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Codice civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262) Libro ... - Ficiesse

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2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;<br />

3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;<br />

4) delibera sulla distribuzione degli utili;<br />

5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ( 1 ).<br />

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.<br />

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.<br />

Art. 2365.<br />

Assemblea straordinaria.<br />

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione<br />

e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua<br />

competenza.<br />

Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443, lo statuto può attribuire alla competenza<br />

dell'organo amministrativo o del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione le<br />

deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, l'istituzione o la<br />

soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la<br />

rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti<br />

dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. Si<br />

applica in ogni caso l'articolo 2436.<br />

Art. 2366.<br />

Formalità per la convocazione.<br />

Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno<br />

ricorso al mercato del capitale di rischio, l’assemblea ( 1 ) è convocata dagli amministratori o dal<br />

consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo<br />

dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.<br />

L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un<br />

quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea . Se i<br />

quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale. Per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del<br />

capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell’avviso sono definite dalle leggi speciali ( 2 ).<br />

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al<br />

comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che<br />

garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.<br />

In mancanza delle formalità previste per la convocazione ( 3 ), l'assemblea si reputa regolarmente<br />

costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza<br />

dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei<br />

partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente<br />

informato .

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