pdf - Comune di Gabicce Mare
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Atti Consiliari — 6 —<br />
<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Gabicce</strong><br />
che un quinto dei consiglieri può chiedere la<br />
convocazione del Consiglio comunale, mentre<br />
non può chiederla un solo consigliere. Cioè<br />
riconosce ad una aggregazione <strong>di</strong> consiglieri<br />
una prerogativa che non riconosce, almeno<br />
esplicitamente, al singolo consigliere, per cui<br />
abbiamo ritenuto, nel regolamento, <strong>di</strong> mantenere<br />
questa <strong>di</strong>stinzione, cioè se una proposta<br />
viene da un quinto <strong>di</strong> consiglieri la legge <strong>di</strong>ce<br />
che il Sindaco deve obbligatoriamente convocare<br />
il Consiglio, se invece viene dal singolo<br />
consigliere è il Presidente del Consiglio a valutare<br />
l’ammissibilità o meno all’or<strong>di</strong>ne del giorno.<br />
Naturalmente, siccome il Sindaco non deve<br />
fare atti personalizzati o soggetti agli umori, nel<br />
caso in cui non ammetta all’or<strong>di</strong>ne del giorno la<br />
proposta <strong>di</strong> delibera deve motivare per iscritto<br />
perché non lo fa. E qui è avvenuta, almeno da<br />
quanto mi consta, una conciliazione dei punti <strong>di</strong><br />
vista dei vari commissari per superare il problema.<br />
Un’altra questione che grosso modo si<br />
basa sulle stesse valutazioni è stata il riconoscimento<br />
o meno <strong>di</strong> un consigliere che si stacca dal<br />
gruppo come gruppo consiliare; nel senso che<br />
i consiglieri <strong>di</strong> minoranza presenti nella Commissione<br />
richiedevano che al consigliere che si<br />
stacca venissero riconosciute le prerogative del<br />
capogruppo. In base a quello che <strong>di</strong>cevamo<br />
poco fa, abbiamo ritenuto, almeno dal punto <strong>di</strong><br />
vista della maggioranza, che il consigliere che<br />
si stacca dal gruppo debba conservare tutti i<br />
<strong>di</strong>ritti del consigliere e tutte le possibilità <strong>di</strong><br />
accesso a tutte le informazioni, ma riteniamo<br />
che non sia giusto riconoscere il ruolo <strong>di</strong><br />
capogruppo per il fatto che un’iniziativa personale,<br />
seppure motivatissima, ha una forza sicuramente<br />
inferiore a quella dell’aggregazione <strong>di</strong><br />
persone, salvo che il soggetto che si trova ad<br />
essere un singolo consigliere, ma gruppo, esca<br />
dal risultato delle elezioni. Se cioè la terza lista<br />
che ha partecipato alle elezioni nel 1999 avesse<br />
avuto un consigliere, quello sarebbe stato riconosciuto<br />
sicuramente come gruppo consiliare,<br />
altrimenti quella lista non avrebbe avuto un<br />
trattamento paritario con le altre liste. Ma se nel<br />
corso del mandato succede che un singolo<br />
consigliere si <strong>di</strong>stacca, riteniamo che sia coerente<br />
con i principi ispiratori della legge considerarlo<br />
un consigliere che esercita una sua<br />
SEDUTA N. 24 DEL18 DICEMBRE 2001<br />
facoltà, però si vede <strong>di</strong>minuire la sua possibilità<br />
per il fatto che l’isolamento verso il quale tende<br />
per motivi che non verrebbero assolutamente<br />
sindacati, lo fa trovare in una posizione<br />
svantaggiata, salvo che questa cosa si ripeta<br />
fino alla possibilità <strong>di</strong> costituire un gruppo<br />
misto, per cui la cosa già cambia, come succede<br />
in Parlamento: si costituiscono gruppi misti<br />
con il loro capogruppo.<br />
La questione forse ancora merita un minimo<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>scussione all’interno del Consiglio<br />
comunale per capire bene quanto questa cosa<br />
che comunque abbiamo precisato in Commissione<br />
sia con<strong>di</strong>visa completamente o meno,<br />
però credo che il ragionamento che abbiamo<br />
fatto sia perlomeno coerente con i principi che<br />
hanno ispirato la legge e che sono gli stessi<br />
principi che dovrebbero ispirare il regolamento.<br />
All’art. 47 i tempi ci sembrano abbastanza<br />
lunghi: “Terminata l’illustrazione <strong>di</strong> un argomento<br />
da parte del relatore che non è soggetta<br />
a limiti <strong>di</strong> tempo, il Presidente dà nell’or<strong>di</strong>ne<br />
la parola a coloro che hanno chiesto <strong>di</strong> intervenire,<br />
<strong>di</strong>sponendo, per quanto possibile, che si<br />
alternino consiglieri che appartengono a gruppi<br />
<strong>di</strong>versi. Quando, dopo che il Presidente ha<br />
invitato i consiglieri alla <strong>di</strong>scussione nessuno<br />
domanda la parola, la proposta viene messa in<br />
votazione. Nella trattazione dello stesso argomento<br />
ciascun consigliere capogruppo o il consigliere<br />
dallo stesso incaricato <strong>di</strong> intervenire<br />
per il gruppo può parlare per due volte: la prima<br />
per non più <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci minuti e la seconda per non<br />
più <strong>di</strong> cinque per rispondere all’intervento <strong>di</strong><br />
replica del Presidente e del relatore. Gli altri<br />
consiglieri ed eventuali assessori esterni possono<br />
intervenire nella stessa <strong>di</strong>scussione per due<br />
volte. Ciascun intervento non può avere durata<br />
superiore a cinque minuti. Il Presidente o il<br />
relatore possono intervenire in qualsiasi momento<br />
nella <strong>di</strong>scussione per non più <strong>di</strong> quattro<br />
volte; ogni intervento non può avere durata<br />
superiore a cinque minuti. Il Presidente e il<br />
relatore replicano in forma concisa agli interventi,<br />
associando quelli che hanno avuto lo<br />
stesso oggetto o motivazione nel tempo richiesto<br />
dalla loro natura e numero. Dichiarata chiusa<br />
la <strong>di</strong>scussione, la parola può essere concessa<br />
per le <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> voto a un solo consigliere