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CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO - Gare.rfi.it - Rfi

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RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI<br />

Gruppo Ferrovie dello Stato<br />

<strong>CONVENZIONE</strong> <strong>DI</strong> <strong>ACCORDO</strong> <strong>QUADRO</strong><br />

LOTTO N. DTP - PA – S.O. TS-PA - ______<br />

per regolare la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei<br />

fabbricati e dei manufatti ferroviari (Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi,<br />

piazzali, pensiline, sottopassaggi, ecc.) nonché altri lavori similari compreso lo<br />

sgombero della neve e del ghiaccio dalle aree esterne aperte al pubblico e/o di<br />

servizio, ricadenti nelle Stazioni e Scali merci di giurisdizione della Direzione<br />

Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo - S.O. Terminali e Servizi ricadenti<br />

nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale della Regione Sicilia. Lotto DTP-TS-PA- _________<br />

FRA<br />

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni, società con socio unico sog-<br />

getta, a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 188/2003, alla dire-<br />

zione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., di segu<strong>it</strong>o, per brev<strong>it</strong>à,<br />

Ferrovie o RFI, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscr<strong>it</strong>ta al<br />

Registro delle Imprese di Roma Part<strong>it</strong>a I.V.A. n. 01008081000, Codice Fiscale<br />

n. 01585570581, - REA n. 758300, per la quale, giusta qual<strong>it</strong>à confer<strong>it</strong>agli dal<br />

Legale rappresentante di RFI S.p.A. , interviene nel presente atto il sig. ing.<br />

Filippo Angelo Antonio Palazzo, nato a Santa Maria Capua a Vetere (CE) il 6<br />

gennaio 1953, Dirigente, nella qual<strong>it</strong>à di Responsabile della Direzione Terr<strong>it</strong>o-<br />

riale Produzione di Palermo, da una parte<br />

E<br />

- 1 -


l’Impresa ______________________________________, con sede in<br />

______________ n.__, P.I.V.A. _______________, Cod.Fisc.<br />

____________, iscr<strong>it</strong>ta alla CCIAA di _______ al n. _________, di segu<strong>it</strong>o<br />

anche “Appaltatore” o “Impresa”, in persona del<br />

sig. _____________________, nato a ______ il _____, nella sua qual<strong>it</strong>à<br />

di ________________, mun<strong>it</strong>o dei necessari poteri come da<br />

______________________________________<br />

PREMESSO CHE<br />

- la Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo S.O. Terminali e Servizi<br />

ha la necess<strong>it</strong>à di affidare – mediante <strong>ACCORDO</strong> <strong>QUADRO</strong> – la<br />

progettazione e l’esecuzione dei lavori per la manutenzione del fabbricati e<br />

dei manufatti ferroviari (Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi, piazzali, pensiline,<br />

sottopassaggi, ecc.) nonché altri lavori similari ricadenti nelle Stazioni e Scali<br />

Merci di giurisdizione della Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo -<br />

S.O. Terminali e Servizi ricadenti nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale della Regione Sicilia<br />

Lotto. DTP-PA-TS- ___________;<br />

- in relazione ad una plural<strong>it</strong>à d’interventi manutentivi non programmati e di<br />

natura ordinaria ed eccezionale, si r<strong>it</strong>iene necessario pervenire ad un coordi-<br />

namento un<strong>it</strong>ario degli stessi tram<strong>it</strong>e appos<strong>it</strong>o accordo quadro da cui far risul-<br />

tare le condizioni alle quali l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni<br />

di lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera che di volta in volta gli verranno richieste con<br />

appos<strong>it</strong>i contratti applicativi;<br />

- ai fini suddetti è stata indetta appos<strong>it</strong>a gara a procedura aperta, ai sensi della<br />

parte III del D.Lgs. 163/2006, a segu<strong>it</strong>o della quale è risultata aggiudicataria<br />

l’Impresa _________________________<br />

- 2 -


- con lettera _______________________del _____________, ricevuta in<br />

data ____________, è stato comunicato all’Appaltatore il buon es<strong>it</strong>o delle<br />

verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva;<br />

- che l’appalto è regolato dalle Condizioni generali per gli appalti di opere,<br />

lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato,<br />

approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. in<br />

data 26 novembre 2008 ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 125/AD<br />

del 15 aprile 2009, registrate in data 08 maggio 2009 al n. 3889 presso<br />

l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 Collatino (d’ora in avanti, per brev<strong>it</strong>à,<br />

“CGC” o “Condizioni Generali”);<br />

- l’Impresa ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o la cauzione defin<strong>it</strong>iva di cui al successivo art. 10,<br />

ai sensi degli artt. 113 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e 11.1 delle “Condizioni<br />

Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera<br />

delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, sopra richiamate;<br />

- che in sede di gara l’Appaltatore ha individuato, per la redazione dei progetti<br />

esecutivi, la società. ……….., che ha indicato come progettista l’ing./arch,<br />

nato a ______il ________, iscr<strong>it</strong>to all’ordine professionale degli ________<br />

della Provincia di ______, al n. ______;<br />

- con lettera _____________________________ del__________ è stata<br />

data comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione;<br />

- si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo<br />

quadro, che sarà in segu<strong>it</strong>o indicato anche con il termine “accordo”.<br />

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e, convengono e stipulano<br />

quanto segue:<br />

ARTICOLO 1<br />

- 3 -


RICHIAMO PREMESSE<br />

Le premesse al presente accordo ne cost<strong>it</strong>uiscono parte integrante e<br />

sostanziale.<br />

ARTICOLO 2<br />

OGGETTO DELL’<strong>ACCORDO</strong><br />

1. Con il presente accordo RFI affida all’Appaltatore, che accetta, alle<br />

condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad<br />

esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire, la progettazione, i lavori e le<br />

forn<strong>it</strong>ure per la manutenzione dei fabbricati e dei manufatti ferroviari<br />

(Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi, piazzali, pensiline, sottopassaggi, aree<br />

aperte al pubblico, ecc. ed impianti tecnologici) nonché altri lavori similari<br />

ricadenti nelle Stazioni e Scali Merci di Rete Ferroviaria Italiana di<br />

giurisdizione della Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo – S.O.<br />

Terminali e Servizi - ricadenti nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale delle Regione Sicilia<br />

Lotto DTP-TS-PA- __________ riguardanti:<br />

1. gli interventi di manutenzione, nonché gli interventi che si rendessero<br />

necessari per il ripristino della circolazione ferroviaria a segu<strong>it</strong>o di eventi<br />

calam<strong>it</strong>osi, nelle stazioni e scali merci ricadenti nelle seguenti tratte di linee<br />

ferroviarie:<br />

• ___________;<br />

• ___________;<br />

• ___________;<br />

• ___________;<br />

e come meglio specificato nell’allegato n. 9<br />

2. La progettazione esecutiva, se occorrente, da redigere per ciascun<br />

- 4 -


intervento da eseguire in forza del presente accordo e del relativo contratto<br />

applicativo, dovrà essere sviluppata in conform<strong>it</strong>à ai rispettivi progetti<br />

defin<strong>it</strong>ivi di RFI, nel rispetto delle prescrizioni e specifiche, dei cap<strong>it</strong>olati<br />

speciali e della documentazione elencata al successivo art. 38 e in particolare<br />

dell’articolo 20 delle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti<br />

indicati all’articolo 35 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., dagli elaborati progettuali<br />

che all’uopo saranno indicati da RFI stessa nei singoli contratti applicativi o<br />

dalla stessa richiesti.<br />

3. Gli interventi, siano essi da eseguirsi nei fabbricati e nei manufatti ferroviari<br />

(Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi, piazzali, pensiline, sottopassaggi, ecc.)<br />

nonché altri lavori similari ricadenti nelle Stazioni e negli Scali Merci di<br />

giurisdizione della Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo – S.O.<br />

Terminali e Servizi, ricadenti nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale della Regione Sicilia,<br />

anche non raggiungibili con i normali mezzi stradali, potranno consistere,<br />

principalmente, nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:<br />

OPERE CIVILI E FABBRICATI<br />

a) Demolizioni, scavi, ecc.<br />

1) scavi in genere o in fondazione in materiali di qualsiasi natura e durezza da<br />

eseguire anche con mezzi meccanici;<br />

2) demolizione di murature in elevazione di qualsiasi genere, spessore e di-<br />

mensione;<br />

3) demolizione eventuale di interi fabbricati;<br />

4) demolizione di pavimentazione qualsiasi, tipo anche in conglomerato ce-<br />

mentizio, compresa, eventualmente la rimozione del relativo sottofondo;<br />

5) spurgo di fosse biologiche, cunicoli fognari, tubazioni, fosse di decantazio-<br />

- 5 -


ne, ecc.;<br />

6) pulizia di pozzi, cisterne, serbatoi e vasche anche per acque potabili;<br />

7) demolizione di pilastri, murature, solai, impalcati in conglomerato cemen-<br />

tizio anche armato;<br />

8) realizzazione di vani e fori in murature di qualsiasi tipo e spessore;<br />

9) demolizione di rivestimenti di murature sia interne che esterne;<br />

10) demolizione di coperture terrazzi e rimozione eventuale di strutture<br />

per tetti;<br />

11) rimozione di tubazioni in ferro e/o in materiale plastico di qualsiasi<br />

specie e dimensione;<br />

12) rimozione di grosse ord<strong>it</strong>ure in ferro e legno di qualsiasi dimensione<br />

e tipo;<br />

13) rimozione di serramenti, infissi e recinzioni di qualsiasi specie;<br />

b) Opere murarie<br />

1) Manutenzione ordinaria, straordinaria risanamento conservativo e ristrut-<br />

turazione di fabbricati;<br />

2) realizzazione di murature di qualsiasi genere e spessore;<br />

3) realizzazione di tracce, incassature;<br />

4) consolidamento di strutture anche in cemento armato, opere murarie con<br />

l’utilizzo di malte cementizie;<br />

5) realizzazione di fondazioni e strutture in elevazione di qualsiasi tipo, for-<br />

ma, dimensione e destinazione;<br />

6) realizzazione di solai a struttura mista armata gettati in opera, confezionati<br />

fuori opera o prefabbricati;<br />

7) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di armature e strutture metalliche da incorporare<br />

- 6 -


compresa la lavorazione, la sagomatura ed il montaggio;<br />

8) realizzazione di casseforme comunque sagomate comprese le lavorazioni a<br />

faccia vista;<br />

9) realizzazione di intonaco grezzo ovvero con fin<strong>it</strong>ura civile o speciale (iso-<br />

lante, deumidificante, decorativo);<br />

10) formazione di comici, fasce, riquadri, rasature;<br />

11) realizzazione o sistemazione di controsoff<strong>it</strong>ti plafoni, ord<strong>it</strong>ure e sof-<br />

f<strong>it</strong>ti in materiali metallici, lignei o sintetici;<br />

12) realizzazione o sistemazione di tetti con tegole piane o curve ovvero<br />

lastre ondulate (in cemento, in resina o in lamiera) e di sottotetti, ord<strong>it</strong>ure e<br />

capriate;<br />

c) Pavimenti e rivestimenti, opere di impermeabilizzazione ed isolamento<br />

1) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di pavimenti e/o rivestimenti in piastrelle di ce-<br />

mento di varie dimensioni, piastrelle di grès ceramico, materiali plastici interi<br />

o agglomerati;<br />

2) pavimentazioni in legno per interni e per esterni;<br />

3) pavimenti galleggianti;<br />

4) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di materiali isolanti termici o acustici;<br />

5) realizzazione di manti impermeabili in guaina b<strong>it</strong>uminosa, in fogli di p.v.c.<br />

con protezione di tessuto non tessuto, cartonfeltro b<strong>it</strong>umato, cemento plasti-<br />

co e vernici impermeabilizzanti;<br />

6) rivestimento di supe<strong>rfi</strong>ci orizzontali o verticali con vernici protettive b<strong>it</strong>u-<br />

minose o a base di resine epossidiche o cemento plastico;<br />

7) protezione di coperture impermeabili;<br />

8) realizzazione di opere di isolamento termico per murature e condotte;<br />

- 7 -


9) realizzazione di opere di isolamento acustico;<br />

10) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di percorsi tattili per disabili visivi;<br />

d) Serramenti e opere in ferro<br />

1) posa in opera, rimozione, revisione e/o riparazione di infissi interni o e-<br />

sterni, persiane, avvolgibili portoni, serrande, cancelli completi di ogni acces-<br />

sorio e realizzati in legno, alluminio, acciaio, plastica;<br />

2) lavorazioni su profilati di acciaio o ai alluminio per realizzare tiranti, rin-<br />

ghiere, cancelli, inferriate, scale, gradini, parapetti;<br />

3) realizzazione di recinzione direte metallica, grigliati e tralicci;<br />

4) zincatura laminati e profilati;<br />

5) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera, e/o rimozione materiali semilavorati metallici va-<br />

ri (grigliati, protezioni metalliche, targhe segnaletiche ecc.);<br />

e) P<strong>it</strong>turazioni/Verniciature<br />

1) pulizia e preparazione manuale/meccanica o con applicazione di soluzioni<br />

specifiche delle supe<strong>rfi</strong>ci o dei manufatti da trattare;<br />

2) p<strong>it</strong>turazione di supe<strong>rfi</strong>ci murarie esterne o interne di qualunque tipo o di-<br />

mensione ed a qualunque altezza con p<strong>it</strong>ture ai silicati, silossaniche, acrilico-<br />

elastomeriche o al quarzo;<br />

3) verniciatura a pennello, a spruzzo - a fuoco o elettrocolorazione di super-<br />

fici metalliche di qualunque tipo o dimensione ed a qualunque altezza;<br />

4) verniciatura di attrezzature per impianti telefonici (gar<strong>it</strong>te metalliche, tele-<br />

foni stagni, cassette, piantane, ecc.);<br />

5) verniciatura di pali ed attrezzatura varia per illuminazione di piazzali ferro-<br />

viari;<br />

f) Impianti Idraulici e Fognari<br />

- 8 -


1) smontaggio e montaggio in opera di apparecchiature idro-san<strong>it</strong>arie com-<br />

presa la realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua (calda e fredda) e di<br />

quella di scarico;<br />

2) posa in opera di rubinetteria, valvole, raccordi ed accessori;<br />

3) realizzazione di complesso antincendio per interno e per esterno; posa in<br />

opera di serbatoio di qualunque forma e dimensione in acciaio inox, acciaio<br />

zincato o fibra di vetro;<br />

4) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di impianto o parti di impianto per trattamento<br />

delle acque; forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di impianti di sollevamento;<br />

5) formazione di condotte di qualsiasi tipo e destinazione;<br />

6) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di gronde e tubi di scarico di qualunque forma,<br />

diametro e dimensione;<br />

g) Impianto Riscaldamento e Condizionamento<br />

1) posa in opera, pulizia o rimozione di canne fumarie, camini, elementi ra-<br />

dianti, addolc<strong>it</strong>ori d'acqua, vasi di espansione, stufe, caldaie e scaldabagni;<br />

2) manutenzione delle centrali termiche, effettuazione della prove e verifiche<br />

di legge, costruzione di nuovi impianti di riscaldamento, sost<strong>it</strong>uzione di ele-<br />

menti costruttivi di centrali termiche;<br />

3) installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;<br />

h) Impianti Tecnologici:<br />

1) realizzazione di sistema automatico di rilevamento e spegnimento incendi;<br />

2) rifacimento di impianto luce, f.m., c<strong>it</strong>ofonico, trasmissione dati ecc all'in-<br />

terno o all'esterno di fabbricati con forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di tubazioni, cas-<br />

sette, cavi, apparecchi di comando, prese, corpi illuminanti, ecc.;<br />

3) rimozione di parti di impianto luce e f.m. con relativi materiali ed apparec-<br />

- 9 -


chiature;<br />

4) posa in opera e/o rimozione di pali, paline, ecc per impianti di illumina-<br />

zione su piazzali;<br />

5) posa in opera e/o rimozione di sostegno portafaro a pannello mobile;<br />

6) forn<strong>it</strong>ura, posa in opera e/o rimozione di corpi illuminanti su paline, pali,<br />

sostegni portafari, ecc.;<br />

7) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di canalette in cemento, tubi in P. V.C. canalette<br />

in VTR e costruzione cunicoli e pozzetti in conglomerato cementizio con for-<br />

n<strong>it</strong>ura e posa in opera dei relativi chiusini in ghisa o grigliato di acciaio zinca-<br />

to; scopertura, apertura e sost<strong>it</strong>uzione cunicoli, ecc.; rimozione d'opera di ca-<br />

vidotti in cunicoli, canalette, tubazioni, ecc. ; forn<strong>it</strong>ura, posa in opera;<br />

8) scopertura e rimozione di cavi in cunicoli, canalette, tubazioni, ecc.;<br />

9) posa in opera e/o sost<strong>it</strong>uzione di paline, altoparlanti per diffusione sonora;<br />

noleggio mezzi d'opera per rimozione e trasporto apparecchiature varie;<br />

OPERE PARTICOLARI<br />

a) opere stradali;<br />

b) lavorazioni da giardiniere, potatura e abbattimento alberi ;<br />

c) avvio a trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti speciali e non;<br />

d) Servizio neve;<br />

e) Manutenzione impianti tecnologici e antincendio.<br />

f) Forn<strong>it</strong>ura e/o posa in opera di segnaletica stradale, fissa di sicurezza, di di-<br />

vieto, di direzione, di orientamento ecc. .<br />

Rientra inoltre nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per<br />

dare i fabbricati e i manufatti ferroviari perfettamente mantenuti.<br />

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili<br />

- 10 -


emergenze, RFI si riserva la facoltà di affidare lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera dello<br />

stesso genere e nell’amb<strong>it</strong>o dello stesso Lotto, ivi compreso lo sgombero della<br />

neve e del ghiaccio, anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa<br />

avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.<br />

3.1. L’importo di ogni singolo intervento (Contratto Applicativo) non potrà<br />

superare il lim<strong>it</strong>e di € 200.000,00; (euro duecentomila/00); l’esecuzione dei<br />

relativi lavori potrà prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto<br />

esecutivo, se r<strong>it</strong>enuto opportuno da RFI.<br />

4. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedent precedenti punti saran-<br />

no affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con la emissione di ap-<br />

pos<strong>it</strong>i contratti applicativi, che saranno rubricati dalla struttura em<strong>it</strong>tente.<br />

5. Ciascun contratto applicativo dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indi-<br />

cazioni:<br />

a) l’oggetto degli interventi da eseguire;<br />

b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forn<strong>it</strong>ure in opera;<br />

c) le categorie di lavoro cost<strong>it</strong>uenti l’intervento da realizzare;<br />

d) il luogo interessato dagli interventi;<br />

e) l’importo presunto dell’intervento con indicazioni delle quote rifer<strong>it</strong>e ai<br />

lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel D.U.V.R.I. o nell’eventuale P.S.C.,<br />

e all’eventuale progettazione esecutiva;<br />

f) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore<br />

compless<strong>it</strong>à;<br />

g) i termini utili per la redazione dei progetti esecutivi e per l’esecuzione dei<br />

lavori - penal<strong>it</strong>à;<br />

h) i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula<br />

- 11 -


dell’Accordo Quadro.<br />

i) gli elaborati grafici cost<strong>it</strong>uenti il progetto esecutivo da redigersi a cura<br />

dell’Appaltatore nel caso di affidamento della progettazione;<br />

j) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;<br />

k) i documenti previsti per la sicurezza (DUVRI o PSC, ecc.);<br />

l) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’art. 15.<br />

6. per memoria.<br />

7. L’Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un’organizzazione di<br />

cantiere (maestranze, mezzi d’opera ecc.) idonea a garantire l’esecuzione<br />

contemporanea di almeno 8 (otto) interventi di cui ai precedenti comma,<br />

con il risultato di una complessiva e un<strong>it</strong>aria realizzazione, a perfetta regola<br />

d’arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente accordo.<br />

8. L’Appaltatore risponderà verso RFI del risultato sopra indicato rimanendo<br />

obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al<br />

ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il<br />

risarcimento di ogni danno rinveniente per RFI, ivi compresi gli oneri<br />

sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario.<br />

9. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai<br />

singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà<br />

facoltà alle Ferrovie, con le modal<strong>it</strong>à previste all’art. 16 delle Condizioni<br />

generali di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., e di<br />

incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del<br />

maggior danno.<br />

10. L’Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello<br />

stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli<br />

- 12 -


interventi sopra c<strong>it</strong>ati e di essere stato edotto delle circostanze speciali e dei<br />

rischi potenziali ad essi connessi.<br />

ARTICOLO 3<br />

TERMINI <strong>DI</strong> VALI<strong>DI</strong>TÀ DELL’<strong>ACCORDO</strong> - PROROGHE<br />

1. Il termine di valid<strong>it</strong>à contrattuale del presente accordo viene stabil<strong>it</strong>o in<br />

mesi 24 (ventiquattro).<br />

2. Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di<br />

consegna dei lavori relativi agli interventi di cui al primo contratto applicativo<br />

emesso in dipendenza del presente accordo.<br />

3. per memoria<br />

4. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o<br />

il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi da RFI,<br />

esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per<br />

l’ultimazione.<br />

5. Detta proroga non darà all’Appaltatore alcun t<strong>it</strong>olo per pretendere<br />

compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte<br />

eventual<strong>it</strong>à nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e<br />

compensano ogni relativo onere.<br />

6. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del<br />

suddetto termine di valid<strong>it</strong>à contrattuale del presente accordo.<br />

7. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere esegu<strong>it</strong>o entro il<br />

periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto<br />

applicativo. Tale termine non è comprensivo del tempo utile stabil<strong>it</strong>o per la<br />

redazione dei progetti esecutivi di cui al successivo art. 24.1. del presente<br />

accordo.<br />

- 13 -


8. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno<br />

considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.<br />

9. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1., salvo quanto<br />

stabil<strong>it</strong>o ai precedenti commi 3 e 4 e all’art. 26 c. 4 delle Condizioni Generali.<br />

ARTICOLO 3 bis<br />

CON<strong>DI</strong>ZIONI PARTICOLARI <strong>DI</strong> CONTRATTO<br />

1. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute<br />

dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabil<strong>it</strong>e nei<br />

documenti elencati al successivo articolo 38 i quali tutti formano parte<br />

integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano<br />

materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di<br />

averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione<br />

alcuna.<br />

2. Le tariffe indicate all’art 6, hanno valore contrattuale per le parti<br />

descr<strong>it</strong>tive e prescr<strong>it</strong>tive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il<br />

compenso dei lavori a misura.<br />

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, cap<strong>it</strong>olati e<br />

regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni<br />

emanate dalle competenti autor<strong>it</strong>à che hanno giurisdizione sui luoghi dove si<br />

debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe<br />

anzidette.<br />

4. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso<br />

documento si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI.<br />

ARTICOLO 4<br />

<strong>DI</strong>RETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI<br />

- 14 -


DELL’APPALTATORE<br />

1. Il Direttore dei Lavori di ciascun intervento è nominato da parte di RFI ai<br />

sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 delle CGC.<br />

2. Il Direttore dei Lavori avrà, in particolare, l’incarico di controllare e<br />

verificare durante la redazione della progettazione esecutiva, la perfetta<br />

osservanza, da parte del progettista dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni<br />

contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attiv<strong>it</strong>à<br />

necessarie per l’espletamento delle prestazioni, ferme restando le<br />

responsabil<strong>it</strong>à che, secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al<br />

progettista individuato dall’Appaltatore.<br />

3. Durante il corso delle prestazioni progettuali il Direttore dei Lavori avrà il<br />

comp<strong>it</strong>o di trasmettere tutte le comunicazioni e istruzioni di RFI<br />

all’Appaltatore con appos<strong>it</strong>e comunicazioni scr<strong>it</strong>te.<br />

4. L’Appaltatore indica nell’ing. ______________________________ il<br />

proprio Direttore della Progettazione che è delegato a trattare, definire e<br />

decidere, con RFI, ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale<br />

concernente lo svolgimento della progettazione esecutiva. Al Direttore della<br />

Progettazione si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il<br />

Direttore Tecnico dall’art. 15 delle CGC.<br />

5. Per eventuali comp<strong>it</strong>i specifici ed in particolare, per assicurare una<br />

qualificata interfaccia con la Direzione Lavori e la costante presenza nei<br />

cantieri, il Direttore della Progettazione potrà delegare, specifiche funzioni a<br />

propri rappresentanti qualificati.<br />

6. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art. 15<br />

delle CGC.<br />

- 15 -


7. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore della<br />

Progettazione e/o il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in<br />

generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i<br />

rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sost<strong>it</strong>uzione, senza che<br />

spetti all’Appaltatore alcun compenso a t<strong>it</strong>olo di indennizzo.<br />

ARTICOLO 5<br />

IMPORTO DELL’<strong>ACCORDO</strong> <strong>QUADRO</strong><br />

1) L’importo complessivo presunto dell’appalto è di €. ________ (euro<br />

_______________/00, al netto del ribasso del ______ % (_______ e<br />

centesimi _______ per cento) praticato nell’offerta dall’Appaltatore, per i soli<br />

lavori e forn<strong>it</strong>ure, mentre non sono soggetti a tale ribasso gli oneri per la<br />

sicurezza.<br />

Detto importo è così composto:<br />

a. € ___________ (euro __________/00) importo presunto per gli<br />

interventi manutentivi oggetto del presente <strong>ACCORDO</strong>, al netto degli oneri<br />

per i piani di sicurezza e per la progettazione esecutiva, e soggetto al ribasso<br />

offerto dall’Appaltatore;<br />

b. € __________ (da specificare) (euro __________/00), importo presunto<br />

stimato degli oneri per i piani di sicurezza, di cui al successivo articolo 16,<br />

relativi a tali interventi. Tale importo relativo alla sicurezza, corrisponde a<br />

quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso offerto<br />

dall’Appaltatore.<br />

c. € __________ (euro _____________/00) l’ammontare presunto delle<br />

spese per la progettazione esecutiva stimato per gli interventi di cui al<br />

precedente art. 2. Tale importo, compreso e compensato nei prezzi delle voci<br />

- 16 -


di tariffa, relativo allo sviluppo dei progetti esecutivi, corrisponde a quello<br />

indicato nel bando di gara ed è soggetto al ribasso offerto dall’Appaltatore.<br />

2. RFI non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’ importo<br />

dell’appalto che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della<br />

cost<strong>it</strong>uzione della cauzione.<br />

3. L’Appaltatore per contro è vincolato alla redazione della progettazione e<br />

all’esecuzione dei lavori e delle forn<strong>it</strong>ure in opera che, in base al presente<br />

accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi da Ferrovie,<br />

qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi<br />

medesimi nei lim<strong>it</strong>i defin<strong>it</strong>i dall’art. 38 delle CGC.<br />

5.4. Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna<br />

anticipazione sull’importo contrattuale.<br />

5. Ai sensi del Dlgs. 163/2006 art.221 comma g), l’importo complessivo del<br />

presente accordo quadro potrà raggiungere € ………. ,00 (euro<br />

…………./00) (1,5 volte l’importo a base di gara) per il solo periodo di<br />

valid<strong>it</strong>à dell’accordo quadro medesimo, comprensivi degli oneri per la sicurez-<br />

za.<br />

6.6. L’importo del presente accordo non comprende l’imposta sul valore<br />

aggiunto.<br />

ARTICOLO 6<br />

CORRISPETTIVI<br />

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a<br />

misura con i prezzi delle tariffe richiamate al successivo punto 3., prezzi che<br />

per ogni tariffa saranno applicati senza alcun incremento o diminuzione<br />

preventiva.<br />

- 17 -


2. I prezzi stessi, elencati nelle tariffe di cui al presente accordo sono r<strong>it</strong>enuti<br />

congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle<br />

proprie indagini<br />

3. TARIFFE DEI PREZZI<br />

1. Tariffa dei prezzi “OM” per la manutenzione ordinaria delle opere civili<br />

– edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di<br />

Roma 1 al n. 3/12138 in data 04/08/2010);<br />

2. Tariffa dei prezzi “FA” per fabbricati civili ed industriali – edizione<br />

2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />

3/12130 in data 04/08/2010);<br />

3. Tariffa dei prezzi “BA” base delle voci di uso più generalizzato –<br />

edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di<br />

Roma 1 al n. 3/12131 in data 04/08/2010);<br />

4. Tariffa dei prezzi “EI” per impianti di illuminazione e forza motrice –<br />

edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di<br />

Roma 1 al n. 3/12318 del 05/08/2010);<br />

5. Tariffa dei prezzi “MO” per la manutenzione ordinaria agli impianti<br />

tecnologici – edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate di<br />

Roma 1 al n. 3/12298 in data 05/08/2010);<br />

6. Tariffa dei prezzi “DC” per la difesa e il consolidamento del corpo<br />

stradale e dei ponti – edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle<br />

Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 3/12299 in data 05/08/2010);<br />

7. Tariffa dei prezzi “IG” per le indagini geognostiche e le prove<br />

geotecniche – edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate<br />

Ufficio di Roma 1 al n. 3/12296 in data 05/08/2010);<br />

- 18 -


8. Tariffa dei prezzi “TC” per impianti per telecomunicazioni – edizione<br />

2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />

3/12297 in data 05/08/2010);<br />

9. Tariffa dei prezzi “IT” per impianti speciali –– edizione 2010<br />

(depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />

3/12136 in data 04/08/2010).<br />

10. Tariffa dei prezzi “SP” per impianti elettrici speciali – edizione 2010<br />

(depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />

3/12140 in data 04/08/2010);<br />

11. Tariffa dei Costi per la Sicurezza (Allegato all’ Accordo Quadro).<br />

L’applicazione, la preminenza delle Tariffe dei prezzi di cui al presente arti-<br />

colo, è individuata dalla tipologia preminente del lavoro (MO/MS) ed è speci-<br />

ficatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo, relativo al la-<br />

voro stesso .<br />

Al riguardo l’Appaltatore conferma la dichiarazione resa in sede di offerta, e<br />

cioè di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elabo-<br />

rati progettuali allegati al presente accordo, di averne verificato la completez-<br />

za, la eseguibil<strong>it</strong>à e la congru<strong>it</strong>à e di averne tenuto conto nella sua offerta.<br />

I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti,<br />

nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere<br />

complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obbli-<br />

ghi assunti con il presente accordo.<br />

L'Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste<br />

e le prescrizioni del Direttore dei Lavori senza alcuna eccezione.<br />

4. AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI<br />

- 19 -


A. Costi di progettazione<br />

1) I compensi spettanti all’Appaltatore per la redazione del progetto esecutivo<br />

dei singoli interventi oggetto del presente accordo sono compresi e<br />

compensati nei prezzi delle tariffe di cui al precedente punto 3.<br />

L’Appaltatore dovrà inoltre fornire, su richiesta di R.F.I., ogni elaborato tec-<br />

nico (progetto, disegni, relazioni,ecc.) firmato da professionista abil<strong>it</strong>ato e in-<br />

dicato in sede di offerta, necessario per l’ottenimento di permessi, autorizza-<br />

zioni o nulla-osta previsti da leggi o regolamenti vigenti, senza che ciò dia t<strong>it</strong>o-<br />

lo alla richiesta d’ulteriori compensi in quanto i predetti oneri s’intendono<br />

compresi e compensati nei prezzi delle tariffe contrattuali senza l’applicazione<br />

del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara.<br />

2) I costi della progettazione esecutiva, compresi nei prezzi di tariffa come<br />

precedentemente specificato, quando necessario, saranno indicati con riferi-<br />

mento agli importi risultanti dal computo metrico estimativo del progetto de-<br />

gli interventi di ciascun Contratto Applicativo (C.A.) emesso in dipendenza<br />

del presente accordo.<br />

L’appaltatore risponde dei r<strong>it</strong>ardi e degli oneri conseguenti alla necess<strong>it</strong>à di in-<br />

trodurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo)<br />

3) L'Appaltatore, su richiesta di R.F.I. e qualora si rendesse necessario ese-<br />

guire a fronte del presente <strong>ACCORDO</strong> opere strutturali connesse agli inter-<br />

venti di manutenzione, è obbligato a presentare e sottoporre al benestare del<br />

Direttore dei Lavori, ed in triplice copia, i calcoli di stabil<strong>it</strong>à delle singole<br />

strutture nonché i particolari esecutivi, redatti da professionista abil<strong>it</strong>ato e in-<br />

dicato in sede di offerta senza che ciò dia t<strong>it</strong>olo alla richiesta d’ulteriori com-<br />

pensi in quanto i predetti oneri s’intendono compresi e compensati nei prezzi<br />

- 20 -


delle tariffe contrattuali senza l’applicazione del ribasso offerto<br />

dall’appaltatore in sede di gara.<br />

Il Direttore dei Lavori, provvederà e/o prescriverà, a suo giudizio, le modifi-<br />

cazioni che r<strong>it</strong>errà opportune ai disegni ed ai calcoli presentati e ne rest<strong>it</strong>uirà,<br />

poi, un esemplare all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.<br />

Lo stesso Direttore dei Lavori potrà anche chiedere che i disegni e i calcoli<br />

siano ricompilati nel caso che quelli presentati fossero suscettibili di modifica-<br />

zioni.<br />

L'approvazione da parte di R.F.I. dei disegni e calcoli presentati<br />

dall'Appaltatore e l’introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta da R.F.I.<br />

medesima non escludono ne attenuano la responsabil<strong>it</strong>à che deriva<br />

all'Appaltatore dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dall'articolo<br />

1669 del Codice Civile.<br />

B. Esecuzione<br />

1. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo,<br />

saranno descr<strong>it</strong>ti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli<br />

elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.<br />

2. Cost<strong>it</strong>uiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo,<br />

oltre agli elaborati di progetto defin<strong>it</strong>ivo già menzionati, i cap<strong>it</strong>olati, le<br />

tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modal<strong>it</strong>à esecutive, obblighi<br />

ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni<br />

e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, richiamati<br />

all’articolo 38 comma 1, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente<br />

attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.<br />

3. Tutte le voci tariffa si intendono modificate nella metodologia di<br />

- 21 -


esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescr<strong>it</strong>to<br />

dalle norme in vigore alla data di stipula del presente accordo, senza che i<br />

relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per<br />

come indicato nelle voci stesse.<br />

4. Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si<br />

potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché<br />

wollaston<strong>it</strong>e, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sost<strong>it</strong>utivi<br />

adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-san<strong>it</strong>ario senza<br />

alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.<br />

5. Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse<br />

metalliche senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a<br />

terra, tutti gli oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e<br />

compensati nei prezzi delle medesime voci di tariffa.<br />

6. Si stabilisce che la prior<strong>it</strong>à e l’ordine di preminenza di applicazione delle<br />

tariffe soprac<strong>it</strong>ate é data dall’ordine con le quali sono elencate all’art. 6 del<br />

presente accordo.<br />

7. Per gli interventi che comprendono la costruzione o modifica d’impianti<br />

soggetti all’applicazione del D.L..37/08 e s.m.i., sono a carico<br />

dell’Appaltatore gli adempimenti relativi alla progettazione ed alla<br />

dichiarazione di conform<strong>it</strong>à, quest’ultima da fornire entro 30 (trenta)<br />

giorni dalla data d’ultimazione dei lavori di cui al relativo Contratto<br />

Applicativo. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione della predetta<br />

documentazione, si applicherà una penale di € 26,00 (euro ventisei/00).<br />

8. L'Appaltatore, per opere particolari che si rendessero necessarie eseguire a<br />

fronte del presente <strong>ACCORDO</strong>, è obbligato a presentare e sottoporre al<br />

- 22 -


enestare del Direttore dei Lavori, ed in triplice copia, i calcoli di stabil<strong>it</strong>à<br />

delle singole strutture nonché i particolari esecutivi.<br />

Il Direttore dei Lavori, provvederà e/o prescriverà, a suo giudizio, le modifi-<br />

cazioni che r<strong>it</strong>errà opportune ai disegni ed ai calcoli presentati e ne rest<strong>it</strong>uirà,<br />

poi, un esemplare all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.<br />

Lo stesso Direttore dei Lavori potrà anche chiedere che i ripetuti disegni e<br />

calcoli siano ricompilati nel caso che quelli presentati non fossero suscettibili<br />

di modificazioni.<br />

L'approvazione da parte di R.F.I. dei disegni e calcoli presentati dall'Appalta-<br />

tore e l’introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta da R.F.I. medesima<br />

non escludono ne attenuano la responsabil<strong>it</strong>à che deriva all'Appaltatore dalle<br />

vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dall'articolo 1669 del Codice Civi-<br />

le.<br />

L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori e in ogni modo<br />

prima del collaudo, due copie ed il lucido originale dei disegni esecutivi ed e-<br />

laborati (arch<strong>it</strong>ettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli<br />

aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché copia di tutta la documen-<br />

tazione su supporto informatico, con files di disegni in formato .dwg (AU-<br />

TOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc<br />

(Word) e .xls (Excel).<br />

L’onere relativo alla forn<strong>it</strong>ura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è<br />

compreso e compensato nei prezzi di tariffa.<br />

La compilazione degli elaborati dovrà essere fatta seguendo la nomenclatura,<br />

le abbreviazioni ed i simboli prescr<strong>it</strong>ti da R.F.I.-<br />

In particolare l’Appaltatore, nella compilazione degli schemi stessi, dovrà at-<br />

- 23 -


tenersi alle dimensioni dei fogli, di regola stabil<strong>it</strong>i nei formati UNI A2 – A3 –<br />

A4 e, in casi eccezionali, nei formati UNI A0 e A1.<br />

I disegni che non potranno essere lim<strong>it</strong>ati nella dimensione long<strong>it</strong>udinale do-<br />

vranno avere l’altezza sempre pari a cm. 42 oppure cm. 29,7.<br />

9. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi delle Tariffe richiamate<br />

o allegate, i lavori, le prestazioni e gli oneri di segu<strong>it</strong>o indicati:<br />

• tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagi-<br />

ni, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e au-<br />

torizzazioni che si rendessero necessari;<br />

• tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal pre-<br />

sente <strong>ACCORDO</strong> e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere<br />

complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano neces-<br />

sari per dare le opere oggetto dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali<br />

e pronte per l’uso a cui sono destinate.<br />

12) Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovu-<br />

ti alla presenza di esercizio ferroviario, e dall’esecuzione per fasi delle opere,<br />

fasi che saranno stabil<strong>it</strong>e da R.F.I. in relazione alle esigenze dell’esercizio fer-<br />

roviario, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa come indicato<br />

nell’articolo n. 16 “Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposi-<br />

zioni speciali nell'esecuzione dei lavori”.<br />

13) Gli oneri della sicurezza, sent<strong>it</strong>o il parere del Coordinatore per la Sicurez-<br />

za ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione di<br />

DUVRI o PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi<br />

per la sicurezza allegata al presente accordo e non saranno soggetti a ribasso.<br />

5. LAVORI IN ECONOMIA<br />

- 24 -


1) Per eventuali lavori da eseguirsi in economia secondo la previsione indicata<br />

all’art. 24 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore sarà compensato sulla base<br />

dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori medesimi ed in base<br />

ai costi della manodopera rilevati, al momento in cui vengono esegu<strong>it</strong>e le pre-<br />

stazioni, dai bollettini ANIE “carico salariale medio orario – industria elettro-<br />

tecnica ed elettronica” per il settore elettromeccanico oppure, per il settore<br />

opere civili, (per la provincia interessata dallo svolgimento della maggior par-<br />

te dei lavori) dal provved<strong>it</strong>orato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia-<br />

Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei<br />

materiali, dei trasporti e dei noli (di cui alle tabelle allegate al D.M. LL.PP<br />

dell’11/12/78) ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a a norma della circolare del Ministero lavori Pubblici<br />

n.505/I A.C. del 28/01/77 e nuova regolamentazione di cui alla circolare<br />

LL.PP. n.705 U.L. del 18/04/84.<br />

2) Tali corrispettivi saranno comunicati all’appaltatore con appos<strong>it</strong>o Ordine di<br />

Servizio.<br />

3) Qualora detti lavori in economia siano relativi alle sotto elencate prestazio-<br />

ni, i suddetti corrispettivi saranno maggiorati delle corrispondenti percentuali<br />

convenzionali fisse ed invariabili:<br />

SETTORE E<strong>DI</strong>LE<br />

a) Ordinario feriale diurno all’armamento 11%;<br />

b) Ordinario feriale diurno in galleria 13%;<br />

c) Ordinario feriale notturno 17%;<br />

d) Ordinario festivo diurno 34%;<br />

e) Ordinario festivo notturno 36%;<br />

f) Straordinario feriale diurno 9%;<br />

- 25 -


g) Straordinario feriale notturno 13%;<br />

h) Straordinario festivo diurno 24%;<br />

i) Straordinario festivo notturno 35%;<br />

- le percentuali di cui ai punti “a” e “b”, sono addizionabili fra loro e a quelle<br />

relative agli altri punti dello stesso settore.<br />

SETTORE ELETTROMECCANICO<br />

a) Ordinario feriale notturno 12%;<br />

b) Ordinario festivo diurno 39%;<br />

c) Ordinario festivo notturno 43%;<br />

d) Straordinario feriale diurno 5%;<br />

e) Straordinario feriale notturno 6%;<br />

f) Straordinario festivo diurno 28%;<br />

g) Straordinario festivo notturno 36%;<br />

I suddetti corrispettivi saranno ulteriormente maggiorati del 21% per quota<br />

spese generali ed utile dell’Appaltatore; solo detta ultima quota sarà soggetta al<br />

ribasso offerto dall’Appaltatore; eventuali spese generali e utili d’impresa<br />

compresi nei costi della manodopera rilevati dovranno essere<br />

preventivamente dedotti.<br />

6. COMPENSI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E DEL<br />

GHIACCIO<br />

I lavori per lo sgombero della neve e del ghiaccio verranno compensati:<br />

secondo quanto indicato ai precedenti punti 5.1 e 5.2. - per quanto attiene<br />

la manodopera;<br />

con i prezzi delle Tariffe indicate al precedente punto 3 del presente<br />

articolo - per quanto invece attiene il noleggio dei macchinari e delle<br />

- 26 -


attrezzature nonché la forn<strong>it</strong>ura di materiali.<br />

6.a) Compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento su chiamata, per ogni<br />

mezzo meccanico impiegato, in perfetta operativ<strong>it</strong>à e per ogni impianto:<br />

6.a.1) entro tre ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee della rete<br />

commerciale: Euro 310,00 (Euro trecentodieci/00)<br />

6.a.2) entro tre ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I. , per le linee della rete<br />

complementare: Euro 210,00 (Euro duecentodieci/00)<br />

AVVERTENZA N. 1 AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />

Il compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento per essere liquidato deve<br />

essere documentato dalla richiesta dell’incaricato R.F.I. . Le prestazioni si<br />

intendono garant<strong>it</strong>e 24 ore su 24 comprese le giornate prefestive e festive.<br />

I suddetti compensi remunerano l’appaltatore del costo di tutta l’attrezzatura<br />

manuale ( pale, scope, ecc.) occorrente per ottenere la regolare, proficua e<br />

sollec<strong>it</strong>a esecuzione dello sgombero della neve e del ghiaccio.<br />

DETRAZIONI AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />

Per ogni ora di r<strong>it</strong>ardo, o frazione di ora, oltre le ore prescr<strong>it</strong>te, indicate ai<br />

seguenti punti 6.a.1 e 6.a.2, applicazione di riduzione del 30% (trenta per<br />

cento) sui compensi particolari in aggiunta alle penali stabil<strong>it</strong>e all’art. 21 del<br />

presente accordo<br />

AVVERTENZA N. 2 AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />

R.F.I. si riserva la facoltà di integrare i mezzi e le risorse occorrenti per lo<br />

sgombero della neve e del ghiaccio anche rivolgendosi ad altre imprese.<br />

AVVERTENZA N. 3 AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />

La contabilizzazione delle prestazioni per lo sgombero della neve e del<br />

ghiaccio avverrà mediante l’utilizzo delle relative voci per lavori in economia,<br />

- 27 -


per noleggio di macchinari ed attrezzature, (ad eccezione di quelle elencate<br />

nell’avvertenza n. 1 di cui sopra) e per la forn<strong>it</strong>ura di materiali.<br />

7. COMPENSI PARTICOLARI PER INTERVENTI <strong>DI</strong> PRONTO<br />

INTERVENTO SU CHIAMATA<br />

7.a) Compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento su chiamata per interventi<br />

in emergenza:<br />

7.a.1) entro due ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee della rete<br />

commerciale: Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00)<br />

7.a.2) entro due ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee della rete<br />

complementare: Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00)<br />

7.b) Compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento su chiamata per interventi<br />

urgenti:<br />

7.b.1) entro ventiquattro ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee<br />

della rete commerciale: Euro 100,00 (Euro duecentocinquanta/00)<br />

7.b.2) entro ventiquattro ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee<br />

della rete complementare: Euro 50,00 (Euro centocinquanta/00)<br />

AVVERTENZA N 1 AI COMPENSI del punto 7.<br />

Il compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento per essere liquidato deve esse-<br />

re documentato dalla richiesta dell’incaricato R.F.I. . Le prestazioni si inten-<br />

dono garant<strong>it</strong>e 24 ore su 24 comprese le giornate prefestive e festive.<br />

DETRAZIONI AI COMPENSI del punto 7.<br />

7.c) Per r<strong>it</strong>ardo superiore a due ore, oltre quelle prescr<strong>it</strong>te ed indicate ai pre-<br />

cedenti punti 7.a.1-7.a.2-7.b.1 e 7.b.2, detrazione integrale dei compensi parti-<br />

colari cumulabile con le penali stabil<strong>it</strong>e all’art. 21 del presente accordo.<br />

AVVERTENZA N. 2 AI COMPENSI 7.a.1 E 7.a.2<br />

- 28 -


La contabilizzazione delle prestazioni per interventi di pronto intervento su<br />

chiamata avverrà mediante l’utilizzo delle relative voci per lavori in economia,<br />

per noleggio di macchinari ed attrezzature e per la forn<strong>it</strong>ura di materiali.<br />

8. per memoria<br />

9. MAGGIORAZIONE ALLE VOCI <strong>DI</strong> TARIFFA “OM” e “MO”, per la-<br />

vori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione ferroviaria:<br />

9.a) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti<br />

(zero per cento) 0%<br />

9.b) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore<br />

a 4 ore e 30 minuti.<br />

(sette per cento) 7,00%<br />

9.c) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti<br />

ed inferiore a 4 ore.<br />

(dieci per cento) 10,00%<br />

9.d) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 3 ore e 15 minuti<br />

ed inferiore a 3 ore e 30 minuti.<br />

(quindici per cento) 15,00%<br />

9.e) per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 3 ore ed inferiore<br />

a 3 ore e 15 minuti.<br />

(diciassette per cento) 17,00%<br />

9.f) per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 2 ore e 45 minuti<br />

ed inferiore a 3 ore.<br />

(venti per cento) 20,00%<br />

9.g) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 2 ore e 30 minuti<br />

ed inferiore a 2 ore e 45 minuti.<br />

- 29 -


(ventiquattro per cento) 24,00%<br />

9.h) Per interruzione di durata media inferiore a 2 ore e 30 minuti.<br />

(ventotto per cento) 28,00%<br />

AVVERTENZA N. 1 ALLA VOCE N. 9<br />

Dalla maggiorazione sono escluse le voci di Tariffa aventi per oggetto forn<strong>it</strong>u-<br />

re, trasporti, noleggi e le voci in economia.<br />

AVVERTENZA N. 2 ALLA VOCE N. 9<br />

Ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni si stabilisce quanto segue:<br />

per ogni s<strong>it</strong>uazione mensile di acconto e per quella finale sarà calcolata la du-<br />

rata media di tutte le interruzioni usufru<strong>it</strong>e dall’inizio dei lavori, applicando<br />

poi la corrispondente percentuale di voce al totale dei lavori esegu<strong>it</strong>i fino a<br />

quel momento;<br />

nel caso che per lo stesso lavoro si utilizzino interruzioni diurne e notturne, si<br />

darà luogo a due contabil<strong>it</strong>à separate;<br />

si considerano notturne le interruzioni che ricadono per oltre la metà della lo-<br />

ro “Durata effettiva” nell’intervallo compreso tra le ore 22,00 e le ore 06,00;<br />

per “durata effettiva” di una interruzione si intende il tempo intercorrente tra<br />

l’ora in cui il treno che apre l’interruzione è effettivamente arrivato e trans<strong>it</strong>a-<br />

to nella stazione a valle del cantiere e l’ora in cui il treno che chiude<br />

l’interruzione dovrebbe, secondo l’orario ufficiale, arrivare o trans<strong>it</strong>are nella<br />

stazione a monte del cantiere; qualora, però, l’interruzione sia stata chiusa in<br />

r<strong>it</strong>ardo, il r<strong>it</strong>ardo stesso si aggiunge alla durata suddetta;<br />

per “durata media” delle interruzioni si intende il rapporto tra la sommatoria<br />

delle durate effettive delle interruzioni ed il numero delle interruzioni stesse;<br />

- 30 -


ai fini del suddetto calcolo non si conteggiano le interruzioni eventualmente<br />

concesse, anche saltuariamente, utilizzate per interventi accessori quando det-<br />

ta utilizzazione non comporti soggezioni alla circolazione.<br />

AVVERTENZA N. 3 ALLA VOCE N. 9<br />

La maggiorazione per lavoro notturno, prevista nelle premesse alla tariffa dei<br />

Prezzi OM è cumulabile con le maggiorazioni per lavori da eseguirsi in regime<br />

di interruzione.<br />

Al riguardo l’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle con-<br />

dizioni ambientali e degli elaborati del progetto defin<strong>it</strong>ivo, di averne verificato<br />

la completezza e la adeguatezza, nonché la eseguibil<strong>it</strong>à e la congru<strong>it</strong>à delle o-<br />

pere in essi previste, e di averne tenuto conto nella sua offerta.<br />

Gli incrementi o le diminuzioni di cui sopra non saranno applicati alle voci di<br />

tariffa il cui importo è espresso in percentuale.<br />

10. Tutti i prezzi di Tariffa come sopra stabil<strong>it</strong>i, saranno assoggettati al ribasso<br />

unico percentuale del _________%<br />

(___________________________________________ per cento) di cui<br />

all’articolo 5, ad eccezione dei costi per la sicurezza previsti in appalto, non<br />

soggetti a ribasso.<br />

11. PRESTAZIONE DEL PERSONALE FERROVIARIO<br />

Eventuali prestazioni del personale di R.F.I., relative ai lavori in oggetto, sa-<br />

ranno addeb<strong>it</strong>ate all’Impresa con i prezzi in vigore al momento<br />

dell’effettuazione della prestazione.<br />

I prezzi di riferimento per prestazioni di dipendenti di R.F.I. in conto Terzi<br />

sono riportati nella seguente Tariffa:<br />

SETTORE TECNICO – OPERATORI SPECIALIZZATI<br />

- 31 -


Capo Tecnico prezzo orario €. 25,46 (euro venticinque/46)<br />

Tecnico prezzo orario €. 22,93 (euro ventidue/93)<br />

Operaio qualificato prezzo orario €. 21,43 (euro ventuno/43)<br />

Operaio manutenzione prezzo orario €. 19,47 (euro diciannove/47)<br />

Gli eventuali aggiornamenti della tariffa suindicata saranno comunicati dal<br />

Direttore dei Lavori all’Impresa con appos<strong>it</strong>o Ordine di Servizio.<br />

12. Tutti i prezzi stabil<strong>it</strong>i nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.<br />

ARTICOLO 7<br />

INVARIABILITÀ DEI PREZZI<br />

1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in<br />

base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga<br />

all’art. 1664 del C.C., rimane stabil<strong>it</strong>o che essi saranno invariabili e non<br />

soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventual<strong>it</strong>à possa verificarsi in<br />

qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali<br />

protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.<br />

2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti<br />

applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il<br />

meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 133 comma 3 del D.Lgs.<br />

163/2006 e s.m.i.. Resta altresì esclusa l’applicazione della disciplina dettata<br />

dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e<br />

successive modificazioni.<br />

ARTICOLO 8<br />

P A G A M E N T I<br />

1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato<br />

separatamente per ciascun contratto applicativo.<br />

- 32 -


2. L’Appaltatore ha dir<strong>it</strong>to al pagamento di acconti sull’importo dei lavori.<br />

3. Saranno emesse s<strong>it</strong>uazioni provvisorie mensili in acconto per i contratti<br />

applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi dell’articolo 24, sia maggiore di<br />

giorni 60 (sessanta).<br />

4. In tali casi, il termine di cui all’art. 44.2 delle CGC decorre a partire dal<br />

trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di calendario in<br />

cui ricadono i lavori contabilizzati nel singolo stato di avanzamento lavori (<br />

SAL).<br />

5. Per i contratti applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta)<br />

giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di<br />

avanzamento da emettersi alla data di ultimazione lavori.<br />

6. Negli stati di avanzamento lavori l’importo di ciascun acconto sarà<br />

contabilizzato in contradd<strong>it</strong>torio con l’Appaltatore a segu<strong>it</strong>o di constatazione<br />

dell’avvenuta esecuzione dei lavori.<br />

7. IlLa stima che determinerà il prezzo costo degli oneri della sicurezza, della<br />

“voce aggiuntiva a corpo - oneri della sicurezza” da farsi risultare nei singoli<br />

contratti applicativi, in applicazione di DUVRI o PSC, verrà determinata<br />

applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza allegata al presente accordo,<br />

sent<strong>it</strong>o il parere del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, il costo degli<br />

oneri della sicurezza sarà contabilizzato, in ciascuna s<strong>it</strong>uazione lavori emessa<br />

nei confronti dell’Appaltatore, fino al raggiungimento dell’importo stesso,<br />

incrementando i relativi importi lavori di una percentuale ottenuta dividendo<br />

il costo degli oneri della sicurezza calcolato la “voce aggiuntiva a corpo - oneri<br />

della sicurezza” per l’importo dell’intervento al netto del ribasso e degli oneri<br />

per la sicurezza medesima.<br />

- 33 -


8. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni<br />

singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della<br />

sicurezza, fino alla stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente<br />

spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali<br />

varianti.<br />

9. Qualsiasi r<strong>it</strong>ardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel<br />

pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall’art. 45 delle<br />

Condizioni Generali.<br />

10. Il pagamento della rata di saldo o degli acconti è disposto entro 90 giorni<br />

dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, il<br />

pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e<br />

constatato adempimento dell’obbligo di cui all’art. 15 comma 6 lett. (v) e di<br />

cui all’art. 6, comma 4 paragrafo B, punto 7.<br />

11. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia r<strong>it</strong>ardato<br />

spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabil<strong>it</strong>i dall’art.<br />

56 delle Condizioni Generali. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior<br />

danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.<br />

12. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che<br />

l’Appaltatore potrà emettere solo dopo aver ricevuto “l’entrata merci” emessa<br />

da RFI.<br />

13. Le fatture dovranno essere intestate a RETE FERROVIARIA<br />

ITALIANA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato – Sede Sociale Piazza della<br />

Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma – Codice Fiscale 01585570581 – Part<strong>it</strong>a IVA<br />

01008081000 – per conto Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo –<br />

Terminali e Servizi e sped<strong>it</strong>e, con allegato il documento di entrata merci a<br />

- 34 -


Ferservizi S.p.A. – Polo Infrastrutturale – Piazza della Croce Rossa n. 1 –<br />

00161 Roma. (da controllare esatto indirizzo è differente dal precedente)<br />

14. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato da RFI<br />

nel seguente: ……………………….<br />

Il codice unico di progetto (CUP) relativo al ai singoli contratti applicativi<br />

presente Contratto vieneverrà indicato di volta in volta da RFI quando<br />

occorrente.<br />

Il CIG e il CUP, quando comunicato, saranno indicati nelle singole fatture<br />

relative ad ogni contratto applicativo.<br />

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul<br />

predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che<br />

l’adempimento di tale modal<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uisce valore di quietanza, con salvezza di<br />

RFI da ogni responsabil<strong>it</strong>à conseguente.<br />

L’Appaltatore, a pena di null<strong>it</strong>à assoluta, assume l’obbligo di tracciabil<strong>it</strong>à dei<br />

flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.<br />

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle Condizioni<br />

Generali, cost<strong>it</strong>uisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456<br />

codice civile anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge<br />

136/2010 senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.<br />

ARTICOLO 8 bis<br />

MODALITÀ <strong>DI</strong> PAGAMENTO<br />

In ottemperanza all’art. 3 comma L.136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto<br />

Corrente Bancario iban…………………….<br />

sul quale verranno esegu<strong>it</strong>i i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto<br />

- 35 -


all’obbligo di tracciabil<strong>it</strong>à dei flussi finanziari e indica<br />

nel Sig. ……………….., nato a ……. il ………….codice fiscale<br />

……………………………….. autorizzato a operare su di esso.<br />

nel Sig. ……………….., nato a ……. il ………….codice fiscale<br />

……………………………….. autorizzato a operare su di esso.<br />

L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario<br />

/Postale dedicato, previa indicazione del CUP di riferimento anche per i paga-<br />

menti destinati ai dipendenti , consulenti, forn<strong>it</strong>ori , subappaltatori e i subcontraenti<br />

Il comm<strong>it</strong>tente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto<br />

esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione<br />

del CUP di riferimento.<br />

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 136/2010, nel caso in cui le transazioni di cui all’art.<br />

3 della stessa legge, vengano effettuate su un conto corrente non “dedicato” ovvero<br />

senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, verrà applicata a ca-<br />

rico dell’inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento<br />

del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso<br />

in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP. Il rein-<br />

tegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modal<strong>it</strong>à diver-<br />

se dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente,<br />

l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del va-<br />

lore di ciascun accred<strong>it</strong>o. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele-<br />

menti informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto i-<br />

nadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a<br />

3000 euro.<br />

ARTICOLO 8 ter<br />

- 36 -


NULLITA’ DEL CONTRATTO<br />

L’appaltatore assume l’obbligo, pena null<strong>it</strong>à del contratto, della tracciabil<strong>it</strong>à dei<br />

flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.<br />

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subforn<strong>it</strong>ori o con subcontraenti che<br />

non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabil<strong>it</strong>à dei flussi.<br />

L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente<br />

l’obbligo di inserire le necessario disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.<br />

ARTICOLO 8 quater<br />

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA<br />

Ai sensi del comma dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010 , il contratto si intende risolto nel<br />

caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano esegu<strong>it</strong>e<br />

senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane<br />

L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie<br />

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabil<strong>it</strong>à finanzia-<br />

ria, si sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto<br />

contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura –<br />

ufficio terr<strong>it</strong>oriale del Governo terr<strong>it</strong>orialmente competente.<br />

ARTICOLO 8 quinquies<br />

ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE<br />

L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione<br />

all’art. 4 e all’art. 5 della Legge 136/2010.<br />

ARTICOLO 9<br />

CESSIONE DEI CRE<strong>DI</strong>TI<br />

1. Le parti concordano espressamente che i cred<strong>it</strong>i derivanti<br />

dall’esecuzione del presente contratto sono cedibili a terzi solo previa<br />

- 37 -


autorizzazione scr<strong>it</strong>ta di Ferrovie.<br />

1.2. Fermo quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni Generali, le Parti<br />

concordano espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà<br />

dir<strong>it</strong>to a RFI di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456<br />

del Codice Civile, con conseguente dir<strong>it</strong>to di Ferrovie medesima al<br />

risarcimento dei danni.<br />

2.Le parti concordano altresì espressamente che la cessione, senza previa<br />

autorizzazione dà dir<strong>it</strong>to alle Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per<br />

gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., con conseguente dir<strong>it</strong>to di Ferrovie<br />

al risarcimento dei danni.<br />

3. Resta inteso che RFI intende far salve, anche nei confronti della<br />

cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del<br />

cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi cred<strong>it</strong>o maturato<br />

o maturando a favore di RFI.<br />

ARTICOLO 10<br />

CAUZIONE<br />

1. La garanzia fideiussoria di € _________,__ (euro ___________/___),<br />

che l’Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 11 delle<br />

“Condizioni Generali”, è stata dall’Appaltatore stesso cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />

mediante ____________________________________________________<br />

2. La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui<br />

all’art. 11.4 delle Condizioni Generali, cessa di avere effetto alla data di<br />

approvazione del certificato di collaudo provvisorio, o in assenza, alla data di<br />

emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo intervento<br />

di manutenzione effettuato (ultimo contratto applicativo liquidato).<br />

- 38 -


ARTICOLO 11<br />

POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E<br />

PROGETTAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI<br />

1.Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente<br />

accordo e nei contratti applicativi.<br />

2.1. L’Appaltatore si obbliga a stipulare con primaria compagnia di<br />

assicurazione (“Compagnia”) grad<strong>it</strong>a a Ferrovie, la polizza di assicurazione di<br />

cui ai seguenti punti.<br />

3.2. Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione,<br />

responsabil<strong>it</strong>à civile terzi e garanzia di manutenzione: deve tenere<br />

indenne RFI da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell’art. 11 delle Condizioni<br />

Generali. La polizza deve prevedere la copertura anche dei danni all’ambiente,<br />

in particolare devono essere coperti i rischi derivanti dall’inquinamento di s<strong>it</strong>i<br />

e dal danno ambientale.<br />

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />

approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibil<strong>it</strong>à al<br />

rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell’inizio della<br />

copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di Ferrovie, e<br />

comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di<br />

tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa<br />

comunque a Ferrovie almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.<br />

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />

approvazione, un esemplare della stipulante polizza, almeno un mese prima<br />

dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di<br />

Ferrovie. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser<br />

- 39 -


trasmessa comunque a Ferrovie almeno 10 giorni prima della consegna dei<br />

relativi lavori.<br />

La polizza, che considererà “Assicurato” Ferrovie, le società del Gruppo<br />

Ferrovie dello Stato S.p.A. e l’Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di<br />

esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi inclusi quelli derivanti da errori<br />

di progettazione o da insufficiente progettazione di cui all’art. 11.8 delle<br />

C.G.C., massimali non inferiori ad. € ………………….importo complessivo<br />

presente accordo.<br />

Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di<br />

cui all’art.11.9 delle C.G.C, massimali non inferiori ad € 500.000,00 (Euro<br />

cinquecentomila/00)<br />

Detta polizza, oltre a quanto stabil<strong>it</strong>o dalla normativa corrente in materia ed a<br />

quanto ulteriormente previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare<br />

e specifiche clausole con le quali siano previsti:<br />

Detta polizza dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano<br />

previsti:<br />

a) la rinuncia da parte della compagnia al dir<strong>it</strong>to di surrogazione nei<br />

confronti di Ferrovie, delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e loro<br />

dipendenti;<br />

b) l’obbligo da parte della compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo<br />

di eventuali franchigie e scoperti;<br />

c) ai fini della responsabil<strong>it</strong>à civile, con la “Clausola di responsabil<strong>it</strong>à civile<br />

incrociata”, la parificazione a terzi di subappaltatori e forn<strong>it</strong>ori presenti nei<br />

luoghi di esecuzione dei lavori e delle persone che siano in rapporto di<br />

dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati<br />

- 40 -


d) obbligatoria dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha<br />

forn<strong>it</strong>o la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le<br />

condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operativ<strong>it</strong>à<br />

immediata dell’assicurazione;<br />

e) pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura<br />

assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, salva<br />

rateizzazione convenzione;<br />

f) la qualifica di assicurato anche ai subappaltatori di cui al successivo art. 12<br />

g) obbligo della compagnia di avvisare Ferrovie, con raccomandata a.r. o<br />

altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, di qualsiasi evento<br />

pregiudizievole al mantenimento delle coperture assicurative in corso ed a<br />

consentirle, ove lo r<strong>it</strong>enga, di sost<strong>it</strong>uirsi all’Appaltatore nel pagamento dei<br />

premi o nel reintegro dei massimali, entro un termine di sessanta giorni dalla<br />

notizia, senza interrompere, per questo periodo le relative coperture;<br />

h) inclusione, tra i rischi assicurati, dei danni causati da vibrazioni o da<br />

rimozione o da rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi<br />

d’appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee;<br />

i) obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo;<br />

j) obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di<br />

r<strong>it</strong>ardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare<br />

esecuzione per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione<br />

dei lavori;<br />

k) obbligo della Compagnia a estendere la copertura assicurativa a tutto il<br />

periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali;<br />

l) competenza terr<strong>it</strong>oriale per le controversie in cui è parte Ferrovie del Foro<br />

- 41 -


indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nel<br />

presente accordodi Palermo.<br />

In relazione a detta polizza l’Appaltatore sarà tenuto a dare a Ferrovie<br />

dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e<br />

documenti:<br />

- elenco delle d<strong>it</strong>te subappaltatrici (coassicurate);<br />

- notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;<br />

- testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi<br />

coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza<br />

interessati.<br />

4. Per il rischio di responsabil<strong>it</strong>à civile professionale, in assenza di operativ<strong>it</strong>à<br />

o in alternativa alla garanzia che precede, va stipulata appos<strong>it</strong>a polizza per<br />

i rischi derivanti dallo svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à di competenza del<br />

progettista<br />

La polizza deve tenere indenne il Comm<strong>it</strong>tente dai rischi derivanti da errori<br />

od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo.<br />

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di<br />

progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Comm<strong>it</strong>tente deve sopportare<br />

per le varianti resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o<br />

di omissioni del Progetto Esecutivo.<br />

La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto<br />

Esecutivo e deve operarerà per tutta la durata dei lavori e sino alla data di<br />

emissione del certificato di collaudo provvisorio.<br />

La polizza del progettista deve essere emessa in favore di Ferrovie e deve<br />

prevedere massimali non inferiori all’importo complessivo netto indicato di<br />

- 42 -


ciascun contratto applicativonel presente accordo.<br />

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />

approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibil<strong>it</strong>à al<br />

rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell’inizio della<br />

copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di Ferrovie., e<br />

comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di<br />

tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa<br />

comunque a Ferrovie almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.<br />

L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />

approvazione, un esemplare della stipulante polizza, almeno un mese prima<br />

dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di<br />

Ferrovie. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser<br />

trasmessa comunque a Ferrovie almeno 20 giorni dopo la comunicazione<br />

dell’approvazione del Progetto Esecutivo dell’Opera da parte di Ferrovie.<br />

La mancata presentazione della polizza comporterà la sospensione<br />

provvisoria del pagamento del 5% (cinque per cento) degli importi delle SAL,<br />

fermo restando il dir<strong>it</strong>to di Ferrovie alla risoluzione del presente accordo per<br />

inadempimento dell’Appaltatore.<br />

5. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non<br />

lim<strong>it</strong>erà in alcun modo la responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore a norma delle<br />

obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per<br />

danni in tutto o in parte non risarc<strong>it</strong>i da dette polizze, comprese le ipotesi di<br />

sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.<br />

6. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza<br />

Ferrovie a procedere agli interventi sost<strong>it</strong>utivi atti a mantenere integre le<br />

- 43 -


coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione<br />

con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per<br />

altri t<strong>it</strong>oli.<br />

ARTICOLO 12<br />

SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA<br />

1. Il subappalto è consent<strong>it</strong>o, relativamente per a ciascun intervento<br />

manutentivo oggetto del presente accordodi cui al precedente art. 2, comma 1<br />

del presente accordo, nei lim<strong>it</strong>i ed alle condizioni stabil<strong>it</strong>i dalla normativa che<br />

regola la materia.<br />

2. Il subappalto delle prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva è<br />

consent<strong>it</strong>o, all’Appaltatore progettista, lim<strong>it</strong>atamente alla redazione grafica<br />

degli elaborati progettuali e ai rilievi plano-altimetrici.<br />

3. Saranno subappaltabili solo le seguenti lavorazioni indicate<br />

dall’Appaltatore all’atto dell’offerta:<br />

1) ________________________________;<br />

2) ________________________________.<br />

4. per memoria<br />

5. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni<br />

del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni<br />

subappaltate e la previsione della quota finale.<br />

6. Fermo restando che RFI rimane del tutto estranea ai rapporti tra<br />

l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, forn<strong>it</strong>ori e terzi in genere, è fatto<br />

obbligo agli affidatari di trasmettere ad RFI, ai sensi e per gli effetti del<br />

comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla<br />

data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture<br />

- 44 -


quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore<br />

o cottimista, con l'indicazione delle r<strong>it</strong>enute di garanzia effettuate. Qualora gli<br />

affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del<br />

cottimista entro il predetto termine, RFI sospende il successivo pagamento a<br />

favore degli affidatari.<br />

7. Qualora l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’art. 37, c. 11<br />

del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto al precedente<br />

punto 6., RFI procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore<br />

dell’importo delle prestazioni dallo stesso esegu<strong>it</strong>e, nei lim<strong>it</strong>i previsti dal<br />

medesimo art. 37. c. 11 e secondo quanto disciplinato dall’art. 118 c. 3 dello<br />

stesso richiamato e negli stessi termini previsti per l’Appaltatore e con le<br />

eventuali modal<strong>it</strong>à che RFI medesima si riserva di indicare per il tram<strong>it</strong>e del<br />

Direttore dei Lavori con appos<strong>it</strong>o Ordine di Servizio.<br />

8. Ove l’Appaltatore si qualifichi avvalendosi dei requis<strong>it</strong>i di un progettista<br />

“indicato”, le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla progettazione<br />

esecutiva dovranno essere necessariamente esegu<strong>it</strong>e dal progettista “indicato”,<br />

il quale ne risponderà nei confronti dell’Appaltatore senza assumere dir<strong>it</strong>ti<br />

impegni ed obblighi diretti nei confronti di RFI. Le attiv<strong>it</strong>à affidate<br />

dall’Appaltatore al progettista “indicato” non si considerano subappalto.<br />

L’Appaltatore garantisce RFI, sotto pena di risoluzione del presente contratto,<br />

che, in tal caso, il progettista affidatario rispetterà le lim<strong>it</strong>azioni al subappalto<br />

fissate nel bando di gara e nel presente articolo.<br />

6.RFI rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi<br />

subappaltatori, forn<strong>it</strong>ori e terzi in genere.<br />

6 bis. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6., qualora<br />

- 45 -


l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’art. 37, c. 11 del D.Lgs<br />

163/2006 e s.m.i., RFI procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore<br />

dell’importo delle prestazioni dallo stesso esegu<strong>it</strong>e, nei lim<strong>it</strong>i previsti dal<br />

medesimo art. 37. c. 11 e secondo quanto disciplinato dall’art. 118 c. 3 dello<br />

stesso richiamato e negli stessi termini previsti per l’Appaltatore e con le<br />

eventuali modal<strong>it</strong>à che RFI medesima si riserva di indicare per il tram<strong>it</strong>e del<br />

Direttore dei Lavori con appos<strong>it</strong>o Ordine di Servizio.<br />

7.Ove l’Appaltatore si qualifichi avvalendosi dei requis<strong>it</strong>i di un progettista<br />

“indicato”, le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla progettazione ese-<br />

cutiva dovranno essere necessariamente esegu<strong>it</strong>e dal progettista “indicato”, il<br />

quale ne risponderà nei confronti dell’Appaltatore senza assumere dir<strong>it</strong>ti im-<br />

pegni ed obblighi diretti nei confronti di RFI. Le attiv<strong>it</strong>à affidate<br />

dall’Appaltatore al progettista “indicato” non si considerano subappalto.<br />

L’Appaltatore garantisce RFI, sotto pena di risoluzione del presente contratto,<br />

che, in tal caso, il progettista affidatario rispetterà le lim<strong>it</strong>azioni al subappalto<br />

fissate nel bando di gara e nel presente articolo.<br />

8.9. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al<br />

Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto e dai<br />

documenti indicati nell’all. n. 4 al presente accordo e all’art. 8.<br />

9.10. È a<br />

carico dell’Appaltatore o, se consent<strong>it</strong>o dalla legge, del subappaltatore, la<br />

richiesta alla competente Prefettura delle comunicazioni o delle informazioni<br />

antimafia previste, rispettivamente, dagli artt. 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998<br />

n. 252, nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L’Appaltatore<br />

dovrà allegare all’istanza di cui al precedente punto la nota di richiesta delle<br />

- 46 -


predette comunicazioni o informazioni, delle comunicazioni prefettizie<br />

relative o, eventualmente, del certificato camerale con dic<strong>it</strong>ura antimafia, ove<br />

sufficiente in relazione all’importo del subappalto.<br />

10.11. Il<br />

termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabil<strong>it</strong>o dalla legge<br />

decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra<br />

corredata. Qualora sia necessaria l’acquisizione delle informazioni antimafia di<br />

cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, il predetto termine decorre dallo scadere<br />

del termine di cui all’art. 11 comma 2 del D.P.R. medesimo o, se anteriore,<br />

dalla data di ricezione delle informazioni antimafia da parte della stazione<br />

appaltante.<br />

11.12. In ogni<br />

caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi<br />

20 giorni dall’avvenuto depos<strong>it</strong>o del contratto presso RFI.<br />

12.13. Le<br />

disposizioni dell’accordo in materia di subappalto si applicano, oltre che ai<br />

contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a<br />

prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest’ultimo del valore<br />

della mano d’opera), anche agli altri contratti posti in essere dall’Appaltatore<br />

ai fini della realizzazione dell’opera, per i quali ricorrano le condizioni di cui al<br />

comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare, sono<br />

assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime<br />

autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attiv<strong>it</strong>à espletate all’interno del<br />

cantiere cui si riferisce l’appalto, se queste riguardano prestazioni relative alla<br />

categorie prevalente, ovvero aventi ad oggetto attiv<strong>it</strong>à ovunque espletate, se<br />

- 47 -


queste riguardano prestazioni relative a categorie diverse dalla prevalente, che<br />

richiedano l’impiego di manodopera, come ad esempio le forn<strong>it</strong>ure con posa<br />

in opera ed i noli a caldo, sempre che ricorrano entrambe le condizioni di<br />

segu<strong>it</strong>o indicate:<br />

- l’importo del singolo subcontratto superi € 100.000,00 (euro centomila)<br />

ovvero il 2% dell’importo dei lavori affidati (se il 2% è inferiore a €<br />

100.000,00);<br />

- l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al<br />

50% dell’importo del subcontratto.<br />

Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione<br />

dell’appalto, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al<br />

subappalto ai sensi del comma 11 dell’Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,<br />

l’Appaltatore è comunque tenuto a comunicare a RFI il nome del<br />

subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o<br />

forn<strong>it</strong>ura affidati. È onere dell’Appaltatore, prima della stipula del<br />

subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in<br />

essere le attiv<strong>it</strong>à dirette all’acquisizione della documentazione antimafia<br />

relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del D.P.R.<br />

252/1998.<br />

13.14. Il<br />

subappalto di prestazioni che coinvolgano la materia della gestione dei rifiuti e<br />

della tutela dell’ambiente in generale, è regolato interamente dal successivo<br />

articolo 15.6.<br />

14.15. L’Appal<br />

tatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affida-<br />

- 48 -


te in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; RFI, sent<strong>it</strong>o<br />

il Direttore dei lavori sent<strong>it</strong>o il ed il coordinatore della sicurezza in fase di ese-<br />

cuzione, se nominato, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della<br />

presente disposizione.<br />

15.16. L’Appal<br />

tatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ef-<br />

fettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamen-<br />

ti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l’indicazione delle r<strong>it</strong>enute di<br />

garanzia eventualmente effettuate; in difetto, RFI sospende il pagamento dei<br />

corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con<br />

espressa avvertenza che, ove detto r<strong>it</strong>ardo ecceda i sessanta giorni dalla data in<br />

cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, RFI può risolvere il con-<br />

tratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.quanto indicato al punto 6.<br />

17. 16. Allo<br />

scopo di collaborare alla vigilanza avverso contro eventuali tentativi di’ infil-<br />

trazioni, da parte della criminal<strong>it</strong>à organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di<br />

cui al D.Lgs. n. 490/94 come integrato dal DPR. n. 252/98 sono estese, an-<br />

che al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i<br />

subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore ad<br />

€ 154.937,00, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto<br />

a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, la documenta-<br />

zione indicata nell’all. n. 4 rifer<strong>it</strong>a al subcontraente.<br />

La stessa documentazione, a seconda dei casi rifer<strong>it</strong>a al subcontraente<br />

dell’Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere<br />

trasmessa dall’Appaltatore per i subcontratti, di qualsiasi importo, conclusi<br />

- 49 -


dall’Appaltatore o dai suoi subappaltatori e riconducibili alle tipologie di<br />

segu<strong>it</strong>o indicate (sempre che, ovviamente, non ricorrano i presupposti per<br />

l’applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all’art. 118 del<br />

D.Lgs. 163/2006):<br />

- forn<strong>it</strong>ura e/o trasporto di terra;<br />

- forn<strong>it</strong>ura e/o trasporto di calcestruzzo, b<strong>it</strong>ume ed inerti in genere;<br />

- noli a freddo;<br />

- noli a caldo diversi da quelli indicati al punto 123.;<br />

- forn<strong>it</strong>ura di ferro lavorato;<br />

- guardiania di cantiere;<br />

- trasporto a discarica;<br />

- trattamento e smaltimento rifiuti.<br />

Ove l’importo di un subcontratto riconducibile alle tipologie sopra elencate<br />

superi i 154.937,00 euro, le prestazioni che ne formano oggetto non potranno<br />

avere inizio prima dell’acquisizione della informativa prefettizia di cui all’art.<br />

10 del DPR. 252/98, o prima della scadenza del termine di 45 giorni dalla<br />

presentazione della relativa richiesta alla Prefettura. Ciascun subcontratto, di<br />

qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva e-<br />

spressa per il caso di certificazioni antimafia pos<strong>it</strong>ive (e cioè sfavorevoli) ov-<br />

vero contenenti elementi rilevanti in materia di idone<strong>it</strong>à delle imprese sotto il<br />

profilo antimafia.<br />

17. È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione<br />

dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di<br />

amministrazione, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal<br />

fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comu-<br />

- 50 -


nicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tram<strong>it</strong>e dell’Appaltatore, sa-<br />

ranno tenuti a trasmettere ad RFI la documentazione necessaria per procedere<br />

alla verifica antimafia.<br />

18. Restano ferme le incombenze e le prescrizioni derivanti dalla soggezione<br />

del presente accordo ad eventuali Protocolli di Legal<strong>it</strong>à. (Allegare protocollo<br />

legal<strong>it</strong>à)<br />

ARTICOLO 13<br />

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA <strong>DI</strong><br />

MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA<br />

1.In fase di Progetto Esecutivo di ogni singolo intervento, con riferimento<br />

agli adempimenti di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Progettista, nel caso<br />

ravvisasse la necess<strong>it</strong>à di accedere agli impianti ferroviari per qualunque<br />

motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi<br />

specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell’ambiente in cui il<br />

Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di<br />

prevenzione da adottare in relazione alla propria attiv<strong>it</strong>à, oltre che attenersi<br />

alle prescrizioni particolari indicate da RFI. In ogni caso l’accesso agli impianti<br />

ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato da RFI medesimo.<br />

2.1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescr<strong>it</strong>to dalle<br />

Condizioni Generali, dall’allegato Cap<strong>it</strong>olato Speciale per la Sicurezza del<br />

lavoro nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione (all. n. 3) per gli<br />

aspetti non coperti dal presente contratto, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le<br />

norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le<br />

disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei<br />

contratti di forn<strong>it</strong>ura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i<br />

- 51 -


forn<strong>it</strong>ore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.<br />

3.2. Inoltre l’Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e<br />

forn<strong>it</strong>ore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa<br />

Edile nell’amb<strong>it</strong>o dellea provincia/ea di esecuzione deigli interventi lavori di<br />

ogni singolo intervento(lavori), nonché a trasmettere, tram<strong>it</strong>e l’Appaltatore, al<br />

Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi, la<br />

documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in segu<strong>it</strong>o,<br />

mensilmenteperiodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,<br />

assicurativi e di quelli dovuti agli organismi par<strong>it</strong>etici, nonché copia dei propri<br />

registri infortuni.<br />

3. In caso di affidamento della redazione del Progetto Esecutivo del singolo<br />

intervento, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs.<br />

81/2008, il Progettista, nel caso ravvisasse la necess<strong>it</strong>à di accedere agli<br />

impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire<br />

preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere<br />

generale esistenti nell’ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad<br />

operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in<br />

relazione alla propria attiv<strong>it</strong>à, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari<br />

indicate da RFI. In ogni caso l’accesso agli impianti ferroviari dovrà essere<br />

preventivamente autorizzato da RFI medesimo.<br />

4. L’Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i forn<strong>it</strong>ore/i in opera sono tenuti<br />

inoltre, ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. b del D.Lgs. 81/2008, a fornire al<br />

Direttore Lavori e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel segu<strong>it</strong>o<br />

defin<strong>it</strong>o anche CEL), qualora nominato, quali tram<strong>it</strong>e per il Responsabile dei<br />

Lavori, tram<strong>it</strong>e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel segu<strong>it</strong>o<br />

- 52 -


defin<strong>it</strong>o anche CEL), l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori<br />

dipendenti e una dichiarazione in mer<strong>it</strong>o al rispetto degli obblighi assicurativi<br />

e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.<br />

5. L’Appaltatore, fermo restando l’obbligo dell’immediata comunicazione al<br />

Direttore dei Lavori e al CEL di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro<br />

il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/Coordinatore per<br />

l’Esecuzione Lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di<br />

grav<strong>it</strong>à) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei<br />

subappaltatori e forn<strong>it</strong>ori in opera.<br />

6. Tale statistica dovrà essere distinta tra “addetti agli uffici di cantiere” e<br />

“addetti alla realizzazione delle opere” e sarà redatta secondo lo standard<br />

fissato dalla norma UNI 7249 “Statistiche degli infortuni sul lavoro”. In<br />

particolare dovrà essere utilizzato l’indice di frequenza degli infortuni<br />

accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di<br />

accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.<br />

Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici = A/H*1.000.000<br />

Statistica addetti a realizzazione opere – F produzione = A/H*1.000.000,<br />

dove:<br />

F è l’indice di frequenza;<br />

A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore,<br />

subappaltatore/i, forn<strong>it</strong>ore/i in opera), che hanno comportato l’assenza<br />

dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato<br />

l’infortunio stesso;<br />

H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore,<br />

subappaltatore/i, forn<strong>it</strong>ore/i in opera);<br />

- 53 -


Ulteriori comunicazioni in materia di infortuni dovranno essere forn<strong>it</strong>e - a<br />

cura e spese dell’Appaltatore - al Direttore Lavori/Coordinatore per<br />

l’Esecuzione Lavori, ove ciò sia richiesto da nuove procedure aziendali di<br />

Ferrovie, preventivamente comunicate all’Appaltatore stesso.<br />

7. L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto<br />

richiesto dagli Enti preposti in ordine al mon<strong>it</strong>oraggio sugli infortuni ed a<br />

tutto quanto prescr<strong>it</strong>to dalla procedura operativa n. RFI DPO/ SLA SIGS<br />

P08 (all. n. 6).<br />

ARTICOLO 13 bis<br />

SICUREZZA<br />

1. RFI, per la definizione delle modal<strong>it</strong>à di gestione della sicurezza degli<br />

interventi di cui al precedente articolo 2.1 del presente accordo, ha<br />

predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche<br />

lavorazioni previste in contratto, la Procedura Operativa n. RFI DPO/SLA<br />

SIGS P 14 “Procedura per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e<br />

mobili” (all. n. 5) che cost<strong>it</strong>uisce parte integrante e sostanziale del presente<br />

accordo.<br />

2. Contestualmente all’avvio delle prestazioni professionali di redazione del<br />

Progetto esecutivo, RFI stessa, di norma tram<strong>it</strong>e il Responsabile dei Lavori,<br />

qualora ricorrano le condizioni previste all’art. 90, co. 3 del D.Lgs 81/2008<br />

(presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi<br />

di cui all’articolo 2.1. del presente accordo, conferisce formale incarico di<br />

Coordinatore per la progettazione ad un proprio rappresentante; tale<br />

Coordinatore redigerà, nel rispetto della predetta Procedura Operativa RFI<br />

DPO/SLA SIGS P 14 (all. n. 5) e in conform<strong>it</strong>à alle specifiche tecniche ed<br />

- 54 -


esecutive risultanti dal progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 91 dello stesso<br />

D.Lgs. 81/2008 , il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni singolo<br />

intervento che cost<strong>it</strong>uirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del<br />

relativo contratto applicativo.<br />

3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’art.<br />

90, co. 3 del D.Lgs. 81/2008, richiamato al comma 2 del presente articolo,<br />

RFI promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei<br />

lavoratori, elaborando e allegando al singolo contratto applicativo specifico<br />

“Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI” redatto ai<br />

sensi dell’art 26, co. 3 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e delle procedure di<br />

R.F.I. .<br />

4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di<br />

un’altraa o più ulteriori imprese esecutrici, RFI stessa, tram<strong>it</strong>e il Responsabile<br />

dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il<br />

Piano di Sicurezza e Coordinamento di RFI. In tale ipotesi, il suddetto Piano di<br />

Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi pur non essendovi allegato<br />

parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.<br />

5. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà<br />

comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla<br />

ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze<br />

del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recep<strong>it</strong>e nel “Piano Operativo<br />

di Sicurezza”.<br />

6. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata,<br />

l’Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di detto<br />

sopralluogo, e comunque prima dell’inizio dei lavori di ciascun contratto<br />

- 55 -


applicativo, produrre e consegnare a Ferrovie la seguente documentazione:<br />

- Il Piano di Sicurezza Sost<strong>it</strong>utivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento<br />

ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e<br />

Coordinamento redatto da RFI;<br />

- un proprio “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi di legge<br />

(D.Lgs.81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e<br />

relative responsabil<strong>it</strong>à nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione<br />

dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del<br />

Piano di Sicurezza e di Coordinamento.<br />

7. Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore di detto termine per la<br />

presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra,<br />

comporterà per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo, l’applicazione da parte di Ferrovie la<br />

penale indicata al successivo art. 25.2.a.<br />

8. Il Piano di Sicurezza Sost<strong>it</strong>utivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento,<br />

ovvero il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” con le eventuali proposte<br />

integrative dell’appaltatore, ovvero ed il “Piano Operativo di Sicurezza”<br />

cost<strong>it</strong>uiscono, nel loro insieme, il “Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori”<br />

idoneo ad ottemperare agli obblighi di legge.<br />

9. Il Piano di Sicurezza Sost<strong>it</strong>utivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento,<br />

ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo<br />

di Sicurezza di cui al precedente punto 6, cost<strong>it</strong>uiscono parte integrante di<br />

ciascun contratto applicativo.<br />

10. Ferrovie, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo<br />

intervento, verificherà la congru<strong>it</strong>à dei rispettivi Piani forn<strong>it</strong>i dall’Appaltatore<br />

in relazione alle norme in vigore ed alle proprie misure di sicurezza e<br />

- 56 -


verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente<br />

presenti sullo stesso luogo di lavoro.<br />

11. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al<br />

riguardo dovesse impartire RFI; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a<br />

tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di<br />

prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.<br />

12. È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia del “Piano per la<br />

sicurezza fisica dei lavoratori” defin<strong>it</strong>o al precedente punto 8di tutti i Piani di<br />

Sicurezza, conforme agli originali custod<strong>it</strong>i da Ferrovie e dal Direttore dei<br />

Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo cantiere<br />

intervento a disposizione delle autor<strong>it</strong>à competenti preposte alle verifiche<br />

ispettive di controllo dei cantieri.<br />

13. È fatto altresì obbligo all’Appaltatore di mettere a disposizione dei<br />

“Rappresentanti per la sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza<br />

almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.<br />

14. Salvo quanto previsto dall’art. 60 delle Condizioni Generali, RFI potrà<br />

ordinare la sospensione dei lavori di ciascun intervento qualora l’Appaltatore<br />

non rispetti le norme contenute nei rispettivi Piani di Sicurezza secondo<br />

quanto previsto dall’art. 10 del Cap<strong>it</strong>olato Speciale per la sicurezza del lavoro<br />

nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione (all. n. 3).<br />

15. Le sospensioni dei lavori ordinate ai sensi del precedente punto non<br />

avranno alcun effetto modificativo del termine di esecuzione dei lavori e non<br />

impediranno l’applicazione delle penal<strong>it</strong>à per r<strong>it</strong>ardo.<br />

16. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL e/o al D.L., prima dell’inizio<br />

dei lavori di ciascun contratto applicativo, previa loro verifica, i Piani<br />

- 57 -


Operativi di Sicurezza redatti ai sensi di legge (D.Lgs. 81/2008) dal/i<br />

subappaltatore/i e dal/i forn<strong>it</strong>ore/i in opera.<br />

17. L’inosservanza delle misure prescr<strong>it</strong>te nei Piani di Sicurezza e<br />

Coordinamento, nei Piani Operativi di Sicurezza, nella Istruzioni Protezione<br />

Cantieri, nella procedura operativa n. RFI DPO SLA SIGS P 14, e comunque<br />

l’inosservanza delle disposizioni impart<strong>it</strong>e dal Direttore Lavori/CEL/Gestore<br />

Infrastruttura (non conform<strong>it</strong>à accertate e notificate all’Appaltatore e dallo<br />

stesso non tempestivamente eliminate) comporta il non inserimento, nella<br />

S<strong>it</strong>uazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota della<br />

“voceper aggiuntiva a corpo - oneri della sicurezzaa” di ogni singolo contratto<br />

applicativo; tale quota sarà inser<strong>it</strong>a, senza interessi e previa risoluzione delle<br />

non conform<strong>it</strong>à, nella successiva S<strong>it</strong>uazione di Avanzamento Lavori.<br />

ARTICOLO 14<br />

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PER I MATERIALI <strong>DI</strong><br />

ARMAMENTO E TECNOLOGICI TOLTI D’OPERA<br />

1. Il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera rimane di proprietà<br />

esclusiva di RFI (Ferrovie). L’Appaltatore rest<strong>it</strong>uisce a RFI tutto il materiale di<br />

armamento e tecnologico tolto d’opera dall’infrastruttura ferroviaria per<br />

essere sottoposto a valutazione tecnica, a cura di RFI. La rest<strong>it</strong>uzione avverrà<br />

tram<strong>it</strong>e redazione congiunta – entro 30 (trenta) giorni dalla data di<br />

ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo o comunque ogni 30<br />

(trenta) giorni per i lavori che si protraggono oltre la durata mensile - del<br />

“Verbale di Rest<strong>it</strong>uzione dei materiali tolti d’opera – Mod. VR.02” (all. n. 8).<br />

2. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo oltre detto termine, l’Appaltatore incorrerà<br />

nell’applicazione della penale prevista al successivo art. 25.2.b del presente<br />

- 58 -


accordo.<br />

3. Deve essere concordata, preventivamente all’inizio dei lavori, tra<br />

l’Appaltatore , la Direzione lavori ed il responsabile dell’impianto in cui insiste<br />

il cantiere, l’individuazione di uno o più s<strong>it</strong>i in cui depos<strong>it</strong>are il materiale di<br />

armamento e tecnologico tolto d’opera in attesa di rest<strong>it</strong>uzione a RFI.<br />

4. RFI cura direttamente la fuoriusc<strong>it</strong>a del materiale tolto d’opera che ha<br />

valutato fuori uso, e conseguentemente individuato come rifiuto da trattare ai<br />

sensi della vigente normativa ambientale essendo fatto divieto assoluto di<br />

appropriazione di tale materiale da parte dell’Appaltatore finalizzata alla<br />

raccolta, al recupero allo smaltimento o ad ogni altra commercializzazione.<br />

Fanno eccezione a tale disposto esclusivamente le traverse in C.A.P.V.<br />

dichiarate fuori uso e il pietrisco diverso da quello classificabile con voce<br />

speculare di pericolos<strong>it</strong>à (codice CER 170507*) per i quali l’avvio a trasporto,<br />

smaltimento o recupero potrà essere attribu<strong>it</strong>o all’Appaltatore, attraverso<br />

specifica comunicazione scr<strong>it</strong>ta del Direttore dei Lavori. In questo caso<br />

l’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in<br />

qual<strong>it</strong>à di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, secondo<br />

quanto indicato nel punto 6 del successivo art. 15.<br />

L’obbligo di custodire il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera<br />

dall’infrastruttura nel s<strong>it</strong>o individuato da RFI (Ferrovie), è a carico<br />

dell’Appaltatore dal momento dello smontaggio dalla sede tecnica e fino<br />

all’avvenuta rest<strong>it</strong>uzione di cui al punto 1 curandone l’accatastamento in<br />

maniera ordinata, per tipi omogenei, distinto da tutti gli altri materiali di RFI<br />

(Ferrovie) che fossero ivi, o nei pressi, giacenti a t<strong>it</strong>olo di scorta di magazzino<br />

e comunque ad opportuna distanza dai s<strong>it</strong>i nei quali avviene l’accatastamento<br />

- 59 -


dei rifiuti di qualsiasi genere. L’individuazione dei materiali tolti d’opera deve<br />

essere supportata da appos<strong>it</strong>a cartellonistica, predisposta a cura<br />

dell’Appaltatore, che rechi l’indicazione “Materiale tolto d’opera per lavori di<br />

_______________ ed in attesa di rest<strong>it</strong>uzione ad RFI per essere sottoposto a<br />

valutazione tecnica”.<br />

ARTICOLO 15<br />

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA <strong>DI</strong><br />

GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI<br />

1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali<br />

prescrizioni impart<strong>it</strong>e dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di<br />

approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescr<strong>it</strong>to dalle<br />

Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale,<br />

ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di forn<strong>it</strong>ura in opera,<br />

l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i forn<strong>it</strong>ore/i in opera di<br />

osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare,<br />

l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti,<br />

le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in<br />

materia di tutela ambientale in modo da ev<strong>it</strong>are che dall’esecuzione dei lavori<br />

possano determinarsi s<strong>it</strong>uazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di<br />

pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per<br />

l’ambiente.<br />

2. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo contratto applicativo<br />

emergano o si determinino s<strong>it</strong>uazioni di inquinamento dei s<strong>it</strong>i il Direttore dei<br />

Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna,<br />

necessaria ovvero imposta dalla pubblica autor<strong>it</strong>à, ai fini del tempestivo<br />

- 60 -


ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in<br />

materia di inquinamento e bonifiche dei s<strong>it</strong>i. In tal caso nulla competerà<br />

all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.<br />

3. Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la<br />

sottoscrizione di appos<strong>it</strong>o verbale, che sulle aree a lui temporaneamente<br />

cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati<br />

fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.<br />

4. In ogni caso, è data facoltà a Ferrovie di effettuare, nel corso dei lavori,<br />

anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori di cui al<br />

successivo art. 28, verifiche circa lo stato delle suddette aree.<br />

5. Restano in ogni caso ferme la responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore e tutte le<br />

connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento<br />

ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano<br />

imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.<br />

6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata<br />

all’Appaltatore ai sensi del precedente articolo 14 punto 4, l’Appaltatore<br />

si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qual<strong>it</strong>à di<br />

produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche<br />

alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:<br />

(i) l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di<br />

trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requis<strong>it</strong>i<br />

previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e,<br />

dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire a<br />

Ferrovie copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai<br />

sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attiv<strong>it</strong>à di<br />

- 61 -


trasporto, smaltimento o recupero;<br />

(ii) nel caso non risulti in possesso dei requis<strong>it</strong>i di cui al precedente punto (i),<br />

l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento<br />

delle relative attiv<strong>it</strong>à, ed a fornire a Ferrovie tempestivamente, e<br />

comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di<br />

iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di<br />

trasporto, smaltimento o recupero;<br />

(iii) l’eventuale subappalto delle attiv<strong>it</strong>à di trasporto, smaltimento o recupero<br />

da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato da<br />

Ferrovie ai sensi del precedente art. 12. L’autorizzazione sarà, in ogni<br />

caso, subordinata alla preventiva presentazione a Ferrovie medesima di<br />

copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali<br />

l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;<br />

(iv) l’Appaltatore si impegna a curare il depos<strong>it</strong>o dei rifiuti detenuti in attesa<br />

dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di<br />

proprietà di Ferrovie, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste<br />

dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impart<strong>it</strong>e dal Direttore<br />

dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in<br />

maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente<br />

sensibili ed in s<strong>it</strong>i distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del<br />

materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle<br />

norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attiv<strong>it</strong>à di<br />

prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro<br />

successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i<br />

termini di scadenza consent<strong>it</strong>i per il depos<strong>it</strong>o temporaneo dei medesimi;<br />

- 62 -


(v) l’Appaltatore si impegna a fornire a Ferrovie, entro i termini di legge, una<br />

copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far<br />

cessare ogni responsabil<strong>it</strong>à del produttore/detentore circa il corretto avvio<br />

a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo: copia<br />

conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti.<br />

Ferrovie può r<strong>it</strong>enere le rate di pagamento in acconto nel caso<br />

l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della<br />

suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima<br />

risulti irregolare;<br />

(vi) ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi<br />

circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, Ferrovie avrà facoltà di<br />

provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una<br />

somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di<br />

ogni altra sanzione normativa.<br />

7. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla<br />

normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto<br />

produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o<br />

recupero dei rifiuti cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i dagli scarti dei materiali da lui utilizzati<br />

per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forn<strong>it</strong>i da<br />

RFI all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti<br />

nel presente punto cost<strong>it</strong>uirà oggetto di accertamento da parte di Ferrovie nel<br />

corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori<br />

di cui al successivo art. 28.<br />

8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico<br />

all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e<br />

- 63 -


compensati nei prezzi di tariffa, fannoAd eccezione degli adempimenti<br />

effettuati in esecuzione del precedente punto 6, che verranno compensati a<br />

misura con la voce di tariffa BA.DE.C.0101.B, le prestazioni e gli oneri<br />

connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si<br />

intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.<br />

ARTICOLO 15-BIS<br />

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA <strong>DI</strong> ALTRI<br />

ASPETTI AMBIENTALI<br />

1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati<br />

nell’art. 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in<br />

questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme<br />

o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’ art. 15.<br />

2. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in<br />

materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle<br />

autor<strong>it</strong>à amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in<br />

cui r<strong>it</strong>enga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei<br />

valori lim<strong>it</strong>e di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei<br />

lavori, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attiv<strong>it</strong>à temporanee, in<br />

deroga ai valori lim<strong>it</strong>e di immissione..<br />

3. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle<br />

sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle<br />

altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori,<br />

nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle<br />

ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo,<br />

impart<strong>it</strong>e da RFI. L’installazione, nelle aree cedute messe a disposizione da<br />

- 64 -


RFI all’appaltatore, di depos<strong>it</strong>i fissi o mobili (quali: serbatoi; cisternette; fusti;<br />

latte; ecc;) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, ovvero l’uso di depos<strong>it</strong>i fissi<br />

o mobili installati da RFI, dovrà essere preventivamente richiesto ed<br />

espressamente autorizzato da RFI, eventualmente con prescrizioni, che<br />

potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria<br />

cura, spesa e responsabil<strong>it</strong>à, prove di tenuta, o altre attiv<strong>it</strong>à r<strong>it</strong>enute<br />

precauzionalmente necessarie da RFI ai fini della prevenzione di ogni<br />

possibile inquinamento. In alternativa, ad insindacabile decisione di RFI, il<br />

cessionario dovrà garantire il libero accesso di RFI alle aree cedutemesse a<br />

disposizione, perché RFI effettui direttamente a propria cura, spesa e<br />

responsabil<strong>it</strong>à tali attiv<strong>it</strong>à. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare<br />

esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e<br />

conformi alle normative vigenti.<br />

4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà di<br />

RFI da parte dell’appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato da RFI e<br />

dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente<br />

a monte della confluenza delle condotte. E’ data in ogni caso facoltà ad RFI<br />

di subordinare il nulla-osta all’effettuazione dello scarico nelle proprie<br />

condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. RFI si riserva il dir<strong>it</strong>to<br />

di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qual<strong>it</strong>à delle dei refluiacque<br />

immessie nelle proprie condotte. Le spese per l’effettuazione di tali controlli<br />

restano totalmente a carico dell’appaltatore. RFI potrà, a proprio insindacabile<br />

giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la<br />

separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.<br />

5. L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attiv<strong>it</strong>à abbia<br />

- 65 -


necess<strong>it</strong>à di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o<br />

sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da una struttura<br />

fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica<br />

attiv<strong>it</strong>à eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce<br />

emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base<br />

alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o<br />

generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori<br />

lim<strong>it</strong>e di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il<br />

rispetto di tale normativa e fornire ad RFI prova documentale del rispetto<br />

della medesima, anche con riferimento ai valori lim<strong>it</strong>e di legge. L’installazione<br />

dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine<br />

necessari dovrà essere autorizzata da RFI.<br />

6. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili<br />

a ridurre la produzione di polveri, ed ad adeguare la propria attiv<strong>it</strong>à alle<br />

prescrizioni eventualmente impart<strong>it</strong>e in materia dalle autor<strong>it</strong>à competenti.<br />

ARTICOLO 16<br />

OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE E<br />

<strong>DI</strong>SPOSIZIONI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI<br />

Lavori interferenti con l’esercizio ferroviario<br />

A. Protezione cantieri<br />

1. Per i lavori da eseguire in prossim<strong>it</strong>à della linea ferroviaria in esercizio,<br />

l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di cui al<br />

relativo “Cap<strong>it</strong>olato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario,<br />

per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (all.<br />

n. 2 ) e, comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell’Istruzione<br />

- 66 -


Protezione Cantieri nel testo vigente e dal “Cap<strong>it</strong>olato speciale per la<br />

sicurezza del lavoro nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione<br />

(all. n. 3 ).<br />

2. Tutti gli oneri inerenti e conseguenti a quanto sopra sono compresi e<br />

compensati nei prezzi delle tariffe richiamate all’art.6, sono compresi e<br />

compensati nel costo degli oneri della sicurezza nel prezzo della “voce<br />

aggiuntiva a corpo - oneri della sicurezza” di ciascun contratto applicativo.<br />

Pertanto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi per la<br />

realizzazione delle opere interferenti con l’esercizio ferroviario.<br />

3. In particolare, con riferimento all’art. 4.4 del suddetto “Cap<strong>it</strong>olato Speciale<br />

per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per<br />

lavori agli impianti elettrici e tecnologici” dovrà disporre di un numero<br />

adeguato di dipendenti abil<strong>it</strong>ati alle mansioni esecutive della protezione<br />

cantieri, tra i quali il capo cantiere e il capo squadra, fermo restando tutto<br />

quanto prescr<strong>it</strong>to all’art. 4 del Cap<strong>it</strong>olato stesso.<br />

4. Per quanto sopra precisato l’Appaltatore dovrà provvedere, entro 30<br />

(trenta) giorni dalla data di affidamento di ciascun contratto applicativo e<br />

comunque prima della consegna dei relativi lavori, affinché il proprio<br />

responsabile di cantiere, il capo squadra ed almeno altri 3 2 (tredue) propri<br />

lavoratori dipendenti, siano già in possesso delle prescr<strong>it</strong>te abil<strong>it</strong>azioni per le<br />

mansioni esecutive, connesse con la protezione dei cantieri di lavoro in<br />

amb<strong>it</strong>o ferroviario.<br />

5. Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella<br />

penale di € 1020,00 (dieciventi/00) per ogni addetto/giorno sprovvisto del<br />

prescr<strong>it</strong>to certificato di abil<strong>it</strong>azione protezione cantieri. Resta comunque salva<br />

- 67 -


la facoltà da parte di RFI di risolvere il presente accordo per inadempienza<br />

dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice<br />

civile.<br />

6. Per il conseguimento di tali abil<strong>it</strong>azioni, l’Appaltatore dovrà prendere<br />

preventivi accordi con la Commissione di rilascio abil<strong>it</strong>azioni di RFI che,<br />

previo accertamento dei requis<strong>it</strong>i fisici e frequenza di un corso teorico -<br />

pratico, stabilirà i relativi costi, e fisserà la data della seduta d’esami. La<br />

suddetta abil<strong>it</strong>azione ha valid<strong>it</strong>à triennale con vis<strong>it</strong>a medica annuale.<br />

7. Tutte le spese e gli oneri occorrenti per l’ottenimento delle prescr<strong>it</strong>te<br />

abil<strong>it</strong>azioni sono a carico dell’Appaltatore.<br />

B. Concessione d’interruzioni e rallentamenti<br />

1. I lavori interferenti con l’esercizio ferroviario che saranno ordinati dalle<br />

Ferrovie in dipendenza del presente accordo, verranno di norma esegu<strong>it</strong>i con<br />

l’utilizzazione dei normali intervalli di circolazione liberi da treni, sia in ore<br />

diurne sia notturne, nonché degli intervalli d’orario o delle interruzioni<br />

programmate d’orario (fasce) previste dal fascicolo orario della linea<br />

interessata dai lavori medesimi.<br />

2. Oltre alle interruzioni di cui sopra, RFI a sua completa discrezione e<br />

compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, potrà concedere altri<br />

intervalli di breve durata da concordare di volta in volta.<br />

3. Resta stabil<strong>it</strong>o che le suddette interruzioni saranno comprensive dei<br />

periodi di tempo necessari per le operazioni da eseguire per il rilascio dei<br />

moduli prescr<strong>it</strong>ti (interruzione binario, tolta tensione, rimessa in tensione e<br />

rest<strong>it</strong>uzione binario alla circolazione, ecc.) in relazione a quanto previsto<br />

dall’articolo 15 del “Cap<strong>it</strong>olato speciale per lavori in presenza dell’esercizio<br />

- 68 -


ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e<br />

tecnologici” (all. n. 2), l’eventuale lim<strong>it</strong>azione dell’utilizzazione delle<br />

interruzioni o la mancata concessione di una o più interruzioni o lo<br />

spostamento del periodo dell’interruzione, non daranno t<strong>it</strong>olo all’Appaltatore<br />

di richiedere compensi ed indennizzi di sorta.<br />

4. L’Appaltatore in ogni caso dovrà attenersi alle disposizioni che di volta in<br />

volta gli verranno impart<strong>it</strong>e dal Direttore dei Lavori per conto di Ferrovie per<br />

quanto riguarda le lavorazioni da svolgersi in presenza di esercizio ferroviario<br />

e di linee elettriche sotto tensione, nonché alle prescrizioni dei piani di<br />

sicurezza.<br />

5. Per l’esecuzione dei lavori in questione, sono inoltre previsti rallentamenti<br />

della veloc<strong>it</strong>à dei treni in concom<strong>it</strong>anza con lavori alla sede, alle opere d’arte,<br />

ai binari, ai marciapiedi, pensile, ecc., per motivi di sicurezza dell’esercizio<br />

ferroviario, da concordare con il Direttore dei Lavori. RFI ha comunque la<br />

piena ed insindacabile facoltà di non concedere i rallentamenti programmati<br />

che, per sopravvenute necess<strong>it</strong>à, si rivelino non compatibili con le esigenze di<br />

esercizio. Tale mancata concessione, potrà solo cost<strong>it</strong>uire t<strong>it</strong>olo per eventuale<br />

richiesta di proroga al termine utile contrattuale ma non darà dir<strong>it</strong>to<br />

all’Appaltatore di richiedere compensi od indennizzi.<br />

C. Mezzi circolanti su rotaia<br />

1. Gli interventi da eseguirsi in s<strong>it</strong>i posti lungo le linee ferroviarie non<br />

raggiungibili con i normali mezzi di trasporto, dovranno essere effettuati<br />

utilizzando mezzi/attrezzature circolanti su rotaia, necessari per raggiungere i<br />

luoghi degli interventi, condotti da Operatori in possesso dell’abil<strong>it</strong>azione alla<br />

“Guida dei mezzi d’opera di proprietà delle Imprese Appaltatrici” rilasciata da<br />

- 69 -


RFI secondo le disposizioni al momento vigenti.<br />

2. Pertanto l’Appaltatore si obbliga a garantire RFI che per tutta la durata del<br />

presente accordo avrà la piena e totale disponibil<strong>it</strong>à di un numero adeguato di<br />

macchine e mezzi d’opera che dovranno essere pienamente efficienti ed<br />

abil<strong>it</strong>ati, secondo le vigenti disposizioni FS, a circolare sulla rete ferroviaria.<br />

3 In caso di mancata o r<strong>it</strong>ardata disponibil<strong>it</strong>à di tali mezzi, rispetto ai termini<br />

fissati per l’esecuzione dei lavori di cui a ciascun contratto applicativo emesso<br />

in dipendenza del presente atto, RFI potrà disporre, ai sensi dell’articolo 1456<br />

del c.c., la risoluzione in danno dell’accordo quadro per grave inadempimento<br />

da parte dell’Appaltatore.<br />

4 L’Impresa è tenuta all’osservanza degli standard, disposizioni e<br />

prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e dell’esercizio ferroviario<br />

emesse da RFI. L’Impresa deve garantire, in applicazione della legislazione<br />

vigente, che i propri dipendenti che svolgono attiv<strong>it</strong>à di manutenzione e/o<br />

costruzione in tutti i settori specialistici del processo manutentivo,<br />

posseggano e mantengano nel tempo le competenze richieste.<br />

L’Impresa deve, a tale scopo, assicurare processi organizzativi interni<br />

finalizzati alla qualificazione e alla certificazione delle competenze presso RFI<br />

e cioè: abil<strong>it</strong>azione individuale dei propri dipendenti, mantenimento delle<br />

competenze acquis<strong>it</strong>e e conservazione della relativa documentazione per tutta<br />

la durata d’utilizzazione degli stessi.<br />

Pertanto, il personale dell’impresa incaricato alla guida dei propri mezzi<br />

d’opera adib<strong>it</strong>i alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria dovrà<br />

possedere le pertinenti abil<strong>it</strong>azioni rilasciate da RFI.<br />

5. Le prestazioni degli agenti di RFI addetti alla scorta dei mezzi di proprietà<br />

- 70 -


dell’Appaltatore, saranno addeb<strong>it</strong>ate all’Appaltatore come stabil<strong>it</strong>o all’art. 11.5<br />

del “Cap<strong>it</strong>olato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per<br />

lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (all. n. 2)<br />

in base al costo (full costing) orario della manodopera di manutenzione di<br />

RFI in vigore al momento della prestazione.<br />

D. Eventuali interferenze con il servizio viaggiatori<br />

1. Durante i lavori l’Appaltatore dovrà assicurare, sempre e comunque, ai<br />

viaggiatori in trans<strong>it</strong>o nelle stazioni le migliori condizioni di sicurezza nei con-<br />

fronti della zona di cantiere eventualmente interferente che pertanto dovrà es-<br />

sere adeguatamente delim<strong>it</strong>ata e dotata di cartelli mon<strong>it</strong>ori ben visibili e facil-<br />

mente recepibili dalla clientela FS, in ogni parte della stazione ad essa accessi-<br />

bile.<br />

2. L’Appaltatore dovrà predisporre una programmazione di dettaglio per la<br />

realizzazione delle opere che interferiscono con gli spazi utilizzati per il servi-<br />

zio viaggiatori, in maniera da arrecare ad esso il minore disturbo possibile.<br />

1. Il programma di dettaglio con le indicazioni sui provvedimenti di informa-<br />

zione al pubblico che si r<strong>it</strong>engono necessari di volta in volta, dovranno essere<br />

presentati al Direttore Lavori per la preventiva approvazione almeno trenta<br />

giorni prima dell’inizio dei lavori.<br />

Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore<br />

ED. Identificazione del personale di cantiere<br />

1. L’Appaltatore, in ottemperanza e come stabil<strong>it</strong>o dal DLgs 81/08 e dall’art.<br />

5 della L. 136/2010 e loro s.m.i., assume l’obbligo di dotare, a sua cura e<br />

spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori di un appos<strong>it</strong>o documento<br />

di identificazione mun<strong>it</strong>o di fotografia da tenere permanentemente esposto<br />

- 71 -


sulla propria persona, dal quale risulti che la persona stessa t<strong>it</strong>olare del<br />

documento lavora alle proprie dipendenze contenente la data di assunzione. .<br />

2. L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di dotare il personale dei<br />

subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di<br />

identificazione che con appos<strong>it</strong>a scr<strong>it</strong>ta indichi che gli stessi sono alle<br />

dipendenze del subappaltatore autorizzato riportante gli estremi<br />

dell’autorizzazione nonché i lavoratori autonomi con l’indicazione del<br />

comm<strong>it</strong>tente.<br />

3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso<br />

dell’addetto ai lavori, e dove non fosse esposto, dovrà essere esib<strong>it</strong>o ai<br />

rappresentanti della Direzione Lavori e/o ad altro funzionario che svolgerà<br />

funzioni di controllo.<br />

4. Se, a segu<strong>it</strong>o di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti<br />

del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le general<strong>it</strong>à<br />

degli stessi e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori<br />

siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare<br />

al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esib<strong>it</strong>i<br />

all’atto del controllo.<br />

5. Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella<br />

penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni addetto/giorno sprovvisto di<br />

documento di identificazione.<br />

6. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e<br />

per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esib<strong>it</strong>i i documenti<br />

di identificazione relativi all’addetto o agli addetti trovati sprovvisti di<br />

documentazione all’atto del controllo.<br />

- 72 -


7. Ai sensi degli art. 4 e 5 della legge 13.8.2010 n. 136 si stabilisce che la bolla<br />

di consegna del materiale per l’attiv<strong>it</strong>à di cantiere rifer<strong>it</strong>a all’appalto, deve<br />

indicare il n. di targa ed il proprietario del relativo automezzo.<br />

E. Interventi su chiamata per emergenze - Numero telefonico sempre<br />

attivo<br />

F. Interventi su chiamata per pronto intervento - Numero telefonico<br />

sempre attivo<br />

1. L'Appaltatore si obbliga a ist<strong>it</strong>uire un «Coordinamento» quale punto di ri-<br />

ferimento al quale saranno convogliate tutte le richieste di «Pronto interven-<br />

to».<br />

2. L’Appaltatore è obbligato a mettere a disposizione di RFI adeguati sistemi<br />

comunicativi: numero telefonico, recap<strong>it</strong>o fax e recap<strong>it</strong>o di posta elettronica<br />

sempre attivi in qualsiasi orario (24 ore su 24 ore), sia diurno che notturno, sia<br />

feriale che festivo, per le chiamate di pronto intervento. In caso di chiamata<br />

per pronto intervento l’Appaltatore organizzerà immediatamente gli interventi<br />

secondo le necess<strong>it</strong>à operative e le disposizioni impart<strong>it</strong>e dalle Ferrovie.<br />

3. L’Appaltatore comunicherà altresì i recap<strong>it</strong>i di telefono cellulare, per la<br />

pronta reperibil<strong>it</strong>à delle maestranze addette.<br />

4. Entro 7 giorni dalla data di consegna del primo Contratto Applicativo,<br />

l'Appaltatore s'impegna a comunicare ad RFI i recap<strong>it</strong>i telefonici e fax del<br />

“Coordinamento” per il Pronto Intervento.<br />

5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare a mezzo lettera raccomandata l'a-<br />

dempimento degli obblighi di cui sopra, comunicando i recap<strong>it</strong>i richiesti.<br />

6. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nell'attivazione del «Servizio di pronto interven-<br />

to», mediante l'ist<strong>it</strong>uzione di un «Coordinamento», ovvero nella sua comuni-<br />

- 73 -


cazione sarà applicata una penal<strong>it</strong>à pari ad €. 50,00 (cinquanta/00).<br />

7. In particolare gli interventi su chiamata per il pronto intervento prevede<br />

l’esecuzione di attiv<strong>it</strong>à così classificate:<br />

a) INTERVENTI IN EMERGENZA (aventi ripercussione sulle<br />

condizioni di agibil<strong>it</strong>à e di fruibil<strong>it</strong>à in sicurezza di fabbricati e relative perti-<br />

nenze);<br />

b) INTERVENTI URGENTI (aventi ripercussione sulle condizioni di<br />

decoro e funzional<strong>it</strong>à di fabbricati e relative pertinenze, nonché sull’immagine<br />

del gruppo F.S. S.p.A. nei confronti dei propri clienti);<br />

c) INTERVENTI PROGRAMMABILI: (da programmare in base alle<br />

indicazioni impart<strong>it</strong>e dall’ufficio della dirigenza lavori).<br />

8. La classificazione di ogni intervento richiesto (intervento urgen-<br />

te/emergenza/programmabile) verrà confermata di volta in volta da RFI a<br />

mezzo fax/email/Ordine di servizio, in relazione all’evento verificatosi ed in<br />

base alle proprie esigenze operative.<br />

9. Il termine temporale entro il quale l’Appaltatore dovrà intervenire per ese-<br />

guire le lavorazioni richieste, sarà, conseguentemente, così determinato:<br />

9.a) INTERVENTI IN EMERGENZA: entro 2 (due) ORE dalla richiesta,<br />

anche con chiamata per via telefonica (con successiva conferma);<br />

9.b) INTERVENTI URGENTI: entro 24 (ventiquattro) ORE dalla richiesta,<br />

anche con chiamata per via telefonica (con successiva conferma).<br />

10. Le prestazioni saranno liquidate, per gli interventi di cui ai punti 9.a) e 9.b)<br />

di cui sopra, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 punto 7 del presente<br />

accordo.<br />

11. In caso di r<strong>it</strong>ardo o inadempienza, saranno applicati le penali indicati nel<br />

- 74 -


successivo articolo 25 punto 4.<br />

L’Appaltatore è obbligato a mettere a disposizione di Ferrovie un numero<br />

telefonico sempre attivo per le chiamate di emergenza, in qualsiasi orario (24<br />

ore su 24 ore), sia diurno che notturno, sia feriale che festivo. In caso di<br />

chiamata di emergenza l’Appaltatore organizzerà immediatamente gli<br />

interventi secondo le necess<strong>it</strong>à operative e le disposizioni impart<strong>it</strong>e<br />

dall’Ufficio di Dirigenza Lavori delle Ferrovie. L’urgenza della chiamata verrà<br />

successivamente specificata di volta in volta dalle Ferrovie a mezzo fax, in<br />

relazione all’emergenza verificatasi ed in base alle proprie esigenze operative,<br />

stabilendo nel contempo un termine temporale entro il quale l’Appaltatore<br />

dovrà intervenire per le lavorazioni richieste.<br />

GF. Disposizioni particolari per l’esecuzione dei lavori<br />

1. Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le<br />

disposizioni che saranno impart<strong>it</strong>e da Ferrovie in mer<strong>it</strong>o alle modal<strong>it</strong>à<br />

esecutive ed alle caratteristiche delle opere, nonché alla presentazione di<br />

certificazioni, omologazioni e dichiarazioni richieste dalle norme in vigore o<br />

del Direttore dei lavoriri per conto di Ferrovie.<br />

2. Saranno sempre le Ferrovie, quindi, a stabilire le Voci delle Tariffe<br />

Generali alle cui prescrizioni dovrà essere uniformata la esecuzione dei lavori,<br />

anche se tali determinazioni comportano la scelta fra più voci applicabili per<br />

una stessa categoria di lavoro, senza che l’Appaltatore possa sollevare<br />

eccezioni al riguardo.<br />

3. L’Appaltatore inoltre dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, o che<br />

comunque fossero ordinati da Ferrovie, per ev<strong>it</strong>are danni alle persone, alle<br />

cose ed al materiale ferroviario, come impalcature, ripari, steccati e simili, e<br />

- 75 -


per non intralciare il normale funzionamento delle attiv<strong>it</strong>à che si svolgono<br />

nell’amb<strong>it</strong>o delle zone interessate dai lavori in oggetto.<br />

H. Disposizioni speciali per l’immagine e per la m<strong>it</strong>igazione<br />

dell’impatto ambientale dei cantieri.<br />

1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di curare l'immagine di cantiere in<br />

conform<strong>it</strong>à alle indicazioni che saranno all’uopo forn<strong>it</strong>e dalla Ferrovie.<br />

2. Resta sin d’ora stabil<strong>it</strong>o che per le recinzioni e la cartellonistica saranno<br />

impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevato standard<br />

qual<strong>it</strong>ativo.<br />

3. La cartellonistica di legge dovrà essere realizzata in cartelloni di lamiera<br />

con scr<strong>it</strong>te e marchi a quattro colori e dovrà contenere tutte le dic<strong>it</strong>ure<br />

previste dalla normativa vigente e s’intende compresa e compensata nei prezzi<br />

dell’appalto.<br />

4. E’ peraltro fatto obbligo all’Appaltatore di impiegare, in particolari<br />

posizioni della recinzione, concordate con il Direttore dei Lavori, pannelli<br />

sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per<br />

consentire la visibil<strong>it</strong>à, ovvero totalmente oscuranti la visibil<strong>it</strong>à dei lavori<br />

dall’esterno. Quest’ultima cartellonistica sarà invece compensata con i relativi<br />

prezzi di tariffa.<br />

5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri necessari alla m<strong>it</strong>igazione<br />

dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e, in particolare, in via<br />

indicativa e non esaustiva:<br />

-- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;<br />

- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad ev<strong>it</strong>are il rila-<br />

scio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;<br />

- 76 -


- lavaggio e pulizia delle strade di accesso;<br />

- trattamento delle acque reflue;<br />

- conservazione della viabil<strong>it</strong>à pubblica e privata preesistente, mediante pulizia<br />

e manutenzione;<br />

- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;<br />

- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, al termine dei lavori.<br />

6. L'Appaltatore dovrà sottoporre al Direttore dei Lavori entro 30 (trenta)<br />

giorni dalla data di consegna dei lavori una proposta operativa ed<br />

organizzativa dei cantieri e sulle loro condizioni di operativ<strong>it</strong>à per la<br />

realizzazione della quale è onere e responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore acquisire le<br />

necessarie autorizzazioni pubbliche e/o private.<br />

I. Trasporto dei materiali<br />

1. E’ compreso nel prezzo dei lavori a misura, il trasporto di tutti i materiali<br />

occorrenti per la realizzazione dei lavori, forn<strong>it</strong>ure e prestazioni.<br />

L. Esecuzione dei lavori per fasi e vincoli operativi dei cantieri<br />

1. E’ onere e responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore mantenere gli accessi alle pro-<br />

prietà pubbliche e private interessate da tutti i cantieri di lavoro per la realiz-<br />

zazione degli interventi oggetto del presente <strong>ACCORDO</strong>. Tali oneri sono a<br />

totale carico dell’Appaltatore stesso.<br />

2. L’Appaltatore dichiara espressamente di avere tenuto conto nella propria<br />

offerta di eventuali vincoli sulla percorribil<strong>it</strong>à delle strade c<strong>it</strong>tadine da parte<br />

dei mezzi propri. A questo propos<strong>it</strong>o l’Appaltatore dovrà prendere opportuni<br />

contatti con l’Ente proprietario e/o gestore delle strade interessate, nonché<br />

con il Comune interessato.<br />

3. Le condizioni contrattuali, nonché i termini utili per lo sviluppo e per l'ul-<br />

- 77 -


timazione dei lavori si intendono accettati dall'Appaltatore, tenendo conto<br />

delle soggezioni e condizionamenti che nell'esecuzione delle prestazioni og-<br />

getto del Contratto potranno derivare dalla coesistenza con altri cantieri e dal-<br />

la contemporanea esecuzione, nello stesso amb<strong>it</strong>o, di altre opere affidate ad<br />

altre Imprese.<br />

M. Mantenimento ed adeguamento della viabil<strong>it</strong>à e vie di accesso ai<br />

cantieri e dei sottoservizi<br />

1. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi provvisori o defin<strong>it</strong>ivi<br />

necessari al mantenimento in efficienza della viabil<strong>it</strong>à esistente per assicurare,<br />

sia durante il corso dei lavori sia a lavori fin<strong>it</strong>i, la regolar<strong>it</strong>à del traffico veicola-<br />

re e la completa funzional<strong>it</strong>à e agibil<strong>it</strong>à della rete viaria comunque interessata,<br />

direttamente o di riflesso, dalle opere previste nel presente Contratto.<br />

2. L’Appaltatore ha l’obbligo del rigoroso rispetto di quanto previsto e pre-<br />

scr<strong>it</strong>to nel presente Accordo e di quanto deve essere richiesto ed autorizzato<br />

dagli Enti per lo svolgimento dei lavori. Gli interventi di cui sopra sono a to-<br />

tale carico dell’Appaltatore essendo stati compresi e compensati nell’offerta<br />

prezzi che lo stesso ha elaborato.<br />

3. All’Appaltatore fanno carico tutti gli oneri afferenti il mantenimento e la<br />

continu<strong>it</strong>à e regolar<strong>it</strong>à del traffico, 24 ore su 24, nelle zone c<strong>it</strong>tadine lim<strong>it</strong>rofe<br />

a quelle di intervento, attraverso il coordinamento delle attiv<strong>it</strong>à del cantiere,<br />

sia in sede programmatica che esecutiva, comprese la regolazione e la disci-<br />

plina del traffico secondo le prescrizioni degli Enti gestori, gli allacciamenti e<br />

deviazioni provvisorie e defin<strong>it</strong>ive della viabil<strong>it</strong>à e dei sottoservizi in tutte le<br />

fasi di realizzazione, provvedendo anche all'espletamento delle attiv<strong>it</strong>à stru-<br />

mentali necessarie al raggiungimento delle intese con gli Enti per autorizza-<br />

- 78 -


zioni, benestare, permessi e quanto altro occorra per lo svolgimento dei lavo-<br />

ri.<br />

4. Tutte le predette attiv<strong>it</strong>à si intendono comprese e compensate nei prezzi<br />

che l’Appaltatore ha elaborato per la realizzazione delle opere inerenti il pre-<br />

sente Accordo<br />

N. Attiv<strong>it</strong>à di sorveglianza<br />

1. L'Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese per conto delle<br />

Ferrovie, l'attiv<strong>it</strong>à di sorveglianza anche per le fasce di rispetto introdotte dal<br />

D.P.R. 11.07.1980, n. 753 e dal D.M. 03.08.1981 per gli impianti oggetto<br />

dell’appalto.<br />

2. Qualora si verificassero abusi da parte di terzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di<br />

darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori.<br />

3. Di detta attiv<strong>it</strong>à l’Appaltatore dichiara di averne tenuto conto nella formu-<br />

lazione della propria offerta economica per l’<strong>ACCORDO</strong>. Pertanto detta atti-<br />

v<strong>it</strong>à si intende compresa e compensata nei prezzi dell’<strong>ACCORDO</strong>.<br />

4. La presente attiv<strong>it</strong>à dovrà essere garant<strong>it</strong>a sino al collaudo delle opere.<br />

O. Testimoniali di stato<br />

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per<br />

gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e<br />

misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.<br />

P. Documentazione da fornire a cura dell’Appaltatore<br />

1. Sub<strong>it</strong>o dopo la consegna dei lavori regolati del singolo Contratto applica-<br />

tivo ma prima dell’installazione dei cantieri, l’Appaltatore dovrà fornire una<br />

adeguata documentazione fotografica o con altro mezzo di documentazione<br />

visiva, dei luoghi e degli impianti che saranno modificati in conseguenza<br />

- 79 -


dell’installazione dei cantieri e dai lavori.<br />

2. Parimenti alla ultimazione dei lavori regolati del singolo Contratto applica-<br />

tivo e propedeutico all’emissione del certificato di collaudo o di regolare ese-<br />

cuzione, l’Appaltatore dovrà fornire una adeguata documentazione fotografi-<br />

ca o con altro mezzo di documentazione visiva, dei luoghi e degli impianti che<br />

sono stati modificati o realizzati in conseguenza dei lavori.<br />

3. Le Ferrovie potranno liberamente utilizzare, per tutte le proprie necess<strong>it</strong>à,<br />

il materiale documentario di cui al presente articolo, nonché quello relativo al<br />

progetto delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti.<br />

ARTICOLO 17<br />

PROGETTAZIONE ESECUTIVA<br />

17.1. Accettazione degli elaborati progettuali<br />

1. L’Appaltatore, accetta, con lla stipula a stipulazione del presente accordo e<br />

relativi singoli Contratti Applicativi ove è prevista la progettazione esecutiva,,<br />

accetta nella loro interezza i progetti defin<strong>it</strong>ivi di RFI degli interventi di cui<br />

all’articolo 2.1., e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata<br />

conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti<br />

trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabil<strong>it</strong>e per tale livello di<br />

progettazione negli artt. da 25 a 34 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.. Dichiara<br />

pertanto di riconoscere ciascun progetto defin<strong>it</strong>ivo come perfettamente<br />

sviluppabile in progetto esecutivo, così come perfettamente realizzabili sono i<br />

successivi lavori e di assumere piena e completa responsabil<strong>it</strong>à della loro<br />

esecuzione.<br />

2. Successivamente alla stipulazione perfezionamento di ciascun contratto<br />

applicativo, che prevede la necess<strong>it</strong>à della redazione del progetto esecutivo dei<br />

- 80 -


elativi lavori, RFI darà luogo, con appos<strong>it</strong>o verbale, alla consegna delle<br />

prestazioni progettuali, disponendo che l’Appaltatore a partire dalla data che<br />

verrà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del progetto<br />

esecutivo con le modal<strong>it</strong>à indicate nel presente articolo. La Dalla data indicata<br />

nel verbale cost<strong>it</strong>uirà anche il termine iniziale per la decorrenza del il termine<br />

utile per la redazione del progetto esecutivo di cui al successivo articolo 24.1.<br />

3. Il progetto esecutivo di ogni singolo intervento dovrà essere redatto nel<br />

rispetto:<br />

del presente accordo, dei suoi allegati e dei documenti in esso<br />

richiamati;<br />

del contratto applicativo, dei suoi allegati;<br />

del Progetto Defin<strong>it</strong>ivo.<br />

4. Ciascun progetto esecutivo è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dagli elaborati che saranno precisati<br />

nei rispettivi contratti applicativi, in conform<strong>it</strong>à alle prescrizioni dell’articolo<br />

35 e seguenti del t<strong>it</strong>olo III, capo II, sezione quarta del D.P.R. n. 554/1999 e<br />

s.m.i. e dovrà identificare tutti i particolari arch<strong>it</strong>ettonici e strutturalie degli<br />

interventi da realizzare.<br />

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere tali da consentire di<br />

avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative<br />

all’esecuzione delle opere.<br />

, fermo restando che eEventuali ulteriori maggiori costi, in fase di<br />

realizzazione, rispetto a quelli indicati dall’Appaltatore nel progetto esecutivo<br />

ed approvati da RFIin quella sede dall’Appaltatore, che dovessero derivare per<br />

qual si voglia motivo o ragione, nessuna esclusa od eccettuata, – anche in<br />

conseguenza di eventi imprevedibili o conseguenti a fatti sopravvenuti –<br />

- 81 -


esteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto<br />

dall’articolo 18 del presente accordo per le varianti in corso d’opera.<br />

17.2. Termini di presentazione - Approvazione di cui all’art. 20.4 delle<br />

CGC<br />

1. La consegna del progetto esecutivo a RFI da parte dell’Appaltatore dovrà<br />

essere completata entro il termine di tempo utile stabil<strong>it</strong>o al successivo<br />

articolo 24.1. a decorrere dalla data di consegna delle relative prestazioni. Per<br />

ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore<br />

incorrerà nella penale di cui all’articolo 25.2.c.<br />

2. RFI comunicherà gli es<strong>it</strong>i della verifica degli elaborati del progetto<br />

esecutivo delle opere di cui al precedente comma 1. entro 20 (venti) giorni<br />

decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi; il suddetto<br />

termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra le eventuali<br />

osservazioni e/o richieste di integrazione al progetto formulate da RFI e<br />

l’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore da effettuarsi entro 20<br />

(venti) giorni dal ricevimento delle suddette prescrizioni e/o richieste di<br />

integrazione. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo sull’integrale adempimento<br />

dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazione si applicherà la<br />

penale di cui all’articolo 25.2.d.<br />

3. Il PE non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello<br />

defin<strong>it</strong>ivo, ad eccezione di quelle disposte dal Comm<strong>it</strong>tente o derivanti da<br />

modifiche alle normative.<br />

4. L’approvazione da parte di RFI, dovrà risultare da atto scr<strong>it</strong>to.<br />

- 82 -


17.3. Modal<strong>it</strong>à di presentazione del progetto<br />

1. Tutti gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati a RFI<br />

sia su supporto cartaceo, in numero di 5 (cinque) copie deb<strong>it</strong>amente firmati<br />

dal professionista formalmente responsabile della sua redazione, che su<br />

supporto informatico (CD-ROM).<br />

2. Gli elaborati descr<strong>it</strong>tivi e tecnico-economici dovranno essere redatti su fogli<br />

di formato UNI A4. Solo in caso di necess<strong>it</strong>à e se accettato da RFI saranno<br />

ammessi fogli di formato UNI A3. Gli elaborati anzidetti dovranno essere<br />

forn<strong>it</strong>i anche su CD mediante software MS Office 2000.<br />

3. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su fogli di formato UNI A1.<br />

Solo in caso di necess<strong>it</strong>à e se accettato da RFI saranno ammessi fogli di<br />

formato UNI A0. Gli stessi dovranno inoltre essere forn<strong>it</strong>i su CD in formato<br />

elettronico tram<strong>it</strong>e AUTOCAD 2006 con le necessarie indicazioni per la<br />

stampa.<br />

4. Consegu<strong>it</strong>a l’approvazione finale del progetto, l’Appaltatore dovrà fornire<br />

gli elaborati di progetto, oltre che nelle forme sopra descr<strong>it</strong>te, anche in<br />

formato elettronico non modificabile (dwf, pdf o tif).<br />

17.4. Variazioni progettuali<br />

1. L’Appaltatore, in presenza di errori od omissioni del progetto defin<strong>it</strong>ivo o<br />

ricorrendo una delle ipotesi di cui all’articolo 132 c.1, lett. a), b) e c) del D.Lgs.<br />

163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle presenti prescrizioni ed entro i termini di<br />

cui all’articolo 24.1, potrà sottoporre a RFI le variazioni da apportare al<br />

progetto esecutivo rispetto a quello defin<strong>it</strong>ivo, che potranno essere<br />

discrezionalmente valutate ed approvate da RFI qualora r<strong>it</strong>enute necessarie<br />

e/o opportune e/o utili. L’Appaltatore non potrà accampare pretesa alcuna<br />

- 83 -


in caso di mancata approvazione delle suddette variazioni.<br />

E’ in facoltà a Ferrovie ordinare variazioni al progetto defin<strong>it</strong>ivo in<br />

conform<strong>it</strong>à a quanto previsto dall’ art. 20.3 delle CGC., r<strong>it</strong>enute necessarie<br />

e/o opportune e/o utili.<br />

.<br />

2. Ai fini della verifica dell’eventuale superamento, per effetto delle variazioni<br />

progettuali, dell’importo dell’intervento considerato, si procederà con perizia<br />

differenziale lim<strong>it</strong>ata alle sole opere interessate alle variazioni stesse. In dette<br />

perizie differenziali, sia per i lavori previsti dalle variazioni sia per quelli non<br />

più da eseguire in dipendenza di esse, saranno applicati i prezzi di tariffa<br />

contrattuale del precedente art. 6.4 o lim<strong>it</strong>atamente ai nuovi lavori da eseguire<br />

- gli eventuali nuovi prezzi determinati con i cr<strong>it</strong>eri di cui all’art. 37 delle CGC.<br />

3. RFI procederà all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che<br />

hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento degli eventuali<br />

nuovi prezzi secondo quanto previsto dall’art. 36 delle CGC.<br />

4. RFI avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le<br />

modifiche r<strong>it</strong>enute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e<br />

spese dell’Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretese di indennizzi o<br />

rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento delle penal<strong>it</strong>à contrattualmente<br />

previste, per eventuali conseguenti eventuali intralci o r<strong>it</strong>ardi sullo sviluppo<br />

dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal<br />

pagamento delle penal<strong>it</strong>à contrattualmente previste.<br />

5. Secondo quanto previsto dall’art. 20.6 delle CGC, Qqualora il progetto<br />

esecutivo redatto dall’Appaltatore non sia r<strong>it</strong>enuto mer<strong>it</strong>evole di<br />

approvazione, RFI procederà alla risoluzione dell’accordo l’accordo è risolto<br />

- 84 -


pper inadempimento dell’Appaltatore.<br />

6. Il PE redatto dall’Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà<br />

esclusiva di RFI, senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun dir<strong>it</strong>to su di<br />

esso, r<strong>it</strong>enuto compreso e compensato nei prezzi di tariffa contrattuale l’onere<br />

del compenso relativo allo sviluppo della progettazione esecutiva stessa, in<br />

conform<strong>it</strong>à a quanto previsto nel presente accordo.<br />

7. Il termine per la consegna dei lavori di cui all’art. 20.4 delle CGC decorre<br />

dalla data di approvazione da parte di RFI del progetto esecutivo.<br />

8. L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descr<strong>it</strong>te<br />

negli elaborati di progetto esecutivo se non avrà ricevuto in rest<strong>it</strong>uzione gli<br />

elaborati stessi approvati da RFI con apposto il timbro “VALIDO PER LA<br />

COSTRUZIONE”.<br />

9. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro<br />

“VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata da<br />

RFI e non potranno essere esegu<strong>it</strong>e opere difformi da tale progetto.<br />

10. Fermo il disposto dell’art. 20.4 delle CGC, l’approvazione da parte di RFI<br />

di qualsiasi elaborato redatto dall’Appaltatore non esime quest’ultimo dalle<br />

proprie responsabil<strong>it</strong>à in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel<br />

rispetto del progetto esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza delle<br />

stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conform<strong>it</strong>à alle normative<br />

vigenti.<br />

Si intendono compresi e compensati, nei prezzi di tariffa di cui al precedente<br />

articolo 6.4, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste nelle tariffe<br />

professionali, comunque occorrenti per la progettazione esecutiva, ivi<br />

- 85 -


comprese le variazioni progettuali nei lim<strong>it</strong>i di cui al presente accordo, nonché<br />

gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative,<br />

le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto<br />

nel presente articolo, ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali<br />

varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso d’opera di cui<br />

all’articolo 18.<br />

11. L’Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all’art.<br />

22.9, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero,<br />

rispetto allo sviluppo dei lavori, dall’intempestiva redazione degli elaborati<br />

progettuali posti a suo carico dal presente accordo e rispettivo contratto<br />

applicativo.<br />

12. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione di RFI, è tenuto ad<br />

effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per<br />

adeguare le opere e/o gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in<br />

qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e seguenti delle CGC,<br />

nel caso siano riscontrate difform<strong>it</strong>à delle opere, rispetto a quanto prescr<strong>it</strong>to<br />

dagli elaborati mun<strong>it</strong>i del timbro VALIDO PER LA COSTRUZIONE, dagli<br />

ordini di servizio o dai cap<strong>it</strong>olati.<br />

17.5. Disegni “as-built” (“come costru<strong>it</strong>o”)<br />

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a RFI gli elaborati as-built di tutte le<br />

opere realizzate, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista<br />

dell’ultimo SAL relativa alla singola opera realizzata.<br />

2. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione del Progetto “as built”<br />

redatto secondo le modal<strong>it</strong>à anzidette, sarà applicata la penale indicata al<br />

successivo art. 25.2.e, da contabilizzare sul primo SAL utile.<br />

- 86 -


3. Gli elaborati as-built dovranno essere vistati dalla Direzione Lavori per<br />

verifica di rispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.<br />

4. RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente<br />

articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e di tutte le loro parti<br />

per tutte le proprie necess<strong>it</strong>à.<br />

5. Detta documentazione deve essere cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da:<br />

- disegni su lucido in originale;<br />

- n. 3 (tre) copie eliografiche dei disegni e n. 3 (tre) copie degli schemi, tabelle<br />

e relazioni di calcolo, ecc., di cui 1 (una) su fondo bianco non piegata;<br />

- n. 1 (una) copia su supporto ottico CD-ROM dei predetti documenti in file<br />

formato origine WP (Word processor), XLS e/o <strong>DI</strong>FOFFICE 2000, DWG<br />

versione 2006 e/o DXF o di tipo indicato dalla Direzione Lavori nonché<br />

copia dei predetti documenti in formato dig<strong>it</strong>ale non modificabile (dwf, pdf o<br />

tif).<br />

6. Gli elaborati sia progettuali che di as-built dovranno essere sottoscr<strong>it</strong>ti dal<br />

progettista per le responsabil<strong>it</strong>à di legge e le specializzazioni richieste e dal<br />

Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’amb<strong>it</strong>o delle<br />

prestazioni previste dal presente accordo.<br />

ARTICOLO 18<br />

VARIANTI IN CORSO D’OPERA - MO<strong>DI</strong>FICHE TECNICHE<br />

18.1. Varianti in corso d’opera dei contratti applicativi<br />

1. Le varianti in corso d’opera dei contratti applicativi potranno essere<br />

ammesse in conform<strong>it</strong>à alla procedura stabil<strong>it</strong>a dagli artt. 36, 37 e 38 delle<br />

Condizione Generali di Contratto.<br />

2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa dei contratti applicativi<br />

- 87 -


comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale lim<strong>it</strong>ata<br />

ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.<br />

3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante<br />

dei contratti applicativi, sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della<br />

variante stessa, saranno applicati i prezzi di tariffa contrattuale di cui al<br />

precedente articolo 6, al netto del ribasso di cui all’art. 5,.3 del presente<br />

accordo ed eventuali concordati nuovi prezzi nel rispetto della normativa.<br />

4. Dopo l’approvazione da parte di RFI di ciascuna variante si darà atto, con<br />

verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni<br />

apportate ai progetti, al “Programma Operativo”, anche agli effetti degli stati<br />

di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 8. Alla redazione del<br />

verbale stesso resterà subordinato l’inizio dei lavori in variante.<br />

5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate<br />

algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale<br />

dei contratti applicativi risultante dall’approvazione del progetto esecutivo,<br />

detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo corrisposto<br />

all’Appaltatore.<br />

6. Qualora la variante dei contratti applicativi derivi da errori od omissioni<br />

progettuali imputabili all’Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all’onere<br />

della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il r<strong>it</strong>ardo<br />

nell’ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni sub<strong>it</strong>i da RFI.<br />

18.2. Modifiche tecniche in corso d’opera<br />

1. L’Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche tecniche ai contratti<br />

applicativi disposte dal DL anche successivamente al benestare ai progetti<br />

esecutivi di dettaglio.<br />

- 88 -


2. Si intendono per Modifiche Tecniche unicamente gli interventi disposti dal<br />

DL per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 510% delle<br />

singole Categorie di Lavoro dell’appaltoe, che non comportino un aumento<br />

dell’importo del Contratto. Dette categorie, intese come raggruppamenti di<br />

lavorazioni omogenee, sono defin<strong>it</strong>e, ai soli fini delle valutazioni di cui all’art.<br />

36.5 delle CGC, in appos<strong>it</strong>o allegato a ciascun contratto applicativo<br />

“Categorie di Lavoro”.<br />

3. L’importo complessivo delle Modifiche Tecniche dei contratti applicativi<br />

riguardanti le diverse categorie di lavoro non dovrà comportare un conguaglio<br />

pos<strong>it</strong>ivo. La somma delle variazioni, non potrà essere pos<strong>it</strong>iva, a meno che in<br />

altre opere della stessa categoria non si accerti il verificarsi di un conguaglio<br />

negativo di importo pari o superiore. Eventuali conguagli negativi<br />

comporteranno conseguenti detrazioni in sede di liquidazione finale, fermo<br />

restando il rispetto del lim<strong>it</strong>e di un quinto dell’importo dell’appalto Contratto<br />

di cui all’art. 38 delle CGC.<br />

4. L’Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi<br />

elaborati modificati, con:<br />

- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descr<strong>it</strong>te le modifiche<br />

apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e<br />

quant’altro necessario con riferimento alle disposizioni di RFI;<br />

- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere<br />

applicando alle quant<strong>it</strong>à i prezzi di tariffa contrattuale o gli eventuali nuovi<br />

prezzi determinati con i cr<strong>it</strong>eri di cui all’art. 37delle CGC, recanti anche<br />

l’indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra defin<strong>it</strong>e.<br />

ARTICOLO 19<br />

- 89 -


CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI PROVVISORIE -<br />

CANTIERE<br />

1. Ferrovie provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le<br />

aree di sua proprietà interessate dalla realizzazione degli interventi oggetto di<br />

ciascun contatto applicativo emesso in dipendenza del presente accordo.<br />

2. Le occupazioni e le serv<strong>it</strong>ù temporanee, necessarie per l’esecuzione dei<br />

lavori e per ulteriori necess<strong>it</strong>à di cantiere, per le strade di servizio, o per<br />

depos<strong>it</strong>i, saranno esegu<strong>it</strong>e a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono<br />

comprese e compensate nei prezzi di cui al precedente articolo 6.3.<br />

Conformemente a quanto sopra, qualora il RFI decida nel corso<br />

dell’intervento di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie<br />

per gli usi di cui sopra, saranno addeb<strong>it</strong>ati all’Appaltatore medesimo i relativi<br />

costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti<br />

di aree di proprietà di RFI.<br />

ARTICOLO 20<br />

RISERVE DELL’APPALTATORE<br />

1. A specificazione di quanto previsto nell’art. 35 comma 1 delle CGC, ove<br />

la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva<br />

deve essere formulata a pena di decadenza nel primo atto contabile successivo<br />

all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il<br />

pregiudizio entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti<br />

continuativi stessi.<br />

2. Le riserve dell’Appaltatore relative alla esecuzione dei lavori si<br />

intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione<br />

di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con appos<strong>it</strong>o Ordine di<br />

- 90 -


Servizio, i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul<br />

registro di contabil<strong>it</strong>à, comunicato l’accoglimento totale o parziale delle<br />

richieste oggetto delle riserve.<br />

3. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo<br />

Ordine di Servizio, i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in<br />

particolare sul registro di contabil<strong>it</strong>à, le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.<br />

Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabil<strong>it</strong>à è<br />

inv<strong>it</strong>ato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista<br />

nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.<br />

ARTICOLO 21<br />

<strong>DI</strong>SPOSIZIONI IN MATERIA <strong>DI</strong> <strong>ACCORDO</strong> BONARIO<br />

Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro<br />

la cost<strong>it</strong>uzione della Commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e<br />

s.m.i. è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora Ferrovie,<br />

verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, non<br />

promuova la cost<strong>it</strong>uzione di detta Commissione, la proposta motivata di<br />

accordo bonario sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le<br />

funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione,<br />

acquis<strong>it</strong>a la relazione del Direttore dei Lavori.<br />

ARTICOLO 22<br />

PROGRAMMI LAVORI<br />

1. L’Appaltatore contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo<br />

di ciascun intervento di cui all’articolo 2, comma 1 che lo prevedono e<br />

comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è<br />

tenuto a presentare alle Ferrovie il programma di esecuzione lavori del singolo<br />

- 91 -


intervento.<br />

2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile<br />

previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni<br />

che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai progetti,<br />

da quanto stabil<strong>it</strong>o con il presente contratto e dall’art. 19 delle Condizioni<br />

Generali.<br />

3. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione del suddetto Programma,<br />

sarà applicata la penale stabil<strong>it</strong>a dall’articolo 25.2.f da effettuarsi con il primo<br />

S.A.L. utile.<br />

4. Ferrovie effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi<br />

presentati dall’Appaltatore e ne comunicherà l’es<strong>it</strong>o all’Appaltatore che<br />

provvederà entro 10 (dieci) giorni ad apportare le eventuali modifiche<br />

richieste.<br />

5. In caso di r<strong>it</strong>ardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui<br />

all’art 25.2.f del presente accordo.<br />

6. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei<br />

Lavori, i suddetti Programmi cost<strong>it</strong>uiranno il riferimento da seguire per tutta<br />

la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero<br />

necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.<br />

7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, cost<strong>it</strong>uiranno il nuovo<br />

riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine,<br />

l’Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il programma di<br />

esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento<br />

di ogni attiv<strong>it</strong>à per la determinazione dell’avanzamento mensile.<br />

8. Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un r<strong>it</strong>ardo nello<br />

- 92 -


sviluppo o nell’ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabil<strong>it</strong>i in<br />

ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde non incorrere nelle penali di<br />

cui al successivo articolo 25.1. del presente accordo, dovrà presentare al<br />

Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi<br />

previsti differimenti dei tempi di esecuzione.<br />

9. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero<br />

nel caso in cui esse non siano r<strong>it</strong>enute fondate, il Direttore dei Lavori<br />

applicherà, ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, una trattenuta sul primo stato di<br />

avanzamento utile nella misura dell’1‰ (uno per mille) del singolo stato di<br />

avanzamento per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo.<br />

10. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento<br />

successivi.<br />

11. Ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non<br />

potrà in alcun caso superare la misura del 10% del relativo importo.<br />

12. In caso di recupero totale del r<strong>it</strong>ardo accumulato, l’importo trattenuto a<br />

t<strong>it</strong>olo di penale sarà riaccred<strong>it</strong>ato all’Appaltatore senza interessi.<br />

13. In caso di mancato recupero di eventuali r<strong>it</strong>ardi in cui l’Appaltatore<br />

dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a<br />

penale e defin<strong>it</strong>ivamente incamerati dalle Ferrovie.<br />

23.1. Prove sui materiali<br />

ARTICOLO 23<br />

PROVE E COLLAU<strong>DI</strong> STATICI<br />

1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni<br />

contenute nel presente accordo, nei contratti applicativi e nella<br />

documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove<br />

- 93 -


ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui<br />

al precedente art. 2, comma 1 del presente accordo.<br />

2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di<br />

materiali da sottoporre a prove fisiche - chimiche - meccaniche, nonché<br />

l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si<br />

intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.<br />

3. Tutte le prove le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese<br />

dell’Appaltatore e saranno esegu<strong>it</strong>e dall’Ist<strong>it</strong>uto Sperimentale delle Ferrovie<br />

o, su decisione delle Ferrovie, da laboratori proposti dall’Appaltatore ed<br />

approvati dal Direttore dei Lavori.<br />

4. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di<br />

operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non<br />

ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore<br />

dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui<br />

l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, le Ferrovie potrà richiedere<br />

di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le<br />

opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno<br />

essere esegu<strong>it</strong>e a cura e spese dell’Appaltatore.<br />

5. Il Direttore dei Lavori od i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi<br />

momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai<br />

relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature<br />

ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori dell’Ist<strong>it</strong>uto<br />

Sperimentale delle Ferrovie od altri laboratori autorizzati, a totale carico<br />

dell’Impresa, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni,<br />

tutte le prove integrative che si r<strong>it</strong>erranno opportune, su campioni di rocce<br />

- 94 -


e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di<br />

fin<strong>it</strong>ura (conglomerato b<strong>it</strong>uminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che<br />

l’Appaltatore è tenuto a far eseguire.<br />

23.2. Collaudi statici<br />

1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse<br />

dovranno essere esegu<strong>it</strong>e nel rispetto delle normative vigenti ed alle<br />

indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.<br />

2. Ai sensi dell’articolo 57 delle Condizioni Generali, la nomina<br />

dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei requis<strong>it</strong>i previsti dalla normativa<br />

vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura della Ferrovie mentre<br />

le relative spese, compreso l’onorario professionale, saranno a carico<br />

dell’Appaltatore.<br />

La scelta dell’ingegnere collaudatore avverrà secondo quanto stabil<strong>it</strong>o dalla<br />

Comunicazione Operativa n. 248/RFI del 25 giugno 2008 relativa alla<br />

“Procedura per l’affidamento di incarichi di collaudo tecnico-<br />

amministrativo e statico”.<br />

3. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate,<br />

con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Impresa<br />

verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile<br />

tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.<br />

4. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a<br />

sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea<br />

documentazione da cui dovrà risultare le quant<strong>it</strong>à e il tipo di<br />

apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modal<strong>it</strong>à di<br />

esecuzione delle prove stesse.<br />

- 95 -


5. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il<br />

collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescr<strong>it</strong>te dalle specifiche<br />

tecniche e dai documenti di progetto esecutivo di ogni intervento ed<br />

eventualmente richieste dalle Ferrovie, così come quelle previste dalle leggi<br />

vigenti, saranno a cura e spese dell’Appaltatore e s’intendono compresi e<br />

compensati dai prezzi contrattuali.<br />

ARTICOLO 24<br />

CONSEGNA DEI LAVORI TERMINI UTILI DEGLI<br />

INTERVENTI PROROGHE<br />

1. Il termine utile per la redazione della progettazione esecutiva di ogni<br />

singolo intervento, decorrente dalla data indicata nel verbale di avvio delle<br />

prestazioni di cui all’articolo 17.2, é di giorni 30 (trenta), naturali consecutivi.<br />

2. per memoria.<br />

3. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori degli interventi, saranno<br />

stabil<strong>it</strong>i, per ciascun contratto applicativo, sulla base della formula appresso<br />

indicata, in cui T indica il termine utile, I indica l’importo dei lavori ordinati;<br />

le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’un<strong>it</strong>à:<br />

T = giorni 20 + I/5001.000,00<br />

4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi le parti hanno<br />

considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole nonché<br />

quanto stabil<strong>it</strong>o al precedente art. 2 comma 7.<br />

5. Ferrovie si riserva, comunque, la facoltà di ridurre fino alla metà i termini di<br />

esecuzione come sopra determinati, senza che ciò dia t<strong>it</strong>olo all’Appaltatore<br />

per alcuna pretesa economica o di proroga.<br />

6. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, fatto salvo quanto<br />

- 96 -


previsto dall’art. 26 comma 4 delle CGC.<br />

ARTICOLO 25<br />

PENALI<br />

1. Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione degli interventi richiesti<br />

con ciascun contratto applicativo - salva la facoltà di Ferrovie di risolvere il<br />

contratto stesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del presente accordo e<br />

degli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali, e di richiedere il risarcimento<br />

del maggior danno sub<strong>it</strong>o – l’Appaltatore incorrerà nelle penal<strong>it</strong>à pari allo<br />

0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo lavori ordinati a fronte di<br />

contratto applicativo, per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo rispetto al termine di<br />

ultimazione di ciascun intervento.<br />

2. L’Appaltatore inoltre, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni<br />

contrattuali ulteriori ove è prevista l’applicazione di penali incorrerà nelle<br />

sanzioni appresso stabil<strong>it</strong>e, per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo rispetto alla scadenza<br />

contrattualmente indicata:<br />

a) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione della documentazione<br />

attinente la sicurezza oltre il termine di cui all’articolo 13.9.: 0,1‰ (zero<br />

virgola uno per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto<br />

applicativo;<br />

b) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella rest<strong>it</strong>uzione del materiale tolto d’opera<br />

oltre il termine stabil<strong>it</strong>o all’articolo 14.1: 0,5‰ (zero virgola cinque per<br />

mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo;<br />

c) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella consegna dei progetti esecutivi degli<br />

interventi, oltre il termine di cui all’articolo 17.2.1.: 0,5‰ (zero virgola<br />

cinque per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo;<br />

- 97 -


d) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella consegna dei progetti esecutivi adeguati<br />

alle richieste di RFI, oltre il termine di cui all’articolo 17.2.2.: 0,5‰ (zero<br />

virgola cinque per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto<br />

applicativo;<br />

e) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella consegna dei progetti “as-built”, oltre il<br />

termine di cui all’articolo 17.5.1.: 0,5‰ (zero virgola cinque per mille)<br />

dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo;<br />

f) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo per la presentazione del Programma esecutivo o<br />

nella presentazione del Programma esecutivo modificato a segu<strong>it</strong>o della<br />

verifica di Ferrovie, oltre i termini previsti rispettivamente artt. 22.1.,<br />

22.4.: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo lavori di ogni singolo<br />

contratto applicativo;<br />

g) Per la mancata osservanza di ciascuno degli adempimenti considerati dagli<br />

art. n. 7, n. 8 e n. 9 del Cap<strong>it</strong>olato speciale per la sicurezza del lavoro nei<br />

contratti di appalto, d’opera o di somministrazione: 0,3‰ (zero virgola tre<br />

per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo.<br />

3. Per l’inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni previste dal<br />

“Cap<strong>it</strong>olato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori<br />

all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (all. n 2),<br />

accertata dal Direttore dei Lavori e notificata all’Appaltatore mediante<br />

comunicazione scr<strong>it</strong>ta, così come per i r<strong>it</strong>ardi nell’adempimento agli eventuali<br />

altri specifici obblighi indicati nel presente contratto, l’Appaltatore dovrà ogni<br />

volta corrispondere le penali previste nel Cap<strong>it</strong>olato stesso.<br />

4. Per ogni ora di r<strong>it</strong>ardo rispetto ai lim<strong>it</strong>i temporali per gli interventi di<br />

pronto intervento di cui all’art. 16 punto F. del presente accordo, sarà<br />

- 98 -


applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) non rimborsabile, da<br />

trattenersi direttamente in occasione della s<strong>it</strong>uazione provvisoria successiva<br />

alla contestazione, anche di contratto applicativo diverso da quello per il quale<br />

la contestazione è stata fatta.<br />

4.5. Tutte le penali previste nel presente accordo, per r<strong>it</strong>ardato<br />

adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore sono distinte e<br />

cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 10% dell’importo di ogni<br />

singolo intervento cui le stesse si riferiscono.<br />

5.6. In ogni caso, l’applicazione dellea penalie non esclude la facoltà di RFI<br />

di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior<br />

danno sopportato da RFI, che, comunque, non può esorb<strong>it</strong>are l’importo del<br />

contratto stesso.<br />

6.7. Le penali saranno applicate deducendo il relativo importo dai<br />

corrispettivi dovuti all’Appaltatore.<br />

ARTICOLO 26<br />

ULTIMAZIONE DEI LAVORI<br />

1. Dell’avvenuta esecuzione deglii ciascun interventio disposti da ciascun<br />

Contratto Applicativo, si darà atto mediante appos<strong>it</strong>o verbale di ultimazione<br />

lavori.<br />

2. Entro 10 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto<br />

in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante “verbale di<br />

ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati<br />

in forza di questo accordo.<br />

ARTICOLO 26 bis<br />

ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA<br />

- 99 -


RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna<br />

l’opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell’art. 48.6 delle<br />

CGC.<br />

ARTICOLO 27<br />

CONTO FINALE<br />

Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun<br />

contratto applicativo, nei termini e con le modal<strong>it</strong>à di cui all’art. 47 c. 1 delle<br />

CGC.<br />

ARTICOLO 28<br />

VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE<br />

1. La verifica della regolare esecuzione tecnico-amministrativa dei lavori<br />

relativi a ciascun contratto applicativo dovrà essere compiuta nei entro i<br />

termini previsti nei singoli contratti, e comunque non oltre tre stabil<strong>it</strong>i nell’art.<br />

48 comma 1 delle CGC, mesi dalla data dei verbali di ultimazione, salvo che si<br />

tratti di lavori di impermeabilizzazione, per i quali la verifica non potrà<br />

comunque essere effettuata prima che siano trascorsi 120 giorni ricadenti nel<br />

periodo 1° ottobre-30 aprile. In quest’ultimo caso Iil termine stabil<strong>it</strong>o nell’art.<br />

48 comma 1 delle CGCnel Contratto Applicativo rimane sospeso sino a<br />

quando non siano maturati i 120 giorni di cui sopra.<br />

2. La domanda dell’Appaltatore di accertamento dell’ultimazione di ciascun<br />

intervento esegu<strong>it</strong>o in dipendenza del presente accordo dovrà pervenire al<br />

Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine utile fissato per<br />

l’ultimazione dei lavori stessi.<br />

3. La verifica è effettuata dal Direttore dei lavori con le modal<strong>it</strong>à previste<br />

dagli artt. 48 e seguenti delle CGC.<br />

- 100 -


4. In caso di es<strong>it</strong>o negativo della verifica, l’Appaltatore dovrà provvedere ad<br />

eliminare i vizi e difetti riscontrati entro il termine fissato dal Direttore dei<br />

lavori.<br />

5. Collaudo finale. Entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del<br />

certificato di regolare esecuzione/collaudo dell’ultimo Contratto<br />

Applicativo, si procederà all’emissione di un certificato riepilogativo dei<br />

certificati di regolare esecuzione/collaudi dell’intero <strong>ACCORDO</strong>.<br />

ARTICOLO 29<br />

GARANZIE<br />

1. I termini concessi a Ferrovie per avvalersi della garanzia stabil<strong>it</strong>i dall’art.<br />

59.4 delle CGC decorrono, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo,<br />

dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione<br />

ovvero di collaudo.<br />

2. L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia,<br />

potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi difform<strong>it</strong>à e difetti<br />

contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla<br />

data all’uopo fissatagli da Ferrovie o, qualora la verifica si protraesse per più<br />

giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.<br />

3. Fermo il disposto dell’art. 59.3, l’Appaltatore è tenuto a garantire il buon<br />

funzionamento del materiale forn<strong>it</strong>o per la durata di due anni a decorrere dalla<br />

data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del<br />

certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.<br />

4. In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali,<br />

l’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale<br />

suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per RFI.<br />

- 101 -


ARTICOLO 30<br />

CONTROVERSIE<br />

1. Il Foro delle controversie di cui all’art. 64 delle Condizioni Generali è<br />

quello ove ha sede la Struttura Organizzativa Legale di Ferrovie<br />

terr<strong>it</strong>orialmente competente per l’appalto oggetto del presente contratto, vale<br />

a dire il Foro di MilanoPalermo.<br />

ARTICOLO 31<br />

DOMICILIO<br />

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio<br />

domicilio in ____________________, Via _________________________<br />

n. ______, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si<br />

intenderà trasfer<strong>it</strong>o presso il Municipio di _____________, salva<br />

l’applicazione dell’art 4.3 delle Condizioni Generali. L’Appaltatore dichiara<br />

che il proprio domicilio fiscale è in ______________________, Via<br />

____________________________ n. __ e che gli sono stati attribu<strong>it</strong>i il<br />

Codice Fiscale n. _____________ e la Part<strong>it</strong>a I.V.A. n.<br />

_____________________________.<br />

2. Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria<br />

Italiana Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma -<br />

Piazza della Croce Rossa n. 1 (c.a.p. 00161), la Part<strong>it</strong>a I.V.A. n. 01008081000 e<br />

il Codice Fiscale n. 01585570581.<br />

ARTICOLO 32<br />

RISOLUZIONE DELL’<strong>ACCORDO</strong> PER GRAVI<br />

INADEMPIMENTI<br />

E IRREGOLARITÀ<br />

- 102 -


1. Ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle<br />

Condizioni Generali, cost<strong>it</strong>uisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi<br />

dell’art. 1456 codice civile anche il r<strong>it</strong>ardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei<br />

lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida<br />

ai sensi dell’art. 33 delle Condizioni Generali e sempre che l’Appaltatore non<br />

si sia adeguato alle disposizioni di Ferrovie entro un termine non inferiore ai<br />

quindici giorni.<br />

2. Ferrovie ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti<br />

comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle<br />

obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative<br />

previste dal presente accordo e la mancata approvazione del progetto<br />

esecutivo anche di un singolo intervento, tali da compromettere la buona<br />

riusc<strong>it</strong>a dei lavori, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente<br />

ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida ai sensi dell’articolo<br />

33 delle Condizioni Generali e sempre che l’Appaltatore non abbia forn<strong>it</strong>o nel<br />

termine assegnatogli idonee giustificazioni. Ferrovie ha facoltà, altresì, di<br />

procedere alla risoluzione del contratto:<br />

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un<br />

provvedimento defin<strong>it</strong>ivo che dispone l’applicazione di una o più misure di<br />

prevenzione di cui agli artt. 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1964 n. 575;<br />

b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca<br />

dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o<br />

dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gest<strong>it</strong>o<br />

dall’Osservatorio dei contratti pubblici;<br />

c) qualora si verifichi l’inadempimento di cui al precedente art. 12 punto 15.<br />

- 103 -


3. Nei casi di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo la risoluzione si verifica<br />

di dir<strong>it</strong>to, nel momento in cui Ferrovie abbia dichiarato all’Appaltatore, a<br />

mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola<br />

risolutiva.<br />

ARTICOLO 33<br />

RECESSO<br />

1. RFI si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 62 delle C.G.C., la<br />

facoltà di recedere dal presente <strong>ACCORDO</strong> in qualsiasi momento per<br />

sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.<br />

1.2. Nel caso in cui Ferrovie si avvalga della facoltà di recesso di cui all’articolo<br />

62 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto<br />

di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione dei<br />

contratti applicativi in corso di adempimento.<br />

3. Il recesso potrà essere eserc<strong>it</strong>ato per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio<br />

delle comunicazioni o informazioni di cui al D. lgs. 490/1994 e successive<br />

modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato<br />

guadagno di cui all’articolo 62, comma 5, delle Condizioni Generali.<br />

ARTICOLO 34<br />

TRASPARENZA DEI PREZZI – AU<strong>DI</strong>TING<br />

Trasparenza dei prezzi<br />

1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:<br />

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la<br />

conclusione del presente accordo;<br />

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,<br />

direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri<br />

- 104 -


corrispettivi a t<strong>it</strong>olo di intermediazione o simili e comunque volte a<br />

facil<strong>it</strong>are la conclusione dell’accordo stesso;<br />

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun t<strong>it</strong>olo, somme finalizzate a<br />

facil<strong>it</strong>are e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del<br />

presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere<br />

azioni comunque volte agli stessi fini.<br />

2. Nel caso in cui risulti non conforme al vero anche una sola delle<br />

dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero l’Appaltatore non<br />

rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente<br />

accordo, lo stesso s’intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti<br />

dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà<br />

conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla<br />

risoluzione.<br />

Aud<strong>it</strong>ing<br />

3. L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabil<strong>it</strong>à separata di quanto attiene<br />

al presente accordo, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni<br />

momento idonee verifiche da parte di RFI e/o da soggetto terzo da queste<br />

incaricato.<br />

4. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione delle Ferrovie o del soggetto<br />

da questo incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie<br />

scr<strong>it</strong>ture contabili ed a facil<strong>it</strong>are in ogni ragionevole misura l’espletamento<br />

delle verifiche di cui sopra.<br />

ARTICOLO 35<br />

IMPEGNO <strong>DI</strong> RISERVATEZZA<br />

1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun<br />

- 105 -


modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le<br />

informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature,<br />

apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione da<br />

RFI o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione<br />

dell’accordo stesso.<br />

2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata<br />

dell’esecuzione dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,<br />

fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso è venuto a<br />

conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.<br />

3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti di RFI dell’esatta<br />

osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli<br />

ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.<br />

4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a<br />

risarcire a RFI tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.<br />

5. È fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare<br />

pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o<br />

avrà compiute.<br />

6. È pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da<br />

terzi, cap<strong>it</strong>olati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili<br />

o planimetrie che appartengano a RFI senza prima averne ottenuto il<br />

benestare scr<strong>it</strong>to, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di RFI,<br />

tranne che per le necess<strong>it</strong>à derivanti dall’esecuzione delle prestazioni assunte.<br />

ARTICOLO 36<br />

CO<strong>DI</strong>CE ETICO<br />

L’Appaltatore attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo<br />

- 106 -


Ferrovie dello Stato pubblicato sul s<strong>it</strong>o internet www.ferroviedellostato.<strong>it</strong>.<br />

L’Appaltatore dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna -anche<br />

per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ai sensi<br />

e per gli effetti dell’art. 1381 del codice civile- ad attenersi rigorosamente ai<br />

principi ivi contenuti.<br />

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di Ferrovie risolvere<br />

di dir<strong>it</strong>to il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,<br />

mediante dichiarazione unilaterale di Ferrovie medesima, da eseguirsi con<br />

lettera raccomandata A.R., fatto salvo, in ogni caso, il dir<strong>it</strong>to al risarcimento<br />

dei danni sub<strong>it</strong>i.<br />

ARTICOLO 37<br />

TRATTAMENTO DATI PERSONALI<br />

1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003<br />

n. 196, per se e per tutti i subappaltari e/o sub contraenti facendone esplic<strong>it</strong>o<br />

riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal<br />

medesimo forn<strong>it</strong>i nell’amb<strong>it</strong>o delle attiv<strong>it</strong>à di Ferrovie, nel rispetto della<br />

suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attiv<strong>it</strong>à di<br />

Ferrovie sulla base delle informazioni di segu<strong>it</strong>o riportate.<br />

2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del c<strong>it</strong>ato decreto,<br />

s’i intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,<br />

elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,<br />

interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e<br />

distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.<br />

3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per final<strong>it</strong>à<br />

ist<strong>it</strong>uzionali, connesse o strumentali all’attiv<strong>it</strong>à di Ferrovie per le quali si<br />

- 107 -


indicano a t<strong>it</strong>olo esemplificativo e non esaustivo:<br />

• dare esecuzione ad obblighi di legge;<br />

• per esigenze di tipo operativo e gestionale;<br />

• per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;<br />

• per dare esecuzione a prestazioni convenute.<br />

4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la<br />

sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e<br />

trasmettere i dati stessi.<br />

La modal<strong>it</strong>à di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di<br />

strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri<br />

soggetti, in base a cr<strong>it</strong>eri qual<strong>it</strong>ativi, quant<strong>it</strong>ativi e temporali ricorrenti o<br />

defin<strong>it</strong>i di volta in volta.<br />

5. L’Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti,<br />

potranno essere eserc<strong>it</strong>ati i dir<strong>it</strong>ti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30<br />

giugno 2003 n. 196 come di segu<strong>it</strong>o riportati:<br />

- dir<strong>it</strong>to di conoscere, mediante accesso gratu<strong>it</strong>o, l’esistenza di trattamenti di<br />

dati che possono riguardarlo;<br />

- dir<strong>it</strong>to di essere informato circa i dati del t<strong>it</strong>olare e circa le final<strong>it</strong>à e le<br />

modal<strong>it</strong>à del trattamento;<br />

- dir<strong>it</strong>to di ottenere senza r<strong>it</strong>ardo, a cura del t<strong>it</strong>olare, ogni informazione<br />

riguardante i dati oggetto di trattamento;<br />

- dir<strong>it</strong>to di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,<br />

- dir<strong>it</strong>to alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco<br />

dei dati trattati in violazione di legge;<br />

- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica,<br />

- 108 -


integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere,<br />

sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi,<br />

eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un<br />

impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dir<strong>it</strong>to tutelato;<br />

- opporsi, in tutto o in parte, per motivi leg<strong>it</strong>timi, al trattamento dei dati<br />

personali che lo riguardano.<br />

ARTICOLO 38<br />

ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE<br />

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo i documenti<br />

appresso elencati, pur quando essi non siano allegati al presente atto, in<br />

quanto l’Appaltatore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso<br />

piena ed approfond<strong>it</strong>a conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di<br />

essi:<br />

a) Presente accordo;<br />

b) Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forn<strong>it</strong>ure<br />

in opera delle “Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”; approvate dal<br />

Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato, approvate dal<br />

Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. in data 26<br />

novembre 2008 ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 125/AD del<br />

15 aprile 2009, registrate in data 08 maggio 2009 al n. 3889 presso<br />

l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 Collatino;<br />

c) Tariffe dei Prezzi, complete di prescrizioni tecniche ed esecutive, indicate<br />

all’articolo 6.3. (Corrispettivi);<br />

d) Dichiarazione dell’Appaltatore annessa al presente accordo, rilasciata ai<br />

- 109 -


sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (all.<br />

n. 1);<br />

e) Cap<strong>it</strong>olato speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per<br />

lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici (all. n.<br />

2);<br />

f) Cap<strong>it</strong>olato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto,<br />

d’opera o di somministrazione (all. n. 3);<br />

g) Elenco delle indicazioni da inserire nell’istanza per l’autorizzazione al<br />

subappalto e dei documenti da allegare alla stessa ed altre prescrizioni in<br />

mer<strong>it</strong>o (all. n. 4);<br />

h) Procedura Operativa n. RFI DPO/SLA SIGS P 14 “Procedura per la<br />

sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili” (all. n. 5);<br />

i) Procedura Operativa n. RFI DPO SLA SIGS P 08 “Infortuni a personale<br />

di imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati da RETE<br />

FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.” (all. n. 6);<br />

j) Procedura Operativa n. RFI DPO/SLA SIGS P 01 “Gestione dei Rifiuti”<br />

nella sua revisione corrente (all. n. 7);<br />

k) Modello VR.02 Verbale di Rest<strong>it</strong>uzione dei materiali tolti d’opera (all. n.<br />

8).<br />

l) Cartina delle aree e dei luoghi interessanti l’appalto (all. n. 9).<br />

Ed inoltre:<br />

m) Cap<strong>it</strong>olato Generale Tecnico d’Appalto delle opere che si eseguono<br />

dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, approvato dal Consiglio<br />

di Amministrazione nella seduta del 12 febbraio 1914, depos<strong>it</strong>ato presso<br />

l’Ufficio Contratti della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con<br />

- 110 -


Atto pubblico 22/3/1914, n. 13 di repertorio, registrato a Roma il 24<br />

stesso mese al n.7596 del Reg. 349, Atti Pubblici;<br />

n) Istruzione per la Protezione dei Cantieri (edizione 1986) e successive<br />

modifiche;<br />

o) Istruzione n. 40/b del 01.03.1982 del Servizio Lavori e Costruzioni di<br />

Ferrovie “Prove sui materiali - Prelievo, confezionamento, individuazione<br />

e spedizione dei campioni all’Ist<strong>it</strong>uto Sperimentale” e successivi<br />

aggiornamenti;<br />

p) Condizioni tecniche, metodologie anal<strong>it</strong>iche, prove tecnologiche dei<br />

prodotti vernicianti della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;<br />

Circolare n. 181/4.7 in data 02.07.1969 del Servizio Lavori e Costruzioni<br />

di Ferrovie “Norme riguardanti i manti impermeabili per ponti, viadotti e<br />

sottovia”;<br />

q) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/D del 25/07/2000<br />

della Divisione Infrastruttura “Istruzione tecnica per la progettazione e<br />

l’esecuzione di impalcati ferroviari a travi in ferro a doppio T incorporate<br />

nel calcestruzzo”;<br />

r) ISTRUZIONE TECNICA N. 44/E del 14/03/2002 di INGEGNERIA<br />

CIVILE - PONTI “ISTRUZIONE TECNICA PER IL CALCOLO,<br />

L’ESECUZIONE IL COLLAUDO E LA POSA IN OPERA DEI<br />

<strong>DI</strong>SPOSITIVI <strong>DI</strong> VINCOLO E DEI COPRIGIUNTI NEGLI<br />

IMPALCATI FERROVIARI E NEI CAVALCAVIA”;<br />

s) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/M del 10/04/2000<br />

della Divisione Infrastruttura “SPECIFICA TECNICA RELATIVA AL<br />

COLLAUDO DEI MATERIALI ED ALLA COSTRUZIONE DELLE<br />

- 111 -


STRUTTURE METALLICHE PER PONTI FERROVIARI E<br />

CAVALCAFERROVIA”;<br />

t) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/S del 20/10/1999<br />

della Divisione Infrastruttura “Saldatura ad arco di strutture destinate ai<br />

ponti ferroviari”;<br />

u) Cap<strong>it</strong>olato Generale Tecnico delle opere metalliche del 02.10.1908;<br />

v) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/V del marzo 2001<br />

della Divisione Infrastruttura “CICLI <strong>DI</strong> VERNICIATURA PER LA<br />

PROTEZIONE DALLA CORROSIONE <strong>DI</strong> OPERE METALLICHE<br />

NUOVE E PER LA MANUTENZIONE <strong>DI</strong> QUELLE ESISTENTI”;<br />

w) Istruzione n. 44/b di Ferrovie “Istruzioni tecniche per manufatti sotto<br />

binario da costruire in zona sismica”, testo approvato dal Consiglio<br />

Superiore dei Lavori Pubblici con voto dell’Assemblea Generale n. 565<br />

del 16/12/1997;<br />

x) Disposizioni generali tecniche ed amministrative (edizione 1957 -<br />

aggiornamento 1963) per l’esecuzione e gestione dei lavori di<br />

manutenzione dell’armamento approvate dal Ministro dei Trasporti con<br />

Decreto n. 5360 del 23/06/1965, lim<strong>it</strong>atamente alle disposizioni tecniche<br />

ed all’Art. 27 delle disposizioni amministrative;<br />

y) Istruzione in data 13/01/1997 di Ferrovie - ASA Servizi di Ingegneria<br />

“SOVRACCARICHI PER IL CALCOLO DEI PONTI FERROVIARI -<br />

ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE, L’ESECUZIONE E IL<br />

COLLAUDO”;<br />

z) Disposizione n. 39 del 15/09/2004, Sistema di qualificazione<br />

professionale del personale che svolge attiv<strong>it</strong>à lavorativa nel settore<br />

- 112 -


MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA:<br />

Abil<strong>it</strong>azioni, Accred<strong>it</strong>amento degli istruttori e Mantenimento delle<br />

competenze.<br />

2. Si fa comunque rinvio alle disposizioni del codice civile e di ogni altra<br />

normativa vigente, tra cui si indicano, non esaustivamente, le seguenti fonti:<br />

1) Legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in<br />

conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura<br />

metallica” con successive modifiche ed integrazioni nonché il decreto<br />

applicativo emanato a norma dell’art. 21 della legge stessa, vigente al<br />

momento di esecuzione dell’opera;<br />

2) Legge 2 febbraio 1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con<br />

particolari prescrizioni per le zone sismiche” e successivi decreti di<br />

attuazione;<br />

3) D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 n. 47 “Norme tecniche riguardanti le<br />

indagini sui terreni e sulle rocce, la stabil<strong>it</strong>à dei pendii naturali e delle<br />

scarpate, i cr<strong>it</strong>eri generali e le prescrizioni per la progettazione,<br />

l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere<br />

di fondazione”;<br />

4) Norme e tabelle UNI e CNR;<br />

5) Norme CEI;<br />

6) Circolare Ministero dell’Interno 14.09.1961 n. 91 “Norme di sicurezza per<br />

la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati<br />

ad uso civile”;<br />

7) DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />

lavoro”, e successive modificazioni;<br />

- 113 -


7)DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />

lavoro”, e successive modificazioni;<br />

8) Legge 26.04.1974, n. 191 “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei<br />

servizi e negli impianti gest<strong>it</strong>i dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello<br />

Stato” e successive modificazioni;<br />

9) D.P.R. 01.06.1979 n. 469 “Regolamento di attuazione della Legge<br />

26.04.1974 n. 191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e<br />

negli impianti gest<strong>it</strong>i dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato” e<br />

successive modificazioni;<br />

10) D.P.R. 12.08.1982 n. 802 “Sistema legale di un<strong>it</strong>à di misura” e s.m.i.;<br />

11) Legge 09.01.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico<br />

nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e<br />

dello sviluppo di fonti rinnovabili di energia” e D.P.R. 26.08.1993 n. 412<br />

“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,<br />

l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del<br />

contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4<br />

della Legge 09.01.1991 n. 10;<br />

12) Circolare n. 73 del 29.07.1971 “Servizi Antincendio” Ministero<br />

dell’Interno;<br />

13) D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 “Regolamento per l’esecuzione della Legge<br />

13.07.1966 n. 615 recante provvedimenti contro l’inquinamento<br />

atmosferico”;<br />

14) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.<br />

nonché sua normativa di attuazione compresa, in quanto richiamata<br />

trans<strong>it</strong>oriamente, quella di attuazione del D.Lgs. n. 22/1997;<br />

- 114 -


15) Legge 27.3.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego<br />

dell’amianto”;<br />

16) D.Lgs.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i. “Regolamento concernente<br />

l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della<br />

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in<br />

materia di attiv<strong>it</strong>a' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.<br />

17) D.M. 01.12.1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi<br />

caldi sotto pressione;<br />

18) D.M. LL.PP. 20.11.1987 “Norme tecniche per la progettazione,<br />

esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro<br />

consolidamento”;<br />

19) D.M. LL.PP. 03.12.1987 “Norme tecniche per la progettazione,<br />

esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”;<br />

20) Circolare LL.PP. 16.03.89 n. 31104 “Istruzioni in mer<strong>it</strong>o alle norme<br />

tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni<br />

prefabbricate”;<br />

21) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto<br />

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di<br />

lavoro”;<br />

22) D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per<br />

l’eliminazione della barriere arch<strong>it</strong>ettoniche negli edifici, spazi e servizi<br />

pubblici”;<br />

23) D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;<br />

24) D.M. 12/4/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione<br />

incendi per progettazione,costruzione ed esercizio degli impianti termici<br />

- 115 -


alimentati da combustibili gassosi”;<br />

25) D.M. 14/5/96 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di<br />

bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti<br />

dall’art. 5 c. 1, lett. F), della legge 27/3/92 n. 257”;<br />

26) D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. - Individuazione dei rifiuti non<br />

pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli<br />

artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero ai<br />

corrispondenti nuovi regolamenti attuativi ed esecutivi che saranno<br />

emanati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;<br />

27) D.Lgs. 13 gennaio 2002 “Attuazione della direttiva 199/31/Ce relativa<br />

alle discariche di rifiuti” e s.m.i. e sua normativa di attuazione;<br />

28) DM. Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di<br />

attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina<br />

dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti<br />

ovvero ai corrispondenti nuovi regolamenti attuativi ed esecutivi che<br />

saranno emanati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;<br />

29) Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;<br />

30) DPR 18 novembre 1998, n. 459 - Regolamento recante norme di<br />

esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia<br />

di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;<br />

31) Ambiente 29 novembre 2000 - Cr<strong>it</strong>eri per la predisposizione, da parte<br />

delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle<br />

relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e<br />

abbattimento del rumore;<br />

32) DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori lim<strong>it</strong>e delle<br />

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sorgenti sonore;<br />

33) Legge 15 dicembre 2004, n. 308 - Delega al Governo per il riordino, il<br />

coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e<br />

misure di diretta applicazione;<br />

34) ogni altra norma o disposizione comun<strong>it</strong>aria, statale, regionale,<br />

provinciale, comunale e di altri enti in quanto disciplinante l’esecuzione<br />

delle prestazioni del presente contratto.<br />

Il presente accordo consta di n. ____ (_______) fogli, ciascuno dei quali è<br />

controfirmato dall’Appaltatore e dal dirigente di Rete Ferroviaria Italiana<br />

S.p.A. a ciò delegato.<br />

Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per RFI S.p.A. e l’altro per<br />

l’Agenzia delle Entrate in caso d’uso.<br />

Letto, confermato e sottoscr<strong>it</strong>to.<br />

MilanoPalermo, lì<br />

per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Per l’Appaltatore<br />

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