03.06.2013 Views

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

La cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è<br />

stata notificata.<br />

Tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il<br />

cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.<br />

Art. 1265.<br />

Efficacia della cessione riguardo ai terzi.<br />

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione<br />

notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data<br />

certa, ancorché essa sia di data posteriore.<br />

La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di<br />

pegno.<br />

Art. 1266.<br />

Obbligo di garanzia del cedente.<br />

Quando la cessione è a titolo oneroso, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo<br />

della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il<br />

fatto proprio.<br />

Se la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a<br />

carico del donante la garanzia per l'evizione.<br />

Art. 1267.<br />

Garanzia della solvenza del debitore.<br />

Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In<br />

questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto; deve inoltre corrispondere gli interessi,<br />

rimborsare le spese della cessione e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il<br />

debitore e risarcire il danno. Ogni patto diretto ad aggravare la responsabilità del cedente è senza<br />

effetto.<br />

Quando il cedente ha garantito la solvenza del debitore, la garanzia cessa, se la mancata<br />

realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario<br />

nell'iniziare o nel proseguire le istanze contro il debitore stesso.<br />

Capo VI<br />

Della delegazione, dell'espromissione e dell'accollo<br />

Art. 1268.<br />

Delegazione cumulativa.<br />

Se il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, il quale si obbliga verso il creditore, il<br />

debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione, salvo che il creditore dichiari<br />

espressamente di liberarlo.<br />

Tuttavia il creditore che ha accettato l'obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante, se<br />

prima non ha richiesto al delegato l'adempimento.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!