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Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

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Il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro<br />

rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.<br />

_______________<br />

Cfr. Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 gennaio 2009, n. 2481 .<br />

Art. 2054.<br />

Circolazione di veicoli<br />

Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone<br />

o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il<br />

danno.<br />

Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia<br />

concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli ( 1 ).<br />

Il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato<br />

dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è<br />

avvenuta contro la sua volontà.<br />

In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivati da vizi di<br />

costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.<br />

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 29 dicembre 1972, n. 205, ha dichiarato l'illegittimità<br />

costituzionale dell'art. 2054, secondo comma, c.c., limitatamente alla parte in cui nel caso di scontro<br />

tra veicoli, esclude che la presunzione di egual concorso dei conducenti operi anche se uno dei<br />

veicoli non abbia riportato danni.<br />

_______________<br />

Cfr. Tribunale di Torino, sez. IV <strong>civile</strong>, sentenza 11 ottobre 2007, n. 6070, Cassazione Penale, sez.<br />

IV, sentenza 22 aprile 2008, n. <strong>16</strong>464, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 3 luglio 2008, n. 18234,<br />

Cassazione Civile, sez. III, sentenza 10 luglio 2008, n. 18872, Cassazione Penale, sez. III, sentenza<br />

13 gennaio 2009, n. 479, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 13 <strong>marzo</strong> 2009, n. 6<strong>16</strong>8, Cassazione<br />

Civile, sez. III, sentenza 22 aprile 2009, n. 9549, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 28 settembre<br />

2009, n. 20774, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 settembre 2009, n. 20949, Cassazione<br />

Civile, sez. III, sentenza 15 ottobre 2009, n. 21907, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 30 ottobre<br />

2009, n. 23061, Cassazione Penale, sez. I, sentenza 18 novembre 2009, n. 44<strong>16</strong>5, Cassazione Civile,<br />

sez. III, sentenza 24 novembre 2009, n. 24689, Cassazione Civile, sez. III, sentenza 31 <strong>marzo</strong> 2010,<br />

n. 7781 e Tribunale di Piacenza, sentenza 18 maggio 2010, n. 364 .<br />

Art. 2055.<br />

Responsabilità solidale.<br />

Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del<br />

danno.<br />

Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla<br />

gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate.<br />

Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

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