 40,00 40,33 40,67 41,00 41,33 41,67 42,00 42,33 42,67<br />
21 42,00 42,33 42,67 43,00 43,33 43,67 44,00 44,33 44,67<br />
22 44,00 44,33 44,67 45,00 45,33 45,67 46,00 46,33 46,67<br />
23 46,00 46,33 46,67 47,00 47,33 47,67 48,00 48,33 48,67<br />
24 48,00 48,33 48,67 49,00 49,33 49,67 50,00 50,33 50,67<br />
25 50,00 50,33 50,67 51,00 51,33 51,67 52,00 52,33 52,67<br />
26 52,00 52,33 52,67 53,00 53,33 53,67 54,00 54,33 54,67<br />
27 54,00 54,33 54,67 55,00 55,33 55,67 56,00 56,33 56,60<br />
28 56,00 56,33 56,67 57,00 57,33 57,67 58,00 58,33 58,40<br />
29 58,00 58,33 58,67 59,00 59,33 59,67 60,00 60,20 60,20<br />
30 60,00 60,33 60,67 61,00 61,33 61,67 62,00 62,00 62,00<br />
31 62,00 62,33 62,67 63,00 63,33 63,67 63,80 63,80 63,80<br />
32 64,00 64,33 64,67 65,00 65,33 65,60 65,60 65,60 65,60<br />
33 66,00 66,33 66,67 67,00 67,33 67,40 67,40 67,40 67,40<br />
34 68,00 68,33 68,67 69,00 69,20 69,20 69,20 69,20 69,20<br />
35 70,00 70,33 70,67 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00<br />
36 72,00 72,33 72,67 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80<br />
37 74,00 74,33 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60<br />
38 76,00 76,33 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40<br />
39 78,00 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20<br />
40 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00
pensionamento dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31.12.1994<br />
9 10 11 12 13 14 15<br />
Scala incremento<br />
unitario in vigore<br />
prime del 1995<br />
-<br />
2,33<br />
2,33<br />
2,33<br />
2,33<br />
2,33<br />
2,33<br />
2,33<br />
21,00 2,33<br />
23,00 23,33 2,33<br />
25,00 25,33 25,67 2,33<br />
27,00 27,33 27,67 28,00 2,33<br />
29,00 29,33 29,67 30,00 30,33 2,33<br />
31,00 31,33 31,67 32,00 32,33 32,67 2,33<br />
33,00 33,33 33,67 34,00 34,33 34,67 35,00 2,33<br />
35,00 35,33 35,67 36,00 36,33 36,67 36,80 1,80<br />
37,00 37,33 37,67 38,00 38,33 38,60 38,60 1,80<br />
39,00 39,33 39,67 40,00 40,33 40,40 40,40 1,80<br />
41,00 41,33 41,67 42,00 42,20 42,20 42,20 1,80<br />
43,00 43,33 43,67 44,00 44,00 44,00 44,00 1,80<br />
45,00 45,33 45,67 45,80 45,80 45,80 45,80 1,80<br />
47,00 47,33 47,60 47,60 47,60 47,60 47,60 1,80<br />
49,00 49,33 49,40 49,40 49,40 49,40 49,40 1,80<br />
51,00 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 51,20 1,80<br />
53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 53,00 1,80<br />
54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 54,80 1,80<br />
56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 56,60 1,80<br />
58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 58,40 1,80<br />
60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 60,20 1,80<br />
62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 1,80<br />
63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 63,80 1,80<br />
65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 65,60 1,80<br />
67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 67,40 1,80<br />
69,20 69,20 69,20 69,20 69,20 69,20 69,20 1,80<br />
71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 1,80<br />
72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80 1,80<br />
74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 74,60 1,80<br />
76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 76,40 1,80<br />
78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 78,20 1,80<br />
80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 1,80<br />
Per determinare<br />
l’aliquota di<br />
trasformazione da<br />
utilizzare per il calcolo<br />
di una pensione,<br />
individuare la colonna<br />
relativa al numero<br />
degli anni di servizio<br />
e contribuzione<br />
raggiunti alla data<br />
del 31.12.1994 e<br />
scendere fino alla riga<br />
relativa al numero di<br />
anni di servizio e<br />
contribuzione<br />
raggiunti alla data di<br />
cessazione dal<br />
servizio.<br />
La colonna separata a<br />
destra costituisce un<br />
pro-memoria<br />
dell’incremento<br />
dell’aliquota per ogni<br />
anno intero di servizio<br />
in base alla normativa<br />
in vigore prima<br />
del 1995.<br />
57
58<br />
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per anni e mesi di servizio<br />
alla data del pensionamento<br />
dipendenti STATALI che avevano già 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994<br />
M E S I<br />
ANNI 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
15 35,00 35,15 35,30 35,45 35,60 35,75 35,90 36,05 36,20 36,35 36,50 36,65<br />
16 36,80 36,95 37,10 37,25 37,40 37,55 37,70 37,85 38,00 38,15 38,30 38,45<br />
17 38,60 38,75 38,90 39,05 39,20 39,35 39,50 39,65 39,80 39,95 40,10 40,25<br />
18 40,40 40,55 40,70 40,85 41,00 41,15 41,30 41,45 41,60 41,75 41,90 42,05<br />
19 42,20 42,35 42,50 42,65 42,80 42,95 43,10 43,25 43,40 43,55 43,70 43,85<br />
20 44,00 44,15 44,30 44,45 44,60 44,75 44,90 45,05 45,20 45,35 45,50 45,65<br />
21 45,80 45,95 46,10 46,25 46,40 46,55 46,70 46,85 47,00 47,15 47,30 47,45<br />
22 47,60 47,75 47,90 48,05 48,20 48,35 48,50 48,65 48,80 48,95 49,10 49,25<br />
23 49,40 49,55 49,70 49,85 50,00 50,15 50,30 50,45 50,60 50,75 50,90 51,05<br />
24 51,20 51,35 51,50 51,65 51,80 51,95 52,10 52,25 52,40 52,55 52,70 52,85<br />
25 53,00 53,15 53,30 53,45 53,60 53,75 53,90 54,05 54,20 54,35 54,50 54,65<br />
26 54,80 54,95 55,10 55,25 55,40 55,55 55,70 55,85 56,00 56,15 56,30 56,45<br />
27 56,60 56,75 56,90 57,05 57,20 57,35 57,50 57,65 57,80 57,95 58,10 58,25<br />
28 58,40 58,55 58,70 58,85 59,00 59,15 59,30 59,45 59,60 59,75 59,90 60,05<br />
29 60,20 60,35 60,50 60,65 60,80 60,95 61,10 61,25 61,40 61,55 61,70 61,85<br />
30 62,00 62,15 62,30 62,45 62,60 62,75 62,90 63,05 63,20 63,35 63,50 63,65<br />
31 63,80 63,95 64,10 64,25 64,40 64,55 64,70 64,85 65,00 65,15 65,30 65,45<br />
32 65,60 65,75 65,90 66,05 66,20 66,35 66,50 66,65 66,80 66,95 67,10 67,25<br />
33 67,40 67,55 67,70 67,85 68,00 68,15 68,30 68,45 68,60 68,75 68,90 69,05<br />
34 69,20 69,35 69,50 69,65 69,80 69,95 70,10 70,25 70,40 70,55 70,70 70,85<br />
35 71,00 71,15 71,30 71,45 71,60 71,75 71,90 72,05 72,20 72,35 72,50 72,65<br />
36 72,80 72,95 73,10 73,25 73,40 73,55 73,70 73,85 74,00 74,15 74,30 74,45<br />
37 74,60 74,75 74,90 75,05 75,20 75,35 75,50 75,65 75,80 75,95 76,10 76,25<br />
38 76,40 76,55 76,70 76,85 77,00 77,15 77,30 77,45 77,60 77,75 77,90 78,05<br />
39 78,20 78,35 78,50 78,65 78,80 78,95 79,10 79,25 79,40 79,55 79,70 79,85<br />
40 80,00
ALIQUOTA DI TRASFORMAZIONE retribuzione/pensione per frazioni di anno<br />
* dipendenti civili dello STATO con meno di 15 anni di servizio al 31 dicembre 1994<br />
* lavoratori iscritti agli ex II PP del Ministero del tesoro<br />
Per ragioni di spazio non è possibile pubblicare una tabella che evidenzi l’aliquota annua frazionata in<br />
mesi per le categorie di cui sopra<br />
In questi casi, per tenere conto dei mesi di servizio, nel computo dell’aliquota di trasformazione, è necessario<br />
procedere in questo modo:<br />
1 Individuare la propria aliquota nella tabella appropriata, in base agli anni di servizio, considerando<br />
solo la parte intera e trascurando i mesi<br />
2 Sottrarre l’aliquota individuata da quella seguente nella stessa colonna<br />
3 Dividere la differenza per 12<br />
4 Moltiplicare il quoziente per il numero di mesi di servizio da considerare<br />
5 Sommare il prodotto all’aliquota individuata al punto 1<br />
ALIQUOTE DI TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno<br />
tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo<br />
mesi 57 58 59 60<br />
ANNI<br />
61 62 63 64 65<br />
0 4,7200 4,8600 5,0060 5,1630 5,3340 5,5140 5,7060 5,9110 6,1360<br />
1 4,7317 4,8722 5,0191 5,1773 5,3490 5,5300 5,7231 5,9298<br />
2 4,7433 4,8843 5,0322 5,1915 5,3640 5,5460 5,7402 5,9485<br />
3 4,7550 4,8965 5,0453 5,2058 5,3790 5,5620 5,7573 5,9673<br />
4 4,7667 4,9087 5,0583 5,2200 5,3940 5,5780 5,7743 5,9860<br />
5 4,7783 4,9208 5,0714 5,2343 5,4090 5,5940 5,7914 6,0048<br />
6 4,7900 4,9330 5,0845 5,2485 5,4240 5,6100 5,8085 6,0235<br />
7 4,8017 4,9452 5,0976 5,2628 5,4390 5,6260 5,8256 6,0423<br />
8 4,8133 4,9573 5,1107 5,2770 5,4540 5,6420 5,8427 6,0610<br />
9 4,8250 4,9695 5,1238 5,2913 5,4690 5,6580 5,8598 6,0798<br />
10 4,8367 4,9817 5,1368 5,3055 5,4840 5,6740 5,8768 6,0985<br />
11 4,8483 4,9938 5,1499 5,3198 5,4990 5,6900 5,8939 6,1173<br />
59
60<br />
DIVISORI PER LA TRASFORMAZIONE montante/pensione per frazioni di anno<br />
tutte le pensioni o quote di esse calcolate con il sistema contributivo<br />
mesi 57 58 59 60<br />
ANNI<br />
61 62 63 64 65<br />
0 21,1869 20,5769 19,9769 19,3669 18,7469 18,1369 17,5269 16,9169 16,2969<br />
1 21,1361 20,5269 19,9261 19,3152 18,6961 18,0861 17,4761 16,8652<br />
2 21,0852 20,4769 19,8752 19,2636 18,6452 18,0352 17,4252 16,8136<br />
3 21,0344 20,4269 19,8244 19,2119 18,5944 17,9844 17,3744 16,7619<br />
4 20,9836 20,3769 19,7736 19,1602 18,5436 17,9336 17,3236 16,7102<br />
5 20,9327 20,3269 19,7227 19,1086 18,4927 17,8827 17,2727 16,6586<br />
6 20,8819 20,2769 19,6719 19,0569 18,4419 17,8319 17,2219 16,6069<br />
7 20,8311 20,2269 19,6211 19,0052 18,3911 17,7811 17,1711 16,5552<br />
8 20,7802 20,1769 19,5702 18,9536 18,3402 17,7302 17,1202 16,5036<br />
9 20,7294 20,1269 19,5194 18,9019 18,2894 17,6794 17,0694 16,4519<br />
10 20,6786 20,0769 19,4686 18,8502 18,2386 17,6286 17,0186 16,4002<br />
11 20,6277 20,0269 19,4177 18,7986 18,1877 17,5777 16,9677 16,3486<br />
Elementi<br />
per il calcolo<br />
delle<br />
pensioni<br />
LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE<br />
nel sistema contributivo<br />
(art. 2, comma 18, L. 335/95)<br />
anno limite<br />
1996 lire 132.000.000<br />
1997 lire 137.148.000<br />
1998 lire 139.480.000<br />
1999 lire 141.991.000<br />
2000 lire 144.263.000<br />
2001<br />
lire<br />
euro<br />
148.014.000<br />
76.442,85<br />
2002 euro 78.507,00<br />
2003 euro 80.391,00<br />
2004 euro 82.401,00<br />
2005 euro 84.049,00
LIMITE MASSIMO DI REDDITO PENSIONABILE<br />
per artigiani e commercianti<br />
nel sistema retributivo<br />
limite max FPLD + 2/3<br />
(art. 5, c. 4, e art. 1, c. 4, L 233/90)<br />
anno limite<br />
1992 L. 86.866.667<br />
1993 L. 89.125.000<br />
1994 L. 92.271.667<br />
1995 L. 95.963.333<br />
1996 L. 101.145.000<br />
1997 L. 105.090.000<br />
1998 L. 106.876.667<br />
1999 L. 108.800.000<br />
2000 L. 110.540.000<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
113.413.000<br />
58.573,10<br />
2002 € 60.155,00<br />
2003 € 61.598,00<br />
2004 € 63.138,00<br />
2005 € 64.402,00<br />
COEFFICIENTI DI CAPITALIZZAZIONE<br />
da applicare al montante contributivo<br />
(art. 1, comma 9, L 335/95)<br />
coefficiente<br />
da utilizzare al 31<br />
dicembre dell’anno<br />
per rivalutare il<br />
montante maturato al<br />
31 dicembre dell’anno<br />
1,055871 1997 1996<br />
1,053597 1998 1997<br />
1,056503 1999 1998<br />
1,051781 2000 1999<br />
1,047781 2001 2000<br />
1,043698 2002 2001<br />
1,041614 2003 2002<br />
1,039272 2004 2003<br />
NB Il montante e l’accantonamento di ciascun anno si rivalutano solo al 31 dicembre<br />
dell’anno seguente con il coefficiente relativo allo stesso anno seguente (art. 1,<br />
comma 8, L 335/95 e nota Min. lavoro, Dir. gen. prev. soc., n. 7/61418/L<br />
335/95 del 15.10.99)<br />
C<br />
calcolo<br />
- i due sistemi<br />
61
62<br />
COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE<br />
DELLE RETRIBUZIONI/REDDITI<br />
PENSIONABILI<br />
Pensioni o quote con decorrenza<br />
2005 calcolate con il sistema retributivo<br />
N.B. Fino al 1998, i coefficienti di rivalutazione<br />
relativi alla quota A della pensione sono stati<br />
calcolati in base alla variazione dell’indice<br />
del costo vita calcolato ai fini della scala<br />
mobile, mentre quelli per la quota B in base<br />
all’indice dei prezzi al consumo. Dal 1998,<br />
invece, anche i coefficienti quota A sono stati<br />
rapportati all’indice dei prezzi al consumo<br />
per lo stesso anno<br />
(art. 59, comma 12, L 449/97).<br />
Il coefficiente quota B beneficia dell’aumento<br />
composto di 1 punto percentuale.<br />
anno<br />
coefficiente di rivalutazione<br />
quota A quota B<br />
2005 1,0000 1,0000<br />
2004 1,0000 1,0000<br />
2003 1,0199 1,0301<br />
2002 1,0450 1,0659<br />
2001 1,0704 1,1025<br />
2000 1,0990 1,1430<br />
1999 1,1272 1,1836<br />
1998 1,1450 1,2137<br />
1997 1,1656 1,2472<br />
1996 1,1831 1,2807<br />
1995 1,2371 1,3429<br />
1994 1,3165 1,4278<br />
1993 1,3727 1,4975<br />
1992 1,4312 1,5744<br />
1991 1,4985 1,6744<br />
1990 1,6142 1,7974<br />
1989 1,7300 1,9238<br />
1988 1,8422 2,0689<br />
1987 1,9405 2,1900<br />
1986 2,0462 2,3108<br />
1985 2,1669 2,4725<br />
1984 2,3495 2,7077<br />
1983 2,6095 3,0191<br />
1982 2,9743 3,5003<br />
1981 3,4489 4,1057<br />
1980 4,0825 4,9131<br />
1979 4,8244 6,0001<br />
1978 5,5601 6,9999<br />
1977 6,2610 7,9337<br />
1976 7,3707 9,4435
anno<br />
coefficiente di rivalutazione<br />
quota A quota B<br />
1975 8,6005 11,0895<br />
1974 10,0379 13,0941<br />
1973 11,7671 15,7605<br />
1972 13,1808 17,5276<br />
1971 14,0438 18,6527<br />
1970 14,7620 19,7327<br />
1969 15,5034 20,8907<br />
1968 16,0222 21,6364<br />
1967 16,2841 22,0732<br />
1966 16,6363 22,6791<br />
1965 17,0735 23,3006<br />
1964 17,8807 24,4878<br />
1963 19,1568 26,1250<br />
1962 20,8212 28,2880<br />
1961 22,0184 29,9399<br />
1960 22,5934 31,0307<br />
1959 23,1627 32,0759<br />
1958 23,0708 32,1620<br />
1957 23,9509 33,9338<br />
1956 24,6629 34,8244<br />
1955 25,9361 36,8042<br />
1954 26,4936 38,0913<br />
1953 27,0950 39,3761<br />
1952 27,4674 40,4087<br />
1951 28,0978 42,4026<br />
1950 30,8271 46,8252<br />
1949 30,4131 46,4964<br />
1948 30,8588 47,4823<br />
1947 32,6734 50,5965<br />
1946 52,9509 82,5196<br />
anno<br />
coefficiente di rivalutazione<br />
quota A quota B<br />
1945 62,492 98,0051<br />
1944 123,0805 194,2392<br />
1943 546,9625 868,5818<br />
1942 917,2661 1.465,6754<br />
1941 1.060,1915 1.704,5089<br />
1940 1.226,7158 1.984,3359<br />
1939 1.431,5738 2.329,8345<br />
1938 1.494,8041 2.447,4834<br />
1937 1.609,5896 2.651,3010<br />
1936 1.761,9071 2.919,5754<br />
1935 1.894,9880 3.158,7885<br />
1934 1.921,8911 3.222,5900<br />
1933 1.822,6966 3.074,2409<br />
1932 1.714,9416 2.909,4115<br />
1931 1.669,9855 2.849,6150<br />
1930 1.508,6867 2.589,2602<br />
1929 1.460,8619 2.521,5906<br />
1928 1.484,2197 2.576,5480<br />
1927 1.375,5109 2.401,4011<br />
1926 1.257,5796 2.207,9175<br />
1925 1.356,5581 2.395,0735<br />
1924 1.523,9009 2.705,5566<br />
1923 1.577,5464 2.816,3596<br />
1922 1.568,4078 2.815,5145<br />
1921 1.559,0004 2.814,0040<br />
1920 1.844,4262 3.347,3915<br />
63
64<br />
LIMITE MASSIMO DI RETRIBUZIONE PENSIONABILE nel sistema retributivo<br />
Quota A della pensione (anzianità contributiva al 31 dic. 1992) art. 21, c. 6, L 67/88<br />
fasce di retribuzione pensionabile<br />
coefficienti di trasformazione di<br />
retribuzione o reddito in pensione<br />
importo importo per pens. mese: per pens. anno:<br />
anno settimanale annuo coefficiente aliquota %<br />
fino a lire 1.255.385 65.280.000 0,00153846 2<br />
ulteriori lire 414.277 21.542.400 0,0011538 1,5<br />
1999 ulteriori lire 414.277 21.542.400 0,000961538 1,25<br />
oltre lire 2.083.938 108.364.800 0,00076923 1<br />
fino a lire 1.275.462 66.324.000 0,00153846 2<br />
ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,0011538 1,5<br />
2000 ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,000961538 1,25<br />
oltre lire 2.117.266 110.097.840 0,00076923 1<br />
fino a lire 1.308.615 68.048.000 0,00153846 2<br />
ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,0011538 1,5<br />
2001 ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,000961538 1,25<br />
oltre lire 2.172.301 112.959.680 0,00076923 1<br />
fino a euro 675,85 35.143,86 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,0011538 1,5<br />
2001 ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,000961538 1,25<br />
oltre euro 1.121,90 58.338,81 0,00076923 1<br />
fino a euro 694,1 36.093,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,0011538 1,5<br />
2002 ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,000961538 1,25<br />
oltre euro 1.152,20 59.914,38 0,00076923 1<br />
fino a euro 710,77 36.960,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,0011538 1,5<br />
2003 ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,000961538 1,25<br />
oltre euro 1.179,87 61.353,60 0,00076923 1<br />
fino a euro 728,54 37.884,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,0011538 1,5<br />
2004 ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,000961538 1,25<br />
oltre euro 1.209,37 62.887,44 0,00076923 1<br />
fino a euro 743,10 38.641,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,0011538 1,5<br />
2005 ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,000961538 1,25<br />
oltre euro 1.233,54 64.144,06 0,00076923 1
Quota B della pensione (anzianità contributiva a partire dal 1 gen. 1993) art. 12 DLgs 503/92<br />
fasce di retribuzione pensionabile<br />
coefficienti di trasformazione di<br />
retribuzione o reddito in pensione<br />
importo importo per pens. mese: per pens. anno:<br />
anno settimanale annuo coefficiente aliquota %<br />
fino a lire 1.255.385 65.280.000 0,00153846 2<br />
ulteriori lire 414.277 21.542.400 0,001230769 1,6<br />
1999 ulteriori lire 414.277 21.542.400 0,001038461 1,35<br />
ulteriori lire 301.292 15.667.200 0,000846153 1,1<br />
oltre lire 2.385.231 124.032.000 0,000692307 0,9<br />
fino a lire 1.275.462 66.324.000 0,00153846 2<br />
ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,001230769 1,6<br />
2000 ulteriori lire 420.902 21.886.920 0,001038461 1,35<br />
ulteriori lire 306.110 15.917.760 0,000846153 1,1<br />
oltre lire 2.423.376 126.015.600 0,000692307 0,9<br />
fino a lire 1.308.615 68.048.000 0,00153846 2<br />
ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,001230769 1,6<br />
2001 ulteriori lire 431.843 22.455.840 0,001038461 1,35<br />
ulteriori lire 314.068 16.331.520 0,000846153 1,1<br />
oltre lire 2.486.369 129.291.200 0,000692307 0,9<br />
fino a euro 675,85 35.143,86 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,001230769 1,6<br />
2001 ulteriori euro 223,03 11.597,48 0,001038461 1,35<br />
ulteriori euro 162,21 8.434,53 0,000846153 1,1<br />
oltre euro 1.284,11 66.773,34 0,000692307 0,9<br />
fino a euro 694,1 36.093,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,001230769 1,6<br />
2002 ulteriori euro 229,05 11.910,69 0,001038461 1,35<br />
ulteriori euro 166,58 8.662,32 0,000846153 1,1<br />
oltre euro 1.318,78 68.576,70 0,000692307 0,9<br />
fino a euro 710,77 36.960,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,001230769 1,6<br />
2003 ulteriori euro 234,55 12.196,80 0,001038461 1,35<br />
ulteriori euro 170,59 8.870,40 0,000846153 1,1<br />
oltre euro 1.350,46 70.224,00 0,000692307 0,9<br />
fino a euro 728,54 37.884,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,001230769 1,6<br />
2004 ulteriori euro 240,42 12.501,72 0,001038461 1,35<br />
ulteriori euro 174,85 9.092,16 0,000846153 1,1<br />
oltre euro 1.384,22 71.979,60 0,000692307 0,9<br />
fino a euro 743,10 38.641,00 0,00153846 2<br />
ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,001230769 1,6<br />
2005 ulteriori euro 245,22 12.751,53 0,001038461 1,35<br />
ulteriori euro 178,34 9.273,84 0,000846153 1,1<br />
oltre euro 1.411,88 73.417,90 0,000692307 0,9<br />
65
66<br />
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS 1956 - 2004 E FATTORE DI RIDUZIONE ANZIANITÁ CONTRIBUTIVA<br />
Anno<br />
FPLD<br />
e dip. Stato<br />
artigiani<br />
Lavoratori autonomi<br />
commercianti<br />
coltivatori<br />
diretti coloni<br />
mezzadri<br />
aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />
1956 9,38 0,29<br />
1957 9,38 0,29 14,00 0,75<br />
1958 11,77 0,37 14,00 0,75<br />
1959 11,76 0,37 12,00 0,75 14,00 0,75<br />
1960 15,91 0,49 12,00 0,75 14,00 0,75<br />
1961 15,91 0,49 12,00 0,75 14,00 0,75<br />
1962 19,28 0,60 12,00 0,75 14,00 0,75<br />
1963 22,03 0,69 12,00 0,75 14,00 0,75<br />
1964 19,01 0,59 12,00 0,75 14,00 0,75<br />
1965 18,71 0,58 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1966 18,56 0,58 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1967 18,91 0,59 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1968 19,60 0,61 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1969 20,56 0,64 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1970 20,56 0,64 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1971 18,91 0,59 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1972 19,01 0,59 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1973 19,01 0,59 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1974 19,95 0,62 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1975 20,73 0,64 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1976 23,31 0,73 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1977 23,31 0,73 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1978 23,31 0,73 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1979 23,31 0,73 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1980 23,89 0,74 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1981 24,01 0,75 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1982 24,16 0,75 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1983 24,51 0,76 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75
IN CASO DI OPZIONE ESERCITATA NELL’ANNO: 2005<br />
Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />
dipendenti<br />
Enti locali<br />
sanitari insegnanti<br />
ufficiali<br />
giudiziari<br />
aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 15,91 0,49<br />
1956<br />
1957<br />
1958<br />
1959<br />
1960<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 15,91 0,49 1961<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 15,28 0,47 1962<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 22,03 0,68 1963<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 19,01 0,59 1964<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 18,71 0,58 1965<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 18,56 0,57 1966<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 18,91 0,58 1967<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 19,60 0,61 1968<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 20,56 0,64 1969<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 20,56 0,64 1970<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 17,00 0,54 18,91 0,58 1971<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 19,01 0,59 1972<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 19,01 0,59 1973<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 19,95 0,62 1974<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 20,73 0,64 1975<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 23,31 0,72 1976<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 23,31 0,72 1977<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 23,31 0,72 1978<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 23,31 0,72 1979<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 23,89 0,74 1980<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 24,01 0,74 1981<br />
23,00 0,73 27,00 0,85 18,50 0,59 24,16 0,75 1982<br />
23,05 0,73 26,70 0,84 18,55 0,59 24,51 0,76 1983<br />
Anno<br />
segue<br />
67
68<br />
segue<br />
Anno<br />
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE<br />
FPLD<br />
e dip. Stato<br />
artigiani<br />
Lavoratori autonomi<br />
commercianti<br />
coltivatori<br />
diretti coloni<br />
mezzadri<br />
aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />
1984 24,51 0,76 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1985 24,51 0,76 12,00 0,75 12,00 0,74 14,00 0,75<br />
1986 25,51 12,00 12,00 14,00<br />
1987 25,51 12,00 12,00 14,00<br />
1988 25,51 12,00 12,00 14,00<br />
1989 25,92 12,00 12,00 14,00<br />
1990 25,92 12,00 12,00 14,00<br />
1991 26,09 12,75 12,75 14,75<br />
1992 26,47 13,50 13,50 14,50<br />
* 1993 26,97 14,29 14,29 16,29<br />
* 1994 26,97 15,00 15,00 17,00<br />
* 1995 27,12 15,00 15,00 17,00<br />
1996 32,70 15,00 15,09 17,00<br />
1997 32,70 15,00 15,39 17,00<br />
1998 32,70 15,80 16,19 17,80<br />
1999 32,70 16,00 16,39 18,30<br />
2000 32,70 16,20 16,59 18,80<br />
2001 32,70 16,40 16,70 19,30<br />
2002 32,70 16,60 16,99 19,80<br />
2003 32,70 16,80 17,19 20,30<br />
2004<br />
Media<br />
32,70 17,00 17,39 20,30<br />
95/2004 32,14 15,98 16,29 18,56<br />
(*) Sulle quote di retribuzione eccedenti la 1° fascia di retribuzione pensionabile (£ 53.475.000 / € 27.617,54 nel 1993,<br />
contributivo, le aliquote devono essere maggiorate di 1 punto percentuale ai fini della determinanzione della media<br />
NB: i fattori di riduzione sono calcolati nell’ambito della stessa gestione. Se si tratta di gestioni diverse, il fattore va calcolato<br />
deve erogare la pensione.
Istituti di previdenza Ministero del tesoro<br />
dipendenti<br />
Enti locali<br />
sanitari insegnanti<br />
ufficiali<br />
giudiziari<br />
aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore aliquota fattore<br />
23,05 0,73 26,70 0,84 18,55 0,59 28,00 0,87 1984<br />
23,83 0,75 26,70 0,84 19,50 0,62 28,00 0,87 1985<br />
24,00 0,76 26,70 0,84 19,50 0,62 28,00 0,87 1986<br />
24,00 0,76 26,70 0,84 19,50 0,62 28,00 0,87 1987<br />
24,00 0,76 26,70 0,84 19,50 0,62 28,00 0,87 1988<br />
24,25 0,77 26,70 0,84 19,75 0,63 28,05 0,87 1989<br />
24,55 0,78 26,70 0,84 20,05 0,64 28,35 0,88 1990<br />
25,77 0,82 27,10 0,85 21,10 0,67 29,32 0,91 1991<br />
26,45 0,84 27,85 0,87 21,85 0,70 30,45 0,94 1992<br />
27,65 29,15 23,15 31,45 1993<br />
28,15 29,65 23,65 37,95 1994<br />
28,40 29,90 23,90 32,20 1995<br />
28,75 30,25 30,25 32,35 1996<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 1997<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 1998<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 1999<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 2000<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 2001<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 2002<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 2003<br />
32,35 32,35 32,35 32,35 2004<br />
Media<br />
31,595 31,895 31,295 32,335 95/2004<br />
£ 55.363.000 / € 28.592,61 nel 1994 e £ 57.578.000 / € 29.736,56 nel 1995) e comprese entro i limiti del massimale<br />
contributiva del periodo di riferimento.<br />
a mano, dividendo l’aliquota della gestione di appartenenza nell’anno da ridurre per la media in grassetto della gestione che<br />
Anno<br />
69
70<br />
Contributi obbligatori<br />
Sono i contributi versati presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità,<br />
la vecchiaia ed i superstiti o presso le forme di essa esclusive, sostitutive<br />
o esonerative, in relazione all’attività di lavoro svolta dal soggetto assicurato<br />
(lavoratore dipendente o autonomo). Sono calcolati in percentuale sulla retribuzione<br />
presa a base per il versamento dei contributi, che è la stessa utilizzata per<br />
il calcolo della pensione (o di una quota di essa). Per i lavoratori subordinati i contributi<br />
obbligatori sono ripartiti tra dipendente e datore di lavoro ed è su quest’ultimo<br />
che grava l’obbligo di versarli, compresa la quota di competenza del lavoratore.<br />
La misura dei contributi.<br />
Per i lavoratori dipendenti in genere, la quota di contribuzione è pari al 32,7%<br />
della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia);<br />
l'aliquota è ripartita tra datore di lavoro (23,81%) e lavoratore (8,89%).<br />
Per gli iscritti all’Inpdap presso i vecchi istituti di previdenza l’aliquota comporta<br />
0,35 punti in meno. Differenze più consistenti sono previste in relazione al<br />
settore di attività dell’impresa (es. agricoltura), al fondo pensionistico di iscrizione<br />
in corso di armonizzazione (es. volo, spettacolo), l’ambito geoeconomico (zone<br />
montane, zone svantaggiate), il tipo di contratto riferito alla figura del dipendente<br />
(apprendisti, incremento occupazionale) ed eventualmente al processo di regolarizzazione<br />
dell’impresa (contratti di riemersione). Fasce di retribuzione convenzionale<br />
ed aliquote diverse sono previste per i lavoratori domestici e i lavoratori italiani<br />
occupati all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non vigono convenzioni<br />
in materia di sicurezza sociale.<br />
Sulle fasce di retribuzione pensionabile oltre il limite massimo di retribuzione<br />
pensionabile (vedi), l’aliquota a carico del lavoratore è aumentata di un punto. Per<br />
le pensioni o quote di pensioni calcolate con il sistema contributivo, si considera come<br />
se si fosse versato il 33% (aliquota di computo).<br />
Per i lavoratori autonomi iscritti ad una delle gestioni speciali dell'INPS (artigiani,<br />
esercenti attività commerciali e coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e per i<br />
lavoratori indipendenti e parasubordinati iscritti alla gestione separata dell'INPS<br />
istituita con l'art. 2, comma 26, della legge 335/95, le aliquote contributive sono<br />
riportate nelle tabelle seguenti. Per artigiani, commercianti e per i lavoratori indipendenti<br />
e parasubordinati non iscritti anche ad altra gestione pensionistica né<br />
pensionati, l'aliquota è in corso d'incremento fino a raggiungere il 19%.
ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS<br />
COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI<br />
(art. 7 e art. 12 L. 233/90)<br />
Fasce n. convenzionale<br />
di reddito giornate per ogni aliquota<br />
agrario unità attiva<br />
1° 156<br />
2° 208<br />
3° 260<br />
4° 312<br />
ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS<br />
ARTIGIANI<br />
20,30%<br />
(art. 2, c. 29, e art. 12, c. 4, L. 233/90; art. 10 DL 155/93)<br />
Anno<br />
Aliquota contributiva<br />
IVS di computo<br />
Normativa<br />
di riferimento<br />
1996 15,00% 20,00%<br />
1997 15,00% 20,00%<br />
1998 15,80% 20,00% art. 59, c. 16, L 449/97<br />
1999 16,00% 20,00%<br />
2000 16,20% 20,00%<br />
2001 16,40% 20,00%<br />
2002 16,60% 20,00%<br />
2003 16,80% 20,00%<br />
2004 17,00% 20,00%<br />
2005 17,20% 20,00%<br />
2006 17,40% 20,00%<br />
2007 17,60% 20,00%<br />
2008 17,80% 20,00%<br />
2009 18,00% 20,00%<br />
2010 18,20% 20,00%<br />
2011 18,40% 20,00%<br />
2012 18,60% 20,00%<br />
2013 18,80% 20,00%<br />
dal 2014 19,00% 20,00%<br />
C<br />
contributi<br />
- obbligatori<br />
71
72<br />
ISCRITTI ALLA GESTIONE SPECIALE INPS ESERCENTI ATTIVITÁ COMMERCIALI<br />
(art. 2, c. 29, e art. 12, c. 4, L. 233/90; art. 10 DL 155/93)<br />
Soggetti con meno di 65 anni <strong>Pensionati</strong><br />
Anno o senza pensione ultra65enni<br />
Aliquota contributiva - di computo Aliquota - di computo<br />
IVS indennizzo tot nel contributivo contributiva nel contributivo<br />
1996 15,00% 0,09% 15,09% 10,00% 15,00% 15,00%<br />
1997 15,30% 0,09% 15,39% 10,00% 15,30% 15,30%<br />
1998 16,10% 0,09% 16,19% 18,10% 8,05% 8,05%<br />
1999 16,30% 0,09% 16,39% 18,30% 10,00% 10,00%<br />
2000 16,50% 0,09% 16,59% 18,50% 10,00% 10,00%<br />
2001 16,70% – 16,70% 18,70% 10,00% 10,00%<br />
2002 16,90% 0,09% 16,99% 18,90% 10,00% 10,00%<br />
2003 17,10% 0,09% 17,19% 19,10% 12,50% 12,50%<br />
2004 17,30% 0,09% 17,39% 19,30% 15,00% 15,00%<br />
2005 17,50% 0,09% 17,59% 19,50% 15,00% 15,00%<br />
2006 17,70% 0,09% 17,79% 19,70% 15,00% 15,00%<br />
2007 17,90% 0,09% 17,99% 19,90% 15,00% 15,00%<br />
2008 18,10% 0,09% 18,19% 20,00% 15,00% 15,00%<br />
2009 18,30% 0,09% 18,39% 20,00% 15,00% 15,00%<br />
2010 18,50% 0,09% 18,59% 20,00% 15,00% 15,00%<br />
2011 18,70% 0,09% 18,79% 20,00% 15,00% 15,00%<br />
2012 18,90% 0,09% 18,99% 20,00% 15,00% 15,00%<br />
dal 2013 19,00% 0,09% 19,09% 20,00% 15,00% 15,00%<br />
Contributi<br />
obbligatori
Normativa<br />
di<br />
riferimento<br />
art. 2, c. 44. L 549/95<br />
art. 59, c. 16, L 449/97<br />
art. 44, c. 6, L 289/2002<br />
art. 45 DL 269/2003<br />
C<br />
contributi<br />
- obbligatori<br />
73
74<br />
ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS<br />
LAVORATORI INDIPENDENTI E PARASUBORDINATI<br />
(art. 2, c. 29, L. 335/95)<br />
Contributi<br />
obbligatori<br />
Anno<br />
Soggetti non iscritti<br />
ad altre forme obbligatorie di previdenza<br />
Aliquota contributiva - di computo<br />
IVS ANF/MAL Totale<br />
1996 10,00% - 10,00% 10,00%<br />
1997 10,00% - 10,00% 10,00%<br />
1998 11,50% 0,50% 12,00% 12,50%<br />
1999 11,50% 0,50% 12,00% 12,50%<br />
2000 12,50% 0,50% 13,00% 14,50%<br />
2001 12,50% 0,50% 13,00% 14,50%<br />
2002 13,50% 0,50% 14,00% 15,50%<br />
2003 13,50% 0,50% 14,00% 15,50%<br />
2004 17,30% 0,50% 17,80% 19,30%<br />
2005 17,50% 0,50% 18,00% 19,50%<br />
2006 17,70% 0,50% 18,20% 19,70%<br />
2007 17,90% 0,50% 18,40% 19,90%<br />
2008 18,10% 0,50% 18,60% 20,00%<br />
2009 18,30% 0,50% 18,80% 20,00%<br />
2010 18,50% 0,50% 19,00% 20,00%<br />
2011 18,70% 0,50% 19,20% 20,00%<br />
2012 18,90% 0,50% 19,40% 20,00%<br />
dal 2013 19,00% 0,50% 19,50% 20,00%
Soggetti iscritti ad altre forme obbligatorie<br />
Titolari Iscritti ad altre forme o titolari<br />
di pensione diretta di pensione ai superstiti<br />
- contributiva - di computo - contributiva - di computo<br />
Normativa<br />
di riferimento<br />
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% art. 2, c. 29, L 335/95<br />
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% art. 59, c. 16, L 449/97<br />
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% art. 51, c. 1, L 488/99<br />
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />
10,00% 10,00% 10,00% 10,00%<br />
12,50% 12,50% 10,00% 10,00% art. 44, c. 6, L 289/2002<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00% art. 45 DL 269/2003<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
15,00% 15,00% 10,00% 10,00%<br />
C<br />
contributi<br />
- obbligatori<br />
75
76<br />
Contributi<br />
obbligatori<br />
Sono iscritti alla gestione separata dell'INPS lavoratori indipendenti e parasubordinati<br />
anche i lavoratori con contratto di "associazione in partecipazione". I lavoratori<br />
indipendenti occasionali e i venditori a domicilio sono iscritti solo se il reddito<br />
annuo da lavoro supera il limite di 5.000 euro.<br />
Per tutti questi lavoratori (autonomi, indipendenti e parasubordinati) vige l’aumento<br />
di un punto percentuale per il calcolo dei contributi relativi alle quote di reddito<br />
eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile prevista per i lavoratori<br />
dipendenti.<br />
Il limite minimo<br />
Non sono ammessi versamenti su retribuzioni di importo inferiore al minimo<br />
giornaliero stabilito dal contratto di categoria applicabile o da leggi specifiche, e comunque<br />
il contributo deve essere commisurato ad una retribuzione di importo non<br />
inferiore al minimo generale, stabilito in misura pari al 9,5% del trattamento minimo<br />
di pensione INPS vigente nell’anno.<br />
LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE IMPONIBILE PER IL VERSAMENTO<br />
DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI<br />
(art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)<br />
limite minimo<br />
anno TM INPS misura di retribuzione<br />
giornaliera<br />
1996 lire 660.300 9,5% lire 62.729<br />
1997 lire 686.050 9,5% lire 65.175<br />
1998 lire 697.700 9,5% lire 66.282<br />
1999 lire 710.250 9,5% lire 67.474<br />
2000 lire 721.600 9,5% lire 68.552<br />
2001<br />
lire 740.350 9,5% lire 70.333<br />
euro 382,36 9,5% euro 36,33<br />
2002 euro 392,69 9,5% euro 37,31<br />
2003 euro 402,12 9,5% euro 38,21<br />
2004 euro 412,18 9,5% euro 39,16<br />
2005 euro 420,43 9,5% euro 39,94
Il riscatto<br />
I periodi di lavoro per i quali si sia verificata un’omissione contributiva già caduta<br />
in prescrizione, possono essere recuperati costituendo una rendita vitalizia<br />
presso il FPLD INPS, dietro versamento della “riserva matematica”, a condizione<br />
che si possano esibire documenti dell’epoca che comprovino l'esistenza del rapporto<br />
di lavoro. Questa possibilità è azionabile da parte del lavoratore interessato.<br />
Quest’ultimo potrà rivalersi con un’azione di danno nei confronti del datore di lavoro.<br />
L’esonero dall’obbligo contributivo<br />
Nel sistema previdenziale italiano, l’obbligo contributivo non ammette eccezioni.<br />
Solo recentemente sono state introdotte due deroghe transitorie:<br />
• la prima riguarda i lavoratori a contratto di collaborazione che avevano già<br />
compiuto 65 anni di età alla data del 30 giugno 1996, quando è stato introdotto<br />
l’obbligo contributivo anche per le attività di collaborazione, prima esenti,<br />
o che li avrebbero compiuti entro il quinquennio seguente, cioè entro il 30<br />
giugno 2001;<br />
• la seconda riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Se decidono di<br />
rimanere al lavoro anche dopo il raggiungimento dei requisiti per la pensione<br />
di anzianità, è data loro facoltà di rinunciare all’accredito di contribuzione previdenziale<br />
in loro favore a decorrere dalla data di apertura della prima “finestra”<br />
di decorrenza utile o dal primo giorno del mese seguente quello di effettuazione<br />
della scelta, se posteriore, e fino al 31 dicembre 2007 o alla data di<br />
maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, se precedente. In conseguenza<br />
della scelta, il lavoratore avrà in busta-paga la quota che avrebbe<br />
dovuto essere versata all’ente previdenziale ma la sua pensione verrà calcolata<br />
sulla base dell’anzianità contributiva esistente alla data di inizio del regime<br />
di incentivo. Essa verrà liquidata all’atto della domanda, nella misura suddetta,<br />
incrementata degli scatti di perequazione intervenuti nel frattempo.<br />
C<br />
contributi<br />
- obbligatori<br />
77
78<br />
Contributi volontari<br />
Sono quei contributi che il lavoratore ha la facoltà di versare per i periodi di<br />
non lavoro, non coperti da altri tipi di contribuzione (obbligatoria, figurativa<br />
e da riscatto). Per poter esercitare questa facoltà, l’interessato deve chiedere<br />
l’autorizzazione all’ente previdenziale a cui risulta iscritto (fino al 1997 la prosecuzione<br />
volontaria era possibile solo nell’assicurazione generale obbligatoria e, con<br />
regole diverse, nei fondi sostitutivi). Fino al 1996, l’autorizzazione era concessa solo<br />
in caso di cessazione del rapporto di lavoro: dal 1996, invece, per effetto del<br />
DLgs. n. 564/96, successivamente modificato dal DLgs 278/98, che costituisce attuazione<br />
di una delle deleghe della legge n. 335/1995, nonchè per effetto della<br />
legge 53/2000 sui congedi parentali, è possibile chiedere la prosecuzione volontaria<br />
anche in costanza di rapporto di lavoro, nei casi seguenti:<br />
• sospensione del rapporto di lavoro prevista da specifiche disposizioni di legge<br />
o contrattuali e privi di copertura assicurativa (aspettative non retribuite per<br />
motivi di famiglia o altri);<br />
• di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e<br />
finalizzati alla riqualificazione professionale;<br />
• di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro<br />
part time di tipo orizzontale, verticale o ciclico;<br />
• di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo<br />
anno di vita del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati<br />
(in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi<br />
periodi;<br />
• di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l’ottavo anno di<br />
vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore<br />
al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi.<br />
• inoltre, la legge 243/2004 (art. 1, comma 2, lettera t) prevede l'emanazione<br />
di un decreto legislativo entro il 5 ottobre 2005 con la possibilità, per gli iscritti<br />
alla gestione previdenziale lavoratori indipendenti e parasubordinati, di ottenere<br />
l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso<br />
altre forme di previdenza obbligatoria, al fine di conseguire il requisito contributivo<br />
per il diritto a pensione a carico delle predette forme;<br />
In questi casi, quindi, non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa che<br />
resta, invece, condizione necessaria per l’autorizzazione in tutti gli altri casi.<br />
I requisiti necessari per la concessione dell’autorizzazione ai versamenti volontari,<br />
sono i seguenti:
• cessazione dell’attività lavorativa (tranne nei casi che si è detto ed in altri casi<br />
in cui il versamento volontario integra la misura di un contributo obbligatorio<br />
già presente, come è per il lavoro domestico sotto le 24 ore settimanali e il lavoro<br />
agricolo dipendente a tempo determinato sotto il limite di giornate previsto<br />
per la copertura dell’anno);<br />
• almeno 5 anni di contributi.<br />
In assenza di contributi per 5 anni ne sono sufficienti 3, purché presenti negli<br />
ultimi 5 anni precedenti la domanda di autorizzazione.<br />
In deroga a quest’ultimo requisito, è possibile far valere un requisito ridotto,<br />
non inferiore ad un anno nell’ultimo quinquennio, nel caso in cui la prosecuzione<br />
volontaria serva per periodi:<br />
• intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, a carattere stagionale, ovvero<br />
all’interno di rapporti di lavoro temporaneo o discontinuo, come l’interinale;<br />
• di non effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da contribuzione<br />
e all’interno di rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, verticale<br />
e ciclico;<br />
• quando essa venga effettuata nella gestione speciale dell’INPS per i lavoratori<br />
parasubordinati.<br />
I versamenti volontari hanno la stessa efficacia di quelli obbligatori e sono incompatibili<br />
con qualsiasi altro tipo di contributi eventualmente versati o accreditati<br />
per gli stessi periodi.<br />
Inoltre, ai fini fiscali l’importo dei versamenti volontari, prima considerato onere<br />
detraibile, viene ora considerato onere deducibile. Si ricorda che le detrazioni<br />
agiscono sull’imposta lorda, mentre gli oneri deducibili contribuiscono ad abbassare<br />
il reddito imponibile.<br />
C<br />
contributi<br />
- volontari<br />
79
80<br />
Contributi figurativi<br />
Sono contributi assicurativi accreditati in assenza di effettivi versamenti e a<br />
particolari condizioni. L’accreditamento avviene, infatti, con riferimento al verificarsi<br />
di particolari eventi giudicati meritevoli di tutela da parte della legge.<br />
Questi periodi, pur essendo privi di contribuzione obbligatoria o versata ad altro<br />
titolo, sono comunque coperti sul piano pensionistico e vengono considerati utili<br />
ai fini del diritto e del calcolo della pensione. I contributi figurativi hanno lo stesso<br />
valore di quelli obbligatori (salvo rare eccezioni).<br />
La contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti è prevista per i seguenti<br />
periodi:<br />
- di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità);<br />
- di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro<br />
il limite massimo di 1 anno e dieci mesi (a regime);<br />
- di percezione dell’indennità di mobilità;<br />
- di cassa integrazione guadagni;<br />
- di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio;<br />
- corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio<br />
quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività<br />
lavorativa, in presenza di almeno 5 anni di contributi versati o accreditati<br />
in costanza di rapporto di lavoro dipendente;<br />
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni;<br />
- di astensione facoltativa oltre i sei mesi e tra il terzo e l’ottavo anno di vita del<br />
bambino (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno<br />
sociale, con facoltà di integrazione da parte dell’interessato);<br />
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di<br />
vita (contribuzione figurativa pari al 200% del valore massimo dell’assegno<br />
sociale con facoltà di integrazione da parte dell’interessato);<br />
- di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive<br />
(massimo 170 giorni per figlio);<br />
- di assistenza a portatori di handicap;<br />
- di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni, al coniuge o al<br />
genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo<br />
(25 giorni l’anno, entro un massimo di 24 mesi);
- di assistenza antitubercolare;<br />
- di servizio militare ed equiparati;<br />
- di persecuzione politica e razziale;<br />
- riconosciuti a lavoratori licenziati per motivi politici di credo politico, sindacale<br />
e religioso;<br />
- di aspettativa per svolgimento di funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali<br />
provinciali e nazionali;<br />
- di retribuzioni ridotte per contratti di solidarietà;<br />
- di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili;<br />
- di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata;<br />
- di godimento dell’assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività<br />
lavorativa; si tratta di periodi utili solo per il diritto (e non per la misura)<br />
alla pensione di vecchiaia, nel caso in cui il titolare dell’assegno compia l’età<br />
pensionabile e l’assegno stesso venga trasformato, nonché per la pensione ai<br />
superstiti;<br />
- per le giornate di riposo fruite dai donatori di sangue.<br />
C<br />
contributi<br />
- figurativi<br />
81
82<br />
Contributi da riscatto<br />
Sono contributi versati per dare copertura assicurativa a quei periodi privi di<br />
contribuzione obbligatoria che la legge ha voluto rendere utilizzabili ai fini<br />
della pensione, nella maggior parte dei casi mediante il pagamento di un<br />
onere da riscatto da parte del lavoratore interessato. I contributi da riscatto hanno<br />
lo stesso valore di quelli obbligatori.<br />
Possono essere riscattati i seguenti periodi:<br />
- di lavoro prestato tra il 1° luglio 1920 ed il 31 agosto 1950 con qualifica di<br />
impiegato e con retribuzione superiore ai limiti all’epoca previsti per l’assoggettamento<br />
all’obbligo assicurativo;<br />
- di lavoro subordinato all’estero, presso Paesi non legati all’Italia da convenzioni<br />
internazionali in materia di sicurezza sociale;<br />
- di internamento nei campi di concentramento;<br />
- del corso legale di laurea;<br />
- del corso legale di diplomi professionali (per lo più universitari) diversi dalla<br />
laurea, a condizione che il titolo sia richiesto per l’ammissione in servizio o per<br />
la progressione in carriera;<br />
- corrispondenti a quelli di assenza facoltativa per maternità, al di fuori del rapporto<br />
di lavoro;<br />
- di congedo per motivi familiari di assistenza e cura a disabili in misura non inferiore<br />
all’80%;<br />
- di effettuazione di lavori socialmente utili, quando il periodo sia considerabile<br />
utile soltanto ai fini del diritto a pensione e non anche della sua misura;<br />
e, in alternativa alla prosecuzione volontaria:<br />
- di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro previste da specifiche disposizioni<br />
di legge o e contrattuali e privi di copertura assicurativa;<br />
- di formazione professionale, studio e ricerca, privi di copertura assicurativa e<br />
finalizzati all’inserimento professionale; nonché i periodi corrispondenti alle tipologie<br />
di inserimento nel mercato del lavoro (stage, borse di studio, contratti<br />
di inserimento) ove non comportanti l’obbligo assicurativo;<br />
- intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro a carattere stagionale, o all’interno<br />
di rapporti di lavoro temporanei o discontinui;
- di non effettuazione dell'attività di lavoro all’interno di un rapporto di lavoro<br />
part time;<br />
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l’ottavo<br />
anno di vita del bambino; ad integrazione dei contributi figurativi accreditati<br />
(in misura non superiore al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi<br />
periodi;<br />
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il terzo e l’ottavo anno di<br />
vita, ad integrazione dei contributi figurativi accreditati (in misura non superiore<br />
al 200% dell’assegno sociale) per questi stessi periodi.<br />
Inoltre, i lavoratori iscritti alla gestione separata del lavoro autonomo, di cui al<br />
comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95, possono riscattare fino a cinque annualità<br />
precedenti l’istituzione dell’obbligo assicurativo presso la gestione stessa<br />
(avvenuta nel 1996), a determinate condizioni.<br />
C<br />
contributi<br />
- da riscatto<br />
83
84<br />
La totalizzazione<br />
dei periodi assicurativi<br />
Adecorrere dal 1° gennaio 2001 i lavoratori che hanno contributi in diversi<br />
Fondi e Gestioni di previdenza obbligatoria (AGO, forme sostitutive, esclusive<br />
ed esonerative, Casse dei liberi professionisti) possono ricorrere alla totalizzazione<br />
dei periodi assicurativi se, singolarmente considerati, non diano diritto a<br />
pensione.<br />
Così stabilisce l’art. 71 della Legge 388/2000, attuato con decreto del Ministero<br />
del Lavoro di concerto con il Ministero per l’Economia n. 57 del 7 febbraio<br />
2003.<br />
Questo provvedimento precisa innanzitutto che la totalizzazione riguarda i lavoratori<br />
che andranno in pensione con il sistema retributivo o misto.<br />
Oggetto della totalizzazione devono essere tutti i periodi di iscrizione e di contribuzione<br />
che non siano coincidenti; possono essere utilizzati anche i contributi per<br />
i quali, anteriormente al 4 marzo 2003, sia stata chiesta la ricongiunzione, se il relativo<br />
procedimento non si sia concluso con il completo pagamento delle somme<br />
dovute. In tal caso, è consentito il recesso con conseguente restituzione delle somme<br />
già versate, maggiorate degli interessi legali.<br />
Preclude invece la totalizzazione la presentazione di una domanda di ricongiunzione<br />
o di restituzione dei contributi, ove prevista, dopo la predetta data del 4<br />
marzo 2003.<br />
Attualmente, si può ricorrere alla totalizzazione solo per conseguire il diritto a<br />
pensione di vecchiaia, di inabilità e indiretta. Con l’art. 1, comma 2, lettera o) della<br />
legge 243/2003, invece, è prevista l’emanazione di un decreto legislativo entro<br />
il 5 ottobre 2005 con il quale la facoltà di totalizzazione dovrebbe poter essere<br />
azionata anche da lavoratori che abbiano compiuto 65 anni di età o abbiano raggiunto<br />
40 anni di contributi, limitatamente agli spezzoni di anzianità contributiva<br />
di almeno 5 anni ciascuno.<br />
Per la pensione di vecchiaia devono essere perfezionati i requisiti di età,<br />
assicurazione e contribuzione ed ogni ulteriore condizione posta dai singoli ordinamenti<br />
previdenziali presso cui risultano periodi di iscrizione.<br />
Per la pensione di inabilità devono sussistere i requisiti di assicurazione e<br />
di contribuzione previsti nella gestione cui l’interessato è iscritto al verificarsi dello<br />
stato invalidante, computando a tal fine tutti i periodi assicurativi esistenti nelle diverse<br />
gestioni a condizione che fra di loro non ci siano interruzioni superiori a 24<br />
mesi.
Per ottenere la totalizzazione l’assicurato o il superstite deve farne domanda<br />
all’Ente di ultima iscrizione; ogni gestione interessata calcola la quota di propria<br />
pertinenza secondo le regole vigenti al momento della domanda.<br />
Ai fini della totalizzazione, i periodi di iscrizione nelle varie gestioni si convertono,<br />
nell’unità temporale prevista da ciascuna gestione, sulla base dei seguenti<br />
parametri:<br />
• sei giorni equivalgono ad una settimana e viceversa;<br />
• ventisei giorni equivalgono ad un mese e viceversa;<br />
• settantotto giorni equivalgono ad un trimestre e viceversa:<br />
• trecentododici giorni equivalgono ad un anno e viceversa.<br />
Il pagamento del trattamento complessivo viene effettuato dalla gestione tenuta<br />
alla erogazione della quota maggiore; quest’ultima dovrà farsi carico anche<br />
dell’eventuale integrazione al trattamento minimo secondo le regole vigenti nell’AGO,<br />
tenendo conto della somma delle singole quote.<br />
Ciascuna gestione deve trasferire all’Ente erogatore la quota di propria competenza<br />
con valuta anteriore alla data di pagamento; l’eventuale ritardo, in ogni<br />
caso, non compromette il regolare pagamento della pensione.<br />
Per la pensione indiretta non è rilevante il fatto che il dante causa sia già<br />
deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.<br />
Il principio generale del cumulo dei periodi assicurativi per i lavoratori soggetti<br />
esclusivamente al sistema contributivo era già stato introdotto nel nostro ordinamento<br />
dall’art. 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 del quale l’art. 71<br />
della L. 388/01 ha funzione integrativa.<br />
C<br />
contributi<br />
85
86<br />
Il limite minimo settimanale<br />
per l’accredito dei contributi<br />
Qualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c’è una stretta correlazione<br />
tra l’importo della retribuzione di riferimento (reale, figurativa, tabellare) e<br />
il numero di contributi settimanali accreditabili. Dal 1983, infatti, un contributo<br />
settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento<br />
raggiunge o supera un determinato limite che, attualmente, è pari al 40% del trattamento<br />
minimo di pensione INPS vigente nello stesso anno. Se la media settimanale<br />
della retribuzione percepita nel corso di un anno solare, beninteso nei periodi<br />
coperti da contribuzione, è inferiore a tale limite, il numero di contributi settimanali<br />
accreditati nella posizione assicurativa dell’interessato si contrae in proporzione,<br />
dividendo per il minimale la somma delle retribuzioni percepite nell’anno. Quest’operazione<br />
si compie ai soli fini del diritto e del calcolo della pensione, cioè non<br />
per altre prestazioni cui il lavoratore potrebbe avere diritto in base al suo lavoro.<br />
Esempio: lavoratore che nel 2004 ha lavorato (compresi i periodi coperti figurativamente,<br />
es. malattia) per 30 settimane, percependo complessivamente 3.540<br />
euro lordi.<br />
• Prima si controlla la capienza: 3.540 : 30 = 118,00, importo inferiore al minimo<br />
consentito;<br />
• quindi si deve procedere alla contrazione del numero delle settimane da accreditare,<br />
dividendo l’importo complessivo della retribuzione per il minimale<br />
settimanale e arrotondando sempre per eccesso il quoziente: 3.540 : 164,87<br />
= 21,47 contributi settimanali accreditabili nell'anno, da arrotondare a 22.<br />
LIMITE MINIMO DI RETRIBUZIONE PER L’ACCREDITO DEI CONTRIBUTI<br />
PREVIDENZIALI IN MISURA PIENA<br />
(art. 7, comma 1, L 638/83; art. 1, comma 2, L 389/89)<br />
anno TM INPS misura<br />
limite minimo di retribuzione<br />
settimanale annuo<br />
1998 lire 697.700 40,0% lire 279.080 lire 14.512.160<br />
1999 lire 710.250 40,0% lire 284.100 lire 14.773.200<br />
2000 lire 721.600 40,0% lire 288.640 lire 15.009.280<br />
2001<br />
lire<br />
€<br />
740.350<br />
382,36<br />
40,0%<br />
40,0%<br />
lire<br />
€<br />
296.140<br />
152,95<br />
lire<br />
€<br />
15.399.280<br />
7.953,40<br />
2002 € 392,69 40,0% € 157,08 € 8.168,16<br />
2003 € 402,12 40,0% € 160,85 € 8.364,20<br />
2004 € 412,18 40,0% € 164,87 € 8.573,24<br />
2005 € 420,43 40,0% € 168,17 € 8.744,84
Maggiorazioni dell’anzianità contributiva<br />
In alcuni casi l’effettuazione di attività lavorative particolari comporta una copertura<br />
assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali<br />
periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati<br />
coefficienti di maggiorazione. Si tratta in genere di periodi di attività effettuata<br />
in condizioni disagiate; quando la maggiorazione ha effetto sull’anzianità<br />
contributiva utile per il diritto alla pensione, la finalità cui risponde la maggiorazione<br />
è l’anticipazione del momento in cui è possibile ritirarsi in pensione, cessando<br />
quindi l’attività lavorativa disagiata se ancora in svolgimento; quando ha effetto<br />
anche sulla misura della pensione, la finalità è anche la compensazione del<br />
maggior dispendio di energia fisica e psichica necessaria per l’effettuazione dell’attività.<br />
Dal 1° gennaio 1998 il complesso dei periodi contributivi dovuti a maggiorazione<br />
di qualsiasi tipo per “particolari attività professionali” non può superare il limite<br />
di 5 anni, fermo rimanendo il diritto ai periodi di maggiorazione già maturati<br />
a tale data che, se di durata oltre i 5 anni, rimangono cristallizzati e non possono<br />
crescere ulteriormente (art. 59, comma 1, lettera a, della legge 449/97). Non<br />
sono soggetti a questa limitazione i periodi di lavoro svolti da ciechi e sordomuti,<br />
in quanto la maggiorazione è riferita alle condizioni del soggetto che effettua l’attività<br />
e non alle particolarità dell’attività professionale stessa.<br />
Si riporta di seguito uno schema delle maggiorazioni previste dai principali ordinamenti<br />
pensionistici italiani.<br />
attività / soggetto<br />
servizio prestato a bordo di navi - anche in riserva<br />
- dai militari della marina e servizio di navigazione<br />
compiuto dai carabinieri, dalla guardia di finanza,<br />
dalle guardie di pubblica sicurezza, dagli<br />
agenti di custodia, dai vigili del fuoco, dagli ufficiali<br />
della Marina imbarcati come medici e dal personale<br />
civile imbarcato su navi militari<br />
29<br />
1 /3 del periodo<br />
servizio prestato a bordo di navi militari 31 1 /2 del periodo<br />
servizio prestato a bordo delle navi in armamento<br />
o in riserva dai militari addetti alle macchine<br />
codice<br />
CUD<br />
tipo ed entità<br />
della maggiorazione<br />
30 40% del periodo<br />
fonte<br />
normativa<br />
art. 19, c. 1-2<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 19, c. 4<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 19, c. 3<br />
DPR 1.092/73<br />
87
88<br />
attività / soggetto<br />
servizio di volo 1 1 /3 del periodo<br />
servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale<br />
o militare di truppa del corpo della guardia<br />
di finanza<br />
servizio prestato dal personale dell’Amministrazione<br />
degli affari esteri nelle residenze disagiate*<br />
o particolarmente disagiate** (compreso il periodo<br />
di viaggio tra una sede e l’altra)<br />
servizi prestati nelle scuole e in altre istituzioni<br />
educative e culturali italiane all’estero<br />
servizio prestato alla commutazione telefonica in<br />
qualità di operatore, di assistente o di capoturno<br />
da parte del personale dell’Azienda di Stato per i<br />
servizi di telefonia<br />
impiegate coniugate o con prole a carico<br />
ambasciatori e consiglieri di ambasciata, prefetti,<br />
questori, ispettori generali di pubblica sicurezza<br />
ispettrici e dalle assistenti del Corpo di polizia<br />
femminile<br />
codice<br />
CUD<br />
2 e 3<br />
6 e 5<br />
7 e 8<br />
37<br />
tipo ed entità<br />
della maggiorazione<br />
1 /2 del periodo<br />
per i primi 2 anni<br />
1 /3 per i successivi<br />
1 /2 del periodo di servizio<br />
in sedi disagiate<br />
3 /4 del periodo di servizio<br />
in sedi particolarmente<br />
disagiate<br />
1 /2 del periodo per<br />
i primi 2 anni<br />
1 /3 per i successivi<br />
1 /3 del periodo<br />
5 anni (8 per le<br />
ispettrici e le assistenti<br />
del corpo di polizia<br />
femminile) per<br />
maturare il diritto alla<br />
pensione di anzianità<br />
cinque anni e aumento<br />
di un terzo del servizio<br />
per raggiungere<br />
il diritto alla pensione<br />
di anzianità<br />
nel caso di collocamento<br />
a riposo per raggiunti<br />
limiti di età (56 anni)<br />
aumento di cinque anni<br />
fonte<br />
normativa<br />
art. 20<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 21<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 23<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 24<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 50<br />
DPR 1.092/73
operai addetti a lavori insalubri e ai polverifici 9 1 /4 del periodo<br />
personale direttivo, docente ed assistente educatore<br />
della scuola ed istituzioni statali aventi particolari<br />
finalità<br />
esposizione ad amianto 14<br />
pensione di inabilità<br />
prepensionamenti<br />
attività / soggetto<br />
i servizi prestati nei reparti di correzione o negli<br />
stabilimenti militari di pena<br />
43<br />
1 /3 del periodo<br />
1 /2 del periodo<br />
dal 2 ottobre 2004<br />
1 /4 del periodo<br />
lavoro svolto da persone non vedenti 19 1 /3 del periodo<br />
lavoro svolto da sordomuti e invalidi con grado di<br />
invalidità non inferiore al 74%<br />
lavoro in sottosuolo in miniere, cave o torbiere che<br />
hanno cessato l’attività (solo ai fini del diritto)<br />
servizio in colonia e in territorio somalo<br />
servizio in zona di armistizio<br />
codice<br />
CUD<br />
4<br />
42<br />
18<br />
(portuali)<br />
10<br />
e 11<br />
12<br />
e 13<br />
tipo ed entità<br />
della maggiorazione<br />
le campagne di guerra un anno ogni campagna<br />
1 /5 del periodo<br />
1 /6 del periodo<br />
da 1 /5 a 1 /4 del periodo,<br />
a seconda della durata<br />
pari al periodo<br />
mancante alla data<br />
di compimento dell’età<br />
pensionabile<br />
c. s. entro determinati<br />
limiti massimi (in<br />
genere 5, 7 o 10 anni)<br />
1 /2 per i primi due anni,<br />
poi 1 /3<br />
1 /2 per i primi due anni,<br />
poi 1 /3<br />
fonte<br />
normativa<br />
art. 22<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 24<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 63<br />
L 312/80<br />
art. 13, c. 7<br />
L 257/92<br />
art. 47<br />
DL 269/03<br />
conv. L 326/03<br />
L 113/85<br />
e L 120/91<br />
art. 80, c. 3<br />
L 388/2000<br />
art. 78, c. 23<br />
L 388/2000<br />
art. 2<br />
L 222/84<br />
leggi specifiche<br />
art. 26<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 27<br />
DPR 1.092/73<br />
89
90<br />
attività / soggetto<br />
attività particolarmente usuranti e particolarmente<br />
usuranti di maggior gravità<br />
attività di lavoro svolta prima del raggiungimento<br />
del 18° anno di età<br />
ex combattenti e relativi superstiti con eventuali<br />
invalidità indotte<br />
percezione dell'indennità per servizio d'istituto o,<br />
dal 25 aprile 1981, funzioni di polizia espletate<br />
da dipendenti della Polizia di Stato<br />
impiego operativo di campagna per militari Esercito,<br />
Marina, Aviazione<br />
codice<br />
CUD<br />
15, 16<br />
e 17<br />
imbarco su mezzi di superficie 27<br />
imbarco su sommergibili 28<br />
20<br />
22<br />
23<br />
1 /2 dell’importo della<br />
contribuzione ai fini del<br />
calcolo della pensione<br />
esclusivamente con il sistema<br />
contributivo<br />
1 /5 del periodo<br />
impiego operativo per reparti di truppe alpine 25 1 /5 del periodo<br />
navigazione mercantile 26 1 /2 del periodo<br />
24<br />
tipo ed entità<br />
della maggiorazione<br />
un anno del coefficiente<br />
di trasformazione ogni 6<br />
anni di attività usurante<br />
ai fini del calcolo della<br />
pensione esclusivamente<br />
con il sistema contributivo,<br />
in luogo dell’anticipazione<br />
del limite di età<br />
nel retributivo<br />
1 /5 del periodo<br />
1 /3 del periodo<br />
(misura 3,5%)<br />
1 /3 del periodo<br />
(misura 6%)<br />
fonte<br />
normativa<br />
art. 1, commi<br />
35 e 37<br />
L 335/95<br />
art. 1, c. 7<br />
L 335/95<br />
art. 2<br />
L 336/70<br />
art. 3<br />
L 284/77<br />
art. 17<br />
L 187/76<br />
art. 18<br />
L 78/83<br />
art. 31<br />
DPR 1.092/73<br />
art. 18<br />
L 78/83<br />
art. 18<br />
L 78/83
attività / soggetto<br />
controllo spazio aereo di I, II e III livello<br />
servizio all’estero con compiti di cooperazione con<br />
Paesi in via di sviluppo in sedi disagiate* e particolarmente<br />
disagiate**<br />
codice<br />
CUD<br />
29, 30<br />
e 31<br />
40 e<br />
41<br />
tipo ed entità<br />
della maggiorazione<br />
1 /3 del periodo<br />
1 /2 del periodo di servizio<br />
in sedi disagiate<br />
3 /4 del periodo di servizio<br />
in sedi particolarmente<br />
disagiate<br />
fonte<br />
normativa<br />
art. 18<br />
L 78/83<br />
art. 23<br />
L 49/87<br />
* Residenze disagiate (tabella A del DM 1° maggio 1954)<br />
Addis Abeba; Algeri; Amman; Asmara; Assunzione; Avana; Bahia Blanca; Bogotà; Bombay; Bona; Bucarest; Budapest;<br />
Caifa; Calcutta; Campinas; Ciudad Truyillo; Colombo; Curitiba; Dar es Salaam; Gerusalemme; Hong Kong Hankow; La<br />
Paz; Londrina; Lourenso Marques; Managua; Manila; New Delhi; Orano; Pechino; Porto Alegre; Porto Principe; Praga;<br />
Quito; Recife; Santos; Shanghai; Sofia; Tananarive; Tegucigalpa; Teheran; Tel Aviv; Tientsin; Varsavia.<br />
** Residenze particolarmente disagiate (tabella B del DM 1° maggio 1954)<br />
Abidjan; Accra; Aden; Bagdad; Bangkok; Bengasi; Chisimaio; Ciudad Bolivar; Conakry; Dakar; Djakarta; Elisabethville;<br />
Gedda; Hargheisa; Kabul; Karachi ; Kartoum; Kuala Lampur; Lagos; Leopoldville; Luanda; Maracaibo; Massana; Mogadiscio;<br />
Monrovia; Rangoon; Saigon; Singapore; Seoul; Taiz; Tirana; Yaoundè.<br />
NB i codici CUD sono relativi ai campi da 77 a 80 della parte “dati previdenziali e assistenziali”. I codici 21,35,36,38<br />
e 39 non danno luogo a maggiorazioni, attualmente<br />
91
92<br />
Il cumulo delle pensioni<br />
con i redditi da lavoro<br />
Per verificare se una pensione può essere cumulata, ed, eventualmente, in quale<br />
misura, con il reddito derivante dall’effettuazione di un’attività lavorativa,<br />
occorre tenere conto:<br />
• del regime pensionistico applicabile (regime retributivo o regime contributivo);<br />
• del tipo di pensione (pensione ai superstiti; pensione di invalidità; assegno di<br />
invalidità; pensione di inabilità; pensione di vecchiaia; pensione di anzianità);<br />
Nel caso si tratti di pensione di anzianità o di trattamento di invalidità occorre<br />
tenere conto anche:<br />
- dell’età del titolare della pensione (se inferiore o no all’”età stabilita per la<br />
pensione di vecchiaia” 1 );<br />
- del numero di contributi sulla base dei quali è stata liquidata la pensione;<br />
- del tipo di attività dalla quale deriva il reddito (alle dipendenze altrui o lavoro<br />
autonomo) 2 ;<br />
- della forma assicurativa presso la quale è stato conseguito il diritto alla pen-<br />
1 Nelle forme previdenziali esclusive dell’AGO quest’espressione, contenuta nell’art. 10 del DLgs 503/92, si interpreta con riferimento<br />
all’età per il collocamento a riposo d’ufficio fissata dal regolamento dell’amministrazione statale o dell’Ente locale di appartenenza.<br />
Questo limite di età, per gli uomini, è sempre pari a 65 anni (salvo limitate eccezioni in alto per i magistrati e professori<br />
universitari e, in basso, per alcune figure del personale viaggiante delle ferrovie e dei mezzi di trasporto pubblico) e,<br />
per le donne, è diverso a seconda dell’Ente di appartenenza. Tuttavia, poiché con la legge 335/95 è stato stabilito che la pensione<br />
conseguita da donne con almeno 60 anni di età in seguito a dimissioni prima del raggiungimento dell’età per il collocamento<br />
a riposo d’ufficio vada considerata pensione di vecchiaia e non pensione anticipata, ai fini del cumulo si può assumere<br />
che l’età “stabilita per la pensione di vecchiaia” anche nel pubblico impiego sia di 60 anni per le donne e 65 per gli uomini.<br />
2 Ai fini del cumulo si applicano le definizioni di lavoro dipendente e lavoro autonomo adottate dal Codice civile indipendentemente<br />
dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Quindi, ad esempio, il reddito da collaborazione coordinata e continuativa, che ai fini<br />
fiscali è stato assimilato a reddito da lavoro dipendente con la legge 342/2000, rimane considerato reddito da lavoro autonomo<br />
ai fini del cumulo con la pensione, come già riconosciuto dall’INPS con la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001, punto 7.<br />
Sempre l’INPS, nella circolare n. 197 del 23 dicembre 2003 ridefinisce quelli da lavoro autonomo come redditi comunque ricollegabili<br />
ad attività di lavoro svolte senza vincolo di subordinazione, e quindi:<br />
• i redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni (quota del reddito agrario attribuibile al soggetto);<br />
• i redditi prodotti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali (quota reddito di impresa attribuibile al soggetto);<br />
• i redditi prodotti dai titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;<br />
• i redditi prodotti in dipendenza di altri rapporti di collaborazione (es. amministratore, sindaco o revisore dei conti di società<br />
ed enti, collaborazione a giornali e riviste, incarichi di presidenza di enti o associazioni, ecc.);<br />
• le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di membro di organi collegiali;<br />
• le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è costituito dalla<br />
prestazione di lavoro;<br />
• i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di società in accomandita semplice e di società in nome collettivo<br />
connessi ad attività di lavoro autonomo (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001);<br />
• i redditi d’impresa connessi ad attività di lavoro;<br />
• i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni.
sione (assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, con<br />
il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e le Gestioni speciali per i lavoratori autonomi;<br />
forme assicurative esclusive dell’AGO; Fondi sostitutivi dell’AGO) 3 ;<br />
- della data di decorrenza della pensione (in particolare: entro il 31 dicembre<br />
1994 o dopo);<br />
- della data nella quale sono stati maturati i requisiti contributivi (come sopra).<br />
Si riportano di seguito le disposizioni vigenti nei casi di cumulo pensione con<br />
reddito da lavoro. In primo luogo l’elenco delle attività di lavoro che sono cumulabili<br />
con qualsiasi tipo di pensione; poi l’esposizione delle regole vigenti nel regime<br />
retributivo e nel regime contributivo per le pensioni dirette; infine una sintesi delle<br />
disposizioni che regolano il cumulo delle pensioni ai superstiti.<br />
In fondo a questo capitolo, 4 diagrammi per la ricerca veloce della disciplina di<br />
cumulo applicabile in ciascuno di questi casi:<br />
- titolare di pensione o assegno d’invalidità occupato alle dipendenze di terzi;<br />
- titolare di pensione o assegno d’invalidità che svolge lavoro autonomo;<br />
- titolare di pensione di anzianità (e assimilate) occupato alle dipendenze di terzi;<br />
- titolare di pensione di anzianità (e assimilate) che svolge lavoro autonomo.<br />
Le attività che non comportano mai trattenute sulla pensione<br />
Non sono soggetti ad alcuna limitazione del cumulo con qualsiasi tipo di pensione<br />
i seguenti emolumenti:<br />
• le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione della legge n.<br />
816/85 4 e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche<br />
pubbliche elettive. Quindi, oltre a quelle relative alle cariche richiamate nella<br />
legge 816/85, non sono rilevanti ai fini del cumulo neanche le indennità percepite,<br />
ad esempio, dai presidenti e dai membri dei consigli regionali e quelle<br />
dei parlamentari nazionali ed europei (art. 1, comma 173 ter, L 662/96 e nota<br />
del Min. Lavoro del 4 marzo 1998) né quelle percepite dalle persone che ricoprono<br />
le cariche richiamate nei primi due commi dell’art. 82 del TUEL ( messaggio<br />
INPS n. 340 del 29 settembre 2003);<br />
C<br />
cumulo<br />
- pensionato<br />
che lavora<br />
3 Per l’elenco delle forme di previdenza oggi esistenti in italia, si veda la voce “G come gestioni” in questo stesso volume.<br />
4 Si tratta delle indennità relative:<br />
• alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali, presidente e componente<br />
di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e componente di organi esecutivi di consorzi<br />
fra enti locali e loro aziende;<br />
• alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali, componenti di organi esecutivi<br />
dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;<br />
• alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane, comitati di gestione e assemblea<br />
delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili, di consorzi<br />
e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli organi dei suddetti enti.<br />
93
94<br />
Il cumulo<br />
delle pensioni<br />
con i redditi<br />
da lavoro<br />
• gli assegni alimentari corrisposti a pensionati sospesi dal servizio a norma dei<br />
regolamenti per il personale degli Enti di appartenenza. In caso di riammissione<br />
in servizio con regolarizzazione delle retribuzioni, ai fini del cumulo si dovrà<br />
far riferimento alla “retribuzione da lavoro dipendente” e non agli “assegni<br />
alimentari”;<br />
• le indennità derivanti dallo svolgimento di attività nell’ambito di programmi di<br />
reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali<br />
ed altre istituzioni pubbliche e private (art. 10, comma 5, DLgs 503/92);<br />
• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice di pace (art. 11,<br />
comma 4 bis, L 374/91);<br />
• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice onorario aggregato<br />
(art. 8 L 276/97);<br />
• le indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario (art.<br />
34 L 342/2000).<br />
Nel regime retributivo<br />
Le pensioni che si possono cumulare con qualsiasi tipo di reddito<br />
da lavoro<br />
La regola<br />
Sono interamente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro:<br />
• le pensioni di vecchiaia (art. 72 legge 388/2000). Per pensione di vecchiaia<br />
si intende la pensione il cui diritto si consegue al compimento dell’età considerata<br />
pensionabile nell’ordinamento di appartenenza. Ai fini del cumulo, sono<br />
equiparate alla pensione di vecchiaia le pensioni di qualsiasi tipo 5 quando il titolare<br />
abbia raggiunto l’età richiesta per il conseguimento del diritto<br />
alla pensione di vecchiaia 6 .<br />
• le pensioni di qualsiasi tipo liquidate con anzianità contributiva pari o superiore<br />
a 40 anni (art. 72 legge 388/2000). È necessario tenere presente<br />
che non si tratta di avere la pensione liquidata semplicemente col massimo<br />
pensionabile previsto nell’ordinamento previdenziale di appartenenza, ma sono<br />
necessari proprio 40 anni di contributi. Si tratta di tutti i contributi utili per<br />
la determinazione della misura della pensione o di suoi supplementi: in altre<br />
parole, si computano anche i contributi che non sono utili per il diritto alla pensione<br />
di anzianità (es. contributi figurativi per disoccupazione o malattia); inoltre,<br />
non è necessario che i 40 anni di contributi siano tutti presenti alla data di<br />
decorrenza della pensione, ma è possibile raggiungerli anche continuando a lavorare<br />
e liquidando supplementi successivi 7 .<br />
5 Ad eccezione della pensione di inabilità, che, per definizione, esclude la possibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa<br />
6 Per età pensionabile nel settore dell’impiego pubblico, cfr sopra, nota n. 1<br />
7 Vedi circolare INPS n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio dell’INPS n. 4233 del 23 luglio 1999.
• le pensioni di anzianità conseguite con almeno 37 anni di anzianità<br />
contributiva e 58 anni di età (art. 44, comma 1, L 289/2002). I predetti<br />
requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento e, a differenza che nel<br />
caso precedente, non è utile che vengano raggiunti lavorando dopo la data di<br />
decorrenza della pensione, liquidando supplementi successivi e aspettando l’età<br />
anagrafica.<br />
• le pensioni a carico delle forme di previdenza esclusive e sostitutive dell’AGO i<br />
cui importi sono esclusi dalla base imponibile ai fini IRPEF. Si tratta delle pensioni<br />
privilegiate ordinarie cosiddette “tabellari”, corrisposte a seguito di infermità<br />
contratte durante il servizio militare di leva (art. 10, comma 2, DLgs<br />
503/92).<br />
Infine i titolari di pensioni di anzianità con decorrenza fino al 1° dicembre<br />
2002, possono acquisire a pagamento l’esonero dal divieto di cumulo con reddito<br />
da lavoro autonomo o retribuzione da lavoro dipendente (art. 44, commi 2-4, L<br />
289/2002). È sufficiente versare una sola volta, all’Ente previdenziale che ha in<br />
carico la pensione, un importo calcolato in base alla formula seguente:<br />
– 30% della quota di pensione eccedente il minimo vigente nell’anno in cui si effettua<br />
il pagamento<br />
moltiplicato<br />
– la differenza tra 95 e la somma, arrotondata all’intero, del numero degli anni<br />
di età e degli anni di contribuzione posseduti alla data del pensionamento,<br />
arrotondati al primo decimale.<br />
L’importo da versare non può essere comunque inferiore al 20% della rata di<br />
pensione di riferimento né superiore al triplo di essa. Una volta calcolato, l’importo<br />
va aumentato del 20%. Il versamento va effettuato entro 3 mesi dalla data di<br />
inizio dell’attività. Solo i titolari di pensione di anzianità con decorrenza fino al 1°<br />
dicembre 2002, già in attività di lavoro non cumulabile alla data del 30 novembre<br />
2002, hanno potuto usufruire della tariffa non maggiorata del 20%, purché abbiano<br />
effettuato il pagamento in unica soluzione entro il 17 marzo 2003. Chi era<br />
in attività alla data del 30 novembre 2002 e non ha attivato la possibilità di acquisto<br />
entro il 17 marzo 2003 non può più accedere a tale facoltà (circ. INPS n.<br />
197 del 23 dicembre 2003, punto 3.2.2).<br />
Un esempio: persona che ha conseguito la pensione di anzianità il 1° aprile<br />
2001 con 35 anni e 5 mesi di contributi e 54 anni e 10 mesi di età (settore pubblico)<br />
ed ha intrapreso una nuova attività di lavoro nel 2004. In tale anno, l’importo<br />
lordo mensile della sua pensione era pari a 1.040,80 euro. L’importo da pagare<br />
è la risultante della seguente espressione:<br />
[(1.040,80 - 412,18) X 30%] X [95 - (35,41 + 54,83)] =<br />
(628,62 X 30%) X (95 - 90,2) =<br />
188,59 X 5 = 942,95.<br />
C<br />
cumulo<br />
- pensionato<br />
che lavora<br />
95
96<br />
Il cumulo<br />
delle pensioni<br />
con i redditi<br />
da lavoro<br />
Trovandosi il risultato di 942,95 euro compreso tra il limite minimo di 208,16<br />
(cioè il 20% di 1.040,80) e il massimo di 3.122,40 euro (cioè il triplo di 1.040,80),<br />
la somma che in questo esempio è stata versata ammonta a 942,95 + 20% =<br />
1.178,69 euro.<br />
Le eccezioni<br />
Per le pensioni di vecchiaia liquidate dai Fondi sostitutivi dell’AGO, fino a qualche<br />
tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione derivava l’iscrizione<br />
alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva sospesa o revocata<br />
perché non era compatibile la percezione di pensione e la contemporanea<br />
iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione, il trattamento<br />
pensionistico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione,<br />
compresa quella versata dopo la prima decorrenza della pensione.<br />
Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa<br />
speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della<br />
indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 8 .<br />
In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora<br />
in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita<br />
con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più<br />
coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro.<br />
Il cumulo delle pensioni di invalidità – assegni di invalidità<br />
con retribuzione da lavoro dipendente<br />
La regola<br />
Le pensioni di invalidità dell’AGO 9 e gli assegni di invalidità 10 sono cumulabili<br />
con i redditi da lavoro dipendente nella misura del trattamento minimo INPS più la<br />
metà della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta<br />
non può comunque superare quello del reddito da lavoro.<br />
Anche per le pensioni o assegni di invalidità liquidati dai Fondi sostitutivi dell’AGO,<br />
fino a qualche tempo fa vigeva il principio che se dalla nuova occupazione<br />
8 Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.<br />
9 Si tratta delle pensioni liquidate da una delle gestioni dell’AGO in data anteriore al 1° luglio 1984. Da tale data, con la legge<br />
12 giugno 1984, n. 222, la “pensione di invalidità” è stata sostituita da due diversi trattamenti: “l’assegno di invalidità e la<br />
“pensione di inabilità”.<br />
10 L’importo dell’assegno di invalidità cumulabile interamente o parzialmente con i redditi da lavoro è quello risultante dopo la<br />
eventuale applicazione del divieto di cumulo con la rendita INAIL derivante dallo stesso evento e della rideterminazione dell’importo<br />
se il titolare dell’assegno ha redditi da lavoro superiori a determinati importi, come stabilito dall’art. 1, commi 43 e<br />
42, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “trattamenti di invalidità” sotto la voce “P come<br />
pensioni” in questo volume.
derivava l’iscrizione alla stessa gestione che aveva liquidato la pensione, questa veniva<br />
sospesa o revocata perché non era compatibile la percezione di pensione e la<br />
contemporanea iscrizione allo stesso Fondo. Alla fine del periodo di nuova occupazione,<br />
il trattamento pensionistico veniva riliquidato con il computo di tutta la contribuzione,<br />
compresa quella versata dopo la prima decorrenza della pensione.<br />
Se la pensione è erogata da una forma esclusiva dell’AGO, con l’indennità integrativa<br />
speciale distinta dalla “pensione base”, viene sospesa l’erogazione della<br />
indennità integrativa speciale per tutto il periodo di rioccupazione 11<br />
In questo caso, invece, il comportamento dei Fondi esclusivi dell’AGO è ancora<br />
in atto e contrasta con la disciplina generale introdotta con il DLgs 503/92 e ribadita<br />
con la legge 388/2000. Si è in attesa di nuove disposizioni interpretative più<br />
coerenti con l’impianto della regolamentazione del cumulo pensione – lavoro.<br />
Le eccezioni<br />
A Le pensioni e gli assegni di invalidità, a carico di qualsiasi Fondo o gestione,<br />
qualsiasi decorrenza abbiano, possono essere cumulate interamente con retribuzione,<br />
reddito o assegni derivanti da determinate attività di lavoro dipendente;<br />
si tratta di:<br />
- attività svolta con contratti di lavoro a termine di durata complessivamente<br />
non superiore a cinquanta giornate nell’anno solare. La cumulabilità in<br />
parola è correlata soltanto alla durata complessiva, nell’anno solare, dei<br />
rapporti di lavoro instaurati sulla base di contratti a termine e non all’entità<br />
del reddito;<br />
- attività dalla quale derivi un reddito complessivo annuo, al netto dei trattamenti<br />
di famiglia e delle quote dovute per contributi previdenziali e assistenziali,<br />
non superiore all’importo annuo del trattamento minimo del<br />
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo caso, è<br />
correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla<br />
durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta;<br />
- occupazione in qualità di operai agricoli;<br />
- occupazione in qualità di addetti ai servizi domestici e familiari;<br />
- occupazione in qualità di agenti non di ruolo alle dipendenze delle Comunità<br />
europee da data anteriore al 1° febbraio 1991, a norma del regolamento<br />
n. 31 (CEE) n.11 (CEEA) dei Consigli del 18 dicembre 1961, come<br />
modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del<br />
20 febbraio 1968 e successive modificazioni;<br />
11 Sull’argomento si veda il capitolo successivo “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.<br />
C<br />
cumulo<br />
- pensionato<br />
che lavora<br />
97
98<br />
Il cumulo<br />
delle pensioni<br />
con i redditi<br />
da lavoro<br />
B le pensioni e gli assegni di invalidità, liquidati da tutte le forme previdenziali<br />
esclusive dell’AGO e dai Fondi sostitutivi per i lavoratori elettrici, telefonici e dipendenti<br />
da aziende di navigazione aerea con decorrenza fino al 31 dicembre<br />
1994, possono essere cumulate interamente con qualsiasi retribuzione da lavoro<br />
dipendente 12 .<br />
Il cumulo delle pensioni di invalidità – assegni di invalidità<br />
con reddito da lavoro autonomo<br />
La regola<br />
Le pensioni di invalidità dell’AGO e gli assegni di invalidità sono cumulabili con<br />
i redditi da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il 70%<br />
della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta non<br />
può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro.<br />
In altre parole, il trattamento di invalidità subirà una riduzione il cui importo<br />
corrisponde al minore fra i due seguenti:<br />
• il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;<br />
• il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.<br />
Alcuni esempi:<br />
1) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro,<br />
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 550 euro al mese;<br />
• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2005 è<br />
(1.070,45 - 420,02 = 650,43 X 30%) = 195,13 euro;<br />
• il 30% del reddito è 165 euro;<br />
• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 165 euro.<br />
2) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 1.070,45 euro,<br />
con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al<br />
mese;<br />
• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2005 è<br />
(1.070,45 - 420,02 = 650,43 X 30%) = 195,13 euro;<br />
• il 30% del reddito è 300 euro;<br />
• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 195,13 euro.<br />
3) titolare di pensione di invalidità di importo mensile lordo pari a 550 euro, con<br />
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa per 1.000 euro al mese;<br />
12 Si tenga sempre conto della prassi in uso quando la rioccupazione comporti l’iscrizione allo stesso Fondo sostitutivo che eroga<br />
la pensione. Restano ferme, inoltre, le incompatibilità eventualmente previste per rioccupazione con iscrizione previdenziale<br />
nello stesso Fondo, Restano ferme per i trattamenti di inidoneità alla mansione previsti da norme diverse dalla L 222/84 e il<br />
divieto di cumulo degli aumenti per perequazione automatica attribuiti in cifra fissa: in quest’ultimo caso è comunque salvo il<br />
trattamento minimo
• il 30% della parte di pensione eccedente il minimo previsto nel 2005 è (550 -<br />
420,02 = 129,98 X 30%) = 38,99 euro;<br />
• il 30% del reddito è 300 euro;<br />
• la trattenuta mensile sulla pensione è pari a 38,99 euro.<br />
Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre<br />
2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione<br />
di legge si è stabilito che le pensioni con decorrenza precedente al 2001<br />
conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina<br />
in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97,<br />
prevede che le pensioni con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina<br />
che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima<br />
dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione<br />
delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti,<br />
che siano più favorevoli dell’attuale.<br />
Le eccezioni<br />
A non comporta conseguenze sul trattamento pensionistico un reddito complessivo<br />
annuo da lavoro autonomo non superiore all’importo annuo del trattamento<br />
minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. La cumulabilità, in questo<br />
caso, è correlata esclusivamente all’entità del reddito prodotto e prescinde dalla<br />
durata e dalla tipologia dell’attività lavorativa svolta;<br />
B le pensioni e gli assegni di invalidità liquidati a carico di qualsiasi Fondo o gestione<br />
con decorrenza fino al 31 dicembre 1994 possono essere cumulati interamente<br />
con reddito da lavoro autonomo di qualsiasi importo.<br />
Il cumulo delle pensioni di anzianità 13<br />
con retribuzione da lavoro dipendente<br />
La regola<br />
Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni<br />
di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto”<br />
per i titolari di pensione con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, le pensioni<br />
di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione non possono essere cumulate,<br />
neanche parzialmente, con retribuzione da lavoro dipendente, fino al compimento<br />
dell’età pensionabile, dopodiché si applicano le disposizioni in vigore per<br />
il cumulo delle pensioni di vecchiaia con la retribuzione. Resta fermo, comunque,<br />
che se l’importo della retribuzione è inferiore all’importo della pensione, si continuerà<br />
a percepire la differenza di pensione.<br />
Le eccezioni<br />
C<br />
cumulo<br />
- pensionato<br />
che lavora<br />
13 Sono assimilati alle pensioni di anzianità, ai fini dell’applicazione delle norme sul cumulo tutti i trattamenti anticipati, i cosiddetti<br />
“prepensionamenti”, conseguiti in seguito a particolari norme di legge emanate a sostegno delle ristrutturazioni industriali<br />
in questi ultimi anni.<br />
99
100<br />
Il cumulo<br />
delle pensioni<br />
con i redditi<br />
da lavoro<br />
A la pensione di anzianità liquidata a carico di qualsiasi Fondo o gestione può essere<br />
cumulata totalmente con la retribuzione se il pensionato si è rioccupato in<br />
qualità di<br />
- operaio agricolo<br />
- lavoratore domestico<br />
- agente di organismo internazionale (già in servizio al 1.2.1991)<br />
purché<br />
il pensionato sia titolare di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione<br />
assicurativa da data precedente il 1° gennaio 1995<br />
ovvero<br />
il pensionato abbia già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione<br />
di anzianità nel suo ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo<br />
caso, però, è necessario distinguere tra pensioni a carico di una delle gestioni<br />
speciali per i lavoratori autonomi e tutte le altre:<br />
• se si tratta di pensioni a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi<br />
presso l’INPS e la pensione ha decorrenza fino al 1° dicembre 1997<br />
compreso, non sono necessarie altre condizioni, è sufficiente aver raggiunto 35<br />
anni di contribuzione utili per il diritto della pensione di anzianità alla data del<br />
31 dicembre 1994;<br />
• se si tratta di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, di<br />
Fondo sostitutivo o di forma previdenziale esclusiva dell’AGO, o pensione a carico<br />
di una Gestione speciale lavoratori autonomi con decorrenza dal 1 gennaio<br />
1998, occorre verificare anche se si rientra in almeno una delle seguenti situazioni,<br />
che sono alternative tra loro:<br />
- la decorrenza della pensione è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30<br />
settembre 1996 o nel mese di dicembre del 1996 14 ;<br />
- alla data del 30 settembre 1996 era stato già raggiunto il livello massimo<br />
di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento;<br />
- alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 36 anni di contributi;<br />
- alla data del 30 settembre 1996 erano stati già raggiunti 35 anni di contributi<br />
ed erano stati anche già compiuti 52 anni di età.<br />
14 le pensioni di anzianità liquidate con decorrenza compresa nel mese di dicembre dell’anno 1996 mantengono fino al 31 dicembre<br />
1997 la disciplina di cumulo previgente alla legge 662/96. Infatti, se le pensioni con decorrenza compresa tra il 30 settembre<br />
ed il 30 novembre del 1996 e le pensioni con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1997, sono state assoggettate al regime<br />
di cumulo previsto dalla legge 662/96, che ha fatto salvi gli atti intervenuti in vigenza del decreto-legge 508 del 30 settembre<br />
1996, non convertito in legge, e gli effetti prodottisi durante il suo periodo di vigenza, le pensioni con decorrenza compresa<br />
tra la data di decadenza del predetto decreto-legge e la data di decorrenza della legge 662/96 sono fuori. Lo ha stabilito<br />
la Corte costituzionale con sentenza n. 416 del 27 ottobre – 4 novembre 1999, ritenendo che rientri nella potestà del legislatore<br />
fare salvi gli atti di un decreto-legge decaduto ed anche recepirne i contenuti in un nuovo provvedimento di legge, quale<br />
è la legge 662/96, ma non già conferire ad essa efficacia retroattiva per il periodo – dicembre 1996 - in cui il decreto legge<br />
decaduto non esplicava più efficacia e non era ancora intervenuta la nuova disposizione. Resta inteso che anche le pensioni<br />
decorrenti nel mese di dicembre del 1996 vengono assoggettate alla disciplina AGO dalla data del 1° gennaio 1998.
B le pensioni a carico di Fondi o gestioni alternativi all’AGO con decorrenza fino<br />
al 31 dicembre 1997 conservano la disciplina, propria del regime previdenziale<br />
cui appartengono, che regolava la loro situazione di cumulo prima dell’entrata<br />
in vigore della legge 449/97; soltanto con questa legge, infatti, si è<br />
estesa la disciplina vigente nell’AGO a tutte le altre forme assicurative, limitatamente<br />
ai trattamenti con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1998. Tenuto<br />
conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare<br />
di cumulo totale con la retribuzione i soggetti che:<br />
• sono titolari di una pensione a carico di forme assicurative esclusive dell’AGO 15<br />
da data precedente il 31 marzo 1983 16 ;<br />
• sono titolari di una pensione a carico del Fondo volo purché la data di decorrenza<br />
della loro pensione non sia posteriore al 31 dicembre 1994 oppure a tale<br />
data avessero già raggiunto il requisito contributivo richiesto dal loro ordinamento<br />
per la pensione di anzianità. In quest’ultimo caso, però, occorre verificare<br />
anche se rientrano in almeno una delle seguenti situazioni, che sono alternative<br />
tra loro:<br />
- la decorrenza della loro pensione è compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il<br />
30 settembre 1996 o nel mese di dicembre 1996 17 ;<br />
- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto il livello massimo<br />
di anzianità contributiva pensionabile prevista dal loro ordinamento;<br />
- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 36 anni di contributi;<br />
- alla data del 30 settembre 1996 avevano già raggiunto 35 anni di contributi<br />
e avevano anche già compiuto 52 anni di età 18 ;<br />
Il cumulo delle pensioni di anzianità<br />
con reddito da lavoro autonomo<br />
La regola<br />
Se non si è nei casi in cui è prevista la deroga (37 anni di contributi e 58 anni<br />
di età all’atto del pensionamento o 40 anni di contributi) e non si è pagato il “riscatto”<br />
per i titolari di pensione con decorrenza fino al 1° dicembre 2002, le pen-<br />
C<br />
cumulo<br />
- pensionato<br />
che lavora<br />
15 Si tenga sempre presente il divieto di cumulo di due o più IIS e di IIS con altro tipo di perequazione automatica.<br />
16 Data di entrata in vigore dell’art. 10 del DL 17/83, come modificato dalla legge di conversione n. 79/83, che dispone l’applicazione<br />
anche alle pensioni a carico delle forme esclusive dell’AGO della disciplina del cumulo delle pensioni di anzianità a<br />
carico dell’AGO, stabilita con l’art. 22 della legge 153/69.<br />
17 vedi nota n. 14<br />
18 Si tenga sempre conto della vigente incompatibilità in caso di rioccupazione con iscrizione allo stesso Fondo volo.<br />
101
102<br />
Il cumulo<br />
delle pensioni<br />
con i redditi<br />
da lavoro<br />
19 vedi nota n. 14<br />
sioni di anzianità liquidate da qualsiasi fondo o gestione possono essere cumulate<br />
con reddito da lavoro autonomo nella misura del trattamento minimo INPS più il<br />
70% della quota che eccede il minimo, fermo restando che l’importo della trattenuta<br />
non può comunque superare la misura del 30% del reddito da lavoro.<br />
In altre parole, la pensione di anzianità subirà una riduzione il cui importo corrisponde<br />
al minore fra i due seguenti:<br />
• il 30% della quota eccedente il minimo di pensione INPS;<br />
• il 30% del reddito derivante dal lavoro svolto dal pensionato.<br />
Quella fin qui descritta è la regola introdotta con l’art. 72 della legge 23 dicembre<br />
2000, n. 388, in vigore dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, con la stessa disposizione<br />
di legge si è stabilito che le pensioni con decorrenza precedente al 2001<br />
conservano la disciplina precedente, se è più favorevole. A sua volta, la disciplina<br />
in vigore prima del 2001, introdotta con l’art. 59, comma 14, della legge 449/97,<br />
prevede che le pensioni con decorrenza precedente al 1998 conservino la disciplina<br />
che regolava la loro situazione di cumulo con reddito da lavoro autonomo prima<br />
dell’entrata in vigore della stessa, se è più favorevole. Data la concatenazione<br />
delle norme, si riportano di seguito soltanto quelle, tra le disposizioni previgenti,<br />
che siano più favorevoli dell’attuale.<br />
Le eccezioni<br />
Tenuto conto della precedente evoluzione della normativa, risultano poter beneficiare<br />
di cumulo totale con il reddito da lavoro autonomo i soggetti che sono titolari<br />
di una pensione a carico di qualsiasi fondo o gestione assicurativa da data<br />
precedente il 1° gennaio 1995<br />
ovvero<br />
abbiano già raggiunto il requisito contributivo previsto per la pensione di anzianità<br />
nel loro ordinamento alla data del 31 dicembre 1994. In quest’ultimo caso,<br />
però, è necessario distinguere tra pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori<br />
dipendenti dell’AGO, pensioni a carico delle gestioni speciali dell’AGO per i lavoratori<br />
autonomi e pensioni a carico di forme esclusive o sostitutive dell’AGO. Infatti:<br />
• se la pensione è a carico del FPLD occorre verificare se la sua decorrenza è<br />
compresa tra il 1° gennaio 1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre<br />
del 1996 19 , ovvero se alla data del 30 settembre 1996 risultano già<br />
raggiunti 36 anni di contributi, ovvero 52 di età;<br />
• se la pensione è a carico di una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi<br />
dell’INPS occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il 1°<br />
gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1996, ovvero se alla data del 30 settembre<br />
1996 risultano già raggiunti 55 anni di età;<br />
• se la pensione è a carico di una delle forme esclusive o sostitutive del-
l’AGO, occorre verificare se la sua decorrenza è compresa tra il 1° gennaio<br />
1995 ed il 30 settembre 1996 o nel mese di dicembre del 1996 20 , ovvero se<br />
alla data del 30 settembre 1996 risulta già raggiunto il massimo pensionabile,<br />
ovvero 36 anni di contributi, ovvero 35 anni di contributi insieme a 52 di<br />
età. Possono usufruire della disciplina di cumulo previgente anche i soggetti<br />
per i quali alla data del 28 settembre 1994 risultasse già accolta la domanda<br />
di pensionamento anticipato (o, se non è previsto l’accoglimento, risultasse già<br />
presentata la domanda alla stessa data) a condizione che fossero stati già raggiunti<br />
i requisiti allora vigenti per la pensione di anzianità o lo siano stati comunque<br />
entro il 31 dicembre del 1994.<br />
Nel regime contributivo<br />
Nel regime contributivo, le pensioni di qualsiasi genere mutano disciplina di<br />
cumulo a seconda dell’età del titolare.<br />
1. Per i pensionati di età inferiore ai 63 anni (articolo 1, comma 21, della legge<br />
n. 335) la pensione liquidata esclusivamente con il sistema contributivo è<br />
- del tutto non cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, fino a concorrenza<br />
della retribuzione;<br />
- parzialmente cumulabile con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta<br />
sulla pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo<br />
dell’assicurazione generale obbligatoria, fino a concorrenza del reddito<br />
stesso.<br />
2. Per i pensionati di età pari o superiore ai 63 anni (articolo 1, comma 22, della<br />
legge n. 335) la pensione è parzialmente cumulabile sia con la retribuzione<br />
da lavoro dipendente che con il reddito da lavoro autonomo. La trattenuta sulla<br />
pensione è pari al 50% della parte eccedente il trattamento minimo dell’assicurazione<br />
generale obbligatoria, fino a concorrenza della retribuzione o del<br />
reddito.<br />
Il cumulo delle pensioni ai superstiti<br />
La regola<br />
Le pensioni ai superstiti (sia la pensione indiretta che la pensione di reversibilità)<br />
si possono cumulare interamente sia con il reddito da lavoro autonomo che con<br />
la retribuzione da lavoro dipendente; tuttavia, questo principio trova piena applicazione<br />
solo per le pensioni ai superstiti con più di un titolare e per quelle liquida-<br />
20 vedi nota n. 14<br />
C<br />
cumulo<br />
- pensionato<br />
che lavora<br />
103
104<br />
Il cumulo<br />
delle pensioni<br />
con i redditi<br />
da lavoro<br />
te a fronte di 40 anni di contribuzione o derivanti da diretta liquidata a fronte di<br />
40 anni di contribuzione; per le altre, infatti, sono applicabili alcune eccezioni di seguito<br />
riportate.<br />
La tabella F della legge 335/95<br />
Va tenuto presente che il reddito da lavoro concorre con gli altri redditi all’applicazione<br />
della norma per cui, dal 17 agosto del 1995, l’importo della pensione ai<br />
superstiti si riduce del 25, del 40 o del 50% a seconda dell’ammontare dei redditi<br />
posseduti (escludendo quello derivante dalla pensione stessa nonché da ogni altra<br />
eventuale pensione ai superstiti e gli stessi redditi che non influiscono sul diritto all’integrazione<br />
al minimo). Per i limiti di reddito, vedi il capitolo “Le pensioni ai superstiti”<br />
sotto la voce “P come pensioni” in questo stesso volume.<br />
Altre particolarità<br />
• Non sono cumulabili con la retribuzione da lavoro dipendente gli aumenti di<br />
perequazione in cifra fissa di cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975,<br />
n.160, eventualmente attribuiti alle pensioni ai superstiti con un solo titolare<br />
(articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n.843);<br />
• l’indennità integrativa speciale liquidata con attribuzione separata su pensioni<br />
a carico di una delle forme esclusive dell’AGO viene sospesa sia in caso di cumulo<br />
con retribuzione da lavoro dipendente che in caso di percezione di quote<br />
fisse a titolo di perequazione automatica di cui sopra, ovvero di altra indennità<br />
integrativa speciale associata ad altro trattamento pensionistico 21 .<br />
21 Si veda, per questo, il capitolo seguente “Il cumulo di più indennità integrative speciali”.
105
106<br />
DIAGRAMMI PER LA DETERMINAZIONE DELLA DISCIPLINA DI CUMULO<br />
APPLICABILE TRA PENSIONE E REDDITO DA LAVORO<br />
Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE<br />
Trattamento<br />
con almeno 40 anni di contributi<br />
o età pensionabile già<br />
raggiunta<br />
NO<br />
Rioccupazione come<br />
salariata/o in agricoltura, colf<br />
e dipendente organismo<br />
internazionale<br />
NO<br />
Rioccupazione<br />
per meno di 50 giornate<br />
nell’anno<br />
NO<br />
Rioccupazione<br />
con reddito inferiore all’importo<br />
del minimo INPS<br />
NO<br />
Pensione a carico<br />
del fondo volo, EL o TT o forma<br />
esclusiva dell’AGO<br />
NO<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
CUMULO TOTALE<br />
Decorrenza<br />
precedente all’anno 1995<br />
CUMULO PARZIALE<br />
(trattenuta = 50% quota di pensione eccedente il trattamento minimo)<br />
SI<br />
NO
Il cumulo dei trattamenti di INVALIDITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO<br />
Trattamento<br />
con almeno 40 anni di contributi<br />
o età pensionabile già<br />
raggiunta<br />
NO<br />
Rioccupazione<br />
con reddito inferiore all’importo del<br />
minimo INPS<br />
NO<br />
Decorrenza<br />
precedente all’anno 1995<br />
NO<br />
CUMULO PARZIALE<br />
(trattenuta =<br />
• 30% quota di pensione<br />
eccedente il trattamento<br />
minimo<br />
ovvero,<br />
se inferiore<br />
• 30% reddito da<br />
lavoro autonomo)<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
CUMULO TOTALE<br />
Non si effettua<br />
alcuna trattenuta<br />
sulla pensione<br />
107
108<br />
Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con la retribuzione di lavoro DIPENDENTE<br />
DIVIETO<br />
DI<br />
CUMULO<br />
(Pensioni con<br />
decorrenza<br />
fino al<br />
1° dicembre 2002:<br />
per acquisire<br />
il diritto<br />
al cumulo<br />
totale,<br />
vedi pag. 95)<br />
NO<br />
NO<br />
• 37 anni di<br />
contribuzione e 58 di età<br />
all’atto del pensionamento o<br />
• 40 anni di contributi o<br />
• età pensionabile<br />
già raggiunta<br />
NO<br />
Pensione a carico<br />
di forma esclusiva AGO con<br />
decorrenza anteriore al 31 marzo<br />
1983<br />
NO<br />
Rioccupazione come<br />
• salariata/o in agricoltura<br />
• colf<br />
• dipendente organismo<br />
internazionale (già in servizio<br />
al 1.2.1991)<br />
SI<br />
Decorrenza<br />
precedente all’anno 1995<br />
NO<br />
Requisito contributivo<br />
(richiesto dall’ordinamento di<br />
appartenenza) raggiunto<br />
entro il 31.12.1994<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
SI
SI<br />
SI<br />
SI<br />
SI<br />
Pensione<br />
a carico Gestione speciale<br />
autonomi<br />
Decorrenza<br />
precedente<br />
all’anno 1998<br />
NO<br />
NO<br />
NO<br />
SI<br />
CUMULO<br />
TOTALE<br />
SI<br />
Alla data<br />
del 30.9.96 presenti<br />
• la pensione, o:<br />
• il massimo pensionabile,o:<br />
• 36 anni di contributi, o:<br />
• 35 anni contrib.<br />
+ 52 di età<br />
C<br />
cumulo<br />
109
110<br />
Il cumulo della pensione di ANZIANITÁ con il reddito da lavoro AUTONOMO<br />
CUMULO PARZIALE<br />
(trattenuta =<br />
• 30% quota di pensione<br />
eccedente il trattamento minimo<br />
ovvero, se inferiore<br />
• 30% reddito da lavoro autonomo)<br />
(Pensioni con decorrenza fino al 1° dicembre 2002:<br />
per acquisire il diritto<br />
al cumulo totale vedi pag. 95)<br />
NO<br />
Alla data del<br />
31 dicembre 1994 raggiunto<br />
il requisito allora richiesto per<br />
la pensione<br />
di anzianità<br />
SI<br />
Pensione<br />
a carico FPLD<br />
SI<br />
Decorrenza<br />
pensione<br />
entro il 30.9.1996<br />
o nel mese di dicembre ‘96<br />
oppure<br />
a tale data già raggiunti:<br />
• 40 anni di contributi<br />
oppure<br />
• 36 anni di contributi<br />
oppure<br />
• 52 anni d’età<br />
SI<br />
NO<br />
SI<br />
CUMULO TOTALE<br />
NO<br />
• 37 anni di<br />
contribuzione e 58 di età<br />
all’atto del pensionamento o<br />
• 40 anni di contributi o<br />
• età pensionabile<br />
già raggiunta<br />
NO<br />
Decorrenza<br />
precedente all’anno 1995<br />
NO<br />
Decorrenza<br />
precedente all’anno 1998<br />
Pensione a carico<br />
di una delle Gestioni speciali<br />
dei lavoratori autonomi<br />
SI<br />
Decorrenza pensione<br />
entro il 31 dicembre 1996<br />
oppure<br />
al 30.9.1996 già compiuti<br />
55 anni d’età<br />
SI<br />
NO
SI<br />
SI<br />
NO<br />
NO<br />
CUMULO<br />
TOTALE<br />
Pensione a carico<br />
di altri Fondi o gestioni<br />
Decorrenza<br />
pensione entro il 30.9.1996<br />
o nel mese di dicembre ‘96<br />
oppure a tale data già raggiunti:<br />
• il massimo pensionabile, oppure<br />
• 36 anni di contributi, oppure<br />
• 35 anni di contributi insieme con 52 anni d’età.<br />
Oppure:<br />
dipendente pubblico “bloccato”<br />
con requisiti<br />
entro 31.12.1996<br />
SI<br />
SI<br />
CUMULO TOTALE<br />
NO<br />
C<br />
cumulo<br />
- pensionato<br />
che lavora<br />
CUMULO<br />
PARZIALE<br />
trattenuta =<br />
• 30% quota<br />
di pensione<br />
eccedente il<br />
trattamento<br />
minimo<br />
ovvero,<br />
se inferiore<br />
• 30%<br />
reddito<br />
da lavoro<br />
autonomo<br />
(Pensioni con<br />
decorrenza fino<br />
al 1° dicembre<br />
2002:<br />
per acquisire<br />
il diritto<br />
al cumulo<br />
totale,<br />
vedi pag. 95)<br />
111
112<br />
Il cumulo di più indennità<br />
integrative speciali<br />
Il cumulo della Indennità Integrativa Speciale (IIS), corrisposta in maniera distinta<br />
sulla pensione, con altra indennità integrativa speciale (corrisposta a sua volta<br />
su altra pensione o sulla retribuzione per servizi alle dipendenze di pubblica<br />
amministrazione) o con indennità avente analoga funzione corrisposta su retribuzione<br />
da lavoro subordinato, è regolato attualmente da una serie di provvedimenti<br />
legislativi sui quali hanno agito numerose pronunce della magistratura (Corte<br />
Costituzionale e Corte dei Conti).<br />
La normativa<br />
La legge 27 maggio 1959 n. 324, istitutiva dell'indennità integrativa speciale,<br />
ha stabilito, tra l'altro, che nei casi di cumulo di impieghi o titolarità di più pensioni<br />
od assegni ordinari, tale indennità compete ad un solo titolo, con opzione per la<br />
misura più favorevole.<br />
Successivamente, sono intervenute le seguenti disposizioni di legge:<br />
- l'art. 99 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092 (la norma conferma I'art. 4 del<br />
DPR 28 dicembre 1970, n. 1081), dispone che la corresponsione dell'indennità<br />
integrativa speciale è sospesa anche nei confronti dei titolari di pensioni od<br />
assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo<br />
Stato, le amministrazioni pubbliche e in genere gli enti pubblici ivi compresi<br />
quelli economici;<br />
- l'art. 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, estende il divieto di cumulo<br />
dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione percepita in costanza di<br />
rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. E' fatto salvo, comunque, l'importo<br />
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni<br />
lavoratori dipendenti. Per i pensionati con rapporto di lavoro in atto al<br />
31/12/78 il divieto opera sugli incrementi dell'indennità spettante dal 1.1.79.<br />
- l’art. 10 del DLgs n. 503/92 e successive modifiche ed integrazioni (vedi capitolo<br />
cumulo pensione-redditi), col quale è stata ridisciplinata la normativa sul<br />
cumulo tra pensioni e redditi di lavoro; Il comma 1 di tale articolo, che riguarda<br />
le pensioni di vecchiaia e di invalidità, stabilisce che “agli effetti delle presenti<br />
disposizioni le quote delle pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità<br />
integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e<br />
successive modificazioni e integrazioni, sono considerate comprensive dell’indennità<br />
stessa”. Pertanto nel caso di pensionato di vecchiaia (o che ha com-
piuto l’età per la pensione di vecchiaia) o di invalidità che si rioccupi alle<br />
dipendenze di terzi non si sarebbe dovuto più far luogo alla sospensione dell’intera<br />
IIS, ma si dovevano applicare le regole di cumulo previste dalla legislazione<br />
generale. La norma, di fatto, non è mai stata applicata dagli Istituti<br />
Previdenziali competenti.<br />
- Analoga situazione si presenta per le pensioni di anzianità liquidate sulla base<br />
di almeno 40 anni di anzianità contributiva, ovvero almeno 37 anni se si erano<br />
già raggiunti i 58 anni di età alla data del pensionamento, nonché negli altri<br />
casi il cui il pensionato, in applicazione dell’art. 44 della legge 289/2002, ha<br />
acquisito titolo alla totale cumulabilità tra pensione e redditi di lavoro. Sta di<br />
fatto, però, che le disposizioni che hanno innovato la normativa sul cumulo<br />
(qui richiamate) non hanno mai esplicitamente abrogato quanto disposto in<br />
merito alla non cumulabilità di più IIS.<br />
La giurisprudenza<br />
C<br />
cumulo<br />
- indennità<br />
integrative<br />
speciali<br />
La Corte costituzionale<br />
• Con sentenza n. 566 del 13/22 dicembre 1989, la Corte costituzionale ha ritenuto<br />
che l’art. 99, comma quinto del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, “stabilendo<br />
la sospensione della corresponsione dell’indennità integrativa speciale<br />
nei confronti di titolari di pensioni che prestino opera in favore dello Stato e<br />
degli altri enti pubblici, senza dare alcun rilievo alla misura dell’emolumento<br />
percepito per la nuova attività, si pone in parziale contrasto con l’art. 36, primo<br />
comma della Costituzione”. La Corte ha altresì precisato che la fissazione<br />
di detto limite, nel rispetto del principio di ragionevolezza, compete al legislatore<br />
al cui intervento è rimessa la riformulazione della norma.<br />
• Con sentenza n. 172 dell’8-22 aprile 1991 la Corte ha dichiarato l’illegittimità<br />
dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 “nella parte in cui non prevede<br />
che anche nei confronti del titolare di due pensioni (così come è disposto<br />
nei confronti del pensionato che lavori alle dipendenze di terzi) pur restando<br />
vietato il cumulo delle indennità integrative speciali, debba comunque farsi salvo<br />
l’importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il<br />
fondo pensioni lavoratori dipendenti”.<br />
• Con successiva sentenza n. 204 del 5-29 aprile 1992 la Corte costituzionale ha<br />
dichiarato l’illegittimità dell’art. 17 primo comma della legge 843 del 1978 e<br />
dell’art. 15 del DL 663 del 1979 “nella parte in cui non determinano la misura<br />
della retribuzione oltre la quale diventano operanti l’esclusione e il congelamento<br />
dell’indennità integrativa speciale”, ribadendo che tale determinazione e<br />
quella della relativa decorrenza spetta al legislatore e deve esplicarsi in modo<br />
da salvaguardare il precetto dell’art. 36, primo comma, della Costituzione. 113
114<br />
Il cumulo<br />
di più indennità<br />
integrative<br />
speciali<br />
• Con successiva sentenza n. 494 del 29-31 dicembre 1993 la Corte ha dichiarato<br />
l’illegittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma del D.P.R. 1092,<br />
nella parte in cui non prevede che, pur restando vietato il cumulo delle indennità<br />
integrative speciali, debba comunque farsi salvo (sulla seconda pensione)<br />
l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo<br />
pensioni lavoratori dipendenti.<br />
• La stessa Corte, con sentenza n. 376 del 26 ottobre /7 novembre 1994, riassumendo<br />
i precedenti pronunciamenti ne ha ribadito gli effetti relativamente<br />
al divieto di cumulo in presenza di due o più trattamenti di quiescenza. Secondo<br />
la Corte costituzionale, il divieto di cumulo in questione è rimasto parimenti<br />
valido (in quanto espressamente confermato nel dispositivo delle sentenze n.<br />
172 e n. 494) sempre che la seconda o ulteriore pensione risulti superiore<br />
all'importo determinato, corrispondente al trattamento minimo di pensione<br />
previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito in<br />
precedenza con la sentenza n. 172 sopra richiamata. La Corte costituzionale,<br />
invece, non si è pronunciata, in quell'occasione, sul divieto di cumulo delle<br />
indennità integrative riferite a pensione più retribuzione; su questo nodo la discussione<br />
è tuttora aperta e, nelle more dell'intervento del legislatore (che<br />
finora, peraltro, non si è attuato), sono state sostenute in giurisprudenza tesi<br />
diverse e contrastanti.<br />
• Con ordinanza n. 438/1998 la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta<br />
in materia, affermando che l'articolo 2, sesto e settimo comma della legge n.<br />
324/1959 è da ritenersi espunto dall'ordinamento, perché trasfuso nell' articolo<br />
99, secondo e quinto comma del DPR n. 1092/1973.<br />
• Nel 2002, con la sentenza n. 516 e con l’ordinanza 517, la Corte costituzionale<br />
ha ulteriormente precisato la propria posizione: “l’illegittimità costituzionale<br />
non deriva dal divieto di cumulo, di per se non incostituzionale, …. ma<br />
si verifica in presenza di divieto di cumulo …. generalizzato, cioè senza che<br />
sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo . … al di sotto del quale<br />
non si debba operare il divieto stesso” ribadendo, ancora una volta, che<br />
“spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni … con possibilità di distinguere<br />
la disciplina del cumulo anche con differenziazioni temporali, collegate<br />
alla diversa, nuova natura e funzione dell’indennità anzidetta e alla progressiva<br />
trasformazione – anche per effetto del conglobamento pensionistico –<br />
dell’incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724”.<br />
Stante l’inerzia del legislatore e permanendo il “divieto di cumulo generalizzato”<br />
questo non può che essere ritenuto illegittimo.<br />
• Infine, la Corte costituzionale è stata nuovamente chiamata a pronunciarsi sulla<br />
legittimità dell’articolo 99 – secondo comma – del DPR 1.092/73 e con una<br />
recente ordinanza (n. 89/2005) ha dichiarato la manifesta inammissibilità<br />
della questione ribadendo che “una normativa non è illegittima perché suscet-
tibile di una interpretazione che ne comporta il contrasto con precetti costituzionali,<br />
ma soltanto perché non può essere interpretata in modo da essere in<br />
armonia con la Costituzione”. In sostanza nella sentenza si rileva che secondo<br />
la Corte Costituzionale i Giudici che hanno posto la questione non hanno evidenziato<br />
altre possibili interpretazioni della norma oltre alla sollevazione di<br />
dubbi sui quali la Corte si è già pronunciata con le precedenti sentenze. Pertanto<br />
la sentenza non introduce elementi nuovi rispetto a quelli che danno luogo<br />
al contenzioso in atto.<br />
C<br />
cumulo<br />
- indennità<br />
integrative<br />
speciali<br />
La Corte dei Conti<br />
A seguito delle sentenze della Corte costituzionale e in carenza di interventi<br />
adeguati del legislatore, si è sviluppato un imponente contenzioso con incertezze<br />
giurisprudenziali non ancora superate. Si segnalano di seguito le sentenze più rilevanti<br />
della Corte dei conti pronunciate a sezioni riunite.<br />
• Le sentenze n. 100/C del 13 luglio 1994 e 39-40/97/QM dell'11 agosto1997,<br />
nelle quali si è affermato che gli interventi della Corte costituzionale in materia<br />
hanno fatto venire meno il divieto di cumulare l'unica indennità integrativa<br />
speciale, correlata alla pensione, con la retribuzione relativa alla contemporanea<br />
prestazione lavorativa per la quale non sia corrisposta altra indennità<br />
integrativa speciale, mentre rimarrebbe il divieto di cumulo di due indennità<br />
integrative speciali. A sostegno della tesi della persistenza del divieto di<br />
cumulo sono state richiamate le disposizioni recate dagli articoli 2, sesto e settimo<br />
comma della legge n. 324 del 1959 (ritenute tuttora vigenti) e dall’articolo<br />
130 del DPR n. 1092/1973, nella considerazione del carattere di assegno<br />
accessorio da riconoscersi all'indennità integrativa speciale superate poi dall’ordinanza<br />
della Corte costituzionale 438/98.<br />
• La sentenza n. 1 del 3 gennaio 2000, con la quale la Corte afferma, a sezioni<br />
riunite, che “il pensionato - il quale presti opera retribuita presso terzi e che<br />
per tale prestazione percepisca, in aggiunta alla indennità integrativa sulla<br />
retribuzione, anche quella relativa alla pensione - ha diritto a ricevere, in<br />
aggiunta alla indennità integrativa sulla retribuzione, anche quella relativa<br />
alla pensione, solo se la retribuzione percepita, al lordo dell'IRPEF e al netto<br />
dell’indennità integrativa speciale, non superi il limite corrispondente all'importo<br />
reddituale massimo annualmente stabilito per la sussistenza della condizione<br />
economica di nullatenenza dei congiunti ai fini della reversibilità delle<br />
pensioni ordinarie. Qualora la retribuzione come sopra calcolata superi il limite<br />
indicato, l'indennità integrativa speciale sulla pensione dovrà essere sospesa<br />
in applicazione del c.d. divieto di cumulo della doppia indennità di cui al<br />
sopracitato articolo 99, comma quinto del D.P:R. n. 1092/1973, norma già<br />
dichiarata parzialmente incostituzionale per l'omessa previsione di una soglia<br />
retributiva e che, per la parte residua, non è stata colpita da censura di inco- 115
116<br />
Il cumulo<br />
di più indennità<br />
integrative<br />
speciali<br />
stituzionalità ed opera tuttora nell'ordinamento, con il correttivo della applicazione<br />
della soglia retributiva come sopra individuata”.<br />
• Le Sezioni riunite della Corte dei conti, con sentenza n. 14/QM/2003, hanno<br />
ritenuto che “il titolare di due pensioni ha diritto a percepire l' indennità integrativa<br />
speciale sulla seconda pensione soltanto nei limiti necessari per ottenere<br />
l' integrazione della pensione sino all' importo corrispondente al trattamento<br />
minimo previsto per il Fondi pensioni lavoratori dipendenti (c.d. minimo<br />
INPS)”.<br />
Come si può rilevare le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno assunto<br />
orientamenti difformi e diversificati in ordine alle due casistiche che si prospettano<br />
in materia di cumulo di più indennità integrative:<br />
a) cumulo indennità integrativa con reddito da lavoro dipendente: orientamento<br />
favorevole sul diritto, soluzioni diverse rispetto la misura (la prima riconosce<br />
il diritto all’importo intero, la seconda subordina il diritto a condizioni<br />
reddituali;<br />
b) cumulo più indennità integrativa su pensioni: orientamento negativo, fatto salvo<br />
il trattamento minimo INPS.<br />
Al riguardo va però evidenziato che le Sezioni Regionali e le Sezioni Centrali<br />
d’Appello della Corte dei Conti si sono orientate per una soluzione favorevole per<br />
entrambe le casistiche, non condividendo – in particolare – le motivazioni che hanno<br />
determinato il giudizio delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con sentenza<br />
14/QM/2003.<br />
Nonostante l’orientamento prevalente delle Sezioni Regionali e Centrali<br />
d’Appello della Corte dei Conti che ritiene ormai divenuto inoperante il divieto<br />
di cumulo, la mancanza di uno specifico intervento legislativo per il caso di coesistenza<br />
di due pensioni, da una parte, e del mancato riferimento alla normativa<br />
generale del cumulo pensione - retribuzione, dall’altro, fanno sì che il problema<br />
non possa dirsi ancoro risolto e pertanto non può che essere affrontato in termini<br />
di contenzioso<br />
La situazione attuale<br />
Allo stato attuale, la situazione è la seguente:<br />
1) gli Enti competenti continuano o sospendere per intero l'indennità integrativa<br />
speciale, senza preoccuparsi dell'entità dell'importo residuo della pensione, nel<br />
caso di cumulo di più IIS, e senza osservare le regole generali sul cumulo (di<br />
cui al Dlgs 503/92 e successive modifiche) nel caso di pensionato che si rioccupa<br />
nel settore privato;<br />
2) la corresponsione di più indennità integrative a pensionati titolari di più pensione<br />
avviene solo a seguito di sentenza passata in giudicato;
3) per quanto riguarda la corresponsione dell’indennità integrativa in presenza di<br />
reddito da lavoro dipendente, l’INPDAP, di concerto con i Ministeri Vigilanti, ha<br />
assunto la decisione di risolvere in via amministrativa i casi per i quali vi è<br />
ricorso legale inoltrato entro il 31/10/2004. Per tali casi, l’INPDAP ha deciso<br />
di corrispondere l’indennità integrativa (più interessi legali o rivalutazione<br />
monetaria) previa rinuncia al ricorso e per i ratei maturati nel termine prescrizionale<br />
di cinque anni dalla data del primo atto interruttivo.<br />
Una possibile soluzione definitiva<br />
Una soluzione che risponda a criteri generali di equità e di adattabilità a tutte<br />
le situazioni non può che essere una soluzione che tenda ad armonizzare alla disciplina<br />
dell'AGO la normativa delle forme di previdenza esclusive anche per le pensioni<br />
già in essere. Le organizzazioni sindacali dei pensionati avevano già a suo<br />
tempo sottoposto al “Tavolo tecnico” presso il Ministero del lavoro una serie di proposte<br />
che sono rimaste lettera morta. Utili indicazioni si possono ricavare anche<br />
dalla Sentenza n. 516/2000 della Corte costituzionale.<br />
Allo stato attuale non ci consta siano in discussione o previsioni legislative tese<br />
ad affrontare e risolvere la questione e, pertanto, ai pensionati interessati non<br />
resta che proseguire con il contenzioso.<br />
C<br />
cumulo<br />
- indennità<br />
integrative<br />
speciali<br />
117
118<br />
Assegni familiari<br />
Per alcune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni e mezzadri,<br />
caratisti imbarcati) e per i pensionati ex lavoratori autonomi è prevista<br />
una prestazione che, per i primi, continua ad essere denominata "assegni familiari"<br />
mentre per i secondi è denominata "quote di maggiorazione della pensione"<br />
per carichi di famiglia. È pari a £ 19.760 mensili (ora 10,21 euro) per ogni familiare<br />
a carico ed è concessa in base alla normativa precedente alla legge n. 153/88<br />
(istitutiva dell’assegno per il nucleo familiare). Questo trattamento spetta, se il reddito<br />
familiare non supera determinati limiti, per i seguenti componenti del nucleo:<br />
il coniuge a carico; i figli minori o maggiorenni inabili ed a carico del pensionato; i<br />
figli studenti fino a 21 anni, se frequentanti le scuole superiori, e fino a 26 anni,<br />
se frequentanti l’università; i figli maggiorenni apprendisti; gli equiparati ai figli.<br />
Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto agli assegni<br />
familiari, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti<br />
o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge<br />
e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza<br />
della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei<br />
quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”).<br />
La normativa regolante l'attribuzione dei trattamenti di famiglia è la stessa sia<br />
per i coltivatori diretti in attività che pensionati delle gestioni speciali. Per stabilire<br />
il diritto e la misura del trattamento di famiglia spettante è necessario in primo luogo<br />
individuare i soggetti da considerare a carico del titolare della pensione o del<br />
reddito di coltivatore diretto, in base alla tabella relativa al reddito individuale<br />
mensile. Successivamente, è necessario procedere al controllo del reddito complessivo<br />
del nucleo familiare perché dal 1 gennaio 1984 trova applicazione il disposto<br />
della legge 27.12.1983, n. 730, concernente la cessazione del pagamento delle<br />
quote di maggiorazione non spettanti in rapporto al reddito familiare annuale.<br />
1) Limiti di reddito individuale mensile per il diritto agli assegni familiari<br />
(art. 43 L 30.4.69, n. 153 e art. 6 DL 267/72, conv. L 11.8.1972, n. 485;<br />
art. 3 bis L 27 luglio 1994, n. 473)<br />
I limiti di reddito individuale di cui alla tabella seguente sono riferiti al reddito<br />
mensile assoggettabile all'IRPEF contestuale all'eventuale diritto al trattamento,<br />
comprensivo del rateo mensile di emolumenti ultramensili, e sono dati da:<br />
• l'importo del trattamento minimo mensile di pensione INPS determinato in via<br />
previsionale alle diverse decorrenze di perequazione (art. 6, comma 18, DL<br />
30.12.87, n. 536, conv. L 29.12.88, n. 48; art. 24, comma 5, L 28.2.1986, n.<br />
41; delibera CdA INPS n. 157 del 18.7.1980)
• maggiorato di 1/12 (a titolo di rateo di tredicesima mensilità)<br />
• ulteriormente maggiorato del 30%.<br />
LIMITI DI REDDITO MENSILE<br />
Importo<br />
Decorrenza Per il coniuge, figlio o genitore Per la coppia di genitori<br />
(TM+1/12) +30% [(TM+1/12) +30%] +75%<br />
gen. 1998 lire 982.600 lire 1.719.550<br />
gen. 1999 lire 999.300 lire 1.748.750<br />
gen. 2000 lire 1.015.300 lire 1.776.750<br />
gen. 2001<br />
lire<br />
euro<br />
1.040.650<br />
537,44<br />
lire<br />
euro<br />
1.821.100<br />
940,52<br />
gen. 2002 euro 553,04 euro 967,82<br />
gen. 2003 euro 566,32 euro 991,06<br />
gen. 2004 euro 580,49 euro 1.015,86<br />
gen. 2005 euro 591,53 euro 1.035,18<br />
2) Limiti di reddito familiare per la corresponsione del trattamento<br />
(art. 20 L 27.12.1983, n. 730; art. 23, commi 1-4 della L 28 febbraio 1986,<br />
n. 41)<br />
Ai fini dell'individuazione del reddito complessivo familiare che influisce sul<br />
numero degli assegni o quote di maggiorazione da corrispondere, si prendono in<br />
considerazione i redditi di qualsiasi natura degli stessi soggetti per i quali può essere<br />
corrisposto il trattamento di famiglia, più quello del soggetto percettore. Se questi<br />
è in particolari condizioni (famiglia monoparentale in presenza di minorenni,<br />
presenza di un invalido totale) i limiti di reddito sono proporzionalmente più alti.<br />
Il reddito percepito in un anno è influente sulla corresponsione degli assegni<br />
familiari nel periodo dal 1° luglio dell'anno seguente fino al 30 giugno dell'anno<br />
ancora successivo (art. 6, comma 20, DL 30.12.87, n. 536, conv. L 29.2.88, n. 48).<br />
In dettaglio, i redditi da prendere in considerazione sono:<br />
• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata,<br />
quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto al coniuge<br />
separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)<br />
• redditi di qualsiasi natura, compresi, se complessivamente superiori a 2 milio-<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegni<br />
ni di lire (1.032,92 euro), quelli esenti da imposta (assegni e pensioni sociali, familiari<br />
119
120<br />
Assegni<br />
familiari<br />
borse di studio, assegni e pensioni agli invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta<br />
alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (BOT, CCT, interessi<br />
bancari e postali, vincite del Lotto, ecc.)<br />
Sono invece esclusi:<br />
- trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni<br />
- arretrati delle integrazioni salariali riferite ad anni precedenti quello di erogazione<br />
- assegno per il nucleo familiare ed ogni altro trattamento di famiglia<br />
- indennità ai ciechi parziali e ai sordi prelinguali<br />
- pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio<br />
- pensioni di guerra<br />
- rendite INAIL<br />
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai pensionati<br />
INPS di inabilità<br />
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato<br />
- indennità di trasferta per la parte non soggetta ad IRPEF.<br />
Il limite di reddito originario è stato stabilito con la legge 730/83 e modificato<br />
più volte. Esso viene perequato ogni anno in ragione del tasso programmato<br />
d’inflazione. A seguito di un’interpretazione ministeriale, il tasso d’inflazione programmato<br />
da prendere a riferimento è quello contenuto nella relazione previsionale<br />
e programmatica per l’anno precedente quello da rivalutare.<br />
TASSO D’INFLAZIONE PROGRAMMATO…<br />
valevole per<br />
… per l’anno: la perequazione Valore Fonte<br />
limiti AF per l’anno:<br />
1997 1998 1,7% Circ. INPS 11/1998<br />
1998 1999 1,8% Circ. INPS 19/1999<br />
1999 2000 1,5% Circ. INPS 21/2000<br />
2000 2001 1,7% Circ. INPS 7/2001<br />
2001 2002 2,3% Circ. INPS 2/2002<br />
2002 2003 1,7% Circ. INPS 4/2003<br />
2003 2004 1,4% Circ. INPS 2/2004<br />
2004 2005 1,7% Circ. INPS 174/2004
NUCLEO FAMILIARE SITUAZIONE BASE<br />
Livelli di reddito percepito negli anni 2003 - 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2005<br />
Nucleo familiare per cessazione 1° figlio per cessazione di tutti<br />
composto da: e genitori gli assegni o quote<br />
1 persona euro 7.893,18 -<br />
2 persone euro 13.097,86 euro 15.686,07<br />
3 persone euro 16.841,38 euro 20.165,98<br />
4 persone euro 20.112,79 euro 24.086,25<br />
5 persone euro 23.386,97 euro 28.006,51<br />
6 persone euro 26.504,91 euro 31.741,18<br />
7 persone ed oltre euro 29.622,28 euro 35.475,27<br />
RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,<br />
CELIBE O NUBILE<br />
Livelli di reddito percepito negli anni 2003 - 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2005<br />
Nucleo familiare per cessazione 1° figlio per cessazione di tutti<br />
composto da: e genitori gli assegni o quote<br />
1 persona euro 8.682,22 -<br />
2 persone euro 14.409,42 euro 17.254,18<br />
3 persone euro 18.524,18 euro 22.181,81<br />
4 persone euro 22.125,28 euro 26.494,93<br />
5 persone euro 25.724,18 euro 30.808,06<br />
6 persone euro 29.155,17 euro 34.915,05<br />
7 persone ed oltre euro 32.583,41 euro 39.022,07<br />
121
122<br />
NUCLEO FAMILIARE CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSONO<br />
ESSERE CORRISPOSTI TRATTAMENTI DI FAMIGLIA<br />
Livelli di reddito percepito negli anni 2003 - 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2005<br />
Nucleo familiare per cessazione 1° figlio per cessazione di tutti<br />
composto da: e genitori gli assegni o quote<br />
1 persona euro 11.836,72 -<br />
2 persone euro 19.645,12 euro 23.526,61<br />
3 persone euro 25.258,17 euro 30.248,42<br />
4 persone euro 30.169,18 euro 36.127,44<br />
5 persone euro 35.077,42 euro 42.008,68<br />
6 persone euro 39.754,58 euro 47.608,99<br />
7 persone ed oltre euro 44.432,31 euro 53.209,84<br />
RICHIEDENTE VEDOVO/A, DIVORZIATO/A, SEPARATO/A LEGALMENTE,<br />
CELIBE O NUBILE E TOTALMENTE INABILE O IN NUCLEO FAMILIARE<br />
CON SOGGETTI TOTALMENTE INABILI PER I QUALI POSSANO ESSERE<br />
ATTRIBUITI I TRATTAMENTI DI FAMIGLIA<br />
Livelli di reddito percepito negli anni 2003 - 2004 dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevoli rispettivamente per il 1° semestre e per il 2° semestre dell’anno 2005<br />
Nucleo familiare per cessazione 1° figlio per cessazione di tutti<br />
composto da: e genitori gli assegni o quote<br />
1 persona euro 12.626,88 euro -<br />
2 persone euro 20.955,02 euro 25.094,71<br />
3 persone euro 26.942,09 euro 32.263,69<br />
4 persone euro 32.178,91 euro 38.537,23<br />
5 persone euro 37.415,72 euro 44.808,55<br />
6 persone euro 42.405,97 euro 50.781,22<br />
7 persone ed oltre euro 47.392,88 euro 56.757,19
Assegno al nucleo familiare<br />
Èuna prestazione introdotta dal DL 13 marzo 1988, n. 69, convertito nella L<br />
13 maggio 1988, n. 153 che spetta sia ai lavoratori dipendenti attivi sia ai<br />
pensionati ex lavoratori dipendenti e che, per queste categorie, ha sostituito i<br />
vecchi assegni familiari, a partire dal 1988. Serve ad integrare il reddito del nucleo<br />
familiare quando inferiore a determinati limiti e la sua misura varia in rapporto al<br />
reddito ed al numero dei componenti del nucleo familiare comprendente il titolare<br />
della pensione o il lavoratore dipendente che richiedono l’assegno<br />
I soggetti aventi diritto<br />
Il nucleo familiare da considerare, sia per l’individuazione del reddito sia per la<br />
determinazione dell’importo dell’assegno, è composto da: il pensionato ex dipendente<br />
o dal lavoratore dipendente che richiedono l’assegno; il coniuge non legalmente ed<br />
effettivamente separato (a cui, in base all'art. 1, comma 559, della L 311/2004,<br />
l'assegno va materialmente corrisposto); i figli ed equiparati di minore età o maggiorenni<br />
se inabili.<br />
Se orfani di entrambi i genitori, non coniugati e senza diritto alla pensione ai<br />
superstiti, anche i nipoti, i fratelli e le sorelle di minore età, o maggiorenni se inabili.<br />
Erano legalmente equiparati ai figli, anche per quanto riguarda il diritto ai trattamenti<br />
di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati, i figli naturali legalmente riconosciuti<br />
o giudizialmente dichiarati, i figli nati da precedente matrimonio dell’altro<br />
coniuge e i minori regolarmente affidati dagli organi competenti. Ora, a seguito della<br />
sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti<br />
dei quali risulti la vivenza a carico dei nonni (v. scheda “pensione ai superstiti”). Il<br />
nucleo familiare può essere composto da una sola persona nei seguenti due casi:<br />
• quando si tratti di orfano (minorenne o maggiorenne inabile) di entrambi i<br />
genitori, titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari;<br />
• quando si tratti di coniuge superstite (anche in questo caso minorenne o maggiorenne<br />
inabile) titolare di pensione ai superstiti e senza contitolari.<br />
In ambedue i casi si utilizzano le tabelle orfanili nn. 13, 16 e 19, a seconda dei<br />
casi (circ. INPS n. 98 del 6 maggio 1998).<br />
In seguito a nuove disposizioni dell’INPS (circolare 182 del 7 novembre 2000)<br />
l’assegno al nucleo familiare spetta anche a titolari di pensioni categoria PSO (vedi<br />
capitolo “Assegni vitalizi - pensioni PSO”).<br />
Inoltre, con la legge finanziaria per il 2001, è stato stabilito che gli assegni al<br />
nucleo familiare, che spettano ai soggetti iscritti alla Gestione speciale INPS per i<br />
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, vengano corrisposti<br />
con le stesse modalità previste per i lavoratori dipendenti. 123
124<br />
Assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
I limiti di reddito<br />
I redditi da prendere in considerazione sono quelli conseguiti nell’anno solare<br />
precedente il 1° luglio di ciascun anno da tutti i soggetti che, alla stessa data del<br />
1° luglio, si trovano a comporre il nucleo familiare.<br />
Si tratta dei:<br />
• redditi complessivi assoggettabili all’IRPEF (compresi quelli a tassazione separata,<br />
quelli prodotti all’estero, l’assegno di mantenimento corrisposto dal<br />
coniuge separato, ad eccezione della quota destinata ai figli)<br />
• redditi di qualsiasi natura, compresi, quando siano complessivamente di importo<br />
superiore a 2 milioni:<br />
- i redditi esenti da imposta (es. pensioni sociali, borse di studio, assegni erogati<br />
agli invalidi civili)<br />
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva (es. interessi<br />
bancari e postali, interessi da BOT o CCT)<br />
- i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva dell’IRPEF (es. vincite del lotto<br />
o di altri giochi a premi)<br />
Sono invece esclusi dal computo:<br />
- trattamenti di fine rapporto, comprese le anticipazioni<br />
- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni precedenti quello di erogazione<br />
- l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro trattamento di famiglia<br />
- indennità a ciechi parziali e sordi prelinguali<br />
- pensioni tabellari a militari di leva vittime di infortunio<br />
- pensioni di guerra<br />
- rendite INAIL<br />
- indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ciechi civili e pensionati<br />
INPS di inabilità<br />
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato<br />
- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad IRPEF.<br />
Per aver diritto all’assegno, la somma dei redditi da lavoro dipendente e da<br />
pensione o da altre prestazioni previdenziali non deve essere inferiore al 70% del<br />
reddito familiare complessivo. A questo fine, tra i redditi da lavoro dipendente possono<br />
essere computati anche i redditi da rapporto di collaborazione coordinata e<br />
continuativa a partire dal 1.1.2001 (art. 34 L 342/2000 e circ. INPS 199/2003).<br />
L’importo dell’ANF<br />
La misura dell’assegno non è soggetta a perequazione automatica, mentre i<br />
livelli di reddito sono rivalutati con effetto dal 1° luglio di ogni anno in misura pari<br />
alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai<br />
e impiegati calcolato dall’ISTAT.<br />
Sia i livelli di reddito che la misura degli assegni al nucleo familiare, come<br />
determinati nell’art. 2 della disposizione istitutiva della prestazione, sono stati successivamente<br />
modificati in cinque diverse occasioni:
• nel 1994 fu aumentato l’importo mensile dell’assegno per i nuclei familiari con<br />
2 o più figli nella misura di 20.000 lire per ogni figlio oltre il primo;<br />
• nel 1995 fu disposto un aumento di 84.000 lire per ogni figlio dal terzo in poi,<br />
originariamente solo in via provvisoria;<br />
• nel 1996, a titolo di restituzione delle somme trattenute in misura distorta per<br />
effetto del cosiddetto “drenaggio fiscale” che aveva colpito, negli anni passati,<br />
i nuclei familiari che vivono di lavoro dipendente, è stato confermato l’aumento<br />
sopra indicato ed è stato disposto l’aumento dell’importo mensile in<br />
misura variabile, a seconda della composizione del nucleo, solo per i nuclei con<br />
figli minorenni;<br />
• nel 1997 sono stati aumentati del 20% gli importi mensili dell’assegno, vigenti<br />
al 31.12.1996, per tutti; è stato aumentato il valore delle fasce di reddito<br />
per aumentare del 20% il numero dei beneficiari di questa prestazione ed è<br />
stato ulteriormente aumentato, del 25%, l’importo dell’assegno per i nuclei<br />
familiari comprendenti soggetti inabili;<br />
• nel 1998, sempre in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, gli importi<br />
e i limiti di reddito vigenti al 31.12.97 per i nuclei familiari con figli sono stati<br />
ulteriormente aumentati in varia misura, con particolare riferimento ai nuclei<br />
con più figli, ai nuclei monoparentali e a quelli in cui sono presenti soggetti portatori<br />
di handicap.<br />
La sequenza degli interventi legislativi e delle conseguenti sistemazioni amministrative,<br />
periodo per periodo, fino a oggi, può essere ricostruita sulla base delle<br />
seguenti circolari dell’INPS:<br />
– 1993/94: n. 120 del 28.5.93;<br />
– 1994/95: n. 190 del 18.6.94;<br />
– 2° semestre 1995: n. 182 del 28.6.95 n. 265 del 24.10.95;<br />
– 1° semestre 1996: n. 118 del 2.6.96;<br />
– 2° semestre 1996: n. 118 del 2.6.96;<br />
– 1° semestre 1997: n. 113 del 20.5.97 e n. 128 del 10.6.97;<br />
– 2° semestre 1997: n. 128 del 10.6.97;<br />
– 1° semestre 1998: n. 130 del 16.6.98 e n. 136 del 24.6.98;<br />
– 1998/99: n. 136 del 24.6.98 e n. 158 del 21.7.98;<br />
– 1999/2000: n. 143 del 28.6.99;<br />
– 2000/2001: n. 113 del 14.6.2000;<br />
– 2001/2002: n. 121 del 5.6.2001;<br />
– 2002/2003: n. 110 del 13.6.2002;<br />
– 2003/2004: n. 110 del 24.6.2003;<br />
– 2004/2005: n. 94 del 15.6.2004.<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
La situazione attuale può essere riassunta in 11 diverse tipologie: le prime 10<br />
sono quelle interessate da una o più delle modificazioni che sono intervenute sull’importo<br />
degli assegni o dei livelli di reddito, mentre l’11°, che riguarda il nucleo 125
126<br />
Assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
corrisposto<br />
dalle Regioni<br />
familiare senza figli e senza altri soggetti interessati dalle modifiche, non è mai stata<br />
modificata dal 1988; la 10° e l’11°, inoltre, vanno “sviluppate”, rispettivamente,<br />
in due e in quattro tabelle, per evidenziare i diversi limiti di reddito applicabili<br />
nei casi di nuclei monoparentali e/o con inabili.<br />
Si arriva così ad un totale di 15 tabelle, numerate a partire dal n. 11 fino al n.<br />
21d. Questa numerazione, che abbiamo rispettato nel quadro riepilogativo che<br />
segue, deriva dal fatto che le prime 10 tabelle (che non si pubblicano) contengono<br />
il mero importo degli aumenti apportati dai successivi decreti, mentre le tabelle da<br />
11 a 20 riportano l’effetto di tali aumenti sugli importi preesistenti, cioè le situazioni<br />
reali, e la 21esima la situazione che non ha mai subito modificazioni dal 1988.<br />
Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori corrisposto<br />
dalle Regioni<br />
Dal 2001, per i nuclei familiari con almeno tre figli di minore età e con un indicatore<br />
di situazione economica complessiva (ISE) – determinato ai sensi del d. lgs.<br />
n. 109/98 – pari a 36 milioni annui, rapportato a cinque componenti, è concesso<br />
un assegno di ammontare massimo complessivo di 200.000 lire mensili. Lo ha stabilito<br />
l’art. 65 della legge n. 448/1998 modificato dall’art. 80 della legge<br />
388/2000. Si tratta di una prestazione diversa dall’omonimo assegno istituito dalla<br />
legge 153/88 (che è destinato ai soli lavoratori dipendenti e pensionati) in<br />
quanto riguarda la generalità dei nuclei familiari ed è finalizzato al loro sostegno<br />
economico. Come tale è finanziato dalla fiscalità generale mediante un apposito<br />
fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La prestazione, tra<br />
l’altro, inaugura l’utilizzo dell’Ise come misuratore della capacità economica dei<br />
nuclei familiari.
TIPOLOGIE MODIFICATE ALMENO UNA VOLTA<br />
NUCLEI CON FIGLI<br />
MAGGIORENNI<br />
MINORENNI<br />
TIPOLOGIE MAI MODIFICATE<br />
NUCLEI SENZA FIGLI<br />
QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TABELLE ANF<br />
PER TIPOLOGIA E SITUAZIONE FAMILIARE<br />
(in nero i nuclei con inabili)<br />
Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore<br />
(in cui non siano presenti componenti inabili) 11<br />
Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />
(in cui non siano presenti componenti inabili) 12<br />
Nuclei orfanili composti solo da minori non inabili 13<br />
Nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore<br />
(in cui sia presente almeno un componente inabile) 14<br />
Nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore<br />
(in cui sia presente almeno un componente inabile) 15<br />
Nuclei orfanili composti da almeno un minore<br />
(in cui sia presente almeno un componente inabile) 16<br />
Nuclei con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno<br />
un figlio maggiorenne inabile 17<br />
Nuclei con un solo genitore, senza figli minori e con almeno<br />
un figlio maggiorenne inabile 18<br />
Nuclei orfanili composti solo da maggiorenni inabili 19<br />
Nuclei con entrambi i coniugi e senza figli<br />
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) 20 A<br />
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,<br />
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli<br />
(in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) 20 B<br />
Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi<br />
e almeno un fratello, sorella o nipote<br />
(in cui non siano presenti componenti inabili) 21 A<br />
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile,<br />
separato/a, divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) senza figli e con almeno<br />
un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili) 21 B<br />
Nuclei senza figli, con i soli coniugi o con entrambi i coniugi<br />
e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui sia presente almeno<br />
un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) 21 C<br />
Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente<br />
sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, vedovo/a,<br />
abbandonato/a) senza figli e con almeno un fratello,<br />
sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) 21 D<br />
127
128<br />
TABELLA numero 11<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da euro 1.000 1,00 a euro 22.118.000 11.989,56<br />
130,66<br />
da lire euro 22.119.000 11.989,57 a lire euro 27.369.000 14.836,01<br />
114,65<br />
da lire euro 27.370.000 14.836,02 a lire euro 32.619.000 17.681,91<br />
92,45<br />
da lire euro 32.620.000 17.681,92 a lire euro 37.867.000 20.526,70<br />
65,59<br />
da lire euro 37.868.000 20.526,71 a lire euro 43.119.000 23.373,71<br />
43,90<br />
da lire euro 43.120.000 23.373,72 a lire euro 48.369.000 26.219,59<br />
25,82<br />
da lire euro 48.370.000 26.219,60 a lire euro 53.621.000 29.066,60<br />
15,49<br />
da lire euro 53.622.000 29.066,61 a lire euro 58.869.000 31.911,40<br />
15,49<br />
da lire euro 58.870.000 31.911,41 a lire euro 64.119.000 34.757,30<br />
12,91<br />
da lire euro 64.120.000 34.757,31 a lire euro 69.368.000 37.602,64<br />
12,91<br />
da lire euro 69.369.000 37.602,65 a lire euro 74.621.000 40.450,21<br />
12,91<br />
da lire euro 74.622.000 40.450,22 a lire euro 79.871.000 43.296,09<br />
da lire euro 79.872.000 43.296,10 a lire euro 85.122.000 46.142,56<br />
da lire euro 85.123.000 46.142,57 a lire euro 90.372.000 48.988,44<br />
da lire euro 90.373.000 48.988,45 a lire euro 95.624.000 51.835,46<br />
da lire euro 95.625.000 51.835,47 a lire euro 100.877.000 54.682,48<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
250,48 358,94<br />
Importo mensile euro<br />
492,18 619,75 681,72 +53,71 (*)<br />
220,53 339,83 481,34 600,64 660,70 +53,71 (*)<br />
190,57 312,97 473,07 584,11 642,52 +53,71 (*)<br />
158,04 283,02 453,97 565,00 621,50 +53,71 (*)<br />
111,55 241,70 407,48 507,68 558,44 +53,71 (*)<br />
81,60 217,43 390,96 488,57 537,43 +53,71 (*)<br />
57,33 176,63 364,10 466,88 513,56 +53,71 (*)<br />
38,73 135,83 339,31 439,50 483,46 +53,71 (*)<br />
25,82 102,77 317,62 426,08 468,68 +53,71 (*)<br />
25,82 91,93 225,18 398,70 438,58 +53,71 (*)<br />
23,24 91,93 154,42 292,83 322,11 +53,71 (*)<br />
23,24 78,50 154,42 218,98 240,88 +53,71 (*)<br />
23,24 78,50 132,21 218,98 240,88 +53,71 (*)<br />
78,50 132,21 189,02 207,93 +53,71 (*)<br />
132,21 189,02 207,93 +53,71 (*)<br />
189,02 207,93 +53,71 (*)<br />
129
130<br />
TABELLA numero 12<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 25.618.000 13.886,81<br />
99,68 184,89<br />
da lire euro 25.619.000 13.886,82 a lire euro 30.869.000 16.733,28<br />
79,53 164,75<br />
da lire euro 30.870.000 16.733,29 a lire euro 36.117.000 19.578,06<br />
54,23 136,34<br />
da lire euro 36.118.000 19.578,07 a lire euro 41.368.000 22.424,52<br />
23,24 102,26<br />
da lire euro 41.369.000 22.424,53 a lire euro 46.620.000 25.271,54<br />
20,66 73,85<br />
da lire euro 46.621.000 25.271,55 a lire euro 51.870.000 28.117,43<br />
20,66 48,55<br />
da lire euro 51.871.000 28.117,44 a lire euro 57.120.000 30.963,31<br />
34,09<br />
da lire euro 57.121.000 30.963,32 a lire euro 62.370.000 33.809,23<br />
34,09<br />
da lire euro 62.371.000 33.809,24 a lire euro 67.619.000 36.654,56<br />
28,41<br />
da lire euro 67.620.000 36.654,57 a lire euro 72.872.000 39.502,13<br />
28,41<br />
da lire euro 72.873.000 39.502,14 a lire euro 78.123.000 42.348,58<br />
28,41<br />
da lire euro 78.124.000 42.348,59 a lire euro 83.371.000 45.193,36<br />
da lire euro 83.372.000 45.193,37 a lire euro 88.623.000 48.040,38<br />
da lire euro 88.624.000 48.040,39 a lire euro 93.874.000 50.886,82<br />
da lire euro 93.875.000 50.886,83 a lire euro 99.127.000 53.733,83<br />
da lire euro 99.128.000 53.733,84 a lire euro 104.377.000 56.579,73<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
412,13 554,16<br />
Importo mensile euro<br />
724,59 891,92 981,11 +53,71 (*)<br />
372,37 531,43 715,81 869,20 956,12 +53,71 (*)<br />
332,60 491,67 701,86 843,89 928,28 +53,71 (*)<br />
289,73 454,48 676,04 821,17 903,28 +53,71 (*)<br />
230,34 403,35 616,65 744,21 818,64 +53,71 (*)<br />
190,57 369,27 593,93 721,49 793,64 +53,71 (*)<br />
159,07 315,56 559,84 693,09 762,39 +53,71 (*)<br />
136,34 261,33 528,34 659,00 724,90 +53,71 (*)<br />
119,30 221,56 499,93 639,37 703,31 +53,71 (*)<br />
119,30 204,52 378,05 605,29 665,82 +53,71 (*)<br />
102,26 204,52 284,05 465,84 512,43 +53,71 (*)<br />
102,26 176,11 284,05 369,27 406,19 +53,71 (*)<br />
102,26 176,11 244,28 369,27 406,19 +53,71 (*)<br />
176,11 244,28 318,14 349,95 +53,71 (*)<br />
244,28 318,14 349,95 +53,71 (*)<br />
318,14 349,95) +53,71 (*)<br />
131
132<br />
TABELLA numero 13<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da euro lire 1.000 1,00 a euro lire 25.618.000 13.886,81 54,23 90,90 217,94<br />
da euro lire 25.619.000 13.886,82 a euro lire 30.869.000 16.733,28 20,66 76,95 200,90<br />
da euro lire 30.870.000 16.733,29 a euro lire 36.117.000 19.578,06 18,08 56,81 178,18<br />
da euro lire 36.118.000 19.578,07 a euro lire 41.368.000 22.424,52<br />
34,09 149,77<br />
da euro lire 41.369.000 22.424,53 a euro lire 46.620.000 25.271,54<br />
28,41 127,05<br />
da euro lire 46.621.000 25.271,55 a euro lire 51.870.000 28.117,43<br />
28,41 107,42<br />
da euro lire 51.871.000 28.117,44 a euro lire 57.120.000 30.963,31<br />
96,06<br />
da euro lire 57.121.000 30.963,32 a euro lire 62.370.000 33.809,23<br />
96,06<br />
da euro lire 62.371.000 33.809,24 a euro lire 67.619.000 36.654,56<br />
81,60<br />
da euro lire 67.620.000 36.654,57 a euro lire 72.872.000 39.502,13<br />
81,60<br />
da euro lire 72.873.000 39.502,14 a euro lire 78.123.000 42.348,58<br />
81,60<br />
da euro lire 78.124.000 42.348,59 a euro lire 83.371.000 45.193,36<br />
da euro lire 83.372.000 45.193,37 a euro lire 88.623.000 48.040,38<br />
da euro lire 88.624.000 48.040,39 a euro lire 93.874.000 50.886,82<br />
da euro lire 93.875.000 50.886,83 a euro lire 99.127.000 53.733,83<br />
da euro lire 99.128.000 53.733,84 a euro lire 104.377.000 56.579,73<br />
Note:<br />
(*) per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI ORFANI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
396,64 512,33<br />
Importo mensile euro<br />
651,25 783,98 862,38 +53,71 (*)<br />
368,23 492,70 639,89 764,36 840,79 +53,71 (*)<br />
334,15 461,20 631,11 744,21 818,64 +53,71 (*)<br />
302,64 432,79 611,48 724,59 797,05 +53,71 (*)<br />
251,51 390,44 560,36 664,68 731,15 +53,71 (*)<br />
223,11 364,62 543,31 645,05 709,56 +53,71 (*)<br />
197,80 322,27 517,49 622,33 684,56 +53,71 (*)<br />
177,66 279,40 492,18 596,51 656,16 +53,71 (*)<br />
163,72 245,32 469,46 579,46 637,41 +53,71 (*)<br />
163,72 231,37 372,88 554,16 609,57 +53,71 (*)<br />
140,99 231,37 295,93 440,54 484,59 +53,71 (*)<br />
140,99 199,87 295,93 366,68 403,35 +53,71 (*)<br />
140,99 199,87 256,16 366,68 403,35 +53,71 (*)<br />
199,87 256,16 315,56 347,11 +53,71 (*)<br />
256,16 315,56 347,11 +53,71 (*)<br />
315,56 347,11 +53,71 (*)<br />
133
134<br />
TABELLA numero 14<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 39.620.000 21.477,00<br />
139,44<br />
da lire euro 39.621.000 21.477,01 a lire euro 44.869.000 24.322,34<br />
122,40<br />
da lire euro 44.870.000 24.322,35 a lire euro 50.119.000 27.168,23<br />
99,68<br />
da lire euro 50.120.000 27.168,24 a lire euro 55.370.000 30.014,69<br />
73,85<br />
da lire euro 55.371.000 30.014,70 a lire euro 60.620.000 32.860,60<br />
48,55<br />
da lire euro 60.621.000 32.860,61 a lire euro 65.871.000 35.707,03<br />
28,41<br />
da lire euro 65.872.000 35.707,04 a lire euro 71.119.000 38.551,83<br />
15,49<br />
da lire euro 71.120.000 38.551,84 a lire euro 76.371.000 41.398,84<br />
15,49<br />
da lire euro 76.372.000 41.398,85 a lire euro 81.619.000 44.243,62<br />
12,91<br />
da lire euro 81.620.000 44.243,63 a lire euro 86.871.000 47.090.63<br />
12,91<br />
da lire euro 86.872.000 47.090,64 a lire euro 92.121.000 49.936,52<br />
12,91<br />
da lire euro 92.122.000 49.936,53 a lire euro 97.373.000 52.783,73<br />
da lire euro 97.374.000 52.783,54 a lire euro 102.622.000 55.682,87<br />
da lire euro 102.623.000 55.628,88 a lire euro 107.875.000 58.475,88<br />
da lire euro 107.876.000 58.475,89 a lire euro 113.127.000 61.322,89<br />
da lire euro 113.128.000 61.322,90 a lire euro 118.378.000 64.169,36<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
270,11 388,38<br />
Importo mensile euro<br />
529,88 668,81 735,69 +53,71 (*)<br />
238,60 368,75 521,62 648,67 713,54 +53,71 (*)<br />
204,52 337,25 510,26 629,04 691,95 +53,71 (*)<br />
170,43 306,26 490,12 608,90 669,79 +53,71 (*)<br />
119,30 260,81 438,99 546,41 601,05 +53,71 (*)<br />
88,31 234,99 421,95 526,79 579,46 +53,71 (*)<br />
62,49 189,54 393,54 500,96 551,06 +53,71 (*)<br />
39,77 147,19 368,23 475,66 523,22 +53,71 (*)<br />
28,41 113,10 342,41 458,61 504,48 +53,71 (*)<br />
28,41 98,64 243,25 430,21 473,23 +53,71 (*)<br />
23,24 98,64 166,30 313,49 344,84 +53,71 (*)<br />
23,24 81,60 166,30 237,05 260,76 +53,71 (*)<br />
23,24 81,60 137,89 237,05 260,76 +53,71 (*)<br />
81,60 137,89 197,29 217,02 +53,71 (*)<br />
137,89 197,29 217,02 +53,71 (*)<br />
197,29 217,02 +53,71 (*)<br />
135
136<br />
TABELLA numero 15<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.373,71<br />
106,91 198,84<br />
da lire euro 43.120.000 23.373,72 a lire euro 48.369.000 26.219,59<br />
86,25 178,18<br />
da lire euro 48.370.000 26.219,60 a lire euro 53.621.000 29.066,60<br />
56,29 145,64<br />
da lire euro 53.622.000 29.066,61 a lire euro 58.869.000 31.911,40<br />
23,76 110,01<br />
da lire euro 58.870.000 31.911,41 a lire euro 64.119.000 34.757,30<br />
20,66 77,47<br />
da lire euro 64.120.000 34.757,31 a lire euro 69.368.000 37.602,64<br />
20,66 53,71<br />
da lire euro 69.369.000 37.602,65 a lire euro 74.621.000 40.450,21<br />
35,64<br />
da lire euro 74.622.000 40.450,22 a lire euro 79.871.000 43.296,09<br />
35,64<br />
da lire euro 79.872.000 43.296,10 a lire euro 85.123.000 46.143,10<br />
29,95<br />
da lire euro 85.124.000 46.143,11 a lire euro 90.372.000 48.988,44<br />
29,95<br />
da lire euro 90.373.000 48.988,45 a lire euro 95.622.000 51.834,35<br />
29,95<br />
da lire euro 95.623.000 51.834,36 a lire euro 100.873.000 54.680.80<br />
da lire euro 100.874.000 54.680,81 a lire euro 106.120.000 57.525,02<br />
da lire euro 106.121.000 57.525,03 a lire euro 111.371.000 60.371,49<br />
da lire euro 111.372.000 60.371,50 a lire euro 116.618.000 63.215,71<br />
da lire euro 116.619.000 63.215,72 a lire euro 121.868.000 66.061,60<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE<br />
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
445,70 600,12<br />
Importo mensile euro<br />
783,98 965,26 1.061,78 +53,71 (*)<br />
403,87 573,27 772,10 941,50 1.035,65 +53,71 (*)<br />
359,45 531,43 760,22 911,55 1.002,70 +53,71 (*)<br />
315,04 493,22 730,79 887,79 976,57 +53,71 (*)<br />
249,45 433,82 665,20 804,64 885,10 +53,71 (*)<br />
208,13 398,19 641,44 780,88 858,97 +53,71 (*)<br />
172,50 341,38 605,80 748,35 823,18 +53,71 (*)<br />
145,64 281,99 570,17 712,71 783,98 +53,71 (*)<br />
127,56 237,57 540,73 692,05 761,26 +53,71 (*)<br />
127,56 220,01 410,07 656,42 722,06 +53,71 (*)<br />
106,91 220,01 305,74 502,00 552,20 +53,71 (*)<br />
106,91 184,38 305,74 398,19 438,01 +53,71 (*)<br />
106,91 184,38 255,65 398,19 438,01 +53,71 (*)<br />
184,38 255,65 332,60 365,86 +53,71 (*)<br />
255,65 332,60 365,86 +53,71 (*)<br />
332,60 365,86 +53,71 (*)<br />
137
138<br />
TABELLA numero 16<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.373,71 56,29 100,19 233,44<br />
da lire euro 43.120.000 23.373,72 a lire euro 48.369.000 26.219,59 20,66 82,63 215,36<br />
da lire euro 48.370.000 26.219,60 a lire euro 53.621.000 29.066,60 18,08 59,39 191,61<br />
da lire euro 53.622.000 29.066,61 a lire euro 58.869.000 31.911,40<br />
35,64 162,17<br />
da lire euro 58.870.000 31.911,41 a lire euro 64.119.000 34.575,30<br />
29,95 138,41<br />
da lire euro 64.120.000 34.575,31 a lire euro 69.368.000 37.602,64<br />
29,95 117,24<br />
da lire euro 69.369.000 37.602,65 a lire euro 74.621.000 40.450,21<br />
102,77<br />
da lire euro 74.622.000 40.450,22 a lire euro 79.871.000 43.296,09<br />
102,77<br />
da lire euro 79.872.000 43.296,10 a lire euro 85.123.000 46.143,10<br />
85,73<br />
da lire euro 85.124.000 46.143,11 a lire euro 90.372.000 48.988,44<br />
85,73<br />
da lire euro 90.373.000 48.988,45 a lire euro 95.622.000 51.834,35<br />
85,73<br />
da lire euro 95.623.000 51.834,36 a lire euro 100.873.000 54.680,80<br />
da lire euro 100.874.000 54.680,81 a lire euro 106.120.000 57.525.02<br />
da lire euro 106.121.000 57.525,03 a lire euro 111.371.000 60.371,49<br />
da lire euro 111.372.000 60.371,50 a lire euro 116.618.000 63.215,71<br />
da lire euro 116.619.000 63.215,72 a lire euro 121.868.000 66.061,60<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE<br />
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
427,63 551,06<br />
Importo mensile euro<br />
698,77 845,44 929,98 +53,71 (*)<br />
395,09 530,40 689,47 822,20 904,42 +53,71 (*)<br />
359,45 497,86 678,11 801,54 881,70 +53,71 (*)<br />
324,33 465,33 656,93 780,37 858,40 +53,71 (*)<br />
270,62 420,91 603,74 715,81 787,39 +53,71 (*)<br />
241,19 391,47 585,66 694,63 764,10 +53,71 (*)<br />
211,75 344,48 556,74 670,88 737,97 +53,71 (*)<br />
191,09 300,06 529,88 641,96 706,15 +53,71 (*)<br />
176,11 264,43 503,55 623,88 686,27 +53,71 (*)<br />
176,11 249,45 402,32 597,02 656,73 +53,71 (*)<br />
147,19 249,45 319,69 475,66 523,22 +53,71 (*)<br />
147,19 209,17 319,69 393,54 432,89 +53,71 (*)<br />
147,19 209,17 268,04 393,54 432,89 +53,71 (*)<br />
209,17 268,04 329,50 362,45 +53,71 (*)<br />
268,04 329,50 362,45 +53,71 (*)<br />
329,50 362,45 +53,71 (*)<br />
139
140<br />
TABELLA numero 17<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 39.620.000 21.477,00<br />
107,94<br />
da lire euro 39.621.000 21.477,01 a lire euro 44.869.000 24.322,34<br />
96,58<br />
da lire euro 44.870.000 24.322,35 a lire euro 50.119.000 27.168,23<br />
73,85<br />
da lire euro 50.120.000 27.168,24 a lire euro 55.370.000 30.014,69<br />
54,23<br />
da lire euro 55.371.000 30.014,70 a lire euro 60.620.000 32.860,60<br />
34,09<br />
da lire euro 60.621.000 32.860,61 a lire euro 65.871.000 35.707,03<br />
15,49<br />
da lire euro 65.872.000 35.707,04 a lire euro 71.119.000 38.551,83<br />
da lire euro 71.120.000 38.551,84 a lire euro 76.371.000 41.398,84<br />
da lire euro 76.372.000 41.398,85 a lire euro 81.619.000 44.243,62<br />
da lire euro 81.620.000 44.243,63 a lire euro 86.871.000 47.090,63<br />
da lire euro 86.872.000 47.090,64 a lire euro 92.121.000 49.936,52<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI<br />
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
170,43 289,22<br />
Importo mensile euro<br />
408,00 526,79 579,46 +53,71 (*)<br />
150,81 274,76 402,32 512,33 563,56 +53,71 (*)<br />
130,66 255,13 393,54 498,38 548,22 +53,71 (*)<br />
107,94 234,99 379,60 483,92 532,31 +53,71 (*)<br />
88,31 221,04 373,91 472,56 519,81 +53,71 (*)<br />
68,17 200,90 359,45 458,61 504,48 +53,71 (*)<br />
48,55 166,82 339,83 438,47 482,32 +53,71 (*)<br />
28,41 132,73 319,69 415,75 457,32 +53,71 (*)<br />
98,64 300,06 404,39 444,82 +53,71 (*)<br />
223,11 381,66 419,83 +53,71 (*)<br />
293,86 323,25 +53,71 (*)<br />
141
142<br />
TABELLA numero 18<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.373,71<br />
65,59 127,56<br />
da lire euro 43.120.000 23.373,72 a lire euro 48.369.000 26.219,59<br />
50,61 113,10<br />
da lire euro 48.370.000 26.219,60 a lire euro 53.621.000 29.066,60<br />
35,64 91,93<br />
da lire euro 53.622.000 29.066,61 a lire euro 58.869.000 31.911,40<br />
15,49 71,27<br />
da lire euro 58.870.000 31.911,41 a lire euro 64.119.000 34.757,30<br />
50,61<br />
da lire euro 64.120.000 34.757,31 a lire euro 69.368.000 37.602,64<br />
29,95<br />
da lire euro 69.369.000 37.602,65 a lire euro 74.621.000 40.450,21<br />
da lire euro 74.622.000 40.450,22 a lire euro 79.871.000 43.296,09<br />
da lire euro 79.872.000 43.296,10 a lire euro 85.123.000 46.143,10<br />
da lire euro 85.124.000 46.143,11 a lire euro 90.372.000 48.988,44<br />
da lire euro 90.373.000 48.988,45 a lire euro 95.622.000 51.834,35<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI<br />
E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
252,03 375,98<br />
Importo mensile euro<br />
499,93 624,40 686,84 +53,71 (*)<br />
230,86 361,00 494,25 609,42 670,36 +53,71 (*)<br />
210,20 340,35 485,47 594,44 653,89 +53,71 (*)<br />
189,54 319,69 470,49 582,56 640,82 +53,71 (*)<br />
165,78 304,71 464,29 567,59 624,34 +53,71 (*)<br />
145,12 284,05 449,83 553,13 608,44 +53,71 (*)<br />
123,95 248,42 428,66 531,95 585,15 +53,71 (*)<br />
103,29 212,78 408,00 511,29 562,42 +53,71 (*)<br />
177,14 387,34 496,32 545,95 +53,71 (*)<br />
307,29 475,66 523,22 +53,71 (*)<br />
380,63 418,69 +53,71 (*)<br />
143
144<br />
TABELLA numero 19<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
2003<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2 3<br />
da lire euro 1.000 1,00 a lire euro 43.119.000 23.373,71<br />
41,83 77,47 201,42<br />
da lire euro 43.120.000 23.373,72 a lire euro 48.369.000 26.219,59<br />
15,49 65,59 189,54<br />
da lire euro 48.370.000 26.219,60 a lire euro 53.621.000 29.066,60<br />
50,61 165,78<br />
da lire euro 53.622.000 29.066,61 a lire euro 58.869.000 31.911,40<br />
29,95 145,12<br />
da lire euro 58.870.000 31.911,41 a lire euro 64.119.000 34.757,30<br />
123,95<br />
da lire euro 64.120.000 34.757,31 a lire euro 69.368.000 37.602,64<br />
103,29<br />
da lire euro 69.369.000 37.602,65 a lire euro 74.621.000 40.450,21<br />
da lire euro 74.622.000 40.450,22 a lire euro 79.871.000 43.296,09<br />
da lire euro 79.872.000 43.296,10 a lire euro 85.123.000 46.143,10<br />
da lire euro 85.124.000 46.143,11 a lire euro 90.372.000 48.988,44<br />
da lire euro 90.373.000 48.988,45 a lire euro 95.622.000 51.834,35<br />
Note: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l’importo dell’assegno va ridotto:<br />
- in presenza di un solo figlio, di 10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e<br />
di 53,71 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti;<br />
- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo.<br />
(*) Per ogni componente oltre il settimo
NUCLEI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
4 5 6 7 oltre 7<br />
325,37 449,83<br />
Importo mensile euro<br />
573,78 697,73 767,51 +53,71 (*)<br />
304,71 434,86 567,59 683,27 751,60 +53,71 (*)<br />
284,05 414,20 558,81 671,39 738,53 +53,71 (*)<br />
262,88 393,02 546,93 656,42 722,06 +53,71 (*)<br />
242,22 378,56 538,15 641,44 705,58 +53,71 (*)<br />
218,46 357,39 523,17 626,46 689,11 +53,71 (*)<br />
197,80 321,75 502,51 605,80 666,38 +53,71 (*)<br />
177,14 286,12 481,85 585,15 643,66 +53,71 (*)<br />
250,48 460,68 570,17 627,19 +53,71 (*)<br />
380,63 549,51 604,46 +53,71 (*)<br />
457,58 503,34 +53,71 (*)<br />
145
146<br />
TABELLA numero 20 A<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2003<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
da lire euro 1.000 1,00 a euro lire 38.512.000 20.876,31<br />
da lire euro 38.513.000 20.876,32 a lire euro 43.759.000 23.720,54<br />
da lire euro 43.760.000 23.720,55 a lire euro 49.011.000 26.567,55<br />
da lire euro 49.012.000 26.567,56 a lire euro 54.261.000 29.413,44<br />
da lire euro 54.262.000 29.413,45 a lire euro 59.512.000 32.259,90<br />
da lire euro 59.513.000 32.259,91 a lire euro 64.762.000 35.105,79<br />
da lire euro 64.763.000 35.105,80 a lire euro 70.012.000 37.951,70<br />
da lire euro 70.013.000 37.951,71 a lire euro 75.263.000 40.798,14<br />
da lire euro 75.264.000 40.798,15 a lire euro 80.511.000 43.642,93<br />
da lire euro 80.512.000 43.642,94 a lire euro 85.763.000 46.489,94<br />
da lire euro 85.764.000 46.489,95 a lire euro 91.013.000 49.335,83<br />
1 2
NUCLEI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI<br />
(CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
3 4 5 6 7 o più<br />
98,13<br />
Importo mensile euro<br />
142,03 185,92 229,82 273,72<br />
87,80 123,95 173,01 222,08 260,81<br />
67,14 105,87 154,94 216,91 247,90<br />
49,06 87,80 136,86 204,00 234,99<br />
30,99 67,14 123,95 198,84 222,08<br />
12,91 49,06 105,87 185,92 211,75<br />
30,99 74,89 167,85 191,09<br />
12,91 43,90 149,77 173,01<br />
12,91 129,11 160,10<br />
61,97 142,03<br />
61,97<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
147
148<br />
TABELLA numero 20 B<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2003<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2<br />
da lire euro fino 1,00a a lire euro 42.010.000 22.772,46<br />
56,81<br />
da lire euro 42.011.000 22.772,47 a lire euro 47.262.000 25.619,47<br />
43,90<br />
da lire euro 47.263.000 25.619,48 a lire euro 52.512.000 28.465,36<br />
30,99<br />
da lire euro 52.513.000 28.465,37 a lire euro 57.761.000 31.310,71<br />
12,91<br />
da lire euro 57.762.000 31.310,72 a lire euro 63.010.000 34.156,04<br />
da lire euro 63.011.000 34.156,05 a lire euro 68.261.000 37.002,50<br />
da lire euro 68.262.000 37.002,51 a lire euro 73.512.000 39.848,96<br />
da lire euro 73.513.000 39.848,97 a lire euro 78.763.000 42.695,42<br />
da lire euro 78.764.000 42.695,43 a lire euro 84.015.000 45.542,43<br />
da lire euro 84.016.000 45.542,44 a lire euro 89.265.000 48.388,31<br />
da lire euro 89.266.000 48.388,32 a lire euro 94.513.000 51.233,11
NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,<br />
divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a) SENZA FIGLI<br />
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
3 4 5 6 7 o più<br />
98,13<br />
Importo mensile euro<br />
142,03 185,92 229,82 273,72<br />
87,80 123,95 173,01 222,08 260,81<br />
67,14 105,87 154,94 216,91 247,90<br />
49,06 87,80 136,86 204,00 234,99<br />
30,99 67,14 123,95 198,84 222,08<br />
12,91 49,06 105,87 185,92 211,75<br />
30,99 74,89 167,85 191,09<br />
12,91 43,90 149,77 173,01<br />
12,91 129,11 160,10<br />
61,97 142,03<br />
61,97<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
149
150<br />
TABELLA numero 21 A<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2003<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2<br />
da euro lire 1.000 1,00 a euro lire 21.009.000 11.388,31<br />
46,48<br />
da euro lire 21.010.000 11.388,32 a euro lire 26.260.000 14.234,77<br />
36,15<br />
da euro lire 26.261.000 14.234,78 a euro lire 31.511.000 17.081,23<br />
25,82<br />
da euro lire 31.512.000 17.081,24 a euro lire 36.760.000 19.926,57<br />
10,33<br />
da euro lire 36.761.000 19.926,58 a euro lire 42.010.000 22.772,46<br />
da euro lire 42.011.000 22.772,47 a euro lire 47.262.000 25.619,47<br />
da euro lire 47.263.000 25.619,48 a euro lire 52.512.000 28.465,36<br />
da euro lire 52.513.000 28.465,37 a euro lire 57.761.000 31.310,71<br />
da euro lire 57.762.000 31.310,72 a euro lire 63.010.000 34.156,04<br />
da euro lire 63.011.000 34.156,05 a euro lire 68.261.000 37.002,50<br />
da euro lire 68.262.000 37.002,51 a euro lire 73.512.000 39.848,96
NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E<br />
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
3 4 5 6 7 o più<br />
82,63<br />
Importo mensile euro<br />
118,79 154,94 191,09 227,24<br />
72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />
56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />
41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />
25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />
10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />
25,82 61,97 139,44 160,10<br />
10,33 36,15 123,95 144,61<br />
10,33 108,46 134,28<br />
51,65 118,79<br />
51,65<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
151
152<br />
TABELLA numero 21 B<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2003<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2<br />
da lire euro 1.000 1,00 a euro lire 24.509.000 13.285,58<br />
46,48<br />
da lire euro 24.510.000 13.285,59 a lire euro 29.761.000 16.132,60<br />
36,15<br />
da lire euro 29.762.000 16.132,61 a lire euro 35.009.000 18.977,37<br />
25,82<br />
da lire euro 35.010.000 18.977,38 a lire euro 40.259.000 21.823,26<br />
10,33<br />
da lire euro 40.260.000 21.823,27 a lire euro 45.512.000 24.670,84<br />
da lire euro 45.513.000 24.670,85 a lire euro 50.762.000 27.516,73<br />
da lire euro 50.763.000 27.516,74 a lire euro 56.013.000 30.363,19<br />
da lire euro 56.014.000 30.363,20 a lire euro 61.261.000 33.207,98<br />
da lire euro 61.262.000 33.207,99 a lire euro 66.512.000 36.054,43<br />
da lire euro 66.513.000 36.054,44 a lire euro 71.763.000 38.900,88<br />
da da lire euro 71.764.000 37.952,09 a lire euro 77.014.000 41.747,34
NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,<br />
divorziato/a, abbandonato/a)<br />
SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />
(IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
3 4 5 6 7 o più<br />
82,63<br />
Importo mensile euro<br />
118,79 154,94 191,09 227,24<br />
72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />
56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />
41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />
25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />
10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />
25,82 61,97 139,44 160,10<br />
10,33 36,15 123,95 144,61<br />
10,33 108,46 134,28<br />
51,65 118,79<br />
51,65<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
153
154<br />
TABELLA numero 21 C<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2003<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2<br />
da lire euro 1.000 1,00 a euro lire 38.512.000 20.876,31<br />
46,48<br />
da lire euro 38.513.000 20.876,32 a lire euro 43.759.000 23.720,54<br />
36,15<br />
da lire euro 43.760.000 23.720,55 a lire euro 49.011.000 26.567,55<br />
25,82<br />
da lire euro 49.012.000 26.567,56 a lire euro 54.261.000 29.413,44<br />
10,33<br />
da lire euro 54.262.000 29.413,45 a lire euro 59.512.000 32.259,90<br />
da lire euro 59.513.000 32.259,91 a lire euro 64.762.000 35.105,79<br />
da lire euro 64.763.000 35.105,80 a lire euro 70.012.000 37.951,70<br />
da lire euro 70.013.000 37.951,71 a lire euro 75.263.000 40.798,14<br />
da lire euro 75.264.000 40.798,15 a lire euro 80.511.000 43.642,93<br />
da lire euro 80.512.000 43.642,94 a lire euro 85.763.000 46.489,94<br />
da lire euro 85.764.000 46.489,95 a lire euro 91.013.000 49.335,83
NUCLEI SENZA FIGLI, CON I SOLI CONIUGI O CON ENTRAMBI I CONIUGI E<br />
ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />
(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN CONIUGE INABILE<br />
E NESSUN ALTRO COMPONENTE INABILE)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
3 4 5 6 7 o più<br />
82,63<br />
Importo mensile euro<br />
118,79 154,94 191,09 227,24<br />
72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />
56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />
41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />
25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />
10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />
25,82 61,97 139,44 160,10<br />
10,33 36,15 123,95 144,61<br />
10,33 108,46 134,28<br />
51,65 118,79<br />
51,65<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
155
156<br />
TABELLA numero 21 D<br />
Livelli di reddito percepito durante l’anno 2003<br />
dal nucleo familiare nel suo insieme<br />
valevole per il periodo: dal 1° luglio 2004<br />
al 30 giugno 2005<br />
1 2<br />
da euro lire 1.000 1,00 a euro lire 42.010.000 22.772,46<br />
46,48<br />
da euro lire 42.011.000 22.772,47 a euro lire 47.262.000 25.619,47<br />
36,15<br />
da euro lire 47.263.000 25.619,48 a euro lire 52.512.000 28.465,36<br />
25,82<br />
da euro lire 52.513.000 28.465,37 a euro lire 57.761.000 31.310,71<br />
10,33<br />
da euro lire 57.762.000 31.310,72 a euro lire 63.010.000 34.156,04<br />
da euro lire 63.011.000 34.156,05 a euro lire 68.261.000 37.002,50<br />
da euro lire 68.262.000 37.002,51 a euro lire 73.512.000 39.848,96<br />
da euro lire 73.513.000 39.848,97 a euro lire 78.763.000 42.695,42<br />
da euro lire 78.764.000 42.695,43 a euro lire 84.015.000 45.542,43<br />
da euro lire 84.016.000 45.542,44 a euro lire 89.265.000 48.388,31<br />
da euro lire 89.266.000 48.388,32 a euro lire 94.513.000 51.233,11
NUCLEI MONOPARENTALI (in cui, cioé, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a,<br />
divorziato/a, vedovo/a, abbandonato/a)<br />
SENZA FIGLI E CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE<br />
(IN CUI SOLO IL RICHIEDENTE SIA INABILE)<br />
Numero dei componenti il nucleo familiare<br />
3 4 5 6 7 o più<br />
82,63<br />
Importo mensile euro<br />
118,79 154,94 191,09 227,24<br />
72,30 103,29 144,61 185,92 216,91<br />
56,81 87,80 129,11 180,76 206,58<br />
41,32 72,30 113,62 170,43 196,25<br />
25,82 56,81 103,29 165,27 185,92<br />
10,33 41,32 87,80 154,94 175,60<br />
25,82 61,97 139,44 160,10<br />
10,33 36,15 123,95 144,61<br />
10,33 108,46 134,28<br />
51,65 118,79<br />
51,65<br />
F<br />
famiglia<br />
- assegno<br />
al nucleo<br />
familiare<br />
157
158<br />
Le gestioni previdenziali italiane<br />
Fondi, gestioni e casse di previdenza obbligatoria<br />
L’ordinamento previdenziale italiano prevede che tutti i lavoratori dipendenti<br />
- sia “privati” sia “pubblici” - e quasi tutti i lavoratori autonomi siano<br />
iscritti obbligatoriamente ad una delle forme previdenziali.<br />
Le forme previdenziali obbligatorie sono quattro:<br />
- ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA (AGO) gestita dall’INPS (Istituto Nazionale<br />
della Previdenza Sociale);<br />
- FORME SOSTITUTIVE DELL’AGO gestite da “Fondi” o “Casse” pensioni;<br />
- FORME ESCLUSIVE DELL’AGO gestite dall’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza<br />
per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) istituito con il Dlgs n.<br />
479/94, e dall’IPOST. Con la legge finanziaria per il 2000 la gestione pensionistica<br />
FS è stata trasferita ad un apposito Fondo istituito presso l’INPS;<br />
- PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI gestita dai “Fondi” o “Casse” pensioni<br />
istituite nell’ambito di ciascuna professione o per professioni similari.<br />
L’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA è esercitata attraverso le<br />
seguenti gestioni:<br />
• FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI (FPLD) al quale sono iscritti la generalità dei<br />
lavoratori dipendenti con la esclusione di quei lavoratori dipendenti iscritti<br />
obbligatoriamente a forme sostitutive o esclusive dell’AGO.<br />
Al FPLD sono iscritti anche:<br />
- i soci di società e di enti cooperativi di produzione e lavoro (DPR n. 602/70);<br />
- le persone dedite alla “piccola pesca” marittima e delle acque interne (legge n.<br />
250/58);<br />
- i lavoratori a domicilio;<br />
Nell’ambito del FPLD vi sono categorie di lavoratori con particolari normative<br />
previdenziali. Tra queste citiamo:<br />
- i naviganti marittimi (legge n. 413/84);<br />
- i soci di società e di enti cooperativi (DPR n. 602/70)<br />
- i lavoratori dipendenti da aziende agricole;<br />
- i lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto dopo la soppressione, con<br />
effetto dall’1 gennaio 1996, dell’apposito Fondo sostitutivo dell’AGO (Dlgs n.<br />
414/96);<br />
- i lavoratori dipendenti dall’ENEL e dalle aziende di produzione di elettricità<br />
nonché i lavoratori addetti ai servizi di telefonia dopo la soppressione dei
-<br />
-<br />
rispettivi Fondi sostitutivi, già gestiti dall’INPS, operata con la legge finanziaria<br />
per il 2000;<br />
i dirigenti d’azienda industriale, dopo la soppressione dell’INPDAI con la legge<br />
249/2002 (legge finanziaria per il 2003);<br />
i lavoratori domestici;<br />
Ggestioni<br />
- gli apprendisti.<br />
• GESTIONI SPECIALI ISTITUITE NELL’AMBITO DELL’INPS<br />
- GESTIONE SPECIALE per i dipendenti dagli Enti creditizi (ex fondi c.d. “esonerativi”<br />
dell’A.G.O. costituiti nell’ambito del FPLD con Dlgs n. 357/90);<br />
- GESTIONE SPECIALE AD ESAURIMENTO per gli iscritti al soppresso Fondo per gli spedizionieri<br />
doganali (legge n. 230/97);<br />
- GESTIONE SPECIALE per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere (legge n. 5/60);<br />
- FONDO DI PREVIDENZA per la erogazione dei trattamenti previdenziali del personale<br />
consortile in pensione e in servizio alla data del 31 marzo 1977 alle dipendenze<br />
del Consorzio autonomo del porto di Genova e in servizio alla data del 1°<br />
gennaio 1978 alle dipendenze dell’Ente porto di Trieste (art. 13 DL n. 873/86);<br />
• GESTIONI SPECIALI PER I LAVORATORI AUTONOMI. Si tratta delle seguenti gestioni:<br />
- ART: per la gestione della previdenza degli artigiani (legge n. 463/59);<br />
- COMM: per la gestione della previdenza degli addetti alle attività commerciali<br />
(legge n. 613/66);<br />
- CD/C/M: per la gestione della previdenza dei coltivatori diretti, dei coloni e dei<br />
mezzadri (legge n. 1047/57)<br />
- GESTIONE SEPARATA per i lavoratori indipendenti e parasubordinati (art. 2, comma<br />
26, legge n. 335/95). Sono iscritti in questa gestione i:<br />
- lavoratori titolari di rapporto di collaborazione in relazione agli uffici di<br />
amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con<br />
o senza personalità giuridica, di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie<br />
e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni e di collaborazione<br />
coordinata e continuativa (ora collaborazione a progetto) (art. 50,<br />
comma 1, lettera c bis, del DPR 917/86 e art. 61, commi 1-3, DLgs<br />
276/2003);<br />
- soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva,<br />
arti e professioni, attività di lavoro autonomo con redditi diversi da quelli<br />
d'impresa, per cui, con o senza obbligo di iscrizione ad Albo professionale,<br />
non è prevista altra forma di assicurazione previdenziale obbligatoria<br />
(art. 53, comma 1, DPR 917/86);<br />
- lavoratori incaricati di vendite a domicilio il cui reddito annuo superi il limite<br />
di 5.000 euro (art. 36 L 426/71 e art. 44, comma 2, DL 269/2003);<br />
- prestatori di lavoro autonomo occasionale il cui reddito annuo superi il<br />
limite di 5.000 euro (art. 67, comma 1, lettera l del DPR 917/86 e art.<br />
44, comma 2, DL 269/2003); 159
160<br />
Le gestioni<br />
previdenziali<br />
italiane<br />
- lavoratori con contratto di associazione in partecipazione di cui agli articoli<br />
2549-54 del codice civile, i cui compensi sono qualificati come redditi da<br />
lavoro autonomo (articolo 53, comma 2, lettera c, DPR 917/86 e art. 43<br />
DL 269/2003, come modificato dall'art. 1, comma 157, L 311/2004).<br />
Le FORME SOSTITUTIVE dell’AGO sono gestite da alcuni Fondi operanti nell’ambito<br />
dell’INPS e da altri con propria autonomia gestionale<br />
• FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA (Gestione<br />
INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;<br />
• FONDO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO<br />
(Gestione INPS ad esaurimento);<br />
• FONDO DI PREVIDENZA DEL CLERO SECOLARE E DEI MINISTRI DI CULTO DELLE CONFESSIONI RELI-<br />
GIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA (Gestione INPS);<br />
• FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’ENEL E DELLA AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE (Gestione<br />
INPS) soppresso con la legge finanziaria per il 2000;<br />
• FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DI VOLO DIPENDENTE DA AZIENDE DI NAVIGAZIONE AEREA<br />
(Gestione INPS)<br />
• ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI (INPDAI), soppresso<br />
con l’art. 42 della legge 289/2002 (legge finanziaria per il 2003);<br />
• ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” (INPGI)<br />
privatizzato a seguito del dlgs n. 509/94;<br />
• ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO E PER GLI<br />
SPORTIVI PROFESSIONISTI (ENPALS)<br />
Le FORME ESCLUSIVE dell’AGO sono riferite essenzialmente al trattamento<br />
di quiescenza dei pubblici dipendenti e dei dipendenti di alcuni Enti pubblici che<br />
hanno optato per esso.<br />
Per i dipendenti dello Stato e delle Aziende Autonome il trattamento di quiescenza<br />
era gestito direttamente dal Ministero del Tesoro tranne che per i dipendenti<br />
dell’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato per i quali vi era una apposita<br />
gestione nell’ambito della stessa azienda e per i dipendenti degli Uffici Locali di Agenzie<br />
del Ministero delle poste per i quali provvedeva l’IPOST (istituto Postelegrafonici).<br />
Per i dipendenti degli Enti Locali provvedevano quattro Casse Pensioni degli<br />
Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.<br />
Attualmente si registra la seguente situazione:<br />
• per i dipendenti dell’ex Azienda Autonoma delle FS, opera il Fondo speciale per<br />
il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. costituito presso l’INPS<br />
(art. 43 legge 488/99);<br />
• a seguito della trasformazione del servizio delle poste in Ente Poste, con effetto<br />
dall’1 agosto 1994 anche i dipendenti degli Uffici Principali di tale Ente (oggi<br />
Poste Italiane S. p. A.) sono iscritti all’IPOST;
• le quattro casse pensioni già gestite dagli Istituti di Previdenza, sono state trasferite<br />
nella competenza dell’INPDAP. Tali casse sono:<br />
– Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (R.D.L. 3 marzo 1938 n.<br />
680);<br />
– Cassa Pensioni Sanitari - CPS (Legge 6 luglio 1939 n. 1035);<br />
– Cassa Pensioni Insegnanti di asilo e scuole parificate - CPI (Legge 6 febbraio<br />
1941 n. 176);<br />
– Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari - CPUG (Legge 12 luglio 1934 n. 2312).<br />
• Nell’ambito dell’INPDAP è costituita anche la Cassa Trattamenti Pensionistici<br />
per i Dipendenti dello Stato (CTPDS).<br />
Ggestioni<br />
La PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI è gestita da Casse o<br />
Fondi pensioni organizzate, in genere, per singola professione. Tali gestioni sono:<br />
• Cassa di Previdenza per AVVOCATI E PROCURATORI (Legge 8 gennaio 1952 n. 6)<br />
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i CONSULENTI DEL LAVORO (Legge 23<br />
gennaio 1971 n. 1100)<br />
• Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i Dottori commercialisti (Legge 3<br />
febbraio 1963 n. 100)<br />
• Ente Nazionale Previdenza e Assistenza per i FARMACISTI (R.D. 7 novembre 1929<br />
n. 2174 DPR 9 novembre 1956 n.1719; DPR 6 febbraio 1976 n.175);<br />
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i GEOMETRI (Legge 24 ottobre<br />
1955 n. 990)<br />
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli INGEGNERI E ARCHITETTI (Legge 4<br />
marzo 1958 n. 179, D.P.R. 31 marzo 1961 n. 521)<br />
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i MEDICI (ENPAM) (R.D. 14 luglio<br />
1937 n. 1484, D.M. 18 novembre 1981)<br />
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i NOTAI (DL 27 maggio 1923, n.<br />
1324; D.M. 26 aprile 1948)<br />
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI<br />
(Legge 9 febbraio 1963 n. 160)<br />
• Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i VETERINARI (Legge 15 febbraio<br />
1958 n. 91; legge 18 agosto 1965, n. 1357; Legge 12 aprile 1991, n. 136);<br />
• Ente Nazionale di Previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura -<br />
ENPAIA (DPR 1 luglio 1981, 1025; DM 2 gennaio 1986). Questo Ente gestisce<br />
il TFR e forme aggiuntive di previdenza per questi lavoratori.<br />
Si ricorda inoltre che il Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ha reso<br />
obbligatoria la tutela previdenziale anche per i liberi professionisti che ne erano<br />
sprovvisti. 161
162<br />
Le gestioni<br />
previdenziali<br />
italiane<br />
È da tener presente che oltre alle quattro FORME PREVIDENZIALI OBBLIGATO-<br />
RIE più sopra illustrate, vi sono alcuni Fondi o casse che erogano TRATTAMENTI<br />
INTEGRATIVI delle prestazioni erogate dalla forma di previdenza obbligatoria.<br />
Alcuni di questi Fondi o Casse sono gestiti direttamente dall’INPS:<br />
– FONDO DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPO-<br />
STE DIRETTE;<br />
– FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS;<br />
– GESTIONE SPECIALE per gli ex dipendenti da Enti disciolti e per gli ex dipendenti trasferiti<br />
alle dipendenze delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (istituita<br />
con l’art. 75 del DPR n. 761/79):<br />
Altri Fondi sono gestiti da appositi Enti come l’ENASARCO (Ente Nazionale di<br />
Assistenza agli Agenti e Rappresentanti di Commercio.<br />
Altri ancora sono gestiti direttamente dagli Enti datori di lavoro tra i quali<br />
l’INPS, l’ENPALS, l’INAIL e l’INPDAP.<br />
Vi sono infine altre Casse che fanno capo ad appositi Fondi che a loro volta<br />
affidano la gestione a compagnie di assicurazione o ad investitori istituzionali.
Fondi contrattuali di previdenza complementare<br />
La previdenza complementare è in fase di riorganizzazione in applicazione del<br />
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, con il quale sono state disciplinate le<br />
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI e stabilito che le forme integrative già in<br />
essere devono conformarsi alla nuova disciplina.<br />
Secondo i dati della Commissione di vigilanza del Ministero dell’economia sui<br />
Fondi pensione, la COVIP, al mese di settembre 2004 risultavano attivi i seguenti<br />
42 Fondi contrattuali di previdenza complementare (ne riportiamo le denominazioni<br />
in ordine alfabetico, l’indirizzo e i settori interessati. A sinistra di ogni<br />
denominazione il numero di iscrizione all’albo dei Fondi pensione, per i Fondi già<br />
autorizzati all’attività; i Fondi senza numero sono autorizzati alla sola raccolta delle<br />
adesioni e alla data della rilevazione hanno presentato istanza di autorizzazione<br />
all’esercizio dell’attività):<br />
89 ALIFOND - Viale dell’Astronomia, 30 - 00144 ROMA<br />
INDUSTRIA ALIMENTARE E AFFINI<br />
106 ARCO - Via Foro Bonaparte, 65 - 20121 MILANO<br />
LEGNO E BOSCHIVO - LATERIZI E MANUFATTI - AFFINI<br />
- ARTIFOND - Viale Castro Pretorio, 25 - 00185 ROMA<br />
ARTIGIANATO INTERSETTORIALE NAZIONALE<br />
124 BYBLOS - Via Oslavia, 50 – 00195 ROMA<br />
EDITORIALI - GRAFICI - CARTOTECNICI - CARTAI - TRASFORMATRICI CARTA -CARTONI - PASTE -<br />
SETTORI AFFINI<br />
61 COMETA - Via E. Cornalia, 19 - 20124 MILANO<br />
METALMECCANICI E AFFINI<br />
122 CONCRETO - Via di Santa Teresa, 23 - 00198 ROMA<br />
INDUSTRIA CEMENTO CALCE E GESSO - MANUFATTI IN GESSO<br />
96 COOPERLAVORO - Via Giuseppe Antonio Guattani, 9 - 00161 ROMA<br />
COOPERATIVE DI LAVORO: LAVORATORI SOCI E DIPENDENTI<br />
141 EDILPRE - Via delle Sette Chiese, 146 - 00145 ROMA<br />
LAVORATORI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI<br />
145 ESPERO - Via M. Carcani, 61 – 00153 ROMA<br />
DIPENDENTI PUBBLICI DELLA SCUOLA<br />
Ggestioni<br />
129 EUROFER - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 ROMA<br />
TRASPORTO PUBBLICO FERROVIE DELLO STATO SpA E SETTORI AFFINI CONNESSI AL TRASPORTO<br />
163
164<br />
128 F.I.L.COOP. PENSIONISTICO - Via Torino, 6 - 00184 ROMA<br />
COOPERATIVE E CONSORZI DEI SETTORI AGRICOLO AGRO-ALIMENTARE, FORESTALE E SETTORI AFFINI<br />
107 FONCER - Via Alessandro Torlonia, 15- 00161 ROMA<br />
CERAMICA PIASTRELLE E AFFINI<br />
1 FONCHIM - Via Accademia, 26 - 20131 MILANO<br />
CHIMICA, FARMACEUTICA E SETTORI AFFINI<br />
116 FONDAPI - Via Colonna Antonina, 52 - 00186 ROMA<br />
INTERCATEGORIALE PICCOLE E MEDIE AZIENDE CONFAPI<br />
105 FONDARTIGIANI - Via Arcivescovado 1 – 10121 TORINO<br />
ARTIGIANI E PICCOLI E MEDI IMPRENDITORI<br />
131 FONDAV - Via Marchetti, 111 – 00148 ROMA<br />
PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA<br />
2 FONDENERGIA - Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 ROMA<br />
GRUPPO ENI<br />
108 FONDO FAMIGLIA - Via dei Cappuccini – 00187 ROMA<br />
CASALINGHE E LAVORATORI PARASUBORDINATI – costituito dalla FEDERCASALINGHE<br />
77 FONDODENTISTI - Via Sicilia 43 – 00187 ROMA<br />
DENTISTI<br />
125 FONDO GOMMA PLASTICA - Via San Vittore, 36 - 20123 MILANO<br />
INDUSTRIA GOMMA ED AFFINI E MATERIE PLASTICHE<br />
143 FONDOPOSTE - Viale Europa, 175 - 00144 ROMA<br />
PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A<br />
3 FONDO QUADRI E CAPI FIAT - Via Marocchetti, 11 – 00187 TORINO<br />
QUADRI E CAPI DELLE AZIENDE DEL GRUPPO FIAT<br />
94 FONSER - Via A: Salaino, 10 - 20144 MILANO<br />
AZIENDE DI ASSICURAZIONE E ASSISTENZA<br />
123 FON.TE. - Piazza Giuseppe Gioacchino Belli, 2 - 00153 ROMA<br />
TERZIARIO - DISTRIBUZIONE - SERVIZI (CONFCOMMERCIO) E SETTORI AFFINI<br />
(COMMERCIO TURISMO E SERVIZI)<br />
142 FOPADIVA - Regione Borgnalle n. 10/B – 11100 AOSTA<br />
LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D’AOSTA<br />
99 FOPEN - Via Giovanni Battista Martini, 3 - 00198 ROMA<br />
DIPENDENTI GRUPPO ENEL
101 FUNDUM - Via Nazionale 60 – 00184 ROMA<br />
OPERATORI DEL COMMERCIO, TURISMO E TERZIARIO – costituito dalla CONFESERCENTI<br />
93 LABORFONDS - Via Portici, 9 - 39100 BOLZANO<br />
LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO<br />
DEL TRENTINO ALTO ADIGE<br />
146 MARCO POLO - Via Nazionale, 60 - 00184 ROMA<br />
SETTORI TURISMO (CONFESERCENTI) - TERMALE - DISTRIBUZIONE ED AFFINI - INDUSTRIA TURISTICA<br />
(FEDERTURISMO-CONFINDUSTRIA) - CATENE ALBERGHIERE (AICA) - FEDERTERME<br />
126 MEDIAFOND - Viale Europa, 48 - 20093 COLOGNO MONZESE (MI)<br />
MEDIASET E RADIOTELEVISIVO PRIVATO<br />
135 MERCURIO - Via A. Marchetti, 111 – 00148 ROMA<br />
PERSONALE A TERRA GRUPPO ALITALIA<br />
100 PEGASO - Via Cavour, 179/A - 00184 ROMA<br />
INTERCATEGORIALE ELETTRICITA’ GAS E ACQUA MUNICIPALIZZATE<br />
127 PREVAER - Viale Castello della Magliana, 30 – 00148 ROMA<br />
AZIENDE DI GESTIONE AEROPORTUALE E DEI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA<br />
136 PREVEDI - Via Nomentana, 126 – 00161<br />
IMPRESE INDUSTRIALI E ARTIGIANE EDILI E AFFINI<br />
88 PREVIAMBIENTE - Piazzale Caduti della Montagnola, 40 - 00142 ROMA<br />
SERVIZI IGIENE AMBIENTALE E AFFINI<br />
102 PREVICOOPER - Via Chiana, 38 - 00198 ROMA<br />
DISTRIBUZIONE COOPERATIVA<br />
130 PREVIDOC - Via Poli 29 – 00187 ROMA<br />
COMMERCIALISTI<br />
117 PREVIMODA - Viale Sarca, 223 - 20126 MILANO<br />
TESSILE - ABBIGLIAMENTO - CALZATURA - PELLI - CUOIO E VARIE (INDUSTRIA)<br />
104 PREVIVOLO - Viale A. Marchetti 111 - 00148 ROMA<br />
PILOTI E TECNICI DI VOLO<br />
139 PRIAMO - Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 ROMA<br />
ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E LAVORATORI SETTORI AFFINI<br />
87 SOLIDARIETA’ VENETO - Via Querini 27 – 30172 VENEZIA<br />
LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TUTTI I SETTORI INDUSTRIALI DEL VENETO<br />
103 TELEMACO - Piazza della Repubblica, 59/68 - 00185 ROMA<br />
TELECOMUNICAZIONE 165
166<br />
Gli interessi legali di mora<br />
e la rivalutazione monetaria del credito<br />
DISPOSIZIONE LEGISLATIVA<br />
Codice civile - Art. 1284<br />
Legge 26/11/1990, n. 353 (art. 1)<br />
Legge 29/12/1990, n. 408 (art. 13)<br />
Legge 23/12/1996 n. 662<br />
D.M. Ministro tesoro, bilancio e<br />
Programmazione economica 11/12/2000<br />
D.M. Ministro finanze e economia 11/12/2001<br />
D.M. economia e finanze<br />
Tutti gli Istituti di previdenza sono tenuti a corrispondere interessi legali in caso<br />
di ritardato pagamento delle prestazioni: fino a tutto il 1991, spettava anche<br />
la maggior somma per svalutazione monetaria mentre, dal 1° gennaio 1992,<br />
per effetto della legge n. 412/91, i due benefici non possono essere cumulati,<br />
restando fruibile quello più favorevole.<br />
Attualmente l’INPS corrisponde gli interessi computati a partire dal 121° giorno<br />
dalla domanda di prestazione; l’INPDAP paga d’ufficio interessi e rivalutazione<br />
monetaria per i provvedimenti di riconoscimento di pensione (decreti) emessi dal<br />
1° gennaio 1992 in poi, prescindendo dalla prescrizione per tutto il periodo in cui<br />
il trattamento ha avuto la caratteristica della provvisorietà.<br />
Per i provvedimenti emessi in data anteriore al 1° gennaio 1992, fermi restando<br />
i termini di prescrizione che decorrono dal decreto di pensione definitiva, gli<br />
interessi sono liquidati a domanda dell’interessato.<br />
Riportiamo di seguito la tabella riepilogativa dei valori percentuali degli interessi<br />
spettanti nel tempo.<br />
Per quanto riguarda l’individuazione del momento della formazione del ritardo<br />
(dies a quo) l’INPDAP fa riferimento ai termini previsti dai Regolamenti emanati<br />
dalle diversi Amministrazioni, in attuazione della L. 241/90 sulla trasparenza.<br />
Tale posizione è peraltro avallata da una consolidata giurisprudenza della Corte<br />
dei Conti. Va in ogni caso tenuto presente che per i pubblici dipendenti, a decorrere<br />
dal 29 marzo 1997, il ritardo si verifica se la prestazione viene liquidata dopo<br />
il 30° giorno dalla data di cessazione dal servizio.<br />
Il diritto agli interessi è soggetto a prescrizione quinquennale, salvo interruzione<br />
dei termini.<br />
PERIODO<br />
Fino al 15/12/1990<br />
dal 16/12/1990 al<br />
31/12/1996<br />
dall’1/1/1997 al 31/12/1998<br />
dall’1/1/2001 al 31/12/2001<br />
dall’1/1/2002 al 31/12/2003<br />
dall’1/1/2004<br />
MISURA SAGGIO<br />
5%<br />
10%<br />
5%<br />
3,5%<br />
3%<br />
2,5%
L’imposta sul reddito delle persone fisiche<br />
In due distinte occasioni, con la legge 289/2002 e con la legge 311/2004 (il primo<br />
e il secondo “modulo” della riforma fiscale del Governo Berlusconi), il Testo<br />
Unico delle disposizioni sull’Imposta sui Redditi delle persone fisiche, il DPR<br />
917/86 (TUIR), è stato profondamente modificato.<br />
Dal sistema vigente fino al 2002, caratterizzato sostanzialmente dalla modulazione<br />
dell’onere fiscale ottenuta mediante l’applicazione di diverse e dettagliate<br />
detrazioni ad un’imposta calcolata sulla pressoché totalità del reddito, si è passati<br />
ad un sistema in cui la modulazione del carico fiscale avviene esclusivamente nella<br />
fase di determinazione del reddito da considerare imponibile. A conti fatti, il reddito<br />
imponibile può coincidere con il reddito complessivo, con una parte di esso o<br />
risultare pari a zero dopo l’applicazione di deduzioni a vario titolo e d’importo<br />
inversamente proporzionale a quello del reddito complessivo. Questo sistema –<br />
secondo i promotori – permetterebbe di rispettare anche il principio costituzionale<br />
della progressività dell’imposta che, con il sistema precedente, era garantito dal<br />
numero e dalla dinamica delle aliquote, ore ridotte a tre.<br />
Eliminate le detrazioni d’imposta di qualsiasi tipo (resta possibile detrarre dall’imposta<br />
lorda solo la quota detraibile di oneri quali gli interessi passivi per mutuo<br />
casa, le spese mediche e sanitarie, ecc., di cui all’art. 15 del TUIR), dal 1° gennaio<br />
2005 il calcolo dell’imposta sul reddito avviene in due fasi:<br />
1. determinazione della base imponibile. Per determinare la base imponibile,<br />
oltre alla deduzione degli oneri e dei redditi indicati nell’art. 10 del TUIR si<br />
deve procedere anche alla deduzione di una somma di importo variabile a<br />
seconda del tipo (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo) e dell’importo<br />
del reddito complessivo (art. 11 del TUIR). Questa deduzione va operata<br />
solo per la determinazione della base imponibile ai fini dell’Irpef nazionale:<br />
la base imponibile per le addizionali locali dell’Irpef rimane determinata<br />
come nel precedente sistema, ovvero con la mera deduzione di oneri e redditi<br />
deducibili. Chi ha carichi di famiglia, inoltre, procederà ad una seconda<br />
deduzione, determinata, in maniera del tutto analoga alla prima, sulla base<br />
dell’importo del reddito e del carico familiare (art. 12 del TUIR). Per determinare<br />
l’imponibile delle aliquote addizionali locali dell’Irpef, la deduzione di cui<br />
all’art. 11 non può essere fatta valere (art. 2, comma 4, L 289/2002) mentre<br />
non è ancora chiaro se si potrà applicare quella per carichi di famiglia e<br />
assimilati di cui all’art. 12;<br />
2. determinazione dell’imposta lorda. Per determinare l’imposta, si applicano<br />
alla base imponibile le aliquote di tassazione pertinenti per ciascuno dei tre<br />
scaglioni di reddito. Sulla quota oltre i 100.000 euro annui si applica un tributo<br />
aggiuntivo, cosiddetto “di solidarietà”, nella misura del 4%. Questo tri-<br />
167
168<br />
L’imposta<br />
sul reddito<br />
delle persone<br />
fisiche<br />
buto non fa parte delle disposizioni del TUIR ma deve essere trattato come<br />
un’imposta vera e propria, ai fini della determinazione e della materiale corresponsione.<br />
La clausola di salvaguardia<br />
Per l’anno di prima applicazione, il 2005, l’imposta determinata secondo queste<br />
disposizioni viene applicata d’ufficio dal sostituto d’imposta nel corso dell’anno<br />
ma il contribuente, in sede di dichiarazione dei redditi (quindi nel 2006) può rideterminare<br />
l’imposta dovuta applicando le disposizioni del primo modulo, vigenti dal<br />
1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2004, oppure quelle vigenti in precedenza, se più<br />
favorevoli, ottenendo il rimborso della differenza con modello 730.<br />
La tassazione delle pensioni<br />
Con l’introduzione della deduzione, per la prima volta si è determinata una differenza<br />
a danno dei pensionati rispetto ai lavoratori dipendenti, ancorché il reddito<br />
da pensione sia fiscalmente assimilato a reddito da lavoro dipendente. Infatti, il<br />
reddito da pensione non è imponibile se non supera 7.000 euro annui, mentre i<br />
lavoratori dipendenti non pagano tasse fino a 7.500 euro. Per ovviare in parte a<br />
questa disparità, è stata introdotta una correzione nella normativa: l’imposta dovuta<br />
sulle pensioni di importo annuo compreso fra 7.001 e 7.500 euro non è dovuta<br />
se il titolare non ha altri redditi oltre la o le pensioni o se tali redditi non siano costituiti<br />
altro che dalla rendita catastale dell’abitazione principale e sue pertinenze e<br />
dal reddito di terreni, purché di importo annuo non superiore a 185,92 euro. Inoltre,<br />
per neutralizzare l’“effetto - soglia”, l’imposta dovuta su pensioni di importo<br />
annuo compreso tra 7.501 e 7.800 euro, quando il titolare possa far valere le condizioni<br />
generali sopra richiamate, viene ridotta, se superiore, all’importo della differenza<br />
tra il reddito da pensione e la soglia di 7.500 euro.<br />
Le deduzioni d’imponibile esplicano la loro efficacia per 12 mensilità all’anno<br />
e non vengono applicate in sede di calcolo dell’Irpef sulla tredicesima mensilità;<br />
inoltre, per evitare di trattenere da ogni rata di pensione anche una quota di Irpef<br />
dovuta sulla tredicesima mensilità prima che essa sia stata effettivamente percepita,<br />
l’importo mensile degli scaglioni per la determinazione dell’aliquota d’imposizione<br />
corrisponde all’importo annuo degli stessi diviso per dodici e non per tredici.<br />
Tutto questo comporta una differenza tra l’importo netto della tredicesima mensilità<br />
di pensione e quello delle altre mensilità. Anche l’importo netto della rata di<br />
dicembre risulta differente da quello delle rate precedenti, perché la legge prescrive<br />
che l’Irpef addizionale dovuto in base al reddito di un anno venga trattenuto<br />
l’anno seguente in non più di 11 rate e comunque fino e non oltre il rateo di<br />
novembre.<br />
Perciò, per calcolare l’imposta effettivamente dovuta su ciascuna delle prime<br />
12 rate di pensione, si utilizzano i valori mensili delle deduzioni e degli scaglioni<br />
d’aliquota; per calcolare l’imposta dovuta sulla tredicesima, invece, occorre sommare<br />
le quote di Irpef effettivamente trattenute dalle prime dodici rate e sottrarre
tale somma dall’importo dell’imposta calcolata sull’intero reddito annuo: la differenza<br />
costituisce l’importo dell’Irpef dovuta sulla tredicesima.<br />
Questa regola ha un’eccezione: quando una stessa persona percepisca più di<br />
un trattamento pensionistico gli Enti erogatori, sostituti d’imposta, sono tenuti a calcolare<br />
la tassa dovuta sull’importo complessivo delle pensioni e a ripartirla in proporzione<br />
all’imponibile erogato da ciascuno di essi. Di conseguenza, poiché quello<br />
che viene ripartito è il risultato del calcolo condotto utilizzando i valori annui di<br />
deduzioni e di scaglioni d’aliquota, il peso dell’Irpef risulterà ripartito equamente<br />
su tutte le rate di pensione, tredicesima compresa (Agenzia delle entrate del Ministero<br />
dell’economia e finanze, circolare n. 57 del 22 dicembre 2003).<br />
Per facilitare le operazioni di calcolo, questo “Vademecum” riporta di seguito<br />
deduzioni e scaglioni d’aliquota prima nei loro valori mensili e poi nei loro<br />
valori annui. Per permettere una valutazione della convenienza delle norme previgenti,<br />
inoltre, si riportano anche (su fondo grigio) le tabelle con i valori annui<br />
delle aliquote e detrazioni vigenti, rispettivamente, al 31 dicembre 2002 e al 31<br />
dicembre 2004.<br />
I<br />
irpef<br />
169
170<br />
CALCOLO DELL’IMPOSTA MENSILE SULLA PENSIONE<br />
come effettuata dal sostituto d’imposta<br />
Mensilità di pensione diverse dalla 13ª<br />
1 - Determinazione della base imponibile<br />
<strong>Pensionati</strong> senza carichi di famiglia<br />
importo mensile della pensione<br />
al netto degli oneri deducibili<br />
compreso fra<br />
€ 1,00 ed € 573,18<br />
€ 573,19 ed € 2.538,46<br />
importo della deduzione applicabile<br />
(art. 11 del TUIR)<br />
pari o superiore<br />
all’importo mensile della pensione<br />
583,33 X [(33.000 - importo annuo<br />
pensione) : 26.000]<br />
€ 2.538,47 ed € qualsiasi zero<br />
Nota: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale<br />
<strong>Pensionati</strong> con familiari a carico<br />
base imponibile<br />
mensile<br />
zero<br />
importo mensile<br />
pensione<br />
meno deduzione<br />
intero importo<br />
mensile pensione<br />
Importo massimo teorico Importo denominatore<br />
deduzione per: mensile annuo formula<br />
art. 11 assicurare la progressività dell’imposizione 583,33 7.000 26.000<br />
coniuge a carico 266,67 3.200<br />
ciascun figlio di età inferiore a 3 anni 287,50 3.450<br />
art. 12 ciascun figlio portatore di handicap 308,33 3.700 78.000<br />
primo figlio se il coniuge manca 266,67 3.200<br />
ciascun altro figlio a carico 241,67 2.900<br />
Importo effettivamente applicabile<br />
formule per l’importo delle deduzioni base imponibile mensile<br />
art. 11 583,33 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000]<br />
importo mensile pensione<br />
meno risultato<br />
della formula art. 11<br />
art. 12<br />
somma deduzioni mensili massime X<br />
[(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000]<br />
meno risultato<br />
della formula art. 12<br />
Note: Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale<br />
Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare<br />
Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi in relazione alla quota di<br />
pertinenza
2 - Determinazione dell’imposta<br />
Aliquote d’imposizione<br />
in vigore dal 1° gennaio 2005<br />
Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />
complessivo mensile marginale da detrarre massima<br />
del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />
Da € 1,00 a € 2.166,67 23,0% - 498,33<br />
Da € 2.166,68 a € 2.791,67 33,0% 216,67 704,58<br />
Da € 2.791,68 a € 8.333,33 39,0% 384,17 2.865,83<br />
Da € 8.333,34 in poi 43,0% 717,50 s. q.<br />
NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un<br />
numero massimo di 11 rate<br />
13ª mensilità di pensione<br />
Determinazione dell’imposta<br />
imposta calcolata sul reddito annuo da pensione<br />
meno<br />
(imposta calcolata su base mensile X<br />
n. mensilità riscosse nello stesso anno esclusa la 13ª)<br />
uguale<br />
imposta da detrarre dalla 13ª mensilità<br />
I<br />
irpef<br />
171
172<br />
CALCOLO DELL’IMPOSTA ANNUA SULLA PENSIONE<br />
1 - Determinazione della base imponibile<br />
<strong>Pensionati</strong> senza carichi di famiglia<br />
importo annuo della pensione<br />
al netto degli oneri deducibili<br />
compreso fra<br />
importo della deduzione applicabile<br />
(art. 11 del TUIR)<br />
rapportabile totale<br />
fissa al periodo (se anno pieno)<br />
base imponibile<br />
€ 1,00 ed € 7.000,00 3.000,00 + 4.000,00 = 7.000 zero<br />
importo annuo pensione<br />
€ 7.000,01 ed € 33.000,00 7.000 X [(33.000 - reddito) / 26.000] meno deduzione<br />
€ 33.000,01 ed€ qualsiasi 0,00<br />
intero importo<br />
annuo pensione<br />
Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale<br />
Lo schema può essere utilizzato anche per reddito da lavoro dipendente o autonomo, avendo cura di sostituire l’importo di<br />
4.000 euro rispettivamente con 4.500 e 1.500 e, conseguentemente, quello di 7.000 con, rispettivamente, 7.500 e 4.500<br />
<strong>Pensionati</strong> con familiari a carico<br />
Importo massimo teorico Importo denominatore<br />
deduzione per: annuo<br />
formula<br />
art. 11 assicurare la progressività dell’imposizione 7.000 26.000<br />
coniuge a carico 3.200<br />
ciascun figlio di età inferiore a 3 anni 3.450<br />
art. 12 ciascun figlio portatore di handicap 3.700 78.000<br />
primo figlio se il coniuge manca 3.200<br />
ciascun altro figlio a carico 2.900<br />
spese per assistenza personale continuativa a sé o familiare<br />
Importo effettivamente applicabile<br />
1.820<br />
formule per l’importo delle deduzioni base imponibile annua<br />
importo annuo pensione<br />
art. 11 7.000 X [(33.000 - importo annuo pensione) : 26.000] meno risultato<br />
della formula art. 11<br />
art. 12 somma deduzioni annue massime X meno risultato<br />
[(78.000 + somma deduzioni annue massime - pensione annua) : 78.000] della formula art. 12<br />
Note Il risultato delle operazioni contenute nella parentesi quadra va troncato al quarto decimale.<br />
Nelle formule vanno inseriti gli importi massimi delle sole deduzioni teoricamente spettanti in base alla situazione familiare.<br />
Gli importi delle deduzioni per i figli vanno moltiplicati per il numero dei soggetti a carico e divisi per quota di pertinenza.<br />
L’mporto massimo teorico della deduzione per spese di assistenza non può superare l’importo annuo delle spese effettivamente<br />
sostenute, se inferiore a 1.820 euro.
2 - Determinazione dell’imposta<br />
Aliquote d’imposizione<br />
in vigore dal 1° gennaio 2005<br />
Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />
complessivo annuo marginale da detrarre massima<br />
del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />
Da € 1,00 a € 26.000,00 23,0% - 5.980,00<br />
Da € 26.000,01 a € 33.500,00 33,0% 2.600,00 8.455,00<br />
Da € 33.500,01 a € 100.000,00 39,0% 4.610,00 34.390,00<br />
Da € 100.000,01 in poi 43,0% 8.610,00 s. q.<br />
NB Se dovute, l’addizionale regionale dell’IRPEF e le altre addizionali locali verranno trattenute nel corso dell’anno seguente in un<br />
numero massimo di 11 rate<br />
AZZERAMENTO E RIDUZIONE D’IMPOSTA<br />
PER TITOLARI DI SOLO REDDITO DA PENSIONE*<br />
Se l’importo annuo della pensione L’imposta netta<br />
è compreso fra … risultante dal calcolo<br />
€ 1,00 ed € 7.000,00 è pari a zero<br />
€ 7.000,01 ed € 7.500,00 viene azzerata<br />
€ 7.500,01 ed € 7.800,00<br />
si paga fino a un massimo pari all’importo annuo<br />
del reddito di pensione diminuito di 7.500 euro<br />
€ 7.800,01 ed € qualsiasi si paga integralmente senza limiti<br />
* oltre, eventualmente, a reddito da terreni di importo annuo non superiore a 185,92 euro e reddito di qualsiasi importo dell’abitazione<br />
principale e pertinenze<br />
Prontuario per l’applicazione delle norme di salvaguardia<br />
In occasione dell’introduzione del primo modulo della riforma fiscale la legge istitutiva<br />
conteneva una norma di salvaguardia secondo la quale chi avesse subito un<br />
aggravio d’imposta nell’applicare le nuove norme al reddito di competenza dell’anno<br />
2003 avrebbe potuto applicare le vecchie e recuperare a conguaglio l’eventuale<br />
differenza, con quanto già trattenuto dal sostituto d’imposta, in sede di denuncia dei<br />
redditi, cioè nel 2004 (art. 2, commi 3 e 11, L 289/2002). L’anno dopo, questa possibilità<br />
fu ripetuta (art. 2, comma 12, L 350/2003) e quindi, nel 2005, per calcolare<br />
l’imposta sui redditi prodotti nel corso del 2004, è possibile scegliere se applicare<br />
le norme vigenti dal 1 gennaio 2003 o quelle vigenti fino al 31 dicembre 2002.<br />
I<br />
irpef<br />
173
174<br />
L’imposta<br />
sul reddito<br />
delle persone<br />
fisiche<br />
Determinazione dell’imposta lorda<br />
Aliquote d’imposizione<br />
in vigore al 31 dicembre 2002<br />
Dal 1 gennaio 2005 è entrato in vigore anche il secondo modulo della riforma<br />
fiscale e, con esso, una nuova norma di salvaguardia: chi subisca un aggravio d’imposta<br />
a causa delle nuove disposizioni, nel 2006 potrà chiedere in alternativa l’applicazione<br />
non solo di quelle vigenti al 31 dicembre 2004 ma anche di quelle vigenti<br />
al 31 dicembre 2002 (art. 1, comma 352, L 311/2004).<br />
Per permettere una scelta consapevole, in questo prontuario sono riprodotte le<br />
tabelle utili per il calcolo dell’imposta secondo ambedue le normative previgenti,<br />
raggruppate ed organizzate in due rapidi promemoria.<br />
Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2002<br />
(L 388/2000)<br />
1. Determinazione della base imponibile.<br />
La base imponibile si determinava semplicemente deducendo dal reddito complessivo<br />
assoggettabile all’Irpef l’importo degli oneri e redditi deducibili elencati<br />
nell’art. 10 del TUIR.<br />
2. Determinazione dell’imposta lorda.<br />
L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote<br />
pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta qui sotto.<br />
3. Determinazione dell’imposta netta.<br />
L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni<br />
d’imposta allora riconosciute: detrazione per spese di produzione del reddito<br />
da lavoro dipendente, che si applicava anche ai redditi di pensione; detrazione<br />
per carichi di famiglia; detrazione riservata ai titolari di solo reddito da<br />
pensione. Se ne riportano le tabelle di seguito, a pag. 175, 176 e 177. Inoltre,<br />
dall’imposta lorda poteva essere detratta parte delle spese detraibili elencate<br />
nell’art. 15 del TUIR.<br />
Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />
complessivo annuo marginale da detrarre massima<br />
del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />
Da € 0,01 a € 10.329,14 18,0% - 1.859,25<br />
Da € 10.329,15 a € 15.493,71 24,0% 619,75 3.098,74<br />
Da € 15.493,72 a € 30.987,41 32,0% 1.859,24 8.056,73<br />
Da € 30.987,42 a € 69.721,68 39,0% 4.028,36 23.163,10<br />
Da € 69.721,69 in poi 45,0% 8.211,55 s.q
Determinazione dell’imposta netta<br />
Detrazione per lavoro dipendente e pensioni<br />
in vigore al 31 dicembre 2002<br />
Scaglione in cui si situa l’importo<br />
complessivo annuo del reddito<br />
Importo annuo Importo mensile<br />
Da € 0,01 a € 6.197,48 1.146,53 95,54<br />
Da € 6.197,49 a € 6.352,42 1.084,56 90,38<br />
Da € 6.352,43 a € 6.507,36 1.032,91 86,08<br />
Da € 6.507,37 a € 7.746,85 981,27 81,77<br />
Da € 7.746,86 a € 7.901,79 903,80 75,32<br />
Da € 7.901,80 a € 8.056,73 826,33 68,86<br />
Da € 8.056,74 a € 8.211,66 748,86 62,41<br />
Da € 8.211,67 a € 8.263,31 686,89 57,24<br />
Da € 8.263,32 a € 8.779,77 650,74 54,23<br />
Da € 8.779,78 a € 9.296,22 614,58 51,22<br />
Da € 9.296,23 a € 9.812,68 578,43 48,20<br />
Da € 9.812,69 a € 15.493,71 542,28 45,19<br />
Da € 15.493,72 a € 20.658,28 490,63 40,89<br />
Da € 20.658,29 a € 25.822,84 438,99 36,58<br />
Da € 25.822,85 a € 30.987,41 387,34 32,28<br />
Da € 30.987,42 a € 31.142,35 335,70 27,97<br />
Da € 31.142,36 a € 36.151,98 284,05 23,67<br />
Da € 36.151,99 a € 41.316,55 232,41 19,37<br />
Da € 41.316,56 a € 46.481,12 180,76 15,06<br />
Da € 46.481,13 a € 46.687,70 129,11 10,76<br />
Da € 46.687,71 a € 51.645,69 77,47 6,46<br />
Da € 51.645,70 in poi 51,65 4,30<br />
I<br />
irpef<br />
175
176<br />
Ulteriore detrazione per i pensionati*<br />
in vigore al 31 dicembre 2002<br />
Età<br />
< 75<br />
≥ 75<br />
Scaglione in cui si situa l’importo<br />
annuo del reddito da pensione<br />
Importo annuo Importo mensile<br />
Fino a euro 4.854,69 98,13 8,18<br />
da € 4.854,70 a € 9.296,22 61,97 5,16<br />
Fino a euro 4.854,69 222,08 18,51<br />
da € 4.854,70 a € 9.296,22 185,92 15,49<br />
da € 9.296,23 a € 9.554,45 92,96 7,75<br />
da € 9.554,46 a € 9.812,68 46,48 3,87<br />
* Spetta se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo non superiore a quelli<br />
indicati nella tabella ed eventualmente:<br />
- il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;<br />
- reddito da terreni di importo non superiore ad euro 185,92<br />
Detrazione per coniuge a carico<br />
in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004<br />
Scaglione in cui si situa l’importo<br />
complessivo annuo del reddito<br />
Importo annuo Importo mensile<br />
Da € 0,01 a € 15.493,71 546,18 45,51<br />
Da € 15.493,72 a € 30.987,41 496,60 41,38<br />
Da € 30.987,42 a € 51.645,69 459,42 38,28<br />
Da € 51.645,70 in poi 422,23 35,19<br />
Detrazione per figli a carico<br />
in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004<br />
Carico familiare Reddito del contribuente Importo annuo spettante<br />
contribuente Fino a € 36.151,98 €516,46<br />
con un figlio da € 36.151,99 a € 51.645,69 €303,68<br />
a carico oltre € 51.654,69 €285,08<br />
contribuente Fino a € 41.316,55 per ambedue €516,46<br />
con due figli da € 41.316,56 a € 51.645,69 per il primo €303,68 per il secondo € 336,73<br />
a carico oltre € 51.645,69 per ambedue €285,08<br />
contribuente Fino a € 46.481,12 per ciascuno €516,46<br />
con tre figli da € 46.481,13 a € 51.645,69 per il primo €303,68 per ciascun altro € 336,73<br />
a carico oltre € 51.645,69 per ciascuno €285,08<br />
con quattro o più<br />
indipendentemente dal reddito<br />
figli a carico<br />
per ciascuno €516,46<br />
Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.<br />
Per i figli di età inferiore a tre anni spetta una ulteriore detrazione di importo annuo di € 123,95 per ciascun figlio.
Detrazione per persone a carico diverse dal coniuge e dai figli<br />
in vigore al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2004<br />
Reddito<br />
annuo<br />
Importo<br />
mensile<br />
Da 0,01 a 51.645,69 303,68 25,31<br />
Da 51.645,70 in poi<br />
Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero.<br />
285,08 23,76<br />
Se la detrazione spetta a più contribuenti, l’importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto.<br />
Promemoria della normativa vigente al 31 dicembre 2004<br />
(L 289/2002)<br />
1. Determinazione della base imponibile.<br />
La base imponibile si determinava deducendo dal reddito complessivo assoggettabile<br />
all’Irpef sia l’importo degli oneri e dei redditi deducibili elencati nell’art.<br />
10 del TUIR sia la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione,<br />
di cui all’art. 11 del TUIR, calcolata secondo gli stessi criteri che si<br />
seguono oggi e che sono riportati sopra, a pag. 172.<br />
2. Determinazione dell’imposta lorda.<br />
L’imposta lorda si calcolava applicando alla base imponibile l’aliquota o le aliquote<br />
pertinenti di cui alla tabella allora in vigore, che si riporta a pagina<br />
seguente.<br />
3. Determinazione dell’imposta netta.<br />
L’imposta netta si ricavava dalla lorda detraendovi l’importo delle detrazioni<br />
d’imposta per assicurare la progressività dell’imposizione che, nel periodo<br />
2003-2004, hanno sostituito quelle in precedenza previste per spese di produzione<br />
del reddito, e le detrazioni d’imposta per carichi di famiglia, che erano<br />
rimaste immutate. L’ulteriore detrazione d’imposta per i pensionati era stata<br />
abrogata. Per le detrazioni d’imposta per assicurare la progressività del<br />
reddito si veda sotto, a pag. 178-179. Per le detrazioni d’imposta per carichi<br />
di famiglia (coniuge, figli e persone diverse) si usano le stesse tabelle pubblicate<br />
in questa stessa pagina e nella pagina a fianco. Immutata, e quindi applicabile,<br />
la normativa degli oneri detraibili.<br />
I<br />
irpef<br />
177
178<br />
Determinazione dell’imposta lorda<br />
Aliquote d’imposizione<br />
in vigore al 31 dicembre 2004<br />
Scaglione in cui si situa l’importo Aliquota Correttivo (imposta<br />
complessivo annuo marginale da detrarre massima<br />
del reddito imponibile da applicare dal risultato dello scaglione)<br />
Da € 1,00 a € 15.000,00 23,0% - 3.450,00<br />
Da € 15.001,00 a € 29.000,00 29,0% 900,00 7.510,00<br />
Da € 29.001,00 a € 32.600,00 31,0% 1.480,00 8.626,00<br />
Da € 32.601,00 a € 70.000,00 39,0% 4.088,00 23.212,00<br />
Da € 70.001,00 in poi 45,0% 8.288,00 s. q.<br />
Determinazione dell’imposta netta<br />
Detrazione per reddito da lavoro dipendente<br />
in vigore al 31 dicembre 2004<br />
Scaglione in cui si situa l’importo<br />
complessivo* annuo del reddito<br />
Importo annuo Importo mensile<br />
Da € 1,00 a € 27.000,00 0,00 0,00<br />
Da € 27.001,00 a € 29.500,00 130,00 10,83<br />
Da € 29.501,00 a € 36.500,00 235,00 19,58<br />
Da € 36.501,00 a € 41.500,00 180,00 15,00<br />
Da € 41.501,00 a € 46.700,00 130,00 10,83<br />
Da € 46.701,00 a € 52.000,00 25,00 2,08<br />
Da € 52.001,00 in poi 0,00 0,00<br />
L’imposta<br />
sul reddito<br />
delle persone<br />
fisiche<br />
* Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione<br />
principale e pertinenze.
Detrazione per reddito da pensione<br />
in vigore al 31 dicembre 2004<br />
Scaglione in cui si situa l’importo<br />
complessivo* annuo del reddito<br />
Importo annuo Importo mensile<br />
Da € 1,00 a € 24.500,00 0,00 0,00<br />
Da € 24.501,00 a € 27.000,00 70,00 5,83<br />
Da € 27.001,00 a € 29.000,00 170,00 14,17<br />
Da € 29.001,00 a € 31.000,00 290,00 24,17<br />
Da € 31.001,00 a € 36.500,00 230,00 19,17<br />
Da € 36.501,00 a € 41.500,00 180,00 15,00<br />
Da € 41.501,00 a € 46.700,00 130,00 10,83<br />
Da € 46.701,00 a € 52.000,00 25,00 2,08<br />
Da € 52.001,00 in poi 0,00 0,00<br />
Detrazione per reddito da lavoro autonomo<br />
in vigore al 31 dicembre 2004<br />
Scaglione in cui si situa l’importo<br />
complessivo* annuo del reddito<br />
Importo annuo Importo mensile<br />
Da € 1,00 a € 25.500,00 0,00 0,00<br />
Da € 25.501,00 a € 29.400,00 80,00 6,67<br />
Da € 29.401,00 a € 31.000,00 126,00 10,50<br />
Da € 31.001,00 a € 32.000,00 80,00 6,67<br />
Da € 32.001,00 in poi 0,00 0,00<br />
* Ai fini delle detrazioni d’imposta, il reddito complessivo si intende al netto della deduzione per l’abitazione<br />
principale e pertinenze.<br />
I<br />
irpef<br />
179
180<br />
IMPORTO AGGIUNTIVO DELLE PENSIONI AL MINIMO<br />
(Art. 70, commi 7 - 10, della legge 388/2000)<br />
2005 mensile annuo<br />
misura intera dell’importo aggiuntivo (€ 11,92) € 154,94<br />
limite di importo della/delle pensioni<br />
- fino al quale l’importo aggiuntivo spetta in misura intera € 420,02 € 5.460,26<br />
- oltre il quale l’importo aggiuntivo non spetta<br />
neanche in misura parziale € 431,94 € 5.615,20<br />
limite di reddito per il diritto all’importo aggiuntivo<br />
- limite individuale - € 8.190,39<br />
- limite coniugale (in aggiunta al limite individuale) - € 16.380,78<br />
NB - nell’importo delle pensioni non vanno considerati i trattamenti di famiglia; vanno considerati, invece, la<br />
maggiorazione sociale delle pensioni, di qualsiasi importo, il relativo incremento e la maggiorazione ex<br />
combattenti<br />
- nel reddito personale e coniugale vanno considerati soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF (esclusi la rendita<br />
della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e le competenze arretrate)<br />
L’imposta<br />
sul reddito<br />
delle persone<br />
fisiche<br />
- incapienti
Pensione di vecchiaia<br />
REGIME RETRIBUTIVO<br />
Il requisito di età<br />
La pensione di vecchiaia spetta, in presenza di un requisito contributivo piuttosto<br />
contenuto, al raggiungimento dell’età cosiddetta pensionabile, fissata a 60<br />
anni per le donne e 65 per gli uomini in tutti i Fondi o Gestioni, salvi i seguenti<br />
casi particolari: personale di volo e il personale viaggiante delle ferrovie e delle<br />
società di trasporto pubblico; particolari categorie dello spettacolo; i lavoratori non<br />
vedenti ed i lavoratori invalidi in misura non inferiore all’80%; gli appartenenti alle<br />
forze dell’ordine, alle forze armate, i vigili del fuoco, le guardie carcerarie e forestali;<br />
i lavoratori che svolgono attività usuranti.<br />
Il requisito di contribuzione<br />
Il requisito minimo assicurativo e contributivo è pari a 20 anni (era pari a 15<br />
fino al 1993, anno dal quale è cominciato a crescere fino al 2001, quando si é raggiunta<br />
quota 20).<br />
È confermato il precedente requisito di 15 anni di contributi o il requisito inferiore<br />
spettante in base a condizioni particolari:<br />
• per coloro che entro il 31.12.1992 hanno maturato i 15 anni di contribuzione<br />
ed assicurazione;<br />
• per coloro che hanno ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria<br />
dell’iscrizione alla gestione o fondo previdenziale di provenienza entro il 31<br />
dicembre 1992, anche se non hanno mai effettuato versamenti volontari;<br />
• per i lavoratori non vedenti (10 anni di anzianità contributiva ed assicurativa).<br />
Per i lavoratori autorizzati ai versamenti volontari nel periodo tra il 30 aprile 1951<br />
ed il 31 dicembre 1961, si mantengono i particolari requisiti ridotti acquisiti con<br />
tale autorizzazione.<br />
Inoltre, coloro che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato una anzianità<br />
assicurativa e contributiva tale che, anche se aumentata dei periodi intercorrenti<br />
tra questa data e il compimento dell’età pensionabile, non consentirebbe di<br />
conseguire il nuovo requisito assicurativo e contributivo (art. 2, comma 3, lettera<br />
c, del DLgs 503/92), possono far valere un requisito ridotto fino ad un minimo<br />
costituito dal vecchio requisito (15 anni).<br />
181
182<br />
TABELLA PER L’INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI<br />
PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL PERIODO DI PASSAGGIO<br />
DAI 55 AI 60 (DONNE) E DAI 60 AI 65 ANNI (UOMINI)<br />
E DAI 15 AI 20 ANNI DI CONTRIBUTI<br />
Se la data di nascita è compresa nel periodo:<br />
donne uomini<br />
la prima decorrenza utile<br />
(in presenza di tutti i requisiti e<br />
secondo la data di nascita)<br />
è compresa nel periodo:<br />
1.1.1937 - 31.12.1937 1.1.1932 - 31.12.1932 1.2.1992 - 1.1.1993<br />
1.1.1938 - 31.12.1938 1.1.1933 - 31.12.1933 1.2.1993 - 1.1.1994<br />
1.1.1939 - 30.6.1939 1.1.1934 - 30.6.1934 1.2.1995 - 1.7.1995<br />
1.7.1939 - 31.12.1939 1.7.1934 - 31.12.1934 1.8.1996 - 1.1.1997<br />
1.1.1940 - 30.6.1940 1.1.1935 - 30.6.1935 1.2.1998 - 1.7.1998<br />
1.7.1940 - 31.12.1940 1.7.1935 - 31.12.1935 1.8.1999 - 1.1.2000<br />
dal 1941 in poi dal 1936 in poi dal 1.1.2001<br />
La pensione<br />
di vecchiaia<br />
Cessazione del rapporto di lavoro dipendente<br />
e decorrenza della pensione<br />
Per tutti i trattamenti con decorrenza successiva al 1° gennaio 1993, condizione<br />
per l’accesso è la cessazione del rapporto di lavoro. La pensione decorre dal<br />
mese successivo a quello in cui risultano perfezionati tutti e tre i requisiti (di età,<br />
contributivo e di cessazione del rapporto): tuttavia è possibile scegliere la decorrenza<br />
al 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda,<br />
sempreché si sia in presenza di tutti i requisiti.<br />
Riepilogo<br />
Dal momento che i requisiti di età e di contribuzione sono stati in graduale<br />
aumento nel periodo che va dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2001, la tabella<br />
sopra permette la ricerca dei requisiti di età e contribuzione richiesti nel periodo<br />
transitorio basandosi sulla data di nascita dell’interessato. A fianco, uno schema di<br />
calcolo permette di determinare il requisito personale ridotto per le persone che,<br />
avendo iniziato a versare contributi prima del 1° gennaio 1993, compiono l’età<br />
pensionabile prima di avere raggiunto il requisito contributivo minimo stabilito dalla<br />
legge.
età pensionabile richiesta requisito assicurativo e contributivo<br />
nel periodo (in anni) richiesto nel periodo<br />
donne uomini in anni in settimane<br />
in giornate<br />
(agricoli)<br />
55 60 15 780 4.050<br />
55 60 16 832 4.320<br />
56 61 17 884 4.590<br />
57 62 17 884 4.590<br />
58 63 18 936 4.860<br />
59 64 19 988 5.130<br />
60 65 20 1.040 5.400<br />
SCHEMA PER LA RICERCA DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO RIDOTTO<br />
(art. 2, comma 3, lettera c, DLgs 503/92)<br />
La data di compimento dell’età pensionabile è ……………<br />
Numero di contributi settimanali accreditati al 31.12.1992: ______________________ +<br />
Numero di settimane di calendario tra la data del 1.1.1993<br />
e la fine del mese in cui si compirà l’età pensionabile: ______________________ =<br />
NUOVO REQUISITO PERSONALE ======================<br />
MA:<br />
- se il risultato è minore di 780 allora il requisito è fissato a 15 anni<br />
- se il risultato è maggiore del requisito pieno allora è sufficiente il possesso di quest’ultimo<br />
Ppensione<br />
- di vecchiaia<br />
183
184<br />
La pensione<br />
di vecchiaia<br />
REGIME CONTRIBUTIVO<br />
Per i lavoratori che hanno iniziato la loro “vita” lavorativa e assicurativa dopo<br />
il 1995, la legge 335/95 aveva previsto la possibilità di ottenere la pensione in<br />
presenza di un requisito contributivo molto ridotto e ad un’età variabile, a scelta<br />
del lavoratore, fra i 57 e i 65 anni, senza differenze fra donne e uomini. Ulteriori<br />
condizioni, il rapporto di lavoro risolto e l’importo della prestazione da liquidare<br />
prima del 65° anno di età, non inferiore ad 1,2 volte quello dell’assegno sociale.<br />
A questi requisiti estremamente ridotti, fino all’età di 62 anni sarebbe corrisposto<br />
un importo di pensione anch’esso ridotto, rispetto a quanto ottenibile in teoria<br />
con il calcolo retributivo alla stessa età e con lo stesso numero di contributi; ad<br />
età superiori, invece, il particolare sistema di calcolo permette risultati anche più<br />
vantaggiosi di quelli ottenibili nelle stesse condizioni con il sistema contributivo.<br />
Queste condizioni rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio<br />
2008, invece, anche nel regime contributivo il diritto alla pensione si conseguirà<br />
al compimento del 60° anno di età, le donne, e del 65°, gli uomini. Rimangono<br />
ferme le altre condizioni, cioè i 5 anni di contributi, il limite di importo pari<br />
ad 1,2 volte l'assegno sociale (questa solo per le donne che chiedono la pensione<br />
prima del 65° anno di età) e la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (art.<br />
1, comma 6, lettera b, L 243/2004).
Pensione di anzianità<br />
Èla prestazione pensionistica che può essere liquidata anche prima dell’età<br />
pensionabile, a patto che l’interessato possa far valere una grande anzianità<br />
contributiva ed assicurativa, tendenzialmente coincidente con l’anzianità contributiva<br />
massima riconoscibile nel calcolo di pensione.<br />
REGIME RETRIBUTIVO<br />
Al requisito fondamentale dell’anzianità contributiva possono affiancarsi altri<br />
requisiti aggiuntivi, a seconda dei casi. Per i lavoratori dipendenti, ad esempio, è<br />
sempre richiesta la cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre, quando non possono<br />
far valere l’anzianità contributiva massima (40 anni di contributi di qualsiasi tipo),<br />
lavoratori dipendenti e autonomi possono ottenere la pensione con un’anzianità<br />
contributiva inferiore, pari a 35 anni di contributi, ma solo al raggiungimento di<br />
una determinata età. Nei 35 anni non possono essere computati i periodi esclusivamente<br />
coperti da contribuzione figurativa relativa ad indennità ordinaria di disoccupazione<br />
o ad indennità di malattia, infortunio, infortunio sul lavoro e malattia<br />
professionale.<br />
Il raggiungimento dei requisiti per il diritto non è sufficiente per la liquidazione<br />
immediata della pensione, per la quale si dovrà attendere un tempo più o meno<br />
lungo a seconda di altre, diverse, condizioni. In questi casi, la cessazione del rapporto<br />
di lavoro è sufficiente che intervenga il giorno precedente la data di decorrenza<br />
della pensione.<br />
I requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti<br />
Attualmente, i requisiti di anzianità contributiva e assicurativa richiesti ai lavoratori<br />
dipendenti sono in fase di crescita graduale e sono esposti, a partire dal<br />
2000, nella tabella a pag. 188.<br />
Fino al 2007<br />
Nella colonna del requisito con 35 anni di contributi, condizionato al raggiungimento<br />
di una determinata età, si può vedere come, in base alla legge 449/97, il<br />
percorso di accrescimento del limite di età fosse inizialmente differente per i dipendenti<br />
pubblici e per i lavoratori titolari di una deroga particolare, che li manteneva<br />
collegati alla tabella originale stabilita con la legge 335/95. Si tratta dei lavoratori<br />
con qualifica operaia o equivalente, dei lavoratori cosiddetti “precoci” e, in alcuni<br />
casi, di lavoratori in mobilità o cassa integrazione. 185
186<br />
Pensione<br />
di anzianità<br />
Operai<br />
Lavoratori dipendenti pubblici e privati inquadrati con qualifica operaia, nell’ambito<br />
del rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro. La qualifica risulta<br />
dalla busta paga. Per i lavoratori iscritti all’INPS, la qualifica operaia è contrassegnata<br />
con il codice 1 nell’apposito campo del modello O1M e ora del modello<br />
CUD. E’ sufficiente che la qualifica risulti posseduta alla data della domanda di<br />
pensione.<br />
Lavoratori con qualifica equivalente a qualifica operaia<br />
La legge 449/97 aveva previsto che, con decreto ministeriale, qualifiche contrattuali<br />
caratterizzate dallo svolgimento di mansioni esecutive e ripetitive, sostanzialmente<br />
assimilabili alle qualifiche operaie, venissero mantenute nella vecchia<br />
tabella di accrescimento dell’età stabilita per la pensione di anzianità, alla pari delle<br />
qualifiche operaie. Il decreto non è mai stato emanato. Si tratta di uno dei non<br />
pochi inadempimenti che caratterizzano la materia del diritto previdenziale nel<br />
nostro Paese.<br />
Lavoratori precocemente avviati al lavoro<br />
Sono quei lavoratori dipendenti che hanno iniziato a lavorare in età compresa<br />
tra i 14 ed i 19 anni compiuti e che, in tale periodo, risultino essere stati iscritti per<br />
non meno di un anno ad una forma di assicurazione previdenziale obbligatoria a<br />
seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa.<br />
Lavoratori in mobilità o cassa integrazione<br />
La stessa norma derogatoria, inoltre, si applica anche nei casi previsti da disposizioni<br />
temporanee per alcune specifiche tipologie di lavoratori in mobilità, cassa<br />
integrazione, prepensionamento o autorizzati ai versamenti volontari, ovvero<br />
appartenenti ad alcuni settori produttivi (credito e ferrovie).<br />
Dal 2008<br />
Nella tabella sono esposti anche i nuovi requisiti che verranno richiesti a partire<br />
dal 2008 in base alla legge 243/2004, di riforma del sistema pensionistico, che<br />
ha prolungato il processo di crescita oltre i 57 anni inizialmente stabiliti dalla legge<br />
335/95 come punto di arrivo ed ha anche provocato una grave frattura nel processo<br />
di gradualità concordato con le parti sociali: come si vede, nel giro di una notte<br />
il requisito di età passerà dai 57 ai 60 anni, per fermarsi, a regime, a 62. Per le<br />
donne la pensione di anzianità non sarà più un’alternativa a quella di vecchiaia<br />
mentre, per gli uomini, tenendo conto anche del differimento della decorrenza, si<br />
arriverà ad età molto vicine a quella pensionabile.<br />
Il passaggio alle nuove disposizioni prevede alcune eccezioni: i lavoratori che<br />
si ritroveranno nelle condizioni ivi contemplate conserveranno il regime di requisiti<br />
e anche di decorrenze in vigore al 31 dicembre 2007.
Chi raggiunge i requisiti prima del 2008<br />
Chi abbia raggiunto entro il 31 dicembre 2007 i requisiti previsti dalla normativa<br />
attualmente in vigore potrà avvalersene in qualsiasi momento, nei limiti e alle<br />
condizioni previste dalla vecchia normativa (art. 1, commi 3-5, L 243/2004),<br />
anche per quanto riguarda le decorrenze (art. 1, comma 6, lettera c, penultimo<br />
periodo, L 243/2004).<br />
Versamenti volontari<br />
I requisiti per la pensione di anzianità richiesti dalla normativa attuale continueranno<br />
ad applicarsi a chi abbia ottenuto (non soltanto richiesto) l'autorizzazione<br />
ai versamenti volontari prima del 1° marzo 2004 (art. 1, comma 8, L<br />
243/2004)<br />
Mobilità e Fondi di solidarietà L 662/96<br />
La stessa deroga è accordata a non più di 10.000 fra i lavoratori che verranno<br />
collocati in mobilità nei territori del Mezzogiorno in base ad accordi stipulati prima<br />
del 1° marzo 2004 e che raggiungeranno il requisito entro il periodo di percezione<br />
dell'indennità. Sono compresi nei 10.000 anche i lavoratori di enti ed<br />
aziende pubblici e privati in crisi, erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle<br />
categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali (cui<br />
la legge 662 del 1996 ha esteso un trattamento analogo all'indennità di mobilità)<br />
che abbiano definito entro il 29 febbraio 2004 la costituzione dei previsti Fondi di<br />
solidarietà di settore ed il trattamento economico di accompagnamento alla pensione<br />
(art. 1, comma 10, L 243/2004).<br />
Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco<br />
Infine, conserveranno i requisiti della loro normativa speciale in vigore al 31<br />
dicembre 2007 anche i dipendenti delle Forze armate, delle Forze di polizia e i<br />
Vigili del fuoco (art. 1, commi 18-19, L 243/2004).<br />
Ppensione<br />
- di anzianità<br />
187
188<br />
Lavoratori dipendenti - requisiti per la pensione di anzianità - regime retributivo<br />
Requisito<br />
contributivo<br />
Anno assoluto<br />
Pensione<br />
di anzianità<br />
anni di contributi<br />
Requisito con 35 anni<br />
di contributi condizionato all’età<br />
anni di età assieme a 35 anni di contributi<br />
settore PRIVATO settore PUBBLICO<br />
qualifiche operaie<br />
e altre deroghe<br />
2000 37 55 54 54<br />
2001 37 56 55 54<br />
2002 37 57 55 55<br />
2003 37 57 56 55<br />
2004 38 57 56<br />
2005 38 57 56<br />
2006 39 57<br />
2007 39 57<br />
2008 40 60<br />
2009 40 60<br />
2010 40 61<br />
2011 40 61<br />
2012 40 61<br />
2013 40 61<br />
dal 2014 40 62<br />
NB Concorrono al raggiungimento del requisito contributivo assoluto anche i contributi figurativi non utili per la pensione di anzianità,<br />
sia pure nella misura massima di 1, 2, 3, fino a 5 anni che costituiscono la differenza tra il requisito assoluto richiesto e i<br />
35 anni di contributi del requisito con età.”<br />
Pensione di anzianità e part time<br />
In deroga al divieto di cumulo tra la pensione di anzianità ed i redditi da lavoro<br />
dipendente, i lavoratori che trasformano il proprio rapporto di lavoro da tempo<br />
pieno a tempo parziale possono accedere, secondo le regole prima indicate, alla<br />
pensione di anzianità, il cui importo è ridotto in misura inversamente proporzionale<br />
alla riduzione d’orario. Condizione per l’accesso a questa particolare forma di<br />
pensionamento, per i lavoratori del settore privato, è l’assunzione di nuovo personale<br />
per un tempo di lavoro non inferiore alla riduzione dell’orario di lavoro del<br />
lavoratore che passa a part time.
I requisiti richiesti ai lavoratori autonomi<br />
Ferma restando la possibilità di conseguire la pensione con il massimo dell’anzianità<br />
contributiva, per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni<br />
la pensione di anzianità richiede attualmente, e richiederà dopo il 2008, requisiti<br />
di età più elevati che per i lavoratori dipendenti, come si vede nella tabella<br />
seguente.<br />
I lavoratori dipendenti che intendano raggiungere il diritto alla pensione di<br />
anzianità con il concorso determinante di contribuzione versata in una o più delle<br />
gestioni dei lavoratori autonomi devono fare riferimento alla tabella dei requisiti<br />
previsti per i lavoratori autonomi e conseguono una pensione a carico della relativa<br />
gestione.<br />
Lavoratori autonomi - requisiti per la pensione di anzianità -<br />
regime retributivo<br />
Anno<br />
Requisito contributivo<br />
assoluto<br />
Requisito alternativo<br />
con 35 anni di contributi<br />
condizionato all’età<br />
Anni di contributi<br />
anni di età assieme a 35 anni<br />
di contributi<br />
1998-2005 40 58<br />
2006 40 58<br />
2007 40 58<br />
2008 40 61<br />
2009 40 61<br />
2010 40 62<br />
2011 40 62<br />
2012 40 62<br />
2013 40 62<br />
dal 2014 40 63<br />
REGIME CONTRIBUTIVO<br />
Nel regime contributivo, fino al 2007 rimane la possibilità di ottenere la pensione<br />
a 57 anni di età con 5 anni di contributi (vedi il capitolo “Pensione di vecchiaia”).<br />
Accanto a questa possibilità, la legge istitutiva prevede un accesso alla pensione<br />
svincolato da qualsiasi limite di età se si possono far valere 40 anni di contributi,<br />
fra i quali non possono essere computati periodi coperti da contribuzione<br />
volontaria né periodi di studio riscattati. In compenso, i contributi relativi al lavoro<br />
prestato prima del 18° anno di età sono valutati una volta e mezza. 189
190<br />
Pensione<br />
di anzianità<br />
Dal 2008, ferma rimanendo la possibilità di pensionamento con 40 anni di contributi,<br />
le disposizioni sui requisiti per la pensione di anzianità vigenti nel regime<br />
retributivo si applicheranno anche nel contributivo, determinando la situazione che<br />
segue:<br />
Tutti i lavoratori - requisiti per la pensione di anzianità - regime contributivo<br />
Anno<br />
Requisito<br />
contributivo<br />
assoluto<br />
Requisito condizionato all’età<br />
anni di contributi anni di contributi<br />
anni di età<br />
lavoratori dipendenti lavoratori autonomi<br />
1996-2005 40 5 57<br />
2006 40 5 57<br />
2007 40 5 57<br />
2008 40 35 60 61<br />
2009 40 35 60 61<br />
2010 40 35 61 62<br />
2011 40 35 61 62<br />
2012 40 35 61 62<br />
2013 40 35 61 62<br />
dal 2014 40 35 62 63<br />
NB Fino al 2007, la pensione contributiva (qui per comodità etichettata come “di anzianità”), per cui sono richiesti almeno 5 anni<br />
di contributi e 57 anni di età, viene liquidata solo se l’importo di essa raggiunge e supera di un quinto quello dell’assegno sociale.<br />
Dal 2008, con i nuovi requisiti, tale condizione non dovrebbe più essere richiesta.<br />
Una sperimentazione per le donne<br />
Con la fissazione del requisito d’età a 60, 61 e poi 62 anni, si è visto come per<br />
le donne, dal 2008, la pensione di anzianità non costituirà più un’alternativa alla<br />
pensione di vecchiaia, almeno nel regime retributivo.<br />
Infatti, la legge 243/2004 (art. 1, comma 9) prevede che dal 2008 al 2015 il<br />
diritto a pensione di anzianità sarà riconosciuto in via sperimentale con 35 anni di<br />
contributi e 57 anni di età (58 per le autonome, escluse le iscritte alla gestione<br />
parasubordinati) "nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del<br />
trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo" definite<br />
col DLgs 180/97. In teoria, quindi, la pensione di anzianità continuerà ad esistere<br />
per le donne, almeno per un certo periodo, e anche se in via sperimentale,<br />
nel regime contributivo.
In pratica, le cose stanno diversamente. Come è ben noto, la possibilità di esercitare<br />
l’opzione per il regime contributivo è preclusa fin dal 2001 alle persone che<br />
avevano almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995. Ora, chi non aveva 18 anni<br />
di contributi nel 1996 potrà averne al massimo 30 nel 2008: ciò vuol dire che tale<br />
possibilità rimane di fatto impraticabile come minimo fino al 2013, a meno che non<br />
venga introdotta una specifica deroga al divieto introdotto con il DL 355/2001,<br />
convertito in legge 417/2001.<br />
IL DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA (C. D. FINESTRE DI USCITA)<br />
Fin dal 1993, l’accesso alla pensione di anzianità da parte di chi ne ha raggiunto<br />
i requisiti richiesti, è possibile solo a partire da date prefissate nel corso dell’anno,<br />
che variano a seconda della data in cui i requisiti sono stati raggiunti e, in<br />
alcuni casi, anche dell’età che il lavoratore raggiunge alla vigilia della data di<br />
decorrenza.<br />
La tabella di differimento della data di decorrenza della pensione rispetto alla<br />
data di raggiungimento dei requisiti è stata ritoccata più volte, nel 1995, nel 1998<br />
e, con la legge 243/2004, anche a partire dal 2008.<br />
Fin dall’inizio, il regime di decorrenze è stato differente fra lavoratori dipendenti<br />
e lavoratori autonomi. Anche ai fini della decorrenza della pensione, i lavoratori<br />
dipendenti che hanno raggiunto il diritto alla pensione di anzianità con il concorso<br />
determinante di contribuzione versata in una o più delle gestioni dei lavoratori<br />
autonomi devono fare riferimento alla tabella delle decorrenze fissata per gli<br />
autonomi.<br />
Lavoratori dipendenti - decorrenze della pensione di anzianità -<br />
regime retributivo e contributivo<br />
data di maturazione del ulteriore condizione di età<br />
requisito per il diritto per la decorrenza<br />
data di decorrenza della pensione<br />
fino al 2007 dal 2008<br />
entro il primo<br />
trimestre dell’anno<br />
57 anni entro il giorno<br />
precedente la decorrenza<br />
1° luglio<br />
1° gennaio<br />
dell’anno seguente<br />
entro il secondo<br />
trimestre dell’anno<br />
57 anni entro il giorno<br />
precedente la decorrenza<br />
1° ottobre<br />
1° gennaio<br />
dell’anno seguente<br />
entro il terzo trimestre<br />
dell’anno<br />
–<br />
1° gennaio 1° luglio<br />
dell’anno seguente dell’anno seguente<br />
entro il quarto<br />
trimestre dell’anno<br />
–<br />
1° aprile 1° luglio<br />
dell’anno seguente dell’anno seguente<br />
differenza<br />
+ 6 mesi<br />
+ 3 mesi<br />
+ 6 mesi<br />
+ 3 mesi<br />
191
192<br />
Lavoratori autonomi - decorrenze della pensione di anzianità -<br />
regime retributivo e contributivo<br />
data di maturazione del<br />
requisito<br />
data di decorrenza della pensione<br />
fino al 2007 dal 2008<br />
entro il primo 1° ottobre 1° luglio<br />
trimestre dell'anno dello stesso anno dell'anno seguente<br />
entro il secondo 1° gennaio 1° luglio<br />
trimestre dell'anno dell'anno seguente dell'anno seguente<br />
entro il terzo 1° aprile 1° gennaio<br />
trimestre dell'anno dell'anno seguente del 2° anno successivo<br />
entro il quarto 1° luglio 1° gennaio<br />
trimestre dell'anno dell'anno seguente del 2° anno successivo<br />
Pensione<br />
di anzianità<br />
differenza<br />
+ 9 mesi<br />
+ 6 mesi<br />
+ 9 mesi<br />
+ 6 mesi
Trattamenti di invalidità<br />
di natura previdenziale<br />
La pensione di inabilità<br />
Èla prestazione che, in base alle leggi n. 222/84 e n. 335/95, spetta ai lavoratori,<br />
iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dell’Inps ed alle forme<br />
esclusive e sostitutive, che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si<br />
trovano nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di<br />
lavoro. Per il diritto alla prestazione, oltre alla condizione di assoluta inabilità al<br />
lavoro, occorre aver maturato almeno cinque anni di contribuzione, di cui almeno<br />
tre negli ultimi cinque che precedono la domanda.<br />
Si prescinde dal requisito contributivo quando l’inabilità è connessa a finalità<br />
di servizio.<br />
La prestazione è incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata<br />
sulla base dell’anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo<br />
compreso tra la decorrenza della pensione ed il compimento dell’età pensionabile<br />
(l’anzianità contributiva finale non può, però, superare i 40 anni). L’importo delle<br />
pensioni di inabilità liquidate a dipendenti pubblici non può superare quello della<br />
pensione privilegiata attribuibile alle stesse condizioni.<br />
E’ incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento<br />
invalidante. L’incumulabilità opera fino a concorrenza della rendita stessa (le quote<br />
di pensione eccedenti la rendita vengono messe in pagamento) e riguarda le<br />
pensioni liquidate dopo l’agosto 1995. I trattamenti liquidati prima di settembre<br />
1995 sono congelati. Con una bozza di disegno di legge, approvata dal consiglio<br />
dei ministri il 23 dicembre 2004, ne è previsto il ripristino della cumulabilità, limitatamente<br />
all’importo derivante dal calcolo (eventualmente integrato al minimo),<br />
senza la maggiorazione di anzianità contributiva.<br />
La decorrenza è fissata al mese successivo a quello di presentazione della<br />
domanda o all’insorgere dello stato inabilitante se successivo. In ogni caso la pensione<br />
non può essere erogata fino alla cessazione dell’attività lavorativa.<br />
L’assegno di invalidità<br />
E’ la prestazione che, in base alla legge n. 222/84, spetta ai lavoratori iscritti<br />
all’assicurazione generale obbligatoria, ed a buona parte delle forme sostitutive,<br />
che hanno una capacità di lavoro ridotta a meno di 1/3. Occorre che il lavoratore<br />
abbia maturato almeno 5 anni di contributi, dei quali almeno 3 nel quinquennio<br />
che precede la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo, quando l’invalidi- 193
194<br />
Trattamenti<br />
di invalidità<br />
di natura<br />
previdenziale<br />
tà è connessa a finalità di servizio e se non spettano prestazioni dell’assicurazione<br />
infortuni per lo stesso evento invalidante.<br />
La prestazione ha carattere temporaneo, con durata triennale. Alla fine di ogni<br />
triennio e, comunque, entro e non oltre il 120° giorno successivo alla scadenza,<br />
può esserne richiesto il rinnovo, subordinato all’accertamento della permanenza<br />
dello stato invalidante.<br />
Al terzo riconoscimento consecutivo, l’assegno diventa definitivo e, al compimento<br />
dell’età pensionabile, si trasforma in pensione di vecchiaia in presenza dei<br />
requisiti per quest’ultima prestazione, ivi compreso la cessazione dell’attività lavorativa.<br />
L’assegno può essere trasformato anche in pensione di anzianità, in presenza<br />
dei prescritti requisiti; la decorrenza è fissata al mese successivo a quello della<br />
domanda.<br />
L’integrazione al minimo dell’assegno<br />
La prestazione è calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata.<br />
Nel caso in cui il suo importo risulti inferiore al trattamento minimo, può essere<br />
integrato di una quota non superiore all’importo dell’assegno sociale, e comunque<br />
entro il limite del trattamento minimo stesso, se il titolare non possiede redditi<br />
superiori a due volte l’importo dell’assegno sociale. Se il richiedente è coniugato,<br />
ai fini dell’integrazione al minimo, il reddito cumulato con quello del coniuge non<br />
deve essere superiore a tre volte l’importo dell’assegno sociale.<br />
I redditi da valutare sono i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto di contributi<br />
previdenziali e assistenziali, con esclusione del reddito della casa di abitazione.<br />
Dal 1995 è escluso dal computo dei redditi l’importo a calcolo dell’assegno da integrare.<br />
La riduzione dell’importo in presenza di redditi da lavoro<br />
L’assegno è compatibile con attività di lavoro ed è cumulabile con i redditi derivanti<br />
da tale attività nelle seguenti misure:<br />
• interamente quando i redditi sono inferiori a 4 volte il trattamento minimo<br />
annuo;<br />
• per tre quarti del suo ammontare (al 75%) quando i redditi da lavoro sono di<br />
importo tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo;<br />
• per la metà del suo ammontare (50%), quando i redditi da lavoro superano il<br />
limite delle cinque volte il minimo annuo.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’assegno viene posto in<br />
pagamento in misura ridotta o, se già in pagamento, viene ridotto alle percentuali<br />
indicate, tranne gli assegni con decorrenza precedente al 1996 che vengono congelati<br />
quando i redditi da lavoro superano i limiti indicati o se li superavano già alla<br />
data di entrata in vigore della legge 335/95, il 17 agosto 1995.<br />
Le riduzioni in questione operano in presenza di redditi da lavoro dipendente,<br />
autonomo o professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi<br />
internazionali, o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute<br />
erariali e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti<br />
di famiglia. Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative
anticipazioni, né le competenze arretrate soggette a tassazione separata.<br />
Il cumulo con la rendita INAIL<br />
L’assegno, se liquidato in conseguenza di infortunio e malattia professionale, è<br />
incumulabile con le rendite vitalizie dell’Inail liquidate per lo stesso evento invalidante,<br />
allo stesso modo della pensione di inabilità. Anche per l’assegno è in progetto<br />
il ripristino del cumulo, limitatamente all’importo a calcolo anche se inferiore<br />
al minimo.<br />
La decorrenza<br />
La decorrenza è fissata al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione<br />
della domanda o al mese successivo al riconoscimento dello stato di invalidità<br />
se intervenuto dopo la presentazione della domanda.<br />
La vecchia pensione di invalidità<br />
È la prestazione che veniva liquidata ai lavoratori iscritti all’assicurazione generale<br />
obbligatoria dell’Inps ed a cui era stata riconosciuta la riduzione a meno di 1/3<br />
della capacità di guadagno in attività confacenti alle proprie attitudini. Questa prestazione<br />
è stata soppressa dalla legge n. 222/1984 che ha istituito la pensione di<br />
inabilità e l’assegno di invalidità. Continua ad essere erogata, tuttavia, a tutti coloro<br />
a cui è stata liquidata prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/84.<br />
È calcolata sulla base della contribuzione versata e accreditata.<br />
È compatibile con l’attività di lavoro. È soggetta alle regole sul cumulo con i<br />
redditi da lavoro e viene, inoltre, completamente sospesa in caso di redditi da lavoro<br />
di importo superiore a tre volte il minimo, quando il pensionato è di età inferiore<br />
a quella prevista per la pensione di vecchiaia.<br />
In questo caso sono da considerare i redditi da lavoro dipendente, autonomo o<br />
professionale, o di impresa conseguiti in Italia anche presso organismi internazionali,<br />
o all’estero. I redditi devono essere considerati al lordo delle ritenute erariali<br />
e al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e dei trattamenti di famiglia.<br />
Non devono essere valutati i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni,<br />
né le competenze arretrate soggette a tassazione separata. La pensione di invalidità<br />
può essere trasformata a domanda in pensione di vecchiaia o anzianità in<br />
presenza dei rispettivi requisiti.<br />
Le pensioni anticipate per invalidità dei dipendenti pubblici<br />
P<br />
pensione<br />
- trattamenti<br />
di invalidità<br />
Per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell’assicurazione<br />
generale obbligatoria non è previsto l’assegno di invalidità ma pensioni anticipate<br />
per invalidità o per malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio.<br />
Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per<br />
la concessione di queste prestazioni. Accanto ad esse sono previste, poi, le prestazioni<br />
privilegiate per causa di servizio che assolvono quella funzione indennitaria<br />
e risarcitoria svolta dalle rendite dell’assicurazione contro gli infortuni che non opera<br />
per buona parte dei dipendenti pubblici. 195
196<br />
Trattamenti<br />
di invalidità<br />
di natura<br />
previdenziale<br />
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'INTEGRAZIONE<br />
AL MINIMO DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA'<br />
oltre i quali l'integrazione non spetta<br />
art. 1 L 222/84; art. 3, c. 6, L 335/95;<br />
lettera Min. lavoro n. 7/61587/L.335/95 del 24.7.1997<br />
Anno Pensionato non coniugato Pensionato coniugato<br />
(ASx26) (ASx39)<br />
*1999 L. 16.010.800 L. 24.037.650<br />
**2000 L. 16.749.200 L. 25.123.800<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
17.150.900<br />
8.875,16<br />
L.<br />
€<br />
25.726.350<br />
13.312,74<br />
2002 € 9.114,82 € 13.672,23<br />
2003 € 9.333,74 € 14.000,61<br />
2004 € 9.567,22 € 14.350,83<br />
2005 € 9.758,58 € 14.637,87<br />
* Nel 1999 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 100.000 lire mensili<br />
** Nel 2000 l’importo dell’assegno sociale è stato aumentato di 18.000 lire mensili<br />
LIMITE DI REDDITO OLTRE IL QUALE LA PENSIONE<br />
DI INVALIDITA’ VIENE SOSPESA<br />
E L’ASSEGNO D’INVALIDITA’ SOTTOPOSTO A REVISIONE<br />
art. 8 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 9 L 222/84<br />
Anno (TM X 39)<br />
1999 L. 27.699.750<br />
2000 L. 28.142.400<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
28.873.650<br />
14.912,04<br />
2002 € 15.314,91<br />
2003 € 15.682,68<br />
2004 € 16.075,02<br />
2005 € 16.396,77
RIDUZIONE DELL’IMPORTO DELL’ASSEGNO D’INVALIDITA’<br />
IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI<br />
tabella G art. 1, comma 42, L 335/95<br />
anno ammontare dei redditi<br />
percentuale di riduzione<br />
della pensione<br />
fino a lire 37.523.200 (TM x 52) Nessuna<br />
2000 da lire 37.523.201 a lire 46.904.000 (TM x 65) 25 per cento<br />
da lire 46.904.001 in poi 50 per cento<br />
fino a lire 38.498.200 (TM x 52) Nessuna<br />
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65) 25 per cento<br />
2001<br />
da lire 48.122.751 in poi<br />
fino a euro 19.882,67 (TM x 52)<br />
50 per cento<br />
Nessuna<br />
da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65) 25 per cento<br />
da euro 24.853,34 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 20.419,88 (TM x 52) Nessuna<br />
2002 da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65) 25 per cento<br />
da euro 25.524,85 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 20.910,24 (TM x 52) Nessuna<br />
2003 da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65) 25 per cento<br />
da euro 26.137,81 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 21.433,36 (TM x 52) Nessuna<br />
2004 da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65) 25 per cento<br />
da euro 26.791,71 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 21.862,36 (TM x 52) Nessuna<br />
2005 da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65) 25 per cento<br />
da euro 27.327,96 in poi 50 per cento<br />
NB Per evitare che la riduzione dell’assegno determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente<br />
minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario<br />
confrontare i seguenti importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo<br />
di miglior favore:<br />
A B<br />
importo dell’assegno ridotto della percentuale<br />
importo dell’assegno relativa alla fascia immediatamente precedente<br />
oppure senza alcuna riduzione<br />
ridotto della percentuale più<br />
relativa alla fascia importo limite superiore fascia di reddito preced.<br />
in cui si situa il soggetto meno<br />
ammontare reddito influente del soggetto<br />
Se B risulta maggiore di A, si mette in pagamento B (circ. INPS n. 234 del 25 agosto 1995)<br />
197
198<br />
Il supplemento di pensione<br />
Nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’INPS, i contributi relativi a<br />
periodi di lavoro successivi alla pensione danno diritto, a domanda, alla liquidazione<br />
del cosiddetto supplemento di pensione, che viene determinato con i<br />
normali criteri di calcolo delle pensioni.<br />
La domanda di supplemento può essere presentata quando:<br />
- sono trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza della pensione o del precedente<br />
supplemento;<br />
- sono trascorsi almeno due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente<br />
supplemento, purché il pensionato abbia compiuto l’età pensionabile; in<br />
questo caso la domanda può essere presentata una sola volta; per le successive<br />
richieste occorrerà attendere nuovamente 5 anni.<br />
Il supplemento decorre dal mese successivo a quello di presentazione della<br />
domanda e diventa parte integrante della pensione.
La pensione supplementare<br />
Èun particolare tipo di pensione liquidata dall’assicurazione generale obbligatoria<br />
dell’Inps al lavoratore pensionato presso forme esclusive o sostitutive,<br />
che può far valere, presso la predetta assicurazione generale obbligatoria,<br />
contribuzione non sufficiente per il diritto ad una pensione ‘autonoma’. Questa prestazione<br />
è concessa, quindi, qualunque sia il numero di contributi versati a condizione<br />
che il richiedente sia già pensionato. È prevista anche la pensione supplementare<br />
ai superstiti.<br />
Decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. È calcolata<br />
in base alle stesse regole previste per le altre pensioni ma non è integrabile<br />
al trattamento minimo.<br />
Il ricorso alla pensione supplementare é d’obbligo quando non esistono forme<br />
di collegamento (ricongiunzione, totalizzazione) tra diverse forme assicurative: un<br />
esempio comune é l’attività di collaborazione (coordinata e continuativa o meno)<br />
svolta con iscrizione all’apposita gestione dell’INPS dopo un’attività di lavoro in<br />
altra forma assicurativa o dopo il pensionamento.<br />
Poiché il trattamento pensionistico alla gestione speciale INPS per i titolari di<br />
rapporti di collaborazione é ottenibile esclusivamente con le regole del regime contributivo,<br />
esso é liquidabile a partire dal 57° anno di età ad una persona che abbia<br />
già conseguito il diritto a pensione in altra gestione, senza altre condizioni (circolare<br />
INPS n. 112 del 25.5.1996 e messaggio INPS n. 404 dell’11.12.2003).<br />
199
200<br />
Le pensioni ai superstiti<br />
Con la denominazione ‘pensione ai superstiti’ si indicano due tipi di prestazione<br />
pensionistica, le cui modalità di calcolo ed i cui beneficiari sono, tuttavia,<br />
identici:<br />
- la pensione indiretta ai superstiti di lavoratore assicurato;<br />
- la pensione di reversibilità ai superstiti di pensionato.<br />
Soggetti aventi diritto e condizioni<br />
Spetta, in primo luogo, al coniuge ed ai figli superstiti del pensionato o del<br />
lavoratore assicurato. In particolare, hanno diritto alla pensione:<br />
- il coniuge superstite. Il coniuge ha diritto alla pensione ai superstiti anche se<br />
alla data della morte del coniuge ne è separato legalmente. Se si tratta di separazione<br />
consensuale, o per colpa del defunto, il coniuge superstite ha diritto<br />
alla pensione ai superstiti senza altre condizioni; se il coniuge superstite, invece,<br />
è separato per propria colpa (o comunque con addebito sancito da sentenza<br />
passata in giudicato), la pensione ai superstiti spetta a condizione che sia<br />
stato riconosciuto in suo favore il diritto agli alimenti a carico del coniuge<br />
defunto (circ. INPS n. 277 del 28 dicembre 1989);<br />
- l’ex o gli ex coniugi superstiti divorziati. In questo caso, la pensione spetta a<br />
condizione che sia stato riconosciuto il diritto agli alimenti a carico del coniuge<br />
defunto, tenendo presente che, sia in questo che nel caso di coniuge separato<br />
per sua colpa, non è necessario che l’assegno sia stato materialmente percepito;<br />
è sufficiente che esistano le condizioni e la titolarità del diritto all’assegno<br />
(Cass., lavoro, 457 del 17.1.2000). In caso di coesistenza di altro coniuge<br />
superstite (non divorziato al momento della morte) e/o altri ex coniugi, le<br />
modalità di ripartizione spettano in base ad una serie di elementi, esposti di<br />
seguito in questo stesso testo e riepilogati nella circolare dell’INPS n. 132 del<br />
27 giugno 2001;<br />
- i figli e gli equiparati: di età inferiore ai 18 anni; di età compresa tra i 18 ed i<br />
21 anni, se frequentanti le scuole superiori, a carico del genitore al momento<br />
del decesso e non prestanti attività retribuita; di età compresa entro il 26°<br />
anno, se studenti universitari a carico del genitore al momento del decesso e<br />
non prestanti attività retribuita; di qualsiasi età, se inabili a carico del genitore<br />
al momento del decesso. Erano legalmente equiparati ai figli, anche per<br />
quanto riguarda il diritto ai trattamenti di famiglia, solo i figli adottivi, gli affiliati,<br />
i figli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, i figli<br />
nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge e i minori regolarmente affidati<br />
dagli organi competenti. Ora, a seguito della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 180/99, vanno inclusi tra essi anche i nipoti dei quali risulti la vivenza<br />
a carico dei nonni;<br />
- in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori a carico, privi di pensione diretta<br />
o indiretta e di età superiore ai 65 anni;<br />
- in mancanza di tutti i soggetti prima elencati, i fratelli celibi o le sorelle nubili<br />
a carico del lavoratore deceduto, inabili e privi di diritto a pensione diretta o<br />
indiretta ad altro titolo.<br />
Per il diritto alla prestazione, devono sussistere l’una o l’altra delle seguenti<br />
condizioni:<br />
• la titolarità di pensione diretta da parte del soggetto deceduto;<br />
• che il lavoratore deceduto iscritto al sistema fosse in possesso di almeno 15 anni<br />
di contributi, oppure del requisito per le prestazioni di invalidità (almeno 5 anni<br />
di contributi, di cui almeno 3 nell’ultimo quinquennio precedente la morte).<br />
Nel caso in cui la morte del lavoratore dipenda da cause di servizio (che non<br />
abbiano dato, però, luogo alla liquidazione di una rendita dell’assicurazione infortuni)<br />
la pensione indiretta ai superstiti è liquidata a prescindere dal requisito contributivo.<br />
Nel regime contributivo, qualora non sussistano i requisiti sopra indicati in caso<br />
di morte di assicurato, e i superstiti si trovino in condizioni economiche entro i limiti<br />
di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale (vedi), spetta loro un’indennità<br />
costituita dall’importo mensile dell’assegno sociale moltiplicato il numero di<br />
annualità di contribuzione accreditata a favore dell’assicurato.<br />
Le modalità di attribuzione di tale indennità una tantum sono state determinate<br />
con il decreto del Ministero del lavoro del 13 gennaio 2003 (circ. INPS n. 104<br />
del 16.6.2003).<br />
La misura della pensione<br />
La misura della pensione ai superstiti è data dall’applicazione delle seguenti<br />
aliquote di commisurazione alla pensione diretta in pagamento o che sarebbe spettata<br />
al lavoratore deceduto:<br />
Percentuale Beneficiari<br />
60% coniuge<br />
80% coniuge con un figlio<br />
100% coniuge con due figli<br />
70% un figlio<br />
80% due figli<br />
100% tre o più figli<br />
15% un genitore<br />
Percentuale Beneficiari<br />
30% due genitori<br />
15% un fratello o una sorella<br />
30% due sorelle o fratelli<br />
45% tre fratelli o sorelle<br />
60% quattro fratelli o sorelle<br />
75% cinque fratelli o sorelle<br />
90% sei fratelli o sorelle<br />
P<br />
pensione<br />
- ai superstiti<br />
201
202<br />
Le pensioni<br />
ai superstiti<br />
In presenza di altri redditi del coniuge superstite, l’importo della pensione spettante<br />
a quest’ultimo e calcolata come sopra può subire riduzioni. In particolare, se<br />
la vedova o il vedovo possiedono redditi:<br />
• non superiori a tre volte il trattamento minimo annuo, la pensione viene erogata<br />
per intero;<br />
• fra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;<br />
• tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;<br />
• oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 50%.<br />
Non si procede a queste riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente<br />
diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili.<br />
I redditi rilevanti sono gli stessi che vengono presi a riferimento per la verifica<br />
del diritto all’integrazione al minimo delle pensioni con decorrenza posteriore al<br />
1993 (vedi) escludendo però sia la pensione ai superstiti oggetto della verifica sia<br />
altre eventuali pensioni ai superstiti.<br />
La pensione ai superstiti in caso di divorzio<br />
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 159/98, risolvendo<br />
questioni di interpretazione dell'art. 9, c. 3, della Legge 898/70, come modificato<br />
dall'art. 13 della Legge 74/87, ha affermato il principio secondo il quale in caso<br />
di sopravvivenza di un coniuge divorziato ed un coniuge superstite, all'uno o all'altro<br />
spetta una quota dell'unico trattamento di reversibilità diviso tra i due aventi<br />
diritto.<br />
La ripartizione della pensione di reversibilità va fatta dal Tribunale che tiene<br />
conto della durata del matrimonio.<br />
Tale indirizzo è stato superato da un successivo intervento della Cassazione<br />
(sent. 2920/00) che sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale, la n.<br />
419 del dicembre 1999, ha ritenuto che l'espressione "tenuto conto della durata<br />
del matrimonio" usata dal legislatore, non stia ad indicare l'unico elemento,<br />
ancorché sia preponderante, cui il Tribunale deve attenersi per individuare la quota<br />
di pensione spettante all'uno e all'altro avente titolo; ad esso invece vanno<br />
affiancati altri elementi di valutazione, quale la condizione economica dei due<br />
superstiti.<br />
Solo in questo modo, secondo la richiamata giurisprudenza, si giustifica l'intervento<br />
del Tribunale, operazione che, diversamente, potrebbe essere fatta automaticamente<br />
dall'Istituto assicuratore risolvendosi in un puro calcolo aritmetico.<br />
Tenuto conto dei principi sopra enunciati, il coniuge divorziato:<br />
• ha diritto, ricorrendone le condizioni, all'integrazione al minimo, in misura corrispondente<br />
alla quota di pensione attribuita dal Tribunale;<br />
• subisce la riduzione della propria quota di pensione in caso di superamento dei<br />
limiti reddituali, come previsto dall'art. 1, comma 41 della legge 335/95;
• ha diritto, a domanda, all'intero trattamento di reversibilità in caso di decesso<br />
o successivo matrimonio del coniuge superstite;<br />
• ha diritto, in caso di proprio successivo matrimonio, all'assegno previsto dall'art.<br />
2 del decreto legislativo n. 39/45, nell'importo pari a due annualità della<br />
quota di pensione di sua spettanza.<br />
Il cumulo con la rendita INAIL indiretta<br />
Se il lavoratore o pensionato che ha dato origine alla pensione ai superstiti è<br />
deceduto in conseguenza di infortunio e malattia professionale per il quale i superstiti<br />
percepiscono la rendita INAIL indiretta, dal mese di agosto del 1995 al mese<br />
di giugno del 2000 la pensione ai superstiti è stata corrisposta solo per differenza.<br />
Dal 1° luglio del 2000 le due prestazioni sono tornate cumulabili. Per le modalità<br />
di riattivazione del cumulo e corresponsione dei relativi arretrati si vedano le circolari<br />
dell’INPS n. 207 dell’11 dicembre 2000 e n. 38 del 15 febbraio 2001.<br />
P<br />
pensione<br />
- ai superstiti<br />
203
204<br />
RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI<br />
IN PRESENZA DI ALTRI REDDITI<br />
(tabella F art. 1, comma 41, L 335/95)<br />
anno ammontare dei redditi<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
percentuale di riduzione<br />
della pensione<br />
fino a lire 28.142.400 (TM x 39) Nessuna<br />
da lire 28.142.401 a lire 37.523.200 (TM x 52) 25 per cento<br />
da lire 37.523.201 a lire 46.904.000 (TM x 65) 40 per cento<br />
da lire 46.904.001 in poi 50 per cento<br />
fino a lire 28.873.650 (TM x 39) Nessuna<br />
da lire 28.873.651 a lire 38.498.200 (TM x 52) 25 per cento<br />
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 (TM x 65) 40 per cento<br />
da lire 48.122.752 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 14.912,00 (TM x 39) Nessuna<br />
da euro 14.912,01 a euro 19.882,67 (TM x 52) 25 per cento<br />
da euro 19.882,68 a euro 24.853,33 (TM x 65) 40 per cento<br />
da euro 24.853,34 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 15.314,91 (TM x 39) Nessuna<br />
da euro 15.314,92 a euro 20.419,88 (TM x 52) 25 per cento<br />
da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 (TM x 65) 40 per cento<br />
da euro 25.524,86 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 15.682,68 (TM x 39) Nessuna<br />
da euro 15.682,69 a euro 20.910,24 (TM x 52) 25 per cento<br />
da euro 20.910,25 a euro 26.137,80 (TM x 65) 40 per cento<br />
da euro 26.137,81 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 16.075,02 (TM x 39) Nessuna<br />
da euro 16.075,03 a euro 21.433,36 (TM x 52) 25 per cento<br />
da euro 21.433,37 a euro 26.791,70 (TM x 65) 40 per cento<br />
da euro 26.791,71 in poi 50 per cento<br />
fino a euro 16.396,77 (TM x 39) Nessuna<br />
da euro 16.396,78 a euro 21.862,36 (TM x 52) 25 per cento<br />
da euro 21.862,37 a euro 27.327,95 (TM x 65) 40 per cento<br />
da euro 27.327,96 in poi 50 per cento<br />
NB Per evitare che la riduzione della pensione determini per alcuni la percezione di un reddito complessivamente<br />
minore di quello di altri che subiscono una riduzione relativa ad una fascia inferiore o non ne subiscono, è necessario<br />
confrontare gli importi per potere eventualmente mitigare la riduzione mettendo in pagamento l’importo di<br />
miglior favore. Per il meccanismo di salvaguardia si veda a pag. 197.
L’integrazione al trattamento minimo<br />
L’<br />
integrazione al minimo è una somma che si aggiunge alle pensioni di qualsiasi<br />
tipo (con l’eccezione delle pensioni supplementari e delle pensioni calcolate<br />
esclusivamente con il sistema contributivo) quando quest’ultime, nel<br />
cosiddetto importo ‘a calcolo’, risultino di importo inferiore ad un determinato livello,<br />
il cosiddetto “Trattamento minimo”. In altri termini, le pensioni liquidate col<br />
sistema retributivo o col sistema misto, in presenza di determinate condizioni di<br />
reddito, vengono integrate fino a concorrenza del trattamento minimo, quando il<br />
loro importo a calcolo è inferiore. Per gli assegni di invalidità, la quota di integrazione<br />
da corrispondere non può superare l’importo dell’assegno sociale.<br />
Fino al 1983 l’integrazione al minimo era possibile anche su più pensioni<br />
facenti capo ad un unico titolare. Dal 1983 spetta, invece, su una sola pensione.<br />
Prima del 1983, però, non tutte le categorie avevano diritto all’integrazione al<br />
minimo su più pensioni. Questa disparità di trattamento per i periodi anteriori al<br />
1983 ha dato luogo ad un vastissimo contenzioso che ha poi portato a ripetute pronunce<br />
della Corte costituzionale – fra cui la 314/85 - che hanno equiparato i trattamenti<br />
per i periodi anteriori al 1983; inoltre, con la sentenza n. 240/94, la Corte<br />
Costituzionale ha stabilito che, di tali pensioni, quella che perdeva il diritto all’integrazione<br />
in seguito alle nuove disposizioni di legge, andasse cristallizzata all’importo<br />
del trattamento minimo vigente alla data del 30 settembre 1983, ferma<br />
rimanendo la condizione del non superamento del limite di reddito.<br />
Dal 1996, con la legge 335/95, l’integrazione al minimo è stata estesa anche<br />
ai pensionati ex dipendenti pubblici.<br />
Importo pensione integrata al minimo<br />
Anno mensile<br />
definitivo<br />
mensile<br />
presuntivo<br />
annuo<br />
definitivo<br />
annuo<br />
presuntivo<br />
1997 L. 686.050 L. 685.400 L. 8.918.650 L. 8.910.200<br />
1998 L. 697.700 L. 697.700 L. 9.070.100 L. 9.070.100<br />
1999 L. 710.250 L. 709.550 L. 9.233.250 L. 9.224.150<br />
2000 L. 721.600 L. 720.900 L. 9.380.800 L. 9.371.700<br />
2001<br />
L. 740.350 L. 738.900 L. 9.624.550 L. 9.605.700<br />
€ 382,36 € 381,61 € 4.970,67 € 4.960,43<br />
2002 € 392,69 € 392,69 € 5.104,97 € 5.104,97<br />
2003 € 402,12 € 402,12 € 5.227,56 € 5.227,56<br />
2004 € 412,18 € 412,18 € 5.358,34 € 5.358,34<br />
2005 € 420,43 € 420,02 € 5.465,59 € 5.460,26<br />
205
206<br />
L’integrazione<br />
al trattamento<br />
minimo<br />
Le pensioni cui non spetta l’integrazione<br />
La legge prevede esplicitamente che le pensioni supplementari, attribuite a<br />
titolare di pensione in possesso di contribuzione accreditata in altra gestione, non<br />
sufficiente ad integrare il requisito contributivo in tale gestione previsto e non<br />
ricongiunta o totalizzata (vedi la scheda apposita in questo stesso “Vademecum”),<br />
non sono integrabili al minimo. Ugualmente, la disciplina dell’integrazione al minimo<br />
non è applicabile alle pensioni liquidate esclusivamente con le regole del nuovo<br />
sistema contributivo; tuttavia, in questi casi, all’età di 65 anni, i titolari di pensione<br />
di importo intorno al limite di 1,2 volte l’assegno sociale possono ottenere<br />
una quota integrativa di assegno sociale pari al massimo ad 1/3 dell’importo dell’assegno<br />
stesso.<br />
Infine, l’assegno di invalidità è integrabile al minimo con regole e misure<br />
diverse da quelle in vigore per il resto dei trattamenti pensionistici, riportate nel<br />
corpo della scheda relativa all’assegno di invalidità in questo stesso “Vademecum”.<br />
Le condizioni reddituali<br />
Per verificare il diritto all’integrazione al minimo occorre considerare la situazione<br />
reddituale del pensionato.<br />
Fino al decreto legislativo n. 503/1992 (riforma Amato), si consideravano i<br />
soli redditi personali del pensionato. Dopo il decreto legislativo n. 503/92, come<br />
modificato dalla legge n. 335/95 (riforma Dini) occorre far riferimento anche ai<br />
redditi del coniuge, sia pure solo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1°<br />
febbraio 1994 in poi. Pertanto, per aver diritto all’integrazione al minimo, i redditi<br />
dell’interessato (insieme, eventualmente, a quelli del suo coniuge) non devono<br />
superare i limiti esposti nella tabella a pagina 208.<br />
1. Pensionato solo<br />
Ha diritto all’integrazione in misura intera se possiede redditi entro il limite<br />
dell’ammontare annuo del trattamento minimo, calcolato moltiplicando per 13<br />
l’importo mensile in pagamento a gennaio. Ha diritto all’integrazione in misura<br />
parziale se i suoi redditi sono compresi tra questo limite ed uno pari al doppio del<br />
trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 26 l’importo mensile in<br />
pagamento a gennaio. Se il reddito supera anche questo secondo limite, il diritto<br />
all’integrazione al minimo viene meno.<br />
2. Pensionato coniugato<br />
Oltre al reddito personale (vedi punto 1) si deve tener conto anche del reddito<br />
del coniuge che, sommato a quello personale, non deve essere superiore a quattro<br />
volte quello del trattamento minimo annuo, calcolato moltiplicando per 52 l’im-
porto mensile in pagamento a gennaio. Questo limite vale per le pensioni con<br />
decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi. Per le pensioni con decorrenza compresa<br />
nell’anno 1994, il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a 5 volte<br />
l’importo annuo del trattamento minimo.<br />
Una deroga a tale disciplina è stata prevista dalla legge 385/2000: hanno<br />
diritto ad una quota, sia pure ridotta, di integrazione al minimo, le lavoratrici e i<br />
lavoratori che si trovavano in determinate condizioni di età e contribuzione alla<br />
data del 31 dicembre 1992, anche se il reddito coniugale di cui dispongono supera<br />
il limite di 4, 5 e 6 volte l’importo del trattamento minimo che vale come parametro<br />
di riferimento.<br />
Per le pensioni, infine, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1994, continua<br />
a valere la vecchia disciplina e si devono considerare, quindi, solo i limiti di reddito<br />
personale.<br />
Il tipo di reddito influente<br />
Il reddito da prendere in considerazione è il reddito assoggettabile all’IRPEF,<br />
conseguito nello stesso anno di corresponsione della pensione, con esclusione:<br />
• dell’importo della pensione da integrare<br />
• del reddito della casa d’abitazione<br />
• dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />
• solo per le pensioni con decorrenza dal 1/1/94 in poi, dei redditi derivanti da<br />
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.<br />
Per reddito assoggettabile all’IRPEF deve intendersi il reddito al lordo di qualsiasi<br />
deduzione o detrazione comunque specificata (deduzione per assicurare la<br />
progressività dell’imposta, oneri deducibili, detrazioni d’imposta) introdotta solo<br />
per alleviare la pressione di imposta ai singoli soggetti, e al netto del soli contributi<br />
previdenziali e assistenziali. Quindi non devono essere presi in considerazione,<br />
oltre ai redditi già citati:<br />
• i redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti corrisposti<br />
al possessore di obbligazioni)<br />
• i redditi esenti da imposta sul reddito (pensioni di guerra, pensioni privilegiate<br />
ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di<br />
accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e<br />
sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).<br />
Nel computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all’estero o<br />
derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in Italia, sarebbero<br />
assoggettati all’IRPEF.<br />
P<br />
pensione<br />
- l’integrazione<br />
al minimo<br />
207
208<br />
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’INTEGRAZIONE AL MINIMO<br />
DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITA’ O AI SUPERSTITI<br />
art. 6 DL 463/83 conv. L 638/83; art. 4 DLgs 503/92; art. 11, c. 38, L 537/93; art. 2, c. 14, L 335/95<br />
Limite coniugale<br />
Limite individuale pensioni con decorrenza pensioni con decorrenza<br />
tra il 1° feb. e il 31 dic. 1994 dal 1995 in poi<br />
entro il quale oltre il quale entro il quale oltre il quale entro il quale oltre il quale<br />
l’integrazione l’integrazione l’integrazione l’integrazione l’integrazione l’integrazione<br />
Anno spetta in non spetta spetta in non spetta spetta in non spetta<br />
misura intera * misura intera misura intera<br />
(limite meno 1 (TM defin. al (limite meno 1 (TM defin. al (limite meno 1 (TM defin. al<br />
importo annuo defin.) 1° gennaio X 26) importo annuo defin.) 1° gennaio X 65) importo annuo defin.) 1° gennaio X 52)<br />
1983 L. 3.364.300 L. 7.177.300<br />
1984 L. 4.006.900 L. 8.325.200<br />
1985 L. 4.253.950 L. 8.988.200<br />
1986 L. 4.776.700 L. 9.776.000<br />
1987 L. 5.041.250 L. 10.332.400<br />
1988 L. 5.307.000 L. 10.877.100<br />
1989 L. 5.680.100 L. 11.759.800<br />
1990 L. 6.085.650 L. 12.597.000<br />
1991 L. 6.496.150 L. 13.508.300<br />
1992 L. 7.188.450 L. 14.640.600<br />
1993 L. 7.407.550 L. 15.021.500<br />
1994 L. 7.758.250 L. 15.661.100 L. 31.249.900 L. 39.152.750<br />
1995 L. 8.143.850 L. 16.287.700 L. 32.575.400 L. 40.719.250 L. 24.431.550 L. 32.575.400<br />
1996 L. 8.583.900 L. 17.167.800 L. 34.335.600 L. 42.919.500 L. 25.751.700 L. 34.335.600<br />
1997 L. 8.918.650 L. 17.837.300 L. 35.674.600 L. 44.593.250 L. 26.755.950 L. 35.674.600<br />
1998 L. 9.070.100 L. 18.140.200 L. 36.280.400 L. 45.350.500 L. 27.210.300 L. 36.280.400<br />
1999 L. 9.233.250 L. 18.466.500 L. 36.933.000 L. 46.166.250 L. 27.699.750 L. 36.933.000<br />
2000 L. 9.380.800 L. 18.761.600 L. 37.523.200 L. 46.904.000 L. 28.142.400 L. 37.523.200<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
9.624.550 L. 19.249.100<br />
4.970,67 € 9.941,34<br />
L. 38.498.200<br />
€ 19.882,67<br />
L. 48.122.750<br />
€ 24.853,33<br />
L. 28.873.650<br />
€ 14.912,00<br />
L. 38.498.200<br />
€ 19.882,67<br />
2002 € 5.104,97 € 10.209,94 € 20.419,88 € 25.524,85 € 15.314,92 € 20.419,88<br />
2003 € 5.227,56 € 10.455,12 € 20.910,24 € 26.137,80 € 15.682,68 € 20.910,24<br />
2004 € 5.358,34 € 10.716,68 € 21.433,36 € 26.791,70 € 16.075,02 € 21.433,36<br />
2005 € 5.465,59 € 10.931,18 € 21.862,36 € 27.327,95 € 16.396,77 € 21.862,36<br />
* Per gli anni dal 1983 al 1987 le cifre di questa colonna sono valide solo per le pensioni a carico del FPLD; per gli<br />
autonomi, si deve sottrarre dal limite di cui all’art. 6 l’importo annuo del minimo proprio delle gestioni.
La normativa speciale di cui alla legge 385/2000<br />
La deroga introdotta dalla legge 385/2000 alla disciplina dell’integrazione al<br />
minimo è operante nei confronti di due distinti gruppi di soggetti.<br />
Si tratta di:<br />
1. lavoratori che siano nelle condizioni di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto<br />
legislativo n. 503 del 1992 ed ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano<br />
non più di due anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista<br />
dalla normativa vigente alla predetta data;<br />
2. lavoratori ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre<br />
anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente<br />
alla predetta data.<br />
Per quanto riguarda l’aspetto età, pertanto, i soggetti destinatari della deroga,<br />
in presenza delle altre condizioni richieste, sono:<br />
• le donne nate entro il 31 dicembre 1940 e gli uomini nati entro il 31 dicembre<br />
1935 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico del FPLD;<br />
• le donne nate entro il 31 dicembre 1935 e gli uomini nati entro il 31 dicembre<br />
1930 che liquidino, o abbiano liquidato, la pensione a carico di una delle<br />
gestioni dei lavoratori autonomi.<br />
Per quanto riguarda il punto 1, le condizioni di cui all’art. 2, comma 3, del<br />
DLgs 503/92, riguardano:<br />
• lavoratori dipendenti ed autonomi che al 31 dicembre 1992 abbiano maturato<br />
15 anni di assicurazione e contribuzione;<br />
• lavoratori dipendenti ed autonomi ammessi alla prosecuzione volontaria in<br />
data anteriore al 31 dicembre 1992;<br />
• lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno<br />
venticinque anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi,<br />
per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare;<br />
• lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un’anzianità<br />
assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti<br />
tra la predetta data e quella riferita all’età per il pensionamento di<br />
vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti assicurativi e contributivi<br />
previsti dai commi 1 e 2 dell’articolo 2 del decreto n. 503.<br />
Per quanto riguarda le condizioni reddituali, applicabili sia al punto 1 che al<br />
punto 2, perché la deroga sia operante, il reddito coniugale non deve superare i<br />
limiti riportati nella tabella che segue:<br />
P<br />
pensione<br />
- l’integrazione<br />
al minimo<br />
209
210<br />
Fasce di reddito coniugale e percentuale di integrazione<br />
Legge n. 385 del 14 dicembre del 2000<br />
anno percentuale di integrazione = 70% percentuale di integrazione = 40%<br />
2001<br />
L’integrazione<br />
al trattamento<br />
minimo<br />
da lire 38.498.201 a lire 48.122.750 da lire 48.122.751 a lire 57.747.300<br />
da euro 19.882,67 a euro 24.853,33 da euro 24.853,34 a euro 29.824,00<br />
2002 da euro 20.419,89 a euro 25.524,85 da euro 25.524,86 a euro 30.629,82<br />
2003 da euro 20.910,24 a euro 26.137,80 da euro 26.137,81 a euro 31.365,36<br />
2004 da euro 21.433,36 a euro 26.791,70 da euro 26.791,71 a euro 32.150,04<br />
2005 da euro 21.862,36 a euro 27.327,95 da euro 27.327,96 a euro 32.793,54<br />
Per la migliore applicazione della normativa di deroga, si riporta di seguito uno<br />
stralcio della circolare dell’INPS n. 49 del 2 marzo 2001.<br />
“… L’integrazione, determinata in base all’aliquota prevista per la fascia in<br />
cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione<br />
che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia.<br />
Qualora la corresponsione dell’integrazione in tale misura comporti il superamento<br />
di detto limite, l’integrazione spetta in misura tale da non far superare il<br />
limite stesso; della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota<br />
determinata moltiplicando l’eccedenza stessa per il rapporto tra l’aliquota prevista<br />
per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito<br />
cumulato.<br />
Pertanto, qualora il reddito cumulato si collochi, ad esempio, nella fascia in cui<br />
l’integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento, e l’integrazione<br />
determinata in tale misura, aggiunta al reddito cumulato posseduto, comporti il<br />
superamento del limite massimo di tale fascia, l’integrazione deve essere corrisposta<br />
in misura pari alla differenza tra il predetto limite e il reddito cumulato posseduto,<br />
e della parte eccedente devono essere corrisposti i 40/70.<br />
Ovviamente, in caso di reddito cumulato compreso tra cinque volte e sei volte<br />
l’ammontare annuo del trattamento minimo, qualora l’attribuzione dell’integrazione<br />
– calcolata nell’aliquota del 40 per cento – comporti il superamento del limite<br />
massimo previsto (pari a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo)
l’integrazione deve essere corrisposta fino a concorrenza del predetto limite, e nulla<br />
deve essere corrisposto della parte eccedente.<br />
Dal coordinamento delle disposizioni dell’articolo 6 della legge n. 638 del 1983,<br />
e successive modificazioni e integrazioni, con quelle contenute nella legge n. 385 del<br />
2000 consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi, per le quali il<br />
limite di reddito cumulato previsto dal predetto articolo 6 è pari a 4 volte l’ammontare<br />
annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in<br />
vigore al 1° gennaio di ciascun anno, se il reddito cumulato posseduto, sebbene<br />
inferiore al predetto limite, non consente l’integrazione totale della pensione, l’integrazione<br />
deve essere corrisposta nella misura parziale spettante ai sensi del citato<br />
articolo 6, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 70/100.<br />
Come esplicitamente previsto dalle disposizioni in esame, resta fermo il limite<br />
di reddito personale; la misura dell’integrazione annua spettante in relazione al<br />
reddito cumulato deve pertanto essere posta a confronto con la misura dell’integrazione<br />
annua attribuibile in relazione al reddito personale.<br />
L’integrazione annua deve essere corrisposta nella minore delle due misure”.<br />
………<br />
“8. Effetti delle variazioni del reddito posseduto<br />
Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge in esame, “L’importo erogato<br />
a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato<br />
ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito<br />
cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della<br />
pensione”.<br />
Per tali pensioni non è pertanto prevista la cristallizzazione dell’integrazione<br />
già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell’articolo 6 della legge n. 638)<br />
qualora la variazione del reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto<br />
all’integrazione ovvero la diminuzione dell’importo di integrazione spettante.<br />
In caso di variazione del reddito cumulato l’integrazione deve pertanto essere<br />
rideterminata nella misura derivante dall’ammontare del reddito stesso ovvero<br />
sospesa in caso di reddito superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento<br />
minimo del FPLD.<br />
Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l’importo di integrazione spettante<br />
a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello<br />
eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo 6”.<br />
P<br />
pensione<br />
- l’integrazione<br />
al minimo<br />
211
212<br />
La maggiorazione sociale della pensione<br />
Èuna prestazione mensile, di carattere assistenziale, aggiuntiva della pensione. Spetta, a domanda, ai<br />
titolari di pensione di qualsiasi tipo, che sia di importo inferiore a quello risultante dalla somma del<br />
minimo e della maggiorazione teoricamente spettante in base all’età, a condizione che non posseggano<br />
altri redditi oltre la pensione o ne posseggano in misura tale da consentire l’attribuzione della maggiorazione<br />
in misura parziale.<br />
Importo della maggiorazione sociale<br />
Al contrario della pensione, che aumenta ogni anno per perequazione automatica, l’importo della maggiorazione<br />
sociale della pensione (MSP) è fisso.<br />
Inizialmente esso era pari a 30.000 e 80.000 lire mensili (per 13 mensilità) rispettivamente per i soggetti<br />
con almeno 60 e quelli con almeno 65 anni di età. Dal 1° gennaio 2001 fu portato a 50.000 lire per i<br />
soggetti con 60 anni, 160.000 lire per quelli con 65 e fu introdotto un ulteriore livello, di 180.000 lire, al<br />
compimento del 75° anno di età. Dal 1° gennaio 2002 è stato introdotto un quarto livello, di 123,77 euro<br />
(239.652 lire), al compimento del 70° anno di età: quest’incremento, che non modifica ma si aggiunge<br />
all’importo preesistente della maggiorazione sociale, oblitera di fatto il livello previsto per i 75 anni di età<br />
che, pertanto, non viene più riportato nelle tabelle. Poiché, tuttavia, l’INPS evidenzia gli importi separati nel<br />
modello ObisM, si ritiene utile riepilogarli di seguito:<br />
età<br />
(in anni)<br />
importo mensile in euro<br />
maggiorazione incremento totale<br />
60 25,83 - 25,83<br />
65 82,64 - 82,64<br />
70 82,64 41,13 123,77<br />
75 92,97 30,80 123,77<br />
Si deve tenere presente che il limite di età fissato per l’incremento a 70 anni può essere ridotto, fino a<br />
un massimo di 5 anni (cioè fino a 65 anni di età) nella misura di un anno ogni 5 anni di contribuzione complessivamente<br />
fatta valere dal soggetto, considerando che la frazione di quinquennio pari o superiore a 2<br />
anni e mezzo si arrotonda a 5 anni come è esposto nello specchietto seguente.<br />
Anzianità contributiva Età<br />
in anni in settimane<br />
n. anni di<br />
riduzione<br />
alla quale spetta<br />
l’incremento<br />
meno di 2 e mezzo fino a 129 0 70<br />
da 2 e mezzo da 130 fino a 389 1 69<br />
da 7 e mezzo da 390 fino a 649 2 68<br />
da 12 e mezzo da 650 fino a 909 3 67<br />
da 17 e mezzo da 910 fino a 1.169 4 66<br />
da 22 e mezzo in poi da 1.170 in poi 5 65
I titolari di pensione di inabilità che siano nelle condizioni per il diritto alla maggiorazione sociale, invece,<br />
possono ottenere l’incremento fin dall’età di 60 anni.<br />
Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta<br />
di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza<br />
di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo stesso<br />
importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di pensioni di<br />
importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale,<br />
che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più.<br />
Trattamenti pensionistici su cui spetta la maggiorazione sociale<br />
Dal 1° gennaio 2001, la maggiorazione sociale spetta anche ai titolari di pensioni a carico delle forme<br />
esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, alle medesime condizioni.<br />
Limiti di reddito e misura della maggiorazione sociale<br />
La maggiorazione sociale della pensione spetta ai soggetti che:<br />
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare annuo complessivo del trattamento<br />
minimo di pensione vigente nel FPLD e della maggiorazione stessa;<br />
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera<br />
a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla<br />
somma dell’ammontare annuo della pensione al minimo, della maggiorazione stessa e dell’ammontare<br />
annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed<br />
effettivamente separato.<br />
In presenza di reddito, di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione verrà corrisposta in misura<br />
parziale, fino a concorrenza del limite stabilito. In caso di coppia di coniugi, la maggiorazione verrà corrisposta<br />
nella minor misura necessaria ad integrare il limite personale o il limite coniugale.<br />
Redditi da considerare<br />
• si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli<br />
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti<br />
di famiglia comunque denominati e del reddito catastale della casa di abitazione. Devono essere valutati<br />
anche i redditi conseguiti all’estero o assimilati.<br />
• Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito catastale della casa di abitazione:<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e i sordi prelinguali;<br />
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni<br />
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dalla legge 388/2000.<br />
• Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli<br />
anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti senza continuità.<br />
Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo della pensione su cui deve<br />
essere attribuita la maggiorazione.<br />
213
214<br />
La maggiorazione<br />
sociale<br />
della pensione<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno<br />
solare cui si riferisce la maggiorazione sociale.<br />
Natura fiscale della maggiorazione sociale<br />
Dal 1999 la maggiorazione sociale delle pensioni è esente da IRPEF. Ciononostante,<br />
l’importo della maggiorazione, ed eventualmente dell’incremento, secondo<br />
un’aberrante interpretazione del Ministero del lavoro, impedisce la corresponsione<br />
dell’importo aggiuntivo di cui alla legge 388/2000.<br />
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE<br />
SOCIALE DELLA PENSIONE<br />
oltre uno solo dei quali la maggiorazione non spetta<br />
(art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L. 448/2001)<br />
limite individuale<br />
limite coniugale<br />
(in aggiunta<br />
anno (TM+MS)x13 al limite individuale)<br />
(TM+MS+PS poi AS)x13<br />
MAGGIORAZIONE CON 70 ANNI*<br />
2002 € 6.713,98 € 11.271,39<br />
2003 € 6.836,57 € 11.503,44<br />
2004 € 6.967,35 € 11.750,96<br />
2005 € 7.074,60 € 11.953,89<br />
MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI*<br />
**1999 L. 10.273.250 L. 18.285.800<br />
*** 2000 L. 10.420.800 L. 18.795.400<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
11.704.550<br />
6.044,90<br />
L.<br />
€<br />
20.296.900<br />
10.482,48<br />
2002 € 6.179,29 € 10.736,70<br />
2003 € 6.301,88 € 10.968,75<br />
2004 € 6.432,66 € 11.216,27<br />
2005 € 6.539,91 € 11.419,20<br />
MAGGIORAZIONE CON 60 ANNI*<br />
**1999 L. 9.623.250 L. 17.635.800<br />
*** 2000 L. 9.770.800 L. 18.145.400<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
10.274.550<br />
5.306,37<br />
L.<br />
€<br />
18.866.900<br />
9.743,95<br />
2002 € 5.440,76 € 9.998,17<br />
2003 € 5.563,35 € 10.230,22<br />
2004 € 5.694,13 € 10.477,74<br />
2005 € 5.801,38 € 10.680,67
IMPORTO PENSIONE CON MAGGIORAZIONE SOCIALE<br />
(art. 1, commi 1 e 12, L 544/88 e art. 38 L 448/2001)<br />
Anno mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
MAGGIORAZIONE CON 70 ANNI (TM mens. + € 82,64 + € 41,13)*<br />
2002 € 516,46 - € 6.713,98 -<br />
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />
MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI (TM mens + L. 160.000 - 80.000 fino al 2000 - o € 82,64)*<br />
**1999 L. 790.250 L. 789.550 L. 10.273.250 L. 10.264.150<br />
*** 2000 L. 801.600 L. 800.900 L. 10.420.800 L. 10.411.700<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
900.350<br />
465,00<br />
L.<br />
€<br />
898.900<br />
464,25<br />
L.<br />
€<br />
11.704.550<br />
6.045,00<br />
L.<br />
€<br />
11.685.700<br />
6.035,25<br />
2002 € 475,33 € 475,33 € 6.179,29 € 6.179,29<br />
2003 € 484,76 € 484,76 € 6.301,88 € 6.301,88<br />
2004 € 494,82 € 494,82 € 6.432,66 € 6.432,66<br />
2005 € 503,07 € 502,66 € 6.539,91 € 6.534,58<br />
MAGGIORAZIONE CON 60 ANNI (TM mens + L. 50.000 - L. 30.000 fino al 2000 - o € 25,83 )*<br />
**1999 L. 740.250 L. 739.550 L. 9.623.250 L. 9.614.150<br />
*** 2000 L. 751.600 L. 750.900 L. 9.770.800 L. 9.761.700<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
790.350<br />
408,19<br />
L.<br />
€<br />
788.900<br />
407,45<br />
L.<br />
€<br />
10.274.550<br />
5.306,47<br />
L.<br />
€<br />
10.255.700<br />
5.296,85<br />
2002 € 418,52 € 418,52 € 5.440,76 € 5.440,76<br />
2003 € 427,95 € 427,95 € 5.563,35 € 5.563,35<br />
2004 € 438,01 € 438,01 € 5.694,13 € 5.694,13<br />
2005 € 446,26 € 445,85 € 5.801,38 € 5.796,05<br />
Note<br />
* In particolari condizioni, l’incremento della maggiorazione sociale fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche<br />
a pensionati con età inferiore a 70 anni, purché pari almeno a 65 o, se titolari di pensione di inabilità, a 60 anni.<br />
In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni<br />
** Aumento dell’assegno sociale pari a lire 100.000 mensili (art. 67 L. 448/98)<br />
*** Aumento dell’assegno sociale pari a lire 18.000 mensili (art. 52 L. 488/99)<br />
215
216<br />
La maggiorazione della pensione<br />
per gli ex combattenti<br />
L<br />
a maggiorazione della pensione fu istituita nel 1985, con l’art. 6 della legge<br />
140/85, in favore di persone che potessero far valere la qualifica di ex combattente<br />
e che non potessero ottenere, allo stesso titolo, dei benefici pensionistici<br />
stabiliti con la legge 336/70 a favore degli iscritti a forme previdenziali<br />
esclusive dell’AGO e consistenti, in sostanza, nell’impiego di un’aliquota di trasformazione<br />
base pensionabile/pensione più elevata di 7 anni rispetto a quella spettante<br />
in funzione del servizio utile.<br />
I criteri per l’individuazione della qualifica furono ripresi dalla legge 336/70:<br />
si trattava di persone che, in quanto militari, avessero partecipato in modo diretto<br />
e immediato allo svolgimento di operazioni di guerra. Inoltre, alla categoria degli<br />
ex combattenti sono assimilate le categorie di partigiani, mutilati ed invalidi di<br />
guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi<br />
per l’applicazione del trattato di pace.<br />
Il beneficio pensionistico, invece di risultare dal meccanismo di calcolo, come<br />
con la legge 336/70, fu stabilito in misura uguale per tutti: una maggiorazione di<br />
30.000 lire mensili (15,49 euro). Inizialmente, il diritto alla maggiorazione fu<br />
esteso anche a coloro che erano già in pensione alla data di entrata in vigore della<br />
legge, il 1° gennaio 1985, purché con decorrenza non anteriore alla data in cui<br />
il disegno di legge, poi approvato col n. 336/70, era stato presentato in Parlamento,<br />
l’8 marzo 1968.<br />
Per i primi due anni l’importo fu corrisposto per la metà, e in misura intera dal<br />
1° gennaio 1987.<br />
Dal 1° gennaio 1989, infine, con l’art. 6 della legge 544/88, ottennero la maggiorazione<br />
anche i titolari di pensione con decorrenza precedente l’8 marzo 1968,<br />
che iniziarono a percepire la maggiorazione nell’importo di 30.000 lire quando i<br />
loro commilitoni che avevano ottenuto la maggiorazione dal 1° gennaio 1985, in<br />
quanto pensionati con decorrenza successiva alla loro, stavano già percependo la<br />
maggiorazione nell’importo di 36.688 lire al mese, (euro 18,95) per effetto della<br />
perequazione automatica.<br />
Nel testo di ambedue le leggi è stabilito che:<br />
- la maggiorazione è reversibile;<br />
- la maggiorazione è soggetta alla disciplina della perequazione automatica;
- la maggiorazione è da considerare parte integrante del trattamento di pensione<br />
a tutti gli effetti, viene aggiunta all’importo complessivo, non viene assorbita<br />
dall’integrazione al minimo né trasforma la pensione in superiore al<br />
minimo.<br />
Si tratta di indicazioni chiare intorno alle quali, però, non sono mancate interpretazioni<br />
che hanno dato luogo a controversie, alcune delle quali sono ancora in<br />
atto.<br />
I superstiti di ex combattenti<br />
Una prima questione nacque rispetto alla possibilità dei superstiti di ex combattente,<br />
titolari di pensione di reversibilità o indiretta da esso originata, di attivare<br />
il diritto alla maggiorazione. La legge stabilisce che la maggiorazione è reversibile:<br />
secondo gli Enti erogatori, però, tale espressione andava intesa nel senso che,<br />
una volta acquisita sulla pensione della persona in possesso della qualifica, la maggiorazione<br />
sarebbe entrata a far parte della pensione di reversibilità ai superstiti,<br />
nell’aliquota di legge. In altre parole, il diritto non sarebbe stato azionabile su pensioni<br />
indirette né su pensioni di reversibilità nate prima che il dante causa avesse<br />
potuto far domanda di maggiorazione o comunque prima dell’entrata in vigore<br />
della legge istitutiva (4 maggio 1985). Soltanto con la sentenza della Corte costituzionale<br />
n. 185 del 1990 la questione fu risolta in senso favorevole per i superstiti<br />
di pensionato o ex combattente deceduto senza aver ottenuto l’attribuzione<br />
della maggiorazione o del riconoscimento della qualifica ai fini pensionistici. Questo<br />
diritto è azionabile ancora oggi dai superstiti di ex combattente o assimilato,<br />
sebbene con effetto soltanto dal mese seguente quello in cui viene inoltrata la<br />
domanda di riconoscimento.<br />
P<br />
pensione<br />
- maggiorazione<br />
ex combattenti<br />
La perequazione del trattamento<br />
Nella legge istitutiva, è specificato che la maggiorazione “è da considerare parte<br />
integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti”. Inoltre, con un comma<br />
a parte, si stabilisce che “la maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta<br />
alla disciplina della perequazione automatica”. Questa frase fu sempre intesa<br />
nel senso che, una volta attribuita nell’importo iniziale, la maggiorazione ex<br />
combattenti subisce la perequazione automatica come la pensione di cui è parte<br />
integrante, a differenza della maggiorazione sociale della pensione (tanto per fare<br />
un esempio) che invece rimane sempre nell’importo fissato per la fascia di età.<br />
Di diverso avviso il giudice di Pistoia che, con una sentenza confermata in<br />
appello nel 2002 e tuttora pendente davanti alla Corte di cassazione, ha sancito il<br />
diritto ad un importo iniziale della maggiorazione rapportato al valore del denaro<br />
nel 1985, quando la maggiorazione fu istituita. In altre parole, secondo tali sen- 217
218<br />
La maggiorazione<br />
della pensione<br />
per gli ex<br />
combattenti<br />
tenze, chi ottenga oggi la maggiorazione ex combattenti dovrebbe vedersi riconosciuta<br />
la somma di 33,41 euro invece che di 15,49. Il diritto si estenderebbe anche<br />
al passato, cioè alla differenza tra l’importo percepito volta per volta (entro il limite<br />
massimo dei 10 anni di prescrizione) e lo stesso importo rivalutato con tutti gli<br />
scatti di perequazione dal 1985 al mese considerato. Lo stesso ragionamento può<br />
essere fatto per le pensioni ai superstiti, rapportando l’importo dovuto e le relative<br />
differenze all’aliquota di reversibilità.<br />
IMPORTO DI PENSIONE FPLD INTEGRATA AL TRATTAMENTO<br />
MINIMO COMPRENSIVO DI MAGGIORAZIONE EX COMBATTENTI<br />
Pensione con decorrenza compresa fra aprile 1968 e gennaio 1985<br />
Maggiorazione intera<br />
Anno mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L 741.450 L 740.750 L 9.638.850 L 9.629.750<br />
1998 L 754.040 L 754.040 L 9.802.520 L 9.802.520<br />
1999 L 767.600 L 766.850 L 9.978.800 L 9.969.050<br />
2000 L 779.870 L 779.110 L 10.138.310 L 10.128.430<br />
2001<br />
L<br />
€<br />
800.140<br />
413,38<br />
L<br />
€<br />
798.570<br />
412,43<br />
L 10.401.820<br />
€ 5.373,94<br />
L 10.381.410<br />
€ 5.361,59<br />
2002 € 424,55 € 424,55 € 5.519,12 € 5.519,15<br />
2003 € 434,74 € 434,74 € 5.651,65 € 5.651,65<br />
2004 € 445,62 € 445,62 € 5.793,06 € 5.793,06<br />
2005 € 454,54 € 454,10 € 5.908,97 € 5.903,30<br />
in aliquota di reversibilità coniuge<br />
1997 L 719.290 L 718.610 L 9.350.770 L 9.341.930<br />
1998 L 731.504 L 731.504 L 9.509.552 L 9.509.552<br />
1999 L 744.660 L 743.930 L 9.680.580 L 9.671.090<br />
2000 L 756.562 L 755.826 L 9.835.306 L 9.825.738<br />
2001<br />
L<br />
€<br />
776.224<br />
400,97<br />
L<br />
€<br />
774.702<br />
400,10<br />
L 10.090.912<br />
€ 5.212,64<br />
L 10.071.126<br />
€ 5.201,33<br />
2002 € 411,81 € 411,81 € 5.353,46 € 5.353,48<br />
2003 € 421,69 € 421,69 € 5.482,01 € 5.482,01<br />
2004 € 432,24 € 432,24 € 5.619,17 € 5.619,17<br />
2005 € 440,89 € 440,47 € 5.731,62 € 5.726,08
Pensione con decorrenza precedente il mese di aprile 1968<br />
Maggiorazione intera<br />
Anno mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L 731.540 L 730.840 L 9.510.020 L 9.500.920<br />
1998 L 743.960 L 743.960 L 9.671.480 L 9.671.480<br />
1999 L 757.340 L 756.600 L 9.845.420 L 9.835.800<br />
2000 L 769.440 L 768.700 L 10.002.720 L 9.993.100<br />
2001<br />
L<br />
€<br />
789.430<br />
407,71<br />
L<br />
€<br />
787.890<br />
406,92<br />
L 10.262.590<br />
€ 5.300,23<br />
L 10.242.570<br />
€ 5.289,96<br />
2002 € 418,73 € 418,73 € 5.443,49 € 5.443,49<br />
2003 € 428,79 € 428,79 € 5.574,27 € 5.574,27<br />
2004 € 439,52 € 439,52 € 5.713,76 € 5.713,76<br />
2005 € 448,32 € 447,88 € 5.828,16 € 5.822,44<br />
in aliquota di reversibilità coniuge<br />
1997 L 713.344 L 712.664 L 9.273.472 L 9.264.632<br />
1998 L 725.456 L 725.456 L 9.430.928 L 9.430.928<br />
1999 L 738.504 L 737.780 L 9.600.552 L 9.591.140<br />
2000 L 750.304 L 749.580 L 9.753.952 L 9.744.540<br />
2001<br />
L<br />
€<br />
769.798<br />
397,57<br />
L<br />
€<br />
768.294<br />
396,80<br />
L 10.007.374<br />
€ 5.168,41<br />
L<br />
€<br />
9.987.822<br />
5.158,35<br />
2002 € 408,31 € 408,31 € 5.308,08 € 5.308,08<br />
2003 € 418,12 € 418,12 € 5.435,59 € 5.435,59<br />
2004 € 428,58 € 428,58 € 5.571,59 € 5.571,59<br />
2005 € 437,16 € 436,74 € 5.683,13 € 5.677,57<br />
P<br />
pensione<br />
- maggiorazione<br />
ex combattenti<br />
219
220<br />
Le pensioni di guerra<br />
Sono prestazioni di carattere risarcitorio erogate a tutti i cittadini che hanno<br />
subito menomazioni derivanti da eventi bellici, ovvero il cui coniuge, genitore,<br />
collaterale è morto a causa della guerra. Sono pertanto previsti trattamenti<br />
diretti e trattamenti indiretti, la cui misura varia a seconda del grado della<br />
menomazione. Accanto ai trattamenti pensionistici sono previsti, inoltre,<br />
indennità, assegni, aumenti di integrazione o di maggiorazione. Tutta la disciplina<br />
è contenuta nel DPR del 23 dicembre 1978, n. 915.<br />
La perequazione degli importi e dei limiti di reddito avviene in base alle<br />
variazioni dell’indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai<br />
dell’industria, secondo l’art. 9 della legge 3 giugno 1975, n.160 e l'art. 10 della<br />
legge 10 ottobre 1989, n. 342.<br />
TRATTAMENTI TABELLARI AI PENSIONATI DI GUERRA<br />
Legge 10 ottobre 1989, n. 342<br />
PENSIONI DIRETTE<br />
Tabella C<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
1ª categoria con o senza<br />
assegno di superinvalidità 475,18 5.702,14 489,86 5.878,34<br />
2ª categoria 427,58 5.130,91 440,79 5.289,46<br />
3ª categoria 379,47 4.553,63 391,19 4.694,34<br />
4ª categoria 333,11 3.997,32 343,40 4.120,84<br />
5ª categoria 285,51 3.426,09 294,33 3.531,96<br />
6ª categoria 237,99 2.855,86 245,34 2.944,11<br />
7ª categoria 190,33 2.283,92 196,21 2.354,49<br />
8ª categoria 142,72 1.712,68 147,13 1.765,60
Tabella F<br />
Assegno per cumulo di infermità<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Per due superinvalidità<br />
contemplate nelle lettere<br />
A -A/bis-B<br />
Per due superinvalidità<br />
di cui una contemplata<br />
nella lett. A e A/bis<br />
1.817,02 21.804,21 1.873,16 22.477,96<br />
e l’altra nelle lettere C-D-E<br />
Per due superinvalidità<br />
di cui una contemplata<br />
nella lett. B<br />
1.383,85 16.606,15 1.426,61 17.119,28<br />
e l’altra nelle lettere C-D-E<br />
Per due superinvalidità<br />
761,21 9.134,47 784,73 9.416,73<br />
contemplate nella tab. E<br />
Per una seconda infermità<br />
571,67 6.860,06 589,34 7.072,04<br />
della 1ª categ.tab A<br />
Per una seconda infermità<br />
433,23 5.198,76 446,62 5.359,40<br />
della 2ª categ.tab.A<br />
Per una seconda infermità<br />
390,01 4.680,06 402,06 4.824,67<br />
della 3ª categ.tab.A<br />
Per una seconda infermità<br />
346,52 4.158,30 357,23 4.286,79<br />
della 4ª categ.tab.A<br />
Per una seconda infermità<br />
303,29 3.639,49 312,66 3.751,95<br />
della 5ª categ.tab.A<br />
Per una seconda infermità<br />
260,00 3.119,96 268,03 3.216,37<br />
della 6ª categ.tab.A<br />
Per una seconda infermità<br />
216,58 2.598,94 223,27 2.679,25<br />
della 7ª categ.tab.A<br />
Per una seconda infermità<br />
173,22 2.078,63 178,57 2.142,86<br />
della 8ª categ.tab.A 130,00 1.559,99 134,02 1.608,19<br />
221
222<br />
Tabella E<br />
Assegno di superinvalidità<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Lettera A 1.369,72 16.436,67 1.412,05 16.944,56<br />
Lettera A/bis 1.232,73 14.792,75 1.270,82 15.249,85<br />
Lettera B 1.095,73 13.148,81 1.129,59 13.555,11<br />
Lettera C 958,74 11.504,88 988,37 11.860,38<br />
Lettera D 821,82 9.861,82 847,21 10.166,55<br />
Lettera E 684,83 8.217,90 705,99 8.471,83<br />
Lettera F 547,83 6.573,96 564,76 6.777,10<br />
Lettera G 410,91 4.930,92 423,61 5.083,29<br />
Lettera H 273,92 3.286,98 282,38 3.388,55<br />
Assegno integrativo<br />
di 1ª categoria 136,96 1.643,49 141,19 1.694,27<br />
Indennità di assistenza e di accompagnamento<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Lettera A 649,13 7.789,58 669,19 8.030,28<br />
Lettera A/bis 566,30 6.795,59 583,80 7.005,57<br />
Lettera B 500,37 6.004,46 515,83 6.190,00<br />
Lettera C 439,52 5.274,18 453,10 5.437,15<br />
Lettera D 371,90 4.462,78 383,39 4.600,68<br />
Lettera E 307,66 3.691,94 317,17 3.806,02<br />
Lettera F 241,73 2.900,80 249,20 2.990,43<br />
Lettera G 177,50 2.129,96 182,98 2.195,78<br />
Lettera H 116,64 1.399,69 120,25 1.442,94
Integrazione all’indennità di assistenza e accompagnamento<br />
Indennità di accompagnamento aggiuntiva<br />
Ulteriore integrazione art. 2, c. 2 e 3, L 422/90<br />
2004 2005<br />
Art. 3 L 656/86<br />
A n.1 - Ciechi con mancanza<br />
dei due arti inferiori o sordità<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
bilaterale con 1ª integrazione 2.385,53 28.626,38 2.459,24 29.510,94<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />
Idem con 1ª integrazione<br />
e ulteriore importo<br />
di 1ª integrazione art. 2<br />
4.771,06 57.252,75 4.918,49 59.021,86<br />
comma 3 Legge 422/90 (*)<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />
e ulteriori importi<br />
di 1ª e 2ª integrazione art. 2<br />
2.603,90 31.246,78 2.684,36 32.212,31<br />
comma 3 Legge 422/90 (*)<br />
A n. 2 - Perdita anatomica<br />
o funzionale dei quattro<br />
arti fino al limite della perdita<br />
totale delle mani e dei piedi<br />
5.207,80 62.493,55 5.368,72 64.424,60<br />
insieme, con 1ª integrazione 2.385,53 28.626,38 2.459,24 29.510,94<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />
Art. 8 L 656/86<br />
A n.1 - Ciechi con perdita<br />
di ambo gli arti superiori<br />
fino al limite della perdita<br />
delle due mani (A/bis n.1),<br />
4.771,06 57.252,75 4.918,49 59.021,86<br />
con indennità aggiuntiva<br />
Idem con indennità aggiuntiva<br />
2.385,53 28.626,38 2.459,24 29.510,94<br />
e 1ª integrazione<br />
Idem con indennità aggiuntiva<br />
4.771,06 57.252,75 4.918,49 59.021,86<br />
e 1ª e 2ª integrazione 7.156,59 85.879,13 7.377,73 88.532,80<br />
223
224<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Idem con indennità aggiuntiva<br />
e ulteriore importo<br />
di 1ª integrazione art. 2<br />
comma 3 Legge 422/90 (*)<br />
Idem con indennità aggiuntiva,<br />
1ª integrazione e ulteriori<br />
importi di 1ª e 2ª integrazione<br />
2.603,90 31.246,78 2.684,36 32.212,31<br />
art. 2 comma 2 Legge 422 (*)<br />
Idem con indennità aggiuntiva,<br />
1ª e 2ª integrazione<br />
e ulteriori importi<br />
di 1ª, 2ª e 3ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
5.207,80 62.493,55 5.368,72 64.424,60<br />
Legge 422/90 (*)<br />
A n. 1 - Ciechi con<br />
disarticolazione di ambo<br />
le cosce o l’amputazione<br />
di esse con impossibilità<br />
assoluta e permanente<br />
dell’applicazione<br />
dell’apparecchio di protesi<br />
(A/bis n. 2),<br />
7.811,69 93.740,33 8.053,08 96.636,91<br />
con indennità aggiuntiva<br />
Idem con indennità aggiuntiva<br />
2.385,53 28.626,38 2.459,24 29.510,94<br />
e 1ª integrazione<br />
Idem con idennità aggiuntiva<br />
4.771,06 57.252,75 4.918,49 59.021,86<br />
e 1ª e 2ª integrazione”<br />
Idem con idennità aggiuntiva<br />
e ulteriore importo<br />
di 1ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
7.156,59 85.879,13 7.377,73 88.532,80<br />
Legge 422/90 (*) 2.603,90 31.246,78 2.684,36 32.212,31
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Idem con indennità aggiuntiva,<br />
1ª integrazione<br />
e ulteriori importi<br />
di 1ª e 2ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
Legge 422/90 (*)<br />
Idem con indennità aggiuntiva,<br />
1ª e 2ª integrazione<br />
e ulteriori importi di 1ª, 2ª<br />
e 3ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
5.207,80 62.493,55 5.368,72 64.424,60<br />
Legge 422/90 (*)<br />
A n. 2 - Perdita anatomica dei<br />
quattro arti fino al limite del<br />
terzo superiore della gamba<br />
e degli avambracci,<br />
7.811,69 93.740,33 8.053,08 96.636,91<br />
con indennità aggiuntiva<br />
Idem con indennità aggiuntiva<br />
2.385,53 28.626,38 2.459,24 29.510,94<br />
e 1ª integrazione<br />
Idem con indennità aggiuntiva<br />
4.771,06 57.252,75 4.918,49 59.021,86<br />
e 1ª e 2ª integrazione” 7.156,59 85.879,13 7.377,73 88.532,80<br />
Art. 3 L 656/86<br />
A nn. 1 - 3 - 4 (comma 2° e 3°)<br />
con 1ª integrazione” 1.590,35 19.084,24 1.639,50 19.673,94<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />
A n. 1 - Ciechi con perdita<br />
funzionale dei due arti<br />
inferiori fino al limite<br />
della perdita dei due piedi,<br />
3.180,71 38.168,50 3.278,99 39.347,91<br />
con 1ª integrazione 1.590,35 19.084,24 1.639,50 19.673,94<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione 3.180,71 38.168,50 3.278,99 39.347,91<br />
225
226<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Idem con 1ª integrazione<br />
e ulteriore importo<br />
di 1ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
Legge 422/90 (*)<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />
e ulteriori importi<br />
di 1ª e 2ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
1.808,72 21.704,65 1.864,61 22.375,32<br />
Legge 422/90 (*)<br />
A n.1 - Ciechi con perdita<br />
di un arto fino al limite<br />
di una mano o di un piede<br />
3.617,44 43.409,30 3.729,22 44.750,65<br />
con 1ª integrazione (**) 1.590,35 19.084,24 1.639,50 19.673,94<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />
Idem con 1ª integrazione<br />
e ulteriore importo<br />
di 1ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
3.180,71 38.168,50 3.278,99 39.347,91<br />
Legge 422/90 (*)<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione<br />
e ulteriori importi<br />
di 1ª e 2ª integrazione<br />
art. 2 comma 3<br />
1.699,54 20.394,45 1.752,05 21.024,64<br />
Legge 422/90 (*) 3.399,07 40.788,89 3.504,11 42.049,27<br />
A/bis n.1 con 1ª integrazione 1.059,94 12.719,34 1.092,70 13.112,37<br />
Idem con 1ª e 2ª integrazione 2.119,89 25.438,68 2.185,39 26.224,74<br />
A/bis n. 2 con 1ª integrazione 529,54 6.354,42 545,90 6.550,77
Assegno per cumulo art. 17 DPR 23.12.1978, n. 915<br />
(cumuli di II categoria)<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
2/10 36,91 442,94 38,05 456,63<br />
3/10 55,37 664,42 57,08 684,95<br />
5/10 92,28 1.107,36 95,13 1.141,58<br />
Assegno di incollocabilità o compensativo<br />
art. 20 DPR 23.12.1978, n. 915<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
1ª categoria 136,96 1.643,49 141,19 1.694,27<br />
2ª categoria 321,52 3.856,22 331,45 3.977,44<br />
3ª categoria 369,62 4.435,49 381,05 4.572,55<br />
4ª categoria 415,98 4.991,81 428,84 5.146,06<br />
5ª categoria 463,59 5.563,05 477,91 5.734,95<br />
6ª categoria 511,10 6.133,26 526,90 6.322,78<br />
7ª categoria 558,77 6.705,21 576,03 6.912,40<br />
8ª categoria 606,37 7.276,45 625,11 7.501,29<br />
* Beneficio da concedere a domanda degli interessati e con provvedimento dell’amministr. centrale (art.<br />
2, c. 4, L 422/90)<br />
** Le altre invalidità previste dall’art. 2, c. 2, della L 422/90 risultano assorbite da quelle indicate nei<br />
punti precedenti<br />
PENSIONI INDIRETTE<br />
Tabella G<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Vedove ed orfani 269,71 3.236,56 278,05 3.336,57<br />
Vedove grandi invalidi 269,71 3.236,56 278,05 3.336,57<br />
227
228<br />
Assegno supplementare<br />
alle vedove di grandi invalidi<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Lettera A 684,86 8.218,33 706,02 8.472,28<br />
Lettera A/bis 616,36 7.396,37 635,41 7.624,92<br />
Lettera B 547,87 6.574,40 564,80 6.777,55<br />
Lettera C 479,37 5.752,44 494,16 5.930,19<br />
Lettera D 410,91 4.930,92 423,61 5.083,29<br />
Lettera E 342,41 4.108,95 352,99 4.235,92<br />
Lettera F 273,92 3.286,98 282,38 3.388,55<br />
Lettera G 205,51 2.466,11 211,86 2.542,31<br />
Lettera H e incollocobilità<br />
1ª categoria<br />
136,96 1.643,49 141,19 1.694,27<br />
senza superinvalidità 68,48 821,74 70,59 847,13<br />
Assegno di maggiorazione<br />
Tabella N<br />
Riversibilità vedove ed orfani<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
66,77 801,28 68,84 826,04<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
2ª categoria 156,96 1.883,52 161,81 1.941,72<br />
3ª categoria 138,69 1.664,32 142,98 1.715,75<br />
4ª categoria 121,74 1.460,85 125,50 1.505,99<br />
5ª categoria 104,41 1.252,93 107,64 1.291,65<br />
6ª categoria 86,97 1.043,64 89,66 1.075,89<br />
7ª categoria 79,86 958,30 82,33 987,91<br />
8ª categoria 77,69 932,27 80,09 961,08
Tabella M<br />
Genitori che abbiano perduto uno o più figli<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Per 1 figlio caduto 130,04 1.560,4 134,05 1.608,66<br />
Per 2 figli caduti 247,07 2.964,84 254,70 3.056,45<br />
Per 3 figli caduti 364,10 4.369,25 375,35 4.504,26<br />
Per 4 figli caduti 481,14 5.773,63 496,00 5.952,04<br />
Per 5 figli caduti 598,17 7.178,03 616,65 7.399,83<br />
Per 6 figli caduti 715,20 8.582,43 737,30 8.847,63<br />
Per 7 figli caduti 832,24 9.986,82 857,95 10.295,41<br />
Per 8 figli caduti 949,27 11.391,23 978,60 11.743,22<br />
Genitori rimasti totalmente privi di prole<br />
Per 1 figlio caduto 195,06 2.340,66 201,08 2.412,99<br />
Per 2 figli caduti 312,09 3.745,06 321,73 3.860,78<br />
Per 3 figli caduti 429,12 5.149,45 442,38 5.308,57<br />
Per 4 figli caduti 546,15 6.553,86 563,03 6.756,37<br />
Per 5 figli caduti 663,19 7.958,26 683,68 8.204,17<br />
Per 6 figli caduti 780,22 9.362,65 804,33 9.651,96<br />
Per 7 figli caduti 897,25 10.767,05 924,98 11.099,75<br />
Per 8 figli caduti 1.014,29 12.171,45 1.045,63 12.547,55<br />
Tabella S<br />
Genitori che abbiano perduto uno o più figli<br />
Per 1 figlio caduto 127,62 1.531,43 131,56 1.578,75<br />
Per 2 figli caduti 242,48 2.909,71 249,97 2.999,62<br />
Per 3 figli caduti 357,33 4.287,98 368,37 4.420,48<br />
Per 4 figli caduti 472,19 5.666,26 486,78 5.841,35<br />
Per 5 figli caduti 587,05 7.044,55 605,19 7.262,23<br />
Per 6 figli caduti 701,90 8.422,83 723,59 8.683,10<br />
Per 7 figli caduti 816,76 9.801,11 842,00 10.103,96<br />
Per 8 figli caduti 931,62 11.179,39 960,40 11.524,83<br />
229
230<br />
Genitori rimasti totalmente privi di prole<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Per 1 figlio caduto 191,43 2.297,14 197,34 2.368,12<br />
Per 2 figli caduti 306,26 3.675,41 315,75 3.788,98<br />
Per 3 figli caduti 421,14 5.053,69 434,15 5.209,85<br />
Per 4 figli caduti 536,00 6.431,98 552,56 6.630,73<br />
Per 5 figli caduti 650,86 7.810,26 670,97 8.051,60<br />
Per 6 figli caduti 765,71 9.188,54 789,37 9.472,47<br />
Per 7 figli caduti 880,57 10.566,82 907,78 10.893,33<br />
Per 8 figli caduti 995,43 11.945,11 1.026,18 12.314,21<br />
MEDAGLIE 2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
Medaglia d’oro 307,56 3.690,70 317,06 3.804,74<br />
Medaglia d’argento 54,68 656,12 56,37 676,39<br />
Medaglia di bronzo 17,09 205,03 17,61 211,37<br />
Croce di guerra 10,25 123,02 10,57 126,82<br />
LIMITE DI REDDITO PER IL DIRITTO<br />
AI TRATTAMENTI TABELLARI DI GUERRA<br />
Legge 10 ottobre 1989, n. 342 e art. 2 L. 236/2000<br />
2004 2005<br />
mensile annuo mensile annuo<br />
- 12.066,93 - 12.439,80
Pensione sociale<br />
Èuna prestazione di natura assistenziale, istituita dalla legge n. 153/69 (art.<br />
26). A partire dal 1° gennaio 1996 questa prestazione è stata sostituita<br />
dall’“assegno sociale” (vedi) ma continua ad essere erogata, sussistendone<br />
le condizioni, a tutti coloro che l’hanno conseguita entro la stessa data.<br />
La pensione sociale (PS) è corrisposta alle persone ultrasessantacinquenni<br />
prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di importo non<br />
superiore a quello della pensione sociale stessa. E’ condizione per il diritto la residenza<br />
in Italia. Spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese<br />
successivo a quello di presentazione della domanda stessa.<br />
La pensione sociale spetta anche ai mutilati e invalidi civili, totali e parziali,<br />
e ai sordomuti che abbiano compiuto i 65 anni di età entro il 31 dicembre 1995,<br />
in sostituzione delle specifiche prestazioni loro corrisposte fino a tale età. I ciechi<br />
civili, invece, continuano a percepire anche dopo il 65° anno di età il trattamento<br />
economico cui hanno diritto. Per una trattazione completa delle prestazioni<br />
spettanti ai minorati civili, prima e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui<br />
trattamenti economici per i disabili.<br />
L’importo<br />
L’importo della pensione sociale è adeguato al costo della vita con lo stesso<br />
meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.<br />
Oltre che per perequazione, l’importo mensile della pensione sociale è stato<br />
aumentato, dal 1° gennaio 1999, con l’art. 67 della L 448/98 e, dal 1° gennaio<br />
2000, con l’art. 52 della legge 488/99, rispettivamente di 100 e 18mila lire:<br />
ambedue questi aumenti sono entrati a far parte dell’importo della pensione<br />
sociale stessa, e quindi ne seguono la perequazione automatica. In presenza di<br />
rendite, prestazioni o redditi, purché di importo non superiore al limite, la pensione<br />
sociale è ottenibile in misura parziale.<br />
Per i mutilati e invalidi civili, totali e parziali, e i sordomuti, la pensione<br />
sociale sostitutiva, invece, è sempre corrisposta in misura intera purché il reddito<br />
non superi il limite (circ. INPS n. 739 AGO – 66030 O dell’11 maggio 1981).<br />
Anche a causa di questa differenza, gli aumenti della pensione stabiliti dalle leggi<br />
del 1998 e 1999 costituiscono una prestazione a sé stante, per questi soggetti:<br />
infatti questi aumenti vengono attribuiti alle stesse condizioni vigenti per i<br />
231
232<br />
Pensione<br />
sociale<br />
richiedenti non invalidi e, in presenza di reddito, possono essere corrisposti in<br />
misura parziale.<br />
I limiti di reddito<br />
Per ottenere la pensione, il reddito eventualmente posseduto non deve superare<br />
determinati limiti. In particolare, il richiedente non deve possedere reddito<br />
personale in misura superiore all’importo annuo della pensione sociale; inoltre,<br />
se è coniugato, oltre a rispettare il limite di reddito personale, non deve possedere<br />
redditi che, cumulati con quelli del coniuge, siano superiori ad un determinato<br />
importo, pari inizialmente a 4,15 volte l’importo annuo della PS. Dal 1999,<br />
per effetto dell’aumento dell’importo della PS disposto dalla L 448/98, che non<br />
ha aumentato anche il limite di reddito coniugale, tale rapporto è sceso a 3,53 e<br />
a 3,48 dal 2000, per effetto del nuovo aumento.<br />
I redditi da considerare sono quelli soggetti ad Irpef in generale, con l’esclusione<br />
del reddito della casa di abitazione e delle indennità temporanee sostitutive<br />
della retribuzione (malattia, disoccupazione e simili); tuttavia, nel solo reddito<br />
personale, l’INPS considera anche la pensione di guerra, la rendita Inail e tutte<br />
le “rendite o prestazioni economiche previdenziali o assistenziali con carattere<br />
di continuità”. L’anno di riferimento per il reddito è quello stesso di percezione<br />
della pensione.<br />
La pensione sociale sostitutiva dei trattamenti economici dei mutilati<br />
e invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto<br />
65 anni di età<br />
Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei<br />
mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età<br />
entro il 31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del<br />
trattamento per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare<br />
gli stessi criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità<br />
civile.<br />
Ricorrendo le condizioni di reddito, ad un invalido civile o sordomuto che<br />
l’abbia conseguita prima del 1996 la pensione sociale continua ad essere corrisposta<br />
nella misura – base, cioè senza gli aumenti introdotti con le manovre<br />
finanziarie del 1999 e del 2000, senza l’aumento non perequabile introdotto<br />
con la legge 544/88 e senza i relativi incrementi introdotti prima con legge<br />
388/2000 e poi, fino a concorrenza di un milione di lire, con legge<br />
448/2001. Per ottenere anche l’importo corrispondente agli aumenti di cui<br />
alle leggi finanziarie del 1999 e del 2000, che variano in funzione del reddito<br />
posseduto, i soggetti interessati devono sottoporsi alla verifica del reddito
alle stesse condizioni previste per la generalità dei richiedenti la pensione<br />
sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito coniugale. Per l’aumento<br />
di cui alla legge 544/88 e relativi incrementi, il reddito da verificare è<br />
ancora diverso.<br />
L’aumento della pensione sociale di cui alla legge 544/88<br />
E’ una prestazione introdotta dalla legge n. 140/1985 ed ha subito modifiche<br />
con la legge n. 544/1988. Al pari della pensione sociale è un trattamento di<br />
natura assistenziale che è stato sostituito dall’assegno sociale. Continuerà, però,<br />
ad essere corrisposto, in presenza delle condizioni, a coloro che l’hanno conseguito<br />
entro il 1° gennaio 1996.<br />
L’aumento della pensione sociale (APS) è corrisposto alle persone ultrasessantacinquenni<br />
prive di reddito o in possesso di rendite, prestazioni o redditi di<br />
importo non superiore a quello della pensione sociale comprensivo dell’importo<br />
dell’aumento stesso. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. Spetta a<br />
domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello di presentazione<br />
della domanda stessa.<br />
L’aumento si aggiunge, in genere, alla pensione sociale ma può essere erogato,<br />
in alcuni casi, anche al cittadino in situazione di reddito che non consente<br />
l’ottenimento della pensione sociale.<br />
Al contrario della pensione sociale non è soggetto a perequazione automatica.<br />
L’importo iniziale era pari a 75.000, poi a 125.000 lire mensili (per 13<br />
mensilità); dal 1° gennaio 2001, con gli aumenti di 25.000 e 40.000 lire mensili<br />
disposti, rispettivamente, per i soggetti con meno di 75 anni di età e per<br />
quelli più anziani, il suo importo massimo è salito rispettivamente a 150.000 e<br />
165.000 lire al mese. Dal 1° gennaio 2002, inoltre, l’importo dell’aumento della<br />
pensione sociale (insieme a quello della maggiorazione sociale delle pensioni<br />
e della maggiorazione dell’assegno sociale) è stato incrementato di una cifra<br />
variabile, tale da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo<br />
pari a 516,46 euro per 13 mensilità; infatti, l’importo dell’aumento varia in<br />
relazione ai redditi posseduti. Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di<br />
incremento, stabilito inizialmente in 516,46 euro, aumenta di anno in anno,<br />
tanto di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in<br />
costanza di condizioni reddituali, i titolari di pensione integrata al minimo continuano<br />
a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di maggiorazione<br />
e incremento, pari a 123,77 euro, mentre i titolari di pensioni di importo superiore<br />
al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di assegno<br />
e pensione sociale, che si trovano sotto il minimo INPS, invece, percepiscono<br />
ogni anno di più.<br />
P<br />
pensione<br />
- sociale<br />
233
234<br />
Pensione<br />
sociale<br />
L’APS spetta ai soggetti che:<br />
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />
annuo complessivo della pensione sociale e dell’aumento stesso;<br />
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore<br />
a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per<br />
un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />
annuo della pensione sociale, dell’aumento stesso e dell’ammontare annuo<br />
dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del<br />
coniuge legalmente ed effettivamente separato.<br />
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
e del reddito catastale della casa di abitazione.<br />
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso<br />
Enti od organismi internazionali.<br />
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito<br />
catastale della casa di abitazione:<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione<br />
di emoderivati;<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a<br />
10 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni<br />
ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a<br />
situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />
Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo<br />
della pensione sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno<br />
solare cui si riferisce l’APS.<br />
A queste condizioni, l’aumento è attribuibile anche ai titolari di pensione<br />
sociale che sostituisce i trattamenti economici corrisposti fino al 65° anno di età<br />
ai mutilati e invalidi civili nonché ai sordomuti. Ai ciechi civili, invece, l’aumento
può spettare sotto forma di maggiorazione dell’assegno sociale (vedi) anche se<br />
i soggetti abbiano compiuto 65 anni di età prima del 1° gennaio 1996. Ai soggetti<br />
invalidi al 100%, un aumento di pari misura e alle stesse condizioni è attribuito<br />
fin dalla data di compimento del 60° anno di età.<br />
P<br />
pensione<br />
- sociale<br />
235
236<br />
Pensione<br />
sociale<br />
IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE<br />
(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
**1999 L. 504.800 L. 504.400 L. 6.562.400 L. 6.557.200<br />
**2000 L. 530.900 L. 530.350 L. 6.901.700 L. 6.894.550<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
544.700<br />
281,32<br />
L.<br />
€<br />
543.650<br />
280,78<br />
L. 7.081.100<br />
€ 3.657,16<br />
L. 7.067.450<br />
€ 3.650,14<br />
2002 € 288,91 € 288,91 € 3.755,83 € 3.755,83<br />
2003 € 295,85 € 295,85 € 3.846,05 € 3.846,05<br />
2004 € 303,25 € 303,25 € 3.942,25 € 3.942,25<br />
2005 € 309,32 € 309,02 € 4.021,16 € 4.017,26<br />
... CON AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS)<br />
(comprensivo dell’incremento di cui alla legge 448/2001)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
A 70 ANNI (PS mens. + differenza fino a TM + 123,77)<br />
2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98<br />
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />
A 65 ANNI (PS mens. + L 150.000 o € 77,47 - 125.000 fino al 2000)<br />
**1999 L. 629.800 L. 629.400 L. 8.187.400 L. 8.182.200<br />
**2000 L. 655.900 L. 655.350 L. 8.526.700 L. 8.519.550<br />
*2001<br />
L. 694.700 L. 693.650 L. 9.031.100 L. 9.017.450<br />
€ 358,79 € 358,25 € 4.664,27 € 4.657,25<br />
* Si riportano solo i valori fino al 2001 perché, da tale anno in poi, chi abbia<br />
meno di 70 anni di età può avere ottenuto solo l’assegno sociale (vedi), che<br />
dal 1996 ha sostituito la pensione sociale e il relativo aumento e chi ne ha di<br />
più vede l’importo assorbito dall’incremento fino a 516,46 euro.<br />
** Nel 1999 l’importo della PS è stato aumentato di L. 100.000 mensili e nel<br />
2000 di altre L. 18.000
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE SOCIALE<br />
art. 26 L 153/69<br />
entro il quale la pensione oltre anche uno solo dei quali<br />
spetta in misura intera la pensione non spetta<br />
limite limite<br />
coniugale coniugale<br />
anno<br />
limite<br />
individuale<br />
per il titolare<br />
coniugato<br />
(in aggiunta<br />
limite<br />
individuale<br />
(PSx13)<br />
per il titolare<br />
coniugato<br />
(in aggiunta<br />
al limite al limite<br />
individuale) individuale)<br />
1992 L. 0 L. 13.610.600 L. 4.246.200 L. 17.856.800<br />
1993 L. 0 L. 14.091.150 L. 4.338.600 L. 18.429.750<br />
1994 L. 0 L. 14.465.800 L. 4.503.500 L. 19.158.300<br />
1995 L. 0 L. 14.654.800 L. 4.641.000 L. 19.295.800<br />
1996 L. 0 L. 15.446.150 L. 4.891.900 L. 20.338.050<br />
1997 L. 0 L. 16.048.550 L. 5.083.000 L. 21.131.550<br />
1998 L. 0 L. 16.321.350 L. 5.169.450 L. 21.490.800<br />
*1999 L. 0 L. 16.615.150 L. 6.562.400 L. 23.177.550<br />
** 2000 L. 0 L. 16.881.000 L. 6.901.700 L. 23.782.700<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
0<br />
0<br />
L. 17.319.900<br />
€ 8.944,99<br />
L.<br />
€<br />
7.081.100<br />
3.657,09<br />
L. 24.401.000<br />
€ 12.602,07<br />
2002 € 0 € 9.186,50 € 3.755,83 € 12.942,33<br />
2003 € 0 € 9.406,98 € 3.846,05 € 13.253,03<br />
2004 € 0 € 9.642,16 € 3.942,25 € 13.584,41<br />
2005 € 0 € 9.835,01 € 4.021,16 € 13.856,17<br />
* Aumento PS di L.100.000 mensili (art. 67 L. 448/98)<br />
** Aumento PS di L. 18.000 mensili (art. 52 L. 488/99)<br />
P<br />
pensione<br />
- sociale<br />
237
238<br />
CALCOLO IMPORTO MENSILE PENSIONE SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO<br />
art. 26 L 153/69; art. 28, commi 1 e 2, L 843/78; art. 67 L 448/98; art. 52 L 488/99<br />
decorrenza<br />
reddito annuo<br />
del pensionato (RP)<br />
reddito annuo del pensionato<br />
cumulato con il reddito del coniuge (RT)<br />
zero ≤ 17.319.900<br />
≥ 7.081.100 qualunque<br />
lire < 7.081.100 ≥ 24.401.000<br />
< 7.081.100 ≤ 17.319.900<br />
< 7.081.100 > 17.319.900 e < 24.401.000<br />
2001<br />
zero ≤ 8.944,99<br />
≥ 3.657,16 qualunque<br />
< 3.657,16 ≥ 12.602,15<br />
euro < 3.657,16 ≤ 8.944,99<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
< 3.657,16 > 8.944,99 e < 12.602,15<br />
zero ≤ 9.186,50<br />
≥ 3.755,83 qualunque<br />
< 3.755,83 ≥ 12.942,33<br />
< 3.755,83 ≤ 9.186,50<br />
< 3.755,83 > 9.186,50 e < 12.942,33<br />
zero ≤ 9.406,98<br />
≥ 3.846,05 qualunque<br />
< 3.846,05 ≥ 13.253,03<br />
< 3.846,05 ≤ 9.406,98<br />
< 3.846,05 > 9.406,98 e < 13.253,03<br />
zero ≤ 9.642,16<br />
≥ 3.942,25 qualunque<br />
< 3.942,25 ≥ 13.584,41<br />
< 3.942,25 ≤ 9.642,16<br />
< 3.942,25 > 9.642,16 e < 13.584,41<br />
zero ≤ 9.835,01<br />
≥ 4.021,16 qualunque<br />
< 4.021,16 ≥ 13.856,17<br />
< 4.021,16 ≤ 9.835,01<br />
< 4.021,16 > 9.835,01 e < 13.856,17<br />
* Dall’importo mensile della pensione sociale dev’essere detratto il più elevato dei due quozienti.
POSSEDUTO<br />
importo mensile da detrarre importo mensile<br />
dalla pensione sociale pensione sociale<br />
zero 544.700<br />
544.700 zero<br />
544.700 zero<br />
RP:13 variabile<br />
RP:13 (*)<br />
(RT-17.319.900): 13 (*)<br />
variabile<br />
zero 281,32<br />
281,32 zero<br />
281,32 zero<br />
RP:13 variabile<br />
RP:13 (*)<br />
(RT-8.944,99): 13 (*)<br />
variabile<br />
zero 288,91<br />
288,91 zero<br />
288,91 zero<br />
RP:13 variabile<br />
RP:13 (*)<br />
(RT-9.186,50): 13 (*)<br />
variabile<br />
zero 295,85<br />
295,85 zero<br />
295,85 zero<br />
RP:13 variabile<br />
RP:13 (*)<br />
(RT-9.406,98): 13 (*)<br />
variabile<br />
zero 303,25<br />
303,25 zero<br />
305,25 zero<br />
RP:13 variabile<br />
RP:13 (*)<br />
(RT-9.642,16): 13 (*)<br />
variabile<br />
zero 309,32<br />
309,32 zero<br />
309,32 zero<br />
RP:13 variabile<br />
RP:13 (*)<br />
(RT-9.835,01): 13 (*)<br />
variabile<br />
P<br />
pensione<br />
- sociale<br />
239
240<br />
Pensione<br />
sociale<br />
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’AUMENTO<br />
DELLA PENSIONE SOCIALE<br />
oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta<br />
art. 2 L 544/88 e art. 38 L. 448/2001<br />
anno<br />
limite individuale limite coniugale<br />
(in aggiunta al limite individuale)<br />
(PS+APS+TM)x13<br />
(PS+APS)x13 dal 2002<br />
(PS+APS+AS)x13<br />
AUMENTO CON 70 ANNI<br />
2002 € 6.713,98 € 11.271,39<br />
2003 € 6.836,57 € 11.503,44<br />
2004 € 6.967,35 € 11.750,96<br />
2005 € 7.074,60 € 11.953,89<br />
AUMENTO CON 65 ANNI<br />
1996 L. 6.516.900 L. 15.100.800<br />
1997 L. 6.708.000 L. 15.626.650<br />
1998 L. 6.794.450 L. 15.864.550<br />
** 1999 L. 8.187.400 L. 17.420.650<br />
*** 2000 L. 8.526.700 L. 17.907.500<br />
* 2001<br />
L.<br />
€<br />
9.031.100<br />
4.664,18<br />
L.<br />
€<br />
18.655.650<br />
9.634,84<br />
* Si riportano solo i valori fino al 2001 perché, da tale anno in poi, chi abbia<br />
meno di 70 anni di età può avere ottenuto solo l’assegno sociale (vedi), che<br />
dal 1996 ha sostituito la pensione sociale e il relativo aumento e chi ne ha di<br />
più vede il suo importo assorbito dall’incremento fino a 516,46 euro.<br />
** Aumento della pensione sociale pari a lire 100.000 mensili (art. 67 L.<br />
448/98)<br />
*** Aumento della pensione sociale pari a lire 18.000 mensili (art. 52 L. 488/99)
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’AUMENTO DELLA PENSIONE<br />
SOCIALE IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />
art. 2 L 544/88 e art. 70, comma 4, L. 388/2000, art. 38 L. 448/2001<br />
anno importo mensile spettante *<br />
AUMENTO CON 70 ANNI<br />
A € 227,55<br />
2002 B (€ 6.713,98 - RP) / 13<br />
C (€ 11.271,39 - RC) / 13<br />
A € 230,04<br />
2003 B (6.836,57 - RP)/13<br />
C (11.503,44 - RC)/13<br />
A € 232,70<br />
2004 B (6.967,35 - RP)/13<br />
C (11.750,96 - RC)/13<br />
A € 234,88<br />
2005 B (7.074,60 - RP)/13<br />
C (11.953,89 - RC)/13<br />
AUMENTO CON 65 ANNI<br />
A L. 125.000<br />
1997 B (L. 6.708.000 - RP) / 13<br />
C (L. 15.626.650 - RC) / 13<br />
A L.125.000<br />
1998 B (L. 6.794.450 - RP) / 13<br />
C (L. 15.864.550 - RC) / 13<br />
A L. 125.000<br />
1999 B (L. 8.182.200 - RP) / 13<br />
C (L. 17.406.350 - RC) / 13<br />
A L. 125.000<br />
2000 B (L. 8.526.700 - RP) / 13<br />
C (L. 17.907.500 - RC) / 13<br />
A L. 150.000<br />
**2001 B (L. 9.031.100 - RP) / 13<br />
C (L. 18.655.650 - RC) / 13<br />
P<br />
pensione<br />
- sociale<br />
* si attribuisce il<br />
minore fra i tre<br />
importi denominati<br />
A, B e C<br />
** si riportano solo i<br />
valori fino al 2001<br />
perché, da tale<br />
anno in poi, chi<br />
abbia meno di 70<br />
anni di età può<br />
avere ottenuto solo<br />
l’assegno sociale<br />
(vedi), che dal<br />
1996 ha sostituito<br />
la pensione sociale<br />
e il relativo<br />
aumento e chi ne<br />
ha di più vede<br />
il suo importo<br />
assorbito<br />
dall’incremento<br />
fino a 516,46<br />
euro.<br />
RP = reddito personale<br />
del richiedente<br />
l’aumento, nel<br />
quale va computato<br />
l’importo della<br />
pensione sociale<br />
senza aumento;<br />
RC = reddito coniugale,<br />
pari al reddito<br />
personale di cui<br />
sopra più il reddito<br />
del coniuge.<br />
241
242<br />
Assegno sociale<br />
Èla prestazione assistenziale introdotta dall’art. 3, commi 6 e 7, della legge n.<br />
335/1995, per le persone ultrasessantacinquenni con redditi di importo inferiore<br />
a quello dell’assegno stesso, che dal 1° gennaio 1996 sostituisce la pensione<br />
sociale. E’ condizione per il diritto la residenza in Italia. L’assegno sociale<br />
spetta a domanda per 13 mensilità l’anno e decorre dal mese successivo a quello<br />
della presentazione della domanda stessa.<br />
La pensione sociale resta in pagamento anche dopo il 1995 per coloro che<br />
l’hanno conseguita fino al gennaio ‘96, sussistendone le condizioni. Ai titolari di<br />
pensione sociale che, avendone perso il diritto per uno o più anni, la richiedano di<br />
nuovo dopo il 31 dicembre 1995, viene corrisposto invece l’assegno sociale, nella<br />
misura e alle condizioni previste per questa prestazione. Ciò vale per tutte le<br />
domande di prestazione sociale avanzate dal 1° gennaio 1996 in poi, indipendentemente<br />
dall’epoca di maturazione dei requisiti e quindi dall’eventualità di aver<br />
compiuto i 65 anni di età prima del 1996 (Min. lavoro, lettera 7/61587/L335.95<br />
del 24 luglio 1997).<br />
A partire dal 1° febbraio 1996 l’assegno sociale spetta anche ai mutilati e<br />
invalidi civili, totali e parziali, e ai sordomuti che compiano 65 anni di età, sostituendosi<br />
agli specifici trattamenti loro corrisposti fino a tale età.<br />
I ciechi civili, invece, parziali o assoluti, continuano a percepire le loro specifiche<br />
prestazioni anche dopo il 65° anno di età. Quando siano d’importo inferiore a<br />
quello dell’assegno sociale, o in caso siano coniugati, in assenza di altri redditi i ciechi<br />
civili possono ottenere una quota integrativa di assegno sociale.<br />
Per una trattazione completa delle prestazioni spettanti ai minorati civili, prima<br />
e dopo i 65 anni di età, si veda il capitolo sui trattamenti economici per i disabili.<br />
L’importo<br />
L’importo mensile dell’assegno fu stabilito inizialmente nella misura di<br />
480.000 lire dalla legge 335/95 ed è adeguato al costo della vita con lo stesso<br />
meccanismo di perequazione previsto per la generalità delle prestazioni pensionistiche.<br />
Oltre che per perequazione, dal 1° gennaio 1999 è stato aumentato di lire<br />
100.000 con l’art. 67 della L 448/98; questo aumento, ricorrendo le condizioni<br />
reddituali, è attribuibile agli assegni sociali corrisposti in sostituzione dei trattamenti<br />
economici erogati a mutilati e invalidi civili e ai sordomuti ed anche alle pensioni<br />
dei ciechi civili oltre i 65 anni di età.<br />
Dal 1° gennaio 2000 è intervenuto un nuovo aumento di 18.000 lire (art. 52<br />
L 488/99), anch’esso attribuibile anche agli assegni sostitutivi di trattamenti eco-
nomici corrisposti ad invalidi civili e sordomuti. A differenza che l’aumento disposto<br />
nell’anno precedente, questo aumento non è destinato anche alle pensioni dei<br />
ciechi civili né alle quote integrative di assegno sociale eventualmente loro spettante.<br />
I limiti di reddito<br />
In presenza di redditi, purché di importo non superiore al limite stabilito, l’assegno<br />
sociale è ottenibile in misura parziale, fino a concorrenza del limite. Questa<br />
regola non vale per gli assegni sostitutivi per mutilati e invalidi civili, totali e parziali,<br />
e sordomuti, ai quali l’assegno è sempre corrisposto in misura intera purché il<br />
reddito non superi il limite, analogamente a quanto avviene con la pensione sociale.<br />
A questi soggetti sono erogabili in misura parziale gli aumenti della legge<br />
448/98 e 488/99, che costituiscono per loro vere e proprie prestazioni a sé stanti.<br />
Se il richiedente non è coniugato, il limite di reddito coincide con l’importo dell’assegno.<br />
Se il richiedente è coniugato, viene considerato solo il reddito della coppia, che<br />
non deve superare un importo pari a 2 volte quello dell’assegno stesso. In questo<br />
caso, in presenza di reddito di importo inferiore al limite, l’assegno può essere erogato<br />
per differenza fino a questo secondo limite e comunque fino a concorrenza<br />
del suo importo intero.<br />
Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da<br />
imposta) al netto dell’imposizione fiscale, con la sola esclusione del reddito della<br />
casa di abitazione e dei trattamenti di fine rapporto. L’anno di riferimento per i<br />
redditi è quello stesso di percezione dell’assegno. Non concorre a formare reddito<br />
la pensione liquidata secondo il sistema contributivo in misura corrispondente ad<br />
1/3 della pensione stessa ma non superiore ad 1/3 della misura dell’assegno<br />
sociale.<br />
P<br />
pensione<br />
- assegno<br />
sociale<br />
L’assegno sociale sostitutivo dei trattamenti economici dei mutilati e<br />
invalidi civili, totali o parziali, e dei sordomuti che hanno compiuto il 65°<br />
anno di età<br />
Per verificare la sussistenza del diritto all’assegno sociale nei confronti dei<br />
mutilati e invalidi civili e dei sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età dopo<br />
il 31 dicembre 1995, hanno conseguito l’assegno sociale in sostituzione del trattamento<br />
per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi<br />
criteri vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile.<br />
Ricorrendo le condizioni di reddito, l’assegno sociale viene corrisposto agli<br />
invalidi civili e ai sordomuti senza gli aumenti introdotti con le manovre finanziarie<br />
del 1999 e del 2000. Per ottenere anche l’importo corrispondente a questi<br />
aumenti, che varia in funzione del reddito posseduto, i soggetti interessati devono<br />
sottoporsi alla verifica del reddito alle stesse condizioni previste per la generalità<br />
dei richiedenti l’assegno sociale, considerando quindi, se del caso, anche il reddito<br />
del coniuge. Per le relative tabelle, si veda il capitolo apposito. 243
244<br />
Assegno<br />
sociale<br />
La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS)<br />
Dal 1° gennaio 2001 l’importo dell’assegno sociale è stato maggiorato di<br />
25.000 o di 40.000 lire mensili a seconda dell’età. Questa maggiorazione costituisce<br />
una quota aggiuntiva dell’assegno, separata da esso, in cifra fissa non soggetta<br />
a perequazione automatica. Dal 1° gennaio 2002, l’importo della maggiorazione<br />
(insieme a quello dell’aumento della pensione sociale e della maggiorazione<br />
sociale delle pensioni) è stato incrementato di una cifra variabile, tale comunque<br />
da garantire al pensionato un trattamento mensile complessivo pari a 516,46 euro<br />
per 13 mensilità, per i soggetti con almeno 70 anni (o con età inferiore, in presenza<br />
di anzianità contributiva che il soggetto possa far valere in qualsiasi fondo o<br />
gestione). Insieme ai limiti di reddito, anche il limite di incremento, stabilito inizialmente<br />
in 516,46 euro, aumenta di anno in anno, tanto di quanto aumenta il<br />
trattamento minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali,<br />
i titolari di pensione integrata al minimo continuano a percepire ogni anno lo<br />
stesso importo complessivo di maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro,<br />
mentre i titolari di pensioni di importo superiore al minimo ne ricevono ogni anno<br />
una quota minore e i titolari di assegno e pensione sociale, che si trovano sotto il<br />
minimo INPS, invece, percepiscono ogni anno di più. In ogni caso, l’importo della<br />
nuova maggiorazione assorbe l’importo previsto per i titolari ultrasettantacinquenni,<br />
dato che le condizioni di reddito sono più favorevoli.<br />
Infatti, la nuova maggiorazione dell’assegno sociale spetta ai soggetti che:<br />
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />
annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;<br />
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />
importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a)<br />
più l’ammontare annuo dell’assegno sociale: in pratica, due volte l’assegno<br />
sociale più la maggiorazione. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli<br />
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.<br />
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
e del reddito catastale della casa di abitazione.<br />
Devono essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso<br />
Enti od organismi internazionali.<br />
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito<br />
catastale della casa di abitazione:<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />
emoderivati;<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10<br />
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />
Nel reddito personale e in quello coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno<br />
sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno<br />
solare cui si riferisce la maggiorazione.<br />
Per il solo anno 2001, ai fini del diritto alla maggiorazione nell’importo stabilito<br />
con la legge 388/2000, si è tenuto conto anche del reddito della casa di abitazione,<br />
ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10,<br />
comma 3 bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, come modificato dall’articolo 2,<br />
comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.<br />
A queste condizioni, la maggiorazione è attribuibile anche ai titolari di assegno<br />
sociale sostitutivo dei trattamenti economici corrisposti ai mutilati e invalidi civili<br />
nonché ai sordomuti e ai ciechi civili.<br />
Ai soggetti invalidi al 100% (invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti,<br />
oltre che titolari di pensione di inabilità), l’incremento fino a 516,46 euro è attribuito<br />
fin dalla data di compimento del 60° anno di età.<br />
Nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle<br />
leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto<br />
a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell’assegno<br />
sociale: nel reddito da considerare non va incluso l’importo della MAS eventualmente<br />
percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest’ultima<br />
(MAS), considerando nel reddito influente l’intero importo dell’assegno sociale<br />
come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura<br />
intera o ridotta eventualmente spettante.<br />
P<br />
pensione<br />
- assegno<br />
sociale<br />
245
246<br />
Assegno<br />
sociale<br />
IMPORTO DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />
(comprensivo degli aumenti di cui alla legge 448/98 e 488/99)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
*1999 L. 616.350 L. 615.800 L. 8.012.550 L. 8.005.400<br />
** 2000 L. 644.200 L. 643.600 L. 8.374.600 L. 8.366.800<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
660.950<br />
341,36<br />
L.<br />
€<br />
659.650<br />
340,68<br />
L. 8.592.350<br />
€ 4.437,68<br />
L.<br />
€<br />
8.575.450<br />
4.428,84<br />
2002 € 350,57 € 350,57 € 4.557,41 € 4.557,41<br />
2003 € 358,99 € 358,99 € 4.666,87 € 4.666,87<br />
2004 € 367,97 € 367,97 € 4.783.61 € 4.783,61<br />
2005 € 375,33 € 374,97 € 4.879,29 € 4.874,61<br />
* Aumento dell’assegno sociale pari a lire 100.000 mensili (art. 67 L.448/98)<br />
** Aumento dell’assegno sociale pari a lire 18.000 mensili (art. 52 L.488/99)<br />
...CON MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
MAGGIORAZIONE CON 75 ANNI (AS mens. + L. 40.000)<br />
2001 L 700,950 L 699,650 L 9.112.350 L 9.095.450<br />
MAGGIORAZIONE CON 70 ANNI (AS mens. + differenza fino a TM + 123,77) ***<br />
2002 € 516,46 - € 6.713,98 -<br />
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />
MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI (AS mens. + L. 25.000 o € 12,92) ***<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
685.950<br />
354,27<br />
L.<br />
€<br />
684.650<br />
353,60<br />
L. 8.917.350<br />
€ 4.605,51<br />
L.<br />
€<br />
8.900.450<br />
4.596,80<br />
2002 € 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37<br />
2003 € 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83<br />
2004 € 380,89 € 380,89 € 4.951,57 € 4.951,57<br />
2005 € 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57<br />
* Aumento dell’assegno sociale pari a lire 100.000 mensili (art. 67 L.448/98)<br />
** Aumento dell’assegno sociale pari a lire 18.000 mensili (art. 52 L.488/99)<br />
*** In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di<br />
euro 516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi<br />
casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni.
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL’ASSEGNO SOCIALE<br />
art. 3, comma 6, L 335/95<br />
Limite individuale per i non coniugati Limite coniugale per i coniugati<br />
Anno oltre il quale l’assegno non spetta oltre il quale l’assegno non spetta<br />
(ASx13) (ASx26)<br />
1996 L. 6.240.000 L. 12.480.000<br />
1997 L. 6.483.100 L. 12.966.200<br />
1998 L. 6.593.600 L. 13.187.200<br />
*1999 L. 8.012.550 L. 16.025.100<br />
** 2000 L. 8.374.600 L. 16.749.200<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
8.592.350<br />
4.437,68<br />
L.<br />
€<br />
17.184.700<br />
8.875,36<br />
2002 € 4.557,41 € 9.114,82<br />
2003 € 4.666,87 € 9.333,74<br />
2004 € 4.783,61 € 9.567,22<br />
2005 € 4.879,29 € 9.758,58<br />
* Aumento di lire 100.000 mensili (art. 67 L 448/98)<br />
** Aumento di lire 18.000 mensili (art. 52 L 488/99)<br />
P<br />
pensione<br />
- assegno<br />
sociale<br />
247
248<br />
Assegno<br />
sociale<br />
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELL’ASSEGNO SOCIALE IN BASE<br />
AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />
art. 3, comma 6, L 335/95 e art. 67 L. 448/98 e art. 52 L. 488/99<br />
PENSIONATO NON CONIUGATO<br />
Anno Reddito personale Importo mensile<br />
annuo (RP) spettante<br />
= 0 616.350<br />
1999<br />
><br />
e <<br />
0<br />
8.012.550<br />
(8.012.550 - RP) / 13<br />
≥ 8.012.550 0<br />
= 0 644.200<br />
2000<br />
><br />
e <<br />
0<br />
8.374.600<br />
(8.374.600 - RP) / 13<br />
≥ 8.374.600 0<br />
= 0 660.950<br />
lire<br />
><br />
e <<br />
0<br />
8.592.350<br />
(8.592.350 - RP) / 13<br />
2001<br />
≥<br />
=<br />
8.592.350<br />
0<br />
0<br />
341,36<br />
euro<br />
><br />
e <<br />
0<br />
4.437,68<br />
(4.473,68 - RP) / 13<br />
≥ 4.437,68 0<br />
= 0 350,57<br />
2002<br />
><br />
e <<br />
0<br />
4.557,41<br />
(4.557,41 - RP) / 13<br />
≥ 4.557,41 0<br />
= 0 358,99<br />
2003<br />
><br />
e <<br />
0<br />
4.666,87<br />
(4.666,87 - RP) / 13<br />
≥ 4.666,87 0<br />
= 0 367,97<br />
2004<br />
><br />
e <<br />
0<br />
4.783,61<br />
(4.783,61 - RP) / 13<br />
≥ 4.783,61 0<br />
= 0 375,33<br />
2005<br />
><br />
e <<br />
0<br />
4.879,29<br />
(4.879,29 - RP) / 13<br />
≥ 4.879,29 0
anno Reddito annuo<br />
PENSIONATO CONIUGATO<br />
Importo mensile spettante<br />
complessivo della coppia (RC) (entro il limite massimo mensile dell’AS)<br />
≤ 8.012.550 616.350<br />
1999<br />
><br />
e <<br />
8.012.550<br />
16.025.100<br />
(16.025.100 - RC) /13<br />
≥ 16.025.100 0<br />
≤ 8.374.600 643.600<br />
2000<br />
><br />
e <<br />
8.374.600<br />
16.749.200<br />
(16.749.200 - RC) / 13<br />
≥ 16.749.200 0<br />
≤ 8.592.350 660.950<br />
lire<br />
><br />
e <<br />
8.592.350<br />
17.184.700<br />
(17.184.700 - RC) / 13<br />
2001<br />
≥<br />
≤<br />
17.184.700<br />
4.437,68<br />
0<br />
341,36<br />
euro<br />
><br />
e <<br />
4.437,68<br />
8.875,36<br />
(8.875,36 - RC) / 13<br />
≥ 8.875,36 0<br />
≤ 4.557,41 350,57<br />
2002<br />
><br />
e <<br />
4.557,41<br />
9.114,82<br />
(9.114,82- RC) / 13<br />
≥ 9.114,82 0<br />
≤ 4.666,87 358,99<br />
2003<br />
><br />
e <<br />
4.666,87<br />
9.333,74<br />
(9.333,74 - RC) / 13<br />
≥ 9.333,74 0<br />
≤ 4.783,61 367,97<br />
2004<br />
><br />
e <<br />
4.783,61<br />
9.567,22<br />
(9.567,22 - RC) / 13<br />
≥ 9.567,22 0<br />
≤ 4.879,29 375,33<br />
2005<br />
><br />
e <<br />
4.879,29<br />
9.758,58<br />
(9.758,58 - RC) / 13<br />
≥ 9.758,58 0<br />
P<br />
pensione<br />
- assegno<br />
sociale<br />
249
250<br />
Assegno<br />
sociale<br />
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE<br />
DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />
oltre anche uno solo dei quali l’aumento non spetta<br />
art. 70 L 388/2000 e art. 38 L 448/2001<br />
limite individuale limite coniugale<br />
anno (in aggiunta al limite individuale)<br />
75 ANNI: (AS+MAS+TM)x13<br />
(AS+MAS)x13 70 ANNI: (2AS+MAS)x13<br />
65 ANNI: (AS+MAS+TM)x13<br />
MAGGIORAZIONE CON 70 ANNI *<br />
2002 € 6.713,98 € 11.271,39<br />
2003 € 6.836,57 € 11.503,44<br />
2004 € 6.967,35 € 11.750,96<br />
2005 € 7.074,60 € 11.953,89<br />
MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI *<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
8.917.350<br />
4.605,43<br />
L.<br />
€<br />
18.541.900<br />
9.576,10<br />
2002 € 4.725,37 € 9.830,34<br />
2003 € 4.834,83 € 10.062,39<br />
2004 € 4.951,57 € 10.309,91<br />
2005 € 5.047,25 € 10.512,84<br />
* In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro<br />
516,46 spetta anche a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano<br />
le condizioni reddituali e i limiti previsti per i soggetti 70enni.
CALCOLO IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />
IN BASE AL REDDITO ANNUO POSSEDUTO<br />
art. 70 L. 388/2000 e art. 38 L. 448/2001<br />
anno importo mensile spettante *<br />
MAGGIORAZIONE CON 70 ANNI **<br />
A € 165,89<br />
2002 B (€ 6.713,98 - RP) / 13<br />
C (€ 11.271,39 - RC) / 13<br />
A € 166,90<br />
2003 B (€ 6.836,57- RP) / 13<br />
C (€ 11.503,44 - RC) / 13<br />
A € 167,98<br />
2004 B (€ 6.967,35- RP) / 13<br />
C (€ 11.750,96 - RC) / 13<br />
A € 168,87<br />
2005 B (€ 7.074,60 - RP) / 13<br />
C (€ 11.953,89 - RC) / 13<br />
MAGGIORAZIONE CON 65 ANNI **<br />
A € 12,92<br />
2002 B (€ 4.725,37 - RP) / 13<br />
C (€ 9.830,34 - RC) / 13<br />
A € 12,92<br />
2003 B (€ 4.834,83 - RP) / 13<br />
C (€ 10,062,39 - RC) / 13<br />
A € 12,92<br />
2004 B (€ 4.951,57- RP) / 13<br />
C (€ 10.309,91 - RC) / 13<br />
A € 12,92<br />
2005 B (€ 5.047,25- RP) / 13<br />
C (€ 10.512,84 - RC) / 13<br />
* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />
** In particolari condizioni, la maggiorazione dell’assegno fino a concorrenza di euro 516,46 spetta anche<br />
a pensionati con età inferiore a 70 anni. In questi casi, si applicano le condizioni reddituali e i limiti previsti<br />
per i soggetti 70enni<br />
RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo dell’assegno sociale<br />
senza aumento<br />
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del coniuge.<br />
251
252
Le prestazioni economiche<br />
in favore dei disabili<br />
Vanno sotto il nome di “civile” le categorie di soggetti colpiti da patologie e<br />
menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio:<br />
ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste<br />
categorie, anche quando sprovviste della tutela previdenziale che nasce dall’esistenza<br />
di una posizione assicurativa, il Ministero dell’interno, prima, e le Regioni,<br />
ora, assicurano trattamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni<br />
diverse a seconda del tipo di trattamento, dell’età, della categoria di disabili<br />
cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.<br />
I trattamenti previsti, che vengono erogati dall’INPS, sono di due tipi:<br />
1. la pensione di inabilità, l’assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti<br />
che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità.<br />
La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche:<br />
il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile<br />
all’IRPEF conseguito dalla persona che richiede l’intervento economico.<br />
Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che<br />
spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito<br />
esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto<br />
interessato, anche dal coniuge;<br />
2. per le persone che presentano caratteristiche di invalidità totale, che siano o non<br />
siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste<br />
anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state<br />
istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per<br />
compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di<br />
particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all’anno e, spettando<br />
a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del disabile.<br />
A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto<br />
e la misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.<br />
Sia le pensioni o assegni che le indennità sono attribuiti, oltre che ai cittadini<br />
italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante<br />
la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia.<br />
Negli ultimi anni la gamma delle prestazioni previste per i disabili si è ampliata<br />
in misura notevole, soprattutto nelle fasce di età più elevate. Le prestazioni che<br />
si sono venute accumulando differiscono l’una dall’altra per ambito di applicazione,<br />
condizioni di concessione, età minima prevista ed ora anche in base alla con- 253
254<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
tribuzione previdenziale che qualche titolare di pensione o assegno di assistenza<br />
possa far comunque valere.<br />
Per orientarsi in questa congerie di trattamenti e condizioni è necessario aver<br />
presente la gamma delle categorie di disabili e delle ulteriori condizioni rilevanti ai<br />
fini dell’accesso ad una o più prestazioni: l’elenco completo è riportato di seguito,<br />
nella tabella 1. Nella tabella 2, l’elenco completo delle diverse prestazioni previste<br />
per i disabili in genere, contraddistinte da una lettera dell’alfabeto. La lettera<br />
rimanda ad un quadro nel quale si possono trovare, in sintesi, tutte le informazioni<br />
relative alla prestazione stessa: una breve descrizione, l’importo della prestazione<br />
e del relativo limite di reddito, i redditi influenti sul diritto, eccetera. Nella<br />
tabella 3, infine, l’elenco delle categorie di disabili, divise per fasce di età e l’elenco<br />
delle prestazioni accessibili per ogni categoria ad ogni fascia di età.
Tab. 1 – Le categorie di disabili ai fini dei trattamenti economici<br />
codice categoria<br />
1 Mutilati e invalidi civili totali (100%)<br />
2 Mutilati e invalidi civili parziali (74 – 99%)<br />
3 Ciechi civili assoluti non ricoverati<br />
4 Ciechi civili assoluti ricoverati<br />
5 Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20<br />
6 Ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/10 (categoria abrogata nel 1966)<br />
7 Sordomuti<br />
Tab. 2 – I diversi trattamenti economici previsti per i disabili<br />
quadro prestazione pag.<br />
A<br />
Pensione di inabilità (invalidi totali) – Pensione non riversibile (ciechi parziali<br />
e ciechi assoluti ricoverati) – Assegno di assistenza (sordomuti) 258<br />
B Pensione non riversibile per i ciechi assoluti non ricoverati 261<br />
C Assegno mensile di assistenza per gli invalidi parziali 264<br />
D Indennità di frequenza per i minorenni invalidi o ipoacusici 267<br />
E Assegno a vita per i ciechi “decimisti” 268<br />
F<br />
Maggiorazione della pensione, dell’assegno o dell’indennità (art. 70,<br />
comma 6, L 388/2000) 270<br />
G<br />
Pensione sociale e assegno sociale sostitutivi dei trattamenti per gli invalidi civili e<br />
i sordomuti con almeno 65 anni (art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71) 272<br />
H<br />
Aumento dell’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale (art. 67,<br />
comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99) 277<br />
I<br />
Aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni (art. 67,<br />
comma 3, L 448/98 – corrisponde a H) 283<br />
L<br />
Aumento della pensione sociale (art. 2 L 544/88) e maggiorazione dell’assegno<br />
sociale (art. 70, comma 1, L 388/2000) 289<br />
M<br />
Nuovo aumento del trattamento ai ciechi civili con almeno 65 anni<br />
(art. 70, comma 5, L 388/2000 – corrisponde a L) 297<br />
N Incremento fino a 516,46 euro (art. 38 L 448/2001) 305<br />
O Indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali 312<br />
P Indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti 313<br />
Q Indennità speciale per i ciechi parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 314<br />
R Indennità di comunicazione per i sordomuti 315<br />
255
Tab. 3 – I trattamenti economici previsti per le diverse categorie di disabili<br />
categoria condizioni anni di età<br />
a minorenni<br />
b meno di 60<br />
1 Mutilati e invalidi civili totali c 60 - 65<br />
d 65 – 70<br />
e da 70 in poi<br />
a minorenni<br />
b meno di 60<br />
2 Invalidi civili parziali c 60 - 65<br />
d 65 – 70<br />
e da 70 in poi<br />
a minorenni<br />
b meno di 60<br />
3 non ricoverati c 60 - 65<br />
d 65 – 70<br />
e da 70 in poi<br />
Ciechi civili assoluti<br />
a minorenni<br />
b meno di 60<br />
4 ricoverati c 60 - 65<br />
d 65 – 70<br />
e da 70 in poi<br />
5<br />
6<br />
Ciechi civili parziali<br />
residuo visivo non superiore<br />
a 1/20<br />
residuo visivo non superiore<br />
a 1/10<br />
a minorenni<br />
b meno di 60<br />
c 60 - 65<br />
d 65 – 70<br />
e da 70 in poi<br />
c 60 - 65<br />
d 65 – 70<br />
e da 70 in poi<br />
a minorenni<br />
b meno di 60<br />
7 Sordomuti c 60 - 65<br />
d 65 – 70<br />
e da 70 in poi<br />
256<br />
NB ETA’ in grigio: in presenza di contribuzione previdenziale, l’incremento fino all’importo del Trattamento minimo
prestazioni accessibili (in presenza delle condizioni reddituali prescritte)<br />
O (indennità di accompagnamento)<br />
A (pensione); F (maggiorazione); O (indennità di accompagnamento)<br />
A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); O (indennità di accompagnamento)<br />
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento);<br />
O (indennità di accompagnamento)<br />
D (indennità di frequenza); F (maggiorazione)<br />
C (assegno di assistenza); F (maggiorazione)<br />
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); L (APS o MAS)<br />
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento)<br />
P (indennità di accompagnamento)<br />
B (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento)<br />
B (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento)<br />
B (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento);<br />
P (indennità di accompagnamento)<br />
P (indennità di accompagnamento)<br />
A (pensione); F (maggiorazione); P (indennità di accompagnamento)<br />
A (pensione); F (maggiorazione); N (incremento); P (indennità di accompagnamento)<br />
A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento);<br />
P (indennità di accompagnamento)<br />
A (pensione); Q (indennità speciale)<br />
A (pensione); F (maggiorazione); Q (indennità speciale)<br />
A (pensione); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni); Q (indennità speciale)<br />
A (pensione); I (aumento ultra65enni); N (incremento); Q (indennità speciale)<br />
E (assegno a vita); F (maggiorazione)<br />
E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); M (nuovo aumento ultra65enni)<br />
E (assegno a vita); I (aumento ultra65enni); N (incremento)<br />
R (indennità di comunicazione)<br />
A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); R (indennità di comunicazione)<br />
A (assegno di assistenza); F (maggiorazione); N (incremento); R (indennità di comunicazione)<br />
G (pensione sociale o assegno sociale sostitutivi); H (aumenti PS o AS); N (incremento);<br />
R (indennità di comunicazione)<br />
più 123,77 euro può spettare ad età inferiore<br />
257
258<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
Quadro A<br />
PENSIONE DI INABILITÀ (invalidi) - PENSIONE NON REVERSIBILE<br />
(ciechi parziali e ciechi assoluti ricoverati) - ASSEGNO DI ASSISTENZA<br />
(sordomuti)<br />
(Invalidi civili: art. 12 L. 118/71; art. 14 septies L. 33/80; art. 8 DLgs 509/88;<br />
art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91<br />
Ciechi: L 66/62; artt. 7 e 8 L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 5 L 508/88;<br />
art. 3 L 407/90; art. 12 L 412/91<br />
Sordomuti: art. 1 L 381/70; art. 14 septies L 33/80; art. 8 DLgs 509/88;<br />
art. 12 L 407/90; art. 12 L 412/91; DM sanità 5/2/92)<br />
I trattamenti spettano per 13 mensilità<br />
– ai mutilati ed invalidi civili totali, ovvero ai cittadini, di età compresa tra i 18<br />
ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità del<br />
100% (inabilità assoluta e permanente);<br />
– ai ciechi civili parziali con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli<br />
occhi, con eventuale correzione (c.d. ventesimisti), senza limiti di età (anche al<br />
minore) che non superino un reddito individuale annuo fissato per legge;<br />
– ai ciechi assoluti ricoverati gratuitamente in struttura pubblica a causa della<br />
loro menomazione; ai soggetti non ricoverati, o non ricoverati gratuitamente,<br />
può spettare la pensione di cui al quadro B;<br />
– ai sordomuti di età compresa tra i 18 e i 65, ovvero ai cittadini con il requisito<br />
di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75 decibel.<br />
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi<br />
altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa<br />
di guerra, di lavoro e di servizio). Detta incompatibilità è stata rimossa con la<br />
legge n. 412/91 (articolo 12). Per i ciechi e sordomuti la pensione è compatibile<br />
con l’attività lavorativa.<br />
Ambedue i trattamenti, al compimento del 65° anno di età del titolare, si trasformano<br />
in assegno sociale a carico dell’INPS.<br />
L’importo è identico a quello dell’assegno mensile di assistenza (vedi quadro C)<br />
per gli invalidi parziali, ma il limite di reddito è più alto di quello.<br />
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />
all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />
per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, i trattamenti spettano in<br />
misura intera.
Importo<br />
- importo - base<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L. 381.970 L. 381.600 L. 4.965.604 L. 4.960.799<br />
1998 L. 388.460 L. 388.460 L. 5.049.980 L. 5.049.980<br />
1999 L. 395.450 L. 395.060 L. 5.140.850 L. 5.135.780<br />
2000 L. 401.780 L. 401.380 L. 5.223.140 L. 5.217.940<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
412.230<br />
212,90<br />
L.<br />
€<br />
411.420<br />
212,49<br />
L.<br />
€<br />
5.358.990 L.<br />
2.767,70 €<br />
5.348.460<br />
2.762,37<br />
2002 € 218,65 € 218,65 € 2.842,45 € 2.842,45<br />
2003 € 223,90 € 223,90 € 2.910,67 € 2.910,67<br />
2004 € 229,50 € 229,50 € 2.983,50 € 2.983,50<br />
2005 € 234,09 € 233,87 € 3.043,17 € 3.040,31<br />
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
432.230<br />
223,23<br />
L.<br />
€<br />
431.420<br />
222,82<br />
L.<br />
€<br />
5.618.990<br />
2.901,99<br />
L.<br />
€<br />
5.608.460<br />
2.896,66<br />
2002 € 228,98 € 228,98 € 2.976,74 € 2.976,74<br />
2003 € 234,23 € 234,23 € 3.044,96 € 3.044,96<br />
2004 € 239,83 € 239,83 € 3.117,79 € 3.117,79<br />
2005 € 244,42 € 244,20 € 3.177,46 € 3.174,60<br />
Limite di reddito<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />
Anno<br />
1997 L. 22.310.775<br />
1998 L. 22.846.235<br />
1999 L. 23.211.775<br />
2000 L. 23.583.165<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
24.078.410<br />
12.435,46<br />
2002 € 12.796,09<br />
2003 € 13.103,20<br />
2004 € 13.430,78<br />
2005 € 13.739,69<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
259
260<br />
La pensione<br />
di inabilità -<br />
la pensione<br />
non reversibile -<br />
l’assegno<br />
di assistenza<br />
Tipo di reddito influente<br />
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />
accompagnamento e simili.<br />
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />
sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con<br />
esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />
quello in cui la prestazione si riferisce.
Quadro B<br />
PENSIONE NON REVERSIBILE PER I CIECHI ASSOLUTI<br />
(L 66/62; L 382/70; art. 14 septies L 33/80; art. 3 L 407/90;<br />
art. 12 L 412/91; art. 5 L 508/88)<br />
La pensione spetta ai cittadini che abbiano più di 18 anni e che siano stati riconosciuti<br />
ciechi assoluti (cioè totalmente privi della vista o in grado di percepire solo<br />
ombre e luci). Con la legge 29/2/80 n. 33 la pensione era stata estesa anche ai<br />
minori di anni 18. Con la legge 21/11/88 n. 508 detta prestazione è stata sostituita<br />
dall’indennità di accompagnamento.<br />
La pensione spetta, per 13 mensilità, se il cittadino riconosciuto cieco assoluto<br />
non possiede redditi di importo superiore al limite stabilito e non è ricoverato gratuitamente<br />
in struttura pubblica a causa della sua infermità. In quest’ultimo caso,<br />
può spettare la pensione di cui al quadro A.<br />
La legge n. 407/90 aveva dichiarato l’incompatibilità della pensione con qualsiasi<br />
altro trattamento pensionistico diretto concesso a titolo di invalidità (INPS, causa<br />
di guerra, di lavoro e di servizio). Tale incompatibilità è stata rimossa con legge<br />
412/91, art. 12. La pensione è compatibile con l’attività lavorativa.<br />
Per tale prestazione non si procede alla trasformazione in assegno sociale al<br />
compimento del 65° anno di età. L’importo in pagamento rimane tale: al compimento<br />
del 65°, 70° o 75° anno di età, ad esso vengono aggiunti gli aumenti o le<br />
maggiorazioni spettanti per legge.<br />
L’importo della pensione è maggiore di quello della pensione di inabilità che<br />
spetta agli invalidi civili totali, mentre il limite di reddito coincide con quello.<br />
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />
all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />
per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura<br />
intera.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
261
262<br />
La pensione<br />
non reversibile<br />
ai ciechi assoluti<br />
Importo della pensione<br />
- importo - base<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L. 413.055 L. 412.657 L. 5.369.715 L. 5.364.541<br />
1998 L. 420.080 L. 420.080 L. 5.461.040 L. 5.461.040<br />
1999 L. 427.640 L. 427.220 L. 5.559.320 L. 5.553.860<br />
2000 L. 434.480 L. 434.050 L. 5.648.240 L. 5.642.650<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
445.780<br />
230,23<br />
L.<br />
€<br />
444.910<br />
229,78<br />
L.<br />
€<br />
5.795.140 L.<br />
2.992,99 €<br />
5.783.830<br />
2.987,14<br />
2002 € 236,45 € 236,45 € 3.073,85 € 3.073,85<br />
2003 € 242,13 € 242,13 € 3.147,69 € 3.147,69<br />
2004 € 248,19 € 248,19 € 3.226,47 € 3.226,47<br />
2005 € 253,16 € 252,91 € 3.291,08 € 3.287,83<br />
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
465.780<br />
240,56<br />
L.<br />
€<br />
431.420<br />
240,11<br />
L.<br />
€<br />
6.055.140<br />
3.127,28<br />
L.<br />
€<br />
5.608.460<br />
3.121,43<br />
2002 € 246,78 € 246,78 € 3.208,14 € 3.208,14<br />
2003 € 252,46 € 252,46 € 3.281,98 € 3.281,98<br />
2004 € 258,52 € 258,52 € 3.360,76 € 3.360,76<br />
2005 € 263,49 € 263,24 € 3.425,37 € 3.422,12<br />
Limite di reddito<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />
Anno<br />
1997 L. 22.310.775<br />
1998 L. 22.846.775<br />
1999 L. 23.211.775<br />
2000 L. 23.583.165<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
24.078.410<br />
12.435,47<br />
2002 € 12.796,09<br />
2003 € 13.103,20<br />
2004 € 13.430,78<br />
2005 € 13.739,69
Tipo di reddito influente<br />
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />
accompagnamento e simili.<br />
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />
sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione<br />
di quello conseguito dai suoi familiari.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />
quello cui la prestazione si riferisce.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
263
264<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
Quadro C<br />
ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA<br />
(art. 13 L. 118/71; art. 14 septies L. 29/2/80 N. 33; artt. 8 e 9 DLgs 509/88;<br />
art. 3 L. 29/12/90 n. 407; art. 12 L. 412/91)<br />
L’assegno di assistenza spetta per 13 mensilità ai cittadini di età compresa tra<br />
i 18 ed i 65 anni, riconosciuti invalidi civili con una percentuale di invalidità compresa<br />
tra il 74% e il 99%. I requisiti in dettaglio:<br />
– riconoscimento di una percentuale di invalidità pari al 74% (dal 12 marzo<br />
1992). In precedenza la percentuale era del 67%;<br />
– possesso di redditi propri inferiori a limiti stabiliti per legge;<br />
– incollocamento al lavoro per il tempo in cui perdura la condizione di invalidità.<br />
L’incollocamento sussiste solo quando lo stato di disoccupazione si accompagna<br />
all’iscrizione (o alla domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento<br />
degli invalidi civili. La mancata iscrizione si traduce in un difetto del<br />
requisito;<br />
– incompatibilità dal 1° gennaio 1982 con la titolarità di pensioni dirette di invalidità<br />
a qualsiasi titolo erogate dall’Assicurazione generale obbligatoria per<br />
vecchiaia, invalidità e superstiti nonché dalle gestioni speciali per i commercianti,<br />
gli artigiani, coltivatori diretti. Dal 1° gennaio 1991 l’incompatibilità è<br />
estesa a qualsiasi altro trattamento diretto pensionistico erogato a titolo di<br />
invalidità concesso per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Resta salva la<br />
facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.<br />
Al compimento del 65° anno di età l’assegno mensile viene trasformato in<br />
assegno sociale a carico dell’INPS<br />
L’assegno è d’importo pari a quello previsto per gli invalidi totali (vedi quadro<br />
A), ma il limite di reddito fissato per averne diritto è notevolmente più basso e coincide<br />
con l’importo della pensione sociale.<br />
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />
all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />
per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura<br />
intera.
Importo dell’assegno<br />
- importo - base<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L. 381.970 L. 381.600 L. 4.965.604 L. 4.960.799<br />
1998 L. 388.460 L. 388.460 L. 5.049.980 L. 5.049.980<br />
1999 L. 395.450 L. 395.060 L. 5.140.850 L. 5.135.780<br />
2000 L. 401.780 L. 401.380 L. 5.223.140 L. 5.217.940<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
412.230<br />
212,90<br />
L.<br />
€<br />
411.420<br />
212,49<br />
L.<br />
€<br />
5.358.990 L.<br />
2.767,70 €<br />
5.348.460<br />
2.762,37<br />
2002 € 218,65 € 218,65 € 2.842,45 € 2.842,45<br />
2003 € 223,90 € 223,90 € 2.910,70 € 2.910,70<br />
2004 € 229,50 € 229,50 € 2.983,50 € 2.983,50<br />
2005 € 234,09 € 233,87 € 3.043,17 € 3.040,31<br />
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
432.230<br />
223,23<br />
L.<br />
€<br />
431.420<br />
222,82<br />
L.<br />
€<br />
5.618.990<br />
2.901,99<br />
L.<br />
€<br />
5.608.460<br />
2.896,66<br />
2002 € 228,98 € 228,98 € 2.976,74 € 2.976,74<br />
2003 € 234,23 € 234,23 € 3.044,99 € 3.044,99<br />
2004 € 239,83 € 239,83 € 3.117,79 € 3.117,79<br />
2005 € 244,42 € 244,20 € 3.177,46 € 3.174,60<br />
Limite di reddito<br />
Dal 1991 il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile per gli invalidi<br />
civili parziali è pari all’importo annuo della pensione sociale in vigore nello stesso<br />
anno (art. 12 L 412/91)<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />
Anno<br />
1997 L. 5.083.000<br />
1998 L. 5.169.450<br />
1999 L. 6.562.400<br />
2000 L. 6.901.700<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
7.081.100<br />
3.657,09<br />
2002 € 3.755,83<br />
2003 € 3.846,05<br />
2004 € 3.942,25<br />
2005 € 4.021,16<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
265
266<br />
L’assegno<br />
mensile<br />
di assistenza<br />
per gli invalidi<br />
civili parziali<br />
Tipo di reddito influente<br />
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />
accompagnamento e simili.<br />
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />
sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo soggetto invalido, con<br />
esclusione di quello conseguito dai suoi familiari.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />
quello in cui la prestazione si riferisce.
Quadro D<br />
INDENNITA’ DI FREQUENZA<br />
(art. 1 L 289/90; L 412/91)<br />
L’indennità di frequenza spetta ai minori di anni 18, riconosciuti invalidi in<br />
quanto hanno difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni della propria<br />
età e ai minorenni ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60<br />
decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz.<br />
La concessione dell’indennità è subordinata alla frequenza continua o anche<br />
periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semiresidenziale,<br />
pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento<br />
terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di<br />
handicap o alla frequenza di scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a<br />
partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale<br />
finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.<br />
La concessione dell’indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata<br />
del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello<br />
di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine<br />
con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.<br />
L’indennità mensile di frequenza è di importo pari all’assegno mensile di assistenza<br />
per gli invalidi civili parziali, è erogata alle medesime condizioni reddituali<br />
e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica (vedi quadro<br />
C). Ad essa può essere attribuita la maggiorazione di 20.000 lire introdotta con la<br />
legge 388/2000 sulla base degli stessi criteri reddituali (vedi quadro F).<br />
E’ incompatibile con le indennità di accompagnamento, con la speciale indennità<br />
per i ciechi parziali, con l’indennità di comunicazione.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
267
268<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
Quadro E<br />
ASSEGNO A VITA<br />
(art. 19 L 66/62; art. 6 L 382/70)<br />
Soggetti aventi diritto<br />
L’assegno è stato abrogato con la legge 66/62.<br />
Si continua a corrisponderlo, per 13 mensilità, ai soggetti che ne beneficiavano<br />
alla data di abrogazione, riconosciuti ciechi cosiddetti decimisti (cioè aventi residuo<br />
visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo di entrambi gli<br />
occhi, con eventuale correzione).<br />
Anche per questa prestazione è stata rimossa dalla legge 412/91 l’incompatibilità<br />
con altri trattamenti pensionistici di invalidità, ma è comunque assoggettata<br />
a limiti di reddito.<br />
Non è prevista la corresponsione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />
all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />
per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la prestazione spetta in misura<br />
intera.<br />
Importo dell’assegno<br />
- importo - base<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L. 283.425 L. 283.151 L. 3.684.525 L. 3.680.963<br />
1998 L. 288.240 L. 288.240 L. 3.747.120 L. 3.747.120<br />
1999 L. 293.430 L. 293.140 L. 3.814.590 L. 3.810.820<br />
2000 L. 298.120 L. 297.830 L. 3.875.560 L. 3.871.790<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
305.870<br />
157,97<br />
L.<br />
€<br />
305.270<br />
157,66<br />
L.<br />
€<br />
3.976.310 L.<br />
2.053,61 €<br />
3.968.510<br />
2.049,58<br />
2002 € 162,24 € 162,24 € 2.109,12 € 2.109,12<br />
2003 € 166,14 € 166,14 € 2.159,82 € 2.159,82<br />
2004 € 170,30 € 170,30 € 2.213,90 € 2.213,90<br />
2005 € 173,71 € 173,54 € 2.258,23 € 2.256,02<br />
- importo con maggiorazione di 20.000 lire L 388/2000 (vedi quadro F)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
325.870<br />
168,30<br />
L.<br />
€<br />
431.420<br />
167,99<br />
L.<br />
€<br />
4.236.310<br />
2.187,90<br />
L.<br />
€<br />
5.608.460<br />
2.183,87<br />
2002 € 172,57 € 172,57 € 2.243,41 € 2.243,41<br />
2003 € 176,47 € 176,47 € 2.294,11 € 2.294,11<br />
2004 € 180,63 € 180,63 € 2.348,19 € 2.348,19<br />
2005 € 184,04 € 183,87 € 2.392,52 € 2.390,31
Limite di reddito<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la prestazione non spetta<br />
Anno<br />
1997 L. 10.726.330<br />
1998 L. 10.983.760<br />
1999 L. 11.159.500<br />
2000 L. 11.338.050<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
11.576.150<br />
5.978,59<br />
2002 € 6.151,97<br />
2003 € 6.299,62<br />
2004 € 6.457,12<br />
2005 € 6.605,64<br />
Tipo di reddito influente<br />
Si prendono in considerazione soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />
Non si prendono in considerazione, quindi, i redditi assoggettabili ad imposta<br />
sostitutiva dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di<br />
accompagnamento e simili.<br />
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />
sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal solo titolare, con esclusione<br />
di quello conseguito dai suoi familiari.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dell’anno precedente<br />
quello cui la prestazione si riferisce.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
269
270<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
Quadro F<br />
MAGGIORAZIONE DELLA PENSIONE O DELL’ASSEGNO<br />
(art. 70, comma 6, L 388/2000)<br />
Soggetti aventi diritto<br />
Sulla pensione di inabilità e sull’assegno di assistenza corrisposto agli invalidi<br />
civili spetta una maggiorazione di 20mila lire al mese, a condizione che la persona<br />
titolare si trovi in particolari condizioni di reddito.<br />
La maggiorazione spetta a condizione che la persona invalida:<br />
a) non possieda redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />
annuo complessivo dell’assegno sociale e della predetta maggiorazione;<br />
b) non possieda, se coniugata, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />
annuo dell’assegno sociale comprensivo della predetta maggiorazione e dell’ammontare<br />
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo<br />
pensioni lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli<br />
del coniuge legalmente ed effettivamente separato.<br />
Come per le altre prestazioni economiche per invalidità civile, non è prevista la<br />
corresponsione della maggiorazione in misura parziale: se il reddito assoggettabile<br />
all’IRPEF conseguito dal soggetto nell’anno precedente è inferiore al limite stabilito<br />
per l’anno in corso, anche di un solo centesimo, la maggiorazione spetta in<br />
misura intera (circ. INPS n. 61 del 14.3.2001 e n. 77 del 12.4.2002).<br />
- importo della maggiorazione e limiti di reddito<br />
Reddito personale Reddito annuo Importo mensile<br />
Anno annuo complessivo della coppia della maggiorazione<br />
(AS+MAG)x13 (AS+MAG+TM)x13<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
8.852.350<br />
4.571,86<br />
L.<br />
€<br />
18.476.900<br />
9.542,53<br />
L.<br />
€<br />
20.000<br />
10,33<br />
2002 € 4.691,70 € 9.796,67 € 10,33<br />
2003 € 4.801,16 € 10.028,72 € 10,33<br />
2004 € 4.917,90 € 10.276,24 € 10,33<br />
2005 € 5.013,58 € 10.479,17 € 10,33
Limite di reddito<br />
Il limite di reddito personale è pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno<br />
sociale e dell’importo annuo della maggiorazione stessa. Il limite coniugale è<br />
pari alla somma del limite personale e dell’importo annuo del trattamento minimo<br />
di pensione vigente nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.<br />
Tipo di reddito influente<br />
In mancanza di indicazioni nella legge, si prende in considerazione lo stesso<br />
tipo di redditi presi a riferimento per la concessione della pensione e dell’assegno<br />
di assistenza: si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />
Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva<br />
dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento<br />
e simili.<br />
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />
sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />
del coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito dell’anno precedente quello cui la prestazione<br />
si riferisce.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
271
272<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
Quadro G<br />
PENSIONE SOCIALE E ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVI<br />
(art. 10 L 381/70 e art. 19 L 118/71)<br />
Al compimento del 65° anno di età, la pensione di inabilità e l’assegno mensile<br />
di assistenza in pagamento ai mutilati o invalidi civili, totali o parziali, e ai sordomuti,<br />
sono sostituiti da una prestazione di importo pari all’assegno sociale. Se il 65°<br />
anno di età è stato raggiunto prima del 1996, i trattamenti in pagamento sono stati<br />
sostituiti da una prestazione di importo pari alla pensione sociale, il trattamento assistenziale<br />
disponibile prima dell’istituzione dell’attuale assegno sociale. Chi ha ottenuto<br />
la pensione sociale sostitutiva, prima del 1996, continua a percepirla anche oggi.<br />
Pur essendo ambedue trattamenti economici di tipo assistenziale, pensione e<br />
assegno sociale differiscono profondamente per concezione di fondo e quindi per<br />
criteri di attribuzione. Essi comportano anche una rilevante differenza d’importo,<br />
che in genere è celata entro l’importo complessivo risultante dall’applicazione dei<br />
“trattamenti accessori”, quali l’aumento della pensione sociale e la maggiorazione<br />
dell’assegno sociale e, ancor più, ora, con l’incremento fino a 516,46 euro.<br />
Per quanto riguarda la differenza tra i criteri di attribuzione, questo aspetto<br />
non influisce su pensione e assegno sociale quando siano concessi in sostituzione<br />
dei trattamenti per invalidità civile, perché in questo caso si mantengono le condizioni<br />
reddituali previste per i trattamenti di provenienza (quadri A e C): a differenza<br />
di quanto previsto per pensione e assegno sociale, i criteri per invalidità civile<br />
prendono in considerazione il solo reddito assoggettabile all’IRPEF, il reddito del<br />
solo soggetto interessato, con esclusione di quello del coniuge, permettono la corresponsione<br />
in misura intera del trattamento finché il reddito posseduto rimane sotto<br />
il limite, anche di un solo centesimo, e infine prendono in considerazione il reddito<br />
conseguito durante l’anno precedente.<br />
Per quanto riguarda la differenza d’importo (e quindi di limite di reddito),<br />
invece, la differenza si fa notare in tutta la sua ampiezza perché pensione e l’assegno<br />
sociale sostitutivi vengono corrisposti agli invalidi civili e sordomuti nel loro<br />
importo – base, cioè senza i trattamenti accessori (APS e MAS) ma anche senza i<br />
veri e propri aumenti di importo introdotti con le manovre finanziarie per il 1999<br />
e per il 2000.<br />
Ciò comporta quindi che la pensione sociale e l’assegno sociale, quando concessi<br />
in sostituzione di trattamenti agli invalidi civili e sordomuti, non solo siano<br />
d’importo differente tra di loro, ma anche di importo differente dalla pensione<br />
sociale e dall’assegno sociale concessi a cittadini che invalidi non sono.<br />
Per avere diritto alla pensione sociale e all’assegno sociale nella stessa misura<br />
vigente per la generalità dei cittadini, infatti, invalidi civili e sordomuti oltre i 65<br />
anni di età devono sottoporsi a verifica reddituale alle condizioni stabilite per la<br />
pensione e l’assegno sociale. Quindi, la differenza tra la misura della pensione o<br />
assegno sociale sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la<br />
generalità dei cittadini (corrispondente, in pratica, all’importo originario degli
aumenti perequato nel tempo) può essere considerata una vera e propria prestazione<br />
a se stante, spettante ai disabili con più di 65 anni di età (vedi quadri H e I).<br />
Lo stesso accade per i trattamenti accessori (quadri L, M e N) per i quali, tuttavia,<br />
i disabili condividono fin dall’inizio l’assoggettamento a condizioni reddituali<br />
particolari e ancora diverse da quelle previste per le prestazioni – base e i relativi<br />
aumenti.<br />
Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo e il limite di reddito previsto<br />
per il diritto alla pensione sociale sostitutiva (ancora corrisposta a invalidi civili e<br />
sordomuti che hanno compiuto 65 anni entro il 1995, cioè nati prima del 1° gennaio<br />
1931) e l’importo e il limite di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale<br />
sostitutivo. Le caratteristiche del reddito influente, invece, che sono identiche,<br />
sono riportate in un unico paragrafo.<br />
Importo della pensione sociale sostitutiva<br />
- importo - base<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L. 391.000 L. 390.600 L. 5.083.000 L. 5.077.800<br />
1998 L. 397.650 L. 397.650 L. 5.169.450 L. 5.169.450<br />
1999 L. 404.800 L. 404.400 L. 5.262.400 L. 5.257.200<br />
2000 L. 411.300 L. 410.750 L. 5.346.900 L. 5.339.750<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
422.000<br />
217,95<br />
L.<br />
€<br />
421.150<br />
217,51<br />
L.<br />
€<br />
5.486.000<br />
2.833,35<br />
L.<br />
€<br />
5.474.950<br />
2.827,63<br />
2002 € 223,83 € 223,83 € 2.909,79 € 2.909,79<br />
2003 € 229,20 € 229,20 € 2.979,60 € 2.979,60<br />
2004 € 234,93 € 234,93 € 3.054,09 € 3.054,09<br />
2005 € 239,63 € 239,40 € 3.115,19 € 3.112,20<br />
- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99<br />
(vedi quadro H)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1999 L. 504.800 L. 504.400 L. 6.562.400 L. 6.557.200<br />
2000 L. 530.900 L. 530.350 L. 6.901.700 L. 6.894.550<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
544.700<br />
281,32<br />
L.<br />
€<br />
543.650<br />
280,78<br />
L.<br />
€<br />
7.081.100<br />
3.657,16<br />
L.<br />
€<br />
7.067.450<br />
3.650,14<br />
2002 € 288,91 € 288,91 € 3.755,83 € 3.755,83<br />
2003 € 295,85 € 295,85 € 3.846,05 € 3.846,05<br />
2004 € 303,25 € 303,25 € 3.942,25 € 3.942,25<br />
2005 € 309,32 € 309,02 € 4.021,16 € 4.017,26<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
273
274<br />
La pensione<br />
sociale e<br />
l’assegno<br />
sociale<br />
sostitutivi<br />
- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con APS di 125, 150mila lire<br />
e poi con incremento (quadri H, L e N)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1997 L. 516.000 L. 515.600 L. 6.708.000 L. 6.702.800<br />
1998 L. 522.650 L. 522.650 L. 6.794.450 L. 6.794.450<br />
1999 L. 629.800 L. 629.400 L. 8.187.400 L. 8.182.200<br />
2000 L. 655.900 L. 655.350 L. 8.526.700 L. 8.519.550<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
694.700<br />
358,79<br />
L.<br />
€<br />
693.650<br />
358,25<br />
L.<br />
€<br />
9.031.100 L.<br />
4.664,27 €<br />
9.017.450<br />
4.657,25<br />
2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98<br />
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />
Limite di reddito per la pensione sociale sostitutiva<br />
Il livello di reddito influente per il diritto alla pensione sociale sostitutiva coincide<br />
con quello applicabile ai soggetti sotto i 65 anni di età (si veda il quadro C per<br />
gli invalidi civili parziali e il quadro A per gli invalidi civili totali e i sordomuti). A sua<br />
volta, il limite di reddito per gli invalidi civili parziali coincide con il limite individuale<br />
stabilito per il diritto alla pensione sociale (livello stabilito per la generalità dei cittadini,<br />
quindi pari all’importo della pensione sociale comprensivo degli aumenti).<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’importo - base della prestazione<br />
non spetta<br />
Anno<br />
Mutilati ed invalidi civili<br />
totali e sordomuti<br />
Mutilati ed invalidi<br />
civili parziali<br />
1997 L. 22.310.775 L. 5.083.000<br />
1998 L. 22.846.235 L. 5.169.450<br />
1999 L. 23.211.775 L. 6.562.400<br />
2000 L. 23.583.165 L. 6.901.700<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
24.078.410<br />
12.435,47<br />
L.<br />
€<br />
7.081.100<br />
3.657,09<br />
2002 € 12.796,09 € 3.755,83<br />
2003 € 13.103,20 € 3.846,05<br />
2004 € 13.430,78 € 3.942,25<br />
2005 € 13.739,69 € 4.021,16
Importo dell’assegno sociale sostitutivo<br />
- importo - base<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
538.250<br />
277,99<br />
L.<br />
€<br />
537.200<br />
277,45<br />
L.<br />
€<br />
6.997.250 L.<br />
3.613,87 €<br />
6.983.600<br />
3.606,85<br />
2002 € 285,49 € 285,49 € 3.711,37 € 3.711,37<br />
2003 € 292,34 € 292,34 € 3.800,42 € 3.800,42<br />
2004 € 299,65 € 299,65 € 3.895,45 € 3.895,45<br />
2005 € 305,64 € 305,35 € 3.973,32 € 3.969,55<br />
- importo con aumenti di 100 e di 18mila lire L 448/98 e L 488/99<br />
(vedi quadro H)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
660.950<br />
341,36<br />
L.<br />
€<br />
659.650<br />
340,69<br />
L.<br />
€<br />
8.592.350<br />
4.437,68<br />
L.<br />
€<br />
8.575.450<br />
4.428,97<br />
2002 € 350,57 € 350,57 € 4.557,41 € 4.557,41<br />
2003 € 358,99 € 358,99 € 4.666,87 € 4.666,87<br />
2004 € 367,97 € 367,97 € 4.783,61 € 4.783,61<br />
2005 € 375,33 € 374,97 € 4.879,29 € 4.874,61<br />
- con aumenti L 448/98 e L 488/99 e con MAS di 25.000 lire, poi con<br />
incremento (quadri H, L e N)<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
a 65 anni (AS mensile + L. 25.000 o € 12,92)<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
685.950<br />
354,28<br />
L.<br />
€<br />
684.650<br />
353,61<br />
L.<br />
€<br />
8.917.350 L.<br />
4.605,64 €<br />
8.900.450<br />
4.596,93<br />
2002 € 363,49 € 363,49 € 4.725,37 € 4.725,37<br />
2003 € 371,91 € 371,91 € 4.834,83 € 4.834,83<br />
2004 € 380,89 € 380,89 € 4.951,67 € 4.951,57<br />
2005 € 388,25 € 387,89 € 5.047,25 € 5.042,57<br />
a 70 anni o invalidi totali (AS mensile + incremento fino a € 516,46)<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
685.950<br />
354,28<br />
L.<br />
€<br />
684.650<br />
353,61<br />
L.<br />
€<br />
8.917.350 L.<br />
4.605,64 €<br />
8.900.450<br />
4.596,93<br />
2002 € 516,46 € 516,46 € 6.713,98 € 6.713,98<br />
2003 € 525,89 € 525,89 € 6.836,57 € 6.836,57<br />
2004 € 535,95 € 535,95 € 6.967,35 € 6.967,35<br />
2005 € 544,20 € 543,79 € 7.074,60 € 7.069,27<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
275
276<br />
La pensione<br />
sociale<br />
e l’assegno<br />
sociale<br />
sostitutivi<br />
Limite di reddito per l’assegno sociale sostitutivo<br />
Il livello di reddito influente stabilito per i mutilati e invalidi civili parziali coincide<br />
con quello stabilito per il diritto all’assegno sociale (livello stabilito per la generalità<br />
dei cittadini, quindi pari all’importo dell’assegno sociale comprensivo degli<br />
aumenti), mentre quello stabilito per i mutilati e invalidi civili totali e per i sordomuti<br />
è di misura maggiore e coincide con quello applicabile alle corrispondenti categorie<br />
sotto i 65 anni di età.<br />
limite di reddito individuale annuo<br />
Anno<br />
Mutilati ed invalidi civili<br />
totali e sordomuti<br />
Mutilati ed invalidi<br />
civili parziali<br />
1996 L. 21.103.645 L. 6.240.000<br />
1997 L. 22.310.775 L. 6.483.100<br />
1998 L. 22.846.235 L. 6.593.600<br />
1999 L. 23.211.775 L. 8.012.550<br />
2000 L. 23.583.165 L. 8.374.600<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
24.078.410<br />
12.435,47<br />
L.<br />
€<br />
8.592.350<br />
4.437,57<br />
2002 € 12.796,09 € 4.557,41<br />
2003 € 13.103,20 € 4.666,87<br />
2004 € 13.430,78 € 4.783,61<br />
2005 € 13.739,69 € 4.879,29<br />
Tipo di reddito influente sia sul diritto alla pensione sociale<br />
sostitutiva che all’assegno sociale sostitutivo<br />
Per verificare la sussistenza del diritto alla pensione sociale nei confronti dei<br />
mutilati e invalidi civili e sordomuti che, avendo compiuto 65 anni di età entro il<br />
31 dicembre 1995, hanno conseguito la pensione sociale in luogo del trattamento<br />
per invalidità civile di cui beneficiavano, si continuano ad utilizzare gli stessi criteri<br />
vigenti per stabilire il diritto a tali trattamenti per invalidità civile (circ. INPS n.<br />
86 del 27 aprile 2000).<br />
Si tratta, quindi dei soli redditi assoggettabili all’IRPEF.<br />
Non si prendono in considerazione i redditi assoggettabili ad imposta sostitutiva<br />
dell’IRPEF, i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, i redditi<br />
esenti dall’IRPEF e gli emolumenti di tipo risarcitorio che non costituiscono reddito,<br />
come ad esempio la rendita INAIL, la pensione di guerra, le indennità di accompagnamento<br />
e simili.<br />
I redditi prodotti all’estero sono rilevanti nella misura in cui, se prodotti in Italia,<br />
sarebbero considerati assoggettabili all’IRPEF. Il reddito catastale della casa di<br />
abitazione, in quanto assoggettabile all’IRPEF, è considerato rilevante.
Quadro H<br />
AUMENTI DELL’IMPORTO DELLA PENSIONE SOCIALE<br />
E DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />
(art. 67, comma 2, L 448/98 e art. 52, comma 2, L 488/99)<br />
Con la legge finanziaria per il 1999 la pensione sociale e l’assegno sociale<br />
furono aumentati di 100.000 lire al mese; con la legge finanziaria dell’anno<br />
seguente, fu attribuito un secondo aumento di 18.000 lire. Questi aumenti furono<br />
estesi alle pensioni e agli assegni sociali sostitutivi dei trattamenti economici per<br />
invalidi civili e sordomuti a condizione che si tenesse conto “dei criteri economici<br />
adottati per l’accesso e il calcolo della … pensione sociale o dell’assegno sociale”<br />
e non dei criteri seguiti per la concessione dei trattamenti economici previsti fino al<br />
65° anno di età e della pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivi di essi.<br />
Per questa ragione, la differenza tra la misura della pensione o assegno sociale<br />
sostitutivo e quella della pensione o assegno sociale previsto per la generalità dei<br />
cittadini può essere considerata una vera e propria prestazione a se stante, spettante<br />
ai disabili con più di 65 anni di età. In pratica, il suo importo per gli invalidi<br />
civili e i sordomuti corrisponde all’importo originario degli aumenti perequato nel<br />
tempo: 100.000 lire nel 1999; 119.600 nel 2000 (100.000 + perequazione +<br />
18.000); 122.700 nel 2001 (119.600 + perequazione) e così via.<br />
Invece, per quanto riguarda i ciechi civili, c’è da considerare una sensibile differenza:<br />
la legge finanziaria per il 1999, con la quale era stato introdotto l’aumento<br />
di 100.000 lire, stabiliva che lo stesso aumento fosse corrisposto “anche ai<br />
ciechi civili con età pari o superiore a 65 anni titolari dei relativi trattamenti pensionistici,<br />
in base alle regole di computo e ai requisiti di reddito personale e cumulato…”<br />
adottati per l’accesso e il calcolo alla pensione e all’assegno sociale. Non<br />
così la legge finanziaria per il 2000, per cui l’importo dell’aumento per i ciechi civili<br />
presenta una differenza in meno, rispetto a quello riservato alle altre categorie<br />
di disabili, pari inizialmente all’importo di lire 18.000 e, in seguito, aumentato della<br />
perequazione automatica: per i ciechi civili, infatti, questo aumento ammonta a<br />
100.000 lire nel 1999, 101.600 nel 2000, 104.250 nel 2001 e così via (vedi quadro<br />
I).<br />
Gli aumenti della pensione sociale sono corrisposti agli invalidi civili e ai sordomuti<br />
titolari di pensione sociale sostitutiva in una misura che consenta all’avente<br />
diritto di raggiungere un reddito pari all’importo della pensione sociale spettante<br />
alla generalità dei cittadini, come incrementata con l’art. 67 della legge 448/98<br />
e l’art. 52 della legge 488/99, tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso<br />
e per il calcolo della pensione sociale stessa. Per i titolari di assegno sociale<br />
sostitutivo, invece, gli aumenti sono corrisposti in modo da raggiungere un reddito<br />
pari all’importo dell’assegno sociale spettante alla generalità dei cittadini, quindi<br />
incrementato con l’art. 67 della legge 448/98 e con l’art. 52 della legge 488/99<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
277
278<br />
Aumenti<br />
dell’importo<br />
della pensione<br />
sociale e<br />
dell’assegno<br />
sociale<br />
(sempre tenendo conto dei criteri economici adottati per l’accesso e per il calcolo<br />
dell’assegno sociale stesso).<br />
Riportiamo di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni<br />
reddituali per il diritto all’aumento della pensione sociale e per il diritto all’aumento<br />
dell’assegno sociale.<br />
TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE SOSTITUTIVA<br />
Il limite di reddito personale è pari all’importo annuo della pensione sociale,<br />
comprensivo degli aumenti: coincide di fatto con il limite previsto per gli invalidi<br />
civili parziali.<br />
Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si<br />
prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo<br />
degli aumenti stessi.<br />
Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti,<br />
i soggetti interessati devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale e<br />
poi procedere alla verifica del reddito cumulato con quello del coniuge.
Importo degli aumenti<br />
calcolo degli aumenti della PS in funzione del reddito posseduto<br />
Reddito personale Reddito annuo complessivo Importo mensile<br />
Anno annuo (RP) della coppia (RC) degli<br />
(AS + MAG) X 13 (AS + MAG + TM) X 13 aumenti<br />
≤ € 2.909,79 < € 12.096,29 € 65,08<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
2.909,79<br />
3.755,83<br />
< € 12.096,29 (3.755,83 - RP) / 13<br />
2002 > € 2.909,79 > € 12.096,29 (3.755,83 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 3.755,83 e < € 12.942,33 (12.942,33 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 3.755,83<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 12.942,33<br />
0<br />
≤ € 2.979,60 < € 12.386,58 € 66,65<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
2.979,60<br />
3.846,05<br />
< € 12.386,58 (3.846,05 - RP) / 13<br />
2003 > € 2.979,60 > € 12.386,58 (3.846,05 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 3.846,05 e < € 13.253,03 (13.253,03 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 3.846,05<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 13.253,03<br />
0<br />
≤ € 3.054,09 < € 12.696,25 € 68,32<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.054,09<br />
3.942,25<br />
< € 12.696,25 (3.942,25 - RP) / 13<br />
2004 > € 3.054,09 > € 12.696,25 (3.942,25 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 3.942,25 e < € 13.584,41 (13.584,41 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 3.942,25<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 13.584,41<br />
0<br />
≤ € 3.115,19 < € 12.950,24 € 69,69<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.115,19<br />
4.021,16<br />
< € 12.950,24 (4.021,16 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.115,19 > € 12.950,24 (4.021,16 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 4.021,16 e < € 13.856,21 (13.856,21 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 4.021,16<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 13.856,21<br />
0<br />
* il minore fra i due risultati<br />
279
280<br />
Aumenti<br />
dell’importo<br />
della pensione<br />
sociale e<br />
dell’assegno<br />
sociale<br />
Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti<br />
Sono da considerare i redditi assoggettabili all’IRPEF, con le seguenti eccezioni:<br />
– pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano né il reddito catastale della<br />
casa di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione;<br />
– pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano<br />
anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni<br />
economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità”<br />
quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti<br />
dal coniuge).<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />
del coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce.<br />
TITOLARI DI ASSEGNO SOCIALE SOSTITUTIVO<br />
Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno<br />
sociale, comprensivo degli aumenti.<br />
Se il pensionato è coniugato si considera il limite di reddito coniugale che, in<br />
questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale, comprensivo<br />
degli aumenti.<br />
Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a questi aumenti,<br />
i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale,<br />
ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.
Importo degli aumenti<br />
calcolo degli aumenti dell’AS in funzione del reddito posseduto<br />
Anno<br />
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato<br />
Reddito Importo Reddito annuo Importo<br />
personale mensile complessivo mensile<br />
annuo (RP) spettante della coppia (RP) spettante<br />
≥ € 3.711,37 € 65,08 ≤ € 8.268,78 € 65,08<br />
2002<br />
> €<br />
e < €<br />
3.711,37<br />
4.557,41<br />
(4.557,41 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.268,78<br />
9.114,82<br />
(9.114,82 - RC) / 13<br />
≥ € 4.557,41 0 ≥ € 9.114,82 0<br />
≥ € 3.800,42 € 66,65 ≤ € 8.467,29 € 66,65<br />
2003<br />
> €<br />
e < €<br />
3.800,42<br />
4.666,87<br />
(4.666,87 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.467,29<br />
9.333,74<br />
(9.333,74 - RC) / 13<br />
≥ € 4.666,87 0 ≥ € 9.333,74 0<br />
≥ € 3.895,45 € 68,32 ≤ € 8.679,06 € 68,32<br />
2004<br />
> €<br />
e < €<br />
3.895,45<br />
4.783,61<br />
(4.783,61 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.679,06<br />
9.567,22<br />
(9.567,22 - RC) / 13<br />
≥ € 4.783,61 0 ≥ € 9.567,22 0<br />
≥ € 3.973,32 € 69,69 ≤ € 8.852,61 € 69,69<br />
2005<br />
> €<br />
e < €<br />
3.973,32<br />
4.879,29<br />
(4.879,29 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.852,61<br />
9.758,58<br />
(9.758,58 - RC) / 13<br />
≥ € 4.879,29 0 ≥ € 9.758,58 0<br />
NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
281
282<br />
Aumenti<br />
dell’importo<br />
della pensione<br />
sociale e<br />
dell’assegno<br />
sociale<br />
Tipo di reddito influente sul diritto agli aumenti<br />
Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da<br />
IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva<br />
dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal<br />
coniuge) al netto dell’imposizione fiscale.<br />
Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo<br />
degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del<br />
trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità<br />
previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite<br />
dal titolare o dal coniuge.<br />
Non concorre a formare reddito la pensione liquidata con il sistema contributivo,<br />
in misura corrispondente ad 1/3 della pensione ma non superiore ad 1/3 della<br />
misura dell’assegno sociale.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />
del coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito dello stesso anno cui l’aumento si riferisce.
Quadro I<br />
AUMENTO DELL’IMPORTO DEL TRATTAMENTO<br />
AI CIECHI CIVILI CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’<br />
(art. 67, comma 3, L 448/98)<br />
Quando compiono 65 anni di età, agli invalidi civili e ai sordomuti viene corrisposta<br />
una prestazione di importo pari a quello dell’assegno o della pensione sociale,<br />
a seconda del fatto che la data del 65° compleanno cada entro il 1995 o dopo.<br />
I ciechi civili, parziali o assoluti, invece, continuano a percepire le loro specifiche<br />
prestazioni (vedi quadri B ed E) anche dopo il 65° anno di età, alle stesse condizioni<br />
ivi descritte.<br />
Tuttavia, con la stessa legge che ha istituito l’aumento di 100.000 lire a favore<br />
dei titolari di pensione sociale e di assegno sociale (L 448/98, legge finanziaria<br />
per il 1999), è stato stabilito che un aumento di pari importo venga attribuito sia<br />
alla pensione sociale che all’assegno sociale “sostitutivi” corrisposti agli invalidi<br />
civili e sordomuti a partire dal 65° anno di età, sia ai trattamenti corrisposti ai ciechi<br />
civili con età pari o superiore a 65 anni, “tenendo conto dei criteri economici<br />
adottati per l’accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale o dell’assegno<br />
sociale”. Quindi, mentre per gli invalidi e sordomuti si adottarono i criteri economi<br />
appropriati semplicemente tenendo conto del fatto che fossero titolari di prestazione<br />
sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o all’assegno sociale, per i ciechi<br />
civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico, distinguendo i ciechi nati prima<br />
del 1° gennaio del 1931 dagli altri:<br />
– per i primi, che hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in<br />
vigore della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti<br />
di reddito previsti per la pensione sociale;<br />
– per i secondi, che hanno compiuto o compiranno 65 anni in vigenza della normativa<br />
dell’assegno sociale, si fa riferimento ai criteri e ai limiti previsti per<br />
quest’ultimo.<br />
Come per gli invalidi civili e i sordomuti, anche per i ciechi civili l’aumento costituisce<br />
una prestazione a se stante, poiché viene appoggiato ad una prestazione<br />
conseguibile sulla base di criteri reddituali affatto diversi.<br />
Insomma, l’aumento che può essere assegnato ai ciechi civili al compimento<br />
del 65° anno di età, in aggiunta al trattamento economico che percepiscono, corrisponde<br />
in tutto e per tutto all’aumento della pensione sociale e dell’assegno<br />
sociale conseguibile sia dalla generalità dei cittadini che dalle altre categorie di<br />
disabili (per le quali il compimento del 65° anno di età comporta la sostituzione<br />
dei loro trattamenti con la pensione o l’assegno sociale), se non fosse che per un<br />
particolare nient’affatto irrilevante: l’ulteriore aumento di 18.000 lire introdotto<br />
dal 1° gennaio 2000 con la legge 488/99 (legge finanziaria per il 2000) in<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
283
284<br />
Aumento<br />
dell’importo<br />
del trattamento<br />
ai ciechi civili<br />
con almeno<br />
65 anni di età<br />
favore dei titolari di pensione o assegno sociale, fu esteso agli invalidi civili e sordomuti<br />
ma non anche ai ciechi civili. Così, è venuta a determinarsi tra categoria<br />
e categoria una differenza di importo, destinata ad aumentare nel tempo per<br />
effetto della perequazione automatica, e quindi una differenza di limite di reddito<br />
che costringe a tenere separati esposizione e tabelle quando si tratti di ciechi<br />
civili.<br />
Nella sua misura iniziale, stabilita per il 1999, l’aumento ammontava a lire<br />
100.000 mensili. L’aumento è soggetto a perequazione automatica con gli stessi<br />
criteri della pensione sociale e dell’assegno sociale e può essere corrisposto in misura<br />
parziale, in presenza di redditi del richiedente o del coniuge.<br />
L’aumento è corrisposto ai ciechi civili ultra65enni in una misura che consenta<br />
all’avente diritto di non superare, a seconda dei casi, un reddito pari all’importo<br />
della pensione sociale o un reddito pari all’importo dell’assegno sociale, come<br />
incrementati con l’art. 67 della legge 448/98, tenendo conto dei criteri economici<br />
adottati per l’accesso e per il calcolo, rispettivamente, della pensione o dell’assegno<br />
sociale stessi. Non è indifferente a quali dei due criteri si faccia riferimento:<br />
perché, anche con gli aumenti di cui alle leggi finanziarie per il 1999 e il 2000,<br />
l’importo della pensione sociale e dell’assegno sociale rimangono piuttosto distanti<br />
e, di conseguenza, il limite di reddito per il diritto all’aumento con i criteri dell’assegno<br />
sociale è di gran lunga più favorevole di quello con i criteri della pensione<br />
sociale, almeno per il soggetto singolo.<br />
Si riportano di seguito, separatamente, l’importo, il limite di reddito e le condizioni<br />
reddituali previste per il diritto all’aumento previsto dalla legge 448/98 per i<br />
ciechi civili nati prima del 1° gennaio 1931 (regole della pensione sociale) e quelli<br />
previsti per i ciechi civili nati dopo il 31 dicembre 1930 (regole dell’assegno sociale).<br />
CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1931<br />
Il limite di reddito personale per il diritto all’aumento è pari all’importo annuo<br />
della pensione sociale, comprensivo dell’aumento nella misura risultante dall’applicazione<br />
della perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire<br />
(100.000 lire X 13).<br />
Se il pensionato è coniugato si considera la somma dei redditi dei coniugi e si<br />
prende a riferimento il limite di reddito coniugale per la pensione sociale più l’importo<br />
dell’aumento stesso.<br />
Se il pensionato è coniugato, prima deve verificare se rientra nel limite di reddito<br />
personale e poi deve fare lo stesso controllo con il limite di reddito coniugale,<br />
sommando i propri redditi con quelli del coniuge. Se passa ambedue gli esami, per<br />
sapere quanto gli spetta di aumento deve calcolare la differenza tra ciascun limite<br />
di reddito e il reddito corrispondente (personale e poi coniugale); il risultato minore<br />
è l’importo di aumento che gli spetta sulla prestazione.
Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98<br />
calcolo dell’aumento con limiti PS in funzione del reddito posseduto<br />
Reddito personale Reddito annuo complessivo Importo mensile spettante<br />
Anno annuo (RP)<br />
(AS + MAG) X 13<br />
della coppia (RC)<br />
(AS + MAG + TM) X 13<br />
parziali<br />
e ricoverati<br />
assoluti<br />
non ricoverati<br />
≤ € 2.909,79 < € 12.096,29 € 55,30 € 42,68<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
2.909,79<br />
3.628,69<br />
< € 12.096,29 (3.628,69 - RP) / 13<br />
2002 > € 2.909,79 > € 12.096,29 (3.628,69 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 3.628,69 e < € 12.815,19 (12.815,19 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 3.628,69<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 12.815,19<br />
0<br />
≤ € 2.979,60 < € 12.386,58 € 56,63 € 43,70<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
2.979,60<br />
3.715,79<br />
< € 12.386,58 (3.715,79 - RP) / 13<br />
2003 > € 2.979,60 > € 12.386,58 (3.715,79 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 3.715,79 e < € 13.122,77 (13.122,77 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 3.715,79<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 13.122,77<br />
0<br />
≤ € 3.054,09 < € 12.696,25 € 58,05 € 44,79<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.054,09<br />
3.808,74<br />
< € 12.696,25 (3.808,74 - RP) / 13<br />
2004 > € 3.054,09 > € 12.696,25 (3.808,74 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 3.808,74 e < € 13.450,90 (13.450,90 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 3.808,74<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 13.450,90<br />
0<br />
≤ € 3.115,19 < € 12.950,24 € 59,22 € 45,69<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.115,19<br />
3.885,05<br />
< € 12.950,24 (3.115,19 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.115,19 > € 12.950,24 (3.115,19 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 3.885,05 e < € 13.720,10 (13.720,10 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 3.885,05<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 13.720,10<br />
0<br />
* il minore fra i due risultati<br />
285
286<br />
Aumento<br />
dell’importo<br />
del trattamento<br />
ai ciechi civili<br />
con almeno<br />
65 anni di età<br />
Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento<br />
Sono da considerare i redditi soggetti ad IRPEF, con le seguenti eccezioni:<br />
– pur essendo soggetti ad IRPEF, non si considerano il reddito catastale della casa<br />
di abitazione né le indennità temporanee sostitutive della retribuzione (malattia,<br />
disoccupazione e simili);<br />
– pur essendo redditi esenti da IRPEF o non costituendo reddito, si considerano<br />
anche la rendita INAIL, la pensione di guerra, tutte le “rendite o prestazioni<br />
economiche previdenziali o assistenziali erogate con carattere di continuità”<br />
quando ne sia titolare il soggetto richiedente (non nel caso in cui siano percepiti<br />
dal coniuge).<br />
Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere<br />
incluso l’importo della pensione da cieco civile.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />
conseguito dal suo coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />
l’aumento si riferisce.<br />
CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930<br />
Il limite di reddito personale è di importo pari all’importo annuo dell’assegno<br />
sociale, comprensivo dell’aumento nell’importo risultante dall’applicazione della<br />
perequazione automatica all’importo originario di 1.300.000 lire (100.000 lire X<br />
13).<br />
Se il pensionato è coniugato si prende a riferimento il limite di reddito coniugale<br />
che, in questo caso, è pari al doppio dell’importo annuo dell’assegno sociale,<br />
comprensivo dell’aumento (una volta sola).<br />
Per ottenere sulla loro prestazione l’importo corrispondente a quest’aumento,<br />
i soggetti coniugati non devono sottoporsi prima alla verifica del reddito personale,<br />
ma passano direttamente alla verifica del solo reddito cumulativo.
Importo dell’aumento previsto dalla legge 448/98<br />
calcolo dell’aumento con limiti AS in funzione del reddito posseduto<br />
Anno<br />
Pensionato non coniugato Pensionato coniugato<br />
Reddito Importo Reddito annuo Importo<br />
personale mensile complessivo mensile<br />
annuo (RP) spettamte della coppia (RP) spettante<br />
≥ € 3.711,37 € 55,30 ≤ € 8.141,64 € 55,30<br />
2002<br />
> €<br />
e < €<br />
3.711,37<br />
4.430,27<br />
(4.430,27 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.141,64<br />
8.860,54<br />
(8.860,54 - RC) / 13<br />
≥ € 4.430,27 0 ≥ € 8.860,54 0<br />
≥ € 3.800,42 € 56,63 ≤ € 8.337,03 € 56,63<br />
2003<br />
> €<br />
e < €<br />
3.800,42<br />
4.536,61<br />
(4.536,61 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.337,03<br />
9.073,22<br />
(9.073,22 - RC) / 13<br />
≥ € 4.536,61 0 ≥ € 9.073,22 0<br />
≥ € 3.895,45 € 58,05 ≤ € 8.679,06 € 58,05<br />
2004<br />
> €<br />
e < €<br />
3.895,45<br />
4.650,10<br />
(4.650,10 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.679,06<br />
9.433,71<br />
(9.433,71 - RC) / 13<br />
≥ € 4.650,10 0 ≥ € 9.433,71 0<br />
≥ € 3.973,32 € 59,22 ≤ € 8.852,61 € 59,22<br />
2005<br />
> €<br />
e < €<br />
3.973,32<br />
4.743,18<br />
(4.743,18 - RP) / 13<br />
> €<br />
e < €<br />
8.852,61<br />
9.622,47<br />
(9.622,47 - RC) / 13<br />
≥ € 4.743,18 0 ≥ € 9.622,47 0<br />
NB nel reddito annuo, personale o coniugale, deve essere compreso l’importo dell’AS sostitutivo<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
287
288<br />
Aumento<br />
dell’importo<br />
del trattamento<br />
ai ciechi civili<br />
con almeno<br />
65 anni di età<br />
Tipo di reddito influente sul diritto all’aumento<br />
Sono da considerare i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da<br />
IRPEF, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva<br />
dell’IRPEF, la rendita INAIL e la pensione di guerra percepiti dal titolare o dal<br />
coniuge) al netto dell’imposizione fiscale.<br />
Sono esclusi dal computo il reddito catastale della casa di abitazione, l’importo<br />
degli arretrati (di pensione o altri arretrati soggetti a tassazione separata) e del<br />
trattamento di fine rapporto, nonché l’indennità di accompagnamento, le indennità<br />
previste per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordomuti percepite<br />
dal titolare o dal coniuge.<br />
Non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo<br />
in misura corrispondente ad 1/3 della pensione stessa ma non superiore<br />
ad 1/3 della misura dell’assegno sociale.<br />
Nel reddito da prendere in considerazione per il diritto all’aumento deve essere<br />
incluso l’importo della pensione da cieco civile.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />
conseguito dal suo coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />
l’aumento si riferisce.
Quadro L<br />
AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE (APS)<br />
E MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE (MAS)<br />
(art. 2 L 544/88 e art. 70 L 388/2000)<br />
Negli anni, tutte le prestazioni assistenziali hanno subito migliorìe e aumenti.<br />
Dapprima la pensione sociale, l’unica prestazione assistenziale che c’era: poi l’assegno<br />
sociale, che l’ha sostituita dal 1° gennaio 1996.<br />
Nata nel 1969, la pensione sociale subì un primo aggiustamento nel 1972 ed<br />
il suo importo fu aumentato in due riprese, nel 1999 e nel 2000, interessando<br />
anche i titolari di pensione sociale sostitutiva dei trattamenti di invalidità civile e,<br />
in parte, i ciechi civili. Tuttavia, fin dal 1985, i titolari di pensione sociale senza altri<br />
redditi potettero contare su un trattamento accessorio, l’Aumento della Pensione<br />
Sociale, di 75.000 lire al mese (importo fisso non perequabile). Nel 1988 l’importo<br />
dell’APS fu portato a 125.000 lire al mese e nel 2001 a 150.000, elevabile a<br />
165.000 al compimento del 75° anno di età. Infine, dal 2002 l’APS è stato incrementato,<br />
alle stesse condizioni reddituali, fino a raggiungere un reddito proprio di<br />
516,46 euro mensili (un milione di lire). L’incremento è destinato ai pensionati che<br />
abbiano compiuto i 70 anni di età (o meno se esiste contribuzione); ma, per aver<br />
conseguito la pensione sociale prima del 1996, attualmente i titolari di APS sono<br />
tutti in questa condizione.<br />
L’assegno sociale fu istituito nel 1996, nell’importo iniziale di 480.000 lire al<br />
mese, perequabile. L’assegno fu istituito in sostituzione della pensione sociale<br />
(che continua ad essere corrisposta a chi l’aveva conseguita prima dell’entrata in<br />
vigore della norma istitutiva dell’assegno sociale) e, quindi, si volle far corrispondere<br />
il suo importo a quello della vecchia prestazione, più l’APS. Tuttavia,<br />
nelle more dell’approvazione della norma, l’importo fissato nel disegno di legge<br />
rimase immutato e così, alla data dell’entrata in vigore, la pensione sociale aveva<br />
subito due scatti di perequazione. L’”aggancio” voluto dal legislatore era<br />
andato perso, e ancora oggi l’importo mensile dell’assegno sociale è inferiore di<br />
circa 10 euro alla somma della pensione sociale ed aumento della pensione sociale.<br />
Questa differenza, infatti, si mantiene costante perché ogni aumento o maggiorazione<br />
subiti dall’assegno sociale negli anni (1999, aumento di 100.000 lire;<br />
2000, aumento di 18.000 lire; 2001, maggiorazione) corrisponde ad un intervento<br />
parallelo effettuato sulla pensione sociale o sul suo trattamento accessorio.<br />
La maggiorazione dell’assegno sociale (MAS) spetta a partire dal 1° gennaio<br />
2001 nella misura di 25.000 lire mensili per i soggetti con età fino a 75 anni e<br />
di lire 40.000 per i soggetti di 75 anni di età e superiore. A partire dal 2002,<br />
l’importo della MAS è incrementato fino a concorrenza di un reddito complessivo<br />
personale pari a 516,46 euro mensili per i pensionati con almeno 70 anni di età,<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
289
290<br />
Aumento<br />
della pensione<br />
sociale (APS)<br />
e maggiorazione<br />
dell’assegno<br />
sociale (MAS)<br />
almeno 65 in presenza di contribuzione previdenziale o almeno 60 se invalidi<br />
totali o sordomuti.<br />
Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di<br />
reddito influente per l’Aumento della pensione sociale (fino al 2001) e della Maggiorazione<br />
dell’assegno sociale.<br />
TITOLARI DI AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE<br />
Come già detto, attualmente di fatto l’APS spetta in una misura unica, ovvero<br />
nell’importo necessario a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese. Poiché<br />
si tratta di una prestazione che riguarda diverse categorie di soggetti, e, per di<br />
più, opera su criteri reddituali diversi da quelli seguiti fino al 2001 per il diritto<br />
all’APS (non si considera più il reddito della casa di abitazione), per gli importi e i<br />
limiti di reddito dell’APS riferiti agli anni dal 2002 in poi, si veda il quadro N.<br />
Per gli anni precedenti, l’aumento spettava ai soggetti che<br />
a) non possedessero redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />
annuo complessivo della pensione sociale e dell’aumento stesso;<br />
b) non possedessero, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore<br />
a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per<br />
un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />
annuo della pensione sociale comprensivo dell’aumento e dell’ammontare<br />
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori<br />
dipendenti. Non si procedeva al cumulo dei redditi con quelli del coniuge<br />
legalmente ed effettivamente separato.<br />
Nel caso in cui si trattasse di attribuire sia l’APS che gli altri aumenti previsti<br />
dalle leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procedeva prima alla verifica<br />
del diritto a questi ultimi, perché dovevano essere considerati parte integrante della<br />
pensione sociale: nel reddito da considerare non andava incluso l’importo dell’APS<br />
eventualmente percepito dal soggetto. Si procedeva poi alla verifica del diritto<br />
a quest’ultimo (APS), considerando nel reddito influente l’intero importo della<br />
pensione sociale come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del<br />
2000, nella misura intera o ridotta eventualmente spettante.
Importo dell’APS<br />
calcolo dell’importo dell’APS in funzione del reddito posseduto<br />
a 65 anni **<br />
Anno Importo mensile spettante*<br />
A L. 125.000<br />
1996 B (L. 6.516.900 - RP) / 13<br />
C (L. 15.100.800 - RC) / 13<br />
A L. 125.000<br />
1997 B (L. 6.708.000 - RP) / 13<br />
C (L. 15.626.650 - RC) / 13<br />
A L. 125.000<br />
1998 B (L. 6.794.450 - RP) / 13<br />
C (L. 15.864.550 - RC) / 13<br />
A L. 125.000<br />
1999 B (L. 8.182.200 - RP) / 13<br />
C (L. 17.406.350 - RC) / 13<br />
A L. 125.000<br />
2000 B (L. 8.526.700 - RP) / 13<br />
C (L. 17.907.500 - RC) / 13<br />
A L. 150.000<br />
2001 B (L. 9.031.100 - RP) / 13<br />
C (L.18.655.650 - RC) / 13<br />
a 75 anni **<br />
Anno Importo mensile spettante*<br />
A L. 165.000<br />
2001 B (L. 9.226.100 - RP) / 13<br />
C (L. 18.850.650 - RC) / 13<br />
* si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />
** si riportano solo i valori fino al 2001 perché, da tale anno in poi, chi abbia<br />
meno di 70 anni di età può avere ottenuto solo l’assegno sociale e, dal 2002,<br />
chi ne ha di più ha diritto all’incremento (vedi quadro N).<br />
RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo<br />
della pensione sociale senza APS;<br />
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del<br />
coniuge.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
291
292<br />
Aumento<br />
della pensione<br />
sociale (APS)<br />
e maggiorazione<br />
dell’assegno<br />
sociale (MAS)<br />
Limiti di reddito<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale l’APS non spetta<br />
Limite coniugale<br />
Limite individuale<br />
Anno (oltre il limite individuale)<br />
(PS+ APS) X 13<br />
(PS + APS + TM) X 13<br />
a 65 anni *<br />
1996 L. 6.516.900 L. 15.100.800<br />
1997 L. 6.708.000 L. 15.626.650<br />
1998 L. 6.794.450 L. 15.864.550<br />
**1999 L. 8.187.400 L. 17.420.650<br />
*** 2000 L. 8.526.700 L. 17.907.500<br />
2001 L. 9.031.100 L. 18.655.650<br />
a 75 anni *<br />
2001 L. 9.226.100 L. 18.850.650<br />
* si riportano solo i valori fino al 2001 perché, da tale anno in poi, chi abbia<br />
meno di 70 anni di età può avere ottenuto solo l’assegno sociale e, dal 2002,<br />
chi ne ha di più ha diritto all’incremento fino a 516,46 euro<br />
** Aumento della pensione sociale pari a lire 100.000 mensili (art. 67 L.448/98)<br />
*** Aumento della pensione sociale pari a lire 18.000 mensili (art. 52 L.488/99).<br />
Tipo di reddito influente sul diritto all’APS<br />
Si prendevano in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.<br />
Dovevano essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso<br />
Enti od organismi internazionali. Doveva essere altresì valutato il reddito della casa<br />
di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo<br />
10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo<br />
2, comma 1, lettera a) della legge n. 388 del 2000.<br />
Non erano presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />
emoderivati;<br />
– il rimborso forfettario di 200.000 lire per l’anno 2000 di cui all’articolo 1 bis<br />
del decreto legge 30 settembre 2000, n.268, convertito con la legge 23<br />
novembre 2000, n.354;<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10<br />
della legge 23 dicembre 2000, n.388.<br />
Non si prendevano in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni<br />
ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />
Nel reddito personale e in quello del coniuge andava considerato anche l’importo<br />
della pensione sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.<br />
Soggetti il cui reddito era influente<br />
Si prendeva in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e<br />
quello conseguito dal suo coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prendeva in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno<br />
cui si riferiva l’APS.<br />
TITOLARI DI MAGGIORAZIONE DELL’ASSEGNO SOCIALE<br />
Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per gli invalidi totali<br />
e sordomuti), la maggiorazione dell’assegno sociale spetta nella misura necessaria<br />
a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi soggetti si<br />
veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi.<br />
Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda gli invalidi parziali tra i 65 e i 70<br />
anni, anche dal 2002 in poi, la MAS spetta nella misura fissa stabilita con la legge<br />
istitutiva, a condizione che gli interessati:<br />
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />
annuo complessivo dell’assegno sociale e della maggiorazione stessa;<br />
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />
annuo dell’assegno sociale comprensivo della maggiorazione e dell’ammontare<br />
annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
293
294<br />
Aumento<br />
della pensione<br />
sociale (APS)<br />
e maggiorazione<br />
dell’assegno<br />
sociale (MAS)<br />
lavoratori dipendenti. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge<br />
legalmente ed effettivamente separato.<br />
In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione<br />
viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite.<br />
Importo della MAS<br />
calcolo dell’importo della MAS in funzione del reddito posseduto<br />
Anno Importo mensile spettante*<br />
A L. 25.000<br />
B (L. 8.917.350 - RP) / 13<br />
2001<br />
C<br />
A<br />
(L. 18.541.900 - RC) / 13<br />
€ 12,92<br />
B (€ 4.605,43 - RP) / 13<br />
C (€ 9.576,10 - RC) / 13<br />
A €12,92<br />
2002 B (€ 4.725,37 - RP) / 13<br />
C (€ 9.830,34 - RC) / 13<br />
A €12,92<br />
2003 B (€ 4.834,83 - RP) / 13<br />
C (€ 10.062,39 - RC) / 13<br />
A € 12,92<br />
2004 B (€ 4.951,57 - RP) / 13<br />
C (€ 10.309,91 - RC) / 13<br />
A L. 12,92<br />
2005 B (€ 5.047,25 - RP) / 13<br />
C (€ 10.512,84 - RC) / 13<br />
* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />
RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo<br />
dell’assegno sociale senza MAS<br />
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del<br />
coniuge.
N B: nel caso in cui si tratti di attribuire sia la MAS che gli altri aumenti previsti dalle<br />
leggi finanziarie per il 1999 e per il 2000, si procede prima alla verifica del diritto<br />
a questi ultimi, perché devono essere considerati parte integrante dell’assegno<br />
sociale: nel reddito da considerare non va incluso l’importo della MAS eventualmente<br />
percepito dal soggetto. Si procede poi alla verifica del diritto a quest’ultima<br />
(MAS), considerando nel reddito influente l’intero importo dell’assegno sociale<br />
come risultante dopo l’applicazione degli aumenti del 1999 e del 2000, nella misura<br />
intera o ridotta eventualmente spettante.<br />
Limiti di reddito<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale la MAS non spetta<br />
Limite coniugale<br />
Limite individuale<br />
Anno (oltre il limite individuale)<br />
(AS+ MAS) X 13<br />
(AS + MAS + TM) X 13<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
8.917.350<br />
4.605,43<br />
L.<br />
€<br />
18.541.900<br />
9.576,10<br />
2002 € 4.725,37 € 9.830,34<br />
2003 € 4.834,83 € 10.062,39<br />
2004 € 4.951,57 € 10.309,91<br />
2005 € 5.047,25 € 10.512,84<br />
Tipo di reddito influente sul diritto alla MAS<br />
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
e del reddito catastale rivalutato della casa di abitazione.<br />
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito<br />
della casa di abitazione:<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />
emoderivati;<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
295
296<br />
Aumento<br />
della pensione<br />
sociale (APS)<br />
e maggiorazione<br />
dell’assegno<br />
sociale (MAS)<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10<br />
della legge 23 dicembre 2000, n.388.<br />
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />
Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno<br />
sociale da maggiorare.<br />
Per il solo anno 2001 è stato considerato anche il reddito della casa di abitazione,<br />
ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10,<br />
comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2,<br />
comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />
conseguito dal suo coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />
la maggiorazione si riferisce.
Quadro M<br />
NUOVO AUMENTO DEL TRATTAMENTO AI CIECHI CIVILI<br />
CON ALMENO 65 ANNI DI ETA’<br />
(art. 70, comma 5, L 388/2000)<br />
Il fatto che, a differenza degli invalidi civili e dei sordomuti, i ciechi civili continuino<br />
a percepire le loro specifiche prestazioni anche dopo il compimento del 65°<br />
anno di età, comporta la conseguenza che ogni aumento o maggiorazione della<br />
pensione o dell’assegno sociale che vengano eventualmente disposti per legge<br />
(come è successo più volte negli ultimi anni) debbano essere esplicitamente estesi<br />
ogni volta ai ciechi civili, con il rischio di determinare qualche dimenticanza (come<br />
è successo con la legge finanziaria per il 2000) e quindi un disallineamento delle<br />
prestazioni economiche fra i ciechi ultra65enni e le altre categorie di disabili che<br />
sono invece “agganciate” alla sorte dei due trattamenti assistenziali previsti per la<br />
generalità dei cittadini oltre i 65 anni di età.<br />
Nello stabilire l’aumento dell’APS e l’istituzione della MAS (quadro L) con la<br />
legge finanziaria per il 2001, il legislatore non si è dimenticato dei ciechi civili, che<br />
quindi possono usufruire di aumenti dello stesso importo alle stesse condizioni reddituali;<br />
solo che, anche in questo caso, come già nel caso dell’aumento previsto dalla<br />
legge finanziaria per il 1999 (quadri H e I), mentre per gli invalidi e sordomuti<br />
si adottarono i criteri economi appropriati semplicemente tenendo conto del fatto<br />
che fossero titolari di prestazione sostitutiva di importo pari alla pensione sociale o<br />
all’assegno sociale, per i ciechi civili fu necessario ricorrere al criterio anagrafico,<br />
distinguendo i ciechi nati prima del 1° gennaio del 1931 dagli altri. Per i primi, che<br />
hanno compiuto 65 anni di età prima della data di entrata in vigore della normativa<br />
dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti di reddito previsti per l’aumento<br />
della pensione sociale (APS); per i secondi, che hanno compiuto o compiranno<br />
65 anni in vigenza della normativa dell’assegno sociale, si fa riferimento ai limiti<br />
previsti per la maggiorazione quest’ultimo (MAS).<br />
Vale la pena di notare che questi nuovi aumenti sono concessi a condizioni<br />
affatto diverse da quelle previste per l’aumento di cui alla legge finanziaria per il<br />
1999.<br />
In primo luogo, lì si tratta delle stesse condizioni reddituali previste per la pensione<br />
sociale (ad esempio, la pensione di guerra e la rendita INAIL sono rilevanti)<br />
o l’assegno sociale (ad esempio, si tiene conto del reddito al netto dell’IRPEF e, nel<br />
caso di pensionato coniugato, non si procede al doppio controllo del reddito); qui,<br />
invece, delle condizioni previste per l’APS e la MAS che sono identiche fra loro, non<br />
tengono conto di pensione di guerra o rendita INAIL, costringono alla doppia verifica:<br />
reddito individuale – reddito coniugale e per le quali, fino al 2001, era rilevante<br />
anche il reddito della casa di abitazione che invece era stato escluso fin dall’inizio<br />
ai fini del diritto alla pensione e all’assegno sociale.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
297
298<br />
Nuovo aumento<br />
del trattamento<br />
ai ciechi civili<br />
con almeno<br />
65 anni di età<br />
In secondo luogo, all’età stabilita per il diritto all’incremento dell’APS e della<br />
MAS, questi nuovi aumenti scompaiono di fatto, assorbiti nel nuovo importo per il<br />
diritto al quale vigono le stesse identiche condizioni reddituali (vedi quadro N). Non<br />
così per l’aumento della legge finanziaria per il 1999, che è soggetto a condizioni<br />
reddituali diverse e che quindi potrebbe spettare anche a chi non rientri nei parametri<br />
per il diritto all’incremento.<br />
Riportiamo di seguito, separatamente, gli importi, i limiti di reddito e i tipi di<br />
reddito influente per il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati prima del 1931<br />
e a quelli nati dal 1931in poi.<br />
CIECHI CIVILI NATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 1931<br />
Come per l’APS, il nuovo aumento previsto per i ciechi civili con la legge finanziaria<br />
per il 2001 non può più essere corrisposto in quanto tale a soggetti nati prima<br />
del 1931 perché, avendo costoro tutti più di 70 anni di età, rientrano nel campo<br />
di applicazione dell’incremento introdotto con la legge finanziaria per il 2002,<br />
che ne assorbe importo e condizioni; per gli anni dal 2002 in poi, si veda dunque<br />
il quadro N.<br />
Per quanto riguarda l’anno 2001, il solo in cui questo nuovo aumento è stato<br />
corrisposto ai ciechi civili, esso spettava ai soggetti che<br />
a) non possedessero redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />
annuo complessivo della pensione sociale, comprensivo dell’aumento di cui<br />
alla legge finanziaria per il 1999 e del nuovo aumento stesso;<br />
b) non possedessero, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore<br />
a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per<br />
un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />
annuo della pensione sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla legge finanziaria<br />
per il 1999 e del nuovo aumento stesso, più l’ammontare annuo del trattamento<br />
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.<br />
Non si procedeva al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente<br />
ed effettivamente separato.
Importo<br />
calcolo del nuovo aumento con i limiti PS in funzione del reddito posseduto<br />
a 65 anni **<br />
Anno Importo mensile spettante*<br />
A L. 25.000<br />
2001 B (L. 7.166.250 - RP) / 13<br />
C (L. 16.790.800 - RC) / 13<br />
a 75 anni **<br />
A L. 40.000<br />
2001 B (L. 7.361.250 - RP) / 13<br />
C (L. 16.986.600 - RC) / 13<br />
* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />
** Si riportano solo i valori del 2001 perché, dal 2002, chi abbia più di 70 anni<br />
di età ha diritto all’incremento (vedi quadro N).<br />
RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo<br />
dell’assegno sociale senza MAS<br />
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del<br />
coniuge.<br />
Limiti di reddito<br />
Anno<br />
a 65 anni<br />
Limite individuale<br />
Limite coniugale<br />
(oltre il limite individuale)<br />
(PS base + aum. 100.000 + (PS base + aum. 100.000 +<br />
nuovo aumento) X 13 nuovo aumento + TM) X 13<br />
2001 L. 7.166.250 L. 16.790.800<br />
a 75 anni *<br />
2001 L. 7.361.250 L. 16.985.600<br />
* si riportano solo i valori fino al 2001 perché, dal 2002, chi abbia più di 70 anni<br />
di età ha diritto all’incremento (vedi quadro N).<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
299
300<br />
Nuovo aumento<br />
del trattamento<br />
ai ciechi civili<br />
con almeno<br />
65 anni di età<br />
Tipo di reddito influente<br />
Si prendevano in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati.<br />
Dovevano essere valutati anche i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso<br />
Enti od organismi internazionali. Doveva essere altresì valutato il reddito della casa<br />
di abitazione, ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo<br />
10, comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo<br />
2, comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.<br />
Non erano presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia:<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />
emoderivati;<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10<br />
della legge 23 dicembre 2000, n.388.<br />
Non si prendevano in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni<br />
ed altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />
Nel reddito personale e in quello del coniuge andava considerato anche l’importo<br />
della pensione sociale su cui deve essere attribuito l’aumento.<br />
Soggetti il cui reddito era influente<br />
Si prendeva in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e<br />
quello conseguito dal suo coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prendeva in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno<br />
cui l’aumento si riferiva.
CIECHI CIVILI NATI DOPO IL 31 DICEMBRE 1930<br />
Come accennato, dal 2002, a partire dai 70 anni di età (60 per i ciechi assoluti),<br />
il nuovo aumento spettante ai ciechi civili nati dal 1931 in poi spetta nella<br />
misura necessaria a garantire un reddito proprio di 516,46 euro al mese: per questi<br />
soggetti si veda il quadro N, relativamente agli anni dal 2002 in poi.<br />
Per il 2001, invece, e, per quanto riguarda i ciechi parziali tra i 65 e i 70 anni,<br />
anche dal 2002 in poi, il nuovo aumento spetta nella misura fissa stabilita con la<br />
legge istitutiva, a condizione che gli interessati:<br />
a) non possiedano redditi propri per un importo pari o superiore all’ammontare<br />
annuo complessivo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla<br />
legge finanziaria per il 1999, e del nuovo aumento stesso;<br />
b) non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />
importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare<br />
annuo dell’assegno sociale, comprensivo dell’aumento di cui alla legge finanziaria<br />
per il 1999, del nuovo aumento stesso e dell’ammontare annuo del trattamento<br />
minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.<br />
Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente<br />
ed effettivamente separato.<br />
In caso di possesso di redditi di importo inferiore al limite stabilito, la maggiorazione<br />
viene corrisposta in misura parziale, fino a concorrenza del limite.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
301
302<br />
Nuovo aumento<br />
del trattamento<br />
ai ciechi civili<br />
con almeno<br />
65 anni di età<br />
Importo<br />
calcolo del nuovo aumento con i limiti AS in funzione del reddito posseduto<br />
Anno Importo mensile spettante*<br />
A L. 25.000<br />
B (L. 8.677.500 - RP) / 13<br />
2001<br />
C<br />
A<br />
(L. 18.302.050 - RC) / 13<br />
€ 12,92<br />
B (€ 4.481,56 - RP) / 13<br />
C (€ 9.452,22 - RC) / 13<br />
A € 12,92<br />
2002 B (€ 4.598,23 - RP) / 13<br />
C (€ 9.703,20 - RC) / 13<br />
A € 12,92<br />
2003 B (€ 4.704,57 - RP) / 13<br />
C (€ 9.932,13 - RC) / 13<br />
A € 12,92<br />
2004 B (€ 4.818,06 - RP) / 13<br />
C (€ 10.176,40 - RC) / 13<br />
A L. 12,92<br />
2005 B (€ 4.911,14 - RP) / 13<br />
C (€ 10.376,73 - RC) / 13<br />
* Si attribuisce il minore fra i tre importi denominati A, B e C<br />
RP = reddito personale del richiedente l’aumento, nel quale va computato l’importo<br />
dell’assegno sociale senza MAS<br />
RC = reddito coniugale, pari al reddito personale di cui sopra più il reddito del<br />
coniuge.
Limiti di reddito<br />
limite di reddito individuale annuo oltre il quale il nuovo aumento non spetta<br />
Anno<br />
Limite Limite coniugale<br />
individuale (oltre il limite individuale)<br />
(AS base + aum. 100.000 + (AS base + aum. 100.000 +<br />
nuovo aumento) X 13 nuovo aumento + TM) X 13<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
8.677.500<br />
4.481,56<br />
L.<br />
€<br />
18.302.050<br />
9.452,22<br />
2002 € 4.598,23 € 9.703,20<br />
2003 € 4.704,57 € 9.932,13<br />
2004 € 4.818,06 € 10.176,40<br />
2005 € 4.911,14 € 10.376,73<br />
Tipo di reddito influente<br />
Si prendono in considerazione i redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi<br />
esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad<br />
imposta sostitutiva, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
e del reddito catastale rivalutato della casa di abitazione.<br />
Non sono presi in considerazione, oltre ai trattamenti di famiglia e al reddito<br />
della casa di abitazione:<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />
emoderivati;<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70, commi da 7 a 10<br />
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.<br />
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />
Nel reddito personale e coniugale va considerato anche l’importo dell’assegno<br />
sociale da maggiorare.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
303
304<br />
Nuovo aumento<br />
del trattamento<br />
ai ciechi civili<br />
con almeno<br />
65 anni di età<br />
Per il solo anno 2001 è stato considerato anche il reddito della casa di abitazione,<br />
ancorché tale reddito sia deducibile fiscalmente a norma dell’articolo 10,<br />
comma 3 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2,<br />
comma 1, lettera a) della legge n.388 del 2000.<br />
Soggetti il cui reddito è influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito dal soggetto invalido e quello<br />
conseguito dal suo coniuge.<br />
Periodo di riferimento<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nel corso dello stesso anno cui<br />
la maggiorazione si riferisce.
Quadro N<br />
INCREMENTO<br />
(art. 38 L 448/2001; art. 39 L. 289/2002)<br />
L’importo della maggiorazione sociale della pensione (MSP) istituita con legge<br />
140/85, ridisciplinata dall’art. 1 della legge 544/88 e già aumentato nel 2001;<br />
l’importo dell’aumento della pensione sociale (APS), anch’esso istituito con la legge<br />
140/85, ridisciplinato con l’art. 2 della legge 544/88 ed aumentato nel 2001;<br />
l’importo della maggiorazione dell’assegno sociale (MAS), istituita con l’art. 70,<br />
comma 1, della legge 388/2000, dal 1° gennaio 2002 sono stati incrementati di<br />
una somma variabile, tale da “garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al<br />
mese” (art. 38, comma 1, L 448/2001). Dal 2003 anche questo limite è soggetto<br />
a perequazione, ed ammonta oggi a 525,89 euro.<br />
I medesimi benefici sono garantiti anche ai titolari dei trattamenti trasferiti<br />
all’INPS ai sensi della legge 381/70 (sordomuti) e della legge 118/71 (mutilati e<br />
invalidi civili) nonché ai ciechi civili titolari di pensione (art. 38, comma 2, L<br />
448/2001). Il fatto che l’incremento non sia stato cristallizzato in un importo definito,<br />
ma agisca “a concorrenza” del limite, indipendentemente dal livello della prestazione<br />
che concorre ad incrementare e il fatto che esso riguardi per legge pressocché<br />
tutti i trattamenti assistenziali esistenti, permettono la sostanziale perequazione<br />
dei trattamenti economici di tipo assistenziale, realizzando il superamento delle<br />
differenze, piccole o grandi, imputabili alla lenta e contraddittoria formazione del<br />
“parco” trattamenti assistenziali nel nostro Paese. Se questo apre diversi grandi<br />
problemi di principio, nei confronti di pensionati che hanno contribuito al finanziamento<br />
del sistema previdenziale per anni e che vengono assorbiti tra coloro che<br />
risultano a carico della fiscalità generale, tuttavia, almeno nel campo dei disabili<br />
anziani, costituisce un’opera di razionalizzazione di cui si sentiva il bisogno.<br />
L’incremento spetta ai soggetti con almeno 70 anni di età, con due eccezioni:<br />
1. in presenza di contribuzione previdenziale, anche non utilizzata per la liquidazione<br />
della pensione, il limite di età può scendere fino a 65 anni, in ragione di<br />
un anno ogni 5 di contribuzione fatta valere. Poiché spezzoni di almeno 2 anni<br />
e mezzo di contribuzione sono arrotondati per eccesso, il limite di età può<br />
abbassarsi di un anno in presenza di 2 anni e mezzo di contribuzione, di due<br />
anno in presenza di 7 anni e mezzo di contribuzione, e così via. Per altri dettagli<br />
sulla contribuzione da considerare si veda l’apposita scheda di approfondimento<br />
in questo stesso manuale;<br />
2. gli invalidi civili totali, i ciechi assoluti, i sordomuti e i titolari di pensione di inabilità<br />
di cui alla legge 222/84, hanno diritto all’incremento all’età di 60 anni.<br />
L’incremento spetta ai soggetti che<br />
a. non possiedano redditi propri per un importo annuo pari o superiore all’importo<br />
annuo del limite;<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
305
306<br />
L’incremento<br />
fino<br />
a 516,46 euro<br />
b. non possiedano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a<br />
quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un<br />
importo pari o superiore alla somma dell’importo del limite di cui al punto a)<br />
più l’ammontare annuo dell’assegno sociale. Non si procede al cumulo dei redditi<br />
con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato.<br />
In pratica, qualunque sia la prestazione – base percepita dal richiedente, la<br />
maggiorazione può essere corrisposta fino a concorrenza del limite vigente se il<br />
soggetto stesso non possieda altri redditi ed il suo coniuge non abbia niente di più<br />
che l’assegno sociale o reddito equivalente. In caso contrario, “l’incremento è corrisposto<br />
in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi” (art. 38,<br />
comma 5, lettera c, della L 448/2001) o non spetta affatto.<br />
Con la legge 289/2002, per mantenere inalterato l’importo di tale incremento,<br />
tale limite viene aumentato di anno in anno, tanto di quanto aumenta il trattamento<br />
minimo delle pensioni INPS. Quindi, in costanza di condizioni reddituali, i<br />
titolari di MSP continuano a percepire ogni anno lo stesso importo complessivo di<br />
maggiorazione e incremento, pari a 123,77 euro, i titolari di pensioni di importo<br />
superiore al minimo ne ricevono ogni anno una quota minore e i titolari di trattamenti<br />
di importo inferiore, come le persone disabili, percepiscono ogni anno di più.<br />
Di fatto, questa nuova prestazione assorbe l’importo delle maggiorazioni<br />
sociali a partire dall’età a cui è concesso. Poiché i titolari di APS hanno superato tutti<br />
l’età massima richiesta (70 anni), si può affermare che l’incremento di cui alla<br />
legge finanziaria per il 2002 ha soppiantato completamente la normativa dell’aumento<br />
della pensione sociale e delle maggiorazioni comunque denominate spettanti<br />
ai disabili nati prima del 1° gennaio 1931. In ogni caso, per non creare soluzioni<br />
di continuità nel diritto, l’INPS ha assunto che, a partire dal 2002, le condizioni<br />
reddituali richieste per il diritto all’incremento, in quanto più favorevoli (non<br />
si computa il reddito della casa di abitazione), si applichino anche alle maggiorazioni<br />
eventualmente spettanti prima della data di compimento dei 70 anni di età.<br />
L’importo della quota di incremento<br />
Nelle tabelle seguenti si riporta la quota di incremento nell’importo massimo<br />
spettante alle diverse categorie di disabili e, per ciascuna, alle diverse età, considerando<br />
come dato di partenza l’importo complessivo del trattamento economico<br />
spettante a quella determinata età. Nel far questo, si è tenuto conto solo dei trattamenti<br />
che potrebbero continuare a spettare anche in mancanza del diritto all’incremento,<br />
in quanto condizionati da norme reddituali più favorevoli, senza riportare<br />
le maggiorazioni spettanti in base a condizioni assimilabili a quelle stabilite<br />
per l’incremento e quindi da esso assorbite di fatto. Unica eccezione, invalidi civili<br />
parziali e ciechi parziali che conseguono il diritto all’incremento 5 anni dopo il conseguimento<br />
delle maggiorazioni stesse. In questi casi, come dato di partenza si è<br />
indicato un importo composto da trattamento-base, aumento e maggiorazione (che<br />
può essere costituita da APS, MAS o nuovo aumento per i ciechi civili).
calcolo dell’incremento fino a 516,46 euro in funzione del reddito posseduto<br />
Reddito Reddito Importo<br />
Anno personale annuo complessivo mensile<br />
annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />
(AS + MAG + TM) x 13<br />
1c, 7c, 4c - invalidi civili totali, ciechi assoluti ricoverati e sordomuti età 60-64<br />
importo mensile di partenza: 234,09 + 10,33 = € 244,42<br />
≤ € 3.177,46 < € 8.056,75 € 299,78<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.177,46<br />
7.074,60<br />
< € 8.056,75 (7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.177,46 > € 8.056,75 (7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 (11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Pensione sociale sostitutiva<br />
importo mensile di partenza: 239,63 + 69,69 = € 309,32<br />
≤ € 4.021,16 < € 8.900,45 € 234,88<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
4.021,16<br />
7.074,60<br />
< € 8.900,45 (7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 4.021,16 > € 8.900,45 (7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 (11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
1de, 7de - invalidi civili totali e sordomuti titolari di Assegno sociale sostitutivo<br />
importo mensile di partenza: 305,64 + 69,69 = € 375,33<br />
≤ € 4.879,29 < € 9.758,58 € 168,87<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
4.879,29<br />
7.074,60<br />
< € 9.758,58 (7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 4.879,29 > € 9.758,58 (7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 (11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
segue<br />
307
308<br />
Reddito Reddito annuo Importo<br />
Anno personale complessivo mensile<br />
annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />
(AS + MAG + TM) x 13<br />
2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Pensione sociale sostitutiva e APS<br />
importo mensile di partenza: 239,63 + 69,69 + 77,47 = € 386,79<br />
≤ € 5.028,27 < € 9.907,56 € 157,41<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
5.028,27<br />
7.074,60<br />
< € 9.907,56 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 5.028,27 > € 9.907,56 ( 7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
2e - invalidi civili parziali con età 70 e titolari di Assegno sociale sostitutivo e MAS<br />
importo mensile di partenza: 305,64 + 69,629 + 12,92 = € 388,25<br />
≤ € 5.047,25 < € 9.926,54 € 155,95<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
5.047,25<br />
7.074,60<br />
< € 9.926,54 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 5.047,25 > € 9.926,54 ( 7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
3c - ciechi civili assoluti non ricoverati età 60-64<br />
importo mensile di partenza: 253,16 + 10,33 = € 263,49<br />
≤ € 3.425,37 < € 8.304,66 € 280,71<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.425,37<br />
7.074,60<br />
< € 8.304,66 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.425,37 > € 8.304,66 (7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
segue
Reddito Reddito annuo Importo<br />
Anno personale complessivo mensile<br />
annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />
(AS + MAG + TM) x 13<br />
4c, 1c, 7c - ciechi assoluti ricoverati, invalidi civili totali e sordomuti età 60-64<br />
importo mensile di partenza: 234,09 + 10,33 = € 244,42<br />
≤ € 3.177,46 < € 8.056,75 € 299,78<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.177,46<br />
7.074,60<br />
< € 8.056,75 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.177,46 > € 8.056,75 ( 7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati prima del 1931<br />
importo mensile di partenza: 253,16 + 45,69 + 12,92 = € 311,77<br />
≤ € 4.053,01 < € 8.932,30 € 232,43<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
4.053,01<br />
7.074,60<br />
< € 8.932,30 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 4.053,01 > € 8.932,30 ( 7.074,80 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
3de - ciechi civili assoluti non ricoverati nati dopo il 1930 con almeno 65 anni di età<br />
importo mensile di partenza: 253,16 + 59,22 + 12,92 = € 325,30<br />
≤ € 4.228,90 < € 9.108,19 € 218,90<br />
e<br />
> €<br />
< €<br />
4.228,90<br />
7.074,60<br />
< € 9.108,19 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 4.228,90 > € 9.108,19 ( 7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque<br />
qualunque<br />
> € 11.953,89<br />
0<br />
segue<br />
309
310<br />
Reddito Reddito annuo Importo<br />
Anno personale complessivo mensile<br />
annuo (RP) della coppia (RC) dell’incremento<br />
(AS + MAG + TM) x 13<br />
4de - ciechi civili assoluti ricoverati con almeno 65 anni di età (data di nascita ininfluente)<br />
importo mensile di partenza: 234,09 + 59,22 + 12,92 = € 306,23<br />
≤ € 3.980,99 < € 8.860,28 € 237,97<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.980,99<br />
7.074,60<br />
< € 8.860,28 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.980,99 > € 8.860,28 ( 7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0<br />
5e - ciechi civili parziali 1/20 con almeno 70 anni di età (data di nascita ininfluente)<br />
importo mensile di partenza: 234,09 + 59,22 + 12,92 = € 306,23<br />
≤ € 3.980,99 < € 8.860,28 € 237,97<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.980,99<br />
7.074,60<br />
< € 8.860,28 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.980,99 > € 8.860,28 ( 7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque > €<br />
qualunque<br />
11.953,89<br />
0<br />
5e - ciechi civili parziali 1/10 con 70 anni di età (data di nascita ininfluente)<br />
importo mensile di partenza: 173,71 + 59,22 + 12,92 = 245,85<br />
≤ € 3.196,05 < € 8.075,34 € 298,35<br />
e<br />
><br />
<<br />
€<br />
€<br />
3.196,05<br />
7.074,60<br />
< € 8.075,34 ( 7.074,60 - RP) / 13<br />
2005 > € 3.196,05 > € 8.075,34 ( 7.074,60 - RP) / 13 (*)<br />
e < € 7.074,60 e < € 11.953,89 ( 11.953,89 - RC) / 13 (*)<br />
≥ € 7.074,60<br />
qualunque ><br />
qualunque<br />
€ 11.953,89<br />
0
Tipo di reddito influente sul diritto all’incremento<br />
Le caratteristiche del reddito influente sul diritto all’incremento sono le stesse<br />
che sono state in vigore per la maggiorazione sociale della pensione, la maggiorazione<br />
dell’assegno sociale e l’aumento della pensione sociale fino al 2001, con l’unica<br />
eccezione costituita dall’esclusione del reddito della casa di abitazione. Dal<br />
2002, peraltro, del reddito della casa di abitazione non si tiene più conto neanche<br />
per il diritto alle maggiorazioni citate alle fasce di età che non danno ancora luogo<br />
all’incremento del loro importo.<br />
Quindi, stando alla normativa che regola il diritto a queste tre prestazioni, e<br />
che ora è identica in tutti i casi, sono influenti i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi<br />
i redditi esenti da IRPEF e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />
o ad imposta sostitutiva. I redditi assoggettabili all’IRPEF, sia a tassazione corrente<br />
che a tassazione separata, vanno considerati al lordo dell’imposizione fiscale<br />
ed anche degli oneri deducibili. Devono essere valutati anche i redditi conseguiti<br />
all’estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.<br />
Non sono influenti:<br />
– i trattamenti di famiglia comunque denominati;<br />
– il reddito catastale della casa di abitazione;<br />
– le pensioni di guerra;<br />
– le indennità di accompagnamento di ogni tipo;<br />
– l’indennità per i ciechi parziali e l’indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;<br />
– l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di<br />
emoderivati;<br />
– l’importo aggiuntivo di 300.000 lire previsto dall’articolo 70 della legge 23<br />
dicembre 2000, n. 388, per i titolari di pensioni al minimo, cosiddetti “incapienti”.<br />
Non si prendono in considerazione neanche i sussidi economici che i Comuni ed<br />
altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni<br />
personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità.<br />
Il periodo di riferimento del reddito influente<br />
Si prende in considerazione il reddito conseguito nello stesso anno di corresponsione<br />
dell’incremento.<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
311
312<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
Quadro O<br />
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO<br />
(L 18/80; L 392/84; art. 1 L 508/88; L 289/90; L 429/91)<br />
Spetta ai cittadini invalidi che sono nell’assoluta impossibilità di deambulare<br />
senza l’aiuto di un accompagnatore o di compiere gli atti quotidiani della vita senza<br />
assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture<br />
pubbliche a causa della loro inabilità.<br />
Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento<br />
non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai<br />
minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia<br />
intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo<br />
anno di età o prima dei 18 anni.<br />
L’indennità di accompagnamento è incompatibile con analoghe prestazioni concesse<br />
per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio.<br />
Dal 1° marzo 1991, la legge 429/91 consente alle persone affette da più<br />
minorazioni, che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco<br />
civile ed invalido civile, di cumulare le due indennità.<br />
Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari. E’ erogata<br />
per 12 mensilità.<br />
A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento<br />
erogata agli invalidi civili è stabilito in L. 539.000 mensili. L’importo iniziale<br />
è perequato annualmente.<br />
Importo dell’indennità<br />
importo dell’indennità di accompagnamento<br />
Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />
1997 L. 767.780 L. 9.213.360<br />
1998 L. 783.190 L. 9.398.280<br />
1999 L. 795.970 L. 9.551.640<br />
2000 L. 808.130 L. 9.697.560<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
817.330<br />
422,12<br />
L.<br />
€<br />
9.807.960<br />
5.065,44<br />
2002 € 426,09 € 5.113,08<br />
2003 € 431,19 € 5.174,28<br />
2004 € 436,77 € 5.241,24<br />
2005 € 443,83 € 5.325,96
Quadro P<br />
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO PER I CIECHI ASSOLUTI<br />
(L 406/68; L 382/70; L 682/79; L 165/83; L 508/88; L 289/90; L 429/91)<br />
L’indennità spetta ai cittadini riconosciuti ciechi civili assoluti.<br />
Fermi restando i requisiti sanitari previsti, l’indennità di accompagnamento<br />
non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa ed è concessa anche ai<br />
minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sanitarie sia<br />
intervenuto a seguito di istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo<br />
anno di età o prima dei 18 anni.L’indennità di accompagnamento è incompatibile<br />
con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di<br />
guerra, di lavoro o di servizio. Per la sua erogazione si prescinde dai redditi sia personali<br />
che familiari. E’ erogata per 12 mensilità.<br />
La legge n. 682/79 ha equiparato, a partire dal 1° gennaio 1982, l’indennità<br />
a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della Tab. E Lett. A bis n. 1<br />
del D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 in materia di pensionistica di guerra. Il processo<br />
di equiparazione è stato particolarmente lento. La definitiva equiparazione è<br />
intervenuta con la legge 31 dicembre 1991 n. 429 e con decorrenza 1.3 91.<br />
La legge ha esteso altresì alla provvidenza i meccanismi di adeguamento automatico<br />
vigenti per le pensioni ed indennità di guerra, previsti dall’articolo 1 della<br />
legge 10/10/89 n. 342, mediante l’applicazione dell’indice della dinamica salariale<br />
sugli importi percepiti al 31 dicembre dell’anno precedente.<br />
La legge n. 429/91 ha consentito altresì alle persone affette da più minorazioni<br />
che darebbero titolo ad indennità di accompagnamento quale cieco civile ed<br />
invalido civile, di cumulare le due indennità a far tempo dal 1° marzo 1991.<br />
A decorrere dal 1° gennaio 1988, l’importo della indennità di accompagnamento<br />
erogata ai ciechi civili assoluti è stabilito in L. 588.000 mensili. L’importo iniziale<br />
è perequato annualmente.<br />
Importo dell’indennità<br />
importo dell’indennità di accompagnamento<br />
Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />
1997 L. 1.056.750 L. 12.681.000<br />
1998 L. 1.093.100 L. 13.117.200<br />
1999 L. 1.124.690 L. 13.496.280<br />
2000 L. 1.155.620 L. 13.867.440<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
1.179.660<br />
609,25<br />
L.<br />
€<br />
14.155.920<br />
7.311,00<br />
2002 € 619,85 € 7.438,20<br />
2003 € 633,68 € 7.604,16<br />
2004 € 649,15 € 7.789,80<br />
2005 € 669,21 € 8.030,52<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
313
314<br />
Le prestazioni<br />
economiche<br />
in favore<br />
dei disabili<br />
Quadro Q<br />
INDENNITA’ SPECIALE<br />
(art. 3 L 508/88; L 289/90; L 131/2001; art. 39, c.6, L 289/2002)<br />
A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo<br />
visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione,<br />
è concessa una speciale indennità non reversibile al solo titolo della minorazione<br />
di L. 50.000 mensili per dodici mensilità.<br />
L’importo iniziale è perequato annualmente. Dal 1° gennaio 2002 l’importo è<br />
stato elevato a 215.730 lire mensili con la legge 131/2001: l’aumento ha assorbito<br />
lo scatto di perequazione relativo al 2002. La perequazione riprende a decorrere<br />
dal 1° gennaio 2003 con le modalità stabilite nell’art. 3, comma 4, della legge<br />
508/88. Dal 1° gennaio 2004, inoltre, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità<br />
aumenta di 41 euro per 12 mensilità.<br />
L’indennità può essere chiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65. Per la sua<br />
erogazione si prescinde dai redditi sia personali che familiari.<br />
Importo dell’indennità<br />
importo dell’indennità speciale<br />
Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />
1997 L. 89.195 L. 1.070.340<br />
1998 L. 90.915 L. 1.090.980<br />
1999 L. 92.360 L. 1.108.320<br />
2000 L. 93.740 L. 1.124.880<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
94.780<br />
48,95<br />
L.<br />
€<br />
1.137.360<br />
587,40<br />
2002* € 111,42 € 1.337,04<br />
2003 € 113,91 € 1.366,92<br />
2004** € 157,69 € 1.892,28<br />
2005 € 161,30 € 1.935,60<br />
* aumento L 131/2001<br />
** aumento di 41 euro art. 39 L 289/2002
Quadro R<br />
INDENNITA’ DI COMUNICAZIONE<br />
(art. 4 L 508/88; DM sanità del 5.2.1992; art. 80, c. 17, L 289/2002)<br />
A decorrere dal 1° gennaio 1988, ai sordomuti, come definiti nel secondo comma<br />
dell’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è concessa una indennità<br />
di comunicazione non reversibile, al solo titolo della minorazione, dell’importo di<br />
L. 200.000 mensili per dodici mensilità. L’importo iniziale è perequato annualmente.<br />
A decorrere dal 1° gennaio 2003, con la legge finanziaria per il 2003, l’indennità<br />
è stata aumentata di 41 euro per 12 mensilità.<br />
L’indennità può essere richiesta anche prima dei 18 anni e dopo i 65.<br />
Con il decreto ministeriale del 92 è stata fissata la misura dell’ipoacusia ai fini<br />
della concessione dell’indennità di comunicazione. Essa deve essere pari o superiore<br />
a 60 decibel di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio<br />
migliore, qualora si tratti di minore di anni 12; pari o superiore a 75 decibel se il<br />
richiedente abbia compiuto il 12° anno, a condizione che sia dimostrabile l’insorgenza<br />
dell’ipoacusia prima del compimento del 12° anno.<br />
I beneficiari dell’indennità di comunicazione concessa prima di tale data a causa<br />
di perdita uditiva inferiore a 75 decibel decadono dal godimento del beneficio<br />
al compimento di detta età.<br />
Per la sua erogazione si prescinde dal reddito, sia personale che familiare.<br />
Importo dell’indennità<br />
importo dell’indennità di comunicazione<br />
Anno mensile annuo (12 mensilità)<br />
1997 L. 311.780 L. 3.741.360<br />
1998 L. 318.660 L. 3.823.920<br />
1999 L. 324.440 L. 3.893.280<br />
2000 L. 329.940 L. 3.959.280<br />
2001<br />
L.<br />
€<br />
334.100<br />
172,55<br />
L.<br />
€<br />
4.009.200<br />
2.070,60<br />
2002 € 174,35 € 2.092,20<br />
2003* € 217,66 € 2.611,92<br />
2004 € 220,18 € 2.642,16<br />
2005 € 223,38 € 2.680,56<br />
* aumento di 41 euro L. 289/2002<br />
P<br />
pensione<br />
- disabili<br />
315
316<br />
Assegni vitalizi - pensioni “PSO”<br />
Fino al 31.12.75, in caso di cessazione dal servizio senza diritto a pensione dei<br />
dipendenti ENPDEDP, IPOST e INADEL, venivano liquidati da parte degli Enti di<br />
appartenenza degli assegni vitalizi che venivano posti a carico del Fondo<br />
Sociale presso l’INPS equiparandoli a tutti gli effetti alla pensione sociale secondo<br />
quanto previsto dall’art. 26 della legge n. 153 del 30 aprile 1969.<br />
Nel 1976 la legge n. 177 ha disciplinato normativamente la posizione previdenziale<br />
di questi aspetti stabilendo che si deve procedere alla costituzione della<br />
posizione assicurativa nell’Assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la<br />
vecchiaia ed i superstiti presso l’INPS, secondo le disposizioni dell’art. 124 della<br />
legge n. 1092 del 29 dicembre 1973.<br />
Sono esclusi dall’applicazione di queste disposizioni i titolari di assegni vitalizi<br />
che si sono avvalsi del diritto di opzione per il mantenimento degli assegni in godimento.<br />
I titolari di assegni vitalizi di importo superiore a quello della pensione sociale,<br />
che non abbiano esercitato diritto di opzione, mantengono il trattamento più<br />
favorevole, fino a quando la parte eccedente l’importo della pensione sociale viene<br />
assorbita per effetto degli aumenti che intervengono nel tempo.<br />
In ogni caso le pensioni di categoria PSO sono considerate trattamenti previdenziali<br />
(delibera CdA INPS n. 156 del 18.7.1980 e circ. INPS 738 AGO del 2 marzo<br />
1981) e, come tali, possono dare luogo a corresponsione di trattamenti di famiglia,<br />
di maggiorazione sociale della pensione ex art. 1 L 544/88 e di relativo incremento<br />
di cui all’art. 38 della legge 448/2001, quando ne ricorrano le condizioni.<br />
Importo dell’assegno vitalizio<br />
Anno<br />
mensile mensile annuo annuo<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
2002 € 223,83 € 223,83 € 2.909,79 € 2.909,79<br />
2003 € 229,20 € 229,20 € 2.979,60 € 2.979,60<br />
2004 € 234,93 € 234,93 € 3.054,09 € 3.054,09<br />
2005 € 239,63 € 239,40 € 3.115,19 € 3.112,20
La perequazione delle pensioni<br />
Pensioni previdenziali a carico di qualsiasi fondo o gestione, pensione<br />
sociale e assegno sociale<br />
C<br />
on il decreto del 20 novembre 2004 (GU n. 289 del 10 dicembre 2004), il<br />
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro, ha determinato la<br />
percentuale di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie<br />
di operai e impiegati ai fini della perequazione delle pensioni per l'anno<br />
2004, nella misura dell'1,9%, da attribuire alle pensioni a partire dalla rata di<br />
gennaio 2005, "salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno<br />
successivo".<br />
Il conguaglio si rende necessario quando la percentuale di variazione accertata<br />
definitivamente si rivela diversa da quella determinata in via presuntiva. Infatti,<br />
per permettere agli Enti previdenziali le operazioni di ricalcolo delle pensioni in<br />
tempo utile per pagarle nell’importo adeguato fin dal 1° gennaio di ogni anno, il<br />
Ministero del tesoro li autorizza ad attribuire la perequazione automatica sulla<br />
base di una percentuale di variazione, dell’indice medio annuo dell’ISTAT rispetto a<br />
quello dell’anno precedente, che non è ancora definitiva al momento in cui viene<br />
determinata: mancano ancora i valori degli indici mensili degli ultimi tre mesi, che<br />
quindi viene semplicemente “ricostruito”: l'indice del mese di ottobre viene ricavato<br />
da quello di settembre, aumentando quest’ultimo tanto quanto era aumentato<br />
l'anno precedente. L’indice di ottobre, così determinato, viene poi replicato a<br />
novembre e dicembre così com'è, senza ulteriori aumenti.<br />
Di solito, alla fine del mese di gennaio dell’anno seguente, i valori definitivi<br />
sono tutti disponibili e quindi, se si è verificato uno scostamento rispetto alla misura<br />
fissata presuntivamente, si possono aggiornare i limiti di reddito e di retribuzione<br />
imponibili che sono legati all’andamento della perequazione. Per correggere<br />
l’importo delle pensioni e restituire la differenza, invece, si attende la conferma<br />
ufficiale del Ministero del lavoro, che avviene con lo stesso decreto con il quale si<br />
comunica la percentuale presuntiva per l’anno ancora successivo. Poiché il decreto<br />
viene pubblicato sulla Gazzetta ufficiale nel mese di dicembre, soltanto a gennaio<br />
dell’anno successivo potranno essere effettuate le necessarie operazioni di conguaglio<br />
di pensione.<br />
E’ quello che succederà l’anno prossimo. Infatti, recentemente, l’Istat ha comunicato<br />
la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni<br />
calcolata sulle rilevazioni effettive dei 12 indici mensili per l’anno appena trascorso.<br />
Essa è risultata pari al 2% (circ. INPS n. 21 del 4 febbraio 2005, note ope-<br />
317
318<br />
La perequazione<br />
automatica<br />
delle pensioni<br />
rative INPDAP nn. 11 e 12 del 18 e 21 febbraio 2005, circolare ENPALS n. 2 del 7<br />
febbraio 2005). Risultando perciò l'importo definitivo delle pensioni al minimo pari<br />
a euro 420,43 invece che 420,02 come provvisoriamente stabilito, il conguaglio<br />
che verrà posto in pagamento il 1° gennaio del 2006 per le pensioni al minimo<br />
ammonterà a 5,33 euro (420,43 – 420,02 = 0,41; 0,41 x 13 = 5,33).<br />
Anche per tutte le altre pensioni, di qualsiasi importo, le conseguenze di questa<br />
variazione si farà sentire solo con il conguaglio effettuato sulla prima rata in<br />
pagamento nel 2006, dopo il decreto ministeriale che lo stabilirà. Tuttavia, il valore<br />
reale della variazione incide anche sui limiti di reddito stabiliti per il diritto alle<br />
prestazioni, limiti che sono calibrati – in genere – sull’importo che il trattamento<br />
minimo di pensione, la pensione sociale e l’assegno sociale hanno in un determinato<br />
anno. Inoltre l’importo del trattamento minimo incide anche sul calcolo dei<br />
contributi previdenziali da versare nel corso dell’anno.<br />
Per queste ragioni abbiamo provveduto a ricalcolare, sulla base del 2%, tutte<br />
le tabelle di importi e limiti di reddito riportate nel vademecum. In alcuni casi, il<br />
vademecum riporta sia l’importo presuntivo che quello definitivo, per permettere il<br />
controllo dei certificati di pensione in circolazione. Quando non ci sia la doppia<br />
casella o quando non sia espressamente specificato, quello riportato sul vademecum<br />
è l’importo definitivo adeguato al 2% e che perciò può non coincidere con l’importo<br />
della stessa prestazione o limite di reddito disponibile sulle pubblicazioni<br />
degli Enti previdenziali per lo stesso anno 2005 (si veda in particolare la circolare<br />
INPS n. 2 dell’11 gennaio 2005, allegato n. 1) che verranno aggiornate soltanto<br />
l’anno prossimo, con effetto retroattivo.<br />
Invece, coincidono già ora:<br />
– i limiti massimi di retribuzione pensionabile, sia nel regime retributivo che nel<br />
regime contributivo, i limiti minimi di retribuzione imponibile e per l’accredito<br />
dei contributi, i limiti di reddito di cui alle tabelle F e G della legge 335/95<br />
relative alla riduzione dell'importo della pensione ai superstiti o dell'assegno<br />
di invalidità perché gli Enti previdenziali hanno già provveduto, con comunicazioni<br />
separate, a pubblicarne gli importi aggiornati;<br />
– il limite di reddito mensile per considerare a carico i familiari ai fini della corresponsione<br />
degli assegni familiari e quote di maggiorazione della pensione<br />
per carichi di famiglia, perché la legge fa esplicito riferimento all’importo del<br />
trattamento minimo fissato al 1° gennaio di ogni anno;<br />
– i limiti di reddito per la corresponsione dell’assegno al nucleo familiare, degli<br />
assegni familiari e quote di maggiorazione della pensione per carichi di famiglia,<br />
i limiti di reddito per il diritto alle prestazioni per invalidità civile e quelli<br />
per le pensioni di guerra, perché adeguati in base alla variazione di indici<br />
diversi da quello dei prezzi al consumo o comunque relativa al confronto di<br />
periodi diversi e già definitivi.
Pensioni previdenziali in pagamento con Indennità integrativa speciale<br />
separata<br />
Per le pensioni alla quali viene aggiunta una quota mensile a titolo di indennità<br />
integrativa speciale, fino al 1984 l’adeguamento avveniva mediante aumento<br />
della sola quota di IIS in cifra assoluta. Da allora, la percentuale di perequazione<br />
viene applicata sia all’importo di pensione vero e proprio che alla quota di IIS,<br />
a partire dall’importo che aveva raggiunto alla data stabilita dalla legge 730/83.<br />
La quota di IIS corrisposta sulla 13° rata di pensione è di importo leggermente<br />
inferiore alle altre. Si veda l’importo della IIS alle varie scadenze nelle tabelle<br />
riportate in questo capitolo.<br />
Criteri di attribuzione dello scatto di perequazione alle pensioni previdenziali<br />
Lo "scatto" di perequazione automatica non esplica la sua efficacia per intero<br />
se la pensione supera determinati limiti. Dopo numerosi interventi di “sterilizzazione”<br />
parziale della c. d. scala mobile, dal 2001 l'aliquota di aumento si applica:<br />
– al 100 per cento sulla quota di pensione fino al limite pari a tre volte il trattamento<br />
minimo INPS;<br />
– ridotta al 90 per cento sulla quota compresa fra tre e cinque volte il trattamento<br />
minimo INPS;<br />
– ridotta al 75 per cento sulla quota restante, oltre cinque volte il predetto trattamento<br />
minimo.<br />
In caso di contitolarità di pensioni, in genere gli Enti previdenziali applicano<br />
quanto disposto con l'art. 34 della legge 448/98, secondo la quale l'aumento di<br />
perequazione è determinato dal Casellario centrale dei pensionati in base all'importo<br />
complessivo dei trattamenti di pensione corrisposti alla stessa persona; l’importo<br />
dell’aumento così determinato viene ripartito sui diversi trattamenti, in proporzione<br />
al loro ammontare.<br />
Quando la contitolarità si determina esclusivamente con trattamenti di sua pertinenza,<br />
invece, l'INPDAP continua ad applicare i criteri contenuti al punto A1) della<br />
circolare n. 4 del 24 marzo 1999, diramata dal Servizio Centrale per il Sistema<br />
Informativo Integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione<br />
economica d’intesa con la Direzione Centrale degli Uffici Locali e con l'INPDAP<br />
stesso. Secondo tali disposizioni, l'aumento di perequazione automatica presuppone<br />
l'individuazione di un trattamento da considerarsi "principale" e uno (o più) da<br />
considerare "secondario". Dopo aver attribuito l'aumento alla pensione "principale"<br />
nella misura calcolata come se si trattasse di una pensione a se stante, alla pensione<br />
"secondaria" (o alle pensioni “secondarie”) viene attribuita soltanto la differenza<br />
con l'aumento calcolato sul cumulo dei trattamenti.<br />
P<br />
pensione<br />
- la perequazione<br />
automatica<br />
319
320<br />
La perequazione<br />
automatica<br />
delle pensioni<br />
Viene considerata “principale” la pensione sulla quale viene corrisposta l’indennità<br />
integrativa speciale come separato assegno, ovvero, in mancanza di detto<br />
emolumento, quella di maggiore importo annuo lordo. Nel caso di concorso di più<br />
quote di IIS, delle quali una in misura differenziale ai sensi dell’art. 17 della legge<br />
n. 843/1978 e un’altra in misura intera, ai fini del calcolo dell’aumento di perequazione<br />
si considera "principale" la pensione con la IIS ridotta e "secondaria" l'altra:<br />
per quest'ultima, dal 1999, la parte residua dell’aumento di perequazione, calcolata<br />
secondo il criterio sopra descritto, va ad incrementare la sola voce "pensione<br />
annua lorda". Quindi, sulla medesima pensione, l’importo dell’annessa indennità<br />
integrativa speciale è rimato invariato nella misura spettante al 31 dicembre<br />
1998.<br />
Il criterio di aumentare il solo importo di pensione, tenendo cristallizzato quello<br />
dell'eventuale IIS, si segue anche quando si tratta di applicare l'aumento in<br />
misura proporzionale tra trattamenti pensionistici a carico di Enti diversi.<br />
Trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti<br />
La perequazione dei trattamenti per gli invalidi civili, ciechi e sordomuti si<br />
effettua con riferimento a più indici dell’ISTAT. In particolare:<br />
– le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili, i ciechi e i sordomuti seguono l'indice<br />
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, come tutte<br />
le pensioni di carattere previdenziale e assistenziale. Quindi, nel 2005, questi<br />
trattamenti aumentano del 2%;<br />
– i limiti di reddito per il diritto alle pensioni per gli invalidi civili totali, i ciechi<br />
assoluti e quelli parziali (ventesimisti e decimisti) e i sordomuti aumentano della<br />
percentuale di variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie<br />
di operai e impiegati intervenuta tra i periodi agosto-luglio precedenti il<br />
1°gennaio di ciascun anno. Per il 2005, questo valore è pari al 2,3%;<br />
– il limite di reddito per l’assegno di assistenza per gli invalidi civili parziali segue<br />
invece i criteri di perequazione della pensione sociale e quindi aumenta del<br />
2%;<br />
– le indennità economiche di accompagnamento e assimilate aumentano della<br />
percentuale di variazione dell’indice delle retribuzioni minime contrattuali<br />
degli operai dell’industria (al netto delle variazioni del volume di lavoro) tra i<br />
due periodi agosto-luglio immediatamente precedenti il 1° gennaio di ciascun<br />
anno. Per il 2005, tale valore è pari al 3,09%, con l’avvertenza che tale percentuale<br />
va applicata sull’intero importo solo all’indennità di accompagnamento<br />
a favore dei ciechi civili. Per tutte le altre indennità, infatti, si segue il<br />
criterio di applicare l'aliquota di perequazione ad una quota fissa (pari a €<br />
25,82 nel caso dell'indennità speciale per i ciechi ventesimisti, € 228,38 nel
caso dell’indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili e di €<br />
103,29 nel caso dell’indennità di comunicazione): l'importo che si ricava costituisce<br />
l'aumento, da aggiungere all'importo complessivo in pagamento l'anno<br />
precedente.<br />
Pensioni di guerra<br />
Le pensioni di guerra sono state perequate per il 2005 nella misura del<br />
3,09% (circolare n. 466 del 24 novembre 2004, Ministero dell’economia e delle<br />
finanze, Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi del<br />
tesoro). Della stessa percentuale è aumentato anche il limite di reddito.<br />
Privilegiate INPDAP<br />
Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie di prima categoria<br />
seguono lo stesso indice di perequazione delle pensioni di guerra e quindi<br />
anch’essi sono aumentati del 3,09%.<br />
P<br />
pensione<br />
- la perequazione<br />
automatica<br />
321
322<br />
LE ALIQUOTE DI AUMENTO DELLE PENSIONI DAL 1992 AD OGGI<br />
data di aliquota aliquota riferimento<br />
applicazione definitiva presuntiva di legge<br />
mag. 1992 2,6 2,6<br />
nov. 1992 - 1,8 art. 2, c. 1, DL 384/92<br />
gen. 1993 - - art. 2, c. 1, DL 384/92<br />
giu. 1993 1,8 - art. 2, c. 1bis, L 438/92<br />
dic. 1993 1,7 - art. 2, c. 1bis, L 438/92<br />
gen. 1994 0,7* - art. 11, c. 5. L 537/93<br />
nov. 1994 4 3,5 art. 11, c. 1, DLgs 503/92<br />
nov. 1995 - - art. 14 L 724/94<br />
1996 5,4 5,2 art. 14 L 724/94<br />
1997 3,9 3,8 art. 14 L 724/94<br />
1998 1,7 ** 1,7 art. 59, c. 13, L 449/97<br />
1999 1,8 1,7 art. 59, c. 13, L 449/97<br />
2000 1,6 1,5 art. 59, c. 13, L 449/97<br />
2001 2,6 2,4 art. 69, c. 1 e 2, L 388/2000<br />
2002 2,7 2,7<br />
2003 2,4 2,4<br />
2004 2,5 2,5<br />
2005 2 1,9<br />
* L’aumento dello 0,7 è stato attribuito solo alle pensioni di importo non superiore ad 1 milione. Le pensioni di importo<br />
compreso tra 1 milione e lo stesso importo aumentato, cioè 1.007.000, sono state aumentate fino a concorrenza<br />
di tale importo<br />
** Nell’anno 1998 alle pensioni che al 31.12.1997 superavano l’importo di lire 3.430.250 (5 volte il minimo 1997)<br />
non è stata attribuita perequazione. Le pensioni di importo compreso tra tale limite e lo stesso perequato<br />
(3.481.550) sono state aumentate fino a concorrenza di tale importo.<br />
La perequazione<br />
automatica<br />
delle pensioni
PEREQUAZIONE AUTOMATICA PER LE PENSIONI DI IMPORTO SUPERIORE<br />
AL TRIPLO DEL TRATTAMENTO MINIMO INPS<br />
Riduzione delle aliquote per fasce d’importo della pensione<br />
art. 24 L. 28 febbraio 1986, n. 41 e art. 69, comma 1, L. 388/2000<br />
periodo<br />
aliquota<br />
provvisoria definitiva<br />
fascia di pensione<br />
aliquota piena 1,5 1,6 fino a lire 1.420.500<br />
dal aliquota al 90% 1,35 1,44 da lire 1.420.501 a lire 2.130.750<br />
1 gennaio aliquota al 75% 1,125 1,2 da lire 2.130.751 a lire 3.551.250<br />
2000 aliquota al 30% 0,45 0,48 da lire 3.551.251 a lire 5.682.000<br />
aliquota nulla 0 0 da lire 5.682.001 in poi<br />
dal<br />
aliquota piena 2,4 2,6<br />
fino a lire<br />
fino a euro<br />
2.164.800<br />
1.118,03<br />
1 gennaio<br />
2001<br />
aliquota al 90% 2,16 2,34<br />
da lire<br />
da euro<br />
2.164.850<br />
1.118,04<br />
a lire<br />
a euro<br />
3.608.000<br />
1.863,38<br />
aliquota al 75% 1,8 1,95<br />
da lire<br />
da euro<br />
3.608.050<br />
1.863,39<br />
in poi<br />
in poi<br />
dal aliquota piena 2,7 2,7 fino a euro 1.147,08<br />
1 gennaio aliquota al 90% 2,43 2,43 da euro 1.047,09 a euro 1.911,80<br />
2002 aliquota al 75% 2,025 2,025 da euro 1.911,81 in poi<br />
dal aliquota piena 2,4 2,4 fino a euro 1.178,07<br />
1 gennaio aliquota al 90% 2,16 2,16 da euro 1.178,08 a euro 1.963,45<br />
2003 aliquota al 75% 1,80 1,80 da euro 1.963,46 in poi<br />
dal aliquota piena 2,5 2,5 fino a euro 1.206,36<br />
1 gennaio aliquota al 90% 2,25 2,25 da euro 1.206,37 a euro 2.010,60<br />
2004 aliquota al 75% 1,875 1,875 da euro 2.010,61 in poi<br />
dal aliquota piena 1,9 2 fino a euro 1.236,54<br />
1 gennaio aliquota al 90% 1,71 1,8 da euro 1.236,55 a euro 2.060,90<br />
2005 aliquota al 75% 1,425 1,5 da euro 2.060,91 in poi<br />
* Nell'anno 1998 alle pensioni che al 31.12.1997 superavano l'importo di lire 3.430.250 (5 volte il minimo 1997)<br />
non è stata attribuita perequazione. Le pensioni di importo compreso tra tale limite e lo stesso perequato<br />
(3.481.550) sono state aumentate fino a concorrenza di tale importo.<br />
323
324<br />
IIS corrisposta in maniera separata sulle pensioni INPDAP<br />
Pensioni con decorrenza precedente al 1 luglio 1988*<br />
Periodo importo mensile ( 1 ) 13° mensilità ( 2 )<br />
dal:<br />
definitivo presuntivo definitivo presuntivo<br />
1-01-1995 L. 959.454 L. 959.454 L. 920.734 L. 920.734<br />
1-01-1996 L. 1.011.264 L. 1.009.345 L. 972.545 L. 970.625<br />
1-01-1997 L. 1.050.703 L. 1.049.693 L. 1.011.984 L. 1.010.973<br />
1-01-1998 L. 1.068.565 L. 1.068.565 L. 1.029.845 L. 1.029.844<br />
1-01-1999 L. 1.087.800 L. 1.086.731 L. 1.049.079 L. 1.048.011<br />
1-01-2000 L. 1.105.204 L. 1.104.177 L. 1.066.484 L. 1.065.395<br />
1-01-2001<br />
L.<br />
€<br />
1.133.940<br />
585,63<br />
L.<br />
€<br />
1.131.730<br />
584,49<br />
L.<br />
€<br />
1.095.220<br />
565,63<br />
L.<br />
€<br />
1.093.010<br />
564,49<br />
1-01-2002 € 601,44 € 601,44 € 581,45 € 581,45<br />
1-01-2003 € 615,87 € 615,87 € 595,87 € 595,87<br />
1-01-2004 € 631,27 € 631,27 € 611,27 € 611,27<br />
1-01-2005 € 643,90 € 643,26 € 623,90 € 623,26<br />
* 1.1.81 per i dipendenti FFSS<br />
(1) Importi corrisposti mensilmente e per 12 mensilità.<br />
(2) Importo corrisposto ad integrazione dal 1975: corrisponde al valore mensile detratte 38.720 lire (poi arrotondate a 20 euro).<br />
La perequazione<br />
automatica<br />
delle pensioni
Pensioni con decorrenza dal 1° luglio 1988* in poi<br />
l’importo della IIS è pari a quello per le pensioni con decorrenza precedente, da cui va detratto il seguente<br />
importo conglobato in paga-base che varia in relazione agli anni di servizio maturati alla data di cessazione<br />
Anni Somma Anni Somma Anni Somma<br />
di da detrarre di da detrarre di da detrarre<br />
servizio dall’importo IIS servizio dall’importo IIS servizio dall’importo IIS<br />
importi in lire<br />
15 31.529 24 46.123 33 60.716<br />
16 33.151 25 47.744 34 62.338<br />
17 34.772 26 49.366 35 63.959<br />
18 36.394 27 50.987 36 65.581<br />
19 38.015 28 52.609 37 67.202<br />
20 39.637 29 54.230 38 68.824<br />
21 41.258 30 55.851 39 70.445<br />
22 42.880 31 57.473 40 72.067<br />
23 44.501 32 59.095<br />
importi in euro<br />
15 16,28 24 23,82 33 31,36<br />
16 17,12 25 24,66 34 32,19<br />
17 17,96 26 25,50 35 33,03<br />
18 18,80 27 26,33 36 33,87<br />
19 19,63 28 27,17 37 34,71<br />
20 20,47 29 28,01 38 35,54<br />
21 21,31 30 28,84 39 36,38<br />
22 22,15 31 29,68 40 37,22<br />
23 22,98 32 30,52<br />
* (art. 5, comma 4, DPR 8/5/87, n. 266; per i dipendenti Fs, art. 2 della legge 22/12/1980, n. 885, con<br />
decorrenza dal 1/1/1981)<br />
P<br />
pensione<br />
- la perequazione<br />
automatica<br />
325
326<br />
Le prestazioni collegate<br />
a limiti di reddito<br />
Nel corso degli anni, sono nate nuove prestazioni, previdenziali e assistenziali,<br />
il cui conseguimento dipende da determinate condizioni reddituali e, inoltre,<br />
prestazioni che già esistevano sono state man mano sottoposte a nuove<br />
condizioni reddituali.<br />
Le prestazioni che presentano condizioni collegate al reddito del titolare, o<br />
anche del coniuge e di altri familiari, sono ormai circa 30. Più della metà dei pensionati<br />
italiani deve rispondere, in qualche modo, a determinati requisiti economici.<br />
Solo per quanto riguarda l’INPS, il numero degli interessati si aggira intorno a<br />
10 milioni. Inoltre, le disposizioni di legge che regolano il rapporto tra reddito e<br />
ciascuna prestazione differiscono tutte, tra loro, per uno o più aspetti, quale il tipo<br />
di reddito influente, il periodo di riferimento, le persone del nucleo familiare che<br />
sono coinvolte nell’accertamento del diritto. Poche sono le prestazioni per le quali<br />
hanno rilievo soltanto i redditi assoggettabili all’IRPEF: la maggioranza dipende<br />
anche dai redditi esenti da imposta fiscale, redditi che non è possibile desumere<br />
dalle dichiarazioni fatte all’amministrazione tributaria e che quindi vanno denunciati<br />
a parte.<br />
Per quanto riguarda il maggiore Ente pensionistico italiano, l’INPS, il lavoro di<br />
predisposizione dei modelli per le dichiarazioni e, poi, di inserimento dei dati in<br />
archivio, è gigantesco. Per farvi fronte, dal 1983 ad oggi (cioè da quando la necessità<br />
di verifica dei redditi si è fatta pressante su larga scala), l’INPS ha tentato<br />
diversi modelli organizzativi, ma solo negli ultimi anni sembra aver imboccato la<br />
strada giusta e nel 2004 ha inaugurato un nuovo sistema.<br />
Un sistema che, da una parte, permette di disporre di dichiarazioni più attendibili<br />
che in passato e, dall’altra, consente finalmente di rispettare la frequenza<br />
annuale di controllo dei redditi, prescritta fin dal 1991 dalla legge n. 412. La frequenza<br />
del controllo è l’unico modo per evitare che si formino debiti di importo<br />
insostenibile, come succede quando una prestazione continua ad essere corrisposta<br />
per anni e anni anche dopo che il diritto sia venuto meno. In questo senso va la<br />
sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2003, secondo<br />
la quale gli interventi di modifica dell’importo della prestazione in pagamento, resi<br />
necessari dal riscontro dei dati risultanti dal controllo dei redditi, vanno effettuati<br />
dell’Ente erogatore entro l’anno stesso in cui il titolare ha presentato la dichiarazione<br />
reddituale.
Il reddito influente sulle prestazioni e il sistema di controllo<br />
Per effettuare i controlli, l’INPS ha classificato in 35 voci i tipi di reddito<br />
influente sul diritto o la misura di una o più delle prestazioni legate al reddito ed<br />
ha individuato 25 rilevanze che possono interessare, da sole o insieme ad altre,<br />
ciascuna delle prestazioni. Di questi, 22 sono i redditi e 14 le rilevanze soggette a<br />
verifica mediante sistema RED, mentre negli altri casi l’INPS procede a sistemi di<br />
controllo diversi.<br />
Per “rilevanza” si intende il motivo per il quale una prestazione (pensione,<br />
assegno o altro) è soggetta a determinate condizioni di reddito. Una stessa prestazione<br />
può essere soggetta a condizioni di reddito per diversi motivi: ad esempio,<br />
una pensione ai superstiti integrata al minimo, su cui sono corrisposti maggiorazione<br />
sociale, incremento della maggiorazione sociale e trattamenti di famiglia. In<br />
questo caso si tratta di una pensione interessata da ben 5 rilevanze.<br />
Per “reddito influente” si intende quel particolare tipo di reddito (es: reddito da<br />
lavoro, reddito della casa di abitazione, reddito soggetto a ritenuta alla fonte) di cui<br />
la legge indica si debba tener conto in presenza di una determinata rilevanza.<br />
Per “sistema RED”, infine, si intende la procedura di controllo che implica la partecipazione<br />
attiva del titolare mediante sua dichiarazione dei redditi, asseverata o<br />
autocertificata che sia. Infatti, altri sistemi di controllo sono possibili anche senza<br />
dichiarazione del pensionato, mediante controlli automatici: ad esempio, il controllo<br />
del diritto alla corresponsione della pensione di invalidità (rilevanza n. 2), in presenza<br />
di reddito da lavoro dipendente o autonomo, viene effettuato dall’INPS incrociando<br />
i dati dell’archivio pensioni con quelli dell’archivio posizioni assicurative.<br />
Per quanto riguarda le prestazioni di prima liquidazione, la procedura di controllo<br />
è descritta nella circolare 184 del 16 dicembre 2002 (in particolare il documento<br />
ivi allegato al n. 1).<br />
Per quanto riguarda la rilevazione dei dati reddituali in anni successivi alla<br />
liquidazione della prestazione, e la loro immissione nella banca dati del sistema<br />
RED, invece, l’INPS ha stipulato una convenzione con i CAF, i Centri di assistenza<br />
fiscale autorizzati dal Ministero dell’economia ad assistere i cittadini negli adempimenti<br />
fiscali, e con altri soggetti professionisti abilitati a rendere i medesimi servizi,<br />
come consulenti del lavoro, ragionieri, commercialisti, ecc. Sono loro i soli abilitati<br />
ad asseverare (certificare) la documentazione prodotta dai pensionati interessati<br />
e a trasmettere i dati reddituali all’INPS per via telematica, secondo un tracciato<br />
che può essere attivato soltanto mediante il codice identificativo a barre stampigliato<br />
sulla lettera di invito a rendere la dichiarazione dei redditi. Anche per la<br />
dichiarazione autocertificata dal pensionato sono competenti i CAF e soggetti equiparati:<br />
essi debbono farsi garanti dell’identità del dichiarante.<br />
Questo sistema in “appalto” prevede che il servizio reso dai CAF sia assolutamente<br />
gratuito per i pensionati. I CAF vengono remunerati direttamente dall’INPS,<br />
R RED<br />
- prestazioni<br />
e reddito<br />
327
328<br />
Le prestazioni<br />
collegate<br />
a limiti<br />
di reddito<br />
per il servizio svolto per suo conto, e - secondo norme perentorie - in misura tassativamente<br />
non superiore a quanto lo stesso servizio sarebbe costato se svolto nelle<br />
sedi dell’Istituto dal personale INPS.<br />
Un modello analogo, nelle sue linee essenziali, è stato adottato anche dall’INPDAP,<br />
che ha stipulato una sua convenzione con gli stessi soggetti professionali<br />
già impegnati con l’INPS. Avvalendosi dell’esperienza già avviata, l’INPDAP utilizza<br />
gli stessi codici di reddito e di rilevanza adoperati dall’INPS.<br />
Sia l’INPS che l’INPDAP prevedono l’invio ai pensionati della richiesta RED e<br />
della certificazione fiscale (modello CUD) all’inizio di ogni anno ed in unica occasione:<br />
questo mette in condizione i pensionati interessati sia alla dichiarazione dei<br />
redditi che alla dichiarazione RED di adempiere ad ambedue gli obblighi contemporaneamente<br />
e con l’assistenza dello stesso soggetto professionista abilitato, con<br />
risparmio di tempo e riduzione della possibilità di errori.<br />
Per fornire uno strumento utile a chi è impegnato nel lavoro di assistenza ai<br />
pensionati che devono adempiere agli obblighi di legge, il “Vademecum pensioni”<br />
riporta di seguito alcuni prospetti e tabelle riepilogative.<br />
I primi due prospetti e la tabella 3 riguardano tutte le prestazioni previdenziali<br />
e assistenziali condizionate a limiti di reddito secondo le disposizioni legislative<br />
vigenti (quindi anche le prestazioni attualmente fuori dal sistema RED) e tutti i redditi<br />
influenti per qualsiasi ragione su almeno una di esse (quindi anche i redditi che,<br />
pur entrando nella procedura di controllo attivata con sistema RED, non devono<br />
essere dichiarati dal pensionato perché rilevabili automaticamente dall’Ente che<br />
eroga la prestazione soggetta a verifica).<br />
Le altre tabelle, invece, sono funzionali esclusivamente al sistema RED messo<br />
in atto dall’INPS e dall’INPDAP nel 2005 con riguardo ai rediti conseguiti nel 2004<br />
(e, per chi non li avesse ancora dichiarati, anche nel 2003 e 2002) e si limitano,<br />
quindi, alle rilevanze citate nella lettera di richiesta dei redditi inviata ai pensionati<br />
ad inizio anno e a quei redditi che i pensionati devono dichiarare per continuare<br />
a percepire la prestazione interessata dalle rilevanze indicate.<br />
Prospetto 1: questo prospetto contiene l’indicazione sintetica dei redditi<br />
influenti per ciascuna rilevanza. Nella prima colonna è riportato, ove attribuito dall’INPS,<br />
anche un numero di codice. Se stampato su fondo bianco, esso corrisponde<br />
al codice che è riportato tra parentesi nella prima pagina della lettera di richiesta<br />
dei redditi inviata ai pensionati dall’INPS, perché si tratta di rilevanza per il controllo<br />
della quale gli Enti previdenziali ricorrono al sistema RED. Se invece il codice<br />
è in una casella a fondo grigio o è assente, allora si tratta di prestazione per il controllo<br />
della quale l’INPS, l’INPDAP o altro Ente eventualmente competente adotta<br />
un diverso sistema di verifica.<br />
Prospetto 2: questo prospetto contiene la descrizione dettagliata di ogni reddito<br />
che sia influente per una o più rilevanze. Anche in questo caso è riportata la
codifica (vecchio e nuovo tipo) attribuita dall’INPS. Dove il numero di codice sia<br />
riportato su fondo bianco, si tratta di reddito il cui importo deve essere dichiarato<br />
sul tracciato RED a cura del titolare. Dove la casella sia grigia, invece, si tratta di<br />
reddito che, pur essendo influente per questa o quella rilevanza, non deve essere<br />
mai dichiarato dal pensionato perché il sistema RED ne tiene conto automaticamente.<br />
Tabella 3: in questa tabella vengono incrociate le rilevanze con i redditi<br />
influenti. Sia pure soltanto attraverso i rispettivi numeri di codice, è possibile avere<br />
il quadro completo di quali redditi siano rilevanti per ciascuna delle rilevanze e<br />
viceversa, ovvero per quali rilevanze è influente un determinato reddito.<br />
Tabella 4: è una matrice simile alla precedente, ma con i redditi in riga e le<br />
rilevanze in colonna. Questa tabella è stata elaborata e pubblicata dall’INPS nel suo<br />
sito web per essere utilizzata nella verifica con sistema RED. Chi opera nelle sedi<br />
sindacali per l’assistenza ai pensionati chiamati a rendere la loro dichiarazione ai<br />
CAF deve fare riferimento a questa tabella. In essa, infatti, compaiono soltanto le<br />
rilevanze e i redditi per i quali è necessaria la dichiarazione del pensionato e ai<br />
quali si riferisce la lettera di richiesta dei redditi inviata nel 2005.<br />
Prospetto 5: si tratta degli stessi dati coinvolti nella campagna 2005 di verifica<br />
dei redditi con sistema RED. Per ciascun reddito è riportato l’elenco delle prestazioni<br />
collegate, cioè quelle su cui il reddito può essere influente, con i relativi<br />
codici di rilevanza.<br />
Prospetto 6: le indicazioni per decodificare la “stringa CAF”, che è il codice<br />
alfanumerico attraverso il quale è possibile la trasmissione dei dati da parte dei CAF<br />
e dagli altri soggetti abilitati per quanto riguarda i controlli periodici. La stringa CAF<br />
è riportata in ogni lettera di richiesta dei redditi inviata ai pensionati dall’INPS o<br />
dall’INPDAP, anche sotto forma di codice a barre. Essa costituisce sostanzialmente<br />
un codice di identificazione del pensionato e della sua situazione familiare che può<br />
influire sulla percezione della o delle prestazioni di cui è titolare.<br />
R RED<br />
- prestazioni<br />
e reddito<br />
329
330<br />
Prospetto 1 - Le prestazioni collegate a limiti di reddito e le rilevanze INPS e INPDAP<br />
Codice<br />
INPS<br />
1<br />
2<br />
3<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Integrazione al<br />
minimo.<br />
Pensioni con<br />
decorrenza<br />
anteriore al 1°<br />
febbraio 1994<br />
Sospensione<br />
della pensione<br />
di invalidità<br />
(decorrenza<br />
anteriore al 1°<br />
luglio 1984).<br />
Integrazione<br />
al minimo<br />
dell’assegno<br />
di invalidità.<br />
Reddito influente<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />
denominati<br />
- dell’importo della<br />
pensione da integrare<br />
Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale o<br />
di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />
internazionali, o all’estero, al netto dei contributi previdenziali<br />
e assistenziali, con esclusione:<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />
e relative anticipazioni<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- del reddito della casa di abitazione<br />
- dell’importo a calcolo dell’assegno da integrare<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare<br />
Titolare<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD<br />
Oltre il limite, la pensione rimane liquidata nell’importo a calcolo o, se<br />
già integrata, viene cristallizzata nell’importo in pagamento al<br />
31 dicembre dell’anno precedente, fino a suo superamento per effetto<br />
della perequazione automatica corrisposta sull’importo a calcolo.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’integrazione può<br />
essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo<br />
del trattamento minimo.<br />
3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD.<br />
Oltre il limite, la pensione viene sospesa fino<br />
a domanda di ripristino, da inoltrare quando sono cessate le cause di<br />
sospensione.<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale<br />
Pensionato coniugato:<br />
- 3 volte l’importo annuo dell’assegno sociale<br />
La quota di integrazione al minimo non può superare l’importo<br />
dell’assegno sociale vigente nello stesso anno.<br />
Oltre il limite di reddito applicabile all’interessato, l’assegno rimane<br />
liquidato nell’importo a calcolo o, se già integrato, viene riliquidato con<br />
revoca della quota di integrazione dal 1° gennaio dell’anno nel quale<br />
è avvenuto il superamento del limite. In presenza di redditi di importo<br />
inferiore ai limiti, l’integrazione spetta sempre in misura intera ma<br />
comunque entro il massimo costituito dall’importo dell’assegno sociale.<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 10.931,18<br />
€ 16.396,77<br />
€ 9.758,58<br />
€ 14.637,87<br />
Fonti normative<br />
Legge 11/11/83 n. 638<br />
art. 6, commi da 1 a 7<br />
Legge 11/11/83 n. 638<br />
art. 8<br />
Legge 12/6/84 n. 222,<br />
art. 1, comma 4<br />
331
332<br />
Codice<br />
INPS<br />
4<br />
5<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Integrazione<br />
al minimo.<br />
Pensioni con<br />
decorrenza<br />
dal 1° febbraio<br />
1994.<br />
Maggiorazione<br />
sociale della<br />
pensione<br />
Reddito influente<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte<br />
a tassazione separata<br />
- dell’importo della pensione da integrare<br />
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del<br />
richiedente la prestazione<br />
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />
definitiva<br />
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />
Organismi internazionali<br />
- redditi esenti da imposte<br />
con esclusione:<br />
- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha<br />
effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002)<br />
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
- delle pensioni di guerra<br />
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e<br />
per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />
- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore<br />
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per<br />
l’anno 2000 (art.1 bis della legge n. 354/2000)<br />
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della<br />
legge n. 388/2000)<br />
- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in<br />
favore degli anziani senza carattere di continuità<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene erogata<br />
la prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare e<br />
coniuge<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- 2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD.<br />
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: 5 volte l’importo annuo del trattamento minimo<br />
del FPLD per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994, e 4 volte<br />
l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD per le pensioni<br />
con decorrenza dal 1/1/95 in poi.<br />
Oltre anche uno solo di tali limiti, la pensione rimane liquidata<br />
nell’importo a calcolo o, se già integrata, viene cristallizzata<br />
nell’importo in pagamento al 31 dicembre dell’anno precedente, fino a<br />
suo superamento per effetto della perequazione automatica<br />
corrisposta sull’importo a calcolo.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’integrazione può<br />
essere corrisposta in misura parziale fino a concorrenza dell’importo<br />
del trattamento minimo.<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- pari alla somma del trattamento minimo annuo del FPLD e<br />
dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in relazione<br />
all’età del pensionato<br />
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo del<br />
FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione sociale prevista in<br />
relazione all’età del pensionato e dell’importo annuo dell’assegno<br />
sociale.<br />
Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione sociale non spetta.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione è<br />
riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 10.931,18<br />
€ 10.931,18<br />
€ 27.327,95<br />
€ 21.862,36<br />
da 60 a 65 anni:<br />
€ 5.801,38<br />
da 65 a 70 anni:<br />
€ 6.539,91<br />
da 70 anni:<br />
vedi il n. 24<br />
(incremento fino<br />
a 516,46 euro)<br />
da 60 a 65 anni:<br />
€ 10.680,67<br />
da 65 a 70 anni:<br />
€ 11.419,20<br />
da 70 anni:<br />
vedi il n. 24<br />
(incremento fino<br />
a 516,46 euro)<br />
Fonti normative<br />
Legge 11/11/83 n. 638<br />
art. 6, commi da 1 a 7<br />
Decreto legislativo<br />
30/12/92 n. 503, art. 4<br />
Legge 24/12/93 n. 537<br />
art.11, comma 38<br />
Legge 8/8/95 n. 335<br />
art. 2, comma 14<br />
Legge 15/4/1985<br />
n. 140 art. 1<br />
Legge 29/12/1988<br />
n. 544 art. 1<br />
Legge 23/12/2000<br />
n. 388 art. 69<br />
Legge 28/12/2001<br />
n. 448 art. 38<br />
333
334<br />
Codice<br />
INPS<br />
6<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Pensione<br />
sociale<br />
Reddito influente<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali<br />
Rendite o prestazioni economiche previdenziali ed<br />
assistenziali erogate con continuità dallo Stato o da altri Enti<br />
pubblici o da Stati esteri (per il solo titolare, l’inclusione vale<br />
anche quando tali redditi siano esenti da imposte, come<br />
rendita INAIL, pensione di guerra, pensione privilegiata<br />
ordinaria tabellare per infermità contratte durante il servizio<br />
militare di leva, ecc.)<br />
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />
definitiva<br />
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />
Redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />
Organismi internazionali<br />
Con esclusione:<br />
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze<br />
- dell’assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della<br />
guerra 1915/18 e precedenti<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- pari all’importo annuo della pensione sociale stessa<br />
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: misura fissata dalla legge 153/69 e perequata di<br />
anno in anno<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 4.021,16<br />
€ 4.021,16<br />
€ 13.856,21<br />
Fonti normative<br />
Legge 30/4/1969,<br />
n. 153 art. 26<br />
Legge 16/4/1974,<br />
n. 114 art.2<br />
335
336<br />
Codice<br />
INPS<br />
7<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Assegno<br />
sociale<br />
Reddito influente<br />
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali e al netto dell’imposizione<br />
fiscale<br />
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />
definitiva<br />
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />
Organismi internazionali<br />
- redditi esenti da imposte<br />
- l’assegno sociale percepito dal coniuge del titolare<br />
con esclusione:<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />
denominati e relative anticipazioni<br />
- delle competenze arretrate soggette a tassazione<br />
separata<br />
- del reddito della casa di abitazione e relative pertinenze<br />
- dell’assegno sociale percepito dal titolare<br />
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)<br />
e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />
- della pensione liquidata secondo il sistema<br />
contributivo a carico di gestioni ed enti previdenziali<br />
pubblici e privati in misura corrispondente ad un terzo della<br />
pensione e comunque non oltre un terzo dell’assegno sociale<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- pari all’importo annuo dell’assegno sociale stesso<br />
Pensionato coniugato:<br />
- 2 volte l’importo annuo dell’assegno sociale<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 4.879,29<br />
€ 9.758,58<br />
Fonti normative<br />
Legge 8/8/1995, n. 335<br />
art. 3, comma 6<br />
337
338<br />
Codice<br />
INPS<br />
8<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Aumento<br />
della pensione<br />
sociale<br />
Reddito influente<br />
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali<br />
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />
definitiva<br />
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />
Organismi internazionali<br />
- redditi esenti da imposte, compresa la pensione sociale del<br />
richiedente<br />
con esclusione:<br />
- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha<br />
effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002)<br />
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
- delle pensioni di guerra;<br />
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88) e<br />
per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />
- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in favore<br />
dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile<br />
- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per<br />
l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000)<br />
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della<br />
legge n. 388/2000)<br />
- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in<br />
favore degli anziani senza carattere di continuità.<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene erogata<br />
la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- pari all’importo annuo della pensione sociale più l’importo annuo<br />
dell’aumento<br />
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite:<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: pari all’importo annuo della pensione sociale, più<br />
l’importo annuo dell’aumento, più l’importo del trattamento minimo<br />
FPLD<br />
Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento della pensione sociale non<br />
spetta.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è<br />
riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti.<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
Dal 2001<br />
l’aumento<br />
della pensione<br />
sociale è di fatto<br />
assorbito<br />
dall’incremento<br />
fino a 516,46<br />
euro. Per i limiti<br />
di reddito vedi al<br />
n. 24<br />
Fonti normative<br />
Legge 15/4/1985<br />
n. 140 art. 2<br />
Legge 29/12/1988<br />
n. 544 art. 2<br />
Legge 23/12/2000<br />
n. 388 art. 70<br />
Legge 28/12/2001<br />
n. 448 art. 38<br />
339
340<br />
Codice<br />
INPS<br />
9<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Assegno<br />
per<br />
il nucleo<br />
familiare<br />
Reddito influente<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />
contributi previdenziali e assistenziali<br />
Redditi di qualsiasi natura, ivi compresi (se<br />
complessivamente di importo superiore a 1.033 euro<br />
annui) anche:<br />
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />
definitiva<br />
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />
- redditi esenti da imposte<br />
con esclusione di:<br />
- trattamenti di fine rapporto comprese le<br />
anticipazioni<br />
- arretrati delle integrazioni salariali riferiti ad anni<br />
precedenti<br />
- l’assegno per il nucleo familiare e ogni altro<br />
trattamento di famiglia<br />
- indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)<br />
e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />
- pensioni tabellari a militari di leva vittime di<br />
infortunio<br />
- pensioni di guerra<br />
- rendite INAIL<br />
- indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />
- assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate<br />
dello Stato<br />
- indennità di trasferta, per la parte non soggetta ad<br />
IRPEF.<br />
Almeno il 70% del reddito complessivo deve essere<br />
costituito da redditi da lavoro dipendente o da pensione,<br />
di qualsiasi tipo, o da prestazione previdenziale derivante<br />
da lavoro dipendente.<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Anno che<br />
precede quello<br />
in cui inizia il<br />
periodo di<br />
percezione<br />
dell’ANF (il<br />
periodo di<br />
percezione va<br />
dal 1° luglio<br />
di un anno al<br />
30 giugno<br />
dell’anno<br />
successivo)<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare,<br />
coniuge,<br />
figli e altri<br />
componenti<br />
il nucleo<br />
familiare.<br />
Fanno parte<br />
del nucleo<br />
familiare,<br />
oltre<br />
il richiedente<br />
ed il suo<br />
coniuge non<br />
legalmente<br />
ed<br />
effettivamente<br />
separato,<br />
i figli<br />
minorenni,<br />
i figli<br />
maggiorenni<br />
inabili, fratelli<br />
sorelle e nipoti<br />
che siano<br />
orfani di<br />
entrambi<br />
i genitori<br />
e non abbiano<br />
diritto<br />
alla pensione<br />
ai superstiti
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
L’assegno compete in misura differenziata in rapporto sia ai livelli di reddito sia al numero<br />
dei componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei monoparentali e per quelli<br />
con inabili.<br />
La misura dell’assegno si riduce progressivamente con l’aumentare del livello di reddito.<br />
Fonti normative<br />
Legge 13/5/88 n. 153<br />
di conv. del D.L.<br />
13/3/88 n. 69 (art. 2)<br />
Legge 19/7/94 n. 451,<br />
di conv. del D.L.<br />
16/5/94 n. 299<br />
(art. 12 c. 8)<br />
Legge 22/3/95 n. 85 di<br />
conv. del D.L. 23/2/95<br />
n. 41 (art. 47 quinquies)<br />
e relativo DM di<br />
attuazione del 1/8/95<br />
Legge 28/12/95 n. 550<br />
(art. 3, comma 3) e<br />
relativo D.M. di<br />
attuazione dell’11/4/96<br />
Legge 23/12/96 n. 663<br />
(art. 3, comma 2) e<br />
relativo D.M. di<br />
attuazione del 19/3/97<br />
Legge 27/12/97 n. 550<br />
(art. 3, comma 2) e<br />
relativo D.M. di<br />
attuazione del 13/5/98<br />
Legge 27/12/97 n. 449<br />
(art. 59, comma 16) e<br />
relativo D.M. di<br />
attuazione del 27/5/98<br />
Legge 23/12/98 n. 448<br />
(art. 26)<br />
341
342<br />
Codice<br />
INPS<br />
10<br />
11<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Assegni<br />
familiari ai<br />
coltivatori<br />
diretti<br />
o quote di<br />
maggiorazione<br />
della pensione<br />
per carichi<br />
familiari su<br />
pensioni dei<br />
lavoratori<br />
autonomi<br />
Pensione<br />
ai superstiti<br />
(riduzione<br />
per redditi)<br />
Reddito influente<br />
Lo stesso che per l’assegno al nucleo familiare (vedi n. 9)<br />
senza la condizione del 70%<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati<br />
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte<br />
a tassazione separata<br />
- dell’importo della pensione ai superstiti in questione e di<br />
quello di eventuali altre pensioni ai superstiti<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Anno che<br />
precede<br />
quello in cui<br />
inizia il<br />
periodo di<br />
percezione<br />
dell’ANF (il<br />
periodo di<br />
percezione va<br />
dal 1° luglio<br />
di un anno al<br />
30 giugno<br />
dell’anno<br />
successivo)<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare,<br />
coniuge,<br />
figli e altri<br />
familiari a<br />
carico del<br />
titolare.<br />
Titolare
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Il limite di reddito per essere considerati a carico:<br />
- è pari all’importo mensile del trattamento minimo del FPLD<br />
determinato in via previsionale al 1° gennaio di ciascun anno<br />
- aumentato di 1/12 a titolo rateo di 13ª mensilità<br />
- moltiplicato per 1,30 se si tratta di figlio, coniuge o un genitore<br />
- ulteriormente moltiplicato per 1,75 per 2 genitori<br />
Il limite di reddito per la corresponsione degli assegni:<br />
- è stabilito in misura differenziata a seconda del numero dei<br />
componenti il nucleo familiare, con agevolazioni per i nuclei<br />
monoparentali e per quelli con inabili<br />
In presenza di redditi di importo:<br />
- non superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo, la pensione<br />
viene erogata per intero;<br />
- fra 3 e 4 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 75%;<br />
- tra 4 e 5 volte il minimo annuo, la pensione è erogata al 60%;<br />
- oltre le 5 volte il minimo annuo, la pensione è al 50%.<br />
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai<br />
superstiti non può comunque essere inferiore a quello che<br />
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari<br />
al limite massimo della fascia immediatamente precedente<br />
quella nella quale si colloca il reddito posseduto.<br />
I limiti non si applicano se del nucleo familiare fanno parte<br />
figli minori, studenti o inabili<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 591,53<br />
€ 1.035,18<br />
€ 16.396,77<br />
€ 21.862,36<br />
€ 27.327,96<br />
Fonti normative<br />
D.P.R. 30/5/55 n. 797<br />
(T.U.A.F.)<br />
Legge 28/2/86 n. 41,<br />
art. 23 (cessazione o<br />
riduzione degli A.F.)<br />
Legge 27/7/94 n. 473<br />
di conversione del<br />
D.L. 31/5/94 n. 330<br />
(art. 3bis) (esclusione<br />
di alcune tipologie<br />
di reddito)<br />
Legge 8/8/95 n. 335<br />
art. 1, comma 41<br />
343
344<br />
Codice<br />
INPS<br />
12<br />
13<br />
14<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Assegno di<br />
invalidità<br />
(riduzione<br />
per redditi<br />
da lavoro)<br />
Revisione<br />
straordinaria<br />
dell’assegno<br />
di invalidità<br />
Pensione<br />
sociale ed<br />
assegno<br />
sociale erogati<br />
ai mutilati e<br />
invalidi civili<br />
e ai sordomuti<br />
oltre il 65°<br />
anno di età<br />
Reddito influente<br />
Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale<br />
o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />
internazionali, o all’estero, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />
denominati e relative anticipazioni<br />
- delle competenze arretrate soggette a tassazione<br />
separata<br />
Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza<br />
anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2) e cioè:<br />
Reddito da lavoro dipendente, autonomo, professionale<br />
o di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />
internazionali, o all’estero, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />
denominati e relative anticipazioni<br />
- delle competenze arretrate soggette a tassazione<br />
separata<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Anno<br />
precedente<br />
quello nel<br />
quale viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Anno<br />
precedente<br />
quello nel<br />
quale viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare<br />
Titolare<br />
Titolare
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
In presenza di redditi da lavoro:<br />
- non superiori a 4 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno<br />
viene erogato per intero;<br />
- tra le 4 e le 5 volte il trattamento minimo annuo, l’assegno<br />
viene erogato per tre quarti<br />
- oltre 5 volte il minimo annuo l’assegno viene erogato per la metà<br />
Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con l’assegno di<br />
invalidità ridotto non può comunque essere inferiore a quello che<br />
spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al<br />
limite massimo della fascia immediatamente precedente quella nella<br />
quale si colloca il reddito posseduto<br />
Lo stesso previsto per la pensione di invalidità con decorrenza<br />
anteriore al 1° luglio 1984 (vedi al n. 2), cioè:<br />
3 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD<br />
Oltre tale limite, il titolare viene sottoposto ad accertamento<br />
sanitario per la revisione dello stato di invalidità<br />
L’importo del limite di reddito è quello previsto per il trattamento<br />
economico corrisposto prima del 65° anno di età (vedi n. 25):<br />
- mutilati e invalidi totali e sordomuti<br />
- per i mutilati e invalidi parziali il limite coincide con quello della<br />
pensione sociale o dell’assegno sociale, a seconda del fatto che il<br />
65° anno di età sia stato compiuto dopo il 1995 o prima del 1996<br />
Oltre tali limiti, la pensione o l’assegno non spettano.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la pensione o<br />
l’assegno spettano in misura intera, ma decurtati degli aumenti di 100<br />
e 18 mila lire intervenuti nel 1999 e nel 2000 (vedi nn. 19 e 20) .<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 21.862,36<br />
€ 27.327,95<br />
€ 16.396,77<br />
€ 13.739,69<br />
€ 4.021,16<br />
€ 4.879,29<br />
Fonti normative<br />
Legge 8/8/95 n. 335<br />
art. 1, comma 42<br />
Legge 12/6/1984,<br />
n. 222, art. 9<br />
Legge 30/12/1991,<br />
n. 412, art. 12,<br />
comma 3<br />
345
346<br />
Codice<br />
INPS<br />
15<br />
16<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Integrazione al<br />
minimo in<br />
presenza di<br />
quota di<br />
pensione estera<br />
Assegni di<br />
invalidità e<br />
pensioni di<br />
anzianità<br />
(cumulo<br />
con i redditi<br />
da lavoro<br />
autonomo)<br />
Reddito influente<br />
Reddito da lavoro autonomo, professionale o<br />
di impresa conseguito in Italia, anche presso organismi<br />
internazionali, o all’estero.<br />
Si tratta di tutti i redditi ricollegabili ad attività di lavoro<br />
svolte senza vincolo di subordinazione, cioè reddito da<br />
lavoro autonomo e professionale, continuativo o saltuario,<br />
considerato tale ai fini fiscali, indipendentemente dalle<br />
modalità di dichiarazione fiscale:<br />
- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;<br />
- i compensi percepiti per l’esercizio di arti e professioni;<br />
- i redditi prodotti dai titolari di rapporti di collaborazione<br />
continuativa e coordinata;<br />
- i compensi percepiti per gli altri rapporti di collaborazione,<br />
quali quelli derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco e<br />
revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali,<br />
riviste, enciclopedie e simili, dalle attività relative ad<br />
incarichi di presidente di enti o associazioni, di componente<br />
dei rispettivi consigli o comitati, ecc..<br />
- le indennità percepite per gli incarichi di presidente e di<br />
membro di organi collegiali;<br />
- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di<br />
associazione in partecipazione, nei casi in cui l’apporto è<br />
costituito dalla prestazione di lavoro;<br />
- i redditi derivanti dalla qualità di socio accomandante di<br />
società in accomandita semplice e di società in nome<br />
collettivo connessi ad attività di lavoro autonomo .<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Pensioni o assegni di invalidità: importo pari al trattamento minimo<br />
annuo FPLD<br />
Altre pensioni: nessun limite.<br />
In presenza di reddito da lavoro autonomo, viene detratta dalla<br />
pensione una quota pari al 30% della parte che eccede il livello<br />
minimo del FPLD e comunque non maggiore del 30% dell’importo del<br />
reddito da lavoro.<br />
Numerose le eccezioni in dipendenza dell’anzianità contributiva,<br />
dell’età, della gestione che eroga la pensione, della durata e del tipo di<br />
lavoro, della data di decorrenza della pensione o di maturazione dei<br />
requisiti.<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 5.465,59<br />
Fonti normative<br />
DLgs 30/12/1992,<br />
n. 503 art. 10<br />
Legge 24/12/1993,<br />
n. 537 art. 11<br />
347
348<br />
Codice<br />
INPS<br />
17<br />
18<br />
(il codice INPS vale solo per<br />
i redditi prodotti all’estero)<br />
19<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Mantenimento<br />
dell’integrazione al<br />
minimo nell’importo<br />
cristallizzato al<br />
30/9/83<br />
(sentenza n.<br />
240/1994 della Corte<br />
Costituzionale)<br />
Assegni di invalidità e<br />
pensioni di anzianità<br />
(cumulo con i redditi<br />
da lavoro dipendente<br />
anche all’estero)<br />
Aumenti di lire<br />
100.000 dal<br />
1/1/1999 e 18.000<br />
dal 1/1/2000 per le<br />
pensioni sociali<br />
sostitutive di<br />
prestazioni INVCIV e<br />
aumento di lire<br />
100.000 dal<br />
1/1/1999 per la<br />
pensione ai ciechi<br />
civili nati prima del<br />
1931<br />
Reddito influente<br />
Gli stessi redditi previsti per l’integrazione al minimo<br />
delle pensioni con decorrenza anteriore al 1° gennaio<br />
1994 (vedi al n. 1), cioè:<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />
denominati<br />
- dell’importo della pensione cristallizzata<br />
ma compresi:<br />
- l’importo dell’altra pensione integrata al minimo<br />
- l’importo degli eventuali arretrati corrisposti per<br />
cristallizzazione<br />
Reddito da lavoro dipendente<br />
Gli stessi redditi previsti per la pensione sociale<br />
(vedi n. 6).<br />
Nel reddito non va computato l’APS (vedi n. 8)<br />
eventualmente percepito dal titolare.<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene erogata<br />
la prestazione<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene erogata<br />
la prestazione<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene erogata<br />
la prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare<br />
Titolare<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Lo stesso limite previsto per l’integrazione al minimo delle<br />
pensioni con decorrenza anteriore all’ 1/1/94 (vedi al n. 1), cioè:<br />
2 volte l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD<br />
Oltre tale limite, la pensione cristallizzata nell’importo di<br />
lire 298.550 (154,19 euro) viene riportata all’originario importo da<br />
calcolo, incrementato della perequazione automatica nel frattempo<br />
intervenuta<br />
In presenza di reddito da lavoro dipendente, viene detratta<br />
dall’assegno di invalidità una quota pari alla metà della parte che<br />
eccede il livello minimo del FPLD e comunque non maggiore<br />
dell’importo del reddito da lavoro.<br />
Dalle pensioni di anzianità, invece, viene detratta una quota pari<br />
all’importo del reddito da lavoro, fino a concorrenza dell’importo<br />
della pensione.<br />
Numerose le eccezioni in dipendenza della gestione che eroga la<br />
pensione, della durata e del tipo di lavoro, della data di decorrenza<br />
della pensione o di maturazione dei requisiti e dell’anzianità<br />
contributiva sulla base della quale è stata liquidata la pensione.<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 10.931,18<br />
Gli stessi limiti previsti per la pensione sociale (vedi n. 6).<br />
Oltre anche uno solo di tali limiti, l’aumento non spetta.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’aumento è riconosciuto in misura tale<br />
da non far superare i limiti previsti.<br />
Fonti normative<br />
sentenza<br />
C. Cost. 8-10/6/94,<br />
n. 240<br />
Legge 23/12/96, n. 662<br />
art. 1, commi 181-184<br />
Legge 30/4/1969,<br />
n. 153 art. 20 e 22<br />
DLgs 30/12/1992,<br />
n. 503 art. 10<br />
Legge 29/12/1990,<br />
n. 407 art. 7<br />
Legge 23/12/1998,<br />
n. 448, art. 67<br />
Legge 23/12/1999,<br />
n. 488, art. 52<br />
349
350<br />
Codice<br />
INPS<br />
20<br />
21<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Aumenti<br />
di lire 100.000<br />
dal 1/1/1999<br />
e 18.000 dal<br />
1/1/2000<br />
per gli assegni<br />
sociali sostitutivi<br />
di prestazioni<br />
INVCIV e aumento<br />
di lire 100.000<br />
dal 1/1/1999<br />
per la pensione<br />
ai ciechi civili<br />
ultra65enni<br />
nati dopo<br />
il 1930<br />
Aumento di<br />
£. 20.000<br />
delle prestazioni<br />
economiche<br />
per invalidi<br />
civili, ciechi civili<br />
e sordomuti<br />
sotto i 65 anni<br />
di età<br />
Reddito influente<br />
Gli stessi redditi previsti per l’assegno sociale (vedi n. 7).<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />
contributi previdenziali e assistenziali, senza alcuna<br />
esclusione.<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata<br />
la<br />
prestazione<br />
Anno<br />
precedente<br />
quello nel<br />
quale viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare e<br />
coniuge<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Lo stesso limite previsto per l’assegno sociale (vedi n. 7).<br />
Oltre il limite, l’aumento non spetta.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore al limite, l’aumento è riconosciuto in misura tale<br />
da non far superare il limite previsto.<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e<br />
dell’importo annuo della maggiorazione stessa.<br />
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo annuo<br />
del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione stessa e<br />
dell’importo annuo dell’assegno sociale.<br />
Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti,<br />
la maggiorazione è riconosciuta in misura intera.<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
da 65 a 70 anni:<br />
€ 5.013,58<br />
da 70 anni:<br />
vedi il n. 24<br />
(incremento fino a<br />
516,46 euro)<br />
da 65 a 70 anni:<br />
€ 10.479,17<br />
da 70 anni:<br />
vedi il n. 24<br />
(incremento fino a<br />
516,46 euro)<br />
Fonti normative<br />
Legge 23/12/1998,<br />
n. 448, art. 67<br />
Legge 23/12/1999,<br />
n. 488, art. 52<br />
Legge 23/12/2000<br />
n. 388 art. 70<br />
351
352<br />
Codice<br />
INPS<br />
22<br />
23<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Maggiorazione<br />
dell’Assegno<br />
Sociale<br />
Importo<br />
aggiuntivo di<br />
lire 300.000 ai<br />
titolari di uno o<br />
più trattamenti<br />
pensionistici<br />
il cui importo<br />
complessivo<br />
annuo, al netto<br />
dei trattamenti<br />
di famiglia,<br />
non superi<br />
il trattamento<br />
minimo annuo<br />
del FPLD<br />
Reddito influente<br />
Gli stessi redditi previsti per l’APS (vedi n. 8)<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei<br />
contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione:<br />
- del reddito della casa d’abitazione e pertinenze<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque<br />
denominati<br />
- dei redditi derivanti da competenze arretrate<br />
sottoposte a tassazione separata<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per<br />
il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Stesso anno<br />
per<br />
il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare e<br />
coniuge<br />
Titolare e<br />
coniuge
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- pari alla somma dell’importo annuo dell’assegno sociale e<br />
dell’importo annuo della maggiorazione stessa<br />
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: pari alla somma del trattamento minimo<br />
annuo del FPLD, dell’importo annuo della maggiorazione<br />
stessa e dell’importo annuo dell’assegno sociale<br />
Oltre anche uno solo di tali limiti, la maggiorazione non spetta.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, la maggiorazione<br />
è riconosciuta in misura tale da non far superare i limiti previsti<br />
Reddito da pensione<br />
L’importo della o delle pensioni del titolare non deve superare<br />
l’importo annuo del trattamento minimo del FPLD. In caso di<br />
superamento, l’importo aggiuntivo è riconosciuto in misura tale<br />
da non far superare il limite pari al TM + importo aggiuntivo<br />
Reddito complessivo<br />
- Pensionato non coniugato: una volta e mezza l’importo annuo<br />
del trattamento minimo del FPLD, compreso il reddito da pensione.<br />
- Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: 3 volte l’importo annuo del trattamento minimo<br />
del FPLD<br />
Oltre uno solo di questi limiti, l’importo aggiuntivo non spetta.<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
da 65 a 70 anni:<br />
€ 5.047,25<br />
da 70 anni: vedi il<br />
n. 24 (incremento<br />
fino a 516,46<br />
euro)<br />
da 65 a 70 anni:<br />
€ 5.047,25<br />
€ 10.52,84<br />
da 70 anni: vedi il<br />
n. 24 (incremento<br />
fino a 516,46<br />
euro)<br />
€ 5.465,59<br />
€ 5.620,53<br />
€ 8.198,39<br />
€ 8.198,39<br />
€ 16.396,77<br />
Fonti normative<br />
Legge 23/12/2000<br />
n. 388 art. 70<br />
Legge 28/12/2001<br />
n. 448 art. 38<br />
Legge 23/12/2000<br />
n. 388 art. 70<br />
353
354<br />
Codice<br />
INPS<br />
24<br />
25<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Incremento<br />
della<br />
maggiorazione<br />
sociale della<br />
pensione,<br />
dell’aumento<br />
della pensione<br />
sociale, della<br />
maggiorazione<br />
dell’assegno<br />
sociale, della<br />
pensione di<br />
inabilità e dei<br />
trattamenti<br />
economici ai<br />
disabili fino a<br />
garantire un<br />
reddito<br />
complessivo<br />
mensile pari<br />
all’importo del<br />
trattamento<br />
minimo INPS +<br />
123,77 euro<br />
Prestazioni<br />
economiche per<br />
invalidi civili e<br />
sordomuti sotto<br />
i 65 anni di età<br />
e per i ciechi<br />
civili<br />
Reddito influente<br />
Redditi di qualsiasi natura, e quindi:<br />
- reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, compresa la pensione del<br />
richiedente la prestazione<br />
- redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta<br />
definitiva<br />
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell’IRPEF<br />
- redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o<br />
Organismi internazionali<br />
- redditi esenti da imposte<br />
con esclusione:<br />
- del reddito della casa di abitazione (l’esclusione ha<br />
effetto soltanto a partire dal 1° gennaio 2002)<br />
- dei trattamenti di famiglia comunque denominati<br />
- delle pensioni di guerra;<br />
- delle indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo<br />
- dell’indennità per ciechi parziali (art. 3 legge 508/88)<br />
e per sordi prelinguali (art. 4 legge 508/88)<br />
- dell’indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 in<br />
favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo<br />
irreversibile<br />
- delle 200.000 lire di rimborso fiscale forfettario per<br />
l’anno 2000 (art. 1 bis della legge n. 354/2000)<br />
- delle 300.000 lire di importo aggiuntivo (art. 70 della<br />
legge n. 388/2000)<br />
- dei sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti in<br />
favore degli anziani senza carattere di continuità.<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali, senza alcuna esclusione<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Stesso anno<br />
per il quale<br />
viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Anno<br />
precedente<br />
quello nel<br />
quale viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare e<br />
coniuge<br />
Titolare
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
Pensionato non coniugato:<br />
- pari all’importo annuo del reddito complessivo garantito<br />
Pensionato coniugato: è assoggettato ad un doppio limite:<br />
- limite personale, come sopra<br />
- limite coniugale: pari all’importo annuo del reddito complessivo<br />
garantito più l’importo annuo dell’assegno sociale<br />
Oltre anche uno solo di tali limiti, l’incremento non spetta.<br />
In presenza di redditi di importo inferiore ai limiti, l’incremento è<br />
riconosciuto in misura tale da non far superare i limiti previsti<br />
Mutilati e invalidi totali, ciechi e sordomuti:<br />
Ciechi parziali (c. d. decimisti) con solo assegno a vita:<br />
Mutilati e invalidi parziali: pari all’importo annuo della pensione<br />
sociale<br />
Oltre il limite la prestazione non spetta.<br />
In presenza di redditi entro il limite, la prestazione spetta in misura<br />
intera.<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 7.074,60<br />
€ 7.074,60<br />
€ 11.953,89<br />
€ 13.739,69<br />
€ 6.605,64<br />
€ 4.021,16<br />
Fonti normative<br />
Legge 28/12/2001<br />
n. 448 art. 38,<br />
commi 1, 2 e 5<br />
Legge 23/12/2002<br />
n. 289 art. 39,<br />
commi 4, 5 e 8<br />
legge 30/12/1991,<br />
n. 412 art. 12<br />
DM intermin.<br />
31/10/1992, n. 553<br />
355
356<br />
Codice<br />
INPS<br />
Descrizione<br />
prestazione<br />
Pensioni di<br />
guerra<br />
Sanatoria<br />
recupero<br />
indebiti<br />
previdenziali<br />
costituiti fino<br />
al 31.12.2000<br />
Indennità<br />
integrativa<br />
speciale<br />
corrisposta su<br />
pensioni a<br />
carico Enti<br />
gestori di<br />
forme<br />
assicurative<br />
esclusive<br />
dell’AGO con<br />
decorrenza<br />
precedente al<br />
1° gennaio<br />
1995<br />
Trattamenti di<br />
invalidità<br />
Reddito influente<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali e al lordo degli oneri deducibili<br />
Reddito assoggettabile all’IRPEF, al netto dei contributi<br />
previdenziali e assistenziali e degli oneri deducibili, con<br />
esclusione:<br />
- del reddito della casa d’abitazione e relative pertinenze<br />
- dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e<br />
relative anticipazioni<br />
- dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte<br />
a tassazione separata<br />
Altra Indennità integrativa speciale o altra forma di<br />
adeguamento al costo della vita<br />
rendita INAIL erogata per lo stesso evento<br />
indennità di mobilità e trattamenti di disoccupazione<br />
Periodo di<br />
percezione<br />
del reddito<br />
influente<br />
Anno<br />
precedente<br />
quello nel<br />
quale viene<br />
erogata la<br />
prestazione<br />
Soggetti<br />
il cui<br />
reddito<br />
è influente<br />
Titolare<br />
2000 Titolare<br />
Contestuale Titolare<br />
Contestuale Titolare
Limite di reddito ed effetti sulla prestazione<br />
€ 12.439,80<br />
£ 16.000.000 (€ 8.263,31). Oltre questo limite, il recupero dell’indebito può essere<br />
effettuato entro il limite del 75% del suo importo.<br />
Trattamento minimo INPS<br />
Oltre questo limite la seconda indennità integrativa speciale<br />
viene sospesa, con salvaguardia di un importo complessivo<br />
non inferiore al minimo INPS<br />
Limiti anno<br />
in corso<br />
(2005)<br />
€ 5.465,59<br />
Sospesa la prestazione di importo minore (nel caso di disoccupazione, facoltà di opzione)<br />
Fonti normative<br />
DPR 23/12/1978, n. 915<br />
Legge 10/10/1989, n. 342<br />
Legge 18/8/2000, n. 236<br />
Legge 28/12/2001 n. 448<br />
art. 38, commi 6-9<br />
Legge 27/5/1959, n. 324<br />
DPR 29/12/1973, n. 1.092<br />
art. 99<br />
Legge 21/12/1978, n. 843<br />
art. 17<br />
Sentenza C. Cost. n. 376<br />
del 26/10 – 7/11 1994<br />
Legge 8/8/1995, n. 335<br />
art. 1, c. 43<br />
357
- Tipologia dei redditi influenti sulle prestazioni<br />
358 Prospetto 2<br />
LAVORO (codice A)<br />
Dettaglio dei redditi Note<br />
Codice INPS Descrizione della<br />
vecchio nuovo tipologia di reddito<br />
Redditi da lavoro<br />
dipendente<br />
ed assimilati, riferiti<br />
all’anno in esame<br />
(lavoro svolto in<br />
Italia).<br />
I redditi da lavoro<br />
dipendente ed<br />
assimilati devono<br />
essere dichiarati al<br />
netto dei contributi<br />
previdenziali e<br />
assistenziali<br />
obbligatori per legge.<br />
redditi derivanti da:<br />
- lavoro dipendente ed assimilati<br />
- cassa integrazione guadagni<br />
- indennità di mobilità<br />
- indennità ordinaria disoccupazione<br />
- trattamento speciale di disoccupazione<br />
- indennità di malattia<br />
- indennità di maternità<br />
- qualsiasi altra indennità che abbia natura integrativa o sostitutiva delle retribuzioni<br />
Lavoro dipendente<br />
prestato in Italia<br />
1 A1<br />
Redditi da lavoro<br />
dipendente, riferiti<br />
all’anno in esame<br />
(lavoro svolto<br />
all’estero)<br />
redditi derivanti da:<br />
• attività lavorativa svolta alle dipendenze di terzi fuori del territorio nazionale, anche se non iscritti<br />
all'assicurazione obbligatoria I.V.S. italiana<br />
• reddito da lavoro percepito da lavoratori dipendenti da ditte italiane e distaccati all'estero, pensionati<br />
occupati nella Città del Vaticano ecc.<br />
NB I redditi dei pensionati che, da data non successiva al 1° febbraio 1991, prestano servizio alle<br />
dipendenze delle Comunità europee, a norma del regolamento n. 31 (CEE), n. 11 (CEEA) dei Consigli,<br />
del 18 dicembre 1961, come modificato dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259 del Consiglio del<br />
20 febbraio 1968, e successive modificazioni) vanno indicati con il codice A1.<br />
Lavoro dipendente<br />
prestato all'estero<br />
A2<br />
30
Sono da ritenersi<br />
compresi nei redditi<br />
da lavoro autonomo<br />
tutti i redditi<br />
comunque<br />
ricollegabili ad<br />
attività di lavoro<br />
svolte senza vincolo<br />
di subordinazione,<br />
prodotti sia in Italia<br />
che all'estero.<br />
Si veda la circolare<br />
INPS n. 59 del 12<br />
marzo 1997.<br />
I redditi da lavoro<br />
autonomo devono<br />
essere dichiarati al<br />
netto dei contributi<br />
previdenziali e<br />
assistenziali e al lordo<br />
delle ritenute erariali.<br />
Il reddito d'impresa<br />
deve essere<br />
dichiarato al netto<br />
anche delle eventuali<br />
perdite deducibili<br />
imputabili all'anno di<br />
riferimento del<br />
reddito.<br />
• redditi prodotti da coltivatori diretti, mezzadri e coloni, imprenditori agricoli a titolo principale,<br />
artigiani ed esercenti attività commerciali, iscritti alle gestioni previdenziali amministrate dall'INPS;<br />
• ogni altro reddito da lavoro autonomo, anche occasionale, indipendentemente dalle modalità di<br />
dichiarazione a fini fiscali;<br />
• lavoro parasubordinati<br />
• il reddito agrario nel caso in cui il titolare del reddito sia intestatario di partita IVA;<br />
• sono inoltre considerati redditi da lavoro autonomo (circ. INPS n. 59 del 31 marzo 1997):<br />
- i redditi di impresa connessi ad attività di lavoro;<br />
- i compensi percepiti per l'esercizio di arti e professioni<br />
- i compensi percepiti per rapporti di collaborazione, quali quelli derivanti dagli uffici di<br />
amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, dalla collaborazione a giornali, riviste,<br />
enciclopedie e simili, dalle attività relative ad incarichi di presidente di enti o associazioni, di<br />
componente dei rispettivi consigli o comitati, ecc.*;<br />
- le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, nei casi in cui<br />
l'apporto è costituito dalla prestazione di lavoro;<br />
- redditi in qualità di socio accomandatario di società in accomandita semplice e di società in nome<br />
collettivo, in quanto viene espletata l’attività lavorativa (messaggio INPS n. 292 del 31 ottobre 2001)<br />
* Non sono considerate reddito da lavoro autonomo, per lo meno ai fini della normativa del cumulo<br />
pensione - retribuzione, le indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell'art. 82<br />
del DLgs 267/2000. Si tratta delle indennità relative:<br />
- alla carica di sindaco e assessore comunale, presidente e assessore delle amministrazioni provinciali,<br />
presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali di enti territoriali, presidente e<br />
componente di organi esecutivi di consorzi fra enti locali e loro aziende;<br />
- alla presenza alle sedute dei rispettivi organi di consiglieri comunali, consiglieri provinciali,<br />
componenti di organi esecutivi dei Comuni, delle Province e delle loro aziende o consorzi;<br />
- alle missioni compiute da sindaci, presidenti di amministrazioni provinciali, Comunità montane,<br />
comitati di gestione e assemblea delle unità sanitarie locali, consigli di amministrazione delle aziende<br />
municipali, provinciali e consortili, di consorzi e associazioni tra Comuni, nonché da componenti degli<br />
organi dei suddetti enti.<br />
3 A3 Lavoro autonomo<br />
Vedi la circolare INPS<br />
n. 20 del 26 gennaio<br />
2001, punto 7<br />
Prestazioni coordinate<br />
e continuative,<br />
lavoro a progetto<br />
35 A4<br />
359
360<br />
Dettaglio dei redditi Note<br />
Codice INPS Descrizione della<br />
vecchio nuovo tipologia di reddito<br />
segue LAVORO (codice A)<br />
4 Pensioni INPS<br />
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />
L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale pensionati<br />
Pensioni a carico di altri Enti, diversi<br />
dall’INPS, e conosciute dal Casellario<br />
centrale pensionati<br />
6<br />
IMMOBILI (codice B)<br />
Da indicare al lordo della deduzione prevista ai<br />
fini IRPEF.<br />
•reddito della casa di abitazione e di tutte le relative<br />
pertinenze<br />
18 B1 Casa di abitazione<br />
Va acquisito soltanto il reddito di terreni e<br />
fabbricati, con esclusione del reddito della casa<br />
di abitazione e di tutte le relative pertinenze.<br />
Il reddito derivante da abitazioni locate deve<br />
essere indicato, come previsto ai fini IRPEF, al<br />
netto dell’abbattimento.<br />
Il reddito dei terreni deve essere indicato come<br />
previsto ai fini IRPEF, cioè rivalutato.<br />
•redditi di terreni provenienti da proprietà, da enfiteusi,<br />
da usufrutto<br />
•redditi derivanti dal possesso di fabbricati diversi dalla<br />
casa di abitazione e relative pertinenze<br />
19 B2 Altri immobili<br />
CAPITALI (codice C)<br />
Da indicare al lordo della ritenuta effettuata<br />
alla fonte<br />
• interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti<br />
bancari<br />
• interessi, premi e frutti di depositi e conti correnti postali<br />
• interessi dei Buoni Ordinari del Tesoro, dei certificati di<br />
credito e di altri titoli dello Stato<br />
•proventi di quote di investimento<br />
Interessi bancari, postali, dei BOT, dei<br />
CCT, interessi dei titoli di Stato e<br />
proventi di quote di investimento,<br />
soggetti a ritenuta d'acconto alla<br />
fonte a titolo di imposta o ad imposta<br />
sostitutiva dell’Irpef<br />
C1<br />
14
ASSISTENZIALI (codice D)<br />
Prestazioni assistenziali in danaro<br />
erogate dallo Stato o altri Enti pubblici<br />
o Stati esteri (escluse le prestazioni<br />
economiche erogate dasll’Inps agli<br />
invalidi civili, ciechi e sordomuti, le<br />
indennità di accompagnamento per<br />
invalidi civili, di comunicazione per i<br />
sordomuti e quelle previste per i ciechi<br />
parziali)<br />
D1<br />
28<br />
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />
Ove influenti, l’Inps li rileva in via automatica dai propri archivi e gli altri Enti dal Casellario centrale pensionati<br />
Prestazioni economiche agli invalidi<br />
civili, ciechi e sordomuti diverse dalle<br />
indennità di accompagnamento e<br />
simili<br />
25<br />
TRATTAMENTI ECONOMICI INDENNITARI O RISARCITORI<br />
Rendite per infortunio o malattia<br />
professionale erogate dall’INAIL,<br />
anche se liquidate in capitale<br />
22<br />
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />
Ove influenti, l’Ente previdenziale li rileva in via automatica dall’Ente competente o dal Casellario centrale<br />
pensionati<br />
Pensioni privilegiate ordinarie<br />
tabellari per infermità contratte a<br />
causa del servizio militare di leva e<br />
assegni connessi<br />
23<br />
24 Pensioni di guerra.<br />
Assegno vitalizio combattenti guerra<br />
1915-1918<br />
26<br />
361
362<br />
ARRETRATI - TFR (codice E)<br />
Dettaglio dei redditi Note<br />
Codice INPS Descrizione della<br />
vecchio nuovo<br />
tipologia di reddito<br />
Redditi da lavoro dipendente ed assimilati,<br />
soggetti a tassazione separata, riferiti ad anni<br />
precedenti a quello nel quale vengono percepiti<br />
(lavoro svolto in Italia).<br />
Da dichiarare al netto dei contributi previdenziali<br />
e assistenziali obbligatori per legge.<br />
come redditi di codice 1<br />
(con esclusione della cassa integrazione<br />
guadagni riferita ad anni precedenti: vedi n.<br />
17/E2)<br />
Arretrati di lavoro dipendente prestato in Italia<br />
2<br />
E1<br />
Redditi da lavoro dipendente, riferiti ad anni<br />
precedenti a quello nel quale vengono percepiti<br />
(lavoro svolto all’estero)<br />
Arretrati lavoro dipendente prestato all'estero come redditi di codice 30<br />
31<br />
Arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni<br />
precedenti<br />
E2<br />
17<br />
Trattamenti di fine rapporto (TFR, buonuscita,<br />
liquidazione, ecc.)<br />
E3<br />
16<br />
Arretrati di pensioni erogate dall’INPS riferiti ad<br />
anni precedenti<br />
5<br />
Questi redditi non vanno mai dichiarati nei modelli RED.<br />
L’Ente previdenziale li rileva in via automatica dai propri archivi o da quello del Casellario centrale<br />
pensionati<br />
Arretrati di pensioni a carico di altri Enti, diversi<br />
dall’INPS, e conosciute dal Casellario centrale<br />
pensionati, riferiti ad anni precedenti<br />
7
ALTRI REDDITI (codice F)<br />
Deve essere indicato l’importo assoggettabile<br />
all’IRPEF<br />
Rendite vitalizie o a tempo determinato<br />
costituite a titolo oneroso (ad esempio con<br />
compagnie di assicurazione) in Italia<br />
21 F1<br />
gli assegni periodici corrisposti dall'altro<br />
coniuge – ad esclusione di quelli destinati al<br />
mantenimento dei figli - in conseguenza di<br />
separazione legale o di annullamento,<br />
scioglimento o cessazione degli effetti civili<br />
del matrimonio e gli alimenti corrisposti ai<br />
sensi dell'art. 433 c.c., nella misura in cui<br />
risultano da provvedimenti dell'autorità<br />
giudiziaria.<br />
Ai sensi dell'art. 47, primo comma, lett. i) del<br />
citato D.P.R. 917/1986, tali redditi<br />
costituiscono reddito assimilato a quello da<br />
lavoro dipendente.<br />
Se dal provvedimento giudiziale non risulta la<br />
ripartizione della somma destinata al<br />
mantenimento del coniuge e dei figli, tali<br />
assegni, a norma dell'art. 3, del D.P.R. 4<br />
febbraio 1988, n. 42, costituiscono reddito<br />
nella misura del 50 per cento.<br />
Assegno di mantenimento corrisposto dal<br />
coniuge separato<br />
34 F2<br />
363
364<br />
Dettaglio dei redditi Note<br />
Codice INPS Descrizione della<br />
vecchio nuovo tipologia di reddito<br />
segue ALTRI REDDITI (codice F)<br />
Quota dell'utile di esercizio di loro spettanza<br />
• redditi in qualità di socio di società in accomandita semplice e di<br />
società in nome collettivo, nel solo caso in cui l'apporto consista<br />
esclusivamente in erogazione di capitale (socio accomandante)<br />
Redditi di<br />
partecipazione in<br />
società e imprese<br />
15<br />
F3<br />
• assegni di sostentamento<br />
• redditi di capitale<br />
• dividendi (comprensivi del credito d’imposta, ove presente)<br />
Altri redditi<br />
assoggettabili<br />
all’IRPEF<br />
20<br />
• redditi esenti da Irpef<br />
• quota esente di redditi che sono assoggettati ad Irpef solo per la<br />
parte che eccede determinati limiti<br />
Altri redditi non<br />
assoggettabili<br />
all’IRPEF<br />
27 F4<br />
ALTRE INFORMAZIONI (codice G)<br />
Deve essere acquisito l’intero importo IRPEF pagato<br />
nell’anno richiesto comprensivo anche degli importi<br />
pagati per le addizionali regionali e comunali.<br />
Gli acconti IRPEF devono essere considerati nell’anno<br />
di competenza e non in quello di pagamento.<br />
Ammontare dell’IRPEF<br />
pagata nell’anno<br />
29 G1<br />
Importo delle trattenute sulla retribuzione effettuate<br />
dal datore di lavoro in applicazione della normativa<br />
sul cumulo delle pensioni con i redditi da lavoro<br />
Quote di pensione<br />
trattenute dal datore<br />
di lavoro<br />
33 G2
PENSIONI ESTERE (codice H)<br />
Pensioni dirette<br />
erogati da Stati esteri<br />
H1<br />
8a<br />
Pensioni ai superstiti<br />
erogate da Stati esteri<br />
8b H2<br />
In quanto non conosciuti dal casellario, le pensioni a<br />
carico di Stati esteri devono essere dichiarate sul<br />
modello RED.<br />
• redditi da prestazioni erogate da Enti esteri a seguito di malattia<br />
professionale o incidente sul lavoro che hanno privato l’interessato<br />
dell’attitudine al lavoro per tutta la vita;<br />
• redditi di pensione estera concessi ai minatori che abbiano lavorato<br />
per almeno 20 anni nelle miniere di carbone del Belgio e per i<br />
quali sia stata riscontrata una malattia professionale che non abbia<br />
determinato un’inabilità lavorativa permanente;<br />
• redditi derivanti da rendita per malattia professionale concessa dal<br />
FDMP - Fond des maladies professionnelles<br />
Pensioni estere per<br />
infortunio sul lavoro o<br />
malattia professionale<br />
H3<br />
32<br />
• Rendite per polizze stipulate con compagnie di assicurazione estere<br />
• Previdenza complementare estera<br />
Rendite vitalizie o a<br />
tempo determinato<br />
costituite a titolo<br />
oneroso all’estero<br />
39 H4<br />
arretrati riferiti sia alle pensioni dirette che alle pensioni ai superstiti<br />
Arretrati riferiti ad<br />
anni precedenti<br />
relativi a pensioni<br />
erogate da Stati esteri<br />
9 H5<br />
365
366<br />
Tab. 3 – Redditi influenti per rilevanza<br />
codice<br />
INPS<br />
codice INPS<br />
rilevanze<br />
redditi<br />
1 30 3 35 4 6 18 19 14 28 25 22 23<br />
A1 A2 A3 A4 B1 B2 C1 D1 D1<br />
lavoro dipendente IT<br />
lavoro dipendente EST<br />
lavoro autonomo<br />
CO. CO. CO.<br />
ITM < 94 a 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />
2 IO < 7/84 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
3 ITM INV a 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0<br />
4 ITM > 93 a 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0<br />
5 MSP 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 X 2 2 2<br />
6 PS 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1<br />
7 AS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />
8 APS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />
9 ANF b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0<br />
10 AF b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0<br />
11 SO tab. F c 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />
12 INV tab. G 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
13 REVISIONE INV 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
14 PS AS SOST 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 X 0 0<br />
15 ITM est. d<br />
16 cumulo lav. aut. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
17 Cristallizzazione a 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />
18 cumulo lav. dip. estero b<br />
19 aum. INVCIV PS 2 2 2 2 2 2 0 2 0 1 1 2 1 1<br />
20 aum. INVCIV AS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />
21 Maggiorazione INVCIV 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0<br />
22 MAS 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />
23 Importo aggiuntivo 2 2 2 2 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0<br />
24 Incremento 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2<br />
25 INVCIV 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 X 0 0<br />
GUERRA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0<br />
Sanatorie indebiti e 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0<br />
IIS cumulo f 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
INV INAIL cumulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0<br />
Legenda 0 = il reddito non è influente sulla prestazione • 1 = il reddito è influente quando conseguito dal titolare della<br />
reddito conseguito da qualsiasi componente il nucleo familare<br />
Note a = non è influente l'importo a calcolo della pensione da integrare • b = i redditi C, D ed F4 sono influenti solo<br />
superstiti • d = redditi conseguiti all'estero, dello stesso tipo influente sulla corrispondente prestazione in Italia<br />
IIS o altra forma di adeguamento al costo della vita corrisposto su pensione o retribuzione • g = rientrano in<br />
pensione sociale che tuttavia vengono rilevate direttamente dal Casellario<br />
pensioni INPS<br />
pensioni altri Enti<br />
casa di abitazione<br />
altri immobili<br />
interessi<br />
assistenza g<br />
MSP<br />
INVCIV
24 26 68 2 31 17 16 5 7 21 34 15 20 27 29 33 8a 8b 32 39 9<br />
E1 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F3 F4 G1 G2 H1 H2 H3 H4 H5<br />
pens. GUERRA<br />
vitalizio 15/18<br />
assegni su medaglie VM<br />
arretrati lav. dip. IT<br />
arretrati lav. dip. EST<br />
arretrati CIG<br />
TFR e simili<br />
arretrati pens. INPS<br />
arretrati pens. altri<br />
rendite finanziarie IT<br />
ass. mantenim. da coniuge<br />
0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0<br />
0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />
1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 2 2<br />
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0<br />
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />
0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3<br />
0 3 0 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 3 0 0 3 3 0 3 3<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0<br />
0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />
1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 1 2 2<br />
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0<br />
0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 2<br />
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 0 0 0 2 2 0 2 0<br />
0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2<br />
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
prestazione da controllare • 2 = è influente il reddito conseguito sia dal titolare che dal coniuge • 3 = è influente il<br />
se superano complessivamente l'importo annuo di 1.033 euro • c = esclusa la pensione stessa ed altre pensioni ai<br />
• e = i redditi vanno considerati al netto degli oneri deducibili e della deduzione art. 10 TUIR • f = è influente solo altra<br />
questa categoria tutte le prestazioni continuative di tipo puramente assistenziale. Vi sono compresi anche l'assegno e la<br />
partecipazione societaria<br />
altri IRPEF<br />
altri NON IRPEF<br />
IRPEF per AS<br />
trattenute cumulo<br />
pensioni dirette EST<br />
pens. superstiti EST<br />
inf. o mal. prof. EST<br />
rendite finanziarie EST<br />
arretrati pens. EST<br />
367
368<br />
Tab. 4 – Rilevanze per reddito influente<br />
Cod. rilevanza<br />
Codice reddito<br />
nuovo<br />
Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge<br />
n. 638/1983. Pensioni con decorrenza<br />
anteriore al 1° febbraio 1994<br />
Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità<br />
ex articolo 1 della legge n. 222/1984<br />
Integrazione al minimo ex articolo 4<br />
del decreto legislativo n. 503/1992.<br />
Pensioni con decorrenza dal 1° febb. 1994<br />
Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1<br />
della legge n. 544/1988 e articolo 69,<br />
comma 3, della legge 388/2000<br />
A - REDDITI DA LAVORO<br />
lavoro dipendente prestato in Italia A1 1 S S S S S<br />
lavoro dipendente prestato all'estero A2 30 S S S S S<br />
lavoro autonomo A3 3 S S S S S<br />
prestazioni coordinate e continuative -<br />
lavoro a progetto A4 35 S S S S S<br />
B - REDDITI DA IMMOBILI<br />
casa di abitazione B1 18<br />
altri immobili (terreni e fabbricati) B2 19 S S S S S<br />
C - REDDITI DA CAPITALI<br />
interessi bancari, postali, dei BOT, dei<br />
CCT e altri titoli di Stato, proventi di<br />
quote di investimento, ecc. C1 14 S<br />
vecchio<br />
1 3 4 5 6<br />
D - REDDITI ASSISTENZIALI<br />
prestazioni assistenziali in danaro<br />
erogate dallo Stato, ecc. D1 28 S S/N<br />
E - ARRETRATI / TFR<br />
arretrati lavoro dipendente riferiti ad<br />
anni precedenti E1 02-31 S S S S<br />
arretrati di integrazione salariale riferiti<br />
ad anni precedenti E2 17 S S S S<br />
TFR, buonuscita, liquidazione ecc. E3 16 S S S<br />
Pensione sociale ex articolo 26<br />
della legge n. 153/1969
7 8 9 10 11 12 19 20 22 23 24<br />
Assegno sociale ex articolo 3<br />
della legge n. 335/1995<br />
Aumento della pensione sociale ex<br />
articolo 2 della L 544/1988 e articolo 70,<br />
comma 4, della L 388/2000<br />
Assegno per il nucleo familiare ex<br />
articolo 2 della L n. 153/1988<br />
Trattamenti di famiglia ex<br />
articolo 23 L. 41/1988<br />
Incumulabilità della pensione<br />
ai superstiti con i redditi<br />
ex articolo 1, comma 41, L. 335/1995<br />
Incumulabilità dell’assegno<br />
di invalidità con i redditi da lavoro<br />
ex articolo 1, comma 42, L. 335/1995<br />
Aumento di L.100.000 dal 1/ 1/1999 e di<br />
L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni<br />
INVCIV con le regole di PS<br />
(nati prima del 1° gennaio 1931)<br />
Aumento di L. 100.000 dal 1/1/1999 e di<br />
L.18.000 dal 1/1/2000 per le<br />
prestazioni INVCIV con le regole di<br />
AS (nati dopo il 31 dicembre 1930)<br />
S S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S S S S S<br />
S S<br />
S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S<br />
S S S S S/N S S S<br />
S S S S S S<br />
S S S S<br />
S S S S<br />
Maggiorazione ex art. 70, c. 1, L 388/2000<br />
Importo aggiuntivo di L. 300.000<br />
Incremento maggiorazione<br />
(art. 38 L 488/2001)<br />
369
370<br />
segue - Rilevanze per reddito influente<br />
F - ALTRI REDDITI<br />
rendite vitalizie o a tempo determinato<br />
costituite a titolo oneroso F1 21 S S S S S<br />
assegno di mantenimento corrisposto<br />
dal coniuge separato F2 34 S S S S S<br />
altri redditi assoggettabili all’IRPEF F3 20-15 S S S S S<br />
altri redditi non assoggettabili all’IRPEF F4 27 S<br />
G - ALTRE INFORMAZIONI<br />
ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno G1 29<br />
quote di pensione trattenute dal datore<br />
di lavoro G2 33<br />
H - REDDITI DA PENSIONI ESTERE<br />
Cod. rilevanza<br />
Codice reddito<br />
nuovo<br />
vecchio<br />
Integrazione al minimo ex articolo 6 della legge<br />
n. 638/1983. Pensioni con decorrenza<br />
anteriore al 1° febbraio 1994<br />
1 3 4 5 6<br />
Integrazione al minimo dell’assegno di invalidità<br />
ex articolo 1 della legge n. 222/1984<br />
Integrazione al minimo ex articolo 4<br />
del decreto legislativo n. 503/1992.<br />
Pensioni con decorrenza dal 1° febb. 1994<br />
Maggiorazione sociale del minimo ex articolo 1<br />
della legge n. 544/1988 e articolo 69,<br />
comma 3, della legge 388/2000<br />
Pensione sociale ex articolo 26<br />
della legge n. 153/1969<br />
pensioni dirette erogate da Stati esteri H1 8/a S S S S S<br />
pensioni ai superstiti erogate da Stati<br />
esteri H2 8/b S S S S S<br />
pensioni estere per infortuni sul lavoro H3 32 S S/N<br />
rendite vitalizie o a tempo determinato<br />
costituite a titolo oneroso - estero - H4 39 S S S S S<br />
arretrati da pensione estera H5 9 S S S S<br />
soggetto interessato (T / C / F) T T/C T/C T/C T/C<br />
LEGENDA:<br />
soggetto interessato (T / C / F): T = titolare; C = coniuge; F = familiare<br />
incidenza dei redditi: S = redditi influenti per i soggetti interessati evidenziati nella riga SOGGETTO INTERESSATO<br />
S/N = redditi influenti se percepiti dal soggetto titolare ma non influenti se percepiti dal coniuge
7 8 9 10 11 12 19 20 22 23 24<br />
Assegno sociale ex articolo 3<br />
della legge n. 335/1995<br />
Aumento della pensione sociale ex<br />
articolo 2 della L 544/1988 e articolo 70,<br />
comma 4, della L 388/2000<br />
Assegno per il nucleo familiare ex<br />
articolo 2 della L n. 153/1988<br />
Trattamenti di famiglia ex<br />
articolo 23 L. 41/1988<br />
Incumulabilità della pensione<br />
ai superstiti con i redditi<br />
ex articolo 1, comma 41, L. 335/1995<br />
Incumulabilità dell’assegno<br />
di invalidità con i redditi da lavoro<br />
ex articolo 1, comma 42, L. 335/1995<br />
S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S<br />
S S<br />
S<br />
Aumento di L.100.000 dal 1/ 1/1999 e di<br />
L.18.000 dal 1/1/2000 per le prestazioni<br />
INVCIV con le regole di PS<br />
(nati prima del 1° gennaio 1931)<br />
Aumento di L. 100.000 dal 1/1/1999 e di<br />
L.18.000 dal 1/1/2000 per le<br />
prestazioni INVCIV con le regole di<br />
AS (nati dopo il 31 dicembre 1930)<br />
S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S S S S<br />
S S S/N S S S<br />
S S S S S S S S S S<br />
S S S S S S<br />
T/C T/C T/C/F T/C/F T T T/C T/C T/C T/C T/C<br />
Maggiorazione ex art. 70, c. 1, L 388/2000<br />
Importo aggiuntivo di L. 300.000<br />
Incremento maggiorazione<br />
(art. 38 L 488/2001)<br />
371
372<br />
Prospetto 5 – Redditi influenti e prestazioni collegate<br />
codice reddito<br />
TIPOLOGIA REDDITUALE<br />
nuovo vecchio A - REDDITI DA LAVORO<br />
A1 1 lavoro dipendente prestato in Italia<br />
A2 30 lavoro dipendente prestato all'estero<br />
A3 3 lavoro autonomo<br />
A4 35 prestazioni coordinate e continuative - lavoro a progetto<br />
B - REDDITI DA IMMOBILI<br />
B1 18 casa di abitazione<br />
B2 19 altri immobili (terreni e fabbricati)<br />
C - REDDITI DA CAPITALI<br />
C1 14 interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e altri titoli di Stato, proventi di<br />
quote di investimento, ecc.<br />
D - REDDITI DI NATURA ASSISTENZIALE<br />
D1 28 prestazioni assistenziali in danaro erogate dallo Stato ecc<br />
E - ARRETRATI / TFR<br />
E1 02 - 31 arretrati lavoro dipendente riferiti ad anni precedenti<br />
E2 17 arretrati di integrazione salariale riferiti ad anni precedenti<br />
E3 16 TFR, buonuscita, liquidazione ecc.<br />
Influenza delle tipologie reddituali
sulle prestazioni connesse al reddito<br />
PRESTAZIONI COLLEGATE<br />
Tutte le prestazioni<br />
codici<br />
rilevanze<br />
1-3-4-5-6-7<br />
9-10-11-12-<br />
19-20-23-24<br />
Maggiorazioni sociali, Assegni e trattamenti di famiglia 5-9-10<br />
1-3-4-5-6-7<br />
Tutte le prestazioni (eccetto incumulabilità assegno invalidità) 9-10-11-19-<br />
20-23-24 -<br />
Maggiorazioni sociali, Assegno sociale, Assegni e trattamenti di famiglia, 5-7-9-10-<br />
Aumento prestazioni INVCIV 20- 24<br />
Maggiorazioni sociali, Assegno sociale, Pensioni sociali, Assegni e trattamenti 5-6-7-9-10di<br />
famiglia, Aumento prestazioni INVCIV 19-20-24<br />
Integrazioni minimo (pensioni dec. ante 1-2-94 e assegno di invalidità),<br />
Maggiorazioni sociali, Pensione sociale, Assegni e trattamenti di famiglia, 1-3-5-6-9-<br />
Aumento prestazioni INVCIV 10-19-24<br />
Integrazioni minimo (pensioni dec. ante 1-2-94 e assegno di invalidità), 1-3-5-6-19-24<br />
Maggiorazioni sociali, Pensione sociale, Aumento prestazioni INVCIV<br />
Integrazioni minimo (assegno di invalidità), Maggiorazioni sociali, 3-5-6-19-24<br />
Pensione sociale, Aumento prestazioni INVCIV<br />
373
374<br />
segue - Redditi influenti e prestazioni collegate<br />
codice reddito<br />
nuovo vecchio F - ALTRI REDDITI<br />
TIPOLOGIA REDDITUALE<br />
F1 21 rendite vitalizie o a tempo determinato cost.a titolo oneroso<br />
F2 34 assegno di mantenimento corrisposto dal coniuge separato<br />
F3 20 - 15 altri redditi assoggettabili all’IRPEF<br />
F4 27 altri redditi non assoggettabili all’IRPEF<br />
G1 29<br />
G - ALTRE INFORMAZIONI<br />
ammontare dell’IRPEF pagata nell’anno<br />
G2 33 quote di pensione trattenute dal datore di lavoro<br />
H1 8/a<br />
H - REDDITI DA PENSIONI ESTERE<br />
pensioni dirette erogati da Stati esteri<br />
H2 8/b pensioni ai superstiti erogate da Stati esteri<br />
H3 32 pensioni estere per infortuni sul lavoro<br />
H4 39 rendite vitalizie o a tempo determinato cost.a titolo oneroso - estero -<br />
H5 9 arretrati da pensione estera
PRESTAZIONI COLLEGATE<br />
codici<br />
rilevanze<br />
1-3-4-5-6-7-<br />
Tutte (eccetto incumulabilità assegno invalidità) 9-10-11-19-<br />
20-23-24<br />
Maggiorazioni sociali, Assegno sociale, Assegni e Trattamenti di famiglia, 5-7-9-10-20-<br />
Aumento prestazioni INVCIV 24<br />
Assegno sociale, Aumento prestazioni INVCIV 7-20<br />
Incumulabilità dell’assegno di invalidità 12<br />
Tutte le prestazioni (eccetto incumulabilità assegno invalidità) 1-3-4-5-6-7-9-10<br />
11-19-20-23-24<br />
Tutte le prestazioni (eccetto incumulabilità assegno invalidità e incumulabilità 1-3-4-5-6-7-9-10<br />
pensione ai superstiti) 19-20-23-24<br />
Maggiorazioni sociali, Assegno sociale, Pensione sociale, 5-6-7-19-20-24<br />
Aumento prestazioni INVCIV<br />
Tutte le prestazioni (eccetto incumulabilità assegno invalidità) 1-3-4-5-6-7-9-10<br />
11-19-20-23-24<br />
Integrazioni minimo (pensioni dec. ante 1-2-94 e assegno di invalidità), 1-3-5-6-9-<br />
Maggiorazioni sociali, Pensioni sociali, Assegni e Trattamenti di famiglia, 10-19-24<br />
Aumento prestazioni INVCIV<br />
375
376<br />
Prospetto 6 – La composizione della “stringa CAF” che individua il pensionato e suoi<br />
familiari i cui redditi sono soggetti a verifica - RED INPS e INPDAP<br />
La "stringa" che identifica la prestazione per la quale viene effettuata la verifica, espressa anche mediante<br />
codice a barre, si compone di 22 caratteri numerici. Essi sono raggruppati secondo il seguente ordine:<br />
Posizione dei caratteri Contenuto Legenda<br />
dal primo al sedicesimo<br />
(16 caratteri)<br />
diciassettesimo<br />
(1 carattere)<br />
diciottesimo<br />
(1 carattere)<br />
diciannovesimo<br />
(1 carattere)<br />
ventesimo<br />
(1 carattere)<br />
ventunesimo<br />
(1 carattere)<br />
ventiduesimo<br />
(1 carattere)<br />
codice fiscale completo<br />
anno o anni di riferimento dei redditi<br />
da dichiarare sul modello RED<br />
codice identificativo dell’emissione<br />
RED 2005<br />
stato civile<br />
influenza del reddito del coniuge<br />
numero dei figli per i quali vengono<br />
percepiti assegni<br />
codice di controllo dell'immissione corretta<br />
della stringa per chi non usa il<br />
lettore ottico del codice a barre<br />
1 = 2004<br />
2 = 2003<br />
3 = 2003 e 2004<br />
4 = 2002<br />
5 = 2002 e 2004<br />
6 = 2002, 2003 e 2004<br />
4 se INPS<br />
E se INPDAP<br />
0 = non noto<br />
1 = celibe/nubile<br />
2 = coniugato/coniugata<br />
3 = vedovo/vedova<br />
4 = separato/separata<br />
5 = divorziato/divorziata<br />
0 = non influente quindi non<br />
richiesto<br />
1 = influente e richiesto<br />
(se c’è coniuge)<br />
2 = influente ma non richiesto<br />
i numeri da 10 a 35 sono<br />
rappresentati da lettere dalla<br />
A alla Z
Sedi INPS per codice numerico<br />
codice descrizione codice descrizione codice descrizione codice descrizione<br />
0100 AGRIGENTO<br />
0101 SCIACCA<br />
0200 ALESSANDRIA<br />
0300 ANCONA<br />
0391 Jesi<br />
0400 AOSTA<br />
0500 AREZZO<br />
0600 ASCOLI PICENO<br />
0690 Fermo<br />
0700 ASTI<br />
0800 AVELLINO<br />
0890 Ariano Irpino<br />
0900 BARI<br />
0901 ANDRIA<br />
0993 Gioia del Colle<br />
1000 BELLUNO<br />
1100 BENEVENTO<br />
1200 BERGAMO<br />
1300 BOLOGNA<br />
1301 IMOLA<br />
1393 S. Lazzaro di Savena<br />
1400 BOLZANO<br />
1491 Merano<br />
1500 BRESCIA<br />
1594 Manerbio<br />
1595 Chiari<br />
1600 BRINDISI<br />
1700 CAGLIARI<br />
1701 IGLESIAS<br />
1791 Quartu Sant'Elena<br />
1800 CALTANISSETTA<br />
1900 CAMPOBASSO<br />
1990 Termoli<br />
2000 CASERTA<br />
2001 AVERSA<br />
2100 CATANIA<br />
2190 Caltagirone<br />
2200 CATANZARO<br />
2201 LAMEZIA TERME<br />
2202 VIBO VALENTIA<br />
2203 CROTONE<br />
2300 CHIETI<br />
2391 Vasto<br />
2400 COMO<br />
2401 LECCO<br />
2490 Cantù<br />
2500 COSENZA<br />
2501 ROSSANO<br />
2590 Paola<br />
2591 Castrovillari<br />
2600 CREMONA<br />
2700 CUNEO<br />
2791 Alba<br />
2792 Mondovì<br />
2800 ENNA<br />
2900 FERRARA<br />
3000 FIRENZE<br />
3001 PRATO<br />
3090 Empoli<br />
3093 Scandicci<br />
3094 Sesto Fiorentino<br />
3100 FOGGIA<br />
3191 San Severo<br />
3200 FORLI'<br />
3201 RIMINI<br />
3290 Cesena<br />
3300 FROSINONE<br />
3301 CASSINO<br />
3400 GENOVA<br />
3401 SESTRI LEVANTE<br />
3402 SESTRI PONENTE<br />
3500 GORIZIA<br />
3600 GROSSETO<br />
3700 IMPERIA<br />
3800 L'AQUILA<br />
3801 SULMONA<br />
3802 AVEZZANO<br />
3900 LA SPEZIA<br />
4000 LATINA<br />
4091 Terracina<br />
4100 LECCE<br />
4101 CASARANO<br />
4190 NARDO'<br />
4200 LIVORNO<br />
4201 PIOMBINO<br />
4300 LUCCA<br />
4400 MACERATA<br />
4500 MANTOVA<br />
4600 MASSA CARRARA<br />
4700 MATERA<br />
4800 MESSINA<br />
4891 Santa Teresa di Riva<br />
4892 Barcellona Pozzo di G.<br />
4900 MILANO<br />
4901 MONZA<br />
4902 MILANO – NORD<br />
4903 MILANO – MISSORI<br />
4904 MILANO – FIORI<br />
4905 MILANO – CORVETTO<br />
4908 LEGNANO<br />
4909 MILANO – SEREGNO<br />
4927 LODI<br />
4979 Vimercate<br />
4991 Melegnano<br />
4995 Desio<br />
5000 MODENA<br />
5094 Sassuolo<br />
5100 NAPOLI<br />
5101 CASTELLAMMARE<br />
5102 NOLA<br />
5103 NAPOLI – ARZANO<br />
5104 NAPOLI – SOCCAVO<br />
5105 NAPOLI – VOMERO<br />
5106 POZZUOLI<br />
5199 Giugliano in Campania<br />
5200 NOVARA<br />
5290 Gravellona Toce<br />
5300 NUORO<br />
5400 PADOVA<br />
5490 Cittadella<br />
5500 PALERMO<br />
5502 PALERMO SUD<br />
5600 PARMA<br />
5700 PAVIA<br />
5791 Vigevano<br />
5800 PERUGIA<br />
5801 CITTA' DI CASTELLO<br />
5890 Foligno<br />
5900 PESARO<br />
5992 Fano<br />
6000 PESCARA<br />
6100 PIACENZA<br />
6200 PISA<br />
6300 PISTOIA<br />
6400 POTENZA<br />
6490 Melfi<br />
6500 RAGUSA<br />
6590 Modica<br />
6600 RAVENNA<br />
6691 Lugo<br />
6700 REGGIO CALABRIA<br />
6790 Palmi<br />
6791 Locri<br />
6800 REGGIO EMILIA<br />
6891 Guastalla<br />
6900 RIETI<br />
7000 ROMA<br />
7001 ROMA - EUR<br />
7002 ROMA - MONTEVERDE<br />
7003 ROMA - OSTIA<br />
7004 ROMA - MONTESACRO<br />
7005 ROMA - CENTRO<br />
7006 CIVITAVECCHIA<br />
7009 ROMA - CASILINO Pren.<br />
7010 ROMA - TUSCOLANO<br />
7012 ROMA - AURELIO<br />
7013 ROMA - TIBURTINO<br />
7014 ROMA - FLAMINIO<br />
7015 POMEZIA<br />
7074 Grottaferrata<br />
7091 Tivoli<br />
7092 Velletri<br />
7094 Monterotondo<br />
7095 Anzio<br />
7096 Palestrina<br />
7099 Guidonia<br />
7100 ROVIGO<br />
7200 SALERNO<br />
7201 NOCERA INFERIORE<br />
7202 BATTIPAGLIA<br />
7300 SASSARI<br />
7390 Olbia<br />
7400 SAVONA<br />
7500 SIENA<br />
7600 SIRACUSA<br />
7601 NOTO<br />
7700 SONDRIO<br />
7800 TARANTO<br />
7890 Manduria<br />
7900 TERAMO<br />
8000 TERNI<br />
8100 TORINO<br />
8101 MONCALIERI<br />
8102 IVREA<br />
8103 TORINO - NORD<br />
8104 TORINO - SUD<br />
8105 PINEROLO<br />
8106 COLLEGNO<br />
8110 TORINO LINGOTTO<br />
8191 Orbassano<br />
8192 Chieri<br />
8193 Chivasso<br />
8200 TRAPANI<br />
8300 TRENTO<br />
8400 TREVISO<br />
8490 Conegliano Veneto<br />
8500 TRIESTE<br />
8600 UDINE<br />
8691 Cervignano del Friuli<br />
8700 VARESE<br />
8800 VENEZIA<br />
8801 SAN DONA' DI PIAVE<br />
8891 Chioggia<br />
8900 VERCELLI<br />
8901 BIELLA<br />
9000 VERONA<br />
9090 Legnago<br />
9100 VICENZA<br />
9200 VITERBO<br />
9300 PORDENONE<br />
9400 ISERNIA<br />
9500 ORISTANO<br />
377
378<br />
Le pensioni erogate dall’INPS per codice numerico e sigla<br />
codice sigla descrizione della pensione<br />
001 VO Pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti<br />
002 IO Pensioni di invalidità dei lavoratori dipendenti<br />
003 SO Pensioni ai superstiti dei lavoratori dipendenti<br />
004 VO/S<br />
Pensioni di vecchiaia dei lavoratori dipendenti liquidate in regime<br />
internazionale<br />
005 IO/S<br />
Pensioni di invalidità dei lavoratori dipendenti liquidate in regime<br />
internazionale<br />
006 SO/S<br />
Pensioni ai superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate in regime<br />
internazionale<br />
Pensioni di vecchiaia dei pescatori della piccola pesca marittima e delle<br />
007 VO/P acque interne, associati in cooperative o compagnie ed autonomi<br />
(l. 13.03.1958, n. 250)<br />
008 IO/P Pensioni di invalidità (come sopra)<br />
009 SO/P Pensioni ai superstiti (come sopra)<br />
010 VOSPED Pensione ex fondo sped. doganali<br />
011 IOSPED Pensione invalidità ex sped. doganali<br />
012 SOSPED Pensione superstiti ex sped. doganali<br />
013 VO/MIN<br />
Pensioni di vecchiaia dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere<br />
(legge n. 5/60)<br />
014 SO/MIN Pensioni ai superstiti dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere<br />
015 VR Pensioni di vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri<br />
016 IR Pensioni di invalidità dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri<br />
017 SR Pensioni ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri<br />
018 VO/ART Pensioni di vecchiaia degli artigiani<br />
019 IO/ART Pensioni di invalidità degli artigiani<br />
020 SO/ART Pensioni ai superstiti degli artigiani<br />
021 VO/COM Pensioni di vecchiaia dei commercianti<br />
022 IO/COM Pensioni di invalidità dei commercianti<br />
023 SO/COM Pensioni ai superstiti dei commercianti<br />
027 VOCRED<br />
Assegno straordinario di sostegno al reddito dipendenti<br />
aziende di credito ordinario<br />
028 VOCOOP<br />
Assegno straordinario di sostegno al reddito dipendenti<br />
aziende di credito cooperativo<br />
030 VOBIS Rendita facoltativa di vecchiaia<br />
031 IOBIS Rendita facoltativa di invalidità
codice sigla descrizione della pensione<br />
032 VOBANC<br />
Pensioni di vecchiaia della Gestione speciale dell’assicurazione generale<br />
obbligatoria istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,<br />
per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme di previdenza<br />
esonerative<br />
Pensioni di invalidità della Gestione speciale dell’assicurazione generale<br />
033 IOBANC<br />
obbligatoria istituita con decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357,<br />
per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a forme<br />
di previdenza esonerative<br />
Pensioni di reversibilità della Gestione speciale dell’assicurazione<br />
034 SOBANC<br />
generale obbligatoria istituita con decreto legislativo 20 novembre<br />
1990, n. 357, per il personale degli Enti pubblici creditizi già iscritti a<br />
forme di previdenza esonerative<br />
035 VMP<br />
Pensioni di vecchiaia della mutualità pensioni a favore delle casalinghe<br />
(legge 5.03.1963, n. 389)<br />
036 IMP Pensioni di invalidità della mutualità pensioni a favore delle casalinghe<br />
VM Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione marittimi)<br />
037 IM PM Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione marittimi)<br />
FM Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (Gestione marittimi)<br />
VSM Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (Gestione speciale)<br />
040 ISM PMS Pensioni di invalidità della previdenza marinara (Gestione speciale)<br />
FSM Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (Gestione speciale)<br />
043 INDCOM Indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale<br />
044 INVCIV Prestazioni erogate agli invalidi civili<br />
V/VOL<br />
Pensioni di vecchiaia del personale di volo dipendente da aziende<br />
di navigazione aerea<br />
045 I/VOL VL<br />
Pensioni di invalidità del personale di volo dipendente da aziende<br />
di navigazione aerea<br />
S/VOL<br />
Pensioni ai superstiti del personale di volo dipendente da aziende<br />
di navigazione aerea<br />
VH<br />
Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle esattorie<br />
e ricevitorie delle imposte dirette<br />
048 IH ES<br />
Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle esattorie<br />
e ricevitorie delle imposte dirette<br />
FH<br />
Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle esattorie<br />
e ricevitorie delle imposte dirette<br />
VT<br />
Pensioni di vecchiaia del personale addetto ai pubblici servizi<br />
di trasporto<br />
051 IT ET<br />
Pensioni di invalidità del personale addetto ai pubblici servizi<br />
di trasporto<br />
FT<br />
Pensioni ai superstiti del personale addetto ai pubblici servizi<br />
di trasporto<br />
379
codice sigla descrizione della pensione<br />
VF<br />
Pensioni di vecchiaia del personale addetto ai pubblici servizi<br />
di telefonia<br />
054 IF TT<br />
Pensioni di invalidità del personale addetto ai pubblici servizi<br />
di telefonia<br />
FF<br />
Pensioni ai superstiti del personale addetto ai pubblici servizi<br />
di telefonia<br />
VD Pensioni di vecchiaia del personale addetto alle imposte di consumo<br />
057 ID DZ Pensioni di invalidità del personale addetto alle imposte di consumo<br />
FD Pensioni ai superstiti del personale addetto alle imposte di consumo<br />
VG<br />
Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dalle aziende private<br />
del gas<br />
060 IG GAS<br />
Pensioni di invalidità del personale dipendente dalle aziende private<br />
del gas<br />
FG<br />
Pensioni ai superstiti del personale dipendente dalle aziende private<br />
del gas<br />
V/EL<br />
Pensioni di vecchiaia del personale dipendente dall’ENEL e dalle<br />
aziende elettriche private<br />
063 I/EL EL<br />
Pensioni di invalidità del personale dipendente dall’ENEL e dalle<br />
aziende elettriche private<br />
F/EL<br />
Pensioni ai superstiti del personale dipendente dall’ENEL e dalle<br />
aziende elettriche private<br />
VSC<br />
Pensioni di vecchiaia del clero secolare e dei ministri delle confessioni<br />
religiose diverse dalla cattolica<br />
066 ISC CL<br />
Pensioni di invalidità del clero secolare e dei ministri delle confessioni<br />
religiose diverse dalla cattolica<br />
FSC<br />
Pensioni ai superstiti del clero secolare e dei ministri delle confessioni<br />
religiose diverse dalla cattolica<br />
Assegni vitalizi già erogati dall’ENPAS, dall’Istituto Postelegrafonici e<br />
069 PSO dall’INADEL, trasferito al Fondo sociale a norma<br />
della legge 20 marzo 1980, n. 75<br />
073 VOAUT<br />
Pensione di vecchiaia della gestione separata dei lavoratori<br />
parasubordinati<br />
074 IOAUT<br />
Pensione di invalidità della gestione separata dei lavoratori<br />
parasubordinati<br />
075 SOAUT<br />
Pensione di reversibilità della gestione separata dei lavoratori<br />
parasubordinati<br />
076 VOST<br />
Trattamenti pensionistici in favore delle ostetriche trasferiti dall’ENPAO<br />
all’INPS a norma della legge 7.08.1990, n. 249<br />
077 PS Pensioni sociali<br />
380<br />
078 AS<br />
Assegno sociale a norma dell’art. 3, commi 6 e 7 della legge<br />
8.08.1995, n. 335
codice sigla descrizione della pensione<br />
VMO<br />
Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione marittimi)<br />
trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli<br />
60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />
Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione marittimi)<br />
IMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli<br />
60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />
Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione marittimi)<br />
FMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli<br />
079 PMO<br />
60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />
Pensioni di vecchiaia della previdenza marinara (gestione speciale)<br />
VSMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli<br />
60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />
Pensioni di invalidità della previdenza marinara (gestione speciale)<br />
ISMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli<br />
60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />
Pensioni di reversibilità della previdenza marinara (gestione speciale)<br />
FSMO trasferite nell’assicurazione generale obbligatoria a norma degli articoli<br />
60 e 72 della legge 27.07.1967, n. 658<br />
085 VR/S<br />
Pensioni di vecchiaia dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri liquidate<br />
in regime internazionale<br />
086 IR/S<br />
Pensioni di invalidità dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri liquidate<br />
in regime internazionale<br />
087 SR/S<br />
Pensioni ai superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri liquidate<br />
in regime internazionale<br />
088 VO/ART/S Pensioni di vecchiaia degli artigiani liquidate in regime internazionale<br />
089 IO/ART/S Pensioni di invalidità degli artigiani liquidate in regime internazionale<br />
090 SO/ART/S Pensioni ai superstiti degli artigiani liquidate in regime internazionale<br />
091 VO/COM/S<br />
Pensioni di vecchiaia dei commercianti liquidate in regime<br />
internazionale<br />
092 IO/COM/S<br />
Pensioni di invalidità dei commercianti liquidate in regime<br />
internazionale<br />
093 SO/COM/S<br />
Pensioni ai superstiti dei commercianti liquidate in regime<br />
internazionale<br />
VI Pensioni di vecchiaia degli ex impiegati dell’INPS<br />
094 SI PI Pensioni di invalidità degli ex impiegati dell’INPS<br />
FI Pensioni ai superstiti degli ex impiegati dell’INPS<br />
VL Pensioni di vecchiaia degli ex salariati dell’INPS<br />
097 IL PL Pensioni di invalidità degli ex salariati dell’INPS<br />
SL Pensioni ai superstiti degli ex salariati dell’INPS<br />
381
382<br />
LE SEGRETERIE REGIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI<br />
CONFEDERALI DEI PENSIONATI SI TROVANO QUI:<br />
PIEMONTE<br />
Spi-Cgil Via Pedrotti, 5 – 10152 Torino<br />
tel.: 011/2442485 - fax: 011/2442262<br />
Fnp-Cisl Via Manara, 7 – 10133 Torino<br />
tel.: 011/6600126 - fax: 011/6603173<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Bologna, 11 – 10152 Torino<br />
tel.: 011/2417173 - fax: 011/2417139<br />
VALLE D’AOSTA<br />
Spi-Cgil Via Binel, 24 – 11100 Aosta<br />
tel.: 0165/271620 - fax: 0165/271680<br />
Fnp-Cisl Via S. Martin de Corleans, 55 – 11100 Aosta<br />
tel.: 0165/368427 - fax: 0165/31031<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Viale Garibaldi, 23 – 11100 Aosta<br />
tel.: 0165/41866 - fax: 0165/262437<br />
LIGURIA<br />
Spi-Cgil Via S. Giovanni d’Acri, 6 - 16152 Genova<br />
tel.: 010/6028371 - fax: 010/6028370<br />
Fnp-Cisl P.zza Campetto, 7 int. 4/a – 16123 Genova<br />
tel.: 010/2770674 - fax: 010/2770674<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> P.za Colombo, 4/9 – 16121 Genova<br />
tel.: 010/586875-6-7 - fax:010/588026<br />
LOMBARDIA<br />
Spi-Cgil Via dei Transiti, 21 – 20127 Milano<br />
tel.: 02/2885831 - fax: 02/26825232<br />
Fnp-Cisl Viale Italia, 2 - 20099 Sesto San Giovanni<br />
tel.: 02/241011700/1 - fax 02/241011710<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Campanini, 7 – 20124 Milano<br />
tel.: 02/67110-1 - fax: 02/671102450<br />
PROV. TRENTO<br />
Spi-Cgil Via Muredei, 8 – 38100 Trento<br />
tel.: 0461/303911 - fax: 0461/935176<br />
Fnp-Cisl Via Verdi, 10/1 – 38100 Trento<br />
tel.: 0461/981885 - fax: 0461/985309<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Matteotti, 20/1 - 38100 Trento<br />
tel.: 0461/376115 - fax: 0461/376145<br />
PROV. BOLZANO<br />
Spi-Cgil Via Roma, 79 - 39100 Bolzano<br />
tel.: 0471/926455 - fax: 0471/926457<br />
Fnp-Cisl Via Amba Alagi, 26 – 39100 Bolzano<br />
tel.: 0471/264577 - fax: 0471/264258<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Roma 84/c – 39100 Bolzano<br />
tel.: 0471/932475 - fax: 0471/932475<br />
VENETO<br />
Spi-Cgil Via Peschiera, 5 – 30174 Venezia – Mestre<br />
tel.: 041/5497811 - fax: 041/974331<br />
Fnp-Cisl Via Piave, 7 – 30172 Venezia – Mestre<br />
tel.: 041/5330819 - fax: 041/5330824<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Bembo, 2 – 30172 Venezia – Mestre<br />
tel.: 041/2905416 - fax: 041/5315219<br />
FRIULI – V. G.<br />
Spi-Cgil Via Vidali, 1 – 34131 Trieste<br />
tel.: 040/3754229 - fax: 040/3754228<br />
Fnp-Cisl Via Cussignacco, 49 – 33100 Udine<br />
tel.: 0432/503903 - fax: 0432/509497<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> C/o <strong>Uil</strong> - Via Polonio, 5 - 34100 Trieste<br />
tel.: 040/361663 - fax: 040/367803<br />
EMILIA – ROMAGNA<br />
Spi-Cgil Via Marconi, 69 – 40122 Bologna<br />
tel.: 051/294742 - fax: 051/251347<br />
Fnp-Cisl Via Milazzo, 16 – 40121 Bologna<br />
tel.: 051/256856 - fax: 051/251140<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Malvasia, 6/2a – 40131 Bologna<br />
tel.: 051/551172 - fax: 051/551437<br />
TOSCANA<br />
Spi-Cgil Via Pier Capponi, 7 – 50132 Firenze<br />
tel.: 055/50361 - fax: 055/5036300<br />
Fnp-Cisl Via Benedetto Dei 2/a – 50127 Firenze<br />
tel.: 055/4392218 - fax: 055/4392253<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Alamanni, 25 – 50123 Firenze<br />
tel.: 055/291972 - fax: 055/211853
MARCHE<br />
Spi-Cgil Via I Maggio, 142/a – 60131 Ancona<br />
tel.: 071/285741 - fax: 071/2857400<br />
Fnp-Cisl Via dell’Industria, 17 – 60125 Ancona<br />
tel.: 071/505217 - fax: 071/2814030<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via 25 Aprile, 37/a – 60125 Ancona<br />
tel.: 071/2275390 - fax: 071/2275380<br />
UMBRIA<br />
Spi-Cgil Via Bellocchio, 26 – 06128 Perugia<br />
tel.: 075/506981 - fax: 075/5002964<br />
Fnp-Cisl Via Campo di Marte 4/m-5 – 06124 Perugia<br />
tel.: 075/5051698 - fax: 075/5009163<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via R. d’Andreotto, 13 – 06100 Perugia<br />
tel.: 075/5732783 - fax: 075/5732812<br />
LAZIO<br />
Spi-Cgil Via Ricasoli, 7 – 00185 Roma<br />
tel.: 06/4474001 - fax: 06/491932<br />
Fnp-Cisl Via Alessandria, 26 – 00198 Roma<br />
tel.: 06/44254001 - fax: 06/44265371<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Cavour, 228/c – 00184 Roma<br />
tel.: 06/4740392 - fax: 06/4747055<br />
ABRUZZO<br />
Spi-Cgil Via B. Croce, 108 – 65126 Pescara<br />
tel.: 085/45431 - fax: 085/4543351<br />
Fnp-Cisl Via Dei Sanniti, 18 – 65127 Pescara<br />
tel.: 085/61043 - fax: 085/4516589<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Venezia, 28 – 65100 Pescara<br />
tel.: 0863/411847 - fax: 0863/445366<br />
MOLISE<br />
Spi-Cgil Via Cannavina, 27 – 86100 Campobasso<br />
tel.: 0874/411643 - fax: 0874/411643<br />
Fnp-Cisl Via Ziccardi, 10 - 86100 Campobasso<br />
tel.: 0874/478735 - fax: 0874/478739<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Corso Bucci, 28<br />
86100 Campobasso<br />
tel.: 0874/94717 - fax: 0874/94717<br />
CAMPANIA<br />
Spi-Cgil Via Torino, 16 – 80142 Napoli<br />
tel.: 081/260378 - fax: 081/260162<br />
Fnp-Cisl Via A. Depretis, 102 – 80133 Napoli<br />
tel.: 081/5511818 - fax: .081/5515385<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Corso A. Lucci, 121 – 80142 Napoli<br />
tel.: 081/19562113 - fax: 081/19562325<br />
PUGLIA<br />
Spi-Cgil Via Vincenzo Calace, 4 – 70123 Bari<br />
tel: 080/5748626 - fax: 080/5748630<br />
Fnp-Cisl Via Spalato, 2 int. E – 70121 Bari<br />
tel.: 080/5588033 - fax: 080/5588665<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Corso Italia, 43/B – 70100 Bari<br />
tel.: 080/5231040 - fax: 080/5231155<br />
BASILICATA<br />
Spi-Cgil Via Bertazzoni, 86 – 85100 Potenza<br />
tel: 0971/301111 - fax: 0971/410470<br />
Fnp-Cisl Corso XVIII Agosto, 28 – 85100 Potenza<br />
tel.: 0971/36127 - fax: 0971/410470<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Napoli, 3 – 85100 Potenza<br />
tel.: 0971/411644 - fax: 0971/34092<br />
CALABRIA<br />
Spi-Cgil Via Massara, 22 – 88100 Catanzaro<br />
tel.: 0961/778410 - fax: 0961/778447<br />
Fnp-Cisl Via Del Mare, 50 – 88046 Lamezia T. (CZ)<br />
tel.: 0968/411370 - fax: 0968/53865<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Italia, 19 – 88100 Catanzaro<br />
tel.: 0961/727457 - fax: 0961/727457<br />
SICILIA<br />
Spi-Cgil Via Cavour, 106 – 90133 Palermo<br />
tel.: 091/588277 - fax: 091/582071<br />
Fnp-Cisl Via Nicolò Garzilli, 62 – 90141 Palermo<br />
tel.: 091/6252175 - fax: 091/6252363<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Enrico Albanese, 19, – 90139 Palermo<br />
tel.: 091/6090266 - fax: 091/6090946<br />
SARDEGNA<br />
Spi-Cgil Viale Monastir, 35 – 09122 Cagliari<br />
tel.: 070/2795316 - fax: 070/2795210<br />
Fnp-Cisl Vico 2’ XX Settembre, 1 – 09125 Cagliari<br />
tel.: 070/663103 - fax: 070/658732<br />
<strong>Uil</strong>p-<strong>Uil</strong> Via Po, 1 (angolo Viale Elmas) –<br />
09100 Cagliari<br />
tel.: 070/283449 - fax: 070/283451<br />
383
384
Indice<br />
alfabetico<br />
385
386<br />
accompagnamento, indennità di<br />
- per gli invalidi civili totali ................... 312<br />
- ai ciechi assoluti .................................. 313<br />
adeguamento al costo della vita ................... 317<br />
aliquota<br />
- contributiva in caso di opzione............... 66<br />
- di trasformazione<br />
nel sistema contributivo ........................ 59<br />
- di trasformazione nel sistema retributivo<br />
dipendenti dello Stato ............... 56, 53, 59<br />
- di trasformazione nel sistema<br />
retributivo ex II PP Ministero<br />
del tesoro ...................................... 52, 54<br />
- IRPEF ................................................. 173<br />
- percentuale di variazione dell’indice<br />
del costo della vita ............................. 322<br />
anzianità<br />
- contributiva........................................... 44<br />
- pensione di ........................................ 135<br />
assegni familiari............................................ 118<br />
assegno<br />
- di invalidità ....................................... 193<br />
- vitalizio............................................... 316<br />
- a vita per i ciechi civili parziali ............ 268<br />
- al nucleo familiare .............................. 123<br />
- di assistenza per<br />
- invalidi civili parziali........................ 264<br />
- sordomuti........................................ 258<br />
- sociale ............................................... 242<br />
- sociale sostitutivo<br />
delle prestazioni INVCIV....................... 272<br />
assistenza, assegno di<br />
- invalidi civili parziali ........................... 264<br />
- sordomuti .......................................... 258<br />
assoluti, ciechi civili ....................................... 261<br />
aumento<br />
- prestazioni INVCIV e sostitutive............ 277<br />
- della pensione sociale....................240, 289<br />
bonus fiscale per i pensionati al minimo......... 180<br />
calcolo della pensione<br />
- contributivo........................................... 45<br />
- in caso di opzione per il sistema<br />
contributivo........................................... 46<br />
- misto .................................................... 45<br />
- retributivo............................................. 36<br />
ciechi civili ................................................... 253<br />
civili<br />
- ciechi .................................................. 253<br />
- mutilati e invalidi ............................... 253<br />
codici<br />
- dei modelli RED ................................. 376<br />
- delle pensioni INPS ............................ 378<br />
- delle sedi INPS ................................... 377<br />
coefficienti<br />
- di capitalizzazione ................................ 61<br />
- di rivalutazione della retribuzione<br />
pensionabile.......................................... 62<br />
- di trasformazione del montante<br />
contributivo........................................... 59<br />
combattenti, ex............................................. 216<br />
comunicazione, indennità di ......................... 315<br />
contributi<br />
- da riscatto............................................. 82<br />
- figurativi............................................... 80<br />
- obbligatori ............................................ 70<br />
- volontari............................................... 78<br />
costo della vita.............................................. 317<br />
cumulo<br />
- delle pensioni con i redditi da lavoro ..... 92<br />
- di più indennità integrative speciali .... 112<br />
decorrenza della pensione di anzianità .......... 191<br />
detrazioni d’imposta<br />
- per familiari a carico........................... 176<br />
- per lavoro dipendente e assimilati ........ 175<br />
disabili, prestazioni economiche in favore dei .. 253<br />
equivalenti, lavoratori (pensione di anzianità) .. 180<br />
età pensionabile............................................ 181<br />
ex combattenti.............................................. 216
famiglia, trattamenti di<br />
- assegni familiari ................................ 118<br />
- assegno al nucleo familiare ................ 123<br />
figurativi, contributi......................................... 80<br />
finestre (c. d.) di decorrenza<br />
della pensione di anzianità...................... 191<br />
frequenza, indennità di ................................ 267<br />
gestioni italiane di previdenza<br />
- complementare ................................... 163<br />
- obbligatoria ........................................ 158<br />
guerra, pensione di ....................................... 220<br />
importo aggiuntivo 300.000 lire.................... 180<br />
imposta sul reddito delle persone fisiche ........ 167<br />
inabilità, pensione di ..................................... 193<br />
incremento fino a 516,46 euro....................... 212<br />
indennità<br />
- di accompagnamento<br />
ai ciechi assoluti .................................. 313<br />
- di accompagnamento per gli<br />
invalidi civili totali............................... 312<br />
- di comunicazione ................................ 315<br />
- di frequenza ....................................... 267<br />
- integrativa speciale .............................. 324<br />
- speciale per i ciechi parziali................. 314<br />
indennità integrativa speciale<br />
- cumulo ............................................... 112<br />
- su pensioni dec. fino 1.7.88 ................ 324<br />
- su pensioni dec. dal 1.7.88.................. 325<br />
INPS, tutte le sedi.......................................... 355<br />
integrazione al trattamento minimo............... 205<br />
interessi legali............................................... 150<br />
invalidi civili.................................................. 233<br />
invalidità, trattamenti di................................ 193<br />
IRPEF<br />
- normativa fino al 2002 ....................... 174<br />
- normativa fino al 2004 ....................... 177<br />
- normativa vigente............................... 167<br />
- imposta mensile sulle pensioni ............ 170<br />
- imposta annua sulle pensioni............... 172<br />
limite di reddito per il diritto a<br />
- assegni familiari.................................. 118<br />
- assegno a vita..................................... 249<br />
- assegno al nucleo familiare ................. 128<br />
- assegno di assistenza invalidi<br />
civili parziali ....................................... 264<br />
limite di reddito per il diritto a<br />
- assegno di assistenza sordomuti .......... 258<br />
- assegno di invalidità............................ 197<br />
- assegno sociale ................................... 247<br />
- aumento della pensione sociale ... 240, 289<br />
- aumento delle prestazioni INVCIV<br />
e sostitutive ................................ 257, 283<br />
- importo aggiuntivo 300.000 lire ........ 180<br />
- incremento fino a 516,46 euro............ 305<br />
- indennità di frequenza ........................ 267<br />
- integrazione al minimo assegno INV. .. 196<br />
- integrazione altre pensioni .................. 208<br />
- maggiorazione AS...................... 250, 289<br />
- maggiorazione INVCIV......................... 270<br />
- maggiorazione sociale pensione........... 214<br />
- pensione ai superstiti........................... 204<br />
- pensione di guerra .............................. 230<br />
- pensione di invalidità .......................... 196<br />
- pensione invalidi civili totali ................ 258<br />
- pensione ciechi civili.................... 258, 261<br />
- pensione sociale.................................. 237<br />
- tutte le prestazioni .............................. 330<br />
limite massimo<br />
- di reddito pensionabile .......................... 61<br />
- di retribuzione imponibile...................... 60<br />
- di retribuzione pensionabile................... 64<br />
limite minimo<br />
- di retribuzione giornaliera<br />
imponibile............................................. 76<br />
- di retribuzione settimanale<br />
per l’accredito dei contributi .................. 86<br />
maggiorazione<br />
- del trattamento INVCIV........................ 270<br />
- dell’assegno sociale..................... 244, 289<br />
- ex combattenti.................................... 216<br />
- sociale della pensione.......................... 212<br />
maggiorazioni convenzionali<br />
dell’anzianità contributiva ......................... 87<br />
minimo, trattamento ..................................... 205<br />
mutilati e invalidi civili .................................. 253<br />
387
388<br />
nucleo familiare<br />
- assegno per ........................................ 123<br />
obbligatori, contributi ...................................... 70<br />
opzionale, pensione sociale............................ 316<br />
opzione per il sistema contributivo................... 46<br />
parziali, ciechi civili ....................................... 258<br />
parziali, mutilati e invalidi civili..................... 264<br />
pensionabile<br />
- età...................................................... 181<br />
- retribuzione .......................................... 37<br />
pensione<br />
- ai superstiti......................................... 200<br />
- di anzianità......................................... 135<br />
- di guerra ............................................ 220<br />
- di inabilità .......................................... 193<br />
- di inabilità per gli invalidi civili totali ... 258<br />
- di invalidità ....................................... 193<br />
- di reversibilità..................................... 200<br />
- di vecchiaia......................................... 181<br />
- indiretta.............................................. 200<br />
- maggiorazione sociale della................. 212<br />
- non reversibile per i ciechi civili... 258, 261<br />
- sociale ................................................ 231<br />
- supplementare .................................... 199<br />
- supplemento di ................................... 198<br />
pensione sociale opzionale............................. 316<br />
pensione sociale sostitutiva delle<br />
prestazioni INVCIV................................... 272<br />
pensioni, tutte le sigle ................................... 378<br />
perequazione automatica .............................. 317<br />
rilevanze....................................................... 327<br />
riscatto, contributi da ..................................... 82<br />
sedi<br />
- dell’INPS............................................. 377<br />
- regionali delle organizzazioni<br />
SPI, FNP e UILP................................... 382<br />
sociale<br />
- assegno .............................................. 242<br />
- maggiorazione.................................... 212<br />
- pensione............................................. 231<br />
sordomuti ..................................................... 253<br />
sostitutiva, pensione sociale........................... 272<br />
sostitutivo, assegno sociale ............................ 272<br />
speciale<br />
- indennità ai ciechi parziali................... 314<br />
- indennità integrativa........................... 324<br />
stringa di caratteri alfanumerici<br />
per modelli RED...................................... 376<br />
tasse............................................................. 167<br />
totali, mutilati e invalidi civili ........................ 258<br />
totalizzazione dei periodi assicurativi .............. 84<br />
trattamenti di famiglia<br />
- assegni familiari.................................. 118<br />
- assegno al nucleo familiare ................. 123<br />
trattamenti di invalidità................................. 193<br />
trattamento minimo ...................................... 205<br />
vecchiaia, pensione di.................................... 181<br />
vita, adeguamento al costo della .................. 317<br />
vitalizio, assegno........................................... 316<br />
volontari, contributi......................................... 78
389
390<br />
Importi e limiti di reddito calcolati in via PREVISIONALE per il 2005<br />
Prestazione Titolare<br />
denominazione specifica denominazione specifica età<br />
decorrenza 1994<br />
al trattamento minimo assegno invalidità<br />
cristall. al 30.9.83 art. 1, c. 182, L 662/96<br />
Maggiorazione sociale pensione<br />
Importo aggiuntivo pensioni al minimo<br />
60<br />
65<br />
Pensione sociale 65<br />
Pensione sociale sostitutiva (importo base)<br />
invalidi civili<br />
e sordomuti<br />
totali<br />
parziali<br />
65<br />
65<br />
Aumenti L 448/98 e 488/99 nati prima del 1931 tutti 65<br />
Assegno sociale 65<br />
Assegno sociale sostitutivo (importo base)<br />
invalidi civili<br />
e sordomuti<br />
totali<br />
parziali<br />
65<br />
65<br />
Aumenti L 448/98 e 488/99 nati dopo il 1930 tutti 65<br />
Maggiorazione dell'assegno sociale titolari di assegno sociale 65<br />
Pensione d'inabilità<br />
Assegno mensile di assistenza<br />
invalidi civili<br />
totali<br />
parziali<br />
< 65<br />
< 65<br />
Assegno di assistenza sordomuti < 65<br />
Maggiorazione prestazioni INVCIV mutilati e inv. civ., sordomuti tutti < 65<br />
assoluti (NR) < 65<br />
Pensione non riversibile assoluti (R) < 65<br />
ciechi civili parziali 1/20 < 65<br />
Assegno a vita parziali 1/10<br />
Maggiorazione prestazioni INVCIV tutti < 65<br />
Aumento L 448/98<br />
ciechi civili<br />
nati prima del 1931<br />
assoluti (NR)<br />
65<br />
65<br />
Aumento MAS<br />
ciechi civili<br />
nati dopo il 1930<br />
assol. (R) e parziali<br />
65<br />
65<br />
Incremento al “milione“ 60/70<br />
Sospensione IO decorrenza
aliquota di perequazione 1,90%<br />
Importo trattamento Limite di reddito annuo<br />
mensile annuo individuale coniugale<br />
fino a 420,02 5.460,26 10.920,52 -<br />
fino a 420,02 5.460,26 10.920,52 27.301,30<br />
fino a 420,02 5.460,26 10.920,52 21.841,04<br />
max 374,97<br />
fino a 420,02 5.460,26 9.749,22 14.623,83<br />
fino a 154,19 2.004,47 10.920,52 -<br />
25,83 335,79 5.796,05 10.670,66<br />
82,64 1.074,32 6.534,58 11.409,19<br />
11,92 154,94 8.190,39 16.380,78<br />
309,02 4.017,26 4.017,26 13.842,63<br />
239,40 3.112,20 13.739,69 -<br />
239,40 3.112,20 4.017,26 -<br />
69,62 905,06 4.017,26 13.842,63<br />
374,97 4.874,61 4.874,61 9.749,22<br />
305,35 3.969,55 13.739,69 -<br />
305,35 3.969,55 4.874,61 -<br />
69,62 905,06 4.874,61 9.749,22<br />
12,92 167,96 5.042,57 10.502,83<br />
233,87 3.040,31 13.739,69 -<br />
233,87 3.040,31 4.017,26 -<br />
233,87 3.040,31 13.739,69 -<br />
10,33 134,29 5.008,90 10.469,16<br />
252,91 3.287,83 13.739,69 -<br />
233,87 3.040,31 13.739,69 -<br />
233,87 3.040,31 13.739,69 -<br />
173,54 2.256,02 6.605,64 -<br />
10,33 134,29 5.008,90 10.469,16<br />
45,65 593,45 3.881,28 13.706,65<br />
59,16 769,08 3.881,28 13.706,65<br />
59,16 769,08 4.738,63 9.613,24<br />
12,92 167,96 5.042,57 10.502,83<br />
fino a 543,79 7.069,27 7.069,27 11.943,88<br />
16.380,78 -<br />
nessuna fino a 16.380,78 -<br />
al 75% da - a 21.841,04 -<br />
al 60% da - a 27.301,30 -<br />
al 50% oltre 27.301,30 -<br />
nessuna fino a 21.841,04 -<br />
al 75% da - a 27.301,30 -<br />
al 50% oltre 27.301,30 -<br />
391
392<br />
Importi e limiti di reddito calcolati in via DEFINITIVA per il 2005<br />
Prestazione Titolare<br />
denominazione specifica denominazione specifica età<br />
decorrenza 1994<br />
assegno invalidità<br />
cristall. al 30.9.83 art. 1, c. 182, L 662/96<br />
Maggiorazione sociale pensione<br />
Importo aggiuntivo pensioni al minimo<br />
60<br />
65<br />
Pensione sociale 65<br />
Pensione sociale sostitutiva (importo base)<br />
invalidi civili<br />
e sordomuti<br />
totali<br />
parziali<br />
65<br />
65<br />
Aumenti L 448/98 e 488/99 nati prima del 1931 tutti 65<br />
Assegno sociale 65<br />
Assegno sociale sostitutivo(importo base)<br />
invalidi civili<br />
e sordomuti<br />
totali<br />
parziali<br />
65<br />
65<br />
Aumenti L 448/98 e 488/99 nati dopo il 1930 tutti 65<br />
Maggiorazione dell'assegno sociale titolari di assegno sociale 65<br />
Pensione d'inabilità<br />
Assegno mensile di assistenza<br />
invalidi civili<br />
totali<br />
parziali<br />
< 65<br />
< 65<br />
Assegno di assistenza sordomuti < 65<br />
Maggiorazione prestazioni INVCIV mutilati e inv. civ., sordomuti tutti < 65<br />
assoluti (NR) < 65<br />
Pensione non riversibile assoluti (R) < 65<br />
ciechi civili parziali 1/20 < 65<br />
Assegno a vita parziali 1/10<br />
Maggiorazione prestazioni INVCIV tutti < 65<br />
Aumento L 448/98<br />
ciechi civili<br />
nati prima del 1931<br />
assoluti (NR)<br />
65<br />
65<br />
Aumento MAS<br />
ciechi civili<br />
nati dopo il 1930<br />
assol. (R) e parziali<br />
65<br />
65<br />
Incremento al “milione” 60/70<br />
Sospensione IO decorrenza
aliquota di perequazione 2%<br />
Importo trattamento Limite di reddito annuo<br />
mensile annuo individuale coniugale<br />
fino a 420,43 5.465,59 10.931,18 -<br />
fino a 420,43 5.465,59 10.931,18 27.327,95<br />
fino a 420,43 5.465,59 10.931,18 21.862,36<br />
max 374,97<br />
fino a 420,43 5.465,59 9.758,58 14.637,87<br />
fino a 154,19 2.004,47 10.931,18 -<br />
25,83 335,79 5.801,38 10.680,67<br />
82,64 1.074,32 6.539,91 11.419,20<br />
11,92 154,94 8.198,39 16.396,77<br />
309,32 4.021,16 4.021,16 13.856,21<br />
239,63 3.115,19 13.739,69 -<br />
239,63 3.115,19 4.021,16 -<br />
69,69 905,97 4.021,16 13.856,21<br />
375,33 4.879,29 4.879,29 9.758,58<br />
305,64 3.973,32 13.739,69 -<br />
305,64 3.973,32 4.879,29 -<br />
69,69 905,97 4.879,29 9.758,58<br />
12,92 167,96 5.047,25 10.512,84<br />
234,09 3.043,17 13.739,69 -<br />
234,09 3.043,17 4.021,16 -<br />
234,09 3.043,17 13.739,69 -<br />
10,33 134,29 5.013,58 10.479,17<br />
253,16 3.291,08 13.739,69 -<br />
234,09 3.043,17 13.739,69 -<br />
234,09 3.043,17 13.739,69 -<br />
173,71 2.258,23 6.605,64 -<br />
10,33 134,29 5.013,58 10.479,17<br />
45,69 593,97 3.885,05 13.720,10<br />
59,22 769,86 3.885,05 13.720,10<br />
59,22 769,86 4.743,18 9.622,47<br />
12,92 167,96 5.047,25 10.512,84<br />
fino a 544,20 7.074,60 7.074,60 11.953,89<br />
16.396,77 -<br />
nessuna fino a 16.396,77 -<br />
al 75% da - a 21.862,36 -<br />
al 60% da - a 27.327,95 -<br />
al 50% oltre 27.327,95 -<br />
nessuna fino a 21.862,36 -<br />
al 75% da - a 27.327,95 -<br />
al 50% oltre 27.327,95 -<br />
393