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“Guida per il neo imprenditore artigiano” - Conform

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GUIDA ALL’IMPRENDITORIA<br />

<strong>“Guida</strong> <strong>per</strong> <strong>il</strong> <strong>neo</strong><br />

<strong>imprenditore</strong> <strong>artigiano”</strong><br />

A cura di Tiziana Zagni<br />

In collaborazione con M<strong>il</strong>ena Berti<br />

Provincia di Ferrara<br />

1


IL PIANO D’IMPRESA PAG.3<br />

LE NORME LEGISLATIVE CHE DEFINISCONO L’ARTIGIANO PAG.5<br />

L’ATTIVITA’ PAG.8<br />

I TIPI DI SOCIETA’ ARTIGIANE PAG.12<br />

IL COLLABORATORE ARTIGIANO PAG.14<br />

AVVIO DELL’ATTIVITA’ PAG.15<br />

AMBIENTE DI LAVORO PAG.17<br />

ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE PAG.19<br />

I SETTORI DELLE LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI<br />

E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA PAG.20<br />

IL CREDITO E I CONTRIBUTI PAG.25<br />

2


IL PIANO D’IMPRESA<br />

Individuata l’idea, l’aspirante <strong>imprenditore</strong>, quale è a tutti gli effetti l’Artigiano, deve<br />

innanzitutto valutare a fondo:<br />

LE MOTIVAZIONI: alla base di tale scelta deve esservi una chiara e forte motivazione<br />

di voler lavorare in proprio. Sicuramente è sconsigliab<strong>il</strong>e decidere di fare l'artigiano<br />

<strong>per</strong>ché ad esempio non si trova un'occupazione o <strong>per</strong>ché lo propone un possib<strong>il</strong>e<br />

committente. Occorre anche valutare se si è "pronti" a svolgere un'attività che non avrà,<br />

di norma, orari fissi.<br />

LE ABILITA' TECNICHE: sono indispensab<strong>il</strong>i una capacità tecnico-manuale ed una<br />

professionalità acquisite mediante una precedente es<strong>per</strong>ienza lavorativa nel settore<br />

prescelto e attraverso un apposito <strong>per</strong>corso di studio.<br />

LE CAPACITA' ORGANIZZATIVE: appare determinante possedere una capacità<br />

organizzativa che consenta di indirizzare in modo efficace ed accorto gli investimenti e<br />

la gestione dell'azienda. Sicuramente è questa una delle “qualità” vitali dell'Artigiano.<br />

I VINCOLI LEGISLATIVI: occorre valutare preventivamente ed attentamente i numerosi<br />

vincoli normativi che interessano <strong>il</strong> settore prescelto onde poterli affrontare<br />

correttamente.<br />

Su<strong>per</strong>ata tale fase, altro punto di fondamentale importanza è la predisposizione del<br />

"business plan" o piano di fattib<strong>il</strong>ità: una valutazione delle opportunità e delle difficoltà<br />

che si dovranno affrontare. La realizzazione del business plan relativo a un progetto<br />

imprenditoriale è differente a seconda delle caratteristiche dell'attività che si va ad<br />

esaminare; risulta quindi diffic<strong>il</strong>e indicarne i contenuti. Si riporta, comunque, qui di<br />

seguito, un elenco di fattori di cui bisognerà tener conto nella realizzazione del business<br />

plan:<br />

L'idea imprenditoriale<br />

- <strong>il</strong> progetto;<br />

- i punti di forza e di debolezza;<br />

- gli obiettivi.<br />

L'impresa<br />

- la localizzazione;<br />

- la forma e la struttura.<br />

Il mercato<br />

- descrizione;<br />

- dimensione;<br />

- clientela;<br />

- prospettive di sv<strong>il</strong>uppo.<br />

3


La concorrenza<br />

- analisi dei principali concorrenti;<br />

- analisi della strategia di ingresso nel settore.<br />

I fornitori<br />

- le fonti di approvvigionamento;<br />

- affidab<strong>il</strong>ità e forza contrattuale.<br />

L'offerta<br />

- <strong>il</strong> prezzo;<br />

- la distribuzione;<br />

- gli strumenti di marketing;<br />

- eventuali prospettive di esportazione.<br />

La struttura organizzativa:<br />

- i collaboratori;<br />

- <strong>il</strong> <strong>per</strong>sonale dipendente.<br />

Le previsioni economiche e finanziarie<br />

- <strong>il</strong> conto economico di previsione;<br />

- gli investimenti;<br />

- <strong>il</strong> fabbisogno finanziario;<br />

- ricerca delle fonti di finanziamento.<br />

Un'attenta stesura del business plan <strong>per</strong>metterà di verificare, innanzitutto, se l'idea<br />

imprenditoriale sia economicamente valida, e successivamente, di individuare quali<br />

siano le risorse umane e finanziarie necessarie alla fase di avvio dell'iniziativa.<br />

4


LE NORME LEGISLATIVE CHE DEFINISCONO<br />

L’ARTIGIANO<br />

La LEGGE 8 AGOSTO 1985 n. 443 "LEGGE QUADRO PER L'ARTIGIANATO" è la<br />

norma che definisce le caratteristiche <strong>per</strong> essere riconosciuto artigiano (determina i<br />

requisiti oggettivi dell'impresa e soggettivi dell'<strong>imprenditore</strong>).<br />

La nuova norma, oltre a determinare i requisiti oggettivi (dell'impresa) e soggettivi<br />

(dell'<strong>imprenditore</strong>), demanda alle Regioni la promulgazione di leggi che, nel rispetto di<br />

quanto previsto dalla norma nazionale, disciplinino <strong>il</strong> comparto nell'ambito del proprio<br />

territorio. Va in proposito ricordato che l'artigianato è materia di decentramento, in<br />

quanto compreso nell'elenco di cui all'art. 117 della Costituzione.<br />

La legislazione del settore, stab<strong>il</strong>isce l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Imprese Artigiane<br />

(AIA) <strong>per</strong> le imprese che siano in possesso dei requisiti soggettivi, <strong>per</strong> l'<strong>imprenditore</strong> e<br />

oggettivi <strong>per</strong> l'impresa, indicati dalle norme citate.<br />

Viene inoltre specificato che solamente le imprese iscritte all'Albo professionale<br />

possano ut<strong>il</strong>izzare denominazioni in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. Chiunque<br />

non rispetti ciò, è soggetto all'applicazione di sanzioni amministrative.<br />

Definizione di:<br />

• IMPRENDITORE ARTIGIANO:<br />

ai sensi dell’art.2 della Legge 443/85 è <strong>imprenditore</strong> artigiano colui che esercita<br />

<strong>per</strong>sonalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,<br />

assumendone la piena responsab<strong>il</strong>ità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua<br />

direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente <strong>il</strong> proprio lavoro, anche manuale,<br />

nel processo produttivo.<br />

E' inoltre previsto che lo stesso <strong>imprenditore</strong> possa essere titolare di una sola impresa<br />

artigiana, mentre può essere socio non o<strong>per</strong>ante in altre società.<br />

NOTA: l'<strong>imprenditore</strong> artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una<br />

peculiare preparazione ed implicano responsab<strong>il</strong>ità a tutela e garanzia degli utenti,<br />

deve essere in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dalla vigente<br />

normativa.<br />

• IMPRESA ARTIGIANA:<br />

ai sensi dell’art.3 e 4 della legge 443/85 è artigiana l’impresa che, esercitata<br />

dall’<strong>imprenditore</strong> artigiano nei limiti dimensionali previsti (vedi tabella in fondo a questo<br />

capitolo), abbia <strong>per</strong> scopo prevalente lo svolgimento di:<br />

⇒ un'attività di produzione di beni, anche sem<strong>il</strong>avorati,<br />

⇒ di prestazione di servizi (escluse le attività agricole e commerciali),<br />

⇒ di intermediazione nella circolazione dei beni o aus<strong>il</strong>iarie di queste ultime,<br />

⇒ di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo che siano solamente<br />

strumentali ed accessorie all'esercizio dell'impresa.<br />

5


⇒ È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti e con gli scopi di cui<br />

al precedente capoverso è costituita ed esercitata in forma di società, anche<br />

coo<strong>per</strong>ativa, escluse le società <strong>per</strong> azioni ed in accomandita <strong>per</strong> azioni, a condizione<br />

che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza<br />

lavoro <strong>per</strong>sonale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa <strong>il</strong><br />

lavoro abbia funzione preminente sul capitale.<br />

⇒ È, infine, artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti, e con gli scopi di cui<br />

al primo capoverso:<br />

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsab<strong>il</strong>ità limitata con unico<br />

socio, (semprechè <strong>il</strong> socio unico sia in possesso dei requisiti previsti e non sia<br />

unico socio di altra società a responsab<strong>il</strong>ità limitata o socio di una società in<br />

accomandita semplice);<br />

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice,<br />

(semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti previsti<br />

e non sia unico socio di una società a responsab<strong>il</strong>ità limitata o socio di altra<br />

società in accomandita semplice).<br />

In caso di trasferimento <strong>per</strong> atto tra vivi della titolarità delle società a responsab<strong>il</strong>ità<br />

limitata o in accomandita semplice, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i<br />

soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti previsti.<br />

L'attività artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'<strong>imprenditore</strong> (o di<br />

uno dei soci) o in appositi locali o in altra località designata dal committente oppure in<br />

forma ambulante o di posteggio. In ogni caso l'<strong>imprenditore</strong> artigiano può essere titolare<br />

di una sola impresa artigiana.<br />

Le citate leggi inerenti l'artigianato prevedono e regolamentano degli appositi organi di<br />

autogoverno della Categoria: le Commissioni Provinciali <strong>per</strong> l'Artigianato (C.P.A.) e la<br />

Commissione Regionale <strong>per</strong> l'Artigianato (C.R.A.). Tali organismi sono costituiti, in<br />

prevalenza, da imprenditori artigiani.<br />

Inoltre tali disposti legislativi prevedono l'istituzione di Albi provinciali, presso le Camere<br />

di Commercio, cui le Imprese artigiane debbono iscriversi.<br />

NOTA: l'iscrizione all'Albo territorialmente competente deve avvenire entro 30 giorni<br />

dall'inizio dell'attività lavorativa o comunque dal momento in cui l'impresa e<br />

l'<strong>imprenditore</strong> sono in possesso dei richiesti requisiti (è <strong>il</strong> caso ad esempio degli<br />

installatori di impianti e degli autotrasportatori che devono chiedere precedentemente la<br />

qualifica, ossia l'accertamento dei requisiti tecnico professionali, alla CPA). Entro gli<br />

stessi termini <strong>il</strong> soggetto interessato deve comunicare alla CPA tutte le variazioni che<br />

interessino l'azienda, come pure la cessazione dell'attività.<br />

Il mancato rispetto dei termini fa scattare sanzioni amministrative. Contro le decisioni<br />

della CPA è possib<strong>il</strong>e presentare ricorso alla CRA entro 60 giorni. Le decisioni della<br />

CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione davanti al<br />

tribunale competente <strong>per</strong> territorio. Occorre sottolineare che l'iscrizione all'Albo è<br />

condizione necessaria <strong>per</strong> la concessione delle previste agevolazioni nei confronti delle<br />

imprese artigiane.<br />

6


LIMITI DIMENSIONALI:<br />

L'art. 4 della Legge 443/85 stab<strong>il</strong>isce che una impresa, <strong>per</strong> essere considerata<br />

artigiana, deve rispettare determinati limiti dimensionali relativamente al numero dei<br />

suoi occupati.<br />

TIPO D'IMPRESA<br />

Impresa che non lavora in<br />

serie<br />

Impresa che lavora in serie<br />

Con processo non del tutto<br />

automatizzato<br />

LEGGE-QUADRO N. 443/85<br />

18 dipendenti<br />

compresi gli apprendisti in<br />

numero non su<strong>per</strong>iore a 9 +<br />

4 apprendisti aggiuntivi<br />

22 posti lavoro<br />

9 dipendenti<br />

compresi gli apprendisti in<br />

numero non su<strong>per</strong>iore a 5 +<br />

3 apprendisti aggiuntivi<br />

12 posti lavoro<br />

Impresa costruzioni ed<strong>il</strong>i 10 dipendenti<br />

compresi gli apprendisti in<br />

numero non su<strong>per</strong>iore a 5 +<br />

4 apprendisti aggiuntivi<br />

24 posti lavoro<br />

Impresa trasporto 8 dipendenti<br />

8 posti lavoro<br />

Impresa artistico, tradizionale,<br />

abbigliamento su misura<br />

come elencati dal DPR537/64<br />

32 dipendenti<br />

compresi gli apprendisti in<br />

numero non su<strong>per</strong>iore a 16 +<br />

8 apprendisti aggiuntivi<br />

40 posti lavoro<br />

LIMITE MASSIMO<br />

RAGGIUNGIBILE<br />

18 dipendenti qualificati + 4<br />

apprendisti<br />

9 dipendenti qualificati + 13<br />

apprendisti<br />

9 dipendenti qualificati + 3<br />

apprendisti<br />

4 dipendenti qualificati + 8<br />

apprendisti<br />

10 dipendenti qualificati + 4<br />

apprendisti<br />

5 dipendenti qualificati + 9<br />

apprendisti<br />

8 dipendenti qualificati<br />

32 dipendenti qualificati + 8<br />

apprendisti<br />

16 dipendenti qualificati+ 2<br />

apprendisti<br />

E’ concesso <strong>il</strong> su<strong>per</strong>amento dei valori sopra riportati fino ad un massimo del 20% e <strong>per</strong><br />

un <strong>per</strong>iodo non su<strong>per</strong>iore a tre mesi all’anno.<br />

Bisogna comunque considerare che ai fini del calcolo dei limiti dimensionali sopra<br />

indicati:<br />

♦ non sono computati:<br />

- <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo di due anni gli apprendisti qualificati presso la stessa azienda e da<br />

questa mantenuti in servizio;<br />

- i lavoranti a domic<strong>il</strong>io di cui alla legge 877/73, sempre che non su<strong>per</strong>ino un terzo dei<br />

dipendenti non apprendisti occupati presso l’impresa artigiana;<br />

- i dipendenti con contratto di formazione;<br />

- i portatori di handicap, fisici, psichici o sensoriali.<br />

♦ Sono invece computati:<br />

- i fam<strong>il</strong>iari dell’<strong>imprenditore</strong> anche se solo partecipanti all’impresa fam<strong>il</strong>iare ai sensi<br />

dell’art.230/ bis del Codice Civ<strong>il</strong>e quando esercitano la loro attività di lavoro<br />

prevalentemente e professionalmente nell’ambito dell’impresa artigiana;<br />

- i soci, tranne uno, che svolgono <strong>il</strong> prevalente lavoro <strong>per</strong>sonale nell’impresa artigiana;<br />

7


- i dipendenti qualunque sia l’attività da essi svolta.<br />

♦ Computo dei dipendenti assunti a part time<br />

L'art. 6 del Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 28/1/2000 sui<br />

rapporti di lavoro a part-time prevede che <strong>il</strong> sistema più equo di calcolo dei dipendenti<br />

assunti a tempo parziale sia quello di computare <strong>per</strong> settimana o <strong>per</strong> mese, tutte le ore<br />

lavorate dai dipendenti assunti a part-time; <strong>il</strong> monte complessivo così ottenuto va diviso<br />

<strong>per</strong> <strong>il</strong> numero delle ore previste <strong>per</strong> ciascun lavoratore a tempo pieno, ed <strong>il</strong> quoziente<br />

ottenuto costituisce <strong>il</strong> numero dei lavoratori a tempo parziale da calcolare ai fini della<br />

qualificazione dell'impresa come artigiana o industriale. Tale quoziente va arrotondato<br />

all'unità della frazione di orario su<strong>per</strong>iore alla metà di quello previsto.<br />

L’ATTIVITA’<br />

La Professionalità<br />

Esistono nel comparto alcune attività soggette al rispetto di particolari leggi professionali<br />

volute dalla Categoria a tutela del lavoro degli artigiani regolarmente iscritti. Ciò è stato<br />

voluto dalla categoria <strong>per</strong> contrastare <strong>il</strong> fenomeno dell'abusivismo e <strong>per</strong> garantire alla<br />

clientela professionalità e assunzione di responsab<strong>il</strong>ità sullo svolgimento ad o<strong>per</strong>a<br />

d'arte dei lavori eseguiti dagli imprenditori "in regola".<br />

Queste leggi prevedono <strong>il</strong> r<strong>il</strong>ascio da parte della Commissione Provinciale <strong>per</strong><br />

l'Artigianato o di altre Commissioni di determinate certificazioni, sulla base del possesso<br />

da parte del richiedente di specifici requisiti.<br />

Le attività regolamentate da leggi professionali sono:<br />

• Servizi alla <strong>per</strong>sona (Barbiere-parrucchiere uomo donna): Legge 23.12.70 n. 1142<br />

• Estetista: Legge 4.1.90 n. 1<br />

• Installazione impianti (Elettricisti, antennisti, idraulici, termoidraulici, ascensoristi,<br />

impianti di sicurezza...): Legge 5.3.90 n. 46<br />

• Autotrasporto merci conto terzi: Legge 6.6.74 n. 298<br />

• Trasporto <strong>per</strong>sone mediante autoservizi pubblici non di linea: Legge 15.1.92 n. 21<br />

• Autoriparazione (autofficine, carrozzerie, elettrauto e gommisti): Legge 5 febbraio 92<br />

n. 122<br />

• Attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di<br />

sanificazione: Legge 25.1.94 n. 82. - Regolamento di attuazione D.M.274 del 7/7/97<br />

DISTINZIONE TRA LAVORO IN SERIE E NON IN SERIE:<br />

In premessa va precisato che la natura di un processo di lavorazione in serie non<br />

discende necessariamente dalla presenza di un livello elevato di meccanizzazione o<br />

dalla semplice presenza di lavorazioni automatizzate nell'ambito del processo<br />

produttivo dell'azienda con l'impiego di attrezzature e strumentazioni tecnologicamente<br />

avanzate, ma dipende da un complesso di elementi e di circostanze che devono<br />

concorrere nell'ambito del singolo processo produttivo preso in esame.<br />

Quindi la presenza di fasi meccanizzate e/o automatizzate nel processo produttivo di<br />

<strong>per</strong> sè non implica necessariamente la sussistenza di una lavorazione in serie.<br />

La Giurisprudenza ha stab<strong>il</strong>ito che la definizione di lavorazione in serie va inteso non<br />

con riferimento alle caratteristiche del prodotto, ma con riferimento al sistema di<br />

8


produzione, nel senso che si ha prodotto in serie quando sia determinante l'uso<br />

della macchina e minimo l'intervento dell'uomo.<br />

Pertanto, si ha lavorazione non in serie, quando:<br />

Esiste una prevalenza tecnico-funzionale del lavoro degli addetti rispetto ai macchinari<br />

e alle attrezzature Il processo produttivo risulta sottoposto a normali e ricorrenti<br />

variazioni a causa della modifica delle commesse o della tipologia delle materie da<br />

usare.<br />

I macchinari possono essere ut<strong>il</strong>izzati in modo differenziato e variare anche in senso<br />

alternativo fra loro in funzione del risultato produttivo da realizzare Le mansioni tecniche<br />

affidate agli addetti possono essere modificate in funzione del risultato da <strong>per</strong>seguire<br />

Nella variazione delle commesse e delle mansioni si può verificare una ut<strong>il</strong>izzazione<br />

alternata della manodo<strong>per</strong>a in relazione alle mansioni tecniche e in rapporto all'ut<strong>il</strong>izzo<br />

dei macchinari Non sussiste una scomposizione rigida e <strong>per</strong>manente del processo<br />

produttivo in una serie di fasi di lavorazioni<br />

In sostanza viene a risultare prevalente, in senso tecnico e funzionale la partecipazione<br />

ed <strong>il</strong> lavoro degli addetti rispetto alle attrezzature ed alle strumentazioni, anche in<br />

presenza di macchinari tecnologicamente avanzati, con elevati gradi di<br />

meccanizzazione e automazione. Viene quindi considerata la centralità della risorsa<br />

umana.<br />

Lavorazione in serie purché non del tutto automatizzata<br />

Per identificare una lavorazione in serie devono esistere i seguenti criteri concorrenti e<br />

non alternativi:<br />

Deve sussistere una successione ordinata e continua di fasi nel processo produttivo,<br />

tecnicamente autonome, ma legate tra di loro, in funzione di un risultato produttivo<br />

conforme ad un modello; Il processo produttivo deve essere scomponib<strong>il</strong>e in una<br />

successione <strong>per</strong>manente di fasi di lavorazione tecnicamente autonome, effettuate<br />

mediante macchine ed o<strong>per</strong>ai diversi, ma funzionalmente legate fra di loro e deve<br />

essere ricomponib<strong>il</strong>e alla conclusione del ciclo <strong>per</strong> la produzione del prodotto finito; Le<br />

medesime circostanze di lavoro, (tempo, ambiente e modalità tecniche, compreso l'uso<br />

dei macchinari ed attrezzature) devono essere predisposte stab<strong>il</strong>mente in una<br />

successione ordinata e continua di identiche o<strong>per</strong>azioni.<br />

Si può quindi definire che l'impresa rientra nei limiti dimensionali più ridotti (Max: 9<br />

Dipendenti, elevab<strong>il</strong>i a 12), quando nel processo produttivo, le singole fasi di<br />

lavorazione non risultino totalmente automatizzate, ma lo siano solo in parte.<br />

Comunque eventuali contenziosi sull'argomento devono essere chiariti ricorrendo alla<br />

C.P.A..<br />

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PLURIME:<br />

I casi possono essere di due tipi:<br />

a) svolgimento di attività mista di artigianato e di commercio;<br />

b) svolgimento di due attività di natura artigiana nella medesima impresa (attività<br />

promiscua).<br />

Con riferimento alla prima ipotesi, va osservato che, laddove l'attività commerciale risulti<br />

complementare rispetto a quella artigiana prevalente, non esiste preclusione <strong>per</strong><br />

l'impresa <strong>il</strong> riconoscimento di qualifica artigiana.<br />

9


In alcuni casi non esistono difficoltà anche se l'attività commerciale non è<br />

"complementare" con quella artigiana prevalente, ad esempio vendita di giocattoli da<br />

parte di una impresa di artigianato artistico, semprechè le due attività possano essere<br />

svolte senza compromettere <strong>il</strong> principio della prevalenza della partecipazione<br />

professionale e <strong>per</strong>sonale del titolare dell'impresa artigiana rispetto all'organizzazione<br />

del processo produttivo.<br />

Nella seconda ipotesi considerata, esercizio di due attività riconducib<strong>il</strong>i alla qualifica<br />

artigiana nella medesima impresa da parte dello stesso titolare, si tratta di stab<strong>il</strong>ire<br />

anche in questo caso se la prevalenza della partecipazione professionale e<br />

<strong>per</strong>sonale del titolare dell'impresa rispetto all'organizzazione del processo<br />

produttivo relativo alle due attività esercitate possa essere realmente salvaguardata e<br />

mantenuta.<br />

Per applicare criticamente <strong>il</strong> principio in esame occorre fare riferimento alla natura delle<br />

due attività ed alla loro eventuale integrazione e/o affinità.<br />

Ad esempio nel caso dell'imbianchino che installa anche infissi, oppure al tappezziere<br />

che esegue anche interventi di stuccatura delle pareti, sono attività compatib<strong>il</strong>i e che<br />

possono essere svolte in contemporanea da parte dello stesso titolare; logicamente<br />

<strong>per</strong>ò una delle due deve essere l'attività prevalente.<br />

La situazione appare diversa quando le attività svolte nell'azienda, anche se<br />

riconducib<strong>il</strong>i all'artigianato fossero completamente contraddistinte, ad esempio l'attività<br />

di fotografo con svolgimento contempora<strong>neo</strong> di quella di tipografo, oppure installazione<br />

impianti elettrici con quella di movimento terra ed o<strong>per</strong>e stradali.<br />

In tali casi lo svolgimento di due attività nella medesima impresa artigiana si dovrebbe<br />

considerare precluso in quanto non potrebbe essere soddisfatta la condizione della<br />

prevalenza della partecipazione professionale e <strong>per</strong>sonale del titolare rispetto<br />

all'organizzazione del processo produttivo.<br />

L'unica ipotesi nella quale sarebbe legittimo riconoscere lo svolgimento di due attività<br />

del tutto differenziate è qualora una delle due fosse svolta con carattere <strong>per</strong>iodico o<br />

stagionale.<br />

MOSTRE – ESPOSIZIONI:<br />

L'esposizione di propri prodotti in vetrine o bacheche in un luogo diverso da dove<br />

avviene la produzione o comunque non adiacente non necessita di particolari norme<br />

autorizzatorie a condizione che questi siano chiusi al pubblico e non venga eseguita la<br />

vendita.<br />

Nel caso le merci siano collocate in locali adibiti a sala mostra o esposizione a<strong>per</strong>ti al<br />

pubblico, in un luogo diverso da dove avviene la produzione, viene ipotizzata la vendita<br />

anche attraverso la mera raccolta di ordinativi. Pertanto viene richiesta la<br />

comunicazione al Comune <strong>per</strong> l'a<strong>per</strong>tura di un esercizio commerciale. E' comunque<br />

richiesto all'<strong>imprenditore</strong> artigiano <strong>il</strong> possesso dei requisiti previsti dalla normativa del<br />

commercio.<br />

L'ATTIVITA' DI VENDITA<br />

L'art. 5 della legge quadro <strong>per</strong> l'artigianato (L.443/85), così come modificata dalla legge<br />

114/98 (decreto Bersani) prevede che l'artigiano possa vendere, nei locali di produzione<br />

o in quelli ad essi contigui, beni di propria produzione, senza rientrare nell'ambito del<br />

10


commercio. In tal caso non scatta quindi l'obbligo dell'iscrizione al registro Esercenti del<br />

Commercio (REC) e neppure quello relativo al possesso di una licenza di commercio.<br />

Tale condizione si verifica anche nel caso in cui l'artigiano fornisca al proprio<br />

committente <strong>il</strong> materiale strettamente necessario <strong>per</strong> la fornitura del servizio o<br />

l'esecuzione dell'o<strong>per</strong>a.<br />

In caso contrario scatta l'obbligo dell'iscrizione al REC e della autorizzazione Comunale<br />

apposita.<br />

SEDI SECONDARIE:<br />

E' ammessa la presenza di appositi "laboratori" distaccati, rispetto alla sede<br />

dell'impresa, nei quali <strong>il</strong> titolare, i soci, i fam<strong>il</strong>iari ed i dipendenti possono svolgere in<br />

modo decentrato una o più fasi del processo produttivo o di lavorazione dell'impresa<br />

(es. forni di autocarrozzerie, laboratori di ceramica).<br />

Il requisito costitutivo essenziale <strong>per</strong> <strong>il</strong> riconoscimento della qualifica artigiana è la<br />

partecipazione tecnico-funzionale del titolare. Pertanto, sarebbe auspicab<strong>il</strong>e, soprattutto<br />

<strong>per</strong> alcune attività relative ai settori dei servizi alla <strong>per</strong>sona, che l'a<strong>per</strong>tura della sede<br />

principale e della f<strong>il</strong>iale, con i relativi contatti con la clientela ed <strong>il</strong> mercato in generale,<br />

non avvenga contemporaneamente. Questo consentirebbe, al medesimo titolare, di<br />

organizzare tempi ed orari differenziati di a<strong>per</strong>tura assieme ai propri collaboratori.<br />

Per la definizione dei limiti dimensionali di cui all'art. 4 della 443/85, i dipendenti<br />

occupati nelle sedi secondarie vengono aggiunti a quelli o<strong>per</strong>anti nella sede principale.<br />

Risulta <strong>per</strong>tanto possib<strong>il</strong>e ritenere che l'<strong>imprenditore</strong> artigiano abbia la facoltà di aprire<br />

ed esercitare f<strong>il</strong>iali senza infrangere <strong>il</strong> divieto della contitolarità di più imprese artigiane.<br />

Per le imprese artigiane non è invece ammessa l'a<strong>per</strong>tura di sedi distaccate, f<strong>il</strong>iali o<br />

succursali o unità locali, da intendersi come sedi decentrate dell'impresa sotto la<br />

responsab<strong>il</strong>ità di un preposto. In definitiva la preposizione institoria nell'artigianato è<br />

preclusa, tranne casi particolarissimi previsti dalla 122/92.<br />

DISTINZIONE TRA LAVORO A DOMICILIO E ATTIVITA’ IMPRENDITORIALE<br />

La distinzione tra le due fattispecie non è mai stata semplice. Ora grazie anche ad una<br />

circolare dell'INPS, sono state identificate alcune caratteristiche che certamente<br />

potranno essere di valido aiuto <strong>per</strong> dirimere la questione.<br />

Anzitutto è stato chiarito che "ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro<br />

come autonomo o subordinato non si può prescindere dalla preventiva ricerca<br />

della volontà tra le parti".<br />

Gli elementi concreti e concomitanti che sono stati individuati, sono:<br />

a) la ditta che esegue i lavori è una ditta iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane;<br />

b) la ditta fattura <strong>il</strong> lavoro svolto;<br />

c) non sussistono di norma termini rigorosi <strong>per</strong> la consegna del prodotto;<br />

d) <strong>il</strong> lavoro viene eseguito in locali propri e con macchinari di proprietà della ditta<br />

artigiana;<br />

e) l'oggetto della prestazione è <strong>il</strong> risultato e non la estrinsecazione di energie<br />

lavorative;<br />

f) esiste l'assunzione del rischio in proprio, intendendo <strong>per</strong> rischio quello di impresa,<br />

presente e incidente sulla quantità di guadagno in rapporto alla rapidità, alla<br />

precisione ed organizzazione del lavoro nella quale la ditta committente non ha<br />

alcun potere di interferire, essendo interessata solo al risultato della lavorazione.<br />

11


I TIPI DI SOCIETA’<br />

L'impresa artigiana può essere costituita ed esercitata anche in forma di società. In tal<br />

caso, qualunque sia l'attività, l'atto di costituzione va formalizzato presso un notaio e<br />

registrato alla Camera di Commercio.<br />

L'art. 3 della Legge 443/85 definisce quali tipi di società possono rientrare<br />

nell'artigianato. Esse sono:<br />

Società in nome collettivo (S.N.C.) = due o più <strong>per</strong>sone esercitano in comune<br />

un'attività allo scopo di dividerne gli ut<strong>il</strong>i, stipulando un formale contratto che non abbia<br />

le forme di un diverso tipo di società. Tutti i soci rispondono in solido con <strong>il</strong> proprio<br />

patrimonio <strong>per</strong>sonale dei debiti contratti dalla società se <strong>il</strong> patrimonio di questa non è<br />

sufficiente a coprirli.<br />

Società Coo<strong>per</strong>ative = almeno nove <strong>per</strong>sone/soci costituiscono <strong>per</strong> atto pubblico una<br />

società caratterizzata da finalità mutualistica, con responsab<strong>il</strong>ità che può essere sia<br />

limitata che <strong>il</strong>limitata. La Legge 7/8/97 N.266 (Legge Bersani), inserisce<br />

nell'ordinamento italiano anche la cosiddetta "Piccola società coo<strong>per</strong>ativa" che può<br />

essere costituita fra un minimo di tre ed un massimo di otto soci, i quali devono essere<br />

esclusivamente <strong>per</strong>sone fisiche. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società<br />

con <strong>il</strong> suo patrimonio e vengono ad essa applicate tutte le norme in materia di società<br />

coo<strong>per</strong>ativa in quanto compatib<strong>il</strong>i; questa, ricorrendo i requisiti di legge, in caso di<br />

trasformazione si trasformerà esclusivamente in società coo<strong>per</strong>ativa.<br />

Anche tale nuova tipologia di impresa laddove siano presenti i requisiti soggettivi e<br />

oggettivi previsti <strong>per</strong> le imprese artigiane dovrà essere obbligatoriamente iscritta all'Albo<br />

delle Imprese Artigiane.<br />

Con l'approvazione della Legge 133 del 20 Maggio 97, l'art. 3 della 443/85, Legge<br />

quadro <strong>per</strong> l'artigianato, ha subito una profonda modifica. La nuova norma, infatti<br />

prevede che le Società a Responsab<strong>il</strong>ità Limitata Uni<strong>per</strong>sonali (S.R.L.U.) e le Società in<br />

Accomandita semplice (S.A.S.) sono obbligate ad iscriversi all'Albo delle Imprese<br />

Artigiane. Ciò vale, logicamente, se i soci sono in possesso dei requisiti soggettivi e<br />

l'impresa di quelli oggettivi.<br />

I requisiti fondamentali <strong>per</strong> l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) di queste<br />

nuove società sono:<br />

Per le società a responsab<strong>il</strong>ità limitata uni<strong>per</strong>sonale (S.R.L.U.):<br />

Possesso da parte dell'unico socio dei requisiti indicati nell'art. 2 della 443/85<br />

Incompatib<strong>il</strong>ità del socio unico artigiano di essere socio di altra S.R.L.U. o socio<br />

accomandatario di altra S.A.S. anche non artigiana la Società oltre ad essere costituita<br />

ex novo, può derivare da una trasformazione di altra S.R.L. Pluri<strong>per</strong>sonale.<br />

Per le società in accomandita semplice (S.A.S):<br />

Tutti i soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro <strong>per</strong>sonale anche<br />

manuale nel processo produttivo ed essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2<br />

della 443/85 I soci accomandatari artigiani non possono essere soci di altra S.R.L.U. o<br />

12


accomandatari di altra S.A.S. Per i soci accomandatari iscrivib<strong>il</strong>i all'A.I.A. non è prevista<br />

la maggioranza numerica rispetto al numero dei soci accomandanti.<br />

Sia <strong>per</strong> le S.R.L.U. che <strong>per</strong> le S.A.S. in caso di trasferimento <strong>per</strong> atto tra vivi della<br />

titolarità, l'impresa mantiene la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in<br />

possesso dei requisiti di qualifica di <strong>imprenditore</strong> artigiano, compresi gli eventuali<br />

requisiti tecnico professionali.<br />

Per le Società a responsab<strong>il</strong>ità limitata (S.R.L.) pluri<strong>per</strong>sonali:<br />

Con l’entrata in vigore delle Legge 57 del 5/3/2001 è stato modificato l’art. 3 della<br />

Legge 443/85 introducendo anche <strong>per</strong> le società a responsab<strong>il</strong>ità limitata pluri<strong>per</strong>sonale<br />

la possib<strong>il</strong>ità di rientrare nell’ambito dell’artigianato.<br />

L’iscrizione all’Albo professionale è riconosciuta, a condizione che la maggioranza dei<br />

soci, ovvero uno nel caso di due soci:<br />

• svolga in prevalenza lavoro <strong>per</strong>sonale, anche manuale, nel processo produttivo<br />

conferisca e detenga la maggioranza del capitale sociale non solo nella fase di<br />

costituzione della società ma anche nel successivo esercizio della stessa, rispetto<br />

alle partecipazioni esterne di capitale detenga la maggioranza negli organi<br />

deliberanti garantendo la propria partecipazione maggioritaria nell’assemblesa e nel<br />

consiglio di amministrazione, laddove costituito. La società inoltre non deve<br />

su<strong>per</strong>are <strong>il</strong> numero degli addetti (dipendenti e fam<strong>il</strong>iari collaboratori) previsti dalla<br />

Legge 443/85 e deve esercitare un’attività di produzione o fornitura di servizi.<br />

Rimangono escluse le Società in accomandita <strong>per</strong> azioni (S.a.p.a.) e le Società <strong>per</strong><br />

azioni (S.p.A.)<br />

I Consorzi<br />

Più imprenditori costituiscono un'organizzazione comune, <strong>il</strong> consorzio, <strong>per</strong> la disciplina<br />

e <strong>per</strong> lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. I consorzi e le società<br />

consort<strong>il</strong>i costituiti fra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione all'albo delle<br />

imprese artigiane.<br />

SOCI ARTIGIANI:<br />

Per alcune società che rientrano tra quelle iscrivib<strong>il</strong>i all'albo professionale, deve essere<br />

rispettata la "regola" che prevede che la maggioranza dei soci, uno nel caso di società<br />

costituita solo da due soggetti, devono lavorare anche manualmente nel processo<br />

produttivo dell'azienda. Ciò non vale invece <strong>per</strong> le S.A.S., in quanto è espressamente<br />

previsto dalla 133/97, che tutti i soci accomandatari debbano essere in possesso dei<br />

requisiti di cui all'art. 2 della 443/85.<br />

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IL COLLABORATORE ARTIGIANO<br />

Nello svolgimento della sua attività, <strong>il</strong> titolare artigiano, può essere affiancato da una<br />

particolare figura (oltre ai dipendenti) chiamata "collaboratore". Tale soggetto è<br />

individuato (L. 463/59 art.2) nei fam<strong>il</strong>iari dell'<strong>imprenditore</strong> artigiano che lavorino<br />

abitualmente e prevalentemente nell'azienda.<br />

Quindi <strong>per</strong> essere definito "collaboratore fam<strong>il</strong>iare" tale soggetto deve avere un rapporto<br />

di parentela con <strong>il</strong> titolare artigiano.<br />

Occorre infine sottolineare che sono assoggettab<strong>il</strong>i all'obbligo assicurativo i parenti sino<br />

al terzo grado, nonché gli affini entro <strong>il</strong> secondo grado del titolare dell'impresa.<br />

Il titolare dell'impresa deve effettuare anche <strong>il</strong> pagamento dei contributi dovuti <strong>per</strong> i<br />

collaboratori, salvo <strong>il</strong> diritto di rivalsa.<br />

PARENTI GRADI<br />

PARENTELA ENTRO IL III GRADO<br />

IN LINEA DIRETTA IN LINEA COLLATERALE<br />

I i genitori ed <strong>il</strong> figlio<br />

II <strong>il</strong> nonno o la nonna e <strong>il</strong> nipote i fratelli e le sorelle<br />

III <strong>il</strong> bisavolo e la bisavola lo zio e la zia ed <strong>il</strong> nipote da<br />

(bisnonni) ed <strong>il</strong> pronipote fratello e sorella<br />

AFFINITA' ENTRO IL III GRADO<br />

GRADI AFFINI<br />

I I suoceri, con i genitori e le nuore. Il patrigno e la matrigna con i figliastri<br />

II I cognati ( va notato che <strong>il</strong> coniuge del cognato non è affine. Cioè non<br />

sono affini dell'artigiano i cognati e le cognate del coniuge; né sono affini<br />

tra loro i coniugi dei due fratelli).<br />

III La moglie dello zio, <strong>il</strong> marito della zia, la moglie del nipote ed <strong>il</strong> marito<br />

della nipote.<br />

(non iscrivib<strong>il</strong>i come collaboratori)<br />

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INAIL e gli infortuni sul lavoro<br />

AVVIO DELLA ATTIVITA’<br />

Adempimenti obbligatori <strong>per</strong> l’inizio della attività<br />

L'<strong>imprenditore</strong> artigiano, in applicazione del D.P.R.1124 DEL 30/6/65, è<br />

obbligatoriamente soggetto alla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie<br />

professionali. L'Istituto preposto alla gestione di questa assicurazione obbligatoria è<br />

l'I.N.A.I.L.. Alla co<strong>per</strong>tura assicurativa, sono soggetti pure i soci, i collaboratori e i<br />

dipendenti dell'artigiano. La denuncia d'iscrizione, deve essere presentata almeno 5<br />

giorni prima dell'inizio dell'attività. Per quanto riguarda le eventuali comunicazioni di<br />

variazione o di cessazione dell'attività, queste devono essere presentate entro 8 giorni<br />

dall'evento. L'iscrizione all'I.N.A.I.L. fa sorgere l'obbligo del pagamento di un premio<br />

assicurativo, commisurato al grado di rischio dell'attività svolta. A fronte del premio<br />

pagato, l'Istituto eroga prestazioni economiche in caso di infortunio sul lavoro. E' fatto<br />

obbligo al titolare della posizione assicurativa di denunciare entro 24 ore dal suo<br />

verificarsi, gli infortuni sul lavoro, che prevedano una inab<strong>il</strong>ità temporanea su<strong>per</strong>iore ai<br />

tre giorni. Tale comunicazione deve essere fatta anche presso la locale sede di<br />

Pubblica Sicurezza.<br />

Registri Paghe, Matricola, Infortuni.<br />

Il Decreto 547/55 prevede l'obbligatorietà della tenuta del registro infortuni, paghe e<br />

matricola <strong>per</strong> le aziende che occupano <strong>per</strong>sonale dipendente. Nel caso in cui l'impresa<br />

non occupi <strong>per</strong>sonale dipendente, ma sia formata da almeno 2 o più unità lavorative<br />

(es: titolare e collaboratore, o 2 o più soci lavoranti) deve obbligatoriamente avere <strong>il</strong> solo<br />

registro infortuni.<br />

IVA<br />

Per iniziare l'attività l'<strong>imprenditore</strong> deve munirsi di partita I.V.A.. Per ottenerla deve<br />

presentare all'Ufficio delle Entrate un apposito modello entro 30 giorni dalla data d'inizio<br />

attività. Importante è la scelta del regime fiscale che può essere "semplificato" o<br />

"ordinario". La partita I.V.A., con apposita procedura, può essere richiesta anche<br />

direttamente presso gli Uffici della Camera di Commercio, contemporaneamente alla<br />

denuncia di inizio attività.<br />

Con <strong>il</strong> regime semplificato sono obbligatori i registri I.V.A e <strong>il</strong> Libro dei Cespiti<br />

Ammortizzab<strong>il</strong>i:<br />

Con <strong>il</strong> regime ordinario, oltre ai registri previsti <strong>per</strong> <strong>il</strong> regime semplificato è necessario<br />

avere anche <strong>il</strong> libro Giornale ed <strong>il</strong> Libro Inventari.<br />

L'avvio della gestione amministrativa di una impresa comporta scelte ed opzioni<br />

delicate. È quindi opportuna una analisi approfondita e <strong>il</strong> consiglio di un es<strong>per</strong>to in<br />

materia.<br />

REGISTRO IMPRESE<br />

Tutti coloro che esercitano una delle attività previste dall'art. 2195 del codice civ<strong>il</strong>e,<br />

compresi i piccoli imprenditori, sono tenuti a farne denuncia alla Camera di Commercio,<br />

Industria, Artigianato e agricoltura della provincia dove si trova la sede dell'impresa e<br />

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presso le Camere di Commercio dove si trovano sedi secondarie o altre unità locali. Per<br />

le imprese individuali l'obbligo della denuncia spetta al titolare entro <strong>il</strong> termine di 30<br />

giorni dall'inizio dell'attività. Per le società, <strong>il</strong> termine dei 30 giorni decorre dalla data di<br />

registrazione dell'atto costitutivo. Le modifiche nello stato di fatto e di diritto e le<br />

cessazioni delle società e delle imprese individuali debbono essere denunciare entro 30<br />

giorni dal loro verificarsi. Nel caso di omissione o ritardo nella presentazione delle<br />

denunce si applica la sanzione di cui alla legge 4.11.81 n. 630.<br />

ALBO IMPRESE ARTIGIANE<br />

La domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane, deve essere inoltrata<br />

dall'interessato entro 30 giorni dall'inizio della attività lavorativa, o comunque dal<br />

momento in cui l'impresa e l'<strong>imprenditore</strong> sono in possesso dei requisiti oggettivi e<br />

soggettivi indicati nella legge 443/85. Questa deve essere presentata, in applicazione<br />

della Legge 63/93 istitutiva degli sportelli polifunzionali, presso uno di questi ultimi, che<br />

sono autorizzati a ricevere anche le domande di modifica e cessazione di attività. La<br />

Commissione Provinciale <strong>per</strong> l'Artigianato è a tutti gli effetti considerata "sportello<br />

polifunzionale". La domanda di iscrizione deve essere esaminata entro 60 giorni dalla<br />

data di presentazione previo accertamento comunale che deve avvenire entro 30 giorni<br />

dalla richiesta spedita dalla Segreteria dell'Albo. In mancanza di comunicazioni da parte<br />

della Commissione Provinciale <strong>per</strong> l'Artigianato, entro <strong>il</strong> termine di 60 giorni, l'azienda è<br />

comunque iscritta all'Albo professionale a partire dal 61 giorno. (Vedi anche capitolo<br />

"attività artigianali - Commissione Provinciale <strong>per</strong> l'Artigianato"). L'iscrizione all'Albo<br />

Imprese Artigiane, fa nascere automaticamente l'obbligo del versamento dei contributi<br />

previdenziali. Con l'entrata in vigore della Legge 233 del luglio 90 è stato stab<strong>il</strong>ito un<br />

importo minimo imponib<strong>il</strong>e su cui calcolare i contributi previdenziali, variab<strong>il</strong>e di anno in<br />

anno, al titolare dell'azienda, sia <strong>per</strong> i propri disotto del quale non è possib<strong>il</strong>e effettuare<br />

<strong>il</strong> versamento dei contributi di pensione. I versamenti vengono effettuati in 4 rate. A<br />

questi, nel caso di reddito su<strong>per</strong>iore al limite minimo previsto bisogna aggiungere<br />

ulteriori versamenti a titolo di acconto. L'obbligo assicurativo grava sul titolare<br />

dell'azienda, sia <strong>per</strong> i propri contributi che <strong>per</strong> quelli dei fam<strong>il</strong>iari collaboratori.<br />

E' infine importante sottolineare che l'attività commerciale non deve essere prevalente<br />

su quella artigiana. La definizione di prevalenza viene definita considerando l'impresa<br />

nel suo complesso, con particolare riguardo al tempo che <strong>il</strong> titolare e i suoi dipendenti<br />

dedicano ad una o l'altra attività.<br />

Inoltre viene fatta una valutazione anche sul tipo di attrezzatura presente in azienda e<br />

sulle qualifiche del <strong>per</strong>sonale dipendente.<br />

COMMISSIONE PROVINCIALE PER L'ARTIGIANATO E COMMISSIONE<br />

REGIONALE PER L'ARTIGIANATO<br />

La Legge 443/85, nel costituire l'Albo delle Imprese Artigiane, sancisce che l'organismo<br />

preposto alla sua gestione in ambito provinciale, sia la Commissione Provinciale <strong>per</strong><br />

l'Artigianato (CPA). L'organismo di secondo livello che o<strong>per</strong>a invece al livello Regionale,<br />

è la Commissione Regionale <strong>per</strong> l'Artigianato (CRA).<br />

La domanda di iscrizione all'Albo, deve essere inoltrata dall'interessato entro 30 giorni<br />

dall'inizio dell'attività lavorativa, o comunque dal momento in cui l'impresa e<br />

l'<strong>imprenditore</strong> sono in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi indicati nella legge<br />

443/85.<br />

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Entro lo stesso termine l'<strong>imprenditore</strong> deve comunicare alla CPA tutte le variazioni che<br />

interessano l'azienda, compresa la denuncia di cessata. Il mancato rispetto del termine<br />

fa scattare l'applicazione di sanzioni amministrative.<br />

Contro le decisioni deliberate dalla CPA, l'artigiano, gli Ispettorati del Lavoro, gli enti<br />

erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, qualsiasi pubblica<br />

amministrazione interessata ed eventuali terzi interessati, possono entro 60 giorni dal<br />

ricevimento della comunicazione della deliberazione assunta <strong>per</strong> <strong>il</strong> caso, presentare<br />

ricorso alla CRA. Questa, entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso deve deliberare<br />

l'accoglimento o <strong>il</strong> rigetto del ricorso stesso.<br />

In caso di "s<strong>il</strong>enzio" da parte della Commissione Regionale <strong>il</strong> ricorso va considerato non<br />

accolto. Le decisioni della CRA possono essere impugnate entro 60 giorni dalla relativa<br />

comunicazione o dal decorso dei 90 giorni, davanti al Tribunale competente <strong>per</strong><br />

territorio.<br />

E' di grande r<strong>il</strong>evanza sottolineare che le decisioni deliberate dalla Commissione<br />

Provinciale <strong>per</strong> l'Artigianato, hanno valore nei confronti di qualsiasi Pubblica<br />

Amministrazione, così come è da evidenziare <strong>il</strong> valore costitutivo della iscrizione all'Albo<br />

delle Imprese Artigiane; in ogni caso, l'iscrizione all'Albo professionale, è condizione<br />

necessaria <strong>per</strong> la concessione delle agevolazioni previste a favore dell'impresa<br />

artigiana.<br />

L'impugnazione di una delibera di cancellazione dall'Albo ha effetto sospensivo.<br />

contributi che <strong>per</strong> quelli dei fam<strong>il</strong>iari collaboratori.<br />

L’AMBIENTE DI LAVORO<br />

Adempimenti obbligatori relativi ai locali<br />

In questi ultimi anni la legislazione ambientale che ha investito <strong>il</strong> mondo produttivo si è<br />

rivelata come una dei più importanti e preoccupanti problemi <strong>per</strong> numerose imprese<br />

artigiane, ciò soprattutto a causa della complessità burocratica della vigente normativa<br />

e <strong>per</strong> la sua taratura basata in funzione della grande industria. Considerata la<br />

complessità della normativa e le pesanti sanzioni, penali ed amministrative, a carico<br />

delle imprese che non la rispettano, riteniamo opportuno indicare qui di seguito, in<br />

sintesi, i principali aspetti ed adempimenti previsti. Si raccomanda comunque di<br />

rivolgersi ai nuovi uffici del Comune ove si intende avviare l’attività: “Sportello Unico”<br />

<strong>per</strong> risolvere ogni problematica inerente la legislazione ambientale e/o la sicurezza sul<br />

lavoro.<br />

EMISSIONI IN ATMOSFERA<br />

L'inquinamento atmosferico è stato oggetto fin dal 1988 di un'attenzione particolare da<br />

parte della Pubblica Amministrazione, nella prospettiva di una sua sostanziale<br />

riduzione. La vigente normativa prevede che tutti gli impianti di produzione, che diano<br />

luogo ad emissioni inquinanti convogliate o tecnicamente convogliab<strong>il</strong>i, debbono<br />

richiedere l'autorizzazione, salvo <strong>il</strong> caso in cui l'emissione in atmosfera sia considerata,<br />

sempre dalla normativa, irr<strong>il</strong>evante. Quindi chiunque intenda svolgere un'attività che<br />

ricada nell'ambito di applicazione dell'attuale legislazione deve presentare, prima di dar<br />

inizio all'attività stessa, una domanda di autorizzazione alla Provincia e al Comune,<br />

competenti <strong>per</strong> territorio, ed al Ministero dell'Ambiente.<br />

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INQUINAMENTO IDRICO<br />

La disciplina degli scarichi degli insediamenti produttivi è normata in gran parte dalla<br />

Legge 319/76 meglio conosciuta come legge Merli e successive integrazioni e<br />

modifiche. Prima di iniziare l'attività occorre ottenere l'autorizzazione allo scarico<br />

presentando apposita richiesta al Sindaco del Comune, in taluni casi al Consorzio di<br />

fognatura locale, competente <strong>per</strong> territorio. Ogni anno i titolari di scarichi nelle pubbliche<br />

fognature devono presentare all'ente gestore del servizio una comunicazione ai fini<br />

della determinazione della tariffa applicab<strong>il</strong>e, qualora le condizioni di tassab<strong>il</strong>ità siano<br />

variate rispetto a quelle precedentemente denunciate, sia <strong>per</strong> quanto riguarda la<br />

destinazione d'uso sia <strong>per</strong> la quantità e la qualità delle acque scaricate. Analoga<br />

comunicazione va presentata anche da chi apre una nuova attività entro 90 giorni<br />

dall'attivazione dello scarico.<br />

INQUINAMENTO ACUSTICO<br />

Esterno<br />

Le attività che danno luogo a rumore che si propaghi all'esterno dell'azienda sono<br />

soggette a precisi vincoli legislativi.<br />

In particolare <strong>il</strong> rumore che si propaga dall'attività lavorativa deve rimanere nell'ambito<br />

di determinati limiti, variab<strong>il</strong>i da zona a zona e dal <strong>per</strong>iodo diurno e notturno, che<br />

l'impresa deve rispettare. La normativa di riferimento a cui devono attenersi tutte le<br />

nuove attività o ampliamenti di fabbricati industriali è la seguente:<br />

- DPCM 01/03/1991<br />

- L.R.31/94<br />

- L.447/95<br />

Interno:<br />

La norma che individua i rischi derivanti dal rumore è <strong>il</strong> D.Lgs. 277/91. Tale decreto<br />

riguarda la tutela dei dipendenti in relazione all'esposizione quotidiana al rumore;<br />

<strong>per</strong>tanto, tutte le aziende con dipendenti o società anche senza dipendenti, rientrano<br />

nel suo ambito di applicazione. L'obbligo principale imposto dal decreto consiste nella<br />

valutazione dell'esposizione al rumore, corredata da una indagine fonometrica.<br />

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ATTIVITA’ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONI<br />

Esistono alcune attività soggette a particolari autorizzazioni che vengono r<strong>il</strong>asciate dal<br />

Comune, dalla Pubblica Sicurezza, dalla Provincia, etc.<br />

Tali attività sono (tenendo presente che potrebbero esserci alcune variazioni in base al<br />

Comune di appartenenza):<br />

Alimentari Autorizzazione sanitaria<br />

Arti grafiche Licenza comunale<br />

Autofficine Qualifica professionale (CCIAA)<br />

Autoscuole Autorizzazione r<strong>il</strong>asciata dalla Provincia<br />

Autoservizi Autorizzazione Comunale<br />

Autotrasporto oltre 60 quintali Autorizzazione M.C.T.C.<br />

Barbieri Qualifica professionale (CCIAA) e<br />

Cesellatori/incastonatori di pietre<br />

preziose<br />

Autorizzazione Comunale.<br />

Licenza Pubblica Sicurezza (Questura)<br />

Dist<strong>il</strong>lerie Licenza UTF<br />

Elettrauto Qualifica professionale (CCIAA)<br />

Elettricista Qualifica professionale (CCIAA)<br />

Escavatore (cave a alvei fiumi) Licenza del Genio civ<strong>il</strong>e<br />

Estetista Qualifica professionale (CCIAA) e<br />

Fotografo, fotoceramista e<br />

fotocompositore<br />

Autorizzazione Comunale.<br />

Licenza di Pubblica Sicurezza (Questura)<br />

Gommista Qualifica professionale (CCIAA)<br />

Impiantisti Qualifica professionale (CCIAA)<br />

Macinazione Autorizzazione CCIAA, Uff. Molini<br />

Odontotecnico Diploma e iscrizione registro arti aus<strong>il</strong>iarie<br />

Orafo Autorizzazione<br />

Panificatori<br />

CCIAA, Uff. Molini e<br />

Ortopedico meccanico Diploma e iscrizione registro arti aus<strong>il</strong>iarie<br />

Ottico Diploma e iscrizione registro arti aus<strong>il</strong>iarie<br />

Panificatore Autorizzazione<br />

Panificatori<br />

CCIAA, Uff. Molini e<br />

Parrucchiere Qualifica professionale (CCIAA)<br />

Pompe funebri Licenza di Pubblica Sicurezza e Licenza del<br />

Comune<br />

Puliture a secco Autorizzazione Comunale<br />

Radioriparatori Registro UTF<br />

Taxista Autorizzazione Comunale<br />

Termoidraulici Qualifica professionale (CCIAA)<br />

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INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI DELLE<br />

LAVORAZIONI ARTISTICHE, TRADIZIONALI<br />

E DELL’ABBIGLIAMENTO SU MISURA<br />

L’elenco dei mestieri artistici, tradizionali e dell’abbigliamento su misura classifica<br />

complessivamente 158 lavorazioni, suddivise in 13 categorie, le attività sono state<br />

individuate sulla base delle seguenti definizioni:<br />

a) Settore delle lavorazioni artistiche:<br />

1. Sono considerate lavorazioni artistiche le creazioni, le produzioni e le o<strong>per</strong>e di<br />

elevato valore estetico o ispirate a forme, modelli, decori, st<strong>il</strong>i e tecniche, che<br />

costituiscono gli elementi tipici del patrimonio storico e culturale, anche con<br />

riferimento a zone di affermata ed intensa produzione artistica, tenendo conto<br />

delle innovazioni che, nel compatib<strong>il</strong>e rispetto della tradizione artistica, da questa<br />

prendano avvio e qualificazione, nonchè le lavorazioni connesse alla loro<br />

realizzazione.<br />

2. Dette attività sono svolte prevalentemente con tecniche di lavorazione manuale,<br />

ad alto livello tecnico professionale, anche con l'aus<strong>il</strong>io di apparecchiature, ad<br />

esclusione di processi di lavorazione interamente in serie; sono ammesse<br />

singole fasi meccanizzate e/o automatizzate di lavorazione secondo tecniche<br />

innovative e con strumentazioni tecnologicamente avanzate.<br />

3. Rientrano nel settore anche le attività di restauro consistenti in interventi<br />

finalizzati alla conservazione, al consolidamento ed al ripristino di beni di<br />

interesse artistico, od appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico,<br />

etnografico, bibliografico ed archivistico, anche tutelati ai sensi delle norme<br />

vigenti.<br />

b) Settore delle lavorazioni tradizionali:<br />

1. Sono considerate lavorazioni tradizionali le produzioni e le attività di servizio<br />

realizzate secondo tecniche e modalità che si sono consolidate e tramandate nei<br />

costumi e nelle consuetudini a livello locale, anche in relazione alle necessità ed<br />

alle esigenze della popolazione sia residente che fluttuante nel territorio, tenendo<br />

conto di tecniche innovative che ne compongono <strong>il</strong> naturale sv<strong>il</strong>uppo ed<br />

aggiornamento.<br />

2. Tali lavorazioni vengono svolte con tecniche prevalentemente manuali, anche<br />

con l'aus<strong>il</strong>io di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di<br />

lavorazione integralmente in serie e di fasi automatizzate di lavorazione.<br />

3. Rientrano nel settore delle lavorazioni tradizionali le attività di restauro e di<br />

riparazione di oggetti d'uso.<br />

4. La produzione alimentare tradizionale è quella risultante da tecniche di<br />

lavorazione in cui sono riconoscib<strong>il</strong>i gli elementi tipici della cultura locale e<br />

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egionale, <strong>il</strong> cui processo produttivo mantiene contenuti e caratteri di manualità e<br />

i processi di conservazione, stagionatura e invecchiamento avvengono con<br />

metodi naturali.<br />

c) Settore dell'abbigliamento su misura:<br />

1. Rientrano nell'abbigliamento su misura le attività di confezione e di lavorazione di<br />

abiti, capi, accessori ed articoli di abbigliamento, realizzati su misura o sulla base<br />

di schizzi, modelli, disegni e misure forniti dal cliente o dal committente, anche<br />

nei normali rapporti con le imprese committenti.<br />

2. Tali attività vengono svolte secondo tecniche prevalentemente manuali, anche<br />

con l'aus<strong>il</strong>io di strumentazioni e di apparecchiature, ad esclusione di processi di<br />

lavorazione integralmente in serie e di singole fasi automatizzate di lavorazione.<br />

Elenco delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura<br />

(elenco esemplificativo)<br />

I - Abbigliamento su misura<br />

Lavori di figurinista e modellista<br />

Modisterie<br />

Confezione di pellicce e lavorazione delle pelli <strong>per</strong> pellicceria<br />

Sgheronatura delle pelli <strong>per</strong> pellicceria <strong>per</strong> la formazione dei teli<br />

Realizzazione di modelli <strong>per</strong> pellicceria<br />

Sartorie e confezioni di capi, accessori e articoli <strong>per</strong> abbigliamento<br />

Camicerie<br />

Fabbricazione di cravatte<br />

Fabbricazione di busti<br />

Fabbricazione di berretti e cappelli<br />

Confezione a maglia di capi <strong>per</strong> abbigliamento<br />

Fabbricazione di guanti su misura o cuciti a mano<br />

Lavori di calzoleria<br />

II - Cuoio, pelletteria e tappezzeria<br />

Bulinatori del cuoio<br />

Decoratori del cuoio<br />

Limatura del cuoio<br />

Ricamatura del cuoio<br />

Lucidatori a mano di pelli<br />

Fabbricazione di pelletteria artistica<br />

Fabbricazione di pelletteria comune<br />

Pirografi<br />

Sbalzatori del cuoio<br />

Fabbricazione di selle<br />

Stampatura del cuoio con presse a mano<br />

Tappezzeria in cuoio<br />

Tappezzeria in carta, in stoffa e in materie plastiche (di mob<strong>il</strong>i <strong>per</strong> arredo e di interni)<br />

III - Decorazioni<br />

Lavori di addobbo e apparato<br />

Decorazioni con fiori e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali<br />

Decorazione di pannelli in materiali vari <strong>per</strong> l'arredamento<br />

Decorazione artistica di stoffe (tipo batik)<br />

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Lavori di pittura, stuccatura e decorazioni ed<strong>il</strong>i<br />

Lavori di pittura letteristica e di decorazione di insegne<br />

IV Fotografia, riproduzione disegni e pittura<br />

Riproduzione di acquaforti<br />

Realizzazione di originali litografici <strong>per</strong> riproduzioni policrome, foto d'arte e di o<strong>per</strong>e<br />

dell'arte pittorica<br />

Riproduzione di litografie mediante uso di pietre litografiche<br />

Riproduzione di x<strong>il</strong>ografie<br />

Lavori pittura di quadri, scene teatrali e cinematografiche<br />

Riproduzione di disegni <strong>per</strong> tessitura<br />

Lavori di copista di galleria<br />

Composizione fotografica (compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le<br />

aziende che hanno macchine rotative <strong>per</strong> la stampa del fototipo)<br />

Lavori di fotoincisione<br />

Lavori di fotoritocco<br />

V- Legno e affini<br />

Lavori di doratura, argentatura, laccatura e lucidatura del legno<br />

Lavori di intaglio (figure, r<strong>il</strong>ievi e decorazioni), intarsio e traforo<br />

Lavori di scultura (mezzo e tutto tondo, alto e basso r<strong>il</strong>ievo)<br />

Fabbricazione di stipi, armadi e di altri mob<strong>il</strong>i in legno<br />

Tornitura del legno e fabbricazione di parti tornite <strong>per</strong> la costruzione di mob<strong>il</strong>i, di utens<strong>il</strong>i<br />

e attrezzi<br />

Lavorazione del sughero<br />

Fabbricazione di ceste, canestri, bigonce e sim<strong>il</strong>i<br />

Fabbricazione di oggetti in paglia, rafia, vimini, bambu', giunco e sim<strong>il</strong>i<br />

Lavori di impagliatura di sedie, fiaschi e damigianei<br />

Fabbricazione di sedie<br />

Fabbricazione di carri, carrelli, carrocci, slitte e sim<strong>il</strong>i<br />

Fabbricazione e montaggio di cornici<br />

Fabbricazione di oggetti tipici (Botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e sim<strong>il</strong>i)<br />

Ebanisteria<br />

Fabbricazione di pipe<br />

Fabbricazione di paranchi a corda, remi in legno e sim<strong>il</strong>i<br />

Carpenteria in legno<br />

Verniciatura di imbarcazioni in legno<br />

Fabbricazione di oggettistica ornamentale e di articoli da regalo in legno<br />

VI - Metalli comuni<br />

Arrotatura di ferri da taglio<br />

Lavorazione di armi da punta e da taglio, coltelli, utens<strong>il</strong>i e altri ferri taglienti<br />

Fabbricazione, lavorazione e montaggio di armi da fuoco<br />

Fabbricazione di chiavi<br />

Lavori di damaschinatore<br />

Fabbricazione, sulla base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici<br />

navali<br />

Lavorazione del ferro battuto e forgiato<br />

Fabbricazione di manufatti ed<strong>il</strong>i in acciaio e metallo (magnani)<br />

Modellatura dei metalli<br />

Fabbricazione di modelli meccanici<br />

Battitura e casellatura del peltro<br />

Lavori di ramaio e calderaio (lavorazione a mano)<br />

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Lavori di sbalzatura<br />

Lavori di traforatura artistica<br />

Lavoro di fabbro in ferro compresi i manufatti ed<strong>il</strong>i e gli utens<strong>il</strong>i fucinati<br />

Lavori di ferratura, cerchiatura di carri e di maniscalco<br />

Fabbricazione di bigiotteria metallica e di oggettistica in metallo<br />

Lavorazione dell'ottone e del bronzo<br />

Carpenteria in ferro o altri metalli <strong>per</strong> l'imbarcazione da diporto<br />

Lavori di cromatura<br />

Lavori di fusione di oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni<br />

VII- Metalli pregiati, pietre preziose, pietre dure e lavorazioni affini<br />

Lavori di argenteria ed oreficeria in oro argento e platino (con lavorazione<br />

prevalentemente manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene<br />

eseguita a mano)<br />

Lavori di cesellatura<br />

Lavorazioni della f<strong>il</strong>igrana<br />

Lavori di incisione di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madre<strong>per</strong>la,<br />

tartaruga, corno, lava, cammeo<br />

Lavorazione ad intarsio delle pietre dure<br />

Incastonatura delle pietre preziose<br />

Lavori di miniatura<br />

Lavori di smaltatura<br />

Formazione di collane in pietre preziose, pregiate e sim<strong>il</strong>i (corallo, giada, ambra,<br />

lapislazzuli e sim<strong>il</strong>i)<br />

Inf<strong>il</strong>atura di <strong>per</strong>le<br />

VIII Servizi di barbiere, parrucchiere ed affini, ed attività di estetista<br />

Servizi di barbiere<br />

Lavorazione di parrucche<br />

Servizi di parrucchiere <strong>per</strong> uomo e donna<br />

Attività di estetista (come disciplinate dalla Legge 1/90)<br />

IX - Strumenti musicali<br />

Fabbricazione di arpe<br />

Fabbricanti di strumento a fiato in legno e metallo<br />

Fabbricazione di ottoni<br />

Liuteria ad arco, a plettro ed a pizzico<br />

Fabbricazione di organi, fisarmoniche ed armoniche a bocca, e di voci <strong>per</strong> fisarmoniche<br />

Fabbricazione di campane<br />

Lavori di accordatura<br />

Fabbricazione di corde armoniche<br />

X - Tessitura, ricamo ed affini<br />

Fabbricazione di arazzi<br />

Lavori di disegno tess<strong>il</strong>e<br />

Fabbricazione e lavorazione manuale di materassi<br />

Lavorazione di merletti ricamo e uncinetto<br />

Tessitura a mano (lana, seta, cotone, lino, battista, paglia, rafia e sim<strong>il</strong>i)<br />

Tessitori a mano di tappeti e stuoie<br />

Confezione a mano di trapunte, coltroni, copr<strong>il</strong>etto, piumoni e sim<strong>il</strong>i<br />

Lavorazione e produzione di arredi sacri<br />

Fabbricazione e tessitura di bomboniere<br />

Fabbricazione di vele<br />

Fabbricazione di retine <strong>per</strong> capelli<br />

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XI - Vetro, ceramica, pietre ed affini<br />

Lavori di applicazione di vetri<br />

Lavori di decorazione del vetro<br />

Fabbricazione di <strong>per</strong>le a lume con fiamma<br />

Lavori di incisione di vetri<br />

Lavori di piombatura di vetri<br />

Fabbricazione di oggetti in vetro<br />

Fabbricazione di vetrate<br />

Molatura di vetri<br />

Modellatura manuale a fuoco del vetro<br />

Soffiatura del vetro<br />

Fabbricazione di specchi mediante argentatura manuale<br />

Produzione di ceramica, grèes, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale<br />

Fabbricazione di figurini in arg<strong>il</strong>la, gesso, cartapesta o altri materiali<br />

Lavori di formatore statuista<br />

Lavori di mosaico<br />

Lavori di scalpellino e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure<br />

Lavorazione artistica dell'alabastro<br />

XII - Carta, attività affini e lavorazioni varie<br />

R<strong>il</strong>egatura artistica di libri<br />

Fabbricazione di oggetti in <strong>per</strong>gamena<br />

Fabbricazione di modelli in carta e cartone<br />

Lavorazione della carta mediante essiccazione<br />

Fabbricazione di ventagli<br />

Fabbricazione di carri e oggetti in carta, cartone e cartapesta<br />

Fabbricazione di maschere in carta cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc.<br />

XIII - Alimentaristi<br />

Lavorazione cereali e sfarinati<br />

Produzione di paste alimentari con o senza ripieno<br />

Produzione di pane, grissini, focacce ed altri prodotti da forno<br />

Produzione di pasticceria, cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari<br />

Produzione di gelateria<br />

Produzione di sciroppi, succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti sim<strong>il</strong>ari<br />

Produzione di olio d'oliva<br />

Produzione di conserve animali e vegetali<br />

Produzione e conservazione di prodotti ittici<br />

Produzione e stagionatura di salumi<br />

Lavorazione ed essicazione di carni fresche<br />

Lavorazione di grassi, strutto e frattaglie<br />

Produzione e stagionatura di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari<br />

Produzione di specialità gastronomiche<br />

Produzione e invecchiamento di vini, aceti, mosti e altri prodotti sim<strong>il</strong>ari<br />

Produzione di dist<strong>il</strong>lati e liquori<br />

Lavorazione di funghi secchi e tartufi<br />

Lavorazione di erbe e aromi<br />

Lavorazione di frutta secca e conservata<br />

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IL CREDITO E I CONTRIBUTI<br />

Di norma le imprese artigiane ed i loro consorzi possono accedere a diversificate forme<br />

di finanziamento che sicuramente agevolano l'avvio di una nuova attività o favoriscono<br />

la crescita di quelle già esistenti. Tuttavia riteniamo opportuno sottolineare che tali<br />

finanziamenti non debbono essere la causa dell'inizio di un'attività di impresa, ma essi<br />

debbono correttamente essere considerati solo come un aiuto.<br />

Presentiamo ora un breve elenco dei principali finanziamenti:<br />

⇒ Legge N.488 del 19/12/1992 - Investimenti nelle aree depresse<br />

⇒ Legge N.1329 del 28/1/1965 “Sabatini” – Acquisizione di macchine utens<strong>il</strong>i o di<br />

produzione<br />

⇒ Legge N.317 del 5/10/1991 - Interventi <strong>per</strong> l’innovazione e lo sv<strong>il</strong>uppo delle piccole<br />

imprese<br />

⇒ Legge N.341 dell’8/08/1995 - Misure dirette ad accelerare <strong>il</strong> completamento degli<br />

interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse<br />

(incentivi in forma automatica <strong>per</strong> investimenti)<br />

⇒ Legge N.215 del 25/02/1992 - Azioni positive <strong>per</strong> l’imprenditorialità femmin<strong>il</strong>e<br />

⇒ Legge N.227 del 24/05/19777 “Ossola” – Assicurazione e finanziamento dei crediti<br />

all’esportazione<br />

⇒ Legge N.95 del 29/03/1995 (ex legge 44/86) - Opportunità <strong>per</strong> nuove imprese<br />

giovan<strong>il</strong>i nelle aree depresse<br />

⇒ Legge Regionale N.20 del 16/05/91 – Incentivi <strong>per</strong> lo sv<strong>il</strong>uppo delle imprese<br />

artigiane<br />

Credito<br />

• Artigianacassa<br />

• Coo<strong>per</strong>ative Artigiane di Garanzia (esistono sul territorio le coo<strong>per</strong>ative artigiane di<br />

garanzia, che hanno <strong>il</strong> compito di garantire un migliore accesso al credito alle<br />

imprese).<br />

Fonti:<br />

• FARE IMPRESA "Nessuno nasce grande" EDIZIONE ITALIANA 1997 Realizzato da<br />

CONS.A.L. Consorzio Artigiano Ligure<br />

• Sito internet: www.artigianinet.it<br />

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