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Il valore della partecipazione a cura del Dipartimento ... - Uil

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Diritti di informazione e consultazione dei lavoratori<br />

Direttiva 2002/14/ce che “istituisce un quadro generale relativo all’informazione e<br />

alla consultazione dei lavoratori”<br />

La UIL, su invito <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong> Lavoro, ha avviato, con CGIL e CISL, una<br />

riflessione congiunta per definire un testo condiviso dalle Parti Sociali in merito<br />

all’attuazione <strong>del</strong>le disposizioni <strong><strong>del</strong>la</strong> Direttiva 2002/14/ce che istituisce un quadro<br />

generale relativo alla informazione e consultazione dei lavoratori.<br />

La Direttiva prevede come termine di recepimento il 23/5/2005 ed è inserita<br />

nell’allegato B <strong><strong>del</strong>la</strong> legge Comunitaria 2004 (Legge 18 Aprile 2005, n 62). <strong>Il</strong> termine<br />

per l’esercizio <strong><strong>del</strong>la</strong> <strong>del</strong>ega è di 18 mesi, a decorrere dalla data in vigore <strong><strong>del</strong>la</strong> legge<br />

Comunitaria medesima e giungerà a scadenza nel Novembre 2006.<br />

<strong>Il</strong> Ministero ha tuttavia invitato le parti a definire un avviso comune entro la fine <strong>del</strong><br />

mese di Febbraio, in previsione <strong><strong>del</strong>la</strong> chiusura <strong><strong>del</strong>la</strong> legislatura..<br />

Si è svolto un primo incontro con le Organizzazioni Imprenditoriali che hanno<br />

illustrato alcuni punti considerati fondamentali per il prosieguo <strong><strong>del</strong>la</strong> consultazione.<br />

Da tale incontro è emersa una posizione datoriale che tende a “conservare” le prassi<br />

relative all’informazione e consultazione sperimentate e stabilite dai contratti<br />

nazionali.<br />

Lo spirito <strong><strong>del</strong>la</strong> Direttiva, che intende definire un quadro di condizioni minime che<br />

regoli i processi di informazione e consultazione, stabilisce dei principi che<br />

ampliano sostanzialmente i diritti rispetto a quanto già stabilito nei contratti.<br />

Più precisamente:<br />

- non tutti i contratti prevedono norme specifiche sui diritti di informazione;<br />

- la qualità <strong>del</strong>l’informazione è spesso limitata ad alcuni campi specifici;<br />

- non si esplicita la caratteristica fondamentale di notizia in tempo utile, da<br />

fornire ex ante e non ex post, al fine di permettere ai lavoratori di preparare la<br />

fase di consultazione;<br />

- la fase <strong><strong>del</strong>la</strong> consultazione non è considerata.<br />

Abbiamo avviato un rapido confronto con le categorie interessate, con particolare<br />

rilievo per quanto riguarda i primi due punti per le evidenti ricadute che tali scelte<br />

possono generare a livello settoriale.<br />

Un nodo da sciogliere è rappresentato dall’art. 3 <strong><strong>del</strong>la</strong> Direttiva che impone una scelta<br />

<strong>del</strong> campo di applicazione fra “impresa” o “stabilimento”.<br />

Stiamo esplorando le convenienze <strong>del</strong> livello di “impresa” e <strong>del</strong> livello di<br />

“stabilimento” ed è necessario un confronto con le categorie su questa scelta che si<br />

presta a diverse interpretazioni.<br />

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