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Mobilita - Sintesi - Provincia di Milano

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qualsiasi sede INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it nella<br />

sezione “Moduli” - Prestazione a sostegno del red<strong>di</strong>to - Domanda <strong>di</strong><br />

prestazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>soccupazione.<br />

La domanda può essere presentata:<br />

• <strong>di</strong>rettamente allo sportello, rivolgendosi alla sede INPS competente<br />

per territorio in base alla residenza del lavoratore;<br />

• me<strong>di</strong>ante posta or<strong>di</strong>naria o, preferibilmente, raccomandata con<br />

ricevuta <strong>di</strong> ritorno;<br />

• tramite patronato.<br />

Oltre al modello è necessario presentare, anche in un momento successivo<br />

alla domanda:<br />

• <strong>di</strong>chiarazione dell’ultimo datore <strong>di</strong> lavoro su apposito modulo chiamato<br />

“DS22”;<br />

• <strong>di</strong>chiarazione per detrazioni IRPEF (il modello per tale <strong>di</strong>chiarazione<br />

può essere ritirato presso qualsiasi sede INPS oppure scaricato<br />

dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli “ - Prestazioni a<br />

sostegno del red<strong>di</strong>to - Dichiarazione concernente il <strong>di</strong>ritto alle<br />

detrazioni <strong>di</strong> imposta).<br />

In caso <strong>di</strong> richiesta <strong>di</strong> assegno nucleo familiare occorre compilare l’apposito<br />

quadro su mod. DS21 ovvero il modello ANF/PREST (il modello<br />

per tale <strong>di</strong>chiarazione può essere ritirato presso qualsiasi sede<br />

INPS oppure scaricato dal sito www.inps.it, nella sezione “Moduli” -<br />

Prestazione a sostegno del red<strong>di</strong>to - Domanda <strong>di</strong> assegno per il nucleo<br />

familiare lavoratori <strong>di</strong>pendenti) me<strong>di</strong>ante il quale si può autocertificare<br />

la composizione e i red<strong>di</strong>ti del proprio nucleo familiare.<br />

Termine <strong>di</strong> presentazione<br />

Per avere <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> mobilità è necessario presentare la<br />

domanda all’INPS entro 68 giorni dalla data <strong>di</strong> cessazione del rapporto<br />

<strong>di</strong> lavoro o dalla data <strong>di</strong> fine indennità <strong>di</strong> mancato preavviso.<br />

Se la domanda viene presentata oltre tale termine, la stessa viene<br />

respinta, pertanto, non si ha <strong>di</strong>ritto ad alcuna indennità.<br />

Decorrenza<br />

L’indennità <strong>di</strong> mobilità è corrisposta:<br />

• dall’ottavo giorno successivo alla data del licenziamento, nel caso<br />

in cui la domanda sia presentata entro otto giorni dall’inizio della<br />

<strong>di</strong>soccupazione (esempio: licenziamento 31 gennaio 2007,<br />

domanda presentata entro il 7 febbraio 2007, l’indennità decorre<br />

dall’8 febbraio 2007);<br />

• dal quinto giorno alla data <strong>di</strong> presentazione della domanda nel<br />

caso in cui questa sia presentata oltre gli otto giorni dopo il licenziamento<br />

(esempio: licenziamento 31 gennaio 2007, domanda<br />

presentata il 15 febbraio 2007, l’indennità decorre dal 20 febbraio<br />

2007).<br />

Durata<br />

La durata dell’indennità <strong>di</strong> mobilità varia a seconda dell’età anagrafica<br />

del lavoratore al momento della data <strong>di</strong> licenziamento, della zona<br />

in cui è avvenuto il licenziamento e della anzianità aziendale.<br />

Più precisamente la durata è <strong>di</strong>:<br />

• 12 mesi se il lavoratore ha meno <strong>di</strong> 40 anni (si fa riferimento all’età<br />

posseduta al giorno del licenziamento);<br />

• 24 mesi, se il lavoratore ha già compiuto 40 anni;<br />

• 36 mesi se il lavoratore ha compiuto 50 anni.<br />

In ogni caso l’indennità non può avere una durata superiore all’anzianità<br />

maturata presso l’impresa che ha attivato la procedura <strong>di</strong> mobilità.<br />

Quando l’azienda o lo stabilimento dove il lavoratore ha prestato servizio<br />

è nel Mezzogiorno, nelle zone previste dal DPR n. 218/ 1978,<br />

la durata dell’indennità è aumentata <strong>di</strong> un anno, quin<strong>di</strong>:<br />

8<br />

lavoratori<br />

• 24 mesi se il lavoratore ha meno <strong>di</strong> 40 anni;<br />

• 36 mesi se il lavoratore ha già compiuto 40 anni;<br />

• 48 mesi se il lavoratore ha compiuto 50 anni <strong>di</strong> età.<br />

Importi<br />

L’importo dell’indennità <strong>di</strong> mobilità, per i primi do<strong>di</strong>ci mesi è pari<br />

all’80% dello stipen<strong>di</strong>o lordo, comprensivo <strong>di</strong> rateo della 13^ e/o<br />

14^ mensilità, che il lavoratore aveva nel periodo imme<strong>di</strong>atamente<br />

precedente il licenziamento ma nei limiti <strong>di</strong> un tetto massimo mensile<br />

annualmente rivalutato.<br />

Anno Retribuzione CIG/CIGS Aliquota Mobilità Mobilità<br />

<strong>di</strong> riferimento mensile <strong>di</strong> I° anno anni<br />

lordo riduzione netto successivi<br />

2006 fino a 1.797,31 830,77 5,54% 784,75 664,62<br />

oltre 1.797,31 998,50 5,54% 943,18 798,80<br />

2007 fino a 1.826,07 844,06 5,84% 794,77 675,25<br />

oltre 1.826,07 1.014,48 5,84% 955,23 811,58<br />

Dal tre<strong>di</strong>cesimo mese in poi l’importo dell’indennità <strong>di</strong> mobilità viene<br />

ridotto del 20%, <strong>di</strong>venta quin<strong>di</strong> pari all’80% dell’importo lordo corrisposto<br />

nei primi 12 mesi. Sull’importo ridotto del 20% non viene<br />

effettuata la trattenuta previdenziale del 5,54%.<br />

Sugli importi <strong>di</strong> mobilità spettanti vengono calcolate le ritenute<br />

IRPEF, che l’INPS trattiene al momento del pagamento, variabili da<br />

lavoratore a lavoratore in base ai carichi familiari.<br />

Pagamento<br />

L’indennità è corrisposta dall’INPS con pagamento mensile posticipato.<br />

Il lavoratore, al momento della presentazione della domanda (mod.<br />

DS21) deve scegliere la modalità <strong>di</strong> pagamento che può avvenire<br />

tramite:<br />

• assegno circolare;<br />

• bonifico bancario o postale;<br />

• qualsiasi ufficio postale.<br />

Nel caso <strong>di</strong> accre<strong>di</strong>to in conto corrente bancario o postale sul modulo<br />

DS21 devono essere in<strong>di</strong>cati anche gli estremi dell’ufficio pagatore<br />

presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coor<strong>di</strong>nate<br />

bancarie o postali (CIN, ABI, CAB) e il numero <strong>di</strong> conto corrente.<br />

Sospensione<br />

In caso <strong>di</strong> assunzione a tempo determinato o indeterminato part<br />

time, l’indennità <strong>di</strong> mobilità viene sospesa per il periodo <strong>di</strong> svolgimento<br />

della nuova attività lavorativa.<br />

In questo caso il lavoratore ha l’obbligo <strong>di</strong> comunicare per iscritto<br />

all’INPS l’avvenuta assunzione entro 5 giorni dalla stessa.<br />

In caso <strong>di</strong> contratto <strong>di</strong> somministrazione <strong>di</strong> lavoro, <strong>di</strong> durata compresa<br />

tra i 6 e i 12 mesi, la comunicazione all’INPS deve essere preventiva.<br />

Sia nel primo caso che nel secondo la mancata comunicazione comporta<br />

la cancellazione dalle liste e la per<strong>di</strong>ta dell’indennità <strong>di</strong> mobilità.<br />

La comunicazione dell’avvenuta assunzione è ritenuta valida dall’INPS<br />

anche qualora il lavoratore non l’abbia comunicato <strong>di</strong>rettamente, purchè<br />

il datore <strong>di</strong> lavoro ne abbia dato comunicazione al Centro per<br />

l’Impiego entro i 5 giorni, ovvero preventivamente in caso <strong>di</strong> somministrazione<br />

<strong>di</strong> lavoro. In caso <strong>di</strong> maternità l’indennità <strong>di</strong> mobilità viene<br />

sostituita dal trattamento economico per maternità per 5 mesi (2<br />

mesi prima e 3 mesi dopo il parto). In caso <strong>di</strong> servizio militare l’indennità<br />

viene sospesa e ripristinata al termine del servizio.<br />

Quando cessa il pagamento dell’indennità <strong>di</strong> mobilità<br />

L’indennità <strong>di</strong> mobilità cessa quando il lavoratore è cancellato dalle<br />

liste <strong>di</strong> mobilità, e cioè quando:<br />

• rifiuti un’offerta formativa o <strong>di</strong> riqualificazione. Si precisa che il<br />

lavoratore è tenuto alla frequenza del corso nella misura minima<br />

dell’80% della durata complessiva, salvo i casi <strong>di</strong> documentata

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