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Mobilita - Sintesi - Provincia di Milano

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essere allegata alla comunicazione ed inviata alle parti interessate<br />

(L. n. 223/1991, art. 4, c. 3). L’anticipazione non è dovuta dalle<br />

imprese non soggette al contributo per l’indennità <strong>di</strong> mobilità che<br />

attivano la procedura <strong>di</strong> licenziamento collettivo ai sensi dell’art. 24,<br />

L. n. 223/1991 e dalle imprese in procedura concorsuale. Per questa<br />

ultima tipologia, l’esonero spetta solo se la procedura <strong>di</strong> messa<br />

in mobilità è stata avviata dal curatore, liquidatore o commissario,<br />

mentre non spetta se l’avvio delle procedure concorsuali è attivato<br />

dall’impren<strong>di</strong>tore.<br />

L’importo del mese <strong>di</strong> mobilità, da anticipare per ciascun lavoratore,<br />

è pari al massimale lordo valido per la CIGS, in relazione alla retribuzione,<br />

in vigore al momento dell’avvio della procedura, senza operare<br />

la riduzione del contributo a percentuale previsto per gli appren<strong>di</strong>sti.<br />

Per l’anno 2007 il massimale mensile è pari a:<br />

• euro 844,06 per i lavoratori la cui retribuzione, comprensiva dei<br />

ratei della tre<strong>di</strong>cesima mensilità e delle altre eventuali mensilità<br />

aggiuntive (quattor<strong>di</strong>cesima, premio <strong>di</strong> produzione, ecc.) è pari o<br />

inferiore a euro 1.826,07 lor<strong>di</strong> mensili;<br />

• euro 1.014,48 per i lavoratori che hanno una retribuzione superiore<br />

a euro 1.826,07 lor<strong>di</strong> mensili.<br />

La retribuzione mensile <strong>di</strong> riferimento si determina sommando alla<br />

retribuzione mensile corrente le quote <strong>di</strong> mensilità aggiuntive (13^,<br />

14^ e premi). Al fine <strong>di</strong> stabilire l’esatto massimale <strong>di</strong> riferimento per<br />

i lavoratori part-time occorre rapportare la retribuzione spettante<br />

con quella del lavoratore a tempo pieno (Circ. INPS n. 155/1994).<br />

Il mancato versamento dell’anticipazione non sospende la procedura<br />

né comporta la per<strong>di</strong>ta, da parte dei lavoratori interessati, del<br />

<strong>di</strong>ritto a percepire l’indennità. Il versamento dell’anticipazione deve<br />

essere effettuato utilizzando un bollettino <strong>di</strong> conto corrente postale<br />

intestato alla sede INPS competente per territorio con il numero <strong>di</strong><br />

conto utilizzato dall’INPS per le riscossioni varie.<br />

Co<strong>di</strong>ce Sede Sede Conto Corrente Postale<br />

4900 <strong>Milano</strong> 245274<br />

4901 Monza 16069205<br />

4902 <strong>Milano</strong> Nord 24745200<br />

4903 <strong>Milano</strong> Missori 52634201<br />

4904 <strong>Milano</strong> Fiori 16980203<br />

4905 <strong>Milano</strong> Corvetto 18376202<br />

4908 Legnano 52081205<br />

4927 Lo<strong>di</strong> 24740201<br />

4995 Desio 712208<br />

Nella causale del bollettino devono essere riportati i seguenti dati:<br />

• la matricola aziendale;<br />

• il numero dei lavoratori eccedenti;<br />

• la <strong>di</strong>citura “Anticipazione contributo art. 5, comma 4, Legge<br />

223/1991”;<br />

• il conto <strong>di</strong> imputazione “GAU 21013”.<br />

Iscrizione nelle liste <strong>di</strong> mobilità<br />

Per poter procedere all’inserimento nella lista <strong>di</strong> mobilità, ai sensi<br />

della L. n. 223/91, dei lavoratori licenziati da società che abbiano<br />

più <strong>di</strong> 15 <strong>di</strong>pendenti, è necessario che la società faccia pervenire<br />

alla Regione Lombar<strong>di</strong>a - Struttura Politiche Attive e Preventive del<br />

Lavoro - Via Cardano 10, 20124 <strong>Milano</strong> - la seguente documentazione<br />

in una sola copia:<br />

• accordo sindacale o copia del verbale <strong>di</strong> mancato accordo;<br />

• versamento dovuto all’INPS a titolo <strong>di</strong> contributo <strong>di</strong> ingresso o<br />

<strong>di</strong>chiarazione attestante le motivazioni per le quali non si è proceduto<br />

al versamento;<br />

4<br />

aziende<br />

• <strong>di</strong>chiarazione che la società è in possesso del requisito occupazionale<br />

<strong>di</strong> cui all’art. 1 c. 1 della L. n. 223/91 al momento dell’apertura<br />

della procedura;<br />

• <strong>di</strong>chiarazione esplicativa dei criteri <strong>di</strong> scelta dei lavoratori;<br />

• <strong>di</strong>chiarazione attestante “che nel collocare in mobilità i lavoratori<br />

<strong>di</strong> cui alle allegate schede, è stata data piena attuazione alla delibera<br />

CRI n. 441 del 25/5/94 e che sono stati messi in atto gli<br />

opportuni correttivi per garantire il rispetto dell’art. 6, c. 5 bis,<br />

della L. n. 236/93”.<br />

La Delibera CRI n. 441 del 1994 prevede che:<br />

1.le risoluzioni <strong>di</strong> rapporto <strong>di</strong> lavoro con conseguente messa in<br />

mobilità dei lavoratori ex artt. 4 e 24, L. n. 223/1991 comportano<br />

il rispetto dei criteri <strong>di</strong> cui all’art. 6 comma 5 bis, L. n.<br />

236/1993 con riferimento alle cessazioni per le quali non siano<br />

state utilizzate misure normativamente <strong>di</strong>verse o alternative alla<br />

risoluzione traumatica del rapporto (con particolare riferimento a<br />

prepensionamenti, mobilità lunga, risoluzioni incentivate);<br />

2.relativamente alle cessazioni per le quali non siano state adottate<br />

le <strong>di</strong>verse misure sopra citate in via esemplificativa, l’azienda<br />

dovrà inoltrare alla CRI la seguente <strong>di</strong>chiarazione: “si <strong>di</strong>chiara che<br />

nel collocare in mobilità i lavoratori/lavoratrici <strong>di</strong> cui alle allegate<br />

schede, è stata data piena attuazione alla delibera CRI n. 441 del<br />

25.5.94 e che sono stati messi in atto gli opportuni correttivi per<br />

garantire il rispetto dell’art. 6, comma 5 bis, L. n. 236/93.”<br />

lnoltre, l’art. 6 della L. n. 236/93 prevede che l’impresa non possa<br />

collocare in mobilità una percentuale <strong>di</strong> manodopera femminile superiore<br />

alla percentuale <strong>di</strong> manodopera femminile occupata con riguardo<br />

alle mansioni prese in considerazione.<br />

Oltre alle <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> cui sopra è necessario che vengano compilate<br />

la scheda azienda e la scheda lavoratore, che possono essere<br />

scaricate dal sito www.borsalavorolombar<strong>di</strong>a.net all’interno della<br />

Sezione Lavoro >Crisi aziendali > La procedura <strong>di</strong> mobilità.<br />

Deve essere compilata una scheda per ciascun lavoratore interessato,<br />

ad esclusione degli assunti con contratto a termine, <strong>di</strong> formazione<br />

e lavoro, <strong>di</strong> appren<strong>di</strong>stato ed i <strong>di</strong>rigenti.<br />

Al fine <strong>di</strong> favorire un puntuale inserimento nelle liste <strong>di</strong> mobilità dei<br />

lavoratori coinvolti e la conseguente erogazione del trattamento, si<br />

richiama l’attenzione sulla corretta compilazione delle schede per<br />

quanto riguarda la parte anagrafica e contrattuale.<br />

Per agevolare, inoltre, i competenti servizi per il lavoro nella ricollocazione<br />

dei lavoratori iscritti nelle liste <strong>di</strong> mobilità, si raccomanda<br />

particolare cura nell’in<strong>di</strong>cazione della mansione utilizzando le apposite<br />

co<strong>di</strong>fiche.<br />

Qualora l’azienda sia destinataria <strong>di</strong> decreti <strong>di</strong> autorizzazione alla<br />

mobilità lunga è in<strong>di</strong>spensabile che ne in<strong>di</strong>chino la data e il numero.<br />

Il datore <strong>di</strong> lavoro, al fine <strong>di</strong> consentire al lavoratore <strong>di</strong> percepire l’indennità<br />

<strong>di</strong> mobilità, deve compilare e consegnare allo stesso il modello<br />

DS22, che può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure<br />

scaricato dal sito www.inps.it - sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno<br />

del red<strong>di</strong>to - Dichiarazione del datore <strong>di</strong> lavoro ai fini della concessione<br />

dell’indennità <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione o <strong>di</strong> mobilità.<br />

Quando i licenziamenti dei lavoratori da collocare in mobilità sono<br />

sud<strong>di</strong>visi in <strong>di</strong>versi perio<strong>di</strong>, è sufficiente trasmettere la prima volta<br />

tutta la documentazione <strong>di</strong> cui sopra e le volte successive solo la<br />

scheda azienda e la scheda dei lavoratori.<br />

La Commissione regionale per l’approvazione delle liste <strong>di</strong> mobilità<br />

si riunisce mensilmente. Le liste approvate vengono successivamente<br />

trasmesse ai Centri per l’Impiego delle Province lombarde competenti.

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