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Scarica PDF - Patrick Fogli

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Questa parte sarà molto ampia e articolata. In essa verranno fatte confluire tutte le conoscenze derivate alla<br />

Corte dall’istruttoria dibattimentale sui singoli imputati, sia relativamente alle stragi che relativamente agli<br />

innumerevoli altri episodi delittuosi di cui costoro sono stati protagonisti.<br />

Per ognuno di loro, infatti, si cercherà sempre di capire perché, in che modo e a che titolo vennero coinvolti<br />

nelle stragi per cui è processo; per tutti si cercherà di comprendere se erano organici, o meno, all’associazione<br />

mafiosa che (si vedrà) volle ed eseguì questi delitti.<br />

Questa scelta (che riproduce l’andamento dell’istruttoria dibattimentale) si impone per molteplici motivi (sono<br />

gli stessi motivi che hanno costretto ad allargare l’istruttoria dibattimentale a moltissimi altri fatti,<br />

apparentemente lontani dal tema in imputazione). Vale a dire:<br />

1. per valutare adeguatamente la “capacità a delinquere del colpevole” (ai fini dell’art. 133 cp. Infatti, il<br />

giudice deve tener conto del carattere del reo; dei precedenti penali e giudiziari e, in genere, della condotta e<br />

della vita del reo antecedente al reato; della condotta contemporanea e susseguente al reato);<br />

2. per decidere sull’applicazione delle aggravanti speciali di cui all’art. 7 DL 152/91 e all’art. 1 D.L. 625/79<br />

(che discendono pressocché automaticamente dall’accertato inserimento del reo nell’associazione mafiosa);<br />

3. per valutare adeguatamente l’affidabilità dei collaboratori che hanno reso dichiarazioni in questo processo (è<br />

evidente che tanto minore è il rischio che alcuni di loro possano essersi accordati sulla versione da rendere al<br />

Giudice quanto maggiore è il numero e l’estensione dei fatti su cui vengono interrogati);<br />

4. per valutare, spesso, l’elemento soggettivo in relazione alle stragi (si vedrà che molti degli odierni imputati<br />

hanno compiuto azioni apparentemente “neutre” sotto il profilo soggettivo. Proprio dal loro inserimento<br />

nell’associazione mafiosa si traggono decisivi elementi per dirimere i dubbi sollevati, sul punto, da molti<br />

difensori);<br />

5. per individuare la mente delle stragi (è assolutamente evidente che la mano e la mente dovevano appartenere<br />

allo stesso organismo).<br />

In ogni caso, quindi, si tratta di accertare quale fosse la collocazione criminale degli esecutori mentre<br />

compivano le azioni che vengono loro addebitate.<br />

Ma è noto che questa collocazione si può provare solo illustrando il contesto delle relazioni personali in cui<br />

erano inseriti; solo indagando sulla loro vita ante e post acta.<br />

Si tratta, quindi, di un accertamento estremamente complesso, che va condotto imputato per imputato e<br />

utilizzando tutto ciò che l’istruttoria dibattimentale ha fornito.<br />

- La parte quinta sarà dedicata agli “autori morali”; a coloro, cioè, che sono imputati di essere i mandanti delle<br />

azioni delittuose per cui è processo.<br />

Poiché la decisione di commettere le stragi non fu istantanea, ma il frutto di un processo di maturazione iniziato<br />

subito dopo il luglio del 1992, in questa parte verranno illustrate le tappe di questo processo.<br />

In quest’ambito verranno trattati gli aspetti della “causale” delle stragi e del giudice competente a conoscere di<br />

tutte (in considerazione delle varie questioni sollevate sul punto).<br />

- La parte sesta sarà dedicata all’esame delle azioni civili proposte davanti a questa Corte.<br />

Premessa di carattere giuridico. La definizione della posizione di molti (non tutti) imputati di questo processo<br />

dipende dalle “propalazioni” di vari collaboratori.<br />

Diventa indispensabile, perciò, illustrare i criteri che verranno seguiti nella valutazione delle dichiarazioni di<br />

costoro.<br />

Qui va detto, innanzitutto, che i “dichiaranti” (i soggetti, cioè, che hanno reso dichiarazioni in questo processo,<br />

pur non essendo testimoni o consulenti) sono moltissimi. Tecnicamente, sono o imputati per i fatti di questo<br />

processo o imputati in procedimenti connessi. Alcuni di costoro sono veri e propri “collaboratori” ai sensi di<br />

legge; altri sono soggetti che “collaborano” (nel senso che “dichiarano”) di fatto, pur non essendo ammessi ai<br />

benefici previsti per i “collaboratori”.<br />

Tra i dichiaranti vi sono soggetti che dicono si aver partecipato personalmente alla preparazione ed esecuzione<br />

delle stragi e che, quindi, hanno reso dichiarazioni contro sé stessi e contro altri; vi sono soggetti che hanno reso<br />

dichiarazioni esclusivamente contro altri.<br />

Vi sono soggetti che hanno parlato di fatti vissuti personalmente; ve ne sono altri che hanno parlato di fatti<br />

appresi da terzi.

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