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Circolazione stradale LA RIFORMA DEL CODICE ... - Edk Editore Srl

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Gentile Cliente, in questo numero proponiamo:<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

<strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti,<br />

prassi e modulistica (XII)<br />

Il sistema sanzionatorio del nuovo Codice<br />

della Strada (parte terza)<br />

di Massimo Ancillotti<br />

Leggi l´articolo<br />

Commercio e Polizia Amministrativa<br />

Ai confini della realtà: illegali dal primo<br />

gennaio 2011 le sportine in plastica<br />

Stop dal 1 gennaio 2011 ai sacchetti di plastica, il cui<br />

consumo in Europa ha toccato i 100 miliardi di unità. Il<br />

bando degli shopper usa e getta salverà l´ambiente da<br />

tonnellate di rifiuti anche in Italia dove, ogni anno, si<br />

consumano circa 24 miliardi di buste non biodegrabili.<br />

A salutare con entusiasmo la messa al bando dei<br />

sacchetti è il WWF, che ritiene "estremamente positivo<br />

che finalmente non potranno più essere prodotti o<br />

messi in commercio gli shopper non biodegradabili che<br />

soffocano l´Italia". Ma non è tutto oro quel che luccica.<br />

di Marilisa Bombi<br />

Leggi l´articolo<br />

Commercio e Polizia Amministrativa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XLIV)<br />

Altre tipologie di commercio: commercio di<br />

pane<br />

- Pane a cottura parziale preconfezionato<br />

- Pane speciale: ingrediente aggiunto e<br />

separazione<br />

di Roberto Capretta<br />

Leggi l´articolo<br />

Polizia Locale<br />

Le sommarie informazioni assunte dalla<br />

Polizia Locale in sede di accertamento delle<br />

indagini<br />

di Rosa Bertuzzi<br />

Leggi l´articolo<br />

CIRCO<strong>LA</strong>ZIONE STRADALE<br />

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 2<br />

novembre 2010, n. 38570 - Sequestro preventivo per<br />

guida in stato di ebbrezza<br />

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 26<br />

ottobre 2010, n. 37922 - Quando il reato è estinto, il<br />

Giudice penale non può applicare la sospensione della<br />

patente che rimane di competenza del Prefetto, ai<br />

sensi dell´articolo 224 del Codice della Strada<br />

Corte di Cassazione, Sez. VI Penale, sentenza 4<br />

ottobre 2010, n. 35578 - L´uso del veicolo sottoposto a<br />

sequestro non sempre integra il reato per l´omessa<br />

custodia<br />

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 30<br />

settembre 2010, n. 20471 - Il verbale di accertamento<br />

dell´infrazione dei limiti di velocità non deve contenere<br />

l´attestazione dei controlli preventivi della funzionalità<br />

dell´apparecchiatura di rilevazione<br />

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V, sentenza 13<br />

settembre 2010, n. 17400 - La comunicazione<br />

cumulativa di più decurtazioni dei punti della patente<br />

relative a diverse violazioni nel tempo è illegittima<br />

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza 18<br />

agosto 2010, n. 32021 - Solo in caso di incidente<br />

provocato da conducenti in grave stato di ebbrezza o in<br />

stato di alterazione è possibile l´applicazione della<br />

confisca del veicolo<br />

COMMERCIO E POLIZIA AMMINISTRATIVA<br />

T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I,<br />

sentenza 26 ottobre 2010, n. 8002 - Legittimo il<br />

regime differenziato di aperture domenicali tra esercizi<br />

commerciali del centro storico di una città d´arte e<br />

quelli esterni al centro<br />

SICUREZZA SUL <strong>LA</strong>VORO<br />

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 7<br />

ottobre 2010, n. 35946 - Sanzionato penalmente il<br />

datore di lavoro che non riduce i rischi connessi<br />

all´esposizione ai rumori - Tale omissione non è stata<br />

depenalizzata<br />

CONTENZIOSO<br />

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, sentenza 31<br />

marzo 2010, n. 7788 - Sospensione dei termini feriali<br />

CIRCO<strong>LA</strong>ZIONE STRADALE<br />

Parere del Ministero delle infrastrutture e dei<br />

trasporti 12 novembre 2010, prot. n. 90916 - L. 29<br />

luglio 2010, n. 120 - Interventi in materia di revisione<br />

(Art. 80 C.d.S.)<br />

Pubblicazione settim.<br />

in abbonamento<br />

Registr. Trib. di Rimini<br />

n. 21 del 27/10/2009<br />

Direttore responsabile:<br />

Andrea Penazzi<br />

EDK <strong>Editore</strong><br />

www.edkeditore.it<br />

Gerenza<br />

n. 44<br />

10/12/2010<br />

Anno IV<br />

1. Somministrazione di alimenti e<br />

bevande - requisiti morali - cause<br />

ostative<br />

2. Punti esclusivi rivendita<br />

giornali<br />

ARTICOLI PER AUTORE<br />

ARTICOLI PER TEMA<br />

QUESITI PUBBLICATI<br />

"Niente spray e manganelli per la<br />

Polizia Municipale"<br />

ItaliaOggi<br />

3 dicembre 2010<br />

di Stefano Manzelli<br />

I vigili urbani non possono ancora<br />

utilizzare liberamente spray, mazzette da<br />

segnalazione e bastoni per difesa<br />

personale. Si tratta infatti di strumenti<br />

destinati all´offesa della persona ovvero di<br />

armi proprie che devono essere<br />

preventivamente autorizzate dagli organi<br />

ministeriali. Lo ha ribadito il Ministero<br />

dell´interno con il parere n. 16627<br />

indirizzato il 2 novembre 2010 al Comune<br />

di Dalmine.


Per richiedere un nuovo abbonamento a PL.COM o rinnovare un abbonamento scaduto contattare l´agente EDK<br />

di zona o scrivere al seguente indirizzo: info@edkeditore.it<br />

NOVITA´ EDITORIALI<br />

<strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

di Massimo Ancillotti, Cataldo Lo Iacono e Antonella<br />

Manzione<br />

L´opera, annotata e coordinata, propone anche il<br />

Regolamento di attuazione (cod. 93578).<br />

Descrizione completa<br />

PRONTUARIO <strong>DEL</strong>LE VIO<strong>LA</strong>ZIONI AL TUSSLL<br />

di Giancarlo Frattulillo<br />

Tutte le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in un<br />

pratico formato (cod. 95900).<br />

Descrizione completa<br />

RUOLO E INGIUNZIONE FISCALE<br />

di Massimo Ancillotti<br />

IL PATENTINO PER IL CICLOMOTORE<br />

Una guida operativa per orientarsi nella complessità di Cataldo Lo Iacono e Giuseppe Carmagnini<br />

delle procedure (cod. 93381).<br />

Una guida completa e di agevole lettura per<br />

Descrizione completa<br />

superare facilmente l´esame ministeriale (cod.<br />

93496).<br />

Descrizione completa<br />

<strong>LA</strong> SICUREZZA DEI LOCALI PUBBLICI<br />

di Marilisa Bombi<br />

Gli indirizzi operativi per il rilascio delle<br />

autorizzazioni e l´attivazione dei controlli (cod.<br />

95917).<br />

Descrizione completa<br />

<strong>LA</strong> DISCIPLINA <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> VIDEOSORVEGLIANZA<br />

di Elena Fiore e Claudia Capucci<br />

L´analisi della disciplina e le linee guida del<br />

Garante, con indicazioni operative e modulistica<br />

(cod. 93374).<br />

Descrizione completa<br />

PRONTUARIO <strong>DEL</strong>LE VIO<strong>LA</strong>ZIONI AL NUOVO <strong>CODICE</strong><br />

<strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

di Massimo Ancillotti, Cataldo Lo Iacono e Antonella<br />

Manzione<br />

Le infrazioni e le sanzioni a portata di mano per un<br />

pronto utilizzo su strada (cod. 93538).<br />

Descrizione completa<br />

PRONTUARIO <strong>DEL</strong>LE VIO<strong>LA</strong>ZIONI IN MATERIA DI<br />

COMMERCIO, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E<br />

BEVANDE E ALTRE ATTIVITA´ PRODUTTIVE<br />

di Roberto Capretta<br />

Guida pratica all´attività di controllo della Polizia<br />

Amministrativa (cod. 95904).<br />

Descrizione completa<br />

I VEICOLI IN STATO DI FERMO, SEQUESTRO,<br />

CONFISCA E ABBANDONO<br />

di Massimo Ancillotti, Cataldo Lo Iacono e Antonella<br />

Manzione<br />

Un vademecum completo per la gestione operativa<br />

della requisizione dei veicoli (cod. 93392).<br />

Descrizione completa<br />

MODULISTICA ACCERTAMENTO VIO<strong>LA</strong>ZIONI AL C.D.S.<br />

Verbali, blocchi e registri. Catalogo online:<br />

www.edkeditore.it<br />

Visualizza le pubblicazioni EDK in materia<br />

di Polizia Locale,<br />

commercio e pubblici esercizi<br />

EDK organizza<br />

la seguente giornata di studio:<br />

DECRETO LEGIS<strong>LA</strong>TIVO 26 MARZO<br />

2010, N. 59 E SUCCESSIVE<br />

MODIFICAZIONI<br />

Relatore:<br />

Claudio Billeri<br />

10 dicembre 2010<br />

Marina di Grosseto (GR)<br />

Sala Comunale<br />

Via Piave, 6


<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

n. 44<br />

10 dicembre 2010<br />

<strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e modulistica (XII)<br />

IL SISTEMA SANZIONATORIO <strong>DEL</strong> NUOVO <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

(PARTE TERZA)<br />

Continua il commento delle novità introdotte in tema di circolazione <strong>stradale</strong> dalla<br />

29 luglio 2010, n. 120.<br />

La terza parte è destinata ad illustrare, nel complesso, gli istituti, corredati delle<br />

modifiche introdotte dalla legge 120/2010, contenuti negli articoli 206-212.<br />

11. Riscossione dei proventi delle sanzioni<br />

L’articolo 206 del Codice della Strada disciplina, con ampio rinvio ad altre<br />

normative, il meccanismo di esecuzione delle sanzioni amministrative pecuniarie<br />

per cui non sia avvenuto tempestivo pagamento in misura ridotta ovvero siano<br />

scaduti i termini per l’attivazione di rimedi difensivi, ovvero siano ormai definite le<br />

procedure difensive attivate dall’interessato. In tutti questi casi, infatti, avremo a<br />

disposizione un verbale di contestazione, una ordinanza-ingiunzione o una<br />

sentenza del giudice di pace che costituiranno titolo esecutivo, strumento<br />

indispensabile per la formalizzazione della successiva fase di esecuzione della<br />

sanzione.<br />

A tal proposito si ricorda che l’articolo 203, comma 3, del Codice della Strada<br />

espressamente prevede che, qualora nei termini previsti non sia stato proposto<br />

ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce<br />

titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione<br />

amministrativa edittale. Schema solo in parte aggirato dalle modifiche introdotte in<br />

tema di pagamento rateale delle sanzioni e di ricorso al giudice di pace.<br />

Quindi, i titoli esecutivi necessari per l’attivazione della fase esecutiva sono:<br />

• il verbale di contestazione avverso cui non sia stato attivato ricorso nei termini e<br />

non sia avvenuto pagamento in misura ridotta;<br />

• l’ordinanza-ingiunzione prefettizia emessa a seguito di ricorso avverso il verbale<br />

di contestazione per la quale non sia stata proposta opposizione e non sia<br />

avvenuto pagamento nel termine di 30 giorni;<br />

• la sentenza del giudice di pace (o del tribunale) nell’ipotesi in cui, in sede di<br />

decisione, abbia diversificato (in aumento o diminuzione) l’entità della sanzione<br />

dovuta dal ricorrente od abbia imposto il pagamento delle spese processuali,<br />

atteso che quando la sentenza è di mero rigetto il titolo esecutivo continua ad<br />

essere rappresentato dal verbale o dalla ordinanza-ingiunzione impugnata.


La procedura richiamata è quella regolata dall’articolo 27 della legge n. 689/1981<br />

che attribuisce al prefetto la competenza di procedere alla formazione del ruolo<br />

per tutti i proventi spettanti allo Stato e rimette ai singoli enti di appartenenza<br />

degli accertatori la predisposizione di quelli restanti.<br />

Peraltro il richiamo all’articolo 27 della legge n. 689/1981 è ormai insufficiente,<br />

essendo stata l’intera materia della riscossione tramite ruolo interamente rivista<br />

con la riforma del 1999 e da quella ancora più consistente del 2005 con la<br />

nazionalizzazione del servizio di riscossione.<br />

Dal 1999 ad oggi, in attuazione della legge-delega n. 337/1998 recante i principi<br />

per la riforma del sistema di riscossione tramite ruolo, sono stati approvati i decreti<br />

legislativi n. 46/1999, n. 112/1999, n. 326/1999, n. 193/2001 e circa 40 decreti<br />

ministeriali e direttoriali di attuazione. A questi si sono aggiunti numerose altre<br />

disposizioni di legge trasversalmente collocate in altri testi di legge che, quasi a<br />

gettito continuo (le ultime modifiche risalgono alla legge 30 luglio 2010, n. 122 di<br />

conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) apportano modifiche, più o<br />

meno consistenti al sistema di riscossione ed alle tecniche espropriative.<br />

L’articolo 3 del decreto-legge n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005,<br />

recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia<br />

tributaria e finanziaria, ha poi stabilito con decorrenza 1° ottobre 2006 la definitiva<br />

del sistema di affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione e<br />

la successiva nazionalizzazione del servizio con la creazione della holding Equitalia<br />

spa e società partecipate. Non è questa la sede per sintetizzare le innumerevoli<br />

difficoltà operative proposte dalla riforma. Ma solo per esporre, in estrema sintesi,<br />

i punti essenziali dell’intero sistema della riscossione.<br />

1) Attualmente ci troviamo in pieno regime transitorio. Entro il 31.12.2010 gli enti<br />

locali dovranno stabilire, all’esito di gare ad evidenza pubblica, a chi affidare la<br />

riscossione delle proprie entrate potendo scegliere tra Equitalia spa e società<br />

partecipate – uniche a poter agire tramite ruolo - o qualsiasi altra società iscritta<br />

nell’albo dei concessionari di cui all’articolo 5, D.Lgs. 446/97 - che agiranno solo<br />

tramite ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910<br />

2) alla fine di tale periodo, a seconda del contraente prescelto, dovranno essere<br />

seguite le procedure consentite al soggetto aggiudicatario del servizio;<br />

3) le fasi esecutive del procedimento sanzionatorio del codice della strada possono<br />

essere, quindi, attivate solo con procedura tramite ruolo o tramite ingiunzione<br />

fiscale;<br />

4) Equitalia spa e le società da essa partecipate hanno il monopolio assoluto nella<br />

gestione della esecuzione tramite ruolo;<br />

5) gli altri agenti della riscossione possono agire solo con ingiunzione fiscale;<br />

6) in ogni caso le procedure espropriative da seguire sono, in entrambi i casi,<br />

quelle disciplinate dal D.P.R. 602/73<br />

In ogni caso il procedimento di esecuzione di una sanzione amministrativa<br />

pecuniaria tramite ruolo può essere riassunto con le seguenti articolazioni<br />

procedurali.<br />

Ottenuto un titolo esecutivo (verbale di contestazione, ordinanza-ingiunzione o<br />

sentenza del giudice di pace) l’ente creditore procede alla formazione del ruolo,<br />

atto a formazione automatica composto da un elenco di soggetti tenuti al<br />

pagamento di somme di denaro in relazione ad un dato periodo di tempo di<br />

riferimento. Il ruolo è formato dalla sanzione edittale dovuta, dalle spese di<br />

procedimento (spese di notificazione e di accertamento) e dagli interessi calcolati<br />

nella misura del 10% per ogni semestre integralmente compiuto. Il ruolo così<br />

formato (formalmente approvato con determinazione del dirigente della struttura<br />

incaricata della gestione della entrata), è consegnato, ora, ad Equitalia spa da<br />

Equitalia servizi spa che ora assolve la stessa funzione in passato esercitata dal<br />

Consorzio Nazionale Concessionari nel rispetto dei termini e delle modalità<br />

contenute nel D.M. n. 321/1999.<br />

Equitalia servizi spa forma le cartelle di pagamento che devono essere notificate al<br />

debitore entro il termine di 12 mesi dalla data di consegna del ruolo. Dopo la<br />

notifica ogni contribuente dispone di ulteriori 60 giorni per pagare senza incorrere<br />

in ulteriori aggravi di spese, oppure per rivolgere all’ente creditore istanza di


cancellazione parziale o totale dal ruolo nei casi di erronea iscrizione, ovvero<br />

ancora per proporre azione difensiva rappresentata da un ricorso al giudice di pace<br />

- ove si eccepiscano motivi attinenti ad una mancata od irregolare notifica del<br />

verbale all’origine della procedura esecutiva - al giudice dell’esecuzione ai sensi<br />

dell’articolo 615, comma 2 c.p.c. per vizi propri del procedimento di esecuzione<br />

(tempestivo pagamento in misura ridotta, ricorso al prefetto o al giudice di pace<br />

non debitamente contabilizzato dal comando, veicolo venduto in data antecedente<br />

all’accertamento, morte del trasgressore, prescrizione o decadenza) – ovvero ai<br />

sensi dell’articolo 617 c.p.c. ove si eccepiscano vizi formali della cartella di<br />

pagamento o del singolo atto esecutivo, se del caso posto in essere.<br />

Il contribuente, ove invece decida di effettuare pagamento rateale, deve rivolgersi<br />

all’agente della riscossione.<br />

Inutilmente decorso il termine, l’agente della riscossione attiva la fase<br />

espropriativa vera e propria con pignoramento mobiliare, immobiliare e presso<br />

terzi e con l’efficace strumento del fermo fiscale del veicolo. All’esito di tali<br />

procedure - che non devono protrarsi per più di tre anni - i vari concessionari<br />

restituiscono all’ente creditore una sorta di conto della gestione, denominato<br />

comunicazione di inesigibilità, recante i dati dei contribuenti nei confronti dei quali<br />

le procedure esecutive non sono andate completamente a buon fine e chiedono il<br />

visto di discarica definitiva dal ruolo, versando ciò che hanno riscosso e<br />

trattenendo quanto a loro spettante a titolo di remunerazione. A questo punto<br />

inizia, o quanto meno dovrebbe iniziare, la fase di verifica e di controllo di merito e<br />

legittimità dell’attività posta in essere dai concessionari, di esclusiva competenza<br />

dell’ente creditore, seguendo le indicazioni contenute negli articoli 19 e seguenti<br />

del decreto legislativo n. 112/1999. Ad ogni buon conto, decorsi ulteriori tre anni<br />

dall’invio della comunicazione di inesigibilità senza che l’ente creditore abbia<br />

eseguito controlli, il ruolo si intende automaticamente e definitivamente<br />

discaricato.<br />

Ove invece l’organo di polizia <strong>stradale</strong> abbia attivato la procedura esecutiva con<br />

ingiunzione fiscale le regole da seguire sono quelle di cui al R.D. 639/1910 e<br />

quelle, se del caso inserite in apposite norme regolamentari interne all’ente, con<br />

cui, preferibilmente, si sia realizzata una totale duplicazione delle stesse<br />

disposizioni regolanti la procedura tramite ruolo, in quanto non recanti ontologica<br />

inconciliabilità<br />

Per l’interesse operativo che riveste l’argomento, si ritiene opportuno sintetizzare<br />

in poche parole l’istituto dei pagamenti parziali disciplinato dall’articolo 389 del<br />

regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, secondo cui il<br />

pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice non<br />

ha valore quale pagamento ai fini dell’estinzione dell’obbligazione.<br />

In questi casi, cui va aggiunto quello di pagamento oltre i termini, la somma<br />

versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell’obbligazione<br />

conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo e la somma da iscrivere a ruolo è<br />

pari alla differenza tra quella dovuta (verbale con sanzione “raddoppiata” pari alla<br />

metà del massimo edittale) e l’acconto fornito. Il pagamento anche di un solo<br />

centesimo in meno rispetto a quanto indicato nel verbale - ovviamente<br />

comprensivo senza distinzione alcuna di sanzione edittale, spese di notificazione e<br />

spese di accertamento - non determina estinzione del verbale che, “raddoppiato”<br />

nella sanzione edittale, viene messo a ruolo tenendo in acconto la somma<br />

ricevuta.<br />

Recente giurisprudenza della Cassazione ha confermato integralmente la<br />

legittimità di tale procedura.<br />

12. Violazioni commesse con veicoli immatricolati all’estero o muniti di<br />

targa EE<br />

L’articolo 207 del codice della strada si occupa della disciplina sanzionatoria<br />

applicabile in presenza di violazioni commesse con veicoli stranieri o con targa EE.<br />

L’articolo 37 della legge 29 luglio 2010, n. 120 è intervenuta anche in ordine alle


violazioni commesse da veicoli immatricolati all’estero; due le modifiche di<br />

interesse operativo.<br />

Fino al 13 agosto 2010 la particolare procedura descritta dall’articolo 207 si<br />

applicava a tutte le violazioni commesse con veicoli immatricolati all’estero o<br />

muniti di targa EE e a veicoli immatricolati in Italia ma guidati da conducenti in<br />

possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell’Unione<br />

Europea. La prima modifica riguarda la soppressione del comma 4-bis recante<br />

appunto l’estensione della procedura a tale seconda categoria di veicoli. Dal 13<br />

agosto 2010 quindi la procedura torna ad applicarsi per le violazioni commesse dai<br />

soli veicoli immatricolati all’estero o muniti di targa EE. La seconda notazione<br />

operativa riguarda l’obbligo di affidare il veicolo sottoposto a fermo al solo<br />

custode-acquirente di cui all’articolo 214-bis N.C.d.S. a spese del responsabile<br />

della violazione. È in questo senso anche la circolare del Ministero dell’interno<br />

30.7.2010, n. 300/A/10777/10/101/3/3/9.<br />

La procedura di contestazione di violazioni a soggetti alla guida di veicoli<br />

immatricolati all’estero o dotati di targa EE si articola ora nel modo che segue:<br />

- in caso di accertata violazione il conducente è ammesso a pagare direttamente<br />

nelle mani dell’agente accertatore la somma prevista per il pagamento in misura<br />

ridotta;<br />

- se il trasgressore provvede al pagamento l’agente accertatore riceve la somma e<br />

annota l’avvenuto pagamento direttamente sul verbale che costituisce, a questi<br />

effetti, quietanza di pagamento;<br />

- se il trasgressore, invece, non si avvale di tale facoltà, può versare all’agente<br />

accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione edittale<br />

se il veicolo è immatricolato in uno Stato aderente allo SEE o pari alla metà del<br />

massimo della sanzione edittale negli altri casi. Ricevuta la somma l’agente<br />

accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione e la versa all’ufficio<br />

contravvenzioni (area procedimenti sanzionatori);<br />

- in caso di mancato pagamento della sanzione o versamento della cauzione viene<br />

disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non viene adempiuto<br />

uno dei due predetti oneri e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta<br />

giorni. Si conferma che non si tratta di sanzione accessoria, ma solo di<br />

provvedimento interdittivo reale e che il veicolo non può essere affidato in<br />

custodia al trasgressore, ma solo alla Scaf nostro custode-acquirente.<br />

13. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie<br />

L’articolo 208 del Codice della Strada, non qualificabile come propriamente<br />

procedurale, si riferisce alla devoluzione dei proventi contravvenzionali.<br />

Decisamente innovando rispetto al corrispondente articolo 139 del vecchio codice<br />

della strada, vigente il quale i proventi andavano devoluti agli enti proprietari della<br />

strada su cui gli illeciti stessi erano stati consumati ed accertati, oggi il criterio<br />

discretivo è non più oggettivo, bensì soggettivo, e così le somme riscosse sono<br />

devolute agli enti cui appartengono gli agenti che hanno accertato le violazioni.<br />

Numerose le modifiche apportate nel tempo alla disposizioni in commento.<br />

Per quello che più interessa agli organi di polizia <strong>stradale</strong> dipendenti degli enti<br />

locali a competenza limitata conviene ricordare soprattutto il contenuto dei commi<br />

4, 5 e 5-bis, tutti modificati dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, che si interessano,<br />

appunto, dei proventi spettanti a regioni, province e comuni.<br />

Viene confermato che una quota pari al 50% dei proventi percepiti da regione,<br />

provincia e comune è destinata:<br />

- in misura non inferiore ad ¼ per interventi di miglioramento e potenziamento<br />

della segnaletica <strong>stradale</strong> di proprietà dell’ente;<br />

- in misura non inferiore ad ¼ per potenziamento delle attività di controllo e di<br />

accertamento delle violazioni in materia di circolazione, anche attraverso l’acquisto<br />

di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di<br />

polizia municipale;<br />

la restante percentuale non superiore a 50% del totale per altre finalità connesse


al miglioramento della sicurezza <strong>stradale</strong>, nonché al potenziamento delle strade di<br />

proprietà dell’ente, e a interventi a tutela degli utenti deboli della strada, quali<br />

bambini, anziani, pedoni e ciclisti, nonché infine allo svolgimento, nelle scuole di<br />

ogni ordine e grado di corsi didattici finalizzati all'educazione <strong>stradale</strong>, nonché,<br />

infine a misure di assistenza e di previdenza per il personale appartenente ai Corpi<br />

di Polizia Municipale e Provinciale. In aggiunta il nuovo comma 5-bis precisa che<br />

parte dei proventi spettanti a questa terza finalità può essere anche destinata ad<br />

assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a<br />

forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei<br />

servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza <strong>stradale</strong> ove il<br />

riferimento alla sicurezza urbana sembra anche consentire progetti non<br />

esclusivamente ancorati al tema della sicurezza <strong>stradale</strong>, ma a più ampio respiro,<br />

alla lotta al degrado. Parte di detta quota potrà poi essere destinata anche al<br />

finanziamento di servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli<br />

186, 186-bis e 187.<br />

Per completezza si ricorda che l’articolo 142 comma 12-bis e 12-ter, anch’essi<br />

introdotti dalla legge 120/2010, contengono un diverso sistema di devoluzione dei<br />

proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazioni dei limiti massimi di<br />

velocità accertate con strumentazioni tecniche in remoto, prevedendo la<br />

devoluzione all’ente proprietario della strada del 50% della somma incassata.<br />

Discorso a parte merito il cosiddetto fondo contro l’incidentalità notturna. Il<br />

legislatore della legge 15 luglio 2009, n. 94 - pacchetto sicurezza 2009,<br />

muovendosi sul terreno già tracciato dal D.L. 117/2007 e dalla relativa legge di<br />

conversione 160/2007, ebbe a definire con maggiori precisione e concreta<br />

possibilità di applicazione una sorta di regime sanzionatorio notturno valevole<br />

esclusivamente per talune violazioni - asseritamene ritenute di particolare allarme<br />

sociale - commesse tra le 22,00 e le ore 7,00.<br />

Per chiudere il circolo il legislatore del pacchetto sicurezza 2009 ebbe ad inserire<br />

un comma 2-bis all’articolo 208 destinato alla devoluzione dei proventi derivanti<br />

proprio dagli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo<br />

195, comma 2-bis (appunto le violazioni notturne), da versarsi in apposito capitolo<br />

di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al<br />

Fondo contro l’incidentalità notturna di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 3<br />

agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n.<br />

160, con provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze adottato sulla<br />

base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell’interno.<br />

14. Prescrizione<br />

L’articolo 209 del codice della strada, in conclusione della Sezione I del Capo I del<br />

Titolo VI, tratta della prescrizione in modo coincidente con quanto fatto<br />

dall’omologo articolo 28 della legge n. 689/1981.<br />

Si ricorda unicamente che la prescrizione è un istituto di diritto civile che sancisce<br />

l’estinzione di un diritto soggettivo per effetto del decorso del tempo e della<br />

contestuale inerzia del titolare che non lo esercita e non ne fa uso, e che per gli<br />

illeciti di natura amministrativa il termine è fissato in cinque anni dall’accertamento<br />

della violazione.<br />

Si ricorda altresì che sono applicabili i correlati istituti della sospensione e della<br />

interruzione della prescrizione.<br />

L’effetto dell’interruzione della prescrizione è quello di far decorrere, per intero, un<br />

nuovo periodo di prescrizione da data successiva a quella dell’atto interruttivo,<br />

mentre la sospensione determina solo un periodo di momentanea paralisi della<br />

decorrenza dei termini fin che dura la situazione di sospensione.<br />

All’interno del procedimento sanzionatorio sono rinvenibili i seguenti atti<br />

interruttivi:<br />

• la notifica del verbale di contestazione;<br />

• la notifica di una eventuale ordinanza-ingiunzione prefettizia;<br />

• la notifica della cartella di pagamento (notifica del ruolo);


• la notifica all’interessato da parte dell’amministrazione procedente delle sentenze<br />

del giudice di pace;<br />

• qualsiasi comunicazione notificata all’interessato che abbia l’effetto di costituire<br />

in mora il trasgressore, come per esempio la comunicazione di diniego dalla<br />

concessione del beneficio della rateazione ai sensi del nuovo articolo 202bis.<br />

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE A SANZIONI<br />

AMMINISTRATIVE PECUNIARIE<br />

1. Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative<br />

pecuniarie<br />

Le sanzioni amministrative accessorie alle sanzioni amministrative pecuniarie sono<br />

regolate dall’articolo 210 del codice della strada.<br />

Per non cadere nell’equivoco di confondere la disciplina qui contenuta e<br />

riguardante le sole sanzioni accessorie a sanzioni pecuniarie amministrative, con<br />

quella applicabile alle medesime sanzioni amministrative allorché esse siano<br />

previste come accessorie a sanzioni penali, va sempre tenuto presente che gli<br />

articoli da 211 a 219-bis regolano unicamente le sanzioni amministrative<br />

accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie che non possono applicarsi, salvo<br />

espliciti richiami, alle medesime allorché risultino accessorie ad illeciti penali.<br />

A queste ultime il codice riserva, ora in modo sostanzialmente completo, gli articoli<br />

222, 223 e 224 e 224-ter - come, rispettivamente, modificato, sostituito e inserito<br />

ex novo dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 - costituenti la Sezione II del Capo II, ai<br />

quali soli è consentito perciò di fare riferimento e le cui lacune non è dato di<br />

colmare con la utilizzazione non espressamente richiamata dei contenuti del Capo<br />

I.<br />

L’articolo 210 contiene l’elenco, tassativo, delle tipologie di sanzioni accessorie. Il<br />

comma 2 suddivide dunque le sanzioni amministrative accessorie nei seguenti tre<br />

gruppi:<br />

• sanzioni consistenti nell’obbligo di compiere, sospendere o cessare una<br />

determinata attività;<br />

• sanzioni concernenti il veicolo;<br />

• sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la patente di guida.<br />

Rientrano nel primo gruppo l’obbligo di rimuovere le occupazioni abusive della<br />

sede <strong>stradale</strong>, l’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi indebitamente alterati,<br />

l’obbligo di sospendere i lavori indebitamente intrapresi o di cessare l’attività di<br />

autoscuola priva di autorizzazione o di interrompere una competizione sportiva<br />

priva di autorizzazione. Costituiscono sanzioni concernenti il veicolo la confisca, il<br />

fermo amministrativo e la rimozione o blocco. Compongono il terzo gruppo il ritiro<br />

e la sospensione dei documenti di circolazione e della patente di guida e la revoca<br />

della patente.<br />

Tutte le sanzioni accessorie si applicano, come dice lo stesso articolo 210, di diritto<br />

e sono obbligatorie. Ciò significa che non occorre l’intervento di nessuna altra<br />

autorità per la loro concreta applicazione e che la loro operatività è obbligatoria, in<br />

modo che non potranno essere escluse se non per motivi assolutamente oggettivi<br />

di cui dovrà essere dato debito conto nel verbale di contestazione.<br />

Le sanzioni accessorie si applicano facendone menzione nel verbale di<br />

contestazione nell’apposita sezione. Con questa dicitura, che per talune fattispecie<br />

rimane anche l’unico adempimento richiesto ai verbalizzanti, la sanzione accessoria<br />

può dirsi in concreto applicata salvo gli adempimenti procedurali previsti per ogni<br />

singola sanzione accessoria.<br />

Scendiamo adesso nel particolare scorrendo gli articoli da 211 a 219-bis.<br />

2. Obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere<br />

abusive


La sanzione accessoria dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, disciplinata<br />

nell’articolo 211, costituisce tipica sanzione accessoria reale ed è conseguente alla<br />

violazione delle norme poste a tutela delle strade dagli articoli dal 15 al 31 del<br />

Codice.<br />

Benché, come vedremo nel prosieguo, la procedura appaia ad una prima lettura<br />

abbastanza articolata e coinvolgente più autorità, l’obbligo di ripristino dello stato<br />

dei luoghi è la sanzione accessoria che, nell’immediatezza, offre minori difficoltà<br />

applicative per l’agente accertatore. L’unico adempimento rimesso alla<br />

competenza del verbalizzante consiste infatti nell’obbligo di fare menzione nel<br />

verbale di contestazione della sanzione accessoria prevista, non dovendosi<br />

nell’immediatezza - salvo forse quanto si dirà in seguito - porre in essere alcuna<br />

ulteriore attività, posto che la concreta applicazione della sanzione accessoria si<br />

articola attraverso ben determinate fasi successive controllate dal prefetto e<br />

dall’ente proprietario della strada su cui è stata accertata la violazione.<br />

È previsto, infatti, che in caso di mancato ricorso - sempre proponibile contro la<br />

sanzione principale ed esteso di diritto a quella accessoria - l’ufficio o comando da<br />

cui dipende l’agente accertatore trasmette, entro trenta giorni dalla scadenza del<br />

termine per ricorrere, copia del verbale al prefetto il quale ordina formalmente al<br />

trasgressore l’adempimento del suo obbligo di ripristino dei luoghi entro un<br />

termine proporzionato all’entità dei lavori o delle opere da eseguire, disponendo<br />

altresì che l’ente proprietario della strada controlli la regolare esecuzione dei lavori.<br />

Se il trasgressore compie quanto ordinato, il procedimento si chiude con ordinanza<br />

di estinzione del procedimento. In caso di inottemperanza, invece, il prefetto<br />

incarica l’ente proprietario della strada di eseguire d’ufficio le opere previste.<br />

Successivamente al compimento, l’ente proprietario della strada trasmette la nota<br />

delle spese sostenute ed il prefetto emette ordinanza-ingiunzione di pagamento.<br />

È prevista una procedura d’urgenza. In caso di immediato pericolo per la<br />

circolazione e nell’ipotesi di impossibilità a provvedere da parte del trasgressore,<br />

l’agente verbalizzante trasmette al prefetto senza indugio il verbale di<br />

contestazione ed in tal caso il prefetto può autorizzare l’immediata esecuzione<br />

d’ufficio degli interventi di ripristino. Al di là di tale procedura d’urgenza, non pare<br />

infine del tutto irragionevole ipotizzare la possibilità di una esecuzione immediata<br />

della sanzione accessoria da parte dello stesso agente accertatore, di cui si dovrà<br />

dar conto direttamente nel verbale di contestazione o in altro scritto poi trasmesso<br />

all’ufficio per il recupero delle spese sostenute per l’immediata esecuzione d’ufficio.<br />

3. Obbligo di sospendere una determinata attività<br />

L’articolo 212 del Codice della Strada disciplina il procedimento applicativo della<br />

sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo di sospendere o cessare una<br />

determinata attività.<br />

L’applicazione della sanzione accessoria inizia con la consueta “menzione” della<br />

sanzione accessoria sul verbale di contestazione e con l’indicazione del termine di<br />

inizio della sospensione, che deve essere immediato quando la situazione<br />

antigiuridica debba e possa cessare con immediatezza ovvero rientrante nei cinque<br />

giorni dalla contestazione o notifica, allorché non sia possibile e non vi sia motivo<br />

di determinarsi diversamente.<br />

L’inosservanza dell’ordine di sospensione dell’attività comporta in ogni caso la<br />

denuncia ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.<br />

Per il resto, merita rilievo il fatto che l’esecuzione sia rimessa direttamente al<br />

comando operante, al di fuori di qualsiasi preventiva determinazione di altre<br />

autorità e, per la polizia municipale, al di fuori di qualsiasi vincolo gerarchico con<br />

l’amministrazione di appartenenza. Sul ricorso al prefetto, basterà ricordare che si<br />

estende alla sanzione accessoria ma che non comporta, nelle more dell’ordinanza,<br />

la sospensione dell’esecuzione.<br />

Massimo Ancillotti


Commercio e Polizia Amministrativa<br />

n. 44<br />

10 dicembre 2010<br />

AI CONFINI <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> REALTÀ: ILLEGALI DAL PRIMO GENNAIO 2011 LE<br />

SPORTINE IN P<strong>LA</strong>STICA<br />

Stop dal 1 gennaio 2011 ai sacchetti di plastica, il cui consumo in<br />

Europa ha toccato i 100 miliardi di unità. Il bando degli shopper usa e<br />

getta salverà l'ambiente da tonnellate di rifiuti anche in Italia dove,<br />

ogni anno, si consumano circa 24 miliardi di buste non biodegrabili. A<br />

salutare con entusiasmo la messa al bando dei sacchetti è il WWF, che<br />

ritiene "estremamente positivo che finalmente non potranno più essere<br />

prodotti o messi in commercio gli shopper non biodegradabili che<br />

soffocano l'Italia". Ma non è tutto oro quel che luccica.<br />

Con la legge finanziaria 2007, ovvero con la legge 27 dicembre 2006 n. 296,<br />

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, sono<br />

state introdotti, all’articolo 1, due commi a favore dell’ambiente. Si tratta del<br />

comma 1129 il quale dispone che:<br />

Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del<br />

rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere<br />

agro-industriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un<br />

programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della<br />

commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri<br />

fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello<br />

comunitario, non risultino biodegradabili.<br />

Ed il successivo comma 1139 il quale prevede che:<br />

Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del Ministro dello<br />

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del<br />

territorio e del mare, e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e<br />

forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della<br />

presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è<br />

finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente<br />

nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal<br />

1° gennaio 2011, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per<br />

l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla<br />

normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.<br />

A dire il vero, il termine originario fissato per la messa al bando delle borse di<br />

plastica era il 2010 ma tale scadenza è stato prorogata al primo gennaio 2011,<br />

con il comma 21-novies dell’art. 23, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, nel testo integrato<br />

dalla relativa legge di conversione.


A prescindere se i programmi sperimentali siano o meno stati avviati dal<br />

Governo, sta di fatto che il bilancio dei consumi italiani di sacchetti di plastica dà<br />

ragione agli allarmi delle associazioni ambientaliste perché gli italiani ne sono tra<br />

i più assidui utilizzatori, con un consumo annuo stimato in quasi 400 a testa ogni<br />

anno. Ma non solo. "Ogni anno, nella sola Europa - ricorda il Wwf - vengono<br />

consumati circa 100 miliardi di sacchetti di plastica usa e getta". (1) Insomma,<br />

dopo i termometri al mercurio, banditi per legge dal 3 aprile dello scorso anno,<br />

un altro oggetto di uso quotidiano presto sparirà. Il primo gennaio del 2011,<br />

infatti, le buste di plastica saranno un ricordo del passato. Troppo inquinanti e<br />

pericolose per l’ambiente ed il competente Ministero non è disposto a concedere<br />

deroghe. Come risulta dalla risposta all’interrogazione parlamentare dell’on.<br />

Giulia Cosenza del 14 ottobre scorso, alla quale viene fatto riferimento in uno<br />

specifico paragrafo.<br />

L’inquinamento marino<br />

In generale la maggiore fonte di deturpamento e inquinamento originata<br />

dall’uomo nel Mediterraneo è costituita dai mozziconi di sigaretta, i quali<br />

rappresentano da soli il 27 per cento della spazzatura abbandonata in mare; poi<br />

figurano le buste di plastica, alle quali possiamo sommare, per analogia, anche le<br />

bottiglie di plastica, le quali sono invece al terzo posto. Nel complesso, la plastica<br />

costituisce la seconda peggiore minaccia per l’ecosistema marino e per<br />

l’economia legata al turismo nel mare Mediterraneo. Il tema della riduzione delle<br />

buste di plastica non biodegradabili è, quindi, assolutamente cruciale per la<br />

tutela dell’ambiente, della salute e del buon nome dell’Italia. A confermarcelo<br />

ancora una volta - come spesso avviene per i temi legati all’ambiente, e rispetto<br />

ai quali l’Italia tende ad arrivare in ritardo - sono le esperienze effettuate in Paesi<br />

esteri, o a livello di legislazione comunitaria. Basta notare, infatti, come in molti<br />

Paesi, sia in Europa che al di fuori di quest’ultima, dalla Francia all’Australia, da<br />

alcuni Stati degli USA alla Cina, siano già stati presi provvedimenti in proposito,<br />

con la messa al bando delle buste di plastica. (2)<br />

Il diritto comunitario<br />

Va ricordato, a questo proposito, che sulla GU dell’Unione europea del 22<br />

novembre 2008 è stata pubblicata la direttiva europea 2008/98/CE sulla<br />

riduzione dei rifiuti, che, all’articolo 29, impone agli Stati membri l’adozione di<br />

programmi di prevenzione dei rifiuti e che, soprattutto, l’articolo 11 della stessa<br />

direttiva, inserisce l’obbligo della raccolta differenziata per la plastica. Lo schema<br />

di D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2008/98/CE (3) è stato approvato dal<br />

Governo lo scorso 19 novembre ed è quindi in corso di pubblicazione. Il decreto<br />

legislativo di modifica della parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale)<br />

integra il SISTRI (4) e prevede nuove definizioni, principi, scadenze e sanzioni in<br />

materia di gestione dei rifiuti. Peraltro, già la precedente direttiva europea, la<br />

94/62/CE, includeva tra le misure atte a prevenire la produzione di rifiuti non<br />

smaltibili, la stessa promozione della plastica biodegradabile.<br />

Con il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/CE relativa ai<br />

rifiuti, viene modificata la Parte quarta (Norme in materia di gestione dei rifiuti e<br />

di bonifica dei siti inquinati) del D.Lgs. 152/2006. Diverse le novità introdotte che<br />

riguardano tra l’altro la definizione di sottoprodotto (già prevista dall'ordinamento<br />

nazionale) che viene resa più aderente al disposto comunitario; il riutilizzo di<br />

terre e rocce da scavo che, se il materiale di risulta non è contaminato, viene<br />

considerato un sottoprodotto e può essere riutilizzato in loco; ed, infine, la<br />

definizione di obiettivi di recupero di alcuni materiali: per vetro, carta, plastica e<br />

metalli che viene fissata al 2020 con una soglia tassativa minima di recupero, del<br />

per cento.<br />

Le azioni del Governo<br />

Nel rispondere all’interrogazione circa le iniziative assunte dal Governo in<br />

attuazione di quanto previsto dalla finanziaria 2007, il Sottosegretario incaricato<br />

ha evidenziato che per le finalità previste volte alla riduzione della


commercializzazione di shoppers in plastica, è disponibile la somma di un milione<br />

di euro, stanziata dall’articolo 1, comma 1131, della legge n. 296 del 2006;<br />

somma effettivamente impegnata dal Ministero dell’ambiente con decreto del 24<br />

dicembre 2008 per un bando di finanziamento denominato «Un sacco Bio».<br />

Queste sono le azioni da avviare: 1. l’analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle<br />

Assessment) dei sacchetti biodegradabili; 2. campagne di informazione e<br />

sensibilizzazione: 3. distribuzione di sacchetti biodegradabili. Il Ministero<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sottolinea il sottosegretario<br />

Menia, sta promuovendo una massiccia e capillare campagna di informazione<br />

dell’opinione pubblica, per renderla edotta di questa importante novità<br />

normativa, ottemperando ai propri compiti istituzionali. Chi vivrà vedrà.<br />

Sta di fatto che, sempre in base alle dichiarazioni fornite dal Sottosegretario in<br />

risposta all’interrogazione della On. Cosenza, "il Ministero dell’ambiente, di<br />

concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ha disposto in accordo con le<br />

associazioni rappresentative delle categorie, una iniziativa di distribuzione<br />

capillare su tutto il territorio nazionale di borse realizzate in materiale riciclato e<br />

riciclabile, o riutilizzato, o in fibre naturali, dando così un’indicazione chiara ed<br />

univoca per privilegiare il ricorso al riuso, per la riduzione della produzione e della<br />

pericolosità di materiali che non sono biodegradabili e compostabili. L’intenzione<br />

è quella di favorire la nascita di una “domanda responsabile da parte dei<br />

consumatori” attraverso il potenziamento dell’informazione e la diffusione dei<br />

comportamenti responsabili, scelte queste già intraprese - ha sottolineato il<br />

sottosegretario - da grandi operatori della distribuzione."<br />

Del resto, nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2008/98/Ce in<br />

corso di pubblicazione, con riferimento alla raccolta differenziata, è stato<br />

appositamente previsto che i rifiuti organici quali rifiuti biodegradabili di giardini e<br />

parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi<br />

di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall’industria<br />

alimentare dovranno essere raccolti in modo differenziato con contenitori a<br />

svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN<br />

13432-2002.<br />

Fatti e non parole<br />

Ma che succede se il divieto del primo gennaio 2011 non viene rispettato? Com’è<br />

noto, una delle caratteristiche della legge è la produzione di conseguenze nel<br />

caso della realizzazione della fattispecie concreta (da intendersi anche, e forse<br />

più frequentemente, a contrario, per il caso di mancata osservanza della<br />

prescrizione), secondo uno schema "precetto-sanzione": se accade "A"<br />

(precetto), si produce "B" (sanzione). E allora ci si chiede: se i negozianti e gli<br />

artigiani continueranno ad utilizzare la sportina di plastica come hanno sempre<br />

fatto, anche dopo la scadenza del prossimo primo gennaio, come andrà punito il<br />

comportamento contrario alla previsione di legge che, comunque, non prevede<br />

alcuna sanzione specifica?<br />

La questione se l’è posta anche un consorzio che, per conto di alcuni comuni<br />

veneti, provvede allo smaltimento dei rifiuti urbani, proprio in relazione<br />

“all’assenza di programmi ministeriali che avrebbero dovuto definire un percorso<br />

per la progressiva riduzione dei sacchetti non biodegradabili fino al loro definitivo<br />

divieto”. E sottolinea, a tale proposito, il direttore del consorzio che “appare<br />

senz’altro legittimo l’intento delle amministrazioni comunali di adottare tutti gli<br />

accorgimenti utili ed indispensabili a favorire la riduzione della loro distribuzione<br />

mettendo in atto azioni propedeutiche” tra le quali rientrerebbe l’ordinanza<br />

sindacale da emanarsi ai sensi del D.Lgs. 267/2000, articolo 50, comma 5, il<br />

quale dispone che:<br />

In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere<br />

esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal<br />

sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei<br />

provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di<br />

referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione<br />

dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.


A dire il vero, se il Comune dispone di un regolamento per la gestione dei rifiuti,<br />

chi scrive ritiene che l’adozione dell’ordinanza possa essere emanata anche in<br />

attuazione del suddetto regolamento e della stessa fonte primaria che ha stabilito<br />

il divieto, senza chiamare in causa l’articolo 50 del TUEL le cui ordinanze,<br />

secondo il giudizio del giudice amministrativo sono border line, in termini di<br />

legittimità, se non si dimostra l’urgenza della loro emanazione.<br />

Una proposta di ordinanza<br />

Comunque, va dato atto al Consorzio della provincia di Rovigo di essersi fatto<br />

carico della necessità di avviare iniziative concrete se non altro al fine di<br />

sensibilizzare l’opinione pubblica.<br />

PROPOSTA DI ORDINANZA<br />

Disposizioni ai titolari delle attività commerciali ed artigiane che operano nel<br />

territorio comunale a posto fisso ed itinerante. Divieto di distribuzione, dal 1°<br />

gennaio 2011, di sacchetti in materiale che, secondo i criteri fissati dalle<br />

normative comunitarie, non risultino “biodegradabili”.<br />

Premesso che:<br />

• Gli shoppers distribuiti in molte attività in oggetto sono realizzati in materiale<br />

plastico derivante dalla lavorazione del petrolio e successivamente vengono<br />

utilizzati per la raccolta del rifiuto indifferenziato ed avviati a smaltimento<br />

divenendo così causa di inquinamento ambientale, considerata la non<br />

biodegrabilità del materiale con il quale gli shoppers sono stati realizzati;<br />

• Benché vengano distribuiti alla cittadinanza sacchetti compostabili per la<br />

raccolta dei rifiuti umidi, molte utenze utilizzano allo scopo shoppers non<br />

biodegradabili per la spesa provocando gravi inconvenienti per il recupero dei<br />

rifiuti organici stessi;<br />

• E’ preciso intendimento dell’Amministrazione comunale adottare tutti gli<br />

accorgimenti utili ed indispensabili all’attuazione del regolamento comunale (di<br />

igiene, di polizia locale, di gestione dei rifiuti: citare la fonte più idonea) che<br />

prevede la raccolta differenziata dei rifiuti per incentivare il loro recupero e<br />

limitare l’impatto sull’ambiente;<br />

• L’Unione europea, con la norma comunitaria EN 13432 (5) ha definito le<br />

caratteristiche che un materiale deve possedere per poter essere definito<br />

biodegradabile e compostabile;<br />

• La legge Finanziaria 2007, all’articolo 1, comma 1130, 1131 e 1132, promuove<br />

l’individuazione di misure da introdurre progressivamente al fine di giungere al<br />

definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della commercializzazione di<br />

sacchi non biodegradabili, per l’asporto delle merci, che non rispondano ai criteri<br />

fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello<br />

comunitario;<br />

• Con un comunicato del 15 ottobre 2010 i ministri dell’ambiente e tutela del<br />

territorio e del mare e dello sviluppo economico hanno confermato che non ci<br />

sarà alcuna proroga all’uso delle buste di plastica in Italia, in recepimento della<br />

direttiva UE;<br />

ORDINA<br />

A decorrere dall’1 gennaio 2011, a tutti gli esercenti attività commerciali ed<br />

artigianali che operano nel territorio del comune di (nome del Comune), sia a


posto fisso che itinerante, di fornire ai propri clienti shoppers biodegradabili<br />

secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria.<br />

AVVERTE<br />

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 (venticinque/00) ad Euro 500,00<br />

(cinquecento/00) ai sensi dell’articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.<br />

DISPONE<br />

Che il provvedimento sia notificato:<br />

al Comando della Polizia locale che effettuerà i necessari controlli ed emetterà le<br />

sanzioni previste a carico dei trasgressori;<br />

alle associazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani;<br />

Ed, inoltre, sia pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente.<br />

__________<br />

(1) La notizia è dell’Agenzia ADNKronos disponibile all’indirizzo http://www.adnkronos.com<br />

(2) In tal senso l’intervento dell’on. Cosenza disponibile nel sito della camera dei deputati<br />

all’indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/stenografici/sed383/pdfs001.pdf<br />

(3) Il testo integrale della Direttiva è disponibile all’indirizzo<br />

http://www.sistri.it/Documenti/Allegati/Direttiva_2008_98_CE.pdf<br />

(4) Il SISTRI è il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti.<br />

(5) La EN 13432 è una norma armonizzata del Comitato europeo di normazione relativa alle<br />

caratteristiche che un materiale deve possedere per potersi definire biodegradabile o<br />

compostabile. Nel termine compostabile sono contenute norme legate alla non tossicità del<br />

materiale decomposto se utilizzato in natura.<br />

La norma EN 13432 è molto importante per colmare alcune lacune della precedente direttiva<br />

94/62/CE. Infatti prima era possibile creare confusione e incomprensioni riguardo ai termini<br />

compostabile e biodegradabile.<br />

Un esempio di queste incomprensioni è il sacchetto in polietilene riportante il marchio<br />

biodegradabile. Questi sacchetti sono realizzati con polimeri ai quali sono aggiunti additivi<br />

contenenti metalli pesanti che favoriscono la rottura del materiale in pezzetti. Tuttavia il<br />

materiale si degrada ma non completamente, infatti rimane visibile nell'eventuale compost. In<br />

più c'è da considerare le concentrazioni di metalli pesanti che ne possono derivare. Un esempio<br />

di questi additivi metallici è il cobalto, presente ad esempio in alcuni prodotti con concentrazioni<br />

di 4000 mg/kg. Ovviamente dopo la decomposizione questo verrebbe rilasciato nell'ambiente con<br />

le conseguenze descritte nella direttiva 67/548/CE per le sostanze pericolose. Nella fattispecie si<br />

tratterebbe di un elemento ecotossico, persistente e bioaccumulativa CMR (Carcinogenica,<br />

Mutagenica e tossica per la Riproduzione).(wikipedia) Peraltro, La norma UNI EN 13432:2002 è<br />

una norma armonizzata, ossia è stata riportata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e<br />

pertanto deve esser recepita in Europa a livello degli Stati Membri e fornisce presunzione di<br />

conformità con la Direttiva europea 94/62 EC, sugli imballaggi e rifiuti da imballaggio.<br />

Marilisa Bombi


Commercio e Polizia Amministrativa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XLIV)<br />

ALTRE TIPOLOGIE DI COMMERCIO:<br />

COMMERCIO DI PANE<br />

n. 44<br />

10 dicembre 2010<br />

Quarta parte<br />

PANE A COTTURA PARZIALE PRECONFEZIONATO<br />

Guida ai modelli<br />

Modello 88 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa<br />

Nella descrizione della violazione, all’interno del verbale di accertamento di<br />

violazione, indicare le circostanze che hanno portato al rilevamento dell’illecito<br />

evidenziando dettagliatamente quanto accertato in merito, relativamente alla<br />

descrizione dei fatti fondanti rispetto agli illeciti constatati, a come il pane viene<br />

posto alla vista della clientela ed alle relative indicazioni, se presenti.<br />

Nello spazio dedicato all’indicazione dell’orario (“dalle ore … alle ore …”) indicare<br />

orario di inizio e fine dell’accertamento. L’orario dell’accertamento non deve<br />

confondersi con quello della eventuale ispezione dei luoghi in quanto può essere<br />

comprensivo di queste come di altre fasi dell’accertamento (quali ad esempio il<br />

colloquio col titolare od i convenuti).<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se<br />

questi corrispondano ad accessi.<br />

Modello 88/a - Verbale d’ispezione (art. 13, L. n. 689/1981)<br />

Il verbale di ispezione deve essere redatto qualora l’accertamento sia eseguito<br />

presso locali oggetto dello stesso. Indicare se sono presenti terze persone e la loro<br />

qualifica qualora inerente all’accertamento in essere; quest’ultima indicazione non<br />

è necessaria se non sono presenti terze persone.<br />

Valutare attentamente la situazione fattuale la quale dovrà portare,<br />

come frutto, ad un ragionamento sorretto da elementi concreti, che<br />

verranno indicati nel verbale d’ispezione.<br />

Descrivere in maniera dettagliata le circostanze, in particolare riguardo a come il<br />

pane viene posto alla vista della clientela ed alle relative indicazioni, se presenti.<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se<br />

questi corrispondano ad accessi.<br />

Attestare in modo sistematico gli accertamenti compiuti.


Download:<br />

- modelli n. 88 e n. 88/a (formato MS Word)<br />

Quinta parte<br />

PANE SPECIALE: INGREDIENTE AGGIUNTO E SEPARAZIONE<br />

Guida ai modelli<br />

Modello 89 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa<br />

Nella descrizione della violazione, all’interno del verbale di accertamento di<br />

violazione, indicare le circostanze che hanno portato al rilevamento dell’illecito<br />

evidenziando dettagliatamente quanto accertato in merito, relativamente alla<br />

descrizione dei fatti fondanti rispetto agli illeciti constatati, alle modalità di<br />

esposizione del pane speciale e delle relative, eventuali, indicazioni.<br />

Nello spazio dedicato all’indicazione dell’orario (“dalle ore … alle ore …”) indicare<br />

orario di inizio e fine dell’accertamento. L’orario dell’accertamento non deve<br />

confondersi con quello della eventuale ispezione dei luoghi in quanto può essere<br />

comprensivo di queste come di altre fasi dell’accertamento (quali ad esempio il<br />

colloquio col titolare od i convenuti).<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se<br />

questi corrispondano ad accessi.<br />

Modello 89/a - Verbale d’ispezione (art. 13, L. n. 689/1981)<br />

Il verbale di ispezione deve essere redatto qualora l’accertamento sia eseguito<br />

presso Il verbale di ispezione deve essere redatto qualora l’accertamento sia<br />

eseguito presso locali oggetto dello stesso. Indicare se sono presenti terze persone<br />

e la loro qualifica qualora inerente all’accertamento in essere; quest’ultima<br />

indicazione non è necessaria se non sono presenti terze persone.<br />

Valutare attentamente la situazione fattuale la quale dovrà portare,<br />

come frutto, ad un ragionamento sorretto da elementi concreti, che<br />

verranno indicati nel verbale d’ispezione.<br />

Descrivere in maniera dettagliata le circostanze, in particolare riguardo alle<br />

modalità di esposizione del pane speciale e delle relative, eventuali, indicazioni.<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se<br />

questi corrispondano ad accessi.<br />

Attestare in modo sistematico gli accertamenti compiuti.<br />

Download:<br />

- modelli n. 89 e 89/a (formato MS Word)<br />

Roberto Capretta


ALTRE TIPOLOGIE DI COMMERCIO:<br />

COMMERCIO DI PANE<br />

Quarta parte<br />

PANE A COTTURA PARZIALE PRECONFEZIONATO<br />

GUIDA AI MO<strong>DEL</strong>LI<br />

Modello 88 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa<br />

Nella descrizione della violazione, all’interno del verbale di accertamento di violazione, indicare le circostanze che<br />

hanno portato al rilevamento dell’illecito evidenziando dettagliatamente quanto accertato in merito, relativamente alla<br />

descrizione dei fatti fondanti rispetto agli illeciti constatati, a come il pane viene posto alla vista della clientela ed alle<br />

relative indicazioni, se presenti.<br />

Nello spazio dedicato all’indicazione dell’orario (“dalle ore … alle ore …”) indicare orario di inizio e fine<br />

dell’accertamento. L’orario dell’accertamento non deve confondersi con quello della eventuale ispezione dei luoghi in<br />

quanto può essere comprensivo di queste come di altre fasi dell’accertamento (quali ad esempio il colloquio col titolare<br />

od i convenuti).<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se questi corrispondano ad accessi.<br />

Modello 88/a - Verbale d’ispezione (art. 13, L. n. 689/1981)<br />

Il verbale di ispezione deve essere redatto qualora l’accertamento sia eseguito presso locali oggetto dello stesso. Indicare<br />

se sono presenti terze persone e la loro qualifica qualora inerente all’accertamento in essere; quest’ultima indicazione<br />

non è necessaria se non sono presenti terze persone.<br />

Valutare attentamente la situazione fattuale la quale dovrà portare, come frutto, ad un ragionamento sorretto da<br />

elementi concreti, che verranno indicati nel verbale d’ispezione.<br />

Descrivere in maniera dettagliata le circostanze, in particolare riguardo a come il pane viene posto alla vista della<br />

clientela ed alle relative indicazioni, se presenti.<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se questi corrispondano ad accessi.<br />

Attestare in modo sistematico gli accertamenti compiuti.


Modello 88<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIO<strong>LA</strong>ZIONE AMMINISTRATIVA<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIO<strong>LA</strong>ZIONE<br />

n. ……………………………………….……………….<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

In data …………………………… dalle ore ……… alle ore ……… in località …………………………………………<br />

I VERBALIZZANTI ………………….……………………………………………………………………………………<br />

HANNO ACCERTATO QUANTO SEGUE:<br />

IL TRASGRESSORE:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

di nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….………………………………………….<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………………...<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

IL RESPONSABILE IN SOLIDO/IN CONCORSO:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

di nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….……………………………….…………<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………..……….<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

HA/HANNO VIO<strong>LA</strong>TO <strong>LA</strong> NORMA <strong>DEL</strong>L’articolo 14, comma 2, L. n. 580/1967, sanzionata dall’articolo 44,<br />

comma 1, lett. c), L. n. 580/1967<br />

PERCHÉ: quale titolare poneva in vendita, al consumatore finale, pane sottoposto a cottura parziale,<br />

non in imballaggi preconfezionati<br />

sprovvisto dell'indicazione "parzialmente cotto" (e/o "il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura"<br />

e/o “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” e/o “ottenuto da pane parzialmente cotto” - con le relative<br />

modalità di cottura)<br />

IL VERBALE È STATO CONTESTATO A …………………………………………………………………………...<br />

IL VERBALE NON È STATO CONTESTATO IN QUANTO .………………………..……….……..………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

DICHIARAZIONI <strong>DEL</strong>LE PARTI: ...……………………………………………………………………………………..<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

SANZIONE EDITTALE fino a €. 1549,00<br />

La violazione amministrativa può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta delle somme appresso indicate<br />

entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente atto (vedere indicazioni riportate a tergo).<br />

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 516,33 €.<br />

SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA €. ……………..<br />

PROVENTI: STATO<br />

AUTORITÀ COMPETENTE: CAMERA DI COMMERCIO<br />

NOTE: ………………………………………..…………………………………………………………………………….<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

…………………………………. ………………………………….<br />

………………………………….<br />

L’interessato può proporre ricorso amministrativo all’Autorità competente entro 30 giorni dalla contestazione o dalla<br />

notifica del presente verbale.


RE<strong>LA</strong>TA DI NOTIFICAZIONE<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico di aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani di ……….<br />

……………………………….. in qualità di ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE<br />

…………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico di aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani di ……….<br />

……………………………….. in qualità di ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE<br />

…………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

do atto di non aver potuto consegnare il presente atto al destinatario perchè all’indirizzo retroindicato è risultato:<br />

ASSENTE alle ore …… e nessun’altra persona nello stabile ha potuto o voluto ricevere il presente atto (art.140 c.p.c.). L’avviso di deposito è stato<br />

affisso in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico dell’atto stesso: sotto la porta dell’abitazione; nella cassetta della posta;<br />

TRASFERITO SCONOSCIUTO ……………………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE<br />

…………………….<br />

Data ………………………..<br />

Così come previsto dall’articolo 140 Codice di procedura civile, copia del presente verbale è stata depositata presso la Casa Comunale dalla data<br />

indicata nel timbro apposto dall’Ufficio Notifiche, dandone avviso con Raccomandata A.R.<br />

• INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO<br />

Le somme retro indicate debbono essere versate a favore dell’ufficio retro indicato mediante:<br />

- Modello F23 dell’Agenzia dell’Entrate, da effettuarsi presso uno sportello bancario od uno sportello postale<br />

- mediante ………………… intestato al Comune di ………………….<br />

- mediante ………………… intestato alla Regione ………….……….<br />

- mediante ………………… intestato alla Provincia di ...…………….<br />

• NOTE<br />

Articolo 2 legge n.689/81 - Capacità di intendere e di volere: Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva<br />

compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa<br />

o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo<br />

che provi di non aver potuto impedire il fatto.<br />

Articolo 6 legge n.689/81 – Solidarietà: Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene<br />

immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la<br />

cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la<br />

persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta,<br />

salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di<br />

personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido<br />

con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei<br />

confronti dell'autore della violazione.<br />

Articolo 17 legge n.689/81 - Obbligo del rapporto: Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,<br />

salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati<br />

attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto<br />

il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione <strong>stradale</strong>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.<br />

393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.<br />

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le<br />

violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente<br />

competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente<br />

informare l'autorità amministrativa competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su<br />

proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti<br />

abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto<br />

dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione<br />

delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.<br />

Articolo 18 legge n.689/81 - Ordinanza-ingiunzione: Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono<br />

far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.<br />

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene<br />

fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione<br />

ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il<br />

rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo<br />

stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è<br />

effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento,<br />

eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso<br />

l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che<br />

adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la<br />

confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con<br />

la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene<br />

inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.<br />

• INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART.13, D.lgs n.196/2003<br />

Titolare del trattamento dei dati personali è …………………………………………………………….….. . I dati raccolti saranno trattati con modalità cartacee ed<br />

informatiche da responsabili e incaricati del ………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

.


Modello 88/a<br />

VERBALE D’ISPEZIONE (ART. 13, L. N. 689/1981)<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

PROTOCOLLO n. ………………………………<br />

Oggetto: Verbale di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora (art. 13, comma 1, L.<br />

24 novembre 1981, n. 689)<br />

In data ……….. , alle ore ……. , in località ………………………………………………………..<br />

noi sottoscritti …………………………………………………………………………….…………….<br />

avuta la presenza di ………………………………………. nato a ………………………….………....<br />

il ……….. , residente in ………………………………………………………………………….…….<br />

identificato a mezzo di ……………………………………………………………………………….. ,<br />

in qualità di …………………………………………………………………………………………….<br />

abbiamo effettuato ispezione dei locali siti in ..……………………………………………………..<br />

perché su richiesta de …………………………………………………………………………….<br />

di iniziativa ……………………………………………………………………………………….<br />

rilevando (descrivere quanto visivamente accertato, l’eventuale presenza di terze persone);<br />

evidenziando conseguentemente la violazione delle norme di cui all’articolo 14, comma 2, L. n.<br />

580/1967,<br />

PERCHÉ: in qualità di …, nei locali siti in località …, via/piazza ..., poneva in vendita, al<br />

consumatore finale, pane sottoposto a cottura parziale,<br />

non in imballaggi preconfezionati<br />

sprovvisto dell'indicazione "parzialmente cotto" (e/o "il prodotto deve essere consumato<br />

previa ulteriore cottura" e/o “ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato” e/o “ottenuto da<br />

pane parzialmente cotto” - con le relative modalità di cottura)<br />

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto<br />

dall’intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore …… del ……… .<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

………………………. ………………………………….


ALTRE TIPOLOGIE DI COMMERCIO:<br />

COMMERCIO DI PANE<br />

Quinta parte<br />

PANE SPECIALE: INGREDIENTE AGGIUNTO E SEPARAZIONE<br />

GUIDA AI MO<strong>DEL</strong>LI<br />

Modello 89 - Verbale di accertamento di violazione amministrativa<br />

Nella descrizione della violazione, all’interno del verbale di accertamento di violazione, indicare le circostanze che<br />

hanno portato al rilevamento dell’illecito evidenziando dettagliatamente quanto accertato in merito, relativamente alla<br />

descrizione dei fatti fondanti rispetto agli illeciti constatati, alle modalità di esposizione del pane speciale e delle<br />

relative, eventuali, indicazioni.<br />

Nello spazio dedicato all’indicazione dell’orario (“dalle ore … alle ore…”) indicare orario di inizio e fine<br />

dell’accertamento. L’orario dell’accertamento non deve confondersi con quello della eventuale ispezione dei luoghi in<br />

quanto può essere comprensivo di queste come di altre fasi dell’accertamento (quali ad esempio il colloquio col titolare<br />

od i convenuti).<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se questi corrispondano ad accessi.<br />

Modello 89/a - Verbale d’ispezione (art. 13, L. n. 689/1981)<br />

Il verbale di ispezione deve essere redatto qualora l’accertamento sia eseguito presso locali oggetto dello stesso. Indicare<br />

se sono presenti terze persone e la loro qualifica qualora inerente all’accertamento in essere; quest’ultima indicazione<br />

non è necessaria se non sono presenti terze persone.<br />

Valutare attentamente la situazione fattuale la quale dovrà portare, come frutto, ad un ragionamento sorretto da<br />

elementi concreti, che verranno indicati nel verbale d’ispezione.<br />

Descrivere in maniera dettagliata le circostanze, in particolare riguardo alle modalità di esposizione del pane speciale e<br />

delle relative, eventuali, indicazioni.<br />

Indicare l’esatta ubicazione dei locali, indicando i numeri civici e specificando se questi corrispondano ad accessi.<br />

Attestare in modo sistematico gli accertamenti compiuti.


Modello 89<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIO<strong>LA</strong>ZIONE AMMINISTRATIVA<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIO<strong>LA</strong>ZIONE<br />

n. ……………………………………….……………….<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

In data …………………………… dalle ore ……… alle ore ……… in località …………………………………………<br />

I VERBALIZZANTI ………………….……………………………………………………………………………………<br />

HANNO ACCERTATO QUANTO SEGUE:<br />

IL TRASGRESSORE:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

di nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….………………………………………….<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………………...<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

IL RESPONSABILE IN SOLIDO/IN CONCORSO:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

di nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….……………………………….…………<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………..……….<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

HA/HANNO VIO<strong>LA</strong>TO <strong>LA</strong> NORMA <strong>DEL</strong>L’articolo 4, comma 7, D.P.R. n. 502/1998, sanzionata dall’articolo 44<br />

comma 1, lett. c), L. n. 580/1967,<br />

PERCHÉ: quale titolare<br />

poneva in vendita pane speciale senza l'indicazione dell’ingrediente aggiunto<br />

teneva, nei locali di vendita, pane speciale venduto sfuso in scaffali non separati<br />

IL VERBALE È STATO CONTESTATO A …………………………………………………………………………...<br />

IL VERBALE NON È STATO CONTESTATO IN QUANTO .………………………..……….……..………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

DICHIARAZIONI <strong>DEL</strong>LE PARTI: ...……………………………………………………………………………………..<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

SANZIONE EDITTALE fino a €. 1549,00<br />

La violazione amministrativa può essere estinta mediante il pagamento in misura ridotta delle somme appresso indicate<br />

entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente atto (vedere indicazioni riportate a tergo).<br />

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA 516,33 €.<br />

SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA €. ……………..<br />

PROVENTI: STATO<br />

AUTORITÀ COMPETENTE: CAMERA DI COMMERCIO<br />

NOTE: ………………………………………..…………………………………………………………………………….<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

…………………………………. ………………………………….<br />

………………………………….<br />

L’interessato può proporre ricorso amministrativo all’Autorità competente entro 30 giorni dalla contestazione o dalla<br />

notifica del presente verbale.


RE<strong>LA</strong>TA DI NOTIFICAZIONE<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico di aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani di ……….<br />

……………………………….. in qualità di ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE<br />

…………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico di aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani di ……….<br />

……………………………….. in qualità di ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE<br />

…………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

do atto di non aver potuto consegnare il presente atto al destinatario perchè all’indirizzo retroindicato è risultato:<br />

ASSENTE alle ore …… e nessun’altra persona nello stabile ha potuto o voluto ricevere il presente atto (art.140 c.p.c.). L’avviso di deposito è stato<br />

affisso in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico dell’atto stesso: sotto la porta dell’abitazione; nella cassetta della posta;<br />

TRASFERITO SCONOSCIUTO ……………………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE<br />

…………………….<br />

Data ………………………..<br />

Così come previsto dall’articolo 140 Codice di procedura civile, copia del presente verbale è stata depositata presso la Casa Comunale dalla data<br />

indicata nel timbro apposto dall’Ufficio Notifiche, dandone avviso con Raccomandata A.R.<br />

• INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO<br />

Le somme retro indicate debbono essere versate a favore dell’ufficio retro indicato mediante:<br />

- Modello F23 dell’Agenzia dell’Entrate, da effettuarsi presso uno sportello bancario od uno sportello postale<br />

- mediante ………………… intestato al Comune di ………………….<br />

- mediante ………………… intestato alla Regione ………….……….<br />

- mediante ………………… intestato alla Provincia di ...…………….<br />

• NOTE<br />

Articolo 2 legge n.689/81 - Capacità di intendere e di volere: Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva<br />

compiuto i diciotto anni o non aveva, in base al criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa<br />

o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo<br />

che provi di non aver potuto impedire il fatto.<br />

Articolo 6 legge n.689/81 – Solidarietà: Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene<br />

immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la<br />

cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la<br />

persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta,<br />

salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di<br />

personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido<br />

con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei<br />

confronti dell'autore della violazione.<br />

Articolo 17 legge n.689/81 - Obbligo del rapporto: Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,<br />

salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati<br />

attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto<br />

il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione <strong>stradale</strong>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.<br />

393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.<br />

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le<br />

violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente<br />

competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente<br />

informare l'autorità amministrativa competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su<br />

proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti<br />

abbiano regolato diversamente la competenza. Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto<br />

dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione<br />

delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.<br />

Articolo 18 legge n.689/81 - Ordinanza-ingiunzione: Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono<br />

far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.<br />

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene<br />

fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione<br />

ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il<br />

rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo<br />

stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è<br />

effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento,<br />

eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso<br />

l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che<br />

adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la<br />

confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con<br />

la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene<br />

inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.<br />

• INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART.13, D.lgs n.196/2003<br />

Titolare del trattamento dei dati personali è …………………………………………………………….….. . I dati raccolti saranno trattati con modalità cartacee ed<br />

informatiche da responsabili e incaricati del ………………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

.


Modello 89/a<br />

VERBALE D’ISPEZIONE (ART. 13, L. N. 689/1981)<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

PROTOCOLLO n. ………………………………<br />

Oggetto: Verbale di ispezione di cose e luoghi diversi dalla privata dimora (art. 13, comma 1, L.<br />

24 novembre 1981, n. 689)<br />

In data ……….. , alle ore ……. , in località ………………………………………………………..<br />

noi sottoscritti ……………………………………………………………………………………….<br />

avuta la presenza di ………………………………………. nato a ………………………………....<br />

il ……….. , residente in …………………………………………………………………………….<br />

identificato a mezzo di ……………………………………………………………………………… ,<br />

in qualità di ………………………………………………………………………………………….<br />

abbiamo effettuato ispezione dei locali siti in ..……………………………………………………..<br />

perché su richiesta de …………………………………………………………………………….<br />

di iniziativa ……………………………………………………………………………………….<br />

rilevando (descrivere quanto visivamente accertato, l’eventuale presenza di terze persone);<br />

evidenziando conseguentemente la violazione delle norme di cui all’articolo 4, comma 7, D.P.R. n.<br />

502/1998,<br />

PERCHÉ: in qualità di …, nei locali siti in località …, via/piazza ...,<br />

poneva in vendita pane speciale senza l'indicazione dell’ingrediente aggiunto<br />

teneva, nei locali di vendita, pane speciale venduto sfuso in scaffali non separati<br />

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto<br />

dall’intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore …… del ……… .<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

………………………. ………………………………….


Polizia Locale<br />

n. 44<br />

10 dicembre 2010<br />

LE SOMMARIE INFORMAZIONI ASSUNTE DAL<strong>LA</strong> POLIZIA LOCALE IN<br />

SEDE DI ACCERTAMENTO <strong>DEL</strong>LE INDAGINI<br />

Gli atti tipici di investigazione “indiretta” che il codice di procedura penale prevede<br />

sono le sommarie informazioni, le dichiarazioni spontanee, le notizie e le<br />

indicazioni assunte dall’indagato e le sommarie informazioni delle persone<br />

informate sui fatti. I primi tre tipi di atti sono disciplinati dall’art. 350 c.p.p. e<br />

hanno la comune caratteristica di essere rappresentati da dichiarazioni assunte o<br />

rese da chi è sottoposto alle indagini (c.d. dichiarazioni dall’indagato). Il quarto<br />

tipo di atto è, invece, previsto dall’art. 351 c.p.p. ed è rappresentato dalle<br />

dichiarazioni assunte o rese da soggetti diversi dall’indagato.<br />

Le sommarie informazioni assunte dall’indagato<br />

Mediante le sommarie informazioni gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, da<br />

chi è sottoposto alle indagini, informazioni utili per la ricostruzione del fatto,<br />

l’individuazione del suo autore, la ricerca delle fonti di prova e la ricostruzione del<br />

fatto.<br />

Il legislatore delegato ha concentrato in un unico articolo, quello in commento, la<br />

prevenzione dei poteri della polizia giudiziaria in ordine alla persona oggetto delle<br />

investigazioni. Il codice di procedura se ne occupa, come accennato, nell’art. 350,<br />

commi 1e 4 c.p.p.<br />

La novità più interessante è rappresentata dalla soppressione del potere della<br />

polizia giudiziaria di “interrogare” e, più specificamente, di interrogare la persona<br />

che si trovi in stato di fermo o di arresto.<br />

Per quanto riguarda il fermo, esso opera solo nei casi di fermo di indiziato di<br />

delitto, (art. 368 c.p.p.) e non anche negli altri casi (esempio: artt. 11 del D.L.<br />

59/78; 307 e 349 c.p.p.), mentre, perciò che concerne l’arresto, interviene solo nei<br />

casi di arresto in flagranza (artt. 380 - 383 c.p.p.) e non anche negli altri casi in<br />

cui l’indagato è sottoposto a misura cautelare o nei suoi confronti è disposta la<br />

carcerazione.<br />

In questi casi, ovviamente, operano i limiti espressi o impliciti posti all’attività<br />

demandata alla polizia giudiziaria.<br />

Dall’altra parte il divieto opera solo relativamente all’assunzione di dichiarazioni<br />

intorno al fatto per il quale è avvenuto l’arresto e il fermo; non è, dunque, una<br />

sorta di divieto “soggettivo” interpretabile come divieto di assumere dichiarazioni<br />

da chiunque sia arrestato o fermato a norma dell’art. 384 c.p.p. Il divieto di<br />

assunzione deve ritenersi operante solo nei confronti dell’indagato arrestato o<br />

fermato, e non già posto in vinculis in forza di altro titolo, ovvero arrestato o<br />

fermato in relazione a reati diversi da quelli per i quali si procede all’assunzione di


informazioni.<br />

Prima di assumere le informazioni, la polizia giudiziaria, (o meglio i soli ufficiali di<br />

polizia giudiziaria in quanto solo questi ultimi possono procedervi: art. 350, comma<br />

1 c.p.p.), invita la persona a nominare un difensore di fiducia, e in mancanza<br />

provvede ad indicarne uno d’ufficio (art. 97, comma 3 c.p.p.), sulla base degli<br />

elenchi e dei turni fissati dal consiglio dell’ordine forense, di intesa con il<br />

presidente del Tribunale (art. 350, co. 2 c.p.p.). «Se il difensore non è stato<br />

reperito o non è comparso, la polizia provvede a norma dell’art. 97, comma 4,<br />

modificato dalla Legge n. 60 del 6 marzo 2001, chiedendo un altro nominativo<br />

all’apposito ufficio centralizzato. In caso di urgenza, da motivasi espressamente, la<br />

polizia designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile. In<br />

ogni caso, le sommarie informazioni devono essere assunte dall’indagato con la<br />

necessaria presenza del difensore di fiducia o d’ufficio». Il difensore di fiducia o<br />

quello d’ufficio devono necessariamente presenziare all’atto ed essere<br />

tempestivamente avvisati; non si può in alcun caso procedere senza la loro<br />

presenza. La presenza del difensore deve, a pena di nullità essere effettiva,<br />

trattandosi di condizione di realizzabilità. Nel caso di mancata comparizione da<br />

parte del difensore la polizia giudiziaria può chiedere al pubblico ministero di<br />

designare come sostituto altro difensore immediatamente reperibile, secondo<br />

quanto dispone l’art. 97 comma 4 c.p.p. Una volta intervenuto, invece, il difensore<br />

può formulare richieste, osservazioni o riserve.<br />

Le disposizioni relative alla presenza del difensore sono poste nell’esclusivo<br />

interesse del dichiarante e non di altre persone, motivo per cui la nullità<br />

dell’interrogatorio dell’indagato derivante dall’assenza del difensore non si estende<br />

alle dichiarazioni accusatorie che nel corso delle stesso interrogatorio siano state<br />

rese nei confronti di altri.<br />

L’intervento del difensore è qui richiesto e giustificato quale testimonianza all’atto<br />

investigativo allorché si incida su diritti costituzionalmente garantiti e, soprattutto,<br />

a tutela della libertà morale della persona, diritto che viene difeso e protetto anche<br />

in altri atti come l’interrogatorio o il confronto. Se l’atto è il primo compiuto dalla<br />

polizia giudiziaria con l’intervento dell’indagato, a questi va rivolto anche l’invito a<br />

dichiarare o ad eleggere domicilio per le notificazioni (art. 161 c.p.p.).<br />

Il primo e più consistente elemento di differenziazione tra le sommarie<br />

informazioni e l’interrogatorio del pubblico ministero è rappresentato dal fatto che<br />

la richiesta di informazioni non prevede la contestazione all’indagato del fatto che<br />

gli è attribuito, l’indicazione degli elementi di prova esistenti a suo carico con<br />

ulteriore, eventuale, comunicazione delle fonti di prova; all’opposto, l’interrogatorio<br />

è sempre preceduto da una contestazione, in forma chiara e precisa, dell’accusa<br />

secondo i principi enunciati nell’art. 65 c.p.p.<br />

La polizia giudiziaria, durante l’assunzione di informazioni, non è tenuta alla<br />

contestazione del fatto che è attribuito alla persona, ma solo a consentire<br />

all’indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere. Per il resto, l’atto ha<br />

finalità propulsive dell’indagine, il suo presupposto positivo è l’utilità investigativa<br />

e, non, come l’interrogatorio, finalità difensive, di porre l’indagato in condizioni di<br />

discolparsi rispetto ad un addebito che gli deve essere contestato i forma chiara,<br />

precisa e concreta».<br />

Questo fatto evidenzia in modo inequivocabile le diverse finalità sottintese dai due<br />

atti: finalità propulsive dell’indagine (presupposto positivo è, infatti, l’utilità<br />

investigativa) per le sommarie informazioni, finalità più specificatamente<br />

processuali (cioè inerenti al giudizio) e difensive per l’interrogatorio, tendenti cioè<br />

a porre l’indagato in condizione di discolparsi rispetto ad un addebito chiaro e<br />

preciso. Da qui si spiega l’utilizzabilità processuale dei due atti (si ricorda che il<br />

verbale dell’interrogatorio del pubblico ministero viene inserito nel fascicolo del<br />

pubblico magistrato e sono utilizzabili dal giudice per tutti i provvedimenti che<br />

possono essere emessi nel corso delle indagini preliminari e dell’udienza<br />

preliminare. In dibattimento possono essere utilizzate soltanto se sono contestate<br />

all’imputato che abbia accettato di sottoporsi all’esame e servono, di regola,<br />

unicamente come prova della (poca) credibilità dell’imputato che abbia ritrattato o<br />

abbia detto di non ricordare (art. 503, comma 4, c.p.p.).


Elemento comune ai due atti è, invece, l’avvertimento, dato all’indagato prima che<br />

siano assunte le informazioni, della possibilità che egli ha di non rispondere alle<br />

domande (salvo che si riferiscano all’identità e condizioni personali secondo gli art.<br />

495 e 651 c.p.) e che, se non risponde, il procedimento penale proseguirà il suo<br />

corso (art. 64, co. 3 c.p.p.), le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate<br />

nei suoi confronti e se renderà dichiarazioni su fatti concernenti la responsabilità di<br />

altri assumerà in ordine a tali fatti la qualifica di testimone. E’ sufficiente che<br />

l’indagato riceva questi avvertimenti che sono disciplinati dall’art. 64 c.p.p.<br />

Per completare l’analisi delle modalità esecutive è importante sottolineare che,<br />

neppure con il consenso della persona indagata, è consentito utilizzare metodi o<br />

tecniche idonee ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la<br />

capacità di ricordare e di valutare i fatti; si pensi alla narcoanalisi, all’ipnosi, al<br />

siero della verità (artt. 64 comma 2 – 188 c.p.p.).<br />

Dell’atto deve essere redatto verbale riassuntivo complesso con le modalità<br />

indicate nell’art. 134 ss. c.p.p.. La documentazione relativa (previa conservazione<br />

di copia) è posta a disposizione del pubblico ministero e conservata in apposito<br />

fascicolo presso l’ufficio di questi (artt. 366 e 373, co. 4 c.p.p.). «L’ufficiale o<br />

laddove previsto l’agente di polizia giudiziaria che redige il verbale, dovrà ricordarsi<br />

l’importanza di annotare nello stesso tutti quei dati utili riguardanti un determinato<br />

soggetto che erroneamente potrebbero sembrare, in prima battuta poco influenti;<br />

ad esempio, il fatto di indicare il numero di telefono di utenza fissa o mobile nella<br />

effettiva disponibilità, senza dubbio costituisce un dato ulteriore da poter inserire<br />

nella banca dati SDI venendo a rappresentare quindi, un elemento conoscitivo e/o<br />

investigativo accessibile e utilizzabile anche da altre Forze di Polizia, in<br />

concomitanza di eventuali ed ulteriori indagini condotte nei confronti del<br />

soggetto».<br />

Perciò che riguarda l’utilizzabilità dell’atto, il relativo verbale ha utilizzabilità piena<br />

prima del giudizio e utilizzabilità limitata nel giudizio (c.d. utilizzazione<br />

sopravvenuta per le contestazioni, valutata dal giudice solo per stabilire la<br />

credibilità della persona). Il verbale redatto ha utilizzazione piena solo nelle fasi<br />

anteriori al dibattimento, mentre in tale sede, l’utilizzabilità è limitata alle<br />

contestazioni finalizzate a verificare la credibilità dell’imputato a mante dell’art.<br />

503, comma 3 c.p.p. In tal caso, diversamente da quanto previsto dal quinto<br />

comma dell’art. 503 c.p.p., disposizione per gli interrogatori del pubblico<br />

magistrato e della polizia giudiziaria delegata, i verbali non trasmigrano mai nel<br />

fascicolo del pubblico magistrato a quello del dibattimento.<br />

Le altre sommarie informazioni<br />

Nell’ambito dei poteri investigativi della polizia giudiziaria notevole rilevanza<br />

assume l’art. 351 c.p.p., il quale prevede che la polizia giudiziaria possa assumere<br />

sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini<br />

delle indagini, cioè dai c.d. “potenziali testimoni”. L’assunzione di sommarie<br />

informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini<br />

è un atto tipico di investigazione indiretta.<br />

Tale attività riveste un peculiare rilievo in quanto costituisce uno strumento<br />

efficace (anche se generale), assai utili in un momento, quello dell’inizio delle<br />

indagini particolarmente delicato, dove è necessario seguire e verificare tutte le<br />

piste possibili e, in un momento successivo, perché consente di individuare le<br />

persone che, essendo informate sui fatti di causa, sarà utile esaminare in<br />

dibattimento come testimoni.<br />

Il primo quesito che si presenta ed al quale occorre dare una chiara soluzione è<br />

quello relativo al significato dei potenziali testimoni, cioè individuare esattamente<br />

quali sono le persone che possono essere sentite ai sensi dell’art. 351 c.p.p. ai fini<br />

di sottolineare gli elementi che le differenziano dai vari e propri “testimoni”<br />

presenti in sede dibattimentale.<br />

Potenziali testimoni sono tutte quelle persone che possono riferire notizie ed<br />

elementi utili ai fini delle indagini, comprese la persona offesa, la persona<br />

danneggiata dal reato, ma anche tutti coloro che non si identifichino con la<br />

“persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” e, quindi, anche coloro che


si trovino, ad esempio, in una delle condizioni previste dall’art. 197 c.p.p.. Ogni<br />

persona ha, in pratica, la capacità di rendere le dichiarazioni previste dall’art. 351<br />

c.p.p. ma con tale capacità non va confusa quella di essere “testimone” ad atti del<br />

procedimento (art. 120 c.p.p.), che risulta essere più circoscritta.<br />

I soggetti che ex art. 120 c.p.p. non possono essere testimoni ad atti, possono,<br />

cioè, essere “potenziali testimoni”, dichiarando ciò che sanno sui fatti oggetto del<br />

procedimento.<br />

Per quanto riguarda le garanzie difensive c’è da specificare che non sono previste:<br />

il difensore non viene avvisato nè può presenziare al compimento dell’atto. Se nel<br />

corso dell’esame emergono indizi di reità a carico della persona esaminata si deve:<br />

interrompere l’esame, avvertire la persona che a seguito di tali dichiarazioni,<br />

potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitarla a nominare un<br />

difensore di fiducia o sarà assistita da un difensore d’ufficio.<br />

La legge n. 63 del 2001, incide, in modo diretto nell’ambito dell’art. 351 del c.p.p.<br />

Più precisamente, anche per la polizia giudiziaria, (in base all’art. 13, comma 1, L.<br />

63/2001), valgono le disposizioni contenute nel secondo e terzo periodo, del<br />

comma 1, dell’art. 362 c.p.p.. Per la polizia giudiziaria, ne consegue un obbligo di<br />

verifica in ordine al fatto che:<br />

a) la persona sentita non versi in una delle condizioni indicate dall’art. 197 cod.<br />

proc. pen.;<br />

b) se le informazioni sono da ritenere autoindizianti, l’esame va interrotto, con<br />

l’avvertimento alla persona sentita che, a seguito di tali dichiarazioni potranno<br />

essere svolte indagini nei suoi confronti e quindi dovrà nominare un difensore. Il<br />

richiamo esplicito all’osservanza dell’art. 198 c.p.p., induce questo interprete a<br />

ritenere altresì necessario, per l’organo di polizia giudiziaria procedente, di dare<br />

previa informativa alla persona sentita, del suo obbligo di rispondere secondo<br />

verità alle domande che gli vengono rivolte. Peraltro, come fa notare altra dottrina<br />

il mendacio o il rifiuto di deporre è dall’art. 371-bis c.p., sanzionato solo per le<br />

dichiarazioni da rendersi al rappresentante della pubblica accusa. In effetti, la<br />

falsità o reticenza manifestate agli organi di p.g. potranno integrare, tutt’al più, i<br />

reati di calunnia (ex art. 368 c.p.) o favoreggiamento (ex art. 378 st. cod.), non<br />

essendo in alcun modo riconducibili all’art. 371-bis, neppure quando vi sia la<br />

delega del pubblico ministero.<br />

Inoltre la polizia giudiziaria dovrà accertare che la persona sentita non versi in una<br />

delle condizioni indicate dall’art. 199 cioè: non sia da ritenere prossimo congiunto<br />

(ex art. 307, comma 4, c.p.) dell’indagato, in quanto suo ascendente, discendente,<br />

coniuge, fratello, sorella, affine nello steso grado, zio o nipote: in tal caso, per tali<br />

persone non vi è obbligo di deporre. In tal caso, chi vi procede ha l’obbligo di<br />

informare la parte della facoltà di astenersi dal deporre e di indicare se intende<br />

avvalersene: questa, deve tuttavia deporre quando ha presentato, denuncia,<br />

querela o istanza ovvero essa o un suo prossimo congiunto, è offesa dal reato.<br />

La medesima facoltà di astenersi dalla facoltà di non deporre è riconosciuta a chi<br />

sia comunque legato all’indagato, da vincolo di adozione e alla persona<br />

convivente.<br />

Si applicano inoltre, in tale caso le disposizioni previste per il c.d. segreto<br />

professionale, di cui all’art. 200 c.p.p., secondo cui possono non posso essere<br />

obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero,<br />

ufficio o professione, salvi i casi in cui ha l’obbligo di riferirne all’autorità giudiiaria<br />

(ex art. 331, 334, c.p.p.) in quanto, il ministro di confessione religiosa, i cui statuti<br />

con contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; l’avvocato, investigatore<br />

privato autorizzato, consulente tecnico o notaio; il medico e chirurgo, farmacista,<br />

ostetrica e ogni altro esercente una professione sanitaria; l’esercente altri uffici o<br />

professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre<br />

determinata dal segreto professionale; i giornalisti professionisti iscritti nell’albo<br />

professionale, relativamente ai nomi delle persone delle quali i medesimi abbiano<br />

avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione.<br />

E’ inoltre opponibile alla polizia giudiziaria il segreto d’ufficio del pubblico ufficiale<br />

(ex art. 357 c.p.), pubblico impiegato o incaricato di un pubblico servizio (ex art.<br />

358 c.p.) secondo il disposto degli art. 201 o 202 c.p.p.


Per completezza del’esposizione è bene ricordare che come “possibile testimone”<br />

è sentita anche la persona offesa dal reato.<br />

All’atto possono procedere sia ufficiali che gli agenti di polizia giudiziaria, ad<br />

eccezione dell’assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento<br />

connesso ovvero da persona imputata in un reato collegato a quello per cui si<br />

procede, poiché in questi casi può procedere solo un ufficiale di polizia giudiziaria.<br />

In particolare si precisa che è competente ad assumere le informazioni di cui si<br />

discute è, in generale, l’agente di polizia giudiziaria, fatta salva l’ipotesi in cui (ex<br />

art. 351, comma 1-bis, c.p.p.) la persona sentita sia da considerare persona<br />

imputata in un procedimento connesso ovvero persona imputata di un reato<br />

collegato a quello per cui si procede, quando si tratta di reati dei quali gli uni, sono<br />

stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al<br />

colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità, o che sono stati<br />

commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre, ovvero se la prova<br />

di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un’altra<br />

circostanza, relativamente alla quale risulta essere competente il solo l’ufficiale di<br />

polizia giudiziaria: la persona predetta, se priva di difensore, è avvisata<br />

dall’ufficiale di polizia giudiziaria procedente che è assistita da un difensore<br />

d’ufficio, ma che può nominarne uno di fiducia. Il difensore deve essere<br />

tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all’atto.<br />

Problemi sorgono in riferimento all’applicabilità o meno dell’art. 15 Testo unico<br />

delle Leggi di Pubblica Sicurezza nella parte in cui prevede la possibilità<br />

dell’accompagnamento coattivo della persona renitente alla presentazione da parte<br />

della forza pubblica. Sul punto anche la dottrina è divisa: secondo un primo<br />

orientamento, l’assenza di previsioni espresse non sembra essere interpretabile<br />

come assenza di limiti a disporre l’accompagnamento, tanto più che il codice ha<br />

voluto disciplinare rigorosamente questo provvedimento speciale per quanto<br />

attiene al potere di disporlo da parte di organi di indagine.<br />

Di parere opposto altra voce della dottrina, secondo la quale il silenzio delle<br />

disposizioni di coordinamento non autorizza a ritenere la norma implicitamente<br />

abrogata, pur essendo non perfettamente coordinata con la più rigorosa e<br />

garantista disciplina dell’accompagnamento coattivo da parte dell’autorità<br />

giudiziaria (art. 133 c.p.p.) e del pubblico ministero (art. 377 c.p.p.).<br />

La persona esaminata ha l’obbligo di dire la verità circa le proprie generalità,<br />

secondo ciò che stabiliscono gli artt. 651 e 495 c.p. per il caso di rifiuto di<br />

indicazioni sulla propria identità e per quello di dichiarazioni false. La persona<br />

invitata dalla polizia giudiziaria ha l’obbligo di presentarsi; se non vi adempie senza<br />

giustificato motivo incorre in responsabilità penali a norma dell’art. 650 c.p..<br />

Inoltre, essa ha l’obbligo di attenersi alla prescrizioni data; ad esempio, può<br />

esserle imposto di identificare cose o persone (art. 349 c.p.p.).» Altresì, la persona<br />

informata ha l’obbligo di rispondere riferendo ciò che sa intorno ai fatti sui quali<br />

viene sentito. L’eventuale reticenza o falsità della persona sentita dalla polizia<br />

giudiziaria può, per altro, configurare altre figure criminose, come il<br />

favoreggiamento (art. 378 c.p.), la calunnia (art. 368 c.p.) o rifiuto d’ufficio (art.<br />

652 c.p.). «Nel processo volto ad accertare il reato di favoreggiamento personale<br />

commesso mediante dichiarazioni fuorvianti rese alla polizia giudiziaria, il verbale<br />

in cui queste sono state raccolte, ai sensi degli art. 351 e 357 c.p.p., deve essere<br />

acquisito, quale corpo di reato, al fascicolo del dibattimento in base al combinato<br />

disposto degli art. 235 e 431 lett. f) c.p.p., ed è utilizzabile senza che alcun effetto<br />

ostativo possa avere l'esito del processo principale o il successivo comportamento<br />

processuale della persona le cui dichiarazioni sono state acquisite.»<br />

Come prima accennato, anche per le sommarie informazioni rese alla polizia<br />

giudiziaria devono ritenersi applicabili gli artt. 199, 200, 201, 202 c.p.p.: ove tali<br />

norme si considerassero applicabili solo davanti al pubblico ministero (cfr. art. 362<br />

c.p.p.) ed al giudice (artt. 199 – 202 c.p.p.), si pregiudicherebbe in maniera<br />

irreparabile ed irragionevole la posizione ed i diritti del potenziale testimone, il<br />

quale potrebbe esercitare il diritto di astenersi o di opporre il segreto solo dopo<br />

essere già stato, in pratica, obbligato a rilasciare le dichiarazioni.<br />

«L'obbligo di avvertire espressamente i prossimi congiunti dell'imputato (i cui diritti


e le cui garanzie, per l'art. 61 c.p.p., si estendono alla persona sottoposta alle<br />

indagini preliminari), a pena di nullità, della facoltà di astenersi dal deporre si<br />

applica anche alla polizia giudiziaria allorché proceda, ex art. 351 c.p.p., ad<br />

assumere "sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze<br />

utili ai fini delle indagini". Sebbene l'art. 351 non richiami l'art. 199, trattasi infatti,<br />

di un principio di carattere generale, applicabile in tutti i casi in cui le dichiarazioni<br />

dei prossimi congiunti possano assumere rilevanza in sede processuale.<br />

L'omissione dell'avvertimento dà luogo, tuttavia, ad una nullità soltanto relativa,<br />

che, come tale, non è rilevabile di ufficio e può essere dedotta, a pena di<br />

decadenza, esclusivamente nei termini previsti dall'art. 181 c.p.p..»<br />

Nel caso in cui venga esercitata la facoltà di astenersi o venga opposto un segreto,<br />

la polizia giudiziaria, dopo essersi fatta rilasciare apposita dichiarazione, dovrà<br />

riferire al pubblico ministero, affinché questi possa attivare e servirsi dei poteri –<br />

doveri previsti dall’art. 200, commi 2 e 3 e l’art. 202, comma 2 c.p.p.<br />

Con riguardo alle modalità di assunzione delle informazioni ed ai limiti dell’oggetto<br />

delle stesse, poiché le sommarie informazioni hanno finalità meramente<br />

investigativa ed endoprocessuale, non sembrano a queste applicabili i limiti imposti<br />

alla testimonianza davanti all’autorità giudiziaria, di cui al’art. 194 c.p.p.<br />

(testimonianza indiretta); permangono, ovviamente, i limiti generali concernenti in<br />

specie l’uso dei già menzionati metodi e tecniche atte ad alterare la capacità di<br />

autodeterminazione, nonché la pertinenza dell’atto all’indagine (artt. 187 - 188<br />

c.p.p.).<br />

Malgrado ciò, i limiti e l’oggetto del mezzo di prova devono essere ben chiari e<br />

tenuti in considerazione dalla polizia giudiziaria. Solo la loro conoscenza ed il loro<br />

rispetto potrà consentirle di indirizzare utilmente le indagini e di compiere atti<br />

processualmente utilizzabili attraverso il meccanismo delle contestazioni. «Le<br />

sommarie informazioni sono documentate mediante verbale (art. 357 commi 1 e<br />

2, che rinviano all’art 373), “più precisamente annotazione”. Di regola non sono<br />

utilizzabili in dibattimento; eccezionalmente sono utilizzabili, se ripetibili, mediante<br />

contestazione nei limiti posti dell’art. 500 c.p.p.; se sono divenute non ripetibili,<br />

sono utilizzabili mediante lettura alle condizioni previste dall’art. 512 c.p.p.».<br />

Se, infatti, le contestazioni possono avere per oggetto solo fatti e circostanze sulle<br />

quali il testimone abbia già deposto (art. 500 comma 2 c.p.p.) è evidente che per<br />

tali fini debba esservi una sostanziale coincidenza tra l’oggetto della deposizione<br />

testimoniale in giudizio e quello delle dichiarazioni rilasciate durante le indagini<br />

preliminari; sarà, quindi, opportuno che la polizia giudiziaria si attenga il più<br />

possibile ai limiti stabili per la testimonianza.<br />

Parte della dottrina ha ritenuto, sulla base della non necessarietà del verbale, che<br />

le informazioni così ottenute siano prive di qualsiasi valore probatorio. In fatti tutte<br />

le sommarie informazioni rese ai sensi dell’art. 351, devono essere documentate<br />

mediante verbale.<br />

Della questione si è occupata direttamente la Corte di Cassazione, la quale ha<br />

negato il valore probatorio, stabilendo che tali informazioni possono servire<br />

solamente ai fini dell’adozione dei provvedimenti cautelari. «Il verbale di sommarie<br />

informazioni redatto dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 351 c.p.p. è utilizzabile<br />

ai fini cautelari anche se il dichiarante si sia rifiutato di firmare senza addurre<br />

ragioni del proprio rifiuto, in quanto si tratta di documentazione che, in virtù del<br />

principio di tassatività delle nullità, conserva efficacia processuale nella fase delle<br />

indagini in assenza di specifica disposizione contraria».<br />

«Infatti, il fatto che le sommarie informazioni alla polizia giudiziaria da parte di<br />

persone che hanno riferito circostanze utili ai fini delle indagini e al riferimento<br />

della fonti di prova, non abbiano alcuna rilevanza probatoria ai fini della decisione<br />

finale, non esclude che le stesse, debitamente documentate e destinate a formare<br />

il fascicolo del pubblico ministero, possano essere utilizzate, nell’ambito delle<br />

indagini preliminari, da sole o unitamente ad altri elementi posti a fondamento<br />

della contestazione, ai fini della valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza<br />

per l’emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale». «Le<br />

sommarie informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, ai sensi degli art. 350 e<br />

351 c.p.p. ed annotate ex art. 357 c.p.p., non rientrano nell'elencazione tassativa


di cui all'art. 431 c.p.p., relativa agli atti che trasmigrano nel fascicolo per il<br />

dibattimento e di cui si può dare lettura, a meno che non si tratti di atti irripetibili.<br />

Ne consegue che le sommarie informazioni non possono essere utilizzate in<br />

dibattimento, e ciò vale anche se provengano dal responsabile civile - ancorché<br />

l'art. 63 c.p.p., imponendo di interrompere l'interrogatorio qualora emergano indizi<br />

di reità, si riferisca al solo imputato e non anche al responsabile civile - in quanto<br />

anche gli atti relativi all'azione civile, se acquisiti con le forme previste nella fase<br />

delle indagini preliminari, sono assoggettati alle regole proprie del processo penale<br />

e non sono, pertanto, utilizzabili se la prova contenuta in quegli atti non viene<br />

nuovamente formata nel dibattimento». «La mancata verbalizzazione da parte<br />

della polizia giudiziaria di atti, quali le sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p.,<br />

che ai sensi dell'art. 357 comma 2 c.p.p., dovrebbero essere documentati<br />

mediante verbale, comporta che tali atti privi di documentazione sono da<br />

equiparare agli atti inesistenti e, come tali, indipendentemente da qualsiasi<br />

riferimento alle categorie della nullità e della inutilizzabilità, non sono idonei ad<br />

essere assunti a fondamento di un provvedimento impositivo di misura cautelare».<br />

La documentazione relativa è posta a disposizione del pubblico ministero (art. 357,<br />

co. 4 c.p.p.) e da questi inserita nel fascicolo delle indagini.<br />

Le dichiarazioni di cui all’art. 357 comma 2 lett. c) c.p.p., invece, se vengono<br />

utilizzate per le contestazioni sono acquisite nel fascicolo del dibattimento e,<br />

quindi, acquistano un’ utilizzabilità piena anche ai fini della decisione (art. 500, co.<br />

4 c.p.p.).<br />

Rosa Bertuzzi


Corte di Cassazione, Sez. IV Penale<br />

SENTENZA 2 NOVEMBRE 2010, N. 38570<br />

Sequestro preventivo per guida in stato di ebbrezza - mutato quadro normativo - il venir meno della cautela<br />

penale non implica la caducazione del sequestro amministrativo - qualità assunta dal sequestro preventivo a<br />

seguito della ricordata riforma normativa - con la conseguente applicabilità dell'art. 205 C.d.S. (opposizione<br />

innanzi all'autorità giudiziaria) cui il comma 5 del nuovo art. 224-ter espressamente rinvia.<br />

La Redazione<br />

SENTENZA<br />

Ricorre per cassazione, con atto personalmente sottoscritto xxx avverso l'ordinanza emessa in data xxx dal<br />

Tribunale di Palermo - Sezione per il Riesame, con la quale veniva rigettata la richiesta di riesame del<br />

decreto di sequestro preventivo dell'autovettura xxx in data 16.11.2009 del G.I.P. presso il medesimo<br />

Tribunale.<br />

Deduce:<br />

1) l'inosservanza degli artt. 161, 150 e 178 c.p.p., art. 171 c.p.p., comma 1, lett. e) (nullità della notificazione<br />

all'indagato dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale);<br />

2) la violazione dell'art. 321 c.p.p. con riferimento all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett.<br />

c) (la nullità del titolo genetico in ragione del carattere manifestamente apparente della prognosi di<br />

pericolosità sottesa all'imposizione della cautela);<br />

3) l'inosservanza del combinato disposto dell'art. 324 c.p.p., comma 7 e art. 309 c.p.p., comma 9, nonché<br />

dell'art. 321 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 111 Cost. (contestando le argomentazioni addotte dal<br />

Tribunale in ordine al dedotto vizio motivazionale del decreto di sequestro).<br />

Prima di passare all'esame dei motivi di ricorso e all'effetto sul caso proposto delle modifiche legislative di<br />

recente intervenute, è necessario premettere alcune considerazioni conseguenti alla pubblicazione delle<br />

sentenze 4 giugno 2010 n. 196 della Corte costituzionale e 25 febbraio 2010 n. 23428, Caligo, delle Sezioni<br />

Unite di questa Corte.<br />

La Corte costituzionale - investita del problema relativo alla possibilità di applicare retroattivamente (in base<br />

all'art. 200 c.p., comma 1) la confisca del veicolo nel caso in cui l'art. 186 - nella formulazione conseguente<br />

alle modifiche intervenute in precedenza - la consenta in considerazione della natura di misura di sicurezza<br />

della confisca, ha anzitutto ritenuto che non fosse risolvibile in via interpretativa il problema con<br />

l'affermazione della non retroattività della confisca. Ha poi richiamato la giurisprudenza della medesima<br />

Corte che aveva affermato come la confisca potesse assumere, in relazione alle varie ipotesi previste da<br />

diverse leggi, natura diversa (pena o misura di sicurezza) a seconda delle finalità perseguite (reazione al<br />

reato commesso o salvaguardia di esigenze attinenti alla pericolosità della persona).<br />

La Corte ha poi ritenuto che dovesse essere ritenuta la natura sanzionatoria della confisca del veicolo nel<br />

caso previsto dall'art. 186 C.d.S. e che, per evitare il rischio di applicazione retroattiva della norma, fosse<br />

sufficiente eliminare il richiamo all'art. 240 c.p. contenuto nell'art. 186.<br />

In parte diverso è il percorso argomentativo delle Sezioni Unite che hanno invece ritenuto che il richiamo<br />

all'art. 240 c.p. non fosse significativo dell'attribuzione alla confisca della natura di misura di sicurezza bensì<br />

della volontà del legislatore di renderla obbligatoria (così si esprimono le sezioni unite: "Risulta allora chiaro<br />

che il richiamo all'art. 240 c.p., comma 2 operato dall'art. 186 C.d.S., comma 2 sia stato effettuato<br />

esclusivamente per affermare la natura obbligatoria della sanzione della confisca del veicolo da tale norma<br />

prevista e non per qualificare tale sanzione come una misura di sicurezza patrimoniale in senso tecnico.").<br />

Hanno inoltre ritenuto, le Sezioni Unite, che malgrado la diversa formulazione (perché manca il richiamo<br />

all'art. 240 allora contenuto nell'art. 186, comma 2) anche la sanzione prevista dall'art. 186, comma 7 (rifiuto<br />

di sottoporsi all'esame) abbia natura di sanzione penale accessoria obbligatoria. Con la conseguenza del<br />

divieto di applicazione retroattiva della sanzione ma dell'obbligatorietà della medesima.<br />

Il quadro normativo è però di recente mutato nuovamente con l'entrata in vigore della L. 29 luglio 2010, n.<br />

120 (disposizioni in tema di sicurezza <strong>stradale</strong>) che ha innovato la precedente disciplina del codice della<br />

strada in relazione alle sanzioni accessorie.<br />

In particolare - per quanto riguarda la confisca del veicolo appartenente alla persona cui sia addebitato il<br />

reato previsto dall'art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) o quello previsto dall'art. 187 C.d.S. (guida<br />

sotto l'effetto di sostanze stupefacenti) - l'art. 33, comma 1 della L. n. 120 ha modificato l'art. 186, comma 2,<br />

lett. c) inserendo un ultimo periodo che prevede che, ai fini del sequestro (disciplinato della medesima norma<br />

che prevede anche la confisca del veicolo), si applichino le disposizioni di cui all'art. 224-ter. L'art. 224-ter è


norma introdotta dalla medesima L. n. 120 e qualifica espressamente la confisca come "sanzione<br />

amministrativa accessoria". La medesima norma prevede che, in questi casi, l'agente o l'organo accertatore,<br />

proceda al sequestro ai sensi dell'art. 213 C.d.S.. Non sembra quindi dubbio che la confisca del veicolo,<br />

malgrado debba essere obbligatoriamente disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna, abbia<br />

adesso acquisito, per espressa previsione legislativa, la qualifica di sanzione amministrativa (non<br />

diversamente dalla sospensione della patente di guida).<br />

Questa diversa qualificazione produce effetti importanti sul tema della possibilità di disporre il sequestro<br />

preventivo del veicolo, essendo chiaro che se il sequestro preventivo è stato emesso per consentire di<br />

applicare la confisca del bene (art. 321 c.p.p., comma 2) si fuoriesce palesemente dall'ambito di applicazione<br />

della misura cautelare reale perché sembra ovvio che la confisca cui fa riferimento questa norma è quella<br />

avente natura penale.<br />

Quanto al diritto intertemporale - in mancanza di norme transitorie nella nuova legge - il venir meno della<br />

natura penale della confisca comporta l'applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4 con la conseguenza che, ai<br />

casi di consumazione del reato avvenuta prima dell'entrata in vigore della nuova legge, si applicherà la<br />

nuova e più favorevole disciplina che ha trasformato una sanzione penale in una di carattere amministrativo.<br />

Nel caso in esame il reato è stato consumato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina e risulta dal<br />

testo del provvedimento impugnato che il tribunale per il riesame ha fatto principalmente riferimento al caso<br />

di confisca obbligatoria con ampia argomentazione in ordine alla sua efficacia giustificativa del disposto<br />

sequestro.<br />

Il laconico richiamo all'art. 321 c.p.p., comma 1 e al pericolo di perpetuazione delle conseguenze del reato<br />

che pure il Tribunale fa, in prosieguo, s'appalesa meramente sussidiario e "riempitivo" nonché fondato su<br />

una motivazione che lo stesso giudice del riesame ritiene sostanzialmente insufficiente (ed invero è<br />

meramente tralaticia dell'enunciato normativo e rappresenta una mera supposizione), dal momento che<br />

evidenzia la propria carenza del potere di annullamento del decreto per vizi di motivazione, al punto da<br />

integrarla congruamente con il suddetto riferimento all'art. 321 c.p.p., comma 2.<br />

Dovendosi, quindi, ritenere che la misura cautelare reale sia stata mantenuta in base al disposto dell'art. 321<br />

c.p.p., comma 2 perché finalizzata alla confisca, consegue l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza<br />

impugnata perché pronunziata da un giudice cui non era più attribuita la giurisdizione a pronunziarsi sulla<br />

legittimità del sequestro preventivo del veicolo.<br />

Non ne consegue invece l'annullamento della misura cautelare impugnata. Il venir meno della cautela penale<br />

non implica infatti la caducazione del sequestro amministrativo - qualità assunta dal sequestro preventivo a<br />

seguito della ricordata riforma normativa - con la conseguente applicabilità dell'art. 205 C.d.S. (opposizione<br />

innanzi all'autorità giudiziaria) cui il comma 5 del nuovo art. 224-ter espressamente rinvia.<br />

Poichè il ricordato art. 205 prevede per l'opposizione il termine di trenta giorni copia della presente sentenza<br />

dovrà essere notificata al ricorrente e da tale notifica decorrerà il termine anzidetto.<br />

Le altre censure proposte con il ricorso devono ritenersi assorbite in conseguenza dell'annullamento senza<br />

rinvio dell'ordinanza impugnata.<br />

P.Q.M.<br />

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone che copia della presente sentenza al ricorrente.


Corte di Cassazione, Sez. IV Penale<br />

SENTENZA 26 OTTOBRE 2010, N. 37922<br />

Quando il reato è estinto, il Giudice penale non può applicare la sospensione della patente che rimane di<br />

competenza del Prefetto, ai sensi dell’articolo 224 del Codice della Strada.<br />

La Redazione<br />

SENTENZA<br />

Con sentenza del 21 novembre 2006, il Tribunale in composizione monocratica, ha dichiarato xxx colpevole<br />

dei reati di cui agli articoli 590 e 594 c.p., art. 189 comma 1, n. 2, e art. 189 comma 1 e 7, del codice della<br />

strada e, nel condannarla alle pene ritenute di giustizia, ha applicato nei confronti della stessa, ex art. 189<br />

comma 6, e art. 222 del codice della strada con riguardo ai reati di cui all’art. 189 comma 1, n. 2, e art. 590<br />

c.p., la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per complessivi cinque mesi.<br />

Su appello proposto dall’imputata, la Corte d’Appello con sentenza del 15 maggio 2009, ha dichiarato non<br />

doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione dei reati contestati, confermando le<br />

sanzioni accessorie e disponendo la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto.<br />

Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, la … che deduce violazione di legge<br />

laddove la corte territoriale, dopo avere, correttamente, dichiarato la prescrizione dei reati, ha confermato la<br />

sanzione accessoria che, a giudizio della ricorrente, in presenza di declaratoria di estinzione del reato, non<br />

poteva essere confermata.<br />

Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.<br />

In realtà, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato il giudice penale non può applicare la<br />

sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che è invece rimessa, ai sensi dell’art. 224<br />

comma 3, alla competenza del Prefetto.<br />

Giustamente dichiarata, quindi, nel caso di specie, l’estinzione dei reati per prescrizione, la corte territoriale<br />

non avrebbe dovuto “confermare le sanzioni accessorie”, bensì limitarsi a trasmettere copia della sentenza<br />

al Prefetto per quanto di competenza, ai sensi della norma sopra richiamata.<br />

La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di<br />

conferma della citata sanzione accessoria; statuizione che deve essere eliminata, ferma restando la disposta<br />

trasmissione di copia della sentenza impugnata al Prefetto di … per quanto di competenza dello stesso.<br />

P.Q.M.<br />

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della statuizione inerente la<br />

sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, ferma restando la<br />

disposta trasmissione di copia della sentenza al Prefetto …


Corte di Cassazione, Sez. VI Penale<br />

SENTENZA 4 OTTOBRE 2010, N. 35578<br />

L’uso del veicolo sottoposto a sequestro non sempre integra il reato per l’omessa custodia.<br />

La Redazione<br />

RITENUTO IN FATTO<br />

SENTENZA<br />

1. Avverso la sentenza con cui il Tribunale proscioglieva AA dal reato di cui all'articolo 334 del codice<br />

penale, perché il fatto (aver sottratto una autovettura sottoposta a sequestro amministrativo, affidata alla sua<br />

custodia, utilizzandola) non è previsto dalla legge come reato, ricorre il competente procuratore generale,<br />

denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 15 e 334 del<br />

codice penale e articolo 9 della legge n. 689 del 1981, nonché articolo 213 D.Lgs. n. 285 del 1992,<br />

CONSIDERATO IN DIRITTO<br />

2. Il ricorso è inammissibile.<br />

Il Tribunale si è attenuto all'insegnamento confermato dalla più recente giurisprudenza di questa Sezione,<br />

secondo la quale, ferma restando la non applicabilità del principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981,<br />

articolo 9, il mero uso di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (tale è quello disposto nella specie, ai<br />

sensi della legge n. 689 del 1981, art. 13, comma 3) non configura il reato di cui all'art. 334 del codice penale<br />

quando la condotta non risulti effettivamente idonea ad eludere il vincolo posto sul bene e non sia sorretta<br />

dalla corrispondente specifica volontà dell'autore dell'illecito, e fermo restando che l'uso per sè non integra la<br />

nozione penalistica di deterioramento del mezzo (sez. VI, sent. 42582 del 22.9 - 6.11.2009, rv. 244853; Sez.<br />

VI, sent. 7029 del 21.11.2009 - 22.2.2010, rv. 246075), dovendo comunque darsi conto di come la<br />

peculiarità dell'uso in corso realizzi, o abbia determinato, il deterioramento.<br />

Nel caso di specie il Giudice del merito ha espresso uno specifico concreto apprezzamento di fatto, secondo<br />

il quale non si era realizzata alcuna sottrazione o dispersione del mezzo (penultimo capoverso di pag. 4<br />

della sentenza).<br />

Il ricorso della parte pubblica non contesta a tale apprezzamento alcun vizio di legittimità o di motivazione<br />

(tra quelli soli rilevanti ai sensi dell'art. 606 comma 1 del codice di procedura penale), limitandosi a<br />

riproporre, con il modulo utilizzato, l'argomentazione sulla non configurabilità del principio di specialità: sul<br />

che non si può che convenire, ma constatando che la censura non è pertinente ed è quindi generica, in<br />

relazione allo specifico, non contestato ed assorbente apprezzamento di fatto appena ricordato.<br />

P.Q.M.<br />

Dichiara inammissibile il ricorso.


Corte di Cassazione, Sez. II Civile<br />

SENTENZA 30 SETTEMBRE 2010, N. 20471<br />

In tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di apparecchiature<br />

elettroniche, né il codice della strada (art. 142, comma 6) né il relativo regolamento di esecuzione (art. 345<br />

del D.P.R. n. 495/1992) prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di<br />

nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo<br />

preventivo e costante durante l'uso, poiché, al contrario, l'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di<br />

rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso<br />

concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione,<br />

installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare<br />

funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente<br />

congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a<br />

pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S.; ne consegue l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a<br />

carico dell'Amministrazione, relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass.<br />

17361/08).<br />

La Redazione<br />

FATTO E DIRITTO<br />

SENTENZA<br />

Il giudice di pace di […] con sentenza del 2 ottobre 2005 respingeva l'opposizione proposta da M. M.<br />

avverso il Comune di […], per l'annullamento del verbale di contestazione n. 154/04, relativo a violazione<br />

dell'art. 142 C.d.S., comma 9.<br />

L'opponente ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 15 novembre 2006; il comune è rimasto<br />

intimato.<br />

Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha<br />

chiesto la rimessione del ricorso a pubblica udienza.<br />

Il lunghissimo ricorso espone tre censure. Con il primo motivo l'opponente lamenta violazione del D.P.R. n.<br />

495 del 1992, della L. n. 273 del 1991, e delle norme tecniche in tema di taratura e omologazione dei<br />

rilevatori di velocità degli automezzi. Svolge una serie di argomenti, molto diffusi nella giurisprudenza di<br />

merito del tempo al quale risale la sentenza impugnata, facenti leva sulla pretesa applicabilità delle norme<br />

tecniche UNI30012 e EN ISO/IEC17025. Trattasi di censure infondate alla luce della giurisprudenza di<br />

legittimità affermatasi nelle more.<br />

E' stato affermato che in tema di sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, le<br />

apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità<br />

stabiliti, come previsto dall'art. 142 C.d.S., della strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti<br />

dalla L. n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene<br />

alla materia ed metrologica diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è<br />

competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass 23978/07).<br />

La sentenza citata, come le altre coeve, ha esaminato e risolto tutte le problematiche in argomento e a<br />

questo orientamento occorre dare seguito.<br />

Va aggiunto che dalla sentenza impugnata risulta che nel caso di specie, lo stesso verbale di accertamento<br />

dava atto dell'esistenza di un decreto ministeriale di omologazione del tipo di apparecchiatura utilizzata;<br />

orbene, la Corte di cassazione ha da tempo chiarito che la necessità di omologazione dell'apparecchiatura di<br />

rilevazione automatica, ai fini della validità del relativo accertamento, va riferita al singolo modello e non al<br />

singolo esemplare, come si desume, sul piano logico e letterale, dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art.<br />

345, comma 2, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, art. 197, secondo cui non<br />

ciascun esemplare ma le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici<br />

(Cass., n. 29333 del 2008, ed ivi precedenti richiamati); il termine di validità dell'omologazione da parte dei<br />

competenti organi ministeriali attiene non ad un arco di tempo durante il quale l'apparecchiatura può essere<br />

validamente utilizzata ed oltre il quale tale utilizzazione non è più legittima - dacché tale operatività, una volta<br />

omologato il modello, dipende soltanto dalla permanente funzionalità della singola apparecchiatura - ma ad<br />

un arco di tempo durante il quale le apparecchiature di quel modello possono continuare ad essere<br />

commercializzate dal costruttore (Cass., n. 29333 del 2008, cit.; Cass., n. 9950 del 2007).


Ha affermato inoltre che in tema di rilevazione dell'inosservanza dei limiti di velocità dei veicoli a mezzo di<br />

apparecchiature elettroniche, nè il codice della strada (art. 142, comma 6) nè il relativo regolamento di<br />

esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 345) prevedono che il verbale di accertamento<br />

dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio<br />

impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso, giacchè, al contrario, l'efficacia<br />

probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli perdura sino a quando<br />

non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente<br />

provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque<br />

ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di<br />

tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica<br />

dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia ex art. 142 C.d.S., (Cass., n. 29333 del 2008, cit.). Corollario di<br />

questa affermazione è l'insussistenza di alcun ulteriore onere probatorio, a carico dell'Amministrazione,<br />

relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature (Cass. 17361/08).<br />

Il primo motivo risulta quindi infondato.<br />

Il secondo lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 168 del 2002, art. 4 "per assenza del decreto<br />

prefettizio di autorizzazione alla installazione di dispositivi di controllo". Parte ricorrente sostiene che solo su<br />

autostrade e superstrade (e non dunque su Via […] in comune di […]) era possibile l'installazione di<br />

autovelox senza preventiva specifica autorizzazione prefettizia; deduce che nel caso come quello in esame,<br />

in cui era stato utilizzato l'apparecchio Velomatic 512, che consente la contestazione dell'infrazione solo<br />

dopo lo sviluppo - ritardato - della documentazione fotografica l'accertamento è illegittimo.<br />

Il terzo motivo espone violazione del D.L. n. 151 del 2003, art. 201 e L. n. 214 del 2003, nonchè vizi di<br />

motivazione in relazione all'omissione della contestazione immediata non effettuata dall'unico agente<br />

accertatore, presente in loco, a causa delle modalità tecniche di rilevamento, soprariferite, e<br />

dell'organizzazione del servizio senza l'ausilio di "pattuglia a valle".<br />

I motivi sono manifestamente infondati, trovando applicazione il principio reiteratamente affermato da questa<br />

Corte, secondo cui "il disposto del D.L. n. 121 del 2002, art. 4, comma 1, convertito, con modificazioni, nella<br />

L. n. 168 del 2002, integrato con la previsione del comma 2 dello stesso art. 4 - che indica, per le strade<br />

extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri di individuazione delle situazioni nelle<br />

quali il fermo del veicolo, al fine della contestazione immediata, può costituire motivo d'intralcio per la<br />

circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le<br />

strade extraurbane principali - evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l'utilizzazione dei dispositivi<br />

o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di<br />

comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso), tra l'altro, anche in funzione<br />

del comma 4 del medesimo art. 4, con il quale si esclude tout court l'obbligo della contestazione immediata.<br />

Ne consegue che la norma del predetto art. 4 non pone una generalizzata esclusione delle apparecchiature<br />

elettroniche di rilevamento al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore,<br />

relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l'obbligo<br />

della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall'art. 201 C.d.S., comma 1"<br />

(Cass., n. 376 del 2008; Cass., n. 1889 del 2008).<br />

Inoltre va ribadito che "in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiuto<br />

mediante apparecchiature di controllo (autovelox), l'indicazione nel relativo verbale notificato di una delle<br />

ragioni, tra quelle indicate dall'art. 384 reg. esec. C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita<br />

dell'infrazione (nella specie, art. 384 reg. esec. C.d.S., lett. e, concernente l'ipotesi in cui l'accertamento<br />

avvenga a mezzo di appositi apparecchi di rilevazione che permettono "la determinazione dell'illecito in<br />

tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto di rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o<br />

comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari") rende ipso facto<br />

legittimi il verbale medesimo e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista<br />

alcun margine di apprezzamento da parte del giudice di merito, cui è inibito il sindacato sulle scelte<br />

organizzative dell'Amministrazione" (v. tra le più recenti, Cass. 16458/06; n. 24355 del 2006; n. 9308 del<br />

2007, nonchè n. 19032 del 2008).<br />

Ora, nel caso di specie la sentenza impugnata ha con dovizia di particolari analizzato che l'incensurabile<br />

organizzazione del servizio di polizia mediante agente unico (a causa di altro impegno di servizio di altra<br />

pattuglia) non consentiva l'immediata contestazione dell'infrazione di eccesso di velocità in relazione alle<br />

condizioni specifiche (98 km orari invece che i 50 consentiti) in cui era stata verificata l'infrazione. Questa<br />

specifica ratio decidendi, sufficiente a dar conto della legittimità dell'omessa contestazione immediata, non è<br />

stata oggetto di ricorso.<br />

Va aggiunto che manifestamente infondata è anche la questione di costituzionalità sollevata a pag. 36 e<br />

segg. del ricorso, in relazione alla L. n. 168 del 2002, art. 4. La diversità tra tipi di strade giustifica il diverso<br />

trattamento in ordine alla preventiva individuazione delle strade che consentono il rilevamento a distanza<br />

senza presenza di operatore e quelle che consentono il rilevamento automatico ma in presenza di operatore.<br />

La omessa contestazione immediata è consentita nell'uno e nell'altro caso, ma subordinatamente a


condizioni che la legge opportunamente diversifica, razionalmente predisponendo una griglia di ipotesi che il<br />

legislatore può stabilire restando nell'ambito dei suoi discrezionali poteri.<br />

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di<br />

lite in mancanza di attività difensiva dell'intimato.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta il ricorso.


T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V<br />

SENTENZA 13 SETTEMBRE 2010, N. 17400<br />

La comunicazione cumulativa di più decurtazioni dei punti della patente relative a diverse violazioni nel<br />

tempo è illegittima, anche perché lede il diritto dell’automobilista di poter usufruire dei corsi per il recupero<br />

del punteggio tolto.<br />

E’ quanto ha sancito il Tar della Campania nella sentenza 17400 del 13 settembre 2010, accogliendo il<br />

ricorso di un automobilista napoletano contro la revisione della patente per esaurimento dei punti. L’uomo<br />

impugnava il provvedimento con cui gli veniva comunicata la decurtazione dei punti collegata a diverse<br />

infrazioni commesse in vari momenti. I giudici napoletani gli hanno dato ragione e hanno annullato il<br />

provvedimento, illegittimo “in quanto determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della<br />

strada pone a presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo<br />

da ripristinare l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto<br />

gravemente lesivo delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente<br />

a punti, attraverso il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di<br />

afflizione accessoria che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, d.<br />

lgs. n. 285 del 1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della<br />

strada.”<br />

La Redazione<br />

SENTENZA<br />

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,<br />

sul ricorso numero di registro generale 4439 del 2010, proposto dalla Sig.ra OMISSIS, rappresentata e<br />

difesa dagli Avv. …;<br />

contro<br />

Ministero delle Infrastrutture in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso<br />

dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ope legis presso gli Uffici in Napoli, Via A. Diaz n.11;<br />

per l'annullamento<br />

previa sospensione dell'efficacia,<br />

del provvedimento dell’11/6/2010 con cui è stata disposta la revisione della patente di guida.<br />

Visto il ricorso con i relativi allegati, in cui la ricorrente espone di essere titolare di patente di guida e che le è<br />

stato notificato il provvedimento impugnato di revisione della patente di guida per esaurimento del punteggio<br />

di 20 punti;<br />

Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato con deposito di relazione datata 20/8/2010;<br />

Visti gli atti tutti della causa;<br />

Udito il relatore Consigliere Gabriele Nunziata alla Camera di Consiglio del 9 settembre 2010, ed ivi uditi gli<br />

Avvocati come da verbale;<br />

Viste le circostanze di fatto e le ragioni di diritto come spiegate dalle parti negli atti processuali;<br />

Atteso che il Collegio ritiene il ricorso manifestamente fondato, con la conseguenza che esso può essere<br />

deciso con sentenza in forma semplificata, come rappresentato ai difensori delle parti costituite, ai sensi<br />

dell’art. 21, comma 10, della Legge n. 1034/1971 nel testo introdotto dall’art. 3 della Legge n.205/2000, in<br />

luogo dell’ordinanza sull’istanza cautelare, così come previsto dall’art. 26, commi 4 e 5 della Legge n.<br />

1034/1971 nel testo introdotto dall’art.9, comma 1, della Legge n.205/2000, essendo ciò consentito<br />

dall’oggetto della causa, dall’integrità del contraddittorio e dalla completezza dell’istruttoria;<br />

Ritenuto, nella fattispecie, di dover censurare il comportamento tenuto dall'Amministrazione resistente nella<br />

misura in cui ha violato non solo l'art. 126-bis, commi 2, 3 e 6, del D.Lgs. n. 285 del 1992 in combinato<br />

disposto con l'art. 6, comma 1, del D.M. 29 luglio 2003, ma anche la complessiva ratio sottesa al<br />

meccanismo della patente a punti;<br />

Considerato, infatti, come peraltro correttamente osservato da parte ricorrente con richiami giurisprudenziali<br />

cui il Collegio ritiene di aderire, che una comunicazione cumulativa di più decurtazioni collegate a violazioni<br />

diverse nel tempo determina un sostanziale aggiramento delle norme che il Codice della strada pone a<br />

presidio non solo del diritto del privato ad usufruire dei corsi per il recupero dei punti (in modo da ripristinare<br />

l'originario punteggio della patente ed evitare il provvedimento di revisione, che è atto gravemente lesivo<br />

delle attività del cittadino), ma anche della stessa ragion d'essere dell'istituto della patente a punti, attraverso<br />

il quale si è inteso creare un meccanismo volto, mediante l'attivazione di un sistema di afflizione accessoria


che può giungere fino alla sospensione della patente di guida (art. 126-bis, comma 6, D.Lgs. n. 285 del<br />

1992), a favorire l'educazione degli automobilisti al rispetto delle norme del Codice della strada; in altri<br />

termini la progressiva decurtazione dei punti, collegata a ciascuna violazione commessa dall'utente, mira a<br />

sensibilizzare il titolare della patente a non commettere ulteriori infrazioni in futuro e a frequentare gli appositi<br />

corsi di recupero (disciplinati dal D.m. 29 luglio 2003) al fine di recuperare i punti perduti ed allontanare<br />

l'eventualità della revisione o, peggio, della sospensione della patente, per cui ad ogni violazione del Codice<br />

della strada deve seguire, nei tempi dettati dalla legge, sia la relativa decurtazione di punteggio sia una<br />

specifica ed autonoma comunicazione al contravventore, così da consentire a quest'ultimo di "riparare" alla<br />

violazione commessa frequentando gli appositi corsi, allo stesso tempo alimentando il circuito educativo alla<br />

conoscenza ed al rispetto del Codice della strada;<br />

Ritenuto che, per quanto esibito agli atti del ricorso e non smentito dall’Amministrazione resistente, è proprio<br />

questa la mancanza commessa dall'Amministrazione nel caso di specie, nel senso che non vi è prova<br />

dell’avvenuta comunicazione a parte ricorrente delle singole variazioni di punteggio;<br />

Ritenuto pertanto che, per le suesposte considerazioni, il ricorso in epigrafe debba essere accolto con<br />

conseguente annullamento del provvedimento oggetto di impugnazione;<br />

Ritenuto, infine, che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, mentre resta fermo<br />

l’onere di cui all’art.13 del D.P.R. n.115/2002, come successivamente modificato, a carico della parte<br />

soccombente,<br />

P.Q.M.<br />

Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER <strong>LA</strong> CAMPANIA - Sede di Napoli - V^ Sezione -<br />

accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento oggetto di impugnazione.<br />

Spese compensate.


Corte di Cassazione, Sez. IV Penale<br />

SENTENZA 18 AGOSTO 2010, N. 32021<br />

Solo in caso di incidente provocato da conducenti in grave stato di ebbrezza o in stato di alterazione è<br />

possibile l’applicazione della confisca del veicolo.<br />

La Redazione<br />

SENTENZA<br />

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di … ricorre in cassazione avverso l’ordinanza, in data<br />

08.01.2010, con cui il Tribunale dello stesso centro in sede di riesame ha revocato il provvedimento di<br />

sequestro preventivo dell’autovettura … a carico di …. Disposto il 28.12.2009 dal G.I.P. in ordine al reato di<br />

cui all’articolo 186 Codice della strada comma 2 lett. a).<br />

Il ricorrente denuncia violazione di legge per avere il Tribunale ritenuto che, nel caso in cui il conducente in<br />

stato di ebbrezza provoca incidente <strong>stradale</strong> ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 186 Codice della strada,<br />

solo ove sia superato il limite di 1,5 g/l di tasso alcol emico previsto dalla lettera c) è prevista la confisca<br />

obbligatoria dell’autovettura, mentre nelle altre ipotesi di tasso inferiore a tale limite consegue solo il fermo<br />

amministrativo.<br />

Il Procuratore in premessa riporta gli ultimi tre periodi dell’articolo 186 comma 2:<br />

“Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata<br />

applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è<br />

stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2 del codice penale, salvo che il veicolo stesso<br />

appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo sottoposto a sequestro può essere affidato in custodia al<br />

trasgressore. La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al comma 2-bis”.<br />

Dalla lettera di tale disposizione il Procuratore ricorrente rileva che la confisca del veicolo è sempre disposta<br />

anche “nel caso di cui al comma 2-bis” e, quindi, in ogni ipotesi di incidente <strong>stradale</strong> cagionato da guidatore<br />

in stato di ebbrezza indipendentemente dal valore del tasso alcolemico (ovviamente con esclusione di quello<br />

al di sotto del limite minimo di cui alla lett. a); il limitarla, coma fa il Tribunale, alla sola ipotesi di cui alla<br />

lettera c) dello stesso secondo comma la renderebbe assolutamente incomprensibile e, comunque,<br />

superflua, essendo già espressamente prevista, ed indipendentemente dall’aver cagionato un incidente, la<br />

confisca in caso di guida di un autoveicolo qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso<br />

alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro. Il V. ha presentato memoria difensiva.<br />

L’unico motivo posto a base del ricorso è infondato.<br />

E’ opportuno riportare per esteso anche la disposizione di cui al comma 2-bis del citato articolo 186 Codice<br />

della strada: “Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente <strong>stradale</strong> le pene di cui al comma 2<br />

sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, è disposto il fermo<br />

amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I, sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo<br />

appartenga a persona estranea al reato. E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni accessorie<br />

previste dagli artt. 222 e 223”.<br />

Ciò che emerge immediatamente dalla lettura di tale disposizione è che le pene di cui al comma 2, quindi,<br />

quelle relative sia alla lettera a) che b) e c), quando il guidatore in stato di ebbrezza provoca un incidente,<br />

sono raddoppiate ed è sempre disposto il fermo amministrativo dell’autovettura. Dunque, da un punto di<br />

vista sanzionatorio il legislatore ha diversificato le situazioni tra chi conduce tout-court l’automobile in stato di<br />

ebbrezza con quella di chi in tale stato provoca un incidente, quest’ultima ritenuta, ovviamente più grave, in<br />

quanto più pericolosa socialmente. L’avere poi, il legislatore inserito l’eccezione “fatto salvo quanto previsto<br />

dalla lett. c)”, non può avere altro significato di quello che, qualora il tasso alcolemico del guidatore che ha<br />

provocato l’incidente superi il valore di 1,5 g/l, solo in tal caso va obbligatoriamente disposta la confisca<br />

dell’autovettura. Che l’inciso “fatto salvo…” si riferisca alla disposizione relativa alla confisca obbligatoria del<br />

comma 2, deriva dalla sua correlazione con il fermo amministrativo, che riguarda, appunto, come la confisca,<br />

una sottrazione dell’autovettura alla disponibilità dell’indagato, sia pure momentanea. L’eccezione, se si<br />

accede all’interpretazione data alla norma dal Tribunale, ha un suo significato logico e coerente con tutta la<br />

disposizione dell’articolo 186. Se si fosse voluto estenderla confisca anche alle ipotesi di cui alle lettere a) e<br />

b) del comma 2, non avrebbe avuto alcun senso prevedere anche il fermo amministrativo del veicolo,<br />

potendo l’A.G. a questo punto disporre il sequestro preventivo anche per tali ipotesi finalizzato alla confisca<br />

obbligatoria. Non è corretto affermare da parte del ricorrente che, se si accede all’interpretazione del<br />

Tribunale, l’inserimento dell’inciso è pleonastico, sul rilievo che la confisca per l’ipotesi di cui alla lettera c),<br />

indipendentemente dall’aver provocato un incidente, già è sancita. A contrario se l’inciso “fatto salvo…” non


fosse stato inserito nel contesto del comma 2 bis, sarebbe sorto il dubbio interpretativo che, previsto il<br />

raddoppio delle pene, seguiva per tutte le ipotesi il solo fermo amministrativo dell’autovettura.<br />

A sostegno della sua tesi il Procuratore di Pordenone argomenta che la formulazione dell’ultimo periodo del<br />

secondo comma dell’articolo 186 del codice della strada è il frutto di una modifica intervenuta in sede di<br />

conversione del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 ad opera della legge 24 luglio 2008, n. 125. Il testo di<br />

tale periodo originariamente contenuto nel decreto legge, infatti, era così concepito: “La stessa procedura si<br />

applica anche nel caso di cui al comma 2 bis”, con ciò riferendosi soltanto alla possibilità di affidare il veicolo<br />

in sequestro in custodia al trasgressore; in sede di conversione esso venne modificato appunto nel senso<br />

prima ricordato, e cioè: “La procedura di cui ai due periodi precedenti si applica anche nel caso di cui al<br />

comma 2-bis”, essendo evidente che il legislatore, nel convertire il decreto in legge, intese proprio estendere<br />

anche la disposizione relativa alla confisca obbligatoria del veicolo a tutte le ipotesi di incidenti stradali<br />

cagionati da guidatore in stato di ebbrezza.<br />

L’assunto, ancorché suggestivo, non convince sul piano di un’interpretazione unitaria dell’intera norma.<br />

Se il legislatore ha usato il termine “procedura” ha certamente considerato il suo significato applicativo.<br />

Il termine, secondo l’accezione giuridica classica, si riferisce ad una serie di adempimenti formali posti in<br />

essere nell’ambito del procedimento penale dal giudice, o anche con il concorso delle altre parti del<br />

processo, e/o solo da queste per giungere alla conclusione di un’attività endoprocessuale o dello stesso<br />

processo.<br />

Così definita l’accezione di procedura, indubbiamente la confisca non può definirsi tale, anzi, alla luce delle<br />

sentenze di questa Corte a Sezioni unite del 25.02.2010 n. 23428 (le Sezioni Unite, componendo il contrasto<br />

interpretativo insorto in proposito, hanno stabilito che la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per<br />

la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoli metrici, così come per quella di guida in<br />

stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere<br />

disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell’entrata in vigore delle norme che l’hanno introdotta) e<br />

della Corte Costituzionale n. 196/2010, è sicuramente un sanzione penale, sia pure accessoria.<br />

Se, dunque, il legislatore avesse voluto estendere, con riguardo alla condotta di cui al comma 2 bis<br />

dell’articolo 186 Codice della strada, la confisca obbligatoria anche alle ipotesi di cui alle lettere a) e b)<br />

previste dal comma 2, in ragione della sua natura sostanziale (e non procedurale), l’avrebbe esplicitamente<br />

sancito.<br />

Dunque, appare corretta l’interpretazione del Tribunale secondo cui per dare un significato al rinvio<br />

contenuto nell’ultima parte della disposizione del comma 2, sotto la lettera c), esso deve intendersi limitato<br />

alla “mera procedura” ivi disciplinata in materia di confisca e custodia, intendendosi che anche il<br />

provvedimento di fermo di cui al comma 2 bis, applicabile alle sole ipotesi di cui alle lettere a) e b) del<br />

comma 2 dell’articolo 186, dovrà essere disposto dal giudice con la sentenza di condanna ovvero di<br />

applicazione della pena, salvo il veicolo appartenga a persona estranea al reato, nonché che il veicolo<br />

sottoposto a fermo potrà essere affidato in custodia allo stesso trasgressore, salvo abbia commesso in<br />

precedenza altre violazioni.<br />

Da ultimo il ricorrente aggiunge, quale altro argomento a conforto della sua proposizione interpretativa, che<br />

l’articolo 186 del codice della strada deve esser eletto alla luce della normativa comunitaria ed, in particolare,<br />

della Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE (per adeguarsi alla quale il nostro Legislatore<br />

intervenne d’urgenza, con il decreto legge 3 agosto 2007, n. 117 che modificò per la prima volta l’articolo<br />

186 del codice della strada). Raccomandazione con cui la Commissione dell’Unione Europea ha invitato gli<br />

Stati membri a imporre per legge un tasso massimo alcolemico pari o inferiore a 0,5 g/l per tutti i conducenti<br />

a veicoli a motore, nonché di istituire un test dell’aria. Secondo la Commissione Europea il limite massimo<br />

del tasso alcolemico dello 0,5 g/l non è casuale, ma è calibrato sulla pericolosità concreta della condotta di<br />

guida violatrice del detto limite; la Raccomandazione stabilisce, inoltre, espressamente che con un tasso<br />

alcolemico tra lo 0,5 e lo 0,8 g/l il rischio di coinvolgimento in incidenti stradali aumenta del 100% rispetto a<br />

chi presenta un tasso pari a zero. Poiché le norme che, attuando obiettivi di sanità pubblica, limitano la<br />

libertà di circolazione, come appunto la ricordata Raccomandazione del 17.1.2001 n. 2001/115/CE, devono<br />

ritenersi di stretta interpretazione.<br />

Il richiamo alla normativa europea è sen’altro conferente ma il legislatore, come già osservato,<br />

uniformandosi alla direttiva, e, valutando indubbiamente più grave la condotta descritta nel comma 2-bis, ha<br />

previsto per essa il raddoppio delle pene ed il fermo amministrativo per le ipotesi di cui alle lettere a) e b) del<br />

comma 2, diversificando in tal modo le due situazioni penalmente rilevanti.<br />

P.Q.M.<br />

Rigetta il ricorso.


T.A.R. Emilia Romagna - Bologna, Sez. I<br />

SENTENZA 26 OTTOBRE 2010, N. 8002<br />

Di fronte all’impugnazione di una determinazione dirigenziale che stabilisce un regime differenziato di<br />

apertura domenicali tra gli esercizi che si trovano entro la cinta delle mura cittadine, che possono rimanere<br />

aperti tutte le giornate domenicali e festive dell’anno, e gli esercizi fuori dalle mura, che possono aprire solo<br />

in otto giornate domenicali e festive, il TAR dell’Emilia Romagna, sede di Bologna ha ribadito la legittimità<br />

sulla base di un orientamento condiviso con altri tribunali amministrativi. È così confermata l’interpretazione<br />

della disciplina del D.Lgs. n. 114/1998, che non ha una ratio puramente liberalizzatrice, specie rispetto alla<br />

chiusura domenicale. Inoltre, il Collegio aggiunge che non c’è violazione del principio di uguaglianza nel<br />

mantenimento di un diverso regime per gli esercizi commerciali ubicati all’esterno di una città d’arte, come<br />

nel caso in specie, perché essi sono più facilmente raggiungibili e dotati di infrastrutture in tutto l’arco<br />

settimanale per un verso, e per altro verso non strumentali alla valorizzazione di un contesto storicoculturale.<br />

La Redazione<br />

SENTENZA<br />

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2009, proposto da:<br />

OMISSIS S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. …;<br />

contro<br />

Comune di Ferrara in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dagli avv. …;<br />

nei confronti di<br />

Bbb S.R.L, Yyy S.p.A., Www S.r.l., Confesercenti Ferrara, Federconsumatori, Filcam-Cgil Ferrara,<br />

Fe.Na.I.L.P. - Casoa - S.C.R.A.L.;<br />

per l'annullamento<br />

della DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.113068 <strong>DEL</strong> 30/12/2008 in materia di chiusure domenicali.<br />

Visti il ricorso e i relativi allegati;<br />

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ferrara in Persona del Sindaco P.T.;<br />

Viste le memorie difensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2010 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori<br />

come specificato nel verbale;<br />

I. La ricorrente, che conduce a Ferrara un esercizio commerciale situato in Via Giusti 4 (fuori delle mura) ha<br />

presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso la determinazione dirigenziale che<br />

ha stabilito il calendario per l'anno 2009 delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali nel<br />

territorio comunale.<br />

In seguito all’ opposizione della controinteressata Yyy s.p.a. ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199 del 1971, la<br />

società OMISSIS si è costituita in giudizio innanzi a questo TAR ed ha chiesto l'annullamento dell'impugnato<br />

provvedimento per le ragioni già esposte nel ricorso straordinario, rappresentando l’illegittimità del regime<br />

differenziato previsto per gli esercizi che si trovano entro la cinta delle mura cittadine, che possono rimanere<br />

aperti tutte le giornate domenicali e festive dell' anno, con la sola eccezione delle date dell’ 1 gennaio, 12<br />

aprile, 1 maggio, 15 agosto, 25 e 26 dicembre, e gli esercizi che, come quello della ricorrente, si trovano al di<br />

fuori delle mura e devono rimanere chiusi tutte le giornate domenicali e festive dell'anno, con l'unica deroga<br />

di otto giornate domenicali e festive, individuate direttamente dalla determinazione dirigenziale, che possono<br />

essere sostituite con altrettante diverse giornate festive scelte dall'esercente.<br />

Deduce:<br />

1 ) Violazione e falsa applicazione dagli articoli 1, co. 3 lett, a) e 2 D.Lgs. 114/98 e dell'art. 1 , c. 2 lett. c) L.R.<br />

n. 14/99. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 D. Lgs. 114/98;<br />

2) Eccesso di potere in forma paradigmatica;<br />

3) Violazione dell'art. 3 Cost. Illegittimità derivata . Eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento;<br />

4) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art. 11, c. 5 d. L.vo 114/98.<br />

5) Violazione efalsa applicazione degli artt.50 e 107 d.l.vo n.267/2000. Incompetenza.<br />

E’ costituito e resiste il Comune di Ferrara.<br />

II. Il ricorso è infondato.


Sulla questione di fondo ad esso sottesa si sono già espressi alcuni TAR (Tar Veneto, III, 3819/2009; TAR<br />

Piemonte, II, n.3585/2009), che, su ricorsi della stessa OMISSIS spa, hanno escluso che il D.Lgs. n. 114/98<br />

persegua in via esclusiva una finalità liberalizzatrice all’unico scopo di tutelare la concorrenza fra le imprese.<br />

In particolare è stato ritenuto, con motivazioni che il collegio condivide in pieno:<br />

a) che tale disciplina mira ad una regolamentazione finalizzata a contemperare i principi e i valori della<br />

concorrenza con la salvaguardia delle aree urbane, dei centri storici, della pluralità tra diverse tipologie delle<br />

strutture commerciali e della funzione sociale svolta dai servizi commerciali di prossimità, e che alla luce di<br />

tale contemperamento vanno lette anche le norme sugli orari e sulle giornate di apertura e chiusura degli<br />

esercizi commerciali;<br />

b) che la disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra nella materia “commercio” di cui all’art.117,<br />

quarto comma, Cost. (Corte Cost. n. 350/2008), e che l’art.3 comma 1 del d.l. n.223 del 1986 convertito nella<br />

legge n.348 del 2006, nell’indicare i limiti e le prescrizioni da rimuovere non ha ricompreso la disciplina degli<br />

orari e della chiusura domenicale o festiva: segno evidente che, anche a seguito della novella del 2006, in<br />

tema di orari di apertura degli esercizi commerciali la concorrenza non è l'unico valore legislativamente<br />

protetto, ma lo è insieme ad altre istanze (quelle indicate dall'art. 11 D.Lgs. n. 114 del 1998) che vanno<br />

adeguatamente e ragionevolmente bilanciate con la (pur rafforzata) tutela della concorrenza;<br />

c) che in tema di programmazione della rete distributiva l'art. 6 del D.Lgs. n. 114 del 1998 ha previsto che le<br />

Regioni debbano assicurare non solo il rispetto "del principio della libera concorrenza" (comma 1, lett. b), ma<br />

che debbano anche "rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali<br />

con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento" nonché "valorizzare la funzione<br />

commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano" (lett. c), oltre a "salvaguardare e riqualificare i<br />

centri storici" (lett. d) ed a "favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie<br />

imprese già operanti sul territorio" (lett. f).<br />

d) che, per non sovvertire il rapporto tra regola ed eccezione, così da giungere di fatto a disapplicare il<br />

criterio generale della chiusura domenicale e festiva, esigenze di coerenza logica e sistematica impongono<br />

di ritenere che, oltre al mese di dicembre, possano essere individuate fino ad un massimo di otto domeniche<br />

o festività di apertura, come è stato ripetutamente riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa chiamata<br />

a pronunciarsi sul punto (cfr. Tar Veneto, Sez. III, 9 marzo 2007, n. 730; id. 21 aprile 2004, n. 1161; Tar<br />

Lombardia, Milano, Sez. IV, 28 luglio 2005, n. 3475; Consiglio di Stato, Sez. V, 5 aprile 2005 , n. 1548) e non<br />

un minimo di 8 giornate, come invece afferma la Società ricorrente;<br />

e) che la regola della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali non appare di per sé<br />

incompatibile né con la Costituzione, per la quale la libertà di iniziativa non può svolgersi in contrasto con<br />

l'utilità sociale, né con i principi del Trattato istitutivo delle Comunità europee.<br />

La stessa Corte di Giustizia della Comunità europea è giunta alla conclusione che la normativa nazionale<br />

sulla chiusura domenicale non confligge con il principio di libera circolazione delle merci (cfr. le sentenze<br />

della Corte giustizia delle Comunità Europee, 20 giugno 1996 nelle cause riunite C-418/93, C-419/93, C-<br />

420/93, C-421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-<br />

23/94, C-24/94 e C-332/94; 2 giugno 1994, cause riunite C-69/93 e C-258/93, Punto Casa e PPV; 16<br />

dicembre 1992, causa C-169/91, B & Q) e ha riconosciuto che “persegue un obiettivo legittimo alla luce del<br />

diritto comunitario” in quanto “le discipline nazionali che limitano l'apertura domenicale di esercizi<br />

commerciali costituiscono l'espressione di determinate scelte, rispondenti alle peculiarità socio-culturali<br />

nazionali o regionali” e che “spetta agli Stati membri effettuare queste scelte attenendosi alle prescrizioni del<br />

diritto comunitario” (cfr. in particolare il punto 11 della sentenza 16 dicembre 1992, causa C-169/91, B & Q,<br />

citato dal punto 25 della sentenza 20 giugno 1996 nelle cause riunite C-418/93, C-419/93, C-420/93, C-<br />

421/93, C-460/93, C-461/93, C-462/93, C-464/93, C-9/94, C-10/94, C-11/94, C-14/94, C-15/94, C-23/94, C-<br />

24/94 e C-332/94).<br />

In ragione della palese e obiettiva diversità di situazione, non risulta violato neppure il principio di<br />

eguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione per effetto del mantenimento di un diverso di regime per gli<br />

esercizi commerciali ubicati all’esterno della città d’arte (più facilmente raggiungibili e dotati di infrastrutture<br />

in tutto l’arco settimanale per un verso, e per altro verso non strumentali alla valorizzazione di un contesto<br />

storico-culturale) .<br />

Sono pertanto infondati i primi quattro motivi di ricorso.<br />

Il quinto motivo (incompetenza del dirigente) è infondato, rientrando il provvedimento impugnato nell’attività<br />

gestionale del Comune in materia di commercio.<br />

III. Il ricorso va pertanto respinto.<br />

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di €.3.000,00 (tremila).<br />

P.Q.M.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima) definitivamente pronunciando<br />

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.


Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore del Comune nella misura di €.<br />

3.000,00 (tremila) oltre a IVA e CPA.


Corte di Cassazione, Sez. III Penale<br />

SENTENZA 7 OTTOBRE 2010, N. 35946<br />

Il disposto degli artt. 328 e 389, comma 1 lett. C, D.P.R. 547/55 che punivano l’omessa denuncia<br />

dell’impianto di messa a terra ai fini dell’omologazione e il D.P,R. 462/2001 che pur avendo previsto all’art. 9,<br />

comma 1, l’abrogazione dell’art. 328 sopra citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle singole<br />

fattispecie in esso contenute.<br />

Rosa Bertuzzi<br />

FATTO E DIRITTO<br />

SENTENZA<br />

1. (…) nata a … il (…) era imputata:<br />

A) del reato p. e p. dall’art. 41 decreto_legislativo_277_1991 sanzionato dall’art. 50 lett. A) medesimo D.L.vo<br />

perché, quale amministratrice unica della società (…) - con sede legale in … e stabilimento in … zona<br />

industriale ometteva, di ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure<br />

tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, nel caso di specie non dotava i banchi di<br />

lavoro rappresentati da lamiera zigrinata di una protezione in guaina o altro materiale atto a limitare il rischio<br />

rumore;<br />

B) del reato p. e p. dal combinato disposto dell’art. 2 del D.P.R._462_2001 e art. 328 del D.P.R._547_1955,<br />

sanzionato dall’art. 389 lettera e) del medesimo D.P.R, 81 c.p.v. c.p., perché quale amministratrice unica<br />

della società con sede legale in … e stabilimento in … zona industriale, con più azioni esecutive di un<br />

medesimo disegno criminoso di cui al capo che precede, anche in tempi diversi, ometteva la verifica degli<br />

impianti di messa a terra prescritto per legge allo scopo di accertane lo stato di efficienza (reati accertati in<br />

Calitri il 28.09.2006).<br />

Con Decreto Penale n. 37 del 23/5/2008, notificato il 10/6/2008, la (…) veniva condannata alla pena di euro<br />

1000,00 di ammenda.<br />

Avverso il predetto decreto penale la sig.ra proponeva opposizione con atto depositato il 20/6/2008,<br />

avanzando richiesta di giudizio abbreviato.<br />

Nel giudizio, svoltosi innanzi al Giudice delle Indagini Preliminari dei Tribunale di S. Angelo dei Lombardi,<br />

l’imputata veniva condannata alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese<br />

processuali.<br />

Avverso questa pronuncia l’imputata propone ricorso per cassazione con quattro motivi.<br />

3. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è infondato.<br />

Tale è la prima censura con cui la ricorrente deduce che il reato contestato al capo a) - reato p.e.p. dall’art.<br />

41 D.Lgs. n. 277/1991, sanzionato dall’art. 50 Iett. a) del medesimo decreto legislativo - risultava abrogato<br />

dall’art. 5 del D.Lgs. 10/4/2006 n. 195.<br />

Correttamente ha osservato la Corte d’appello che è vero che all’epoca di accertamento del fatto, l’intero<br />

capo IV del decreto legislativo 15 agosto 1991, intitolato alla protezione dei lavoratori contro i rischi di<br />

esposizione al rumore durante il lavoro, nel quale si trovava compreso l’art. 41 invocato dall’Ufficio del<br />

Pubblico Ministero ed applicato, in combinato disposto con il successivo art. 50, dal giudice per le indagini<br />

preliminari che ha emesso il decreto penale di condanna opposto, era stato dichiaratamente abrogato<br />

dall’art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 257.<br />

Però non vi era stata alcuna abolitio criminis atteso che le prescrizioni in questione erano state riprodotte,<br />

ancora all’epoca di accertamento del fatto, negli artt. 49 bis e ss inseriti nel decreto legislativo 19 settembre<br />

1994, n. 626. Vi è quindi continuità normativa.<br />

L’ulteriore riforma in materia, introdotta con decreto_legislativo_81_2008 che, a sua volta, all’art. 304, ha<br />

espressamente dichiarato abrogato lo stesso decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, non ha<br />

depenalizzato la condotta contestata alla (…) riconducibile alla previsione di cui all’art. 19. dello stesso<br />

decreto legislativo n. 81/2008.<br />

4. Infondata è anche l’ulteriore censura con cui la ricorrente deduce che anche la condotta prevista dall’art. 2<br />

D.P.R. 22/10/200 1 n. 462, già contemplata dagli artt. 40 e 328 D.P.R. 27/4/1955 n. 547 è stata<br />

espressamente abrogata dall’art. 9 comma 1 lett. A) D.P.R, 462/2001. Per cui, all’epoca dei fatti, la condotta<br />

contestata non era prevista dalla legge come reato.


Correttamente ha osservato la Corte d’appello che, anche per ciò che concerne il capo b), sussiste<br />

continuità normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1. lett c), D.P.R. 547/1955 che punivano l’omessa<br />

denuncia dell’impianto di messa a terra ai fini dell’omologazione e il D.P.R. 462/2001 che, pur avendo<br />

previsto all’art. 9, comma 1. l’abrogazione dell’art. 328 citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione<br />

alle nuove fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9. Detta norma, infatti, deve<br />

essere interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all’abrogato art. 328 è ora relativa alle nuove<br />

disposizioni. Cfr -. Cass, sez. III, 04/07/2003 - 10/09/2003, n. 35381, secondo cui sussiste continuità<br />

normativa tra gli artt. 328 e 389, comma 1 lett. C, D.P.R. 547/55 che punivano l’omessa denuncia<br />

dell’impianto di messa a terra ai fini dell’omologazione e il D.P,R. 462/2001 che pur avendo previsto all’art. 9,<br />

comma 1, l’abrogazione dell’art. 328 sopra citato, ha mantenuto la sanzione penale in relazione alle nuove<br />

fattispecie grazie al richiamo contenuto nel comma 2 dello stesso art. 9; detta norma infatti deve essere<br />

interpretata nel senso che la sanzione penale relativa all’abrogato art, 328 è ora relativa alle nuove<br />

disposizioni.<br />

5. Con la terza censura la ricorrente deduce l’insussistenza dell’elemento soggettivo e l’applicabilità art. 5<br />

c.p.<br />

Si tratta di censura in fatto - in quanto riferita alla valutazione delle risultanze processuali in ordine alla<br />

sussistenza dell’elemento soggettivo del reato - e come tale inammissibile nel giudizio di legittimità.<br />

Parimenti inammissibile è l’ultima censura con cui la ricorrente lamenta l’eccessività della pena applicata.<br />

Infatti la graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze<br />

aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per<br />

fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p. (Cass., sez. VI, 5 dicembre<br />

1991. Lazzari) ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova<br />

valutazione della congruità della pena.<br />

6. Pertanto il ricorso nel suo complesso va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al<br />

pagamento delle spese processuali.<br />

P.Q.M.<br />

la Corte dichiara rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Corte di Cassazione, Sez. III Civile<br />

SENTENZA 31 MARZO 2010, N. 7788<br />

Sospensione dei termini feriali - non si applica alle opposizioni all’esecuzione o agli atti esecutivi, né alle<br />

successive impugnazioni delle sentenze in subiecta materia.<br />

La Redazione<br />

Svolgimento del processo<br />

SENTENZA<br />

Con sentenza in data 8 ottobre 2003 il Tribunale di Spoleto respingeva l’opposizione di terzo proposta da<br />

tizio nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare promossa contro ---------- da -------- e nella quale<br />

erano intervenuti la Banca ---------- successivamente incorporata nella Banca ---------- e la -------- S.p.A..<br />

L’ esecuzione riguardava un immobile del ------ assegnato alla ------ in sede di separazione consensuale<br />

omologata.<br />

Con sentenza in data 16 dicembre 2004 – 27 aprile 2005 la Corte d’Appello di Perugia rigettava il gravame<br />

della soccombente.<br />

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: non era applicabile l’art. 545 del codice di proc. civ.,<br />

vertendosi in tema di esecuzione forzata intrapresa su un bene immobile e non di pignoramento di un<br />

credito; la Corte di Cassazione non aveva mai affermata l’impignorabilità di un immobile assegnato alla<br />

moglie in sede di separazione consensuale omologata; peraltro i due coniugi non avevano avuto prole.<br />

Avverso la suddetta sentenza la ---------- ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un unico, complesso<br />

motivo.<br />

La Banca ---- e il ------ hanno resistito con distinti controricorsi.<br />

Il -------- e la ------ S.p.A. non hanno espletato difese.<br />

Motivi della decisione<br />

Il ricorso risulta tardivo e, quindi, inammissibile.<br />

Dispone la legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1, comma 1, sospensione dei termini processuali nel periodo<br />

feriale, che “il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è<br />

sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo<br />

di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla<br />

fine di detto periodo”.<br />

Il successivo art. 3, del citato testo normativo, precisa, ancora, per quanto rilevante in questa sede “in<br />

materia civile, l’art. 1, non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell’Ord. Giud. 30 gennaio 1941,<br />

n. 12, art. 92″.<br />

Il ricordato articolo 92 dell’ordinamento giudiziario, infine, dispone, al comma 1, sempre limitatamente a<br />

quanto rilevante in questa sede, che “durante il periodo feriale dei magistrati le corti di appello ed i tribunali<br />

ordinari trattano le cause civili relative … ai procedimenti … di opposizione all’ esecuzione “.<br />

Premesso quanto sopra osserva il collegio che la pacifica giurisprudenza di questa Corte interpreta le<br />

disposizioni sopra trascritte nel senso che la sospensione feriale dei termini processuali è inapplicabile, tra<br />

l’altro:<br />

nella opposizione all’ esecuzione nonchè nella opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass. 3 marzo 2009, n.<br />

5059; Cass. 31 maggio 2006, n. 12997; Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 15 febbraio 2006, n. 3278;<br />

Cass. 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 luglio 2004, n. 13478, tra le<br />

tantissime); - nella opposizione di terzo all’ esecuzione (cfr. Cass. 20 marzo 2006, n. 6103; Cass. 31 gennaio<br />

2006, n. 2140; Cass. 16 settembre 2005, n. 18356; Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 febbraio 2003,<br />

n. 2627).<br />

La stessa giurisprudenza, inoltre – al riguardo – è fermissima nell’interpretare la n. 742 del 1969, art. 3<br />

(sopra trascritto) nel senso che con riguardo alle controversie nelle quali non si applica la sospensione dei<br />

termini feriali la sospensione resta inoperante anche riguardo al termine per il ricorso per cassazione<br />

avverso la sentenza resa in grado d’appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari<br />

gradi del giudizio (cfr., ad esempio, Cass. 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. un., 8 febbraio 2006, n.<br />

2636; Cass. 18 gennaio 2006, n. 820; Cass. 23 maggio 2005, n. 10874).


Non controverso quanto precede, è palese che, facendo applicazione dei riferiti principi al caso di specie, il<br />

ricorso de quo – come anticipato – deve essere dichiarato inammissibile perché proposto in materia di<br />

opposizione di terzo dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 326 codice di proc. civ.<br />

Infatti: il …... ha notificato la sentenza della Corte territoriale alla ….. nel domicilio eletto presso il suo<br />

procuratore in data 13 giugno 2005, per cui da tale data ha iniziato a decorrere il termine breve di sessanta<br />

giorni utile per proporre ricorso per cassazione previsto dall’art. 325 codice di proc. civ., comma 2, scaduto il<br />

12 agosto 2005, ben prima della notifica del ricorso. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue<br />

la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo.<br />

P.Q.M.<br />

Dichiara il ricorso inammissibile.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br />

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici<br />

Direzione generale per la motorizzazione - DIV 5<br />

PARERE 12 NOVEMBRE 2010, PROT. N. 90916<br />

OGGETTO: L. 29 luglio 2010, n. 120 - Interventi in materia di revisione (Art. 80 C.d.S.)<br />

Si riscontra la nota prot. n. 300/A/14198/10/105/2 del 29 ottobre 2010, di pari oggetto, per rappresentare<br />

l'assoluta condivisione della necessità di autorizzare comunque l'utente oggetto della sanzione di cui all'art.<br />

80, co. 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e s. m. ed i., a proseguire il viaggio fino al luogo di<br />

custodia.<br />

A tale conclusione si ritiene di poter pacificamente giungere non solo in un'ottica di interpretazione<br />

teleologica della disposizione summenzionata, come novellata dall'articolo 1, comma 6, della legge n. 120<br />

del 2010, ma anche con un ragionamento a contrario.<br />

Infatti, per un verso la ratio della modifica - che è stata dichiaratamente quella di una semplificazione delle<br />

procedure - sarebbe tradita da un'applicazione che, a fronte della possibilità di effettuare la revisione anche<br />

presso officine autorizzate, non consentirebbe tuttavia al trasgressore di spostare il veicolo da luogo in cui è<br />

avvenuta la contestazione della violazione.<br />

Per altro verso si porrebbe come paradossale la conseguenza che - mentre in precedenza a fronte del ritiro<br />

della carta di circolazione, era comunque consentito il raggiungimento di un luogo di custodia - il mancato<br />

ritiro della stessa carta di circolazione, attualmente previsto, non possa consentire nemmeno di spostare il<br />

veicolo.<br />

In definitiva si ritiene che, al di là del nomen iuris, possa comunque trovare applicazione il disposto dell'art.<br />

399 del D.P.R. n. 492 del 1992.<br />

Il Direttore Generale<br />

(Dott. Arch. Maurizio VITELLI)


n. 44<br />

10 dicembre 2010<br />

Somministrazione di alimenti e bevande - requisiti morali - cause<br />

ostative<br />

Quesito<br />

A seguito di verifica di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in merito alla<br />

sussistenza dei requisiti morali per l’esercizio di attività di somministrazione al<br />

pubblico di alimenti e bevande, da parte dei soggetti individuati al comma 5<br />

dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, sono emersi i seguenti provvedimenti risultanti dal<br />

certificato del casellario giudiziale dei medesimi:<br />

- socio s.n.c.<br />

1° reato) resistenza a un pubblico ufficiale in concorso - art. 110, 337 c.p.<br />

2° reato) rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale - art. 651 c.p.<br />

Dispositivo: attenuanti generiche art. 62-bis c.p. - reclusione mesi 3 - Sostituita la<br />

pena: l’intera reclusione con la multa di euro … Eseguita la pena sostitutiva il ...<br />

- socio s.n.c.<br />

1° reato) Resistenza a un pubblico ufficiale in concorso art. 110, 337 c.p.<br />

Dispositivo: attenuanti generiche art. 62-bis c.p. - Reclusione mesi 2, giorni 20 -<br />

Sostituita la pena: l’intera reclusione con la multa di euro … Eseguita la pena<br />

sostitutiva il …<br />

- 1° reato) Rissa art. 588 c.p.<br />

Dispositivo: attenuanti generiche art. 62-bis c.p. - Multa euro … Pagata la pena<br />

pecuniaria il …<br />

Si chiede se tali provvedimenti rientrano tra le cause ostative all’esercizio<br />

dell’attività, previste dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e dall’art. 11 del Testo<br />

Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.<br />

Risposta<br />

Dalla lettura dei sopraindicati reati (condanne) non pare che gli stessi siano<br />

riconducibili alle fattispecie previste dall’articolo 71, comma 1 e 2 del D.Lgs.<br />

59/2010. Tuttavia, va preso in considerazione anche quanto previsto dal secondo<br />

comma dell’articolo 11 T.U.L.P.S. con riferimento alla buona condotta. Il consiglio,<br />

in questi casi, è di passare la palla al Prefetto, ai sensi dell’art. 19, comma 4,<br />

D.P.R. 616/1977 richiedendo allo stesso se, a giudizio del medesimo, possono o<br />

meno ritenersi sussistenti motivi inibitori all’esercizio dell’attività di<br />

somministrazione. Di norma non interviene alcuna risposta, con ciò consentendo<br />

di ritenere che la suddetta buona condotta possa ritenersi fondata.


Punti esclusivi rivendita giornali<br />

n. 44<br />

10 dicembre 2010<br />

Quesito<br />

Alla luce del D.Lgs. 59/2010 questo Comune, al fine di poter assegnare i punti<br />

esclusivi per la vendita di giornali, deve avviare procedura concorsuale come<br />

indicato dal Piano di localizzazione adottato nel 2008 o tale attività può essere<br />

esercitata liberamente da chiunque abbia i requisiti per la vendita, anche in<br />

difformità dal numero e dalle ubicazioni previste nel Piano?<br />

Risposta<br />

Come risulta anche dalla recente ordinanza T.A.R. Campania, n. 952 del 15<br />

ottobre 2010, Sez. II, Salerno, il D.Lgs. 59/2010 si applica anche alle rivendite di<br />

quotidiani e periodici. L’ordinanza è consultabile a questo indirizzo.<br />

Si riporta, qui di seguito, il testo di una deliberazione consiliare che il Comune può<br />

adottare in attesa che lo Stato intervenga normativamente.<br />

OGGETTO: Determinazione in merito alle attività di vendita della stampa<br />

quotidiana e periodica. Adeguamento della disciplina comunale ai<br />

principi di semplificazione amministrativa.<br />

PREMESSO che le recenti riforme amministrative hanno imposto una rilettura del<br />

complesso quadro normativo di competenza dell'Amministrazione locale, anche<br />

alla luce dei nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione di derivazione<br />

comunitaria con riferimento alla direttiva Servizi 2006/123/CE;<br />

CONSIDERATO in particolare che già con l'approvazione del D.L. 4 luglio 2006, n.<br />

223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e<br />

la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e<br />

di contrasto all'evasione fiscale" (Pubblicato in G.U. n. 153 del 4 luglio 2006) e<br />

della L. 4 agosto 2006, n. 248 "Conversione del D.L. 4 luglio 2006, n.<br />

223-Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e<br />

la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e<br />

di contrasto all'evasione fiscale" ( G.U. 11 agosto 2006, n. 186, S.O. n. 183) sono<br />

state introdotte disposizioni e principi di carattere innovativo fondati sulla<br />

liberalizzazione delle attività economiche mediante l'eliminazione di contingenti<br />

numerici, distanze ed altri elementi di ostacolo alla libertà di concorrenza tra le<br />

imprese;<br />

CONSIDERATO che tra i principi del succitato D.L. 223/2006 vanno annoverati


quelli espressamente richiamati dall'art. 3, nonché quelli esplicitati nell'art. 1: "Le<br />

norme del presente titolo, adottate ai sensi degli artt. 3, 11, 41 e 117, commi 1 e<br />

2 della Costituzione, con particolare riferimento alle materie di competenza statale<br />

della tutela della concorrenza, dell'ordinamento civile e della determinazione dei<br />

livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono<br />

essere garantiti su tutto il territorio nazionale, recano misure necessarie ed urgenti<br />

per garantire il rispetto degli artt. 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato Istitutivo della<br />

Comunità Europea ed assicurare l'osservanza delle raccomandazioni e dei pareri<br />

della Commissione Europea, dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<br />

e delle Autorità di Regolazione e Vigilanza di Settore, in relazione<br />

all'improcrastinabile esigenza di rafforzare la libertà di scelta del<br />

cittadino-consumatore;<br />

• la promozione di assetti di mercato maggiormente concorrenziali, anche al fine<br />

di favorire il rilancio dell'economia e dell'occupazione, attraverso la liberalizzazione<br />

di attività imprenditoriali;<br />

• la creazione di nuovi posti di lavoro ";<br />

CONSIDERATO che la norma statale sopra citata, la cui competenza è circoscritta<br />

alla "Tutela della concorrenza" e per questo legittima (vedasi anche Corte Cost.<br />

Sent. n. 443/2007) ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e), dichiara incompatibili<br />

con l'Ordinamento comunitario e con i principi costituzionali in materia di libertà di<br />

impresa, fra gli altri, i seguenti limiti:<br />

• rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla<br />

medesima tipologia di esercizio;<br />

• limitazioni quantitative di assortimento merceologico offerto negli esercizi<br />

commerciali, fatta salva la distinzione tra settore merceologico alimentare e non<br />

alimentare;<br />

• il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume<br />

delle vendite a livello territoriale, sub-regionale.<br />

CONSIDERATO che il D.L. 223/2006 già impone l'obbligo di adeguamento ai<br />

principi e alle disposizioni in esso contenuti sia per le Regioni, sia per gli Enti<br />

Locali, per quanto di loro competenza, fissando il termine del 1 gennaio 2007;<br />

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di "Attuazione della direttiva 2006/123/CE<br />

relativa ai servizi nel mercato interno" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del<br />

23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75 che espressamente vieta, all’articolo 11,<br />

comma 1, lettera e) “l'applicazione caso per caso di una verifica di natura<br />

economica che subordina il rilascio del titolo autorizzatorio alla prova dell'esistenza<br />

di un bisogno economico o di una domanda di mercato, o alla valutazione degli<br />

effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o alla valutazione<br />

dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica<br />

stabiliti”<br />

CONSIDERATO che il suddetto divieto tuttavia, “non concerne i requisiti di<br />

programmazione che non perseguono obiettivi economici, ma che sono dettati da<br />

motivi imperativi d'interesse generale;”<br />

VISTA la giurisprudenza amministrativa e riportato, a titolo di chiarimento<br />

interpretativo, un estratto delle considerazioni relative a recenti sentenze di<br />

Tribunali Amministrativi Regionali:<br />

- T.A.R. Sardegna, sent. n. 196/09, depositata il 17 febbraio 2009<br />

Estratto delle considerazioni di diritto circa l'applicabilità di un limite di distanza tra<br />

punti vendita: Come esattamente osservato dalla ricorrente, la norma di cui all'art.<br />

4, della L.R. n. 49 del 1986, che impone il rispetto della distanza minima di 700 m.<br />

tra le edicole nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti è volta a<br />

garantire alle imprese del settore della distribuzione di giornali e riviste dai rischi


economici derivanti da una più ampia concorrenza. Si tratta, in effetti, di una<br />

norma che deroga ai principi comunitari in materia di concorrenza tra le imprese e<br />

di libertà di stabilimento (di cui all'art. 43 del Trattato U.E.), prevedendo una<br />

forma di ingiustificata restrizione all'ingresso di nuovi soggetti economici nel<br />

mercato di cui trattasi (per la costante giurisprudenza della C.G.C.E. il punto di<br />

interpretazione di tali principi comunitari si vedano tra le tante le sentenze<br />

06/11/2003, causa C-243/01, Gambelli e 06/03/2007, cause riunite C- 338/04,<br />

C-359/04, C-360/04, Placanica; Sez. II, 13/12/2007, causa C-465/05,<br />

Commissione delle Comunità Europee c/ Repubblica Italiana). La norma regionale,<br />

inoltre, non trova sostegno né in motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza,<br />

né in quelli di sanità pubblica, che secondo l'art. dello stesso Trattato U.E.<br />

consentono ai singoli Stati membri di introdurre particolari legislazioni restrittive. Si<br />

deve pertanto concludere nel senso che l'art. 4 della L.R. n. 49 del 1986 deve<br />

essere disapplicato in quanto contrastante con la disposizione dell'art. 43 del<br />

trattato U.E.<br />

Alla medesima conclusione si giunge, d'altronde, anche sul piano della legislazione<br />

statale dettata in tema di tutela della concorrenza (e quindi nell'ambito della<br />

potestà legislativa riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett e)<br />

Cost.), il cui esercizio si impone anche nei confronti delle Regioni a Statuto<br />

Speciale: si veda da ultimo Corte Cost. sent. N. 411/2008). L'art. 3 del D.L.<br />

04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006, n. 248, ha<br />

disposto che le attività commerciali individuate dal D.Lgs. 114/1998 siano svolte<br />

senza "il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali<br />

appartenenti alla medesima tipologia di esercizio". Il settore della distribuzione e<br />

vendita dei giornali non si sottrae all'ambito di applicazione della norma citata, non<br />

solo perché si tratta, come è evidente, di attività commerciale ma anche per un<br />

argomento di stretto diritto positivo. Infatti, cit, del D.L. 223/2006, richiama le<br />

attività commerciali soggette al D.Lgs. 114/1998 dalle quali non sono escluse le<br />

attività di vendita di giornali e riviste. Di ciò si trova indiretta conferma nell'art. 13<br />

del D.Lgs. 114/1998 il quale esclude le rivendite di giornali dall'applicazione delle<br />

sole disposizioni di cui al titolo II del Decreto, ma non dalle restanti.<br />

- T.A.R. Puglia, sent. n. 02284/2009<br />

"In sintesi, la ratio delle nuove disposizioni del D.L. n. 223/2006 è nel senso che<br />

appare ormai precluso alle Amministrazioni adottare misure regolatorie che<br />

incidano, direttamente o indirettamente, sull'equilibrio tra domanda e offerta, che<br />

deve invece determinarsi in base alle sole regole del mercato (cfr. Cons. Stato-<br />

Sent. 2808/2009).<br />

In via preliminare, occorre da subito osservare come il settore della distribuzione e<br />

vendita dei giornali non si sottragga -ad avviso del Collegio- all'ambito di<br />

applicazione della normativa citata (D.L. 223/2006): e ciò come già rilevato in<br />

giurisprudenza non solo perché si tratta, come è evidente, di attività commerciale<br />

ma anche per un argomento di stretto diritto positivo. Infatti, l'art. 4, comma 2,<br />

del D.Lgs. 114/98, espressamente richiamato dall'art. 3 del D.L. 223/2006, ai fini<br />

della individuazione del proprio ambito soggettivo di intervento, non esclude tra le<br />

attività commerciali soggette alla sua disciplina le attività di rivendita di quotidiani<br />

e riviste. Le uniche disposizioni del D.Lgs. 114/98 non applicabili al settore de quo,<br />

per espressa previsione dell'art. 13 in esso contenuto, sono quelle di cui al Titolo<br />

IV dello stesso (riguardanti gli orari di vendita):<br />

ciò che costituisce indiretta conferma che le restanti disposizioni siano da ritenersi<br />

pienamente applicabili alle attività di rivendita in discorso.<br />

D'altra parte, il mantenimento di una limitazione quantitativa all'accesso al<br />

mercato con riguardo alla sola attività di rivendita di quotidiani e riviste potrebbe<br />

ben essere suscettibile di determinare effetti discriminatori penalizzanti nei<br />

confronti degli operatori appartenenti a questa categoria rispetto agli altri<br />

operatori commerciali.<br />

... omissis ...<br />

Come anche evidenziato nel parere in data 07.06.2007 della stessa Antitrust e


nella più recente giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sentt. n. 2808<br />

del 2009 e n. 6060 del 2008), tale intervento ha comportato la sostanziale<br />

eliminazione dei parametri numerici, il cui mantenimento, alfine di condizionare<br />

l'avvio di una nuova attività commerciale, consiste infatti nell'ammettere ad<br />

operare sul mercato un numero di imprese inferiore rispetto a quello che<br />

fisserebbe spontaneamente il mercato. Si ritiene, a tale riguardo, che il<br />

mantenimento di meccanismi di programmazione di qualsivoglia attività<br />

commerciale fondati sul rispetto di predeterminati limiti quantitativi favorisca la<br />

cristallizzazione degli assetti esistenti, arrestando in modo artificioso l'evoluzione<br />

dell'offerta in tale ambito di attività. "<br />

Ed, infine, va preso atto che con l’ordinanza n. 3804 del 21 luglio 2009, anche il<br />

Consiglio di Stato è intervenuto in merito, sospendendo il provvedimento di<br />

diniego all’ampliamento di un esercizio di vendita con la motivazione che ogni<br />

limite o contingente per l’apertura o l’ampliamento delle grandi strutture di vendita<br />

è illegittimo. Il Consiglio di Stato ha riaffermato in tal caso, con un’ordinanza<br />

sospensiva, il principio già espresso con la sentenza 2808 nel maggio 2009 a<br />

proposito degli esercizi pubblici di somministrazione.<br />

CONSIDERATO, circa la legittimità della presente deliberazione, la giurisprudenza<br />

in merito al primato del principio comunitario su norme interne che implica "la<br />

disapplicazione di qualsiasi disposizione della legislazione nazionale in contrasto<br />

con una norma comunitaria, indipendentemente dal fatto che sia anteriore o<br />

posteriore a quest'ultima" (Corte Giust. 9 settembre 2003, causa C-198/01). Ciò<br />

ampliato dal Consiglio di Stato (sent. N. 430/2001) che sancisce: "il contrasto della<br />

normativa nazionale con le norme del Trattato Istitutivo della Comunità Europea<br />

(…) comporta la legittima disapplicazione nel caso concreto delle norme nazionali,<br />

sia da parte dell'Autorità amministrativa che da quella giurisdizionale, senza che<br />

occorrano norme statali di -ricezione o integrazione ".<br />

CONSIDERATO che circa la localizzazione dei punti vendita della stampa, l'attività<br />

discrezionale dell'Amministrazione, tipica della fase centrale del procedimento di<br />

autorizzazione, non può svolgersi, per tutto quanto sopra considerato, tramite<br />

valutazioni arbitrarie basate su quote di mercato o distanze afferenti ai reciproci<br />

rapporti fra punti vendita della stampa già in essere o autorizzabili, parametri<br />

questi previsti nella attuale disciplina per la vendita dei quotidiani e periodici;<br />

CONSIDERATO che questa Amministrazione intende perseguire i principi di<br />

liberalizzazione del settore, non solo per garantire i diritti di libertà di impresa,<br />

ormai acclarati anche per il settore della vendita della stampa, ma anche per<br />

tutelarsi di fronte a richieste di avvio attività che non sarebbero compatibili con la<br />

regolamentazione comunale attualmente in vigore ma che troverebbero<br />

sicuramente soddisfazione di fronte ad un Tribunale amministrativo con rischio di<br />

un pregiudizio economico in capo all'Amministrazione comunale;<br />

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. nn del (data della delibera) ,<br />

avente ad oggetto Adozione piano comunale "Localizzazione dei punti ottimali di<br />

vendita quotidiani e riviste" - L. n. 416/1981 e Legge 67/1987 nonché D.Lgs.<br />

170/2001;<br />

RAVVISATA l'esigenza di provvedere in merito eliminando i parametri numerici<br />

stabiliti con la suddetta delibera di Consiglio comunale ritenendo, per quanto sopra<br />

esposto, incompatibile con i principi sanciti dalla legislazione e dalla giurisprudenza<br />

in materia di liberalizzazione delle attività produttive, una regolamentazione che<br />

preveda barriere di accesso al mercato e limitazioni amministrative consistenti in<br />

distanze e parametri numerici o altri analoghi contingentamenti diretti alla<br />

protezione economica del mercato;<br />

RITENUTO di lasciare immutata la possibilità da parte dell'Amministrazione


comunale di prevedere localizzazioni su area pubblica per la realizzazione di<br />

chioschi a destinazione specifica, la dove reputi conveniente uno sviluppo mirato<br />

della rete vendita, tramite procedure pubbliche di gara per la scelta del<br />

concessionario per la concessione del suolo pubblico;<br />

CONSIDERATO che la direttiva Servizi 2006/123/CE recepita nell’ordinamento<br />

interno con il d.lgs 59/2010 consente di mantenere il sistema autorizzatorio in<br />

presenza di motivi imperativi di interesse generale che, nel caso di cui trattasi,<br />

sono riconducibili alla sicurezza <strong>stradale</strong> e alla tutela dei consumatori;<br />

CONSIDERATO che il sistema della dichiarazione di inizio attività ad efficacia<br />

differita previsto dal D.Lgs. 59/2010 ben avrebbe potuto consentire il<br />

perseguimento degli obiettivi di cui sopra disponendo l’Amministrazione comunale<br />

di 30 giorni di tempo per esperire le necessarie valutazioni relative alla<br />

compatibilità dei presupposti con l’interesse pubblico sotteso alla sicurezza urbana<br />

e alla tutela dei consumatori;<br />

CONSIDERATO che, tuttavia, le recenti modifiche introdotte all’art. 19 della L.<br />

241/1990 dalla legge 122/2010 hanno comportato l’abrogazione della<br />

dichiarazione di inizio attività (che prevedeva le due distinti ipotesi di Dia ad<br />

efficacia immediata e Dia ad efficacia differita) con l’introduzione della<br />

segnalazione certificata d’inizio attività ad efficacia immediata applicabile in tutte<br />

le ipotesi in cui compete alla pubblica Amministrazione esclusivamente<br />

l’accertamento dei requisiti e dei presupposti;<br />

CONSIDERATO che, di conseguenza, la vendita di quotidiani e periodici deve<br />

essere assoggettata ad autorizzazione tenendo conto della necessità di valutare<br />

l’istanza alla luce dei motivi imperativi di interesse nazionale collegati alla sicurezza<br />

<strong>stradale</strong> e alla tutela della concorrenza<br />

VISTO l'art. 117 della Costituzione il quale dispone "i Comuni, le Province e le Città<br />

Metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina<br />

dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite ";<br />

VISTO l'art. 29, comma 2 della legge 241/90 il quale dispone "Le Regioni e gli Enti<br />

Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate<br />

dalla presente Legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del<br />

cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi<br />

stabiliti dalla presente legge";<br />

DATO ATTO che è stato acquisito il parere di regolarità tecnica, mentre non è<br />

necessario acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente<br />

provvedimento non comporta impegno di spesa;<br />

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di adeguare la disciplina comunale ai<br />

principi di liberalizzazione delle attività produttive e di semplificazione<br />

amministrativa alla luce del d.l. 223/2006, conv. con l. 248/2010, della direttiva<br />

Servizi 2006/123/CE e del D.Lgs. 59/2010;<br />

RITENUTA la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs.<br />

267/2000:<br />

SI PROPONE<br />

1) Di prendere atto dell'intervenuta abrogazione della programmazione per la<br />

vendita di quotidiani e periodici legata a parametri numerici economici alla luce<br />

della sopraindicata normativa;<br />

2) Di stabilire, con decorrenza immediata, l'eliminazione di parametri numerici e il<br />

rispetto di distanze minime obbligatorie e di mantenere il sistema autorizzatorio in


modo da sottoporre l'attività di vendita di quotidiani e periodici di cui al D.Lgs.<br />

170/2001 svolta su area privata alla previa verifica del rispetto dei motivi<br />

imperativi di interesse generale;<br />

3) Di considerare pertanto abrogati, dalla data di approvazione del presente<br />

provvedimento, i contingenti numerici previsti dalla normativa di settore ivi<br />

compresi quelli contenuti nel piano comunale delle edicole di cui alla Delibera di<br />

Consiglio Comunale n. ..., nonché la zonizzazione comunale in materia;<br />

4) Di stabilire che resta ferma la possibilità da parte dell'Amministrazione<br />

comunale di prevedere localizzazioni su area pubblica per la realizzazione di<br />

chioschi a destinazione specifica, là dove reputi conveniente uno sviluppo mirato<br />

della rete di vendita, tramite procedure pubbliche di gara per la scelta del<br />

concessionario per la concessione del suolo pubblico.<br />

__________<br />

P.S.: Lo schema va, eventualmente, integrato con i riferimenti a leggi regionali.<br />

La Redazione


Ancillotti,<br />

Massimo<br />

INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010<br />

AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

1 La revisione dei veicoli <strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Finanziaria 2010 Novità legislative<br />

2 Quando il verbale ha fede privilegiata -<br />

Note a margine della sentenza della<br />

Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 4<br />

dicembre 2009, n. 25676<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Novità in materia di riscossioni Procedimento<br />

sanzionatorio<br />

3 L´accertamento dello stato di<br />

alterazione dovuto all´assunzione di<br />

sostanze stupefacenti o psicotrope.<br />

Note a margine della sentenza della<br />

Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, 16<br />

dicembre 2009, n. 48004<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Notifiche ai sensi dell´art. 140 c.p.c. e Procedimento<br />

modifiche in seguito alla sentenza<br />

della Corte Costituzionale n. 3/2010<br />

sanzionatorio<br />

4 Le prescrizioni sulle patenti normali e<br />

le patenti speciali<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Il Documento Unico di Regolarità Commercio e Polizia<br />

Contributiva (DURC): nascita, vita e<br />

morte di una disposizione<br />

Amministrativa<br />

5 Il traino dei veicoli e la patente<br />

necessaria<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

6 Vele pubblicitarie: normativa da<br />

applicare e modalità d´intervento<br />

(prima parte)<br />

Trasporto in regime di cabotaggio e<br />

nuove regole in arrivo<br />

7 Vele pubblicitarie: normativa da<br />

applicare e modalità d´intervento<br />

(seconda parte)<br />

Il modulo di giustificazione per il<br />

mancato possesso delle registrazioni<br />

dei tempi di guida<br />

8 Il pagamento in misura ridotta e gli<br />

effetti sulla presentazione del ricorso<br />

Rimozione di veicoli coinvolti in<br />

incidenti stradali ed affidati in custodia<br />

a ditte private<br />

10 Veicoli di interesse storico -<br />

collezionistico, novità in arrivo: prime<br />

disposizioni ministeriali<br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Ancillotti,<br />

Massimo<br />

AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

11 I rischi di una gestione non corretta<br />

degli apparecchi per l´accertamento<br />

delle violazioni del Codice della Strada<br />

13 Il ricorso e l´opposizione: brevi note<br />

sulla competenza territoriale<br />

15 Contenzioso: divieto di introdurre<br />

motivi diversi da quelli prospettati<br />

nell´atto introduttivo (mutatio libelli)<br />

16 Permessi invalidi<br />

17 Il Codice della Strada … de jure<br />

condendo (prima parte)<br />

18 Il Codice della Strada … de jure<br />

condendo (seconda parte)<br />

21 Riforma del Codice della Strada: a che<br />

punto siamo<br />

22 Riforma del Codice della Strada: a che<br />

punto siamo dopo l´approvazione<br />

definitiva degli emendamenti in<br />

Commissione trasporti della Camera,<br />

avvenuta il giorno 8 giugno 2010<br />

23 Parzialmente illegittimo l´art. 186,<br />

comma 2, lett. c) del Codice della<br />

Strada, nella parte in cui per la<br />

confisca del veicolo rimanda all´art.<br />

240, comma 2 del codice penale<br />

28 La riforma del Codice della Strada: a<br />

che punto siamo<br />

30 La riforma del Codice della Strada<br />

31 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (I)<br />

• Articolo 223. Ritiro della patente in<br />

conseguenza a ipotesi di reato<br />

34 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (III)<br />

• L. 29 luglio 2010, n. 120 - Modifiche<br />

al Titolo I<br />

35 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (IV)<br />

• Depenalizzazione diretta ed<br />

indiretta: aspetti controversi<br />

37 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (VI)<br />

• Prosegue il commento alle<br />

modifiche del Codice della Strada<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Ancillotti,<br />

Massimo<br />

AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

Bertuzzi, Rosa<br />

38 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (VII)<br />

• Continua il commento delle<br />

modifiche introdotte dalla L. n.<br />

120/2010<br />

40 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (VIII)<br />

• Modifiche al Codice della Strada -<br />

Titolo III: artt. 46, 188, 190 e<br />

modifica dell´art. 74 del Codice per<br />

la tutela dei dati personali<br />

41 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (IX)<br />

• Il sistema sanzionatorio del Nuovo<br />

Codice della Strada (parte prima)<br />

42 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (X)<br />

• Il sistema sanzionatorio del Nuovo<br />

Codice della Strada (parte seconda)<br />

43 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (XI)<br />

Il sistema sanzionatorio del Nuovo<br />

Codice della Strada (parte terza)<br />

1 Rifiuti: competenza all´emanazione<br />

dell´ordinanza di rimozione<br />

3 Futuro italiano circa la prevenzione del<br />

traffico illecito di rifiuti: Sistema<br />

Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti<br />

(SISTRI)<br />

8 Sistema SISTRI: regime sanzionatorio<br />

in arrivo<br />

9 Nuovi adempimenti in materia di rifiuti<br />

- SISTRI<br />

11 Operatività del sistema SISTRI<br />

12 Scarico di acque reflue: nuove sanzioni<br />

14 Rifiuti sanitari<br />

15 Rifiuti da imballaggi (parte prima)<br />

16 Inquinamento atmosferico: apparato<br />

sanzionatorio<br />

17 Rifiuti da imballaggi (parte seconda)<br />

18 Strade provinciali: la competenza della<br />

Polizia Provinciale in materia di<br />

circolazione<br />

19 Il regolare deposito di rifiuti in azienda<br />

20 Veicoli fuori uso: quando possono<br />

essere considerati rifiuti?<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Ambiente e territorio<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Ambiente e territorio<br />

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AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

Bertuzzi, Rosa<br />

Billeri, Claudio<br />

Bombi, Marilisa<br />

21 Quando la Polizia Giudiziaria interviene Polizia Giudiziaria<br />

in ambito di indagini preliminari è<br />

obbligata ad osservare le disposizioni<br />

del codice di procedura penale<br />

22 R.A.E.E.: la semplificazione degli<br />

adempimenti ambientali (D.M. n.<br />

65/2010)<br />

Ambiente e territorio<br />

23 Abbandono e abbruciamento di rami,<br />

ramaglie e residui da potatura: beni o<br />

rifiuti?<br />

Ambiente e territorio<br />

24 Le lesioni da incidente <strong>stradale</strong> <strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

25 Vendita di scocche di veicoli oggetto di<br />

radiazione per demolizione (e quindi<br />

classificati nella voce rifiuti speciali<br />

pericolosi)<br />

Ambiente e territorio<br />

26 Discarica abusiva a carico di<br />

autodemolitori<br />

28 Analisi e prelievi di campioni<br />

29 SISTRI: intervenuta la proroga<br />

30 Sequestro preventivo e probatorio Codice di procedura<br />

penale<br />

31 Gestione dei rifiuti di apparecchiature<br />

elettriche ed elettroniche<br />

Ambiente e territorio<br />

32 Le modalità di contestazione del<br />

verbale di violazione amministrativa ad<br />

una società (prima parte)<br />

Polizia Locale<br />

33 Le modalità di contestazione del<br />

verbale di violazione amministrativa ad<br />

una società (seconda parte)<br />

34 Le modalità di contestazione del<br />

verbale di violazione amministrativa ad<br />

una società (terza ed ultima parte)<br />

35 SISTRI: proroga ufficiale<br />

Ambiente e territorio<br />

36 Novità in materia di aria<br />

37 Rifiuti transfrontalieri in futuro con il<br />

sistema SISTRI<br />

38 Polizia Locale e Polizia Giudiziaria:<br />

l´attività di propria iniziativa<br />

nell´ambito dell´attività di<br />

informazione e l´acquisizione della<br />

notizia di reato<br />

Polizia Locale<br />

39 Rischio rumore sul luogo di lavoro Sicurezza sul lavoro<br />

41 Depuratori portuali Ambiente e territorio<br />

42 Il nuovo "Pacchetto sicurezza" - D.L. n.<br />

187 del 12 novembre 2010<br />

Sicurezza urbana<br />

43 Rifiuti di navi e porti Ambiente e territorio<br />

29 T.A.R. Sardegna, illegittimità della<br />

circolare regionale relativa alla L.R.<br />

3/2008, vincitori o vinti?<br />

Enti Locali<br />

35 Applicabilità della Scia al commercio su<br />

area pubblica in forma itinerante e<br />

all´attività di somministrazione di<br />

alimenti e bevande<br />

1 Certificazioni per lo spettacolo<br />

viaggiante: un problema inaspettato<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Bombi, Marilisa<br />

2 Non più di quattro apparecchi da<br />

intrattenimento nei circoli<br />

3 Cessazione dell´attività e fine<br />

dell´autorizzazione<br />

4 La destinazione d´uso per la<br />

somministrazione nei circoli<br />

5 La programmazione per i P.E. è valida<br />

anche se prevede ancora il<br />

contingentamento<br />

6 La Commissione comunale di vigilanza<br />

pubblico spettacolo: tutto ciò che un<br />

bravo e diligente funzionario deve<br />

sapere e che nessuno vi ha mai detto<br />

7 I circoli, le associazioni di promozione<br />

sociale e il modello EAS<br />

8 Unioncamere e Notariato dettano le<br />

regole per la trasformazione da s.n.c. a<br />

ditta individuale<br />

9 L´attività di esecuzione tatuaggi e<br />

piercing in condizioni di sicurezza<br />

10 Le registrazioni delle attrazioni dello<br />

spettacolo viaggiante<br />

11 Direttiva Bolkestein: alcuni spunti<br />

connessi al decreto di recepimento da<br />

parte dello Stato<br />

12 La vendita da parte degli artigiani<br />

13 Vita dura per i noleggiatori con<br />

conducente<br />

14 Spettacolo viaggiante: procedure in<br />

corso<br />

15 La superficie di vendita secondo la<br />

regione Piemonte<br />

16 L´area pubblica è privata! Lo ha deciso<br />

il Giudice amministrativo<br />

17 Bolkestein! Che disastro<br />

18 Spettacolo viaggiante: diritti o<br />

pretese?<br />

19 Giornali liberalizzati? Forse sì, dipende<br />

dal Comune<br />

20 Il mercato dell´usato: dall´antiquariato<br />

al riuso (prima parte)<br />

21 Il mercato dell´usato: dall´antiquariato<br />

al riuso (seconda ed ultima parte)<br />

22 L´apertura di una sala giochi<br />

all´interno di un pubblico esercizio<br />

23 La TV in bar: profili orientativi tra<br />

allietamento e trattenimento<br />

24 D.Lgs. 59/2010 - Schede di<br />

approfondimento<br />

# 1 - L´esercizio dell´attività: i<br />

requisiti morali<br />

25 D.Lgs. 59/2010 - Schede di<br />

approfondimento<br />

# 2 - L´esercizio dell´attività: il<br />

titolare dei requisiti e il preposto<br />

institore<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Bombi, Marilisa<br />

Capretta, Roberto<br />

26 D.Lgs. 59/2010 - Schede di<br />

approfondimento<br />

# 3 - Il sistema autorizzatorio dopo il<br />

D.Lgs. 59/2010<br />

27 D.Lgs. 59/2010 - Schede di<br />

approfondimento<br />

# 4 - La decadenza del titolo<br />

autorizzatorio ed abilitante dopo il<br />

D.Lgs. 59/2010, per il venir meno dei<br />

presupposti oggettivi<br />

28 D.Lgs. 59/2010 - Schede di<br />

approfondimento<br />

# 5 - Il subingresso e il rientro in<br />

possesso dell´azienda dopo il D.Lgs.<br />

59/2010 (con qualche divagazione)<br />

29 La SCIA è legge (prima parte)<br />

30 La SCIA è legge (seconda parte)<br />

Meno alcol, più sicurezza. Ma sarà<br />

vero?<br />

31 Servizio di trasporto o servizio di<br />

cortesia? Partita vinta per gli<br />

albergatori<br />

32 La Scia e le questioni connesse al<br />

T.U.L.P.S., con l´esempio delle sale<br />

giochi<br />

33 Il Ministero dello sviluppo economico<br />

scioglie i dubbi di comuni ed<br />

associazioni di categoria<br />

34 I giochi sono contesi (articolo scritto in<br />

collaborazione con Francesco Donolato)<br />

35 Una licenza non si nega a nessuno? La<br />

strana storia del "Gratta e Vinci"<br />

36 La comunicazione e la DIA nelle<br />

normative regionali<br />

38 Cenciaoli e ferrivecchi: condannati al<br />

carcere dalla semplificazione<br />

Gratta e Vinci, atto secondo. I<br />

distributori (illegittimi) dei biglietti<br />

delle lotterie<br />

39 La Scia tra luci ed ombre<br />

40 Dalla DIA alla Scia senza automatismo<br />

41 Il procedimento autorizzatorio per lo<br />

spettacolo viaggiante. Le incompetenti<br />

ed inesatte indicazioni del Ministero<br />

dell´interno nella circolare del 15<br />

ottobre 2010 (articolo scritto in<br />

collaborazione con Fausto Bazzotti)<br />

42 Tra stati, fatti e qualità la Scia è<br />

ancora, per molti, un oggetto oscuro<br />

43 I requisiti professionali dei cittadini<br />

stranieri (comunitari e non) per le<br />

attività estetiche<br />

1 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (I)<br />

• Commercio su aree private<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Capretta, Roberto<br />

2 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (II)<br />

• Esercizi di vicinato:<br />

- Mancanza della comunicazione<br />

per apertura, trasferimento od<br />

ampliamento<br />

- Mancanza della comunicazione<br />

per apertura, trasferimento od<br />

ampliamento prima di 30 giorni<br />

dalla comunicazione<br />

3 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (III)<br />

• Esercizi di vicinato:<br />

- Comunicazione irregolare e/o<br />

parziale per apertura,<br />

trasferimento o ampliamento<br />

- Vendita prodotti di un settore<br />

merceologico diverso da quello<br />

comunicato<br />

4 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (IV)<br />

• Medie strutture di vendita:<br />

- Mancanza di autorizzazione per<br />

apertura, trasferimento od<br />

ampliamento<br />

- Vendita di prodotti di un settore<br />

merceologico diverso da quello<br />

autorizzato<br />

5 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (V)<br />

• Grandi strutture di vendita:<br />

- Mancanza di autorizzazione per<br />

apertura, trasferimento od<br />

ampliamento<br />

- Vendita di prodotti di un settore<br />

merceologico diverso da quello<br />

autorizzato<br />

6 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (VI)<br />

• Spacci interni:<br />

- Mancanza della comunicazione<br />

per apertura<br />

- Apertura prima di 30 giorni dalla<br />

comunicazione<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Capretta, Roberto<br />

7 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (VII)<br />

• Spacci interni:<br />

- Comunicazione irregolare o<br />

parziale di apertura<br />

• Vendita con apparecchi automatici:<br />

- Mancanza della comunicazione<br />

per inizio attività di vendita<br />

8 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (VIII)<br />

• Vendita con apparecchi automatici:<br />

- Vendita prima di 30 giorni dalla<br />

comunicazione<br />

- Comunicazione irregolare e/o<br />

parziale per attività di vendita<br />

9 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (IX)<br />

• Vendita per corrispondenza,<br />

televisione od altri sistemi di<br />

comunicazione:<br />

- Mancanza della comunicazione<br />

per attività di vendita<br />

- Inizio attività di vendita prima di<br />

30 giorni dalla comunicazione<br />

10 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (X)<br />

• Vendita per corrispondenza,<br />

televisione od altri sistemi di<br />

comunicazione:<br />

- Invio di prodotti non richiesti o<br />

con spese o vincoli per il<br />

consumatore<br />

- L´emittente televisiva deve<br />

accertare che il titolare<br />

dell´attività sia in possesso dei<br />

requisiti prescritti per l´esercizio<br />

della vendita al dettaglio<br />

11 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XI)<br />

• Vendita per corrispondenza,<br />

televisione od altri sistemi di<br />

comunicazione:<br />

- Operazioni di vendita all´asta<br />

per mezzo della televisione o di<br />

altri sistemi di comunicazione<br />

• Vendite effettuate presso il<br />

domicilio dei consumatori:<br />

- Mancanza della comunicazione<br />

per la vendita al dettaglio o la<br />

raccolta di ordinativi di acquisto<br />

presso il domicilio dei<br />

consumatori<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Capretta, Roberto<br />

12 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XII)<br />

• Vendite effettuate presso il<br />

domicilio dei consumatori:<br />

- Elenco incaricati<br />

- Incaricati senza requisiti<br />

13 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XIII)<br />

• Vendite effettuate presso il<br />

domicilio dei consumatori:<br />

- Rilascio del tesserino di<br />

riconoscimento<br />

- Tesserino di riconoscimento<br />

14 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XIV)<br />

• Vendita presso il domicilio dei<br />

consumatori esercitata da<br />

commerciante su aree pubbliche:<br />

- Elenco incaricati<br />

- Incaricati senza requisiti<br />

15 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XV)<br />

• Vendita presso il domicilio dei<br />

consumatori esercitata da<br />

commerciante su aree pubbliche:<br />

- Tesserino di riconoscimento non<br />

rilasciato<br />

- Tesserino di riconoscimento<br />

16 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XVI)<br />

• Vendita effettuata presso il<br />

domicilio dei consumatori:<br />

- Tesserino di riconoscimento non<br />

utilizzato<br />

- Tesserino di riconoscimento<br />

17 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XVII)<br />

• Vendita effettuata presso il<br />

domicilio dei consumatori:<br />

- Diritti ed obblighi a favore<br />

dell´incaricato<br />

- Rimborsi all´incaricato delle<br />

spese sostenute<br />

18 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XVIII)<br />

• Vendita effettuata presso il<br />

domicilio dei consumatori:<br />

- Ritiro tesserino<br />

- Rimborsi all´incaricato dei<br />

materiali<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Capretta, Roberto<br />

19 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XIX)<br />

• Vendita effettuata presso il<br />

domicilio dei consumatori:<br />

- Provvigioni e corresponsioni<br />

• Divieto delle forme di vendita<br />

piramidali e di giochi o catene<br />

20 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XX)<br />

• Orari di vendita<br />

21 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XXI)<br />

• Orari di vendita:<br />

- Chiusura domenicale o festiva<br />

- Chiusura infrasettimanale<br />

22 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XXII)<br />

• Orari di vendita:<br />

- Mancata ottemperanza<br />

all´obbligo dell´apertura<br />

successiva a più di due festività<br />

consecutive<br />

• Trasferimento della gestione o della<br />

proprietà per atto tra vivi o per<br />

causa di morte:<br />

23<br />

- Subingresso<br />

In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio<br />

(XXIII)<br />

• Cessazione dell´attività<br />

• Indicazione dei prezzi di vendita:<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

- Mancanza dei prezzi di vendita<br />

Passaporto individuale per i minori<br />

infraquattordicenni<br />

Enti Locali<br />

24 In azione - Illustrazione della<br />

Commercio e Polizia<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio<br />

(XXIV)<br />

Amministrativa<br />

• Indicazione dei prezzi di vendita:<br />

- Prezzi poco chiari o leggibili<br />

• Commercio di cose antiche od<br />

usate:<br />

- Dichiarazione preventiva<br />

25 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XXV)<br />

• Commercio di cose antiche od<br />

usate:<br />

- Trasferimento o trapasso<br />

dell´azienda<br />

- Commercio con persone non<br />

identificate<br />

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Capretta, Roberto<br />

26 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio<br />

(XXVI)<br />

• Commercio di cose antiche od<br />

usate:<br />

- Tenuta registro operazioni<br />

- Esibizione registro operazioni<br />

27 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio<br />

(XXVII)<br />

• Commercio di cose antiche od<br />

usate:<br />

- Irregolare tenuta registro<br />

operazioni<br />

• Commercio di oggetti preziosi:<br />

- Attività abusiva<br />

28 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio<br />

(XXVIII)<br />

• Commercio di oggetti preziosi:<br />

- Montature o guarnizioni in<br />

metalli preziosi:<br />

attività abusiva da parte di<br />

commerciante<br />

- Montature o guarnizioni in<br />

metalli preziosi:<br />

attività abusiva da parte di<br />

fabbricante<br />

29 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio<br />

(XXIX)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

indicazione dei prezzi<br />

- Prezzo di vendita<br />

- Modalità di indicazione del<br />

prezzo per unità di misura<br />

30 In azione - Illustrazione della<br />

modulistica operativa: disciplina<br />

relativa al settore del commercio (XXX)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

disciplina delle vendite<br />

straordinarie<br />

- Omessa indicazione dello sconto<br />

o del ribasso in percentuale<br />

rispetto al prezzo originario<br />

- Omessa indicazione del prezzo<br />

originario e del prezzo scontato<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Capretta, Roberto<br />

31 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXI)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

disciplina delle vendite<br />

straordinarie<br />

- Vendita di liquidazione senza<br />

comunicazione<br />

- Vendita promozionale per<br />

periodi di tempo non consentiti<br />

32 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXII)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

disciplina delle vendite<br />

straordinarie<br />

- Vendita sottocosto senza<br />

comunicazione<br />

- Vendita sottocosto in periodo<br />

non consentito<br />

33 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXIII)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

disciplina delle vendite<br />

straordinarie<br />

- Vendita sottocosto con<br />

pubblicità di operazioni non<br />

consentite<br />

- Vendita sottocosto di prodotti<br />

non facilmente identificabili<br />

34 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXIV)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

disciplina delle vendite<br />

straordinarie<br />

- Vendita sottocosto di prodotti:<br />

fine vendita anticipata non<br />

pubblicizzata<br />

- Vendita sottocosto irregolare<br />

35 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXV)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

disciplina delle vendite<br />

straordinarie<br />

- Vendita sottocosto di prodotti<br />

- Vendita sottocosto omettendo di<br />

dare indicazioni al consumatore<br />

36 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXVI)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

peso netto<br />

- Frode in commercio<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

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Capretta, Roberto<br />

37 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Commercio e Polizia<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXVII)<br />

Amministrativa<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

peso netto<br />

- Prodotti confezionati non<br />

indicanti il peso netto<br />

- Visualizzazione diretta del peso<br />

netto<br />

38 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXVIII)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

peso netto<br />

- Vendita all´ingrosso non a peso<br />

netto / Vendita all´ingrosso non<br />

a peso<br />

- Vendita all´ingrosso: indicazione<br />

del peso dell´imballaggio<br />

39 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XXXIX)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

peso netto<br />

- Vendita all´ingrosso: indicazione<br />

del peso dell´imballaggio<br />

- Richiesta di pesatura<br />

40 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XL)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio:<br />

peso netto<br />

- Vendita a porzione<br />

• Altre tipologie di commercio:<br />

alimenti surgelati<br />

- Vendita confezioni non chiuse<br />

41 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XLI)<br />

• Altre tipologie di commercio:<br />

alimenti surgelati<br />

- Etichette<br />

- Banchi ed armadi frigoriferi dei<br />

punti vendita - promiscuità<br />

42 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XLII)<br />

• Altre tipologie di commercio:<br />

- Autorizzazione vendita latte<br />

pastorizzato<br />

- Autorizzazione panifici e molini<br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

Capretta, Roberto<br />

Capucci, Claudia<br />

43 IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (XLIII)<br />

• Altre tipologie di commercio:<br />

commercio di pane<br />

- Trasferimento panifici e molini<br />

- Trasformazione panifici e molini<br />

17 Videosorveglianza: i provvedimenti del<br />

Garante della Privacy 8 aprile 2010 e<br />

29 aprile 2004 a confronto (prima<br />

parte)<br />

18 Videosorveglianza: i provvedimenti del<br />

Garante della Privacy 8 aprile 2010 e<br />

29 aprile 2004 a confronto (seconda<br />

parte)<br />

19 Videosorveglianza: i provvedimenti del<br />

Garante della Privacy 8 aprile 2010 e<br />

29 aprile 2004 a confronto (terza parte)<br />

20 Videosorveglianza: i provvedimenti del<br />

Garante della Privacy 8 aprile 2010 e<br />

29 aprile 2004 a confronto (quarta parte)<br />

Corradin, Albino 8 Veneto: non c´è l´obbligo del D.U.R.C.<br />

per l´attività di commercio su aree<br />

pubbliche<br />

Dimita, Fabio 5 Commenti e valutazioni sui contenuti<br />

della sentenza n. 27414/2009 della<br />

Corte di Cassazione<br />

Donat, Ornella<br />

Dori, Fabio<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

Sicurezza urbana<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

35 Artigiani border line<br />

Commercio e Polizia<br />

40 Bed and Breakfast e affittacamere: la<br />

differenza c´è ma non si vede<br />

Amministrativa<br />

41 Gli artisti di strada e le licenze TULPS<br />

43 I nuovi termini per il subingresso nelle<br />

attività di somministrazione di alimenti<br />

e bevande<br />

11 E´ obbligatorio disporre di servizi<br />

igienici riservati agli avventori<br />

nell´ambito di esercizi adibiti alla<br />

somministrazione di alimenti e<br />

bevande? Quali provvedimenti è<br />

possibile adottare nei confronti dei<br />

gestori di queste attività nel caso ne<br />

impediscano l´utilizzo<br />

12 Vincitori di concorsi pubblici e diritto<br />

all´assunzione<br />

Risorse umane<br />

16 Certificati medici on-line anche nel<br />

pubblico impiego<br />

20 Tutela dei consumatori: la mozzarella Commercio e Polizia<br />

con latte di bufala<br />

Amministrativa<br />

21 Relazioni sindacali: ripartizione<br />

competenze tra legge e contrattazione<br />

nazionale<br />

Risorse umane<br />

24 La Sezione IV del Consiglio di Stato, Ambiente e<br />

con la sentenza n. 3174 del 29 maggio<br />

2010, precisa quando è possibile il<br />

condono<br />

Territorio<br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

Dori, Fabio<br />

Frattulillo,<br />

Giancarlo<br />

25 È possibile vendere le mozzarelle sfuse<br />

nei supermercati?<br />

27 La sentenza della Corte Costituzionale<br />

24 giugno 2010, n. 232 in materia di<br />

vendite promozionali<br />

28 Le verifiche per l´apertura di un<br />

pubblico esercizio di somministrazione<br />

di alimenti e bevande da parte<br />

dell´autorità competente<br />

29 Parcheggi pertinenziali in deroga agli<br />

strumenti urbanistici<br />

30 Ai sensi dell´art. 3, comma 9 della L.<br />

23 luglio 2009, n. 99, liberalizzate le<br />

strutture mobili poste all´interno di<br />

strutture turistico ricettive all´aperto<br />

33 D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139: è vera<br />

semplificazione?<br />

35 Il direttore dei lavori deve per forza<br />

sovraintendere con continuità<br />

all´esecuzione delle opere, oppure può<br />

sottrarsi a queste responsabilità se<br />

dimostra di non aver potuto rendersi<br />

conto della diversa destinazione che il<br />

proprietario avrebbe dato al manufatto?<br />

36 La Scia è applicabile anche ai<br />

procedimenti che attengono l´esercizio<br />

dell´attività edilizia?<br />

38 Il reato di esecuzione di lavori edilizi<br />

senza permesso a costruire può<br />

ravvisarsi anche in presenza di un<br />

titolo edilizio illegittimo<br />

40 Accertamento della compatibilità<br />

paesaggistica degli interventi edilizi<br />

20 Controllo dei cantieri edili: oltre la sola<br />

verifica della regolarità urbanisticaedilizia<br />

22 La formazione, l´informazione e<br />

l´addestramento dei lavoratori:<br />

prevenire e ridurre gli infortuni sul<br />

lavoro, migliorare e qualificare il lavoro<br />

e l´ambiente nel quale si svolge<br />

26 Lavori in quota: obblighi del datore di<br />

lavoro e dispositivi di protezione<br />

individuale<br />

27 Valutazione dei rischi: contesto giuridico,<br />

oggetto e modalità di effettuazione<br />

38 Il cantiere <strong>stradale</strong>: definizione e<br />

tipologie, infortuni e rischi a cui sono<br />

esposti gli addetti al cantiere e le<br />

persone esterne, i dispositivi di<br />

protezione individuale (parte prima)<br />

39 Il cantiere <strong>stradale</strong>: principi e<br />

caratteristiche del segnalamento<br />

temporaneo, segnalamento<br />

e delimitazione del cantiere, sicurezza<br />

dei pedoni, segnalamento dei veicoli<br />

(parte seconda)<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

Edilizia e urbanistica<br />

Vigilanza edilizia<br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Frattulillo,<br />

Giancarlo<br />

AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

42 Il cantiere <strong>stradale</strong>: piano di sicurezza<br />

e di coordinamento (PSC), piano<br />

operativo di sicurezza (POS), piano di<br />

emergenza, manuali d´uso e<br />

manutenzione delle macchine e delle<br />

attrezzature (parte terza)<br />

Leoni, Flora 8 Il ruolo della Polizia Municipale nel<br />

contrasto alla violenza contro le donne<br />

Lo Iacono,<br />

31 IN AZIONE SU STRADA<br />

Cataldo<br />

Illustrazione della modulistica<br />

operativa (I)<br />

• Autovettura priva di copertura<br />

assicurativa.<br />

Veicolo sequestrato e affidato in<br />

custodia all´interessato che, nei<br />

termini previsti, provvede al<br />

pagamento della sanzione e del<br />

premio di assicurazione<br />

Manzione,<br />

9 Problematiche operative conseguenti<br />

Antonella<br />

alle modifiche dell´articolo 104 delle<br />

disposizioni di attuazione del c.p.p. in<br />

materia di sequestro preventivo (prima<br />

parte)<br />

10 Problematiche operative conseguenti<br />

alle modifiche dell´articolo 104 delle<br />

disposizioni di attuazione del c.p.p. in<br />

materia di sequestro preventivo<br />

(seconda parte)<br />

12 L´istituto dell´autotutela<br />

amministrativa in relazione ai verbali<br />

di contestazione per violazioni a norme<br />

del Nuovo Codice della Strada (parte<br />

prima)<br />

13 L´istituto dell´autotutela<br />

amministrativa in relazione ai verbali<br />

di contestazione per violazioni a norme<br />

del Nuovo Codice della Strada (parte<br />

seconda)<br />

14 L´istituto dell´autotutela<br />

amministrativa in relazione ai verbali<br />

di contestazione per violazioni a norme<br />

del Nuovo Codice della Strada (parte terza)<br />

15 L´istituto dell´autotutela<br />

amministrativa in relazione ai verbali<br />

di contestazione per violazioni a norme<br />

del Nuovo Codice della Strada (parte<br />

quarta)<br />

17 Considerazioni a latere del principio di<br />

specialità: quando l´ordinanza<br />

sindacale va ad incidere su materie<br />

oggetto di altre normative<br />

25 Sulla confisca per guida in stato di<br />

ebbrezza<br />

26 La Corte Costituzionale "boccia"<br />

l´aggravante della clandestinità.<br />

Considerazioni in attesa della<br />

motivazione<br />

Vigilanza edilizia<br />

Sicurezza urbana<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Sicurezza urbana<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Sicurezza urbana<br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Manzione,<br />

Antonella<br />

AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

Napolitano,<br />

Giuseppe<br />

32 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (II)<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

• Art. 224-ter. La nuova disciplina<br />

delle sanzioni della confisca e del<br />

fermo accessorie a sanzioni penali:<br />

ovvero come il legislatore ignora la<br />

Corte Costituzionale<br />

1 Le Sezioni Unite della Cassazione<br />

ritornano all´antico e restituiscono il<br />

valore probatorio - fino a querela di<br />

falso - al contenuto del verbale<br />

16 Nel perseguimento del fine comune di<br />

garantire la riconduzione a Costituzione<br />

del potere di ordinanza sindacale, non<br />

sempre i Giudici Amministrativi<br />

seguono la stessa strada<br />

31 La L. 29 luglio 2010, n. 120 e<br />

l´alterazione della natura del<br />

pagamento in misura ridotta<br />

32 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (II)<br />

• La riforma dell´articolo 204-bis: il<br />

comma 4-bis e le questioni di<br />

legittimazione processuale<br />

33 Il giudizio di cui all´articolo 204-bis:<br />

notificazioni e sospensiva<br />

34 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (III)<br />

• Riflessioni e perplessità sulla nuova<br />

disciplina procedimentale dell´art.<br />

224-ter del Codice della Strada<br />

35 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (IV)<br />

• Art. 41 della L. 120/2010 -<br />

L´assegnazione dei veicoli<br />

confiscati: brevi riflessioni<br />

36 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong><br />

STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità:<br />

commenti, prassi e modulistica (V)<br />

• L´art. 219-bis del Codice della<br />

Strada, tra novellazione e<br />

ostensione delle incapacità del<br />

legislatore, oscillanti tra<br />

l´ignoranza e la mancanza di<br />

coraggio<br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


AUTORE N. RIVISTA ARTICOLO TEMA<br />

Napolitano,<br />

Giuseppe<br />

Nocentini,<br />

Manuela<br />

42 Si allarga il rivolo tracciato, con<br />

l´ordinanza n. 245 del 22 marzo 2010,<br />

dal T.A.R. Veneto; anche il T.A.R.<br />

Lombardia (Sezione Brescia) comincia<br />

a cedere all´idea che della<br />

normalizzazione del potere di<br />

ordinanza non si possano fare<br />

interpretazioni normalizzanti<br />

2 Trasporto di cortesia, bus navetta,<br />

trasporto scolastico<br />

3 Disciplina delle patenti straniere<br />

9 Disciplina giuridica della circolazione<br />

dei tram<br />

20 Sosta limitata e/o subordinata al<br />

pagamento<br />

Pezzullo, Michele 19 Produttori agricoli: vendita di prodotti<br />

propri e di altre aziende<br />

Redazione<br />

4 Classificazione e descrizione dei veicoli<br />

5 Disposizioni concernenti l´esecuzione<br />

in territorio italiano dell´attività di<br />

cabotaggio <strong>stradale</strong> di merci<br />

6 Procedure operative per il controllo del<br />

trasporto internazionale di merci in<br />

conto terzi<br />

9 Disposizioni in materia elettorale e di<br />

stampa (prima parte)<br />

Deroga agli orari di apertura degli<br />

esercizi commerciali<br />

10 Disposizioni in materia elettorale e di<br />

stampa (seconda parte ed ultima)<br />

Vergine,<br />

24 Provvedimenti di sospensione e revoca<br />

Francesco<br />

delle licenze di pubblica sicurezza<br />

(prima parte)<br />

26 Provvedimenti di sospensione e revoca<br />

delle licenze di pubblica sicurezza<br />

(seconda parte)<br />

27 Provvedimenti di sospensione e revoca<br />

delle licenze di pubblica sicurezza<br />

(terza ed ultima parte)<br />

34 Il Sindaco quale Ufficiale di Governo ed<br />

i poteri in materia di sicurezza urbana.<br />

Il giudice amministrativo e la<br />

questione di costituzionalità dell‘art.<br />

54 T.U.E.L.<br />

37 Art. 53 del Codice della Strada:<br />

pubblicità lungo le strade<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Polizia Locale<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

Polizia Locale<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

Sicurezza urbana<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

PL.COM - INDICE PER AUTORE DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Ambiente e territorio<br />

INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

1 Rifiuti: competenza all´emanazione dell´ordinanza di<br />

rimozione<br />

Bertuzzi, Rosa<br />

3 Futuro italiano circa la prevenzione del traffico illecito di<br />

rifiuti: Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti<br />

(SISTRI)<br />

8 Sistema SISTRI: regime sanzionatorio in arrivo<br />

9 Nuovi adempimenti in materia di rifiuti - SISTRI<br />

11 Operatività del sistema SISTRI<br />

12 Scarico di acque reflue: nuove sanzioni<br />

14 Rifiuti sanitari<br />

15 Rifiuti da imballaggi (parte prima)<br />

16 Inquinamento atmosferico: apparato sanzionatorio<br />

17 Rifiuti da imballaggi (parte seconda)<br />

19 Il regolare deposito di rifiuti in azienda<br />

20 Veicoli fuori uso: quando possono essere considerati<br />

rifiuti?<br />

22 R.A.E.E.: la semplificazione degli adempimenti ambientali<br />

(D.M. n. 65/2010)<br />

23 Abbandono e abbruciamento di rami, ramaglie e residui da<br />

potatura: beni o rifiuti?<br />

24 La Sezione IV del Consiglio di Stato, con la sentenza n.<br />

3174 del 29 maggio 2010, precisa quando e´ possibile il<br />

condono<br />

Dori, Fabio<br />

25 Vendita di scocche di veicoli oggetto di radiazione per<br />

demolizione (e quindi classificati nella voce rifiuti speciali<br />

pericolosi)<br />

Bertuzzi, Rosa<br />

26 Discarica abusiva a carico di autodemolitori<br />

28 Analisi e prelievi di campioni<br />

29 SISTRI: intervenuta la proroga<br />

31 Gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed<br />

elettroniche<br />

35 SISTRI: proroga ufficiale<br />

36 Novità in materia di aria<br />

37 Rifiuti transfrontalieri in futuro con il sistema SISTRI<br />

38 Polizia Locale e Polizia Giudiziaria: l´attività di propria<br />

iniziativa nell´ambito dell´attività di informazione e<br />

l´acquisizione della notizia di reato<br />

41 Depuratori portuali<br />

43 Rifiuti di navi e porti<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

1 La revisione dei veicoli Ancillotti, Massimo<br />

Le Sezioni Unite della Cassazione ritornano all´antico e Napolitano,<br />

restituiscono il valore probatorio - fino a querela di falso -<br />

al contenuto del verbale<br />

Giuseppe<br />

2 Quando il verbale ha fede privilegiata - Note a margine<br />

della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. II Civile, 4<br />

dicembre 2009, n. 25676<br />

Ancillotti, Massimo<br />

Trasporto di cortesia, bus navetta, trasporto scolastico Nocentini, Manuela<br />

3 L´accertamento dello stato di alterazione dovuto<br />

all´assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Note<br />

a margine della sentenza della Corte di Cassazione, Sez. IV<br />

Penale, 16 dicembre 2009, n. 48004<br />

Ancillotti, Massimo<br />

Disciplina delle patenti straniere Nocentini, Manuela<br />

4 Le prescrizioni sulle patenti normali e le patenti speciali Ancillotti, Massimo<br />

Classificazione e descrizione dei veicoli Redazione<br />

5 Il traino dei veicoli e la patente necessaria Ancillotti, Massimo<br />

Disposizioni concernenti l´esecuzione in territorio italiano<br />

dell´attività di cabotaggio <strong>stradale</strong> di merci<br />

Redazione<br />

6 Vele pubblicitarie: normativa da applicare e modalità<br />

d´intervento (prima parte)<br />

Trasporto in regime di cabotaggio e nuove regole in arrivo<br />

Ancillotti, Massimo<br />

Procedure operative per il controllo del trasporto<br />

internazionale di merci in conto terzi<br />

Redazione<br />

7 Vele pubblicitarie: normativa da applicare e modalità<br />

d´intervento (seconda parte)<br />

Il modulo di giustificazione per il mancato possesso delle<br />

registrazioni dei tempi di guida<br />

Ancillotti, Massimo<br />

8 Il pagamento in misura ridotta e gli effetti sulla<br />

presentazione del ricorso<br />

Rimozione di veicoli coinvolti in incidenti stradali ed<br />

affidati in custodia a ditte private<br />

9 Problematiche operative conseguenti alle modifiche Manzione,<br />

dell´articolo 104 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.<br />

in materia di sequestro preventivo (prima parte)<br />

Antonella<br />

Disciplina giuridica della circolazione dei tram Nocentini, Manuela<br />

10 Veicoli di interesse storico - collezionistico, novità in<br />

arrivo: prime disposizioni ministeriali<br />

Ancillotti, Massimo<br />

Problematiche operative conseguenti alle modifiche Manzione,<br />

dell´articolo 104 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.<br />

in materia di sequestro preventivo (seconda parte)<br />

Antonella<br />

11 I rischi di una gestione non corretta degli apparecchi per<br />

l´accertamento delle violazioni del Codice della Strada<br />

Ancillotti, Massimo<br />

12 L´istituto dell´autotutela amministrativa in relazione ai Manzione,<br />

verbali di contestazione per violazioni a norme del Nuovo<br />

Codice della Strada (parte prima)<br />

Antonella<br />

13 Il ricorso e l´opposizione: brevi note sulla competenza<br />

territoriale<br />

Ancillotti, Massimo<br />

L´istituto dell´autotutela amministrativa in relazione ai Manzione,<br />

verbali di contestazione per violazioni a norme del Nuovo<br />

Codice della Strada (parte seconda)<br />

Antonella<br />

14 L´istituto dell´autotutela amministrativa in relazione ai<br />

verbali di contestazione per violazioni a norme del Nuovo<br />

Codice della Strada (parte terza)<br />

15 Contenzioso: divieto di introdurre motivi diversi da quelli<br />

prospettati nell´atto introduttivo (mutatio libelli)<br />

Ancillotti, Massimo<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

15 L´istituto dell´autotutela amministrativa in relazione ai<br />

verbali di contestazione per violazioni a norme del Nuovo<br />

Codice della Strada (parte quarta ed ultima)<br />

16<br />

Nel perseguimento del fine comune di garantire la<br />

riconduzione a Costituzione del potere di ordinanza<br />

sindacale, non sempre i Giudici Amministrativi seguono la<br />

stessa strada<br />

17 Il Codice della Strada … de jure condendo (prima parte)<br />

18 Il Codice della Strada … de jure condendo (seconda parte)<br />

Strade provinciali: la competenza della Polizia Provinciale<br />

in materia di circolazione<br />

Manzione,<br />

Antonella<br />

Permessi invalidi Ancillotti, Massimo<br />

Napolitano,<br />

Giuseppe<br />

Ancillotti, Massimo<br />

Bertuzzi,Rosa<br />

20 Sosta limitata e/o subordinata al pagamento Nocentini, Manuela<br />

21 Riforma del Codice della Strada: a che punto siamo Ancillotti, Massimo<br />

22 Riforma del Codice della Strada: a che punto siamo dopo<br />

l´approvazione definitiva degli emendamenti in<br />

Commissione trasporti della Camera, avvenuta il giorno 8<br />

giugno 2010<br />

23 Parzialmente illegittimo l´art. 186, comma 2, lett. c) del<br />

Codice della Strada, nella parte in cui per la confisca del<br />

veicolo rimanda all´art. 240, comma 2 del codice penale<br />

24 Le lesioni da incidente <strong>stradale</strong> Bertuzzi, Rosa<br />

25 Sulla confisca per guida in stato di ebbrezza Manzione,<br />

Antonella<br />

28 La riforma del Codice della Strada: a che punto siamo Ancillotti, Massimo<br />

30 La riforma del Codice della Strada<br />

31 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (I)<br />

• Articolo 223. Ritiro della patente in conseguenza a<br />

ipotesi di reato<br />

IN AZIONE SU STRADA<br />

Illustrazione della modulistica operativa (I)<br />

Lo Iacono, Cataldo<br />

• Autovettura priva di copertura assicurativa.<br />

Veicolo sequestrato e affidato in custodia<br />

all´interessato che, nei termini previsti, provvede al<br />

pagamento della sanzione e del premio di assicurazione<br />

La L. 29 luglio 2010, n. 120 e l´alterazione della natura del Napolitano,<br />

pagamento in misura ridotta<br />

Giuseppe<br />

32 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Manzione,<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (II)<br />

Antonella<br />

• Art. 224-ter. La nuova disciplina delle sanzioni della<br />

confisca e del fermo accessorie a sanzioni penali:<br />

ovvero come il legislatore ignora la Corte Costituzionale<br />

<strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Napolitano,<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (II)<br />

Giuseppe<br />

• La riforma dell´articolo 204-bis: il comma 4-bis e le<br />

questioni di legittimazione processuale<br />

33 Il giudizio di cui all´articolo 204-bis: notificazioni e<br />

sospensiva<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

34 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (III)<br />

• L. 29 luglio 2010, n. 120 - Modifiche al Titolo I<br />

Ancillotti, Massimo<br />

<strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Napolitano,<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (III)<br />

• Riflessioni e perplessità sulla nuova disciplina<br />

procedimentale dell´art. 224-ter del Codice della Strada<br />

Giuseppe<br />

35 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (IV)<br />

• Depenalizzazione diretta ed indiretta: aspetti<br />

controversi<br />

Ancillotti, Massimo<br />

<strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Napolitano,<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (IV)<br />

• Art. 41 della L. 120/2010 - L´assegnazione dei veicoli<br />

confiscati: brevi riflessioni<br />

Giuseppe<br />

36 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (V)<br />

• L´art. 219-bis del Codice della Strada, tra novellazione e<br />

ostensione delle incapacità del legislatore, oscillanti tra<br />

l´ignoranza e la mancanza di coraggio<br />

37 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (VI)<br />

• Prosegue il commento alle modifiche del Codice della<br />

Strada<br />

Ancillotti, Massimo<br />

Art. 53 del Codice della Strada: pubblicità lungo le strade Vergine, Francesco<br />

38 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (VII)<br />

• Continua il commento delle modifiche introdotte dalla L.<br />

n. 120/2010<br />

Ancillotti, Massimo<br />

40 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (VIII)<br />

• Modifiche al Codice della Strada - Titolo III: artt. 46,<br />

188, 190 e modifica dell´art. 74 del Codice per la tutela<br />

dei dati personali<br />

41 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (IX)<br />

• Il sistema sanzionatorio del Nuovo Codice della Strada<br />

(parte prima)<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

42 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (X)<br />

• Il sistema sanzionatorio del Nuovo Codice della Strada<br />

(parte seconda)<br />

Ancillotti, Massimo<br />

43 <strong>LA</strong> <strong>RIFORMA</strong> <strong>DEL</strong> <strong>CODICE</strong> <strong>DEL</strong><strong>LA</strong> STRADA<br />

Illustrazione delle principali novità: commenti, prassi e<br />

modulistica (XI)<br />

Il sistema sanzionatorio del Nuovo Codice della Strada<br />

(parte terza)<br />

Codice di procedura penale<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

30 Sequestro preventivo e probatorio Bertuzzi, Rosa<br />

Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Certificazioni per lo spettacolo viaggiante: un problema Bombi, Marilisa<br />

inaspettato<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (I)<br />

• Commercio su aree private<br />

Non più di quattro apparecchi da intrattenimento nei Bombi, Marilisa<br />

circoli<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (II)<br />

• Esercizi di vicinato:<br />

- Mancanza della comunicazione per apertura,<br />

trasferimento od ampliamento<br />

- Mancanza della comunicazione per apertura,<br />

trasferimento od ampliamento prima di 30 giorni<br />

dalla comunicazione<br />

Cessazione dell´attività e fine dell´autorizzazione Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (III)<br />

• Esercizi di vicinato:<br />

- Comunicazione irregolare e/o parziale per apertura,<br />

trasferimento o ampliamento<br />

- Vendita prodotti di un settore merceologico diverso<br />

da quello comunicato<br />

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC): Ancillotti, Massimo<br />

nascita, vita e morte di una disposizione<br />

La destinazione d´uso per la somministrazione nei circoli Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (IV)<br />

• Medie strutture di vendita:<br />

- Mancanza di autorizzazione per apertura,<br />

trasferimento od ampliamento<br />

- Vendita di prodotti di un settore merceologico<br />

diverso da quello autorizzato<br />

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Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

9<br />

La programmazione per i P.E. è valida anche se prevede Bombi, Marilisa<br />

ancora il contingentamento<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (V)<br />

• Grandi strutture di vendita:<br />

- Mancanza di autorizzazione per apertura,<br />

trasferimento od ampliamento<br />

- Vendita di prodotti di un settore merceologico<br />

diverso da quello autorizzato<br />

La Commissione comunale di vigilanza pubblico<br />

Bombi, Marilisa<br />

spettacolo: tutto ciò che un bravo e diligente funzionario<br />

deve sapere e che nessuno vi ha mai detto<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (VI)<br />

• Spacci interni:<br />

- Mancanza della comunicazione per apertura<br />

- Apertura prima di 30 giorni dalla comunicazione<br />

I circoli, le associazioni di promozione sociale e il modello Bombi, Marilisa<br />

EAS<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (VII)<br />

• Spacci interni:<br />

- Comunicazione irregolare o parziale di apertura<br />

• Vendita con apparecchi automatici:<br />

- Mancanza della comunicazione per inizio attività di<br />

vendita<br />

Unioncamere e Notariato dettano le regole per la<br />

Bombi, Marilisa<br />

trasformazione da s.n.c. a ditta individuale<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (VIII)<br />

• Vendita con apparecchi automatici:<br />

- Vendita prima di 30 giorni dalla comunicazione<br />

- Comunicazione irregolare e/o parziale per attività<br />

di vendita<br />

Veneto: non c´è l´obbligo del D.U.R.C. per l´attività di Corradin, Albino<br />

commercio su aree pubbliche<br />

L´attività di esecuzione tatuaggi e piercing in condizioni di Bombi, Marilisa<br />

sicurezza<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa: Capretta, Roberto<br />

disciplina relativa al settore del commercio (IX)<br />

• Vendita per corrispondenza, televisione od altri sistemi<br />

di comunicazione:<br />

- Mancanza della comunicazione per attività di<br />

vendita<br />

- Inizio attività di vendita prima di 30 giorni dalla<br />

comunicazione<br />

Deroga agli orari di apertura degli esercizi commerciali Redazione<br />

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Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

10 Le registrazioni delle attrazioni dello spettacolo viaggiante Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (X)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita per corrispondenza, televisione od altri sistemi<br />

di comunicazione:<br />

- Invio di prodotti non richiesti o con spese o vincoli<br />

per il consumatore<br />

- L´emittente televisiva deve accertare che il titolare<br />

dell´attività sia in possesso dei requisiti prescritti<br />

per l´esercizio della vendita al dettaglio<br />

11 Direttiva Bolkestein: alcuni spunti connessi al decreto di<br />

recepimento da parte dello Stato<br />

Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XI)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita per corrispondenza, televisione od altri sistemi<br />

di comunicazione:<br />

- Operazioni di vendita all´asta per mezzo della<br />

televisione o di altri sistemi di comunicazione<br />

• Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori:<br />

- Mancanza della comunicazione per la vendita al<br />

dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto<br />

presso il domicilio dei consumatori<br />

E´ obbligatorio disporre di servizi igienici riservati agli<br />

avventori nell´ambito di esercizi adibiti alla<br />

somministrazione di alimenti e bevande? Quali<br />

provvedimenti è possibile adottare nei confronti dei gestori<br />

di queste attività nel caso ne impediscano l´utilizzo<br />

Dori, Fabio<br />

12 La vendita da parte degli artigiani Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori:<br />

- Elenco incaricati<br />

- Incaricati senza requisiti<br />

13 Vita dura per i noleggiatori con conducente Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XIII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori:<br />

- Rilascio del tesserino di riconoscimento<br />

- Tesserino di riconoscimento<br />

14 Spettacolo viaggiante: procedure in corso Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XIV)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita presso il domicilio dei consumatori esercitata<br />

da commerciante su aree pubbliche:<br />

- Elenco incaricati<br />

- Incaricati senza requisiti<br />

15 La superficie di vendita secondo la regione Piemonte Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XV)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita presso il domicilio dei consumatori esercitata<br />

da commerciante su aree pubbliche:<br />

- Tesserino di riconoscimento non rilasciato<br />

- Tesserino di riconoscimento<br />

16 L´area pubblica è privata! Lo ha deciso il Giudice<br />

amministrativo<br />

Bombi, Marilisa<br />

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Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

16 In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XVI)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori:<br />

- Tesserino di riconoscimento non utilizzato<br />

- Tesserino di riconoscimento<br />

17 Bolkestein! Che disastro Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XVII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori:<br />

- Diritti ed obblighi a favore dell´incaricato<br />

- Rimborsi all´incaricato delle spese sostenute<br />

18 Spettacolo viaggiante: diritti o pretese? Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XVIII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori:<br />

- Ritiro tesserino<br />

- Rimborsi all´incaricato dei materiali<br />

19 Giornali liberalizzati? Forse sì, dipende dal Comune Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XIX)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Vendita effettuata presso il domicilio dei consumatori:<br />

- Provvigioni e corresponsioni<br />

• Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o<br />

catene<br />

Produttori agricoli: vendita di prodotti propri e di altre<br />

aziende<br />

Pezzullo, Michele<br />

20 Il mercato dell´usato: all´antiquariato al riuso (prima<br />

parte)<br />

Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XX)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Orari di vendita<br />

Tutela dei consumatori: la mozzarella con latte di bufala Dori, Fabio<br />

21 Il mercato dell´usato: dall´antiquariato al riuso (seconda<br />

ed ultima parte)<br />

Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXI)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Orari di vendita:<br />

- Chiusura domenicale o festiva<br />

- Chiusura infrasettimanale<br />

22 L´apertura di una sala giochi all´interno di un pubblico<br />

esercizio<br />

Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Orari di vendita:<br />

- Mancata ottemperanza all´obbligo dell´apertura<br />

successiva a più di due festività consecutive<br />

• Trasferimento della gestione o della proprietà per atto<br />

tra vivi o per causa di morte:<br />

- Subingresso<br />

23 In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXIII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Cessazione dell´attività<br />

• Indicazione dei prezzi di vendita:<br />

- Mancanza dei prezzi di vendita<br />

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Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

23 La TV in bar: profili orientativi tra allietamento e<br />

trattenimento<br />

Bombi, Marilisa<br />

24 D.Lgs. 59/2010 - Schede di approfondimento<br />

# 1 - L´esercizio dell´attività: i requisiti morali<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXIV)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Indicazione dei prezzi di vendita:<br />

- Prezzi poco chiari o leggibili<br />

• Commercio di cose antiche od usate:<br />

- Dichiarazione preventiva<br />

Provvedimenti di sospensione e revoca delle licenze di<br />

pubblica sicurezza (prima parte)<br />

Vergine, Francesco<br />

25 In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXV)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Commercio di cose antiche od usate:<br />

- Trasferimento o trapasso dell´azienda<br />

- Commercio con persone non identificate<br />

D.Lgs. 59/2010 - Schede di approfondimento<br />

# 2 - L´esercizio dell´attività: il titolare dei requisiti e il<br />

preposto institore<br />

Bombi, Marilisa<br />

E´ possibile vendere le mozzarelle sfuse nei supermercati? Dori, Fabio<br />

26 D.Lgs. 59/2010 - Schede di approfondimento<br />

# 3 - Il sistema autorizzatorio dopo il D.Lgs. 59/2010<br />

Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXVI)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Commercio di cose antiche od usate:<br />

- Tenuta registro operazioni<br />

- Esibizione registro operazioni<br />

26 Provvedimenti di sospensione e revoca delle licenze di<br />

pubblica sicurezza (seconda parte)<br />

Vergine, Francesco<br />

27 D.Lgs. 59/2010 - Schede di approfondimento<br />

# 4 - La decadenza del titolo autorizzatorio ed abilitante<br />

dopo il D.Lgs. 59/2010, per il venir meno dei presupposti<br />

oggettivi<br />

Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXVII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Commercio di cose antiche od usate:<br />

- Irregolare tenuta registro operazioni<br />

• Commercio di oggetti preziosi:<br />

- Attività abusiva<br />

La sentenza della Corte Costituzionale 24 giugno 2010, n.<br />

232 in materia di vendite promozionali<br />

Dori, Fabio<br />

Provvedimenti di sospensione e revoca delle licenze di<br />

pubblica sicurezza (terza ed ultima parte)<br />

Vergine, Francesco<br />

28 D.Lgs. 59/2010 - Schede di approfondimento<br />

# 5 - Il subingresso e il rientro in possesso dell´azienda<br />

dopo il D.Lgs. 59/2010 (con qualche divagazione)<br />

Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXVIII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Commercio di oggetti preziosi:<br />

- Montature o guarnizioni in metalli preziosi:<br />

attività abusiva da parte di commerciante<br />

- Montature o guarnizioni in metalli preziosi:<br />

attività abusiva da parte di fabbricante<br />

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Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

28 Le verifiche per l´apertura di un pubblico esercizio di<br />

somministrazione di alimenti e bevande da parte<br />

dell´autorità competente<br />

Dori, Fabio<br />

29 La SCIA è legge (prima parte) Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXIX)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: indicazione dei<br />

prezzi<br />

- Prezzo di vendita<br />

- Modalità di indicazione del prezzo per unità di<br />

misura<br />

30 La SCIA è legge (seconda parte) Bombi, Marilisa<br />

Meno alcol, più sicurezza. Ma sarà vero? Bombi, Marilisa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa:<br />

disciplina relativa al settore del commercio (XXX)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: disciplina delle<br />

vendite straordinarie<br />

- Omessa indicazione dello sconto o del ribasso in<br />

percentuale rispetto al prezzo originario<br />

- Omessa indicazione del prezzo originario e del<br />

prezzo scontato<br />

31 Servizio di trasporto o servizio di cortesia? Partita vinta<br />

per gli albergatori<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXI)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: disciplina delle<br />

vendite straordinarie<br />

- Vendita di liquidazione senza comunicazione<br />

- Vendita promozionale per periodi di tempo non<br />

consentiti<br />

32 La Scia e le questioni connesse al T.U.L.P.S., con l´esempio<br />

delle sale giochi<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: disciplina delle<br />

vendite straordinarie<br />

- Vendita sottocosto senza comunicazione<br />

- Vendita sottocosto in periodo non consentito<br />

33 Il Ministero dello sviluppo economico scioglie i dubbi di<br />

comuni ed associazioni di categoria<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXIII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: disciplina delle<br />

vendite straordinarie<br />

- Vendita sottocosto con pubblicità di operazioni non<br />

consentite<br />

- Vendita sottocosto di prodotti non facilmente<br />

identificabili<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

34 I giochi sono contesi (articolo scritto in collaborazione con<br />

Francesco Donolato)<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXIV)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: disciplina delle<br />

vendite straordinarie<br />

- Vendita sottocosto di prodotti: fine vendita<br />

anticipata non pubblicizzata<br />

- Vendita sottocosto irregolare<br />

35 Applicabilità della Scia al commercio su area pubblica in<br />

forma itinerante e all´attività di somministrazione di<br />

alimenti e bevande<br />

Billeri, Claudio<br />

Una licenza non si nega a nessuno? La strana storia del<br />

"Gratta e Vinci"<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXIV)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: disciplina delle<br />

vendite straordinarie<br />

- Vendita sottocosto di prodotti<br />

- Vendita sottocosto omettendo di dare indicazioni al<br />

consumatore<br />

Artigiani border line Donat, Ornella<br />

36 La comunicazione e la DIA nelle normative regionali Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXVI)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: peso netto<br />

- Frode in commercio<br />

37 Cenciaoli e ferrivecchi: condannati al carcere dalla<br />

semplificazione (con errata corrige nel numero 38)<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXVII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: peso netto<br />

- Prodotti confezionati non indicanti il peso netto<br />

- Visualizzazione diretta del peso netto<br />

38 Gratta e Vinci, atto secondo. I distributori (illegittimi) dei<br />

biglietti delle lotterie<br />

Bombi, Marilisa<br />

Capretta, Roberto<br />

39<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXVIII)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: peso netto<br />

- Vendita all´ingrosso non a peso netto / Vendita<br />

all´ingrosso non a peso<br />

- Vendita all´ingrosso: indicazione del peso<br />

dell´imballaggio<br />

La Scia tra luci ed ombre Bombi, Marilisa<br />

Capretta, Roberto<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XXXIX)<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: peso netto<br />

- Vendita all´ingrosso: indicazione del peso<br />

dell´imballaggio<br />

- Richiesta di pesatura<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Commercio e Polizia Amministrativa<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

40 Dalla DIA alla Scia senza automatismo Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XL)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altri aspetti relativi al commercio: peso netto<br />

- Vendita a porzione<br />

• Altre tipologie di commercio: alimenti surgelati<br />

- Vendita confezioni non chiuse<br />

Bed and Breakfast e affittacamere: la differenza c´è ma<br />

non si vede<br />

Donat, Ornella<br />

41 Il procedimento autorizzatorio per lo spettacolo viaggiante. Bombi, Marilisa<br />

Le incompetenti ed inesatte indicazioni del Ministero<br />

dell´interno nella circolare del 15 ottobre 2010 (articolo<br />

scritto in collaborazione con Fausto Bazzotti)<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XLI)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altre tipologie di commercio: alimenti surgelati<br />

- Etichette<br />

- Banchi ed armadi frigoriferi dei punti vendita -<br />

promiscuità<br />

Gli artisti di strada e le licenze TULPS Donat, Ornella<br />

42 Tra stati, fatti e qualità la Scia è ancora, per molti, un<br />

oggetto oscuro<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XLII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altre tipologie di commercio:<br />

- Autorizzazione vendita latte pastorizzato<br />

- Autorizzazione panifici e molini<br />

43 I requisiti professionali dei cittadini stranieri (comunitari e<br />

non) per le attività estetiche<br />

Bombi, Marilisa<br />

IN AZIONE SUL COMMERCIO<br />

Illustrazione della modulistica operativa (XLIII)<br />

Capretta, Roberto<br />

• Altre tipologie di commercio: commercio di pane<br />

- Trasferimento panifici e molini<br />

- Trasformazione panifici e molini<br />

I nuovi termini per il subingresso nelle attività di<br />

somministrazione di alimenti e bevande<br />

Donat, Ornella<br />

Edilizia e urbanistica<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

29 Parcheggi pertinenziali in deroga agli strumenti urbanistici Dori, Fabio<br />

30 Ai sensi dell´art. 3, comma 9 della L. 23 luglio 2009, n. 99,<br />

liberalizzate le strutture mobili poste all´interno di<br />

strutture turistico ricettive all´aperto<br />

33 D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139: è vera semplificazione?<br />

35 Il direttore dei lavori deve per forza sovraintendere con<br />

continuità all´esecuzione delle opere, oppure può sottrarsi<br />

a queste responsabilità se dimostra di non aver potuto<br />

rendersi conto della diversa destinazione che il<br />

proprietario avrebbe dato al manufatto?<br />

36 La Scia è applicabile anche ai procedimenti che attengono<br />

l´esercizio dell´attività edilizia?<br />

38 Il reato di esecuzione di lavori edilizi senza permesso a<br />

costruire può ravvisarsi anche in presenza di un titolo<br />

edilizio illegittimo<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Edilizia e urbanistica<br />

40 Accertamento della compatibilità paesaggistica degli<br />

interventi edilizi<br />

Dori, Fabio<br />

Enti Locali<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

23 Passaporto individuale per i minori infraquattordicenni Capretta, Roberto<br />

29 T.A.R. Sardegna, illegittimità della circolare regionale<br />

relativa alla L.R. 3/2008, vincitori o vinti?<br />

Billeri, Claudio<br />

Novità legislative<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

1 Finanziaria 2010 Ancillotti, Massimo<br />

Polizia Locale<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

9 Disposizioni in materia elettorale e di stampa (prima<br />

parte)<br />

Redazione<br />

10 Disposizioni in materia elettorale e di stampa (seconda<br />

parte)<br />

32 Le modalità di contestazione del verbale di violazione<br />

amministrativa ad una società (prima parte)<br />

Bertuzzi, Rosa<br />

33 Le modalità di contestazione del verbale di violazione<br />

amministrativa ad una società (seconda parte)<br />

34 Le modalità di contestazione del verbale di violazione<br />

amministrativa ad una società (terza ed ultima parte)<br />

Polizia Giudiziaria<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

21 Quando la Polizia Giudiziaria interviene in ambito di<br />

indagini preliminari è obbligata ad osservare le<br />

disposizioni del codice di procedura penale<br />

Bertuzzi, Rosa<br />

Risorse umane<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

12 Vincitori di concorsi pubblici e diritto all´assunzione Dori, Fabio<br />

16 Certificati medici on-line anche nel pubblico impiego<br />

21 Relazioni sindacali: ripartizione competenze tra legge e<br />

contrattazione nazionale<br />

Procedimento sanzionatorio<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

2 Novità in materia di riscossioni<br />

3 Notifiche ai sensi dell´art. 140 c.p.c. e modifiche in seguito<br />

alla sentenza della Corte Costituzionale n. 3/2010<br />

Sicurezza sul lavoro<br />

Ancillotti, Massimo<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

39 Rischio rumore sul luogo di lavoro Bertuzzi, Rosa<br />

Sicurezza urbana<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

8 Il ruolo della Polizia Municipale nel contrasto alla violenza<br />

contro le donne<br />

Leoni, Flora<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


Sicurezza urbana<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

17 Videosorveglianza: i provvedimenti del Garante della<br />

Privacy 8 aprile 2010 e 29 aprile 2004 a confronto (I parte)<br />

Considerazioni a latere del principio di specialità: quando<br />

l´ordinanza sindacale va ad incidere su materie oggetto di<br />

altre normative<br />

18 Videosorveglianza: i provvedimenti del Garante della<br />

Privacy 8 aprile 2010 e 29 aprile 2004 a confronto (II<br />

parte)<br />

19 Videosorveglianza: i provvedimenti del Garante della<br />

Privacy 8 aprile 2010 e 29 aprile 2004 a confronto (III<br />

parte)<br />

20 Videosorveglianza: i provvedimenti del Garante della<br />

Privacy 8 aprile 2010 e 29 aprile 2004 a confronto (IV<br />

parte)<br />

26 La Corte Costituzionale "boccia" l´aggravante della<br />

clandestinità. Considerazioni in attesa della motivazione<br />

34 Il Sindaco quale Ufficiale di Governo ed i poteri in materia<br />

di sicurezza urbana. Il giudice amministrativo e la<br />

questione di costituzionalità dell‘art. 54 T.U.E.L.<br />

42 Il nuovo "Pacchetto sicurezza" - D.L. n. 187 del 12<br />

novembre 2010<br />

Si allarga il rivolo tracciato, con l´ordinanza n. 245 del 22<br />

marzo 2010, dal T.A.R. Veneto; anche il T.A.R. Lombardia<br />

(Sezione Brescia) comincia a cedere all´idea che della<br />

normalizzazione del potere di ordinanza non si possano<br />

fare interpretazioni normalizzanti<br />

Vigilanza edilizia<br />

Capucci, Claudia<br />

Manzione,<br />

Antonella<br />

Capucci, Claudia<br />

Manzione,<br />

Antonella<br />

Vergine, Francesco<br />

Bertuzzi, Rosa<br />

Napolitano,<br />

Giuseppe<br />

N. RIVISTA ARTICOLO AUTORE<br />

20 Controllo dei cantieri edili: oltre la sola verifica della<br />

regolarità urbanistica-edilizia<br />

22 La formazione, l´informazione e l´addestramento dei<br />

lavoratori: prevenire e ridurre gli infortuni sul lavoro,<br />

migliorare e qualificare il lavoro e l´ambiente nel quale si<br />

svolge<br />

26 Lavori in quota: obblighi del datore di lavoro e dispositivi<br />

di protezione individuale<br />

27 Valutazione dei rischi: contesto giuridico, oggetto e<br />

modalità di effettuazione<br />

38 Il cantiere <strong>stradale</strong>: definizione e tipologie, infortuni e<br />

rischi a cui sono esposti gli addetti al cantiere e le persone<br />

esterne, i dispositivi di protezione individuale (parte<br />

prima)<br />

39 Il cantiere <strong>stradale</strong>: principi e caratteristiche del<br />

segnalamento temporaneo, segnalamento e delimitazione<br />

del cantiere, sicurezza dei pedoni, segnalamento dei veicoli<br />

(parte seconda)<br />

42 Il cantiere <strong>stradale</strong>: piano di sicurezza e di coordinamento<br />

(PSC), piano operativo di sicurezza (POS), piano di<br />

emergenza, manuali d´uso e manutenzione delle macchine<br />

e delle attrezzature (parte terza)<br />

Frattulillo,<br />

Giancarlo<br />

Frattulillo,<br />

Giancarlo<br />

PL.COM - INDICE TEMATICO DEGLI ARTICOLI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.


INDICE DEI QUESITI PUBBLICATI - ANNO 2010<br />

ARGOMENTO QUESITO N. RIVISTA<br />

Ambiente e territorio Rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed<br />

elettroniche - R.A.E.E.<br />

1<br />

SISTRI - chiavetta USB - codice PIN 9<br />

Indicazione all´interno del F.I.R. del numero progressivo<br />

del Registro di Carico e Scarico - Tempistica<br />

13<br />

Scarichi domestici non autorizzati: violazione<br />

amministrativa di cui all´art. 133 del D.Lgs. 152/2006 o<br />

violazione penale di cui all´art. 137 del D.Lgs.<br />

152/2006?<br />

14<br />

Affidamento del trasporto di rifiuti a soggetti terzi 16<br />

Reflui da allevamento 19<br />

Rinvenimento ciclomotore e autovetture fuori uso - atti<br />

da redigersi<br />

20<br />

Scarico di acque reflue domestiche - illecita provenienza 24<br />

I motori elettrici ed i cavi sono rifiuti RAEE? 25<br />

Copertura in eternit su proprietà privata - ordinanza<br />

sindacale di smaltimento<br />

31<br />

Controlli gestione delle acque - rilevanza penale 34<br />

Abbandono di rifiuti su terreni privati da parte di ignoti -<br />

obblighi del Comune<br />

38<br />

Amianto - copertura non autorizzata 39<br />

Classificazione dei rifiuti cimiteriali 40<br />

Discarica abusiva 41<br />

Micro raccolta dei rifiuti 42<br />

Scarico fuori limite 43<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong> Abbandono di veicolo in area privata 2<br />

Convenzioni tra comuni per potenziamento servizi polizia<br />

<strong>stradale</strong> - utilizzo proventi contravvenzioni<br />

13<br />

Autovelox senza contestazione immediata - utilizzo auto<br />

amministrazione con lampeggiante mobile<br />

17<br />

Veicolo fuori uso 18<br />

Requisiti del "centro urbano" 21<br />

Reato di falsificazione della targa 26<br />

Sosta motoveicoli - utilizzo stalli per autovetture 31<br />

Controllo di polizia <strong>stradale</strong> - cittadina rumena con<br />

patente di guida moldava<br />

33<br />

Ciclomotore - eccesso di velocità - sequestro 35<br />

Sanzioni Codice della Strada - rateizzazione 37<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

Produttori agricoli - vendita mercati settimanali<br />

Supermercati - esposizione prezzi<br />

Attività artigianale abusiva<br />

PL.COM - INDICE DEI QUESITI PUBBLICATI - ANNO 2010 EDK EDITORE S.R.L.<br />

5<br />

6


ARGOMENTO QUESITO N. RIVISTA<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

Somministrazione di alimenti e bevande - requisiti -<br />

6<br />

affitto di azienda<br />

Mercatini - associazione no profit - autorizzazione<br />

7<br />

Apertura esercizi pubblici di somministrazione periodo<br />

invernale - ordinanza sindacale<br />

Sala pubblica da gioco con somministrazione - assenza 8<br />

preposto<br />

Vendite straordinarie - sms promozionali - Piemonte<br />

Somministrazione alimenti e bevande - requisiti<br />

9<br />

urbanistici<br />

Due attività artigianali distinte nel medesimo locale<br />

10<br />

Pubblici esercizi - programmazione - limiti<br />

Impianti sportivi - sicurezza<br />

11<br />

Media struttura di vendita - parcheggio<br />

Attività di noleggio sci e attrezzature sportive per la neve 12<br />

- regime autorizzatorio<br />

Vendita al dettaglio alcolici - divieto - norme<br />

Scivolo acquatico - circolo privato - disciplina 14<br />

Mercato - subentro in posteggio - settore non alimentare 15<br />

Esercizi di vicinato - cessazione - presentazione modello<br />

COM1<br />

Somministrazione - sala giochi e attività congiunta 16<br />

Prov. Aut. di Trento - somministrazione alimenti e<br />

17<br />

bevande - revoca autorizzazione - mancata attivazione<br />

esercizio entro 180 giorni<br />

Spettacolo viaggiante - attrazione senza codice<br />

18<br />

identificativo<br />

Noleggio con conducente - ubicazione sede e rimessa<br />

19<br />

Spettacolo viaggiante - associazione non lucrativa -<br />

autorizzazione<br />

Tatuaggi e piercing 20<br />

Somministrazione alimenti e bevande - sala giochi -<br />

21<br />

stessi locali<br />

D.Lgs. n. 59/2010 - somministrazione alimenti e<br />

22<br />

bevande - requisiti professionali<br />

Pizzeria da asporto - occupazione temporanea suolo<br />

Pubblico - autorizzazione<br />

Marche - vendita pastigliaggi - requisiti professionali<br />

23<br />

Emilia Romagna - vendita di opere di ingegno su aree<br />

pubbliche<br />

Provincia di Trento - commercio au aree pubbliche -<br />

24<br />

DURC<br />

Regione Sardegna - commercio su aree pubbliche -<br />

25<br />

rilascio autorizzazioni e volture<br />

Somministrazione di alimenti e bevande - revoca<br />

26<br />

autorizzazione<br />

Commercio itinerante di prodotti agricoli da parte di<br />

27<br />

coltivatore diretto - rilascio autorizzazione<br />

Locale vendita tramite distributori automatici - rispetto<br />

orari apertura e chiusura<br />

Esercizio di somministrazione al pubblico di bevande - 28<br />

mancata esposizione del cartello della classificazione<br />

Pizzerie d´asporto e attività similari - orari produzione e 29<br />

vendita<br />

Fiere e sagre - aree installazione attrazioni<br />

Esposizione d´arte all´aperto a pagamento 30<br />

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ARGOMENTO QUESITO N. RIVISTA<br />

Commercio e Polizia<br />

Amministrativa<br />

Impianti sportivi - affidamento gestione - cessazione<br />

della locazione<br />

30<br />

Farmacie - rilascio autorizzazioni - normativa<br />

Esercizi di vicinato - subingresso nuova società per<br />

scissione<br />

32<br />

Media struttura di vendita - rilascio autorizzazione - sede<br />

non edificata<br />

33<br />

Spettacoli viaggianti - richiesta codice attrazioni 34<br />

Stabilimenti balneari - intrattenimenti e svago danzante<br />

- orari e licenze<br />

35<br />

Somministrazione di alimenti e bevande - requisiti<br />

professionali<br />

Attività commerciale - verifica agibilità<br />

36<br />

Officine - obbligo di iscrizione al consorzio obbligatorio<br />

oli esausti<br />

37<br />

Scia - medie strutture di vendita 38<br />

Sala giochi - autorizzazione 39<br />

Vendita prodotti agricoli in area privata 40<br />

Apparecchi da gioco 41<br />

Noleggio autoveicoli 42<br />

Apertura di media struttura di vendita 43<br />

Polizia Locale Accertamenti anagrafici dei vigili urbani 28<br />

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