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Regolamento Edilizio - Vomero.it

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COMUNE DI CASAVATORE - Provincia di Napoli<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>Edilizio</strong> Comunale<br />

Art. 29<br />

Trasferimento del permesso a costruire ad altro t<strong>it</strong>olare<br />

1. Il permesso a costruire non è negoziabile esso può essere trasfer<strong>it</strong>o solo per<br />

atto "mortis causa" o per atto “inter vivos”. In quest'ultimo caso deve però trattarsi di un<br />

negozio giuridico che riguardi il bene immobile oggetto del permesso. In ambedue i<br />

casi è necessario richiedere la voltura del permesso a costruire, previa esibizione del<br />

t<strong>it</strong>olo ered<strong>it</strong>ario o del t<strong>it</strong>olo di proprietà da parte del nuovo proprietario.<br />

2. La voltura non modifica i termini di valid<strong>it</strong>à e di decadenza fissati nel permesso<br />

di costruire.<br />

Art. 30<br />

Valid<strong>it</strong>à - Decadenza - Rinnovo - Annullamento<br />

1. Nel permesso a costruire sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei<br />

lavori.<br />

2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal<br />

rilascio del t<strong>it</strong>olo; quello di ultimazione, entro il quale le opere devono essere<br />

completate non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono<br />

essere prorogati, con provvedimenti motivati, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà<br />

del t<strong>it</strong>olare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di dir<strong>it</strong>to per la parte<br />

non esegu<strong>it</strong>a, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La<br />

proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in<br />

considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche<br />

tecnico – costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia<br />

previsto in più esercizi finanziari.<br />

3. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabil<strong>it</strong>o, il concessionario deve<br />

presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso a costruire. In tal caso il<br />

nuovo permesso, riflette la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non<br />

rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attiv<strong>it</strong>à ai sensi dell’art. 22 del<br />

D.P.R. 380/01 come modificato ed integrato dal D.lgs. N. 301/01 (T.U. Edilizia).<br />

4. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.<br />

5. Il Permesso a Costruire decade nei seguenti casi:<br />

• mancato r<strong>it</strong>iro del Permesso a Costruire entro sei mesi dalla notifica del rilascio;<br />

• mancato inizio dei lavori nel termine concesso e comunque non oltre 12 mesi dal<br />

suo rilascio;<br />

• mancata ultimazione dei lavori entro il termine concesso;<br />

• approvazione di nuove previsioni urbanistiche laddove il Permesso risulti in<br />

contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e<br />

vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.<br />

6. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dell’Area e notificata al<br />

t<strong>it</strong>olare del Permesso.<br />

7. Il Permesso a Costruire può essere prorogato con la fissazione di un nuovo<br />

termine e su istanza motivata del t<strong>it</strong>olare inoltrata prima delle scadenze relative ai<br />

termini rispettivamente per il r<strong>it</strong>iro, l’inizio o prima dell’ultimazione dei lavori.<br />

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