03.06.2013 Views

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

le notificazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese e pubblicate per estratto in un<br />

giornale quotidiano designato dall'autorità giudiziaria.<br />

Se manca per qualsiasi causa il rappresentante o il nome di lui non è stato annotato in margine<br />

all'iscrizione dell'ipoteca, le citazioni e le notificazioni sono fatte nei confronti di un curatore da<br />

nominarsi dall'autorità giudiziaria. Il decreto di nomina del curatore deve essere pubblicato con le<br />

modalità prescritte nel comma precedente.<br />

Art. 2846.<br />

Spese d'iscrizione.<br />

Le spese d'iscrizione dell'ipoteca sono a carico del debitore, se non vi è patto contrario, ma devono<br />

essere anticipate dal richiedente.<br />

§ 2 - Della rinnovazione<br />

Art. 2847.<br />

Durata dell'efficacia dell'iscrizione.<br />

L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e<br />

rinnovata prima che scada detto termine.<br />

Art. 2848.<br />

Nuova iscrizione dell'ipoteca.<br />

Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore può procedere a<br />

nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.<br />

La nuova iscrizione non può essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno<br />

trascritto il loro titolo.<br />

[Art. 2849.<br />

Durata dell'ipoteca legale della moglie. ( 1 )<br />

L'iscrizione dell'ipoteca legale della moglie conserva il suo effetto, senza che sia rinnovato, durante<br />

il matrimonio e per un anno successivo allo scioglimento del medesimo.]<br />

(1) Articolo abrogato dall'art. 209, L. 19 maggio 1975, n. 151.<br />

Art. 2850.<br />

Formalità per la rinnovazione.<br />

Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a<br />

quella della precedente iscrizione in cui si dichiari che s'intende rinnovare l'iscrizione originaria.<br />

In luogo del titolo si può presentare la nota precedente.<br />

Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2840.<br />

Art. 2851.<br />

Rinnovazione rispetto a beni trasferiti agli eredi o aventi causa.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!