CONVENZIONE DI ACCORDO QUADRO - Gare.rfi.it - Rfi
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RETE FERROVIARIA ITALIANA – SOCIETA’ PER AZIONI<br />
Gruppo Ferrovie dello Stato<br />
<strong>CONVENZIONE</strong> <strong>DI</strong> <strong>ACCORDO</strong> <strong>QUADRO</strong><br />
LOTTO N. DTP - PA – S.O. TS-PA - ______<br />
per regolare la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei<br />
fabbricati e dei manufatti ferroviari (Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi,<br />
piazzali, pensiline, sottopassaggi, ecc.) nonché altri lavori similari compreso lo<br />
sgombero della neve e del ghiaccio dalle aree esterne aperte al pubblico e/o di<br />
servizio, ricadenti nelle Stazioni e Scali merci di giurisdizione della Direzione<br />
Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo - S.O. Terminali e Servizi ricadenti<br />
nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale della Regione Sicilia. Lotto DTP-TS-PA- _________<br />
FRA<br />
Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni, società con socio unico sog-<br />
getta, a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. 188/2003, alla dire-<br />
zione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., di segu<strong>it</strong>o, per brev<strong>it</strong>à,<br />
Ferrovie o RFI, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, iscr<strong>it</strong>ta al<br />
Registro delle Imprese di Roma Part<strong>it</strong>a I.V.A. n. 01008081000, Codice Fiscale<br />
n. 01585570581, - REA n. 758300, per la quale, giusta qual<strong>it</strong>à confer<strong>it</strong>agli dal<br />
Legale rappresentante di RFI S.p.A. , interviene nel presente atto il sig. ing.<br />
Filippo Angelo Antonio Palazzo, nato a Santa Maria Capua a Vetere (CE) il 6<br />
gennaio 1953, Dirigente, nella qual<strong>it</strong>à di Responsabile della Direzione Terr<strong>it</strong>o-<br />
riale Produzione di Palermo, da una parte<br />
E<br />
- 1 -
l’Impresa ______________________________________, con sede in<br />
______________ n.__, P.I.V.A. _______________, Cod.Fisc.<br />
____________, iscr<strong>it</strong>ta alla CCIAA di _______ al n. _________, di segu<strong>it</strong>o<br />
anche “Appaltatore” o “Impresa”, in persona del<br />
sig. _____________________, nato a ______ il _____, nella sua qual<strong>it</strong>à<br />
di ________________, mun<strong>it</strong>o dei necessari poteri come da<br />
______________________________________<br />
PREMESSO CHE<br />
- la Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo S.O. Terminali e Servizi<br />
ha la necess<strong>it</strong>à di affidare – mediante <strong>ACCORDO</strong> <strong>QUADRO</strong> – la<br />
progettazione e l’esecuzione dei lavori per la manutenzione del fabbricati e<br />
dei manufatti ferroviari (Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi, piazzali, pensiline,<br />
sottopassaggi, ecc.) nonché altri lavori similari ricadenti nelle Stazioni e Scali<br />
Merci di giurisdizione della Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo -<br />
S.O. Terminali e Servizi ricadenti nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale della Regione Sicilia<br />
Lotto. DTP-PA-TS- ___________;<br />
- in relazione ad una plural<strong>it</strong>à d’interventi manutentivi non programmati e di<br />
natura ordinaria ed eccezionale, si r<strong>it</strong>iene necessario pervenire ad un coordi-<br />
namento un<strong>it</strong>ario degli stessi tram<strong>it</strong>e appos<strong>it</strong>o accordo quadro da cui far risul-<br />
tare le condizioni alle quali l’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni<br />
di lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera che di volta in volta gli verranno richieste con<br />
appos<strong>it</strong>i contratti applicativi;<br />
- ai fini suddetti è stata indetta appos<strong>it</strong>a gara a procedura aperta, ai sensi della<br />
parte III del D.Lgs. 163/2006, a segu<strong>it</strong>o della quale è risultata aggiudicataria<br />
l’Impresa _________________________<br />
- 2 -
- con lettera _______________________del _____________, ricevuta in<br />
data ____________, è stato comunicato all’Appaltatore il buon es<strong>it</strong>o delle<br />
verifiche effettuate ai fini dell’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva;<br />
- che l’appalto è regolato dalle Condizioni generali per gli appalti di opere,<br />
lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato,<br />
approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. in<br />
data 26 novembre 2008 ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 125/AD<br />
del 15 aprile 2009, registrate in data 08 maggio 2009 al n. 3889 presso<br />
l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 Collatino (d’ora in avanti, per brev<strong>it</strong>à,<br />
“CGC” o “Condizioni Generali”);<br />
- l’Impresa ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o la cauzione defin<strong>it</strong>iva di cui al successivo art. 10,<br />
ai sensi degli artt. 113 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e 11.1 delle “Condizioni<br />
Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera<br />
delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, sopra richiamate;<br />
- che in sede di gara l’Appaltatore ha individuato, per la redazione dei progetti<br />
esecutivi, la società. ……….., che ha indicato come progettista l’ing./arch,<br />
nato a ______il ________, iscr<strong>it</strong>to all’ordine professionale degli ________<br />
della Provincia di ______, al n. ______;<br />
- con lettera _____________________________ del__________ è stata<br />
data comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione;<br />
- si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo<br />
quadro, che sarà in segu<strong>it</strong>o indicato anche con il termine “accordo”.<br />
Tutto ciò premesso, le parti, come sopra cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e, convengono e stipulano<br />
quanto segue:<br />
ARTICOLO 1<br />
- 3 -
RICHIAMO PREMESSE<br />
Le premesse al presente accordo ne cost<strong>it</strong>uiscono parte integrante e<br />
sostanziale.<br />
ARTICOLO 2<br />
OGGETTO DELL’<strong>ACCORDO</strong><br />
1. Con il presente accordo RFI affida all’Appaltatore, che accetta, alle<br />
condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad<br />
esso allegati, e si impegna sin d’ora ad eseguire, la progettazione, i lavori e le<br />
forn<strong>it</strong>ure per la manutenzione dei fabbricati e dei manufatti ferroviari<br />
(Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi, piazzali, pensiline, sottopassaggi, aree<br />
aperte al pubblico, ecc. ed impianti tecnologici) nonché altri lavori similari<br />
ricadenti nelle Stazioni e Scali Merci di Rete Ferroviaria Italiana di<br />
giurisdizione della Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo – S.O.<br />
Terminali e Servizi - ricadenti nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale delle Regione Sicilia<br />
Lotto DTP-TS-PA- __________ riguardanti:<br />
1. gli interventi di manutenzione, nonché gli interventi che si rendessero<br />
necessari per il ripristino della circolazione ferroviaria a segu<strong>it</strong>o di eventi<br />
calam<strong>it</strong>osi, nelle stazioni e scali merci ricadenti nelle seguenti tratte di linee<br />
ferroviarie:<br />
• ___________;<br />
• ___________;<br />
• ___________;<br />
• ___________;<br />
e come meglio specificato nell’allegato n. 9<br />
2. La progettazione esecutiva, se occorrente, da redigere per ciascun<br />
- 4 -
intervento da eseguire in forza del presente accordo e del relativo contratto<br />
applicativo, dovrà essere sviluppata in conform<strong>it</strong>à ai rispettivi progetti<br />
defin<strong>it</strong>ivi di RFI, nel rispetto delle prescrizioni e specifiche, dei cap<strong>it</strong>olati<br />
speciali e della documentazione elencata al successivo art. 38 e in particolare<br />
dell’articolo 20 delle CGC e dovrà essere composta oltre che dai documenti<br />
indicati all’articolo 35 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., dagli elaborati progettuali<br />
che all’uopo saranno indicati da RFI stessa nei singoli contratti applicativi o<br />
dalla stessa richiesti.<br />
3. Gli interventi, siano essi da eseguirsi nei fabbricati e nei manufatti ferroviari<br />
(Fabbricati Viaggiatori, marciapiedi, piazzali, pensiline, sottopassaggi, ecc.)<br />
nonché altri lavori similari ricadenti nelle Stazioni e negli Scali Merci di<br />
giurisdizione della Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo – S.O.<br />
Terminali e Servizi, ricadenti nell’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale della Regione Sicilia,<br />
anche non raggiungibili con i normali mezzi stradali, potranno consistere,<br />
principalmente, nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:<br />
OPERE CIVILI E FABBRICATI<br />
a) Demolizioni, scavi, ecc.<br />
1) scavi in genere o in fondazione in materiali di qualsiasi natura e durezza da<br />
eseguire anche con mezzi meccanici;<br />
2) demolizione di murature in elevazione di qualsiasi genere, spessore e di-<br />
mensione;<br />
3) demolizione eventuale di interi fabbricati;<br />
4) demolizione di pavimentazione qualsiasi, tipo anche in conglomerato ce-<br />
mentizio, compresa, eventualmente la rimozione del relativo sottofondo;<br />
5) spurgo di fosse biologiche, cunicoli fognari, tubazioni, fosse di decantazio-<br />
- 5 -
ne, ecc.;<br />
6) pulizia di pozzi, cisterne, serbatoi e vasche anche per acque potabili;<br />
7) demolizione di pilastri, murature, solai, impalcati in conglomerato cemen-<br />
tizio anche armato;<br />
8) realizzazione di vani e fori in murature di qualsiasi tipo e spessore;<br />
9) demolizione di rivestimenti di murature sia interne che esterne;<br />
10) demolizione di coperture terrazzi e rimozione eventuale di strutture<br />
per tetti;<br />
11) rimozione di tubazioni in ferro e/o in materiale plastico di qualsiasi<br />
specie e dimensione;<br />
12) rimozione di grosse ord<strong>it</strong>ure in ferro e legno di qualsiasi dimensione<br />
e tipo;<br />
13) rimozione di serramenti, infissi e recinzioni di qualsiasi specie;<br />
b) Opere murarie<br />
1) Manutenzione ordinaria, straordinaria risanamento conservativo e ristrut-<br />
turazione di fabbricati;<br />
2) realizzazione di murature di qualsiasi genere e spessore;<br />
3) realizzazione di tracce, incassature;<br />
4) consolidamento di strutture anche in cemento armato, opere murarie con<br />
l’utilizzo di malte cementizie;<br />
5) realizzazione di fondazioni e strutture in elevazione di qualsiasi tipo, for-<br />
ma, dimensione e destinazione;<br />
6) realizzazione di solai a struttura mista armata gettati in opera, confezionati<br />
fuori opera o prefabbricati;<br />
7) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di armature e strutture metalliche da incorporare<br />
- 6 -
compresa la lavorazione, la sagomatura ed il montaggio;<br />
8) realizzazione di casseforme comunque sagomate comprese le lavorazioni a<br />
faccia vista;<br />
9) realizzazione di intonaco grezzo ovvero con fin<strong>it</strong>ura civile o speciale (iso-<br />
lante, deumidificante, decorativo);<br />
10) formazione di comici, fasce, riquadri, rasature;<br />
11) realizzazione o sistemazione di controsoff<strong>it</strong>ti plafoni, ord<strong>it</strong>ure e sof-<br />
f<strong>it</strong>ti in materiali metallici, lignei o sintetici;<br />
12) realizzazione o sistemazione di tetti con tegole piane o curve ovvero<br />
lastre ondulate (in cemento, in resina o in lamiera) e di sottotetti, ord<strong>it</strong>ure e<br />
capriate;<br />
c) Pavimenti e rivestimenti, opere di impermeabilizzazione ed isolamento<br />
1) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di pavimenti e/o rivestimenti in piastrelle di ce-<br />
mento di varie dimensioni, piastrelle di grès ceramico, materiali plastici interi<br />
o agglomerati;<br />
2) pavimentazioni in legno per interni e per esterni;<br />
3) pavimenti galleggianti;<br />
4) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di materiali isolanti termici o acustici;<br />
5) realizzazione di manti impermeabili in guaina b<strong>it</strong>uminosa, in fogli di p.v.c.<br />
con protezione di tessuto non tessuto, cartonfeltro b<strong>it</strong>umato, cemento plasti-<br />
co e vernici impermeabilizzanti;<br />
6) rivestimento di supe<strong>rfi</strong>ci orizzontali o verticali con vernici protettive b<strong>it</strong>u-<br />
minose o a base di resine epossidiche o cemento plastico;<br />
7) protezione di coperture impermeabili;<br />
8) realizzazione di opere di isolamento termico per murature e condotte;<br />
- 7 -
9) realizzazione di opere di isolamento acustico;<br />
10) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di percorsi tattili per disabili visivi;<br />
d) Serramenti e opere in ferro<br />
1) posa in opera, rimozione, revisione e/o riparazione di infissi interni o e-<br />
sterni, persiane, avvolgibili portoni, serrande, cancelli completi di ogni acces-<br />
sorio e realizzati in legno, alluminio, acciaio, plastica;<br />
2) lavorazioni su profilati di acciaio o ai alluminio per realizzare tiranti, rin-<br />
ghiere, cancelli, inferriate, scale, gradini, parapetti;<br />
3) realizzazione di recinzione direte metallica, grigliati e tralicci;<br />
4) zincatura laminati e profilati;<br />
5) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera, e/o rimozione materiali semilavorati metallici va-<br />
ri (grigliati, protezioni metalliche, targhe segnaletiche ecc.);<br />
e) P<strong>it</strong>turazioni/Verniciature<br />
1) pulizia e preparazione manuale/meccanica o con applicazione di soluzioni<br />
specifiche delle supe<strong>rfi</strong>ci o dei manufatti da trattare;<br />
2) p<strong>it</strong>turazione di supe<strong>rfi</strong>ci murarie esterne o interne di qualunque tipo o di-<br />
mensione ed a qualunque altezza con p<strong>it</strong>ture ai silicati, silossaniche, acrilico-<br />
elastomeriche o al quarzo;<br />
3) verniciatura a pennello, a spruzzo - a fuoco o elettrocolorazione di super-<br />
fici metalliche di qualunque tipo o dimensione ed a qualunque altezza;<br />
4) verniciatura di attrezzature per impianti telefonici (gar<strong>it</strong>te metalliche, tele-<br />
foni stagni, cassette, piantane, ecc.);<br />
5) verniciatura di pali ed attrezzatura varia per illuminazione di piazzali ferro-<br />
viari;<br />
f) Impianti Idraulici e Fognari<br />
- 8 -
1) smontaggio e montaggio in opera di apparecchiature idro-san<strong>it</strong>arie com-<br />
presa la realizzazione della rete di distribuzione dell'acqua (calda e fredda) e di<br />
quella di scarico;<br />
2) posa in opera di rubinetteria, valvole, raccordi ed accessori;<br />
3) realizzazione di complesso antincendio per interno e per esterno; posa in<br />
opera di serbatoio di qualunque forma e dimensione in acciaio inox, acciaio<br />
zincato o fibra di vetro;<br />
4) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di impianto o parti di impianto per trattamento<br />
delle acque; forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di impianti di sollevamento;<br />
5) formazione di condotte di qualsiasi tipo e destinazione;<br />
6) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di gronde e tubi di scarico di qualunque forma,<br />
diametro e dimensione;<br />
g) Impianto Riscaldamento e Condizionamento<br />
1) posa in opera, pulizia o rimozione di canne fumarie, camini, elementi ra-<br />
dianti, addolc<strong>it</strong>ori d'acqua, vasi di espansione, stufe, caldaie e scaldabagni;<br />
2) manutenzione delle centrali termiche, effettuazione della prove e verifiche<br />
di legge, costruzione di nuovi impianti di riscaldamento, sost<strong>it</strong>uzione di ele-<br />
menti costruttivi di centrali termiche;<br />
3) installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;<br />
h) Impianti Tecnologici:<br />
1) realizzazione di sistema automatico di rilevamento e spegnimento incendi;<br />
2) rifacimento di impianto luce, f.m., c<strong>it</strong>ofonico, trasmissione dati ecc all'in-<br />
terno o all'esterno di fabbricati con forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di tubazioni, cas-<br />
sette, cavi, apparecchi di comando, prese, corpi illuminanti, ecc.;<br />
3) rimozione di parti di impianto luce e f.m. con relativi materiali ed apparec-<br />
- 9 -
chiature;<br />
4) posa in opera e/o rimozione di pali, paline, ecc per impianti di illumina-<br />
zione su piazzali;<br />
5) posa in opera e/o rimozione di sostegno portafaro a pannello mobile;<br />
6) forn<strong>it</strong>ura, posa in opera e/o rimozione di corpi illuminanti su paline, pali,<br />
sostegni portafari, ecc.;<br />
7) forn<strong>it</strong>ura e posa in opera di canalette in cemento, tubi in P. V.C. canalette<br />
in VTR e costruzione cunicoli e pozzetti in conglomerato cementizio con for-<br />
n<strong>it</strong>ura e posa in opera dei relativi chiusini in ghisa o grigliato di acciaio zinca-<br />
to; scopertura, apertura e sost<strong>it</strong>uzione cunicoli, ecc.; rimozione d'opera di ca-<br />
vidotti in cunicoli, canalette, tubazioni, ecc. ; forn<strong>it</strong>ura, posa in opera;<br />
8) scopertura e rimozione di cavi in cunicoli, canalette, tubazioni, ecc.;<br />
9) posa in opera e/o sost<strong>it</strong>uzione di paline, altoparlanti per diffusione sonora;<br />
noleggio mezzi d'opera per rimozione e trasporto apparecchiature varie;<br />
OPERE PARTICOLARI<br />
a) opere stradali;<br />
b) lavorazioni da giardiniere, potatura e abbattimento alberi ;<br />
c) avvio a trasporto, recupero o smaltimento di rifiuti speciali e non;<br />
d) Servizio neve;<br />
e) Manutenzione impianti tecnologici e antincendio.<br />
f) Forn<strong>it</strong>ura e/o posa in opera di segnaletica stradale, fissa di sicurezza, di di-<br />
vieto, di direzione, di orientamento ecc. .<br />
Rientra inoltre nell’oggetto dell’appalto ogni altro intervento occorrente per<br />
dare i fabbricati e i manufatti ferroviari perfettamente mantenuti.<br />
In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili<br />
- 10 -
emergenze, RFI si riserva la facoltà di affidare lavori e forn<strong>it</strong>ure in opera dello<br />
stesso genere e nell’amb<strong>it</strong>o dello stesso Lotto, ivi compreso lo sgombero della<br />
neve e del ghiaccio, anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa<br />
avanzare richieste di compensi o indennizzi di sorta.<br />
3.1. L’importo di ogni singolo intervento (Contratto Applicativo) non potrà<br />
superare il lim<strong>it</strong>e di € 200.000,00; (euro duecentomila/00); l’esecuzione dei<br />
relativi lavori potrà prescindere dalla redazione ed approvazione del progetto<br />
esecutivo, se r<strong>it</strong>enuto opportuno da RFI.<br />
4. Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedent precedenti punti saran-<br />
no affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore con la emissione di ap-<br />
pos<strong>it</strong>i contratti applicativi, che saranno rubricati dalla struttura em<strong>it</strong>tente.<br />
5. Ciascun contratto applicativo dovrà contenere, salvo altre, le seguenti indi-<br />
cazioni:<br />
a) l’oggetto degli interventi da eseguire;<br />
b) la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forn<strong>it</strong>ure in opera;<br />
c) le categorie di lavoro cost<strong>it</strong>uenti l’intervento da realizzare;<br />
d) il luogo interessato dagli interventi;<br />
e) l’importo presunto dell’intervento con indicazioni delle quote rifer<strong>it</strong>e ai<br />
lavori ed alla sicurezza, come calcolata nel D.U.V.R.I. o nell’eventuale P.S.C.,<br />
e all’eventuale progettazione esecutiva;<br />
f) il cronoprogramma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore<br />
compless<strong>it</strong>à;<br />
g) i termini utili per la redazione dei progetti esecutivi e per l’esecuzione dei<br />
lavori - penal<strong>it</strong>à;<br />
h) i massimali delle polizze garanzia appalto prestate per la stipula<br />
- 11 -
dell’Accordo Quadro.<br />
i) gli elaborati grafici cost<strong>it</strong>uenti il progetto esecutivo da redigersi a cura<br />
dell’Appaltatore nel caso di affidamento della progettazione;<br />
j) il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione;<br />
k) i documenti previsti per la sicurezza (DUVRI o PSC, ecc.);<br />
l) tutte le indicazioni relative alla tutela ambientale previste nell’art. 15.<br />
6. per memoria.<br />
7. L’Appaltatore è altresì obbligato ad apprestare un’organizzazione di<br />
cantiere (maestranze, mezzi d’opera ecc.) idonea a garantire l’esecuzione<br />
contemporanea di almeno 8 (otto) interventi di cui ai precedenti comma,<br />
con il risultato di una complessiva e un<strong>it</strong>aria realizzazione, a perfetta regola<br />
d’arte e nel rispetto di tutte le prescrizioni del presente accordo.<br />
8. L’Appaltatore risponderà verso RFI del risultato sopra indicato rimanendo<br />
obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al<br />
ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il<br />
risarcimento di ogni danno rinveniente per RFI, ivi compresi gli oneri<br />
sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all’esercizio ferroviario.<br />
9. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori relativi ai<br />
singoli contratti applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà<br />
facoltà alle Ferrovie, con le modal<strong>it</strong>à previste all’art. 16 delle Condizioni<br />
generali di risolvere il presente accordo, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., e di<br />
incamerare la cauzione ai sensi dell’art. 1382 del C.C., salvo il risarcimento del<br />
maggior danno.<br />
10. L’Appaltatore dichiara di aver preso piena e dettagliata conoscenza dello<br />
stato e delle condizioni dei luoghi in cui dovranno essere effettuati gli<br />
- 12 -
interventi sopra c<strong>it</strong>ati e di essere stato edotto delle circostanze speciali e dei<br />
rischi potenziali ad essi connessi.<br />
ARTICOLO 3<br />
TERMINI <strong>DI</strong> VALI<strong>DI</strong>TÀ DELL’<strong>ACCORDO</strong> - PROROGHE<br />
1. Il termine di valid<strong>it</strong>à contrattuale del presente accordo viene stabil<strong>it</strong>o in<br />
mesi 24 (ventiquattro).<br />
2. Il suddetto termine decorre dalla data che sarà indicata nel verbale di<br />
consegna dei lavori relativi agli interventi di cui al primo contratto applicativo<br />
emesso in dipendenza del presente accordo.<br />
3. per memoria<br />
4. Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o<br />
il completamento di lavori richiesti con contratti applicativi emessi da RFI,<br />
esso si intenderà prorogato del tempo previsto dal contratto applicativo per<br />
l’ultimazione.<br />
5. Detta proroga non darà all’Appaltatore alcun t<strong>it</strong>olo per pretendere<br />
compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte<br />
eventual<strong>it</strong>à nella determinazione dei prezzi di tariffa, che comprendono e<br />
compensano ogni relativo onere.<br />
6. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del<br />
suddetto termine di valid<strong>it</strong>à contrattuale del presente accordo.<br />
7. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere esegu<strong>it</strong>o entro il<br />
periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto<br />
applicativo. Tale termine non è comprensivo del tempo utile stabil<strong>it</strong>o per la<br />
redazione dei progetti esecutivi di cui al successivo art. 24.1. del presente<br />
accordo.<br />
- 13 -
8. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti hanno<br />
considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.<br />
9. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1., salvo quanto<br />
stabil<strong>it</strong>o ai precedenti commi 3 e 4 e all’art. 26 c. 4 delle Condizioni Generali.<br />
ARTICOLO 3 bis<br />
CON<strong>DI</strong>ZIONI PARTICOLARI <strong>DI</strong> CONTRATTO<br />
1. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute<br />
dall’Appaltatore sono soggetti alle condizioni ed alle prescrizioni stabil<strong>it</strong>e nei<br />
documenti elencati al successivo articolo 38 i quali tutti formano parte<br />
integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano<br />
materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di<br />
averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza eccezione<br />
alcuna.<br />
2. Le tariffe indicate all’art 6, hanno valore contrattuale per le parti<br />
descr<strong>it</strong>tive e prescr<strong>it</strong>tive, mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il<br />
compenso dei lavori a misura.<br />
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, cap<strong>it</strong>olati e<br />
regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni<br />
emanate dalle competenti autor<strong>it</strong>à che hanno giurisdizione sui luoghi dove si<br />
debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi delle tariffe<br />
anzidette.<br />
4. In caso di discordanza o contrasto fra disposizioni di uno stesso<br />
documento si applicano le disposizioni più favorevoli per RFI.<br />
ARTICOLO 4<br />
<strong>DI</strong>RETTORE DEI LAVORI E RAPPRESENTANTI<br />
- 14 -
DELL’APPALTATORE<br />
1. Il Direttore dei Lavori di ciascun intervento è nominato da parte di RFI ai<br />
sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 delle CGC.<br />
2. Il Direttore dei Lavori avrà, in particolare, l’incarico di controllare e<br />
verificare durante la redazione della progettazione esecutiva, la perfetta<br />
osservanza, da parte del progettista dell’Appaltatore, di tutte le pattuizioni<br />
contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attiv<strong>it</strong>à<br />
necessarie per l’espletamento delle prestazioni, ferme restando le<br />
responsabil<strong>it</strong>à che, secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al<br />
progettista individuato dall’Appaltatore.<br />
3. Durante il corso delle prestazioni progettuali il Direttore dei Lavori avrà il<br />
comp<strong>it</strong>o di trasmettere tutte le comunicazioni e istruzioni di RFI<br />
all’Appaltatore con appos<strong>it</strong>e comunicazioni scr<strong>it</strong>te.<br />
4. L’Appaltatore indica nell’ing. ______________________________ il<br />
proprio Direttore della Progettazione che è delegato a trattare, definire e<br />
decidere, con RFI, ogni questione tecnica e/o amministrativa e/o contrattuale<br />
concernente lo svolgimento della progettazione esecutiva. Al Direttore della<br />
Progettazione si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate per il<br />
Direttore Tecnico dall’art. 15 delle CGC.<br />
5. Per eventuali comp<strong>it</strong>i specifici ed in particolare, per assicurare una<br />
qualificata interfaccia con la Direzione Lavori e la costante presenza nei<br />
cantieri, il Direttore della Progettazione potrà delegare, specifiche funzioni a<br />
propri rappresentanti qualificati.<br />
6. L’Appaltatore nomina un proprio Direttore Tecnico ai sensi dell’art. 15<br />
delle CGC.<br />
- 15 -
7. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore della<br />
Progettazione e/o il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere e in<br />
generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i<br />
rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sost<strong>it</strong>uzione, senza che<br />
spetti all’Appaltatore alcun compenso a t<strong>it</strong>olo di indennizzo.<br />
ARTICOLO 5<br />
IMPORTO DELL’<strong>ACCORDO</strong> <strong>QUADRO</strong><br />
1) L’importo complessivo presunto dell’appalto è di €. ________ (euro<br />
_______________/00, al netto del ribasso del ______ % (_______ e<br />
centesimi _______ per cento) praticato nell’offerta dall’Appaltatore, per i soli<br />
lavori e forn<strong>it</strong>ure, mentre non sono soggetti a tale ribasso gli oneri per la<br />
sicurezza.<br />
Detto importo è così composto:<br />
a. € ___________ (euro __________/00) importo presunto per gli<br />
interventi manutentivi oggetto del presente <strong>ACCORDO</strong>, al netto degli oneri<br />
per i piani di sicurezza e per la progettazione esecutiva, e soggetto al ribasso<br />
offerto dall’Appaltatore;<br />
b. € __________ (da specificare) (euro __________/00), importo presunto<br />
stimato degli oneri per i piani di sicurezza, di cui al successivo articolo 16,<br />
relativi a tali interventi. Tale importo relativo alla sicurezza, corrisponde a<br />
quello indicato nel bando di gara e non è soggetto al ribasso offerto<br />
dall’Appaltatore.<br />
c. € __________ (euro _____________/00) l’ammontare presunto delle<br />
spese per la progettazione esecutiva stimato per gli interventi di cui al<br />
precedente art. 2. Tale importo, compreso e compensato nei prezzi delle voci<br />
- 16 -
di tariffa, relativo allo sviluppo dei progetti esecutivi, corrisponde a quello<br />
indicato nel bando di gara ed è soggetto al ribasso offerto dall’Appaltatore.<br />
2. RFI non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’ importo<br />
dell’appalto che è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della<br />
cost<strong>it</strong>uzione della cauzione.<br />
3. L’Appaltatore per contro è vincolato alla redazione della progettazione e<br />
all’esecuzione dei lavori e delle forn<strong>it</strong>ure in opera che, in base al presente<br />
accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi da Ferrovie,<br />
qualunque risulti essere l’importo complessivo finale dei contratti applicativi<br />
medesimi nei lim<strong>it</strong>i defin<strong>it</strong>i dall’art. 38 delle CGC.<br />
5.4. Per i lavori oggetto del presente accordo non è concessa alcuna<br />
anticipazione sull’importo contrattuale.<br />
5. Ai sensi del Dlgs. 163/2006 art.221 comma g), l’importo complessivo del<br />
presente accordo quadro potrà raggiungere € ………. ,00 (euro<br />
…………./00) (1,5 volte l’importo a base di gara) per il solo periodo di<br />
valid<strong>it</strong>à dell’accordo quadro medesimo, comprensivi degli oneri per la sicurez-<br />
za.<br />
6.6. L’importo del presente accordo non comprende l’imposta sul valore<br />
aggiunto.<br />
ARTICOLO 6<br />
CORRISPETTIVI<br />
1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a<br />
misura con i prezzi delle tariffe richiamate al successivo punto 3., prezzi che<br />
per ogni tariffa saranno applicati senza alcun incremento o diminuzione<br />
preventiva.<br />
- 17 -
2. I prezzi stessi, elencati nelle tariffe di cui al presente accordo sono r<strong>it</strong>enuti<br />
congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie stime, alle<br />
proprie indagini<br />
3. TARIFFE DEI PREZZI<br />
1. Tariffa dei prezzi “OM” per la manutenzione ordinaria delle opere civili<br />
– edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di<br />
Roma 1 al n. 3/12138 in data 04/08/2010);<br />
2. Tariffa dei prezzi “FA” per fabbricati civili ed industriali – edizione<br />
2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />
3/12130 in data 04/08/2010);<br />
3. Tariffa dei prezzi “BA” base delle voci di uso più generalizzato –<br />
edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di<br />
Roma 1 al n. 3/12131 in data 04/08/2010);<br />
4. Tariffa dei prezzi “EI” per impianti di illuminazione e forza motrice –<br />
edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di<br />
Roma 1 al n. 3/12318 del 05/08/2010);<br />
5. Tariffa dei prezzi “MO” per la manutenzione ordinaria agli impianti<br />
tecnologici – edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate di<br />
Roma 1 al n. 3/12298 in data 05/08/2010);<br />
6. Tariffa dei prezzi “DC” per la difesa e il consolidamento del corpo<br />
stradale e dei ponti – edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle<br />
Entrate Ufficio di Roma 1 al n. 3/12299 in data 05/08/2010);<br />
7. Tariffa dei prezzi “IG” per le indagini geognostiche e le prove<br />
geotecniche – edizione 2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate<br />
Ufficio di Roma 1 al n. 3/12296 in data 05/08/2010);<br />
- 18 -
8. Tariffa dei prezzi “TC” per impianti per telecomunicazioni – edizione<br />
2010 (depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />
3/12297 in data 05/08/2010);<br />
9. Tariffa dei prezzi “IT” per impianti speciali –– edizione 2010<br />
(depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />
3/12136 in data 04/08/2010).<br />
10. Tariffa dei prezzi “SP” per impianti elettrici speciali – edizione 2010<br />
(depos<strong>it</strong>ata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 1 al n.<br />
3/12140 in data 04/08/2010);<br />
11. Tariffa dei Costi per la Sicurezza (Allegato all’ Accordo Quadro).<br />
L’applicazione, la preminenza delle Tariffe dei prezzi di cui al presente arti-<br />
colo, è individuata dalla tipologia preminente del lavoro (MO/MS) ed è speci-<br />
ficatamente indicata nel singolo specifico contratto applicativo, relativo al la-<br />
voro stesso .<br />
Al riguardo l’Appaltatore conferma la dichiarazione resa in sede di offerta, e<br />
cioè di aver preso visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e degli elabo-<br />
rati progettuali allegati al presente accordo, di averne verificato la completez-<br />
za, la eseguibil<strong>it</strong>à e la congru<strong>it</strong>à e di averne tenuto conto nella sua offerta.<br />
I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti,<br />
nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le opere<br />
complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obbli-<br />
ghi assunti con il presente accordo.<br />
L'Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste<br />
e le prescrizioni del Direttore dei Lavori senza alcuna eccezione.<br />
4. AVVERTENZA GENERALE ALLE TARIFFE DEI PREZZI<br />
- 19 -
A. Costi di progettazione<br />
1) I compensi spettanti all’Appaltatore per la redazione del progetto esecutivo<br />
dei singoli interventi oggetto del presente accordo sono compresi e<br />
compensati nei prezzi delle tariffe di cui al precedente punto 3.<br />
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire, su richiesta di R.F.I., ogni elaborato tec-<br />
nico (progetto, disegni, relazioni,ecc.) firmato da professionista abil<strong>it</strong>ato e in-<br />
dicato in sede di offerta, necessario per l’ottenimento di permessi, autorizza-<br />
zioni o nulla-osta previsti da leggi o regolamenti vigenti, senza che ciò dia t<strong>it</strong>o-<br />
lo alla richiesta d’ulteriori compensi in quanto i predetti oneri s’intendono<br />
compresi e compensati nei prezzi delle tariffe contrattuali senza l’applicazione<br />
del ribasso offerto dall’appaltatore in sede di gara.<br />
2) I costi della progettazione esecutiva, compresi nei prezzi di tariffa come<br />
precedentemente specificato, quando necessario, saranno indicati con riferi-<br />
mento agli importi risultanti dal computo metrico estimativo del progetto de-<br />
gli interventi di ciascun Contratto Applicativo (C.A.) emesso in dipendenza<br />
del presente accordo.<br />
L’appaltatore risponde dei r<strong>it</strong>ardi e degli oneri conseguenti alla necess<strong>it</strong>à di in-<br />
trodurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto esecutivo)<br />
3) L'Appaltatore, su richiesta di R.F.I. e qualora si rendesse necessario ese-<br />
guire a fronte del presente <strong>ACCORDO</strong> opere strutturali connesse agli inter-<br />
venti di manutenzione, è obbligato a presentare e sottoporre al benestare del<br />
Direttore dei Lavori, ed in triplice copia, i calcoli di stabil<strong>it</strong>à delle singole<br />
strutture nonché i particolari esecutivi, redatti da professionista abil<strong>it</strong>ato e in-<br />
dicato in sede di offerta senza che ciò dia t<strong>it</strong>olo alla richiesta d’ulteriori com-<br />
pensi in quanto i predetti oneri s’intendono compresi e compensati nei prezzi<br />
- 20 -
delle tariffe contrattuali senza l’applicazione del ribasso offerto<br />
dall’appaltatore in sede di gara.<br />
Il Direttore dei Lavori, provvederà e/o prescriverà, a suo giudizio, le modifi-<br />
cazioni che r<strong>it</strong>errà opportune ai disegni ed ai calcoli presentati e ne rest<strong>it</strong>uirà,<br />
poi, un esemplare all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.<br />
Lo stesso Direttore dei Lavori potrà anche chiedere che i disegni e i calcoli<br />
siano ricompilati nel caso che quelli presentati fossero suscettibili di modifica-<br />
zioni.<br />
L'approvazione da parte di R.F.I. dei disegni e calcoli presentati<br />
dall'Appaltatore e l’introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta da R.F.I.<br />
medesima non escludono ne attenuano la responsabil<strong>it</strong>à che deriva<br />
all'Appaltatore dalle vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dall'articolo<br />
1669 del Codice Civile.<br />
B. Esecuzione<br />
1. Tutti gli interventi da eseguirsi in dipendenza del presente accordo,<br />
saranno descr<strong>it</strong>ti nei rispettivi contratti applicativi e dettagliati negli<br />
elaborati progettuali cui gli stessi si riferiscono.<br />
2. Cost<strong>it</strong>uiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo,<br />
oltre agli elaborati di progetto defin<strong>it</strong>ivo già menzionati, i cap<strong>it</strong>olati, le<br />
tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modal<strong>it</strong>à esecutive, obblighi<br />
ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni<br />
e le norme allegate o richiamate nel presente accordo, richiamati<br />
all’articolo 38 comma 1, ai quali l’Appaltatore dovrà scrupolosamente<br />
attenersi nella realizzazione di tutti gli interventi.<br />
3. Tutte le voci tariffa si intendono modificate nella metodologia di<br />
- 21 -
esecuzione dei lavori, nonché dei materiali utilizzati, per come prescr<strong>it</strong>to<br />
dalle norme in vigore alla data di stipula del presente accordo, senza che i<br />
relativi prezzi abbiano a subire variazioni, restando quindi invariati per<br />
come indicato nelle voci stesse.<br />
4. Anche se previsti nelle singole voci della tariffa contrattuale, non si<br />
potranno in nessun caso impiegare materiali contenenti amianto nonché<br />
wollaston<strong>it</strong>e, con obbligo assoluto di utilizzare prodotti sost<strong>it</strong>utivi<br />
adeguati sia sotto il profilo tecnico-funzionale sia igienico-san<strong>it</strong>ario senza<br />
alcuna variazione dei prezzi delle singole voci di tariffa.<br />
5. Per tutte le voci di tariffa che prevedono la posa in opera di masse<br />
metalliche senza la prevista realizzazione del relativo impianto di messa a<br />
terra, tutti gli oneri connessi a tale realizzazione si intendono compresi e<br />
compensati nei prezzi delle medesime voci di tariffa.<br />
6. Si stabilisce che la prior<strong>it</strong>à e l’ordine di preminenza di applicazione delle<br />
tariffe soprac<strong>it</strong>ate é data dall’ordine con le quali sono elencate all’art. 6 del<br />
presente accordo.<br />
7. Per gli interventi che comprendono la costruzione o modifica d’impianti<br />
soggetti all’applicazione del D.L..37/08 e s.m.i., sono a carico<br />
dell’Appaltatore gli adempimenti relativi alla progettazione ed alla<br />
dichiarazione di conform<strong>it</strong>à, quest’ultima da fornire entro 30 (trenta)<br />
giorni dalla data d’ultimazione dei lavori di cui al relativo Contratto<br />
Applicativo. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione della predetta<br />
documentazione, si applicherà una penale di € 26,00 (euro ventisei/00).<br />
8. L'Appaltatore, per opere particolari che si rendessero necessarie eseguire a<br />
fronte del presente <strong>ACCORDO</strong>, è obbligato a presentare e sottoporre al<br />
- 22 -
enestare del Direttore dei Lavori, ed in triplice copia, i calcoli di stabil<strong>it</strong>à<br />
delle singole strutture nonché i particolari esecutivi.<br />
Il Direttore dei Lavori, provvederà e/o prescriverà, a suo giudizio, le modifi-<br />
cazioni che r<strong>it</strong>errà opportune ai disegni ed ai calcoli presentati e ne rest<strong>it</strong>uirà,<br />
poi, un esemplare all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.<br />
Lo stesso Direttore dei Lavori potrà anche chiedere che i ripetuti disegni e<br />
calcoli siano ricompilati nel caso che quelli presentati non fossero suscettibili<br />
di modificazioni.<br />
L'approvazione da parte di R.F.I. dei disegni e calcoli presentati dall'Appalta-<br />
tore e l’introduzione in essi di qualsiasi variante richiesta da R.F.I. medesima<br />
non escludono ne attenuano la responsabil<strong>it</strong>à che deriva all'Appaltatore dalle<br />
vigenti leggi e regolamenti ed in particolare dall'articolo 1669 del Codice Civi-<br />
le.<br />
L'Appaltatore è obbligato a fornire, una volta ultimati i lavori e in ogni modo<br />
prima del collaudo, due copie ed il lucido originale dei disegni esecutivi ed e-<br />
laborati (arch<strong>it</strong>ettonico, impiantistico, ecc.), eventualmente rettificati con gli<br />
aggiornamenti intervenuti in corso d’opera nonché copia di tutta la documen-<br />
tazione su supporto informatico, con files di disegni in formato .dwg (AU-<br />
TOCAD), ed elaborati testuali o tabelle rispettivamente in formato .doc<br />
(Word) e .xls (Excel).<br />
L’onere relativo alla forn<strong>it</strong>ura ed all’eventuale aggiornamento di cui sopra è<br />
compreso e compensato nei prezzi di tariffa.<br />
La compilazione degli elaborati dovrà essere fatta seguendo la nomenclatura,<br />
le abbreviazioni ed i simboli prescr<strong>it</strong>ti da R.F.I.-<br />
In particolare l’Appaltatore, nella compilazione degli schemi stessi, dovrà at-<br />
- 23 -
tenersi alle dimensioni dei fogli, di regola stabil<strong>it</strong>i nei formati UNI A2 – A3 –<br />
A4 e, in casi eccezionali, nei formati UNI A0 e A1.<br />
I disegni che non potranno essere lim<strong>it</strong>ati nella dimensione long<strong>it</strong>udinale do-<br />
vranno avere l’altezza sempre pari a cm. 42 oppure cm. 29,7.<br />
9. Sono tra l’altro compresi e compensati nei prezzi delle Tariffe richiamate<br />
o allegate, i lavori, le prestazioni e gli oneri di segu<strong>it</strong>o indicati:<br />
• tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagi-<br />
ni, studi, sperimentazioni, prove, progettazioni di dettaglio, approvazioni e au-<br />
torizzazioni che si rendessero necessari;<br />
• tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal pre-<br />
sente <strong>ACCORDO</strong> e nei suoi allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere<br />
complementare ed accessorio, che sebbene non specificati, si rendano neces-<br />
sari per dare le opere oggetto dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali<br />
e pronte per l’uso a cui sono destinate.<br />
12) Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovu-<br />
ti alla presenza di esercizio ferroviario, e dall’esecuzione per fasi delle opere,<br />
fasi che saranno stabil<strong>it</strong>e da R.F.I. in relazione alle esigenze dell’esercizio fer-<br />
roviario, sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa come indicato<br />
nell’articolo n. 16 “Obblighi ed oneri particolari dell'Appaltatore e disposi-<br />
zioni speciali nell'esecuzione dei lavori”.<br />
13) Gli oneri della sicurezza, sent<strong>it</strong>o il parere del Coordinatore per la Sicurez-<br />
za ove previsto, in relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione di<br />
DUVRI o PSC saranno compensati a misura utilizzando la tariffa dei prezzi<br />
per la sicurezza allegata al presente accordo e non saranno soggetti a ribasso.<br />
5. LAVORI IN ECONOMIA<br />
- 24 -
1) Per eventuali lavori da eseguirsi in economia secondo la previsione indicata<br />
all’art. 24 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore sarà compensato sulla base<br />
dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori medesimi ed in base<br />
ai costi della manodopera rilevati, al momento in cui vengono esegu<strong>it</strong>e le pre-<br />
stazioni, dai bollettini ANIE “carico salariale medio orario – industria elettro-<br />
tecnica ed elettronica” per il settore elettromeccanico oppure, per il settore<br />
opere civili, (per la provincia interessata dallo svolgimento della maggior par-<br />
te dei lavori) dal provved<strong>it</strong>orato regionale alle opere pubbliche per la Sicilia-<br />
Commissione Regionale per il rilevamento del costo della manodopera, dei<br />
materiali, dei trasporti e dei noli (di cui alle tabelle allegate al D.M. LL.PP<br />
dell’11/12/78) ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a a norma della circolare del Ministero lavori Pubblici<br />
n.505/I A.C. del 28/01/77 e nuova regolamentazione di cui alla circolare<br />
LL.PP. n.705 U.L. del 18/04/84.<br />
2) Tali corrispettivi saranno comunicati all’appaltatore con appos<strong>it</strong>o Ordine di<br />
Servizio.<br />
3) Qualora detti lavori in economia siano relativi alle sotto elencate prestazio-<br />
ni, i suddetti corrispettivi saranno maggiorati delle corrispondenti percentuali<br />
convenzionali fisse ed invariabili:<br />
SETTORE E<strong>DI</strong>LE<br />
a) Ordinario feriale diurno all’armamento 11%;<br />
b) Ordinario feriale diurno in galleria 13%;<br />
c) Ordinario feriale notturno 17%;<br />
d) Ordinario festivo diurno 34%;<br />
e) Ordinario festivo notturno 36%;<br />
f) Straordinario feriale diurno 9%;<br />
- 25 -
g) Straordinario feriale notturno 13%;<br />
h) Straordinario festivo diurno 24%;<br />
i) Straordinario festivo notturno 35%;<br />
- le percentuali di cui ai punti “a” e “b”, sono addizionabili fra loro e a quelle<br />
relative agli altri punti dello stesso settore.<br />
SETTORE ELETTROMECCANICO<br />
a) Ordinario feriale notturno 12%;<br />
b) Ordinario festivo diurno 39%;<br />
c) Ordinario festivo notturno 43%;<br />
d) Straordinario feriale diurno 5%;<br />
e) Straordinario feriale notturno 6%;<br />
f) Straordinario festivo diurno 28%;<br />
g) Straordinario festivo notturno 36%;<br />
I suddetti corrispettivi saranno ulteriormente maggiorati del 21% per quota<br />
spese generali ed utile dell’Appaltatore; solo detta ultima quota sarà soggetta al<br />
ribasso offerto dall’Appaltatore; eventuali spese generali e utili d’impresa<br />
compresi nei costi della manodopera rilevati dovranno essere<br />
preventivamente dedotti.<br />
6. COMPENSI PER LO SGOMBERO DELLA NEVE E DEL<br />
GHIACCIO<br />
I lavori per lo sgombero della neve e del ghiaccio verranno compensati:<br />
secondo quanto indicato ai precedenti punti 5.1 e 5.2. - per quanto attiene<br />
la manodopera;<br />
con i prezzi delle Tariffe indicate al precedente punto 3 del presente<br />
articolo - per quanto invece attiene il noleggio dei macchinari e delle<br />
- 26 -
attrezzature nonché la forn<strong>it</strong>ura di materiali.<br />
6.a) Compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento su chiamata, per ogni<br />
mezzo meccanico impiegato, in perfetta operativ<strong>it</strong>à e per ogni impianto:<br />
6.a.1) entro tre ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee della rete<br />
commerciale: Euro 310,00 (Euro trecentodieci/00)<br />
6.a.2) entro tre ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I. , per le linee della rete<br />
complementare: Euro 210,00 (Euro duecentodieci/00)<br />
AVVERTENZA N. 1 AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />
Il compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento per essere liquidato deve<br />
essere documentato dalla richiesta dell’incaricato R.F.I. . Le prestazioni si<br />
intendono garant<strong>it</strong>e 24 ore su 24 comprese le giornate prefestive e festive.<br />
I suddetti compensi remunerano l’appaltatore del costo di tutta l’attrezzatura<br />
manuale ( pale, scope, ecc.) occorrente per ottenere la regolare, proficua e<br />
sollec<strong>it</strong>a esecuzione dello sgombero della neve e del ghiaccio.<br />
DETRAZIONI AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />
Per ogni ora di r<strong>it</strong>ardo, o frazione di ora, oltre le ore prescr<strong>it</strong>te, indicate ai<br />
seguenti punti 6.a.1 e 6.a.2, applicazione di riduzione del 30% (trenta per<br />
cento) sui compensi particolari in aggiunta alle penali stabil<strong>it</strong>e all’art. 21 del<br />
presente accordo<br />
AVVERTENZA N. 2 AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />
R.F.I. si riserva la facoltà di integrare i mezzi e le risorse occorrenti per lo<br />
sgombero della neve e del ghiaccio anche rivolgendosi ad altre imprese.<br />
AVVERTENZA N. 3 AI COMPENSI 6.a.1 E 6.a.2<br />
La contabilizzazione delle prestazioni per lo sgombero della neve e del<br />
ghiaccio avverrà mediante l’utilizzo delle relative voci per lavori in economia,<br />
- 27 -
per noleggio di macchinari ed attrezzature, (ad eccezione di quelle elencate<br />
nell’avvertenza n. 1 di cui sopra) e per la forn<strong>it</strong>ura di materiali.<br />
7. COMPENSI PARTICOLARI PER INTERVENTI <strong>DI</strong> PRONTO<br />
INTERVENTO SU CHIAMATA<br />
7.a) Compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento su chiamata per interventi<br />
in emergenza:<br />
7.a.1) entro due ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee della rete<br />
commerciale: Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00)<br />
7.a.2) entro due ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee della rete<br />
complementare: Euro 150,00 (Euro centocinquanta/00)<br />
7.b) Compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento su chiamata per interventi<br />
urgenti:<br />
7.b.1) entro ventiquattro ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee<br />
della rete commerciale: Euro 100,00 (Euro duecentocinquanta/00)<br />
7.b.2) entro ventiquattro ore dalla richiesta dell’incaricato R.F.I., per le linee<br />
della rete complementare: Euro 50,00 (Euro centocinquanta/00)<br />
AVVERTENZA N 1 AI COMPENSI del punto 7.<br />
Il compenso per la tempestiv<strong>it</strong>à dell’intervento per essere liquidato deve esse-<br />
re documentato dalla richiesta dell’incaricato R.F.I. . Le prestazioni si inten-<br />
dono garant<strong>it</strong>e 24 ore su 24 comprese le giornate prefestive e festive.<br />
DETRAZIONI AI COMPENSI del punto 7.<br />
7.c) Per r<strong>it</strong>ardo superiore a due ore, oltre quelle prescr<strong>it</strong>te ed indicate ai pre-<br />
cedenti punti 7.a.1-7.a.2-7.b.1 e 7.b.2, detrazione integrale dei compensi parti-<br />
colari cumulabile con le penali stabil<strong>it</strong>e all’art. 21 del presente accordo.<br />
AVVERTENZA N. 2 AI COMPENSI 7.a.1 E 7.a.2<br />
- 28 -
La contabilizzazione delle prestazioni per interventi di pronto intervento su<br />
chiamata avverrà mediante l’utilizzo delle relative voci per lavori in economia,<br />
per noleggio di macchinari ed attrezzature e per la forn<strong>it</strong>ura di materiali.<br />
8. per memoria<br />
9. MAGGIORAZIONE ALLE VOCI <strong>DI</strong> TARIFFA “OM” e “MO”, per la-<br />
vori da eseguirsi in regime di interruzione della circolazione ferroviaria:<br />
9.a) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 4 ore e 30 minuti<br />
(zero per cento) 0%<br />
9.b) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 4 ore ed inferiore<br />
a 4 ore e 30 minuti.<br />
(sette per cento) 7,00%<br />
9.c) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 3 ore e 30 minuti<br />
ed inferiore a 4 ore.<br />
(dieci per cento) 10,00%<br />
9.d) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 3 ore e 15 minuti<br />
ed inferiore a 3 ore e 30 minuti.<br />
(quindici per cento) 15,00%<br />
9.e) per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 3 ore ed inferiore<br />
a 3 ore e 15 minuti.<br />
(diciassette per cento) 17,00%<br />
9.f) per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 2 ore e 45 minuti<br />
ed inferiore a 3 ore.<br />
(venti per cento) 20,00%<br />
9.g) Per interruzione di “durata media” maggiore o uguale a 2 ore e 30 minuti<br />
ed inferiore a 2 ore e 45 minuti.<br />
- 29 -
(ventiquattro per cento) 24,00%<br />
9.h) Per interruzione di durata media inferiore a 2 ore e 30 minuti.<br />
(ventotto per cento) 28,00%<br />
AVVERTENZA N. 1 ALLA VOCE N. 9<br />
Dalla maggiorazione sono escluse le voci di Tariffa aventi per oggetto forn<strong>it</strong>u-<br />
re, trasporti, noleggi e le voci in economia.<br />
AVVERTENZA N. 2 ALLA VOCE N. 9<br />
Ai fini dell’applicazione delle maggiorazioni si stabilisce quanto segue:<br />
per ogni s<strong>it</strong>uazione mensile di acconto e per quella finale sarà calcolata la du-<br />
rata media di tutte le interruzioni usufru<strong>it</strong>e dall’inizio dei lavori, applicando<br />
poi la corrispondente percentuale di voce al totale dei lavori esegu<strong>it</strong>i fino a<br />
quel momento;<br />
nel caso che per lo stesso lavoro si utilizzino interruzioni diurne e notturne, si<br />
darà luogo a due contabil<strong>it</strong>à separate;<br />
si considerano notturne le interruzioni che ricadono per oltre la metà della lo-<br />
ro “Durata effettiva” nell’intervallo compreso tra le ore 22,00 e le ore 06,00;<br />
per “durata effettiva” di una interruzione si intende il tempo intercorrente tra<br />
l’ora in cui il treno che apre l’interruzione è effettivamente arrivato e trans<strong>it</strong>a-<br />
to nella stazione a valle del cantiere e l’ora in cui il treno che chiude<br />
l’interruzione dovrebbe, secondo l’orario ufficiale, arrivare o trans<strong>it</strong>are nella<br />
stazione a monte del cantiere; qualora, però, l’interruzione sia stata chiusa in<br />
r<strong>it</strong>ardo, il r<strong>it</strong>ardo stesso si aggiunge alla durata suddetta;<br />
per “durata media” delle interruzioni si intende il rapporto tra la sommatoria<br />
delle durate effettive delle interruzioni ed il numero delle interruzioni stesse;<br />
- 30 -
ai fini del suddetto calcolo non si conteggiano le interruzioni eventualmente<br />
concesse, anche saltuariamente, utilizzate per interventi accessori quando det-<br />
ta utilizzazione non comporti soggezioni alla circolazione.<br />
AVVERTENZA N. 3 ALLA VOCE N. 9<br />
La maggiorazione per lavoro notturno, prevista nelle premesse alla tariffa dei<br />
Prezzi OM è cumulabile con le maggiorazioni per lavori da eseguirsi in regime<br />
di interruzione.<br />
Al riguardo l’Appaltatore dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle con-<br />
dizioni ambientali e degli elaborati del progetto defin<strong>it</strong>ivo, di averne verificato<br />
la completezza e la adeguatezza, nonché la eseguibil<strong>it</strong>à e la congru<strong>it</strong>à delle o-<br />
pere in essi previste, e di averne tenuto conto nella sua offerta.<br />
Gli incrementi o le diminuzioni di cui sopra non saranno applicati alle voci di<br />
tariffa il cui importo è espresso in percentuale.<br />
10. Tutti i prezzi di Tariffa come sopra stabil<strong>it</strong>i, saranno assoggettati al ribasso<br />
unico percentuale del _________%<br />
(___________________________________________ per cento) di cui<br />
all’articolo 5, ad eccezione dei costi per la sicurezza previsti in appalto, non<br />
soggetti a ribasso.<br />
11. PRESTAZIONE DEL PERSONALE FERROVIARIO<br />
Eventuali prestazioni del personale di R.F.I., relative ai lavori in oggetto, sa-<br />
ranno addeb<strong>it</strong>ate all’Impresa con i prezzi in vigore al momento<br />
dell’effettuazione della prestazione.<br />
I prezzi di riferimento per prestazioni di dipendenti di R.F.I. in conto Terzi<br />
sono riportati nella seguente Tariffa:<br />
SETTORE TECNICO – OPERATORI SPECIALIZZATI<br />
- 31 -
Capo Tecnico prezzo orario €. 25,46 (euro venticinque/46)<br />
Tecnico prezzo orario €. 22,93 (euro ventidue/93)<br />
Operaio qualificato prezzo orario €. 21,43 (euro ventuno/43)<br />
Operaio manutenzione prezzo orario €. 19,47 (euro diciannove/47)<br />
Gli eventuali aggiornamenti della tariffa suindicata saranno comunicati dal<br />
Direttore dei Lavori all’Impresa con appos<strong>it</strong>o Ordine di Servizio.<br />
12. Tutti i prezzi stabil<strong>it</strong>i nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.<br />
ARTICOLO 7<br />
INVARIABILITÀ DEI PREZZI<br />
1. Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in<br />
base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga<br />
all’art. 1664 del C.C., rimane stabil<strong>it</strong>o che essi saranno invariabili e non<br />
soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventual<strong>it</strong>à possa verificarsi in<br />
qualsiasi momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali<br />
protrazioni del termine utile per effetto di quanto previsto all’articolo 3.<br />
2. Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti<br />
applicativi non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi né si applica il<br />
meccanismo del prezzo chiuso ai sensi dell’art. 133 comma 3 del D.Lgs.<br />
163/2006 e s.m.i.. Resta altresì esclusa l’applicazione della disciplina dettata<br />
dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e<br />
successive modificazioni.<br />
ARTICOLO 8<br />
P A G A M E N T I<br />
1. Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato<br />
separatamente per ciascun contratto applicativo.<br />
- 32 -
2. L’Appaltatore ha dir<strong>it</strong>to al pagamento di acconti sull’importo dei lavori.<br />
3. Saranno emesse s<strong>it</strong>uazioni provvisorie mensili in acconto per i contratti<br />
applicativi il cui termine utile, fissato ai sensi dell’articolo 24, sia maggiore di<br />
giorni 60 (sessanta).<br />
4. In tali casi, il termine di cui all’art. 44.2 delle CGC decorre a partire dal<br />
trentunesimo giorno successivo al completamento del mese di calendario in<br />
cui ricadono i lavori contabilizzati nel singolo stato di avanzamento lavori (<br />
SAL).<br />
5. Per i contratti applicativi con termine utile pari o inferiore a 60 (sessanta)<br />
giorni, si provvederà al pagamento sulla base di un unico stato di<br />
avanzamento da emettersi alla data di ultimazione lavori.<br />
6. Negli stati di avanzamento lavori l’importo di ciascun acconto sarà<br />
contabilizzato in contradd<strong>it</strong>torio con l’Appaltatore a segu<strong>it</strong>o di constatazione<br />
dell’avvenuta esecuzione dei lavori.<br />
7. IlLa stima che determinerà il prezzo costo degli oneri della sicurezza, della<br />
“voce aggiuntiva a corpo - oneri della sicurezza” da farsi risultare nei singoli<br />
contratti applicativi, in applicazione di DUVRI o PSC, verrà determinata<br />
applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza allegata al presente accordo,<br />
sent<strong>it</strong>o il parere del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, il costo degli<br />
oneri della sicurezza sarà contabilizzato, in ciascuna s<strong>it</strong>uazione lavori emessa<br />
nei confronti dell’Appaltatore, fino al raggiungimento dell’importo stesso,<br />
incrementando i relativi importi lavori di una percentuale ottenuta dividendo<br />
il costo degli oneri della sicurezza calcolato la “voce aggiuntiva a corpo - oneri<br />
della sicurezza” per l’importo dell’intervento al netto del ribasso e degli oneri<br />
per la sicurezza medesima.<br />
- 33 -
8. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni<br />
singolo contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli oneri della<br />
sicurezza, fino alla stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente<br />
spettante all’Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali<br />
varianti.<br />
9. Qualsiasi r<strong>it</strong>ardo nella compilazione degli stati di avanzamento lavori e nel<br />
pagamento delle somme dovute in acconto è disciplinato dall’art. 45 delle<br />
Condizioni Generali.<br />
10. Il pagamento della rata di saldo o degli acconti è disposto entro 90 giorni<br />
dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In ogni caso, il<br />
pagamento della rata di saldo o degli acconti è subordinato all’avvenuto e<br />
constatato adempimento dell’obbligo di cui all’art. 15 comma 6 lett. (v) e di<br />
cui all’art. 6, comma 4 paragrafo B, punto 7.<br />
11. Qualora il pagamento della rata di saldo o degli acconti sia r<strong>it</strong>ardato<br />
spettano all’Appaltatore gli interessi nella misura e nei termini stabil<strong>it</strong>i dall’art.<br />
56 delle Condizioni Generali. Tutti gli interessi sono comprensivi del maggior<br />
danno ai sensi dell’art. 1224 cod. civ.<br />
12. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che<br />
l’Appaltatore potrà emettere solo dopo aver ricevuto “l’entrata merci” emessa<br />
da RFI.<br />
13. Le fatture dovranno essere intestate a RETE FERROVIARIA<br />
ITALIANA S.p.A. – Gruppo Ferrovie dello Stato – Sede Sociale Piazza della<br />
Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma – Codice Fiscale 01585570581 – Part<strong>it</strong>a IVA<br />
01008081000 – per conto Direzione Terr<strong>it</strong>oriale Produzione di Palermo –<br />
Terminali e Servizi e sped<strong>it</strong>e, con allegato il documento di entrata merci a<br />
- 34 -
Ferservizi S.p.A. – Polo Infrastrutturale – Piazza della Croce Rossa n. 1 –<br />
00161 Roma. (da controllare esatto indirizzo è differente dal precedente)<br />
14. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato da RFI<br />
nel seguente: ……………………….<br />
Il codice unico di progetto (CUP) relativo al ai singoli contratti applicativi<br />
presente Contratto vieneverrà indicato di volta in volta da RFI quando<br />
occorrente.<br />
Il CIG e il CUP, quando comunicato, saranno indicati nelle singole fatture<br />
relative ad ogni contratto applicativo.<br />
I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul<br />
predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che<br />
l’adempimento di tale modal<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uisce valore di quietanza, con salvezza di<br />
RFI da ogni responsabil<strong>it</strong>à conseguente.<br />
L’Appaltatore, a pena di null<strong>it</strong>à assoluta, assume l’obbligo di tracciabil<strong>it</strong>à dei<br />
flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.<br />
Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle Condizioni<br />
Generali, cost<strong>it</strong>uisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456<br />
codice civile anche l’effettuazione delle transazioni di cui all’art. 3 della Legge<br />
136/2010 senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.<br />
ARTICOLO 8 bis<br />
MODALITÀ <strong>DI</strong> PAGAMENTO<br />
In ottemperanza all’art. 3 comma L.136/2010, l’appaltatore dichiara che il Conto<br />
Corrente Bancario iban…………………….<br />
sul quale verranno esegu<strong>it</strong>i i pagamenti di cui al presente contratto è soggetto<br />
- 35 -
all’obbligo di tracciabil<strong>it</strong>à dei flussi finanziari e indica<br />
nel Sig. ……………….., nato a ……. il ………….codice fiscale<br />
……………………………….. autorizzato a operare su di esso.<br />
nel Sig. ……………….., nato a ……. il ………….codice fiscale<br />
……………………………….. autorizzato a operare su di esso.<br />
L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario<br />
/Postale dedicato, previa indicazione del CUP di riferimento anche per i paga-<br />
menti destinati ai dipendenti , consulenti, forn<strong>it</strong>ori , subappaltatori e i subcontraenti<br />
Il comm<strong>it</strong>tente assume l’obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto<br />
esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione<br />
del CUP di riferimento.<br />
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 136/2010, nel caso in cui le transazioni di cui all’art.<br />
3 della stessa legge, vengano effettuate su un conto corrente non “dedicato” ovvero<br />
senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale, verrà applicata a ca-<br />
rico dell’inadempiente una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cento<br />
del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso<br />
in cui nel bonifico bancario o postale venga omessa l’indicazione del CUP. Il rein-<br />
tegro dei conti correnti di cui all’articolo 3, comma 1, effettuato con modal<strong>it</strong>à diver-<br />
se dal bonifico bancario o postale comporta, a carico del soggetto inadempiente,<br />
l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del va-<br />
lore di ciascun accred<strong>it</strong>o. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli ele-<br />
menti informativi di cui all’articolo 3, comma 7, comporta, a carico del soggetto i-<br />
nadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a<br />
3000 euro.<br />
ARTICOLO 8 ter<br />
- 36 -
NULLITA’ DEL CONTRATTO<br />
L’appaltatore assume l’obbligo, pena null<strong>it</strong>à del contratto, della tracciabil<strong>it</strong>à dei<br />
flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010.<br />
Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subforn<strong>it</strong>ori o con subcontraenti che<br />
non contengono la clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabil<strong>it</strong>à dei flussi.<br />
L’appaltatore, pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente<br />
l’obbligo di inserire le necessario disposizioni in tutti i subcontratti che stipulerà.<br />
ARTICOLO 8 quater<br />
CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA<br />
Ai sensi del comma dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010 , il contratto si intende risolto nel<br />
caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano esegu<strong>it</strong>e<br />
senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane<br />
L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie<br />
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabil<strong>it</strong>à finanzia-<br />
ria, si sensi della legge n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto<br />
contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura –<br />
ufficio terr<strong>it</strong>oriale del Governo terr<strong>it</strong>orialmente competente.<br />
ARTICOLO 8 quinquies<br />
ALTRI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE<br />
L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione<br />
all’art. 4 e all’art. 5 della Legge 136/2010.<br />
ARTICOLO 9<br />
CESSIONE DEI CRE<strong>DI</strong>TI<br />
1. Le parti concordano espressamente che i cred<strong>it</strong>i derivanti<br />
dall’esecuzione del presente contratto sono cedibili a terzi solo previa<br />
- 37 -
autorizzazione scr<strong>it</strong>ta di Ferrovie.<br />
1.2. Fermo quanto previsto all’art. 8 delle Condizioni Generali, le Parti<br />
concordano espressamente che la cessione senza previa autorizzazione dà<br />
dir<strong>it</strong>to a RFI di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456<br />
del Codice Civile, con conseguente dir<strong>it</strong>to di Ferrovie medesima al<br />
risarcimento dei danni.<br />
2.Le parti concordano altresì espressamente che la cessione, senza previa<br />
autorizzazione dà dir<strong>it</strong>to alle Ferrovie di risolvere il rapporto ai sensi e per<br />
gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., con conseguente dir<strong>it</strong>to di Ferrovie<br />
al risarcimento dei danni.<br />
3. Resta inteso che RFI intende far salve, anche nei confronti della<br />
cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che dovesse far valere nei confronti del<br />
cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi cred<strong>it</strong>o maturato<br />
o maturando a favore di RFI.<br />
ARTICOLO 10<br />
CAUZIONE<br />
1. La garanzia fideiussoria di € _________,__ (euro ___________/___),<br />
che l’Appaltatore è tenuto a presentare, ai sensi dell’articolo 11 delle<br />
“Condizioni Generali”, è stata dall’Appaltatore stesso cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />
mediante ____________________________________________________<br />
2. La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui<br />
all’art. 11.4 delle Condizioni Generali, cessa di avere effetto alla data di<br />
approvazione del certificato di collaudo provvisorio, o in assenza, alla data di<br />
emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all’ultimo intervento<br />
di manutenzione effettuato (ultimo contratto applicativo liquidato).<br />
- 38 -
ARTICOLO 11<br />
POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE E<br />
PROGETTAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI<br />
1.Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente<br />
accordo e nei contratti applicativi.<br />
2.1. L’Appaltatore si obbliga a stipulare con primaria compagnia di<br />
assicurazione (“Compagnia”) grad<strong>it</strong>a a Ferrovie, la polizza di assicurazione di<br />
cui ai seguenti punti.<br />
3.2. Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione,<br />
responsabil<strong>it</strong>à civile terzi e garanzia di manutenzione: deve tenere<br />
indenne RFI da tutti i rischi di cui ai numeri 8 e 9 dell’art. 11 delle Condizioni<br />
Generali. La polizza deve prevedere la copertura anche dei danni all’ambiente,<br />
in particolare devono essere coperti i rischi derivanti dall’inquinamento di s<strong>it</strong>i<br />
e dal danno ambientale.<br />
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />
approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibil<strong>it</strong>à al<br />
rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell’inizio della<br />
copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di Ferrovie, e<br />
comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di<br />
tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa<br />
comunque a Ferrovie almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.<br />
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />
approvazione, un esemplare della stipulante polizza, almeno un mese prima<br />
dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di<br />
Ferrovie. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser<br />
- 39 -
trasmessa comunque a Ferrovie almeno 10 giorni prima della consegna dei<br />
relativi lavori.<br />
La polizza, che considererà “Assicurato” Ferrovie, le società del Gruppo<br />
Ferrovie dello Stato S.p.A. e l’Appaltatore, dovrà prevedere, per i rischi di<br />
esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi inclusi quelli derivanti da errori<br />
di progettazione o da insufficiente progettazione di cui all’art. 11.8 delle<br />
C.G.C., massimali non inferiori ad. € ………………….importo complessivo<br />
presente accordo.<br />
Essa dovrà prevedere, per i rischi di danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, di<br />
cui all’art.11.9 delle C.G.C, massimali non inferiori ad € 500.000,00 (Euro<br />
cinquecentomila/00)<br />
Detta polizza, oltre a quanto stabil<strong>it</strong>o dalla normativa corrente in materia ed a<br />
quanto ulteriormente previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare<br />
e specifiche clausole con le quali siano previsti:<br />
Detta polizza dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano<br />
previsti:<br />
a) la rinuncia da parte della compagnia al dir<strong>it</strong>to di surrogazione nei<br />
confronti di Ferrovie, delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato e loro<br />
dipendenti;<br />
b) l’obbligo da parte della compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo<br />
di eventuali franchigie e scoperti;<br />
c) ai fini della responsabil<strong>it</strong>à civile, con la “Clausola di responsabil<strong>it</strong>à civile<br />
incrociata”, la parificazione a terzi di subappaltatori e forn<strong>it</strong>ori presenti nei<br />
luoghi di esecuzione dei lavori e delle persone che siano in rapporto di<br />
dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati<br />
- 40 -
d) obbligatoria dichiarazione della Compagnia che l’Appaltatore gli ha<br />
forn<strong>it</strong>o la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le<br />
condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l’operativ<strong>it</strong>à<br />
immediata dell’assicurazione;<br />
e) pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura<br />
assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, salva<br />
rateizzazione convenzione;<br />
f) la qualifica di assicurato anche ai subappaltatori di cui al successivo art. 12<br />
g) obbligo della compagnia di avvisare Ferrovie, con raccomandata a.r. o<br />
altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, di qualsiasi evento<br />
pregiudizievole al mantenimento delle coperture assicurative in corso ed a<br />
consentirle, ove lo r<strong>it</strong>enga, di sost<strong>it</strong>uirsi all’Appaltatore nel pagamento dei<br />
premi o nel reintegro dei massimali, entro un termine di sessanta giorni dalla<br />
notizia, senza interrompere, per questo periodo le relative coperture;<br />
h) inclusione, tra i rischi assicurati, dei danni causati da vibrazioni o da<br />
rimozione o da rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi<br />
d’appoggio o di sostegni in genere; danni a cavi e condutture sotterranee;<br />
i) obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo;<br />
j) obbligo della Compagnia a prorogare la copertura assicurativa in caso di<br />
r<strong>it</strong>ardo nell’emissione dei certificati di collaudo provvisorio o di regolare<br />
esecuzione per un periodo massimo di dodici mesi dalla data di ultimazione<br />
dei lavori;<br />
k) obbligo della Compagnia a estendere la copertura assicurativa a tutto il<br />
periodo di manutenzione di cui all’art. 27 delle Condizioni Generali;<br />
l) competenza terr<strong>it</strong>oriale per le controversie in cui è parte Ferrovie del Foro<br />
- 41 -
indicato all’art. 64 delle Condizioni Generali salva diversa indicazione nel<br />
presente accordodi Palermo.<br />
In relazione a detta polizza l’Appaltatore sarà tenuto a dare a Ferrovie<br />
dimostrazione dell’avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e<br />
documenti:<br />
- elenco delle d<strong>it</strong>te subappaltatrici (coassicurate);<br />
- notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;<br />
- testimoniali di stato, redatti prima dell’esecuzione dei lavori, qualora essi<br />
coinvolgano strutture portanti o sottomurarie dei manufatti in aderenza<br />
interessati.<br />
4. Per il rischio di responsabil<strong>it</strong>à civile professionale, in assenza di operativ<strong>it</strong>à<br />
o in alternativa alla garanzia che precede, va stipulata appos<strong>it</strong>a polizza per<br />
i rischi derivanti dallo svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à di competenza del<br />
progettista<br />
La polizza deve tenere indenne il Comm<strong>it</strong>tente dai rischi derivanti da errori<br />
od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo.<br />
La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di<br />
progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Comm<strong>it</strong>tente deve sopportare<br />
per le varianti resesi necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o<br />
di omissioni del Progetto Esecutivo.<br />
La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto<br />
Esecutivo e deve operarerà per tutta la durata dei lavori e sino alla data di<br />
emissione del certificato di collaudo provvisorio.<br />
La polizza del progettista deve essere emessa in favore di Ferrovie e deve<br />
prevedere massimali non inferiori all’importo complessivo netto indicato di<br />
- 42 -
ciascun contratto applicativonel presente accordo.<br />
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />
approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibil<strong>it</strong>à al<br />
rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell’inizio della<br />
copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di Ferrovie., e<br />
comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di<br />
tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa<br />
comunque a Ferrovie almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori.<br />
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva<br />
approvazione, un esemplare della stipulante polizza, almeno un mese prima<br />
dell’inizio della copertura assicurativa per l’acquisizione del gradimento di<br />
Ferrovie. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser<br />
trasmessa comunque a Ferrovie almeno 20 giorni dopo la comunicazione<br />
dell’approvazione del Progetto Esecutivo dell’Opera da parte di Ferrovie.<br />
La mancata presentazione della polizza comporterà la sospensione<br />
provvisoria del pagamento del 5% (cinque per cento) degli importi delle SAL,<br />
fermo restando il dir<strong>it</strong>to di Ferrovie alla risoluzione del presente accordo per<br />
inadempimento dell’Appaltatore.<br />
5. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non<br />
lim<strong>it</strong>erà in alcun modo la responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore a norma delle<br />
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto l’Appaltatore risponderà per<br />
danni in tutto o in parte non risarc<strong>it</strong>i da dette polizze, comprese le ipotesi di<br />
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.<br />
6. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza<br />
Ferrovie a procedere agli interventi sost<strong>it</strong>utivi atti a mantenere integre le<br />
- 43 -
coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante compensazione<br />
con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per<br />
altri t<strong>it</strong>oli.<br />
ARTICOLO 12<br />
SUBAPPALTO E VERIFICHE ANTIMAFIA<br />
1. Il subappalto è consent<strong>it</strong>o, relativamente per a ciascun intervento<br />
manutentivo oggetto del presente accordodi cui al precedente art. 2, comma 1<br />
del presente accordo, nei lim<strong>it</strong>i ed alle condizioni stabil<strong>it</strong>i dalla normativa che<br />
regola la materia.<br />
2. Il subappalto delle prestazioni afferenti alla progettazione esecutiva è<br />
consent<strong>it</strong>o, all’Appaltatore progettista, lim<strong>it</strong>atamente alla redazione grafica<br />
degli elaborati progettuali e ai rilievi plano-altimetrici.<br />
3. Saranno subappaltabili solo le seguenti lavorazioni indicate<br />
dall’Appaltatore all’atto dell’offerta:<br />
1) ________________________________;<br />
2) ________________________________.<br />
4. per memoria<br />
5. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a RFI, secondo le indicazioni<br />
del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni<br />
subappaltate e la previsione della quota finale.<br />
6. Fermo restando che RFI rimane del tutto estranea ai rapporti tra<br />
l’Appaltatore ed i suoi subappaltatori, forn<strong>it</strong>ori e terzi in genere, è fatto<br />
obbligo agli affidatari di trasmettere ad RFI, ai sensi e per gli effetti del<br />
comma 3 dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., entro venti giorni dalla<br />
data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture<br />
- 44 -
quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore<br />
o cottimista, con l'indicazione delle r<strong>it</strong>enute di garanzia effettuate. Qualora gli<br />
affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del<br />
cottimista entro il predetto termine, RFI sospende il successivo pagamento a<br />
favore degli affidatari.<br />
7. Qualora l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’art. 37, c. 11<br />
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., fermo restando quanto previsto al precedente<br />
punto 6., RFI procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore<br />
dell’importo delle prestazioni dallo stesso esegu<strong>it</strong>e, nei lim<strong>it</strong>i previsti dal<br />
medesimo art. 37. c. 11 e secondo quanto disciplinato dall’art. 118 c. 3 dello<br />
stesso richiamato e negli stessi termini previsti per l’Appaltatore e con le<br />
eventuali modal<strong>it</strong>à che RFI medesima si riserva di indicare per il tram<strong>it</strong>e del<br />
Direttore dei Lavori con appos<strong>it</strong>o Ordine di Servizio.<br />
8. Ove l’Appaltatore si qualifichi avvalendosi dei requis<strong>it</strong>i di un progettista<br />
“indicato”, le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla progettazione<br />
esecutiva dovranno essere necessariamente esegu<strong>it</strong>e dal progettista “indicato”,<br />
il quale ne risponderà nei confronti dell’Appaltatore senza assumere dir<strong>it</strong>ti<br />
impegni ed obblighi diretti nei confronti di RFI. Le attiv<strong>it</strong>à affidate<br />
dall’Appaltatore al progettista “indicato” non si considerano subappalto.<br />
L’Appaltatore garantisce RFI, sotto pena di risoluzione del presente contratto,<br />
che, in tal caso, il progettista affidatario rispetterà le lim<strong>it</strong>azioni al subappalto<br />
fissate nel bando di gara e nel presente articolo.<br />
6.RFI rimane del tutto estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi<br />
subappaltatori, forn<strong>it</strong>ori e terzi in genere.<br />
6 bis. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 6., qualora<br />
- 45 -
l’Appaltatore si avvalga del subappalto ai sensi dell’art. 37, c. 11 del D.Lgs<br />
163/2006 e s.m.i., RFI procederà alla corresponsione diretta al subappaltatore<br />
dell’importo delle prestazioni dallo stesso esegu<strong>it</strong>e, nei lim<strong>it</strong>i previsti dal<br />
medesimo art. 37. c. 11 e secondo quanto disciplinato dall’art. 118 c. 3 dello<br />
stesso richiamato e negli stessi termini previsti per l’Appaltatore e con le<br />
eventuali modal<strong>it</strong>à che RFI medesima si riserva di indicare per il tram<strong>it</strong>e del<br />
Direttore dei Lavori con appos<strong>it</strong>o Ordine di Servizio.<br />
7.Ove l’Appaltatore si qualifichi avvalendosi dei requis<strong>it</strong>i di un progettista<br />
“indicato”, le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla progettazione ese-<br />
cutiva dovranno essere necessariamente esegu<strong>it</strong>e dal progettista “indicato”, il<br />
quale ne risponderà nei confronti dell’Appaltatore senza assumere dir<strong>it</strong>ti im-<br />
pegni ed obblighi diretti nei confronti di RFI. Le attiv<strong>it</strong>à affidate<br />
dall’Appaltatore al progettista “indicato” non si considerano subappalto.<br />
L’Appaltatore garantisce RFI, sotto pena di risoluzione del presente contratto,<br />
che, in tal caso, il progettista affidatario rispetterà le lim<strong>it</strong>azioni al subappalto<br />
fissate nel bando di gara e nel presente articolo.<br />
8.9. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al<br />
Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal contratto di subappalto e dai<br />
documenti indicati nell’all. n. 4 al presente accordo e all’art. 8.<br />
9.10. È a<br />
carico dell’Appaltatore o, se consent<strong>it</strong>o dalla legge, del subappaltatore, la<br />
richiesta alla competente Prefettura delle comunicazioni o delle informazioni<br />
antimafia previste, rispettivamente, dagli artt. 3 e 10 del D.P.R. 3 giugno 1998<br />
n. 252, nonché da eventuali nuove disposizioni in materia. L’Appaltatore<br />
dovrà allegare all’istanza di cui al precedente punto la nota di richiesta delle<br />
- 46 -
predette comunicazioni o informazioni, delle comunicazioni prefettizie<br />
relative o, eventualmente, del certificato camerale con dic<strong>it</strong>ura antimafia, ove<br />
sufficiente in relazione all’importo del subappalto.<br />
10.11. Il<br />
termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto stabil<strong>it</strong>o dalla legge<br />
decorre dalla data di ricezione della richiesta di autorizzazione come sopra<br />
corredata. Qualora sia necessaria l’acquisizione delle informazioni antimafia di<br />
cui all’art. 10 del D.P.R. 252/1998, il predetto termine decorre dallo scadere<br />
del termine di cui all’art. 11 comma 2 del D.P.R. medesimo o, se anteriore,<br />
dalla data di ricezione delle informazioni antimafia da parte della stazione<br />
appaltante.<br />
11.12. In ogni<br />
caso l’inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi<br />
20 giorni dall’avvenuto depos<strong>it</strong>o del contratto presso RFI.<br />
12.13. Le<br />
disposizioni dell’accordo in materia di subappalto si applicano, oltre che ai<br />
contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a<br />
prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest’ultimo del valore<br />
della mano d’opera), anche agli altri contratti posti in essere dall’Appaltatore<br />
ai fini della realizzazione dell’opera, per i quali ricorrano le condizioni di cui al<br />
comma 11 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. In particolare, sono<br />
assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime<br />
autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attiv<strong>it</strong>à espletate all’interno del<br />
cantiere cui si riferisce l’appalto, se queste riguardano prestazioni relative alla<br />
categorie prevalente, ovvero aventi ad oggetto attiv<strong>it</strong>à ovunque espletate, se<br />
- 47 -
queste riguardano prestazioni relative a categorie diverse dalla prevalente, che<br />
richiedano l’impiego di manodopera, come ad esempio le forn<strong>it</strong>ure con posa<br />
in opera ed i noli a caldo, sempre che ricorrano entrambe le condizioni di<br />
segu<strong>it</strong>o indicate:<br />
- l’importo del singolo subcontratto superi € 100.000,00 (euro centomila)<br />
ovvero il 2% dell’importo dei lavori affidati (se il 2% è inferiore a €<br />
100.000,00);<br />
- l’incidenza del costo della mano d’opera e del personale sia superiore al<br />
50% dell’importo del subcontratto.<br />
Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall’Appaltatore per l’esecuzione<br />
dell’appalto, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al<br />
subappalto ai sensi del comma 11 dell’Art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,<br />
l’Appaltatore è comunque tenuto a comunicare a RFI il nome del<br />
subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o<br />
forn<strong>it</strong>ura affidati. È onere dell’Appaltatore, prima della stipula del<br />
subcontratto diverso dal subappalto e a questo non assimilabile, porre in<br />
essere le attiv<strong>it</strong>à dirette all’acquisizione della documentazione antimafia<br />
relativa al subcontraente, eventualmente necessaria ai sensi del D.P.R.<br />
252/1998.<br />
13.14. Il<br />
subappalto di prestazioni che coinvolgano la materia della gestione dei rifiuti e<br />
della tutela dell’ambiente in generale, è regolato interamente dal successivo<br />
articolo 15.6.<br />
14.15. L’Appal<br />
tatore deve corrispondere gli oneri di sicurezza, relativi alle prestazioni affida-<br />
- 48 -
te in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; RFI, sent<strong>it</strong>o<br />
il Direttore dei lavori sent<strong>it</strong>o il ed il coordinatore della sicurezza in fase di ese-<br />
cuzione, se nominato, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della<br />
presente disposizione.<br />
15.16. L’Appal<br />
tatore deve trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento ef-<br />
fettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamen-<br />
ti corrisposti ai subappaltatori e/o cottimisti con l’indicazione delle r<strong>it</strong>enute di<br />
garanzia eventualmente effettuate; in difetto, RFI sospende il pagamento dei<br />
corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta documentazione con<br />
espressa avvertenza che, ove detto r<strong>it</strong>ardo ecceda i sessanta giorni dalla data in<br />
cui i suindicati documenti dovevano essere prodotti, RFI può risolvere il con-<br />
tratto per fatto e colpa dell’Appaltatore stesso.quanto indicato al punto 6.<br />
17. 16. Allo<br />
scopo di collaborare alla vigilanza avverso contro eventuali tentativi di’ infil-<br />
trazioni, da parte della criminal<strong>it</strong>à organizzata nei cantieri RFI, le verifiche di<br />
cui al D.Lgs. n. 490/94 come integrato dal DPR. n. 252/98 sono estese, an-<br />
che al di là degli obblighi di legge per l’autorizzazione al subappalto, a tutti i<br />
subcontraenti dell’Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore ad<br />
€ 154.937,00, di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l’Appaltatore è tenuto<br />
a trasmettere, contestualmente alla stipula del sub-contratto, la documenta-<br />
zione indicata nell’all. n. 4 rifer<strong>it</strong>a al subcontraente.<br />
La stessa documentazione, a seconda dei casi rifer<strong>it</strong>a al subcontraente<br />
dell’Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere<br />
trasmessa dall’Appaltatore per i subcontratti, di qualsiasi importo, conclusi<br />
- 49 -
dall’Appaltatore o dai suoi subappaltatori e riconducibili alle tipologie di<br />
segu<strong>it</strong>o indicate (sempre che, ovviamente, non ricorrano i presupposti per<br />
l’applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all’art. 118 del<br />
D.Lgs. 163/2006):<br />
- forn<strong>it</strong>ura e/o trasporto di terra;<br />
- forn<strong>it</strong>ura e/o trasporto di calcestruzzo, b<strong>it</strong>ume ed inerti in genere;<br />
- noli a freddo;<br />
- noli a caldo diversi da quelli indicati al punto 123.;<br />
- forn<strong>it</strong>ura di ferro lavorato;<br />
- guardiania di cantiere;<br />
- trasporto a discarica;<br />
- trattamento e smaltimento rifiuti.<br />
Ove l’importo di un subcontratto riconducibile alle tipologie sopra elencate<br />
superi i 154.937,00 euro, le prestazioni che ne formano oggetto non potranno<br />
avere inizio prima dell’acquisizione della informativa prefettizia di cui all’art.<br />
10 del DPR. 252/98, o prima della scadenza del termine di 45 giorni dalla<br />
presentazione della relativa richiesta alla Prefettura. Ciascun subcontratto, di<br />
qualunque importo o tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva e-<br />
spressa per il caso di certificazioni antimafia pos<strong>it</strong>ive (e cioè sfavorevoli) ov-<br />
vero contenenti elementi rilevanti in materia di idone<strong>it</strong>à delle imprese sotto il<br />
profilo antimafia.<br />
17. È obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione<br />
dei lavori ogni variazione dei direttori tecnici e dei componenti l’organo di<br />
amministrazione, della propria impresa e delle imprese subaffidatarie. A tal<br />
fine, i subcontratti dovranno prevedere un corrispondente obbligo di comu-<br />
- 50 -
nicazione a carico dei subaffidatari, i quali, per tram<strong>it</strong>e dell’Appaltatore, sa-<br />
ranno tenuti a trasmettere ad RFI la documentazione necessaria per procedere<br />
alla verifica antimafia.<br />
18. Restano ferme le incombenze e le prescrizioni derivanti dalla soggezione<br />
del presente accordo ad eventuali Protocolli di Legal<strong>it</strong>à. (Allegare protocollo<br />
legal<strong>it</strong>à)<br />
ARTICOLO 13<br />
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA <strong>DI</strong><br />
MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA<br />
1.In fase di Progetto Esecutivo di ogni singolo intervento, con riferimento<br />
agli adempimenti di cui all’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008, il Progettista, nel caso<br />
ravvisasse la necess<strong>it</strong>à di accedere agli impianti ferroviari per qualunque<br />
motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi<br />
specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell’ambiente in cui il<br />
Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di<br />
prevenzione da adottare in relazione alla propria attiv<strong>it</strong>à, oltre che attenersi<br />
alle prescrizioni particolari indicate da RFI. In ogni caso l’accesso agli impianti<br />
ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato da RFI medesimo.<br />
2.1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescr<strong>it</strong>to dalle<br />
Condizioni Generali, dall’allegato Cap<strong>it</strong>olato Speciale per la Sicurezza del<br />
lavoro nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione (all. n. 3) per gli<br />
aspetti non coperti dal presente contratto, dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le<br />
norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le<br />
disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei<br />
contratti di forn<strong>it</strong>ura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i<br />
- 51 -
forn<strong>it</strong>ore/i in opera, di osservare dette norme e disposizioni.<br />
3.2. Inoltre l’Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e<br />
forn<strong>it</strong>ore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa<br />
Edile nell’amb<strong>it</strong>o dellea provincia/ea di esecuzione deigli interventi lavori di<br />
ogni singolo intervento(lavori), nonché a trasmettere, tram<strong>it</strong>e l’Appaltatore, al<br />
Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi, la<br />
documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in segu<strong>it</strong>o,<br />
mensilmenteperiodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,<br />
assicurativi e di quelli dovuti agli organismi par<strong>it</strong>etici, nonché copia dei propri<br />
registri infortuni.<br />
3. In caso di affidamento della redazione del Progetto Esecutivo del singolo<br />
intervento, con riferimento agli adempimenti di cui all’art. 26 del D.Lgs.<br />
81/2008, il Progettista, nel caso ravvisasse la necess<strong>it</strong>à di accedere agli<br />
impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire<br />
preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere<br />
generale esistenti nell’ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad<br />
operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in<br />
relazione alla propria attiv<strong>it</strong>à, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari<br />
indicate da RFI. In ogni caso l’accesso agli impianti ferroviari dovrà essere<br />
preventivamente autorizzato da RFI medesimo.<br />
4. L’Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i forn<strong>it</strong>ore/i in opera sono tenuti<br />
inoltre, ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. b del D.Lgs. 81/2008, a fornire al<br />
Direttore Lavori e al Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel segu<strong>it</strong>o<br />
defin<strong>it</strong>o anche CEL), qualora nominato, quali tram<strong>it</strong>e per il Responsabile dei<br />
Lavori, tram<strong>it</strong>e il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel segu<strong>it</strong>o<br />
- 52 -
defin<strong>it</strong>o anche CEL), l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori<br />
dipendenti e una dichiarazione in mer<strong>it</strong>o al rispetto degli obblighi assicurativi<br />
e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.<br />
5. L’Appaltatore, fermo restando l’obbligo dell’immediata comunicazione al<br />
Direttore dei Lavori e al CEL di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro<br />
il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/Coordinatore per<br />
l’Esecuzione Lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di<br />
grav<strong>it</strong>à) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei<br />
subappaltatori e forn<strong>it</strong>ori in opera.<br />
6. Tale statistica dovrà essere distinta tra “addetti agli uffici di cantiere” e<br />
“addetti alla realizzazione delle opere” e sarà redatta secondo lo standard<br />
fissato dalla norma UNI 7249 “Statistiche degli infortuni sul lavoro”. In<br />
particolare dovrà essere utilizzato l’indice di frequenza degli infortuni<br />
accaduti, con astensione dal lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di<br />
accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro infortuni.<br />
Statistica addetti uffici di cantiere - F uffici = A/H*1.000.000<br />
Statistica addetti a realizzazione opere – F produzione = A/H*1.000.000,<br />
dove:<br />
F è l’indice di frequenza;<br />
A è la somma degli infortuni, accaduti nel mese (Appaltatore,<br />
subappaltatore/i, forn<strong>it</strong>ore/i in opera), che hanno comportato l’assenza<br />
dal lavoro di almeno un giorno escluso quello nel quale si è verificato<br />
l’infortunio stesso;<br />
H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel mese (Appaltatore,<br />
subappaltatore/i, forn<strong>it</strong>ore/i in opera);<br />
- 53 -
Ulteriori comunicazioni in materia di infortuni dovranno essere forn<strong>it</strong>e - a<br />
cura e spese dell’Appaltatore - al Direttore Lavori/Coordinatore per<br />
l’Esecuzione Lavori, ove ciò sia richiesto da nuove procedure aziendali di<br />
Ferrovie, preventivamente comunicate all’Appaltatore stesso.<br />
7. L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto<br />
richiesto dagli Enti preposti in ordine al mon<strong>it</strong>oraggio sugli infortuni ed a<br />
tutto quanto prescr<strong>it</strong>to dalla procedura operativa n. RFI DPO/ SLA SIGS<br />
P08 (all. n. 6).<br />
ARTICOLO 13 bis<br />
SICUREZZA<br />
1. RFI, per la definizione delle modal<strong>it</strong>à di gestione della sicurezza degli<br />
interventi di cui al precedente articolo 2.1 del presente accordo, ha<br />
predisposto, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive delle specifiche<br />
lavorazioni previste in contratto, la Procedura Operativa n. RFI DPO/SLA<br />
SIGS P 14 “Procedura per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e<br />
mobili” (all. n. 5) che cost<strong>it</strong>uisce parte integrante e sostanziale del presente<br />
accordo.<br />
2. Contestualmente all’avvio delle prestazioni professionali di redazione del<br />
Progetto esecutivo, RFI stessa, di norma tram<strong>it</strong>e il Responsabile dei Lavori,<br />
qualora ricorrano le condizioni previste all’art. 90, co. 3 del D.Lgs 81/2008<br />
(presenza di più imprese nel cantiere di lavoro), per ciascuno degli interventi<br />
di cui all’articolo 2.1. del presente accordo, conferisce formale incarico di<br />
Coordinatore per la progettazione ad un proprio rappresentante; tale<br />
Coordinatore redigerà, nel rispetto della predetta Procedura Operativa RFI<br />
DPO/SLA SIGS P 14 (all. n. 5) e in conform<strong>it</strong>à alle specifiche tecniche ed<br />
- 54 -
esecutive risultanti dal progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 91 dello stesso<br />
D.Lgs. 81/2008 , il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di ogni singolo<br />
intervento che cost<strong>it</strong>uirà, essendovi allegato, parte integrante e sostanziale del<br />
relativo contratto applicativo.<br />
3. Ove invece non si dovessero ravvisare le predette condizioni di cui all’art.<br />
90, co. 3 del D.Lgs. 81/2008, richiamato al comma 2 del presente articolo,<br />
RFI promuove la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza dei<br />
lavoratori, elaborando e allegando al singolo contratto applicativo specifico<br />
“Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza - DUVRI” redatto ai<br />
sensi dell’art 26, co. 3 del medesimo D.Lgs. 81/2008 e delle procedure di<br />
R.F.I. .<br />
4. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di<br />
un’altraa o più ulteriori imprese esecutrici, RFI stessa, tram<strong>it</strong>e il Responsabile<br />
dei Lavori, nominerà il Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il<br />
Piano di Sicurezza e Coordinamento di RFI. In tale ipotesi, il suddetto Piano di<br />
Sicurezza e Coordinamento sarà da considerarsi pur non essendovi allegato<br />
parte integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.<br />
5. Prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo, sarà<br />
comunicato all’Appaltatore il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla<br />
ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle lavorazioni. Le risultanze<br />
del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e recep<strong>it</strong>e nel “Piano Operativo<br />
di Sicurezza”.<br />
6. Sulla scorta delle informazioni ricevute e della verifica effettuata,<br />
l’Appaltatore dovrà, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di detto<br />
sopralluogo, e comunque prima dell’inizio dei lavori di ciascun contratto<br />
- 55 -
applicativo, produrre e consegnare a Ferrovie la seguente documentazione:<br />
- Il Piano di Sicurezza Sost<strong>it</strong>utivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento<br />
ovvero eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e<br />
Coordinamento redatto da RFI;<br />
- un proprio “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi di legge<br />
(D.Lgs.81/2008), per quanto attiene alle proprie scelte autonome e<br />
relative responsabil<strong>it</strong>à nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione<br />
dei lavori, da considerarsi come piano complementare di dettaglio del<br />
Piano di Sicurezza e di Coordinamento.<br />
7. Il mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore di detto termine per la<br />
presentazione, nella sua completezza, della documentazione di cui sopra,<br />
comporterà per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo, l’applicazione da parte di Ferrovie la<br />
penale indicata al successivo art. 25.2.a.<br />
8. Il Piano di Sicurezza Sost<strong>it</strong>utivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento,<br />
ovvero il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” con le eventuali proposte<br />
integrative dell’appaltatore, ovvero ed il “Piano Operativo di Sicurezza”<br />
cost<strong>it</strong>uiscono, nel loro insieme, il “Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori”<br />
idoneo ad ottemperare agli obblighi di legge.<br />
9. Il Piano di Sicurezza Sost<strong>it</strong>utivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento,<br />
ovvero il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, nonché il Piano Operativo<br />
di Sicurezza di cui al precedente punto 6, cost<strong>it</strong>uiscono parte integrante di<br />
ciascun contratto applicativo.<br />
10. Ferrovie, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo<br />
intervento, verificherà la congru<strong>it</strong>à dei rispettivi Piani forn<strong>it</strong>i dall’Appaltatore<br />
in relazione alle norme in vigore ed alle proprie misure di sicurezza e<br />
- 56 -
verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre imprese eventualmente<br />
presenti sullo stesso luogo di lavoro.<br />
11. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al<br />
riguardo dovesse impartire RFI; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a<br />
tutte le norme vigenti o emanate in corso di rapporto in materia di<br />
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.<br />
12. È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia del “Piano per la<br />
sicurezza fisica dei lavoratori” defin<strong>it</strong>o al precedente punto 8di tutti i Piani di<br />
Sicurezza, conforme agli originali custod<strong>it</strong>i da Ferrovie e dal Direttore dei<br />
Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni singolo cantiere<br />
intervento a disposizione delle autor<strong>it</strong>à competenti preposte alle verifiche<br />
ispettive di controllo dei cantieri.<br />
13. È fatto altresì obbligo all’Appaltatore di mettere a disposizione dei<br />
“Rappresentanti per la sicurezza” una copia di tutti i Piani di Sicurezza<br />
almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio dei lavori di ciascun intervento.<br />
14. Salvo quanto previsto dall’art. 60 delle Condizioni Generali, RFI potrà<br />
ordinare la sospensione dei lavori di ciascun intervento qualora l’Appaltatore<br />
non rispetti le norme contenute nei rispettivi Piani di Sicurezza secondo<br />
quanto previsto dall’art. 10 del Cap<strong>it</strong>olato Speciale per la sicurezza del lavoro<br />
nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione (all. n. 3).<br />
15. Le sospensioni dei lavori ordinate ai sensi del precedente punto non<br />
avranno alcun effetto modificativo del termine di esecuzione dei lavori e non<br />
impediranno l’applicazione delle penal<strong>it</strong>à per r<strong>it</strong>ardo.<br />
16. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL e/o al D.L., prima dell’inizio<br />
dei lavori di ciascun contratto applicativo, previa loro verifica, i Piani<br />
- 57 -
Operativi di Sicurezza redatti ai sensi di legge (D.Lgs. 81/2008) dal/i<br />
subappaltatore/i e dal/i forn<strong>it</strong>ore/i in opera.<br />
17. L’inosservanza delle misure prescr<strong>it</strong>te nei Piani di Sicurezza e<br />
Coordinamento, nei Piani Operativi di Sicurezza, nella Istruzioni Protezione<br />
Cantieri, nella procedura operativa n. RFI DPO SLA SIGS P 14, e comunque<br />
l’inosservanza delle disposizioni impart<strong>it</strong>e dal Direttore Lavori/CEL/Gestore<br />
Infrastruttura (non conform<strong>it</strong>à accertate e notificate all’Appaltatore e dallo<br />
stesso non tempestivamente eliminate) comporta il non inserimento, nella<br />
S<strong>it</strong>uazione mensile di Avanzamento dei Lavori (SAL), della quota della<br />
“voceper aggiuntiva a corpo - oneri della sicurezzaa” di ogni singolo contratto<br />
applicativo; tale quota sarà inser<strong>it</strong>a, senza interessi e previa risoluzione delle<br />
non conform<strong>it</strong>à, nella successiva S<strong>it</strong>uazione di Avanzamento Lavori.<br />
ARTICOLO 14<br />
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE PER I MATERIALI <strong>DI</strong><br />
ARMAMENTO E TECNOLOGICI TOLTI D’OPERA<br />
1. Il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera rimane di proprietà<br />
esclusiva di RFI (Ferrovie). L’Appaltatore rest<strong>it</strong>uisce a RFI tutto il materiale di<br />
armamento e tecnologico tolto d’opera dall’infrastruttura ferroviaria per<br />
essere sottoposto a valutazione tecnica, a cura di RFI. La rest<strong>it</strong>uzione avverrà<br />
tram<strong>it</strong>e redazione congiunta – entro 30 (trenta) giorni dalla data di<br />
ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo o comunque ogni 30<br />
(trenta) giorni per i lavori che si protraggono oltre la durata mensile - del<br />
“Verbale di Rest<strong>it</strong>uzione dei materiali tolti d’opera – Mod. VR.02” (all. n. 8).<br />
2. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo oltre detto termine, l’Appaltatore incorrerà<br />
nell’applicazione della penale prevista al successivo art. 25.2.b del presente<br />
- 58 -
accordo.<br />
3. Deve essere concordata, preventivamente all’inizio dei lavori, tra<br />
l’Appaltatore , la Direzione lavori ed il responsabile dell’impianto in cui insiste<br />
il cantiere, l’individuazione di uno o più s<strong>it</strong>i in cui depos<strong>it</strong>are il materiale di<br />
armamento e tecnologico tolto d’opera in attesa di rest<strong>it</strong>uzione a RFI.<br />
4. RFI cura direttamente la fuoriusc<strong>it</strong>a del materiale tolto d’opera che ha<br />
valutato fuori uso, e conseguentemente individuato come rifiuto da trattare ai<br />
sensi della vigente normativa ambientale essendo fatto divieto assoluto di<br />
appropriazione di tale materiale da parte dell’Appaltatore finalizzata alla<br />
raccolta, al recupero allo smaltimento o ad ogni altra commercializzazione.<br />
Fanno eccezione a tale disposto esclusivamente le traverse in C.A.P.V.<br />
dichiarate fuori uso e il pietrisco diverso da quello classificabile con voce<br />
speculare di pericolos<strong>it</strong>à (codice CER 170507*) per i quali l’avvio a trasporto,<br />
smaltimento o recupero potrà essere attribu<strong>it</strong>o all’Appaltatore, attraverso<br />
specifica comunicazione scr<strong>it</strong>ta del Direttore dei Lavori. In questo caso<br />
l’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in<br />
qual<strong>it</strong>à di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, secondo<br />
quanto indicato nel punto 6 del successivo art. 15.<br />
L’obbligo di custodire il materiale di armamento e tecnologico tolto d’opera<br />
dall’infrastruttura nel s<strong>it</strong>o individuato da RFI (Ferrovie), è a carico<br />
dell’Appaltatore dal momento dello smontaggio dalla sede tecnica e fino<br />
all’avvenuta rest<strong>it</strong>uzione di cui al punto 1 curandone l’accatastamento in<br />
maniera ordinata, per tipi omogenei, distinto da tutti gli altri materiali di RFI<br />
(Ferrovie) che fossero ivi, o nei pressi, giacenti a t<strong>it</strong>olo di scorta di magazzino<br />
e comunque ad opportuna distanza dai s<strong>it</strong>i nei quali avviene l’accatastamento<br />
- 59 -
dei rifiuti di qualsiasi genere. L’individuazione dei materiali tolti d’opera deve<br />
essere supportata da appos<strong>it</strong>a cartellonistica, predisposta a cura<br />
dell’Appaltatore, che rechi l’indicazione “Materiale tolto d’opera per lavori di<br />
_______________ ed in attesa di rest<strong>it</strong>uzione ad RFI per essere sottoposto a<br />
valutazione tecnica”.<br />
ARTICOLO 15<br />
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA <strong>DI</strong><br />
GESTIONE DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI<br />
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali<br />
prescrizioni impart<strong>it</strong>e dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di<br />
approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescr<strong>it</strong>to dalle<br />
Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale,<br />
ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di forn<strong>it</strong>ura in opera,<br />
l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i forn<strong>it</strong>ore/i in opera di<br />
osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare,<br />
l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti,<br />
le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in<br />
materia di tutela ambientale in modo da ev<strong>it</strong>are che dall’esecuzione dei lavori<br />
possano determinarsi s<strong>it</strong>uazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di<br />
pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per<br />
l’ambiente.<br />
2. Qualora nel corso dei lavori di ogni singolo contratto applicativo<br />
emergano o si determinino s<strong>it</strong>uazioni di inquinamento dei s<strong>it</strong>i il Direttore dei<br />
Lavori disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna,<br />
necessaria ovvero imposta dalla pubblica autor<strong>it</strong>à, ai fini del tempestivo<br />
- 60 -
ottemperamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in<br />
materia di inquinamento e bonifiche dei s<strong>it</strong>i. In tal caso nulla competerà<br />
all’Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.<br />
3. Al termine dei lavori, l’Appaltatore dovrà garantire, anche attraverso la<br />
sottoscrizione di appos<strong>it</strong>o verbale, che sulle aree a lui temporaneamente<br />
cedute messe a disposizione per eseguire i lavori, non si siano verificati<br />
fenomeni di inquinamento del suolo e/o di abbandono di rifiuti.<br />
4. In ogni caso, è data facoltà a Ferrovie di effettuare, nel corso dei lavori,<br />
anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori di cui al<br />
successivo art. 28, verifiche circa lo stato delle suddette aree.<br />
5. Restano in ogni caso ferme la responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore e tutte le<br />
connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento<br />
ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano<br />
imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.<br />
6. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata<br />
all’Appaltatore ai sensi del precedente articolo 14 punto 4, l’Appaltatore<br />
si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qual<strong>it</strong>à di<br />
produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche<br />
alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:<br />
(i) l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di<br />
trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requis<strong>it</strong>i<br />
previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e,<br />
dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire a<br />
Ferrovie copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai<br />
sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attiv<strong>it</strong>à di<br />
- 61 -
trasporto, smaltimento o recupero;<br />
(ii) nel caso non risulti in possesso dei requis<strong>it</strong>i di cui al precedente punto (i),<br />
l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento<br />
delle relative attiv<strong>it</strong>à, ed a fornire a Ferrovie tempestivamente, e<br />
comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di<br />
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di<br />
trasporto, smaltimento o recupero;<br />
(iii) l’eventuale subappalto delle attiv<strong>it</strong>à di trasporto, smaltimento o recupero<br />
da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato da<br />
Ferrovie ai sensi del precedente art. 12. L’autorizzazione sarà, in ogni<br />
caso, subordinata alla preventiva presentazione a Ferrovie medesima di<br />
copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali<br />
l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;<br />
(iv) l’Appaltatore si impegna a curare il depos<strong>it</strong>o dei rifiuti detenuti in attesa<br />
dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su piazzali di<br />
proprietà di Ferrovie, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste<br />
dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impart<strong>it</strong>e dal Direttore<br />
dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in<br />
maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente<br />
sensibili ed in s<strong>it</strong>i distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del<br />
materiale classificato come usato servibile e comunque nel rispetto delle<br />
norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre le attiv<strong>it</strong>à di<br />
prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro<br />
successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i<br />
termini di scadenza consent<strong>it</strong>i per il depos<strong>it</strong>o temporaneo dei medesimi;<br />
- 62 -
(v) l’Appaltatore si impegna a fornire a Ferrovie, entro i termini di legge, una<br />
copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far<br />
cessare ogni responsabil<strong>it</strong>à del produttore/detentore circa il corretto avvio<br />
a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo: copia<br />
conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti.<br />
Ferrovie può r<strong>it</strong>enere le rate di pagamento in acconto nel caso<br />
l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della<br />
suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima<br />
risulti irregolare;<br />
(vi) ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi<br />
circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, Ferrovie avrà facoltà di<br />
provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una<br />
somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di<br />
ogni altra sanzione normativa.<br />
7. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla<br />
normativa vigente, provvederà autonomamente, in quanto diretto<br />
produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o<br />
recupero dei rifiuti cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i dagli scarti dei materiali da lui utilizzati<br />
per l’esecuzione dei lavori, compresi gli scarti dei materiali forn<strong>it</strong>i da<br />
RFI all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli obblighi previsti<br />
nel presente punto cost<strong>it</strong>uirà oggetto di accertamento da parte di Ferrovie nel<br />
corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori<br />
di cui al successivo art. 28.<br />
8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico<br />
all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compresi e<br />
- 63 -
compensati nei prezzi di tariffa, fannoAd eccezione degli adempimenti<br />
effettuati in esecuzione del precedente punto 6, che verranno compensati a<br />
misura con la voce di tariffa BA.DE.C.0101.B, le prestazioni e gli oneri<br />
connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si<br />
intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.<br />
ARTICOLO 15-BIS<br />
ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA <strong>DI</strong> ALTRI<br />
ASPETTI AMBIENTALI<br />
1. Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati<br />
nell’art. 15, ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in<br />
questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme<br />
o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’ art. 15.<br />
2. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in<br />
materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle<br />
autor<strong>it</strong>à amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in<br />
cui r<strong>it</strong>enga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei<br />
valori lim<strong>it</strong>e di immissione vigenti, provvede ad acquisire, prima dell’inizio dei<br />
lavori, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attiv<strong>it</strong>à temporanee, in<br />
deroga ai valori lim<strong>it</strong>e di immissione..<br />
3. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle<br />
sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle<br />
altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori,<br />
nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle<br />
ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del presente accordo,<br />
impart<strong>it</strong>e da RFI. L’installazione, nelle aree cedute messe a disposizione da<br />
- 64 -
RFI all’appaltatore, di depos<strong>it</strong>i fissi o mobili (quali: serbatoi; cisternette; fusti;<br />
latte; ecc;) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore, ovvero l’uso di depos<strong>it</strong>i fissi<br />
o mobili installati da RFI, dovrà essere preventivamente richiesto ed<br />
espressamente autorizzato da RFI, eventualmente con prescrizioni, che<br />
potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di effettuare a propria<br />
cura, spesa e responsabil<strong>it</strong>à, prove di tenuta, o altre attiv<strong>it</strong>à r<strong>it</strong>enute<br />
precauzionalmente necessarie da RFI ai fini della prevenzione di ogni<br />
possibile inquinamento. In alternativa, ad insindacabile decisione di RFI, il<br />
cessionario dovrà garantire il libero accesso di RFI alle aree cedutemesse a<br />
disposizione, perché RFI effettui direttamente a propria cura, spesa e<br />
responsabil<strong>it</strong>à tali attiv<strong>it</strong>à. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare<br />
esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile, e<br />
conformi alle normative vigenti.<br />
4. Lo scarico di reflui domestici o industriali nelle condotte di proprietà di<br />
RFI da parte dell’appaltatore dovrà essere espressamente autorizzato da RFI e<br />
dovrà prevedere la realizzazione di un pozzetto di ispezione immediatamente<br />
a monte della confluenza delle condotte. E’ data in ogni caso facoltà ad RFI<br />
di subordinare il nulla-osta all’effettuazione dello scarico nelle proprie<br />
condotte al rispetto di eventuali ulteriori prescrizioni. RFI si riserva il dir<strong>it</strong>to<br />
di effettuare, in ogni momento, controlli sulla qual<strong>it</strong>à delle dei refluiacque<br />
immessie nelle proprie condotte. Le spese per l’effettuazione di tali controlli<br />
restano totalmente a carico dell’appaltatore. RFI potrà, a proprio insindacabile<br />
giudizio, richiedere, nel caso di scarico di acque reflue industriali, la<br />
separazione dei medesimi scarichi ove tecnicamente possibile.<br />
5. L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento delle proprie attiv<strong>it</strong>à abbia<br />
- 65 -
necess<strong>it</strong>à di installare od utilizzare un impianto (inteso come macchinario o<br />
sistema o come l’insieme di macchinari o sistemi cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da una struttura<br />
fissa e dotato di autonomia funzionale in quanto destinato ad una specifica<br />
attiv<strong>it</strong>à eventualmente parte di un più ampio ciclo industriale) che produce<br />
emissioni in atmosfera ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base<br />
alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto autorizzatorio ordinario o<br />
generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare valori<br />
lim<strong>it</strong>e di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il<br />
rispetto di tale normativa e fornire ad RFI prova documentale del rispetto<br />
della medesima, anche con riferimento ai valori lim<strong>it</strong>e di legge. L’installazione<br />
dei macchinari o dei sistemi ovvero la realizzazione dei manufatti a tal fine<br />
necessari dovrà essere autorizzata da RFI.<br />
6. L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili<br />
a ridurre la produzione di polveri, ed ad adeguare la propria attiv<strong>it</strong>à alle<br />
prescrizioni eventualmente impart<strong>it</strong>e in materia dalle autor<strong>it</strong>à competenti.<br />
ARTICOLO 16<br />
OBBLIGHI ED ONERI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE E<br />
<strong>DI</strong>SPOSIZIONI SPECIALI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI<br />
Lavori interferenti con l’esercizio ferroviario<br />
A. Protezione cantieri<br />
1. Per i lavori da eseguire in prossim<strong>it</strong>à della linea ferroviaria in esercizio,<br />
l’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni di cui al<br />
relativo “Cap<strong>it</strong>olato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario,<br />
per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (all.<br />
n. 2 ) e, comunque, a tutto quanto disposto dalle norme dell’Istruzione<br />
- 66 -
Protezione Cantieri nel testo vigente e dal “Cap<strong>it</strong>olato speciale per la<br />
sicurezza del lavoro nei contratti di appalto, d’opera o di somministrazione<br />
(all. n. 3 ).<br />
2. Tutti gli oneri inerenti e conseguenti a quanto sopra sono compresi e<br />
compensati nei prezzi delle tariffe richiamate all’art.6, sono compresi e<br />
compensati nel costo degli oneri della sicurezza nel prezzo della “voce<br />
aggiuntiva a corpo - oneri della sicurezza” di ciascun contratto applicativo.<br />
Pertanto l’Appaltatore non potrà pretendere ulteriori compensi per la<br />
realizzazione delle opere interferenti con l’esercizio ferroviario.<br />
3. In particolare, con riferimento all’art. 4.4 del suddetto “Cap<strong>it</strong>olato Speciale<br />
per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori all’armamento e per<br />
lavori agli impianti elettrici e tecnologici” dovrà disporre di un numero<br />
adeguato di dipendenti abil<strong>it</strong>ati alle mansioni esecutive della protezione<br />
cantieri, tra i quali il capo cantiere e il capo squadra, fermo restando tutto<br />
quanto prescr<strong>it</strong>to all’art. 4 del Cap<strong>it</strong>olato stesso.<br />
4. Per quanto sopra precisato l’Appaltatore dovrà provvedere, entro 30<br />
(trenta) giorni dalla data di affidamento di ciascun contratto applicativo e<br />
comunque prima della consegna dei relativi lavori, affinché il proprio<br />
responsabile di cantiere, il capo squadra ed almeno altri 3 2 (tredue) propri<br />
lavoratori dipendenti, siano già in possesso delle prescr<strong>it</strong>te abil<strong>it</strong>azioni per le<br />
mansioni esecutive, connesse con la protezione dei cantieri di lavoro in<br />
amb<strong>it</strong>o ferroviario.<br />
5. Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella<br />
penale di € 1020,00 (dieciventi/00) per ogni addetto/giorno sprovvisto del<br />
prescr<strong>it</strong>to certificato di abil<strong>it</strong>azione protezione cantieri. Resta comunque salva<br />
- 67 -
la facoltà da parte di RFI di risolvere il presente accordo per inadempienza<br />
dell’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice<br />
civile.<br />
6. Per il conseguimento di tali abil<strong>it</strong>azioni, l’Appaltatore dovrà prendere<br />
preventivi accordi con la Commissione di rilascio abil<strong>it</strong>azioni di RFI che,<br />
previo accertamento dei requis<strong>it</strong>i fisici e frequenza di un corso teorico -<br />
pratico, stabilirà i relativi costi, e fisserà la data della seduta d’esami. La<br />
suddetta abil<strong>it</strong>azione ha valid<strong>it</strong>à triennale con vis<strong>it</strong>a medica annuale.<br />
7. Tutte le spese e gli oneri occorrenti per l’ottenimento delle prescr<strong>it</strong>te<br />
abil<strong>it</strong>azioni sono a carico dell’Appaltatore.<br />
B. Concessione d’interruzioni e rallentamenti<br />
1. I lavori interferenti con l’esercizio ferroviario che saranno ordinati dalle<br />
Ferrovie in dipendenza del presente accordo, verranno di norma esegu<strong>it</strong>i con<br />
l’utilizzazione dei normali intervalli di circolazione liberi da treni, sia in ore<br />
diurne sia notturne, nonché degli intervalli d’orario o delle interruzioni<br />
programmate d’orario (fasce) previste dal fascicolo orario della linea<br />
interessata dai lavori medesimi.<br />
2. Oltre alle interruzioni di cui sopra, RFI a sua completa discrezione e<br />
compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, potrà concedere altri<br />
intervalli di breve durata da concordare di volta in volta.<br />
3. Resta stabil<strong>it</strong>o che le suddette interruzioni saranno comprensive dei<br />
periodi di tempo necessari per le operazioni da eseguire per il rilascio dei<br />
moduli prescr<strong>it</strong>ti (interruzione binario, tolta tensione, rimessa in tensione e<br />
rest<strong>it</strong>uzione binario alla circolazione, ecc.) in relazione a quanto previsto<br />
dall’articolo 15 del “Cap<strong>it</strong>olato speciale per lavori in presenza dell’esercizio<br />
- 68 -
ferroviario, per lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e<br />
tecnologici” (all. n. 2), l’eventuale lim<strong>it</strong>azione dell’utilizzazione delle<br />
interruzioni o la mancata concessione di una o più interruzioni o lo<br />
spostamento del periodo dell’interruzione, non daranno t<strong>it</strong>olo all’Appaltatore<br />
di richiedere compensi ed indennizzi di sorta.<br />
4. L’Appaltatore in ogni caso dovrà attenersi alle disposizioni che di volta in<br />
volta gli verranno impart<strong>it</strong>e dal Direttore dei Lavori per conto di Ferrovie per<br />
quanto riguarda le lavorazioni da svolgersi in presenza di esercizio ferroviario<br />
e di linee elettriche sotto tensione, nonché alle prescrizioni dei piani di<br />
sicurezza.<br />
5. Per l’esecuzione dei lavori in questione, sono inoltre previsti rallentamenti<br />
della veloc<strong>it</strong>à dei treni in concom<strong>it</strong>anza con lavori alla sede, alle opere d’arte,<br />
ai binari, ai marciapiedi, pensile, ecc., per motivi di sicurezza dell’esercizio<br />
ferroviario, da concordare con il Direttore dei Lavori. RFI ha comunque la<br />
piena ed insindacabile facoltà di non concedere i rallentamenti programmati<br />
che, per sopravvenute necess<strong>it</strong>à, si rivelino non compatibili con le esigenze di<br />
esercizio. Tale mancata concessione, potrà solo cost<strong>it</strong>uire t<strong>it</strong>olo per eventuale<br />
richiesta di proroga al termine utile contrattuale ma non darà dir<strong>it</strong>to<br />
all’Appaltatore di richiedere compensi od indennizzi.<br />
C. Mezzi circolanti su rotaia<br />
1. Gli interventi da eseguirsi in s<strong>it</strong>i posti lungo le linee ferroviarie non<br />
raggiungibili con i normali mezzi di trasporto, dovranno essere effettuati<br />
utilizzando mezzi/attrezzature circolanti su rotaia, necessari per raggiungere i<br />
luoghi degli interventi, condotti da Operatori in possesso dell’abil<strong>it</strong>azione alla<br />
“Guida dei mezzi d’opera di proprietà delle Imprese Appaltatrici” rilasciata da<br />
- 69 -
RFI secondo le disposizioni al momento vigenti.<br />
2. Pertanto l’Appaltatore si obbliga a garantire RFI che per tutta la durata del<br />
presente accordo avrà la piena e totale disponibil<strong>it</strong>à di un numero adeguato di<br />
macchine e mezzi d’opera che dovranno essere pienamente efficienti ed<br />
abil<strong>it</strong>ati, secondo le vigenti disposizioni FS, a circolare sulla rete ferroviaria.<br />
3 In caso di mancata o r<strong>it</strong>ardata disponibil<strong>it</strong>à di tali mezzi, rispetto ai termini<br />
fissati per l’esecuzione dei lavori di cui a ciascun contratto applicativo emesso<br />
in dipendenza del presente atto, RFI potrà disporre, ai sensi dell’articolo 1456<br />
del c.c., la risoluzione in danno dell’accordo quadro per grave inadempimento<br />
da parte dell’Appaltatore.<br />
4 L’Impresa è tenuta all’osservanza degli standard, disposizioni e<br />
prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro e dell’esercizio ferroviario<br />
emesse da RFI. L’Impresa deve garantire, in applicazione della legislazione<br />
vigente, che i propri dipendenti che svolgono attiv<strong>it</strong>à di manutenzione e/o<br />
costruzione in tutti i settori specialistici del processo manutentivo,<br />
posseggano e mantengano nel tempo le competenze richieste.<br />
L’Impresa deve, a tale scopo, assicurare processi organizzativi interni<br />
finalizzati alla qualificazione e alla certificazione delle competenze presso RFI<br />
e cioè: abil<strong>it</strong>azione individuale dei propri dipendenti, mantenimento delle<br />
competenze acquis<strong>it</strong>e e conservazione della relativa documentazione per tutta<br />
la durata d’utilizzazione degli stessi.<br />
Pertanto, il personale dell’impresa incaricato alla guida dei propri mezzi<br />
d’opera adib<strong>it</strong>i alla manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria dovrà<br />
possedere le pertinenti abil<strong>it</strong>azioni rilasciate da RFI.<br />
5. Le prestazioni degli agenti di RFI addetti alla scorta dei mezzi di proprietà<br />
- 70 -
dell’Appaltatore, saranno addeb<strong>it</strong>ate all’Appaltatore come stabil<strong>it</strong>o all’art. 11.5<br />
del “Cap<strong>it</strong>olato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per<br />
lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (all. n. 2)<br />
in base al costo (full costing) orario della manodopera di manutenzione di<br />
RFI in vigore al momento della prestazione.<br />
D. Eventuali interferenze con il servizio viaggiatori<br />
1. Durante i lavori l’Appaltatore dovrà assicurare, sempre e comunque, ai<br />
viaggiatori in trans<strong>it</strong>o nelle stazioni le migliori condizioni di sicurezza nei con-<br />
fronti della zona di cantiere eventualmente interferente che pertanto dovrà es-<br />
sere adeguatamente delim<strong>it</strong>ata e dotata di cartelli mon<strong>it</strong>ori ben visibili e facil-<br />
mente recepibili dalla clientela FS, in ogni parte della stazione ad essa accessi-<br />
bile.<br />
2. L’Appaltatore dovrà predisporre una programmazione di dettaglio per la<br />
realizzazione delle opere che interferiscono con gli spazi utilizzati per il servi-<br />
zio viaggiatori, in maniera da arrecare ad esso il minore disturbo possibile.<br />
1. Il programma di dettaglio con le indicazioni sui provvedimenti di informa-<br />
zione al pubblico che si r<strong>it</strong>engono necessari di volta in volta, dovranno essere<br />
presentati al Direttore Lavori per la preventiva approvazione almeno trenta<br />
giorni prima dell’inizio dei lavori.<br />
Obblighi ed oneri particolari dell’Appaltatore<br />
ED. Identificazione del personale di cantiere<br />
1. L’Appaltatore, in ottemperanza e come stabil<strong>it</strong>o dal DLgs 81/08 e dall’art.<br />
5 della L. 136/2010 e loro s.m.i., assume l’obbligo di dotare, a sua cura e<br />
spese, i propri dipendenti aventi accesso ai lavori di un appos<strong>it</strong>o documento<br />
di identificazione mun<strong>it</strong>o di fotografia da tenere permanentemente esposto<br />
- 71 -
sulla propria persona, dal quale risulti che la persona stessa t<strong>it</strong>olare del<br />
documento lavora alle proprie dipendenze contenente la data di assunzione. .<br />
2. L’Appaltatore assume altresì l’obbligo di dotare il personale dei<br />
subappaltatori, aventi accesso ai cantieri, di analogo documento di<br />
identificazione che con appos<strong>it</strong>a scr<strong>it</strong>ta indichi che gli stessi sono alle<br />
dipendenze del subappaltatore autorizzato riportante gli estremi<br />
dell’autorizzazione nonché i lavoratori autonomi con l’indicazione del<br />
comm<strong>it</strong>tente.<br />
3. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso<br />
dell’addetto ai lavori, e dove non fosse esposto, dovrà essere esib<strong>it</strong>o ai<br />
rappresentanti della Direzione Lavori e/o ad altro funzionario che svolgerà<br />
funzioni di controllo.<br />
4. Se, a segu<strong>it</strong>o di controllo, uno o più addetti ai lavori risultassero sprovvisti<br />
del documento di cui ai commi precedenti, verranno richieste le general<strong>it</strong>à<br />
degli stessi e notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori<br />
siano alle dipendenze di subappaltatore autorizzato), il quale dovrà presentare<br />
al Direttore dei Lavori entro il giorno successivo i documenti non esib<strong>it</strong>i<br />
all’atto del controllo.<br />
5. Per l’inosservanza dell’obbligo di cui sopra l’Appaltatore incorrerà nella<br />
penale di Euro 50,00 (cinquanta) per ogni addetto/giorno sprovvisto di<br />
documento di identificazione.<br />
6. Essa verrà applicata a decorrere dal giorno di effettuazione del controllo e<br />
per ogni giorno successivo fino al giorno in cui verranno esib<strong>it</strong>i i documenti<br />
di identificazione relativi all’addetto o agli addetti trovati sprovvisti di<br />
documentazione all’atto del controllo.<br />
- 72 -
7. Ai sensi degli art. 4 e 5 della legge 13.8.2010 n. 136 si stabilisce che la bolla<br />
di consegna del materiale per l’attiv<strong>it</strong>à di cantiere rifer<strong>it</strong>a all’appalto, deve<br />
indicare il n. di targa ed il proprietario del relativo automezzo.<br />
E. Interventi su chiamata per emergenze - Numero telefonico sempre<br />
attivo<br />
F. Interventi su chiamata per pronto intervento - Numero telefonico<br />
sempre attivo<br />
1. L'Appaltatore si obbliga a ist<strong>it</strong>uire un «Coordinamento» quale punto di ri-<br />
ferimento al quale saranno convogliate tutte le richieste di «Pronto interven-<br />
to».<br />
2. L’Appaltatore è obbligato a mettere a disposizione di RFI adeguati sistemi<br />
comunicativi: numero telefonico, recap<strong>it</strong>o fax e recap<strong>it</strong>o di posta elettronica<br />
sempre attivi in qualsiasi orario (24 ore su 24 ore), sia diurno che notturno, sia<br />
feriale che festivo, per le chiamate di pronto intervento. In caso di chiamata<br />
per pronto intervento l’Appaltatore organizzerà immediatamente gli interventi<br />
secondo le necess<strong>it</strong>à operative e le disposizioni impart<strong>it</strong>e dalle Ferrovie.<br />
3. L’Appaltatore comunicherà altresì i recap<strong>it</strong>i di telefono cellulare, per la<br />
pronta reperibil<strong>it</strong>à delle maestranze addette.<br />
4. Entro 7 giorni dalla data di consegna del primo Contratto Applicativo,<br />
l'Appaltatore s'impegna a comunicare ad RFI i recap<strong>it</strong>i telefonici e fax del<br />
“Coordinamento” per il Pronto Intervento.<br />
5. L'Appaltatore è tenuto a comunicare a mezzo lettera raccomandata l'a-<br />
dempimento degli obblighi di cui sopra, comunicando i recap<strong>it</strong>i richiesti.<br />
6. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nell'attivazione del «Servizio di pronto interven-<br />
to», mediante l'ist<strong>it</strong>uzione di un «Coordinamento», ovvero nella sua comuni-<br />
- 73 -
cazione sarà applicata una penal<strong>it</strong>à pari ad €. 50,00 (cinquanta/00).<br />
7. In particolare gli interventi su chiamata per il pronto intervento prevede<br />
l’esecuzione di attiv<strong>it</strong>à così classificate:<br />
a) INTERVENTI IN EMERGENZA (aventi ripercussione sulle<br />
condizioni di agibil<strong>it</strong>à e di fruibil<strong>it</strong>à in sicurezza di fabbricati e relative perti-<br />
nenze);<br />
b) INTERVENTI URGENTI (aventi ripercussione sulle condizioni di<br />
decoro e funzional<strong>it</strong>à di fabbricati e relative pertinenze, nonché sull’immagine<br />
del gruppo F.S. S.p.A. nei confronti dei propri clienti);<br />
c) INTERVENTI PROGRAMMABILI: (da programmare in base alle<br />
indicazioni impart<strong>it</strong>e dall’ufficio della dirigenza lavori).<br />
8. La classificazione di ogni intervento richiesto (intervento urgen-<br />
te/emergenza/programmabile) verrà confermata di volta in volta da RFI a<br />
mezzo fax/email/Ordine di servizio, in relazione all’evento verificatosi ed in<br />
base alle proprie esigenze operative.<br />
9. Il termine temporale entro il quale l’Appaltatore dovrà intervenire per ese-<br />
guire le lavorazioni richieste, sarà, conseguentemente, così determinato:<br />
9.a) INTERVENTI IN EMERGENZA: entro 2 (due) ORE dalla richiesta,<br />
anche con chiamata per via telefonica (con successiva conferma);<br />
9.b) INTERVENTI URGENTI: entro 24 (ventiquattro) ORE dalla richiesta,<br />
anche con chiamata per via telefonica (con successiva conferma).<br />
10. Le prestazioni saranno liquidate, per gli interventi di cui ai punti 9.a) e 9.b)<br />
di cui sopra, con riferimento a quanto previsto dall’art. 6 punto 7 del presente<br />
accordo.<br />
11. In caso di r<strong>it</strong>ardo o inadempienza, saranno applicati le penali indicati nel<br />
- 74 -
successivo articolo 25 punto 4.<br />
L’Appaltatore è obbligato a mettere a disposizione di Ferrovie un numero<br />
telefonico sempre attivo per le chiamate di emergenza, in qualsiasi orario (24<br />
ore su 24 ore), sia diurno che notturno, sia feriale che festivo. In caso di<br />
chiamata di emergenza l’Appaltatore organizzerà immediatamente gli<br />
interventi secondo le necess<strong>it</strong>à operative e le disposizioni impart<strong>it</strong>e<br />
dall’Ufficio di Dirigenza Lavori delle Ferrovie. L’urgenza della chiamata verrà<br />
successivamente specificata di volta in volta dalle Ferrovie a mezzo fax, in<br />
relazione all’emergenza verificatasi ed in base alle proprie esigenze operative,<br />
stabilendo nel contempo un termine temporale entro il quale l’Appaltatore<br />
dovrà intervenire per le lavorazioni richieste.<br />
GF. Disposizioni particolari per l’esecuzione dei lavori<br />
1. Nell’esecuzione dei lavori l’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le<br />
disposizioni che saranno impart<strong>it</strong>e da Ferrovie in mer<strong>it</strong>o alle modal<strong>it</strong>à<br />
esecutive ed alle caratteristiche delle opere, nonché alla presentazione di<br />
certificazioni, omologazioni e dichiarazioni richieste dalle norme in vigore o<br />
del Direttore dei lavoriri per conto di Ferrovie.<br />
2. Saranno sempre le Ferrovie, quindi, a stabilire le Voci delle Tariffe<br />
Generali alle cui prescrizioni dovrà essere uniformata la esecuzione dei lavori,<br />
anche se tali determinazioni comportano la scelta fra più voci applicabili per<br />
una stessa categoria di lavoro, senza che l’Appaltatore possa sollevare<br />
eccezioni al riguardo.<br />
3. L’Appaltatore inoltre dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari, o che<br />
comunque fossero ordinati da Ferrovie, per ev<strong>it</strong>are danni alle persone, alle<br />
cose ed al materiale ferroviario, come impalcature, ripari, steccati e simili, e<br />
- 75 -
per non intralciare il normale funzionamento delle attiv<strong>it</strong>à che si svolgono<br />
nell’amb<strong>it</strong>o delle zone interessate dai lavori in oggetto.<br />
H. Disposizioni speciali per l’immagine e per la m<strong>it</strong>igazione<br />
dell’impatto ambientale dei cantieri.<br />
1. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di curare l'immagine di cantiere in<br />
conform<strong>it</strong>à alle indicazioni che saranno all’uopo forn<strong>it</strong>e dalla Ferrovie.<br />
2. Resta sin d’ora stabil<strong>it</strong>o che per le recinzioni e la cartellonistica saranno<br />
impiegati materiali, tecniche di immagine e comunicazione di elevato standard<br />
qual<strong>it</strong>ativo.<br />
3. La cartellonistica di legge dovrà essere realizzata in cartelloni di lamiera<br />
con scr<strong>it</strong>te e marchi a quattro colori e dovrà contenere tutte le dic<strong>it</strong>ure<br />
previste dalla normativa vigente e s’intende compresa e compensata nei prezzi<br />
dell’appalto.<br />
4. E’ peraltro fatto obbligo all’Appaltatore di impiegare, in particolari<br />
posizioni della recinzione, concordate con il Direttore dei Lavori, pannelli<br />
sovrastampati con immagini e comunicazioni con parti trasparenti per<br />
consentire la visibil<strong>it</strong>à, ovvero totalmente oscuranti la visibil<strong>it</strong>à dei lavori<br />
dall’esterno. Quest’ultima cartellonistica sarà invece compensata con i relativi<br />
prezzi di tariffa.<br />
5. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri necessari alla m<strong>it</strong>igazione<br />
dell’impatto ambientale degli impianti di cantiere e, in particolare, in via<br />
indicativa e non esaustiva:<br />
-- impiego di mezzi di cantiere ad emissione ridotta di vibrazioni/rumore;<br />
- provvedimenti atti a ridurre le emissioni di gas e polveri e ad ev<strong>it</strong>are il rila-<br />
scio di materiale sulle strade da parte dei mezzi di trasporto;<br />
- 76 -
- lavaggio e pulizia delle strade di accesso;<br />
- trattamento delle acque reflue;<br />
- conservazione della viabil<strong>it</strong>à pubblica e privata preesistente, mediante pulizia<br />
e manutenzione;<br />
- predisposizioni di segnaletica stradale e di cartellonistica informativa;<br />
- ripristino morfologico ed idraulico dei luoghi, al termine dei lavori.<br />
6. L'Appaltatore dovrà sottoporre al Direttore dei Lavori entro 30 (trenta)<br />
giorni dalla data di consegna dei lavori una proposta operativa ed<br />
organizzativa dei cantieri e sulle loro condizioni di operativ<strong>it</strong>à per la<br />
realizzazione della quale è onere e responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore acquisire le<br />
necessarie autorizzazioni pubbliche e/o private.<br />
I. Trasporto dei materiali<br />
1. E’ compreso nel prezzo dei lavori a misura, il trasporto di tutti i materiali<br />
occorrenti per la realizzazione dei lavori, forn<strong>it</strong>ure e prestazioni.<br />
L. Esecuzione dei lavori per fasi e vincoli operativi dei cantieri<br />
1. E’ onere e responsabil<strong>it</strong>à dell’Appaltatore mantenere gli accessi alle pro-<br />
prietà pubbliche e private interessate da tutti i cantieri di lavoro per la realiz-<br />
zazione degli interventi oggetto del presente <strong>ACCORDO</strong>. Tali oneri sono a<br />
totale carico dell’Appaltatore stesso.<br />
2. L’Appaltatore dichiara espressamente di avere tenuto conto nella propria<br />
offerta di eventuali vincoli sulla percorribil<strong>it</strong>à delle strade c<strong>it</strong>tadine da parte<br />
dei mezzi propri. A questo propos<strong>it</strong>o l’Appaltatore dovrà prendere opportuni<br />
contatti con l’Ente proprietario e/o gestore delle strade interessate, nonché<br />
con il Comune interessato.<br />
3. Le condizioni contrattuali, nonché i termini utili per lo sviluppo e per l'ul-<br />
- 77 -
timazione dei lavori si intendono accettati dall'Appaltatore, tenendo conto<br />
delle soggezioni e condizionamenti che nell'esecuzione delle prestazioni og-<br />
getto del Contratto potranno derivare dalla coesistenza con altri cantieri e dal-<br />
la contemporanea esecuzione, nello stesso amb<strong>it</strong>o, di altre opere affidate ad<br />
altre Imprese.<br />
M. Mantenimento ed adeguamento della viabil<strong>it</strong>à e vie di accesso ai<br />
cantieri e dei sottoservizi<br />
1. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutti gli interventi provvisori o defin<strong>it</strong>ivi<br />
necessari al mantenimento in efficienza della viabil<strong>it</strong>à esistente per assicurare,<br />
sia durante il corso dei lavori sia a lavori fin<strong>it</strong>i, la regolar<strong>it</strong>à del traffico veicola-<br />
re e la completa funzional<strong>it</strong>à e agibil<strong>it</strong>à della rete viaria comunque interessata,<br />
direttamente o di riflesso, dalle opere previste nel presente Contratto.<br />
2. L’Appaltatore ha l’obbligo del rigoroso rispetto di quanto previsto e pre-<br />
scr<strong>it</strong>to nel presente Accordo e di quanto deve essere richiesto ed autorizzato<br />
dagli Enti per lo svolgimento dei lavori. Gli interventi di cui sopra sono a to-<br />
tale carico dell’Appaltatore essendo stati compresi e compensati nell’offerta<br />
prezzi che lo stesso ha elaborato.<br />
3. All’Appaltatore fanno carico tutti gli oneri afferenti il mantenimento e la<br />
continu<strong>it</strong>à e regolar<strong>it</strong>à del traffico, 24 ore su 24, nelle zone c<strong>it</strong>tadine lim<strong>it</strong>rofe<br />
a quelle di intervento, attraverso il coordinamento delle attiv<strong>it</strong>à del cantiere,<br />
sia in sede programmatica che esecutiva, comprese la regolazione e la disci-<br />
plina del traffico secondo le prescrizioni degli Enti gestori, gli allacciamenti e<br />
deviazioni provvisorie e defin<strong>it</strong>ive della viabil<strong>it</strong>à e dei sottoservizi in tutte le<br />
fasi di realizzazione, provvedendo anche all'espletamento delle attiv<strong>it</strong>à stru-<br />
mentali necessarie al raggiungimento delle intese con gli Enti per autorizza-<br />
- 78 -
zioni, benestare, permessi e quanto altro occorra per lo svolgimento dei lavo-<br />
ri.<br />
4. Tutte le predette attiv<strong>it</strong>à si intendono comprese e compensate nei prezzi<br />
che l’Appaltatore ha elaborato per la realizzazione delle opere inerenti il pre-<br />
sente Accordo<br />
N. Attiv<strong>it</strong>à di sorveglianza<br />
1. L'Appaltatore è tenuto a svolgere, a propria cura e spese per conto delle<br />
Ferrovie, l'attiv<strong>it</strong>à di sorveglianza anche per le fasce di rispetto introdotte dal<br />
D.P.R. 11.07.1980, n. 753 e dal D.M. 03.08.1981 per gli impianti oggetto<br />
dell’appalto.<br />
2. Qualora si verificassero abusi da parte di terzi, l'Appaltatore ha l'obbligo di<br />
darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori.<br />
3. Di detta attiv<strong>it</strong>à l’Appaltatore dichiara di averne tenuto conto nella formu-<br />
lazione della propria offerta economica per l’<strong>ACCORDO</strong>. Pertanto detta atti-<br />
v<strong>it</strong>à si intende compresa e compensata nei prezzi dell’<strong>ACCORDO</strong>.<br />
4. La presente attiv<strong>it</strong>à dovrà essere garant<strong>it</strong>a sino al collaudo delle opere.<br />
O. Testimoniali di stato<br />
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le relative spese, comprese quelle per<br />
gli accertamenti catastali o per i relativi estratti, per disegni, fotografie, rilievi e<br />
misurazioni, nonché per gli avvisi ai proprietari.<br />
P. Documentazione da fornire a cura dell’Appaltatore<br />
1. Sub<strong>it</strong>o dopo la consegna dei lavori regolati del singolo Contratto applica-<br />
tivo ma prima dell’installazione dei cantieri, l’Appaltatore dovrà fornire una<br />
adeguata documentazione fotografica o con altro mezzo di documentazione<br />
visiva, dei luoghi e degli impianti che saranno modificati in conseguenza<br />
- 79 -
dell’installazione dei cantieri e dai lavori.<br />
2. Parimenti alla ultimazione dei lavori regolati del singolo Contratto applica-<br />
tivo e propedeutico all’emissione del certificato di collaudo o di regolare ese-<br />
cuzione, l’Appaltatore dovrà fornire una adeguata documentazione fotografi-<br />
ca o con altro mezzo di documentazione visiva, dei luoghi e degli impianti che<br />
sono stati modificati o realizzati in conseguenza dei lavori.<br />
3. Le Ferrovie potranno liberamente utilizzare, per tutte le proprie necess<strong>it</strong>à,<br />
il materiale documentario di cui al presente articolo, nonché quello relativo al<br />
progetto delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti.<br />
ARTICOLO 17<br />
PROGETTAZIONE ESECUTIVA<br />
17.1. Accettazione degli elaborati progettuali<br />
1. L’Appaltatore, accetta, con lla stipula a stipulazione del presente accordo e<br />
relativi singoli Contratti Applicativi ove è prevista la progettazione esecutiva,,<br />
accetta nella loro interezza i progetti defin<strong>it</strong>ivi di RFI degli interventi di cui<br />
all’articolo 2.1., e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata<br />
conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti<br />
trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabil<strong>it</strong>e per tale livello di<br />
progettazione negli artt. da 25 a 34 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.. Dichiara<br />
pertanto di riconoscere ciascun progetto defin<strong>it</strong>ivo come perfettamente<br />
sviluppabile in progetto esecutivo, così come perfettamente realizzabili sono i<br />
successivi lavori e di assumere piena e completa responsabil<strong>it</strong>à della loro<br />
esecuzione.<br />
2. Successivamente alla stipulazione perfezionamento di ciascun contratto<br />
applicativo, che prevede la necess<strong>it</strong>à della redazione del progetto esecutivo dei<br />
- 80 -
elativi lavori, RFI darà luogo, con appos<strong>it</strong>o verbale, alla consegna delle<br />
prestazioni progettuali, disponendo che l’Appaltatore a partire dalla data che<br />
verrà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del progetto<br />
esecutivo con le modal<strong>it</strong>à indicate nel presente articolo. La Dalla data indicata<br />
nel verbale cost<strong>it</strong>uirà anche il termine iniziale per la decorrenza del il termine<br />
utile per la redazione del progetto esecutivo di cui al successivo articolo 24.1.<br />
3. Il progetto esecutivo di ogni singolo intervento dovrà essere redatto nel<br />
rispetto:<br />
del presente accordo, dei suoi allegati e dei documenti in esso<br />
richiamati;<br />
del contratto applicativo, dei suoi allegati;<br />
del Progetto Defin<strong>it</strong>ivo.<br />
4. Ciascun progetto esecutivo è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dagli elaborati che saranno precisati<br />
nei rispettivi contratti applicativi, in conform<strong>it</strong>à alle prescrizioni dell’articolo<br />
35 e seguenti del t<strong>it</strong>olo III, capo II, sezione quarta del D.P.R. n. 554/1999 e<br />
s.m.i. e dovrà identificare tutti i particolari arch<strong>it</strong>ettonici e strutturalie degli<br />
interventi da realizzare.<br />
Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere tali da consentire di<br />
avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo relative<br />
all’esecuzione delle opere.<br />
, fermo restando che eEventuali ulteriori maggiori costi, in fase di<br />
realizzazione, rispetto a quelli indicati dall’Appaltatore nel progetto esecutivo<br />
ed approvati da RFIin quella sede dall’Appaltatore, che dovessero derivare per<br />
qual si voglia motivo o ragione, nessuna esclusa od eccettuata, – anche in<br />
conseguenza di eventi imprevedibili o conseguenti a fatti sopravvenuti –<br />
- 81 -
esteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto<br />
dall’articolo 18 del presente accordo per le varianti in corso d’opera.<br />
17.2. Termini di presentazione - Approvazione di cui all’art. 20.4 delle<br />
CGC<br />
1. La consegna del progetto esecutivo a RFI da parte dell’Appaltatore dovrà<br />
essere completata entro il termine di tempo utile stabil<strong>it</strong>o al successivo<br />
articolo 24.1. a decorrere dalla data di consegna delle relative prestazioni. Per<br />
ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo sul completamento di tale consegna l’Appaltatore<br />
incorrerà nella penale di cui all’articolo 25.2.c.<br />
2. RFI comunicherà gli es<strong>it</strong>i della verifica degli elaborati del progetto<br />
esecutivo delle opere di cui al precedente comma 1. entro 20 (venti) giorni<br />
decorrenti dalla data di ricezione di tutti gli elaborati medesimi; il suddetto<br />
termine è sospeso per tutto il periodo intercorrente tra le eventuali<br />
osservazioni e/o richieste di integrazione al progetto formulate da RFI e<br />
l’integrale adempimento da parte dell’Appaltatore da effettuarsi entro 20<br />
(venti) giorni dal ricevimento delle suddette prescrizioni e/o richieste di<br />
integrazione. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo sull’integrale adempimento<br />
dell’Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di integrazione si applicherà la<br />
penale di cui all’articolo 25.2.d.<br />
3. Il PE non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello<br />
defin<strong>it</strong>ivo, ad eccezione di quelle disposte dal Comm<strong>it</strong>tente o derivanti da<br />
modifiche alle normative.<br />
4. L’approvazione da parte di RFI, dovrà risultare da atto scr<strong>it</strong>to.<br />
- 82 -
17.3. Modal<strong>it</strong>à di presentazione del progetto<br />
1. Tutti gli elaborati del progetto esecutivo dovranno essere consegnati a RFI<br />
sia su supporto cartaceo, in numero di 5 (cinque) copie deb<strong>it</strong>amente firmati<br />
dal professionista formalmente responsabile della sua redazione, che su<br />
supporto informatico (CD-ROM).<br />
2. Gli elaborati descr<strong>it</strong>tivi e tecnico-economici dovranno essere redatti su fogli<br />
di formato UNI A4. Solo in caso di necess<strong>it</strong>à e se accettato da RFI saranno<br />
ammessi fogli di formato UNI A3. Gli elaborati anzidetti dovranno essere<br />
forn<strong>it</strong>i anche su CD mediante software MS Office 2000.<br />
3. Gli elaborati grafici dovranno essere redatti su fogli di formato UNI A1.<br />
Solo in caso di necess<strong>it</strong>à e se accettato da RFI saranno ammessi fogli di<br />
formato UNI A0. Gli stessi dovranno inoltre essere forn<strong>it</strong>i su CD in formato<br />
elettronico tram<strong>it</strong>e AUTOCAD 2006 con le necessarie indicazioni per la<br />
stampa.<br />
4. Consegu<strong>it</strong>a l’approvazione finale del progetto, l’Appaltatore dovrà fornire<br />
gli elaborati di progetto, oltre che nelle forme sopra descr<strong>it</strong>te, anche in<br />
formato elettronico non modificabile (dwf, pdf o tif).<br />
17.4. Variazioni progettuali<br />
1. L’Appaltatore, in presenza di errori od omissioni del progetto defin<strong>it</strong>ivo o<br />
ricorrendo una delle ipotesi di cui all’articolo 132 c.1, lett. a), b) e c) del D.Lgs.<br />
163/2006 e s.m.i., nel rispetto delle presenti prescrizioni ed entro i termini di<br />
cui all’articolo 24.1, potrà sottoporre a RFI le variazioni da apportare al<br />
progetto esecutivo rispetto a quello defin<strong>it</strong>ivo, che potranno essere<br />
discrezionalmente valutate ed approvate da RFI qualora r<strong>it</strong>enute necessarie<br />
e/o opportune e/o utili. L’Appaltatore non potrà accampare pretesa alcuna<br />
- 83 -
in caso di mancata approvazione delle suddette variazioni.<br />
E’ in facoltà a Ferrovie ordinare variazioni al progetto defin<strong>it</strong>ivo in<br />
conform<strong>it</strong>à a quanto previsto dall’ art. 20.3 delle CGC., r<strong>it</strong>enute necessarie<br />
e/o opportune e/o utili.<br />
.<br />
2. Ai fini della verifica dell’eventuale superamento, per effetto delle variazioni<br />
progettuali, dell’importo dell’intervento considerato, si procederà con perizia<br />
differenziale lim<strong>it</strong>ata alle sole opere interessate alle variazioni stesse. In dette<br />
perizie differenziali, sia per i lavori previsti dalle variazioni sia per quelli non<br />
più da eseguire in dipendenza di esse, saranno applicati i prezzi di tariffa<br />
contrattuale del precedente art. 6.4 o lim<strong>it</strong>atamente ai nuovi lavori da eseguire<br />
- gli eventuali nuovi prezzi determinati con i cr<strong>it</strong>eri di cui all’art. 37 delle CGC.<br />
3. RFI procederà all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che<br />
hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento degli eventuali<br />
nuovi prezzi secondo quanto previsto dall’art. 36 delle CGC.<br />
4. RFI avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le<br />
modifiche r<strong>it</strong>enute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e<br />
spese dell’Appaltatore, senza che questi possa avanzare pretese di indennizzi o<br />
rimborsi o richiedere l’esonero dal pagamento delle penal<strong>it</strong>à contrattualmente<br />
previste, per eventuali conseguenti eventuali intralci o r<strong>it</strong>ardi sullo sviluppo<br />
dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l’esonero dal<br />
pagamento delle penal<strong>it</strong>à contrattualmente previste.<br />
5. Secondo quanto previsto dall’art. 20.6 delle CGC, Qqualora il progetto<br />
esecutivo redatto dall’Appaltatore non sia r<strong>it</strong>enuto mer<strong>it</strong>evole di<br />
approvazione, RFI procederà alla risoluzione dell’accordo l’accordo è risolto<br />
- 84 -
pper inadempimento dell’Appaltatore.<br />
6. Il PE redatto dall’Appaltatore ed approvato da RFI, diviene proprietà<br />
esclusiva di RFI, senza che l’Appaltatore possa rivendicare alcun dir<strong>it</strong>to su di<br />
esso, r<strong>it</strong>enuto compreso e compensato nei prezzi di tariffa contrattuale l’onere<br />
del compenso relativo allo sviluppo della progettazione esecutiva stessa, in<br />
conform<strong>it</strong>à a quanto previsto nel presente accordo.<br />
7. Il termine per la consegna dei lavori di cui all’art. 20.4 delle CGC decorre<br />
dalla data di approvazione da parte di RFI del progetto esecutivo.<br />
8. L’Appaltatore non potrà dare inizio alla realizzazione delle opere descr<strong>it</strong>te<br />
negli elaborati di progetto esecutivo se non avrà ricevuto in rest<strong>it</strong>uzione gli<br />
elaborati stessi approvati da RFI con apposto il timbro “VALIDO PER LA<br />
COSTRUZIONE”.<br />
9. In cantiere dovrà essere sempre disponibile il progetto con il timbro<br />
“VALIDO PER LA COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata da<br />
RFI e non potranno essere esegu<strong>it</strong>e opere difformi da tale progetto.<br />
10. Fermo il disposto dell’art. 20.4 delle CGC, l’approvazione da parte di RFI<br />
di qualsiasi elaborato redatto dall’Appaltatore non esime quest’ultimo dalle<br />
proprie responsabil<strong>it</strong>à in ordine alla realizzazione di opere e impianti nel<br />
rispetto del progetto esecutivo approvato, ed in ordine alla rispondenza delle<br />
stesse alle condizioni di efficienza, sicurezza e conform<strong>it</strong>à alle normative<br />
vigenti.<br />
Si intendono compresi e compensati, nei prezzi di tariffa di cui al precedente<br />
articolo 6.4, tutte le spese, gli onorari e le maggiorazioni previste nelle tariffe<br />
professionali, comunque occorrenti per la progettazione esecutiva, ivi<br />
- 85 -
comprese le variazioni progettuali nei lim<strong>it</strong>i di cui al presente accordo, nonché<br />
gli elaborati di dettaglio, i disegni di cantiere, i rilievi e le indagini integrative,<br />
le relazioni, le prove, le sperimentazioni ed ogni altro adempimento previsto<br />
nel presente articolo, ivi compresa la progettazione relativa alle eventuali<br />
varianti o modifiche tecniche resesi necessarie in corso d’opera di cui<br />
all’articolo 18.<br />
11. L’Appaltatore sarà assoggettato alla detrazione provvisoria di cui all’art.<br />
22.9, oltre agli eventuali maggiori oneri, diretti o riflessi, che derivassero,<br />
rispetto allo sviluppo dei lavori, dall’intempestiva redazione degli elaborati<br />
progettuali posti a suo carico dal presente accordo e rispettivo contratto<br />
applicativo.<br />
12. Resta inteso che l’Appaltatore, su segnalazione di RFI, è tenuto ad<br />
effettuare, sebbene non previsti nei progetti, i necessari interventi per<br />
adeguare le opere e/o gli impianti alle condizioni di efficienza e sicurezza in<br />
qualsiasi momento fino al collaudo di cui agli artt. 48 e seguenti delle CGC,<br />
nel caso siano riscontrate difform<strong>it</strong>à delle opere, rispetto a quanto prescr<strong>it</strong>to<br />
dagli elaborati mun<strong>it</strong>i del timbro VALIDO PER LA COSTRUZIONE, dagli<br />
ordini di servizio o dai cap<strong>it</strong>olati.<br />
17.5. Disegni “as-built” (“come costru<strong>it</strong>o”)<br />
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di fornire a RFI gli elaborati as-built di tutte le<br />
opere realizzate, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista<br />
dell’ultimo SAL relativa alla singola opera realizzata.<br />
2. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione del Progetto “as built”<br />
redatto secondo le modal<strong>it</strong>à anzidette, sarà applicata la penale indicata al<br />
successivo art. 25.2.e, da contabilizzare sul primo SAL utile.<br />
- 86 -
3. Gli elaborati as-built dovranno essere vistati dalla Direzione Lavori per<br />
verifica di rispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.<br />
4. RFI potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente<br />
articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e di tutte le loro parti<br />
per tutte le proprie necess<strong>it</strong>à.<br />
5. Detta documentazione deve essere cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da:<br />
- disegni su lucido in originale;<br />
- n. 3 (tre) copie eliografiche dei disegni e n. 3 (tre) copie degli schemi, tabelle<br />
e relazioni di calcolo, ecc., di cui 1 (una) su fondo bianco non piegata;<br />
- n. 1 (una) copia su supporto ottico CD-ROM dei predetti documenti in file<br />
formato origine WP (Word processor), XLS e/o <strong>DI</strong>FOFFICE 2000, DWG<br />
versione 2006 e/o DXF o di tipo indicato dalla Direzione Lavori nonché<br />
copia dei predetti documenti in formato dig<strong>it</strong>ale non modificabile (dwf, pdf o<br />
tif).<br />
6. Gli elaborati sia progettuali che di as-built dovranno essere sottoscr<strong>it</strong>ti dal<br />
progettista per le responsabil<strong>it</strong>à di legge e le specializzazioni richieste e dal<br />
Direttore Tecnico, in rappresentanza dell’Appaltatore nell’amb<strong>it</strong>o delle<br />
prestazioni previste dal presente accordo.<br />
ARTICOLO 18<br />
VARIANTI IN CORSO D’OPERA - MO<strong>DI</strong>FICHE TECNICHE<br />
18.1. Varianti in corso d’opera dei contratti applicativi<br />
1. Le varianti in corso d’opera dei contratti applicativi potranno essere<br />
ammesse in conform<strong>it</strong>à alla procedura stabil<strong>it</strong>a dagli artt. 36, 37 e 38 delle<br />
Condizione Generali di Contratto.<br />
2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa dei contratti applicativi<br />
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comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale lim<strong>it</strong>ata<br />
ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.<br />
3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante<br />
dei contratti applicativi, sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della<br />
variante stessa, saranno applicati i prezzi di tariffa contrattuale di cui al<br />
precedente articolo 6, al netto del ribasso di cui all’art. 5,.3 del presente<br />
accordo ed eventuali concordati nuovi prezzi nel rispetto della normativa.<br />
4. Dopo l’approvazione da parte di RFI di ciascuna variante si darà atto, con<br />
verbale tra le Parti, dell’adozione della variante stessa, delle modificazioni<br />
apportate ai progetti, al “Programma Operativo”, anche agli effetti degli stati<br />
di avanzamento lavori di cui al precedente articolo 8. Alla redazione del<br />
verbale stesso resterà subordinato l’inizio dei lavori in variante.<br />
5. Se l’ammontare delle varianti, valutate come sopra, sommate<br />
algebricamente, determina una riduzione o aumento dell’importo contrattuale<br />
dei contratti applicativi risultante dall’approvazione del progetto esecutivo,<br />
detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo corrisposto<br />
all’Appaltatore.<br />
6. Qualora la variante dei contratti applicativi derivi da errori od omissioni<br />
progettuali imputabili all’Appaltatore, sono a suo totale carico, oltre all’onere<br />
della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il r<strong>it</strong>ardo<br />
nell’ultimazione dei lavori e gli ulteriori danni sub<strong>it</strong>i da RFI.<br />
18.2. Modifiche tecniche in corso d’opera<br />
1. L’Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche tecniche ai contratti<br />
applicativi disposte dal DL anche successivamente al benestare ai progetti<br />
esecutivi di dettaglio.<br />
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2. Si intendono per Modifiche Tecniche unicamente gli interventi disposti dal<br />
DL per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 510% delle<br />
singole Categorie di Lavoro dell’appaltoe, che non comportino un aumento<br />
dell’importo del Contratto. Dette categorie, intese come raggruppamenti di<br />
lavorazioni omogenee, sono defin<strong>it</strong>e, ai soli fini delle valutazioni di cui all’art.<br />
36.5 delle CGC, in appos<strong>it</strong>o allegato a ciascun contratto applicativo<br />
“Categorie di Lavoro”.<br />
3. L’importo complessivo delle Modifiche Tecniche dei contratti applicativi<br />
riguardanti le diverse categorie di lavoro non dovrà comportare un conguaglio<br />
pos<strong>it</strong>ivo. La somma delle variazioni, non potrà essere pos<strong>it</strong>iva, a meno che in<br />
altre opere della stessa categoria non si accerti il verificarsi di un conguaglio<br />
negativo di importo pari o superiore. Eventuali conguagli negativi<br />
comporteranno conseguenti detrazioni in sede di liquidazione finale, fermo<br />
restando il rispetto del lim<strong>it</strong>e di un quinto dell’importo dell’appalto Contratto<br />
di cui all’art. 38 delle CGC.<br />
4. L’Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi<br />
elaborati modificati, con:<br />
- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descr<strong>it</strong>te le modifiche<br />
apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e<br />
quant’altro necessario con riferimento alle disposizioni di RFI;<br />
- perizie differenziali, relative alle sole parti modificate, da redigere<br />
applicando alle quant<strong>it</strong>à i prezzi di tariffa contrattuale o gli eventuali nuovi<br />
prezzi determinati con i cr<strong>it</strong>eri di cui all’art. 37delle CGC, recanti anche<br />
l’indicazione delle variazioni delle singole categorie come sopra defin<strong>it</strong>e.<br />
ARTICOLO 19<br />
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CONSEGNA AREE - OCCUPAZIONI PROVVISORIE -<br />
CANTIERE<br />
1. Ferrovie provvederà a rendere accessibili e immediatamente disponibili le<br />
aree di sua proprietà interessate dalla realizzazione degli interventi oggetto di<br />
ciascun contatto applicativo emesso in dipendenza del presente accordo.<br />
2. Le occupazioni e le serv<strong>it</strong>ù temporanee, necessarie per l’esecuzione dei<br />
lavori e per ulteriori necess<strong>it</strong>à di cantiere, per le strade di servizio, o per<br />
depos<strong>it</strong>i, saranno esegu<strong>it</strong>e a cura e spese dell’Appaltatore e si intendono<br />
comprese e compensate nei prezzi di cui al precedente articolo 6.3.<br />
Conformemente a quanto sopra, qualora il RFI decida nel corso<br />
dell’intervento di mettere a disposizione in tutto o in parte le aree necessarie<br />
per gli usi di cui sopra, saranno addeb<strong>it</strong>ati all’Appaltatore medesimo i relativi<br />
costi od oneri d’uso (locazioni), sia che si tratti di aree di terzi sia che si tratti<br />
di aree di proprietà di RFI.<br />
ARTICOLO 20<br />
RISERVE DELL’APPALTATORE<br />
1. A specificazione di quanto previsto nell’art. 35 comma 1 delle CGC, ove<br />
la fonte genetica della riserva sia da ravvisare in fatti continuativi, la riserva<br />
deve essere formulata a pena di decadenza nel primo atto contabile successivo<br />
all’insorgenza dell’atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il<br />
pregiudizio entro 15 giorni successivi alla prima manifestazione dei fatti<br />
continuativi stessi.<br />
2. Le riserve dell’Appaltatore relative alla esecuzione dei lavori si<br />
intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione<br />
di ciascuna riserva, il Direttore dei Lavori non abbia con appos<strong>it</strong>o Ordine di<br />
- 90 -
Servizio, i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul<br />
registro di contabil<strong>it</strong>à, comunicato l’accoglimento totale o parziale delle<br />
richieste oggetto delle riserve.<br />
3. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo<br />
Ordine di Servizio, i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in<br />
particolare sul registro di contabil<strong>it</strong>à, le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.<br />
Nel caso in cui l’Appaltatore rifiuti di firmare il registro di contabil<strong>it</strong>à è<br />
inv<strong>it</strong>ato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e qualora persista<br />
nell’astensione o nel rifiuto se ne fa espressa menzione nel registro.<br />
ARTICOLO 21<br />
<strong>DI</strong>SPOSIZIONI IN MATERIA <strong>DI</strong> <strong>ACCORDO</strong> BONARIO<br />
Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro<br />
la cost<strong>it</strong>uzione della Commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e<br />
s.m.i. è solo facoltativa, resta espressamente convenuto che qualora Ferrovie,<br />
verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, non<br />
promuova la cost<strong>it</strong>uzione di detta Commissione, la proposta motivata di<br />
accordo bonario sarà formulata direttamente dal soggetto che svolge le<br />
funzioni di responsabile del procedimento per la fase dell’esecuzione,<br />
acquis<strong>it</strong>a la relazione del Direttore dei Lavori.<br />
ARTICOLO 22<br />
PROGRAMMI LAVORI<br />
1. L’Appaltatore contestualmente alla presentazione del progetto esecutivo<br />
di ciascun intervento di cui all’articolo 2, comma 1 che lo prevedono e<br />
comunque entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori, è<br />
tenuto a presentare alle Ferrovie il programma di esecuzione lavori del singolo<br />
- 91 -
intervento.<br />
2. Tale programma dovrà essere articolato in funzione del termine utile<br />
previsto per ciascun intervento, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni<br />
che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dai progetti,<br />
da quanto stabil<strong>it</strong>o con il presente contratto e dall’art. 19 delle Condizioni<br />
Generali.<br />
3. Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione del suddetto Programma,<br />
sarà applicata la penale stabil<strong>it</strong>a dall’articolo 25.2.f da effettuarsi con il primo<br />
S.A.L. utile.<br />
4. Ferrovie effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi<br />
presentati dall’Appaltatore e ne comunicherà l’es<strong>it</strong>o all’Appaltatore che<br />
provvederà entro 10 (dieci) giorni ad apportare le eventuali modifiche<br />
richieste.<br />
5. In caso di r<strong>it</strong>ardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui<br />
all’art 25.2.f del presente accordo.<br />
6. Una volta emessi nella versione finale ed approvati dal Direttore dei<br />
Lavori, i suddetti Programmi cost<strong>it</strong>uiranno il riferimento da seguire per tutta<br />
la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero<br />
necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.<br />
7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, cost<strong>it</strong>uiranno il nuovo<br />
riferimento per il controllo degli interventi da realizzare. A tal fine,<br />
l’Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il programma di<br />
esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato di avanzamento<br />
di ogni attiv<strong>it</strong>à per la determinazione dell’avanzamento mensile.<br />
8. Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un r<strong>it</strong>ardo nello<br />
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sviluppo o nell’ultimazione dei lavori stessi rispetto ai termini stabil<strong>it</strong>i in<br />
ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde non incorrere nelle penali di<br />
cui al successivo articolo 25.1. del presente accordo, dovrà presentare al<br />
Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi<br />
previsti differimenti dei tempi di esecuzione.<br />
9. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero<br />
nel caso in cui esse non siano r<strong>it</strong>enute fondate, il Direttore dei Lavori<br />
applicherà, ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, una trattenuta sul primo stato di<br />
avanzamento utile nella misura dell’1‰ (uno per mille) del singolo stato di<br />
avanzamento per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo.<br />
10. La stessa percentuale sarà trattenuta su tutti gli stati di avanzamento<br />
successivi.<br />
11. Ai sensi dell’art. 19.4 delle CGC, la trattenuta relativa a ciascun SAL non<br />
potrà in alcun caso superare la misura del 10% del relativo importo.<br />
12. In caso di recupero totale del r<strong>it</strong>ardo accumulato, l’importo trattenuto a<br />
t<strong>it</strong>olo di penale sarà riaccred<strong>it</strong>ato all’Appaltatore senza interessi.<br />
13. In caso di mancato recupero di eventuali r<strong>it</strong>ardi in cui l’Appaltatore<br />
dovesse incorrere nel corso dei lavori, gli importi trattenuti saranno imputati a<br />
penale e defin<strong>it</strong>ivamente incamerati dalle Ferrovie.<br />
23.1. Prove sui materiali<br />
ARTICOLO 23<br />
PROVE E COLLAU<strong>DI</strong> STATICI<br />
1. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni<br />
contenute nel presente accordo, nei contratti applicativi e nella<br />
documentazione ad essi allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove<br />
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ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di cui<br />
al precedente art. 2, comma 1 del presente accordo.<br />
2. Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di<br />
materiali da sottoporre a prove fisiche - chimiche - meccaniche, nonché<br />
l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e si<br />
intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.<br />
3. Tutte le prove le prove sui materiali dovranno effettuarsi a cura e spese<br />
dell’Appaltatore e saranno esegu<strong>it</strong>e dall’Ist<strong>it</strong>uto Sperimentale delle Ferrovie<br />
o, su decisione delle Ferrovie, da laboratori proposti dall’Appaltatore ed<br />
approvati dal Direttore dei Lavori.<br />
4. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di<br />
operazioni successive possano rendersi inaccessibili o comunque non<br />
ispezionabili, l’Appaltatore dovrà sempre darne informazione al Direttore<br />
dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui<br />
l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, le Ferrovie potrà richiedere<br />
di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le<br />
opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno<br />
essere esegu<strong>it</strong>e a cura e spese dell’Appaltatore.<br />
5. Il Direttore dei Lavori od i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi<br />
momento, a cura e spesa dell’Appaltatore, accedere agli stabilimenti ed ai<br />
relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature<br />
ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori dell’Ist<strong>it</strong>uto<br />
Sperimentale delle Ferrovie od altri laboratori autorizzati, a totale carico<br />
dell’Impresa, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni,<br />
tutte le prove integrative che si r<strong>it</strong>erranno opportune, su campioni di rocce<br />
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e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di<br />
fin<strong>it</strong>ura (conglomerato b<strong>it</strong>uminoso, misti cementati e simili), oltre quelle che<br />
l’Appaltatore è tenuto a far eseguire.<br />
23.2. Collaudi statici<br />
1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse<br />
dovranno essere esegu<strong>it</strong>e nel rispetto delle normative vigenti ed alle<br />
indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.<br />
2. Ai sensi dell’articolo 57 delle Condizioni Generali, la nomina<br />
dell’ingegnere collaudatore, in possesso dei requis<strong>it</strong>i previsti dalla normativa<br />
vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura della Ferrovie mentre<br />
le relative spese, compreso l’onorario professionale, saranno a carico<br />
dell’Appaltatore.<br />
La scelta dell’ingegnere collaudatore avverrà secondo quanto stabil<strong>it</strong>o dalla<br />
Comunicazione Operativa n. 248/RFI del 25 giugno 2008 relativa alla<br />
“Procedura per l’affidamento di incarichi di collaudo tecnico-<br />
amministrativo e statico”.<br />
3. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate,<br />
con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell’Impresa<br />
verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile<br />
tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.<br />
4. Prima dell’effettuazione delle prove di collaudo statico, l’Appaltatore, a<br />
sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea<br />
documentazione da cui dovrà risultare le quant<strong>it</strong>à e il tipo di<br />
apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modal<strong>it</strong>à di<br />
esecuzione delle prove stesse.<br />
- 95 -
5. Tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione delle prove di carico per il<br />
collaudo statico, sulle opere o parti di esse, prescr<strong>it</strong>te dalle specifiche<br />
tecniche e dai documenti di progetto esecutivo di ogni intervento ed<br />
eventualmente richieste dalle Ferrovie, così come quelle previste dalle leggi<br />
vigenti, saranno a cura e spese dell’Appaltatore e s’intendono compresi e<br />
compensati dai prezzi contrattuali.<br />
ARTICOLO 24<br />
CONSEGNA DEI LAVORI TERMINI UTILI DEGLI<br />
INTERVENTI PROROGHE<br />
1. Il termine utile per la redazione della progettazione esecutiva di ogni<br />
singolo intervento, decorrente dalla data indicata nel verbale di avvio delle<br />
prestazioni di cui all’articolo 17.2, é di giorni 30 (trenta), naturali consecutivi.<br />
2. per memoria.<br />
3. I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori degli interventi, saranno<br />
stabil<strong>it</strong>i, per ciascun contratto applicativo, sulla base della formula appresso<br />
indicata, in cui T indica il termine utile, I indica l’importo dei lavori ordinati;<br />
le frazioni di giorno sono arrotondate per eccesso all’un<strong>it</strong>à:<br />
T = giorni 20 + I/5001.000,00<br />
4. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi le parti hanno<br />
considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole nonché<br />
quanto stabil<strong>it</strong>o al precedente art. 2 comma 7.<br />
5. Ferrovie si riserva, comunque, la facoltà di ridurre fino alla metà i termini di<br />
esecuzione come sopra determinati, senza che ciò dia t<strong>it</strong>olo all’Appaltatore<br />
per alcuna pretesa economica o di proroga.<br />
6. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini, fatto salvo quanto<br />
- 96 -
previsto dall’art. 26 comma 4 delle CGC.<br />
ARTICOLO 25<br />
PENALI<br />
1. Scaduti infruttuosamente i termini di ultimazione degli interventi richiesti<br />
con ciascun contratto applicativo - salva la facoltà di Ferrovie di risolvere il<br />
contratto stesso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del presente accordo e<br />
degli articoli 60 e 61 delle Condizioni Generali, e di richiedere il risarcimento<br />
del maggior danno sub<strong>it</strong>o – l’Appaltatore incorrerà nelle penal<strong>it</strong>à pari allo<br />
0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo lavori ordinati a fronte di<br />
contratto applicativo, per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo rispetto al termine di<br />
ultimazione di ciascun intervento.<br />
2. L’Appaltatore inoltre, nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni<br />
contrattuali ulteriori ove è prevista l’applicazione di penali incorrerà nelle<br />
sanzioni appresso stabil<strong>it</strong>e, per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo rispetto alla scadenza<br />
contrattualmente indicata:<br />
a) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella presentazione della documentazione<br />
attinente la sicurezza oltre il termine di cui all’articolo 13.9.: 0,1‰ (zero<br />
virgola uno per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto<br />
applicativo;<br />
b) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella rest<strong>it</strong>uzione del materiale tolto d’opera<br />
oltre il termine stabil<strong>it</strong>o all’articolo 14.1: 0,5‰ (zero virgola cinque per<br />
mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo;<br />
c) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella consegna dei progetti esecutivi degli<br />
interventi, oltre il termine di cui all’articolo 17.2.1.: 0,5‰ (zero virgola<br />
cinque per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo;<br />
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d) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella consegna dei progetti esecutivi adeguati<br />
alle richieste di RFI, oltre il termine di cui all’articolo 17.2.2.: 0,5‰ (zero<br />
virgola cinque per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto<br />
applicativo;<br />
e) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo nella consegna dei progetti “as-built”, oltre il<br />
termine di cui all’articolo 17.5.1.: 0,5‰ (zero virgola cinque per mille)<br />
dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo;<br />
f) Per ogni giorno di r<strong>it</strong>ardo per la presentazione del Programma esecutivo o<br />
nella presentazione del Programma esecutivo modificato a segu<strong>it</strong>o della<br />
verifica di Ferrovie, oltre i termini previsti rispettivamente artt. 22.1.,<br />
22.4.: 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo lavori di ogni singolo<br />
contratto applicativo;<br />
g) Per la mancata osservanza di ciascuno degli adempimenti considerati dagli<br />
art. n. 7, n. 8 e n. 9 del Cap<strong>it</strong>olato speciale per la sicurezza del lavoro nei<br />
contratti di appalto, d’opera o di somministrazione: 0,3‰ (zero virgola tre<br />
per mille) dell’importo lavori di ogni singolo contratto applicativo.<br />
3. Per l’inosservanza delle precauzioni o delle prescrizioni previste dal<br />
“Cap<strong>it</strong>olato Speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per lavori<br />
all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici” (all. n 2),<br />
accertata dal Direttore dei Lavori e notificata all’Appaltatore mediante<br />
comunicazione scr<strong>it</strong>ta, così come per i r<strong>it</strong>ardi nell’adempimento agli eventuali<br />
altri specifici obblighi indicati nel presente contratto, l’Appaltatore dovrà ogni<br />
volta corrispondere le penali previste nel Cap<strong>it</strong>olato stesso.<br />
4. Per ogni ora di r<strong>it</strong>ardo rispetto ai lim<strong>it</strong>i temporali per gli interventi di<br />
pronto intervento di cui all’art. 16 punto F. del presente accordo, sarà<br />
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applicata una penale di € 50,00 (Euro cinquanta/00) non rimborsabile, da<br />
trattenersi direttamente in occasione della s<strong>it</strong>uazione provvisoria successiva<br />
alla contestazione, anche di contratto applicativo diverso da quello per il quale<br />
la contestazione è stata fatta.<br />
4.5. Tutte le penali previste nel presente accordo, per r<strong>it</strong>ardato<br />
adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore sono distinte e<br />
cumulabili fino ad una concorrenza massima pari al 10% dell’importo di ogni<br />
singolo intervento cui le stesse si riferiscono.<br />
5.6. In ogni caso, l’applicazione dellea penalie non esclude la facoltà di RFI<br />
di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior<br />
danno sopportato da RFI, che, comunque, non può esorb<strong>it</strong>are l’importo del<br />
contratto stesso.<br />
6.7. Le penali saranno applicate deducendo il relativo importo dai<br />
corrispettivi dovuti all’Appaltatore.<br />
ARTICOLO 26<br />
ULTIMAZIONE DEI LAVORI<br />
1. Dell’avvenuta esecuzione deglii ciascun interventio disposti da ciascun<br />
Contratto Applicativo, si darà atto mediante appos<strong>it</strong>o verbale di ultimazione<br />
lavori.<br />
2. Entro 10 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto<br />
in dipendenza del presente accordo, si darà atto, mediante “verbale di<br />
ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori commissionati<br />
in forza di questo accordo.<br />
ARTICOLO 26 bis<br />
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA<br />
- 99 -
RFI si riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere in consegna<br />
l’opera anteriormente alle operazioni di collaudo, ai sensi dell’art. 48.6 delle<br />
CGC.<br />
ARTICOLO 27<br />
CONTO FINALE<br />
Il conto finale sarà compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun<br />
contratto applicativo, nei termini e con le modal<strong>it</strong>à di cui all’art. 47 c. 1 delle<br />
CGC.<br />
ARTICOLO 28<br />
VERIFICA DELLA REGOLARE ESECUZIONE<br />
1. La verifica della regolare esecuzione tecnico-amministrativa dei lavori<br />
relativi a ciascun contratto applicativo dovrà essere compiuta nei entro i<br />
termini previsti nei singoli contratti, e comunque non oltre tre stabil<strong>it</strong>i nell’art.<br />
48 comma 1 delle CGC, mesi dalla data dei verbali di ultimazione, salvo che si<br />
tratti di lavori di impermeabilizzazione, per i quali la verifica non potrà<br />
comunque essere effettuata prima che siano trascorsi 120 giorni ricadenti nel<br />
periodo 1° ottobre-30 aprile. In quest’ultimo caso Iil termine stabil<strong>it</strong>o nell’art.<br />
48 comma 1 delle CGCnel Contratto Applicativo rimane sospeso sino a<br />
quando non siano maturati i 120 giorni di cui sopra.<br />
2. La domanda dell’Appaltatore di accertamento dell’ultimazione di ciascun<br />
intervento esegu<strong>it</strong>o in dipendenza del presente accordo dovrà pervenire al<br />
Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine utile fissato per<br />
l’ultimazione dei lavori stessi.<br />
3. La verifica è effettuata dal Direttore dei lavori con le modal<strong>it</strong>à previste<br />
dagli artt. 48 e seguenti delle CGC.<br />
- 100 -
4. In caso di es<strong>it</strong>o negativo della verifica, l’Appaltatore dovrà provvedere ad<br />
eliminare i vizi e difetti riscontrati entro il termine fissato dal Direttore dei<br />
lavori.<br />
5. Collaudo finale. Entro 6 (sei) mesi dalla data di approvazione del<br />
certificato di regolare esecuzione/collaudo dell’ultimo Contratto<br />
Applicativo, si procederà all’emissione di un certificato riepilogativo dei<br />
certificati di regolare esecuzione/collaudi dell’intero <strong>ACCORDO</strong>.<br />
ARTICOLO 29<br />
GARANZIE<br />
1. I termini concessi a Ferrovie per avvalersi della garanzia stabil<strong>it</strong>i dall’art.<br />
59.4 delle CGC decorrono, rispetto ai lavori di ciascun contratto applicativo,<br />
dalla data di approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione<br />
ovvero di collaudo.<br />
2. L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia,<br />
potrà chiedere di eseguire eventuali verifiche dei vizi difform<strong>it</strong>à e difetti<br />
contestatigli e potrà sollevare eventuali eccezioni entro quindici giorni dalla<br />
data all’uopo fissatagli da Ferrovie o, qualora la verifica si protraesse per più<br />
giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono perentori.<br />
3. Fermo il disposto dell’art. 59.3, l’Appaltatore è tenuto a garantire il buon<br />
funzionamento del materiale forn<strong>it</strong>o per la durata di due anni a decorrere dalla<br />
data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del<br />
certificato di collaudo relativo a ciascun contratto applicativo.<br />
4. In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali,<br />
l’Appaltatore dovrà provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale<br />
suo carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno per RFI.<br />
- 101 -
ARTICOLO 30<br />
CONTROVERSIE<br />
1. Il Foro delle controversie di cui all’art. 64 delle Condizioni Generali è<br />
quello ove ha sede la Struttura Organizzativa Legale di Ferrovie<br />
terr<strong>it</strong>orialmente competente per l’appalto oggetto del presente contratto, vale<br />
a dire il Foro di MilanoPalermo.<br />
ARTICOLO 31<br />
DOMICILIO<br />
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio<br />
domicilio in ____________________, Via _________________________<br />
n. ______, con l’intesa che ove questo venisse a mancare, il domicilio si<br />
intenderà trasfer<strong>it</strong>o presso il Municipio di _____________, salva<br />
l’applicazione dell’art 4.3 delle Condizioni Generali. L’Appaltatore dichiara<br />
che il proprio domicilio fiscale è in ______________________, Via<br />
____________________________ n. __ e che gli sono stati attribu<strong>it</strong>i il<br />
Codice Fiscale n. _____________ e la Part<strong>it</strong>a I.V.A. n.<br />
_____________________________.<br />
2. Ferrovie - la cui denominazione anagrafica tributaria è “Rete Ferroviaria<br />
Italiana Società per Azioni” - dichiara il proprio domicilio fiscale in Roma -<br />
Piazza della Croce Rossa n. 1 (c.a.p. 00161), la Part<strong>it</strong>a I.V.A. n. 01008081000 e<br />
il Codice Fiscale n. 01585570581.<br />
ARTICOLO 32<br />
RISOLUZIONE DELL’<strong>ACCORDO</strong> PER GRAVI<br />
INADEMPIMENTI<br />
E IRREGOLARITÀ<br />
- 102 -
1. Ferma restando la clausola risolutiva espressa di cui all’art. 60 delle<br />
Condizioni Generali, cost<strong>it</strong>uisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi<br />
dell’art. 1456 codice civile anche il r<strong>it</strong>ardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei<br />
lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida<br />
ai sensi dell’art. 33 delle Condizioni Generali e sempre che l’Appaltatore non<br />
si sia adeguato alle disposizioni di Ferrovie entro un termine non inferiore ai<br />
quindici giorni.<br />
2. Ferrovie ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti<br />
comportamenti dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle<br />
obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative<br />
previste dal presente accordo e la mancata approvazione del progetto<br />
esecutivo anche di un singolo intervento, tali da compromettere la buona<br />
riusc<strong>it</strong>a dei lavori, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente<br />
ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida ai sensi dell’articolo<br />
33 delle Condizioni Generali e sempre che l’Appaltatore non abbia forn<strong>it</strong>o nel<br />
termine assegnatogli idonee giustificazioni. Ferrovie ha facoltà, altresì, di<br />
procedere alla risoluzione del contratto:<br />
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un<br />
provvedimento defin<strong>it</strong>ivo che dispone l’applicazione di una o più misure di<br />
prevenzione di cui agli artt. 2 e seguenti della Legge 31 maggio 1964 n. 575;<br />
b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca<br />
dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o<br />
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gest<strong>it</strong>o<br />
dall’Osservatorio dei contratti pubblici;<br />
c) qualora si verifichi l’inadempimento di cui al precedente art. 12 punto 15.<br />
- 103 -
3. Nei casi di cui ai commi 1. e 2. del presente articolo la risoluzione si verifica<br />
di dir<strong>it</strong>to, nel momento in cui Ferrovie abbia dichiarato all’Appaltatore, a<br />
mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende avvalersi della clausola<br />
risolutiva.<br />
ARTICOLO 33<br />
RECESSO<br />
1. RFI si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 62 delle C.G.C., la<br />
facoltà di recedere dal presente <strong>ACCORDO</strong> in qualsiasi momento per<br />
sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.<br />
1.2. Nel caso in cui Ferrovie si avvalga della facoltà di recesso di cui all’articolo<br />
62 delle Condizioni Generali, l’Appaltatore sarà comunque tenuto, in difetto<br />
di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare l’esecuzione dei<br />
contratti applicativi in corso di adempimento.<br />
3. Il recesso potrà essere eserc<strong>it</strong>ato per l’esistenza di motivi ostativi al rilascio<br />
delle comunicazioni o informazioni di cui al D. lgs. 490/1994 e successive<br />
modificazioni. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato<br />
guadagno di cui all’articolo 62, comma 5, delle Condizioni Generali.<br />
ARTICOLO 34<br />
TRASPARENZA DEI PREZZI – AU<strong>DI</strong>TING<br />
Trasparenza dei prezzi<br />
1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:<br />
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la<br />
conclusione del presente accordo;<br />
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,<br />
direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri<br />
- 104 -
corrispettivi a t<strong>it</strong>olo di intermediazione o simili e comunque volte a<br />
facil<strong>it</strong>are la conclusione dell’accordo stesso;<br />
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun t<strong>it</strong>olo, somme finalizzate a<br />
facil<strong>it</strong>are e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del<br />
presente contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere<br />
azioni comunque volte agli stessi fini.<br />
2. Nel caso in cui risulti non conforme al vero anche una sola delle<br />
dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero l’Appaltatore non<br />
rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente<br />
accordo, lo stesso s’intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti<br />
dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore che sarà<br />
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla<br />
risoluzione.<br />
Aud<strong>it</strong>ing<br />
3. L’Appaltatore si obbliga a tenere una contabil<strong>it</strong>à separata di quanto attiene<br />
al presente accordo, documentata ai sensi di legge, ed a consentire in ogni<br />
momento idonee verifiche da parte di RFI e/o da soggetto terzo da queste<br />
incaricato.<br />
4. A tal fine si obbliga a mettere a disposizione delle Ferrovie o del soggetto<br />
da questo incaricato, tutte le volte che ne facesse richiesta, tutte le proprie<br />
scr<strong>it</strong>ture contabili ed a facil<strong>it</strong>are in ogni ragionevole misura l’espletamento<br />
delle verifiche di cui sopra.<br />
ARTICOLO 35<br />
IMPEGNO <strong>DI</strong> RISERVATEZZA<br />
1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun<br />
- 105 -
modo, per motivi che non siano attinenti alla esecuzione dell’accordo, le<br />
informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature,<br />
apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione da<br />
RFI o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione<br />
dell’accordo stesso.<br />
2. L’obbligo di segretezza è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata<br />
dell’esecuzione dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione,<br />
fintantoché le informazioni delle quali l’Appaltatore stesso è venuto a<br />
conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.<br />
3. L’Appaltatore è inoltre responsabile nei confronti di RFI dell’esatta<br />
osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli<br />
ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.<br />
4. In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto a<br />
risarcire a RFI tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.<br />
5. È fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare<br />
pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore medesimo deve eseguire o<br />
avrà compiute.<br />
6. È pure fatto divieto all’Appaltatore sia di pubblicare o di far pubblicare da<br />
terzi, cap<strong>it</strong>olati, specifiche tecniche, normative, disegni di tipi, schemi, profili<br />
o planimetrie che appartengano a RFI senza prima averne ottenuto il<br />
benestare scr<strong>it</strong>to, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi di RFI,<br />
tranne che per le necess<strong>it</strong>à derivanti dall’esecuzione delle prestazioni assunte.<br />
ARTICOLO 36<br />
CO<strong>DI</strong>CE ETICO<br />
L’Appaltatore attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo<br />
- 106 -
Ferrovie dello Stato pubblicato sul s<strong>it</strong>o internet www.ferroviedellostato.<strong>it</strong>.<br />
L’Appaltatore dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna -anche<br />
per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ai sensi<br />
e per gli effetti dell’art. 1381 del codice civile- ad attenersi rigorosamente ai<br />
principi ivi contenuti.<br />
In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di Ferrovie risolvere<br />
di dir<strong>it</strong>to il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile,<br />
mediante dichiarazione unilaterale di Ferrovie medesima, da eseguirsi con<br />
lettera raccomandata A.R., fatto salvo, in ogni caso, il dir<strong>it</strong>to al risarcimento<br />
dei danni sub<strong>it</strong>i.<br />
ARTICOLO 37<br />
TRATTAMENTO DATI PERSONALI<br />
1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003<br />
n. 196, per se e per tutti i subappaltari e/o sub contraenti facendone esplic<strong>it</strong>o<br />
riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal<br />
medesimo forn<strong>it</strong>i nell’amb<strong>it</strong>o delle attiv<strong>it</strong>à di Ferrovie, nel rispetto della<br />
suddetta legge e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attiv<strong>it</strong>à di<br />
Ferrovie sulla base delle informazioni di segu<strong>it</strong>o riportate.<br />
2. Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del c<strong>it</strong>ato decreto,<br />
s’i intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,<br />
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo,<br />
interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e<br />
distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.<br />
3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per final<strong>it</strong>à<br />
ist<strong>it</strong>uzionali, connesse o strumentali all’attiv<strong>it</strong>à di Ferrovie per le quali si<br />
- 107 -
indicano a t<strong>it</strong>olo esemplificativo e non esaustivo:<br />
• dare esecuzione ad obblighi di legge;<br />
• per esigenze di tipo operativo e gestionale;<br />
• per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;<br />
• per dare esecuzione a prestazioni convenute.<br />
4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la<br />
sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e<br />
trasmettere i dati stessi.<br />
La modal<strong>it</strong>à di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di<br />
strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri<br />
soggetti, in base a cr<strong>it</strong>eri qual<strong>it</strong>ativi, quant<strong>it</strong>ativi e temporali ricorrenti o<br />
defin<strong>it</strong>i di volta in volta.<br />
5. L’Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti,<br />
potranno essere eserc<strong>it</strong>ati i dir<strong>it</strong>ti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30<br />
giugno 2003 n. 196 come di segu<strong>it</strong>o riportati:<br />
- dir<strong>it</strong>to di conoscere, mediante accesso gratu<strong>it</strong>o, l’esistenza di trattamenti di<br />
dati che possono riguardarlo;<br />
- dir<strong>it</strong>to di essere informato circa i dati del t<strong>it</strong>olare e circa le final<strong>it</strong>à e le<br />
modal<strong>it</strong>à del trattamento;<br />
- dir<strong>it</strong>to di ottenere senza r<strong>it</strong>ardo, a cura del t<strong>it</strong>olare, ogni informazione<br />
riguardante i dati oggetto di trattamento;<br />
- dir<strong>it</strong>to di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,<br />
- dir<strong>it</strong>to alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco<br />
dei dati trattati in violazione di legge;<br />
- attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica,<br />
- 108 -
integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere,<br />
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi,<br />
eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un<br />
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al dir<strong>it</strong>to tutelato;<br />
- opporsi, in tutto o in parte, per motivi leg<strong>it</strong>timi, al trattamento dei dati<br />
personali che lo riguardano.<br />
ARTICOLO 38<br />
ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE<br />
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo i documenti<br />
appresso elencati, pur quando essi non siano allegati al presente atto, in<br />
quanto l’Appaltatore, già in fase di formulazione dell’offerta, ne ha preso<br />
piena ed approfond<strong>it</strong>a conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di<br />
essi:<br />
a) Presente accordo;<br />
b) Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere, lavori e forn<strong>it</strong>ure<br />
in opera delle “Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”; approvate dal<br />
Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato, approvate dal<br />
Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. in data 26<br />
novembre 2008 ed emanate con Disposizione di Gruppo n. 125/AD del<br />
15 aprile 2009, registrate in data 08 maggio 2009 al n. 3889 presso<br />
l’Agenzia delle Entrate di Roma 4 Collatino;<br />
c) Tariffe dei Prezzi, complete di prescrizioni tecniche ed esecutive, indicate<br />
all’articolo 6.3. (Corrispettivi);<br />
d) Dichiarazione dell’Appaltatore annessa al presente accordo, rilasciata ai<br />
- 109 -
sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile (all.<br />
n. 1);<br />
e) Cap<strong>it</strong>olato speciale per lavori in presenza dell’esercizio ferroviario, per<br />
lavori all’armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici (all. n.<br />
2);<br />
f) Cap<strong>it</strong>olato speciale per la sicurezza del lavoro nei contratti di appalto,<br />
d’opera o di somministrazione (all. n. 3);<br />
g) Elenco delle indicazioni da inserire nell’istanza per l’autorizzazione al<br />
subappalto e dei documenti da allegare alla stessa ed altre prescrizioni in<br />
mer<strong>it</strong>o (all. n. 4);<br />
h) Procedura Operativa n. RFI DPO/SLA SIGS P 14 “Procedura per la<br />
sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili” (all. n. 5);<br />
i) Procedura Operativa n. RFI DPO SLA SIGS P 08 “Infortuni a personale<br />
di imprese esecutrici di lavori o servizi appaltati da RETE<br />
FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.” (all. n. 6);<br />
j) Procedura Operativa n. RFI DPO/SLA SIGS P 01 “Gestione dei Rifiuti”<br />
nella sua revisione corrente (all. n. 7);<br />
k) Modello VR.02 Verbale di Rest<strong>it</strong>uzione dei materiali tolti d’opera (all. n.<br />
8).<br />
l) Cartina delle aree e dei luoghi interessanti l’appalto (all. n. 9).<br />
Ed inoltre:<br />
m) Cap<strong>it</strong>olato Generale Tecnico d’Appalto delle opere che si eseguono<br />
dall’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, approvato dal Consiglio<br />
di Amministrazione nella seduta del 12 febbraio 1914, depos<strong>it</strong>ato presso<br />
l’Ufficio Contratti della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato con<br />
- 110 -
Atto pubblico 22/3/1914, n. 13 di repertorio, registrato a Roma il 24<br />
stesso mese al n.7596 del Reg. 349, Atti Pubblici;<br />
n) Istruzione per la Protezione dei Cantieri (edizione 1986) e successive<br />
modifiche;<br />
o) Istruzione n. 40/b del 01.03.1982 del Servizio Lavori e Costruzioni di<br />
Ferrovie “Prove sui materiali - Prelievo, confezionamento, individuazione<br />
e spedizione dei campioni all’Ist<strong>it</strong>uto Sperimentale” e successivi<br />
aggiornamenti;<br />
p) Condizioni tecniche, metodologie anal<strong>it</strong>iche, prove tecnologiche dei<br />
prodotti vernicianti della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;<br />
Circolare n. 181/4.7 in data 02.07.1969 del Servizio Lavori e Costruzioni<br />
di Ferrovie “Norme riguardanti i manti impermeabili per ponti, viadotti e<br />
sottovia”;<br />
q) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/D del 25/07/2000<br />
della Divisione Infrastruttura “Istruzione tecnica per la progettazione e<br />
l’esecuzione di impalcati ferroviari a travi in ferro a doppio T incorporate<br />
nel calcestruzzo”;<br />
r) ISTRUZIONE TECNICA N. 44/E del 14/03/2002 di INGEGNERIA<br />
CIVILE - PONTI “ISTRUZIONE TECNICA PER IL CALCOLO,<br />
L’ESECUZIONE IL COLLAUDO E LA POSA IN OPERA DEI<br />
<strong>DI</strong>SPOSITIVI <strong>DI</strong> VINCOLO E DEI COPRIGIUNTI NEGLI<br />
IMPALCATI FERROVIARI E NEI CAVALCAVIA”;<br />
s) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/M del 10/04/2000<br />
della Divisione Infrastruttura “SPECIFICA TECNICA RELATIVA AL<br />
COLLAUDO DEI MATERIALI ED ALLA COSTRUZIONE DELLE<br />
- 111 -
STRUTTURE METALLICHE PER PONTI FERROVIARI E<br />
CAVALCAFERROVIA”;<br />
t) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/S del 20/10/1999<br />
della Divisione Infrastruttura “Saldatura ad arco di strutture destinate ai<br />
ponti ferroviari”;<br />
u) Cap<strong>it</strong>olato Generale Tecnico delle opere metalliche del 02.10.1908;<br />
v) SPECIFICA <strong>DI</strong> ISTRUZIONE TECNICA N. 44/V del marzo 2001<br />
della Divisione Infrastruttura “CICLI <strong>DI</strong> VERNICIATURA PER LA<br />
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE <strong>DI</strong> OPERE METALLICHE<br />
NUOVE E PER LA MANUTENZIONE <strong>DI</strong> QUELLE ESISTENTI”;<br />
w) Istruzione n. 44/b di Ferrovie “Istruzioni tecniche per manufatti sotto<br />
binario da costruire in zona sismica”, testo approvato dal Consiglio<br />
Superiore dei Lavori Pubblici con voto dell’Assemblea Generale n. 565<br />
del 16/12/1997;<br />
x) Disposizioni generali tecniche ed amministrative (edizione 1957 -<br />
aggiornamento 1963) per l’esecuzione e gestione dei lavori di<br />
manutenzione dell’armamento approvate dal Ministro dei Trasporti con<br />
Decreto n. 5360 del 23/06/1965, lim<strong>it</strong>atamente alle disposizioni tecniche<br />
ed all’Art. 27 delle disposizioni amministrative;<br />
y) Istruzione in data 13/01/1997 di Ferrovie - ASA Servizi di Ingegneria<br />
“SOVRACCARICHI PER IL CALCOLO DEI PONTI FERROVIARI -<br />
ISTRUZIONI PER LA PROGETTAZIONE, L’ESECUZIONE E IL<br />
COLLAUDO”;<br />
z) Disposizione n. 39 del 15/09/2004, Sistema di qualificazione<br />
professionale del personale che svolge attiv<strong>it</strong>à lavorativa nel settore<br />
- 112 -
MANUTENZIONE DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA:<br />
Abil<strong>it</strong>azioni, Accred<strong>it</strong>amento degli istruttori e Mantenimento delle<br />
competenze.<br />
2. Si fa comunque rinvio alle disposizioni del codice civile e di ogni altra<br />
normativa vigente, tra cui si indicano, non esaustivamente, le seguenti fonti:<br />
1) Legge 5 novembre 1971 n. 1086 “Norme per la disciplina delle opere in<br />
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura<br />
metallica” con successive modifiche ed integrazioni nonché il decreto<br />
applicativo emanato a norma dell’art. 21 della legge stessa, vigente al<br />
momento di esecuzione dell’opera;<br />
2) Legge 2 febbraio 1974 n. 64 “Provvedimenti per le costruzioni con<br />
particolari prescrizioni per le zone sismiche” e successivi decreti di<br />
attuazione;<br />
3) D.M. LL.PP. 11 marzo 1988 n. 47 “Norme tecniche riguardanti le<br />
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabil<strong>it</strong>à dei pendii naturali e delle<br />
scarpate, i cr<strong>it</strong>eri generali e le prescrizioni per la progettazione,<br />
l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere<br />
di fondazione”;<br />
4) Norme e tabelle UNI e CNR;<br />
5) Norme CEI;<br />
6) Circolare Ministero dell’Interno 14.09.1961 n. 91 “Norme di sicurezza per<br />
la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio destinati<br />
ad uso civile”;<br />
7) DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />
lavoro”, e successive modificazioni;<br />
- 113 -
7)DPR 27 aprile 1955, n. 547 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />
lavoro”, e successive modificazioni;<br />
8) Legge 26.04.1974, n. 191 “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei<br />
servizi e negli impianti gest<strong>it</strong>i dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello<br />
Stato” e successive modificazioni;<br />
9) D.P.R. 01.06.1979 n. 469 “Regolamento di attuazione della Legge<br />
26.04.1974 n. 191 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e<br />
negli impianti gest<strong>it</strong>i dall’Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato” e<br />
successive modificazioni;<br />
10) D.P.R. 12.08.1982 n. 802 “Sistema legale di un<strong>it</strong>à di misura” e s.m.i.;<br />
11) Legge 09.01.1991 n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico<br />
nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e<br />
dello sviluppo di fonti rinnovabili di energia” e D.P.R. 26.08.1993 n. 412<br />
“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,<br />
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del<br />
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4<br />
della Legge 09.01.1991 n. 10;<br />
12) Circolare n. 73 del 29.07.1971 “Servizi Antincendio” Ministero<br />
dell’Interno;<br />
13) D.P.R. 22.12.1970 n. 1391 “Regolamento per l’esecuzione della Legge<br />
13.07.1966 n. 615 recante provvedimenti contro l’inquinamento<br />
atmosferico”;<br />
14) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.<br />
nonché sua normativa di attuazione compresa, in quanto richiamata<br />
trans<strong>it</strong>oriamente, quella di attuazione del D.Lgs. n. 22/1997;<br />
- 114 -
15) Legge 27.3.1992 n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego<br />
dell’amianto”;<br />
16) D.Lgs.M. 22.01.2008 n. 37 e s.m.i. “Regolamento concernente<br />
l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della<br />
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in<br />
materia di attiv<strong>it</strong>a' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.<br />
17) D.M. 01.12.1975 “Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi<br />
caldi sotto pressione;<br />
18) D.M. LL.PP. 20.11.1987 “Norme tecniche per la progettazione,<br />
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro<br />
consolidamento”;<br />
19) D.M. LL.PP. 03.12.1987 “Norme tecniche per la progettazione,<br />
esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate”;<br />
20) Circolare LL.PP. 16.03.89 n. 31104 “Istruzioni in mer<strong>it</strong>o alle norme<br />
tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni<br />
prefabbricate”;<br />
21) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto<br />
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di<br />
lavoro”;<br />
22) D.P.R. 24/07/1996 n. 503 “Regolamento recante norme per<br />
l’eliminazione della barriere arch<strong>it</strong>ettoniche negli edifici, spazi e servizi<br />
pubblici”;<br />
23) D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”;<br />
24) D.M. 12/4/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione<br />
incendi per progettazione,costruzione ed esercizio degli impianti termici<br />
- 115 -
alimentati da combustibili gassosi”;<br />
25) D.M. 14/5/96 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di<br />
bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti<br />
dall’art. 5 c. 1, lett. F), della legge 27/3/92 n. 257”;<br />
26) D.M. Ambiente 5 febbraio 1998 e s.m.i. - Individuazione dei rifiuti non<br />
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli<br />
artt. 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ovvero ai<br />
corrispondenti nuovi regolamenti attuativi ed esecutivi che saranno<br />
emanati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;<br />
27) D.Lgs. 13 gennaio 2002 “Attuazione della direttiva 199/31/Ce relativa<br />
alle discariche di rifiuti” e s.m.i. e sua normativa di attuazione;<br />
28) DM. Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 - Regolamento recante norme di<br />
attuazione di direttive dell’Unione europea, avente ad oggetto la disciplina<br />
dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti<br />
ovvero ai corrispondenti nuovi regolamenti attuativi ed esecutivi che<br />
saranno emanati ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;<br />
29) Legge 26 ottobre 1995, n. 447 – Legge quadro sull’inquinamento acustico;<br />
30) DPR 18 novembre 1998, n. 459 - Regolamento recante norme di<br />
esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia<br />
di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;<br />
31) Ambiente 29 novembre 2000 - Cr<strong>it</strong>eri per la predisposizione, da parte<br />
delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle<br />
relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e<br />
abbattimento del rumore;<br />
32) DPCM 14 novembre 1997 - Determinazione dei valori lim<strong>it</strong>e delle<br />
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sorgenti sonore;<br />
33) Legge 15 dicembre 2004, n. 308 - Delega al Governo per il riordino, il<br />
coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e<br />
misure di diretta applicazione;<br />
34) ogni altra norma o disposizione comun<strong>it</strong>aria, statale, regionale,<br />
provinciale, comunale e di altri enti in quanto disciplinante l’esecuzione<br />
delle prestazioni del presente contratto.<br />
Il presente accordo consta di n. ____ (_______) fogli, ciascuno dei quali è<br />
controfirmato dall’Appaltatore e dal dirigente di Rete Ferroviaria Italiana<br />
S.p.A. a ciò delegato.<br />
Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per RFI S.p.A. e l’altro per<br />
l’Agenzia delle Entrate in caso d’uso.<br />
Letto, confermato e sottoscr<strong>it</strong>to.<br />
MilanoPalermo, lì<br />
per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Per l’Appaltatore<br />
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