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COMUNE DI CASAVATORE - Provincia di Napoli<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>Edilizio</strong> Comunale<br />
Art. 13<br />
Soppalchi<br />
1. La realizzazione di strutture orizzontali intermedie tra due strutture orizzontali<br />
consecutive all’interno della medesima un<strong>it</strong>à immobiliare (soppalchi), quando coerente<br />
con i principi del restauro e risanamento conservativo e sempre che non cost<strong>it</strong>uiscono<br />
un<strong>it</strong>à immobiliari autonome rientra tra gli interventi defin<strong>it</strong>i dall’art.3, lett. d) del DPR<br />
380/2001. In tal caso l’atto di controllo comunale è la DIA di cui all’art.22, comma 3<br />
lettera a) del DPR 380/2001.<br />
2. Le altezze minime interne non possono essere inferiori a quelle fissate<br />
rispettivamente per gli ambienti ab<strong>it</strong>ativi e per i vani accessori, dall’art.43, comma 2,<br />
lett. b) della legge 457/78 e successive modificazioni ed integrazioni.<br />
3. La superficie massima di un soppalco non può superare il 60% della superficie<br />
del singolo ambiente da soppalcare.<br />
4. Nel caso che le nuove strutture orizzontali intersecano finestre o balconi di<br />
prospetti, per i quali lo strumento urbanistico o norme di carattere ambientali<br />
impongono l’immodificabil<strong>it</strong>à, va osservata una distanza non inferiore a metri 1 (uno)<br />
tra la parete finestrata e la proiezione del piano orizzontale del soppalco.<br />
5. E’ consent<strong>it</strong>a, altresì, la realizzazione di soppalchi destinati esclusivamente a<br />
depos<strong>it</strong>o con altezza minima di ml. 1,80 tra l’estradosso del soppalco e l’intradosso<br />
della struttura orizzontale preesistente a condizione che l’altezza utile dei locali<br />
sottostanti il soppalco non sia inferiore, a quella fissata, rispettivamente per gli ambienti<br />
ab<strong>it</strong>ativi e per i vani accessori, dall’art.43, comma 2, lett. B) della legge 457/78 e<br />
successive modificazioni ed integrazioni.<br />
6. Per le destinazioni diverse da quelle di depos<strong>it</strong>o, si applica l’altezza prevista<br />
dalla normativa vigente.<br />
7. Nei casi in cui la struttura orizzontale di copertura sia cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da volte,<br />
l’altezza interna è quella media tra l’altezza al piano di imposta e l’altezza in chiave.<br />
8. Per le destinazioni d’uso non residenziali le condizioni di cui al comma 2 sono<br />
rifer<strong>it</strong>e al DL 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni e integrazioni.<br />
Art. 14<br />
Frazionamenti e fusioni immobiliari<br />
1. La suddivisione di una un<strong>it</strong>à immobiliare in due o più un<strong>it</strong>à immobiliari di una<br />
costruzione esistente cost<strong>it</strong>uisce un intervento di frazionamento. Il frazionamento è<br />
consent<strong>it</strong>o solo se specificamente previsto dagli strumenti urbanistici ed è soggetto<br />
sempre a Permesso a Costruire;<br />
2. Non è consent<strong>it</strong>o il frazionamento volto alla realizzazione di un<strong>it</strong>à immobiliari<br />
destinate alla residenza di superfici inferiori ai lim<strong>it</strong>i di cui alla normativa esistente.<br />
3. L’accorpamento di due o più un<strong>it</strong>à immobiliari in una un<strong>it</strong>à immobiliare di una<br />
costruzione esistente cost<strong>it</strong>uisce un intervento di fusione.<br />
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