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COMUNE DI CASAVATORE - Provincia di Napoli<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>Edilizio</strong> Comunale<br />
Art. 29<br />
Trasferimento del permesso a costruire ad altro t<strong>it</strong>olare<br />
1. Il permesso a costruire non è negoziabile esso può essere trasfer<strong>it</strong>o solo per<br />
atto "mortis causa" o per atto “inter vivos”. In quest'ultimo caso deve però trattarsi di un<br />
negozio giuridico che riguardi il bene immobile oggetto del permesso. In ambedue i<br />
casi è necessario richiedere la voltura del permesso a costruire, previa esibizione del<br />
t<strong>it</strong>olo ered<strong>it</strong>ario o del t<strong>it</strong>olo di proprietà da parte del nuovo proprietario.<br />
2. La voltura non modifica i termini di valid<strong>it</strong>à e di decadenza fissati nel permesso<br />
di costruire.<br />
Art. 30<br />
Valid<strong>it</strong>à - Decadenza - Rinnovo - Annullamento<br />
1. Nel permesso a costruire sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei<br />
lavori.<br />
2. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal<br />
rilascio del t<strong>it</strong>olo; quello di ultimazione, entro il quale le opere devono essere<br />
completate non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori. Entrambi i termini possono<br />
essere prorogati, con provvedimenti motivati, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà<br />
del t<strong>it</strong>olare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di dir<strong>it</strong>to per la parte<br />
non esegu<strong>it</strong>a, tranne che, anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La<br />
proroga può essere accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in<br />
considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche<br />
tecnico – costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia<br />
previsto in più esercizi finanziari.<br />
3. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabil<strong>it</strong>o, il concessionario deve<br />
presentare istanza diretta ad ottenere un nuovo permesso a costruire. In tal caso il<br />
nuovo permesso, riflette la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non<br />
rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attiv<strong>it</strong>à ai sensi dell’art. 22 del<br />
D.P.R. 380/01 come modificato ed integrato dal D.lgs. N. 301/01 (T.U. Edilizia).<br />
4. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.<br />
5. Il Permesso a Costruire decade nei seguenti casi:<br />
• mancato r<strong>it</strong>iro del Permesso a Costruire entro sei mesi dalla notifica del rilascio;<br />
• mancato inizio dei lavori nel termine concesso e comunque non oltre 12 mesi dal<br />
suo rilascio;<br />
• mancata ultimazione dei lavori entro il termine concesso;<br />
• approvazione di nuove previsioni urbanistiche laddove il Permesso risulti in<br />
contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e<br />
vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.<br />
6. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dell’Area e notificata al<br />
t<strong>it</strong>olare del Permesso.<br />
7. Il Permesso a Costruire può essere prorogato con la fissazione di un nuovo<br />
termine e su istanza motivata del t<strong>it</strong>olare inoltrata prima delle scadenze relative ai<br />
termini rispettivamente per il r<strong>it</strong>iro, l’inizio o prima dell’ultimazione dei lavori.<br />
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