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Circolazione stradale L´accertamento dello stato di ... - Edk Editore Srl

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Gent.mo Abbonato, in questo numero proponiamo:<br />

<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

<strong>L´accertamento</strong> <strong>dello</strong> <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione<br />

dovuto all´assunzione <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti o psicotrope. Note a margine<br />

della sentenza della Corte <strong>di</strong> Cassazione,<br />

Sez. IV Penale, 16 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 48004<br />

<strong>di</strong> Massimo Ancillotti<br />

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<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

Disciplina delle patenti straniere<br />

<strong>di</strong> Manuela Nocentini<br />

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Proce<strong>di</strong>mento sanzionatorio<br />

Notifiche ai sensi dell´art. 140 c.p.c. e<br />

mo<strong>di</strong>fiche in seguito alla sentenza della<br />

Corte Costituzionale n. 3/2010<br />

<strong>di</strong> Massimo Ancillotti<br />

Leggi l´articolo<br />

Normativa<br />

L. 23 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010),<br />

art. 2, comma 12 - E´ demandata alle regioni la facoltà <strong>di</strong><br />

prevedere che sia presentato il documento <strong>di</strong> regolarità<br />

contributiva (DURC) per ottenere l´autorizzazione al<br />

commercio ambulante.<br />

Prassi<br />

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei<br />

trasporti 15 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 107746 - Registri <strong>di</strong><br />

contabilizzazione dei materiali in custo<strong>di</strong>a presso gli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

consulenza automobilistica abilitati alle procedure<br />

semplificate<br />

Circolare del Ministero dell´interno 18 novembre<br />

2009, n. 7170 - Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante<br />

"Disposizioni in materia <strong>di</strong> sicurezza pubblica"<br />

Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei<br />

trasporti 18 maggio 2009, n. 0049984/08.03 - Carta <strong>di</strong><br />

qualificazione del conducente. Norme per il parco veicolare<br />

e per lo svolgimento dei corsi delle autoscuole e dei centri <strong>di</strong><br />

istruzione automobilistica<br />

Commercio e Polizia Amministrativa<br />

Cessazione dell´attività e fine<br />

dell´autorizzazione<br />

Un soggetto può richiedere alla P.A. il rilascio <strong>di</strong> un titolo<br />

autorizzatorio. Ma se decide <strong>di</strong> cessare l´attività dopo che la<br />

P.A. gli ha rilasciato il titolo legittimante, che fine fa<br />

l´autorizzazione? La questione è complessa ed<br />

interessante, perché un caso così frequente ha bisogno <strong>di</strong><br />

essere correttamente inquadrato. In tal senso, tuttavia, un<br />

valido aiuto viene dalla giurisprudenza, ed in particolare da<br />

una sentenza del T.A.R. Campania che, un paio <strong>di</strong> anni fa,<br />

ha espressamente esaminato il fatto.<br />

<strong>di</strong> Marilisa Bombi<br />

Leggi l´articolo<br />

Commercio e Polizia Amministrativa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica<br />

operativa<br />

Disciplina relativa al settore del commercio (III)<br />

Esercizi <strong>di</strong> vicinato:<br />

Comunicazione irregolare e/o parziale per apertura,<br />

trasferimento o ampliamento<br />

Ven<strong>di</strong>ta prodotti <strong>di</strong> un settore merceologico <strong>di</strong>verso da<br />

quello comunicato<br />

<strong>di</strong> Roberto Capretta<br />

Leggi l´articolo<br />

Ambiente e Territorio<br />

Futuro italiano circa la prevenzione del<br />

traffico illecito <strong>di</strong> rifiuti: Sistema Informatico<br />

<strong>di</strong> Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI)<br />

<strong>di</strong> Rosa Bertuzzi<br />

Leggi l´articolo<br />

Giurisprudenza<br />

Consiglio <strong>di</strong> Stato, Sez. V, sentenza 29 <strong>di</strong>cembre<br />

2009, n. 8997 - Obbligo per i vigili urbani <strong>di</strong> portare in<br />

servizio le armi in dotazione<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 21<br />

<strong>di</strong>cembre 2009, n. 26918 - Sospensione dei termini<br />

processuali in periodo feriale<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 18<br />

<strong>di</strong>cembre 2009, n. 26736 - Legittima la redazione del<br />

verbale da parte <strong>di</strong> qualsiasi soggetto che faccia parte<br />

dell´organo <strong>di</strong> Polizia Stradale procedente e sia abilitato a<br />

compiere gli accertamenti<br />

Per richiedere un nuovo abbonamento a PL.COM o rinnovare un abbonamento scaduto contattare l´agente EDK<br />

<strong>di</strong> zona o scrivere al seguente in<strong>di</strong>rizzo: info@edke<strong>di</strong>tore.it<br />

NOVITA´ EDITORIALI<br />

FORMULARIO DEL COMMERCIO E DEI PUBBLICI PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL TUSSLL<br />

ESERCIZI<br />

<strong>di</strong> Giancarlo Frattulillo<br />

<strong>di</strong> Elena Fiore<br />

Tutte le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 in un<br />

La seconda e<strong>di</strong>zione del volume è aggiornata a tutte<br />

pratico formato (cod. 95900).<br />

le recenti novità legislative nazionali e regionali.<br />

(cod. 95894).<br />

Descrizione completa<br />

Descrizione completa<br />

Pubblicazione settim.<br />

in abbonamento<br />

Registr. Trib. <strong>di</strong> Rimini<br />

n. 21 del 27/10/2009<br />

Direttore responsabile:<br />

Andrea Penazzi<br />

EDK E<strong>di</strong>tore<br />

www.edke<strong>di</strong>tore.it<br />

Gerenza<br />

n. 3<br />

29/01/2010<br />

Anno IV<br />

"Autonoleggio con conducenti: serve il<br />

bando del Comune"<br />

ItaliaOggi<br />

27 gennaio 2010<br />

<strong>di</strong> Debora Alberici<br />

Devono essere sequestrate le<br />

autorizzazioni <strong>di</strong> autonoleggio con<br />

conducente rilasciate dal Comune con<br />

regolamento emesso in violazione delle<br />

leggi <strong>di</strong> settore. È infatti obbligatorio per<br />

l´Ente Locale, in ossequio alle norme e ai<br />

principi comunitari, in<strong>di</strong>re sempre un bando<br />

<strong>di</strong> gara prima <strong>di</strong> rilasciare le nuove licenze.<br />

A questa interessante conclusione è giunta<br />

la Corte <strong>di</strong> Cassazione con la sentenza n.<br />

3288 del 26 gennaio 2010.<br />

INDICE PER AUTORE<br />

INDICE TEMATICO<br />

INDICE DEI QUESITI<br />

Visualizza le pubblicazioni EDK in materia<br />

<strong>di</strong> Polizia Locale, commercio e pubblici<br />

esercizi


RUOLO E INGIUNZIONE FISCALE<br />

I VEICOLI IN STATO DI FERMO, SEQUESTRO,<br />

<strong>di</strong> Massimo Ancillotti<br />

CONFISCA E ABBANDONO<br />

Una guida operativa per orientarsi nella complessità <strong>di</strong> Massimo Ancillotti, Cataldo Lo Iacono e Antonella<br />

delle procedure (cod. 93381).<br />

Descrizione completa<br />

Manzione<br />

Un vademecum completo per la gestione operativa<br />

della requisizione dei veicoli (cod. 93392).<br />

Descrizione completa<br />

AGENDA POLIZIA LOCALE E COMMERCIO 2010<br />

Un organizer arricchito da approfon<strong>di</strong>menti, casi<br />

pratici e quesiti tratti da PL.com (cod. 95924).<br />

Descrizione completa<br />

LA SICUREZZA DEI LOCALI PUBBLICI<br />

<strong>di</strong> Marilisa Bombi<br />

Gli in<strong>di</strong>rizzi operativi per il rilascio delle<br />

autorizzazioni e l´attivazione dei controlli (cod.<br />

95917).<br />

Descrizione completa<br />

LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA<br />

<strong>di</strong> Elena Fiore e Clau<strong>di</strong>a Capucci<br />

L´analisi della <strong>di</strong>sciplina e le linee guida del<br />

Garante, con in<strong>di</strong>cazioni operative e modulistica<br />

(cod. 93374).<br />

Descrizione completa<br />

PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL NUOVO CODICE<br />

DELLA STRADA<br />

<strong>di</strong> Massimo Ancillotti, Cataldo Lo Iacono e Antonella<br />

Manzione<br />

Le infrazioni e le sanzioni a portata <strong>di</strong> mano per un<br />

pronto utilizzo su strada (cod. 95896).<br />

Descrizione completa<br />

CODICE DELLA STRADA<br />

<strong>di</strong> Massimo Ancillotti, Cataldo Lo Iacono e Antonella<br />

Manzione<br />

L´opera, annotata e coor<strong>di</strong>nata, propone anche il<br />

Regolamento <strong>di</strong> attuazione e le leggi complementari<br />

(cod. 94829).<br />

Descrizione completa<br />

MODULISTICA ACCERTAMENTO VIOLAZIONI C.D.S.<br />

Verbali, blocchi e registri. Catalogo online:<br />

www.edke<strong>di</strong>tore.it<br />

EDK organizza<br />

le seguenti giornate <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o:<br />

LA SICUREZZA DEI LOCALI<br />

E DEGLI SPAZI PUBBLICI<br />

Relatrice:<br />

Dott.ssa Marilisa Bombi<br />

17 febbraio 2010<br />

Vedelago (TV)<br />

Sala Comunale<br />

Piazza Martiri della Libertà, 16<br />

23 febbraio 2010<br />

Chiavenna (SO)<br />

Comunità Montana Valchiavenna<br />

Via C. Lena Perpenti, 8/10


<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

L’ACCERTAMENTO DELLO STATO DI ALTERAZIONE DOVUTO ALL’ASSUNZIONE<br />

DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE. NOTE A MARGINE DELLA<br />

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE, 16 DICEMBRE<br />

2009, N. 48004<br />

La recente sentenza del 16 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 48004, offre lo spunto per tornare sul<br />

tema dell’accertamento del reato che il co<strong>di</strong>ce della strada descrive in rubrica all’articolo<br />

187, in maniera significativa, come “Guida in <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione psico-fisica per uso <strong>di</strong><br />

sostanze stupefacenti”, volendo significare con ciò una fattispecie ben definita, <strong>di</strong> non<br />

semplice accertamento, dove lo <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione è <strong>di</strong> tutta evidenza riconducibile<br />

all’uso <strong>di</strong> sostanze stupefacenti (o psicotrope).<br />

Mentre è sufficientemente delineato il fenomeno dell’abuso <strong>di</strong> bevande alcoliche, che<br />

configura il reato previsto e punito dall’articolo 186 del co<strong>di</strong>ce della strada, quando<br />

connesso alla guida <strong>di</strong> qualsiasi veicolo sulle strade destinate alla circolazione pubblica,<br />

meno rilevante, almeno in apparenza e in soli termini numerici, è il reato analogo legato<br />

all’uso <strong>di</strong> sostanze assolutamente vietate, come gli stupefacenti, o a quelle il cui uso è<br />

consentito nell’ambito dei protocolli me<strong>di</strong>ci per la cura <strong>di</strong> particolari patologie, come le<br />

sostanze psicotrope, le quali possono essere invece prescritte, fermo restando il <strong>di</strong>vieto<br />

<strong>di</strong> guidare veicoli sotto il loro effetto. Questa <strong>di</strong>versa incidenza percentuale è solo in<br />

parte legata alla minore <strong>di</strong>ffusione delle sostanze illegali, rispetto alle bevande alcoliche,<br />

poiché uno dei motivi che rendono il fenomeno meno evidente statisticamente risiede<br />

nella maggiore <strong>di</strong>fficoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare le sostanze assunte dal conducente e <strong>di</strong> correlare<br />

l’alterazione alla presenza <strong>di</strong> queste nei liqui<strong>di</strong> biologici.<br />

Riguardo alla possibilità <strong>di</strong> accertare il reato consistente nell’aver guidato in <strong>stato</strong> <strong>di</strong><br />

ebbrezza si è consolidato un in<strong>di</strong>rizzo della giurisprudenza <strong>di</strong> legittimità che ormai ha<br />

definitivamente attecchito anche nelle aule dei Tribunali ed ha resistito alla mo<strong>di</strong>fica<br />

dell’articolo 186, comma 2, avvenuta ad opera del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117<br />

(G.U. 4/8/2007 n. 180), recante “Disposizioni urgenti mo<strong>di</strong>ficative del co<strong>di</strong>ce della strada<br />

per incrementare i livelli <strong>di</strong> sicurezza nella circolazione”.<br />

In base alle conoscenze e all’esperienza dell’uomo me<strong>di</strong>o, si è ritenuto che chiunque<br />

possa verificare l’abuso <strong>di</strong> bevande alcoliche, apprezzandone l’effetto in base a sintomi<br />

noti ai più. L’alito vinoso o comunque alcolico dà la percezione della sostanza assunta,<br />

mentre il comportamento (andamento barcollante, guida pericolosa, etc.) ed i sintomi<br />

(sudorazione eccessiva, loquela sconnessa, ecc.) ne testimoniano gli effetti negativi sulla<br />

guida del veicolo, costituendo quell’ebbrezza alcolica sufficiente ad integrare il reato del<br />

co<strong>di</strong>ce della strada, senza che sia necessaria, ai fini della sussistenza dell’illecito penale<br />

previsto in termini generali dal comma 1 dell’articolo 186, una precisa quantificazione<br />

dell’alcolemia.<br />

Diverso e più complesso è invece l’accertamento del reato descritto in rubrica<br />

dell’articolo 187 del co<strong>di</strong>ce della strada, per il quale non è sufficiente la sola presenza <strong>di</strong>


una alterazione comportamentale del conducente, né il solo rinvenimento nei liqui<strong>di</strong><br />

biologici <strong>dello</strong> stesso dei principi attivi contenuti nelle sostanze stupefacenti o<br />

psicotrope. La giurisprudenza, sul punto, è assolutamente costante: tra le tante,<br />

Cassazione penale, Sezione IV, 6 giugno 2007, Loffredo; Sezione IV, 7 febbraio 2007,<br />

Macchiarelli; Sezione VI, 1 marzo 2006, Orsini; Sezione VI, 28 aprile 2006, Ver<strong>di</strong>. Più <strong>di</strong><br />

recente, questa interpretazione ha ottenuto nuovo conforto dalla medesima Sezione IV,<br />

con la sentenza 9 luglio 2009, n. 28219, nella quale i giu<strong>di</strong>ci hanno riba<strong>di</strong>to il principio <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>ritto secondo il quale “ai fini della configurabilità della contravvenzione <strong>di</strong> guida sotto<br />

l'influenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti è necessario che lo <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione del<br />

conducente dell'auto venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong><br />

biologici, onde deve escludersi che lo <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione possa essere desunto da<br />

elementi sintomatici esterni, come invece è ammesso per l'ipotesi <strong>di</strong> guida sotto<br />

l'influenza dell'alcool, in quanto l'accertamento richiede conoscenze tecniche<br />

specialistiche in relazione alla in<strong>di</strong>viduazione ed alla quantificazione delle sostanze”.<br />

Della questione si era occupata a suo tempo anche la Corte Costituzionale, la quale, con<br />

or<strong>di</strong>nanza 25 luglio 2001, n. 306 aveva ritenuto non irragionevole la <strong>di</strong>stinzione operata<br />

dal Legislatore tra il conducente in <strong>stato</strong> <strong>di</strong> ebbrezza da alcool, rispetto a quello in <strong>stato</strong><br />

<strong>di</strong> alterazione fisica e psichica correlata con l’uso <strong>di</strong> sostanze stupefacenti o psicotrope,<br />

prevedendo due <strong>di</strong>verse ipotesi <strong>di</strong> reato e <strong>di</strong>sciplinando in relazione alla seconda<br />

peculiari forme <strong>di</strong> controllo, la cui esecuzione é inibita agli organi <strong>di</strong> polizia strada poiché<br />

richiede conoscenze tecniche e specialistiche, anche per quanto riguarda la<br />

qualificazione delle sostanze. Il <strong>di</strong>fferente trattamento riservato al conducente del<br />

veicolo che si trovi in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> alterazione psico-fisica derivante dall’influenza <strong>di</strong><br />

alcool - per il quale non é esperibile l’accompagnamento presso idonea struttura<br />

pubblica per il prelievo <strong>di</strong> campioni <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> biologici, ma soltanto l’accertamento da<br />

effettuarsi me<strong>di</strong>ante analisi dell’aria alveolare espirata - trova giustificazione nell’attuale<br />

<strong>stato</strong> delle conoscenze tecnico-scientifiche, che non hanno reso <strong>di</strong>sponibile, per la<br />

verifica dell’uso <strong>di</strong> sostanze stupefacenti, una strumentazione analoga a quella utilizzata<br />

per il rilevamento <strong>dello</strong> <strong>stato</strong> <strong>di</strong> ebbrezza derivante dall’assunzione <strong>di</strong> sostanze alcoliche,<br />

strumentazione che, pur essendo meno invasiva, permette riscontri imme<strong>di</strong>ati ed<br />

affidabili. La stessa Corte Costituzionale, con sentenza 30 maggio 1996, n. 194, ha<br />

ritenuto non fondata la questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale dell'art. 187, sollevata in<br />

riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 32, secondo<br />

comma, della Costituzione, per cui all'agente è rimessa esclusivamente una valutazione<br />

nel momento iniziale, in or<strong>di</strong>ne a circostanze oggettive e sintomatiche che, per la loro<br />

contingenza, egli soltanto può apprezzare, ed a lui, conseguentemente, viene attribuita<br />

la facoltà <strong>di</strong> accompagnare il conducente per la sottoposizione al prelievo <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong><br />

biologici e alla contestuale visita me<strong>di</strong>ca, senza che per questo si possa intendere violata<br />

la libertà personale <strong>di</strong> quest'ultimo, considerato che egli non subisce coartazione alcuna,<br />

potendosi rifiutare in caso <strong>di</strong> ritenuto abuso <strong>di</strong> potere da parte dell'agente (così in<br />

sentenza).<br />

Tutto questo sta quin<strong>di</strong> a significare che, se da un lato la valutazione dei sintomi da<br />

parte dell’agente <strong>di</strong> polizia <strong>stradale</strong> può essere ritenuta sufficiente per l’accertamento<br />

dell’ebbrezza alcolica <strong>di</strong> un conducente, senza necessità <strong>di</strong> un riscontro strumentale del<br />

grado <strong>di</strong> alcolemia, parametro quest’ultimo in<strong>di</strong>spensabile al solo fine dell’in<strong>di</strong>viduazione<br />

della pena e delle sanzioni da applicare in relazione alle tre fasce <strong>di</strong> ebbrezza elencate<br />

nell’articolo 186, comma 2, lettere a), b) e c), dall’altro, lo <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione <strong>di</strong> un<br />

conducente, correlato all’uso <strong>di</strong> sostanze stupefacenti o psicotrope, può essere accertato<br />

solo con la qualificazione delle sostanze assunte e la contestuale visita me<strong>di</strong>ca che<br />

consenta <strong>di</strong> ricollegare lo <strong>stato</strong> del conducente alle sostanze assunte, in un rapporto <strong>di</strong><br />

effetto-causa.<br />

Non è <strong>di</strong>fficile comprendere la <strong>di</strong>fferenza tra le due fattispecie previste e punite dagli<br />

articoli 186 e 187, laddove si abbia presente la definizione giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> sostanza<br />

stupefacente o psicotropa. Poco interessa ai fini della sussistenza del reato se il<br />

conducente è alterato, né ha rilievo che lo stesso abbia assunto una sostanza che abbia<br />

causato in lui uno <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione evidente. Quello che in primo luogo deve essere<br />

accertato è la natura della sostanza assunta e per questo è fondamentale l’esame <strong>di</strong><br />

laboratorio sui liqui<strong>di</strong> biologici del conducente. Tali considerazioni <strong>di</strong>scendono dal fatto<br />

che una sostanza può causare l’alterazione <strong>di</strong> un soggetto senza per questo essere


definibile come sostanza stupefacente o psicotropa, in quanto non elencata delle tabelle<br />

allegate al T.U. sugli stupefacenti.<br />

Infatti, perché una sostanza possa <strong>di</strong>rsi stupefacente o psicotropa e per questo essere<br />

vietata o comunque soggetta ad una prescrizione me<strong>di</strong>ca, è necessario che essa risulti<br />

censita nelle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,<br />

n. 309 (1). La stessa Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sez. I Penale, con sentenza del 17 maggio<br />

2007, n. 19056, ha riba<strong>di</strong>to la nozione legale <strong>di</strong> stupefacente, la quale esclude che si<br />

possa definire stupefacente una sostanza per il solo fatto <strong>di</strong> poter alterare il<br />

comportamento dell’assuntore e creare in lui una <strong>di</strong>pendenza, ma è necessario che<br />

questa sia ricompressa in una delle tabelle realizzate ai sensi degli articoli 13 e 14 del<br />

Testo unico, le quali contengono l'elenco <strong>di</strong> tutte le sostanze e i preparati in<strong>di</strong>cati nelle<br />

convenzioni e negli accor<strong>di</strong> internazionali e che vengono aggiornate con decreto del<br />

Ministero della salute.<br />

Quando si è accertato, con gli esami <strong>di</strong> laboratorio svolti sul prelievo dei liqui<strong>di</strong> biologici,<br />

ovvero anche sul sangue prelevato con il consenso della persona sottoposta all’indagine,<br />

che la sostanza rinvenuta rientra nella definizione legale <strong>di</strong> stupefacente o <strong>di</strong> sostanza<br />

psicotropa, allora è necessario determinare che l’alterazione riscontrata sul conducente<br />

è l’effetto dell’assunzione <strong>di</strong> droghe o <strong>di</strong> farmaci psicotropi.<br />

Da ciò consegue che la sola presenza <strong>di</strong> sostanze stupefacenti o psicotrope<br />

nell’organismo <strong>di</strong> un conducente non è <strong>di</strong> per sé sufficiente a determinare la<br />

responsabilità penale per la violazione dell’articolo 187 del co<strong>di</strong>ce della strada, poiché è<br />

necessario <strong>di</strong>mostrare che il conducente è alterato per l’effetto contingente <strong>di</strong> tali<br />

sostanze. La letteratura scientifica ha ormai chiarito, e ciò è patrimonio <strong>di</strong> conoscenza<br />

comune, che i metaboliti <strong>di</strong> talune sostanze hanno una persistenza nell’organismo<br />

umano ben superiore agli effetti causati nel soggetto che ne ha fatto uso, sicché ben si<br />

può riscontrare presenza <strong>di</strong> cannabinoi<strong>di</strong> a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> 48 ore dalla loro assunzione,<br />

quando è risaputo che gli effetti della marijuana hanno una intensità ed una durata<br />

assai ridotte.<br />

In tali casi, quando la presenza delle sostanze vietate è asintomatica, mai potrà <strong>di</strong>rsi<br />

accertato il reato <strong>di</strong> cui all’articolo 187 del co<strong>di</strong>ce della strada, mentre invece questo<br />

fattore potrà essere rilevante ai fini della segnalazione al prefetto competente in ragione<br />

della residenza dell’assuntore <strong>dello</strong> stupefacente, per l’eventuale applicazione delle<br />

sanzioni amministrative <strong>di</strong> cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

9 ottobre 1990, n. 309 e ai fini della segnalazione all’UMC per la decisione in merito alla<br />

revisione della patente o del certificato <strong>di</strong> idoneità alla guida del ciclomotore, ai sensi<br />

dell’articolo 128 del co<strong>di</strong>ce della strada.<br />

Da quanto sopra considerato <strong>di</strong>scende che, in caso <strong>di</strong> rifiuto <strong>di</strong> sottoporsi agli<br />

accertamenti ospedalieri, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quello che avviene per la guida in <strong>stato</strong> <strong>di</strong><br />

ebbrezza, non potrà ritenersi provato il reato <strong>di</strong> cui all’articolo 187 del co<strong>di</strong>ce della<br />

strada, né la violazione amministrativa prevista dall’articolo 75 del decreto del<br />

Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ferma restando l’applicazione delle<br />

pesanti sanzioni penali ed amministrative in ragione dell’articolo 187, comma 8 del<br />

co<strong>di</strong>ce della strada.<br />

Tutti i concetti sino a qui proposti in questo breve commento, su una materia che<br />

meriterebbe un ben più ampio approfon<strong>di</strong>mento, sono ripresi dalla più recente sentenza<br />

del 16 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 48004, per cui viene riba<strong>di</strong>to che le modalità per accertare in<br />

reato in parola non possono essere se <strong>di</strong>verse da quelle previste dall’articolo 187 del<br />

co<strong>di</strong>ce della strada e che, pertanto, affinché possa dunque affermarsi la responsabilità<br />

dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso<br />

si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì bisogna <strong>di</strong>mostrare egli<br />

guidava in <strong>stato</strong> d'alterazione causato da tale assunzione (Cass. IV, 33312/08, Gagliano<br />

cit.).<br />

Tuttavia, a <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> quello che potrebbe desumersi dalla lettura dell’articolo 187,<br />

secondo i giu<strong>di</strong>ci non è necessario l'espletamento <strong>di</strong> una specifica visita me<strong>di</strong>ca per<br />

affermare la sussistenza della alterazione, ben potendo il giu<strong>di</strong>ce desumerla dagli<br />

accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto<br />

si è verificato.<br />

Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure, invece, a fronte <strong>di</strong> un riscontro positivo delle analisi sui liqui<strong>di</strong><br />

biologici, aveva ritenuto irrilevante la descrizione fatta dagli agenti, a quanto è dato <strong>di</strong>


conoscere dalla sentenza, concernente gli occhi luci e arrossati del conducente.<br />

In verità, al <strong>di</strong> là del principio della libertà della prova e del libero convincimento del<br />

giu<strong>di</strong>ce, qui pare <strong>di</strong> dover piuttosto sottolineare che, se la descrizione dei sintomi<br />

consiste solo nell’arrossamento degli occhi, <strong>di</strong>fficilmente si potrà arrivare ad una<br />

sentenza <strong>di</strong> condanna, dato che l’alterazione deve essere riferibile alla capacità <strong>di</strong> guida<br />

ed il solo arrossamento degli occhi non sembra da un lato un elemento tale <strong>di</strong> per sé<br />

solo a far scemare la capacità <strong>di</strong> guida, ma soprattutto esso può essere causato da<br />

molteplici fattori patologici (allergie, raffreddori, stati febbrili, congiuntiviti, etc.) o<br />

traumatici (polvere, aci<strong>di</strong>, esalazioni, fotosensibilità, ecc.), del tutto avulsi<br />

dall’assunzione <strong>di</strong> stupefacenti.<br />

Comunque, la Corte cassa la sentenza e rinvia al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito competente per un<br />

nuovo giu<strong>di</strong>zio, tenendo conto della possibilità <strong>di</strong> espletare supplementi istruttori, anche<br />

attraverso l'esercizio <strong>di</strong> poteri officiosi, in modo da poter stabilire la portata<br />

dell’intossicazione in base all’elemento quantitativo riscontrato dall’esame dei liqui<strong>di</strong><br />

biologici, tenendo conto dei sintomi riscontrati dagli agenti.<br />

__________<br />

(1) (Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1990, n. 255 - S.O. n. 67) - Testo unico delle leggi in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina degli<br />

stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati <strong>di</strong> tossico<strong>di</strong>pendenza.<br />

Massimo Ancillotti<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione - Sez. IV Penale<br />

SENTENZA 16 DICEMBRE 2009, n. 48004<br />

1. Con sentenza dei 1° giugno 2007 il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace <strong>di</strong> Tirano, assolveva () dal reato <strong>di</strong><br />

cui all'art. 187 del co<strong>di</strong>ce della strada per essere <strong>stato</strong> colto alla guida della sua auto in<br />

<strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione psicofisica dovuta all'assunzione <strong>di</strong> cannabinoi<strong>di</strong> (fatto acc. in Livigno<br />

il 10/1/2006).<br />

Osservava il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace che benché le analisi biologiche svolte sulla persona<br />

dell'imputato avessero dato esito positivo (79 ng\ml a fronte <strong>di</strong> consentito <strong>di</strong> 50 ng\ml),<br />

non sussisteva alcuna valutazione me<strong>di</strong>ca sullo <strong>stato</strong> psicofisico dell'imputato attestate la<br />

sua alterazione, non potendo a ciò supplire la deposizione dei verbalizzanti circa gli occhi<br />

arrossati e luci<strong>di</strong> che presentava l’imputato al momento del fermo.<br />

2. Avverso la sentenza ha proposto appello il P.M., qualificato poi come ricorso dal<br />

Tribunale <strong>di</strong> Sondrio, lamentando la violazione <strong>di</strong> legge ed il <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> motivazione,<br />

essendo giunto il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace al proscioglimento pur in presenza sia <strong>di</strong> elementi<br />

sintomatici <strong>di</strong> responsabilità, su cui avevano deposto i verbalizzanti, che degli esiti degli<br />

accertamenti biologici.<br />

3. Con memoria depositata il 20\10\2009, il <strong>di</strong>fensore dell'imputato chiedeva la<br />

declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità del ricorso ed, in subor<strong>di</strong>ne, il rigetto.<br />

Va osservato che questa Corte ha <strong>di</strong> recente riba<strong>di</strong>to che la condotta tipica del reato<br />

previsto dall'art. 187 del co<strong>di</strong>ce della Strada non è quella <strong>di</strong> chi guida dopo aver assunto<br />

sostanze stupefacenti, bensì quella <strong>di</strong> colui che guida in <strong>stato</strong> d'alterazione psico-fisica<br />

determinato da tale assunzione. Perché possa dunque affermarsi la responsabilità<br />

dell'agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso<br />

si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in <strong>stato</strong><br />

d'alterazione causato da tale assunzione (Cass. IV, 33312\08, Gagliano).


In breve, mentre per affermare la sussistenza della guida in <strong>stato</strong> <strong>di</strong> ebbrezza alcolica è<br />

sufficiente che vi sia una prova sintomatica dell'ebbrezza, o che il conducente del veicolo<br />

abbia superato uno dei tassi alcolemici in<strong>di</strong>cati nel comma 2° dell'art. 186 del co<strong>di</strong>ce<br />

della strada; per affermare la sussistenza della contravvenzione <strong>di</strong> cui all'art. 187 Co<strong>di</strong>ce<br />

della strada è necessario sia un accertamento tecnico-biologico, sia che altre circostanze<br />

provino la situazione <strong>di</strong> alterazione psico-fisica.<br />

Ciò perché l'uso <strong>di</strong> droga non può che essere accertato nei mo<strong>di</strong> previsti dal comma<br />

secondo dell'art. 187, attraverso cioè un esame tecnico su campioni <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> biologici,<br />

non potendo desumersi da elementi sintomatici esterni (come invece è ammesso per<br />

l'ipotesi <strong>di</strong> guida sotto l'influenza dell'alcool), in quanto l'accertamento richiede<br />

conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla in<strong>di</strong>viduazione ed alla quantificazione<br />

delle sostanze (cfr. cass. IV, 14803/06, Petillo).<br />

In questa ottica la <strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina tra l'art. 186 e 187 Co<strong>di</strong>ce della strada trova<br />

una sua giustificazione razionale.<br />

4.2. Nel caso <strong>di</strong> specie il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, dopo avere precisato che la alterazione psicofisica<br />

è un elemento costitutivo della fattispecie in <strong>di</strong>samina, ha evidenziato che dagli atti<br />

processuali non emergevano elementi da cui desumere la sua sussistenza (in particolare<br />

una specifica analisi me<strong>di</strong>ca), assolvendo quin<strong>di</strong> l'imputato.<br />

Orbene va ricordato che questa Corte <strong>di</strong> legittimità, sebbene abbia affermato che ai fini<br />

della configurabilità della contravvenzione <strong>di</strong> guida sotto l’influenza <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti, è necessario che lo <strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione del conducente dell'auto venga<br />

accertato nei mo<strong>di</strong> previsti dal comma secondo <strong>dello</strong> stesso articolo, attraverso un<br />

esame tecnico su campioni <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi<br />

sintomatici esterni (cass. IV, 14803\06, Petillo), non pretende necessariamente<br />

l'espletamento <strong>di</strong> una specifica analisi me<strong>di</strong>ca per affermare la sussistenza della<br />

alterazione, ben potendo il giu<strong>di</strong>ce desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente<br />

alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato.<br />

Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la<br />

quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 Co<strong>di</strong>ce della strada ha affermato<br />

trovarsi "in presenza <strong>di</strong> una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due<br />

elementi, l'uno obiettivamente rilevabile rilevabile dagli agenti <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria (lo<br />

<strong>stato</strong> <strong>di</strong> alterazione), e per il quale possono valere in<strong>di</strong>ci sintomatici, l'altro, consistente<br />

nell'accertamento della presenza nei fisiologici del conducente, <strong>di</strong> tracce <strong>di</strong> sostanze<br />

stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante<br />

non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione <strong>di</strong> quelle sostanze può provocare<br />

in concreto nei singoli soggetti" (C.Cost, ord. 277 del 2004).<br />

Nel caso che ci occupa, il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito, a fronte degli esiti positivi delle indagini<br />

biologiche e delle deposizioni dei verbalizzanti (rilevamento occhi luci<strong>di</strong> ed arrossati del<br />

conducente), ha giustificato l'assoluzione sulla base dell'assenza <strong>di</strong> una pretesa analisi<br />

me<strong>di</strong>ca, senza dare un'adeguata motivazione della irrilevanza dei dati probatori già<br />

acquisiti, a fronte <strong>di</strong> una fattispecie criminosa <strong>di</strong> reato <strong>di</strong> pericolo; senza valutare,<br />

inoltre, la possibilità <strong>di</strong> espletare supplementi istruttori, anche attraverso l'esercizio <strong>di</strong><br />

poteri officiosi (cfr. Cass. V, 21232\09, D'Aloisio).<br />

Il provve<strong>di</strong>mento impugnato va pertanto annullato e rinviato al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> merito<br />

competente per un nuovo giu<strong>di</strong>zio alla luce <strong>di</strong> quanto sopra in<strong>di</strong>cato.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giu<strong>di</strong>zio al Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> Pace <strong>di</strong><br />

Tirano.<br />

Così deciso in Roma il 4 novembre 2009.<br />

Sentenza depositata il 16 <strong>di</strong>cembre 2009.


<strong>Circolazione</strong> <strong>stradale</strong><br />

DISCIPLINA DELLE PATENTI STRANIERE<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Per affrontare con la necessaria preliminare chiarezza l’argomento in <strong>di</strong>scussione è<br />

in<strong>di</strong>spensabile tenere presente che tutto il complesso delle norme <strong>di</strong> cui, nell’imme<strong>di</strong>ato<br />

prosieguo si tenta una sommaria ricostruzione, non si applica alla cosiddetta circolazione<br />

internazionale, ossia a quel fenomeno rappresentato dalla occasionale e momentanea<br />

circolazione in Italia con patenti rilasciate da qualsiasi Stato estero, prima della formale<br />

acquisizione della residenza anagrafica. In questa fase sono applicabili solo le<br />

<strong>di</strong>sposizioni sull’obbligo della traduzione oltre, ovviamente, a quelle attinenti la verifica<br />

della vali<strong>di</strong>tà della patente e della sua adeguatezza in or<strong>di</strong>ne al veicolo guidato,<br />

potendosi, in caso <strong>di</strong> illeciti, ipotizzare violazioni financo relative alla stessa mancanza<br />

del documento se rilasciato da un Paese non comunitario o aderente SEE, ovvero<br />

limitate alla violazione dell’articolo 125 o 126 in caso <strong>di</strong> guida con patente non adeguata<br />

al veicolo o scaduta.<br />

Tanto premesso, entrando nel terreno della circolazione in Italia successiva alla<br />

acquisizione della residenza anagrafica in Italia è ulteriormente necessario <strong>di</strong>stinguere<br />

tra patenti rilasciate da Stati UE o SEE (spazio economico europeo) e patenti rilasciate<br />

da Stati extra-UE.<br />

I titolari <strong>di</strong> patenti rilasciate da Paesi comunitari e appartenenti allo SEE possono<br />

circolare in Italia con la patente straniera senza necessità <strong>di</strong> traduzione. Se la patente è<br />

scaduta, si applica la sanzione <strong>di</strong> cui all’art. 126, comma 7, nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada.<br />

Ai sensi dell’art. 136 nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada se i titolari <strong>di</strong> tali patenti acquistano la<br />

residenza in Italia, possono chiedere la conversione od il riconoscimento della propria<br />

abilitazione: non trattandosi <strong>di</strong> obbligo ma <strong>di</strong> facoltà, l’eventuale inadempimento non è<br />

sanzionato. Dall’acquisto della residenza si applicano le <strong>di</strong>sposizioni del n.C.d.S relative<br />

alla scadenza, requisiti e rinnovo della patente secondo le seguenti modalità:<br />

1) se la patente UE o SEE ha una scadenza: si calcola, in base all’art. 126 n.C.d.S, la<br />

durata corrispondente alla categoria <strong>di</strong> patente e all’età del titolare e si aggiunge alla<br />

data <strong>di</strong> acquisizione della residenza in Italia (es.: titolare


Se si tratta <strong>di</strong> documenti abilitativi alla guida non conformi a modelli <strong>di</strong> convenzioni<br />

internazionali, devono essere accompagnate da traduzione, pena l’applicazione della<br />

sanzione <strong>di</strong> cui all’art. 135 c. 2 e 4 n.C.d.S. Si possono ritenere conformi ai suddetti<br />

modelli tutte le patenti che presentano una classificazione e ripartizione in categorie<br />

analoga a quella presente nelle patenti italiane. La traduzione può essere effettuata dai<br />

funzionari della sede <strong>di</strong>plomatica o consolare italiana all’estero o della sede italiana della<br />

nazione interessata. E’ legittima la traduzione del perito, purchè giurata davanti a notaio<br />

o cancelliere giu<strong>di</strong>ziario.<br />

Come detto in premessa se il titolare <strong>di</strong> patente rilasciata in uno Stato extracomunitario<br />

non acquisisce la residenza in Italia, può guidare illimitatamente, a con<strong>di</strong>zione che la<br />

patente sia in corso <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà secondo le regole del Paese che l’ha rilasciata.<br />

Come precisato dalla circolare del Ministero dell’interno dell’11/12/2007, n.<br />

300/A/1/29353/111/84/1, per proseguire nell’esposizione occorre ulteriormente<br />

<strong>di</strong>stinguere tra patenti extra-UE convertibili o non convertibili.<br />

Alle patenti extracomunitarie convertibili si applica l’art. 136 nuovo co<strong>di</strong>ce della strada ai<br />

sensi del quale è possibile guidare con patente in corso <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà per un anno dal<br />

conseguimento della residenza; decorso tale termine la patente deve essere convertita.<br />

Alle patenti extracomunitarie non convertibili non si applica l’art. 136, bensì l’art. 135,<br />

laddove prevede la possibilità <strong>di</strong> guidare con patente valida per un anno dal<br />

conseguimento della residenza; decorso tale termine deve essere conseguita patente<br />

italiana.<br />

Alla luce <strong>di</strong> tale normativa:<br />

1) se il titolare <strong>di</strong> patente extra-UE non convertibile:<br />

- è residente in Italia da oltre un anno, si applica la sanzione penale <strong>di</strong> cui all’art. 116, c.<br />

13;<br />

- circola con patente scaduta (a prescindere dalla residenza), si applica la sanzione<br />

penale <strong>di</strong> cui all’art. 116, c. 13;<br />

2) se il titolare <strong>di</strong> patente extraUE convertibile:<br />

- non ha acqui<strong>stato</strong> la residenza in Italia e circola con patente scaduta, si applica la<br />

sanzione <strong>di</strong> cui all’art. 126, c. 7;<br />

- ha acqui<strong>stato</strong> la residenza in Italia da non oltre un anno e guida con patente scaduta,<br />

è sanzionato ai sensi dell’art. 126, c.7, richiamato dall’art. 136, c. 7;<br />

- ha acqui<strong>stato</strong> la residenza in Italia da oltre un anno e guida con patente valida, è<br />

sanzionato ai sensi dell’art. 126, c.7, richiamato dall’art. 136, c. 7;<br />

- ha acqui<strong>stato</strong> la residenza in Italia da oltre un anno e guida con patente scaduta, è<br />

sanzionato ai sensi dell’art. 116, c. 13 richiamato dall’art. 136, c. 6.<br />

Si sottolinea che in caso <strong>di</strong> conversione <strong>di</strong> patente straniera, le limitazioni per i<br />

neopatentati si calcolano dalla data del conseguimento della patente all’estero (riportata<br />

sul retro della patente italiana formato card rilasciata per conversione, nel campo 10; il<br />

rilascio per conversione è in<strong>di</strong>cato dal co<strong>di</strong>ce 70). Se invece la patente straniera non è<br />

convertibile, il titolare <strong>di</strong> patente italiana conseguita per esame è neopatentato a<br />

decorrere dalla data del conseguimento <strong>di</strong> quest’ultima senza che rilevi la precedente<br />

titolarità <strong>di</strong> patente straniera.<br />

Per completezza d’informazione riportiamo <strong>di</strong> seguito l’elenco degli Stati citati.<br />

PAESI UE<br />

AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA,<br />

GERMANIA, GRAN BRETAGNA, GRECIA, IRLANDA, LETTONIA, LITUANIA,<br />

LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA,<br />

ROMANIA, SLOVENIA, SLOVACCHIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.<br />

PAESI APPARTENENTI ALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE)<br />

ISLANDA, LIECHTENSTEIN, NORVEGIA.<br />

PAESI EXTRA-UE LE CUI PATENTI SONO CONVERTIBILI<br />

ALBANIA (1), ALGERIA, ARGENTINA, CROAZIA, EL SALVADOR (2), FILIPPINE,<br />

GIAPPONE, LIBANO, MACEDONIA, MAROCCO, MOLDOVA, PRINCIPATO DI MONACO,<br />

REPUBBLICA DI COREA, SAN MARINO, SVIZZERA, TAIWAN, TUNISIA, TURCHIA,<br />

URUGUAY (3).<br />

__________


(1) Accordo valido sino al 15 agosto 2014.<br />

(2) Accordo valido sino al 19 settembre 2014.<br />

(3) Accordo valido fino al 12 <strong>di</strong>cembre 2014.<br />

PAESI EXTRA-UE PER I QUALI LA CONVERSIONE È CONSENTITA SOLO PER<br />

ALCUNE CATEGORIE DI UTENTI<br />

CANADA: personale <strong>di</strong>plomatico e consolare; CILE: <strong>di</strong>plomatici e loro familiari; STATI<br />

UNITI: personale <strong>di</strong>plomatico e consolare e loro familiari; ZAMBIA: citta<strong>di</strong>ni in missione<br />

governativa e loro familiari.<br />

PAESI EXTRA-UE LE CUI PATENTI NON SONO CONVERTIBILI<br />

TUTTI GLI ALTRI.<br />

Riassumendo:<br />

Patente Situazione Sanzione Note<br />

UE e SEE<br />

Extra-UE<br />

(convertibile<br />

o non<br />

convertibile)<br />

Extra-UE<br />

convertibile<br />

Extra-UE<br />

non<br />

convertibile<br />

Patente scaduta Art. 126, c. 7<br />

Patente non conforme<br />

ai modelli <strong>di</strong><br />

convenzioni<br />

internazionali e non<br />

accompagnata da<br />

traduzione<br />

Titolare non residente<br />

in Italia e patente<br />

valida<br />

Titolare non residente<br />

in Italia e patente<br />

scaduta<br />

Titolare residente in<br />

Italia da oltre un anno<br />

e patente valida<br />

Titolare residente in<br />

Italia da non oltre un<br />

anno e patente<br />

scaduta,<br />

Titolare residente in<br />

Italia da oltre un anno<br />

e patente scaduta<br />

Patente scaduta<br />

(a prescindere dalla<br />

residenza)<br />

Titolare residente in<br />

Italia da oltre un anno<br />

Art. 135,<br />

c. 2 e 4<br />

Può circolare<br />

illimitatamente<br />

Art. 126, c. 7<br />

Art. 136, c. 7<br />

in rel. art. 126, c. 7<br />

Art. 136, c. 7<br />

in rel. art. 126, c. 7<br />

Art. 136, c. 6<br />

in rel. art. 116, c.<br />

13<br />

Art. 116, c. 13<br />

Art. 135, c. 1<br />

in rel. art. 116, c.<br />

13<br />

Non necessaria traduzione<br />

né conversione.<br />

Per l’applicazione dell’art.<br />

126, c. 7: se il titolare non<br />

è residente in Italia, si<br />

tiene conto della data <strong>di</strong><br />

scadenza riportata sulla<br />

patente; se il titolare è<br />

residente in Italia, dalla<br />

data <strong>di</strong> acquisizione della<br />

residenza si calcola la<br />

scadenza in base al nostro<br />

C.d.S. e si confronta con<br />

quella riportata sulla<br />

patente, scegliendo tra le<br />

due la scadenza che si<br />

verifica prima.<br />

Se la patente è scaduta o se<br />

il titolare acquista la<br />

residenza in Italia si veda la<br />

ripartizione seguente tra<br />

patente convertibile o non<br />

convertibile.


Manuela Nocentini


Commercio e Polizia Amministrativa<br />

CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ E FINE DELL’AUTORIZZAZIONE<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Un soggetto può richiedere alla P.A. il rilascio <strong>di</strong> un titolo autorizzatorio. Ma<br />

se decide <strong>di</strong> cessare l’attività dopo che la P.A. gli ha rilasciato il titolo<br />

legittimante, che fine fa l’autorizzazione? La questione è complessa ed<br />

interessante, perché un caso così frequente ha bisogno <strong>di</strong> essere<br />

correttamente inquadrato. In tal senso, tuttavia, un valido aiuto viene dalla<br />

giurisprudenza, ed in particolare da una sentenza del T.A.R. Campania che, un<br />

paio <strong>di</strong> anni fa, ha espressamente esaminato il fatto.<br />

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. III, con sentenza<br />

depositata il 28 giugno 2004, n. 9717, ha specificatamente affrontato il caso della<br />

riconsegna delle autorizzazioni, chiedendosi se la mera riconsegna dei documenti<br />

attestanti il rilascio <strong>di</strong> una licenza possa assumere il valore <strong>di</strong> rinunzia tacita alla stessa e<br />

se a tale comportamento consegua automaticamente l’estinzione della licenza. Secondo<br />

il collegio, l’atto <strong>di</strong> impulso, con il quale il privato assume l’iniziativa <strong>di</strong> intraprendere una<br />

determinata attività economica sottoposta ad un regime autorizzatorio, costituisce un<br />

elemento imprescin<strong>di</strong>bile rispetto al quale la pubblica amministrazione non può in alcun<br />

modo ingerirsi. Spetta infatti esclusivamente al privato la decisione se intraprendere una<br />

determinata attività economica, e quin<strong>di</strong> anche la eventuale decisione <strong>di</strong> cessare tale<br />

attività. L’incidenza dell’intervento pubblicistico riguarda invece, ha sottolineato il<br />

Giu<strong>di</strong>ce, la fase successiva a quella dell’iniziativa, la verifica cioè della sussistenza dei<br />

presupposti legali per il rilascio della autorizzazione e quin<strong>di</strong> la regolamentazione<br />

dell’esercizio dell’attività autorizzata.<br />

Non può pertanto porsi in dubbio che la decisione del privato <strong>di</strong> cessare l’esercizio<br />

dell’attività economica autorizzata, e cioè la sua rinunzia alla autorizzazione, incida sul<br />

provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio. La questione è tuttavia quella <strong>di</strong> stabilire quali effetti<br />

ricondurre a tale rinunzia e in quale modo essi si producano. A giu<strong>di</strong>zio del collegio, la<br />

rinunzia della licenza non determina l’automatica caducazione o estinzione del titolo<br />

autorizzativo. Infatti, in primo luogo va sottolineato, afferma la sentenza, che nessuna<br />

norma espressamente riconnette alla rinunzia l’imme<strong>di</strong>ata caducazione della licenza; a<br />

tali conclusioni non può nemmeno giungersi in via interpretativa, in relazione alle norme<br />

in materia <strong>di</strong> revoca, o meglio decadenza dell’autorizzazione.<br />

L’interesse dell’or<strong>di</strong>namento, quale si evince dal tenore <strong>di</strong> dette norme nonché della<br />

norma in tema <strong>di</strong> voltura, (il caso preso in esame riguardava un esercizio pubblico)<br />

consentendo la prosecuzione dell’attività ad opera <strong>di</strong> un altro soggetto, purché abbia i<br />

requisiti soggettivi, sembra infatti quello <strong>di</strong> evitare che un titolo autorizzativo rimanga<br />

formalmente in vita nonostante non sia più esercitata da alcuno l’attività autorizzata. Il


venir meno della autorizzazione non è determinato, quin<strong>di</strong>, dal venir meno della volontà<br />

da parte del titolare <strong>di</strong> proseguire l’attività autorizzata, ma esclusivamente al dato<br />

oggettivo della cessazione dell’attività, o per constatata inattività prolungata o per il<br />

venir meno dei requisiti soggettivi (iscrizione a determinati registri) da parte<br />

dell’intestatario della licenza.<br />

L’interesse pubblico perseguito, infatti, precisa ancora il collegio, è quello <strong>di</strong> garantire<br />

che talune attività dei privati, giu<strong>di</strong>cate <strong>di</strong> particolare rilevanza e per tale ragione<br />

sottoposte a specifici controlli e in taluni casi a contingentamento, una volta autorizzate<br />

siano effettivamente espletate. A tal fine si prevede la decadenza della licenza in caso <strong>di</strong><br />

cessazione dell’attività, in modo da rendere nuovamente <strong>di</strong>sponibili per terzi istanti il<br />

titolo autorizzativo, ovvero la voltura in caso <strong>di</strong> continuazione dell’attività da parte <strong>di</strong><br />

altro soggetto idoneo.<br />

L’or<strong>di</strong>namento, dunque, è in<strong>di</strong>fferente al permanere della titolarità dell’attività (e quin<strong>di</strong><br />

della licenza) in capo al medesimo soggetto, purché si tratti <strong>di</strong> un soggetto legittimato,<br />

ma si preoccupa <strong>di</strong> garantire la corrispondenza effettiva tra titoli autorizzativi rilasciati ed<br />

attività effettivamente esercitate.<br />

In questo quadro, la rinunzia <strong>di</strong> una licenza da parte del titolare non può avere alcun<br />

effetto <strong>di</strong>retto ed automatico sul provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio. Infatti, se la rinunzia è<br />

inserita in una vicenda traslativa o successoria dell’attività commerciale, essa non<br />

influisce in alcun modo sul provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio, che non cessa <strong>di</strong> esistere ad<br />

anzi viene volturato. Viceversa, quando la rinunzia è esclusivamente un atto ab<strong>di</strong>cativo e<br />

comporta quin<strong>di</strong> la cessazione dell’attività commerciale poiché non vi è nessun altro a<br />

subentrare, è la cessazione dell’attività a determinare il venir meno del titolo che ha<br />

perso la sua ragion d’essere e non la rinunzia in sé. Se infatti si volesse attribuire alla<br />

rinunzia del titolare della licenza il potere <strong>di</strong> incidere in modo automatico con efficacia<br />

caducante sul provve<strong>di</strong>mento amministrativo, si finirebbe per attribuire, in sostanza, alla<br />

volontà del privato una capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre anche degli interessi pubblici e <strong>di</strong> interferire<br />

con l’esercizio della potestà pubblicistica.<br />

Pertanto, solo la definitiva cessazione <strong>di</strong> un’attività commerciale a seguito <strong>di</strong> rinuncia da<br />

parte del titolare a continuare l’esercizio può produrre effetti sul provve<strong>di</strong>mento<br />

autorizzatorio.<br />

Tali effetti tuttavia non possono essere automatici, non essendovi alcuna norma che<br />

espressamente li prevede come tali. Occorre infatti sempre che l’amministrazione, preso<br />

atto della cessazione dell’attività per rinunzia, <strong>di</strong>sponga con un contrarius actus il venir<br />

meno degli effetti del provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio. Non importa, evidenzia ancora il<br />

Collegio, stabilire se esso dovrà essere <strong>di</strong>chiarato caducato o revocato, ciò che rileva è<br />

che fino a che l’amministrazione non abbia espressamente pronunciato la caducazione o<br />

la revoca, il titolo autorizzativo continuerà ad esistere nel mondo giuri<strong>di</strong>co e potrà<br />

quin<strong>di</strong>, eventualmente, essere oggetto <strong>di</strong> voltura, qualora successivamente, ma prima<br />

del decorso del termine annuale al quale la legge riconnette la sua decadenza (questa sì<br />

automatica), venga presentata idonea istanza <strong>di</strong> voltura.<br />

Di seguito l’estratto della sentenza.<br />

Marilisa Bombi<br />

TA.R. Campania, Sez. III<br />

SENTENZA 28 GIUGNO 2004, N. 9717


DIRITTO<br />

La questione all’esame del collegio presenta tuttavia caratteri estremamente peculiari a<br />

causa dei conflittuali rapporti intercorrenti tra i ricorrenti (G.M. e G.O.) e Z.M.R., che<br />

hanno dato luogo a ripetuti interventi dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria in sede <strong>di</strong> azioni<br />

possessorie aventi ad oggetto i beni aziendali organizzati per l’esercizio dell’attività <strong>di</strong><br />

albergo, bar ristorante denominato hotel … .<br />

Come già riferito nella esposizione in fatto, il giu<strong>di</strong>ce or<strong>di</strong>nario ha riconosciuto al G.M. il<br />

compossesso dei beni aziendali unitamente alla Z.M.R., prevedendo che essi dovessero<br />

gestire insieme l’albergo … e che, in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo tra loro in or<strong>di</strong>ne alla gestione<br />

dell’azienda, le decisioni dovessero essere assunte da un amministratore terzo.<br />

Tali provve<strong>di</strong>menti giuris<strong>di</strong>zionali sono stati portati a conoscenza della amministrazione<br />

comunale in data 9.9.2002 (v. la comunicazione del 7.9.2002 ricevuta in data 9.9.2002<br />

allegata al ricorso).<br />

Il comune <strong>di</strong> Meta ha quin<strong>di</strong> inviato a G.M. e a Z.M.R. una nota (prot. 12315 del<br />

3.10.2002) con il quale segnalava che, essendo Z.M.R. l’unica titolare formale delle<br />

licenze n. 260, 261, 261 del 19.7.1995 per l’esercizio dell’attività ricettiva e per<br />

l’esercizio <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande, per consentire la<br />

gestione comune dell’attività occorreva procedere ad un’annotazione sulle licenze, per<br />

effettuare la quale era necessario che il G.M. fosse in possesso dei requisiti previsti dalla<br />

legge. Il comune formulava quin<strong>di</strong> l’espresso avvertimento che, in assenza <strong>di</strong> ulteriori<br />

comunicazioni e regolarizzazioni, avrebbe considerato come unica titolare dell’esercizio<br />

la Z., intestataria formale delle licenze.<br />

In data 6 novembre 2002, con atto notarile, è stata costituita la società in nome<br />

collettivo denominata “…” <strong>di</strong> … & C. s.n.c., della quale risulta essere socia anche Z.M.R.,<br />

la quale ha conferito una quota sociale <strong>di</strong> 750.000/00 euro pari al 75% del capitale<br />

sociale, me<strong>di</strong>ante il conferimento della proprietà dell’azienda sita in …, consistente nel<br />

complesso dei beni organizzati per l’esercizio dell’attività <strong>di</strong> albergo, bar ristorante<br />

denominato hotel … . La Z. ha inoltre conferito alla società il compossesso dei beni<br />

aziendali, nella misura del 50%.<br />

In data 15.11.2002, la Z. consegnava al comune <strong>di</strong> Meta le autorizzazioni relative<br />

all’esercizio dell’hotel ... .<br />

In data 14.7.2003, quin<strong>di</strong>, in data 14.7.2003 G.O. ha chiesto, in qualità <strong>di</strong> procuratrice<br />

generale <strong>di</strong> G.M., la voltura delle autorizzazioni commerciali già rilasciate alla Z.; il<br />

comune, con il provve<strong>di</strong>mento impugnato, ha rigettato l’istanza <strong>di</strong> voltura sull’assunto<br />

che le autorizzazioni commerciali, una volta riconsegnate all’autorità comunale,<br />

sarebbero estinte.<br />

Devono preliminarmente essere <strong>di</strong>sattese le eccezioni <strong>di</strong> inammissibilità del ricorso<br />

formulate dalla <strong>di</strong>fesa società “...” s.n.c. e <strong>di</strong> Z.M.R. secondo le quali vi sarebbe carenza<br />

della legittimazione attiva della G.O. poiché in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo nella gestione<br />

dell’albergo la decisione spetterebbe, in base all’or<strong>di</strong>nanza del tribunale <strong>di</strong> Torre<br />

Annunziata, all’amministratore terzo; inoltre, perché la sua asserita legittimazione si<br />

fonderebbe solo su <strong>di</strong> una or<strong>di</strong>nanza interdettale resa nell’ambito <strong>di</strong> un giu<strong>di</strong>zio<br />

possessorio, nella quale si sarebbe erroneamente riconosciuta la successione nel<br />

possesso del G.M. rispetto a quello esercitato dal genitore, mentre invece, esistendo tra<br />

il de cuius del G.M. e la Z. una società <strong>di</strong> fatto, la morte <strong>di</strong> uno dei due soci non<br />

determina la successione dell’erede nella qualità <strong>di</strong> socio ma la liquidazione della quota<br />

spettante al socio defunto in favore dell’erede; infine in ragione del fatto che non<br />

sarebbe giuri<strong>di</strong>camente configurabile il possesso <strong>di</strong> un’azienda.


Tali eccezioni sono infondate.<br />

Va in primo luogo rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dai controinteressati,<br />

la legittimazione processuale, nel presente giu<strong>di</strong>zio, spetta al G.M., e alla sua<br />

procuratrice generale, G.O., personalmente, e non all’amministratore terzo, deputato, in<br />

ragione dell’interdetto possessorio, ad assumere le decisioni relative alla gestione<br />

dell’albergo in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>saccordo tra i compossessori. All’amministratore terzo non<br />

spetta infatti anche il potere <strong>di</strong> risolvere i conflitti tra le parti in or<strong>di</strong>ne a profili non<br />

strettamente connessi ad atti <strong>di</strong> gestione dell’azienda e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> decidere se a<strong>di</strong>re<br />

l’autorità giu<strong>di</strong>ziaria amministrativa in vece del soggetto <strong>di</strong>rettamente interessato in<br />

or<strong>di</strong>ne, peraltro, ad una questione che coinvolge non solo i rapporti interprivati ma<br />

anche profili pubblicistici.<br />

Per quanto attiene agli ulteriori profili <strong>di</strong> denunciata carenza <strong>di</strong> legittimazione, va rilevato<br />

che la legittimazione ad agire dei ricorrenti trova il suo fondamento nel fatto della<br />

avvenuta proposizione <strong>di</strong> una istanza <strong>di</strong> voltura a seguito della quale è <strong>stato</strong> emanato il<br />

provve<strong>di</strong>mento impugnato. La legittimazione ad agire deve essere valutata<br />

esclusivamente con riferimento alla prospettazione dei ricorrenti, senza entrare nel<br />

merito della fondatezza della pretesa azionata. Dal momento che essi, affermandosi<br />

titolari dell’interesse legittimo (pretensivo) all’ottenimento della voltura delle<br />

autorizzazioni in questione in quanto compossessori dell’azienda alberghiera<br />

dell’hotel ..., hanno presentato apposita istanza, sono legittimati ad a<strong>di</strong>re l’autorità<br />

giu<strong>di</strong>ziaria per impugnare l’atto amministrativo <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego, lesivo del loro interesse.<br />

La questione se il riconoscimento, da parte dell’autorità giu<strong>di</strong>ziaria or<strong>di</strong>naria, me<strong>di</strong>ante<br />

un interdetto possessorio, <strong>di</strong> una situazione <strong>di</strong> compossesso in capo al G.M. dell’azienda<br />

dell’hotel ... lo legittimi o meno a chiedere alla amministrazione comunale un<br />

provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> voltura costituisce questione <strong>di</strong> merito, attenendo non alla<br />

legittimazione processuale ma alla legittimazione sostanziale. Si tratta <strong>di</strong> questione che è<br />

oggetto <strong>di</strong> valutazione da parte della amministrazione nel giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> delibazione della<br />

ammissibilità dell’istanza, giu<strong>di</strong>zio che peraltro nel caso <strong>di</strong> specie si è concluso<br />

positivamente per i ricorrenti, la cui legittimazione non è stata contestata dalla<br />

amministrazione, che anzi aveva sollecitato il G.M. a procedere alla annotazione del<br />

proprio nome sulle licenze.<br />

Venendo dunque all’esame del merito, il collegio osserva che i ricorrenti, nell’impugnare<br />

il rigetto dell’istanza <strong>di</strong> voltura, contestano preliminarmente, nei primi tre motivi <strong>di</strong><br />

ricorso, l’assunto su cui il provve<strong>di</strong>mento impugnato si poggia: l’intervenuta estinzione<br />

delle licenze a seguito della loro riconsegna agli uffici del comune.<br />

La <strong>di</strong>fesa del comune <strong>di</strong> Meta sostiene invece che le licenze commerciali sono rinunziabili<br />

per facta concludentia me<strong>di</strong>ante la riconsegna delle stesse all’autorità che le ha<br />

rilasciate.<br />

La questione che il collegio deve dunque affrontare è se la mera riconsegna dei<br />

documenti attestanti il rilascio <strong>di</strong> una licenza possa assumere il valore <strong>di</strong> rinunzia tacita<br />

alla stessa e se a tale comportamento consegua automaticamente l’estinzione della<br />

licenza.<br />

Il quadro normativo cui occorre far riferimento nel caso in esame è quello dettato dalla<br />

legge n. 287 del 1991 per quanto attiene alle licenze <strong>di</strong> esercizio commerciale <strong>di</strong><br />

somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande e alla legge n. 135 del 2001 per quanto attiene<br />

alla licenza <strong>di</strong> esercizio ricettivo. Oggetto della presente controversia sono infatti - come<br />

si è visto - sia licenze <strong>di</strong> tipo A e B per la somministrazione <strong>di</strong> alimenti e bevande che la<br />

licenza <strong>di</strong> esercizio dell’attività ricettiva.<br />

La <strong>di</strong>sciplina contenuta in tali leggi è molto simile.<br />

Quanto al rilascio della autorizzazione, l’art. 9 della legge n. 135 del 2001 prevede che


essa sia rilasciata dal sindaco a con<strong>di</strong>zione che il richiedente sia iscritto nel registro delle<br />

imprese turistiche e al rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in<br />

materia e<strong>di</strong>lizia, urbanistica, igienico - sanitaria e <strong>di</strong> pubblica sicurezza, nonché <strong>di</strong> quelle<br />

sulla destinazione d'uso dei locali e degli e<strong>di</strong>fici.<br />

L’art. 3 della legge n. 287 del 1991 <strong>di</strong>spone che l'apertura e il trasferimento <strong>di</strong> sede degli<br />

esercizi <strong>di</strong> somministrazione al pubblico <strong>di</strong> alimenti e <strong>di</strong> bevande sono soggetti ad<br />

autorizzazione, rilasciata dal sindaco a con<strong>di</strong>zione che il richiedente sia iscritto nel<br />

registro degli esercenti commerciali, nel rispetto dei criteri e dei parametri atti a<br />

determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate.<br />

Quanto alla <strong>di</strong>sciplina della revoca, la legge n. 135 del 2001 all’art. 9 prevede che<br />

l'autorizzazione all’esercizio <strong>di</strong> una struttura ricettiva è revocata dal sindaco: a) qualora il<br />

titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso <strong>di</strong> comprovata necessità, non attivi<br />

l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda<br />

l'attività per un periodo superiore a do<strong>di</strong>ci mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione<br />

non risulti più iscritto nel registro delle imprese turistiche; c) qualora, accertato il venir<br />

meno della rispondenza <strong>dello</strong> <strong>stato</strong> dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività<br />

dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia e<strong>di</strong>lizia,<br />

urbanistica e igienico - sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e<br />

degli e<strong>di</strong>fici, il titolare non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.<br />

L’art. 4 della legge 287 del 1991 stabilisce che l'autorizzazione alla somministrazione <strong>di</strong><br />

alimenti e bevande è revocata: a) qualora il titolare dell'autorizzazione medesima, salvo<br />

proroga in caso <strong>di</strong> comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni<br />

dalla data del rilascio ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a do<strong>di</strong>ci<br />

mesi; b) qualora il titolare dell'autorizzazione non sia più iscritto nel registro degli<br />

esercenti commerciali; c) qualora venga meno la rispondenza <strong>dello</strong> <strong>stato</strong> dei locali ai<br />

criteri stabiliti dal Ministro dell'interno.<br />

In or<strong>di</strong>ne alla voltura della licenza, la legge n. 135 del 2001 non contiene specifiche<br />

previsioni, mentre l’art. 7 della legge n. 287 del 1991 prevede che il trasferimento della<br />

gestione o della titolarità <strong>di</strong> un esercizio <strong>di</strong> somministrazione al pubblico <strong>di</strong> alimenti e <strong>di</strong><br />

bevande per atto tra vivi o a causa <strong>di</strong> morte comporta la cessione all'avente causa<br />

dell'autorizzazione <strong>di</strong> cui all'articolo 3, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento<br />

dell'attività e il subentrante sia regolarmente iscritto nel registro <strong>di</strong> cui all'articolo 2<br />

(R.E.C.).<br />

Dall’esame delle norme sopra riportate emerge chiaramente che le licenze, le quali<br />

vengono rilasciate a seguito <strong>di</strong> apposita istanza e previa verifica della sussistenza in<br />

capo al soggetto richiedente <strong>di</strong> determinati requisiti, possono essere rinunziate.<br />

L’atto <strong>di</strong> impulso, con il quale il privato assume l’iniziativa <strong>di</strong> intraprendere una<br />

determinata attività economica sottoposta ad un regime autorizzatorio, costituisce un<br />

elemento imprescin<strong>di</strong>bile rispetto al quale la pubblica amministrazione non può in alcun<br />

modo ingerirsi. Spetta infatti esclusivamente al privato la decisione se intraprendere una<br />

determinata attività economica, e quin<strong>di</strong> anche la eventuale decisione <strong>di</strong> cessare tale<br />

attività. L’incidenza dell’intervento pubblicistico riguarda invece la fase successiva a<br />

quella dell’iniziativa, la verifica cioè della sussistenza dei presupposti legali per il rilascio<br />

della autorizzazione e quin<strong>di</strong> la regolamentazione dell’esercizio dell’attività autorizzata.<br />

Non può pertanto porsi in dubbio che la decisione del privato <strong>di</strong> cessare l’esercizio<br />

dell’attività economica autorizzata, e cioè la sua rinunzia alla autorizzazione, incida sul<br />

provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio.<br />

La questione è tuttavia quella <strong>di</strong> stabilire quali effetti ricondurre a tale rinunzia e in<br />

quale modo essi si producano.<br />

A giu<strong>di</strong>zio del collegio, la rinunzia della licenza non determina l’automatica caducazione


o estinzione (come sostenuto dal comune <strong>di</strong> Meta) del titolo autorizzativo.<br />

Infatti, in primo luogo va sottolineato che nessuna norma espressamente riconnette alla<br />

rinunzia l’imme<strong>di</strong>ata caducazione della licenza; a tali conclusioni non può nemmeno<br />

giungersi in via interpretativa, posto che la ratio che si evince dalle norme sopra citate<br />

in materia <strong>di</strong> revoca, o meglio decadenza dell’autorizzazione.<br />

L’interesse dell’or<strong>di</strong>namento, quale si evince dal tenore <strong>di</strong> dette norme nonché della<br />

norma in tema <strong>di</strong> voltura, consentendo la prosecuzione dell’attività ad opera <strong>di</strong> un altro<br />

soggetto, purché abbia i requisiti soggettivi, sembra infatti quello <strong>di</strong> evitare che un titolo<br />

autorizzativo rimanga formalmente in vita nonostante non sia più esercitata da alcuno<br />

l’attività autorizzata. Il venir meno della autorizzazione non è determinato dal venir<br />

meno della volontà da parte del titolare <strong>di</strong> proseguire l’attività autorizzata, ma<br />

esclusivamente al dato oggettivo della cessazione dell’attività, o per constatata inattività<br />

prolungata o per il venir meno dei requisiti soggettivi (iscrizione a determinati registri)<br />

da parte dell’intestatario della licenza.<br />

L’interesse pubblico perseguito, infatti, è quello <strong>di</strong> garantire che talune attività dei<br />

privati, giu<strong>di</strong>cate <strong>di</strong> particolare rilevanza e per tale ragione sottoposte a specifici controlli<br />

e in taluni casi a contingentamento, una volta autorizzate siano effettivamente<br />

espletate. A tal fine si prevede la decadenza della licenza in caso <strong>di</strong> cessazione<br />

dell’attività, in modo da rendere nuovamente <strong>di</strong>sponibili per terzi istanti il titolo<br />

autorizzativo, ovvero la voltura in caso <strong>di</strong> continuazione dell’attività da parte <strong>di</strong> altro<br />

soggetto idoneo.<br />

L’or<strong>di</strong>namento, dunque, è in<strong>di</strong>fferente al permanere della titolarità dell’attività (e quin<strong>di</strong><br />

della licenza) in capo al medesimo soggetto, purché si tratti <strong>di</strong> un soggetto legittimato,<br />

ma si preoccupa <strong>di</strong> garantire la corrispondenza effettiva tra titoli autorizzativi rilasciati ed<br />

attività effettivamente esercitate.<br />

In questo quadro, la rinunzia <strong>di</strong> una licenza da parte del titolare non può avere alcun<br />

effetto <strong>di</strong>retto ed automatico sul provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio. Infatti, se la rinunzia è<br />

inserita in una vicenda traslativa o successoria dell’attività commerciale, essa non<br />

influisce in alcun modo sul provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio, che non cessa <strong>di</strong> esistere ad<br />

anzi viene volturato. Viceversa, quando la rinunzia è esclusivamente un atto ab<strong>di</strong>cativo e<br />

comporta quin<strong>di</strong> la cessazione dell’attività commerciale poiché non vi è nessun altro a<br />

subentrare, è la cessazione dell’attività a determinare il venir meno del titolo che ha<br />

perso la sua ragion d’essere e non la rinunzia in sé. Se infatti si volesse attribuire alla<br />

rinunzia del titolare della licenza il potere <strong>di</strong> incidere in modo automatico con efficacia<br />

caducante sul provve<strong>di</strong>mento amministrativo, si finirebbe per attribuire, in sostanza, alla<br />

volontà del privato una capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre anche degli interessi pubblici e <strong>di</strong> interferire<br />

con l’esercizio della potestà pubblicistica.<br />

Pertanto, solo la definitiva cessazione <strong>di</strong> un’attività commerciale a seguito <strong>di</strong> rinuncia da<br />

parte del titolare a continuare l’esercizio può produrre effetti sul provve<strong>di</strong>mento<br />

autorizzatorio.<br />

Tali effetti tuttavia non possono essere automatici, non essendovi alcuna norma che<br />

espressamente li prevede come tali. Occorre infatti sempre che l’amministrazione, preso<br />

atto della cessazione dell’attività per rinunzia, <strong>di</strong>sponga con un contrarius actus il venir<br />

meno degli effetti del provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio. Non importa, in questa sede,<br />

stabilire se esso dovrà essere <strong>di</strong>chiarato caducato o revocato, ciò che rileva è che fino a<br />

che l’amministrazione non abbia espressamente pronunciato la caducazione o la revoca,<br />

il titolo autorizzativo continuerà ad esistere nel mondo giuri<strong>di</strong>co e potrà quin<strong>di</strong>,<br />

eventualmente, essere oggetto <strong>di</strong> voltura, qualora successivamente, ma prima del<br />

decorso del termine annuale al quale la legge riconnette la sua decadenza (questa sì<br />

automatica), venga presentata idonea istanza <strong>di</strong> voltura.<br />

Questa soluzione interpretativa si impone in ragione dei principi della tipicità dei


provve<strong>di</strong>menti amministrativi e della certezza nei rapporti giuri<strong>di</strong>ci. In assenza <strong>di</strong> una<br />

esplicita previsione normativa, infatti, un provve<strong>di</strong>mento amministrativo non può cessare<br />

<strong>di</strong> esistere senza l’adozione <strong>di</strong> un contrarius actus, che tale cessazione sancisca anche<br />

nei confronti dei terzi.<br />

Diversamente ragionando, si finirebbe per determinare una grave incertezza nei rapporti<br />

giuri<strong>di</strong>ci sia per l’impossibilità <strong>di</strong> stabilire l’esatto numero delle licenze assentibili, nel<br />

caso vi sia la previsione <strong>di</strong> un contingentamento, e sia perché <strong>di</strong>verrebbe assai arduo<br />

in<strong>di</strong>viduare i titoli passibili <strong>di</strong> volturazione, in quanto non ancora decaduti né oggetto <strong>di</strong><br />

rinunzia.<br />

In conclusione, può <strong>di</strong>rsi che la rinunzia alla licenza è solo significativa del venir meno<br />

della volontà del titolare <strong>di</strong> proseguire la propria attività e, quin<strong>di</strong>, della sua<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>sponibilità a non opporsi ad una eventuale voltura da altri<br />

tempestivamente richiesta. Essa pertanto deve essere presa in considerazione dalla<br />

amministrazione, ai fini della adozione <strong>di</strong> ulteriori provve<strong>di</strong>menti, ma non è idonea a<br />

determinare ex se la caducazione del provve<strong>di</strong>mento autorizzatorio.<br />

Nel caso in esame, invece, l’amministrazione comunale ha in primo luogo erroneamente<br />

ritenuto che la riconsegna dei titoli autorizzativi, effettuata da parte della Z.,<br />

configurabile come una rinuncia per facta concludentia avesse determinato<br />

conseguentemente la definitiva cessazione dell’attività autorizzata, nonostante fosse ben<br />

a conoscenza, essendone stata informata dallo stesso G. con nota del 9.9.2002, del<br />

fatto che la gestione dell’albergo ... era affidata anche al ricorrente G.M., il quale aveva<br />

quin<strong>di</strong> titolo a proseguire l’attività, ottenendo l’intestazione della licenza, ed essendo<br />

<strong>stato</strong> peraltro sollecitato in tale senso dallo stesso comune. L’amministrazione inoltre<br />

non ha adeguatamente tenuto in considerazione in fatto che la Z. non aveva il potere <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>sporre autonomamente delle licenze, <strong>di</strong> cui pure era formalmente unica intestataria,<br />

dal momento che l’or<strong>di</strong>nanza interdettale del tribunale <strong>di</strong> Torre Annunziata del<br />

28.6.2002, confermata poi in sede <strong>di</strong> reclamo, aveva previsto un reciproco <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> veto<br />

tra la signora Z. e G.M. in or<strong>di</strong>ne all’intera attività <strong>di</strong> gestione dell’albergo ..., nella quale<br />

non possono non essere ricompresi anche gli aspetti relativi alla <strong>di</strong>sponibilità delle<br />

licenze <strong>di</strong> esercizio dell’attività.<br />

Inoltre, l’amministrazione ha del tutto omesso <strong>di</strong> provvedere circa la sorte delle licenze<br />

restituite dalla Z., che non sono state né <strong>di</strong>chiarate decadute né revocate.<br />

Il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego impugnato è <strong>stato</strong> dunque assunto unicamente sulla base<br />

del falso presupposto della intervenuta estinzione dei titoli autorizzatori pertanto esso è<br />

illegittimo e deve essere annullato.<br />

Stante la natura del vizio riscontrato, che travolge l’intera motivazione del<br />

provve<strong>di</strong>mento, devono essere <strong>di</strong>chiarati assorbiti i restati motivi <strong>di</strong> impugnazione.<br />

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in <strong>di</strong>spositivo.


Commercio e Polizia Amministrativa<br />

In azione - Illustrazione della modulistica operativa<br />

Disciplina relativa al settore del commercio (III)<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

ESERCIZI DI VICINATO<br />

L’esercizio <strong>di</strong> vicinato è un esercizio per la ven<strong>di</strong>ta al dettaglio che ha, come limite<br />

l’ampiezza della superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta. Quelli aventi superficie non superiore a 150 mq.<br />

per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e quelli con superficie<br />

non superiore a 250 mq. per i comuni con popolazione residente superiore a 10.000<br />

abitanti.<br />

TERZA PARTE<br />

COMUNICAZIONE IRREGOLARE E/O PARZIALE PER APERTURA,<br />

TRASFERIMENTO O AMPLIAMENTO DI UN ESERCIZIO DI VICINATO<br />

L’apertura, il trasferimento <strong>di</strong> sede e l'ampliamento della superficie <strong>di</strong> un esercizio <strong>di</strong><br />

vicinato sono soggetti a compiuta comunicazione al Comune che deve contenere<br />

<strong>di</strong>chiarazioni in merito al possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il<br />

solo settore alimentare), al rispetto dei regolamenti locali <strong>di</strong> polizia urbana annonaria<br />

igienico-sanitaria, e<strong>di</strong>lizi e delle norme urbanistiche e <strong>di</strong> destinazione d'uso, al settore o<br />

settori merceologici, all’ubicazione del locale, alla superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

Guida ai modelli<br />

Mod. 5 - Verbale <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> violazione amministrativa<br />

Nella descrizione della violazione, all’interno del verbale <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> violazione,<br />

in<strong>di</strong>care la <strong>di</strong>chiarazione (o le <strong>di</strong>chiarazioni) non effettuate:<br />

- il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il solo settore<br />

alimentare);<br />

- il rispetto dei regolamenti locali <strong>di</strong> polizia urbana annonaria igienico-sanitaria, e<strong>di</strong>lizi e<br />

delle norme urbanistiche e <strong>di</strong> destinazione d'uso;<br />

- il settore od i settori merceologici;<br />

- l'ubicazione del locale;<br />

- la superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

Mod. 5/a - Verbale d’ispezione (art. 13, L. 689/81)<br />

Il verbale <strong>di</strong> ispezione deve essere redatto qualora l’accertamento sia eseguito presso i<br />

locali <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta e se sono presenti terze persone in qualità <strong>di</strong> potenziali clienti.<br />

Mod. 5/b - Comunicazione all’ufficio competente del Comune


Nella descrizione della violazione, all’interno della Comunicazione agli uffici competenti<br />

del Comune, in<strong>di</strong>care la <strong>di</strong>chiarazione (o le <strong>di</strong>chiarazioni) non effettuate:<br />

- il possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi per il solo settore<br />

alimentare);<br />

- il rispetto dei regolamenti locali <strong>di</strong> polizia urbana annonaria igienico-sanitaria, e<strong>di</strong>lizi e<br />

delle norme urbanistiche e <strong>di</strong> destinazione d'uso;<br />

- il settore od i settori merceologici;<br />

- l'ubicazione del locale;<br />

- la superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta.<br />

Clicca qui per scaricare i modelli n. 5, n. 5/a e n. 5/b<br />

QUARTA PARTE<br />

VENDITA PRODOTTI DI UN SETTORE MERCEOLOGICO DIVERSO DA QUELLO<br />

COMUNICATO<br />

L’apertura <strong>di</strong> un esercizio <strong>di</strong> vicinato è soggetta a compiuta Comunicazione al Comune<br />

che deve contenere <strong>di</strong>chiarazioni in merito al settore o settori merceologici che si<br />

vogliono porre in ven<strong>di</strong>ta. L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai<br />

settori merceologici alimentare e non alimentare.<br />

Guida ai modelli<br />

Mod. 6 - Verbale <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> violazione amministrativa<br />

Nella descrizione della violazione, all’interno del verbale <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> violazione,<br />

in<strong>di</strong>care compiutamente sia la merceologia <strong>di</strong>chiarata nella Comunicazione che quella<br />

effettivamente posta in ven<strong>di</strong>ta nell’esercizio.<br />

Mod. 6/a - Verbale d’ispezione (art. 13, L. 689/81)<br />

Il verbale <strong>di</strong> ispezione deve essere recare l’esatta descrizione dei luoghi con particolare<br />

cura <strong>di</strong> quelli ove la merce non comunicata è posta e se sono presenti terze persone in<br />

qualità <strong>di</strong> potenziali clienti.<br />

Mod. 6/b - Comunicazione all’ufficio competente del Comune<br />

Nella descrizione della violazione, all’interno della comunicazione agli uffici competenti<br />

del Comune, in<strong>di</strong>care compiutamente sia la merceologia <strong>di</strong>chiarata nella Comunicazione<br />

che quella effettivamente posta in ven<strong>di</strong>ta nell’esercizio.<br />

Clicca qui per scaricare i modelli n. 6, n. 6/a e n. 6/b<br />

Roberto Capretta


Mo<strong>dello</strong> 5<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE n. ……………………………………….……………….<br />

In data …………………………… dalle ore ……… alle ore ………<br />

I VERBALIZZANTI ………………….……………………………………………………………………………………<br />

HANNO ACCERTATO QUANTO SEGUE:<br />

IL TRASGRESSORE:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

<strong>di</strong> nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….………………………………………….<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………………...<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

IL RESPONSABILE IN SOLIDO/IN CONCORSO:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

<strong>di</strong> nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….……………………………….…………<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………..……….<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

HA/HANNO VIOLATO LA NORMA DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 2 E 22, COMMA 1 DEL D.LGS. N.<br />

114/98 PERCHÈ:<br />

in qualità <strong>di</strong> ….. , nei locali siti in località ….. via/piazza ..... , attivava (o trasferiva od ampliava) un esercizio <strong>di</strong><br />

vicinato per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ….. , senza aver provveduto a <strong>di</strong>chiarare nella comunicazione al Comune<br />

(una o più delle seguenti notizie: il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi per il solo settore<br />

alimentare - il rispetto dei regolamenti locali <strong>di</strong> polizia urbana annonaria igienico-sanitaria, e<strong>di</strong>lizi e delle norme<br />

urbanistiche e <strong>di</strong> destinazione d'uso - il settore od i settori merceologici - l'ubicazione del locale - la superficie <strong>di</strong><br />

ven<strong>di</strong>ta; ve<strong>di</strong> Guida al mo<strong>dello</strong> 5 - N.d.R.)<br />

IL VERBALE È STATO CONTESTATO A …………………………………………………………………………...<br />

IL VERBALE NON È STATO CONTESTATO IN QUANTO .………………………..……….……..………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

DICHIARAZIONI DELLE PARTI: ...……………………………………………………………………………………..<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

SANZIONE EDITTALE da €. 2582,00 a €. 15493,00<br />

La violazione amministrativa può essere estinta me<strong>di</strong>ante il pagamento in misura ridotta delle somme appresso in<strong>di</strong>cate<br />

entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente atto (vedere in<strong>di</strong>cazioni riportate a tergo).<br />

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €. 5164,00<br />

SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA €. ……………..<br />

PROVENTI AL COMUNE<br />

AUTORITÀ COMPETENTE: SINDACO<br />

NOTE: ………………………………………..…………………………………………………………………………….<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

…………………………………. ………………………………….<br />

………………………………….<br />

L’interessato può proporre ricorso amministrativo all’Autorità competente entro 30 giorni dalla contestazione o dalla<br />

notifica del presente verbale.


RELATA DI NOTIFICAZIONE<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico <strong>di</strong> aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani <strong>di</strong> ……….<br />

……………………………….. in qualità <strong>di</strong> ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE …………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico <strong>di</strong> aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani <strong>di</strong> ……….<br />

……………………………….. in qualità <strong>di</strong> ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE …………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

do atto <strong>di</strong> non aver potuto consegnare il presente atto al destinatario perchè all’in<strong>di</strong>rizzo retroin<strong>di</strong>cato è risultato:<br />

ASSENTE alle ore …… e nessun’altra persona nello stabile ha potuto o voluto ricevere il presente atto (art. 140 c.p.c.). L’avviso <strong>di</strong> deposito è<br />

<strong>stato</strong> affisso in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico dell’atto stesso: sotto la porta dell’abitazione; nella cassetta della posta;<br />

TRASFERITO SCONOSCIUTO ……………………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE …………………….<br />

Data ………………………..<br />

Così come previsto dall’articolo 140 Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, copia del presente verbale è stata depositata presso la Casa Comunale dalla data<br />

in<strong>di</strong>cata nel timbro apposto dall’Ufficio Notifiche, dandone avviso con Raccomandata A.R.<br />

• INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO<br />

Le somme retro in<strong>di</strong>cate debbono essere versate a favore dell’ufficio retro in<strong>di</strong>cato me<strong>di</strong>ante:<br />

- Mo<strong>dello</strong> F23 dell’Agenzia dell’Entrate, da effettuarsi presso uno sportello bancario od uno sportello postale<br />

- me<strong>di</strong>ante ………………… inte<strong>stato</strong> al Comune <strong>di</strong> ………………….<br />

- me<strong>di</strong>ante ………………… inte<strong>stato</strong> alla Regione ………….……….<br />

- me<strong>di</strong>ante ………………… inte<strong>stato</strong> alla Provincia <strong>di</strong> ...…………….<br />

• NOTE<br />

Articolo 2 legge n.689/81 - Capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere: Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non<br />

aveva compiuto i <strong>di</strong>ciotto anni o non aveva, in base al criteri in<strong>di</strong>cati nel co<strong>di</strong>ce penale, la capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere, salvo che lo <strong>stato</strong> <strong>di</strong> incapacità non derivi da sua<br />

colpa o sia <strong>stato</strong> da lui preor<strong>di</strong>nato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace,<br />

salvo che provi <strong>di</strong> non aver potuto impe<strong>di</strong>re il fatto.<br />

Articolo 6 legge n.689/81 – Solidarietà: Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi <strong>di</strong> bene<br />

immobile, il titolare <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto personale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la<br />

cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere ma soggetta all'altrui autorità, <strong>di</strong>rezione o vigilanza, la<br />

persona rivestita dell'autorità o incaricata della <strong>di</strong>rezione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta,<br />

salvo che provi <strong>di</strong> non aver potuto impe<strong>di</strong>re il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> una persona giuri<strong>di</strong>ca o <strong>di</strong> un ente privo <strong>di</strong><br />

personalità giuri<strong>di</strong>ca o, comunque <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuri<strong>di</strong>ca o l'ente o l'impren<strong>di</strong>tore è obbligato in solido<br />

con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> regresso per l'intero nei<br />

confronti dell'autore della violazione.<br />

Articolo 17 legge n.689/81 - Obbligo del rapporto: Qualora non sia <strong>stato</strong> effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,<br />

salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati<br />

attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto<br />

il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione <strong>stradale</strong>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.<br />

393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 <strong>di</strong>cembre 1933, n.1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi <strong>di</strong> trasporto merci.<br />

Nelle materie <strong>di</strong> competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le<br />

violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente<br />

competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve imme<strong>di</strong>atamente<br />

informare l'autorità amministrativa competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale <strong>di</strong> sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su<br />

proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno in<strong>di</strong>cati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti<br />

abbiano regolato <strong>di</strong>versamente la competenza. Con il decreto in<strong>di</strong>cato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto<br />

dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custo<strong>di</strong>a ed alla eventuale alienazione o <strong>di</strong>struzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione<br />

delle cose confiscate. Le regioni, per le materie <strong>di</strong> loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.<br />

Articolo 18 legge n.689/81 - Or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione: Entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono<br />

far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti <strong>di</strong>fensivi e documenti e possono chiedere <strong>di</strong> essere sentiti dalla medesima autorità.<br />

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti <strong>di</strong>fensivi, se ritiene<br />

fondato l'accertamento, determina, con or<strong>di</strong>nanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione<br />

ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette or<strong>di</strong>nanza motivata <strong>di</strong> archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il<br />

rapporto. Con l'or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione deve essere <strong>di</strong>sposta la restituzione, previo pagamento delle spese <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo<br />

stesso provve<strong>di</strong>mento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì <strong>di</strong>sposta con l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è<br />

effettuato all'ufficio del registro o al <strong>di</strong>verso ufficio in<strong>di</strong>cato nella or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione, entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla notificazione <strong>di</strong> detto provve<strong>di</strong>mento,<br />

eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso<br />

l'or<strong>di</strong>nanza. Il termine per il pagamento è <strong>di</strong> sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che<br />

adotta l'atto, secondo le modalità <strong>di</strong> cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'or<strong>di</strong>nanza che <strong>di</strong>spone la<br />

confisca <strong>di</strong>venta esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giu<strong>di</strong>cato della sentenza con<br />

la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'or<strong>di</strong>nanza con la quale viene <strong>di</strong>chiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provve<strong>di</strong>mento opposto <strong>di</strong>viene<br />

inoppugnabile o è <strong>di</strong>chiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.<br />

• INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, D.Lgs. n.196/2003<br />

Titolare del trattamento dei dati personali è …………………………………………………………….….. . I dati raccolti saranno trattati con modalità cartacee ed<br />

informatiche da responsabili e incaricati del ………………………………………………………………………………………………………………………………………


PROTOCOLLO n. ………………………………<br />

Mo<strong>dello</strong> 5/a<br />

VERBALE D’ISPEZIONE (ART. 13, L. 689/81)<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

Oggetto: Verbale <strong>di</strong> ispezione <strong>di</strong> cose e luoghi <strong>di</strong>versi dalla privata <strong>di</strong>mora (art. 13, comma 1,<br />

legge 24 novembre 1981, n. 689)<br />

In data ……….. , alle ore ……. , in località ………………………………………………………..<br />

noi sottoscritti ……………………………………………………………………………………….<br />

avuta la presenza <strong>di</strong> ………………………………………. nato a ………………………………....<br />

il ……….. , residente in …………………………………………………………………………….<br />

identificato a mezzo <strong>di</strong> ……………………………………………………………………………… ,<br />

in qualità <strong>di</strong> ………………………………………………………………………………………….<br />

abbiamo effettuato ispezione dei locali siti in ..……………………………………………………..<br />

perché su richiesta de …………………………………………………………………………….<br />

<strong>di</strong> iniziativa ……………………………………………………………………………………….<br />

rilevando (descrivere quanto visivamente accertato nonché l’eventuale presenza <strong>di</strong> terze persone) e<br />

prendendo visione della documentazione inerente …………………………………...………..);<br />

evidenziando conseguentemente la violazione delle norme <strong>di</strong> cui all’articolo 7, comma 2 del<br />

D.Lgs. n. 114/98 per esercizio <strong>di</strong> vicinato per il quale non si è provveduto a <strong>di</strong>chiarare nella<br />

comunicazione al Comune le notizie richieste (specificare).<br />

Di quanto sopra è <strong>stato</strong> redatto il presente verba1e che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto<br />

dall’intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore …… del ……… .<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

………………………. ………………………………….<br />

………………………………….


Mo<strong>dello</strong> 5/b<br />

COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO COMPETENTE DEL COMUNE<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

PROTOCOLLO n. ………………………………<br />

POSIZIONE n. …………………………………..<br />

…………………………. , lì …………………<br />

Al ……………………………………<br />

……………………………………<br />

SEDE<br />

COMUNICAZIONE a carico <strong>di</strong> ………………………………………………………………………<br />

nato a ………………………………… il …………… residente in ………………………………….<br />

partita IVA ……………………………………... co<strong>di</strong>ce fiscale ………..…....……………………...<br />

per ……………………..……………………………………………...…………………….…………<br />

presso ………………………………………………………………………………………………….<br />

Per dovere d’ufficio e per quanto <strong>di</strong> competenza, ai sensi dell’articolo 22, comma 6 del D.Lgs. n.<br />

114/98, si comunica che la persona/società nominata in oggetto è stata perseguita con Verbale <strong>di</strong><br />

accertamento <strong>di</strong> violazione n. ...………………………………………………………..………………<br />

da …………………….………………………………………………………….… in data …………<br />

per il seguente motivo: in qualità <strong>di</strong> ….. , nei locali siti in località ….. via/piazza ..... , attivava (o<br />

trasferiva od ampliava) un esercizio <strong>di</strong> vicinato per la ven<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> ….. , senza aver provveduto a<br />

<strong>di</strong>chiarare nella comunicazione al Comune<br />

(uno o più delle seguenti notizie: il possesso dei requisiti morali e professionali, questi ultimi per il<br />

solo settore alimentare - il rispetto dei regolamenti locali <strong>di</strong> polizia urbana annonaria igienicosanitaria,<br />

e<strong>di</strong>lizi e delle norme urbanistiche e <strong>di</strong> destinazione d'uso - il settore od i settori<br />

merceologici - l'ubicazione del locale - la superficie <strong>di</strong> ven<strong>di</strong>ta; ve<strong>di</strong> Guida al mo<strong>dello</strong> 5/b - N.d.R.)<br />

Osservazioni: ………………………………………………………………………………………….<br />

…………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………<br />

IL DIRIGENTE<br />

………………………………….


Mo<strong>dello</strong> 6<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA<br />

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE<br />

n. ……………………………………….……………….<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

In data …………………………… dalle ore ……… alle ore ………<br />

I VERBALIZZANTI ………………….……………………………………………………………………………………<br />

HANNO ACCERTATO QUANTO SEGUE:<br />

IL TRASGRESSORE:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

<strong>di</strong> nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….………………………………………….<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………………...<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

IL RESPONSABILE IN SOLIDO/IN CONCORSO:<br />

Sig. ………………………………………………………….….. nato a ……………...…………..……………………….<br />

<strong>di</strong> nazionalità ………………………………, il ……………... residente a …….……………………………….…………<br />

via/piazza ………………………………………….., identificato con …………………………. n. ……………..……….<br />

rilasciata il ……………… da ………………………….………………….. p.i./c.f……………………………………….<br />

HA/HANNO VIOLATO LA NORMA DEGLI ARTICOLI 7, COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL D.LGS. N.<br />

114/98 PERCHÈ:<br />

in qualità <strong>di</strong> ….. , nei locali siti in località ….. via/piazza ..... , in un esercizio <strong>di</strong> vicinato, poneva in ven<strong>di</strong>ta<br />

prodotti (specificare) <strong>di</strong> un settore merceologico <strong>di</strong>verso da quello comunicato al Comune (specificare) senza la<br />

prescritta Comunicazione.<br />

IL VERBALE È STATO CONTESTATO A …………………………………………………………………………...<br />

IL VERBALE NON È STATO CONTESTATO IN QUANTO .………………………..……….……..………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

DICHIARAZIONI DELLE PARTI: ...……………………………………………………………………………………..<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

SANZIONE EDITTALE da €. 2582,00 a €. 15493,00<br />

La violazione amministrativa può essere estinta me<strong>di</strong>ante il pagamento in misura ridotta delle somme appresso in<strong>di</strong>cate<br />

entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del presente atto (vedere in<strong>di</strong>cazioni riportate a tergo).<br />

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA €. 5164,00<br />

SPESE DI PROCEDIMENTO E NOTIFICA €. ……………..<br />

PROVENTI AL COMUNE<br />

AUTORITÀ COMPETENTE: SINDACO<br />

NOTE: ………………………………………..…………………………………………………………………………….<br />

………………………………………………………………………………………………………………………………<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

…………………………………. ………………………………….<br />

………………………………….<br />

L’interessato può proporre ricorso amministrativo all’Autorità competente entro 30 giorni dalla contestazione o dalla<br />

notifica del presente verbale.


RELATA DI NOTIFICAZIONE<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico <strong>di</strong> aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani <strong>di</strong> ……….<br />

……………………………….. in qualità <strong>di</strong> ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE …………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

certifico <strong>di</strong> aver notificato il presente verbale a ……………………………………………...………………………………………….………….………<br />

consegnandone copia nelle mani del destinatario<br />

consegnandone una copia in busta chiusa e sigillata, recante il numero cronologico dell’atto in notificazione, nelle mani <strong>di</strong> ……….<br />

……………………………….. in qualità <strong>di</strong> ……………………………………… come tale qualificatosi, presso la propria abitazione l’ufficio<br />

………………….……...… , in via/piazza ………………………..…………………………………………...…..…………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE …………………….<br />

Data ………………………..<br />

• Io sottoscritto ………………………………………………………………………..……….………………………………..…………………………<br />

do atto <strong>di</strong> non aver potuto consegnare il presente atto al destinatario perchè all’in<strong>di</strong>rizzo retroin<strong>di</strong>cato è risultato:<br />

ASSENTE alle ore …… e nessun’altra persona nello stabile ha potuto o voluto ricevere il presente atto (art. 140 c.p.c.). L’avviso <strong>di</strong> deposito è<br />

<strong>stato</strong> affisso in busta chiusa e sigillata recante il numero cronologico dell’atto stesso: sotto la porta dell’abitazione; nella cassetta della posta;<br />

TRASFERITO SCONOSCIUTO ……………………………………………….<br />

IL NOTIFICATORE …………………….<br />

Data ………………………..<br />

Così come previsto dall’articolo 140 Co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, copia del presente verbale è stata depositata presso la Casa Comunale dalla data<br />

in<strong>di</strong>cata nel timbro apposto dall’Ufficio Notifiche, dandone avviso con Raccomandata A.R.<br />

• INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO<br />

Le somme retro in<strong>di</strong>cate debbono essere versate a favore dell’ufficio retro in<strong>di</strong>cato me<strong>di</strong>ante:<br />

- Mo<strong>dello</strong> F23 dell’Agenzia dell’Entrate, da effettuarsi presso uno sportello bancario od uno sportello postale<br />

- me<strong>di</strong>ante ………………… inte<strong>stato</strong> al Comune <strong>di</strong> ………………….<br />

- me<strong>di</strong>ante ………………… inte<strong>stato</strong> alla Regione ………….……….<br />

- me<strong>di</strong>ante ………………… inte<strong>stato</strong> alla Provincia <strong>di</strong> ...…………….<br />

• NOTE<br />

Articolo 2 legge n.689/81 - Capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere: Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non<br />

aveva compiuto i <strong>di</strong>ciotto anni o non aveva, in base al criteri in<strong>di</strong>cati nel co<strong>di</strong>ce penale, la capacità <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere, salvo che lo <strong>stato</strong> <strong>di</strong> incapacità non derivi da sua<br />

colpa o sia <strong>stato</strong> da lui preor<strong>di</strong>nato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace,<br />

salvo che provi <strong>di</strong> non aver potuto impe<strong>di</strong>re il fatto.<br />

Articolo 6 legge n.689/81 – Solidarietà: Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi <strong>di</strong> bene<br />

immobile, il titolare <strong>di</strong> un <strong>di</strong>ritto personale <strong>di</strong> go<strong>di</strong>mento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la<br />

cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace <strong>di</strong> intendere e <strong>di</strong> volere ma soggetta all'altrui autorità, <strong>di</strong>rezione o vigilanza, la<br />

persona rivestita dell'autorità o incaricata della <strong>di</strong>rezione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta,<br />

salvo che provi <strong>di</strong> non aver potuto impe<strong>di</strong>re il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal <strong>di</strong>pendente <strong>di</strong> una persona giuri<strong>di</strong>ca o <strong>di</strong> un ente privo <strong>di</strong><br />

personalità giuri<strong>di</strong>ca o, comunque <strong>di</strong> un impren<strong>di</strong>tore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuri<strong>di</strong>ca o l'ente o l'impren<strong>di</strong>tore è obbligato in solido<br />

con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> regresso per l'intero nei<br />

confronti dell'autore della violazione.<br />

Articolo 17 legge n.689/81 - Obbligo del rapporto: Qualora non sia <strong>stato</strong> effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione,<br />

salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati<br />

attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto<br />

il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione <strong>stradale</strong>, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.<br />

393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con regio decreto 8 <strong>di</strong>cembre 1933, n.1740 e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi <strong>di</strong> trasporto merci.<br />

Nelle materie <strong>di</strong> competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente. Per le<br />

violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente<br />

competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve imme<strong>di</strong>atamente<br />

informare l'autorità amministrativa competente a norma del precedenti commi, inviandole il processo verbale <strong>di</strong> sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su<br />

proposta del Presidente del Consiglio del Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, saranno in<strong>di</strong>cati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti<br />

abbiano regolato <strong>di</strong>versamente la competenza. Con il decreto in<strong>di</strong>cato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto<br />

dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custo<strong>di</strong>a ed alla eventuale alienazione o <strong>di</strong>struzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione<br />

delle cose confiscate. Le regioni, per le materie <strong>di</strong> loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.<br />

Articolo 18 legge n.689/81 - Or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione: Entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono<br />

far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti <strong>di</strong>fensivi e documenti e possono chiedere <strong>di</strong> essere sentiti dalla medesima autorità.<br />

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti <strong>di</strong>fensivi, se ritiene<br />

fondato l'accertamento, determina, con or<strong>di</strong>nanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione<br />

ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette or<strong>di</strong>nanza motivata <strong>di</strong> archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il<br />

rapporto. Con l'or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione deve essere <strong>di</strong>sposta la restituzione, previo pagamento delle spese <strong>di</strong> custo<strong>di</strong>a, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo<br />

stesso provve<strong>di</strong>mento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì <strong>di</strong>sposta con l'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca. Il pagamento è<br />

effettuato all'ufficio del registro o al <strong>di</strong>verso ufficio in<strong>di</strong>cato nella or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione, entro il termine <strong>di</strong> trenta giorni dalla notificazione <strong>di</strong> detto provve<strong>di</strong>mento,<br />

eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso<br />

l'or<strong>di</strong>nanza. Il termine per il pagamento è <strong>di</strong> sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che<br />

adotta l'atto, secondo le modalità <strong>di</strong> cui alla legge 20 novembre 1982, n.890. L'or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'or<strong>di</strong>nanza che <strong>di</strong>spone la<br />

confisca <strong>di</strong>venta esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giu<strong>di</strong>cato della sentenza con<br />

la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'or<strong>di</strong>nanza con la quale viene <strong>di</strong>chiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provve<strong>di</strong>mento opposto <strong>di</strong>viene<br />

inoppugnabile o è <strong>di</strong>chiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.<br />

• INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI EX ART. 13, D.Lgs n. 196/2003<br />

Titolare del trattamento dei dati personali è …………………………………………………………….….. . I dati raccolti saranno trattati con modalità cartacee ed<br />

informatiche da responsabili e incaricati del ………………………………………………………………………………………………………………………………………


PROTOCOLLO n. ………………………………<br />

Mo<strong>dello</strong> 6/a<br />

VERBALE D’ISPEZIONE (ART. 13, L. 689/81)<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

Oggetto: Verbale <strong>di</strong> ispezione <strong>di</strong> cose e luoghi <strong>di</strong>versi dalla privata <strong>di</strong>mora (art. 13, comma 1,<br />

legge 24 novembre 1981, n. 689)<br />

In data ……….. , alle ore ……. , in località ………………………………………………………..<br />

noi sottoscritti ……………………………………………………………………………………….<br />

avuta la presenza <strong>di</strong> ………………………………………. nato a ………………………………....<br />

il ……….. , residente in …………………………………………………………………………….<br />

identificato a mezzo <strong>di</strong> ……………………………………………………………………………… ,<br />

in qualità <strong>di</strong> ………………………………………………………………………………………….<br />

abbiamo effettuato ispezione dei locali siti in ..……………………………………………………..<br />

perché su richiesta de …………………………………………………………………………….<br />

<strong>di</strong> iniziativa ……………………………………………………………………………………….<br />

rilevando (descrivere quanto visivamente accertato nonché l’eventuale presenza <strong>di</strong> terze persone) e<br />

prendendo visione della documentazione inerente …………………………………...………..);<br />

evidenziando conseguentemente la violazione delle norme <strong>di</strong> cui all’articolo 7, comma 2 del<br />

D.Lgs. n. 114/98 per esercizio <strong>di</strong> vicinato nel quale si ponevano in ven<strong>di</strong>ta prodotti (specificare)<br />

<strong>di</strong> un settore merceologico <strong>di</strong>verso da quello comunicato al Comune (specificare) senza la<br />

prescritta Comunicazione.<br />

Di quanto sopra è <strong>stato</strong> redatto il presente verba1e che, dopo lettura e conferma, viene sottoscritto<br />

dall’intervenuto e dai verbalizzanti. Chiuso alle ore …… del ……… .<br />

LE PARTI I VERBALIZZANTI<br />

………………………. ………………………………….<br />

………………………………….


Mo<strong>dello</strong> 6/b<br />

COMUNICAZIONE ALL’UFFICIO COMPETENTE DEL COMUNE<br />

INTESTAZIONE COMANDO<br />

SEDE ……………………………………………...…………<br />

PROTOCOLLO n. ………………………………<br />

POSIZIONE n. …………………………………..<br />

…………………………. , lì …………………<br />

Al ……………………………………<br />

……………………………………<br />

SEDE<br />

COMUNICAZIONE a carico <strong>di</strong> ………………………………………………………………………<br />

nato a ………………………………… il …………… residente in ………………………………….<br />

partita IVA ……………………………………... co<strong>di</strong>ce fiscale ………..…....……………………...<br />

per ……………………..……………………………………………...…………………….…………<br />

presso ………………………………………………………………………………………………….<br />

Per dovere d’ufficio e per quanto <strong>di</strong> competenza, ai sensi dell’articolo 22, commi 2 e 6 del D.Lgs.<br />

n. 114/98, si comunica che la persona/società nominata in oggetto è stata perseguita con Verbale <strong>di</strong><br />

accertamento <strong>di</strong> violazione n. ...………………………………………………………..………………<br />

da …………………….………………………………………………………….… in data …………<br />

per il seguente motivo: in qualità <strong>di</strong> ….. , nei locali siti in località ….. via/piazza ..... , in un<br />

esercizio <strong>di</strong> vicinato, poneva in ven<strong>di</strong>ta prodotti (specificare) <strong>di</strong> un settore merceologico <strong>di</strong>verso<br />

da quello comunicato al Comune (specificare) senza la prescritta Comunicazione.<br />

Osservazioni: ………………………………………………………………………………………….<br />

…………………………………………………………………………………………………………<br />

…………………………………………………………………………………………………………<br />

IL DIRIGENTE<br />

………………………………….


Proce<strong>di</strong>mento sanzionatorio<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

NOTIFICHE AI SENSI DELL’ART. 140 C.P.C. E MODIFICHE IN SEGUITO ALLA<br />

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 3/2010<br />

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 è intervenuta<br />

nuovamente in materia <strong>di</strong> notifiche e, specificatamente, sulla <strong>di</strong>sciplina dell’art. 140<br />

c.p.c. in caso <strong>di</strong> irreperibilità, incapacità o rifiuto <strong>di</strong> ricevere il plico.<br />

Come certamente noto la notificazione degli atti, quanto meno nell’ambito delle attività<br />

sanzionatorie <strong>di</strong> nostra più precipua competenza, è regolata da due <strong>di</strong>versi sistemi: la<br />

notificazione tramite servizio postale ex legge 890/82 e la notificazione tramite messo<br />

comunale o ufficiale giu<strong>di</strong>ziario (o altro soggetto abilitato) secondo il complesso <strong>di</strong><br />

norme <strong>di</strong>sciplinato dagli articoli 139 e ss. c.p.c. Si tratta <strong>di</strong> norme sostanzialmente simili<br />

tutte finalizzate a realizzare, in modo formalmente corretto, l’obiettivo ultimo dell’attività<br />

<strong>di</strong> notificazione degli atti che è, appunto, quello <strong>di</strong> notum facere, ossia <strong>di</strong> mettere a<br />

conoscenza il destinatario del contenuto <strong>di</strong> un atto a lui <strong>di</strong>retto o, più precisamente, <strong>di</strong><br />

in<strong>di</strong>viduare meccanismi operativi che garantiscano, anche attraverso finzioni giuri<strong>di</strong>ci, la<br />

formale conoscibilità degli atti medesimi. In questa logica la principale <strong>di</strong>fferenza tra i<br />

due complessi normativi consiste nell’assenza nel sistema <strong>di</strong> notificazione tramite<br />

servizio postale <strong>di</strong> un meccanismo <strong>di</strong> perfezionamento della notifica a soggetto<br />

irreperibile, presente invece nell’altro sistema e costituito dal proce<strong>di</strong>mento operativo<br />

delineato dall’articolo 143 c.p.c. Ed è proprio questo il principale motivo per cui, in caso<br />

<strong>di</strong> accertata irreperibilità del destinatario, il servizio postale restituisce al mittente il plico<br />

affinché si proceda a notificazione ex co<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> procedura civile, se del caso, con<br />

l’affissione all’albo pretorio ex articolo 143 c.p.c. Ed è proprio questa la motivazione<br />

della presenza, soprattutto nei comuni <strong>di</strong> gran<strong>di</strong> <strong>di</strong>mensioni, <strong>di</strong> sistemi ibri<strong>di</strong> <strong>di</strong><br />

notificazione dei verbali <strong>di</strong> contestazione in parte consegnati a Poste spa ed in parte<br />

(ossia per gli atti restituiti da Poste in quanto <strong>di</strong>retti a destinatario irreperibile) gestiti<br />

con affidamenti a <strong>di</strong>tte specializzate in notificazione <strong>di</strong> atti con espressa nomina <strong>di</strong> messi<br />

comunali privati anche al <strong>di</strong> fuori <strong>di</strong> un rapporto <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione lavorativa con il<br />

comune, ovvero da parte <strong>di</strong> messi comunali o degli stessi appartenenti all’organo<br />

accertatore tramite meccanismi che, sotto altro punto <strong>di</strong> osservazione, consentono<br />

anche forme surrettizie, ancorché corrette, <strong>di</strong> integrazione salariale.<br />

Non crea invece questa forma <strong>di</strong> <strong>di</strong>fficoltà la notificazione a soggetto solo<br />

momentaneamente assente, ma <strong>di</strong> cui si conosca in modo certo domicilio o residenza.<br />

In questo caso è possibile l’attivazione <strong>di</strong> entrambe le procedure <strong>di</strong> perfezionamento<br />

della notificazione: sia quella - più volte oggetto <strong>di</strong> interventi giurisprudenziali e <strong>di</strong><br />

mo<strong>di</strong>ficazioni legislative - <strong>di</strong>sciplinata dall’articolo 8, legge 890/82 - sia quella <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 140 c.p.c. - su cui si innesta la pronuncia in epidermica osservazione.<br />

Si ricorda che in quest’ultimo caso l’interpretazione seguita fino ad adesso anche dalla<br />

Cassazione a sezioni unite (ve<strong>di</strong> sent. 13/01/2005, n. 458 o sent. 14/01/2008, n. 627)<br />

considerava perfezionata la notifica con la semplice spe<strong>di</strong>zione della raccomandata


prevista dalla norma in commento, senza preoccuparsi della necessità <strong>di</strong> prevedere un<br />

termine per facilitare la conoscibilità del documento. Con questa interpretazione si era<br />

creata una <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento tra il destinatario <strong>di</strong> una notifica effettuata ai sensi<br />

dell’art. 8 della L. 20/11/1982, n. 890 per cui la notifica si realizza per il destinatario solo<br />

al momento del ritiro del piego depositato presso l’ufficio postale o comunque, in caso <strong>di</strong><br />

mancato ritiro, solo al decorso del decimo giorno successivo alla spe<strong>di</strong>zione della<br />

raccomandata (cosiddetta “compiuta giacenza”).<br />

La <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> momenti perfezionativi della notifica in passato era stata giustificata -<br />

oltre che dalla <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> tempi <strong>di</strong> redazione dei due complessi normativi - anche dalla<br />

necessità <strong>di</strong> evitare pregiu<strong>di</strong>zi per il soggetto notificante la cui posizione poteva<br />

<strong>di</strong>pendere esclusivamente da comportamenti estranei alla sua sfera <strong>di</strong> influenza. Ma<br />

dopo le sentenze della Corte Costituzionale 477/2002 e 1/2004 - poi recepite a livello<br />

legislativo - con cui si è provveduto a <strong>di</strong>stinguere tra momento perfezionativo per il<br />

notificante (coincidente con l’esaurimento delle procedure poste sotto il <strong>di</strong>retto controllo<br />

operativo <strong>dello</strong> stesso soggetto notificante) e per il destinatario (ricezione sostanziale o<br />

formale dell’atto) ogni <strong>di</strong>stinzione concettuale ha perso ogni giuri<strong>di</strong>ca giustificazione,<br />

autorizzando, anche sotto angoli <strong>di</strong> osservazione meramente logici, la pronuncia in<br />

osservazione.<br />

E così con la sentenza n. 3/2010 la Corte Costituzionale ha sanato la suddetta <strong>di</strong>sparità<br />

ritenendo incostituzionale l’art. 140 c.p.c. nella parte in cui prevede che la notifica si<br />

perfeziona per il destinatario con la mera spe<strong>di</strong>zione della raccomandata informativa<br />

anziché con il ricevimento della stessa o comunque decorsi <strong>di</strong>eci giorni dalla relativa<br />

spe<strong>di</strong>zione.<br />

Si tratta <strong>di</strong> un sentenza che i costituzionalisti definiscono ad<strong>di</strong>tiva con cui il termine <strong>di</strong><br />

perfezionamento della notifica <strong>di</strong> un verbale a soggetto assente coincide con quello <strong>di</strong><br />

effettiva ricezione o, in mancanza, con il decimo giorno successivo alla spe<strong>di</strong>zione della<br />

raccomandata o, con maggiore chiarezza, con l’un<strong>di</strong>cesimo giorno successivo alla<br />

spe<strong>di</strong>zione della raccomandata, ricordando, appunto, il ben noto brocardo latino <strong>di</strong>es a<br />

quo non computatur in termine, <strong>di</strong>es ad quem computatur in termine. E ciò in perfetto<br />

(ma solo su questo aspetto) parallelismo con l’articolo 8 della legge 890/82 (compiuta<br />

giacenza). Continua quin<strong>di</strong> il processo giurisprudenziale <strong>di</strong> progressivo allineamento<br />

delle due procedure (art. 140 c.p.c. e art. 8, L. 890/82) iniziato con la sentenza 346/98,<br />

ma non ancora completamente raggiunto attese altre marginali <strong>di</strong>fferenze in or<strong>di</strong>ne alla<br />

comunicazione <strong>di</strong> avvenuta notificazione in caso <strong>di</strong> consegna a soggetto <strong>di</strong>verso dal<br />

destinatario – sempre prevista in caso <strong>di</strong> notificazione tramite servizio postale e<br />

obbligatoria solo in un numero minore <strong>di</strong> ipotesi per l’articolo 140 c.p.c.<br />

Tanto precisato proviamo adesso ad osservare, in estrema sintesi, le possibili proiezioni<br />

operative sul terreno del <strong>di</strong>ritto punitivo sanzionatorio <strong>di</strong> nostra competenza, con<br />

attenzione particolare alle violazioni al nuovo co<strong>di</strong>ce della strada.<br />

Intanto si abbia presente che le sentenze <strong>di</strong> parziale illegittimità della Corte<br />

Costituzionale si applicano anche retroattivamente incontrando il solo limite delle<br />

posizioni esaurite e completamente definite. Proiettando questo principio “sulle nostre<br />

cose” ciò significa che non si potrà certamente fare “resuscitare” rapporti sanzionatori<br />

ormai esauriti su cui ormai è intervenuta prescrizione o è avvenuto pagamento in misura<br />

ridotta, ma certamente potranno essere fatte altre valutazione su verbali - ancorché già<br />

in fase esecutiva - in relazione ai quali si <strong>di</strong>scuta, della tempestività del termine <strong>di</strong><br />

perfezionamento della notifica. E così, per esempio, potrebbe non ritenersi impossibile<br />

una <strong>di</strong>versa valutazione <strong>di</strong> ricorsi (se del caso ritenuti in prima battuta inammissibili<br />

perché tar<strong>di</strong>vi) o pagamenti in misura ridotta (non considerati all’origine tempestivi),<br />

originariamente avvenuti fuori termine, ovvero la riattivazione, se del caso tramite lo<br />

strumento dell’opposizione all’esecuzione, <strong>di</strong> momenti giuris<strong>di</strong>zionali <strong>di</strong> <strong>di</strong>fesa. Ma sullo<br />

scenario futuro dovremo ritornare con altri approfon<strong>di</strong>menti.<br />

Analoghe valutazioni potranno essere effettuate - financo ad arrivare ad una<br />

rimodulazione della somma dovuta dal trasgressore in sede esecutiva - per<br />

l’in<strong>di</strong>viduazione del termine iniziale <strong>di</strong> <strong>di</strong>venuta efficacia esecutiva del verbale in vista <strong>di</strong><br />

un inevitabile successiva <strong>di</strong>versa quantificazione degli interessi <strong>di</strong> mora da inserire in<br />

cartella esattoriale ai sensi dell’art. 27 della L. 689/81.<br />

Per il futuro, anzi dal giorno <strong>di</strong> pubblicazione della sentenza, il termine per presentare<br />

ricorso o effettuare pagamento in misura ridotta decorre invece, senza dubbio alcuno:


- dal giorno successivo a quello <strong>di</strong> effettiva ricezione della raccomandata, ovvero, in<br />

caso <strong>di</strong> mancata ricezione:<br />

- dall’un<strong>di</strong>cesimo giorno successivo alla spe<strong>di</strong>zione della raccomandata, sia se si è<br />

proceduto tramite servizio postale, sia se è stata attivato il sistema <strong>di</strong> notificazione ex<br />

articolo 140 c.p.c.<br />

Massimo Ancillotti


Ambiente e Territorio<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

FUTURO ITALIANO CIRCA LA PREVENZIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI<br />

RIFIUTI: SISTEMA INFORMATICO DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (SISTRI)<br />

E’ <strong>stato</strong> pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2010 - serie generale n.<br />

9 - il D.M. 17 <strong>di</strong>cembre 2009, a cura del Ministero dell’ambiente, recante “Istituzione del<br />

sistema <strong>di</strong> controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto<br />

legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009<br />

convertito, con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla legge n. 102 del 2009. (10A00043) (S.O. n. 10)”.<br />

Il decreto si fonda su un preciso dato normativo: l’articolo 189, comma 3-bis, D.Lgs.<br />

152/2006 (cui ha fatto eco, recentemente, l’articolo 14-bis, legge 102/2009).<br />

L’Or<strong>di</strong>namento avrà più strumenti a <strong>di</strong>sposizione per combattere le criminalità<br />

organizzate in materia ambientale, le imprese gestiranno tutto con la telematica.<br />

Il sistema monitorerà una massa <strong>di</strong> rifiuti <strong>di</strong> 147 milioni <strong>di</strong> tonnellate all'anno, dalla fase<br />

della produzione fino al trasporto e allo smaltimento, che verrà gestito dal comando dei<br />

Carabinieri per la tutela dell'Ambiente<br />

I produttori, trasportatori, interme<strong>di</strong>ari, gestori dovranno dotarsi <strong>di</strong> un PC, iscriversi al<br />

sistema, acquisire dalle Camere <strong>di</strong> Commercio una chiavetta de<strong>di</strong>cata che conterrà un<br />

software specifico che sostituirà registri, formulari e MUD per ogni unità locale.<br />

I trasportatori dovranno montare su ogni mezzo uno speciale box informatico, con GPS.<br />

Il produttore dovrà registrare i rifiuti prodotti usando il software de<strong>di</strong>cato, con la<br />

tempistica oggi prevista per i registri. Il dato verrà automaticamente inoltrato in tempo<br />

reale al centro <strong>di</strong> controllo che sarà collocato presso i NOE, ISPRA, Ministero<br />

dell'ambiente, Albo Nazionale Gestori Ambientali, Province, ecc.<br />

La scrivente ha avuto l’opportunità <strong>di</strong> seguire le bozze operative <strong>di</strong> questo sistema,<br />

altamente complesso, che porterà sicuramente alla riduzione <strong>di</strong> tutti i reati legati alle<br />

attività organizzate del traffico illecito <strong>di</strong> rifiuti, e <strong>di</strong> tutti i c.d. reati <strong>di</strong> ecomafia.<br />

Il Ministro dell’ambiente, nell’au<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> fronte alla Commissione d’inchiesta sul ciclo<br />

dei rifiuti, la cosiddetta Ecomafia, ha illustrato le nuove misure da attuare in materia <strong>di</strong><br />

tutela ambientale, quali l'informatica, per garantire la tracciabilità dei rifiuti,<br />

l'introduzione del “delitto ambientale” nel co<strong>di</strong>ce penale e il massimo livello <strong>di</strong> controllo<br />

per le “navi dei veleni” che potrebbero essere state affondate dalla criminalità<br />

organizzata.<br />

In particolare, il sistema informatico <strong>di</strong> controllo della tracciabilità dei rifiuti ha come<br />

obiettivo, per i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, (questi ultimi quasi il 90% del<br />

totale dei rifiuti speciali) la sostituzione dell'attuale sistema cartaceo. «Una rivoluzione<br />

informatica - ha sostenuto il Ministro durante una intervista - anche perche' l'attuale<br />

sistema cartaceo consente <strong>di</strong> conoscere i dati relativi alla gestione dei rifiuti con circa<br />

due o tre anni <strong>di</strong> ritardo rendendoli inutilizzabili ai fini dei controlli <strong>di</strong> legalità».Tutto il<br />

sistema, chiamato “SISTRI” sarà collegato in rete e sarà possibile così seguire il<br />

percorso dei rifiuti speciali in tempo reale. Il progetto si autofinanzierà perchè i <strong>di</strong>versi


soggetti saranno obbligati a versare un contributo annuo e l'Italia, ''sarà il primo Paese<br />

in Europa ad attivare questo sistema". Sul fronte degli eco-reati, nei primi mesi del 2010<br />

sarà presentato un decreto legislativo che condurrà all'introduzione nel nostro co<strong>di</strong>ce<br />

penale tutta la parte relativa ai delitti ambientali, da anni in sospeso tra i cassetti del<br />

nostro governo.<br />

Sistri è l’acronimo che in<strong>di</strong>ca il sistema informatico <strong>di</strong> controllo della tracciabilità dei<br />

rifiuti. Il nuovo sistema che il Ministero dell’ambiente ha messo in atto, tramite il<br />

Decreto Ministeriale in vigore a far data dal 14 gennaio 2010, ha lo scopo <strong>di</strong> eliminare<br />

MUD, registri e formulari, cioè tutta la carta che da anni affolla e complica l’operatività<br />

dei produttori e dei gestori <strong>di</strong> rifiuti.<br />

Il decreto si fonda su un preciso dato normativo: l’articolo 189, comma 3-bis, D.Lgs.<br />

152/2006 (cui ha fatto eco, recentemente, l’articolo 14-bis, legge 102/2009, che si<br />

affronteranno in calce).<br />

Sarà comunque un sistema altamente oneroso, e quin<strong>di</strong> sarà <strong>di</strong>fficile avere l’intero<br />

territorio, e quin<strong>di</strong> tutte le aziende iscritte, sull’intera nazione: il contributo annuo <strong>di</strong> un<br />

produttore <strong>di</strong> rifiuti pericolosi oscilla tra 120 e 400 euro, mentre quello <strong>di</strong> un impianto <strong>di</strong><br />

stoccaggio tra 500 a 2.000 euro. A questi si aggiungono i costi per il caricamento dei<br />

dati. Sarebbe tutto più semplice se il software fosse <strong>di</strong>sponibile gratuitamente (magari<br />

sul sito del Ministero dell’ambiente) e se, per l’hardware, venissero definite e rese<br />

accessibili le specifiche tecniche degli strumenti necessari a realizzare il sistema. Al<br />

momento, comunque, non è stata prevista alcuna sanzione a carico degli inadempienti<br />

al sistema. Si resta , comunque, in attesa, <strong>di</strong> atti legislativi attuativi in merito.<br />

Il tutto in omaggio alle regole auree della concorrenza e del mercato.<br />

Bisogna anche immaginare che ogni guasto dell’apparecchiatura blocca il lavoro<br />

quoti<strong>di</strong>ano con costi e <strong>di</strong>sagi enormi. Il decreto ha comunque previsto tale ipotesi, con<br />

l’intervento degli operatori del sistema SISTRI. Si pensi, ad esempio, anche alla gestione<br />

dei rifiuti prodotti fuori dall’unità locale (cantieri, manutenzioni, bonifiche, ecc.), quin<strong>di</strong><br />

in un luogo privo <strong>di</strong> allacciamento stabile alla rete. Certo, c’è sempre la chiavetta, ma<br />

anche le zone d’ombra, e tutto risulta un po’ più <strong>di</strong>fficile.<br />

Molti obiettano che le imprese piccole e piccolissime (vera colonna vertebrale del<br />

sistema economico italiano) non <strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> strumenti, competenze e tempo<br />

necessari per gestire sistemi informatizzati; sul punto, però, è facile eccepire che<br />

sopperiranno le associazioni <strong>di</strong> categoria.<br />

Certamente, la partenza non sarà indolore (registrazione, risposta, co<strong>di</strong>ce pratica, ritiro<br />

token USB e Black Box presso la CCIA o la sezione Albo gestori, PIN, PUK, username e<br />

password, certificato <strong>di</strong>gitale, firma elettronica, Comitato <strong>di</strong> vigilanza e controllo) ma,<br />

gradualmente, è possibile che il tutto giunga a buon fine.<br />

Ferme restando le riserve sulla onerosità del sistema, esso presenta - in prospettiva -<br />

non banali vantaggi. Si spera, a questo punto, a che i controlli su strada non<br />

<strong>di</strong>minuiscano. Infatti, se è vero come è vero che il SISTRI contribuirà alla tracciabilità<br />

dei rifiuti, è anche vero che se qualcuno non si dota del sistema o non accende il<br />

<strong>di</strong>spositivo, nessuno potrà mai controllare quel carico. Neanche il SISTRI che resterebbe<br />

solo un altro testimone (costosissimo) dell’incerta cesura tra or<strong>di</strong>ne e caos.<br />

Per quanto riguarda la norma legislativa <strong>di</strong> riferimento, essa si concretizza nell’art 189,<br />

comma 3-bis, D.Lgs. 152/2006, a seguito la novella apportata dal D.Lgs. 4/08, i soggetti<br />

obbligati alla comunicazione annuale del MUD - Mo<strong>dello</strong> Unico <strong>di</strong> Dichiarazione<br />

ambientale, nel momento in cui verrà istituito dall’ISPRA (Istituto Superiore Per la<br />

Ricerca Ambientale) quale organo delegato ai censimenti nazionali dal Ministero<br />

dell’ambiente, in collaborazione con i C.C.T.A. (Carabinieri Tutela dell’ambiente) e con i<br />

NOE (nucleo carabinieri operativo ecologico), il sistema SISTRI, i privati saranno<br />

obbligati ad aderire al Sistema Informatico <strong>di</strong> Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti.<br />

In base alla <strong>di</strong>samina della norma, art 14-bis, L. 3 agosto 2009, n. 102, si nota che la<br />

predetta legge affida al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,<br />

entro la data del 14 febbraio 2010 (l’obbligo <strong>di</strong> legge sono i 180 giorni dalla data <strong>di</strong><br />

entrata in vigore della legge), i compiti <strong>di</strong> determinare le tempistiche e le modalità <strong>di</strong><br />

attivazione del sistema, informazioni da fornire ai <strong>di</strong>versi soggetti, modalità <strong>di</strong> fornitura e<br />

<strong>di</strong> aggiornamento dei dati, modalità <strong>di</strong> interconnessione ed interoperabilità con altri<br />

sistemi informativi, modalità <strong>di</strong> elaborazione dei dati, le modalità con le quali le<br />

informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a


<strong>di</strong>sposizione delle autorita' <strong>di</strong> controllo, l'entità dei contributi.<br />

Norme <strong>di</strong> riferimento<br />

1) Legge Finanziaria 2007 (art. 1, comma 1116)<br />

2) D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, art 2, comma 24 (in mo<strong>di</strong>fica all’art. 189, comma 3-bis,<br />

D.Lgs. 152/2006)<br />

3) L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 14-bis<br />

4) Direttiva UE 2008/98/CE relativa ai rifiuti<br />

La L. 3 agosto 2009, n. 102, intitolata "Conversione in legge, con mo<strong>di</strong>ficazioni, del<br />

decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante provve<strong>di</strong>menti anticrisi, nonchè proroga <strong>di</strong><br />

termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", all’art. 14-bis -<br />

Finanziamento del sistema informatico <strong>di</strong> controllo della tracciabilità dei rifiuti - viene<br />

sancito espressamente che entro centottanta giorni dalla data <strong>di</strong> entrata in vigore della<br />

legge <strong>di</strong> conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del<br />

territorio e del mare, con uno o più decreti finalizzati all'istituzione <strong>di</strong> un sistema<br />

informatico <strong>di</strong> controllo della tracciabilità dei rifiuti, <strong>di</strong> cui al predetto articolo 189 del<br />

D.Lgs. n. 152 del 2006, definisce, anche in modo <strong>di</strong>fferenziato in relazione alle<br />

caratteristiche <strong>di</strong>mensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente<br />

prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in<br />

particolare i tempi e le modalità <strong>di</strong> attivazione nonché la data <strong>di</strong> operatività del sistema,<br />

le informazioni da fornire, le modalità <strong>di</strong> fornitura e <strong>di</strong> aggiornamento dei dati, le<br />

modalità <strong>di</strong> interconnessione e interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità <strong>di</strong><br />

elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema<br />

informatico dovranno essere detenute e messe a <strong>di</strong>sposizione delle autorità <strong>di</strong> controllo<br />

che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la<br />

partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio,<br />

anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio <strong>dello</strong> Stato, nonché<br />

l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti <strong>di</strong> cui al comma 3 del predetto<br />

articolo 189 del D.Lgs. n. 152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla<br />

costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio <strong>dello</strong><br />

Stato.<br />

SISTRI, Sistema informatico <strong>di</strong> controllo della tracciabilità dei rifiuti, <strong>di</strong>venterà<br />

obbligatorio entro luglio/settembre 2010, date <strong>di</strong>fferenziate a seconda della tipologia <strong>di</strong><br />

azienda, per produttori, trasportatori, interme<strong>di</strong>ari, gestori, i quali dovranno dotarsi <strong>di</strong><br />

un PC, iscriversi al sistema tramite sito internet (www.sistri.it) in funzione dal 14<br />

gennaio 2010, acquisire dalle Camere <strong>di</strong> Commercio una chiavetta, c.d. token USB<br />

de<strong>di</strong>cata per ogni unità locale, la quale conterrà un software specifico che sostituirà<br />

registri, formulari e MUD.<br />

I trasportatori dovranno montare sugli auto mezzi un box informatico, c.d. Black Box<br />

con GPS incorporato per il rilevamento della posizione del veicolo.<br />

Il produttore dovrà registrare i rifiuti solamente utilizzando il software de<strong>di</strong>cato, con la<br />

medesima tempistica per i registri.<br />

I dati verranno automaticamente trasferiti in tempo reale al centro <strong>di</strong> controllo gestito<br />

dai NOE, ISPRA, Ministero dell'ambiente, Albo Nazionale Gestori Ambientali, Province,<br />

ecc.<br />

Per avere maggiori informazioni si dovrà aspettare l’emanazione del decreto ministeriale,<br />

in programma prossimamente, ma ad oggi non ancora emanato.<br />

In base alla normativa, le imprese entro un termine <strong>di</strong> 45/60 giorni dovranno iscriversi al<br />

sistema, successivamente trascorsi 90 giorni per istallare delle apparecchiature e ancora<br />

30 giorni per la formazione del personale.<br />

Rosa Bertuzzi


Commercio e Polizia Amministrativa<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC) PER OTTENERE<br />

L’AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO AMBULANTE<br />

E’ demandata alle regioni la facoltà <strong>di</strong> prevedere che sia presentato il documento <strong>di</strong><br />

regolarità contributiva (DURC) per ottenere l’autorizzazione al commercio ambulante: le<br />

regioni possono stabilire le modalità con cui i comuni possono verificare il possesso del<br />

documento e la sua regolarità. L’autorizzazione è rilasciata anche a chi ha ottenuto la<br />

rateizzazione del debito contributivo. E’, infine, prevista la sospensione<br />

dell’autorizzazione per sei mesi se il DURC non viene presentato annualmente.<br />

L. 23 DICEMBRE 2009, N. 191<br />

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale <strong>dello</strong> Stato<br />

(legge finanziaria 2010)<br />

(G.U. 30 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 302 - S.O. n. 243)<br />

Art. 2<br />

Disposizioni <strong>di</strong>verse<br />

12. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono apportate le seguenti<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni:<br />

a) all'articolo 28, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:<br />

«2-bis. Le regioni, nell'esercizio della potestà normativa in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplina delle<br />

attività economiche, possono stabilire che l'autorizzazione all'esercizio <strong>di</strong> cui al comma 1<br />

sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico <strong>di</strong><br />

regolarità contributiva (DURC), <strong>di</strong> cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27<br />

<strong>di</strong>cembre 2006, n. 296. In tal caso, possono essere altresì stabilite le modalità<br />

attraverso le quali i comuni, anche avvalendosi della collaborazione gratuita delle<br />

associazioni <strong>di</strong> categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,<br />

possono essere chiamati al compimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> verifica della sussistenza e<br />

regolarità della predetta documentazione. L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso<br />

rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito<br />

contributivo. Il DURC, ai fini del presente articolo, deve essere rilasciato anche alle<br />

imprese in<strong>di</strong>viduali»;<br />

b) all'articolo 29, dopo il comma 4 è inserito il seguente:<br />

«4-bis. L'autorizzazione è sospesa per sei mesi in caso <strong>di</strong> mancata presentazione<br />

annuale del DURC, <strong>di</strong> cui al comma 2-bis dell'articolo 28».


n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br />

Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici<br />

Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 5<br />

CIRCOLARE 15 DICEMBRE 2009, N. 107746<br />

Oggetto: Registri <strong>di</strong> contabilizzazione dei materiali in custo<strong>di</strong>a presso gli Stu<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> consulenza automobilistica abilitati alle procedure semplificate<br />

Com’è noto, gli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> consulenza automobilistica abilitati alle procedure semplificate<br />

(“STA”, rilascio delle autorizzazioni alla circolazione <strong>di</strong> prova, rilascio delle targhe e dei<br />

documenti <strong>di</strong> circolazione dei ciclomotori) hanno l’obbligo della tenuta <strong>di</strong> appositi registri<br />

per la contabilizzazione delle targhe e della modulistica in loro custo<strong>di</strong>a.<br />

Atteso che detti registri sono attualmente redatti in forma cartacea, e considerato altresì<br />

il rilevante numero delle tipologie <strong>di</strong> materiali oggetto <strong>di</strong> contabilizzazione, gli operatori<br />

<strong>di</strong> settore hanno qui segnalato la necessità, al fine <strong>di</strong> consentire una più agevole<br />

annotazione ed archiviazione dei dati contabili, <strong>di</strong> poter gestire i registri stessi in formato<br />

elettronico, così come del resto già consentito, in forza delle vigenti <strong>di</strong>sposizioni del<br />

co<strong>di</strong>ce civile, per la tenuta dei registri e delle scritture contabili attinenti all’esercizio<br />

dell’attività <strong>di</strong> consulenza automobilistica.<br />

Al riguardo, ritenendo con<strong>di</strong>visibili le ragioni <strong>di</strong> natura organizzativa che motivano la<br />

richiesta e non sussistendo, nel caso <strong>di</strong> specie, <strong>di</strong>sposizioni normative che ostino<br />

all’accoglimento della stessa, si <strong>di</strong>spone quanto segue.<br />

A) Registri gestibili in formato elettronico<br />

Gli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> consulenza automobilistica hanno facoltà <strong>di</strong> gestire in formato elettronico i<br />

registri <strong>di</strong> contabilizzazione relativi:<br />

1. alle targhe <strong>di</strong> immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei loro rimorchi;<br />

2. alle targhe per ciclomotori;<br />

3. alle carte <strong>di</strong> circolazione;<br />

4. ai certificati <strong>di</strong> circolazione per ciclomotori;<br />

5. ai taglian<strong>di</strong> <strong>di</strong> aggiornamento delle carte <strong>di</strong> circolazione;<br />

6. ai taglian<strong>di</strong> <strong>di</strong> aggiornamento dei certificati <strong>di</strong> circolazione per ciclomotori;<br />

7. alla modulistica per la stampa delle autorizzazioni alla circolazione <strong>di</strong> prova.<br />

B) Modalità <strong>di</strong> tenuta dei registri in formato elettronico<br />

Gli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> consulenza hanno facoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare il software, tra quelli reperibili sul<br />

mercato, che presenti le caratteristiche necessarie per la tenuta dei registri <strong>di</strong><br />

contabilizzazione dei materiali nel rispetto delle istruzioni operative <strong>di</strong>ramate da questa


Amministrazione in materia.<br />

Gli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> consulenza hanno altresì facoltà <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare i supporti informatici per<br />

l’archiviazione dei dati <strong>di</strong> contabilizzazione.<br />

C) Prescrizioni<br />

Nei registri tenuti in formato elettronico, le annotazioni relative alla contabilizzazione dei<br />

materiali debbono essere effettuate secondo i medesimi criteri fissati per la tenuta dei<br />

registri cartacei.<br />

Si richiamano, pertanto, le istruzioni già impartite con le seguenti circolari:<br />

- circolare 27 novembre 2000, n. B/78/2000/MOT - allegati 5 e 6, circolare 12 giugno<br />

2001, n. 884/M360/2001, paragrafo 2 - allegati 3, 4, 5 e 6 (per la contabilizzazione dei<br />

materiali relativi alla procedura “STA”);<br />

- circolare 3 luglio 2006, n. 14085/RU - cap. IX - par. B.2 e allegato 6 (per la<br />

contabilizzazione dei materiali relativi alla procedura <strong>di</strong> rilascio dei documenti <strong>di</strong><br />

circolazione per ciclomotori);<br />

- circolare 4 febbraio 2004, n. 4699/M363 - par. 7.2 e allegati 2 e 3 (per la<br />

contabilizzazione della modulistica relativa al rilascio delle autorizzazioni alla circolazione<br />

<strong>di</strong> prova).<br />

Entro la fine dell’orario <strong>di</strong> apertura al pubblico del giorno lavorativo successivo, gli Stu<strong>di</strong><br />

<strong>di</strong> consulenza debbono provvedere alla stampa dei dati <strong>di</strong> contabilizzazione relativi ai<br />

materiali utilizzati per le operazioni svolte il giorno lavorativo precedente.<br />

La stampa deve avvenire su fogli numerati progressivamente, per la cui messa in uso<br />

occorre previamente che ciascun foglio sia timbrato e vi<strong>stato</strong> dal funzionario<br />

responsabile del competente UMC e che nell’ultima pagina venga apposta la seguente<br />

<strong>di</strong>citura: “Il presente documento riproduce la registrazione in formato elettronico<br />

effettuata dallo Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong> consulenza ……………….., consta <strong>di</strong> numero …. pagine ed è<br />

riferito all’anno …...”, seguita dalla data, dalla firma del funzionario responsabile e dal<br />

timbro dell’Ufficio.<br />

L’osservanza delle illustrate prescrizioni sarà oggetto <strong>di</strong> verifica, da parte dei competenti<br />

UMC, nel corso delle attività <strong>di</strong> controllo sul corretto svolgimento delle attività svolte<br />

dagli Stu<strong>di</strong> <strong>di</strong> consulenza abilitati alle procedure semplificate.<br />

In tale contesto, le commissioni <strong>di</strong> controllo potranno richiedere, laddove lo Stu<strong>di</strong>o <strong>di</strong><br />

consulenza non vi abbia già provveduto, la stampa delle registrazioni effettuate il giorno<br />

lavorativo precedente.


Ministero dell'interno<br />

CIRCOLARE 18 NOVEMBRE 2009, N. 7170<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Oggetto: Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia <strong>di</strong><br />

sicurezza pubblica"<br />

Si fa seguito alla circolare 27 agosto 2009, n. 4820 con la quale sono state fornite<br />

in<strong>di</strong>cazioni operative in relazione alla normativa in oggetto con riferimento alle mo<strong>di</strong>fiche<br />

apportate al T.U. sull'immigrazione.<br />

Al riguardo, l'art. 1, comma 19, della legge n. 94/2009, nel mo<strong>di</strong>ficare l'art. 29 del T.U.,<br />

D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia <strong>di</strong> ricongiungimento familiare, ha introdotto, fra<br />

l'altro, alcune novità relative al requisito dell'idoneità dell'alloggio necessaria per poter<br />

avviare la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare.<br />

In particolare, la nuova la formulazione dell'art. 29, comma 3 del T.U., D.Lgs. 25 luglio<br />

1998, n. 286, ha soppresso il riferimento ai parametri stabiliti dalle leggi regionali in<br />

materia <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica, ai fini della verifica dell'idoneità dell'alloggio.<br />

Atteso che gli Sportelli Unici per l'Immigrazione hanno segnalato interpretazioni<br />

<strong>di</strong>fferenti da parte dei Comuni riguardo alla citata <strong>di</strong>sposizione, sentito il Ministero del<br />

lavoro, della salute e delle politiche sociali e allo scopo <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare parametri <strong>di</strong><br />

idoneità abitativa uniformi su tutto il territorio nazionale, si fa presente che i Comuni,<br />

nel rispetto della propria autonomia, nel rilasciare la certificazione relativa<br />

all'idoneità abitativa, possono fare riferimento alla normativa contenuta nel<br />

D.M. 5 luglio del 1975 del Ministero della sanità che stabilisce i requisiti<br />

igienico-sanitari principali dei locali <strong>di</strong> abitazione e che precisa anche i<br />

requisiti minimi <strong>di</strong> superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto<br />

degli occupanti.<br />

Tale riferimento risulterebbe anche coerente con la <strong>di</strong>rettiva dell'UE, recepita con legge<br />

<strong>dello</strong> Stato, in materia <strong>di</strong> ricongiungimento familiare, la quale <strong>di</strong>spone che, per<br />

l'autorizzazione al ricongiungimento familiare, la legge nazionale debba o possa imporre<br />

la verifica della <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> un alloggio considerato normale che corrisponda alle<br />

norme generali <strong>di</strong> sicurezza e <strong>di</strong> salute pubblica in vigore; pertanto si potrà considerare<br />

idoneo un alloggio che corrisponda ai parametri generalmente stabiliti per tutta la<br />

citta<strong>di</strong>nanza, su tutto il territorio nazionale.


Ministero delle infrastrutture e dei trasporti<br />

Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale<br />

Direzione generale per la motorizzazione<br />

CIRCOLARE 18 MAGGIO 2009, N. 0049984/08.03<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Oggetto: Carta <strong>di</strong> qualificazione del conducente. Norme per il parco veicolare e<br />

per lo svolgimento dei corsi delle autoscuole e dei centri <strong>di</strong> istruzione<br />

automobilistica<br />

Con circolare n. 115651/08.03 del 20 <strong>di</strong>cembre 2007 la scrivente Direzione Generale ha<br />

precisato, sulla base del combinato <strong>di</strong>sposto del paragrafo 2.1 all'allegato 1 della<br />

<strong>di</strong>rettiva 2003/59/CE e del punto 5.2 dell'allegato II alla <strong>di</strong>rettiva 2000/56/CE che i<br />

veicoli già inseriti nel parco veicolare delle autoscuole, rispondenti ai requisiti previgenti<br />

alla data <strong>di</strong> entrata in vigore della medesima <strong>di</strong>rettiva 2000/56/CE, possono essere<br />

utilizzati fino alla data dell'11 ottobre 2010 anche per le esercitazioni pratiche dei corsi <strong>di</strong><br />

formazione iniziale per il conseguimento della carta <strong>di</strong> qualificazione del conducente.<br />

Con l'entrata in vigore della <strong>di</strong>rettiva 2008/65/CE, recepita con il D.Lgs. 22 <strong>di</strong>cembre<br />

2008, n. 214, il suddetto termine è <strong>stato</strong> prorogato fino al 30 settembre 2013.<br />

Per quel che concerne, invece, lo svolgimento del corso <strong>di</strong> formazione iniziale per il<br />

conseguimento della carta <strong>di</strong> qualificazione del conducente, le autoscuole che<br />

aderiscono ad un consorzio che ha formato un centro <strong>di</strong> istruzione automobilistica<br />

possono svolgere la parte teorica del corso, demandando la parte pratica al centro <strong>di</strong><br />

istruzione stesso. In tal caso, il nulla osta è rilasciato - dalla competente Direzione<br />

Generale territoriale - all'autoscuola che sarà responsabile anche <strong>di</strong> eventuali irregolarità<br />

commesse dal centro <strong>di</strong> istruzione automobilistica.<br />

L'allievo che l'autoscuola conferisce al centro <strong>di</strong> istruzione automobilistica deve essere<br />

iscritto nel registro del centro stesso. L'allievo non conferito al centro <strong>di</strong> istruzione<br />

automobilistica non potrà svolgere esercitazioni sui veicoli del centro stesso.


Consiglio <strong>di</strong> Stato, Sez. V, sentenza 29 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 8997<br />

n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Il Consiglio <strong>di</strong> Stato, dopo ampie oscillazioni giurisprudenziali, prende<br />

posizione netta in favore del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> partecipazione a concorsi per vigili<br />

urbani ove il comune interessato abbia adottato un regolamento<br />

sull’armamento che preveda come obbligatorio l’usod elle armi per<br />

l’espletamento <strong>di</strong> determinati servizi collegati alla qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> P.S.<br />

Il supremo organo <strong>di</strong> giustizia amministrativa sostiene inoltre che pur<br />

rientrando nella <strong>di</strong>screzionalità dell'Ente Locale l'in<strong>di</strong>viduazione dei servizi <strong>di</strong><br />

polizia municipale che vanno svolti in forma armata, vi è un obbligo per tutti<br />

gli addetti in possesso della qualifica <strong>di</strong> pubblica sicurezza <strong>di</strong> portare le armi<br />

in dotazione durante l'espletamento del servizio allorché il Prefetto ne faccia<br />

motivata richiesta.<br />

Ne consegue che, dovendo il vigile-agente <strong>di</strong> p.s. portare le armi ove addetto<br />

a servizi da svolgere in forma armata, per specifica deliberazione comunale o<br />

per esplicita richiesta del prefetto, non può acquisire detta qualifica il<br />

soggetto in capo al quale sussiste, in base agli artt. 9 della L. n. 772/72 e 15<br />

della L. n. 230/1998, una totale e permanente preclusione all'utilizzo delle<br />

armi.<br />

L'inelu<strong>di</strong>bile collegamento tra la qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza e il<br />

possesso dell'arma è, altresì, confermato, sul piano operativo, dal fatto che,<br />

ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 145 del 1987, il numero complessivo delle armi<br />

in dotazione alla polizia municipale, con il relativo munizionamento, equivale<br />

a quello degli addetti forniti della qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Consiglio <strong>di</strong> Stato<br />

in sede giuris<strong>di</strong>zionale (Sezione Quinta)<br />

ha pronunciato la presente<br />

DECISIONE<br />

Sul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 193 del 2005, proposto da:<br />

I.A., rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv. ...;<br />

contro


G.G., rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv. ...;<br />

nei confronti <strong>di</strong><br />

Comune <strong>di</strong> Novi Velia;<br />

per la riforma<br />

della sentenza del T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I, n. 1854/2004, resa tra le parti,<br />

concernente CONCORSO PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DI<br />

VIGILANZA - CAT. C.<br />

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;<br />

Viste le memorie <strong>di</strong>fensive;<br />

Visti tutti gli atti della causa;<br />

Relatore nell'u<strong>di</strong>enza pubblica del giorno 3 luglio 2009 il dott. Giancarlo Montedoro e<br />

u<strong>di</strong>ti per le parti i <strong>di</strong>fensori come specificato nel verbale;<br />

Ritenuto e considerato in fatto e <strong>di</strong>ritto quanto segue:<br />

FATTO<br />

Con il ricorso in appello in epigrafe in<strong>di</strong>cato il signor I.A. chiedeva l’annullamento o la<br />

riforma della sentenza del T.A.R. Campania - Salerno, Sezione I, n. 1854 del 2004 con la<br />

quale era <strong>stato</strong> accolto il ricorso proposto dalla signora G.G. contro il Comune <strong>di</strong> Novi<br />

Velia e nei confronti <strong>di</strong> Antonio Iannuzzi, per l’annullamento della determina del<br />

<strong>di</strong>rettore generale del Comune <strong>di</strong> Novi Velia n. 11 del 25 novembre 2002, con cui<br />

venivano approvati gli atti concorsuali e veniva nominato il sig. I.A. nel posto <strong>di</strong><br />

istruttore <strong>di</strong> vigilanza - cat. C nonché del provve<strong>di</strong>mento della commissione <strong>di</strong> concorso,<br />

reso nella seduta del 9 novembre 2002, nella parte in cui <strong>di</strong>chiarava il signor Iannuzzi<br />

vincitore del concorso e della determina del Direttore Generale nella parte in cui<br />

ammetteva al concorso il signor I.A. ed, eventualmente, dell’ art. 4, lett. F) del bando <strong>di</strong><br />

concorso e dell’art. 35 del regolamento <strong>di</strong> polizia municipale, nonché infine per la<br />

declaratoria del <strong>di</strong>ritto della signora G.G. ad essere <strong>di</strong>chiarata vincitrice del concorso.<br />

Il ricorso <strong>di</strong> primo grado della signora Guzzo impugnava i predetti provve<strong>di</strong>menti,<br />

specificando in punto <strong>di</strong> fatto che la ricorrente aveva partecipato al concorso pubblico,<br />

per titoli ed esami, ban<strong>di</strong>to dal Comune <strong>di</strong> Novi Velia, per la copertura <strong>di</strong> un posto <strong>di</strong><br />

istruttore <strong>di</strong> vigilanza Cat. C.<br />

La ricorrente in primo grado sottolineava <strong>di</strong> essersi classificata seconda in graduatoria,<br />

con punti 75, subito dopo il controinteressato Iannuzzi, <strong>di</strong>chiarato vincitore con punti<br />

77,25.<br />

Deduceva la ricorrente i seguenti motivi : 1) violazione degli artt. 3 e 5 della legge 7<br />

marzo 1986 n. 65, del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, degli artt. 1 e 15 della legge 8 luglio<br />

1998 n. 230 e del regolamento <strong>di</strong> polizia municipale e dell’art. 97 Cost. nonché eccesso<br />

<strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>fetto dei presupposti, <strong>di</strong> istruttoria e contrad<strong>di</strong>ttorietà, in quanto il<br />

controinteressato avrebbe dovuto essere escluso dal concorso quale obiettore <strong>di</strong><br />

coscienza; in via subor<strong>di</strong>nata violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241,<br />

dell’art. 12 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e dell’art. 3 del bando <strong>di</strong> concorso e dell’art.<br />

97 Cost. ed eccesso <strong>di</strong> potere per <strong>di</strong>sparità <strong>di</strong> trattamento per mancata<br />

predeterminazione dei criteri valutativi della prova orale.<br />

Il T.A.R. Campania - Salerno, con la sentenza impugnata, ha ritenuto fondato il ricorso.<br />

La premessa della decisione è costituita dall’art. 15 comma 7 della legge n. 230 del 1998<br />

che <strong>di</strong>spone “a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato<br />

partecipare ai concorsi per l’arruolamento nelle Forze armate, nell’Arma dei carabinieri,<br />

nel Corpo della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, nella Polizia <strong>di</strong> Stato, nel Corpo <strong>di</strong> Polizia<br />

penitenziaria e nel Corpo Forestale <strong>dello</strong> Stato, o per qualsiasi altro impiego che<br />

comporti l’uso delle armi.”<br />

A sua volta – hanno osservato i giu<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> primo grado – il regolamento <strong>di</strong> polizia<br />

municipale del comune resistente stabilisce che gli addetti al servizio <strong>di</strong> polizia<br />

municipale sono tenuti a svolgere le funzioni <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria e <strong>di</strong> polizia <strong>di</strong><br />

sicurezza, tanto che a ciascuno <strong>di</strong> essi deve essere data in dotazione un’arma,


ivestendo la qualità <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

Il Comune resistente si è <strong>di</strong>feso sostenendo che, nel lavoro del vigile urbano, l’uso delle<br />

armi è solo eventuale.<br />

Il T.A.R. ha ritenuto l’argomento inconferente, alla luce anche della mera potenzialità <strong>di</strong><br />

poter essere a<strong>di</strong>bito, per necessità <strong>di</strong> servizio, a funzioni <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

L’appello sostiene che la sentenza <strong>di</strong> primo grado si baserebbe sul presupposto erroneo<br />

secondo cui, colui che assume la qualifica <strong>di</strong> vigile urbano deve poter necessariamente<br />

esercitare le funzioni <strong>di</strong> polizia giu<strong>di</strong>ziaria e <strong>di</strong> sicurezza.<br />

Il regolamento comunale prescrive, come già la legge n. 65 del 1986, che le funzioni <strong>di</strong><br />

polizia <strong>di</strong> pubblica sicurezza sono conferite agli addetti al servizio <strong>di</strong> polizia municipale<br />

con apposito provve<strong>di</strong>mento prefettizio adottato all’esito <strong>di</strong> apposito proce<strong>di</strong>mento.<br />

Quin<strong>di</strong> non tutti coloro che rivestono la qualifica <strong>di</strong> vigile urbano assumono, all’esito del<br />

proce<strong>di</strong>mento eventualmente attivato dal Sindaco, la qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica<br />

sicurezza che assume una portata soltanto eventuale.<br />

Poi l’interpretazione dell’art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998 n. 230 deve essere<br />

quella per cui l’impiego non accessibile all’obiettore è quello e solo quello che comporti<br />

necessariamente ed obbligatoriamente l’uso delle armi.<br />

E’ pacifico invece che il possesso della qualifica <strong>di</strong> vigile urbano non comporti il possesso<br />

della qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza e che, quest’ultima qualifica, a sua volta,<br />

non comporti quale conseguenza automatica, l’obbligo <strong>di</strong> portare le armi.<br />

Tanto che l’art. 15 comma 1 del regolamento <strong>di</strong> Polizia municipale del Comune <strong>di</strong> Novi<br />

Velia prevede che “agli addetti al corpo <strong>di</strong> polizia municipale, con le modalità previste<br />

dall’art. 7 comma 5, del presente regolamento, è data in consegna l’arma, così come<br />

previsto dal D.M. interno n. 145 del 4 marzo 1987, emanato ai sensi della legge n. 65<br />

del 1986”.<br />

L’art. 5 comma 5 della legge (nulla <strong>di</strong>sponendo l’art. 7 comma 5 del regolamento che<br />

non esiste) prevede che “gli addetti al servizio <strong>di</strong> polizia municipale, ai quali è conferita<br />

la qualità <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza, possono, previa deliberazione in tal senso del<br />

Consiglio Comunale, portare, senza licenza, le armi, <strong>di</strong> cui possono essere dotati in<br />

relazione al tipo <strong>di</strong> servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi<br />

regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente <strong>di</strong><br />

appartenenza e nei casi <strong>di</strong> cui all’art. 4. Tali modalità e tali casi sono stabiliti, in via<br />

generale, con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dell’Interno,<br />

sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche<br />

la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni <strong>di</strong> tiro per<br />

l’addestramento al loro uso”.<br />

Anche da questa norma si evincerebbe che il possesso dell’ arma è solo eventuale ed<br />

all’esito <strong>di</strong> un ulteriore proce<strong>di</strong>mento; trattandosi <strong>di</strong> una mera facoltà rimessa alla<br />

valutazione del competente organo deliberativo.<br />

In sostanza l’obiettore <strong>di</strong> coscienza potrebbe ben fare il vigile urbano senza attribuzione<br />

della qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

L’art. 15, comma 3 del regolamento comunale citato dal giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> prime cure sarebbe<br />

applicabile ai soli vigili in possesso della qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza ma non<br />

potrebbe essere inteso nel senso che i servizi in<strong>di</strong>cati dalla medesima norma (vigilanza,<br />

polizia <strong>stradale</strong>, or<strong>di</strong>ne pubblico, polizia giu<strong>di</strong>ziaria e servizi <strong>di</strong> vigilanza e protezione<br />

della casa comunale) debbano essere svolti con le armi da tutti i vigili urbani.<br />

Il bando <strong>di</strong> concorso, poi, non aveva previsto, da parte dei can<strong>di</strong>dati, il possesso dei<br />

requisiti per ottenere la qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

Nessuno si è costituito per il Comune mentre resiste l’o<strong>di</strong>erna appellata (già ricorrente e<br />

vincitrice in primo grado).<br />

DIRITTO<br />

L’appello è infondato.<br />

La prima eccezione proposta dalla parte appellata attiene alla tar<strong>di</strong>vità dell’appello.<br />

Si rileva che la sentenza sarebbe stata notificata al sig. I.A. presso il procuratore<br />

domiciliatario in data 19 ottobre 2004 per cui il termine per proporre appello sarebbe<br />

scaduto il 18 <strong>di</strong>cembre 2004.<br />

L’appello sarebbe <strong>stato</strong> notificato dal sig. Iannuzzi solo in data 28 <strong>di</strong>cembre 2004.


Si sostiene che il trasferimento <strong>dello</strong> stu<strong>di</strong>o del domiciliatario presso cui aveva eletto<br />

domicilio l’appellata non varrebbe a giustificare l’insanabile ritardo della notifica<br />

dell’appello.<br />

Si lamenta la circostanza relativa alla mancata autorizzazione del Consiglio <strong>di</strong> Stato ad<br />

effettuare una notifica tar<strong>di</strong>va al nuovo domicilio.<br />

L’eccezione è infondata.<br />

E’ <strong>stato</strong> affermato in giurisprudenza che, nel caso in cui la parte vittoriosa in primo<br />

grado non abbia provveduto a comunicare il nuovo domicilio, la notifica presso il<br />

precedente domicilio impe<strong>di</strong>sce la decadenza ove l'impugnazione sia rinotificata nel<br />

nuovo domicilio del procuratore costituito, ancorché dopo la scadenza del termine breve<br />

(Cons. Stato, Sez. IV, sent. 2 novembre 2004, n. 7072).<br />

Ebbene, nel caso <strong>di</strong> specie la parte vittoriosa in primo grado ha provveduto alla notifica<br />

della sentenza senza <strong>di</strong>chiarare una residenza o un domicilio <strong>di</strong>versi da quelli del primo<br />

grado.<br />

E, a fronte <strong>di</strong> ciò, l’appellante, preso atto che la prima notifica presso il domicilio eletto<br />

non era andata a buon fine, ha provveduto ad effettuare una seconda notifica, sia pure<br />

a termine scaduto.<br />

L’appellata si è poi costituita.<br />

E’ vero che si è ritenuta non idonea la costituzione dell’appellato a sanare la deficitaria<br />

azione dell’appellante, ma ciò per il caso in cui la parte appellante abbia tentato la<br />

notifica presso il domicilio eletto in primo grado e, non essendosi la notifica perfezionata<br />

per trasferimento del domiciliatario, in presenza dell’ onere dell'appellante <strong>di</strong> procedere<br />

ad una nuova notifica del medesimo atto presso il nuovo domicilio del procuratore<br />

costituito in primo grado, se del caso giovandosi della remissione in termini conseguente<br />

alla necessità <strong>di</strong> rinotificare l'atto presso un in<strong>di</strong>rizzo non comunicato, nulla sia<br />

avvenuto.<br />

In assenza <strong>di</strong> tale attività la notifica si è detto è inesistente e la costituzione<br />

dell’appellato non vale a sanarla (C.d.S. IV 14luglio 2004 n. 5082).<br />

Ma nel caso in cui la notifica sia stata prima tentata senza andare a buon fine nel<br />

termine <strong>di</strong> legge (nella specie risulta la relata, in data 17 <strong>di</strong>cembre 2004, <strong>di</strong> “ omessa<br />

notifica perché l’avv. Sofia si è trasferito”) e poi sia stata nuovamente effettuata al<br />

nuovo domicilio del procuratore, non reso noto all’atto della notifica della sentenza, in<br />

tal caso, stanti i doveri processuali gravanti sulle parti in termini <strong>di</strong> lealtà, ben può<br />

essere concesso l’errore scusabile senza darsi rilievo alla tar<strong>di</strong>vità.<br />

Per in<strong>di</strong>viduare il luogo dove notificare l'appello si devono infatti prendere in<br />

considerazione le <strong>di</strong>chiarazioni rese dalla controparte nell'atto <strong>di</strong> notificazione della<br />

sentenza o quelle del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> primo grado (ai sensi dell'art. 330 comma 1 c.p.c.),<br />

restando a carico della controparte l'onere <strong>di</strong> portare a conoscenza dell'altra parte ogni<br />

mo<strong>di</strong>fica <strong>di</strong> tale luogo; pertanto, in mancanza delle comunicazioni sopradette, la<br />

notificazione dell'impugnazione nel domicilio del procuratore scelto per il giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong><br />

primo grado, anche se non andata a buon fine a causa del trasferimento del<br />

domiciliatario, impe<strong>di</strong>sce la decadenza dall'impugnazione per decorrenza del termine,<br />

sempreché venga rinnovata nel nuovo luogo del procuratore (Consiglio Stato, sez. IV,<br />

14 maggio 1999, n. 846).<br />

Ciò essendo avvenuto nella specie comporta il rigetto dell’eccezione <strong>di</strong> tar<strong>di</strong>vità.<br />

Va poi esaminata l’eccezione <strong>di</strong> sopravvenuta carenza <strong>di</strong> interesse, per non aver<br />

l’appellante Iannuzzi impugnato autonomamente la deliberazione <strong>di</strong> Giunta comunale n.<br />

14 del 19 gennaio 2006 con la quale il Comune <strong>di</strong> Novi Velia ha riformulato, in pendenza<br />

dell’appello, la graduatoria <strong>di</strong> merito <strong>di</strong>chiarando vincitrice la sig.ra G.G.<br />

Si sostiene che, non avendo il Comune adottato l’atto facendo riserva rispetto all’esito<br />

dell’appello, l’atto in questione non sarebbe travolto dall’accoglimento dell’appello e,<br />

conseguentemente, lo Iannuzzi non potrebbe conseguire alcun vantaggio<br />

dall’impugnazione proposta.<br />

Si è ritenuto da parte del Consiglio <strong>di</strong> Stato, circa la <strong>di</strong>versa ma analoga questione della<br />

possibilità per l’amministrazione <strong>di</strong> presentare appello nonostante abbia adempiuto alla<br />

sentenza <strong>di</strong> primo grado che “la spontanea esecuzione della pronunzia <strong>di</strong> primo grado,<br />

favorevole al <strong>di</strong>pendente, da parte della Pubblica amministrazione datrice <strong>di</strong> lavoro,<br />

anche quando la riserva d'impugnazione non venga dalla medesima a quest'ultimo resa<br />

nota, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell'impugnazione ai sensi


del combinato <strong>di</strong>sposto <strong>di</strong> cui all'art. 329, c.p.c. ed all'art. 28, L. 6 <strong>di</strong>cembre 1971, n.<br />

1034, trattandosi <strong>di</strong> mero adempimento <strong>di</strong> un or<strong>di</strong>ne giu<strong>di</strong>ziale e quin<strong>di</strong> <strong>di</strong> un<br />

comportamento posto in essere in esecuzione della sentenza <strong>di</strong> primo grado non<br />

sospesa dal Consiglio <strong>di</strong> Stato e che conserva la sua naturale esecutività (Consiglio<br />

Stato, Sez. IV, 18 <strong>di</strong>cembre 2008, n. 6368).<br />

Se ciò è <strong>stato</strong> ritenuto per sancire la possibilità dell’amministrazione <strong>di</strong> impugnare<br />

sentenze eseguite, a fortiori deve ritenersi che il controinteressato soccombente in<br />

primo grado non sia onerato ad impugnare tali atti <strong>di</strong> esecuzione.<br />

In sostanza l'esecuzione, anche spontanea, <strong>di</strong> una sentenza o <strong>di</strong> un’ or<strong>di</strong>nanza cautelare<br />

non costituisce attività <strong>di</strong> autotutela e non può comportare il venir meno della res<br />

litigiosa (Cga 5 giugno 2008 n. 508).<br />

Non è necessario che l’amministrazione, quando esegue le sentenze dei giu<strong>di</strong>ci<br />

amministrativi, inserisca la clausola <strong>di</strong> riserva dell’esito dell’appello (che non avrebbe<br />

avuto senso nella specie poiché l’amministrazione è rimasta volutamente in posizione<br />

“agnostica” mentre l’appello era <strong>stato</strong> già proposto dal controinteressato).<br />

A configurare l’acquiescenza rebus ipsis ac factis ovvero ad onerare il controinteressato<br />

del dovere <strong>di</strong> impugnare atti sopravvenuti occorrono dei fatti che siano in<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> un<br />

concreto ed autonomo ripensamento della pubblica amministrazione rispetto alle scelte<br />

prima adottate (quale l’adozione <strong>di</strong> un atto <strong>di</strong> autotutela <strong>di</strong>retto ad eliminare del tutto<br />

dal mondo giuri<strong>di</strong>co la sequenza proce<strong>di</strong>mentale sulla quale si fonda la pretesa azionata<br />

ad es. l’annullamento del concorso od un suo riesame del tutto autonomo rispetto al<br />

<strong>di</strong>ctum giu<strong>di</strong>ziale).<br />

In conclusione anche se l’amministrazione non ha poi impugnato la sentenza, occorre<br />

notare che ciò è avvenuto per autonoma scelta processuale dell’amministrazione, che<br />

non onera il controinteressato in pendenza <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio ad impugnare gli atti esecutivi<br />

della sentenza <strong>di</strong> primo grado, in <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> un chiaro atto <strong>di</strong> autotutela che rimuova le<br />

determinazioni prima adottate.<br />

Nel merito l’appello è infondato.<br />

Non si ignora l’esistenza <strong>di</strong> un precedente della Sezione che depone in senso favorevole<br />

per l’appellante.<br />

Si tratta del decisum che ha ritenuto legittima l'ammissione ad un concorso a posti <strong>di</strong><br />

vigile urbano <strong>di</strong> un obiettore <strong>di</strong> coscienza non essendo da alcuna <strong>di</strong>sposizione normativa<br />

prescritto l'uso delle armi da parte del vigile (Consiglio Stato, sez. V, 21 giugno 2007, n.<br />

3336).<br />

La sentenza citata era stata preceduta da altra decisione, che muovendo dalla<br />

considerazione per cui ai sensi dell'art. 5, L. 7 marzo 1983, n. 65, il vigile urbano non<br />

consegue automaticamente la qualità <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza concludeva nel<br />

senso che fosse illegittima la mancata nomina del vincitore <strong>di</strong> un concorso motivata con<br />

riferimento alla <strong>di</strong>chiarazione dell'interessato <strong>di</strong> essere obiettore <strong>di</strong> coscienza. (Consiglio<br />

Stato, Sez. V, 27 giugno 1994, n. 718).<br />

Tuttavia il Collegio, anche in considerazione della peculiarità della presente fattispecie,<br />

che riguarda uno specifico regolamento comunale che considera – come vedremo –<br />

normale il possesso <strong>di</strong> armi da parte dei vigili in servizio per l’ente locale, ritiene<br />

necessario rime<strong>di</strong>tare tale orientamento.<br />

Occorre quin<strong>di</strong> ricostruire analiticamente la normativa.<br />

Ai sensi dell'art. 9 L. n. 772/72 "a coloro che siano stati ammessi a prestare servizio<br />

militare non armato o servizio sostitutivo civile è permanentemente vietato detenere ed<br />

usare le armi e munizioni, in<strong>di</strong>cate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico<br />

della legge <strong>di</strong> pubblica sicurezza".<br />

Secondo, poi, l'art. 15 L. n. 230/98 "a coloro che sono stati ammessi a prestare servizio<br />

civile è vietato detenere ed usare le armi <strong>di</strong> cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),<br />

nonché assumere ruoli impren<strong>di</strong>toriali o <strong>di</strong>rettivi nella fabbricazione e<br />

commercializzazione, anche a mezzo <strong>di</strong> rappresentanti, delle predette armi, delle<br />

munizioni e dei materiali esplodenti ... A coloro che sono stati ammessi a prestare<br />

servizio civile è vietato partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate,<br />

nell'Arma dei Carabinieri, nel Corpo della Guar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> Finanza, nella Polizia <strong>di</strong> Stato, nel<br />

Corpo <strong>di</strong> Polizia Penitenziaria e nel Corpo forestale <strong>dello</strong> Stato o per qualsiasi altro<br />

impiego che comporti l'uso delle armi".<br />

Dalle <strong>di</strong>sposizioni richiamate risulta che l'obiettore <strong>di</strong> coscienza non può detenere ed


utilizzare armi né partecipare ai concorsi per impieghi che comportino l'uso delle stesse.<br />

Il Collegio ritiene che tra le funzioni per le quali è necessariamente previsto l'uso delle<br />

armi vi siano quelle <strong>di</strong> pubblica sicurezza che possono essere conferite ai vigili urbani<br />

come previsto dall'art. 5 L. n. 65/86 secondo cui "il personale che svolge servizio <strong>di</strong><br />

polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente <strong>di</strong> appartenenza e nei limiti delle<br />

proprie attribuzioni, esercita anche ... funzioni ausiliarie <strong>di</strong> pubblica sicurezza ai sensi<br />

dell'art. 3 della presente legge".<br />

Sul piano logico l'inelu<strong>di</strong>bile nesso tra utilizzazione delle armi e funzioni <strong>di</strong> pubblica<br />

sicurezza consegue alla connessione <strong>di</strong> queste ultime con le attività <strong>di</strong> vigilanza,<br />

prevenzione e repressione <strong>di</strong> reati ed il possibile uso delle armi, quale mezzo <strong>di</strong><br />

coercizione in<strong>di</strong>spensabile per il perseguimento <strong>di</strong> tali finalità, che ne deriva (così C.d.S.<br />

Sez. IV n. 6247/00).<br />

Tale necessaria connessione è, poi, espressamente desumibile dalla stessa <strong>di</strong>sciplina<br />

concernente l'esercizio delle funzioni <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza da parte del vigile<br />

urbano il quale, in tale qualità, <strong>di</strong>pende operativamente dalla competente autorità <strong>di</strong><br />

pubblica sicurezza nel rispetto <strong>di</strong> eventuali intese fra detta autorità e il Sindaco come<br />

previsto dall'art. 5, comma 4, L. n. 65/86.<br />

In particolare, secondo l'art. 2 comma 1° del D.M. 4 marzo 1987 n. 145, recante norme<br />

concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la<br />

qualità <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza, "con regolamento dell'Ente <strong>di</strong> appartenenza,<br />

osservate le <strong>di</strong>sposizioni della L. 7 marzo 1986 n. 65, quelle vigenti in materia <strong>di</strong><br />

acquisto, detenzione, trasporto, porto, custo<strong>di</strong>a e impiego delle armi e delle munizioni,<br />

nonché quelle del presente regolamento, sono determinati i servizi <strong>di</strong> polizia municipale<br />

per i quali gli addetti in possesso delle qualità <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza portano,<br />

senza licenza, le armi <strong>di</strong> cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio<br />

pre<strong>stato</strong> con armi".<br />

Ai sensi del comma 3 del citato articolo, poi, "per motivi particolari <strong>di</strong> sicurezza e tenuto<br />

conto degli in<strong>di</strong>ci locali <strong>di</strong> criminalità, il prefetto può chiedere al Sindaco che tutti gli<br />

addetti alla polizia municipale in possesso della qualità <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza<br />

prestino servizio armato".<br />

Dalle norme ora richiamate si evince chiaramente che, pur rientrando nella<br />

<strong>di</strong>screzionalità dell'Ente locale l'in<strong>di</strong>viduazione dei servizi <strong>di</strong> polizia municipale che vanno<br />

svolti in forma armata, vi è un obbligo per tutti gli addetti in possesso della qualifica <strong>di</strong><br />

pubblica sicurezza <strong>di</strong> portare le armi in dotazione durante l'espletamento del servizio<br />

allorché il Prefetto ne faccia motivata richiesta.<br />

Ne consegue che, dovendo il vigile-agente <strong>di</strong> P.S. portare le armi ove addetto a servizi<br />

da svolgere in forma armata, per specifica deliberazione comunale o per esplicita<br />

richiesta del prefetto, non può acquisire detta qualifica il soggetto in capo al quale<br />

sussiste, in base agli artt. 9 L. n. 772/72 e 15 L. n. 230/98, una totale e permanente<br />

preclusione all'utilizzo delle armi (così C.d.S. sez. IV n. 6247/00; C.d.S. sez. I parere n.<br />

837/99; T.A.R. Lazio - Roma n. 1597/05; T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 459/99; T.A.R.<br />

Toscana n. 490/94; T.A.R. Lombar<strong>di</strong>a - Brescia n. 263/94).<br />

L'inelu<strong>di</strong>bile collegamento tra la qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza e il possesso<br />

dell'arma è, altresì, confermato, sul piano operativo, dal fatto che, ai sensi dell'art. 3 del<br />

D.M. n. 145 del 1987, il numero complessivo delle armi in dotazione alla polizia<br />

municipale, con il relativo munizionamento, equivale a quello degli addetti forniti della<br />

qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

Ritenuto, pertanto, che il collegamento tra uso delle armi e funzioni <strong>di</strong> pubblica sicurezza<br />

preclude l'esercizio <strong>di</strong> queste ultime all'obiettore <strong>di</strong> coscienza, stante il <strong>di</strong>vieto previsto<br />

dagli artt. 9 L. n. 772/72 e 15 L. n. 230/98 in precedenza citati, deve, allora, essere<br />

accertato se l'espletamento <strong>di</strong> tali funzioni rientri necessariamente o meno nelle<br />

mansioni del vigile urbano e, quin<strong>di</strong>, se a tale impiego possa accedere colui che ha<br />

pre<strong>stato</strong> il servizio civile sostitutivo.<br />

Il Collegio ritiene che la questione non possa essere risolta in astratto ma debba tenere<br />

conto – come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata - della concreta<br />

<strong>di</strong>sciplina che ciascun comune ha previsto per le mansioni del posto <strong>di</strong> vigile urbano da<br />

ricoprire con la procedura concorsuale eventualmente contestata (per la necessità del<br />

riferimento alla <strong>di</strong>sciplina dell'ente locale: C.d.S. Sez. V ord. n. 3180/03; la sentenza qui<br />

impugnata T.A.R. Campania - Salerno n. 1854/04; T.A.R. Abruzzo - Pescara n. 459/99).


Ciò – sul piano metodologico – è ammesso anche dalla decisione CdS V n. 3336 del<br />

2007 che pure aveva concluso in senso favorevole all’assunzione dell’obiettore <strong>di</strong><br />

coscienza quale vigile urbano, esaminando ed interpretando, sul piano delle<br />

concretezze, il regolamento <strong>di</strong> Polizia Municipale in quella fattispecie rilevante.<br />

Orbene va considerato che il vigente regolamento <strong>di</strong> Polizia Municipale del Comune <strong>di</strong><br />

Novi Velia, approvato con deliberazione consiliare n. 42 del 30 <strong>di</strong>cembre 1999,<br />

espressamente prevede che la polizia locale sia tenuta ad espletare funzioni <strong>di</strong> polizia<br />

giu<strong>di</strong>ziaria e <strong>di</strong> sicurezza .<br />

Prevede che il Sindaco comunichi i dati anagrafici degli addetti al servizio <strong>di</strong> polizia<br />

municipale (senza esclusione alcuna) al Prefetto per l’acquisizione della qualifica <strong>di</strong><br />

agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza.<br />

All’art. 15 (rubricato “armamentario in<strong>di</strong>viduale”) prevede che agli addetti al corpo <strong>di</strong><br />

Polizia Municipale (anche qui si noti: senza esclusioni <strong>di</strong> sorta), con le modalità previste<br />

dall’art. 7 comma 5 del presente regolamento, è data in consegna l’arma così come<br />

previsto dal D.M. Interni n. 145 del 4 marzo 1987 emanato ai sensi della legge n. 65 del<br />

1986.<br />

Lo stesso regolamento poi prevede che l’arma sia necessaria per i servizi esterni <strong>di</strong><br />

“vigilanza, polizia <strong>stradale</strong>, or<strong>di</strong>ne pubblico, polizia giu<strong>di</strong>ziaria e <strong>di</strong> pubblica sicurezza e,<br />

comunque, per i servizi <strong>di</strong> vigilanza e protezione della casa comunale”.<br />

In sintesi, per il Comune <strong>di</strong> Novi Velia, non si prevede l’ eventualità <strong>di</strong> un servizio <strong>di</strong><br />

polizia municipale che non sia “normalmente” armato, pur non potendosi escludere, che,<br />

per evenienze particolari, un addetto alla Polizia Municipale, non abbia i requisiti per<br />

conseguire la qualifica <strong>di</strong> agente <strong>di</strong> pubblica sicurezza (ad es. intervenute condanne<br />

penali in pendenza <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari ecc.).<br />

Il bando <strong>di</strong> concorso prevedeva significativamente l’adempimento degli obblighi previsti<br />

dalla legge sul reclutamento militare per i soggetti <strong>di</strong> sesso maschile (art. 4 lett. f).<br />

Ne consegue, che, in presenza <strong>di</strong> un regolamento comunale che imponga come normale<br />

il servizio armato degli addetti alla polizia municipale, l’obiettore <strong>di</strong> coscienza incorra<br />

nella preclusione <strong>di</strong> cui all’art. 15 della legge n. 230 del 1998.<br />

Sussistono per la peculiarità e la novità del caso, e per la presenza <strong>di</strong> oscillanti<br />

precedenti giurisprudenziali, i presupposti per la compensazione delle spese.<br />

P.Q.M.<br />

Il Consiglio <strong>di</strong> Stato, sezione Quinta, definitivamente pronunciando sul ricorso in<strong>di</strong>cato in<br />

epigrafe respinge l'appello .<br />

Compensa integralmente le spese del giu<strong>di</strong>zio.<br />

Or<strong>di</strong>na che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.<br />

Così deciso in Roma nella camera <strong>di</strong> consiglio del giorno 3 luglio 2009 con l'intervento<br />

dei Magistrati: (...)<br />

Depositata in Segreteria il 29/12/2009.


n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 21 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 26918<br />

Sospensione dei termini processuali in periodo feriale: non si applica ai<br />

proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> opposizione all'esecuzione, come stabilito dall’art. 92 del R.D.<br />

30 gennaio 1941, n. 12, a quelli <strong>di</strong> opposizione agli atti esecutivi e <strong>di</strong><br />

opposizione <strong>di</strong> terzo all'esecuzione, <strong>di</strong> cui agli artt. 615, 617 e 619 c.p.c.<br />

FATTO E DIRITTO<br />

Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace <strong>di</strong> () con sentenza del 26 ottobre 2005 accoglieva l'opposizione<br />

proposta da () avverso SESIT Puglia s.p.a. - ora E.TR. Esazione Tributi s.p.a. - per<br />

l'annullamento <strong>di</strong> quattro cartelle <strong>di</strong> pagamento relative a contravvenzioni al Co<strong>di</strong>ce della<br />

Strada. Rilevava che fondatamente era stata eccepita la mancanza <strong>di</strong> "valida notifica"<br />

delle cartelle stesse.<br />

E.TR. Esazione Tributi spa ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 13 <strong>di</strong>cembre<br />

2006, al quale il () ha resistito con controricorso.<br />

Avviata la trattazione con il rito previsto per il proce<strong>di</strong>mento in Camera <strong>di</strong> consiglio, il<br />

procuratore generale ha chiesto la declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità del ricorso, ritenendo<br />

la sentenza soggetta ad appello perché relativa a giu<strong>di</strong>zio in tema <strong>di</strong> opposizione<br />

all'esecuzione. Parte ricorrente ha depositato memoria.<br />

Nello scritto conclusivo, la società E.TR. sostiene che la esatta qualificazione giuri<strong>di</strong>ca<br />

della domanda proposta non sia quella <strong>di</strong> opposizione all'esecuzione, perchè il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong><br />

pace la avrebbe qualificata come opposizione - ad avviso <strong>di</strong> mora e cartella - ex legge n.<br />

689 del 1981.<br />

Per stabilire il rime<strong>di</strong>o esperibile è in<strong>di</strong>spensabile ricordare che secondo la<br />

giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte l'identificazione del mezzo <strong>di</strong> impugnazione esperibile<br />

contro un provve<strong>di</strong>mento giuris<strong>di</strong>zionale deve essere fatta in base al principio<br />

dell'apparenza, e cioè con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione proposta<br />

effettuata dal giu<strong>di</strong>ce a quo, sia essa corretta o meno, e a prescindere dalla<br />

qualificazione che ne abbiano dato le parti;<br />

tuttavia, occorre altresì verificare se il giu<strong>di</strong>ce "a quo" abbia inteso effettivamente<br />

qualificare l'azione proposta, o se abbia inteso compiere con riferimento ad essa, una<br />

affermazione meramente generica. In tal caso, ove si ritenga che il potere <strong>di</strong><br />

qualificazione non sia <strong>stato</strong> esercitato dal giu<strong>di</strong>ce a quo, esso può essere legittimamente<br />

esercitato dal giu<strong>di</strong>ce ad quem, e ciò non solo ai fini del merito, ma anche<br />

dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione (Cass. nn. 11012/07; 4507/06). Nel caso <strong>di</strong><br />

specie il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace ha omesso <strong>di</strong> qualificare espressamente il tipo <strong>di</strong> opposizione<br />

proposta, né può <strong>di</strong>rsi, come sostiene parte ricorrente, che la qualificazione come<br />

opposizione a sanzione amministrativa sia desumibile dal mancato esame dell'eccezione


<strong>di</strong> incompetenza da essa sollevata in comparsa <strong>di</strong> costituzione, ove aveva sostenuto che<br />

al giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace è funzionalmente sottratta la cognizione in tema <strong>di</strong> esecuzione forzata<br />

e relative opposizioni. Questo rilievo era in linea <strong>di</strong> principio errato, giacche in materia <strong>di</strong><br />

proce<strong>di</strong>mento civile esecutivo, nelle cause <strong>di</strong> opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., <strong>di</strong><br />

opposizione <strong>di</strong> terzo all'esecuzione e per le controversie <strong>di</strong>stributive <strong>di</strong> cui all'art. 512<br />

c.p.c., la competenza per valore e per territorio (già <strong>di</strong>stribuita prima del 19 febbraio<br />

1999 tra tribunale, pretore e giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace, e successivamente a tale data tra tribunale<br />

e giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace) è verticalmente ripartita, a partire dal 2 giugno 1999 (data <strong>di</strong> efficacia<br />

del D.Lgs. n. 51 del 1998), tra Tribunale e giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace, trovando con riferimento ad<br />

esse applicazione i criteri generali del valore e del territorio propri dell'or<strong>di</strong>nario giu<strong>di</strong>zio<br />

<strong>di</strong> cognizione (Cass. n. 13757/02). Dunque il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace può aver ignorato<br />

l'eccezione <strong>di</strong> incompetenza e trattenuto la causa sulla base del criterio del valore della<br />

pretesa esecutiva, relativa, si ricorda, a contravvenzioni al co<strong>di</strong>ce della strada .<br />

Questa Corte deve quin<strong>di</strong> procedere all'esame della materia del contendere, quale<br />

considerata dal giu<strong>di</strong>ce a quo, per stabilire il tipo <strong>di</strong> opposizione introdotta. Mette conto<br />

precisare in punto <strong>di</strong> fatto che dalla sentenzasi comprende che "l'atto impugnato", cioè<br />

dal quale è scaturita l'opposizione non è "la comunicazione <strong>di</strong> avvenuta iscrizione<br />

ipotecaria", come voleva E.TR. in comparsa <strong>di</strong> costituzione, ma le cartelle esattoriali e<br />

che i motivi <strong>di</strong> censura considerati dal giu<strong>di</strong>cante erano: 1) la mancata notifica delle<br />

cartelle e 2) la violazione delle norme a tutela del ricorrente "per omessa in<strong>di</strong>cazione del<br />

termine e dell'Autorità cui è possibile ricorrere". Va inoltre puntualizzato che avverso la<br />

cartella esattoriale (come anche degli altri atti esecutivi ad essa successivi) emessa ai<br />

fini della riscossione <strong>di</strong> sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del co<strong>di</strong>ce della<br />

strada sono ammissibili:<br />

a) l'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorché sia mancata la<br />

notificazione dell'or<strong>di</strong>nanza-ingiunzione o del verbale <strong>di</strong> accertamento <strong>di</strong> violazione al<br />

Co<strong>di</strong>ce della Strada , al fine <strong>di</strong> consentire all'interessato <strong>di</strong> recuperare il mezzo <strong>di</strong> tutela<br />

previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;<br />

b) l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., allorchè si contesti la legittimità<br />

dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quin<strong>di</strong> per la mancanza<br />

<strong>di</strong> un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla<br />

formazione del titolo; c) l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., qualora si<br />

deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso <strong>di</strong> mora. (Cass. n.<br />

9180/06) Il giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace ha ritenuto fondato il primo motivo, perchè ha considerato<br />

inidonea la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle, fornita producendo gli avvisi <strong>di</strong><br />

ricevimento senza la attestazione <strong>di</strong> conformità agli originali.<br />

Orbene, è agevole comprendere come i motivi considerati dalla sentenza impugnata non<br />

avevano funzione recuperatoria dell'opposizione al provve<strong>di</strong>mento sanzionatorio, ma<br />

riguardavano un vizio ricorribile con opposizione ex art. 615 c.p.c. (mancata notifica<br />

della cartella) o ex art. 617 c.p.c. (incompletezza della cartella stessa). Nè <strong>di</strong>verso è il<br />

giu<strong>di</strong>zio in relazione agli altri motivi dedotti in opposizione, come elencati dal ricorso per<br />

cassazione a pag. 2. Colà si riferisce che il () aveva esposto "mancata in<strong>di</strong>cazione delle<br />

date <strong>di</strong> notifica degli atti accertativi, genericità e carenza <strong>di</strong> motivazione del<br />

provve<strong>di</strong>mento impugnato (cioè, si ba<strong>di</strong>, le cartelle) privo dell'in<strong>di</strong>cazione dell'ente<br />

impositore, nullità dell'accertamento della violazione, decadenza dei termini <strong>di</strong> iscrizione<br />

a ruolo, mancata in<strong>di</strong>cazione dell'autorità cui ricorrere e dei termini, prescrizione della<br />

pretesa impositiva, perenzione delle cartelle notificate essendo decorso un anno senza<br />

che fossero state seguite dall'avviso <strong>di</strong> mora".<br />

Tutti questi motivi non investono la mancata notifica dell'atto sanzionatorio (or<strong>di</strong>nanza o<br />

verbale) che avrebbe potuto legittimare un'opposizione con funzione recuperatoria,<br />

sicchè potevano spiegare rilevanza solo quali vizi della procedura esecutiva intrapresa -<br />

da far valere ex art. 617 c.p.c. - o quali fatti idonei a paralizzare la pretesa (prescrizione,<br />

perenzione, etc.), da opporre ai sensi dell'art. 615 c.p.c.<br />

La sentenza impugnata è quin<strong>di</strong> riferita a controversia che poteva avere questa duplice<br />

valenza. In entrambi i casi il ricorso per cassazione qui proposto risulta inammissibile.<br />

A tali <strong>di</strong>verse forme <strong>di</strong> tutela corrispondono <strong>di</strong>stinti mezzi <strong>di</strong> impugnazione: il ricorso per<br />

Cassazione è esperibile nella ipotesi <strong>di</strong> opposizione ex art. 617 c.p.c. - mentre nella<br />

ipotesi <strong>di</strong> opposizione all'esecuzione, la sentenza <strong>di</strong> primo grado è impugnabile me<strong>di</strong>ante<br />

il rime<strong>di</strong>o processuale dell'appello. Orbene, rispetto all'opposizione all'esecuzione,


l'o<strong>di</strong>erno ricorso era precluso dalla mancata impugnazione in appello. Quanto<br />

all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il ricorso per Cassazione è inammissibile perchè<br />

tar<strong>di</strong>vo.<br />

La sospensione dei termini processuali in periodo feriale in<strong>di</strong>cata dalla legge 7 ottobre<br />

1969, n. 742, art. 1, non si applica infatti ai proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> opposizione all'esecuzione,<br />

come stabilito dall’art. 92 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, (or<strong>di</strong>namento giu<strong>di</strong>ziario), a<br />

quelli <strong>di</strong> opposizione agli atti esecutivi e <strong>di</strong> opposizione <strong>di</strong> terzo all'esecuzione, <strong>di</strong> cui agli<br />

artt. 615, 617 e 619 c.p.c., ed a quelli <strong>di</strong> accertamento dell'obbligo del terzo <strong>di</strong> cui<br />

all'art. 548 del citato co<strong>di</strong>ce (Cass. n. 6103/06). Nel caso in esame la sentenza del 26<br />

ottobre 2005 doveva quin<strong>di</strong> essere impugnata entro un anno, senza poter beneficiare<br />

della sospensione feriale. Il ricorso è <strong>stato</strong> invece notificato nel <strong>di</strong>cembre 2006, tenendo<br />

conto dei 46 giorni <strong>di</strong> sospensione, non applicabili nella specie.<br />

Discende da quanto esposto la declaratoria <strong>di</strong> inammissibilità del ricorso e la condanna<br />

alla refusione delle spese <strong>di</strong> lite, liquidate in <strong>di</strong>spositivo.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte <strong>di</strong>chiara inammissibile il ricorso.<br />

Condanna alla refusione delle spese <strong>di</strong> lite liquidate in Euro .. per onorari, Euro … per<br />

esborsi, oltre accessori <strong>di</strong> legge.<br />

Così deciso il 15 giugno 2009.<br />

Depositato in Cancelleria il 21 <strong>di</strong>cembre.


n. 3<br />

29 gennaio 2010<br />

Corte <strong>di</strong> Cassazione, Sez. II Civile, sentenza 18 <strong>di</strong>cembre 2009, n. 26736<br />

Legittima la redazione del verbale da parte <strong>di</strong> qualsiasi soggetto che faccia<br />

parte dell'organo <strong>di</strong> polizia <strong>stradale</strong> procedente, e sia abilitato, in siffatta<br />

qualità, a compiere gli accertamenti <strong>di</strong> competenza dell'organo stesso.<br />

RITENUTO IN FATTO<br />

che in data 21 novembre 2004 la Polizia locale del Comune <strong>di</strong> .. notificava alla xxxx s.r.l.<br />

un verbale <strong>di</strong> accertamento e contestazione della violazione dell'art. 146 commi 3 e 3bis,<br />

del co<strong>di</strong>ce della strada commessa in xxxx, per avere l'autocarro xxxx, <strong>di</strong> proprietà<br />

della predetta società, transitato lungo la xxxx, all'altezza del civico n. xxxx,<br />

proseguendo la marcia, nonostante il semaforo proiettasse la luce rossa;<br />

che avverso detto verbale la società xxx proponeva opposizione;<br />

che l'a<strong>di</strong>to Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace <strong>di</strong> (), con sentenza depositata il 21 novembre 2005, ha<br />

rigettato la proposta opposizione, rilevando che "nessuno dei motivi addotti ... risulta <strong>di</strong><br />

alcuna rilevanza giuri<strong>di</strong>ca" ed in particolare precisando:<br />

- che il verbale notificato corrisponde a quello depositato (giacché la mancata<br />

sottoscrizione - o la sottoscrizione da parte <strong>di</strong> soggetto <strong>di</strong>verso da quello che ha<br />

compiuto l'accertamento - non inficia l'atto, trattandosi <strong>di</strong> procedure informatizzate);<br />

- che non vi è alcuna illegittimità nel porre a carico del ricorrente le spese <strong>di</strong> notifica,<br />

poichè l’articolo 18 della L. n. 689 del 1981, pone a carico del trasgressore il pagamento<br />

delle spese;<br />

- che, quanto all'art. 126 bis del co<strong>di</strong>ce della strada, "l'avviso della decurtazione dei<br />

punti non risulta dal verbale allegato dal Comune <strong>di</strong> () nè nell'unico foglio <strong>di</strong> due<br />

allegato dalla ricorrente";<br />

- che, "quanto, infine, ai motivi aggiunti nelle note conclusive, come l'inesistenza<br />

dell'art. 201-bis c.p.c., gli stessi sono tar<strong>di</strong>vi e la relativa eccezione può essere sollevata<br />

d'ufficio, attenendo alla regolarità del processo";<br />

che per la cassazione della sentenza del Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace la xxxx ha proposto ricorso,<br />

sulla base <strong>di</strong> tre motivi;<br />

che l'intimato Comune <strong>di</strong> … non ha svolto attività <strong>di</strong>fensiva in questa sede.<br />

CONSIDERATO IN DIRITTO<br />

che il primo motivo (violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5 c.p.c., in relazione agli artt. 112,<br />

113, 132 e 163 c.p.c., e agli artt. 145 e 201 del co<strong>di</strong>ce della strada) la ricorrente si duole<br />

che il Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace non abbia esaminato il motivo <strong>di</strong> opposizione relativo alla<br />

illegittimità del verbale per mancata contestazione imme<strong>di</strong>ata;


che in particolare, ad avviso della ricorrente, erroneo sarebbe il rilievo secondo cui tale<br />

eccezione sarebbe stata sollevata soltanto in occasione del deposito delle note <strong>di</strong>fensive;<br />

che il motivo è manifestamente infondato;<br />

che, al riguardo, occorre premettere che, in materia <strong>di</strong> opposizione ad or<strong>di</strong>nanza<br />

ingiunzione, il ricorso per cassazione che denunzi il mancato esame, da parte del giu<strong>di</strong>ce<br />

<strong>di</strong> merito, <strong>di</strong> un motivo dell'opposizione può condurre alla cassazione della sentenza<br />

impugnata soltanto se, vertendo su questione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto, esso sia fondato, atteso che, nel<br />

caso <strong>di</strong> sua infondatezza, lo iato esistente tra la pronuncia <strong>di</strong> rigetto ed il mancato<br />

esame della censura deve essere colmato dalla Corte <strong>di</strong> Cassazione facendo uso del<br />

proprio potere <strong>di</strong> correzione della motivazione della sentenza, integrando la decisione <strong>di</strong><br />

rigetto me<strong>di</strong>ante l'enunciazione delle ragioni <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto che sostengono il provve<strong>di</strong>mento<br />

opposto, senza necessità <strong>di</strong> rimettere la causa ad altro giu<strong>di</strong>ce affinché <strong>di</strong>chiari<br />

infondato il motivo non esaminato (Cass., Sez. II, 12 aprile 2006, n. 8561);<br />

che, nel merito - ancorché sia esatto che la società xxx, sin dall'atto introduttivo <strong>di</strong>nanzi<br />

al Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace, e quin<strong>di</strong> tempestivamente, si sia doluta della mancanza <strong>di</strong><br />

contestazione imme<strong>di</strong>ata - la denunciata nullità del verbale non sussiste;<br />

che, <strong>di</strong>fatti, il verbale da correttamente atto che nella specie la contestazione imme<strong>di</strong>ata<br />

non era necessaria, versandosi in uno dei casi previsti dall'art. 201 comma 1 bis del<br />

co<strong>di</strong>ce della strada (a nulla rilevando che detto verbale citi, per mera aberratio ictus,<br />

l'art. 201 bis del co<strong>di</strong>ce della strada anzichè il comma 1 bis dell'art. 201 cit.);<br />

che con il secondo motivo, deducendosi violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5, c.p.c., in<br />

relazione agli artt. 145 e 146 del Co<strong>di</strong>ce della Strada e all'art. 384 rel. reg. esec. del<br />

co<strong>di</strong>ce della strada, in riferimento all'art. 201 del co<strong>di</strong>ce della strada, si censura che sia<br />

stata ritenuta la legittimità dell'accertamento, nonostante questo sia <strong>stato</strong> effettuato<br />

me<strong>di</strong>ante l'utilizzazione <strong>di</strong> un apparecchio <strong>di</strong> rilevamento automatico, senza la presenza<br />

dell'organo <strong>di</strong> polizia;<br />

che il motivo è inammissibile, perché con esso si veicola, per la prima volta nel giu<strong>di</strong>zio<br />

<strong>di</strong> cassazione, una ragione <strong>di</strong> illegittimità del verbale <strong>di</strong> accertamento che, dal testo della<br />

sentenza impugnata, non risulta essere stata fatta valere con il ricorso in opposizione<br />

<strong>di</strong>nanzi al Giu<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> pace;<br />

che, del resto, nel ricorso si afferma che "la <strong>di</strong>fesa della soc. xxx aveva conte<strong>stato</strong> la<br />

vali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong> tale modus operan<strong>di</strong>", ma non si precisa, in violazione del principio <strong>di</strong><br />

autosufficienza, in quale atto del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> merito tale contestazione sia stata effettuata<br />

per la prima volta;<br />

che con il terzo motivo (violazione dell'art. 360 nn. 3, 4 e 5, c.p.c., in relazione all'art.<br />

200 del co<strong>di</strong>ce della strada, all'art. 393 reg. esec. del co<strong>di</strong>ce della strada. e all'art. 476<br />

cod. pen.) la ricorrente si duole che la copia del verbale <strong>di</strong> accertamento della violazione<br />

prodotto in copia in giu<strong>di</strong>zio dal delegato del Sindaco sia <strong>di</strong>versa dalla copia notificata al<br />

trasgressore, mancando nella prima alcune parti presenti invece nella seconda ed<br />

essendo <strong>di</strong>versi i nominativi degli agenti (nel primo comparendo come verbalizzante xx e<br />

come operatore del proce<strong>di</strong>mento informatico yy;<br />

nel secondo essendovi l'in<strong>di</strong>cazione come verbalizzante <strong>di</strong> xx. e come responsabile del<br />

proce<strong>di</strong>mento informatico <strong>di</strong> xxx);<br />

che il motivo è manifestamente infondato;<br />

che, secondo la giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte (Sez. I, 19 novembre 2003, n. 17546), in<br />

tema <strong>di</strong> violazioni del co<strong>di</strong>ce della strada, qualora non sia possibile la contestazione<br />

imme<strong>di</strong>ata dell'infrazione, al trasgressore (ed ai soggetti con questo obbligati in solido al<br />

pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria) deve essere notificato il verbale<br />

della contestazione, sottoscritto da persona appartenente all'ufficio o al comando, anche<br />

<strong>di</strong>versa da quella che ha proceduto all'accertamento, e può consistere sia in uno degli<br />

originali o in una copia autentica del verbale <strong>di</strong> accertamento, sia in un verbale <strong>di</strong>verso<br />

rispetto a quest'ultimo, purchè in esso siano specificati gli elementi in<strong>di</strong>spensabili a<br />

garantire la completezza della contestazione e ad assicurare l'esercizio del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>fesa, e soltanto l'inidoneità a questo fine delle in<strong>di</strong>cazioni contenute nel verbale può<br />

cagionare la nullità dell'or<strong>di</strong>nanza ingiunzione;<br />

che, alla luce <strong>di</strong> tale in<strong>di</strong>rizzo giurisprudenziale, al quale il Collegio intende dare<br />

continuità, non rileva la circostanza che, nella copia del verbale depositato in giu<strong>di</strong>zio dal<br />

Comune, sia in<strong>di</strong>cato il nominativo <strong>di</strong> xx come operatore del proce<strong>di</strong>mento informatico,<br />

laddove nel verbale notificato alla società compare il <strong>di</strong>verso nominativo <strong>di</strong> yy nella


qualità (oltre che <strong>di</strong> verbalizzante) <strong>di</strong> responsabile del proce<strong>di</strong>mento informatico, tanto<br />

più che l’art. 385 del D.P.R. n. 495 del 1992, recante il regolamento <strong>di</strong> attuazione del<br />

nuovo Co<strong>di</strong>ce della Strada, nel <strong>di</strong>sciplinare le modalità della contestazione non<br />

imme<strong>di</strong>ata <strong>di</strong> cui all'art. 201 del co<strong>di</strong>ce della strada, prevede che il verbale sia redatto<br />

dall'agente accertatore, espressione, questa, che rende legittimo il compimento <strong>di</strong> tale<br />

attività da parte <strong>di</strong> qualsiasi soggetto che faccia parte dell'organo, e sia abilitato, in<br />

siffatta qualità, a compiere gli accertamenti <strong>di</strong> competenza dell'organo stesso;<br />

che, del resto, il mancato riferimento, nella copia del verbale prodotto dal Comune, alla<br />

(minacciata) decurtazione dei punti patente alla società proprietaria del veicolo è<br />

evidentemente da ricollegare all'ottemperanza, da parte degli uffici comunali, alla<br />

sopravvenuta sentenza della Corte Costituzionale del 24 gennaio 2005, n. 27, che ha<br />

<strong>di</strong>chiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 126-bis del Co<strong>di</strong>ce della Strada nella parte<br />

in cui <strong>di</strong>sponeva che nel caso <strong>di</strong> mancata identificazione del conducente quale<br />

responsabile della violazione, la segnalazione dovesse essere effettuata a carico del<br />

proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunicasse, entro trenta giorni dalla<br />

richiesta, all'organo <strong>di</strong> polizia procedente, i dati personali e della patente del conducente<br />

al momento della commessa violazione;<br />

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;<br />

che nessuna statuizione sulle spese deve essere emessa, non avendo il Comune<br />

intimato svolto attività <strong>di</strong>fensiva in questa sede.<br />

P.Q.M.<br />

La Corte rigetta, il ricorso.<br />

Così deciso il 30 settembre 2009.<br />

Depositato in Cancelleria il 18 <strong>di</strong>cembre 2009.

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