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Mobilita - Sintesi - Provincia di Milano

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I documenti da presentare insieme alla domanda sono:<br />

• <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità del lavoratore <strong>di</strong>soccupato contenente<br />

tutte le notizie relative agli stipen<strong>di</strong> e alle giornate lavorative<br />

degli ultimi tre mesi (il modello per tale <strong>di</strong>chiarazione può essere<br />

ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure scaricato dal sito<br />

www.inps.it, nella sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del<br />

red<strong>di</strong>to - Dichiarazione sostitutiva del lavoratore sull’ultimo rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro per la concessione dell’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione<br />

or<strong>di</strong>naria a requisiti normali);<br />

• <strong>di</strong>chiarazione per detrazioni <strong>di</strong> imposta IRPEF (il modello per tale<br />

<strong>di</strong>chiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure<br />

scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli “ -<br />

Prestazioni a sostegno del red<strong>di</strong>to - Dichiarazione concernente il<br />

<strong>di</strong>ritto alle detrazioni <strong>di</strong> imposta).<br />

In caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> assegno nucleo familiare occorre compilare<br />

l’apposito quadro su mod. DS21 e/o modello ANF/PREST (il modello<br />

per tale <strong>di</strong>chiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede<br />

INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli” -<br />

Prestazione a sostegno del red<strong>di</strong>to - Domanda <strong>di</strong> assegno per il<br />

nucleo familiare lavoratori <strong>di</strong>pendenti) me<strong>di</strong>ante il quale si può autocertificare<br />

la composizione e i red<strong>di</strong>ti del proprio nucleo familiare.<br />

Termine <strong>di</strong> presentazione<br />

Per avere <strong>di</strong>ritto all’indennità or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione è necessario<br />

presentare la domanda all’INPS entro 68 giorni dalla data <strong>di</strong> cessazione<br />

del rapporto <strong>di</strong> lavoro o dalla data <strong>di</strong> fine indennità <strong>di</strong> mancato<br />

preavviso. Se la domanda viene presentata oltre tale termine la<br />

stessa viene respinta; pertanto, non si ha <strong>di</strong>ritto ad alcuna indennità.<br />

Decorrenza<br />

L’indennità or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione è corrisposta:<br />

• dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento, nel caso<br />

in cui la domanda sia presentata entro otto giorni dall’inizio della<br />

<strong>di</strong>soccupazione (esempio: licenziamento 31 gennaio 2007,<br />

domanda presentata entro il 7 febbraio 2007, l’indennità decorre<br />

dall’8 febbraio 2007);<br />

• dal quinto giorno successivo alla data <strong>di</strong> presentazione della<br />

domanda nel caso in cui questa sia presentata oltre gli otto giorni<br />

dopo il licenziamento (esempio: licenziamento 31 gennaio<br />

2007, domanda presentata il 15 febbraio 2007, l’indennità decorre<br />

dal 20 febbraio 2007).<br />

Durata<br />

L’indennità or<strong>di</strong>naria <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione è corrisposta per:<br />

• sette mesi, pari a 210 giorni consecutivi, comprese le domeniche<br />

e gli altri giorni festivi (per un massimo <strong>di</strong> 30 giorni al mese) per<br />

i lavoratori con meno <strong>di</strong> 50 anni;<br />

• <strong>di</strong>eci mesi, pari a 300 giorni per i lavoratori con almeno 50 anni<br />

<strong>di</strong> età alla data del licenziamento.<br />

Nel caso in cui l’indennità sia stata pagata per la durata massima<br />

prevista, una nuova indennità potrà essere pagata solo dopo 365<br />

giorni.<br />

(esempio: se la prima indennità è stata pagata dal 31 gennaio 2007<br />

al 1° settembre 2007 - 210 giorni - la seconda potrà partire dal 31<br />

gennaio 2008)<br />

Importi<br />

A decorrere dal 1° aprile 2005, l’importo giornaliero dell’indennità<br />

viene calcolato prendendo come riferimento la retribuzione me<strong>di</strong>a<br />

giornaliera lorda, comprensiva dei ratei <strong>di</strong> tre<strong>di</strong>cesima/quattor<strong>di</strong>cesima,<br />

relativa agli ultimi tre mesi <strong>di</strong> lavoro, nel seguente modo:<br />

a.lavoratori con età inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi è fissata<br />

al 50% e per il settimo mese al 40%;<br />

10<br />

lavoratori<br />

b.lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi sei mesi<br />

è fissata al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo<br />

mese al 30%.<br />

L’importo giornaliero non può comunque superare per il 2007<br />

€ 33,81 al lordo IRPEF (detto massimale è stabilito ogni anno dalla<br />

legge).<br />

Pagamento<br />

L’indennità è corrisposta dall’INPS con pagamento mensile posticipato.<br />

Il lavoratore, al momento della presentazione della domanda (mod.<br />

DS21) deve scegliere la modalità <strong>di</strong> pagamento che può avvenire<br />

tramite:<br />

• assegno circolare;<br />

• bonifico bancario o postale;<br />

• qualsiasi ufficio postale.<br />

Nel caso <strong>di</strong> accre<strong>di</strong>to in conto corrente bancario o postale devono<br />

essere in<strong>di</strong>cati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si<br />

intende riscuotere la prestazione, nonché le coor<strong>di</strong>nate bancarie o<br />

postali (CIN, ABI, CAB) e il numero <strong>di</strong> conto corrente.<br />

Attenzione: il pagamento relativo all’ultimo mese del periodo spettante<br />

sarà effettuato solo a con<strong>di</strong>zione che il lavoratore faccia pervenire<br />

all’INPS il modello DS56 bis, con il quale <strong>di</strong>chiara <strong>di</strong> essere<br />

stato sempre <strong>di</strong>soccupato nel periodo <strong>di</strong> spettanza dell’indennità.<br />

Tale modello, che viene inviato <strong>di</strong>rettamente dall’INPS al domicilio<br />

del lavoratore e che comunque è anche possibile scaricare dal sito<br />

www.inps.it, nella sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del red<strong>di</strong>to<br />

- Dichiarazione <strong>di</strong> permanenza delle con<strong>di</strong>zioni per il <strong>di</strong>ritto alla<br />

riscossione dell’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione - è in<strong>di</strong>spensabile, oltre<br />

che per il pagamento del saldo, anche per evitare <strong>di</strong> ottenere un’indennità<br />

che successivamente potrebbe risultare non dovuta e quin<strong>di</strong><br />

da restituire. Inoltre, in mancanza <strong>di</strong> tale modello non viene effettuato<br />

l’accre<strong>di</strong>to dei contributi figurativi relativi a tutto il periodo <strong>di</strong><br />

<strong>di</strong>soccupazione percepito.<br />

Sospensione<br />

L’indennità si sospende quando il lavoratore:<br />

• ha <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> malattia;<br />

• ha <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> maternità;<br />

• inizia un rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong>pendente non superiore a cinque<br />

giorni consecutivi;<br />

• inizia un’attività autonoma saltuaria ed occasionale, anche superiore<br />

a cinque giorni (collaborazione occasionale, lavoro a progetto,<br />

associazione in partecipazione non superiore a 30 giorni);<br />

• si reca all’estero per gravi motivi personali o familiari.<br />

Cessazione<br />

Il pagamento cessa quando il lavoratore:<br />

• ha percepito tutte le giornate <strong>di</strong> indennità spettanti;<br />

• ha iniziato un nuovo rapporto <strong>di</strong> lavoro subor<strong>di</strong>nato (dovrà comunicarlo<br />

imme<strong>di</strong>atamente all’INPS), salvo il caso in cui si rioccupi<br />

per un periodo non superiore ai 5 giorni consecutivi;<br />

• ha iniziato un’attività <strong>di</strong> lavoro autonomo;<br />

• ha perso lo status <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupato;<br />

• è <strong>di</strong>ventato titolare <strong>di</strong> pensione <strong>di</strong> vecchiaia, <strong>di</strong> inabilità o assegno<br />

<strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà (l’indennità è interamente cumulabile, invece, con le<br />

pensioni in<strong>di</strong>rette e <strong>di</strong> guerra, le pensioni <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà civile, l’assegno<br />

sociale, le ren<strong>di</strong>te da infortuni, le pensioni a carico <strong>di</strong> Stati<br />

esteri non convenzionati e le pensioni privilegiate per infermità<br />

contratta a causa del servizio);<br />

• ha iniziato a prestare il servizio militare.<br />

Contribuzione figurativa<br />

Per ogni periodo <strong>di</strong> indennità, correttamente corrisposta, sarà<br />

accre<strong>di</strong>tata la contribuzione figurativa <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione, secondo le

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