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Regolamento Edilizio - Vomero.it

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COMUNE DI CASAVATORE - Provincia di Napoli<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>Edilizio</strong> Comunale<br />

Art. 13<br />

Soppalchi<br />

1. La realizzazione di strutture orizzontali intermedie tra due strutture orizzontali<br />

consecutive all’interno della medesima un<strong>it</strong>à immobiliare (soppalchi), quando coerente<br />

con i principi del restauro e risanamento conservativo e sempre che non cost<strong>it</strong>uiscono<br />

un<strong>it</strong>à immobiliari autonome rientra tra gli interventi defin<strong>it</strong>i dall’art.3, lett. d) del DPR<br />

380/2001. In tal caso l’atto di controllo comunale è la DIA di cui all’art.22, comma 3<br />

lettera a) del DPR 380/2001.<br />

2. Le altezze minime interne non possono essere inferiori a quelle fissate<br />

rispettivamente per gli ambienti ab<strong>it</strong>ativi e per i vani accessori, dall’art.43, comma 2,<br />

lett. b) della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />

3. La superficie massima di un soppalco non può superare il 60% della superficie<br />

del singolo ambiente da soppalcare.<br />

4. Nel caso che le nuove strutture orizzontali intersecano finestre o balconi di<br />

prospetti, per i quali lo strumento urbanistico o norme di carattere ambientali<br />

impongono l’immodificabil<strong>it</strong>à, va osservata una distanza non inferiore a metri 1 (uno)<br />

tra la parete finestrata e la proiezione del piano orizzontale del soppalco.<br />

5. E’ consent<strong>it</strong>a, altresì, la realizzazione di soppalchi destinati esclusivamente a<br />

depos<strong>it</strong>o con altezza minima di ml. 1,80 tra l’estradosso del soppalco e l’intradosso<br />

della struttura orizzontale preesistente a condizione che l’altezza utile dei locali<br />

sottostanti il soppalco non sia inferiore, a quella fissata, rispettivamente per gli ambienti<br />

ab<strong>it</strong>ativi e per i vani accessori, dall’art.43, comma 2, lett. B) della legge 457/78 e<br />

successive modificazioni ed integrazioni.<br />

6. Per le destinazioni diverse da quelle di depos<strong>it</strong>o, si applica l’altezza prevista<br />

dalla normativa vigente.<br />

7. Nei casi in cui la struttura orizzontale di copertura sia cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da volte,<br />

l’altezza interna è quella media tra l’altezza al piano di imposta e l’altezza in chiave.<br />

8. Per le destinazioni d’uso non residenziali le condizioni di cui al comma 2 sono<br />

rifer<strong>it</strong>e al DL 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni e integrazioni.<br />

Art. 14<br />

Frazionamenti e fusioni immobiliari<br />

1. La suddivisione di una un<strong>it</strong>à immobiliare in due o più un<strong>it</strong>à immobiliari di una<br />

costruzione esistente cost<strong>it</strong>uisce un intervento di frazionamento. Il frazionamento è<br />

consent<strong>it</strong>o solo se specificamente previsto dagli strumenti urbanistici ed è soggetto<br />

sempre a Permesso a Costruire;<br />

2. Non è consent<strong>it</strong>o il frazionamento volto alla realizzazione di un<strong>it</strong>à immobiliari<br />

destinate alla residenza di superfici inferiori ai lim<strong>it</strong>i di cui alla normativa esistente.<br />

3. L’accorpamento di due o più un<strong>it</strong>à immobiliari in una un<strong>it</strong>à immobiliare di una<br />

costruzione esistente cost<strong>it</strong>uisce un intervento di fusione.<br />

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