Elab. 56.2 (17,2 Mb) - Comune di Nuoro
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Il D.Lgs. 351/99 stabilisce il contesto all’interno del quale si effettua la valutazione e la gestione della qualità dell’aria,<br />
secondo criteri armonizzati in tutto il territorio dell’Unione Europea, e demanda a decreti attuativi successivi la definizione dei<br />
parametri tecnico-operativi specifici per ciascuno degli inquinanti.<br />
Tale decreto inoltre ha recepito la <strong>di</strong>rettiva 96/62/CEE che definisce:<br />
valore limite: livello fissato sulla base delle conoscenze scientifiche, allo scopo <strong>di</strong> evitare, prevenire o ridurre effetti dannosi<br />
per la salute umana e/o per l’ambiente nel suo complesso. Questo valore deve essere raggiunto in un dato periodo <strong>di</strong> tempo<br />
e, una volta raggiunto, non deve essere più superato. I valori limite e guida della vigente normativa italiana hanno come<br />
obiettivo la tutela igienico-sanitaria delle persone. Nella nuova impostazione europea viene invece considerata anche la<br />
salvaguar<strong>di</strong>a dell’ambiente nel suo complesso.<br />
valore obiettivo: livello fissato con lo scopo <strong>di</strong> evitare effetti dannosi a lungo termine per la salute umana e/o per l’ambiente<br />
nel suo complesso. L’obiettivo deve essere raggiunto, dove possibile, dopo un periodo <strong>di</strong> tempo;<br />
soglia <strong>di</strong> allarme: livello oltre il quale c’è il rischio per la salute umana, anche nel caso <strong>di</strong> breve esposizione. Tale concetto<br />
sostituisce quello <strong>di</strong> livello <strong>di</strong> attenzione e <strong>di</strong> allarme <strong>di</strong> cui al DM 25/11/94;<br />
margini <strong>di</strong> tolleranza: con<strong>di</strong>zioni entro le quali il valore limite può essere superato per un certo periodo <strong>di</strong> tempo. Le<br />
tolleranze sono fissate solo qualora se ne ravvisi la necessità.<br />
In<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato: come in<strong>di</strong>catori <strong>di</strong> stato s’intendono le concentrazioni in aria dei principali inquinanti controllati attraverso<br />
sistemi <strong>di</strong> rilevamento in continuo e campagne perio<strong>di</strong>che <strong>di</strong> monitoraggio eseguite dall’Arpa.<br />
Il Decreto 2 aprile 2002, n.60 ha fissato i nuovi valori limite <strong>di</strong> qualità dell’aria per quanto riguarda il biossido <strong>di</strong> zolfo (SO2), il<br />
biossido <strong>di</strong> azoto (NO2), gli ossi<strong>di</strong> <strong>di</strong> azoto (NOx), il monossido <strong>di</strong> carbonio (CO), il particolato (PM10), il piombo (Pb) e il<br />
benzene (C6H6) secondo un principio progressivo che riduce via via negli anni i margini <strong>di</strong> tolleranza. Per gli idrocarburii<br />
limiti rimangono quelli già in<strong>di</strong>cati dal D. M. del 25/11/1994 (Aggiornamento delle norme tecniche in materia <strong>di</strong> limiti <strong>di</strong><br />
concentrazione e <strong>di</strong> livelli <strong>di</strong> attenzione e <strong>di</strong> allarme per gli inquinamenti atmosferici nelle aree urbane).<br />
Per quanto riguarda per quanto riguarda il cadmio (Cd), il nichel (Ni), il mercurio (Hg), l’arsenico (As) e gli idrocarburi<br />
policiclici aromatici, questi sono normati dalla Direttiva Europea 2004/107/CE, recepita a livello nazionale con il decreto<br />
legislativo 152 del 3 agosto 2007, mentre gli idrocarburi policiclici aromatici , questi sono normati a livello nazionale anche<br />
dal DM 25/11/94, <strong>di</strong> cui il decreto legislativo conserva alcune norme. Si precisa, inoltre, che per il solo parametro NO2,<br />
rimangono in vigore, fino al 31 <strong>di</strong>cembre 2009, anche i valori limite stabiliti dal DPCM 28/03/83, come mo<strong>di</strong>ficato dal DPR<br />
203/88 e dai successivi aggiornamenti ed integrazioni.<br />
Si riportano nella tabella seguente i valori <strong>di</strong> concentrazione degli inquinanti dell’aria previsti dalla legislazione aggiornati al<br />
D.M. n. 60 del 2 aprile 2002.<br />
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