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TRIBUNALE DI PALERMO - Narcomafie

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N. 12790/02 R.G. Notizie di Reato Sent. N. 187/08<br />

N. 74/05 R.G. Tribunale Del 18/01/2008<br />

REPUBBLICA ITALIANA<br />

<strong>TRIBUNALE</strong> <strong>DI</strong> <strong>PALERMO</strong><br />

SENTENZA<br />

( artt.544 e segg., 549 c.p.p. )<br />

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO<br />

Il Tribunale di Palermo – Sez. 3° penale – composta da:<br />

1<br />

Irrevocabile il ___________________<br />

Al P.M. per esecuz. il _____________<br />

Campione Penale n° ______________<br />

Redatta scheda il ________________<br />

Dott. Vittorio ALCAMO - Presidente<br />

Dott. Lorenzo CHIARAMONTE - Giudice<br />

Dott. Salvatore FLACCOVIO - Giudice<br />

Alla pubblica udienza del 18/01/2008 ha pronunziato e pubblicato<br />

mediante lettura del dispositivo la seguente<br />

S E N T E N Z A<br />

Nei confronti di:<br />

1.- AIELLO Michele, nato a Palermo il 2 settembre 1953, residente a Bagheria, viale<br />

della Libertà n.79; dal 03/11/2006 sottoposto alla misura del divieto di espatrio e<br />

all’obbligo della presentazione alla P.G.


difeso di fiducia dall’Avv.to Sergio MONACO<br />

2<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

2.- RIOLO Giorgio, nato a Piana degli Albanesi il 16 giugno 1959, ivi residente in via<br />

Portella della Ginestra, n. 165; dal 03/11/2006 sottoposto alla misura del divieto di espatrio<br />

e all’obbligo della presentazione alla P.G.<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

difeso di fiducia dall’Avv.to Salvatore SANSONE e dall'Avv.to Massimo MOTISI<br />

3.- CARCIONE Aldo, nato a Firenze il 28 marzo 1947, residente in Palermo, via Littore<br />

Ragusa, n. 22, elettivamente domiciliato per questo processo in Palermo, Piazza<br />

Castelnuovo, n. 26 presso lo studio del proprio difensore di fiducia avv.to Gioacchino<br />

Sbacchi del Foro di Palermo;<br />

difeso di fid. dall’avv. Gioacchino SBACCHI<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

4.- BUTTITTA Giuseppa Antonella, nata a Bagheria il 9 luglio 1966, ivi residente in<br />

via G. Rossigni, n. 19, elettivamente domiciliata per questo processo in Palermo, via<br />

Francesco Petrarca, n. 10, presso lo studio del proprio difensore di fiducia, Avv.to<br />

Monica Genovese del Foro di Palermo;<br />

LIBERA/ASSENTE<br />

Difesa di fid. dall’avv. Monica GENOVESE<br />

5.- ROTONDO Roberto, nato a Palermo il 19 giugno 1967, residente a Bagheria, via<br />

Dante, n. 60, in atto libero, elettivamente domiciliato presso la propria residenza<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

difeso di fiducia dall'Avv.to Massimo MOTISI<br />

6.- CUFFARO Salvatore, nato a Raffadali (AG) il 21 febbraio 1958, residente a Palermo,<br />

viale Scaduto, n. 10/A, in atto libero, elettivamente domiciliato per questo processo<br />

presso la propria residenza


LIBERO/ASSENTE<br />

difeso di fiducia dall'Avv.to Antonino CALECA e dall'Avv.to Antonino MORMINO<br />

7.- VENEZIA Giacomo, nato a Lentini (SR) il 12 maggio 1950, domiciliato a Torino,<br />

presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria, Ufficio II^, via Nizza, n.4, in atto<br />

libero<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

difeso di fiducia dall'Avv.to Marcello MONTALBANO<br />

8.- GIAMBRUNO Michele, nato a Monreale il 2 gennaio 1956, residente in Monreale,<br />

via Aldo Moro, n. 84/B, elettivamente domiciliato per questo processo in Palermo,<br />

Piazza Vittorio Emanuele Orlando, n. 36, presso lo studio dell'Avv.Francesco Paolo<br />

Salinas<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

Difeso di fiducia dall’avv. Francesco Paolo SALINAS unitamente all'Avv.to Antonino<br />

AGNELLO<br />

9.- OLIVERI Domenico, nato a Palermo il 31 agosto 1957, ivi residente in via Ludovico<br />

Ariosto, n. 12, elettivamente domiciliato per questo processo presso la propria<br />

residenza,<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

difeso di fiducia dall'Avv.to Ugo CASTAGNA<br />

10.- IANNI’ Lorenzo, nato a Niscemi il 6 ottobre 1951, residente in Bagheria, viale Ingegnere<br />

G. Bagnera, n. 18, , elettivamente domiciliato per questo processo presso la<br />

propria residenza,<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

3


difeso di fiducia dall'Avv.to Claudio GALLINA MONTANA e dall'Avv.to Marco<br />

MAZZAMUTO<br />

11.- PRESTIGIACOMO Salvatore, nato a Ficarazzi, il 16 febbraio 1958, ivi residente,<br />

Corso Umberto, n. 588 elettivamente domiciliato per questo processo presso la propria<br />

residenza,<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

difeso di fiducia dall'Avv.to Pietro MILIO<br />

12.- LA BARBERA Adriana, nata a Palermo, il 20 aprile 1938, ivi residente, via Carrol<br />

Lewis, n. 6/A, elettivamente domiciliata per questo processo presso la propria residenza<br />

difesa di fiducia dall'Avv.to Salvatore TRAINA<br />

4<br />

LIBERASSENTE<br />

13.- CALACIURA Angelo, nato a Palermo il 14 luglio 1936, ivi residente, via Carrol<br />

Lewis, n. 6/A,<br />

difeso di fiducia dall'Avv.to Salvatore TRAINA<br />

LIBERO/ASSENTE<br />

14.- Soc. <strong>DI</strong>AGNOSTICA per IMMAGINI VILLA S. TERESA s.r.l, in persona<br />

dell’amministratore giudiziario dott. DARA – costituita –<br />

Avv. Francesco BERTOROTTA di fiducia<br />

15.- Soc. ATM Alte Tecnologie Medicali s.r.l., n persona dell’amministratore giudiziario<br />

dott. DARA – costituita –<br />

Avv. Francesco BERTOROTTA di fiducia<br />

PP. CC.<br />

1) LICARI Angela Romina


Avv. ZICCHITELLA di fiducia<br />

2) AZIENDA SANITARIA n.6 – <strong>PALERMO</strong><br />

Avv. Federico FERINA<br />

3) COMUNE <strong>DI</strong> BAGHERIA<br />

Avv. Fausto Maria AMATO di fiducia<br />

IMPUTATI<br />

AIELLO MICHELE:<br />

A) per il delitto di cui all’art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI cod. pen. per avere fatto<br />

parte, unitamente ad altre numerose persone (tra le quali PROVENZANO Bernardo,<br />

GIUFFRE’ Antonino, RINELLA Salvatore, EUCALIPTUS Nicolò’, EUCALIPTUS Sal-<br />

vatore, GRECO Leonardo, LO IACONO Pietro, CASTRONOVO Carlo, nel frattempo<br />

deceduto) dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, e per essersi, insieme, avvalsi della<br />

forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed<br />

omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l’incolumità individuale, la<br />

libertà personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione<br />

o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di ap-<br />

palti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per in-<br />

tervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione, in particolare per avere, tra<br />

l’altro, costituito un punto di riferimento nella zona di Bagheria per tutto lo schieramen-<br />

to mafioso facente capo a PROVENZANO Bernardo, con specifico riferimento:<br />

1) alla gestione di appalti pubblici e lavori privati;<br />

2) alla raccolta di informazioni da pubblici ufficiali - tra le quali quelle di cui ai ca-<br />

pi che seguono - finalizzata alla tutela dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra ed in<br />

particolare all’acquisizione di molteplici informazioni e notizie, coperte da segreto - che<br />

lo stesso AIELLO trasferiva, almeno in parte, ad altri esponenti mafiosi tra i quali<br />

EUCALIPTUS Salvatore - concernenti, tra l’altro:<br />

5


• le indagini svolte dal R.O.S. dell’Arma dei Carabinieri e finalizzate alla<br />

cattura dei latitanti PROVENZANO Bernardo e MESSINA DENARO Matteo ed aventi<br />

nello specifico ad oggetto:<br />

1. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l’abitazione<br />

di GUTTADAURO Filippo sita nel Comune di Castelvetrano;<br />

2. la collocazione da parte di personale del R.O.S. di microspie presso<br />

l’abitazione di EUCALIPTUS Nicolò ed all’interno dell’autovettura in uso ad<br />

EUCALIPTUS Salvatore;<br />

3. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio e di altro personale del R.O.S.<br />

di apparecchiature di videoripresa, in diverse zone del territorio di Bagheria, volte al<br />

controllo di soggetti sospettati di essere in contatto con PROVENZANO Bernardo, tra i<br />

quali parenti ed affini di EUCALIPITUS Nicolò (MORREALE Onofrio, PIPIA Liborio) e<br />

comunque con rapporti di frequentazione con lo stesso ( tra cui TORNATORE Roberto);<br />

4. le attività investigative operate da parte di RIOLO Giorgio e di altro perso-<br />

nale del R.O.S. sul territorio di Belmonte Mezzagno nei confronti di PASTOIA France-<br />

sco - condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., tra l’altro, in<br />

relazione a condotte di vicinanza con PROVENZANO Bernardo – e di altri esponenti<br />

mafiosi ad esso collegati;<br />

5. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l’abitazione<br />

di GUTTADAURO Giuseppe, sita in V. De Cosmi in Palermo, nonché le risultanze di ta-<br />

le attività di indagine dalle quali emergevano elementi a carico del GUTTADAURO e di<br />

MICELI Domenico;<br />

6. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso la casa cir-<br />

condariale di Ascoli Piceno, finalizzate all’intercettazione dei colloqui periodici effet-<br />

tuati da GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;<br />

7. la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie a bordo<br />

dell’autovettura di MICELI Domenico;<br />

8. le attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di LOMBARDO<br />

Giuseppe, all’epoca detenuto presso il C.D.T. di Pisa;<br />

• le indagini svolte dallo S.C.O. della Polizia di Stato e finalizzate alla cattura del<br />

latitante MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello specifico ad oggetto la collocazione<br />

6


di apparecchiature di videoripresa di fronte all’abitazione di MESI Paola, sita nel Co-<br />

mune di Bagheria;<br />

• l’esistenza di contatti di natura confidenziale tra personale appartenente<br />

al S.I.S.D.E. ed EUCALIPTUS Salvatore, finalizzati all’acquisizione di notizie utili alla<br />

cattura del latitante PROVENZANO Bernardo;<br />

• le indagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri ed aventi ad oggetto<br />

le attività delle società di AIELLO Michele nel settore della sanità;<br />

• le indagini condotte dalla Sezione Criminalità Organizzata della<br />

Squadra Mobile di Palermo e dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, in<br />

corso nel settembre 2003, relative all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra;<br />

• l’esistenza ed il contenuto delle dichiarazioni, rese in fase di indagini<br />

preliminari e, dunque, in interrogatori coperti da segreto, dal collaboratore di Giustizia<br />

GIUFFRE’ Antonino;<br />

• l’esistenza ed il contenuto delle dichiarazioni, rese in fase di indagini<br />

preliminari e, dunque, in interrogatori coperti da segreto, dal collaboratore di Giustizia<br />

BARBAGALLO Salvatore e relative allo stesso AIELLO;<br />

• il contenuto di biglietti redatti dal latitante PROVENZANO Bernar-<br />

do, indirizzati e trasmessi a GIUFFRE’ Antonino, quando quest' ultimo era in stato di<br />

latitanza, rinvenuti e sequestrati nelle date del 16 aprile 2002 e 4 dicembre 2002;<br />

• le indagini condotte dal R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Ca-<br />

rabinieri di Palermo sul conto di AIELLO Michele; nonché le intercettazioni telefoniche<br />

effettuate nei confronti dell’AIELLO e dei coindagati CIURO Giuseppe e RIOLO Gior-<br />

gio;<br />

3) al finanziamento di tale organizzazione mediante erogazione di ingenti somme di<br />

denaro contante;<br />

4) alla concreta disponibilità all'assunzione, presso imprese e società a lui facenti<br />

capo, di soggetti a seguito di indicazioni ricevute da altri componenti dell'organizzazio-<br />

ne mafiosa, tra i quali anche i fratelli RINELLA di Trabia ed EUCALIPTUS Nicolò di<br />

Bagheria;<br />

- con l’aggravante di cui al comma IV dello stesso articolo per far parte di<br />

una associazione armata;<br />

7


- con l’aggravante di cui al comma VI dello stesso articolo trattandosi di attività eco-<br />

nomiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, il profitto di reati;<br />

In Palermo, Bagheria ed altre località del territorio nazionale,fino alla data<br />

del 4 novembre 2003.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

C) per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis cod. pen. per avere – nella qualità<br />

di sottufficiale appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione An-<br />

ticrimine del R.O.S. di Palermo - concretamente contribuito, pur senza farne formal-<br />

mente parte, al rafforzamento ed alla realizzazione degli scopi dell’organizzazione di<br />

tipo mafioso Cosa Nostra - i cui componenti si avvalgono della forza di intimidazione<br />

del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva;<br />

per commettere delitti; per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comun-<br />

que, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e<br />

servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri - in partico-<br />

lare:<br />

• fornendo - anche attraverso l’impiego di una rete di telefoni cellulari procurati da<br />

AIELLO Michele ed intestati a prestanome, il cui uso era riservato esclusivamente al-<br />

lo stesso AIELLO, al CIURO, al RIOLO ed a pochissime altre persone di fiducia dell’<br />

AIELLO, tra cui CARCIONE Aldo – in maniera sistematica e continua informazioni<br />

coperte dal segreto di ufficio relative ad attività investigative coordinate da questa Di-<br />

rezione Distrettuale Antimafia e svolte dall’Arma dei Carabinieri e dalla stessa Sezio-<br />

ne Anticrimine aventi ad oggetto le illecite attività dell’organizzazione mafiosa Cosa<br />

Nostra ed, in particolare:<br />

1) le attività di indagine svolte dal R.O.S. dell’Arma dei Carabinieri e finalizzate<br />

alla cattura dei latitanti PROVENZANO Bernardo e MESSINA DENARO Matteo ed a-<br />

venti nello specifico ad oggetto:<br />

• la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l’abitazione di<br />

GUTTADAURO Filippo sita nel Comune di Castelvetrano;<br />

8


• la collocazione da parte di personale del R.O.S. di microspie presso<br />

l’abitazione di EUCALIPTUS Nicolò ed all’interno dell’autovettura in uso ad<br />

EUCALIPTUS Salvatore;<br />

• la collocazione da parte di RIOLO Giorgio e di altro persone del R.O.S. di ap-<br />

parecchiature di videoripresa in diverse zone del territorio di Bagheria volte al control-<br />

lo di soggetti sospettati di essere in contatto con PROVENZANO Bernardo, tra i quali<br />

parenti ed affini di EUCALPITUS Nicolò (MORREALE Onofrio, PIPIA Liborio) e, co-<br />

munque, con rapporti di frequentazione con lo stesso (tra cui TORNATORE Roberto);<br />

• le attività investigative operate da RIOLO Giorgio e da altro personale del<br />

R.O.S. sul territorio di Belmonte Mezzagno nei confronti di PASTOIA Francesco - con-<br />

dannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., tra l’altro, in relazione<br />

a condotte di vicinanza con PROVENZANO Bernardo – e di altri esponenti mafiosi ad<br />

esso collegati;<br />

• la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso la casa circon-<br />

dariale di Ascoli Piceno, finalizzate all’intercettazione dei colloqui periodici effettuati<br />

da GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;<br />

• le attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di LOMBARDO Giu-<br />

seppe, all’epoca detenuto presso il C.D.T. di Pisa;<br />

2) le indagini svolte dallo S.C.O. della Polizia di Stato e finalizzate alla cattura del lati-<br />

tante MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello specifico ad oggetto la collocazione di<br />

apparecchiature di videoripresa di fronte all’abitazione di MESI Paola, sita nel Comune<br />

di Bagheria;<br />

3) l’esistenza di contatti di natura confidenziale tra personale appartenente al S.I.S.D.E.<br />

ed EUCALIPTUS Salvatore, finalizzati all’acquisizione di notizie utili alla cattura del<br />

latitante PROVENZANO Bernardo;<br />

4) le indagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri ed aventi ad oggetto le attività delle<br />

società di AIELLO Michele nel settore della sanità;<br />

5) il contenuto di biglietti redatti dal latitante PROVENZANO Bernardo, indirizzati e<br />

trasmessi a GIUFFRE’ Antonino, quando questi era in stato di latitanza, rinvenuti e se-<br />

questrati nelle date del 16 aprile 2002 e 4 dicembre 2002;<br />

9


6) le indagini condotte dal R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pa-<br />

lermo sul conto di AIELLO Michele; nonché le intercettazioni telefoniche effettuate nei<br />

confronti dell’AIELLO e dei coindagati CIURO Giuseppe e RIOLO Giorgio;<br />

7) le attività di indagine svolte dal P.M. nel procedimento contro MICELI Do-<br />

menico ed altri; in particolare informando AIELLO Michele della collocazione di mi-<br />

crospie nell’abitazione di GUTTADAURO Giuseppe e dell’esito di tali attività di inda-<br />

gine; informando MICELI Domenico della collocazione di microspie nella sua auto-<br />

vettura, e, più in generale, dell’esito dell’attività di indagine espletata nei suoi con-<br />

fronti; condotte realizzate attraverso il sistematico contatto con personale in servizio<br />

presso l’Arma dei Carabinieri;<br />

• omettendo di riferire all’Autorità Giudiziaria o ai suoi Superiori i rapporti esistenti<br />

tra l’AIELLO ed esponenti mafiosi di Bagheria (tra i quali CASTRONOVO Carlo, de-<br />

ceduto, GRECO Leonardo ed EUCALIPTUS Nicolò), con il versamento di somme da<br />

parte dell’AIELLO;<br />

• mettendo a disposizione di AIELLO Michele e delle sue attività illecite la sua speci-<br />

fica competenza acquisita nel settore delle telecomunicazioni, in particolare svolgendo<br />

in più occasioni, vere e proprie operazioni di controllo dei locali del Centro Diagnosti-<br />

ca per Immagini gestito in Bagheria dallo stesso AIELLO, per accertare eventuali o-<br />

perazioni di intercettazione visiva e sonora effettuate dalla polizia giudiziaria, nonché<br />

provvedendo all’allestimento ed alla manutenzione di apparecchi di videoripresa col-<br />

locati presso lo stesso Centro;<br />

• prestando in modo sistematico e continuativo attività di ausilio in favore di<br />

AIELLO Michele, attraverso contatti personali e diretti con funzionari della pubblica<br />

amministrazione ed esponenti politici, nonché attraverso l’accesso a dati investigativi<br />

coperti da segreto di ufficio, al fine di favorire la realizzazione di interessi dell’<br />

AIELLO e del suo gruppo nel settore della sanità convenzionata.<br />

- con l’aggravante di cui al comma IV dello stesso articolo per avere concorso<br />

ad una associazione armata, avendo i componenti della medesima la disponibilità di<br />

armi ed esplosivi per il conseguimento delle finalità dell’associazione;<br />

- con l'aggravante di cui al comma VI dello stesso articolo trattandosi di attività<br />

economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti;<br />

10


in Palermo, Bagheria ed altre località nazionali fino al 4 novembre 2003;<br />

AIELLO MICHELE, CARCIONE ALDO, RIOLO GIORGIO, BUTTITTA GIUSEPPA<br />

ANTONELLA IN CONCORSO CON CIURO GIUSEPPE DEFINITO GIU<strong>DI</strong>CATO<br />

SEPARATAMENTE:<br />

D) per il delitto di cui agli artt. 48, 81 cpv, 110, 615 ter, cod. pen., per essersi, in con-<br />

corso tra loro, l’ AIELLO ed il CARCIONE quali committenti dell’atto, abusivamente<br />

introdotti - in molteplici occasioni, nell’esecuzione di un medesimo disegno criminoso<br />

ed al fine di ottenere informazioni sulle indagini in corso nei confronti di AIELLO Mi-<br />

chele, degli amministratori delle società a lui facenti capo e dello stesso CIURO -<br />

all’interno del sistema informatico di questa Procura della Repubblica, ed in particolare<br />

accedendo ai registri informatici di iscrizione degli indagati e di annotazione delle noti-<br />

zie di reato, protetto da misure di sicurezza;<br />

realizzando la condotta anche con richieste false di accesso ai dati del sistema informa-<br />

tico rivolte a personale di segreteria della Procura delle Repubblica, in tal modo indotto<br />

in errore nell’effettuare l’accesso illecito;<br />

• riguardando i fatti un sistema informatico di interesse relativo alla sicurezza<br />

pubblica e comunque di interesse pubblico;<br />

• agendo, il CIURO e la BUTTITTA, nella qualità – rispettivamente - di sottuffi-<br />

ciale della Guardia di Finanza in servizio presso il Centro Operativo D.I.A. di Palermo<br />

e di ispettore componente la sezione di P.G. della Polizia Municipale, entrambi distac-<br />

cati presso gli Uffici della Procura della Repubblica di Palermo;<br />

• con l’aggravante di cui all’art. 7 l. 203/91 per l’ AIELLO, il CIURO ed il<br />

RIOLO, avendo commesso il fatto al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione ma-<br />

fiosa Cosa Nostra;<br />

Accertato in Palermo, dal giugno 2003 al 4 novembre 2003.<br />

AIELLO MICHELE, CARCIONE ALDO, RIOLO GIORGIO IN CONCORSO CON<br />

CIURO GIUSEPPE GIU<strong>DI</strong>CATO SEPARATAMENTE:<br />

11


E) per il delitto di cui agli artt. 110, 326 co. 1, cod. pen., 7 l.n. 203/1991, per a-<br />

vere, in concorso tra loro e con ignoti:<br />

• l’ AIELLO ed il CARCIONE, quali istigatori,<br />

• il CIURO, nella qualità di sottufficiale della Guardia di Finanza in servizio<br />

presso il Centro Operativo D.I.A. di Palermo e distaccato presso gli Uffici della<br />

Procura della Repubblica di Palermo,<br />

• il RIOLO, quale sottufficiale appartenente all’Arma dei Carabinieri e in servi-<br />

zio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo,<br />

• il CIURO ed il RIOLO, con violazione dei doveri inerenti alla propria funzione,<br />

ed entrambi e l’AIELLO al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa<br />

Cosa Nostra,<br />

rivelato notizie di ufficio che dovevano rimanere segrete, tra le quali quelle me-<br />

glio specificate ai capi che precedono, sui procedimenti penali pendenti e sulle attività<br />

di indagine in corso dal dicembre 2002 al 4 novembre 2003 nei confronti dell’<br />

AIELLO, degli amministratori delle società a lui facenti capo e degli stessi CIURO e<br />

RIOLO da parte del R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo,<br />

del N.A.S. dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Sezione Criminalità Or-<br />

ganizzata della Squadra Mobile di Palermo;<br />

in Palermo e Bagheria dal dicembre 2002 fino alla data del 4 novembre 2003;<br />

BUTTITTA GIUSEPPA ANTONELLA:<br />

F) per il delitto di cui agli artt. 81, 110, 326 1° comma, c.p. per avere – nella sua qualità<br />

di operatore di polizia giudiziaria distaccata presso la segreteria di un Magistrato della<br />

Direzione Distrettuale Antimafia – in concorso con CIURO Giuseppe, in più occasioni,<br />

ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, rivelato ad AIELLO Michele notizie<br />

di Ufficio che dovevano rimanere segrete e concernenti, in particolare, provvedimenti di<br />

iscrizione al Registro Generale Notizie di Reato.<br />

In Palermo, nel corso del 2003.<br />

AIELLO MICHELE E RIOLO GIORGIO:<br />

12


G) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 326 co. 1, cod. pen., 7 l.n. 203/1991,<br />

perché, in concorso tra loro e con altre persone ignote, con più azioni esecutive del<br />

medesimo disegno criminoso, il RIOLO, quale sottufficiale appartenente all’Arma dei<br />

Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine del R.O.S. di Palermo, con viola-<br />

zione dei doveri inerenti alla propria funzione ed al fine di agevolare l’attività<br />

dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra, rivelava all’AIELLO, che a tal fine lo isti-<br />

gava, notizie di Ufficio che dovevano rimanere segrete, tra le quali quelle indicate ai<br />

capi che precedono e più in particolare:<br />

• le indagini svolte dal R.O.S. dell’Arma dei Carabinieri e finalizzate alla cattu-<br />

ra dei latitanti PROVENZANO Bernardo e MESSINA DENARO Matteo ed aventi nello<br />

specifico ad oggetto:<br />

1) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l’abitazione di<br />

GUTTADAURO Filippo sita nel Comune di Castelvetrano;<br />

2) la collocazione da parte di personale del R.O.S. di microspie presso<br />

l’abitazione di EUCALIPTUS Nicolò ed all’interno dell’autovettura in uso ad<br />

EUCALIPTUS Salvatore;<br />

3) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio e di altro personale del R.O.S. di<br />

apparecchiature di videoripresa in diverse zone del territorio di Bagheria volte al con-<br />

trollo di soggetti sospettati di essere in contatto con PROVENZANO Bernardo, tra i<br />

quali parenti ed affini di EUCALIPITUS Nicolò (MORREALE Onofrio, PIPIA Liborio) e<br />

comunque con rapporti di frequentazione con lo stesso ( tra cui TORNATORE Roberto);<br />

4) le attività investigative operate da parte di RIOLO Giorgio e di altro personale<br />

del R.O.S. sul territorio di Belmonte Mezzagno nei confronti di PASTOIA Francesco -<br />

condannato in via definitiva per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., tra l’altro, in rela-<br />

zione a condotte di vicinanza con PROVENZANO Bernardo – e di altri esponenti mafio-<br />

si ad esso collegati;<br />

5) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso l’abitazione di<br />

GUTTADAURO Giuseppe sita in V. De Cosmi in Palermo, nonché le risultanze di tale<br />

attività di indagine dalle quali emergevano elementi a carico del GUTTADAURO e di<br />

MICELI Domenico;<br />

13


6) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso la casa circon-<br />

dariale di Ascoli Piceno, finalizzate all’intercettazione dei colloqui periodici effettuati<br />

da GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;<br />

7) la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie a bordo<br />

dell’autovettura di MICELI Domenico;<br />

8) le attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di LOMBARDO<br />

Giuseppe, all’epoca detenuto presso il C.D.T. di Pisa;<br />

9) la collocazione di apparecchiature di videoripresa di fronte all’abitazione di<br />

MESI Paola, sita nel Comune di Bagheria;<br />

10) l’esistenza di contatti di natura confidenziale tra personale appartenente al<br />

S.I.S.D.E. ed EUCALIPTUS Salvatore, finalizzati all’acquisizione di notizie utili alla<br />

cattura del latitante PROVENZANO Bernardo;<br />

11) le indagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri ed aventi ad oggetto le attività<br />

delle società di AIELLO Michele nel settore della sanità;<br />

12) il contenuto di biglietti redatti dal latitante PROVENZANO Bernardo, indiriz-<br />

zati e trasmessi a GIUFFRE’ Antonino, quando questi era in stato di latitanza, rinvenuti<br />

e sequestrati nelle date del 16 aprile 2002 e 4 dicembre 2002;<br />

13) le indagini condotte dal R.O.N.O. del Comando Provinciale dei Carabinieri<br />

di Palermo sul conto di AIELLO Michele; nonché le intercettazioni telefoniche effet-<br />

tuate nei confronti dell’AIELLO e dei coindagati CIURO Giuseppe e RIOLO Giorgio;<br />

in Palermo, Bagheria ed altre località nazionali, dal 1999 fino alla data del 4 novembre<br />

2003;<br />

AIELLO MICHELE:<br />

H) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 319 e 321, c.p., per avere, con più azioni esecu-<br />

tive di un medesimo disegno criminoso, promesso e dato a RIOLO Giorgio, quale sottuf-<br />

ficiale appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine<br />

del R.O.S. di Palermo, una retribuzione non dovuta e consistita nel valore di<br />

un’autovettura marca Crysler pari a circa 25 milioni di vecchie lire, acquistata dal<br />

RIOLO presso il concessionario Vidauto di Palermo e pagata dall’AIELLO; nonché nel<br />

14


valore dei lavori e dei materiali per la realizzazione di un’abitazione sita in territorio<br />

del comune di Piana degli Albanesi di proprietà del RIOLO; il tutto a fronte del compi-<br />

mento di atti contrari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli aventi ad oggetto la rive-<br />

lazione di segreti meglio specificati ai capi che seguono e precedono;<br />

In Palermo, Piana degli Albanesi, Bagheria e altrove dal 1999 al 4 novembre 2003.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

I) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv e 319 c.p., per avere, con più azioni esecutive del<br />

medesimo disegno criminoso, ricevuto da AIELLO Michele e nella qualità di sottufficia-<br />

le appartenente all’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Sezione Anticrimine del<br />

R.O.S. di Palermo, una retribuzione non dovuta e consistita nel valore di un’autovettura<br />

marca Crysler pari a circa 25 milioni di vecchie lire acquistata dal RIOLO presso il<br />

concessionario Vidauto di Palermo e pagata dall’AIELLO; nonché nel valore dei lavori<br />

e dei materiali per la realizzazione di un’abitazione sita in territorio del Comune di Pia-<br />

na degli Albanesi di proprietà del RIOLO; il tutto a fronte del compimento di atti con-<br />

trari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli aventi ad oggetto la rivelazione di segreti<br />

meglio specificati ai capi che seguono e precedono;<br />

In Palermo, Piana degli Albanesi, Bagheria, e altrove dal 1999 al 4 novembre 2003.<br />

ROTONDO ROBERTO:<br />

M) per il delitto di cui agli artt. 110 e 378 c.p., per avere, in concorso con CUFFARO<br />

Salvatore, aiutato AIELLO Michele, che sapeva sottoposto ad indagini per più ipotesi<br />

delittuose, ad eludere le investigazioni, informandolo, su richiesta di CUFFARO Salva-<br />

tore, di notizie riservate ricevute dallo stesso CUFFARO e relative all’ esistenza di una<br />

telefonata intercettata, intercorsa tra CIURO Giuseppe e l’AIELLO, nonché dell’ esi-<br />

stenza di indagini nei confronti dello stesso AIELLO, di CIURO Giuseppe e di RIOLO<br />

Giorgio;<br />

In Palermo, il 20 ottobre 2003.<br />

15


CUFFARO SALVATORE:<br />

N) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 326, c.p. per avere – con più azioni ese-<br />

cutive del medesimo disegno criminoso - in concorso con altri soggetti ignoti e con<br />

BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in aspettativa perché<br />

eletto deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, rivelato ad AIELLO Michele, anche<br />

con l’intermediazione di ROTONDO Roberto, notizie che dovevano restare segrete per-<br />

ché concernenti i procedimenti e le attività di investigazione in corso nei confronti dello<br />

stesso AIELLO, di CIURO Giuseppe e di RIOLO Giorgio;<br />

in Palermo e Bagheria, il 20 ed il 31 ottobre 2003.<br />

RELATIVO AL PROC.PEN. N. 746/06 R.G.T RIUNITO IN DATA 2/05/2006<br />

CUFFARO SALVATORE:<br />

O) per il delitto di cui agli artt. 110 e 378, commi 1 e 2, c.p., per avere - in concorso con<br />

altri soggetti ignoti, con ROTONDO Roberto e con BORZACCHELLI Antonio, mare-<br />

sciallo dell’Arma dei Carabinieri in aspettativa perché eletto deputato dell’Assemblea<br />

Regionale Siciliana – aiutato, con le modalità di cui al capo che precede, AIELLO Mi-<br />

chele, CIURO Giuseppe e RIOLO Giorgio, sottoposti ad indagine, il primo per il delitto<br />

di cui all’art. 416 bis c.p. e gli altri per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., ad<br />

eludere le investigazioni che li riguardavano;<br />

In Palermo ed altrove, fino al mese di ottobre del 2003.<br />

CUFFARO SALVATORE:<br />

P) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 326, c.p. e 7 l. n. 203/1991, per avere, con<br />

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti i-<br />

gnoti e con BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in aspet-<br />

tativa perché eletto deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, rivelato a MICELI<br />

16


Domenico, ARAGONA Salvatore e GUTTADAURO Giuseppe notizie che dovevano re-<br />

stare segrete perché concernenti i procedimenti penali e le attività di investigazione in<br />

corso nei confronti, tra gli altri, degli stessi MICELI e GUTTADAURO, commettendo il<br />

fatto al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra;<br />

In Palermo ed altrove, nella primavera - estate del 2001.<br />

RELATIVO AL PROC. PEN. N. 746/06 R.G.T. RIUNITO IN DATA 02/05/2006<br />

CUFFARO SALVATORE:<br />

Q) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 378 commi 1 e 2, c.p. e 7 l. n. 203/1991,<br />

per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con al-<br />

tri soggetti ignoti e con BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell’Arma dei Carabi-<br />

nieri in aspettativa perché eletto deputato dell’Assemblea Regionale Siciliana, aiutato,<br />

con le modalità di cui al capo che precede, MICELI Domenico, ARAGONA Salvatore e<br />

GUTTADAURO Giuseppe, sottoposti ad indagine, il primo per il delitto di cui agli artt.<br />

110 e 416 bis c.p., il secondo ed il terzo per il delitto di cui all’ art. 416 bis c.p., ad elu-<br />

dere le investigazioni che li riguardavano, commettendo il fatto al fine di agevolare<br />

l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra;<br />

In Palermo ed altrove, nella primavera - estate del 2001.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

R) per il delitto di cui all’art. 326 c.p., per avere, nella sua qualità di maresciallo<br />

dell’Arma dei Carabinieri, appartenente alla Sezione Anticrimine del R.O.S., rivelato a<br />

BORZACCHELLI Antonio, maresciallo in servizio presso il reparto Operativo del Co-<br />

mando Provinciale di Palermo dei Carabinieri, in aspettativa perché candidato alle ele-<br />

zioni per il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, notizie che dovevano restare<br />

segrete perché relative alle indagini in corso nei confronti di GUTTADAURO Giuseppe<br />

ed, in particolare, l’esistenza di attività di intercettazione dalla quale emergevano ele-<br />

menti pregiudizievoli anche per CUFFARO Salvatore e MICELI Domenico;<br />

17


In Palermo, nel maggio – giugno 2001.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

S) per il delitto di cui agli artt. 326 c.p. e 7 L. 203/91, per avere rivelato - nella sua<br />

qualità di maresciallo dell’Arma dei Carabinieri appartenente alla sezione Anticrimine<br />

del R.O.S. - a MICELI Domenico notizie destinate a rimanere segrete e relative ad atti-<br />

vità di intercettazione effettuate nei confronti dello stesso MICELI, indagato per il delit-<br />

to di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p.; commettendo il fatto al fine di favorire l’attività<br />

dell’associazione mafiosa denominata Cosa Nostra;<br />

In Palermo, nella primavera - estate del 2002.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

T) per il delitto di cui all' art. 326 c.p., per avere rivelato - nella sua qualità di mare-<br />

sciallo dell’Arma dei Carabinieri appartenente alla sezione Anticrimine del R.O.S. - a<br />

RALLO Giuseppe e ad ACCETTA Rosalia notizie destinate a rimanere segrete e relative<br />

ad attività di intercettazione effettuate nell’autovettura di MICELI Domenico, indagato<br />

per il delitto di cui agli artt.110 e 416 bis c.p.;<br />

In Palermo, nella primavera - estate 2002.<br />

RIOLO GIORGIO, IN CONCORSO CON RALLO GIUSEPPE E ACCETTA ROSALIA<br />

GIU<strong>DI</strong>CATI SEPARATAMENTE:<br />

V) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 615 bis, co.1,2,3, cod. pen., perchè, in con-<br />

corso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il RALLO<br />

quale committente, l’ACCETTA ed il RIOLO quali materiali esecutori, il RIOLO agendo<br />

quale pubblico ufficiale, Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso la Se-<br />

zione Anticrimine del R.O.S. di Palermo, e con violazione dei doveri inerenti alla fun-<br />

zione ed esercitando di fatto, e quindi abusivamente, la professione di investigatore pri-<br />

18


vato, si procuravano indebitamente notizie attinenti la vita privata di LICARI Angela<br />

Romina, coniuge dello stesso RALLO, notizie che venivano abusivamente apprese attra-<br />

verso la captazione di conversazioni tra presenti che avvenivano all’interno<br />

dell’abitazione della stessa LICARI, attraverso l’installazione clandestina di apparati<br />

atti all’uso.<br />

In Palermo, nel corso del 2002.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

A-1) per il delitto di cui agli artt. 378, 61 n. 9, c.p., per avere, con violazione dei doveri<br />

inerenti la sua funzione di Dirigente la Divisione Anticrimine della Questura di Paler-<br />

mo, aiutato AIELLO Michele, che sapeva sottoposto ad indagini per più ipotesi delit-<br />

tuose, ad eludere le investigazioni, omettendo di segnalare alla polizia giudiziaria o alla<br />

competente autorità giudiziaria l’impiego, da parte di AIELLO Michele, proprio al fine<br />

di sottrarsi alle attività di intercettazione telefonica nei suoi confronti, di una rete di te-<br />

lefoni cellulari intestati a prestanome, il cui uso era riservato esclusivamente a lui stes-<br />

so, a CIURO Giuseppe ed a pochissime altre persone di sua fiducia;<br />

In Palermo, nell’estate e fino al 5 novembre 2003.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

B-1) per il delitto di cui all’ art. 479 c.p., per avere, nella qualità di Dirigente della Di-<br />

visione Anticrimine presso la Questura di Palermo, redatto la nota Prot. 903129 Div.<br />

Ant. del 16.10.2003, trasmessa alla Questura di Palermo – Segreteria di Sicurezza, in<br />

evasione della richiesta del CESIS su<br />

AIELLO Michele ai fini del rilascio del nulla osta di sicurezza, falsamente attestando,<br />

nella consapevolezza di indagini in corso a carico dello stesso AIELLO da parte della<br />

Procura della Repubblica di Palermo, l’assenza <br />

del predetto nulla osta.<br />

Fatto commesso in Palermo, il 16 ottobre 2003.<br />

19


AIELLO MICHELE, GIAMBRUNO MICHELE, OLIVERI DOMENICO E IANNI’<br />

LORENZO:<br />

C-1) per il delitto di cui all’art. 416, commi 1 e 2, c.p., per essersi associati tra loro e<br />

con ignoti al fine di commettere, con divisione di ruoli e di compiti, meglio specificati ai<br />

capi che seguono, più delitti contro il patrimonio mediante frode, tra cui quelli indicati<br />

ai tre capi che seguono;<br />

agendo l’ AIELLO quale promotore dell’associazione;<br />

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 1 luglio 1999 al 4 novembre 2003.<br />

AIELLO MICHELE, GIAMBRUNO MICHELE, OLIVERI DOMENICO E IANNI’<br />

LORENZO:<br />

D-1) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 nr. 7, 640 p.p. e cpv. nr.1 cod. pen.,<br />

perché, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno<br />

criminoso, l’ AIELLO in qualità di gestore di fatto e di titolare della maggioranza delle<br />

quote della società Diagnostica per Immagini – Villa Santa Teresa s.r.l., l’ OLIVERI in<br />

qualità di Responsabile della Radioterapia del Centro gestito dalla suddetta società, lo<br />

IANNÌ ed il GIAMBRUNO in qualità, rispettivamente, di Direttore e di Funzionario me-<br />

dico del Distretto Sanitario di Base di Bagheria, si procuravano in danno della A.U.S.L.<br />

6 di Palermo:<br />

A) un ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in<br />

regime di assistenza indiretta, di ingenti somme non dovute perché ero-<br />

gate a titolo di “rimborso” di prestazioni di radioterapia “conformazio-<br />

nale” anche quando le prestazioni avevano in realtà ad oggetto radiote-<br />

rapie “tradizionali” – nel senso che tutte le prestazioni venivano fatte<br />

pagare ai costi delle terapie confomazionali anche quelle, nella misura<br />

del 40% circa, che riguardavano tumori trattati con terapie tradizionali<br />

– traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A.U.S.L.<br />

n.6 con raggiri costituiti dal formare e presentare documentazione utile<br />

ai fini del rimborso dalla quale risultava falsamente che tutte le presta-<br />

20


zioni erogate avevano per oggetto la terapia conformazionale, nonché<br />

con gli ulteriori raggiri sottospecificati;<br />

B) un ulteriore ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta so-<br />

cietà, in regime di assistenza indiretta, di ingenti somme a titolo di rim-<br />

borso di prestazioni di radioterapia, somme in realtà non dovute perché<br />

lo stesso “ciclo” terapeutico veniva pagato più volte in quanto ogni fat-<br />

tura aveva ad oggetto non un “ciclo” terapeutico completo ma in realtà<br />

una frazione di esso “ciclo”, (con il risultato finale che ogni singola fat-<br />

tura faceva apparire completata la terapia ad un costo di gran lunga in-<br />

feriore a quello effettivamente percepito: a titolo esemplificativo, per il<br />

tumore alla mammella risulta l’emissione di fattura per ogni frazione di<br />

terapia per lire 18 milioni a fronte di un effettivo esborso per l’intero ci-<br />

clo di terapia di lire 90 milioni (euro 46.480)); traendo in inganno gli<br />

organi amministrativi e tecnici della A.U.S.L. n.6, con raggiri sottospe-<br />

cificati;<br />

C) un ingiusto profitto consistente nella ripetizione4 dei pagamenti “sine ti-<br />

tulo” da parte dell’A.U.S.L. n.6 di somme già in effetti rimborsate dalle<br />

A.U.S.L. di appartenenza dei pazienti (non residenti nel territorio ammi-<br />

nistrativo dalla predetta A.U.S.L. n.6), traendo in inganno gli organi<br />

amministrativi e tecnici della A.U.S.L. n.6 con gli artifizi e raggiri sotto-<br />

specificati.<br />

Con la precisazione che gli artifici e raggiri consistevano, fra l’altro:<br />

- nell’uso di documentazione contenente affermazioni non rispondenti<br />

al vero (soprattutto con rferimento al “domicilio sanitario”;<br />

- nell’uso di documentazione non corrispondente a quella prescritta<br />

(specie per l’uso di fotocopie invece che di originali, come invece<br />

previsto – ovviamente – dalla normativa vigente;<br />

- nella redazione da parte del Distretto Sanitario di Base di Bagheria<br />

delle proposte di deliberazione di liquidazione che dovevano poi es-<br />

sere adottate dalla A.S.L. 6 con modalità tali da eludere i controlli da<br />

parte della Direzione Generale dell’Azienda.<br />

21


Con l’aggravante di avere cagionate all’A.U.S.L. 6 di Palermo un complessivo danno<br />

patrimoniale di rilevante gravità (nell’ordine di alcune decine di miliardi di vecchie li-<br />

re).<br />

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 1 luglio 1999 al novembre 2003 (o comun-<br />

que alla data di emissione dei relativi mandati di pagamento da parte della Pubblica<br />

Amministrazione).<br />

AIELLO MICHELE, GIAMBRUNO MICHELE, OLIVERI DOMENICO E IANNI’<br />

LORENZO:<br />

E-1) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7, 640 p.p. e cpv. n.1 cod. pen., per-<br />

ché, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno<br />

criminoso, l’ AIELLO in qualità di gestore di fatto e di titolare della maggioranza delle<br />

quote della società A.T.M. - Alte Tecnologie Medicali s.r.l., l’ OLIVERI in qualità di Re-<br />

sponsabile della Radioterapia del Centro gestito dalla suddetta società, lo IANNÌ ed il<br />

GIAMBRUNO in qualità, rispettivamente, di Direttore e di Funzionario medico del Di-<br />

stretto Sanitario di Base di Bagheria, si procuravano in danno della A.U.S.L. 6 di Pa-<br />

lermo<br />

A)un ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in<br />

regime di assistenza indiretta, di ingenti somme non dovue perché ero-<br />

gate a titolo di “rimborso” di prestazioni di radioterapia “conformazio-<br />

nale” anche quando le prestazioni avevano in realtà ad oggetto radiote-<br />

rapie “tradizionali” – nel senso che tutte le prestazioni venivano fatte<br />

pagare ai costi delle terapie conformazionali anche quelle, nella misura<br />

del 40% circa, che riguardavano tumori trattati con terapie tradizionali<br />

– traendo in inganno gli organi amministrativi e tecnici della A.U.S.L.<br />

n.6 con raggiri costituiti dal formare e presentare documentazione utile<br />

ai fini del rimborso dalla quale risultava falsamente che tutte le presta-<br />

zioni erogate avevano per oggetto la terapia conformazionale, nonché<br />

con gli ulteriori raggiri sottospecificati;<br />

22


B) un ulteriore ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in regi-<br />

me di assistenza indiretta, di ingenti somme a titolo di rimborso di prestazioni di radio-<br />

terapia, somme in realtà non dovute perché lo stesso “ciclo” terapeutico veniva pagato<br />

più volte in quanto ogni fattura aveva ad oggetto non un “ciclo” terapeutico completo<br />

ma in realtà una frazione di esso “ciclo” (con il risultato finale che ogni singola fattura<br />

faceva apparire completata la terapia ad un costo di gran lunga inferiore a quello effet-<br />

tivamente percepito: a titolo esemplificativo, per il tumore alla mammella risulta<br />

l’emissione di fattura per ogni frazione di terapia per lire 18 milioni a fronte di un effet-<br />

tivo esborso per l’intero ciclo di terapia di lire 90 milioni (euro 46.480)); traendo in in-<br />

ganno gli organi amministrativi e tecnici della A.U.S.L. n.6; con i raggiri sottospecifica-<br />

ti;<br />

C)un ingiusto profitto consistente nella ripetizione dei pagamenti “sine titu-<br />

lo” da parte dell’A.U.S.L. n.6 di somme già in effetti rimborsate dalla<br />

A.U.S.L. di appartenenza dei pazienti (non residenti nel territorio ammini-<br />

strativo dalla predetta A.U.S.L. n.6), traendo in inganno gli organi ammini-<br />

strativi e tecnici della A.U.S.L. n.6 con gli artifizi e raggiri sottospecificati.<br />

Con la precisazione che gli artifici e raggiri consistevano, fra l’altro:<br />

- nell’uso di documentazione contenente affermazioni non rispondenti<br />

al vero (soprattutto con riferimento al “domicilio sanitario”);<br />

- nell’uso di documentazione non corrispondente a quella prescritta<br />

(specie per l’uso di fotocopie invece che di originali, come invece<br />

previsto – ovviamente – dalla normativa vigente;<br />

- nella redazione da parte del Distretto Sanitario di Base di Bagheria<br />

delle persone di deliberazione di liquidazione che dovevano poi esse-<br />

re adottate dalla A.S.L.6 con modalità tali da eludere i controlli da<br />

parte della Direzione Generale dell’Azienda.<br />

Con l’aggravante di avere cagionate all’A.U.S.L.6 di Palermo un complessivo danno<br />

patrimoniale di rilevante gravità (nell’ordine di alcune decine di miliardi di vecchie li-<br />

re).<br />

23


Fatti commessi in Palermo e Bagheria dall’inizio del 2001 al novembre 2003 (o comun-<br />

que alla data di emissione dei relativi mandati di pagamento da parte della Pubblica<br />

Amministrazione).<br />

AIELLO MICHELE, GIAMBRUNO MICHELE E IANNI’ LORENZO:<br />

F-1) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 61 n. 7, 640 p.p. e cpv. n.1 cod. pen., per-<br />

ché, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno<br />

criminoso, l’ AIELLO in qualità di gestore di fatto e di titolare della maggioranza delle<br />

quote della società A.T.M. – Alte Tecnologie Medicali s.r.l., lo IANNÌ ed il<br />

GIAMBRUNO in qualità, rispettivamente, di Direttore e di Funzionario medico del Di-<br />

stretto Sanitario di Base di Bagheria, si procuravano in danno della A.U.S.L. 6 di Pa-<br />

lermo, i cui organi amministrativi e tecnici traevano in inganno con artifizi e raggiri, un<br />

ingiusto profitto consistente nella erogazione alla detta società, in regime di assistenza<br />

indiretta, di ingenti somme a titolo di “rimborso” di prestazioni di radioterapia, somme<br />

in realtà non dovute ai sensi della Legge Regionale 88/1980, art.2, dato che nello stesso<br />

comune era attivo ed operante in regime di pre-accreditamento altro centro di radiote-<br />

rapia di un’altra società facente capo allo stesso AIELLO e da lui gestita (Diagnostica<br />

per Immagini – Villa Santa Teresa s.r.l.).<br />

Con la precisazione che gli artifici e raggiri consistevano, fra l’altro:<br />

- nell’uso di documentazione non corrispondente a quella prescritta<br />

(specie per l’uso di fotocopie invece che di originali);<br />

- nell’uso di documentazione contenente affermazioni non rispondenti<br />

al vero (soprattutto con riferimento al “domicilio sanitario);<br />

- nell’uso di documentazione redatta volutamente in modo tale da non<br />

fare risultare che l’oggetto della singola richiesta di pagamento e<br />

della corrispondente fattura non era un intero “ciclo”, ma solo una<br />

parte di esso;<br />

- nella redazione da parte del Distretto Sanitario di Base di Bagheria<br />

delle proposte di deliberazione di liquidazione che dovevano poi es-<br />

24


sere adottate dalla A.S.L.6 con modalità tali da eludere i controlli da<br />

parte della Direzione Generale dell’Azienda.<br />

Con l’aggravante di avere cagionato all’A.U.S.L. 6 di Palermo un danno patrimoniale<br />

di rilevante gravità.<br />

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 9 febbraio 2002 (data del preaccreditamento<br />

della Diagnosttica per Immagini s.r.l.) in poi, accertato il 12 novembre 2003<br />

D1- E1-F1 MO<strong>DI</strong>FICATI IN DATA 03/04/2007<br />

AIELLO MICHELE:<br />

G-1) per il delitto di cui agli artt. 319 e 321 c.p., per avere promesso e dato a<br />

GIAMBRUNO Michele, nella qualità di Funzionario medico del Distretto Sanitario di<br />

Base di Bagheria, una retribuzione non dovuta e consistita:<br />

• nel valore dei lavori di rifacimento e ristrutturazione di un’abitazione sita<br />

nel territorio del Comune di Altavilla Milicia per un valore pari a circa 20 milioni di<br />

vecchie lire;<br />

il tutto a fronte del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli<br />

descritti ai capi F-1), G-1), H-1);<br />

In Altavilla Milicia, tra il 1999 ed il 2000.<br />

GIAMBRUNO MICHELE:<br />

H-1) per il delitto di cui all’ art. 319 c.p., per avere ricevuto - nella qualità di Funzio-<br />

nario medico del Distretto Sanitario di Base di Bagheria - da AIELLO Michele, una re-<br />

tribuzione non dovuta e consistita:<br />

• nel valore dei lavori di rifacimento e ristrutturazione di un’abitazione sita<br />

nel territorio del Comune di Altavilla Milizia per un valore pari a circa 20 milioni di<br />

vecchie lire;<br />

il tutto a fronte del compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio tra i quali quelli<br />

descritti ai capi F-1), G-1), H-1);<br />

25


In Altavilla Milicia, tra il 1999 ed il 2000.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

I-1) per il delitto di cui agli artt. 318 e 321 c.p., per avere promesso e dato a<br />

PRESTIGIACOMO Salvatore, nella sua qualità di pubblico ufficiale poiché dipendente<br />

della A.S.L. n. 6 con la qualifica di collaboratore amministrativo, somme di denaro per<br />

un importo complessivo pari a circa 15 milioni di vecchie lire; a fronte di atti del pro-<br />

prio ufficio, consistenti nell’ accelerare ed orientare positivamente le pratiche di rim-<br />

borso delle prestazioni sanitarie che le società del gruppo di AIELLO Michele fornivano<br />

ed in relazione alle quali richiedevano il rimborso alla A.S.L. n. 6;<br />

In Palermo e Bagheria, in data antecedente all’ ottobre del 2003.<br />

PRESTIGIACOMO SALVATORE:<br />

L-1) per il delitto di cui all’ art. 318 c.p., per avere ricevuto da AIELLO Michele – il<br />

PRESTIGIACOMO nella qualità di pubblico ufficiale poiché dipendente della A.S.L. n. 6<br />

con la qualifica di collaboratore amministrativo - somme di denaro per un importo<br />

complessivo pari a circa 15 milioni di vecchie lire; a fronte di atti del proprio ufficio,<br />

consistenti nell’ accelerare ed orientare positivamente le pratiche di rimborso delle pre-<br />

stazioni sanitarie che le società del gruppo di AIELLO Michele fornivano ed in relazione<br />

alle quali richiedevano il rimborso alla A.S.L. n. 6;<br />

In Palermo e Bagheria, in data antecedente all’ ottobre del 2003.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

M-1) per il delitto di cui agli artt. 318 e 321 c.p., per avere promesso e dato a LA<br />

BARBERA Adriana, responsabile dell’ufficio liquidazione assistenza indiretta presso la<br />

A.S.L. n. 6 di Palermo, una retribuzione non dovuta complessivamente pari a 250 milio-<br />

26


ni delle vecchie Lire, parte in contanti e parte in assegni intestati a favore di<br />

CALACIURA Angelo - titolare dell’omonima impresa individuale e coniuge della LA<br />

BARBERA- il tutto a fronte dell’adozione di atti del suo ufficio;<br />

in particolare, consistendo i medesimi:<br />

1) nell’adozione delle proposte di mandato per il pagamento delle prestazioni sanitarie<br />

rese in regime di assistenza indiretta dalla Casa di Cura “Villa Santa Teresa Diagnosti-<br />

ca per Immagini e Radioterapia” S.R.L., di cui l’ AIELLO era gestore di fatto e titolare<br />

della maggioranza delle quote, previa verifica della regolarità amministrativa delle re-<br />

lative istanze di rimborso;<br />

2) nell’individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6<br />

e la Casa di Cura “Villa Santa Teresa “ per le prestazioni sanitarie erogate nel perio-<br />

do agosto-dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertan-<br />

to, avrebbero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipula-<br />

to in data 04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura;<br />

3) nell’individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6<br />

e la Casa di Cura “A.T.M. “, di cui l’ AIELLO era gestore di fatto e titolare della<br />

maggioranza delle quote, per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo agosto-<br />

dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertanto, avreb-<br />

bero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipulato in data<br />

04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura.<br />

Fatti commessi in Palermo, dal 1997 al 2002.<br />

LA BARBERA ADRIANA E CALACIURA ANGELO:<br />

N-1) per il delitto di cui agli artt. 110 e 318 c.p., per avere, in concorso tra loro, la LA<br />

BARBERA n.q. di responsabile dell’ufficio liquidazione assistenza indiretta presso la<br />

A.S.L. n. 6 di Palermo, accettato per sé la promessa di una retribuzione non dovuta da<br />

parte di AIELLO Michele e da questi, in adempimento di quanto pattuito, ricevuto som-<br />

me, complessivamente pari a 250 milioni delle vecchie Lire, parte in contanti e parte in<br />

27


assegni intestati a favore di CALACIURA Angelo - titolare dell’omonima impresa indi-<br />

viduale e coniuge dell’indagata - il tutto a fronte dell’adozione di atti del suo ufficio;<br />

in particolare, consistendo i medesimi:<br />

1) nell’adozione delle proposte di mandato per il pagamento delle prestazioni sanitarie<br />

rese in regime di assistenza indiretta dalla Casa di Cura “Villa Santa Teresa Diagnosti-<br />

ca per Immagini e Radioterapia” S.R.L., di cui l’ AIELLO era gestore di fatto e titolare<br />

della maggioranza delle quote, previa verifica della regolarità amministrativa delle re-<br />

lative istanze di rimborso;<br />

2) nell’individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6<br />

e la Casa di Cura “Villa Santa Teresa “ per le prestazioni sanitarie erogate nel perio-<br />

do agosto-dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertan-<br />

to, avrebbero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipula-<br />

to in data 04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura;<br />

3) nell’individuazione di quei crediti - tra quelli oggetto di contenzioso tra la A.S.L. n. 6<br />

e la Casa di Cura “A.T.M. “, di cui l’ AIELLO era gestore di fatto e titolare della<br />

maggioranza delle quote, per le prestazioni sanitarie erogate nel periodo agosto-<br />

dicembre 2001 - che dovevano ritenersi effettivamente esigibili e che, pertanto, avreb-<br />

bero potuto costituire oggetto di accordo transattivo, successivamente stipulato in data<br />

04.11.2002 tra la stessa A.S.L. e la predetta casa di cura.<br />

Fatti commessi in Palermo, dal 1997 al 2002.<br />

SOCIETÀ <strong>DI</strong>AGNOSTICA PER IMMAGINI VILLA S. TERESA S.R.L.:<br />

O-1) in relazione all’art. 5 comma 1 e art. 24, commi 1 e 2, d. legsl. n. 231 del 2001;<br />

per essere l’ente responsabile per il delitto di cui al capo D-1) (ex art. 640 co.1 e cpv.<br />

n.1. c.p.) commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da AIELLO Michele nella quali-<br />

tà di soggetto che esercitava anche di fatto la gestione ed il controllo di tale società;<br />

avendo la società conseguito, a seguito della commissione del delitto, un profitto di rile-<br />

vante gravità con pari danno per l’ente pubblico A.S.L. n.6;<br />

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dal 1 luglio 1999 al novembre 2003.<br />

28


SOCIETÀ A.T.M. ALTE TECNOLOGIE ME<strong>DI</strong>CALI S.R.L.:<br />

P-1) in relazione all’art. 5 comma 1 e art. 24, commi 1 e 2, d. legsl. n.231 del 2001; per<br />

essere l’ente responsabile per i delitti di cui ai capi E-1 e F-1) (ex art. 640 co.1 e cpv.<br />

n.1. c.p.) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da AIELLO Michele nella qualità<br />

di soggetto che esercitava anche di fatto la gestione ed il controllo di tale società;<br />

avendo la società conseguito, a seguito della commissione dei delitti, un profitto di rile-<br />

vante gravità con pari danno per l’ente pubblico A.S.L. n.6;<br />

Fatti commessi in Palermo e Bagheria, dall’inizio del 2001.<br />

Con l’intervento del P.M. e con l’assistenza della dott.ssa Rosa-<br />

lia Greco, cancelliere<br />

Conclusioni del Pubblico Ministero<br />

Il Pubblico Ministero chiede che sia affermata la penale responsabilità di<br />

AIELLO Michele, RIOLO Giorgio, CARCIONE Aldo, BUTTITTA Giuseppa Antonel-<br />

la, ROTONDO Roberto, CUFFARO Salvatore, VENEZIA Giacomo, GIAMBRUNO<br />

Michele, OLIVERI Domenico, IANNI’ Lorenzo, PRESTIGIACOMO Salvatore, LA<br />

BARBERA Adriana, CALACIURA Angelo, nonché delle società Società Diagnostica<br />

per immagini villa S.Teresa s.r.l. e Soc. A.T.M. alte tecnologie medicali s.r.l.;<br />

in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.<br />

Esclusi dalle condotte contestate: per AIELLO Michele al capo A) la raccolta di infor-<br />

mazioni da pubblici ufficiali concernenti:<br />

29


• la collocazione da parte di RIOLO Giorgio di microspie presso la casa Cir-<br />

condariale di Ascoli Piceno, finalizzate all’intercettazione dei colloqui pe-<br />

riodici effettuati da GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;<br />

• le attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di LOMBARDO<br />

Giuseppe, all’epoca detenuto presso il C.D.T. di Pisa;<br />

• l’esistenza ed il contenuto delle dichiarazioni rese in fase di indagini preli-<br />

minari dal collaboratore di giustizia BARBAGALLO Salvatore e relative al-<br />

lo stesso AIELLO;<br />

Esclusi dalle condotte contestate: per RIOLO Giorgio al capo C) l’avere fornito infor-<br />

mazioni coperte da segreto relative:<br />

- alla collocazione da parte dello stesso RIOLO Giorgio di microspie<br />

presso la casa Circondariale di Ascoli Piceno, finalizzate<br />

all’intercettazione dei colloqui periodici effettuati da<br />

GUTTADAURO Giuseppe dopo il suo arresto;<br />

- alle attività di intercettazione svolte dal R.O.S. nei confronti di<br />

LOMBARDO Giuseppe, all’epoca detenuto presso il C.D.T. di Pisa;<br />

- alle indagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri ed aventi ad oggetto<br />

le attività delle società di AIELLO Michele nel settore della sanità;<br />

Esclusi dalle condotte contestate: per AIELLO Michele e RIOLO Giorgio al capo G) la<br />

rivelazione di segreti concernenti le attività effettuate presso la Casa Circondariale di<br />

Ascoli Piceno, il C.D.T. di Pisa, nonché per il RIOLO anche le notizie relative alle in-<br />

dagini condotte dal N.A.S. dei Carabinieri sulle società di AIELLO Michele nel settore<br />

della sanità.<br />

Appare altresì evidente che, stante l’unicità del disegno criminoso, debbono essere unifi-<br />

cati sotto il vincolo della continuazione i reati contestati in questo stesso processo a<br />

AIELLO Michele, RIOLO Giorgio, BUTTITTA Giuseppa Antonella, VENEZIA Gia-<br />

como, GIAMBRUNO Michele, OLIVERI Domenico e IANNI’ Lorenzo e CUFFARO<br />

Salvatore;<br />

Valutati tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. tenuto conto della ritenuta continuazio-<br />

ne, concesse le circostanze attenuanti generiche a ROTONDO Roberto, applicata la di-<br />

30


minuente per la richiesta di rito abbreviato tempestivamente formulata all’udienza pre-<br />

liminare dall’imputato RIOLO Giorgio, si chiede che sia pronunciata condanna:<br />

- di AIELLO Michele alla pena di anni 18 di reclusione;<br />

- di RIOLO Giorgio alla pena di anni 9 di reclusione;<br />

- di CARCIONE Aldo alla pena di anni 5 di reclusione;<br />

- di BUTTITTA Giuseppa Antonella alla pena di anni 4 e mesi 6 di re-<br />

clusione;<br />

- di ROTONDO Roberto alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione;<br />

- di CUFFARO Salvatore alla pena di anni 8 di reclusione;<br />

- di VENEZIA Giacomo alla pena di anini 3 e mesi 6 di reclusione;<br />

- di GIAMBRUNO Michele alla pena di anni 5 di reclusione ed euro<br />

1000 di multa;<br />

- di OLIVERI Domenico alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed<br />

euro 1000 di multa;<br />

- di IANNI’ Lorenzo alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 1000 di<br />

multa;<br />

- di PRESTIGIACOMO Salvatore alla pena di mesi 9 di reclusione;<br />

- di LA BARBERA Adriana alla pena di anni 2 di reclusione;<br />

- di CALACIURA Angelo alla pena di anni 2 di reclusione;<br />

- della soc. Diagnostica per Immagini Villa S.Teresa s.r.l. alla sanzione<br />

pecuniaria di euro 1 milione 549.000;<br />

- della soc. A.T.M. Alte tecnologie Medicali s.r.l. alla sanzione pecu-<br />

niaria di euro 1 milione;<br />

con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle pene accessorie di legge, alle spese<br />

del processo ed a quelle di mantenimento in carcere durante la custodia cautelare.<br />

Sichiede che sia disposta la confisca di quanto in giudiziale sequestro.<br />

L’avv. AMATO difensore della P.C. Comune di Bagheria conclude come da comparsa<br />

conclusionale.<br />

L’avv. FERINA difensore della P.C. A.S.L.6 Palermo conclude come da comparsa con-<br />

clusionale.<br />

31


Conclusioni delle difese<br />

L’avv. Marco Mazzamuto chiede nell’interesse del proprio assistito IANNI’ Lorenzo as-<br />

soluzione perché il fatto non sussiste, non costituisce reato o per non averlo commesso.<br />

L’avv. Agnello chiede nell’interesse del proprio assistito GIAMBRUNO Michele<br />

l’assoluzione; in relazione al reato di corruzione chiede l’assoluzione perché il fatto non<br />

sussiste o non costituisce reato; per tutti gli altri reati chiede l’assoluzione poerchè i fatti<br />

non sussistono; in subordine l’assoluzione per non aver commesso i fatti; in ulteriore su-<br />

bordine l’assoluzione perché i fatti non costituiscono reato.<br />

L’avv. Salinas nell’interesse dell’imputato GIAMBRUNO si associa all’avv. Agnello e<br />

deposita memoria.<br />

L’avv. Pietro Milio nell’interesse dell’imputato PRESTIGIACOMO Salvatore chiede<br />

che venga assolto dai reati allo stesso ascritto perché il fatto non sussiste ed in subordine<br />

per non averlo commesso.<br />

L’avv. Bertorotta nell’interesse della Società Diagnostica per Immagini Villa S. Teresa e<br />

della Società ATM chiede l’assoluzione perché i fatti non sussistono o non costituiscono<br />

reato, ovvero l’assoluzione ex art.530 co 2 cpp, in relazione all’art.5 ultimo comma del<br />

decreto legislativo nr. 231/01; chiede in subordine l’applicazione dell’attenuante di cui<br />

all’articolo 12 co 2 lett. B) decreto legislativo 231/01; chiede in ulteriore subordine<br />

l’applicazione di una pena pecuniaria il meno afflittiva possibile e, comunque,<br />

l’applicazione di una pena proporzionata al reale grado di responsabilità delle società<br />

predetta.<br />

L’avv. Gallina Montana nell’interesse del proprio assistito IANNI’ Lorenzo che venga<br />

assolto ex art.530 co.1 cpp per aver commesso i fatti.<br />

L’avv. Motisi nell’interesse del proprio assistito ROTONDO Roberto chiede che venga<br />

assolto perché il fatto non sussiste o comunque perché non costituisce reato o per non<br />

averlo commesso.<br />

32


L’avv. Monica Genovese nell’interesse della propria assistita BUTTITTA Giuseppa An-<br />

tonella chiede che venga assolta da tutti i reati alla stessa ascritti perché i fatti non sussi-<br />

stono, per non averli commessi o perché i fatti non costituiscopno reato. In relazione<br />

all’art.615 tter cp, chiede applicarsi l’art.48 cp e chiede l’assoluzione perché il fatto non<br />

costituisce reato. Chiede in subordine l’applicazione delle circostanze attenuanti generi-<br />

che.<br />

L’avv. Montalbano nell’interesse del proprio VENEZIA Giacomo chiede che venga as-<br />

solto da tutti i reati allo stesso ascritti con la più ampia formula liberatoria.<br />

L’avv. Motisi nell’interesse del proprio assistito RIOLO Giorgio chiede in relazione al<br />

capo c) l’assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in rela-<br />

zione al capo d) l’assoluzione per non aver commesso il fatto; in relazione al capo e), g),<br />

r), s), t) unificati i reati sottio il vincolo della continuazione il minimo assoluto della pe-<br />

na; in relazione al capo i) l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce rea-<br />

to; in relazione al capo v) l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.<br />

L’avv. Sansone nell’interesse del proprio assistito RIOLO Giorgio conclude associando-<br />

si alle richieste dell’avv. Motisi.<br />

L’avv. Castagna nell’interesse del proprio assistito OLIVERI Domenico chiede che ven-<br />

ga assolto da tutti i reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.<br />

L’avv. Caleca nell’interesse del proprio assistito CUFFARO Salvatore chiede<br />

l’assoluzioneper non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.<br />

L’avv. D’Agostino nell’interesse dei propri assistiti CALACIURO Angelo e LA<br />

BARBERA Adriana chiede che vengano assolti dai reati loro ascritti perché il fatto non<br />

sussiste o perché non costituisce reato.<br />

L’avv. Sbacchi nell’interesse del proprio assistito CARCIONE Aldo chiede che venga<br />

assolto in relazione all’art.615 cp perché il fatto non sussiste o non costituisce reato; in<br />

relazione al reato di cui all’art. 326 cp perché il fatto non sussiste.<br />

L’avv. Monaco nell’interesse del proprio assistito AIELLO Michele chiede in relazione<br />

al capo a) d’imputazione l’assoluzione per non aver commesso il fatto; chiede in relazio-<br />

ne ai capi c1), d) ed e) l’assoluzione per non aver commesso il fatto; in relazione al capo<br />

g) chiede l’assoluzione per non aver commesso il fatto; in relazione al capo h)<br />

l’assoluzione per non aver commesso il fatto; in relazione ai capi i1) ed m1) chiede la<br />

33


concessione delle circostanze attenuanti generiche il minimo della pena con i benefici<br />

della sospensione condizionale della pena e la non menzione nel certificato del casellario<br />

giudiziale; in relazione al capo g1) chiede la concessione delle circostanze attenuanti ge-<br />

neriche, il minimo della pena il beneficio della sospensione condizionale della pena e la<br />

non menzione nel certificato del casellario giudiziale.<br />

L’avv. Greco nell’interesse del proprio assistito AIELLO Michele in relazione ai capi<br />

d1), e1) f1), così modificati all’udienza dell’Aprile 2007, l’assoluzione perché il fatto<br />

non sussiste.<br />

L’avv. Mormino nell’interesse del proprio assistito CUFFARO Salvatore chiede che<br />

venga asssolto da tutti i reati ascrittagli perché i fatti non sussistono o non costituiscono<br />

reato ed in subordine l’esclusione della aggravante contestata (art.7 Legge 203/1991)<br />

34


IN FATTO ED IN <strong>DI</strong>RITTO<br />

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO<br />

Con decreto in data 2 novembre 2004 il Giudice per le Inda-<br />

gini Preliminari di Palermo rinviava a giudizio Aiello Michele,<br />

Riolo Giorgio, Carcione Aldo, Buttitta Giuseppa Antonella,<br />

Rotondo Roberto, Cuffaro Salvatore, Venezia Giacomo, Giam-<br />

bruno Michele, Oliveri Domenico, Iannì Lorenzo, Prestigiaco-<br />

mo Salvatore, La Barbera Adriana e Calaciura Angelo, in epi-<br />

grafe generalizzati, per rispondere dei reati loro rispettiva-<br />

mente e/o in concorso ascritti come in rubrica.<br />

Sulla scorta delle modalità procedimentali previste dal D.<br />

L.vo n.231/2001, il G.U.P. rinviava a giudizio anche la “So-<br />

cietà Diagnostica per Immagini Villa S. Teresa s.r.l.” e la<br />

“Società A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l.”, entrambe co-<br />

stituite, per rispondere degli illeciti di cui agli artt. 5 e 24<br />

del D. L.vo citato.<br />

All’udienza del 1 febbraio 2005, sentite le parti, veniva di-<br />

chiarata la contumacia degli imputati Carcione, Buttitta,<br />

Cuffaro, Venezia, Giambruno, Oliveri, Prestigiacomo, La Bar-<br />

bera e Calaciura, ritualmente citati e non comparsi nonché<br />

delle due società non costituitesi di fronte a questo Tribunale<br />

nei modi previsti dall’art. 39 D L.vo 231/01.<br />

Indi, alla presenza degli imputati Rotondo e Iannì, le parti<br />

sollevavano alcune questioni preliminari, ai sensi dell’art.<br />

491 del c.p.p., sulle quali, stante la complessità degli argo-<br />

menti, il Collegio si riservava di decidere.<br />

All’udienza dell’8 febbraio successivo, il Tribunale, revocata<br />

la contumacia delle due società a seguito di nuova costitu-<br />

zione in giudizio delle stesse, scioglieva la riserva dando let-<br />

tura dell’ordinanza allegata al verbale.<br />

Il Presidente, poi, chiedeva al difensore delle due società co-<br />

stituite se fosse loro intenzione provvedere alle incombenze<br />

35


di cui all’art. 65 del D. L.vo n. 231/01, atteso che si tratta di<br />

attività che devono essere compiute prima della dichiarazione<br />

di apertura del dibattimento.<br />

Il difensore comunicava che le società non avevano intenzio-<br />

ne di chiedere la sospensione del processo, ai sensi del citato<br />

art. 65, non essendo le stesse in condizione di risarcire il<br />

danno alle persone offese.<br />

Tuttavia, ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. b) del D. L.vo n.<br />

231/01, il difensore depositava una relazione proveniente<br />

dagli amministratori delle società (nel frattempo mutati a se-<br />

guito del sequestro di prevenzione disposto dalla locale Se-<br />

zione Misure di Prevenzione), nella quale si dava atto<br />

dell’avvenuta adozione di nuovi modelli organizzativi idonei a<br />

prevenire la commissione di reati della stessa specie di quelli<br />

in contestazione, riservandosi nel prosieguo di dar conto<br />

dell’operatività di detti modelli.<br />

Trattandosi di incombenza da espletare prima della dichiara-<br />

zione di apertura del dibattimento, il Collegio ne prendeva<br />

formalmente atto.<br />

Esaurite tutte le questioni preliminari, il Presidente dichia-<br />

rava aperto il dibattimento e dava lettura per sintesi dei capi<br />

di imputazione ben noti alle parti.<br />

Indi, il P.M. richiamando i vari temi del processo avanzava le<br />

proprie richieste di mezzi di prova, costituite da: esame dei<br />

testi, imputati di reato connesso, testi assistiti di cui alla li-<br />

sta tempestivamente depositata; produzione dei documenti di<br />

cui all’elenco specifico allegato nonché la produzione di al-<br />

cune sentenze passate in autorità di cosa giudicata e<br />

l’ammissione di una perizia avente ad oggetto la trascrizione<br />

di una parte delle intercettazioni telefoniche ed ambientali<br />

disposte nell’ambito del presente procedimento.<br />

Proprio in relazione a tale ultimo aspetto, il P.M. chiedeva al-<br />

le altri parti processuali il consenso alla acquisizione delle<br />

trascrizioni del contenuto di parecchie intercettazioni, già ef-<br />

36


fettuate a mezzo di perizie disposte in alcuni dibattimenti in<br />

atto in corso di svolgimento presso questo Tribunale per fatti<br />

connessi.<br />

Trattandosi delle medesime intercettazioni disposte<br />

nell’ambito dell’unico procedimento originario (dal quale poi,<br />

a seguito di stralci, sono stati creati diversi procedimenti de-<br />

rivati), infatti, il P.M., per evidenti ragioni di economia pro-<br />

cessuale, chiedeva alle parti di esprimere il consenso<br />

all’acquisizione ed alla utilizzazione delle trascrizioni già ef-<br />

fettuate dai periti nel contraddittorio delle parti, al fine di e-<br />

vitare lo svolgimento di ulteriori perizie sullo stesso materia-<br />

le.<br />

Prima di prendere in esame le richieste di mezzi di prova del-<br />

le altre parti è bene precisare che quasi tutti i difensori degli<br />

imputati esprimevano il loro consenso all’acquisizione ed alla<br />

utilizzazione delle trascrizioni delle suddette intercettazioni.<br />

Solo pochi difensori si riservavano di esprimere il loro con-<br />

senso a seguito della materiale visione delle suddette trascri-<br />

zioni.<br />

La parte civile A.S.L. n.6 di Palermo, poi, chiedeva l’esame<br />

dei testi e degli imputati mentre il Comune di Bagheria chie-<br />

deva solamente l’esame degli imputati.<br />

I difensori degli imputati insistevano nelle liste rispettiva-<br />

mente depositate (da parte di tutti ad eccezione degli imputa-<br />

ti Carcione e Rotondo), chiedevano l’esame degli imputati e la<br />

produzione di documenti e di verbali di prova in altri proce-<br />

dimenti (Aiello).<br />

Per il resto le parti non si opponevano alle altrui richieste,<br />

fatta eccezione per il P.M. che si opponeva al teste Marguglio<br />

della lista dell’imputato Aiello, ai testi Carboni e D’Acquisto<br />

della lista dell’imputata Buttitta ed a due documenti richiesti<br />

dalla difesa di Aiello.<br />

Anche la difesa del Cuffaro si opponeva ai testi Siino, Lanza-<br />

laco, Pinetti ed Enea della lista del P.M., dovendo, a detta del<br />

37


difensore, costoro rispondere su temi estranei all’odierna im-<br />

putazione.<br />

L’avv. Montalbano, sempre in difesa di Cuffaro Salvatore, sol-<br />

levava, poi, una questione relativa alla utilizzabilità nei con-<br />

fronti del proprio assistito solo di alcune intercettazioni di-<br />

sposte nell’ambito dei procedimenti originariamente recanti i<br />

numeri 12790/02 e 6775/03 R.G.N.R..<br />

Il Tribunale, dopo aver concesso alle parti un breve termine<br />

ad horas al fine di consultare i documenti, ammetteva tutti i<br />

mezzi di prova richiesti dalle parti, con le precisazioni meglio<br />

specificate nell’ordinanza dettata a verbale.<br />

Per ciò che attiene alla perizia avente ad oggetto la trascri-<br />

zione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, il Colle-<br />

gio la ammetteva nei limiti di quelle conversazioni che non<br />

erano già state oggetto di perizie dibattimentali o di opposi-<br />

zioni da parte della difesa.<br />

Per pronunciarsi su queste altre conversazioni, il Tribunale<br />

decideva di riservarsi in attesa che i difensori che ne avevano<br />

fatto richiesta potessero visionare le trascrizioni.<br />

Allo stesso modo il Collegio si riservava di decidere sulla<br />

specifica questione sollevata dall’avv. Montalbano e relativa<br />

solo ad una parte delle intercettazioni.<br />

All’udienza del 15 febbraio 2005, con ordinanza depositata ed<br />

allegata al verbale di udienza (alla quale si rinvia integral-<br />

mente), il Tribunale rigettava l’opposizione sollevata dall’avv.<br />

Montalbano e disponeva procedersi oltre.<br />

I difensori che avevano richiesto un termine per esaminare le<br />

trascrizioni delle intercettazioni scioglievano la riserva dando<br />

il proprio consenso all’acquisizione ed alla utilizzazione delle<br />

stesse, con l’unica eccezione costituita dalla difesa<br />

dell’imputato Carcione, la quale dava il consenso solo per le<br />

trascrizioni già depositate dai periti, riservandosi di fare lo<br />

stesso al momento del deposito delle trascrizioni disposte nel<br />

38


processo a carico di Borzacchelli Antonio (in corso davanti<br />

alla quarta Sezione del Tribunale).<br />

Pertanto, il Collegio, preso atto del consenso di tutte le parti<br />

processuali circa l’acquisizione e la utilizzazione delle tra-<br />

scrizioni, effettuate a mezzo di perizie nell’ambito dei dibat-<br />

timenti connessi in corso davanti ad altre Sezioni di questo<br />

Tribunale, ammetteva sin d’ora tale mezzo di prova, mante-<br />

nendo la riserva solamente per le trascrizioni disposte<br />

nell’ambito del processo Borzacchelli e non ancora depositate<br />

dai periti.<br />

Pertanto, il Collegio invitava il P.M. a depositare le suddette<br />

trascrizioni su supporto cartaceo e digitale ed a depositare le<br />

relative bobine in originale.<br />

In attesa del deposito anche dell’elenco delle conversazioni<br />

residuali di cui il P.M. ha chiesto la trascrizione, il Tribunale<br />

si riservava di nominare un perito e di conferirgli l’incarico.<br />

Avevano, poi, luogo gli esami dei primi testi del P.M. ed, in<br />

particolare, di Buffa Francesco, Puleo Maria Angela Daniela,<br />

Grassi Roberto, Fragano Giuseppe e Cozza Nicola.<br />

Il Presidente, prima degli esami dei testi, faceva presente alle<br />

parti civili ed ai difensori che, qualora i testi fossero stati in-<br />

seriti anche nelle loro liste (come nel caso di Buffa e Puleo),<br />

gli esami, i controesami ed i riesami sarebbero avvenuti nello<br />

stesso contesto temporale per evidenti ragioni di economia<br />

processuale.<br />

Le parti concordavano con questa impostazione del Tribunale<br />

impegnandosi a seguire tale indicazione per il resto del pro-<br />

cesso.<br />

Nel corso dell’udienza l’imputato Aiello Michele rendeva<br />

spontanee dichiarazioni e le parti concordavano per<br />

l’acquisizione dei verbali relativi ai testi Meccariello, Carollo,<br />

Bubbeo, Mallia, Ursi, Viviano e Gattuso (oltre che del verbale<br />

di sommarie informaizoni del teste Buffa).<br />

39


Pertanto, le parti rinunciavano a sentire i suddetti testi ed il<br />

Tribunale revocava l’ordinanza ammissiva delle suddette te-<br />

stimonianze, dopo aver disposto l’acquisizione agli atti del<br />

relativi verbali.<br />

All’udienza del 22 febbraio 2005 il Tribunale, dopo aver rite-<br />

nuto legittimi gli impedimenti dell’imputato Riolo e del difen-<br />

sore di Aiello Michele, disponeva il rinvio dell’udienza e la<br />

comunicazione della data di rinvio ai soggetti legittimamente<br />

impediti.<br />

Il 24 febbraio 2005 il P.M. esibiva alla difesa di Aiello – che<br />

ne aveva fatto richiesta – il verbale illustrativo della collabo-<br />

razione di Giuffrè Antonino, segnalando che gli altri collabo-<br />

ratori indicati in lista avevano reso le loro dichiarazioni in<br />

epoca di parecchio antecedente rispetto alla legge 13.2.2001<br />

n.45.<br />

Il Tribunale ne dava atto disponendo che dopo l’esame dei di-<br />

fensori il suddetto verbale venisse custodito all’interno del<br />

fascicolo del P.M. e riservandosi in ordine alla richiesta rela-<br />

tiva ai verbali degli altri collaboranti.<br />

Indi, il Collegio, a seguito del deposito da parte del P.M.<br />

dell’elenco delle intercettazioni da trascrivere, indicava il<br />

nominativo del perito, nella persona del signor Roberto Ge-<br />

novese, fissando la data della prossima udienza per il confe-<br />

rimento dell’incarico ed invitando le parti a depositare per<br />

tale data eventuali elenchi di conversazioni da trascrivere.<br />

Inoltre, veniva parzialmente ammessa la richiesta del P.M. di<br />

acquisizione al fascicolo di verbali di prove assunte in altri<br />

procedimenti in epoca, ovviamente, successiva rispetto al<br />

termine di cui all’art. 468 c.p.p..<br />

Pertanto, preso atto della conseguente rinuncia delle parti ai<br />

testi Maniscalco e Torcivia, il Tribunale revocava l’ordinanza<br />

ammissiva nella parte relativa e disponeva procedersi oltre<br />

con l’escussione dei testi Sancricca Stefano e D’Amico Anto-<br />

nino.<br />

40


All’udienza del 1 marzo 2005 veniva conferito al signor Ro-<br />

berto Genovese l’incarico peritale relativo alla trascrizione<br />

delle intercettazioni telefoniche ed ambientali di cui all’indice<br />

prodotto dal P.M..<br />

Indi, il Tribunale scioglieva la riserva assunta alla preceden-<br />

te udienza, con l’ordinanza in atti di cui il Precidente dava<br />

lettura.<br />

Le parti, poi, concordavano per la produzione di un verbale<br />

di sommarie informazioni rese da Riccio Agostino ed il Colle-<br />

gio ne disponeva l’acquisizione al fascicolo del dibattimento.<br />

Il P.M., conseguentemente, rinunciava all’esame del teste, le<br />

altre parti prestavano il consenso alla rinuncia, ad eccezione<br />

della difesa del Riolo che si riservava di pronunciarsi in or-<br />

dine alla rinuncia, trattandosi di teste inserito anche nella<br />

propria lista.<br />

Si procedeva, poi, all’esame dei testi presenti, Saraniti Bia-<br />

gio, Calabria Rosaria, Di Fiore Giuseppina, Orobello France-<br />

sco, Salamone Dario e Rinaldo Calogero.<br />

Il dibattimento, quindi, veniva rinviato all’8 marzo successivo<br />

presso l’aula bunker di Milano per l’audizione diretta del col-<br />

laboratore Antonino Giuffrè, richiesta espressamente dal<br />

P.M. e motivata dalla necessità per la Pubblica Accusa di e-<br />

sibire al Giuffrè alcuni biglietti e documenti.<br />

Alle udienze dell’8 e del 9 marzo, svoltesi presso l’aula bun-<br />

ker in Milano, aveva luogo l’esame del collaboratore di giusti-<br />

zia Antonino Giuffrè.<br />

L’esame aveva luogo con tali modalità in quanto l’Ufficio del<br />

P.M. aveva richiesto che lo stesso si svolgesse alla presenza<br />

del collaborante e non tramite video-conferenza, sussistendo<br />

la necessità di esibire bigliettini e lettere.<br />

All’udienza del 15.3.2005 il P.M. esibiva alla difesa del Cuf-<br />

faro ed al Tribunale il verbale illustrativo dei contenuti della<br />

collaborazione del Giuffrè, in adesione a quanto disposto a<br />

41


Milano dal Collegio a seguito di una richiesta in tal senso<br />

formulata.<br />

Il verbale in questione riportava l’esatta e completa indica-<br />

zione dei temi di prova concernenti l’imputato Cuffaro per<br />

cui, non essendovi alcun problema di inutilizzabilità, se ne<br />

disponeva l’acquisizione al fascicolo del P.M., come disposto<br />

dall’art. 16 sexies della legge n.45/2001.<br />

Indi, le parti concordavano circa l’acquisizione al fascicolo<br />

del dibattimento di alcuni verbali dei testi Gigliotti e Damiani<br />

ed il Tribunale ammetteva la produzione di detti verbali e di<br />

altri documenti richiesti dal P.M..<br />

Avevano, pertanto, luogo gli esami di Rallo Giuseppe (testi-<br />

mone assistito) e di Gigliotti Pasquale (indagato di reato con-<br />

nesso) ed il Tribunale revocava l’ordinanza ammissiva delle<br />

prove nella parte relativa ai testi Damiani e Sardilli ai quali<br />

le parti concordemente rinunciavano.<br />

All’udienza del 22 marzo 2005, il Tribunale decideva su una<br />

istanza di dissequestro avanzata nell’interesse dell’Aiello ed<br />

avevano luogo gli esami dei testi Leone Gaetano, Calabrò An-<br />

tonino, Muratore Salvatore, Catrini Francesco Paolo nonché<br />

della testimone assistita Accetta Rosalia.<br />

Indi, il P.M. avanzava richiesta di sospensione dei termini di<br />

fase delle misure cautelari (arresti domiciliari) riguardanti gli<br />

imputati Aiello e Riolo e le difese si riservavano di esprimere<br />

il loro parere alla successiva udienza.<br />

All’udienza del 5 aprile 2005, la difesa degli imputati Riolo<br />

ed Aiello si opponeva alla richiesta di sospensione dei termini<br />

di custodia cautelare, avanzata dal P.M. in relazione ai pro-<br />

pri assistiti.<br />

Inoltre, la difesa dell’Aiello avanzava istanza di produzione di<br />

alcuni articoli di stampa, di cui all’elenco allegato, ed il Tri-<br />

bunale si riservava di decidere.<br />

Dopo la rinuncia delle parti al teste Caruso, aveva luogo<br />

l’esame dei testi Cartaino Michele e Licari Angela Romina<br />

42


(con acquisizione della querela a sua firma al solo fine della<br />

prova dell’esistenza della condizione di procedibilità), nonché<br />

dell’imputato di reato connesso Giuffrè Francesco.<br />

All’udienza del 12.4.2005 il Tribunale emetteva l’ordinanza di<br />

sospensione dei termini di custodia cautelare, nei termini di<br />

cui al provvedimento in atti.<br />

Di seguito venivano escussi i testi Anzelmo Giuseppe, Sozzo<br />

Giovanni, Palombo Paolo e D’Agnelli Sabino e veniva acquisi-<br />

ta la relazione tecnica a firma degli ultimi due testimoni.<br />

All’udienza del 19.4.2005, dopo l’emissione dell’ordinanza re-<br />

lativa all’istanza di produzione documentale avanzata dalla<br />

difesa di Aiello Michele, avevano luogo gli esami dei testi<br />

Grippi Filippo, Speciale Felicia, Cittadini Ettore, Amandorla<br />

Santo, Miceli Benedetto e Russo Maurilio.<br />

Indi, il P.M. avanzava istanza di acquisizione di verbali di<br />

prove dichiarative assunte nell’ambito di altro procedimento<br />

penale, in relazione alla quale le difese si opponevano ed il<br />

Tribunale di riservava di decidere.<br />

All’udienza del 26.4.2005 deponevano i testi Scimeca Ales-<br />

sandro, Licata Vito, Mignosi Maria Elena, Paparcuri Giovanni<br />

e Torres Rosa Maria, mentre l’indagata di reato connesso Pel-<br />

lerano Margherita si avvaleva della facoltà di non rispondere.<br />

All’udienza del 3.5.2005 il Tribunale scioglieva la riserva ed<br />

emetteva l’ordinanza in atti con riferimento all’istanza avan-<br />

zata dal P.M. di acquisizione dei verbali di prova di altro pro-<br />

cedimento.<br />

Indi, dopo l’acquisizione del verbale di sommarie informazio-<br />

ni rese da Accardi Maria nelle more deceduta, avevano luogo<br />

gli esami dei testi Calabrese Girolamo Aldo, Maggio Antonia,<br />

Lo Bue Vincenzo e Cucchiara Giuseppe.<br />

Il Collegio, poi, si riservava in ordine alla richiesta, avanzata<br />

dalla difesa dell’Aiello, di audizione ai sensi dell’art. 195<br />

c.p.p. della signora Bertolino Maria.<br />

43


All’udienza del 10.5.2005 veniva escusso il teste Sitzia Carlo<br />

mentre il 17.5.2005, dopo la concessione di una proroga<br />

chiesta dal perito Genovese, avevano luogo gli esami testimo-<br />

niali di Sammartino Giovanni Fortunato, Aserio Pietrino e Bi-<br />

gnardelli Fabrizio.<br />

All’udienza del 24 maggio successivo venivano escussi i testi<br />

Pampillonia Giovanni, Bertini Massimiliano, Paladino Ales-<br />

sandro, Lazzarone Salvatore, Bonanno Nicolò Celestino, Celia<br />

Eustachio e Menallo Francesco.<br />

Indi, veniva acquisito un documento su richiesta del P.M. ed<br />

ammesso il teste Spanu Aldo a seguito di istanza avanzata,<br />

ex art. 195 c.p.p., dalla difesa del Cuffaro.<br />

All’udienza del 31 maggio 2005, dopo la lettura di una breve<br />

ordinanza relativa ad una istanza dell’Aiello, venivano escus-<br />

si i testi Burchia Pina, Licari Giacinto e Spanu Aldo (ex art.<br />

195 c.p.p.).<br />

Indi, sull’accordo delle parti venivano acquisiti i verbali di<br />

sommarie informazioni di Gurrera Lelio e di Di Giuseppe Sal-<br />

vatore (nelle more deceduto) ed alcuni documenti prodotti dal<br />

P.M. e dalla difesa dell’imputato Oliveri.<br />

Poiché le parti rinunciavano all’esame del Gurrera, il Collegio<br />

revocava l’ordinanza ammissiva delle prove nella parte relati-<br />

va al suddetto teste.<br />

Il processo veniva, quindi, rinviato al 7 giugno presso l’aula<br />

bunker di Roma per l’audizione di alcuni collaboratori di giu-<br />

stizia e testi, in relazione ai quali il P.M. aveva espresso la<br />

necessità di esibire alcuni documenti.<br />

Nel corso dell’udienza del 7 giugno venivano escussi i testi-<br />

moni Ganzer Giampaolo e De Caprio Sergio, rispettivamente<br />

generale comandante del R.O.S. dei Carabinieri e tenente co-<br />

lonnello già in servizio presso tale Raggruppamento, ai quali<br />

veniva esibita varia documentazione.<br />

Indi, venivano escussi i collaboratori di giustizia Brusca Gio-<br />

vanni e La Barbera Gioacchino mentre all’udienza dell’8 suc-<br />

44


cessivo avevano luogo gli esami dei collaboranti Siino Angelo<br />

e Barbagallo Salvatore.<br />

A causa del protrarsi di detti esami l’audizione dell’altro col-<br />

laboratore Lanzalaco Salvatore, sull’accordo delle parti, veni-<br />

va rinviata ad altra data.<br />

All’udienza del 14 giugno 2005, venivano escussi i testi To-<br />

masello Antonino, Scala Vincenzo e Consagra Sergio mentre<br />

l’indagato di reato connesso Testa Nicola si avvaleva della fa-<br />

coltà di astenersi dal rispondere.<br />

Il procedimento veniva, pertanto, rinviato all’udienza del 21<br />

giugno successivo presso l’aula bunker di Palermo Pagliarelli,<br />

per l’esame del collaboratore Lanzalaco Antonino, il quale a-<br />

veva già manifestato al P.M. la sua disponibilità ad essere<br />

sentito in tale aula protetta.<br />

Tuttavia, l’udienza suindicata veniva rinviata a data da sta-<br />

bilirsi per un impedimento del collaboratore, colpito da un<br />

malore il giorno prima della sua audizione.<br />

All’udienza del 28 giugno successivo, sempre all’interno<br />

dell’aula bunker di Pagliarelli, iniziava la deposizione di Ara-<br />

gona Salvatore, prima della quale il P.M. e le difese degli im-<br />

putati Aiello e Cuffaro esprimevano il consenso per<br />

l’acquisizione di tutti i verbali resi dallo stesso nel corso del-<br />

le indagini.<br />

Le altre difese si riservavano di esprimere il consenso alla<br />

successiva udienza ed il Collegio, in attesa dello scioglimento<br />

della riserva, disponeva l’acquisizione degli atti soltanto in<br />

relazione alle posizioni dei sopra indicati imputati.<br />

L’esame ed il controesame dell’Aragona proseguivano anche<br />

alle successive udienze dell’8 e del 12 luglio 2005, nel corso<br />

delle quali le altre parti non prestavano il loro consenso<br />

all’acquisizione dei verbali (che, pertanto, restano utilizzabili<br />

solamente nei confronti dell’Aiello e del Cuffaro).<br />

All’esito dell’audizione dell’Aragona, veniva accolta la richie-<br />

sta avanzata dal P.M. di sentire, in qualità di teste di riferi-<br />

45


mento ai sensi dell’art. 195 c.p.p., l’avvocato Antonino Zan-<br />

ghì.<br />

E poiché questi, presente in aula, manifestava la propria di-<br />

sponibilità ad essere escusso immediatamente, si dava corso<br />

al suo esame, all’esito del quale sia il P.M. che la difesa del<br />

Cuffaro chiedevano di poter esaminare, sempre quale teste di<br />

riferimento ex art. 195 c.p.p., l’avvocato Salvatore Caputo.<br />

Il Tribunale accoglieva la concorde richiesta delle parti di-<br />

sponendo la citazione del Caputo per la successiva udienza<br />

per evidenti ragioni di continuità.<br />

All’udienza del 19 luglio deponeva, in qualità di testimone ex<br />

art. 195 c.p.p., Caputo Salvatore, il quale rendeva dichiara-<br />

zioni del tutto difformi a quelle dello Zanghì, specie in alcuni<br />

punti di particolare rilievo probatorio.<br />

Pertanto, su richiesta del P.M., il Tribunale disponeva il con-<br />

fronto tra il Caputo e lo Zanghì, ottenendo che tale mezzo i-<br />

struttorio avesse luogo immediatamente – grazie anche alla<br />

disponibilità dell’avv. Zanghì – all’evidente fine di non ri-<br />

schiare di pregiudiarne l’efficacia dimostrativa e probatoria.<br />

Al termine del confronto Caputo-Zanghì, il Tribunale, su ri-<br />

chiesta del P.M., disponeva un accertamento documentale<br />

avente ad oggetto gli spostamenti del Caputo, all’epoca dei<br />

fatti sottoposto alla misura di protezione della “tutela”.<br />

Indi, dopo il confronto aveva luogo l’esame del collaboratore<br />

di giustizia Lanzalaco Salvatore, il quale veniva sentito ai<br />

sensi dell’art. 197 bis c.p.p. e cioè quale testimone assistito<br />

e veniva disposta la produzione di un documento su richiesta<br />

della difesa.<br />

All’udienza del 20 settembre 2005, dopo che il Tribunale da-<br />

va atto alle parti dell’avvenuto deposito della perizia avente<br />

ad oggetto la trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed<br />

ambientali, avevano luogo gli esami dei testimoni Vassallo<br />

Renato ed Enea Rosario.<br />

46


All’udienza del 27 settembre 2005, le parti concordavano cir-<br />

ca l’acquisizione al fascicolo del dibattimento delle relazioni<br />

di servizio a firma dei testi Cavallo, D’Acquisto, Villani, Mau-<br />

ro, Baldi e Carboni e rinunciavano all’esame di detti testimo-<br />

ni (ad eccezione di quelli indicati nelle liste delle difese degli<br />

imputati Aiello e Buttitta in relazione a circostanze diverse).<br />

Il Tribunale, pertanto, disponeva l’acquisizione dei documen-<br />

ti e revocava l’ordinanza ammissiva delle suddette testimo-<br />

nianze, fermo restando il diritto delle difese degli imputati<br />

Aiello e Buttitta di insistere, al momento opportuno,<br />

nell’audizione dei testimoni inseriti nelle loro liste.<br />

Indi, aveva luogo l’esame della teste Enrica Pinetti ed il Pre-<br />

sidente dava atto che alcune delle informazioni richieste ai<br />

C.C. erano pervenute in cancelleria.<br />

All’udienza del 4 ottobre 2005 l’imputato di reato connesso<br />

Ciuro Giuseppe dichiarava di volersi avvalere della facoltà di<br />

non rispondere ed il P.M. chiedeva la formale trasmissione<br />

dei verbali relativi alle udienze del 12 e 19 luglio nonché di<br />

quelli relativi alla deposizione dell’Aragona (con le relative<br />

trascrizioni) e dei documenti pervenuti dai C.C. al fine di va-<br />

lutare eventuali iniziative di propria competenza nei confron-<br />

ti del teste Salvatore Caputo.<br />

Il Tribunale, non essendo più prevista la trasmissione dei<br />

verbali nel corso del procedimento, si riservava di provvedere<br />

all’esito dell’istruzione dibattimentale, evidenziando come gli<br />

atti richiesti dal P.M. fossero pubblici ed a disposizione delle<br />

parti processuali anche per eventuali iniziative di competen-<br />

za dell’ufficio del P.M..<br />

All’udienza dell’11 ottobre 2005, il P.M. chiedeva alle altri<br />

parti di esprimere il loro eventuale consenso all’acquisizione<br />

di due trascrizioni di intercettazioni ambientali relative a<br />

Guttadauro Carlo, i difensori esprimevano il loro consenso<br />

mentre la difesa dell’imputato Cuffaro si riservava di pro-<br />

nunciarsi alla prossima udienza.<br />

47


Indi avevano luogo le deposizioni dei testi Sini Michele, Spa-<br />

racino Matteo e Del Francese Umberto e, sull’accordo delle<br />

parti, si disponeva l’acquisizione di alcune relazioni di servi-<br />

zio a firma di quest’ultimo teste.<br />

All’udienza del 18 ottobre 2005, anche la difesa del Cuffaro<br />

esprimeva il suo consenso all’acquisizione delle due trascri-<br />

zioni di intercettazioni ambientali relative a Guttadauro Car-<br />

lo, che pertanto venivano ammesse dal Tribunale.<br />

Di seguito deponevano i testi Scafuri Giancarlo, Giovinazzo<br />

Raffaele e Damiano Antonio e, sempre sull’accordo delle par-<br />

ti, venivano acquisite tre annotazioni di indagine a firma di<br />

quest’ultimo teste.<br />

L’esame del Colonnello Damiano proseguiva anche all’udienza<br />

del 25 ottobre 2005, all’esito della quale la difesa di Aiello<br />

chiedeva la trascrizione della conversazione ambientale in-<br />

tercettata l’11.3.2003 all’interno dell’automobile di Eucalip-<br />

tus Salvatore, a meno che la stessa non risultasse già tra-<br />

scritta nell’ambito della perizia disposta nel processo Borzac-<br />

chelli (acquisita agli atti sull’accordo delle parti).<br />

Il Tribunale, non essendo state materialmente ancora deposi-<br />

tate le trascrizioni della perizia di cui al processo Borzac-<br />

chelli, invitava il P.M. a depositarle, riservandosi sulla ri-<br />

chiesta della difesa.<br />

All’udienza del 27 ottobre 2005 si dava atto dell’avvenuto de-<br />

posito delle trascrizioni della perizia relativa al processo Bor-<br />

zacchelli e, pertanto, il Tribunale invitava la difesa a verifi-<br />

care, attraverso l’esame delle trascrizioni, la necessità della<br />

trascrizione della conversazione dell’11.3.2003 e di comuni-<br />

care le proprie istanze alle prossima udienza.<br />

Indi, il P.M. e la difesa facevano presente che il teste Antoni-<br />

no D’Amico (citato per quella udienza) era gravemente mala-<br />

to, attualmente e da tempo ricoverato e di certo impossibili-<br />

tato a deporre a causa della gravità della sua patologia.<br />

48


Indi, sul consenso delle parti, si disponeva l’acquisizione al<br />

fascicolo del dibattimento dei verbali di dichiarazioni rese dal<br />

D’Amico nel corso delle indagini preliminari.<br />

Per quanto, invece, atteneva alla deposizione resa dal<br />

D’Amico nel processo Borzacchelli (in epoca successiva alla<br />

scadenza del termine di cui all’art. 468 c.p.p.), la difesa si<br />

riservava di esprimere il proprio consenso.<br />

L’udienza proseguiva, poi, con l’esame del teste Di Pasquale<br />

Calcedonio e con quelli dei testi Caliò Tommaso e Li Noce Se-<br />

bastiano.<br />

All’udienza dell’8 novembre 2005, preso atto del consenso<br />

prestato da tutti i difensori, venivano ammessi i verbali delle<br />

dichiarazioni rese da D’Amico Antonino.<br />

Indi, venivano escussi i testimoni Vitale Feliciano, Antinoro<br />

Giovanni e Raso Vito, nonché gli imputati di reato connesso<br />

Lo Iacono Pietro ed Eucaliptus Salvatore (il quale, tuttavia, si<br />

avvaleva della facoltà di non rispondere).<br />

All’udienza del 15 novembre 2005 la difesa insisteva nella ri-<br />

chiesta di trascrizione della conversazione ambientale<br />

dell’11.3.2003 ed il P.M. chiedeva un supplemento di perizia<br />

avente ad oggetto la trascrizione della conversazione del<br />

18.6.2004 alle ore 13,40.<br />

Il Tribunale, nulla opponendo reciprocamente le parti, si ri-<br />

servava di provvedere alla successiva udienza, dopo aver ve-<br />

rificato che le suddette conversazioni non fossero già state<br />

oggetto di trascrizione mediante perizia.<br />

Indi avevano luogo le testimonianze di Marino Guido, Tortori-<br />

ci Francesco, Salvato Lidia, Liccardi Filippo (le cui relazioni<br />

di servizio venivano acquisite sul consenso di tutte le parti)<br />

ed Ape Antonio.<br />

All’udienza del 22 novembre 2005 il Tribunale, sciogliendo la<br />

riserva, conferiva un nuovo incarico al perito già in prece-<br />

denza nominato per la trascrizione delle intercettazioni ri-<br />

chieste dalla difesa dell’Aiello e dal P.M..<br />

49


Il Presidente, inoltre, comunicava alle parti il deposito del<br />

calendario delle udienze già fissate per il primo semestre<br />

dell’anno 2006.<br />

Nel prosieguo aveva luogo l’esame del teste Genchi Gioacchi-<br />

no e, sull’accordo delle parti, venivano acquisite le relazioni<br />

di consulenza a firma dello stesso Genchi, nelle parti riepilo-<br />

gative dei dati di traffico telefonico.<br />

All’udienza del 29 novembre 2005 veniva escusso il teste Ca-<br />

talano Guido e veniva acquisito, sull’accordo delle parti, il<br />

verbale di sommarie informazioni della teste Bigolin Maria, al<br />

cui esame le parti medesime rinunciavano (il Tribunale revo-<br />

cava l’ordinanza ammissiva delle prove nella parte relativa).<br />

Il 6 dicembre successivo aveva luogo l’esame del teste Riccio<br />

Michele ed aveva inizio quello del teste Miulli Michele, il qua-<br />

le, tuttavia, si esauriva nel corso della successiva udienza<br />

del 13 dicembre 2005.<br />

All’esito del controesame del Miulli veniva ammessa produ-<br />

zione documentale richiesta sia dal P.M. che dalla difesa e<br />

l’Ufficio del P.M. dava atto dell’avvenuto deposito presso la<br />

propria segreteria di attività integrativa di indagine, consi-<br />

stente nei verbali delle dichiarazioni del nuovo collaboratore<br />

di Giustizia Francesco Campanella.<br />

Il Tribunale, preso atto dell’avvenuto deposito e nulla osser-<br />

vando le difese, ammetteva la richiesta del P.M. di esaminare<br />

il neo-collaboratore, direttamente ed in un sito protetto di-<br />

verso da Palermo, trattandosi di dichiarazioni intervenute<br />

dopo la scadenza del termine di cui all’art. 468 c.p.p..<br />

Nel corso della medesima udienza gli imputati Aiello e Riolo,<br />

detenuti agli arresti domiciliari, dichiaravano di acconsentire<br />

al rinvio della successiva udienza calendata (del 20 dicembre<br />

2005), in adesione a quanto preventivamente comunicato dai<br />

loro difensori e da quelli degli altri imputati a piede libero.<br />

Pertanto, l’udienza del 20 dicembre veniva rinviata stante<br />

l’astensione dalle udienze proclamata dalla Camera Penale di<br />

50


Palermo, alla quale tutti i difensori degli imputati dichiara-<br />

vano di aderire.<br />

Su conforme richiesta del P.M., il Collegio, pertanto, sospen-<br />

deva i termini processuali, in ossequio al costante insegna-<br />

mento della giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU.<br />

n.1201 del 200??? e succ. conf.) in tema di rinvio dovuto u-<br />

nicamente all’astensione dei difensori dalle udienze.<br />

All’udienza del 10 gennaio 2006 veniva acquisito, ai sensi<br />

dell’art. 512 c.p.p., il verbale di sommarie informazioni del<br />

teste Cipolla Sebastiano, il quale faceva pervenire un ulterio-<br />

re certificato medico dal quale si evinceva il gravissimo stato<br />

di salute e l’impossibilità di presenziare in udienza.<br />

Indi, oltre alla produzione di alcuni documenti della difesa,<br />

venivano acquisiti, sull’accordo delle parti, due verbali di in-<br />

terrogatorio resi dall’imputato Roberto Rotondo, il quale, tut-<br />

tavia, si sottoponeva al solo esame della difesa (avendo il<br />

P.M. rinunciato a seguito della acquisizione).<br />

Le udienze dei giorni 16, 17 e 18 gennaio 2006 si svolgevano<br />

presso l’aula bunker di Firenze per l’audizione del nuovo col-<br />

laboratore di Giustizia Francesco Campanella.<br />

All’udienza del 24.1.2006 aveva luogo l’esame dell’imputata<br />

Buttitta Giuseppa Antonella, la cui contumacia, sentite le<br />

parti, veniva revocata.<br />

All’udienza del 31.1.2006 il P.M. chiedeva alla difesa del Cuf-<br />

faro (che chiedeva un termine) il consenso alla produzione di<br />

alcuni atti di indagine ed a seguito dell’audizione del Cam-<br />

panella chiedeva, inoltre, l’ammissione, in qualità di testi di<br />

riferimento ex art. 195 c.p.p., di Bruno Franco, Bruno Gio-<br />

van Battista, Marussig Francesco Paolo e Fricano Pino.<br />

Nulla opponendo la difesa il Tribunale ammetteva i suddetti<br />

testi, stabilendo, sull’accordo delle parti, di sentirli prima<br />

dell’esame del Cuffaro.<br />

51


Indi aveva inizio l’esame dell’imputato Aiello Michele che<br />

proseguiva nel corso delle successive udienze del 7, 14, 21,<br />

28 febbraio e 7, 8, 14 e 15 marzo 2006.<br />

Nel corso dell’udienza del 7.2.2006, tuttavia, veniva ammessa<br />

la produzione di alcuni documenti del P.M. e della difesa del<br />

Cuffaro che si scambiavano reciprocamente il consenso alla<br />

produzione (con ciò sciogliendo la riserva assunta all’udienza<br />

del 31.1.2006).<br />

All’udienza del 7.3.2006 veniva ammessa la produzione di di-<br />

versi documenti prodotti dalla difesa dell’Aiello ed utilizzati<br />

nel corso dell’esame dello stesso nonché di alcuni documenti<br />

prodotti dal P.M..<br />

All’udienza del 15.3.2006, dopo la conclusione dell’esame e<br />

del controesame dell’imputato Aiello, la difesa del Riolo ma-<br />

nifestava il proprio consenso all’acquisizione di tutti i verbali<br />

di dichiarazioni rese dal proprio assistito, sia nel corso delle<br />

indagini preliminari che nei dibattimenti Borzacchelli e Bu-<br />

scemi-Miceli.<br />

Il P.M. prestava il proprio consenso mentre la difesa di Aiello<br />

lo negava e le altre parti chiedevano un termine per interlo-<br />

quire.<br />

Pertanto, il Tribunale, preso atto del consenso come sopra<br />

espresso, dichiarava utilizzabili i verbali del Riolo, allo stato,<br />

limitatamente alla sua posizione e con esclusione di quella<br />

dell’Aiello.<br />

Indi, iniziava l’esame dell’imputato Giorgio Riolo che prose-<br />

guiva anche all’udienza successiva del 21 marzo.<br />

In tale circostanza, la difesa del solo imputato Cuffaro pre-<br />

stava il consenso alla acquisizione ed alla utilizzazione dei<br />

suddetti verbali e, pertanto, il Tribunale dichiarava utilizza-<br />

bili i verbali del Riolo limitatamente alla sua posizione ed a<br />

quella del Cuffaro.<br />

Sempre il 21 marzo, inoltre, tutte le parti processuali presta-<br />

vano il consenso alla acquisizione ed utilizzazione della tra-<br />

52


scrizione della telefonata del 1.11.2003 tra l’Aiello ed il Riolo<br />

(utilizzata dal P.M. nel corso dell’esame), così come effettuata<br />

dai Carabinieri, rinunciando a chiedere un supplemento di<br />

perizia.<br />

All’udienza del 28 marzo 2006 proseguiva l’esame<br />

dell’imputato Riolo Giorgio ed a quella successiva del 4 aprile<br />

avevano inizio i controesami delle altre parti.<br />

Sempre in tale udienza, inoltre, veniva acquisita documenta-<br />

zione su richiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti.<br />

All’udienza dell’11 aprile 2006 aveva termine l’esame<br />

dell’imputato Giorgio Riolo e venivano acquisiti, ai sensi<br />

dell’art. 513 c.p.p. e su richiesta del P.M., i verbali di inter-<br />

rogatorio resi dall’imputato Carcione, il quale rimaneva con-<br />

tumace anche in occasione dell’udienza fissata per il suo e-<br />

same.<br />

All’udienza del 18 aprile successivo, dopo l’acquisizione di<br />

atti su richiesta della difesa del Riolo e di documenti su i-<br />

stanza della difesa della Buttitta, avevano luogo, come con-<br />

cordato tra le parti, le testimonianze ex art. 195 c.p.p. di<br />

Bruno Giovan Battista e Bruno Franco.<br />

All’udienza del 26 aprile 2006 l’indagato di reato connesso<br />

Fricano Francesco Giuseppe si avvaleva della facoltà di non<br />

rispondere, si procedeva all’esame dell’altro indagato di reato<br />

connesso Paolo Pierfrancesco Marussig e si ammetteva la<br />

produzione di verbali di prova di altro dibattimento su ri-<br />

chiesta della difesa del Cuffaro.<br />

All’udienza del 2 maggio successivo veniva disposta, su ri-<br />

chiesta del P.M. e nulla opponendo le altre parti, la riunione<br />

al presente procedimento di altro procedimento a carico di<br />

Cuffaro Salvatore.<br />

Tale procedimento riguardava le originarie imputazioni di cui<br />

ai capi N) e P) della comune richiesta di rinvio a giudizio in<br />

data 1.9.2004, in ordine ai quali il G.U.P. aveva disposto il<br />

53


non luogo a procedere e la Corte d’Appello aveva invece di-<br />

sposto il rinvio a giudizio.<br />

Il nuovo procedimento veniva, pertanto, chiamato da questo<br />

Collegio per la prima volta nel corso dell’udienza del 2 mag-<br />

gio e, dopo l’ammissione delle prove (compresi tutti i verbali<br />

del presente dibattimento pienamente utilizzabili nei con-<br />

fronti del Cuffaro), veniva disposta la riunione a questo pro-<br />

cedimento su richiesta del P.M..<br />

Va detto, infatti, che il nuovo procedimento versava nello<br />

stesso grado e stato (dopo l’ammissione dei verbali) del pre-<br />

sente procedimento, che sussistevano evidenti ragioni di<br />

connessione soggettiva, probatoria ed oggettiva (trattandosi<br />

di imputazioni connesse alle medesime condotte in contesta-<br />

zione nel presente procedimento) e che la celebrazione di un<br />

ulteriore dibattimento per i medesimi fatti sarebbe stata con-<br />

traria al principio dell’economia processuale.<br />

Nulla opponendo tutte le parti, dunque, veniva accolta la ri-<br />

chiesta di riunione avanzata dal P.M. ai sensi dell’articolo<br />

491 comma 2 c.p.p., essendo emersa soltanto nel corso del<br />

dibattimento la possibilità di proposizione della istanza di<br />

riunione.<br />

Avendo le parti rinunciato all’esame dei testi del P.M. nel<br />

processo riunito, si proseguiva con l’esame degli imputati e<br />

veniva disposta, ex art. 513 c.p.p., l’acquisizione al fascicolo<br />

del dibattimento dei verbali di interrogatorio resi dagli impu-<br />

tati Prestigiacomo, Calaciura e La Barbera rimasti contuma-<br />

ci.<br />

Aveva, quindi, inizio l’esame ed il controesame dell’imputato<br />

Oliveri Domenico che accettava di sottoporsi all’esame richie-<br />

sto dal P.M. e da altre parti.<br />

All’udienza del 16 maggio 2006, stante l’accordo di tutte le<br />

parti (compresa la difesa di Aiello), proseguiva l’esame ed il<br />

controesame dell’Oliveri ed iniziava l’esame dell’imputato<br />

54


Iannì Lorenzo che proseguiva anche all’udienza del 18 maggio<br />

successivo.<br />

Nel corso della medesima udienza, poi, aveva inizio l’esame<br />

dell’imputato Venezia Giacomo il cui controesame,<br />

sull’accordo delle parti, veniva rinviato ad altra data per<br />

concomitanti impegni processuali.<br />

All’udienza del 23 maggio, infatti, si svolgeva l’esame<br />

dell’imputato Giambruno e si proseguiva con i testi della par-<br />

te civile A.S.L. 6; in particolare la teste Aiello Francesca si<br />

avvaleva della facoltà di non rispondere (essendo sorella<br />

dell’imputato Aiello Michele) mentre l’indagato di reato con-<br />

nesso Prestigiacomo Vincenzo si sottoponeva all’esame e de-<br />

poneva altresì il teste Giammarresi Francesco.<br />

Il 30 maggio 2006 il P.M. chiedeva di produrre alcuni docu-<br />

menti sui quali la difesa si riservava di esprimere il proprio<br />

parere e si concludeva il controesame dell’imputato Venezia.<br />

Indi si proseguiva, sempre sull’accordo delle parti, con<br />

l’esame del teste dall’ASL 6 Scaduto Salvatore ed il processo<br />

veniva rinviato per l’esame dei restanti testi di detta parte ci-<br />

vile.<br />

All’udienza del 6 giugno 2006, la difesa scioglieva la riserva<br />

ed il Tribunale, stante il consenso prestato da tutte le parti,<br />

ammetteva la documentazione.<br />

Indi, dopo l’ammissione di un teste ex art. 195 c.p.p., si pro-<br />

seguiva con l’escussione dei testi della parte civile Cuccia<br />

Simone, Varia Vincenzo e Di Marco Pietro.<br />

All’udienza del 13.6.2006 veniva revocata la dichiarazione di<br />

contumacia dell’imputato Cuffaro, il quale si presentava e,<br />

sull’accordo delle parti, iniziava a rendere il proprio esame<br />

che si concludeva alla successiva udienza del 20.6.2006,<br />

all’esito della quale lo stesso Cuffaro rendeva anche alcune<br />

spontanee dichiarazioni.<br />

All’udienza del 27.6.2006 si svolgeva l’esame dell’ultimo teste<br />

della parte civile A.S.L. n.6, il dottor Andrea Dara, ammini-<br />

55


stratore giudiziario delle cliniche sottoposte a sequestro di<br />

prevenzione.<br />

All’udienza del 4.7.2006 iniziava l’escussione dei testimoni<br />

delle difese ed, in particolare, venivano escussi i testi Gozzo<br />

Domenico, Palumbo Maria Grazia, Ilardo Licia, Gambino Ma-<br />

ria e Mangiaracina Brigida, mentre Manenti Giancarlo, e-<br />

scusso ai sensi dell’art. 210 c.p.p., si avvaleva della facoltà<br />

di non rispondere.<br />

All’udienza dell’11.7.2006 il teste Miosi, marito dell’imputata<br />

Buttitta, si avvaleva della facoltà di non rispondere e veniva-<br />

no escussi i testi Barbato Benedetto, Lombardo Piersanti e<br />

Campanella Aurelio.<br />

All’udienza del 18.7.2006 venivano escussi i testi Romeo Sal-<br />

vatore, Genduso Saretto e Maresca Massimiliano e la difesa<br />

del Venezia rinunciava ad altri due testi della sua lista.<br />

Il 19 luglio successivo aveva luogo l’audizione dei testi Car-<br />

rozza Vincenzo, Rizzo Salvatore e Calascibetta Sergio.<br />

All’udienza del 19.9.2006 la difesa di Michele Aiello chiedeva<br />

la produzione di una serie di documenti meglio indicati<br />

nell’indice in atti, il P.M. si opponeva solamente alla produ-<br />

zione dei documenti nn. 309, 313, 314 e 315 ed il Tribunale<br />

si riservava di pronunciarsi alla successiva udienza.<br />

Dopo la rinuncia della difesa dell’imputato Venezia a tutti i<br />

restanti testi della propria lista, aveva inizio l’esame dei te-<br />

stimoni della difesa dell’imputato Aiello.<br />

In particolare, nel corso della medesima udienza venivano<br />

escussi Giammarresi Innocenzo, La Mendola Giovanni, Paga-<br />

no Tommaso, Rizzo Giuseppe, Giuliana Francesco Girolamo,<br />

Favazza Gaetano, Panciera Domenico, Artale Maurizio, Calta-<br />

girone Alessandro, Guarino Pietro, Castello Maria Rosalia,<br />

Anselmo Giuseppe, Aiello Santo, Rizzolo Rosario, Sciortino<br />

Antonino, Correnti Rosario e Coniglio Francesco.<br />

All’udienza del 26.9.06 il Collegio, sciogliendo la riserva,<br />

ammetteva i documenti richiesti dalla difesa dell’Aiello, con<br />

56


la precisazione che alcuni di essi, aventi natura prettamente<br />

processuale (sentenze ed ordinanze), sarebbero stati utilizzati<br />

limitatamente ai dati estrinseci e senza riferimento al conte-<br />

nuto motivazionale.<br />

Indi, si procedeva all’escussione dei testi della difesa<br />

dell’Aiello Fricano Francesco (che si avvaleva della facoltà di<br />

non rispondere), Conticello Angelo Fabio, Tomasello Antoni-<br />

no, Lo Bue Giuseppe, Lauricella Guglielmo, Dalla Costa Co-<br />

stantino, Lopes Francesco, Di Franco Daniele, Aurilio Fran-<br />

cesco, Barone Antonino, Angileri Giacomo, Barone Giuseppe,<br />

Martorana Giuseppe, Chiello Antonino e Sancataldo France-<br />

sco.<br />

Dopo la conclusione dell’esame del teste Coniglio Francesco,<br />

iniziato alla precedente udienza, la difesa e le altre parti ri-<br />

nunciavano al teste Sodano Fulvio ed il tribunale revocava<br />

l’ordinanza ammissiva dei testi nella parte relativa a tale<br />

mezzo di prova.<br />

L’udienza del 3 ottobre 2006 veniva rinviata per diversa com-<br />

posizione del Collegio dovuta all’assenza per malattia di uno<br />

dei suoi componenti.<br />

All’udienza del 10 ottobre 2006 venivano escussi i testimoni<br />

Marguglio Maurizio, Testa Nicolò (ex art. 210 c.p.p.), Lo Bu-<br />

glio Antonino, Aiello Salvatore, Amari Vito, Maniaci Lorenzo,<br />

Beninati Giacinto, Fricano Fedele e Puleo Antonino, il cui e-<br />

same terminava alla successiva udienza dell’11 ottobre suc-<br />

cessivo.<br />

Nell’ambito sempre di tale udienza si procedeva anche<br />

all’udizione dei testimoni Cusimano Gaetano ed Aiello Miche-<br />

le (solo omonimo dell’imputato).<br />

All’udienza del 17 ottobre 2006 venivano esaminati i testi-<br />

moni Sanna Salvatore, Eucaliptus Nicolò (ai sensi dell’art.<br />

210 c.p.p.), Vitale Nicolò, Di Paola Paolo, Sanfilippo Giaco-<br />

mo, Speciale Felicia, Naselli Santo ed Orecchia Roberto.<br />

57


Indi, all’udienza del 31 ottobre 2006 avevano luogo gli esami<br />

dei testi della difesa dell’imputato Aiello, Spanò Sergio,<br />

Sciortino Antonino, Corsello Berengario, Santospirito Rober-<br />

to, La Mantia Giovanni, Randazzo Santo, Palmeri Pietro, Trio-<br />

lo Giuseppe Paolo, Mangiaracina Leonardo, Calantoni Giu-<br />

seppe, Lo Iacono Filippo, Bellardita Rosario, Orlando Vincen-<br />

zo, Scimeca Filippo, Clemente Benedetto, Giambelluca Giu-<br />

seppe, Daidone Giuseppe, Nicosia Filippo e Saletta Biagio.<br />

Il 7 novembre successivo deponevano Lombardo Vincenzo,<br />

Zalapì Domenico, Pelella Riccardo, Raso Francesco, Corso<br />

Guido e Giammanco Giampietro.<br />

All’udienza del 21 novembre 2006 avevano luogo gli esami dei<br />

testi Di Cola Nicasio, Cavasino Giacomo, Riccobono Mario,<br />

Errante Parrino Salvatore, Piazzese Vincenzo, Spagnolo Vito<br />

(citato ex art. 195 c.p.p. dal Collegio), Cosentino Maurizio e<br />

Lo Presti Ignazio.<br />

Indi, la difesa di Aiello rinunciava a tutti i restanti testimoni<br />

della sua lista ed il Tribunale, sul consenso delle parti, revo-<br />

cava tale mezzo istruttorio.<br />

Alla successiva udienza del 28 novembre, dopo l’emissione di<br />

una ordinanza in merito ad una istanza di restituzione di co-<br />

se sequestrate avanzata nell’interesse di Riolo Giorgio, la di-<br />

fesa di Cuffaro Salvatore, nulla opponendo il P.M. e le altre<br />

parti, indicava i testi della propria seconda lista in relazione<br />

ai quali intendeva insistere ovvero rinunciare.<br />

Il Tribunale, pertanto, revocava l’ordinanza ammissiva delle<br />

prove in ordine ad alcuni testimoni ai quali la difesa rinun-<br />

ciava e reiterava l’ordinanza ammissiva delle prove, modifi-<br />

cando parzialmente il provvedimento presidenziale di limitata<br />

autorizzazione della lista medesima per manifesta sovrab-<br />

bondanza, stabilendo, d’intesa con tutte le parti, il numero<br />

esatto dei testi della difesa da assumere.<br />

Nel corso della medesima udienza, inoltre, venivano escussi i<br />

testi (della lista Cuffaro) Lo Porto Guido, Granata Fabio, Cot-<br />

58


tone Vincenzo, Ania Angelo, Centorbi Gaspare, Cottone Giu-<br />

seppe e Mannino Giuseppe.<br />

All’udienza del 5 dicembre 2006 aveva luogo l’esame dei testi<br />

Cimino Michele, Palocci Gabriella, Alfano Angelino, Centaro<br />

Roberto, Pagano Alessandro, De Luca Antonio, Giliberti Bia-<br />

gio, Trezza Alessandro, Bullara Maria Antonietta e Ciriminna<br />

Saverio.<br />

Il 12 dicembre successivo, invece, deponevano i testimoni<br />

della difesa Mormino Adele, Massinelli Marcello, Golesano<br />

Mario, Parlavecchio Mario, Giacalone Giuseppe, Scimemi An-<br />

tonino, Li Bassi Giuseppe ed Asciutto Giuseppe.<br />

All’udienza del 19 dicembre 2006, dopo la testimonianza di<br />

Accordino Francesco, Ciotta Giovanni e Ruvolo Giuseppe, il<br />

P.M. comunicava alle difese il deposito in cancelleria di alcu-<br />

ni verbali di deposizione e delle relazioni di perizia depositate<br />

in altro dibattimento penale, sulle quali ultime sollecitava il<br />

consenso della difesa per l’acquisizione agli atti.<br />

La difesa del Cuffaro, preso atto del deposito, si riservava di<br />

prestare il proprio consenso all’acquisizione ed utilizzazione<br />

delle perizie indicate dal P.M..<br />

All’udienza del 9 gennaio 2007 venivano escussi i testi Finaz-<br />

zo Giovanni, Di Pace Alberto e Conti Angelo Giuseppe, mentre<br />

il 15 gennaio successivo deponeva il ministro della Giustizia<br />

Clemente Mastella.<br />

All’udienza del 16 gennaio 2007 la difesa di Cuffaro Salvatore<br />

scioglieva la riserva ed esprimeva il proprio consenso alla ac-<br />

quisizione ed utilizzazione degli atti richiesti dal P.M. alle<br />

precedenti udienze ed aveva luogo l’esame dei testi Cordaro<br />

Salvatore e Dalia Giampiero.<br />

All’udienza del 23 gennaio 2007 si procedeva alla rinnovazio-<br />

ne degli atti del dibattimento davanti ad un Collegio diver-<br />

samente composto, stante la prolungata (almeno sei mesi) e<br />

non sicuramente determinabile assenza della dottoressa Ro-<br />

sini in astensione obbligatoria per maternità.<br />

59


La medesima, d’intesa con il Presidente della Sezione e del<br />

Tribunale, veniva sostituita con il dottore Flaccovio, Giudice<br />

della Sezione già formalmente incaricato di comporre stabil-<br />

mente il secondo Collegio in relazione agli altri procedimenti<br />

collegiali.<br />

In forza del costante orientamento della giurisprudenza di le-<br />

gittimità, veniva, dunque, nuovamente avviata la sequenza<br />

procedimentale a partire dalla dichiarazione di apertura del<br />

dibattimento (e, dunque, con esclusione delle questioni pre-<br />

liminari).<br />

Il P.M. chiedeva dichiararsi l’utilizzabilità di tutti gli atti<br />

svolti davanti al Collegio nella precedente composizione, ri-<br />

servandosi eventuali richieste di prova ulteriori in caso di<br />

dissenso di taluna delle altre parti.<br />

Le parti civili presenti si riportavano ai mezzi di prova già ri-<br />

chiesti e prestavano il consenso alla utilizzazione degli atti<br />

istruttori pregressi.<br />

Allo stesso modo si pronunciavano le difese degli imputati<br />

Riolo Giorgio, Carcione Aldo, Buttitta Antonella, Rotondo Ro-<br />

berto, Venezia Giacomo, delle due società imputate nonché di<br />

Prestigiacomo Salvatore (la quale ultima chiedeva lo stralcio<br />

della posizione del proprio assistito in caso di rilevanti in-<br />

combenze istruttorie chieste dalle altre parti).<br />

La difesa di Aiello Michele, invece, nel riportarsi ai mezzi di<br />

prova già richiesti, limitava il consenso alla utilizzazione de-<br />

gli atti istruttori pregressi alle imputazioni rientranti<br />

nell’elenco di cui all’art. 51 co.3 bis c.p.p., mentre, in rela-<br />

zione ai capi di imputazione C1, D1, E1, F1, G1, I1 ed M1,<br />

non prestava il consenso e chiedeva procedersi a nuovo esa-<br />

me di alcuni testimoni ed imputati indicati in un apposito e-<br />

lenco allegato al verbale.<br />

Alla stessa stregua le difese degli imputati Giambruno Miche-<br />

le (limitatamente ai capi da C1 ad H1), Iannì Lorenzo, La<br />

Barbera Adriana e Calaciura Angelo non prestavano il con-<br />

60


senso alla utilizzazione dei già esperiti atti istruttori e, non<br />

avendo preparato un elenco delle fonti di prova da riassume-<br />

re, si riportavano a quelle analiticamente indicate dalla dife-<br />

sa Aiello.<br />

Infine, la difesa di Oliveri Domenico prestava il proprio con-<br />

senso fatta eccezione per i testi Catalano, Cittadini, Dara ed<br />

Orecchia nonché per l’esame del proprio assistito.<br />

La difesa del Cuffaro, invece, nel riportarsi ai mezzi di prova<br />

a suo tempo richiesti, chiedeva una “moratoria”, cioè un con-<br />

gruo termine al fine di consentire al Collegio nella sua attua-<br />

le composizione di poter decidere adeguatamente (con suffi-<br />

ciente conoscenza degli atti) anche sulle odierne richieste di<br />

prova ed ai sensi dell’art. 190 bis c.p.p..<br />

A tale proposito non esprimeva né il proprio consenso né un<br />

dissenso alla richiesta avanzata dal P.M., ritenendo di non<br />

essere in condizione di farlo, stante il limite imposto dall’art.<br />

190 bis c.p.p., e si rimetteva al Tribunale quanto alle valuta-<br />

zioni di cui all’ultima parte del primo capoverso del suddetto<br />

articolo.<br />

Il Collegio, tuttavia, invitava formalmente la difesa di Cuffaro<br />

a pronunciarsi sull’eventuale consenso, quantomeno in rela-<br />

zione alle due imputazioni non aggravate e, come tali, non<br />

rientranti nell’alveo dell’art. 51 co.3 bis c.p.p.<br />

La difesa Cuffaro, pertanto, non prestava il consenso alla<br />

utilizzazione degli atti in relazione alle suddette imputazioni<br />

non aggravate e si riservava di indicare l’elenco delle fonti di<br />

prova da riassumere davanti al nuovo Collegio.<br />

Il P.M., preso atto di quanto sopra, scioglieva la propria ri-<br />

serva e si riportava ai mezzi di prova già richiesti e la parte<br />

civile A.S.L. n.6 chiedeva (sciogliendo l’analoga riserva che<br />

aveva assunto) l’audizione di due testi Tornanbè e Iacolino.<br />

Il Tribunale, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, e-<br />

metteva l’ordinanza in atti e, pur precisando che la richiesta<br />

di rinvio e/o di sospensione del dibattimento, così come a-<br />

61


vanzata dalla difesa Cuffaro, non rientrava nei casi tassati-<br />

vamente previsti dal codice di rito, disponeva un rinvio per<br />

mere ragioni di opportunità ed al solo fine di consentire di<br />

assumere una adeguata decisione sulle richieste formulate<br />

dalle parti (ivi comprese quelle della stessa difesa Cuffaro).<br />

All’udienza del 30 gennaio 2007, preliminarmente, si dava at-<br />

to che il difensore di fiducia degli imputati La Barbera e Ca-<br />

laciura aveva inviato una nota scritta con la quale, diversa-<br />

mente da quanto aveva fatto alla scorsa udienza il difensore<br />

di ufficio, prestava il consenso alla utilizzazione di tutti gli<br />

atti già compiuti nei confronti dei propri assistiti.<br />

La difesa del Cuffaro, inoltre, precisava di prestare il proprio<br />

consenso alla utilizzazione di tutti gli atti anche in relazione<br />

ai capi di imputazione N) ed O), fatta eccezione per i testimo-<br />

ni Centaro, Cartaino, Ciriminna, Cicero, Pellerano e per<br />

l’imputato Rotondo che chiedeva di risentire.<br />

Alla stessa stregua i difensori degli imputati Aiello, Giam-<br />

bruno, Iannì ed Oliveri (gli unici ad avere avanzato richiesta<br />

di risentire alcuni testimoni e/o imputati) precisavano di<br />

prestare il loro consenso alla utilizzazione di tutti gli altri at-<br />

ti istruttori compiuti nella precedente fase processuale, con<br />

la sola eccezione dei testimoni e delle altre parti che chiede-<br />

vano espressamente di risentire.<br />

Il Collegio, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, emet-<br />

teva l’ordinanza di cui al relativo verbale, confermando le<br />

precedenti ordinanze emesse in tema di ammissione di prove,<br />

sia all’udienza dell’8.2.2005 che nel prosieguo del dibatti-<br />

mento, ed ammettendo le richieste di risentire i testimoni e<br />

gli imputati nominativamente indicati dai difensori degli im-<br />

putati Aiello, Giambruno, Cuffaro, Iannì ed Oliveri nonché i<br />

due testi nuovi richiesti dalla parte civile A.S.L. n.6.<br />

In relazione alla posizione del Cuffaro e limitatamente ai capi<br />

di imputazione P) e Q), il Collegio, preso atto della mancata<br />

richiesta di nuova audizione di fonti di prova orale da parte<br />

62


della difesa, non riteneva, ai sensi dell’art. 190 bis c.p.p.,<br />

necessario procedere a nuove assunzioni di prove.<br />

Infine, il Tribunale, preso atto del consenso intervenuto tra<br />

tutte le parti, dichiarava, sin d’ora, utilizzabili gli atti prece-<br />

dentemente compiuti davanti al Collegio in diversa composi-<br />

zione, con la sola eccezione – in relazione agli imputati Aiello<br />

(limitatamente ai capi C1, D1, E1, F1, G1, I1 ed M1), Giam-<br />

bruno (limitatamente ai capi C1, D1, E1, F1 ed H1), Cuffaro<br />

(limitatamente ai capi N) ed O)), Iannì ed Oliveri - per i te-<br />

stimoni e gli imputati che costoro avevano espressamente<br />

chiesto di risentire nuovamente in relazione alle suddette<br />

imputazioni.<br />

Avuto riguardo al contenuto dell’ordinanza, veniva concor-<br />

demente stabilito che, prima di proseguire con i testi della<br />

difesa di Cuffaro, si sarebbe proceduto al nuovo esame dei<br />

testimoni e degli imputati richiesti dai difensori di Aiello,<br />

Giambruno, Cuffaro, Iannì ed Oliveri.<br />

All’udienza del 6.2.2007 avevano, pertanto, luogo i nuovi e-<br />

sami dei testimoni già escussi Cittadini Ettore, Cuccia Simo-<br />

ne, Catalano Guido, Scimeca Alessandro, Amandorla Santo,<br />

Speciale Felicia, Russo Maurilio, Vitale Feliciano, Di Pasqua-<br />

le Calcedonio, Giuffrè Francesco, Buffa Francesco, Puleo Ma-<br />

ria, Calabria Rosaria, Di Fiore Giuseppina ed Orobello Fran-<br />

cesco.<br />

A proposito delle modalità di svolgimento di tali nuovi esami<br />

va fatta una precisazione di metodo: sulla scorta della prassi<br />

consolidata e del costante insegnamento della giurisprudenza<br />

di legittimità, le parti hanno proceduto spontaneamente a ta-<br />

li esami formulando solo domande nuove ovvero di specifica-<br />

zione rispetto a quelle già poste, atteso che ciascuno dei testi<br />

escussi, a seguito di domanda preliminare del Presidente,<br />

confermava il contenuto delle rispettive dichiarazioni già rese<br />

nell’ambito del presente procedimento.<br />

63


A tale proposito, invero, va chiarito che, prima di affidare i<br />

testimoni da risentire alle parti per il loro esame e controe-<br />

same, il Presidente del Collegio chiedeva se costoro ricordas-<br />

sero e confermassero integralmente il contenuto delle dichia-<br />

razioni già rese nell’ambito del presente dibattimento alla<br />

presenza delle stesse parti processuali così come oggi rap-<br />

presentate, trattandosi di prova consacrata in un atto legit-<br />

timamente acquisito al fascicolo del dibattimento e già di-<br />

chiarato utilizzabile in relazione a tutti gli imputati che han-<br />

no prestato il loro consenso.<br />

Poiché tutti i testimoni dichiaravano preliminarmente di ri-<br />

cordare e confermare integralmente il contenuto delle loro<br />

precedenti deposizioni, le parti hanno convenuto, spontane-<br />

amente e senza alcuna eccezione, circa il fatto che le ulterio-<br />

ri domande da rivolgere ai testimoni medesimi dovessero es-<br />

sere caratterizzate dal requisito della novità rispetto a quelle<br />

già formulate, atteso che il verbale delle compiute testimo-<br />

nianze, a seguito della conferma, faceva parte del fascicolo<br />

del dibattimento e poteva essere utilizzato nei confronti di<br />

tutte le parti processuali.<br />

Tale concorde determinazione scaturisce, peraltro, da un co-<br />

stante e consolidato orientamento della giurisprudenza di le-<br />

gittimità, già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione<br />

con sentenza della I^ Sezione n. 6922 dell’11.5.1992 e ribadi-<br />

to con sentenza resa dalla 2^ Sezione in data 8.7.2002<br />

(n.35445).<br />

Con la prima sentenza la Corte ha affermato che: “le dichia-<br />

razioni testimoniali assunte non secondo le prescrizioni<br />

dell’art. 498 c.p.p. (che prevede l’esame diretto e il controesa-<br />

me dei testimoni), ma mediante semplice conferma, a richiesta<br />

del presidente, delle dichiarazioni già rese in dibattimento, da-<br />

vanti ad un precedente collegio venuto meno per la morte di<br />

uno dei componenti, non sono inutilizzabili, trattandosi non di<br />

prove assunte in violazione dei divieti di legge, ma di prove<br />

64


assunte con modalità diverse da quelle previste dalla legge.<br />

Un tal modo di procedere, poi, pur se non ortodosso, non dà<br />

tuttavia luogo neppure ad alcuna nullità, non essendovi alcuna<br />

norma specifica che lo preveda, non potendosi inquadrare la<br />

violazione in esame in alcuna tra le previsioni di cui all’art.<br />

178 c.p.p.. Ne consegue che esclusa la inutilizzabilità e la nul-<br />

lità, gli atti in questione non possono che essere considerati<br />

come validi, ancorché irregolari, e quindi legittimamente valu-<br />

tati ai fini del decidere”.<br />

A distanza di dieci anni il S.C. ha ribadito il medesimo prin-<br />

cipio di diritto, con la seconda sentenza citata che recita: “in<br />

tema di testimonianza, l’assunzione della prova direttamente a<br />

cura del presidente, e mediante la semplice richiesta se il teste<br />

confermi o meno le dichiarazioni già rese in una precedente fa-<br />

se del dibattimento, non può dirsi conforme alle regole che di-<br />

sciplinano la prova stessa, perché non si articola con domande<br />

su fatti specifici (art. 499 comma primo c.p.p.), tende a sugge-<br />

rire la risposta (art. 499 commi primo e secondo c.p.p.) e, co-<br />

munque, viola la disposizione per la quale – salvi alcuni casi<br />

particolari – le domande sono rivolte al testimone direttamente<br />

dalle parti processuali (art. 498 comma primo c.p.p.). Va esclu-<br />

sa, nondimeno, la ricorrenza della sanzione di inutilizzabilità<br />

(art. 191 c.p.p.), posto che non si tratta di prova assunta in<br />

violazione di divieti posti dalla legge bensì di prova assunta<br />

con modalità diverse da quelle prescritte, così come va esclusa<br />

la ricorrenza di nullità, posto che la deroga alle norme indicate<br />

non è riconducibile ad alcuna delle previsioni delineate<br />

dall’art. 178 del codice di rito”.<br />

Orbene, la conferma da parte del testimone del contenuto di<br />

un verbale di prova legittimamente acquisito al fascicolo del<br />

presente dibattimento e già specificatamente indicato come<br />

utilizzabile per tutte le altre parti processuali, ai sensi<br />

dell’art. 511 co.5 c.p.p., comporta, a giudizio dello scrivente<br />

Collegio, che la prova sia stata regolarmente acquisita al<br />

65


giudizio e che, a seguito della integrale conferma, diventi uti-<br />

lizzabile anche nei confronti delle parti che hanno chiesto il<br />

nuovo esame.<br />

Queste ultime, per altro verso, hanno preso parte attivamen-<br />

te alla formazione della prova medesima mediante l’esercizio<br />

del diritto all’esame ed al controesame del testimone.<br />

Ed in sede di nuovo esame dello stesso testimone sulle mede-<br />

sime circostanze, non subiscono alcun pregiudizio al loro di-<br />

ritto di difesa, posto che sono state ammesse a rivolgere al<br />

teste tutte le domande che ritenevano, a condizione che si<br />

trattasse di domande rilevanti e dotate del requisito della no-<br />

vità rispetto a quelle già poste e per le quali è intervenuta<br />

una piena conferma delle risposte da parte della fonte testi-<br />

moniale.<br />

Il superiore orientamento, del resto, è stato spontaneamente<br />

condiviso da tutte le parti, le quali nel corso dei nuovi esami<br />

si sono attenute a tali criteri senza neppure bisogno che il<br />

Presidente ovvero il Collegio si pronunciassero sul punto.<br />

Oltretutto, a ben vedere, ritiene questo Tribunale che una di-<br />

versa soluzione non sia neppure ipotizzabile sia avuto ri-<br />

guardo ai sopra richiamati principi di diritto, affermati in<br />

modo costante, consolidato ed univoco dalla Cassazione da<br />

quindici anni a questa parte che, soprattutto, in relazione ai<br />

principi generali dell’ordinamento ed alla coerenza interna<br />

del sistema.<br />

In tal senso, è appena il caso di evidenziare come<br />

l’affermazione di una diversa soluzione interpretativa risulte-<br />

rebbe configgente con il principio della concentrazione<br />

dell’attività giurisdizionale, finendo per trasformarsi, al di là<br />

delle intenzioni, in uno strumento dilatorio e di dispersione<br />

di un materiale probatorio legittimamente acquisito e piena-<br />

mente utilizzabile.<br />

Infine, avuto riguardo alla coerenza interna del sistema, va<br />

solo osservato come una diversa soluzione risulterebbe in<br />

66


contrasto con il disposto dell’art. 238 co.1 e 2 bis c.p.p., in<br />

forza del quale è ammessa l’acquisizione dei verbali di prove<br />

dibattimentali di altro procedimento e le stesse possono esse-<br />

re utilizzate contro l’imputato se il suo difensore ha parteci-<br />

pato alla loro assunzione.<br />

Orbene, se il sistema processuale consente la piena utilizza-<br />

zione di verbali di prove dibattimentali di altro procedimento<br />

penale, come tali formatesi dinanzi a giudici del tutto diversi,<br />

alla sola condizione che il difensore dell’imputato vi abbia<br />

partecipato, sarebbe illogico ed incoerente negare<br />

l’utilizzabilità di prove legittimamente acquisite nell’ambito<br />

di questo stesso processo penale ed alla presenza dei difen-<br />

sori di tutte le odierne parti processuali, specie se questi<br />

hanno esercitato appieno il loro mandato sia nella prima fase<br />

dell’istruzione che in quella attuale mediante la possibilità di<br />

porre domande nuove ai testimoni.<br />

Sulla scorta di tali principi di ordine processuale, fatti propri<br />

dalle parti (che hanno rivolto solamente domande nuove ov-<br />

vero di precisazione rispetto al contenuto delle precedenti<br />

deposizioni acquisite agli atti e ritenute utilizzabili) e che, in<br />

questa sede, il Collegio intende solamente precisare, nel cor-<br />

so dell’udienza del 7.2.2007 si svolgevano i nuovi esami dei<br />

testi Corso Guido, Errante Parrino Salvatore, Giammanco<br />

Pietro, Amari Vito, Scaduto Salvatore, Piazzese Vincenzo,<br />

Prestigiacomo Vincenzo, Di Marco Pietro, Varia Vincenzo, An-<br />

zelmo Giuseppe, Ciriminna Saverio, Consagra Sergio, Schem-<br />

bri Giulio, Cosentino Maurizio, Scaffidi Adriana e Dara An-<br />

drea.<br />

Indi le parti rinunciavano ai testi Maniaci e Beninati, pre-<br />

stando il proprio consenso alla utilizzabilità delle loro prece-<br />

denti deposizioni ed il Collegio revocava l’ordinanza ammissi-<br />

va di tali prove prendendo atto del consenso alla utilizzabili-<br />

tà dei verbali.<br />

67


All’udienza del 13 febbraio 2007 venivano escussi i testi Ric-<br />

cobono Mario, Cartaino Michele, Grippi Filippo, Iacolino Sal-<br />

vatore e Tornambè Maurizio e la difesa della parte civile<br />

A.S.L. n.6 chiedeva di produrre alcuni documenti.<br />

Il 20 febbraio successivo, dopo una ulteriore richiesta di<br />

produzione documentale della suddetta parte civile, le parti<br />

rinunciavano a Pellerano Margherita (il cui esame veniva re-<br />

vocato), l’imputato di reato connesso Ciuro Giuseppe si avva-<br />

leva della facoltà di non rispondere e si procedeva alla depo-<br />

sizione del teste Centaro Roberto.<br />

Indi, avevano luogo gli esami degli imputati Aiello, Oliveri e<br />

Giambruno e le parti concordemente rinunciavano a quelli di<br />

Cuffaro e Iannì.<br />

All’udienza del 27 febbraio 2007, preso atto dell’ulteriore ri-<br />

nuncia all’esame dell’imputato Rotondo, il Collegio revocava<br />

l’ordinanza ammissiva dei mezzi di prova ai quali le parti<br />

concordemente avevano rinunciato.<br />

Indi, stante l’integrale consenso manifestato dalle parti<br />

all’utilizzazione, per ciascuno dei capi di imputazione, di tut-<br />

ti gli atti a quel punto contenuti nel fascicolo del dibattimen-<br />

to, il Tribunale ne anticipava l’utilizzabilità ai fini del decide-<br />

re, salvo eventuali successive determinazioni.<br />

Si riprendeva, pertanto, il percorso processuale interrotto al<br />

momento della sostituzione del componente del Collegio e ve-<br />

nivano escussi i testi, citati dalla difesa Cuffaro, Enea Giu-<br />

seppe, Riela Andrea, Helg Roberto e Garraffo Calogero.<br />

Indi, il Collegio ammetteva la produzione documentale richie-<br />

sta dalla A.S.L. n.6 nelle precedenti udienze nonché quella,<br />

appena avanzata dalla difesa Iannì.<br />

All’udienza del 6 marzo 2007 avevano luogo gli esami dei te-<br />

stimoni Esposito Arturo, Federico Francesco, Falgares Vin-<br />

cenzo, Caldareri Sigismundo e Granà Mariano.<br />

Il 13 marzo successivo deponevano i testi Manganelli Anto-<br />

nio, Giustino Fabrizio, De Venuto Gianluca, Leone Gaetano,<br />

68


Salvi Filippo, Midili Salvatore, Farruggia Rosolino, Cesarini<br />

Francesco e Riolo Giorgio (omonimo dell’imputato).<br />

Indi, preso atto della rinuncia delle parti all’esame del teste<br />

De Gennaro, il Tribunale revocava l’ordinanza ammissiva del-<br />

le prove nella parte relativa e, stante l’assenza di altri testi-<br />

moni, rinviava ad altra data.<br />

All’udienza del 20 marzo 2007 avevano luogo gli esami dei te-<br />

stimoni della difesa Biti Giampaolo e Giammarva Giovanni, al<br />

cui esito, sul consenso di tutte le parti, veniva acquisita la<br />

relazione di consulenza tecnica a firma dei testi.<br />

Indi, le parti rinunciavano ai testi Morra e Coviello e veniva<br />

revocata l’ordinanza ammissiva delle prove in parte qua.<br />

All’udienza del 27 marzo 2007, stante il consenso delle parti,<br />

venivano acquisiti i verbali delle deposizioni e delle dichiara-<br />

zioni rese dal collaboratore di giustizia Cusimano Mario, al<br />

cui esame le medesime parti rinunciavano.<br />

Avevano, pertanto, luogo le deposizioni dei testimoni Gualdi<br />

Carlo, Cirillo Francesco, Correnti Rosario e Russo Stefano e<br />

l’udienza veniva rinviata per l’esame degli ultimi testimoni<br />

delle difese e per le eventuali richieste ai sensi dell’art. 507<br />

c.p.p..<br />

All’udienza del 3 aprile 2007 si svolgeva la testimonianza<br />

dell’ex ministro Giuseppe Pisanu ed il P.M. dava avviso del<br />

deposito di una nuova attività integrativa di indagine e pro-<br />

cedeva alla modifica, ex art. 516 c.p.p., dei capi D1), E1) ed<br />

F1) di imputazione contestati agli imputati Aiello, Iannì,<br />

Giambruno ed Oliveri.<br />

Su richiesta dello stesso P.M. il Tribunale disponeva la noti-<br />

fica del verbale contenente la modifica delle imputazioni agli<br />

imputati assenti (ad eccezione dell’Aiello, presente) ed il Pre-<br />

sidente, dopo aver dato avviso alle parti interessate dei loro<br />

diritti ai sensi dell’art. 519 c.p.p., rinviava il dibattimento<br />

per un termine di almeno venti giorni.<br />

69


Dopo un rinvio determinato dal mancato compimento dei<br />

termini di legge dalle notifiche, all’udienza del 3 maggio 2007<br />

i difensori degli imputati interessati dalla modifica delle im-<br />

putazioni avanzavano le loro richieste ai sensi dell’art. 519<br />

c.p.p. e, sul reciproco consenso, tutte le parti avanzavano le<br />

richieste ex art. 507 c.p.p..<br />

Il Collegio, pertanto, dava lettura dell’ordinanza ammissiva<br />

delle prove ai sensi dell’art. 507 c.p.p. e conferiva ai dottori<br />

Giuseppe Glorioso e Nicola Ribolla l’incarico peritale nei ter-<br />

mini di cui al relativo verbale.<br />

Preso atto del consenso prestato dalle parti, poi, venivano<br />

acquisite alcune relazioni tecniche a firma del professore<br />

Giuseppe Novelli, del dr. Giovanni Fulantelli e della d.ssa<br />

Contessini, mentre la difesa si riservava di prestare il con-<br />

senso anche su alcune intercettazioni delle quali il P.M. ave-<br />

va chiesto la trascrizione mediante perizia.<br />

All’udienza dell’8 maggio 2007 la difesa scioglieva la riserva<br />

e, stante il consenso delle parti, si acquisivano alcuni atti e<br />

si revocava l’ordinanza ammissiva delle testimonianze dei te-<br />

sti La Gioia e Vinci.<br />

Sempre sul consenso delle parti si acquisivano le trascrizioni<br />

delle intercettazioni ambientali eseguite nell’ambito<br />

dell’indagine c.d. “Gotha” e, conseguentemente, si rendeva<br />

inutile disporre la trascrizione delle stesse mediante perizia<br />

dibattimentale.<br />

Indi aveva luogo l’esame del teste De Santis Antonino, diri-<br />

gente della locale Questura.<br />

All’udienza del 15 maggio 2007 si conferiva al signor Roberto<br />

Genovese l’incarico peritale afferente alla trascrizione<br />

dell’intercettazione ambientale del 10.8.2001 sulla cui acqui-<br />

sizione non era intervenuto il consenso tra tutte le parti.<br />

Quindi si proseguiva con l’esame dei testimoni Dara Andrea,<br />

Biti Giampaolo, Di Marco Pietro e dell’indagato di reato con-<br />

nesso Iuculano Sebastiano assistito dal difensore di fiducia,<br />

70


veniva acquisito un verbale sul consenso delle parti (somma-<br />

rie informazioni di Imburgia Giovanni) e veniva ammessa,<br />

sempre ai sensi dell’art. 507 c.p.p., la deposizione di Mineo<br />

Cristoforo richiesta dalla difesa di Aiello Michele.<br />

All’udienza del 22 maggio 2007 avevano luogo gli esami te-<br />

stimoniali di Todaro Giacomo, Politi Enrico, Di Costanzo Fa-<br />

brizio, Amari Gaspare e Tantillo Giuseppe mentre alla suc-<br />

cessiva udienza del 29 maggio, dopo l’acquisizione di due do-<br />

cumenti prodotti dal P.M., deponevano i testi Falautano Lui-<br />

gi, Mineo Cristoforo, Priolo Antonino e Piazzese Vincenzo.<br />

Indi, sull’accordo delle parti, aveva luogo l’esame<br />

dell’imputato Michele Aiello in relazione solamente alle modi-<br />

fiche delle imputazioni operate dal P.M..<br />

All’udienza del 5 giugno 2007 deponevano i testimoni Euca-<br />

liptus Alessandro, Ozzello Franca, Dolce Sebastiano, Butti-<br />

glione Rocco e Scancarello Franco, si acquisiva documenta-<br />

zione richiesta dalla difesa dell’imputato Venezia e si ammet-<br />

teva ex art. 195 c.p.p. la deposizione di Lo Greco Vito.<br />

Il 12 giugno successivo, dopo l’esame del Lo Greco, deponeva<br />

Boccalino Francesca e l’imputato Prestigiacomo rendeva<br />

spontanee dichiarazioni.<br />

All’udienza del 19 giugno 2007 veniva ammessa varia docu-<br />

mentazione ed avevano luogo le deposizioni di Leone Antoni-<br />

no, dei periti Glorioso Giuseppe e Nicola Ribolla e dei consu-<br />

lenti di parte Vermiglio Francesco ed Errante Parrino Salva-<br />

tore mentre il 26 giugno successivo deponevano Colajanni<br />

Giorgio e Scalia Giuseppe.<br />

Il 9 luglio 2007, dopo l’acquisizione di documentazione pro-<br />

dotta dalla difesa dell’imputato Venezia, le parti rinunciava-<br />

no formalmente ad ogni ulteriore e/o residua richiesta e con-<br />

venivano circa l’opportunità di iniziare la discussione dopo la<br />

pausa feriale.<br />

Il Tribunale, pertanto, dichiarava utilizzabili gli atti acquisiti<br />

al fascicolo del dibattimento, dichiarava chiusa l’istruzione<br />

71


dibattimentale e, preso atto di quanto sopra, rinviava la di-<br />

scussione.<br />

All’udienza del 18 settembre iniziava la requisitoria del Pub-<br />

blico Ministero che proseguiva alle udienze del 18 settembre<br />

pomeriggio, 19, 25 mattina e pomeriggio, 26 settembre, 1 ot-<br />

tobre, 2 ottobre mattina e pomeriggio.<br />

Le parti civili ed i difensori degli imputati discutevano alle<br />

successive udienze del 9 mattina e pomeriggio, 10 e 13 otto-<br />

bre.<br />

All’udienza del 15 ottobre si dava atto della presentazione, da<br />

parte della difesa Cuffaro, di una istanza di rimessione del<br />

processo, ai sensi dell’art. 45 c.p.p..<br />

Il Tribunale, pertanto, ai sensi dell’art. 46 3° co. c.p.p., di-<br />

sponeva la trasmissione immediata dell’istanza con i relativi<br />

documenti alla Corte di Cassazione e, per le motivazioni di<br />

cui all’ordinanza in atti, disponeva procedersi oltre nella di-<br />

scussione, in attesa del pronunciamento della Corte.<br />

In conclusione di tale argomento deve aggiungersi che, con<br />

provvedimento del 14 dicembre 2007, la Cassazione dichiara-<br />

va inammissibile la richiesta avanzata dal Cuffaro.<br />

Le arringhe difensive proseguivano alle udienze del 23, 30,<br />

31 ottobre, 6, 12, 13, 14, 19, 20, 27 novembre, 4, 10, 11<br />

mattina e pomeriggio, 12, 17, 18 dicembre 2007, 9, 10, e 16<br />

gennaio 2008.<br />

All’udienza del 18 gennaio, dopo due giorni di camera di con-<br />

siglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo in atti.<br />

PREMESSA<br />

I criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collabora-<br />

tori di giustizia<br />

Poiché nell’ambito del presente processo il Collegio è chiama-<br />

to a vagliare il contenuto delle dichiarazioni di alcuni colla-<br />

boratori di giustizia, occorre preliminarmente fare un breve<br />

72


excursus in ordine alla valutazione della c.d. chiamata di<br />

correo, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale di questi<br />

ultimi anni.<br />

Tale materia, com'è noto, è disciplinata dall’art. 192 c.p.p.<br />

che, al terzo comma, ai fini della valutazione della prova, co-<br />

sì recita: "Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo<br />

reato o da persona imputata in un procedimento connesso a<br />

norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi<br />

di prova che ne confermano l'attendibilità.".<br />

Anche per la collocazione di tale norma tra le disposizioni<br />

generali sulle prove, può in primo luogo affermarsi che è sta-<br />

ta riconosciuta alla dichiarazione del correo la natura di pro-<br />

va legale rappresentativa, sufficiente per sorreggere una sen-<br />

tenza di condanna, sia pure a condizione che risulti affianca-<br />

ta da altri convergenti elementi di prova (v. Cass. S.U.<br />

6.12.1991, Scala, Cass. Pen. 1992, 757 e numerose altre<br />

successive conformi).<br />

La completa valutazione della chiamata, tuttavia, non può di<br />

certo prescindere dalla valutazione della credibilità soggetti-<br />

va del dichiarante rispetto al fatto descritto come commesso<br />

insieme all'accusato ovvero soltanto da quest'ultimo, even-<br />

tualmente in concorso con altri soggetti.<br />

Occorre, cioè, analizzare la sua personalità, le sue condizioni<br />

socio-economiche e familiari, i suoi rapporti con i soggetti<br />

accusati, le ragioni della decisione di confessare e di accusa-<br />

re altri.<br />

E in tale contesto bisogna far riferimento ad aspetti spesso<br />

delicati quanto significativi della chiamata, tra cui la preci-<br />

sione, la coerenza, la costanza e la spontaneità (v. Sezioni<br />

Unite della Corte di Cassazione, 21 ottobre 1992, Marino).<br />

La confessione del chiamante, ad esempio, anche per via del-<br />

le gravi conseguenze che ne derivano, non soltanto penali (si<br />

pensi al coinvolgimento di parenti in vendette c.d. trasversa-<br />

li), in assenza di elementi contrari, rappresenta di certo un<br />

73


indizio di sincerità e di genuinità, specie se correlato al ruolo<br />

ricoperto nella consumazione dell'illecito.<br />

Essa, è ovvio, deve essere scevra da qualsiasi interesse verso<br />

determinati esiti del processo che possano soddisfare, ad e-<br />

sempio, eventuali desideri di vendetta nei confronti dell'ac-<br />

cusato o rispondere a ben calcolati scopi personali.<br />

In proposito, si potrebbe obbiettare che tutti i collaboratori<br />

sono con evidenza "interessati" perché, nell'accusare altri<br />

soggetti, sarebbero spinti dall'ansia di sfuggire alle pesanti<br />

conseguenze penali connesse alla loro anteatta condotta ille-<br />

cita, spesso avente per oggetto fatti gravissimi, anche di san-<br />

gue.<br />

Le loro dichiarazioni, quindi, in quanto connesse al desiderio<br />

di conseguire importanti benefici, dovrebbero senz'altro esse-<br />

re disattese.<br />

Tale argomentare, però, è soltanto suggestivo e non può di<br />

certo essere condiviso.<br />

Il Tribunale ben sa che la recente legislazione premiale ha<br />

previsto una notevole serie di vantaggi, ricavabili dalla colla-<br />

borazione, che vanno da misure di protezione e di assistenza<br />

per il collaboratore e per i propri familiari (artt. 9 e 10 d.l.<br />

15.1.1991, conv. in L. 15.3.1991, n. 82) alla custodia in luo-<br />

ghi diversi dal carcere anche per le persone in esecuzione di<br />

pena (artt. 13 e 13 bis d.l. cit., v. anche d.l. 306/1992), dalla<br />

previsione di misure alternative al carcere (art. 13 ter d.l.<br />

cit.) alla concreta diminuzione di pena (art. 630, V comma,<br />

C.P.; art. 74, VII comma, D.P.R. 309/1990; artt. 3, 6, 7, 8 L.<br />

29.5.1982, n. 304).<br />

Trattasi di una vera e propria istituzionalizzazione di un in-<br />

teresse che non può affatto essere di per sé indice di menda-<br />

cio e che non crea alcuna presunzione di non credibilità.<br />

Il disinteresse, quindi, non va riguardato come generale as-<br />

senza di scopi ma, piuttosto, come indifferenza rispetto alla<br />

posizione processuale del soggetto accusato.<br />

74


Ulteriore ed indiretta conferma di ciò si rinviene proprio nel-<br />

la condizione richiesta dal terzo comma dell’art. 192 c.p.p.<br />

(“altri elementi di prova”), dal momento che il legislatore ha<br />

riconosciuto alle dichiarazioni del chiamante in correità, o in<br />

reità, un'affidabilità intrinseca diversa e minore di quella at-<br />

tribuita alla semplice testimonianza e ciò perché le persone<br />

sono tanto più credibili quanto meno sono interessate.<br />

Del resto il dubbio sull’assoluto disinteresse della chiamata<br />

in correità, giustifica la massima di esperienza secondo cui<br />

una disposizione di tal genere, diversamente dalla testimo-<br />

nianza, non può in nessun caso integrare, di per sè sola, un<br />

grave indizio di colpevolezza se non sia corroborata da ri-<br />

scontri estrinseci idonei a suffragarne l’attendibilità.<br />

A tal riguardo bisogna ricordare che la massima di esperien-<br />

za in questione - già enucleata dalla giurisprudenza della<br />

Suprema Corte nella vigenza del codice abrogato (v. per tutte,<br />

Cass. Sez. I, 22.12.1986 n. 4221, imp. Alfano) - non ha sol-<br />

tanto un fondamento razionale, ma trova una indiretta e pre-<br />

cisa conferma negli artt. 351 e 363 dell’attuale codice di<br />

procedura penale, attinenti alla fase delle indagini prelimina-<br />

ri.<br />

Tali norme, invero, dispongono che le persone indagate per lo<br />

stesso reato, o per reati connessi o collegati soltanto sotto il<br />

profilo probatorio con il fatto per cui si procede, non possono<br />

essere esaminate senza l’assistenza di un difensore.<br />

Esse, pertanto, riconoscono ai sopraindicati soggetti una po-<br />

sizione particolare che li distingue dai testimoni e che, se -<br />

da un lato - li sottopone al rischio di rendere dichiarazioni a<br />

sé sfavorevoli, sia pure con l’assistenza di una adeguata dife-<br />

sa - dall’altro - può, di converso, indurli a coinvolgere terzi al<br />

fine di occultare od attenuare le loro effettive responsabilità,<br />

così da qualificare come sospette le loro dichiarazioni.<br />

La legislazione premiale, inoltre, non richiede che il dichia-<br />

rante manifesti pentimento effettivo, prevedendosi soltanto<br />

75


un concreto contributo alle indagini fornito con l'intento di<br />

dire la verità (v. Cass. Sez. II, 27.4.1989 Capitaneo, in Cass.<br />

Pen. 1990/1734).<br />

Sicchè, in tema di dichiarazioni rese dai collaboratori di giusti-<br />

zia, il cd. “pentimento”, collegato nella maggior parte dei casi a<br />

motivazioni utilitaristiche ed all’intento di conseguire vantaggi<br />

di vario genere, non può essere assunto ad indice di una me-<br />

tamorfosi morale del soggetto già dedito al crimine, capace di<br />

fondare un’intrinseca attendibilità delle sue propalazioni. Ne<br />

consegue che l’indagine sulla credibilità del cd. “pentito” deve<br />

essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle quali-<br />

tà morali della persona - e quindi sulla genuinità del suo pen-<br />

timento - bensì attraverso l’esame delle ragioni che possono<br />

averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi<br />

rapporti con i chiamati in correità, nonchè sulla precisione, co-<br />

erenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni. ( Cass.<br />

Pen. Sez. I, sent. 06954 del 17/3/1997, imp. Cipolletta ed al-<br />

tro.<br />

La giurisprudenza, comunque, a fianco del disinteresse, come<br />

sopra inteso, ha individuato altri elementi su cui fondare un<br />

positivo giudizio di attendibilità intrinseca.<br />

Tra questi la spontaneità e la costanza (Cass. sez. I,<br />

25.6.1990, Barbato, Cass. Pen. 1991, II, 314), la reiterazione<br />

senza contraddizioni (Cass. sez. II, 15.4.1985 in Mass. Cass.<br />

Pen. 1985/170287), la logicità (Cass. sez. I, 29.10.1990 Di<br />

Giuseppe) e l'articolazione, ovvero la molteplicità di contenu-<br />

ti descrittivi (Cass. sez. I, 30.1.1992, n. 80 Abbate), nonché<br />

la personalità' del dichiarante, il suo passato ed i rapporti<br />

con le persone accusate (Cass. Sez. I, 22.1.1996, n.683), an-<br />

che se “un apprezzamento negativo della personalità dei<br />

chiamanti in correità non vale, di per sè, ad escluderne la cre-<br />

dibilità intrinseca” (Cass. Sez. 6, 19.4.1996, n.4108).<br />

Secondo la Suprema Corte, inoltre, la valutazione circa<br />

l’attendibilità intrinseca di un collaborante, già ritenuto at-<br />

76


tendibile in altro procedimento definito con provvedimento ir-<br />

revocabile, non può prescindere dagli elementi di prova già<br />

utilizzati nel procedimento esaurito (Cass. Sez. 5,<br />

11.11.1995, n.11084).<br />

Ed in ordine all’eventuale “desiderio di vendetta” nei confron-<br />

ti di altri correi o di soggetti diversi, anche appartenenti alle<br />

istituzioni, la Suprema Corte ha sottolineato che “il giudice di<br />

merito ha il potere-dovere di verificare l'esistenza e la gravità<br />

di eventuali motivi di contrasto fra accusatori e accusati, te-<br />

nendo tuttavia presente che l'esito positivo di un tale riscontro<br />

non può, di per sè, determinare come automatica e necessa-<br />

ria conseguenza l’inattendibilità delle accuse, ma deve sol-<br />

tanto indurre il giudice stesso ad una particolare attenzione<br />

onde stabilire se, in concreto, i motivi di contrasto accertati<br />

siano tali da dar luogo alla suddetta conseguenza” (Cass. sez.<br />

I, 31.5.1995 n. 2328).<br />

In conclusione, come affermato dalla Corte di Cassazione con<br />

una sentenza non recente ma pur sempre attuale (Sez. I,<br />

25.6.1984 in Cass. Pen. 1986, 1149), la credibilità soggettiva<br />

generica del dichiarante può in concreto essere desunta dalle<br />

modalità della chiamata, dal suo sviluppo, dalla sua struttu-<br />

ra, dal suo contenuto, dalla sua causale e dalle conseguenze<br />

sulla posizione processuale dello stesso chiamante.<br />

Le dichiarazioni del chiamante devono, poi, essere valutate<br />

con la ricerca di convergenti elementi di riscontro.<br />

L’art. 192 c.p.p., infatti, richiede che la chiamata di correo<br />

sia affiancata da elementi esterni idonei a confermarne<br />

l’attendibilità cioè da fatti storici che, se anche da soli non<br />

raggiungono il valore di prova autonoma di responsabilità del<br />

chiamato in correità (altrimenti sarebbero essi stessi suffi-<br />

cienti a provarne la colpevolezza), complessivamente conside-<br />

rati e valutati, risultino compatibili con la chiamata in cor-<br />

reità e di questa rafforzativi (cass. Pen., sez. VI, 19 gennaio<br />

1996, n. 661, Agresta ed altro).<br />

77


D’altronde, tali riscontri, secondo la costante giurisprudenza,<br />

possono essere di qualsiasi tipo e natura (Cass. Sez. I,<br />

26.3.1996, n.3070; Cass. S.U. 6.12.1991, Scala, cit.).<br />

La regola, cioè, impone al giudice di rinunciare a valersi delle<br />

notizie fornite da un chiamante in correità, pur se ricono-<br />

sciuto intrinsecamente attendibile, ogni volta che non sia<br />

stato acquisito neanche un altro elemento integrativo di pro-<br />

va a carico dell'accusato (cfr. Cass. pen. sez. VI, 24 agosto<br />

1990, n.11769, Piacenti).<br />

Quanto alla natura di tale riscontro, è ovvio che può non<br />

trattarsi di un elemento probatorio sufficiente a rappresenta-<br />

re il fatto o di una prova distinta della colpevolezza, dovendo<br />

piuttosto essere rinvenuto in qualsiasi elemento certo ed i-<br />

doneo ad offrire serie garanzie circa l'attendibilità del chia-<br />

mante.<br />

La mancata predeterminazione delle categorie utilizzabili a<br />

tal fine conferma il principio della libertà del riscontro, in<br />

quanto il concetto di “altro elemento di prova” può essere ri-<br />

ferito non solo a qualsiasi elemento orale o reale, ma anche<br />

agli indizi.<br />

E per vero, il secondo comma della norma in questione li<br />

considera idonei a dimostrare l'esistenza di un fatto, purché<br />

gravi (consistenti, resistenti alle obiezioni e, quindi, attendi-<br />

bili e convincenti), precisi (cioè, non generici e non suscetti-<br />

bili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile,<br />

quindi non equivoci) e concordanti (non contrastanti tra loro<br />

e con altri dati o elementi certi - v. Cass. Sez. Un. 3.2.1990<br />

Belli, Sez. I del 27.3.1991 in C.E.D. RV. 187113).<br />

Ed a conferma di ciò la Suprema Corte ha aggiunto che “se e'<br />

vero che la sola chiamata di correo non e' sufficiente per per-<br />

venire ad un giudizio di colpevolezza, e' anche vero che il ri-<br />

scontro probatorio estrinseco non deve avere la consistenza<br />

di una prova sufficiente di colpevolezza, essendo necessario,<br />

invece, che chiamata di correo e riscontro estrinseco si inte-<br />

78


grino reciprocamente e, soprattutto, formino oggetto di un giu-<br />

dizio complessivo” (Cass. Sez. 6, 13.2.1995 n.1493), nonchè,<br />

più di recente: “La chiamata di correo, che deve avere i requi-<br />

siti della credibilità e dell’attendibilità intrinseca, ha valore di<br />

prova e non di mero indizio, sempre che venga confermata nel-<br />

la sua attendibilità, da “altri elementi di prova” (che devono<br />

essere tanto più consistenti, quanto meno radicale sia<br />

l’accertamento sulla credibilità e sull’attendibilità intrinseca, e<br />

viceversa); e gli altri elementi di prova possono essere di qual-<br />

siasi tipo e natura, purchè logicamente idonei alla conferma<br />

dell’attendibilità, conferma che deve, poi, riguardare la com-<br />

plessiva dichiarazione del coimputato relativamente<br />

all’episodio criminoso nelle sue componenti oggettive e sogget-<br />

tive, e non ciascuno dei punti riferiti dal dichiarante” (Cass.<br />

Sez. I, n. 1801 del 25 febbraio 1997, Bompressi ed altri).<br />

Il riscontro esterno alla attendibilità della chiamata può<br />

provenire anche da elementi riguardanti fatti diversi da quelli<br />

specificamente confermati, quando possa stabilirsi un colle-<br />

gamento fra gli stessi (Cass. Sez. 5, 14.7.1995, n.1798).<br />

E non v'è dubbio che tra le altre prove orali debbano essere<br />

inserite anche le dichiarazioni, eventualmente pure accusato-<br />

rie, di altri coimputati del medesimo reato o di imputati in<br />

procedimenti connessi, dichiarazioni che, se coincidenti in<br />

ordine alla commissione del reato, ben possono dimostrare<br />

l’attribuibilità di questo ad un determinato soggetto (Cass.<br />

Sez. I, 30.1.1992 Altadonna CED. RV. n. 190647).<br />

Ed è di tutta evidenza che il chiamante in correità ha perce-<br />

zione e conoscenza del fatto delittuoso perché vi partecipa di-<br />

rettamente, sicché la verifica concernente la sussistenza del<br />

riscontro estrinseco non si pone con quelle particolari e più<br />

rigorose connotazioni che distinguono, invece, la c.d. chia-<br />

mata in reità, caratterizzata dalla estraneità del dichiarante<br />

al fatto-reato attribuito ad altri soggetti (v. Cass. 27.2.1993,<br />

Cusimano, Cass. sez. V, sent. n. 4144 del 17/12/1996, Man-<br />

79


nolo) ed invero, “le regole da utilizzare ai fini della formula-<br />

zione del giudizio di attendibità della dichiarazione variano a<br />

seconda che il propalante riferisca vicende riguardanti solo<br />

terze persone, accusate di fatti costituenti reati, limitandosi<br />

così ad una “chiamata in reità”, ovvero ammetta la sua parte-<br />

cipazione agli stessi fatti. L’assenza di ogni elemento confes-<br />

sorio in pregiudizio del chiamante richiede, invero, approfon-<br />

dimenti estremamente più rigorosi, così da penetrare in ogni<br />

aspetto della dichiarazione, dalla sua causale all’efficacia<br />

rappresentativa della dichiarazione stessa.”(Cass. sez. VI,<br />

sent. n. 7627 del 30/7/1996, Alleruzzo ed altri).<br />

L'elemento estrinseco di riscontro, poi, è stato ravvisato an-<br />

che nella ricognizione di cose, nel riconoscimento fotografico,<br />

negli accertamenti di polizia giudiziaria, nei legami esistenti<br />

tra il soggetto accusato e altri soggetti facenti parte del me-<br />

desimo sodalizio, nell’accertata disponibilità di immobili det-<br />

tagliatamente descritti come luoghi di consumazione di reati,<br />

a condizione, ovviamente, che tali elementi siano oltre che<br />

certi, "anche univocamente interpretabili come conferma del-<br />

l'accusa” (v. Cass. Pen., Sez. I., 31.10.1980, Guarneri; Cass.<br />

Pen. 14.12.1990 n. 16464).<br />

Si pone, a questo punto, il problema della verifica della<br />

chiamata allorché questa riguardi più episodi delittuosi at-<br />

tribuiti allo stesso ovvero a più imputati.<br />

Al riguardo, non v'è dubbio che il raggiunto giudizio di fon-<br />

datezza di una o più accuse non può spiegare effetti su altre<br />

non riscontrate dichiarazioni della stessa persona, atteso che<br />

non può di certo escludersi che, tra tante dichiarazioni vere,<br />

il dichiarante ne abbia inserito una non vera, volutamente o<br />

in modo del tutto inconsapevole.<br />

In sostanza, occorre valutare la chiamata in modo analitico,<br />

con riferimento ad ogni singolo fatto e ad ogni singola attri-<br />

buzione di responsabilità, così come affermato dalla Corte di<br />

Cassazione con la nota sentenza n. 80/1992 (Sez. I, Abbate),<br />

80


secondo cui non può inferirsi dalla provata attendibilità di<br />

un singolo elemento la comunicabilità di tale giudizio per<br />

traslazione all'intero racconto “... residuando dunque l'ineffi-<br />

cacia probatoria delle parti non comprovate o, peggio, smentite,<br />

con esclusione di reciproche interferenze totalizzanti”.<br />

Ed ulteriore conferma a tale impostazione viene indiretta-<br />

mente data da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte<br />

di Cassazione che ha escluso l’applicabilità dell’art. 192,<br />

commi III e IV, c.p.p. alla sfera cautelare (Cass. Sez. Un.<br />

1.9.1995 n. 11, imp. Costantino ad altro), in quanto,<br />

dall’esame della rubrica dell’articolo e delle specifiche dispo-<br />

sizioni dei primi due commi, si evince che la norma non è<br />

applicabile nella fase delle indagini preliminari.<br />

In detta fase, nella quale non è necessario acquisire la prova<br />

della piena colpevolezza dell’indagato ma solo il “fumus” del-<br />

la stessa, la chiamata in correità, ad avviso della Suprema<br />

Corte, va apprezzata alla stregua del solo art. 273 c.p.p., che<br />

impone la valutazione circa la sussistenza di gravi indizi di<br />

colpevolezza.<br />

Questi sono costituiti, come osserva il Supremo Collegio, da<br />

quegli elementi a carico, di natura logica o rappresentativa,<br />

che non valgono di per sé a provare oltre ogni dubbio la re-<br />

sponsabilità dell’indagato e, tuttavia, consentono, per la loro<br />

consistenza, di prevedere che, attraverso la futura acquisi-<br />

zione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale<br />

responsabilità, fondando nel frattempo una qualificata pro-<br />

babilità di colpevolezza.<br />

Conseguentemente é, anzitutto, necessario che l’attendibilità<br />

dell’accusa venga valutata intrinsecamente, sotto il profilo<br />

dell’apprezzamento della precisione, della coerenza interna e<br />

della ragionevolezza, per cui lo spessore dell’attendibilità in-<br />

trinseca della chiamata é influenzato dal tipo di conoscenza<br />

acquisita dal chiamante in relazione alla partecipazione od<br />

alla presenza alle vicende cui il chiamante si riferisca.<br />

81


Per quanto, poi, attiene al profilo dell’attendibilità estrinseca<br />

della chiamata - osservano le Sezioni Unite - il giudice deve<br />

appurare se sussistano o meno elementi obbiettivi che la<br />

smentiscano e se la stessa sia confermata da riscontri esterni<br />

di qualsiasi natura, rappresentativi o logici, dotati di tale<br />

consistenza da resistere agli elementi di segno opposto even-<br />

tualmente dedotti dall’accusato.<br />

Concludono le Sezioni Unite con la menzionata decisione che<br />

“...in questa prospettiva è sufficiente una conferma ab extrin-<br />

seco della credibilità della chiamata, considerata nel suo com-<br />

plesso, attraverso una serie di riscontri che per numero, preci-<br />

sione e coerenza, siano idonei a confermare quantomeno le<br />

modalità obbiettive del fatto descritte dal chiamante, in modo<br />

da allontanare, a livello indiziario, il sospetto che costui possa<br />

avere mentito”.<br />

Ne consegue che non è, invece, indispensabile che i riscontri<br />

riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del<br />

chiamato, poiché l’assenza di questo ulteriore requisito -<br />

nell’ipotesi in cui non risultino elementi contrari al coinvol-<br />

gimento di costui - non esclude, di per sé, anche per la natu-<br />

rale incompletezza delle indagini, l’attendibilità complessiva<br />

della chiamata, una volta che la stessa sia stata accertata sia<br />

sotto il profilo intrinseco, sia - nei termini anzidetti - sotto<br />

quello estrinseco.<br />

Orbene, se tale argomentare può essere valido nella fase delle<br />

indagini preliminari e ai fini dell’adozione di misure cautela-<br />

ri, non può certamente trovare applicazione per quanto ri-<br />

guarda la valutazione della chiamata di correo ai fini<br />

dell’affermazione di responsabilità nel corso del dibattimento.<br />

In questo caso, argomentando proprio dal “dictum” della Su-<br />

prema Corte, riemerge a chiare lettere quel principio, sancito<br />

dai commi III e IV dell’art. 192 c.p.p., che impone una valu-<br />

tazione delle dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo<br />

reato o da persona imputata in un procedimento connesso<br />

82


“unitamente ad altri elementi di prova che ne confermino<br />

l’attendibilità”.<br />

Infine, va precisato che particolare idoneità convalidante va<br />

riconosciuta, secondo il prevalente orientamento giurispru-<br />

denziale, alle convergenti chiamate in correità successive (cd.<br />

chiamate in correità plurime); sul punto la Suprema Corte ha<br />

affermato il principio secondo cui, quando sussistono più<br />

chiamate in correità, “ognuna di tali chiamate mantiene il pro-<br />

prio carattere indiziario ed ove siano convergenti verso lo stes-<br />

so significato probatorio, ciascuna conferisce all’altra<br />

quell’apporto esterno di sinergia indiziaria, la quale partecipa<br />

alla verifica sull’attendibilità estrinseca della fonte di prova“<br />

(cfr. Cass., Sez. I, 1.8.1991 n. 8471, Cass. Pen. Sez. VI, 16<br />

marzo 1995, n. 2775, Grippi).<br />

Altrettanto consolidato è, del resto, il principio secondo cui,<br />

quando il riscontro consiste in altra chiamata di correo, non<br />

è necessario pretendere che questa abbia a sua volta il bene-<br />

ficio della convalida a mezzo di ulteriori elementi esterni<br />

giacché, in tal caso, si avrebbe la prova desiderata e non sa-<br />

rebbe necessaria altra operazione di comparazione o verifica<br />

(cfr. Cass. n. 80/92); pretendere l’autosufficienza probatoria<br />

del riscontro equivarrebbe infatti a rendere ultronea la<br />

chiamata di correo. Fino ad arrivare alla conclusione, dun-<br />

que, che “il riscontro può' consistere in un'altra chiamata di<br />

correo poiché' ogni chiamata e' fornita di autonoma efficacia<br />

probatoria e capacita' di sinergia nel reciproco incrocio con le<br />

altre. Da ciò' deriva che una affermazione di responsabilità'<br />

ben può' essere fondata sulla valutazione unitaria di una plu-<br />

ralità' di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine<br />

alla commissione del fatto da parte del soggetto” (Cass. Sez. 4,<br />

6.3.1996, n.4108; Cass. Sez. 6, 16.3.1995 n.2775; Cass. Sez.<br />

2, 5.4.1995 n.4941).<br />

Quanto, poi, ai parametri ed ai criteri di valutazione della re-<br />

ciproca attendibilità, nel caso di coesistenza e convergenza di<br />

83


fonti propalatorie, la predetta giurisprudenza ha ritenuto di<br />

valorizzarnee la contestualità, l’autonomia, la reciproca sco-<br />

noscenza, la convergenza almeno sostanziale, tanto più co-<br />

spicua quanto più i racconti siano ricchi di contenuti de-<br />

scrittivi, e in genere, di tutti quegli elementi idonei ad esclu-<br />

dere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna<br />

chiamata i tranquillizzanti connotati della autonomia, indi-<br />

pendenza ed originalità.<br />

Non può essere sottaciuto, al riguardo, che eventuali discor-<br />

danze su alcuni punti possono, nei congrui casi, addirittura<br />

attestare l’autonomia delle varie propalazioni in quanto “fi-<br />

siologicamente assorbibili in quel margine di disarmonia nor-<br />

malmente presente nel raccordo tra più elementi rappresentati-<br />

vi” (cfr. Cass., Sez. I, 30.1.1992 n. 80).<br />

In sostanza, pertanto, “in tema di chiamata in correità é bene<br />

ammissibile la cosiddetta “frazionabilità”, nel senso che la at-<br />

tendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata<br />

per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente<br />

tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro;<br />

così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una par-<br />

te dell'accusa non può significare attendibilità per l’intera nar-<br />

razione in modo automatico” (Cass. Sez. 6, 10.3.1995 n.4162;<br />

Cass., Sez. 6, 25.8.1995, n.9090).<br />

Ad avviso della Corte, inoltre, “l’esigenza che le medesime,<br />

per costituire riscontro l’una dell’altra, siano convergenti non<br />

può implicare la necessità di una loro totale e perfetta sovrap-<br />

ponibilità (la quale, anzi, a ben vedere, potrebbe essa stessa<br />

costituire motivo, talvolta, di sospetto), dovendosi al contrario<br />

ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essen-<br />

ziali del "thema probandum", fermo restando il potere-dovere<br />

del giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di<br />

discrasia, onde verificare se gli stessi siano o meno da consi-<br />

derare rivelatori di intese fraudolente o, quanto meno, di sug-<br />

gestioni o condizionamenti di qualsivoglia natura, suscettibi-<br />

84


li di inficiare il valore della suddetta concordanza” (Cass. Sez.<br />

I, 26.3.1996, n.3070, cit.; Cass. Sez. I, 7.2.1996, n.1428;<br />

Cass. Sez. I, 31.5.1995 n.2328).<br />

Recentemente la Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta<br />

nuovamente nella presente materia con la nota sentenza in<br />

data 12 luglio 2005, ric. Mannino.<br />

Detta rilevante pronuncia è stata richiamata dal Collegio nel-<br />

la parte della motivazione riguardante i principi in materia di<br />

concorso esterno nel reato di partecipazione all’associazione<br />

di tipo mafioso.<br />

Tuttavia, pur avendo la Corte di legittimità affrontato preci-<br />

puamente tale argomento, vale la pena di evidenziare come la<br />

stessa, nella parte finale della motivazione, abbia ribadito, in<br />

modo assai significativo, un nuovo ed importante arresto<br />

proprio in materia di parametri di valutazione della chiamata<br />

di correo nel reato associativo.<br />

Ed invero, a tale specifico proposito le Sezioni Unite hanno<br />

affermato il seguente principio: “Secondo i rigorosi criteri le-<br />

gali dettati dall’art. 192/2 c.p.p., gli indizi devono essere, in-<br />

fatti, prima vagliati singolarmente, verificandone la valenza<br />

qualitativa individuale ed il grado di inferenza derivante dalla<br />

loro gravità e precisione, per poi essere esaminati in una pro-<br />

spettiva globale ed unitaria tendente a porne in luce i collega-<br />

menti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante<br />

contesto dimostrativo: sicchè ogni ‘episodio’ va dapprima con-<br />

siderato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter<br />

poi ricostruire organicamente il tessuto della ‘storia’ racchiuso<br />

nell’imputazione”.<br />

In buona sostanza, secondo la Corte di legittimità, in una<br />

prima fase del percorso valutativo complessivo deve proce-<br />

dersi al riscontro in ordine alle varie frazioni di condotta sin-<br />

golarmente considerate ed, in un secondo momento, si deve<br />

ricomporre il ragionamento probatorio, procedendo alla di-<br />

85


samina complessiva di tutti i singoli elementi già presi in e-<br />

same.<br />

Da ciò consegue che, se nel primo momento valutativo occor-<br />

re porre la massima attenzione alla validità ed idoneità dei<br />

singoli elementi di riscontro a carattere individualizzante in<br />

relazione a ciascuna frazione di condotta, nella disamina<br />

complessiva la valutazione non può che essere contestualiz-<br />

zante ed onnicomprensiva rispetto al ruolo ricoperto<br />

dall’imputato in seno al sodalizio mafioso ed al suo specifico<br />

apporto contributivo.<br />

In tal senso, invero, appare chiaro l’orientamento della Corte<br />

di Cassazione<br />

“Limitando l'esame della doglianza alla sola posizione del<br />

Madonia e, quindi, alla circostanza della riunione tenuta nel-<br />

l'abitazione del Troia, (alla quale aveva comunque, preso parte<br />

oltre il predetto Madonia anche il Galatolo Vincenzo), ... os-<br />

serva, in proposito, questa Corte di legittimità che deve correg-<br />

gersi l'errore di in cui è incorsa la Corte di Assise di Appello<br />

che ha ritenuto che “non poteva essere elevato al rango di pro-<br />

va, non essendo suffragata da ulteriori elementi, la dichiara-<br />

zione del collaborante Onorato di aver preso parte ad una riu-<br />

nione operativa presso l'abitazione di Tullio Troia, nel corso<br />

della quale - presenti Madonia, Salvatore Biondino - si era or-<br />

ganizzata l’attività criminosa e si erano definiti ruoli e condot-<br />

te dell'attentato. L'errore della Corte è di aver ritenuto che ogni<br />

circostanza di fatto riferita dal collaborante di giustizia debba<br />

essere, riscontrata laddove, invece, il riscontro, naturalmente<br />

individualizzato, ben può, anzi deve, riguardare la condotta o<br />

uno dei segmenti della condotta, afferente lo specifico episodio<br />

delittuoso (nella specie: il reato di strage)”<br />

(Cass. Sez.II 6 maggio 2004, Riina Salvatore).<br />

Orbene, nella valutazione delle risultanze dibattimentali ed,<br />

in modo particolare, della deposizione del Giuffrè, il Collegio<br />

si è attenuto ai sopraddetti ricevuti principi, effettuando una<br />

86


valutazione congiunta sia delle caratteristiche soggettive e<br />

dell’attendibilità intrinseca del dichiarante che ricercando, in<br />

concreto, gli elementi di riscontro estrinseci sia in ordine al<br />

fatto addebitato che in ordine alla posizione soggettiva del<br />

chiamato.<br />

I criteri di valutazione della prova critica<br />

Il presente procedimento penale comporta la disamina di una<br />

serie assai complessa ed articolata di ipotesi delittuose poste<br />

in essere da numerosi imputati singolarmente ovvero in con-<br />

corso di volta in volta tra soggetti diversi.<br />

Parecchie di tali imputazioni, come si vedrà appresso, risul-<br />

tano dimostrate attraverso forme tipiche di prova della re-<br />

sponsabilità penale degli imputati.<br />

Per alcune di esse, viceversa, l’istruzione dibattimentale ha<br />

fornito un materiale probatorio che si compone essenzialmen-<br />

te di indizi, cioè di quella forma di “probatio minor” caratte-<br />

rizzata, rispetto alla prova diretta, da una minore capacità<br />

persuasiva.<br />

Ciò non toglie, tuttavia, che anche la prova indiziaria possa<br />

essere posta a fondamento di una giudizio di condanna, a<br />

condizione che sussistano i requisiti di legge e che la valuta-<br />

zione critica del Giudice segua i parametri fissati dalla giuri-<br />

sprudenza di legittimità in subiecta materia.<br />

Per tale ragione appare necessario svolgere una breve pre-<br />

messa proprio in relazione ai criteri di valutazione della pro-<br />

va indiziaria ai quali si farà richiamo nell’esame delle singole<br />

fattispecie delittuose.<br />

La prova logica, definita più propriamente prova critica, è co-<br />

stituita da quella traccia sensibile rappresentativa di un fat-<br />

to che però non coincide con il “thema probandum”, ma con-<br />

sente di risalire ad esso secondo l’elaborazione mediata da<br />

regole di inferenza - tra le quali particolare importanza as-<br />

87


sumono le regole di esperienza - ovvero da proposizioni che<br />

consentono di giungere dal fatto noto a quello ignoto median-<br />

te l’utilizzazione dei principi dettati dalle leggi della scienza o<br />

della logica formale o, ancora, secondo i risultati<br />

dell’esperienza acquisita nella valutazione delle azioni uma-<br />

ne.<br />

Dunque, l’indizio ha un proprio ed autonomo significato cui<br />

si aggiunge una capacità dimostrativa solo eventuale rispetto<br />

agli elementi del fatto da provare, inerendo ad esso il rischio<br />

della eventuale pluralità di deduzioni possibili, rischio de-<br />

terminato dalla regola di inferenza prescelta.<br />

Una regola che, per sua ontologica natura, non possiede il<br />

requisito della certezza probante, rimanendo soggetta ad una<br />

variabilità di esiti diversi in considerazione dei fattori oggetto<br />

di valutazione, i quali, in ipotesi, potrebbero anche portare a<br />

scartare una massima di esperienza basata sull’ “id quod ple-<br />

rumque accidit”, per andare a trovare spiegazione nell’atipico<br />

o nell’eccezione.<br />

Come è noto, l’art. 192 comma II c.p.p. statuisce che<br />

l’esistenza di un fatto può essere desunta da indizi, a condi-<br />

zione che questi siano gravi, precisi e concordanti.<br />

Se ne desume che la prova critica non è ancora prova ma è<br />

suscettibile di diventarlo quando concordi con altri elementi<br />

indiziari che abbiano i caratteri della gravità, della precisio-<br />

ne e della concordanza verso lo stesso risultato euristico.<br />

Le Sezioni Unite (Cass. 4.2.92 n. 6682, p.m. in proced. Mu-<br />

sumeci) hanno affermato il principio che “nella valutazione di<br />

una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valuta-<br />

zione di indicatività di ciascuno di essi – sia pure di portata<br />

probabilistica e non univoca – sulla base di regole collaudate<br />

di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente<br />

ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale<br />

e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa<br />

di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché, nella<br />

88


valutazione complessiva, ciascun indizio si somma e si integra<br />

con gli altri, sì che il limite della valenza di ognuno risulta su-<br />

perato e l’incidenza positiva probatoria viene esaltata nella<br />

composizione unitaria, in modo da conferire al complesso indi-<br />

ziario pregnante ed univoco significato dimostrativo, per il qua-<br />

le può affermarsi conseguita la prova logica del fatto”.<br />

Quindi, l’indizio può essere utilizzato per trarre dalla circo-<br />

stanza che esso rappresenta la prova dell’esistenza di un fat-<br />

to non noto, da provare, solo a condizione che risponda ai tre<br />

indicati requisiti di cui alla definizione legislativa ex art. 192<br />

c.p.p..<br />

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che un indizio<br />

preciso è quello - definito dalla dottrina come necessario –<br />

non generico e non suscettibile di diversa interpretazione al-<br />

trettanto o più verosimile. Esso, pertanto, deve avere i carat-<br />

teri dell’univocità e della certezza, quest’ultima intesa come<br />

accertata verificazione storico-naturalistica della circostanza<br />

che lo costituisce, non essendo logicamente desumibile un<br />

fatto ignoto da un fatto a sua volta ipotetico (Cass sez. I<br />

24.6.92 n. 9700, Re; Cass. sez. II 9.2.95 n. 5838, p.m. ed<br />

Avanzini).<br />

La gravità dell’indizio sta ad indicare la sua capacità di resi-<br />

stenza alle obiezioni formulate in senso demolitorio, nel sen-<br />

so che l’indizio deve essere attendibile e convincente in quan-<br />

to pertinente al “thema probandum”, nonché dotato di capa-<br />

cità dimostrativa rispetto ad esso, che ricorre quando vi sia<br />

tra i due fatti, quello noto e quello ignoto, un nesso di rile-<br />

vante contiguità logica (Cass. sez. IV 25.3.92 n. 5356, Di<br />

Giorgio).<br />

Il requisito della concordanza, infine, impone che la verifica<br />

circa la concludenza a certezza del fatto vada saggiata non<br />

singolarmente, per ciascuna circostanza indiziante che sia<br />

grave e precisa, ma simultaneamente, nel senso che è neces-<br />

sario procedere ad una valutazione complessiva di tutti gli<br />

89


elementi presuntivi che presentino singolarmente una positi-<br />

vità parziale, o almeno potenziale, di efficienza probatoria<br />

(Cass. sez. IV 25.1.93 n. 2967, Bianchi; Cass. sez. IV 2.2.95<br />

n. 4965, Lenoci).<br />

Pertanto, il rigoroso ed obiettivo accertamento del dato igno-<br />

to, cui è possibile pervenire su base indiziaria, deve essere lo<br />

sbocco necessitato e strettamente consequenziale, sul piano<br />

logico giuridico delle premesse indiziarie in fatto, con esclu-<br />

sione di ogni altra soluzione prospettabile in termini di equi-<br />

valenza o di alternatività.<br />

Il giudizio conclusivo, in altre parole, deve essere l’unico<br />

possibile alla stregua degli elementi disponibili, secondo i<br />

criteri di razionalità dettati dall’esperienza umana (Cass. sez.<br />

I 20.10.94 n. 118, Oliveri; Cass. sez. II 8.2.91 n. 6461, Ven-<br />

tura).<br />

Secondo un primo indirizzo, i requisiti della precisione e del-<br />

la concordanza non possono coesistere in ciascun indizio da<br />

valutare, dato che, ove uno di essi possegga quello della pre-<br />

cisione intesa nel senso della necessarietà a condurre al fatto<br />

ignoto, sul piano logico, di per sé e da solo risulterebbe ido-<br />

neo e sufficiente a provare il fatto ignoto (Cass. sez. IV<br />

26.4.96 n. 8662, p.m. in proced. Piscopo); al contrario solo<br />

in presenza di più indizi, nessuno dei quali fornito del requi-<br />

sito della precisione, sarebbe necessario pervenire ad<br />

un’operazione logico-concettuale di complessiva valutazione<br />

degli stessi sotto la regia della regola di esperienza assunta<br />

dal decidente (Cass. sez. VI 13.12.91 n. 2398, Grillo).<br />

Si osserva, anche, che nell’ampia categoria degli indizi è pos-<br />

sibile annoverare, oltre quelli dotati di una implicita valenza<br />

indiziante (e quindi argomentativi), anche quelli che di per sé<br />

non hanno alcuna capacità indiziante, ma l’acquistano in<br />

forza di dimostrazione, come effetto cioè del ragionamento<br />

argomentativo elaborato dal Giudice.<br />

90


Per tale motivo il giudizio sulla gravità, precisione e concor-<br />

danza deve essere condotto sulla base di una valutazione u-<br />

nitaria e non atomizzata di tutti gli elementi oggetto di con-<br />

siderazione, in modo da consentire di riempire le lacune che<br />

ciascun elemento fatalmente possiede in sè e che rappresen-<br />

tano, sul piano deduttivo, il limite della capacità del singolo<br />

fatto noto di dimostrare l’esistenza di quello ignoto (Cass.<br />

sez. I 5.3.91 n. 3150, Calò).<br />

Altra giurisprudenza sottolinea che la prova indiziaria debba,<br />

in ogni caso, essere costituita da una pluralità di indizi<br />

(Cass. sez. I 8.3.00 n. 7027) e che il vaglio su ciascun indi-<br />

zio, al fine di accertarne la precisione e la gravità, vada con-<br />

dotto anzitutto separatamente e solo in un secondo momento,<br />

soprattutto per quel che riguarda la gravità, anche congiun-<br />

tamente, potendo la gravità degli uni acquistare spessore<br />

dalla accertata gravità degli altri.<br />

In quest’ottica, i requisiti della gravità e della precisione so-<br />

no da ritenersi intrinseci a ciascun indizio, nel senso che o-<br />

gnuno deve possedere di per sé, isolatamente considerato, il<br />

carattere della univocità e della certezza, laddove solo la<br />

concordanza viene ad essere estrinseca, andando misurata<br />

con gli altri indizi che tutti debbono convergere verso lo stes-<br />

so risultato probatorio (Cass. Di Giorgio, cit.)<br />

Ancora, si sostiene che a fronte di una pluralità di indizi<br />

l’esame di ciascuno di essi debba essere prima di tutto “par-<br />

cellare, in modo da identificarne tutti i collegamenti logici pos-<br />

sibili ed accertarne, quindi, la gravità, che è inversamente pro-<br />

porzionale al numero di tali collegamenti, nonché la precisione<br />

che è direttamente proporzionale alla nitidezza dei suoi con-<br />

torni, alla chiarezza della sua rappresentazione, alla fonte di-<br />

retta o indiretta di conoscenza dalla quale deriva,<br />

all’attendibilità di essa”.<br />

Da ultimo è necessario procedere alla sintesi finale, accer-<br />

tando se gli indizi esaminati siano concordanti, cioè possano<br />

91


essere collegati ad una sola causa o ad un solo effetto e col-<br />

locati tutti, armonicamente, in un unico contesto, dal quale<br />

sia possibile logicamente desumere l’esistenza o l’inesistenza<br />

del fatto da provare (così Cass. sez. VI 23.2.85 n. 736, Doria;<br />

Cass. sez. VI 25.3.97n. 1327, Martinese; Cass. sez. VI<br />

30.5.94 n. 9916, Di Dato).<br />

Recentemente, anche le Sezioni Unite della Corte di legittimi-<br />

tà (Cass. 12.7.05, Mannino, n. 33748) si sono pronunciate in<br />

materia dei criteri legali di valutazione della prova indiziaria<br />

che devono essere utilizzati dal Giudice nell’operazione logica<br />

tendente alle verifica dei singoli elementi indicati come sin-<br />

tomatici di una specifica condotta di reato.<br />

Secondo i criteri dettati dall’art. 192, comma II, c.p.p., che<br />

devono essere valutati rigorosamente, gli indizi vanno prima<br />

vagliati singolarmente, in modo da verificarne la valenza qua-<br />

litativa individuale ed il grado di inferenza derivante dalla lo-<br />

ro gravità e precisione, per essere poi esaminati in una pro-<br />

spettiva globale e unitaria, atta ad evidenziarne i collegamen-<br />

ti e la confluenza in un medesimo, univoco e pregnante con-<br />

testo dimostrativo, sicché “ogni episodio va dapprima conside-<br />

rato di per sé come oggetto di prova autonomo onde poter poi<br />

ricostruire organicamente il tessuto della storia racchiusa<br />

nell’imputazione”.<br />

In questa prospettiva, non è consentito, attraverso il metodo,<br />

pur corretto, di lettura unitaria e complessiva dell’intero<br />

compendio probatorio, dare rilevanza anche a quegli indizi<br />

che, analiticamente considerati, sarebbero ciascuno incerto,<br />

impreciso e non grave e dunque probatoriamente ininfluente,<br />

ma che, nell’insieme, appaiono tra loro raccordabili e coeren-<br />

ti con la narrazione storica della vicenda come ipotizzata<br />

dall’accusa.<br />

Un siffatto metodo di assemblaggio e di mera sommatoria de-<br />

gli elementi indiziari, che si proponga così di colmare il defi-<br />

cit argomentativo intrinseco di ciascuno di essi, violerebbe le<br />

92


egole giuridiche imposte nell’interpretazione dei risultati<br />

probatori.<br />

La valutazione della prova costituisce, infine, il momento in-<br />

ferenziale che dalle premesse probatorie conduce alla propo-<br />

sizione da provare, dove, nella presente fattispecie sottoposta<br />

al vaglio dibattimentale, le premesse sono costituite da ele-<br />

menti di carattere esclusivamente logico/indiziario e le regole<br />

inferenziali non possono che consistere nelle massime di e-<br />

sperienza, intese come repertorio di conoscenza dell’uomo<br />

medio offerto dal senso comune.<br />

Le massime di esperienza sono, difatti, generalizzazioni em-<br />

piriche tratte, con procedimento induttivo, dall’esperienza<br />

comune, che, indipendenti dal singolo caso considerato, sono<br />

capaci di fornire informazioni relative a ciò che normalmente<br />

accade secondo l’ “id quod plerumque accidit” in un dato con-<br />

testo spazio-temporale.<br />

Esse, pertanto, costituiscono regole extranormative preesi-<br />

stenti al giudizio che si distinguono dalle mere congetture<br />

per il fatto che il loro contenuto viene, in ogni caso, sottopo-<br />

sto, a verifica empirica, sicché viene formulata come regola<br />

d’esperienza, regolare e ricorrente, generalmente riconosciuta<br />

ed accettata nel contesto storico-geografico esistente (Cass.<br />

sez. II, 16.9.03 n. 39985).<br />

Il ragionamento probatorio viene allora ad essere caratteriz-<br />

zato dall’utilizzazione di regole di inferenza, il cui grado di<br />

attendibilità e di persuasività è rimesso alla precisione della<br />

nozione di senso comune confluita nelle relative massime di<br />

esperienza adottate, caratterizzandosi per un ragionamento<br />

di tipo squisitamente induttivo- abduttivo, basato cioè sulla<br />

probabilità epistemica, che è quella relativa al grado di fon-<br />

datezza di un’ipotesi, la quale deve presentarsi intrinseca-<br />

mente coerente e congruente rispetto ai fatti, in considera-<br />

zione delle prove a favore e di quelle contrarie acquisite al<br />

giudizio.<br />

93


Al fine di valutare tale grado di fondatezza, appare altresì ri-<br />

levante, nei processi indiziari, l’accertamento della causale<br />

del delitto, la quale deve porsi non già quale ulteriore indizio<br />

ma quale elemento di raccordo e di potenziamento della effi-<br />

cienza probatoria degli indizi già acquisiti.<br />

La giurisprudenza precisa, in proposito, che l’obbligo di ac-<br />

certare la causale è tanto più cogente quanto meno sono ri-<br />

tenuti gravi, precisi e concordanti gli indizi, attenuandosi, al<br />

contrario, in misura proporzionale alla ritenuta gravità, pre-<br />

cisione e concordanza e quindi alla loro complessiva efficien-<br />

za probatoria. (Cass. sez. I 14.11.95 n. 12422, Antinozzi).<br />

Nella causale, difatti, il valore sintomatico della paternità<br />

dell’azione è connaturato alla diretta partecipazione del suo<br />

autore al processo formativo della volontà di una condotta.<br />

In quest’ottica si aggiunge che il movente ha non solo la ca-<br />

pacità di esaltare gli elementi indiziari di carattere oggettivo,<br />

facendoli convergere in un quadro unitario di riferimento, ma<br />

è esso stesso dotato dell’autonoma capacità di manifestare<br />

ciò che senza la sua corretta valutazione resterebbe scono-<br />

sciuto (Cass. sez. V 14.11.92 n. 2381, p.m. e Madonia).<br />

Per cui, “l’accertamento della causale del delitto, quando si<br />

tratti di un processo con elementi probatori di natura soltanto<br />

indiziaria, deve essere puntualmente perseguito, in quanto<br />

l’identificazione della causale assume, in tal genere di proces-<br />

si, specifica rilevanza per la valutazione e la coordinazione lo-<br />

gica delle risultanze processuali e, di conseguenza, per la for-<br />

mazione del convincimento del giudice in ordine ad una ragio-<br />

nata certezza della responsabilità dell’imputato” (Cass. sez. VI<br />

22.1.97 n. 5649, Dominante; Cass. sez. I 30.11.95 n. 1428,<br />

p.g. in proced. Riggio; Cass. sez. I 17.3.94 n. 4589, Giannet-<br />

ti), a meno che dagli altri elementi indiziari emerga già in<br />

modo certo la sua responsabilità (Cass. sez. I 14.12.95 n.<br />

685, Savasta; Cass. sez. I 2.5.97 n. 8559, Dragone).<br />

94


Da ultimo, le Sezioni Unite (Cass. 30.10.03 n. 45276, Andre-<br />

otti; conf. Cass. sez. I 28.11.95 n. 567, p.m. in proced. Mula)<br />

hanno ribadito il principio per il quale “la causale, pur po-<br />

tendo costituire elemento di conferma del coinvolgimento nel<br />

delitto del soggetto (nella fattispecie interessato all'eliminazio-<br />

ne fisica della vittima), quando per la sua specificità ed esclu-<br />

sività converge in una direzione univoca, tuttavia, conservando<br />

di per sé un margine di ambiguità, funge da elemento cataliz-<br />

zatore e rafforzativo della valenza probatoria degli elementi<br />

positivi di prova della responsabilità, dal quale poter inferire<br />

logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e<br />

affidabili, l'esistenza del fatto incerto - l'attribuibilità del cri-<br />

mine all'imputato - soltanto a condizione che, all'esito dell'ap-<br />

prezzamento analitico di ciascuno di essi e nel quadro di una<br />

valutazione globale d'insieme, gli indizi, anche in virtù della<br />

chiave di lettura offerta dal movente, si presentino chiari, pre-<br />

cisi e convergenti per la loro univoca significazione”.<br />

Dunque, ai fini della verifica della responsabilità penale nei<br />

processi indiziari, l’accertamento della causale risulta di de-<br />

cisiva importanza, potendo valere ad arricchire e raccordare<br />

gli elementi di un quadro probatorio che tuttavia appaia an-<br />

cora non univocamente orientato all’affermazione di respon-<br />

sabilità, per divenire tanto più essenziale a fronte di un com-<br />

pendio indiziario non solo equivoco ma di per sé anche im-<br />

preciso, incerto e lacunoso.<br />

E’ evidente che in una tale ipotesi, ove neppure si fosse in<br />

grado di pervenire all’individuazione di una causale dell’agire<br />

dell’imputato, la prospettiva accusatoria si appaleserebbe<br />

gravemente incompleta.<br />

95


Cenni generali in ordine al reato di partecipazione ad as-<br />

sociazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)<br />

Con la fattispecie incriminatrice di cui all’art. 416 bis c.p. il<br />

legislatore ha voluto introdurre uno strumento giuridico che,<br />

tipizzando comportamenti, metodi e finalità perseguite dalle<br />

organizzazioni criminali mafiose secondo le manifestazioni<br />

concrete di tali fenomeni nella realtà socio-criminale, con-<br />

sentisse di superare l’inadeguatezza, ai fini repressivi, del<br />

generico schema normativo della comune associazione per<br />

delinquere.<br />

Poiché, tuttavia, il reato di cui all’art. 416 bis c.p. sotto il<br />

profilo strutturale prende le mosse dal prototipo<br />

dell’associazione per delinquere semplice, è bene svolgere<br />

una sintetica premessa sui termini generali e comuni alle<br />

due fattispecie.<br />

Elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere,<br />

in generale, sono la formazione e la permanenza di un vinco-<br />

lo associativo continuativo fra almeno tre persone, allo scopo<br />

di commettere una serie indeterminata di delitti, con la pre-<br />

disposizione comune dei mezzi occorrenti per la realizzazione<br />

del programma delinquenziale e con la permanente consape-<br />

volezza di ciascun associato di far parte dell’illecito sodalizio<br />

e di essere disponibile ad operare per l’attuazione del comu-<br />

ne programma criminoso (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n.<br />

6693 del 1979, ric. Pino; Cass. Sez. I sent. n. 3402 del 1992,<br />

ric. Niccolai ed altri).<br />

E’ ricorrente in giurisprudenza l’orientamento secondo cui<br />

“l'associazione per delinquere si caratterizza per tre fonda-<br />

mentali elementi, costituiti:<br />

- da un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o<br />

comunque stabile, destinato a durare anche oltre la realizza-<br />

zione dei delitti concretamente programmati;<br />

96


- dall'indeterminatezza del programma criminoso che distin-<br />

gue il reato associativo dall'accordo che sorregge il concorso<br />

di persone nel reato;<br />

- dall'esistenza di una struttura organizzativa, sia pur mini-<br />

ma, ma idonea e soprattutto adeguata a realizzare gli obietti-<br />

vi criminosi presi di mira” (Cass. Sez. I sent. n. 10107 del<br />

1998, ric. Rossi e altri).<br />

Si è comunque chiarito (Cass. Sez. I sent. n. 709 del 1993,<br />

ric. Beni ed altro) che l’associazione per delinquere non è ne-<br />

cessariamente un organismo formale, sostanziandosi<br />

nell’accettazione, da parte di almeno tre persone, di una di-<br />

sponibilità ed un impegno permanenti a svolgere determinati<br />

compiti, al fine di realizzare fatti delittuosi.<br />

E' dunque sufficiente che tale adesione dia vita a un organi-<br />

smo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali<br />

forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma ri-<br />

spetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta colletti-<br />

va, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il<br />

programma criminoso.<br />

Da ciò, infatti, derivano il danno immediato per l’ordine pub-<br />

blico ed il pericolo per i beni che costituiscono l’oggetto giu-<br />

ridico dei delitti programmati, poiché l’impegno collettivo,<br />

consentendo di utilizzare immediatamente gli uomini dispo-<br />

nibili e le strutture appositamente predisposte, agevola la re-<br />

alizzazione dei delitti-scopo.<br />

Nel definire i caratteri della condotta tipica di partecipazio-<br />

ne, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. I sent. n.<br />

7462 del 1985, ric. Arslan) ha precisato che “il nucleo struttu-<br />

rale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i<br />

reati di associazione, non si riduce ad un semplice accordo<br />

delle volontà, ma richiede un "quid pluris", che con esso deve<br />

saldarsi e che consiste, nel momento della costituzione dell'as-<br />

sociazione, nella predisposizione di mezzi concretamente fina-<br />

lizzati alla commissione di delitti e, successivamente, in quel<br />

97


minimo di contributo effettivo richiesto dalla norma incrimina-<br />

trice ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi<br />

dell'associazione. Quello, cioè, che ha rilevanza non è che l'ac-<br />

cordo venga consacrato in atti di costituzione, statuto, regola-<br />

mento, iniziazione o in altre manifestazioni di formale adesio-<br />

ne, ma che in conseguenza delle manifestazioni di volontà dei<br />

singoli si realizzi, di fatto, l'esistenza della struttura prevista<br />

dalla legge e, una volta costituita l'associazione, il contributo<br />

apportato dal singolo si innesti nella struttura associativa ed<br />

in vista del perseguimento dei suoi scopi”.<br />

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (v.<br />

Cass. Sez. I sent. n. 3492 del 1988, ric. Altivalle) la materia-<br />

lità della condotta tipica del delitto di partecipazione ad as-<br />

sociazione criminosa si concreta nel compito o nel ruolo, an-<br />

che generico, che il soggetto svolge o si è impegnato a svolge-<br />

re, nell'ambito dell'organizzazione, per portare il suo contri-<br />

buto all'esistenza e al rafforzamento del sodalizio criminoso,<br />

con la consapevolezza e la volontà di far parte dell'organizza-<br />

zione condividendone le finalità.<br />

La Suprema Corte ha sottolineato che, per la integrazione<br />

del reato in esame, occorre l’affectio societatis scelerum, cioè<br />

la consapevolezza del soggetto di avere assunto un vincolo<br />

associativo criminale che permane al di là degli accordi par-<br />

ticolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi<br />

(cfr. Cass. Sez. I sent. n. 1332 del 1991). L’affectio societatis<br />

si correla, quindi, alla consapevolezza del soggetto di inserir-<br />

si in un'associazione criminosa e di innestare la propria con-<br />

dotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa (cfr.<br />

Cass. Sez. V sent. n. 2543 del 1993).<br />

In quest’ottica, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI<br />

n. 16164 del 1989, ric. Romano) ha evidenziato che “per rite-<br />

nere sussistente la compartecipazione al delitto di associazio-<br />

ne per delinquere, non è sufficiente l'accordo per la realizza-<br />

zione di uno o più delitti tra quelli che formano oggetto del co-<br />

98


mune programma di delinquenza; occorre invece la dimostra-<br />

zione della volontà dell'agente di entrare a far parte dell'asso-<br />

ciazione e apportare un concreto contributo alla realizzazione<br />

del comune scopo criminoso per la realizzazione del quale l'as-<br />

sociazione è stata costituita”.<br />

Si è conseguentemente specificato che il criterio distintivo<br />

del delitto di associazione per delinquere rispetto al concorso<br />

di persone nel reato consiste essenzialmente nel carattere e<br />

nel modo di svolgersi dell’accordo criminoso, che, nel concor-<br />

so di persone nel reato (anche continuato) avviene in via oc-<br />

casionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di<br />

uno o più reati determinati (eventualmente ispirati da un<br />

medesimo disegno criminoso), con la realizzazione dei quali<br />

si esaurisce, mentre nell’associazione per delinquere è diretto<br />

all’attuazione di un più vasto programma criminoso, per la<br />

commissione di una serie indeterminata di delitti, con la<br />

permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, cia-<br />

scuno dei quali ha la costante consapevolezza di essere asso-<br />

ciato all'attuazione del programma criminoso, anche indipen-<br />

dentemente ed al di fuori della effettiva commissione dei sin-<br />

goli reati programmati (v. per tutte Cass. Sez. I sent. n. 3402<br />

del 1992, ric. Niccolai ed altri; Cass. Sez. V sent. n. 3340 del<br />

1999, ric. P.M. in proc. Stolder ed altri).<br />

L’esistenza di un siffatto vincolo associativo, pur non poten-<br />

do evincersi dalla sola commissione di fatti criminosi (Cass.<br />

Sez. VI sent. n. 6728 del 1989, ric. Calvano), può essere co-<br />

munque desunta anche da facta concludentia, quali la conti-<br />

nuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti tra i soggetti,<br />

l’interdipendenza delle loro condotte, la predisposizione dei<br />

mezzi finanziari e la stessa efficienza dell’organizzazione (cfr.<br />

Cass. Sez. VI sent. n. 7789 del 1987, ric. Gravosio).<br />

La Suprema Corte (Cass. Sez. VI sent. n. 11446 del 1994, ric.<br />

Nannerini) ha esplicitato che “per quanto riguarda il dolo del<br />

delitto di associazione per delinquere è necessario che vi sia<br />

99


da parte dell'agente la coscienza e la volontà di compiere un<br />

atto di associazione, cioè la manifestazione di "affectio societa-<br />

tis scelerum" come tale, e la commissione di uno o più delitti<br />

programmati dall'associazione non dimostra automaticamente<br />

l'adesione alla stessa. Tuttavia l'attività delittuosa conforme al<br />

piano associativo costituisce un elemento indiziante di grande<br />

rilevanza ai fini della dimostrazione della appartenenza ad es-<br />

sa quando attraverso le modalità esecutive e altri elementi di<br />

prova possa risalirsi all'esistenza del vincolo associativo e<br />

quando la pluralità delle condotte dimostri la continuità, la<br />

frequenza e l'intensità dei rapporti con gli altri associati. An-<br />

che la partecipazione ad un episodio soltanto della attività de-<br />

littuosa programmata può costituire elemento indiziante del-<br />

l'appartenenza all'associazione, ma in tal caso il valore di tale<br />

indizio è sicuramente ridotto ed è necessario che dalla parteci-<br />

pazione al singolo episodio sia desumibile l'affectio societatis<br />

dell'agente, e che essa sia fonte di penale responsabilità a ca-<br />

rico di chi la mette in atto. Quando infatti il soggetto abbia for-<br />

nito un contributo alla realizzazione di un unico episodio rien-<br />

trante nel programma associativo e a tale contributo non venga<br />

riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini della<br />

appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente<br />

ad un riconoscimento di responsabilità”.<br />

Con riguardo alla prova dell’adesione del soggetto<br />

all’associazione per delinquere, è stato precisato che “una<br />

volta accertato il carattere penalmente illecito di un determina-<br />

to organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività<br />

in favore di esso, con il beneplacito di coloro che nel medesimo<br />

organismo operano già a livello dirigenziale, non può che esse-<br />

re ragionevolmente interpretata come prova dell'avvenuto inse-<br />

rimento, "per facta concludentia", del soggetto resosi autore di<br />

detta condotta nel sodalizio criminoso, nulla rilevando che, se-<br />

condo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività<br />

100


non implichi, invece, di per sé, il titolo di sodale” (Cass. Sez. I<br />

sent. n. 11344 del 1993, ric. Algranati ed altri).<br />

Con riferimento all'elemento soggettivo del delitto di parteci-<br />

pazione, la giurisprudenza ha altresì evidenziato che si tratta<br />

di un reato a dolo specifico; occorre quindi, oltre alla «co-<br />

scienza e volontà di apportare quel contributo richiesto dalla<br />

norma incriminatrice», anche la consapevolezza «di partecipare<br />

e di contribuire attivamente con esso alla vita di un'associazio-<br />

ne, nella quale i singoli associati, con pari coscienza e volontà,<br />

fanno convergere i loro contributi, come parte di un tutto, alla<br />

realizzazione del programma comune, divenuto, così, "causa<br />

comune" dell'agire del singolo e dell'ente» (Cass. Sez. I sent.<br />

n. 7462 del 1985, ric. Arslan, che ha aggiunto: "naturalmente<br />

non è necessaria la conoscenza reciproca di tutti gli associati,<br />

poiché quel che conta è la consapevolezza e volontà di parteci-<br />

pare, assieme ad almeno altre due persone aventi la stessa<br />

consapevolezza e volontà, ad una società criminosa strutturata<br />

e finalizzata secondo lo schema legale").<br />

****<br />

Conforme ai suesposti principi è anche la definizione della<br />

condotta tipica di partecipazione all'associazione di cui al-<br />

l'art. 416 bis c.p., la cui ricostruzione esegetica è stretta-<br />

mente connessa alla descrizione normativa dell'apparato<br />

strutturale e delle finalità che caratterizzano il fenomeno ma-<br />

fioso.<br />

Come è stato osservato in dottrina ed in giurisprudenza, l'as-<br />

sociazione di tipo mafioso è qualificata dai mezzi usati e dai<br />

fini perseguiti.<br />

Ciò che, invero, costituisce l’elemento peculiare di detta or-<br />

ganizzazione rispetto alla comune associazione per delinque-<br />

re sono le specifiche finalità previste dalla norma in esame e<br />

la tipizzazione dei metodi utilizzati per il raggiungimento dei<br />

detti fini.<br />

101


Ed invero il sistematico ricorso alla forza di intimidazione del<br />

vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di<br />

omertà che ne deriva costituisce elemento specializzante ri-<br />

spetto alla fattispecie di cui all’art. 416 c.p..<br />

In proposito, non può non rilevarsi che alcuni fini<br />

dell’associazione in argomento, pur non essendo in sé consi-<br />

derati illeciti (per es. acquisizione del controllo di attività e-<br />

conomiche, concessioni, autorizzazioni, ecc.) assumono con-<br />

notazione di illiceità in virtù del “modus operandi” tipicamen-<br />

te utilizzato.<br />

Il legislatore, nel tipizzare tale metodo al comma III dell’art.<br />

416 bis c.p., ha inteso reprimere tutte quelle manifestazioni<br />

(dirette o implicite) con le quali determinate organizzazioni<br />

criminali riescono ad incutere timore determinando un diffu-<br />

so stato di coazione psicologica tale da costringere chi la su-<br />

bisce a comportamenti non voluti (assoggettamento) e, co-<br />

munque, di reticenza o tacita connivenza (omertà).<br />

Pertanto, sul piano strettamente processuale e probatorio,<br />

l’esistenza di una struttura organizzativa connotata dagli e-<br />

lementi sopra descritti potrà configurarsi come di stampo<br />

mafioso quando sia stata dimostrata la capacità della stessa<br />

di estrinsecare una forza di intimidazione sufficientemente<br />

diffusa e tale da produrre, nel contesto territoriale ed am-<br />

bientale ove essa opera, assoggettamento ed omertà.<br />

Con riferimento alla struttura dell'organizzazione criminale,<br />

l'art. 416 bis c.p. descrive analiticamente il metodo e le mo-<br />

dalità di comportamento dell'associazione mediante il riferi-<br />

mento a tre parametri caratterizzanti: l'autonoma forza di in-<br />

timidazione promanante dal vincolo associativo e le conse-<br />

guenti condizioni di assoggettamento e di omertà (cfr. Cass.<br />

Sez. VI sent. n. 7937 del 1995, ric. Monaco ed altri, secondo<br />

cui “il reato di cui all'art. 416 bis c.p. … si caratterizza dal la-<br />

to attivo per l'utilizzazione, da parte degli associati, ai fini del<br />

raggiungimento degli scopi del sodalizio, della forza intimida-<br />

102


trice derivante dal vincolo associativo in sé stesso, e dal lato<br />

passivo per la conseguente condizione di assoggettamento e di<br />

omertà dei singoli”).<br />

Si tratta di tre elementi che sono coessenziali per la configu-<br />

rabilità del reato in esame, rappresentano i principali fattori<br />

di stabilità della struttura organizzativa del potere mafioso, e<br />

costituiscono l'apparato strumentale posto nella disponibilità<br />

degli associati per la realizzazione degli scopi dell'illecito so-<br />

dalizio.<br />

Il programma criminoso richiesto per l'esistenza del reato di<br />

cui all'art. 416 bis si identifica nelle finalità tipiche dell'or-<br />

ganizzazione mafiosa, previste alternativamente dalla norma<br />

incriminatrice: la commissione di delitti, l'acquisizione della<br />

gestione o del controllo di attività economicamente rilevanti<br />

anche attraverso il condizionamento della pubblica ammini-<br />

strazione, la coercizione elettorale ed il procacciamento di<br />

voti, il conseguimento di indebite utilità di ogni genere.<br />

Come è stato rilevato in dottrina, le suindicate finalità, oltre<br />

ad integrare il dolo specifico che qualifica le singole condotte<br />

associative, caratterizzano la struttura dell'ente associativo,<br />

alla quale sono indissolubilmente collegate.<br />

La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. VI sent. n. 1793<br />

del 1994, ric. De Tommasi ed altri) ha sottolineato che le fi-<br />

nalità dell'associazione di tipo mafioso, previste nell'art. 416<br />

bis c.p., hanno carattere alternativo e non cumulativo, anche<br />

perché, con la previsione, fra gli scopi del sodalizio mafioso,<br />

del controllo di attività economiche, il legislatore ha mirato<br />

ad ampliare l'ambito applicativo della fattispecie, estenden-<br />

dolo, come si è detto, anche al perseguimento di attività in sé<br />

formalmente lecite.<br />

Nel delineare le differenze tra l’associazione per delinquere e<br />

l’associazione di tipo mafioso, la Suprema Corte (Cass. Sez. II<br />

sent. n. 5386 del 1994, ric. Matrone ed altri) ha precisato<br />

che “la figura delittuosa prevista dall'art. 416 bis c.p. si di-<br />

103


stingue da quella di cui all'art. 416 c.p., oltre che per l'etero-<br />

geneità degli scopi che l'associazione mira a realizzare, e<br />

quindi dell'oggetto del programma criminoso, per il ricorso alla<br />

forza di intimidazione dell'associazione per il conseguimento<br />

dei fini propri della medesima.<br />

Tale forza di intimidazione del vincolo associativo è un elemen-<br />

to strumentale, e non già una modalità della condotta associa-<br />

tiva, e non necessariamente deve essere utilizzata dai singoli<br />

associati né estrinsecarsi di volta in volta in atti di violenza fi-<br />

sica e morale per il raggiungimento dei fini alternativamente<br />

previsti dalla disposizione incriminatrice, in quanto ciò che ca-<br />

ratterizza l'associazione di tipo mafioso e le altre a questa as-<br />

similate è la condizione di assoggettamento e di omertà che da<br />

detta forza intimidatrice, quale effetto, deriva per il singolo sia<br />

all'esterno che all'interno dell'associazione”.<br />

Al riguardo, si è esplicitato che l'insorgere nei terzi della si-<br />

tuazione di soggezione può derivare "anche soltanto dalla co-<br />

noscenza della pericolosità di tale sodalizio" (Cass. Sez. I<br />

sent. n. 3223 del 1992).<br />

Una volta dimostrata la sussistenza di una organizzazione<br />

caratterizzata da un apparato strutturale-strumentale basato<br />

sull'intimidazione, sull'assoggettamento e sull'omertà, e da<br />

almeno una delle suindicate finalità, occorre, per affermare<br />

la responsabilità del singolo, provare la sua consapevole ap-<br />

partenenza al sodalizio e la sua adesione al programma asso-<br />

ciativo.<br />

La condotta punibile deve considerarsi realizzata se risultano<br />

dimostrati, sul piano oggettivo, l’inserimento strutturale del<br />

singolo in una siffatta organizzazione, e, sul piano soggetti-<br />

vo, l’affectio societatis, cioè la consapevolezza e la volontà di<br />

far parte dell'illecito sodalizio, condividendone gli scopi.<br />

Da più parti si è evidenziato che, nel reato in esame, la con-<br />

dotta punibile non si riduce al semplice accordo delle volon-<br />

tà, ma si sostanzia nel contributo effettivo ed attuale appor-<br />

104


tato dal singolo all'esistenza ed al rafforzamento dell'entità<br />

associativa nel suo complesso, in funzione della realizzazione<br />

degli scopi dell'organizzazione criminale attraverso i metodi<br />

che sono propri di essa.<br />

La giurisprudenza della Cassazione ha, invero, stabilito il<br />

principio della centralità del contributo prestato dal soggetto<br />

nella ricognizione critica dell’esistenza o meno di detto delit-<br />

to.<br />

Va ritenuto, infatti, partecipe il soggetto che fornisca un<br />

“contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a ca-<br />

rattere indifferentemente occasionale o continuativo, purchè<br />

detto contributo abbia un’effettiva rilevanza causale ai fini del-<br />

la conservazione o del rafforzamento dell’associazione e<br />

l’agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l’utilità<br />

per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso”<br />

(da ultimo, Cass. SS.UU., Carnevale).<br />

Si è, quindi, affermato che “fa parte di una associazione ma-<br />

fiosa chi presti un consapevole contributo alla vita del sodali-<br />

zio di cui conosca le caratteristiche, sapendo di avvalersi della<br />

forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni<br />

di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare<br />

i fini previsti dall'ultima parte del terzo comma dell'art. 416 bis<br />

c.p.” (Cass. Sez. VI sent. n. 5649 del 1997, Dominante ed al-<br />

tri).<br />

Come è stato osservato in dottrina, la condotta del partecipe,<br />

per assumere rilevanza penale, deve potersi ricondurre ai<br />

principi di materialità e di offensività che informano il nostro<br />

ordinamento, escludendo la illiceità di meri atteggiamenti<br />

psicologici.<br />

Pertanto la prova della partecipazione del singolo all'associa-<br />

zione di tipo mafioso non può esaurirsi nella dimostrazione<br />

di un'adesione monosoggettiva di carattere formale o ideale,<br />

ma deve estendersi alla verifica dell'apporto, anche minimo,<br />

105


ma comunque non insignificante, arrecato alla vita dell'asso-<br />

ciazione.<br />

Un contributo idoneo a rafforzare il sodalizio criminale, che<br />

integra la condotta tipica prevista dall'art. 416 bis c.p., è<br />

certamente ravvisabile nell'inserimento del soggetto nella<br />

struttura organizzativa dell'associazione, con la relativa as-<br />

sunzione di un ruolo e di talune funzioni all'interno della<br />

stessa.<br />

Non occorre, invece, la prova che il partecipe abbia concre-<br />

tamente esplicato le funzioni assegnategli, poiché l'inseri-<br />

mento del singolo nel tessuto organizzativo del sodalizio si<br />

risolve in un rafforzamento dell'associazione, i cui esponenti<br />

acquistano la possibilità di avvalersi di quel soggetto quando<br />

sia utile ricorrere alla sua opera (cfr. sul punto Cass. Sez. I<br />

sent. n. 13008 del 1998, secondo cui “ai fini dell'affermazione<br />

di responsabilità di taluno in ordine al reato di partecipazione<br />

ad associazione di stampo mafioso, non occorre la prova che<br />

egli abbia personalmente posto in essere attività di tipo mafio-<br />

so, essendo, al contrario, sufficiente la sola sua aggregazione<br />

a un'organizzazione le cui obiettive caratteristiche siano tali da<br />

farla rientrare nelle previsioni dell'art. 416 bis c.p.”).<br />

Trattandosi di una condotta a forma libera, il contributo alla<br />

vita dell'associazione può consistere in un'attività materiale<br />

ovvero in un apporto morale.<br />

La soglia minima del contributo partecipativo penalmente ri-<br />

levante è ravvisabile nella manifestazione di impegno, con cui<br />

il singolo mette le proprie energie a disposizione dell'organiz-<br />

zazione criminale, ampliandone la potenzialità operativa.<br />

Un contributo partecipativo consistente nella seria manife-<br />

stazione di disponibilità in favore dell'associazione mafiosa è<br />

certamente ravvisabile nell'ipotesi in cui il soggetto abbia<br />

prestato il "giuramento" di mafia, poiché un simile atto so-<br />

lenne assume valore vincolante all'interno del sodalizio cri-<br />

minoso.<br />

106


Sul punto, la Suprema Corte (Cass. Sez. IV sent. n. 2040 del<br />

1996, Brusca) ha affermato che “nell'assunzione della qualifi-<br />

ca di uomo d'onore - significativa non già di una semplice ade-<br />

sione morale, ma addirittura di una formale applicazione alla<br />

cosca mercé apposito rito (la cosiddetta "legalizzazione") - va<br />

ravvisata non soltanto l'accertata "appartenenza" alla mafia,<br />

nel senso letterale del personale inserimento in un organismo<br />

collettivo, specificamente contraddistinto, cui l'associato viene<br />

ad appartenere sotto il profilo della totale soggezione alle sue<br />

regole ed ai suoi comandi, ma altresì la prova del contributo<br />

causale che, seppur mancante nel caso della semplice adesio-<br />

ne non impegnativa, è immanente, invece, nell'obbligo solenne<br />

di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca<br />

accrescendo così la potenzialità operativa e la capacità di inse-<br />

rimento subdolo e violento nel tessuto sociale anche mercé<br />

l'aumento numerico dei suoi membri”.<br />

L'avvenuta affiliazione rituale dimostra la partecipazione del<br />

soggetto all'associazione di tipo mafioso indipendentemente<br />

dall'attività in seguito concretamente svolta, ed anche qualo-<br />

ra egli successivamente non abbia occasione di esplicare<br />

specifiche mansioni (cfr. Cass. Sez. I sent. n. 4148 del 1994,<br />

ric. Di Martino, secondo cui “l'affiliazione a "Cosa Nostra",<br />

data la natura totalizzante di tale organizzazione, implica ne-<br />

cessariamente l'effettivo far parte della medesima con accetta-<br />

zione delle sue regole e finalità al fine di ampliarne la sfera di<br />

influenza e di favorirne la realizzazione delittuosa con la per-<br />

manente messa a disposizione della propria attività: conse-<br />

guentemente per l'integrazione della fattispecie associativa di<br />

cui all'art. 416 bis c.p. non occorre che ogni partecipe si renda<br />

protagonista di specifici atti delittuosi attraverso i quali il so-<br />

dalizio raggiunge i suoi scopi”).<br />

D'altra parte, la mancanza di una rituale affiliazione, e la<br />

stessa circostanza che, secondo le regole proprie del sodali-<br />

zio, il soggetto non sia da considerare un associato a pieno<br />

107


titolo, non escludono la configurabilità della condotta asso-<br />

ciativa.<br />

In proposito, la Suprema Corte (Cass. sent. n. 11307 del<br />

1993, ric. Santoriello) ha rilevato che “in tema di reati di as-<br />

sociazione è del tutto irrilevante, ai fini del riconoscimento o<br />

meno dell'intervenuta adesione di taluno al sodalizio crimino-<br />

so, il fatto che, secondo le regole proprie di quest'ultimo, il<br />

soggetto non sia da considerare un associato a pieno titolo,<br />

dovendosi invece aver riguardo soltanto all'obiettività della sua<br />

condotta, onde verificare se essa sia o meno rivelatrice, alla<br />

stregua della logica e della comune esperienza, di una adesio-<br />

ne che, nei fatti, si sia comunque realizzata” (v. anche Cass.<br />

Sez. I sent. n. 4355 del 1994, ric. Costantino, secondo cui "ai<br />

fini della sussistenza del reato di partecipazione ad associa-<br />

zione criminosa di tipo mafioso non bisogna avere riguardo alle<br />

modalità di organizzazione interna del gruppo criminoso, ma<br />

valutare sotto un profilo esterno e con riferimento a regole di<br />

esperienza e non alle regole del sodalizio, se sussista, o non,<br />

la partecipazione diretta nel gruppo, in base ai rapporti che<br />

sussistono fra i vari soggetti, e l'attività a favore del gruppo,<br />

nella consapevolezza della sua esistenza, da parte del sogget-<br />

to indagato, seppure qualificato come esterno").<br />

Tale principio ha assunto ancora maggiore rilevanza in con-<br />

siderazione dell’evoluzione nel tempo delle regole di “cosa no-<br />

stra”, la quale, al fine di contrastare il fenomeno delle colla-<br />

borazioni di giustizia, sin dagli inizi degli anni 90’ ha limita-<br />

to al massimo il ricorso alle procedure di formale affiliazione<br />

per evitare un’eccessiva circolazione di notizie al suo interno.<br />

Anche da tale fenomeno discende l’affermazione della centra-<br />

lità del contributo in funzione della sua idoneità causale ri-<br />

spetto all’evento giuridico.<br />

E’ stato infatti evidenziato che "la condotta di partecipazione<br />

all'associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p. è a<br />

forma libera, nel senso che il comportamento del partecipe può<br />

108


ealizzarsi in forme e contenuti diversi, purché si traduca in un<br />

contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione<br />

degli scopi dell'organismo: in questo modo, infatti, si verifica la<br />

lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatri-<br />

ce, qualunque sia il ruolo assunto dall'agente nell'ambito del-<br />

l'associazione; ne consegue che la condotta del partecipe può<br />

risultare variegata, differenziata, ovvero assumere connotazio-<br />

ni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel<br />

sodalizio, sicché egli può anche non avere la conoscenza dei<br />

capi o degli altri affiliati essendo sufficiente che, anche in mo-<br />

do non rituale, di fatto si inserisca nel gruppo per realizzarne<br />

gli scopi, con la consapevolezza che il risultato viene persegui-<br />

to con l'utilizzazione di metodi mafiosi" (Cass. Sez. II sent. n.<br />

4976 del 1997, ric. P.M. e Accardo; v. anche Cass. Sez. I<br />

sent. n. 482 del 1989, ric. Stabile, secondo cui “la fattispecie<br />

della partecipazione all'associazione di tipo mafioso è a forma<br />

libera, perché il legislatore non descrive in modo particolare la<br />

condotta tipica, enunciandone le note che valgono a caratteriz-<br />

zarle, ma si limita ad affermare che commette il reato "chiun-<br />

que ne fa parte".<br />

Ne deriva che la condotta di partecipazione, che può assumere<br />

forme e contenuto variabili, consiste sul piano oggettivo nel<br />

contributo, purché apprezzabile e concreto, sul piano criminoso<br />

e quindi nella realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tu-<br />

telati dalla norma incriminatrice, qualunque sia il ruolo che<br />

l'agente svolga nell'ambito associativo”).<br />

L'adesione all'associazione di tipo mafioso può, conseguen-<br />

temente, desumersi da facta concludentia, cioè da comporta-<br />

menti, del più vario contenuto, che arrechino un apprezzabile<br />

contributo alla vita dell'organizzazione criminosa, ponendosi<br />

come concause dell'evento giuridico del reato, e denotino la<br />

presenza dell'affectio societatis.<br />

In dottrina si è evidenziato che l'affectio societatis è di certo<br />

ravvisabile nelle ipotesi in cui la condotta del soggetto integri<br />

109


un contributo (sia pure minimo) all'esistenza dell'ente asso-<br />

ciativo, abbia carattere continuativo e risponda prevalente-<br />

mente agli interessi del sodalizio, in assenza di un apprezza-<br />

bile movente autonomo; peraltro, anche una condotta avente<br />

carattere episodico e rispondente prevalentemente ad un au-<br />

tonomo interesse proprio del soggetto potrà qualificarsi come<br />

partecipazione al reato associativo, qualora arrechi alla vita<br />

dell'organizzazione delittuosa un siffatto tipo di contributo.<br />

E’ stato, infatti, chiarito che “ai fini della configurabilità del<br />

reato di partecipazione ad associazione mafiosa, non è sempre<br />

necessario che il vincolo associativo fra il singolo e l'organiz-<br />

zazione si instauri nella prospettiva di una sua futura perma-<br />

nenza a tempo indeterminato nell'associazione, ben potendosi<br />

configurare forme di partecipazione destinate a una durata li-<br />

mitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a<br />

comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, coin-<br />

volga anche il perseguimento da parte del singolo partecipe di<br />

vantaggi ulteriori, suoi personali, rispetto ai quali il vincolo as-<br />

sociativo può assumere anche, nella prospettiva del soggetto,<br />

una funzione meramente strumentale” (Cass. Sez. VI sent. n.<br />

5649 del 1997, ric. Dominante ed altri; v. pure Cass. Sez. VI<br />

sent. n. 36851 del 1998, ric. Cortes, secondo cui “ai fini della<br />

configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione<br />

per delinquere comune o di tipo mafioso, non è necessario che<br />

il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una<br />

certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato an-<br />

che in una partecipazione di breve periodo”).<br />

Occorre, evidentemente, che il "partecipe di fatto" sia accet-<br />

tato dagli altri membri del sodalizio, ma l'accettazione può<br />

desumersi, oltre che da un formale riconoscimento rispon-<br />

dente alle regole interne dell'associazione, anche da fatti<br />

concludenti: è quindi sufficiente l'accettazione o l'effettivo<br />

sfruttamento, da parte degli altri aderenti all'organizzazione,<br />

del contributo che il soggetto si è impegnato a prestare.<br />

110


Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza,<br />

l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è<br />

rappresentato dal dolo specifico, caratterizzato dalla coscien-<br />

te volontà di partecipare all'associazione di tipo mafioso con<br />

il fine di realizzarne il particolare programma e con la per-<br />

manente consapevolezza di ciascun associato di far parte del<br />

sodalizio criminoso e di essere disponibile ad operare per<br />

l'attuazione del comune programma delinquenziale con qual-<br />

sivoglia condotta idonea alla conservazione ovvero al raffor-<br />

zamento della struttura associativa (Cass. Sez. I sent. n.<br />

2348 del 1994, ric. Clementi).<br />

Si tratta di un delitto a dolo specifico, poiché la condotta ti-<br />

pica presenta una essenziale proiezione teleologica verso fi-<br />

nalità, la cui compiuta realizzazione si colloca oltre il mo-<br />

mento consumativo del reato.<br />

In merito alla struttura della fattispecie delittuosa, la Su-<br />

prema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 12358 del 1990, ric. Aglieri<br />

ed altri) ha chiarito che il reato di partecipazione ad associa-<br />

zione per delinquere, anche di stampo mafioso, è monosog-<br />

gettivo, essendo costituito dalla condotta della singola perso-<br />

na che entra a far parte del sodalizio; la partecipazione,<br />

quindi, di per sé non dà luogo ad una figura di concorso, es-<br />

sendo possibile, come si dirà di qui a breve, solo un concorso<br />

eventuale.<br />

Va, ulteriormente, rilevato che le fattispecie di reato di cui<br />

all’odierno processo presuppongono l’esistenza<br />

dell’associazione mafiosa “cosa nostra”, dato questo incon-<br />

trovertibile, in quanto accertato attraverso numerose senten-<br />

ze definitive rese nell’ambito di svariati procedimenti penali<br />

aventi ad oggetto fatti delittuosi gravissimi, più o meno re-<br />

centi, riconducibili alla suddetta medesima matrice associa-<br />

tiva (cfr., tra le prime, la sentenza della Suprema Corte di<br />

Cassazione, Sezione prima penale, in data 30.1.1992, nel<br />

111


procedimento contro Abbate Giovanni ed altri, cd. primo ma-<br />

xi-processo).<br />

Nell’ambito del presente processo, inoltre, il P.M. ha prodotto<br />

agli atti varie sentenze, passate in autorità di cosa giudicata,<br />

che dimostrano l’esistenza e l’operatività di “cosa nostra” in<br />

Sicilia.<br />

Da ciò discende che, nell’affrontare le singole posizioni degli<br />

imputati, può sicuramente darsi per dimostrata, in modo<br />

tanto certo quanto incontrovertibile, l’esistenza e<br />

l’operatività della suddetta associazione, le cui caratteristi-<br />

che ed i cui metodi operativi sono stati accertati, in modo de-<br />

finitivo, attraverso un ventennio di sentenze passate in giu-<br />

dicato.<br />

Di seguito, in un apposito capitolo della presente sentenza,<br />

si è tentato di ricostruire, in modo necessariamente sintetico,<br />

le suddette caratteristiche, per cui si rimanda alla lettura di<br />

detta parte della motivazione al fine di delineare i tratti pe-<br />

culiari di tale specifica organizzazione.<br />

Le aggravanti di cui ai commi IV e VI dell’art. 416 bis c.p.<br />

Per quanto attiene alla ricorrenza dell’aggravante di cui al<br />

comma IV dell’art. 416 bis c.p., l’associazione di stampo ma-<br />

fioso denominata “cosa nostra” (come si è già avuto modo di<br />

dire) costituisce il paradigma tipico del reato in contestazio-<br />

ne che è stato introdotto proprio per sanzionare penalmente<br />

questo specifico fenomeno associativo.<br />

Essa è, per definizione, munita di quei caratteri e requisiti<br />

che il legislatore ha trasfuso nella formulazione normativa<br />

quali elementi costitutivi del reato di associazione di tipo<br />

mafioso.<br />

Di talchè, discutere oggi se Cosa Nostra sia o meno caratte-<br />

rizzata dall’uso della “forza di intimidazione del vincolo asso-<br />

ciativo” dal quale derivi “una condizione di assoggettamento<br />

e di omertà” o se essa sia finalizzata agli scopi criminali ti-<br />

112


pizzati nel dettato normativo, appare quanto meno fuori luo-<br />

go e pleonastico.<br />

Essa, per così dire, non corrisponde solamente al paradigma<br />

normativo ma rappresenta il fenomeno storico e sociale che a<br />

questo ha dato luogo.<br />

La partecipazione a tale particolare sodalizio, pertanto, com-<br />

porta la necessaria sussistenza degli elementi obiettivi del<br />

reato in contestazione così come di quelli soggettivi.<br />

A ben vedere, infatti, la diffusione delle molteplici acquisi-<br />

zioni giudiziarie e delle notizie di cronaca relative alla vita ed<br />

all’attività di cosa nostra è stata tale almeno negli ultimi<br />

venti anni che nessuno può seriamente sostenere di non co-<br />

noscerne l’esistenza, le modalità operative e gli scopi illeciti.<br />

Ciò comporta che l’aderire sotto qualunque forma a tale as-<br />

sociazione fornendo in suo favore un contributo significativo<br />

e rilevante rappresenta una consapevole forma di accettazio-<br />

ne delle regole e di condivisione delle finalità di cosa nostra.<br />

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.416 bis<br />

c.p., infatti, non è necessario, perché si realizzi la condizione<br />

di partecipazione dei singoli associati, che siano effettiva-<br />

mente raggiunti uno o più di quegli scopi alternativamente<br />

previsti dalla norma.<br />

Né è necessario dimostrare che ciascuno dei compartecipi u-<br />

tilizzi in concreto la forza di intimidazione ovvero consegua<br />

per sé o per altri un profitto ad un vantaggio economico - pa-<br />

trimoniale.<br />

Ciascuna condotta può, infatti, assumere forme e contenuti<br />

diversi e variabili e non deve necessariamente integrare da<br />

sola tutti i parametri del dato normativo; ciò che conta, al<br />

contrario, è che essa consista in un effettivo contributo - ap-<br />

prezzabile e concreto sul piano causale - all’esistenza od al<br />

rafforzamento dell’associazione stessa che dei superiori pa-<br />

rametri è certamente dotata.<br />

113


Sulla scorta di un analogo percorso logico e giuridico, la giu-<br />

risprudenza di legittimità ha introdotto il principio della co-<br />

municabilità dell’aggravante del possesso o dell’uso delle ar-<br />

mi (comma IV) anche ai compartecipi non armati.<br />

Sin dalle prime pronuncie in materia successive alla L.<br />

n.19/90 (Cass. Sez.VI, 6.12.94, Imerti; sez.I, 30.1.92, Al-<br />

tadonna, Sez.II, 15.4.94, Matrone) la Cassazione ha, infatti,<br />

stabilito che “l’aggravante prevista dall’art.416 bis comma<br />

quarto c.p. si comunica ai compartecipi dell’associazione crimi-<br />

nosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpe-<br />

volmente o la ritengano inesistente per errore determinato da<br />

colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità ...può essere<br />

fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale<br />

probatorio acquisito”.<br />

A partire dalla pronuncia della Sez. I del 18 aprile 1995 (ric.<br />

Farinella), la S.C. ha fissato un ulteriore principio proprio in<br />

relazione alla tipicità dell’associazione cosa nostra: “con rife-<br />

rimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione ma-<br />

fiosa denominata Cosa Nostra può ritenersi che la circostanza<br />

costituisca fatto notorio non ignorabile”.<br />

Ed ancora si v. Cass. sez. I n. 13008 del 28.9.98, cit.: “in te-<br />

ma di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, la<br />

circostanza aggravante prevista dall’art. 416 bis, comma quar-<br />

to, cod. pen., è configurabile a carico di ogni partecipe che sia<br />

consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo<br />

ignori per colpa” (fattispecie relativa all’associazione per de-<br />

linquere di stampo mafioso denominata “cosa nostra”, in rife-<br />

rimento alla quale la S.C. ha affermato che, data la sua sta-<br />

bile dotazione di armi, questa costituisca fatto notorio non<br />

ignorabile).<br />

Tale orientamento dei giudici di legittimità – ribadito nel cor-<br />

so degli ultimi anni dalla Cassazione e pienamente condiviso<br />

dal Collegio - porta a ritenere certamente sussistente anche<br />

114


nei casi di specie l’aggravante di cui al IV comma dell’art.416<br />

bis c.p..<br />

Alla stessa stregua, il Collegio ritiene che nel caso di specie<br />

siano emersi specifici e plurimi riferimenti che consentano di<br />

accertare la sussistenza anche dell’aggravante di cui al VI<br />

comma dell’art. 416 bis c.p..<br />

Per un verso, infatti, è altrettanto notorio che gli enormi ca-<br />

pitali provento dalle attività tradizionali di “cosa nostra” (e-<br />

storsioni, traffico di stupefacenti etc. etc.) sono stati da que-<br />

sta reinvestiti in diversi settori economici in Italia ed<br />

all’estero.<br />

Sin dall’introduzione della legislazione in materia di misure<br />

di prevenzione antimafia (legge Rognoni-La Torre) l’azione<br />

della magistratura è stata indirizzata proprio<br />

all’individuazione, al sequestro ed alla confisca di tutti quei<br />

beni mobili ed immobili, aziende e società operanti nei più<br />

disparati settori economici che hanno costituito il reimpiego<br />

degli ingenti capitali frutto delle attività tipiche<br />

dell’organizzazione cosa nostra.<br />

Come, peraltro, si evidenzia nel capitolo apposito della pre-<br />

sente motivazione, tale capacità di inquinamento del tessuto<br />

economico ed imprenditoriale costituisce una delle caratteri-<br />

stiche peculiari proprio di “cosa nostra”.<br />

La vicenda delle imprese di Michele Aiello, per molti aspetti,<br />

né è una riprova specifica nella misura in cui dimostra come<br />

l’operatività di “imprenditori-clienti” legati a “cosa nostra” da<br />

quello che la giurisprudenza ha definito un tipico “patto di<br />

protezione” costituisca una forma di inquinamento del libero<br />

mercato e della vita economica.<br />

Se, infatti, una iniziativa economica può espandersi e pro-<br />

durre maggiori redditi proprio per l’inserimento del suo tito-<br />

lare nell’organizzazione mafiosa ovvero per l’esistenza di un<br />

simile accordo di protezione, si realizza quel condizionamento<br />

115


di ampi settori dell’attività imprenditoriale che rappresenta<br />

una delle caratteristiche intrinseche di “cosa nostra”.<br />

Tali iniziative imprenditoriali, invero, risultano realmente fa-<br />

vorite da quelle condizioni di assoggettamento e da quelle<br />

penetranti e variegate forme di infiltrazione nel tessuto eco-<br />

nomico e sociale riferibili all’organizzazione mafiosa ed ai<br />

suoi esponenti.<br />

Di talchè risulta evidente che, a questo punto, sono le impre-<br />

se stesse e la ricchezza tramite esse creata che vanno ritenu-<br />

ti il frutto del vincolo associativo e quindi dell’attività illeci-<br />

ta, indipendentemente da originarie o sopravvenute situazio-<br />

ni di riciclaggio di proventi di altri delitti scopo.<br />

La fattispecie del concorso esterno in associazione mafio-<br />

sa<br />

La disamina in diritto della complessa fattispecie del c.d.<br />

concorso esterno nel reato di associazione per delinquere di<br />

tipo mafioso non può che prendere le mosse dalla decisione<br />

assunta dalle Sezioni Unite con la sentenza DEMITRY del<br />

1994 (c.c. 5 ottobre 1994, deposito 28 dicembre 1994).<br />

Ed invero, detta pronuncia ha rappresentato la prima<br />

grande elaborazione della materia, sia per mole di trat-<br />

tazione che per completezza di argomenti, e ben si<br />

comprende percio' come debba costituire il documento di<br />

partenza per una ricognizione, sia pure di sintesi degli o-<br />

rientamenti dottrinali e giurisprudenziali successivi,<br />

compresi quelli piu' recenti.<br />

Nell'affermare il principio della configurabilita' del con-<br />

corso esterno nel reato di associazione per delinquere di<br />

stampo mafioso, la S.C. ha sottolineato la diversita' dei<br />

ruoli tra il partecipe all'associazione e il concorrente even-<br />

tuale materiale, nel senso che il primo e' colui senza il<br />

cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazio-<br />

116


ne non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con<br />

la dovuta speditezza; e', insomma colui che agisce nella<br />

"fisiologia", della vita corrente dell'associazione, mentre il se-<br />

condo e', per definizione, colui che non vuol far par-<br />

te dell'associazione e che l'associazione non chiama "a far<br />

parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti<br />

temporanei in un determinato ruolo sia, soprattutto,<br />

nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra<br />

in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che,<br />

per essere superata, richiede il contributo temporaneo,<br />

limitato anche ad un unico intervento, di un esterno; in-<br />

somma e' il soggetto che occupa uno spazio proprio nei<br />

momenti di emergenza della vita associativa.<br />

Con tale decisione sono state disattese le tesi sostenute in<br />

diverse sentenze delle sezioni semplici (v. ad es. CILLARI,<br />

sez. I, 13.06.1987; ABBATE, sez. I, 27.06.1994;<br />

CLEMENTI, sez. I, 27.06.1994; MATTINA, sez. I,<br />

18.05.1994; DELLA CORTE, sez. I, 03.06.1994), le quali<br />

- con argomenti sostanzialmente simili – avevano sostenuto<br />

che non vi sarebbero ragioni per differenziare la condotta<br />

materiale del concorrente eventuale rispetto a quella<br />

di partecipazione.<br />

Secondo le Sezioni Unite il concorrente eventuale non e'<br />

identificabile con il partecipe, in quanto “la condotta e<br />

l'atteggiamento psicologico di quest'ultimo non sono sovrap-<br />

ponibili alla condotta ed all'atteggiamento psicologico del<br />

concorrente eventuale”.<br />

L'elemento materiale del reato associativo e' costituito<br />

dalla tipica condotta di partecipazione, che comporta la<br />

stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori<br />

e, quindi si realizza nell'essere e sentirsi parte dell'asso-<br />

ciazione, in essa "stabilmente incardinati".<br />

Il concorrente eventuale non e' colui che pone in essere la<br />

condotta tipica della partecipazione, ma una diversa<br />

117


condotta atipica che, per essere rilevante “deve contri-<br />

buire - atipicamente - alla realizzazione della condotta ti-<br />

pica posta in essere da altri”.<br />

Tale condotta atipica e' qualificata come concorrente dal<br />

fatto che si estrinseca ponendo dei<br />

partecipi , non , ma<br />

, pur essendo tale da .<br />

Quanto all'atteggiamento psicologico, osservano le Sezioni<br />

Unite nella sentenza Demitry che, se quello del partecipe<br />

esprime “la volonta' di far parte dell'associazione, con la<br />

volonta' di contribuire alla realizzazione degli scopi di es-<br />

sa”, l'atteggiamento psicologico del concorrente eventuale<br />

(e cioe', di colui che “vuole dare un contributo senza far<br />

parte dell'associazione… offre, da' una condotta atipica per-<br />

che' mette a disposizione non il suo voler far parte, il suo in-<br />

cardinarsi stabilmente nell'associazione, sebbene il suo ap-<br />

porto staccato, avulso, indipendente dalla stabilita' del-<br />

l'organizzazione ....” ) e' quello che permea la condotta<br />

atipica finalizzata a fornire l'apporto or ora descritto, sen-<br />

za un animus partecipativo, ma “con la volontaria consa-<br />

pevolezza che la... sua azione contribuisce all'ulteriore rea-<br />

lizzazione degli scopi della societas sceleris”.<br />

Sempre in base ai principi fissati nella sentenza Demitry,<br />

inoltre, non può pretendersi che il concorrente esterno<br />

debba possedere lo stesso dolo di colui che fa parte del-<br />

l'associazione, ossia il dolo specifico, (la volonta' di realiz-<br />

zare i fini propri dell'associazione).<br />

A parte il dato, acquisito dalla dottrina piu' autorevole (ri-<br />

proposto "anche da recenti contributi sul dolo specifico<br />

studiato nelle varie categorie di reati") secondo il quale “si<br />

puo' avere concorso con dolo generico in un reato a dolo<br />

specifico", essendo sufficiente che il concorrente abbia<br />

118


“la consapevolezza che altri fa parte e ha voglia di far par-<br />

te della associazione e agisce con la volonta' di perseguirne<br />

i fini”, le due forme di dolo (quelle del partecipe e quella<br />

del concorrente) non sarebbero sovrapponibili.<br />

Infatti, il concorrente potrebbe, al contrario del parteci-<br />

pe, “disinteressarsi della strategia complessiva (dell'asso-<br />

ciazione), degli obiettivi che la stessa si propone di perse-<br />

guire”.<br />

Ma potrebbe anche averli presenti, senza che questo quid<br />

pluris faccia mutare il ruolo dell'esterno, che non fa parte o<br />

non vuole o non e' richiesto come socio.<br />

La sua condotta si limita, secondo le SS.UU., a “contribuire<br />

alle fortune dell'associazione”.<br />

Tali considerazioni il S.C. ha fissato sia con riferimento al<br />

concorso morale che a quello materiale, con ciò superando<br />

anche la cd. tesi intermedia, che finiva con l’ammettere so-<br />

lo il concorso eventuale morale ma non quello materiale.<br />

Se, invero, va ritenuto ammissibile il concorso morale a ti-<br />

tolo di dolo specifico non si può escludere – secondo la sen-<br />

tenza Demitry - che anche il concorso materiale sia concepi-<br />

bile a tale titolo psicologico.<br />

Anzi, a ben vedere, il dolo specifico del concorrente<br />

(morale o materiale) si differenzierebbe da quello del par-<br />

tecipe perche' l'oggetto del primo sarebbe carente d'una par-<br />

te consistente dell'oggetto del secondo: la volonta' di far<br />

parte dell'associazione. Residuerebbe cosi' solo la possibilita'<br />

di concorrere volendo fornire un contributo alla realizza-<br />

zione


Si trattera' solo di accertare se, in concreto, quel delitto ri-<br />

levi ex se oppure se esso contribuisca .<br />

La sentenza Demitry, inoltre, cerca di fornire una spiega-<br />

zione epistemologica della difficolta' - propria della giuri-<br />

sprudenza - di pervenire alla piena ammissione del concor-<br />

so esterno materiale.<br />

La ragione risiederebbe nell'esistenza di un maggior distac-<br />

co tra la posizione dell'esterno concorrente sul piano mora-<br />

le rispetto al suo pari che concorre attraverso una con-<br />

dotta materiale: quest'ultima, per il fatto di costituire un<br />

appoggio alle attivita' di partecipazione, si porrebbe con<br />

queste in rapporto di immediatezza, e, pertanto, di possibi-<br />

le confusione.<br />

Gia' l'uso del criterio di temporaneita' del contributo per-<br />

metterebbe di ravvisarne con evidenza la diversita', ma a<br />

tale risultato si potrebbe pervenire anche attraverso una<br />

migliore messa a punto dei confini tra le due figure astratte.<br />

La motivazione respinge poi la tesi in base alla quale nel-<br />

l'art. 418 cod. pen. (che punisce l'assistenza agli associa-<br />

ti) l'espressione debba essere inteso come sinonimo di e non anche come di concorso eventuale (ex<br />

art. 110 cod. pen.).<br />

Infine, la motivazione passa a meglio delimitare quella con-<br />

tiguita' gia' affermata tra le due condotte materiali<br />

in esame (partecipazione e concorso materiale).<br />

Il distinguo consisterebbe nel ricorso ad un apporto tem-<br />

poraneo (anche consistente in un solo intervento) allo sco-<br />

po di riportare l'associazione alla sua normalita'. Cio'<br />

significa che il concorrente potrebbe intervenire - ove ri-<br />

chiesto dall'associazione - o in una temporanea scopertura<br />

di ruolo (“temporanei vuoti in un determinato ruolo”) o in un<br />

120


momento di patologica fibrillazione dell'organismo associati-<br />

vo (come nel caso dell'aggiustamento di un processo relati-<br />

vo ai componenti dell'associazione).<br />

La finalita' sarebbe quella di mantenere in vita il sodalizio<br />

criminoso. In altre parole lo "spazio" proprio del concor-<br />

rente eventuale materiale appare essere quello dell'emer-<br />

genza nella vita dell'associazione e non lo spazio della<br />

"normalita'", occupabile da uno degli associati.<br />

L'anormalita', la patologia puo' esigere anche un contribu-<br />

to che, pur restando episodico, unico, consente “all'as-<br />

sociazione di mantenersi in vita, anche solo in un determinato<br />

settore, onde poter perseguire i propri scopi”.<br />

La sentenza Demitry ha costituito un sicuro punto di riferi-<br />

mento nella giurisprudenza, attirando, tuttavia, molte criti-<br />

che e manifestazioni di dissenso nella dottrina.<br />

Il punctum dolens principale è sempre stato costituito dalla<br />

ritenuta incompatibilita' generale tra le norme sul concorso<br />

di persone (art. 110 e segg. c.p.) e le figure del reato<br />

necessariamente plurisoggettivo.<br />

Secondo le voci critiche, la sentenza Demitry non avrebbe<br />

superato il nodo della suddetta incompatibilità, soprattutto<br />

in considerazione del principio di tassatività, in fattispecie<br />

(come quelle associative) dotate di scarsa efficacia descrit-<br />

tiva.<br />

Il rischio di incorrere in aree di indeterminatezza della fatti-<br />

specie, secondo la critica, diventerebbe assai consistente<br />

specie quando si tratta di identificare un "concorrente even-<br />

tuale" in una condotta di "partecipazione" ad associazione,<br />

in una condotta cioe' la cui definizione e' considerata<br />

spesso tautologica.<br />

Oltre a ciò, le critiche sono state fondate sulle incompati-<br />

bilita' strutturali tra la condotta associativa e la nor-<br />

mativa sul concorso di persone, nonché sulla difficile conci-<br />

121


liabilità della compartecipazione ad un delitto permanente<br />

che non sia essa stessa permanente.<br />

Anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la<br />

soluzione data dalla sentenza Demitry è stata ritenuta non<br />

soddisfacente: solo per il concorrente esterno l'oggetto<br />

del dolo puo' non estendersi a tutte le circostanze com-<br />

prese nella fattispecie incriminatrice, ma il dolo addirittura<br />

non puo' comprendere gli elementi essenziali del reato, e<br />

cioe' "l'affectio" ed il conseguimento dei fini sociali, sicche'<br />

e' difficile contestare che, nella ricostruzione delle Se-<br />

zioni Unite, manca al concorrente esterno anche una<br />

parte del dolo generico tipico del fatto associativo e cio-<br />

e' la volonta' di associarsi, di entrare nell'organizzazione.<br />

Ulteriori critiche sono state mosse alle SS.UU. sia per ciò che<br />

attiene al raffronto con le condotte agevolatrici realizzate<br />

dei soggetti esterni all'associazione criminosa (art.<br />

307/418 c.p. e art. 7 d.l. 152/91, (ed anche art. 378, com-<br />

ma 2 e 416 ter c.p.) che in relazione alla difficile individua-<br />

zione dell'antinomia "fisiologia/patologia della vita as-<br />

sociativa".<br />

La giurisprudenza di legittimità e di merito, invece, si e'<br />

pressoche' uniformata ai contenuti e ai principi espressi nel-<br />

la pronuncia delle Sezioni Unite del 1994, senza compiere<br />

(se si eccettua la sentenza VILLECCO) alcuna rielabora-<br />

zione dei medesimi.<br />

A titolo di esempio possono citarsi le sentenze ALFANO<br />

(sez. VI, 27.03.1995), SIBILLA (sez. V, 10.11.1995),<br />

MANNINO (SS.UU., 27.09.1995), DOMINANTE (sez. VI,<br />

13.06.1997), MONTALTO (sez. V, 23.04.1997), NECCI<br />

(sez. VI, 07.03.1997), CABIB (sez. I, 05.01.1999),<br />

CUSUMANO (sez. VI, 25.06.1999), TRIGILI (sez. VI,<br />

25.06.1999), FRASCA (sez. V, 06.02.2000), PANGALLO<br />

(sez. VI, 15.05.2000), CANGIALOSI (sez. V, 22.12.2000),<br />

FRASCA (sez. I, 17.04.2002).<br />

122


Il dibattito giurisprudenziale in tema di concorso esterno e'<br />

stato riaperto a seguito della sentenza VILLECCO (sez. VI,<br />

c.c. del 21.09.2000, deposito del 23.01.2001), mossa dal<br />

dichiarato intento di verificare la "tenuta" della DEMITRY.<br />

La sentenza e' cosi' massimata (218330):<br />

“In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso (art.<br />

416 "bis" cod. pen.), il contributo disposto degli artt. 110 e<br />

115 cod. pen. preclude la configurabilita' di un concorso<br />

esterno o eventuale, atteso che l'aiuto portato all'associa-<br />

zione nei momenti di crisi o fibrillazione integra, sotto il<br />

profilo oggettivo e soggettivo, la condotta del "far parte" del<br />

sodalizio criminoso”.<br />

La sentenza Villecco ha ripreso le tesi degli indirizzi giuri-<br />

sprudenziali precedenti (sia quello negazionista che quello<br />

cd. intermedio che nega il solo concorso eventuale materia-<br />

le), giungendo a delineare una soluzione negatoria del<br />

concorso esterno attraverso un'ipotesi basata sulla necessi-<br />

ta' di risolvere le aporie contenute nella sentenza delle Se-<br />

zioni Unite, di cui ha prospettato un ripensamento.<br />

Le Sezioni Unite della S.C. di Cassazione sono ritornate sul<br />

punto del concorso esterno in associazione mafiosa con la<br />

nota sentenza del 30.10.2002/21.5.2003, ric. Carnevale.<br />

In sostanza con tale importate pronuncia la Corte ha confer-<br />

mato il principio secondo il quale “in tema di associazione di<br />

tipo mafioso e' configurabile il concorso "esterno", con la<br />

precisazione che assume la qualita' di concorrente "esterno"<br />

nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, pri-<br />

va dell'affectio societatis e non essendo inserita nella strut-<br />

tura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto,<br />

specifico, consapevole e volontario contributo, purche' questo<br />

abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conser-<br />

vazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comun-<br />

que diretto alla realizzazione, anche parziale del programma<br />

criminoso della medesima”.<br />

123


La Corte, preliminarmente, ha risolto la questione della na-<br />

tura del delitto di partecipazione ad associazione per de-<br />

linquere e in particolare ad associazione mafiosa.<br />

Definendo inaccettabile la tesi della natura monosoggetti-<br />

va del delitto di partecipazione (perche' l'inclusione di ta-<br />

luno in un'associazione non puo' dipendere solo dalla vo-<br />

lonta' di colui che all'associazione intende aderire, ma ri-<br />

chiede anche quella di tutti gli altri associati o di coloro che<br />

li rappresentano), le SS.UU. hanno ritenuto che tutti i reati<br />

associativi sono sempre reati a concorso necessario,<br />

vale a dire, fattispecie plurisoggettive proprie.<br />

Con la conseguenza che l'appartenenza di taluno ad una as-<br />

sociazione criminale dipende anche dalla volonta' di coloro<br />

che gia' partecipano all'organizzazione esistente.<br />

E a tal fine possono rilevare certamente le regole del soda-<br />

lizio, anche se l'esistenza dell'accordo puo' risultare pure<br />

solo di fatto: purche' da fatti indicativi di una volonta' di<br />

inclusione del soggetto partecipe.<br />

Non si tratta di valorizzare esclusivamente le regole<br />

dell'associazione, ma di valutare in concreto<br />

l'effettiva volonta' degli associati, come avviene in ogni<br />

reato doloso, anche quando questa volonta' possa desu-<br />

mersi dal rispetto di regole o prassi criminali.<br />

Pertanto “ la necessita' di ricorrere alle norme sul concorso<br />

eventuale deriva appunto dall'esigenza di assegnare rilevan-<br />

za penale anche a contributi significativi resi all'organizza-<br />

zione criminale da parte di chi non sia in essa considerato in-<br />

cluso dagli associati. Se il reato associativo, infatti, e' un rea-<br />

to a concorso necessario, la volonta' collettiva di inclusione<br />

e' determinante; ma non puo' farsene derivare l'irrilevanza<br />

penale di comportamenti significativi sul piano causale e per-<br />

fettamente consapevoli”.<br />

“ L'art. 110 c.p. consente di assegnare rilevanza penale<br />

appunto a condotte diverse da quella tipica e cio' nondime-<br />

124


no necessarie o almeno utili, strumentali alla consumazione<br />

del reato. D'altra parte le norme sul concorso di persone nel<br />

reato sono di carattere generale e come tali possono essere<br />

applicate a qualsiasi ipotesi di reato, e questo rilievo e' valido<br />

anche per le ipotesi di reato "associativo", dove il modello<br />

legale gia' prevede la partecipazione di piu' soggetti. Ne di-<br />

scende quindi che la difficolta' di applicare le norme sul<br />

concorso a quest'ultima tipologia di reati non deriva dal fatto<br />

che essi siano plurisoggettivi”.<br />

“ Certo, il concorso in fattispecie strutturate con model-<br />

li monosoggettivi (come il furto, o l'omicidio) non presentano<br />

quegli aspetti particolarmente problematici che si rinvengono<br />

invece quando il reato e' gia' strutturato come plurisogget-<br />

tivo, ma queste intuibili difficolta' non rendono percio' solo<br />

la condotta del concorrente da quella<br />

del partecipe, ne' possono ingenerare il sospetto che attra-<br />

verso il meccanismo degli articoli 110 e 416 bis c.p. resti<br />

violato il principio di tassativita' o determinatezza della fatti-<br />

specie penale, che costituisce uno dei fondamenti dell'ordi-<br />

namento. Si sa che tale principio e' rispettato, quando la<br />

fattispecie raggiunga il grado di determinatezza necessario<br />

e sufficiente a consentire di individuare, ad interpreta-<br />

zione compiuta, il tipo di fatto dalla norma disciplinato.<br />

E il grado di determinatezza, nel caso dell'art. 416 bis, e'<br />

tutto sommato raggiunto, perche' il legislatore, lungi dal li-<br />

mitarsi a rimandare ad un generico concetto di consorteria<br />

mafiosa, individua condotte sufficientemente tipizzate (quelle<br />

di cui al primo e al secondo comma della disposizione), on-<br />

de la vocazione estensiva propria della norma di cui al-<br />

l'art. 110 c.p. appare pur sempre ancorata a precisi riferimen-<br />

ti normativi”.<br />

Con riferimento alla presunta atipicità dell’apporto causale<br />

del soggetto concorrente le SS.UU. hanno stabilito che: “ nel-<br />

la prospettiva dell'art. 110 c.p., l'apporto causale o stru-<br />

125


mentale del concorrente e' per definizione atipico. E non e'<br />

possibile pretendere di tipizzare solo per il concorso esterno in<br />

associazione cio' che per definizione non e' tipizzabile in nes-<br />

sun altro caso di concorso.<br />

Questa limitazione non ha alcuna giustificazione, a meno<br />

di escluderla per tutti i reati plurisoggettivi, cio' che e' inve-<br />

ce negato dalla dottrina e dalla giurisprudenza minoritaria.<br />

Esatta appare pertanto la tanto criticata impostazione da-<br />

ta al problema dalla sentenza DEMITRY, come la ricerca<br />

della tipicita' della condotta del partecipe a fronte della ri-<br />

tenuta atipicita' della condotta concorsuale (metodo peraltro<br />

gia' anticipato nella sentenza GRACI, Sez. I, 01.09.1994).<br />

La tipologia della condotta di partecipazione e' delineata<br />

dal legislatore sotto l'espressione "chiunque fa<br />

parte di un'associazione di tipo mafioso" (art. 416 bis,<br />

comma 1). Tenuti presenti i connotati assegnati all'asso-<br />

ciazione mafiosa dal terzo comma dell'art. 416 bis, deve<br />

intendersi che "fa parte" di questa chi si impegna a pre-<br />

stare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o<br />

sapendo di potersi avvalere) della forza di intimidazione<br />

del vincolo associativo e delle condizioni di assoggetta-<br />

mento e di omerta' che ne derivano per realizzare i fini pre-<br />

visti.<br />

Al contempo, l'individuazione di una espressione come "fa par-<br />

te" non puo' che alludere ad una condotta che puo' assu-<br />

mere forme e contenuti diversi e variabili cosi' da delineare<br />

una tipica figura di reato "a forma libera", consistendo in un<br />

contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, al-<br />

l'esistenza o al rafforzamento dell'associazione e, quindi, al-<br />

la realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla<br />

norma incriminatrice.<br />

Sicche' a quel "far parte" dell'associazione, che qualifica<br />

la condotta del partecipe, non puo' attribuirsi il solo significa-<br />

to di condivisione meramente psicologica del programma cri-<br />

126


minoso e delle relative metodiche, bensi' anche quello, piu'<br />

pregnante, di una concreta assunzione di un ruolo mate-<br />

riale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un<br />

impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla<br />

struttura e alla attivita' dell'organizzazione criminosa: il<br />

che e' espressione di un inserimento strutturale a tutti gli<br />

effetti in tale organizzazione nella quale si finisce con l'essere<br />

stabilmente incardinati.<br />

Ne deriva che, se a quel "far parte" dell'associazione si<br />

attribuisce il significato teste' detto, non puo' non affermarsi<br />

che da un punto di vista logico la situazione di chi "entra a<br />

far parte di una organizzazione" condividendone vita e obiet-<br />

tivi, e quella di chi pur non entrando a farne parte ap-<br />

porta dall'esterno un contributo rilevante alla sua conserva-<br />

zione e al suo rafforzamento, sono chiaramente distinguibili.<br />

Non vi e' pertanto nessuna difficolta' a dare corpo giuri-<br />

dico a questa differenza rilevabile nella realta' utilizzando le<br />

rispettive categorie normative della partecipazione e del<br />

concorso eventuale di persone nel reato, conclusione alla<br />

quale e' approdata la sentenza DEMITRY.<br />

Con la conseguenza che non coglie nel segno l'obiezione se-<br />

condo cui la condotta di partecipazione, cosi' come deline-<br />

ata da detta pronuncia (condotta tipica consistente nel "far<br />

parte", quindi – si dice - "in un essere"), si trasformerebbe in<br />

una sorta di reato di posizione, in guisa che non sarebbe<br />

immaginabile un concorrente esterno che materialmente<br />

"contribuisce solo a far parte". Vero e' invece che la sentenza<br />

DEMITRY ha ben delineato la figura del partecipe, indivi-<br />

duandone la condotta tipica, non certamente nell'assun-<br />

zione di uno "status", ma nel contributo arrecato al sodali-<br />

zio criminale da chi "e' stabilmente incardinato nella<br />

struttura associativa con determinati, continui compiti anche<br />

per settori di competenza".<br />

127


Facendone correttamente conseguire che ben si puo' con-<br />

correre dall'esterno (cioe' non facendo parte dell'associa-<br />

zione) con chi sta all'interno nella consumazione del reato<br />

associativo, il quale percio' resta "il medesimo reato", come e-<br />

sige appunto l'art. 110 c.p., e non si trasforma, come ta-<br />

luno paventa, in un reato "diverso" da quello previsto dall'art.<br />

416 bis c.p.”.<br />

A giudizio del S.C., inoltre, dai principi fissati nella sentenza<br />

Demitry non deriva alcuna antinomia linguistica e concet-<br />

tuale tra autore e partecipe.<br />

“Nella fattispecie tipica di parte speciale (come l'art. 416<br />

bis) autore e partecipe coincidono: il "partecipe" e' l'autore<br />

della condotta di "partecipazione". In altre parole, come si e'<br />

acutamente osservato, il termine "partecipe" ha un duplice<br />

senso: in un primo senso (concorso eventuale) e' contrapposto<br />

all'autore; in un secondo senso (fattispecie tipica di parte<br />

speciale) si identifica con l'autore”.<br />

Né sussistono incompatibilita' strutturali tra le due condot-<br />

te in esame, posto che “la diversita' esistente, tra la struttura<br />

permanente del reato di associazione e quella del concorso<br />

eventuale, non determina affatto incompatibilita' tra le due fat-<br />

tispecie. L'art. 110 c.p. si affianca, nel caso di specie, ad un<br />

reato, la cui consumazione e' legata non solo all'esistenza<br />

dell'associazione, ma anche al sorgere e al permanere del-<br />

l'offesa all'ordine pubblico, e nulla impedisce di considerare<br />

che il permanere di tale offesa possa essere determinata an-<br />

che dall'aiuto portato da un soggetto estraneo al sodalizio, in<br />

determinati momenti della vita dell'organizzazione”.<br />

Un altro importante principio fissato dalla sentenza Carneva-<br />

le è, senza dubbio, costituito dalla non necessaria protrazio-<br />

ne nel tempo (o addirittura indefinitività) dell’apporto causa-<br />

le del concorrente esterno.<br />

Ed invero, secondo i Giudici di legittimità: “ ne' e' necessa-<br />

rio che l'apporto stesso perduri per l'intera permanenza<br />

128


dell'associazione, non dovendosi, infatti, confondere l'aspet-<br />

to del potenziale riconoscimento del contributo esterno in un<br />

qualunque momento della vita dell'associazione, con quello<br />

della sua durata.<br />

Non contrasta pertanto con la struttura permanente del<br />

reato associativo il fatto che la manifestazione di volonta' cri-<br />

minosa del concorrente esterno si esaurisce nel momento della<br />

sua espressione.<br />

Del resto neanche per il partecipe e' necessario che il vin-<br />

colo associativo si instauri in prospettiva di una sua futura<br />

permanenza a tempo indeterminato. Questa Corte ha gia' a-<br />

vuto modo di chiarire (Sez. I, 31.05.1995, MASTRANTUONO)<br />

che ben possono, al contrario, ipotizzarsi forme di partecipa-<br />

zione destinate, ab origine, ad una durata limitata nel tempo”.<br />

Dalla ricognizione critica della motivazione della sentenza<br />

Carnevale si ricava, poi, una più che convincente affermazio-<br />

ne in tema di distinguibilità di condotte descritte mediante il<br />

loro orientamento causale (altro punto sul quale sono state<br />

avanzate critiche alla sentenza Demitry).<br />

Ed invero: “ Quanto all'obiezione, fondata sulla "dinamica<br />

di tipizzazione causale" (che sarebbe la medesima rispetto ad<br />

entrambe le figure del concorrente e del partecipante, con le<br />

conseguenze che ne sono state tratte, dianzi riportate), puo'<br />

replicarsi che del ragionamento ad essa sottesa ad essere<br />

inesatta e' proprio la premessa e cioe' che condotte descritte<br />

mediante il loro orientamento causale non sarebbero di-<br />

stinguibili: se cosi' fosse, il concorso eventuale sarebbe<br />

impossibile in tutte le fattispecie causalmente orientate, a co-<br />

minciare dall'omicidio. Il vero e' che l'impostazione che muo-<br />

ve dall'unicita' del processo causale per negare in tali<br />

casi operativita' al concorso di persone porta all'insostenibi-<br />

le esito secondo cui in tutti i reati causali a forma libera<br />

non avrebbe possibilita' di esprimersi la funzione incrimina-<br />

trice dell'art. 110 c.p., poiche' sarebbe sufficiente ripercorre-<br />

129


e il processo causale per ricomprendere entro la fattispecie<br />

incriminatrice tutte le condotte rilevanti sul piano eziologi-<br />

co e meritevoli di pena. Illuminante e' l'esempio che se ne<br />

fa, e cioe' il caso di colui che fornisce la pistola all'assassino:<br />

si e' correttamente rilevato che "qui il processo causale che<br />

presiede alla tipizzazione della condotta di chi spara e di<br />

chi fornisce la pistola e' il medesimo, nondimeno il complice<br />

che ha dato l'arma all'esecutore materiale dell'omicidio verra'<br />

incriminato naturaliter a titolo di concorso e, soprattutto, rea-<br />

lizza una condotta che gia' sul piano causale e' pienamente<br />

distinguibile dall'altro"”.<br />

Senza dubbio di notevole rilievo appare al Collegio<br />

l’orientamento espresso dalle SS.UU. anche in relazione<br />

all’aspetto dell’elemento soggettivo della presente fattispecie.<br />

La Cassazione, invero, dopo avere chiarito che l'aspetto del-<br />

l'elemento soggettivo nel reato associativo e' caratterizza-<br />

to dalla consapevolezza e dalla volonta' di associarsi con lo<br />

scopo di contribuire alla realizzazione del programma del-<br />

l'associazione, ha affermato che le due forme di dolo (quella<br />

del partecipe e quella del concorrente) non appaiono so-<br />

vrapponibili, o almeno non lo sono perfettamente, cosa<br />

che consente anche per l'aspetto in esame la piena configu-<br />

rabilita' del concorso esterno.<br />

Con la sentenza Carnevale le SS.UU. hanno condiviso le con-<br />

clusioni alle quali sul punto era pervenuta la pronuncia De-<br />

mitry, soffermandosi, tuttavia, a rivisitare e precisare ulte-<br />

riormente le ragioni di diritto ad esse sottese: “Il concorrente<br />

eventuale e' l'artefice di una condotta atipica e, dunque, non<br />

potra' volere che la sua condotta e non la condotta tipica del<br />

partecipe. Egli intende dare un consapevole volontario con-<br />

tributo, senza tuttavia voler far parte dell'associazio-<br />

ne, e quindi in modo staccato, avulso indipendente dalla<br />

stabilita' dell'organizzazione, e, sotto questo preciso angolo vi-<br />

suale, il suo atteggiamento psicologico e' completamente di-<br />

130


verso da quello del partecipe, che invece si muove con la vo-<br />

lonta' di far stabilmente parte del sodalizio”.<br />

In sostanza, la Corte ha ribadito che, pur essendovi nelle due<br />

condotte piena coincidenza volitiva quanto all'apporto con-<br />

tributivo, sussiste una diversita' dei due atteggiamenti psi-<br />

cologici, dal momento che quello del partecipe e' arric-<br />

chito proprio dall'elemento dell'affectio societatis, che, in-<br />

vece, per definizione e' estraneo all'apporto del concorrente<br />

esterno.<br />

Inoltre, come già affermato nella sentenza Demitry dalle Se-<br />

zioni Unite: “nella ipotesi di associazione per delinquere<br />

di stampo mafioso non e' affatto richiesto che il concorren-<br />

te abbia anche la volonta' di realizzare i fini propri dell'asso-<br />

ciazione, essendo sufficiente che abbia la consapevolezza<br />

che altri fa parte e ha voglia di far parte dell'associazio-<br />

ne e agisce con la volonta' di perseguirne i fini".<br />

Tuttavia, nella sentenza Carnevale la Corte ha aggiunto e<br />

precisato che “ciò non vuol dire che il concorrente esterno non<br />

voglia il suo contributo e non si renda conto che questo con-<br />

tributo gli viene richiesto per agevolare la associa-<br />

zione; ma, semplicemente, che il concorrente esterno pur<br />

consapevole di cio', pur consapevole di agevolare, con<br />

quel suo contributo, l'associazione, puo' disinteressarsi del-<br />

la strategia complessiva di quest'ultima, degli obiettivi che<br />

la stessa si propone di conseguire. Aggiungendosi che il<br />

concorrente esterno puo' anche avere la volonta' di contri-<br />

buire alla realizzazione dei fini dell'associazione, senza<br />

che questo faccia mutare il suo ruolo di esterno”.<br />

Le SS.UU., cioè, recependo in parte le critiche mosse al pre-<br />

cedente arresto giurisprudenziale, hanno chiarito, con mag-<br />

giore incisività, che entrambe le condotte (quella del parteci-<br />

pe e quella del concorrente esterno) debbono essere finalisti-<br />

camente orientate verso il medesimo evento che poi è quello<br />

tipico del reato al quale si concorre.<br />

131


E poiché “nel reato di associazione per delinquere l'evento e'<br />

la sussistenza ed operativita' del sodalizio, siccome idoneo<br />

a violare l'ordine pubblico ovvero gli altri beni giuridici tutela-<br />

ti dalle particolari previsioni legislative, la cui attuazione<br />

avviene attraverso la realizzazione del programma criminoso.<br />

Ne consegue - di necessita' - che non puo' postularsi la figu-<br />

ra di un concorrente esterno, nel cui agire sia presente<br />

soltanto la consapevolezza che altri agisca con la volonta'<br />

di realizzare il programma di cui sopra.<br />

Deve, al contrario, ritenersi che il concorrente esterno e' ta-<br />

le quando, pur estraneo all'associazione, della quale non in-<br />

tende far parte, apporti un contributo che "sa" e "vuole" sia<br />

diretto alla realizzazione, magari anche parziale, del pro-<br />

gramma criminoso del sodalizio”.<br />

“La conclusione cui qui si perviene, quanto al profilo soggetti-<br />

vo della fattispecie concorsuale, e' che, in definitiva, il di-<br />

scrimine tra concorso e partecipazione risiede essenzialmen-<br />

te nel segmento dell'atteggiamento psicologico che riguarda la<br />

volonta' di far parte dell'associazione”.<br />

Affermando tale principio, dunque, la Corte ha postulato,<br />

nell'atteggiamento psicologico del concorrente esterno, pur<br />

sempre la ricorrenza di un dolo diretto ed, in tal modo, ha<br />

superato le critiche avanzate alla sentenza Demitry con rife-<br />

rimento ad un elemento soggettivo eterogeneo e comunque<br />

equivoco (definito “dolo di contribuzione o di agevolazione”).<br />

Per altro verso, la sentenza Carnevale appare estremamente<br />

significativa in questo processo (in cui sono state contestate<br />

ipotesi di favoreggiamento aggravato), in quanto ha affrontato<br />

la tematica del concorso esterno anche in modo sistematico,<br />

raffrontandola con una serie di norme che colgono con-<br />

dotte agevolative realizzate da soggetti esterni all'asso-<br />

ciazione criminosa: dall'art. 307 c.p. all'art. 418 c.p., dal-<br />

l'art. 416 ter c.p. al secondo comma dell'art. 378 c.p., fi-<br />

132


no all'aggravante prevista all'art. 7 del d.l. 152/91, converti-<br />

to nella legge 203/91.<br />

La Corte, infatti, ha esaminato anche alcuni rilievi mossi alla<br />

sentenza Demitry e fondati sulla considerazione in base alla<br />

quale l’esistenza di queste norme dimostrerebbe come il le-<br />

gislatore, quando ha inteso punire condotte di "fiancheg-<br />

giamento" lo ha fatto introducendo specifiche norme incri-<br />

minatrici, delle quali non vi sarebbe stato bisogno se dav-<br />

vero i comportamenti in questione fossero stati punibili a<br />

titolo di concorso esterno nel reato associativo.<br />

Sullo specifico punto le SS.UU. hanno osservato che “quanto<br />

alle disposizioni degli artt. 307/418 c.p. e 378 comma 2<br />

c.p., decisivo e' il rilievo, piu' volte e anche di recente<br />

sottolineato dalla giurisprudenza di questa Corte (v., da ul-<br />

timo, Sez. V, 20.02.2001, CANGIALOSI), che tali norme<br />

sono tutte pertinenti al rapporto tra l'agente e i singoli as-<br />

sociati, senza alcuna interferenza, dunque, con la tematica del<br />

concorso eventuale, che configura una relazione tra esterno e<br />

gruppo nel suo complesso.<br />

In particolare va osservato:<br />

a) senza necessariamente dover avvalorare la tesi di quanti<br />

(anche la sentenza DEMITRY) fanno leva sull'inciso "fuori<br />

dei casi di concorso nel reato" con cui si aprono gli artt. 307<br />

e 418 c.p. (e pure l'art. 270 ter c.p.), per ammettere<br />

addirittura un riconoscimento esplicito del concorso esterno<br />

nel reato associativo gia' da parte del legislatore, e' da consi-<br />

derare che le fattispecie in esame incriminano l'aiuto a singoli<br />

associati che non puo' essere confuso, ne' sul piano del di-<br />

svalore, ne' sul piano del fatto, con l'aiuto prestato all'intera<br />

organizzazione: peraltro il loro ambito di applicazione e' li-<br />

mitato ad alcuni contributi di modesto spessore, che tale<br />

connotazione conservano anche dopo le modifiche apportate<br />

dall'art. 5 bis d.l. 18.10.2001, n. 374, convertito, con modifi-<br />

che, dalla L. 15.12.2001, n. 438;<br />

133


) analogo discorso va fatto per il favoreggiatore, il cui ausi-<br />

lio peraltro si sostanzia in una condotta di disturbo al<br />

retto funzionamento dell'amministrazione della giustizia, rivol-<br />

ta a favore di taluno e tale da mutare il rapporto di<br />

fatto tra gli investigatori e l'inquisito, mentre l'apporto<br />

del concorrente esterno nel reato associativo e' il con-<br />

tributo prestato all'organizzazione criminale e funzionale<br />

alla realizzazione dei suoi scopi….<br />

Infine, a negare che la previsione dell'aggravante di cui al-<br />

l'art. 7 cit. possa essere incompatibile con la configurabilita'<br />

del concorso esterno, stanno ragioni che colgono la par-<br />

ticolarita' della fattispecie. La circostanza e' incentrata in-<br />

fatti su di un dato esclusivamente soggettivo. Per la sua<br />

integrazione non e' quindi richiesto che lo scopo si sia concre-<br />

tizzato in un esito di effettivo rafforzamento del sodalizio<br />

(Cass. Sez. VI, 13.11.1996, P.M. e MANGO). Quando cio'<br />

avvenga il delitto cosi' aggravato potra' affiancarsi al<br />

concorso eventuale, come gia' affermato dalla sentenza<br />

DEMITRY”.<br />

Non può sfuggire come le superiori autorevoli precisazioni, in<br />

tema di differenziazione delle diverse condotte integranti au-<br />

tonome ipotesi di reato, refluiscano sull’odierna fattispecie,<br />

nella quale gli imputati sono chiamati a rispondere, a vario<br />

titolo, sia di partecipazione (Aiello) che di concorso esterno<br />

in associazione mafiosa (Riolo) che di favoreggiamento aggra-<br />

vato (Cuffaro).<br />

Ovviamente, gli aspetti specifici di ciascuna condotta saran-<br />

no affrontati ed approfonditi nel prosieguo, dovendosi limita-<br />

re lo spazio di questa premessa all’indicazione dei principi di<br />

diritto ai quali il Collegio si è ispirato nella valutazione com-<br />

plessiva ed organica della presente fattispecie processuale.<br />

Proseguendo la disamina dei principi affermati dalle SS.UU.<br />

della Cassazione nella motivazione della sentenza Carnevale,<br />

deve aggiungersi che il Supremo Collegio si è soffermato an-<br />

134


che sulla puntuale definizione dell’antinomia “fisiologia- pa-<br />

tologia” della vita associativa che tanto ha colpito l’opinione<br />

pubblica e gli interpreti a seguito della sentenza Demitry.<br />

Come si è già evidenziato, infatti, nel tentativo di fissare il<br />

limite esterno della condotta concorsuale, la sentenza De-<br />

mitry aveva qualificato il contributo del concorrente ester-<br />

no come pertinente alla patologia della vita associativa,<br />

in quanto lo stesso sarebbe intervenuto in un momento di<br />

“fibrillazione” dell'ente.<br />

La sentenza Demitry, tuttavia, aveva riservato solo pochi ac-<br />

cenni alla problematica della patologia dell'agire associativo,<br />

tanto che l'argomento della “fibrillazione” aveva finito per as-<br />

sumere piu' che altro carattere esemplificativo e per suscita-<br />

re un interesse maggiore rispetto alla sua reale importanza<br />

nell'economia del ragionamento seguito dalle Sezioni Unite.<br />

Per esigenze di completezza, va detto che già la successiva<br />

elaborazione giurisprudenziale aveva precisato meglio il<br />

concetto di stato di difficolta' del sodalizio delinquenziale,<br />

con ciò contribuendo a chiarire il significato da attribuire<br />

al termine “fibrillazione”, di per sé efficace ma metaforico e<br />

non troppo tecnico.<br />

Si e' cosi' affermato che il concorrente esterno, consape-<br />

vole di tale situazione, interviene per soccorrere l'associa-<br />

zione in quanto tale (Sez. II, 13 giugno 1997, DOMINANTE)<br />

di talche' e' stato, ad esempio, ritenuto un associato ester-<br />

no (Sez. I, 8 febbraio 1999, CRNOJEVIC) colui che abbia<br />

svolto, in alcune occasioni a favore della organizzazione de-<br />

linquenziale, la attivita' di interprete, ovvero di consape-<br />

vole procacciatore di risorse finanziarie (Sez. VI, 2 marzo<br />

1999, TRONCI), utili per la vita ed il funzionamento del-<br />

l'associazione.<br />

Insomma, occorre una "concreta attivita' collaborativa<br />

idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento,<br />

mantenimento in vita del sodalizio mafioso, in correlazione<br />

135


a congiunturali esigenze del medesimo" (Sez. VI, 4 settem-<br />

bre 2000, PANGALLO).<br />

Sulla scia di dette pronunce, la giurisprudenza di legittimità<br />

antecedente alla sentenza Carnevale ha fissato due principi<br />

di notevole significato: da un lato, è stato accertato che<br />

non è affatto necessario che lo stato di difficolta' (o di<br />

“fibrillazione”) sia tale che, senza il soccorso dall'e-<br />

sterno, l'associazione andrebbe inevitabilmente incon-<br />

tro alla sua estinzione.<br />

Per altro verso, che non e' affatto richiesto che il contribu-<br />

to possa venire solo da quel soggetto e da nessun altro<br />

(Sez. V, 23.04.2002, APICELLA).<br />

Sullo specifico argomento sono ritornate le SS.UU. con la<br />

sentenza Carnevale, precisando che “il vero problema e' in-<br />

vece nella individuazione del livello di intensita' o di<br />

qualita' idoneo a considerare il concorso dell'agente come<br />

concorso nel reato di associazione per delinquere.<br />

Si e' osservato a riguardo che il contributo, in quanto diret-<br />

to all'associazione, non puo' che giovare sempre anche<br />

quando sia minimo o impercettibile alla conservazione o al<br />

rafforzamento del sodalizio criminale: ma in questo caso si<br />

estende parossisticamente l'area del concorso eventuale. Se<br />

invece il contributo deve essere veramente notevole, allora<br />

andrebbe apprezzato in proporzione alle dimensioni dell'asso-<br />

ciazione criminale, al grado di funzionalita' operativa, all'in-<br />

tensita' del suo radicamento nel territorio sociale e ad altri<br />

analoghi parametri: con la conseguenza anche qui para-<br />

dossale che piu' e' vasta, efficiente, vincente u-<br />

n'organizzazione criminale, piu' diventa ristretta l'area del<br />

contributo giuridicamente apprezzabile del concorrente even-<br />

tuale.<br />

Tali rilievi non appaiono pero' concludenti, a ragione dell'evi-<br />

dente empirismo cui si ispirano.<br />

136


Certo, non ogni contributo portato all'associazione puo' rien-<br />

trare tout court nello schema del concorso eventuale. Anche<br />

qui dovranno esaminarsi i dati fattuali della condotta alla<br />

luce dei principi generali letti ed interpretati dal particola-<br />

re angolo visuale imposto dalla interazione tra l'art. 110 e<br />

l'art. 416 bis c.p..<br />

Ed allora dovra' dirsi che, se nel reato associativo il risulta-<br />

to della condotta tipica e' la conservazione o il rafforzamen-<br />

to del sodalizio illecito (comunque voglia chiamarsi tale<br />

risultato: rafforzamento "dell'entita' associativa nel suo<br />

complesso" o "mega-evento associativo" o anco-<br />

ra "dinamica organizzativo-funzionale dell'ente criminale"),<br />

qualora l'eventuale concorrente, nello specifico caso, possa<br />

ritenersi con sicurezza estraneo all'organizzazione sulla base<br />

di quei rilievi che su questo specifico argomento si e' avuto cu-<br />

ra di esporre, lo stesso risultato deve esigersi dalla sua<br />

condotta: con cio' si vuol dire che il contributo richiesto al<br />

concorrente esterno deve poter essere apprezzato come i-<br />

doneo, in termini di concretezza, specificita' e rilevanza, a<br />

determinare, sotto il profilo causale, la conservazione o il raf-<br />

forzamento dell'associazione. Ne deriva che non ha peso<br />

decisivo la circostanza che sia stata posta in essere un'atti-<br />

vita' continuativa o comunque ripetuta, ovvero un intervento<br />

occasionale e non istituzionalizzato. Si tratti di attivita' conti-<br />

nuativa o ripetuta, si tratti invece di una singola prestazione,<br />

dovra' valutarsi esclusivamente se la pluralita' o l'unica<br />

attivita' posta in essere, per il grado di concretezza e speci-<br />

ficita' che la distingue e per la rilevanza causale che e-<br />

sprime, possa ritenersi idonea a conseguire il risultato so-<br />

pra menzionato”.<br />

Né, secondo il ragionamento seguito dalle SS.UU., tale giudi-<br />

zio (cioè quello teso a dimostrare la reale incidenza di una<br />

singola condotta o anche di piu' condotte sulle sorti di una<br />

associazione criminale) rischia di fondarsi su di una “proba-<br />

137


tio diabolica”, poiché l'accertamento del nesso causale<br />

nel concorso esterno non comporta, di per se', difficolta'<br />

maggiori di quanto puo' comportare l’individuazione di un<br />

caso di condotta interna.<br />

Secondo la sentenza Carnevale, invero, “anche sotto il profi-<br />

lo in esame, quella della configurabilita' della concorrenza<br />

esterna in un reato associativo e' pertanto una operazione<br />

interpretativa sicuramente compatibile con gli standard attua-<br />

li, riconosciuti legittimi de jure condito, dei margini di de-<br />

terminatezza ed elasticita' degli istituti giuridico-penali<br />

previsti nel nostro ordinamento”.<br />

A tal proposito, va anche aggiunto che le SS.UU., nell’intento<br />

dichiarato di specificare meglio le caratteristiche del contri-<br />

buto richiesto al concorrente esterno e dello stato di disagio<br />

dell’associazione, ha precisato ulteriormente che “appare al-<br />

tresi' evidente che non e' riconducibile, all'interno dello<br />

spettro delle condotte punibili di concorso eventuale, la<br />

sola "contiguita' compiacente" o "vicinanza" o "disponibilita-<br />

'" nei riguardi del sodalizio o di suoi esponenti, anche di<br />

spicco, quando a siffatti atteggiamenti non si accompagnino<br />

positive attivita' che abbiano fornito uno o piu' contributi<br />

suscettibili, secondo i parametri prima accennati, di produr-<br />

re un oggettivo apporto di rafforzamento o di conso-<br />

lidamento sull'associazione o anche su un suo particolare set-<br />

tore.<br />

Occorre, in altre parole, il compimento di specifici interven-<br />

ti indirizzati a questo fine.<br />

Cio' che conta, infatti, non e' la mera disponibilita' dell'esterno<br />

a conferire il contributo richiestogli dall'associazione, bensi'<br />

l'effettivita' di tale contributo, e cioe' che a seguito di un<br />

impulso proveniente dall'ente criminale il soggetto si e' di fat-<br />

to attivato nel senso indicatogli”.<br />

In conclusione, le SS.UU. hanno sintetizzato i principali cri-<br />

teri ermeneutici da seguire, esprimendosi nei seguenti termi-<br />

138


ni: “dalle considerazioni che precedono deriva che sono due i<br />

limiti di configurabilita' di concorso eventuale nei reati associa-<br />

tivi:<br />

- per un verso l'accertamento dell'inesistenza dell'affec-<br />

tio societatis e di uno stabile inserimento nella struttura asso-<br />

ciativa;<br />

- per altro verso, la significativa rilevanza strumentale<br />

dell'apporto reso dal concorrente esterno, nei termini oggetti-<br />

vi e soggettivi sopra illustrati.<br />

Sicche' la prova del concorso esterno nel reato di associazio-<br />

ne (in particolare, i riscontri individualizzanti delle distinte<br />

chiamate in correita' o in reita' dei collaboratori, attraver-<br />

so la cd. "convergenza del molteplice") non puo' che riguar-<br />

dare gli elementi costitutivi della fattispecie come individua-<br />

ta, e deve pertanto avere per oggetto lo specifico contributo,<br />

consapevole, effettivo e causalmente idoneo recato dal con-<br />

corrente alla conservazione o al rafforzamento dell'associa-<br />

zione ed alla realizzazione della medesima”.<br />

I principi in questione sono stati, ancor più recentemente,<br />

riaffermati dalle Sezioni Unite della Cassazione nella senten-<br />

za emessa il 12 luglio 2005, n.33748, imp. Mannino, laddove<br />

si ribadisce che: “Assume...la veste di concorrente esterno il<br />

soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organiz-<br />

zativa dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis<br />

(che quindi non “ne fa parte”), fornisce tuttavia un concre-<br />

to, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre<br />

che questo abbia una effettiva rilevanza causale ai fini<br />

della conservazione o del rafforzamento delle capacità<br />

operative dell’associazione (o, per quelle operanti su larga<br />

scala come “cosa nostra”, di un suo particolare settore e ramo<br />

di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto<br />

alla realizzazione, anche parziale, del programma cri-<br />

minoso della medesima”.<br />

139


Le SS.UU., dunque, nel tornare a ribadire – ancora una volta<br />

– l’opzione ermeneutica favorevole in linea di principio alla<br />

configurabilità dell’autonoma fattispecie di concorso esterno<br />

o eventuale nei reati associativi, puntualizzano alcuni aspetti<br />

e fissano ulteriori requisiti della materia, soprattutto, come<br />

si vedrà, in tema di “patto di scambio politico-mafioso”.<br />

Analizzando nel dettaglio il percorso logico ed argomentativo<br />

seguito dalla sentenza, va detto che le SS.UU. hanno, in via<br />

preliminare, chiarito che, per potersi affermare il superiore<br />

principio, occorre che sussistano tutti i requisiti strutturali<br />

che caratterizzano il nucleo centrale del concorso di persone<br />

nel reato e cioè: “da un lato, che siano realizzati, nella forma<br />

consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato<br />

descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale…… e<br />

dall’altro, che il contributo atipico del concorrente esterno, di<br />

natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con<br />

quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza<br />

causale, sia stato condizione “necessaria” per la concreta rea-<br />

lizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione<br />

dell’evento lesivo del bene giuridico protetto…”.<br />

“La particolare struttura della fattispecie concorsuale compor-<br />

ta, infine, quale essenziale requisito, che il dolo del concorren-<br />

te esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della<br />

volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa<br />

tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamen-<br />

to alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e<br />

la volontà di interagire sinergicamente con le condotte altrui<br />

nella produzione dell’evento lesivo del “medesimo reato”.<br />

In altre parole, il concorrente esterno, pur essendo sprovvi-<br />

sto dell’affectio societatis (e cioè della volontà di far parte del<br />

sodalizio), deve essere consapevole dei metodi e dei fini<br />

dell’associazione (a prescindere dalla condivisione, avversio-<br />

ne o indifferenza per siffatti metodi e fini) e si deve rendere<br />

140


compiutamente conto dell’efficacia causale della sua attività<br />

di sostegno.<br />

A tale ultimo proposito, inoltre, le SS.UU. hanno riconosciuto<br />

le difficoltà intrinseche all’accertamento dell’effettivo nesso<br />

condizionalistico tra la condotta e la realizzazione del fatto di<br />

reato in generale.<br />

E tuttavia “ritiene il Collegio che non sia affatto sufficiente<br />

che il contributo atipico – con prognosi di mera pericolosità ex<br />

ante – sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il<br />

rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giu-<br />

dizio ex post, si riveli per contro ininfluente o addirittura con-<br />

troproducente per la verificazione dell’evento lesivo”.<br />

“D’altra parte – continua la Corte – ferma restando l’astratta<br />

configurabilità dell’autonoma categoria del concorso eventuale<br />

“morale” in associazione mafiosa, neppure sembra consentito<br />

accedere ad un’impostazione di tipo meramente “soggettivisti-<br />

co” che …. autorizzi il surrettizio ed indiretto impiego della<br />

causalità psichica c.d. da “rafforzamento” dell’organizzazione<br />

criminale….”.<br />

Ed a proposito dell’affermazione in base alla quale il criterio<br />

di imputazione causale dell’evento cagionato dalla condotta<br />

concorsuale costituisce il presupposto indispensabile di tipi-<br />

cità della disciplina del concorso di persone nel reato e la<br />

fonte ascrittiva della responsabilità del singolo concorrente,<br />

secondo il classico modelli condizionalistico della spiegazione<br />

causale dell’evento, le SS.UU. hanno anche fatto riferimento<br />

al progetto 2001 della Commissione Grosso ed a quello 2005<br />

della Commissione Nordio di riforma della parte generale del<br />

codice penale.<br />

Anche in virtù di tale richiamo, la Corte ha posto l’accento<br />

sulla centralità del positivo accertamento di un apporto cau-<br />

sale significativo da parte del concorrente.<br />

Venendo, poi, al caso specifico in esame – quella particolare<br />

forma di contiguità alla mafia comunemente definita come<br />

141


“patto di scambio politico-mafioso” – il S.C. ha preso in esa-<br />

me l’ipotesi di un accordo in forza del quale un personaggio<br />

politico, senza essere organicamente inserito come partecipe<br />

nelle logiche organizzatorie del sodalizio criminoso, s’impegni<br />

a strumentalizzare i poteri e le funzioni collegati alla sua po-<br />

sizione pubblica a vantaggio dello stesso sodalizio, assicu-<br />

randone così, dall’esterno, l’accesso ai circuiti finanziari ed<br />

al controllo delle risorse economiche, ovvero rendendo una<br />

serie di favori quale corrispettivo del richiesto procacciamen-<br />

to di voti.<br />

Orbene, in termini generali, le Sezioni Unite hanno ribadito il<br />

principio in base al quale, in un siffatto patto di scambio po-<br />

litico-mafioso, è certamente configurabile il concorso esterno<br />

nel reato di associazione di tipo mafioso.<br />

E ciò in perfetta adesione ai principi più volte affermati dalla<br />

stessa Cassazione in numerosi procedimenti ( cfr. Sez.V,<br />

16.3.2000, Frasca; Sez.VI 15.5.2000, Pangallo; Sez.V,<br />

26.5.2001, Allegro; Sez.V, 13.11.2002, Gorgone; Sez.I,<br />

25.11.2003, Cito e Sez.I, 4.2.2005, Micari).<br />

A tale proposito, tuttavia, le SS.UU. hanno aggiunto: “in linea<br />

di principio non può escludersi, infatti, per questa particolare<br />

tipologia di relazioni collusive con la mafia che anche la pro-<br />

messa e l’impegno del politico di attivarsi, una volta eletto, a<br />

favore della cosca mafiosa possano già integrare, di per sé, gli<br />

estremi del contributo atipico del concorrente eventuale nel de-<br />

litto associativo, a prescindere dalle successive condotte di e-<br />

secuzione dell’accordo valutabili sotto il profilo probatorio”.<br />

“D’altra parte, la scelta legislativa di incriminare con la nuova<br />

fattispecie dell’art. 416 ter cod. pen…… l’accordo elettorale po-<br />

litico-mafioso in termini di scambio denaro/voti non può essere<br />

intesa come espressiva dell’intento di limitare solo a questa<br />

fattispecie l’ambito di operatività dei variegati patti collusivi in<br />

materia elettorale con un’associazione mafiosa, negandosi<br />

142


dunque rilievo penale ad ogni altro accordo diverso da quel ti-<br />

po di scambio”.<br />

“Si intende affermare che neppure un’ampia e diffusa fram-<br />

mentazione legislativa in autonome e tipiche fattispecie crimi-<br />

nose dei vari casi di contiguità mafiosa….. sarebbe comunque<br />

in grado di paralizzare l’espansione operativa della clausola<br />

generale di estensione della responsabilità per i contributi ati-<br />

pici ed esterni diversi da quelli analiticamente elencati…”.<br />

Dunque, la Cassazione ha affermato ed ammesso l’astratta<br />

configurabilità delle regole del concorso eventuale anche per<br />

l’ipotesi di accordo politico-mafioso diverso dallo scambio<br />

denaro/voti.<br />

Tuttavia – e qui sta a giudizio del Collegio il più rilevante e-<br />

lemento di novità rispetto alla precedente elaborazione giuri-<br />

sprudenziale – vanno fissati con nettezza i requisiti di tale<br />

fattispecie, con particolare riguardo al dolo ed all’efficacia<br />

causale del contributo atipico del concorrente esterno.<br />

A tale riguardo le Sezioni Unite hanno testualmente afferma-<br />

to: “non basta certamente la mera “disponibilità” o “vicinanza”,<br />

né appare sufficiente che gli impegni presi dal politico a favore<br />

dell’associazione mafiosa, per l’affidabilità e la caratura dei<br />

protagonisti dell’accordo, per i connotati strutturali del sodali-<br />

zio criminoso, per il contesto storico di riferimento e per la spe-<br />

cificità dei contenuti del patto, abbiano il carattere della serie-<br />

tà e della concretezza. Ed invero, la promessa e l’impegno del<br />

politico (ad esempio, nel campo – pure oggetto dell’imputazione<br />

– della programmazione, regolamentazione e avvio di flussi di<br />

finanziamenti o dell’aggiudicazione di appalti di opere o servizi<br />

pubblici a favore di particolari imprese) in tanto assumono ve-<br />

ste di apporto dall’esterno alla conservazione o al rafforzamen-<br />

to dell’associazione mafiosa, rilevanti come concorso eventuale<br />

nel reato, in quanto, all’esito della verifica probatoria ex post<br />

della loro efficacia causale e non già mediante una mera valu-<br />

tazione prognostica di idoneità ex ante…, si possa sostenere<br />

143


che, di per sé, abbiano inciso immediatamente ed effettivamen-<br />

te sulle capacità operative dell’organizzazione criminale, es-<br />

sendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o per<br />

le sue articolazioni settoriali coinvolte dall’impegno assunto”.<br />

Dunque, secondo detti principi, non è sufficiente la mera “di-<br />

sponibilità o vicinanza” del politico in favore del sodalizio<br />

mafioso ma occorre che il Giudice accerti, attraverso una ri-<br />

gorosa verifica probatoria effettuata ex post e non ex ante ,<br />

che il suddetto patto politico-mafioso abbia prodotto risultati<br />

concreti in termini di reale rafforzamento e/o consolidamento<br />

dell’associazione o di una sua articolazione.<br />

Appare evidente, pertanto, la novità metodologica in tema di<br />

criteri di valutazione della prova, costituita dal richiamo for-<br />

te alla necessità di una verifica ex post dell’efficacia causale<br />

dell’apporto fornito dal politico che, conseguentemente, non<br />

può tradursi in una mera attestazione di disponibilità ma de-<br />

ve concretizzarsi in atto positivi qualificabili in termini di<br />

rafforzamento del sodalizio mafioso.<br />

Ed, a tale proposito, la Cassazione si spinge oltre: “con<br />

l’avvertenza, peraltro, che, laddove risulti indimostrata<br />

l’efficienza causale dell’impegno e della promessa di aiuto del<br />

politico sul piano oggettivo del potenziamento della struttura<br />

organizzativa dell’ente, non è consentito convertire surretti-<br />

ziamente la fattispecie di concorso materiale oggetto<br />

dell’imputazione in una sorta di – apodittico ed empiricamente<br />

inafferrabile – contributo al rafforzamento dell’associazione<br />

mafiosa in chiave psicologica…”.<br />

Concludendo, infine, le SS.UU. hanno fissato il seguente<br />

principio di diritto che riassume le superiori argomentazioni:<br />

“è configurabile il concorso esterno nel reato di associazione di<br />

tipo mafioso nell’ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso,<br />

in forza del quale il personaggio politico, a fronte del richiesto<br />

appoggio dell’associazione nella competizione elettorale,<br />

s’impegna ad attivarsi una volta eletto a favore del sodalizio<br />

144


criminoso, pur senza essere organicamente inserito in esso, a<br />

condizione che:<br />

a) gli impegni assunti dal politico, per l’affidabilità dei protago-<br />

nisti dell’accordo, per i caratteri strutturali dell’associazione,<br />

per il contesto di riferimento e per la specificità dei contenuti,<br />

abbiano il carattere della serietà e della concretezza;<br />

b) all’esito della verifica probatoria ex post della loro efficacia<br />

causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza<br />

dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal poli-<br />

tico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per<br />

sé, a prescindere da successive ed eventuali condotte e-<br />

secutive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamen-<br />

to delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale<br />

o di sue articolazioni settoriali”.<br />

Orbene, dall’esame critico della superiore motivazione pare di<br />

poter concludere che, per potersi ritenere accertata la parte-<br />

cipazione a titolo di concorso esterno e/o eventuale nel reato<br />

di associazione di tipo mafioso di un esponente politico, sia<br />

necessario dimostrare in primo luogo che, tra quest’ultimo ed<br />

i membri del sodalizio mafioso, sia stato stipulato un patto<br />

che abbia i caratteri della serietà e della concretezza.<br />

Ciò posto, se in dipendenza di tale patto siano seguiti, da<br />

parte dell’esponente politico, atti concreti esecutivi<br />

dell’accordo che abbiano comportato un rafforzamento delle<br />

capacità operative del sodalizio mafioso ovviamente deve ri-<br />

tenersi integrata l’ipotesi criminosa in esame.<br />

Più difficoltosa, invece, appare, alla luce dei sopra richiamati<br />

principi di diritto fissati dalle SS.UU., la disamina delle fatti-<br />

specie nelle quali non siano emerse con evidenza probatoria<br />

condotte esecutive dell’accordo stipulato tra il politico e gli<br />

esponenti dell’organizzazione.<br />

Ed invero, a tale proposito, la Cassazione, nell’enunciare il<br />

suddetto principio di diritto, ha postulato la necessaria veri-<br />

fica che “gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effet-<br />

145


tivamente e significativamente, di per sé, a prescindere da<br />

successive ed eventuali condotte esecutive dell’accordo,<br />

sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operati-<br />

ve dell’intera organizzazione criminale o di sue articolazioni<br />

settoriali”.<br />

Tale affermazione sembra, invero, puntare l’attenzione sulla<br />

rilevanza degli impegni assunti dall’esponente politico al fine<br />

di consentire un rafforzamento delle capacità operative del<br />

sodalizio mafioso, anche a prescindere da successive ed e-<br />

ventuali condotte esecutive dell’accordo stipulato.<br />

Al di là delle difficoltà concrete sul piano strettamente proba-<br />

torio che derivano dall’applicazione di tale principio di diritto<br />

(come tale astratto e generale), sembra potersi concludere<br />

che anche l’impegno dell’uomo politico, sancito attraverso un<br />

patto con gli esponenti dell’organizzazione mafiosa e non sfo-<br />

ciato in successive condotte attuative dello stesso, possa ri-<br />

tenersi rilevante di per sé al fine di integrare l’ipotesi delit-<br />

tuosa in discussione.<br />

Tale conclusione, del resto, appare avvalorata da un prece-<br />

dente passaggio della motivazione della sentenza Mannino,<br />

nel quale la Corte ha affermato che “il politico, concorrente e-<br />

sterno, viene in tal modo ad interagire con i capi e i partecipi<br />

nel funzionamento dell’organizzazione criminale, che si modula<br />

in conseguenza della promessa di sostegno e di favori median-<br />

te le varie operazioni di predisposizione e allocazione di risor-<br />

se umane, materiali, finanziarie e di selezione strategica degli<br />

obiettivi, più in generale di equilibrio degli assetti strutturali e<br />

di comando, derivandone l’immediato ed effettivo potenziamen-<br />

to dell’efficienza operativa dell’associazione mafiosa con ri-<br />

guardo allo specifico settore di influenza”.<br />

Va, comunque, esclusa la rilevanza della mera “disponibilità”<br />

o “vicinanza” dell’esponente politico, anche nel caso in cui la<br />

stessa abbia ingenerato nei membri del sodalizio mafioso un<br />

ragionevole affidamento sulla stessa ed un potenziale incre-<br />

146


mento dell’influenza interna all’organizzazione di coloro che<br />

ritengano di poter contare sul sostegno del politico.<br />

Tuttavia, può ritenersi integrata la fattispecie laddove gli im-<br />

pegni assunti dal politico – e suggellati da un patto politico-<br />

mafioso avente i caratteri della serietà e della concretezza –<br />

“abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé,<br />

a prescindere da successive ed eventuali condotte esecu-<br />

tive dell’accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento<br />

delle capacità operative dell’intera organizzazione criminale o<br />

di sue articolazioni settoriali”.<br />

Di talchè, anche a prescindere dall’accertata commissione di<br />

atti e condotte concrete ed attuative dell’accordo, le SS.UU.<br />

ritengono possibile l’integrarsi della fattispecie in esame, a<br />

condizione che, all’esito di una verifica probatoria ex post,<br />

possa affermarsi che gli impegni assunti dall’esponente poli-<br />

tico, di per sé, “abbiano inciso immediatamente ed effettiva-<br />

mente sulle capacità operative dell’organizzazione criminale,<br />

essendone derivati concreti vantaggi o utilità per la stessa o<br />

per le sue articolazioni settoriali coinvolte dall’impegno assun-<br />

to”.<br />

Con specifico riguardo all’elemento soggettivo richiesto per<br />

integrare la fattispecie, invece, si afferma che “la particolare<br />

struttura della fattispecie concorsuale comporta, quale essen-<br />

ziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa,<br />

nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia<br />

tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica<br />

sia il contributo causale recato dal proprio comporta-<br />

mento alla realizzazione del fatto concreto, con la con-<br />

sapevolezza di interagire, sinergicamente, con le condot-<br />

te altrui nella produzione dell’evento lesivo del “mede-<br />

simo reato”. E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si<br />

esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell’affectio<br />

societatis e cioè della volontà di far parte dell’associazione,<br />

sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a<br />

147


prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o in-<br />

differenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro in-<br />

terno) e si renda compiutamente conto dell’efficacia cau-<br />

sale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la<br />

conservazione o il rafforzamento dell’associazione: egli<br />

“sa” e “vuole” che il suo contributo sia diretto alla rea-<br />

lizzazione, anche parziale, del programma criminoso del<br />

sodalizio”.<br />

Va, tuttavia, fatta una ulteriore e finale notazione proprio in<br />

tema di elemento soggettivo del reato, aspetto della fattispe-<br />

cie che, invece, rileva sommamente nella valutazione critica<br />

che impegna il Tribunale in relazione alla posizione del Riolo.<br />

La Corte regolatrice nell’ambito della sentenza Mannino si è<br />

riallacciata ai principi di diritto già espressi sempre dalle<br />

medesime SS.UU. nelle sentenze già esaminate, precisando<br />

che: “quanto al momento rappresentativo ed a quello volitivo<br />

dell’elemento soggettivo del reato, si è già detto che il dolo de-<br />

ve investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incrimi-<br />

natrice sia il contributo causale recato dalla propria condotta<br />

alla conservazione o al rafforzamento dell’associazione mafio-<br />

sa, ben sapendo e volendo il concorrente esterno che il suo<br />

apporto è diretto alla realizzazione, anche parziale, del pro-<br />

gramma criminoso del sodalizio.”.<br />

E criticando il percorso argomentativo della sentenza impu-<br />

gnata nella parte in cui effettuava un riferimento al dolo e-<br />

ventuale ritenuto poco compatibile con i suddetti presupposti<br />

del dolo così come ricostruito sulla scorta del duplice coeffi-<br />

ciente psicologico (rappresentazione e volizione sia del fatto<br />

tipico che dell’efficienza causale del proprio contributo).<br />

Le superiori precisazioni, a giudizio del Collegio, appaiono<br />

imprescindibili al fine di indicare quei principi di diritto ai<br />

quali ci si intende richiamare prima di procedere alla rico-<br />

gnizione critica delle singole emergenze processuali.<br />

148


Ed invero, l’analisi congiunta delle odierne contestazioni,<br />

nelle quali sono variamente modulate le diverse forme di con-<br />

tributo (partecipazione, concorso esterno, favoreggiamento…)<br />

che un soggetto agente può fornire ad una associazione ma-<br />

fiosa quale “cosa nostra”, ha imposto la necessità del sopra<br />

riferito chiarimento preliminare relativo per l’appunto ai cri-<br />

teri ermeneutici che il Tribunale intende porre a fondamento<br />

della propria decisione, anche allo scopo di delineare i carat-<br />

teri di ciascuna condotta e di sgombrare il terreno da possi-<br />

bili equivoci interpretativi.<br />

Il rapporto “cosa nostra” – politica - impresa<br />

Come si accennava dianzi, all’esito della premessa in diritto<br />

sui presupposti legali, intrinseci e peculiari, dell’associazione<br />

mafiosa in genere e di “cosa nostra” in particolare, una delle<br />

caratteristiche proprio di tale organizzazione è certamente<br />

costituita, sin dalle sue origini, dalla capacità intrinseca di<br />

confondersi col tessuto sociale, politico ed imprenditoriale.<br />

In adesione alla pressocchè unanime opinione di storici, stu-<br />

diosi e sociologi, i giudici che hanno esaminato tale fenome-<br />

no, attraverso le più note e rilevanti pronunce giurispruden-<br />

ziali in materia (parecchie delle quali prodotte agli atti di<br />

questo processo), hanno individuato in questa capacità la<br />

vera scriminante tra “cosa nostra” siciliana e le altre forme,<br />

pur radicate e complesse, di criminalità organizzata.<br />

Non è certo questa la sede per un’analisi del fenomeno in<br />

termini generali – col rischio di sconfinare ben oltre i limiti<br />

intrinseci di una sentenza penale – e non è intenzione del<br />

Collegio esporsi al rilievo dell’eccessivo ricorso a presupposi-<br />

zioni ovvero a teoremi sociologici o vagamente storiografici.<br />

Tuttavia, appare doveroso sottolineare, in chiave critica ed<br />

unicamente finalizzata all’apprezzamento dei fatti oggetto del<br />

presente processo, il contesto complessivo nel cui alveo il<br />

149


apporto tra mafia, politica ed impresa si è sviluppato ed<br />

evoluto nel corso degli ultimi tempi.<br />

E ciò in quanto molti dei principali accadimenti presi in e-<br />

same, nel corso dell’odierno processo, si iscrivono, per<br />

l’appunto, all’interno di tale complesso rapporto che sovente<br />

è stato, vuoi per un difetto di comprensione del fenomeno<br />

vuoi intenzionalmente, equivocato.<br />

Nell’affrontare tale complessa problematica in modo critico<br />

ed asettico occorre evitare di farsi fuorviare da falsi ed in-<br />

gannevoli approcci metodologici.<br />

La funzione della disamina propria di una sentenza penale<br />

deve essere quella di vagliare criticamente i fatti, i compor-<br />

tamenti ed i fenomeni allo scopo di renderli semplici e com-<br />

prensibili a tutti e di delineare nettamente ciò che costituisce<br />

soggezione, sopportazione, accettazione consapevole ovvero<br />

adesione rispetto all’esistenza ed all’operato di “cosa nostra”.<br />

In tal senso, il fatto, storicamente documentato e giudizial-<br />

mente accertato, che tra la mafia e settori importanti della<br />

politica e dell’impresa vi sia stato e vi sia un rapporto pro-<br />

fondo ed, in molti casi, strutturale non deve contribuire a de-<br />

lineare un quadro di indifferenziata mafiosità della politica e<br />

dell’imprenditoria, sottraendo i singoli alle proprie responsa-<br />

bilità penali.<br />

La verità è che “cosa nostra” ha, sin dalle sue origini, stabili-<br />

to un continuativo rapporto con settori inquinati della politi-<br />

ca e dell’imprenditoria allo scopo di fare affari, di controllare<br />

il territorio e di mantenere soggiogate le forze vive e dinami-<br />

che della Sicilia.<br />

Un siffatto rapporto si fonda sulla disponibilità di singole<br />

persone fisiche che si prestano per brama di potere, per avi-<br />

dità, per convinzione subculturale e per qualsivoglia altra ra-<br />

gione squisitamente individuale a sostenere “cosa nostra” ed<br />

a fare affari con essa.<br />

150


Sulla scorta dei recenti arresti giurisprudenziali nonché di<br />

svariati elementi di prova emersi nel corso del presente di-<br />

battimento (si pensi, ad esempio, alle deposizioni di Angelo<br />

Siino, Antonino Giuffrè, Francesco Campanella e Salvatore<br />

Aragona) può affermarsi che “cosa nostra”, negli anni inte-<br />

ressati dalle presenti indagini, ha addirittura intensificato<br />

questo rapporto trilaterale di cooperazione con esponenti po-<br />

litici e del mondo dell’impresa.<br />

L’esistenza di tale radicato intreccio, infatti, ha consentito<br />

all’organizzazione, ad esempio, di interferire sui meccanismi<br />

di erogazione della spesa pubblica e di gestire in modo illeci-<br />

to il settore dei pubblici appalti.<br />

E’ agevole comprendere come tali due specifici aree di inter-<br />

vento rappresentino per “cosa nostra” un obiettivo ben più<br />

importante rispetto a tante altre attività delittuose tipiche,<br />

finendo per costituire un livello “alto” di operatività che coin-<br />

volge solo i vertici dell’organizzazione.<br />

Al di là dei traffici delittuosi e del controllo del territorio, in-<br />

fatti, l’orientamento dei meccanismi della spesa pubblica e<br />

l’influenza nel settore degli appalti pubblici ha consentito<br />

all’organizzazione di condizionare alla fonte l’intera economia<br />

della regione, mortificando il libero mercato ed accrescendo<br />

al contempo il suo ruolo di contropotere “istituzionale”.<br />

Per la creazione ed il mantenimento di tale status quo, “cosa<br />

nostra” ha continuato a stipulare accordi espliciti e/o taciti,<br />

diretti e/o mediati con esponenti politici ed imprenditori, la-<br />

vorando alacremente alla costruzione di una rete di interessi<br />

convergenti in grado di governare i processi economici ai<br />

massimi livelli.<br />

Si tratta – lo si ripete - di un livello elevato di affari e rela-<br />

zioni che, peraltro, l’organizzazione ha difeso con la massima<br />

attenzione e pervicacia, non esitando ad eliminare fisicamen-<br />

te tutti coloro i quali vi si opponevano dall’interno o che cer-<br />

151


cavano di disvelarne dall’esterno i connotati mediante attivi-<br />

tà investigative e giudiziarie.<br />

Appartiene proprio alla storia giudiziaria ed alla cronaca sici-<br />

liana il dato ineludibile degli omicidi eccellenti di uomini po-<br />

litici che, in vario modo e da opposti schieramenti, hanno<br />

cercato - davvero e non attraverso vuoti proclami - di rompe-<br />

re dall’interno tale meccanismo.<br />

Così come altrettante vittime possono contarsi tra quegli im-<br />

prenditori che, volendo, da posizioni in verità all’epoca assai<br />

isolate, affermare il principio del libero mercato, hanno ten-<br />

tato di operare al di fuori dei meccanismi tradizionali di in-<br />

quinamento del settore dei pubblici appalti.<br />

L’esistenza di tali relazioni strutturali con esponenti istitu-<br />

zionali è di certo la principale ragione per la quale, nono-<br />

stante gli indubbi successi conseguiti dallo Stato nel contra-<br />

sto a “cosa nostra” - tra i quali vanno senz’altro inseriti gli<br />

arresti dei latitanti Provenzano e Lo Piccolo – quest’ultima è<br />

tuttora attiva con tutto il suo potere condizionante.<br />

“Cosa nostra”, peraltro, negli ultimi anni ha anche cercato di<br />

infiltrarsi ancora più profondamente nel settore politico ed in<br />

quello imprenditoriale, non limitandosi più a stabilire accordi<br />

ed a pianificare strategie complessive con esponenti di detti<br />

settori ma, addirittura, divenendo parte attiva della politica e<br />

dell’economia.<br />

E’ noto, ad esempio, come “cosa nostra”, già in un non più<br />

recente passato, abbia tentato di costituire un proprio movi-<br />

mento politico organizzato su base regionale ed abbia candi-<br />

dato suoi adepti alle elezioni col chiaro intento di scavalcare<br />

le logiche classiche del rapporto con singoli esponenti dei<br />

partiti politici tradizionali.<br />

Inoltre, appare assai rilevante quanto riferito dal collaborato-<br />

re Antonino Giuffrè e, soprattutto, dal Campanella a proposi-<br />

to di tutta una serie di candidature alle elezioni politiche ed<br />

amministrative originate dall’interno del sodalizio mafioso.<br />

152


In tempi recenti, dunque, “cosa nostra” non solo ha prosegui-<br />

to sulla strada della stipula di accordi – diretti ovvero media-<br />

ti - con uomini politici eletti nelle fila dei partiti ma ha anche<br />

creato delle candidature che, sin dalla loro origine, sono ri-<br />

sultate strutturalmente connotate in chiave mafiosa.<br />

E ciò in quanto si tratta direttamente di candidature di uo-<br />

mini d’onore ovvero di persone “a disposizione”<br />

dell’organizzazione, alle quali quest’ultima ha fornito un a-<br />

vallo preliminare fondato sulla stipula di precise intese alle<br />

quali dare esecuzione all’esito dell’elezione.<br />

In tal senso, appare assai rilevante quanto riferito dal Cam-<br />

panella con riguardo sia alla propria esperienza personale<br />

che alle vicende, ad esempio, del Consiglio comunale di Vil-<br />

labate che, nonostante i ripetuti scioglimenti per infiltrazioni<br />

mafiose, è risultato composto nella maggior parte dei casi da<br />

consiglieri espressi direttamente dalle varie componenti della<br />

famiglia mafiosa locale.<br />

Altrettanto significativo risulta, poi, il quadro ricavabile dalle<br />

convergenti dichiarazioni del Campanella, dell’Aragona e del<br />

Giuffrè a proposito delle recenti vicende politiche regionali e<br />

dell’esistenza di una rete articolata di relazioni, sia dirette<br />

che mediate, tra “cosa nostra” e numerosi esponenti politici<br />

locali.<br />

I retroscena delle candidature di vari soggetti (ad esempio, di<br />

Domenico Miceli, di Giuseppe Acanto, di Antonio Borzacchelli<br />

ovvero la mancata candidatura dell’avv. Priola), l’esistenza di<br />

accordi preventivi e trattative dirette o mediate tra esponenti<br />

di rilievo del sodalizio mafioso ed uomini politici di altrettan-<br />

to rilievo in ambito istituzionale dimostrano il livello di in-<br />

tersecazione tra “cosa nostra” e la politica locale.<br />

Altrettanto interessante risulta, poi, il mutamento delle mo-<br />

dalità di tali rapporti, sempre più spesso intrattenuti attra-<br />

verso intermediari spendibili ed apparentemente avulsi da<br />

153


apporti acclarati con il sodalizio mafioso (quali ad esempio<br />

lo stesso Miceli).<br />

Per altro verso, deve aggiungersi come l’organizzazione ma-<br />

fiosa si sia, nel corso degli anni, altrettanto impegnata in un<br />

processo di progressiva infiltrazione nel settore delle impre-<br />

se, vuoi creando proprie realtà imprenditoriali vuoi imponen-<br />

dosi come socio di fatto mediante prestanome in numerose<br />

compagini societarie, con ciò finendo per influenzare le scelte<br />

delle imprese e per gestirle dall’interno.<br />

Di seguito si svilupperà una analisi specifica proprio sugli<br />

arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di rapporto<br />

tra singoli imprenditori ed organizzazione mafiosa, alla cui<br />

lettura di rimanda.<br />

Di certo si può affermare che la posizione degli imprenditori<br />

operanti in Sicilia, di conseguenza, è divenuta sempre più<br />

delicata, in quanto costoro non sono più esposti soltanto al<br />

rischio di subire estorsioni ma anche a quello, ben più grave,<br />

di venire espropriati di fatto delle loro aziende.<br />

Tale stato di cose, inoltre, rende ancora più difficile valutare<br />

la condotta ed il ruolo di tali imprenditori, posto che costoro<br />

possono continuare a rimanere vittime della criminalità or-<br />

ganizzata, subendone le vessazioni, ovvero divenire corre-<br />

sponsabili dolosamente coscienti del rafforzamento di “cosa<br />

nostra”.<br />

L’importanza e la centralità per “cosa nostra” del rapporto<br />

col mondo politico e dell’impresa appare evidente attraverso<br />

la disamina critica delle convergenti deposizioni del Siino,<br />

del Giuffrè, del Campanella e dell’Aragona.<br />

Costoro, invero, pur da posizioni assai diverse tra loro, han-<br />

no evidenziato, in modo del tutto unanime, come l’attenzione<br />

alle dinamiche politico-imprenditoriali da parte dei vertici lo-<br />

cali (Guttadauro, Mandalà etc.) ovvero del vertice assoluto<br />

(Provenzano) del sodalizio mafioso sia stata sempre elevatis-<br />

sima.<br />

154


Sia il Provenzano che i vari capi mandamento, infatti, hanno<br />

dimostrato, anche e soprattutto in tempi recenti, di avere<br />

delle vere e proprie strategie politiche da attuare attraverso<br />

la pianificazione di stabili accordi – diretti ovvero mediati at-<br />

traverso propri intermediari - con vari esponenti politici.<br />

A tale proposito lo stesso Antonino Giuffrè, nel corso del suo<br />

esame dibattimentale, ha precisato, da un’osservatorio verti-<br />

cistico interno all’organizzazione, che la strategia politica del<br />

Provenzano è stata fondata su quel principio della “sommer-<br />

sione” di “cosa nostra” che taluni osservatori avevano già te-<br />

orizzato dall’esterno mediante analisi criminologiche.<br />

In aperta rottura con la strategia stragista messa tragica-<br />

mente in atto dal Riina, dal Bagarella e da altri corleonesi<br />

negli anni 90’, l’idea del Provenzano era quella del ritorno<br />

all’anonimato ed all’invisibilità di “cosa nostra”, la quale do-<br />

veva continuare ad operare, come e più di prima, ma senza<br />

atti eclatanti in grado di determinare l’inevitabile reazione<br />

dello Stato.<br />

In tale direzione, egli ha cercato di valorizzare alcuni sogget-<br />

ti, tra i quali certamente il Guttadauro (capo del mandamen-<br />

to mafioso di Brancaccio), che dimostravano una particolare<br />

capacità di instaurare rapporti sotterranei, tanto effettivi<br />

quanto scarsamente visibili, con esponenti politici.<br />

Attenzione così elevata da comportare una scrupolosa valuta-<br />

zione delle caratteristiche intrinseche degli uomini politici e<br />

degli intermediari che dovevano dimostrare assoluta disponi-<br />

bilità e capacità di mediazione e di moderazione.<br />

Anche gli intermediari, infatti, dovevano rispondere a tali ca-<br />

ratteristiche, posta la delicatezza del loro ruolo di tramite tra<br />

gli esponenti di “cosa nostra” e quelli del mondo politico, al-<br />

cuni dei quali preferivano non avere rapporti diretti con la<br />

criminalità ma per l’appunto mediati da soggetti apparente-<br />

mente puliti e spendibili.<br />

155


Tale rapporto, poi, appare ancora più strutturale nel settore<br />

delle piccole e medie amministrazioni locali, nelle quali il<br />

sindaco e i consiglieri comunali sovente sono addirittura di-<br />

retta espressione delle famiglie mafiose locali.<br />

A tale proposito è sufficiente ricordare quanto riferito dal<br />

Campanella a proposito del fatto che dietro a quasi tutti i<br />

consiglieri comunali di Villabate vi fosse un uomo d’onore e<br />

ciò nonostante il recente scioglimento di quel Comune pro-<br />

prio per infiltrazioni mafiose.<br />

Emerge con chiarezza, inoltre, che il rapporto mafia-politica<br />

non si fonda solo sul sostegno elettorale da parte di “cosa<br />

nostra” in favore di questi candidati ma, anche e soprattutto,<br />

sulla organizzazione e sulla pianificazione degli appalti pub-<br />

blici e degli affari.<br />

Non deve, pertanto, stupire se qualche candidato espressione<br />

di singole articolazioni dell’organizzazione possa non risulta-<br />

re eletto, atteso il probabile relativo ridimensionamento della<br />

capacità di condizionamento della pubblica opinione ed, in<br />

ogni caso, l’elevato numero dei candidati sostenuti dalle va-<br />

rie componenti dell’organizzazione stessa.<br />

Ciò che assume particolare rilievo, a giudizio del Collegio, è<br />

la preventiva pianificazione di una serie di affari da compiere<br />

attraverso l’uomo politico sostenuto e, soprattutto,<br />

l’orientamento indebito dei meccanismi della spesa pubblica,<br />

reso possibile dalla disponibilità di questi politici ed ammini-<br />

stratori locali a favorire imprese legate a “cosa nostra” sia<br />

nell’aggiudicazione degli appalti che nel finanziamento di o-<br />

perazioni commerciali attraverso le risorse comunitarie, na-<br />

zionali e regionali (come dimostra, ad esempio, la vicenda dei<br />

centri commerciali di Villabate e Brancaccio che si vedrà di<br />

seguito).<br />

Anche attraverso la ricognizione critica delle odierne emer-<br />

genze dibattimentali, non vi è dubbio, invero, che il primario<br />

interesse di “cosa nostra” sia divenuto per l’appunto l’illecita<br />

156


veicolazione dei fondi pubblici (c.d. legge 488, contratti<br />

d’area, patti territoriali etc. etc.) verso iniziative economiche<br />

“gestite” direttamente da propri esponenti con l’ausilio ed il<br />

concorso interessato di politici, amministratori locali ed im-<br />

prenditori.<br />

Nel corso del presente processo, in particolare, è emerso con<br />

tutta evidenza che i vertici dell’organizzazione mafiosa erano<br />

interessati ad ottenere appalti per opere pubbliche e ad avere<br />

finanziate operazioni speculative, ad esempio, nel settore tu-<br />

ristico-alberghiero (si pensi, ad esempio, alle iniziative<br />

nell’isola di Pantelleria) ovvero in quello dei centri commer-<br />

ciali e polifunzionali (Brancaccio e Villabate).<br />

Il rapporto mafia-politica, dunque, non si limita all’aspetto<br />

elettorale ed a quello del c.d. voto di scambio – che certa-<br />

mente continuano a permanere - ma si è concentrato con la<br />

massima attenzione sulla pianificazione sistematica di affari<br />

da realizzare e di appalti da orientare.<br />

Il primario interesse di “cosa nostra” oggi è, dunque, produr-<br />

re enormi utili intercettando ed orientando, grazie alle com-<br />

plicità dianzi indicate, tutti i principali flussi di spesa pub-<br />

blica nell’isola.<br />

Ed i più importanti flussi di spesa pubblica, come è noto, so-<br />

no costituiti dagli appalti per la realizzazione di opere pub-<br />

bliche, dal finanziamento di operazioni di riqualificazione del<br />

territorio e dagli investimenti nel settore della sanità pubbli-<br />

ca e privata.<br />

Quello che storicamente è sempre stato il precipuo interesse<br />

di “cosa nostra” (inserirsi là dove sussiste ricchezza per spe-<br />

culare a proprio vantaggio), dunque, rimane ancora oggi il<br />

perno attorno a cui ruota il livello alto di operatività<br />

dell’organizzazione.<br />

Con l’ovvia considerazione, tuttavia, che quest’ultima ha a-<br />

deguato e modulato i propri meccanismi di intervento illecito,<br />

157


concentrando il proprio interesse anche verso i moderni si-<br />

stemi di finanziamento dell’economia pubblica.<br />

E poiché uno dei principali flussi di spesa pubblica riguarda<br />

sicuramente il settore della sanità, non può stupire l’elevato<br />

interesse dimostrato da Provenzano e da altri esponenti di<br />

“cosa nostra” in tale direzione.<br />

A tale proposito appare significativo il richiamo fatto dal col-<br />

laboratore Antonino Giuffrè, il quale ha descritto l’estremo<br />

interesse del Provenzano ad investire nella sanità privata.<br />

In sostanza appare chiaro come, almeno in alcuni settori tan-<br />

to delicati quanto rilevanti dell’economia finanziata con ri-<br />

sorse pubbliche, “cosa nostra” abbia deciso di imporre un<br />

proprio ruolo egemone rispetto al mondo politico ed impren-<br />

ditoriale, approfittando del progressivo scadimento della<br />

classe politica e della natura meramente affaristica dei nuovi<br />

accordi.<br />

Tutti i soggetti coinvolti nel nuovo rapporto mafia-politica-<br />

imprenditoria, invero, appaiono accomunati dal comune inte-<br />

resse alla mera gestione del potere ed all’arricchimento per-<br />

sonale.<br />

Di guisa che il livello alto dell’operato di tali settori deviati<br />

della società siciliana rappresenta la massima espressione<br />

del potere di “cosa nostra” che, con tali sistemi, esprime la<br />

propria vera forza di intimidazione e di condizionamento.<br />

I recenti arresti di alcuni importanti capi storici latitanti po-<br />

trebbero mutare, anche solo in parte, tale contesto ma, di<br />

certo, non potrebbero sovvertire una tendenza che appare<br />

molto radicata.<br />

Tali riflessioni nascono anche dall’attento e sistematico esa-<br />

me delle risultanze del presente dibattimento, vuoi con rife-<br />

rimento alle dichiarazioni rese da alcuni soggetti (Aragona) e<br />

da numerosi collaboratori di giustizia (Siino, Giuffrè, Cam-<br />

panella ed altri) vuoi avuto riguardo alle intercettazioni ac-<br />

quisite agli atti.<br />

158


Anzi, per molti versi, proprio il presente processo costituisce<br />

uno di quei rari esempi di ricostruzione giudiziaria, tanto ni-<br />

tida quanto concreta, di questo spaccato criminale di alto<br />

profilo, caratterizzato dall’intreccio mafia - politica – affari –<br />

coperture istituzionali.<br />

Intreccio che è emerso con non poche difficoltà proprio per la<br />

delicatezza delle tematiche e per i ruoli ricoperti dagli impu-<br />

tati.<br />

Nonostante i reiterati tentativi di inquinamento e di ridimen-<br />

sionamento delle prove, tra gli atti del processo appare in<br />

trasparenza un sistematico condizionamento di una parte del<br />

mondo politico ed imprenditoriale.<br />

Dal quale dipende un obiettivo scadimento della qualità della<br />

vita sociale, connesso al peggioramento del livello delle opere<br />

pubbliche, dei progetti di riqualificazione territoriale e della<br />

sanità.<br />

Anche il tema delle fughe di notizie su indagini riservate e<br />

coperte dal segreto investigativo e/o istruttorio, per buona<br />

parte presente tra quelli oggi all’esame del Collegio, non è<br />

per nulla una novità nella storia di “cosa nostra”.<br />

A ben vedere, anzi, esso costituisce uno dei fili conduttori<br />

che caratterizza la vita di questa organizzazione sin dai tempi<br />

più remoti e rappresenta un ulteriore aspetto dell’intreccio<br />

tra politica-affari-mafia ed economia che si sta esaminando.<br />

Basti pensare, addirittura, alle vicende del c.d. rapporto<br />

Sangiorgi, stilato dal Questore di Palermo Ermanno Sangiorgi<br />

tra il 1898 ed il 1900.<br />

Già da allora risultava chiara l’esistenza di fughe di notizie<br />

riservate da parte di apparati infedeli dello Stato e la coper-<br />

tura fornita a “cosa nostra” da importanti esponenti del<br />

mondo politico ed istituzionale.<br />

E’ fin troppo agevole ritenere che, anche e soprattutto grazie<br />

a questa intricata e sottile rete di fiancheggiatori e conniven-<br />

ti istituzionali, l’organizzazione mafiosa sia riuscita ad appa-<br />

159


ire invincibile ed onnipotente ed i capimafia latitanti im-<br />

prendibili e quasi leggendari.<br />

Se è vero, infatti, che la conoscenza è potere, senza dubbio<br />

alcuno il potere di “cosa nostra” nel corso degli anni si è no-<br />

tevolmente accresciuto anche grazie alla sua capacità di in-<br />

filtrarsi all’interno degli apparati statali e di carpire notizie<br />

riservate da parte di rappresentanti infedeli delle istituzioni.<br />

In tal modo possono spiegarsi anche alcuni fatti eclatanti<br />

come il perdurare per decenni dello stato di latitanza di al-<br />

cuni boss, l’esistenza di delitti irrisolti a distanza di lungo<br />

tempo e la preventiva conoscenza di indagini ed iniziative in-<br />

vestigative da parte delle Autorità.<br />

Ad ulteriore riprova di tale assunto vale la pena di notare<br />

come, in questi ultimi anni, alcuni soggetti con incarichi isti-<br />

tuzionali sono stati condannati e/o giudicati per essersi<br />

messi a disposizione di “cosa nostra” ovvero di suoi singoli<br />

esponenti.<br />

Poliziotti, carabinieri, magistrati, uomini politici, funzionari<br />

ed amministratori pubblici sono stati variamente giudicati<br />

nel tempo proprio per questo tipo di responsabilità, a dimo-<br />

strazione di quanto importante possa essere per un “contro-<br />

potere” come “cosa nostra” il poter disporre della compiacen-<br />

za di uomini apparentemente schierati sul fronte opposto.<br />

Il presente processo, dunque, si innesta in un solco che sotto<br />

l’aspetto fattuale è assai risalente nel tempo ma che quasi<br />

mai è stato possibile ricostruire in un modo così attento e<br />

puntuale.<br />

Il rapporto tra “cosa nostra” e gli imprenditori<br />

Avuto riguardo alla principale contestazione formulata a ca-<br />

rico dell’imputato Aiello, deve anche osservarsi come le con-<br />

dotte di partecipazione o di concorso esterno nel reato di cui<br />

all’art. 416 bis c.p. possano configurarsi in relazione alle di-<br />

160


verse forme di manifestazione del rapporto tra associazione<br />

criminale ed imprenditori.<br />

Non sfugge al Collegio l’estrema delicatezza della materia in<br />

esame, posto che, come si è specificato dianzi, svolgere atti-<br />

vità d’impresa nella specifica realtà economica siciliana com-<br />

porta difficoltà maggiori rispetto a quelle zone del Paese in<br />

cui esistono condizioni fisiologiche di libero mercato e di ef-<br />

fettiva concorrenza.<br />

La presenza incombente di “cosa nostra” da sempre ha costi-<br />

tuito un freno all’espansione ed allo sviluppo dell’economia<br />

della Sicilia, proprio perché una delle sue caratteristiche in-<br />

trinseche è rappresentata dalla capacità di condizionamento<br />

delle imprese e del commercio per scopi di mero arricchimen-<br />

to indebito.<br />

Il condizionamento dell’economia, poi, si è concretizzato non<br />

solo nell’imposizione del pizzo ma anche nel progressivo ten-<br />

tativo di impadronirsi di taluni settori imprenditoriali (ad es.<br />

la fornitura di calcestruzzo, il movimento terra per conto ter-<br />

zi etc. etc.) e di intromettersi nei normali meccanismi del li-<br />

bero mercato.<br />

La costante presenza e l’efficace operatività di “cosa nostra”<br />

hanno, pertanto, influito sulla capacità degli imprenditori di<br />

agire in modo libero ed incondizionato e li hanno sovente in-<br />

dotti a relazionarsi, in qualche modo, con essa.<br />

Spesso, infatti, i confini tra la condizione di mero assogget-<br />

tamento, di condivisione parziale e temporanea di intenti ed,<br />

infine, di adesione consapevole e volontaria alle regole stabi-<br />

lite da “cosa nostra” risulta difficile da tracciare con suffi-<br />

cienti margini di certezza.<br />

Alla luce dello stato attuale della giurisprudenza di legittimi-<br />

tà e di merito sul punto, in generale può affermarsi che as-<br />

sume sicuramente rilevanza penale il modus operandi degli<br />

imprenditori collusi che instaurano una stabile relazione<br />

clientelare con gli esponenti mafiosi, contraendo con essi un<br />

161


accordo attivo reciprocamente vantaggioso (“patto di prote-<br />

zione”), da cui derivano obblighi vicendevoli di collaborazione<br />

e di scambio, in vista del conseguimento di interessi conver-<br />

genti e condivisi.<br />

Questi soggetti, in sostanza, intrattengono con gli uomini<br />

d'onore un rapporto stabile e continuativo di interazione,<br />

fondato sulla cooperazione reciproca e su legami personali di<br />

fedeltà e di fiducia.<br />

Dagli imprenditori che hanno instaurato un simile rapporto<br />

di scambio (e che quindi fruiscono di una protezione attiva),<br />

il gruppo mafioso pretende prestazioni diffuse, che possono<br />

assumere il contenuto più vario (ad esempio, offerta di in-<br />

formazioni, accesso a determinati circuiti politici e finanzia-<br />

ri, ospitalità per latitanti, testimonianze di comodo, buste<br />

d’appoggio con offerte previamente concordate in occasione<br />

di gare d’appalto e così via).<br />

Nella condotta degli imprenditori collusi legati da una rela-<br />

zione clientelare a "cosa nostra" (c.d. imprenditori clienti),<br />

per giurisprudenza costante, sono riscontrabili gli estremi<br />

della partecipazione all’associazione di tipo mafioso.<br />

Anche la dottrina, invero, ha evidenziato che assumono signi-<br />

ficatività e concludenza in termini di affectio societatis diver-<br />

si elementi della condotta: la sua valenza di cooperazione e<br />

di rilevante vantaggio reciproco, il suo esplicarsi in presta-<br />

zioni diffuse in favore del sodalizio mafioso, il carattere al-<br />

tamente personalizzato del rapporto clientelare di scambio, la<br />

sua natura stabile e continuativa, l’intrecciarsi delle finalità<br />

individuali dell’imprenditore con le finalità associative.<br />

L’organizzazione mafiosa, sfruttando in modo continuativo le<br />

prestazioni diffuse offerte dall’imprenditore, finisce per rico-<br />

noscergli un ruolo di sistematico conferimento al sodalizio di<br />

tutti i vantaggi ricollegabili alla sua posizione professionale e<br />

sociale.<br />

162


Alle stesse conclusioni è pervenuta la giurisprudenza di legit-<br />

timità, che ha considerato come “vera e propria partecipazio-<br />

ne interna” la condotta di un imprenditore che “per sfuggire<br />

alle illecite pressioni esercitate sulla sua impresa dalla malavi-<br />

ta locale, ritenne (…) miglior partito allinearsi con i diversi<br />

gruppi camorristici di volta in volta emergenti (…) pur di conse-<br />

guire i vantaggi che, in termini economici e di sicurezza<br />

nell’esercizio della sua attività, gli derivavano dalla possibilità<br />

di muoversi nell’orbita delle potenti organizzazioni criminali<br />

dominanti nel territorio, nelle quali finì per ritrovarsi intera-<br />

mente coinvolto condividendone finalità e metodi di azione”<br />

(Cass. Sent. del 25 agosto 1994, ric. Amato).<br />

Non vi è dubbio, infatti, che un siffatto tipo di imprenditore<br />

agisca con la piena consapevolezza di far parte di un sistema<br />

criminale (del quale condivide implicitamente le modalità ed<br />

agevola il raggiungimento degli scopi) che gestisce in modo<br />

irregolare, ed esempio, il sistema dei pubblici appalti ed, in<br />

generale, i meccanismi di erogazione delle risorse pubbliche.<br />

Tale condivisione di intenti gli consente di ridurre al minimo<br />

il rischio d’impresa e di beneficiare, insieme a “cosa nostra”<br />

nel suo insieme, dei vantaggi, sia economici che operativi,<br />

che derivano da tale complesso sistema criminale.<br />

Come già si è accennato, tuttavia, anche all’imprenditore<br />

“cliente” sono richieste delle contro prestazioni necessarie e<br />

confacenti alle regole interne del sodalizio mafioso “cosa no-<br />

stra”.<br />

Ad esempio, dall’esperienza giudiziaria (v., nel presente pro-<br />

cesso, le dichiarazioni sul punto di Angelo Siino e Antonino<br />

Giuffrè nonché parte delle sentenze definitive prodotte) emer-<br />

ge come tutti gli imprenditori – anche quelli “vicini” e sinan-<br />

co quelli formalmente affiliati - siano tenuti al pagamento<br />

della “messa a posto”, in favore della famiglia mafiosa terri-<br />

torialmente competente, in occasione di lavori da eseguire in<br />

un determinato contesto locale.<br />

163


Da ciò deriva, come logica conseguenza, che il solo fatto di<br />

versare il pizzo non consente di escludere la natura mafiosa<br />

di una impresa e del suo titolare.<br />

Difatti, come è noto, esistono imprese costrette a pagare<br />

somme di denaro a titolo di pizzo e/o di tangente che opera-<br />

no stabilmente in combutta o in società con esponenti mafio-<br />

si ed imprese che si limitano a subire detta imposizione solo<br />

per sopravvivere e senza avere alcun altro rapporto con “cosa<br />

nostra” ed i suoi adepti.<br />

Sotto tale profilo, dunque, la tesi sostenuta dall’Aiello, come<br />

si vedrà, non appare esaustiva e conducente.<br />

Posto che il pagamento del pizzo è un onere obbligatorio ri-<br />

chiesto a tutti gli imprenditori operanti in determinati setto-<br />

ri, siano essi legati a “cosa nostra” o sue vittime, il fatto di<br />

avere versato somme a tale titolo ad esponenti di detta orga-<br />

nizzazione non costituisce, di per sé solo, elemento di valuta-<br />

zione in grado di escludere la partecipazione di un imprendi-<br />

tore all’associazione mafiosa.<br />

A meno di non voler riconoscere che anche gli uomini<br />

d’onore-imprenditori paghino in quanto subiscono la forza di<br />

intimidazione della loro stessa organizzazione criminale (di-<br />

venendo quindi vittime di se stessi).<br />

Occorre, cioè, profondere un ulteriore sforzo allo scopo di<br />

comprendere se il versamento della “messa a posto” costitui-<br />

sca una forma adesiva di finanziamento ovvero il mero frutto<br />

di una violenta e/o minacciosa imposizione.<br />

Come si vedrà meglio in seguito, il complesso delle emergenze<br />

processuali dimostrerà come, nel caso dell’Aiello, si sia trat-<br />

tato della consapevole adesione ad un “patto di protezione”<br />

con “cosa nostra” i cui caratteri peculiari saranno oggetto di<br />

ulteriore approfondimento.<br />

Tra le due categorie dianzi descritte (l’imprenditore cliente e<br />

quello vittima), inoltre, ne esiste una terza che rende ancora<br />

164


più complessa ed articolata la valutazione delle condotte in<br />

un’ottica prettamente penalistica.<br />

Ci si riferisce al comportamento di quegli imprenditori collusi<br />

ma legati da una relazione solo strumentale a "cosa nostra"<br />

(c.d. imprenditori strumentali).<br />

Si tratta di soggetti che instaurano con "cosa nostra" un ac-<br />

cordo limitato nel tempo e definito nei contenuti, negoziando<br />

caso per caso l’eventuale reiterazione del patto secondo le e-<br />

sigenze contingenti.<br />

Essi accettano di collaborare con gli esponenti mafiosi sulla<br />

base di una considerazione utilitaristica del contesto ambien-<br />

tale in cui svolgono la loro attività.<br />

Le interazioni tra i mafiosi e questi imprenditori sono regola-<br />

te dalla logica dello scambio ed escludono una comunanza<br />

che non sia di natura economica: nonostante l’intesa rag-<br />

giunta, ciascuna delle parti mantiene la propria peculiare fi-<br />

sionomia e conserva interessi differenti, anche se comple-<br />

mentari tra di loro.<br />

La motivazione contingente dell’imprenditore rimane quindi<br />

autonoma rispetto alle finalità proprie del sodalizio mafioso.<br />

Nelle condotte degli imprenditori “strumentali”, di regola,<br />

non sono riscontrabili gli estremi della partecipazione<br />

all’associazione; possono, però, ravvisarsi i requisiti del con-<br />

corso esterno quando il rapporto di scambio da essi instaura-<br />

to sia funzionale al conseguimento di un reciproco vantaggio<br />

economico ed induca l’imprenditore a fornire all’associazione<br />

criminale prestazioni utili, in misura considerevole o comun-<br />

que non indifferente, al mantenimento ed al rafforzamento<br />

della sua struttura, organizzazione ed attività.<br />

Appare coerente con questa impostazione l’orientamento del-<br />

la Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. n. 84 del 1999, ric. P.M.<br />

in proc. Cabib), secondo cui, laddove manchi una condizione<br />

di ineluttabile coartazione suscettibile di far considerare il<br />

soggetto come vittima di estorsioni, la condotta<br />

165


dell’imprenditore che, nell’attivarsi per l’acquisizione<br />

dell’appalto di un’opera pubblica, abbia contemporaneamente<br />

instaurato rapporti con il ceto politico-amministrativo (per<br />

assicurarsi l’aggiudicazione del contratto) e con organizza-<br />

zioni camorristiche (per rimuovere gli ostacoli all’esecuzione<br />

dei lavori, accollandosi un programmato costo concordato<br />

sulla base di un “patto di protezione”) deve ricondursi, ri-<br />

spettivamente, all’art. 416 bis c.p. se vengono accertati la<br />

compenetrazione e l’inquadramento nell’organismo criminale,<br />

oppure alla fattispecie del concorso esterno, se si riscontra<br />

l’esistenza di un contributo consapevole e volontario per il<br />

mantenimento e il consolidamento dell’organizzazione mafio-<br />

sa.<br />

Sempre più di frequente dall’esperienza giudiziaria emerge<br />

una precisa conferma a quanto sostenuto, nell’ambito del<br />

presente processo, dal collaboratore Antonino Giuffrè a pro-<br />

posito dell’attivarsi spontaneo e preventivo della maggior<br />

parte degli imprenditori, i quali, prima ancora di ricevere<br />

qualche specifica minaccia, si rendono parte diligente cer-<br />

cando un intermediario per “mettersi a posto” in relazione ad<br />

una determinata opera da realizzare.<br />

Tali imprenditori, cioè, essendo ben consapevoli delle regole<br />

stabilite dal sodalizio, si attivano in via preventiva dimo-<br />

strandosi “a disposizione” per stabilire un accordo preciso<br />

con gli esponenti mafiosi.<br />

Appare ben chiaro ed evidente come, in tali casi, il pagamen-<br />

to della “messa a posto” non viene vissuta come una ingiusta<br />

vessazione, ma viene condivisa ed accettata, quasi come re-<br />

gola di vita, allo scopo di ottenere a tutti i costi un guada-<br />

gno.<br />

Il criterio del reciproco vantaggio e della condivisione (stabile<br />

od occasionale) della regolamentazione illecita stabilita dal<br />

sodalizio consente, quindi, di distinguere il modus operandi<br />

dell’imprenditore colluso da quello del c.d. imprenditore “su-<br />

166


ordinato”, le cui attività sono sottoposte al vessatorio con-<br />

trollo dei mafiosi mediante il meccanismo della estorsione e<br />

della protezione passiva.<br />

L’imprenditore subordinato, invero, è assoggettato a "cosa<br />

nostra" attraverso un rapporto, non interattivo e condiviso,<br />

ma fondato sulla mera intimidazione che determina per<br />

l’azienda costi innaturali senza alcun reale beneficio.<br />

Da tale tipo di imprenditore l’organizzazione mafiosa preten-<br />

de prestazioni specifiche, consistenti di solito nel pagamento<br />

di somme di denaro, senza offrirgli, in cambio, nulla di con-<br />

creto, se non una garanzia (peraltro del tutto provvisoria e,<br />

sovente, anche aleatoria) di poter continuare a svolgere<br />

l’attività economica.<br />

Fornisce, cioè, protezione da pericoli che essa stessa deter-<br />

mina o paventa.<br />

La finalizzazione della condotta ad ottenere condizioni di<br />

vantaggio consente di delineare con chiarezza, anche sul pia-<br />

no del disvalore penale, la differenza tra l’imprenditore collu-<br />

so e la vittima delle estorsioni mafiose: la collusione si inse-<br />

risce in un’ottica di tipo sinallagmatico, dominata dal “do ut<br />

des”, ed alimenta la circolarità del ritorno di utilità recipro-<br />

che tra impresa e criminalità organizzata, riflettendosi nega-<br />

tivamente sull’intero mercato, di cui vengono alterati gli e-<br />

quilibri e falsati i meccanismi.<br />

Per gli imprenditori subordinati si verifica, invece, una situa-<br />

zione di costrizione e non di cointeressenza, che è tale da e-<br />

scludere ogni responsabilità penale (cfr. in tal senso Cass.,<br />

Sez I, 11 ottobre 2005 n.46652, imp. D’Orio, secondo cui “In<br />

materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è<br />

ragionevole considerare “imprenditore colluso” quello che è en-<br />

trato in rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre<br />

vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per<br />

l’imprenditore nell’imporsi nel territorio in posizione dominante<br />

e per il sodalizio criminoso nell’ottenere risorse, servizi o utili-<br />

167


tà; mentre è ragionevole ritenere “imprenditore vittima” quello<br />

che soggiogato dall’intimidazione non tenta di venire a patti<br />

con il sodalizio, ma cede all’imposizione e subisce il relativo<br />

danno ingiusto, limitandosi a perseguire un’intesa volta a limi-<br />

tare tale danno. Ne consegue che il criterio distintivo tra le due<br />

figure è nel fatto che l’imprenditore colluso, a differenza di<br />

quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto<br />

l’essere venuto in relazione con il sodalizio mafioso”).<br />

All’interno della superiore ricostruzione giurisprudenziale del<br />

rapporto mafia-impresa va inserita, sia pure in questo pas-<br />

saggio in termini solo generali, la figura ed il ruolo di Miche-<br />

le Aiello.<br />

Come apparirà più evidente nella successiva disamina,<br />

l’Aiello ha certamente stipulato un tipico “patto di protezio-<br />

ne” con “cosa nostra” dotato di alcuni caratteri imprescindi-<br />

bili quali la costanza e l’invariabilità nel tempo e la sinal-<br />

lagmaticità delle reciproche prestazioni.<br />

Deve, invero, escludersi che l’imputato fosse costretto, di vol-<br />

ta in volta, a negoziare i termini contrattuali del proprio rap-<br />

porto di interazione con il sodalizio, come nel caso del c.d.<br />

imprenditore strumentale.<br />

Anzi, dalla istruzione dibattimentale è rimasto dimostrato (e<br />

confermato dalla stessa ammissione dell’imputato sul punto)<br />

che l’associazione mafiosa e l’Aiello avevano concordato<br />

un’entità di “messa a posto” (7 milioni di lire per ciascuna<br />

strada interpoderale) che è rimasta tale per oltre dieci anni,<br />

senza nemmeno un adeguamento economico o una modifica<br />

integrativa.<br />

Inoltre, lo stesso Bernardo Provenzano (all’epoca latitante e<br />

capo assoluto e riconosciuto di “cosa nostra”) aveva previsto<br />

uno speciale sistema di veicolazione interna delle autorizza-<br />

zioni e dei pagamenti che, transitando direttamente dalla sua<br />

persona, era stato applicato per tutte le strade interpoderali<br />

168


eseguite in anni ed anni di attività ed in tutto il territorio<br />

della regione.<br />

Alla stessa stregua è rimasto dimostrato, come meglio si dirà<br />

in seguito, come le due parti contraenti il patto di protezione<br />

si siano assicurate vicendevolmente delle prestazioni di sicu-<br />

ro rilievo per i loro reciproci interessi.<br />

L’inquadramento della figura dell’Aiello negli schemi previsti<br />

dalla giurisprudenza di legittimità, dunque, appare univoca-<br />

mente orientato verso il paradigma dell’imprenditore colluso<br />

che ha contratto un patto stabile con l’organizzazione mafio-<br />

sa nella piena consapevolezza di fornire delle contropresta-<br />

zioni funzionali al conseguimento, anche parziale, dei suoi<br />

obiettivi criminali.<br />

Va aggiunto, inoltre, come le emergenze probatorie abbiano<br />

delineato la figura di Michele Aiello come quella di un grande<br />

tessitore di relazioni interpersonali che, anche al di là del le-<br />

cito, erano finalizzate, in modo strumentale, allo sviluppo del<br />

proprio gruppo di imprese.<br />

A parte il circuito relazionale con esponenti politici (ad es. lo<br />

stesso Cuffaro), istituzionali e della Pubblica Amministrazio-<br />

ne, l’imputato ha dato chiara prova di riuscire ad avvicinare<br />

e “tenere buoni” pressocchè tutti i soggetti che, in qualche<br />

modo ed a qualsiasi livello, avessero un ruolo nello svolgi-<br />

mento della sua attività imprenditoriale.<br />

Da Iannì, a Prestigiacomo, dalla La Barbera e Calaciura a<br />

Venezia, da Giambruno a numerosi altri funzionari, tutti e-<br />

rano stati avvicinati dall’Aiello che, attraverso un variegato<br />

sistema di corruttele, promesse di assunzioni di parenti e fa-<br />

vori di vario genere, aveva costruito un reticolo di protezione<br />

attorno ai suoi affari.<br />

Sotto un certo profilo, tale modo di agire dell’Aiello è riscon-<br />

trabile anche nelle sue modalità di interazione con “cosa no-<br />

stra, con la quale egli ha scelto di venire a patti, nell’ottica<br />

169


di un ulteriore passaggio funzionale allo sviluppo imprendi-<br />

toriale che ha tanto pervicacemente ricercato.<br />

E con essa, come vedremo, ha stipulato un patto di protezio-<br />

ne che prevedeva, a fronte del pagamento di somme di denaro<br />

tutto sommato assai modeste rispetto al suo giro di affari e<br />

del passaggio di importantissime notizie riservate, di ottenere<br />

sicurezza, protezione, facilitazioni con le famiglie mafiose dei<br />

numerosi luoghi dove apriva i suoi cantieri e, soprattutto, li-<br />

bertà di operare in tempi estremamente più rapidi e con mo-<br />

dalità standardizzate, circostanze che per un imprenditore<br />

costituiscono un enorme vantaggio rispetto alla concorrenza.<br />

Tutti questi aspetti saranno oggetto di un, ben più articolato,<br />

approfondimento che si svilupperà, di qui a breve, in relazio-<br />

ne alla contestazione principale di partecipazione<br />

all’associazione di tipo mafioso.<br />

La posizione di Michele Aiello<br />

Poiché Michele Aiello è chiamato a rispondere di numerosi<br />

reati eterogenei e comunque fondati su piani probatori talora<br />

solo parzialmente coincidenti, l’analisi critica della sua posi-<br />

zione processuale necessariamente comporta una ripartizione<br />

delle principali tematiche in vari capitoli.<br />

La prima e più grave contestazione avanzata nei suoi con-<br />

fronti attiene al reato di partecipazione all’associazione ma-<br />

fiosa “cosa nostra” ex art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI cod.<br />

pen..<br />

In precedenza il Collegio ha preso in esame alcuni aspetti di<br />

diritto aventi portata generale che qui devono, ovviamente,<br />

intendersi espressamente richiamati per la loro stretta atti-<br />

nenza al caso.<br />

In particolare, si intende fare riferimento alla disamina del<br />

reato di partecipazione all’associazione di tipo mafioso,<br />

dell’ipotesi di concorso nel suddetto reato, delle problemati-<br />

che afferenti al c.d. “imprenditore mafioso”, del percorso giu-<br />

170


isprudenziale concernente, in modo particolare, l’evoluzione<br />

e l’operatività dell’associazione denominata “cosa nostra” in<br />

Sicilia e dei criteri interpretativi delle dichiarazioni dei c.d.<br />

collaboratori di Giustizia.<br />

Per le loro evidenti implicazioni rispetto alla posizione<br />

dell’Aiello, i suddetti principi di diritto costituiscono la base<br />

concettuale e la piattaforma giurisprudenziale dalle quali<br />

muove l’analisi critica svolta da questo Tribunale.<br />

Prima di entrare nel merito delle acquisizioni probatorie ap-<br />

pare, tuttavia, opportuna una ulteriore premessa di ordine<br />

sistematico riguardante il tenore letterale e la struttura del<br />

capo di imputazione sub A), così come formulato dal P.M..<br />

A Michele Aiello, invero, viene contestata la partecipazione<br />

all’associazione mafiosa “cosa nostra” unitamente ad alcuni<br />

pericolosi uomini d’onore che nel tempo hanno ricoperto ruoli<br />

anche di primario rilievo in seno al sodalizio, tra i quali spic-<br />

ca sicuramente Bernardo Provenzano, come è noto, per pa-<br />

recchi anni al vertice assoluto di detta associazione.<br />

Come si vedrà, lo specifico ruolo contestato all’imputato con-<br />

siste sostanzialmente nell’aver operato per diversi anni in<br />

modo da rappresentare una “cerniera” tra gli uomini d’onore,<br />

il mondo dell’impresa, la pubblica amministrazione ed alcuni<br />

importanti settori della vita politica ed amministrativa non-<br />

ché un prezioso informatore in ordine a numerose iniziative<br />

di indagine in corso di svolgimento sia sul sodalizio mafioso<br />

che sulla latitanza dei suoi capi più pericolosi.<br />

Sotto il profilo della struttura del capo di imputazione, più in<br />

particolare, la contestazione del reato associativo si articola<br />

in alcune precise e ben determinate frazioni di condotta,<br />

consistenti in:<br />

1) gestione di appalti pubblici e lavori privati;<br />

2) raccolta di informazioni da pubblici ufficiali finalizzata al-<br />

la tutela dell’organizzazione mafiosa “cosa nostra” ed in par-<br />

ticolare l’acquisizione di molteplici informazioni e notizie,<br />

171


coperte da segreto che lo stesso Aiello trasferiva, almeno in<br />

parte, ad altri esponenti mafiosi tra i quali Eucaliptus Salva-<br />

tore;<br />

3) finanziamento di tale organizzazione mediante l’erogazione<br />

di ingenti somme di denaro contante;<br />

4) concreta disponibilità all'assunzione, presso imprese e so-<br />

cietà a lui facenti capo, di soggetti segnalati da componenti<br />

dell'organizzazione mafiosa, tra i quali anche i fratelli Rinella<br />

di Trabia ed Eucaliptus Nicolò di Bagheria.<br />

Tali articolazioni della condotta partecipativa possono, per-<br />

tanto, inquadrarsi sistematicamente in due diversi settori di<br />

intervento: il primo connesso al ruolo ed all’attività di im-<br />

prenditore svolta dall’imputato e l’altro a quello di “fonte ri-<br />

servata” in grado di fornire preziose informazioni su indagini<br />

in corso di svolgimento.<br />

In entrambi i casi si tratta di condotte che qualificano in<br />

modo peculiare la posizione dell’Aiello, il quale ha rappresen-<br />

tato per vari motivi un punto di riferimento estremamente<br />

prezioso per l’associazione “cosa nostra”.<br />

Ed invero, per quanto attiene allo specifico profilo imprendi-<br />

toriale, l’Aiello – quale imprenditore leader nel settore della<br />

sanità privata e nella realizzazione delle strade di penetra-<br />

zione agraria (c.d. strade interpoderali), autore di una ascesa<br />

economica che lo ha visto anche divenire il primo contribuen-<br />

te siciliano – stipulando un c.d. patto di protezione con “cosa<br />

nostra”, ha ricoperto un ruolo di primaria importanza per ta-<br />

le associazione, confermato dal diretto e personale coinvol-<br />

gimento di Bernardo Provenzano nella sua “gestione”.<br />

Altrettanto se non addirittura ancor più rilevante appare,<br />

poi, l’altro specifico aspetto della sua condotta partecipativa,<br />

connesso all’attività di acquisizione e di rivelazione di infor-<br />

mazioni riservate, coperte dal segreto d’indagine.<br />

Ovviamente si intende fare riferimento non alla rivelazione<br />

delle informazioni relative alle indagini ed ai procedimenti<br />

172


penali a carico dello stesso Aiello e delle sue imprese (oggetto<br />

di altre imputazioni nell’ambito del presente processo) ma di<br />

tutte quelle notizie riservate aventi ad oggetto le attività di<br />

investigazione condotte – da varie articolazioni della forze<br />

dell’ordine ed, in particolare, dal Raggruppamento Operativo<br />

Speciale dei Carabinieri - nell’ambito delle attività di contra-<br />

sto a “cosa nostra” in generale ed alle attività di ricerca dei<br />

latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro più<br />

in particolare.<br />

Anche in questo caso appare evidente l’importanza assoluta<br />

del ruolo ricoperto dall’imputato per “cosa nostra” e per i<br />

suoi vertici, attesa l’estrema difficoltà di reperire soggetti in<br />

grado di riuscire ad ottenere informazioni coperte dal massi-<br />

mo segreto provenienti dall’interno delle Istituzioni ed, in<br />

particolare, dalle diverse strutture investigative operanti sul<br />

territorio.<br />

Complessivamente considerato, dunque, l’apporto fornito<br />

dall’imputato all’associazione in parola risulta così fortemen-<br />

te intriso di connotazioni peculiari connesse proprio alle ca-<br />

ratteristiche della sua persona, del suo ruolo sociale ed im-<br />

prenditoriale, del suo fitto complesso di relazioni interperso-<br />

nali (a partire dal semplice burocrate, dal carabiniere o dal<br />

dipendente della P.A. per finire al grand commis, al professo-<br />

re universitario ovvero al Presidente della Regione), da ren-<br />

derlo pressocchè unico o, quantomeno, non facilmente sosti-<br />

tuibile.<br />

All’esito della compiuta istruzione dibattimentale, le parti<br />

hanno fornito due ricostruzioni antitetiche della figura e del<br />

ruolo di Michele Aiello.<br />

Il P.M. ha sostenuto che l'ingegnere Michele Aiello ha stabili-<br />

to un vero e proprio “patto di protezione” con l’organizzazione<br />

mafiosa, quantomeno a partire dai primi anni 90, ed, in mo-<br />

do particolare, con i vertici della famiglia mafiosa di Bagheria<br />

173


e con l’allora capo assoluto dell’intera “cosa nostra”, Bernar-<br />

do Provenzano.<br />

Tale patto di protezione, sempre secondo la pubblica accusa,<br />

è stato modulato secondo il paradigma tipico dello scambio di<br />

utilità tra l’imprenditore mafioso e l’organizzazione, nel sen-<br />

so che il primo fruisce dell’appoggio dell'associazione per<br />

conseguire, attraverso una sistematica alterazione delle nor-<br />

mali regole di mercato fondata sulla violenza e sulla prevari-<br />

cazione, uno sviluppo economico ed una posizione di potere<br />

altrimenti certamente non conseguibili e, di converso, è<br />

chiamato a fornire una controprestazione che avvantaggia il<br />

sodalizio mafioso sia sotto l’aspetto finanziario che sotto altri<br />

e diversi profili, talora ancor più significativi.<br />

Nel caso dell’Aiello tale controprestazione si sarebbe estrin-<br />

secata attraverso le varie condotte specificate nel capo di im-<br />

putazione e cioè:<br />

- nell’impegno a finanziare l’organizzazione attraverso il<br />

versamento sistematico di cospicue somme di denaro in favo-<br />

re delle sue articolazioni territoriali di competenza,<br />

nell’ambito del sistema della c.d. “messa a posto” ovvero me-<br />

diante spontanee elargizioni indipendenti dalle attività in<br />

corso;<br />

- nell’impegno all’assunzione di personale segnalato da-<br />

gli uomini d’onore ed all’eventuale accettazione di forniture<br />

(inerti, movimento terra etc. etc.) da parte di imprese vicine<br />

all’organizzazione;<br />

- nell’impegno ad assicurare una funzione di tramite<br />

con esponenti politici, pubblici amministratori locali ed altri<br />

rappresentanti delle Istituzioni;<br />

- ed, infine, nell’impegno a reperire e trasmettere infor-<br />

mazioni riservate su attività di indagine in corso sia in tema<br />

di ricerca di latitanti che su “cosa nostra” in generale.<br />

L’esistenza di detto patto, secondo il P.M., delinea la figura<br />

di un imprenditore e di un uomo di potere che ha messo an-<br />

174


che al servizio della mafia la propria attività e le proprie spe-<br />

cifiche competenze e che, conseguentemente, è divenuto par-<br />

tecipe consapevole dell’associazione mafiosa “cosa nostra”.<br />

Viceversa, la tesi sostenuta dallo stesso imputato nel corso<br />

del suo lunghissimo esame, si fonda sul tentativo di dimo-<br />

strare un suo ruolo succube di fronte al sodalizio mafioso, il<br />

quale lo avrebbe costantemente vessato e sottoposto ad e-<br />

storsioni e pretese indebite di ogni tipo.<br />

Attraverso lo scrutinio critico delle emergenze processuali, a<br />

giudizio del Collegio, la dicotomia tra le due tesi contrappo-<br />

ste – se cioè l’Aiello sia stato una vittima o un complice di<br />

“cosa nostra” – va serenamente risolta in modo univoco me-<br />

diante l’adesione all’impostazione accusatoria.<br />

A tale conclusione il Tribunale è pervenuto non in forza di<br />

congetture o della maggiore o minore suggestività dei rispet-<br />

tivi percorsi interpretativi seguiti dalle parti ma sulla scorta<br />

della ricognizione delle numerose prove emerse nel corso del<br />

dibattimento.<br />

Si tratta, in verità, di un autentico complesso probatorio<br />

fondato su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, attività<br />

investigative, riscontri individualizzanti, dichiarazioni rese<br />

da testimoni, consulenti ed imputati di questo processo ed<br />

altri coimputati ex art. 210 c.p.p., conversazioni oggetto di<br />

intercettazioni telefoniche od ambientali e di documenti.<br />

Tutte queste eterogenee fonti di prova, infatti, esaminate se-<br />

condo i suddetti parametri fissati dalla giurisprudenza di le-<br />

gittimità hanno fornito un quadro complessivo e sistematico<br />

che ha univocamente confermato la tesi accusatoria.<br />

Tale disamina dell’imponente complesso di prove non si è ba-<br />

sata su una visione puramente contestualizzante ma si è ar-<br />

ticolata verificando una ad una le varie fonti secondo i rice-<br />

vuti principi di diritto stabiliti dalla più recente giurispru-<br />

denza di legittimità.<br />

175


Fatta questa doverosa premessa, a giudizio del Collegio oc-<br />

corre avviare il ragionamento interpretativo prendendo le<br />

mosse dalle dichiarazioni rese nei confronti dell’Aiello da<br />

parte del collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè.<br />

In relazione al reato in esame, invero, dette dichiarazioni,<br />

vuoi per il livello di estrema attendibilità del chiamante vuoi<br />

per la loro ampiezza e complessità, costituiscono il necessa-<br />

rio punto di partenza della presente disamina.<br />

Del resto, come ha precisato lo stesso P.M., proprio le dichia-<br />

razioni rese dal Giuffrè hanno costituito lo spunto iniziale<br />

delle indagini a carico di Michele Aiello, trattandosi di una<br />

vera e propria chiamata di correo, immediatamente verificata<br />

attraverso ulteriori ed estrinseci elementi di riscontro indivi-<br />

dualizzanti.<br />

Prima di entrare nel merito delle specifiche dichiarazioni rese<br />

dal collaboratore, tuttavia, occorre descrivere, sia pure sinte-<br />

ticamente, la figura ed il ruolo di Antonino Giuffrè e poi esa-<br />

minare il suo percorso collaborativo e gli esiti sin qui conse-<br />

guiti a seguito della sua collaborazione con lo Stato.<br />

Quella di Antonino Giuffrè, infatti, è senza alcun dubbio una<br />

delle principali collaborazioni di cui la magistratura italiana<br />

si sia potuta avvalere ed anche una delle più recenti e quali-<br />

ficate in considerazione della durata e della posizione di as-<br />

soluto vertice ricoperta dal collaboratore in seno a “cosa no-<br />

stra”.<br />

L’esame preliminare dei superiori aspetti, dunque, risulta<br />

imprescindibile allo scopo di dimostrare l’elevato livello di at-<br />

tendibilità intrinseca del dichiarante, così come richiesto<br />

dalla giurisprudenza di legittimità.<br />

Agli atti del presente processo sono stati acquisiti, sul con-<br />

senso delle parti, alcuni documenti di sicuro interesse e ri-<br />

lievo, quali il c.d. verbale illustrativo della collaborazione<br />

(come è noto previsto dalla più recente normativa in materia<br />

di collaborazione con la Giustizia) ed alcune sentenze, passa-<br />

176


te in autorità di cosa giudicata, nelle quali è già stata positi-<br />

vamente valutata l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del<br />

Giuffrè.<br />

Anche sulla scorta di detti documenti emerge che il Giuffrè<br />

Antonino, dopo essere stato tratto in arresto il 16 aprile 2002<br />

a seguito di un lungo periodo di latitanza, ha iniziato a col-<br />

laborare con l’autorità giudiziaria nel successivo mese di<br />

giugno 2002.<br />

Dopo l’assunzione degli impegni previsti dalla l.n. 45/2001 e<br />

la sottoscrizione del verbale illustrativo della collaborazione,<br />

il Giuffrè è stato ammesso in via definitiva allo speciale pro-<br />

gramma per i collaboratori di giustizia, senza mai dare adito<br />

ad alcun rilievo disciplinare.<br />

Prima ancora di rendere le proprie dichiarazioni, Antonino<br />

Giuffrè ha consentito agli inquirenti (v. deposizioni di ???) di<br />

ottenere nell’immediato importanti sviluppi investigativi nella<br />

ricerca di latitanti anche attraverso il rinvenimento, su sua<br />

precisa indicazione, di numerosi biglietti – i c.d. “pizzini” –<br />

provenienti direttamente da Bernardo Provenzano.<br />

Inoltre, ha, senza alcuna indecisione, ammesso tutta una se-<br />

rie di reati dei quali era accusato e ne ha disvelato numerosi<br />

altri in relazione ai quali non era neppure sospettato e della<br />

cui esistenza gli inquirenti erano ancora all’oscuro.<br />

Il Giuffrè ha, poi, reso dichiarazioni, sia nella veste di impu-<br />

tato di reato connesso che in quella di imputato, in pressoc-<br />

chè tutti i più importanti processi svolti negli ultimi anni su<br />

“cosa nostra” siciliana, consentendo di ottenere la condanna<br />

definitiva di un numero notevole di esponenti mafiosi.<br />

Nell’ambito di detti processi, il suo prezioso contributo colla-<br />

borativo è stato valutato positivamente da diversi organi giu-<br />

risdizionali che hanno unanimemente riconosciuto l’elevato<br />

livello della sua attendibilità intrinseca.<br />

Agli atti del presente processo, sul consenso delle parti, sono<br />

state riversate alcune di dette sentenze, ed in particolare:<br />

177


- la sentenza in data 6 maggio 2004 (doc. n. 28 della produ-<br />

zione del P.M. all’udienza del 10 maggio 2007) con la quale la<br />

Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di<br />

Assise di Appello di Caltanissetta in data 8 luglio 2003 con-<br />

tro Riina Salvatore e altri, imputati del fallito attentato del-<br />

l'Addaura, commesso il 21 giugno 1989 nei confronti di Gio-<br />

vanni Falcone (nella quale, tra l’altro, si dà atto del ruolo<br />

verticistico in seno a “cosa nostra” ricoperto dal Giuffrè già<br />

da epoca precedente alle stragi del 1992-1993);<br />

- la sentenza in data 27 febbraio 2003 (doc. n. 10 e 11 della<br />

suddetta produzione del P.M.) con la quale la Corte di Appel-<br />

lo di Palermo, confermando la condanna di La Barberà Nicolò<br />

per il reato di partecipazione all’associazione mafiosa, quale<br />

appartenente alla famiglia mafiosa di Mezzojuso, ha ricono-<br />

sciuto piena attendibilità ed ha attribuito significativa rile-<br />

vanza alle dichiarazioni con le quali il Giuffrè ha ricostruito i<br />

suoi rapporti con Spera Benedetto e con Provenzano Bernar-<br />

do (indicando luoghi, modalità, tempi ed oggetto delle nume-<br />

rose riunioni di vertice tenutesi in territorio di Mezzojuso) e<br />

con altri importanti capimafia, tra i quali Cannella Tommaso<br />

e Lipari Giuseppe;<br />

- la sentenza in data 12 dicembre 2003, definitiva in data 22<br />

novembre 2006 (doc. n. 16 e 17 della suddetta produzione<br />

del P.M.) con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Paler-<br />

mo, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato Lipari<br />

Giuseppe ed altri imputati per il reato di cui all’art. 416 bis<br />

c.p., ribadendo il giudizio di piena attendibilità del Giuffrè,<br />

che aveva tra l’altro descritto le attività di un ristretto grup-<br />

po di uomini d’onore fedelissimi a Bernardo Provenzano;<br />

- la sentenza in data 27 febbraio 2004, confermata in appel-<br />

lo l’11 febbraio 2005 (doc. n. 12 e 13 della citata produzione<br />

del P.M.) con la quale il G.U.P. presso il Tribunale di Palermo<br />

ha condannato per il reato di partecipazione all’associazione<br />

mafiosa “cosa nostra” Rinella Diego ed altri appartenenti alle<br />

178


famiglie mafiose di Trabia e di Termini Imerese, confermando<br />

la piena attendibilità del collaboratore ed anche il suo ruolo<br />

di capo del mandamento mafioso di Caccamo fino al suo ar-<br />

resto.<br />

L’esame congiunto delle suddette motivazioni consente di af-<br />

fermare come in ordine al collaboratore Giuffrè si sia già<br />

formato e cristallizzato, sulla scorta delle autonome valuta-<br />

zioni di più Autorità Giudiziarie, un convergente giudizio di<br />

piena attendibilità intrinseca, basato sulla serietà del suo<br />

impegno collaborativo, sulla valenza qualitativa delle sue di-<br />

chiarazioni, sulla loro costanza, linearità, conducenza e pro-<br />

venienza.<br />

Come si dirà nel prosieguo, tale giudizio ampiamente positivo<br />

va ribadito e confermato anche in questa sede, posto che la<br />

collaborazione del Giuffrè è apparsa connotata da alcune ca-<br />

ratteristiche che, per molti versi, la rendono quasi unica nel<br />

panorama delle collaborazioni di ex uomini d’onore con lo<br />

Stato.<br />

Antonino Giuffrè, invero, al momento del suo arresto era ca-<br />

po del mandamento di Caccamo, il cui territorio di influenza<br />

è notoriamente assai esteso, ed era uno dei principali colla-<br />

boratori e dei fedelissimi del capo assoluto di “cosa nostra”,<br />

Bernardo Provenzano, all’epoca latitante.<br />

Nonostante le difficoltà operative connesse allo stato di lati-<br />

tanza di entrambi, il Giuffrè si teneva in strettissimo contat-<br />

to con il Provenzano, sia attraverso i c.d. “pizzini” (termine<br />

oramai divenuto di uso comune dopo l’arresto del Provenza-<br />

no) che i due si scambiavano con frequenza quasi giornaliera<br />

attraverso una fitta rete di favoreggiatori, sia mediante in-<br />

contri diretti che si verificavano con cadenza dapprima set-<br />

timanale e poi all’incirca quindicinale.<br />

Il Giuffrè, peraltro, era un “corleonese” d’adozione nel senso<br />

che tradizionalmente era da sempre rimasto vicino al Proven-<br />

179


zano, sin dai tempi in cui questi non era ancora il capo indi-<br />

scusso dell’intera organizzazione mafiosa.<br />

Tra i due capi, pertanto, sia per la vicinanza di età che, so-<br />

prattutto, per la comunanza di intenti e la condivisione delle<br />

strategie generali di “cosa nostra” sussisteva, fino al 16 apri-<br />

le del 2002 (data dell’arresto del Giuffrè), un profondo rap-<br />

porto di amicizia e confidenza, sia sul piano personale che su<br />

quello strettamente dirigenziale rispetto alle dinamiche del<br />

sodalizio mafioso.<br />

Tale rapporto è risultato comprovato in modo inequivocabile<br />

dall’imponente mole dei “pizzini” rinvenuti e sequestrati sia<br />

al momento dell’arresto che dopo l’avvio della collaborazione<br />

del Giuffrè (e proprio grazie alle sue indicazioni).<br />

Si tratta di decine di bigliettini che i due boss si erano<br />

scambiati negli ultimi tempi e che il Giuffrè aveva conservato<br />

per avere prova delle decisioni adottate dal Provenzano o con<br />

lo stesso concordate.<br />

Tale premessa appare del tutto indispensabile allo scopo di<br />

comprendere sia il livello verticistico del ruolo ricoperto dal<br />

Giuffrè all’interno di “cosa nostra” che la profondità e<br />

l’intensità del rapporto di amicizia e di confidenza che lo le-<br />

gava al Provenzano.<br />

Pertanto, nel valutare quelle affermazioni riferite dal Giuffrè<br />

in quanto apprese direttamente dal Provenzano, si deve tene-<br />

re conto dello spessore intrinseco del collaboratore e del rap-<br />

porto privilegiato che lo legava al Provenzano.<br />

Questi due fattori, se congiuntamente valutati, danno la cifra<br />

del livello di attendibilità che deve riconoscersi alle parole<br />

del collaboratore.<br />

Si tratta, invero, di confidenze della massima serietà che due<br />

capi storici di “cosa nostra” legati da un profondo rapporto<br />

personale si scambiavano nel corso di riunioni estremamente<br />

rischiose atteso lo stato di latitanza di entrambi.<br />

180


Ovvero che si comunicavano mediante il ricorso ai pizzini per<br />

la consegna dei quali era stata messa in piedi una rete di fa-<br />

voreggiatori talmente complessa ed articolata che in nessun<br />

caso (fatta eccezione dell’arresto dei due) le forze di polizia<br />

sono mai riuscite ad intercettarne uno.<br />

Come appare chiaro, un siffatto contesto non lascia spazio ad<br />

alcuna possibilità che i due si siano scambiati informazioni<br />

false o peggio ancora millanterie, posto che entrambi erano<br />

tenuti al vincolo della verità e che anche una sola menzogna<br />

avrebbe scatenato conseguenze facilmente intuibili.<br />

Del resto non vi era alcuna ragione che i due si mentissero<br />

(cosa ovviamente mai accaduta secondo il Giuffrè), atteso che<br />

entrambi erano legati da un antico e profondo rapporto di<br />

amicizia e tradizionalmente si erano sempre trovati sullo<br />

stesso fronte interno alle dinamiche di “cosa nostra”.<br />

In conclusione, dunque, il collaboratore Giuffrè per il ruolo<br />

verticistico ricoperto sino al suo arresto, per la durata della<br />

sua appartenenza a “cosa nostra”, per il livello apicale delle<br />

sue conoscenze, per il rapporto costante e diretto con Ber-<br />

nardo Provenzano e con altri importanti uomini d’onore, per<br />

le caratteristiche qualitative del suo apporto collaborativo e<br />

descrittivo (costanza, logicità, coerenza) deve ritenersi intrin-<br />

secamente attendibile, alla luce dei parametri fissati dalla ri-<br />

chiamata giurisprudenza di legittimità.<br />

Né un siffatto giudizio può risultare minimamente scalfito<br />

dalla circostanza, dedotta dalla difesa, che il Giuffrè durante<br />

la sua carcerazione avrebbe avuto la possibilità di leggere su<br />

alcuni quotidiani, ed in particolare sul “Giornale di Sicilia”,<br />

notizie concernenti Michele Aiello.<br />

A tale conclusione deve sicuramente pervenirsi sulla base di<br />

un argomento logico e cronologico del tutto inequivocabile: la<br />

collaborazione del Giuffrè è stata avviata e si era già, per co-<br />

sì dire, cristallizzata in epoca assai precedente al 6 novembre<br />

2003, data a partire dalla quale i mezzi di informazione han-<br />

181


no cominciato ad occuparsi della figura di Michele Aiello in<br />

relazione a “cosa nostra” (cioè a partire dal momento del suo<br />

arresto).<br />

Il Giuffrè, invero, ha sottoscritto il verbale illustrativo della<br />

collaborazione (in atti) in data 11 dicembre 2002 ed in quella<br />

sede ha reso tutte le dichiarazioni riguardanti l’Aiello che poi<br />

ha puntualmente ribadito nel corso del suo esame dibatti-<br />

mentale.<br />

Da ciò consegue che il termine di 180 giorni, imposto dalla<br />

legge al collaboratore per rendere le sue dichiarazioni, era<br />

decorso parecchio tempo prima della data - 6 novembre 2003<br />

- a partire dalla quale egli, in ipotesi, avrebbe potuto leggere<br />

sui quotidiani le notizie relative all’arresto dell’Aiello per as-<br />

sociazione mafiosa.<br />

Di talchè deve, senza alcun dubbio, escludersi che le dichia-<br />

razioni rese dal collaboratore Giuffrè in ordine all’imputato<br />

Aiello possano essere state anche minimamente influenzate<br />

e/o condizionate dall’esterno attraverso gli organi di stampa.<br />

E ciò soprattutto tenuto conto del fatto che le sue dichiara-<br />

zioni in ordine alla figura dell’Aiello non hanno mostrato al-<br />

cun difetto di progressione accusatoria ed erano già state<br />

circoscritte e cristallizzate molto tempo prima dell’arresto<br />

dell’imputato.<br />

Prima di entrare nel merito specifico delle dichiarazioni rese<br />

nell’ambito del presente processo dal Giuffrè, occorre premet-<br />

tere qualche breve cenno sulla vita criminale e sul ruolo ri-<br />

coperto dal collaboratore all’interno dell’associazione “cosa<br />

nostra”.<br />

Sull’accordo delle parti al presente fascicolo è stato acquisito<br />

il verbale di prova di un altro dibattimento (quello svoltosi<br />

davanti al Tribunale di Termini Imerese a carico di Biondolil-<br />

lo Giuseppe ed altri) nella parte riguardante, per l’appunto,<br />

le notizie personali di carattere generale riferite dal Giuffrè,<br />

182


al chiaro scopo di evitare una lunga reiterazione delle mede-<br />

sime circostanze da parte del collaboratore.<br />

In tale parte della deposizione il Giuffrè ha ricostruito il pro-<br />

prio percorso criminale all’interno di “cosa nostra”, spiegan-<br />

do le circostanze, i tempi e le motivazioni della sua affiliazio-<br />

ne alla suddetta organizzazione mafiosa e la progressiva ac-<br />

quisizione di ruoli dirigenziali che lo hanno portato ad essere<br />

nominato “rappresentante” del mandamento mafioso di Cac-<br />

camo e componente effettivo della c.d. commissione provin-<br />

ciale di “cosa nostra”.<br />

Il Giuffrè, inoltre, riferiva del ruolo speciale ricoperto dopo<br />

l’arresto di Salvatore Riina (9.1.93), allorquando Bernardo<br />

Provenzano aveva iniziato a guidare l’organizzazione avvalen-<br />

dosi di un ristretto numero di uomini d’onore di alto livello,<br />

tra i quali certamente spiccava lo stesso collaboratore.<br />

Infine, il Giuffrè indicava i principali fatti dei quali si era re-<br />

so autore nel corso dei suoi molti anni di militanza attiva<br />

nell’organizzazione e precisava le modalità del suo arresto ed<br />

il percorso personale che lo aveva portato ad assumere la<br />

scelta di collaborare con l'Autorità giudiziaria.<br />

A tale proposito deve osservarsi come, pur nella consapevo-<br />

lezza della sostanziale indifferenza dei motivi che possono<br />

indurre un soggetto a scegliere la via della collaborazione, la<br />

ricostruzione del percorso individuale seguito dal Giuffrè, la<br />

serietà e la costanza del suo apporto all’A.G. appaiono davve-<br />

ro degni di nota proprio per le caratteristiche soggettive del<br />

dichiarante e per il corretto comportamento processuale.<br />

Ed invero, nella valutazione delle caratteristiche intrinseche<br />

del collaborante va tenuto conto del ruolo di vertice assoluto<br />

ricoperto dallo stesso nell’organigramma dell’intera organiz-<br />

zazione “cosa nostra”.<br />

Il Giuffrè, infatti, entrava a far parte di tale organizzazione<br />

fin dal 1980, anno in cui fu combinato come uomo d’onore<br />

183


della famiglia di Caccamo e divenne immediatamente il delfi-<br />

no del vecchio ed autorevole boss della zona Ciccio Intile.<br />

Già nel 1987, dopo un breve interregno di Diego Guzzino,<br />

Giuffrè succedeva ad Intile nella carica di reggente del man-<br />

damento di Caccamo, dapprima informalmente e subito dopo<br />

con investitura ufficiale.<br />

In tale veste il Giuffrè diventava componente stabile della<br />

commissione provinciale palermitana di “cosa nostra” ed as-<br />

sumeva il controllo totale su un territorio tanto vasto quanto<br />

importante dal punto di vista strategico per l’organizzazione.<br />

Latitante fin dal 1994, il Giuffrè, per sua stessa ammissione,<br />

ha preso parte attiva alle iniziative assunte dai più alti livelli<br />

del sodalizio fino al 16 aprile del 2002 quando venne tratto<br />

in arresto dalle forze dell’ordine.<br />

Ma, al di là dei ruoli di vertice ricoperti e della partecipazio-<br />

ne ai più elevati livelli decisionali dell’organizzazione, ciò che<br />

forse ai fini del presente giudizio caratterizza maggiormente<br />

la figura del Giuffrè è il suo rapporto di intima amicizia e<br />

confidenza con colui che negli ultimi quindici anni, in modo<br />

particolare, è stato il capo assoluto di “cosa nostra”, Bernar-<br />

do Provenzano.<br />

Giuffrè, infatti, è stato il vice del Provenzano, con il quale in-<br />

tratteneva un intenso rapporto epistolare e si incontrava<br />

all’incirca una volta ogni quindici-venti giorni.<br />

Nel corso di tali appuntamenti ovvero attraverso il frequente<br />

scambio epistolare, i due boss concordavano strategie, risol-<br />

vevano casi concreti (messe a posto di aziende, problemi in-<br />

terni all’organizzazione etc.) e si scambiavano notizie e confi-<br />

denze di assoluta segretezza e significatività per l’intera “co-<br />

sa nostra”.<br />

Al di là del ruolo apicale e della caratura soggettiva del Giuf-<br />

frè, non vi è dubbio che la circostanza di avere intrattenuto<br />

questo tipo di rapporti con Bernardo Provenzano fino ad epo-<br />

184


ca recentissima (aprile del 2002) rende la sua collaborazione<br />

per molti aspetti unica ed irripetibile.<br />

Oltre a ciò, ovviamente, deve tenersi conto del tipo di apporto<br />

fornito immediatamente dal collaborante, il quale si è attiva-<br />

mente adoperato al fine di consentire agli inquirenti la cattu-<br />

ra del Provenzano (come è noto latitante da oltre 40 anni) del<br />

quale ha anche fornito – unico caso nel corso di questi de-<br />

cenni – un aggiornato identikit.<br />

Inoltre, il Giuffrè forniva numerose indicazioni circa perico-<br />

losi uomini d’onore ed affiliati non ancora conosciuti dalle<br />

forze dell’ordine e circa beni ed attività economiche costi-<br />

tuenti il frutto del reinvestimento dei capitali di provenienza<br />

illecita dell’organizzazione.<br />

Il Giuffrè, poi, ammetteva la sua diretta partecipazione alle<br />

fasi decisionali ed esecutive dei più terribili delitti consumati<br />

negli ultimi venti anni da “cosa nostra” (si pensi alle stragi<br />

del 1992 ed a numerosi omicidi) e si spingeva fino a confes-<br />

sare la commissione di numerosi episodi criminosi del tutto<br />

ignoti agli inquirenti.<br />

Queste caratteristiche soggettive del collaboratore, in uno<br />

con una precisione degna senz’altro di nota (è stato escusso<br />

dal Collegio per otto ore al giorno ed in più giorni consecutivi<br />

senza dare il minimo segnale di incertezza o di contraddizio-<br />

ne) non hanno deluso le legittime aspettative connesse al<br />

ruolo di vertice già ricoperto dal Giuffrè.<br />

E’ del resto evidente e logico attendersi da un personaggio di<br />

tal fatta un livello di collaborazione adeguato al suo “rango”<br />

mafioso per poterne inferire un giudizio di positiva e globale<br />

attendibilità.<br />

E il Giuffrè, per le caratteristiche intrinseche dimostrate, per<br />

l’atteggiamento processuale assunto, per il livello contenuti-<br />

stico e l’attualità delle propalazioni, per la coerenza e la li-<br />

nearità del contributo, per l’unicità della fonte principale di<br />

molte conoscenze (Provenzano), per le ammissioni fatte ed i<br />

185


isultati che ha fatto conseguire agli inquirenti ha dimostrato<br />

piena e sicura attendibilità.<br />

Ciò posto, va detto che, nel presente dibattimento, il Giuffrè<br />

ha, sia pure in sintesi, ricostruito il suo rapporto con il Pro-<br />

venzano e la fitta ed impenetrabile (sino a quel momento) re-<br />

te di fedeli collaboratori che assicuravano la veicolazione dei<br />

“pizzini” e garantivano il permanere del suo stato di latitan-<br />

za.<br />

E proprio grazie alle precise indicazioni rese dal Giuffrè, le<br />

indagini finalizzate alla cattura del Provenzano hanno subito<br />

quella decisiva svolta che ha consentito di pervenire alla sua<br />

cattura, ponendo fine a circa quaranta anni di latitanza.<br />

Come si è detto, il Giuffrè all’atto del suo arresto, avvenuto il<br />

16.4.2002, era in possesso di alcuni “pizzini” e lettere prove-<br />

nienti da o diretti a Bernardo Provenzano.<br />

In particolare, una lettera era stata scritta da lui stesso in<br />

stampatello ed era diretta al Provenzano mentre un’altra, an-<br />

cora chiusa e sigillata, gli era appena pervenuta da<br />

quest’ultimo.<br />

Il dato, direttamente riscontrabile attraverso la disamina del<br />

verbale di sequestro ed i documenti in atti (esibiti al collabo-<br />

ratore durante il suo esame), conferma l’affermazione<br />

dell’attualità e della frequenza dei rapporti tra i due uomini<br />

d’onore che erano rispettivamente il capo assoluto ed uno dei<br />

principali vice-capi dell’intera organizzazione.<br />

Qualche tempo dopo essersi deciso a collaborare (il<br />

15.6.2002), il Giuffrè indicava agli inquirenti anche un na-<br />

scondiglio annesso al casolare dove era stato arrestato, nel<br />

quale egli teneva occultato un barattolo contenente diversi<br />

altri biglietti e lettere di Provenzano.<br />

Spiegava il collaboratore che era sua abitudine conservare la<br />

corrispondenza all’incirca dell’ultimo anno in modo da avere<br />

la prova documentale delle istruzioni ricevute dal Provenzano<br />

e di potersi, così, giustificare in caso di eventuali problemi o<br />

186


ichieste di chiarimento da parte di altri uomini d’onore o<br />

dello stesso Provenzano.<br />

In tale sorta di archivio venivano custoditi i principali affari<br />

di “cosa nostra” che riguardavano le problematiche più co-<br />

muni e frequenti, quali le c.d. “messe a posto” degli impren-<br />

ditori che eseguivano appalti in Sicilia, i rendiconti delle<br />

somme di denaro da versare o da richiedere e tutte le que-<br />

stioni che riguardavano affari e rapporti tra famiglie ed uo-<br />

mini d’onore.<br />

Lo scambio di lettere e “pizzini” tra i due boss avveniva sem-<br />

pre a mezzo di intermediari di assoluta fiducia, quali, ad e-<br />

sempio, Umina Gioacchino, fratello di Umina Salvatore, capo<br />

della famiglia di Vicari, presso il cui casolare il Giuffrè aveva<br />

trascorso gli ultimi due anni di latitanza ed era stato arresta-<br />

to.<br />

Nell’ultimo periodo prima del suo arresto i c.d. “postini” (cioè<br />

gli intermediari nella veicolazione della corrispondenza) era-<br />

no proprio l’Umina Gioacchino (o il figlio) che passava la po-<br />

sta a Ciccio Episcopo, il quale la consegnava a sua volta a<br />

Ninni Episcopo che la faceva avere direttamente al Provenza-<br />

no.<br />

Anche la posta proveniente da quest’ultimo, a detta del Giuf-<br />

frè, seguiva lo stesso percorso mentre in precedenza poteva<br />

alternativamente passare anche attraverso Benedetto Spera<br />

(prima del suo arresto avvenuto nel 2001) ovvero tale La Bar-<br />

bera di Mezzojuso (la cui sentenza di condanna definitiva è<br />

stata acquisita agli atti, come si è già detto in precedenza).<br />

Oltre allo scambio epistolare, poi, Giuffrè e Provenzano si in-<br />

contravano personalmente all’incirca ogni venti giorni in luo-<br />

ghi spesso diversi, con modalità di assoluta segretezza ed a<br />

mezzo dell’opera di uomini del tutto fidati.<br />

Diversi incontri erano avvenuti in territorio di Bagheria – che<br />

era la “roccaforte” di Provenzano, il paese che prediligeva e<br />

dove aveva trascorso gran parte della sua latitanza – in vari<br />

187


luoghi tra i quali anche la casa di Nicolò Eucaliptus, in terri-<br />

torio di Ciminna attraverso Episcopo e Tolentino, uomini<br />

d’onore di quella famiglia ovvero in altri paesi ed, in prece-<br />

denza, sinanco a Palermo.<br />

Fino al 2001 talora gli incontri erano anche a tre con la par-<br />

tecipazione di Benedetto Spera ma di solito erano presenti<br />

solo il Giuffrè ed il Provenzano, il quale, specie negli ultimi<br />

anni, era solito “bonificare” le automobili ed i luoghi degli<br />

appuntamenti attraverso uno strumento (scanner) che porta-<br />

va con sé.<br />

Giuffrè specificava che quella della sicurezza era una delle<br />

principali preoccupazioni del Provenzano, il quale ripeteva<br />

sempre, sia oralmente che nella corrispondenza, che biso-<br />

gnava stare sempre vigili e controllare tutti i luoghi frequen-<br />

tati da uomini d’onore e latitanti.<br />

Le principali preoccupazioni riguardavano la presenza di mi-<br />

crospie per l’effettuazione di intercettazioni ambientali che<br />

potevano essere state occultate dalle forze dell’ordine<br />

all’interno delle autovetture ovvero degli apparati elettrici<br />

degli immobili dove avvenivano gli incontri.<br />

Le preoccupazioni del Provenzano erano iniziate fin dai primi<br />

anni 90’ (quando in effetti tali mezzi di ricerca delle prove si<br />

erano diffusi) tanto che erano state chieste informazioni an-<br />

che ad uomini d’onore di cosa nostra americana che da più<br />

tempo avevano a che fare con tali metodologie di indagine.<br />

Nel 1996 lo stesso Giuffrè aveva regalato al Provenzano uno<br />

strumento rudimentale per la ricerca delle microspie ma solo<br />

nel 2001 questi si era dotato finalmente di un apparecchio<br />

molto più sofisticato che, come si diceva dianzi, portava<br />

sempre con sé ed utilizzava personalmente per “bonificare” le<br />

auto e gli immobili usati per gli incontri.<br />

Il Provenzano raccomandava, a detta del Giuffrè, di prestare<br />

particolare attenzione alla presenza di operai della Telecom<br />

ovvero dell’Enel, di piccoli furgoni, di pali della luce sui quali<br />

188


potevano essere state collocate telecamere, di coppiette ap-<br />

partate in automobile e sinanco di cacciatori (durante il pe-<br />

riodo venatorio ovviamente) perché in tutti i casi si poteva<br />

trattare di tentativi delle forze dell’ordine di effettuare inter-<br />

cettazioni o riprese audio-video.<br />

Ma non sempre le preoccupazioni del Provenzano era state,<br />

per così dire, generiche e via via sempre più assillanti; in di-<br />

versi casi – come si chiarirà meglio nel prosieguo della moti-<br />

vazione - il Provenzano aveva indicato al Giuffrè luoghi ben<br />

precisi dove egli era venuto a sapere che era state disposte<br />

delle intercettazioni.<br />

In particolare il Giuffrè indicava l’azienda agricola dei fratelli<br />

Umina di Vicari, le abitazioni o i casolari di Episcopo e To-<br />

lentino a Ciminna, un immobile ubicato in Mezzojuso dove a<br />

volte si erano incontrati ed una strada in territorio di Cimin-<br />

na dove erano state montate delle telecamere per<br />

l’osservazione dei veicoli.<br />

In questi luoghi il Provenzano era venuto a sapere che le for-<br />

ze dell’ordine avevano in corso intercettazioni o servizi speci-<br />

fici di osservazione e, pertanto, invitava il Giuffrè a far fare<br />

particolare attenzione agli uomini d’onore che li frequentava-<br />

no abitualmente.<br />

Una di queste segnalazioni era stata, peraltro, oggetto di una<br />

lettera inviatagli dal Provenzano e sequestratagli proprio in<br />

occasione del suo arresto.<br />

Si tratta di una lettera scritta dal Provenzano con la usuale<br />

macchina da scrivere nella quale il boss fa riferimento a pos-<br />

sibili intercettazioni presso l’azienda agricola di Carmelo U-<br />

mina in territorio di Vicari e si raccomanda la massima at-<br />

tenzione da parte di tutti gli uomini d’onore interessati.<br />

Il Provenzano aveva anche indicato la fonte dalla quale aveva<br />

appreso tali informazioni riservate, indicandola nella famiglia<br />

mafiosa di Bagheria ed, in particolare, negli uomini d’onore<br />

Nino Gargano e Nicolò Eucaliptus.<br />

189


Le puntuali indicazioni fornite dal Giuffrè, come dichiarato<br />

dai testi di P.G., hanno consentito di ricostruire tale rete ri-<br />

stretta di postini e collaboratori del Provenzano (Pietro Lo<br />

Jacono e Onofrio Morreale di Bagheria, i La Barbera di Mez-<br />

zojuso, Pino Pinello di Baucina, i fratelli Episcopo ed Angelo<br />

Tolentino di Ciminna), i quali sono stati tratti in arresto (e<br />

talora già giudicati con sentenze anche definitive).<br />

Ad ulteriore riprova dell’attualità e della precisione delle no-<br />

tizie riferite dal Giuffrè, vale la pena di evidenziare come lo<br />

stesso Provenzano, divenuta pubblica la notizia della collabo-<br />

razione del Giuffrè nel mese di settembre 2002, avesse tra-<br />

sferito il luogo della sua latitanza evidentemente temendo di<br />

poter essere arrestato (come riferito dagli inquirenti).<br />

In ordine alle superiori dichiarazioni rese dal Giuffrè sono<br />

stati acquisiti puntuali ed individualizzanti elementi di ri-<br />

scontro.<br />

In particolare, il teste Colonnello Antonio Damiano riferiva i<br />

risultati investigativi conseguiti dal R.O.S. dei C.C. sulla<br />

scorta proprio delle precise indicazioni fornite dal collabora-<br />

tore.<br />

Si fa riferimento specificatamente alla indagine denominata<br />

“Grande Mandamento” che ha portato agli arresti di tutti i<br />

componenti della suddetta rete di fiancheggiatori e fedelissi-<br />

mi del Provenzano (agli atti sono stati acquisiti la richiesta di<br />

rinvio a giudizio, il decreto che ha disposto il giudizio ed il<br />

dispositivo del relativo giudizio abbreviato) e che ha costitui-<br />

to lo spunto investigativo per giungere, a seguito di ulteriori<br />

accertamenti, anche alla cattura del Provenzano stesso.<br />

Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni relative alla<br />

persona di Michele Aiello, il Giuffrè tracciava un quadro ge-<br />

nerale del rapporto speciale che legava Bernardo Provenzano<br />

alla città di Bagheria (luogo ove l’Aiello vive ed opera e dove<br />

hanno sede le sue imprese).<br />

190


Secondo Giuffrè, Bagheria era stato da sempre, ma in modo<br />

particolare dal 2000 in poi, il vero punto di riferimento per il<br />

Provenzano che ne aveva fatto la sua “roccaforte” ed il luogo<br />

dove aveva a lungo trascorso la latitanza (affidandosi quindi<br />

agli uomini d’onore locali) e stabilito – come si dirà - anche i<br />

suoi interessi economici principali.<br />

Lui stesso negli anni 80’ aveva partecipato a diversi appun-<br />

tamenti con il Provenzano nel territorio di Bagheria, in sva-<br />

riati luoghi tra i quali sicuramente una casa di Nicolò Euca-<br />

liptus e vari casolari e scantinati (analiticamente indicati nel<br />

corso dell’esame della parte civile).<br />

Gli appuntamenti erano organizzati tramite uomini d’onore di<br />

Bagheria vicini da sempre al Provenzano, quali Nino Garga-<br />

no, Nicolò Eucaliptus, Leonardo Greco, Pietro Lo Iacono e poi<br />

Onofrio Morreale.<br />

Si trattava di una fazione di “cosa nostra” bagherese di gran<br />

lunga dominante e, comunque, sempre fedele al Provenzano,<br />

del quale aveva curato la latitanza per vari anni nel corso del<br />

decennio 1980-1990.<br />

Leonardo Greco era un uomo d’onore “storico” di Bagheria<br />

che gestiva una azienda (la I.C.R.E.) ubicata all’inizio del pa-<br />

ese nei cui locali era stato allestito, nel corso della guerra di<br />

mafia dei primi anni 80’, un “campo di sterminio” di “cosa<br />

nostra”, ovvero un luogo dove sistematicamente venivano<br />

commessi omicidi e sciolti nell’acido o sepolti i cadaveri degli<br />

avversari eliminati.<br />

Altri uomini d’onore bagheresi di particolare spessore crimi-<br />

nale ed importanza nel corso degli anni 80’ e 90’ erano Nino<br />

Gargano e Nicolò Eucaliptus, mentre nei primi anni 90’, dopo<br />

l’arresto di costoro, era salito alla ribalta Pietro Lo Iacono,<br />

anch’egli uomo d’onore formalmente combinato e punto di ri-<br />

ferimento sia per Provenzano che per la stesso Giuffrè.<br />

Negli ultimi tempi, poi, era subentrato anche Onofrio Morrea-<br />

le (genero di Nicolò Eucaliptus) che, dopo un passato da de-<br />

191


linquente comune, era entrato nell’orbita del Lo Iacono e del<br />

suocero e da costoro avvicinato all’organizzazione.<br />

Nel corso del 1993 il Morreale era stato accompagnato in lo-<br />

calità Pagliarelli dal Lo Iacono e, nel corso di una riunione<br />

alla presenza di Provenzano, Carlo Greco, Pietro Aglieri, era<br />

stato “combinato” come uomo d’onore riservato.<br />

Negli anni successivi il Morreale sarebbe poi diventato uno<br />

dei più fedeli punti di riferimento per il Provenzano a Baghe-<br />

ria.<br />

Per delineare ulteriormente il contesto dei principali uomini<br />

d’onore di Bagheria vicini a Provenzano, il Giuffrè indicava<br />

anche Giammanco Nicolò ed il fratello Vincenzo.<br />

Il primo era capo dell’Ufficio tecnico del Comune di Bagheria<br />

mentre il secondo faceva l’imprenditore edile ed era stato so-<br />

cio e prestanome di Provenzano che fin dagli anni 80’ aveva<br />

deciso di investire a Bagheria.<br />

Conclusivamente, dunque, Bagheria, cioè la città dove l’Aiello<br />

risiede ed ha operato con le sue aziende, costituiva una vera<br />

e propria enclave di Bernardo Provenzano, dove questi a lun-<br />

go ha vissuto durante la sua latitanza e che ha controllato<br />

personalmente ed in modo quasi autarchico.<br />

Antonino Giuffrè, poi, riferiva tutta una serie di circostanze<br />

relative alla persona di Michele Aiello ed alle sue attività e-<br />

conomiche, soffermandosi dapprima sulla sua personale co-<br />

noscenza dell’imputato e del di lui padre Gaetano e spiegan-<br />

do nei minimi dettagli le relazioni che Michele Aiello aveva<br />

nel tempo stabilito con “cosa nostra” bagherese e con Ber-<br />

nardo Provenzano.<br />

Tale quadro complessivo, come vedremo, consente di accerta-<br />

re e ricostruire l’esistenza del “patto di protezione” che ha le-<br />

gato l’Aiello a “cosa nostra” con l’avallo personale dello stes-<br />

so Provenzano.<br />

Tale patto, secondo il tipico schema sinallagmatico che lega<br />

un imprenditore all’organizzazione, prevedeva la protezione<br />

192


sistematica e l’ausilio della seconda in favore del primo, il<br />

quale, tuttavia, assumeva in modo pienamente consapevole<br />

una serie di obblighi che, nel caso dell’Aiello, consistevano<br />

nel finanziare il sodalizio mediante il versamento volontario<br />

di somme di denaro ed il pagamento delle c.d. “messe a po-<br />

sto” in relazione ai vari lavori svolti nel territorio siciliano,<br />

nella disponibilità all’assunzione di soggetti segnalati dagli<br />

uomini d’onore e, soprattutto, nella rivelazione di notizie co-<br />

perte dal segreto investigativo circa le indagini in corso<br />

sull’organizzazione in generale e su Bagheria e Bernardo Pro-<br />

venzano in modo particolare.<br />

La dimostrazione dell’esistenza di tale patto sistematico e<br />

continuativo contribuisce, in modo inequivocabile, ad indica-<br />

re Michele Aiello come un imprenditore di fatto organico<br />

all’organizzazione mafiosa.<br />

Nell’affrontare il contenuto specifico delle dichiarazioni rese<br />

dal Giuffrè su Michele Aiello occorre premettere, per ragioni<br />

di ordine sistematico, qualche breve considerazione sulle fon-<br />

ti dalle quali il collaboratore ha tratto le notizie riferite.<br />

Ad una prima analisi appare, invero, evidente come la stra-<br />

grande maggioranza delle indicazioni fornite dal collaborante<br />

siano il frutto della sua personale e diretta conoscenza dei<br />

fatti descritti.<br />

Sotto tale profilo, quella del Giuffrè appare come una vera e<br />

propria chiamata in correità fondata su dati di fatto, condot-<br />

te specifiche e circostanze dallo stesso vissute direttamente<br />

sia per il personale rapporto intercorso con l’Aiello che per il<br />

ruolo verticistico a lungo ricoperto nell’ambito del manda-<br />

mento di Caccamo.<br />

A fronte di dette propalazioni sono stati raccolti numerosi e<br />

convergenti elementi di riscontro individualizzanti che con-<br />

sentono di ritenere corroborata appieno la suddetta chiamata<br />

di correo alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali in<br />

193


materia di criteri di valutazione delle dichiarazioni dei colla-<br />

boratori di giustizia.<br />

Tale primo coacervo di dichiarazioni, si badi bene, costituisce<br />

materiale probatorio più che sufficiente per pervenire alla af-<br />

fermazione della penale responsabilità dell’Aiello in ordine al<br />

reato in esame, sia sotto il profilo della intrinseca consisten-<br />

za del dato probatorio così come riscontrato in modo indivi-<br />

dualizzante che alla luce delle altre autonome ma convergenti<br />

emergenze processuali.<br />

Per altro verso, una parte residua delle dichiarazioni rese dal<br />

Giuffrè tecnicamente sono de relato anche se provengono da<br />

una fonte particolarmente qualificata – Bernardo Provenzano<br />

– ed appaiono avvalorate dal ruolo verticistico ricoperto in<br />

seno all’organizzazione sia dalla fonte che dal dichiarante e,<br />

soprattutto, dal profondo rapporto di amicizia e correità che<br />

ha legato entrambi.<br />

Pertanto, pur se de relato, le affermazioni riferite dal Giuffrè<br />

in quanto apprese direttamente dal Provenzano vanno valuta-<br />

te alla luce sia dello spessore intrinseco del collaboratore che<br />

del rapporto privilegiato che lo legava alla sua “fonte” Pro-<br />

venzano.<br />

Questi due fattori, se congiuntamente valutati, dimostrano il<br />

livello di attendibilità che deve riconoscersi alle parole del<br />

collaboratore anche in relazione a tale specifica parte delle<br />

sue dichiarazioni.<br />

Più specificatamente, secondo il complesso racconto del col-<br />

laboratore, Bernardo Provenzano diverse volte gli aveva par-<br />

lato di Michele Aiello, confidandogli parecchi fatti e circo-<br />

stanze che riguardavano l’odierno imputato.<br />

Come si vedrà si tratta di confidenze della massima segretez-<br />

za, atteso che l’Aiello, per il rilevante ruolo imprenditoriale<br />

svolto proprio a Bagheria e per quello di fonte di notizie ri-<br />

servate con amicizie nell’ambito istituzionale, era per il Pro-<br />

venzano una pedina fondamentale del suo sistema di potere<br />

194


che non voleva “bruciare” né condividere con altri membri<br />

dell’organizzazione meno fidati del Giuffrè.<br />

A specifica conferma di tali confidenze sussiste un duplice e<br />

ben preciso riscontro documentale costituito da due scritti<br />

sequestrati al Giuffrè al momento del suo arresto in data<br />

16.4.2002.<br />

Nel corso dell’esame avvenuto (anche per l’esigenza di esibire<br />

tali documenti) presso l’aula bunker di Milano, al Giuffrè ve-<br />

nivano mostrati due distinti documenti: una lettera scritta a<br />

macchina datata 25.4.2001 ed un appunto manoscritto a<br />

stampatello.<br />

Il Giuffrè precisava che la lettera gli era pervenuta dal Pro-<br />

venzano ed era stata scritta utilizzando la solita macchina da<br />

scrivere che questi abitualmente adoperava per tutte le mis-<br />

sive.<br />

Alla stessa il Provenzano allegava 21 milioni delle vecchie lire<br />

precisando al Giuffrè che si trattava di soldi che gli aveva<br />

fatto avere Michele Aiello come corrispettivo della “messa a<br />

posto” per la realizzazione di una strada interpoderale nel<br />

territorio del mandamento di Caccamo.<br />

Poiché il Giuffrè era capo del mandamento di Caccamo e,<br />

quindi, titolare della “competenza territoriale” sul luogo dove<br />

l’Aiello aveva realizzato la strada interpoderale, il corrispetti-<br />

vo della c.d. messa a posto andava consegnato a lui, esatta-<br />

mente come aveva fatto il Provenzano.<br />

L’altro appunto manoscritto era stato, invece, opera dello<br />

stesso Giuffrè e si riferiva, a suo dire, all’indicazione di lavo-<br />

ri edili eseguiti sempre dall’Aiello in due diverse contrade ri-<br />

cadenti nel territorio di San Mauro Castelverde.<br />

Tale appunto gli era servito per parlarne con Provenzano e<br />

chiedergli di farsi dare dall’Aiello i soldi della messa a posto<br />

da girare per competenza alla famiglia di San Mauro Castel-<br />

verde.<br />

195


Successivamente a quell’incontro, effettivamente, il Proven-<br />

zano gli aveva consegnato di persona il denaro che lo stesso<br />

poi aveva dato ai responsabili della famiglia mafiosa di quel<br />

centro.<br />

Tale duplice riscontro documentale conferma l’esistenza tra il<br />

Giuffrè ed il Provenzano di colloqui sia epistolari che diretti<br />

aventi ad oggetto proprio le attività di Michele Aiello e, per-<br />

tanto, assume una sicura valenza e significatività in tale di-<br />

rezione.<br />

Ulteriori riscontri di polizia giudiziaria sul contenuto di detti<br />

pizzini saranno esaminati nel prosieguo della motivazione.<br />

Giuffrè, tuttavia, non si è limitato ad avere notizie di Aiello<br />

direttamente da Bernardo Provenzano – cosa accaduta ma in<br />

parte minima – ma ha conosciuto personalmente ed assai be-<br />

ne l’imputato Aiello.<br />

La conoscenza risaliva addirittura agli anni 80’ quando Mi-<br />

chele Aiello intratteneva ottimi rapporti con i fratelli Guzzino<br />

Antonino e Diego (entrambi uomini d’onore di Caccamo ed il<br />

secondo, per un breve lasso di tempo, anche aspirante reg-<br />

gente di quel mandamento) e lavorava con il padre Gaetano<br />

che Giuffrè chiamava confidenzialmente “Zù Tanu” avendolo<br />

conosciuto personalmente e frequentato.<br />

Questi era un imprenditore edile di Bagheria che aveva svolto<br />

la sua attività per lunghi anni ed era stato molto “vicino” a<br />

Cosimo Lanza, altro uomo d’onore storico di quel centro,<br />

successivamente scomparso ed ucciso con il metodo della<br />

“lupara bianca” (come confermato dallo stesso collaborante).<br />

Per far comprendere lo spessore del personaggio, il Giuffrè ri-<br />

feriva che Cosimo Lanza nel 1985 era stato nominato, insie-<br />

me a Franco Baiamonte, “correggente” della famiglia mafiosa<br />

di Bagheria.<br />

Faceva parte, tuttavia, insieme ai fratelli Mineo di una fazio-<br />

ne interna a Bagheria che all’epoca si trovava in contrapposi-<br />

196


zione a quella vicina a Provenzano, rappresentata dal Garga-<br />

no e dall’Eucaliptus.<br />

In base a quanto riferitogli dagli uomini d’onore locali ed an-<br />

che dallo stesso Provenzano, Gaetano Aiello era stato sicu-<br />

ramente in società con i Mineo e molto probabilmente pure<br />

con Cosimo Lanza.<br />

All’incirca nel 1986, tuttavia, dopo la sparizione di Cosimo<br />

Lanza aveva avuto avvio una sanguinosa faida tra la fazione<br />

vicina al Provenzano e quella contrapposta cui si è fatto rife-<br />

rimento prima.<br />

Stabilita, infine, la predominanza della prima fazione – quella<br />

vicina al Provenzano - Gaetano e Michele Aiello si erano ve-<br />

nuti a trovare in difficoltà in quanto privi del sostegno e del-<br />

la copertura mafiosa forniti loro sino a quel momento dal<br />

gruppo perdente.<br />

Le iniziative assunte da Gaetano Aiello e da suo figlio da quel<br />

momento in poi erano state chiaramente indirizzate a “passa-<br />

re dall’altra sponda” ed a trovare riparo e sostegno attraverso<br />

gli uomini vicini al Provenzano che avevano oramai il control-<br />

lo pressocchè egemonico di Bagheria.<br />

Tale operazione era stata avviata da Gaetano Aiello – ottimo<br />

conoscitore delle dinamiche mafiose – allo scopo di protegge-<br />

re e far sviluppare l’attività in via di espansione del figlio e,<br />

come ci terrà molto a sottolineare lo stesso Giuffrè, sarà dal-<br />

lo stesso Michele Aiello completata e portata a compimento.<br />

Giuffrè si era personalmente occupato di Michele Aiello per la<br />

prima volta agli inizi degli anni 90’ in due occasioni ben pre-<br />

cise che lo stesso collaborante ha descritto nei minimi parti-<br />

colari.<br />

Subito prima o subito dopo il suo arresto (avvenuto nel<br />

1992), era dovuto intervenire nella sua veste di capo manda-<br />

mento di Caccamo per una questione relativa ad una strada<br />

interpoderale di quel centro che interessava ai fratelli Liber-<br />

to, uomini d’onore di quella famiglia.<br />

197


I lavori per la realizzazione della strada interpoderale erano<br />

stati progettati da tempo ma non si riusciva ad eseguirli per<br />

una serie di problemi di ordine burocratico-amministrativo.<br />

Il Giuffrè era venuto a sapere che, in realtà, tali lavori erano<br />

ostacolati da Antonino Guzzino, uomo d’onore ed assessore<br />

presso il Comune di Caccamo nonchè fratello di Diego Guzzi-<br />

no, importante uomo d’onore di quella famiglia.<br />

Il Guzzino, sfruttando anche le sue influenze politiche ed il<br />

suo ruolo di assessore comunale, faceva in modo di ostacola-<br />

re l’esecuzione dei lavori poiché appoggiava il suo amico di<br />

lunga data Michele Aiello che, nello specifico settore, aveva<br />

una particolare competenza.<br />

A Giuffrè, pertanto, era stato richiesto un intervento dai fra-<br />

telli Liberto, uomini d’onore della sua stessa famiglia, i quali<br />

gli avevano segnalato l’opportunità di interessare l’ingegnere<br />

Aiello di Bagheria allo scopo di ottenere il finanziamento e<br />

l’esecuzione della strada.<br />

Egli era dovuto ovviamente intervenire a tutela del suo pre-<br />

stigio di capo del mandamento mafioso di Caccamo ed, attra-<br />

verso gli uomini d’onore di Bagheria, aveva contattato Miche-<br />

le Aiello il quale si era messo subito a sua disposizione.<br />

Dopo l’intervento del Giuffrè i lavori erano stati affidati<br />

all’Aiello (il quale aveva anche riprogettato l’intervento), i<br />

problemi si erano immediatamente dissolti e la strada era<br />

stata eseguita in brevissimo tempo con piena soddisfazione<br />

dei fratelli Liberto.<br />

Ma, senza dubbio, a detta del Giuffrè l’episodio più significa-<br />

tivo di quel torno di tempo era consistito nella dazione della<br />

somma di 100 milioni di vecchie lire da parte dell’Aiello a Ni-<br />

colò Eucaliptus.<br />

Tale notizia gli era stata confidata proprio dall’Eucaliptus, il<br />

quale gli aveva manifestato tutto il suo stupore per quel ge-<br />

sto dell’Aiello, in quanto si era trattato di una dazione non<br />

collegata ad alcuna messa a posto o richiesta estorsiva.<br />

198


Era stata, infatti, una iniziativa spontanea di Michele Aiello<br />

che, in occasione del Natale, voleva dimostrare tutta la sua<br />

vicinanza e solidarietà ai detenuti della famiglia mafiosa di<br />

Bagheria.<br />

Sul punto, tra le altre cose, il Giuffrè riferiva:“In modo parti-<br />

colare, ci sarà un discorso che mi è restato particolarmente im-<br />

presso: che mi dirà dell'avvicinamento del Michele Aiello a lo-<br />

ro, cioè al nostro gruppo e nello stesso tempo c'è un fatto im-<br />

portantissimo, che siamo nelle vicinanze del Natale, però, Si-<br />

gnor Presidente, non ricordo se sia il ‘91 ma è probabilmente<br />

che lo sia… E Nicola, con un certo stupore, l’Eucaliptus mi dice<br />

“sai, l'ingegnere Aiello oltre ad essersi messo nelle nostre ma-<br />

ni, nell'avvicinarsi delle festività natalizie per la nostra fami-<br />

glia e per i carcerati in modo particolare ci ha offerto la somma<br />

di 100 milioni” di allora. Diciamo che questo è un discorso che<br />

mi è rimasto particolarmente in mente e mi serve, se ce ne<br />

fosse di bisogno, di spinta a portare avanti Michele Aiello nel-<br />

l'ambito di Cosa Nostra, in modo particolare di Bagheria. Que-<br />

sto diciamo che è uno dei motivi più importanti che mi porta a<br />

metterlo delle mani dell'astro nascente di Cosa Nostra di Ba-<br />

gheria, Pietro Lo Iacono, che poi siamo sempre nel contesto<br />

Provenzano”.<br />

Nel corso del controesame e nel prosieguo della sua deposi-<br />

zione il Giuffrè ribadiva ulteriormente la natura assoluta-<br />

mente spontanea e svincolata da qualsiasi costrizione della<br />

dazione di tale cospicua (specie in relazione all’epoca del fat-<br />

to) somma di denaro:<br />

GIUFFRE’: “Signor Presidente, l'ingegner Aiello non è che pi-<br />

glia i 100 milioni così, che sarebbe troppo bello, ma sempre<br />

questo è un investimento sul futuro perché appositamente l'in-<br />

gegner Aiello ha di bisogno perché ha tanti lavori già nelle zo-<br />

ne di Caccamo e in tante altre parti…<br />

PRESIDENTE: Però, mi scusi se la interrompo, questi sono la-<br />

vori per cui lui già paga la messa a posto?<br />

199


GIUFFRE': Non c'entra, Signor Presidente … il discorso della<br />

tangente è uno e il discorso dei cento milioni è tutto un altro<br />

discorso”.<br />

L’Eucaliptus, inoltre, riferiva al Giuffrè che, con tale gesto,<br />

l’Aiello si era ulteriormente avvicinato alla loro fazione la-<br />

sciando concludere al collaboratore che il difficile e lungo<br />

percorso di “passaggio di sponda” avviato da Gaetano Aiello<br />

al fine di agevolare suo figlio si era perfezionato con tale e-<br />

largizione da parte proprio di Michele Aiello.<br />

In tale occasione, dunque, Giuffrè, per la prima volta, veniva<br />

messo a conoscenza da un importante uomo d’onore di Ba-<br />

gheria che Michele Aiello, al di là delle amicizie e degli affari<br />

del padre con esponenti di “cosa nostra”, si era personalmen-<br />

te “avvicinato” alla corrente mafiosa bagherese che faceva<br />

capo a Provenzano.<br />

Tuttavia, dopo qualche anno e, precisamente, a seguito<br />

dell’arresto di Nicolò Eucaliptus (avvenuto nel 1993), Michele<br />

Aiello era nuovamente rimasto privo di protezione ed appog-<br />

gio a causa della lontananza dal territorio degli uomini<br />

d’onore ai quali era “vicino”.<br />

Con espressione tanto colorita quanto efficace, il collaboran-<br />

te affermava che l’Aiello era rimasto “orfanello” e, pertanto,<br />

aveva tentato di avvicinarsi allo stesso Giuffrè, avendolo co-<br />

nosciuto personalmente e sapendo dello spessore e del ruolo<br />

che ricopriva nell’organigramma mafioso ed, in particolar<br />

modo, della sua vicinanza a Bernardo Provenzano.<br />

Tra l’altro testualmente il Giuffrè riferiva che Aiello: “si era<br />

avvicinato al gruppo dell’Eucaliptus e del Provenzano. E che<br />

poi probabilmente - e saremo nel ’93 - dopo l'arresto di Nicola<br />

Eucaliptus, all'ingegner Aiello … ci mancherà il punto di riferi-<br />

mento basilare che era quello di Nicola Eucaliptus. L'ingegnere<br />

Aiello sa perfettamente che io faccio parte del gruppo del Pro-<br />

venzano. Michele Aiello sa perfettamente che faccio parte e so-<br />

no legato in modo particolare a Nicola Eucaliptus, sa che sono<br />

200


in modo particolare legato a Nino Gargano e automaticamente<br />

si viene a rivolgere a me. Ci abbiamo il discorso di entrata<br />

grosso modo quello della strada, poi ci abbiamo il discorso del-<br />

le conoscenze che va a suo padre e diciamo che per un periodo<br />

di tempo su Bagheria quasi quasi che diventerò io il punto di<br />

riferimento di Michele Aiello. Del discorso informerò il Proven-<br />

zano e dopo un periodo di tempo … si era affacciata la figura<br />

del Pietro Lo Iacono, sento il dovere di mettere il Michele Aiello<br />

nelle mani di un'altra persona giusta, tra virgolette, nel discor-<br />

so mafioso di Bagheria”.<br />

L’Aiello, dunque, lo aveva incontrato e gli aveva chiesto e-<br />

spressamente di poter stare “vicino” a lui, nel senso di poter<br />

avere il Giuffrè come punto di riferimento per tutto ciò che<br />

aveva attinenza con le dinamiche mafiose.<br />

Il Giuffrè, non avendo competenza diretta sulla famiglia ma-<br />

fiosa di Bagheria, aveva parlato di tale argomento con il Pro-<br />

venzano, dimostrando ancora una volta il suo rispetto asso-<br />

luto per le regole interne a “cosa nostra”.<br />

Ed invero, come riferiva lo stesso collaborante, “mettersi nelle<br />

mani” l’Aiello per lui che non aveva competenza diretta sulla<br />

famiglia mafiosa di Bagheria sarebbe stato comportamento<br />

censurabile e non rispettoso delle regole dell’organizzazione.<br />

Così il Giuffrè ne aveva parlato direttamente al Provenzano, il<br />

quale era già stato informato dall’Eucaliptus della dazione<br />

spontanea di 100 milioni di lire e gli aveva dimostrato di co-<br />

noscere molto bene la figura e la posizione di Michele Aiello.<br />

Il Provenzano, asserendo che l’Aiello era una persona “di cui<br />

ci si può affidare”, gli aveva suggerito di “metterlo nelle mani”<br />

di Pietro Lo Iacono, uomo d’onore di Bagheria che godeva del-<br />

la fiducia di entrambi.<br />

Fu così che per un breve periodo (all’incirca un mese),<br />

d’intesa con il Provenzano, lo stesso Giuffrè si “mise nelle<br />

mani” transitoriamente l’Aiello – con il quale aveva anche fat-<br />

201


to alcuni incontri presso i suoi uffici - e subito dopo lo affidò<br />

al Lo Iacono.<br />

Lo stesso Giuffrè aveva organizzato un incontro presso<br />

l’ufficio di Michele Aiello ed, in tale occasione, lo aveva pre-<br />

sentato al Lo Iacono dicendogli che per tutte le vicende che<br />

riguardavano l’organizzazione mafiosa egli doveva rivolgersi<br />

sempre ed immancabilmente al Lo Iacono.<br />

Appare molto importante sottolineare la significatività in<br />

chiave mafiosa di tale presentazione, posto che, come con-<br />

fermato sia dall’imputato che dallo stesso Lo Jacono nel cor-<br />

so del dibattimento, costoro si conoscevano bene già da mol-<br />

to tempo prima di tale occasione.<br />

Tale circostanza, invero, non solo è stata confermata dallo<br />

stesso Aiello ma anche da Lo Iacono Pietro, il quale, pur nel-<br />

la veste di imputato di reato connesso, ha affermato di cono-<br />

scere l’Aiello sin da quando entrambi erano bambini e di ave-<br />

re collaborato con lui, nel corso degli anni 80’, nella gestione<br />

della squadra di calcio di Bagheria.<br />

E poiché una normale presentazione tra persone che si cono-<br />

scono da moltissimi anni non avrebbe avuto alcun senso lo-<br />

gico, non può che ritenersi, in adesione a quanto riferito dal<br />

Giuffrè, che tale presentazione sia avvenuta secondo le mo-<br />

dalità tipiche di “cosa nostra” e cioè attraverso un membro<br />

dell’organizzazione (il Giuffrè) che, conoscendo la qualifica<br />

mafiosa di due soggetti, li “presenti” formalmente garantendo<br />

che si tratta della “stessa cosa”, cioè di membri del sodalizio.<br />

Il Giuffrè, dunque, dopo aver seguito personalmente per bre-<br />

ve tempo l’Aiello, lo aveva affidato, su indicazione dello stes-<br />

so Provenzano, al Lo Iacono, uomo d’onore della famiglia di<br />

Bagheria e, come tale, competente a “gestire” Aiello e le sue<br />

attività imprenditoriali che proprio in quel centro avevano<br />

sede.<br />

Del resto, lo stesso Giuffrè evidenziava come il Pietro Lo Ia-<br />

cono fosse già all’epoca un uomo d’onore della famiglia ma-<br />

202


fiosa di Bagheria che, come tale, gli era stato formalmente<br />

presentato all’inizio degli anni ’90 e che, dopo l’arresto di Ni-<br />

colò Eucaliptus, era salito alla “ribalta di cosa nostra” baghe-<br />

rese e si era personalmente occupato della latitanza di Ber-<br />

nardo Provenzano al quale era molto vicino.<br />

Dal 1994 in avanti il collaboratore non aveva più personal-<br />

mente incontrato l’Aiello ma ne aveva costantemente seguito<br />

gli sviluppi e le vicende sia per i lavori che questi avrebbe<br />

eseguito nel territorio del suo mandamento che a motivo del-<br />

la sua vicinanza al Provenzano ed ai rappresentanti della fa-<br />

miglia mafiosa di Bagheria.<br />

Il rapporto di “vicinanza” dell’Aiello con il Lo Iacono si era<br />

poi protratto almeno sino a tutto il 2001 e si era svolto senza<br />

alcun problema ed all’interno della famiglia mafiosa di Ba-<br />

gheria.<br />

Il Giuffrè chiariva che, attraverso tale particolare rapporto, il<br />

Lo Iacono si occupava di tutte le attività che l’Aiello doveva<br />

sviluppare nel territorio di Bagheria così come dei lavori che<br />

doveva svolgere al di fuori di quel comprensorio.<br />

Pertanto, se l’Aiello aveva intenzione di realizzare una strada<br />

interpoderale in un qualunque ambito territoriale doveva<br />

chiedere al Lo Iacono l’autorizzazione preventiva, di modo<br />

che questi si rivolgesse al Provenzano per informarlo ed otte-<br />

nere il via libera o anche un intervento agevolativi e protetti-<br />

vo.<br />

A proposito delle strade interpoderali il Giuffrè riferiva che<br />

l’Aiello aveva dei contatti (“era ammanigliato”) all’interno del<br />

competente assessorato regionale e che veniva privilegiato<br />

nell’ottenere i finanziamenti.<br />

Ed era anche fortemente sostenuto presso alcune ammini-<br />

strazioni locali, come nel caso del Guzzino Antonino per il<br />

Comune di Caccamo.<br />

Tale reticolo di rapporti istituzionali in uno ai suoi appoggi<br />

mafiosi lo avevano, in sostanza, fatto diventare quasi un mo-<br />

203


nopolista nel settore della realizzazione delle stradelle inter-<br />

poderali che aveva eseguito in numero assai rilevante.<br />

Allo stesso modo, tuttavia, prima di iniziare un lavoro in un<br />

altro territorio, l’Aiello doveva comunicare la circostanza al<br />

Lo Iacono ed al Provenzano, i quali contattavano i responsa-<br />

bili della famiglia mafiosa locale.<br />

Alla fine dei lavori in tal modo autorizzati, l’Aiello doveva<br />

versare al Lo Iacono il denaro della “messa a posto” e questi<br />

lo consegnava direttamente al Provenzano, il quale, a sua<br />

volta, lo faceva recapitare ai responsabili delle varie famiglie<br />

locali.<br />

Su indicazione dello stesso Provenzano si era stabilito che<br />

l’Aiello versasse la somma fissa di sette milioni di lire per<br />

ciascuna strada interpoderale (atteso che, come vedremo, si<br />

trattava di finanziamenti a tetto fisso e non di importo varia-<br />

bile).<br />

Sul punto Giuffrè affermava: “Michele Aiello nel momento in<br />

cui si accingeva a costruire una determinata strada, parlava<br />

con Bagheria, Bagheria o con Pietro Lo Iacono o con altri che<br />

c'erano in quel periodo faceva pervenire al Provenzano, e il<br />

Provenzano, se erano quelli discorsi che dovevo fare io, me lo<br />

passava a me. Successivamente, sempre per le stesse mani,<br />

finito il lavoro, il Michele Aiello mi faceva pervenire, tramite<br />

sempre lo stesso passaggio, i soldini che poi io a sua volta fa-<br />

cevo pervenire alla famiglia o alle zone … dove ricadeva il la-<br />

voro”…<br />

… “Il discorso parte da Aiello… nello specifico, Aiello - Pietro<br />

Lo Iacono, Pietro Lo Iacono - Provenzano, Provenzano - me per<br />

quanto riguarda la messa a posto. Stesso discorso e stesso<br />

passaggio per quanto riguarda i soldini”.<br />

Tali modalità, stabilite dal Provenzano, erano state diretta-<br />

mente verificate dallo stesso Giuffrè in relazione a lavori ese-<br />

guiti dall’Aiello in territorio di Caccamo.<br />

204


In più di una occasione, infatti, egli aveva parlato con il Pro-<br />

venzano della richiesta preventiva dell’Aiello di effettuare la-<br />

vori nel suo territorio di competenza e, dopo lo “sta bene”,<br />

aveva ricevuto, sempre per il tramite del Provenzano e del Lo<br />

Iacono, le somme pagate dall’Aiello a titolo di “messa a po-<br />

sto”.<br />

E’ il caso di ricordare che rispetto a tale affermazione del<br />

Giuffrè è stato raccolto dagli inquirenti un riscontro preciso<br />

ed individualizzante, costituito dalla lettera del Provenzano<br />

alla quale era allegata la somma di 21 milioni di lire per la-<br />

vori eseguiti dall’Aiello nel territorio di competenza del man-<br />

damento mafioso di Caccamo (oltre all’appunto manoscritto<br />

dal Giuffrè e relativo ad ulteriori lavori eseguiti sempre<br />

dall’Aiello in quella zona).<br />

L’ammontare della somma (21 milioni per tre strade), peral-<br />

tro, corrisponde esattamente ad un multiplo dell’importo del-<br />

la singola messa a posto (7 milioni di lire) indicato dal colla-<br />

boratore.<br />

Tuttavia, a ben vedere, le suddette modalità di “messa a po-<br />

sto” dell’Aiello erano sicuramente anomale rispetto alle regole<br />

generali dell’organizzazione.<br />

Come è ampiamente noto nell’esperienza giudiziaria in mate-<br />

ria e come è stato concordemente affermato in questo proces-<br />

so sia dal Giuffrè che dal Siino e dal Brusca, il responsabile<br />

della famiglia di appartenenza dell’imprenditore-mafioso<br />

normalmente versa le somme della messa a posto direttamen-<br />

te nelle mani dell’omologo capo della famiglia mafiosa territo-<br />

rialmente competente per il lavoro da eseguire.<br />

Tali dazioni normalmente non transitavano da Bernardo Pro-<br />

venzano, il quale, proprio per il suo ruolo verticistico e per lo<br />

stato di latitanza, non poteva di certo costituire il tramite di<br />

tutte le transazioni relative all’intero coacervo di messe a po-<br />

sto versate in Sicilia.<br />

205


Nel caso di Aiello, invece, con modalità tanto significative<br />

quanto anomale, le messe a posto dovevano essere preventi-<br />

vamente assentite direttamente dal Provenzano, per il tramite<br />

del Lo Iacono, e le somme versate dovevano successivamente<br />

transitare sempre dalle mani del vertice assoluto di “cosa no-<br />

stra”.<br />

Come si vedrà, anche questa circostanza conferma e ribadi-<br />

sce il particolare ruolo svolto dall’Aiello nel personale siste-<br />

ma di potere di Bernardo Provenzano.<br />

In relazione alla procedura della “messa a posto” in generale,<br />

poi, il collaborante riferiva – in ciò specificatamente corrobo-<br />

rato dalle convergenti dichiarazioni del Brusca e del Siino -<br />

come si trattasse di una regola indefettibile di “cosa nostra”<br />

che andava applicata sempre e comunque ed anche ad impre-<br />

se direttamente riconducibili ad uomini d’onore.<br />

La regola stabiliva che alla famiglia mafiosa del luogo dove<br />

era stata appaltata l’esecuzione di un’opera pubblica ovvero<br />

si doveva realizzare un lavoro edile di un certo rilievo (come,<br />

ad esempio, una strada interpoderale) andava sempre ricono-<br />

sciuta una somma di denaro, solitamente commisurata ad<br />

una certa percentuale rispetto all’entità del lavoro o<br />

dell’appalto.<br />

Talora, oltre a tale somma veniva anche stabilito se l’impresa<br />

si dovesse necessariamente avvalere di piccole ditte locali per<br />

l’effettuazione di alcuni lavori in sub-appalto (come ad es. il<br />

movimento terra o i noli di attrezzature) ovvero per le forni-<br />

ture di inerti o calcestruzzo.<br />

La messa a posto serviva per compensare la famiglia locale<br />

del “disturbo” che l’impresa arrecava al territorio e, pertanto,<br />

costituiva una regola che nessuno doveva infrangere, a pena<br />

di severe sanzioni (minacce, danneggiamenti e sinanco<br />

l’eliminazione fisica dell’imprenditore sleale).<br />

Ciò valeva anche per le imprese direttamente od indiretta-<br />

mente riconducibili agli stessi uomini d’onore ed anzi in tali<br />

206


casi valeva a maggior ragione, in quanto costoro, facendo<br />

parte del sodalizio, dovevano ben conoscere l’esistenza di tale<br />

regola di condotta ed applicarla spontaneamente.<br />

Sinanco imprese direttamente riferibili a Bernardo Provenza-<br />

no – cioè al più importante uomo d’onore in seno<br />

all’organizzazione – avevano versato la messa a posto alle<br />

famiglie locali, essendo consentita, al massimo, la possibilità<br />

di riconoscere uno sconto sul prezzo da pagare per rispetto al<br />

particolare ruolo all’epoca ricoperto dal Provenzano medesi-<br />

mo.<br />

A tale proposito il Giuffrè riferiva testualmente: “riguarda tut-<br />

ti, anche imprese di uomini d'onore. Quando io ho detto “tutti”,<br />

intendo riferirmi a tutti. Cioè le posso tranquillamente dire a<br />

mo’ di esempio che il Provenzano Bernardo, a metà, attorno a-<br />

gli anni ‘90, sul finire dell'89, aveva fatto un lavoro tramite<br />

Enzo Giammanco nella zona di Castronovo di Sicilia. La prima<br />

cosa che ha fatto, mi ha chiesto quanto doveva versare … e<br />

stiamo parlando di Provenzano. Anche se io poi, diciamo, per i<br />

fatti miei, sul Provenzano non ho fatto versare nessuna cifra,<br />

però…tutti devono versare, prendendosi un lavoro, una deter-<br />

minata tangente. Tutt'al più, per cercare di essere un pochino<br />

più precisi, quando si vuole rispettare… ché c'è un uomo impor-<br />

tante, una determinata persona, si ci fa qualche sconto. Questo<br />

sì.”.<br />

Per quanto attiene ai lavori ed agli appalti eseguiti dall’Aiello<br />

al di fuori del territorio di Bagheria, poi, il Giuffrè aggiunge-<br />

va che, per sua diretta conoscenza (si pensi ai lavori eseguiti<br />

in territorio di Caccamo) e per averlo appreso dal Provenza-<br />

no, questi si era sempre attenuto a tale regola ed aveva agito<br />

secondo le sopra richiamate modalità esecutive, nonostante<br />

fosse vicino in modo organico alla famiglia mafiosa di Baghe-<br />

ria ed allo stesso Provenzano.<br />

A questo punto della disamina della deposizione di Antonino<br />

Giuffrè, a giudizio del Collegio, occorre prendere in esame<br />

207


quanto riferito dal collaborante a proposito delle iniziative<br />

dell’Aiello nel settore della sanità privata.<br />

Il Giuffrè riferiva di avere saputo da Pietro Lo Iacono che<br />

l’Aiello aveva intenzione di aprire un centro clinico di alta<br />

specializzazione nella città di Bagheria.<br />

L’apertura di tale attività era stata “molto sponsorizzata” in<br />

ambito mafioso e, a detta del Lo Iacono, “era a disposizione”<br />

per tutto quello che avrebbe potuto interessare allo stesso<br />

Giuffrè.<br />

Lo stesso Lo Iacono gli aveva riferito che all’affare erano inte-<br />

ressati sia la famiglia mafiosa di Bagheria che il Provenzano<br />

(nell’occasione appellato, come sovente accadeva, “u’ ziu”)<br />

personalmente.<br />

Antonino Giuffrè, quindi, aveva in più occasioni parlato con<br />

il Provenzano di questa iniziativa dell’Aiello ed aveva avuto<br />

conferma del suo interessamento all’affare.<br />

Vale senz’altro la pena di osservare, tuttavia, come lo stesso<br />

Giuffrè abbia più volte ribadito il concetto che sia il Proven-<br />

zano che la famiglia mafiosa di Bagheria seguivano con at-<br />

tenzione, sponsorizzavano e tutelavano le intraprese<br />

dell’ingegnere Aiello, ed in particolar modo quelle in materia<br />

sanitaria, senza, tuttavia, affermare apertis verbis che queste<br />

costituivano un canale di riciclaggio o di reinvestimento per<br />

le finanze mafiose.<br />

Agli atti non si rinviene una sola affermazione del Giuffrè nel<br />

senso dell’investimento iniziale di somme di denaro da parte<br />

del Provenzano ovvero degli uomini d’onore della famiglia di<br />

Bagheria nelle imprese dell’imputato e, pertanto, non è que-<br />

sto uno dei temi del presente processo.<br />

Tale precisazione appare doverosa in quanto la difesa, con<br />

argomentazioni assai suggestive, ha, in più passaggi, eviden-<br />

ziato la lacunosità e la mancanza di riscontri logici ed indi-<br />

ziari a questa affermazione.<br />

208


Proprio per tale motivo è il caso di sottolineare sin d’ora co-<br />

me il senso univoco delle affermazioni del Giuffrè non sia<br />

quello sostenuto dalla difesa ma, al contrario, quello che di-<br />

nanzi si accennava.<br />

Secondo il Giuffrè, il Provenzano – che di Bagheria era stato<br />

a lungo il dominus al di là delle strette competenze territoria-<br />

li – e gli esponenti mafiosi della famiglia locale erano interes-<br />

sati alle attività dell’Aiello non in quanto vi avevano investito<br />

direttamente loro capitali ma poiché si trattava di un in-<br />

fluente imprenditore le cui attività da tempo si sviluppavano<br />

in modo esponenziale, creavano sul territorio ricchezza e po-<br />

sti di lavoro e finanziavano l’organizzazione.<br />

Lo sviluppo imprenditoriale dell’Aiello, pertanto, andava so-<br />

stenuto e tutelato in quanto costituiva una importante risor-<br />

sa per il Provenzano e per la famiglia mafiosa di Bagheria.<br />

L’Aiello, dunque, per “cosa nostra” non era un socio di fatto o<br />

un mero prestanome ma un “punto di riferimento” nel settore<br />

economico-imprenditoriale, tanto da divenire, con espressio-<br />

ne usata dallo stesso Giuffrè, il “fiore all’occhiello” di Proven-<br />

zano e dei mafiosi di Bagheria.<br />

Un soggetto, cioè, che aveva un background qualificato (il pa-<br />

dre Gaetano) e che si era avvicinato spontaneamente al soda-<br />

lizio, dimostrando per un verso di conoscerne e condividerne<br />

almeno in parte le finalità (il sostegno alle famiglie dei dete-<br />

nuti) e per altro verso di volersi adoperare in modo concreto<br />

mediante la dazione della somma iniziale di cento milioni di<br />

lire e di successivi e sistematici finanziamenti.<br />

Con tale soggetto, dunque, secondo il Giuffrè era stato stipu-<br />

lato un vero e proprio patto di reciproca convenienza che, tra<br />

le altre cose, prevedeva l’interessamento di “cosa nostra” alle<br />

iniziative dell’imputato sicuramente in termini di sostegno e<br />

di tutela ma non anche necessariamente di supporto finan-<br />

ziario o di reinvestimento di capitali di illecita provenienza.<br />

209


Peraltro, dopo gli arresti di alcuni imprenditori bagheresi –<br />

Gino Scianna e Giammanco – che avevano costituito la testa<br />

di ponte del Provenzano nel mondo dell’impresa, in quel cen-<br />

tro la figura di Aiello era divenuta fondamentale per il capo<br />

di “cosa nostra”.<br />

Il Provenzano, per altro verso, aveva anche un altro e conco-<br />

mitante interesse di tipo personale alla suddetta iniziativa,<br />

essendo da tempo malato di prostata e necessitando di conti-<br />

nui accertamenti diagnostici.<br />

Attraverso queste due diverse, autonome ed autorevoli fonti,<br />

dunque, il Giuffrè era venuto a conoscenza che nell’iniziativa<br />

delle cliniche private dell’Aiello erano interessati, nei termini<br />

sopra descritti, sia la famiglia mafiosa di Bagheria che per-<br />

sonalmente lo stesso Provenzano.<br />

Tale circostanza gli aveva fatto comprendere appieno<br />

l’importanza del ruolo dell’Aiello, trattandosi di una rilevante<br />

iniziativa economica che veniva direttamente sostenuta in<br />

ambito mafioso.<br />

Come si diceva dianzi, a domanda della difesa il Giuffrè pre-<br />

cisava che tra l’Aiello, l’organizzazione ed il Provenzano in<br />

prima persona sussisteva un rapporto sinallagmatico di reci-<br />

proco interesse munito del carattere della sistematicità e del-<br />

la continuità nel tempo.<br />

Per un verso l’Aiello aveva il vantaggio di poter contare su un<br />

unico accordo, costante nel tempo ed efficace per tutti i lavo-<br />

ri che eseguiva in qualunque zona della Sicilia.<br />

Era, dunque, coadiuvato nell’ottenere il via libera per i lavori<br />

da eseguire nei vari comuni siciliani, e nelle c.d. “messe a<br />

posto” mediante la creazione di un peculiare sistema gestito<br />

personalmente dal Provenzano.<br />

Del resto, l’Aiello, fatti salvi i casi eccezionali, non poteva es-<br />

sere sistematicamente dispensato dal versamento della “mes-<br />

sa a posto”, in quanto, come è noto, a tale pratica erano sog-<br />

210


getti tutti gli imprenditori anche quelli formalmente affiliati<br />

all’organizzazione.<br />

Ma poteva essere segnalato e “seguito” per evitargli ogni altra<br />

possibile imposizione delle varie famiglie mafiose locali a ti-<br />

tolo di forniture di materiali, di noleggio di macchinari ed at-<br />

trezzature, di piccoli sub-appalti quali il movimento terra e<br />

gli scavi ed, infine, di assunzione di personale.<br />

L’esistenza di un meccanismo speciale di “messa a posto”<br />

predisposto appositamente per l’Aiello costituiva un indubbio<br />

vantaggio per quest’ultimo, atteso che si riducevano i tempi<br />

per ottenere l’autorizzazione ad eseguire i lavori e si versava<br />

sempre la stessa somma di denaro, evitando così lunghe e<br />

defatiganti contrattazioni.<br />

Allo stesso modo appare evidente la vantaggiosità connessa<br />

al fatto che tale sistema fosse valido ed utilizzabile per tutti i<br />

lavori eseguiti nelle varie province siciliane, cosa che ovvia-<br />

mente snelliva le procedure ed i tempi favorendo di fatto il<br />

lavoro dell’Aiello.<br />

Si pensi, invero, alla situazione nella quale si sarebbe venuto<br />

a trovare l’Aiello senza i benefici conseguenti al patto stipu-<br />

lato con “cosa nostra”.<br />

Limitando la riflessione alle sole strade interpoderali, egli a-<br />

vrebbe dovuto, in sostanza, per ognuna delle 289 strade rea-<br />

lizzate, contattare un referente mafioso in Bagheria ovvero<br />

un intermediario direttamente nei luoghi più disparati<br />

dell’intera Sicilia, farsi autorizzare di volta in volta<br />

all’esecuzione dei lavori, contrattare l’importo delle singole<br />

“messe a posto” per ciascuna strada, concordare eventuali al-<br />

tre richieste (sub-appalti, forniture, assunzioni etc. etc.) del-<br />

le varie famiglie locali ed, infine, ad esecuzione dei lavori, far<br />

pervenire in sicurezza il denaro ai vari destinatari.<br />

Se questo fosse stato il contesto nel quale l’Aiello avrebbe<br />

dovuto realizzare le strade interpoderali, quasi sicuramente<br />

211


ne avrebbe potute eseguire molte meno e sicuramente cor-<br />

rendo rischi e pagando somme maggiori.<br />

Tutti i sopra descritti vantaggi l’imputato li ha conseguiti<br />

proprio in conseguenza del patto da questi stipulato con “co-<br />

sa nostra”, di talchè non può condividersi la tesi difensiva in<br />

forza della quale l’Aiello, essendo stato comunque costretto a<br />

pagare il pizzo, non avrebbe ricavato alcuna utilità da tale<br />

accordo.<br />

Come si è detto, il fatto materiale di pagare una somma a ti-<br />

tolo di “messa a posto” non costituisce di per sé il discrimine<br />

tra una vittima ed un sodale, posto che, come concordemente<br />

riferito dal Giuffrè, dal Brusca, dal Siino e dagli altri collabo-<br />

ratori escussi nel presente dibattimento, anche gli uomini<br />

d’onore erano e sono tenuti a rispettare tale indefettibile re-<br />

gola interna del sodalizio.<br />

Da ciò consegue che, qualora un imprenditore conosca<br />

l’esistenza di detta prassi mafiosa ed attivamente si adoperi<br />

per pagare il pizzo, non come violenta e minacciosa espres-<br />

sione di un’organizzazione la cui forza di intimidazione egli<br />

subisce, ma come giusto adempimento cui conseguono anche<br />

vantaggi da parte di un sodalizio nel quale si riconosce, il<br />

mero pagamento del denaro non può considerarsi come uni-<br />

voca espressione del ruolo di vittima del soggetto attivo.<br />

A meno di non voler considerare vittime della loro stessa or-<br />

ganizzazione anche gli uomini d’onore che, in caso di lavori<br />

da loro stessi eseguiti, versano il pizzo.<br />

Tornando ai reciproci vantaggi derivanti dall’accordo, per al-<br />

tro verso, il Provenzano e “cosa nostra” ottenevano altrettanti<br />

sicuri ritorni dal patto stipulato con l’imputato.<br />

In primo luogo, costoro sapevano di poter contare su un ca-<br />

nale di finanziamento sicuro, rilevante e, soprattutto, costan-<br />

te nel tempo, i cui proventi potevano essere reinvestiti nelle<br />

attività illecite tipiche del sodalizio.<br />

212


Canale di finanziamento costituito – si badi bene – non da un<br />

qualsiasi imprenditore ma da uno dei primi contribuenti sici-<br />

liani, come tale pubblicamente conosciuto.<br />

E, sul fatto che tale circostanza fosse ben nota sia al Proven-<br />

zano che agli esponenti della famiglia mafiosa di Bagheria<br />

non può davvero dubitarsi, attesa la notorietà della figura<br />

dell’imputato ed il numero di lavori eseguiti in tutta la Sicilia<br />

(circostanza ben nota ai suddetti per via del pagamento delle<br />

“messe a posto”).<br />

Oltretutto, lo stesso Aiello nel corso del suo esame ha fatto<br />

riferimento all’evidenza del suo sviluppo in Bagheria:<br />

“Sull’attività della diagnostica da quando la diagnostica è co-<br />

minciata a diventare dal 1997 in poi, all’incirca, io ho comin-<br />

ciato a pagare e si è notato a Bagheria, perché quando si pas-<br />

sava da via Città di Palermo angolo via Dante, non si trovava<br />

neanche un parcheggio, perché la media di pazienti che afflui-<br />

va alle nostre strutture era circa cinquecento pazienti al giorno,<br />

fra diagnostica e radioterapia, per cui materialmente c’era pro-<br />

prio l’ingorgo di tra… si notava la… la presenza della diagno-<br />

stica a Bagheria. Non… non è sfuggito questo, per cui mi han-<br />

no chiesto che evitare di avere danneggiamenti alla diagnosti-<br />

ca, dovevo pagare il pizzo di 25.000.000… 50.000.000 delle<br />

vecchie lire che…” (ud. 21.2.2006).<br />

I suddetti esponenti di “cosa nostra”, poi, potevano trarre no-<br />

tevoli vantaggi ed un prezioso giovamento anche dai rapporti<br />

con vari esponenti del mondo istituzionale che l’Aiello intrat-<br />

teneva senza destare sospetti in virtù della sua immagine di<br />

imprenditore e “persona dalla faccia pulita”.<br />

Per l’organizzazione uno dei primi vantaggi di tale inserimen-<br />

to dell’imputato all’interno del circuito istituzionale, ovvia-<br />

mente, era costituito dal complesso meccanismo di captazio-<br />

ne di notizie riservate sulle indagini in corso che, come ve-<br />

dremo, almeno in parte l’Aiello ha sicuramente trasmesso ai<br />

membri dell’associazione mafiosa.<br />

213


Altri indubbi vantaggi per l’organizzazione derivavano, poi,<br />

dalla possibilità di ottenere assunzioni di parenti ed amici<br />

presso le strutture sanitarie dell’imputato che notoriamente<br />

assumevano molta mano d’opera anche in vista dell’apertura<br />

della nuova clinica nei locali dell’ex hotel “a’ Zabara”.<br />

Tornando alle dichiarazioni del Giuffrè, corre l’obbligo di ri-<br />

chiamare un ulteriore passaggio relativo alle attività sanita-<br />

rie svolte dall’imputato.<br />

Ed invero, in conclusione dell’excursus descrittivo avente ad<br />

oggetto le cliniche dell’Aiello, il Giuffrè aggiungeva che la fu-<br />

tura sede di una di dette cliniche era ubicata presso l’ex ho-<br />

tel “a’ Zabara”, ubicato sulla S.S. 113 appena fuori del centro<br />

di Bagheria “sulla destra andando in direzione Palermo”.<br />

Anche tale apparentemente insignificante dettaglio, tuttavia,<br />

aveva una connotazione mafiosa e si iscriveva nelle dinami-<br />

che interne alla famiglia mafiosa di Bagheria.<br />

Ed invero, spiegava il Giuffrè, che l’hotel “a’ Zabara” era<br />

“l’anti-Zagarella”, nel senso che era il principale albergo con-<br />

corrente dell’oramai famoso hotel Zagarella sito nelle vici-<br />

nanze di Bagheria in località Santa Flavia.<br />

L’hotel Zagarella era stato di proprietà dei cugini Nino ed I-<br />

gnazio Salvo, uomini d’onore e per parecchi anni noti gestori<br />

delle esattorie in Sicilia, in cointeressenza con Nino Gargano<br />

e con quella fazione della famiglia mafiosa di Bagheria che<br />

faceva riferimento a Provenzano.<br />

L’hotel “a’ Zabara”, invece, era storicamente sotto l’influenza<br />

di esponenti della fazione a suo tempo (anni 80’) avversa che<br />

si erano pure interessati alla gestione del Grand Hotel di<br />

Termini Imerese (ricadente nel territorio di competenza del<br />

Giuffrè).<br />

Secondo il Giuffrè, la circostanza che l’hotel “a’ Zabara” fosse<br />

stato acquistato dall’Aiello aveva significato che la fazione<br />

dominante di Bagheria facente capo a Provenzano era riusci-<br />

ta “ad impossessarsi” anche di quest’albergo.<br />

214


Tornando a descrivere lo specifico ruolo rivestito dall’Aiello,<br />

nella sua veste di imprenditore organico a “cosa nostra”, di<br />

interfaccia con ambienti del mondo politico ed istituzionale e<br />

di fonte di notizie riservate su indagini in corso, il Giuffrè<br />

descriveva nel dettaglio il patto di protezione che lo legava<br />

alla famiglia mafiosa di Bagheria ed al Provenzano.<br />

Quanto all’importanza di “avvicinare” un imprenditore del ca-<br />

libro di Aiello, sino a stabilire una relazione di autentica<br />

compenetrazione organica, Giuffrè riferiva: “Da parte di Cosa<br />

Nostra … c'è un discorso di natura economica importantissimo<br />

che va dal discorso della tangente, che va dal discorso della<br />

fornitura dei mezzi, inerti, ferro, cemento … movimento terra,<br />

trasporti… E c'è ancora un altro motivo importantissimo che si<br />

ripercuote su un discorso di potere … Cioè questo connubio<br />

che si viene a creare tra Cosa Nostra e la parte imprenditoria-<br />

le, automaticamente acquisisce una certa forza Cosa Nostra<br />

perché sfrutterà alcuni imprenditori per trarne dei vantaggi,<br />

non solo economici ma anche favori che poi vanno ad interes-<br />

sare altri organi dello Stato...... “Aiello interessava nel discor-<br />

so imprenditoriale, cioè interessava perché – ripeto, ancora<br />

una volta - erano in crisi alcuni personaggi di Bagheria e inte-<br />

ressavano personaggi nuovi nel discorso imprenditoriale che<br />

poi andrà a sfociare nei discorsi della Diagnostica … discorsi<br />

che vanno ad interessare contatti politici con i vari Assessorati<br />

e così via di seguito. E tutto questo, tranquillamente anche da<br />

parte di Aiello c'è stato”; …. “L’Aiello ormai faceva parte appo-<br />

sitamente del gruppo di potere più importante di Bagheria, ..<br />

era una pedina del Provenzano e della famiglia con cui giusta-<br />

mente l’Aiello era particolarmente legato. … nel momento in cui<br />

Aiello entra a fare parte non da mafioso ma diciamo che ap-<br />

poggia quel gruppo mafioso, deve portare avanti quella strate-<br />

gia di quel gruppo avanti sia da un punto di vista imprendito-<br />

riale, sia da un punto di vista sociale sia da un punto di vista<br />

prettamente politico”.<br />

215


Michele Aiello, poi, non solo aveva tratto innegabili vantaggi<br />

dalla costante protezione assicuratagli da “cosa nostra” ba-<br />

gherese e, addirittura, da Bernardo Provenzano in persona<br />

ma aveva stretto rapporti anche con uomini d’onore di altre<br />

famiglie, ed, in particolare, con i fratelli Rinella di Trabia<br />

(territorio vicino a quello di Bagheria).<br />

Il “rappresentante” della famiglia mafiosa di Trabia, spiegava<br />

il collaboratore, all’epoca era Salvatore Rinella, che, insieme<br />

ai fratelli Diego e Piero, si occupava della gestione di<br />

quell’importante centro rientrante nel mandamento mafioso<br />

di Caccamo, come detto capeggiato dallo stesso Giuffrè.<br />

Per tale ragione, ovviamente, il Giuffrè aveva costanti e fre-<br />

quenti contatti con i fratelli Rinella ed anche con il Salvatore<br />

Rinella che in quel momento era latitante.<br />

Da costoro aveva saputo che l’Aiello, già da molto tempo, a-<br />

veva stabilito un buon rapporto con Salvatore Rinella che era<br />

proseguito, attraverso l’intermediazione dei fratelli, anche<br />

durante la sua latitanza.<br />

In particolare, Piero Rinella si era recato sovente a trovare<br />

l’Aiello nei suoi uffici di Bagheria per assicurare continuità a<br />

tale rapporto.<br />

Il Giuffrè non solo era stato informato di questo dallo stesso<br />

Salvatore Rinella ma era stato anche richiesto di “autorizza-<br />

re”, nella sua veste di capo del mandamento mafioso, il man-<br />

tenimento di un rapporto che coinvolgeva uomini d’onore di<br />

una famiglia diversa rispetto a quella di Bagheria.<br />

In virtù dei buoni rapporti esistenti tra le due famiglie mafio-<br />

se, il Giuffrè aveva, pertanto, autorizzato il Rinella a conti-<br />

nuare ad intrattenere il rapporto con Michele Aiello per que-<br />

gli affari che in qualche modo rientravano in quel contesto<br />

territoriale.<br />

Per un certo periodo, poi, l’Aiello aveva intrattenuto rapporti<br />

di protezione con i fratelli Guzzino di Caccamo, uomini<br />

216


d’onore che lo avevano sostenuto nelle iniziative concernenti<br />

le strade interpoderali realizzate in quel territorio.<br />

A tale proposito il collaboratore ha anche specificato che<br />

l’esistenza di detti rapporti con uomini d’onore era partico-<br />

larmente utile all’Aiello per pianificare e realizzare le strade<br />

interpoderali.<br />

La sua vicinanza a tali importanti esponenti locali di “cosa<br />

nostra” gli serviva, infatti, per individuare le strade da rea-<br />

lizzare, convincere i proprietari frontisti a costituire una as-<br />

sociazione interpoderale, a nominare un presidente “affidabi-<br />

le” ed a dare a lui l’incarico di progettare e realizzare le ope-<br />

re.<br />

Nel caso dei Guzzino, inoltre, per la zona proprio di Caccamo<br />

– dove al controllo del Giuffrè sfuggiva ben poco – il loro ap-<br />

poggio era stato fondamentale per consentire all’Aiello di rea-<br />

lizzare le strade (che, come vedremo, sono state numerose).<br />

L’esistenza del sostegno di detti soggetti e della protezione<br />

assicurata da “cosa nostra” aveva di fatto reso possibile a<br />

Michele Aiello di stabilire quasi un monopolio in tale specifi-<br />

co settore economico.<br />

Tale circostanza non solo gli era stata confermata dai suoi<br />

referenti mafiosi bagheresi e dallo stesso Provenzano ma an-<br />

che da alcuni imprenditori concorrenti dell’Aiello che, a più<br />

riprese, si erano lamentati di tale stato di cose che, in prati-<br />

ca, non consentiva loro di lavorare con la stessa facilità.<br />

Per far comprendere a fondo tale ostilità da parte dei concor-<br />

renti dell’Aiello, il Giuffrè riferiva di un caso specifico e mol-<br />

to significativo che ben conosceva perché verificatosi proprio<br />

nel suo territorio di competenza.<br />

Giuseppe Panzeca, uomo d’onore della famiglia di Caccamo,<br />

nipote di Lorenzo Di Gesù (uno dei capi storici della zona) ed<br />

imprenditore anch’egli, si era lamentato con il Giuffrè del fat-<br />

to che, proprio nel suo paese, non riusciva a realizzare stra-<br />

de interpoderali, mentre l’Aiello ne faceva in continuazione.<br />

217


E, nonostante la formale qualifica di uomo d’onore del Panze-<br />

ca ed i suoi importanti legami parentali, tale stato di cose<br />

non si era minimamente modificato.<br />

Inoltre, sempre nel territorio di Caccamo, si era verificata la<br />

vicenda, cui già si è fatto cenno dianzi, della strada interpo-<br />

derale cui erano interessati i fratelli Liberto.<br />

Tale vicenda contribuisce a dimostrare ulteriormente come<br />

anche lo specifico settore della realizzazione delle strade in-<br />

terpoderali costituisse oggetto di diretto intervento e di ge-<br />

stione da parte di “cosa nostra”.<br />

I fratelli Liberto erano, invero, uomini d’onore della famiglia<br />

mafiosa di Caccamo particolarmente vicini al Giuffrè ma invi-<br />

si ai fratelli Guzzino, i quali, per vecchi rancori connessi alla<br />

elezione del collaboratore a capo del mandamento, gli erano<br />

stati da sempre ostili.<br />

I Liberto erano interessati alla realizzazione di una strada in-<br />

terpoderale che confinava con un loro terreno agricolo in ter-<br />

ritorio di Caccamo ed il cui progetto era stato presentato da<br />

persone diverse dall’Aiello già parecchi anni prima.<br />

Tale progetto, tuttavia, giaceva inevaso probabilmente per<br />

l’ostilità dei fratelli Guzzino che esercitavano un forte con-<br />

trollo sulle iniziative della zona.<br />

A tale proposito il Giuffrè riferiva: “non se ne era fatto com-<br />

pletamente niente perché addirittura probabilmente per i ba-<br />

stoni messi tra le ruote da parte del Guzzino. … si nota facil-<br />

mente che il tutto in quella circostanza dipendeva dall'ingegne-<br />

re Guzzino: le strade che si dovevano fare e quelle che non si<br />

dovevano fare. Cioè nel momento in cui vi erano dei discorsi di<br />

natura politica che interessavano… la strada immediatamente<br />

si faceva; viceversa se c'erano dei discorsi di natura politica, e<br />

non solo, perché lì non c'erano discorsi di natura politica, Si-<br />

gnor Presidente. C'erano discorsi di contrasto all'interno della<br />

famiglia mafiosa di Caccamo. Siccome i rapporti tra me, il Li-<br />

berto - che io mi sono permesso di dire che ha avuto una certa<br />

218


delega da parte mia a muoversi su Bagheria - e i Guzzino non<br />

erano buoni, quindi la strada non si faceva”.<br />

Stando così le cose, i Liberto si erano rivolti al Giuffrè solle-<br />

citando un suo intervento e questi, nella sua veste di capo<br />

mandamento, non poteva consentire che tale richiesta, pro-<br />

veniente da suoi uomini fidati e per un’iniziativa in territorio<br />

di Caccamo, non trovasse alcuna considerazione.<br />

Peraltro, la richiesta dei Liberto era ben precisa, nel senso<br />

che costoro si erano già informati ed avevano chiesto al Giuf-<br />

frè di intercedere proprio su Michele Aiello di Bagheria per<br />

riuscire ad ottenere la realizzazione della strada.<br />

Antonino Giuffrè, pertanto, era intervenuto personalmente,<br />

dapprima informando il Provenzano e chiedendone l’avallo, e<br />

poi parlando della questione con Nicolò Eucaliptus, compe-<br />

tente sul territorio di Bagheria e su Michele Aiello in partico-<br />

lare.<br />

A tale proposito il Giuffrè riferiva: “da un punto di vista pret-<br />

tamente tecnico come sono andati i fatti, io non lo so, perché<br />

non l'ho seguito. So per certo che immediatamente… nel mo-<br />

mento in cui io ho passato il discorso a Bagheria, … tramite<br />

Bagheria, abbiamo contattato Michele Aiello. Michele Aiello si è<br />

messo a disposizione … farà tutta una nuova progettazione,<br />

manderà i tecnici del suo ufficio tecnico - che era un ufficio<br />

tecnico abbastanza importante - e faranno tutti i rilievi…… nel-<br />

l'arco di qualche anno, la strada è stata fatta”.<br />

Tale episodio, dunque, conferma come le dinamiche mafiose<br />

contemplassero anche il settore delle strade interpoderali e<br />

come l’intervento dell’Aiello – attraverso modalità ed inter-<br />

mediazioni mafiose - sia risultato decisivo al fine di sblocca-<br />

re l’impasse e di consentire la realizzazione, in tempi sor-<br />

prendentemente brevi, di una strada che, pur interessando<br />

degli uomini d’onore, era rimasta nel dimenticatoio per diver-<br />

si anni.<br />

Il collaboratore Giuffrè, inoltre, riferiva di ulteriori interventi<br />

219


tipicamente mafiosi finalizzati a consentire la realizzazione di<br />

altre strade interpoderali sempre nel territorio di sua compe-<br />

tenza.<br />

Si trattava di alcune stradelle nelle contrade Pergola, Manchi<br />

e Santa Maria di Caccamo che interessavano tali Muscia,<br />

soggetti vicini alla locale famiglia mafiosa, nonché di un’altra<br />

strada che interessava lo stesso Diego Guzzino.<br />

Con riferimento ad altre zone del territorio del suo manda-<br />

mento il Giuffrè aggiungeva che l’Aiello aveva realizzato stra-<br />

de sia nel territorio di Mistretta che in quello di Ciminna.<br />

In conclusione della disamina del contenuto delle dichiara-<br />

zioni rese dal Giuffrè in ordine a Michele Aiello, appare evi-<br />

dente come si tratti di una autentica chiamata in correità,<br />

posto che il collaboratore ha indicato l’imputato - costante-<br />

mente ed a più riprese anche a seguito delle domande in con-<br />

troesame delle altre parti – come un imprenditore organico a<br />

“cosa nostra” e direttamente in contatto con diversi uomini<br />

d’onore di Bagheria e, soprattutto, con Bernardo Provenzano<br />

del quale era divenuto “il fiore all’occhiello”.<br />

Le sopra richiamate dichiarazioni del collaboratore Giuffrè<br />

devono, pertanto, essere esaminate alla luce dei riscontri in-<br />

dividualizzanti forniti dalla pubblica accusa.<br />

Tale operazione, ovviamente, deve essere svolta in forza dei<br />

criteri di valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori<br />

di giustizia e dei relativi principi di diritto richiamati in pre-<br />

cedenza nonché dei principi in materia di prova indiziaria<br />

anch’essi presi in esame dal Collegio nel capitolo a tale ar-<br />

gomento dedicato.<br />

Tutti i suddetti principi di diritto fissati dalla giurisprudenza<br />

di legittimità devono intendersi in questa sede espressamente<br />

richiamati in quanto costituiscono la base metodologica fatta<br />

propria e seguita dal Tribunale.<br />

Con specifico riferimento alla valutazione dei riscontri a ca-<br />

rattere individualizzante, in particolare, va solamente ribadi-<br />

220


to come, secondo l’insegnamento della Corte di legittimità, in<br />

una prima fase del percorso valutativo complessivo deve pro-<br />

cedersi al riscontro in ordine alle varie frazioni di condotta<br />

singolarmente considerate ed, in un secondo momento, si de-<br />

ve ricomporre il ragionamento probatorio, procedendo alla di-<br />

samina complessiva di tutti i singoli elementi già presi in e-<br />

same.<br />

Da ciò consegue che, se nel primo momento valutativo occor-<br />

re porre la massima attenzione alla validità ed idoneità dei<br />

singoli elementi di riscontro a carattere individualizzante in<br />

relazione a ciascuna frazione di condotta, nella disamina<br />

complessiva la valutazione non può che essere contestualiz-<br />

zante ed onnicomprensiva rispetto al ruolo ricoperto<br />

dall’imputato in seno al sodalizio mafioso ed al suo specifico<br />

apporto contributivo.<br />

Nel caso specifico dell’imputato Michele Aiello il ruolo rico-<br />

perto e l’apporto fornito all’associazione va riguardato con ri-<br />

ferimento all’attività di imprenditore organico a “cosa nostra”<br />

in virtù del suddetto patto di protezione ed alle attività di fi-<br />

nanziamento del sodalizio e di rivelazione di notizie segrete<br />

riguardanti indagini in corso.<br />

Pertanto, le dichiarazioni di Antonino Giuffrè vanno riscon-<br />

trate con riferimento all’esercizio dell’attività imprenditoriale<br />

esercitata dall’Aiello nell’ottica delle specifiche prestazioni<br />

dallo stesso assicurate a “cosa nostra” in esecuzione del<br />

suddetto patto di protezione e cioè, nello specifico:<br />

1) l’attività di finanziamento (spontaneo o secondo il suddet-<br />

to schema di “messa a posto”);<br />

2) la disponibilità ad assumere in qualità di suoi dipendenti<br />

soggetti segnalati da esponenti mafiosi; e, soprattutto,<br />

3) la disponibilità a fornire informazioni e notizie coperte da<br />

segreto investigativo in relazione ad indagini in corso<br />

sull’organizzazione in generale e sulla ricerca dei latitanti<br />

Provenzano e Messina Denaro in modo particolare.<br />

221


In primo luogo le dichiarazioni del Giuffrè sul ruolo impren-<br />

ditoriale dell’imputato hanno fatto riferimento ai suoi inizi<br />

quando ancora era attivo il padre, Gaetano Aiello.<br />

Il collaboratore ha, invero, chiarito il contesto relazionale di<br />

Gaetano Aiello, specificando dell’esistenza di cointeressenze<br />

economiche con membri autorevoli della famiglia mafiosa di<br />

Bagheria, quali Cosimo Lanza e i fratelli Mineo.<br />

Lo stesso Michele Aiello, all’udienza del 21 febbraio 2006,<br />

forniva alcune sostanziali conferme circa l’esistenza dei rap-<br />

porti tra il padre ed i suddetti uomini d’onore di Bagheria,<br />

pur, ovviamente, cercando di inquadrare gli stessi all’interno<br />

dello schema tipico della relazione vittima-carnefice.<br />

Il padre, in particolare, gli aveva spiegato che per ogni lavoro<br />

da eseguire in qualunque parte del territorio regionale era<br />

necessario pagare una tangente sempre e comunque nelle<br />

mani dei mafiosi di Bagheria.<br />

In particolare, per ogni strada interpoderale andava versata<br />

la somma di sette milioni di lire, esattamente come riferito<br />

dal Giuffrè sullo specifico punto.<br />

Sino alla sua morte, avvenuta il 5.12.1992, suo padre si era<br />

personalmente occupato di tali rapporti ed aveva cercato di<br />

tenerlo fuori dalle vicende tipicamente mafiose.<br />

Nonostante ciò, era stato proprio il padre Gaetano a presen-<br />

targli nel 1985 Antonino Giuffrè, in occasione della realizza-<br />

zione di due strade interpoderali in territorio di Caccamo.<br />

In tal modo, dunque, egli aveva conosciuto il Giuffrè che a-<br />

vrebbe nuovamente incontrato nel corso del 1993, dopo la<br />

scomparsa del padre, esattamente come riferito dal collabo-<br />

ratore.<br />

Quanto ai rapporti tra il padre ed i noti fratelli Mineo, l’Aiello<br />

riferiva che “la storia dei Mineo è la storia della mafia di Ba-<br />

gheria” e confermava la circostanza per la quale l’impresa di<br />

suo padre aveva fatto parte (a suo dire contro la sua volontà)<br />

222


di una associazione temporanea di imprese insieme ad una<br />

ditta dei Mineo.<br />

A tale proposito una significativa conferma dell’esistenza di<br />

detti rapporti di cointeressenza (forzata o meno) è venuta dal<br />

testimone Domenico Pancera, già consulente di Gaetano Aiel-<br />

lo e componente (come si vedrà) del collegio sindacale di una<br />

delle società dello stesso imputato.<br />

All’udienza del 19 giugno 2006, il Pancera riferiva che Gae-<br />

tano Aiello aveva dovuto “soggiacere a delle richieste di coin-<br />

teressenza” nelle sue attività imprenditoriali da parte del se-<br />

natore Ignazio Mineo di Bagheria (poi ucciso in un regola-<br />

mento di conti mafioso).<br />

Anche secondo il teste, comunque, detta cointeressenza era<br />

stata “subita” dal Gaetano Aiello, il quale aveva anche citato<br />

in giudizio il Mineo.<br />

Tale ultima circostanza veniva addotta dal teste come la pro-<br />

va della vessazione subita, secondo una tesi in verità poco<br />

credibile, atteso che è molto infrequente che la vittima di una<br />

imposizione mafiosa dia luogo addirittura ad una controver-<br />

sia civile con il proprio aguzzino.<br />

Ad ogni modo, nell’ottica della ricerca del riscontro esterno,<br />

il dato asserito dal Giuffrè – l’esistenza di cointeressenze e-<br />

conomiche tra Gaetano Aiello ed i Mineo - è stato sostanzial-<br />

mente confermato sia dallo stesso imputato che dal teste<br />

Pancera, i quali, pur nell’ottica vessatoria dianzi riferita, non<br />

hanno potuto che confermarlo.<br />

E, del resto, non avrebbero potuto fare altro, attesa<br />

l’esistenza sia di una scrittura privata che di una causa civi-<br />

le che riguardavano per l’appunto la vicenda del raggruppa-<br />

mento di imprese tra il Gaetano Aiello ed il Mineo.<br />

Si trattava, dunque, di un dato oggettivo innegabile che, co-<br />

me tale, non è stato negato ma riferito secondo una chiave di<br />

lettura – la vessazione mafiosa – che è rimasta solo labial-<br />

223


mente affermata e che rappresentava l’unica soluzione prati-<br />

cabile in chiave difensiva sul punto.<br />

Un altro punto centrale delle dichiarazioni del Giuffrè ri-<br />

guarda il ruolo dominante svolto dall’Aiello nella progettazio-<br />

ne e realizzazione delle strade di penetrazione agraria, in<br />

particolar modo in provincia di Palermo ma anche in altre<br />

province siciliane.<br />

Prendendo le mosse pedissequamente dalle dichiarazioni del<br />

collaboratore, occorre verificare, nell’ottica tipica della ricer-<br />

ca del riscontro, alcune circostanze di fatto: l’esistenza di un<br />

ruolo dominante dell’Aiello in tale specifico settore d’impresa<br />

sia in generale che, soprattutto, con specifico riferimento alle<br />

strade eseguite nei territori di Caccamo e Ciminna, l’effettiva<br />

possibilità che questi fosse favorito (“ammanigliato”) dai suoi<br />

rapporti privilegiati con taluni funzionari della P.A.,<br />

l’esistenza di interventi di tipo mafioso a suo favore e le vi-<br />

cende relative ad alcune strade in particolare, quale quella<br />

dei fratelli Liberto ed altre citate dal Giuffrè.<br />

Sin d’ora si può affermare che la disamina che segue darà<br />

plurime e convergenti conferme alle dichiarazioni del collabo-<br />

ratore, le quali sono risultate convalidate da elementi esterni<br />

di varia natura e provenienza.<br />

In primo luogo, occorre esaminare gli esiti delle indagini ef-<br />

fettuate sul punto dal maggiore Stefano Sancricca e dal mag-<br />

giore Michele Miulli, i quali, rispettivamente alle udienze del<br />

24 febbraio 2005 e del 6 dicembre 2005, hanno riferito sulle<br />

società attraverso le quali l’Aiello ha operato nel settore delle<br />

stradelle interpoderali, le relative compagini e le vicende che<br />

ne hanno caratterizzato la gestione.<br />

Il maggiore Michele Miulli, in particolare, riferiva sulle diver-<br />

se strade interpoderali eseguite dalle imprese dell’Aiello sia<br />

in provincia di Palermo che nelle altre province siciliane ed,<br />

in particolare, in quelle di Messina e Trapani.<br />

224


I dati numerici forniti dal Miulli sono stati confermati dalla<br />

copiosa documentazione offerta dalle parti, da quella seque-<br />

strata all’imputato e dalle dichiarazioni rese dallo stesso Mi-<br />

chele Aiello e da uno dei suoi geometri di fiducia, Antonino<br />

Puleo, per cui, almeno su di essi, non sussiste contestazione.<br />

Come si dirà, tuttavia, sulla significatività dei dati numerici<br />

relativi alle strade interpoderali realizzate dall’Aiello rispetto<br />

alla sua dedotta posizione dominante di mercato, le valuta-<br />

zioni delle parti sono risultate diverse.<br />

L’oggetto della duplice verifica probatoria attiene, dunque,<br />

alla posizione di “quasi monopolio” dell’Aiello, come sostenuto<br />

dal Giuffrè, ed alla possibilità che questi venisse in qualche<br />

modo favorito rispetto agli imprenditori concorrenti.<br />

La tesi difensiva sul punto si fonda sull’inesistenza di una<br />

qualsivoglia posizione dominante in tale specifico settore e<br />

sull’assoluta impossibilità di alcun favoritismo, attesi i rigidi<br />

criteri cronologici di trattazione delle pratiche di finanzia-<br />

mento da parte della P.A..<br />

Allo scopo di verificare nel dettaglio entrambi tali aspetti e di<br />

valutare appieno la significatività di taluni elementi di ri-<br />

scontro, è necessario premettere una disamina del complesso<br />

sistema di finanziamento delle strade interpoderali per poi<br />

passare ad esaminare criticamente i dati numerici delle stra-<br />

de realizzate dall’Aiello e la possibilità che questi sia stato<br />

favorito rispetto ai concorrenti.<br />

Tale disamina si fonda sui documenti in atti, sulle dichiara-<br />

zioni del maggiore Miulli, su quelle di numerosi funzionari<br />

dell’Assessorato all’Agricoltura e, come si vedrà, anche su<br />

quelle del geometra Puleo e dello stesso Aiello.<br />

Il maggiore Miulli ha ricostruito, nei suoi diversi passaggi, il<br />

complesso iter amministrativo che, in estrema sintesi, preve-<br />

deva la costituzione di una associazione interpoderale, la<br />

presentazione del progetto tecnico e l’inserimento delle singo-<br />

225


le domande di finanziamento in un “programma di interven-<br />

to” adottato dall’Assessorato regionale Agricoltura e Foreste.<br />

Quindi seguiva l’approvazione da parte della Giunta regionale<br />

di governo del programma di intervento suddetto (uno appro-<br />

vato nell’anno 1985 ed uno nel 1991) e, dopo gli accertamenti<br />

istruttori e l’acquisizione dei prescritti pareri, l’ammissione<br />

della domanda al finanziamento ed, infine, la liquidazione<br />

mediante decreto (cui faceva seguito un mandato) che veniva<br />

riscosso direttamente dal Presidente dell’associazione inter-<br />

poderale o da un suo procuratore speciale.<br />

Dalla disamina congiunta dei testi di P.G. e dei funzionari<br />

dell’Assessorato regionale all’Agricoltura (ad es. i signori<br />

Lauricella Guglielmo, Dalla Costa Costantino, Lopes France-<br />

sco, Di Franco Daniele e Naselli Santo) si è avuta conferma<br />

del suddetto iter amministrativo e burocratico riguardante i<br />

finanziamenti regionali per la realizzazione delle strade in-<br />

terpoderali.<br />

Sulla scorta della normativa di riferimento all’epoca vigente,<br />

la legge regionale n.215/33, le istanze per il finanziamento<br />

delle strade dovevano essere presentate dalle singole associa-<br />

zioni interpoderali interessate attraverso i rispettivi Presi-<br />

denti in veste di legali rappresentanti.<br />

All’istanza dovevano essere allegati il progetto esecutivo, una<br />

relazione tecnica, un computo metrico delle voci di spesa, le<br />

piante tecniche, gli eventuali nulla-osta dei competenti uffici<br />

(ad es. del Genio Civile) nonché una dichiarazione sostitutiva<br />

di atto di notorietà con la quale il Presidente<br />

dell’associazione attestava l’inesistenza di pregiudizi antima-<br />

fia a suo carico.<br />

Inoltre, andava allegato un nulla-osta del Comune territo-<br />

rialmente competente che riguardava l’impegno ad assicurare<br />

la manutenzione della strada realizzanda da parte di detto<br />

ente.<br />

226


Sulla scorta delle istanze presentate dalle varie associazioni<br />

veniva redatto un elenco secondo un rigido ordine cronologi-<br />

co, previsto dalla legge proprio per evitare favoritismi nei<br />

confronti di alcune associazioni a scapito di altre.<br />

Ogni volta che l’Assessore al ramo e la Giunta regionale<br />

stanziavano delle somme per le strade interpoderali veniva<br />

formata una graduatoria (sempre in base all’ordine cronolo-<br />

gico suddetto) delle istanze che potevano beneficiare dei fi-<br />

nanziamenti pubblici, che - è bene precisarlo - erano in mi-<br />

sura fissa, nel senso che avevano un tetto massimo prestabi-<br />

lito (nel tempo passato da 350 milioni a 500 milioni di lire<br />

per ciascun progetto).<br />

Tale graduatoria non poteva essere modificata a seconda<br />

dell’eventuale esclusione di qualche progetto per mancanza<br />

dei requisiti tecnici e/o burocratici, essendo al limite previ-<br />

sto lo scorrimento della stessa in caso di presenza di fondi<br />

non ancora assegnati.<br />

Tuttavia, come è stato concordemente chiarito dai vari fun-<br />

zionari citati dalla stessa difesa, poteva ben accadere che un<br />

progetto collocato prima in graduatoria venisse finanziato<br />

dopo un altro progetto successivo.<br />

E ciò per due ragioni fondamentali: per un verso in quanto i<br />

progetti venivano assegnati a funzionari diversi, i quali, ov-<br />

viamente, avevano tempi autonomi ed individuali di “lavora-<br />

zione” delle pratiche.<br />

E, per altro verso, in quanto dette pratiche venivano asse-<br />

gnate non una alla volta ma a gruppi, di guisa che, qualora<br />

una istanza fosse stata carente di documenti o di allegati,<br />

l’iter amministrativo avrebbe necessitato di un tempo mag-<br />

giore rispetto ad una istanza successiva ma del tutto comple-<br />

ta.<br />

Accadeva normalmente, quindi, che una pratica ritenuta in-<br />

completa o carente di documentazione venisse esitata dopo<br />

227


un’altra pratica, successiva nell’ordine cronologico, ma forni-<br />

ta di tutti i requisiti.<br />

Tale sistema trovava la sua giustificazione nell’esigenza di<br />

non bloccare l’intero iter di tutti i progetti a causa della pre-<br />

senza di una istanza incompleta o abbisognevole di ulteriori<br />

passaggi burocratici.<br />

Tuttavia, in concreto, tale situazione determinava la frequen-<br />

te violazione del criterio legale del rigido ordine cronologico.<br />

Una volta che le istanze venivano ammesse a finanziamento,<br />

le associazioni interpoderali dovevano eseguire i lavori in e-<br />

conomia senza beneficiare di alcuna anticipazione da parte<br />

dell’assessorato.<br />

Di fatto, dunque, le imprese realizzatrici delle opere (compre-<br />

sa quella dell’Aiello) anticipavano le spese necessarie per<br />

l’esecuzione dei lavori in attesa di venire ripagate al momen-<br />

to dell’erogazione del finanziamento.<br />

Questo, infatti, era pari al 90% delle somme previste nel pro-<br />

getto e, di fatto, copriva l’intero ammontare delle spese so-<br />

stenute, posto che, come ha confermato lo stesso geometra<br />

Puleo (tecnico di fiducia dell’Aiello che ha seguito l’iter di<br />

pressocchè tutte le strade dallo stesso realizzate), le associa-<br />

zioni interpoderali non venivano mai chiamate in causa per il<br />

versamento teorico del restante 10%.<br />

Qualora, poi, tra la fase di redazione del progetto e del com-<br />

puto metrico e quella di effettiva realizzazione delle opere<br />

trascorreva parecchio tempo, era ammessa la possibilità di<br />

adeguare i costi ai nuovi prezzi indicati nei c.d. prezziari re-<br />

gionali.<br />

Tuttavia il tetto massimo del finanziamento non poteva esse-<br />

re comunque superato, di guisa che il progetto, in tale caso,<br />

andava rimodulato con un sostanziale ridimensionamento di<br />

alcune delle opere da realizzare.<br />

228


Quando le opere erano concluse la P.A. effettuava sui luoghi<br />

una verifica della corrispondenza tra i lavori eseguiti e quelli<br />

riportati nel progetto.<br />

Quindi veniva erogato il finanziamento direttamente al Presi-<br />

dente dell’associazione interpoderale ovvero ad un suo procu-<br />

ratore speciale incaricato del ritiro delle somme.<br />

In ogni caso, il Presidente doveva, prima dell’incasso, presen-<br />

tare un certificato antimafia rilasciato a suo nome.<br />

Infine, il Presidente ovvero il procuratore speciale provvede-<br />

vano a pagare alla ditta o alle ditte che avevano realizzato i<br />

lavori in economia le somme di loro spettanza.<br />

Sulla base di quanto riferito dai funzionari, il dato di mag-<br />

giore significatività che deve trarsi dall’esame di tale iter<br />

amministrativo è costituito dalla possibilità che, di fatto, ta-<br />

lune pratiche venissero trattate ed esitate prima di altre pre-<br />

cedenti quanto ad ordine cronologico di presentazione.<br />

E ciò non, ovviamente, per motivi di ordine privato o prefe-<br />

renziale – sarebbe stato singolare che i funzionari ammettes-<br />

sero l’esistenza di favoritismi da loro, in ipotesi, commessi –<br />

ma proprio per le suesposte ragioni di ordine tecnico e buro-<br />

cratico che costituivano la fisiologia del suddetto iter.<br />

Tale dato è stato fornito in modo univoco da tutti i funzionari<br />

sentiti nel corso del dibattimento, citati, peraltro, dalla stes-<br />

sa difesa.<br />

In tali termini si sono, infatti, concordemente espressi i testi<br />

Santo Naselli (di cui si dirà anche dopo per i suoi rapporti di<br />

amicizia con l’Aiello), Guglielmo Lauricella e Costantino Dalla<br />

Costa, tutti, per ragioni del loro ufficio pubblico, muniti della<br />

massima competenza sul punto.<br />

Tale circostanza, emersa in modo convergente dalle suddette<br />

fonti qualificate smentisce del tutto la tesi difensiva della as-<br />

soluta impossibilità di derogare al rigido ordine cronologico<br />

di trattazione delle varie istanze.<br />

229


E, si badi bene, si tratta di un dato essenziale che alla fine<br />

non ha potuto negare neppure uno dei più preziosi collabora-<br />

tori dell’Aiello, il geometra Antonino Puleo.<br />

Nonostante la sua veste di imputato di reato connesso e la<br />

palese predisposizione favorevole nei confronti dell’Aiello (per<br />

ovvie ragioni di amicizia e riconoscenza), sinanco lo stesso<br />

Puleo ha finito per ammettere che, fermo restando il criterio<br />

cronologico di riferimento, poteva accadere che una pratica<br />

in concreto venisse esitata prima di un’altra precedente (v.<br />

udienza del 10.10.2006).<br />

Ferma restando, dunque, la possibilità che l’Aiello usufruisse<br />

di una “corsia preferenziale” rispetto agli imprenditori con-<br />

correnti occorre approfondire l’esame dei riscontri emersi in<br />

ordine alla sua posizione di “quasi monopolio” riferita dal<br />

Giuffrè sia avuto riguardo alle strade interpoderali eseguite<br />

nelle varie province indicate che, soprattutto, nelle zone ri-<br />

cadenti nel mandamento mafioso di Caccamo.<br />

Indubbiamente un autonomo riscontro a tale asseverazione è<br />

giunto dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia<br />

Angelo Siino, uomo d’onore ed imprenditore che, come preci-<br />

sato nel capitolo allo stesso dedicato, ha per un certo periodo<br />

operato come gestore del complesso sistema di spartizione il-<br />

lecita degli appalti pubblici.<br />

Vuoi per le caratteristiche soggettive del collaboratore che<br />

per le sue specifiche competenze in materia di opere pubbli-<br />

che e “messe a posto” da parte delle imprese operanti sul ter-<br />

ritorio siciliano, le conferme provenienti dal Siino appaiono<br />

di sicuro rilievo.<br />

Per altro verso, è opportuno sottolineare come agli atti del<br />

presente processo siano state acquisite due sentenze divenu-<br />

te definitive nelle quali è stata affermata l’attendibilità in-<br />

trinseca del collaboratore e la sua specifica competenza nel<br />

settore concernente per l’appunto il rapporto tra “cosa no-<br />

stra” ed il mondo dell’impresa.<br />

230


Si tratta delle sentenze della Corte di Appello di Palermo in<br />

data 19 ottobre 1999 nei confronti di Guccione Leoluca +1 e<br />

del Tribunale di Palermo in data 2 marzo 2002 nei confronti<br />

di Simone Castello.<br />

Sulla scorta delle motivazioni di tali sentenze e delle conside-<br />

razioni svolte dal Collegio nel capitolo relativo al Siino deve<br />

ribadirsi tale convergente giudizio di sicura attendibilità del<br />

collaboratore che oramai da vari anni ha fornito preziosi con-<br />

tributi all’A.G. in numerosi processi molti dei quali definiti<br />

con sentenze passate in giudicato.<br />

All’udienza dell’8 giugno 2005, a proposito dell’imputato Aiel-<br />

lo, il Siino riferiva di non averlo mai incontrato o conosciuto<br />

personalmente, ma di averne sentito parlare da Serafino Mo-<br />

rici e Lorenzo Vaccaro, uomini d’onore a lui particolarmente<br />

vicini.<br />

Il fatto si ricollegava alla realizzazione di una strada interpo-<br />

derale che il Siino aveva intenzione di realizzare accanto ad<br />

un terreno agricolo di sua madre in contrada Cerasa di Mon-<br />

reale.<br />

Detto terreno era servito da una strada sterrata realizzata su<br />

di un tratto di ferrovia che avrebbe dovuto essere costruita<br />

ma che in realtà non era mai stata completata con la posa in<br />

opera dei binari (e, quindi, nulla ostava alla sua trasforma-<br />

zione in strada di penetrazione agraria).<br />

Poiché col tempo la strada si era via via danneggiata, nel<br />

1997 il Siino aveva mandato il Morici ad informarsi presso<br />

l’assessorato regionale competente per verificare la possibili-<br />

tà di ottenere un finanziamento per la realizzazione di una<br />

strada interpoderale.<br />

Il Morici, di ritorno dall’assessorato, gli riferiva che “l’unico<br />

modo per avere fatta la strada era rivolgersi all’ingegnere Aiel-<br />

lo di Bagheria”.<br />

Il Siino si adirò molto nel sentire tale risposta poiché ritene-<br />

va di non doversi “necessariamente” rivolgere ad alcuno in<br />

231


considerazione del ruolo che aveva svolto nel sistema di spar-<br />

tizione mafiosa degli appalti pubblici e dei favori che aveva<br />

fatto.<br />

Va, invero, evidenziato come nel 1997 il Siino avesse già su-<br />

bito un processo per associazione mafiosa e che, in virtù del<br />

ruolo centrale dallo stesso ricoperto nel corso degli anni 80’<br />

e sino all’inizio degli anni 90’, riteneva di dover essere tenuto<br />

in altissima considerazione anche e soprattutto in ambito<br />

mafioso.<br />

Il fatto che la sua richiesta per un lavoro, peraltro abbastan-<br />

za banale, non potesse trovare accoglimento se non attraver-<br />

so l’Aiello lo aveva, pertanto, molto indispettito.<br />

Il Siino testualmente riferiva: “mi venne a dire subito dopo,<br />

dice: “ANGELO, guarda che per avere fatta la stradella a<br />

CERASA l’unica persona che ti devi rivolgere è a BAGHERIA”,<br />

“a BAGHERIA chi?”, “AIELLO”, “ma scusami ma AIELLO chi?”,<br />

“’u ‘ngegnere AIELLO”, al che insomma ero un po’ esacerbato<br />

dal fatto di essere stato in galera, di essere trattato male e...<br />

così e me ne arrivai con una forte espressione e ho detto: “ma<br />

chi cavolo è questo AIELLO o la fa o non la fa”….. e va be’,<br />

vedremo chi è questo Ingegnere AIELLO, bagarioti, “e va be’, -<br />

dissi – di BAGHERIA, ora lo vediamo”.<br />

Pertanto, aveva convocato Lorenzo Vaccaro al quale aveva<br />

manifestato tutta la sua rabbia per tale imposizione che non<br />

sopportava.<br />

Il Vaccaro, tuttavia e con sua grande sorpresa, gli rispondeva<br />

testualmente: “sarbati u’ ferru” cioè “metti a posto la pistola”,<br />

nel senso di calmarsi e non mettersi contro l’Aiello.<br />

Il Vaccaro medesimo gli riferiva che l’Aiello era molto vicino<br />

allo “zio” (Bernardo Provenzano) per cui se aveva intenzione<br />

di mettersi contro di lui doveva prima parlarne direttamente<br />

con Provenzano.<br />

232


Con un’altra espressione tanto colorita quanto sintomatica, il<br />

Vaccaro gli diceva: “stai attento perché ti rompi le corna… vai<br />

a sbattere!”.<br />

In considerazione del tenore della risposta del Vaccaro (il<br />

quale peraltro dopo poco venne ucciso), il Siino lasciava per-<br />

dere l’iniziativa di realizzare da sé la strada interpoderale<br />

anche per le altre vicende che lo avrebbero di lì a poco inte-<br />

ressato.<br />

Una ulteriore e convergente conferma sul punto in esame è<br />

stata, poi, fornita da un altro collaboratore di giustizia e-<br />

scusso nel corso del dibattimento, Salvatore Barbagallo.<br />

Le sue dichiarazioni – peraltro relative proprio alla zona di<br />

Caccamo - sono anche riportate nella sentenza definitiva del-<br />

la Corte di Assise di Palermo in data 13 marzo 1999 contro<br />

Cottone Andrea e altri ed in quella del Tribunale di Palermo<br />

in data 2 marzo 2002 nei confronti di Simone Castello, en-<br />

trambe acquisite agli atti.<br />

A proposito di dette dichiarazioni va adeguatamente eviden-<br />

ziato come le stesse siano state rese per la prima volta dal<br />

collaboratore nel 1995 e, pertanto, in epoca del tutto non so-<br />

spetta, in quanto antecedente di parecchi anni rispetto<br />

all’emergere della figura dell’Aiello nel panorama delle inda-<br />

gini di mafia.<br />

Le indicazioni del Barbagallo per tale ragione assumono sicu-<br />

ramente una certa valenza, tenuto conto della loro autonomia<br />

rispetto al resto delle successive emergenze e del fatto che<br />

vengono in rilievo non come ulteriore chiamata in correità ma<br />

alla stregua di un semplice riscontro esterno alle successive<br />

dichiarazioni del Giuffrè.<br />

All’udienza dell’8 giugno 2005, Salvatore Barbagallo rico-<br />

struiva i suoi rapporti di conoscenza con Michele Aiello, risa-<br />

lenti agli inizi degli anni ’80, in occasione di una fornitura di<br />

calcestruzzi per una strada che lo stesso doveva realizzare<br />

nei pressi di Caccamo.<br />

233


L’Aiello si era rivolto alla “Calcestruzzi Termini”, impresa di<br />

chiara estrazione mafiosa dove il Barbagallo lavorava in veste<br />

di collaboratore amministrativo.<br />

Nei primi anni 80’ l’Aiello aveva richiesto altre forniture di<br />

calcestruzzo alla suddetta ditta anche perché aveva realizza-<br />

to e continuava a realizzare “moltissime strade interpoderali<br />

nella zona di Caccamo”.<br />

Intorno al 1986 il Barbagallo era anche stato incaricato da<br />

Giuseppe Panzeca di andare a Bagheria presso l’ufficio<br />

dell’ingegnere Aiello per ritirare dalle sue mani una busta<br />

contenente dei soldi.<br />

Come si ricorderà, il Panzeca era proprio l’uomo d’onore e<br />

l’imprenditore di cui ha riferito il Giuffrè, aggiungendo anche<br />

del suo personale risentimento nei confronti dell’Aiello per la<br />

sua posizione di monopolio nella realizzazione delle strade<br />

interpoderali in territorio di Caccamo (famiglia mafiosa alla<br />

quale il Panzeca apparteneva).<br />

Il Barbagallo aveva appreso dal Panzeca che si trattava di<br />

soldi dovuti per una “messa a posto” relativa a strade inter-<br />

poderali eseguite dall’Aiello proprio a Caccamo.<br />

A tale proposito il Giuseppe Panzeca - che si occupava anche<br />

lui, insieme a tale Priolo, di strade interpoderali - si era pla-<br />

tealmente lamentato con il Barbagallo del numero, a suo giu-<br />

dizio, eccessivo di strade che l’Aiello realizzava nella zona di<br />

Caccamo e del fatto che, ogni qual volta egli aveva intenzione<br />

di costruire una strada, finiva per farla sempre l’Aiello.<br />

Appare evidente come anche tale indicazione fornita quasi<br />

dieci anni prima dal Barbagallo confermi appieno quanto ri-<br />

ferito, anni dopo ed autonomamente, dal Giuffrè, il quale a-<br />

veva indicato proprio nel Panzeca uno degli imprenditori ma-<br />

fiosi che si lamentavano dell’eccessiva presenza dell’Aiello<br />

nella zona di Caccamo.<br />

Dopo il ritiro della busta col denaro, il Panzeca aveva detto al<br />

Barbagallo che l’Aiello “aveva un’esclusiva sulle strade inter-<br />

234


poderali un po’ su tutta la provincia di <strong>PALERMO</strong>, in particola-<br />

re sul mandamento di CACCAMO, aveva realizzato o doveva<br />

realizzare, ora questo non lo so con precisione, comunque si<br />

trattava di strade interpoderali e ancora non si era presentato<br />

a pagare, nel senso non è andato lì da nessuno a dire se pote-<br />

va farlo e quanto doveva pagare”.<br />

Risulta, pertanto, convalidata in modo del tutto sovrapponi-<br />

bile anche l’affermazione fatta dal Giuffrè a proposito del<br />

“quasi monopolio” che l’Aiello aveva in generale ed in quel<br />

territorio in modo particolare.<br />

Il suddetto episodio, tuttavia, aveva avuto anche un ulteriore<br />

seguito: dopo qualche giorno dopo, infatti, il Panzeca aveva<br />

mandato nuovamente il Barbagallo dall’ingegnere Aiello per<br />

restituirgli la busta ricevuta pochi giorni prima.<br />

Come spiegatogli dal Panzeca si trattava della restituzione<br />

del denaro della “messa a posto” disposta a seguito di un or-<br />

dine direttamente proveniente da Bernardo Provenzano, il<br />

quale “proteggeva” personalmente l’Aiello.<br />

E’ corretto precisare come tale ultima parte della ricostruzio-<br />

ne del Barbagallo non abbia trovato conferma nelle dichiara-<br />

zioni rese dal Giuffrè, il quale, nella veste di capo di quel<br />

mandamento mafioso, avrebbe dovuto essere a conoscenza<br />

del fatto.<br />

Pur potendosi trattare di una circostanza sfuggita ai ricordi<br />

del Giuffrè (che si è occupato nella sua lunga vita criminale<br />

di una autentica miriade di messe a posto), tale porzione del<br />

racconto fornito dal Barbagallo non può, dunque, costituire<br />

riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè.<br />

Tuttavia, come appare chiaro, si tratta dell’unico momento di<br />

distonia tra le suddette dichiarazioni risultate del tutto con-<br />

vergenti pur se autonome e rese in tempi e contesti assolu-<br />

tamente diversi.<br />

Ed invero, la convergenza rispetto al ruolo imprenditoriale<br />

egemone svolto dall’Aiello nella realizzazione delle strade e di<br />

235


quelle in territorio di Caccamo in modo particolare nonché al<br />

risentimento del Panzeca in relazione a tale circostanza ap-<br />

pare assolutamente chiara ed in equivoca.<br />

Da ciò deve concludersi che l’apporto fornito in questo pro-<br />

cesso dal collaboratore Barbagallo, nella specifica ottica ed<br />

entro i limiti del riscontro convergente rispetto alle dichiara-<br />

zioni rese dal Giuffrè, deve considerarsi valido ed utile.<br />

Solo per dovere di completezza deve aggiungersi come il Bar-<br />

bagallo abbia anche reso una autonoma dichiarazione con-<br />

cernente un elemento di fatto diverso rispetto a quelli narrati<br />

dal Giuffrè.<br />

Si tratta, pertanto, non di un elemento da valutare alla stre-<br />

gua dei parametri tipici del riscontro ma della autonoma<br />

chiamata in correità.<br />

Il Barbagallo, a proposito del ruolo egemone svolto dall’Aiello<br />

nel settore della realizzazione delle strade interpoderali in<br />

territorio di Caccamo, invero, ha aggiunto di avere appreso<br />

tale circostanza anche da un altro imprenditore della stessa<br />

zona, Dolce Sebastiano, in occasione dell’appalto per la rea-<br />

lizzazione del parco urbano di Caccamo, tra la fine degli anni<br />

’80 e gli inizi del ’90.<br />

All’udienza del 5 giugno 2007, deponeva, pertanto, in qualità<br />

di imputato di reato connesso, il Dolce Sebastiano, il quale<br />

ha escluso di aver mai parlato con Salvatore Barbagallo della<br />

gestione dei lavori nella zona e di avere fatto riferimento ad<br />

un siffatto ruolo dell’Aiello.<br />

A tale proposito va, tuttavia, sottolineato come la deposizione<br />

del Dolce, sia per le caratteristiche soggettive del dichiaran-<br />

te, che per il suo specifico ruolo processuale (ex art. 210<br />

c.p.p.) che, infine, per le modalità stesse con le quali è stata<br />

resa, non appare idonea a costituire una smentita pienamen-<br />

te attendibile.<br />

Il Dolce, invero, pur avendo costituito una associazione di<br />

imprese proprio con il Panzeca per la realizzazione del parco<br />

236


urbano di Caccamo (come riferito dal collaboratore), si è<br />

spinto sino a negare quasi di aver conosciuto il Barbagallo.<br />

Tuttavia, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese da<br />

quest’ultimo a suo carico, lo stesso Dolce ha ritenuto di<br />

chiedere l’applicazione della pena per il reato di concorso e-<br />

sterno in associazione mafiosa, commesso in concorso anche<br />

con lo stesso Barbagallo ( v. la sentenza definitiva del GIP<br />

presso il Tribunale di Palermo in data 14 maggio 1999, ac-<br />

quisita agli atti).<br />

La superiore analisi non è certamente finalizzata ad attribui-<br />

re una autonoma valenza probatoria alla chiamata del Bar-<br />

bagallo ma a sottolineare adeguatamente come la presunta<br />

smentita proveniente dal Dolce non appaia chiara e positiva-<br />

mente apprezzabile.<br />

Del resto, si era già premesso che le dichiarazioni del Barba-<br />

gallo in questo processo si ritengono rilevanti solo ed esclu-<br />

sivamente al fine di costituire un riscontro a quelle del Giuf-<br />

frè.<br />

Ed, in tale specifica ottica, le stesse, in virtù del principio<br />

della frazionabilità della dichiarazione resa da un collabora-<br />

tore, risultano sufficientemente attendibili per le ragioni<br />

dianzi sottolineate.<br />

Esse, infatti, sui due aspetti oggetto dello specifico esame –<br />

la presenza imprenditoriale dell’Aiello in regime di quasi mo-<br />

nopolio nella zona di Caccamo e la posizione indispettita di<br />

Giuseppe Panzeca – sono risultate coerenti e perfettamente<br />

sovrapponibili in termini di riscontro.<br />

Come si è visto e come si vedrà ancora nel prosieguo, en-<br />

trambi tali profili, peraltro, appaiono confermati non sola-<br />

mente dalle dichiarazioni del Barbagallo ma anche da ulterio-<br />

ri, purimi ed autonomi, elementi di valutazione.<br />

Tra questi ultimi vanno senz’altro ricomprese anche le di-<br />

chiarazioni rese da un altro imprenditore della zona di Cac-<br />

camo, Sebastiano Iuculano, escusso all’udienza del 15 mag-<br />

237


gio 2007.<br />

Ed invero, la deposizione dell’indagato di reato connesso Se-<br />

bastiano Iuculano (il quale non si è avvalso della facoltà di<br />

non rispondere), pur non rappresentando certamente una<br />

prova diretta di un fatto, appare, tuttavia, significativa allo<br />

scopo di riscontrare le dichiarazioni di Giuffrè a proposito<br />

del ruolo egemone svolto dall’Aiello nella realizzazione delle<br />

strade interpoderali e del malcontento degli imprenditori<br />

concorrenti.<br />

Va premesso che lo Iuculano è stato chiamato a deporre dopo<br />

che nel corso di una intercettazione ambientale del 10 agosto<br />

2001 erano state registrate alcune sue affermazioni relative<br />

proprio al ruolo preminente dell’Aiello nel settore delle strade<br />

interpoderali.<br />

Lo Iuculano, piccolo imprenditore edile e sostenitore politico<br />

dell’U.D.C. ed, in particolare, dell’on.le Cintola, nel corso<br />

della sua deposizione si è rivelato molto credibile e sincero.<br />

Pur nella semplicità dei suoi mezzi espressivi, egli è apparso<br />

lineare e coerente nel sostenere i fatti a sua conoscenza e<br />

non si è lasciato mettere in difficoltà dalle incalzanti doman-<br />

de rivoltegli nel controesame.<br />

Anzi la sua attendibilità è risultata avvalorata dalla sponta-<br />

neità e dall’atteggiamento semplice e diretto con il quale ha<br />

affrontato le domande delle parti.<br />

Per quanto concerne le strade interpoderali lo Iuculano rife-<br />

riva di averne realizzate solo tre nel corso della sua lunga at-<br />

tività, l’ultima delle quali nel corso del 1996.<br />

Si trattava di una strada in contrada Malluta di Cerda (non<br />

lontano da Caccamo), luogo di sua provenienza e residenza,<br />

per l’approvazione della quale erano insorte parecchie diffi-<br />

coltà presso l’ufficio del Genio civile.<br />

In particolare, il reggente dell’ufficio, l’ingegnere Cristoforo<br />

Mineo (di origine bagherese), aveva sollevato una serie di os-<br />

servazioni tecniche, tanto da determinare lunghi ritardi e da<br />

238


far insorgere nello Iuculano il sospetto che si trattasse di o-<br />

stacoli volutamente frapposti e non connessi a reali carenze<br />

progettuali.<br />

Stanco di tali ritardi lo Iuculano si era personalmente recato<br />

presso l’ufficio del Mineo e, dialogando con alcuni imprendi-<br />

tori casualmente ivi presenti, aveva avuto conferma che “per<br />

fare la strade interpoderali bisognava rivolgersi all’ing. Aiello”.<br />

Era, infatti, opinione comune tra i suoi colleghi imprenditori<br />

che il Mineo favorisse i progetti presentati dall’Aiello, riser-<br />

vando loro una corsia preferenziale che li portava ad un ra-<br />

pido ottenimento del parere favorevole.<br />

Esasperato da tale stato di cose, lo Iuculano si era lamentato<br />

platealmente con il Mineo ed aveva anche fatto riferimento ai<br />

presunti favori riservati da questi all’Aiello.<br />

Dopo essere stato accompagnato a forza fuori dalla stanza<br />

del Mineo, lo Iuculano era stato richiamato ed aveva ottenuto<br />

“improvvisamente” il parere favorevole al suo progetto.<br />

Tutti gli ostacoli tecnici, cioè, d’incanto erano stati superati<br />

ed il suo progetto, lungamente ritardato, era stato, seduta<br />

stante e senza alcuna integrazione, esitato favorevolmente<br />

dal Mineo.<br />

Tale circostanza e l’estemporaneo scambio di opinioni con i<br />

colleghi presenti confermavano nello Iuculano altre voci che<br />

aveva sentito da varie fonti a proposito del fatto che l’Aiello<br />

svolgeva un ruolo quasi egemonico nella realizzazione di tale<br />

tipo di opere grazie ai favori ed agli appoggi di cui godeva.<br />

Alle domande del difensore proprio dell’Aiello lo Iuculano,<br />

pur non ricordando i nomi dei soggetti con i quali aveva in<br />

varie occasioni discusso di tale argomento, insisteva nel so-<br />

stenere le proprie ragioni e finiva per affermare che “chiun-<br />

que, pure un bambino di sette anni, sapeva che per fare le<br />

strade bisognava rivolgersi all’ing. Aiello” e che, in quegli an-<br />

ni, bastava informarsi nell’ambiente degli imprenditori per<br />

avere conferma di ciò.<br />

239


Tale voce generalizzata, del resto, a giudizio dello Iuculano<br />

trovava riscontro nel numero di strade realizzate dall’Aiello<br />

rispetto agli altri imprenditori suoi concorrenti, i quali, a suo<br />

giudizio, non avevano mezzi o capacità inferiori ma non riu-<br />

scivano ad avere approvati i loro progetti.<br />

A proposito dell’esistenza di eventuali imposizioni<br />

dell’impresa Aiello lo Iuculano riferiva testualmente: “Imposi-<br />

zione no, ma imposizione… … a livello di consigli, così, … a<br />

gente di solito ormai lo sappiamo tutti… lei vive na Sicilia, o<br />

sapi benissimo. Puru lei che è avvocato mai c’è capitato s’ave<br />

accattare na casa e ci ricino: “avvocato, picchì un s’arrivolge o<br />

tizio?” Che è l’imposizione? A società siciliana è fatta accussì.<br />

Si parrava, non era un’imposizione, era un suggerimento. Rice:<br />

“a vo fare a strata? Rivolgiti o ngigniere Aiello”. Accussì.”.<br />

Tale stato di cose, a giudizio dello Iuculano, era determinato<br />

dalle amicizie (come nel caso del Mineo) e dalle protezioni po-<br />

litiche e mafiose dell’Aiello.<br />

E proprio partendo da tale suo personale convincimento egli<br />

aveva, nel corso della conversazione ambientale intercettata,<br />

espresso i giudizi e fatto le affermazioni che erano state regi-<br />

strate nei termini surriferiti.<br />

Il dato rappresentato dalla deposizione dello Iuculano, come<br />

appare chiaro, non costituisce una prova diretta a carico<br />

dell’Aiello (né tantomeno del Mineo), ma contribuisce a rico-<br />

struire il clima generale ed il contesto nel quale gli imprendi-<br />

tori vivevano il rapporto di concorrenza con l’Aiello.<br />

E, si badi bene, non si tratta di mera invidia per i successi<br />

imprenditoriali di quest’ultimo, ma di una generalizzata opi-<br />

nione che si fondava su voci ricorrenti in varie province sici-<br />

liane e confermate dal numero impressionante di strade rea-<br />

lizzate dall’Aiello medesimo.<br />

Infine, per completezza di analisi, va detto che il teste di rife-<br />

rimento ex art. 195 c.p.p., Cristofaro Mineo, ha in parte<br />

240


smentito le dichiarazioni rese dallo Iuculano, almeno in rela-<br />

zione alla vicenda dell’acceso diverbio intercorso tra i due.<br />

Ciò nonostante, deve sottolinearsi come la deposizione del<br />

Mineo sia risultata oltremodo incerta, talora contraddittoria<br />

e poco convincente in considerazione del tenore delle risposte<br />

fornite dal teste.<br />

Questi, invero, a proposito dell’elemento centrale della sua<br />

deposizione – per l’appunto l’episodio del diverbio con lo Iu-<br />

culano – dapprima asseriva di non ricordare nulla, poi modi-<br />

ficava la risposta dicendo di poterlo escludere ma solo in<br />

quanto egli non aveva rapporti diretti col pubblico, poi anco-<br />

ra, dopo essersi contraddetto anche a tale ultimo proposito,<br />

finiva per escludere del tutto e con certezza l’episodio in que-<br />

stione.<br />

Ma la deposizione del Mineo è risultata poco attendibile nel<br />

suo complesso proprio per lo stesso atteggiamento del teste<br />

che è apparso a più riprese in evidente difficoltà e che soven-<br />

te è caduto in contraddizione su diverse circostanze (ordine<br />

cronologico degli affari, modalità del rilascio dei pareri del<br />

Genio Civile, rapporti con i progettisti delle ditte interessate<br />

alla realizzazione delle strade, numero dei progetti presentati<br />

dall’Aiello etc. etc.).<br />

Certamente, tuttavia, dalla deposizione del Mineo si traggono<br />

alcune, indirette e certamente non volute, conferme alla de-<br />

posizione schietta e lineare dello Iuculano.<br />

Il Mineo, in particolare, ammetteva di conoscere l’Aiello che<br />

talora lo andava a trovare nel suo ufficio e che aveva eseguito<br />

il maggior numero di strade interpoderali durante la sua<br />

permanenza al Genio Civile (circa il 20/30% del totale).<br />

Nonostante ciò, però, il Mineo escludeva di avere mai discus-<br />

so con l’Aiello delle sue pratiche che, addirittura, in un pri-<br />

mo tempo non sapeva neppure indicare quantitativamente e<br />

definiva “qualche lavoretto” a fronte di centinaia di progetti<br />

presentati ed approvati.<br />

241


Poi, dopo aver sostenuto che il suo ufficio si atteneva rigida-<br />

mente all’ordine cronologico di protocollo delle pratiche (man<br />

mano che le stesse pervenivano dall’assessorato<br />

all’agricoltura), finiva con l’affermare che le stesse venivano<br />

esitate senza alcun ordine cronologico ma in base ai tempi ed<br />

alle incombenze di ciascun funzionario delegato.<br />

Infine, riferiva che il suo ufficio, in caso di difformità proget-<br />

tuali, quasi mai esprimeva un parere negativo ma restituiva<br />

brevi manu ai progettisti gli elaborati tecnici con le correzioni<br />

apposte dai funzionari, affinché gli stessi progettisti li riela-<br />

borassero correttamente e li ripresentassero.<br />

Tale dato appare confermativo di quanto riferito dallo Iucu-<br />

lano a proposito di alcuni progettisti che “andavano e veni-<br />

vano” dall’ufficio con le copie dei progetti e degli elaborati.<br />

Così come risulta confermato il dato della possibile preferen-<br />

za accordata all’Aiello, posto che non veniva rispettato un<br />

ordine cronologico nella trattazione degli affari ma i vari fun-<br />

zionari addirittura “suggerivano” informalmente le correzioni<br />

da apportare ai tecnici e non esprimevano formalmente un<br />

parere negativo ovvero con prescrizioni.<br />

Ciò posto in ordine ai riscontri in merito al duplice profilo<br />

dianzi più volte richiamato, va svolta una ulteriore analisi a<br />

proposito dell’effettiva incidenza delle imprese dell’Aiello sul<br />

“mercato” delle strade interpoderali siciliane e di quelle della<br />

provincia di Palermo in particolare.<br />

Tale disamina si rende necessaria al fine di verificare criti-<br />

camente la tesi sostenuta dallo stesso imputato nel corso del<br />

suo lungo esame dibattimentale.<br />

In buona sostanza, invero, il nucleo centrale della tesi difen-<br />

siva si fonda sull’asserzione della inesistenza obiettiva di un<br />

ruolo egemone delle imprese Aiello in tale settore, come si e-<br />

vincerebbe dall’analisi dei dati ufficiali delle strade realizzate<br />

in Sicilia.<br />

Ove dimostrata tale tesi, nell’ottica dell’imputato, esclude-<br />

242


ebbe a priori la possibilità che l’Aiello sia stato agevolato<br />

vuoi da compiacenti funzionari che, soprattutto, da fenomeni<br />

di protezione e/o imposizione da parte di “cosa nostra”.<br />

E smentirebbe, ovviamente, quanto sostenuto dal collabora-<br />

tore Giuffrè e dalle altre fonti di prova che ne hanno corrobo-<br />

rato le dichiarazioni.<br />

Nel sostenere detta tesi, l’imputato Aiello, all’udienza dell’8<br />

marzo 2006, ha quantificato sia il numero di progetti di stra-<br />

de interpoderali presentati che quello delle strade realizzate:<br />

“abbiamo presentato 1080 progetti, ne abbiamo realizzato<br />

289… in quota percentuale rispetto a quelli presentati da noi,<br />

siamo sull’ordine del 20%”.<br />

Il geometra Puleo, con ancora maggiore precisione, ha speci-<br />

ficato che i progetti presentati erano stati 1058 e quelli rea-<br />

lizzati 289, di talchè, in effetti, la percentuale risulta non del<br />

20% ma all’incirca del 27%.<br />

Inoltre, l’imputato ha anche quantificato l’incidenza percen-<br />

tuale delle strade realizzate dalle sue imprese rispetto al dato<br />

complessivo relativo sia a tutto il territorio siciliano che a<br />

quello della provincia di Palermo in modo particolare: “se si<br />

guarda il dato Palermo possiamo arrivare anche a una percen-<br />

tuale del 30% rispetto alle opere globalmente finanziate … sul<br />

dato globale regionale noi potremmo essere in ordine al 10%<br />

orientativo .. non ho i dati ufficiali … potrei anche discostar-<br />

mi…”.<br />

Ed inoltre aggiungeva: “ho il dato ufficiale di tutte le strade in-<br />

terpoderali che sono state finanziate dall’Assessorato Regiona-<br />

le Agricoltura e Foreste. E sono 2151 strade complessivamente<br />

realizzate nel territorio siciliano … cioè tutte le strade interpo-<br />

derali realizzate nel territorio della regione siciliana sono<br />

2151. Quelle da noi realizzate sono 289”.<br />

E’, dunque, lo stesso Aiello che ha indicato una percentuale<br />

del 30% delle strade realizzate dalle sue imprese in provincia<br />

243


di Palermo rispetto al numero complessivo delle strade finan-<br />

ziate ed eseguite in detto contesto territoriale.<br />

E l’imputato lo ha fatto evidentemente ritenendo che tale<br />

percentuale fosse così modesta da dimostrare l’inesistenza di<br />

una sua posizione rilevante di mercato.<br />

In verità, a giudizio del Collegio, tenuto conto del numero<br />

delle strade realizzate e delle imprese che erano attivamente<br />

impegnate in tale specifico settore, il fatto che il solo Aiello<br />

abbia eseguito ben il 30% delle strade della provincia di Pa-<br />

lermo non appare un dato numerico insignificante né tampo-<br />

co in evidente contrasto con la tesi accusatoria.<br />

Ma anche a volersi attenere al dato fornito dallo stesso impu-<br />

tato (il 30% del totale delle stradelle interpoderali finanziate<br />

e realizzate nella provincia di Palermo), tale incidenza, in<br />

uno con l’incremento esponenziale rispetto al decennio pre-<br />

cedente (di cui si dirà appresso), appare oltremodo significa-<br />

tiva.<br />

E ciò a maggior ragione se si pone mente al fatto che, sulla<br />

scorta dei dati numerici, non risulta che alcun altro singolo<br />

soggetto imprenditoriale abbia ricoperto una simile e/o para-<br />

gonabile posizione dominante sul mercato.<br />

Ed invero, deve notarsi come, a fronte della singola posizione<br />

dell’imputato, attestata all’incirca al 30% del mercato, il re-<br />

sto delle strade risultano realizzate da un numero consisten-<br />

te di imprese, senza che sia emersa alcuna altra posizione<br />

assimilabile a quella dell’Aiello in termini di incidenza nel<br />

settore.<br />

Ad ulteriore conferma di ciò, basta considerare le dichiara-<br />

zioni degli altri due imprenditori - escussi nel presente dibat-<br />

timento - che si occupavano attivamente di realizzazione di<br />

strade di penetrazione agraria.<br />

Sebastiano Iuculano, invero, riferiva di aver realizzato solo<br />

tre strade addirittura tra il 1982 ed il 1996 e Nicolò Testa<br />

244


aggiungeva di aver costruito solo 8/10 strade, tutte peraltro<br />

fuori dalla provincia di Palermo.<br />

Ma la tesi accusatoria, invero, risulta vieppiù confermata se<br />

si approfondisce più nel dettaglio l’esame dei suddetti dati<br />

numerici.<br />

Tale operazione si rende necessaria in quanto la generica in-<br />

dicazione dei dati complessivi rischia di non tenere conto del<br />

perimetro temporale all’interno del quale va condotta la veri-<br />

fica.<br />

Come è stato ripetutamente chiarito, invero, il ruolo egemone<br />

dell’Aiello in tale settore si sarebbe instaurato solo a partire<br />

dai primi anni 90’ e, cioè, dal momento del suo avvicinamen-<br />

to al contesto mafioso di Bagheria ed alla stipula del patto di<br />

protezione di cui si è detto.<br />

L’esame acritico di tutti i dati relativi ai progetti presentati<br />

ed alle strade realizzate dall’Aiello – e quindi anche di quelle<br />

precedenti rispetto agli anni 90’ – rischierebbe di non costi-<br />

tuire una verifica precisa e puntuale della circostanza ogget-<br />

to del riscontro.<br />

Di talchè appare necessario procedere anche ad una disag-<br />

gregazione del dato numerico complessivo, all’evidente scopo<br />

di verificare se, a partire dai primi anni 90’ in avanti, vi sia<br />

stato un reale incremento della “produttività” delle imprese<br />

dell’imputato.<br />

A tale proposito, il maggiore Miulli ha quantificato il dato<br />

complessivo dei progetti approvati e ammessi al finanziamen-<br />

to nel decennio 1993/2003 nell’intera Regione, precisando<br />

che si trattava di 727 progetti dei quali ben 181 erano stati<br />

realizzati da Michele Aiello.<br />

A parte la valutazione dell’incidenza percentuale di dette<br />

strade rispetto al numero totale di quelle finanziate, appare<br />

estremamente significativo evidenziare il dato complessivo<br />

delle strade realizzate nel decennio precedente dall’Aiello.<br />

245


Come precisato sempre dal maggiore Miulli, nel periodo in-<br />

tercorrente tra il 26 settembre 1991 ed il 26 febbraio 2002<br />

l’Aiello aveva realizzato 181 strade, mentre tra il 24 ottobre<br />

1979 ed il 15 ottobre 1990 ne aveva realizzate solo 108.<br />

Appare, pertanto, indubitabile, trattandosi di dati puramente<br />

numerici, come tra i due decenni suindicati si sia verificato<br />

un incremento enorme delle strade realizzate dalle imprese di<br />

Aiello, pari al 75% rispetto al periodo precedente.<br />

Al di là dei dati complessivi, dunque, rimane dimostrato in<br />

modo inconfutabile che le imprese dell’Aiello, a partire<br />

dall’anno 1993, hanno incrementato in misura considerevole<br />

(il 75%) il numero delle strade realizzate.<br />

Tale circostanza appare univocamente confermativa della tesi<br />

sostenuta dall’accusa e fondata sulle precise indicazioni for-<br />

nite dal collaboratore Giuffrè a proposito dello sviluppo delle<br />

imprese dell’Aiello a partire dal momento del suo avvicina-<br />

mento a “cosa nostra”.<br />

Ma, a ben vedere, essa risulta ancora più significativa in re-<br />

lazione proprio a quel contesto territoriale, la provincia di<br />

Palermo ed, in particolare, la zona di Caccamo e centri limi-<br />

trofi, cui ha fatto specifico riferimento il Giuffrè.<br />

Ed invero, sulla scorta dei dati emersi agli atti, risulta che<br />

nella zona di Caccamo e Montemaggiore Belsito, le imprese<br />

dell’Aiello avevano realizzato, dal 1991 in poi, un totale di 29<br />

strade, delle quali 19 a Caccamo e 10 a Montemaggiore Belsi-<br />

to.<br />

Deve notarsi come, nel medesimo contesto territoriale,<br />

l’Aiello, tra il 1979 ed il 1991, avesse realizzato complessi-<br />

vamente nei due centri appena 6 strade.<br />

In tale caso, pertanto, si è registrato un imponente incremen-<br />

to percentuale, atteso che nel decennio in esame l’Aiello ha<br />

realizzato un numero di strade cinque volte maggiore rispet-<br />

to a quelle del decennio precedente.<br />

246


Nella zona di Ciminna, invece, - dove sia il Giuffrè che il Pro-<br />

venzano avevano personalmente operato negli ultimi anni -<br />

le imprese di Michele Aiello avevano realizzato in totale 20<br />

strade interpoderali, delle quali solo 4 fino al 1992, 3 nel<br />

1993 e ben 13 dal 1997 al 2002.<br />

Anche tali ultime indicazioni numeriche e percentuali, dun-<br />

que, confermano l’incremento esponenziale nella realizzazio-<br />

ne di strade interpoderali da parte delle imprese<br />

dell’imputato a partire dai primi anni 90’ in poi, proprio nelle<br />

zone direttamente specificate dal Giuffrè e che questi cono-<br />

sceva molto bene in virtù del ruolo di capo del mandamento<br />

mafioso di Caccamo.<br />

E, complessivamente considerati, tutti i suddetti dati oggetti-<br />

vi corroborano la tesi dell’esistenza di una posizione predo-<br />

minante in detto settore d’impresa da parte dell’imputato<br />

Aiello, esattamente come sostenuto dal collaboratore Giuffrè<br />

e confermato da Angelo Siino, Salvatore Barbagallo e Seba-<br />

stiano Iuculano.<br />

E’ inoltre rimasto dimostrato come tale posizione dominante<br />

si sia via via accresciuta a partire dal 1991, in coincidenza<br />

con il momento dell’avvicinamento dell’imputato a “cosa no-<br />

stra”.<br />

E come la stessa si sia manifestata in modo particolare pro-<br />

prio in quelle zone della provincia di Palermo maggiormente<br />

controllate dallo schieramento mafioso più vicino a Bernardo<br />

Provenzano.<br />

Entrambe tali circostanze smentiscono la tesi difensiva pro-<br />

prio per la loro esatta conducenza rispetto a quanto sostenu-<br />

to dai collaboratori di giustizia.<br />

Ed invero, pur volendo riconoscere all’Aiello una competenza<br />

tecnica e burocratica nella gestione delle pratiche di finan-<br />

ziamento delle strade interpoderali superiore alla media dei<br />

suoi concorrenti (dato affermato ma non dimostrato), non si<br />

comprende come mai la stessa abbia portato i suoi frutti solo<br />

247


a partire da un determinato momento in poi ed esclusivamen-<br />

te nelle zone dove maggiore era l’influenza del Provenzano e<br />

della famiglia mafiosa di Bagheria.<br />

Né, tenuto conto del complesso delle convergenti dichiarazio-<br />

ni dei suddetti collaboratori, appare verosimile che la scelta<br />

dell’impresa avvenisse in modo spontaneo ed incondizionato<br />

da parte dei Presidenti delle varie associazioni interpoderali<br />

(come pure sostenuto dall’imputato nel corso del suo esame).<br />

In primo luogo, infatti, deve considerarsi come, sulla scorta<br />

di quanto unanimemente emerso dall’istruzione dibattimen-<br />

tale, erano le stesse imprese che andavano alla ricerca delle<br />

strade da realizzare e che convincevano i proprietari c.d.<br />

frontisti a costituire una associazione interpoderale avente<br />

come unico scopo la presentazione del relativo progetto, la<br />

cui realizzazione ovviamente veniva loro affidata.<br />

Non si trattava, dunque, di una scelta che veniva effettuata<br />

da una persona giuridica già esistente, la quale sondava il<br />

mercato alla ricerca delle migliori condizioni economiche e<br />

tecniche.<br />

Al contrario era l’impresa che, dopo aver convinto i singoli<br />

proprietari a costituire l’associazione, proponeva di realizzare<br />

la strada senza alcun costo da parte loro.<br />

Tale meccanismo non esclude affatto – come sostenuto<br />

dall’imputato – la possibilità di interferenze, eventualmente<br />

anche di tipo mafioso, sulla scelta dell’impresa da parte dei<br />

proprietari.<br />

Pur in mancanza di una specifica contestazione sul punto,<br />

tale circostanza assume rilevanza proprio per il tenore delle<br />

dichiarazioni dell’Aiello.<br />

Questi, invero, ha lungamente sostenuto come la scelta<br />

dell’impresa fosse di iniziativa dei proprietari e del tutto sce-<br />

vra da ogni possibile condizionamento esterno nel tentativo<br />

di smentire l’assunto del Giuffrè a tale proposito.<br />

Nel corso del dibattimento sul punto ha reso dichiarazioni il<br />

248


collaboratore Barbagallo, il quale non si è limitato a fornire<br />

notizie de relato ma ha descritto fatti caduti sotto la sua e-<br />

sperienza diretta, maturata a seguito della sua vicinanza<br />

all’impresa di Giuseppe Panzeca di Caccamo, che, come det-<br />

to, si occupava di strade interpoderali.<br />

Riferiva il collaboratore: “di solito era l’impresa che andava a<br />

cercare queste associazioni, ad esempio io ricordo che quando<br />

uscì <strong>DI</strong> GESÙ Lorenzo dal carcere mi diede l’incarico di pren-<br />

dere tutte le cartine topografiche ... di una certa zona della<br />

provincia di MESSINA e lì segnare ... alcune strade che lui mi<br />

aveva indicato e dove potevano nascere delle nuove associa-<br />

zioni …. ad esempio tra CERDA e MONTEMAGGIORE BELSITO,<br />

una l’abbiamo fatta di sana pianta, nel senso che abbiamo riu-<br />

nito i proprietari, siamo andati a fare il tracciato, abbiamo scel-<br />

to la strada e tutte cose e lì sempre in questa... discorso di<br />

MESSINA, anche lì veniva fuori il nome di AIELLO MICHELE<br />

che in quella zona già era interessato lui a... a strade interpo-<br />

derali.”<br />

La circostanza per la quale l’iniziativa veniva solitamente<br />

presa dai tecnici delle imprese ovvero dagli stessi imprendi-<br />

tori è stata anche confermata da numerosi Presidenti di as-<br />

sociazioni interpoderali citati dalla difesa dell’Aiello.<br />

Costoro, invero, con specifico riferimento alle imprese di<br />

Aiello ed ai tecnici di sua fiducia, i geometri Puleo e Cusima-<br />

no, hanno confermato quanto riferito dal Barbagallo.<br />

E’ il caso di Filippo Lo Iacono, Presidente di una associazione<br />

interpoderale della zona di Mistretta, ci ha detto che dei la-<br />

vori (eseguiti nel 1999) si era occupato il geometra Puleo co-<br />

nosciuto tramite tale Colantoni: “Siccome io dovevo fare que-<br />

sta strada e mi hanno detto di parlare con questo geometra …<br />

Colantoni dice: “ci sunnu sti geometri chi fanno fare queste<br />

strate”. E allora un giorno me l’hanno presentato a Mistretta,<br />

mi hanno chiesto i documenti che dovevo fornire e ce l’ho dati.”<br />

249


Anche Rosario Bellardita, Presidente di un’associazione che<br />

ha realizzato una strada nel 1999 in territorio di Reitano, ha<br />

riferito di essersi rivolto, sempre per il tramite dello stesso<br />

Colantoni, al geometra Puleo che si era occupato di tutto fino<br />

all’ottenimento del finanziamento.<br />

Allo stesso modo Vincenzo Orlando, Presidente di un’altra<br />

associazione interpoderale, confermava che per ottenere il fi-<br />

nanziamento di una strada nella zona di Ventimiglia di Sici-<br />

lia, contrada Traversa, si era rivolto all’impresa di Aiello Ga-<br />

etano, per ragioni di pregressa conoscenza, il cui tecnico<br />

(sempre il Puleo) si era occupato di tutto.<br />

Ancora più significative appaiono poi le dichiarazioni di Fi-<br />

lippo Scimeca, Presidente di due associazioni che avevano ot-<br />

tenuto il finanziamento per realizzare altrettante strade in-<br />

terpoderali nella zona di Caccamo.<br />

Costui riferiva che era stato il geometra Puleo a suggerire di<br />

costituire due distinte associazioni e di presentare due diver-<br />

se domande perché la lunghezza della strada era tale che non<br />

poteva essere finanziata nell’ambito di un unico progetto, ma<br />

ne occorrevano due.<br />

Ancora più chiaro risulta tale modo di procedere sulla scorta<br />

delle dichiarazioni di tale Giuseppe Daidone, Presidente di<br />

ben cinque associazioni interpoderali che hanno ottenuto la<br />

realizzazione di altrettante strade nelle zone di Marineo,<br />

Monreale e Santa Cristina Gela.<br />

Anche in tal caso il geometra Puleo aveva suggerito ai diretti<br />

interessati di costituire più associazioni per far finanziare<br />

cinque lotti, posto che il costo complessivo dell’opera si aggi-<br />

rava sul miliardo di lire.<br />

Saletta Biagio, infine, Presidente di due associazioni inter-<br />

poderali nella zona di Caccamo e Montemaggiore Belsito,<br />

confermava tale dato, riferendo che erano stati i geometri Pu-<br />

leo e Cusimano (presentatigli dall’architetto Nicosia) ad indi-<br />

care la necessaria costituzione di due diverse associazioni<br />

250


per realizzare un’unica strada i cui costi non potevano essere<br />

coperti da un solo finanziamento.<br />

E proprio lo stesso architetto Filippo Nicosia riferiva di esse-<br />

re stato Presidente di diverse associazioni per la realizzazio-<br />

ne di strade in zone ricomprese nel territorio comunale di<br />

Caccamo, tra le quali la nota associazione Allegra dei fratelli<br />

Liberto, e di essersi rivolto a tal fine all’ingegnere Michele<br />

Aiello ed ai geometri Puleo e Cusimano.<br />

Ma le dichiarazioni del Nicosia assumono rilievo anche per<br />

altri aspetti.<br />

Egli, invero, riferiva di avere ricevuto parecchie richieste da<br />

parte di proprietari agricoli della zona e di aver loro suggeri-<br />

to di rivolgersi ai geometri Puleo e Cusimano, i quali si occu-<br />

pavano di tutti gli aspetti delle varie pratiche.<br />

Inoltre, spiegava che: “Guardi, le dico questo, c’è stato un pe-<br />

riodo che si potevano presentare… perché con il geometra Cu-<br />

simano e Puleo … guardavamo l’ICM, quindi la topografia del<br />

terreno, e vedevamo dov’è che c’erano anche la possibilità di<br />

presentare qualche domanda per qualche strada, e c’è stato un<br />

periodo in cui io come presidente mi mette… facevo istanza per<br />

una strada, perché fino a una certa data, che ora non so, per-<br />

ché non curavo proprio le cose da questo punto di vista, non<br />

c’era bisogno di essere frontisti della strada, successivamente<br />

poi bisognava essere frontisti, ecco perché sicuramente in<br />

qualcuna dove io avevo presentato istanza precedentemente,<br />

poi successivamente si è dovuto cercare la persona, vedere chi<br />

erano gli interessati per poter realizzare … questa strada in<br />

quanto frontisti della strada”.<br />

Quindi, secondo il Nicosia, non solo l’iniziativa partiva dai<br />

geometri dell’Aiello ma addirittura costoro, col suo aiuto, in-<br />

dividuavano sulla mappa catastale le strade per le quali era<br />

possibile ottenere i finanziamenti e convincevano i proprieta-<br />

ri a costituire le associazioni ed a presentare le istanze.<br />

251


Tale affermazione corrobora appieno il contenuto delle di-<br />

chiarazioni del collaboratore Barbagallo, il quale, in tempi<br />

non sospetti, aveva descritto esattamente tale stato di cose.<br />

L’architetto Nicosia, peraltro, pur essendo di Montemaggiore<br />

Belsito ed avendo ricoperto la carica di presidente di molte<br />

associazioni senza essere proprietario frontista (come era<br />

possibile fare almeno sino ad un certo momento), dichiarava<br />

di non conoscere i fratelli Liberto pur avendo presieduto<br />

l’associazione Allegra e di non aver conosciuto Antonino Guz-<br />

zino (che addirittura era stato assessore comunale a Cacca-<br />

mo).<br />

Egli, cioè, confermava che i Presidenti delle associazioni in-<br />

terpoderali nemmeno conoscevano i termini generali delle i-<br />

niziative che assumevano, proprio in quanto di tutto si occu-<br />

pavano l’Aiello ed i suoi fidati collaboratori Puleo e Cusima-<br />

no.<br />

E si badi bene che anche lo stesso Puleo – certamente sogget-<br />

to non ostile all’Aiello – ha confermato come quasi sempre<br />

l’iniziativa di contattare i proprietari veniva assunta da lui<br />

che si occupava di tutti gli aspetti connessi alla pratica da<br />

presentare.<br />

Ciò posto, va anche esaminata l’indicazione fornita dal Giuf-<br />

frè a proposito proprio di Antonino Guzzino, indicato come<br />

uno dei sostenitori delle iniziative dell’Aiello in territorio di<br />

Caccamo e zone limitrofe, allo scopo di verificare se, anche<br />

su tale specifico passaggio, siano o meno emersi elementi di<br />

riscontro.<br />

In primo luogo si è avuta conferma da parte dei testi di P.G.<br />

del fatto che Antonino Guzzino era fratello di Diego Guzzino,<br />

uomo d’onore di spicco della famiglia mafiosa di Caccamo, a<br />

lungo in posizione di contrasto con Antonino Giuffrè e con i<br />

suoi uomini di fiducia proprio come i fratelli Liberto.<br />

252


Per altro verso, dallo stesso esame dell’Aiello – in ciò corro-<br />

borato pedissequamente dal Puleo – si trae una (certamente<br />

involontaria) conferma della tesi sostenuta dal Giuffrè.<br />

All’udienza del 21 febbraio 2006, invero, l’Aiello ha fornito<br />

due importanti conferme: per un verso riconosceva di avere<br />

incontrato personalmente, verso la fine dell’estate del 1993,<br />

Antonino Giuffrè, il quale lo era andato a trovare presso i<br />

suoi uffici di Bagheria.<br />

Come si ricorderà, il collaboratore aveva riferito di avere in-<br />

contrato personalmente per l’ultima volta Michele Aiello pro-<br />

prio all’incirca nel 1993 e che detto incontro era avvenuto nei<br />

suoi uffici di Bagheria.<br />

In secondo luogo, l’Aiello confermava l’esistenza dei buoni<br />

rapporti intrattenuti con Antonino Guzzino in quel torno di<br />

tempo e della loro collaborazione proprio nel settore delle<br />

strade interpoderali (altra circostanza sostenuta dal collabo-<br />

ratore).<br />

La conoscenza con l’ingegnere Guzzino risaliva a parecchi<br />

anni prima, quando questi dirigeva l’ufficio lavori pubblici<br />

del Comune di Bagheria, e si era sviluppata sia sul piano<br />

personale che proprio su quello relativo alle strade interpo-<br />

derali.<br />

In particolare, l’Aiello specificava di aver realizzato una stra-<br />

da interpoderale in territorio di Caccamo, in una zona dove<br />

l’ingegnere Guzzino aveva una villetta (in contrada San Felice<br />

o San Rocco).<br />

Inoltre, testualmente l’Aiello riferiva: “Aveva appreso il signor<br />

Giuffrè, che era venuto l’ingegnere Guzzino, assieme ad<br />

un’impresa, all’interno del mio studio e che in qualche modo li<br />

stavamo aiutando per una strada interpoderale…. E c’è venuto<br />

a minacciare di brutto che non dovevamo completamente avere<br />

a che fare… e questo è stata la seconda volta e l’ultima volta<br />

che ho visto a questo signore, che si chiama Giuffrè Antonino”.<br />

253


La visita del Giuffrè era stata di poco successiva ad un epi-<br />

sodio precedente che l’Aiello descriveva così: “alcuni giorni<br />

prima la visita del signor Giuffrè, era venuto presso il mio stu-<br />

dio l’ingegnere Antonino Guzzino che ormai era una larva u-<br />

mana, perché era ormai era quasi terminale. Con il fratello<br />

dell’ingegnere Guzzino, poi ho appreso lì che si chiama Diego,<br />

e con un’impresa, che aveva bisogno di essere aiutato a redi-<br />

gere una contabilità finale di una strada interpoderale. … Mi<br />

sono chiamato il geometra Puleo, è sceso e praticamente se ne<br />

doveva occupare lui in ordine ad aiutarlo a redigere questa<br />

contabilità finale”…. “Non so come è venuto a saperlo il signor,<br />

noto collaboratore mafioso, Giuffrè questa cosa, passa qualche<br />

giorno e si presenta il signor Giuffrè … Mi viene letteralmente<br />

a minacciare…personalmente e poi anche al geometra Puleo,<br />

che avevo chiamato per spiegargli un po’ le cose come andava-<br />

no, proprio sul fatto perché stavamo aiutando in qualche modo<br />

l’ingegnere Guzzino…. abbiamo tentato in ogni… di spiegare a<br />

lui che non si trattava di chissà di che cosa d’aiuto, ma sem-<br />

plicemente un aiuto che… stava dando il geometra Puleo per<br />

quanto riguarda l’impostazione di un computo metrico, né più e<br />

né meno, non ha voluto sentire ragioni …”.<br />

Il sopra descritto episodio è stato indicato spontaneamente<br />

dall’Aiello all’evidente scopo di mettere in risalto la violenta<br />

intimidazione da lui subita ad opera di Antonino Giuffrè, in<br />

tal modo evidenziando il suo ruolo di vittima e quello di car-<br />

nefice ricoperto dal collaboratore.<br />

Tuttavia, esso, al di là delle intenzioni dell’imputato, fornisce<br />

una interessante conferma dei rapporti citati secondo una ti-<br />

pica chiave di lettura delle dinamiche mafiose.<br />

Deve, infatti, ricordarsi come il Giuffrè, all’epoca del fatto<br />

narrato, ricoprisse da alcuni anni la carica di capo del man-<br />

damento mafioso di Caccamo.<br />

Di tale mandamento mafioso faceva parte anche Diego Guzzi-<br />

no, fratello dell’Antonino, il quale, per questioni legate pro-<br />

254


prio alla nomina del Giuffrè a capo mandamento (ruolo al<br />

quale anch’egli aspirava), era sin dal 1984 in una posizione<br />

di aperto contrasto con quest’ultimo.<br />

Ed invero, dopo l’arresto di Ciccio Intile, Salvatore Riina ave-<br />

va deciso, nel 1987, di nominare il Giuffrè al vertice del<br />

mandamento, suscitando il risentimento e l’invidia del Guz-<br />

zino, il quale era sempre rimasto suo acerrimo rivale.<br />

La reazione del Giuffrè (così come riferita dall’Aiello) appare,<br />

pertanto, del tutto coerente con tale situazione interna al<br />

mandamento di Caccamo e con le logiche mafiose, atteso che<br />

questi non poteva certo vedere di buon grado l’istaurarsi di<br />

un rapporto di sostegno e collaborazione tra il suo rivale ma-<br />

fioso ed il titolare di un grosso gruppo imprenditoriale che,<br />

in quel momento, operava nel territorio di sua competenza.<br />

Ma, a ben vedere, l’episodio riferito dall’imputato rientra per-<br />

fettamente nelle dinamiche interne al sodalizio mafioso anche<br />

sotto un altro profilo che, come vedremo, corrobora perfetta-<br />

mente quanto riferito dal Giuffrè.<br />

Si ricorderà come, proprio all’incirca nell’estate del 1993, il<br />

Giuffrè, d’intesa con Bernardo Provenzano, aveva garantito il<br />

passaggio di Michele Aiello “dalle mani” di Nicolò Eucalpitus<br />

a quelle di Pietro Lo Iacono, al quale aveva “presentato” in<br />

termini mafiosi l’imputato che pure questi conosceva sin da<br />

bambino (come confermato da entrambi i diretti interessati).<br />

La motivazione di detto affidamento in chiave mafiosa<br />

dell’Aiello ad un uomo d’onore della famiglia di Bagheria<br />

trovava la sua ragion d’essere nel rispetto delle regole interne<br />

di “cosa nostra”.<br />

Ed invero, in base a tali regole, poiché Aiello era originario di<br />

Bagheria ed operava in tale centro, solo un uomo d’onore di<br />

tale cittadina poteva assumerne la gestione ed “averlo nelle<br />

mani”.<br />

Lo stesso Giuffrè, che aveva certamente tanto da guadagnare<br />

continuando ad avere “nelle sue mani” l’Aiello, aveva avverti-<br />

255


to tale necessità, peraltro, perfettamente condivisa dal Pro-<br />

venzano.<br />

Se, dunque, l’Aiello doveva necessariamente – in ossequio al-<br />

le regole di “cosa nostra” – essere nelle mani di un rappre-<br />

sentante della famiglia di Bagheria, non si sarebbe potuto in<br />

alcun modo accettare o permettere che Diego Guzzino, uomo<br />

d’onore della famiglia mafiosa di Caccamo, assumesse tale<br />

specifico ruolo.<br />

Tanto più che il Guzzino apparteneva, in posizione<br />

sott’ordinata, al mandamento dello stesso Giuffrè, il quale<br />

era stato garante del suddetto passaggio di consegne, col be-<br />

nestare del Provenzano, ed aveva di buon grado rinunciato a<br />

continuare a gestire direttamente l’Aiello e le sue imprese.<br />

Allora, in conclusione, partendo dall’esame del superiore epi-<br />

sodio così come spontaneamente rivelato dall’Aiello, si può<br />

affermare, con sufficienti margini di certezza indiziaria, come<br />

una reazione così platealmente violenta da parte del Giuffrè<br />

appaia logicamente più compatibile con la sopra descritta si-<br />

tuazione interna al mandamento mafioso piuttosto che con le<br />

spiegazioni fornite dallo stesso Aiello.<br />

Non appare, infatti, plausibile che il Giuffrè possa avere in-<br />

timidito pesantemente l’Aiello, sino al punto di minacciarlo<br />

di morte, solo per quella che lo stesso imputato ha definito<br />

come una “episodica consulenza di poco conto” fornita al Guz-<br />

zino.<br />

Mentre, al contrario, risulta assai più verosimile e, comun-<br />

que, più aderente alle dinamiche mafiose ritenere che una<br />

così pesante reazione (ammesso che sia mai esistita) sia stata<br />

determinata dalla precisa volontà di dar seguito alle decisioni<br />

assunte dai vertici di “cosa nostra” in ossequio alle sue rego-<br />

le interne ed, al contempo, dall’esigenza di non pregiudicare<br />

la leadership del Giuffrè all’interno del suo mandamento.<br />

Ciò posto, in merito alla ricerca del riscontro in ordine alla<br />

prima asserzione del Giuffrè – l’esistenza di una situazione di<br />

256


“quasi monopolio” delle imprese dell’Aiello nel settore della<br />

realizzazione delle strade interpoderali – può passarsi a<br />

prendere in esame la seconda affermazione del collaboratore.<br />

Come si è già anticipato, infatti, il Giuffrè ha sostenuto di<br />

aver verificato personalmente l’esistenza di un rapporto pre-<br />

ferenziale tra l’Aiello e taluni funzionari della P.A., grazie al<br />

quale l’imputato poteva rafforzare la suddetta posizione do-<br />

minante di mercato.<br />

Il Giuffrè, peraltro, non si era limitato ad apprendere tale<br />

stato di cose ma lo aveva direttamente riscontrato in occa-<br />

sione di alcuni interventi effettuati sull’imputato allo scopo<br />

di velocizzare l’iter della realizzazione di alcune strade che<br />

interessavano soggetti a lui vicini, quali i fratelli Liberto ed i<br />

fratelli Muscia di Caccamo.<br />

A fronte di tale tesi sostenuta dal collaboratore, Michele Aiel-<br />

lo ha negato in modo netto e deciso di aver potuto esercitare<br />

una qualunque influenza sia sui funzionari addetti all’esame<br />

delle pratiche di finanziamento che sui tempi dell’iter ammi-<br />

nistrativo.<br />

E ciò in quanto i meccanismi automatici e rigidamente crono-<br />

logici dell’iter amministrativo suddetto non avrebbero in al-<br />

cun caso consentito un suo intervento volto ad accelerare le<br />

pratiche in ipotesi segnalategli dal Giuffrè.<br />

A tale proposito, il Collegio ha già esaminato, nei suoi termi-<br />

ni essenziali, l’iter amministrativo relativo alle pratiche di fi-<br />

nanziamento delle strade interpoderali.<br />

E, se è vero che le fonti normative (in particolare la L.R.<br />

30.4.91 e prima ancora la delibera della Giunta regionale in<br />

data 21.12.85) avevano fissato i criteri dell’automaticità e<br />

dell’ordine cronologico per il finanziamento delle strade in-<br />

terpoderali da parte dell’Assessorato Regionale Agricoltura e<br />

Foreste, per altro verso non può che ribadirsi come<br />

l’attuazione concreta di dette disposizioni, all’esito della<br />

compiuta istruzione dibattimentale, sia risultata ben diversa.<br />

257


Come già si è sinteticamente anticipato, invero, sono stati gli<br />

stessi funzionari addetti a tale iter che hanno ammesso<br />

l’esistenza di diversi punti critici nell’applicazione concreta<br />

dei criteri dell’automaticità e dell’ordine cronologico di trat-<br />

tazione delle pratiche.<br />

E dalla disamina congiunta delle testimonianze dei funziona-<br />

ri, dei testi di P.G. e dei copiosi documenti in atti si ricava<br />

come, all’interno del complesso iter di approvazione della ri-<br />

chiesta di finanziamento, vi fossero ampi margini di discre-<br />

zionalità in grado di determinare il sostanziale sovvertimento<br />

dei criteri normativi suddetti.<br />

Ed invero, già dalla fase iniziale della presentazione<br />

dell’istanza e dei numerosi allegati tecnici aveva luogo una<br />

prima valutazione da parte di una apposita Commissione che,<br />

dopo aver esaminato il contenuto e la completezza delle do-<br />

mande, deliberava il loro inserimento nella graduatoria del<br />

“progetto di intervento”.<br />

Si trattava, dunque, di un primo vaglio connesso alla verifica<br />

della completezza degli allegati tecnici che poteva portare<br />

all’esclusione delle pratiche giudicate incomplete.<br />

Ne consegue logicamente un primo vulnus all’applicazione del<br />

rigido criterio cronologico, atteso che diverse pratiche veni-<br />

vano di fatto escluse dalla graduatoria del progetto di inter-<br />

vento con una sostanziale modificazione del criterio cronolo-<br />

gico connesso alla data di protocollazione delle stesse.<br />

E’ difficile sostenere come già in tale preliminare vaglio non<br />

fosse insito un significativo margine di discrezionalità in<br />

grado di determinare lo stravolgimento del criterio cronologi-<br />

co, come affermato con insistenza dall’imputato.<br />

Ma ancor più evidenti appaiono i profili di discrezionalità<br />

connessi alle fasi successive del sopra descritto iter burocra-<br />

tico.<br />

Ed invero, dopo l’approvazione del programma di intervento<br />

da parte della Giunta regionale di governo, le pratiche veni-<br />

258


vano restituite all’Assessorato competente e distribuite dal<br />

dirigente ai vari funzionari per l’istruttoria.<br />

Come concordemente ammesso da costoro (tra gli altri, Lau-<br />

ricella, Dalla Costa e Naselli), l’ordine cronologico delle pra-<br />

tiche ben poteva essere modificato in conseguenza di almeno<br />

due diversi fattori: la capacità individuale di lavoro di cia-<br />

scun funzionario (per definizione variabile a seconda delle<br />

caratteristiche soggettive di ognuno di essi) e la competenza<br />

e la rapidità dei tecnici delle varie imprese nel predisporre<br />

e/o modificare i progetti e gli elaborati.<br />

A titolo meramente esemplificativo di dette concordi asser-<br />

zioni si richiama testualmente quanto riferito dal teste Dalla<br />

Costa: “ … poi possibilmente magari l’ordine per il completa-<br />

mento della pratica veniva anche sovvertito perché alcune pra-<br />

tiche possibilmente richiedevano un istruttoria, … un perfezio-<br />

namento che richiedeva più tempo per l’acquisizione di pareri<br />

presso uffici, tipo soprintendenze, forestale, eccetera. Ma era-<br />

no assegnate in quell’ordine… Per quanto riguarda la parte di<br />

competenza mia, come istruttore, anche se avevo avute asse-<br />

gnate le pratiche nello stesso giorno e seguendo un ordine cro-<br />

nologico, possibilmente durante l’istruttoria poteva capitare<br />

che una pratica si concretizzava nell’arco di pochi mesi, cin-<br />

que, sei mesi e un’altra per problemi di pareri, di controver-<br />

sie… si perfezionava in tempi successivi.”.<br />

Negli stessi termini si esprimevano, come si è già detto, an-<br />

che il Lauricella e Santo Naselli, altro funzionario che in<br />

passato si era occupato di strade interpoderali nell’ambito<br />

dell’Assessorato all’Agricoltura.<br />

Costoro hanno tutti riconosciuto che, in buona sostanza, una<br />

pratica che si trovava in una posizione antecedente poteva<br />

essere esitata anche parecchio tempo dopo rispetto ad una<br />

successiva ma più completa.<br />

Le modalità ed i tempi propri anche di tale secondo passaggio<br />

burocratico, pertanto, potevano incidere sull’ordine cronolo-<br />

259


gico - di fatto sovvertendolo - e sul criterio dell’automatismo<br />

fissati normativamente.<br />

Né può sostenersi che tali modifiche dell’ordine cronologico<br />

non fossero in grado di incidere concretamente sulle aspetta-<br />

tive degli istanti e delle imprese, in quanto si sarebbe, al più,<br />

trattato di brevi ritardi per pratiche che, comunque, avrebbe-<br />

ro ottenuto il finanziamento.<br />

Dalla disamina del compendio probatorio, infatti, è rimasto<br />

dimostrato l’esatto contrario.<br />

Il 10 giugno 1991 la Giunta regionale di governo approvava<br />

un programma di intervento relativo a ben 3.711 progetti di<br />

strade interpoderali inseriti in un elenco basato sull’ordine<br />

cronologico di presentazione delle domande.<br />

Tuttavia, a causa dell’insufficiente copertura finanziaria, di<br />

dette 3.711 strade ne erano state ammesse a finanziamento<br />

(e quindi realizzate) solo 600 circa, come riferito dal maggio-<br />

re Miulli e confermato dal Puleo e dallo stesso Aiello.<br />

Le istanze non ammesse a finanziamento erano state, pertan-<br />

to, restituite, tra il 2002 ed il 2003, dall’Assessorato ai ri-<br />

spettivi soggetti presentatori.<br />

Da ciò discende che l’aver beneficiato in concreto di più rapi-<br />

di tempi tecnici di trattazione della pratica aveva di fatto de-<br />

terminato l’ammissione al finanziamento.<br />

Mentre altre pratiche, magari precedenti secondo l’ordine<br />

cronologico, non avevano subito un mero ritardo ma addirit-<br />

tura non erano state del tutto finanziate e, quindi, realizzate.<br />

Stando così le cose, pertanto, ben si comprende l’incidenza<br />

effettiva dei suddetti margini di discrezionalità e dei tempi di<br />

trattazione sulle legittime aspettative degli istanti.<br />

E si ottiene una implicita conferma di quanto riferito da Se-<br />

bastiano Iuculano a proposito della sensazione, diffusa tra<br />

numerosi imprenditori, di essere stati pretermessi a favore<br />

dell’impresa di Michele Aiello.<br />

260


Come se ciò non fosse già sufficiente, va evidenziato che il<br />

sopra descritto iter amministrativo prevedeva un terzo ed ul-<br />

teriore momento di criticità rispetto alla pedissequa applica-<br />

zione del rigido ordine cronologico.<br />

Ed invero, dopo la verifica preliminare svolta dalla apposita<br />

commissione tecnica e la successiva istruttoria effettuata dai<br />

funzionari dell’Assessorato le pratiche venivano inviate<br />

all’ufficio del Genio Civile per l’adozione di un parere che ve-<br />

niva espresso dopo una ulteriore disamina di tipo tecnico.<br />

Poiché si trattava di una ulteriore fase endoprocedimentale<br />

nella quale era prevista un’ennesima verifica tecnica, appare<br />

chiaro, già in termini generali, come si potessero verificare le<br />

medesima distonie accertate nel passaggio della pratica<br />

all’Assessorato agricoltura.<br />

Ma, proprio nel caso del Genio Civile, l’istruzione dibattimen-<br />

tale ha dato ben più specifiche conferme, derivanti dalle già<br />

riferite dichiarazioni rese da Sebastiano Iuculano e, soprat-<br />

tutto, da quelle dello stesso dirigente Cristoforo Mineo.<br />

L’ingegnere Mineo, che fino al 1997 aveva ricoperto le fun-<br />

zioni di vicario dell’ufficio del Genio Civile di Palermo, riferi-<br />

va che le pratiche pervenute per posta dall’Assessorato<br />

all’Agricoltura venivano assegnate alle sezioni per<br />

l’istruzione.<br />

In tale fase, se i funzionari incaricati sollecitavano delle mo-<br />

difiche, i tecnici delle imprese le apportavano seduta stante<br />

ovvero si riprendevano gli elaborati in originale per modifi-<br />

carli nei loro studi e poi restituirli all’ufficio senza alcuna<br />

formalità.<br />

Testualmente il Mineo riferiva: “c’era il tecnico, il progettista<br />

della stradella, gli davamo brevi manu il progetto, lui lo cor-<br />

reggeva e lo riportava come volevamo noi”.<br />

Sostanzialmente, pertanto, lo stesso Mineo ha confermato<br />

che tra i funzionari del suo ufficio ed i tecnici delle varie im-<br />

prese era normalmente in atto un rapporto diretto e del tutto<br />

261


privo di formalità, in base al quale venivano concordate le<br />

modifiche da apportare ai progetti che andavano avanti e in-<br />

dietro dall’ufficio del Genio Civile in originale e senza gli op-<br />

portuni passaggi dal protocollo.<br />

Come riconosciuto sempre dallo stesso Mineo, inoltre,<br />

nell’istruzione del parere non poteva essere seguito alcun ri-<br />

gido ordine cronologico, proprio per la possibilità che doves-<br />

sero essere apportate correzioni agli elaborati e per i tempi<br />

tecnici connessi al sopra descritto rapporto diretto tra fun-<br />

zionari e tecnici di parte.<br />

Appare, pertanto chiaro come anche tale ultimo passaggio<br />

procedurale all’ufficio del Genio Civile costituisse un ulterio-<br />

re limite all’applicazione di un rigido criterio automatico e<br />

cronologico che lo stesso Aiello ha addotto come spiegazione<br />

logica della sua impossibilità di essere favorito ed, a sua vol-<br />

ta, di esaudire le eventuali richieste del Giuffrè così come di<br />

chiunque altro.<br />

Per tutte le superiori considerazioni in punto di fatto, dun-<br />

que, deve concludersi che i criteri dell’automaticità e del ri-<br />

spetto dell’ordine cronologico nella trattazione e nella esita-<br />

zione delle pratiche di finanziamento erano solo un mero rife-<br />

rimento normativo che nella prassi concreta non trovava<br />

completa applicazione, lasciando spazio ad ampi margini di<br />

discrezionalità e di alterazione delle graduatorie.<br />

Tale stato di cose riflette già l’ordinaria e fisiologica applica-<br />

zione dei sopra richiamati criteri legali, a prescindere dal ve-<br />

rificarsi di fenomeni indebiti di preferenza a favore di taluni<br />

imprenditori rispetto ad altri.<br />

L’iter, cioè, già nella sua corretta e normale applicazione pra-<br />

tica prevedeva la possibilità di una sostanziale modifica<br />

dell’ordine cronologico.<br />

A ciò deve aggiungersi la possibilità che taluno dei funzionari<br />

potesse volontariamente favorire una impresa rispetto alle al-<br />

tre, cosa che, tenuto conto delle sopra descritte modalità<br />

262


concrete di gestione delle pratiche, appare certamente possi-<br />

bile in linea teorica.<br />

Possibilità, invero, divenuta probabilità in considerazione del<br />

tenore delle risposte fornite dal Mineo e dagli elementi emersi<br />

a carico del Naselli (di cui si dirà).<br />

Ad ogni modo, le emergenze processuali hanno fornito una<br />

conferma, sia pure generica, alla tesi del Giuffrè – che ha de-<br />

finito l’imputato “ammanicato” presso l’Assessorato – e, so-<br />

prattutto, hanno smentito in pieno la versione dei fatti forni-<br />

ta da Michele Aiello.<br />

In particolare, hanno assunto particolare significato le di-<br />

chiarazioni rese dal funzionario Santo Naselli, il quale, dopo<br />

aver premesso di non aver mai fatto favori ad alcuno, ha ag-<br />

giunto a proposito del suo rapporto personale con l’Aiello: “Io<br />

l’ingegnere Aiello l’ho visto un paio di volte in ufficio, due/tre<br />

volte, e poi per motivi familiari mi sono recato presso la sua<br />

struttura sanitaria perché avevo problemi con mia moglie seri<br />

di ernia al disco”.<br />

Il teste ha, poi, tenuto a definire come “puramente formali” i<br />

suoi rapporti con l’imputato, il quale ha confermato tale ver-<br />

sione dei fatti.<br />

Tuttavia, tale tesi comune ad entrambi appare fortemente in-<br />

debolita dal contenuto di una conversazione telefonica, inter-<br />

cettata nel febbraio 2003 su una delle utenze non riservate<br />

dell’Aiello.<br />

Detta conversazione intercorsa proprio tra l’imputato ed il<br />

Naselli dimostra in modo inequivocabile come il tenore del lo-<br />

ro rapporto fosse caratterizzato da una comunanza di inte-<br />

ressi e propositi che andava ben oltre un rapporto meramen-<br />

te formale.<br />

In primo luogo deve notarsi come il Naselli fosse nella dispo-<br />

nibilità del numero di utenza cellulare dell’Aiello e come i<br />

due si scambiassero il tu adoperando un tono confidenziale e<br />

per nulla formale.<br />

263


Si tratta della telefonata intercettata il 10 febbraio 2003 alle<br />

ore 13.47 sull’utenza 335/1338679 in uso a Michele Aiello<br />

che veniva chiamato dal Naselli:<br />

“MICHELE: Pronto?…<br />

SANTO: Michele, ciao, Santo Naselli sono…<br />

MICHELE: Ehi, ciao Santo, come stai?…<br />

SANTO: Che si dice?… Ma bene, tu?…<br />

MICHELE: Ma insomma… diciamo tutto bene…<br />

SANTO: Senti, ti… ti devo chiedere una cortesia, siccome ho<br />

cercato di rintracciare a Nino…<br />

MICHELE: Eh…<br />

SANTO: E siccome c’è qualche novità favorevole…<br />

MICHELE: Si…<br />

SANTO: Alcune cose che abbiamo…<br />

MICHELE:Uh…<br />

SANTO: In corso, non di poco conto…<br />

MICHELE: Eh…<br />

SANTO: Ci dici che si mette in contatto con me…<br />

MICHELE: Perfetto (incomprensibile)…<br />

SANTO: Me la usi questa cortesia…<br />

MICHELE: Certo…<br />

SANTO: E poi facciamo una cosa, alla luce anche di questa ri-<br />

flessione, poi ne parlo con lui e poi ci vediamo…<br />

MICHELE: Ah, quando vuoi, va bene?…<br />

SANTO: Va bene, (incomprensibile) glielo dici tu allora? Io non<br />

riesco a rintracciarlo…<br />

MICHELE: Ora lo avvi… ora cerco di rintracciarlo… di rintrac-<br />

ciarlo io, ok…<br />

SANTO: Ti chiamo al cellulare…<br />

MICHELE: Va bene…<br />

SANTO: Ciao Michele, buon pomeriggio…<br />

MICHELE: Ok, ciao, ciao… ciao, ciao, anche a te, ciao…”.<br />

A parte le superiori considerazioni circa il tono e le modalità<br />

della conversazione, appare estremamente interessante so-<br />

264


prattutto il suo contenuto, posto che il Naselli non solo aveva<br />

delle rilevanti novità da comunicare a tale Nino (come si ve-<br />

drà il geometra Puleo) ma precisava che le stesse riguardava-<br />

no un affare in comune che costoro stavano attenzionando.<br />

Alcuni particolari della conversazione venivano, poi, chiariti<br />

anche nel corso dell’esame dello stesso Naselli, il quale te-<br />

stualmente riferiva: “…Ricordo bene. Si, io… il geometra Puleo<br />

non è che è mio amico. Io lo conosco il geometra Puleo perché è<br />

venuto in ufficio e quindi seguiva le pratiche. Allora pe… su<br />

questa telefonata che lei mi… si, la ricordo bene, ma riguarda-<br />

va che il… veniva spesso in ufficio assieme a altri operatori<br />

per chiedere informazioni sull’emissione del bando. E siccome<br />

io non stavo lavorando sul bando, ma stava lavorando sul<br />

bando l’ufficio di gabinetto, non ero in grado di dare informa-<br />

zioni. Anche perché coloro i quali venivano in ufficio chiedeva-<br />

no quant’era (incomprensibile) finanziaria, chiedevano che tipo<br />

di spesa c’era per l’organizzazione diciamo e per la presenta-<br />

zione del progetto. E quindi se… non ricordo… se ho fatto que-<br />

sta telefonata la facevo per questo, perché … il bando era stato<br />

emesso a… Febbraio, mi sembra, del 2003, io non ricordo<br />

quando ho fatto sta telefonata…… Comunque il discorso era<br />

quello che lui mi veniva a chiedere informazioni.<br />

Dunque, lo stesso Naselli ha riconosciuto che la telefonata ad<br />

Aiello si riferiva ad una comunicazione di atti interni agli uf-<br />

fici della P.A. che lui doveva dare al geometra Puleo, il quale<br />

gli aveva richiesto dette informazioni preventive.<br />

Evidentemente si trattava di notizie rilevanti (perché così de-<br />

finite dal Naselli nel corso della conversazione) da fornire al<br />

principale collaboratore dell’Aiello per conto di quest’ultimo,<br />

come appare dimostrato sia dalla circostanza per la quale il<br />

Puleo lavorava solo per l’imputato che dal fatto che il Naselli<br />

aveva telefonato proprio a Michele Aiello.<br />

Notizie che lo stesso Naselli, nel corso della pur breve telefo-<br />

nata, ha significativamente definito “novità favorevoli….su al-<br />

265


cune cose che abbiamo in corso non di poco conto” e che, dato<br />

l’uso della prima persona plurale, riguardavano un affare<br />

comune.<br />

A fronte di tali indicazioni che denotano ben altro che un<br />

rapporto puramente formale, il Naselli, richiesto sul punto,<br />

ha pure precisato che egli non telefonava mai direttamente<br />

agli imprenditori ovvero ai tecnici interessati ad avere notizie<br />

sui bandi: “No, non telefonavo a nessuno, non mi permetterei<br />

mai. Diciamo che siccome io…in questo caso la… forse io ho<br />

sbagliato, mi rendo conto. Cioè di più la cosa che … mi preme-<br />

va, stavo male anche fisicamente, di incontrarlo perché non<br />

riuscivo diciamo, sotto certi aspetti non sapevo a chi rivolgermi<br />

e avevo questi problemi un po’ seri di salute, eccetera, eccete-<br />

ra, e quindi, sa, nell’atto del bisogno… però non mi permettevo<br />

mai di chiamare nessuno, né il signor Puleo né nessun altro,<br />

anche perché io faccio un servizio pubblico e chiunque può ve-<br />

nire a chiedere informazioni. (incomprensibile) ero quello, per-<br />

ché se questo l’ho fatto… quindi se lei mi dice… il bando è sta-<br />

to emesso il 13, dopo un mese e mezzo… quindi non è che<br />

c’era stata diciamo la situazione dell’urgenza di chiamare il si-<br />

gnor Puleo per manifestare la… il discorso del bando”.<br />

Ed ancora: “No, no, no, mi guarderei bene… (di telefonare agli<br />

imprenditori o ai tecnici, n.d.e.) io soltanto volevo comunica-<br />

re, visto che il bando aveva tre mesi di validità, che il bando<br />

era stato pubblicato. Ma non c’erano problemi di altra natura,<br />

né io gli volevo riferire altri argomenti all’interno del contesto<br />

del bando perché trattasi di attività pubblica e chiunque poi<br />

può prendere visione con l’emissione del bando.”.<br />

Orbene, dalle stesse dichiarazioni del Naselli si evince che la<br />

notizia “su alcune cose che abbiamo in corso non di poco con-<br />

to” doveva essere comunicata con urgenza al geometra Puleo<br />

e riguardava la comunicazione della prossima emissione di<br />

un bando relativo a strade interpoderali i cui termini rischia-<br />

vano di scadere.<br />

266


In effetti, agli atti risulta che il bando in questione era stato<br />

pubblicato per l’appunto il 13 febbraio e cioè solo tre giorni<br />

dopo la telefonata di cui sopra che, pertanto, era un “preav-<br />

viso” ad personam di un provvedimento amministrativo non<br />

ancora adottato e reso pubblico.<br />

Dunque, il Naselli ha ammesso che, contrariamente alle sue<br />

abitudini (posto che non comunicava mai direttamente con<br />

gli utenti del suo ufficio), aveva spontaneamente telefonato<br />

all’Aiello, cioè ad un imprenditore direttamente interessato<br />

alla vicenda, per comunicargli, tramite il Puleo, una notizia<br />

di rilievo riguardante l’imminente emissione di un bando e,<br />

pertanto, di un atto d’ufficio non ancora pubblicato.<br />

E, pur trattandosi di una premura riservata unicamente<br />

all’Aiello e nel suo personale ed esclusivo interesse privato,<br />

definiva la notizia come “alcune cose che abbiamo in corso”,<br />

dimostrando la sua personale partecipazione al buon anda-<br />

mento della vicenda.<br />

Partecipazione ulteriormente dimostrata dalla chiosa finale<br />

della conversazione intercettata (“E poi facciamo una cosa, al-<br />

la luce anche di questa riflessione, poi ne parlo con lui e poi ci<br />

vediamo”) con la quale il Naselli si riservava e si riprometteva<br />

di approfondire la questione del bando parlandone diretta-<br />

mente con l’Aiello.<br />

In conclusione, dunque, la suddetta conversazione intercet-<br />

tata, anche alla luce di quanto ammesso dallo stesso Naselli,<br />

fornisce la prova dell’esistenza di un rapporto con l’Aiello<br />

che, per i toni, le modalità e soprattutto i contenuti del dia-<br />

logo, non solo andava ben al di là della mera formalità ma si<br />

spingeva sino alla rivelazione, preventiva ed in via esclusiva,<br />

di notizie interne all’ufficio pubblico di appartenenza del te-<br />

ste nell’interesse privato dell’Aiello ed a tutto discapito dei<br />

suoi concorrenti.<br />

Interesse privato, peraltro, pienamente condiviso dal funzio-<br />

nario Naselli, il quale non solo avvertiva l’Aiello ed il Puleo<br />

267


ma addirittura si riprometteva di approfondire in seguito la<br />

vicenda “comune”.<br />

Tale rapporto dimostra, pertanto, pur in assenza di una spe-<br />

cifica contestazione nell’ambito di questo processo, come il<br />

Naselli abbia asservito la propria funzione pubblica agli inte-<br />

ressi di una parte privata a discapito degli altri imprenditori<br />

concorrenti che egli “si guardava bene” dal contattare diret-<br />

tamente per avvisarli di alcunchè.<br />

Alla luce delle altre emergenze processuali, peraltro,<br />

l’esistenza di una tale forma di rapporto non può di certo la-<br />

sciare perplessi, atteso che, come si vedrà a proposito delle<br />

attività sanitarie, l’Aiello era solito corrompere i funzionari<br />

addetti alla trattazione delle sue pratiche ovvero stabilire con<br />

essi rapporti preferenziali e privilegiati.<br />

Non può, invero, revocarsi in dubbio che gli affari dell’Aiello<br />

fossero da questi gestiti sulla scorta di un “sistema” relazio-<br />

nale ed operativo basato sul sistematico e pedissequo avvici-<br />

namento dei funzionari pubblici e, sinanco, di alcuni referen-<br />

ti politico-amministrativi.<br />

Ogni passaggio burocratico delle sue pratiche veniva atten-<br />

zionato anche mediante l’instaurarsi di rapporti preferenziali<br />

con i funzionari addetti, i quali venivano gratificati con pre-<br />

stazioni sanitarie gratuite, con vere e proprie dazioni corrut-<br />

tive o con assunzioni di parenti.<br />

Tale situazione di fatto fornisce un pieno riscontro alle di-<br />

chiarazioni del Giuffrè che aveva definito l’Aiello “ammanica-<br />

to” presso gli uffici della P.A., con ciò intendendo sostenere<br />

che lo stesso poteva godere di un trattamento preferenziale<br />

che, come si è visto, non solo era possibile in considerazione<br />

delle modalità concrete di attuazione dell’iter in esame, ma<br />

addirittura appare dimostrato quantomeno in relazione al<br />

Naselli (l’unico soggetto incappato nelle intercettazioni tele-<br />

foniche disposte).<br />

268


Esaurita la disamina dei riscontri relativi alla possibilità che<br />

l’Aiello, a motivo dei suoi rapporti privilegiati, fosse in grado<br />

di interferire sulle pratiche in corso, può senz’altro passarsi<br />

ad esaminare i casi specifici descritti dal collaboratore Giuf-<br />

frè.<br />

In primo luogo, questi aveva parlato di un suo personale in-<br />

tervento sull’Aiello allo scopo di sbloccare la pratica relativa<br />

alla strada interpoderale in territorio di Caccamo che inte-<br />

ressava ai fratelli Liberto.<br />

Il Giuffrè aveva anche premesso di non essere a conoscenza<br />

dei dettagli tecnici e burocratici dei quali ovviamente non si<br />

era occupato in prima persona.<br />

Ciò nonostante aveva reiteratamente affermato che, a seguito<br />

del suo personale intervento di chiaro stampo mafioso,<br />

l’Aiello ed i suoi tecnici erano subentrati nella gestione tec-<br />

nico-burocratica della pratica (inizialmente predisposta da<br />

altri soggetti) che giaceva da anni inevasa ed avevano in bre-<br />

ve tempo ottenuto di far finanziare e di realizzare l’opera che<br />

interessava agli uomini d’onore Liberto.<br />

A tale proposito il Maggiore Miulli riferiva di avere acquisito<br />

presso l’Assessorato all’agricoltura la documentazione con-<br />

cernente le strade interpoderali realizzate nella zona di Cac-<br />

camo, ed, in particolare, quella relativa alla strada interpo-<br />

derale dei fratelli Liberto denominata “Allegra”.<br />

Tale strada era stata realizzata, nei pressi del Vallone Raffo,<br />

da una associazione interpoderale, tra i cui soci figuravano i<br />

fratelli Liberto Giorgio, Giovanni, Giuseppe e Salvatore (clas-<br />

se 1925) ed il cui presidente era Liberto Salvatore (classe<br />

1960).<br />

Sulla scorta dei dati documentali agli atti è emerso che il<br />

progetto iniziale della strada era stato predisposto il 20 di-<br />

cembre 1986, ma che, fino al 1993, la pratica non era stata<br />

approvata.<br />

269


Il 3 novembre 1993 il progetto iniziale era stato, tuttavia, ag-<br />

giornato dallo studio di progettazione Sicilproget, con sede in<br />

Bagheria in via Ingegnere Bagnera numero 14, cioè nello<br />

stesso indirizzo nel quale ha sede la società Villa Santa Tere-<br />

sa s.r.l. dell’Aiello.<br />

Lo studio tecnico in questione era proprio quello dei geometri<br />

Puleo Antonino e Cusimano Gaetano, collaboratori fissi ed<br />

esclusivi dell’Aiello, per conto del quale, si erano occupati,<br />

anche nel territorio di Caccamo, della progettazione e della<br />

direzione dei lavori di realizzazione delle strade interpoderali.<br />

Sempre in data 3 novembre 1993 la direzione dei lavori per la<br />

realizzazione della strada dei Liberto era stata affidata al ge-<br />

ometra Puleo, che, da quel momento in poi, si era occupato<br />

anche della progettazione e dell’assistenza tecnica ed ammi-<br />

nistrativa.<br />

Come riferito sempre dal maggiore Miulli, i fratelli Liberto si<br />

erano interessati anche ad altre strade in territorio di Cac-<br />

camo che avevano visto l’intervento successivo delle imprese<br />

e dei tecnici dell’Aiello.<br />

In particolare, Liberto Salvatore del 60’ aveva ricoperto la ca-<br />

rica di Presidente dell’associazione interpoderale interessata<br />

alla strada denominata Fusci.<br />

Anche nel caso di detta strada, il progetto iniziale era stato<br />

redatto il 30 dicembre del 1986 ed era stato poi aggiornato il<br />

4 ottobre 1999 dal geometra Cusimano Gaetano, nominato in<br />

pari data anche direttore dei lavori.<br />

In entrambi i casi, dunque, è stato concretamente verificato<br />

che, in un primo tempo, i progetti iniziali erano stati predi-<br />

sposti da altri tecnici e che, in secondo momento, gli stessi<br />

erano stati aggiornati ad opera dei geometri Puleo e Cusima-<br />

no, i quali avevano anche assunto la direzione dei lavori.<br />

Tali progetti erano rimasti lungamente in fase istruttoria ma,<br />

dopo l’intervento dei suddetti tecnici, erano stati finanziati e<br />

270


le opere erano state eseguite dalle imprese dell’Aiello nel giro<br />

di poco tempo.<br />

Come appare evidente, dunque, il contenuto delle dichiara-<br />

zioni rese dal Giuffrè ha trovato plurimi ed individualizzanti<br />

riscontri già nei dati documentali presenti agli atti.<br />

Si tratta di plurimi ed esatti riscontri al contenuto della de-<br />

posizione del Giuffrè ai quali va giustapposta la valutazione<br />

anche di altri elementi emersi a seguito dell’esame dibatti-<br />

mentale dello stesso Aiello.<br />

Questi, nel corso dell’udienza del 21 febbraio 2006, ammet-<br />

teva di avere realizzato nella zona di Caccamo alcune strade<br />

interpoderali, alle quali erano interessati i fratelli Liberto.<br />

In particolare, con riferimento alla strada Allegra l’imputato<br />

riferiva che: “il progetto della strada era stato presentato il 20<br />

dicembre 1986 dall’allora geometra Filippo Nicosia, uno dei<br />

collaboratori del geometra Puleo, per quanto riguarda la scelta<br />

delle strade sul territorio di Caccamo e Montemaggiore Belsi-<br />

to”.<br />

Sempre a detta dell’imputato tale progetto iniziale era stato<br />

successivamente aggiornato dal Puleo ma “non era una ripre-<br />

sentazione, come ha detto qua il capitano Miulli erroneamente,<br />

ma era semplicemente una presentazione di aggiornamento<br />

prezzo, a seguito della pubblicazione del prezziario”.<br />

Quindi il 3 novembre 1993 Liberto Salvatore, nella qualità di<br />

Presidente dell’associazione interpoderale, aveva presentato<br />

la suddetta istanza di aggiornamento ed i lavori venivano e-<br />

seguiti e collaudati il 14 giugno 1994 (nel giro di sei mesi).<br />

L’Aiello, dunque, nel corso dell’esame da parte del P.M. so-<br />

stanzialmente confermava il quadro generale degli accadi-<br />

menti come sopra ricostruito dal maggiore Miulli sulla scorta<br />

del compendio documentale in atti.<br />

Affermava che il progetto iniziale era stato formalmente re-<br />

datto dal Nicosia e che, solo in un secondo momento ed a di-<br />

stanza di anni (dall’86 al 93), erano intervenuto il geometra<br />

271


Puleo, il quale, per suo conto, aveva proceduto alla redazione<br />

di un “aggiornamento prezzi” sulla scorta del più recente<br />

prezziario regionale.<br />

L’unico elemento di formale distonia rispetto a quanto emer-<br />

so, pertanto, appariva costituito dalla definizione tecnica<br />

dell’intervento del Puleo, qualificato come aggiornamento<br />

prezzi e non come nuovo progetto.<br />

Il dato in sé, tuttavia, non appare per nulla significativo, at-<br />

teso che l’aggiornamento dei prezzi comportava in ogni caso<br />

una sostanziale modifica del progetto originario, tanto che,<br />

come ammesso dallo stesso Puleo ed affermato dai funzionari<br />

escussi, le singole opere e sinanco la lunghezza stessa della<br />

strada dovevano essere rimodulati in base ai nuovi prezzi<br />

(posto che l’importo fisso e totale del finanziamento rimaneva<br />

lo stesso).<br />

Lo stesso geometra Puleo, invero, nel corso del suo esame di-<br />

battimentale affermava che, qualora tra la fase di redazione<br />

del progetto e del computo metrico e quella di effettiva realiz-<br />

zazione delle opere fosse trascorso parecchio tempo, era am-<br />

messa la possibilità di adeguare i costi ai nuovi prezzi indi-<br />

cati nei prezziari regionali.<br />

Tuttavia l’entità massima del finanziamento non poteva esse-<br />

re in alcun modo superata, di guisa che il progetto andava<br />

rimodulato con un sostanziale ridimensionamento di alcune<br />

delle opere da realizzare.<br />

In forza delle stesse dichiarazioni rese da un soggetto parti-<br />

colarmente vicino e fedele all’Aiello, è chiaro che l’intervento<br />

successivo di adeguamento dei prezzi comportava necessa-<br />

riamente una rimodulazione tecnica del progetto originaria-<br />

mente presentato.<br />

Si tratta, dunque, di una differenza sostanzialmente termino-<br />

logica che non incide sulla sostanza della ricostruzione, po-<br />

sto che l’intervento tecnico del Puleo, in qualunque modo de-<br />

finito, ha determinato una modifica del progetto originario.<br />

272


Tuttavia, va evidenziato come l’Aiello abbia radicalmente mo-<br />

dificato proprio questa parte delle sue dichiarazioni nel corso<br />

del successivo contro esame della difesa.<br />

In particolare, l’imputato, tornando sul punto, riferiva che<br />

sin dall’inizio la strada interpoderale Allegra era stata pro-<br />

gettata dal geometra Puleo negando quanto detto all’udienza<br />

precedente ed escludendo la precedente attribuzione al Nico-<br />

sia della redazione del progetto originario.<br />

In considerazione delle modalità concrete di tale improvviso<br />

mutamento di indirizzo solo su uno specifico passaggio della<br />

ricostruzione – dopo un ripensamento intervenuto evidente-<br />

mente tra un’udienza e l’altra - appare altamente verosimile<br />

che l’Aiello abbia inteso non convalidare il dato dell’iniziale<br />

predisposizione del progetto da soggetto diverso rispetto al<br />

Puleo, di guisa da smentire una parte specifica dell’assunto<br />

del Giuffrè.<br />

Pertanto, dopo essere ritornato sul punto, l’Aiello sosteneva<br />

che il progetto era stato redatto sin dall’inizio dal Puleo e che<br />

il Nicosia si era limitato a presentarlo in veste di Presidente<br />

pro-tempore dell’associazione Allegra.<br />

Nel frattempo, però, era mutata la disciplina, nel senso che<br />

l’Assessorato aveva stabilito che soltanto i proprietari dei<br />

terreni interessati alla realizzazione della strada (i c.d. pro-<br />

prietari frontisti) potevano ricoprire la carica di Presidente<br />

delle associazioni interpoderali.<br />

Pertanto, il Nicosia, che fino a quel momento era stato il Pre-<br />

sidente dell’associazione Allegra in virtù di apposita procura,<br />

aveva dovuto dimettersi ed era stato sostituito da un proprie-<br />

tario frontista, tale Liberto Salvatore.<br />

In tale veste, pertanto, “il 3 Novembre del ’93, il signor Liberto<br />

ha presentato istanza per l’aggiornamento prezzi del computo<br />

metrico redatto dal geometra Puleo Antonino.”<br />

Per il resto, l’Aiello confermava che il 31 marzo 1994 era sta-<br />

to effettuato l’accertamento preventivo da parte dei funziona-<br />

273


i dell’Assessorato Agricoltura e Foreste, che il 10 Maggio<br />

1994 era stato adottato il decreto di finanziamento e che il<br />

14 Giugno ’94 era stato redatto il verbale di accertamento di<br />

avvenuta esecuzione lavori da parte dei funzionari incaricati.<br />

Allo scopo di sottoporre a verifica incrociata tale specifico<br />

passaggio della vicenda appare opportuno esaminare il con-<br />

tenuto della deposizione dell’architetto Filippo Nicosia, il<br />

quale, tuttavia, ha reso dichiarazioni tanto incerte quanto<br />

inattendibili.<br />

All’udienza del 31 ottobre 2006, il Nicosia, infatti, ha palesa-<br />

to un atteggiamento processuale a tratti incoerente ed incer-<br />

to, tentando di sottrarsi alle domande delle parti e fornendo<br />

risposte parzialmente illogiche e certamente reticenti.<br />

Sul punto in esame, tuttavia, egli attribuiva la paternità del<br />

progetto originale a se stesso ed ai geometri Puleo e Cusima-<br />

no, inserendo anche quest’ultimo tra i redattori del progetto,<br />

circostanza non riferita da nessun’altra fonte.<br />

Non era in grado però di riferire chi avesse firmato il progetto<br />

e la richiesta di finanziamento (che risulta a sua firma dal<br />

documento in atti).<br />

Dopo il cambio della normativa, egli aveva dismesso la carica<br />

di Presidente che era stata assunta da uno dei proprietari<br />

frontisti.<br />

A seguito del cambiamento della compagine associativa, la<br />

domanda di finanziamento era stata reiterata e da quel mo-<br />

mento in avanti egli non l’aveva più seguita, tanto da non<br />

saper riferire nemmeno se il finanziamento fosse stato con-<br />

cesso.<br />

Pur nella obiettiva difficoltà di trarre qualche conclusione<br />

certa dalle dichiarazioni del Nicosia, appare, tuttavia, con-<br />

fermato il fatto che questi, in un primo tempo, si era occupa-<br />

to del progetto tecnico, della costituzione dell’associazione<br />

(della quale era Presidente munito di procura) e della richie-<br />

sta di finanziamento.<br />

274


Successivamente al mutamento della normativa non aveva<br />

più curato in alcun modo la pratica che era stata seguita dal<br />

Puleo e dal Cusimano: “… per non fare perdere … il finanzia-<br />

mento si sono attivati i geometri per far si di costituire qualche<br />

altra associazione e farla andare avanti.”<br />

Sull’aspetto in esame forniva dichiarazioni anche lo stesso<br />

geometra Puleo, in veste di imputato di reato connesso,<br />

all’udienza del 10 ottobre 2006.<br />

In sostanza, il Puleo sosteneva di aver predisposto il progetto<br />

originale ma precisava che della strada, in una prima fase<br />

durata alcuni anni, si era occupato esclusivamente<br />

l’architetto Nicosia.<br />

Il Puleo testualmente riferiva: “Siccome l’architetto essendo<br />

del posto conosceva le varie persone, e poi assieme si indivi-<br />

duavano dei siti dove era diciamo … quella famosa fattibilità<br />

da un punto di vista agricolo. Siccome la zona si prestava bene<br />

perché c’era un bell’agrumeto e quindi c’erano le caratteristi-<br />

che, e si presentò il progetto. Tra queste diciamo peculiarità<br />

c’era il fatto che c’era un proprietario compaesano suo, e quin-<br />

di lui lo… presentò nel 1986”.<br />

Dunque, lo stesso Puleo confermava che, nella fase iniziale<br />

della procedura, il Nicosia aveva presentato la domanda di<br />

finanziamento della strada Allegra, nella veste di Presidente<br />

procuratore della omonima associazione interpoderale, e ne<br />

aveva seguito personalmente l’iter e gli sviluppi.<br />

Successivamente, a seguito del mutamento della normativa<br />

interna, si era dovuto procedere alla costituzione di una nuo-<br />

va associazione interpoderale di cui facessero parte solo i<br />

proprietari frontisti ed era stata presentata una nuova do-<br />

manda da parte di tale nuovo soggetto giuridico: “Poi quando<br />

nel…’91 fu inserita nel programma di finanziamento, nel frat-<br />

tempo era intervenuta … la normativa che il presidente non po-<br />

teva essere… perché inizialmente chi presentava il progetto<br />

doveva essere anche un… procuratore, una persona che era<br />

275


semplicemente un promotore, ecco, di quella iniziativa. Subito<br />

dopo il presidente doveva essere un diretto interessato<br />

all’opera e quindi quando fu inserita nel programma di finan-<br />

ziamento è stata … ricostituita … l’associazione ed è stata co-<br />

stituita da… un certo Liberti, e quindi poi da lì si è diciamo<br />

portato avanti tutto l’iter burocratico amministrativo, si è rea-<br />

lizzato, è stato liquidato…”.<br />

Pertanto, proseguiva il Puleo “si è dovuto aggiornare il proget-<br />

to in questo periodo, progetto sempre dal punto di vista econo-<br />

mico, non progetto dal punto di vista tecnico”.<br />

Tale ultima affermazione, sostenuta con particolare interesse<br />

dal Puleo, contrasta in modo stridente con quanto riferito<br />

dallo stesso dichiarante, il quale aveva sostenuto che, in li-<br />

nea generale, un adeguamento dei prezzi comportava una ne-<br />

cessaria rimodulazione tecnica del progetto originario.<br />

Appare, tuttavia, possibile affermare che, dopo la costituzio-<br />

ne della nuova compagine associativa, era stata presentata<br />

una ulteriore domanda di finanziamento, sub specie di “ag-<br />

giornamento” di quella iniziale del 20.12.86.<br />

Tale dato appare confermato documentalmente attraverso<br />

l’esame del verbale di accertamento preventivo del 31 marzo<br />

1993, nel quale si fa espresso riferimento alla “domanda pre-<br />

sentata in data 20 dicembre 1986, agg. 3 novembre 1993 prot.<br />

N. 6526 – 3942 del Sig. Nicosia Filippo oggi Liberto Salvatore”.<br />

E sempre tra i documenti prodotti dalle parti (v. doc. n. 37<br />

del 2° elenco della difesa Aiello) è possibile rinvenire la copia<br />

della domanda di finanziamento presentata in origine dalla<br />

Associazione interpoderale Allegra.<br />

Dall’esame di detto documento si evince che la domanda in<br />

data 20 dicembre 1986 era stata sottoscritta dal solo Filippo<br />

Nicosia, in qualità di Presidente della associazione interpode-<br />

rale Allegra con sede in Montelmaggiore Belsito.<br />

276


Nell’istanza in questione non vi era menzione alcuna<br />

dell’esistenza di progetti allegati, né tampoco è specificato<br />

chi li avesse redatti e sottoscritti.<br />

In conclusione può affermarsi, senza tema di smentita, che<br />

per la strada Allegra siano state presentate, in tempi diversi,<br />

due diverse domande di finanziamento e che la seconda può<br />

qualificarsi come reiterazione con aggiornamenti della prima.<br />

Le due domande risultano a firma di due tecnici diversi, nel<br />

primo caso il Filippo Nicosia, all’epoca Presidente pro-<br />

tempore dell’associazione omonima munito di procura, e nel<br />

secondo caso il Salvatore Liberto, proprietario frontista nelle<br />

more subentrato al Nicosia medesimo nella carica di Presi-<br />

dente a seguito della costituzione (di cui si era occupato il<br />

Puleo) di una nuova compagina associativa.<br />

In tale contesto a nulla rileva qualificare la seconda domanda<br />

come mero aggiornamento dei prezzi piuttosto che come nuo-<br />

vo progetto.<br />

Il dato veramente significativo, ai fini della ricerca del ri-<br />

scontro alle dichiarazioni del Giuffrè, appare, invero, costi-<br />

tuito dal fatto che vi sia stata una prima fase (1986-1993)<br />

nella quale la domanda era stata seguita dal Nicosia, cui a-<br />

veva fatto seguito una seconda fase nella quale questi non<br />

aveva avuto più alcun ruolo e che era stata curata sotto tutti<br />

i punti di vista tecnici, burocratici ed amministrativi dal Pu-<br />

leo per conto di Aiello che aveva poi realizzato i lavori.<br />

Così come altrettanto significativa appare la circostanza per<br />

la quale, mentre per tutta la prima fase, durata ben sette<br />

anni, la pratica non aveva avuto alcun riscontro ed era rima-<br />

sta giacente, dal momento dell’interessamento dell’Aiello la<br />

stessa si era improvvisamente sbloccata e, nel giro di pochi<br />

mesi, la strada era stata finanziata e realizzata.<br />

Considerati i fisiologici limiti conoscitivi del Giuffrè in merito<br />

agli aspetti burocratici e tecnici della complessa vicenda<br />

(dallo stesso premessi), tutti i superiori dati forniscono un<br />

277


chiaro e preciso riscontro individualizzante alle sue dichiara-<br />

zioni.<br />

Il Giuffrè, per altro verso, aveva riferito di un suo ulteriore<br />

intervento sulla persona di Michele Aiello in relazione alla<br />

pratica di finanziamento di una strada interpoderale che in-<br />

teressava i fratelli Muscia di Caccamo.<br />

Le indagini svolte dai Carabinieri – sulle quali ha riferito il<br />

Capitano Giovanni Sozzo – hanno consentito di individuare<br />

tutte le strade progettate ed eseguite dall’Aiello in territorio<br />

di Caccamo nel torno di tempo intercorrente tra il 2000 ed il<br />

2001.<br />

Di tali strade il teste ha indicato sinteticamente i nomi - Pu-<br />

scico, Soggiacca, Cecala, Ciaccio, Passo della Madonna, Pu-<br />

sateri, Lo Bui, Corso dell’Aquila e Quadarelli – ed i diversi i-<br />

ter burocratici.<br />

Veniva individuata anche quella Cordaro-Manchi/Angiletto-<br />

Manchi che riguardava, per l’appunto, i terreni dei fratelli<br />

Muscia.<br />

Costoro erano, poi, stati identificati in Muscia Giuseppe e<br />

Muscia Michele, il quale ultimo era stato anche impiegato del<br />

Comune di Caccamo, con l’incarico di responsabile<br />

dell’ufficio tecnico comunale.<br />

Le indagini consentivano, inoltre, di accertare che tra i soci<br />

dell’associazione interpoderale interessata alla realizzazione<br />

della strada in contrada Manchi vi erano per l’appunto i sud-<br />

detti fratelli Muscia, proprietari frontisti di alcuni terreni ivi<br />

ubicati.<br />

Anche in questo caso, dunque, le dichiarazioni del Giuffrè<br />

hanno trovato piena conferma a seguito delle accurate inda-<br />

gini svolte dalla P.G..<br />

In conclusione dell’argomento, pertanto, può serenamente af-<br />

fermarsi che tutti i passaggi della deposizione del collabora-<br />

tore Giuffrè sullo specifico punto delle strade interpoderali<br />

278


hanno trovato plurimi elementi di riscontro anche individua-<br />

lizzante.<br />

In particolare, sono state positivamente corroborate tutte le<br />

principali circostanze dedotte dal Giuffrè: la posizione domi-<br />

nante occupata dall’Aiello in tale settore specialmente in<br />

provincia di Palermo ed, ancor più specificatamente, nel ter-<br />

ritorio di Caccamo, la possibilità che l’Aiello godesse di privi-<br />

legi e favoritismi all’interno degli uffici pubblici che si occu-<br />

pavano dell’istruzione di dette pratiche e l’esistenza di inter-<br />

venti in chiave mafiosa finalizzati ad ottenere, tramite<br />

l’imputato, il finanziamento di alcune strade in territorio di<br />

Caccamo (v. l’episodio dei fratelli Liberto).<br />

Tale imponente messe di riscontri, come già si è avuto modo<br />

di dire, si aggiunge al duplice riscontro documentale costitui-<br />

to dagli scritti sequestrati al Giuffrè al momento del suo ar-<br />

resto in data 16.4.2002.<br />

Come si ricorderà, infatti, sia la lettera scritta a macchina<br />

datata 25.4.2001 che l’appunto manoscritto a stampatello<br />

acquisiti agli atti costituiscono la riprova inequivocabile e<br />

documentale di almeno due importanti passaggi della deposi-<br />

zione del Giuffrè.<br />

In primo luogo confermano l’esistenza tra il Giuffrè ed il Pro-<br />

venzano, in tempi anche recenti, di colloqui sia epistolari che<br />

diretti aventi ad oggetto le “messe a posto” di Michele Aiello.<br />

Per altro verso, l’importo di 21 milioni di lire, indicato nel<br />

“pizzino” come corrispettivo della “messa a posto” per la rea-<br />

lizzazione di tre strade interpoderali nel territorio del man-<br />

damento di Caccamo, fornisce piena, autonoma e documenta-<br />

le conferma delle modalità operative di versamento del pizzo<br />

da parte dell’Aiello e dell’esatto importo dello stesso, così<br />

come descritti dal Giuffrè.<br />

Di contro, le tesi difensive, sostenute con pervicacia<br />

dall’Aiello, sono risultate smentite in modo evidente dalle ul-<br />

teriori emergenze, nonostante l’intervento di testi ed imputati<br />

279


di reato connesso palesemente ben predisposti nei confronti<br />

dell’imputato per ragioni di amicizia personale o di dipenden-<br />

za lavorativa.<br />

Ma prima di passare ad esaminare i riscontri alle dichiara-<br />

zioni del Giuffrè su altri argomenti, appare opportuno evi-<br />

denziare un ultimo passaggio concernente le strade interpo-<br />

derali.<br />

E ciò al fine di evidenziare l’importanza strategica che, sotto<br />

il profilo dello sviluppo imprenditoriale del gruppo Aiello, tale<br />

specifica attività ha assunto nel tempo.<br />

Come è emerso dalla deposizione del geometra Puleo, infatti,<br />

l’Aiello solitamente realizzava i lavori attraverso la società<br />

Stradedil s.r.l., la quale, a sua volta, si avvaleva di altre ditte<br />

facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale che ese-<br />

guivano i vari lavori (ad es. lo sbancamento ovvero il traspor-<br />

to e la fornitura dei materiali inerti).<br />

Le spese erano sempre anticipate dalla Stradedil s.r.l. in at-<br />

tesa dell’erogazione del finanziamento in favore dei Presidenti<br />

delle associazioni ovvero dei loro procuratori speciali (veste<br />

talora ricoperta anche personalmente dal Puleo e dal Cusi-<br />

mano) che lo “giravano” immediatamente all’Aiello.<br />

All’atto dell’erogazione del contributo la Stradedil s.r.l. paga-<br />

va le altre ditte sub-appaltatrici dell’Aiello, il quale poi trat-<br />

teneva il proprio compenso che ammontava all’incirca al 20%<br />

della somma totale finanziata.<br />

Tale percentuale di guadagno, tuttavia, copriva per la metà<br />

circa la parte di spese (il 10%) a carico delle associazioni che<br />

queste non versavano.<br />

Residuava, dunque, all’incirca un 10% di utile netto che i va-<br />

ri Presidenti consegnavano alternativamente all’Aiello ovvero<br />

al ragioniere D’Amico per suo conto.<br />

Considerato che il tetto massimo del finanziamento ammon-<br />

tava tra i 350 ed i 500 milioni di lire (a seconda dei periodi),<br />

280


all’Aiello, per ognuna delle 289 strade realizzate, andava una<br />

somma variabile tra i 35 ed i 50 milioni di lire.<br />

Va, tuttavia, evidenziato che anche sulle somme corrisposte<br />

alle ditte che avevano eseguito altri lavori (sbancamento, tra-<br />

sporto e fornitura di inerti) l’Aiello conseguiva dei guadagni,<br />

posto che ciascuna di dette ditte fatturava non solo i costi<br />

vivi ma anche, ovviamente, il proprio utile d’impresa.<br />

Dunque, l’Aiello conseguiva guadagni indiretti sia attraverso<br />

le sue ditte sub-appaltatrici che attraverso la Stradedil s.r.l.<br />

ed inoltre percepiva un ulteriore utile a titolo esclusivamente<br />

personale.<br />

A proposito di altre voci di utile percepite dall’Aiello su tali<br />

lavori, deve aggiungersi un elemento interessante fornito dal<br />

testimone Gaetano Cusimano, anch’egli geometra e collabora-<br />

tore dell’imputato nella redazione dei progetti delle strade in-<br />

terpoderali.<br />

Questi, a differenza di quanto riferito dal Puleo, aggiungeva<br />

che l’Aiello sovente tratteneva per sé anche una parte dei<br />

compensi spettanti agli stessi progettisti, nel senso che li re-<br />

tribuiva forfettariamente e non per ciascuna specifica presta-<br />

zione in base a regolari fatture.<br />

Le strade interpoderali, dunque, erano una vera e propria<br />

manna per l’Aiello, il quale, sia indirettamente (attraverso le<br />

sue imprese) che direttamente, percepiva utili di consistente<br />

entità nonostante l’apparente relativa esiguità del finanzia-<br />

mento pubblico.<br />

Ma sul punto sono risultate estremamente interessanti le di-<br />

chiarazioni rese proprio da uno dei consulenti tecnici<br />

dell’Aiello, il dottore Salvatore Errante Parrino, commerciali-<br />

sta, che ha ricostruito per conto dell’imputato le sue dinami-<br />

che imprenditoriali con riferimento anche al settore delle<br />

strade interpoderali.<br />

Anche secondo le analisi svolte dal teste, infatti, l’Aiello, at-<br />

traverso la realizzazione delle 289 strade interpoderali, ebbe<br />

281


a conseguire un notevole guadagno a titolo personale, al di là<br />

degli utili delle sue imprese.<br />

L’Errante Parrino riferiva che, partendo dal dato medio di<br />

circa 400 milioni di lire di finanziamento pubblico (pari al<br />

90% del progetto) per ciascuna strada, invero, le imprese<br />

dell’imputato avrebbero ricevuto circa 115 miliardi di lire,<br />

con un ricavo personale dell’Aiello pari a circa 40 milioni di<br />

lire per ciascuna strada ed ammontante complessivamente a<br />

circa 11.560.000.000 di lire.<br />

Lo stesso teste confermava, poi, che tale utile personale era<br />

cosa diversa rispetto agli utili che ciascuna delle imprese<br />

dell’Aiello (la Stradedil s.r.l. e le altre ditte sub-appaltatrici)<br />

incassava autonomamente in dipendenza delle prestazioni<br />

erogate.<br />

La somma complessiva di oltre 11 miliardi e mezzo delle vec-<br />

chie lire, dunque, costituiva un utile “personale” che l’Aiello<br />

incassava quale “dominus imprenditoriale” a detta dello stes-<br />

so consulente.<br />

A domanda del Tribunale, tuttavia, lo stesso consulente tec-<br />

nico dell’imputato affermava che tale enorme somma di dena-<br />

ro non veniva in alcun modo fatturata dall’Aiello né dichiara-<br />

ta al fisco.<br />

L’Errante Parrino, pertanto, non senza imbarazzo finiva per<br />

ammettere sostanzialmente che tale somma di denaro era<br />

stata interamente sottratta all’imposizione fiscale.<br />

Per precisione va detto che, a giudizio del consulente, “pro-<br />

babilmente” detta somma, essendo di pertinenza delle varie<br />

associazioni interpoderali, avrebbe dovuto essere dichiarata<br />

al fisco non dall’Aiello ma proprio da queste ultime.<br />

Tale tesi, tuttavia, appare destituita di ogni fondamento giu-<br />

ridico e fondata su un tardivo tentativo di non pregiudicare<br />

ulteriormente la posizione del proprio committente.<br />

Ed invero, atteso che le suddette somme di denaro erano sta-<br />

te di fatto incassate dall’imputato su disposizione delle varie<br />

282


associazioni interpoderali, appare certo ed inequivocabile che<br />

l’Aiello, in quanto ultimo percettore delle stesse in veste di<br />

“dominus imprenditoriale” (parole usate dal teste), avrebbe<br />

dovuto farne oggetto di dichiarazione al fisco, trattandosi di<br />

utili derivanti da attività di impresa o, comunque, di proget-<br />

tazione.<br />

La circostanza introdotta dallo stesso consulente di parte,<br />

che tali utili non siano stati dichiarati al fisco, porta alla i-<br />

nevitabile conclusione che l’Aiello ha, nel corso degli anni,<br />

evaso una somma pari a circa 11,5 miliardi di lire (di cui cir-<br />

ca il 40% andava versata alle casse erariali).<br />

Del resto, si trattava di utili che l’Aiello aveva percepito a ti-<br />

tolo di “dominus imprenditoriale”, come affermato dall’Errante<br />

Parrino, che prescindevano dagli utili che ciascuna delle sue<br />

imprese aveva fatturato ed incassato a seguito delle presta-<br />

zioni fornite per la realizzazione delle strade.<br />

Non vi è dubbio, quindi, che le stesse andassero dichiarate<br />

essendo soggette a tassazione vuoi come utile di impresa ov-<br />

vero come corrispettivo di attività di progettazione o a qual-<br />

siasi altro titolo professionale, dovendosi escludere che si<br />

fosse trattato di donativi o regalie senza corrispettivo.<br />

Né può dubitarsi che l’autore dell’evasione fiscale sia proprio<br />

l’Aiello, in forza del presupposto che proprio questi era stato<br />

il percettore finale delle stesse.<br />

Dalla superiore disamina si coprende appieno l’importanza<br />

strategica che proprio il settore della realizzazione delle stra-<br />

de di penetrazione agraria ha assunto nella crescita econo-<br />

mica dell’Aiello.<br />

Pur non trattandosi di appalti pubblici, infatti, tale settore<br />

non comportava investimenti rilevanti da parte dell’impresa,<br />

la quale si limitava ad anticipare i costi della realizzazione<br />

dell’opera ma a fronte della sicura percezione di un finan-<br />

ziamento pubblico che copriva l’intero ammontare della spesa<br />

283


e garantiva sia gli utili propri delle imprese interessate che<br />

quelli personali (ed in frode al fisco) dell’Aiello.<br />

L’accertata posizione dominante dell’Aiello in tale specifico<br />

settore d’impresa, dunque, rendeva l’imputato, già prima<br />

dell’avvio delle attività sanitarie, un interlocutore economico<br />

prezioso per “cosa nostra” ed in grado di assicurare una con-<br />

tinua fonte di finanziamento per le sue casse sia attraverso<br />

versamenti spontanei che mediante il suddetto meccanismo<br />

di “messa a posto”, gestito sia dagli uomini d’onore della fa-<br />

miglia di Bagheria che direttamente dallo stesso Bernardo<br />

Provenzano.<br />

Di seguito si specificherà meglio l’aspetto del finanziamento<br />

assicurato dall’Aiello all’organizzazione, ma già in questa se-<br />

de vale la pena di notare come, sia per le peculiari modalità<br />

operative che per la stessa entità economica, le “messe a po-<br />

sto” da parte dell’imputato siano risultate compatibili unica-<br />

mente con una forma qualificata di finanziamento piuttosto<br />

che con una vessazione violenta ed onerosa.<br />

Appare, invero, del tutto evidente come, a fronte del vorticoso<br />

giro d’affari dell’Aiello nel settore delle strade interpoderali<br />

(facilmente ipotizzabile avuto riguardo al numero di strade<br />

che lo stesso notoriamente realizzava sull’intero territorio re-<br />

gionale), la richiesta di una “messa a posto” pari a soli sette<br />

milioni di lire per ciascuna strada non risulti per nulla ves-<br />

satoria ed eccessivamente onerosa.<br />

Anzi, una richiesta di denaro così ragionevole e contenuta ri-<br />

spetto al volume d’affari dell’Aiello lascia logicamente ritene-<br />

re che si sia trattato di una forma di finanziamento e non di<br />

un atto odioso e violento ai danni di un anonimo operatore<br />

economico privo di una stabile e continuativa copertura in<br />

ambito mafioso.<br />

Ed allora, anche alla luce di tale elemento, il superiore com-<br />

plessivo quadro di risultanze avvalora sempre più la precisa<br />

e riscontrata chiamata di correo del Giuffrè e fornisce pluri-<br />

284


me e convergenti indicazioni circa l’apporto assicurato<br />

dall’Aiello a “cosa nostra”.<br />

Né tale quadro può essere sovvertito sulla sola scorta<br />

dell’esistenza in atti della prova di qualche atto di danneg-<br />

giamento subito dalle imprese dell’imputato e da questi am-<br />

piamente superfetato e ribadito nel corso del suo esame.<br />

Tale elemento appare, in verità, del tutto fisiologico tenuto<br />

conto che l’Aiello ha aperto ben 289 cantieri in giro per la Si-<br />

cilia ed ha operato a pieno regime per decenni.<br />

Il sistema di controllo del territorio tipico di “cosa nostra”<br />

con particolare riferimento alle “messe a posto” territoriali,<br />

infatti, è certamente capillare ed efficiente (come confermato<br />

da tutti i collaboratori escussi) ma non per questo esclude in<br />

radice la possibilità che si verifichi qualche disguido di ca-<br />

rattere episodico se non addirittura eccezionale.<br />

Il fatto, quindi, che, in qualche caso sporadico e numerica-<br />

mente insignificante, i mezzi meccanici delle imprese<br />

dell’imputato possano aver subito qualche tentativo di incen-<br />

dio parziale a scopo dimostrativo appare del tutto in sintonia<br />

con i tempi e le modalità dello speciale iter della “messa a<br />

posto” stabilito proprio per Michele Aiello.<br />

Come ha riferito il Giuffrè, invero, proprio nel caso specifico<br />

dell’Aiello (diversamente dagli altri imprenditori anche vicini<br />

al sodalizio mafioso) la comunicazione della prossima apertu-<br />

ra di un cantiere in un determinato contesto territoriale do-<br />

veva passare attraverso gli uomini d’onore di Bagheria, tran-<br />

sitare da Bernardo Provenzano in persona per poi essere re-<br />

capitata, attraverso il complesso sistema dei “pizzini” e la re-<br />

te dei “postini”, ai responsabili mafiosi della famiglia del ter-<br />

ritorio di volta in volta interessato.<br />

Con le stesse complesse e certamente non rapide modalità<br />

doveva pervenire la risposta ed, in un successivo momento, il<br />

versamento e la ricezione del denaro.<br />

285


Ed allora, appare di solare evidenza come, in un tale artico-<br />

lato, lungo, arcaico e defatigante iter di comunicazione, vi<br />

fosse la possibilità che qualche membro delle famiglie mafio-<br />

se dei vari territori dove l’Aiello contemporaneamente apriva<br />

dei cantieri possa aver messo in atto qualche “avvertimento”<br />

di tipo dimostrativo, evidentemente non essendo stato ancora<br />

contattato.<br />

Ed invero, se i mezzi dell’Aiello fossero giunti in un determi-<br />

nato territorio prima del completamento almeno della prima<br />

fase del suddetto sistema di comunicazione interna al sodali-<br />

zio, appare del tutto plausibile il verificarsi di qualche – pe-<br />

raltro infrequente ed anzi sporadico – atto dimostrativo fina-<br />

lizzato alla richiesta del pizzo.<br />

In conclusione, si ribadisce come la realtà dell’impresa in Si-<br />

cilia sia molto più sottile e complessa di quella descritta<br />

dall’Aiello, il quale ha preteso di dimostrare il proprio ruolo<br />

di vittima limitandosi a sostenere di avere versato il pizzo e<br />

dimostrando di aver subito qualche danneggiamento.<br />

Se tutto fosse così semplice ed immediato, per un imprendi-<br />

tore mafioso sarebbe sufficiente denunciare qualche episodio<br />

di presunto danneggiamento ovvero simulare qualche atto di<br />

intimidazione per ottenere un alibi a futura memoria.<br />

Ma la realtà siciliana, lo si diceva, è molto più articolata ed,<br />

al di là delle petizioni di principio o dei facili vittimismi, oc-<br />

corre approfondire l’analisi e verificare, punto per punto e<br />

nel dettaglio, ogni singolo elemento di valutazione per disve-<br />

lare cosa talora si cela dietro le apparenze.<br />

Dopo aver esaminato i riscontri emersi in ordine al tema del-<br />

le strade interpoderali, può senz’altro passarsi a verificare il<br />

complesso delle ulteriori emergenze processuali a riscontro<br />

delle dichiarazioni del Giuffrè sul punto delle attività sanita-<br />

rie dell’Aiello.<br />

286


Come si vedrà di qui a breve, infatti, anche su tale argomen-<br />

to l’istruzione dibattimentale ha fornito plurimi e significativi<br />

riscontri estrinseci.<br />

Va, tuttavia, evidenziato come, proprio su tale specifico a-<br />

spetto delle dichiarazioni del Giuffrè, le notizie riferite dal<br />

collaboratore siano il frutto delle strette confidenze che il<br />

Provenzano gli faceva in virtù del già descritto rapporto di<br />

amicizia e collaborazione ai vertici di “cosa nostra”.<br />

L’esistenza e l’intensità di tale rapporto è risultato comprova-<br />

to in modo inequivocabile dall’imponente mole di “pizzini”<br />

rinvenuta e sequestrata al momento dell’arresto prima e dopo<br />

l’avvio della collaborazione del Giuffrè (e proprio grazie alle<br />

sue indicazioni).<br />

Seguendo il richiamo fatto nella premessa dell’esame delle<br />

dichiarazioni del Giuffrè, dunque, proprio in questo caso de-<br />

ve tenersi conto della natura speciale della fonte, dello spes-<br />

sore intrinseco del collaboratore e del rapporto privilegiato<br />

che lo legava al Provenzano.<br />

In sostanza, al Tribunale preme sottolineare come, accanto<br />

ed anche oltre ai riscontri esterni che stanno per esaminarsi,<br />

esistono alcuni passaggi argomentativi sullo specifico punto<br />

in questione che non sono, per loro natura, suscettibili di ri-<br />

scontro aliunde ma che posseggono un livello di attendibilità<br />

eccezionalmente elevato e di cui deve comunque tenersi conto<br />

ai fini della valutazione non delle specifiche frazioni di con-<br />

dotta ma del complesso del ruolo e dell’apporto dell’imputato,<br />

come precisato in premessa.<br />

Come si ricorderà, tra le altre indicazioni fornite, il collabo-<br />

ratore aveva anche riferito di un interesse della famiglia ma-<br />

fiosa di Bagheria nella vicenda dell’acquisto della struttura<br />

alberghiera “a’ Zabara”: “l'ingegnere Aiello chiuderà il cerchio<br />

del discorso Zabbara, e la famiglia mafiosa di Bagheria si met-<br />

terà nelle mani l’ex Hotel Zabbara”.<br />

287


Su tale specifico aspetto ha reso dichiarazioni anche il colla-<br />

boratore Angelo Siino.<br />

Egli, ricostruendo il quadro della situazione mafiosa di Ba-<br />

gheria, riferiva di aver intrattenuto buoni rapporti con i prin-<br />

cipali esponenti della locale famiglia mafiosa sin dagli anni<br />

70’, periodo in cui aveva stretti contatti con Antonio Mineo,<br />

personaggio di altissimo livello mafioso a Bagheria (del quale<br />

si è già detto).<br />

Attraverso lui ed il suo amico Piddu Madonia aveva avuto<br />

presentato in modo rituale ed aveva frequentato tutti i mafio-<br />

si di Bagheria da Nicolò Eucaliptus a Gino Scianna, da Nino<br />

Gargano a tanti altri.<br />

Secondo Siino, il Provenzano amava particolarmente Bagheria<br />

e ne aveva fatto “il suo luogo di soggiorno, turismo e cura”, nel<br />

senso che per un lungo periodo si era rifugiato in quel terri-<br />

torio ed aveva fatto parecchi investimenti su quel territorio,<br />

come, ad esempio, la ditta “Italcostruzioni”, società edile con<br />

il Giammanco.<br />

E proprio in territorio di Bagheria era avvenuto il suo primo<br />

incontro col Provenzano, anche se allora il Siino non era cer-<br />

to che si trattasse di lui ma ne avrebbe avuto conferma solo<br />

successivamente.<br />

L’incontro era avvenuto nella conceria di Franco Baiamonte –<br />

altro importante uomo d’onore di Bagheria – ubicata nella<br />

strada che dal centro di Bagheria porta all’Aspra.<br />

Nel corso di tale riunione, alla quale erano presenti numerosi<br />

uomini d’onore della zona, si era verificato un forte dissidio<br />

tra il Siino ed il Baiamonte, in quanto il primo aveva perorato<br />

la causa di un imprenditore locale suo amico (Todaro) che<br />

aveva intenzione di acquistare l’ex hotel “a’ Zabara”.<br />

A tale proposito vale la pena di sottolineare la convergenza<br />

tra le dichiarazioni del Siino e del Giuffrè, i quali, in tempi<br />

ed in relazione a fatti diversi, evidenziavano come l’affare<br />

288


della vendita dell’hotel Zabara fosse attenzionato dalla fami-<br />

glia di Bagheria sin da molti anni addietro.<br />

Il Baiamonte aveva usato parole dure nel rimproverare il Sii-<br />

no che si era intromesso in una vicenda che riguardava fatti<br />

locali ai quali era estraneo.<br />

Effettivamente l’albergo ricadeva in territorio di Bagheria e di<br />

tale centro era pure l’imprenditore che il Siino intendeva rac-<br />

comandare, per cui l’intromissione del Siino non era giustifi-<br />

cata secondo le regole del sodalizio.<br />

Il Provenzano non aveva mai preso parte alla discussione, re-<br />

stando in disparte e limitandosi ad ascoltare senza profferire<br />

parola.<br />

Qualche tempo dopo tale discussione il Baiamonte era stato<br />

ucciso e qualcuno aveva anche detto al Siino che la causa<br />

della sua morte poteva essere ricondotta anche al suo com-<br />

portamento in quella circostanza: ma il Siino non aveva cre-<br />

duto a tale ricostruzione.<br />

Sempre a Bagheria si era poi verificato il secondo incontro<br />

tra il Siino ed il Provenzano che aveva avuto luogo precisa-<br />

mente presso l’ufficio dell’imprenditore Gino Scianna.<br />

In questa circostanza, però, i due erano stati presentati e<br />

quindi il Siino aveva capito che il Provenzano era stato pre-<br />

sente alla riunione presso la conceria di Baiamonte.<br />

Il terzo ed ultimo incontro tra i due si era, poi, verificato an-<br />

cora una volta in Bagheria presso gli uffici di via De Spuches<br />

di un cugino dello Scianna, tale Gino Di Salvo.<br />

In tale occasione il Provenzano lo aveva ringraziato per aver<br />

fatto vincere alcuni appalti ad una impresa che egli aveva av-<br />

viato in Bagheria con il Giammanco e l’Eucaliptus.<br />

Come gli era stato riferito da Piddu Madonia – suo caro amico<br />

e capo del mandamento di Caltanissetta – il Provenzano ave-<br />

va fatto grossi investimenti proprio a Bagheria.<br />

Del resto egli aveva personalmente verificato tale assevera-<br />

zione posto che il Provenzano partecipava al sistema degli<br />

289


appalti con la società Italcostruzioni ed altre imprese che ge-<br />

stiva insieme al Giammanco ed all’Eucaliptus, entrambi uo-<br />

mini d’onore di Bagheria.<br />

In tale contesto, intorno al 1987/1988, aveva anche saputo<br />

che il Provenzano era interessato a realizzare una clinica in<br />

Bagheria o presso i locali di un istituto religioso sulla strada<br />

statale 113 ovvero presso l’ex hotel Zabara di cui si è detto.<br />

Anche in questo caso va evidenziata la convergenza di tale<br />

dichiarazione con quelle rese – in tempi e modaltà diverse –<br />

dal collaboratore Antonino Giuffrè.<br />

Entrambi, invero, hanno riferito di un preciso interesse del<br />

Provenzano ad investire nel mondo della sanità privata, rea-<br />

lizzando proprio in territorio di Bagheria una clinica.<br />

Angelo Siino, dunque, confermava che, sin dagli anni ’90, i<br />

più importanti uomini d’onore della famiglia di Bagheria gli<br />

avevano confidato della loro intenzione di effettuare investi-<br />

menti nel settore delle strutture sanitarie nella loro città: “…<br />

non so se alla fine degli anni ’80 o nel ’91, - ci ha detto SIINO<br />

- ebbi a sentire parlare... si cercavano di fare un investimento<br />

sulla CIRCONVALLAZIONE di BAGHERIA, cercavano di acquisi-<br />

re un vecchio istituto che era addirittura... facevano riferire ai<br />

salesiani che volevano adibire a clinica, io in questa occasione<br />

ho sentito parlare di investimenti nel campo della sanità.”. “…<br />

ne parlavano SCIANNA GINO, GARGANO NINO, EUCALIPTUS,<br />

parlavano di questa cosa” ha precisato il SIINO, indicando le<br />

proprie fonti di conoscenza.<br />

Il Franco Baiamonte, inoltre, gli aveva riferito che “anche su<br />

“LA ZABARA” c’erano problemi di un eventuale utilizzo per una<br />

struttura sanitaria, però non meglio identificata e né mi dissero<br />

di che tipo si trattava”.<br />

Orbene, anche in ordine a tali dichiarazioni del Siino è stato<br />

individuato un possibile riscontro esterno anche se non pie-<br />

namente individualizzante.<br />

L’avvocato Francesco Menallo, escusso all’udienza del 17<br />

290


maggio 2005, in qualità di testimone ha riferito di essersi oc-<br />

cupato di una fondazione religiosa che si occupava di forma-<br />

zione ed assistenza agli anziani.<br />

In relazione ad alcune vicende interne alla fondazione – con-<br />

nesse alla nomina in consiglio di amministrazione di due di-<br />

pendenti della A.S.L. n.6 – egli aveva incontrato il marescial-<br />

lo Borzacchelli ed il dottore Manenti (allora dirigente della<br />

A.S.L. n.6 di cui si dirà appresso nel capitolo relativo alla<br />

truffa sanitaria) presso l’ufficio di Michele Aiello in Bagheria.<br />

Dopo la positiva risoluzione di detta specifica diatriba, egli<br />

aveva notato un mutamento nell’atteggiamento del Borzac-<br />

chelli nei confronti della fondazione, e ciò proprio in coinci-<br />

denza dell’avvio di alcune ispezioni amministrative e del veri-<br />

ficarsi di alcuni episodi di danneggiamento e di incendio ai<br />

danni degli immobili della fondazione stessa.<br />

Da quanto aveva appreso da alcuni funzionari e da altri sog-<br />

getti, la ragione di tali concentrici attacchi alla fondazione<br />

era connessa al fatto che questa era proprietaria di un im-<br />

mobile sito in Bagheria, che taluni soggetti non individuati<br />

con certezza volevano acquisire e trasformare in ospedale o<br />

comunque in un centro clinico.<br />

Si tratta, come appare evidente, di una conferma generica<br />

delle dichiarazioni del Siino, ma proveniente da un soggetto<br />

certamente disinteressato ed attendibile che ha confermato la<br />

circostanza dell’esistenza di una fondazione religiosa che<br />

possedeva un immobile in Bagheria in relazione al quale vi<br />

erano interessi finalizzati alla trasformazione in centro clini-<br />

co.<br />

In relazione, invece, all’interesse della famiglia mafiosa di<br />

Bagheria ad acquisire l’ex hotel a’ Zabara, circostanza riferi-<br />

ta da entrambi i collaboratori, sono state rinvenute conferme<br />

assai più specifiche.<br />

All’udienza del 14 giugno 2005 deponeva il teste Tomasello,<br />

uno dei tecnici che per conto di Aiello aveva seguito le diver-<br />

291


se fasi di acquisizione e di trasformazione della ex struttura<br />

a’ Zabara.<br />

Il geometra Tomasello, in particolare, sosteneva che per la ri-<br />

strutturazione e trasformazione della struttura a’ Zabara era<br />

stato presentato un progetto sin dall’epoca dei finanziamenti<br />

dei mondiali di calcio del 1990 (quindi prima ancora di tale<br />

anno).<br />

Tale dato, sotto il profilo cronologico, conferma che, sin dalla<br />

fine degli anni 80’, vi era una iniziativa finalizzata alla ricon-<br />

versione dell’ex hotel a’ Zabara ed all’ottenimento di una<br />

nuova destinazione urbanistica di quella struttura.<br />

L’indicazione coincide perfettamente con l’epoca nella quale<br />

il Siino riferiva di avere appreso dell’esistenza di manovre,<br />

poste in essere da esponenti della famiglia di Bagheria, fina-<br />

lizzate ad acquisire la struttura alberghiera.<br />

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, inoltre, sono state<br />

ampiamente ricostruite le vicende che avevano preceduto<br />

l’acquisizione da parte dell’Aiello dell’ex hotel a’ Zabara, di<br />

proprietà della famiglia Conticello.<br />

Su tale specifico punto rendevano dichiarazioni, oltre al ge-<br />

ometra Tomasello, il Lo Bue Giuseppe e Angelo Fabio Conti-<br />

cello, uno dei soci della compagine già proprietaria<br />

dell’immobile, la “Alberghi Turistici s.p.a.”.<br />

Dal complesso di dette dichiarazioni si evince come, nono-<br />

stante la notoria rilevanza della struttura quantomeno in<br />

ambito locale e la sua appetibilità in termini di investimento<br />

immobiliare, per la cessione della stessa erano state avviate<br />

trattative soltanto con l’imputato Michele Aiello.<br />

I Conticello, cioè, pur disponendo di uno degli alberghi più<br />

conosciuti nella provincia di Palermo e di un immobile che,<br />

per le caratteristiche strutturali e la posizione strategica, di<br />

certo potenzialmente rappresentava un affare estremamente<br />

interessante, non avevano avuto trattative con alcun altro in-<br />

292


terlocutore economico locale e non (società immobiliari, ca-<br />

tene alberghiere, tour operator etc. etc.).<br />

L’unica trattativa era stata quella – poi concretizzatasi - con<br />

l’ingegnere Aiello, dopo che erano stati stabiliti precedenti<br />

contatti con alcuni soggetti (il Borzachelli e tale Nino Aiello)<br />

che, comunque, avevano esplicitamente agito sempre in nome<br />

e per conto dell’odierno imputato.<br />

Tale singolare circostanza lascia ritenere che l’Aiello abbia<br />

sostanzialmente trattato tale rilevante affare immobiliare (per<br />

un valore di circa 10 miliardi di lire) senza alcuna reale con-<br />

correnza.<br />

E ciò in un contesto territoriale come quello di Bagheria ed a<br />

fronte di un diretto interessamento nell’affare della famiglia<br />

mafiosa di Bagheria, come concordemente riferito sia dal<br />

Giuffrè che dal Siino.<br />

L’acquisto dell’immobile, come confermato dal Maggiore Miul-<br />

li e dai documenti in atti, si era concretizzato in data<br />

18.12.2000, mediante l’acquisizione delle quote societarie<br />

della società “Alberghi Turistici s.p.a.” di proprietà della fa-<br />

miglia Conticello, l’accollo dei suoi debiti e la costituzione<br />

della società “Villa Santa Teresa Group”.<br />

Per comprendere ancor meglio il contesto complessivo nel<br />

quale si è svolta questa delicata ed esclusiva trattativa, ap-<br />

pare estremamente interessante esaminare anche le vicende<br />

connesse all’acquisizione, da parte dell’Aiello, di alcuni ter-<br />

reni limitrofi alla struttura dell’hotel.<br />

Il teste Lazzarone – proprietario di uno dei terreni adiacenti –<br />

riferiva, infatti, che la trattativa per la vendita del terreno si<br />

era conclusa con il ragioniere D’Amico per la somma di 700<br />

milioni di lire circa e che non vi erano stati altri aspiranti<br />

acquirenti, oltre all’Aiello per conto del quale operava il<br />

D’Amico.<br />

Il teste, poi, aggiungeva che anche altri terreni vicini al suo<br />

erano stati venduti ad una società (la ATI Group) dell’Aiello,<br />

293


come quello di proprietà di tali Tosto di Lercara Friddi, men-<br />

tre altri proprietari – quali il Pipia ed il Celia - avevano cer-<br />

cato la mediazione di Pietro Lo Iacono per concludere l’affare:<br />

“Che io sappia, sia Pipìa che Cilea si erano rivolti a Pietro Lo<br />

Iacono, prima che venisse arrestato, perché intervenisse con<br />

Aiello per fargli acquistare i terreni”.<br />

A tale proposito il teste Eustachio Celia, riferiva che in realtà<br />

era stato il Lo Iacono a contattarlo, proponendogli di vendere<br />

il terreno all’Aiello: “Lui un giorno in estate nel 2001 mi av-<br />

vicinò, mi disse … se io ero intenzionato ancora a vendere il<br />

capannone, c’era la possibilità di… acquistarlo, io ci dissi di<br />

si, da lì a poco poi lui mi disse: “Eventualmente – dice – c’è<br />

l’ingegnere Aiello che lo vorrebbe acquistare”.<br />

Ed a proposito dei rapporti tra il Lo Iacono e l’Aiello, il Celia<br />

aggiungeva che in quello stesso periodo aveva visto, in più<br />

occasioni, Pietro Lo Iacono coltivare insieme al fratello un<br />

terreno adiacente che l’Aiello aveva già acquistato da potere<br />

dei signori Tosto.<br />

Il Lo Iacono era sinanco in possesso delle chiavi del cancello<br />

di accesso al terreno come verificato personalmente dal teste.<br />

La trattativa con il Lo Iacono era stata, tuttavia, bruscamen-<br />

te interrotta dall’arresto di quest’ultimo ed, anche se dopo<br />

tale evento il Celia si era recato presso gli uffici della ATI<br />

Group dell’Aiello, la stessa non si era più perfezionata.<br />

Attraverso le concordi testimonianze del Celia e del Lazzaro-<br />

ne, appare, pertanto, confermato quanto riferito dal Giuffrè a<br />

proposito dell’interessamento del Lo Iacono nella trattativa<br />

svolta dall’Aiello al fine di acquisire la struttura dell’ex al-<br />

bergo ed i terreni adiacenti.<br />

Ed invero, come riferito da ben due testi del tutto indifferen-<br />

ti, non solo il Lo Iacono coltivava i terreni appena acquistati<br />

dall’imputato, ma si era personalmente interessato – con<br />

quale efficacia persuasiva lo si può immaginare – delle trat-<br />

294


tative, “consigliando” al Celia di vendere il suo terreno<br />

all’Aiello.<br />

A fronte di tale quadro di emergenze, la smentita del fatto<br />

pervenuta dallo stesso Lo Iacono appare inidonea a dimostra-<br />

re la tesi sostenuta dall’imputato.<br />

Il Lo Iacono, invero, pur essendo stato esaminato in qualità<br />

di imputato di reato connesso, all’udienza dell’8 novembre<br />

2005 decideva di rispondere alle domande delle parti, con at-<br />

teggiamento processuale per la verità inusuale per un uomo<br />

d’onore di rango.<br />

La sua negazione dei fatti, così come concordemente riferiti<br />

dai due testi citati, sconta il deficit di attendibilità connesso<br />

alla sua posizione di soggetto condannato in via definitiva<br />

per reati di mafia ed appare condizionata dagli ottimi rappor-<br />

ti di amicizia personale che, per sua stessa ammissione, egli<br />

intratteneva sin da bambino con l’Aiello: “mi permetto di dire<br />

a questa Corte che dopo i miei fratelli per me viene… nel mio<br />

cuore c’è Michele Aiello, ci sono i miei figli, i miei fratelli per-<br />

ché io sono innamorato della persona dell’ingegnere, di tutte le<br />

persone come Michele Aiello, e come me con orgoglio lo dico,<br />

che da bambini abbiamo cominciato a lavorare e ci siamo fatti<br />

diciamo qualche cosa.”.<br />

Dal punto di vista strettamente probatorio è appena il caso di<br />

evidenziare come la negazione dei fatti da parte dell’imputato<br />

di reato connesso Lo Iacono sia del tutto in contrasto con le<br />

concordi ed attendibili testimonianze di due soggetti che si<br />

sono rivelati disinteressati ed indifferenti.<br />

Quanto alla professione di amicizia con l’Aiello, la stessa<br />

conferma quanto riferito dal Giuffrè a proposito dell’esistenza<br />

di assidui ed intensi rapporti tra l’imputato ed un boss del<br />

calibro di Pietro Lo Iacono.<br />

Ma la presente analisi dei riscontri alle dichiarazioni del col-<br />

laboratore Antonino Giuffrè va svolta non solo in relazione<br />

agli elementi di fatto ed agli episodi descritti ma va estesa<br />

295


anche e soprattutto al ruolo ricoperto dall’imputato in seno<br />

al sodalizio mafioso.<br />

Come si è già anticipato, invero, la chiamata di correo del<br />

Giuffrè consente di ricostruire e definire in dettaglio<br />

l’esistenza di un vero e proprio “patto di protezione” stipulato<br />

tra l’Aiello e l’organizzazione mafiosa “cosa nostra”.<br />

I caratteri fondamentali di tale patto prevedevano, in sostan-<br />

za, l’assunzione da parte dell’odierno imputato di una serie<br />

di doveri e/o di controprestazioni che, come si è già avuto<br />

modo di evidenziare, possono sintetizzarsi in tre nuclei es-<br />

senziali:<br />

1) il finanziamento dell’associazione in varie guise, sì da rap-<br />

presentare un canale di approvvigionamento finanziario sicu-<br />

ro e costante nel tempo;<br />

2) l’assunzione di personale su segnalazione di esponenti ma-<br />

fiosi;<br />

3) la sistematica acquisizione e la successiva rivelazione di<br />

notizie riservate su indagini in corso.<br />

Poiché, in ossequio ai surrichiamati e ricevuti principi giuri-<br />

sprudenziali, la ricerca del riscontro deve essere approfondi-<br />

tamente eseguita anche su tali aspetti della chiamata, occor-<br />

re esaminare partitamente le emergenze processuali utili a<br />

corroborare ciascuna delle superiori controprestazioni.<br />

Il ruolo di finanziatore consapevole dell’associazione svolto,<br />

secondo il Giuffrè, dall’imputato Michele Aiello ha trovato<br />

concreta esplicazione attraverso due diversi metodi di finan-<br />

ziamento.<br />

In primo luogo, il versamento spontaneo e senza alcuna ri-<br />

chiesta, né vessatoria né di alcun altro genere, da parte degli<br />

esponenti dell’organizzazione mafiosa, di consistenti somme<br />

di denaro “una tantum”.<br />

Somme, peraltro svincolate dalla conclusione di specifici af-<br />

fari e/o dalla realizzazione delle strade interpoderali, che<br />

l’Aiello ha destinato alla famiglia mafiosa di Bagheria allo<br />

296


scopo di mettersi in buona luce e di manifestare la propria<br />

solidarietà alle famiglie dei mafiosi detenuti.<br />

Il collaboratore Giuffrè, a tale proposito, riferiva della dazio-<br />

ne spontanea della somma di 100 milioni di lire, effettuata<br />

dall’imputato tra la fine degli anni 80’ e l’inizio degli anni<br />

90’.<br />

Tale dazione, come riferitogli dal diretto percettore della<br />

stessa, Nicolò Eucaliptus, era stato un gesto spontaneo<br />

dell’Aiello che, in tal modo, aveva voluto dimostrare tutta la<br />

sua disponibilità verso le esigenze della famiglia mafiosa di<br />

Bagheria e dei parenti dei mafiosi detenuti.<br />

L’elargizione di detta ingente somma di denaro contante si<br />

inseriva, peraltro, in un particolare contesto, atteso che, a<br />

seguito dello scoppiare di una faida interna alla locale fami-<br />

glia mafiosa ed al prevalere della fazione legata a Bernardo<br />

Provenzano, Aiello (insieme al padre) aveva voluto manifesta-<br />

re concretamente il suo avvicinamento proprio a tale gruppo<br />

dominante.<br />

Tale gesto e, soprattutto, la rilevante entità della somma di<br />

denaro (100 milioni di lire in contanti) specie in considera-<br />

zione dell’epoca di accadimento del fatto aveva molto impres-<br />

sionato Nicolò Eucaliptus, il quale ne aveva parlato sia con il<br />

Giuffrè che con il Provenzano, cioè con i due capi di “cosa<br />

nostra” più vicini a lui sia logisticamente (per collocazione<br />

territoriale) che strategicamente.<br />

Come si è già evidenziato, il collaboratore, nonostante le giu-<br />

ste insistenze della difesa e le reiterate domande delle parti e<br />

del Tribunale, ha sempre e costantemente asserito che tale<br />

dazione era stata – così come riferitogli dall’Eucaliptus – del<br />

tutto spontanea, svincolata da qualsiasi lavoro e/o “messa a<br />

posto” ed unicamente finalizzata a dimostrare il proprio avvi-<br />

cinamento al gruppo di mafiosi bagheresi più vicini al Pro-<br />

venzano che in quel momento aveva consacrato la sua ege-<br />

monia sul territorio.<br />

297


A questo proposito va detto anche che la difesa nel corso del<br />

controesame ha fatto una contestazione – in senso tecnico -<br />

al Giuffrè, facendo richiamo ad una dichiarazione dallo stes-<br />

so resa nel corso di un verbale di interrogatorio risalente al<br />

novembre 2002.<br />

Orbene, in primo luogo il Giuffrè, a seguito della suddetta<br />

contestazione, ha spiegato in modo chiaro il senso preciso<br />

della sua precedente dichiarazione, sostenendo che era del<br />

tutto in linea con quelle rese al dibattimento.<br />

Ed invero, a ben considerare il tenore letterale della dichia-<br />

razione oggetto di contestazione non è dato ricavarsi<br />

un’insuperabile discrasia rispetto a quanto, peraltro reitera-<br />

tamente e coerentemente, ribadito in udienza da parte del<br />

Giuffrè.<br />

La somma di denaro anche in quella isolata versione descrit-<br />

tiva non veniva posta in relazione ad una “messa a posto” in<br />

senso tecnico-mafioso ma alla circostanza che, con tale ge-<br />

sto, l’Aiello aveva voluto ingraziarsi quel gruppo mafioso al<br />

quale intendeva avvicinarsi e dal quale, da quel momento in<br />

avanti, voleva essere seguito.<br />

Peraltro, come correttamente osservato dal P.M. ad esito del-<br />

la contestazione operata dal difensore, dalla verifica degli at-<br />

ti si ricava come lo stesso Giuffrè, appena pochi giorni dopo<br />

quell’interrogatorio ed in occasione di diversi altri interroga-<br />

tori resi davanti agli inquirenti, aveva spontaneamente preci-<br />

sato meglio il significato dell’espressione adoperata, proprio<br />

al fine di rendere più chiaro il suo pensiero.<br />

Non si tratta, dunque, a giudizio del Tribunale di una sospet-<br />

ta progressione accusatoria per la quale il Giuffrè nel 2002<br />

aveva indicato detta somma come compendio di una ordinaria<br />

“messa a posto” e solo in dibattimento nel 2006 l’aveva di-<br />

versamente qualificata, definendola come un finanziamento<br />

tout court dell’associazione.<br />

298


Si è trattato, viceversa, di una infelice ed isolata espressione<br />

che il collaboratore ha spontaneamente chiarito già pochi<br />

giorni dopo nel corso del successivo interrogatorio al quale è<br />

stato sottoposto, a riprova ulteriore della coerenza nel tempo<br />

con la quale il Giuffrè ha sempre ribadito e confermato le<br />

proprie affermazioni.<br />

Tanto premesso, la superiore dichiarazione del Giuffrè va e-<br />

saminata criticamente alla luce delle altre emergenze proces-<br />

suali e nell’ottica della ricerca possibile del riscontro.<br />

Non può negarsi come tale ricerca sia, nel caso concreto, as-<br />

sai ardua proprio per l’inidoneità intrinseca della notizia ad<br />

essere riscontrata.<br />

E’ abbastanza ovvio, invero, come una dazione di denaro con-<br />

tante, risalente peraltro alla fine degli anni 80’, non lascian-<br />

do tracce risulti difficile da verificare attraverso documenti o<br />

altro genere di strumenti aventi un sicuro valore dimostra-<br />

tivo.<br />

Di certo si tratta di una dichiarazione relativa ad un fatto<br />

appreso de relato da Nicolò Eucaliptus, motivo per il quale,<br />

come correttamente osservato dalla difesa dell’imputato, la<br />

prima operazione ermeneutica da porre in essere è doverosa-<br />

mente connessa alla verifica della fonte primaria della noti-<br />

zia.<br />

Nel caso in esame la fonte, Nicolò Eucaliptus, contrariamente<br />

ad una inveterata abitudine degli uomini d’onore chiamati a<br />

deporre davanti all’A.G., non si avvaleva della facoltà di non<br />

rispondere, che gli spettava nella sua veste di imputato di<br />

reato connesso, ma si sottoponeva all’esame e negava di ave-<br />

re mai ricevuto detta somma di denaro dall’Aiello e, conse-<br />

guentemente, di aver potuto riferire una tale notizia al Giuf-<br />

frè.<br />

Tecnicamente il dato risulta di sicuro rilievo e, pur tuttavia,<br />

non può fare a meno di farsi qualche breve notazione in pro-<br />

posito.<br />

299


In primo luogo, certamente appare singolare che due impor-<br />

tanti capimafia di Bagheria, Nicolò Eucaliptus e Pietro Lo Ia-<br />

cono, abbiano all’unisono deciso di violare la regola del si-<br />

lenzio e si siano sottoposti all’esame proprio per rendere di-<br />

chiarazioni favorevoli all’Aiello.<br />

Inoltre, va evidenziato come la dichiarazione dell’Eucaliptus<br />

sia fortemente inficiata dal fatto una eventuale ammissione<br />

della circostanza avrebbe comportato conseguenze penali per<br />

lo stesso.<br />

Poiché, infatti, l’Aiello – come vedremo a breve - ha sostenuto<br />

che il versamento di detta somma di denaro era la conse-<br />

guenza di una estorsione operata da “cosa nostra” ai suoi<br />

danni, qualora l’Eucaliptus avesse ammesso il fatto si sareb-<br />

be autoaccusato sicuramente dello specifico reato-fine ed a-<br />

vrebbe indirettamente confermato anche il dato della sua ap-<br />

partenenza al suddetto sodalizio mafioso.<br />

La mancata conferma del fatto ad opera della fonte primaria,<br />

pertanto, non è il frutto di una libera ed incondizionata scel-<br />

ta da parte del dichiarante, il quale, in sostanza, non avreb-<br />

be che potuto negare la circostanza.<br />

Ma a parte tale considerazione, il dato fattuale della mancata<br />

conferma rimane e potrebbe incidere certamente sulla valu-<br />

tazione di questa specifica frazione della chiamata del Giuf-<br />

frè.<br />

Tuttavia, a dissolvere ogni possibile dubbio interpretativo, è<br />

intervenuto lo stesso imputato Michele Aiello, il quale ha<br />

ammesso il fatto storico della dazione della somma di denaro<br />

all’Eucaliptus, collocandola nel periodo di Natale del 1987 e<br />

quantificandola esattamente in 105 milioni di lire.<br />

L’ammissione da parte dello stesso imputato del fatto storico<br />

riferito dal Giuffrè, ovviamente, supera l’impasse tecnica co-<br />

stituita dalla mancata conferma ad opera della fonte primaria<br />

della notizia, atteso che determina almeno due importantis-<br />

sime conseguenze sul piano strettamente probatorio.<br />

300


In primo luogo, essa riconosce l’esistenza del dato storico ed<br />

obiettivo della avvenuta dazione della somma di denaro in<br />

questione, motivo per il quale l’eventuale ricerca di una con-<br />

ferma da parte della fonte primaria diviene superflua ed ul-<br />

tronea.<br />

In secondo luogo, induce a concludere che la mancata con-<br />

ferma del fatto da parte dell’Eucaliptus era stata determinata<br />

principalmente – anche se forse non esclusivamente –<br />

dall’esigenza di non pregiudicare la propria posizione proces-<br />

suale di imputato di reato connesso.<br />

Se, infatti, lo stesso autore materiale della dazione ammette<br />

il fatto storico in sé, non si comprende come il soggetto per-<br />

cettore della medesima somma di denaro che nega la circo-<br />

stanza possa essere ritenuto sincero.<br />

A parte ogni altra considerazione, ciò che resta è che lo stes-<br />

so Aiello ha riscontrato, almeno sotto il profilo del dato o-<br />

biettivo dell’avvenuta dazione della suddetta somma di dena-<br />

ro, la precisa chiamata in correità del Giuffrè.<br />

Le uniche divergenze della versione fornita dall’imputato ri-<br />

spetto a quella del collaborante attengono alla esatta quanti-<br />

ficazione di detta somma di denaro (105 e non 100 milioni di<br />

lire), alla veicolazione della stessa (attraverso il Gaetano<br />

Aiello) e, soprattutto, ovviamente alla motivazione sottesa a<br />

tale pagamento, laddove l’Aiello ha sostenuto che si trattava<br />

del compendio di varie “messe a posto” ed il Giuffrè, vicever-<br />

sa, di un finanziamento spontaneo al sodalizio mafioso.<br />

Nel descrivere l’episodio l’Aiello affermava che, sino alla fine<br />

del 1987, per quanto a sua conoscenza, le imprese di fami-<br />

glia non avevano mai pagato alcuna “messa a posto” per la<br />

realizzazione delle strade interpoderali nell’intero territorio<br />

siciliano.<br />

Nel corso del 1987, tuttavia, erano iniziati alcuni episodi di<br />

danneggiamento su tre betoniere di pertinenza delle sue im-<br />

301


prese ed il padre Gaetano lo aveva messo sull’avviso nei se-<br />

guenti termini (cfr. verbale di udienza del 21.2.2006):<br />

“AIELLO:<br />

A quel punto il discorso si fa estremamente serio e delicato.<br />

Mio padre mi vieta assolutissimamente di andare direttamente<br />

da quel giorno in cantiere, e mi dice pure che ci sono novità,<br />

novità perché… per quanto riguarda questa tipologia delle ope-<br />

re eravamo costretti a sottostare a quelle che erano le regole<br />

del mondo mafioso. Praticamente prima di andare a lavorare<br />

dovevamo dire dove andavamo… dove dovevamo andare a la-<br />

vorare, a fine lavori dovevamo corrispondere una cifra che era<br />

stata stabilita forfettariamente in 7.000.000 per ogni opera,<br />

che poi questo è rimasto standard fino ai giorni d’oggi.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Quindi 7.000.000 di 450 per capirci.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Allora erano circa 350.000.000…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Cioè partì sto fisso sette mi… fu deciso 7.000.000, decisero<br />

7.000.000 a strada.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

A strada.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ogni strada io consegnavo 7.000.000. Difatti io mi ricordo pro-<br />

prio per quanto riguarda il 1987, che fu un anno dove abbiamo<br />

dovuto pagare tutte in diverse trance, trentatre per 7.000.000<br />

e mi ricordo proprio di una cifra pagata tutta in un’unica solu-<br />

zione, di ben quindici strade interpoderali che furono una fa-<br />

mosa somma di 105.000.000 intorno a Natale del ’97, cifra<br />

contante che consegnai…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Va beh, de…<br />

302


AIELLO MICHELE:<br />

… Direttamente… siamo nel 1987, pardon.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Ecco, perfetto. Natale…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

(voce sovrapposta)<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Dell’87.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Natale dell’87 io consegno a mio padre 105.000.000 per la co-<br />

struzione di cinque strade su Caccamo, tre su Ciminna, una su<br />

Termini Imerese, una su Trabia e cinque su Ventimiglia di Sici-<br />

lia, me lo ricordo con precisione. Comunque da quel momento<br />

noi cominciamo a pagare il pizzo per quanto riguarda anche<br />

questa tipologia di strade.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Oh, senta, questo che lei ha questa mattina riferito, relati-<br />

vamente a questo periodo, mi segua.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1987.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Esatto. Sono notizie che lei apprende da chi?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Direttamente da mio pa… apprendere da mio padre, ma poi dai<br />

mezzi distrutti che c’erano là.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Si, si, si, si, si. Cioè, i mezzi distrutti ovviamente lei è il te-<br />

stimone dei mezzi distrutti, dico le notizie invece…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mio padre, mio padre…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Lei le apprende…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

303


… Mi dice che da quel momento in poi è consigliabile che mi<br />

occupi solo ed esclusivamente per quanto riguardale opere di<br />

tipo ecclesiastico, che già me ne occupavo. Difatti io incremento<br />

la mia attività con la Curia, e lui si occuperà praticamente da<br />

solo per quanto riguarda, così come aveva fatto prima, per<br />

quanto riguardala costruzione delle strade interpoderali. E io<br />

non ci metto più piede in cantiere completamente da quel mo-<br />

mento in poi.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Perfetto.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mi vieta di andare in cantiere.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Quindi erano due diciamo così le regole a cui bisognava…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Due, era obbligatorio…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Prima…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mio padre mi chiedeva, mi ricordo, gli dovevo comunicare la<br />

contrada e il comune prima, dopo di che… dopo che davo io<br />

questo… questo… mio padre praticamente queste notizie, pas-<br />

savano dieci giorni, quindici giorni, a volte un mese, venti<br />

giorni, dopo di che portavamo i… i… i mezzi sul posto.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Quindi c’era una…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Lui mi spiegava praticamente che se non aveva l’okay per po-<br />

tere portare mezzi, non poteva portare i mezzi sul posto.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Quindi c’era un’informazione preventiva, in sostanza, chia-<br />

miamola così.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

304


Informazione… quella che hanno chiamato definitivamente era<br />

la famosa messa a posto, di cui ho parlato nei miei… ho letto<br />

ne… nei… nei miei atti giudiziari.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Si. Quindi c’era questa informazione preventiva…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Fa… C’era sta…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Che andava data prima che fosse aperto il cantiere.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Per… dopo c’era… c’era l’okay, dopo l’okay si portavano i<br />

mezzi, si realizzava l’opera, a completamento dell’opera e la<br />

riscossione del contributo, si dovevano versare il pizzo di<br />

7.000.000.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Perfetto.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Per ogni strada.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Oh. Finchè è stato in vita suo padre, tutta questa parte, tut-<br />

to questo aspetto chi se n’è occupato?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Lui direttamente, lui direttamente.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Cioè quindi tutte e tre sia nella fase dell’informazione, sia<br />

nella fase dell’okay chiamiamola così…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Sia nella fase poi del versamento.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Perfetto.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

305


Sempre suo padre. Suo padre le ha detto a chi si rivolgeva, a<br />

chi informava, da chi otteneva l’okay, a chi versava i<br />

7.000.000?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Nella maniera più assoluta, mi temeva completamente estraneo<br />

a tutto questo. Io mi ricordo solo che davo delle indicazioni a<br />

mio padre, ma che a volte attingeva lui stesso dai geometri,<br />

perché… per dare l’esatta indicazione de… della contrada e<br />

del comune dove andava a ricadere l’opera che doveva essere<br />

realizzata.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Senta, ma suo padre dico non le ha mai fatto il nome della<br />

persona o delle…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma me la…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Persone?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Me l’avete chiesto continuamente e non… mi ha… mi ha te-<br />

nuto completame… io sono stato completamente estraneo.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Dopo… siamo…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Completamente estraneo. “.<br />

La prima considerazione che appare evidente dalla disamina<br />

della versione dei fatti fornita dall’Aiello risulta chiaramente<br />

connessa alla sostanziale piena conferma del meccanismo di<br />

“messa a posto” che il Giuffrè ha minuziosamente descritto<br />

come un sistema speciale appositamente predisposto dal Pro-<br />

venzano per l’imputato.<br />

Ovviamente l’Aiello ha inquadrato detto meccanismo sempre<br />

in uno specifico contesto impositivo ai suoi danni ma la suc-<br />

cessione degli adempimenti ed i passaggi dell’iter, così come<br />

306


descritti dal Giuffrè, trovano ampia conferma nelle stesse pa-<br />

role dell’imputato.<br />

A parte questa importante considerazione preliminare, occor-<br />

re, dunque, valgliare a fondo il contenuto della versione for-<br />

nita dall’Aiello anche al fine di verificarne la credibilità e/o<br />

la preferibilità rispetto a quella del Giuffrè.<br />

La prima affermazione dell’Aiello riguarda il fatto che, sino a<br />

tutto il 1987, né lui, né suo padre né le loro imprese avevano<br />

mai versato alcuna “messa a posto” per la realizzazione delle<br />

strade interpoderali.<br />

Orbene, alla luce di quanto emerso nell’ambito di questo pro-<br />

cedimento e dell’esperienza giudiziaria complessiva nella<br />

specifica materia delle “messe a posto”, tale tesi appare del<br />

tutto inverosimile ed in contrasto con la realtà e la prassi.<br />

Per stessa affermazione dell’Aiello, la sua famiglia aveva ini-<br />

ziato a progettare e realizzare strade interpoderali fin dal<br />

1977, eseguendone, nel primo decennio, oltre cento in varie<br />

province siciliane.<br />

In considerazione della sistematicità con la quale trova ap-<br />

plicazione il meccanismo di imposizione del pizzo sui lavori<br />

pubblici e privati di una certa rilevanza, specie nei paesi e<br />

nei piccoli centri, appare davvero impossibile che un’impresa<br />

che abbia aperto oltre cento cantieri in giro per quasi tutta la<br />

Sicilia non abbia mai subito una sola richiesta di “messa a<br />

posto”.<br />

Addirittura nell’anno 1987, a detta dell’Aiello, erano state<br />

realizzate concretamente ben 33 strade interpoderali e solo<br />

allora “cosa nostra” si sarebbe accorta dell’esistenza<br />

dell’impresa Aiello ed avrebbe iniziato a danneggiare i suoi<br />

mezzi.<br />

Il padre dell’imputato, quindi, sarebbe stato informato da<br />

soggetti che l’imputato medesimo, significativamente, non ha<br />

saputo indicare che occorreva pagare una “messa a posto”<br />

pari a sette milioni di lire per ciascuna strada.<br />

307


Sarebbe stato logico e conseguente attendersi che l’impresa<br />

Aiello avesse effettuato in un unico contesto il pagamento<br />

della somma di 231 milioni di lire corrispondente ai sette mi-<br />

lioni per ciascuna delle 33 strade realizzate.<br />

Ed invece, l’Aiello ha asserito che tale somma era stata paga-<br />

ta in varie tranche, una delle quali era per l’appunto pari a<br />

105 milioni ed era stata versata dal padre in coincidenza del<br />

Natale del 1987.<br />

Tuttavia, l’imputato non ha indicato né l’identità del percet-<br />

tore di detta somma pagata materialmente dal padre Gaeta-<br />

no, né le modalità ed i tempi con i quali erano state versate<br />

le altre tranche del complessivo pagamento.<br />

Appare fortemente sospetto che l’unico episodio di pagamento<br />

delle presunte “messe a posto” a consuntivo riferito<br />

dall’Aiello sia giust’appunto esattamente corrispondente alla<br />

somma di 105 milioni (pari a sette milioni per sole 15 strade<br />

interpoderali).<br />

Tale tesi, infatti, appare poco logica in sé ed assai verosimil-<br />

mente determinata dall’esigenza dell’imputato di spiegare il<br />

fatto riferito dal Giuffrè in un modo alternativo rispetto a<br />

quello del collaboratore ed ovviamente in un contesto di im-<br />

posizione mafiosa dallo stesso subita.<br />

Se l’Aiello avesse realizzato esattamente 15 strade nell’anno<br />

1987, il pagamento a Natale di quell’anno di una somma<br />

pressappoco corrispondente a quella indicata dal Giuffrè a ti-<br />

tolo di pizzo (pari a 7 milioni per 15 strade =105 milioni) sa-<br />

rebbe risultato forse più verosimile.<br />

Ma, a fronte di ben 33 strade costruite in quell’anno, la tesi<br />

perde di valenza e di significato, anche perché l’imputato non<br />

è stato in grado di indicare i tempi, i luoghi e le modalità di<br />

pagamento delle altre tranche di pizzo.<br />

Del resto, anche sotto diversi altri profili la versione<br />

dell’Aiello appare logicamente carente e smentita dalle ulte-<br />

riori emergenze processuali.<br />

308


In primo luogo, l’imputato ha asserito di non essersi occupa-<br />

to lui personalmente di tali vicende eppure ha affermato di<br />

avere consegnato la somma di 105 milioni di lire al padre, il<br />

quale, né prima né dopo, gli rivelò mai l’identità del suo refe-<br />

rente mafioso.<br />

Michele Aiello, è bene ricordarlo, già da quasi dieci anni pro-<br />

gettava strade interpoderali per conto delle imprese di fami-<br />

glia, era certamente un uomo esperto ed intelligente e, per<br />

sua ammissione, teneva la cassa familiare (visto che conse-<br />

gnò lui la somma al padre).<br />

Ma, a fronte di tutto ciò, sarebbe stato non solo tenuto in di-<br />

sparte (quasi come se si trattasse di un adolescente) ma ad-<br />

dirittura non sarebbe stato mai informato di un fatto di vitale<br />

importanza per l’intera attività imprenditoriale della sua fa-<br />

miglia: l’identità del referente mafioso che si occupava delle<br />

loro “messe a posto”.<br />

Il fatto che il padre Gaetano, neppure dopo l’insorgere della<br />

malattia e sinanco in punto di morte, non ebbe mai a rivelare<br />

tale essenziale circostanza al figlio Michele appare così inve-<br />

rosimile da potersi affermare che è una tesi falsa e strumen-<br />

tale.<br />

Eppure, secondo lo stesso Michele Aiello, egli non aveva mai<br />

saputo nulla delle “messe a posto” fino al luglio del 1993<br />

(cioè fino all’età di 40 anni) quando, a seguito della morte del<br />

padre, avvenuta il 5.12.2002, e dell’incendio di una betoniera<br />

in località Pettineo, era stato avvicinato da Carlo Castronovo<br />

che gli aveva richiesto, per la prima volta nella sua vita, il<br />

pagamento del pizzo.<br />

Nonostante ciò, l’Aiello è stato in grado di riferire puntual-<br />

mente un solo caso di versamento della “messa a posto” da<br />

parte del padre, giust’appunto quello relativo al pagamento<br />

della somma cumulativa di 105 milioni di lire a Natale del<br />

1987.<br />

309


Per il resto, né prima e né dopo, addirittura per ben altri sei<br />

anni, aveva saputo nulla di “messe a posto” e di altre richie-<br />

ste dei referenti mafiosi.<br />

Ed anche la circostanza per la quale l’unico uomo d’onore col<br />

quale Michele Aiello avrebbe, dal 1993 in avanti, discusso e<br />

posto in essere tutte le successive “messe a posto”, sia per le<br />

strade che per l’attività sanitaria, sarebbe stato, secondo<br />

l’imputato, proprio il defunto Carlo Castronovo induce a più<br />

di una riflessione in ordine alla veridicità delle tesi sostenute<br />

dall’imputato.<br />

Sulla scorta di tali considerazioni, in conclusione, deve rite-<br />

nersi che la versione fornita a tale proposito dall’Aiello sia<br />

stata strumentale e finalizzata a fornire una spiegazione al-<br />

ternativa ed in chiave “vittimistica” al fatto storico della da-<br />

zione di 100 milioni di lire riferita dal collaboratore Giuffrè.<br />

Complessivamente considerata tale spiegazione alternativa<br />

appare carente sotto il profilo logico ed intrinsecamente de-<br />

bole anche se laboriosamente costruita allo scopo di risulta-<br />

re, ad un’analisi superficiale, verosimile.<br />

A giudizio del Collegio deve correttamente ritenersi che, pro-<br />

prio nel periodo indicato (1987), Michele Aiello stesse fisiolo-<br />

gicamente subentrando al padre nella gestione delle imprese<br />

ed, al di là della mera fase progettuale, avesse l’esigenza di<br />

rapportarsi direttamente anche con la realtà mafiosa locale.<br />

Poiché, come è dimostrato dalle ulteriori emergenze proces-<br />

suali, proprio in quel torno di tempo a Bagheria aveva avuto<br />

luogo una faida ed era emersa l’egemonia del gruppo vicino al<br />

Provenzano, appare altamente verosimile che l’Aiello abbia<br />

voluto “ingraziarsi” i nuovi vertici mafiosi locali, manifestan-<br />

do concretamente la propria vicinanza e disponibilità per le<br />

future attività.<br />

Esaurito l’episodio del versamento iniziale dei cento milioni<br />

di lire, deve aggiungersi che il Giuffrè ha riferito, in modo<br />

analitico e dettagliato, tempi, modalità ed importi delle mes-<br />

310


se a posto versate dall’Aiello per i lavori di realizzazione delle<br />

stradelle interpoderali, con particolare riferimento ai lavori<br />

effettuati nei territori di Caccamo ed in provincia di Messina,<br />

sui quali egli era personalmente competente in veste di capo<br />

mandamento.<br />

Dal tenore della chiamata del collaboratore sul punto, inol-<br />

tre, si ricava chiaramente come tali messe a posto non fosse-<br />

ro frutto di imposizioni vessatorie ma rientrassero in un<br />

modus operandi direttamente stabilito da Bernardo Provenza-<br />

no e da questi personalmente gestito.<br />

A tale proposito deve ancora una volta ribadirsi come le mo-<br />

dalità di versamento delle “messe a posto” da parte<br />

dell’imputato non seguissero le prassi ordinarie imposte da<br />

“cosa nostra” a tutti gli imprenditori ma fossero state decise<br />

dal Provenzano mediante la predisposizione di un complesso<br />

meccanismo che, intuitu personae, riguardava solo ed esclu-<br />

sivamente Michele Aiello.<br />

Meccanismo che, come si è avuto modo di analizzare nel det-<br />

taglio, vedeva la personale e diretta intermediazione dello<br />

stesso Provenzano, il quale, a differenza degli altri casi, face-<br />

va da tramite sia nella fase della autorizzazione<br />

all’esecuzione delle opere che in quelle successive della co-<br />

municazione con le famiglie locali e della veicolazione delle<br />

somme versate.<br />

Tale circostanza, alla luce dei riscontri individualizzanti che<br />

ci si accinge a descrivere, sgombra il terreno da ogni possibi-<br />

le equivoco circa il presunto ruolo di vittima della mafia au-<br />

toattribuitosi dall’Aiello.<br />

Deve, infatti, evidenziarsi come lo stesso Aiello non abbia ne-<br />

gato il sistematico pagamento delle “messe a posto” alla fa-<br />

miglia mafiosa di Bagheria – e non si vede come avrebbe po-<br />

tuto farlo in presenza di prove evidenti – aggiungendo, tutta-<br />

via, che si trattava di una forma di pizzo che egli era costret-<br />

to a versare per poter lavorare.<br />

311


Sotto tale specifico aspetto, dunque, il fatto storico del si-<br />

stematico pagamento di somme di denaro agli esponenti ma-<br />

fiosi non è in contestazione tra le parti.<br />

Del tutto controversa, invece, è la motivazione sottostante a<br />

tali versamenti, atteso che la tesi accusatoria si fonda<br />

sull’esistenza del patto di protezione mentre quella della di-<br />

fesa si basa sul ruolo di vittima dell’Aiello.<br />

I numerosi e, per certi versi, straordinari riscontri emersi<br />

proprio sul punto in esame inducono a ritenere dimostrata la<br />

tesi d’accusa e smentita quella dell’Aiello.<br />

A tale proposito, invero, non può fare a meno di notarsi una<br />

sostanziale sovrapponibilità tra il contenuto delle dichiara-<br />

zioni del Giuffrè e quelle rese, nel corso del suo esame, da<br />

parte dello stesso Michele Aiello.<br />

Si tratta di un fatto certamente inusuale ma che trova una<br />

logica e consequenziale spiegazione proprio nel numero, nella<br />

tipologia e nella analiticità dei riscontri emersi nel corso del<br />

dibattimento.<br />

A fronte di tale imponente compendio probatorio, l’Aiello –<br />

che ha dimostrato un notevole acume nel modulare ed anche<br />

nel modificare il proprio atteggiamento processuale in rela-<br />

zione alle emergenze a suo carico – non avrebbe potuto logi-<br />

camente contestare il fatto storico del versamento delle mes-<br />

se a posto.<br />

Ciò che poteva fare e che ha fatto, invece, era di fornire a ta-<br />

le fatto storico una spiegazione alternativa rispetto a quella<br />

dell’accusa, tentando di avvalorare un presunto ruolo di vit-<br />

tima che, come si vedrà, è stato sconfessato a seguito della<br />

compiuta istruzione dibattimentale.<br />

In sintesi l’imputato, nel corso del suo esame, ammetteva di<br />

avere sistematicamente versato, per ogni strada interpodera-<br />

le, la somma di 7 milioni di lire nelle mani di Carlo Castro-<br />

novo, parente di Pietro Lo Iacono, al quale era tenuto anche a<br />

312


comunicare preventivamente le zone dove doveva aprire un<br />

cantiere.<br />

Aggiungeva che l’ultimo pagamento effettuato al Castronovo<br />

in relazione alle strade interpoderali risaliva ai primi mesi<br />

del 2002 e riguardava un cantiere in territorio di Mistretta.<br />

Spontaneamente riferiva di aver versato una somma una tan-<br />

tum, pari a circa 700 milioni di lire, sempre nelle mani di<br />

Carlo Castronovo, di seguito all’acquisto dell’ex hotel a’ Za-<br />

bara e che, dal 1997 fino al novembre 2002, aveva pagato la<br />

somma annuale di 50 milioni di lire, in relazione all’attività<br />

esercitata nel settore della sanità presso la Diagnostica per<br />

Immagini.<br />

In conclusione, l’Aiello riferiva che, dopo il novembre 2002,<br />

non aveva più versato alcuna somma in quanto non aveva più<br />

ricevuto richieste di pizzo, anche se, nel corso del 2003, sia<br />

l’Eucaliptus che Leonardo Greco avevano avanzato altre ri-<br />

chieste di vario genere nei suoi confronti.<br />

Il contenuto sostanziale di tali dichiarazioni dell’Aiello, dun-<br />

que, conferma tutta una serie di precise indicazioni fornite<br />

dal Giuffrè ed, in particolare, l’obbligo della preventiva co-<br />

municazione delle opere da realizzare nel territorio siciliano,<br />

l’esatto importo (sette milioni di lire) della messa a posto per<br />

ciascuna strada interpoderale, il versamento nel 2002 di una<br />

messa a posto in relazione proprio ad una strada in territorio<br />

di Mistretta ed un ulteriore versamento una tantum di elevato<br />

importo.<br />

In chiave probatoria, inoltre, non può sottovalutarsi come<br />

l’Aiello abbia indicato con nome e cognome il mafioso al qua-<br />

le aveva sempre e comunque effettuato tutti i versamenti<br />

suddetti.<br />

E di certo colpisce il fatto che si tratti proprio di Carlo Ca-<br />

stronovo cioè di un soggetto che, essendo deceduto nel 2002,<br />

non solo non poteva confermare o smentire tali asseverazioni<br />

ma non rischiava alcuna conseguenza penale a seguito delle<br />

313


accuse dell’Aiello (a differenza, ad esempio, dell’Eucaliptus e<br />

del Lo Iacono).<br />

Inoltre, appare del tutto illogico il fatto che, nonostante il<br />

notorio sviluppo imprenditoriale delle sue aziende (tanto che<br />

l’Aiello era divenuto il primo contribuente palermitano), dopo<br />

la morte del Castronovo nessun esponente della famiglia ma-<br />

fiosa di Bagheria avesse continuato a richiedere e riscuotere<br />

il pizzo da lui.<br />

A maggior ragione se si tiene conto che, sempre secondo la<br />

tesi dell’Aiello, nel corso del 2003 sia Leonardo Greco che Ni-<br />

colò Eucaliptus – cioè due importanti uomini d’onore di quel-<br />

la famiglia mafiosa – lo avevano vessato con numerose richie-<br />

ste di altro genere, guardandosi bene, però, dal continuare a<br />

richiedere il pagamento del pizzo annuale già concordato.<br />

Ancora una volta, però, si tratta di una illogicità involontaria<br />

ed unicamente determinata da obiettive emergenze proces-<br />

suali che hanno costretto l’Aiello a rendere tali affermazioni.<br />

Come si vedrà, infatti, l’Aiello al momento del suo esame era<br />

perfettamente consapevole del fatto oggettivo costituito dalla<br />

dimostrata esistenza di visite di tali uomini d’onore presso i<br />

suoi uffici (ricavabile sia dai documenti in atti che dalle in-<br />

tercettazioni eseguite), motivo per il quale non avrebbe potu-<br />

to negare tale circostanza.<br />

Con la solita accortezza processuale, dunque, l’imputato con-<br />

fermava il dato oggettivo (che non poteva smentire)<br />

dell’esistenza di dette visite, fornendo tuttavia una chiave di<br />

lettura alternativa ed utile ai suoi fini.<br />

Allo stesso modo la scelta accurata del referente mafioso, re-<br />

sosi autore di tutte le imposizioni ai suoi danni, proprio in<br />

un soggetto deceduto rafforza il convincimento della prete-<br />

stuosità e della mendacità dell’imputato, il quale, come ha<br />

fatto per numerosi altri episodi che saranno esaminati nel<br />

prosieguo, ha ammesso le circostanze già altrimenti provate<br />

in modo inequivocabile ed ha fornito, nel resto, spiegazioni<br />

314


alternative a quelle d’accusa che, però, sono naufragate di<br />

fronte alla verifica dibattimentale.<br />

Ciò posto, dunque, l’Aiello ha ammesso di avere pagato si-<br />

stematicamente il pizzo per ciascuna delle strade interpode-<br />

rali eseguite dalle sue imprese nella esatta misura indicata<br />

dal Giuffrè (sette milioni di lire).<br />

Partendo da tale elemento non contestato tra le parti, occor-<br />

re, pertanto, analizzare approfonditamente le emergenze pro-<br />

cessuali allo scopo di sottoporre a verifica le contrapposte<br />

tesi in ordine alle ragioni sottostanti a tali pagamenti.<br />

Secondo la tesi accusatoria, infatti, sulla scorta delle dichia-<br />

razioni del Giuffrè, il versamento delle somme a titolo di<br />

“messa a posto” da parte dell’Aiello deve imputarsi all’esatto<br />

adempimento degli obblighi di contribuzione nei confronti<br />

dell’organizzazione mafiosa - obbligo cui sono tenuti tutti,<br />

compresi gli stessi uomini d’onore – quale controprestazione<br />

tipica del suddetto patto di protezione.<br />

Di converso, l’Aiello ha ricollegato i medesimi versamenti<br />

all’esistenza di una attività estorsiva posta in essere ai suoi<br />

danni dal sodalizio mafioso.<br />

La soluzione in chiave interpretativa di tale dicotomia di tesi<br />

processuali non può che essere rinvenuta nelle carte proces-<br />

suali attraverso l’attenta analisi dei dati di riscontro e delle<br />

autonome emergenze probatorie.<br />

Solo in tal modo può pervenirsi alla corretta qualificazione<br />

giuridica di quelle condotte ammesse dallo stesso Aiello ma<br />

da questi spiegate in modo alternativo.<br />

Tale disamina deve prevedere, alla luce ovviamente dei sopra<br />

ricevuti principi giurisprudenziali, il necessario riferimento<br />

ad alcuni parametri oggettivi di valutazione ed al complesso<br />

delle emergenze processuali da verificare in modo congiunto<br />

ed individualizzante.<br />

Sulla scorta di quanto emerso nel corso del dibattimento e<br />

dalla motivazione di alcune sentenze definitive prodotte dal<br />

315


P.M., si è visto come la regola del pagamento doveroso della<br />

“messa a posto” riguardasse tutti coloro i quali effettuavano<br />

un lavoro pubblico o privato in un determinato contesto ter-<br />

ritoriale.<br />

Le precise dichiarazioni del Giuffrè sul punto specifico hanno<br />

trovato plurimi elementi di riscontro sia nelle convergenti di-<br />

chiarazioni rese dal collaboratore Angelo Siino – particolar-<br />

mente esperto di tale argomento a motivo dello specifico ruo-<br />

lo di gestore, per un certo periodo, del sistema illecito di<br />

spartizione degli appalti pubblici in Sicilia – che nelle moti-<br />

vazioni di alcune sentenze ormai passate in autorità di cosa<br />

giudicata.<br />

A ben vedere, anzi, l’analisi, nei suddetti termini, del sistema<br />

operativo della c.d. “messa a posto” è stata convalidata attra-<br />

verso svariate sentenze definitive, tanto da costituire diritto<br />

vivente in materia.<br />

Solo a titolo esemplificativo, tuttavia, può farsi riferimento<br />

alla sentenza del G.U.P. presso questo Tribunale emessa in<br />

data 12 dicembre 2003 nei confronti di Alfano Vito ed altri,<br />

divenuta definitiva ed acquisita al fascicolo del dibattimento<br />

su iniziativa del P.M..<br />

Nella motivazione di tale sentenza, premesso che, nell’ottica<br />

tipicamente mafiosa, qualsiasi attività produttiva di ricchez-<br />

za costituisce una fonte di prelievo forzoso di risorse econo-<br />

miche da parte dell’organizzazione, si ribadisce il concetto in<br />

base al quale anche gli esponenti mafiosi interessati ad atti-<br />

vità imprenditoriali devono sottostare alla “messa a posto”<br />

secondo le regole associative. Ovviamente, tuttavia, in tal ca-<br />

so “la corresponsione della somma dovuta a tale titolo non può<br />

dirsi il risultato di una coartazione consumata con violenza o<br />

minaccia, conseguendo invece dalla condotta di chi si attiva<br />

per uniformarsi ad accordi e regole previamente condivisi”.<br />

Ma le dichiarazioni del Giuffrè sullo specifico punto non sono<br />

state corroborate solo dal Siino e dal complesso dei prece-<br />

316


denti in materia ma anche dal significativo apporto del colla-<br />

boratore Giovanni Brusca.<br />

Anche per quest’ultimo va sottolineato, come per il Siino, la<br />

particolare competenza in merito allo specifico oggetto della<br />

chiamata da verificare, atteso che il Brusca è stato lunga-<br />

mente a capo del mandamento di San Giuseppe Jato ed ai<br />

vertici assoluti dell’organizzazione mafiosa, di guisa che deve<br />

certamente riconoscersi allo stesso una profonda conoscenza<br />

delle dinamiche della “messa a posto”.<br />

All’udienza del 7 giugno 2005, sul punto, il Brusca riferiva<br />

testualmente: “la messa a posto è quando un’impresa si pren-<br />

de un lavoro o deve realizzare un lavoro, dipende di quale en-<br />

tità, si deve andare a mettere a posto attraverso i canali a lui<br />

noti nel territorio siciliano, cioè uno di un paese deve andare in<br />

un altro... in un altro paese e si deve rivolgere al suo referente<br />

per mettersi a posto e quindi pagare una sorta di tangente, il<br />

cosiddetto chiamato pizzo per non subire dei danneggiamenti.<br />

P.M. <strong>DI</strong> MATTEO: senta, lei ha svolto anche nel corso delle sue<br />

attività, attività di impresa, lei è stato anche Imprenditore?<br />

BRUSCA G.: sì, non direttamente, ma con prestanome sì, io ho<br />

avuto delle imprese.<br />

P.M. <strong>DI</strong> MATTEO: ha avuto delle imprese. E lei la messa a po-<br />

sto l’ha pagata quando ha fatto lavori fuori dal suo mandamen-<br />

to?<br />

BRUSCA G.: sì, le ho pagate sia all’interno del mio paese stes-<br />

so che fuori paese, perché era un business, non era un’attività<br />

prioritaria, cioè per il normale vivere e quindi è diventato un<br />

business, io pagavo regolarmente come tutti gli altri.<br />

P.M. <strong>DI</strong> MATTEO: come tutti gli altri.<br />

BRUSCA G.: avevo qualche piccola cortesia così, ma non... pa-<br />

gavo regolarmente senza problemi.<br />

P.M. <strong>DI</strong> MATTEO: e questo vale solo per lei o vale per tutti gli<br />

Imprenditori che sono anche appartenenti a “COSA NOSTRA”?<br />

BRUSCA G.: no, è una regola per tutti gli Imprenditori essendo<br />

317


che era un business, non era più un... un problema familiare,<br />

cioè nel senso per un mantenimento familiare, diventando bu-<br />

siness quindi veniva pagato il cosiddetto... era una regola.<br />

Anche Giovanni Brusca, dunque, ha attribuito validità asso-<br />

luta a tale regola affermando che qualunque uomo d’onore<br />

doveva osservarla ed aggiungendo che anche lui personal-<br />

mente aveva in più occasioni pagato quanto dovuto sia alle<br />

altre famiglie che addirittura a quelle rientranti nel suo<br />

mandamento.<br />

Tale ulteriore elemento convalida in modo specifico<br />

l’affermazione fatta dal Giuffrè a proposito del pagamento<br />

della “messa a posto” persino da parte di capi del calibro del<br />

Provenzano, ai quali, come confermato in modo speculare dal<br />

Brusca, al limite era ammesso che venisse praticato uno<br />

sconto per pura forma di rispetto.<br />

In conclusione, pertanto, può affermarsi che il pagamento<br />

della “messa a posto” può alternativamente essere il frutto di<br />

una imposizione vessatoria ai danni di un imprenditore-<br />

vittima ovvero la mera applicazione, anche da parte<br />

dell’uomo d’onore ovvero dell’imprenditore-correo, di una re-<br />

gola indefettibile di “cosa nostra”, senza alcuna costrizione<br />

ma, al contrario, come manifestazione di condivisione delle<br />

regole interne al sodalizio.<br />

La superiore disamina delle emergenze processuali e dei pre-<br />

cedenti giurisprudenziali in materia consente, infatti, di per-<br />

venire con assoluta certezza a tale conclusione.<br />

Conclusione che appare significativa nel caso in esame, in<br />

quanto permette di attribuire alla superiore dicotomia di tesi<br />

una sua intrinseca ragion d’essere.<br />

E’ del tutto evidente, invero, che, qualora non si fosse potuto<br />

dimostrare che il pagamento della “messa a posto” può costi-<br />

tuire anche una forma volontaria di finanziamento interno al<br />

sodalizio da parte sinanco dei suoi stessi membri in ossequio<br />

ad una regola di portata generale, la superiore dicotomia sa-<br />

318


ebbe venuta meno.<br />

Di guisa che l’unica spiegazione possibile al fatto obiettivo di<br />

versare la “messa a posto” sarebbe necessariamente coincisa<br />

– come vorrebbe la tesi dell’imputato - con il ricoprire la po-<br />

sizione di vittima di “cosa nostra” e di persona offesa del de-<br />

litto di estorsione.<br />

Come si è visto così certamente non è, a meno di non ricono-<br />

scere la possibilità, a livello logico prima ancora che probato-<br />

rio, che Bernardo Provenzano, Giovanni Brusca e, via via,<br />

tutti gli uomini d’onore che hanno versato la “messa a posto”<br />

alle famiglie territorialmente competenti lo abbiano fatto in<br />

quanto vittime della loro stessa organizzazione.<br />

Ed allora, una volta accertata la legittimità di entrambe le<br />

tesi a confronto, può avviarsi la ricerca del corretto inqua-<br />

dramento delle condotte dell’Aiello alla luce dei parametri o-<br />

biettivi ricavabili dal compendio dibattimentale.<br />

Non vi è dubbio che il primo e, per molti aspetti, il più rile-<br />

vante di detti parametri è costituito dai c.d. “pizzini” acquisi-<br />

ti al fascicolo del dibattimento.<br />

Tale termine, oramai entrato a far parte della vulgata popola-<br />

re, deriva dall’espressione dialettale con la quale si identifi-<br />

cano dei bigliettini che recano appunti sia manoscritti che<br />

dattiloscritti.<br />

La notorietà di tale espressione gergale si deve per l’appunto<br />

all’utilizzo sistematico e continuativo, da parte di Bernardo<br />

Provenzano, di tale arcaico metodo di comunicazione durante<br />

la sua lunga latitanza.<br />

Nonostante l’evidente anacronismo di tale metodo, lo stesso è<br />

risultato sicuramente efficace, tanto da consentire al latitan-<br />

te Provenzano di continuare a tenersi in continuo e costante<br />

contatto con i responsabili delle famiglie mafiose siciliane<br />

senza andare incontro ad alcun rischio di intercettazioni.<br />

Sulle modalità di formazione e circolazione dei pizzini da e<br />

per il Provenzano hanno lungamente riferito il Maggiore Miul-<br />

319


li ed il Capitano Sozzo, i quali hanno ricostruito la fitta, arti-<br />

colata e complessa rete di “postini” e favoreggiatori che assi-<br />

curavano la catena di trasmissione dei pizzini.<br />

Tale sistema di comunicazione interpersonale, inoltre, non<br />

era un’esclusiva del Provenzano ma veniva adottato, oltre che<br />

da tutti coloro i quali volevano entrare in contatto con lui,<br />

anche da altri uomini d’onore e capi latitanti per le loro co-<br />

municazioni.<br />

Prima di esaminare analiticamente il contenuto dei “pizzini”<br />

che riguardano in modo specifico la posizione dell’odierno<br />

imputato, tuttavia, va adeguatamente evidenziata<br />

l’eccezionale valenza, sia in termini probatori che di riscon-<br />

tro, che deve riconoscersi a tali documenti.<br />

In primo luogo, infatti, gli stessi hanno natura documentale e<br />

provengono dal punto più interno del sodalizio mafioso, nel<br />

senso che sono stati materialmente formati, spediti e/o rice-<br />

vuti dal Provenzano e dagli altri vertici assoluti di “cosa no-<br />

stra”.<br />

In tal senso nessun altro elemento di valutazione può prove-<br />

nire da meandri più intrinseci e per ciò stesso più significa-<br />

tivi dell’organizzazione.<br />

Ma vi è di più: i “pizzini” costituiscono l’archivio documenta-<br />

le delle principali decisioni assunte dal sodalizio mafioso,<br />

posto che si tratta di affari e fattispecie di tale importanza da<br />

venire trattati direttamente dai suoi vertici assoluti.<br />

Attraverso i “pizzini”, invero, si assumevano le principali de-<br />

cisioni, si concordavano strategie, si dirimevano diatribe, si<br />

impedivano o, al contrario, si scatenavano faide, si quantifi-<br />

cavano “messe a posto” di particolare rilievo, si autorizzava-<br />

no attività delittuose e/o imprenditoriali etc. etc..<br />

In pratica, si tratta dell’archivio delle decisioni assunte ai<br />

massimi livelli dall’associazione mafiosa.<br />

A conferma ulteriore della vitale importanza dei “pizzini” ba-<br />

sta porre mente al numero dei soggetti incaricati di trasmet-<br />

320


terli ed alla complessità del sistema di comunicazione posto<br />

in essere proprio al fine di assicurare la segretezza assoluta<br />

circa il loro contenuto.<br />

Come riferito poi dal Giuffrè a proposito dei “pizzini” allo<br />

stesso sequestrati all’atto dell’arresto o da questi fatti ritro-<br />

vare dopo l’avvio della collaborazione, era buona norma per<br />

un “capo” dell’organizzazione mafiosa custodire almeno per<br />

un anno i biglietti ricevuti.<br />

E ciò proprio per l’importanza del loro contenuto e per poter<br />

dimostrare, in caso di una eventuale successiva diatriba,<br />

l’andamento dei fatti e delle comunicazioni in modo docu-<br />

mentale e, come tale, inoppugnabile.<br />

Se, dunque, questa è la natura dei “pizzini” e la loro rilevan-<br />

za anche sotto il profilo probatorio interno a “cosa nostra”,<br />

appare chiara la significatività che agli stessi deve riconosce-<br />

re anche l’A.G..<br />

Anzi, per molti aspetti, va riconosciuto che nessun altro ele-<br />

mento di valutazione può fornire altrettanta garanzia di au-<br />

tenticità del contenuto e di una provenienza maggiormente<br />

intrinseca al sodalizio e qualificata.<br />

Fatta questa doverosa premessa, va detto che i “pizzini” ri-<br />

guardanti l’imputato Michele Aiello possono catalogarsi in<br />

quattro gruppi essenziali.<br />

In ordine cronologico, infatti, si evidenziano:<br />

1) i “pizzini” rinvenuti e sequestrati a Riina Salvatore il 15<br />

gennaio 1993 in occasione della sua cattura;<br />

2) quelli consegnati al Colonnello Michele Riccio nel 1995 da<br />

Luigi Ilardo, capomafia di Caltanissetta ucciso il 10 maggio<br />

1996;<br />

3) quelli sequestrati in occasione dell’arresto di Antonino<br />

Giuffrè, il 16 aprile 2002;<br />

4) quelli rinvenuti a Vicari, il 4 dicembre 2002, a seguito del-<br />

le indicazioni fornite dallo stesso Giuffrè, dopo l’avvio della<br />

sua collaborazione.<br />

321


Accanto ed oltre ai suddetti “pizzini”, poi, va ricordato un<br />

documento, anch’esso certamente di estrema importanza, co-<br />

stituito da alcuni appunti manoscritti rinvenuti il 25 gennaio<br />

2005 a Bagheria nell’abitazione di Giuseppe Di Fiore, uomo<br />

d’onore della locale famiglia mafiosa, tratto in arresto sugli<br />

sviluppi dell’operazione “Grande Mandamento” e condannato<br />

in primo grado per associazione mafiosa e concorso in nume-<br />

rose estorsioni pluriaggravate con sentenza del 16 novembre<br />

2006 del GIP presso il Tribunale di Palermo.<br />

Come si dirà appresso tale manoscritto rappresenta, infatti,<br />

un vero e proprio “libro mastro” della famiglia mafiosa di Ba-<br />

gheria recante l’indicazione delle principali entrate ed uscite<br />

di detta articolazione territoriale.<br />

Già attraverso la mera elecazione di detti documenti si ricava<br />

un dato di immediata evidenza, costituito dal lungo lasso di<br />

tempo – dal gennaio 1993 al 2005 - nel quale i vertici assolu-<br />

ti di “cosa nostra” si erano occupati a vario titolo delle “mes-<br />

se a posto” dell’Aiello.<br />

Così come altrettanto evidente è la conferma della tesi soste-<br />

nuta dal Giuffrè a proposito del costante e diretto coinvolgi-<br />

mento del Provenzano in persona nella gestione delle “messe<br />

a posto” dell’imputato.<br />

Tale ultimo aspetto, peraltro, conferma la tesi del trattamen-<br />

to speciale riservato all’Aiello da parte del Provenzano, posto<br />

che questi di certo non seguiva le pratiche di ordinaria am-<br />

ministrazione (le decine di “messe a posto” giornaliere nel<br />

territorio siciliano) ma solo gli affari di rilievo o che gli sta-<br />

vano particolarmente a cuore.<br />

Ciò posto, va detto che il primo documento da esaminare è<br />

un “pizzino”, dattiloscritto e privo di data, rinvenuto e seque-<br />

strato addosso all’allora capo di “cosa nostra”, Salvatore Rii-<br />

na, all’atto del suo arresto, avvenuto in Palermo il 15 gen-<br />

naio 1993 dopo una lunga latitanza.<br />

Nel documento in atti (doc. n. 10) è scritto:<br />

322


“Altofonte: vicino Cava Buttitta Strada interpoderale. Ing.<br />

AIELLO”.<br />

Sulle modalità del rinvenimento di questo bigliettino e, so-<br />

prattutto, sugli esiti dei successivi accertamenti effettuati<br />

con riferimento al suo contenuto, nel corso del dibattimento<br />

hanno testimoniato il Maggiore Sergio De Caprio (l’allora Ca-<br />

pitano “Ultimo” del R.O.S. che procedette all’arresto di Riina)<br />

e il Maresciallo Santo Caldareri.<br />

Il primo riferiva che, al momento dell’arresto, il Riina custo-<br />

diva nella tasca destra dell’abito il “pizzino” in esame e che,<br />

sul suo contenuto, erano stati delegati immediatamente ac-<br />

certamenti alla Stazione dei C.C. di Altofonte (località citata<br />

nel biglietto).<br />

I Carabinieri di Altofonte, tuttavia, avevano ritenuto errone-<br />

amente di identificare l’“Ing. Aiello” indicato nel documento<br />

in un altro Aiello solo in base al suo luogo di residenza (pro-<br />

prio ad Altofonte).<br />

Appare davvero incredibile come la P.G. delegata non sia sta-<br />

ta, già allora, in grado di individuare l’odierno imputato, il<br />

quale, a parte i dati anagrafici e il titolo di ingegnere, noto-<br />

riamente si occupava di realizzazione di strade interpoderali<br />

e, proprio in quel preciso torno di tempo, stava terminando<br />

una strada vicino alla cava Buttitta in territorio di Altofonte.<br />

Pur non di meno, in questa sede ci si deve limitare a regi-<br />

strare che l’avvenuta corretta identificazione del soggetto<br />

indicato nel “pizzino” risale solo al gennaio del 2004 (undici<br />

anni dopo) e proprio nell’ambito delle indagini confluite nel<br />

presente processo.<br />

All’udienza del 6 dicembre 2005 il Maggiore Michele Miulli<br />

riferiva che all’identificazione del soggetto si era risaliti gra-<br />

zie alle stesse indicazioni contenute nel biglietto, posto che<br />

l’Aiello stava realizzando una stradella interpoderale corri-<br />

spondente alle indicazioni contenute nel “pizzino”, proprio<br />

323


perché vicina alla cava Buttitta in località Valle Rena di Alto-<br />

fonte.<br />

Si tratta della strada interpoderale denominata Rena - San<br />

Ciro il cui progetto era stato redatto il 2 gennaio 1980<br />

dall’ingegner Michele Aiello e rielaborato, con adeguamento<br />

dei prezzi, in data 9 settembre 1992 dal geometra Gaetano<br />

Cusimano.<br />

Il 2 marzo 1993 era stata rilasciata procura all’incasso in fa-<br />

vore di Cusimano Gaetano ed il successivo 9 marzo 1993 era<br />

stato redatto il verbale di visita e accertamento dell’avvenuta<br />

esecuzione dei lavori.<br />

Sulla scorta di quanto emerso nel dibattimento a proposito<br />

del fatto che il Cusimano ed il Puleo lavorassero in via esclu-<br />

siva per Michele Aiello e dai documenti allegati alla pratica<br />

emerge che la strada in esame era stata progettata e realizza-<br />

ta per l’appunto dall’odierno imputato e che i lavori si erano<br />

conclusi nei primi mesi del 1993.<br />

Nello stesso periodo di tempo, poi, né l’Aiello né altri im-<br />

prenditori omonimi avevano realizzato altre strade nello stes-<br />

so contesto territoriale.<br />

Come chiarito dal Maggiore Miulli, invero, le imprese di Mi-<br />

chele Aiello avevano realizzato altre quattro strade in territo-<br />

rio di Altofonte, come confermato sia dagli elenchi di strade<br />

in atti che dalle dichiarazioni dello stesso imputato.<br />

In tutti e quattro i casi, infatti, si tratta di strade interpode-<br />

rali collaudate nel 1989 e, pertanto, in epoca molto prece-<br />

dente (oltre tre anni prima) a quella del “pizzino” in esame.<br />

Ed allora, posto che l’unica strada che Michele Aiello stava<br />

realizzando, tra la fine del 1992 e gli inizi del 1993, in terri-<br />

torio di Altofonte e proprio vicino alla cava Buttitta era la<br />

strada Rena- San Ciro, deve ritenersi perfettamente indivi-<br />

duato e delimitato l’oggetto dell’indicazione riportata nel bi-<br />

glietto che il Riina teneva addosso.<br />

324


All’udienza del 21 febbraio 2006 lo stesso Michele Aiello ha<br />

ammesso la progettazione e la successiva realizzazione della<br />

strada Rena-San Ciro.<br />

In particolare, la pratica relativa a tale strada era stata ini-<br />

ziata dal padre nel novembre 1992 e poi era stata completata<br />

da lui nel mese di febbraio 1993 e contabilizzata nel mese<br />

successivo.<br />

L’imputato, poi, confermava di avere realizzato, nel corso del<br />

1989, altre quattro strade in territorio di Altofonte, per le<br />

quali era stato costretto a versare la consueta somma di sette<br />

milioni di lire per ciascuna di esse.<br />

Diversamente dal solito, a suo dire, per la strada Rena - San<br />

Ciro egli non aveva versato alcuna somma a titolo di “messa<br />

a posto”.<br />

A parte l’evidente inconferenza di tale ultima affermazione,<br />

attraverso la superiore ricostruzione possono trarsi dei sicuri<br />

punti di riferimento.<br />

La strada interpoderale cui si faceva cenno nel biglietto tro-<br />

vato addosso al Riina – realizzata in territorio di Altofonte,<br />

vicino alla cava Buttitta da tale Ing. Aiello - era senza dub-<br />

bio alcuno la strada Rena-San Ciro ed era stata progettata e<br />

realizzata dall’odierno imputato.<br />

Il “pizzino” rinvenuto la mattina del 15 gennaio 1993 addosso<br />

al Riina certamente era stato redatto qualche tempo prima di<br />

detta data e fatto pervenire, attraverso canali disagevoli atte-<br />

so lo stato di latitanza, al Riina stesso.<br />

La vicenda, conseguentemente, era stata attenzionata dal<br />

Riina tra la fine del 1992 e l’immediato inizio del 1993,<br />

quando i lavori della strada Rena-San Ciro erano ormai quasi<br />

del tutto terminati.<br />

Il fatto che il Riina tenesse addirittura addosso tale biglietti-<br />

no il giorno dell’arresto dimostra che si stava occupando di<br />

detto affare proprio il 15 gennaio 1993 o comunque in quei<br />

giorni.<br />

325


Ed allora, sotto il profilo della conseguenzialità logica, si im-<br />

pongono almeno due considerazioni al fine di comprendere<br />

l’oggetto della richiesta di interessamento portata<br />

all’attenzione del Riina in persona.<br />

In primo luogo la tempistica di tale richiesta appare incom-<br />

patibile con la natura di istanza di autorizzazione a sottopor-<br />

re ad estorsione l’impresa dell’Aiello.<br />

Se, infatti, fosse stata questa la natura di detta richiesta,<br />

non si comprende per quale ragione la stessa sia pervenuta<br />

così tardi rispetto all’avvio dei lavori.<br />

Come avviene sempre in tali casi, infatti, la procedura della<br />

“messa a posto” viene avviata prima ancora che l’impresa<br />

porti i propri mezzi presso il cantiere (anche per evitare il ri-<br />

schio di danni anche frutto di malintesi) e non quando i lavo-<br />

ri sono oramai ultimati.<br />

Ma, in secondo luogo, appare del tutto incomprensibile la ra-<br />

gione per la quale una attività ordinaria e di routine come<br />

una banale “messa a posto” per una strada interpoderale do-<br />

vesse essere portata addirittura all’attenzione diretta di Sal-<br />

vatore Riina che, in quel momento, era il capo assoluto di<br />

“cosa nostra” ed il latitante più attivamente ricercato da tut-<br />

te le forze di polizia.<br />

Oltretutto, come è stato chiarito in precedenza, le imprese di<br />

Michele Aiello pagavano da anni la somma di sette milioni di<br />

lire per ciascuna strada interpoderale (fatto ammesso dallo<br />

stesso imputato) e lo facevano attraverso collaudate e routi-<br />

narie modalità gestite dalla famiglia mafiosa di Bagheria.<br />

Non si vede, pertanto, per quale ragione dovesse essere inte-<br />

ressato, proprio per questa strada, Salvatore Riina in perso-<br />

na e non i vertici della famiglia mafiosa di Altofonte, come<br />

già accaduto in passato.<br />

Ed invero l’Aiello, nel corso del 1989, aveva già regolarmente<br />

pagato la suddetta somma per ciascuna delle quattro strade<br />

interpoderali realizzate nel territorio di Altofonte (come da lui<br />

326


ammesso) nelle mani dei responsabili di detta famiglia mafio-<br />

sa senza alcun particolare problema.<br />

Allora, sulla scorta di tali premesse, resta incomprensibile la<br />

ragione per la quale la questione del pagamento di una sem-<br />

plice “messa a posto” di sette milioni di lire da parte di un<br />

imprenditore, aduso a pagare con notevole frequenza e con<br />

collaudate modalità nelle mani dei responsabili anche di<br />

quella famiglia mafiosa, sia stata direttamente e personal-<br />

mente sottoposta al capo di “cosa nostra”.<br />

L’unica spiegazione plausibile è che in effetti non si sia trat-<br />

tato di una mera autorizzazione – peraltro postuma e decisa-<br />

mente tardiva – a procedere ad una estorsione ma che la ra-<br />

gione sottesa alla richiesta dell’autorevole intervento del Sal-<br />

vatore Riina in persona fosse un’altra.<br />

Al Riina, attraverso il “pizzino” in esame, non veniva chiesta<br />

l’autorizzazione ad estorcere l’impresa di Aiello ma veniva<br />

avanzata una vera e propria raccomandazione in suo favore,<br />

di modo che il capo di “cosa nostra” potesse intercedere sulla<br />

famiglia mafiosa di Altofonte per far ottenere un buon trat-<br />

tamento all’imputato.<br />

Alla luce dei sopra richiamati elementi di valutazione, que-<br />

sta, infatti, è l’unica spiegazione logica ed aderente alle rego-<br />

le di “cosa nostra”.<br />

A tale proposito deve notarsi come lo stesso Aiello abbia rife-<br />

rito che, a differenza di tutte le altre strade realizzate in ter-<br />

ritorio di Altofonte, proprio per quella in esame non gli era<br />

stata chiesta alcuna “messa a posto”.<br />

Deve, tuttavia, aggiungersi - come se ciò non fosse già di per<br />

sé sufficiente – che sullo specifico punto in esame sono e-<br />

mersi altri due riscontri individualizzanti e di elevata valenza<br />

a fini probatori.<br />

Si tratta delle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia,<br />

Giovanni Brusca e Gioacchino La Barbera, che hanno rico-<br />

327


perto ruoli di rilievo proprio in seno alla famiglia mafiosa di<br />

Altofonte, nel cui territorio ricadeva la strada Rena-San Ciro.<br />

Il primo, infatti, è stato a lungo il capo del mandamento ma-<br />

fioso di San Giuseppe Jato ed il secondo ha fatto parte, con<br />

un ruolo di preminente responsabilità, della famiglia mafiosa<br />

di Altofonte che rientrava nel suddetto mandamento.<br />

Entrambi i collaboratori sono stati escussi all’udienza del 7<br />

giugno 2005 ed hanno reso dichiarazioni del tutto convergen-<br />

ti tra loro e pienamente confermative della suddetta tesi.<br />

Il La Barbera, in particolare, riferiva di avere conosciuto la<br />

società STRADE<strong>DI</strong>L s.r.l. dell’Aiello perché, tra il 1992 ed il<br />

1993, questa aveva iniziato dei lavori per realizzare una<br />

stradella interpoderale in territorio di Altofonte, nei pressi<br />

della cava Buttitta.<br />

Poiché i mezzi dell’impresa erano già arrivati in cantiere sen-<br />

za che a lui fosse stata comunicata la chiusura della “messa<br />

a posto”, il La Barbera aveva chiesto notizie a Salvatore But-<br />

titta, il titolare della vicina cava, che era persona vicina alla<br />

famiglia mafiosa di Altofonte.<br />

Il Buttitta, in prima battuta, gli aveva detto che il titolare<br />

della STRADE<strong>DI</strong>L era “una persona... molto vicina, disponibi-<br />

le” ma egli non si era acquietato.<br />

Anzi “siccome come sempre quando arriva nella zona nostra<br />

un’impresa senza essere raccomandata, la prima cosa che si<br />

fa, si fa danno a qualche mezzo o addirittura mandarli via in<br />

certe situazioni, mentre lì non è successo assolutamente”, si<br />

era rivolto prima a Giovanni Brusca, capo del suo manda-<br />

mento, e poi anche a Leoluca Bagarella che in quel momento<br />

erano entrambi latitanti proprio nella zona di Altofonte.<br />

Secondo il collaboratore, il Brusca “…mi ha detto di non fare<br />

niente, nel senso quando dico di non fare niente, non fare i<br />

danni ai mezzi, perché gli ho detto, pure: “guarda che lasciano<br />

i mezzi”, è come quando un’impresa è raccomandata e quindi<br />

lascia i mezzi tranquillamente fuori... senza custodia, senza<br />

328


guardiano insomma, li lasciava lì tranquillamente e BRUSCA<br />

prendeva tempo, mi ha detto: “no, niente, falli lavorare senza...<br />

che poi se ne parla, tanto il lavoro è lungo, quindi più in là si<br />

vedrà”. Con BAGARELLA la stessa cosa, siccome vedevo che<br />

continuavano a lavorare senza problemi e... mi ricordo che ne<br />

ho parlato pure con BAGARELLA di questa cosa e mi ha detto:<br />

“va be’, se ti ha detto... insomma falli lavorare per ora, - dice –<br />

poi... poi se ne parlerà”.<br />

Con grande sorpresa del La Barbera, dunque, sia il Brusca<br />

che il Bagarella gli avevano personalmente detto che<br />

l’impresa dell’Aiello poteva tranquillamente lavorare nel terri-<br />

torio di Altofonte, anche lasciando i mezzi in cantiere (come<br />

facevano solo le imprese raccomandate), senza che dovessero<br />

essere fatte intimidazioni né richieste di somme di denaro a<br />

titolo di “messa a posto”.<br />

Cosa che aveva molto sorpreso il collaboratore, il quale ri-<br />

cordava come, proprio in quello stesso torno di tempo, ad un<br />

imprenditore di Belmonte Mezzagno che aveva un impianto di<br />

calcestruzzo erano stati fatti “miliardi di lire di danni” per un<br />

mancato pagamento.<br />

Il La Barbera concludeva riferendo di non aver mai ricevuto<br />

alcun pagamento per la realizzazione della strada realizzata<br />

dall’Aiello vicino alla cava Buttitta.<br />

Altrettanto specifici ed individualizzanti appaiono, poi, i ri-<br />

scontri contenuti nella deposizione di Giovanni Brusca.<br />

Questi riferiva, invero, di avere ricevuto, tra il 1989 ed il<br />

1992, una serie di "pizzini” provenienti da Bernardo Proven-<br />

zano, attraverso i quali questi gli aveva fatto alcune “racco-<br />

mandazioni” per lavori che Michele Aiello doveva eseguire<br />

proprio nella zona di Altofonte.<br />

Ancora con maggiore precisione rispetto al tema oggetto della<br />

presente analisi, a detta del Brusca si trattava di raccoman-<br />

dazioni per la realizzazione di due o tre strade interpoderali,<br />

una delle quali era vicina alla cava Buttitta di Altofonte.<br />

329


Seguendo testualmente il racconto del Brusca, in uno di detti<br />

“pizzini”, il Provenzano “…mi diceva in linea di massima di ri-<br />

spettarlo, di trattarlo come se fosse la sua stessa persona e<br />

che... con un certo riguardo, tanto è vero che io mi ricordi non<br />

gli abbiamo chiesto niente di particolare, ci ha fatto arrivare<br />

solo la messa a posto e credo che sia stato un po’ libero poi di<br />

fare quello che voleva”.<br />

Il significato di tale dichiarazione del Brusca è estremamente<br />

chiaro ed inequivoco e, per altro verso, costituisce un ele-<br />

mento di riscontro della suddetta tesi accusatoria talmente<br />

concreto ed individualizzante da non necessitare di alcun ul-<br />

teriore commento.<br />

Basti solo sottolineare come il vertice assoluto di “cosa no-<br />

stra”, Bernardo Provenzano, si era rivolto direttamente al ca-<br />

po mandamento di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca, in-<br />

viandogli un “pizzino” nel quale gli aveva chiesto di trattare<br />

Michele Aiello come se fosse stata “la sua stessa persona”.<br />

E ciò proprio in relazione alla realizzazione di una delle stra-<br />

de interpoderali realizzate, tra il 1989 ed il 1992,<br />

dall’imputato in territorio di Altofonte.<br />

Analizzando le dichiarazioni del Brusca si comprende, poi,<br />

come la raccomandazione del Provenzano consistesse nella<br />

richiesta di non vessare l’Aiello con ulteriori richieste oltre il<br />

pagamento della “messa a posto”.<br />

Come si è detto, infatti, di regola gli imprenditori, oltre al<br />

pagamento del pizzo, erano costretti a rivolgersi a determina-<br />

ti fornitori ovvero a noleggiare i mezzi tecnici da ditte vicine<br />

e/o appartenenti agli uomini d’onore della famiglia del luogo.<br />

L’Aiello, secondo la richiesta personale del Provenzano, a-<br />

vrebbe dovuto sì pagare la “messa a posto” ma non doveva<br />

essere ulteriormente disturbato o infastidito, esattamente<br />

come se si fosse trattato “della sua stessa persona”.<br />

Si tratta, evidentemente, di un trattamento speciale di cui<br />

normalmente nessun imprenditore-vittima usufruisce, tan-<br />

330


tomeno per diretta e personale intercessione del Provenzano<br />

stesso.<br />

Ed invero, il Brusca, alla domanda se il Provenzano fosse so-<br />

lito raccomandare imprese in quella zona, rispondeva:<br />

“P.M.: ...PROVENZANO avrà parlato con lei di una serie di af-<br />

fari che riguardavano il suo territorio... ..percentualmente era<br />

frequente che raccomandasse qualcuno?<br />

BRUSCA G.:no.<br />

…<br />

BRUSCA G.: Signor Presidente, “trattalo bene”, cioè non... pur-<br />

troppo nel gergo nostro non c’era bisogno di fare un, chiedo<br />

scusa, un... un romanzo, c’erano tre parole, quattro parole,<br />

“trattalo bene, come se fosse una cosa mia”, e già io capivo<br />

tutto.<br />

PRESIDENTE: e quindi gli altri raccomandati da<br />

PROVENZANO.....erano così?<br />

BRUSCA G.: no, no, no, mai, mai... manco... neanche con la<br />

sua mi diceva una cosa del genere, neanche con quella di...<br />

l’impresa di... di... quando gli ho fatto fare l’impresa...<br />

l’associazione con VINCENZO GE... GERACI SALVATORE con<br />

GIAMMANCO VINCENZO, per la messa a posto se la vedeva lui.<br />

Dunque, il Provenzano non aveva mai rivolto al Brusca una<br />

siffatta raccomandazione, nemmeno quando si era trattato di<br />

imprese direttamente appartenenti a lui.<br />

In conclusione, analizzando analiticamente ed in modo incro-<br />

ciato le autonome e convergenti dichiarazioni dei collaborato-<br />

ri di giustizia Brusca e La Barbera si ricava una eclatante<br />

conferma della suddetta tesi accusatoria che, già sotto il pro-<br />

filo logico e della aderenza alle regole interne del sodalizio<br />

mafioso, appariva l’unica plausibile.<br />

Il “pizzino” che Salvatore Riina portava addosso al momento<br />

del suo arresto, allora, conteneva una “raccomandazione” ri-<br />

voltagli affinché tutelasse l’imputato Michele Aiello che in<br />

quel preciso momento storico stava eseguendo i lavori della<br />

331


strada Rena-San Ciro in agro di Altofonte (vicino la cava But-<br />

titta).<br />

Esattamente alla stessa stregua di quanto già avvenuto per<br />

altre raccomandazioni direttamente e personalmente fatte da<br />

Provenzano al Brusca sempre per lavori in territorio di Alto-<br />

fonte.<br />

Per la suddetta strada interpoderale, infine, la raccomanda-<br />

zione aveva assai verosimilmente sortito gli effetti sperati,<br />

posto che, almeno in base alle conoscenze del La Barbera,<br />

per tale lavoro non era stata pagata nemmeno la stessa<br />

“messa a posto”.<br />

Tale circostanza, peraltro, è stata ammessa dallo stesso Aiel-<br />

lo, il quale, dopo avere affermato di aver pagato il pizzo per<br />

le altre strade eseguite ad Altofonte nel 1989, ha riferito di<br />

non aver pagato alcunché per la strada Rena-San Ciro, ov-<br />

viamente perché non aveva ricevuto alcuna richiesta in tal<br />

senso.<br />

Il secondo gruppo di “pizzini” cui si è fatto cenno nella sopra<br />

richiamata elencazione riguarda alcuni biglietti consegnati, a<br />

metà degli anni ’90, al Colonnello Michele Riccio da Luigi I-<br />

lardo, all’epoca influente membro della famiglia mafiosa di<br />

Caltanissetta.<br />

Si tratta di una parte della corrispondenza epistolare che<br />

l’Ilardo intratteneva in quegli anni con Bernardo Provenzano<br />

ed, in particolare, anche di diversi “pizzini” da questi inviati-<br />

gli.<br />

L’Ilardo, infatti, era molto vicino al Provenzano e con questi<br />

discuteva, a mezzo dei “pizzini”, delle principali vicende che<br />

riguardavano il contesto territoriale nisseno.<br />

Al contempo, tuttavia, l’Ilardo aveva avviato un rapporto di<br />

natura confidenziale, su base strettamente personale, con il<br />

Colonnello Michele Riccio, all’epoca in servizio presso il<br />

R.O.S. dei Carabinieri.<br />

332


Come chiarito dallo stesso Riccio nel corso della sua deposi-<br />

zione, tale rapporto confidenziale era via via divenuto sempre<br />

più intenso, al punto che l’Ilardo non solo gli aveva conse-<br />

gnato diversi “pizzini” provenienti dal latitante Provenzano<br />

ma gli aveva anche fornito l’opportunità di giungere alla cat-<br />

tura di quest’ultimo.<br />

Tale progetto investigativo finalizzato alla cattura del Proven-<br />

zano era, tuttavia, fallito per cause indipendenti dalla volon-<br />

tà dell’Ilardo e del Riccio, ma il percorso verso l’avvio della<br />

collaborazione di quest’ultimo non si era arrestato.<br />

Anzi, qualche giorno prima del 10 maggio 1996, l’Ilardo aveva<br />

deciso di formalizzare un rapporto di vera e propria collabo-<br />

razione con l’Autorità giudiziaria ed aveva sinanco incontra-<br />

to dei Pubblici Ministeri della locale Direzione Distrettuale<br />

Antimafia preannunciando loro la sua decisione.<br />

Tuttavia, prima che ciò accadesse, proprio il 10.5.96, Luigi<br />

Ilardo veniva ucciso in circostanze assai strane e con una<br />

successione temporale veramente inquietante.<br />

La vicenda personale di Luigi Ilardo, lo sviluppo dei suoi<br />

rapporti con il Colonnello Riccio e il contenuto dei biglietti<br />

provenienti dal Provenzano, oltre all’istruzione svolta<br />

nell’ambito del presente processo, sono stati oggetto anche<br />

della sentenza definitiva a carico di Simone Castello (Tribu-<br />

nale di Palermo 2.3.2002), acquisita al fascicolo del dibatti-<br />

mento su iniziativa del P.M. ed alla quale si rimanda per una<br />

maggiore comprensione di tale complessa vicenda.<br />

Venendo allo specifico aspetto che ci occupa, va detto che<br />

nell’ambito di questo processo sono stati prodotti dal P.M.<br />

alcuni appunti dattiloscritti consegnati dall’Ilardo al Colon-<br />

nello Riccio (documenti da 40 a 50 del relativo elenco), ed in<br />

particolare ve ne è uno consegnato da Simone Castello a tale<br />

Carmelo Barbieri nel settembre del 1994.<br />

A tale appunto risulta allegato un biglietto del seguente te-<br />

sto:<br />

333


“Ditta Aiello: deve fare lavoro<br />

strada interpoderale a Bubudello<br />

Lago di Pergusa ENNA<br />

Ditta Aiello deve fare lavoro<br />

strada interpoderale al Bivio<br />

Catena Piazza Armerina”<br />

Prima ancora di entrare nel merito delle indagini svolte su<br />

tale bigliettino, va segnalata l’importanza del collocamento<br />

temporale di tale documento che, come si è detto, risale al<br />

mese di settembre del 1994, circostanza che influirà non po-<br />

co sulle valutazioni che seguiranno.<br />

Dall’esame della struttura lessicale del documento si ricava<br />

che anche in questo caso ricorre la “ditta Aiello” che però,<br />

stavolta, “doveva” fare due strade interpoderali rispettiva-<br />

mente in territorio di Pergusa-Enna e di Piazza Armerina.<br />

Come nel caso precedente, nonostante l’apparente semplicità<br />

dell’accertamento, le indagini eseguite nelle immediatezze dei<br />

fatti sul contenuto del biglietto non avevano portato ad alcun<br />

risultato concreto né in ordine alla individuazione<br />

dell’imprenditore né delle opere indicate.<br />

Solo nell’ambito della presente indagine ed a distanza di pa-<br />

recchi anni sono state svolte approfondite verifiche che han-<br />

no dato esiti positivi.<br />

Ed invero, come hanno riferito il Capitano Giovanni Sozzo ed<br />

il Maggiore Michele Miulli la strada interpoderale denominata<br />

Bubudello, presso il lago di Pergusa in provincia di Enna, era<br />

stata progettata da tale Filippo Spagnolo e realizzata per con-<br />

to dell’associazione interpoderale “Bubudello/Barrafranca”<br />

dall’impresa edile stradale Testa Nicolò, con sede a Bagheria.<br />

Si tratta di un ex dipendente di Michele Aiello, il quale, sen-<br />

tito in veste di imputato di reato connesso, si è avvalso della<br />

facoltà di non rispondere quando è stato citato dal P.M. men-<br />

tre quando è stato citato dalla difesa di Aiello ha risposto a<br />

tutte le domande.<br />

334


Per quanto attiene alla strada interpoderale nei pressi del bi-<br />

vio Catena di Piazza Armerina, la stessa è stata individuata<br />

nella strada denominata “Albana Est” che risultava anch’essa<br />

progettata da Filippo Spagnolo, il quale aveva anche svolto il<br />

ruolo di direttore dei lavori.<br />

Su tale complessa vicenda hanno reso dichiarazioni i geome-<br />

tri Antonino Puleo e Gaetano Cusimano, il geometra Filippo<br />

Spagnolo, l’imprenditore Nicolò Testa e lo stesso imputato<br />

Michele Aiello, cioè tutti i protagonisti principali delle varie<br />

fasi di progettazione, finanziamento e realizzazione di dette<br />

due strade interpoderali.<br />

Attraverso l’esame congiunto di tali deposizioni è possibile<br />

pervenire ad alcune conclusioni del tutte certe, in quanto<br />

non smentite da alcuno dei dichiaranti e corroborate da dati<br />

documentali.<br />

In primo luogo, la progettazione delle due strade in esame,<br />

almeno nella fase iniziale, può ritenersi riferibile al solo ge-<br />

ometra Spagnolo, il quale, nel 1986, aveva ricevuto incarico<br />

in tal senso dalle rispettive associazioni interpoderali.<br />

Lo Spagnolo, quindi, si era rivolto a Michele Aiello e, dopo<br />

avergli chiesto un successivo supporto tecnico integrativo da<br />

parte del Puleo e del Cusimano, gli aveva assicurato che, in<br />

caso di ottenimento del finanziamento delle strade, avrebbe<br />

affidato alla sua impresa (la Stradedil s.r.l.) l’esecuzione dei<br />

lavori.<br />

Entrambe le strade in questione venivano, pertanto, inserite<br />

nell’elenco di 1056 progetti elaborato, aggiornato e conserva-<br />

to dal geometra Puleo, al quale era stato poi sequestrato nel<br />

corso delle perquisizioni conseguenti agli arresti degli impu-<br />

tati.<br />

Lo stesso Puleo ammetteva di avere inserito tali strade<br />

nell’elenco dell’ingegnere Aiello proprio perché aveva collabo-<br />

rato con lo Spagnolo all’aggiornamento dei progetti in un<br />

momento successivo a quello della loro prima presentazione.<br />

335


Per altri impegni nel frattempo assunti dallo Spagnolo, tutta-<br />

via, l’esecuzione delle due strade non era stata più affidata<br />

all’Aiello ma ad altre imprese, una delle quali era quella di<br />

Nicolò Testa, individuato grazie all’interessamento del Puleo<br />

che lo conosceva in quanto ex dipendente dell’Aiello.<br />

Tali circostanze costituiscono i punti fermi emersi su tale ar-<br />

gomento a seguito della disamina delle sopra richiamate de-<br />

posizioni che vanno necessariamente sfrondate da tutta una<br />

serie di considerazioni erronee e di contraddizioni intrinse-<br />

che che ne hanno caratterizzato l’acquisizione.<br />

In particolare, non risulta chiaro il reale motivo per il quale<br />

lo Spagnolo, dopo avere assicurato all’Aiello l’incarico della<br />

realizzazione delle due strade, abbia poi cambiato idea per<br />

asseriti “precedenti impegni” con altre ditte.<br />

Ed allo stesso modo non appare coerente con tale ricostru-<br />

zione l’affidamento dell’incarico della realizzazione di una di<br />

dette strade a Nicolò Testa, con il quale lo Spagnolo non ave-<br />

va di certo assunto alcun precedente impegno e che, peraltro,<br />

era stato individuato tramite il Puleo nonostante questi fosse<br />

perfettamente a conoscenza dei pessimi rapporti che inter-<br />

correvano tra l’Aiello ed il medesimo Testa, suo ex dipenden-<br />

te.<br />

Tuttavia, ciò che appare significativo sottolineare agli speci-<br />

fici fini della presente disamina, è che lo Spagnolo si era oc-<br />

cupato della progettazione iniziale di entrambi i progetti già<br />

nel 1986 e che, successivamente ma sicuramente prima<br />

dell’ottenimento del finanziamento (1996), aveva preannun-<br />

ciato all’Aiello che, in caso di esito positivo delle pratiche, i<br />

lavori sarebbero stati affidati alla sua impresa.<br />

Proprio per questa ragione lo Spagnolo aveva ottenuto l’aiuto<br />

dei geometri di Aiello (Puleo e Cusimano), i quali avevano ag-<br />

giornato entrambi i progetti ed i relativi dati valoriali e, con-<br />

seguentemente, li avevano anche inseriti nell’elenco delle<br />

1056 strade (poi sequestrato dalla P.G.) da loro progettate.<br />

336


Dunque, può ritenersi dimostrato che, certamente per un<br />

certo lasso di tempo tra il 1986 ed il 1996, l’Aiello era stato<br />

interessato alla progettazione ed alla futura realizzazione<br />

delle due strade interpoderali richiamate nel “pizzino” in e-<br />

same.<br />

Interessamento riconosciuto da tutti i protagonisti della vi-<br />

cenda e confermato documentalmente dall’elenco di progetti<br />

dianzi richiamato e rinvenuto nella disponibilità<br />

dell’imputato presso l’ufficio tecnico.<br />

Anche lo stesso imputato Aiello nel corso del suo esame e,<br />

precisamente all’udienza del 21 febbraio 2006, confermava<br />

tale interessamento dicendo testualmente: “Dovevamo realiz-<br />

zarle (le strade in questione, n.d.e.), ma non sono state più<br />

realizzate…. mi hanno presentato ed ha collaborato con me, il<br />

geometra Spagnuolo Filippo. Questo l’ho conosciuto intorno al<br />

’93, parliamo, successivamente lui ha cominciato a bazzicare<br />

all’interno del mio studio … Mi aveva proposto intorno al ’95,<br />

non mi ricordo la data precisa, se c’era la disponibilità da par-<br />

te mia di eseguire due strade interpoderali che gli erano state<br />

finanziate una in agro di Piazza Armerina, e una in agro di En-<br />

na, e che voleva che intervenissi io come impresa per la realiz-<br />

zazione….. il geometra Spagnuolo Filippo è ritornato da me e<br />

mi ha detto che il presidente dell’associazione aveva preso già<br />

impegni con un’impresa locale per realizzare l’opera…. Ho sa-<br />

puto successivamente però … che una delle due strade le ha<br />

realizzate il signor Testa Nicola, una delle due; un’altra non so<br />

chi l’abbia realizzata. Li dovevo realizzare io, ma non li ho mai<br />

realizzate”.<br />

Ma in assoluto l’affermazione più significativa fatta<br />

dall’Aiello riguarda la segnalazione che questi ha ammesso di<br />

aver fatto al Castronovo Carlo per ottenere l’autorizzazione<br />

preventiva di “cosa nostra” alla esecuzione dei due lavori in<br />

esame.<br />

337


Come chiarito dallo stesso imputato: “ho segnalato l’opera<br />

…al signor Castronovo ho dato il bigliettino per quanto riguar-<br />

da la messa a posto, aspettavo l’ok … prima di portare i mezzi<br />

là”.<br />

Dunque, l’Aiello aveva segnalato all’organizzazione mafiosa,<br />

per il tramite del Castronovo, la sua intenzione di eseguire<br />

entrambi i lavori a Pergusa e Piazza Armerina ed aveva anche<br />

ottenuto la chiesta autorizzazione che, però, questa volta a-<br />

veva successivamente dovuto disdire a causa del comporta-<br />

mento dello Spagnolo: “Si, erano ritornati a dirmi, ma ho detto<br />

che non c’andavo più a lavorare”.<br />

L’esame di tali elementi di fatto e la collocazione cronologica<br />

degli avvenimenti, pertanto, chiariscono in modo univoco e<br />

palese il contenuto del “pizzino” redatto dal Provenzano nel<br />

mese di settembre del 1994 e, successivamente, consegnato<br />

nel 1995 dall’Ilardo al Riccio.<br />

Ed invero, poiché Michele Aiello aveva chiesto a “cosa nostra”<br />

l’autorizzazione a realizzare proprio quelle due strade, appare<br />

logico e conseguente che, nel settembre del 1994,<br />

l’organizzazione ritenesse di collegare tali lavori alla persona<br />

dell’odierno imputato.<br />

Vale la pena di evidenziare, infatti, come, a detta di tutti gli<br />

interessati, solo nel 1996 l’Aiello aveva dovuto rinunciare ad<br />

eseguire le due strade in esame.<br />

Nel settembre del 1994, dunque, per “cosa nostra” le strade<br />

in questione dovevano essere realizzate dall’Aiello che ne a-<br />

veva dato formale e preventiva comunicazione alla famiglia<br />

mafiosa di Bagheria per il tramite, a suo dire, di Carlo Ca-<br />

stronovo.<br />

Ed altrettanto logico e conseguente appare il fatto che Ber-<br />

nardo Provenzano, autore del “pizzino” in esame, comunicas-<br />

se tali lavori ai responsabili mafiosi territorialmente compe-<br />

tenti sulle zone interessate (Pergusa e Piazza Armerina), tra i<br />

338


quali deve, per l’appunto, includersi anche Luigi Ilardo, col<br />

quale il Provenzano intratteneva già un rapporto epistolare.<br />

Ancora una volta, dunque, emergono alcuni dati obiettivi e-<br />

stremamente rilevanti allo scopo di comprendere il significato<br />

del “pizzino” in esame.<br />

In primo luogo va segnalato il personale e diretto intervento<br />

di Bernardo Provenzano per una banale ed ordinaria “messa<br />

a posto”, affare di cui solitamente questi, in virtù del suo<br />

ruolo verticistico, non si occupava a meno che non vi fossero<br />

(come in questo caso) ragioni particolari di attenzione.<br />

Tale circostanza conferma appieno il contenuto della chiama-<br />

ta di correo del Giuffrè, il quale ha per l’appunto descritto lo<br />

speciale percorso comunicativo relativo proprio alle “messe a<br />

posto” di Michele Aiello ed ha riferito del personale interven-<br />

to del Provenzano in detto percorso, a differenza degli altri<br />

casi.<br />

Anzi, proprio il “pizzino” in esame costituisce la prova docu-<br />

mentale ed individualizzante della esattezza e della credibili-<br />

tà della chiamata del Giuffrè su tale specifico punto che, co-<br />

me detto, rileva anche ai fini della valutazione del ruolo di<br />

correo e non di vittima ricoperto dall’imputato.<br />

E ciò in quanto il “pizzino” in questione proviene con sicurez-<br />

za dal Provenzano e dimostra il suo personale interessamento<br />

per le strade che “doveva” fare l’Aiello.<br />

Altro dato di sicuro rilievo è, poi, quello della natura di detta<br />

segnalazione proveniente addirittura dal Provenzano in per-<br />

sona.<br />

Appare, infatti, estremamente probabile che anche detto do-<br />

cumento avesse, come per il primo, la natura di una “racco-<br />

mandazione” dell’impresa dell’imputato alla famiglia mafiosa<br />

locale, proveniente dal Provenzano in persona.<br />

Si tratta, invero, di un intervento del tutto analogo a quello<br />

riferito da Giovanni Brusca in relazione alla stradella realiz-<br />

zata dall’Aiello all’inizio del 1993 in territorio di Altofonte e<br />

339


di cui vi è indicazione nel “pizzino” sequestrato a Salvatore<br />

Riina.<br />

In entrambi i casi la particolare natura della segnalazione<br />

non è frutto di una elaborazione soggettiva e parziale dei dati<br />

processuali ma costituisce l’unica chiave di lettura dei fatti<br />

plausibile e logicamente compatibile.<br />

Il Riina nel primo caso, così come il Provenzano nel secondo<br />

caso, in virtù dei rispettivi ruoli verticistici ricoperti non si<br />

occupavano personalmente di “messe a posto”.<br />

Come si è detto, il loro intervento poteva essere richiesto nel<br />

caso dell’insorgere di particolari problemi in grado di com-<br />

portare la necessità di un componimento ovvero<br />

dell’autorizzazione a compiere azioni violente di ritorsione<br />

nei confronti di talune imprese.<br />

L’intervento personale di uno dei suddetti capi storici di “co-<br />

sa nostra” al fine di segnalare una data impresa per un lavo-<br />

ro da eseguire in un determinato contesto territoriale non<br />

può che avere, dunque, il significato di una “raccomandazio-<br />

ne” dell’imprenditore, per il quale viene sollecitato un trat-<br />

tamento di riguardo rispetto agli standard operativi consueti<br />

(ad es. il riconoscimento di uno sconto o di una dilazione nel<br />

pagamento ovvero la non imposizione di ditte sub-<br />

appaltatrici e fornitrici di mezzi e materie prime etc. etc.).<br />

Per precisione, comunque, va detto che la natura di racco-<br />

mandazione di tale secondo “pizzino” si desume logicamente<br />

sulla scorta del superiore ragionamento connesso a dati di<br />

fatto processuali ed alle regole dell’organizzazione ma non è<br />

corroborata da uno specifico riscontro come nel nel primo<br />

caso, dove, a fronte del documento, hanno deposto il La Bar-<br />

bera e, soprattutto, il Brusca, i quali hanno riferito proprio<br />

delle vicende relative alla strada in questione.<br />

Nel caso in esame, dunque, appare certo e dimostrato<br />

l’interessamento personale del Provenzano, esattamente come<br />

riferito da Antonino Giuffrè.<br />

340


Appare, inoltre, estremamente probabile la natura di racco-<br />

mandazione del “pizzino” in esame, pure in mancanza di un<br />

ulteriore riscontro individualizzante.<br />

Anche in questo secondo caso, comunque, l’analisi delle e-<br />

mergenze processuali induce a ritenere documentalmente ri-<br />

scontrata la ricostruzione fornita dal collaboratore Giuffrè e,<br />

di converso, smentita la tesi dell’Aiello.<br />

Il terzo ed il quarto gruppo di bigliettini sono rispettivamente<br />

quelli rinvenuti e sequestrati il 16 aprile 2002 ed il 4 dicem-<br />

bre 2002 a seguito dell’arresto di Antonino Giuffrè prima e<br />

della sua decisione di collaborare con l’autorità giudiziaria<br />

poi.<br />

Come riferito dal Tenente Salvatore Muratore e, soprattutto,<br />

dal Capitano Sozzo, all’atto dell’arresto del latitante Antonino<br />

Giuffrè veniva rinvenuta e sequestrata una copiosa documen-<br />

tazione epistolare.<br />

Addosso alla persona del Giuffrè e nel casolare dove questi si<br />

nascondeva venivano sequestrati 73 documenti scritti sia a<br />

mano che mediante l’uso di una macchina da scrivere.<br />

Tali documenti venivano, pertanto, catalogati per gruppi o-<br />

mogenei e sottoposti ad un attentissimo screening sia sotto il<br />

profilo formale che contenutistico.<br />

A parte le indagini tecniche svolte dal R.I.S. di Messina e dal<br />

R.A.C.I.S. di Roma, gli accertamenti sulle caratteristiche<br />

formali dei documenti consentivano di individuare numerosi<br />

“pizzini” omogenei per strutturazione dell’involucro e delle<br />

pieghe, modalità di indicazione dei destinatari, utilizzo di<br />

scotch ai bordi, suddivisione del contenuto in paragrafi, ri-<br />

corso a formule di saluto ed incipit assolutamente identiche<br />

tra loro etc. etc..<br />

Sotto il profilo strettamente contenutistico, invece, era pos-<br />

sibile accertare che si trattava di una vera e propria corri-<br />

spondenza (di cui ovviamente vi era solo la posta in arrivo)<br />

tra il Giuffrè ed un unico soggetto, posto che i “pizzini” ripor-<br />

341


tavano i medesimi argomenti e sempre con formule e tecniche<br />

di scrittura (ad es. l’elisione delle vocali interne ai nomi pro-<br />

pri) del tutto identiche.<br />

La notte del 4 dicembre 2002, inoltre, veniva rinvenuta e se-<br />

questrata altra copiosa documentazione a seguito di una pre-<br />

cisa indicazione del Giuffrè, che nel frattempo aveva iniziato<br />

a collaborare con la giustizia.<br />

Quest’ultimo aveva, infatti, riferito di avere conservato un<br />

vero e proprio archivio della corrispondenza intrattenuta col<br />

Provenzano in un magazzino ubicato dietro il casolare degli<br />

Umina in contrada S. Maria di Vicari dove egli aveva trascor-<br />

so buona parte della più recente latitanza.<br />

Effettivamente, proprio come indicato dal Giuffrè, in un ba-<br />

rattolo occultato in una catasta di tegole all’interno del ma-<br />

gazzino di cui sopra venivano rinvenuti 68 documenti, tra cui<br />

ben 31 lettere dattiloscritte e spedite al Giuffrè da Bernardo<br />

Provenzano.<br />

Le altre lettere erano relative ad analoghi carteggi con altri<br />

esponenti di vertice dell’organizzazione quali Salvatore Rinel-<br />

la, capo della famiglia di Trabia all’epoca latitante, e Rosoli-<br />

no Rizzo, capo della famiglia di Cerda, come chiarito dalle<br />

indagini del R.I.S. e del Reparto Anticrimine e confermato dal<br />

raffronto con altri documenti sequestrati all’atto dell’arresto<br />

del Rinella.<br />

Le 31 lettere dattiloscritte presentavano i medesimi caratteri<br />

formali (modalità di piegatura, impacchettamento, utilizzo di<br />

scotch ai bordi, caratteristica indicazione dei destinatari etc.)<br />

e contenutistici delle 6 sequestrate al momento dell’arresto<br />

del Giuffrè.<br />

Anzi, i profili di analogia erano così evidenti e numerosi da<br />

far ritenere agli inquirenti che si trattasse, in tutti e 37 i ca-<br />

si, di documenti formati da un’unica mano, quella appunto di<br />

Bernardo Provenzano, così come riferito spontaneamente dal<br />

Giuffrè.<br />

342


Tale conclusione, ovviamente, non era frutto di mere dedu-<br />

zioni degli investigatori ma di approfonditi accertamenti di<br />

natura tecnica, anche attraverso sofisticati strumenti, e di<br />

analisi incrociate del contenuto dei documenti in base a cri-<br />

teri logici ed obiettivi.<br />

In forza di tali analisi ed accertamenti tecnici, dunque, era<br />

ed è possibile individuare un gruppo omogeneo (che i cara-<br />

binieri avevano contraddistinto con la lettera A) di 37 “pizzi-<br />

ni” che vanno senza alcun dubbio attribuiti a Bernardo Pro-<br />

venzano, il quale le aveva scritte ed inviate, attraverso il de-<br />

scritto complesso sistema di postini e fiancheggiatori, ad An-<br />

tonino Giuffrè tra il marzo 2001 e l’aprile 2002.<br />

A titolo di esempio, il capitano Sozzo riferiva uno degli ele-<br />

menti caratterizzanti, sotto il profilo squisitamente contenu-<br />

tistico, che avevano consentito di individuare nel Provenzano<br />

l’autore di detti documenti.<br />

In un “pizzino”, invero, l’autore aveva inserito un dato per<br />

così dire autobiografico, allorquando faceva riferimento<br />

all’arresto del Benedetto Spera (avvenuto il 30.1.2001) ed al<br />

sequestro di documentazione che era destinata proprio a lui.<br />

In effetti, si trattava di bigliettini destinati proprio al Proven-<br />

zano e di cui questi evidentemente attendeva l’invio da parte<br />

dello Spera.<br />

Inoltre, ad ulteriore conferma della certa riconducibilità al<br />

Provenzano di detti documenti dattiloscritti, nel corso<br />

dell’istruttoria dibattimentale venivano sentiti i marescialli<br />

D’Agnelli e Palombo, in forza al R.A.C.I.S. di Roma, i quali<br />

avevano personalmente proceduto agli accertamenti di natura<br />

tecnica.<br />

Ed inoltre, venivano acquisite, sul consenso delle parti, le re-<br />

lazioni di servizio in data 17 ottobre 2002, 15 gennaio 2003,<br />

3 febbraio 2003 e 21 marzo 2003, nelle quali sono stati for-<br />

malizzati i relativi esiti, nonché le due pregresse relazioni in<br />

343


data 21 aprile 1998 e 23 novembre 1996, anch’esse utilizzate<br />

nell’ambito dei nuovi accertamenti.<br />

Attraverso l’esame di tutti questi elementi di prova si ha un<br />

pieno riscontro a quanto riferito dal collaboratore Giuffrè, il<br />

quale, senza alcuna esitazione, aveva attribuito tali “pizzini”<br />

al Provenzano.<br />

Del resto, come giustamente evidenziato dal P.M.,<br />

l’attribuzione delle suddette lettere dattiloscritte al Proven-<br />

zano è già stata affermata da diverse sentenze passate in<br />

giudicato, quali la sentenza del G.U.P. presso questo Tribu-<br />

nale in data 27 febbraio 2004 contro Balsamo Santi ed altri,<br />

la sentenza del Tribunale di Palermo in data 11 novembre<br />

2006 contro Geraci Salvatore e altri e la sentenza del G.U.P.<br />

presso questo Tribunale in data 12 dicembre 2003 contro Al-<br />

fano Vito e altri (v. doc. 12, 13, 16, 17,18 e 19).<br />

Si tratta, pertanto, di una circostanza oramai consacrata in<br />

un definitivo e plurimo accertamento giurisdizionale, che non<br />

lascia spazio ad ulteriori dubbi.<br />

Tra i suddetti documenti omogenei (c.d. gruppo A) va segna-<br />

lata la presenza di un “pizzino” nel quale si legge un esplicito<br />

riferimento al nome “Aiello” in relazione alla “messa a posto”<br />

di un lavoro nella zona di Caccamo.<br />

Si tratta della lettera, datata 25 aprile 2001 e contrassegnata<br />

come documento “A.10” (allegata agli atti, doc. n. 6), ove si<br />

legge, tra l’altro:<br />

“Senti, assieme al tuo presente ti mando ventuno ml saldo per<br />

strade Aiello tuo paese.<br />

Dammi conferma che li ricevi”.<br />

Il collaboratore Giuffrè, sentito sul punto, in primo luogo<br />

confermava che la lettera gli era stata inviata da Bernardo<br />

Provenzano ed aggiungeva che alla stessa era allegata la<br />

somma in contanti di 21 milioni di lire, che il Provenzano gli<br />

aveva mandato a titolo di “messa a posto” pagata dall’Aiello.<br />

344


In base ai suoi ricordi si trattava della strada interpoderale<br />

realizzata in territorio di Caccamo, contrada Manchi, alla<br />

quale erano interessati anche i fratelli Michele e Giuseppe<br />

Muscia.<br />

Anche in relazione a tale documento ed alle dichiarazioni del<br />

Giuffrè il capitano Sozzo riferiva sulle indagini e sulle attivi-<br />

tà di riscontro effettuate.<br />

In primo luogo, precisava che il destinatario della missiva era<br />

proprio il Giuffrè, indicato solitamente dal Provenzano con<br />

l’acronimo “N.N.” (Nino), e che si trattava di lavori eseguiti<br />

nella zona di Caccamo (“strade Aiello tuo paese”) essendo<br />

Caccamo notoriamente il paese del Giuffrè.<br />

Le indagini presso il competente assessorato, inoltre, si era-<br />

no concentrate sulle strade interpoderali che, proprio nello<br />

stesso periodo della lettera (25.4.2001), le imprese di Aiello<br />

avevano eseguito in territorio di Caccamo, compresa quella in<br />

contrada Manchi.<br />

A tale proposito emergeva un dato obiettivo che, peraltro, ve-<br />

niva confermato dalla stessa documentazione prodotta dalla<br />

difesa dell’imputato ed, in particolare, dagli elenchi delle<br />

strade realizzate.<br />

Il 9 novembre 2000, infatti, erano state collaudate due strade<br />

interpoderali denominate Cordaro – Manchi e Angiletto –<br />

Manchi.<br />

Da tale circostanza obiettiva possono trarsi due importanti<br />

elementi di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore.<br />

In primo luogo, i fratelli Muscia non solo venivano compiu-<br />

tamente individuati (come si è già avuto modo di dire in pre-<br />

cedenza) ma si accertava che gli stessi erano stati effettiva-<br />

mente interessati alla realizzazione proprio delle strade in<br />

contrada Manchi.<br />

In secondo luogo, l’epoca del collaudo appare perfettamente<br />

compatibile con il versamento della somma di 21 milioni di<br />

lire a titolo di “messa a posto”, atteso che il pagamento nor-<br />

345


malmente avveniva al momento del saldo da parte del com-<br />

petente assessorato (cioè dopo il collaudo).<br />

Considerando i tempi tecnici e quelli legati alle complesse<br />

modalità di trasmissione del denaro attraverso il Provenzano<br />

e mediante più passaggi di mano, la data del 25 aprile 2001<br />

per la consegna della “messa a posto” al Giuffrè appare per-<br />

fettamente in linea con quanto emerso dalle indagini.<br />

Ancora una volta, dunque, le indicazioni del Giuffrè hanno<br />

trovato ampi riscontri sia nei documenti rinvenuti che nelle<br />

indagini sviluppate dai Carabinieri.<br />

Inoltre, il documento in esame conferma in modo specifico<br />

l’affermazione del collaboratore circa il personale interessa-<br />

mento del Provenzano anche nella fase del passaggio del de-<br />

naro frutto delle “messe a posto”.<br />

La messe dei riscontri rinvenuti, peraltro, attiene anche ad<br />

un ulteriore manoscritto sequestrato al Giuffrè sempre il 4<br />

dicembre 2002 (n.6 elenco atti irripetibili), nel quale è scrit-<br />

to:<br />

1°. C/DA SCALA<br />

2°. C/DA MARCATOGLIASTRO<br />

AGRO <strong>DI</strong> S.MAURO CASTELVERDE (PA)<br />

Secondo il Giuffrè tale documento era un appunto redatto per<br />

lui da alcuni membri della famiglia mafiosa di San Mauro<br />

Castelverde, i quali sollecitavano un suo intervento per la<br />

“messa a posto” di altre due strade interpoderali che le im-<br />

prese di Aiello stavano eseguendo (o avevano appena esegui-<br />

to) nel territorio del loro Comune, e, precisamente, una in<br />

contrada Scala e una in contrada Marcatogliastro.<br />

Il Giuffrè era, pertanto, intervenuto seguendo il suddetto cir-<br />

cuito appositamente predisposto dal Provenzano ed aveva fat-<br />

to avere alla famiglia di S. Mauro Castelverde le “messe a po-<br />

sto” versate dall’Aiello.<br />

Anche in questo caso le indagini riferite dal Maggiore Miulli<br />

hanno riscontrato l’assunto del collaboratore ed il contenuto<br />

346


del documento in esame.<br />

Le due strade venivano identificate in quelle denominate<br />

“San Giuseppe” in contrada Case Scala e “Case Tiberio, Piano<br />

del Ventre”, Fiume Pollina Marcatogliastro, ed erano state ef-<br />

fettivamente realizzate dalle imprese di Michele Aiello in quel<br />

preciso torno di tempo.<br />

In conclusione di tale argomento va, inoltre, sottolineato co-<br />

me anche entrambe tali strade figurino negli elenchi seque-<br />

strati all’imputato e depositati agli atti dalla sua difesa.<br />

Le vicende relative ai sopra descritti documenti sequestrati al<br />

Giuffrè in occasione del suo arresto e dell’avvio della sua col-<br />

laborazione, a ben vedere, non assumono valenza esclusiva-<br />

mente per la loro funzione di riscontro alle dichiarazioni del<br />

collaborante.<br />

Esse, anzi, nell’economia del presente ragionamento probato-<br />

rio forniscono anche altri contributi di chiarimento del com-<br />

plessivo quadro delle risultanze.<br />

In primo luogo appare oltremodo significativo sottolineare<br />

come si tratti di elementi di natura documentale provenienti<br />

dal Provenzano che danno ampia conferma del personale e<br />

diretto interessamento del vertice assoluto di “cosa nostra”<br />

nel percorso finalizzato alla gestione delle “messe a posto” di<br />

Michele Aiello.<br />

E’, invero, il Provenzano in persona che invia al Giuffrè, capo<br />

mandamento competente per quelle strade, i 21 milioni di li-<br />

re in contanti, quale compendio della “messa a posto”<br />

dell’impresa Aiello per tre lavori svolti nel suo territorio.<br />

E, sulla scorta del patrimonio di conoscenze ricavabili da<br />

questo dibattimento e dai precedenti in materia, non può di<br />

certo seriamente sostenersi che il Provenzano si occupasse<br />

quotidianamente di inviare il denaro a tutti i capi manda-<br />

mento per tutti i lavori svolti in Sicilia da qualunque impre-<br />

sa.<br />

Si tratta, dunque, davvero di uno speciale trattamento che<br />

347


Bernardo Provenzano riservava a Michele Aiello e forse anche<br />

a pochi e selezionati altri imprenditori con i quali aveva sta-<br />

bilito un rapporto privilegiato ed esclusivo nell’ottica del ti-<br />

pico “patto di protezione”.<br />

Del resto, secondo le consolidate ed ordinarie prassi operati-<br />

ve di “cosa nostra”, sugli uomini d’onore della famiglia di ap-<br />

partenenza dell’imprenditore ricade l’onere di relazionarsi di-<br />

rettamente con i rappresentanti della famiglia territorialmen-<br />

te competente per un lavoro da eseguire.<br />

E solo eccezionalmente ed in presenza di gravi situazioni<br />

questi possono coinvolgere i più elevati livelli<br />

dell’organigramma mafioso, fermo restando che il circuito re-<br />

lazionale rimane affidato ai rappresentanti delle due famiglie<br />

interessate.<br />

Nel caso in esame, pertanto, secondo le normali modalità o-<br />

perative e le regole ordinarie del sodalizio mafioso, gli uomini<br />

d’onore di Bagheria avrebbero dovuto contattare direttamente<br />

il Giuffrè, nella sua specifica qualità di capo del mandamento<br />

di Caccamo, per concordare la “messa a posto” dell’Aiello e<br />

per versare, in un secondo momento, il denaro pagato a sua<br />

volta dall’imprenditore.<br />

Cosa che accadeva peraltro quotidianamente per tutti gli altri<br />

imprenditori “normali”, come evidenziato dallo stesso Giuffrè<br />

nel corso della sua deposizione.<br />

Ma nel caso dell’Aiello vigeva una prassi speciale stabilita ed<br />

imposta direttamente dal Provenzano e i documenti in esame<br />

ne forniscono non solo il riscontro ma anche la prova più<br />

chiara ed inequivocabile.<br />

Si tratta della prova documentale del fatto che il suddetto<br />

percorso descritto dal Giuffrè era davvero esistente, che il<br />

medesimo Giuffrè vi era direttamente coinvolto per gli affari<br />

ricadenti nella sua competenza territoriale e, soprattutto, che<br />

vi era sempre ed inequivocabilmente interessato anche Ber-<br />

nardo Provenzano, il quale, addirittura, smistava con le sue<br />

348


mani le somme di denaro provenienti dall’Aiello.<br />

Ed ancora, gli elementi desunti dai documenti in esame for-<br />

niscono la conferma del fatto che il suddetto complesso si-<br />

stema operava esattamente con le modalità descritte dal<br />

Giuffrè.<br />

E cioè che in una prima fase l’Aiello chiedeva l’autorizzazione<br />

al Provenzano che girava la richiesta alle famiglie interessate<br />

dai lavori e che nella fase successiva l’Aiello, sempre tramite<br />

il Provenzano in persona, faceva avere a queste ultime il de-<br />

naro frutto della “messa a posto”, come conferma il primo<br />

“pizzino” appena esaminato.<br />

Inoltre, detti elementi dimostrano che tale sistema di “messa<br />

a posto”, appositamente individuato dal Provenzano proprio<br />

per l’Aiello, era stato adottato sicuramente fino a tutto l’anno<br />

2001, epoca cui si riferiscono proprio i bigliettini di cui so-<br />

pra.<br />

Di talchè, alla luce dei rilievi documentali in precedenza e-<br />

saminati dal Collegio e relativi ad epoche decisamente prece-<br />

denti, deve giungersi alla necessaria conclusione che detto<br />

sistema abbia operato per quasi dieci anni con le medesime<br />

modalità e sempre sotto il personale controllo del Provenza-<br />

no.<br />

Tale ultima considerazione appare al Collegio assolutamente<br />

rilevante, atteso che dimostra in modo inequivocabile come<br />

non si sia trattato di un interessamento episodico e sporadi-<br />

co ma, al contrario, di un vero e proprio “metodo” fortemente<br />

voluto dal Provenzano proprio per l’Aiello e caratterizzato da<br />

una natura sistemica, organica e costante nel tempo addirit-<br />

tura per numerosi anni.<br />

In conclusione, dunque, deve convenirsi come i documenti in<br />

esame non siano unicamente degli elementi di riscontro da<br />

valutare alla luce delle dichiarazioni del collaboratore Anto-<br />

nino Giuffrè ma anche delle vere e proprie prove autonome<br />

349


che dimostrano, con la forza tranquilla dei fatti, quanto si è<br />

sinora sostenuto.<br />

E, trattandosi di documenti redatti personalmente dal Pro-<br />

venzano e sequestrati al Giuffrè in occasione del suo arresto,<br />

va ancora una volta sottolineata l’eccezionale rilevanza pro-<br />

batoria che gli stessi esprimono, se non altro per la loro pro-<br />

venienza dal vertice assoluto di “cosa nostra” e, pertanto, dai<br />

meandri più intimi dell’organizzazione.<br />

Se, dunque, così stanno le cose e non solo sulla base delle<br />

labiali affermazioni di un qualsiasi dichiarante ma sulle pre-<br />

cise e convergenti dichiarazioni dei collaboratori Giuffrè, Sii-<br />

no e Barbagallo e, soprattutto, sulla prova documentale<br />

dianzi esaminata, deve serenamente concludersi come il rap-<br />

porto tra Michele Aiello e Bernardo Provenzano fosse caratte-<br />

rizzato da specifici profili di unicità nel panorama imprendi-<br />

toriale.<br />

Non, dunque, un rapporto tra vittima e carnefice ma un so-<br />

dalizio profondo basato, come ha sostenuto correttamente il<br />

P.M., su un patto di protezione, in questo caso addirittura<br />

gestito ed assicurato personalmente dal vertice assoluto<br />

dell’intera organizzazione.<br />

Proprio come sostenuto, con espressione atecnica ma certa-<br />

mente dotata di capacità descrittiva, dallo stesso Giuffrè che<br />

ha definito l’Aiello come il “fiore all’occhiello” di Bernardo<br />

Provenzano.<br />

Come e molto più di Gino Scianna, altro imprenditore baghe-<br />

rese molto legato al Provenzano prima del suo arresto, l’Aiello<br />

costituiva per il Provenzano medesimo una preziosa risorsa<br />

sia per la sua provenienza che per gli ambiti imprenditoriali<br />

(la sanità privata) di sua competenza che sono da sempre<br />

stati di suo interesse.<br />

Ad ulteriore conferma dell’esistenza di tale particolare rap-<br />

porto vanno, sia pure sinteticamente, ricordate le dichiara-<br />

350


zioni rese sullo specifico punto da altri due collaboratori di<br />

giustizia, Angelo Siino e Salvatore Barbagallo.<br />

Si tratta di dichiarazioni che, sullo specifico tema oggetto del<br />

presente accertamento, risultano sostanzialmente conver-<br />

genti tra loro e, soprattutto, con quelle autonomamente rese<br />

dal Giuffrè.<br />

Sul ruolo, la figura e l’attività di Angelo Siino si è detto in al-<br />

tra parte della presente sentenza motivo per cui in questa<br />

sede appare sufficiente fare un generico richiamo al signifi-<br />

cato ed alla attendibilità delle sue dichiarazioni.<br />

Come si è già anticipato nella parte iniziale del presente ca-<br />

pitolo relativo all’Aiello, il fatto specifico descritto dal Siino<br />

si ricollega alla realizzazione di una strada interpoderale che<br />

questi aveva intenzione di realizzare accanto ad un terreno<br />

agricolo di sua madre in contrada Cerasa di Monreale.<br />

L’analisi critica di detto episodio risulta perfettamente in li-<br />

nea con il ruolo e la posizione dell’Aiello, come dianzi rico-<br />

struiti.<br />

Per altro verso anche Salvatore Barbagallo, come si è avuto<br />

modo di dire in precedenza, ha confermato l’esistenza di uno<br />

speciale rapporto esistente tra l’imputato e Bernardo Proven-<br />

zano, come aveva appreso sia da Giuseppe Panzeca che dallo<br />

stesso Aiello nella specifica occasione in cui lo aveva perso-<br />

nalmente conosciuto.<br />

Dunque, in conclusione, l’esame critico e congiunto delle di-<br />

chiarazioni del Giuffrè, di quelle convergenti degli altri colla-<br />

boratori di giustizia e, soprattutto, del contenuto delle sud-<br />

dette prove documentali conferma che l’Aiello era legato ai<br />

massimi vertici di “cosa nostra”, ed in particolare al Proven-<br />

zano da un legame (c.d. patto di protezione) particolarmente<br />

qualificato, efficace e duraturo nel tempo, garantendo finan-<br />

ziamenti, assunzioni di personale e notizie riservate ed otte-<br />

nendo in cambio contestualmente protezioni e raccomanda-<br />

351


zioni, senza le quali assai difficilmente avrebbe potuto rag-<br />

giungere il livello di sviluppo di fatto conseguito.<br />

Ciò posto, deve solamente aggiungersi come, sempre in tema<br />

di documentazione acquisita agli atti del presente processo,<br />

esista un quinto gruppo di documenti di sicuro rilievo.<br />

In questo caso non si tratta di “pizzini” ma di un memoriale<br />

contenente la precisa e cronologica indicazione delle entrate<br />

e delle uscite della famiglia mafiosa di Bagheria.<br />

Già per questa intrinseca caratteristica del documento, appa-<br />

re chiaro quale possa essere il significato in termini probato-<br />

ri di tale vero e proprio “libro-mastro” che è stato rinvenuto<br />

e sequestrato all'interno dell'abitazione di Di Fiore Giuseppe,<br />

arrestato in flagranza del reato di associazione mafiosa il 25<br />

gennaio 2005.<br />

Ed invero, è emerso che a seguito dell’adozione di alcune de-<br />

cine di provvedimenti di fermo disposti dalla locale D.D.A. ed<br />

eseguiti congiuntamente dai Carabinieri del R.O.S. e dalla<br />

Squadra Mobile di Palermo (la c.d. operazione “Grande Man-<br />

damento” intesa a destrutturare e smantellare il circuito dei<br />

favoreggiatori e degli uomini più vicini al Provenzano), veniva<br />

effettuata una perquisizione domiciliare anche all'interno<br />

dell’abitazione del Di Fiore Giuseppe, sita in via Pirandello n.<br />

19 di Bagheria.<br />

All'interno di un doppiofondo di un cassetto del comodino<br />

nella camera da letto venivano sequestrate diverse mazzette<br />

di denaro contante per un totale di € 62.845,00, su alcune<br />

delle quali risultavano apposti dei biglietti adesivi con<br />

l’indicazione della provenienza delle somme.<br />

Venivano, inoltre, sequestrati estratti conto bancari e titoli di<br />

credito, per un ammontare che sfiorava complessivamente<br />

l'ingente somma di 900.000,00 euro.<br />

Soprattutto veniva rinvenuta e sequestrata un’agenda mano-<br />

scritta sulla quale erano riportate diverse voci inerenti le en-<br />

352


trate e le uscite contabili della famiglia mafiosa di Bagheria,<br />

con l’indicazione di numerose operazioni.<br />

All’interno dell’agenda venivano, inoltre, ritrovati due fogli a<br />

quadretti che, pur essendo sempre relativi alla tenuta della<br />

suddetta contabilità, apparivano chiaramente scritti con una<br />

diversa grafia rispetto a quella dell’agenda.<br />

Sul consenso delle parti è stata acquisita al fascicolo del di-<br />

battimento la nota redatta in data 15 aprile 2005 dai Carabi-<br />

nieri della Sezione Anticrimine del R.O.S..<br />

Dall’esame di detta informativa di P.G. si evince come la<br />

suddetta documentazione sia stata oggetto di una duplice at-<br />

tività di verifica, sia sotto il profilo grafico-formale sia sotto<br />

il profilo oggettivo-contenutistico.<br />

Sotto il primo profilo, in particolare, risulta eseguita una<br />

consulenza tecnica di tipo grafico, acquisita anch’essa, sem-<br />

pre sul consenso delle parti, al fascicolo del dibattimento<br />

all’udienza del 15 maggio 2007.<br />

Dall’esame dell’esito di tale consulenza tecnica si evince che<br />

l’autore delle scritte a mano effettuate sull’agenda deve iden-<br />

tificarsi in Giuseppe Di Fiore, mentre l’autore delle mano-<br />

scritture riportate sul separato foglio contenuto nella tasca<br />

della agenda corrisponde ad Onofrio Morreale.<br />

Tali inequivocabili conclusioni tecnico-comparative, del re-<br />

sto, hanno trovato conferma nell’analisi del contenuto delle<br />

annotazioni svolta dai Carabinieri.<br />

Ed infatti, come si ricava chiaramente dall’informativa suin-<br />

dicata, l’analisi delle scritture in uno con le indicazioni ver-<br />

gate sui foglietti adesivi applicati sulle mazzette di denaro<br />

hanno consentito di ricostruire diverse operazioni in entrata<br />

nel bilancio della famiglia mafiosa di Bagheria e di attribuir-<br />

ne la gestione ora al Morreale ed ora al Di Fiore.<br />

Anche sotto il profilo strettamente cronologico appare dimo-<br />

strato che il libro-mastro di detta famiglia sia stato tenuto in<br />

un primo tempo dal solo Morreale e successivamente dal Di<br />

353


Fiore, il quale lo sostituì in tale delicato compito, verosimil-<br />

mente dopo il suo arresto.<br />

In modo particolare, fino al mese di agosto del 2004 la con-<br />

tabilità delle entrate e delle uscite della famiglia mafiosa di<br />

Bagheria risulta tenuta dal Morreale sui sopra descritti fogli<br />

allegati, mentre da tale momento fino al gennaio 2005 (cioè<br />

all’atto del sequestro avvenuto il 25.1.2005) risulta tenuta<br />

dal Di Fiore sull’agenda sequestrata.<br />

Ad ogni modo, attraverso l’analisi sia contenutistica che gra-<br />

fica è rimasto univocamente dimostrato che tali annotazioni<br />

rappresentano la contabilità della suddetta famiglia mafiosa<br />

dal mese di dicembre del 2002 a quello di gennaio del 2005.<br />

Come si vedrà di qui a breve, le entrate vengono alternativa-<br />

mente indicate con l’uso di un “+” ovvero del sostantivo “en-<br />

trate” e le uscite con un “-“ ovvero con “uscite”.<br />

Tra le entrate ovviamente vengono, sia pure sinteticamente,<br />

indicate le provenienze delle somme pagate a titolo di pizzo o<br />

di messa a posto mediante l’indicazione di nominativi o di al-<br />

tre locuzioni in grado di far comprendere di quale attività o<br />

lavoro si tratta (ad es. “becchino”, “lavoro autostrada” etc.<br />

etc.).<br />

Le uscite, viceversa, sono caratterizzate dall’indicazione del<br />

solo nome di battesimo dell’uomo d’onore cui le somme si ri-<br />

feriscono, con la particolarità della variazione dell’entità del-<br />

lo “stipendio” a seconda del grado di importanza nella scala<br />

gerarchica della famiglia di Bagheria.<br />

Ciò premesso, va detto che l’agenda riporta le seguenti indi-<br />

cazioni:<br />

- “inizio 08 – 04”;<br />

AGENDA<br />

- “becchino 05 – 08” con affianco la dicitura “luglio 1.500 p”;<br />

- “ “ 02 – 09 1.500 agosto no“.<br />

• a pagina 2:<br />

- “5.000 28 – 12 Gagliano legname”.<br />

354


• a pagina 3:<br />

- “08 – 04”;<br />

- “1.500 5 – 8 luglio becchino”;<br />

- “1.500 2 – 9 agosto … ;<br />

- “3.000 13 – 8 Acconto Ap. Spanò”;<br />

- “600 20 – 8 Acconto di compare zio Gaetano x Siciliano”;<br />

- “5.000 Casteldaccia x lavori Tir”;<br />

- “5.000 + Zagara – Che - 5.000”;<br />

- “2.500 lavoro autostrada”;<br />

- “1.500 settembre becchino”;<br />

- “1.500 ottobre becchino”;<br />

- “5.000 17 – 12 Mimmo V. ufficio IVA”;<br />

- “4.000 18 – 12 acconto Spanò”;<br />

- “10.000 20 – 12 chiusura Di Vita Aspra”;<br />

- “2.000 26 – 12 Francesco (scavo)”;<br />

- “5.000 22 – 12 Campo Sportivo”;<br />

• a pagina 4:<br />

- “04”;<br />

- “1.500 2 – 9 che x z”;<br />

- “200 (“) (incomprensibile) x z;<br />

Orbene, dall’esame di tali prime pagine dell’agenda si rileva<br />

come i primi due fogli inizino con la dicitura “08 – 04” che<br />

indica chiaramente il momento di inizio (il mese di agosto del<br />

2004) della tenuta della contabilità sull’agenda.<br />

Subito dopo, sempre a pagina 4, risulta tracciata una linea<br />

di separazione ed inizia l’indicazione delle voci di uscita con i<br />

nomi di battesimo dei vari membri della famiglia affiancati<br />

dalla somma loro spettante:<br />

- “Francesco 5.000”;<br />

- “Leonardo 5.000”;<br />

- “Nicola 5.000”;<br />

- “Nicola 5.000”;<br />

- “Gino 4.000”;<br />

- “Pino 4.000”;<br />

355


- “Onofrio 4.000”;<br />

- “Carmelo 2.000”;<br />

- “Ciccio 1.000”;<br />

- “Nino 5.000”.<br />

• La pagina 5 riportava solo una dicitura:<br />

-“5.000 31 – 12 Mimmo V.” .<br />

Nei suddetti nomi di battesimo non è difficile individuare gli<br />

esponenti mafiosi cui le somme si riferiscono (ad esempio,<br />

Onofrio Morreale, Nicola Eucaliptus, Leonardo Greco etc.<br />

etc.).<br />

Come si è detto, all’interno della tasca posteriore della pre-<br />

detta agenda venivano rinvenuti i due fogli a quadretti verga-<br />

ti a mano dal Morreale tra il dicembre 2002 e l’agosto 2004,<br />

come denotano chiaramente le date riportate dallo stesso te-<br />

nutario della contabilità (questa volta con l’indicazione in<br />

chiaro delle voci “entrate” ed “uscite”).<br />

a. Foglio 1, lato 1, ENTRATE:<br />

- POSTEGGIO CIMITERO 2500<br />

- POSTEGGIO VIA MATTARELLA 2500<br />

- STRADA S. ISIDORO 2500<br />

- ME<strong>DI</strong>AZIONE S. FLAVIA 2000<br />

- SCUOLE RAGIONERIA <strong>DI</strong>CEMBRE 5000<br />

- SCUOLE RAGIONERIA PASQUA 5000<br />

- VASCA BELLACERA 12000<br />

- NETTEZZA URBANA 2000<br />

- IMPRESA SICILIANO 5000<br />

- ASPRA <strong>DI</strong>CEMBRE 2003 10000<br />

- ASPRA PASQUA 2004 10000<br />

- ZAGARELLA S 5000<br />

- ZAGARELLA 5000<br />

- IFOR. GENNAIO 2004 5000<br />

- IFOR. FEBBRAIO 2500<br />

- IFOR. MARZO 2500<br />

- IFOR. APRILE 2500<br />

356


- IFOR. MAGGIO 1500<br />

b. Foglio 1, lato 2, ENTRATE:<br />

- GIUGNO IFOR. 1500<br />

- SPANO’ 5000<br />

- CIRULLE 2500<br />

- BUFFA 2500<br />

- GINO ALB. 5000<br />

- PROVINO R. 10000<br />

- PROVINO C. 10000<br />

- SCAR<strong>DI</strong>NA 5000<br />

- <strong>DI</strong> CRISTINA 2500<br />

- GINO SCIORTINO 2500<br />

- MORREALE 2500<br />

- CALCESTRUZZI CASTEL. 2500<br />

Alla fine del lato veniva riportato il seguente conteggio (erra-<br />

to):<br />

134.000 + 27.000 = 169.000<br />

e sotto ancora l’indicazione: “Ing. 25.000”.<br />

c. Foglio 2, lato 1, USCITE:<br />

CI SONO IN CASSA 12000. <strong>DI</strong> CUI 15000. C’è li HA MIA<br />

SUOCERO.<br />

USCITE. <strong>DI</strong>CEMBRE 2002<br />

“24000” con in testa l’indicazione “Z”<br />

“+ 5000” con in testa l’indicazione “T”<br />

“2000 REGALI X VILLABATI X Z.”<br />

segue poi un elenco:<br />

- NINO 2500<br />

- NARDO 2500<br />

- NICOLA S. 2500<br />

- NICOLA G. 2500<br />

357


- ONOFRIO 2500<br />

- MIMMO 2500<br />

- PIETRO 2500<br />

- FRANCESCO 2500<br />

- CARMELO 1500<br />

- PIETRO 750<br />

- SERGIO 750<br />

- PAOLO 1500<br />

- CAPRETTI 2100<br />

- SIMONE 1000<br />

- MASSIMO 500<br />

d. Foglio 2, lato 2, USCITE:<br />

PASQUA 2003<br />

<strong>DI</strong>CEMBRE 2003<br />

PASQUA 2004<br />

In elenco:<br />

- NARDO 2500 2500+2500<br />

- NINO 2500 2500.2500<br />

- NICOLA S. 2500 2500.2500<br />

- NICOLA G. 2500 2500.2500<br />

- ONOFRIO 2500 2500.2500<br />

- MIMMO 2500 2500 2500<br />

- FRANCESCO 2500 2500.2500<br />

- PIETRO 2500 2500 2500<br />

- CARMELO 2000 1500.1500<br />

- PIETRO 750 750 750<br />

- SERGIO 750 750.750<br />

- PAOLO 1500 1500.1500<br />

- CAPRETTI 1700 2100.2100<br />

- PEPPINO 2500<br />

135.000 + 36.000 = 171.000<br />

358


Come si è già detto, le attente indagini svolte dagli inquirenti<br />

hanno consentito di accertare l’identità dei destinatari degli<br />

“stipendi” erogati dalla famiglia di Bagheria ai suoi affiliati e,<br />

soprattutto, tutti gli imprenditori ed operatori commerciali<br />

autori dei pagamenti a titolo di “pizzo” e di “messa a posto”.<br />

In relazione a questi ultimi (v. annotazione) è stata anche in-<br />

dividuata ciascuna attività commerciale sottoposta al “pizzo”<br />

ovvero tutti i lavori in relazione ai quali veniva operata la<br />

“messa a posto”.<br />

Sono state, cioè, chiaramente individuate tutte le fonti delle<br />

entrate annotate nella suddetta contabilità (valida da dicem-<br />

bre 02’ a gennaio 05’) tranne una: quella relativa<br />

all’indicazione “Ing. 25.000”.<br />

359


Dall’esame diretto del documento emerge chiaramente come<br />

la suddetta annotazione sia stata dapprima trascritta nella<br />

parte sinistra del foglio e poi cancellata (pur rimanendo chia-<br />

ramente visibile ad occhio nudo).<br />

Quindi la stessa è stata ulteriormente trascritta nel lato de-<br />

stro del foglio in calce ad un conteggio (peraltro errato) in co-<br />

lonna.<br />

360


Secondo l’attenta e puntuale indagine tecnica eseguita dai<br />

Carabinieri (v. nota del 15.5.2005 in atti sul consenso delle<br />

parti), dette ultime due annotazioni risultano vergate a mano<br />

dal Di Fiore pur trattandosi dei fogli di contabilità compilati<br />

in precedenza dal Morreale.<br />

Ciò comporta che le stesse devono risalire necessariamente<br />

ad un’epoca successiva al mese di agosto del 2004, posto che<br />

prima di tale data non è stata rilevata alcuna annotazione da<br />

parte del Di Fiore, il quale ha iniziato proprio da tale preciso<br />

momento a tenere la contabilità al posto del Morreale.<br />

Altro dato inequivocabile è che detta somma di denaro<br />

(25.000 euro) deve farsi rientrare tra le entrate della famiglia<br />

mafiosa, essendo stata aggiunta in calce a diverse altre voci<br />

relative per l’appunto ad incassi vari.<br />

Nonostante la genericità della locuzione “ing.” - che avrebbe<br />

potuto collegare solo in modo per l’appunto generico tale an-<br />

notazione all’ingegnere Michele Aiello - deve osservarsi come<br />

sia stato proprio l’imputato ad attribuirsi spontaneamente la<br />

paternità di detto versamento nelle casse della famiglia ma-<br />

fiosa di Bagheria.<br />

Ed invero, all’udienza del 21 febbraio 2006, l’Aiello indivi-<br />

duava nella citata locuzione un pagamento di denaro da lui<br />

effettuato a Carlo Castronovo senza che tale dazione gli fosse<br />

stata mai contestata e fornendo una spiegazione che eviden-<br />

temente riteneva vantaggiosa per la sua posizione ma che ta-<br />

le non si è rivelata, anzi.<br />

L’Aiello ha riferito che tale somma doveva individuarsi nella<br />

tangente annuale che egli era stato costretto a versare alla<br />

famiglia mafiosa di Bagheria per le sue attività sanitarie (Vil-<br />

la Santa Teresa e A.T.M.), sempre (e solo) nelle mani di Carlo<br />

Castronovo, dapprima nella misura di 50 milioni di lire e poi<br />

di 25.000 euro.<br />

Ovviamente ciò che va sottolineato è il fatto che l’imputato<br />

abbia fatto spontaneo riferimento a tale documento senza che<br />

361


il P.M. gliene avesse fatto nemmeno cenno: “Si, ma credo che<br />

risulti anche a voi … dal registro cassa della mafia che avete<br />

sequestrato a Bagheria, perché lì c’è proprio scritto, è venuto<br />

anche sul giornale…25.000 euro ingegnere”.<br />

Ciò denota come sia stato proprio l’imputato stesso ad intro-<br />

durre tale argomento, evidentemente ritenendolo favorevole a<br />

sè e facendo addirittura riferimento ad una conoscenza deri-<br />

vante dagli organi di stampa.<br />

A tale proposito, tuttavia, non va dimenticato che, sempre<br />

per stessa ammissione di Michele Aiello, questi aveva effet-<br />

tuato l’ultimo versamento di 25.000 euro al Castronovo nel<br />

mese di novembre del 2002, atteso che, dopo la morte di<br />

quest’ultimo, nessun altro mafioso, a suo dire, si era più<br />

presentato per richiedergli il pagamento di detta tangente<br />

annuale.<br />

Orbene, tale perentoria affermazione da parte dell’imputato<br />

lascia più di un dubbio in relazione a svariati aspetti formali,<br />

cronologici e, soprattutto, contenutistici della documentazio-<br />

ne in esame.<br />

In primo luogo, va evidenziato come la fisica collocazione di<br />

detta voce di entrata nella suddetta contabilità risulti diversa<br />

da tutte le altre.<br />

In particolare, la dicitura “ing. 25.000” non è collocata tra<br />

le varie voci incolonnate dove sono ordinatamente riportate,<br />

per ordine temporale, le altre entrate imputabili al pagamen-<br />

to di pizzo o messe a posto.<br />

Essa, addirittura, non è neppure inserita nei primi due fogli<br />

ove si trovano, incolonnate, le suddette voci di entrata ma ri-<br />

sulta aggiunta in calce a tutti i conteggi e solo dopo che era<br />

stata fatta la somma di tutte le entrate registrate.<br />

Si tratta ovviamente di meri indizi che, tuttavia, denotano<br />

una sicura diversità tra il metodo di appostamento delle varie<br />

voci di entrata e questa specifica voce, che, conseguentemen-<br />

te, finisce per apparire munita di una natura diversa.<br />

362


Ma vi è di più: anche l’aspetto cronologico delle appostazioni<br />

contabili non appare convincente rispetto alla versione forni-<br />

ta dall’Aiello.<br />

Ed invero, come già si è dimostrato il “libro mastro” della fa-<br />

miglia mafiosa di Bagheria risulta scritto a due mani e, pre-<br />

cisamente, dal dicembre 2002 al luglio 2004 dal Morreale su<br />

due fogli sciolti e dal mese di agosto del 2004 fino al gennaio<br />

2005 dal Di Fiore solo sull’agenda rilegata.<br />

Da ciò deve necessariamente farsi derivare che, laove l’Aiello<br />

avesse effettivamente pagato la tangente annuale al Castro-<br />

novo nel novembre del 2002, detta entrata sarebbe stata re-<br />

gistrata dal Morreale all’inizio del primo foglio sequestrato e<br />

cioè in prossimità delle appostazioni contabili del mese di di-<br />

cembre 2002.<br />

Ed invece dall’esame del documento in questione appare<br />

chiaro che l’appostazione “ing. 25.000” non è stata frutto<br />

dell’opera grafica di Onofrio Morreale – ma bensì del Di Fiore<br />

- e non è stata inserita nel giusto ordine cronologico ma solo<br />

molto dopo e, precisamente, quando l’intera contabilità delle<br />

entrate riportate dal Morreale era stata sommata (luglio<br />

2004).<br />

Da ciò deve logicamente dedursi come la suddetta apposta-<br />

zione contabile sia successiva al mese di luglio 2004 e cioè al<br />

preciso momento in cui il Di Fiore è subentrato al Morreale<br />

nel ruolo di cassiere della famiglia mafiosa di Bagheria.<br />

Tale conclusione, fondata su un ragionamento logico confor-<br />

tato dalle conclusioni delle consulenze tecniche in atti, con-<br />

trasta in maniera insanabile con quanto affermato<br />

dall’imputato Aiello, atteso che sicuramente non può trattar-<br />

si della registrazione di un incasso avvenuto due anni prima.<br />

Se si fosse trattato di una voce di entrata riferibile a tale pe-<br />

riodo, la stessa sarebbe stata annotata dal Morreale non ap-<br />

pena ricevuto il denaro dal Castronovo e, pertanto, assai ve-<br />

363


osimilmente tra le prime voci del primo foglio relative al di-<br />

cembre 2002.<br />

Ovvero, al limite, tra gli appostamenti contabili del mese di<br />

novembre 2002 ma mai certamente sarebbe stata inserita dal<br />

Di Fiore dopo quasi due anni.<br />

Peraltro, il presente caso costituisce un unicum tra tutte le<br />

appostazioni contabili in esame, nel senso che non risultano<br />

altre voci inserite in contabilità in un momento successivo,<br />

al di fuori del normale ordine cronologico ed addirittura da<br />

un soggetto diverso.<br />

Tutto ciò induce fondatamente a ritenere che, pur trattandosi<br />

ovviamente di una voce di entrata per la famiglia mafiosa di<br />

Bagheria, tale somma di denaro avesse un significato ed una<br />

valenza diversa da tutte le altre.<br />

Se, infatti, si fosse trattato di una qualunque “messa a po-<br />

sto” ovvero di una somma percepita a titolo di pizzo non si<br />

vede per quale ragione la stessa non sia stata contabilizzata<br />

con le consuete ed ordinarie modalità di tenuta delle scrittu-<br />

re.<br />

Non si capisce perché la stessa sia stata annotata fuori co-<br />

lonna, senza alcun rispetto dell’ordine cronologico delle en-<br />

trate, a distanza di circa due anni, da una persona diversa<br />

e senza indicazioni relative al dante causa ed al periodo di ri-<br />

ferimento.<br />

A tale ultimo proposito, invero, deve notarsi come i pagamen-<br />

ti ripetuti con cadenza temporale prefissata (annuale, mensi-<br />

le etc. etc.) nella contabilità venivano indicati con la specifi-<br />

cazione del periodo di riferimento di ciascun pagamento (ad<br />

esempio, Aspra Dicembre 2003, Aspra Pasqua 2004, IFOR<br />

gennaio, IFOR febbraio e così via), cosa che non risulta fatta<br />

solo per questo incasso.<br />

Anche sotto questo ulteriore profilo, dunque, l’annotazione<br />

contabile in questione appare assolutamente diversa da tutte<br />

le altre entrate della famiglia mafiosa di Bagheria.<br />

364


Così come diversa appare, da ultimo, anche la modalità uti-<br />

lizzata per l’indicazione della provenienza della somma di<br />

25.000 euro da un non meglio specificato “Ing.”.<br />

Va evidenziato, infatti, come per tutte le altre voci di entrata<br />

da pizzo o da messa a posto i due contabili succedutisi nel<br />

tempo abbiano sempre utilizzato o i nomi e i cognomi dei pa-<br />

gatori ovvero delle locuzioni in grado di far chiaramente indi-<br />

viduare la provenienza delle somme.<br />

Tanto è vero che gli inquirenti in tutti i casi sono riusciti ad<br />

individuare le esatte generalità dei pagatori ed i lavori o le<br />

attività economiche cui i pagamenti si riferivano.<br />

L’unico caso in cui è stata utilizzato un acronimo del tutto<br />

generico e non idoneo a consentire la sicura ed univoca indi-<br />

viduazione del pagatore della somma di denaro è per<br />

l’appunto quello in esame.<br />

Di certo non appare illogico che il Morreale ed il Di Fiore ab-<br />

biano indicato in modo palese la provenienza delle somme,<br />

posto che i due certamente non pensavano che tale importan-<br />

te documentazione sarebbe mai venuta in possesso dell’A.G..<br />

Per costoro si trattava, infatti, di una documentazione inter-<br />

na al sodalizio ed occultata con particolari accorgimenti e<br />

cautele che non avrebbe dovuto mai divenire pubblica.<br />

E, ciononostante, il Di Fiore nell’effettuare la presente anno-<br />

tazione relativa all’Aiello non ha indicato né il cognome di<br />

quest’ultimo né ad esempio le locuzioni Villa Santa Teresa,<br />

cliniche ing., strutture sanitarie ing. etc. etc..<br />

Ma si è attenuto a criteri di massima riservatezza mai adope-<br />

rati per alcun altro operatore economico e/o imprenditore<br />

sottoposto al pagamento del pizzo o della messa a posto.<br />

Per questa e per tutte le altre anomalie dianzi esaminate nel<br />

dettaglio l’annotazione relativa all’imputato (per sua stessa<br />

ammissione) appare riconducibile ad una entrata avente na-<br />

tura diversa rispetto alle forme ordinarie di vessazione ma-<br />

fiosa quali “messe a posto” e “pizzo”.<br />

365


Si tratta, dunque, di un pagamento non assimilabile a tutti<br />

gli altri, forse per la sua provenienza (da un soggetto interno<br />

al sodalizio) ovvero per la sua causale (una contribuzione<br />

spontanea o un finanziamento interno concordato a più alti<br />

livelli).<br />

In ogni caso un pagamento proveniente da un soggetto che<br />

andava tutelato più di chiunque altro anche al di là di ogni<br />

accorgimento di sicurezza.<br />

Esaurita l’analisi di tutti i suddetti documenti, va detto che,<br />

a ben vedere, tale esigenza di tutela della persona di Michele<br />

Aiello appare chiaramente avvertita anche dallo stesso Nicolò<br />

Eucaliptus.<br />

Questi, invero, pur trovandosi al vertice della famiglia mafio-<br />

sa di Bagheria ed avendo una pluriennale esperienza<br />

nell’esazione del pizzo, nelle estorsioni ai danni di imprese ed<br />

in svariate forme di intimidazione e violenza, si riferiva<br />

all’Aiello quasi con deferenza e soggezione, dimostrando la<br />

sua volontà di “non disturbarlo” eccessivamente e di non<br />

metterlo in imbarazzo con l’eccessiva presenza sua e di altri<br />

mafiosi presso le sue aziende.<br />

Ciò nonostante, l’Eucaliptus – che pretendeva di gestire per-<br />

sonalmente il rapporto con l’Aiello – intorno al gennaio del<br />

2003 era andato a trovare l’imputato presso la diagnostica.<br />

All’udienza del 21 febbraio 2006 l’Aiello riferiva che, dopo<br />

l’arresto di Carlo Castronovo (4.12.2002), unico soggetto al<br />

quale avrebbe pagato le “messe a posto”, aveva ricevute quat-<br />

tro visite da parte di Nicolò Eucaliptus che gli aveva avanzato<br />

alcune richieste.<br />

La prima visita si era verificata il 20 gennaio 2003 ed aveva<br />

riguardato l’assunzione, in qualità di suoi dipendenti, di due<br />

persone segnalategli dall’Eucaliptus (tali Causarano e Merlo),<br />

richiesta che lui aveva accettato, anche se poi il rapporto di<br />

lavoro era durato solo per tre mesi (dal 10 febbraio al 31<br />

maggio) a causa delle loro dimissioni.<br />

366


Il giorno dopo, 21 gennaio 2003, l’Eucaliptus era poi tornato<br />

a trovarlo in ufficio, questa volta accompagnato dal figlio<br />

Salvatore, il quale, a suo dire, si proponeva come mediatore<br />

immobiliare, imprenditore edile ovvero come assicuratore al<br />

chiaro scopo di ottenere da lui qualche commissione.<br />

Egli aveva preso tempo e, nelle more del successivo incontro,<br />

aveva definito le sue pratiche di assicurazione in modo da<br />

poter rifiutare le profferte degli Eucaliptus anche in questo<br />

settore.<br />

Il successivo 31 gennaio, effettivamente, i due Eucaliptus e-<br />

rano ritornati e l’Aiello aveva rifiutato l’offerta dimostrando<br />

di essere coperto da contratti di assicurazione già in essere<br />

con altre compagnie.<br />

Dopo tale rifiuto, i due erano ritornati per l’ultima volta l’11<br />

febbraio 2003:“Poi fanno l’ultima visita, che mi fa il signor Eu-<br />

caliptus, è l’11 Febbraio del 2003… … si presenta e chiede un<br />

prestito per il figlio che aveva un impellente bisogno di andare<br />

a pagare un qualche cosa. Voleva la somma di 20.000.000 in<br />

pratica delle vecchie lire.” “prestito che poi gli viene concesso e<br />

gli viene mandato tramite il signor Catrini qualche giorno do-<br />

po”…<br />

Lo stesso imputato, quindi, ammetteva di avere aderito alla<br />

richiesta di denaro da parte di Nicolò Eucaliptus, precisando<br />

anche che la somma di venti milioni di lire non gli era stata<br />

mai più restituita.<br />

Nella descrizione dell’incontro e delle modalità con le quali la<br />

somma di denaro gli era stata richiesta, l’Aiello non faceva<br />

alcun riferimento all’uso di espressioni, direttamente od im-<br />

plicitamente, minacciose da parte dell’Eucaliptus, il quale,<br />

anzi, faceva riferimento ad uno stato di bisogno del figlio che<br />

aveva dei debiti in imminente scadenza.<br />

Tuttavia, quando gli venivano chiesti i motivi di tale elargi-<br />

zione, l’imputato tornava ad incarnare il ruolo di vittima co-<br />

me costantemente ha fatto in tutto il suo esame: “Perché<br />

367


gliel’ho dato? Perché ritenevo in quell’istante… mi son convinto<br />

di darglielo. Perché uno li presta i so… si convince in<br />

quell’istante di darli, ho ritenuto opportuno…qua stiamo par-<br />

lando di un noto personaggio che già era venuto alle cronache<br />

da parecchio tempo, si sapeva che era… indiziato di apparte-<br />

nere … a Cosa Nostra, era una persona che già era stata con-<br />

dannata e che mi viene a chiedere un prestito di cui io riten-<br />

go… in quell’istante mi son convinto di non dirgli di no….ho ri-<br />

tenuto opportuno non dire di no.”<br />

Ciò posto, deve aggiungersi che i fatti appena descritti hanno<br />

trovato conferma in tutte le emergenze processuali ed, in<br />

particolare, nelle dichiarazioni di Francesco Paolo Catrini,<br />

nelle intercettazioni ambientali eseguite nella Opel Corsa di<br />

Salvatore Eucaliptus e, sinanco, in quanto riferito da Nicolò<br />

Eucaliptus.<br />

Francesco Paolo Catrini, all’udienza del 22 marzo 2005, con-<br />

fermava di avere consegnato a Salvatore Eucaliptus e su in-<br />

carico dell’ingegnere Aiello la busta contenente la somma di<br />

denaro in contanti richiestagli.<br />

E, mentre Salvatore Eucaliptus, nella sua veste di imputato<br />

di reato connesso (210 c.p.p.) in quanto condannato per par-<br />

tecipazione all’associazione mafiosa, secondo tradizione si<br />

avvaleva della facoltà di non rispondere, il padre Nicolò, pur<br />

godendo della medesima facoltà, decideva di rispondere alle<br />

domande delle parti.<br />

Già questo fatto in sé potrebbe addirittura assurgere al rango<br />

di indizio, posto che, nell’esperienza giudiziaria in processi a<br />

“cosa nostra”, è davvero infrequente che un affiliato, per di<br />

più con un incarico dirigenziale come l’Eucaliptus, decida di<br />

rendere delle dichiarazioni e, solitamente, quando ciò accade<br />

è perché esiste un buon motivo per farlo e non si tratta certo<br />

di un motivo connesso alla volontà di accusare qualcuno ma<br />

semmai di aiutarlo.<br />

368


Ad ogni modo all’udienza del 17 ottobre 2006, l’Eucaliptus<br />

ammetteva che, nel corso del primo incontro avuto con<br />

l’ingegnere Aiello (20 gennaio 2003), gli aveva chiesto la<br />

somma di venti milioni di lire a titolo di cortesia e senza una<br />

specifica causale ed aggiungeva che, effettivamente, il denaro<br />

gli era pervenuto attraverso suo figlio Salvatore.<br />

Dunque, la richiesta della somma di denaro sarebbe avvenuta<br />

il 20 gennaio nel corso del loro primo incontro e non l’11<br />

febbraio (ultimo incontro) come sostenuto dall’Aiello.<br />

Subito dopo l’Eucaliptus, tuttavia, aggiungeva: “… i<br />

20.000.000 li ha ricevuto mio figlio in cambio di…un lavoro che<br />

ha fatto poi una cortesia all’ingegnere di farci comprare una<br />

struttura che non so come…c’era una struttura che si vendeva<br />

e ha fatto come diciamo nel gergo, sensaleria, ci ha fatto ac-<br />

quistare questo immobile.”.<br />

L’iniziale “cortesia” priva di una sottostante motivazione eco-<br />

nomica, pertanto, veniva trasformata, con poca convinzione,<br />

in una forma di ricompensa per una presunta mediazione<br />

svolta dal figlio Salvatore in relazione alla conclusione<br />

dell’acquisto di un terreno adiacente all’ex Hotel A’ Zagara,<br />

di proprietà di tale Salvatore Lazzarone.<br />

Ma immediatamente dopo, l’Eucaliptus, nel tentativo di ren-<br />

dere più chiaro il senso delle sue parole, riferiva: “Era una<br />

cortesia che avevo chiesto all’ingegnere. Poi mio figlio essendo<br />

che ha fatto la sansaleria dopo con Lazzarone, si sono, non so,<br />

co… che cosa sti 20.000.000 se sono stati poi restituiti<br />

all’ingegnere per questo motivo o… o i 20.000.000 non sono<br />

stati più restituiti perché mio figlio c’aveva fatto la sansaleria e<br />

diciamo equivalevano a quella… a quella cifra, più o meno, mil-<br />

le più, mille in meno, questo non glielo so dire. … Però i<br />

20.000.000 sono stati restituiti all’ingegnere con la sansale-<br />

ria.”<br />

Nonostante la confusione con la quale esprimeva il concetto,<br />

l’Eucaliptus, tuttavia, ribadiva ancora una volta che si trat-<br />

369


tava di “una cortesia” che lui aveva chiesto personalmente<br />

all’Aiello.<br />

Siccome, però, i soldi erano stati dati al figlio Salvatore egli<br />

non sapeva dire se poi erano stati restituiti ovvero compensa-<br />

ti con il corrispettivo per la mediazione immobiliare di cui si<br />

è detto.<br />

Per altro verso, l’Eucaliptus confermava di avere chiesto<br />

all’Aiello l’assunzione di due ragazzi di Acquedolci (luogo do-<br />

ve si trovava per scontare la misura dell’obbligo di dimora)<br />

ma escludeva di avere fatto richieste di alcun genere per<br />

quanto atteneva alla stipula di contratti di assicurazione da<br />

parte del figlio, con ciò smentendo ancora l’imputato.<br />

Sulla scorta delle superiori fonti di prova, dunque, deve darsi<br />

per assodato e non contestato che l’Aiello, esattamente in<br />

quel torno di tempo, aveva fatto avere all’Eucaliptus la som-<br />

ma di venti milioni di lire in contanti tramite il Catrini e che<br />

tale somma non gli era più stata restituita.<br />

Secondo la tesi dell’imputato tale richiesta gli era stata a-<br />

vanzata solo nel corso dell’ultimo incontro con l’Eucaliptus, e<br />

pertanto l’11 febbraio, e si era trattato di una ulteriore impo-<br />

sizione alla quale egli aveva ceduto per timore del notorio<br />

spessore criminale dell’interlocutore.<br />

Secondo l’Eucaliptus, invece, la richiesta era stata fatta sin<br />

dal primo incontro del 20 gennaio e si trattava della dazione<br />

di una somma a titolo di cortesia personale che forse poi era<br />

stata restituita attraverso una compensazione con il corri-<br />

spettivo di una mediazione svolta dal figlio in relazione<br />

all’affare del terreno di Lazzarone.<br />

Come si è detto, poi, l’Eucaliptus ha con certezza sostenuto<br />

solo che si trattava di un prestito a titolo di cortesia mentre<br />

le ulteriori considerazioni circa la presunta compensazione le<br />

riferiva in termini di incertezza e non di conoscenza diretta,<br />

atteso che riguardavano comportamenti e fatti ascrivibili al<br />

figlio.<br />

370


E, pur non trattandosi di una affermazione diretta in termini<br />

di certezza, va evidenziato come la tesi della presunta media-<br />

zione immobiliare da parte di Salvatore Eucaliptus, non solo<br />

è stata solo labialmente sostenuta, ma è stata anche smenti-<br />

ta nettamente dall’unica fonte che poteva fornire dati in pro-<br />

posito, Salvatore Lazzarone.<br />

Questi, all’udienza del 24 maggio 2005, confermava di avere<br />

venduto all’Aiello un terreno adiacente all’ex Hotel A’ Zabara,<br />

precisando di aver trattato per la conclusione dell’affare solo<br />

con il ragioniere D’Amico e negando decisamente di avere fat-<br />

to ricorso, volontariamente o coattivamente, ad alcun sensale<br />

e/o intermediatore immobiliare ed agli Eucaliptus in partico-<br />

lare.<br />

La natura, volontaria o coatta, le modalità e le finalità di tale<br />

dazione di denaro possono essere comprese appieno esami-<br />

nando alcuni parametri obiettivi di valutazione che emergono<br />

dal contesto processuale.<br />

Il primo dato da esaminare è costituito senz’altro dagli esiti<br />

delle intercettazioni ambientali e dei servizi di osservazione e<br />

pedinamento a carico degli Eucaliptus.<br />

Costoro, infatti, come precisato dal Colonnello Damiano e dal<br />

Maresciallo Licciardi, in quel periodo erano attivamente inve-<br />

stigati sia per il ruolo ricoperto nell’ambito della famiglia ma-<br />

fiosa di Bagheria che in quanto ritenuti soggetti vicini al Pro-<br />

venzano.<br />

Tale attività di indagine, che avrebbe portato all’esecuzione<br />

di due provvedimenti di fermo in data 9.6.2004, si basava<br />

principalmente su sistematici servizi di osservazione effet-<br />

tuati soprattutto in occasione dei saltuari rientri a Bagheria<br />

di Nicolò Eucaliptus, il quale, come detto, scontava una mi-<br />

sura di prevenzione ad Acquedolci.<br />

In tali casi molto spesso i due Eucaliptus si recavano presso<br />

la Diagnostica per immagini di Bagheria utilizzando una delle<br />

371


autovetture (la Opel Corsa) sulle quali erano installati appa-<br />

rati di intercettazione ambientale.<br />

Pertanto, le loro visite all’Aiello venivano documentate sia at-<br />

traverso la registrazione delle conversazioni che i due aveva-<br />

no prima e dopo gli incontri che grazie ai servizi di osserva-<br />

zione e pedinamento.<br />

Si tratta di un compendio documentale di notevole rilevanza,<br />

ovviamente caratterizzato da una assoluta autenticità e si-<br />

gnificatività anche al fine di comprendere i rapporti esistenti<br />

tra l’imputato e gli Eucaliptus e la natura delle richieste da<br />

questi ultimi avanzate.<br />

Dai servizi di osservazione si ricava che la prima visita aveva<br />

luogo il 20 gennaio 2003 e si tratta di quella occasione nella<br />

quale, secondo l’Eucaliptus, veniva avanzata la richiesta di<br />

denaro collocata, invece, dall’Aiello solo l’11 febbraio succes-<br />

sivo.<br />

Anzi, per la precisione Nicolò e Salvatore Eucaliptus quel<br />

giorno si recavano due volte presso i locali della Diagnostica,<br />

la prima volta, con ingresso alle ore 11.11 ed uscita alle ore<br />

11.13 e la seconda volta con ingresso alle ore 16.44 ed uscita<br />

alle ore 17.12.<br />

Alle ore 10.29 di quella stessa giornata veniva intercettata<br />

una conversazione all’interno dell’Opel Corsa e, dopo circa<br />

una ventina di minuti dall’inizio del dialogo viene registrato<br />

quanto segue:<br />

SALVATORE: Dove andiamo?<br />

NICOLO’: Fermati ‘ca.., io avissi a parlare ‘cu<br />

l’ingegnere..<br />

SALVATORE: Scrivi qualche cosa di particolare.., e che un<br />

n’haiu mancu i bigliettini.. ‘ca..<br />

NICOLO’: No.., magari poi ci vai tu sulu nell’ingegnere..<br />

SALVATORE: Glielo dici che poi lo vado a trovare..<br />

NICOLO’: ‘Cu mia non c’è..<br />

SALVATORE: Io non..<br />

372


NICOLO’: ...(inc..)... tutta a situazione..<br />

SALVATORE: ..oggi non ci sono andato per..<br />

NICOLO’: Nuatri chiu picca ci ‘amu nell’ingegnere.. ci ‘a-<br />

mu a ghiri pì cose utili nostre … punto e basta..<br />

Tale prima conversazione appare, intanto, utile al fine di<br />

sgombrare il terreno dai dubbi che la difesa ha insinuato cir-<br />

ca l’esatto ed univoco riferimento all’Aiello ogni qual volta i<br />

due Eucaliptus facevano riferimento all’ “ingegnere”.<br />

Se, infatti, è vero che, talora ed in contesti tutt’affatto diver-<br />

si da quelli oggetto di specifico esame, i due interlocutori<br />

sembrano aver fatto riferimento ad altri ingegneri impegnati<br />

nell’esecuzione, ad esempio, di progetti edilizi per loro conto,<br />

va precisato come nelle conversazioni che rilevano<br />

l’identificazione ed il riferimento all’imputato appaiono asso-<br />

lutamente chiari sia in relazione all’aspetto contenutistico<br />

dei dialoghi che, soprattutto, ai contemporanei servizi di os-<br />

servazione e pedinamento.<br />

Combinando, invero, gli esiti delle intercettazioni e quelli dei<br />

servizi di pedinamento appare evidente che, nelle conversa-<br />

zioni che qui rilevano e che saranno testualmente riportate,<br />

gli Eucaliptus facevano riferimento sempre all’ingegnere Aiel-<br />

lo, a nulla rilevando che, in altri dialoghi, essi possano aver<br />

parlato di altri ingegneri.<br />

Nel caso in esame, ad esempio, Nicolò Eucaliptus invitata il<br />

figlio (che era alla guida) a fermarsi lì perché doveva parlare<br />

con l’ “ingegnere” (NICOLO’: Fermati ‘ca.., io avissi a par-<br />

lare ‘cu l’ingegnere..) e, dal contemporaneo servizio di os-<br />

servazione, si rilevava che l’auto effettivamente si fermava al-<br />

le ore 10.55 nei pressi del bar “Don Gino”, ubicato a pochis-<br />

sima distanza dalla Diagnostica dove i due Eucaliptus si re-<br />

cavano a piedi, facendovi ingresso alle 11.11.<br />

L’ultimo brano registrato, invece, introduce il tema, molto<br />

sentito da Nicolò Eucaliptus, di disturbare il meno possibile<br />

l’Aiello senza per questo rinunciare alle cose importanti per<br />

373


loro: NICOLO’: Nuatri chiu picca ci ‘amu nell’ingegnere..<br />

ci ‘amu a ghiri pì cose utili nostre … punto e basta.. (noi<br />

meno ci andiamo dall’ingegnere…. Ci dobbiamo andare per le<br />

cose utili nostre…, n.d.e.).<br />

Il 21 gennaio 2003, giorno in cui aveva luogo il secondo in-<br />

contro, alle ore 10.34 veniva registrata la seguente conversa-<br />

zione:<br />

NICOLO’: Eh, passiamo in agenzia, e poi amu a ghiri ‘nni Totò<br />

(?) Lazzaruni però..<br />

SALVATORE:Papà, io ci ‘a telefonare..<br />

NICOLO’:..pì pigghiarini ‘dda risposta.., ‘a sira era intenzio-<br />

nato, viremu se stanotte ci riflittiu, viremu soccu ci ‘a<br />

ghiri a diri a ‘u ingegnere accussì ‘nni livamu chista..<br />

(ieri sera era intenzionato vediamo se stanotte ci ha riflettu-<br />

to, vediamo cosa devo andare a dire all’ingegnere così ci le-<br />

viamo questa…, n.d.e.).<br />

Il contestuale servizio di pedinamento ed osservazione con-<br />

sentiva di documentare che alle ore 12,43 i due Eucaliptus<br />

facevano accesso presso la sede della Diagnostica per Imma-<br />

gini, dalla quale uscivano alle successive ore 13.10.<br />

La sera stessa, alle ore 19.45, veniva intercettata un’altra<br />

conversazione tra Eucaliptus Salvatore e la compagna<br />

Dell’Anna Stefania:<br />

legenda: UOMO: Salvatore Eucaliptus<br />

UOMO:..mio padre aeri ‘u cazziamu a Onofrio se..(mio padre,<br />

ieri lo abbiamo cazziato ad Onofrio si.., n.d.e.)<br />

STEFANIA:Mh..! Va bè.. non è che era proprio tanto incazzato<br />

con lui..<br />

UOMO:Non è vero..<br />

STEFANIA:..tuo padre..<br />

UOMO:..ma mio padre gli ha detto le cose arra.., non è che..<br />

‘ca si ci.. che c’aveva ‘a mettere i manu in capu.., non l’ho ca-<br />

pito..<br />

374


STEFANIA:Minchia.., non lo so.., che.. che.. che cazzo gli<br />

piglia..<br />

UOMO:..ma mancu..<br />

STEFANIA:...venti milioni e non deve essere incazzato...<br />

UOMO: ..non li ha presi venti milioni.., ma perché tu sei<br />

sicura che li ha presi venti milioni.., si pensava questo..,<br />

va bè.., si pensava questo.., come pensavamo tutti.., ma<br />

non era così.., perché stamattina quello gli ha dato la<br />

conferma.., che ancora i soldi non glieli ha dati.., infatti<br />

me l’avissi a dare rumani.., però gliene ha dette quat-<br />

tro.., ora pigghia e ci mette i mani in capu..<br />

Dunque, Salvatore Eucaliptus spiegava alla compagna che il<br />

giorno prima era andato con il padre dall’ingegnere e poi rac-<br />

contava che suo padre si era molto seccato con Onofrio Mor-<br />

reale (marito di Ignazia Eucaliptus, sorella di Salvatore e fi-<br />

glia di Nicolò) proprio per una questione riguardante una<br />

somma di venti milioni di lire.<br />

Dallo stesso tenore della conversazione, appare assolutamen-<br />

te chiaro che si trattava di una somma che una persona indi-<br />

cata come “quello” doveva dare al padre Nicolò Eucaliptus e<br />

che proprio quella stessa mattina aveva confermato di non<br />

aver ancora versato.<br />

Il riferimento precedente all’Aiello ed alla esatta somma di<br />

venti milioni che lo stesso ha ammesso di aver consegnato in<br />

uno con il richiamo inequivoco all’incontro avuto nella stessa<br />

mattinata induce ad individuare tale persona (“quello”) pro-<br />

prio nell’odierno imputato.<br />

Inoltre, tale conversazione conferma che la richiesta della<br />

somma era stata avanzata già il 20 gennaio, così come riferi-<br />

to da Nicolò Eucaliptus, e, di converso, smentisce quanto so-<br />

stenuto dall’Aiello.<br />

Il servizio di osservazione e pedinamento del 31 gennaio<br />

2003, poi, consentiva di documentare che gli Eucaliptus si<br />

375


erano recati presso la Diagnostica una prima volta assieme<br />

tra le ore 09.21 e le ore 09.25.<br />

Successivamente Nicolò faceva ritorno alle ore 11.45 ed il fi-<br />

glio Salvatore alle ore 11.50, per poi allontanarsi di nuovo<br />

insieme alle ore 12.15.<br />

Le vicende di quei giorni venivano, poi, commentate l’8 feb-<br />

braio successivo nel corso di una importante conversazione,<br />

tra Salvatore Eucaliptus e la Dell’Anna, intercettata<br />

all’interno dell’autovettura Opel Corsa.<br />

L’importanza specifica di tale dialogo consiste, a giudizio del<br />

Tribunale, nel fatto che Salvatore Eucaliptus chiariva il tipo<br />

di relazione che legava il padre Nicolò all’ingegnere Aiello.<br />

Suo padre, infatti, a detta del figlio Salvatore, attribuiva una<br />

grande importanza all’Aiello (che trattava quasi con deferen-<br />

za) e pretendeva dai suoi congiunti che qualunque rapporto<br />

con l’imputato fosse tenuto esclusivamente tramite lui.<br />

La Dell’Anna, evidentemente non ancora del tutto inserita<br />

nelle logiche e nelle dinamiche mafiose, mostrava una certa<br />

meraviglia di ciò scatenando la reazione di Salvatore che le<br />

spiegava i motivi:<br />

SALVATORE:..la mattina mi ha detto questo..<br />

STEFANIA:Eh.., va beh.. allora?<br />

SALVATORE:E ci rissi: “Chi è?.. come finiu ‘cu l’ingegnere.. ci<br />

parrasti?”.. “No.., dice.. siccome martedì a..”..<br />

STEFANIA:Eh.., te lo spiego io il motivo?<br />

SALVATORE:..perchè prima vuole..<br />

STEFANIA:Eh?<br />

SALVATORE:..parlare ‘cu me pa.. (perché prima vuole parlare<br />

con mio padre, n.d.e.)<br />

STEFANIA: No.., perché è stata tua madre a dirglielo..<br />

SALVATORE:Che cosa?<br />

STEFANIA:..a Ignazia.., di lasciare stare che doveva.. dove-<br />

va.. doveva aspettare tuo padre.., e lei evidentemente<br />

gliel’ha detto ad Onofrio ed Onofrio non ha fatto più niente..<br />

376


Dunque, la moglie di Nicolò Eucaliptus aveva detto alla figlia<br />

Ignazia, moglie di Onofrio Morreale, che per parlare con<br />

l’ingegnere bisognava attendere il ritorno in città del marito<br />

Nicolò.<br />

SALVATORE:Tu certe cose..<br />

(Sovrapposizione di voci)..<br />

STEFANIA:..ecco perché..<br />

(Sovrapposizione di voci)..<br />

STEFANIA:..ecco qual è il motivo..<br />

SALVATORE:...(inc..)... sotto un certo punto di vista è giusto..<br />

STEFANIA:No!!.. non è giusto Salvo..<br />

SALVATORE:No!!.. è giusto Stefà..<br />

STEFANIA:..ma scusa.. ma se tu a tuo padre gli devi chiedere<br />

pure.. gli devi chiedere pure se..<br />

(Sovrapposizione di voci)..<br />

SALVATORE:No!!.. Stefà.. Stefà..<br />

STEFANIA:..se posso andare a lavorare o se non posso andare a<br />

lavorare..<br />

(Sovrapposizione di voci)..<br />

SALVATORE:..ma.. ma.. ma tu.. ‘i sai sti riscursi Stefà?..<br />

tu i discorsi non li sai.., come non li sa mia mamma.., come<br />

non.. non li sa mia sorella.., non si.. io non ci potrò mai an-<br />

dare là a lavorare, e allora non lo volete capire voi..<br />

Eh..! io non ci potrò mai andare a lavorare.. Io potrò an-<br />

dare a lavorare da centomila parti.., ma là un ci pozzu<br />

iri a travagghiare.., minchia proprio le cose in testa.. no..,<br />

no.. A meno chè io.. picchì ‘cu ‘cu ci vai ci vai.. ti dice: “no”..<br />

Stefania, come le altre donne di casa, evidentemente non co-<br />

nosceva appieno come stavano le cose: Salvatore non sarebbe<br />

mai potuto andare a lavorare dall’Aiello e subito dopo spiega-<br />

va il motivo.<br />

L’unica persona che mi può dire di sì è me Pà.., hai capi-<br />

to? E basta.., e tu lo sai.., picchì là.. è una cosa a ri-<br />

schio.. per ‘du cristianu.. Ed è giusto che prima lui parla<br />

377


con mio padre.., per questo tipo di discorsi qua.., no ‘ca<br />

io a mio padre gli devo dire: “Posso andare a lavorare da na..,<br />

non glielo devo dire.. perché no.., io lo conosco molto meglio di<br />

lui l’ingegnere.., ma molto meglio di lui.., io ogni giorno ci vado<br />

dall’ingegnere.., mi mancassi ‘a mia a dirici Ingegnere “Mi pig-<br />

ghiassi a mia”.. Io non glielo dico.., perché prima mio padre<br />

mi deve.. determinate cose.. mi deve dire.., per questo ti-<br />

po di.. di situazioni.. Minchia.., picciotti.., ...(inc..)... mancu<br />

iddu ci potti iri.., capito?.. Io lo conosco molto meglio di lui.., e<br />

molto prima di lui.. lo conosco.., quindi c’ho più confidenza io<br />

che lui.. Io non ci vado!!.. Ed è giusto che va.. Ora ti faccio<br />

vedere che mio padre mi dice: “No”.. Io lo so.., mio padre<br />

dice “No.., là no.., da un’altra parte si.., ma là no..”..<br />

(Pausa) Quello se succede una cosa.. a chiddu ‘u cunsu-<br />

manu a ‘du Cristianu.., lo consumano completamente.”<br />

Tale passaggio spiega magnificamente quale tipo di rapporto<br />

avesse Nicolò Eucaliptus con l’Aiello ed il livello di compene-<br />

trazione del figlio Salvatore nelle ragioni puramente mafiose<br />

che imponevano tutte quelle precauzioni.<br />

Il padre Nicolò avrebbe potuto farlo lavorare presso qualun-<br />

que impresa ma in relazione all’Aiello certamente gli avrebbe<br />

detto di no ed egli era l’unico che poteva autorizzare una si-<br />

mile richiesta all’imputato.<br />

La motivazione di questo atteggiamento era chiaramente con-<br />

nessa all’esigenza di tutelare l’ingegnere Aiello da qualunque<br />

rischio potenziale ovvero anche solo di non metterlo in imba-<br />

razzo a causa della presenza di un Eucaliptus tra i suoi di-<br />

pendenti (picchì là.. è una cosa a rischio.. per ‘du cri-<br />

stianu …. Quello se succede una cosa.. a chiddu ‘u cun-<br />

sumanu a ‘du Cristianu.., lo consumano completamen-<br />

te.”).<br />

Tali affermazioni privano di qualunque pregio la tesi difensi-<br />

va delle continue estorsioni e vessazioni patite<br />

dall’Eucaliptus.<br />

378


Un atteggiamento di simile precauzione e sensibilità appare,<br />

infatti, assolutamente inconciliabile con tale tesi che pre-<br />

suppone l’esercizio di violenza e/o di minacce, anche implici-<br />

te, ed un totale disinteresse per le ragioni della vittima.<br />

Nel caso in esame, invece, certamente ci si trova di fronte ad<br />

alcune richieste avanzate senza l’esercizio di alcuna violenza<br />

e/o minaccia, neppure implicita, ma anzi con moderazione,<br />

solo attraverso il vertice assoluto della famiglia mafiosa di<br />

Bagheria (Nicolò Eucaliptus), senza altri intermediari e con<br />

la dovuta attenzione a non mettere in imbarazzo ovvero a re-<br />

care pregiudizio all’Aiello.<br />

Il servizio di osservazione dell’11 febbraio successivo docu-<br />

mentava, poi, che Salvatore Eucaliptus si recava alla Stazio-<br />

ne a prelevare il padre proveniente da Acquedolci.<br />

Immediatamente (ore 8.04), Salvatore e Nicolò Eucaliptus ac-<br />

compagnavano presso la Diagnostica i due ragazzi di Acque-<br />

dolci, la cui assunzione era stata sollecitata all’Aiello.<br />

Dopo circa un’ora, ed esattamente alle 9.20 i due Eucaliptus<br />

venivano osservati mentre entravano alla Diagnostica da dove<br />

uscivano alle successive ore 09.45.<br />

Quella stessa mattina, a partire dalle ore 7.59, veniva, inol-<br />

tre, intercettata una lunga conversazione, nel corso della<br />

quale Salvatore Eucaliptus riprendeva col padre l’argomento<br />

già trattato con la compagna nel corso del dialogo dianzi te-<br />

stualmente riportato.<br />

Anche in questo caso, ovviamente, il riferimento all’<br />

« ingegnere » non può in alcun modo apparire equivoco, atte-<br />

so il contesto nel quale accadono i fatti (i due si stanno re-<br />

cando proprio alla Diagnostica a lasciare i due neo-assunti di<br />

Acquedolci) ed il richiamo alla precedente conversazione dal<br />

chiaro contenuto.<br />

SALVATORE:.... C’era Onofrio ‘ca voleva parlare.. voleva<br />

parlare con cosa... la mamma te l’accennò.. con<br />

l’Ingegnere pì.. pì mia.. e io c’ho detto di no..<br />

379


NICOLO’:No.., no.., l’ingegnere no..<br />

SALVATORE E io ci l’aveva rittu..<br />

NICOLO’:..l’ingegnere no.., avemu ‘a ghiri a consumare<br />

l’ingegnere nuatri..<br />

Dunque, Salvatore riferiva al padre che il cognato Onofrio a-<br />

veva intenzione di andare dall’ingegnere per sollecitare la sua<br />

assunzione presso una delle sue aziende ed, assai significati-<br />

vamente, Nicolò Eucaliptus lo interrompeva bruscamente di-<br />

cendo “No.., no.., l’ingegnere no:..l’ingegnere no.., avemu<br />

‘a ghiri a consumare l’ingegnere nuatri…”.<br />

Secondo Nicolò Eucaliptus, quindi, si trattava di una richiesta<br />

improponibile in quanto loro non potevano “consumare”<br />

l’ingegnere, nel senso che non dovevano metterlo in difficoltà<br />

per cose non strettamente essenziali e diversamente risolvibili<br />

(posto che Salvatore poteva trovare lavoro presso parecchie al-<br />

tre imprese in relazione alle quali, evidentemente, non c’erano<br />

le stesse preoccupazioni ed attenzioni).<br />

SALVATORE: Anche picchì.., ...(inc..)... , ci stà andando a lavo-<br />

rare.., perché ‘u stannu facennu travagghiare iddu..<br />

NICOLO’:Cu è?<br />

SALVATORE:Chiddu ri.. ‘u mezzaniu (Fonetico).. so figghiu.. ca-<br />

pito?..<br />

(Interruzione tecnica a minuti 05.44.)<br />

SALVATORE..minchia.. eh..rice: “chiddu ci stà ghiennu dice e tu<br />

no..” Però ci rissi: “No.., io non..”<br />

NICOLO’:Ma che significa chiddu ci stà ghiennu e tu no? Chi si-<br />

gnifica?<br />

SALVATORE:Nel senso che.. facemu travagghiare.., stai facennu<br />

travagghiare a chiddu.. rice.. eh..<br />

NICOLO’:Eh.., eh.., tutti trava.. eh.. tutti.. ‘ca poi si<br />

n’adduna ‘ca su tutti figghi ri.. Nuatri i cristiani l’amu a<br />

rovinare.., se iddu.. ’i rovinamu.. ma nuatri.. piaciri un ci<br />

‘ni sentiemu..<br />

380


Salvatore, poi, faceva riferimento al figlio di mezzo (u’ mezza-<br />

niu…so figghiu) di qualche non specificato uomo d’onore che<br />

già lavorava presso le imprese dell’imputato ed alle voci che<br />

gli avevano evidenziato l’assurdità del fatto che costui lavo-<br />

rasse là e lui (figlio del reggente della famiglia) no.<br />

Lo stesso Salvatore, comunque, riferiva tutto questo con un<br />

certo distacco, in quanto a più riprese sottolineava la sua<br />

condivisione del pensiero paterno (C’era Onofrio ‘ca voleva<br />

parlare.. voleva parlare con cosa... la mamma te l’accennò..<br />

con l’Ingegnere pì.. pì mia.. e io c’ho detto di no..).<br />

Nicolò Eucaliptus, infatti, con espressione estremamente si-<br />

gnificativa, spiegava e ribadiva le ragioni della sua decisione:<br />

Eh.., eh.., tutti trava.. eh.. tutti.. ‘ca poi si n’adduna ‘ca<br />

su tutti figghi ri.. Nuatri i cristiani l’amu a rovinare..,<br />

se iddu.. ’i rovinamu.. ma nuatri.. piaciri un ci ‘ni sen-<br />

tiemu.. (tutti lavora… eh tutti che poi se ne accorge che so-<br />

no tutti figli di…. Noi i cristiani li dobbiamo rovinare… se<br />

non li roviniamo ma noi piacere non ce ne sentiamo.., n.d.e.).<br />

Che tradotto in italiano significa che non era corretto impor-<br />

re all’Aiello l’assunzione di troppi figli di uomini d’onore per-<br />

ché ciò dava nell’occhio e poteva comportare conseguenze ne-<br />

faste per l’imputato che andava cautelato e non “rovinato”.<br />

Sempre l’11 febbraio 2003 alle ore 15.41, poi, veniva inter-<br />

cettata un’altra conversazione telefonica tra Nicolò Eucalip-<br />

tus e tale Marianna Pellegrino da Acquedolci, madre di Mau-<br />

rizio Causerano che, da quella mattina, insieme alla fidanza-<br />

ta aveva iniziato a lavorare presso la Diagnostica grazie ad<br />

una segnalazione dell’Eucaliptus stesso.<br />

Il racconto appare di certo interessante non tanto per conva-<br />

lidare un dato - l’assunzione dei due ragazzi – riconosciuto<br />

pacificamente da tutti, quanto per comprendere dalla stessa<br />

voce dell’Eucaliptus la natura del suo rapporto con Michele<br />

Aiello:<br />

381


NICOLA: Perciò, comu idda trasiu.. ..(inc.).., “Mi sembrava<br />

che avevo fatto qualcosa di..”.., “No, signorina, non ha fat-<br />

to..”.., ah.., dice: “Come si trova qua, si trova bene..”.., ci rissi:<br />

“Questi sono i miei angeli custodi, ci rissi, come infatti ieri li<br />

cercavo pinsannu che eranu ancora ‘u paisi e invece erano ‘cca<br />

a travagghiari..<br />

DONNA:Eh..<br />

NICOLA Poi quannu iddi si ‘nni eru io ci rissi: “Mi, sta-<br />

mattina siamo partiti alle cinque e mezza.., ci rissi..,<br />

malavita si fa, ci rissi..”.., iddu rissi: “Cinque e mezza?..”..,<br />

perciò, poi.., poi salutamu, iddi si ‘nni eru e io arristavu ‘dda,<br />

ci rissi: “Ingegnere, ci rissi, rispittamuli sti picciutteddi,<br />

ci rissi, che io ci tegnu tanto..”, rici: “Nicola, lei.., lei capi-<br />

sci, dici, se...”, hai capito?<br />

DONNA:Sì, sì..<br />

NICOLA Mi rissi, rici.. a .. debbo aggiungere altro. non c’è<br />

bisogno di aggiungere niente..<br />

DONNA:Uh..<br />

NICOLACapisti?<br />

DONNA(ride)<br />

NICOLA Eh, un ci vuleva diri chiù di tanto, iu stessu mi<br />

pareva male a dirici..<br />

DONNA:Certo!<br />

NICOLA:Giusto è?<br />

DONNA:Certo..<br />

Emerge, dunque, il tono accorato ma volutamente non troppo<br />

esigente (Eh, un ci vuleva diri chiù di tanto, iu stessu mi<br />

pareva male a dirici..) di chi avanza una richiesta di rac-<br />

comandazione per l’assunzione di due bravi ragazzi disoccu-<br />

pati che lo avevano assistito ad Acquedolci (ci rissi: “Questi<br />

sono i miei angeli custodi, ci rissi, come infatti ieri li cercavo<br />

pinsannu che eranu ancora ‘u paisi e invece erano ‘cca a tra-<br />

vagghiari”) e non certo la pretesa violenta e minacciosa impo-<br />

382


sta ad un soggetto del quale si dispone a piacimento grazie<br />

alla forza di intimidazione mafiosa.<br />

In conclusione, pertanto, sia Nicolò che Salvatore Eucaliptus<br />

condividevano alcune linee guida alle quali dovevano essere<br />

informati i loro rapporti (e quelli degli altri uomini d’onore di<br />

Bagheria) con l’Aiello.<br />

A questi, in particolare, dovevano e potevano essere richiesti<br />

dei favori sia sotto forma di finanziamenti senza ritorno (co-<br />

me per l’episodio dei venti milioni mai restituiti) che di as-<br />

sunzioni, purchè di soggetti incensurati come i due ragazzi di<br />

Acquedolci, e comunque non immediatamente e direttamente<br />

riconducibili a “cosa nostra” e ad i suoi esponenti.<br />

Tali favori cioè dovevano essere importanti e non puramente<br />

voluttuari, andavano attentamente ponderati e, ad ogni mo-<br />

do, non dovevano mai rischiare di mettere in imbarazzo o in<br />

difficoltà l’Aiello, come sarebbe di certo accaduto nel caso<br />

dell’assunzione di Salvatore Eucaliptus, membro di una fa-<br />

miglia di sangue notoriamente legata all’organizzazione ma-<br />

fiosa: “noi altri meno ci andiamo nell’ingegnere…noi<br />

dall’ingegnere ci dobbiamo andare per le cose utili no-<br />

stre… punto e basta… l’ingegnere no…non dobbiamo an-<br />

dare a consumare l’ingegnere noi altri …”<br />

A ben vedere, quindi, ci si trova di fronte ad un atteggiamen-<br />

to di elevata considerazione, di rispettosa cautela e quasi di<br />

protezione verso l’Aiello che, in nessun modo, possono essere<br />

ritenuti compatibili con l’esecuzione di una serie di atti mi-<br />

nacciosi ed estortivi nei suoi confronti.<br />

Nel pur multiforme panorama delle vicende di “cosa nostra”,<br />

finora non è dato conoscere una estorsione ovvero una qua-<br />

lunque altra forma di pretesa mafiosa sostenuta da così tan-<br />

ta affettuosa preoccupazione per la vittima.<br />

Ora, a fronte di un quadro di emergenze così chiaro ed uni-<br />

voco, la tesi dell’esistenza di continue richieste vessatorie e<br />

383


di imposizioni mafiose a danno dell’Aiello risulta insostenibi-<br />

le.<br />

Vi è, dunque, un solo modo di spiegare la scelta degli Euca-<br />

liptus e la loro condotta alla luce della logica, dell’esperienza<br />

giudiziaria in materia e delle regole interne al sodalizio ma-<br />

fioso.<br />

Le richieste avanzate all’Aiello non erano il frutto di atti di<br />

imposizione ma richieste avanzate all’indirizzo di chi si sa<br />

essere un importantissimo imprenditore legato da un rappor-<br />

to di protezione con “cosa nostra” e, come tale, sostanzial-<br />

mente un affiliato.<br />

Un soggetto, dunque, da rispettare e, soprattutto, da tutelare<br />

in quanto rilevante fonte di finanziamento per “cosa nostra” e<br />

per la famiglia mafiosa di Bagheria in modo particolare.<br />

A fronte di tutto questo la tesi difensiva si fonda essenzial-<br />

mente su due considerazioni fondamentali connesse entram-<br />

be alla ricostruzione in chiave vittimistica della posizione<br />

dell’imputato.<br />

La prima di esse consiste nell’indicazione di una ragione di<br />

ordine sanitario che dovrebbe essere alla base delle visite di<br />

Eucaliptus presso la Diagnostica.<br />

Pur non volendosi negare che l’Eucaliptus possa anche aver<br />

usufruito della clinica di Aiello per effettuare qualche esame<br />

in forma verosimilmente gratuita, il contenuto delle sopra ri-<br />

chiamate intercettazioni ambientali esclude che questa po-<br />

tesse essere la ragione esclusiva o preminente delle sue ripe-<br />

tute visite.<br />

Del resto lo stesso imputato ha ammesso di avere ricevuto<br />

alcune richieste da parte dell’Eucaliptus proprio in occasione<br />

di detti incontri e, dunque, tale prima considerazione perde<br />

definitivamente ogni sostanziale efficacia.<br />

Allo stesso modo inaccoglibile risulta anche la seconda tesi<br />

difensiva, fondata sull’affermazione del netto rifiuto che<br />

384


l’Aiello avrebbe opposto alle continue richieste vessatorie<br />

dell’Eucaliptus.<br />

Ed invero, solo basandosi su quanto ammesso dallo stesso<br />

Aiello, agli atti risulta che questi avesse assunto due dipen-<br />

denti (sia pure per soli tre mesi) segnalati dall’Eucaliptus e<br />

che gli avesse fatto avere la somma di venti milioni di lire<br />

mai più restituita.<br />

In entrambi i casi si tratta, per stessa ammissione dell’Aiello,<br />

di fatti concludenti e rilevanti sotto il profilo economico posti<br />

in essere in perfetta adesione a precise richieste fattegli per-<br />

sonalmente da Nicolò Eucalpitus.<br />

A fronte di ciò non si comprende davvero come si possa so-<br />

stenere il rifiuto netto di ogni pretesa da parte dell’imputato<br />

alle “pressanti e minacciose” pretese dell’Eucaliptus.<br />

L’unica spiegazione logica ed aderente alle risultanze proces-<br />

suali del comportamento dell’Aiello, dunque, anche per tale<br />

percorso finisce per coincidere con quanto si è affermato<br />

dianzi.<br />

Il rapporto esistente tra l’Aiello e l’Eucaliptus non era quella<br />

tipico tra vittima ed estortore mafioso ma, semmai, esatta-<br />

mente quello descritto dal collaboratore Giuffrè.<br />

L’Eucaliptus era il soggetto al quale, fin dai primi anni 90’, il<br />

Provenzano ed il Giuffrè avevano “messo nelle mani” l’Aiello<br />

spiegandogliene il ruolo e la posizione rispetto al Provenzano<br />

personalmente ed anche alla famiglia di Bagheria.<br />

Questi, dunque, era perfettamente consapevole<br />

dell’importanza che l’imputato rivestiva sia per il rapporto<br />

col Provenzano che come fonte di finanziamento per la sua<br />

famiglia mafiosa.<br />

Entrambi erano ottimi motivi per tutelarlo e proteggerlo an-<br />

che dagli eccessivi appetiti dei singoli esponenti mafiosi ov-<br />

vero da richieste che avrebbero potuto esporlo a rischi evita-<br />

bili ed inutili.<br />

385


E che questa sia la spiegazione dei sopra descritti comporta-<br />

menti lo si ricava anche dall’esame di un altro aspetto della<br />

vicenda.<br />

Nello stesso torno di tempo l’Aiello si era trovato ad affronta-<br />

re anche alcune richieste che, stavolta per interposta perso-<br />

na, gli aveva rivolto Leonardo Greco, importante e “storico”<br />

uomo d’onore della famiglia di Bagheria, particolarmente at-<br />

tivo fin dai primi anni 80’.<br />

Le vicende giudiziarie del Greco e la sua lunga militanza<br />

all’interno dell’organizzazione mafiosa di certo lo rendevano<br />

notoriamente famoso come soggetto altamente temibile e do-<br />

tato di una forza intimidatoria non comune.<br />

Eppure, come vedremo, l’Aiello che, secondo la sua tesi era<br />

stato costretto a cedere alle pretese dell’Eucaliptus perché si<br />

trattava di “persona alla quale non si poteva dire di no”, nel<br />

caso del Greco aveva opposto un secco rifiuto e non aveva<br />

subito alcun condizionamento dalla sua capacità di intimida-<br />

zione.<br />

E’ a tutti evidente la contraddittorietà sul piano logico di tali<br />

affermazioni, posto che in entrambi i casi si trattava di sog-<br />

getti intrinsecamente muniti di una elevatissima capacità di<br />

intimidazione che l’imputato avrebbe dovuto avvertire nel<br />

medesimo modo.<br />

Le vicende relative alle richieste avanzate dal Greco, tramite<br />

sue persone di fiducia, possono riassumersi sinteticamente<br />

in due diversi episodi: la richiesta di utilizzare, per una parte<br />

dei trasporti di inerti, alcuni mezzi di tali fratelli Pretesti di<br />

Bagheria e il tentativo di ottenere la gestione del bar di pros-<br />

sima apertura all’interno della nuova clinica sita presso l’ex<br />

hotel a’ Zabara.<br />

Entrambe le richieste erano state avanzate da soggetti vicini<br />

al Greco, posto che questi si trovava in quel periodo sottopo-<br />

sto alla misura di sicurezza detentiva ed internato presso la<br />

casa di lavoro di Sulmona.<br />

386


Il primo episodio, ricostruito da alcuni dipendenti dell’Aiello<br />

(in particolare il capocantiere Antonino Barone) e dallo stes-<br />

so imputato, si riferiva alla presentazione presso il cantiere<br />

di alcuni camion dei Pretesti, i quali con insistenza chiede-<br />

vano di mettersi in fila insieme agli altri mezzi per effettuare<br />

trasporti per conto dell’Aiello.<br />

A tale richiesta questi opponeva un fermo rifiuto, pur avendo<br />

ben compreso che si trattava di persone vicine a Leonardo<br />

Greco:<br />

AIELLO: “per quanto riguarda Leonardo Greco avvengono due<br />

episodi, uno in ordine alla pretesa da parte di un’impresa di<br />

Bagheria, un certo Pretesti, di lavorare con i propri camion,<br />

siamo in estate 2003, siamo in piena fase di sbancamento nel-<br />

la parte retrostante l’ex albergo, perché stiamo sbancando per<br />

allocare i bunker per la radioterapia. Si presenta un giorno il<br />

signor Pretesti con dei camion, e pretende di lavorare. Ovvia-<br />

mente il mio capocantiere non lo fa lavorare, mi viene a riferire<br />

il tutto, e io dico che il signor Pretesti non deve lavorare<br />

all’interno. Il signor Pretesti era quello che posteggiava i ca-<br />

mion, è venuto sul giornale, all’interno della Icre di… confisca-<br />

ta credo al signor Leonardo Greco, per intenderci.”<br />

Il teste Pampillonia, infatti, confermava che gli imprenditori<br />

Pretesti erano considerati molto vicini al Greco, se non addi-<br />

rittura suoi soci di fatto.<br />

La seconda richiesta veniva così descritta dall’imputato nel<br />

corso del suo esame:<br />

AIELLO: “Poi, successivamente, e siamo nel Giugno, Luglio<br />

2003 per ben due volte dalla hall mi è arrivata notizia che<br />

c’era un certo signor Greco che cercava di me, e per ben due<br />

volte io non l’avevo incontrato. Successivamente mi viene a<br />

trovare il signor Paladino Alessandro, l’addetto che doveva<br />

assieme a me gestire il bar della costruenda clinica. Mi viene a<br />

dire che era stato avvicinato dal un certo signor Tusa, genero<br />

del signor Leonardo Greco, che pretendeva di gestire il co-<br />

387


struendo bar nella struttura sanitaria. Queste sono le richieste<br />

per quanto riguarda Greco.”<br />

…<br />

“Come - dico - ma qua - ci dissi - ma qua - dico - ma la gente<br />

viene a disturbare a noi che lavoriamo? Ma fino a posto casa ci<br />

devono venire a disturbare?” Questa è stata la mia reazione.<br />

Dissi: “Ma noi dobbiamo certamente da quest’istante in poi or-<br />

ganizziamoci e… e vediamo, visto che loro sono venuti ad una<br />

certa maniera, e tu hai detto che sei impiegato, perfetto, tu di-<br />

ciamo da un… per l’esterno sarai impiegato, anche se manter-<br />

rai… io manterrò nei tuoi confronti… nei tuoi confronti gli stes-<br />

si impegni che avevo preso precedentemente”. Affretto comun-<br />

que in ogni caso l’assunzione del signor Paladino che da lì a<br />

qualche giorno è stato assunto.”<br />

Dunque l’Aiello, di fronte alla pretesa del Greco di appro-<br />

priarsi della gestione del bar presso la sua clinica in via di<br />

apertura, aveva fatto finta di avere già assunto il Paladino<br />

proprio con tali mansioni, in tal modo creando le condizioni<br />

per rifiutare la richiesta.<br />

Anche in relazione a questo secondo episodio un riscontro<br />

preciso veniva fornito dal teste Paladino che, all’udienza del<br />

24 maggio 2005, riferiva: “L’ingegnere Aiello aveva detto noi<br />

siamo qui per lavorare – testualmente – siamo qui per lavorare,<br />

per cui da questo secondo in poi non ti occupare non soltanto<br />

del bar ma anche della realizzazione delle cucine e della la-<br />

vanderia”. E quindi mi disse: “attivati subito anche in questo<br />

senso”. E da lì a breve tempo l’ingegnere effe… dissi che ave-<br />

vo detto anche del fatto dell’assunzione, devo dire la verità, e<br />

da qui a breve giro di tempo l’ingegnere mi… mi assunse effet-<br />

tivamente.”.<br />

Entrambi gli episodi, pertanto, possono definirsi come una<br />

ulteriore riprova dell’illogicità della tesi vittimistica<br />

dell’Aiello e mettono in luce le contraddizioni intrinseche tra<br />

388


le sue dichiarazioni e le regole di buon senso dell’id quod ple-<br />

rumque accidit.<br />

La figura e la posizione dell’imputato all’interno della fami-<br />

glia mafiosa di Bagheria, invero, non era quella di un mero<br />

affiliato ovvero di un socio di fatto del quale si poteva dispor-<br />

re tranquillamente.<br />

Nessuno ha sostenuto questo nell’ambito del presente dibat-<br />

timento né il Giuffrè né tampoco l’Ufficio del P.M..<br />

Egli era un importantissimo imprenditore che aveva stabilito<br />

un “patto di protezione” con “cosa nostra” e lo aveva fatto<br />

con la famiglia mafiosa di Bagheria ma soprattutto diretta-<br />

mente con Bernardo Provenzano, all’epoca capo incontrastato<br />

dell’intera organizzazione.<br />

Da questi ed anche dal Giuffrè, egli era stato affidato a Pietro<br />

Lo Iacono prima ed a Nicolò Eucaliptus poi, nell’ottica di un<br />

rapporto preferenziale di tutela fortissima di una delle più ri-<br />

levanti e sicure (in quanto apparentemente al di sopra di o-<br />

gni sospetto) fonti di finanziamento del sodalizio mafioso.<br />

Solo inserendo i fatti all’interno di questo complesso perime-<br />

tro di riferimento gli stessi appaiono logicamente comprensi-<br />

bili e coerenti tra loro.<br />

L’Aiello, dunque, incarnava un ruolo di assai maggior rilievo<br />

che andava tutelato secondo schemi ben collaudati e modali-<br />

tà operative più articolate e gestite solo attraverso alcuni ca-<br />

nali personali.<br />

Il che non significa che l’apporto fornito dall’imputato non<br />

spiegasse i suoi effetti nei confronti dell’intero sodalizio o<br />

che si estrinsecasse solo entro ristretti canali soggettivi ma,<br />

alla stessa stregua di quei componenti effettivi del sodalizio<br />

c.d. “riservati”, egli dava il suo, peculiare e per molti versi<br />

unico, contributo secondo gli schemi appositamente stabiliti<br />

da Bernardo Provenzano ed a favore suo e dell’intera “cosa<br />

nostra”.<br />

389


L’Eucaliptus, quindi, non considerava l’imputato alla stregua<br />

di una qualunque vittima del sistema della “messa a posto”<br />

né di un ricco imprenditore da vessare con richieste sempre<br />

più pressanti ma lo tutelava e lo proteggeva come un prezio-<br />

sissimo anello di quella catena che, nel corso dei decenni, ha<br />

consentito a “cosa nostra” di distinguersi rispetto alle altre<br />

forme di criminalità organizzata.<br />

Una esigenza di tutela estremamente sentita dall’Eucaliptus<br />

anche in considerazione della consapevolezza che l’Aiello, ol-<br />

tre che attraverso cospicui e costanti finanziamenti, contri-<br />

buiva al rafforzamento dell’associazione anche riferendo pre-<br />

ziose notizie circa l’esistenza di indagini in corso.<br />

Proprio in quei giorni, invero, si colloca l’episodio di rivela-<br />

zione da parte dell’Aiello agli Eucaliptus della presenza di<br />

una microspia all’interno dell’autovettura Opel Corsa in uso<br />

a Salvatore Eucaliptus.<br />

E l’Aiello, dal canto suo, si poteva permettere di rifiutare le<br />

minacciose pretese di un boss del calibro di Leonardo Greco<br />

non per un isolato e, come tale, inspiegabile atto di eroismo<br />

personale ma solo in quanto consapevole del proprio ruolo<br />

all’interno delle dinamiche più elevate del sodalizio mafioso.<br />

Egli, infatti, era molto più di un socio di fatto dei mafiosi di<br />

Bagheria e, mantenendo una sua sfera autonoma di operati-<br />

vità d’impresa, aveva stipulato un accordo di protezione di-<br />

rettamente col Provenzano, cosa che, tra l’altro, gli consenti-<br />

va di relazionarsi solo con soggetti selezionati e con modalità<br />

predisposte proprio per lui.<br />

Ed a tale proposito un’altra delle contro-prestazioni che<br />

l’Aiello forniva nell’ottica sinallagmatica di tale patto di pro-<br />

tezione era costituita dalla disponibilità ad assumere dipen-<br />

denti su indicazione di esponenti mafiosi.<br />

E’ bene premettere che delle varie contro-prestazioni insite<br />

nell’accordo sinallagmatico dianzi lungamente delineato,<br />

390


questa risulta certamente quella meno significativa sia per<br />

l’Aiello che per “cosa nostra”.<br />

Si è appena visto, invero, come l’Eucaliptus ritenesse poco<br />

opportuno segnalare l’assunzione di uomini d’onore ovvero di<br />

loro parenti stretti, proprio per quelle esigenze di tutela di<br />

cui si è detto.<br />

Di conseguenza le assunzioni a seguito di raccomandazione<br />

mafiosa, gioco forza, non potevano risultare significativamen-<br />

te incidenti sugli organici del personale dipendente delle im-<br />

prese facenti capo all’Aiello.<br />

Ed infatti, come correttamente evidenziato dalla difesa, il<br />

numero dei casi individuati di soggetti imparentati con ma-<br />

fiosi è assai esiguo rispetto al consistente numero dei dipen-<br />

denti (circa 3.000 tra l’83 ed il 2003) transitati nei libri ma-<br />

tricole delle imprese dell’ingegnere Aiello.<br />

Ciò nonostante, tra i dipendenti di dette società sono emersi<br />

casi di soggetti direttamente implicati in processi per asso-<br />

ciazione mafiosa ovvero con legami mafiosi.<br />

Tra tali casi vi è quello di Pietro Scaduto (impiegato presso la<br />

società STRADE<strong>DI</strong>L s.r.l.) il quale versava in regime di semi-<br />

libertà e, dunque, proprio grazie all’assunzione dell’Aiello ha<br />

potuto beneficiare di una misura alternativa alla detenzione.<br />

Quello di Francesco Scordato (sempre in regime di semiliber-<br />

tà) e, soprattutto, di Paola Mesi, sorella di Maria e di France-<br />

sco Mesi, di cui si è già detto, la quale era stata anche socia<br />

ed amministratrice di una delle società del gruppo Aiello.<br />

Vi è, inoltre, il caso di Maria Rosaria Castello, sorella di Si-<br />

mone Castello, condannato per associazione mafiosa quale<br />

membro del sodalizio con rapporti fiduciari diretti con Ber-<br />

nardo Provenzano.<br />

E quello di Pietro Badami, fratello di Ciro e Salvatore, origi-<br />

nari di Villafrati, tratti in arresto dalla Squadra Mobile di Pa-<br />

lermo nell’ambito della cosiddetta operazione “Grande Man-<br />

391


damento” per il reato di associazione per delinquere di tipo<br />

mafioso.<br />

Il Maggiore Miulli ed il teste Sancricca, infine, elencavano al-<br />

cuni altri casi che, oltre alle due assunzioni ottenute da Ni-<br />

colò Eucaliptus di cui si è detto, completano l’argomento.<br />

Rimane, comunque, il rilievo preliminare in forza del quale<br />

dette assunzioni esistono, confermano l’assunto del Giuffrè<br />

ma, per le suddette considerazioni e comunque obiettivamen-<br />

te, rappresentano un dato statistico non rilevante.<br />

Semmai è proprio la compresenza di dipendenti parenti di<br />

mafiosi e di uomini dello Stato che conferma una volta anco-<br />

ra la personalità multiforme dell’imputato, il quale era solito<br />

stringere patti e fare favori a tutti coloro i quali potevano<br />

contribuire al consolidamento del suo potere in ogni direzio-<br />

ne.<br />

Del resto, agli atti del processo esiste anche un altro dato<br />

probatorio univocamente significativo del fatto che la dispo-<br />

nibilità dell’Aiello ad assumere parenti o amici di soggetti in-<br />

seriti o vicini a “cosa nostra” fosse notoria agli addetti ai la-<br />

vori.<br />

Si intende fare riferimento ad alcune conversazioni intercet-<br />

tate a carico dei fratelli Rinella di Trabia che, è bene preci-<br />

sarlo, si limitano a confermare tale dato oggetto di dimostra-<br />

zione e non costituiscono prova di alcuno specifico addebito.<br />

392


Le intercettazioni in parola sono state registrate<br />

nell’ambito delle indagini finalizzate alla cattura<br />

dell’allora latitante Salvatore Rinella, capo della famiglia<br />

mafiosa di Trabia ed hanno visto come protagonista il<br />

fratello Diego.<br />

Costui, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa,<br />

oltre ad essere il fratello del capo della famiglia mafiosa<br />

di Trabia, veniva tratto in arresto il 20 settembre 2002 e<br />

condannato in via definitiva per estorsione aggravata e<br />

partecipazione ad associazione mafiosa.<br />

Non si tratta, dunque, di un incensurato col quale<br />

l’Aiello aveva meri rapporti commerciali di fornitura di<br />

materiali per l’edilizia ma di un soggetto qualificato per<br />

precise connotazioni mafiose sia di tipo personale che<br />

familiare.<br />

Diego Rinella nelle conversazioni che seguono discuteva<br />

con la nipote Angela, figlia di suo fratello Salvatore Ri-<br />

nella, a proposito di una prospettiva di lavoro presso la<br />

clinica di Michele Aiello.<br />

Nella conversazione del 26 novembre 2001, emerge l’intensità<br />

dei rapporti tra la famiglia Rinella e l’odierno imputato ed<br />

appare chiaro come anche lo stesso latitante, a mezzo dei<br />

consueti “pizzini”, fosse stato interessato di detta vicenda ed<br />

avesse mandato a dire: Diego "lui mi ha detto di portargli cin-<br />

quanta litri d’olio…per Michele AIELLO…te lo tieni caro, perché<br />

è importante, capisci…".<br />

Nella conversazione del 17 gennaio 2002, Diego Rinella di-<br />

scuteva ancora con la nipote:<br />

RINELLA: Tu à sentiri… à sentiri a mia, io per te, come prima<br />

cosa, io per te come prima cosa è… ddocu a clinica. Io ti dicu<br />

ca tu ci va finisci ddocu, a prescindere di chiddu chi dici iddu,<br />

picchì io cu Michele AIELLO, sebbene l’ho conosciuto tramite<br />

lui, però per i rapporti che sono rimasti, ca mi manna i saluti<br />

cu Zù Piero, quannu ci vaiu pa TAC un si paga mai… io sono di<br />

393


chiddu ca non sono stato mai invadente nei suoi confronti, ha<br />

statu sempri iddu a circari a mia,<br />

Quindi… per i rapporti che io c’haiu cu chiddu, qualsiasi cosa<br />

c’ho chiesto mi ha accontentato sempre, sempre!! “.<br />

Dunque, il primo progetto dello zio per la sistemazione lavo-<br />

rativa della figlia del latitante è proprio la clinica dell’Aiello<br />

perché questi è sempre stato a disposizione, ha mandato i<br />

saluti con lo zio Piero Rinella, non si è mai fatto pagare in<br />

occasione di TAC ed altri esami etc. etc..<br />

A tale progetto, ancora una volta e come per Nicolò Eucalip-<br />

tus, Salvatore Rinella era contrario come appare chiaro dal<br />

contesto della frase e dall’inciso “a prescindere di chiddu chi<br />

dici iddu” (a prescindere da quello che dice lui, n.d.e.).<br />

RINELLA: U sai iddu chi cosa pensa? Siccome, diciamo, eh…<br />

come si dice in gergo stupido “ù paisi è du paisanu”, l’ha<br />

‘ntisu diri mai quannu dici “ù paisi è du paisanu e<br />

(incomprensibile)”, ed è così, (incomprensibile), che a Bagheria<br />

ci sunnu centucinquantamila cristiani, e questo è amico pure di<br />

altri amici, è giustu? No chi è amico di sti amici proprio<br />

accuddì, nella sua… è misu a banna ca un si strica troppu<br />

assai, è d’accussì<br />

ANGELA:Uh!<br />

RINELLA:E’ amico, per non è… picchì, sai, ca sanità, chi<br />

cosi… siddu è ca… verrebbe ad essere intaccato. Ma<br />

siccome iddu ddà ci sunnu avutri, allura iddu che cosa<br />

pensa, che prima verrebbero chiddi di Bagheria<br />

ANGELA:Iddu sempri…<br />

RINELLA:Sempri d’accussì<br />

ANGELA:… un voli dari disturbo<br />

La contrarietà del padre Salvatore è presto e bene spiegata<br />

dallo zio Diego con un iniziale richiamo ad un detto: “il paese<br />

è dei paesani”.<br />

Michele Aiello, pur essendo sempre stato a disposizione di<br />

tutti, era di fatto sotto la competenza della famiglia mafiosa<br />

394


di Bagheria, motivo per il quale, secondo il pensiero di Salva-<br />

tore Rinella come sintetizzato da fratello Diego, prima dove-<br />

vano venire gli interessi e le richieste dei bagherioti e poi<br />

quelli degli altri uomini d’onore di altre famiglie.<br />

E ciò anche alla luce del fatto che l’Aiello operava nel delica-<br />

to settore della sanità privata e rischiava di essere “intacca-<br />

to” da troppe richieste di assunzioni di parenti di mafiosi.<br />

Tale conversazione, registrata in contesti territoriali e tempo-<br />

rali del tutto autonomi, corrobora in pieno il pensiero<br />

dell’Eucaliptus, come registrato agli inizi del 2003, e rafforza<br />

il superiore convincimento.<br />

A fronte di un contenuto così inequivoco e specifico delle ri-<br />

chiamate conversazioni non appare fondamentale quanto so-<br />

stenuto dalla difesa a proposito dell’esistenza di rapporti<br />

commerciali tra l’imputato e l’impresa di commercio di mate-<br />

riali per l’edilizia dei Rinella.<br />

Non si dubita in alcun modo che tra costoro e l’Aiello vi siano<br />

stati anche rapporti commerciali, dimostrati peraltro docu-<br />

mentalmente attraverso le fatture prodotte.<br />

Il punto è che l’esistenza di tali rapporti leciti non spiega né<br />

giustifica il contenuto delle conversazioni suddette che rima-<br />

ne agli atti in tutto il suo portato probatorio.<br />

Né appare neppure così importante financo lo stesso fatto<br />

storico della richiesta di assunzione avanzata da Diego Rinel-<br />

la in favore della nipote (circostanza peraltro ammessa dallo<br />

stesso Aiello nel corso del suo esame).<br />

Ciò che conta maggiormente è il dato del rapporto esistente<br />

tra l’imputato e la famiglia mafiosa di Bagheria che doveva<br />

avere la preferenza nella sua “gestione” e, soprattutto, la<br />

conferma della contrarietà di Salvatore Rinella (di certo più<br />

addentro di tutti i familiari negli affari mafiosi)<br />

all’assunzione della figlia presso la clinica dell’imputato per<br />

le medesime ragioni sostenute due anni dopo da Nicolò Euca-<br />

liptus in relazione all’assunzione del figlio Salvatore.<br />

395


Emerge, cioè, una impressionante convergenza tra le idee dei<br />

due capi mafia a proposito dell’esigenza di tutelare l’Aiello da<br />

assunzioni inopportune, circostanza che conferma il tipo di<br />

rapporto esistente tra l’imputato e “cosa nostra”.<br />

Sotto altro profilo il contenuto delle suddette conversazioni<br />

intercettate fornisce anche conferma dell’esistenza di un<br />

rapporto personale dell’imputato con tutti e tre i fratelli Ri-<br />

nella e cioè non solo con Diego e Piero, come sostenuto<br />

dall’Aiello, ma anche con il latitante Salvatore.<br />

Ciò, evidentemente, riscontra le dichiarazioni del collabora-<br />

tore Giuffrè e smentisce la tesi dell’Aiello che si limita, come<br />

sempre, ad ammettere quanto altrimenti dimostrato ovvero<br />

quanto non logicamente negabile.<br />

Le rivelazioni di notizie e la posizione di Giorgio Riolo<br />

All’inizio dell’esame della posizione processuale dell’imputato<br />

Michele Aiello, con specifico riferimento all’imputazione prin-<br />

cipale di cui al capo a) dell’epigrafe, si è segnalato come que-<br />

sti, nell’ottica di un tipico “patto di protezione” con “cosa no-<br />

stra” e col Provenzano in particolare, avesse assunto su di sé<br />

alcune obbligazioni a titolo di controprestazione.<br />

Il rapporto instaurato, infatti, era di tipo sinallagmatico, nel<br />

senso che prevedeva prestazioni e controprestazioni da parte<br />

dei contraenti.<br />

E si è visto come le prestazioni fornite dal sodalizio mafioso<br />

abbiano, di fatto, agevolato lo sviluppo delle imprese<br />

dell’imputato, condizionando il mercato e consentendogli di<br />

ottenere posizioni dominanti e vantaggi economici altrimenti<br />

non conseguibili in quei termini ed in quelle proporzioni.<br />

E ciò anche tenuto conto del fatto che la protezione viene of-<br />

ferta e garantita dallo stesso soggetto che poi rappresenta il<br />

pericolo che la rende necessaria.<br />

A fronte di tutto questo, l’Aiello aveva assicurato alcune con-<br />

troprestazioni costituite da singole elargizioni di somme di<br />

396


denaro, da continui finanziamenti attraverso il sistema di<br />

“messe a posto” appositamente predisposto dal Provenzano<br />

ed anche dalla concreta disponibilità ad assumere dipendenti<br />

segnalati da esponenti mafiosi.<br />

La prova più evidente dell’importanza del ruolo di Michele<br />

Aiello per “cosa nostra” è costituita dal fatto che dei suoi af-<br />

fari si è personalmente interessato, per svariati anni, il capo<br />

assoluto del sodalizio, Bernardo Provenzano, il quale riserva-<br />

va tale privilegio a pochissimi selezionati soggetti.<br />

Ridurre il ruolo dell’Aiello a quello di mero finanziatore del<br />

sodalizio, pertanto, risponde ad un’esigenza di frammenta-<br />

zione del quadro probatorio che, oltre ad essere contraria agli<br />

insegnamenti della Corte regolatrice, finisce per creare un<br />

vulnus nel percorso di avvicinamento alla verità processuale.<br />

Egli era certamente un ottimo finanziatore (essendo stato per<br />

anni tra i primi contribuenti siciliani) e, soprattutto, un “in-<br />

vestimento sicuro” sotto il profilo della continuità nel tempo<br />

e delle complessive utilità.<br />

Ma di sicuro la principale attrattiva che l’imputato ha eserci-<br />

tato per il Provenzano era costituita, come spiegato bene dal<br />

Giuffrè, dalle conoscenze in ambito istituzionale, dai rapporti<br />

con vari esponenti politici, dalla rete relazionale creata con<br />

amministratori locali, imprenditori e pubblici funzionari,<br />

dall’inserimento nel ricco mercato della sanità privata e, so-<br />

prattutto, dalla capacità di acquisire notizie segrete su inda-<br />

gini in corso.<br />

A giudizio del Collegio, infatti, è rimasto dimostrato, in modo<br />

chiaro ed inequivocabile, come l’Aiello abbia, attraverso<br />

Giorgio Riolo, sistematicamente ricercato ed appreso notizie<br />

coperte da segreto su delicate indagini in corso in materia di<br />

criminalità organizzata.<br />

Indagini – è bene chiarirlo fin d’ora e nettamente – rispetto<br />

alle quali l’Aiello non aveva alcun interesse cognitivo perso-<br />

nale, nel senso che si trattava, in ogni caso, di attività inve-<br />

397


stigative che non riguardavano per nulla né lui né le sue a-<br />

ziende.<br />

Tale dato iniziale appare estremamente significativo intanto<br />

perché sgombra il terreno da ogni dubbio circa una possibile<br />

coincidenza occasionale di interessi che avrebbe potuto con-<br />

dizionare l’agire dell’imputato.<br />

Michele Aiello, infatti, si è anche attivamente interessato di<br />

ricercare notizie concernenti le indagini in corso su di lui sia<br />

per associazione mafiosa che per truffa ma ciò non ha nulla a<br />

che fare con il complesso sistema di acquisizione di notizie<br />

riservate che si sta esaminando e che ha avuto ad oggetto so-<br />

lo ed esclusivamente indagini a carico di altri soggetti.<br />

Ed allora appare, fin da subito, chiara la difficoltà di spiega-<br />

re logicamente una simile continua e sistematica attività di<br />

acquisizione di informazioni coperte dal segreto circa lo svol-<br />

gimento di importantissime attività investigative su “cosa no-<br />

stra” e su parecchi suoi membri anche di vertice, tra i quali i<br />

latitanti Bernardo Provenzano e Matteo Messina Denaro.<br />

La difesa, invero, non ha fornito alcuna spiegazione a tale<br />

proposito, essendosi impegnata a sottolineare i dubbi circa la<br />

dimostrazione del ruolo di istigatore, specificatamente conte-<br />

stato all’Aiello, circa le modalità di apprensione delle notizie<br />

ed, infine, circa l’effettiva segretezza di talune di esse.<br />

E lo stesso imputato, ad onta delle sue capacità dialettiche<br />

ed argomentative, non ha saputo fornire alcun plausibile mo-<br />

tivo che lo avrebbe dovuto spingere ad interessarsi per anni<br />

di indagini segrete che non lo riguardavano in alcun modo.<br />

Tuttavia, dalle emergenze processuali e dalle confessioni del<br />

Riolo si ricava una continua e sistematica attività di ricerca<br />

di notizie riservate da parte dell’imputato su fatti e persone<br />

che nulla, apparentemente, avevano a che fare con lui.<br />

Di questo “fatto concludente” si deve pur dare una spiegazio-<br />

ne e l’unica che appare logicamente valida e conforme alle ri-<br />

sultanze processuali è quella che è stata fornita dal P.M..<br />

398


L’Aiello, cioè, sistematicamente apprendeva notizie sulle in-<br />

dagini svolte in modo particolare da parte del Raggruppa-<br />

mento Operativo Speciale del quale faceva parte il suo prin-<br />

cipale informatore, Giorgio Riolo, per poi a sua volta fornirle<br />

ai soggetti coinvolti dalle indagini medesime.<br />

E ciò in adesione al suddetto patto di protezione che preve-<br />

deva, tra le contro-prestazioni che l’imputato era in grado di<br />

fornire a “cosa nostra”, proprio quella –preziosissima e di<br />

centrale importanza - costituita dalla rivelazione di notizie<br />

segrete.<br />

Agli atti è emersa la prova palese di tale attività sistematica<br />

di acquisizione di notizie rilevanti per l’intera organizzazione<br />

posta in essere da parte dell’Aiello.<br />

Viceversa, la prova dell’ulteriore passaggio delle notizie,<br />

dall’Aiello ad esponenti mafiosi, si è avuta pienamente in un<br />

solo caso: quello della rivelazione dell’esistenza di una mi-<br />

crospia nell’autovettura Opel Corsa di pertinenza di Salvato-<br />

re Eucaliptus.<br />

Tale dato inequivocabile va approfondito per la sua centrale<br />

importanza ed allo scopo di fornire una lettura dei fatti<br />

quanto più aderente possibile alla realtà.<br />

Intanto, esso dimostra come la tesi accusatoria – che già si<br />

era imposta come l’unica plausibile in termini di coerenza lo-<br />

gica – sia corretta ed abbia trovato conferma nelle emergenze<br />

processuali.<br />

L’episodio pienamente provato, invero, dimostra che la conti-<br />

nua ed assillante ricerca di notizie da parte dell’Aiello non<br />

era frutto di una semplice, morbosa curiosità ma della preci-<br />

sa volontà di apprendere importantissimi segreti investigativi<br />

da far pervenire anche ad esponenti mafiosi di rango, al fine<br />

di evidenziare l’importanza del proprio ruolo e contributo.<br />

Almeno in un caso, infatti, l’Aiello, dopo aver appreso la no-<br />

tizia segreta, l’aveva a sua volta fatta pervenire ai soggetti<br />

sottoposti alle indagini, Salvatore e Nicolò Eucaliptus, con<br />

399


ciò determinando il rinvenimento di una microspia e la totale<br />

perdita di efficacia di una importante attività investigativa.<br />

Dunque, sotto il profilo oggettivo e funzionale la condotta<br />

dell’imputato è risultata dimostrata e rivela la sua natura ed<br />

il suo scopo.<br />

Inoltre, essa, per la sua univocità e chiarezza probatoria, in-<br />

duce a ritenere estremamente probabile che tale successivo<br />

passaggio di notizie ad esponenti mafiosi si sia verificato an-<br />

che in relazione ad almeno alcune delle altre notizie riservate<br />

che saranno oggetto della prossima disamina.<br />

Ciò non toglie che, alla luce delle regole ermeneutiche in<br />

premessa richiamate e dei ricevuti principi fissati dalla giuri-<br />

sprudenza di legittimità, non può affermarsi con assoluta<br />

certezza che l’Aiello abbia a sua volta rivelato anche le altre<br />

notizie apprese dal Riolo e da altre fonti a membri<br />

dell’organizzazione mafiosa.<br />

E ciò pur apparendo tale dato consequenziale ed estrema-<br />

mente probabile specie in alcuni casi in cui i sintomi<br />

dell’ulteriore rivelazione risultano molteplici e le connessioni<br />

temporali estremamente significative.<br />

Del resto, lo stesso P.M. ha sostanzialmente fatto propria<br />

questa impostazione interpretativa, come si rileva dalla stes-<br />

sa lettura del capo A) della rubrica nel quale si fa riferimento<br />

a notizie “che lo stesso Aiello trasferiva, almeno in parte, ad<br />

altri esponenti mafiosi tra i quali Eucaliptus Salvatore…”.<br />

Pertanto, in conclusione di tale premessa può affermarsi che<br />

l’Aiello ha, in modo attivo e continuativo, ricercato notizie at-<br />

traverso principalmente il Riolo e che certamente in un caso<br />

le ha, a sua volta, rivelate agli esponenti mafiosi interessati<br />

dalle indagini (Salvatore e Nicolò Eucaliptus) e con notevole<br />

probabilità lo ha fatto anche in altri casi.<br />

Di certo egli costituiva un fondamentale canale di apprensio-<br />

ne di notizie riservate sulle indagini in corso<br />

sull’organizzazione mafiosa.<br />

400


Ciò conferma quanto riferito dal Giuffrè e da altri collabora-<br />

tori circa il fatto, noto negli ambienti di “cosa nostra”, che il<br />

Provenzano avesse una fonte segreta e che attingesse notizie<br />

riservate “da Bagheria”.<br />

Ciò posto, va detto che i vari episodi di rivelazione di notizie<br />

segrete da parte del Riolo all’Aiello costituiscono, ad un tem-<br />

po, l’oggetto specifico delle contestazioni del reato di cui<br />

all’art. 326 cod. pen. nonché un contributo rilevante ai fini<br />

delle contestazioni di cui ai capi A) per l’Aiello e C) per il Rio-<br />

lo.<br />

Sotto il profilo dell’analisi probatoria, tutti gli episodi di rive-<br />

lazione nascono dalla confessione inizialmente resa, in modo<br />

del tutto aperto e credibile, dall’imputato Giorgio Riolo.<br />

Questi già verso la metà del 2003 aveva dato segnali chiari di<br />

viva preoccupazione per la piega che le cose stavano pren-<br />

dendo, sentiva forte il rimorso per aver rivelato al Borzac-<br />

chelli la notizia dell’esistenza di microspie in casa Guttadau-<br />

ro e temeva di poter essere sospettato di tale rivelazione, po-<br />

sto che le microspie erano state rinvenute.<br />

Aveva, cioè, iniziato un percorso personale di rivisitazione<br />

critica delle sue condotte e del suo ruolo di pubblico ufficiale<br />

e servitore dello Stato.<br />

Tale percorso aveva subito una violenta accelerazione a par-<br />

tire dal giorno dell’arresto, avvenuto il 5 novembre 2003,<br />

tanto che il Riolo aveva subito una vera crisi di identità e di<br />

valori che lo aveva portato a rimettere in discussione tutta la<br />

sua vita.<br />

I sentimenti di profonda vergogna e di pentimento nei con-<br />

fronti delle Istituzioni e la consapevolezza di avere sostan-<br />

zialmente tradito il giuramento di fedeltà allo Stato ed<br />

all’Arma dei Carabinieri gli avevano causato una vera e pro-<br />

pria “sindrome depressiva maggiore”, come diagnosticato dal<br />

dottore Maurizio Marguglio nella perizia in atti.<br />

401


Tale condizione psicologica ed interiore, tuttavia, a giudizio<br />

del perito (cfr. udienza del 10.10.2006), non gli aveva impedi-<br />

to di ricordare e riferire compiutamente gli accadimenti né di<br />

mantenere il controllo di sé e della sua volontà.<br />

In termini generali, non aveva “in alcun modo compromesso le<br />

sue capacità intellettive, volitive e di memoria” (cfr. Margu-<br />

glio).<br />

Uno dei riflessi di tale situazione personale del Riolo, certa-<br />

mente il più significativo ai nostri fini, è costituito dal fatto<br />

che questi, nel corso di più interrogatori successivi ed attra-<br />

verso un memoriale dallo stesso redatto e consegnato ai<br />

PP.MM., abbia deciso di confessare tutte le sue responsabili-<br />

tà penali e di chiamare in causa altri soggetti coinvolti nei<br />

fatti.<br />

Una delle prime confessioni riguardava la rivelazione a Mi-<br />

chele Aiello, nel corso degli anni, di moltissime notizie con-<br />

cernenti le attività che il R.O.S. dei Carabinieri conduceva<br />

nelle province di Palermo e Trapani, ed, in particolare, quelle<br />

finalizzate alla cattura dei latitanti di mafia Bernardo Pro-<br />

venzano e Matteo Messina Denaro.<br />

Tali rivelazioni costituivano fatti penalmente rilevanti assolu-<br />

tamente sconosciuti agli inquirenti e dei quali il Riolo stesso<br />

non era accusato né sospettato all’atto del suo arresto.<br />

Tale circostanza va adeguatamente considerata anche alla<br />

luce dei sopra richiamati insegnamenti della giurisprudenza<br />

di legittimità.<br />

Giorgio Riolo non si è limitato ad ammettere uno o più fatti<br />

dei quali era già sospettato ed in ordine ai quali si era già<br />

cristallizzato un autonomo quadro probatorio od anche solo<br />

indiziario.<br />

Egli ha, compiutamente e per la prima volta, descritto innu-<br />

merevoli episodi di reato dei quali i rappresentanti della Pro-<br />

cura della Repubblica e gli investigatori non avevano alcuna<br />

conoscenza.<br />

402


Tali confessioni oggi costituiscono l’ossatura centrale non so-<br />

lo del reato-fine di rivelazione di notizie segrete ma anche dei<br />

reati associativi di tipo mafioso, ad ulteriore dimostrazione<br />

dell’assoluta rilevanza delle dichiarazioni rese dall’imputato.<br />

Quanto al contenuto di dette confessioni, l’esame specifico<br />

dei singoli episodi dimostra come pressocchè ogni aspetto in<br />

punto di fatto riferito dal Riolo sia risultato vero e riscontra-<br />

to dalle ulteriori emergenze processuali.<br />

Ciò comprova, ancora una volta, la sincerità<br />

dell’atteggiamento dell’imputato il quale, almeno inizialmen-<br />

te, ha inteso dimostrare il suo autentico ravvedimento attra-<br />

verso la piena confessione di ogni sua colpa.<br />

Sotto il profilo dell’utilizzabilità dei singoli mezzi di prova, va<br />

segnalato che i verbali degli interrogatori resi dal Riolo nel<br />

corso delle indagini preliminari e degli esami resi nei collega-<br />

ti processi di primo grado a carico del Borzacchelli e del Mi-<br />

celi sono confluiti, sull’accordo delle parti, all’interno del fa-<br />

scicolo del dibattimento.<br />

Gli stessi, tuttavia, sono pienamente utilizzabili nei confronti<br />

del solo Riolo posto che per tutti gli altri imputati, che non<br />

hanno prestato il consenso, l’utilizzabilità è soggetta alle re-<br />

strizioni previste dal codice di rito.<br />

Assolutamente utilizzabile, invece, proprio per la sua intrin-<br />

seca natura documentale, è il memoriale redatto dal Riolo e<br />

spontaneamente offerto all’A.G. che, come si dirà, presenta<br />

alcuni contenuti di sicuro rilievo.<br />

Ciò premesso, l’analisi del complessivo comportamento pro-<br />

cessuale del Riolo va estesa anche alla fase dibattimentale<br />

dove le cose si sono evidentemente complicate.<br />

Il mancato consenso espresso dall’Aiello all’utilizzazione dei<br />

verbali e l’obiettiva complessità dei temi affrontati hanno de-<br />

terminato la necessità di un lungo e faticoso esame dibatti-<br />

mentale (protrattosi per svariate udienze) da parte del Riolo,<br />

il quale talora ha mostrato segni di stanchezza e si è con-<br />

403


traddetto costringendo il P.M. ad operare numerose contesta-<br />

zioni.<br />

Per buona parte di tali contestazioni il Riolo ha finito per<br />

confermare, sia pure faticosamente, il contenuto delle pro-<br />

prie iniziali dichiarazioni.<br />

Solo in alcune circostanze l’imputato ha mostrato segnali de-<br />

finitivi di contraddizione ed ha reso dichiarazioni sostanzial-<br />

mente diverse da quelle inizialmente riferite e già in altre se-<br />

di confermate.<br />

In tutti i casi si tratta, assai significativamente, di dichiara-<br />

zioni che riguardano la posizione del coimputato Michele<br />

Aiello, al quale il Riolo è stato legato da un vincolo assai for-<br />

te e complesso.<br />

L’Aiello, infatti, ha da sempre esercitato una fortissima capa-<br />

cità di condizionamento dell’assai più fragile Riolo fondata<br />

sia su caratteristiche soggettive indicative di maggiore per-<br />

sonalità, che sulla posizione socio-economica e sugli stru-<br />

menti intellettuali e di convincimento.<br />

Egli, in una parola, è stato capace di rappresentarsi al Riolo<br />

in un modo assai diverso da quello reale, dimostrando di es-<br />

sere suo amico senza esserlo, facendosi passare per vittima<br />

di richieste di pizzo e di varie forme di minacciose pretese da<br />

parte della mafia, descrivendo fantomatici complotti ai suoi<br />

danni orditi da gruppi e da partiti politici a lui contrapposti<br />

ed inducendo in lui la certa convinzione che si trattasse di<br />

una “persona per bene” ed al di sopra di ogni sospetto.<br />

Per comprendere appieno l’esistenza di un rapporto così sbi-<br />

lanciato tra i due, appare fondamentale la conoscenza diret-<br />

ta, o quantomeno documentale, delle rispettive deposizioni<br />

degli imputati.<br />

Laddove il Riolo è risultato fragile e talora confuso e stanco,<br />

l’Aiello ha sempre dimostrato la sua fredda lucidità, senza<br />

mai perdere il controllo ed attenendosi, con glaciale determi-<br />

nazione, nonostante otto lunghe udienza e circa quaranta ore<br />

404


di esame dibattimentale, alle linee guida della sua nuova li-<br />

nea di difesa, improntata al sostanziale ridimensionamento<br />

di tutte le ammissioni fatte durante i primi interrogatori.<br />

Tali aspetti caratteriali unitamente alle emergenze relative ai<br />

fatti per cui è processo, spiegano come l’Aiello sia stato nelle<br />

condizioni ed abbia in concreto strumentalizzato il Riolo, in-<br />

ducendolo, anche con gratificazioni materiali e con aspettati-<br />

ve fortemente condizionanti, a fidarsi di lui ed a rivelargli no-<br />

tizie riservate.<br />

Tale condizione integra pienamente, a giudizio del Tribunale,<br />

i caratteri legali tipici del ruolo di istigatore, specificatamen-<br />

te contestato all’Aiello in relazione all’attività di acquisizione<br />

di notizie da parte del Riolo.<br />

Intanto, perché non si tratta di casi sporadici ed isolati ma<br />

di continue e sistematiche richieste di notizie durate per ol-<br />

tre quattro anni.<br />

Circostanza del tutto incompatibile con l’evento casuale, con<br />

la mera curiosità all’interno di un rapporto di amicizia o con<br />

il “parlare del più e del meno”.<br />

Inoltre, il ricorso a frequenti incontri, quasi sempre sollecita-<br />

ti dall’Aiello stesso, nel corso di ognuno dei quali questi<br />

chiedeva al Riolo “cosa fate di buono?” con riferimento al<br />

R.O.S. dei Carabinieri ovvero “tu cosa fai di bello?”, sempre<br />

in relazione alle attività investigative in corso di esecuzione<br />

da parte sua, appare univocamente indicativo di una precisa<br />

e deliberata intenzione di venire a conoscenza di indagini ri-<br />

servate.<br />

Come vedremo durante l’esame dei singoli casi, talora, addi-<br />

rittura, l’Aiello veicolava gli argomenti che intendeva appro-<br />

fondire col Riolo, iniziando lui a parlare in termini negativi di<br />

qualche mafioso (come l’Eucaliptus o il Filippo Guttadauro)<br />

per carpire qualche indiscrezione circa eventuali attività in-<br />

vestigative in corso in quel frangente.<br />

405


La lettura complessiva di tali modalità concrete di condotta<br />

alla luce dell’intero contesto probatorio esclude<br />

l’ammissibilità, anche solo a livello ipotetico, che si trattasse<br />

di semplici scambi di convenevoli tra vecchi amici o di mera<br />

curiosità.<br />

Anche perché agli atti risulta l’esistenza di un rapporto di<br />

collaborazione, di scambio di favori e prestazioni ma nessuna<br />

indicazione dell’esistenza di un rapporto di amicizia tra il<br />

Riolo e l’Aiello, il quale teneva vicino a sé il primo per ragioni<br />

pratiche ben determinate dandogli in cambio non amicizia ma<br />

posti di lavoro e prestiti senza vincolo di restituzione.<br />

La difesa del Riolo, per altro verso, ha messo in luce la diffi-<br />

cile posizione del suo assistito che, all’epoca dei fatti, sareb-<br />

be stato un “eroe nascosto” autore di imprese investigative di<br />

primo piano ma, suo malgrado, costretto all’anonimato<br />

dall’assolvimento di compiti per definizione segreti e che, in<br />

nessun caso, potevano essere resi noti a terzi.<br />

Ma se così stavano realmente le cose, allora davvero non si<br />

comprende la ragione per la quale il Riolo, pur costretto<br />

all’anonimato ed alla totale riservatezza, riferisse per filo e<br />

per segno all’Aiello moltissime delle indagini che stava svol-<br />

gendo mentre queste erano ancora in corso e, quindi, segre-<br />

tissime.<br />

Eppure una spiegazione di tale continuativa attività di repor-<br />

tage di notizie riservate – quella che, con espressione davvero<br />

adeguata, il P.M. ha definito una sorta di “alternativo matti-<br />

nale” – ci doveva essere e, certamente, non è stato fornito<br />

dall’Aiello, il quale ha minimizzato e banalizzato tutto rele-<br />

gandolo alla stregua di uno sporadico chiacchiericcio tra a-<br />

mici.<br />

L’autentica motivazione di tali condotte e l’unica che sia<br />

supportata da un ragionamento logico e corroborata dalle<br />

prove in atti è proprio quella sostenuta con efficacia dalla<br />

pubblica accusa.<br />

406


Dunque, agli atti vi è la prova delle motivazioni individuali<br />

(le assunzioni della moglie e del fratello, l’aiuto e<br />

l’inserimento in un circuito relazionale di elevato livello), del-<br />

le modalità induttive della condotta dell’Aiello, del suo carat-<br />

tere continuativo e sistemico e della necessità di una spiega-<br />

zione logica e convincente della stessa che non può che coin-<br />

cidere univocamente con la tesi accusatoria.<br />

Tale complesso rapporto fortemente condizionante, con tutta<br />

evidenza, ha finito per influire sulla fragile personalità del<br />

Riolo anche durante il dibattimento di primo grado.<br />

Nel corso del processo, infatti, ha dapprima reso il suo lun-<br />

ghissimo esame l’Aiello, il quale evidentemente con le sue di-<br />

chiarazioni ha condizionato anche alcuni passaggi del suc-<br />

cessivo esame del Riolo.<br />

A tale conclusione si deve pervenire necessariamente visto<br />

che le uniche divergenze palesate dal Riolo in dibattimento,<br />

rispetto alle sue iniziali deposizioni, riguardano solo ed uni-<br />

camente l’Aiello e che le correzioni di tiro si sono perfetta-<br />

mente adeguate e conformate alle precisazioni che<br />

quest’ultimo ha fatto nel corso del suo esame.<br />

Si tratta di un duplice cambio di atteggiamento processuale<br />

che può indurre il sospetto di un accordo esplicito tra i due<br />

imputati, in considerazione delle rilevanti similitudini delle<br />

modifiche riscontrate che fanno ritenere quasi sovrapponibili<br />

le nuove dichiarazioni.<br />

Tuttavia, ad un esame più attento emergono immediatamente<br />

delle differenze sostanziali legate solo in parte alle maggiori<br />

capacità individuali dell’Aiello rispetto al Riolo.<br />

Il cambio di linea difensiva dell’Aiello, invero, non solo appa-<br />

re posto in essere con ben maggiore lucidità e freddezza ma<br />

risulta interamente mirato a sovvertire le ammissioni che<br />

l’imputato aveva reso subito dopo l’arresto.<br />

407


Ammissioni evidentemente rese al chiaro fine di ottenere solo<br />

dei benefici processuali senza alcun segnale di sincera resi-<br />

piscenza, anche solo parziale.<br />

Non che l’imputato, ovviamente, fosse tenuto ad ammettere i<br />

fatti né a confermare in aula le ammissioni rese, ma il cam-<br />

bio totale del contenuto delle proprie dichiarazioni, con la<br />

presunzione di essere creduto, appare davvero inaccettabile.<br />

L’Aiello, inoltre, in modo assolutamente legittimo e procedu-<br />

ralmente ineccepibile, non ha acconsentito all’utilizzazione<br />

nei suoi confronti dei verbali di interrogatorio e di esame resi<br />

dal Riolo, con ciò di fatto modificando la piattaforma proba-<br />

toria emersa all’esito delle indagini.<br />

E se è vero che uno dei principi generali del codice del 1989<br />

si fonda sull’affermazione che “la prova si forma in dibatti-<br />

mento”, l’operazione messa in campo dall’Aiello sembra esse-<br />

re stata quella di “eliminare la prova in dibattimento”.<br />

Operazione che prevedeva in primo luogo il suo netto revire-<br />

ment in tema di ammissioni fatte nel corso delle indagini e,<br />

subito dopo, un sostanziale tentativo di ridimensionamento<br />

dei fatti e delle accuse nei suoi confronti anche da parte del<br />

Riolo.<br />

Questi, dal canto suo, si è prestato a tale complessivo dise-<br />

gno solo in minima parte, nel senso che, in sede di esame di-<br />

battimentale, ha in qualche caso effettivamente cercato di<br />

adattare le sue risposte a quelle che l’Aiello aveva reso qual-<br />

che udienza prima di lui in aula.<br />

Ma è pur vero che, a seguito delle contestazioni del P.M., il<br />

Riolo ha poi di fatto confermato buona parte delle sue prece-<br />

denti dichiarazioni accusatorie.<br />

Ed è ancor più vero che ha chiesto, attraverso la sua difesa,<br />

di acquisire agli atti del dibattimento tutti i verbali dei suoi<br />

interrogatori nonché le trascrizioni dei suoi esami dibatti-<br />

mentali resi nel corso dei due processi collegati, uno nei con-<br />

408


fronti dell’ex maresciallo Borzacchelli e l’altro di Domenico<br />

Miceli.<br />

Tutte prove pienamente utilizzabili quantomeno a suo carico<br />

per effetto del consenso prestato dal P.M. sulla sua richiesta,<br />

cosa che rende assai diverso il comportamento processuale<br />

del Riolo rispetto all’Aiello.<br />

Ed invero, in tal modo il Riolo ha certamente dimostrato di<br />

non avere la stessa pervicacia dell’Aiello nel voler sovvertire<br />

del tutto il materiale probatorio ma, ancora una volta, ha<br />

mostrato tutta la sua fragilità caratteriale dando prova di es-<br />

sere ancora involontariamente succube del potere di condi-<br />

zionamento esercitato su di lui da Michele Aiello.<br />

Egli, in sostanza, non ha inteso cambiare le carte in tavola<br />

sperando di ottenere ulteriori benefici processuali per sé (ol-<br />

tre quelli ottenuti nel corso delle indagini a seguito delle<br />

ammissioni) ovvero per il coimputato Aiello ma ha solo, per<br />

limiti personali, cercato di adeguare le proprie risposte a<br />

quelle di quest’ultimo, probabilmente per un eccesso di mal-<br />

riposta gratitudine o per qualche altro motivo del tutto irrile-<br />

vante.<br />

Viceversa, l’atteggiamento dibattimentale dell’Aiello è risulta-<br />

to univocamente finalizzato a tali scopi che, nonostante i<br />

continui sofismi, le precisazioni e le puntualizzazioni<br />

dell’imputato, sono apparsi di solare evidenza.<br />

L’imputato, difatti, dapprima aveva sollecitato il P.M. ad ef-<br />

fettuare una serie di interrogatori mentre si trovava in stato<br />

di custodia cautelare in carcere ed aveva fatto delle ammis-<br />

sioni che, probabilmente, hanno contribuito a fargli ottenere<br />

la misura degli arresti domiciliari (che “scontava” presso una<br />

elegante villa sul mare).<br />

Poi in dibattimento, invece, le smentiva sistematicamente con<br />

una lunga sequela di mancate conferme alle continue conte-<br />

stazioni operate dal P.M..<br />

409


Ovvero le puntualizzava in continuazione ridimensionandone<br />

il significato probatorio, svalutandone la portata e, di fatto,<br />

trasformandole in mere constatazioni o in prese d’atto del<br />

tutto ininfluenti dal punto di vista processuale.<br />

Ciò si è sistematicamente verificato specie in relazione a due<br />

argomenti del presente processo: da un lato le fughe di noti-<br />

zie riguardanti le indagini a suo carico e, soprattutto, le no-<br />

tizie apprese dal Riolo e concernenti indagini a carico di altri<br />

soggetti appartenenti a “cosa nostra”.<br />

In particolare, laddove l’Aiello nei suoi primi interrogatori<br />

aveva confermato di avere ricevuto notizie segrete dal Riolo<br />

su indagini in quel momento in pieno svolgimento (e pertanto<br />

segrete) sia pure in veste di amico e senza alcun interesse<br />

recondito, nel corso del suo esame dibattimentale negava di<br />

aver chiesto o comunque ottenuto dal Riolo notizie di qual-<br />

siasi genere.<br />

Un esempio di tale netta smentita si ricava a proposito di no-<br />

tizie riguardanti la latitanza di Bernardo Provenzano e di<br />

Matteo Messina Denaro:<br />

AVVOCATO MONACO:<br />

“Senta, lei ha mai saputo appunto di indagini svolte dai ROS e<br />

finalizzate alla cattura dei latitanti Provenzano Bernardo e<br />

Messina Danaro Matteo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mai, nella maniera più assoluta”.<br />

Sotto altro profilo si deve necessariamente concordare con<br />

quanto sostenuto dal P.M. a proposito di due principali mo-<br />

dalità cui l’Aiello ha fatto sistematicamente ricorso per “ag-<br />

giustare” le proprie iniziali dichiarazioni parzialmente am-<br />

missive.<br />

La prima di dette modalità consiste nella modifica del conte-<br />

nuto ovvero dell’oggetto delle notizie apprese dal Riolo, ov-<br />

viamente solo in quei casi nei quali egli si trovava costretto<br />

ad ammettere di averle ricevute.<br />

410


In sostanza, l’imputato ridimensionava la portata dell’oggetto<br />

della notizia ricevuta, di modo che non si trattasse più di<br />

un’autentica rivelazione di un fatto segreto ma di un dato va-<br />

go e generico ed in concreto poco significativo.<br />

Con una certa capacità dialettica, l’Aiello, ad esempio, tra-<br />

sformava la notizia che un determinato soggetto fosse iscritto<br />

nel registro degli indagati nella insignificante e generica no-<br />

tizia che questi fosse “attenzionato” dagli inquirenti ovvero<br />

l’altra notizia concreta della presenza di una telecamera in<br />

un determinato luogo in quella priva di valore della probabile<br />

esistenza di non meglio precisati “apparati tecnici”.<br />

Ma, in tutti i casi, si è sempre trattato di tentativi scoperti<br />

ed evidenti, di guisa che essi non meritano alcuna considera-<br />

zione sul piano della coerenza logica e del valore probante.<br />

La seconda modalità cui ha fatto ricorso l’Aiello consiste nel<br />

postdatare sistematicamente il momento acquisitivo delle no-<br />

tizie rispetto a quanto riferito nel corso delle indagini preli-<br />

minari, all’evidente finalità di renderle ormai vuote di signifi-<br />

cato e prive di rilevanza penale in quanto già conosciute e di-<br />

venute di pubblico dominio.<br />

Anche in questo caso, dunque, si tratta di un’operazione dia-<br />

lettica chiaramente individuabile ed univocamente finalizzata<br />

a privare le notizie apprese del carattere di segretezza, posto<br />

che ormai esse erano state rese note.<br />

Le rivelazioni, in tal modo, sarebbero divenute innocue e le<br />

notizie non più segrete, di guisa che esse non avrebbero po-<br />

tuto integrare il reato specifico (art. 326 c.p.) per inidoneità<br />

della condotta nè costituire un apporto idoneo ed indicativo<br />

della partecipazione all’associazione mafiosa.<br />

Sotto questo profilo non può davvero dubitarsi degli scopi<br />

(l’effetto di obiettivo depotenziamento delle fattispecie e la<br />

tendenza verso l’inidoneità penale delle stesse) ai quali risul-<br />

ta ispirato il mutato atteggiamento processuale dell’Aiello.<br />

411


Per calare nella realtà processuale le tematiche che si stanno<br />

esaminando, basta richiamare alcune contestazioni operate<br />

dal P.M. e verificare il sostanziale mutamento delle risposte<br />

dell’imputato:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… può spiegare al Tribunale perché Riolo le dava tutte queste<br />

informazioni, queste notizie sulle attività del suo reparto di<br />

appartenenza?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Guardi, andiamo a vedere un pochettino le notizie che mi<br />

ha dato lui, e le andiamo a mettere nel tempo. Per quanto<br />

riguarda tutto quello che riguarda Borzacchelli e Eucaliptus, e<br />

l’ho spiegato ampiamente già in quattro udienze perché me l’ha<br />

detto e perché lui m’ha fatto quel discorso. Poi credo che di al-<br />

tre notizie per quanto riguarda il guasto ENEL davanti alla<br />

mia… al mio deposito e… ne abbiamo parlato, e poi di altro<br />

non credo che ci siano altre notizie che mi abbia potuto<br />

dare… che mi ha dato… non ce ne sono nella maniera più as-<br />

soluta. Confermo Eucaliptus che ne abbiamo parlato, confermo<br />

che abbiamo commentato l’arresto del signor Rinella, ma di al-<br />

tro non c’è a… non c’è niente.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Senta, lei invece il 19 Maggio 2004 sul punto ha dato un’altra<br />

risposta, diversa, gliela leggo. Lei diceva le viene chiesto:<br />

“Senta, perché le faceva questi racconti, eccetera, eccetera” e<br />

lei dice: “Ma guardi a mente serena direi che quando uno<br />

vuole dimostrare di essere una persona che ha fatto tan-<br />

to di quelle cose perché non riesco… non riesco a capire<br />

io ancora tutt’oggi perché faceva”. Poi le viene chiesto, ap-<br />

punto: “Ma perché le faceva tutte ste storie?”. “Non lo so, dite-<br />

lo, chiedetelo a lui”. “E lei perché se le faceva raccontare?”.<br />

“Non è che io me la facevo raccontare o glieli chiedevo,<br />

lei deve pensare non lo so, non le saprei dire io, non le<br />

412


saprei dire perché me li raccontava”. Che è una risposta<br />

oggettivamente diversa da quella che lei ci ha fornito…<br />

Tale passaggio della lunghissima deposizione dell’Aiello, co-<br />

me detto durata circa 40 ore, ha valore esemplificativo del<br />

costante atteggiamento processuale assunto dall’imputato.<br />

Esso, intanto, rende palese il tentativo di aggiustamento<br />

strumentale delle proprie precedenti ammissioni, la minimiz-<br />

zazione del loro contenuto e, soprattutto, la mancata presa di<br />

posizione finale rispetto alla contestazione avanzata ed<br />

all’evidente contrasto tra le sue due dichiarazioni.<br />

Quasi mai, infatti, l’imputato, a seguito delle decine di con-<br />

testazioni avanzategli dal P.M., si è limitato a confermare o<br />

smentire le sue precedenti affermazioni ma ha sempre cerca-<br />

to di puntualizzare, di chiarire meglio il senso del proprio<br />

pensiero di fatto trasformandolo in un altro pensiero signifi-<br />

cativamente diverso.<br />

Ed è proprio la parte seguente del passaggio dianzi richiama-<br />

to testualmente che dà riprova di tale atteggiamento:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Interpretazione. Durante l’interrogatorio del 19 Maggio le è<br />

stata fatta la stessa domanda, lei ha dato una risposta che è<br />

oggettivamente diversa da quella che ha dato oggi, allora di<br />

fronte a questa risposta diversa io le ho fatto la contestazione.<br />

Il meccanismo processuale prevede che lei prima mi… ci dice<br />

se conferma o non conferma la dichiarazione che le viene con-<br />

testata, poi naturalmente può offrire tutte le spiegazioni che<br />

vuole. Lei questa… queste cose che ha detto il 19 Maggio<br />

2004, oggi le conferma o no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io non li confermo … “.<br />

Il suddetto stralcio dell’esame dell’Aiello appare vieppiù si-<br />

gnificativo proprio perché si tratta di un acceso dialogo tra il<br />

P.M. e lo stesso imputato, nel corso del quale questi è stato<br />

messo duramente di fronte alla necessità procedurale di for-<br />

413


nire o meno una conferma delle precedenti dichiarazioni og-<br />

getto di contestazione mediante lettura.<br />

E, dopo innumerevoli tentativi di puntualizzare e precisare<br />

meglio, l’Aiello è stato costretto a rispondere dicendo “non li<br />

confermo”.<br />

L’esame delle trascrizioni dell’intero esame dibattimentale<br />

dell’imputato, poi, dà piena contezza di tale costante atteg-<br />

giamento e, per tale ragione, è opportuno farvi un formale ri-<br />

chiamo.<br />

Sotto altro profilo, occorre precisare che le contrastanti di-<br />

chiarazioni rese dall’imputato vanno, in ogni caso, valutate<br />

alla luce dei parametri normativi e dei criteri interpretativi<br />

fissati dalla Corte regolatrice.<br />

E, trattandosi di casi di evidente contrasto interno deve pro-<br />

cedersi ad una valutazione critica delle divergenti tesi soste-<br />

nute dallo stesso Aiello fino a pervenire, secondo un logico<br />

ragionamento probatorio, all’individuazione di una ipotesi<br />

preferibile.<br />

Tale articolato ragionamento probatorio non può che prende-<br />

re le mosse dalle sopra richiamate motivazioni sottese al<br />

cambio di strategia processuale.<br />

Appare, infatti, evidente che tali motivazioni non coincidono<br />

con un migliore ricordo, con un’analisi “a mente fredda” ov-<br />

vero con un senso di resipiscenza frutto di una percorso di<br />

crescita interiore.<br />

Esse, al contrario, sono la palese espressione concreta di un<br />

preciso piano strategico basato su due momenti fondamenta-<br />

li: in primo luogo quello immediatamente successivo<br />

all’arresto nel quale l’esigenza primaria era di ottenere bene-<br />

fici sotto forma di misure alternative alla detenzione e di ac-<br />

creditarsi come soggetto, sia pure solo in parte, collaborati-<br />

vo.<br />

Dopo l’ottenimento di tale obiettivo, l’Aiello in dibattimento<br />

depotenziava il valore sostanziale delle proprie precedenti<br />

414


ammissioni, secondo lo schema dianzi richiamato, fino a ren-<br />

derle praticamente insignificanti.<br />

Già partendo, dunque, dalla mera disamina delle motivazioni<br />

sottese al mutato atteggiamento processuale dell’Aiello risul-<br />

ta maggiormente credibile quanto riferito dall’imputato nelle<br />

sue iniziali deposizioni.<br />

Pur se viziato dal recondito scopo di ottenere benefici, infat-<br />

ti, il contenuto delle sue iniziali dichiarazioni è rimasto sem-<br />

pre nell’alveo delle parziali e limitate ammissioni, di talchè<br />

non può di certo sospettarsi che le stesse siano state artata-<br />

mente superfetate al solo fine di gratificare gli inquirenti.<br />

Né può seriamente sostenersi, come ha fatto l’imputato, che<br />

tali iniziali ammissioni siano state del tutto condizionate dal-<br />

le inumane condizioni carcerarie e dallo stato di prostrazione<br />

psicologica in cui versava l’Aiello.<br />

Ed invero, pur comprendendo i disagi connessi allo stato de-<br />

tentivo, nel caso in esame va posto in risalto come l’Aiello<br />

abbia trascorso in carcere un tempo così breve (circa quattro<br />

mesi) da far apparire incongrua la tesi del condizionamento<br />

specie su un soggetto determinato come lui.<br />

Ma la circostanza che sgombra il terreno da qualunque dub-<br />

bio od insinuazione a tale proposito è quella connessa al dato<br />

obiettivo ed indubitabile della successiva conferma delle ini-<br />

ziali dichiarazioni anche dopo la fine del periodo di detenzio-<br />

ne.<br />

L’Aiello, invero, risulta documentalmente aver confermato e<br />

ribadito le proprie iniziali ammissioni anche quando si trova-<br />

va “detenuto” agli arresti domiciliari presso la sua villa al<br />

mare dotata di ogni comodità.<br />

In una condizione psicologica ed in uno stato che di certo<br />

qualunque normale detenuto agognerebbe, posto che si tratta<br />

pur sempre di un periodo da computare quale custodia cau-<br />

telare “sofferta”.<br />

415


E, di certo, in condizioni non solo tutt’affatto che disumane<br />

ma assolutamente confortevoli e rasserenanti, cosa che<br />

smentisce categoricamente la tesi ancora una volta falsamen-<br />

te vittimistica dell’imputato.<br />

Il mutamento della strategia processuale, dunque, non si è<br />

verificato al momento dell’ottenimento degli arresti domicilia-<br />

ri, ma a quello successivo (16 luglio 2004) della chiusura<br />

delle indagini preliminari e del deposito integrale degli atti.<br />

In tale fase, infatti, l’Aiello ha potuto studiare a fondo ogni<br />

singolo incartamento, l’intero compendio delle intercettazioni<br />

telefoniche sulla rete riservata, le accuse avanzate nei suoi<br />

confronti dal Riolo e predisporre, con certosina pazienza de-<br />

gna di miglior causa, un articolato ed artefatto reticolo di<br />

“contro dichiarazioni” e di puntualizzazioni in grado di ridi-<br />

mensionare il senso e la portata probatoria delle proprie ini-<br />

ziali dichiarazioni fino a renderle del tutto prive di valore.<br />

Ed allora appare chiaro come l’attendibilità di tali ultime di-<br />

chiarazioni sia del tutto pregiudicata dall’adozione di una<br />

posizione esclusivamente strumentale ed utilitaristica che<br />

nulla ha a che vedere con la ricerca della verità processuale,<br />

sia pure attraverso le parole di un imputato.<br />

La riprova di tale circostanza si ottiene confrontando tutte le<br />

dichiarazioni rese dall’imputato nel corso del tempo, i cui<br />

verbali sono stati depositati in atti ovvero hanno formato og-<br />

getto di contestazione.<br />

Ed allora appare evidente come fino all’avviso di chiusura<br />

delle indagini preliminari - del 16 luglio 2004 - l’Aiello abbia<br />

mantenuto una linea coerente confermando le prime dichia-<br />

razioni rese.<br />

Mentre, a partire dalla prima occasione utile successiva a ta-<br />

le specifico e ben individuato momento - e cioè la deposizio-<br />

ne nell’ambito del dibattimento a carico di Antonio Borzac-<br />

chelli – egli abbia modificato il contenuto delle sue iniziali<br />

416


ammissioni che, poi, ha pervicacemente reiterato fino al mo-<br />

mento del suo esame dibattimentale in questa sede.<br />

A ciò deve anche aggiungersi che, in tutti i casi di evidente<br />

contrasto tra le varie dichiarazioni rese dall’imputato, quelle<br />

iniziali, sotto l’aspetto contenutistico, sono sembrate sempre<br />

più credibili e verosimili di quelle successive.<br />

Da ciò discende che sia sotto l’aspetto delle motivazioni, che<br />

delle modalità complessive con le quali ha avuto luogo il mu-<br />

tamento dell’atteggiamento processuale che, infine, sotto<br />

quello prettamente contenutistico le prime dichiarazioni rese<br />

dall’Aiello appaiono di gran lunga più attendibili e veritiere.<br />

Di tale valutazione deve tenersi conto nell’esaminare il merito<br />

delle dichiarazioni rese da parte dell’imputato, nella piena<br />

consapevolezza dei limiti probatori connessi all’ipotesi di<br />

contestazioni non confermate ma con la sicura convinzione<br />

che il difficile compito del giudizio non possa mai prescindere<br />

dal principio generale del libero convincimento di chi è chia-<br />

mato a renderlo.<br />

Per quanto attiene, poi, alla posizione del Riolo, pur trattan-<br />

dosi di un caso assolutamente diverso da quello dell’Aiello<br />

per le ragioni che si sono già esaminate, vale lo stesso crite-<br />

rio interpretativo di maggiore attendibilità delle prime dichia-<br />

razioni rese.<br />

Tuttavia, va evidenziato come il Riolo in parecchi casi abbia<br />

finito per confermare le sue precedenti dichiarazioni e, co-<br />

munque, non ne abbia mai capovolto il senso o svalutato la<br />

portata, limitandosi a degli isolati tentativi di fornire chiari-<br />

menti, guarda caso, sempre favorevoli all’Aiello.<br />

Sulla scorta anche di queste premessa metodologica può,<br />

dunque, passarsi ad esaminare il quadro delle risultanze re-<br />

lative alla rivelazione sistematica di notizie da parte del Riolo<br />

ed in favore dell’Aiello.<br />

Poiché la fonte primaria della complessa ricostruzione è sem-<br />

pre costituita dalle dichiarazioni confessorie dello stesso Rio-<br />

417


lo (e dalle parziali, e successivamente modificate conferme,<br />

dell’Aiello), la suddetta premessa metodologica appare di si-<br />

curo rilievo.<br />

E, proprio partendo da essa è possibile affermare che, sia<br />

pure tra momenti di incertezza e manifestazioni di stanchez-<br />

za e di fragilità, l’assunto del Riolo è risultato sincero e con-<br />

vincente.<br />

Attraverso un esame globale di tutte le emergenze processua-<br />

li ed alla luce di un giudizio complessivo e non frammentato,<br />

si perviene al convincimento dell’autenticità del nucleo es-<br />

senziale delle confessioni del Riolo.<br />

Autenticità che deriva innanzitutto dalle motivazioni interiori<br />

che hanno indotto il sottufficiale del R.O.S. a fare una severa<br />

autocritica circa i propri errori ed a tornare, forse per<br />

l’ultima volta, a vestire i panni del pubblico ufficiale.<br />

Dunque, motivazioni completamente diverse da quelle utilita-<br />

ristiche e strumentali dell’Aiello ma, al contrario, fondate su<br />

un autentico esame di coscienza e sul tentativo di chiedere<br />

idealmente scusa alle Istituzioni ed all’Arma dei Carabinieri<br />

che il Riolo sapeva bene di avere tradito.<br />

A tale riguardo, secondo il giudizio del Tribunale, appare in-<br />

triso di un’elevatissima valenza probatoria il memoriale scrit-<br />

to in carcere dallo stesso Riolo.<br />

In esso, tra l’altro, si legge: “Ho chiesto di essere sentito una<br />

ultima volta perché sento la necessità morale di ammettere in<br />

maniera completa le mie responsabilità anche per fatti che,<br />

come molti di quelli di cui ho già riferito, non mi sono stati con-<br />

testati.<br />

Le mie resistenze nel confessare tutto non dipendono dal ten-<br />

tativo di nascondere le mire responsabilità ma solamente dalla<br />

vergogna che provo per il mio inqualificabile comportamento.<br />

Ho vergogna nei vostri confronti, nei confronti di mia moglie,<br />

dei miei figli e dei miei familiari ma, soprattutto, nei confronti<br />

dell’Arma dei C.C. nei cui valori ho creduto e credo tuttora e<br />

418


per la quale, credetemi, ho lavorato con abnegazione per tan-<br />

tissimi anni.<br />

Posso solo dire che risento una persona inqualificabile, che mi<br />

sono lasciato attrarre da un mondo fatto di giochi di potere,<br />

denaro e malaffare che non mi appartiene.<br />

Ho stupidamente creduto di potere fare il mio lavoro di sempre<br />

e, contemporaneamente, di poter usare le mie conoscenze per<br />

millantare ed ottenere il favore dei vari personaggi di cui ho<br />

parlato negli interrogatori precedenti e cioè di Aiello, Carcione<br />

e Cuffaro”.<br />

“Ho chiesto di essere sentito una ultima volta perché sento la<br />

necessità morale di ammettere in maniera completa le mie re-<br />

sponsabilità anche per fatti che, come molti di quelli di cui ho<br />

già riferito, non mi sono stati contestati.<br />

Le mie resistenze nel confessare tutto non dipendono dal ten-<br />

tativo di nascondere le mire responsabilità ma solamente dalla<br />

vergogna che provo per il mio inqualificabile comportamento.<br />

Ho vergogna nei vostri confronti, nei confronti di mia moglie,<br />

dei miei figli e dei miei familiari ma, soprattutto, nei confronti<br />

dell’Arma dei C.C. nei cui valori ho creduto e credo tuttora e<br />

per la quale, credetemi, ho lavorato con abnegazione per tan-<br />

tissimi anni.<br />

Posso solo dire che risento una persona inqualificabile, che mi<br />

sono lasciato attrarre da un mondo fatto di giochi di potere,<br />

denaro e malaffare che non mi appartiene.<br />

Ho stupidamente creduto di potere fare il mio lavoro di sempre<br />

e, contemporaneamente, di poter usare le mie conoscenze per<br />

millantare ed ottenere il favore dei vari personaggi di cui ho<br />

parlato negli interrogatori precedenti e cioè di Aiello, Carcione<br />

e Cuffaro”.<br />

…<br />

“Posso solo dire e spero che vogliate credermi che, pur ammet-<br />

tendo di essere stato un infedele servitore dello Stato, non ho<br />

mai inteso aiutare la mafia.<br />

419


Come ho detto non ho mai creduto che Aiello potesse essere<br />

mafioso e tantomeno che personaggi come Cuffaro, Borzacchel-<br />

li, Carcione e Greco potessero essere mafiosi o vicini alla ma-<br />

fia.<br />

Speravo di inserirmi in questo mondo squallido per poter otte-<br />

nere anche io qualche beneficio di tipo economico o comunque<br />

derivante dall’amicizia di personaggi potenti ed influenti.<br />

So bene di avere sbagliato e non cerco né chiedo giustificazioni<br />

per il mio comportamento”.<br />

Il Riolo, dunque, si è reso conto troppo tardi di essere caduto<br />

in una trappola molto più sofisticata di quanto avesse potuto<br />

immaginare, di avere assunto comportamenti che egli ritene-<br />

va forse innocui ma che, alla luce di quanto aveva finalmente<br />

compreso, erano dei veri e propri tradimenti di quel giura-<br />

mento di fedeltà che un militare dell’Arma dei Carabinieri<br />

pronuncia all’atto dell’immissione in servizio e che costitui-<br />

sce il suo patrimonio di valori e di ideali.<br />

Come se, infine, fosse stato tolto un velo che copriva la real-<br />

tà dei fatti ed il Riolo avesse avuto finalmente consapevolezza<br />

dei propri gravissimi errori.<br />

L’onta subita davanti ai suoi superiori ed ai colleghi, la con-<br />

sapevolezza del suo tradimento a fronte di tanti quotidiani<br />

sacrifici di numerosi anonimi Carabinieri hanno, comprensi-<br />

bilmente, indotto il Riolo a liberarsi la coscienza di pesi che<br />

erano oramai divenuti intollerabili.<br />

Un residuo atto di orgoglio militare il Riolo lo ha dimostrato<br />

riconoscendo tutte le proprie responsabilità ma affermando<br />

con forza di non aver mai inteso favorire consapevolmente<br />

“cosa nostra”.<br />

Ma questo è un aspetto della vicenda che sarà trattato più in<br />

profondità in seguito a proposito dell’elemento soggettivo del<br />

reato di concorso esterno in associazione mafiosa, contestato<br />

all’imputato al capo C) dell’epigrafe.<br />

420


A fronte di tale elevatissima valenza motivazionale e dello<br />

stesso contenuto delle sue dichiarazioni, a nulla vale agitare<br />

lo spettro dello stato di depressione del Riolo, della sua pre-<br />

sunta confusione mentale e della conseguente incapacità di<br />

rendere dichiarazioni serie e consapevoli.<br />

E ciò non in quanto il dottore Maurizio Marguglio, psicologo<br />

forense di elevata esperienza, ha escluso in aula la plausibi-<br />

lità di tale quadro patologico, affermando, al contrario, su<br />

specifica domanda della difesa di Aiello, che il Riolo, pur a-<br />

vendo sofferto di una forma di depressione maggiore, era per-<br />

fettamente in grado di ricordare i fatti e di riferirli in modo<br />

compiuto e consapevole.<br />

Ma proprio all’esito della completa valutazione del contenuto<br />

degli atti e dei verbali acquisiti al fascicolo del dibattimento<br />

e, soprattutto, dell’esame al quale l’imputato non si è sot-<br />

tratto pur essendo suo diritto farlo.<br />

Ed invero, se solo il Riolo si fosse avvalso della facoltà di non<br />

rispondere che la legge in qualità di imputato gli riconosceva,<br />

l’intero compendio probatorio a carico dell’Aiello in relazione<br />

all’aspetto in questo momento oggetto di esame sarebbe stato<br />

compromesso in modo forse irrimediabile.<br />

I verbali dei precedenti interrogatori sarebbero stati inutiliz-<br />

zabili nei confronti del coimputato che non ha prestato il<br />

consenso ed a carico dell’Aiello sarebbe rimasto solo qualche<br />

sua stessa laconica e parziale ammissione, peraltro ridimen-<br />

sionata e svuotata di significato in dibattimento.<br />

Ed allora davvero l’analisi della condotta dell’imputato Riolo<br />

va affrontata in modo complessivo e senza presunzioni, né in<br />

un senso né nell’altro, allo scopo di rendergli i suoi meriti e<br />

di accertare le sue responsabilità penali.<br />

Circa la personalità dell’imputato Giorgio Riolo si è raccolta<br />

una consistente mole di documentazione e le deposizioni di<br />

alcuni suoi diretti superiori tra i quali anche quella del gene-<br />

421


ale Ganzer, all’epoca a capo del Reparto Operativo Speciale<br />

dell’Arma dei Carabinieri.<br />

Egli, all’epoca dei fatti, era un sottufficiale in servizio da ol-<br />

tre dieci anni presso la Sezione Anticrimine di Palermo e ben<br />

presto posto a capo della c.d. squadra tecnica del reparto,<br />

sulla quale gravava il compito, estremamente qualificato e ri-<br />

servato, di effettuare le applicazioni, le manutenzioni e le so-<br />

stituzioni delle microspie e di occuparsi di ogni altro aspetto<br />

riguardante le intercettazioni e le tecnologie più avanzate<br />

applicate alle attività investigative sulla criminalità organiz-<br />

zata in Sicilia.<br />

Una funzione essenziale all’interno di un apparato investiga-<br />

tivo di eccellenza, quale il R.O.S., che si doveva occupare<br />

delle più delicate indagini su “cosa nostra” e della caccia ai<br />

suoi capi latitanti, tra i quali il Provenzano ed il Messina De-<br />

naro.<br />

Evidentemente si trattava anche di un ruolo di massima se-<br />

gretezza in quanto finalizzato allo svolgimento di operazioni<br />

sotto copertura ed assolutamente inconciliabili con la cono-<br />

scenza della sua identità e del suo ruolo.<br />

Circa le competenze tecniche e le capacità del Riolo, noto an-<br />

che tra i suoi colleghi con il nome di battaglia (tipica usanza<br />

degli appartenenti al R.O.S.) di “Odino”, hanno riferito con-<br />

cordemente tutti gli ufficiali che lo hanno avuto alle proprie<br />

dipendenze.<br />

Come si accennava dianzi, ad esempio, il generale Bruno<br />

Ganzer, Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale<br />

dei Carabinieri, ha chiarito i compiti operativi del Riolo sia<br />

all’interno della Sezione Anticrimine di Palermo che in posi-<br />

zione di raccordo con la Prima Sezione del ROS di Roma.<br />

La sezione, per intendersi, che, sotto il comando dell’allora<br />

Capitano “Ultimo”, aveva portato all’arresto di Salvatore Rii-<br />

na il 9 gennaio 2003.<br />

422


E proprio a partire dall’oggi Maggiore Sergio De Caprio e pro-<br />

seguendo con i Colonnelli Michele Sini ed Antonio Damiano e<br />

con il Maggiore Giancarlo Scafuri ed il Capitano Giovanni<br />

Sozzo si ricava un giudizio unanime circa l’elevato valore<br />

professionale del Riolo, da tutti costoro considerato il tecnico<br />

migliore di tutta la Sezione Anticrimine di Palermo.<br />

Le deposizioni dei suddetti alti ufficiali dell’Arma, inoltre,<br />

sono risultate assolutamente convergenti su un ulteriore da-<br />

to relativo alle competenze ed alle modalità operative del Rio-<br />

lo e della squadra tecnica.<br />

Costoro, invero, lavoravano a stretto contatto con il resto del<br />

personale che svolgeva la parte più operativa delle investiga-<br />

zioni (ad esempio pedinamenti, servizi di osservazione, anali-<br />

si di dati documentali etc. etc.), con coloro i quali erano ad-<br />

detti alle c.d. salette di ascolto delle conversazioni in corso<br />

di intercettazione ed, infine, con gli stessi ufficiali che tali<br />

indagini coordinavano e dirigevano.<br />

Di guisa che le conoscenze di cui il Riolo veniva in possesso<br />

nel corso della sua attività investigativa non erano limitate al<br />

solo aspetto tecnico della collocazione di determinati appara-<br />

ti di ascolto, ma si estendevano anche allo sviluppo comples-<br />

sivo dell’indagine, alle sue finalità, ai soggetti che venivano<br />

via via coinvolti in essa, all’esito dei servizi operativi, al con-<br />

tenuto delle risultanze delle intercettazioni più rilevanti e,<br />

sovente, sinanco all’ascolto diretto delle intercettazioni spe-<br />

cie quando si verificavano problemi tecnici di qualità<br />

dell’ascolto.<br />

Il suo intervento, in sintesi, non si arrestava alla fase iniziale<br />

della collocazione degli apparati di ascolto ma proseguiva<br />

lungo tutto lo sviluppo dell’indagine, della quale egli cono-<br />

sceva l’andamento ed i risultati.<br />

Come è stato messo in risalto dal Colonnello Damiano, i<br />

compiti più strettamente tecnici del Riolo comprendevano la<br />

gestione diretta dei rapporti con le ditte esterne che noleg-<br />

423


giavano mezzi tecnici ed apparati tecnologici e con la Tele-<br />

com, ente gestore della rete telefonica, col quale occorreva<br />

raccordarsi per ciascun servizio di intercettazione telefonica.<br />

Inoltre, l’imputato si occupava talora anche di effettuare bo-<br />

nifiche presso sedi istituzionali e strutture militari, anche se<br />

certamente non negli uffici della Regione siciliana, né, ov-<br />

viamente, nelle abitazioni personali del Presidente o degli As-<br />

sessori.<br />

Lo stesso Riolo, nel corso del suo esame, confermava il sud-<br />

detto quadro complessivo di competenze e funzioni e l’ambito<br />

delle sue conoscenze che si estendevano all’intero corpo delle<br />

investigazioni in corso.<br />

Del resto, spiegava il Riolo, gli uffici della squadra tecnica e<br />

quelli dei colleghi e degli ufficiali erano fisicamente adiacenti<br />

di modo che lo scambio di notizie era continuo, tenuto conto<br />

anche del fatto che il lavoro era organizzato in equipe financo<br />

con l’utilizzo, da un certo momento in avanti, di una rete in-<br />

terna di personal computers.<br />

Il R.O.S., poi, costituiva notoriamente un reparto di eccellen-<br />

za, come il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato e<br />

lo S.C.I.C.O. della Guardia di Finanza, con particolari compe-<br />

tenze nel contrasto al fenomeno mafioso ed a “cosa nostra” in<br />

modo particolare.<br />

Tutti i testi escussi hanno concordemente ricostruito il com-<br />

plesso delle indagini svolte dal R.O.S. che, in buona sostan-<br />

za, si è sempre e costantemente occupato delle più rilevanti<br />

indagini di mafia e della ricerca dei più pericolosi latitanti<br />

quali il Provenzano ed il Messina Denaro.<br />

Non sussistono dubbi, quindi, circa il fatto che le funzioni<br />

del Riolo all’interno di un corpo militare così altamente spe-<br />

cializzato e selezionato fossero ampiamente idonee ad assicu-<br />

rargli l’apprensione costante di fatti segretissimi che costi-<br />

tuivano senz’altro un patrimonio in grado di suscitare un e-<br />

levato interesse negli esponenti di “cosa nostra”.<br />

424


Un interesse, peraltro, comune all’intero sodalizio mafioso<br />

sia in quanto le indagini svolte dal R.O.S. interessavano non<br />

solo il capoluogo siciliano (dove l’associazione ha la sua<br />

principale sede) ma l’intera regione ed anche poiché le stesse<br />

erano finalizzate alla ricerca ed alla cattura di alcuni capi<br />

assoluti quali Salvatore “Totuccio” Rinella (capo della fami-<br />

glia di Trabia), Matteo Messina Denaro (capo della provincia<br />

di Trapani) e dello stesso Bernardo Provenzano.<br />

Inoltre, il R.O.S. si è attivamente occupato, nel corso degli<br />

anni, anche di indagini proprio sulla famiglia mafiosa di Ba-<br />

gheria che si sono concluse con le operazioni “Grande Orien-<br />

te” e “Grande Mandamento” che hanno, di fatto, smantellato<br />

gli assetti e gli organigrammi di detta articolazione territoria-<br />

le del sodalizio.<br />

Tra gli altri casi vale la pena di ricordare gli arresti del 9<br />

giugno 2004 e del 25 gennaio 2005 che hanno coinvolto di-<br />

versi autorevoli esponenti della suddetta famiglia, quali lo<br />

stesso Nicolò Eucaliptus, suo figlio Salvatore, Leonardo Gre-<br />

co, Pino Pinello, i cugini Virruso, Onofrio Morreale ed altri.<br />

Attività di indagine lunghe, complesse e basate<br />

sull’effettuazione di intercettazioni telefoniche ed ambientali<br />

ovvero sull’installazione di telecamere ed altri apparati tec-<br />

nologici (compiti affidati e coordinati dal Riolo).<br />

E che hanno, nonostante i fatti odierni, portato ad ottimi ri-<br />

sultati sotto il profilo investigativo ed anche dibattimentale,<br />

come si ricava dai primi esiti processuali documentati dal<br />

P.M. con la produzione delle sentenze sinora rese dalla magi-<br />

stratura giudicante (ad es. sentenza del Tribunale di Palermo<br />

in data 2 marzo 2002, acquisita in atti).<br />

Dunque, l’imputato era a conoscenza, nello specifico, di tutte<br />

le attività di indagine riguardanti anche il territorio di Ba-<br />

gheria, Casteldaccia, Belmonte Mezzagno fino a Partitico e<br />

sinanco alla provincia di Trapani.<br />

425


Attività che di certo suscitavano un rilevante interesse sia<br />

per l’Aiello che a Bagheria viveva ed aveva il centro dei suoi<br />

interessi economici che per lo stesso Provenzano, il quale a-<br />

veva fatto di quel centro per lunghi anni il suo feudo perso-<br />

nale, come si ricava dalle convergenti dichiarazioni di tutti i<br />

collaboratori escussi.<br />

Oltre, ovviamente, agli esponenti mafiosi direttamente ope-<br />

ranti in quei territori che avrebbero ottenuto enormi vantaggi<br />

dall’essere informati, in tempo reale, circa le indagini in cor-<br />

so di svolgimento nei loro confronti.<br />

Come si vedrà di qui a breve, invero, il principale oggetto del-<br />

le numerose rivelazioni di notizie segrete fatte dal Riolo<br />

all’Aiello riguarda per l’appunto tale specifico contesto terri-<br />

toriale ed il connesso circuito relazionale.<br />

In modo particolare, dette rivelazioni, protrattesi dal 1999 al<br />

2003, si sono concentrate su due argomenti fondamentali che<br />

possono essere riconnessi per un verso alla zona orientale<br />

della provincia palermitana e sotto altro profilo alla ricostru-<br />

zione del reticolo di complicità ed alla rete di protezione della<br />

latitanza del Provenzano (lungamente svolta in Bagheria).<br />

E se è vero, come ha sostenuto la difesa dello stesso Riolo,<br />

che alcune notizie su indagini riguardanti quel determinato<br />

contesto territoriale non hanno costituito oggetto di alcuna<br />

rivelazione (almeno secondo quanto confessato dallo stesso<br />

imputato), non può farsi a meno di notare comunque<br />

l’elevato grado di concatenazione logica tra le notizie riferite<br />

ed il loro comune legame ad un ben individuato ambito sog-<br />

gettivo e territoriale che interessava specificatamente l’Aiello.<br />

Di sicuro può affermarsi che mai il Riolo ha rivelato – e sem-<br />

pre discutendo del più e del meno, come sostiene l’Aiello, ben<br />

avrebbe dovuto farlo - notizie relative ad indagini dallo stes-<br />

so svolte su soggetti la cui posizione, vuoi per ragioni di pro-<br />

venienza territoriale vuoi per appartenenza ad un diverso<br />

426


contesto relazionale, fosse del tutto indifferente a Michele<br />

Aiello.<br />

Viceversa, può serenamente affermarsi che l’attività di rivela-<br />

zione di notizie segrete si è svolta in un apprezzabile lasso di<br />

tempo (1999-2003) ed ha riguardato concretamente il disve-<br />

lamento degli obiettivi investigativi nonchè le finalità, le mo-<br />

dalità tecniche e gli sviluppi di numerose e rilevanti indagini<br />

riguardanti il suddetto contesto territoriale e la cattura del<br />

Provenzano (oltre che del Messina Denaro).<br />

Avere costantemente rivelato ad un estraneo, l’Aiello, tali no-<br />

tizie segrete su rilevatissime indagini mentre erano tuttora in<br />

corso e non già dopo la loro conclusione integra pacificamen-<br />

te il delitto di cui all’art. 326 cod. pen.<br />

Una volta accertati la condotta di rivelazione, il carattere se-<br />

greto delle notizie, l’attualità delle investigazioni e la consa-<br />

pevolezza del disvalore penale del fatto (dolo generico) da<br />

parte del Riolo, non può che pervenirsi a tale univoca solu-<br />

zione interpretativa.<br />

Né, in alcun modo, può incidere su di essa il fatto che, talo-<br />

ra, le indagini abbiano successivamente conseguito, in ogni<br />

caso e nonostante le rivelazioni, gli obiettivi sperati.<br />

Come è stato correttamente osservato dal P.M. – che ha an-<br />

che dimostrato con documenti e testimoni tale assunto – le<br />

indagini poi confluite nelle suddette operazioni di polizia<br />

giudiziaria, invero, non sono state il frutto solamente dello<br />

sforzo investigativo del R.O.S. e si sono basate anche su svi-<br />

luppi diversi e successivi.<br />

Sovente sono state l’effetto virtuoso e sinergico della collabo-<br />

razione con altri reparti dell’Arma dei Carabinieri o con altre<br />

forze dell’ordine (come la Polizia di Stato che poi ha tratto in<br />

arresto il Provenzano).<br />

Ed, in alcuni casi, si sono fondate su elementi investigativi<br />

venuti, significativamente, alla luce dopo la neutralizzazione<br />

427


del canale informativo Riolo-Aiello, avvenuta il 5 novembre<br />

2003 con il loro arresto.<br />

Soltanto a mò di esempio, a tale proposito, può citarsi il caso<br />

delle indagini su Onofrio Morreale, i cui primi risultati con-<br />

creti si sono manifestati solo agli inizi del 2004, pur essendo<br />

questi sotto osservazione da parte del R.O.S. già da parec-<br />

chio tempo prima.<br />

Ad ogni modo, il reato di rivelazione di notizie segrete (art.<br />

326 cod. pen.) non è un reato di scopo ma bensì un tipico re-<br />

ato di pericolo che non prevede necessariamente l’effettività<br />

dell’inquinamento investigativo.<br />

Sotto tale profilo, non può dubitarsi che, nel caso di specie,<br />

le rivelazioni si siano verificate e siano state del tutto idonee<br />

a determinare una paralisi ovvero un condizionamento dello<br />

sviluppo delle indagini.<br />

Tale giudizio di idoneità dell’azione è, pertanto, ampiamente<br />

sufficiente per l’affermazione della sussistenza di tale delitto<br />

e della penale responsabilità degli imputati, non essendo per<br />

nulla necessario, neppure quale elemento accessorio del ra-<br />

gionamento probatorio, dimostrare l’effettività di tale pregiu-<br />

dizio sulle indagini svolte dal R.O.S..<br />

Eppure, non può tralasciarsi di evidenziare come, dall’esame<br />

del complesso delle emergenze processuali, siano emersi nu-<br />

merosi indizi di reali pregiudizi e/o di singolari “incidenti”<br />

occorsi nel corso delle indagini stesse.<br />

E’ bene precisare che si tratta di plurime circostanze che ap-<br />

paiono insolitamente frequenti e, per molti versi, anomale ma<br />

che rimangono pur sempre al livello probatorio dei meri indi-<br />

zi non univocamente dimostrativi dell’esistenza concreta<br />

dell’inquinamento investigativo.<br />

Di certo essi colpiscono l’attenzione dell’interprete per loro<br />

inusualità e sospetta ricorrenza ma, purtuttavia, non posso-<br />

no essere ritenuti utili a dimostrare, in modo sufficientemen-<br />

428


te univoco, che siano stati il frutto della specifica attività di<br />

rivelazione di notizie segrete dal Riolo all’Aiello.<br />

Ed allora, riassumendo, i dati del tutto certi ed univoci sono<br />

i seguenti:<br />

- Giorgio Riolo, come dallo stesso confessato, ha sistemati-<br />

camente rivelato all’Aiello numerose notizie segrete su inda-<br />

gini in corso tra il 1999 ed il 2003;<br />

- tali rivelazioni hanno riguardato sempre un comune con-<br />

testo territoriale e relazionale e si sono rivelate ampiamente<br />

idonee a determinare effetti pregiudizievoli per le indagini in<br />

corso su “cosa nostra”;<br />

- in almeno un caso è stato dimostrato, attraverso prove<br />

certe ed autonome, che l’Aiello non si è limitato ad apprende-<br />

re tali rivelazioni ma si è spinto sino a rivelarle, a sua volta,<br />

agli esponenti mafiosi interessati (nel caso di Salvatore e Ni-<br />

colò Eucaliptus).<br />

Oltre a tali elementi che assumono carattere di assoluta cer-<br />

tezza probatoria ne sono emersi, poi, altri due che, invece,<br />

appaiono muniti di un pur elevato ma insufficiente grado di<br />

certezza indiziaria.<br />

Si intende fare riferimento, in primo luogo, al verificarsi di<br />

un numero troppo frequente di anomalie riguardanti il fun-<br />

zionamento di apparati tecnici installati dal gruppo tecnico<br />

del Riolo.<br />

In secondo luogo, a seguito dell’accertamento positivo ed in<br />

termini di assoluta certezza probatoria del passaggio di noti-<br />

zie dall’Aiello agli Eucaliptus si deve ritenere estremamente<br />

probabile e logicamente consequenziale (rispetto anche alle<br />

altre circostanze obiettive riscontrate) che questi abbia potu-<br />

to fornire agli esponenti mafiosi interessati anche altre noti-<br />

zie apprese dal Riolo.<br />

Tanto premesso, prima di passare ad esaminare nel merito le<br />

singole rivelazioni di notizie fatte dal Riolo all’Aiello, occorre<br />

porre mente in modo più analitico ed approfondito al tipo di<br />

429


apporto esistente tra i due imputati, anche allo scopo di<br />

spiegare il delicato meccanismo di induzione posto in essere<br />

dallo stesso Michele Aiello, il quale è chiamato a rispondere<br />

del reato-fine proprio in veste di istigatore.<br />

Come si è in parte già anticipato, si tratta con tutta evidenza<br />

di un rapporto soggettivo assolutamente sproporzionato sia<br />

rispetto alle caratteristiche personali dei due protagonisti<br />

che alle rispettive posizioni sociali ed economiche.<br />

Differenze che, peraltro, il Collegio ha potuto apprezzare non<br />

solo attraverso la compiuta disamina degli atti processuali<br />

ma anche direttamente nel corso dei lunghi esami dibatti-<br />

mentali ai quali entrambi si sono sottoposti.<br />

Non vi è dubbio che tale diseguale posizione di partenza ab-<br />

bia condizionato il rapporto di vicinanza, scambio di favori e<br />

collaborazione intercorso tra i due, nel senso che l’Aiello ha<br />

potuto dirigerne e governarne le dinamiche a suo piacimento,<br />

forte della maggiore capacità relazionale e, soprattutto, della<br />

sua posizione economica.<br />

Il Riolo vedeva nell’Aiello una sorta di punto di riferimento<br />

dotato di enorme potere in grado di assumere la moglie ed il<br />

fratello, di aiutarlo nei momenti di bisogno economico ovvero<br />

per la risoluzione di problemi in genere e di introdurlo negli<br />

ambienti dell’imprenditoria e della politica fino al punto di<br />

presentargli il Presidente della Regione in carica ed altre per-<br />

sone di un livello sociale elevato.<br />

Tali favori, aiuti, prospettive, relazioni, a detta dello stesso<br />

Riolo, lo avevano quasi inebriato ed illuso di aver fatto un<br />

salto di qualità e di avere raggiunto un diverso status.<br />

Ed, in effetti, occorre chiedersi oggi ciò che anche il Riolo a-<br />

vrebbe dovuto chiedersi fin dal 1999, quando, cioè, aveva i-<br />

niziato il suo rapporto di vicinanza con l’Aiello.<br />

Come mai e per quale plausibile e convincente ragione un<br />

qualunque, e financo oscuro, maresciallo dei Carabinieri sa-<br />

rebbe, di punto in bianco, dovuto entrare nelle grazie del<br />

430


primo contribuente siciliano ed avrebbe dovuto ottenere im-<br />

mediatamente l’assunzione della moglie e poi anche del fra-<br />

tello, ricevere aiuto in varie occasioni quotidiane, avere rega-<br />

lato un’autovettura, essere introdotto in ambienti alto bor-<br />

ghesi, avere presentato esponenti della politica, delle profes-<br />

sioni e dell’università?<br />

La spiegazione di tutto questo non consiste certamente<br />

nell’amicizia che legava i due imputati, visto che neppure lo-<br />

ro stessi si sono reciprocamente definiti amici nell’accezione<br />

comune e più nobile del termine.<br />

Eppure deve esserci una motivazione seria e verosimile della<br />

condotta dell’Aiello che avvia immediatamente col Riolo un<br />

rapporto di frequentazione assidua, che gli elargisce tutti<br />

questi favori (che per lui avevano forse un costo relativo ma<br />

per il sottufficiale erano di certo molto importanti ed allet-<br />

tanti), che si presta a risolvergli qualunque problema vuoi di-<br />

rettamente che attraverso il suo qualificato circuito relazio-<br />

nale (si pensi all’episodio dell’agriturismo brillantemente ri-<br />

solto addirittura grazie al presidente Cuffaro in persona) e<br />

che lo presenta a persone “importanti e di potere”.<br />

Ed infatti, la spiegazione, chiara ed inequivocabile esiste e<br />

riposa proprio nell’importanza strategica che le conoscenze di<br />

cui disponeva il Riolo avevano per Michele Aiello.<br />

L’Aiello era un uomo di potere e, come è noto, la notizia è po-<br />

tere di per sé in quanto pone colui che viene a conoscenza di<br />

un fatto di rilievo prima della collettività in una posizione di<br />

predominio che può essere sfruttata per ottenere vantaggi di<br />

tipo economico ovvero di qualunque altro genere (si pensi, ad<br />

esempio, al caso dell’insider trading e delle conseguenze che<br />

determina sui mercati borsistici).<br />

Essere in grado di avere preventivamente notizie segrete<br />

sull’avvio di eventuali indagini a suo carico, poneva l’Aiello<br />

nella condizione di tutelarsi e prendere le opportune contro<br />

misure, fino al punto di assicurarsi una totale impunità.<br />

431


Impunità che avrebbe ottenuto anche nel caso in esame, at-<br />

teso che gli sviluppi investigativi sono stati possibili solo per<br />

il fortuito combinarsi di qualche casualità (la scoperta della<br />

rete riservata per gli errori dei suoi componenti) con le eccel-<br />

lenti capacità degli investigatori.<br />

Allo stesso identico modo, il conoscere per primo notizie ri-<br />

guardanti importanti indagini in corso su esponenti della fa-<br />

miglia di Bagheria ovvero sullo stesso Bernardo Provenzano<br />

metteva l’Aiello in una posizione di straordinario potere con-<br />

trattuale nei confronti dell’intero sodalizio mafioso.<br />

Ed allora ben si comprende come per l’Aiello il rapporto con<br />

Giorgio Riolo fosse così importante da meritare tanta imme-<br />

diata disponibilità da parte sua.<br />

Ciò che colpisce – ma tale aspetto lo si analizzerà meglio in<br />

seguito a proposito dell’atteggiamento psicologico del Riolo –<br />

è come mai il Riolo stesso non abbia riflettuto sul motivo che<br />

avrebbe dovuto spingere l’Aiello ad essere così tanto generoso<br />

con lui per quattro lunghi anni.<br />

E ciò specialmente nei primi tre anni nei quali l’Aiello non<br />

cercava notizie su eventuali indagini a suo carico (all’epoca<br />

molto lontane dall’essere avviate) e l’unico motivo plausibile<br />

era, per l’appunto, costituito dalle notizie relative alle inda-<br />

gini in corso da parte del R.O.S. a carico degli altri esponenti<br />

mafiosi e di quelle finalizzate alla cattura del Provenzano e<br />

del Messina Denaro.<br />

A giudizio del Tribunale, il Riolo non avrebbe in alcun modo<br />

potuto e dovuto ignorare questo preciso ed univoco stato di<br />

cose.<br />

Il rapporto personale tra l’Aiello ed il Riolo, dunque, fin<br />

dall’inizio aveva il carattere di un reciproco scambio di utili-<br />

tà.<br />

E se le “prestazioni” fornite dall’Aiello erano costituite da<br />

tutti quei vantaggi e benefits dianzi indicati, quelle corri-<br />

432


spondenti fornite dal Riolo non potevano che consistere uni-<br />

camente nella rivelazione delle notizie segrete.<br />

Con la precisazione che, almeno in una prima fase temporale,<br />

le notizie riguardavano solamente soggetti diversi dall’Aiello e<br />

che, dalla fine del 2002 in avanti, ad esse si erano aggiunte<br />

anche quello sulle indagini a carico dello stesso Aiello.<br />

L’imputato Riolo, nel corso del suo esame, riferiva di avere<br />

conosciuto l’Aiello attraverso l’allora maresciallo Borzacchelli<br />

che lo aveva descritto come un suo pari grado in servizio al<br />

R.O.S. di Palermo e molto esperto in indagini tecniche ed in-<br />

tercettazioni.<br />

Anche la circostanza dell’avvenuta presentazione ad opera<br />

del Borzacchelli non appare priva di significato, posto che<br />

questi, prima di entrare in conflitto con l’Aiello, svolgeva<br />

proprio funzioni di protezione e di intelligence per suo conto.<br />

Ed a conferma del fatto che, fin dal momento iniziale della<br />

loro conoscenza, l’Aiello avesse chiara una analoga potenziale<br />

disponibilità da parte del Riolo va notato come, pressocchè<br />

immediatamente, questi si era occupato di assumere infor-<br />

mazioni, presso alcuni comandi territoriali (Ficarazzi e Cac-<br />

camo), circa alcune pratiche che interessavano<br />

l’imprenditore.<br />

E sempre nell’immediatezza della loro conoscenza, il Riolo<br />

era anche stato incaricato dall’Aiello di sovraordinare alla<br />

scelta del fornitore ed alla successiva installazione del siste-<br />

ma di video sorveglianza della nuova clinica nei locali dell’ex<br />

albergo a’ Zabara.<br />

Compito che aveva puntualmente svolto, dapprima solleci-<br />

tando tre preventivi, uno dei quali, peraltro, ad una ditta, la<br />

Nexia, della quale egli si serviva quale fornitore esterno del<br />

R.O.S. per il noleggio di telecamere e microspie.<br />

Sempre il Riolo aveva poi scelto proprio la ditta Nexia (cui<br />

l’Aiello aveva affidato l’appalto) ed aveva anche controllato i<br />

lavori di installazione.<br />

433


E con altrettanta significativa immediatezza, l’Aiello, da parte<br />

sua, aveva assunto alle sue dipendenze la moglie ed il fratel-<br />

lo del Riolo con contratti a tempo indeterminato.<br />

A parte i suddetti interventi, poi, il Riolo aveva iniziato a fre-<br />

quentare con assiduità e costanza gli uffici dell’Aiello ed a ri-<br />

ferirgli quasi tutto ciò che faceva nel corso del suo servizio<br />

per conto del R.O.S..<br />

Lo stesso Riolo ammetteva che tale consuetudine si era av-<br />

viata pressocchè fin da subito con l’Aiello, il quale, non ap-<br />

pena lo vedeva, gli chiedeva di cosa si stesse occupando, uti-<br />

lizzando espressioni del tipo “cosa fai di buono?” ovvero “cosa<br />

state facendo di buono?” riferendosi ovviamente al suo repar-<br />

to.<br />

Tali ammissioni rese in modo pieno nel corso dei primi inter-<br />

rogatori subivano, poi, un tentativo di ridimensionamento in<br />

dibattimento, secondo un atteggiamento adesivo alle posizio-<br />

ni sostenute dall’Aiello.<br />

E così quelle condotte che venivano descritte, in un primo<br />

momento, dallo stesso Riolo come sistematiche e continuative<br />

divenivano saltuarie od occasionali.<br />

Le plurime rivelazioni di fatti coperti da segreto investigativo,<br />

in quanto relativi ad indagini ancora in corso, si riducevano<br />

ad una sola circostanza, mentre negli altri casi – che non ha<br />

potuto negare visto che ne aveva parlato spontaneamente lui<br />

per primo – il Riolo ha tentato di postergare le rivelazioni,<br />

collocandole in momenti successivi alla diffusione pubblica<br />

delle relative notizie.<br />

E, come vedremo meglio di seguito, le sistematiche sollecita-<br />

zioni dell’Aiello (“cosa fate di buono?”), pur non venendo<br />

smentite, subivano un ridimensionamento connesso anche ad<br />

una, nuovissima e mai riferita prima, voglia di “pavoneggiar-<br />

si” (anche questa tesi cara ad altri imputati).<br />

Nel tentare ingenuamente di conformarsi alle nuove tesi in-<br />

trodotte per primo dall’Aiello, tuttavia, il Riolo cadeva soven-<br />

434


te in contraddizione e palesava con evidenza quelle ragioni<br />

che hanno indotto il Collegio a ritenere assolutamente preva-<br />

lente l’attendibilità della prima versione dei fatti.<br />

Non può, di certo, sottacersi che tutte le ipotesi di rivelazio-<br />

ne di notizie segrete sono state descritte, per la prima volta e<br />

fin nei minimi dettagli, dallo stesso Riolo e che gli inquirenti<br />

non avevano, sino a quel momento, raccolto alcun indizio in<br />

proposito.<br />

Anche per tale ragione i goffi e maldestri tentativi del Riolo di<br />

ridimensionare le accuse nei confronti dell’Aiello ovvero di<br />

adeguarsi a quanto da questi sostenuto non hanno sortito al-<br />

cun valido ed efficace effetto.<br />

Essi si scontravano, in modo fin troppo stridente, con le par-<br />

ticolareggiate descrizioni fatte dallo stesso imputato nelle di-<br />

chiarazioni rese in più verbali ed a questi contestate dal<br />

P.M..<br />

E sinanco con lo stesso contenuto del memoriale scritto di<br />

suo pugno, acquisito agli atti, ai sensi dell’art. 237 c.p.p., ed<br />

utilizzabile erga omnes.<br />

Come si accennava dianzi, inoltre, il Riolo tentava di modifi-<br />

care le modalità con le quali egli aveva fatto queste confiden-<br />

ze all’Aiello: “… eravamo sempre soli….. il più delle volte<br />

ero io che parlavo, più delle volte ero io, anche per pa-<br />

voneggiarmi, non so, ero io che… iniziavo…<br />

per pavoneggiarmi un po’, anche se qualche volta… è nor-<br />

male cioè magari l’ingegnere mi chiedeva che… che fate<br />

di buono, che fai di buono … di bello, magari lui lo inten-<br />

deva diversamente, ma… e io no che… l’unica cosa che facevo<br />

era quella l’attività di Polizia, insomma”.<br />

Tale passaggio appare emblematico dell’atteggiamento con-<br />

traddittorio del Riolo e delle sue difficoltà sul piano del ra-<br />

gionamento dialettico, posto che egli risulta palesemente di-<br />

midiato tra l’esigenza di convalidare la tesi dell’Aiello (che si<br />

trattava cioè di mezze fandonie che lui gli riferiva per pavo-<br />

435


neggiarsi) e l’impossibilità di negare del tutto quanto, per la<br />

prima volta e con precisione, lui stesso aveva riferito.<br />

Ne discende uno schema fatto di risposte incoerenti e di con-<br />

tinue indecisioni ma solo – si badi bene – in relazione alle<br />

notizie rivelate a Michele Aiello, mentre, per tutto il resto,<br />

l’imputato non appariva per nulla confuso e confermava,<br />

sempre e fin nei dettagli più minuti, le proprie precedenti di-<br />

chiarazioni.<br />

Con la conseguenza che ci si trova di fronte ad un imputato<br />

che per primo ha reso dichiarazioni su fatti del tutto scono-<br />

sciuti, con motivazioni interiori fortissime e dovizia di parti-<br />

colari .<br />

Che poi ha confermato tali ammissioni, in modo preciso e co-<br />

erente, in altri successivi interrogatori ed esami dibattimen-<br />

tali in altri processi a questo collegati.<br />

Che, nell’esame reso nel corso di questo dibattimento, si è<br />

dimostrato ancora una volta coerente e lucido in relazione a<br />

tutti gli aspetti non attinenti alle rivelazioni di notizie in fa-<br />

vore dell’Aiello e che, viceversa, solo per tali ultimi fatti è di-<br />

venuto impreciso, contraddittorio ed incerto.<br />

Tali caratteristiche del comportamento processuale del Riolo<br />

possono logicamente trovare una sola spiegazione che coinci-<br />

de con quella che è stata dianzi esplicitata.<br />

Dunque, agli atti sono emerse alcune versioni diverse o solo<br />

parzialmente coincidenti dei medesimi fatti ed, in mancanza<br />

di una negazione espressa delle prime dichiarazioni rese e<br />

fatte oggetto di contestazione, compete al Collegio spiegare le<br />

ragioni di ordine logico e giuridico per le quali ritiene prefe-<br />

ribile una versione anziché l’altra.<br />

La precedente analisi del contesto generale, dell’eziologia di<br />

dette dichiarazioni e delle loro motivazioni, delle modalità<br />

con le quali sono state, solo parzialmente ed unidirezional-<br />

mente, modificate e delle dinamiche sul piano del ragiona-<br />

mento dialettico cui ha fatto ricorso il Riolo inducono a rite-<br />

436


nere attendibile la prima versione dei fatti resa nel corso del-<br />

le indagini e non smentita in dibattimento.<br />

L’esame specifico, poi, del contenuto delle divergenze emerse,<br />

caso per caso in relazione a ciascun episodio di rivelazione,<br />

consentirà di dimostrare ulteriormente detta tesi.<br />

Allo stato attuale dell’analisi deve solamente aggiungersi che,<br />

in ordine alla tesi delle millanterie del Riolo (“…per pavoneg-<br />

giarmi…”), non solo non è emerso alcun riscontro ma è stata<br />

accertata l’esatta situazione contrapposta.<br />

E cioè è emerso agli atti, come confermato dai testi di P.G. ed<br />

anche da diversi documenti versati in atti dal P.M., che le<br />

notizie confidate dal Riolo all’Aiello erano tutte notizie co-<br />

munque vere, autentiche e perfettamente corrispondenti alla<br />

realtà delle attività investigative all’epoca in corso di svolgi-<br />

mento da parte del R.O.S..<br />

Il ricorso tardivo e chiaramente strumentale alla tesi delle<br />

notizie date solo “per pavoneggiarsi” al fine di ottenere così<br />

benefici e favori, pertanto, crolla di fronte alla verifica degli<br />

elementi di prova complessivamente considerati.<br />

Come si sottolinea in altro passaggio della motivazione, solo<br />

in un caso specifico e ben determinato le informazioni fornite<br />

dal Riolo sono risultate effettivamente il probabile frutto di<br />

un suo tentativo di rassicurare l’Aiello senza, tuttavia, for-<br />

nirgli notizie realmente riscontrate da fonti esterne.<br />

Si tratta delle notizie che questi avrebbe attinto attraverso il<br />

comandante del N.A.S. e che, viceversa, non era stato in gra-<br />

do di acquisire.<br />

Escluso tale specifico episodio che non ha nulla a che fare<br />

con i reati e le condotte adesso in esame, tutte le notizie rife-<br />

rite all’Aiello hanno riguardato sempre e comunque attività di<br />

indagine effettivamente in corso di svolgimento da parte del<br />

R.O.S. e, pertanto, fatti sempre incontestabilmente autentici<br />

e verificati.<br />

437


A giudizio del Collegio appare opportuno iniziare l’esame cri-<br />

tico degli episodi di rivelazione prendendo le mosse da quello<br />

che, per tutta una serie di considerazioni, appare il più rile-<br />

vante.<br />

Si fa riferimento, ovviamente, alla rivelazione della notizia<br />

dell’esistenza di una microspia nell’autovettura Opel Corsa di<br />

Salvatore Eucaliptus.<br />

Tale rivelazione assume un’importanza centrale nella rico-<br />

struzione dell’intero contesto quantomeno per due ragioni<br />

fondamentali: in primo luogo in quanto si tratta dell’unica<br />

notizia che, attraverso prove autonome e del tutto certe, è<br />

stata successivamente rivelata dall’Aiello ai soggetti sottopo-<br />

sti ad indagine (Nicolò e Salvatore Eucaliptus).<br />

Sotto altro profilo (comune tuttavia anche a parecchi altri<br />

casi), in quanto essa ha certamente determinato un effetto<br />

interruttivo dell’indagine in corso di svolgimento, posto che<br />

la microspia, a seguito della rivelazione fatta dall’Aiello agli<br />

Eucaliptus, veniva rinvenuta e non veniva più captata alcuna<br />

conversazione.<br />

Detto episodio, come si è detto, è l’unico per cui si sia rag-<br />

giunta la prova piena del successivo trasferimento della noti-<br />

zia dall’Aiello agli uomini d’onore interessati dalle indagini<br />

segrete in quel momento tuttora in corso.<br />

Non vi è dubbio che ciò contribuisca in modo assai rilevante<br />

al chiarimento dell’intero gruppo di condotte omogenee poste<br />

in essere da parte di Michele Aiello, in quanto sgombra il<br />

campo dalla, pur teorica, possibilità che questi abbia attinto<br />

continuamente notizie dal Riolo senza uno scopo prefissato e<br />

chiaro ma solo per mera curiosità o fortuitamente.<br />

Viceversa, la prova certa e piena di una successiva attività di<br />

ulteriore rivelazione della notizia ai diretti interessati, per<br />

quanto limitata ad un solo caso, consente di affermare che<br />

l’Aiello, nell’acquisire per anni notizie dal Riolo, avesse il<br />

fermo proposito di utilizzarle quale contropartita di vitale in-<br />

438


teresse per gli esponenti di “cosa nostra” e quale contro-<br />

prestazione nell’ambito del patto di protezione stipulato con<br />

essa.<br />

Di talchè, congiuntamente valutando tale ultimo elemento, la<br />

ricorrenza di molteplici indizi riguardanti gli altri casi e<br />

l’esistenza di un episodio pienamente provato si perviene al<br />

convincimento dell’elevata probabilità che l’Aiello abbia potu-<br />

to far pervenire anche altre notizie apprese dal Riolo ai diret-<br />

ti interessati, tutti uomini d’onore appartenenti<br />

all’organizzazione “cosa nostra”.<br />

Stante, dunque, la centralità dell’episodio suddetto, appare<br />

opportuno prendere le mosse proprio da qui nell’analizzare il<br />

capitolo relativo alla rivelazione di notizie riservate.<br />

L’episodio della rivelazione della microspia collocata<br />

all’interno dell’Opel Corsa di Salvatore Eucaliptus si inseri-<br />

sce nell’alveo di alcune notizie riguardanti le indagini in cor-<br />

so sul clan Eucaliptus, composto non solo da Nicolò Eucalip-<br />

tus e dai figli ma anche dai generi Onofrio Morreale e Liborio<br />

Pipia.<br />

Ed invero, tale gruppo di soggetti, legati tra loro anche da<br />

vincoli di sangue o di affinità, come è stato spiegato dal Co-<br />

lonnello Damiano, veniva ritenuto al centro degli interessi<br />

della famiglia mafiosa di Bagheria ed in stretto raccordo con<br />

l’allora latitante Bernardo Provenzano.<br />

Di conseguenza la Sezione Anticrimine aveva avviato una ar-<br />

ticolata indagine incentrata proprio sui summenzionati indi-<br />

vidui e finalizzata anche alla ricerca del capo di “cosa no-<br />

stra”.<br />

Indagine che, poi, avrebbe portato all’arresto di tutti i sog-<br />

getti menzionati, alla ricostruzione delle più recenti dinami-<br />

che interne alla famiglia mafiosa di Bagheria ed alla indivi-<br />

duazione di una importante via di passaggio dei “pizzini”<br />

provenienti dal Provenzano.<br />

439


L’imputato Riolo, essendo perfettamente a conoscenza dei<br />

particolari e delle finalità delle suddette indagini, riferiva a<br />

Michele Aiello diverse circostanze coperte da segreto investi-<br />

gativo.<br />

In primo luogo, ovviamente, comunicava l’esistenza stessa di<br />

tale indagine, i soggetti coinvolti e le direzioni e gli scopi pre-<br />

fissati dagli investigatori.<br />

Inoltre, riferiva della collocazione di microspie all’interno<br />

dell’abitazione di Acquedolci dove Nicolò Eucaliptus si trova-<br />

va sottoposto all’obbligo di soggiorno, di telecamere e micro-<br />

spie che interessavano il Morreale ed il Pipia nonché di altre<br />

microspie all’interno delle autovetture degli Eucaliptus.<br />

Nel corso dell’interrogatorio reso al P.M. l'1 aprile 2004, il<br />

Riolo riferiva:<br />

"P.M.1: E le ripeto la domanda che le ho fatto l’altra volta dopo<br />

tutto questo discorso, ad AIELLO lei ha detto che erano state<br />

collocate delle microspie sulla macchina di EUCALIPTUS?<br />

RIOLO: Mi sa di sì, non voglio nasconderle, credetemi, mi sa di<br />

sì, mi sa di sì."<br />

In dibattimento, poi, l’imputato ricostruiva tutte le attività<br />

tecniche da lui eseguite tra il 2001 ed il 2003 nei confronti<br />

del clan Eucaliptus.<br />

Si trattava dell’installazione di telecamere presso un negozio<br />

di abbigliamento gestito a Bagheria da Paola Eucaliptus, so-<br />

rella di Nicolò, dell’installazione di microspie all’interno degli<br />

abitacoli di tre autovetture (una Fiat Punto, una Y 10, ed una<br />

Opel Corsa) in uso agli Eucaliptus ed in modo particolare a<br />

Salvatore, di telecamere e microspie presso l’abitazione di Ni-<br />

colò Eucaliptus ad Acquedolci, di telecamere nei pressi<br />

dell’abitazione comune degli Eucaliptus a Bagheria in con-<br />

trada Consona, nonché, come vedremo, anche di telecamere<br />

che interessavano i generi Morreale e Pipia.<br />

Già, dunque, la mera elencazione delle attività tecniche im-<br />

piegate lascia intendere l’entità dello sforzo investigativo<br />

440


prodigato dal R.O.S. nella direzione degli Eucaliptus ed, in<br />

concreto, in buona parte vanificato a causa della fuga di no-<br />

tizie.<br />

Le suddette attività tecniche erano state organizzate e messe<br />

in opera da parte del Riolo, fatto salvo un periodo – intercor-<br />

rente tra il 18.10.2002 ed il 17.1.2003 – nel quale egli aveva<br />

usufruito di un congedo per malattia.<br />

In detto periodo, tuttavia, egli era sempre stato costantemen-<br />

te informato dai colleghi degli sviluppi e delle ulteriori attivi-<br />

tà poste in essere ed aveva coordinato l’indagine tecnica no-<br />

nostante l’assenza forzata per malattia.<br />

Gli stessi colleghi del Riolo (ad es. il maresciallo Leone) han-<br />

no confermato di avere effettivamente sempre tenuto<br />

l’imputato al corrente di ogni aspetto dell’indagine mentre<br />

questi si trovava assente dall’ufficio.<br />

Di tutte le microspie installate solo qualcuna aveva fornito i<br />

risultati sperati, posto che le altre avevano dato segni di mal-<br />

funzionamento ovvero non avevano consentito di registrare<br />

conversazioni di particolare rilievo.<br />

Secondo lo stesso Riolo, invece, quella installata all’interno<br />

dell’Opel Corsa di Salvatore Eucaliptus aveva iniziato a fun-<br />

zionare bene ed aveva anche consentito di intercettare alcuni<br />

dialoghi estremamente interessanti tra questi ed il padre Ni-<br />

colò.<br />

Basti pensare alle, già esaminate, conversazioni del gennaio-<br />

febbraio del 2003 che riguardavano per l’appunto le visite<br />

presso gli uffici dell’ingegnere Aiello.<br />

Ebbene, proprio questa microspia, così valida ed utile per gli<br />

sviluppi dell’indagine, l’11 marzo 2003, veniva scoperta in<br />

modo tutt’affatto che casuale e disattivata compromettendo<br />

l’indagine sugli Eucaliptus.<br />

Il Riolo stesso riferiva delle fasi che avevano preceduto im-<br />

mediatamente il rinvenimento della microspia che erano state<br />

441


ovviamente registrate e che lui, insieme agli altri colleghi ed<br />

al Capitano Russo, aveva reiteratamente riascoltato.<br />

Dall’ascolto si erano captati i commenti di almeno due sog-<br />

getti ed i rumori provocati dall’armeggiare che costoro face-<br />

vano intorno ai fili elettrici dell’impianto e della stessa mi-<br />

crospia.<br />

Quindi erano stati registrati dei fruscii ed i rumori tipici che<br />

un microfono elettrico provoca se urtato, fino al punto che<br />

era stato rinvenuto dapprima il filo e poi la stessa microspia<br />

che, da quel momento in avanti, aveva smesso di funzionare.<br />

Il Riolo, all’udienza del 28 marzo 2006, affrontava il tema<br />

della rivelazione di notizie riguardanti tale complessa indagi-<br />

ne all’Aiello e, pur ammettendo di averle rivelate, le collocava<br />

in un tempo successivo rispetto a quello indicato nel corso<br />

dei suoi iniziali interrogatori:<br />

“Si. Siamo nel Giugno del 2003, non mi ricordo che… che… che<br />

circostanza, forse è un problema che avevo io ai denti, avevo<br />

trovato il professore Carcione. Il professore Carcione mi… mi<br />

espone un fatto, mi espone un fatto di questo personaggio di<br />

Eucaliptus … Nicolò che … si era recato … nei mesi precedenti<br />

… ha trovato lì … nello studio della diagnostica, ha avuto delle<br />

forti pretese, delle forti pretese di avere della… documentazio-<br />

ne falsificate. … siamo andati a trovare l’ingegnere Aiello nel<br />

suo ufficio io e il professore Carcione. Lì l’ingegnere Aiello an-<br />

dò insomma… si è … messo a parlare che… che insomma non<br />

ce la faceva più, non sapeva più che cosa fare con questo per-<br />

sonaggio che continuava a andare lì e avere delle pretese e lì<br />

… mi disse … che in realtà di fatto pagava qualche cosa a Ni-<br />

colò Eucaliptus......<br />

...e poi è successo il fatto che, e dico: “Ma io che cosa… in che<br />

cosa posso essere utile”. Cioè era una domanda che … mi ero<br />

posto fra me e me e fu quello il … momento che l’ingegnere<br />

Aiello forse non si ricorda, che lui chiese pure ti faccio parlare<br />

con un mio ufficiale. L’ingegnere era preoccupatissimo … su<br />

442


questo fatto, aveva paura, e mi rispose che … temeva insomma<br />

queste persone, perché forse non avevo capito con chi aveva…<br />

con chi avevamo… di chi stavamo parlando, e mi disse: “… an-<br />

che se io faccio una cosa del genere poi chi viene il tuo ufficia-<br />

le … dietro i miei figli a Bagheria ?” Fu quella … la cosa che<br />

mi… fece intanto non lo so, ancora allontanare di più il discor-<br />

so di mafia, di tutte ste cose su questa… su quest’ingegnere,<br />

quindi sapendo che… chi frequentava e tutte ste cose, proprio<br />

era lontana… era una persona che per me andava protetta …<br />

da queste cose, e io non sapevo come fare a convincerlo per<br />

presentare denuncia. E lì gli confidai alla fine quando ho visto<br />

che non… che aveva paura di fare questa denuncia e … mi aprì<br />

e dice: “Va beh, sai cercai di non farti più trovare magari in uf-<br />

ficio. Quando viene, ti viene a cercare cioè…e gli confidai …<br />

alla fine mi sono dissi: “Non ti preoccupare io… anche la mia<br />

sezione, noi stiamo facendo delle indagini, c’erano delle micro-<br />

spie, di cui penso che i colleghi abbiano raccolto abbastanza<br />

materiale per buttarlo in galera, quindi devi avere solamente<br />

pazienza e te… è questione di tempo che lo mandiamo in gale-<br />

ra, e così te lo togli di davanti”. Questo è stato più che a… …<br />

l’apertura … nei confronti dell’ingegnere Aiello.<br />

Poco oltre l’imputato ammetteva di aver confidato all’Aiello<br />

due fatti specifici (la collocazione di microspie nell’abitazione<br />

di Acquedolci e nelle macchine degli Eucaliptus) ma li datava<br />

al giugno del 2003, poco tempo prima dell’attivazione della<br />

c.d. rete riservata.<br />

Una ulteriore postdatazione della rivelazione che rientra per-<br />

fettamente nel meccanismo di adeguamento al contenuto del-<br />

le dichiarazioni rese dall’Aiello nel corso del suo esame, di<br />

poco precedente a quello del Riolo.<br />

Essa, pertanto, determinava la contestazione di quanto riferi-<br />

to nel corso dell’interrogatorio del 20 agosto 2004:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

443


Allora, guardi, lei è stato interrogato sul punto il 20 Agosto del<br />

2004, siamo a pagina 28 della trascrizione e seguenti l’ultimo<br />

interrogatorio, quello durante l’avviso di conclusione, chiesto<br />

da lei, eccetera. Allora, P.M.: “ma lei quando io le stavo dicen-<br />

do: quando gliel’ha detto lei ad Aiello un minuto prima che ve-<br />

nisse trovata?” Non leggo tutto l’interrogatorio, si sta parlando<br />

di quando lei ha dato queste notizie sulle microspie<br />

all’ingegnere Aiello. Domanda: “Un minuto prima che venisse<br />

trovata?” Riolo: “No, no, no, nel contesto… nel contesto quando<br />

ci siamo incontrati con Aiello e Carcione”. P.M.: “Questo lo sa<br />

lei quando vi siete incontrati, io non c’ero”. Riolo: “Cioè aspet-<br />

tate, possiamo fare un discorso”. P.M.: “Quanto tempo è<br />

passato?” Riolo: “Rispetto a quando è stata trovata ?”.<br />

P.M.: “Esatto, quanto tempo prima?” Riolo: “Rispetto a<br />

quando è stata trovata saranno stati un due mesi buoni,<br />

due mesi buoni.<br />

Va bene. Lei questa dichiarazione che io le ho letto la<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Confermo di averla de… detta io…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

No.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… Però non confermo le da…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Non lo conferma.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… Non lo confermo, perché le date sono queste sicure, perché<br />

subito do… successiva… ma proprio pochi giorni dopo<br />

…succede che mi… mi consegnano il cellulare, quindi è Giu-<br />

gno.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

E’ Giugno lei dice. Ma lei mi conferma almeno che è legato<br />

all’in… all’incontro con Carcione…e con Aiello?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

444


Si, esatto.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Oh, e lei mi conferma che con riferimento al discorso che lei<br />

gliel’ha detto non appena lei sa che Aiello si lamenta delle pre-<br />

tese economiche…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Ma in quest’occasione, durante questo colloquio Aiello le dice<br />

anche che Eucaliptus era andato a trovarlo … nella diagnosti-<br />

ca? Le ha parlato di visite di Eucaliptus?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, si, si, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Glielo disse?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

In che termini glielo disse?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Ma intanto era un po’ così stanco di queste continue visite di…<br />

questo personaggio che … ogni qualvolta aveva … delle prete-<br />

se, e non ce la faceva più, insomma a sostenere questo… con-<br />

tinuo…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Cioè, sia più chiaro, che cosa le dice Aiello di queste pretese?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Ma adesso a cercare le parole esatte io non… non gli posso…<br />

su per giù mi… mi disse che era stanchi… non ce la faceva più,<br />

ormai ogni qualvolta che lui andava aveva sempre qualche co-<br />

sa, era un po’… gli imponeva di… di assumere personale, e<br />

nella…pretese di soldi di… di prestiti di soldi, di… di prestiti<br />

di soldi. Questi erano continue… cioè non c’era una volta che<br />

per… per esempio queste sono parole mie adesso, che anda-<br />

445


va… e andava lì per salutarlo: “Ingegnere buongiorno, come<br />

sta, arrivederci e grazie”. Non esisteva, ogni volta c’era una<br />

pretesa.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

E posti di lavoro. E nel racconto che le fa Aiello, gliel’aveva da-<br />

ti posti e soldi di lavoro?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Io questo non gliel’ho chiesto… non me l’ha detto … mi ha detto<br />

però che aveva di… delle pretese, quindi evidentemente che<br />

aveva dato…Mi disse che aveva già pagato abbastanza.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Ma … gli parlò anche di visite di Eucaliptus in termini di attua-<br />

lità, cioè che stava venendo ancora? Che veniva frequentemen-<br />

te?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, si, si, che veniva … continuava ancora a venire, per questo<br />

gli consigliai di non farsi vedere… tanto è vero che in quel… in<br />

quel periodo bi… mi sembra che non tu… la gente by-passava<br />

attraverso due controlli, uno sopra all’ingresso e l’altro sotto.<br />

Da premettere che io che conoscevo l’ingegnere Aiello non mi<br />

lasciavano mai da solo, mi… venivo sempre ad accompagnato<br />

fino all’ufficio … dal personale lì incaricato. Quindi…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Quindi l’occasione in cui lei dice ad Aiello della collocazione<br />

delle microspie, quindi lei dice Giugno 2003 è questo colloquio,<br />

in cui Aiello le dice tutte queste cose.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

E lei gli dice delle microspie come un fatto rivolto al passato o<br />

come un fatto rivolto al presente?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

446


Era un fatto passato che… che pri… che non sarebbe passato<br />

molto tempo, l’avremmo buttato in galera e gli a… gli avremmo<br />

tolto questa sta… sta persona di mezzo ai piedi.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

E allora, guardi, lei il 20 Agosto del 2004, siamo a pagina 29,<br />

su questo argomento ha dato un’altra risposta che è assoluta-<br />

mente compatibile con quella che lei aveva dato sul periodo in<br />

cui aveva detto della esistenza delle microspie di Eucaliptus. E<br />

allora, guardi, siamo a pagina 29… P.M.: “E allora, io le stavo<br />

dicendo parlando della microspia collocata nella Opel Corsa<br />

targata BA262BA, intestata a Dell’Anna Stefania, in uso a Eu-<br />

caliptus Salvatore, figlio di Eucaliptus Nicolò, risulta agli atti<br />

dei Carabinieri che questa microspia è stata… ha iniziato per<br />

lo meno il 6 Novembre 2002, probabilmente era stata collocata<br />

uno o due giorni prima, non lo sappiamo, ed è stata trovata<br />

l’11 Marzo 2003”. Riolo: “perché non gliel’ho detto prima?”<br />

P.M.: “No, io sto… ho fatto una…”. Riolo: “No, io dico, perché<br />

non gliel’ho detto? Non gliel’ho detto? Perché questa benedetta<br />

microspia venne fuori dal discorso quando lui assieme al pro-<br />

fessore Carcione mi dissero che era taglieggiato. Non ce la fa-<br />

ceva più e cose varie. Dico per tranquillizzarlo, del resto fi-<br />

dandomi di una persona che io pensavo che non fosse niente<br />

di tutto quello che oggi noi diciamo che sia, mi fidavo, e gli ho<br />

detto, quindi, gli ho detto: non ti preoccupare c’è perfino la mi-<br />

crospia, anche se vedi se tu sei coscientemente a posto posso-<br />

no parlare, c’hanno… c’è pure una microspia in macchina, falli<br />

parlare tranquillamente prima o poi questo va a finire in galera<br />

e te lo togli davanti alla scatole, ma solo per questo glielo di-<br />

co”.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Confermo quello che ho detto, ma era … riferito, dottore<br />

Prestipino, era riferito a… al periodo precedente, cioè io non<br />

447


è che gli ho detto: vai… potevo dirglielo prima, insomma di<br />

questa benedetta microspia.<br />

E’ una cosa che mi sono espresso male io, nella… nel… nel<br />

linguaggio italiano, non c’è…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Guardi, lei quando noi le abbiamo fatto la domanda… qui sia-<br />

mo a pagina 28, le viene chiesto quando gliel’ha detto, lei col-<br />

loca … il riferimento all’ingegnere Aiello della notizia, lei dice<br />

di averglielo detto due mesi buoni prima … del momento<br />

in cui la microspia era stata rinvenuta, tanto è vero che<br />

poi dice che stata trovata l’11 Marzo, lei dice un paio di mesi<br />

prima, in realtà è rientrato il 17 Gennaio, quindi un po’ meno<br />

di due mesi deve essere stato, comunque intorno a Febbraio. E<br />

poi lei dice: “Comunque, certamente dopo che è rientrato<br />

in sevizio. Si, dopo che sono rientrato in servizio, dopo il<br />

17 Gennaio”.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Allora, qui la domanda era sul contenuto della interlocuzione<br />

nell’incontro tra Aiello, Carcione, Riolo. E ho letto la dichia-<br />

razione che ha reso il maresciallo Riolo in cui parla al<br />

presente, in cui dice: “Possono parlare, c’è pure una mi-<br />

crospia in macchina, falli parlare tranquillamente, pri-<br />

ma o poi questo va a finire in galera e te lo togli davanti<br />

alle scatole”. Che è un concetto, non è un problema termino-<br />

logico…<br />

PRESIDENTE:<br />

Va bene, quindi la… la contestazione del Pubblico Ministero è<br />

intanto su questo passaggio, cioè questa frase che lei ha riferi-<br />

to in quel verbale, come detta da lei ad Aiello, alla presenza di<br />

Carcione in quell’incontro, lei la conferma o no?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

No, no, cioè non posso confermarla. Io devo dire la verità e<br />

nient’altro che la verità e quindi… che l’abbia detta in questo<br />

senso no, perché penso na… cioè che l’abbia detto questa… c’è<br />

448


una registrazione e l’ho detta, attenzione, io sto dicendo che<br />

confermo quello che… che sono lì, ma il… il senso era tu…<br />

tutt’altro.<br />

PRESIDENTE:<br />

Quindi lei sta confermando di averla detta al…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Di averla detta. Io ho detto che c’erano delle microspie,<br />

quindi potevano parlare tranquillamente. Io non ho mai<br />

detto l’esistenza di queste microspie prima di quella da-<br />

ta all’ingegnere Aiello, quindi il fatto che io le ho detto<br />

ci sono, può darsi che lo… lo collocavo a un fatto di pro-<br />

tagonismo, non lo so, lei che cosa… perché tra l’altro io con<br />

l’incontro tra Carcione, Aiello e me, una sola volta è avvenuta e<br />

dopo di quell’incontro io ho… ricevetti il telefono, quindi per<br />

questo io faccio questo tipo di collocazione.<br />

PRESIDENTE:<br />

Perfetto. Non ha fatto riferimento ad altre, a queste due che già<br />

erano trovate nel Giugno del 2003. E questo è un dato. Un al-<br />

tro dato è che in quell’interrogatorio ha detto: “Lasciali parlare<br />

in questo momento, cioè al presente”. Quindi facendo riferi-<br />

mento a un’attività in corso, lei ribadisce di non avere detto<br />

questa frase e di averla solo riferita al passato?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Riferita al passato”.<br />

L’argomento, così approfonditamente sviscerato, sembrava<br />

quindi esaurito ma in realtà così non è stato.<br />

Ed infatti, alla successiva udienza del 4 aprile 2006, proprio<br />

in apertura di udienza, il Riolo, prima di proseguire<br />

nell’esame e nel controesame delle parti, chiedeva di rendere<br />

una dichiarazione spontanea nei seguenti termini:<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Signor Presidente, prima di iniziare vorrei…fare una precisa-<br />

zione, a complemento di quanto è sta… è stato l’ultimo argo-<br />

mento.<br />

449


nell’ultima udienza, riguardo le microspie. Ecco, io ho precisa-<br />

mente ricordo di… di queste… di questa situazione e vo… ap-<br />

punto vorrei precisare che è stato tutto un confusionario an…<br />

sin tu… dalla… sin dall’inizio del… del… dei miei primi inter-<br />

rogatori in carcere. Io non… non metto… non ho, dunque, può<br />

darsi che io l’abbia potuto anche dire a Gennaio, a Feb-<br />

braio, Marzo a Giugno o a Luglio, non… non … io confer-<br />

mo di averlo de… di… di averlo detto, questo ne sono co…<br />

fermamente convinto, e che sono un po’ confuso nella…<br />

esattamente nella data, perché ci sono interrogatori… io<br />

andando a rileggere poi gli interrogatori addirittura del<br />

19 Febbraio a pagina 66, dichiaro che questa confidenza<br />

era stata fatta all’Aiello dopo che il Greco viene in li-<br />

cenza a Bagheria. quindi è per questo i miei cassettini di<br />

memoria continuano a collocarlo lì, però non è… non<br />

posso mettere attenzione… è possibile che gli abbia potu-<br />

to anche dire prima. Questo è.<br />

E nel corso successivo dell’esame l’imputato tornava ancora<br />

sul tema:<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

E ce le ha dette: “Eravamo io, l’ingegnere Aiello, il professore<br />

Carcione. E si è uscito questo discorso e io ho detto questa co-<br />

sa”. quando lei… ecco, allora ancoriamo a questo dato di<br />

fatto, quando lei ha… ha ricordo di questo discorso a<br />

tre, sulle presenza di Eucaliptus, era un discorso che fa-<br />

cevate al presente o al passato?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

E questo è il mio dubbio, ma facile che era anche al pre-<br />

sente … può darsi che era al presente…si, era al presen-<br />

te”.<br />

Riassumendo le varie dichiarazioni rese dal Riolo sia nei suoi<br />

iniziali interrogatori che nel corso del suo esame dibattimen-<br />

tale, può con assoluta certezza affermarsi che egli ha sempre<br />

e costantemente riconosciuto l’esistenza della rivelazione<br />

450


all’Aiello sia della presenza di microspie nell’abitazione di<br />

Acquedolci che in una autovettura in uso ai figli di Nicolò<br />

Eucaliptus.<br />

Tale dato è incontestato tra le parti, tanto che lo si può rite-<br />

nere assodato e certo.<br />

Viceversa, il contrasto sussiste a proposito dell’esatta collo-<br />

cazione temporale delle rivelazioni che incide non poco si-<br />

nanco sulla stessa rilevanza penale della condotta, posto<br />

che, in una delle suddette ipotesi, potrebbe trattarsi della ri-<br />

velazione di una notizia già resa altrimenti pubblica.<br />

Non vi è dubbio, intanto, che il Riolo, nel corso degli interro-<br />

gatori cui è stato sottoposto durante le indagini, abbia spon-<br />

taneamente collocato le rivelazioni in un momento ben indi-<br />

viduato: due o tre mesi prima del rinvenimento della micro-<br />

spia e certamente dopo il suo rientro in servizio dal periodo<br />

di congedo.<br />

Posto, dunque, che il rinvenimento della microspia è avvenu-<br />

to l’11 marzo 2003 (come da registrazione in atti) e che il<br />

Riolo era rientrato in servizio il 17 gennaio 2003, la rivela-<br />

zione veniva collocata dallo stesso imputato, con certezza, tra<br />

la metà e la fine del mese di gennaio 2003.<br />

In dibattimento, invece, il Riolo, dopo aver sentito ciò che<br />

l’Aiello aveva sostenuto nel corso del suo esame, modificava<br />

la collocazione temporale della duplice rivelazione e la po-<br />

sponeva al mese di giugno 2003, facendo ricorso al ricordo<br />

di un fatto correlato (l’attivazione della rete riservata) di cui,<br />

però, non aveva mai parlato prima.<br />

A parte l’evidenza di tale ultima discrasia sul piano logico e<br />

della dinamica descrittiva – ancorare dopo anni il ricordo ad<br />

un fatto che nell’immediatezza non veniva neppure citato –<br />

appaiono del tutto evidenti l’effetto adesivo alle dichiarazioni<br />

del coimputato Aiello e la descrizione del racconto con<br />

l’utilizzo del tempo presente.<br />

451


Come si è visto anche tale aspetto, per quanto apparente-<br />

mente poco indicativo, è stato oggetto di contestazione e ri-<br />

chieste di chiarimento ed il Riolo alla fine confermava che la<br />

notizia della duplice attività di indagine sull’Eucaliptus era<br />

stata da lui riferita all’Aiello con riferimento ad un fatto an-<br />

cora in corso di accadimento (e pertanto usando il tempo<br />

presente).<br />

Tale modo di descrivere l’azione investigativa (le intercetta-<br />

zioni ad Acquedolci e sulle automobili) come ancora in corso<br />

di svolgimento appare del tutto incompatibile con la colloca-<br />

zione della rivelazione a giugno 2003, cioè oltre tre mesi dopo<br />

il rinvenimento della microspia sulla Opel Corsa di cui il Rio-<br />

lo era perfettamente a conoscenza.<br />

Ed anzi, posto che il Riolo sapeva perfettamente che il ritro-<br />

vamento della microspia sulla Opel Corsa aveva di fatto para-<br />

lizzato l’indagine sugli Eucaliptus, non avrebbe avuto senso<br />

logico la sua rassicurazione circa il probabile e quasi immi-<br />

nente arresto di Nicolò Eucaliptus.<br />

Il fatto, invece, che Riolo avesse tranquillizzato l’Aiello circa<br />

il buon esito delle indagini – che sarebbero presto sfociate<br />

nell’arresto dell’indagato – è un dato compatibile solo con la<br />

collocazione dell’episodio in un’epoca antecedente rispetto<br />

all’11 marzo del 2003.<br />

Ad ogni modo, il Riolo, in apertura della successiva udienza,<br />

rendeva una dichiarazione spontanea con la quale intendeva<br />

chiarire, una volta per tutte ed a mente più fresca, il senso<br />

delle sue parole e superare le contraddizioni nelle quali era<br />

caduto.<br />

Appare, peraltro, probabile che l’esigenza di detto prelimina-<br />

re chiarimento spontaneo sia stata determinata anche dalla<br />

consapevolezza di aver cercato, senza troppa fortuna, un<br />

punto forzoso di equilibrio tra la verità e le esigenze del<br />

coimputato Aiello, alle quali il Riolo, per qualche imperscru-<br />

452


tabile motivo, era ancora sensibile ma non fino al punto di<br />

rinunciare alla propria attendibilità.<br />

Comunque sia, a seguito di dette spontanee dichiarazioni, il<br />

Riolo definiva come possibile la collocazione del fatto nel me-<br />

se di gennaio-febbraio, cosa che, in considerazione delle sue<br />

precedenti insistenze, appare già estremamente significativa.<br />

Ad ogni modo, la rivelazione era avvenuta nello stesso perio-<br />

do nel quale l’Aiello aveva ricevuto le visite dell’Eucaliptus e<br />

le sue pressanti richieste che, come si è visto nel dettaglio, si<br />

collocano proprio tra fine gennaio ed i primi di febbraio del<br />

2003.<br />

Nonostante le divergenze, dunque, anche quest’ulteriore ele-<br />

mento fornito dal Riolo depone per la maggiore attendibilità<br />

della prima versione fornita nel corso delle indagini.<br />

Come si è già anticipato, dunque, la ragione sostanziale del<br />

mutamento di indirizzo del Riolo va riconnessa ad un tentati-<br />

vo di aderire alle tesi sostenute da Michele Aiello.<br />

Questi, invero, nel corso della precedente udienza del 21 feb-<br />

braio 2006, sosteneva quanto segue:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Riolo le ha mai parlato di attività di indagine, attività investi-<br />

gative su Nicolò Eucaliptus?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si … Mi ha detto quando si andava nel… siamo dopo che<br />

Borzacchelli aveva riferito quelle famose telefonate, per cui<br />

c’era l’ipotesi se poteva essere… qualche cosa derivante da<br />

indagini su Borzacchelli, e quindi di riflesso su di me, o da un<br />

discorso riguardante l’eventuale pedinamento del signor Euca-<br />

liptus, che era venuto presso la nostra struttura nel Maggio a<br />

effettuare quel famoso esame, mi ha detto: “va beh, non ti<br />

preoccupare perché stiamo… è gente furba, stiamo per<br />

arrestarli. Sono attenzionati”. E mi ha riferito anche il par-<br />

ticolare, proprio per dire la scaltrezza… anzi, due cose mi ha<br />

detto: una che avevano ritrovato … la microspia in mac-<br />

453


china, secondo che una volta addirittu…mi ha detto pu-<br />

re… no, mi ha detto lui che avevano scoperto le micro-<br />

spie in… Acquedolci e… autovettura. Questo… l’uno e<br />

l’altro”.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

No, io le ho fatto un’altra domanda: se le aveva fatto…<br />

se Riolo le aveva parlato di installazione, non di ritro-<br />

vamento.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No. Le dico per la terza volta no… mi ha parlato di ritro-<br />

vamento di microspie, non mi ha mai parlato di colloca-<br />

zione.”.<br />

Dunque, secondo la versione fornita dall’Aiello l’oggetto della<br />

rivelazione era stato il duplice ritrovamento delle microspie<br />

collocate nell’automobile e nell’abitazione di Acquedolci.<br />

E’ con tutta evidenza una versione diversa da quella del Rio-<br />

lo, il quale non ha mai indicato quale oggetto della rivelazio-<br />

ne il ritrovamento delle microspie ma la loro collocazione.<br />

Tale fatto non contraddice ma rafforza la superiore tesi nella<br />

misura in cui il Riolo, non potendo adeguare del tutto le pro-<br />

prie dichiarazioni a quelle dell’Aiello, le ha modificate fino a<br />

renderle quantomeno compatibili.<br />

Compatibilità che veniva messa in forte crisi dalle continue<br />

contestazioni del P.M. e dall’obiettiva difficoltà di armonizza-<br />

re detta tesi con le precedenti dichiarazioni rese.<br />

Ma, a ben vedere, la versione fornita in dibattimento<br />

dall’Aiello era diversa sinanco da quanto lui stesso aveva so-<br />

stenuto nel corso delle indagini e che il P.M. gli contestava<br />

puntualmente:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Allora, guardi, lei il 19 Maggio del 2004 sul punto ha dichiara-<br />

to: “cosa le disse con precisione Riolo?” “Il signor Riolo mi dis-<br />

se che era seguito il signor Eucaliptus praticamente. Per cui,<br />

dico, a parte l’elemento che era, questo suo continuo venire<br />

454


presso i locali della Diagnostica avrebbe comportato certamen-<br />

te dei problemi. Questo era l’argomento in linea del tutto gene-<br />

rale per cui si parlava della pericolosità del soggetto<br />

all’interno, del soggetto… e quindi il fatto che vendendo alla<br />

Diagnostica potesse creare dei problemi. Mi diceva che lui ve-<br />

niva seguito e pedinato, tutte le volte che veniva a Bagheria<br />

veniva seguito, e che certamente l’avrebbero intercettato<br />

all’interno della… anzi, un giorno mi ha precisato che in occa-<br />

sione di una visita, perché questo signore veniva parecchie vol-<br />

te ad eseguire parecchi esami, di cui troverete certamente…<br />

cioè era stato seguito e la moglie si era accorta della presenza<br />

di soggetti non ben identificati, però persone che all’interno<br />

della struttura andavano girovagando. Alla richiesta esplicita<br />

di sapere di cosa avevano bisogno praticamente non hanno ri-<br />

sposto e allora lui desumeva da tutto questo che certamente<br />

erano persone che seguivano il signor Eucaliptus”. Poi, sempre<br />

il 19 Maggio…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, fino ad ora confermo io, perché praticamente è quello<br />

che ho detto io…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Fino ad ora, così ci mettiamo un punto.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Perfetto. Poi, sempre il 19 Maggio, sempre sull’argomento, lei<br />

ha detto: “dunque, lui mi parlava che il signor Eucaliptus<br />

e tutti i suoi componenti familiari, compresi suo genero<br />

questo di qua, signor e… venivano seguiti ed erano og-<br />

getto di indagini. Però in particolare tutti i vari particolari…<br />

ma che erano attenzionati e seguiti. Su questo si, mi ha par-<br />

lato della microspia che lui aveva piazzato nella casa<br />

del signor Eucaliptus in quel di Messina, in provincia di<br />

455


Messina, dove abitava, e che aveva piazzato una micro-<br />

spia nella macchina del figliolo”.<br />

Dunque, lo stesso Michele Aiello durante l’interrogatorio del<br />

19.5.2004 - quando si trovava già agli arresti domiciliari e<br />

quindi non era più sotto pressione ed in condizioni di segre-<br />

gazione carceraria - affermava, in modo netto, che l’oggetto<br />

della rivelazione non era stato affatto il ritrovamento delle<br />

microspie ma bensì:<br />

- l’esistenza dell’indagine a carico degli Eucaliptus;<br />

- la collocazione della microspia presso l’abitazione di Acque-<br />

dolci;<br />

- e la collocazione della microspia all’interno di una autovet-<br />

tura del figlio di Nicolò Eucaliptus.<br />

Dichiarazioni, quindi, perfettamente compatibili con quelle<br />

del Riolo e con il resto delle emergenze processuali.<br />

Dopo la chiusura delle indagini preliminari e prima della de-<br />

posizione in quest’aula, tuttavia, l’Aiello, presa attenta visio-<br />

ne dell’intero incartamento processuale, si avvedeva sia delle<br />

dichiarazioni del Riolo che, soprattutto, del contenuto<br />

dell’intercettazione ambientale eseguita a carico di Salvatore<br />

Eucaliptus nel giugno 2004.<br />

La conoscenza di tali atti lo induceva a modificare sostan-<br />

zialmente il contenuto delle sue precedenti dichiarazioni,<br />

trasformando la notizia della collocazione in quella del rinve-<br />

nimento delle due suddette microspie.<br />

La motivazione di tale mutamento è chiarissima e consiste<br />

nella necessità di svuotare l’oggetto della rivelazione di ogni<br />

possibile contenuto penalmente rilevante e di trasformarlo<br />

nella mera comunicazione di un fatto già di dominio pubblico<br />

e, comunque, senza alcuna possibile incidenza su indagini in<br />

corso.<br />

Messo di fronte all’evidenza delle sue contraddizioni attraver-<br />

so le contestazioni operate dal P.M. insisteva nel suo atteg-<br />

giamento:<br />

456


AIELLO MICHELE:<br />

E allora, senta, a chiarimento di questo, perché c’è un gioco di<br />

parole…… In tutto… No? La parte… perché il modo a volte di<br />

esprimersi… no perché mi voglio dare una giustificazione. E al-<br />

lora, diamo una risposta che è univoca e che possa… confermo<br />

appieno quello che ho… ho dichiarato lì, con la precisazione<br />

che chi materialmente ha installato la microspia… la microspia<br />

se sia stato lui o qualche altro non me l’ha mai precisato. Che<br />

ovvio che sono state ritrovate delle microspie precedentemente<br />

piazzate da loro come ROS questo me ne ha parlato.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Allora, la domanda che io le avevo fatto e sulla quale io le ho<br />

fatto la contestazione è se Riolo le aveva detto, al di là del fat-<br />

to di chi materialmente vi aveva provveduto, se il suo reparto<br />

di appartenenza aveva installato microspie nell’abitazione di<br />

Eucaliptus Nicolò ad Acquedolci e nella macchina in uso a Eu-<br />

caliptus Salvatore.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Attenzione, stiamo parlando… allora, precisiamo ancora<br />

meglio.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Si o no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Parliamo Nel Giugno duemila… no, precisiamo ancora me-<br />

glio. Mi fa rispondere per favore?<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Eh, prima risponda alla mia domanda. Io poi le faccio le altre<br />

domande.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ho detto… guardi, le ho spiegato meglio e non si può risponde-<br />

re, perché qua c’è stato tutto un intero processo su queste tre<br />

parole. Per cui merita, secondo me, che venga chiarito in ma-<br />

niera approfondita…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

457


Si, ma…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… E che mi si dia la possibilità finalmente…di potere<br />

parlare. Io allora chiedo, signor Presidente, la possibili-<br />

tà di potere dare delle spiegazioni su fatti estremamente<br />

delicati. (voce sovrapposta)<br />

PRESIDENTE:<br />

Non mi pare che l’è mai stato…tolta questa pos…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Anche su quest’ulteriore domanda… perché mi pare che<br />

mi si… che non mi si voglia dare la possibilità di rispon-<br />

dere.<br />

PRESIDENTE:<br />

No, il Pubblico Ministero le ha fatto una domanda alla quale lei<br />

può rispondere con un si e con un no. Poi…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Non si può rispondere con un si o con un no.<br />

PRESIDENTE:<br />

E allora risponda come è in grado di rispondere.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E allora, nel Luglio… nel… subito…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

No, però Presidente, mi… le chiedo scusa. Intanto io ho proce-<br />

duto a una contestazione e se… io pre…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Lei lo conferma quello che le ho letto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io confermo in parte quello che ha letto poco fa.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

No in parte…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E poi ho detto…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Io le ho letto una pagina e mezzo di sue dichiarazioni.<br />

458


AIELLO MICHELE:<br />

Io detto confermo…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Lei conferma o no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Le mie dichiarazioni ad eccezione del fatto che lui non<br />

mi… non mi ha mai detto li ho collocate io personalmen-<br />

te. Ovviamente si parlava di microspie che erano state ritrova-<br />

te nel mese del Giugno/Luglio 2003. Perché questo è importan-<br />

te. Lui me ne parla…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Allora, un di… un discorso è il ritrovamento, che è un evento,<br />

altro evento è la circostanza della installazione. Allora, parlia-<br />

mo prima della installazione.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Perfetto.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

La domanda non è se Riolo le ha detto chi materialmente, cioè<br />

se il maresciallo Francesco, il maresciallo Giuseppe, il mare-<br />

sciallo X o Y. Se Riolo le ha detto che il suo reparto… inteso<br />

lui… era questo il senso, avevano installato nell’ambito delle<br />

indagini su Eucaliptus … una microspia… ad Acquedolci, a ca-<br />

sa di Eucaliptus Nicolò, ed una microspia in una autovettura in<br />

uso a Eucaliptus Salvatore. Intanto se erano state installa-<br />

te queste due microspie. Questa è la domanda, è chiara.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Posso?<br />

PRESIDENTE:<br />

Si, può rispondere.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Quando ovviamente il… il maresciallo Riolo dice “lavo-<br />

riamo” non è che lavoriamo… è il suo gruppo che lavora,<br />

quindi… quindi è scontato che lavora il ROS. E su questo<br />

non ci piove. Quando mi dice: “hanno trovato una mi…<br />

459


noi ci lavoriamo e hanno ritrovato una microspia”, se ci<br />

lavora il ROS è ovvio che ce l’ha piazzato il… il… ce<br />

l’hanno piazzata loro. Ora, materialmente chi, quando van-<br />

no, il giorno, l’ora, il minuto di quando l’hanno piazzato io non<br />

lo so, non l’ho mai saputo, non… non… me l’avete chiesto un<br />

mare di volte e vi ho risposto sempre alla stessa maniera.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Allora, di fronte a questa risposta io reitero la contestazione.<br />

AIELLO<br />

E allora io dico questo: quando è avvenu… quando sono state<br />

fatte queste confidenze a me da parte del signor Riolo? (voce<br />

sovrapposta)<br />

PRESIDENTE:<br />

Esatto. La domanda del Pubblico Ministero è chiara, la conte-<br />

stazione pure. Se lei vuole rispondere, per favore.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io ho risposto signor Presidente.<br />

PRESIDENTE:<br />

Va beh, se non ha nulla da aggiungere…rimane… rimane la<br />

contestazione.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Ho detto che confermo che lui mi ha parlato per quan-<br />

to riguarda il ritrovamento, mi ha detto che stava lavo-<br />

rando il suo gruppo, però io materialmente non so l’ora,<br />

il giorno, la data e chi ha installato queste microspie.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Allora, io le contesto, a seguito della sua risposta in relazione<br />

alla domanda che le ho fatto, la sua risposta all’interrogatorio<br />

del 19 Maggio 2004, esattamente pagina 87 della trascrizione.<br />

E lei risponde: “lui mi parlava che il signor Eucaliptus e<br />

tutti i suoi componenti familiari, compresi suo genero,<br />

questo di qua signor e… venivano seguiti ed erano ogget-<br />

to di indagini. Però in particolare tutti i vari particola-<br />

ri… ma che erano attenzionati e seguiti. Mi ha parlato<br />

460


della microspia che lui aveva piazzato nella case del si-<br />

gnor Eucaliptus in quel di Messina, in provincia di Mes-<br />

sina dove abitava, e che aveva piazzato una microspia<br />

nella macchina del figliolo”.<br />

19 Maggio 2004, pagina 87 della trascrizione.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Che lui me ne abbia parlato e lo confermo per l’ennesima volta.<br />

E’ un modo improprio di dire le cose ma materialmente la cer-<br />

tezza o che mi abbia detto “li ho collocato io” io questo non lo<br />

so se li ha collocati lui personalmente.<br />

PRESIDENTE:<br />

Permane la contestazione.”.<br />

Dunque, dalla disamina critica del sopra richiamato passo<br />

dell’esame dell’Aiello appare evidente il tentativo di<br />

quest’ultimo di confondere le acque concentrando<br />

l’attenzione su particolari che non gli erano stati chiesti (ad<br />

esempio il reparto di appartenenza ovvero l’identità della<br />

persona fisica che aveva collocato le due microspie) per svia-<br />

re l’attenzione dal punto centrale della contestazione che non<br />

solo questi ha eluso ma che ha anche contraddetto introdu-<br />

cendo il riferimento al ritrovamento e non all’installazione<br />

delle microspie.<br />

Di fronte all’obiettiva difficoltà di armonizzare esigenze di<br />

fatto incompatibili, addirittura, l’imputato si mostrava insof-<br />

ferente alle contestazioni del P.M. chiedendo di “poter final-<br />

mente parlare” come se qualcuno fino a quel momento glielo<br />

avesse impedito e dimenticando, al contrario, che il problema<br />

caso mai era connesso all’eccesso di dichiarazioni contra-<br />

stanti rese e non al fatto che gli era stato impedito di spiega-<br />

re le proprie ragioni.<br />

Sotto altro profilo, poi, l’Aiello, in ciò seguendo l’altro espe-<br />

diente dialettico descritto, posponeva nel tempo l’epoca della<br />

rivelazione della notizia, collocandola, per la prima volta,<br />

nell’estate del 2003.<br />

461


PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

La domanda è questa: quando Riolo le ha riferito di aver in-<br />

stallato queste microspie?<br />

AIELLO<br />

“Siamo nell’estate del 2003, siamo quando praticamente<br />

dopo il periodo che abbiamo… viene Borzacchelli a trovarmi in<br />

Diagnostica. Quindi io lo colloco proprio dopo la campagna<br />

del… elettorale delle provinciali del 2003.”<br />

Ancora una volta, pertanto, un palese tentativo di stravolge-<br />

re, contro ogni logica, il senso delle precedenti dichiarazioni<br />

in ossequio alla sopra descritta preponderante esigenza di-<br />

fensiva.<br />

Ed infatti, anche questa parte delle dichiarazioni è risultata<br />

in contrasto con le sue stesse precedenti dichiarazioni tanto<br />

che il P.M. procedeva a nuove ed ulteriori contestazioni:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

E allora, anche qui procedo a contestazione. E’ lo stesso verba-<br />

le Presidente, le stesse pagine: questo siamo veramente<br />

nell’estate del… nell’estate del 2003 diciamo. Nel 2003 certa-<br />

mente. Mi parlava in relazione alle visite che era un elemento<br />

pericoloso questo di qua, dove figurati che: “praticamente an-<br />

che noi… io sono andato a collocare le microspie sia a casa<br />

sua che nella macchina del figliolo”. Siamo prima dell’estate<br />

però. Saremo nel periodo Marzo/Aprile.” P.M.: “dell’anno<br />

scorso, del 2003?” Aiello: “dell’anno scorso. Non mi ri-<br />

cordo preciso magari il mese ma prima dell’estate”. Allo-<br />

ra, lei qui ribadisce ovviamente che … Riolo aveva detto: “io<br />

sono andato a collocare le microspie sia a casa sua che nella<br />

macchina”, e poi colloca … questa informazione a Marzo/Aprile<br />

del 2003.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E allora, in ordine alla data Marzo non c’entra comple-<br />

tamente niente.<br />

…<br />

462


AIELLO MICHELE:<br />

Non confermo.<br />

Dunque, una ulteriore situazione di stridente e netto contra-<br />

sto tra due dichiarazioni rese, con pari convinzione e forza,<br />

da Michele Aiello e che non si è potuta ricomporre, perma-<br />

nendo una divergenza evidente le cui motivazioni eziologiche<br />

sono state dianzi ricostruite.<br />

Si tratta di un atteggiamento strumentale reso evidente dalle<br />

attente contestazioni del P.M. ed in contrasto con la stessa<br />

realtà processuale che non può essere facilmente sovvertita.<br />

Un’ennesima riprova di questo atteggiamento si rinviene<br />

nell’ultima parte dell’esame dell’episodio in questione:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

lei ha mai riferito, ha mai rivelato a Salvatore Eucaliptus che in<br />

una delle autovetture a lui in uso era stata collocata una mi-<br />

crospia?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Questo nelle tante favole, nel mio processo no.<br />

A parte ogni considerazione circa il richiamo alle favole che<br />

appare poco opportuno, va detto che, proprio su questo epi-<br />

sodio, le risultanze probatorie sono risultate autonome ed<br />

univocamente significative.<br />

Ed invero, nel caso in esame non sono emersi meri indizi,<br />

supposizioni o teorie ma prove autonome del fatto che l’Aiello<br />

abbia riferito la notizia appresa agli Eucaliptus.<br />

Quello che è stato appena ricostruito, infatti, è il quadro del-<br />

le emergenze dichiarative risultanti dai due principali prota-<br />

gonisti della vicenda (Riolo ed Aiello), posto che Salvatore<br />

Eucaliptus si è avvalso della facoltà di non rispondere e suo<br />

padre non ha fornito alcun significativo elemento.<br />

Prima di passare ad esaminare l’intercettazione cui si fa rife-<br />

rimento occorre esaminare il quadro delle indagini, così come<br />

è stato riferito dal Colonnello Damiano che le ha coordinate.<br />

463


Secondo quanto riferito dal teste, fin dal momento della scar-<br />

cerazione di Nicolò Eucaliptus (20 ottobre 2001) erano state<br />

avviate delle intercettazioni sulla sua utenza cellulare e nel<br />

successivo mese di giugno del 2002 erano state installate mi-<br />

crospie presso l’abitazione di Acquedolci.<br />

Una di dette microspie era stata rinvenuta, il 23 agosto<br />

2002, da Nicolò Eucaliptus in occasione di un trasloco,<br />

quando spostando un tavolo di plastica questi aveva trovato<br />

un apparato collocato nel piede del tavolo stesso.<br />

Verso la fine del 2002 il gruppo tecnico coordinato dal Riolo<br />

si era occupato anche di collocare delle microspie all’interno<br />

di tre autovetture in uso a Salvatore Eucaliptus, una Lancia<br />

Y10, una Opel Corsa e una Fiat Punto.<br />

L’installazione sulla Opel, in particolare, aveva avuto luogo<br />

esattamente il 6 novembre 2002 ed, a differenza degli altri<br />

apparati, aveva dato immediatamente ottimi risultati investi-<br />

gativi.<br />

Ciò in quanto Salvatore Eucaliptus utilizzava preferibilmente<br />

detta autovettura anche quando andava a prelevare il padre<br />

nelle occasioni in cui questi beneficiava di permessi per re-<br />

carsi in Bagheria.<br />

Come si è visto in precedenza, infatti, proprio in alcune di<br />

tali occasioni - 20 gennaio, 21 gennaio, 31 gennaio, 8 feb-<br />

braio ed 11 febbraio 2003 - all’interno della Opel Corsa erano<br />

state captate e registrate importantissime conversazioni tra i<br />

due Eucaliptus che riguardavano per l’appunto l’Aiello e che<br />

avevano avuto luogo in coincidenza con le loro visite negli uf-<br />

fici della Diagnostica.<br />

Ma gli esiti delle intercettazioni sulla Opel non erano limitati<br />

a questo, sia pur rilevante, risultato investigativo ma si e-<br />

stendevano anche ad ulteriori risultanze riguardanti, questa<br />

volta, il c.d. “percorso dei pizzini” di Bernardo Provenzano.<br />

A titolo di esempio, il Colonnello citava l’episodio del settem-<br />

bre 2002 quando Salvatore Eucaliptus si era recato, su inca-<br />

464


ico del padre, in Casteldaccia per incontrare Giuseppe Vir-<br />

ruso, uno dei principali “postini” del Provenzano.<br />

Tale preziosa fonte di acquisizione di notizie e di prove, tut-<br />

tavia, veniva bruscamente interrotta, l’11 marzo 2003, a se-<br />

guito del rinvenimento proprio della microspia installata sul-<br />

la Opel Corsa.<br />

Riferiva il teste che in tale data era stata intercettata<br />

un’ultima conversazione che documentava le fasi del ritrova-<br />

mento della microspia da parte di Alessandro Eucaliptus, fra-<br />

tello di Salvatore.<br />

Il Colonnello Damiano riferiva di un’attività di ricerca della<br />

microspia, apparsa in tutta la sua evidenza dall’ascolto della<br />

registrazione.<br />

Non, dunque, un rinvenimento casuale, in occasione di un<br />

guasto all’impianto elettrico o quant’altro, ma proprio una ri-<br />

cerca di qualcosa, dapprima focalizzata su un filo e poi sulla<br />

stessa microspia che, appena individuata, smetteva di tra-<br />

smettere.<br />

Il Colonnello Damiano, poi, per dimostrare ulteriormente che<br />

si era trattato di una attività di ricerca non casuale ma deri-<br />

vante da una fuga di notizie, citava un episodio che appare<br />

sintomatico delle particolari precauzioni che gli Eucaliptus<br />

avevano adottato proprio in coincidenza con l’11 marzo 2003.<br />

Proprio a cavallo di tale data, infatti, gli Eucaliptus avevano<br />

sostituito contemporaneamente ben due utenze cellulari sot-<br />

toposte ad intercettazione, con ciò dimostrando di nutrire la<br />

preoccupazione di essere intercettati.<br />

Il teste Damiano, poi, confermava il dato dell’assenza del Rio-<br />

lo per malattia dal 16 settembre 2002 fino al 16 gennaio<br />

2003, salvo un breve intervallo nel mese di ottobre.<br />

Come si è detto anche il maresciallo Leone e gli altri compo-<br />

nenti del gruppo tecnico confermavano che, durante la sua<br />

assenza per malattia, avevano sempre tenuto al corrente il<br />

Riolo delle attività in corso e dei loro sviluppi.<br />

465


Orbene, dopo aver ricostruito il quadro obiettivo delle circo-<br />

stanze relative al contesto investigativo di riferimento può<br />

passarsi ad esaminare l’elemento di prova che sgombra il ter-<br />

reno da ogni incertezza e che chiarisce come siano andate ef-<br />

fettivamente le cose.<br />

Si tratta, come già si è anticipato di una intercettazione am-<br />

bientale registrata nella sala colloqui della casa circondariale<br />

Ucciardone tra Salvatore Eucaliptus ed i familiari.<br />

E’, quindi, come ha sottolineato correttamente il P.M., attra-<br />

verso la stessa viva voce di Salvatore Eucaliptus che si per-<br />

viene al definitivo chiarimento dello stato delle cose, pur es-<br />

sendosi questi avvalso in udienza della facoltà di non rispon-<br />

dere.<br />

Lo stesso Salvatore Eucaliptus, infatti, dirà alla compagna<br />

Stefania Dell’Anna ed agli altri parenti presenti in sala collo-<br />

qui che era stato proprio Michele Aiello ad avvisarlo<br />

dell’esistenza della microspia nella sua automobile e che lo<br />

aveva fatto prima che questa venisse ritrovata.<br />

Con la completa sincerità di chi parla con le persone più care<br />

senza alcun timore di poter essere ascoltato, Salvatore Euca-<br />

liptus, dunque, ha affermato:<br />

- che la notizia gli era stata effettivamente riferita;<br />

- che la fonte di detta rivelazione era per l’appunto Michele<br />

Aiello;<br />

- che tale rivelazione doveva collocarsi in epoca antecedente<br />

al rinvenimento della microspia.<br />

Ed allora davvero appare chiaro la centralità di tale emergen-<br />

za processuale che non è un mero riscontro ma una prova<br />

piena ed autonomamente significativa del fatto in sè.<br />

Essa, cioè, dimostra il fatto della rivelazione della notizia se-<br />

greta da parte dell’Aiello agli Eucaliptus in un momento an-<br />

tecedente rispetto al rinvenimento della microspia, con ciò<br />

confermando in modo autonomo le dichiarazioni fornite dal<br />

collaboratore Antonino Giuffrè a proposito della contropre-<br />

466


stazione fornita a “cosa nostra” da Michele Aiello e rappre-<br />

sentata dal fornire notizie riservate su indagini in corso.<br />

Sulla scorta di quanto appreso dallo stesso Riolo è stata, poi,<br />

confermata una continua attività di rivelazione all’Aiello di<br />

svariate notizie segrete relative ad indagini in corso.<br />

L’elemento di prova in esame, consente, pertanto, di afferma-<br />

re con assoluta certezza che l’Aiello ha, a sua volta, rivelato<br />

almeno una di dette notizie ad esponenti di “cosa nostra”.<br />

La conversazione è quella carpita mediante l’intercettazione<br />

ambientale effettuata presso la sala colloqui della locale casa<br />

circondariale “Ucciardone” tra il detenuto Salvatore Eucalip-<br />

tus ed i suoi familiari il 18 giugno 2004.<br />

Essa, pertanto, costituisce, sotto il profilo della gerarchia<br />

delle prove, una prova autonoma, valida e pienamente utiliz-<br />

zabile di un fatto storico e non un mero elemento sintomatico<br />

o di riscontro a quanto sostenuto dal collaboratore Giuffrè.<br />

Venendo al contenuto di detta conversazione occorre, in pri-<br />

mo luogo, evidenziarne la particolare natura, posto che si<br />

tratta di dialoghi confidenziali tra Salvatore Eucaliptus (ap-<br />

pena tratto in arresto) ed i suoi parenti, in particolare la ma-<br />

dre, il fratello Francesco Eucaliptus e la compagna Stefania<br />

Dell’Anna (oltre al loro bambino).<br />

Il fatto che gli interlocutori non avessero il sospetto di poter<br />

essere intercettati ed il tenore stesso del dialogo contribui-<br />

scono a far ritenere detta conversazione assolutamente spon-<br />

tanea e, come tale, dotata di un’elevata valenza probatoria.<br />

Il dialogo prende le mosse da tutta una serie di fatti familiari<br />

e personali di nessun interesse e prosegue con l’analisi di al-<br />

cune vicende procedurali che attengono alla nomina<br />

dell’avvocato d’ufficio e di quello di fiducia ed alla convalida<br />

del fermo ed all’emissione del titolo custodiale.<br />

In particolare (v. pag. 43 e ss.) veniva sottolineato come, con<br />

il provvedimento di fermo, al Salvatore Eucaliptus fosse stato<br />

nominato un avvocato d’ufficio (l’avv. Rosanna Vella) mentre,<br />

467


in realtà, all’interrogatorio di garanzia aveva partecipato<br />

l’avvocato Gallo che, nel frattempo, era stato nominato dai<br />

suoi parenti.<br />

Ad un certo punto del dialogo, Salvatore Eucaliptus tranquil-<br />

lizzava i parenti dicendo di essere sereno e di avere la co-<br />

scienza a posto in quanto non aveva fatto nulla di male<br />

(pag.46).<br />

Subito dopo il fratello Francesco faceva riferimento agli arti-<br />

coli di stampa che avevano trattato la notizia dell’arresto del<br />

congiunto e ne seguiva il seguente dialogo testuale:<br />

Francesco: minchia, no giurnali spissu ha nisciutu (sei uscito<br />

spesso sul giornale, n.d.e.), sei famoso<br />

Salvo: se?<br />

Madre: ma tutti dici: “ma chi è, dici, fineva di travagghiari e<br />

cincu e vinticinqu e e cincu e menza già era a casa” (ma<br />

cos’è… finiva di lavorare alle 17,25 ed alle 17,30 già era a<br />

casa, n.d.e.)<br />

Francesco: ti fanno l’articoletto a solo, ti fanno l’articoletto a<br />

solo<br />

Salvo: ancora?<br />

Francesco: se<br />

Stefania: c’è ancora?<br />

Francesco: perché col fatto, tipo dice, intercettazioni con<br />

… Aiello<br />

Salvo: Aiello, io?<br />

Francesco: nel giornale c’è scritto che tu gli hai detto…<br />

che gli hai confermato che…<br />

Madre: stsss (cerca di zittire i figli)<br />

Francesco: ma chi c’è, chi è?<br />

Salvo: che cosa?<br />

Stefania: ah si, che avevi confermato…<br />

Salvo: da microspia?<br />

Francesco: (annuisce)<br />

Stefania: … che la microspia te l’aveva detto Aiello<br />

468


Francesco: tu… dice che glielo hai detto tu<br />

Salvo: quella della mia macchina gli ho detto, ma iddu<br />

mu rissi, io ci l’appi a cunfirmari, picchì iddi u sannu,<br />

già a priori<br />

Stefania: eh, hai visto che avevo ragione? Avevo detto a Igna-<br />

zia che l’avvocato ce l’aveva detto, quando era uscito, che lui<br />

aveva detto di si<br />

Francesco: …i liggivu no giurnali, tutti sti cosi…<br />

Salvo: iddu mu rissi, si, picchì iddi u sannu, quindi è inutile<br />

ca…<br />

Orbene, la disamina del significato letterale di detto dialogo è<br />

univoca e non consente interpretazioni anche solo parzial-<br />

mente diverse.<br />

La notizia che i presenti stanno commentando è costituita<br />

dal fatto che sul giornale, come riferisce Francesco Eucalip-<br />

tus, c’era scritto che Salvatore Eucaliptus aveva confermato<br />

qualcosa a proposito di una microspia agli inquirenti:<br />

Francesco: nel giornale c’è scritto che tu gli hai detto… che gli<br />

hai confermato che…<br />

Madre: stsss (cerca di zittire i figli)<br />

Francesco: ma chi c’è, chi è?<br />

Salvo: che cosa?<br />

Stefania: ah si, che avevi confermato…<br />

Salvo: da microspia?.<br />

Di quale tipo di conferma si trattasse lo chiarisce immedia-<br />

tamente Stefania Dell’Anna, dicendo: “che la microspia te<br />

l’aveva detto Aiello”.<br />

Dunque, sul giornale era stato pubblicato un articolo nel<br />

quale vi era scritto che Salvatore Eucaliptus, in sede di in-<br />

terrogatorio di garanzia, aveva confermato che la notizia del-<br />

la presenza di una microspia gli sarebbe stata data<br />

dall’Aiello.<br />

469


I parenti in visita, pertanto, chiedevano spiegazioni in propo-<br />

sito al loro congiunto per verificare se quanto scritto sul<br />

giornale fosse vero o meno.<br />

Il fratello Francesco, infatti, quasi con sorpresa insisteva di-<br />

cendo: “tu… dice che glielo hai detto tu” e Salvatore Euca-<br />

liptus spiegava immediatamente come erano andati i fatti in<br />

sede di interrogatorio:<br />

“quella della mia macchina gli ho detto, ma iddu mu ris-<br />

si, io ci l’appi a cunfirmari, picchì iddi u sannu, già a<br />

priori”.<br />

Pertanto, in primo luogo, chiariva di quale microspia egli a-<br />

veva parlato, precisando che si trattava di quella che era in-<br />

stallata nella sua macchina (cioè nell’Opel Corsa,<br />

l’automobile che, di fatto, egli utilizzava come emerso dalle<br />

indagini).<br />

Fatta questa precisazione – che delimita il campo lasciando<br />

sottintendere la presenza anche di altre microspie – Salvatore<br />

Eucaliptus aggiungeva testualmente (tradotta la frase in ita-<br />

liano): “quella della mia macchina gli ho detto, ma lui me lo ha<br />

detto, io glielo ho dovuto confermare, perché loro lo sapevano,<br />

già a priori”.<br />

Appare assolutamente chiaro ed inequivoco quanto Salvatore<br />

Eucaliptus ha detto ai suoi parenti: egli in sede di interroga-<br />

torio aveva dovuto confermare che la notizia della presenza<br />

della microspia nella sua automobile gli era stata data da<br />

Aiello e questo perché gli inquirenti (“loro”) già ne erano, a<br />

priori, a conoscenza.<br />

La difesa, con una tesi suggestiva quanto infondata, ha so-<br />

stenuto che la conferma data dall’Eucaliptus sarebbe stata<br />

suggerita da qualcuno, ed in particolare dal suo avvocato,<br />

sulla scorta della dizione “ma iddu mu rissi”.<br />

A giudizio del Tribunale si tratta di una interpretazione erra-<br />

ta sia sotto il profilo della struttura lessicale che alla luce<br />

del contesto dialogico complessivo.<br />

470


Ed invero, il significato della frase nel suo complesso è solo<br />

uno: l’Eucaliptus ha dovuto confermare che la notizia della<br />

presenza di una microspia nella sua automobile gli era stata<br />

data dall’Aiello in quanto gli inquirenti già ne avevano le pro-<br />

ve a priori.<br />

Il superiore inciso (“ma iddu mu rissi”), pertanto, conferma<br />

che era stato proprio l’Aiello a dare la notizia nel senso che:<br />

“quella della mia macchina gli ho detto, ma (veramente) lui<br />

(Aiello) me lo ha detto, io glielo ho dovuto confermare, perché<br />

loro lo sapevano, già a priori”.<br />

Quindi il soggetto della frase è Michele Aiello ed il comple-<br />

mento oggetto la notizia della presenza della microspia.<br />

Tale significato, si badi bene, non muta anche forzando<br />

l’interpretazione della suddetta espressione dialettale.<br />

Anche a voler accedere all’errata lettura difensiva, infatti, ta-<br />

le inciso starebbe ad indicare che l’avvocato presente<br />

all’interrogatorio di garanzia avrebbe detto all’Aiello che la<br />

notizia era già nota a priori agli inquirenti e che, pertanto,<br />

non c’era motivo di smentirla: “quella della mia macchina gli<br />

ho detto, ma lui (l’avvocato) me lo ha detto, io glielo ho dovuto<br />

confermare, perché loro (gli inquirenti) lo sapevano, già a prio-<br />

ri”.<br />

In questo caso, dunque, il soggetto (“iddu”) sarebbe<br />

l’avvocato ma il complemento oggetto necessariamente do-<br />

vrebbe identificarsi nel fatto che gli inquirenti già avevano<br />

conoscenza altrimenti della notizia.<br />

Neppure per tale via, pertanto, può stravolgersi il significato<br />

della frase fino al punto di sostenere che l’Eucaliptus sia sta-<br />

to indotto dal suo avvocato a rendere una falsa dichiarazione<br />

al fine di scagionarsi.<br />

Anche perché l’Eucaliptus non si era affatto scagionato ma<br />

aveva ammesso la ricezione della notizia da parte di Aiello.<br />

Ciò posto va ribadito che, a giudizio del Tribunale il primo<br />

modo di interpretare tale inciso è l’unico corretto dal punto<br />

471


di vista semantico e tenuto conto del tipico modo di dialogare<br />

in dialetto siciliano.<br />

La stretta correlazione tra il riferimento ad “Aiello” contenuto<br />

nella domanda di Stefania Dell’Anna e l’immediata risposta<br />

“lui me lo ha detto” fornita a bruciapelo dall’Eucaliptus, in-<br />

vero, depongono univocamente in tale direzione.<br />

Si tratta, del resto, di un serrato dialogo tra più interlocuto-<br />

ri, motivo per cui si deve tenere conto dell’affermazione che<br />

ha determinato la risposta di Salvatore Eucaliptus.<br />

E, nel caso in esame, tale affermazione immediatamente pre-<br />

cedente è il riferimento che Stefania Dell’Anna aveva fatto al-<br />

la ricezione della notizia della presenza della microspia da<br />

parte di Michele Aiello: “che la microspia te l’aveva detto Aiel-<br />

lo”.<br />

Per cui l’immediata risposta “lui me lo ha detto” non può che<br />

riferirsi proprio ad Aiello.<br />

Nel passo successivo del dialogo intercettato si comprende da<br />

dove l’Aiello ha tratto lo spunto per tentare di intorbidare le<br />

acque con il riferimento al presunto suggerimento<br />

dell’avvocato.<br />

Ed invero, subito dopo la Dell’Anna aggiungeva: “eh, hai visto<br />

che avevo ragione? Avevo detto a Ignazia che l’avvocato ce<br />

l’aveva detto, quando era uscito, che lui aveva detto di si…”.<br />

Dunque, la Dell’Anna si vantava con i parenti di avere ben<br />

compreso quanto riferito loro dall’avvocato subito dopo<br />

l’interrogatorio e cioè che il suo compagno, in quella sede,<br />

aveva confermato la provenienza della notizia dall’Aiello.<br />

Ed il Salvatore Eucaliptus le risponde: “iddu mu rissi, si, pic-<br />

chì iddi u sannu, quindi è inutile ca…”.<br />

E’ evidente, tuttavia, che il riferimento all’ulteriore conferma<br />

avuta dall’avvocato fuori dal carcere costituisce un fatto del<br />

tutto autonomo e diverso da quello oggetto dell’espressione<br />

dianzi esaminata.<br />

472


Secondo la Stefania Dell’Anna, invero, anche un’altra fonte<br />

aveva autonomamente sostenuto che il suo compagno aveva<br />

ammesso la circostanza di avere appreso dall’Aiello la notizia<br />

della microspia.<br />

E tale fonte era costituita appunto dal legale presente<br />

all’interrogatorio di garanzia e che, dopo aver incontrato i<br />

parenti in attesa fuori dal carcere, li aveva informati del con-<br />

tenuto dell’interrogatorio stesso riferendo, tra l’altro, della<br />

superiore conferma fatta da Salvatore Eucaliptus.<br />

E quest’ultimo ribadiva la circostanza, facendo ancora una<br />

volta riferimento al fatto che gli inquirenti avevano già altre<br />

prove del fatto, motivo per il quale la sua conferma non a-<br />

vrebbe cambiato le cose.<br />

L’unico senso logico di tale ulteriore espressione coincide,<br />

ancora una volta, con la sopra richiamata interpretazione e<br />

non consente di collegare frasi che si riferiscono ad episodi<br />

di fatto diversi.<br />

Poiché gli inquirenti erano già a conoscenza altrimenti del<br />

fatto che la notizia era stata riferita dall’Aiello, Salvatore Eu-<br />

caliptus non avrebbe avuto alcun motivo di negare ciò che<br />

era già stato autonomamente dimostrato, anche per non ag-<br />

gravare la sua posizione.<br />

L’intero dialogo, a giudizio del Collegio, ha un solo significato<br />

ed una sola chiave di lettura sia sotto il profilo semantico<br />

che avuto riguardo all’intera costruzione del dialogo ed al<br />

comune senso logico.<br />

Esso dimostra e dà conferma, attraverso le stesse parole di<br />

Salvatore Eucaliptus, che la notizia gli era pervenuta da Mi-<br />

chele Aiello.<br />

Ma, a ben vedere, il superiore dialogo intercettato refluisce<br />

anche sull’aspetto, apparentemente tanto controverso, della<br />

collocazione temporale della rivelazione.<br />

473


Appare, infatti, chiaro che l’Eucaliptus ha fornito una preci-<br />

sa conferma del fatto di essere stato informato dall’Aiello<br />

prima del rinvenimento della microspia.<br />

Solo in tal modo può, invero, intendersi la domanda fatta<br />

dalla Dell’Anna (“che la microspia te l’aveva detto Aiello”)<br />

e l’immediata risposta di Salvatore Eucaliptus (“..quella del-<br />

la mia macchina gli ho detto, ma iddu mu rissi,..”).<br />

E, del resto, la tesi della collocazione temporale della rivela-<br />

zione in una fase antecedente rispetto al rinvenimento della<br />

microspia dell’11 marzo 2003 ha trovato plurime conferme<br />

nell’intero compendio processuale.<br />

Il Riolo, intanto, non solo aveva, con certezza e spontanea-<br />

mente, collocato tale episodio tra il gennaio ed il febbraio del<br />

2003 ma, dopo essere caduto in contraddizione a seguito del-<br />

le numerose ed insistenti contestazioni del P.M., altrettanto<br />

spontaneamente era tornato indietro ammettendo di essersi<br />

potuto confondere ed ancorando l’epoca della rivelazione a<br />

quella delle visite dell’Eucaliptus presso la Diagnostica (cioè<br />

nello stesso periodo).<br />

Anche l’Aiello, da parte sua, aveva in una prima fase colloca-<br />

to il momento dell’acquisizione della notizia da parte del Rio-<br />

lo in siffatto periodo, decidendosi a mutare il contenuto delle<br />

sue dichiarazioni solo dopo aver avuto cognizione degli ele-<br />

menti a suo carico e per esigenze puramente strategiche.<br />

Egli, però, ha sempre sostenuto (una delle poche costanti) di<br />

non aver mai più incontrato Nicolò Eucaliptus dopo i quattro<br />

incontri avvenuti il 20 gennaio 2003, il 21 gennaio 2003, il<br />

31 gennaio 2003 e l’11 febbraio 2003.<br />

Ed ha a lungo insistito nel collocare la richiesta della somma<br />

di denaro avanzata da Nicolò Eucaliptus in coincidenza con<br />

l’ultimo dei loro incontri.<br />

Come si è già visto tale affermazione è stata smentita dalle<br />

emergenze processuali e sinanco dalle stesse affermazioni<br />

dell’Eucaliptus che, viceversa, ha sostenuto di avere richie-<br />

474


sto la somma di denaro già nel corso del primo incontro del<br />

20 gennaio.<br />

Circostanza questa confermata appieno dalla conversazione<br />

intercettata alle 19.45 del 21 gennaio 2003, nella quale si fa<br />

un esplicito riferimento alla richiesta della somma di venti<br />

milioni che, di conseguenza, doveva essere stata richiesta già<br />

nel corso dell’incontro del giorno precedente, esattamente<br />

come sostenuto da Nicolò Eucaliptus.<br />

A tale proposito va ricordato come il Riolo abbia, alla fine,<br />

collegato l’epoca della rivelazione della notizia alle continue e<br />

pressanti richieste avanzate dagli Eucaliptus nei confronti<br />

dell’Aiello e delle quali questi si era lamentato con lui.<br />

Richieste che sono avvenute tra il 20 gennaio e l’11 febbraio<br />

2003, nel corso delle quattro visite che gli Eucaliptus aveva-<br />

no fatto a Michele Aiello.<br />

Appare, quindi, del tutto verosimile che l’Aiello abbia riferito<br />

agli Eucaliptus la notizia appresa entro l’11 febbraio 2003,<br />

visto anche che dopo, per sua stessa ammissione, non li ave-<br />

va più visti.<br />

Oltre che sotto l’aspetto della verosimiglianza e della logica,<br />

tale interpretazione appare coerente anche con il senso finale<br />

delle dichiarazioni rese dal Riolo e, per certi versi, anche dal-<br />

lo stesso Aiello.<br />

Il Riolo, dunque, appena rientrato in servizio riferiva la noti-<br />

zia segreta all’Aiello, il quale si lamentava con lui delle con-<br />

tinue ed attuali visite degli Eucaliptus.<br />

Quindi tra il 17 gennaio e la fine di quel mese, posto che le<br />

prime due visite sono del 20 e del 21 gennaio e la terza del<br />

31.<br />

Prima del loro ultimo incontro Michele Aiello, dunque, aveva<br />

a sua volta rivelato la notizia agli Eucaliptus, come dimostra-<br />

to con assoluta certezza dall’intercettazione ambientale in<br />

carcere dianzi esaminata.<br />

475


E che non si tratti di una mera supposizione ovvero solo di<br />

una delle tante possibili teorie alternative lo dimostra un ul-<br />

teriore elemento obiettivo dal contenuto inequivocabile.<br />

Come è stato riferito dal Colonnello Damiano, proprio dopo<br />

l’11 febbraio 2003, data dell’ultimo incontro tra l’Aiello e gli<br />

Eucaliptus, non erano state più registrate sulla Opel Corsa<br />

conversazioni di rilievo ed un mese dopo la microspia veniva<br />

rimossa in modo non casuale ma intenzionale.<br />

Dunque, la microspia che aveva, più di ogni altra, consentito<br />

di intercettare importanti notizie, tanto da essere considerata<br />

dagli investigatori una vera “miniera d’oro”, non aveva capta-<br />

to più alcuna conversazione avente un qualunque significato<br />

esattamente a partire dal momento nel quale l’Aiello aveva,<br />

per l’ultima volta, incontrato gli Eucaliptus.<br />

Se si trattasse di una coincidenza sarebbe, a giudizio del Tri-<br />

bunale, davvero sorprendente ed inusuale.<br />

In realtà, però, non si è trattato per nulla di una mera coin-<br />

cidenza ma dell’ulteriore riprova dell’avvenuta rivelazione<br />

della notizia dall’Aiello agli Eucaliptus nel corso del loro ul-<br />

timo incontro, del contenuto dell’intercettazione ambientale<br />

registrata nella sala colloqui del carcere Ucciardone, del sen-<br />

so logico dell’unica ricostruzione plausibile nonché delle con-<br />

vergenti dichiarazioni rese, dopo il loro arresto, dai due im-<br />

putati Aiello e Riolo e solo in dibattimento modificate per e-<br />

videnti intenti speculativi che nulla hanno a che fare con<br />

l’accertamento della verità.<br />

Ulteriormente confermativa appare la circostanza della non<br />

immediata rimozione della microspia dall’automobile degli<br />

Eucaliptus.<br />

Ci si potrebbe, invero, chiedere la ragione della mancata ri-<br />

mozione della microspia immediatamente dopo l’apprensione<br />

della notizia segreta e della conseguente attesa di circa un<br />

mese prima di procedere in tal senso.<br />

476


Posto che la rimozione non è stata puramente casuale, come<br />

chiarito dalla deposizione del teste Damiano e dallo stesso<br />

contenuto della registrazione in atti, la ragione di tale ritardo<br />

riposa nell’ovvia intenzione degli Eucaliptus di impedire agli<br />

inquirenti di collegare il ritrovamento della microspia alla vi-<br />

sita presso la Diagnostica dell’Aiello.<br />

Di certo gli Eucaliptus, pur continuando ad utilizzare l’Opel<br />

Corsa per i loro spostamenti, non parlavano più all’interno<br />

dell’abitacolo ovvero discutevano apposta di fatti assoluta-<br />

mente generici e, per altro verso, avevano sostituito due u-<br />

tenze cellulari, dimostrando chiaramente di essere stati av-<br />

vertiti dell’esistenza di intercettazioni a loro carico.<br />

Dopo un mese dall’ultimo incontro con l’Aiello, gli Eucaliptus<br />

procedevano finalmente alla rimozione della microspia in mo-<br />

do che nulla potesse collegare tale evento alla persona di Mi-<br />

chele Aiello, autore della rivelazione come dimostrato dalla<br />

suddetta intercettazione ambientale.<br />

In tal modo e per l’effetto di tali condotte, dunque, veniva di-<br />

sattivata l’unica microspia che aveva fornito importantissimi<br />

elementi di prova nei confronti degli Eucaliptus, dell’Aiello e<br />

degli stessi componenti il circuito di protezione della latitan-<br />

za del Provenzano.<br />

E, di conseguenza, veniva vanificata una rilevante indagine<br />

antimafia che avrebbe potuto portare ad importanti risultati<br />

per l’intera collettività.<br />

Se, pertanto, questa è l’unica ricostruzione corretta sotto il<br />

profilo logico-temporale ed aderente al complesso delle emer-<br />

genze processuali, deve concludersi per la certa rilevanza pe-<br />

nale della condotta di entrambi gli imputati sia in relazione<br />

ai rispettivi reati di rivelazione di notizie segrete che per<br />

quanto concerne i riflessi in ordine al reato associativo nelle<br />

forme a ciascuno di essi contestate (e per il Riolo, come ve-<br />

dremo, diversamente qualificate).<br />

477


Va, invece, esclusa la rilevanza della notizia relativa alla pre-<br />

senza di una microspia all’interno dell’abitazione di Acque-<br />

dolci.<br />

In coerenza rispetto alla superiore ricostruzione, invero, tale<br />

notizia risulta riferita tra la fine di gennaio ed i primi giorni<br />

di febbraio 2003, a distanza di mesi dall’effettivo rinvenimen-<br />

to della microspia, avvenuto il 23 agosto 2002 in occasione di<br />

un trasloco e, pertanto, in condizioni che lasciano ritenere<br />

plausibile la natura casuale di detto ritrovamento.<br />

Ciò premesso, possono esaminarsi gli altri episodi di rivela-<br />

zione di notizie da parte del Riolo all’Aiello, iniziando, per<br />

ragioni di connessione di argomenti, dalle altre notizie ri-<br />

guardanti pur sempre il clan Eucaliptus.<br />

In particolare, Giorgio Riolo, sempre a proposito della fami-<br />

glia Eucaliptus, confessava di avere informato Michele Aiello<br />

anche dell’esistenza di contatti di natura confidenziale tra<br />

Salvatore Eucaliptus e personale del S.I.S.D.E..<br />

Si trattava, più specificatamente, di contatti, ovviamente in-<br />

formali, finalizzati ad acquisire notizie utili allo scopo di per-<br />

venire alla cattura dell’allora latitante Bernardo Provenzano.<br />

Il Riolo collocava tale ulteriore rivelazione nello stesso conte-<br />

sto fattuale e temporale precedente e la giustificava con la<br />

sua intenzione di tranquillizzare l’Aiello che si mostrava pre-<br />

occupato delle continue visite degli Eucaliptus: “In un mo-<br />

mento di… di crisi che aveva l’ingegnere, che era molto preoc-<br />

cupato sempre su… per questo fatto, io gli dissi stare tranquil-<br />

lo perché c’era anche addirittura sul… all’interno di… di que-<br />

sta po… famiglia che erano un po’ strani, c’era la… il figlio che<br />

faceva il collaboratore del SISDE, e quindi figuriamoci di che<br />

cosa aveva da… da preoccuparsi. Potevano dire solamente che<br />

anda… che richiedevano il pizzo l’ingegnere, quindi se non a-<br />

veva… lui era tranquillo inso… di stare tranquillo perché non<br />

aveva nulla da… di… di preoccuparsi”.<br />

478


Il Riolo aveva, a sua volta, appreso la notizia dal suo coman-<br />

dante, il quale, al rientro dal periodo di congedo per malattia<br />

(17 gennaio 2003) laconicamente gli aveva riferito di avere<br />

saputo di un “contatto” nel frattempo stabilito dai servizi se-<br />

greti con uno degli Eucaliptus.<br />

Subito dopo avere appreso tale notizia, egli l’aveva confidata<br />

all’Aiello e ciò era avvenuto nello stesso contesto nel quale<br />

gli aveva parlato della microspia installata sull’autovettura di<br />

Salvatore Eucaliptus.<br />

Dunque, si tratta di una ulteriore conferma del fatto che tut-<br />

te queste rivelazioni si collocavano proprio tra la fine di gen-<br />

naio e la metà di febbraio del 2003.<br />

Dal canto suo anche Michele Aiello, durante il suo esame di-<br />

battimentale, confermava di avere appreso dal Riolo che il fi-<br />

glio di Eucaliptus “apparteneva al SISDE e che praticamente<br />

era stato… era un collaboratore. Era un collaboratore del<br />

SISDE.”<br />

Ovviamente l’Aiello posponeva anche questo episodio al suc-<br />

cessivo mese di giugno del 2003 per esigenze di coerenza con<br />

quanto riferito a proposito della microspia ad Acquedolci e<br />

nell’autovettura.<br />

Ciò che conta, comunque, è che entrambi gli imputati abbia-<br />

no riconosciuto – e per una volta non smentito – il fatto o-<br />

biettivo della rivelazione della notizia.<br />

Notizia che, per altro verso, è risultata del tutto autentica,<br />

come precisato sempre dal Colonnello Damiano e dal Capita-<br />

no Sozzo, i quali hanno riferito che dall’ascolto delle utenze<br />

di Salvatore Eucaliptus erano effettivamente emerse alcune<br />

telefonate con numeri intestati ai servizi di informazione ed,<br />

in particolare, a funzionari del S.I.S.D.E..<br />

Si trattava di contatti informativi finalizzati alla cattura del<br />

Provenzano, come peraltro veniva confermato anche da una<br />

intercettazione ambientale captata il 26.1.2003<br />

sull’autovettura Opel Corsa in uso a Salvatore Eucaliptus.<br />

479


Dunque era una rivelazione di una notizia vera, comunque<br />

coperta da segreto e certamente idonea a determinare un se-<br />

rio pregiudizio alle indagini eseguite, da qualunque apparato<br />

dello Stato, allo scopo di pervenire alla cattura di Bernardo<br />

Provenzano.<br />

Né può ritenersi che la notizia rivelata, proprio per la sua<br />

natura, non avrebbe potuto compromettere alcuna indagine.<br />

Come è noto, infatti, le varie forze di polizia sono sempre sta-<br />

te impegnate nella ricerca attiva dei più pericolosi latitanti di<br />

mafia e presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo<br />

vi sono sempre stati dei fascicoli riguardanti le indagini fina-<br />

lizzate alla ricerca ed alla cattura di costoro.<br />

Sul piano prettamente informativo e non investigativo, poi, i<br />

servizi segreti, nell’adempimento dei loro compiti istituziona-<br />

li, si occupano di reperire notizie che, qualora riscontrate,<br />

finiscono per essere riversate nelle superiori indagini di P.G.<br />

e possono contribuire all’ottenimento dell’agognato risultato<br />

operativo.<br />

Di talchè, la condotta di un soggetto che obiettivamente de-<br />

termini una compromissione di tale attività istituzionale di<br />

ricerca di dati informativi da parte dei servizi segreti costi-<br />

tuisce senz’altro un fatto penalmente rilevante, in quanto i-<br />

doneo a determinare un concreto vulnus per le indagini fina-<br />

lizzate alla cattura dei latitanti medesimi.<br />

A maggior ragione se si considera che il reato di rivelazione<br />

di notizie segrete è un reato di pericolo, per cui, ai fini della<br />

sua configurazione, non è richiesto che si sia verificato un<br />

danno effettivo alle indagini ma è sufficiente dimostrare<br />

l’esistenza di un potenziale pregiudizio alle stesse.<br />

Un ultimo aspetto di tale episodio va esaminato anche per le<br />

sue refluenze su altri specifici fatti di rivelazione di notizie.<br />

Come si rileva dall’esame complessivo della deposizione del<br />

Riolo, la rivelazione della notizia era stata indotta<br />

dall’atteggiamento dell’Aiello, il quale, fingendo una smisura-<br />

480


ta preoccupazione rispetto alle richieste degli Eucaliptus e<br />

sollecitando l’istinto amicale e protettivo del sottufficiale, di<br />

fatto lo induceva a fargli confidenze violando i suoi obblighi<br />

istituzionali.<br />

Del resto l’Aiello, disponendo di capacità e strumenti di con-<br />

vincimento notevolmente superiori a quelli del Riolo, era in<br />

grado di adottare strategie sottili al fine di indurlo a vincere<br />

le sue (poche per la verità) resistenze ed a farsi rivelare ogni<br />

cosa su uno specifico soggetto adducendo di temerne le atti-<br />

vità o le pretese.<br />

Qualora, dunque, l’Aiello avesse voluto sapere qualche cosa<br />

che riguardasse un determinato soggetto, gli era sufficiente,<br />

come il processo ha dimostrato, iniziare a parlarne col Riolo,<br />

magari mostrando timori e preoccupazioni, di modo da riu-<br />

scire, senza sforzi particolari, ad ottenere ogni informazione<br />

immediatamente o al limite dopo che il Riolo stesso si fosse<br />

informato.<br />

Anche di tali aspetti soggettivi deve tenersi conto al fine di<br />

accertare l’esistenza del ruolo di istigatore, formalmente con-<br />

testato all’Aiello nei capi di imputazione.<br />

A giudizio del Collegio, infatti, il significato profondo ed au-<br />

tentico dell’istigazione in un delitto di tal genere e, soprat-<br />

tutto, in un siffatto contesto non può ravvedersi in una pla-<br />

teale manifestazione di induzione da parte dell’Aiello ma va<br />

percepito nei dettagli di un rapporto personale sperequato ed<br />

intriso di specificità.<br />

Diversamente da quanto si sarebbe verificato poi per le inda-<br />

gini relative alla persona od alle società dell’Aiello - situazio-<br />

ni nelle quali il sottufficiale aveva un altro genere di consa-<br />

pevolezza e di intraneità di ruolo - il Riolo andava sollecitato<br />

con prudenza ed astuzia allo scopo di ottenere rivelazioni di<br />

notizie riguardanti altri fatti e persone.<br />

Doti – la prudenza e l’astuzia – che di certo non difettavano<br />

all’Aiello, il quale, ricorrendo talora anche all’auto-<br />

481


commiserazione e sollecitando l’istinto di protezione del Rio-<br />

lo, riusciva ad ottenere da lui tutte le notizie che lo interes-<br />

savano.<br />

Se non si comprende questo passaggio delle complesse dina-<br />

miche interpersonali tra i due imputati si rischia di banaliz-<br />

zare l’analisi della questione dell’istigazione alla mera inter-<br />

pretazione della frase ricorrente “che fate di buono … che fai<br />

di buono?” con la quale l’Aiello di solito dava l’avvio ai rac-<br />

conti del Riolo.<br />

Le capacità induttive e persuasive dell’Aiello gli consentivano<br />

di sollecitare, attraverso vari metodi, la rivelazione di notizie<br />

segrete da parte del Riolo, addirittura anche riuscendo (come<br />

in questo caso) ad orientarne l’oggetto verso determinati o-<br />

biettivi.<br />

Su questo rilevante aspetto proprio della contestazione del<br />

reato di cui all’art. 326 cod pen. - il ruolo di istigatore<br />

dell’Aiello - si tornerà in occasione dell’esame di ognuna delle<br />

notizie oggetto di rivelazione.<br />

Proseguendo l’analisi dei vari episodi di rivelazione, appare<br />

opportuno, per esigenze di continuità di disamina, passare in<br />

rassegna le altre notizie relative al contesto familiare degli<br />

Eucaliptus.<br />

In particolare, ci si riferisce alla rivelazione dell’esistenza di<br />

attività investigative in corso sui due generi di Nicolò Euca-<br />

liptus, Onofrio Morreale e Liborio Pipia, entrambi interessati<br />

ad attività imprenditoriali con sedi localizzate nei pressi di<br />

Piazza Aguglia a Bagheria.<br />

Nel corso dell’esame dibattimentale, Giorgio Riolo, ripren-<br />

dendo temi già spontaneamente confessati nel corso dei suoi<br />

primi interrogatori, confermava di avere rivelato all’Aiello<br />

l’esistenza di due telecamere, da lui stesso installate in piaz-<br />

za Aguglia ed indirizzate verso la sede di un supermercato<br />

gestito da Liborio Pipia e verso quella della CONSUDTIR, so-<br />

cietà cui era interessato Onofrio Morreale.<br />

482


Nel corso della lunga ricostruzione delle modalità tecniche<br />

con le quali era stata installata la telecamera orientata verso<br />

il supermercato del Pipia, il Riolo ed i testi di P.G. si sono di-<br />

lungati in una serie di particolari che non mette conto ri-<br />

chiamare pedissequamente in quanto poco significativi.<br />

In estrema sintesi, può dirsi che il Riolo aveva escogitato<br />

un’escamotage consistente nel collocare la telecamera<br />

all’interno di un vecchio secchio abbandonato sopra il tetto<br />

di un rudere.<br />

Il secchio originale era stato temporaneamente sostituito con<br />

uno identico appositamente realizzato ma quasi subito si era<br />

verificato un malfunzionamento della telecamera.<br />

All’atto del nuovo tentativo di sostituzione della telecamera,<br />

il personale del R.O.S. si era avveduto della sparizione del<br />

secchio che era stato lasciato sul tetto in sostituzione del<br />

primo.<br />

Tale sospetta coincidenza aveva costretto il reparto investiga-<br />

tivo ad interrompere definitivamente tale tipo di attività.<br />

In relazione a tale primo episodio, il Riolo dapprima ribadiva<br />

di avere rivelato all’Aiello:<br />

- l’esistenza di una attività di indagine in corso di svolgimen-<br />

to e non già esaurita;<br />

- l’utilizzo di una telecamera occultata in un secchio;<br />

- l’obiettivo sul quale era puntata la telecamera, il supermer-<br />

cato di Piazza Aguglia;<br />

- ed infine il nome dell’indagato, Liborio Pipia, genero di Eu-<br />

caliptus.<br />

Tali circostanze obiettive della rivelazione venivano espres-<br />

samente confermate nel corso dell’udienza del 4 aprile 2006<br />

dal Riolo (v. pag. 45 e ss. della trascrizione).<br />

Tuttavia, all’udienza successiva dell’11 aprile 2006 il Riolo<br />

tentava di confondere le acque: “… Non mi ricordo di aver det-<br />

to del cavo … della telecamera. Ho parlato con l’ingegnere Aiel-<br />

lo di questa attività che avevamo l’indirizzo di questo super-<br />

483


mercato, questo si, lo confermo di averlo detto, ma delle attivi-<br />

tà tecniche…”.<br />

Ad ogni modo, nonostante tale ingenuo tentativo, la sostanza<br />

delle dichiarazioni rese in udienza dal Riolo appare piena-<br />

mente confermativa di quanto sostenuto nel corso dei prece-<br />

denti interrogatori.<br />

Per altro verso anche Michele Aiello, all’udienza del 21 feb-<br />

braio 2006, confermava di avere ricevuto detta notizia sia<br />

pure in modo meno dettagliato: “Mi ha detto che attenziona-<br />

vano un supermercato del genero del signor Eucaliptus. Un su-<br />

permercato..” , aggiungendo anche che, per quanto aveva<br />

compreso, si trattava del Morreale.<br />

Orbene, sulla scorta di quanto emerso non vi è dubbio che<br />

una rivelazione di una notizia segreta vi sia stata, che sia<br />

stata contestuale rispetto all’esecuzione delle operazioni tec-<br />

niche e che abbia riguardato tutti gli aspetti essenziali della<br />

vicenda (nome dell’indagato, luogo e tipologia dell’obiettivo,<br />

ricorso ad una telecamera occultata).<br />

La notizia riguardava anche in questo caso una indagine ef-<br />

fettivamente in corso nei termini e nei modi descritti e sulla<br />

quale il R.O.S. puntava molto non solo per l’interesse inve-<br />

stigativo suscitato dal Pipia ma anche al fine di accertare il<br />

c.d. percorso dei pizzini del Provenzano e pervenire<br />

all’individuazione del suo covo.<br />

Ed invero, a tale proposito il Colonnello Damiano spiegava<br />

l’importanza che il suo reparto attribuiva alle indagini tecni-<br />

che su entrambi i generi di Nicolò Eucaliptus, Onofrio Morre-<br />

ale e Liborio Pipia: “come … ho detto prima, iniziammo a sag-<br />

giare la famiglia Eucaliptus da un punto di vista investigativo<br />

in un momento in cui Nicolò Eucaliptus e Monreale Onofrio so-<br />

no detenuti … cominciammo a guardare i profili investigativi re-<br />

lativi a l’altro genero, Pipia Liborio, in funzione proprio di quel-<br />

la rivalutazione che avevamo fatto, giusta o sbagliata che poi<br />

fosse, della famiglia Eucaliptus. Questa iniziale attività non<br />

484


diede per la verità un esito particolarmente vivace per le idee<br />

che volevamo perseguire, però mentre eravamo in fase di co-<br />

struzione … nel Novembre del 2001, da Caltanissetta arriva<br />

questo spunto verso Casteldaccia…l’aver individuato Panno<br />

Andrea di Casteldaccia. Per cui andiamo nell’immediato a pro-<br />

vare di vedere se vi è relazione tra gli uomini di Casteldaccia e<br />

gli uomini di Bagheria.”<br />

E, si badi bene, che, come i fatti storici hanno poi puntual-<br />

mente dimostrato, l’intuizione del Colonnello Damiano e dei<br />

suoi uomini non era affatto errata.<br />

Pur non attraverso la persona del Pipia, il c.d. percorso dei<br />

“pizzini” di Provenzano transitava davvero anche da Baghe-<br />

ria, come sarebbe stato poi accertato nella successiva inda-<br />

gine “Grande Mandamento”.<br />

La rete di protezione delle comunicazioni del Provenzano fa-<br />

ceva varie tappe da Vittoria fino a Casteldaccia e coinvolgeva<br />

numerosi soggetti quali Salvatore Martorana di Vittoria, Pino<br />

Pinello, Giuseppe Virruso e Andrea Panno di Casteldaccia<br />

(località adiacente a Bagheria).<br />

Inoltre, come si vedrà di qui a breve, l’intuizione relativa ai<br />

due generi dell’Eucaliptus era risultata certamente corretta<br />

con riferimento ad Onofrio Morreale.<br />

Nello stato embrionale di dette successive indagini, dunque,<br />

ritenere che il percorso dei pizzini potesse transitare anche<br />

attraverso esponenti della famiglia Eucaliptus era una opera-<br />

zione logica e plausibile che aveva trovato pieno conforto nei<br />

successivi sviluppi.<br />

Come precisato dal teste Damiano, l’indagine era partita dal<br />

Pipia (anche perché il Morreale si trovava ancora detenuto)<br />

ma ben presto era stata rimodulata ed indirizzata sul Mor-<br />

reale, in particolar modo dopo che era stato documentato un<br />

suo incontro con Giovanni Panno di Casteldaccia, soggetto ri-<br />

tenuto un anello della catena di passaggio delle comunica-<br />

zioni del Provenzano: “…. avevamo cominciato prima per<br />

485


quelle di Pipia e poi invece in realtà, come ho detto, nel<br />

breve tempo ci siamo spostati dritti su Monreale Onofrio.<br />

L’accelerazione, e quindi la messa in opera di tutte que-<br />

ste attività, è proprio successiva all’incontro di cui ho<br />

fatto riferimento tra Monreale Onofrio e Panno Giovanni,<br />

che accade il 18 Febbraio del 2002, proprio perché<br />

quell’incontro poteva segnare, nelle logiche di ragionamento<br />

che provavamo a fare in quel periodo iniziale di ricerca dei bi-<br />

glietti di Provenzano, cadeva proprio nella zona dove operava-<br />

no Monreale Onofrio e Pipia Liborio. E quindi da quella data<br />

partono tutte le… parte tutta una serie di attività ten-<br />

denti a mettere una telecamera che ci consentisse<br />

l’osservazione su le… sull’ingresso dell’attività di Pipia Liborio<br />

e tutta quell’attività che ci consentisse di verificare cosa<br />

accadeva all’interno della Consud Tir di Monreale Ono-<br />

frio….. Sostanzialmente la nostra configurazione prevedeva<br />

una telecamera che potesse guardare l’ingresso della società<br />

di Pipia Liborio e un’altra telecamera che prendeva di filato la<br />

Consud Tir di Monreale Onofrio.”.<br />

Pertanto, come confermato anche dal teste Sozzo, era stata<br />

varata la suddetta operazione tecnica che era stata interrotta<br />

per la sparizione del secchio.<br />

L’esame delle varie operazioni di installazione e re-<br />

installazione, per quanto poco interessante, appare rilevante<br />

al diverso fine di individuare i tempi dell’operazione e metter-<br />

li a confronto con l’epoca della rivelazione che lo stesso Riolo<br />

indicava nei mesi di febbraio o marzo del 2002.<br />

A tale proposito il teste Sozzo: “… ho segnato le date, il 26<br />

Febbraio del 2002, abbiamo eseguito la prima operazione<br />

diretta sul posto. … siamo saliti con delle scale… sul tetto di<br />

questa casa diroccata e abbiamo condotto fino al punto in cui<br />

avremmo poi successivamente installato la telecamera abbiamo<br />

condotto il cavo che serviva per fornire l’alimentazione neces-<br />

saria per far funzionare questa telecamera…. il 6 Marzo del<br />

486


2002 andiamo ad eseguire l’installazione, la fisica collocazio-<br />

ne del secchio, ci rechiamo nuovamente su… ed è il secondo<br />

intervento diretto su questa casa diroccata. Senonchè è acca-<br />

duto che ben presto, dopo pochi giorni, che io ricordi dopo uno<br />

o due giorni, il… la telecamera contenente il secchio subì un<br />

malfunzionamento, si bloccò… demmo luogo a un nuovo inter-<br />

vento tecnico diretto sul posto, cui pure partecipò personalmen-<br />

te il Riolo, e questa volta lo scopo dell’attività era quello di pre-<br />

levare nuovamente… rimuovere da quel punto il secchio nel<br />

quale avevamo occultato la telecamera e sostituirlo con un si-<br />

mulacro, … andiamo lì, togliamo il secchio guasto, ne rimettia-<br />

mo un altro che abbia l’aspetto analogo, lo verniciamo nella<br />

stessa maniera, portiamo via il secchio contenente la telecame-<br />

ra per provvedere alle necessarie riparazioni tecniche. E que-<br />

sto avviene il… l’11 Marzo. … il 12 Marzo, quindi il gior-<br />

no successivo a questa operazione, durante un’altra at-<br />

tività che il personale aveva in corso a Bagheria, pas-<br />

sando da lì guardano e si accorgono che il secchio che<br />

noi avevamo collocato in quel punto come simulacro …<br />

era sparito, era stato rimosso…. nei giorni seguenti instal-<br />

lammo la telecamera sull’altro obiettivo che c’era vicino, quella<br />

sulla Consud Tir.” ha concluso il capitano SOZZO.<br />

Come si è già anticipato, l’altro obiettivo investigativo era co-<br />

stituito da Onofrio Morreale che, nelle more, era stato anche<br />

scarcerato.<br />

L’attività nei suoi confronti era stata anticipata e concentra-<br />

ta dopo l’incontro che questi aveva avuto proprio con Gio-<br />

vanni Panno, personaggio rivelatosi coinvolto nelle indagini<br />

sulla rete di comunicazione di Provenzano.<br />

Del resto Onofrio Morreale era, anche per altri versi, ritenuto<br />

un uomo d’onore in ascesa nell’organigramma della famiglia<br />

mafiosa di Bagheria ed a suo carico, come si ricorderà, aveva<br />

anche reso dichiarazioni il collaboratore Antonino Giuffrè che<br />

lo ha descritto nei seguenti termini: “La storia di Onofrio<br />

487


Monreale – ha detto GIUFFRE’ - è un pochino lunghetta. Ono-<br />

frio Monreale nasce come uno sbandato di Bagheria negli anni<br />

‘80, cioè faceva parte di un gruppo rapinatori. Poi piano piano<br />

questo gruppo è il gruppo di Onofrio Monreale e sarà avvicina-<br />

to. Diciamo che questo gruppo e, successivamente, una parte di<br />

questo gruppo faranno parte del gruppo di fuoco di Bagheria,<br />

per quanto riguarda poi gli anni… la fine degli anni ‘80 e inizio<br />

degli anni ‘90, fino quando diciamo che Onofrio Monreale di-<br />

venterà il punto di riferimento ben preciso della famiglia ma-<br />

fiosa di Bagheria e, in modo particolare, della corrente di Pro-<br />

venzano con riferimento a Nino Gargano e a Nicola Eucaliptus.<br />

Per essere brevi, diciamo che… nel 1993 dovremmo essere,<br />

Onofrio Monreale sarà accompagnato a Palermo nella<br />

zona di Pagliarelli da Pietro Lo Iacono e alla presenza di<br />

Provenzano, di Pietro… gli Aglieri… Pietro Aglieri e Carlo<br />

Greco, Onofrio Monreale sarà combinato e tenuto segreto<br />

ai più della famiglia di Bagheria. Da allora, diciamo che<br />

Onofrio Monreale ha avuto un ruolo sempre più importante al-<br />

l'interno della mafia di Bagheria e del Provenzano stesso. Pre-<br />

go.<br />

P.M. – Perché doveva essere… perché è stato tenuto segreto?<br />

Lei ha detto che è stato tenuto segreto, è stato combinato ma è<br />

stato tenuto segreto ai più; perché?<br />

GIUFFRE' - Diciamo che in quel periodo su Bagheria la situa-<br />

zione come famiglia non era… vi erano delle ostilità, non c'era<br />

stata ancora una pacificazione, perciò per i più diciamo che<br />

Onofrio Monreale per un periodo di tempo è stato un uo-<br />

mo d'onore riservato e che è stato usato poi dal gruppo<br />

del Provenzano. Poi sul campo diciamo che discorso si allar-<br />

gherà, quando il Provenzano unificherà la famiglia di Baghe-<br />

ria. Prego.<br />

P.M. – Lei ha conoscenza di rapporti diretti tra Onofrio Monrea-<br />

le e Provenzano in epoca più recente?<br />

GIUFFRE’ - Onofrio Monreale… mi sembra d'averlo detto, era…<br />

488


già quando io frequentavo… l'ultimo periodo, anche da latitan-<br />

te, era fidanzato con la figlia di Nicola Eucaliptus. Quindi, per<br />

questo discorso, diciamo che l'Onofrio, dato che è stato com-<br />

binato alla presenza del Bernardo Provenzano stesso, di-<br />

ciamo che è diventato il pupillo di Bagheria e di Proven-<br />

zano.”.<br />

La prima attività tecnica a suo carico aveva riguardato la se-<br />

de della CONSUDTIR che all’epoca si trovava ancora in piazza<br />

Aguglia di Bagheria.<br />

Dette indagini, così come quelle concernenti il Pipia e<br />

l’abitazione di Acquedolci non aveva consentito di ottenere<br />

alcun risultato utile per le indagini e per la cattura del Pro-<br />

venzano.<br />

Tuttavia, verso la fine del 2003 e, comunque, certamente do-<br />

po l’arresto di Riolo e di Aiello, essa, a differenza di quanto<br />

accaduto fino a quel momento, avrebbe portato a notevoli ri-<br />

sultati.<br />

Ed invero, nel dicembre 2003, quando la sede della CONSUD<br />

TIR era stata trasferita da Piazza Aguglia ai nuovi locali sulla<br />

SS 113, erano state collocate nuove telecamere grazie alle<br />

quali erano stati raccolti rilevanti elementi.<br />

Nella nuova sede della CONSUDTIR vi era un ampio piazzale<br />

che veniva osservato tramite una sofisticata telecamera che,<br />

sia pure da notevole distanza, consentiva di effettuare ripre-<br />

se video.<br />

E, proprio sul piazzale della CONSUDTIR di lì a poco era sta-<br />

to documentato un passaggio di un “pizzino” in occasione di<br />

un incontro del Morreale con Nicola Mandalà ed Ezio Fonta-<br />

na, uomini d’onore della vicina famiglia mafiosa di Villabate.<br />

Tornando alla questione della rivelazione della notizia, va<br />

precisato che, anche in questo caso, il Riolo ha confermato le<br />

proprie precedenti dichiarazioni, confessando di avere rivela-<br />

to ad Aiello, tra il febbraio ed il marzo del 2002,<br />

489


l’installazione di una telecamera orientata verso la sede di<br />

piazza Aguglia.<br />

Anche in questo caso la circostanza era assolutamente vera e<br />

riguardava una operazione di indagine attualmente in corso<br />

di esecuzione.<br />

Di certo potrebbe sospettarsi che la sottrazione e/o comun-<br />

que la sparizione del secchio ed il sostanziale fallimento di<br />

entrambe le indagini possa essere stato determinato da una<br />

ulteriore fuga di notizie ad opera dell’Aiello in favore degli<br />

Eucaliptus.<br />

Non vi è dubbio, infatti, che la circostanza dell’improvvisa<br />

sparizione di un vecchio secchio abbandonato da parecchio<br />

tempo sopra un tetto di lamiera proprio in coincidenza con lo<br />

svolgimento delle suddette attività tecniche appaia assai sin-<br />

golare e talmente fortuita da suscitare più di qualche sospet-<br />

to.<br />

Allo stesso modo, il complessivo atteggiamento del Morreale è<br />

risultato così circospetto ed attento da lasciare fondatamente<br />

sospettare che questi fosse stato informato dell’esistenza di<br />

indagini ed intercettazioni a suo carico.<br />

Basti pensare che questi nella nuova sede della CONSUDTIR<br />

non si tratteneva mai a parlare all’interno del piccolo ufficio<br />

ma, anche in pieno inverno, rimaneva all’aperto ed effettuava<br />

i suoi incontri passeggiando con i vari interlocutori.<br />

A riprova di tale atteggiamento prudente e circospetto va ri-<br />

badito come gli investigatori siano riusciti a documentare il<br />

passaggio del pizzino durante l’incontro con Mandalà solo fa-<br />

cendo ricorso ad una speciale telecamera collocata a centi-<br />

naia di metri dal piazzale della CONSUDTIR.<br />

L’esame di tutti questi dati e delle eccessive anomalie riscon-<br />

trate induce, pertanto, a sospettare che l’Aiello avesse potuto<br />

mettere sull’avviso, anche in questo caso, gli Eucaliptus.<br />

Tale conclusione, tuttavia, pur apparendo plausibile e, come<br />

si è visto attraverso la deposizione del Sozzo, cronologica-<br />

490


mente compatibile con l’epoca della rivelazione, non può ri-<br />

tenersi del tutto certa e lascia spazio a teoriche soluzioni di<br />

segno diverso.<br />

Potrebbe, cioè, essersi trattato di una sfortunata concatena-<br />

zione di circostanze casuali, di fisiologici intoppi nello svol-<br />

gimento di attività tecniche per loro natura delicate ovvero di<br />

atteggiamenti di prudenza dettati dalla consapevolezza di es-<br />

sere soggetti alle attenzioni investigative delle forze<br />

dell’ordine a causa delle proprie parentele e dei precedenti<br />

penali.<br />

Pertanto, pur condividendo la forza della suggestione che ne<br />

ha determinato il convincimento, non può concordarsi col<br />

P.M. quando attribuisce i successivi sviluppi e successi inve-<br />

stigativi al venir meno, attraverso gli arresti del 5 novembre<br />

2003, del canale informativo costituito dal duo Riolo-Aiello.<br />

Come detto si tratta di una tesi estremamente plausibile ma<br />

non certo dell’unica tesi sostenibile e, pertanto, se ne deve<br />

dare atto senza pervenire alle stesse conclusioni del P.M..<br />

Ma, come si è più volte ribadito, tutto ciò non toglie nulla al-<br />

la penale rilevanza della suddetta rivelazione, posto che, in<br />

ogni caso, si tratta dell’indebita comunicazione di una notizia<br />

segreta e su una indagine effettivamente ancora in corso di<br />

svolgimento.<br />

Trattandosi di un tipico reato di pericolo, infatti, non deve<br />

pretendersi che l’esito infausto delle due indagini sia conse-<br />

guenza della condotta di rivelazione, essendo sufficiente la<br />

mera possibilità di un pregiudizio anche solo potenziale alle<br />

indagini medesime.<br />

Pregiudizio potenziale che, nell’ipotesi in esame, certamente<br />

ricorre, come è dimostrato anche dagli importantissimi svi-<br />

luppi investigativi che sarebbero emersi proprio continuando<br />

ad indagare nella direzione degli Eucaliptus e del Morreale.<br />

491


Altro aspetto di notevole rilevanza in punto di diritto è quello<br />

dell’attività di istigazione posta in essere dall’Aiello nei con-<br />

fronti del Riolo anche nel caso in esame.<br />

Secondo quanto riferito dallo stesso Riolo, le rivelazioni da<br />

lui fatte all’Aiello erano scaturite dalle sue lamentele circa la<br />

figura di Nicolò Eucaliptus e dei suoi familiari.<br />

Egli, pertanto, aveva inteso tranquillizzare l’Aiello riferendo-<br />

gli del complesso di attività che il R.O.S. aveva in corso sul<br />

nucleo familiare degli Eucaliptus, esattamente secondo lo<br />

schema dianzi esaminato a proposito dei metodi e delle capa-<br />

cità dell’Aiello di suscitare le rivelazioni del sottufficiale.<br />

Altro episodio di rivelazione di notizie coperte da segreto con-<br />

fessato spontaneamente dal Riolo è quello concernente la<br />

collocazione di microspie presso l’abitazione estiva di Filippo<br />

Guttadauro in Castelvetrano.<br />

Secondo lo schema classificatorio utilizzato dal P.M. tale epi-<br />

sodio si iscrive, insieme a quello riguardante la signora Mesi<br />

di cui si dirà subito dopo, nel filone delle notizie riguardanti<br />

le indagini finalizzate alla cattura del latitante trapanese<br />

Matteo Messina Denaro.<br />

E si collega, comunque, alla persona di Michele Aiello in<br />

quanto il Filippo Guttadauro per un verso era legato al Mes-<br />

sina Denaro per averne sposato una sorella e per altro verso<br />

era abitante nella zona di Bagheria e fratello di Giuseppe<br />

Guttadauro, il medico che ricopriva il ruolo di capo del man-<br />

damento mafioso di Brancaccio, di cui in questo processo ci<br />

si è a lungo occupati.<br />

Il Riolo ricostruiva questo episodio fin dai suoi primi interro-<br />

gatori chiarendo che aveva riferito all’Aiello di avere collocato<br />

delle microspie nella casa estiva di Castelvetrano del Filippo<br />

Guttadauro.<br />

Ancora una volta, con puntualità e secondo gli ormai consue-<br />

ti schemi comportamentali, era stato proprio l’Aiello a susci-<br />

tare in lui la rivelazione della notizia coperta da segreto.<br />

492


Anzi il caso in esame rappresenta, in qualche modo, l’esordio<br />

dell’Aiello nel fare ricorso a tale stratagemma, posto che il<br />

fatto si colloca tra la fine del 1998 e gli inizi del 1999 e, co-<br />

munque, poco dopo l’avvio del loro rapporto e l’assunzione<br />

della moglie del Riolo presso la Diagnostica.<br />

Nell’occorso, l’Aiello raccontava al Riolo di avere ricevuto va-<br />

rie visite di Filippo Guttadauro, il quale, in occasione di al-<br />

cuni esami diagnostici, gli aveva avanzato richieste di tipo<br />

economico, cosa che lo aveva preoccupato parecchio proprio<br />

per le caratteristiche specifiche del soggetto.<br />

Ed il Riolo, vuoi per la gratitudine dovuta all’Aiello per<br />

l’assunzione della moglie vuoi per comprensione del suo stato<br />

d’animo così preoccupato e teso, si determinava a rivelargli<br />

che, in quel torno di tempo, il suo reparto stava investigando<br />

sul conto del Guttadauro e che lui personalmente aveva col-<br />

locato delle microspie nella sua abitazione estiva di Castelve-<br />

trano.<br />

Nel corso del suo esame dibattimentale il Riolo, sia pure a<br />

seguito di contestazione, confermava e ribadiva il contenuto<br />

delle sue precedenti dichiarazioni, limitandosi a precisare<br />

che la prima collocazione delle microspie era avvenuta nel<br />

corso dell’estate del 99’ e che l’anno seguente vi era stato un<br />

ulteriore accesso.<br />

Entrambi gli interventi erano stati coordinati dal Colonnello<br />

Sini ed erano finalizzati alla ricerca del latitante Messina<br />

Denaro, in considerazione dei rapporti di affinità esistenti col<br />

Guttadauro e dell’ubicazione della suddetta casa estiva (Ca-<br />

stelvetrano si trova in provincia di Trapani ed è uno dei luo-<br />

ghi di provenienza del latitante).<br />

In sintesi, l’attività tecnica era consistita nell’installazione di<br />

diverse microspie, sia dentro la casa che fuori, le quali, tut-<br />

tavia, non avevano mai funzionato bene a causa dei disturbi<br />

e delle interferenze provocati da altri apparati collocati dalla<br />

Polizia di Stato.<br />

493


Tale circostanza, in un primo tempo, non era nota al suo re-<br />

parto tanto che non si comprendevano appieno i motivi del<br />

malfunzionamento generalizzato delle microspie.<br />

Era stato proprio lui a scoprire che il difettoso ritorno del se-<br />

gnale era determinato dalle contemporanee analoghe attività<br />

tecniche poste in essere dai colleghi della Polizia.<br />

Nella surrichiamata circostanza egli aveva confidato all’Aiello<br />

dell’esistenza delle indagini sul Filippo Guttadauro e sulla<br />

collocazione delle microspie nella sua casa estiva di Castelve-<br />

trano.<br />

Tale rivelazione era avvenuta in coincidenza con il periodo<br />

nel quale Filippo Guttadauro si recava dall’Aiello ed, a suo<br />

dire, gli avanzava pretese di natura economica:<br />

Riolo: “questo del fratello prima nel… nel 2000”.<br />

P.M.: “ah, già nel 2000 le chiedeva Aiello se c’erano interce…<br />

attività di indagine su Guttadauro, quello che stava a Bagheria<br />

se capisco?”<br />

Riolo: “no, no, no, è che se c’erano… attenzione, chiedeva sic-<br />

come se lo trovava là e gli faceva delle proposte, che a me non<br />

mi disse che cosa voleva, era molto arrabbiato e dice: Gli dico: ” “Che proposte gli faceva,<br />

estorsive in sostanza?” “Sicuramente, ma non me lo disse<br />

mai”. “Non gli disse mai? Lei capì così, non perché glielo sto<br />

dicendo io?” “No, no, io capii. C’è una persona che gli va conti-<br />

nuamente a bussare dietro la porta.<br />

P.M.: … E quando lei dice “io questo lo sto investigando, gli<br />

abbiamo messo le microspie, eccetera”, glielo dice subito dopo?<br />

RIOLO: Subito dopo, per cercare di… di capire esatta-<br />

mente che cosa voleva.<br />

La collocazione temporale dell’episodio era, dunque, chiaris-<br />

sima, per nulla incerta e ribadita in modo coerente, posto<br />

che il Riolo anche in dibattimento confermava quanto aveva<br />

spontaneamente riferito nei suoi primi interrogatori.<br />

494


Eppure, secondo il consueto schema dianzi a lungo esamina-<br />

to, le dichiarazioni del Riolo subivano una parziale modifica,<br />

proprio su questo specifico aspetto, a seguito dell’ascolto del-<br />

le dichiarazioni rese da Michele Aiello nel corso dell’esame da<br />

lui reso poche udienze prima.<br />

L’Aiello, invero, all’udienza del 21 febbraio 2006, dichiarava:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

… Senta, le ha mai riferito Riolo di attività investigative, inda-<br />

gini, sulla persona di Guttadauro Filippo, indagini in corso a<br />

Castelvetrano o a Bagheria?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mai e poi mai. Che era noto che Guttadauro Filippo era<br />

un personaggio mafioso su questo non c’è dubbio, ma per<br />

quanto riguarda abitazioni… che lui mi diceva: “ma que-<br />

sto di qua è un tipo attenzionato perché è un noto mafio-<br />

so” questo si, ritengo me ne abbia parlato, ma di micro-<br />

spie in casa Guttadauro Filippo nella maniera più asso-<br />

luta.”<br />

Dunque, l’Aiello, pur non negando di aver potuto discutere<br />

accidentalmente col Riolo delle visite del Guttadauro, esclu-<br />

deva di avere saputo della collocazione di microspie nella sua<br />

abitazione estiva e sottolineava il fatto che, date le caratteri-<br />

stiche del soggetto, era del tutto prevedibile che potesse es-<br />

sere indagato.<br />

Per altro verso l’Aiello riferiva il dialogo col Riolo al 1 marzo<br />

del 2001, in corrispondenza con la pubblicazione sui giornali<br />

della notizia del ritrovamento di una microspia collocata<br />

all’interno del cimitero e nelle adiacenze della tomba di Fran-<br />

cesco Messina Denaro, padre del latitante Matteo.<br />

Da un lato, pertanto, una chiara delimitazione dell’oggetto<br />

della rivelazione, con esclusione della parte concernente<br />

l’installazione delle microspie e, sotto l’aspetto temporale,<br />

una precisa collocazione in un’epoca successiva attraverso<br />

495


un riferimento ad un elemento cronologico certo (la notizia<br />

pubblicata sui quotidiani).<br />

Orbene, prendendo le mosse dal contenuto delle dichiarazioni<br />

rese e più volte ribadite in modo coerente dal Riolo nel corso<br />

dei suoi interrogatori, davvero non si comprende in che modo<br />

questi abbia potuto modificare in tal modo le sue dichiara-<br />

zioni nel corso del dibattimento, quantomeno sotto l’aspetto<br />

del riferimento temporale.<br />

Appare, invero, impossibile che un ricordo collocato all’epoca<br />

iniziale della sua conoscenza con l’Aiello e poco dopo<br />

l’assunzione della moglie – 1999 o al massimo 2000 – possa<br />

in dibattimento trasformarsi in un altro ricordo, questa volta<br />

non solo risalente a circa due anni dopo (1.3.2001) ma, addi-<br />

rittura, ancorato ad un fatto mai riferito prima se non<br />

dall’Aiello.<br />

Ed appare ancora più incomprensibile come si possa logica-<br />

mente ammettere che tale nuova versione dei fatti non sia so-<br />

lamente una passiva ed adesiva acquiescenza rispetto al per-<br />

corso indicato poco prima dall’Aiello nel corso del suo esame.<br />

Eppure, quasi con candore, il Riolo, dopo avere confermato in<br />

pieno il resto delle sue sempre precise affermazioni, aggiun-<br />

geva: “Noi siamo dopo il ritrovamento della microspia al cimite-<br />

ro.”.<br />

Il fatto che, a fronte di una precisa collocazione temporale<br />

ancorata ad un dato spontaneamente riferito (l’assunzione<br />

della moglie e l’inizio della sua conoscenza con l’Aiello), il<br />

Riolo abbia introdotto, con altrettanta apparente sicurezza,<br />

un diverso ricordo spingendosi fino a collegarlo ad un altro<br />

fatto (la notizia giornalistica) mai prima riferito spiega chia-<br />

ramente che si tratta di un atteggiamento inteso al solo fine<br />

di compiacere l’Aiello.<br />

Ancora una volta, comunque, deve evidenziarsi come il Riolo,<br />

dopo essere stato messo a lungo in difficoltà dalle continue<br />

contestazioni operate dal P.M., abbia fatto una parziale mar-<br />

496


cia indietro finendo per ammettere di aver potuto fare confu-<br />

sione.<br />

Tale conclusivo atteggiamento del Riolo assume una certa ri-<br />

levanza sotto il profilo della utilizzabilità degli elementi di<br />

prova a carico dell’Aiello.<br />

Posto, infatti, che i verbali di interrogatorio del Riolo non<br />

possono essere utilizzati a fini di prova nei suoi confronti, a<br />

causa del mancato consenso all’utilizzazione, le versioni dei<br />

fatti alle quali può farsi richiamo rimangono solo quelle rife-<br />

rite dall’imputato nel corso del suo esame dibattimentale.<br />

Ed in tale sede deve registrarsi come, dopo le surriferite evo-<br />

luzioni connesse esclusivamente alla collocazione temporale<br />

della rivelazione (ed a nient’altro), il Riolo non abbia smenti-<br />

to le precedenti dichiarazioni, né le abbia con certezza sosti-<br />

tuite con altre di nuovo e diverso contenuto ma abbia, so-<br />

stanzialmente, fornito due descrizioni dello stesso fatto senza<br />

saper dire con sicurezza quale delle due fosse quella vera.<br />

Di talchè, il Collegio è chiamato ad esaminarne gli sviluppi,<br />

gli andamenti e le motivazioni di entrambe le versioni al fine<br />

di individuare quella che appare più attendibile e coerente<br />

rispetto al resto delle risultanze.<br />

Ed allora, prendendo le mosse proprio da queste ultime, va<br />

detto che il Maggiore Sini ha confermato le attività investiga-<br />

tive nei termini e nei tempi descritti dal Riolo, aggiungendo<br />

che effettivamente esse non avevano dato i risultati sperati.<br />

L’obiettivo principale dell’indagine era la cattura del latitante<br />

Messina Denaro, la cui sorella Rosalia era sposata col Gutta-<br />

dauro.<br />

Le attività di installazione di microspie erano davvero avve-<br />

nute in due momenti distinti collocabili sempre nei mesi di<br />

agosto del 1999 e del 2000.<br />

A parte le difficoltà connesse all’accavallamento dell’indagine<br />

con quella parallela svolta dalla Polizia di Stato ed i conse-<br />

guenti difetti di funzionamento dei rispettivi apparati tecni-<br />

497


ci, il dato di rilievo era stato rappresentato dalla circostanza<br />

per la quale i frequentatori della casa di Castelvetrano del<br />

Guttadauro quasi sempre si mettevano a parlare all’aperto ed<br />

adottavano molte precauzioni (V. anche la deposizione del<br />

Maggiore Giancarlo Scafuri).<br />

Dunque, la notizia riferita all’Aiello era, ancora una volta, del<br />

tutto vera e relativa ad una indagine in corso di svolgimento<br />

al momento della rivelazione.<br />

Tale ultimo dato di ordine temporale, pur in presenza di due<br />

contemporanee versioni contrastanti fornite dal Riolo, deve<br />

ritenersi altrettanto certo e dimostrato, atteso che l’unica<br />

versione accettabile è risultata quella fornita per prima<br />

dall’imputato.<br />

Intanto, per le suddette considerazioni in tema di pedissequo<br />

adeguamento delle proprie dichiarazioni a quelle poco prima<br />

rese dall’Aiello ed alle continue e manifeste illogicità nella<br />

concatenazione dei ricordi ancorati a fatti storici diversi,<br />

l’ultim dei quali mai neppure citato in precedenza.<br />

In secondo luogo perché lo stesso Riolo, in dibattimento, ha<br />

continuato a descrivere la sua rivelazione all’Aiello utilizzan-<br />

do i verbi al tempo presente, così lasciando chiaramente ri-<br />

tenere l’attualità dell’oggetto della rivelazione rispetto alle<br />

indagini.<br />

Infine, Giorgio Riolo ha sempre riferito di essere stato indotto<br />

a fare la suddetta rivelazione dalle fortissime preoccupazioni<br />

manifestategli dall’Aiello e dalla sua volontà di rassicurarlo<br />

dicendogli che vi erano indagini in corso a carico del Gutta-<br />

dauro che avrebbero potuto condurre al suo arresto (cosa che<br />

avrebbe posto definitivamente fine al travaglio<br />

dell’imprenditore).<br />

Orbene, è del tutto evidente che questo intento rassicuratorio<br />

non avrebbe avuto alcun senso logico qualora il Riolo avesse<br />

già avuto la consapevolezza del sostanziale fallimento<br />

dell’indagine.<br />

498


In altre parole, intanto il Riolo poteva tranquillizzare l’Aiello<br />

in quanto l’indagine fosse ancora in corso e non definitiva-<br />

mente fallita.<br />

In quest’ultimo caso il Riolo non avrebbe potuto dare<br />

all’Aiello alcuna tranquillità ma, anzi, ulteriori motivi di pre-<br />

occupazione, posto che a carico del Guttadauro non era stato<br />

possibile accertare alcunché.<br />

Ed allora, sulla scorta di tutte le superiori considerazioni,<br />

deve pervenirsi alla conclusione della preferibilità della pri-<br />

ma versione fornita dal Riolo in ordine all’aspetto della collo-<br />

cazione cronologica degli accadimenti.<br />

Detta versione, infatti, è apparsa logica, coerentemente riba-<br />

dita ed in piena armonia con tutte le altre risultanze sia fat-<br />

tuali (l’esatta ricostruzione dell’andamento delle indagini ri-<br />

ferite dai testi di P.G.) che temporali (si pensi che l’inizio del<br />

rapporto di lavoro della moglie del Riolo risale proprio ad un<br />

periodo corrispondente all’estate del 1999, momento della<br />

prima collocazione delle microspie).<br />

Mentre, al contrario, la parziale modifica operata solo in di-<br />

battimento è risultata illogica quanto alle corrette modalità<br />

di ricostruzione dei fatti ed alla collocazione dei ricordi per<br />

relationem rispetto ad altri avvenimenti e, soprattutto, moti-<br />

vata dalla sola esigenza di adeguarsi al contenuto delle pre-<br />

cedenti dichiarazioni rese dal coimputato Aiello.<br />

Ciò posto, pertanto, ricorrono tutti gli elementi tipici del rea-<br />

to di rivelazione di notizie segrete, atteso che si tratta di un<br />

fatto assolutamente vero, avente natura riservata e relativo<br />

ad attività di indagine ancora in corso di svolgimento, con la<br />

conseguenza del rischio di un potenziale pregiudizio per<br />

l’indagine medesima.<br />

Sotto quest’ultimo aspetto non possono condividersi le osser-<br />

vazioni della difesa dell’Aiello in tema di assoluta prevedibili-<br />

tà dell’esistenza di indagini sulla persona di Filippo Gutta-<br />

dauro a motivo dei suoi precedenti e delle sue parentele.<br />

499


Non vi è dubbio alcuno che questi fosse all’epoca un soggetto<br />

sul quale, con ogni probabilità, le forze di polizia potessero<br />

svolgere indagini ed accertamenti.<br />

Ma ciò che rileva, ai fini della configurabilità del reato in e-<br />

same, non è questo ma bensì l’esistenza di una rivelazione di<br />

una notizia vera, specifica e su indagini ancora potenzial-<br />

mente soggette ad essere pregiudicate.<br />

Per quanto, dunque, potesse lecitamente ritenersi prevedibile<br />

lo svolgimento di indagini sul conto del Guttadauro, non vi è<br />

dubbio che la notizia dell’installazione di microspie nella ca-<br />

sa estiva di Castelvetrano costituiva un elemento cognitivo<br />

del tutto specifico e munito del carattere della novità rispetto<br />

a generici sospetti e ad aspettative indeterminate.<br />

Il fatto, poi, che proprio in quel periodo il Guttadauro si tro-<br />

vava al soggiorno obbligato in località Aspra di Bagheria e,<br />

pertanto, non poteva frequentare Castelvetrano, ancora una<br />

volta non incide sulla rilevanza della condotta, posto che<br />

l’attività di indagine era finalizzata alla ricerca ed alla cattu-<br />

ra del latitante Messina Denaro e la casa sottoposta a con-<br />

trollo era ritenuta un possibile luogo da questi frequentato.<br />

Né rileva l’altra osservazione difensiva in forza della quale<br />

non sarebbe emersa la dimostrazione che i frequentatori del-<br />

la casa del Guttadauro parlassero all’aperto in quanto pre-<br />

ventivamente avvertiti dell’esistenza di microspie.<br />

Ancora un volta va ribadito che per configurare il reato in<br />

questione non è per nulla necessario dimostrare un reale ed<br />

effettivo pregiudizio per le indagini, essendo al contrario suf-<br />

ficiente accertare l’esistenza di un rischio potenziale .<br />

Pertanto, l’atteggiamento circospetto delle persone presenti<br />

in quella casa potrebbe essere indicativo di un preavviso spe-<br />

cifico pervenuto dall’Aiello così come dell’adozione di normali<br />

e fisiologiche precauzioni da parte di chi sospetta di poter<br />

essere controllato.<br />

500


Nulla di tutto questo incide sulla penale rilevanza della con-<br />

dotta dianzi accertata, posto che certamente il Riolo ha fatto<br />

una rivelazione di un fatto vero, specifico e segreto all’Aiello,<br />

che la stessa è stata suscitata ed indotta dal comportamento<br />

di quest’ultimo ed è avvenuta in un momento temporale com-<br />

patibile con un potenziale inquinamento delle indagini.<br />

Vi è poi un ulteriore episodio di rivelazione di una notizia<br />

che riguarda sempre le indagini finalizzate alla ricerca ed al-<br />

la cattura del latitante Matteo Messina Denaro.<br />

Anche in questo caso si tratta di una confessione resa dal<br />

Riolo subito dopo il suo arresto e riguardante notizie riserva-<br />

te in merito alle indagini svolte dalla Polizia di Stato ed aven-<br />

ti ad oggetto la collocazione di una telecamera di fronte<br />

all’abitazione di Paola Mesi, sita sempre nel Comune di Aspra<br />

vicino a Bagheria.<br />

Nel corso del suo esame dibattimentale il Riolo riferiva che<br />

nel mese di giugno 1999, era andato a trovare l’Aiello alla<br />

Diagnostica insieme al maresciallo Borzacchelli.<br />

Dopo che i tre erano insieme, veniva introdotto un argomento<br />

che riguardava i fratelli Mesi.<br />

Si trattava di Maria Mesi per parecchio tempo legata senti-<br />

mentalmente al latitante Matteo Messina Denaro e, come ve-<br />

dremo, condannata anche per averlo stabilmente ospitato<br />

proprio nella sua abitazione di via Milwaukee ad Aspra.<br />

Nonché di Paola Mesi e Francesco Mesi che erano dipendenti<br />

di Michele Aiello, cosa che, a giudizio del Borzacchelli, era<br />

assolutamente da evitare proprio per i rapporti che legavano<br />

questa famiglia al suddetto latitante mafioso:<br />

RIOLO: “… “due fratelli … due dipendenti, i fratelli MESI, Pao-<br />

la MESI ed un altro”… dalla sua struttura per non rovinare<br />

l’immagine della diagnostica, aggiungendo che si trattava di<br />

persone sotto controllo da parte dei Carabinieri, che il M.llo <strong>DI</strong><br />

CARLO gli aveva già fatto una perquisizione e che erano<br />

501


guardati a vista da una telecamera posta davanti<br />

all’abitazione”.<br />

Dunque, il Borzacchelli, mostrando di voler proteggere<br />

l’Aiello, cercava di convincerlo a licenziare i Mesi che, a cau-<br />

sa della loro parente, avrebbero potuto metterlo in imbaraz-<br />

zo.<br />

Ma, l’Aiello, secondo la ricostruzione resa nel corso<br />

dell’esame dal Riolo, era già a conoscenza di tale argomento<br />

per averlo appreso dalla stessa Mesi e sollecitava i due sot-<br />

tufficiali ad effettuare una verifica sui luoghi per riscontrare<br />

se davvero vi fosse una telecamera installata di fronte a casa<br />

di costei.<br />

Ed invero, aveva spiegato l’Aiello che la stessa Paola Mesi si<br />

era più volte lamentata con lui del fatto che, subito dopo a-<br />

ver ricevuto qualche ospite in casa, la polizia si era pun-<br />

tualmente presentata per effettuare dei controlli con banali<br />

scuse.<br />

Ciò aveva insospettito la Mesi che, dato il rapporto di confi-<br />

denza che lo legava all’Aiello (basti pensare che faceva parte<br />

della c.d. rete riservata), si era rivolta a lui per un aiuto.<br />

L’Aiello, pertanto, collegava tale lamentela con la conferma<br />

appena ricevuta dal Borzacchelli e si recava sul posto con i<br />

due sottufficiali per verificare la rispondenza al vero della<br />

presenza della telecamera.<br />

Tutti e tre, dunque, si erano recati, a bordo nella macchina<br />

dell’Aiello, in via Milwaukee ad Aspra di fronte casa Mesi.<br />

Ivi il Riolo aveva concretamente accertato la presenza di una<br />

telecamera occultata dietro ad un involucro ed avente le tipi-<br />

che caratteristiche di collocazione degli apparati di osserva-<br />

zione ed intercettazione di immagini.<br />

Sorgeva, poi, a tale proposito una lunga disquisizione sui si-<br />

stemi di rilevamento utilizzati dal Riolo, atteso che questi, in<br />

un primo momento, aveva detto di avere all’uopo fatto uso di<br />

un analizzatore di spettro mentre in dibattimento negava la<br />

502


circostanza sostenendo di avere fatto finta di usare uno<br />

strumento sofisticato mentre, in realtà, si trattava di un ba-<br />

nale televisore portatile.<br />

Di seguito tale passaggio viene riportato ma sin s’ora appare<br />

opportuno evidenziare come si tratti di un elemento del tutto<br />

indifferente, posto che l’unica cosa che assume rilevanza è<br />

l’esistenza di una bonifica, comunque effettuata dal Riolo, ed<br />

il ritrovamento della telecamera occultata.<br />

In dibattimento il Riolo riferiva: “No, io non avevo lo strumen-<br />

to in realtà… l’analizzatore di spettro, avevo un televisorino<br />

che… che seguivo quando andavo a accompagnare i miei figli<br />

al campo per… aspettavo, prendevo per… per… guardavo la te-<br />

levisione, il moni… i televisorini portatili, quelli che sa…<br />

s’attaccano con l’accendisigari.”<br />

…<br />

“Anche se poi io nel… durante l’interrogatorio ho detto cosa<br />

diversa.<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Ma, aspetti.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

No, e va beh, c’è… le sto dicendo…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… La verità è questa che sto dicendo.<br />

Ad ogni modo la verifica si era svolta nei seguenti termini:<br />

RIOLO: “…… siamo andati all’Aspra, siamo entrati ne… nella<br />

strada, e in realtà di fatto c’era una scatola lì, distacca-<br />

ta dal muro, distaccata dal muro perché c’era… ricordo come<br />

particolare che c’era… è come se avessero rifatto la facciata,<br />

ecco. E quindi questa scatola non era attaccata bene al palo,<br />

ma era … era distaccata, era messa in… in modo obliquo, era<br />

stata distaccata….però si… si capiva che era una… che era<br />

una telecamera, perché c’era l’antenna messa, posta die-<br />

tro, quindi a… a distanza si… si notava che era una te-<br />

lecamera quella lì.”.<br />

503


Pertanto, in ogni caso, il Riolo, sulla base della propria espe-<br />

rienza e competenza ed attraverso una verifica diretta sul po-<br />

sto, aveva accertato la presenza di una telecamera puntata in<br />

direzione di casa Mesi e lo aveva confermato all’Aiello ed al<br />

Borzacchelli.<br />

E tanto è sufficiente, a giudizio del Collegio, allo scopo di ac-<br />

certare una condotta del Riolo finalizzata a disvelare un fatto<br />

investigativo (dando conferma della presenza della telecame-<br />

ra) connesso ad una indagine, come si vedrà, in quel mo-<br />

mento ancora in corso, anche prescindendo dal tipo di rile-<br />

vamento eseguito nello specifico dal Riolo.<br />

Sotto altro profilo, assume un certo rilievo accertare con pre-<br />

cisione l’aspetto dell’assunzione dell’iniziativa di procedere<br />

alla suddetta verifica:<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Guardi, andiamo con ordine, partiamo dall’inizio, intanto lei<br />

dice che fu Borzacchelli a dire andiamo a vedere, no? Guardi<br />

lei il 15 Maggio 2004, le leggo tutto il pezzo, allora. Pub-<br />

blico Ministero, pagina 26 e seguenti: “Torniamo un attimo in-<br />

dietro ai discorsi su Paola mesi, quando Borzacchelli dice ad<br />

Aiello che lui rischia di rovinare la società, perché Paola Mesi è<br />

sottoposta a indagini, queste indagini sono segrete evidente-<br />

mente”. Riolo: “Se queste sono segrete, lui mi disse che era<br />

stata posta una telecamera davanti all’abitazione della Paola<br />

Mesi, e cose varie”. P.M.: “Lui Borzacchelli?” Riolo: “Borzac-<br />

chelli. E cose varie. Io ci passai ed in effetti là verificai che<br />

c’era”. P.M.: “Che c’era una telecamera, quindi non era una…<br />

una frottola”. Riolo: “Non era una frottola, questo glielo dissi<br />

pure ad Aiello che si era preoccupato, nel senso: non è che poi<br />

mi danno fastidio pure a me tutte queste discussioni”. P.M.:<br />

“Perché lei gli disse che la telecamera guardavo la… guardava<br />

Paola Mesi e non guardava a lui?”. Riolo: “No, che c’era questa<br />

telecamera in questa via”. P.M.: “Ma lei perché ci passò? Cioè<br />

di testa sua o fu mandato?” Riolo: “No, mi fu chiesto da<br />

504


Aiello ed in compagnia di Borzacchelli ci passammo as-<br />

sieme”. P.M.: “Quindi, lei Borzacchelli…”. Riolo: “Tutti e tre”.<br />

Quindi da come ha dichiarato, andiamoci per punti, non c’è<br />

dubbio che Borzacchelli che a lei da lei, non c’è dubbio che e-<br />

ravate tutti e tre insieme, non c’è dubbio del discorso che Bor-<br />

zacchelli: dice questi sono pericolosi, sono sotto indagine, sono<br />

un obiettivo, eccetera, eccetera”. Però qui è Aiello che glielo<br />

chiede di effettuare questa… di dire andiamo, qui come…<br />

per come lo dice lei fu Aiello a dirlo.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Dottore Prestipino, penso che non cambia una virgola.<br />

Viene… cioè nel senso che è possibile… è possibile che me<br />

l’abbia anche potuto chiedere l’ingegnere Aiello … fra<br />

Borzacchelli ed Aiello e cioè “quelli sono… li devi allon-<br />

tanare” è po… possibile che me l’abbia potuto chiedere,<br />

ma è vero allora sta situazione, ecco, è possibile, cioè<br />

non è che cambia qualche cosa secondo me, poi…<br />

PRESIDENTE:<br />

Maresciallo, lei dovrebbe evitare di diciamo di… di dire quello<br />

che pensa a proposito dell’esistenza di divergenze, di conte-<br />

stazione, perché questo poi lo valuteranno le parti e…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, si.<br />

PRESIDENTE:<br />

… Soprattutto lo valuterà il Tribunale.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

No, ma io cioè sono stanco signor Presidente.<br />

…..<br />

PRESIDENTE:<br />

Però qua ci sono due punti di vista diversi, perché come lei po-<br />

co fa… secondo la versione che lei ha fornito poco fa, sarebbe<br />

stato Borzacchelli che di fronte alle titubanze, alle incertezze<br />

diciamo di Aiello che diceva: “Ma non ci credo che possano es-<br />

sere pericolosi, che siano…”. Avrebbe detto: “Andiamo che ti<br />

505


faccio vedere che c’è la telecamera” questa è una versione.<br />

Un’altra cosa invece è dire che fu Aiello a dire a lei e a Bor-<br />

zacchelli: “Andiamo che voglio andare a vedere questa situa-<br />

zione”. Lei se lo ricorda quindi?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Io me lo ricordo questo fatto, ma mi ricordo che è stato<br />

Borzacchelli che… è normale che nella discussione ma-<br />

gari abbia messo o… o la curiosità anche all’Aiello an-<br />

dia… allora a stu punto andiamo a vedere se è vero quel-<br />

lo che mi dico o meno…<br />

Poi è possibile, è possibile che me… me l’abbia… ma per-<br />

ché era…<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

No, mi segua, che Borzacchelli, come ha detto questa mattina<br />

sia andato lì, abbia detto: “Bisogna allontanare i Mesi, sono<br />

oggetto di indagine” eccetera, eccetera, poi vedremo anche per-<br />

ché, questo indubbiamente corrisponde esattamente a quello<br />

che lei aveva già dichiarato anche nella fase delle indagini. Poi<br />

lei qui quando assumete l’iniziativa diciamo, mentre girate per<br />

Bagheria, di andare fino ad Aspra in macchina, per vedere se<br />

era vero o meno, per vedere se c’era questa telecamera, lei qui<br />

ha detto: “Fu chiesto da Aiello di andare…” e dice: “In compa-<br />

gnia di Borzacchelli ci passammo”.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

E’ possibile. È possibile.<br />

Pertanto, sia pure a seguito di contestazioni e dopo alcune<br />

indecisioni connesse alla stanchezza, il Riolo confermava<br />

quanto dichiarato nel corso dei suoi primi interrogatori, am-<br />

mettendo che l’iniziativa di recarsi sul posto era stata assun-<br />

ta da Michele Aiello.<br />

Per altro verso, come si è anticipato in premessa, il Riolo so-<br />

steneva che la notizia era stata inizialmente riferita dal Bor-<br />

zacchelli ma che la stessa era solo una conferma per l’Aiello,<br />

506


il quale ne era già a conoscenza autonomamente a seguito dei<br />

sospetti che la stessa Paola Mesi gli aveva già confidato.<br />

A tale conclusione, però, si perviene attraverso un percorso<br />

accidentato, posto che nei primi interrogatori lo stesso Riolo<br />

aveva indicato in Aiello la prima fonte della notizia:<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Va bene. Perché vede poi lei lo ha ribadito anche il 15 Maggio<br />

del 2004, e siamo a pagina 72 e seguenti dell’interrogatorio,<br />

viene domandato: “Questa notizia chi l’ha data, chi ha<br />

detto andiamo a vedere se c’è questa, Aiello?” E lei dice:<br />

“Aiello”. E poi spiega anche il motivo. Eh, io infatti le avevo<br />

chiesto, se lei aveva ricordo di qualche particolare che aveva<br />

riferito Aiello in questa circostanza, lei ha detto di no. Si ricor-<br />

da se Aiello le disse qualche circostanza particolare che era<br />

accaduta e che induceva la signorina Mesi ad avere dei parti-<br />

colari sospetti?<br />

Riolo: “Si, forse, non vorrei sbagliare, forse adducendo<br />

che ogni qualvolta che … c’erano visite, c’era subito<br />

qualche organo di Polizia che… vi andava a fare la per-<br />

quisizione. Essendo di… che… che… che era questo Quin-<br />

di ogni qualvolta i Mesi ricevevano persone a casa, c’era<br />

subito un controllo di Polizia.<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Eh, quindi, questo lei da chi lo sente dire? …<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Dall’ingegnere Aiello.<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Ecco, questa cosa che a lei dice l’ingegnere Aiello,<br />

all’ingegnere Aiello da chi era stata riferita? Glielo dice<br />

l’ingegnere?<br />

…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Dal maresciallo Di Carlo.<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

507


Allora, guardi, è sempre lo stesso punto della… 15 Maggio<br />

2004 e siamo sempre a pagina 72. PUBBLICO MINISTERO:<br />

“Questa notizia chi l’ha data? Chi ha detto andiamo a vedere<br />

se c’è questa… Aiello?” Riolo: “Aiello, perché aveva il so-<br />

spetto che lì davanti ogni volta che diceva qualche cosa,<br />

cioè quello che gli riferiva la Mesi ad Aiello era che ogni<br />

volta che lei che andava qualcuno, che qualcuno andava<br />

lì, subito gli andavano. Quindi sicuramente c’era una te-<br />

lecamera”. Poi, P.M.: “Ho capito. Ecco io volevo sapere una<br />

cosa, lei con la Mesi di questa cosa ha parlato?” Riolo: “No, no<br />

mai”. P.M.: “Quindi che la Mesi dicesse questo a lei chi lo di-<br />

ce?” Riolo: “Aiello”. P.M.: “Aiello”. Va bene. P.M.: “Per chiarire,<br />

la mesi ad Aiello spiega i suoi sospetti perché ogni volta che lei<br />

riceveva una visita in casa poi queste persone ricevevano per-<br />

quisizioni, accertamenti?” Riolo: “No, un controllo”. P.M.: “Con-<br />

trolli di Polizia?” Riolo: “Controlli di Polizia si”. Quindi lo con-<br />

ferma…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Confermo, confermo.<br />

Proseguendo nella ricostruzione fornita in aula, il Riolo ag-<br />

giungeva:<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Allora, si, siamo all’interrogatorio del 7 Giugno 2004, 7<br />

Giugno 2004 pagina 54 e seguenti, e lei proprio su questo<br />

punto, maresciallo ha detto, Riolo: “Ci siamo messi in mac-<br />

china, e siamo andati a fare un giro, e io la identificai<br />

perché era messa, la telecamera, era molto vistosa. An-<br />

che perché – questo è il punto – anche perché l’Aiello tra<br />

l’altro, cioè la Mesi avrebbe riferito ad Aiello che tempo<br />

addietro avevano visto persone che montavano questa<br />

cassettina, cioè gente che non erano degli elettricisti,<br />

erano evidenti che non erano elettricisti e quindi il vici-<br />

nato avrebbe detto che c’era sta cosa che avevano mes-<br />

so”. È vero?<br />

508


RIOLO GIORGIO:<br />

Confermo.<br />

Alcune parziali conferme, come sempre frutto di un ridimen-<br />

sionamento della valenza auto accusatoria delle proprie pre-<br />

cedenti dichiarazioni, provenivano poi dallo stesso Michele<br />

Aiello.<br />

AIELLO: “Borzacchelli assieme a Riolo lo avevano invitato a fa-<br />

re una passeggiata in macchina con loro, perché in quel perio-<br />

do tentavano di allontanare la… dipendente Mesi dalla struttu-<br />

ra. E per convincermi di questo una delle cause che portava<br />

avanti il Borzacchelli era quello che il… il… la Mesi era… la<br />

famiglia Mesi era attenzionata. Ma di questo già era un fatto<br />

noto io dico, perché già in quel momento il fratello si era di-<br />

messo dal… era asse… era partito, credo, non mi ricordo be-<br />

ne.”.<br />

In primo luogo, quindi, l’Aiello smentiva di avere assunto lui<br />

l’iniziativa di andare in macchina ad Aspra ad effettuare una<br />

sostanziale bonifica sui luoghi.<br />

Ed inoltre, aggiungeva che in quel momento (giugno 1999)<br />

solo Paola Mesi era ancora alle sue dipendenze, atteso che il<br />

fratello Francesco si era già dimesso il 26 aprile 1999.<br />

AIELLO:“Siamo in macchina e praticamente Riolo dice che se<br />

lui vuole ha la possibilità tramite uno scanner, un telefoni… un<br />

televisorino non mi ricordo bene quale parola abbia utilizzato,<br />

se vuole di andare a verificare la presenza o meno di una… di<br />

una telecamera nei pressi dell’abitazione Mesi.<br />

….<br />

“una specie di… di scatolina, … di scarpe, una cosa del gene-<br />

re di quelle dimensioni…. lui mi ha detto che aveva la possibi-<br />

lità se voleva tramite un televisorino contenuto all’interno di<br />

questa scatola, verificare la presenza delle telecamere, se lui<br />

voleva poteva farlo.”<br />

Ma, stravolgendo il senso di quanto lui stesso aveva in pre-<br />

cedenza affermato, l’Aiello negava decisamente che fosse sta-<br />

509


ta effettuata sul posto una verifica cui era seguito il rinveni-<br />

mento di una telecamera.<br />

E ciò, come sempre, aveva determinato la contestazione del<br />

P.M.:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Allora, le contesto, lei su questo punto è stato sentito il<br />

19 Maggio 2004, 96 e seguenti, e lei dice, le leggo soltanto i<br />

pezzi delle sue affermazioni: “Le ripeto, direttamente ne ha<br />

parlato Borzacchelli direttamente, proprio per quanto riguarda<br />

il discorso della signorina Mesi. Eravamo una sera praticamen-<br />

te col signor Riolo, ero io al si… assieme al signor Riolo e al<br />

signor Borzacchelli, e praticamente il signor Borzacchelli viene<br />

fuori con questo discorso che la signorina Mesi lavorava<br />

presso il mio studio, il fratello lavorava presso la mia<br />

azienda, era pericoloso per me. Il signor Borzacchelli ri-<br />

ferisce che era la famiglia Mesi sottoposta ad indagine,<br />

per il discorso praticamente dei rapporti con i Gutta-<br />

dauro, perché una… una sorella della signorina Mesi,<br />

l’altra sorella, Maria lavorava presso la Sud Pesca e<br />

quindi era sottoposta praticamente ad indagine per<br />

quanto riguarda la ricerca e la cattura del latitante<br />

Messina Denaro”. P.M.: “Questo lo dice Borzacchelli?” Aiello:<br />

“Il Borzacchelli. E praticamente viene… avere queste persone<br />

all’interno dell’azienda che lavorano può costituire pregiudizio<br />

per le mie aziende. Infatti disse: vedi stai attento perché questi<br />

qua vengono controllati, sono controllati, anzi no vengono, sono<br />

controllati”. Poi io le faccio… viene fatta la domanda: “Che co-<br />

sa è successo?” E lei dice: “No, niente, non è successo niente,<br />

qualcuno andò a smontare… oppure io sono andato, oppure io<br />

l’ho detto infatti, in macchina, me l’hanno detto in macchina<br />

questo discorso. Mi hanno praticamente portato in mac-<br />

china, e il signor Riolo mi ricordo che aveva<br />

l’attrezzatura in macchina, praticamente dice: vedi se io<br />

voglio posso in qualsiasi istante passando da un posto,<br />

510


vedere effettivamente, mettermi in collegamento con la<br />

telecamera”. Pubblico Ministero: “E l’hanno fatto?” “E<br />

l’hanno fatto”. “Davanti a lei?” “Davanti a me”. P.M.: “E<br />

dov’era sta telecamera?” Aiello: “Ad Aspra, praticamente<br />

presso l’abitazione della signorina Mesi”. Questa è la<br />

contestazione, lei la conferma o no queste dichiarazio-<br />

ni…”<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

“E l’hanno fatto?” Aiello: “E l’hanno fatto”. P.M.: “Davanti a<br />

lei?” Aiello: “Davanti a me”. P.M.: “E dov’era questa telecame-<br />

ra?” Aiello: “Ad Aspra, praticamente presso l’abitazione della<br />

signorina Mesi”. Io voglio sapere se conferma o meno questo<br />

tratto delle dichiarazioni che vengono contestate.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io ci vado al contrario, così… così come sono scritte là non<br />

li confermo… Benissimo, così come sono scritte non li<br />

confermo.”.<br />

Anche in questo caso, dunque, l’Aiello ha dapprima cercato<br />

di rendere dichiarazioni parzialmente diverse e poi, dopo es-<br />

sere stato messo di fronte ad un contrasto specifico, ha finito<br />

per limitarsi a non confermare.<br />

A fronte di questo complessivo quadro di risultanze, la difesa<br />

dell’Aiello ha sostenuto che si sarebbe trattato di una notizia<br />

già nota e priva del carattere di novità e di segretezza.<br />

E ciò in quanto, ad esempio, Francesco Mesi era già stato<br />

tratto in arresto nel dicembre 1998 per favoreggiamento del<br />

latitante Messina Denaro, al quale avrebbe fatto da autista.<br />

Nel successivo mese di aprile 99’ egli si era dimesso da di-<br />

pendente dell’Aiello ed il 20.5.99 aveva patteggiato una pena<br />

per la suddetta imputazione.<br />

Di talchè il coinvolgimento della famiglia Mesi nelle vicende<br />

della latitanza del Messina Denaro erano già emerse prima<br />

del giugno 99’, epoca nella quale pacificamente si colloca<br />

511


l’episodio della rivelazione della notizia e della verifica in via<br />

Milwaukee.<br />

E sempre secondo la tesi difensiva, le indagini su Francesco<br />

Mesi erano iniziate addirittura nel 95/96 mentre quelle a ca-<br />

rico della sorella Maria addirittura l’anno prima, a seguito di<br />

una vacanza che questa aveva trascorso con il latitante in<br />

una località non meglio individuata.<br />

I testi Bonanno e La Barbera della Polizia di Stato, in effetti,<br />

riferivano che la telecamera davanti casa dei Mesi era stata<br />

installata verso la metà del 1997 e disinstallata nel mese di<br />

giugno 1999, in coincidenza con la conclusione delle indagi-<br />

ni.<br />

A giudizio del Tribunale, pur in considerazione delle osserva-<br />

zioni difensive, è certo che al momento della rivelazione<br />

l’indagine era ancora in corso di svolgimento.<br />

Ciò è dimostrato intanto dalla presenza della telecamera che<br />

il Riolo ha affermato di avere comunque individuato con as-<br />

soluta certezza.<br />

La stessa, dunque, ancora non era stata rimossa a dimostra-<br />

zione che, a prescindere dai risultati effettivamente consegui-<br />

ti, l’indagine in quel momento era ancora in corso.<br />

Del resto, Maria Mesi, la compagna di Messina Denaro, anco-<br />

ra si trovava in stato di libertà e sarebbe stata tratta in arre-<br />

sto solo nel corso del 2000, ad ulteriore dimostrazione<br />

dell’attualità delle investigazioni nel mese di giugno 1999.<br />

Va, poi, evidenziato come le indagini sulla casa di via Mil-<br />

waukee di Aspra non fossero affatto prive di fondamento ma,<br />

al contrario, avessero colto esattamente nel segno.<br />

E’ stato, infatti, accertato che, fino a poco tempo prima del<br />

giugno 99, il latitante Matteo Messina Denaro aveva davvero<br />

utilizzato quell’appartamento quale suo nascondiglio.<br />

A parte le puntuali e riscontrate dichiarazioni del collabora-<br />

tore Antonino Giuffrè (che aveva riferito di avere appreso dal-<br />

la voce di Bernardo Provenzano che il Messina Denaro aveva<br />

512


trascorso buona parte della latitanza nella zona di Aspra e<br />

Bagheria), sono proprio gli atti del processo a Maria Mesi che<br />

dimostrano l’esattezza di quella intuizione investigativa.<br />

In particolare, a tal fine appare illuminante la disamina della<br />

motivazione della sentenza del 29 marzo 2001, prodotta agli<br />

atti ed, ovviamente, passata in autorità di cosa giudicata,<br />

con la quale il Tribunale di Palermo condannava Maria Mesi<br />

per aver messo a disposizione del latitante Matteo Messina<br />

Denaro l’abitazione familiare ubicata in via Milwaukee n. 49<br />

di Aspra.<br />

Tale disamina consente di stabilire che:<br />

- effettivamente erano stati svolti dei servizi di osservazione<br />

da parte del S.C.O. della Polizia di Stato a mezzo anche di<br />

una telecamera installata, a partire dal 20 febbraio 1997, da-<br />

vanti la casa dei Mesi di via Milwaukee 49;<br />

- tali riprese erano finalizzate alla cattura del latitante Mat-<br />

teo Messina Denaro che ivi era stato ospitato dall’imputata,<br />

come è rimasto dimostrato dal fatto che, in sede di una per-<br />

quisizione eseguita il 14.6.2000, erano stati rinvenuti effetti<br />

personali del latitante;<br />

- la Mesi era stata, sempre in detta data, tratta in arresto e<br />

fino a quel momento, dunque, le attività di indagine erano<br />

proseguite in forma del tutto segreta.<br />

Tali elementi di fatto, accertati da una sentenza penale defi-<br />

nitiva, confermano l’attualità dell’interesse investigativo nei<br />

confronti dei Mesi al giugno 1999.<br />

Costoro, pertanto, al di là delle vicende giudiziarie di France-<br />

sco Mesi, avevano ospitato nella comune abitazione per un<br />

determinato periodo un latitante del calibro del Messina De-<br />

naro, il quale, con estrema probabilità, aveva lasciato quella<br />

casa solo nel mese di gennaio 1999.<br />

Di conseguenza nel giugno 99 i Mesi avevano tutto l’interesse<br />

a sapere se nei loro confronti e, soprattutto, in relazione alla<br />

513


loro abitazione vi fossero indagini da parte delle forze<br />

dell’ordine.<br />

Ciò è ulteriormente avvalorato dalle preoccupazioni manife-<br />

state da Paola Mesi all’Aiello a proposito di talune strane vi-<br />

site della Polizia in casa loro, spesso con scuse banali e dopo<br />

che c’erano state delle visite.<br />

Pertanto, qui il punto non è, come sostenuto dalla difesa,<br />

stabilire se l’interesse investigativo sui Mesi fosse ancora at-<br />

tuale o già esaurito – e come si è visto non lo era affatto al-<br />

meno fino al 14 giugno dell’anno successivo (2000) – ma<br />

comprendere se e fino a che punto la specifica notizia<br />

dell’esistenza di una telecamera puntata sull’ingresso della<br />

loro abitazione potesse essere un elemento cognitivo di rilie-<br />

vo o meno per i Mesi.<br />

Ed ovviamente era una notizia che, proprio per la sua speci-<br />

ficità, aveva un valore inestimabile per costoro ed era del<br />

tutto nuova.<br />

Anche in questa vicenda, poi, appare estremamente probabile<br />

che Michele Aiello abbia a sua volta rivelato la notizia<br />

dell’esistenza della telecamera a Paola Mesi.<br />

A tale univoca conclusione deve pervenirsi considerando la<br />

natura intima dei rapporti tra l’Aiello e la Mesi che non si li-<br />

mitavano al mero rapporto professionale.<br />

Un rapporto di vicinanza e di fiducia tale che la Mesi era sta-<br />

ta inserita da Michele Aiello nel ristrettissimo novero dei<br />

membri della sua rete riservata.<br />

Orbene, a fronte di un rapporto così intimo e personale, ap-<br />

pare davvero improbabile che l’Aiello, dopo avere avuto con-<br />

ferma dal Riolo dell’esistenza di una telecamera, abbia taciu-<br />

to tale notizia a Paola Mesi che gli aveva confidato le sue<br />

preoccupazioni proprio circa la possibile esistenza di indagini<br />

sulla sua abitazione.<br />

Come sempre, tuttavia, tale ulteriore accertamento non è af-<br />

fatto indispensabile, essendo sufficiente per la configurabili-<br />

514


tà del reato di cui all’art. 326 cod. pen. la prova della rivela-<br />

zione dal Riolo all’Aiello di una notizia segreta avente le so-<br />

pra richiamate caratteristiche.<br />

L’ulteriore passaggio della notizia dall’Aiello ai Mesi, pur ap-<br />

parendo di solare chiarezza presuntiva, non è necessario che<br />

venga univocamente accertato.<br />

Ciò posto, va dato atto dell’accertamento giudiziale anche di<br />

altre rivelazioni di notizie in qualche modo sempre collegate<br />

con il contesto territoriale di Bagheria e con gli Eucaliptus.<br />

Anche in questi casi si tratta sempre di spontanee ammissio-<br />

ni di fatti penalmente rilevanti da parte del Riolo nel corso<br />

dei suoi interrogatori successivi all’arresto.<br />

Una di dette notizie concerne la collocazione di una teleca-<br />

mera in agro di Bagheria, anzi, per la precisione, proprio in<br />

contrada Consona e quindi assai vicino all’abitazione della<br />

famiglia Eucaliptus.<br />

Si trattava, nella specie, di un obiettivo investigativo deno-<br />

minato, all’interno della Sezione Anticrimine, come “ZIO TOM”<br />

e che rientrava sempre nel coacervo delle indagini finalizzate<br />

alla ricerca ed alla cattura di Bernardo Provenzano.<br />

L’imputato Riolo riferiva nel corso del suo esame di avere in-<br />

stallato, prima dell’agosto 2002, una telecamera su un palo<br />

della luce ed una microspia esterna in contrada Consona di<br />

Bagheria nei pressi di una villa di pertinenza di un soggetto<br />

conosciuto come lo “Zio Tom”.<br />

Dopo aveva rivelato all’Aiello che si stava occupando di mon-<br />

tare una telecamera su un palo della luce in contrada Con-<br />

sona ed, in modo particolare, in direzione di una villa “ubica-<br />

ta in alto”.<br />

Anche in questo caso la rivelazione non era stata spontanea<br />

da parte del Riolo ma suscitata dall’Aiello, il quale, con la<br />

scusa di alcuni problemi elettrici, aveva cercato di sapere se<br />

alcuni operai dell’ENEL che erano stati visti in quella zona<br />

fossero davvero tali o meno.<br />

515


Ed infatti: RIOLO: “ Ho appreso per quale motivo me lo abbia<br />

chiesto, che c’erano stati dei problemi di corrente, qualche<br />

operaio aveva… riferito all’ingegnere Aiello che c’erano quelli<br />

dell’Enel che stavano lavorando nella palificazione so-<br />

vrastante il cantiere di via Consona di proprietà<br />

dell’ingegnere. E mi parlava appunto di… di questa situazio-<br />

ne che gli avevano causato, che avevano visto insomma que-<br />

ste… queste persone lì, e io gli ho… l’ho rassicurato che ero<br />

io a… che avevo montato un se… una telecamera lì per<br />

un oggetto non… non… non so, non mi ricordo se era… un<br />

oggetto, in direzione di… di una pe… di una persona<br />

che… che aveva la villa là sopra.”.<br />

A seguito della seguente contestazione: Riolo: “Si, perché<br />

me lo chiese, dice che avevano visto armeggiare persona-<br />

le, avevano montato questa scatola”. P.M.: “Lei gli disse<br />

ad Aiello non solo che non riguardavano lui, ma chi riguarda-<br />

va, cioè la villa dello zio Tom?”<br />

Riolo: “Si, lui infatti l’ho detto che lui glielo spiegai e<br />

mi fece… - poi lei dice – penso che abbia capito, lui ha<br />

capito”.<br />

Il Riolo rispondeva: RIOLO: Confermo, si.<br />

Dunque, a seguito di una specifica domanda e della connessa<br />

contestazione, il Riolo confermava di avere rivelato all’Aiello<br />

anche il soprannome, “Zio Tom”, dell’obiettivo investigativo.<br />

Ciò che rileva, ad ogni modo, è che l’indicazione fosse corret-<br />

ta e riferita in modo tale da consentire all’Aiello, buon cono-<br />

scitore del luogo, di individuare il soggetto proprietario della<br />

villa in questione (ubicata nella parte alta di contrada Con-<br />

sona che non è un luogo sovraffollato) anche a prescindere<br />

dal nomignolo abitualmente utilizzato all’interno del R.O.S.<br />

che all’Aiello non diceva nulla.<br />

Il Riolo, dunque, ha confermato in pieno il suo precedente<br />

racconto tranne che per un solo dato – la comunicazione del<br />

516


soprannome “Zio Tom” – che, guarda caso, è l’unico che<br />

l’Aiello, nel suo esame, aveva smentito.<br />

Ed invero, questi all’udienza del 21 febbraio 2006 negava de-<br />

cisamente di avere saputo dal Riolo il nome del soggetto inte-<br />

ressato dall’attività tecnica.<br />

In relazione a tale argomento l’Aiello confermava di essere<br />

stato lui a prendere l’argomento con il Riolo, visto che aveva<br />

saputo dai suoi operai della presenza di alcuni addetti<br />

dell’ENEL che stavano lavorando su un palo in contrada Con-<br />

sona vicino ad un loro cantiere.<br />

A seguito di tale intervento, peraltro, si erano verificati dei<br />

temporanei malfunzionamenti nelle linee elettriche o telefoni-<br />

che del suo cantiere ubicato nelle vicinanze.<br />

A quel punto il Riolo gli aveva riferito che in realtà non si<br />

trattava di veri operai dell’ENEL ma di suoi colleghi che ave-<br />

vano installato una telecamera per controllare la via di ac-<br />

cesso alla casa degli Eucaliptus.<br />

Sul punto ha riferito, poi, anche il Colonnello Damiano, il<br />

quale confermava l’effettiva esistenza delle attivita’ investiga-<br />

tive rivelate dal Riolo all’Aiello.<br />

Si trattava di indagini su tale Domenico Di Salvo – all’interno<br />

del R.O.S. soprannominato “Zio Tom” – che aveva una villa<br />

proprio nella parte alta di contrada Consona e che era rite-<br />

nuto in contatto col Provenzano: “noi lo investigammo poiché<br />

vi erano delle indicazioni di un… di… del collaboratore<br />

[PULCI] (INCOMPRENSIBILE) Calogero. che lo inquadrava<br />

come una persona vicino a Bernardo Provenzano.<br />

Nell’attività di verifica e di accertamento che svolgemmo, poi-<br />

ché ci accorgemmo che Di Salvo era anche in società, in pre-<br />

gresse società, assieme a Napoli Giovanni e Insinna Loreto,<br />

questo dato che assurgeva da questa comune presenza in una<br />

società, ce lo aveva fatto ritenere un potenziale soggetto in<br />

contatto con il latitante.<br />

517


L’attività tecnica era stata avviata tra la fine del 2000 e<br />

l’inizio del 2001 ed era consistita anche nella collocazione di<br />

una telecamera, installata dall’imputato su un palo della lu-<br />

ce.<br />

Orbene, anche in questo caso, il Riolo ha rivelato una notizia<br />

segreta, autentica ed in grado di determinare un serio ed at-<br />

tuale pregiudizio alle indagini in corso.<br />

Questo episodio (caratterizzato, peraltro, dall’ulteriore con-<br />

notato dell’assunzione dell’iniziativa da parte dell’Aiello) è<br />

stato ricostruito da entrambi gli imputati in modo sostan-<br />

zialmente convergente.<br />

L’unica divergenza tra le loro dichiarazioni risulta del tutto<br />

insignificante ed irrilevante posto che la conoscenza del so-<br />

prannome del Di Salvo non avrebbe avuto alcun valore per<br />

l’Aiello.<br />

Questi, però, è stato informato dal Riolo del fatto che era sta-<br />

ta collocata una telecamera su un palo della luce, la cui e-<br />

satta posizione egli era evidentemente in grado di individuare<br />

perfettamente, posto che in zona aveva un cantiere e che i<br />

suoi dipendenti gli avevano ben specificato il punto esatto<br />

dove gli operai dell’ENEL erano stati visti armeggiare sui fili<br />

elettrici.<br />

Di conseguenza l’Aiello aveva individuato la villa di fronte al<br />

palo in questione senza nessun bisogno del dato, puramente<br />

interno al R.O.S. ed ininfluente, relativo al soprannome del<br />

Di Salvo.<br />

In conclusione di tale argomento va solo evidenziato come,<br />

sulla base di quanto riferito dal teste Damiano, il Di Salvo<br />

fosse in contatto proprio con quel Carlo Castronovo che<br />

l’Aiello ha sempre indicato come l’unico percettore delle mes-<br />

se a posto da lui pagate all’organizzazione.<br />

Passando ad altro argomento sempre collegato alla rivelazio-<br />

ne di notizie circa attività tecniche di indagine nella città di<br />

Bagheria, deve aggiungersi quanto confessato dal Riolo a<br />

518


proposito di una ulteriore rivelazione concernente l’esercizio<br />

di macelleria gestito dai fratelli Tornatore.<br />

Come è stato spiegato dai testi di P.G. escussi, costoro rap-<br />

presentavano un rilevante obiettivo investigativo anche in<br />

quanto già coinvolti in un procedimento penale per favoreg-<br />

giamento della latitanza di Pietro Aglieri, importante capo di<br />

“cosa nostra” arrestato nel 1996, figlioccio di Bernardo Pro-<br />

venzano e capo della famiglia mafiosa di Santa Maria di Ge-<br />

sù.<br />

Prima di entrare nel merito dell’episodio va chiarito come, nel<br />

caso in esame, non si sia potuto accertare con certezza una<br />

vera e propria attività di istigazione da parte dell’Aiello, il<br />

quale, peraltro, aveva anche un interesse di tipo personale<br />

ad acquisire la notizia.<br />

Motivo per cui non può affermarsi la responsabilità dell’Aiello<br />

anche per tale condotta, pur non potendosi distinguere la<br />

stessa dalle altre condotte contestate al punto n.3 del capo<br />

G) della rubrica.<br />

Tale punto specifico dell’imputazione sub G), invero, contiene<br />

in sé la contestazione di più condotte accomunate tra loro ed<br />

in relazione alle quali l’Aiello va senz’altro condannato, fatta<br />

eccezione però proprio di quella attualmente in esame.<br />

Tanto premesso va detto che, fin dall’inizio dei suoi interro-<br />

gatori, il Riolo riferiva di un’attività tecnica che riguardava la<br />

macelleria dei Tornatore, sita in Corso Butera di Bagheria, e<br />

dei problemi di trasmissione del segnale causati<br />

dall’accavallamento tra gli apparati del R.O.S. e quelli di al-<br />

tre forze di polizia che indagavano sulla segreteria di tale<br />

D’Amico, esponente dell’U.D.C. di Bagheria, che era adiacen-<br />

te al suddetto esercizio di macelleria.<br />

Tuttavia, il Riolo – con ciò dimostrando ulteriormente la cor-<br />

rettezza del suo iniziale atteggiamento processuale - non ha<br />

mai lasciato spazio all’individuazione di una possibile attività<br />

di istigazione da parte dell’Aiello, posto che ha sempre riferi-<br />

519


to di avergli rivelato tale notizia in modo spontaneo e per un<br />

motivo ben preciso che lo riguardava personalmente e diret-<br />

tamente.<br />

Egli, invero, aveva discusso dell’esistenza delle due indagini<br />

concomitanti e di dette interferenze tecniche con il Borzac-<br />

chelli ed il maresciallo Di Carlo, i quali si trovavano già in<br />

una posizione di aperto contrasto con l’Aiello (specie il Bor-<br />

zacchelli).<br />

Costoro avevano detto al Riolo di avere intenzione di sfrutta-<br />

re l’esistenza delle microspie presso la segreteria politica del<br />

D’Amico per far volutamente registrare delle conversazioni<br />

che tirassero in ballo negativamente l’Aiello, al chiaro scopo<br />

di far scattare indagini su di lui.<br />

Dunque, l’Aiello ha ricevuto la notizia senza averne istigato<br />

la rivelazione ed avendo peraltro un valido motivo di tipo<br />

personale ad acquisirla.<br />

L’insufficiente dimostrazione del ruolo di istigatore, a giudi-<br />

zio del Collegio, fa pervenire alla sopra indicata conclusione<br />

che viene specificata in motivazione non potendo essere fatta<br />

oggetto di una autonoma indicazione nel dispositivo, attese le<br />

modalità congiunte della formulazione del punto n.3 del capo<br />

G) della rubrica.<br />

Per quanto attiene, invece, alla posizione del Riolo deve per-<br />

venirsi a conclusioni senz’altro diverse.<br />

Questi, invero, ha confessato di avere rivelato una notizia<br />

che certamente è risultata autentica, come si ricava sia dalle<br />

testimonianze dei testi di P.G. che dalla stessa, sia pure par-<br />

ziale, ammissione dello stesso Aiello, il quale ha confermato<br />

il fatto storico limitando il ricordo ad una microspia e non ad<br />

una telecamera.<br />

Quanto all’epoca della rivelazione, se è vero che lo stesso<br />

Riolo la collocava nel maggio 2003 e, quindi, in una fase suc-<br />

cessiva allo svolgimento delle indagini sul D’Amico (arrestato<br />

già il 13.12.2002), non può sostenersi che le stesse fossero<br />

520


del tutto concluse anche in relazione al filone dei fratelli<br />

Tornatore, alla luce di quanto riferito dai testi escussi.<br />

Devono, pertanto, ritenersi sussistenti tutti i presupposti le-<br />

gali del reato in contestazione, limitatamente alla posizione<br />

del Riolo.<br />

Altro importante episodio di rivelazione di notizie segrete<br />

confessato dal Riolo è quello relativo alle indagini tecniche in<br />

corso di esecuzione sull’abitazione del noto pregiudicato ma-<br />

fioso Francesco Pastoia, uomo d’onore di spicco della fami-<br />

glia mafiosa di Belmonte Mezzagno già legato da fortissimi<br />

rapporti di amicizia con Bernardo Provenzano (all’epoca an-<br />

cora latitante).<br />

Nel corso del suo esame dibattimentale il Riolo confermava<br />

quanto riferito nei suoi precedenti interrogatori, ribadendo<br />

che, nel corso del 2003, aveva installato a Belmonte Mezza-<br />

gno tre telecamere che interessavano l’abitazione di Pastoia.<br />

L’indagine era di tipo, per così dire, preventivo, nel senso che<br />

il Pastoia era ancora detenuto ed, in vista della sua prossima<br />

scarcerazione, era stato preparato il terreno investigativo a<br />

suo carico.<br />

Nel corso delle operazioni di collocazione delle telecamere,<br />

egli allo scopo di trasferire il segnale, aveva montato dei ripe-<br />

titori salendo su alcuni tralicci della luce.<br />

Anche di questa sua attività di indagine aveva parlato<br />

all’Aiello:<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Che cosa ha detto all’ingegnere Aiello?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Ma c’è stata un’occasione che non mi facevo vedere più spes-<br />

so, non ci… non ci vedevamo non… e mi chiese: “Ma che co-<br />

sa… come mai, che sta succedendo che non ti fai più ve-<br />

dere?”. … che ero impegnato a Belmonte Mezzagno in<br />

un’attività che mi stava facendo impazzire e non avevo tempo<br />

per… per passare a salutarlo.<br />

521


PUBBLICO MINISTERO:<br />

Ho capito. Senta, lei fece il nome di Pastoia all’ingegnere?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

L’Aiello, dopo aver sentito il nome del soggetto interessato<br />

dalle indagini, aveva replicato chiedendo se si trattasse di<br />

uno che “aveva dei camion”, nel senso che gestisse<br />

un’azienda di trasporto con mezzi pesanti.<br />

Circa l’epoca della rivelazione, lo stesso Riolo riferiva che il<br />

fatto si era verificato dopo l’attivazione della c.d. rete riser-<br />

vata e, quindi, nella seconda metà del 2003.<br />

In effetti, osserva il Tribunale, si tratta dell’ultima rivelazio-<br />

ne in ordine di tempo fatta dal Riolo all’Aiello, in un momen-<br />

to, peraltro, nel quale egli doveva avere ben chiaro quali so-<br />

spetti si erano addensati sul suo interlocutore.<br />

L’aspetto prettamente soggettivo sarà oggetto di una succes-<br />

siva disamina da parte del Collegio, ma, sin da questo punto<br />

del ragionamento, occorre segnalare come tale condotta, es-<br />

sendo la più recente, costituisca un momento di discrimine<br />

nella valutazione complessiva delle rivelazioni di notizie se-<br />

grete poste in essere dal Riolo.<br />

Dal canto suo Michele Aiello ha negato decisamente di aver<br />

appreso il nominativo del soggetto sottoposto alle indagini<br />

tecniche:<br />

PUBBLICO MINISTERO<br />

Senta, Riolo le ha mai riferito di attività investigative nei con-<br />

fronti di Francesco Pastoia di Belmonte Mezzagno?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Nella maniera più assoluta, no”.<br />

Circa l’eventuale conoscenza del Pastoia, tuttavia, l’Aiello ag-<br />

giungeva: “Ma per i miei ricordi e da un punto di vista cartaceo<br />

era un autotrasportatore della ditta Buttitta… della ca-<br />

va Buttitta che trasportava gli inerti al mio impianto si-<br />

no al 1986, sino a quando ci siamo… anzi ’87 perché poi ci<br />

522


siamo comprati anche noi il… il semirimorchio per il trasporto<br />

inerti.<br />

In primo luogo, dunque, deve riscontrarsi una posizione di<br />

netto ed insanabile contrasto tra le dichiarazioni dei due im-<br />

putati sul punto specifico della rivelazione del nominativo del<br />

Pastoia quale obiettivo delle investigazioni.<br />

Contrasto che, tuttavia, può essere agevolmente risolto alla<br />

luce della logica e del contenuto stesso delle dichiarazioni<br />

rese da parte di entrambi gli imputati.<br />

Il Riolo, invero - che non conosceva il Pastoia e non sapeva di<br />

quale attività lecita si occupasse - ha riferito che immedia-<br />

tamente l’Aiello gli aveva chiesto se il Pastoia avesse dei ca-<br />

mion.<br />

Si tratta di un particolare che lo stesso Aiello ha dimostrato<br />

di conoscere, posto che, anche nel suo esame, ha subito col-<br />

legato il nominativo Pastoia a quello di un autotrasportatore<br />

che operava presso la cava Buttitta.<br />

Appare, pertanto, di solare evidenza come il Riolo abbia rife-<br />

rito un dato cognitivo di cui non poteva in alcun modo di-<br />

sporre (posto che non sapeva nulla del Pastoia) se non ne a-<br />

vesse davvero parlato con l’Aiello che, invece per sua stessa<br />

ammissione, quel dato ben conosceva.<br />

Ed allora deve ritenersi più plausibile e logica la versione<br />

fornita dal Riolo, stante l’esatta corrispondenza dello specifi-<br />

co elemento di conoscenza così come appreso dall’Aiello e da<br />

questi involontariamente confermato.<br />

Ciò posto, anche in questo caso, la notizia riferita dal Riolo<br />

si è rivelata autentica e relativa ad indagini effettivamente in<br />

corso di svolgimento.<br />

I testi Damiano e Russo, invero, hanno spiegato che,<br />

nell’ambito di indagini avviate già in epoca precedente, nel<br />

marzo del 2003 era stata decisa anche la collocazione di una<br />

serie di apparati tecnici tra i quali alcune microspie<br />

523


all’interno delle due abitazioni di Belmonte Mezzagno e tre<br />

telecamere di lunga portata.<br />

Il Colonnello Damiano, poi, confermava che si trattava di una<br />

attività preventiva posta in essere soprattutto in vista della<br />

scarcerazione del boss, avvenuta solo il 13 giugno 2004 e,<br />

comunque, finalizzata sempre alla cattura del Provenzano.<br />

Fino al 13 giugno le attività tecniche non avevano fornito al-<br />

cun elemento di rilievo ed, addirittura, il 14 giugno 2004,<br />

cioè all’indomani del ritorno a casa del Pastoia, gli apparati<br />

tecnici avevano smesso di funzionare per assenza di segnale.<br />

L’indagine del R.O.S., dunque, pur così anticipatamente pre-<br />

parata, si era rivelata un totale fallimento e non certo per<br />

mancanza di interesse dell’obiettivo investigato.<br />

Lo stesso Damiano, infatti, aggiungeva che il Pastoia era sta-<br />

to sottoposto a fermo il 25 gennaio 2005, ma esclusivamente<br />

sulla scorta degli elementi raccolti a suo carico dalla Polizia<br />

di Stato nello stesso torno di tempo.<br />

Appena due giorni dopo l’esecuzione del fermo, e pertanto il<br />

27 gennaio 2005, il Pastoia si toglieva la vita in carcere.<br />

Dal complesso degli elementi raccolti a suo carico e dalle<br />

sentenze in atti (cfr. sentenza di condanna della Corte di Ap-<br />

pello di Palermo in data 13 luglio 2001 e decreto con il quale<br />

il 25 ottobre 1999 sempre la Corte di Appello gli aveva appli-<br />

cato le misure di prevenzione, acquisiti al fascicolo del dibat-<br />

timento) si ricava che il Pastoia era un personaggio centrale<br />

all’interno di “cosa nostra” ed in stretto contatto con Bernar-<br />

do Provenzano, del quale era uomo di fiducia e collaboratore.<br />

Ancora una volta, dunque, sussistono tutti i parametri nor-<br />

mativi e legali del reato in contestazione, posto che la notizia<br />

su indagini coperte dal massimo segreto è risultata del tutto<br />

vera ed è stata rivelata nella sua interezza mentre queste e-<br />

rano ancora in pieno svolgimento con un notevole rischio di<br />

potenziale compromissione dei loro esiti.<br />

524


Emerge, inoltre, anche in questo caso, quella tipica attività<br />

di istigazione che l’Aiello, costantemente nel tempo, ha dimo-<br />

strato di saper porre in essere al fine di ottenere le rivelazio-<br />

ni del Riolo.<br />

Per il resto, le osservazioni della difesa attengono ad un mo-<br />

mento successivo a quello della commissione e del perfezio-<br />

namento del reato di cui all’art. 326 c.p., atteso che si fon-<br />

dano sulla dimostrazione dell’impossibilità della successiva<br />

ed ininfluente ulteriore rivelazione dall’Aiello al Pastoia.<br />

Come più volte ribadito, non occorre che sia dimostrata<br />

l’esistenza di un effettivo pregiudizio per le indagini in corso<br />

oggetto di rivelazione, essendo sufficiente accertare la possi-<br />

bilità di un danno potenziale per le stesse.<br />

Nel caso di specie, appare chiaro come una notizia di tal fat-<br />

ta potesse determinare il sostanziale fallimento delle indagini<br />

a carico del Pastoia, cose che, poi, di fatto si è verificata sen-<br />

za che ciò debba necessariamente farsi ricadere sull’Aiello.<br />

Certo anche su questo episodio rimangono forti sospetti che<br />

ciò possa essere accaduto ma non è emersa una prova certa<br />

ed univoca.<br />

Pertanto le obiezioni difensive lasciano inalterato il quadro<br />

delle emergenze in merito al reato così come contestato.<br />

Dopo aver passato in rassegna le condotte di rivelazione di<br />

notizie segrete che hanno trovato puntuale conferma dibatti-<br />

mentale e che, di conseguenza, hanno determinato la con-<br />

danna di entrambi gli imputati coinvolti, può senz’altro pas-<br />

sarsi ad esaminare alcuni altri episodi che, viceversa, non<br />

sono risultati sufficientemente dimostrati.<br />

In primo luogo, vi è da segnalare una confessione-chiamata<br />

in correità del Riolo che, diversamente dalle altre, non ha<br />

trovato riscontro nelle altre emergenze processuali.<br />

Si tratta dell’episodio riguardante l’acquisizione, da parte<br />

dello stesso Riolo, di un floppy-disk contenente la trascrizio-<br />

ne dei “pizzini” che Bernardo Provenzano aveva scritto ed in-<br />

525


viato ad Antonino Giuffrè e che, grazie a questi, erano stati<br />

rinvenuti e sequestrati.<br />

Cioè della trasposizione in formato informatico dei suddetti<br />

documenti che la Sezione Anticrimine stava, in quel frangen-<br />

te, sottoponendo ad una approfondita attività di analisi e di<br />

riscontro.<br />

Secondo il Riolo tale floppy-disk gli sarebbe stato consegna-<br />

to dal Capitano Sozzo, per fargli esaminare il file in questio-<br />

ne.<br />

Il Riolo, tuttavia, in base a quanto riferito in dibattimento,<br />

non avrebbe mai aperto il documento e, di conseguenza, non<br />

ne avrebbe mai appreso il contenuto.<br />

Ciò aveva comportato una contestazione delle precedenti di-<br />

chiarazioni da parte del P.M.: “… Siamo a pagina 7 della tra-<br />

scrizione, parlando proprio di questo floppy disk, lei dice, la<br />

domanda era… è questa, se aveva letto, aperto, eccetera. E lei<br />

dice: “Sul computer a casa mi sa che una volta l’ho acce… l’ho<br />

passato, perché cercavo un floppy vuoto, tanto è vero che gli<br />

chiesi ai miei ragazzi di cancellarmi. Sicuramente avete trovato<br />

un sacco di floppy con delle intestazioni, però non c’era niente,<br />

perché me li feci cancellare, perché mi servivano i floppy vuo-<br />

ti”.<br />

In conclusione, dunque, l’imputato sosteneva di avere anche<br />

potuto aprire il floppy-disk ma non per leggerne il contenuto<br />

ma perché ne cercava uno vuoto su cui lavorare.<br />

Già tutto questo appare al Collegio davvero incomprensibile<br />

ed illogico, posto che si trattava del materiale documentale di<br />

maggiore interesse investigativo in quel momento, cosa che<br />

rende inverosimile un simile disinteresse da parte del Riolo.<br />

Ma il Riolo aggiungeva di avere anche parlato con l’Aiello di<br />

detto floppy–disk e di avergli offerto la possibilità di leggere<br />

il contenuto della corrispondenza tra il Provenzano ed il<br />

Giuffrè ma che questi aveva rifiutato l’offerta: “Era preoccu-<br />

pato dico: “Guardi di non preoccuparsi” perché io ero in pos-<br />

526


sesso di… tutte le dichiarazioni, io … senza sapere che cosa<br />

c’era, di tutte le dichiarazioni di Giuffrè … di cui dell’ingegnere<br />

Aiello non se ne parla assolutamente, “quindi di che cosa ti<br />

preoccupi, stai calmo – dice… io gli faccio – se vuoi te lo<br />

posso anche fare leggere il floppy, il contenuto del<br />

floppy.”<br />

In modo ancora più inverosimile, però, l’Aiello si sarebbe ri-<br />

fiutato di leggere il file in questione: “No, non l’ha aper…<br />

perché mi… anche… anzi mi rispose addirittura dice se… ave-<br />

va fiducia in me di non… “Una volta che… che l’hai letto tu<br />

che… che importanza ha”.<br />

Dunque, Michele Aiello che da mesi stava cercando, dispera-<br />

tamente ed attraverso il ricorso a varie metodologie illegali,<br />

notizie circa l’esatto contenuto delle dichiarazioni del Giuffrè<br />

e che aveva di conseguenza un enorme interesse a leggere il<br />

contenuto dei “pizzini” scambiati tra Provenzano e Giuffrè, si<br />

sarebbe, invece, rifiutato di farlo mostrando un apatico di-<br />

sinteresse.<br />

Si tratta di una ricostruzione del tutto priva di coerenza e di<br />

logicità che non riscontra in alcun modo la confessione del<br />

Riolo ma che, anzi, la indebolisce significativamente.<br />

Ma, a ben vedere, la confessione e la chiamata in correità del<br />

Riolo subiscono un’ulteriore duplice smentita proveniente dal<br />

Capitano Sozzo e, per quel che vale, dallo stesso Michele<br />

Aiello.<br />

Quest’ultimo, invero, negava seccamente che il Riolo gli a-<br />

vesse mai offerto di visionare un simile floppy-disk contenen-<br />

te le trascrizioni letterali delle missive oggetto della corri-<br />

spondenza Provenzano-Giuffrè.<br />

Si tratta di una smentita che, se isolata, avrebbe, ovviamen-<br />

te, ben poco valore in considerazione dello scarsissimo livello<br />

di attendibilità che può riconoscersi all’Aiello, il quale ha co-<br />

stantemente mentito al Tribunale.<br />

527


Ma se connessa alla qualificata smentita pervenuta dal Capi-<br />

tano Giovanni Sozzo finisce per assumere un, sia pure, resi-<br />

duo valore significativo, se non altro come mero elemento di<br />

riscontro.<br />

In buona sostanza, invero, il Capitano Sozzo ha negato di a-<br />

vere mai consegnato a Riolo alcun floppy-disk contenente il<br />

suddetto materiale documentale.<br />

Pur non negando, e sinanco lasciando trasparire, il proprio<br />

imbarazzo di comandante di un reparto nel quale si annidava<br />

un traditore che non era stato individuato, il Sozzo ricostrui-<br />

va l’andamento delle indagini su detti documenti e precisava<br />

di non avervi mai coinvolto il Riolo.<br />

Addirittura, nel corso di un visita tardo pomeridiana del Rio-<br />

lo nella sua stanza, ricordava anche di avere “ridotto ad ico-<br />

na” il file contenente detti documenti proprio perché li rite-<br />

neva segretissimi e non voleva condividerne la visione col<br />

sottufficiale.<br />

In considerazione dell’elevato grado di attendibilità che va<br />

senz’altro riconosciuto al Capitano Giovanni Sozzo, la piena<br />

smentita della tesi sostenuta da Riolo induce a ritenere non<br />

adeguatamente riscontrate la confessione e la chiamata di<br />

correo dell’imputato.<br />

Quanto, poi, al fatto che il Riolo avrebbe potuto teoricamente<br />

entrare in possesso altrimenti del floppy-disk in questione<br />

non pare opportuno immorare oltre.<br />

Intanto, perché non è questa la versione dei fatti confessata<br />

dal Riolo ed oggetto della presente attività di verifica e di ri-<br />

scontro attraverso le complessive emergenze processuali.<br />

Ed inoltre, poiché si tratta di una possibilità teorica frutto di<br />

una supposizione probabilistica che non trova alcun riscon-<br />

tro concreto ed individualizzante.<br />

Rimangono agli atti le dichiarazioni del Sozzo, del Damiano,<br />

del De Venuto e degli altri colleghi del Riolo che, in modo sì<br />

convergente ma generico, riconoscono la possibilità che que-<br />

528


sti potesse entrare teoricamente in possesso di quel materia-<br />

le.<br />

Non, dunque, la prova autonoma di un fatto specifico e ben<br />

determinato e nemmeno il riscontro alle dichiarazioni confes-<br />

sorie del Riolo che hanno un contenuto tutt’affatto diverso.<br />

Ne consegue che la confessione resa dal Riolo sullo specifico<br />

punto è stata smentita dalle attendibili e contrarie afferma-<br />

zioni del Capitano Sozzo.<br />

Di conseguenza, anche la sua chiamata in correità nei con-<br />

fronti di Michele Aiello (punto n.12 del capo G della rubrica)<br />

va ritenuta non sufficientemente riscontrata, tanto da deter-<br />

minare l’assoluzione dell’imputato in relazione a tale condot-<br />

ta.<br />

Tra gli ulteriori episodi non riscontrati a sufficienza va<br />

senz’altro inserito anche quello concernente la collocazione<br />

di microspie nell’abitazione di Giuseppe Guttadauro, ubicata<br />

in questa via De Cosmi (di cui lungamente ci si occupa a<br />

proposito dei reati contestati anche al Cuffaro).<br />

Il fatto è oramai ampiamente noto e riguarda l’installazione<br />

da parte del Riolo, tra l’estate 1999 e l’estate 2000, di diver-<br />

se microspie all’interno dell’appartamento del Guttadauro ed<br />

il ritrovamento di una di esse in data 15 giugno 2001.<br />

La prima circostanza che va segnalata riguarda la collocazio-<br />

ne temporale di tale rivelazione che, a sentire tutti i protago-<br />

nisti della vicenda, ha avuto luogo nel mese di ottobre del<br />

2003.<br />

Ben due anni dopo, quindi, rispetto al ritrovamento della mi-<br />

crospia ed alla interruzione di quelle indagini a carico del<br />

Guttadauro.<br />

A differenza degli altri episodi fin qui esaminati, dunque, nel<br />

caso in esame la rivelazione ha avuto luogo ben oltre il limite<br />

della possibile incidenza sulle indagini che, a quel momento,<br />

erano del tutto esaurite e non inquinabili più di quanto già<br />

non lo fossero state ad opera di altri.<br />

529


Da ciò discende inevitabilmente la non punibilità di detta<br />

condotta di rivelazione, stante la mancanza del presupposto<br />

legale della possibilità di determinare un concreto vulnus ad<br />

indagini ancora in corso.<br />

Non solo, infatti, la notizia, all’atto della rivelazione, era già<br />

ampiamente nota da oltre due anni ma l’indagine aveva già<br />

subito un insanabile pregiudizio a causa di coloro i quali<br />

(Riolo, Borzacchelli, Cuffaro, Miceli, Aragona e lo stesso Gut-<br />

tadauro) avevano contribuito alla rivelazione della notizia<br />

medesima prima del 15 giugno 2001.<br />

Se, dunque, tali considerazioni sgombrano il terreno da ogni<br />

plausibile dubbio circa la penale responsabilità dei due o-<br />

dierni imputati, allo stesso modo, per coerenza di ragiona-<br />

mento, devono portare ad una ulteriore conclusione.<br />

La rivelazione all’Aiello non può costituire, neppure in via<br />

meramente teorica, una ipotesi di fuga di notizie alternativa<br />

a quella univocamente ricostruita nell’apposita parte della<br />

motivazione.<br />

Si tratta, semmai, di uno sfogo del Riolo avvenuto in un mo-<br />

mento nel quale la fuga di notizie aveva già ampiamente con-<br />

cluso il suo percorso plurisoggettivo, la microspia era stata<br />

rinvenuta e l’indagine era stata pregiudicata da oltre due an-<br />

ni.<br />

Sfogo principalmente determinato dal risentimento nei con-<br />

fronti del Borzacchelli, reo, secondo il Riolo, di aver rivelato<br />

la notizia al Cuffaro e, quindi, di avere determinato la sua<br />

circolazione, attraverso il Miceli e l’Aragona, fino allo stesso<br />

Guttadauro.<br />

Semmai proprio questo potrebbe ritenersi l’oggetto della noti-<br />

zia nuova rivelata all’Aiello: non tanto l’esistenza delle mi-<br />

crospie in casa Guttadauro quanto il percorso della fuga di<br />

notizie che aveva portato alla fine il Guttadauro a venire a<br />

conoscenza del fatto segreto.<br />

530


Ed invero, per quanto segreta anche detta notizia stava ora-<br />

mai per divenire pubblica e, comunque, non era connessa ad<br />

un’attività d’ufficio del Riolo ma alla confessione di una sua<br />

personale responsabilità per fatti pregressi.<br />

Ad ogni modo, in considerazione delle superiori osservazioni,<br />

dell’epoca e del contenuto stesso della rivelazione non può<br />

che pervenirsi all’assoluzione di entrambi gli imputati dai re-<br />

ati loro rispettivamente ascritti in relazione a tale condotta.<br />

Alle stesse conclusioni deve, poi, pervenirsi anche in relazio-<br />

ne alle condotte connesse alla rivelazione di notizie concer-<br />

nenti i colloqui del Guttadauro presso il carcere di Ascoli Pi-<br />

ceno e le intercettazioni ambientali presso il C.D.T. di Pisa.<br />

In entrambi i casi si tratta di iniziali confessioni rese sempre<br />

dal Riolo che, evidentemente, non devono aver trovato riscon-<br />

tri individualizzanti, atteso che lo stesso P.M. ha di fatto ri-<br />

nunciato a provare l’esistenza dei fatti ed ha chiesto<br />

l’assoluzione di entrambi gli imputati in relazione a tali con-<br />

dotte.<br />

Residua, poi, solo un ultimo episodio di rivelazione che attie-<br />

ne alla collocazione di una microspia a bordo dell’autovettura<br />

di Domenico Miceli.<br />

Anche in questo caso il dato di partenza è costituito dalla<br />

confessione resa dal Riolo, il quale ammetteva di avere, dap-<br />

prima nel corso di alcuni incontri avuti con il dottore Giu-<br />

seppe Rallo e poi con lo stesso Domenico Miceli, rivelato<br />

l’esistenza di indagini a carico di quest’ultimo e<br />

l’installazione di una microspia nella sua autovettura.<br />

Dopo tali rivelazioni, che avevano avuto luogo tra maggio e<br />

luglio-agosto 2002, egli ne aveva parlato anche con l’Aiello<br />

confermando lo stesso dato fattuale.<br />

Si tratta, tuttavia, di una rivelazione collocabile in un mo-<br />

mento temporale nel quale l’indagine si era già conclusa con<br />

l’arresto del Miceli e, di conseguenza, era divenuta di pubbli-<br />

co dominio.<br />

531


Pertanto, pur trattandosi di una notizia autentica, la stessa<br />

non può ritenersi idonea a determinare, anche solo in via po-<br />

tenziale, un intralcio ad indagini ancora in corso di esecu-<br />

zione.<br />

Sulla scorta delle sopra richiamate considerazioni in diritto,<br />

dunque, gli imputati vanno assolti anche da tale specifica<br />

condotta, loro in concorso contestata al capo G) punto n. 7.<br />

Per completezza di analisi in tema di rivelazione di notizie<br />

segrete, va detto che al punto n. 11 del capo G) il P.M. ha ri-<br />

chiamato una condotta, già contestata anche agli stessi Aiel-<br />

lo e Riolo al precedente capo E), che attiene, per l’appunto,<br />

alla contestazione del reato di cui all’art. 326 c.p. in relazio-<br />

ne alle notizie concernenti le “indagini condotte dal N.A.S. dei<br />

Carabinieri ed aventi ad oggetto le attività delle società di<br />

AIELLO Michele nel settore della sanità”.<br />

Alla stessa stregua, anche l’episodio riportato al punto n. 13<br />

del medesimo capo G) – “indagini condotte dal R.O.N.O. del<br />

Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo sul conto di<br />

Michele Aiello…” – rientra tra quelli già oggetto di specifica<br />

contestazione sempre al precedente capo E) dell’epigrafe.<br />

Di tali ripetizioni deve solamente darsi atto, posto che la va-<br />

lutazione critica delle suddette condotte va affrontata nella<br />

parte della motivazione che attiene alle fughe di notizie ri-<br />

guardanti l’Aiello e le sue aziende.<br />

E ciò anche per esigenze di ordine sistematico, posto che, fi-<br />

no a questo momento, ci si è occupati di rivelazioni fatte dal<br />

Riolo all’Aiello ma su fatti, persone e condotte del tutto avul-<br />

se da lui e dalle sue attività imprenditoriali.<br />

Orbene, esaurito l’aspetto connesso alle sistematiche rivela-<br />

zioni di notizie dal Riolo all’Aiello, può passarsi a tracciare<br />

un bilancio riassuntivo di quanto si è detto sinora a proposi-<br />

to delle rispettive modalità di partecipazione all’associazione<br />

mafiosa, reato che a tali due imputati è stato contestato sia<br />

pure in guise diverse.<br />

532


Per quanto attiene la posizione di Michele Aiello già si è in<br />

buona parte ricostruito il perimetro giurisprudenziale<br />

all’interno del quale va valutata la sua posizione di imprendi-<br />

tore legato all’organizzazione “cosa nostra” da uno stabile<br />

“patto di protezione” avente natura sinallagmatica e caratte-<br />

ristiche di reciproco vantaggio per i contraenti.<br />

Dopo avere esaminato i diversi livelli di compenetrazione di<br />

un imprenditore rispetto a “cosa nostra” ed avere distinto tra<br />

imprenditori vittime, imprenditori strumentali ed imprendito-<br />

ri collusi si è ricostruito il tipo di patto che ha legato l’Aiello<br />

a tale sodalizio.<br />

Si è visto come tale patto sia stato particolarmente qualifica-<br />

to a motivo anche dei ruoli ricoperti dai contraenti nei rispet-<br />

tivi ambiti operativi.<br />

Esso, inoltre, è risultato munito di una serie di caratteri in-<br />

trinseci che lo fanno ritenere certamente idoneo ad integrare<br />

l’ipotesi delittuosa in contestazione.<br />

Si fa riferimento ovviamente alla sua stabilità e durata, alla<br />

diffusione ed alla particolare pregnanza e specificità delle<br />

prestazioni fornite ed all’intreccio dei rispettivi obiettivi che<br />

ciascuno dei contraenti si è prefissato.<br />

Del resto, l’esame del complesso delle emergenze processuali<br />

ha reso chiaro come l’Aiello abbia avuto la volontà di stabili-<br />

re relazioni con tutti i suoi interlocutori, creando attorno a<br />

lui una rete fatta di funzionari pubblici (Iannì, Giambruno,<br />

Prestigiacomo, La Barbera, Calaciura e Venezia) e di appar-<br />

tenenti alle forze di polizia giudiziaria (Ciuro e Riolo) siste-<br />

maticamente corrotti con donativi, favori ed assunzioni.<br />

Ovvero ancora di esponenti istituzionali, amministratori di<br />

U.S.L. (come nel caso del Manenti al quale lo stesso Aiello ha<br />

ammesso di avere dato una somma di denaro in vista del pre-<br />

accreditamento) ed uomini politici come lo stesso Salvatore<br />

Cuffaro che, come si vede nell’apposito capitolo della senten-<br />

za, ha dimostrato in concreto un interessamento per il buon<br />

533


esito delle intraprese dell’Aiello che è andato molto al di là<br />

dell’ammissibile e financo del lecito.<br />

Dunque, una delle caratteristiche del modus operandi proprio<br />

dell’Aiello era costituita dal creare forti legami nelle relazioni<br />

interpersonali con tutti quei soggetti che, a qualunque titolo,<br />

potevano influire sullo sviluppo della sua attività imprendito-<br />

riale.<br />

Legami da cementare con operazioni di varia corruttela che,<br />

talora, magari possono anche apparire di poco rilievo ma che<br />

certamente sono state sistematiche e multi direzionali tanto<br />

da creare davvero un centro di potere di indubbio rilievo.<br />

Nell’ambito di tale forte esigenza di creazione di legami sog-<br />

gettivi in grado di facilitare il proprio operato e lo sviluppo<br />

delle sue aziende, l’Aiello, evidentemente, ha ritenuto utile<br />

stipulare un ulteriore accordo proprio con quello che di sicu-<br />

ro costituisce il primo ostacolo per un imprenditore siciliano:<br />

l’organizzazione mafiosa “cosa nostra”.<br />

In tal senso egli ha per primo manifestato la propria persona-<br />

le disponibilità ed ha assunto l’iniziativa del contatto attra-<br />

verso la dazione spontanea della somma una tantum di 100<br />

milioni di lire, di cui a lungo si è discettato.<br />

E, pur ovviamente senza eclatanti formalismi ma in modo su-<br />

bliminale e riservato, ha acconsentito a farsi “gestire” dal<br />

Provenzano e dai principali esponenti della famiglia mafiosa<br />

di Bagheria, stipulando un patto di protezione adattato in<br />

modo specifico alle proprie esigenze e peculiarità.<br />

Senza, per questo, divenire necessariamente un mero presta-<br />

nome di costoro o un riciclatore di denaro di illecita prove-<br />

nienza ma mantenendo un certo livello di autonomia anche a<br />

causa della sua peculiare rilevanza per il sodalizio sia in<br />

termini economici che di fonte di apprensione di notizie ri-<br />

servate.<br />

Di talchè, l’essenza intrinseca del patto riposa anche nella<br />

convergenza delle reciproche esigenze e nell’accettazione<br />

534


iunivoca di una relazione tra due contraenti accomunati<br />

dalla volontà di ottimizzare il raggiungimento dei rispettivi<br />

obiettivi grazie al rilevante apporto dell’altro.<br />

Ed allora davvero si comprende e si apprezza la singolarità e<br />

la rilevanza di detto patto bilaterale e sinallagmatico che non<br />

può considerarsi un fatto consueto e frequente.<br />

Del resto, come si è anticipato tra le premesse generali di<br />

questa sentenza, una delle caratteristiche peculiari di “cosa<br />

nostra”, che l’ha resa diversa da tutte le altre organizzazioni<br />

di tipo mafioso, è senza dubbio la camaleontica capacità di<br />

insinuarsi, proprio attraverso rapporti come quello in esame,<br />

nel settore economico-produttivo ed in quello della politica e<br />

della pubblica amministrazione.<br />

Attraverso, cioè, patti di protezione come quello stipulato con<br />

Michele Aiello con modalità tanto sottili quanto riservate ed<br />

apparentemente invisibili.<br />

La valutazione della reciproca rilevanza del patto per i sog-<br />

getti contraenti, tuttavia, va estesa anche al contenuto speci-<br />

fico delle contro-prestazioni che queste, in modo sinallagma-<br />

tico, si sono assicurate a vicenda nel corso del tempo.<br />

Si potrebbe di certo discettare a lungo circa la vantaggiosità<br />

per un imprenditore di venire a patti con chi fornisce prote-<br />

zione da mali che esso stesso minaccia di procurare o di fatto<br />

procura.<br />

Questa, si sa, è un’altra delle caratteristiche di “cosa nostra”<br />

che, tuttavia, è divenuta da decenni così endemica nel tessu-<br />

to sociale e radicata nelle coscienze degli operatori economici<br />

da non destare quasi più alcuna sorpresa.<br />

Di certo è proprio “cosa nostra” a creare quei pericoli e quelle<br />

minacce a fronte delle quali essa stessa offre protezione agli<br />

imprenditori.<br />

Di talchè ogni imprenditore è tenuto a pagare una entità che,<br />

al tempo stesso, è aguzzino e salvatore, problema e soluzio-<br />

ne.<br />

535


Ma non essendo questa la sede per analisi di tipo sociologico,<br />

occorre limitarsi ad una disamina quanto più possibile aset-<br />

tica ed obiettiva della realtà del mondo dell’impresa in Sicilia<br />

nel corso degli ultimi decenni e prendere atto che la situa-<br />

zione dianzi descritta, per quanto paradossale, rappresenta<br />

la “normalità” con la quale deve confrontarsi ogni imprendi-<br />

tore operante in questa regione.<br />

La necessaria conseguenza è che stipulare un patto di prote-<br />

zione con “cosa nostra”, anche meno articolato e complesso<br />

di quello in esame, non è affatto illogico ma anzi del tutto<br />

coerente con la fisiologia della vita economica siciliana, pur<br />

trattandosi di un fatto penalmente rilevante e moralmente<br />

deprecabile che, per fortuna, in tempi recenti viene sempre<br />

più compreso come tale dagli imprenditori.<br />

In un siffatto contesto, risulta più chiaro il motivo<br />

dell’enorme convenienza per Michele Aiello di stipulare un<br />

patto di protezione direttamente con il Provenzano.<br />

Non si tratta solo di ottenere protezione da possibili ritorsio-<br />

ni, minacce, estorsioni o danneggiamenti ma, soprattutto, di<br />

poter contare sul sostegno dell’organizzazione mafiosa per<br />

pianificare e rendere più rapido ed agevole lo sviluppo delle<br />

proprie attività imprenditoriali.<br />

Come si è detto, il patto stipulato, ad esempio, prevedeva il<br />

pagamento di una somma fissa, pari a sette milioni delle vec-<br />

chie lire, a titolo di messa a posto per ciascuna strada inter-<br />

poderale, ovunque ed in qualunque tempo realizzata.<br />

Orbene, appare evidente il dato obiettivo dell’economicità<br />

della somma richiesta e, soprattutto, della sua immutabilità<br />

nel corso di ben più di un decennio, fattori che di certo costi-<br />

tuiscono un vantaggio di tipo economico, ampiamente dimo-<br />

strato dai margini di utile che l’Aiello ha potuto trarre dalla<br />

realizzazione delle stradelle interpoderali e che hanno rap-<br />

presentato una delle cause del rapido sviluppo finanziario<br />

delle sue aziende.<br />

536


Allo stesso modo, poter contare su un sistema di “messa a<br />

posto” personalizzato e coordinato dal Provenzano in persona<br />

è un fatto che, nell’ottica tipica dell’imprenditore, costituisce<br />

un vantaggio incommensurabile in termini economici.<br />

Ancora più di favore appare il trattamento per le attività sa-<br />

nitarie, in relazione alle quali lo stesso Aiello ha ammesso di<br />

avere pagato una somma pari a 25.000,00 euro a titolo di<br />

messa a posto annuale.<br />

Non è chi non veda, alla luce dei dati forniti dall’esperienza<br />

giudiziaria in materia e delle dichiarazioni rese in dibatti-<br />

mento dai collaboratori di giustizia, come l’entità economica<br />

di detta somma di denaro sia quantomeno risibile in relazio-<br />

ne al valore intrinseco dell’attività economica svolta e degli<br />

enormi fatturati realizzati dalle due strutture sanitarie.<br />

Come si vedrà meglio nella parte relativa ai reati in materia<br />

sanitaria, la Villa Santa Teresa s.r.l. e la A.T.M. s.r.l., esat-<br />

tamente nel periodo al quale si riferisce l’Aiello, fatturavano<br />

rispettivamente:<br />

- nell’anno 2002 la Villa Santa Teresa risulta aver fatturato<br />

32 milioni di euro e l’A.T.M. 24 milioni di euro, per un totale<br />

delle due strutture pari a 56 milioni di euro.<br />

- nell’anno 2003 i fatturati ammontano rispettivamente ad<br />

euro 38 milioni per la V.S.T. e ad euro 12 milioni per<br />

l’A.T.M., per un complessivo dato pari ad euro 50 milioni di<br />

euro.<br />

Lo stesso Aiello in un passaggio del suo lungo esame, poi,<br />

confermava che l’importanza economica ed il livello di svi-<br />

luppo delle sue strutture erano a tutti note e ben apprezzabi-<br />

li anche visivamente, atteso che “non si riusciva nemmeno a<br />

trovare un parcheggio” vicino alle stesse e che “venivano visi-<br />

tati 500 pazienti al giorno”.<br />

Ma perché dunque Michele Aiello, il primo o comunque tra i<br />

primi contribuenti dell’intera Sicilia per diversi anni, già ese-<br />

cutore di centinaia di strade interpoderali in diverse provin-<br />

537


ce, con un numero enorme di dipendenti a carico, titolare di<br />

due imprese operanti nel ricco settore della sanità privata e<br />

che notoriamente lavoravano a pieno regime realizzando circa<br />

50 milioni di euro l’anno di fatturato, avrebbe dovuto versare<br />

a titolo di messa a posto una cifra corrispondente a quella<br />

pagata da un piccolo supermercato di provincia?<br />

Appare chiara ed evidente la sperequazione del suddetto dato<br />

economico specie in raffronto a quanto emerge dalle risultan-<br />

ze dei più recenti processi per mafia ed estorsioni svoltisi in<br />

questo Tribunale (alcune delle cui sentenze sono state pro-<br />

dotte in atti dal P.M.) e dal patrimonio di comune conoscen-<br />

za.<br />

Come risulta da tale complesso di conoscenze, una somma<br />

annuale pari a 25.000,00 euro viene usualmente versata dai<br />

titolari di piccole officine artigiane, da supermercati di mo-<br />

desta entità e collocazione ovvero anche da bar o altri eserci-<br />

zi commerciali bene avviati e posizionati.<br />

Ma se il riferimento al comune patrimonio di conoscenze de-<br />

rivante dall’esperienza giudiziaria dovesse ritenersi insuffi-<br />

ciente o presuntivo, ci si può rapportare ai dati ricavabili dal<br />

c.d. libro mastro della famiglia di Bagheria sequestrato a<br />

Giuseppe Di Fiore e di cui si è già ampiamente detto.<br />

Ed in questo caso si tratta, ovviamente, di riferimenti assolu-<br />

tamente certi, avente un pieno valore probante, attuali ri-<br />

spetto all’elemento in verifica e provenienti proprio dalla<br />

stessa famiglia di Bagheria alla quale l’Aiello versava la sud-<br />

detta somma di denaro, tanto da rappresentare un elemento<br />

di paragone difficilmente eguagliabile per contestualità e<br />

connessione.<br />

Orbene, dalla disamina degli importi indicati nel suddetto li-<br />

bro mastro e dalle indicazioni fornite a tale proposito dai te-<br />

sti di P.G., può evincersi facilmente che diverse realtà<br />

d’impresa assai più piccole di quelle dell’Aiello (addirittura<br />

una impresa di pompe funebri di Bagheria, indicata nel do-<br />

538


cumento come “becchino”) versavano mensilmente somme pa-<br />

ri a circa 1.500,00 euro, pari a 18.000,00 euro annui.<br />

Che l’impresa IFOR versava mensilmente una somma solita-<br />

mente pari a 2.500,00 euro (ma con singoli pagamenti mensi-<br />

li talora anche di 5.000,00 euro) pari ad un importo comples-<br />

sivo addirittura ben superiore a quello pagato dall’Aiello.<br />

Ovvero che un’altra attività di modesta entità, nella specie<br />

un campetto sportivo, versava ben 5.000,00 euro per Natale<br />

ed altrettanto per Pasqua per un totale di 10.000,00 euro<br />

annui.<br />

Come appare del tutto evidente, si tratta di parametri eco-<br />

nomici che, pur essendo coevi e riferiti al medesimo contesto<br />

gestionale e territoriale, risultano sproporzionati per eccesso<br />

rispetto alla modesta cifra versata dall’Aiello.<br />

Se, poi, addirittura, dovesse applicarsi per relationem il rife-<br />

rimento percentuale delle c.d. messe a posto, unanimemente<br />

rivelato dai collaboratori di giustizia per i lavori edili, tra il<br />

2% ed il 3% del valore dell’opera, si perverrebbe a ben altri<br />

riferimenti valoriali.<br />

Ed invero, prendendo a base il fatturato annuo, pari<br />

all’incirca a 50 milioni di euro per le sole attività sanitarie,<br />

ed applicando la percentuale del 3%, si otterrebbe una som-<br />

ma annua pari a 1.500.000,00 euro, di gran lunga spropor-<br />

zionata ai 25.000,00 euro di fatto pagati.<br />

Ed a conclusioni del tutto analoghe si perverrebbe prendendo<br />

come valore di riferimento quello del patrimonio aziendale<br />

dell’Aiello.<br />

Di certo non sfugge al Tribunale che si tratta di una percen-<br />

tuale che solitamente viene applicata per appalti pubblici o<br />

lavori edili di una certa entità e non per determinare la mes-<br />

sa a posto di aziende che erogano servizi.<br />

Tuttavia, il livello di sproporzione rispetto a quanto versato<br />

(per sua stessa ammissione) dall’imputato è tale da far com-<br />

prendere in modo esaustivo l’opportunità del riferimento.<br />

539


L’Aiello, pertanto, subiva di certo un trattamento economico<br />

di favore dall’organizzazione mafiosa “cosa nostra”, che, come<br />

si sa, non è universalmente nota proprio per la sua filantro-<br />

pia.<br />

Ma, come si è detto, l’utilità dell’Aiello, in un’ottica pretta-<br />

mente imprenditoriale e manageriale, era anche e soprattutto<br />

quella di poter programmare le proprie attività sapendo che<br />

non si sarebbe verificato alcun intoppo con “cosa nostra”,<br />

fatti salvi i fisiologici incidenti di percorso.<br />

Le modalità fisse ed immutabili del sistema studiato dal Pro-<br />

venzano proprio per l’Aiello e dal primo gestite in prima per-<br />

sona, infatti, erano garanzia assoluta di continuità gestionale<br />

e di velocizzazione dei tempi di lavorazione.<br />

Di talchè l’imputato ben poteva procedere con più iniziative<br />

contemporaneamente ed in modo spedito, facendo affidamen-<br />

to sulle positive conseguenze del patto in esame.<br />

Un altro aspetto di eccezionale rilievo che mette conto di evi-<br />

denziare, a giudizio del Collegio, è quello relativo alla durata<br />

nel tempo delle modalità contrattuali pattuite col Provenza-<br />

no.<br />

Ed invero, anche solo rimanendo a quanto ammesso<br />

dall’Aiello, questi tra il 1987 ed il 2003 aveva potuto contare<br />

su modalità operative fisse per l’intero territorio siciliano e<br />

su costi prestabiliti ed immutati nonostante gli anni trascor-<br />

si, senza alcun bisogno di negoziare, volta per volta e provin-<br />

cia per provincia, i singoli lavori da eseguire e le richieste<br />

accessorie.<br />

Anche queste, infatti, rientrano negli indubbi vantaggi che<br />

l’Aiello ha tratto dal patto stipulato con il sodalizio, posto<br />

che, a differenza di quanto accade abitualmente per tutti gli<br />

altri imprenditori, questi non doveva, di volta in volta, subire<br />

ulteriori pretese da parte delle varie famiglie mafiose locali.<br />

Si è già detto, infatti, che queste ultime solevano avanzare<br />

richieste di vario genere agli imprenditori che si recavano nel<br />

540


loro territorio per eseguire del lavori, quali, ad esempio,<br />

l’assunzione di alcuni lavoratori precari, l’affidamento di<br />

sub-appalti, forniture di calcestruzzo ed inerti, il noleggio a<br />

freddo o a caldo di mezzi meccanici a ditte di pertinenza di<br />

esponenti mafiosi locali.<br />

Appare, dunque, chiaro di quale enorme risparmio di tempo e<br />

di denaro l’Aiello abbia potuto beneficiare avendo stipulato<br />

l’accordo di cui si è detto.<br />

Ulteriori vantaggi, poi, l’imputato li ha tratti dal fatto stesso<br />

di venirsi a trovare in una simile posizione rispetto ai vertici<br />

di ”cosa nostra”, come si è visto a proposito di quanto riferito<br />

dal Giuffrè in tema di risoluzione di possibili contrasti locali<br />

per la gestione dei lavori delle strade interpoderali e di prefe-<br />

renza da accordare alle sue imprese in ambienti vicini<br />

all’organizzazione.<br />

Sotto tali ultimi profili vale la pena di richiamare l’episodio<br />

descritto dal Giuffrè a proposito dei contrasti per le strade<br />

interpoderali in territorio di Caccamo e quanto concordemen-<br />

te riferito dal Brusca e dal La Barbera circa la strada in ter-<br />

ritorio di Altofonte.<br />

A fronte di tutti questi vantaggi l’imputato ha fornito altret-<br />

tante contro-prestazioni a “cosa nostra”, la quale ha custodi-<br />

to con cura l’Aiello, financo evitando di metterlo in imbarazzo<br />

con alcune richieste di assunzione di parenti diretti di espo-<br />

nenti mafiosi (cfr. Nicolò Eucaliptus), ed ha protetto costan-<br />

temente lo sviluppo delle sue iniziative economiche, nella<br />

piena consapevolezza dell’importanza di potersi giovare<br />

dell’apporto di un tale imprenditore.<br />

Sotto tale profilo, pertanto, può concludersi che il Provenza-<br />

no, il Giuffrè ed i vertici della famiglia mafiosa di Bagheria<br />

“volevano” che l’Aiello facesse parte del loro sodalizio e ne<br />

proteggevano e rafforzavano in ogni modo l’attività, essendo<br />

ben consci della sua importanza strategica per la loro orga-<br />

nizzazione.<br />

541


L’apporto dell’imputato, come si è detto, si è estrinsecato se-<br />

condo almeno tre direttrici fondamentali per il sodalizio: la<br />

disponibilità alle assunzioni di personale, il costante finan-<br />

ziamento economico e, soprattutto, il reperimento di notizie<br />

segrete sulle principali attività di indagine svolte dal R.O.S. a<br />

carico del Provenzano, del Messina Denaro, dell’Eucaliptus,<br />

del Pastoia e di vari esponenti mafiosi.<br />

Ed è chiaro che tale ruolo informativo, attesa la sua delica-<br />

tezza, poteva essere affidato solo a soggetti di particolare fi-<br />

ducia.<br />

Dall’esame degli atti processuali deve concludersi che l’Aiello<br />

abbia, con costanza e continuità, assicurato il reperimento,<br />

attraverso il Riolo, di numerose notizie segrete concernenti le<br />

più rilevanti indagini in corso da parte delle strutture di ec-<br />

cellenza nelle investigazioni antimafia.<br />

E che, almeno in un caso, è rimasto provato al di là di ogni<br />

ragionevole dubbio che tale attività incessante di ricerca di<br />

notizie segrete non fosse fine a se stessa ma, viceversa, uni-<br />

vocamente finalizzata alla successiva comunicazione delle<br />

notizie apprese ai membri del sodalizio mafioso.<br />

Tale specifica contro-prestazione aveva un eccezionale valore<br />

per “cosa nostra” posto che, nel corso dell’istruzione dibatti-<br />

mentale, è rimasto ampiamente documentato come<br />

l’acquisizione di informazioni riservate sulle indagini in corso<br />

(e su quelle di tipo tecnico in particolare) fosse un settore di<br />

particolare interesse per l’organizzazione mafiosa e per il<br />

Provenzano in persona.<br />

Addirittura proprio nel caso di quest’ultimo sono emerse pro-<br />

ve sia dichiarative (Giuffrè) che soprattutto documentali (i<br />

c.d. pizzini) che dimostrano come le attività di ascolto, video-<br />

ripresa, osservazione ed intercettazione fossero una vera e<br />

propria ossessione.<br />

Del resto, non può farsi a meno di evidenziare quello che è<br />

un dato obiettivo oramai inequivocabile e confermato sia da<br />

542


questa che dalle altre indagini a vario titolo ricostruite nel<br />

corso dell’istruzione dibattimentale.<br />

Uno dei principali strumenti investigativi che ha consentito<br />

di trarre in arresto i capi latitanti di “cosa nostra” nonché di<br />

accertarne le dinamiche interne, ricostruirne gli organi-<br />

grammi attuali ed, in una parola, di contrastare il fenomeno<br />

mafioso è senza dubbio costituito proprio dalle intercettazio-<br />

ni ambientali, telefoniche e dalla video-sorveglianza.<br />

In un siffatto contesto generale, disporre di un valido, affida-<br />

bile e continuo canale informativo interno al R.O.S. ha costi-<br />

tuito un elemento di forza contrattuale di straordinaria rile-<br />

vanza che ha reso pressocchè unico l’apporto di Michele Aiel-<br />

lo.<br />

Le indagini di questo processo non consentono di affermare<br />

con certezza che Bernardo Provenzano non è stato tratto in<br />

arresto per decenni, pur continuando a vivere ed operare a<br />

pochi chilometri da Palermo, grazie all’ausilio ed al contribu-<br />

to di Michele Aiello.<br />

Ma certamente consentono di accertare che il Provenzano ha<br />

potuto conseguire questo incredibile risultato solo a motivo<br />

delle protezioni di cui ha goduto e dei piccoli o grandi infor-<br />

matori che gli hanno rivelato notizie riservate sulle indagini<br />

in corso.<br />

Ed ancora, consentono di accertare che l’Aiello, tra il 1999<br />

ed il 2003, ha certamente raccolto un numero assai consi-<br />

stente di notizie segrete ed, almeno in un caso, ne ha rivelato<br />

il contenuto agli esponenti mafiosi più vicini al Provenzano,<br />

mentre in parecchi altri casi è emersa una elevata probabilità<br />

che ciò sia accaduto.<br />

Tale contributo non occasionale e per facta concludentia si è<br />

rivelato per il Provenzano e per l’intera “cosa nostra” di vitale<br />

rilevanza.<br />

Già lo stesso collaboratore Antonino Giuffrè ha descritto, con<br />

la solita puntualità, l’”ossessione” del Provenzano: “Questo<br />

543


diciamo che era forse forse l'argomento più importante<br />

che veniva trattato dal Provenzano stesso e che raccoman-<br />

dava sempre di stare attenti, cioè raccomandava sempre di<br />

stare attenti a parlare. Raccomandava sempre di stare attenti<br />

negli spostamenti. “Parlare” perché vi erano microspie, negli<br />

spostamenti perché spesso e volentieri erano state ubicate del-<br />

le telecamere durante i percorsi che si facevano, anche a vol-<br />

te in zone interne. Diciamo che a volte probabilmente esagera-<br />

va, però… cioè, aveva le idee abbastanza chiare della pericolo-<br />

sità sia per quanto riguarda i discorsi delle microspie sia per<br />

quanto riguarda i discorsi delle telecamere, e che spesso e vo-<br />

lentieri magari da parte di altre persone si sottovalutavano,<br />

che magari lì si discuteva e poi ben preso se lo dimenticavano.<br />

Posso tranquillamente dire che poi, nell'ultimo periodo,<br />

si è cercato di attrezzarsi con delle apparecchiature i-<br />

donee per il ritrovamento di microspie. Lo stesso Bernar-<br />

do Provenzano, tutte le volte che veniva dalle mie parti,<br />

faceva un attento… un’attenta ricognizione delle stanze<br />

dove noi ci mettevamo per discutere. Prego.”.<br />

Il Giuffrè, inoltre, confermava il fatto che il Provenzano, co-<br />

me dallo stesso riferitogli, riceveva notizie segrete su indagi-<br />

ni in corso: “Sempre il Provenzano, delle telecamere ma non<br />

solo. Spesso e volentieri diceva che vi erano anche dei punti di<br />

osservazione e non solo in quella zona, punti che andavano ad<br />

interessare probabilmente - se ricordo bene - la zona di Cutra-<br />

no (GODRANO) e nello stesso la zona di Ciminna. Probabilmen-<br />

te anche un'azienda, se ricordo bene, di un certo Riggio o qual-<br />

che cosa del genere. Cioè bene o male di tutto il contesto<br />

dove il Provenzano si muoveva, diciamo che bene o male<br />

lo stesso era pari pari informato.”.<br />

Ed, a detta dello stesso Giuffrè, anche l’ormai famoso pizzino<br />

relativo al casale dei fratelli Umina nasceva da una precisa<br />

informazione ricevuta dal Provenzano e non solamente da<br />

una sua intuizione.<br />

544


La circostanza, peraltro, veniva confermata dai testi di P.G.<br />

escussi che hanno riferito come, effettivamente, il casale e<br />

l’azienda zootecnica dei fratelli Umina in territorio di Vicari<br />

fosse, proprio in quel periodo, interessata da attività di vi-<br />

deo-ripresa ed intercettazione, a piena riprova del fatto che il<br />

Provenzano era stato informato in modo corretto e tempesti-<br />

vo.<br />

Il Giuffrè, per correttezza, ha sempre ammesso di non essere<br />

a conoscenza diretta della fonte o delle fonti di cui il Proven-<br />

zano si era giovato durante la sua latitanza, ma ripeteva più<br />

volte che, per quanto appreso dallo stesso Provenzano, le no-<br />

tizie, addirittura fin dagli anni 80’, gli provenivano sempre<br />

da Bagheria: “Io sapevo che da sempre vi era un discorso<br />

che portava Bagheria e un discorso che risale addirittu-<br />

ra agli anni Ottanta. E il discorso era… ne erano beneficiari<br />

diciamo coloro che se ne occupavano, in modo particolare Nino<br />

Gargano prima e Nicola Eucaliptus successivamente. Tant'è ve-<br />

ro che in più di un’occasione io stesso attingo notizie… cioè, ri-<br />

cevo delle missioni di informare dei mafiosi che da lì a breve ci<br />

saranno dei blitz, degli arresti. In modo particolare mi ricordo<br />

un fatto portato avanti dal Provenzano e dal Nino Gargano, at-<br />

torno…<br />

PRESIDENTE - Scusi se la interrompo, signor Giuffrè, per ca-<br />

pire meglio, per puntualizzare quello di cui stiamo parlando. Il<br />

Pubblico Ministero ha fatto riferimento poco fa, su sua indica-<br />

zione, a degli avvisi orali e scritti che venivano da Provenzano<br />

di una sua particolare preoccupazione per possibili intercetta-<br />

zioni ambientali, microspie, intercettazioni telefoniche eccetera.<br />

Poi le ha chiesto se ho capito bene la fonte di queste notizie,<br />

cioè se il Provenzano avesse solo una preoccupazione generale<br />

e se avesse delle fonti particolari?<br />

GIUFFRE’ - Ho detto io su Bagheria, in modo particolare.<br />

PRESIDENTE – Su Bagheria che cosa intende in particolare,<br />

cioè si riferisce a Gargano ed Eucaliptus?<br />

545


GIUFFRE’ - Il discorso parte da lì, Signor Presidente, che io in<br />

un periodo sono stato chiamato dal Provenzano e dal Gargano<br />

per avvertire, e c'è un particolare ben preciso, il Farinella Giu-<br />

seppe che dovevano… attorno all'87 dovremmo essere. Io an-<br />

drò in missione per andare ad avvertire…<br />

PRESIDENTE – Quindi, Provenzano le disse che aveva no-<br />

tizie direttamente da Gargano prima e da Eucaliptus do-<br />

po, da Bagheria?<br />

GIUFFRE’ – Cioè, in quella zona diciamo, da sempre….<br />

PRESIDENTE - Gli passavano delle notizie?<br />

GIUFFRE’ – Perfetto.<br />

Dunque, proprio Nicolò Eucaliptus che “aveva nelle mani”<br />

l’Aiello e da questi aveva certamente ricevuto la notizia rela-<br />

tiva alla presenza di una microspia nell’autovettura del figlio<br />

Salvatore, era stata una delle fonti di Bagheria che avevano<br />

arricchito le conoscenze del Provenzano e che ne avevano<br />

prolungato lo stato di latitanza.<br />

Ancora una volta, dunque, pur non emergendo la prova posi-<br />

tiva di un fatto concreto e determinato, si rileva una conca-<br />

tenazione logica e temporale di indizi plurimi e convergenti<br />

che lascia riflettere.<br />

Nel prosieguo dell’esame dibattimentale il Giuffrè chiarirà<br />

ancor meglio il senso delle sue parole:<br />

PRESIDENTE - Siccome abbiamo parlato di un canale informa-<br />

tivo che riguardava Bagheria, e Lei l'ha diciamo personalizzato<br />

nelle figure di Gargano e di Eucaliptus. Ora l'Avvocato le chie-<br />

de: dopo che sono stati arrestati, Lei sa se vi furono an-<br />

cora notizie giunte al Provenzano da Bagheria relative<br />

ovviamente ad indagini e arresti?<br />

GIUFFRE’ - Su questo ho risposto anche ieri, Signor Pre-<br />

sidente, dicendo di sì, … Sono notizie poi che apprendo<br />

direttamente dal Provenzano, e non ho più discorsi di-<br />

ciamo personali e direttamente su Bagheria.<br />

PRESIDENTE – Ma il Provenzano gliene parlò di questa cosa?<br />

546


GIUFFRE’ – Questo? Certo.<br />

PRESIDENTE – Quindi anche dopo il ’91 e ’92?<br />

GIUFFRE' – Perfetto, perfetto.<br />

PRESIDENTE - Fino in tempi recenti?<br />

GIUFFRE’ – Perfetto.<br />

PRESIDENTE - Fino in tempi recenti?<br />

GIUFFRE’ - In modo particolare poi, attorno al 2000”..<br />

Dunque, l’approvvigionamento di notizie da Bagheria era pro-<br />

seguito indisturbato anche dopo l’arresto del Gargano e<br />

dell’Eucaliptus e, per quanto a conoscenza del Giuffrè, si era<br />

protratto almeno fino al 2000.<br />

La ricostruzione del complesso delle risultanze processuali,<br />

in un’ottica contestualizzante e non parcellizzante, consente<br />

di affermare che, almeno in un caso, la fonte bagherese delle<br />

notizie segrete di cui si sono giovati il Provenzano ed i suoi<br />

uomini è stata costituita dall’Aiello e che, in parecchi altri<br />

episodi, vi è un elevato grado di probabilità che ciò si sia po-<br />

tuto ripetere.<br />

E, come si è detto, si trattava di notizie su indagini in corso<br />

tutte autentiche, provenienti da una fonte qualificatissima<br />

all’interno del gruppo tecnico del R.O.S. ed attuali di guisa<br />

che le indagini stesse erano potenzialmente soggette ad esse-<br />

re compromesse o del tutto vanificate.<br />

Così contestualizzato, il rapporto tra il Riolo e l’Aiello assu-<br />

me connotati propri di estrema rilevanza anche per<br />

l’organizzazione mafiosa che si giovava di tale importante ca-<br />

nale informativo.<br />

E se l’acquisizione e la (almeno) parziale rivelazione di dette<br />

notizie ad esponenti del sodalizio rappresentano uno dei con-<br />

tributi obiettivi e rilevanti forniti dall’Aiello, la condotta di<br />

aver costantemente informato quest’ultimo circa indagini se-<br />

grete in corso costituisce uno dei perni fondamentali della<br />

contestazione di concorso esterno in associazione di tipo ma-<br />

fioso, avanzata al Riolo al capo C) della rubrica.<br />

547


Appare, pertanto, necessario approfondire ulteriormente i ca-<br />

ratteri e la natura del rapporto Aiello-Riolo, allo scopo di<br />

comprendere fino in fondo i singoli ruoli e le rispettive re-<br />

sponsabilità sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo.<br />

Il dato di partenza di tale disamina non può che essere costi-<br />

tuito dalla mera constatazione del fatto che il disvelamento<br />

di tutti gli episodi di rivelazione di notizie segrete si deve<br />

all’immediata confessione del Riolo.<br />

Confessione, come si è detto, sincera e su fatti dei quali<br />

l’imputato non era neppure sospettato e riguardanti episodi<br />

rivelatisi poi tutti veri e riscontrati (salvo qualche fisiologica<br />

imprecisione).<br />

Delle modalità del ravvedimento del Riolo, del suo tormentato<br />

percorso interiore e della parziale modifica dibattimentale<br />

delle sue dichiarazioni in adesione a quelle dell’Aiello si è già<br />

detto dianzi.<br />

In questa sede va, tuttavia, rimarcato come, tra le tante cir-<br />

costanze vere e positivamente riscontrate fornite dal Riolo,<br />

ne emerga una senz’altro non credibile.<br />

Quella, cioè, secondo la quale egli avrebbe, per ben quattro<br />

anni, fornito all’Aiello notizie e informazioni sulle iniziative<br />

investigative più importanti del proprio reparto di apparte-<br />

nenza per puro spirito di protagonismo ovvero “per pavoneg-<br />

giarsi” e senza ricevere in cambio un apprezzabile ritorno e-<br />

conomico.<br />

In realtà, nella prospettiva soggettiva del Riolo, stabilire tale<br />

tipo di rapporto con l’Aiello significava entrare in contatto<br />

con una realtà relazionale e di potere enormemente più gran-<br />

de rispetto a quella che gli era consona e, di conseguenza,<br />

poter coltivare aspettative di assunzioni, favori, prestiti, rac-<br />

comandazioni etc. etc.<br />

Di fatto, del resto, buona parte di tali effetti positivi si erano<br />

già concretizzati nell’immediato ed il Riolo avrebbe fatto bene<br />

548


a chiedersi la ragione di tutta questa disponibilità da parte<br />

dell’Aiello.<br />

Di certo, tali effetti non derivavano dalla capacità di “pavo-<br />

neggiarsi” del Riolo né dalla ingenuità dell’Aiello, il quale, in<br />

questo processo, tutto ha dimostrato meno che di essere un<br />

ingenuo.<br />

Del resto, come correttamente è stato osservato dal P.M., agli<br />

atti del processo è emersa, in tutta la sua inequivocabile<br />

chiarezza, la riprova della inverosimiglianza di detta tesi.<br />

Si intende fare riferimento alla vicenda della cattura<br />

dell’allora latitante Salvatore Rinella, tratto in arresto in<br />

questa via Pitrè il 6 marzo 2003.<br />

In sintesi si tratta di una brillante operazione di polizia giu-<br />

diziaria eseguita dal R.O.S., nella quale il Riolo ha svolto,<br />

senza alcun dubbio, un ruolo centrale al fine di pervenire al-<br />

la cattura del latitante, all’epoca a capo della famiglia mafio-<br />

sa di Trabia.<br />

Il Colonnello Damiano ha ricostruito lo svolgimento<br />

dell’indagine e le modalità tecniche predisposte dal Riolo gra-<br />

zie alle quali si è potuto raggiungere un così importante ri-<br />

sultato investigativo.<br />

Orbene, il Riolo, pur avendo avuto questa volta davvero tutte<br />

le ragioni per potersi vantare con l’Aiello di aver svolto un<br />

ruolo determinante nella cattura di un pericoloso latitante e<br />

dopo anni di continue rivelazioni, non riferiva nulla di tale<br />

indagine all’imprenditore bagherese.<br />

Attraverso le contestazioni operate dal P.M., si ricava che il<br />

Riolo, nel corso dell’interrogatorio del 26 aprile 2004, aveva<br />

negato decisamente di avere fatto una simile rivelazione<br />

all’Aiello.<br />

Tale dato se analizzato isolatamente avrebbe potuto passare<br />

inosservato ma, inserendolo nel contesto dei rapporti con<br />

l’Aiello e delle continue rivelazioni a questi fatte dal Riolo, si<br />

rivela assai interessante.<br />

549


Al punto che il P.M., dando prova di notevole capacità di<br />

analisi del materiale probatorio, ne spiegava il significato se-<br />

condo l’ottica accusatoria nell’ambito della memoria che de-<br />

positava a conclusione delle indagini, nella quale è dato leg-<br />

gersi: “RIOLO ha infatti curato, tra il febbraio ed il marzo<br />

2003, la collocazione di una telecamera nei pressi di un edifi-<br />

cio in uno dei cui appartamenti, il 6 marzo 2003, è stato tratto<br />

in arresto Salvatore RINELLA, capomafia di Trabia, già con-<br />

dannato all'ergastolo per omicidio, anch'egli elemento di spicco<br />

dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.<br />

Pur essendo nel pieno del periodo in cui i rapporti tra RIOLO e<br />

AIELLO avevano trovato sviluppo, RIOLO, per sua stessa am-<br />

missione, non ne ha fatto cenno alcuno ad AIELLO. Nel corso<br />

dell'interrogatorio reso il 26 aprile 2004, RIOLO, sollecitato<br />

sul punto, alla domanda se avesse mai riferito ad AIELLO di<br />

tale attività per la cattura del latitante RINELLA, ha significati-<br />

vamente risposto: "No, no mai, completamente, completamente,<br />

tant’è…".<br />

La risposta di RIOLO è assai significativa per più motivi.<br />

In primo luogo perchè rivela la piena consapevolezza di RIOLO<br />

che le sue indebite rivelazioni non sono rimaste senza conse-<br />

guenza, "tant'è" che quando le notizie sulle indagini sono rima-<br />

ste riservate hanno avuto buon esito, proprio come nel caso<br />

della cattura di Salvatore RINELLA.<br />

In secondo luogo, la mancata rivelazione ad AIELLO delle noti-<br />

zie sulle indagini tecniche avviate per la cattura di RINELLA,<br />

fa giustizia delle ragioni sempre addotte da RIOLO a giustifi-<br />

cazione del proprio comportamento ("l'ho fatto per protagoni-<br />

smo"). Se davvero a spingere RIOLO fosse stata questa non<br />

meglio precisata smania di protagonismo, mai si era presentata<br />

una occasione così ghiotta per darvi sicuro sfogo come quella<br />

verificatisi in occasione delle attività tecniche su RINELLA. Tra<br />

l'installazione della telecamera e la cattura del latitante sono<br />

infatti trascorsi pochissimi giorni: segno evidente non soltanto<br />

550


di quanto esatta fosse stata l'idea investigativa che aveva de-<br />

terminato la scelta di collocare la telecamera proprio nel luogo<br />

in cui poi era stata installata, ma - soprattutto - di quanta peri-<br />

zia fosse stata adoperata nell'esecuzione dell'attività tecnica,<br />

curata da RIOLO, il cui operato aveva dunque consentito di po-<br />

ter osservare, a notevole distanza, le finestre dell'appartamen-<br />

to ove aveva trovato rifugio Salvatore RINELLA, riconosciuto<br />

non appena si era affacciato da dietro le persiane e catturato<br />

la sera successiva.<br />

Ebbene, nè prima nè dopo l'arresto di Salvatore RINELLA,<br />

RIOLO ha mai fatto vanto con AIELLO delle attività tecniche che<br />

aveva personalmente curato e grazie alle quali era stato con-<br />

seguito un così brillante risultato investigativo. Uno strano mo-<br />

do di dare corso alle proprie smanie di protagonismo.”.<br />

Al momento della conclusione delle indagini preliminari,<br />

dunque, entrambi gli imputati hanno potuto apprezzare in<br />

che modo tale argomento fosse stato logicamente utilizzato<br />

contro di loro dall’Ufficio della pubblica accusa.<br />

E, di conseguenza, hanno potuto organizzare una linea difen-<br />

siva comune modificando nei rispettivi esami dibattimentali<br />

le proprie precedenti dichiarazioni.<br />

Secondo uno schema esattamente opposto a quello utilizzato<br />

per tutti gli altri episodi di rivelazione confessati dal Riolo e<br />

parzialmente ammessi dallo stesso Aiello nella fase iniziale<br />

delle indagini.<br />

Nel caso in esame, cioè, i due imputati, dopo aver sostan-<br />

zialmente negato la rivelazione di detta notizia, avevano pre-<br />

so atto che tale negazione si era rivelata un elemento a loro<br />

carico.<br />

Ed allora, non solo ne affermavano l’esistenza ma ne sottoli-<br />

neavano proprio l’aspetto delle vanterie con le quali il Riolo<br />

l’avrebbe riferita.<br />

All’udienza del 4 aprile 2006:<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

551


Ho capito. Senta, e dal momento della installazione, poi lei ha<br />

saputo che questa attività ha avuto un buon esito, no, dico che<br />

il Rinella era stato catturato ovviamente.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

No, grazie a me.<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Come?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Grazie a me.<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

Si, si certo, grazie a… “.<br />

Alla domanda se avesse riferito le modalità di tale indagine<br />

all’Aiello, il Riolo rispondeva: “ Io ho sempre detto di no,<br />

però in effetti a… a… quando è venuto fuori dal giornale<br />

gliel’ho detto…. si, ne abbiamo parlato dopo… dopo<br />

l’arresto sicuramente.”.<br />

A riprova del mutato atteggiamento degli imputati nel senso<br />

dianzi indicato è sufficiente esaminare quanto riferito<br />

dall’Aiello sul punto:<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Senta, Riolo le ha mai riferito circostanze, notizie relative alla<br />

cattura del latitante di uno dei fratelli Rinella, Salvatore Rinel-<br />

la?<br />

AIELLO:<br />

Ma una volta mi ha parlato ma in termini che si vantava,<br />

quando è successa l’operazione era contentissimo e dice-<br />

va lui che grazie a lui erano riusciti a catturare a Rinel-<br />

la.<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Così le ha detto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

A seguito di tale risposta il P.M. operava la seguente conte-<br />

stazione:<br />

552


PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Guardi, lei sul punto è stato interrogato il 19 Maggio 2004:<br />

P.M.: “Un’altra domanda e poi torniamo a Giuffrè. Quando è<br />

stato arrestato Rinella, è stato oggetto di discussioni<br />

con Riolo, di commenti?” Aiello: “Mi ha parlato<br />

dell’arresto lui, ma semplicemente come fatto di crona-<br />

ca”. P.M.: “Non le disse che era stato lui a collocare an-<br />

che qua telecamere e cose?” Aiello: “Mi ha detto come<br />

fatto di cronaca, mi parlato dell’arresto, lui me ne ha<br />

parlato dell’arresto e basta”.<br />

A seguito della contestazione l’Aiello rispondeva a sua volta:<br />

AIELLO: Si era vantato… No, no…<br />

PUBBLICO MINISTERO PRESTIPINO:<br />

Eh, lei oggi ha aggiunto…… due particolari.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E allora, confermo pienamente quello che c’è scritto lì,<br />

punto. Intendo precisare ed aggiungere pure che per i<br />

miei ricordi e i miei ricordi lui era estremamente eufori-<br />

co per quello che era avvenuto, in quanto praticamente<br />

se ne vantava. “.<br />

Quindi anche l’Aiello, che nelle indagini si era limitato ad<br />

una conferma minimale dell’episodio senza aggiungere alcun<br />

commento, in dibattimento per un verso confermava le sue<br />

precedenti dichiarazioni ma per altro verso pretendeva di ar-<br />

ricchirle con un’unica e reiterata notazione concernente il<br />

fatto che il Riolo si era vantato di tale successo investigativo,<br />

cioè proprio aggiungendo quell’elemento che gli serviva per<br />

smontare la tesi accusatoria chiaramente espressa nella me-<br />

moria surrichiamata.<br />

Appare, dunque, chiaro al Tribunale come, anche in questo<br />

caso, il duplice e convergente revirement manifestato dagli<br />

imputati non sia di certo il frutto di una mera casualità ma,<br />

piuttosto, l’ulteriore dimostrazione di quell’atteggiamento<br />

processuale che, ciascuno a suo modo e per le proprie ragioni<br />

553


individuali, il Riolo e l’Aiello hanno consapevolmente assun-<br />

to.<br />

Anzi, il fatto che, in questo caso, il duplice mutamento di di-<br />

chiarazioni si sia mosso in una direzione esattamente oppo-<br />

sta a quella tante volte percorsa dagli imputati medesimi<br />

conferma e dimostra in maniera definitiva quanto si è sin qui<br />

sostenuto.<br />

E tornando al merito delle dichiarazioni in esame, esse dimo-<br />

strano che nell’atteggiamento del Riolo non vi era alcuna mo-<br />

tivazione connessa al suo desiderio di “pavoneggiarsi” o di<br />

vantarsi agli occhi dell’Aiello.<br />

Ma, poiché tutte le azioni umane volontarie hanno una causa<br />

ed una motivazione intrinseca, anche la condotta del Riolo –<br />

fornire all’Aiello, per quattro anni ed in svariate occasioni,<br />

notizie riservate sulle indagini in corso – deve averne una.<br />

Ed infatti, all’esito del presente giudizio è emersa la dimo-<br />

strazione univoca e logicamente convincente della motivazio-<br />

ne che ha spinto il Riolo ad assumere questo comportamento.<br />

Come sempre, occorre partire dall’inizio della vicenda.<br />

Il Riolo era stato presentato all’Aiello dal maresciallo Borzac-<br />

chelli, figura sordida di ricattatore ed, al contempo, di coor-<br />

dinatore di reti di protezione attorno a soggetti potenti.<br />

Questi, invero, dapprima entrava in contatto con imprendito-<br />

ri, alti dirigenti pubblici, uomini politici - magari anche per<br />

ragioni connesse alle attività di indagine che doveva svolgere<br />

a loro carico – e ne diventava amico, ne conquistava la fidu-<br />

cia e si presentava ai loro occhi come una sorta di agente se-<br />

greto in grado di conoscere preventivamente notizie sulle in-<br />

dagini in corso e, quindi, di proteggerli dal rischio penale o<br />

dagli effetti mediatici che dalle stesse potevano derivare.<br />

Nel presente processo, pur non essendo il Borzacchelli impu-<br />

tato, è emerso con chiarezza come questi abbia adottato tale<br />

modus operandi quantomeno nei confronti dell’Aiello e del<br />

Cuffaro.<br />

554


Dopo essere divenuto una persona di fiducia di entrambi, in-<br />

fatti, il Borzacchelli aveva lungamente insistito sui rischi po-<br />

tenzialmente derivanti dalle indagini della magistratura e,<br />

per converso, sull’utilità di prevenirle e di neutralizzarne gli<br />

effetti anche a costo di commettere delle illegalità.<br />

Di guisa che i suoi “protetti” potessero di fatto conseguire<br />

una sostanziale impunità proseguendo in tutta sicurezza le<br />

rispettive carriere di imprenditore o rappresentante politico.<br />

Ovviamente, i servizi offerti dal Borzacchelli prevedevano un<br />

ritorno per l’ambizioso ex maresciallo, il quale aveva<br />

l’intenzione di arricchirsi grazie all’Aiello e di fare una bril-<br />

lante carriera politica attraverso il Cuffaro.<br />

Obiettivi, peraltro, in parte raggiunti dal Borzacchelli, la cui<br />

ascesa è stata interrotta non certo dalle denunce dell’Aiello<br />

ma dalle indagini svolte dai suoi ex colleghi e, forse, dal suo<br />

stesso eccesso di ambizione.<br />

Con specifico riferimento all’Aiello, poi, va notato come il<br />

Borzacchelli, esattamente come usa fare “cosa nostra”, talora<br />

creava lui stesso i pericoli dai quali proteggere il facoltoso<br />

imprenditore, ma questa non è la materia del presente pro-<br />

cesso.<br />

Ciò che mette conto di evidenziare in questa sede è che sia<br />

stato proprio il Borzacchelli a presentare il Riolo all’Aiello<br />

come un sottufficiale del R.O.S. esperto e particolarmente<br />

competente nel settore delle intercettazioni telefoniche ed<br />

ambientali, cioè proprio uno dei più delicati e pericolosi per<br />

la rete di protezione costruita dallo stesso Borzacchelli.<br />

L’eziologia del rapporto personale tra l’Aiello ed il Riolo con-<br />

tribuisce a chiarire la natura stessa di detto rapporto che<br />

certamente non è mai stato di amicizia ma di collaborazione e<br />

di reciproca convenienza.<br />

Come si diceva dianzi, il Riolo, immediatamente e non dopo<br />

un certo lasso di tempo (come sarebbe stato logico immagina-<br />

555


e), diveniva di centrale importanza per l’Aiello e da questi<br />

riceveva favori di rilevante importanza.<br />

Pressocchè subito dopo la loro conoscenza, l’Aiello assumeva<br />

a tempo indeterminato la moglie del Riolo e poi avrebbe as-<br />

sunto anche un suo fratello.<br />

Si tratta di due assunzioni e, quindi, di un favore tutto som-<br />

mato non eccessivamente oneroso per l’Aiello (che aveva cen-<br />

tinaia di dipendenti) ma per il Riolo erano fatti risolutivi e<br />

determinanti nella vita quotidiana e nella disastrata econo-<br />

mia della sua famiglia.<br />

Altrettanto immediatamente l’Aiello lo inseriva nel suo giro<br />

personale di conoscenze facendogli conoscere persone impor-<br />

tanti quali il Cuffaro e parecchi altri imprenditori ed espo-<br />

nenti istituzionali, lo aiutava erogandogli talora piccoli pre-<br />

stiti in contanti o risolvendo problemi pratici grazie alla sua<br />

posizione di potere (si pensi ai lavori di ristrutturazione di<br />

una sua abitazione rurale in agro di Piana degli Albanesi).<br />

Poco dopo gli faceva avere, attraverso la concessionaria di<br />

automobili Vidauto, una autovettura Chrysler che era sì usa-<br />

ta ma del non irrilevante valore di 25 milioni di lire (specie in<br />

considerazione dell’epoca e del valore della vecchia moneta) .<br />

Orbene, il Riolo avrebbe di certo dovuto chiedersi il motivo<br />

per il quale l’Aiello gli aveva mostrato, fin da subito e con ec-<br />

cezionale generosità, tutta questa riconoscenza.<br />

Tutti questi favori, aiuti, donativi, interessamenti e presenta-<br />

zioni dovevano, per forza di cose, avere una spiegazione.<br />

Posto che l’Aiello non era un filantropo e che il Riolo non era<br />

il prototipo del bisognoso o dell’indigente al quale fare della<br />

solidarietà ma un sottufficiale in servizio attivo in un corpo<br />

di eccellenza dell’Arma dei Carabinieri, doveva pur esserci<br />

una ragione per la quale il primo faceva tutto questo in favo-<br />

re del secondo.<br />

E perché il Riolo pensava di potere avere una posizione di co-<br />

sì alto rilievo nella vita e per gli interessi dell’Aiello se, come<br />

556


ha detto lui stesso, era un misero sottufficiale che aveva dif-<br />

ficoltà ad arrivare a fine mese con lo stipendio e questi era,<br />

invece, un ricco e potente imprenditore che egli considerava<br />

quasi onnipotente?<br />

La spiegazione univoca e logica ovviamente c’è, così come<br />

sussistono tutte le ragioni per affermare che anche Giorgio<br />

Riolo ne fosse del tutto consapevole anche al momento inizia-<br />

le del suo rapporto con l’Aiello.<br />

La loro, infatti, era una relazione basata, sin da subito, sulla<br />

reciproca convenienza e sullo scambio di favori.<br />

In considerazione delle evidenti differenze socio-economiche<br />

tra i due, l’Aiello era in grado di dare al Riolo tutto ciò che a<br />

questi mancava sotto il profilo della sicurezza familiare, del<br />

sostegno economico, della risoluzione di problemi contingen-<br />

ti, dell’introduzione in ambienti a lui preclusi e della cono-<br />

scenza di altri uomini d’affari o esponenti politico-<br />

istituzionali in grado di aiutarlo a loro volta.<br />

Mentre il Riolo, da parte sua, e specialmente all’inizio del lo-<br />

ro rapporto, era in grado di dare solo una cosa all’Aiello e<br />

nient’altro: le notizie sulle indagini segrete svolte dal suo re-<br />

parto.<br />

Egli, infatti, non disponeva di un giro di conoscenze<br />

nell’ambito lavorativo e tra i colleghi paragonabile a quello<br />

del Borzacchelli (come si vedrà anche nel caso dell’indagine<br />

del N.A.S.), né svolgeva altro tipo di indagini ed, in sostanza,<br />

come lui stesso ha riconosciuto, non aveva alcuna altra con-<br />

tro-prestazione da dare in cambio all’Aiello.<br />

L’unica risorsa – preziosissima, però, per l’Aiello – di cui di-<br />

sponeva erano le notizie in tempo reale sulle più importanti<br />

indagini in corso da parte del R.O.S. ed, in particolare, pro-<br />

prio sugli strumenti principali di esecuzione delle indagini<br />

antimafia: le intercettazioni telefoniche ed ambientali ed i<br />

servizi di video-ripresa sul territorio.<br />

557


Si badi anche che, a partire dal 1999 e fino agli inizi del<br />

2003, il Riolo non avrebbe svolto alcun ruolo di intelligence a<br />

tutela delle indagini svolte nei confronti di Michele Aiello e<br />

delle sue imprese, anche per l’ovvia constatazione<br />

dell’inesistenza in quel periodo di qualunque indagine in tale<br />

direzione.<br />

Per ben quattro anni, pertanto, l’unica funzione svolta di fat-<br />

to dal Riolo era stata quella di fornire all’Aiello le suddette<br />

notizie relative ad indagini in corso a carico di altri soggetti e<br />

l’unica ragione plausibile per “tenerlo a libro paga” era solo<br />

ed unicamente questa.<br />

Pur potendosi ammettere che l’Aiello abbia anche investito<br />

sul Riolo in prospettiva di una sua futura utilità in caso di<br />

indagini a suo carico, non resta, però, che constatare come<br />

l’unico motivo concreto ed effettivo della sua eccezionale ge-<br />

nerosità, manifestata nei suoi confronti per ben quattro anni,<br />

sia stato proprio quello connesso alla percezione delle notizie<br />

segrete.<br />

E lo stesso Riolo doveva necessariamente aver compreso tale<br />

stato di cose, posto che, come ha ammesso più volte nel cor-<br />

so del suo esame, egli era un modesto sottufficiale dell’Arma<br />

e non poteva dare nulla all’Aiello.<br />

Nulla tranne le notizie segrete che, in modo continuativo<br />

l’Aiello gli sollecitava e che, conseguentemente, dovevano ri-<br />

vestire una qual certa importanza per lui.<br />

Come vedremo, può ammettersi che, sotto un profilo stretta-<br />

mente soggettivo, il Riolo non avesse compreso, a<br />

quell’epoca, la mafiosità dell’Aiello ma non può affatto rico-<br />

noscersi che non avesse apprezzato in modo adeguato che le<br />

notizie che questi sistematicamente gli sollecitava avessero<br />

una rilevante importanza per lui.<br />

E, dunque, il loro rapporto era, nella consapevolezza di en-<br />

trambi, fondato non sull’amicizia (posto che l’Aiello non ave-<br />

va certamente bisogno dell’amicizia del Riolo) ma su una co-<br />

558


stante collaborazione produttiva di effetti positivi sia per<br />

l’uno che per l’altro imputato.<br />

Così ricostruito il rapporto tra l’Aiello ed il Riolo, almeno nel-<br />

lo sviluppo che ha avuto tra il 1999 ed il 2002, occorre veri-<br />

ficare se la condotta del secondo assuma i caratteri del con-<br />

tributo tipico del concorrente esterno nel reato di associazio-<br />

ne per delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.), alla luce<br />

dei sopra ricevuti principi giurisprudenziali di legittimità.<br />

Sotto l’aspetto dell’elemento oggettivo del reato, in primo<br />

luogo, non vi è dubbio che la condotta di rivelazione di noti-<br />

zie segrete – che è il primo e più importante contributo forni-<br />

to secondo la contestazione sub C) – sia stata sistematica e<br />

non occasionale.<br />

Gli atti dimostrano, invero, che le rivelazioni sono state plu-<br />

rime, continuative e si sono protratte per circa quattro anni,<br />

dati che attestano la natura continuativa del contributo og-<br />

gettivamente fornito dal Riolo.<br />

Occorre, tuttavia, approfondire la questione per comprendere<br />

fino in fondo il meccanismo di percezione di dette rivelazioni,<br />

il ruolo di istigazione svolto dall’Aiello e l’unicità del canale<br />

relazionale tra il Riolo e “cosa nostra”.<br />

E’ emerso dal complesso delle emergenze processuali che il<br />

Riolo non si recava dall’Aiello appositamente per fare il pun-<br />

tuale resoconto delle indagini in corso.<br />

Era l’Aiello che, con quell’atteggiamento subdolo che si è<br />

dianzi descritto e sfruttando le sue capacità personali, isti-<br />

gava, stimolava e sollecitava le rivelazioni del Riolo, riuscen-<br />

do spesso anche a scegliere gli argomenti o i soggetti su cui<br />

avere notizie.<br />

Il Riolo, pertanto, capiva perfettamente che rivelare notizie<br />

segrete su indagini in corso all’Aiello era un comportamento<br />

illecito, come da lui stesso ammesso più volte.<br />

E, pur capendo che dette notizie avevano per l’Aiello una si-<br />

cura rilevanza e non erano solamente l’oggetto di una mera<br />

559


curiosità, le rivelava ugualmente perché indotto<br />

dall’importanza dei benefici che gli derivavano dal suo rap-<br />

porto con lui, sia in quel momento che in prospettiva.<br />

Su questo aspetto appare davvero illuminante esaminare te-<br />

stualmente il memoriale che lo stesso Riolo ha scritto mentre<br />

si trovava ristretto in carcere.<br />

Il documento iniziava nel seguente modo: “Ho chiesto di esse-<br />

re sentito una ultima volta perché sento la necessità morale di<br />

ammettere in maniera completa le mie responsabilità anche per<br />

fatti che, come molti di quelli di cui ho già riferito, non mi sono<br />

stati contestati.<br />

Le mie resistenze nel confessare tutto non dipendono dal ten-<br />

tativo di nascondere le mire responsabilità ma solamente dalla<br />

vergogna che provo per il mio inqualificabile comportamento.<br />

Ho vergogna nei vostri confronti, nei confronti di mia moglie,<br />

dei miei figli e dei miei familiari ma, soprattutto, nei confronti<br />

dell’Arma dei C.C. nei cui valori ho creduto e credo tuttora e<br />

per la quale, credetemi, ho lavorato con abnegazione per tan-<br />

tissimi anni.<br />

Posso solo dire che risento una persona inqualificabile, che mi<br />

sono lasciato attrarre da un mondo fatto di giochi di potere,<br />

denaro e malaffare che non mi appartiene.<br />

Ho stupidamente creduto di potere fare il mio lavoro di sempre<br />

e, contemporaneamente, di poter usare le mie conoscenze per<br />

millantare ed ottenere il favore dei vari personaggi di cui ho<br />

parlato negli interrogatori precedenti e cioè di Aiello, Carcione<br />

e Cuffaro”.<br />

L’esordio del memoriale, che poi prosegue con l’esame di al-<br />

cuni episodi specifici, dunque, chiarisce perfettamente il<br />

pensiero, il livello di consapevolezza e le motivazioni della<br />

condotta del Riolo.<br />

E lo chiarisce in modo notevolmente attendibile proprio per-<br />

ché si tratta non di un verbale di interrogatorio ma di un do-<br />

cumento che l’imputato ha avuto modo di scrivere senza<br />

560


pressioni esterne ma nel silenzio della sua cella, dove egli era<br />

solo con se stesso e con la sua coscienza.<br />

Sotto altro profilo, poi, il documento in questione riveste an-<br />

che un certo interesse processuale, atteso che, proprio per la<br />

sua natura, è utilizzabile nei confronti di tutti i coimputati a<br />

prescindere dal loro consenso.<br />

Il passaggio forse più rilevante in relazione allo specifico te-<br />

ma che si sta esaminando, a giudizio del Collegio, è costitui-<br />

to dall’ultimo periodo: “Ho stupidamente creduto di potere fare<br />

il mio lavoro di sempre e, contemporaneamente, di poter usare<br />

le mie conoscenze per millantare ed ottenere il favore dei vari<br />

personaggi di cui ho parlato negli interrogatori precedenti e<br />

cioè di Aiello, Carcione e Cuffaro”.<br />

Appare, infatti, perfettamente chiaro, anche alla luce di<br />

quanto scritto prima e dopo di tale periodo, cosa il Riolo si<br />

fosse rappresentato al momento dei fatti: egli era, cioè, con-<br />

sapevole che stava usando le sue conoscenze per ottenere il<br />

favore di Michele Aiello, di Aldo Carcione e di Salvatore Cuf-<br />

faro.<br />

Ciò rappresenta la più sincera, spontanea e qualificata con-<br />

ferma della ricostruzione che dianzi ha occupato il Collegio.<br />

Riolo sapeva che le sue conoscenze avevano un valore intrin-<br />

seco elevato, altrimenti non avrebbe potuto logicamente rite-<br />

nere che il primo contribuente siciliano, un potente professo-<br />

re universitario dalle amicizie variegate ed autorevoli ed il<br />

Presidente della Regione siciliana in persona potessero avere<br />

bisogno di lui e dargli il loro favore.<br />

In questo senso va interpretato l’uso del verbo “millantare”<br />

da parte dell’imputato, atteso che, peraltro, l’intero compen-<br />

dio processuale ha inequivocabilmente dimostrato che tutte<br />

le notizie fornite a costoro dal Riolo erano del tutto autenti-<br />

che, vere e riscontrate.<br />

Dunque, Giorgio Riolo capiva l’importanza del suo ruolo per<br />

i suoi ben più potenti interlocutori, sapeva che l’unica cosa<br />

561


che poteva dare in cambio del loro favore erano le sue cono-<br />

scenze e si era pentito di avere pensato di potere ottenere<br />

due risultati tra loro inconciliabili: rimanere fedele all’Arma<br />

ed ottenere il favore dei suoi tre interlocutori e tutti i benefi-<br />

ci pratici che ne erano già derivati e che ne potevano ancora<br />

derivare.<br />

Tornando alle rivelazioni in favore di Michele Aiello, il Riolo<br />

per un verso era consapevole di tutto questo e sotto altro<br />

profilo si lasciava istigare e stimolare da lui ed immediata-<br />

mente gli raccontava ogni cosa di suo interesse senza alcuna<br />

remora o infingimento, come le risultanze hanno dimostrato.<br />

Non vi era tra i due, in sostanza, un accordo palese in forza<br />

del quale il Riolo avrebbe ricevuto un certo numero di van-<br />

taggi per ciascuna notizia riferita.<br />

Ma il Riolo, pur essendo consapevole di violare la legge e di<br />

dare all’Aiello l’unica contropartita a sua disposizione in<br />

cambio di favori ed aspettative, veniva di volta in volta indot-<br />

to a parlare con piccoli escamotage quasi che avesse una cer-<br />

ta ritrosia ad ammettere quella che era la sostanza del suo<br />

rapporto illecito con l’Aiello.<br />

Tale contributo fornito dal Riolo alla persona di Michele Aiel-<br />

lo, pertanto, era stato sistematico e non occasionale, si era<br />

protratto nel tempo (sicuramente dal 1999 al 2003) ed era<br />

stato variegato, nel senso che non si era limitato a fornire<br />

notizie ma anche a mettere a disposizione le sue competenze<br />

per bonifiche, installazione di impianti etc. etc..<br />

Inoltre, si era estrinsecato non esclusivamente in favore<br />

dell’Aiello ma anche nei confronti di Domenico Miceli che,<br />

come ammesso dallo stesso imputato e riscontrato dal dotto-<br />

re Rallo, aveva avvisato dell’esistenza di indagini sul suo<br />

conto per i rapporti col Guttadauro e della collocazione di<br />

una microspia nella sua autovettura.<br />

Ed infine, tale contributo si è concretizzato anche<br />

nell’omissione di riferire all’A.G. o ai superiori ciò che anda-<br />

562


va capendo sul conto dell’Aiello e degli altri soggetti coinvolti<br />

a vario titolo nell’indagine, nonché la sua stessa partecipa-<br />

zione, sia materiale che a titolo di concorso morale, a tutta<br />

quella serie di attività di tutela e protezione dell’Aiello e delle<br />

sue aziende dalle indagini della magistratura.<br />

Come appare evidente, cioè, ricorrono tutti i parametri che la<br />

Corte regolatrice ha fissato, da ultimo anche con la sentenza<br />

a S.U. Mannino, per la corretta individuazione del contributo<br />

tipico del concorrente esterno nel reato di partecipazione ad<br />

associazione mafiosa (110-416 bis c.p.).<br />

Di certo, però, va sottolineato un dato incontestabile che ri-<br />

guarda, per l’appunto, le caratteristiche intrinseche del con-<br />

tributo fornito dal Riolo all’associazione mafiosa.<br />

L’imputato, cioè, ha prestato siffatto contributo solo ed e-<br />

sclusivamente rapportandosi con Michele Aiello e senza mai<br />

avere alcun contatto, diretto od indiretto, con altri esponenti<br />

di “cosa nostra”.<br />

Ed invero, se si eccettua il caso del tutto sporadico ed occa-<br />

sionale del dottore Miceli (verificatosi peraltro anche per la<br />

comune amicizia del Rallo), ogni singolo aspetto del contribu-<br />

to complessivamente fornito dal Riolo all’associazione è tran-<br />

sitato attraverso l’Aiello.<br />

Al Collegio non sfugge affatto che tale aspetto della condotta<br />

non è preclusivo dell’affermazione della penale responsabilità<br />

dell’imputato per il reato di cui agli artt. 110-416 bis c.p.,<br />

ma esso va adeguatamente sottolineato anche per le sue re-<br />

fluenze in materia di elemento soggettivo del reato.<br />

Anche su tale argomento appare opportuno prendere le mos-<br />

se proprio dal contenuto del memoriale vergato dallo stesso<br />

Riolo.<br />

Nella parte conclusiva del documento il Riolo ha scritto:<br />

“Posso solo dire e spero che vogliate credermi che, pur ammet-<br />

tendo di essere stato un infedele servitore dello Stato, non ho<br />

mai inteso aiutare la mafia.<br />

563


Come ho detto non ho mai creduto che Aiello potesse essere<br />

mafioso e tantomeno che personaggi come Cuffaro, Borzacchel-<br />

li, Carcione e Greco potessero essere mafiosi o vicini alla ma-<br />

fia.<br />

Speravo di inserirmi in questo mondo squallido per poter otte-<br />

nere anche io qualche beneficio di tipo economico o comunque<br />

derivante dall’amicizia di personaggi potenti ed influenti.<br />

So bene di avere sbagliato e non cerco né chiedo giustificazioni<br />

per il mio comportamento”.<br />

I quattro periodi conclusivi del memoriale, a giudizio del Col-<br />

legio, vanno evidenziati parola per parola, proprio perché<br />

spiegano ed illustrano, in modo chiaro e sincero, il reale at-<br />

teggiamento psicologico del Riolo all’epoca dei fatti.<br />

Sulla scorta dei principi giurisprudenziali richiamati,<br />

l’analisi dell’elemento soggettivo del reato in questione va<br />

svolta in relazione ad entrambi i suoi momenti caratteristici<br />

e cioè sia sotto il profilo della rappresentazione che della vo-<br />

lizione del soggetto agente.<br />

Partendo dall’aspetto della rappresentazione che il Riolo, al<br />

momento dei fatti, si è fatta sia dell’Aiello che del contesto<br />

relazionale che a questi lo legava, appare del tutto verosimile<br />

quanto sostenuto nel surrichiamato memoriale.<br />

Sotto lo specifico angolo prospettico e soggettivo del Riolo,<br />

infatti, tra il 1999 e gli inizi del 2003, Michele Aiello era un<br />

soggetto incensurato e non sottoposto ad indagini di alcun<br />

genere, era un ricchissimo imprenditore titolare di un gruppo<br />

di aziende che operavano con profitto in vari settori economi-<br />

ci, era uno dei primi contribuenti siciliani, aveva rapporti<br />

con importanti uomini politici (quali il Cuffaro e molti altri),<br />

manager, dirigenti pubblici e magistrati.<br />

Era accreditato formalmente per eseguire lavori presso luoghi<br />

riservati quali carceri, istituti penitenziari, caserme ed altri<br />

pubblici uffici soggetti a normative di sicurezza, svolgeva la-<br />

vori per conto della curia arcivescovile, di magistrati e pub-<br />

564


lici funzionari dai quali evidentemente era considerato meri-<br />

tevole di fiducia.<br />

Era, in una parola, un soggetto teoricamente insospettabile.<br />

Tale quadro rappresentativo ancorato ai dati obiettivi di cui<br />

disponeva il Riolo si era, peraltro, ulteriormente connotato in<br />

tale direzione grazie all’immagine di sé che proprio l’Aiello<br />

aveva dato al sottufficiale.<br />

Egli, invero, si era sempre mostrato al Riolo come un im-<br />

prenditore coscienzioso, vicino ad ambienti istituzionali ed<br />

ecclesiatici, sensibile verso le forze dell’ordine (avendo peral-<br />

tro alle sue dipendenze molti parenti di carabinieri o poliziot-<br />

ti) e spesso ansioso proprio a causa delle pressioni illecite di<br />

cui era vittima.<br />

Pertanto, il Riolo, mettendo insieme in un unico contesto<br />

rappresentativo tutti i sopra descritti elementi sia obiettivi<br />

che mediati dall’immagine di sé che gli dava l’Aiello, riteneva,<br />

in assoluta buona fede, che quest’ultimo fosse un cittadino al<br />

di sopra di ogni sospetto e collegato stabilmente ad ambienti<br />

istituzionali e comunque scevri da ogni contaminazione con<br />

la criminalità, tantomeno organizzata.<br />

Di conseguenza, quando gli rivelava notizie segrete, pur sa-<br />

pendo di commettere un reato, riteneva soggettivamente di<br />

farlo nei confronti di un influente e ricco imprenditore, ben<br />

introdotto socialmente e con rapporti istituzionali di alto pro-<br />

filo.<br />

Non di certo nei confronti di un uomo d’onore ovvero di un<br />

imprenditore che, pur non essendo formalmente affiliato, a-<br />

veva stipulato un patto di protezione con i vertici di “cosa<br />

nostra” che prevedeva, tra l’altro, il procacciamento e la rive-<br />

lazione di notizie su indagini in corso di svolgimento.<br />

Tale ricostruzione dell’aspetto della rappresentazione sogget-<br />

tiva dei fatti da parte del Riolo appare assolutamente verosi-<br />

mile ed in linea con il complesso delle emergenze processuali,<br />

almeno fino a tutto il 2002.<br />

565


La disamina, tuttavia, si complica a partire dalla primavera<br />

del 2003 e fino al momento degli arresti del 5 novembre<br />

2003, in quanto nel suddetto schema rappresentativo si era-<br />

no venuti ad inserire alcuni dati obiettivi che avrebbero do-<br />

vuto allarmare il Riolo ed indurlo a mettere in dubbio la sua<br />

rappresentazione della figura e del ruolo dell’Aiello ed a com-<br />

portarsi in modo diverso, quantomeno segnalando ai suoi su-<br />

periori quanto era accaduto.<br />

Ovviamente, si fa riferimento, in primo luogo, alle notizie ri-<br />

cevute dal Borzacchelli circa l’esistenza di dichiarazioni di<br />

Giuffrè a carico dell’Aiello.<br />

Per quanto questi si giustificasse davanti al Riolo sostenendo<br />

di avere solamente pagato il pizzo e di non aver mai avuto al-<br />

tro genere di contatti con esponenti di “cosa nostra”, il dato<br />

avrebbe dovuto allertare il sottufficiale ed indurlo a rivedere<br />

la sua rappresentazione dell’Aiello.<br />

Tale rivisitazione del quadro rappresentativo, poi, avrebbe<br />

dovuto essere ancor più necessaria e penetrante quando il<br />

Riolo aveva avuto conferma dell’iscrizione nel registro degli<br />

indagati dell’Aiello sia per i reati sanitari che per associazio-<br />

ne mafiosa e quando era stata costituita la c.d. rete riserva-<br />

ta.<br />

Si tratta di fattori obiettivi che il Riolo avrebbe certamente<br />

dovuto segnalare ai suoi superiori, rassegnando a loro i fatti<br />

e sollecitando un loro intervento anche finalizzato a toglierlo<br />

dalla situazione di imbarazzo ed ambiguità in cui si era ve-<br />

nuto a trovare.<br />

Ed invece, il Riolo ha continuato a rappresentarsi lo stesso<br />

quadro d’insieme per due fattori fondamentali: da un lato per<br />

la suggestione che oramai l’Aiello aveva instillato in lui at-<br />

traverso un continuo lavoro di convincimento della propria<br />

onestà e buona fede, tanto da riuscire a convincerlo sin nel<br />

profondo che le cose stavano davvero così.<br />

566


Il Riolo, in più passaggi del suo esame e sinanco nel suo<br />

memoriale, ha sottolineato a lungo il suo personale, sincero e<br />

profondo convincimento dell’innocenza dell’Aiello e<br />

dell’ingiustizia delle accuse mosse contro di lui.<br />

Tanto da ritenere plausibile che tali accuse fossero non<br />

l’effetto di doverose attività di indagine ma di una trama o-<br />

scura ordita (forse dal Borzacchelli) contro l’Aiello.<br />

Del resto, egli era ancora più sotto l’influenza che su di lui<br />

esercitava l’Aiello, il quale faceva di tutto per mostrarsi vit-<br />

tima di un attacco concentrico proveniente dal Giuffrè, dal<br />

Borzacchelli, da Forza Italia, dai Filosto (gestori di una clini-<br />

ca concorrente) e da mille altri nemici immaginari che riusci-<br />

va a trasformare in pericoli incombenti.<br />

Per tale ragione il Riolo, pur trovandosi di fronte a fatti che<br />

oggettivamente avrebbero dovuto quantomeno indurlo a so-<br />

spettare che la realtà potesse essere diversa da come lui se<br />

l’era rappresentata, aveva insistito caparbiamente a solida-<br />

rizzare con l’Aiello, ritenendolo vittima di una persecuzione<br />

tanto reiterata quanto ingiusta.<br />

Il secondo fattore che sicuramente ha inciso nella fase della<br />

rappresentazione della realtà successiva alla primavera del<br />

2003 e di cui si deve tenere conto è lo stato di confusione in<br />

cui si trovava il Riolo e che, subito dopo l’arresto, sarebbe<br />

sfociato in una “depressione maggiore con elevato rischio<br />

suicidiario” (cfr. perizia Marguglio).<br />

Lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha ripetutamen-<br />

te sottolineato come, proprio nel corso del 2003, egli avesse<br />

iniziato a soffrire di attacchi di ansia e di crisi identitarie e,<br />

soprattutto, come avesse cercato, senza riuscirvi, di uscire<br />

dalla situazione ambigua e contorta in cui si era venuto a<br />

trovare.<br />

Una delicata situazione psicologica che lo aveva anche visi-<br />

bilmente provato e che è stata confermata dall’Aiello, dal<br />

Cuffaro, dalle intercettazioni, dal Gigliotti, dal Damiano e da<br />

567


tutti coloro che avevano avuto modo di relazionarsi con<br />

l’imputato nei mesi antecedenti all’arresto.<br />

L’insieme dei due fattori dianzi richiamati, in sostanza, ave-<br />

va, nella prospettiva soggettiva del Riolo, influito sui suoi<br />

meccanismi di rappresentazione della realtà, inducendolo a<br />

convincersi sempre di più che l’Aiello era una persona perbe-<br />

ne, avulsa da qualsiasi rapporto con l’organizzazione mafiosa<br />

e vittima di un’ingiusta persecuzione ordita da soggetti invi-<br />

diosi del suo successo imprenditoriale, da ex mafiosi spinti<br />

da desiderio di vendetta per vecchi torti subiti e da ricattato-<br />

ri senza scrupoli.<br />

Sotto altro profilo, come si è detto, l’elemento psicologico del<br />

delitto in esame prevede, accanto al momento preliminare<br />

della rappresentazione, quello successivo della volizione.<br />

Alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimi-<br />

tà su tale specifico aspetto della fattispecie, pertanto, occor-<br />

re verificare approfonditamente quale sia stata l’esatta dire-<br />

zione verso la quale si è indirizzata la volontà consapevole<br />

del Riolo.<br />

Se, in buona sostanza, questi, sia pure con le caratteristiche<br />

tipiche del concorrente esterno, abbia voluto consapevolmen-<br />

te fornire un contributo in favore dell’organizzazione mafiosa<br />

“cosa nostra” e diretto al suo rafforzamento ed al persegui-<br />

mento dei suoi tipici scopi illeciti.<br />

Orbene, alla luce delle risultanze processuali, così come è<br />

accaduto per l’elemento della previsione anche l’aspetto della<br />

volizione non appare del tutto riconducibile ad un siffatto<br />

schema probatorio.<br />

Ed invero, Giorgio Riolo non risulta avere mai avuto alcun ti-<br />

po di rapporto con esponenti mafiosi diversi dall’Aiello né a-<br />

ver posto in essere alcuna condotta a favore, anche indiret-<br />

tamente, di “cosa nostra”.<br />

L’unico tramite tra il Riolo e tale organizzazione, cioè, è stato<br />

rappresentato dall’Aiello, il quale non solo non lo ha mai<br />

568


messo al corrente dei suoi veri rapporti con “cosa nostra”<br />

ma, al contrario, ha fatto di tutto per convincerlo della sua<br />

totale estraneità rispetto ad essa riconoscendo, al più, un<br />

ruolo di vittima e di estorto.<br />

Attesa la delicatezza dell’apporto fornitogli dal Riolo, anzi,<br />

l’Aiello non ha potuto operare in modo aperto e sincero ma<br />

ha dovuto pazientemente costruire attorno al sottufficiale un<br />

reticolo, fatto di suggestioni, compiacimenti, assunzioni e fa-<br />

vori, che ben presto si è trasformato in un recinto e poi in<br />

una vera e propria gabbia della quale il fragile Riolo non ha<br />

trovato la via d’uscita.<br />

Orbene, se tutto ciò è vero, l’esatta qualificazione giuridica<br />

della condotta posta in essere dal Riolo non appare operazio-<br />

ne di facile soluzione, specialmente avuto riguardo<br />

all’elemento soggettivo del reato.<br />

La condotta materiale, invero, per le sue caratteristiche di<br />

continuità, non occasionalità, durata nel tempo e, soprattut-<br />

to, rilevanza rispetto agli scopi ed agli interessi più profon-<br />

damente avvertiti dall’associazione mafiosa, risulta sicura-<br />

mente idonea ad integrare il suddetto reato associativo sub<br />

specie di concorso eventuale.<br />

La complessità discende, infatti, dall’elemento psicologico di<br />

detto reato che va valutato alla luce dei principi di diritto<br />

fissati dalla Corte regolatrice ed in precedenza richiamati dal<br />

Collegio tra le premesse della sentenza.<br />

L’evoluzione della Corte, fin dall’elaborazione della sentenza<br />

Demitry e passando per quella Carnevale, appare, sullo spe-<br />

cifico tema, contrassegnata dal carattere della continuità e<br />

della consequenzialità.<br />

Da ultimo, i principi generali relativi all’elemento sog-<br />

gettivo del reato sono stati riaffermati dalle Sezioni Unite<br />

della Cassazione nella nota sentenza, emessa il 12 luglio<br />

2005, n.33748, imp. Mannino, laddove si ribadisce che: “As-<br />

sume...la veste di concorrente esterno il soggetto che, non in-<br />

569


serito stabilmente nella struttura organizzativa<br />

dell’associazione mafiosa e privo dell’affectio societatis (che<br />

quindi non “ne fa parte”), fornisce tuttavia un concreto, specifi-<br />

co, consapevole e volontario contributo, sempre che questo ab-<br />

bia una effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o<br />

del rafforzamento delle capacità operative dell’associazione (o,<br />

per quelle operanti su larga scala come “cosa nostra”, di un<br />

suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territo-<br />

riale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche<br />

parziale, del programma criminoso della medesima”.<br />

Ed ancora più direttamente sull’elemento soggettivo richiesto<br />

per integrare la fattispecie, la Corte ha affermato che: “la<br />

particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta,<br />

quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente e-<br />

sterno investa, nei momenti della rappresentazione e<br />

della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della fi-<br />

gura criminosa tipica sia il contributo causale recato<br />

dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto<br />

concreto, con la consapevolezza di interagire, sinergi-<br />

camente, con le condotte altrui nella produzione<br />

dell’evento lesivo del “medesimo reato”. E, sotto questo<br />

profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente ester-<br />

no, pur sprovvisto dell’affectio societatis e cioè della volontà di<br />

far parte dell’associazione, sia altresì consapevole dei metodi<br />

e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avver-<br />

sione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che<br />

lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente con-<br />

to dell’efficacia causale della sua attività di sostegno,<br />

vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento<br />

dell’associazione: egli “sa” e “vuole” che il suo contribu-<br />

to sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del<br />

programma criminoso del sodalizio”.<br />

Orbene, a giudizio del Collegio, le risultanze processuali non<br />

consentono di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio,<br />

570


che Giorgio Riolo avesse la consapevolezza di interagire si-<br />

nergicamente con l’Aiello (e tanto meno con altri) nella rea-<br />

lizzazione dei propositi criminosi di “cosa nostra”.<br />

Né che egli si sia reso compiutamente conto dell’efficacia<br />

causale della sua attività di sostegno che riteneva sì illecita<br />

ma fornita al solo Aiello e non certo al sodalizio mafioso.<br />

Sotto questo profilo, affermare che il Riolo abbia “saputo e<br />

voluto” che le notizie rivelate a Michele Aiello fossero dirette<br />

alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso<br />

di “cosa nostra” appare una conclusione non aderente<br />

all’analisi del compendio probatorio e della personalità<br />

dell’imputato.<br />

Viceversa, assai più verosimile è, nella sua semplicità e-<br />

spressiva, la chiave di lettura fornita dallo stesso Riolo nel<br />

suo già citato memoriale:<br />

“Posso solo dire e spero che vogliate credermi che, pur ammet-<br />

tendo di essere stato un infedele servitore dello Stato, non ho<br />

mai inteso aiutare la mafia.<br />

Come ho detto non ho mai creduto che Aiello potesse essere<br />

mafioso e tantomeno che personaggi come Cuffaro, Borzacchel-<br />

li, Carcione e Greco potessero essere mafiosi o vicini alla ma-<br />

fia”.<br />

Dunque, per un verso va riconosciuto che, di fatto ed a pre-<br />

scindere dalla previsione e dalla volizione dell’imputato, la<br />

condotta del Riolo si è tradotta in un contributo effettivo e ri-<br />

levante per l’intero sodalizio mafioso e ciò anche in conside-<br />

razione del fatto che la stessa si è estrinsecata esclusivamen-<br />

te attraverso il rapporto interpersonale con Michele Aiello.<br />

Tuttavia, avuto riguardo per l’appunto all’aspetto psicologico<br />

della fattispecie, lo schema legale del concorso esterno nel<br />

reato di cui all’art. 416 bis c.p., così come elaborato e preci-<br />

sato dalla giurisprudenza di legittimità, non appare perfet-<br />

tamente adeguato alla condotta del Riolo.<br />

571


Questa, peraltro, non è risultata di certo penalmente irrile-<br />

vante ma, a giudizio del Tribunale, va sussunta nelle diverse<br />

ipotesi di favoreggiamento continuato ed aggravato dal se-<br />

condo comma dell’art. 378 cod pen. nonché di omessa de-<br />

nuncia di reato da parte di in un pubblico ufficiale (art. 361<br />

comma 2 c.p.).<br />

Non vi è dubbio, infatti, che il Riolo, oltre ad avere commesso<br />

il reato continuato di rivelazione di notizie segrete, autono-<br />

mamente contestato al capo G), abbia di fatto aiutato l’Aiello<br />

ad eludere le indagini in corso a suo carico in relazione ai<br />

fatti accaduti nel 2003, cioè dopo l’acquisizione della consa-<br />

pevolezza che questi era indagato dalla magistratura.<br />

Non di certo per il periodo intercorso tra il 1999 ed il 2002,<br />

posto che, come si anticipato, fino a quel momento l’Aiello<br />

non era stato indagato di nulla ed il Riolo lo considerava sce-<br />

vro da qualunque sospetto.<br />

Tuttavia, nel corso del 2003 erano accadute alcune circo-<br />

stanze che dovevano indurre il Riolo a sospettare dell’Aiello e<br />

che, comunque, certamente indicavano l’esistenza di indagini<br />

a suo carico.<br />

Si fa riferimento alle notizie, dapprima riferite dal Borzac-<br />

chelli ma poi confermate anche dal Ciuro, circa l’esistenza di<br />

dichiarazioni “pesanti” del collaboratore di giustizia Antonino<br />

Giuffrè sul conto dell’Aiello.<br />

Notizie che, in un primo momento, lo stesso Aiello ha cercato<br />

di arginare sostenendo di essere una vittima della mafia e del<br />

sistema delle estorsioni ma che, successivamente, andavano<br />

acquisendo sempre maggiore consistenza fino a culminare<br />

nella consapevolezza del fatto che questi era sottoposto ad<br />

indagini per 416 bis c.p..<br />

A ciò si aggiunga che il Riolo era venuto a conoscenza delle<br />

intercettazioni del gennaio – febbraio 2003 a carico degli Eu-<br />

caliptus, dalle quali emergeva un rapporto contorto tra co-<br />

storo e l’Aiello.<br />

572


Anche in questo caso l’abilità di Aiello aveva indotto, in una<br />

prima fase, il Riolo a ritenere che si trattasse di richieste di<br />

pizzo e/o di altro genere di vessazioni ma non vi è dubbio che<br />

i sospetti si addensavano e prendevano sempre più forma.<br />

Poco prima dell’estate 2003, inoltre, veniva, su iniziativa del<br />

Ciuro ma con l’adesione dello stesso Riolo, istituita la c.d.<br />

rete riservata che, come si dice meglio in altra parte della<br />

motivazione, non poteva logicamente avere alcuna altra spie-<br />

gazione se non quella di costituire un artificio finalizzato ad<br />

eludere le indagini a carico dell’Aiello (e poi del Carcione e<br />

degli stessi due sottufficiali).<br />

Ed infine, sempre in quel torno di tempo, il Colonnello Da-<br />

miano aveva confidato al Riolo dell’esistenza di sospetti sul<br />

conto dell’Aiello e della sua ipotizzata figura di riciclatore di<br />

denaro per conto di Bernardo Provenzano.<br />

Orbene, nonostante tutto questo concentramento di notizie,<br />

dati ed elementi che dovevano indurre un pubblico ufficiale<br />

quale il Riolo a sospettare dell’Aiello e certamente a riferire<br />

ogni cosa al colonnello Damiano o ad altri ufficiali di grado<br />

superiore, l’imputato ha continuato a rivelare, nel mese di<br />

ottobre del 2003, all’Aiello le notizie riguardanti l’indagine<br />

tecnica in corso presso l’abitazione di Ciccio Pastoia a Bel-<br />

monte Mezzagno ed ad omettere di relazionare l’accaduto ai<br />

suoi superiori.<br />

Per quanto fosse in una situazione di forte stress e confusio-<br />

ne mentale, dunque, il Riolo di certo ha consapevolmente<br />

aiutato l’Aiello a sottrarsi alle indagini in corso anche attra-<br />

verso le sopra descritte condotte.<br />

Così come ha omesso di riferire, relazionare o denunciare ai<br />

suoi superiori i fatti accaduti, il suo rapporto con l’Aiello e le<br />

circostanze a sua conoscenza quantomeno circa la rete riser-<br />

vata e l’acquisizione di notizie segrete.<br />

Si trattava di fatti potenzialmente di rilievo penale che, in<br />

ogni caso, costituivano notizia di reato da verificare attraver-<br />

573


so ulteriori accertamenti investigativi, che si ricollegavano<br />

all’indagine già in corso sull’Aiello e che, pertanto, avrebbero<br />

potuto rappresentare un valido ausilio all’accertamento della<br />

verità.<br />

Vale la pena di ricordare che l’indagine, nella sua parte fina-<br />

le, ha avuto uno sviluppo ed un esito favorevole solo per la<br />

scoperta della rete riservata e l’avvio delle intercettazioni sui<br />

telefoni dei soggetti che ne facevano parte.<br />

Di guisa che l’eventuale preventiva denuncia del Riolo avreb-<br />

be certamente agevolato l’andamento ed i risultati<br />

dell’indagine medesima che, invece, ha avuto tale esito solo<br />

per il combinarsi di un puro caso e di una felice intuizione<br />

della P.G..<br />

Sulla scorta dei principi di diritto in tema di elemento sog-<br />

gettivo del reato di favoreggiamento, a lungo richiamati nel<br />

capitolo riguardante la posizione di Salvatore Cuffaro, deve<br />

riconoscersi che la reiterata condotta del Riolo appare muni-<br />

ta di quel livello di consapevolezza integrante il dolo generico<br />

tipico di detta fattispecie.<br />

Questi, invero, certamente aveva coscienza dell’esistenza di<br />

una indagine a carico dell’Aiello per associazione mafiosa e,<br />

nonostante ciò, ha continuato a fornirgli assistenza e a dargli<br />

notizie segrete, nella piena consapevolezza che, con tali con-<br />

dotte, lo aiutava a sottrarsi alle indagini medesime.<br />

Sotto il profilo della previsione, così come anche della voli-<br />

zione, pertanto, l’imputato si è rappresentato ed ha voluto<br />

aiutare Michele Aiello ma uti singulus cioè come individuo e<br />

certamente non come esponente di “cosa nostra”.<br />

Essendo il Riolo lontanissimo dall’idea di poter aiutare di fat-<br />

to l’organizzazione mafiosa e non avendo mai creduto che<br />

l’Aiello potesse addirittura farne parte, egli aveva agito<br />

all’esclusivo fine di agevolare solo quest’ultimo a titolo per-<br />

sonale, senza che ciò potesse, in alcun modo, comportare an-<br />

che un aiuto a “cosa nostra”.<br />

574


Sotto altro profilo, deve anche aggiungersi che il Riolo va ri-<br />

tenuto colpevole sempre del medesimo reato ma commesso in<br />

favore di Domenico Miceli, anch’egli sottoposto ad indagini<br />

per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..<br />

Come si è anticipato dianzi ed ancora meglio si dirà nel capi-<br />

tolo relativo al capo S) della rubrica, infatti, il Riolo ha am-<br />

messo di avere rivelato notizie segrete al Miceli relative per<br />

l’appunto alle indagini in corso a suo carico ed alla installa-<br />

zione di una microspia nella sua autovettura.<br />

Tale condotta, invero, oltre ad integrare il reato di cui all’art.<br />

326 c.p. (contestato al suddetto capo S), comporta la viola-<br />

zione del reato di favoreggiamento personale, atteso che il<br />

Riolo era perfettamente consapevole dell’esistenza di una in-<br />

dagine per associazione mafiosa a carico del Miceli e, nono-<br />

stante ciò, gli ha rivelato notizie e dettagli sull’indagine met-<br />

tendolo sull’avviso e, di fatto, aiutandolo a sottrarsi alle<br />

stesse.<br />

Alla luce delle sopra richiamate considerazioni, che appaiono<br />

coerenti con l’esame critico delle complessive risultanze pro-<br />

cessuali, il reato originariamente contestato al capo C) va ri-<br />

qualificato, ai sensi dell’art. 521 del c.p.p., nei reati di cui<br />

agli articoli 81 cpv., 361 co. 2 e 378 co.2 cod. pen..<br />

E cioè nel reato di favoreggiamento continuato – attesa la<br />

pluralità delle condotte e dei soggetti favoriti – ed aggravato<br />

dal secondo comma dell’art. 378 c.p., atteso che l’Aiello ed il<br />

Miceli oggettivamente erano sottoposti ad investigazioni<br />

dell’Autorità per il reato di partecipazione ad associazione di<br />

tipo mafioso (fatto, peraltro, ben noto al Riolo).<br />

Di detto reato, invero, ricorrono tutti gli elementi oggettivi e<br />

soggettivi, con esclusione, tuttavia, delle tre condotte di rive-<br />

lazione che, come si è visto, sono rimaste non sufficiente-<br />

mente dimostrate e, per due delle quali lo stesso P.M. ha<br />

chiesto l’assoluzione.<br />

575


Si fa ovviamente riferimento alle notizie relative alla colloca-<br />

zione di microspie presso le case circondariali di Ascoli Pice-<br />

no e Pisa nonché al contenuto dei biglietti di Provenzano<br />

(l’episodio del floppy disk).<br />

La condotta, inoltre, va sussulta anche nel reato connesso di<br />

omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale che<br />

ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare<br />

rapporto (secondo comma dell’art. 361 cod. pen.).<br />

Assodata la qualifica di pubblico ufficiale e di agente di poli-<br />

zia giudiziaria rivestita dal Riolo, non vi è dubbio alcuno che<br />

questi avesse avuto più di una notizia rilevante ai fini<br />

dell’indagine per associazione mafiosa già in corso a carico<br />

dell’Aiello e che non l’abbia riferita in alcuna forma (relazio-<br />

ne di servizio, denuncia orale o scritta, missiva riservata ai<br />

superiori etc. etc.).<br />

Entrambi gli imputati Riolo ed Aiello, poi, sulla scorta delle<br />

superiori considerazioni, vanno dichiarati colpevoli del reato<br />

di rivelazione continuata di notizie segrete, loro in concorso<br />

contestato al capo G) della rubrica.<br />

Per quanto attiene alla posizione di Michele Aiello, invero, si<br />

è detto del suo attivo e personale interesse ad acquisire le<br />

notizie di cui era in possesso il Riolo per ragioni del suo uffi-<br />

cio, specialmente nell’ottica funzionale al patto di protezione<br />

che lo legava a “cosa nostra”.<br />

Ed al contempo è rimasto dimostrato, attraverso la specifica<br />

disamina dei vari episodi, il suo ruolo di istigatore nei con-<br />

fronti del Riolo, attraverso una continua opera di induzione<br />

fondata sulle sue personali capacità di convincimento e sul<br />

condizionamento dell’interlocutore mediante assunzioni, pre-<br />

stiti ed altro genere di favori.<br />

Avuto riguardo, invece, alla posizione del Riolo, in coerenza<br />

con le osservazioni dianzi sviluppate in tema di elemento psi-<br />

cologico del reato di cui al capo C), va esclusa l’aggravante di<br />

cui all’art. 7 L. 203/91.<br />

576


Ed invero, le emergenze processuali hanno consentito di af-<br />

fermare che il Riolo abbia agito nella consapevolezza di com-<br />

mettere un illecito ma nella assoluta convinzione che il de-<br />

stinatario delle sue rivelazioni fosse solamente Michele Aiello<br />

e non di certo l’organizzazione mafiosa o suoi singoli espo-<br />

nenti.<br />

Di conseguenza, l’aggravante contestata deve essere esclusa<br />

a suo carico per difetto dell’elemento psicologico.<br />

Per entrambi gli imputati, invece, come si è specificato me-<br />

glio dianzi, va esclusa la penale responsabilità in relazione<br />

agli episodi nn. 5), 6), 7), 8) e 12) del capo G) in esame.<br />

Si tratta degli episodi già esaminati nonché di quello di cui al<br />

n.5) che attiene alla collocazione di microspie presso<br />

l’abitazione di Giuseppe Guttadauro in via De Cosmi e che<br />

va, del pari, escluso posto che pacificamente si è verificato<br />

nel corso del 2003 e, pertanto, ben due anni dopo l’episodio<br />

di fuga di notizie esaminata in relazione alla posizione del<br />

Cuffaro e la stessa scoperta delle microspie da parte del me-<br />

desimo Guttadauro.<br />

In relazione a tali episodi, dunque, entrambi gli imputati<br />

vanno assolti perché il fatto non sussiste.<br />

Prima di definire l’aspetto delle rivelazioni di notizie segrete<br />

occorre prendere in esame alcune contestazioni delle quali è<br />

chiamato a rispondere l’imputato Giorgio Riolo.<br />

La prima di esse (capo R) della rubrica) attiene sempre al<br />

medesimo reato di cui all’art. 326 c.p. e riguarda l’episodio<br />

di rivelazione all’ex collega Borzacchelli dell’esistenza di in-<br />

dagini relative al dottore Guttadauro ed alla installazione di<br />

microspie nella sua abitazione di via De Cosmi.<br />

Si tratta di una condotta che sarà ampiamente approfondita<br />

nel prosieguo e di cui, solo in parte, si è già detto.<br />

In questa sede è sufficiente rimandare alle parti della sen-<br />

tenza che affrontano nello specifico tale argomento, limitan-<br />

dosi il Tribunale a ribadire come si tratti di un reato che è<br />

577


stato oggetto di ammissione da parte dello stesso Riolo e che<br />

ha trovato ampi e plurimi riscontri nelle emergenze proces-<br />

suali.<br />

Alla stessa stregua deve affermarsi la penale responsabilità<br />

del medesimo Riolo in relazione al resto di cui al capo S)<br />

dell’epigrafe, con l’esclusione, tuttavia, della circostanza ag-<br />

gravante di cui all’art. 7 L. 203/91.<br />

Si tratta, ancora una volta, del reato di rivelazione di notizie<br />

segrete (art. 326 c.p.) ma, in questo caso, in favore di Dome-<br />

nico Miceli, al quale rivelava notizie coperte da segreto inve-<br />

stigativo e relative all’attività di intercettazione in corso nei<br />

confronti dello stesso Miceli.<br />

Anche in questo caso il reato è stato ammesso dal Riolo e la<br />

sua confessione ha trovato plurimi riscontri nelle emergenze<br />

processuali.<br />

Il Riolo, infatti, ha riferito di avere conosciuto Domenico Mi-<br />

celi attraverso un comune amico, il dottor Giuseppe Rallo,<br />

che, a sua volta, gli era stato presentato nel maggio del 2002<br />

da Rosalia Accetta.<br />

A questo punto della sua ricostruzione il Riolo ammetteva un<br />

fatto di reato, correlato al contesto generale in esame ma di<br />

fatto del tutto autonomo, che è stato poi condensato nel capo<br />

V) della rubrica e che, di conseguenza, mette conto di affron-<br />

tare immediatamente.<br />

In tale episodio appaiono rilevanti le dichiarazioni rese<br />

all’udienza del 22 marzo 2005 da Rosalia Accetta, amica del<br />

Riolo e già titolare di una agenzia di investigazioni private<br />

con sede in questa via Pacini n.41.<br />

La Accetta riferiva di conoscere da molti anni il Riolo e di a-<br />

vere anche intrattenuto con lui una relazione sentimentale.<br />

Nel corso del 2001, grazie anche ai consigli ed all’esperienza<br />

del Riolo, aveva deciso di aprire la suddetta agenzia investi-<br />

gativa che, tuttavia, aveva operato solo per un limitato perio-<br />

do di tempo.<br />

578


Una delle pratiche di cui si era occupata riguardava il dotto-<br />

re Giuseppe Rallo che le aveva richiesto di effettuare indagini<br />

sul conto di sua moglie Licari Angela Romina.<br />

Più in particolare, il Rallo le chiedeva se vi fosse la possibili-<br />

tà di eseguire intercettazioni ambientali in casa, allo scopo di<br />

accertare eventuali relazioni extraconiugali della moglie.<br />

La Accetta, pertanto, aveva presentato il Rallo al Riolo, il<br />

quale si era occupato di installare abusivamente una micro-<br />

spia all’interno della presa del telefono dell’abitazione della<br />

Licari, con ciò dando, di fatto, il via a delle operazioni di in-<br />

tercettazione illegali e non autorizzate che si erano protratte<br />

per circa un mese con esiti positivi.<br />

Sul punto lo stesso dottore Rallo – altro imputato del mede-<br />

simo reato separatamente giudicato – ha ammesso sostan-<br />

zialmente i fatti all’udienza del 15.3.2005.<br />

In particolare, questi ammetteva di avere conosciuto l’Accetta<br />

nel periodo della sua separazione con la Licari e di averle<br />

chiesto di effettuare delle intercettazioni ambientali al fine di<br />

scoprire eventuali relazioni della ex moglie.<br />

La Accetta, a tal fine, gli aveva presentato il Riolo come un<br />

Carabiniere esperto di intercettazioni e, sulla scorta di quan-<br />

to riferitogli dalla coimputata, aveva compreso che tali inter-<br />

cettazioni erano state effettivamente eseguite, posto che al-<br />

meno un particolare emerso dalle suddette intercettazioni a-<br />

veva trovato conferma nei fatti a sua conoscenza.<br />

Per tali prestazioni professionali egli aveva pagato all’Accetta<br />

la somma complessiva di 700,00 euro comprensiva di tutti i<br />

servizi resi.<br />

Il Riolo, infine, ha ammesso il fatto esattamente negli stessi<br />

termini indicati dal Rallo e dall’Accetta, così confessando il<br />

reato di cui all’art. 615 bis c.p. contestatogli al capo V)<br />

dell’epigrafe.<br />

Si tratta del reato di interferenze illecite nella vita privata,<br />

commesso in concorso con il Rallo, in veste di committente, e<br />

579


con l’Accetta, in pregiudizio della signora Licari Angela Ro-<br />

mina, vittima della abusiva captazione di conversazioni<br />

all’interno della sua abitazione mediante l’illecita installazio-<br />

ne di un apparato per intercettazioni ambientali.<br />

Il fatto, così come ricostruito concordemente dai tre correi,<br />

certamente integra il suddetto reato, aggravato dalla qualifi-<br />

ca di pubblico ufficiale rivestita dal Riolo, il quale, peraltro,<br />

proprio per tale ragione disponeva della microspia installata<br />

in modo abusivo.<br />

Nessun dubbio, infine, emerge circa il ruolo di committente<br />

ricoperto dal Rallo e l’effettività delle operazioni di intercet-<br />

tazione desumibile dalla concorde e convergente confessione<br />

resa dai tre coimputati.<br />

Ciò posto a proposito del capo V) della rubrica, può tornarsi<br />

ad esaminare il racconto fornito dal Riolo in merito alla sua<br />

conoscenza con il Rallo.<br />

Chiarito quale fosse stato il motivo originario della loro cono-<br />

scenza, il Rallo ed il Riolo avevano continuato a frequentarsi<br />

nella vita privata sino a diventare praticamente amici.<br />

Ad un certo punto il Rallo aveva rivelato al Riolo di essere<br />

amico d’infanzia del Miceli che, peraltro, era anche un suo<br />

collega medico.<br />

Il Riolo gli rispondeva dicendo che era a conoscenza del fatto<br />

che il Miceli in quel periodo “stava passando dei guai”, che<br />

era sottoposto ad indagini da parte del R.O.S., che lui stesso<br />

aveva istallato una microspia all’interno della sua automobile<br />

e che il Miceli era solito frequentare la casa di un importante<br />

esponente mafioso (cioè il Guttadauro del quale tuttavia non<br />

ricordava se avesse fatto il nome o meno).<br />

Tale conversazione era avvenuta con assoluta certezza prima<br />

dell’estate del 2002 e dell’apparizione sulla stampa delle no-<br />

tizie relative al coinvolgimento del Miceli in indagini di mafia.<br />

Due o tre mesi dopo detto incontro, e precisamente intorno ai<br />

mesi di luglio – agosto del 2002, il Riolo, mentre si trovava<br />

580


presso i campi di calcetto di viale Michelangelo ad assistere<br />

ad una partita del figlio, aveva ricevuto una telefonata da<br />

parte del Rallo che gli comunicava che stava per raggiungerlo<br />

insieme ad un suo amico (del quale non aveva fatto il nome).<br />

Con sua grande sorpresa l’amico in questione era per<br />

l’appunto il Miceli, al quale il Rallo lo aveva presentato come<br />

un importante membro del R.O.S. che stava indagando su di<br />

lui.<br />

Il Miceli, mostrando una certa preoccupazione, gli confidava<br />

di avere frequentato la casa del Guttadauro e gli chiedeva<br />

consigli sul modo con il quale egli avrebbe potuto chiarire la<br />

propria situazione.<br />

Il Riolo, pertanto, gli confermava l’esistenza di indagini a suo<br />

carico, specificando anche di avere collocato lui stesso una<br />

microspia all’interno della sua automobile (che tuttavia il Mi-<br />

celi non adoperava più in quanto utilizzava quella del Comu-<br />

ne in qualità di assessore comunale).<br />

A tale proposito va segnalato come il Riolo abbia insistito nel<br />

sostenere, contrariamente al teste Damiano, che era stato<br />

proprio lui a collocare la microspia nell’automobile del Miceli<br />

mentre questi si trovava presso l’hotel S. Michele di Calta-<br />

nissetta.<br />

Il Miceli, per tutta risposta, gli riferiva di essere già a cono-<br />

scenza del fatto che c’erano indagini su di lui e che il Riolo<br />

medesimo si era occupato di istallare le microspie a casa del<br />

Guttadauro dove erano state intercettate anche le sue con-<br />

versazioni.<br />

Tali notizie gli erano pervenute da due diverse fonti: da un<br />

lato dallo stesso Rallo (che le aveva apprese da lui circa due<br />

mesi prima) e per altro verso da Salvatore Cuffaro al quale<br />

erano state riferite dal Borzacchelli.<br />

Questa confidenza fattagli dal Miceli costituiva, come si ve-<br />

drà, per il Riolo la conferma del fatto che il Borzacchelli ed il<br />

Cuffaro avevano diffuso la notizia riservata relativa<br />

581


all’esistenza di intercettazioni ambientali a casa Guttadauro<br />

che lo stesso Riolo aveva rivelato al Borzacchelli circa un an-<br />

no prima (prima del giugno 2001).<br />

Avuta tale conferma, il Riolo aveva nuovamente parlato col<br />

Borzacchelli lamentandosi del suo comportamento ma questi<br />

aveva continuato a negare di avere rivelato la notizia a qual-<br />

cuno.<br />

Dopo qualche giorno (comunque sempre nei mesi di luglio –<br />

agosto 2002) il Riolo aveva incontrato per la seconda volta il<br />

Miceli, sempre tramite il Rallo.<br />

In questo caso il Rallo gli aveva dato appuntamento davanti<br />

alla Caserma del R.O.S. e si era presentato, ancora una volta<br />

a sua insaputa, in compagnia del Miceli.<br />

Durante la breve ed imbarazzata conversazione il Miceli si<br />

era limitato a chiedergli notizie e consigli sul modo di com-<br />

portarsi allo scopo di chiarire la sua posizione.<br />

Orbene, tali articolate dichiarazioni confessorie sono state<br />

rese spontaneamente dal Riolo ed hanno trovato più di una<br />

conferma in ulteriori fonti ed elementi di prova.<br />

In primo luogo, ovviamente, rileva la piena conferma prove-<br />

nuta dallo stesso dottore Rallo, il quale ha confermato in di-<br />

battimento che il Riolo aveva rivelato sia a lui che al Miceli la<br />

notizia segreta della presenza di microspie all’interno<br />

dell’autovettura di quest’ultimo in un’epoca antecedente ri-<br />

spetto all’arresto del Miceli ed alla discovery dell’indagine a<br />

suo carico.<br />

Sotto diverso profilo, il teste Damiano ha confermato che,<br />

proprio in quel periodo, era stata effettivamente installata<br />

una microspia all’interno dell’automobile del Miceli.<br />

La discordanza circa l’autore materiale dell’installazione non<br />

incide per nulla sul fatto confessato spontaneamente dal Rio-<br />

lo, il quale, peraltro, ha anche indicato il luogo esatto dove si<br />

trovava l’automobile all’atto della collocazione della micro-<br />

spia e le difficoltà operative incontrate nel corso dell’attività.<br />

582


Accertata la penale responsabilità del Riolo in relazione al<br />

reato sub S), deve solamente affrontarsi criticamente la que-<br />

stione della ricorrenza della circostanza aggravante contesta-<br />

ta.<br />

Anche in questo caso, a giudizio del Collegio, l’aggravante<br />

dell’art. 7 L. 203/91 non appare del tutto confacente al caso<br />

in esame.<br />

Nella prospettiva soggettiva dell’imputato, infatti, il dottore<br />

Miceli era sicuramente indagato nell’ambito di un procedi-<br />

mento per associazione mafiosa.<br />

Ma, pur tuttavia, l’intenzione del Riolo era limitata al fatto di<br />

fornire al Miceli alcune notizie riservate, nella consapevolez-<br />

za di aiutarlo in quanto individuo, senza per questo avere in-<br />

tenzione di agevolare l’associazione “cosa nostra” nel suo<br />

complesso.<br />

Alla stessa stregua deve ritenersi che il Riolo abbia confessa-<br />

to la commissione anche del reato di cui al capo T)<br />

dell’epigrafe.<br />

Si tratta di un ulteriore episodio del reato di cui all’art. 326<br />

c.p., per avere rivelato al Rallo ed all’Accetta notizie segrete<br />

concernenti le attività di intercettazione svolte all’interno<br />

dell’autovettura del Miceli.<br />

Come si è detto e come appare evidente esaminando la tra-<br />

scrizione dell’esame reso dal Riolo all’udienza del 21.3.2006<br />

(cfr. pag. 74), lo stesso imputato ha confermato di avere, alla<br />

presenza del Rallo e dell’Accetta, fatto riferimento al conte-<br />

nuto di intercettazioni eseguite all’interno di detta autovettu-<br />

ra.<br />

Ricorrono, dunque, tutti gli estremi per pervenire alla affer-<br />

mazione della penale responsabilità del Riolo anche in rela-<br />

zione a tali reati.<br />

Nel loro complesso, infine, tutti i reati in relazione ai quali<br />

va affermata la penale responsabilità del Riolo devono rite-<br />

nersi avvinti sotto il vincolo della continuazione, ricorrendo-<br />

583


ne le condizioni di legge ed apparendo evidente che gli stessi<br />

sono stati commessi nell’ambito di un comune contesto idea-<br />

tivo ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.<br />

Le fughe di notizie dalla Direzione Distrettuale Antimafia<br />

di Palermo<br />

Dopo aver esaminato le principali contestazioni avanzate agli<br />

imputati Aiello e Riolo, in relazione al loro rapporto di inte-<br />

razione con l’associazione mafiosa “cosa nostra” (capi A) e C)<br />

della rubrica), nonché il reato di rivelazione di notizie riser-<br />

vate, loro in concorso contestato al capo G), può senz’altro<br />

passarsi ad analizzare le risultanze concernenti gli ulteriori<br />

fatti di “fughe di notizie” dalla Direzione Distrettuale Antima-<br />

fia di Palermo, posti in essere nel corso del 2003.<br />

Il presente processo, infatti, tra le numerose altre contesta-<br />

zioni riguarda due diversi macro-fenomeni di “fughe di noti-<br />

zie riservate” che si collocano in fasi temporali parzialmente<br />

divergenti ma che, soprattutto, attengono a contesti e ri-<br />

spondono a finalità differenti tra loro.<br />

Il primo è costituito dalle, già esaminate, rivelazioni sistema-<br />

tiche di notizie segrete sulle attività di indagine svolte dal<br />

R.O.S. dei Carabinieri, fatte dal Riolo all’Aiello, a seguito di<br />

una sua opera di induzione.<br />

Indagini, come si è più volte precisato, aventi direzioni diver-<br />

se dalla persona dell’Aiello e dalle sue società ma che attene-<br />

vano, essenzialmente, alla ricerca dei grandi capi latitanti di<br />

“cosa nostra” ed, in particolare, di Bernardo Provenzano e<br />

Matteo Messina Denaro, nonché alle vicende della famiglia<br />

mafiosa di Bagheria.<br />

Ma il presente dibattimento riguarda anche un altro filone di<br />

fughe di notizie, autonomo dal primo ed avente caratteristi-<br />

che e connotazioni del tutto proprie.<br />

Si fa riferimento alle fughe di notizie riguardanti l’iscrizione<br />

nel registro degli indagati dell’Aiello, del Carcione, del Ciuro<br />

584


e del Riolo nonché, più in generale, le attività di indagine in<br />

corso di svolgimento sugli imputati, sia in relazione ad ipote-<br />

si associative di tipo mafioso che per reati in materia di truf-<br />

fa sanitaria, corruzione e quant’altro.<br />

Gli autori di tali condotte ed i protagonisti degli accadimenti<br />

che ci si accinge a ricostruire, oltre ai soliti Michele Aiello e<br />

Giorgio Riolo, sono Aldo Carcione, medico, professore univer-<br />

sitario, cugino e socio dell’Aiello nelle attività sanitarie, e<br />

Giuseppe Ciuro (separatamente giudicato in abbreviato e<br />

condannato in primo grado alla pena di anni quattro, mesi<br />

otto di reclusione, cfr. sentenza non definitiva in atti), mare-<br />

sciallo della Guardia di Finanza, in servizio presso la D.I.A.<br />

e, di fatto, distaccato presso la Procura della Repubblica di<br />

Palermo dove collaborava con il dottore Antonio Ingroia, so-<br />

stituto procuratore componente della D.D.A..<br />

Ad essi deve aggiungersi anche Antonella Buttitta, vigile ur-<br />

bano in servizio presso l’ufficio della Procura della Repubbli-<br />

ca, sempre con funzioni di addetta alla segreteria dei sostitu-<br />

ti della D.D.A. ed, in particolare, del dottore Domenico Goz-<br />

zo.<br />

La ricostruzione dei fatti avvenuti nel 2003 e riguardanti<br />

questo specifico tema costituiscono uno spaccato altamente<br />

significativo sia della presente vicenda processuale e dei suoi<br />

protagonisti che, per molti versi, anche di un sistema di po-<br />

tere criminale che desta grande preoccupazione per la sua<br />

pericolosità e per l’intreccio tra interessi di varia natura e<br />

provenienza.<br />

Già in premessa si è fatto cenno alla degenerazione in chiave<br />

sempre più affaristica del rapporto mafia-politica-impresa e<br />

questo processo ne è forse una delle dimostrazioni più evi-<br />

denti.<br />

Ed invero, al di là delle singole responsabilità penali che il<br />

Collegio ha potuto accertare, avuto riguardo ai principi fissa-<br />

ti dalla giurisprudenza, il quadro complessivo che si ricava<br />

585


dall’esame della vicenda processuale è caratterizzato da un<br />

totale scadimento del senso istituzionale, del rispetto del do-<br />

vere e dei principi minimi della responsabilità connessa<br />

all’esercizio di funzioni pubbliche.<br />

Una evidente crisi di sistema dove gli interessi privati preval-<br />

gono su qualunque regola e la cosa pubblica diviene sola-<br />

mente uno strumento di potere e di arricchimento personale.<br />

Ma la disamina che il Collegio è chiamato a compiere pre-<br />

suppone dei limiti ben precisi connessi alle specifiche fatti-<br />

specie legali contestate ed ai principi fissati dalla giurispru-<br />

denza di legittimità.<br />

Essa, pertanto, deve rimanere strettamente ancorata alle re-<br />

gole interpretative proprie del processo penale e non può la-<br />

sciarsi influenzare in alcun modo da considerazioni di ordine<br />

generale che pure possono agevolmente trarsi dall’esame de-<br />

gli atti.<br />

Di certo, attraverso la ricognizione critica delle emergenze<br />

processuali, è rimasto dimostrato che il gruppo imprendito-<br />

riale di Michele Aiello e del suo socio Aldo Carcione costitui-<br />

va un importante centro di potere, non solo economico, che<br />

necessitava di varie ed articolate forme di protezione.<br />

Fin da subito può affermarsi che, per quanto si trattasse di<br />

un rilevante gruppo aziendale, i metodi utilizzati per la pro-<br />

tezione dei suoi interessi e la quantità e la qualità delle ri-<br />

sorse umane coinvolte nella costruzione di questo circuito<br />

protettivo sono risultati del tutto sproporzionati per eccesso<br />

rispetto ad una normale realtà imprenditoriale operante con<br />

metodi leciti.<br />

In altre parole, l’insieme delle condotte poste in essere per<br />

proteggere e preservare tale centro di potere è risultato così<br />

intenso, articolato, intrinsecamente illecito e soggettivamente<br />

variegato da risultare incompatibile con la sua natura lecita.<br />

Si pensi all’ineffabile ex maresciallo Borzacchelli, da ultimo<br />

avversato e messo all’indice dall’Aiello, ma, per anni, perno<br />

586


centrale del suo sistema illecito di contro-informazione, di ri-<br />

velazione di notizie segrete e di inquinamento delle indagini.<br />

Un soggetto che, senza la minima riserva morale, dapprima<br />

indagava su alcuni soggetti influenti su delega della Procura<br />

di Palermo, poi entrava in contatto con essi e alternativa-<br />

mente li ricattava o li convinceva a diventare il loro tutore e<br />

protettore da possibili indagini svolte proprio dallo stesso Uf-<br />

ficio di Procura.<br />

E che – per rimanere ai fatti odierni - nel caso dell’Aiello era<br />

riuscito ad ottenere denaro, favori ed altri vantaggi economici<br />

(sino alla richiesta di diventare suo socio) ed attraverso Sal-<br />

vatore Cuffaro, come si vedrà, era riuscito ad ottenere<br />

l’inserimento in una lista appositamente creata per lui ed era<br />

stato eletto onorevole all’Assemblea Regionale Siciliana.<br />

Si tratta, di certo, di una figura sordida e priva di qualunque<br />

sfera morale alla quale l’Aiello non aveva esitato ad affidare<br />

la tutela sua e delle sue imprese, salvo poi sostenere di esse-<br />

re stato ricattato e sinanco minacciato dal Borzacchelli, fi-<br />

nendo per diventare una sua vittima (oltre che di “cosa no-<br />

stra”).<br />

Fermo restando che il processo di primo grado a carico<br />

dell’ex parlamentare e maresciallo è in corso e non è certo in-<br />

tenzione del Collegio intervenire su ambiti processuali che<br />

esulano dalle proprie competenze, deve, tuttavia, tenersi ben<br />

presente, nel valutare tali asseverazioni difensive, che i rap-<br />

porti tra l’Aiello ed il Borzacchelli erano stati di amicizia e<br />

complicità per anni e anni e che, solo a partire dalla fine del<br />

2001, si erano deteriorati.<br />

Si tratta, dunque, della degenerazione di un rapporto tra due<br />

complici, per anni autori di reati e/o di progetti criminosi in<br />

comune.<br />

Questo è l’unico motivo logico per il quale l’Aiello, pur essen-<br />

do vittima di ricatti e presunte estorsioni da parte del Bor-<br />

587


zacchelli, si è guardato bene dal denunciare i fatti all’A.G. o<br />

alla P.G..<br />

Si tratta, a ben vedere, di un passaggio molto importante del-<br />

la ricostruzione dei fatti riguardanti il circuito di protezione<br />

creato dall’Aiello e dal Carcione attorno alle loro imprese e<br />

persone.<br />

Michele Aiello può anche considerare oggi un errore aver dato<br />

fiducia al Borzacchelli e, successivamente, al Ciuro ed al Rio-<br />

lo ma resta il dato inequivocabile che lo ha fatto in maniera<br />

consapevole ed univocamente finalizzata alla commissione di<br />

illeciti.<br />

Egli, cioè, non è stato, fin dall’inizio, vittima di artifici altrui<br />

ma concorrente consapevole ed interessato nella predisposi-<br />

zione di un comune progetto criminoso che prevedeva neces-<br />

sariamente la commissione di alcuni reati.<br />

Altrettanto significativi appaiono i ruoli dei marescialli Gior-<br />

gio Riolo e, soprattutto, Giuseppe Ciuro, il quale, in modo<br />

continuativo e con cadenza pressocchè quotidiana, tradiva i<br />

suoi superiori ed il Procuratore della Repubblica (dal quale<br />

dipendeva) infiltrandosi nel sistema informatico della Procura<br />

ed acquisendo notizie segrete.<br />

E carpiva la fiducia dei magistrati della Procura e dei suoi<br />

colleghi, ai quali ultimi inventava di sana pianta falsi conte-<br />

sti investigativi, allo scopo di farsi rivelare notizie segrete<br />

ovvero di introdursi abusivamente nel sistema suddetto in-<br />

formatico.<br />

Un maresciallo della D.I.A. in apparenza e, di fatto, un di-<br />

pendente dei sui reali datori di lavoro, Michele Aiello ed Aldo<br />

Carcione.<br />

Ovvero ancora, si pensi al Presidente della Regione in carica,<br />

l’Onorevole Salvatore Cuffaro, il quale, come vedremo, pur di<br />

assecondare le pretese illecite dell’Aiello e del Carcione, si<br />

spingeva ben al di là delle sue competenze istituzionali, ten-<br />

588


tando di orientare la volontà della P.A. nella direzione degli<br />

interessi privatistici, e peraltro truffaldini, di costoro.<br />

Appare chiaro che si tratta di un imponente sistema di prote-<br />

zione che non troverebbe alcuna giustificazione qualora si<br />

trattasse di una realtà d’impresa operante nella legalità.<br />

Ma che, viceversa, appare del tutto necessario per tutelare<br />

un centro di potere fondato sull’illiceità, sulla corruttela e<br />

sulla contiguità con “cosa nostra”.<br />

Tanto premesso, lo scrutinio complessivo delle emergenze<br />

processuali dimostra che tale centro di interessi economici<br />

faceva riferimento all’Aiello ed al Carcione e che il suddetto<br />

sistema di protezione era unicamente finalizzato alla tutela<br />

delle loro persone fisiche e delle loro imprese dalle indagini<br />

in corso da parte della magistratura e delle forze di polizia.<br />

E non c’è dubbio che un importante perno di tale articolato<br />

sistema di protezione costruito attorno a tale centro di pote-<br />

re sia rappresentato dalla c.d. “rete riservata” di telefoni cel-<br />

lulari che gli imputati hanno istituito attorno al giugno del<br />

2003.<br />

Anzi, per certi aspetti, tale particolare strumento di protezio-<br />

ne appare quello più macroscopicamente evidente per la sua<br />

chiarissima finalità.<br />

L’intero compendio probatorio, invero, converge nel dimostra-<br />

re che tale rete sia stata istituita al solo ed unico scopo di<br />

eludere le intercettazioni telefoniche in corso di svolgimento<br />

(la cui esistenza era ben nota ai correi).<br />

Non, dunque, per generiche esigenze di tutela della privacy,<br />

ma al fine di consentire ai coimputati di eludere le intercet-<br />

tazioni, di inquinare le indagini in corso, di continuare a<br />

pianificare telefonicamente e porre in essere i fatti illeciti fi-<br />

nalizzati alla realizzazione del loro comune proposito crimi-<br />

noso.<br />

Va, infatti, premesso che, al momento della costituzione della<br />

rete riservata, tutti gli odierni imputati coinvolti nella vicen-<br />

589


da erano già stati iscritti nel registro degli indagati della<br />

Procura della Repubblica di Palermo.<br />

Il primo soggetto a figurare nel suddetto registro era stato<br />

Michele Aiello, il cui nominativo veniva iscritto in data 29<br />

novembre 2002 nell’ambito del procedimento n. 12790/02<br />

R.G.N.R. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..<br />

Tale iscrizione era scaturita dalle dichiarazioni rese dal neo-<br />

collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè, il quale, come si è<br />

visto dianzi, aveva, per primo in termini così puntuali e do-<br />

cumentati, ricostruito i rapporti tra l’Aiello, Bernardo Pro-<br />

venzano e la famiglia mafiosa di Bagheria, iniziando a deline-<br />

are l’esistenza di quel patto di protezione che è stato oggetto<br />

della precedente disamina.<br />

A seguito di dette dichiarazioni, la Procura della Repubblica<br />

delegava alla P.G. – e per la precisione al R.O.N.O. dei Cara-<br />

binieri - lo svolgimento di indagini riguardanti l’attività di<br />

impresa dell’Aiello, sia nel settore delle stradelle di penetra-<br />

zione agraria che sul versante sanitario, richiedendo ed otte-<br />

nendo, nel frattempo, di sottoporre ad intercettazione telefo-<br />

nica le utenze dell'imputato.<br />

A dimostrazione dell’efficienza del sistema di protezione, a-<br />

bilmente creato attorno all’imputato ed alle sue aziende,<br />

l’Aiello era stato immediatamente informato di tale iniziativa<br />

a suo carico sin nei dettagli, tanto che da essere a conoscen-<br />

za della natura del reato ipotizzato a suo carico, della fonte<br />

(le dichiarazioni, definite “pesanti”, di Giuffrè) che aveva dato<br />

luogo all’iscrizione del suo nominativo nel registro degli in-<br />

dagati e, sinanco, dell’esistenza di attività di intercettazione<br />

sulle sue utenze.<br />

Da parte sua l’Aiello aveva, sempre e costantemente, condivi-<br />

so ogni informazione e pianificato ogni contromossa con il<br />

socio Carcione e con i suoi giannizzeri Ciuro e Riolo che era-<br />

no, per l’appunto, anche addetti al suo servizio privato di<br />

intelligence.<br />

590


Sempre per ricostruire, in termini generali, il quadro di rife-<br />

rimento sulle indagini a quel tempo avviate dalla magistratu-<br />

ra e dalla polizia giudiziaria, deve aggiungersi che, proprio<br />

nel giugno del 2003, il N.A.S. dei Carabinieri aveva avviato, a<br />

seguito di un esposto anonimo ed in modo del tutto autono-<br />

mo rispetto alle indagini di cui al procedimento per mafia,<br />

alcuni accertamenti inizialmente di tipo documentale.<br />

In particolare, aveva proceduto all’acquisizione, presso il Di-<br />

stretto sanitario di Bagheria, di documentazione in copia ri-<br />

guardante le pratiche di rimborso di Villa Santa Teresa, giac-<br />

chè l’oggetto dell’esposto anonimo riguardava per l’appunto<br />

presunte (allora) operazioni truffaldine commesse in tale am-<br />

bito.<br />

Nemmeno a dirsi, anche in questo caso l’Aiello era stato in-<br />

formato, in tempo reale, dallo Iannì che gli aveva fornito una<br />

copia del verbale redatto dal N.A.S. non presso le sue aziende<br />

ma presso il Distretto sanitario di Bagheria.<br />

E, del resto, come risulterà chiaro all’esito della presente di-<br />

samina, anche il dottore Lorenzo Iannì, dirigente responsabi-<br />

le del suddetto ufficio pubblico, faceva a pieno titolo parte<br />

del sistema di protezione dell’Aiello e delle sue imprese.<br />

Attraverso l’esame visivo del documento e la “consulenza” del<br />

Ciuro, Michele Aiello aveva anche potuto comprendere che il<br />

procedimento riguardante le indagini in materia di sanità ri-<br />

portava un numero diverso da quello del procedimento per<br />

mafia.<br />

Pertanto, l’Aiello ed il Carcione – che come si dimostrerà<br />

hanno agito sempre all’unisono ed in perfetto accordo - ave-<br />

vano appreso dell’esistenza di due diversi filoni di indagine<br />

che li coinvolgevano.<br />

Ed immediatamente avviavano, attraverso il Ciuro ed il Riolo<br />

(ed altri soggetti più o meno consapevoli), una assillante e<br />

spasmodica attività di ricerca di riscontri, prove, conferme,<br />

591


dettagli, particolari ed elementi riguardanti entrambe le in-<br />

dagini in corso.<br />

Quasi una vera e propria partita a scacchi tra investigatori<br />

legittimi e loro controparti abusive, con l’aggravante del fatto<br />

che il vero ruolo del Ciuro e del Riolo, a quel tempo, non era<br />

ancora stato scoperto e costoro potevano infiltrarsi ed opera-<br />

re in piena libertà all’interno degli uffici della Procura e della<br />

P.G..<br />

Come vedremo, infatti, solo a seguito della scoperta della rete<br />

riservata venivano individuati il Ciuro ed il Riolo, la cui i-<br />

scrizione nel registro degli indagati aveva luogo con nomi di<br />

copertura, per comprensibili motivi di tutela dell’indagine.<br />

Eppure, nonostante questo accorgimento, anche la notizia<br />

dell’iscrizione nel registro degli indagati dei due marescialli<br />

era pervenuta all’Aiello ed al Carcione.<br />

Come si vedrà meglio di seguito, già il 20 ottobre 2003,<br />

l’imputato Salvatore Cuffaro, Presidente della Regione in ca-<br />

rica, aveva informato l’Aiello, tramite Roberto Rotondo,<br />

dell’iscrizione del Ciuro e del Riolo, nonostante costoro fosse-<br />

ro stati iscritti con le suddette modalità di copertura.<br />

Notizia poi confermata dallo stesso Cuffaro all’Aiello de visu<br />

nel corso dell’incontro avvenuto, qualche giorno dopo, presso<br />

il negozio Bertini di Bagheria.<br />

Dunque, appare evidente l’efficienza del sistema di protezione<br />

di tale centro di potere sia perché basato sull’apporto consa-<br />

pevole di soggetti numerosi ed assai diversi tra loro per ca-<br />

ratteristiche e ruoli istituzionali (Riolo, Ciuro, Cuffaro, Iannì<br />

etc.) che, soprattutto, per il suo straordinario livello di pe-<br />

netrazione all’interno del sistema legale di uffici deputati allo<br />

svolgimento di indagini.<br />

Come si comprenderà ancor meglio in seguito, infatti, le noti-<br />

zie via via apprese attraverso detto sistema di intelligence<br />

privato sono sempre risultate del tutto autentiche e prove-<br />

592


nienti dai meandri più interni e riservati degli apparati inve-<br />

stigativi sia della P.G. che della magistratura.<br />

A fronte di una simile efficienza e di un livello così elevato di<br />

complicità va dato merito alla Procura della Repubblica ed a<br />

tutti gli investigatori coinvolti nella presente indagine della<br />

loro caparbietà e capacità professionale.<br />

Come si accennava dianzi, la scoperta dell’esistenza, della<br />

composizione e dell’operatività di tale sistema di protezione è<br />

stata possibile grazie ad una straordinaria intuizione investi-<br />

gativa ed anche alla commissione di qualche errore da parte<br />

degli indagati.<br />

Nei primi giorni di settembre del 2003, invero, veniva disve-<br />

lata l’esistenza di alcune utenze cellulari, intestate a soggetti<br />

ignari ma di fatto utilizzate dall'Aiello e dai suoi sodali.<br />

Dette utenze costituivano una vera e propria "rete riservata"<br />

di comunicazione univocamente finalizzata ad eludere le in-<br />

dagini in corso che erano a costoro ben note.<br />

La straordinaria importanza di tale scoperta sarà pienamente<br />

compresa quando si analizzerà il contenuto esplicito e chiaro<br />

dell’enorme mole di conversazioni telefoniche che sono state<br />

intercettate sulle utenze di tale rete.<br />

Gli odierni imputati, infatti, sapendo di essere sottoposti ad<br />

indagini – e quindi ad intercettazioni telefoniche, ambientali,<br />

pedinamenti, servizi di osservazione etc. etc. – avevano crea-<br />

to un sistema che ritenevano del tutto sicuro ed impermeabi-<br />

le, tanto che, proprio sulla rete riservata, dialogavano tra lo-<br />

ro di fatti penalmente rilevanti con assoluta tranquillità e<br />

soprattutto genuinità.<br />

Si tratta, ovviamente, di prove che, in quanto provenienti<br />

dalla viva voce degli stessi imputati ed inserite in tale conte-<br />

sto, risultano di rilevanza assoluta.<br />

Fatta questa doverosa premessa, appare opportuno verificare<br />

le emergenze processuali, allo scopo, dapprima, di ricostruire<br />

593


l’andamento delle indagini e, poi, di verificare il contenuto<br />

delle dichiarazioni rese dagli stessi imputati.<br />

Il Maggiore Michele Miulli, in particolare, riferiva compiuta-<br />

mente in ordine alla fase iniziale dell’attività investigativa,<br />

alla delega di indagine ricevuta dalla Procura nel novembre<br />

2003 ed alle attività di riscontro alle dichiarazioni del Giuf-<br />

frè.<br />

Inoltre, faceva presente che le attività di intercettazione tele-<br />

fonica sin dal loro avvio non avevano dato alcun risultato di<br />

rilievo.<br />

Del resto, lo stesso Michele Aiello ha riconosciuto di essere<br />

stato immediatamente informato dell’avvio di tali attività e<br />

dei loro dettagli.<br />

Anzi, per maggiore precisione, l’Aiello ammetteva che<br />

l’attività di intelligence era iniziata già nel 2001, allorquando<br />

il Borzacchelli lo aveva avvisato dell’esistenza e del contenu-<br />

to delle dichiarazioni del collaboratore Barbagallo: “Borzac-<br />

chelli mi disse praticamente che aveva saputo che c’erano del-<br />

le dichiarazioni da parte del collaboratore Barbagallo, che par-<br />

lava di un pizzo che mi era stato richiesto e che poi successi-<br />

vamente mi era stato restituito.”.<br />

Orbene, tale primo elemento potrebbe apparire ultroneo ri-<br />

spetto all’indagine in corso ma, in effetti, va richiamato sia<br />

perché conferma l’esistenza del circuito di protezione almeno<br />

fin dal 2001 che per rispondere ad una obiezione sollevata<br />

dalla difesa dell’Aiello.<br />

Da parte di quest’ultima, invero, si è sostenuto che le inda-<br />

gini a carico dell’Aiello non avrebbero avuto il loro spunto i-<br />

niziale a seguito delle dichiarazioni del Giuffrè ma ben due<br />

anni prima per quelle del Barbagallo, il quale era stato senti-<br />

to alla pubblica udienza dell’11.12.2000 nell’ambito del pro-<br />

cesso a carico di Simone Castello.<br />

Da ciò discenderebbero, quali logiche conseguenze,<br />

l’inattendibilità del Barbagallo (evidentemente non creduto<br />

594


dagli inquirenti) e la pubblicità delle sue dichiarazioni relati-<br />

ve all’Aiello almeno fin dall’11.12.2000.<br />

A tale proposito osserva il Collegio come tale tesi, per quanto<br />

suggestiva, non possa trovare accoglimento.<br />

Intanto perché dall’esame del verbale dell’udienza citata si<br />

ricava come, in quella sede, il collaboratore avesse solamente<br />

indicato l’ingegnere Aiello di Bagheria senza, tuttavia, ag-<br />

giungere elementi concreti e specifici.<br />

Lo stesso Aiello, inoltre, ha ammesso di avere, per la prima<br />

volta, conosciuto il contenuto specifico delle dichiarazioni del<br />

Barbagallo solo attraverso la rivelazione fattagli dal Borzac-<br />

chelli nel 2001.<br />

Per quanto di dominio pubblico, dunque, lo stesso Aiello ha<br />

riconosciuto di averne avuto conoscenza solo nel 2001.<br />

Per altro verso, va notato come, anche in questa circostanza,<br />

la notizia appresa dall’Aiello fosse del tutto autentica e pro-<br />

veniente da un soggetto che, al di là delle sue conoscenze,<br />

aveva personalmente svolto accertamenti e riscontri proprio<br />

quelle dichiarazioni del Barbagallo relative all’Aiello stesso.<br />

Sul punto i Maggiori Sancricca e Miulli hanno chiarito che il<br />

maresciallo Borzacchelli, all’epoca in servizio presso la prima<br />

sezione del Nucleo Operativo, era stato personalmente incari-<br />

cato di dare seguito ad una delega in tal senso emessa dalla<br />

Procura nel corso dell’anno 2000.<br />

Del tutto inquietante, inoltre, appare quanto riferito dal teste<br />

Miulli a proposito della sparizione di ogni atto della pratica<br />

interna aperta a seguito della ricezione della delega dell’A.G.:<br />

“Oltre a questi documenti, a questa delega c’erano anche altri<br />

documenti. La cosa più strana e inquietante, insomma è che<br />

non risulta assolutamente, insomma, che questa delega<br />

sia stata evasa, neanche da una verifica degli atti effettuati<br />

presso gli archivi del nucleo operativo è stato possibile ritrova-<br />

re, insomma, tracce di questa pratica che è stata trovata ca-<br />

sualmente da alcuni militari, purtroppo a distanza di anni”.<br />

595


Si tratta, con ogni evidenza, dell’ennesima riprova del modo<br />

illecito di operare del Borzacchelli che ha arrecato danni in-<br />

calcolabili alle Istituzioni per le quali avrebbe dovuto lavora-<br />

re.<br />

Ciò posto, l’Aiello aggiungeva inoltre: “Borzacchelli mi viene a<br />

trovare nel Dicembre 2002, viene a riferirmi delle dichia… non<br />

delle dichiarazioni, mi viene a dire: “C’è il collaboratore Giuf-<br />

frè che parla di te, se tu ritieni opportuno possiamo andare a<br />

parlare con il comandante della Compagnia dei Carabinieri di<br />

Termini Imprese… …parla di te. Lì fu molto… mentre era stato<br />

molto preciso per quan… la prima volta quando parlava del col-<br />

laboratore Barbagallo, la seconda volta mi disse: “… c’è Giuf-<br />

frè che parla di te”. È ovvio di che cosa voleva parlare, poteva<br />

parlare di pagamento di pizzo”.<br />

Egli, pur sospettando che potesse trattarsi di una falsa noti-<br />

zia riferitagli dal Borzacchelli per continuare a rendersi indi-<br />

spensabile, aveva immediatamente convocato il Riolo ed il<br />

Ciuro per comunicare quanto appreso ed avviare le prime ve-<br />

rifiche.<br />

Nel successivo mese di giugno, tuttavia, il Borzacchelli aveva<br />

riferito all’Aiello notizie più dettagliate di carattere pretta-<br />

mente tecnico.<br />

In particolare, gli aveva detto che, con assoluta certezza, e-<br />

rano in corso intercettazioni sulle sue utenze telefoniche e<br />

che, con buona probabilità, erano anche state installate delle<br />

microspie all’interno degli uffici della Diagnostica per Imma-<br />

gini.<br />

Per rendere ancor più credibili le sue rivelazioni, il Borzac-<br />

chelli aveva fatto riferimento anche ad alcune specifiche tele-<br />

fonate che, effettivamente, l’Aiello ricordava di avere ricevuto<br />

sulle sue utenze d’ufficio.<br />

Tale circostanza lo aveva vieppiù convinto del fatto che, no-<br />

nostante le sue iniziali riserve, la notizia del Borzacchelli<br />

fosse autentica, anche perché, proprio in quel torno di tem-<br />

596


po, egli aveva anche riscontrato alcune inspiegabili anomalie<br />

alla centralina del telefono della struttura sanitaria.<br />

Gli stessi tecnici della Telecom, intervenuti per riparare il<br />

guasto, gli avevano assicurato che la centralina era del tutto<br />

efficiente e che la causa del malfunzionamento doveva per<br />

forza essere “esterna”, cosa che ovviamente aveva ancor di<br />

più allarmato l’Aiello.<br />

Le suddette ammissioni dell’Aiello venivano puntualmente ri-<br />

scontrate dalle dichiarazioni rese dal Riolo e dal Carcione, i<br />

quali erano in stretto contatto con lui.<br />

Dunque, l’imputato veniva informato dal Borzacchelli, tra la<br />

fine dell'anno 2002 e gli inizi del 2003, dell'esistenza di una<br />

indagine nei suoi confronti per il reato di associazione mafio-<br />

sa scaturita dalle dichiarazioni del collaboratore Antonino<br />

Giuffrè.<br />

Con un tempismo davvero impressionante se si considera che<br />

la prima delega di indagini era stata emessa proprio a dicem-<br />

bre del 2002 (cfr. Miulli).<br />

Tutte le notizie ricevute, come peraltro è sempre avvenuto,<br />

erano del tutto autentiche sia in relazione all’esistenza delle<br />

dichiarazioni del Giuffrè che sull’avvio dell’indagine per as-<br />

sociazione mafiosa che, sinanco, sulle intercettazioni telefo-<br />

niche in corso sulle utenze conosciute dell’Aiello.<br />

Altrettanto vero, infine, è il riferimento fatto dal Borzacchelli<br />

ad alcune specifiche telefonate ricevute dall’Aiello presso<br />

l’ufficio della Diagnostica (come, ad esempio, quelle prove-<br />

nienti dalla segreteria politica dell’On.le Lumia), fatto che<br />

conferma la conoscenza da parte sua, non solo dell’esistenza,<br />

ma anche del contenuto delle intercettazioni in corso.<br />

L’apprensione di dette notizie ed i primi riscontri emersi ave-<br />

vano allarmato l’Aiello, il quale immediatamente metteva al<br />

corrente di tutto il Ciuro, il Carcione ed il Riolo.<br />

597


Gli ultimi due, come si è anticipato, hanno confermato di es-<br />

sere stati messi al corrente prima del giugno 2003 dei fatti e<br />

delle notizie appresi dall’Aiello.<br />

Il Ciuro veniva, poi, incaricato da Aiello e Carcione di appro-<br />

fondire le notizie ricevute dal Borzacchelli sfruttando il suo<br />

ruolo istituzionale all’interno della Procura e le sue moltepli-<br />

ci conoscenze all’interno di detto ufficio.<br />

Ed infatti, subito dopo il Ciuro riusciva ad acquisire notizie<br />

più specifiche e dettagliate di quelle fornite dal Borzacchelli<br />

e le riferiva ai suoi complici.<br />

Va ricordato che le dichiarazioni del Giuffrè erano, a quel<br />

momento, del tutto secretate, posto che la sua collaborazione<br />

era stata appena avviata e che erano in corso le verifiche fi-<br />

nalizzate alla ricerca dei riscontri alle sue dichiarazioni rese<br />

fino al dicembre 2002.<br />

Nonostante ciò, il Ciuro riusciva a sapere che il collaboratore<br />

aveva riferito di ingenti somme di denaro corrisposte dal-<br />

l'Aiello ad esponenti mafiosi di Bagheria e che aveva, comun-<br />

que, reso dichiarazioni “pesanti” nei suoi confronti.<br />

Lo stesso Michele Aiello, nel corso del suo esame dibattimen-<br />

tale, finiva per ammettere la circostanza di tali ulteriori det-<br />

tagli appresi dal Ciuro nel giugno 2003.<br />

Allo stesso modo anche il Riolo confermava l’accaduto in<br />

termini assolutamente convergenti.<br />

Questi, in particolare, riferiva di avere appreso dal Ciuro che<br />

sul conto dell’Aiello il neo-collaboratore aveva reso “dichiara-<br />

zioni pesanti”, facendo riferimento a dazioni di somme di da-<br />

naro da parte dell’AIELLO nelle mani di importanti mafiosi di<br />

Bagheria: RIOLO: “Nel secondo incontro fu Ciuro che … mi<br />

chiamò, e mi disse che c’erano altre cose… delle novità … delle<br />

dichiarazioni molto pesanti e dopo andammo dall’ingegnere”<br />

… “gli abbiamo quasi contesta… ‘ma hai a che fare veramente<br />

tu con queste persone?’ e ci confermò appunto … che lui era<br />

quello che pagava solamente a questi mafiosi.”.<br />

598


Sempre nel giugno 2003, poi, si colloca l’autonoma iniziativa<br />

del N.A.S. dei Carabinieri che avrebbe dato il via all’indagine<br />

sulla truffa sanitaria.<br />

L’acquisizione in copia di documentazione presso gli Uffici<br />

del Distretto Sanitario di Base di Bagheria della U.S.L. 6, av-<br />

venuta il giorno 27 giugno ed immediatamente comunicata<br />

dal dottore Iannì, aveva allarmato ancor di più l’Aiello ed il<br />

Carcione, i quali avevano iniziato ad avvertire che il cerchio<br />

si stava chiudendo attorno alle loro comuni iniziative econo-<br />

miche e non solo in relazione all’indagine per mafia a carico<br />

del solo Aiello.<br />

L’esistenza di due indagini parallele ed apparentemente au-<br />

tonome – una a carico del solo Aiello per associazione mafio-<br />

sa sulla base di dichiarazioni “pesanti” di un collaboratore<br />

del calibro di Nino Giuffrè e l’altra sui rimborsi sanitari per<br />

decine e decine di miliardi percepiti dalle strutture di Baghe-<br />

ria – costituiva non solo un valido motivo di preoccupazione<br />

(specie per chi ha coscienza della propria colpevolezza) ma<br />

anche la causa determinante dell’istituzione della “rete riser-<br />

vata”.<br />

Sulla scorta delle convergenti dichiarazioni di tutti gli impu-<br />

tati, infatti, l’idea di costituire una simile rete di comunica-<br />

zione era venuta, proprio in quel torno di tempo, al Ciuro, il<br />

quale l’aveva comunicata ai correi che l’avevano immediata-<br />

mente condivisa.<br />

La “rete riservata” si basava su alcuni telefoni cellulari di<br />

nuova acquisizione e su schede telefoniche intestate a nomi-<br />

nativi di soggetti, effettivamente esistenti, ma del tutto ignari<br />

dell’accaduto.<br />

Come è emerso dai documenti, dalle dichiarazioni dei verba-<br />

lizzanti, degli imputati e di alcuni degli stessi intestatari del-<br />

le schede telefoniche della rete, costoro erano ignari dipen-<br />

denti dell'Aiello, i cui dati anagrafici e fotocopie dei docu-<br />

menti di riconoscimento (necessari per attivare le schede me-<br />

599


desime) erano nella disponibilità di quest’ultimo in quanto<br />

loro datore di lavoro.<br />

Dalle convergenti dichiarazioni dei testimoni Buffa France-<br />

sco, Bubbeo Federica, Carollo Maurizio, Mallia Antonio, Mec-<br />

cariello Salvatore e Puleo Maria Angela Daniela, in particola-<br />

re, si è avuta conferma della loro assoluta inconsapevolezza<br />

dell’esistenza di schede intestate a loro nome attivate in quel<br />

periodo e con quei numeri telefonici.<br />

E’, però, emerso che, proprio in quel periodo,<br />

l’amministrazione dell’azienda aveva chiesto loro i documenti<br />

per la predisposizione di un, non meglio precisato, badge e-<br />

lettronico.<br />

I nuovi telefoni cellulari, muniti di schede intestate ai sud-<br />

detti soggetti, venivano effettivamente acquistati dall’Aiello e<br />

consegnati ai componenti la rete riservata che erano: Aldo<br />

Carcione, Giuseppe Ciuro, Giorgio Riolo, il ragioniere<br />

D’Amico, Roberto Rotondo, Paola Mesi oltre ovviamente allo<br />

stesso Aiello.<br />

Tale sistema prevedeva un utilizzo dei telefoni mediante un<br />

“circuito chiuso”, nel senso che le utenze avrebbero dovuto<br />

esclusivamente comunicare tra di loro evitando, in modo tas-<br />

sativo, alcun contatto con utenze “esterne”, per evitare il di-<br />

svelamento della rete medesima.<br />

Sulla scorta di tali premesse logiche e causali nonchè del<br />

contesto complessivo in cui è stata istituita la rete riservata,<br />

a giudizio del Tribunale, si tratta di un artificio univocamen-<br />

te finalizzato all’elusione delle indagini in corso a carico<br />

dell’Aiello e dei suoi correi e di un sistema per consentire a<br />

costoro di comunicare liberamente tra loro senza poter essere<br />

intercettati.<br />

L’ulteriore dimostrazione dell’univocità di tale soluzione vie-<br />

ne, peraltro, fornita dall’esame critico del contenuto delle<br />

centinaia di telefonate intercettate sulla rete riservata che<br />

600


provano, in modo inequivocabile, la natura e soprattutto la<br />

funzione della rete riservata.<br />

Eppure, anche di fronte a tale granitico e monumentale com-<br />

pendio probatorio, l’Aiello, fino alla fine, ha preteso di con-<br />

vincere il Collegio dell’accettabilità di una tesi alternativa<br />

che appare del tutto infondata.<br />

AIELLO:<br />

“… E allora, a seguito di un incontro che io ho avuto presso i<br />

locali della diagnostica, in cui erano presenti il professore Car-<br />

cione e il maresciallo Ciuro, da parte del maresciallo Ciuro è<br />

venuta l’idea, la proposta, il consiglio di andarmi a dotare di<br />

telefoni per potermi andare a cautelare da eventuali pro…<br />

ulteriori ricatti da parte del Borzacchelli, che veniva da<br />

me a riferirmi delle telefonate che venivano attraverso le nor-<br />

mali utenze….<br />

….E allora, in quell’istante si decise praticamente di parlare in<br />

una rete praticamente interna, come se fossero dei citofoni,<br />

quindi senza praticamente dare la possibilità a qualcuno<br />

di potere speculare sui nostri discorsi, e l’avevamo … il<br />

mio collaboratore amministrativo il ragioniere D’Amico Antoni-<br />

no. Il mio collaboratore tecnico il geometra Roberto Rotondo, la<br />

mia segretaria la signora Mesi Paola, il mio socio e cugino il<br />

professore Carcione, gli unici due esterni praticamente alle mie<br />

attività … quindi al mio gruppo di lavoro, erano il maresciallo<br />

Ciuro e il maresciallo Riolo.”<br />

In sostanza, cioè, l’Aiello, pur riconoscendo che si trattava<br />

di una rete interna finalizzata ad impedire ad estranei di a-<br />

scoltare il contenuto delle loro conversazioni, aggiungeva che<br />

tale scopo era ricollegabile alla necessità di tutelarsi dai po-<br />

tenziali pericoli provenienti dal Borzacchelli e non tanto dalle<br />

indagini in corso.<br />

A parte ogni considerazione circa la schizofrenica superfeta-<br />

zione del ruolo attribuito al Borzacchelli, dapprima e per an-<br />

ni amico, complice e protettore e poi divenuto una sorta di<br />

601


pericolo endemico ed onnipotente, ciò che colpisce è la deli-<br />

mitazione che lo stesso Aiello ha tracciato del perimetro della<br />

“rete interna”.<br />

Se, infatti, ciò che andava tutelato erano le sue imprese e le<br />

attività nel campo sanitario non si spiega l’inserimento in<br />

detta rete interna dei due marescialli.<br />

La presenza di questi ultimi, invero, può essere spiegata solo<br />

se si riconosce loro il ruolo di addetti alla security ed alla<br />

protezione dell’Aiello e dei suoi interessi e, come tali, di suoi<br />

complici nelle attività di illecita rivelazione di notizie segrete,<br />

abusiva introduzione nei sistemi informatici della Procura,<br />

favoreggiamento e quant’altro.<br />

Se, viceversa, l’oggetto della tutela era personalmente lo<br />

stesso Aiello in relazione all’indagine per mafia a suo carico,<br />

ancor di più appare chiaro come la reale finalità di tale si-<br />

stema di protezione fosse collegata proprio all’esistenza stes-<br />

sa dell’indagine e non certo allo “spauracchio” Borzacchelli.<br />

Tuttavia, l’Aiello ha insistito nel sostenere di essersi avvalso<br />

della collaborazione del Ciuro e del Riolo solo per proteggersi<br />

dal Borzacchelli.<br />

Affermazione del tutto inverosimile e contraria all’intero<br />

complesso delle risultanze processuali per svariate ragioni.<br />

Intanto, occorre ribadire come il rapporto tra l’Aiello ed i due<br />

sottufficiali fosse iniziato anni prima della presunta degene-<br />

razione di quello tra l’Aiello ed il Borzacchelli e, pertanto,<br />

quando questi non era ancora divenuto un pericolo ma era<br />

un amico ed un complice.<br />

Anzi era stato proprio il Borzacchelli a presentare il Riolo<br />

all’Aiello ed a farlo entrare nella squadra privata di<br />

intelligence costituita nell’interesse di quest’ultimo.<br />

Sia il Riolo che il Ciuro, come si è visto dianzi, svolgevano<br />

già il loro ruolo di protezione dell’Aiello parecchio tempo<br />

prima dell’insorgere dell’esigenza di proteggerlo dalle minac-<br />

ce del Borzacchelli.<br />

602


Evidentemente tale ruolo non poteva coincidere con quello<br />

che, secondo l’Aiello, era l’unico scopo della loro collabora-<br />

zione ma doveva essere un altro e cioè proprio quello di pro-<br />

teggerlo dalle indagini, in corso o potenziali, a suo carico.<br />

Inoltre, appare davvero singolare che un imprenditore, che<br />

operi nella legalità e che non abbia nulla da nascondere, su-<br />

bisca ricatti e minacce da un maresciallo dei Carabinieri e<br />

non solo non lo denunci all’Autorità costituita ma organizzi<br />

una squadra di due sottufficiali a fini di controspionaggio e<br />

di protezione dalle false accuse e dalle trappole che tale ma-<br />

resciallo – nel frattempo divenuto parlamentare regionale-<br />

avrebbe potuto inventarsi contro di lui.<br />

Ma, come si diceva dianzi, è il contenuto stesso delle conver-<br />

sazioni, avvenute sulla “rete riservata” oggetto delle attività<br />

di intercettazione, a spiegare, senza bisogno di ulteriori<br />

commenti, la sua vera natura e la sua autentica finalità.<br />

E, soprattutto, a smentire, in modo netto ed inequivocabile,<br />

la tesi difensiva dell’Aiello, atteso che dalle stesse emerge<br />

come l’unica vera finalità del Riolo, del Ciuro e della stessa<br />

“rete riservata” fosse per l’appunto quella di proteggere<br />

l’Aiello ed il Carcione dalle indagini in corso a loro carico e<br />

nei confronti dei loro rilevanti interessi economici.<br />

Man mano che, nel corso dello svolgimento della presente<br />

motivazione, saranno prese in esame le più significative di<br />

tali conversazioni, il senso di questa affermazione diverrà<br />

sempre più evidente e, soprattutto, univoco.<br />

Ciò posto, tuttavia, può fin da ora evidenziarsi come tale ri-<br />

costruzione abbia ricevuto una duplice e diretta conferma da<br />

due componenti effettivi della “rete riservata”, gli imputati<br />

Roberto Rotondo e Giorgio Riolo.<br />

Entrambi, in quanto tali, erano a diretta e personale cono-<br />

scenza della genesi e delle finalità della rete di cui facevano<br />

parte e, soprattutto, erano dipendenti e collaboratori di Mi-<br />

chele Aiello, verso il quale hanno sempre mantenuto e dimo-<br />

603


strato (si pensi all’atteggiamento processuale del Riolo in te-<br />

ma di rivelazione di notizie, dianzi esaminato) autentico ri-<br />

spetto ed elevata considerazione.<br />

L’imputato Roberto Rotondo, in particolare, durante un inter-<br />

rogatorio il cui verbale è stato acquisito al fascicolo del di-<br />

battimento sul consenso delle parti, ha affermato, senza<br />

mezzi termini, di avere appreso dello scopo della “rete riser-<br />

vata” proprio da Michele Aiello: “…. per un certo periodo<br />

l’ingegnere mi ha fornito di questo apparecchio, perché mi ha<br />

detto che, avendo sentore di essere intercettato, aveva<br />

paura di controlli e queste cose di qua, mi ha detto, dice,<br />

“senti, guarda, a me… tieni questo apparecchio, se mi devi<br />

chiamare, mi chiami da qua, se ti devo rintracciare io per pro-<br />

blemi della struttura, un guasto, una cosa, ti rintraccio da<br />

qua”, però io… dico, l’ho avuto, l’ho tenuto, ne ho fatto… avevo<br />

un altro telefonino aziendale, che ho continuato ad usare”.<br />

Dunque, pur disponendo già di un telefono cellulare azienda-<br />

le fornitogli sempre dall’Aiello, il Rotondo veniva invitato a<br />

chiamare e parlare con il suo datore di lavoro solo ed esclu-<br />

sivamente attraverso il nuovo telefono della “rete”, perché<br />

questi aveva paura di essere intercettato e controllato e non<br />

certo perché temeva i possibili ricatti di Borzacchelli.<br />

Per altro verso, anche Giorgio Riolo riferiva circostanze del<br />

tutto convergenti, sostenendo che, nel mese di giugno del<br />

2003, l’Aiello ed il Ciuro gli avevano prospettato la necessità<br />

di rendere operativa una rete riservata di telefoni cellulari<br />

che consentisse a loro, ed a pochi e selezionati altri soggetti,<br />

di comunicare in totale sicurezza.<br />

Si trattava di alcune schede telefoniche che andavano attiva-<br />

te a nome di terzi e che dovevano essere utilizzate unicamen-<br />

te per comunicare “a circuito chiuso” proprio per evitare di<br />

poter essere individuate.<br />

604


L’idea era stata suggerita dal Ciuro ed accolta subito<br />

dall’Aiello e dal Carcione, al fine di evitare il rischio di poter<br />

essere intercettati.<br />

Il Riolo precisava che l’incontro nel corso del quale l’Aiello ed<br />

il Ciuro gli avevano parlato della rete riservata era tempo-<br />

ralmente connesso alla ricezione da parte dell’Aiello della no-<br />

tizia, fornita dal Borzacchelli, dell’esistenza di dichiarazioni<br />

del neo-collaboratore Giuffrè nei suoi riguardi.<br />

Nel corso di un primo incontro col Ciuro ed il Riolo, Michele<br />

Aiello aveva riferito la notizia così come appresa dal Borzac-<br />

chelli, mostrandosi sorpreso e chiedendosi di cosa potesse<br />

parlare il collaboratore, atteso che lui si era limitato sempre<br />

e solo a pagare il pizzo.<br />

Successivamente, nel corso di un secondo incontro sempre<br />

tra i tre suddetti protagonisti, il Ciuro comunicava di avere<br />

ricevuto “notizie di prima mano” che confermavano la notizia,<br />

aggiungendo che il Giuffrè si era espresso “in modo molto pe-<br />

sante” nei riguardi dell’Aiello.<br />

L’Aiello, pertanto, aveva chiesto al Ciuro consigli sul modo di<br />

giustificarsi con gli inquirenti nel caso venisse convocato per<br />

rendere dichiarazioni.<br />

In tale specifico contesto, il Riolo collocava anche il discorso<br />

relativo all’attivazione della rete riservata di telefoni cellulari<br />

che, poi, era entrata effettivamente in funzione di lì a qual-<br />

che giorno.<br />

A conferma dell’avvenuta attivazione della rete, il Riolo, nel<br />

corso del suo esame, commentava una telefonata avvenuta il<br />

2.7.2003 con il Ciuro, nel corso della quale questi gli diceva<br />

testualmente “passo sull’altro canale?”.<br />

Secondo il Riolo, il Ciuro si riferiva proprio alla possibilità di<br />

riprendere la conversazione utilizzando i telefoni della rete<br />

riservata che, evidentemente, a quella data – 2 luglio 2003 –<br />

era già stata attivata.<br />

605


Dunque il Riolo confermava l’epoca, le modalità, le cause e la<br />

genesi della rete riservata nonchè l’identità dei suoi compo-<br />

nenti.<br />

Circa lo scopo per il quale la stessa era stata ideata e messa<br />

in atto, il Riolo finiva per dire la verità non prima di avere<br />

tentato di adeguarsi ancora una volta alle dichiarazioni rese<br />

dall’Aiello qualche udienza prima nel corso del suo esame.<br />

L’ennesima dimostrazione che, di certo, il Riolo non può rite-<br />

nersi persona motivata da rancore o spirito di vendetta nei<br />

confronti dell’Aiello ma semmai esattamente il contrario.<br />

Dapprima, nel corso dell’udienza del 21 marzo 2006, il Riolo,<br />

invero, cercava di fornire varie e confuse spiegazioni che por-<br />

tavano a numerose richieste di chiarimento delle parti e dello<br />

stesso Tribunale, atteso l’evidente stato di confusione<br />

dell’imputato.<br />

E, forse, rendendosi conto della poca chiarezza con la quale<br />

si era espresso in quell’udienza e della vanità del suo tenta-<br />

tivo di compiacere l’Aiello rendendo dichiarazioni così invero-<br />

simili, in apertura di quella immediatamente successiva<br />

l’imputato rendeva una spontanea dichiarazione: “Buongior-<br />

no. Presidente? Vorrei aggiungere una cosa a proposito<br />

dell’ultimo interrogatorio sui miei smarrimenti di stanchezza.<br />

PRESIDENTE:<br />

Si.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Lei mi ha… posto, appunto, una domanda … sui telefoni<br />

qual’era il motivo… era normale, anche perché… era normale<br />

che questi telefoni furono ideati, anche se in assenza mia, poi<br />

io trovai in un secondo momento, erano appunto … per pro-<br />

teggersi dalle… intercettazioni, soprattutto quando<br />

spronato sempre … l’ingegnere Aiello … dal… Borzac-<br />

chelli. Quindi era normale, chiaro e palese che uno ten-<br />

deva sempre a proteggersi da eventuali intercettazioni.”<br />

606


Non v’è chi non veda, dunque, come, sulla scorta di tutti i<br />

sopra richiamati elementi, la funzione della “rete riservata”<br />

fosse riferibile non alla tutela del diritto alla privacy ma<br />

all’intralcio ed all’inquinamento di indagini penali in corso<br />

delle quali i correi erano venuti illegittimamente a conoscen-<br />

za.<br />

Non si trattava, infatti, di impedire a terzi di ascoltare con-<br />

versazioni private aventi carattere personale ma di vanificare<br />

l’accertamento di tutti quei reati connessi a tale filone inve-<br />

stigativo e di continuare a pianificare e commettere delitti<br />

senza il rischio di essere scoperti.<br />

Ed ancora una volta è proprio il contenuto stesso delle con-<br />

versazioni intercorse tra i componenti la “rete riservata” che<br />

dimostra quale genere di interessi e condotte essa doveva<br />

proteggere dalle indagini:<br />

• gli interessi economici dei soci Aiello e Carcione con-<br />

nessi all’indebita locupletazione di decine di milioni di euro<br />

attraverso una truffa ai danni della A.S.L. n.6;<br />

• i rapporti tra costoro ed il Cuffaro finalizzati, tra<br />

l’altro, a far includere nel nuovo nomenclatore tariffario della<br />

Regione siciliana le prestazioni alle quali erano interessati ed<br />

ai prezzi da loro stessi suggeriti;<br />

• le illecite attività di intelligence e di ricerca di notizie<br />

segrete e conferme circa il contenuto, lo sviluppo e l’esito<br />

delle indagini in corso sia sul filone mafioso che sanitario,<br />

svolte dai due marescialli Ciuro e Riolo su mandato<br />

dell’Aiello e del Carcione;<br />

• i rapporti sempre con l’On.le Cuffaro ma finalizzati alla<br />

ricerca di notizie e dettagli circa le suddette indagini in cor-<br />

so;<br />

• i rapporti con altri esponenti istituzionali – rimasti<br />

purtroppo sconosciuti ma certamente esistiti e forse anche<br />

individuabili tra le pieghe del carteggio processuale - che di<br />

607


fatto hanno operato con modalità e finalità illecite del tutto<br />

analoghe;<br />

• infine, complessivamente, un intreccio di interessi che<br />

sul piano economico-mafioso-politico-istituzionale costituiva<br />

un pericolo reale per la collettività, rientrando in quel conte-<br />

sto di criminalità organizzata e trasversale di cui si è detto in<br />

premessa.<br />

Ovviamente, nella mente del Ciuro, che lo propose, e degli al-<br />

tri correi, che lo condivisero, tale sistema operativo “a circui-<br />

to chiuso” avrebbe dovuto garantire tutti questi interessi il-<br />

leciti proprio per la sua impermeabilità dall’esterno.<br />

E, di certo, si trattava di un mezzo idoneo al raggiungimento<br />

del suo scopo, posto che il disvelamento di una simile rete di<br />

protezione è operazione ardua anche per gli investigatori più<br />

esperti.<br />

Tuttavia, nel caso in esame, il convergere tra le straordinarie<br />

capacità investigative impiegate nella presente indagine e lo<br />

sfruttamento ottimale di due errori commessi dagli imputati<br />

ha consentito di scoprire la “rete riservata” in entrambe le<br />

sue successive versioni.<br />

Come si vedrà, invero, dopo l’estate del 2003 ed a seguito di<br />

alcuni ben precisi accadimenti, gli imputati sostituivano le<br />

schede ed i telefoni della rete, temendo di poter essere stati<br />

scoperti e, comunque, per maggiore prudenza.<br />

La prima scoperta risaliva alla fine del mese di agosto del<br />

2003 e veniva ricostruita nei dettagli dal Maggiore Miulli nel<br />

corso della sua testimonianza.<br />

I sospetti degli inquirenti erano scaturiti dalla circostanza, di<br />

certo inusuale, in forza della quale dopo mesi di intercetta-<br />

zioni telefoniche non era emerso alcun tipo di elemento indi-<br />

ziante.<br />

Inoltre, non venivano quasi del tutto registrati contatti tele-<br />

fonici tra soggetti che, viceversa, dai servizi di osservazione e<br />

608


pedinamento, risultavano in frequente ed assiduo contatto<br />

tra loro, come, ad esempio, il Ciuro e l’Aiello.<br />

Addirittura, in un caso, un’utenza che non era quasi mai sta-<br />

ta utilizzata aveva improvvisamente ricominciato a funziona-<br />

re proprio subito dopo che erano state interrotte le operazio-<br />

ni di intercettazione su di essa.<br />

Tutto ciò aveva insospettito i militari operanti e li aveva<br />

spinti a verificare se taluni degli indagati disponessero di al-<br />

tre utenze non conosciute o ad essi non intestate.<br />

Il primo elemento di riscontro a tale tesi investigativa prove-<br />

niva da una intercettazione – del 2 luglio ore 23.35 tra il<br />

Ciuro ed il Riolo – che si è dianzi richiamata.<br />

Nel corso di tale dialogo il Ciuro chiedeva al Riolo: “che fa …<br />

passo sull’altro canale?” frase che aveva convinto ancor di<br />

più i militari della probabile esistenza di “canali alternativi”<br />

di comunicazione tra gli indagati.<br />

Come riferito dal Maggiore Miulli, proprio nel mese di luglio<br />

tali sospetti erano divenuti realtà investigativa:“il 29 Luglio<br />

del 2003 si avvia un lungo servizio di osservazione nei con-<br />

fronti di Ciuro Giuseppe, ….. alle 15 e 03, vediamo transitare<br />

Ciuro a bordo di una Mercedes classe A, intestata ad una ditta<br />

di autonoleggio, che parcheggia nei pressi di via Marchese di<br />

Villabianca. Alle 15 e 10 Ciuro accede all’interno di questo<br />

stabile di via Di Marco numero 16 e alle 16 e 50 vi esce imboc-<br />

cando l’autostrada Palermo/Catania. Alle 17 e 53 Ciuro par-<br />

cheggia l’autovettura all’interno del parcheggio custodito riser-<br />

vato al personale della Villa Santa Teresa Diagnostica per Im-<br />

magini, vicino al luna park che si trova di fronte la clinica<br />

dell’ingegnere Aiello, e alle 17 e 40 Ciuro si dirige a piedi ver-<br />

so l’incrocio di via Dante, dove rimane fino alle 17 e 50. In<br />

questo breve lasso Ciuro estrae per ben due volte il telefono …<br />

dalla tasca dove lo aveva riposto e lo notiamo che parla al tele-<br />

fono con qualcuno. In quel frangente, alle 17 e 50 arriva anche<br />

Riolo Giorgio”.<br />

609


Le due chiamate effettuate dal Ciuro e visivamente documen-<br />

tate dal personale operante avrebbero, come tutte le altre,<br />

dovuto lasciare una traccia informatica verificabile attraverso<br />

la “cella” di rimando del segnale interessata dalle chiamate.<br />

Eppure gli accertamenti esperiti sulle utenze ufficialmente in<br />

uso al Ciuro non consentivano di individuare alcuna traccia<br />

di dette due telefonate.<br />

Il confronto tra il servizio di osservazione – che aveva docu-<br />

mentato in modo certo l’utilizzo per due volte di un apparato<br />

cellulare da parte del Ciuro – e l’esito negativo<br />

dell’accertamento della traccia informatica, che avrebbe do-<br />

vuto lasciare l’utenza ufficiale di quest’ultimo, confermava<br />

l’uso di un telefono cellulare non intestato al Ciuro medesi-<br />

mo.<br />

I militari, pertanto, eseguivano una complessa attività di ve-<br />

rifica dei dati informatici registrati dalla “cella” di rimando<br />

del segnale occupata necessariamente dal Ciuro proprio<br />

nell’istante dell’osservato utilizzo del telefono.<br />

Come è noto, invero, ogni volta che si utilizza un telefono<br />

cellulare per effettuare o ricevere una chiamata, il relativo<br />

apparato “aggancia” una cella di rimando del segnale, con-<br />

sentendo di individuare con elevata precisione l’ubicazione<br />

dell’apparato medesimo (ed eventualmente i suoi spostamenti<br />

durante la conversazione).<br />

L’analisi dei dati relativi alla “cella” impegnata dal Ciuro<br />

all’ora esatta della chiamata avrebbe, di conseguenza, potuto<br />

consentire di accertare quanti e quali apparati telefonici era-<br />

no stati utilizzati esattamente in quel posto ed a quell’ora.<br />

Nel corso di tale delicato accertamento, tuttavia, interveniva<br />

un elemento imprevedibile che facilitava il lavoro dei militari.<br />

Proseguendo nell’esame della testimonianza di Michele Miul-<br />

li: “Il 30 Agosto del 2003, alle ore 11, (Ciuro, n.d.e.) riceve<br />

una telefonata sul suo telefono cellulare, quello ufficiale, che<br />

noi stavamo intercettando, da parte della moglie. L’operazione<br />

610


che abbiamo svolto in questo caso, vista la reazione avuta …<br />

dal Ciuro, è stata quella di confrontare il numero… cioè verifi-<br />

care la presenza di questo numero telefonico nel tabulato che<br />

avevamo acquisito … nel Luglio del 2003 a Bagheria e abbiamo<br />

accertato che quel numero telefonico effettivamente aveva ef-<br />

fettuato queste chiamate verso un’altra utenza che impegnava<br />

la stessa cella ed entrambe le utenze erano intestate, guarda<br />

caso, a dipendenti di Aiello Michele”.<br />

Dunque, il 30 agosto 2003, alle ore 11.00, Ciuro riceveva sul<br />

telefono cellulare “ufficiale” e sottoposto ad intercettazione<br />

una telefonata dalla moglie che, malauguratamente per lei,<br />

per il marito e per gli altri imputati, aveva effettuato utiliz-<br />

zando proprio il cellulare della “rete riservata” che il marito<br />

le aveva detto di non toccare mai:<br />

Legenda: P = Ciuro F= moglie del Ciuro<br />

P: ma da dove stai chiamando?...<br />

F: ah dal cellulare quello...<br />

P: da quale ?... NO DA QUELLO FRANCAAA!! (grida...<br />

ndr)<br />

F: ma scusamii... e che ne so non l'avevo capito...<br />

P: E PORCA MISERIA eh!…(continua a gridare e attacca il<br />

telefono...ndr)”.<br />

Forse per risparmiare qualche centesimo di euro la signora<br />

Ciuro aveva commesso un errore che, suo malgrado, aveva<br />

consentito agli inquirenti di individuare la prima utenza della<br />

“rete riservata” ed, attraverso di essa, tutte le altre utenze<br />

nel breve volgere di poche ore.<br />

Come riferito sempre dal Miulli, l’utenza 338/3513421, at-<br />

traverso la quale la moglie del Ciuro aveva chiamato il marito<br />

alle ore 11.00 del 30 agosto 2003, risultava intestata ad una<br />

dipendente di Michele Aiello (tale Puleo Angela Maria Daniela<br />

nata a Bagheria il giorno 8 aprile 1962), la quale non era<br />

nemmeno al corrente di tale attivazione.<br />

611


Inoltre, proprio tale utenza figurava nel tabulato del traffico<br />

telefonico della cella di Bagheria impegnata dal Ciuro nel<br />

corso delle telefonate di cui si diceva, una delle quali peral-<br />

tro risultava diretta ad un’utenza (333/2117137) intestata ad<br />

un altro dipendente dell’Aiello (tale Mallia Antonino, nato a<br />

Gela il 4/3 del ’68) ma, come le indagini avrebbero dimostra-<br />

to immediatamente dopo, di fatto in uso al Riolo.<br />

Nel breve volgere di pochissimo tempo dalla commissione<br />

dell’errore della signora Ciuro, dunque, i militari avevano già<br />

scoperto le prime due utenze telefoniche della rete che veni-<br />

vano immediatamente sottoposte ad intercettazione, consen-<br />

tendo di individuare tutte le altre, posto che i componenti<br />

della rete medesima comunicavano solo tra loro.<br />

Nel frattempo, le indagini consentivano di accertare che le<br />

schede e gli apparati cellulari erano stati tutti acquistati<br />

presso la stesso rivenditore di Bagheria, intorno alla fine di<br />

giugno del 2003, e che gli stessi funzionavano come dei cito-<br />

foni interni che si contattavano esclusivamente tra di loro<br />

senza mai alcuna comunicazione da o verso l’esterno.<br />

Le conversazioni sulla prima “rete riservata” si erano protrat-<br />

te sino al 22 ottobre 2003, quando le schede, per maggiore<br />

prudenza, erano state, all’unisono, sostituite con altre sche-<br />

de nuove sempre intestate a ignari dipendenti dell’Aiello.<br />

Ovviamente la contestuale sostituzione di tutte le schede del-<br />

la “rete riservata” aveva rappresentato un ulteriore serio o-<br />

stacolo alla prosecuzione delle indagini, attesa l’impossibilità<br />

di conoscere preventivamente le nuove utenze.<br />

Ed anche in questo caso, l’ulteriore ostacolo, frapposto vo-<br />

lontariamente dai correi al fine di vanificare le indagini in<br />

corso a loro carico, era stato superato solo grazie alla profes-<br />

sionalità ed alle competenze dei militari del R.O.N.O. dei Ca-<br />

rabinieri.<br />

Come ha spiegato il Miulli: “è stato un calcolo effettuato in<br />

maniera un po’ più precisa…. Il 22 Ottobre del 2003, intorno<br />

612


alle 18 e 42, Carcione con la vecchia utenza segreta chiama il<br />

servizio taxi della TIM. Nel corso di questa conversazione che<br />

dura tanti minuti, ma è una conversazione inutile e priva di al-<br />

cun significato, intercettiamo in sottofondo, e quindi in ambien-<br />

tale, una… un’altra conversazione che intercorre, ipotizziamo<br />

noi, su altre utenze cellulari.”….<br />

“… verificatosi questo evento, decidiamo di ripercorrere gli<br />

stessi passi di percorsi nel mese Luglio del 2003. … chiediamo<br />

il traffico telefonico delle celle e quindi di tutte le comunicazio-<br />

ni che in quel momento passavano ed impegnavano la cella di<br />

via Littore Ragusa numero 22, dove abitava il professore Aldo<br />

Carcione, e registriamo una serie di contatti telefonici. Sulla<br />

base di questi contatti telefonici che abbiamo individuato, ab-<br />

biamo effettuato proprio… un vero e proprio calcolo matemati-<br />

co, nel senso che abbiamo individuato la conversazione inter-<br />

corsa con la vecchia utenze segreta di Carcione e il servizio<br />

TIM taxi. Abbiamo verificato quale fosse lo scarto di minuti e di<br />

secondi che si registrava tra il tabulato consegnatoci dal gesto-<br />

re del servizio di telefonia e il dato che ci dava<br />

l’apparecchiatura di intercettazione, e ottenuto questo scarto,<br />

che era di due minuti e ventidue secondi, lo abbiamo sommato<br />

a quella che secondo noi sembrava un ulteriore comunicazione<br />

telefonica che fosse terminata alle ore X. Effettuando questo<br />

calcolo matematico abbiamo trovato un'unica conversazione te-<br />

lefonica che era intercorsa tra due utenze intestate alla stessa<br />

persona, Giammusso Luigi, nato a Barrafranca l’1/12 del ’60,<br />

che successivamente accerteremo essere un rivenditore in-<br />

somma di schede telefoniche………….. E quindi non appena av-<br />

viate queste intercettazioni, abbiamo scoperto che effettivamen-<br />

te erano due utenze della nuova rete riservata, e intercettando<br />

le prime due, nel giro di uno, due giorni abbiamo ricostituito<br />

quella che era la nuove rete telefonica riservata, i cui fruitori<br />

erano gli stessi della prima rete telefonica riservata, e quindi<br />

Aiello Michele, Ciuro Giuseppe, Riolo Giorgio, D’Amico Antoni-<br />

613


no, Roberto Rotondo, Mesi Paola e Carcione Aldo, sette perso-<br />

ne.”<br />

Dunque, a partire dal 22 ottobre 2003 i sette componenti del-<br />

la “rete riservata” si munivano all’unisono di nuove schede e<br />

nuovi telefoni cellulari forniti dall’Aiello ed intestati, solo<br />

formalmente, a suoi dipendenti.<br />

L’esatto momento della sostituzione della rete, tuttavia, non<br />

è affatto casuale ma si collega ad un ben preciso episodio che<br />

sarà oggetto di una lunga disamina in seguito.<br />

In questa sede, è sufficiente evidenziare come, la sera del 20<br />

ottobre 2003, l’Aiello era venuto a conoscenza di una notizia<br />

riferitagli dal Cuffaro, per il tramite di Roberto Rotondo che,<br />

come vedremo, ha confermato in pieno l’episodio.<br />

La notizia riguardava l’iscrizione nel registro degli indagati<br />

dei marescialli Ciuro e Riolo ed, ancora una volta, si trattava<br />

di una notizia vera e del tutto sconosciuta agli interessati ed<br />

all’Aiello.<br />

Questi, pertanto, la sera del 20 ottobre aveva convocato i due<br />

correi a Palermo e li aveva avvertiti della rilevante novità ap-<br />

presa dal Cuffaro.<br />

In modo del tutto comprensibile, la notizia aveva creato delle<br />

ripercussioni e, per quanto ci riguarda in questa fase, aveva<br />

indotto il Ciuro a suggerire di sostituire le utenze della rete<br />

per maggiore sicurezza e per prudenza, come dimostra la<br />

conversazione del 21 ottobre alle ore 12.56 tra Aiello e Ciuro:<br />

AIELLO (A) e CIURO (P):<br />

P: eeee … quella cosa che abbiamo pensato ieri co-<br />

munque facciamola …<br />

A: lo stanno facendo … si aspetta … si tratta di aver-<br />

lo …<br />

P: perchééé …<br />

A: chiaro sì …<br />

P: perchééé possono arrivare a tutto ormai …<br />

A: va bene …<br />

614


P: è giusto ? uhm …<br />

A: okay perfetto …<br />

P: quindi in continuazioneeee …<br />

A: va bene …<br />

P: (incomprensibile) … va bene ?<br />

A: okay benissimo …<br />

P: ci sentiamo dopo allora …<br />

A: okay<br />

Poco dopo, esattamente alle 16.01, sempre il Ciuro comuni-<br />

cava al Riolo tramite la vecchia rete riservata quanto concor-<br />

dato con l’Aiello:<br />

P: va bene ? … senti, eee … gli ho detto a Mike oltre tutto<br />

… e … v … per quella cosaaa … eh, che parlavamo, di farlo<br />

subito, arrivati a sto punto perché …<br />

G: sì … certo, certo …<br />

P: è giusto ? anche perché … non sappiamo le cose come van-<br />

no.<br />

Ciò che bisognava fare con urgenza era, dunque, sostituire le<br />

schede e i telefoni della rete, come appare ancora più chiaro<br />

(se ce ne fosse stato bisogno) dalla conversazione del 22 ot-<br />

tobre 2003, alle ore 10.55, tra Ciuro e Aiello:<br />

MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Michele.<br />

MICHELE Ehilà Pippo.<br />

PIPPO Ehi tutto a posto?<br />

MICHELE Eh, tutto benissimo.<br />

PIPPO Tutto…<br />

MICHELE Ci è andato Francesco e aspetto da un istante<br />

all’altro e poi così ti chiamavo.<br />

PIPPO Ah, ho capito.<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Senti.<br />

MICHELE Per il resto… dimmi.<br />

PIPPO Eh, no niente, ma niente attivazione l’altro o no?<br />

615


MICHELE Appunto per questo ti dicevo, si, si e se n’è andato<br />

a fare questo lavoro, se n’è andato.<br />

PIPPO Ah, ho capito, ah, io sono stato il primo allora, il<br />

più fortunato diciamo.<br />

MICHELE No, no perché già… non credo, già attivato è?<br />

PIPPO Non lo so, io non ne ho la più…<br />

MICHELE No, no ti chiamo io appena è attivato.<br />

PIPPO Ah, va bene, va bene.<br />

MICHELE Dagli altri numeri.<br />

Si trattava, pertanto, di “numeri” che si stavano “attivando”<br />

ed il primo di essi era proprio quello del Ciuro che, scher-<br />

zando, diceva di essere stato il più fortunato.<br />

Per comprendere appieno l’importanza centrale del disvela-<br />

mento delle due reti riservate, è sufficiente porre mente al<br />

fatto che, solo grazie alle intercettazioni che è stato possibile<br />

eseguire su dette utenze segrete, sono stati scoperti quasi<br />

tutti i reati di cui si tratterà da ora in avanti.<br />

E, ragionando a contrario, qualora ciò non si fosse verificato,<br />

diversi gravissimi episodi di reato, commessi da soggetti in<br />

apparenza insospettabili, da imprenditori, professori univer-<br />

sitari, presidenti della regione e quant’altri sarebbero rimasti<br />

definitivamente nell’ombra, assicurando a tutti costoro<br />

l’assoluta impunità, con danni enormi per la collettività.<br />

Un quadro ben diverso dalle, francamente risibili, spiegazioni<br />

fornite dall’Aiello, il quale ha tentato di nascondere le pro-<br />

prie evidenti e gravi responsabilità dietro lo “spauracchio”<br />

del Borzacchelli e che ha inteso giustificare la contestuale<br />

sostituzione di ben sette utenze per fantomatici disturbi che<br />

avrebbero riguardato due sole di esse.<br />

E che non ha saputo né potuto fornire alcun’altra spiegazio-<br />

ne circa la duplice intestazione fraudolenta delle sette utenze<br />

a suoi ignari dipendenti e, soprattutto, circa il contenuto di<br />

numerose conversazioni intercettate che hanno consentito di<br />

accertare reati che vanno dalla truffa sanitaria all’abusivo<br />

616


accesso al sistema informatico della Procura della Repubbli-<br />

ca, dalla rivelazione di notizie segrete alla corruzione.<br />

Tornando, quindi, al periodo successivo al giugno 2003, ap-<br />

pare dimostrato come tutti gli imputati coinvolti (Aiello, Car-<br />

cione, Ciuro, Riolo) fossero impegnati nella ricerca di ulterio-<br />

ri dettagli e conferme alle notizie ricevute dal Borzacchelli e<br />

dallo Iannì, rispettivamente in relazione al filone mafioso ed<br />

a quello sanitario delle indagini.<br />

Di certo un ruolo centrale in questa fase specifica veniva<br />

svolta dal maresciallo Ciuro, il quale, lavorando da anni in<br />

Procura a stretto contatto con Sostituti Procuratori e perso-<br />

nale dipendente di cui aveva guadagnato la fiducia, era il più<br />

adatto a ricercare notizie coperte da segreto sulle due inda-<br />

gini in corso.<br />

La precisazione è certamente opportuna in punto di fatto ma<br />

va chiarita al fine di evitare fraintendimenti.<br />

Tutti e quattro gli imputati hanno svolto, ciascuno nei limiti<br />

delle proprie possibilità e rispettive conoscenze, ruoli apprez-<br />

zabili e determinanti nella commissione dei reati in esame.<br />

E ciò sia sotto il profilo materiale, ricercando notizie e con-<br />

tattando pubblici ufficiali, che sotto l’aspetto prettamente<br />

morale del concorso di persone, sollecitando, stimolando, de-<br />

legando ed incitando gli altri a porre in essere le condotte<br />

penalmente rilevanti.<br />

Pertanto, come vedremo, l’Aiello ha svolto di certo il ruolo di<br />

cerniera tra tutti i correi, tenendo informato il Carcione e<br />

concordando con lui le varie iniziative illecite da porre in es-<br />

sere direttamente o attraverso i due marescialli.<br />

Ha, inoltre, sollecitato di continuo costoro a ricercare le più<br />

disparate notizie riguardanti iscrizioni nei vari registri in-<br />

formatizzati della Procura della Repubblica, dettagli sulle<br />

modalità (nominativi dei Sostituti assegnatari, dei Procurato-<br />

ri aggiunti, modifiche nelle assegnazioni, numeri di protocol-<br />

617


lo etc. etc.) e sul contenuto delle due indagini in corso a suo<br />

carico.<br />

Il Carcione ha condiviso e deciso tutte le iniziative illecite in-<br />

sieme al cugino Aiello, avendo un evidente interesse persona-<br />

le di natura economica e di prestigio e potere nel mondo me-<br />

dico ed universitario.<br />

Egli si è anche attivato, con assoluta certezza, a ricercare<br />

notizie (che ha anche ottenuto) attraverso una sua fonte in-<br />

terna alla Procura, che ha tentato di nascondere e proteggere<br />

a tutti i costi nel corso dei suoi interrogatori.<br />

Il Riolo ha partecipato a tutte le fasi ideative e progettuali<br />

poste in essere dai correi, condividendone le finalità e for-<br />

nendo il proprio avallo volitivo, e si è anche occupato di ri-<br />

cercare notizie e dettagli nel settore di sua stretta competen-<br />

za e cioè quello delle intercettazioni, fornendo dati circa la<br />

durata e la scadenza dei relativi decreti autorizzativi.<br />

Nello svolgere tali complesse mansioni ha anche fatto inten-<br />

dere all’Aiello di poter ottenere ulteriori notizie dal coman-<br />

dante del N.A.S., circostanza che si è rivelata non conferma-<br />

ta.<br />

A tale proposito, però, va notato come il Riolo avesse detto<br />

all’Aiello che avrebbe provato a contattare il suo collega, cosa<br />

che, però, non gli era riuscita.<br />

Il Ciuro, infine, ha svolto, sotto il profilo più strettamente<br />

operativo, la parte principale delle attività di infiltrazione e<br />

di percezione abusiva di notizie coperte da segreto, proprio in<br />

virtù del suo ruolo e dei rapporti personali che aveva creato<br />

nel tempo all’interno dell’ufficio di Procura.<br />

Tutti e quattro gli imputati, tuttavia, avuto riguardo alle ca-<br />

ratteristiche proprie del concorso morale di persone nel rea-<br />

to, hanno condiviso, progettato e voluto strategie e finalità<br />

comuni, sollecitando reciprocamente gli altri concorrenti alla<br />

commissione delle condotte, di volta in volta, ritenute neces-<br />

sarie per il conseguimento di detta comune finalità.<br />

618


Tanto premesso, le “contro-indagini” da parte del Ciuro veni-<br />

vano immediatamente avviate non appena l’Aiello aveva rice-<br />

vuto dallo Iannì copia del provvedimento di acquisizione do-<br />

cumentale notificato dal N.A.S. ai funzionari del Distretto<br />

sanitario di Bagheria della U.S.L. n.6.<br />

Ricezione, come si è visto, avvenuta nemmeno poche ore dopo<br />

l’accesso dei militari all’interno di quell’ufficio pubblico per<br />

l’espletamento di un atto che non riguardava in alcun modo<br />

l’Aiello ma solo il Distretto di Bagheria.<br />

Ciò non di meno, sulla base del numero di protocollo indicato<br />

in quell’atto, il Ciuro avviava una sistematica attività di abu-<br />

siva ricerca presso il Registro Generale informatico (RE.GE.)<br />

della Procura della Repubblica.<br />

Ma non vi è dubbio che la fase temporale delle varie condotte<br />

criminose che è stato possibile ricostruire più nel dettaglio<br />

sia stata proprio quella che è intercorsa tra i primi di set-<br />

tembre ed il 5 novembre 2003, giorno degli arresti degli im-<br />

putati.<br />

E ciò, ovviamente, in quanto nel corso di tale periodo le in-<br />

tercettazioni effettuate sulla “rete riservata” hanno consenti-<br />

to di documentare e seguire, in tempo reale, le numerose ini-<br />

ziative poste in essere dagli imputati.<br />

I quali hanno agito, come si è detto, in chiarissimo rapporto<br />

di reciproca e consapevole interazione, allo scopo univoco ed<br />

evidente di venire a conoscenza del contenuto delle due inda-<br />

gini avviate dall’ufficio di Procura e delle relative attività<br />

svolte dai vari corpi di polizia giudiziaria delegati, il R.O.N.O.<br />

del Comando Provinciale dei Carabinieri ed il N.A.S.<br />

dell’Arma.<br />

Tale conoscenza di notizie segrete sulle indagini in corso, si<br />

badi bene, non era certo fine a se stessa ma univocamente<br />

finalizzata alla loro elusione e neutralizzazione.<br />

E’, infatti, ovvio che, conoscendo in anticipo le mosse degli<br />

inquirenti ed i possibili sviluppi investigativi, i correi pote-<br />

619


vano, in linea ipotetica ed a titolo di esempio, intervenire<br />

sulla documentazione delle imprese, sottraendo prove o pre-<br />

disponendone altre a sé favorevoli, contattare futuri testimo-<br />

ni, orientare gli esiti di talune intercettazioni, predisporre<br />

anticipatamente una linea difensiva se non, addirittura, cer-<br />

care nuovi interventi su coloro che stavano indagando.<br />

Come si diceva, dunque, le indagini in corso a carico degli<br />

imputati erano sostanzialmente due – una per associazione<br />

mafiosa e l’altra per truffa in materia sanitaria – e la loro e-<br />

sistenza era ad essi oramai nota da tempo.<br />

L’11 ottobre 2003, alle ore 11.07, il Ciuro e l’Aiello facevano,<br />

per così dire, il punto riassuntivo della situazione relativa ad<br />

entrambe le indagini (“quindi questo allo stato attuale … alle-<br />

eee dieci e venti… di oggi …”):<br />

….<br />

PIPPO Non ci sono problemi.<br />

MICHELE Io con Aldo… mi sono lasciato un istante fa con Al-<br />

do.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Sto scendendo su Palermo.<br />

PIPPO Ah, ah?<br />

MICHELE Che sono ancora…<br />

PIPPO E io volevo parlare con lui ma ha la segreteria inserita.<br />

MICHELE Ora, ora in quest’istante la segreteria perché era<br />

con me giù e quindi non prendeva il telefono.<br />

PIPPO Ah, ho capito.<br />

MICHELE Se tu lo chiami…<br />

PIPPO Senti.<br />

MICHELE Dimmi.<br />

PIPPO Eh, ma perché ci sono stati problemi?<br />

MICHELE No, no, no.<br />

PIPPO Ah.<br />

MICHELE E’ venuto Gigliotti a farsi… a fare, la moglie di Gi-<br />

gliotti, una risonanza stamattina.<br />

620


PIPPO Eh, eh.<br />

MICHELE Eh, e quindi niente.<br />

PIPPO Ah, e quindi…<br />

MICHELE Con lui…<br />

PIPPO Allora.<br />

MICHELE Ma niente, anche lui… eh, dimmi.<br />

PIPPO Eh, stamattina non c’è stato tutto il grande… che dove-<br />

vano fare ma c’è stata una mini riunione.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Perché Peppinone lì ha voluto capire un attimino la<br />

situazione.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Cosa, uno dei 3, Gaetano, quello… non sapeva nien-<br />

te di niente quindi tutta la gestione è stata fatta da<br />

quello.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Nino soltanto se n’è uscito come ti dicevo con quel-<br />

la battuta l’altra volta.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Siamo sicuri per evitare tutta una serie di cose e poi non<br />

si è più interessato quindi diciamo che la gestione primaria è<br />

stata da… fatta da quello. Peppinone ha chiesto a cosa, ai cu-<br />

gini di campagna, dice, ma allora le cose come stanno vera-<br />

mente e quelli gli hanno detto guardi, dice, le cose stanno così,<br />

così e così, è vero che ci sono queste cose, è vero che c’è una<br />

conoscenza con Pietro da anni passati ma che risalgono,<br />

dice, non a questione di ore, non abbiamo trovato nessun<br />

collegamento. Hanno ritirato fuori le vecchie cose di<br />

Barbagallo e Company.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Ti ricordi che dice… però gli hanno dato…<br />

MICHELE Si, si, si.<br />

621


PIPPO Gli hanno dato pure i riscontri dove hanno detto guardi<br />

che queste cose… dice noi i riscontri li abbiamo fatti, non<br />

c’è niente di veritiero.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Abbiamo fatto, dice, tutta una serie di accertamen-<br />

ti, dice, tecnico… di appostamenti e così via, dice allo<br />

stato attuale non è uscito niente, una vita molto, dice,<br />

tranquilla, rapporti con nessuno. Questo dico a parole, eh,<br />

non…<br />

MICHELE Si, si.<br />

PIPPO Ci siamo capiti, e così via e dice quindi, dice, allo stato,<br />

dico… dice non c’è niente però, dice, noi, dice, per forma isti-<br />

tuzionale, dice, le dobbiamo dire, dice, con tutta onestà conti-<br />

nuiamo, dice, perché capiamo, dice, quali possono essere<br />

le intenzioni della procura però, dice, onestamente e ob-<br />

biettivamente, dice, allo stato attuale non c’è nulla com-<br />

pletamente.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Dice non è uscito fuori niente da questo, non è uscito<br />

fuori niente da questo, non è uscito fuori niente da questo<br />

e per quanto riguarda le strade interpoderali…<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Uno degli argomenti… dice è un argomento trattato e ri-<br />

trattato non solo da noi, dice, ma anche da altre forze di poli-<br />

zia dice. I riscontri su quella cosa, su quella famosa cosa<br />

che lui dice il pezzo di terreno…<br />

MICHELE Eh, si.<br />

PIPPO Quel pezzo di strada in più, dice, non è che lo possiamo<br />

addebitare, dice, a chi, a quello, a quell’altro, a chi<br />

all’ingegnere, ma non… dice è una società che li fa non è lui<br />

quindi…<br />

MICHELE Giusto.<br />

622


PIPPO Insomma sono stati molto soft e allora Peppinone ha<br />

detto aspettiamo fino a mercoledì, giovedì che scade<br />

quella cosa.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E poi, dice, vediamo di fare o una nuova riunione,<br />

dice, o facciamo una decisione se dobbiamo continuare,<br />

non dobbiamo continuare, se… voi nel frattempo avete…<br />

l’unica cosa di cui non hanno parlato però ripeto quelli<br />

del quinto quindi che si occupano dell’altra situazione è<br />

la storia delle ricette.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO O questi non sanno niente.<br />

MICHELE Si, o lo tireranno come jolly all’ultimo istante.<br />

PIPPO No, no, no, ma io guarda… mi diceva pure Miriam, dice,<br />

io… secondo me questi stanno lavorando a compartimenti sta-<br />

gna, cioè quello che fa uno non glielo fanno sapere all’altro.<br />

MICHELE Uh, uh, va bene.<br />

PIPPO Infatti quelli della montagna di fronte dopo 8, 9 giorni<br />

che hanno fatto quel tipo di cose hanno detto ma scusate ma<br />

noi qui che cosa ci stiamo a fare che non c’è niente.<br />

MICHELE Uh, certo.<br />

PIPPO E quindi infatti hanno smobilitato tutto, fanno soltanto<br />

passaggi saltuari ma niente di particolare. Hanno identifi…<br />

hanno identifi… un paio di persone, un paio di macchi-<br />

ne, ma è normale questo.<br />

MICHELE (ride).<br />

PIPPO Cioè è nella routine giornaliera.<br />

MICHELE Certo.<br />

PIPPO Sia di fronte che lì, sono stati appostati addirittu-<br />

ra con il furgone quello grande gli hanno detto, abbiamo<br />

fatto tutta una serie…<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Di fotografie e dice ma è gente normale e a qualcuno…<br />

poi a Pignata gli ha detto, dice, guardi che oltretutto, dice, c’è<br />

623


pure, dice, qualche magistrato, dice, che è pure lì, dice, a fare<br />

(ride)… e insomma, gli ha… gli hanno fatto un quadro, dice,<br />

molto ma molto preciso, ecco.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Mettiamola così però diciamo che è stata una riunione<br />

molto informale, niente di scritto e niente di questo e niente di<br />

quell’altro.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Quindi questo allo stato attuale, alle 10 e 20…<br />

MICHELE Di oggi.<br />

PIPPO Di stamattina.<br />

MICHELE Ho capito, perfetto.<br />

PIPPO Quindi questo è tutto diciamo.<br />

MICHELE Aspettiamo mercoledì, ora vediamo…<br />

PIPPO Aspettiamo mercoledì… quando scade, non mi ri-<br />

cordo se è giovedì, quando scade?<br />

MICHELE Giorno 15, 15, 15 giorni.<br />

PIPPO Il 15 quindi mercoledì, giovedì, esatto.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Perché c’è il giorno nel mezzo e quindi così.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Non lo so, arrivati a questo punto forse ha ragione Ser-<br />

gio quando dice aspettiamo, facciamo fare i passi a loro per<br />

ca…<br />

MICHELE Certo, a questo punto si.<br />

PIPPO E non, non vale la pena andare a “sfriculiare” cose che<br />

magari in questo momento potrebbero…<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Poi non lo so, tu hai altre idee, vuoi…<br />

MICHELE No, no, no, no completa… poi più tardi io ti chiamo.<br />

PIPPO Uh.<br />

…<br />

PIPPO Si.<br />

624


MICHELE E ci stiamo un pochettino… ti aggiorno su alcune<br />

cose, va bene?<br />

PIPPO Perfetto, va bene.<br />

MICHELE Ok perfetto.<br />

PIPPO Ok, grazie.<br />

MICHELE Ciao, ciao, ciao.<br />

PIPPO Ciao, ciao.<br />

Questa, dunque, era la situazione delle indagini aggiornata<br />

in tempo reale e fornita dal Ciuro direttamente dai locali del-<br />

la Procura della Repubblica.<br />

Nel dialogo si faceva riferimento ad una riunione tra il Procu-<br />

ratore aggiunto (dottore Giuseppe Pignatone) ed i Sostituti<br />

Procuratori assegnatari dell’indagine per 416 bis c.p. (dottori<br />

Michele Prestipino, Maurizio De Lucia, Antonino Di Matteo –<br />

indicato come Nino – e Gaetano Paci), alla quale aveva parte-<br />

cipato anche la P.G. delegata.<br />

Al di là dei contenuti della riunione in sé, il Ciuro riferiva<br />

con esattezza diversi particolari segreti poi rivelatisi del tutto<br />

autentici.<br />

Le indagini vertevano anche su un antico rapporto di cono-<br />

scenza dell’Aiello con tale “Pietro” e sulla rivalutazione delle<br />

precedenti dichiarazioni del collaboratore Barbagallo:<br />

“…è vero che ci sono queste cose, è vero che c’è una cono-<br />

scenza con Pietro da anni passati ma che risalgono, di-<br />

ce, non a questione di ore, non abbiamo trovato nessun<br />

collegamento. Hanno ritirato fuori le vecchie cose di<br />

Barbagallo e Company.”).<br />

Orbene, è emerso come entrambe tali notizie fossero esatta-<br />

mente corrispondenti allo stato delle indagini in quel preciso<br />

frangente, posto che le dichiarazioni rese anni prima dal col-<br />

laboratore di giustizia Barbagallo Salvatore erano, in effetti,<br />

state riconsiderate e che, per altro verso, si stavano appro-<br />

fondendo i rapporti dell’Aiello con Pietro Lo Iacono, uomo<br />

625


d’onore di spicco della famiglia mafiosa di Bagheria, di cui si<br />

è già a lungo parlato.<br />

Si faceva, inoltre, riferimento all'attività svolta nel settore<br />

delle stradelle interpoderali che realmente era stata attenzio-<br />

nata dagli inquirenti dopo le dichiarazioni del neo-<br />

collaboratore Nino Giuffrè.<br />

Inoltre, il Ciuro faceva un riferimento alla "storia delle ricet-<br />

te" cioè alla presunta (all’epoca) truffa ai danni della A.S.L.<br />

n.6, sulla quale non erano emerse novità di rilievo in quan-<br />

to, proprio come è di fatto accaduto, gli accertamenti veniva-<br />

no seguiti da altra forza di P.G. (il N.A.S. e non il R.O.N.O.).<br />

Ed infine, i due interlocutori rinviavano ad ulteriori appro-<br />

fondimenti da eseguire dopo il successivo giorno 15, posto<br />

che, in corrispondenza di detta data, scadevano i termini del-<br />

le intercettazioni.<br />

Tutti fatti ed elementi che sono, dunque, risultati veritieri e<br />

reali e per nulla frutto di millanterie o invenzioni da parte<br />

del Ciuro.<br />

A tale proposito, appare opportuna una precisazione prelimi-<br />

nare che risulterà utile nella comprensione di tutte le con-<br />

versazioni che saranno di seguito riportate in sentenza.<br />

Di fronte a prove schiaccianti, granitiche e provenienti dalle<br />

stesse voci degli imputati – le intercettazioni telefoniche sul-<br />

la “rete riservata” - Michele Aiello ha ritenuto di potersi di-<br />

fendere introducendo, ovviamente per primo, una tesi difen-<br />

siva basata su una presunta voglia di protagonismo dei due<br />

marescialli, i quali avrebbero inventato di sana pianta tutte<br />

le notizie al solo fine di millantare e di rendersi ai suoi occhi<br />

sempre più insostituibili ed indispensabili.<br />

Tesi che, subito dopo, veniva fatta propria anche dai due sot-<br />

tufficiali (sia pure con meno convinzione da parte del Riolo), i<br />

quali, come accaduto in tante altre situazioni processuali,<br />

hanno così ritenuto di rendersi ancora utili all’Aiello.<br />

626


Il complesso dei frequenti e numerosissimi dialoghi captati<br />

nel corso delle intercettazioni operate sulla rete riservata, vi-<br />

ceversa, consente di poter affermare che sia il Ciuro che il<br />

Riolo hanno riferito all’Aiello ed al Carcione notizie rivelatesi<br />

sempre del tutto vere ed autentiche.<br />

Tuttavia, anche in considerazione della frequenza dei contatti<br />

telefonici con l’Aiello e delle sue continue insistenze e pres-<br />

sioni, costoro hanno, talora, condito le loro rispettive rivela-<br />

zioni con qualche episodica e marginale superfetazione, pro-<br />

prio per non deludere le sue aspettative e per tranquillizzar-<br />

lo.<br />

Come si dimostrerà, tuttavia, si tratta di circostanze di mi-<br />

nima importanza che non incidono in alcuna misura sulla va-<br />

lenza e sull’autenticità complessive delle notizie apprese e ri-<br />

ferite dai due sottufficiali.<br />

Il Riolo, ad esempio, pur avendo fornito notizie certamente<br />

vere sui termini di durata e sulle scadenze delle intercetta-<br />

zioni in corso, in talune occasioni, come si vedrà, ha convin-<br />

to l’Aiello di essere in grado di contattare il Comandante del<br />

N.A.S., definendolo un suo amico personale, e di sperare di<br />

ottenere da lui qualche notizia sulle indagini in materia di<br />

sanità.<br />

Si tratta, con tutta evidenza, di un tentativo di tranquillizza-<br />

re l’Aiello e di dimostrare la propria utilità che non ha porta-<br />

to alla rivelazione di nessuna falsa notizia e che, nel bilan-<br />

cio complessivo delle condotte e del ruolo del Riolo, costitui-<br />

sce un elemento isolato che non sminuisce in alcun modo la<br />

suddetta ricostruzione.<br />

Alla stessa stregua, il Ciuro, come emerge, ad esempio, an-<br />

che dalla stessa conversazione appena esaminata, dopo aver<br />

riferito un numero notevolissimo di notizie e fatti veri, ag-<br />

giungeva di avere discusso della questione con tale “Miriam”,<br />

dipendente in servizio presso la Procura, lasciando intendere<br />

che si trattasse di una delle sue fonti interne.<br />

627


Orbene, gli accertamenti svolti hanno, viceversa, consentito<br />

di stabilire l’inverosimiglianza di tale dato, posto che l’unica<br />

“Miriam” che prestava servizio in Procura era la signora Ma-<br />

ria Gambino che non solo ha negato la circostanza ma che<br />

non era a conoscenza degli atti dei due fascicoli relativi<br />

all’Aiello ed ai correi.<br />

Ma, come si è già detto per il Riolo, anche in questo caso si<br />

tratta di un elemento isolato che non incide sul giudizio<br />

complessivo in ordine all’autenticità delle notizie che il Ciuro<br />

ha riferito all’Aiello ed al Carcione che sono risultate tutte<br />

vere ed attuali rispetto alle indagini in corso.<br />

In tale prospettiva, il fatto che il Ciuro abbia aggiunto un<br />

particolare del tutto ininfluente, non risultato poi riscontra-<br />

to, non modifica per nulla né tantomeno sovverte tale giudi-<br />

zio di autenticità e di rilevanza dell’apporto del Ciuro.<br />

Peraltro, si tenga conto che, proprio in questo caso, vi era<br />

una ragione logica in grado di spiegare la reticenza del Ciuro<br />

ad indicare all’Aiello le sue vere fonti in Procura e/o la ine-<br />

satta indicazione delle stesse.<br />

Il Ciuro, infatti, non avrebbe mai potuto rivelare la sua vera<br />

fonte (o le sue fonti) all’Aiello senza rischiare di perdere il<br />

suo ruolo centrale di referente e di poter essere sostituito<br />

con altri interlocutori.<br />

In conclusione, pertanto, alla luce delle concordi emergenze<br />

processuali può escludersi che il comportamento adottato dal<br />

Ciuro e dal Riolo sia stato caratterizzato, nel suo complesso,<br />

da un eccesso di protagonismo e dalla smania di millantare<br />

circostanze di fatto e conoscenze non vere.<br />

Ed anzi, può serenamente affermarsi che i loro rispettivi ap-<br />

porti sono stati sinergicamente improntati alla sistematica<br />

rivelazione ai correi di notizie vere sullo stato delle indagini<br />

in corso e sulle loro modalità e sviluppi.<br />

Il Ciuro ed il Riolo, dunque, non hanno fornito, in modo si-<br />

stematico, notizie inutili o addirittura false – come sostenuto<br />

628


dall’Aiello - ma, al contrario, notizie che, nella quasi totalità<br />

dei casi, sono risultate del tutto autentiche e perfettamente<br />

aderenti allo stato delle acquisizioni investigative a carico<br />

dell’Aiello, del Carcione e delle loro imprese.<br />

E, come tali, utilissime a questi ultimi, posto che, proprio<br />

sfruttando tali conoscenze, essi hanno potuto conoscere, in<br />

tempo reale, l’andamento delle indagini ed organizzare e<br />

prevedere le adeguate contromosse.<br />

Il fatto che, in casi del tutto sporadici, isolati ed insignifi-<br />

canti, il Riolo ed il Ciuro abbiano potuto “arricchire” le loro<br />

rivelazioni con qualche elemento non confermato, al solo fine<br />

di tranquillizzare l’Aiello, non muta la superiore analisi anzi<br />

la irrobustisce.<br />

Non è, infatti, emersa alcuna “calliditas, fallacia, machinatio<br />

ad circunveniendum, fallendum, decipiendum alterum adhibi-<br />

ta”, ma al contrario qualche sparuta, pietosa e veniale bugia<br />

all’interno di un coacervo impressionante di fatti veri e di no-<br />

tizie utilissime.<br />

Ad esempio, tornando alla conversazione dell’11 ottobre<br />

2003, alle ore 11.07, vale per l’appunto la pena di ribadire<br />

come tutti gli elementi di fatto riferiti dal Ciuro all’Aiello sia-<br />

no risultati veritieri e reali e per nulla frutto di millanterie o<br />

invenzioni da parte del Ciuro.<br />

Come si è già anticipato, invero, proprio in quel preciso mo-<br />

mento temporale, nell’ambito dell’indagine per 416 bis c.p.,<br />

si stavano recuperando le dichiarazioni del collaboratore<br />

Barbagallo, si vagliavano i risalenti rapporti tra l’Aiello e Pie-<br />

tro Lo Iacono (convenzionalmente chiamato “Pietro” dal Ciu-<br />

ro), si stavano analizzando le attività svolte dall’Aiello nel<br />

settore delle strade di penetrazione agraria mentre non erano<br />

emerse novità di rilievo sul versante delle “ricette” (cioè<br />

l’indagine sulla truffa sanitaria) proprio perché la stessa era<br />

seguita dai N.A.S. e non dal R.O.N.O..<br />

629


E, soprattutto, si stava verificando un elemento di fatto che<br />

puntualmente emergeva in un ulteriore passaggio della sud-<br />

detta conversazione:<br />

P: dice … non è uscito fuori niente da questo … non è usci-<br />

to fuori niente da questo eee … per quanto riguarda le strade<br />

interpoderali …<br />

A: sì …<br />

P: uno degli argomenti dice … è un argomento trattato e ri-<br />

trattato non solo da noi dice … ma anche da altre forze di poli-<br />

zia dice … e … e … i riscontri su quella cosa … su quella<br />

famosa cosa che lui dice … il pezzo di terrenooo …<br />

A: eh … sììì …<br />

P: quel pezzo di strada in più … dice non è che lo pos-<br />

siamo addebitare dice … a chi ? … a quello … a quell’altro … a<br />

chi ? … all’ingegnere … ma non … dice … eee … è una società<br />

che li fa … non è lui … quindi … insomma sono stati molto soft<br />

… eee … allora Peppinone ha detto … aspettiamo sino a merco-<br />

ledì giovedì che scadeee quella cosa …”.<br />

Dunque, il Ciuro non era stato informato solo del fatto che il<br />

collaboratore Giuffrè, nei suoi interrogatori ancora secretati,<br />

parlava delle strade interpoderali che aveva realizzato l’Aiello<br />

ma anche di una strada in particolare che stava occupando<br />

gli inquirenti in una specifica attività di riscontro (“i riscontri<br />

su quella famosa cosa che lui dice …. Il pezzo di terreno …<br />

quel pezzo di strada in più”).<br />

Stradella interpoderale che, in effetti, esisteva ed era proprio<br />

quella che interessava i fratelli Liberto di Caccamo, di cui si<br />

è a lungo parlato in precedenza e sulla quale si stavano svol-<br />

gendo accertamenti e riscontri, come confermato dal teste<br />

Miulli.<br />

Altrettanto vera è, inoltre, anche l’ultima circostanza riferita<br />

dal Ciuro e riguardante il fatto che le forze di polizia che sta-<br />

vano svolgendo i riscontri sulle stradelle interpoderali citate<br />

dal Giuffrè erano due e non una.<br />

630


Ed in effetti, in base a quanto appreso dai testimoni di P.G.,<br />

una prima delega di indagine era stata affidata dalla Procura<br />

alla Sezione Anticrimine del R.O.S. ed una seconda, dal con-<br />

tenuto più circoscritto, al Nucleo Operativo del Comando<br />

provinciale dei Carabinieri.<br />

Si tratta, come è evidente, di circostanze non solo segrete ma<br />

così specifiche ed intranee rispetto alle dinamiche complessi-<br />

ve dello svolgimento di entrambe le indagini, da far compren-<br />

dere il livello delle fonti del Ciuro.<br />

Né può lasciarsi intendere, come pure ha tentato di fare<br />

l’Aiello, che tale ultima notizia potesse essere divenuta pub-<br />

blica a seguito dell’acquisizione di documenti da parte dei<br />

Carabinieri della Stazione di Caccamo, avvenuta nel corso<br />

dell’estate precedente.<br />

E ciò in quanto gli stessi militari di Caccamo, operanti a se-<br />

guito di sub-delega, non conoscevano in alcun modo il conte-<br />

nuto delle indagini, i soggetti indagati e le finalità<br />

dell’acquisizione.<br />

Dunque, si trattava necessariamente, anche in questo caso<br />

come in tutti gli altri, di una notizia segreta e proveniente da<br />

una fonte molto interna rispetto alle dinamiche di gestione<br />

dell’indagine da parte della Procura.<br />

L’esame, a titolo esemplificativo, di tale specifica conversa-<br />

zione dimostra, pertanto, un dato di portata generale rappre-<br />

sentato dal fatto che le notizie fornite dal Ciuro erano del<br />

tutto vere ed attualmente coperte dal massimo segreto inve-<br />

stigativo.<br />

Allo stesso tempo, agli atti sono presenti varie conversazioni<br />

tra il Ciuro ed il Riolo che dimostrano come i due sottufficiali<br />

si tenessero sempre in contatto e si scambiassero informa-<br />

zioni circa le rispettive attività che andavano svolgendo per il<br />

raggiungimento dello scopo comune di proteggere, in tutti i<br />

modi, l’Aiello ed il Carcione dalle indagini in corso.<br />

631


Tale dato, a giudizio del Collegio, appare estremamente signi-<br />

ficativo ai fini della dimostrazione della condivisione del me-<br />

todo e delle finalità delle rispettive condotte e, quindi, della<br />

partecipazione, quantomeno a titolo di concorso morale, di<br />

entrambi ai fatti per cui è processo.<br />

Non vi è dubbio che sulla “rete riservata” siano state inter-<br />

cettate numerosissime telefonate aventi ad oggetto la comu-<br />

nicazione di dati ed elementi oggetto delle rispettive verifiche<br />

fatte dai due sottufficiali.<br />

Non potendosi riportare in sentenza questa enorme mole di<br />

conversazioni si rimanda al loro esame completo (cfr. perizia<br />

in atti), allo scopo di comprendere appieno l’intensità<br />

dell’operato degli imputati nei rispettivi ruoli.<br />

Ad esempio, due conversazioni registrate del 26 settembre<br />

2003 (ore 11.02 e 14.05) tra Aiello e Ciuro dimostrano, in<br />

modo palese, con quale rapidità il secondo fosse in grado di<br />

acquisire notizie segrete all’interno degli uffici della Procura.<br />

Si era verificato che l’Aiello avesse saputo dal Borzacchelli<br />

(nonostante i pessimi rapporti riferiti dall’imputato) e da un<br />

medico, tale Angileri, che proprio il Sostituto Procuratore dr.<br />

Di Matteo, nel corso di un recente interrogatorio cui era stato<br />

sottoposto Domenico Miceli – all’epoca indagato in un proce-<br />

dimento connesso ed arrestato a giugno 2003 - aveva fatto<br />

all’indagato una domanda diretta sui rapporti tra l’Aiello ed<br />

il presidente Cuffaro (il quale, a sua volta, aveva già ricevuto<br />

il primo avviso di garanzia per concorso esterno in associa-<br />

zione mafiosa).<br />

La notizia era sicuramente rilevante per l’Aiello, in quanto<br />

costituiva il primo elemento indicativo di un interesse dei<br />

magistrati inquirenti ad approfondire i rapporti tra lui ed il<br />

governatore in carica.<br />

Rapporti che, come abbiamo visto e vedremo di seguito, esi-<br />

stevano ed erano complessi ed articolati, forse anche più di<br />

quanto è stato possibile accertare in questo processo.<br />

632


Dunque, era una notizia non solo interessante ma anche mol-<br />

to utile per l’Aiello che, acquisendo preventivamente dati cir-<br />

ca le future direzioni dell’indagine, avrebbe potuto tutelare<br />

se stesso ed il Cuffaro.<br />

Come in tutti gli altri casi, inoltre, la notizia in questione era<br />

vera fin nei più minuti dettagli, come appare chiaro dallo<br />

stesso esame del verbale di interrogatorio reso al P.M. il 9<br />

settembre 2003 da Miceli Domenico (doc. n. 29 della produ-<br />

zione del P.M. del 8 febbraio 2005).<br />

In particolare, era esattamente accaduto che, in quella sede,<br />

proprio il dottore Di Matteo, tra i vari PP.MM. presenti, aves-<br />

se formulato la domanda al Miceli nei termini precisamente<br />

riferiti all’Aiello.<br />

Lo stesso imputato Aiello, nel corso dell’esame del 7 febbraio<br />

2006, confermava di avere ricevuto detta notizia nei giorni di<br />

poco precedenti o successivi al 25 settembre 2003:<br />

“In pratica mi hanno riferito una volta il Borzacchelli… mi ha<br />

riferito il Borzacchelli, una volta ha riferito il dottore Angileri,<br />

Tommaso Angileri, che erano state poste delle domande al dot-<br />

tore Miceli in ordine alla conoscenza tra me e il Miceli stesso, e<br />

tra me e il presidente Cuffaro.<br />

…. ho raccontato il fatto al… maresciallo Ciuro, il quale<br />

poi a stretto giro posta, ma che passò un giorno, non mi ri-<br />

cordo bene, perché poi le date si ricostruiscono nelle intercet-<br />

tazioni telefoniche, lui dice di avere parlato con il legale del<br />

Miceli, e dice: “Si, è vero, è stato interrogato … il Miceli i primi<br />

di Settembre - non mi ricordo mi (incomprensibile) pure la data<br />

- 3, 4 Settembre, comunque è stato interrogato i primi di Set-<br />

tembre e sono state rivolte delle domande su eventuale cono-<br />

scenza sia con te e poi eventuale rapporti tra me e conoscenza<br />

con il presidente Cuffaro”.<br />

La lettura delle due conversazioni dimostra come il Ciuro, nel<br />

breve volgere di tre ore, era stato in grado di verificare la no-<br />

tizia e di confermarla all’Aiello, il quale in tal modo era a co-<br />

633


noscenza dell’andamento delle indagini a suo carico in tempo<br />

reale.<br />

Peraltro, in questo caso si trattava persino di un verbale di<br />

interrogatorio secretato, ai sensi dell’art. 329 c.p.p., circo-<br />

stanza che fornisce una ulteriore riprova della straordinaria<br />

capacità di acquisizione di notizie da parte dei correi.<br />

Sotto altro profilo, il Borzacchelli, come si è detto, aveva già<br />

informato l’Aiello dell’esistenza di intercettazioni a carico suo<br />

e delle sue aziende.<br />

Le emergenze processuali consentono di affermare che l’Aiello<br />

ed il Carcione sono stati costantemente informati dal Ciuro e<br />

dal Riolo della durata, dell’oggetto e delle proroghe di dette<br />

intercettazioni telefoniche.<br />

Già si è visto (cfr. teste Miulli) come, ad esempio, l’Aiello non<br />

avesse mai fatto uso di una particolare utenza del Centro di<br />

Diagnostica perché sapeva che la stessa era intercettata, co-<br />

me è ulteriormente dimostrato dal fatto che, non appena era-<br />

no state disattivate le operazioni di ascolto su di essa, egli<br />

avesse ripreso a farne uso normalmente.<br />

E non dopo settimane dal termine delle operazioni ma a di-<br />

stanza di nemmeno un giorno dal momento in cui le stesse<br />

erano materialmente cessate.<br />

Ciò conferma la piena consapevolezza da parte dell’Aiello, fin<br />

dal settembre 2003, dell’esistenza di intercettazioni a suo ca-<br />

rico e sinanco delle specifiche operazioni di attivazione e di-<br />

sattivazione su ognuna delle utenze interessate.<br />

Del resto, la prova che i due sottufficiali si occupassero atti-<br />

vamente di verificare anche i termini di durata delle varie o-<br />

perazioni di intercettazione si ricava, in modo molto agevole,<br />

attraverso il contenuto delle conversazioni registrate sulla<br />

“rete riservata”.<br />

In particolare, in alcune conversazioni, di seguito riportate, i<br />

due si scambiavano i rispettivi dati circa le varie attività di<br />

intercettazione in corso, con specifico riferimento proprio alle<br />

634


scadenze dei termini dei relativi decreti autorizzativi e con-<br />

cordavano la futura comune strategia, ennesima riprova del<br />

loro concorso nel reato:<br />

Conversazione del 19 settembre 2003, alle ore 17.40;<br />

LEGENDA: P:CIURO Giuseppe G:RIOLO Giorgio<br />

G: Eccomi<br />

P: buongiorno<br />

G: oeh, Pippo<br />

P: hey, novità ?<br />

…<br />

P: senti … eh … i telefoni quando scadono, ti ricordi?<br />

G: eh … no, però domani te lo posso dire perché ce l’ho<br />

scritto …<br />

Conversazione del 29 settembre 2003 alle ore 15.48:<br />

G: eccomi …<br />

P: pronti ?<br />

G: (incomprensibile) … e … hei ?<br />

P: come stai ?<br />

G: t … tutto a posto, tutto bene …<br />

P: tutto a posto ?<br />

G: sì<br />

P: senti, l’hannooo rinnovato il contratto o no ?<br />

G: non lo so, questo ancora non … non sono riuscito che<br />

stamattina perchééé ho fatto tardi …<br />

P: ah, ah, ho capito quindi non lo sa …<br />

G: (incomprensibile per accavallamento delle voci, ndr)<br />

P: no, perché io …<br />

G: no …<br />

P: … sono stato fuori stamattina …<br />

G: eh …<br />

P: … fuori nel senso … non sono andatooo … negli uffici …<br />

perché sono dovuto andare a prendere un mare di carte e così<br />

via fuori e sono fuori e adesso mi sto spostando quindi non<br />

sapevo nulla, pensavo che tu già sapessi qualcosa …<br />

635


G: no, no, no, no, sto con una carta spianata come si suol<br />

dire …<br />

P: ho capito …<br />

G: sto … sto … ma penso in serata di saperlo<br />

P: di saperlo …<br />

G: appena so ti … metto al corrente …<br />

P: e allora poi fai una cosa, telefona pure a Michele che<br />

oggi è il suo onomastico (ride, ndr)<br />

G: … io sto andando proprio lààà …<br />

P: ah …<br />

G: ma non da lui … cioè … uhm …<br />

P: eh …<br />

G: … connn … con Aldo … a … da Aldo<br />

P: ah da Aldo, perché che è successo ?<br />

G: no niente m’ha chiamato …<br />

P: uhm …<br />

Non occupandosi i due sottufficiali di alcun genere di con-<br />

tratto e, tenuto conto del contesto e della collocazione tempo-<br />

rale di tale conversazione, non vi è dubbio che essi facessero<br />

riferimento alla scadenza del termine delle intercettazioni in<br />

corso nell’ambito del procedimento 12790/02 R.G.N.R..<br />

Appena l’indomani mattina, infatti, i due si scambiavano<br />

quelle notizie che la sera prima non erano riusciti a verifica-<br />

re assieme:<br />

Conversazione del 30 settembre 2003, alle ore 14.01;<br />

G: pronto ?<br />

P: buongiorno …<br />

G: Pippo ?<br />

P: hei …<br />

G: sì ciao tutto a posto ?<br />

P: tutto a posto e niente in ordine …<br />

G: e niente in ordine …<br />

P: eh … (incomprensibile per accavallamento delle voci,<br />

ndr) …<br />

636


G: … senti io adesso mi sono incontrato finalmente<br />

con …<br />

P: eh …<br />

G: … po … eee … a … sì, ancora …<br />

P: ancora ?<br />

G: sì<br />

P: e con quale scusa sta volta …<br />

G: niente …<br />

P: … perché ormai solo scus … si possono inventare …<br />

G: sì<br />

P: … eh, non c’è niente …<br />

G: niente, non c’èèè niente e no … e continuano … a<br />

farlo<br />

P: ma per quale motivo non si sa è giusto ?<br />

G: no, no …<br />

P: uhm … mah … per quanto ? … diciotto, quaranta,<br />

sessanta, per quanto ?<br />

G: eh (ride, ndr) … eh, minchia ca … (ride, ndr)<br />

P: ma perché ormai, quanti giorni hanno deciso ?<br />

G: (ride, ndr) … hanno deciso, nooo … quindici giorni<br />

P: quindici ?<br />

G: quindici sì<br />

P: e perché ormai …… non possono fare oltre tutto<br />

… nunn’è che ponno dumannare pe autri ? … chista è aaa …<br />

G: uhm, quindici …<br />

P: (sospira, ndr)<br />

G: sono quindici …<br />

P: va bene …<br />

G: … tondi tondi …<br />

P: “torni” “torni” … ba bene … senti, per il resto novità<br />

niente ?<br />

G: no niente tutto …<br />

P: va bè … va bene …<br />

G: (incomprensibile) … sta manfrina …<br />

637


P: ci sentiamooo …<br />

G: okay ?<br />

P: … più tardi, va bene ?<br />

G: un abbraccio<br />

P: okay, ciao grazie ciao.<br />

Dunque, secondo quanto appreso dal Riolo il termine delle<br />

intercettazioni era stato, ancora una volta, prorogato per ra-<br />

gioni che entrambi ritenevano pretestuose visto che “non<br />

c’era niente” a carico dell’Aiello ma in questo caso solo per<br />

ulteriori quindici giorni.<br />

Nel corso della stessa serata, alle ore 19.54, il Riolo comuni-<br />

cava anche all’Aiello le stesse notizie di cui aveva già parlato<br />

col Ciuro:<br />

A: tu l’hai sentito a Pippo ?<br />

G: sì ciii … perché voleva sapere quelle cose, quelli<br />

hannooo ancora aggiornato a quindici giorni<br />

A: e che se ne fanno di quindici giorni ? eh … eh … (ride,<br />

ndr)<br />

G: mi segui ?<br />

A: ho capito, ma non me lo spiego, boh, pazienza vabbè<br />

G: pazienza … ma sembra che siano gli ultimi<br />

A: ho capito …<br />

G: … (incomprensibile) …<br />

A: … è strano come periodo, giusto giusto …<br />

G: ma infatti<br />

A: … come durata<br />

G: infatti<br />

A: va bene<br />

G: non ho capito che cosaaa consistono … però … eh …<br />

questo me lo deve spiegareee in questi giorni qualcun altro …<br />

va bene … perché ho trovato un altro, un’altra persona che sta<br />

proprio lì alla saletta..”.<br />

L’Aiello, quindi, dimostrava di avere acquisito oramai una ta-<br />

le conoscenza e dimestichezza con le modalità di autorizza-<br />

638


zione ed esecuzione delle intercettazioni da criticare la dura-<br />

ta così ristretta della nuova proroga che, a suo dire, “non si<br />

spiegava”.<br />

Nelle more, in un’altra conversazione del 24 settembre 2003<br />

alle ore 20.44, l’Aiello ed il Ciuro discutevano sempre del<br />

medesimo argomento sulla “rete riservata”:<br />

omissis<br />

P: … sentendo un po’ tutto così … lunedì scadeeee … il<br />

rinnovooo … dei telefoni …<br />

A: sì …<br />

P: … quindi bisognerebbe sapere questi che intenzione<br />

hanno … forse Nino … andato per questo motivo a …<br />

A: certo per chiedere …<br />

P: diciamo … no a “perorare” ma a capire … dice … che<br />

dobbiamo fare che cosa non dobbiamo fare … quindi perché …<br />

ormai quant’ha che sono sotto ? … aaa …<br />

A: (incomprensibile)<br />

P: sono venti … quara … no quaranta … ottanta gior-<br />

ni (si accavallano le voci, ndr) …<br />

A: assai … cchio ‘ssaie ave … (si accavallano le vo-<br />

ci, ndr) …<br />

P: centoventi …<br />

A: perché poi quando ce ne siamo acco …<br />

P: centoventi giorni ?<br />

A: di più vedi che è … perché noi eravamoooo … in pe-<br />

riodo … ti ricordi febbraio marzo non riuscivamo a capi-<br />

reee …<br />

P: esatto …<br />

A: come mai …<br />

P: quindi … e quindi ha sei mesi già …<br />

A: uhm …<br />

P: quindi sono … tre per sei … centottanta giorni … dico …<br />

nnz … nonnn … non mi sembra assolutamenteee … nessuna<br />

cosa … ma ripeto vorrei ancora capire di più … eee … questo<br />

639


suoo … infatti io … te l’ho chiesto proprio perché con te non ho<br />

problemi …<br />

A: no completamente … no (incomprensibile) …”.<br />

I due interlocutori, dunque, facevano un calcolo approssima-<br />

tivo, ma abbastanza puntuale come vedremo, della durata<br />

delle intercettazioni a partire dal momento in cui ne avevano<br />

avuto notizia (febbraio/marzo 2003) e concludevano che le<br />

stesse andavano avanti da 180 giorni.<br />

Il tutto allo scopo di comprendere e prevedere le mosse della<br />

magistratura inquirente in vista della prossima scadenza - il<br />

lunedì successivo - del termine prorogato.<br />

Frattanto, il 5 ottobre 2003, alle ore 17.16, una conversazio-<br />

ne tra l’Aiello ed il Carcione forniva la prova della piena ed<br />

assoluta consapevolezza di tali dinamiche anche da parte del<br />

Carcione, il quale seguiva tutti gli sviluppi con il tipico at-<br />

teggiamento del concorrente morale e materiale (viste le sue<br />

autonome ricerche di notizie attraverso la sua fonte riserva-<br />

ta).<br />

C: per quello che riguarda le altre cose … quella più<br />

importanteee mmm … si va a chiudere tra dieci giorni …<br />

A: fra dieci giorni …<br />

C: e fi … e fino a og … fino diciamo aaa … a ieri non è<br />

spuntato niente …<br />

A: ho capito … cioè se non se l’inventano … d’altronde …<br />

C: Miche … che ne so … nonnn …<br />

A: e dico no per carità e dicooo …<br />

C: questi quindici giorni di proroga sono un mistero<br />

…”.<br />

Dunque, il Carcione aveva verificato, attraverso la sua fonte<br />

interna alla Procura, le notizie riferite dal Riolo ed, anche da<br />

questo autonomo canale informativo, si aveva conferma di<br />

una ulteriore proroga di altri quindici giorni che non si spie-<br />

gava.<br />

640


Ad ogni modo, il Carcione confermava al socio che il proce-<br />

dimento per mafia (“quella più importanteee”), secondo le<br />

notizie apprese dalla sua fonte, sarebbe stato definito entro<br />

pochi giorni (“si va a chiudere tra dieci giorni …”).<br />

La disamina delle conversazioni intercorse, in questo torno di<br />

tempo, dimostra come tutti e quattro gli imputati fossero a<br />

conoscenza e seguissero con attenzione ed interesse, attra-<br />

verso i rispettivi canali, la vicenda delle scadenze e delle pro-<br />

roghe delle operazioni di intercettazione.<br />

Tale elemento, acquisito con certezza documentale, corrobora<br />

la tesi della compartecipazione e cointeressenza di tutti co-<br />

storo nel medesimo reato, a prescindere dalle condotte mate-<br />

riali individualmente poste in essere, atteso che ciascuno di<br />

essi non solo agiva ed operava in concreto con gli strumenti<br />

di cui disponeva ma esortava gli altri e ne indirizzava e sti-<br />

molava l’operato.<br />

Si trattava, in ogni caso, di attività condivise aventi natura<br />

intrinsecamente illecita, posto che le notizie apprese non solo<br />

erano vere ma erano tuttavia coperte dal segreto investigati-<br />

vo.<br />

Pur di fronte a prove così evidenti e basate sulla registrazio-<br />

ne delle stesse voci degli imputati, Michele Aiello e Giorgio<br />

Riolo hanno smentito di essersi occupati di ricercare, fornire<br />

ed acquisire notizie in merito alla durata delle operazioni di<br />

intercettazione.<br />

In modo particolare, l’Aiello, nel solco della suddetta linea<br />

difensiva, ridimensionava il senso delle conversazioni inter-<br />

cettate, finendo addirittura per sostenere che erano tutte bu-<br />

gie inventate di sana pianta dal Ciuro e dal Riolo.<br />

AIELLO:“Ma non era vero completamente niente. Niente di tutto<br />

questo, di fatti le utenze di cui parlavamo noi, sono… l’attività<br />

di intercettazione iniziata il primo Febbraio 2003 ed è cessata<br />

il 27 Novembre 2003. Per cui la data che si sono inventati loro<br />

del 15 Ottobre non corrisponde né con i decreti di intercetta-<br />

641


zione, né risulta (incomprensibile) il fatto che siano cessate le<br />

intercettazioni stesse. Non solo, per quanto riguarda …<br />

un’altra utenza … della società sanitaria, che era stata posta<br />

pure sotto intercettazione, i termini erano scaduti… erano ini-<br />

ziati il 15 Luglio 2003, ed erano scaduti il 3 Ottobre 2003,<br />

quindi niente da vedere col 15 Ottobre, tutte le utenze che ge-<br />

stiva la centralina di Villa Santa Teresa per due, quattro, sei,<br />

otto, nove numeri telefonici, il decreto è del 14 Agosto 2003 era<br />

per giorni quaranta, ed è stato revocato il 3 Settembre 2003,<br />

nulla a che vedere con la data del 15 di Ottobre, le utenze di<br />

casa mia sono iniziate il 20 Giugno 2003, e la chiusura defini-<br />

tiva si è avuta il 18 Agosto del 2003, nulla a che vedere col 15<br />

Ottobre, con l’invenzione fatta prima dal Ciuro, sposata dal<br />

Riolo, e poi ribadita anche da loro in diverse telefonate.”<br />

Anche per il Riolo buona parte di tali notizie era frutto di in-<br />

venzioni o atti di millanteria sia suoi che del Ciuro che “si<br />

pavoneggiavano” non solo nei confronti dell’Aiello ma anche<br />

tra di loro.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

io prendevo tempo e gli dissi… gli ho risposto con quindici<br />

giorni. E là ho avuto la … la certezza del Ciuro che diceva le<br />

stupidaggini perché io ricordo che le intercettazioni per mafia<br />

erano non inferiori ai quaranta giorni. Quindi gli dissi quindici<br />

giorni e la prese per buona. Non ho capito perché.<br />

AVVOCATO MONACO:<br />

Ma fu una data inventata da lei ?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, una data inventata.<br />

AVVOCATO MONACO:<br />

Un periodo di tempo inventato da lei…quindici giorni<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.”.<br />

Per completezza va detto anche che il Ciuro ed il Carcione sul<br />

punto si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, sce-<br />

642


gliendo quindi una linea difensiva diversa dagli altri due cor-<br />

rei.<br />

Dunque, a fronte delle pesanti e dirette risultanze delle in-<br />

tercettazioni, in dibattimento emergeva un quadro complessi-<br />

vo fatto solo di reciproche menzogne, di millanterie sistema-<br />

tiche, di false notizie e di pietose rassicurazioni.<br />

Una ricostruzione obiettivamente contraria sia rispetto<br />

all’atteggiamento dei protagonisti – che all’epoca non sem-<br />

bravano così avvezzi allo scherzo – che al contenuto inequi-<br />

vocabile delle intercettazioni telefoniche ed alle modalità di<br />

accadimento dei fatti.<br />

Per comprendere tale affermazione appare indispensabile una<br />

analisi del contenuto delle notizie apprese e scambiate tra i<br />

correi, allo scopo di comprendere se si trattasse davvero di<br />

semplici invenzioni, e quindi di falsità, ovvero di fatti veri e<br />

corrispondenti al reale stato delle indagini con particolare ri-<br />

ferimento alle operazioni di intercettazione.<br />

Come si è visto dianzi i correi (cfr. conversazione tra Ciuro<br />

ed Aiello del 24 settembre 2003, già esaminata) prendevano<br />

le mosse dal dato temporale iniziale delle suddette operazio-<br />

ni, collocandolo con sicurezza tra febbraio e marzo del 2003.<br />

Si tratta di un dato vero e corrispondente all’andamento rea-<br />

le delle relative operazioni che erano state, per la prima vol-<br />

ta, autorizzate il 1 febbraio 2003.<br />

Quel giorno, infatti, nell’ambito del procedimento n.<br />

12790/02 R.G.N.R., era stata autorizzata, con decreto int. n.<br />

192/03, l’intercettazione di quattro utenze “ufficiali” in uso<br />

all’Aiello per la durata di 40 giorni.<br />

Il 14 marzo 2003, poi, era stata concessa una prima proroga<br />

delle operazioni per ulteriori venti giorni.<br />

Dunque, il primo elemento conoscitivo che risulta dalle in-<br />

tercettazioni - la data di inizio delle relative operazioni - era<br />

tutt’altro che una invenzione o una millanteria ma un fatto<br />

perfettamente vero.<br />

643


Che, peraltro, i quattro correi avevano appreso attraverso<br />

uno dei loro canali diretti, posto che il Borzacchelli si era li-<br />

mitato a riferire il dato dell’esistenza di intercettazioni sulle<br />

utenze della Diagnostica senza, però, specificare quando det-<br />

te operazioni avevano avuto inizio.<br />

Il secondo dato temporale appreso dai quattro si ricava<br />

dall’esame delle, già richiamate, intercettazioni avvenute sul-<br />

la “rete riservata” il 30 settembre ed il 5 ottobre 2003.<br />

Come si ricorderà, i correi avevano appreso da più fonti (al-<br />

meno una del Riolo ed una del Carcione) di una ulteriore, e<br />

probabilmente ultima, proroga di soli 15 giorni, cosa che a-<br />

veva stupito l’Aiello ed anche gli altri a causa dell’insolita<br />

brevità del termine.<br />

Ebbene, anche tali notizie (l’inesistenza di significativi ele-<br />

menti di prova fino a quel momento raccolti, l’ulteriore pro-<br />

roga e la sua durata) sono risultate obiettivamente vere, an-<br />

che se per la durata dell’ultima proroga si è verificato un mi-<br />

nimo errore.<br />

In primo luogo, come si è appreso dai testi di P.G. escussi<br />

(cfr. ad es. Miulli), fino a quel momento delle indagini le ope-<br />

razioni di intercettazione sulle utenze “ufficiali” dell’Aiello e<br />

degli indagati non avevano portato ad alcuna acquisizione.<br />

Ma, di certo, l’elemento di prova più significativo della cono-<br />

scenza, da parte degli imputati, di fatti del tutto veri è rap-<br />

presentato dalla circostanza per la quale proprio il 30 set-<br />

tembre 2003 era stata decisa una ulteriore proroga delle in-<br />

tercettazioni.<br />

Anzi, era stata decisa proprio in coincidenza con le ore 14.01<br />

e cioè con il momento esatto della telefonata nella quale il<br />

Riolo ed il Ciuro, per la prima volta, parlavano tra loro di<br />

una proroga di ulteriori 15 giorni già decisa.<br />

Ciò, di conseguenza, dimostra che costoro non solo erano in-<br />

formati di tutti i veri risvolti delle indagini ma anche che lo<br />

erano in tempo reale, anzi, per così dire, addirittura “in pre-<br />

644


sa diretta”, posto che erano in grado di comunicarsi una de-<br />

cisione dell’A.G. pochi secondi dopo che la stessa era stata<br />

assunta.<br />

Ed invero, dall’esame dei documenti in atti risulta che la<br />

proroga delle attività di intercettazione di cui al decreto n.<br />

192/03 int. era stata richiesta dai Carabinieri con nota de-<br />

positata al P.M. in data 29 settembre 2003.<br />

Il P.M. aveva poi predisposto la richiesta di proroga proprio il<br />

30 settembre 2003 e l’aveva trasmessa all’ufficio del G.I.P.<br />

sempre in pari data, come risulta dal timbro apposto in calce<br />

all’atto.<br />

La richiesta del P.M. di proroga di quelle operazioni di inter-<br />

cettazione era giunta all’ufficio del G.I.P. certamente entro le<br />

ore 13.00, posto che per disposizioni interne a tale ufficio la<br />

ricezione degli atti è consentita fino a tale orario e non oltre.<br />

L’indomani, 1 ottobre 2003, il G.I.P. aveva concesso la proro-<br />

ga chiesta dal P.M. con provvedimento depositato in pari da-<br />

ta presso la sua cancelleria.<br />

Tra le ore 13.00 e le ore 14.01 del 30 settembre 2003, dun-<br />

que, i correi erano stati in grado di venire a conoscenza di un<br />

atto riservatissimo adottato dal P.M. e che, addirittura, an-<br />

cora non era stato convalidato dal G.I.P.!.<br />

E, si badi bene, la notizia veniva data proprio da Giorgio Rio-<br />

lo, cioè da colui il quale ha sempre negato di avere riferito<br />

notizie vere sostenendo di essersi inventato tutto.<br />

L’episodio in esame smentisce l’assunto dell’imputato con la<br />

forza serena dei fatti e dimostra che, almeno in relazione<br />

all’aspetto della verifica dell’andamento delle operazioni di<br />

intercettazione, anche il Riolo abbia svolto un ruolo reale, at-<br />

tivo ed efficace.<br />

Il Riolo, infatti, con estrema probabilità, era già a conoscenza<br />

della richiesta di proroga avanzata, la sera prima, alla Procu-<br />

ra dai suoi colleghi Carabinieri e, dopo pochi minuti<br />

dall’adozione del provvedimento da parte del P.M., aveva in-<br />

645


contrato una sua fonte interna (“io adesso mi sono incontrato<br />

finalmente con …”) che gli aveva dato conferma che la richie-<br />

sta di proroga era stata condivisa ed inoltrata.<br />

Ovviamente, anche in questo caso l’identità della fonte pri-<br />

maria è rimasta sconosciuta, come in altri episodi di fughe di<br />

notizie.<br />

Appare, però, certo che si sia trattato di un collega del Riolo<br />

che si stava occupando delle intercettazioni ovvero di un ad-<br />

detto alle salette di ascolto (come in altro passaggio di una<br />

conversazione si lasciava scappare lo stesso Riolo) ovvero an-<br />

cora di una fonte in Procura o alla Telecom, dove si concen-<br />

travano tutti i decreti di intercettazione.<br />

Ciò che conta, tuttavia, è che la notizia fosse del tutto vera,<br />

proveniente da un addetto alle indagini ed, in questo caso,<br />

che fosse stata acquisita, addirittura, in tempo reale rispetto<br />

all’andamento delle operazioni investigative segrete.<br />

A fronte di ben due notizie autentiche e riscontrate<br />

(l’inesistenza di risultati investigativi e la nuova proroga), a-<br />

gli atti emerge una sola imprecisione che attiene alla durata<br />

della proroga concessa l’1 ottobre 2003 dal G.I.P..<br />

Dall’esame degli atti si ricava che la proroga era stata con-<br />

cessa per venti giorni e non per quindici come i correi aveva-<br />

no saputo.<br />

Inserito nel contesto complessivo degli accadimenti preceden-<br />

ti e successivi, tale elemento appare chiaramente una banale<br />

inesattezza che non inficia per nulla il significato e la valen-<br />

za dimostrativa dell’episodio e che non priva di rilevanza pe-<br />

nale la condotta commessa dai correi in concorso tra loro.<br />

Si tratta, peraltro, di una inesattezza di minima portata, at-<br />

teso che il termine della proroga era, in effetti, inferiore a<br />

quelli abitualmente adottati per indagini di mafia e, dunque,<br />

non a torto aveva suscitato la sorpresa dei correi.<br />

646


Il 1 ottobre 2003 il G.I.P. aveva disposto veramente una pro-<br />

roga del termine delle operazioni e lo aveva fatto per soli ven-<br />

ti giorni pur trattandosi di una indagine qualificata.<br />

Tale dato non solo dimostra che le notizie che circolavano<br />

sulla “rete riservata” in quei giorni erano del tutto vere ma<br />

smentisce clamorosamente l’Aiello, il quale ha sostenuto la<br />

opposta tesi della falsità delle notizie proprio affermando che<br />

quel giorno non vi era stata alcuna proroga (cfr. esame).<br />

Per completare l’esame delle condotte di illecita acquisizione<br />

di notizie coperte da segreto, relativamente al procedimento<br />

per associazione mafiosa (il n. 12790/02 R.G.N.R.), occorre<br />

considerare due ulteriori episodi.<br />

In primo luogo, come si vedrà meglio nell’apposito capitolo<br />

dedicato proprio a tale argomento, emerge la rivelazione<br />

dell’avvenuta iscrizione nel registro degli indagati del Riolo e<br />

del Ciuro, notizia riferita da Salvatore Cuffaro all’Aiello, dap-<br />

prima il 20 ottobre tramite il Rotondo e poi direttamente il 31<br />

ottobre successivo.<br />

Entrambi i fatti saranno presto oggetto di una analitica di-<br />

samina, motivo per cui, in questa sede, è sufficiente sottoli-<br />

neare solamente che si è trattato, anche in questo caso, di<br />

una notizia vera, certamente rilevante per gli imputati e co-<br />

perta da un particolare livello di segretezza.<br />

Il secondo ed ultimo episodio di rivelazione di notizie segrete<br />

riferibili al procedimento per associazione mafiosa a carico<br />

dell’Aiello è, invece, relativo all’acquisizione illecita di notizie<br />

sulle attività che la Sezione Criminalità Organizzata della<br />

Squadra Mobile di Palermo aveva in corso nel mese di set-<br />

tembre 2003 nella provincia di Palermo.<br />

L’acquisizione di tale notizia costituisce quasi un effetto col-<br />

laterale dell’attività di riscontro che il Ciuro svolgeva a tutto<br />

campo, allo scopo di rinvenire dettagli, conferme ed elementi<br />

ulteriori circa ogni possibile sviluppo dell’indagine a carico<br />

dell’Aiello.<br />

647


In quel frangente, il dottore Iannì aveva segnalato all’Aiello la<br />

presenza sospetta in Bagheria di personale del S.C.O. della<br />

Polizia di Stato che era impegnato in attività di indagine mol-<br />

to riservate.<br />

Tale circostanza era stata riferita allo Iannì dal dottore Pam-<br />

pillonia, dirigente del commissariato di Polizia di Bagheria,<br />

dove il personale del S.C.O. si appoggiava per ragioni buro-<br />

cratiche.<br />

In quel contesto di febbrili ricerche di notizie, è chiaro che<br />

un simile fatto avesse suscitato nei correi il sospetto che le<br />

indagini particolarmente riservate (al punto da apparire qua-<br />

si misteriose) di cui il personale del S.C.O. si stava occupan-<br />

do nella zona di Bagheria riguardassero proprio la persona<br />

dell’Aiello.<br />

Ancora una volta le conversazioni intercettate sulla “rete ri-<br />

servata” appaiono di sicuro rilievo:<br />

Conversazione del 13 settembre 2003 alle ore 18.03;<br />

LEGENDA: RIOLO (G) AIELLO (A)<br />

A: ma ci sono pure … ma c’è … c’è una barzelletta, ci<br />

sono pure gli S.C.O. fuori a quanto pare …<br />

G: (ride, ndr)<br />

A: hai capito ?<br />

G: sì …<br />

A: per certo comunque … certo, no a quanto pare, ci sono …<br />

G: ci sono, ah …<br />

A: dico<br />

G: … anche stasera ?<br />

A: … sì … eh, l’ho saputo staaa stamattina, perché prati-<br />

camente me l’hannooo … è venuta una persona a trovarmi e a<br />

dirmelo …<br />

G: lo S.C.O …<br />

A: hai capito …<br />

G: … è un gruppo …<br />

A: sì … sì, un gruppo praticamente proprio per … per<br />

648


noi<br />

G: minchia …<br />

A: è il quarta … infatti per questo Pippo ti chiamava perché<br />

ci siamo messi a ridere …”.<br />

La persona che era andata a riferire tale circostanza all’Aiello<br />

era proprio il dottore Iannì che, nel corso del suo esame,<br />

confermava: “un giorno mentre mi trovavo in commissariato.<br />

Parlando con il dirigente del commissariato, che era una per-<br />

sona diciamo amica, perché avevamo collaborato in alcune at-<br />

tività… di lavoro…. trovavo una sera presso l’ufficio del dotto-<br />

re Pampillonia e vidi passare davanti la sua porta un gruppo di<br />

persone che passavano molto velocemente. A quel punto la mia<br />

curiosità insomma è stata quella di chiedere: “Ma chi sono<br />

queste persone che passano così senza neanche salutare?” E<br />

lui mi disse che erano agenti di un corpo speciale, che erano<br />

venuti a Bagheria per fare delle indagini, però senza … assolu-<br />

tamente fare nessun tipo di riferimento. Niente, la cosa si è<br />

chiusa lì. Poi dopo qualche settimana, dopo qualche giorno io<br />

incontrando… quello era un periodo un po’ particolare perché<br />

c’erano le indagini dei NAS, per cui io ero molto preoccupato, e<br />

allora visto che tra l’altro l’ingegnere Aiello non mi diceva as-<br />

solutamente niente di queste indagini, o poteva sapere qualche<br />

cosa per cercare di tranquillizzarmi, ho escogitato una sorta di<br />

astuzia per cui ho detto all’ingegnere Aiello: “Guarda che que-<br />

ste persone… ci sono agenti che sono venuti per indagini sulla<br />

tua persona”. Cercando di carpire qualche reazione, qualche<br />

cosa che potesse in qualche modo tranquillizzarmi, ma così non<br />

è stato perché lui tranquillo era e tranquillo è rimasto…” .<br />

L’Aiello, dunque, dopo avere appreso la notizia dallo Iannì,<br />

aveva fatto delle verifiche, tant’è che, dopo qualche settima-<br />

na, lo aveva rassicurato dicendo che il S.C.O. non era a Ba-<br />

gheria per indagare su di lui.<br />

La testimonianza del dirigente Pampillonia, infine, ha con-<br />

fermato il dato essenziale riferito dallo Iannì, sia pure<br />

649


all’esito di un andamento assai poco chiaro della sua deposi-<br />

zione.<br />

Quel che può affermarsi con certezza è che nel settembre<br />

2003 i due avevano discusso di Michele Aiello e del fatto che<br />

questi fosse sottoposto all’attenzione delle forze di polizia<br />

(PAMPILLONIA GIOVANNI: Gli dissi molto genericamente… feci<br />

riferimento al fatto che si sapeva che l’ingegnere Aiello era una<br />

persona su cui c’era un’attenzione investigativa.).<br />

Inoltre, il Pampillonia e lo Iannì avevano anche parlato della<br />

presenza di alcuni agenti del S.C.O. che erano occupati in at-<br />

tività di indagine riservate e che si recavano in Commissaria-<br />

to per ragioni logistiche.<br />

Sulla scorta di tali premesse, lo Iannì, vuoi di sua iniziativa<br />

vuoi su input del Pampillonia, aveva collegato le due notizie<br />

e le aveva immediatamente riferite all’Aiello.<br />

E, tenuto conto del particolare momento di fibrillazione e di<br />

attenzione ad ogni possibile spunto investigativo nei confron-<br />

ti dell’Aiello, anche questa notizia andava vagliata e verifica-<br />

ta.<br />

L’Aiello, il Riolo ed il Ciuro, pertanto, ne avevano parlato in<br />

varie conversazioni sulla “rete riservata” ed il Ciuro era stato<br />

delegato di svolgere gli approfondimenti del caso, approfit-<br />

tando di alcune sue relazioni con esponenti della locale<br />

Squadra Mobile da cui dipendeva la Sezione Criminalità Or-<br />

ganizzata.<br />

Il Ciuro, pertanto, aveva avviato, ed in breve tempo anche<br />

concluso, le contro-indagini che gli erano state delegate<br />

dall’Aiello, con un attivismo ed una efficienza degni di mi-<br />

glior causa.<br />

Nel corso della conversazione del 21 settembre 2003 alle ore<br />

14.23, invero, il Ciuro relazionava all’Aiello l’esito di dette<br />

indagini e, come sempre, riferiva fatti autentici e circostanze<br />

vere:<br />

P: pronto ?<br />

650


A: heillà Pippo …<br />

P: uei ! … tutto a posto ?<br />

A: ci sei andato più sabato poi ?<br />

P: nooo … non ci sono andato più perché abbiamo …<br />

A: e infatti … perché stamattina ci sono passato … dice …<br />

(incomprensibile) … non c’è nient …<br />

P: nooo … abbiamo ricambiato idea per l’ennesima volta …<br />

perché tu lo sai … noialtri una ne pensiamo e duemila ne fac-<br />

ciamo …<br />

A: ho capito … va bene …<br />

P: senti …<br />

A: dimmi …<br />

P: hoooo … stamattina sono andato lì …<br />

A: eh …<br />

P: peerrr sapere quella storia … qui a Palermo non ne sa<br />

niente nessuno …<br />

A: eh …<br />

P: però mi ha detto …<br />

A: eh …<br />

P: guarda che loro adottano unnn sistema …<br />

A: uhm …<br />

P: si vanno a fare firmare i fogli di viaggio che sooooo<br />

… a Carini … mentre vannoooo … aaaa … Punta Raisi …<br />

A: ho capito …<br />

P: perché loro … l’unica cosa che si stanno occupando<br />

in questo momento …<br />

A: eh …<br />

P: èèè … un sistema di estorsioni …<br />

A: uhm …<br />

P: ma non … e poi sempre loro ce l’hanno fisso perrr … LO<br />

PICCOLO eeee … e l’altro …<br />

A: ho capito … (incomprensibile) …<br />

P: quindi … può essere che dato che erano quelli che<br />

avevano una buona copertura per te … gli hanno detto<br />

651


questo …<br />

A: ho capito …<br />

P: perché non ne sa niente nessuno … proprio (ride, ndr)<br />

…<br />

A: ho capito …<br />

P: i qua … ce ne sono quattro che vengono daaaa …<br />

A: ah … ho capito …<br />

P: da fuori … lììì da Roma … però stanno facendo altro<br />

… si stanno occupando del carcere quindi …<br />

A: alloraaa … che abbia bluffato … voglio il dirigente<br />

per sentire al medicooo … che cosa potesse dire ? … che dici<br />

?<br />

P: uhmmm sì può anche darsi una cosa del genere … loro<br />

addirittura … pensa che loro sanno la storia dei Carabinieri …<br />

A: ho capito …<br />

P: (ride, ndr) … quindi già loro (ride, ndr) … perché sono …<br />

anche perché eh … CARMELO … è quello che c’ha tutte le<br />

carte … quando fu la storia di Paola e così via …<br />

A: sì sì … eh …<br />

P: eh … e quindi dice … loro vengono sempre da noi<br />

quando hanno bisogno delle carte … dato che le carte ce<br />

le ho chiuse io in cassaforte e nessuno c’ha messo niente<br />

… dice … ma comunque … non di meno … dice … fammi ve-<br />

dere meglio … dice … perché non vorrei che stiano fa-<br />

cendo magari un’altra cosa … e hanno la copertura più<br />

grossa lì …<br />

A: ho capito …<br />

P: e quindi … eeeee …<br />

A: va beh …<br />

P: sai ? … eh in questo senso …<br />

A: okay …<br />

P: comunque … loro sono pure allertati … ma nnnn … nien-<br />

te completamente …<br />

A: va bene okay …<br />

652


P: noi (incomprensibile) … abbiamo parlato con Giorgio<br />

pure ieri …<br />

A: sì sì … eh …<br />

P: mi ha detto che farà un passaggio anche per esse-<br />

re più sicuri … dico (ride, ndr) … per l’amor di Dio …<br />

A: ho capito …<br />

P: può essere ca chisti si tiennu tutti abbuttunati … maaaa<br />

… uhm … CARMELO me lo avrebbeeee … è giusto ?<br />

A: certo certo …<br />

P: ci siamo capiti …<br />

A: va bene …”.<br />

Dunque, secondo le informazioni che il Ciuro aveva appena<br />

acquisito attraverso tale Carmelo – l’ispettore Carmelo Mar-<br />

ranca, come si vedrà di qui a breve – la notizia trovava solo<br />

una parziale conferma.<br />

In effetti, vi era personale del S.C.O. della Polizia che opera-<br />

va in segreto e che si appoggiava a Bagheria per la firma dei<br />

fogli di viaggio (quattro agenti venivano da Roma) ma<br />

l’oggetto delle loro indagini non era l’Aiello, bensì un sistema<br />

di estorsioni collegato al latitante Lo Piccolo e ad un “altro”<br />

latitante oltre ad una ulteriore indagine (non meglio precisa-<br />

ta) su un carcere.<br />

Il Carmelo (Marranca), peraltro, era l’unico a detenere i do-<br />

cumenti originali in cassaforte e, quindi, era nelle condizioni<br />

di sapere di cosa effettivamente si stessero occupando i suoi<br />

colleghi.<br />

Questi avrebbe, comunque, fatto degli ulteriori approfondi-<br />

menti e, del resto, meritava la loro piena fiducia visto che già<br />

in passato si era adoperato “quando fu la storia di Pao-<br />

la..”, evidentemente fornendo notizie ed informazioni relative<br />

a Paola Mesi, di cui si è a lungo discusso in precedenza e che<br />

era una delle sette persone a far parte della “rete riservata”.<br />

653


Posto che il Ciuro si è avvalso della facoltà di non risponde-<br />

re, sul contenuto della suddetta telefonata ha riferito Michele<br />

Aiello:<br />

AIELLO:… il 13 Settembre 2003 mi vengono riferite dal dottore<br />

Iannì delle ipotesi che aveva fatto il dottore Pampillonia a lui<br />

personalmente. Cioè la presenza di… di alcune… alcuni agenti,<br />

in borghese ritengo, all’interno del commissariato di Bagheria,<br />

non erano altro che dello SCO - che non sapevo che cosa signi-<br />

ficasse SCO. Comunque erano dello SCO - e che erano a Ba-<br />

gheria perché stazionavano perennemente davanti l’ingresso<br />

della Diagnostica. Praticamente indagavano.<br />

Ne parlo di questo sia col Ciuro che con il Riolo perché mi sem-<br />

bra strano… perché siamo in piena guerra, perché se andiamo<br />

a leggere le date qua c’è… non si riesce a capire da dove uno<br />

si deve parare prima, perché ci sono i NAS, ci sono… c’erano<br />

anche gli SCO in questa ipotesi, che poi non era per nu… per<br />

niente vera, era tutta una cosa falsa. Io… io di questo ne parlo<br />

anche con Ciuro e con Riolo, e col suo fare estremamente…<br />

perché lui riusciva sempre a risolvere tutto in un batter<br />

d’occhio, il Ciuro dice: “non ti preoccupare che lo verifico io”. E<br />

ha parlato con… almeno, mi ha chiamato poi, mi ha detto di<br />

avere parlato con un certo ispettore Marranca se non ricordo<br />

male e di avere appreso che in effetti si, era vero che c’erano<br />

quelle persone, que… quegli agenti in borghese presso il com-<br />

missariato di Bagheria, ma che non riguardavano completa-<br />

mente me.” .<br />

In un altro passaggio del suo complesso esame, poi, l’Aiello<br />

confermava anche di avere saputo dal Ciuro che gli agenti del<br />

S.C.O. erano lì per indagare sul latitante Lo Piccolo e su un<br />

altro soggetto di cui non ha inteso riferire il nome, asserendo<br />

di non riuscire ad identificarlo, nonostante il tenore della<br />

sua immediata e troncante risposta (“ho capito”) all’allusione<br />

del Ciuro.<br />

654


Le modalità di apprensione, le fonti ed il contenuto delle no-<br />

tizie, dunque, sono stati confermati dallo stesso Aiello, il<br />

quale, di certo, avrebbe avuto qualche difficoltà a negarle di<br />

fronte ad una conversazione intercettata dal contenuto così<br />

chiaro ed inequivocabile.<br />

Eppure l’Aiello, anche in questo caso, non ha potuto fare a<br />

meno di sottolineare l’eccessivo protagonismo del Ciuro in<br />

modo quasi sarcastico: “col suo fare estremamente… perché<br />

lui riusciva sempre a risolvere tutto in un batter d’occhio”.<br />

Ed anche in questo caso è stato smentito dalle risultanze<br />

processuali che hanno, invece, dimostrato che il Ciuro si era<br />

davvero attivato rapidamente e che era entrato in possesso di<br />

notizie autentiche da fonti reali e ben informate.<br />

A cominciare dall’Ispettore della Polizia di Stato Carmelo<br />

Marranca, il quale, nei verbali acquisiti agli atti sul consenso<br />

delle parti, ha ammesso di essersi incontrato col Ciuro e di<br />

avere discusso, su sua richiesta, dei suddetti argomenti negli<br />

stessi esatti termini poi da questi riferiti all’Aiello nel corso<br />

della telefonata.<br />

L’incontro ed il contenuto delle notizie, pertanto, erano del<br />

tutto veri come è stato anche ribadito dal dirigente della lo-<br />

cale Squadra Mobile, il dottore Cucchiara, il quale ha con-<br />

fermato la presenza, in quel momento, di personale prove-<br />

niente dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato<br />

di Roma in aggregazione a quello di stanza territoriale e le<br />

modalità logistico-burocratiche alle quali dovevano attenersi<br />

(in particolar modo andando a firmare presso il Commissaria-<br />

to di Bagheria).<br />

Il dott. Cucchiara, poi, ha illustrato i compiti e le mansioni<br />

dell’ispettore Carmelo Marranca, il quale, presso la Sezione<br />

S.C.O. della locale Squadra Mobile, si occupava proprio delle<br />

indagini di criminalità organizzata sul versante occidentale<br />

della Sicilia ed, in particolare, di quelle connesse alla cattura<br />

del latitante Matteo Messina Denaro.<br />

655


Tale ulteriore dato, peraltro, corrobora il contenuto della te-<br />

lefonata nella parte in cui si faceva riferimento ad informa-<br />

zioni fornite in passato dal Marranca su Paola Mesi, come si<br />

è visto sorella di due persone processate per aver favorito la<br />

latitanza proprio del Messina Denaro.<br />

Sulla scorta delle superiori emergenze, dunque, si ricava un<br />

quadro preciso e pienamente dimostrativo della tesi accusa-<br />

toria.<br />

Talmente univoco e chiaro da smentire, allo stesso tempo, in<br />

modo del tutto netto la tesi sostenuta dall’Aiello ed, in qual-<br />

che misura, successivamente avallata dal Ciuro.<br />

Da tale quadro non si ricava nessun attivismo sospetto, nes-<br />

suna smania di protagonismo del Ciuro e, soprattutto, nes-<br />

suna menzogna da parte sua.<br />

Al contrario risulta, in maniera inequivocabile, che tutte le<br />

notizie dallo stesso apprese e riferite all’Aiello erano vere e<br />

corrispondenti al reale stato delle indagini in corso.<br />

In quest’ultimo caso, addirittura, è stata sinanco individuata<br />

la fonte altamente qualificata (l’ispettore Carmelo Marranca)<br />

della fuga di notizie che ha confermato, in tutto e per tutto,<br />

l’andamento dei fatti.<br />

Dunque, nell’ambito delle ricerche di notizie ed elementi con-<br />

cernenti l’indagine per mafia a suo carico, l’Aiello, in concor-<br />

so con il Ciuro e per suo tramite, ha ricercato ed ottenuto<br />

informazioni coperte da segreto su delicate iniziative inve-<br />

stigative, riguardanti i latitanti Lo Piccolo e Messina Denaro,<br />

che in effetti stava svolgendo il S.C.O. della Polizia.<br />

Esaurita la ricostruzione delle complesse attività di ricerca di<br />

notizie riguardanti il procedimento per associazione mafiosa<br />

a carico dell’Aiello e fermi restando i successivi approfondi-<br />

menti circa i fatti del 20 e del 31 ottobre 2003 di cui si trat-<br />

terà a proposito del Cuffaro, può, senz’altro, passarsi ad e-<br />

saminare il versante relativo alle fughe di notizie relative al<br />

procedimento in materia di sanità.<br />

656


Anche su questo fronte le telefonate intercettate sulla “rete<br />

riservata” hanno dimostrato, in modo inequivocabile, che gli<br />

imputati hanno agito di comune intesa tra loro e con le stes-<br />

se modalità in precedenza esaminate.<br />

In una chiara prospettiva di continuità e coerenza rispetto a<br />

quanto sin qui analizzato, l’Aiello ed il suo socio e cugino Al-<br />

do Carcione - qui ancor più personalmente interessato –<br />

hanno dato mandato ai due sottufficiali di svolgere verifiche<br />

ed accertamenti circa l’andamento delle indagini a loro cari-<br />

co.<br />

Non che l’interessamento e la compartecipazione del Carcione<br />

fossero meno evidenti e dimostrati anche in relazione all’altro<br />

filone di indagini, ma risulta chiaro come, in questo caso, e-<br />

gli avesse un diretto e personale interesse a tali forme illecite<br />

di contro-indagini, posto il suo pieno, reale ed attivo inseri-<br />

mento nelle dinamiche delle imprese sanitarie.<br />

Come si è già anticipato, la prima notizia circa l’esistenza di<br />

indagini anche su tale versante i correi l’avevano appresa<br />

grazie all’immediata rivelazione fatta dallo Iannì all’Aiello<br />

dell’intervento del N.A.S. dei Carabinieri presso il Distretto<br />

sanitario di Bagheria.<br />

Il 30 giugno 2003, invero, i militari di detto reparto speciale<br />

avevano acquisito in copia la documentazione relativa alle<br />

pratiche di rimborso delle prestazioni di radioterapia erogate<br />

dalle società A.T.M. e Villa S. Teresa.<br />

Ed il 18 settembre 2003 avevano fatto ritorno presso il Di-<br />

stretto di Bagheria ed avevano proceduto formalmente al se-<br />

questro della documentazione.<br />

Anche in questo caso la notizia perveniva subito all’Aiello, al<br />

quale la riferiva, ancora una volta, il fedele dottore Lorenzo<br />

Iannì che, anche a causa di queste reiterate condotte chia-<br />

ramente indicative della sua partecipazione a titolo concor-<br />

suale nelle attività illecite dell’Aiello, ha connotato la sua po-<br />

sizione processuale.<br />

657


Come per tutte le altre circostanze già esaminate, l’Aiello av-<br />

viava subito le contro-indagini, affidate sotto l’aspetto opera-<br />

tivo al Ciuro ed al Riolo ma alle quali prendeva parte attiva<br />

anche il Carcione.<br />

Questi, infatti, non si limitava a svolgere il ruolo di istigatore<br />

delle attività dei due sottufficiali, in quanto soggetto diret-<br />

tamente interessato sotto vari aspetti (economico, personale,<br />

di immagine etc.) allo sviluppo dell’indagine dell’A.G., ma si<br />

adoperava anche in prima persona ricercando ed ottenendo<br />

notizie dalla sua fonte riservata interna alla Procura della<br />

Repubblica.<br />

Una duplice forma di partecipazione, dunque, nei reati in<br />

contestazione che comprende sia il concorso morale che quel-<br />

lo materiale nella commissione delle condotte condivise e nel<br />

raggiungimento dello scopo comune ai correi.<br />

Ciò posto, tornando al momento della acquisizione della noti-<br />

zia da parte dello Iannì, subito si avviavano le attività comu-<br />

ni di ricerca sull’attività del N.A.S., sull’esistenza di un pro-<br />

cedimento penale alla base della stessa, sul tipo di reati in<br />

relazione ai quali si stava indagando, sui nominativi degli in-<br />

dagati e su qualunque aspetto, anche marginale, che si rife-<br />

risse all’intervento dei Carabinieri.<br />

Le prime contro-indagini prendevano le mosse da un dato do-<br />

cumentale: la copia del verbale di sequestro redatta dai mili-<br />

tari del N.A.S. e notificata allo Iannì, nella sua veste di diri-<br />

gente del Distretto sanitario di Bagheria.<br />

Un documento ufficiale, dunque, non diretto in alcun modo<br />

all’Aiello (o alle sue imprese), che questi non aveva alcun di-<br />

ritto o titolo per conoscere ma che gli veniva immediatamente<br />

consegnato da parte del dottore Iannì, come lo stesso Michele<br />

Aiello ha ammesso e confermato nel corso del suo esame.<br />

Quest’ultimo, d’intesa immediata con il Ciuro ma con la<br />

compartecipazione degli altri correi, conveniva di prendere le<br />

658


mosse dal numero di procedimento penale indicato a margine<br />

nel verbale.<br />

Effettuando le opportune ricerche su tale numero si poteva,<br />

infatti, venire a conoscenza di quale tipo di procedimento si<br />

trattava, di quali reati erano stati ipotizzati, se vi erano già<br />

soggetti iscritti nel registro degli indagati ovvero se si proce-<br />

deva ancora contro “ignoti”.<br />

Questa attività specifica veniva delegata, di comune accordo,<br />

al maresciallo Ciuro, il quale, sfruttando le sue amicizie con i<br />

colleghi della Procura e lavorando fisicamente all’interno di<br />

quegli uffici, aveva senza dubbio maggiori possibilità di riu-<br />

scita rispetto agli altri correi.<br />

I quali, tuttavia, a dimostrazione della loro coesione e della<br />

condivisione di ogni singolo aspetto della comune strategia<br />

illecita, non solo si tenevano in contatto e si istigavano a vi-<br />

cenda ma si adoperavano concretamente, ciascuno secondo i<br />

propri canali e le proprie possibilità.<br />

Il Carcione, ad esempio, si attivava sfruttando i suoi rapporti<br />

con la sua fonte personale interna all’ufficio della Procura<br />

della Repubblica, della cui esistenza ed operatività parla<br />

l’intero carteggio processuale.<br />

Come si vedrà meglio nel prosieguo, infatti, specialmente dal<br />

coacervo delle intercettazioni sulla “rete riservata”, appare<br />

evidente che tale fonte sia esistita ed abbia fornito a più ri-<br />

prese notizie e dettagli al solo Carcione, a dimostrazione<br />

dell’esistenza di un diretto ed esclusivo rapporto con questi.<br />

Una delle singolarità di questo processo, inoltre, è stata co-<br />

stituita dal fatto che l’identità di tale fonte non sia mai stata<br />

rivelata né dal Carcione né dagli altri correi che sicuramente<br />

ne conoscevano l’identità.<br />

Nella conversazione telefonica intercettata il 18 settembre al-<br />

le ore 13.27, che tra breve si esaminerà testualmente e per<br />

intero, appare chiaro, infatti, che il Ciuro e l’Aiello conosces-<br />

sero perfettamente l’identità di detta fonte, tanto da non ave-<br />

659


e neppure bisogno di nominarla ma facendo riferimento ai<br />

suoi spostamenti dall’ufficio della Procura (quel giorno, come<br />

vedremo, era fuori sede).<br />

Eppure, nessuno ha mai inteso rivelarne l’identità a qualun-<br />

que costo e neppure di fronte ad indizi di particolare rilevan-<br />

za e significatività.<br />

Se il Carcione, dunque, si attivava attraverso la sua fonte di-<br />

retta in Procura, l’Aiello, dal canto suo, continuava a ricerca-<br />

re in tutti i modi ulteriori conferme da altri soggetti anche i-<br />

stituzionali e studiava ogni possibile strategia per conoscere<br />

ed inquinare le indagini.<br />

Il Riolo, invece, cercava qualche aggancio all’interno del<br />

N.A.S. che, come vedremo e come lui stesso ha spontanea-<br />

mente ammesso, non era riuscito a trovare.<br />

Già si è anticipato, infatti, che il Riolo, pur avendo cercato di<br />

ottenere qualche notizia proveniente dal N.A.S., aveva fallito<br />

nel suo intento ma, per dare l’idea che anche lui forniva il<br />

suo apporto, aveva detto all’Aiello di sperare di avere notizie<br />

dal Comandante del Nucleo.<br />

La difesa dell’Aiello ha giustamente sottolineato che il Riolo<br />

non ha in concreto avuto alcuna notizia né dal Maresciallo<br />

Feliciano Vitale, comandante del N.A.S., né dal Maresciallo<br />

Calcedonio Di Pasquale che hanno negato tale circostanza.<br />

Si badi bene, però, che il Riolo non ha inventato false notizie<br />

da riferire all’Aiello ma si è limitato a dire che stava tentando<br />

di ottenerne ed è sempre rimasto in termini molto generali.<br />

Ciò conforta la tesi dello stesso Riolo in forza della quale egli<br />

non aveva alcuna intenzione di trarre in inganno l’Aiello per<br />

continuare a carpirne la fiducia ma, al contrario, di dargli<br />

conferma del suo attivo e concreto interessamento su tutti i<br />

fronti.<br />

Del resto, come si è visto, vi è almeno un settore operativo<br />

nel quale il Riolo ha concretamente dimostrato il suo attivo<br />

660


interessamento ed è quello che attiene alle notizie sulla du-<br />

rata delle intercettazioni telefoniche.<br />

Se, infatti, per un verso è vero che il Riolo ha, anche in que-<br />

sto caso, superfetato il suo rapporto con il collega Cesarini,<br />

inteso confidenzialmente “il piccoletto”, allo stesso tempo<br />

non può negarsi che egli abbia però fornito, in modo corretto<br />

e corrispondente al vero, il dato della proroga delle intercet-<br />

tazioni del 30 settembre/1 ottobre 2003.<br />

Non può, quindi, concludersi, in modo riduttivo e semplici-<br />

stico, che il Riolo non abbia svolto alcun ruolo reale ma si<br />

sia limitato a millantare rapporti inesistenti ed a fornire no-<br />

tizie poco verosimili.<br />

Egli ha, invece, di sicuro posto in essere direttamente una<br />

condotta positiva ed efficace in tema di intercettazioni telefo-<br />

niche che, peraltro, era la sua area di stretta competenza.<br />

Per quanto attiene alle altre aree di iniziativa, egli, pur aven-<br />

do avuto, in questa specifica fase, un ruolo necessariamente<br />

meno attivo rispetto a quello del Ciuro, per una obiettiva dif-<br />

ferenza di ruoli e contesti lavorativi, ha condiviso con i correi<br />

tutte le scelte e le strategie comuni.<br />

In ogni caso, egli ha continuato sistematicamente a tenersi<br />

in stretto contatto con i correi, a prendere parte alle decisio-<br />

ni operative ed a stimolare e dare impulso alle comuni ed al-<br />

trui attività.<br />

In una parola, egli ha concorso, sia sul piano materiale che<br />

ancor di più su quello morale, nei reati pianificati, voluti e<br />

messi in atto dai correi.<br />

Da tale ricostruzione, dunque, emerge un gruppo di correi<br />

coeso e motivato dalle stesse comuni finalità illecite che, pur<br />

avendo, in questa fase, il suo più efficace strumento operati-<br />

vo nel Ciuro, faceva quadrato attorno a sé ed, al contempo, si<br />

adoperava in ogni possibile altra direzione.<br />

D’altro canto erano le esigenze pratiche ad avere attribuito al<br />

Ciuro questo ruolo primario, posto che la verifica del numero<br />

661


del procedimento e del registro degli indagati era divenuta<br />

imprescindibile.<br />

E prevedeva necessariamente l’accesso abusivo al sistema in-<br />

formatico della Procura della Repubblica ed, in modo partico-<br />

lare, l’abusiva consultazione del R.E.G.E., il Registro infor-<br />

matico delle iscrizioni nel registro degli indagati.<br />

Il giorno 18 settembre, cioè lo stesso giorno del sequestro<br />

della documentazione sanitaria operato dal N.A.S., i correi<br />

intrecciavano tra loro una serie impressionante di contatti<br />

telefonici che li vedevano tutti attivamente coinvolti<br />

nell’avvio degli accertamenti.<br />

Come vedremo di seguito, alle ore 12.51 l’Aiello ed il Ciuro<br />

erano già in contatto telefonico ed effettuavano in diretta un<br />

accesso abusivo al sistema informatico della Procura.<br />

Ma una delle conversazioni certamente più significative è<br />

quella delle successive ore 13.27 tra l’Aiello ed il Ciuro, nella<br />

quale i due interlocutori, a poche ore dal sequestro, erano<br />

già in condizione di avere le prime informazioni:<br />

Legenda: P: CIURO Giuseppe A: AIELLO Michele<br />

A: pronto …<br />

P: allora …<br />

A: dimmi …<br />

P: i verbali sono nulli … tutti e due …<br />

A: eh …<br />

P: perché … il primo … quando se lo sono portato in origi-<br />

nale …<br />

A: eh …<br />

P: loro in originale non se la possono portare … per un<br />

semplice motivo … perché occorre che se la portano … (si sente<br />

squillare un cellulare, ndr) scusami un attimo Michè …<br />

OMISSIS<br />

CIURO risponde al telefono e dice al suo interlocutore che lo ri-<br />

chiama dopo<br />

P: pronto … allora …<br />

662


A: cosa c’è sotto ?<br />

P: perché il primo … quando l’hanno acquisito …<br />

A: uhm …<br />

P: loro avevano … dovevano immediatamente portarlo aa-<br />

aaeeee … dovevano fargli il … il decreto di sequestro …<br />

A: sì …<br />

P: e non il … l’acquisizione …<br />

A: l’acquisizione …<br />

P: dato che è in originale … perché se era in copia … lo po-<br />

tevano fare … in originale no … invece eeee … uhmmm … per<br />

quanto riguarda il secondo …<br />

A: sì …<br />

P: non possono farlo col 354 … perché è nell’immediatezza<br />

delle cose … quindi nell’immediatezza delle … loro l’unica cosa<br />

che possono fare è … fare una lettera alla Procura dove dicono<br />

… guarda che noi abbiamo analizzato questa documentazione<br />

…<br />

A: uhm …<br />

P: eh … tu … dice … ci puoi emettere un decreto di seque-<br />

stro ? … ma non a norma dell’articolo 354 … ma la Procura te<br />

lo può emettere a norma dell’articolo 321 …<br />

A: uhm …<br />

P: tutt’al più … ma loro come l’hanno fatto a farlo in questa<br />

maniera ?<br />

A: booh ! … punto interrog …<br />

P: eh …<br />

A: io non ne sto … è tutta strana sta storia …<br />

P: eh … perché … (incomprensibile) …<br />

A: si sono inventato pure questi perché documentazione<br />

non ne vogliono dare indietro e vogliono vedere ancora … vo-<br />

gliono ancora un po’ più di tempo …<br />

P: nooo … ma sono obbligati a darla … io mi sono …<br />

ora ho parlato cooo col l’Aggiunto …<br />

663


A: eh …<br />

P: eh … e mi ha detto … ci rissi … ma scusi … loro la do-<br />

cumentazione … dice … no la documentazione … dice … o in<br />

copia o in originale gliela debbono dare … dice …<br />

…………<br />

P: quindi sono nulli tutti e due …<br />

A: uhm ho capito …<br />

P: va bene ?<br />

…………..<br />

A: Giorgio vediamooo … non lo so … tu l’hai sentito ?<br />

P: io c’ho parlato già con Giorgio …<br />

A: eh … che ti dice ?<br />

P: eh Giorgio mi disse … dice … ma io non ne so niente …<br />

io ci posso ritornare alla carica … però … i giustamente … io<br />

gli dico … se tu ritorni alla carica …<br />

………….<br />

P: comunque … fammi una cosa … fammi avereeee subito<br />

questi verba …<br />

A: più tardi … ora … tu dove sei più tardi dimmi …<br />

P: me ne sto andando a casa …<br />

………………..<br />

A: ma è strano … che dici ne parlo con Aldo … che di-<br />

ci?<br />

P: eh eee lui non c’è …<br />

A: nooo Ald … ah non c’è ho capito …<br />

P: noooo quello non c’è rientra stasera …<br />

A: porca mis … e va beh … maaa iii domani … (in-<br />

comprensibile) …<br />

P: comunque diglielo ad Aldo … gliene dai copia che<br />

se lui ha la possibilità di andarci glieli fa vedere …<br />

A: va bene okay …<br />

P: va bene ?<br />

A: perfetto ciao ciao …<br />

P: ci sentiamo più tardi … ciao …<br />

664


A: okay ciao …<br />

Dunque, il Ciuro aveva contattato un Procuratore Aggiunto e,<br />

dissimulando i termini della questione, aveva da questi ap-<br />

preso che vi potevano essere profili di nullità del provvedi-<br />

mento di sequestro.<br />

Ma l’aspetto più rilevante della conversazione consiste nel<br />

coinvolgimento del Riolo e, soprattutto, del Carcione i quali<br />

dovevano attivarsi immediatamente attraverso le loro fonti.<br />

In particolare, quando l’Aiello faceva riferimento a quella del<br />

Carcione, il Ciuro rispondeva dicendo che era fuori Palermo e<br />

che sarebbe tornato quella stessa sera:<br />

A: ma è strano … che dici ne parlo con Aldo … che di-<br />

ci?<br />

P: eh eee lui non c’è …<br />

A: nooo Ald … ah non c’è ho capito …<br />

P: noooo quello non c’è rientra stasera …<br />

A: porca mis … e va beh … maaa iii domani … (in-<br />

comprensibile) …<br />

P: comunque diglielo ad Aldo … gliene dai copia che<br />

se lui ha la possibilità di andarci glieli fa vedere …”.<br />

Da ciò si desume che il Ciuro e l’Aiello erano perfettamente<br />

consapevoli dell’identità della fonte del Carcione e che essa,<br />

in modo molto verosimile, lavorava all’interno della Procura<br />

della Repubblica, visto che il Ciuro era in grado di conoscer-<br />

ne gli spostamenti in modo così immediato e dettagliato.<br />

Alle successive ore 14.24, il Ciuro riprendeva l’argomento<br />

con l’Aiello e gli riferiva l’oggetto di una discussione appena<br />

avuta con il dr. Giuseppe Pignatone (Procuratore Aggiunto),<br />

al quale aveva fatto credere di avere bisogno di un parere<br />

tecnico-giuridico in relazione ad una indagine svolta dalla<br />

D.I.A.: “mi diceva PIGNATONE … dice … ma … mi “scusa” … di<br />

… perché io fatto finta che eravamo stati noi a fare<br />

un’operazione del genere”.<br />

L’analisi critica del contenuto delle conversazioni telefoniche<br />

665


avvenute sulla “rete riservata” il 18 settembre 2003 fornisce<br />

una visione chiara del livello di condivisione delle iniziative<br />

che i correi intendevano porre in essere pur di verificare e<br />

sinanco ostacolare le indagini in corso.<br />

Si tratta di molteplici ed articolate strategie da adottare allo<br />

scopo primario ed indefettibile di ottenere notizie<br />

sull’indagine e comunque di riuscire a neutralizzarne gli ef-<br />

fetti.<br />

Il Ciuro, poi, agendo a tutto campo, aveva ottenuto tramite la<br />

moglie Francesca Boccalino, dipendente proprio della A.S.L.<br />

n.6, copia di un documento a firma del Direttore generale<br />

dell’azienda che affrontava per l’appunto il tema delle dele-<br />

ghe di pagamento.<br />

E, traendo spunto da detto documento, i due ragionavano<br />

lungamente sul possibile oggetto dell’indagine e sulle dire-<br />

zioni che queste avrebbero potuto prendere.<br />

Una ulteriore riprova dell’intensità con la quale il Ciuro si<br />

occupava della ricerca di notizie sull’indagine del N.A.S. a<br />

carico dell’Aiello, del Carcione e delle loro società perviene da<br />

tutt’altro genere di prove.<br />

Anzi, proprio l’episodio in questione dimostra come il Ciuro<br />

operasse davvero in ogni direzione possibile al fine di conse-<br />

guire il risultato voluto dai compartecipi.<br />

In particolare, il maresciallo Girolamo Aldo Calabrese, teste<br />

che in passato era stato in forza al N.A.S. dei Carabinieri, ha<br />

ammesso di essere stato contattato dal Ciuro, il quale spera-<br />

va di avere, tramite lui, notizie circa l’indagine in questione.<br />

A tale proposito il teste riferiva:“Si. Praticamente un giorno mi<br />

telefonò, non so dire da dove, perché sicuramente era anoni-<br />

mo, tant’è che poi io cercai il numero per richiamarlo, quindi<br />

era anonimo sicuramente, mi telefonò e mi chiese… mi disse,<br />

dice: “senti – dice – mi fai una cortesia? Che sei stato al NAS,<br />

conoscerai senz’altro… - dice – ho un amico mio medico che gli<br />

hanno acquisito dei documenti alla U.S.L. di Bagheria, però –<br />

666


dice – non so più di tanto. Volevo sapere se era una cosa seria,<br />

una cosa insomma da… da vedere, da non vedere. Che cosa<br />

potrebbe essere?” Ho detto: “va bene – dico – chiamo il coman-<br />

dante e glielo chiedo”. Immediatamente chiamai il comandante<br />

e gli dissi: “avete acquisito delle carte a Bagheria? Sequestra-<br />

to, acquisito, fotocopiato, non lo so? Su questo la U.S.L.… è<br />

una cosa di cui se ne può parlare – dico – perché interessa il<br />

collega Ciuro che sta in Tribunale”. E … gli ho spiegato la mo-<br />

tivazione. “Si preoccupa per un amico suo dottore se è una co-<br />

sa seria, non è una cosa seria, di che si tratta”.<br />

E Vitale mi disse espressamente, le parole giuste: “levaci ma-<br />

no, non ti interessare e consiglia al tuo amico di tenersi fuori”.<br />

Punto. “Ti conosco – dice – quindi so che gli dirai la stessa co-<br />

sa”. E la stessa cosa io chiamai Ciuro e gliela riferii.”.<br />

Dunque, il Ciuro chiedeva al Calabrese di contattare qualcu-<br />

no del N.A.S. di sua conoscenza, atteso che aveva svolto ser-<br />

vizio presso quel reparto, per chiedergli se si trattava di una<br />

inchiesta penale ovvero di un accertamento di tipo ammini-<br />

strativo: “voleva sapere se era una questione amministrativa,<br />

quindi se era una questione nata così per altri motivi, o se<br />

c’era … una ricerca specifica … … se c’era un motivo particola-<br />

re. Chiaramente anche parlavamo per telefono, … intendeva di-<br />

re se c’era un’indagine. Che si parla per telefono, magari non<br />

si dice la frase completa. Però quello era il senso: se era una<br />

cosa amministrativa o una cosa penale.”<br />

E per indurlo a fare ciò aveva simulato che la questione ri-<br />

guardava un suo amico medico di Bagheria, ancora una volta<br />

inventando contesti fittizi per carpire la fiducia e la buona<br />

fede dei suoi interlocutori, come aveva già fatto addirittura<br />

con il Procuratore Aggiunto e come farà ancora tante volte<br />

con le colleghe della Procura.<br />

La netta risposta del comandante del N.A.S. al Calabrese, di<br />

cui aveva compreso la buona fede, aveva definitivamente<br />

chiuso l’argomento ma non per il Ciuro, il quale, come ve-<br />

667


dremo, aveva continuato ad adoperarsi soprattutto attraverso<br />

gli accessi abusivi al sistema informatico della Procura.<br />

Gli episodi che saranno tra breve esaminati dimostreranno,<br />

infatti, come il Ciuro, sfruttando le proprie conoscenze frutto<br />

di anni di servizio all’interno della Procura della Repubblica<br />

e prospettando ai colleghi situazioni immaginarie o simulate,<br />

sia riuscito ad introdursi all’interno del sistema informatico<br />

di quell’ufficio per effettuare ricerche non autorizzate e, co-<br />

munque, non consentite.<br />

E proveranno anche che tali reiterate condotte del Ciuro sia-<br />

no state indotte, richieste, sollecitate e stimolate dall’Aiello e<br />

dal Carcione e commesse con la compartecipazione e la con-<br />

divisione del Riolo, con il quale ogni iniziativa veniva condi-<br />

visa e preordinata.<br />

Anche per queste considerazioni a tutti e quattro gli imputati<br />

è stato contestato il reato continuato di cui all’art. 615 ter<br />

c.p., in concorso anche con Antonella Buttitta, vigile urbano<br />

distaccato in Procura presso la segreteria del Sostituto dr.<br />

Domenico Gozzo.<br />

Prima di entrare nel merito delle acquisizioni probatorie rela-<br />

tive gli accessi operati dai correi, appare opportuna una bre-<br />

ve premessa di ordine generale sulle modalità di gestione e di<br />

consultazione del sistema informatico installato presso la<br />

Procura di Palermo.<br />

A tal fine si deve prendere le mosse dalle deposizioni di due<br />

testimoni, Antonino D’Amico e Calogero Rinaldo, che, in qua-<br />

lità di tecnici esperti del settore, hanno eseguito le verifiche<br />

documentali sul sistema R.E.G.E. della Procura.<br />

L’esame delle deposizioni va, inoltre, integrata dalla consul-<br />

tazione delle relazioni tecniche (e degli allegati tabulati di<br />

stampa degli accessi al R.E.G.E.) che sono state acquisite al<br />

fascicolo del dibattimento come documenti.<br />

Nel corso della deposizione resa in data 24.2.2005,<br />

l’ingegnere Antonio D’Amico riferiva, in termini generali, sul<br />

668


sistema informatico esistente presso la Procura di Palermo e<br />

delle sue modalità di funzionamento nel 2003:<br />

D’AMICO ANTONINO:<br />

Per comprendere il… i registri di… della notizia di reato vengo-<br />

no tenuti in maniera informatizzata dalla procura di Palermo,<br />

nella fattispecie già dal 1990. Dal 2000 in poi in particolare il<br />

sistema informativo utilizzato è il sistema informativo R.E.G.E.,<br />

che è un… una procedura del Ministero della Giustizia, ed è la<br />

procedura che viene utilizzata in tutta Italia per la gestione del<br />

registro della notizia di… di reato. Alla procedura è possibile<br />

accedere soltanto previa… una fase di identificazione, quindi<br />

all’interno della… diciamo per accedere alla procedura è ne-<br />

cessario che ogni utente si identifichi inerendo un proprio… il<br />

proprio identificativo, tra virgolette, il proprio nome utente e la<br />

password. Una volta avuto accesso e quindi subito dopo essere<br />

stato riconosciuto dal… essere stato riconosciuto dal sistema,<br />

in base alle… in base alle autorizzazioni e quindi al profilo che<br />

è stato assegnato all’utente, l’utente ha la possibilità di con-<br />

sultare o meno determinate informazioni.<br />

…<br />

Vengono stabiliti di volta in volta dal capo dell’ufficio. I profili<br />

sono molteplici. Ogni volta che c’è la necessità di abilitare un<br />

utente il capo dell’ufficio autorizza la concessione della… di-<br />

ciamo del… dell’identificativa della password per l’ingresso<br />

all’interno del sistema, e stabilisce anche quelli che… quelli<br />

che sono il profilo di cui le… a cui deve essere associato quel<br />

nome utente, e quindi in realtà poi stabilisce cosa può fare e<br />

cosa può vedere quell’utente nell’ambito del registro. “.<br />

Sulla scorta delle concordi testimonianze dei due tecnici, poi,<br />

si rileva che, almeno nel periodo interessato dalle odierne in-<br />

dagini, il sistema era in grado di memorizzare soltanto gli ac-<br />

cessi da chiunque effettuati nel registro mod.21 (procedimen-<br />

ti a carico di soggetti noti):<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

669


… Nel 2003.<br />

D’AMICO ANTONINO:<br />

Nel 2003 era…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Qual’era l’unica o… scusi, qual’era la… o quali erano…<br />

D’AMICO ANTONINO:<br />

Quella attiva…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Le funzioni attive?<br />

D’AMICO ANTONINO:<br />

Attive era la registrazione del log per quanto riguarda il regi-<br />

stro modello noti, quindi modello 21.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi per gli anonimi,per il registro anonimi era attiva que-<br />

sta funzione di registrazione degli accessi?<br />

D’AMICO ANTONINO:<br />

…<br />

No, se ho riportato così sulla nota, no.<br />

Forse non sono stato chiaro io. Quindi la procedura di acces-<br />

so… di accesso al registro, quindi la possibilità di andare a<br />

consultare o inserire o modificare informazioni all’interno del…<br />

dei… dei registri penali è valida per tutte le tipologie di regi-<br />

stro, quindi vale per il modello 21, vale per il modello 44, vale<br />

per il modello 45 (INCOMPRENSIBILE) vale per il modello 46<br />

per il registro anonimi, per quanto riguarda la Procura. Questa<br />

è la fase di accesso, quindi io comunque per lavorare<br />

all’interno di questi registri mi devo identificare, se ho il profi-<br />

lo o… idoneo mi sarà data la possibilità di lavorare su un regi-<br />

stro, su più di uno,o su tutti i registri, a seconda di quello che<br />

è il mio profilo. Poi diciamo la… l’altro passo è la possibilità<br />

che c’è all’interno del sistema di registrare le operazioni che<br />

vengono fatte.…<br />

La registrazione delle operazioni valeva solo per il modello<br />

21.”.<br />

670


Dunque, gli accessi da parte dei vari operatori interni alla<br />

Procura ed appositamente autorizzati dal Capo dell’Ufficio<br />

potevano avvenire su tutti i registri (noti, ignoti, anonimi, al-<br />

tre notizie) ma solo quelli sul registro degli indagati noti<br />

(modello 21) lasciavano una traccia che successivamente po-<br />

teva consentire di ricostruire il giorno, l’ora, l’autore<br />

dell’accesso e le attività compiute durante la consultazione<br />

del registro stesso.<br />

Questo perché, fino a quel periodo, il sistema R.E.G.E. con-<br />

sentiva la registrazione dei soli accessi effettuati, con esito<br />

positivo, nel registro mod. 21 e non sugli altri registri, come<br />

poi sarebbe accaduto a seguito di una modifica del program-<br />

ma informatico.<br />

Ed invero, i due tecnici precisavano che gli accessi nel regi-<br />

stro mod. 21 che non avevano avuto un esito positivo, nel<br />

senso che il nominativo inserito non risultava tra gli iscritti<br />

nel registro informatico degli indagati, non lasciavano una<br />

traccia successivamente accertabile: RINALDO:“Se io prendo<br />

il nome di una persona inesistente o che non è mai stata iscrit-<br />

ta nei registri la ricerca da’ un esito negativo. Cioè dice: nes-<br />

sun elemento presente in archivio…. Questo non viene registra-<br />

to” …. Le ricerche negative non lasciano esito …. Non lasciano<br />

traccia.”.<br />

Le ricerche positive, cioè su un nominativo effettivamente i-<br />

scritto nel mod. 21 lasciavano numerose tracce, nel senso<br />

che, ad una successiva verifica, si potevano accertare tutta<br />

una serie di dati relativi alle modalità dell’accesso, alla<br />

password utilizzata ed al contenuto delle operazioni effettua-<br />

te durante l’accesso medesimo.<br />

Le relazioni a firma dei due tecnici, acquisite agli atti, con-<br />

tengono, a tale proposito, i tabulati riepilogativi degli accessi<br />

effettuati sui nominativi dei soggetti che i correi ritenevano<br />

poter essere stati iscritti nel registro degli indagati:<br />

671


RINALDO: “In pratica noi leggiamo prima la data di accesso. U<br />

sta per unico, registro modello unico. Da quando c’è il giudice<br />

unico questi procedimenti vengono individuati con la U, infor-<br />

maticamente. Ora di accesso, poi c’è un codice che identifica<br />

l’operatore e poi c’è proprio il nome dell’operatore.. l’ufficio al<br />

quale questo operatore appartiene, il registro N – il registro no-<br />

ti – il tipo di profilo che è associato a questo operatore. Poi c’è<br />

il numero di procedimento, codificato in otto cifre come file il<br />

sistema, quindi prima due cifre per l’anno e poi sei per il nu-<br />

mero, il modulo utilizzato… ecco, questo sta proprio a indicare<br />

quale tipo di attività è concessa all’operatore. Il modulo, per<br />

esempio, Q-proced(?) è proprio quello che permette la gestione<br />

del procedimento. Poi c’è il numero del G.I.P., anche il tipo di<br />

registro G.I.P., il numero dibattimento, poi un’altra decodifica<br />

del fascicolo con un codice ancora più ampio e dove c’è anche<br />

il codice che identifica i fascicoli di Palermo. Quindi un numero<br />

ancora più esteso che parte col 276, che è il codice istat di Pa-<br />

lermo. Questo per distinguerlo da tutti gli altri codici d’Italia. E<br />

poi c’è una descrizione che dice cosa materialmente è stato fat-<br />

to. Per esempio: lettura procedimento o lettura indagato nume-<br />

ro 5, 6, 8.”<br />

Oltre a tutti questi dati, dai tabulati è possibile risalire alla<br />

password personale utilizzata per effettuare l’accesso ed al<br />

tipo di operazioni eseguite (ad esempio l’oggetto della ricerca,<br />

i nomi degli iscritti, i capi di imputazione, le date di iscrizio-<br />

ne, le modifiche nelle imputazioni etc. etc.).<br />

Così sinteticamente ricostruito il quadro generale di funzio-<br />

namento del sistema informatico della Procura di Palermo,<br />

può passarsi ad esaminare nello specifico la ripetuta attività<br />

di abusiva introduzione nello stesso che gli imputati hanno<br />

posto in essere, in concorso tra loro, al chiaro scopo di otte-<br />

nere conferme e dettagli circa l’indagine in corso a loro cari-<br />

co.<br />

672


Il Ciuro, unico tra i correi a potere agire all’interno<br />

dell’ufficio, non disponeva di una propria password e, quindi,<br />

aveva bisogno di rivolgersi, di volta in volta, al personale di<br />

segreteria per effettuare le ricerche che gli interessavano.<br />

Lavorando in quelle stanze da tanti anni, sfruttando il suo<br />

carattere gioviale e disponibile e, soprattutto, inventando<br />

delle scuse al fine di indurre costoro a fare tali ricerche, il<br />

Ciuro era riuscito più volte nel suo intento.<br />

Quasi sempre carpendo la buona fede e la fiducia che colle-<br />

ghe come, ad esempio, Rosaria Torres riponevano in lui, tan-<br />

to da rimanere davvero scioccate alla notizia dell’arresto del<br />

Ciuro il 5 novembre 2003.<br />

Ed infatti, la Torres, in particolare, confermava di avere con-<br />

fidato al Ciuro la sua password e che questi in qualche occa-<br />

sione ne aveva fatto uso anche in sua assenza:<br />

“ … certe volte per esempio, essendo che nella mia segreteria<br />

ultimamente appunto nel 2003 veniva spesso a chiedere delle<br />

notizie perché doveva fare interrogatori col dottore Ingroia, e<br />

quindi diceva di fare ricerche. Al che capitava che magari io mi<br />

alzavo, stavo facendo altre cose, e gli dicevo: “siediti tu e la<br />

fai tu la ricerca”, perché io già magari avevo … il R.E.G.E. a-<br />

perto. E quindi è capitato un due/tre volte sto discorso.”<br />

In altre circostanze, invece, era stata la stessa Torres ad ef-<br />

fettuare delle ricerche su richiesta del Ciuro, il quale gliele<br />

sollecitava facendo sempre riferimento a presunte attività di<br />

indagine in corso per conto del dottore Ingroia.<br />

Come si evince dai dati elaborati prima e riferiti poi dai due<br />

tecnici D’Amico e Rinaldo, le ricerche attraverso la password<br />

della Torres erano iniziate ben prima della fine di settembre<br />

2003 ed avevano riguardato il procedimento per associazione<br />

mafiosa a carico dell’Aiello.<br />

Dai tabulati di stampa degli accesi al R.E.G.E., invero, risul-<br />

tano tre accessi – rispettivamente il 25 giugno, il 6 ed il 18<br />

settembre 2003 - al procedimento n. 12790/02 R.G.N.R., cioè<br />

673


proprio quello a carico dell’Aiello per il reato di cui all’art.<br />

416 bis c.p.<br />

E tutti e tre risultano effettuati attraverso la password in do-<br />

tazione all’operatore Rosaria Torres, che, nel corso del suo<br />

esame testimoniale, confermava di averli effettuati su richie-<br />

sta del Ciuro per, non meglio specificatele, ragioni di ufficio.<br />

Il primo accesso del 25 giugno 2003 ha avuto come oggetto la<br />

“lettura procedimento” cioè la parte del registro informatico<br />

dove sono riportate le informazioni generali ed il nominativo<br />

del primo indagato (in questo caso proprio l’Aiello Michele),<br />

la lettura della notizia di reato, la lettura della qualificazione<br />

giuridica del fatto e la lettura della pagina relativa al primo<br />

indagato.<br />

Il secondo accesso del 6 settembre 2003, invece, ha avuto<br />

come oggetto solamente la “lettura procedimento” e la lettura<br />

della qualificazione giuridica del fatto.<br />

Infine l’accesso del 18 settembre 2003 ha avuto come oggetto<br />

la “lettura procedimento” e la lettura della notizia di reato.<br />

Ma, come si diceva dianzi, gli accessi abusivi nel sistema in-<br />

formatico hanno soprattutto riguardato l’altro procedimento,<br />

quello in materia di sanità e scaturito dal sequestro del 18<br />

settembre 2003 ad opera del N.A.S dei Carabinieri.<br />

In precedenza si è già ricostruita l’affannosa ricerca da parte<br />

di tutti i correi di conferme ed ulteriori notizie circa la natu-<br />

ra e le finalità di detta indagine, apparsa del tutto evidente<br />

esaminando il contenuto delle intercettazioni sulla “rete ri-<br />

servata” a partire proprio dal 18 settembre 2003, cioè dallo<br />

stesso giorno del sequestro.<br />

Ma sempre in tale giorno, e precisamente alle ore 12.51, ve-<br />

niva registrata la prima di una serie di conversazioni telefo-<br />

niche tra l’Aiello ed il Ciuro di elevato valore probante:<br />

PIPPO Pronto?<br />

MICHELE Pronto Pippo?<br />

PIPPO Ehi.<br />

674


MICHELE Puoi parlare o no?<br />

PIPPO Si, si dimmi.<br />

MICHELE Va bè, e allora senti gli hanno risposto quelli ai<br />

documenti del medico.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Dandogli praticamente una copia di verbali in cui<br />

stavolta scrivono…<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE Verbali di sequestro probatorio ai sensi<br />

dell’articolo 354 del codice di procedura penale.<br />

PIPPO Si.<br />

MICHELE E loro dicono avendo loro la prima volta presi in<br />

base a quel numero famoso… ti scrivi questo numero di<br />

nuovo?<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE 140/03 stavolta scrivono la data, del 14 feb-<br />

braio 2003.<br />

PIPPO Si.<br />

MICHELE Ti ricordi quel famoso numero non si trovava.<br />

Ora dice questo, dalla disamina di detta documentazione es-<br />

sendo emersi indizi, per ora si parla, in ordine…<br />

PIPPO uh.<br />

MICHELE All’ipotesi di reato di truffa aggravata in or-<br />

dine alla… in danno all’azienda 6.<br />

PIPPO Si.<br />

MICHELE Di cui al disposto articolo 640 comma 2 codice pe-<br />

nale, poi… e adopera i soggetti in corso di identificazione onde<br />

evitare la dispersione di elementi probatori vista la necessità e<br />

l’urgenza si è preceduto al sequestro ai sensi dell’articolo 354,<br />

uh.<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE Per cui… e basta, quindi praticamente stavolta gli<br />

hanno comunicato praticamente… e sono poste sotto sequestro.<br />

PIPPO Uh.<br />

675


MICHELE Uh, chiaro?<br />

PIPPO Eh, e come l’hanno fatto ora per allora?<br />

MICHELE Si, l’hanno fatto ora, praticamente, dicendo che<br />

sono emerse… dalla disamina dei documenti sono emersi indi-<br />

zi.<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE Hai capito come se la stanno giocando?<br />

PIPPO Eh, e va bè…<br />

MICHELE E dice che ora hanno materialmente… ora gli spie-<br />

gavano tecnicamente… il magistrato entro 7, 8 giorni deve con-<br />

fermare il sequestro o dissequestrare.<br />

PIPPO No, non può essere entro 7, 8 giorni.<br />

MICHELE E quando, entro quando?<br />

PIPPO Su… nell’arco delle 48 ore dalla data del seque-<br />

stro. Scusa il verbale che è fatto in data odierna?<br />

MICHELE Il verbale è fatto il 18 settembre, oggi.<br />

PIPPO In data odierna, quindi entro 2 giorni dev’essere…<br />

MICHELE Entro…<br />

PIPPO A norma dell’articolo 354, eh, aspetta.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Codice di procedura penale…<br />

MICHELE Che significano indizi, indizi non è che sono ele-<br />

menti probatori.<br />

PIPPO Allora accertamenti urgenti sul luogo e sulle cose e sulle<br />

(inc.) in sequestro, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria<br />

curano che le tracce e le cose di pertinenza al reato siano con-<br />

servate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato<br />

prima dell’intervento del pubblico ministero. Si loro l’hanno<br />

fatto preventivo diciamo. 354 secondo comma?<br />

MICHELE 354 codice… aspetta 354… no 640 è il comma se-<br />

condo…<br />

PIPPO Va bè questa è la truffa.<br />

MICHELE Il reato che loro…<br />

PIPPO Va bè questa è la truffa.<br />

676


MICHELE Uh, l’ipotesi.<br />

PIPPO L’ipotesi di truffa. Si ma il problema… loro possono con-<br />

servare le carte, per l’amor di Dio, ma la copia gliela devono<br />

dare, che significato ha.<br />

MICHELE Sono emersi indizi.<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE Però noi di tutto questo ancora non ne sappiamo<br />

niente attenzione.<br />

PIPPO Esatto, eh, e quindi…<br />

MICHELE E come se la stanno giocando secondo te.<br />

PIPPO Bò, non lo so. Aspetta io devo vedere… però, scusa, co-<br />

me c’è messo… il procedimento…<br />

MICHELE Loro mi hanno spiegato tecnicamente che adesso ci<br />

può essere o una conferma…<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Praticamente, oppure… ma se hanno questo andaz-<br />

zo ci sarà quello che gli darà la conferma perché qualche cosa<br />

la devono trovare, giusto? Mi sembra…<br />

PIPPO Si ma il problema è che nel momento in cui trovano gli…<br />

questi secondo la polizia giudiziaria.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Però non lo possono fare ora il sequestro per allora.<br />

MICHELE E si.<br />

PIPPO Cioè loro sono andati ad acquisire la documentazione…<br />

MICHELE La prima volta, la prima volta nel primo verbale<br />

che ho qui, un istante, vediamo cosa leggo.<br />

PIPPO Eh, eh.<br />

MICHELE Uh, la prima volta leggo verbale di acquisizio-<br />

ne dei documenti.<br />

PIPPO Esatto, questa è… il primo è…<br />

MICHELE Per effettuare, per effettuare dei riscontri se<br />

lo portano.<br />

PIPPO Esatto, dovevano fare riscontri.<br />

MICHELE Ora hanno fatto i riscontri.<br />

677


PIPPO Oh.<br />

MICHELE E hanno…<br />

PIPPO E questo era… quand’era datato?<br />

MICHELE Questo era datato in data… dunque data 27 giu-<br />

gno.<br />

PIPPO Uh, esatto?<br />

MICHELE E quindi… si ma non era un sequestro…<br />

PIPPO Oh.<br />

MICHELE E’ un’acquisizione.<br />

PIPPO Un’acquisizione e quindi l’acquisizione loro se la sono<br />

portati in originale neanche in copia.<br />

MICHELE No, no in originale.<br />

PIPPO In originale.<br />

MICHELE Siccome quelli (inc.) là per i motivi giustamente di<br />

fare controlli.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE E gli hanno risposto praticamente così quindi se la<br />

sono studiata e mi sembra giusto, no?<br />

PIPPO Quindi che cosa hanno fatto, loro in data odierna gli<br />

hanno fatto un verbale di sequestro, esatto?<br />

MICHELE Di sequestro in cui sono… dice che sono emersi in-<br />

dizi in ordine all’ipotesi di truffa aggravata.<br />

PIPPO Uh, e gli indizi che significa perché il sequestro in base<br />

a che cosa l’hanno fatto al 354?<br />

MICHELE In base all’articolo 640.<br />

PIPPO No, non può essere. Là il…<br />

MICHELE Aspetta.<br />

PIPPO No.<br />

MICHELE Sono…<br />

PIPPO Sul sequestro in base al 354.<br />

MICHELE 354.<br />

PIPPO Ma questo di qua è nell’immediatezza delle cose che si<br />

fa non dopo perché il 354 dice che gli ufficiali e gli agenti di<br />

polizia giudiziaria curano le tracce e le cose pertinenti al reato<br />

678


siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non ven-<br />

ga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero quindi<br />

quando loro sono andati ad acquisire la documentazione<br />

l’hanno fatto così senza nessun senso diciamo.<br />

MICHELE Senza niente, no, non c’era scritto niente.<br />

PIPPO Senza niente, oh. Ora il procedimento qual è.<br />

MICHELE Uh, ora il procedimento… il procedimento è sem-<br />

pre quello di allora il numero del procedimento.<br />

PIPPO Contro ignoti quindi.<br />

MICHELE No il procedimento penale è il 140/03 prati-<br />

camente ed è datato 14 febbraio 2003.<br />

PIPPO Va bene, ora fammi vedere e poi richiamo.<br />

MICHELE Bò, ne stai capendo più niente?<br />

PIPPO Va bè, va bè. Comunque fai una cosa tu a “lu spugghia-<br />

tu” come si suol dire.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO All’avvocato, lì.<br />

MICHELE Eh, si.<br />

PIPPO E glielo dici perché secondo me c’è qualcosa che non…<br />

che non quadra anche ai fini… perché non lo possono fare ora<br />

per allora.<br />

MICHELE Ma noi non siamo parte in causa per ora, non ne<br />

sappiamo niente completamente, giusto?<br />

PIPPO Eh, ma nel momento in cui ora loro non hanno le carte tu<br />

gli devi scrivere che ti devono pagare, come fanno?<br />

MICHELE E bè ora mi dovranno rispondere, io devo fare una<br />

lettera in questi giorni che voglio i documenti e lui mi risponde-<br />

rà a questa maniera, da quel momento in poi lo sappiamo.<br />

PIPPO Si, va bè. Aspè fammi vedere una cosa e poi ci sen-<br />

tiamo, va bene?<br />

MICHELE Va bene, ok.<br />

PIPPO Ciao, ciao.<br />

MICHELE Ciao, ciao, ciao. Ah?<br />

679


Dunque, i due correi studiavano assieme il testo del decreto<br />

di sequestro di cui l’Aiello aveva una copia, analizzando ogni<br />

suo dettaglio alla ricerca di qualche indicazione ulteriore per<br />

controllare sul R.E.G.E..<br />

Il numero di procedimento era sempre lo stesso di quello re-<br />

lativo al verbale di acquisizione del giugno precedente, come<br />

lo stesso Aiello chiariva al Ciuro, il quale riteneva che si do-<br />

vesse trattare di un fascicolo a carico di ignoti.<br />

Il Ciuro quindi rimandava l’Aiello a dopo, atteso che aveva<br />

intenzione di effettuare immediatamente una prima verifica.<br />

Dopo pochi minuti aveva luogo la seguente conversazione tra<br />

i due sempre sulla “rete riservata”:<br />

Telefonata n. 051 del 18/09/2003 delle ore 12.58, in entrata<br />

dal numero 3383513421.<br />

Aiello Michele parla con Ciuro Giuseppe (Pippo).<br />

MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Dopo 03 che cosa c’è scritto?<br />

MICHELE Dunque… niente 140/03 del RGNR procura della<br />

repubblica…<br />

PIPPO RG…<br />

MICHELE Tribunale di Palermo.<br />

PIPPO NR, va bè.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Ciao grazie.<br />

MICHELE Ok.<br />

PIPPO Ciao, ciao.<br />

Appare chiaro, dunque, che il Ciuro aveva qualche difficoltà<br />

a rinvenire tale procedimento, il n. 140/03 R.G.N.R., perché<br />

la dicitura lasciava chiaramente intendere che si trattasse di<br />

un fascicolo contro soggetti noti (mod. 21), mentre come ve-<br />

dremo non era così.<br />

Dopo qualche altro minuto seguiva questa conversazione tra i<br />

due:<br />

680


Telefonata n. 053 del 18/09/2003 delle ore 13.09, in entrata<br />

dal numero 3383513421.<br />

Aiello Michele parla con Ciuro Giuseppe (Pippo).<br />

MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Ehi.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Allora il 140 RGNR non esiste.<br />

MICHELE Come non esiste.<br />

PIPPO E’ il sequestro di una banca… di una barra di fer-<br />

ro.<br />

MICHELE E noi l’avevamo visto.<br />

PIPPO E’ giusto?<br />

MICHELE Ma è strano perché hanno preso per il culo a Gior-<br />

gio l’altro giorno quello fino a sabato, io non lo… oppure questo<br />

si è visto che era la pressione dei documenti che li voleva e si<br />

è inventato che sono emersi indizi, ma gli indizi quali so… fra<br />

l’altro non lo dicono quindi ora faranno la proposta a lui stes-<br />

so.<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE E lui glieli convaliderà, giusto, perché qualche cosa<br />

la deve trovare quello.<br />

PIPPO Ma gli indizi che cosa signi… gli indizi significa per es-<br />

serci… per il 354 si fa nell’immediatezze.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Innanzitutto, è giusto, l’articolo 354 prevede.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Cioè è come nella flagranza di reato che succede un o-<br />

micidio e allora la polizia giudiziaria che cosa fa, raccoglie tutti<br />

gli elementi e poi glieli da…<br />

MICHELE Chia… chiarissimo, io…<br />

PIPPO Al pubblico…<br />

MICHELE Io… è chiarissimo quello che dici tu però…<br />

PIPPO Eh.<br />

681


MICHELE Dico l’unica cosa che diciamo io… domani mattina<br />

viene Riccobono che è fuori.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE E che in ogni caso… ora siccome ci hanno contesta-<br />

to delle fesserie di ecografie e noi dobbiamo chiedere gli atti<br />

perché ci hanno… dobbiamo prenderli in visione.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Lui ci deve dire che gli atti non ce li ha più, solo in<br />

quel momento lo sapremo, prima non ne sappiamo niente, cioè<br />

questo tutto quello che si sta tramando senza chiamarti e farti<br />

spiegare, niente conclusione dati…<br />

PIPPO No ma… allora scusa, io vorrei capire una cosa, il pro-<br />

cedimento penale non esiste, il 140/03 RG.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO NR…<br />

MICHELE Non esiste.<br />

PIPPO Non esiste, è il sequestro di una sbarra di ferro.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Ed è uno.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Del 14 febbraio 2003, quindi loro fanno un sequestro a<br />

norma dell’articolo 354, esatto?<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO In data odierna che è il 18 settembre…<br />

MICHELE Perché sono emersi elementi, indizi probatori…<br />

PIPPO 2003.<br />

MICHELE Di ipotesi di truffa del… ai danni dell’azienda 6.<br />

PIPPO Esatto, quindi que…<br />

MICHELE Come se si sono guardati le carte dall’ora ad oggi e<br />

ora hanno visto che ci sono questi indizi per cui li mettono sot-<br />

to sequestro.<br />

PIPPO Esatto ma ora come lo fanno a mettere ora per allora,<br />

cioè io questo vorrei capire.<br />

682


MICHELE Vuol dire che se ne sono… come se se ne fossero<br />

accorti ora, che vuoi che ti dica.<br />

PIPPO Quindi…<br />

MICHELE E’ strano, tutto è strano.<br />

PIPPO L’articolo del sequestro è questo e poi c’è la cosa per il<br />

640.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Ma il problema è che se que… l’RGNR…<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Esatto, RGNR, dovrebbe essere un fascicolo già i-<br />

scritto alla, come si dice, al registro degli indagati inve-<br />

ce non c’è scritto niente.<br />

MICHELE Si, ho capito.<br />

PIPPO Aspetta. (nel frattempo riceve un'altra telefonata su un<br />

altro telefonino) pronto? Ehi, ciao Fra, dimmi? Eh, sono al tele-<br />

fono. Eh, perché? Si, si prima li ho sentiti. Niente, stavano u-<br />

scendo. Non lo so.<br />

MICHELE (riceve un’altra telefonata su un altro telefonino)<br />

scusami, pronto?<br />

PIPPO Franca ne possiamo parlare dopo?<br />

MICHELE Si, tra 10 minuti ci vediamo, tra 10 minuti ci ve-<br />

diamo fuori.<br />

PIPPO Eh, senti mi chiami tu perché io… io a quel numero non<br />

ti riesco a parlare Fra quindi… chiamami tu fra 5 minuti, va<br />

bene, ciao.<br />

(riprendono la loro conversazione)<br />

PIPPO Ehi.<br />

MICHELE E allora Pippo…<br />

PIPPO Michele…<br />

MICHELE Mi fa… si.<br />

PIPPO Si, allora quindi poi loro cosa fanno, l’ipotesi di reato è<br />

un 640 comma secondo.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Di codice di procedura penale, codice penale.<br />

683


MICHELE Che è la truffa aggravata.<br />

PIPPO Che è la truffa aggravata.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E’ giusto? Però se questo non esiste il 140/03 RGNR.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Come fanno loro?<br />

MICHELE E non lo so, guarda la storia è… mi sembra quando<br />

sai… una risposta a tutto quello che in questi giorni ha fatto<br />

l’avvocato perché l’avvocato ora mi ha messo in imbara… giu-<br />

sto?<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Ora loro se ne escono poi come… ma io quello non<br />

mi persuade che io ho parlato fino a… ieri mi è venuto a trova-<br />

re Giorgio.<br />

PIPPO Giorgio, eh.<br />

MICHELE E mi ha detto, niente, che quelli… non è che c’era<br />

tutto questo discorso anche perché, insomma, le prestazioni<br />

sono esiste… ci può essere una irregolarità nella procedura<br />

amministrativa, mi segui.<br />

PIPPO Eh, ma la truffa…<br />

MICHELE Nel modo di vedere che piglia la…<br />

PIPPO No la truffa è un'altra cosa.<br />

MICHELE La truffa è che tu non hai effettuato praticamente<br />

la prestazione.<br />

PIPPO No la truffa è per il bene patrimoniale il secondo comma.<br />

Aspetta, aspetta un minuto che piglio l’altro codice che qua ne<br />

ho uno solo, codice penale non ce l’ho a portata di mano. Codi-<br />

ce penale, codice penale… e allora codice penale speciale. Co-<br />

dice repertorio leggi penali, minchia neanche il codice penale<br />

abbiamo più? A posto siamo.<br />

MICHELE Comunque io me la scendo una fotocopia di questa<br />

cosa.<br />

PIPPO Ah? Me la potevi mandare.<br />

MICHELE E con chi?<br />

684


PIPPO Quant’è, 640, aspetta. 46, 40, eccolo, secondo comma.<br />

Quindi…<br />

(Ambientale)<br />

MICHELE Una copia di quella me la scendi tu a me che arri-<br />

verà il professore più tardi, ok, va bene.<br />

(Telefonata)<br />

PIPPO Allora chiunque con artifizio o raggiri inducendo taluni<br />

in errore procura a sé o ad altri un ingiusto profitto… la pena…<br />

140 secondo comma?<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO La pena è la reclusione da un anno a 5… su… non<br />

c’entra niente. Ma questo può essere che sia vecchio. E infatti,<br />

aspetta, quello nuovo… nessuno ce l’abbiamo? Minchia come ci<br />

siamo ridotti, neanche avere i codici in questo ufficio. E che la-<br />

voriamo… e allora vediamo qua, il codice di procedura penale,<br />

codice penale, questo, questo è del 2000 e codice 2001. Ve-<br />

diamo che c’è qui dentro, aspetta che è quello commentato. 640<br />

comma secondo. 620, 21, 25, 28, 30, 33, 40, allora chiunque…<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Con artifizio o raggiri inducendo taluni in errore procura<br />

a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno ed è punito<br />

con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da lire 100<br />

mila a 2 milioni di lire. La pena è della reclusione da 1 a 5 an-<br />

ni e della multa da 600 mila a 3 milioni se il fatto è commesso<br />

a danni dello stato o di altro ente pubblico con il pretesto di far<br />

esonerare taluno dal servizio militare…<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E se il fatto è commesso ingerendo nella persona offesa<br />

il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento<br />

di dovere eseguire un ordine. Il delitto è punibile a querela del-<br />

la persona offesa…<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previ-<br />

ste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante<br />

685


quindi il problema è… l’arresto è facoltativo, poi fermo<br />

d’indiziato non esiste, misure cautelari… primo comma consen-<br />

tito per le misure coercitive e così via. Ma a me sembra una co-<br />

sa un poco stramba.<br />

MICHELE A me sembra che sia organizzata.<br />

PIPPO Cioè ma questo… oltretutto loro non possono farlo in<br />

questa maniera, cioè ora per allora.<br />

MICHELE E lo so ma intanto… e intanto mi sembra una cosa<br />

passata con… cioè è come volere…<br />

PIPPO Ma scusa ma Giorgio niente sa?<br />

MICHELE Niente.<br />

PIPPO L’hai chiamato?<br />

MICHELE No, se lo vuoi chiamare tu lo chiami tu e glielo<br />

spieghi.<br />

PIPPO Ah, va bè, ok, va bene, va bene ora lo chiamo io e ve-<br />

diamo.<br />

MICHELE Io…<br />

PIPPO Va bè sentiamoci dopo dai, ok.<br />

MICHELE Ma è strano, ma quello…<br />

PIPPO Senti.<br />

MICHELE Scusa la conferma chi gliela deve dare di queste<br />

cose sempre lo stesso individuo?<br />

PIPPO No, allora devono fare… ma io non so chi sia il magistra-<br />

to perché il problema è… scusa loro scrivono nell’ambito del<br />

procedimento 140 e ora gli devono fare la convalida del seque-<br />

stro.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Scusa ma poi loro… oggi cos’hanno fatto, sono andati lì<br />

e gli hanno fatto…<br />

MICHELE Gli hanno fatto solo quello.<br />

PIPPO Questo verbale.<br />

MICHELE Si, stesso verbale, si perché siccome ha richiesto<br />

ufficialmente la documentazione…<br />

PIPPO Eh.<br />

686


MICHELE Per risposta ci sono andati e gli hanno detto che<br />

non glieli possono restituire perché… con questa lettera perché<br />

sono emersi indizi.<br />

PIPPO Ma è una lettera o un verbale di sequestro.<br />

MICHELE Un verbale di sequestro è, un verbale firmato con<br />

tanto di firma.<br />

PIPPO Eh, ma lui niente gli ha dichiarato?<br />

MICHELE E che gli deve dichiarare lui.<br />

PIPPO E lui gli doveva dichiarare che la documentazione era<br />

stata acquisita in data… con verbale del… e così via.<br />

MICHELE No ma loro lo dicono già, là stesso lo dicono nel<br />

verbale…<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Che è stata presa, si, lo riportano.<br />

PIPPO Minchia e poi gli fanno… senti me la fai avere una copia<br />

di questo, di questo verbale?<br />

MICHELE Va bè ora vediamo, più tardi con Salvatore te la<br />

mando, va bene?<br />

PIPPO Eh, io sono a casa eventualmente di pomeriggio, tutte…<br />

MICHELE Va ti faccio chiamare allora.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Verso che ora ci sei a casa verso le 4, verso che<br />

ora.<br />

PIPPO No io verso le 2 me ne vado perché Gaetano deve andare<br />

a scuola e quindi io sto con il bambino, va bene?<br />

MICHELE Va bè allora ti faccio chiamare…<br />

PIPPO Fammi parlare con Giorgio e ora vedo un attimo, va be-<br />

ne?<br />

MICHELE Va bè, ci sentiamo.<br />

PIPPO Ok.<br />

MICHELE Però è strano o no?<br />

PIPPO Si, si, ora fammi vedere una cosa. Ciao, ciao.<br />

MICHELE Va bè, ciao.<br />

687


Come si accennava dianzi, le ricerche del Ciuro non erano<br />

andate a buon fine, nel senso che al numero 140/03<br />

R.G.N.R. non corrispondeva un fascicolo avente ad oggetto<br />

una truffa in materia sanitaria ma il sequestro di una barra<br />

di ferro, peraltro avvenuto nel precedente mese di febbraio.<br />

E mentre, dall’immediata risposta dell’Aiello (E noi<br />

l’avevamo visto), si evince che tale dato era già a conoscen-<br />

za dei correi, il Ciuro ribadiva che doveva essersi trattato di<br />

un errore del numero ovvero del tipo di registro.<br />

I due correi, ad ogni modo, approfondivano assieme ogni pos-<br />

sibile risvolto desumibile dalla copia del decreto di sequestro<br />

consegnato dallo Iannì, leggevano gli articoli del codice citati<br />

nel provvedimento e, soprattutto, cercavano di comprendere<br />

la ragione che impediva al Ciuro di reperire il fascicolo<br />

all’interno dei registri informatici della Procura di Palermo.<br />

Subito dopo, e precisamente alle ore 13.17, il Ciuro chiamava<br />

il Riolo per metterlo, come sempre, al corrente dello stato at-<br />

tuale delle ricerche e dei problemi nell’individuazione del fa-<br />

scicolo nel R.E.G.E..<br />

Anche tale conversazione dimostra la costante compartecipa-<br />

zione del Riolo a tutte le attività svolte dai correi, sia sotto il<br />

profilo della condivisione delle finalità che della partecipa-<br />

zione a titolo di concorso morale.<br />

Legenda: P: CIURO Giuseppe G: RIOLO Giorgio<br />

G: buongiorno<br />

P: buongiorno a lei<br />

G: come stai ?<br />

P: maaa bene … senti<br />

G: sì …<br />

P: hai sentuto l’ultima ?<br />

G: sììì ieri sera<br />

P: cioè ?<br />

G: pensavo che già tu lo sapevi<br />

P: di che ? della storia del verbale ?<br />

688


G: no dell …<br />

P: no …<br />

G: della squadra specialeee …<br />

P: sì quella è una minchiata stratosferica<br />

G: e infatti … (incomprensibile) …<br />

P: sì … no c’è n’è un’altra stamattina<br />

G: cioè ?<br />

P: eee … te lo dico io perché me l’ha detto in questo mo-<br />

mento … vedi che stamattina ci sono andatiii … dove tu<br />

sei andato l’altro giorno …<br />

G: uh …<br />

P: eh … e gli hanno noti … gli hanno fattooo a quello<br />

… un verbale di sequestro a norma dell’articolo 354 …<br />

nell’ambito del procedimento penale 140/03 … stu proce-<br />

dimento penale 140/03 RGNR non esiste …<br />

omissis<br />

P: e dico ma allora questi l’altra volta non ti hanno<br />

detto la verità …<br />

G: allora … (incomprensibile) … va bò …<br />

P: ee … ee … quindi che facciamo ?<br />

G: e devo chiamarlo …<br />

P: a chi ?<br />

G: eh a chi ? aaa …<br />

P: a quello ?<br />

G: eh … a sto punto o lasciarlo perdere … perché a sto<br />

punto non mi sta dicendo la verità …<br />

P: eh … a me sembra strano<br />

G: nonnn è …<br />

P: o aspettiamo ?<br />

G: mi dice una minchiata ? non lo so … no … non …<br />

P: non hai la più pallida idea …<br />

G: va beh un …<br />

P: va beh ho capito non puoi parlare<br />

G: se se sen …<br />

689


P: sentiamoci dopo …<br />

G: ah … va bene<br />

Nel giro di pochi minuti il Ciuro e l’Aiello si sentivano ancora<br />

varie volte; oltre la telefonata delle 13.27 già esaminata dian-<br />

zi vi sono le seguenti:<br />

Telefonata n. 055 del 18/09/2003 delle ore 14.24, in uscita<br />

al numero 3383513421 (già in parte esaminata):<br />

PIPPO Pronto?<br />

MICHELE Ehi Pippo?<br />

PIPPO Ehi.<br />

MICHELE E allora dove te li mando con Salvatore questi?<br />

PIPPO Io a casa sono.<br />

MICHELE Eh, lui lo sa mi pare dove…<br />

PIPPO Si e va bè ha pure il numero di telefono. Si lo sa mi<br />

sembra che è già venuto a…<br />

MICHELE Tu lo sai dov’è.<br />

PIPPO Senti.<br />

MICHELE Eh, dimmi.<br />

PIPPO Si, una cosa ti volevo chiedere, lì hai pure la lettera…<br />

MICHELE Quella di prima.<br />

PIPPO No.<br />

MICHELE Che pure l’ho fatta…<br />

PIPPO No mi servirebbe.<br />

MICHELE Quale?<br />

PIPPO La lettera…<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Quella con cui chiedono la documentazione, ce l’hai tu?<br />

MICHELE Chi quella del… che ha chiesto il…<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Medico a loro?<br />

PIPPO Eh, eh.<br />

MICHELE No gli ha detto praticamente che per motivi prati-<br />

camente di ufficio avevano bisogno. No questa non ce l’ho.<br />

PIPPO Non ce l’hai, hai i 2 verbali diciamo.<br />

690


MICHELE I 2 verbali, si…<br />

PIPPO Va bè, mandami questi dai.<br />

MICHELE ti sto mandando, il primo…<br />

PIPPO E…<br />

MICHELE Quello quando…<br />

PIPPO E questo di oggi.<br />

MICHELE E questo di oggi.<br />

PIPPO Senti io oggi… quando… poi parlando con quello lì.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Con Pignatone che è l’esperto veramente in queste<br />

cose.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Mi ha detto, dice, guarda che il verbale è nullo.<br />

MICHELE Si ma… ma poi come fanno… essendo l’unicità pra-<br />

ticamente dei trattamenti a livello quasi nazionale…<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Come cazzo hanno fatto, dico, santo Dio ad anda-<br />

re… ma io veramente mi sforzo… a venire una volta a dire sen-<br />

ta vediamo di che cosa si tratta.<br />

PIPPO No ma non è so… ma proprio… ma a parte questo…<br />

MICHELE A meno che è un gioco di parole praticamente per<br />

tenersi un altro poco le carte e…<br />

PIPPO E no ma… guarda ma tu ora glielo devi dire però a<br />

Iannì, gli dici scusa… tu domani gli telefoni e gli dici<br />

sono passate 48 ore, io voglio la convalida del seque-<br />

stro…<br />

MICHELE Una settimana gli hanno detto.<br />

PIPPO No, no, no, no entro 48 ore quale settimana.<br />

MICHELE Senti secondo me…<br />

PIPPO Entro 48 ore dice il codice.<br />

MICHELE Seco…<br />

PIPPO Perché loro se hanno scritto una cosa del genere<br />

hanno scritto anche il falso perché a parte che il 140<br />

691


non esiste Michele, cioè a registro non abbiamo… il 140 è<br />

il furto, te l’ho detto, di un’asta di ferro.<br />

MICHELE Va bè comunque…<br />

PIPPO Primo, ma dico a noi questo non interessa, loro magari<br />

hanno voluto giocare su que… ma non è che se lo possono te-<br />

nere il sequestro per una settimana.<br />

…<br />

PIPPO Eh, allora ti dicevo il problema del 354 è quando… ti<br />

faccio l’ipotesi, succede un omicidio, è giusto, una rapina, noi<br />

interveniamo sul posto, prima che arriva il pubblico ministero<br />

che prende tutte le indagini in mano noi facciamo la raccolta di<br />

tutto quello che c’è da raccogliere, prove…<br />

MICHELE Si, si.<br />

PIPPO Se troviamo i bossoli, appena arriva il pubblico ministe-<br />

ro poi continua lui.<br />

MICHELE Chiaro.<br />

PIPPO Quindi loro questo… e questo è nell’immediatezza, nella<br />

flagranza, si dice, di reato, poi ci sono altre 2 possibilità o il<br />

353 o il 321.<br />

MICHELE Intanto ora…<br />

PIPPO Il 3…<br />

MICHELE Chiaro, chiaro.<br />

PIPPO Ecco quindi… perciò ti dico è tutto un bluff infatti mi ha<br />

detto proprio… mi diceva Pignatone, dice, ma scusa… per-<br />

ché io ho fatto finta che eravamo stati noi a fare<br />

un’operazione del genere.<br />

MICHELE Aspetta che ti… aspè che ti richiamo perché…<br />

PIPPO Si.<br />

MICHELE Ti sento male.<br />

PIPPO Va bene, ok.<br />

Telefonata n. 056 del 18/09/2003 delle ore 14.28, in uscita<br />

al numero 3383513421.<br />

PIPPO Pronto?<br />

MICHELE Ora ti sento bene, perfetto.<br />

692


PIPPO Eh, allora.<br />

MICHELE Perché certe volte c’è qua in zona il cambio del<br />

ponte.<br />

PIPPO Eh, eh.<br />

MICHELE Per cui uno resta agganciato al vecchio ponte e si<br />

sente male.<br />

PIPPO Ho capito. Quindi ti dicevo lui mi ha detto proprio pale-<br />

se, palese che non… dice è una cosa, dice, che non si può fare<br />

a parte perché se si… quando l’hanno acquisita la documenta-<br />

zione fino a quando se la portano in fotocopia va bene,<br />

nel momento, dice, in cui se la portano in originale gli<br />

scatta il sequestro a tutti gli effetti.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Tranne che loro si portano gli originali e lì lascia-<br />

no le copie ma dice è sempre una forzatura perché uno<br />

l’acquisizione la fa sempre…<br />

MICHELE Ma questo lo doveva fare lui per cui… però lui non<br />

riesce a contestargli niente e ma d’altronde lui si sente al di<br />

fuori di ogni cosa ma non lo so se è al di fuori perché se c’è<br />

un’ipotesi del genere lui ne è coinvolto a meno che il fatto del<br />

raggiro… anche lui sia stato raggirato, hai capito?<br />

PIPPO Si d’accordo, io sono d’accordo che lui magari sia sta-<br />

to raggirato, per l’amor di Dio, non è che ti dico di no, il<br />

problema è che adesso lui domani deve chiamare oppu-<br />

re… e gli dice scusate, io mi sono consultato con l’ufficio<br />

legale nostro.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E gli dice guardate che il sequestro me lo dovete por-<br />

tare entro 48 ore perché noi dobbiamo fare anche… se<br />

dobbiamo fare opposizione, perché a noi serve per la<br />

contabilità.<br />

MICHELE Ma l’opposizione non è contro di loro è praticamen-<br />

te contro quelli che l’hanno perpetrato le 2… le 2 società la…<br />

PIPPO L’ATM…<br />

693


MICHELE E’ chiaro e quindi lui ha…<br />

PIPPO Si ma il pro… si ma il problema è un altro che lui deve…<br />

anche se c’è un problema di truffa… facciamo l’ipotesi, è giu-<br />

sto?<br />

MICHELE Uh, si.<br />

PIPPO Non è che loro possono interrompere l’andamento della<br />

società nel senso che fino a quando non è dimostrato non è che<br />

può sospendere la contabilità e i documenti.<br />

MICHELE Chiaro, chiarissimo.<br />

PIPPO E quindi… primo.<br />

MICHELE Però lui… è come se l’avessero dimostrato che<br />

hanno trovato l’indizio.<br />

PIPPO No ma neanche perché io vorrei capire adesso…<br />

MICHELE Nella prova tecnica gli indizi che significa.<br />

PIPPO Niente, sono indizi, indizi sono soltanto una raccolta di<br />

prove che devono essere vagliate. Innanzitutto loro possono<br />

raccogliere indizi ma per il sequestro ci vuole<br />

l’autorizzazione del pubblico ministero.<br />

MICHELE Ho capito, che non hanno.<br />

PIPPO Che non hanno e poi bisogna andare a vedere in<br />

quale procedimento perché questo 140 non è un procedi-<br />

mento… non esiste.<br />

MICHELE Ma quello non è che gli può andare a dire…<br />

PIPPO Certo, certo.<br />

MICHELE Ma è tutta…<br />

PIPPO Talmente…<br />

MICHELE Per questo non mi convince perché non è lineare la<br />

cosa.<br />

PIPPO No, non è lineare assolutamente, questo proprio…<br />

MICHELE Perché ciò che vogliono fare non l’ho capito.<br />

PIPPO Eh, quindi… infatti io a Giorgio gliel’ho accennato.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Gli ho detto va bè poi ci sentiamo, comunque tu chia-<br />

malo pure…<br />

694


MICHELE Eh.<br />

PIPPO E glielo spieghi e cioè o chiama al suo amico e gli<br />

dice senti ma come state giocando.<br />

MICHELE Eh, appunto.<br />

PIPPO Non mi prendete in giro, dice, perché tanto noi le<br />

notizie le sappiamo lo stesso, gli dice io personalmente<br />

le so all’interno dell’azienda e gioca già a carte scoperte<br />

così loro si scornano fra di loro e subito gli dice non<br />

pensare a quelli di Bagheria ma noi le cose le sappiamo<br />

direttamente da Palermo.<br />

MICHELE Certo.<br />

PIPPO Così… è giusto, scagionano quello e lo (inc.) per qual-<br />

siasi cosa. Comunque vediamo. Ma perché Franca stamattina<br />

addirittura mi diceva che hanno fatto una specie di decreto,<br />

hanno preparato una cosa per il pagamento.<br />

MICHELE Lo stanno preparando, si tutte cose e infatti questa<br />

è una risposta strana alla richiesta di documenti perché se lui<br />

non richiedeva niente…<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE Non sarebbe successo niente.<br />

PIPPO Va bè ma a te che ti interessa a te interessa che faccia-<br />

no la cosa anche perché scusa nel, nel procedimento quello<br />

non è che c’è scritto pure truffa.<br />

MICHELE Si ma in tutto questo io non ne so niente completa-<br />

mente.<br />

PIPPO Tu non ne sai niente quindi continua tranquillo perché<br />

secondo me, guarda, si stanno arraffando dove non si devono<br />

arraffare perché nel momento in cui ti dicono una cosa…<br />

MICHELE Si, se hanno la convalida però di questa cosa…<br />

PIPPO Non significa niente, no, certo se ti… no ma se ti… se<br />

fanno la convalida a loro te lo devono notificare pure a<br />

te.<br />

MICHELE Non è che possono fare quel colpo di testa famoso<br />

nei confronti, non lo so, degli amministratori così…<br />

695


PIPPO No, no, niente, niente, glielo devono notificare agli am-<br />

ministratori o a te, o a te, a te veramente non dovrebbero noti-<br />

ficarlo ma agli amministratori si.<br />

MICHELE Certo, va bene.<br />

PIPPO E’ giusto?<br />

MICHELE Comunque ora te li sto mandando che Salvatore è<br />

con me, te li sto mandando.<br />

PIPPO Va bè, mandameli e poi vediamo, dai.<br />

MICHELE Ok, va bene.<br />

PIPPO Ok?<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Ciao.<br />

MICHELE Ciao, ciao.<br />

Telefonata n. 060 del 18/09/2003 delle ore 15.43, in entrata<br />

dal numero 3383513421.<br />

MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Ehi.<br />

MICHELE Ehi Pippo, dimmi.<br />

PIPPO Allora.<br />

MICHELE Si dimmi.<br />

PIPPO Eh, a lui era stato detto però di farsi assistere.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Scusa, il problema è che quando a lui gli hanno detto<br />

guardi dobbiamo sequestrare la documentazione…<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Lui doveva dire guardate io sono il capo del di-<br />

stretto però io ho un ufficio legale a cui… e anche dei<br />

superiori a cui devo fare riferimento e poi qui quando…<br />

MICHELE Va bè ormai… va bene quello che fa…<br />

PIPPO Gli hanno detto ha nulla da dichiarare lui doveva dire<br />

guardate io ho bisogno delle copie.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Perché devo portare avanti una cosa.<br />

696


MICHELE Mentre l’hanno ingannato dicendo… io lo devo sen-<br />

tire ancora personalmente, gli hanno detto va bè fra una setti-<br />

mana… dice, può darsi che fra una settimana ora, dice, questi<br />

di qua dovrà convalidarli o meno, i…<br />

PIPPO Ma quando mai, loro immediatamente… dato che è un<br />

verbale di sequestro…<br />

MICHELE Cioè noi sappiamo la… Pippo noi ne stiamo parlan-<br />

do come un fatto normale.<br />

PIPPO Si Michele…<br />

MICHELE Noi non stiamo parlando di fatti normali.<br />

PIPPO Però scusa…<br />

MICHELE Chiaro?<br />

PIPPO Arrivati a questo punto…<br />

MICHELE Ma siamo di fronte a gente deficiente Pippo.<br />

PIPPO No defi… non solo deficiente però qui… cioè veramente<br />

io li denunzierei arrivati a questo punto mi devi scusare perché<br />

il problema sta in una cosa un po’ semplicistica, allora dalla<br />

visione della documentazione essendo emersi indizi in ordine<br />

all’ipotesi di truffa aggravata.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO La cui… ad opera di soggetti in corso di identificazione.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Cioè scusa allora qui 2 sono le cosa o le ricette sono fal-<br />

se.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO E’ giusto, e quindi in corso di identificazione è in questo<br />

sistema oppure non può essere in corso di identificazione.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Perché scusa allora il sequestro contro chi lo fan-<br />

no, il sequestro probatorio, contro ignoti?<br />

MICHELE Bò, appunto, non lo so.<br />

PIPPO Esatto, lo devono fare…<br />

MICHELE In corso di identificazione.<br />

697


PIPPO Contro l’ATM, no, perché qui dice richiesta di rim-<br />

borso in corso di identificazione onde evitare la dispersio-<br />

ne degli elementi probatori vista la necessità… l’articolo 354…<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Di reato, è quella la flagranza di reato (inc.) e 6 mesi e<br />

infatti loro si contraddicono perché nel verbale di acquisizione<br />

cosa scrivono, richieste di rimborso, quello che sia, la forma…<br />

così, la presente documentazione viene portata presso gli uffici<br />

di Palermo onde consentire…<br />

MICHELE No già loro lì erano, a Palermo stesso gliel’hanno<br />

fatta, non so se l’hai capito.<br />

PIPPO Si, si, si io l’ho capito, dico onde consentire… va bè<br />

questa è un'altra cosa, onde consentire agli ufficiali di polizia<br />

giudiziaria di effettuare dei riscontri, in considerazione<br />

dell’eccessivo volume cartaceo si ritiene opportuno evitare la<br />

realizzazione…<br />

MICHELE Di fotocopie.<br />

PIPPO Di copie fotostatiche.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Va bene, lì per lì tu me lo… ancora peggio è perché tu<br />

gliela stai levando in questo caso non è più un’acquisizione ma<br />

è un sequestro. Dato che lì sono una massa di coglioni compre-<br />

so l’ufficio legale perché appena io dall’ufficio legale della<br />

ASL…<br />

MICHELE Ma loro (inc.) quell’ufficio. Pronto?<br />

PIPPO Si ti sento.<br />

MICHELE Ah, perché forse si stava scaricando la batteria.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Mi è arrivato il segnale… va bè.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO No dico…<br />

MICHELE Chiaro, chiaro.<br />

PIPPO E’ impo… guarda sono… cioè è tutto, guarda, una cosa…<br />

698


MICHELE O è una montatura o è una cosa che stanno…<br />

PIPPO E’ un entra ed esce perché non può essere, se tu te la<br />

porti e mi dici che è opportuno evitare la realizzazione di copie<br />

fotostatiche è un sequestro e non è più un’acquisizione, comin-<br />

ciamo di lì, e quindi già questo è invalidato perché doveva es-<br />

sere un verbale di sequestro.<br />

MICHELE Ma questo noi purtroppo… siamo nelle condizioni<br />

che noi non ne sappiamo niente, capito qual è il guaio?<br />

PIPPO Si il problema però è un altro che Iannì…<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E’ 2 volte cretino perché lui passa i guai, questo… cioè<br />

se il direttore vuole gli fa passare i guai, lui l’ha capito questo?<br />

MICHELE Bò non l’ha… non ne ha capito niente secondo me.<br />

PIPPO E allora, scusa, glielo puoi dare un consiglio.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Eh? Io glielo darei…<br />

MICHELE Di rivolgersi ad un legale.<br />

PIPPO Di rivolgersi ad un legale. Per cautelarsi lui stesso, è<br />

giusto, gli dice scusi, dice, io ho ricevuto questo però, dice, mi<br />

sembra qualcosa che non quadra uno per questo motivo e uno<br />

per questo, lo mandi da quello lì…<br />

MICHELE Certo.<br />

PIPPO Esatto?<br />

MICHELE Va bè ora vediamo, più tardi quando viene vediamo<br />

come possiamo organizzarci.<br />

PIPPO Anche perché ti devo dire ancora di più perché nel ver-<br />

bale di acquisizione loro parlano di delega di indagine.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO 140 RGNR.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO E invece qui parlano di procedimento penale<br />

140/03. Ora questo procedimento penale dato che quello<br />

è il 1409 se non ricordo male.<br />

MICHELE Eh.<br />

699


PIPPO Quello madre, giusto, 1709.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Uno dei 2, in questo momento non mi ricordo.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Loro hanno (inc.) che abbiano saltato il 9.<br />

MICHELE Si, ho capito.<br />

PIPPO E poi non può essere 03 ma dev’essere 02 quindi…<br />

MICHELE Va bè comunque qualcosa l’avranno combinata, va<br />

bene.<br />

PIPPO E qualcosa l’avranno inqua… però arrivati a questo pun-<br />

to io ti direi di fare una cosa semplice, ti chiami a questo.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Gli dici così e domani stesso lui con il suo legale gli<br />

(inc.).<br />

MICHELE Non farà niente, ascoltami, non farà niente<br />

perché lui praticamente secondo me non farà tutto di<br />

quello che gli dico io perché lui si ritiene al di fuori di<br />

tutta questa cosa, hai capito?<br />

PIPPO Chi Iannì si ritiene al di fuori?<br />

MICHELE Secondo me si poi non lo so, vediamo…<br />

PIPPO Ma scusa.<br />

MICHELE Se l’accetta il consiglio, se l’accetta il consiglio.<br />

PIPPO Esatto, se lui l’accetta il consiglio e va bene, se lui<br />

non…<br />

MICHELE Io domani mattina aspetto a quello mio, gli dico<br />

praticamente… siccome mi era arrivata ieri una richiesta di…<br />

una nota di addebito…<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE Alcuni mesi… che non c’entra niente con tutto que-<br />

sto e ci dicono pure i documenti sono in vostra visione.<br />

PIPPO Uh.<br />

MICHELE E allora noi chiediamo i documenti e loro ci dicono<br />

che non ne hanno.<br />

PIPPO Esatto.<br />

700


MICHELE E poi da lì saremo noi a saperlo. Certo, lui lo può<br />

fare a dircelo, bò.<br />

PIPPO E lui a questo punto… pubblico è perché non è secretato<br />

il verbale di sequestro probatorio.<br />

MICHELE Ho capito, va bene.<br />

PIPPO Lui ti deve rispondere che in data tot c’è un verbale…<br />

MICHELE Ok.<br />

PIPPO A norma dell’articolo 354 fatto dai NAS nell’ambito del<br />

procedimento…<br />

MICHELE Pronto? Pronto?<br />

PIPPO Mi senti?<br />

MICHELE No… ora si, poco fa…<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Non ti sentivo più.<br />

PIPPO No dico tu ti devi fare scrivere che nell’ambito del pro-<br />

cedimento penale numero 140/03 la documentazione è stata<br />

posta sotto sequestro.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Dall’autori… dai… tranne che domani gli notificano quel-<br />

lo, dopodomani mattina quello si presenta dal procuratore e gli<br />

dice guardi c’è un procedimento così, così, la mia cosa, la mia<br />

azienda ha bisogno di prendere in visione per portare avanti la<br />

contabilità non è che lui gli deve dire qual è l’ambito del pro-<br />

cedimento, non gliene frega niente. Dice mi vuole autorizzare<br />

affinché io posso acquisire presso… per vedere presso i cara-<br />

binieri…<br />

MICHELE Ma chi l’avvocato, l’avvocato mio?<br />

PIPPO Tuo, si, al contrario deve fare. Non mi sono spiegato, al-<br />

lora.<br />

MICHELE Si, no ti ho spiega… chiaro però io sono co… più<br />

confuso… non confuso, questo è un fatto… c’è qualcosa che mi<br />

sfugge, in tutto questo ci sfugge qualcosa a me e a te pure.<br />

PIPPO E che cosa, io questo non riesco a…<br />

MICHELE Ma ci sfugge qualche cosa di subdolo.<br />

701


Telefonata n. 061 del 18/09/2003 delle ore 15.21, in uscita<br />

al numero 3383513421.<br />

PIPPO Pronto?<br />

MICHELE Si, mi si era scaricata la batteria.<br />

PIPPO La batteria. Eh, no, ti dicevo questo, io non capisco, qui<br />

2 sono le cose o loro stanno giocando sotto un profilo veramen-<br />

te basso.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E quindi… e allora arrivati a questo punto uno gli deve<br />

far capire che uno non è cretino nel senso che nel momento in<br />

cui lui ti dice che è stata posta sotto sequestro dai carabinieri<br />

del NAS…<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Esatto, nell’ambito di un procedimento penale 2 sono le<br />

cose o tu… l’avvocato va in procura, si presenta dal magistra-<br />

to, dall’aggiunto, e gli dice c’è questo problema, io sono il lega-<br />

le e noi dato che abbiamo avuto una richiesta dobbiamo ri-<br />

spondere e abbiamo bisogno di… mi autorizza ad andare a<br />

prendere la documentazione presso i NAS e fare le fotocopie?<br />

Appena dice qual è il procedimento, il numero 140, l’aggiunto<br />

gli dirà guardi che il procedimento 140…<br />

MICHELE Chiaro, chiaro…<br />

PIPPO Dice di chi è, non esiste.<br />

MICHELE Tutto questo, perfetto, chiaro.<br />

PIPPO E allora dovranno chiamare i carabinieri e dire scusate-<br />

mi qual è questo procedimento numero 140 e lì si scoprono le<br />

tombe al che l’avvocato che non è un cretino davanti alla giun-<br />

ta o davanti al magistrato, ma lì deve uscire fuori i cosiddetti<br />

attributi, gli deve dire allora io faccio un esposto in questo<br />

momento contro ignoti in che senso…<br />

MICHELE Va bè questo lo stiamo dicendo noi, poi…<br />

PIPPO No, no ma se vuoi ci parlo io…<br />

…<br />

702


PIPPO No qui c’è scritto in ordine… ad opera di soggetti in cor-<br />

so di identificazione.<br />

MICHELE E appunto, in corso di identificazione.<br />

PIPPO Però in corso di identificazione non è veritiero per un<br />

semplice motivo perché loro per fare una cosa del genere… co-<br />

me si fa l’identificazione, ma innanzitutto prima di fare<br />

l’identificazione se tu glieli metti sotto sequestro probatorio già<br />

domani mattina gli devi dire guarda che noi abbiamo seque-<br />

strato magistrato, convalidami questo sequestro perché in or-<br />

dine a…<br />

MICHELE Mi fai… si lo so ma, sai, è come se noi stessimo<br />

parlando però con qualcuno che dev’essere estremamente pre-<br />

parato e che non lo è perché secondo me se l’è fatta…<br />

PIPPO Per questo…<br />

MICHELE Eh, ed è lì, praticamente hanno visto la debolezza<br />

del soggetto e sono…<br />

PIPPO No, ma non solo su di lui, per questo io ti dico arrivati a<br />

questo punto bisogna bypassare tutto e immediatamente inter-<br />

venire perché tu puoi fare… guarda tu…<br />

MICHELE Perché non facciamo…<br />

PIPPO No ma tu puoi fare ancora qualcosa in più nel senso che<br />

se tu domani mattina… ti è arrivata la nota?<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO Della USL a cui devi rispondere dove ci sono…<br />

MICHELE Domani mattina, certo, domani mattina.<br />

PIPPO Aspetta, dove ci sono scritti che puoi prendere visione<br />

della documentazione.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Esatto? Benissimo, tu domani mattina, tu o<br />

l’amministratore insieme al legale vi presentate da Ian-<br />

nì.<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO E lui è obbligato a farti vedere la documentazione per-<br />

ché…<br />

703


MICHELE Oppure dire questo.<br />

PIPPO Aspetta, aspetta, dove tu… domani mattina lui ti deve<br />

fare vedere la documentazione, arrivato a questo punto lui ti<br />

dice io la documentazione non ce l’ho perché è sottose-<br />

questro.<br />

MICHELE Certo.<br />

PIPPO Lui non è che si può rifiutare di fartela vedere perché tu<br />

hai un documento che te lo manda il distretto.<br />

MICHELE Chiaro.<br />

PIPPO E’ giusto? Dice perché non ce l’ho, dice perché c’è un<br />

procedimento… i carabinieri li hanno sequestrati in ordine…<br />

così, bypassi tutto.<br />

MICHELE Certo.<br />

PIPPO Quindi tu la documentazione non ce l’hai ma ce<br />

l’hanno i carabinieri, il legale si presenta in procura e<br />

dice guardate a me serve questa cosa, dice, come fac-<br />

cio…<br />

MICHELE Certo.<br />

PIPPO Per avere le copie?<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO E lì si scoprono le tombe, vedi, secondo me…<br />

MICHELE Vediamo, abbiamo tempo di qua a lunedì di poterlo<br />

fare, vediamo con calma se…<br />

PIPPO No, no, no, no, no, io lo farei entro domani, domani stes-<br />

so, domani mattina… no domani mattina alle 8 e mezzo mi pre-<br />

senterei da Iannì e alle 9… tanto la storia la sappiamo, e alle 9<br />

e mezzo in procura.<br />

MICHELE Va bè, ora…<br />

PIPPO E tu domani a mezzogiorno… eh, perché guarda se loro<br />

sono furbi glielo devono fare convalidare subito.<br />

MICHELE Certo.<br />

PIPPO Perché se glielo fanno convalidare dopo i termini non ha<br />

nessun coso.<br />

MICHELE E appunto, non è meglio che perdono tempo scusa.<br />

704


PIPPO No, perché loro poi cosa fanno, te lo dico io, perché loro<br />

fanno che una volta che sono passati i termini per il sequestro<br />

probatorio loro rimettono in gioco tutto.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E te lo fanno fare un'altra volta il sequestro.<br />

MICHELE Va bè comunque domani, domani… più tardi ora<br />

vediamo.<br />

PIPPO Io parlerei subito con Monaco perché è più un problema<br />

penale che, diciamo, che amministrativo, io parlerei subito con<br />

Monaco, gli spiegherei le cose come stanno e entro stasera<br />

prenderei una decisione Michele, scusami se io insisto.<br />

MICHELE Lo so, va bè, comunque… eventualmente stasera<br />

vado a trovarlo, poi ti faccio sapere se ci vado o ci incontriamo,<br />

va bene?<br />

PIPPO E tu… io sono a cena però, perché devo andare in un<br />

posto, però se tu mi dici… io non ci vado e…<br />

MICHELE Ma io aspetta, se io ci vado sempre verso le 8 sono<br />

lì e non prima, hai capito?<br />

PIPPO Si ma dato che io, dico, devo andare a cena se tu mi dici<br />

guarda che…<br />

MICHELE Te lo dico, certo, te lo faccio sapere, certo.<br />

PIPPO Io al limite gli dico guarda ho purtroppo un impegno, de-<br />

vo arrivare non prima…<br />

MICHELE Neanche so se c’è l’avvocato quindi devo chiedere<br />

se c’è prima di tutto.<br />

PIPPO E per questo ti dico, io direi di accelerare i tempi…<br />

MICHELE Va bè, ok.<br />

PIPPO Senti a me.<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Va bene? Fammelo sapere che aspetto te.<br />

MICHELE Va bè ok, va bè.<br />

PIPPO Ok, ciao.<br />

MICHELE Ciao, ciao.<br />

705


L’esame congiunto delle superiori conversazioni e delle nu-<br />

merose altre in atti (alla cui lettura si rimanda) consente di<br />

comprendere appieno il livello di pervicacia dei correi nel<br />

perseguire il loro comune scopo illecito.<br />

L’Aiello ed il Ciuro, così come gli altri due correi, infatti, si<br />

dedicavano a spasmodiche ricerche e ad analisi e strategie,<br />

spinte fino al parossismo, pur di venire a capo<br />

dell’involontario enigma e di scoprire oggetto e finalità di<br />

questo procedimento.<br />

L’eziologia ed i primi sviluppi del procedimento in questione,<br />

in realtà, possono oggi essere agevolmente ricostruiti sia at-<br />

traverso i copiosi documenti prodotti dal P.M. che sulla scor-<br />

ta della precisa testimonianza resa da Elena Mignosi, assi-<br />

stente giudiziario in servizio presso la segreteria del Sostitu-<br />

to Procuratore della Repubblica, dott. Francesco Del Bene.<br />

Tale procedimento prendeva le mosse da un esposto anonimo<br />

che segnalava delle presunte irregolarità nella fatturazione<br />

della clinica Villa Santa Teresa di Bagheria alla A.S.L. n.6.<br />

Trattandosi di un esposto anonimo, allo stesso era stato as-<br />

segnato un numero identificativo (140/03) per l’appunto del<br />

“registro degli anonimi”, quel registro cioè che, in termini<br />

burocratici, viene indicato come “modello 46”.<br />

Come è noto, tale registro mod. 46 usualmente contiene gli<br />

scritti anonimi che pervengono agli uffici di Procura ovvero<br />

alle forze dell’ordine e da queste trasmesse all’A.G..<br />

Tuttavia, se dal contenuto di un esposto anonimo occorre<br />

svolgere attività di indagine ovvero, come nel caso in que-<br />

stione, procedere ad esempio ad una attività di sequestro di<br />

documenti, il fascicolo mod. 46 deve essere trasformato in un<br />

fascicolo a carico di soggetti “ignoti” ovvero di soggetti “noti”,<br />

a seconda che possano già ipotizzarsi estremi di reato a cari-<br />

co di persone individuate o meno.<br />

Ed infatti, come ha riferito la Mignosi, nel mese di settembre<br />

2003, i Carabinieri del N.A.S. avevano redatto un verbale di<br />

706


sequestro di documentazione eseguito d’iniziativa e ne ave-<br />

vano chiesto la convalida al P.M., dottor Del Bene.<br />

Tale verbale, tuttavia, presentava una anomalia che la Mi-<br />

gnosi riferiva nei seguenti termini: “con una nota di trasmis-<br />

sione che indicava un numero di procedimento, se non ricordo<br />

male era 140 del 2003 R.G.N.R., cioè contro noti. Allora, que-<br />

sta cosa subito mi stupì per due ragioni. Innanzitutto perché<br />

non ricordavo di avere fascicoli con quel numero pendenti e poi<br />

perché ricordavo che comunque i numeri così bassi i fascicoli<br />

potevano corrispondere a delle direttissime che avevamo defi-<br />

nito all’inizio dell’anno. Perciò insomma chiesi… dico: “ma è<br />

sicuro che è del dottore Del Bene?” “Si, si”…..<br />

“feci questa ricerca e appurai che era un fascicolo contro ano-<br />

nimi, inserii il sequestro e lo sottoposi al dottore Del Bene per<br />

la convalida.”.<br />

Secondo le regole generali di tenuta dei registri, per poter ef-<br />

fettuare la convalida del sequestro, il fascicolo era stato tra-<br />

sformato da “anonimi” ad “ignoti”, prendendo il numero<br />

10043/2003 del registro modello 44, cioè un numero molto<br />

simile al primo che facilmente avrebbe potuto indurre in er-<br />

rore.<br />

Dopo circa dieci giorni dalla convalida del sequestro e dalla<br />

trasformazione del fascicolo la Mignosi aveva consegnato alla<br />

P.G. le copie per la notifica alla parte interessata.<br />

Tale circostanza è pienamente asseverata dai documenti in<br />

atti dai quali risulta che l’1 ottobre 2003 il provvedimento di<br />

convalida del sequestro della documentazione era stato noti-<br />

ficato al Distretto di Bagheria, nelle mani dello Iannì.<br />

E, poiché quest’ultimo ha dato ripetutamente prova di essere<br />

al completo ed immediato servizio dell’Aiello, dopo pochi mi-<br />

nuti gli portava la copia notificata.<br />

La riprova di ciò consiste nella conversazione sulla “rete ri-<br />

servata” proprio del 1 ottobre alle ore 17.27 tra l’Aiello ed il<br />

Ciuro:<br />

707


AIELLO: “e allora … ho visto al medico niente gliel’ha notifica-<br />

to oggi … (si schiarisce la voce, ndr) … la convalida”.<br />

Dunque, il 18 settembre 2003 gli imputati non solo hanno<br />

avviato la condivisa campagna di ricerche di notizie, ciascu-<br />

no attraverso i propri canali, ma hanno anche iniziato, que-<br />

sta volta soprattutto attraverso il Ciuro, un’altrettanto frene-<br />

tica attività di verifica sui registri del R.E.G.E. della Procura<br />

mediante plurimi accessi abusivi.<br />

Tale attività, tuttavia, come si è visto dalle convulse telefona-<br />

te soprattutto tra l’Aiello ed il Ciuro, era stata resa molto dif-<br />

ficoltosa da un errore di indicazione del numero di procedi-<br />

mento a margine del decreto di sequestro redatto dal N.A.S..<br />

Il sequestro, invero, era stato eseguito di iniziativa ma non<br />

nell’ambito del procedimento n. 140/03 R.G.N.R. (cioè “noti”)<br />

ma bensì di quello n. 140/03 mod. 46 (“anonimi”).<br />

In quel momento, peraltro, presso il R.E.G.E. informatizzato<br />

esistevano:<br />

- il fascicolo n. 140/03 modello 46 (registro degli anonimi);<br />

il fascicolo, cioè, nel cui ambito era stato eseguito il seque-<br />

stro di iniziativa del N.A.S. presso il Distretto di Bagheria.<br />

- il fascicolo n. 140/03 R.G.N.R. (“noti”), riguardante fatti<br />

che nulla avevano a che fare con l’Aiello.<br />

- il fascicolo n. 140/03 modello 44 (“ignoti”);<br />

cioè per l’appunto il procedimento relativo ad un furto, ad<br />

opera di soggetti non identificati, nell’ambito del quale era<br />

stata posta in sequestro una sbarra di ferro.<br />

A complicare ancora di più lo stato delle cose si aggiungeva<br />

una bizzosa casualità, atteso che il fascicolo n. 140/03 mo-<br />

dello 46 (registro degli anonimi), a seguito della immediata<br />

trasformazione in ignoti, aveva assunto il n. 10043/03 del<br />

registro mod. 44.<br />

Di conseguenza, le ricerche freneticamente effettuate dal<br />

Ciuro non avevano portato ad alcun risultato, posto che i fa-<br />

scicoli nn. 140/03 sia del modello 21 “noti” che di quello 44<br />

708


“ignoti” non avevano alcun collegamento con l’attività del<br />

N.A.S. e le società dell’Aiello.<br />

L’equivoco, infatti, era sorto in quanto il verbale di sequestro<br />

del N.A.S. in data 18 febbraio 2003, per un mero errore, re-<br />

cava a margine l’indicazione del procedimento numero<br />

140/R.G.N.R., cioè a carico di soggetti noti, mentre corret-<br />

tamente avrebbe dovuto riportare la dizione “procedimento n.<br />

140/03 An.”, cioè mod. 46, registro anonimi ovvero “n.<br />

10043/03 mod. 44”, a carico di ignoti.<br />

Il Ciuro e l’Aiello, pertanto, erano stati indotti a credere che<br />

non potesse trattarsi altro che di un procedimento contro<br />

soggetti “noti” ovvero, al limite, contro “ignoti” ed avevano<br />

continuato ad effettuare ricerche vane e senza esito.<br />

Ricerche che, in presa diretta, venivano da loro commentate<br />

sulla “rete riservata”, come si è visto in precedenza, quando<br />

si sono esaminate le conversazioni intercettate del 18 set-<br />

tembre 2003.<br />

In sintesi va qui ribadito che l’Aiello leggeva a più riprese il<br />

testo del decreto di sequestro al Ciuro, il quale, mentre si<br />

trovava negli uffici della Procura, continuava ad effettuare<br />

ricerche senza riuscire ad individuare il procedimento giusto.<br />

Inoltre, da due specifici passaggi delle loro conversazioni si<br />

evince che tale attività di abusiva introduzione nel sistema<br />

informatico della Procura non era cominciato il 18 settembre<br />

neanche per il procedimento sulla sanità (come per quello di<br />

mafia).<br />

Essa aveva necessariamente avuto un prologo in coincidenza<br />

con il primo provvedimento di acquisizione di documenti in<br />

copia che il N.A.S. aveva redatto il 27 giugno 2003 presso il<br />

Distretto sanitario di Bagheria, anche in quel caso indicando<br />

erroneamente il numero 140/03 R.G.N.R. come numero iden-<br />

tificativo del relativo procedimento.<br />

A tale conclusione deve per forza di cose pervenirsi attraver-<br />

so le stesse parole degli imputati:<br />

709


1) conversazione 18 settembre alle ore 12.51:<br />

AIELLO: “allora loro dicono avendo lorooo la prima volta presi<br />

in base a quel numero famoso … ti scrivi stu numero di nuovo<br />

? 140/03 stavolta scrivono la data del 14 febbraio 2003 il<br />

famoso numero che non si trovava ?<br />

2) conversazione del 18 settembre 2003 alle ore 13.09:<br />

P: allora il 140 RGNR non esiste<br />

A: … come non esiste ?<br />

P: è il sequestro di … una barra di ferro<br />

A: e la l’avevamo visto<br />

P: è giusto ?”.<br />

Dunque, il numero 140/03 R.G.N.R. non era nuovo per i due<br />

correi ma, al contrario, era già “famoso”, proprio perché lo<br />

avevano già verificato all’atto dell’unico atto di P.G. prece-<br />

dentemente eseguito dal N.A.S., l’acquisizione documentale<br />

in copia del 27 giugno precedente.<br />

Ed, esattamente come per le ricerche del 18 settembre, anche<br />

in quel caso le ricerche non avevano portato ad alcun esito,<br />

posto che il fascicolo, a detta dei due, “non si trovava”.<br />

Il fatto, pur così ampiamente dimostrato, è stato ulterior-<br />

mente comprovato dai documenti in atti ed, in particolare,<br />

dai tabulati acquisiti agli atti (cfr. testi D’Amico e Rinaldo).<br />

In questo caso, trattandosi di due accessi nel registro model-<br />

lo 21 “noti” per un procedimento effettivamente esistente –<br />

anche se relativo a fatti del tutto diversi – gli stessi hanno<br />

lasciato, nella memoria del sistema, una traccia che è stata<br />

rilevata dai due tecnici D’Amico e Rinaldo.<br />

Dal mero esame dei tabulati si ricava, dunque, che il 30 giu-<br />

gno 2003 erano stati effettuati due distinti accessi al proce-<br />

dimento n. 140/03 R.G.N.R. (“noti”) entrambi con la<br />

password personale di Margherita Pellerano, dipendente della<br />

Procura addetta alla segreteria del Procuratore Aggiunto<br />

Guido Lo Forte.<br />

710


E non si tratta certo di una dipendente qualunque, come ap-<br />

parirà più chiaro quando si esaminerà la vicenda delle rivela-<br />

zioni di notizie da parte del Cuffaro in favore dell’Aiello, del<br />

Ciuro e del Riolo.<br />

Ad ogni modo, la Pellerano, chiamata a deporre in questo<br />

processo in base all’art. 210 c.p.p., si è avvalsa della facoltà<br />

di non rispondere, con ciò esercitando legittimamente un suo<br />

diritto ma di fatto negando il suo contributo all’accertamento<br />

della verità.<br />

Attraverso la password della Pellerano, comunque, il 30 giu-<br />

gno 2003 era stato effettuato un primo accesso, dalle ore<br />

12.22 alle ore 12.24, nel corso del quale l’operatore aveva vi-<br />

sionato la “lettura procedimento” (dove sono riportate le in-<br />

formazioni generali sullo stesso ed il nominativo del primo<br />

indagato), la “lettura parte offesa” e la “lettura oggetto”.<br />

Dopo poco, e precisamente alle ore 13.17, veniva effettuato<br />

un secondo accesso con le medesime modalità ed oggetto a-<br />

nalogo.<br />

Ciò significa che, ad appena tre giorni di distanza dal primo<br />

intervento del N.A.S. presso il Distretto sanitario di Bagheria<br />

(27 giugno 2003), il Ciuro e l’Aiello si erano già introdotti<br />

abusivamente, e per ben due volte, all’interno del sistema<br />

R.E.G.E. della Procura, utilizzando la password della Pelle-<br />

rano, la quale doveva conoscere bene gli imputati se, attra-<br />

verso di loro ed il Cuffaro, aveva sollecitato una raccomanda-<br />

zione in favore del marito (come si vedrà in seguito).<br />

Le ricerche, come è ovvio, non erano andate a buon fine, in<br />

quanto il numero di fascicolo (140/03 R.G.N.R.) riportato nel<br />

verbale di acquisizione di documenti era errato e, pertanto, i<br />

correi avevano fatto accesso ad un procedimento che non a-<br />

veva nulla a che fare con i fatti di loro interesse.<br />

A distanza di quasi tre mesi, esattamente il 18 settembre<br />

2003, poche ore dopo che il N.A.S. aveva eseguito il seque-<br />

stro della documentazione sempre presso il Distretto sanita-<br />

711


io di Bagheria, l’Aiello ed il Ciuro si introducevano di nuovo<br />

in quel sistema informatico ed effettuavano nuove ricerche<br />

(dato il tenore delle loro conversazioni) dello stesso numero<br />

di fascicolo, giacchè, anche in questo secondo caso, il nume-<br />

ro riportato a margine del documento era sempre quello sba-<br />

gliato.<br />

Ed infatti l’Aiello, rivolgendosi al Ciuro, testualmente riferi-<br />

va: “il procedimento è sempre quello di allora il numero<br />

del procedimento..”, riferendosi chiaramente al fatto che il<br />

numero richiamato sul decreto di sequestro era lo stesso di<br />

quello del decreto di acquisizione del giugno precedente.<br />

Il fatto che il Ciuro avesse effettuato una ricerca è dimostra-<br />

to, in modo inequivocabile, da quanto egli stesso riferiva<br />

all’Aiello, pochi minuti dopo avere appreso da questi il nume-<br />

ro di fascicolo: “ … il 140 RGNR non esiste è il sequestro di<br />

una barra di ferro”.<br />

In considerazione del tenore letterale della suddetta espres-<br />

sione, dell’insistenza del Ciuro, del numero e del contenuto<br />

delle telefonate intercorse con l’Aiello il 18 settembre, deve<br />

ritenersi che una simile attività di ricerca sia stata effettiva-<br />

mente compiuta.<br />

E ciò anche se in questo caso, a differenza dei due accessi<br />

del giorno 30 giugno 2003, l’introduzione nel sistema infor-<br />

matico non ha potuto lasciare una traccia verificabile in con-<br />

siderazione del tipo di registro dove le ricerche sono state ef-<br />

fettuate.<br />

Ed, infatti, il Ciuro, in tale ultima circostanza, aveva effet-<br />

tuato o fatto effettuare le ricerche sul registro “ignoti” che,<br />

come si è detto, non lasciava alcuna traccia, a differenza del<br />

registro “noti” consultato a giugno.<br />

La conferma di ciò è data dal fatto che il Ciuro, come riferiva<br />

lui stesso nell’immediatezza all’Aiello, all’esito dell’accesso<br />

individuava il procedimento nel cui ambito risultava seque-<br />

strata una barra di ferro e, cioè, esattamente il fascicolo n.<br />

712


140/03 mod. 44 a carico di “Ignoti” che riguardava per<br />

l’appunto tale oggetto.<br />

Del resto, egli non aveva nessuna ragione di tornare ad effet-<br />

tuare una nuova ricerca sul registro “noti” (mod.21), posto<br />

che già sapeva, fin dal mese di giugno, che il numero 140/03<br />

di quel registro riguardava un diverso procedimento (e non<br />

poteva essere mutato).<br />

Ed infatti, subito dopo che l’Aiello gli diceva: “il procedi-<br />

mento è sempre quello di allora il numero del procedi-<br />

mento..” il Ciuro ribatteva: “contro ignoti quindi”.<br />

L’errore commesso dal Ciuro è stato quello di essersi ostinato<br />

a limitare la ricerca ai registri mod. 21 e mod. 44 (noti ed i-<br />

gnoti) senza estenderla anche al mod. 46 degli anonimi nel<br />

quale era iscritto il procedimento che interessava i correi.<br />

Il fatto che gli accessi al sistema informatico siano continuati<br />

ancora a lungo, come vedremo, fornisce una ulteriore con-<br />

ferma che la ricerca sul registro mod. 46 non era stata ese-<br />

guita.<br />

Fino a questo momento, dunque, risultano accertati almeno<br />

quattro episodi di violazione del sistema informatizzato della<br />

Procura (due a giugno e due quel giorno) che, per quanto non<br />

utili rispetto alle aspettative dei correi, certamente avevano<br />

portato comunque all’acquisizione di notizie coperte da se-<br />

greto.<br />

Tali accessi, operati materialmente dal Ciuro all’interno degli<br />

uffici della Procura, sono stati, come negli altri casi, suscita-<br />

ti dall’Aiello e dal Carcione che lo hanno indotto ad infiltrar-<br />

si abusivamente all’interno di quel sistema informatico.<br />

La riprova del loro ruolo di istigatori emerge dal contenuto<br />

delle intercettazioni telefoniche sulla “rete riservata”, dalle<br />

quali si ricava come costoro sollecitassero, direttamente ed<br />

indirettamente, il Ciuro a raccogliere anche questi dati me-<br />

diante l’abusiva introduzione nel sistema informatico della<br />

Procura.<br />

713


Del resto, non è chi non veda come l’Aiello ed il Carcione fos-<br />

sero i primi soggetti interessati alla commissione del reato,<br />

in quanto soci delle due strutture sanitarie e percettori di<br />

decine di milioni di euro annui di rimborsi non dovuti da<br />

parte della A.S.L. n.6 di Palermo.<br />

La difesa dell’Aiello, peraltro, ha, per prima, riconosciuto la<br />

sostanziale confessione resa dal proprio assistito, in relazio-<br />

ne al reato di cui all’art. 615 ter cod. pen., limitandosi ad e-<br />

videnziare la carente dimostrazione del ruolo di istigatore<br />

contestatogli.<br />

Tale tesi francamente appare inaccettabile sul piano finali-<br />

stico e della logica probatoria e non conforme alle emergenze<br />

processuali.<br />

Se, infatti, si analizza, ad esempio, il contenuto delle conver-<br />

sazioni del 18 settembre 2003, intercorse tra l’Aiello ed il<br />

Ciuro, si ricava la piena dimostrazione dell’esistenza di un<br />

siffatto ruolo di determinazione a delinquere.<br />

Inoltre, non può davvero revocarsi in dubbio che l’Aiello ed il<br />

Carcione fossero i soggetti interessati alla commissione del<br />

reato ed alla acquisizione di notizie circa una indagine che<br />

rischiava di incidere, in modo esiziale, sui loro rilevanti inte-<br />

ressi economici.<br />

Né si può convenire circa il fatto che sia stato il solo Ciuro,<br />

sua sponte, ad effettuare dette introduzioni nel sistema in-<br />

formatico o ad acquisire illegalmente notizie coperte da se-<br />

greto.<br />

Intanto perché, se si esaminano tutte le intercettazioni inter-<br />

corse tra i due, si comprende appieno come vi sia stata una<br />

piena condivisione delle iniziative da adottare, degli appro-<br />

fondimenti da effettuare e delle strategie da perseguire.<br />

Nell’incipit della prima telefonata, peraltro, è proprio l’Aiello<br />

che in prima battuta riferisce il numero del procedimento al<br />

Ciuro “ti scrivi questo numero di nuovo?”.<br />

714


E’, quindi, lui che invitava il sottufficiale ad effettuare le ri-<br />

cerche nel sistema informatico, come già aveva fatto nel pre-<br />

cedente mese di giugno, e non il Ciuro ad offrirsi spontanea-<br />

mente.<br />

E’ ovvio, infatti, che l’unica ragione per prendere nota scritta<br />

del numero del procedimento consisteva, per l’appunto,<br />

nell’effettuare le ricerche informatiche di cui i correi avevano<br />

discusso nel corso di quella e di altre telefonate.<br />

A maggior ragione se si considera che era stato sempre<br />

l’Aiello a mandare le copie dei due decreti al Ciuro per facili-<br />

targli il compito di effettuare le ricerche.<br />

La tesi che l’Aiello possa avere “subìto” le spontanee iniziati-<br />

ve del Ciuro è, peraltro, clamorosamente smentita dal resto<br />

delle conversazioni, nel corso delle quali entrambi concorda-<br />

vano e pianificavano le strategie e le iniziative comuni da a-<br />

dottare.<br />

Solo a titolo esemplificativo si segnalano le seguenti strategie<br />

discusse tra i due:<br />

- far avanzare alle società una richiesta di atti al Distretto<br />

di Bagheria per far emergere che gli stessi erano stati seque-<br />

strati;<br />

- coinvolgere il dr. Iannì che avrebbe dovuto nominare un<br />

suo difensore e chiedere informazioni al N.A.S.;<br />

- sempre il dr. Iannì avrebbe dovuto sollecitare l’ufficio lega-<br />

le della A.S.L. n.6 per verificare la regolarità della procedura<br />

adottata;<br />

- ovvero avrebbe dovuto chiedere ai militari del N.A.S. di<br />

farsi assistere da un legale durante le operazioni di seque-<br />

stro.<br />

A ben vedere, dunque, si tratta di una serie di iniziative co-<br />

muni e condivise che i due complici concertavano e studiava-<br />

no nell’interesse predominante proprio dell’Aiello e del suo<br />

socio Carcione, circostanza che appare incompatibile con una<br />

715


posizione di mera passività dell’Aiello rispetto alle, asserita-<br />

mente spontanee, iniziative del Ciuro.<br />

Infine, tra breve si esaminerà una conversazione (quella del<br />

20 settembre ore 17.49) nella quale l’Aiello ed il Carcione<br />

stabilivano di dare espresso mandato al Ciuro di introdursi<br />

abusivamente nel R.E.G.E..<br />

Pertanto, in conclusione, la tesi difensiva è stata del tutto<br />

smentita dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e dal-<br />

le altre emergenze processuali.<br />

Anche per quanto concerne il Riolo valgono, infine, le supe-<br />

riori considerazioni in tema di caratteristiche legali del con-<br />

corso di persone nel reato sotto il profilo morale che presup-<br />

pongono una condivisione di finalità illecite, un comune inte-<br />

resse ad agire, una continua conoscenza ed una circolarità<br />

delle varie iniziative e, soprattutto, una induzione sotto for-<br />

ma di reciproco rafforzamento del proposito delittuoso.<br />

Dopo i primi accessi abusivi nel R.E.G.E. andati a vuoto, i<br />

correi avevano continuato anche nei giorni seguenti ad intro-<br />

dursi in quel sistema informatico riservato.<br />

In particolare, il giorno 20 settembre 2003 (appena due gior-<br />

ni dopo) il Carcione e l’Aiello decidevano, di comune accordo,<br />

di sollecitare esplicitamente il Ciuro ad effettuare ulteriori<br />

accessi illeciti, questa volta utilizzando come parametro per<br />

la ricerca il cognome dell’amministratore di una loro società,<br />

Giuffrè Francesco, cognato dell’Aiello.<br />

Alle ore 17.49 veniva registrata sulla “rete riservata” una<br />

conversazione tra il Carcione e l’Aiello avente il seguente te-<br />

nore:<br />

Legenda: A:AIELLO Michele C: CARCIONE Aldo<br />

A: pronto …<br />

C: uhè Michele …<br />

A: eh … Aldo …<br />

C: nie … stavo parlando con mio fratello di … tutte ste cose<br />

… e lui mi diceva una cosa …<br />

716


A: uhm …<br />

C: bisognerebbe vedere se Pippo …<br />

A: eh …<br />

C: … può verificare se sul famoso registro degli inda-<br />

gatiii … c’è …<br />

A: sì …<br />

C: … il nome … di tuo cognato …<br />

A: e infatti … lune … già eravamo rimasti così pure<br />

…<br />

C: eh …<br />

A: … l’avvocato ce l’ha consigliato … da domani …<br />

C: ah … lunedì …<br />

A: … lunedì mattina lo fa …<br />

C: la pensano alla stessa maniera tutte e due …<br />

A: sì … ee … e avevamo …<br />

C: uhm …<br />

A: … pensato l’avvocato anzi lo voleva fare lui mercoledì …<br />

ci aspettava mercoledì sera …<br />

C: eh …<br />

A: … però non c’è bisogno di aspettare a lui lo …<br />

C: va bè …<br />

A: … possiamo fare direttamente lunedì …<br />

C: va bè … d’accordo …<br />

Dunque, si trattava di un’idea del Carcione a riprova del fat-<br />

to che questi condivideva ed indirizzava le strategie comuni.<br />

L’idea era quella di dare mandato al Ciuro di “verificare se<br />

sul famoso registro degli indagatiii … c’è … il nome di … tuo<br />

cognato …”.<br />

Si tratta di Giuffrè Francesco, all’epoca amministratore pro-<br />

tempore di una delle loro due società operanti nella sanità<br />

privata.<br />

Michele Aiello non solo concordava in pieno circa tale inizia-<br />

tiva ma aggiungeva che già lui ed il Ciuro avevano stabilito di<br />

adottare questo stratagemma.<br />

717


Pertanto, il lunedì successivo, 22 settembre 2003, – la prece-<br />

dente telefonata era avvenuta di sabato sera – il Ciuro era già<br />

stato incaricato di effettuare quel tipo di ricerche abusive nel<br />

sistema informatico della Procura.<br />

E si tratta di un incarico avente natura illecita che, esatta-<br />

mente come tale, era stato compreso e voluto dall’Aiello e dal<br />

Carcione, come dimostrato dalle loro stesse parole registrate.<br />

Lo attesta, invero, in modo inequivocabile, il riferimento e-<br />

splicito che l’Aiello ed il Carcione facevano, nel corso della<br />

telefonata, al metodo legale di verifica, che ben conoscevano<br />

ed al quale avevano preferito quello illegale, anche per la sua<br />

maggiore rapidità.<br />

Ed infatti, l’Aiello, ad un certo punto del dialogo, riferiva al<br />

socio quanto correttamente consigliatogli dal suo difensore, il<br />

quale aveva suggerito di avanzare una richiesta di notizie ai<br />

sensi dell’art. 335 c.p.p..<br />

Ma entrambi i correi, in pieno accordo e condividendo ogni<br />

singolo aspetto della decisione, rinunciavano alla procedura<br />

lecita che presentava tempi più lunghi e che, comunque, era<br />

rischiosa in quanto, come è noto, non tutte le iscrizioni nel<br />

registro degli indagati sono soggette a comunicazione ex art.<br />

335 c.p.p..<br />

Ed a tale procedura preferivano il percorso illegale di dare<br />

mandato al Ciuro di introdursi abusivamente nel sistema<br />

R.E.G.E. della Procura, trattandosi di un metodo più rapido<br />

ed efficace.<br />

Soluzione comune e scelta condivisa da entrambi, come di-<br />

mostra la risposta inequivocabile del Carcione:<br />

A: … l’avvocato anzi lo voleva fare lui mercoledì … ci a-<br />

spettava mercoledì sera<br />

C: eh …<br />

A: … però non c’è bisogno di aspettare a lui lo …possiamo<br />

fare direttamente lunedì …<br />

C: va bè … d’accordo …<br />

718


A fronte di un contesto probatorio documentale fondato sulla<br />

registrazione delle stesse parole dei correi, il tentativo del<br />

Carcione di negare, ridimensionare o marcare una distinzione<br />

rispetto al complice e socio è destinato all’insuccesso.<br />

Il giorno dopo, 21 settembre 2003, alle ore 18.25, il Carcione<br />

chiamava di nuovo l’Aiello e lo metteva al corrente delle noti-<br />

zie che la sua fonte riservata in Procura gli aveva abusiva-<br />

mente rivelato su entrambe le indagini che riguardavano Mi-<br />

chele Aiello, lui e le loro società.<br />

Appariva chiaro, come si è già detto, che l’Aiello era a cono-<br />

scenza dell’identità della fonte del cugino, la quale aveva for-<br />

nito una serie di ragguagli tecnici e contenutistici su tutte e<br />

due le indagini in corso nel suo ufficio.<br />

Si tratta, come è ovvio, di un’ulteriore gravissima condotta<br />

commessa da parte di un pubblico ufficiale in servizio<br />

all’interno della Procura e rimasto non identificato per la<br />

complice omertà degli odierni imputati e del Ciuro.<br />

E che, salvo i fisiologici trasferimenti, oggi potrebbe trovarsi<br />

ancora ad operare all’interno della Procura di Palermo ovvero<br />

presso un altro ufficio giudiziario, attivamente impegnato<br />

nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata.<br />

La conversazione è la seguente:<br />

Telefonata n. 111 del 21/09/2003 delle ore 18.25, in entrata<br />

dal numero 3338089702.<br />

MICHELE Pronto?<br />

ALDO Eh, Michele?<br />

MICHELE Ehilà Aldo.<br />

ALDO (inc.) di pomeriggio perché l’ho “assicutato” tutta<br />

la giornata perché ieri…<br />

MICHELE Ho capito.<br />

ALDO Ieri è stato in procura.<br />

MICHELE Non ti preoccupare.<br />

ALDO Poi hanno bordelli loro, casini proprio a rompere,<br />

proprio sono… si stanno litigando come i cani.<br />

719


MICHELE Come i cani, ho capito, uh.<br />

ALDO Comunque diciamo conclusione al discorso, per quello<br />

che riguarda la situazione del… di… quella importante<br />

diciamo.<br />

MICHELE Si.<br />

ALDO Quella, dice, lentamente si andrà a chiudere perché<br />

insomma non sta emergendo niente perciò proprio…<br />

MICHELE Uh.<br />

ALDO A girare intorno, per questa seconda questione…<br />

MICHELE Eh.<br />

ALDO Dovrebbero essere scollegate le 2 cose perché fran-<br />

camente, dice, lui non… per lui tutto questo che è stato<br />

fatto è stato fatto… è un’iniziativa, diciamo, del, del nu-<br />

cleo che per pararsi il culo ha scritto queste minchiate.<br />

MICHELE Ho capito, la stessa versione che hanno detto loro.<br />

ALDO Si, perché dice non ha logica tutto questo, non c’è rac-<br />

cordo, sono 2, diciamo, sono 2… se ne dovrebbero occupare 2<br />

persone diverse, insomma non hanno notizie di niente e allora<br />

mi ha detto, dice, di fare controllare questa situazione<br />

perché tu lo sai che a lui hanno interdetto l’uso del…<br />

MICHELE Si, si.<br />

ALDO E appunto.<br />

MICHELE Lunedì.<br />

ALDO Appunto, per… sta dicendomi la stessa cosa che ti ha<br />

detto l’avvocato mi ha detto mio fratello e dice vedi un pochet-<br />

tino, dice, ma per me…<br />

MICHELE Uh.<br />

ALDO Ci sono una serie di cazzate che se vengono alla luce<br />

salta qualche ufficiale dei carabinieri, dice, perché francamen-<br />

te loro non si possono permettere, dice, di fare queste cose.<br />

MICHELE Ho capito, per il resto gran casino dici.<br />

ALDO Per il resto gran casino fra loro ma di quello, di quello<br />

armato proprio.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

720


ALDO Di quello armato anche perché praticamente piano, piano<br />

se li stanno tirando un po’ tutti dalla loro parte perciò sta ri-<br />

manendo solo questo Grasso.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

ALDO Per cui…<br />

MICHELE Con quell’altro scemo.<br />

ALDO Un bordello di prima serie.<br />

MICHELE Uh, quindi non andranno a decidere niente in bre-<br />

ve, sono in stand by.<br />

ALDO No si dovrebbero riunire anche per queste cose però<br />

stanno… per ora hanno gatte da pelare con queste deleghe,<br />

contro deleghe e tra l’altro in tutta questa situazione se le cose<br />

restano in questa maniera passa la come si chiama da questo<br />

che ha… che ce l’ha per ora in mano, passa a questo Lari, ca-<br />

pisci?<br />

MICHELE Uh.<br />

ALDO Tutta la situazione come, diciamo…<br />

MICHELE E’ più moderato o no?<br />

ALDO E’ una persona… sicuramente non è, capito, meno…<br />

MICHELE Ho capito, ho capito, più moderato.<br />

ALDO Ma a parte questo, dice, sono molto più vicini, va.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

ALDO Non… perché con quello proprio non si parlano, va.<br />

MICHELE Uh, ho capito, va bò. Niente, stiamo in attesa.<br />

ALDO Va.<br />

MICHELE Quindi può darsi che coincide con quello di Gior-<br />

gio…<br />

ALDO Si.<br />

MICHELE Che ti aveva detto un pochettino…<br />

ALDO Si, mi ha detto però una cosa, è importantissimo a<br />

questo punto che queste tariffe vengano fuori e che mi<br />

diceva che vengano fuori in una certa maniera.<br />

MICHELE Si, si.<br />

721


ALDO Cioè se poi, dice, noi in sede nazionale vengono<br />

approvate le tariffe superiori alle vostre…<br />

MICHELE Uh.<br />

ALDO Attaccate battaglia.<br />

MICHELE Certo.<br />

ALDO Cioè pubblicizzate il fatto, dice, avete visto?<br />

MICHELE Uh, ho capito, va bè vediamo cosa succede da qui a<br />

mercoledì perché mercoledì…<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Sarà importante se l’approvano.<br />

ALDO Perché in questi giorni sto vedendo una campagna di<br />

stampa contro la spesa sanitaria che…<br />

MICHELE Lo so.<br />

ALDO Insospettisce molto.<br />

MICHELE Si con… gira e rigira vorrebbero andare secondo<br />

me… è come quello che ci gira attorno.<br />

ALDO Appunto.<br />

MICHELE Anche perché l’altra puntata l’hanno data sulle<br />

strutture private l’altro giorno, nuovamente qualcuno stava ri-<br />

prendendo in maniera molto pacata… ma comunque vedremo<br />

quello che succede nei prossimi giorni.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Saranno decisivi.<br />

ALDO Noi quand’è che sapremo qualcosa su queste tariffe?<br />

MICHELE Ma mercoledì dovrebbe… è convocata la commis-<br />

sione.<br />

ALDO Questo lo so perché… infatti l’ho detto.<br />

MICHELE E quello ci ha promesso che devono essere inserite<br />

queste, se non si inseriscono queste non passano tutte le altre,<br />

speriamo.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Perché sarebbe un bordello ancora più grosso da<br />

parte nostra, lo potremmo armare.<br />

ALDO Appunto.<br />

722


MICHELE Perché… come, tanto casino e poi alla fine non te le<br />

fanno neanche… non te l’includono.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE La cosa non è che è tanto bella perché quello fra<br />

l’altro si è inventato artatamente e l’ho visto il fogliettino, ci<br />

hanno messo praticamente accanto alle nostre voci…<br />

ALDO Uh.<br />

MICHELE Addirittura una voce doveva essere la sommatoria<br />

di 4.<br />

ALDO Uh.<br />

MICHELE Di quelle del tariffario.<br />

ALDO Ho capito.<br />

MICHELE Una di 2 quindi praticamente anziché utilizzare la<br />

strada più semplice di… dal nomenclatore…<br />

ALDO Eh.<br />

MICHELE Andarlo a fare in maniera lineare le hanno fatte ar-<br />

tatamente anche perché tutto sommato quelli non ne capiscono<br />

niente, questa si sta insegnando da noi però ancora secondo<br />

me visto le cazzate che fa da un punto di vista terapeutico…<br />

ALDO No, non ne sta capendo…<br />

MICHELE Non è che, non è che è padrona quindi può darsi<br />

pure che gran parte di questi errori provengono dall’ignoranza<br />

e presunzione dei soggetti in questione.<br />

ALDO Può anche darsi, certo.<br />

MICHELE Perché proprio…<br />

ALDO Ma dico ma questi non si possono…<br />

MICHELE Tra l’altro Orecchio, Orecchio ha detto queste te-<br />

stuali parole, molto probabilmente dormiva e l’ha dovuto fare<br />

di notte (ride).<br />

ALDO Uh.<br />

MICHELE Mentre sonnecchiava, cioè per dire…<br />

ALDO Ho capito.<br />

MICHELE E’ impossibile che un radioterapista…<br />

ALDO Eh.<br />

723


MICHELE Che vuole diventare presidente dell’AIRO viene<br />

fuori con delle… lasciamo perdere tariffe ma proprio come indi-<br />

cazioni di patologie tumorali, cioè ha abbinato i trattamenti alle<br />

patologie, ma che significa, allora se tu (ride) sai fare solo<br />

quello, per dire, con quelle patologie che fai agli altri li fai mo-<br />

rire, non li puoi utilizzare?<br />

ALDO Ma niente è un… la realtà è che in Italia nessuno riesce<br />

a farlo ragionare perché è litigato con tutti perché altrimenti se<br />

lo sarebbero chiamati per dire ma che stai combinando.<br />

MICHELE No ma la cosa importante è che ha chiamato a que-<br />

sti 2 consulenti, cioè a questi 2 radioterapisti che in ogni caso<br />

sarebbero disponibili ad una eventuale consulenza nostra e<br />

questo è importante.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Perché uno si deve parare da tutte le parti in que-<br />

sto minuto.<br />

ALDO Ma certo.<br />

MICHELE Va bè?<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Speriamo bene, vediamo domani…<br />

ALDO Se posso…<br />

MICHELE Pippo non si scorda questa cosa.<br />

ALDO Perché diciamo se passano le tariffe in campo nazionale<br />

che sono come si chiama ecc., noi possiamo benissimo…<br />

MICHELE Si, si.<br />

ALDO Possiamo ringraziare, dico, vede…<br />

MICHELE Ma regionale… non è importante che escono qua<br />

ora mercoledì perché già questo andrebbe a togliere un gran<br />

sacco di casino.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Si tratterebbe solo di sanare quel periodo che va<br />

dal convenzionamento ad oggi.<br />

ALDO Uh.<br />

724


MICHELE In cui poi si può fare una… benissimo un atto di<br />

transizione…<br />

ALDO Uh.<br />

MICHELE Ufficiale e si… se sono in più o in meno si vede.<br />

ALDO Ho capito.<br />

MICHELE Ma il problema è farlo inserire.<br />

ALDO Si è fatto sentire più questo manager, non si è fatto sen-<br />

tire più?<br />

MICHELE No, no da me no, e chi ci va, io non ci vado, io non<br />

ci vado.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Mi hanno fottuto a Gaetano ieri agli esami in una<br />

maniera… io non gli ho voluto dire niente perché io gli avevo<br />

detto cose e (inc.), un frocio, un professore di un altro corso,<br />

dopo 2 ore e mezzo stranamente… bò.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE L’hanno, l’hanno maltrattato.<br />

ALDO Non mi dire niente di nuovo, non mi dici niente di nuovo<br />

perché io…<br />

MICHELE E dopo appositamente anzi… addirittura avevo fat-<br />

to… mah, lasciamo perdere.<br />

ALDO C’è gente che si toglie il sassolino sulla scarpa, gente a<br />

cui è stato detto no, che non poteva venire a Bagheria ecc.<br />

MICHELE Niente, ma poi uno che non glielo portava nessuno,<br />

che è arrivato lì, un professore di un'altra materia che se l’è<br />

acchiappato.<br />

ALDO Uh.<br />

MICHELE Minchia e l’ha fatto nuovo, dopo 2 ore e mezzo ha<br />

fatto finta di incazzarsi e lo hanno lasciato così, ma comunque.<br />

ALDO (inc.) è fatto per questo.<br />

MICHELE Pazienza, non ha importanza.<br />

ALDO Mi dispiace che è morto questo mio carissimo amico,<br />

questo ingegnere Martali che era là dentro che è uno che… pur-<br />

troppo…<br />

725


MICHELE Pazienza.<br />

ALDO Possiamo ricorrere… al rettore possiamo ricorrere.<br />

MICHELE Ora vediamo, domani chiamo a Pippo o lo chiamo<br />

più tardino e glielo faccio ricordare per domani, va bene?<br />

ALDO Va bè d’accordo.<br />

MICHELE Ok, va bò.<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Ci sentiamo, ciao.<br />

ALDO Ci sentiamo arrivederci.<br />

MICHELE Ciao, ciao.”.<br />

Dalla sola lettura del testo della conversazione se ne com-<br />

prende appieno l’assoluta importanza sotto vari e diversi pro-<br />

fili.<br />

In primo luogo, per quanto attiene l’aspetto specifico<br />

dell’andamento delle indagini, la fonte del Carcione lo aveva<br />

rassicurato circa il fatto che l’indagine principale - quella per<br />

mafia - si sarebbe presto conclusa con una richiesta di ar-<br />

chiviazione, posto che non era emerso nulla di importante fi-<br />

no a quel momento.<br />

E ciò, nonostante all’interno dell’Ufficio i Sostituti, i Procu-<br />

ratori aggiunti ed il Procuratore capo fossero impegnati in<br />

una aspra diatriba avente ad oggetto la gestione anche di<br />

questa indagine.<br />

Per quanto riguardava, invece, l’altra indagine in tema di sa-<br />

nità, la fonte del Carcione aveva effettuato delle verifiche e<br />

riteneva che si trattasse di un filone autonomo di investiga-<br />

zione del tutto svincolato da quello principale.<br />

Ma appare davvero rilevante segnalare come tale fonte non si<br />

sia limitata a dare al Carcione notizie coperte da segreto su<br />

indagini in corso presso il suo ufficio di Procura (fatto già<br />

gravissimo e penalmente rilevante) ma si sia spinta, addirit-<br />

tura, sino a consigliare all’amico ed al cugino di adottare<br />

l’iniziativa illegale di introdursi abusivamente nel sistema in-<br />

formatico R.E.G.E.:<br />

726


ALDO: “…e allora mi ha detto, dice, di fare controllare<br />

questa situazione perché tu lo sai che a lui hanno inter-<br />

detto l’uso del…”<br />

MICHELE Si, si.<br />

ALDO E appunto.<br />

MICHELE Lunedì.”.<br />

Dunque, si trattava non solo di una “fonte” in senso stretto,<br />

cioè di un soggetto che, con continuità, riferiva illecitamente<br />

notizie segrete apprese all’interno del suo ufficio, ma di an-<br />

che di un amico e consigliere che, sulla scorta della sua e-<br />

sperienza, suggeriva al Carcione (ed, attraverso di lui, anche<br />

all’Aiello) le iniziative da perseguire.<br />

Iniziative anche illegali, com’è dimostrato dal consiglio di “fa-<br />

re controllare” sul registro i nominativi in questione, nella<br />

piena consapevolezza che tale tipo di verifica fosse del tutto<br />

illegale ed integrasse uno specifico reato.<br />

A dimostrazione che il consiglio riguardava proprio l’accesso<br />

abusivo al R.E.G.E., l’Aiello rispondeva immediatamente “Lu-<br />

nedì”, ribadendo al socio che, proprio l’indomani (cioè lunedì<br />

22 settembre), il Ciuro avrebbe eseguito il compito da loro af-<br />

fidatogli e suggerito anche dalla fonte del Carcione.<br />

Inoltre, quest’ultima dava anche un ulteriore suggerimento<br />

che dimostra la sua condivisione del programma criminoso<br />

del Carcione e dell’Aiello e, comunque, un ruolo ben più<br />

complesso e penetrante del semplice rivelatore di notizie.<br />

Si intende fare riferimento al consiglio di fare attenzione ai<br />

prezzi delle prestazioni di radioterapia che sarebbero stati<br />

stabiliti a livello nazionale:<br />

ALDO: Si, mi ha detto però una cosa, è importantis-<br />

simo a questo punto che queste tariffe vengano fuori e<br />

che mi diceva che vengano fuori in una certa maniera.<br />

MICHELE Si, si.<br />

ALDO Cioè se poi, dice, noi in sede nazionale vengono<br />

approvate le tariffe superiori alle vostre…<br />

727


Secondo la fonte, occorreva verificare, cioè, che i prezzi fissa-<br />

ti a livello nazionale non risultassero troppo bassi rispetto a<br />

quelli che in Sicilia stavano, grazie al Cuffaro, per essere<br />

decisi.<br />

Pur tuttavia, per non lasciare nulla di intentato, l’Aiello,<br />

quella stessa sera alle ore 19.22, chiamava il Ciuro e gli ri-<br />

cordava di effettuare una ulteriore ricerca all’interno del re-<br />

gistro informatico degli indagati, non solo inserendo il nomi-<br />

nativo del cognato Giuffrè Francesco (come concordato col<br />

Carcione) ma anche degli altri amministratori pro-tempore<br />

delle loro imprese, riservandosi l’indomani mattina di fornir-<br />

gli le esatte generalità:<br />

Legenda: P: CIURO Giuseppe A: AIELLO Michele<br />

A: domani tu non ti scordare Pi … il fatto di mio … ti<br />

do … il … le generalità di mio cognato domani mattina ?<br />

… (incomprensibile) …<br />

P: io … tu domani mattina alle nove e mezza chiama-<br />

mi che io …immediatamente guardo …<br />

A: sì, perché …<br />

P: tu me li detti e iooo …<br />

A: uhm … perché Aldo …<br />

P: … eh …<br />

A: … mi diceva la stessa cosa, mi ha chiamato poco fa<br />

…………<br />

P: domani mattinaaa tu mi chiami, io li guardo direttamente<br />

…<br />

A: va bene …”.<br />

Si trattava, pertanto, del mandato espresso ed esplicito a<br />

compiere una condotta illecita (in precedenza concordata col<br />

Carcione), fatto che costituisce una palese istigazione a de-<br />

linquere in senso giuridico.<br />

Di fronte alla chiarezza probatoria ed alla valenza dimostra-<br />

tiva di tale dialogo intercettato, le tesi sostenute dall’Aiello e<br />

dal Carcione appaiono destituite di ogni fondamento giuridi-<br />

728


co e logico.<br />

La mattina del giorno seguente, lunedì 22 settembre 2003,<br />

l’Aiello chiamava il Ciuro per comunicargli le generalità com-<br />

plete degli amministratori delle due società, Villa S. Teresa<br />

s.r.l. ed A.T.M. s.r.l..<br />

Erano i nominativi in relazione ai quali il Ciuro doveva effet-<br />

tuare le ricerche nel sistema informatico della Procura, al<br />

chiaro scopo di scoprire il fascicolo che non era stato ancora<br />

trovato.<br />

Alle ore 08.27:<br />

Legenda: P: CIURO Giuseppe A: AIELLO Michele<br />

A: pronto ?<br />

P: buongiorno<br />

A: hei, buongiorno Pippo …<br />

P: mi dai i nomi ?<br />

A: sì … uno è GIUFFRE' Francesco Giovanni … che è na-<br />

to a Trapani …<br />

P: sì …<br />

A: (probabilmente rivolgendosi ad una persona che è lì con<br />

lui, ndr) … quand’è n … mio cognato quant’è del cinquan … del<br />

cinquanta è ? … (rivolgendosi nuovamente a CIURO gli chiede)<br />

… vuoi le … la data precisa (incomprensibile) …<br />

P: la data non lo sai ?<br />

A: e ora tra poco appena arrivano …<br />

P: eh …<br />

A: … sta arrivando il ragioniere, proprio questione di …<br />

P: eh … uhm … e cosa invece ?<br />

A: e l’altro è D’AMICO Francesco …<br />

P: apostrofato è ve …<br />

A: sì … che è quello dell’A.T.M. amministratore oggi …<br />

P: eh … (incomprensibile per accavallamento delle voci,<br />

ndr)<br />

A: … da poco … da poco, diciamo da un due tre mesi ma<br />

già sarà comunicato quindi alla camera di commercio è aggior-<br />

729


nato qui …<br />

P: eh quindi eh …<br />

A: … è l’ultimo …<br />

P: e nato dove ?<br />

A: … è nato aaa Bagheria …<br />

P: sì …<br />

A: … comunque ora tra poco se vuoi … ora me li faccio dare<br />

tutti dai …<br />

P: ah, vabbè … okay …<br />

A: ti sto richiamando okay …<br />

P: va bene …<br />

A: va bene …<br />

P: grazie ciao<br />

A: … okay ciao.”.<br />

Alle successive ore 08.32, l’Aiello finalmente forniva al Ciuro<br />

le esatte e complete generalità dei possibili indagati e le ri-<br />

cerche potevano così avere inizio:<br />

Legenda: P: CIURO Giuseppe A: AIELLO Michele<br />

A: (tossisce prima che CIURO risponda al telefono, ndr)<br />

P: pronto …<br />

A: e allora …<br />

P: (incomprensibile)<br />

A: … ce l’hai una penna a portata di mano ?<br />

P: sì, ce l’ho qua … sì<br />

A: … quaran … eh … mio cognato è GIUFFRE' Francesco<br />

Giovanni<br />

P: sì …<br />

A: … Trapani …<br />

P: sì …<br />

A: ventiquattro zero sei cinquanta …<br />

P: sì …<br />

A: l’altro è D’AMICO Francesco …<br />

P: sì …<br />

A: … Bagheria …<br />

730


P: sì …<br />

A: … ventuno zero uno settantuno …<br />

P: senti, questo da quando ?<br />

A: … (sospira, ndr) … Francescooo cioè dovrebbe essere<br />

giààà da circaaa … (sospira, ndr) … tre mesi, quattro mesi …<br />

P: e prima invece chi c’era …<br />

A: prima ROTONDO Roberto c’era …<br />

P: allora ROTONDO Roberto … (ripete ad alta voce mentre<br />

scrive il nome, ndr)<br />

A: questo … ti devo dare un istante, vediamo se<br />

riesco …<br />

P: nato a …<br />

A: uhm … uhm … Robertooo è nat …<br />

P: dov’è nato a New York ?<br />

A: a New York (ride, ndr) … eh …<br />

P: provincia di Bagheria …”.<br />

Il Ciuro, dunque, appena ricevute le generalità che attende-<br />

va, si metteva subito al lavoro ed, in base al mandato ricevu-<br />

to, si introduceva nel sistema informatico della Procura, co-<br />

me dimostra una telefonata di pochi minuti dopo.<br />

Alle ore 09.11, infatti, questi riceveva sul telefono cellulare<br />

non riservato una telefonata da parte di una donna, appella-<br />

ta come “RO”, che chiamava da una utenza intestata alla<br />

Procura della Repubblica.<br />

Si trattava della, già citata, Rosa Torres, assistente del dot-<br />

tore Ingroia, la quale, ritenendo di aver fatto una ricerca per<br />

ragioni di ufficio, ne riferiva l’esito al Ciuro che gliela aveva<br />

richiesta appunto adducendo motivazioni lecite:<br />

Ro: Pippo …<br />

P: sì …<br />

Ro: allora … niente ha soltanto quello GIUFFRÈ France-<br />

sco …<br />

P: eh …<br />

Ro: dueeee … procedimenti … gli altri non hanno nien-<br />

731


te …<br />

P: e che che cosa sono ?<br />

Ro: sempre leggi tributaria …<br />

P: leggi …<br />

Ro: sono già chiusi in archivio … chiusi …<br />

P: ah … chiusi … quindi gli altri non hanno niente …<br />

Ro: niente … niente …<br />

P: quindi allora questo glielo possiamo dire cheee …<br />

Ro: sì …<br />

P: li iscriviamo così …<br />

Ro: sì … sì …<br />

P: Poi quand’è tutto… e basta. Va bè.<br />

Ro: Va bene?<br />

P: Grazie Ro.”.<br />

L’esito delle ricerche, dunque, era stato negativo, nel senso<br />

che, a carico dei nominativi del D’Amico e del Rotondo, non<br />

emergeva alcuna iscrizione mentre in relazione al Giuffrè ri-<br />

sultavano solo due vecchi procedimenti per reati in materia<br />

tributaria già archiviati.<br />

Ancora una volta il fatto e la notizia erano, dunque, veri e si<br />

riferivano a condotte effettivamente poste in essere e non a<br />

millanterie di persone che si “pavoneggiavano”.<br />

Lo dimostra, con la precisione tipica dei documenti, il tabu-<br />

lato degli accessi al sistema informatico R.E.G.E. relativo al<br />

registro degli indagati “noti” (mod.21).<br />

L’esame di tale tabulato conferma che la signora Rosa Torres,<br />

il 22 settembre 2003, tra le ore 09.01 e le ore 09.04 aveva ef-<br />

fettuato un accesso al R.E.G.E. per verificare l’iscrizione di<br />

procedimenti a carico di D’Amico Francesco, Rotondo Roberto<br />

e Giuffrè Francesco e, per far ciò, aveva inserito le generalità<br />

che il Ciuro le aveva riferito.<br />

Questi, del resto, disponeva di un appunto manoscritto nel<br />

quale aveva preso nota delle generalità che l’Aiello gli aveva<br />

732


dettato nel corso delle telefonate mattutine del 22 settembre<br />

2003.<br />

La riprova, anche in questo caso, documentale è emersa a<br />

seguito della perquisizione effettuata presso l’abitazione dello<br />

stesso Ciuro il 5 novembre 2003, giorno del suo arresto.<br />

In tale occasione, infatti, veniva rinvenuto e sequestrato un<br />

bigliettino nel quale vi erano scritte a mano le generalità dei<br />

tre amministratori fornitegli dall’Aiello quella mattina.<br />

Anche tale episodio di abusiva introduzione nel sistema in-<br />

formatico, pertanto, è stato dimostrato attraverso prove plu-<br />

rime, convergenti ed inconfutabili ma, come nel primo caso,<br />

non aveva consentito agli imputati di conseguire il loro pro-<br />

posito.<br />

Di conseguenza, costoro avevano continuato imperterriti ad<br />

effettuare, sempre attraverso il Ciuro, ulteriori accessi abu-<br />

sivi nel sistema informatico, come appare dimostrato dal ta-<br />

bulato relativo al registro “noti” (mod.21) del 23 settembre<br />

2003.<br />

Quel giorno, infatti, alle ore 10.41 risulta effettuato un ulte-<br />

riore accesso al R.E.G.E. che aveva riguardato il procedimen-<br />

to penale n. 140/03 R.G.N.R..<br />

Questa volta la password utilizzata era quella dell’imputata<br />

Antonella Giuseppa Buttitta, assistente del dr. Gozzo, e<br />

l’accesso aveva avuto ad oggetto la “lettura procedimento”,<br />

dove sono riportate le informazioni generali sullo stesso ed il<br />

nominativo del primo indagato.<br />

Si tratta dell’unica introduzione nel sistema R.E.G.E. di cui è<br />

rimasta una traccia rilevabile, in quanto è stata la sola ricer-<br />

ca eseguita sul registro mod. 21 “noti”.<br />

Non può escludersi, ed anzi deve ritenersi altamente probabi-<br />

le alla luce delle complessive emergenze, che i correi, in quel-<br />

la occasione e con quella password, abbiano potuto anche ef-<br />

fettuare ulteriori ricerche su altri registri che però, a diffe-<br />

renza del primo caso, non lasciavano tracce rilevabili succes-<br />

733


sivamente.<br />

E’ certo, tuttavia, che, fino a quel momento, tali ricerche non<br />

avevano ancora portato al raggiungimento dello scopo, tanto<br />

che costoro continuavano a mantenersi in stretto contatto te-<br />

lefonico sulla “rete riservata”, si scambiavano notizie riserva-<br />

te e condividevano e progettavano le ulteriori strategie comu-<br />

ni da adottare.<br />

E che fossero davvero tutti i correi a preordinare e realizzare,<br />

in concorso tra loro, le condotte illecite in esame, è dimostra-<br />

to anche da una telefonata che riguarda lo stesso Riolo.<br />

Il 24 settembre 2003, alle ore 19.30, il Ciuro diceva al Riolo:<br />

“quelli non hanno niente in mano … ma fino a stamattina<br />

guarda io … perché se loro li iscrivevano … e gli convalidava il<br />

sequestro … è giusto ? … non è che glielo può convalidare con-<br />

tro ignoti …doveva scrivere a qualcuno e fino a questa mat-<br />

tina non c’è scritto nessuno …”.<br />

Tale conversazione, avvenuta l’indomani rispetto all’accesso<br />

sul registro mod. 21 con la password della Buttitta, fornisce,<br />

dunque, una ulteriore conferma del fatto che erano stati ese-<br />

guiti ulteriori accessi abusivi su altri registri.<br />

Il giorno 30 settembre 2003, poi, veniva documentato un ul-<br />

teriore accesso abusivo che era stato discusso e concordato<br />

nel corso di una telefonata avvenuta la sera prima sulla “rete<br />

riservata”.<br />

Alle 21.36 del 29 settembre 2003, infatti, dopo l’ennesima<br />

conversazione sull’andamento delle indagini, il Ciuro si ri-<br />

volgeva all’Aiello preannunciandogli che l’indomani mattina<br />

avrebbe effettuato un nuovo accesso al R.E.G.E.: “uhm …<br />

uhm … va beh … … io domani mattina appena arrivo … lo<br />

vedo, vado a vedere nuovamente nel computer ma non c’è<br />

niente fino a stamattina, ho chiamato lììì …perché c’è Anto-<br />

nella che guarda … io che guardo … Miriam che guarda in-<br />

somma non è che può sfuggire a quattro”.<br />

734


Il riferimento a ben quattro soggetti compresa “Miriam” e<br />

l’enfasi utilizzata potrebbe indurre a ritenere che tale espres-<br />

sione sia sintomatica della volontà di “pavoneggiarsi” del<br />

Ciuro.<br />

A ben vedere, invece, si tratta di una sottolineatura<br />

dell’elevata e costante attenzione con la quale il Ciuro, da<br />

giorni, stava monitorando i registri informatici della Procura,<br />

avvalendosi anche delle assistenti menzionate.<br />

E la dimostrazione che il Ciuro stesse riferendo fatti veri la si<br />

desume per l’appunto dall’esistenza, l’indomani mattina,<br />

dell’accesso che lo stesso aveva preannunciato all’Aiello.<br />

Dai tabulati di stampa, infatti, si ricava che, proprio il 30<br />

settembre 2003, erano stati effettuati due ulteriori accessi al<br />

sistema informatico della Procura, in relazione ai nomi del<br />

D’Amico Francesco e del Rotondo Roberto.<br />

Anche questi due accessi erano avvenuti attraverso la<br />

password in uso alla signora Rosa Torres, la quale, peraltro,<br />

ha ammesso la circostanza nel corso del dibattimento, asse-<br />

rendo di averlo fatto su espressa richiesta del Ciuro, il quale<br />

le aveva spiegato che si trattava di una ricerca motivata da<br />

asserite ragioni di ufficio.<br />

L’1 ottobre 2003, poi, erano state registrate due telefonate<br />

intercettate sulla “rete riservata” tra l’Aiello ed il Ciuro<br />

Telefonata n. 209 del 01/10/2003 delle ore 17.27, in uscita<br />

al numero 3383513421.<br />

PIPPO Pronto?<br />

MICHELE Ehilà Pippo.<br />

PIPPO Ehi.<br />

MICHELE E allora ho visto al medico.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Niente, gliel’ha notificato oggi la convalida.<br />

PIPPO E come l’hanno fatta?<br />

MICHELE Gio… venerdì scorso, giorno 19 firmata Del<br />

Bene.<br />

735


PIPPO E il numero di procedimento?<br />

MICHELE No, niente sempre quello è, gli ha… no niente e-<br />

rano rimasti… gli hanno notificato praticamente… gli hanno no-<br />

tificato il foglio dell’altra volta quello che tu hai visto.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE E poi la relata di notifica con su… praticamente<br />

dietro il timbro quello vostro e dietro…<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Depositato in segreteria il 19, c’è il nome del can-<br />

celliere Elena Mignosi e poi c’è pure il nome di chi l’ha firmato<br />

che te l’ho detto.<br />

PIPPO No guarda non può essere.<br />

MICHELE Come non può essere, lo vedo qua, è firmato Del<br />

Bene.<br />

PIPPO No non può essere, no, no ma non può essere fatto in<br />

questa maniera perché questo è un coso così scusa.<br />

MICHELE Eh, ma gliel’hanno notificato, c’è scritto qua, è sta-<br />

to convalidato con… nome e cognome c’è scritto pure.<br />

PIPPO Ed è il numero 14.<br />

MICHELE Numero…<br />

PIPPO 140.<br />

MICHELE Il numero è sempre… e il numero ce l’hai tu,<br />

certo.<br />

PIPPO Si.<br />

MICHELE Che è quello…<br />

PIPPO No ma…<br />

MICHELE Il 19 è stato depositato in segreteria, te l’ho detto.<br />

PIPPO Ed è il 140.<br />

MICHELE Il 140, tu lo sapevi, il 140 barra, barra…<br />

PIPPO E ma senti nella relata di noti… nella convalida che c’è<br />

scritto?<br />

MICHELE No niente.<br />

PIPPO Visto si convalida.<br />

MICHELE Non sono… si, si, si visto si convalida con la firma.<br />

736


PIPPO Ma guarda non… ma ancora peggio, ed è di Del Bene?<br />

MICHELE Si.<br />

PIPPO Ma Del Bene… quando venerdì hai detto?<br />

MICHELE 19, il 19 non è venerdì o no?<br />

PIPPO Venerdì 19. Guarda se c’è…<br />

MICHELE 19 quand’è?<br />

PIPPO Venerdì, venerdì dovrebbe essere.<br />

MICHELE Venerdì, si, venerdì. Può darsi che era di turno,<br />

non lo so.<br />

PIPPO Eh, no perché questi timbri che mettono così sono quelli<br />

di turno quindi loro sai cos’hanno fatto, gli hanno portato que-<br />

sto e gliel’hanno fatto convalidare a quello di turno.<br />

MICHELE Ma… te lo faccio avere poi dai, poi una copia<br />

te la faccio avere, va bene?<br />

PIPPO Fammi avere la fotocopia, dai.<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Perché… scusa questo procedimento è impossibile, glie-<br />

la…<br />

MICHELE Te la devo ma… te la mando?<br />

PIPPO Si fammela avere dai.<br />

MICHELE Va bè.<br />

PIPPO Se io non sono a casa… fai mettere in busta chiusa e me<br />

la lasci in portineria.<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Va bene?<br />

MICHELE E tu rientri fino a quando il portiere è aperto, si.<br />

PIPPO Fino alle 7 e mezzo il portiere c’è.<br />

MICHELE Va bè, ok…..”.<br />

Dunque l’Aiello ed il Ciuro, prendendo le mosse dall’avvenuta<br />

notifica della convalida del sequestro in favore dello Iannì,<br />

ragionavano sulla procedura utilizzata e ribadivano che si<br />

trattava sempre dello stesso numero di procedimento già e-<br />

saminato.<br />

737


L’Aiello, di sua iniziativa e non su richiesta del Ciuro, avreb-<br />

be poi mandato a quest’ultimo una copia della notifica per<br />

consentirgli ulteriori approfondimenti.<br />

Telefonata n. 211 del 01/10/2003 delle ore 19.17, in entrata<br />

dal numero 3383513421.<br />

MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Ehi.<br />

MICHELE Ehi, dimmi.<br />

PIPPO Allora… niente questa è la convalida di quello di<br />

turno perché lui venerdì era di turno.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO E basta.<br />

MICHELE Non significa niente.<br />

PIPPO No non significa niente perché… cioè lui glielo convalida<br />

perché se io ci vado e gli dico mi convalidi queste cose lui di<br />

solito non è che entra nel merito, giusto?<br />

MICHELE Mi giocano sporco.<br />

PIPPO Quindi… però ancora peggio è il fatto che loro dicono<br />

sempre in merito al procedimento 140.<br />

MICHELE Ho capito, eh, perfetto.<br />

PIPPO E’ giusto?<br />

MICHELE Ok.<br />

PIPPO Quindi ora da questo momento…<br />

MICHELE Ma questo signore niente ne sa completamente<br />

quello che ha combinato?<br />

PIPPO Ma completamente, completamente, ma questo…<br />

MICHELE Ma nessuno lo conosce e glielo può dire, no.<br />

PIPPO A chi a…<br />

MICHELE Eh, eh.<br />

PIPPO A Del Bene?<br />

MICHELE Eh, a questo, eh.<br />

PIPPO Si ma io glielo posso chiedere non è che…<br />

MICHELE Uh, ok, va bene.<br />

PIPPO Comunque ora fammi vedere domani.<br />

738


MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Con Elena… che cosa sa.<br />

MICHELE Va bè. No per dirti…<br />

PIPPO Va bene?<br />

MICHELE Cosa combinano. Va bè, ok.<br />

PIPPO Si ma infatti arrivati a questo punto… comunque ora con<br />

questo però, scusa.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Esatto, tu ufficialmente lo sai.<br />

MICHELE No perché ancora non me lo comunica quello, non<br />

me lo può comunicare, dai.<br />

PIPPO Chi?<br />

MICHELE Quello non è che me lo può comunicare, mi può… te<br />

l’ho detto, mi ha detto… mi può dire semplicemente lo sa che<br />

sono… quello mi ha detto di starmi buono coso.<br />

PIPPO Va bè ho capito, va bè domani ci parlo io e vedo.<br />

MICHELE Eh, io… un po’ sporco stanno… ma comunque va.<br />

PIPPO No ma io la cosa…<br />

MICHELE Troppo sporco stanno giocando.<br />

PIPPO Si ma dico ma oltre tutto…<br />

MICHELE Perché non gli convalidava l’altro scusa, non<br />

l’ho capito.<br />

PIPPO Cioè come gli fa a sequestrare… io però questo non lo<br />

capisco, dico, come gliel’ha fatto un sequestro probatorio dopo<br />

6 mesi.<br />

MICHELE E appunto, gliel’ha spiegato qualcuno? Nessuno<br />

gliel’aveva spiegato, questi…<br />

PIPPO No perché gli arriva… guarda forse…<br />

MICHELE O gliel’ha suggerito…<br />

PIPPO No.<br />

MICHELE Quell’altro di fare…<br />

PIPPO No ti dico una cosa, questi quando sono di turno sai co-<br />

sa fa, gli arriva una montagna di decreti di…<br />

MICHELE Chiaro, va bè.<br />

739


PIPPO E quelli ci mettono i timbri e le firme e basta.<br />

MICHELE Ma siccome sulla partenza dell’altro… ora non rie-<br />

sco a… va bè, perché…<br />

PIPPO Va bè ma non…<br />

MICHELE Questa cosa è storta.<br />

PIPPO Lascia stare…<br />

MICHELE Chiaro.<br />

PIPPO Che ora io domani vedo di parlare con…<br />

MICHELE Ah, va bè.<br />

PIPPO La cancelliera.<br />

MICHELE Ok, va bene.<br />

PIPPO E poi mi faccio dire tutto.<br />

MICHELE Ok, va bene.<br />

PIPPO Va bene?<br />

MICHELE Ok.<br />

PIPPO Ok, ciao, ciao.<br />

MICHELE Va bè, ciao, ciao, ciao.”.<br />

Anche questa volta le tesi di Michele Aiello sono state smen-<br />

tite dai fatti, atteso che è stato proprio lui ad invitare il Ciu-<br />

ro ad andare a parlare con il dottor Del Bene per farsi spie-<br />

gare le modalità con le quali era avvenuta la convalida di<br />

quel sequestro (che egli riteneva poco chiare).<br />

Pur non trattandosi del suggerimento di una attività di per sé<br />

illecita, il fatto dimostra, comunque, che l’Aiello non subiva<br />

affatto le spontanee iniziative del Ciuro ma le indirizzava e<br />

suggeriva.<br />

Il giorno seguente, inoltre, veniva registrata una ulteriore<br />

conversazione sulla “rete riservata” che vedeva protagonisti<br />

tre correi, l’Aiello, il Carcione ed il Ciuro.<br />

Telefonata n. 214 del 02/10/2003 delle ore 09.33, in uscita<br />

al numero 3383513421.<br />

PIPPO Pronto?<br />

MICHELE Ciao.<br />

PIPPO Buongiorno.<br />

740


MICHELE Tu hai chiamato?<br />

PIPPO No, stiamo lavorando per lei dice quello.<br />

MICHELE No, no, va bè.<br />

PIPPO Perché, che è successo?<br />

MICHELE No, no, no niente, no, siccome è arrivata una tele-<br />

fonata, sconosciuto c’era, ogni volta…<br />

PIPPO No, no.<br />

MICHELE Va bè, ok.<br />

PIPPO Non sono io.<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Qua sto cercando di capire quale può essere ma<br />

non lo troviamo (ride).<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Ci sentiamo dopo, ciao.<br />

MICHELE Ma l’ipotesi quella che è che era di turno, comun-<br />

que ora vedo.<br />

PIPPO Si ma l’ipotesi quella è ma non c’è, non c’è proprio mate-<br />

rialmente, fisicamente.<br />

MICHELE Comunque gliel’hanno spiegato e lui…<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Qua ha parlato con Aldo, gliel’hanno spiegato mol-<br />

to velocemente e lui gli ha detto che in ogni caso non è che si<br />

può costringere oltre se non informano qualcuno. Va bè comun-<br />

que…<br />

PIPPO Come, non ho capito, se?<br />

MICHELE Gliene hanno parlato per queste ipotesi,<br />

gliel0hanno spiegato.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE L’ipotesi.<br />

PIPPO Eh.<br />

MICHELE Aspetta te lo passo, un istante che ti passo ad Al-<br />

do.<br />

PIPPO Eh, si, si.<br />

ALDO Pippo?<br />

741


PIPPO Professore.<br />

ALDO Senti una cosa.<br />

PIPPO Dimmi.<br />

ALDO Sono corsi chiedendo aiuto perché avevano il culo<br />

di fuori.<br />

PIPPO Eh.<br />

ALDO Al che quello gli ha detto io ve la faccio però voi<br />

non è che potete andare avanti così, dice, voi a chi, a chi<br />

date retta, cioè da… capito, per cui il danno è stato commesso<br />

però ovviamente questi agiscono sotto la spinta di… non dan-<br />

no… capisci qual è il problema?<br />

PIPPO Eh, ma dico scusa, loro gliel’hanno convalidato, esatto?<br />

ALDO La convalida è stata, è stata fatta per coprirgli il<br />

culo.<br />

PIPPO A loro.<br />

ALDO A loro, certo perché avevano il culo di fuori.<br />

PIPPO Eh, perché non lo potevano fare.<br />

ALDO E appunto per cui…<br />

PIPPO Eh, eh.<br />

ALDO Si pigliano la bella…<br />

PIPPO Ma dico ma questo fascicolo ora chi è che lo sta<br />

gestendo materialmente.<br />

ALDO Ma in questo minuto non lo so.<br />

PIPPO Non si sa.<br />

ALDO Non lo so.<br />

PIPPO Perché non c’è da nessuna parte quindi…<br />

ALDO Non si sa per questo il problema… quello siccome ov-<br />

viamente trattandosi di sanità…<br />

PIPPO Uh.<br />

ALDO Il… diciamo il riferimento è questo però ora non so com’è<br />

la situazione, ufficialmente lo dovrebbe gestire lui o qualcuno<br />

del suo ufficio.<br />

PIPPO Uh.<br />

ALDO Però…<br />

742


PIPPO Bò.<br />

ALDO Cascano tutti dalle nuvole, insomma c’è una… c’è una<br />

cosa strana Pippo, ci…<br />

PIPPO Si guarda non si trova, ti sto dicendo tutte le pos-<br />

sibili ricerche le stiamo facendo.<br />

ALDO Eh.<br />

PIPPO Non c’è come parte offesa, non so come indagati,<br />

non c’è come… che ti devo dire, le cose peggiori non ci<br />

sono, addirittura ci siamo andati per periodi e non si<br />

trova.<br />

ALDO Bò.<br />

PIPPO Quindi…<br />

ALDO Io ti posso dire quello…<br />

PIPPO Uh.<br />

ALDO Interpellato quello ha risposto, sono arrivati i trafilati.<br />

PIPPO Uh.<br />

ALDO Aiuto, aiuto perché altrimenti…<br />

PIPPO Si ma lui perché gliel’ha convalidato scusa.<br />

ALDO Perché ha un buon rappo… lavora con questi, ha un<br />

buon rapporto.<br />

PIPPO Si va bè ma scimunito pure.<br />

ALDO Eh.<br />

PIPPO Dopo 6 mesi tu gli convalidi le cose in originale, eh, tu<br />

gli dicevi fatemi un altro tipo di sequestro e poi com’è contro<br />

ignoti alla fine.<br />

ALDO Certo.<br />

PIPPO Eh, eh, bò. Va bè.<br />

ALDO Non lo capisco…<br />

PIPPO Andiamo.<br />

ALDO Pippo.<br />

PIPPO Neanche io va. Va bè ora vediamo dai.<br />

ALDO Eh, dai.<br />

PIPPO Ci sentiamo dopo, ok?<br />

ALDO Ciao, ciao.<br />

743


PIPPO Ciao.”.<br />

Dunque, l’Aiello ed il Carcione chiamavano il Ciuro e gli chie-<br />

devano ulteriori notizie sulla convalida del sequestro e sulle<br />

ultime ricerche effettuate.<br />

E, mentre questi confermava di avere effettuato tutte le ricer-<br />

che possibili sui registri informatici (come indagati, parti offese<br />

etc. etc.), il Carcione lo metteva al corrente delle notizie che<br />

aveva appreso dalla sua fonte riservata.<br />

Secondo quanto da questa riferito, infatti, i Carabinieri aveva-<br />

no commesso qualche errore o peggio qualche irregolarità e la<br />

convalida era stata loro concessa per sanare questa situazione<br />

ma con un forte richiamo a non assumere ulteriori iniziative<br />

poco chiare.<br />

Dal contenuto della conversazione emergeva, poi, che sia il<br />

Ciuro che la fonte del Carcione non erano ancora riusciti a re-<br />

perire il fascicolo.<br />

E ciò solo per gli speciali accorgimenti che erano stati adottati<br />

a protezione dello stesso, proprio dopo la scoperta della “rete<br />

riservata”.<br />

Va, infatti, evidenziato come solo grazie alle numerosissime te-<br />

lefonate che gli inquirenti ascoltavano in presa diretta rispetto<br />

alle iniziative illecite poste in essere dai correi, è stato possibi-<br />

le evitare l’inquinamento e la vanificazione anche di detta in-<br />

dagine.<br />

Se, infatti, non si fosse scoperta la “rete” il Ciuro, la fonte del<br />

Carcione e le altre fonti interne ed esterne, assai verosimil-<br />

mente, sarebbero riuscite anche in questo scopo illecito.<br />

La situazione paradossale che si era venuta a determinare,<br />

dunque, vedeva, nelle stanze del medesimo ufficio, i legittimi<br />

inquirenti impegnati ad eludere i tentativi continui di acqui-<br />

sizione di dati da parte degli inquirenti irregolari al soldo di<br />

Aiello e Carcione.<br />

Prima di entrare nel merito delle singole responsabilità dei<br />

quattro correi (tre dei quali sono oggi imputati), vale la pena<br />

744


di richiamare, in termini generali, alcuni principi cardine in<br />

materia di concorso di persone nel reato.<br />

In linea generale, il fondamento della punibilità a titolo di<br />

concorso va ricercato nel principio etico-razionale per il qua-<br />

le debbono considerarsi propri dell’uomo non solo i risultati<br />

diretti della sua condotta ma anche quelli prodotti col con-<br />

corso esterno di altre forze umane che siano state da questi<br />

previste nel conseguimento dello scopo criminoso.<br />

Proprio tale principio è alla base del famoso brocardo latino:<br />

“quis per alium facit per se ipsum facere videtur”.<br />

Senza richiamare le teorie generali della causalità agevolatri-<br />

ce o della prognosi postuma, allo stato è sufficiente ricordare<br />

che la struttura del concorso criminoso prevede quattro re-<br />

quisiti fondamentali costituiti da:<br />

1) pluralità di agenti;<br />

2) realizzazione della fattispecie oggettiva di un reato;<br />

3) contributo di ciascun concorrente alternativamente di tipo<br />

materiale e/o morale;<br />

4) l’elemento soggettivo tipico del concorso.<br />

La fattispecie di reato, dunque, deve essere commessa da più<br />

di un soggetto, il quale alternativamente può esserne l’ “au-<br />

tore”, cioè colui il quale materialmente compie l’azione esecu-<br />

tiva del reato, il “coautore”, cioè colui che, insieme ad altri,<br />

esegue l’azione tipica, ovvero il “partecipe” , cioè colui il qua-<br />

le pone in essere una condotta che, di per sé sola, non inte-<br />

gra la fattispecie di reato.<br />

Il ruolo del partecipe, poi, può rilevare sia sotto la forma del-<br />

la partecipazione fisica o materiale che della partecipazione<br />

psichica o morale che ha luogo nella fase ideativa, preparato-<br />

ria od anche esecutiva del reato.<br />

Tra i casi più frequenti di partecipazione morale vi è certa-<br />

mente quella del c.d. “determinatore”, cioè di colui il quale fa<br />

sorgere in altri un proposito criminoso prima inesistente ov-<br />

vero dell’ “istigatore” e dell’ “ausiliatore”, cioè di coloro i qua-<br />

745


li rafforzano o eccitano in altri un proposito delittuoso già e-<br />

sistente.<br />

Dunque, in base allo schema tipico del concorso, ad agire de-<br />

vono essere più soggetti, dalla loro comune azione deve di-<br />

scendere l’integrazione di una fattispecie di reato, ciascuno<br />

di essi deve avere coscienza e volontà di commettere quel re-<br />

ato e di farlo insieme ai correi e ciascuno di essi deve arreca-<br />

re un contributo personale alla realizzazione del fatto delit-<br />

tuoso.<br />

Contributo che può essere sia necessario che agevolatore,<br />

fermo restando che in ognuno dei due casi può distinguersi<br />

tra partecipazione materiale e morale alla commissione del<br />

reato.<br />

Non volendosi appesantire la motivazione con ulteriori ri-<br />

chiami di principi generali e di tesi dottrinarie, a giudizio del<br />

Collegio, va richiamata una sentenza delle Sezioni Unite, la<br />

sentenza 28.11.81 ric. Isman ed altri, che ha fissato alcuni<br />

principi di diritto che sono rimasti un punto di riferimento<br />

inequivocabile:


comprendere ogni possibile forma di partecipazione morale ma<br />

solo in funzione dell’effetto prodotto sulla psiche del destina-<br />

tario dell’azione del concorrente…<br />

nell’ordinamento positivo, fondato sul principio della equiva-<br />

lenza degli apporti causali di tutti i concorrenti, i modi nei qua-<br />

li può manifestarsi la partecipazione psichica del partecipe so-<br />

no indifferenziati e non catalogabili, essendo per natura atipi-<br />

ci: la tipicità si riferisce invero alla condotta dell’autore del re-<br />

ato, cioè del concorrente che segue l’azione descritta nella fat-<br />

tispecie incriminatrice, mentre la condotta del partecipe non ri-<br />

calca il modello normativo e si sottrae ad ogni tentativo di ti-<br />

pizzazione. E’ dunque inesatto escludere dal novero dei (pos-<br />

sibili) modi di partecipazione morale l’accordo criminoso… per-<br />

ché anche l’accordo, quale attività psichica di più soggetti con-<br />

vergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse<br />

può costituire l’area di confluenza di contributi, reciproci o<br />

non, al rafforzamento o alla nascita di un proposito criminoso;<br />

sicchè, ove questo si materializzi ad opera di taluno dei sogget-<br />

ti in una matrice normativa omogenea, la rilevanza causale<br />

dell’accordo non potrà essere esclusa”.<br />

Orbene, prendendo le mosse da tali ricevuti principi, può se-<br />

renamente affermarsi che, nel caso in esame, ricorrono tutti i<br />

presupposti tipici del concorso di persone nel reato, avuto ri-<br />

guardo alle posizioni degli imputati Aiello, Carcione e Riolo<br />

nonché dell’imputato, separatamente giudicato, Giuseppe<br />

Ciuro.<br />

Partendo dalla posizione di quest’ultimo, si osserva che, sul-<br />

la scorta della superiore ricostruzione dei fatti di causa, il<br />

Ciuro ha rivestito senz’altro il ruolo dell’autore materiale del<br />

reato, nel senso che egli ha posto in essere concretamente la<br />

condotta di reiterata ed abusiva introduzione nel sistema in-<br />

formatico della Procura della Repubblica.<br />

Condotta che, talora, egli ha commesso direttamente utiliz-<br />

zando la password della Torres, e, tal’altra, traendo in in-<br />

747


ganno quest’ultima o altre dipendenti della Procura, alle qua-<br />

li faceva credere di aver bisogno di quelle ricerche per delle<br />

indagini di cui si stava occupando.<br />

L’Aiello ed il Carcione, sotto vari profili, hanno una posizione<br />

simile sia perché portatori di un comune interesse economico<br />

derivante dalla loro posizione di soci-proprietari delle due<br />

strutture sanitarie che per il ruolo di istigatori che hanno<br />

certamente ricoperto.<br />

In primo luogo, va compreso appieno che la finalità ultima di<br />

tutte queste operazioni di rivelazione di notizie segrete e di<br />

abusiva introduzione nel R.E.G.E. della Procura era quella di<br />

proteggere le persone interessate dalle indagini e gli enormi<br />

interessi economici che dipendevano dal funzionamento delle<br />

strutture sanitarie di Bagheria.<br />

Dunque, l’Aiello ed il Carcione, in quanto soci e gestori di un<br />

centro di potere che coinvolgeva vari aspetti connessi tra lo-<br />

ro, erano accomunati da un unico interesse a salvaguardare<br />

a tutti i costi sia le loro stesse persone che le strutture di<br />

Bagheria che fatturavano ogni anno decine di milioni di euro<br />

attraverso meccanismi, come si dimostrerà, truffaldini.<br />

Spinti da questa comune esigenza, costoro di certo hanno<br />

sollecitato, in modo del tutto esplicito, i due marescialli a ri-<br />

cercare informazioni su entrambi i filoni di indagine in corso<br />

ed il solo Ciuro ad effettuare, anche a mezzo di terze perso-<br />

ne, ricerche all’interno del sistema informatico della Procura<br />

della Repubblica.<br />

Già in precedenza si è sottolineato come tale ruolo di istiga-<br />

zione sia stato dimostrato con certezza attraverso la disami-<br />

na critica delle emergenze processuali emerse ed, in modo<br />

particolare, dal contenuto esplicito e chiarissimo di alcune<br />

conversazioni intercettate.<br />

Tra di esse spiccano quelle, dianzi riportate, del 20 settem-<br />

bre 2003 alle ore 17.49 e del 21 settembre 2003 ore 18.25, in<br />

entrambe le quali i due complici convenivano di dare esplici-<br />

748


to mandato al Ciuro di effettuare gli accessi abusivi<br />

all’interno del sistema informatico della Procura.<br />

Mandato esplicito e diretto che, immediatamente dopo, lo<br />

stesso Aiello conferiva, sempre attraverso i telefoni della “re-<br />

te riservata” all’autore materiale del reato, Giuseppe Ciuro.<br />

A fronte di un caso da manuale di istigazione a delinquere<br />

come questo è davvero illogico sostenere tesi alternative de-<br />

stinate a scontrarsi, in modo insanabile, con la realtà docu-<br />

mentale in atti.<br />

Così come è altrettanto utopistico e velleitario il tentativo di<br />

addossarsi reciprocamente l’intera responsabilità della vi-<br />

cenda, come, sia pure nella fase iniziale delle indagini, han-<br />

no fatto l’Aiello ed il Carcione.<br />

La verità, desumibile dal contenuto delle suddette intercetta-<br />

zioni telefoniche, è che i due correi erano del tutto concordi<br />

nell’operare in tal modo, a protezione dei loro comuni inte-<br />

ressi personali ed economici e che nessuno dei due è stato<br />

succube dell’altro:<br />

(telefonata del 20 settembre 2003):<br />

C: nie … stavo parlando con mio fratello perrr … di s … tut-<br />

te ste cose … e lui mi diceva una cosa …bisognerebbe vedere<br />

se Pippo …… può verificare se sul famoso registro degli inda-<br />

gatiii … c’è …… il nome di tuo … di tuo cognato …<br />

A: e infatti … lune … già eravamo rimasti così pure…<br />

(telefonata del 21 settembre 2003):<br />

ALDO Si, perché dice non ha logica tutto questo, non c’è rac-<br />

cordo, sono 2, diciamo, sono 2… se ne dovrebbero occupare 2<br />

persone diverse, insomma non hanno notizie di niente e allora<br />

mi ha detto, dice, di fare controllare questa situazione<br />

perché tu lo sai che a lui hanno interdetto l’uso del…<br />

MICHELE Si, si.<br />

ALDO E appunto.<br />

MICHELE Lunedì.<br />

…..<br />

749


MICHELE: ora vediamo domaniiii chiamo a Pippooo …poi lo<br />

chiamo più tardino e glielo faccio ricordare per domani … va<br />

bene ?”.<br />

Appare del tutto evidente, pertanto, dalle stesse parole dei<br />

due correi l’esistenza di un chiaro ed esplicito mandato da<br />

dare al Ciuro per l’effettuazione di un fatto illecito.<br />

Né può obiettarsi, come ha fatto la difesa del Carcione, che<br />

questi si sia limitato a segnalare una mera eventualità senza<br />

specificare, nel dettaglio, le modalità illecite attraverso le<br />

quali il Ciuro avrebbe potuto operare.<br />

La conversazione, invero, va letta per intero ed inserita nel<br />

contesto di quelle precedenti e successive sempre intercettate<br />

sulla “rete riservata”.<br />

Così facendo si comprende come il suggerimento del Carcione<br />

fosse specifico, univoco, condiviso anche dalla sua fonte in-<br />

terna ed intrinsecamente illecito anche perché preferito al,<br />

pur percorribile e conosciuto, percorso legale.<br />

Come si è già detto, entrambi gli imputati erano perfettamen-<br />

te consapevoli che le operazioni di introduzione nel sistema<br />

informatico della Procura, che delegavano al Ciuro, erano del<br />

tutto illecite.<br />

La dimostrazione si ricava, ancora una volta, dal contenuto<br />

delle telefonate intercettate tra l’Aiello ed il Carcione, nelle<br />

quali i due facevano riferimento al “sistema legale” di cui<br />

all’art. 335 c.p.p. ed a quello “illegale” attraverso il Ciuro.<br />

A proposito di una simile alternativa, entrambi gli imputati<br />

convenivano sul fatto che il primo metodo fosse più lungo e<br />

meno attendibile (atteso che alcune iscrizioni non erano sog-<br />

gette a comunicazione per disposizione di legge) mentre il se-<br />

condo, al contrario, era rapido ed efficace.<br />

Conversazione sempre del 20 settembre 2003:<br />

A: avevamo … l’avvocato anzi lo voleva fare lui mercoledì<br />

… ci aspettava mercoledì sera ….però non c’è bisogno di aspet-<br />

tare a lui lo …possiamo fare direttamente lunedì<br />

750


C: va bè … d’accordo …”.<br />

A fronte di un simile coacervo di prove non può seriamente<br />

sostenersi che gli imputati abbiano preferito il sistema legale<br />

a quello illegale né che vi fosse un contrasto di vedute tra di<br />

loro.<br />

Addirittura l’Aiello ha sostenuto in udienza che egli avrebbe<br />

preferito affidare questo genere di verifiche ai suoi legali, pur<br />

nella piena consapevolezza che di tutto questo non vi è alcu-<br />

na traccia agli atti del processo e che le iniziative in concreto<br />

poste in essere sono solo quelle – esattamente opposte - do-<br />

cumentate e descritte nelle sopra richiamate conversazioni<br />

telefoniche.<br />

Il Carcione, invece, in uno dei rari momenti nei quali ha in-<br />

teso fare chiarezza e, precisamente nell’interrogatorio del<br />

24.11.2003, finiva per ammettere il fatto e per riconoscere<br />

che egli era del tutto consapevole della natura illecita di<br />

quella condotta (cfr. verbale in atti).<br />

Il fatto che non spetti all’imputato qualificare giuridicamente<br />

le sue condotte – come sostenuto dalla sua difesa – non toglie<br />

che questi abbia riconosciuto la piena consapevolezza del di-<br />

svalore penale di un suo comportamento e che abbia reso<br />

una confessione, a prescindere da chi debba poi valutarla<br />

criticamente.<br />

L’Aiello ed il Carcione, dunque, anche sotto questo profilo,<br />

hanno agito di comune accordo e perseguendo un interesse<br />

condiviso.<br />

Entrambi sono stati destinatari e beneficiari delle fughe di<br />

notizie e delle rivelazioni di notizie segrete relative alle attivi-<br />

tà di indagine, in quel momento in corso, sia nell’ambito del<br />

procedimento per mafia che in quello relativo alla truffa sani-<br />

taria.<br />

Ed, all’unisono, hanno ricoperto il ruolo di istigatori<br />

dell’autore materiale Giuseppe Ciuro che inducevano a com-<br />

mettere i reati in questione sia attraverso la dazione di vari e<br />

751


ilevanti benefici che, esplicitamente, mediante veri e propri<br />

mandati ad agire, come quello documentato dalle conversa-<br />

zioni del 20 e 21 settembre 2003.<br />

In tal senso, dunque, essi sono stati “committenti dell’atto”<br />

ed “istigatori”, ruoli formalmente contestati loro dal P.M. nei<br />

capi di imputazione D) ed E) dell’epigrafe.<br />

Il Carcione, inoltre, ha parallelamente svolto anche un ruolo<br />

diretto, operativo e dinamico, connesso ai suoi rapporti con<br />

la sua fonte interna in Procura.<br />

Egli, dunque, non si è limitato ad istigare il Ciuro insieme<br />

all’Aiello, ma ha anche contattato sistematicamente la sua<br />

fonte, ha chiesto ed ottenuto notizie segrete sulle due inda-<br />

gini in corso ed ha concordato con la stessa iniziative e stra-<br />

tegie da assumere.<br />

Di tutto ciò vi è ampia prova in atti ed, in particolare, dalle<br />

già esaminate intercettazioni telefoniche sulla “rete riservata”<br />

che danno contezza dell’elevato livello operativo e<br />

dell’efficacia derivante dall’intervento della sua fonte.<br />

Dal canto suo, anche Giorgio Riolo ha, con certezza, svolto<br />

un ruolo che può ritenersi pienamente rientrante nei parame-<br />

tri della partecipazione a titolo di concorso morale.<br />

Come si è visto dianzi, invero, egli si è costantemente tenuto<br />

in contatto con l’Aiello, il Carcione ed il Ciuro sui telefoni<br />

della “rete riservata”, ha scambiato con loro dati e notizie, ha<br />

condiviso le comuni strategie d’azione, ha tentato di solleci-<br />

tare fonti del N.A.S. e, soprattutto, ha ottenuto e comunicato<br />

la notizia riguardante la proroga del 30 settembre /1 ottobre<br />

2003 risultata vera e rilevante.<br />

Ponendo in essere tutte queste condotte, pertanto, egli, per<br />

un verso, ha svolto un ruolo attivo e diretto (anche se gioco<br />

forza più limitato rispetto a quello del Ciuro) e, sotto altro<br />

profilo, ha contribuito a rafforzare l’intendimento criminoso<br />

dei complici.<br />

752


Il suo contributo specifico (la notizia della proroga delle in-<br />

tercettazioni), la sua presenza attiva, la condivisione dei per-<br />

corsi e degli obiettivi ha, di per sé, stimolato la comune azio-<br />

ne criminosa, rendendola più fluida ed agevole rispetto a co-<br />

me sarebbe stata senza la sua partecipazione morale e mate-<br />

riale al fatto illecito.<br />

Quanto all’aspetto psicologico del reato, appare del tutto evi-<br />

dente come i complici siano stati perfettamente consapevoli<br />

del comune progetto criminoso finalizzato a tutelare e pro-<br />

teggere l’Aiello, il Carcione e le loro imprese dalle indagini in<br />

corso.<br />

Il Ciuro ed il Riolo, d’altra parte, sapevano di fornire una col-<br />

laborazione continuativa destinata ad assicurare loro proprio<br />

il raggiungimento di tale risultato.<br />

Ed a fronte della quale ottenevano in cambio una serie di da-<br />

zioni materiali, assunzioni e favori di ogni genere oltre alla<br />

vicinanza ad un centro di potere economico-politico-<br />

relazionale dal quale traevano ulteriori vantaggi.<br />

I rispettivi ruoli, dunque, del tutto interconnessi tra di loro,<br />

confluivano verso un unico obiettivo ed i correi agivano nella<br />

chiara consapevolezza sia di detti ruoli che delle comuni fi-<br />

nalità.<br />

All’interno di siffatto contesto interpersonale è maturato il<br />

proposito criminoso collettivo che ha poi trovato concreta re-<br />

alizzazione attraverso la sinergia delle varie condotte.<br />

E che ha portato alla commissione dei due reati di abusiva<br />

introduzione nel sistema informatico della Procura di Paler-<br />

mo e di rivelazione di notizie segrete, rispettivamente conte-<br />

stati agli imputati ai capi D) ed E) della rubrica.<br />

Da parte della difesa dell’imputato Carcione si è sostenuto<br />

che la ricerca di notizie ed informazioni non avrebbe avuto<br />

alcuna utilità per il proprio assistito.<br />

In verità a tale osservazione difensiva ha già risposto lo stes-<br />

so imputato Carcione nel corso dei dialoghi intercettati sulla<br />

753


“rete riservata”, laddove, a più riprese, discuteva e pianifica-<br />

va con il socio e cugino Aiello le strategie necessarie per co-<br />

noscere a fondo lo stato delle indagini e per cercare di evi-<br />

tarne od aggirarne le conseguenze sia personali che economi-<br />

che.<br />

Possedere una notizia prima che la stessa venga diffusa e di-<br />

venga di dominio pubblico è già l’espressione di una forma di<br />

potere.<br />

Così come conoscere in tempo reale le mosse degli inquirenti<br />

costituisce un indubbio vantaggio per l’indagato.<br />

Ad esempio, sapere preventivamente che una determinata li-<br />

nea telefonica è sottoposta ad intercettazione consente<br />

all’indagato di non adoperarla per conversazioni che potreb-<br />

bero essere poi utilizzate contro di lui.<br />

Allo stesso modo, il fatto di poter conoscere le direzioni che<br />

l’indagine sta per prendere consente di predisporre le ade-<br />

guate contromisure per neutralizzarne gli effetti.<br />

In una parola, la conoscenza dell’andamento delle indagini in<br />

tempo reale permette all’indagato di modificarne l’andamento<br />

e gli esiti e di ottenere una sostanziale impunità, salvaguar-<br />

dando i frutti illeciti della sua attività criminosa.<br />

Quindi, non solo vi era una concreta utilità per i soci Carcio-<br />

ne ed Aiello ma, in considerazione, dell’entità delle sole<br />

somme indebitamente locupletate ai danni della A.S.L. n.6,<br />

la stessa deve reputarsi rilevante e significativa.<br />

Per rispondere a tale fortissima e condivisa esigenza, sia il<br />

Carcione che l’Aiello hanno condiviso l’idea del Ciuro di isti-<br />

tuire una “rete riservata” di telefoni cellulari che doveva e<br />

poteva servire solo a consentire agli imputati di parlare libe-<br />

ramente tra loro, pianificando attività illecite, senza il rischio<br />

di essere intercettati.<br />

E che, quindi, aveva come uniche finalità l’elusione delle in-<br />

dagini in corso, la pianificazione di ulteriori reati e<br />

l’ottenimento dell’impunità.<br />

754


Sempre di comune accordo il Carcione e l’Aiello, come si è<br />

dimostrato, hanno dato espresso mandato ai due marescialli<br />

di ricercare notizie in ogni direzione e da qualsiasi fonte pos-<br />

sibile circa l’andamento e gli sviluppi delle due indagini ed al<br />

Ciuro di introdursi illecitamente all’interno dei registri in-<br />

formatizzati della Procura di Palermo.<br />

Non una volta ma svariate volte – tutte dimostrate dai tabu-<br />

lati in atti – ed anche attraverso il coinvolgimento, più o me-<br />

no consapevole, di altri dipendenti della Procura stessa.<br />

E, come si è visto, si tratta di mandati ad agire in modo ille-<br />

cito espliciti, diretti e pienamente condivisi tra l’Aiello ed il<br />

Carcione, come dimostra la conversazione esaminata del 20<br />

settembre 2003, ore 17.49.<br />

Entrambi i soci in questo caso, espressamente e senza possi-<br />

bili fraintendimenti, convenivano di dare un siffatto mandato<br />

illecito al Ciuro e lo facevano per verificare l’eventuale iscri-<br />

zione nel registro degli indagati degli amministratori delle lo-<br />

ro due società, Villa S. Teresa e A.T.M..<br />

Mandati plurimi e sempre tempestivamente eseguiti dal Ciu-<br />

ro, il quale ne condivideva gli esiti con i due mandanti nel<br />

corso di lunghe e dettagliate telefonate sulla “rete riservata”.<br />

Allo stesso tempo, l’Aiello ed il Carcione hanno cercato, in<br />

tutti i modi, di capire, attraverso l’apprensione di notizie ed<br />

informazioni coperte da segreto, fino a che punto gli inqui-<br />

renti avessero compreso il sistema truffaldino di tariffazione<br />

delle società sanitarie.<br />

Ovvero se vi fossero indagini circa i rapporti col Cuffaro e le<br />

interferenze finalizzate a determinare l’entità valoriale delle<br />

tariffe, di prossima approvazione da parte della Regione sici-<br />

liana.<br />

Interesse, come si è detto, pienamente condiviso anche dalla<br />

fonte del Carcione, la quale, nella conversazione telefonica<br />

registrata il 21 settembre 2003, si preoccupava sinanco di<br />

tale aspetto.<br />

755


Dunque, i due mandanti e soci si sono avvalsi di un coacervo<br />

di notizie, tutte vere e perfettamente aderenti allo stato delle<br />

indagini in corso, provenienti dal Ciuro, dal Riolo e dalla fon-<br />

te ignota del Carcione (oltre che dal Cuffaro, come si dirà).<br />

E, con frequente cadenza periodica, ne confrontavano gli esiti<br />

nel corso di vere e proprie verifiche incrociate finalizzate ad<br />

aggiornare le notizie circa l’andamento e lo sviluppo delle in-<br />

dagini.<br />

Come, ad esempio, dimostra la conversazione a tre (Aiello,<br />

Carcione e Ciuro) registrata, sempre sulla “rete riservata” il 2<br />

ottobre 2003 alle ore 9.33 (già integralmente esaminata dian-<br />

zi).<br />

Ovvero come dimostra ancora la conversazione registrata il<br />

successivo giorno 5 ottobre 2003, alle ore 17,16:<br />

….<br />

MICHELE Ho capito.<br />

ALDO Si.<br />

MICHELE Perfetto.<br />

ALDO Senti una cosa.<br />

MICHELE Dimmi.<br />

ALDO Niente, perciò io ho parlato, dice insomma non c’è… di<br />

ufficiale non c’è assolutamente niente per quella situazione.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

ALDO Tranne il fatto che si sono presentati come ti dicevo<br />

in quella maniera per cui ancora è tutta una cosa… per-<br />

ché quello praticamente non è che è stato informato del-<br />

la situazione.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

ALDO Si sono aggiornati, appena hanno delle cose in mano<br />

gliele fanno vedere però dico se non portano a niente sono ca-<br />

sini…<br />

MICHELE Ho capito.<br />

ALDO Ovviamente.<br />

MICHELE Va bene.<br />

756


ALDO Per quello che riguarda l’altra cosa quella più im-<br />

portante si va a chiudere fra 10 giorni.<br />

MICHELE Fra 10 giorni.<br />

ALDO E fino ad oggi… fino, diciamo, a ieri non è spunta-<br />

to nulla.<br />

MICHELE Ho capito, cioè se non se l’inventano d’altronde.<br />

ALDO Michele che ne so, non…<br />

MICHELE Certo, dico no per carità, dico…<br />

ALDO Questi 15 giorni di proroga sono un mistero.<br />

MICHELE Bò, infatti, ma secondo me perché puntavano sulla<br />

sanità.<br />

ALDO Forse.<br />

MICHELE Perché non si può spiegare diversamente.<br />

ALDO Si ma dice che le cose… le 2 cose sono difficili da colle-<br />

gare, insomma non è che… capisci?<br />

MICHELE E’ strano e forse perché così almeno trovava qual-<br />

che cosa che non aveva niente completamente, bò.<br />

ALDO Che ne so, bò.<br />

MICHELE Se la vede lui.<br />

ALDO Sta arrivando.<br />

MICHELE Comunque… me l’hanno detto, non ne ho firmato<br />

fino ad oggi e sta facendo una cortesia, molto probabilmente, a<br />

quello, al signor Filosto.<br />

ALDO Appunto.<br />

MICHELE Quel tizio che…<br />

ALDO Appunto.<br />

MICHELE Va lì.<br />

ALDO Appunto.<br />

MICHELE Proprio personalmente.<br />

ALDO O a lui o a qualcuno dei suoi sponsor.<br />

MICHELE Appunto, va bene.<br />

ALDO Va bè, d’accordo.<br />

MICHELE Ok, ci sentiamo comunque.<br />

ALDO Ci sentiamo.<br />

757


…<br />

ALDO Ciao, ciao.”.<br />

Dunque, era il Carcione a notiziare l’Aiello delle ultime novi-<br />

tà comunicategli dalla sua fonte, aggiornate praticamente in<br />

tempo reale: il sequestro della documentazione presso il Di-<br />

stretto sanitario di Bagheria non avrebbe portato ancora a<br />

nulla, l’indagine per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. si sa-<br />

rebbe conclusa entro dieci giorni anche se la durata della<br />

proroga delle intercettazioni gli lasciava qualche residuo<br />

dubbio (“questi quindici giorni di proroga sono un mistero …”).<br />

Ed ancora, il giorno 8 ottobre 2003 alle ore 8,55:<br />

ALDO Pronto?<br />

MICHELE E allora Aldo.<br />

ALDO Eh, Michele, notizie?<br />

MICHELE Mah, notizie, stamattina è andato… è sceso a Pa-<br />

lermo come si chiama Roberto.<br />

ALDO Eh.<br />

MICHELE Perché vogliamo sapere un pochettino… ieri era<br />

irrintracciabile il presidente quindi stamattina vediamo<br />

che cosa ci dice.<br />

ALDO Ho capito, però non hanno chiuso.<br />

MICHELE No, no non hanno chiuso, hanno bloccato tutto<br />

dopo…<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Il tuo intervento.<br />

ALDO D’accordo, va bè.<br />

MICHELE Praticamente per cui…<br />

ALDO Va bè.<br />

MICHELE Non è stato niente fatto e aspettiamo un pochettino<br />

se l’hanno aggiustato o meno.<br />

ALDO Ho capito.<br />

MICHELE Aspettiamo notizie in tal senso, va bene? Io appena<br />

ce li ho…<br />

ALDO E gli altri fronti.<br />

758


MICHELE Niente.<br />

ALDO Non si è mosso più nessuno.<br />

MICHELE Ha chiamato Pippo, mi ha detto praticamente che…<br />

niente, non sanno che pesci prendere per ora.<br />

ALDO E appunto.<br />

MICHELE E quindi avranno una riunione ora in questi giorni,<br />

o oggi o domani praticamente, e quindi dovranno vedere cosa<br />

combinare, va bene?<br />

ALDO Si è andato ad infognare in un vicolo cieco e ora non sa<br />

come…<br />

MICHELE Ora vediamo.<br />

ALDO Questo ormai…<br />

MICHELE Mentre quelli della sanità niente, quelli silen-<br />

zio assoluto.<br />

ALDO Ho capito.<br />

MICHELE Sono stato con Giorgio, è venuto a trovarmi<br />

stamattina, niente, completamente tutto bloccato, va be-<br />

ne?<br />

ALDO Va bene.<br />

MICHELE Ok?<br />

ALDO D’accordo, vediamo che cosa mi dice pure Gigliotti saba-<br />

to.<br />

MICHELE Va bene, ok.<br />

ALDO Va bene.<br />

MICHELE Ci sentiamo.<br />

ALDO Ok, d’accordo.<br />

MICHELE Ciao, ciao, ciao.<br />

ALDO Ciao, ciao.”.<br />

Questa volta, invece, era l’Aiello a chiamare il Carcione ed a<br />

metterlo a parte dell’andamento delle indagini e degli svilup-<br />

pi dell’iter di approvazione del nomenclatore tariffario regio-<br />

nale.<br />

759


Secondo l’Aiello, il “presidente” (Cuffaro, n.d.e.) ancora non<br />

aveva dato notizie ma l’intervento fatto dallo stesso Carcione<br />

aveva avuto buon esito.<br />

Le indagini condotte dai Carabinieri erano ferme su un bina-<br />

rio morto, come appreso dal Ciuro, anche se in quei giorni si<br />

sarebbe tenuta una riunione in Procura per decidere come<br />

operare in proposito.<br />

Dal canto suo il Riolo, invece, aveva fatto sapere che per<br />

l’indagine del N.A.S. non vi erano stati sviluppi di rilievo.<br />

A tale ultimo proposito, tuttavia, il Carcione ribadiva di at-<br />

tendere anche lui qualche notizia dal maresciallo Gigliotti, in<br />

servizio presso i servizi segreti militari.<br />

Il 4 ottobre 2003 delle ore 12.54, nel frattempo, quest’ultimo<br />

discuteva con l’Aiello:<br />

MICHELE Pronto?<br />

GIORGIO Michele.<br />

MICHELE Ehi Giorgio come andiamo.<br />

GIORGIO Ero in macchina con gli altri.<br />

MICHELE Eh, ho capito.<br />

GIORGIO E niente, io sto uscendo adesso da… dalla Te-<br />

lecom, poi sono passato in procura e cose varie.<br />

MICHELE Eh.<br />

GIORGIO Niente, questi 3 sono a posto, non… non c’è<br />

nessun problema perché semplicemente è un problema<br />

TIM.<br />

MICHELE Ho capito, per ora.<br />

GIORGIO Che sono a livello nazionale che… che con il… la<br />

doppia numerazione, con la 2 in 1 stanno facendo un gran ca-<br />

sino.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

GIORGIO Sono semplicemente dei disturbi.<br />

MICHELE Uh.<br />

GIORGIO Poi per il resto nessuna novità, non c’è… tut-<br />

to…<br />

760


MICHELE Niente, tutto tace.<br />

GIORGIO Tutto tace, si… come d’incanto che un'altra volta si<br />

era tutto fermato.<br />

MICHELE Si sono calmati. Ma non stanno per scadere<br />

ora… ma a quello l’hai sentito poi?<br />

GIORGIO Infatti. A chi a Pippo?<br />

MICHELE Eh, a Pippo l’hai sentito, si.<br />

GIORGIO Si, si, si, fino a ieri sera ci siamo sentiti, ieri<br />

2 volte ci siamo sentiti pure per confrontarci e cose va-<br />

rie.<br />

MICHELE Si. Qua nuovamente questi della sanità dormono<br />

nuovamente, bò, che cosa vogliono fare non si sa.<br />

GIORGIO Questi della?<br />

MICHELE Della sanità dico.<br />

GIORGIO Si.<br />

…”.<br />

Il Riolo, dunque, non solo riferiva l’esito di una verifica effet-<br />

tuata presso la Telecom su tre utenze che interessavano<br />

l’Aiello ma faceva il punto della situazione aggiungendo di<br />

rimanere sempre in stretto contatto col Ciuro.<br />

Dopo pochi minuti veniva registrata questa conversazione tra<br />

Carcione ed Aiello:<br />

Telefonata n. 244 del 04/10/2003 delle ore 14.56, in entrata<br />

dal numero 3338089702.<br />

MICHELE Pronto?<br />

ALDO Ehi Michele che succede?<br />

MICHELE No, no niente, ti avevo chiamato perché siccome tu<br />

mi hai detto Giorgio, poi l’ho sentito io.<br />

ALDO Eh, si.<br />

MICHELE E mi ha detto, niente, per quanto riguarda la<br />

Telecom era a posto perché praticamente…<br />

ALDO Si.<br />

MICHELE Siccome… tu hai avuto modo di sentirlo o no?<br />

ALDO Si, si per la Telecom si.<br />

761


MICHELE Ah, no mi pareva che non lo sapevi, no e niente,<br />

per il resto tutto tace.<br />

ALDO Va bè, d’accordo non, non c’è niente, no, con…<br />

MICHELE Completamente non c’è niente.<br />

ALDO Ho capito.<br />

MICHELE Per ora non sanno che pesci prendere.<br />

ALDO Va bene.<br />

MICHELE Va bene.<br />

…”.<br />

L’Aiello riferiva, dunque, al Carcione l’esito delle notizie ap-<br />

pena apprese dal Riolo a proposito delle tre utenze telefoni-<br />

che ma questi ne era già stato informato dal Riolo stesso, ad<br />

ulteriore dimostrazione di come tutti i correi si tenessero in<br />

stretto ed assiduo contatto tra loro.<br />

Altri frequenti contatti venivano registrati, poi, fino al 28 ot-<br />

tobre 2003 alle ore 19.17, quando il Carcione e l’Aiello face-<br />

vano nuovamente il punto della situazione e si scambiano in-<br />

formazioni e valutazioni circa l’andamento delle indagini in<br />

corso (i due oramai erano consapevoli dell’iscrizione tra gli<br />

indagati del Ciuro e del Riolo), sottolineando la necessità di<br />

“trovare una soluzione a questo siste … a questoooo ……”.<br />

Così ricostruito il complessivo quadro probatorio in ordine<br />

alle vicende delle fughe di notizie e degli accessi abusivi nel<br />

R.E.G.E. avvenuti nel corso del 2003, può gradatamente pas-<br />

sarsi ad esaminare quanto gli stessi imputati hanno riferito a<br />

tale proposito e, quindi, il ruolo e la posizione processuale di<br />

Buttitta Giuseppa Antonella.<br />

Già si è anticipato che l’Aiello, al di là delle consuete opera-<br />

zioni dialettiche e degli infingimenti espressivi, ha finito per<br />

ammettere sostanzialmente il reato di cui all’art. 615 ter<br />

c.p..<br />

E la sua stessa difesa ha, di conseguenza, fondato le sue tesi<br />

sull’insufficiente dimostrazione dello specifico ruolo di istiga-<br />

tore contestato al proprio assistito.<br />

762


Il Ciuro si è avvalso della facoltà di non rispondere ed il Rio-<br />

lo ha cercato di marcare una differenza tra il suo ruolo, asse-<br />

ritamente del tutto secondario, e quello dei correi, oltre ad<br />

affermare che quasi sempre egli si “pavoneggiava”, lasciando<br />

intendere rapporti e relazioni con colleghi in realtà inesisten-<br />

ti.<br />

Rimane da esaminare cosa abbia riferito il professore Aldo<br />

Carcione il quale, dopo essere stato tratto in arresto qualche<br />

giorno dopo i suoi correi, ha reso vari interrogatori ed, inve-<br />

ce, in dibattimento non si è sottoposto all’esame richiesto dal<br />

P.M..<br />

I verbali di interrogatorio del Carcione (del 15 e 24 novembre<br />

2003, del 13 febbraio e 13 marzo 2004) sono stati acquisiti,<br />

sul consenso delle parti, al fascicolo del dibattimento e, ad<br />

eccezione del solo imputato Aiello (che non ha prestato il<br />

consenso), sono oggi pienamente utilizzabili.<br />

E’ doveroso premettere che, nel suo complesso, il comporta-<br />

mento processuale del Carcione si è rivelato profondamente<br />

contraddittorio, inattendibile e per nulla improntato alla vo-<br />

lontà di fornire un reale contributo alla ricostruzione dei fat-<br />

ti.<br />

Anzi, per molti profili si è trattato di un atteggiamento oscil-<br />

lante tra l’arrogante supponenza e l’omertà più evidente,<br />

specie nel coprire la sua fonte interna in Procura che anche<br />

per questo è rimasta non identificata.<br />

Anche il Carcione ha, dapprima, cercato di negare l’evidenza<br />

giungendo a sostenere tesi del tutto destituite di ogni fonda-<br />

mento logico ed in aperto contrasto con le risultanze proces-<br />

suali e, quando è stato costretto dalle situazioni a fare delle<br />

parziali ammissioni, lo ha fatto cercando di addossare ogni<br />

responsabilità sul cugino Michele Aiello.<br />

Nel corso dell’interrogatorio reso al G.I.P. il 24 novembre<br />

2003, l’imputato ad esempio ammetteva:<br />

763


“il rapporto tra il CIURO e mio cugino era un rapporto di una<br />

persona che riferiva notizie su input di mio cugino, cioè mio<br />

cugino gli chiedeva ... che cosa andare a cercare e il<br />

CIURO lo andava a cercare<br />

Giudice: e che cosa gli chiedeva suo cugino al CIURO per quel-<br />

lo che lei sa?<br />

Indagato: gli chiedeva informazioni su un procedimento a<br />

suo carico penale che lo riguardava personalmente e le<br />

informazioni per quello che riguardava questa...<br />

Giudice: e quale era questo procedimento penale che lo riguar-<br />

dava personalmente? Che natura aveva lei lo sa?<br />

Indagato: vagamente sapevo che era indagato per delle<br />

dichiarazioni che aveva fatto il pentito GIUFFRÈ<br />

Giudice: e questo per averlo appreso sempre da suo cugino<br />

Indagato: sempre da mio cugino.<br />

Affermazioni poi successivamente smentite in modo contrad-<br />

dittorio e senza alcuna plausibile spiegazione.<br />

Per altro verso, l’imputato ha ammesso – sempre il<br />

24.11.2003 - di essere stato sempre informato sulle attività<br />

di ricerca di notizie del Ciuro e del Riolo e di essersi occupa-<br />

to delle indagini in corso nei confronti del cugino e delle so-<br />

cietà:<br />

Giudice: questa è una delle accuse che le ha fatto Aiello. Ma lei<br />

in realtà si attiva o perlomeno dall'intercettazione risulta<br />

che lei prende parte diligente a queste ricerche di Aiello<br />

proprio colloquiando direttamente col CIURO e col RIOLO<br />

di queste cose.<br />

Indagato: sì, senz'altro ...ma questo io non lo nego, per<br />

carità.”.<br />

Il Carcione ha anche ammesso, nel corso dell’interrogatorio<br />

reso al P.M. il 13 marzo 2004, di essere stato informato il 20<br />

e 21 ottobre 2003 dall’Aiello della iscrizione nel registro degli<br />

indagati dei due marescialli.<br />

764


In relazione, invece, al suo attivo coinvolgimento nella speci-<br />

fica attività di accesso abusivo al R.E.G.E. effettuata dal Ciu-<br />

ro il 22 settembre 2003, il Carcione ha dapprima cercato di<br />

negare (cfr. dichiarazioni spontanee rese al P.M. in data 15<br />

novembre 2003), salvo poi fornire una spiegazione più chiara:<br />

Giudice: ma in realtà quello che lei suggerisce di apprendere e<br />

questa è la telefonata del 20 settembre sembrerebbe una cosa<br />

ben diversa: “bisognerebbe vedere se Pippo può verificare se<br />

sul famoso registro degli indagati c'è il nome di tuo cognato”<br />

...eccetera eccetera<br />

Indagato: ma io dico non nego che con mio cugino ne ab-<br />

biamo parlato di queste cose e che questa sia una cosa di-<br />

ciamo in questo contesto logica anche se non è logico ed è si-<br />

curamente probabilmente un reato anzi sicuramente lo è<br />

Giudice: sì, perché Pippo non è un comando di polizia che ha<br />

fatto un sequestro al quale uno si può rivolgere per chiedere<br />

delle informazioni<br />

Indagato: sì, ma io ero a conoscenza di questo loro rap-<br />

porto<br />

……..<br />

Giudice: e questo le sembrava pure normale, è un sistema<br />

di legge rivolgersi al CIURO<br />

Indagato: no<br />

Giudice: no, perché siccome lei lo ha detto al Pubblico Ministe-<br />

ro spontaneamente di aver suggerito a suo cugino di attivarsi<br />

per avere nei limiti di legge le informazioni (incomprensibile)<br />

Indagato: ma questa era una vecchia querela con mio cugino<br />

perché dico anche ammesso che tu abbia saputo delle notizie<br />

perché continuare su... vedi un pochettino, rivolgiti ad un av-<br />

vocato e cerca di uscire da questa situazione che è una querela<br />

che siano portati fino alla fine quando ad un certo punto io di-<br />

co “ce ne dobbiamo uscire, non è possibile ci stiamo avvitando<br />

su noi stessi su queste situazioni, non possiamo farci friggere<br />

sulla padella così”<br />

765


Giudice: il CIURO comunque si attiva, si attiva su suo input<br />

perché in realtà come lei ha visto ci sono questi accessi ingiu-<br />

stificati al sistema informatico della Procura della Repubblica<br />

di Palermo, le ricerche per vedere se queste persone erano i-<br />

scritte nel registro degli indagati, l'utilizzo di password di po-<br />

stazioni di persone...ignare o più o meno ignare perlomeno sul-<br />

le quali... alcune delle quali il Pubblico Ministero sta indagan-<br />

do ...e questo lo fa su espressa sua... anche su espresso suo<br />

input<br />

Indagato: ma io ho detto soltanto “bisognerebbe vedere<br />

nel registro degli indagati”.tutto questo è conseguente<br />

dico ...però che bisognava andare a vedere nel registro<br />

degli indagati è una cosa che chiunque ha una minima<br />

lettura giornalistica dei fatti giudiziari se ne esce, può<br />

andarci l'avvocato, in questo caso mio cugino preferisce<br />

mandarci il CIURO. Ecco il grosso motivo del contendere<br />

in tutta la vicenda.<br />

Giudice: ma lei si adegua a questa scelta del..<br />

Indagato: certo, mi adeguo, ma che devo fare…”.<br />

Dunque, lo stesso Carcione, al di là dei distinguo e dei tenta-<br />

tivi di “aggiustamento” delle proprie dichiarazioni, ha am-<br />

messo davanti al G.I.P. di avere avuto piena consapevolezza<br />

del disvalore penale delle condotte in esame.<br />

Egli, cioè, ha riconosciuto di essere stato consapevole del fat-<br />

to che acquisire informazioni sul contenuto segreto di inda-<br />

gini in corso o dare mandato al Ciuro di introdursi arbitra-<br />

riamente nel sistema informatico della Procura erano condot-<br />

te che costituiscono reato.<br />

Ed anche se questi ha cercato di indirizzare le principali re-<br />

sponsabilità sul cugino, ha poi finito per riconoscere che an-<br />

che lui si era adeguato alle sue scelte e le aveva condivise.<br />

Dichiarazioni simili il Carcione ha reso anche durante<br />

l’interrogatorio del 13 febbraio 2004, allorquando ha ammes-<br />

so di avere sollecitato il cugino a far effettuare la ricerca dal<br />

766


Ciuro il lunedì successivo senza aspettare che la facesse, in<br />

modo legale, l’avvocato il successivo mercoledì (cfr. pag.3).<br />

E questo anche perché l’Aiello aveva un’attenzione a suo giu-<br />

dizio eccessiva ed una “inspiegabile” urgenza di avere notizie<br />

sulle indagini in corso.<br />

In realtà, una spiegazione logica può darsi a tutta questa ur-<br />

genza se si considera che l’Aiello, avendo coscienza delle<br />

proprie responsabilità, temeva di poter essere scoperto e di<br />

perdere la libertà personale e la disponibilità delle sue im-<br />

prese (come è poi puntualmente accaduto).<br />

Dunque, l’Aiello ed il Carcione, per le suesposte considera-<br />

zioni, hanno rappresentato un unico fronte di interessi eco-<br />

nomici (e non solo) che ha istigato e rafforzato la determina-<br />

zione dei correi ad agire illegalmente nelle direzioni descritte<br />

dai due capi di imputazione.<br />

Secondo un progetto criminoso stabile, continuativo e fonda-<br />

to sulla costante e ben remurata collaborazione dei mare-<br />

scialli Ciuro e Riolo, oltre che di altri soggetti rimasti non i-<br />

dentificati.<br />

Con la specificazione che il Riolo si occupava maggiormente<br />

della raccolta di notizie in merito al numero, all’oggetto ed<br />

alla durata delle intercettazioni telefoniche in corso di esecu-<br />

zione mentre il Ciuro, oltre al reperimento di notizie interne<br />

alla Procura, si interessava, in via esclusiva, degli accessi<br />

abusivi al sistema informatico della Procura.<br />

Come si è visto, di sicuro i due si tenevano sempre recipro-<br />

camente informati circa i risultati delle ricerche e le informa-<br />

zioni rispettivamente acquisite, confrontandole e formando<br />

una vera e propria squadra di intelligence con una suddivi-<br />

sione interna di compiti.<br />

Come, ad esempio, è accaduto in occasione della notizia della<br />

presenza a Bagheria di personale della Sezione Criminalità<br />

Organizzata della Squadra Mobile di Palermo.<br />

767


In tale circostanza, i due concordavano nell’immediato le ini-<br />

ziative da assumere in modo congiunto e, mentre il Ciuro ve-<br />

rificava il dato attraverso l’ispettore della Polizia Carmelo<br />

Marranca, il Riolo effettuava un controllo per verificare se<br />

all’esterno dei locali della Diagnostica fossero state installate<br />

telecamere.<br />

Compiti concordati nel corso di una telefonata intercettata<br />

sulla “rete riservata” il 13 settembre 2003 alle ore 20.32<br />

(“CIURO: … quindi una delle cose che dovresti fare secondo<br />

me … prima andarti a fare un’altra ripassata …di fronte e così<br />

via per quanto riguarda occhi indiscreti … perché questi li<br />

piazzano senza dire niente a nessuno”) ed i cui esiti erano<br />

stati successivamente confrontati tra i due marescialli.<br />

Orbene, all’esito della superiore ricostruzione dei fatti e delle<br />

prove emerse, va affermata la penale responsabilità degli o-<br />

dierni imputati Aiello, Carcione e Riolo in ordine ai reati loro,<br />

in concorso e con le rispettive qualifiche soggettive, ascritti<br />

ai capi D) ed E) della rubrica.<br />

Si tratta, al capo D) del reato di abusiva introduzione conti-<br />

nuata all’interno del sistema informatico della Procura della<br />

Repubblica di Palermo ed al capo E) del reato di rivelazione<br />

di notizie segrete, entrambi, per i soli imputati Aiello e Riolo,<br />

aggravati dall’art. 7 L. 203/91.<br />

Circa i presupposti legali di quest’ultima fattispecie di reato<br />

ed i principi generali fissati dalla giurisprudenza di legittimi-<br />

tà sul tema si è già diffusamente parlato a proposito del rea-<br />

to contestato al capo G) della rubrica all’Aiello ed al Riolo.<br />

Per tale ragione non vi è motivo di ribadire nuovamente i me-<br />

desimi concetti e si fa un espresso richiamo alla parte della<br />

motivazione che concerne tali specifici aspetti.<br />

In questa sede, occorre solamente evidenziare come dalle<br />

prove in atti – soprattutto dalle esaminate intercettazioni te-<br />

lefoniche sulla “rete riservata” – sia emersa la prova piena ed<br />

univoca dell’esistenza di plurime rivelazioni di notizie riguar-<br />

768


danti le indagini svolte dal R.O.N.O. e dal N.A.S. dei Carabi-<br />

nieri nonché dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato<br />

nei confronti degli odierni imputati e delle società sanitarie<br />

di Bagheria.<br />

Notizie che si sono rivelate sempre del tutto autentiche, esat-<br />

tamente corrispondenti allo stato ed all’andamento dei due<br />

filoni di indagini in corso e dotate di indubbia utilità ed effi-<br />

cacia per i correi.<br />

E, sempre secondo i parametri già dianzi (ed anche successi-<br />

vamente) esaminati a proposito dell’aggravante di cui all’art.<br />

7 L. 203/91, va fatta una ulteriore precisazione.<br />

Michele Aiello è risultato stabilmente legato a “cosa nostra”<br />

da un “patto di protezione”, circostanza che rende, solo per<br />

lui, del tutto accoglibile la contestazione della suddetta ag-<br />

gravante.<br />

Deve, infatti, ritenersi che l’Aiello, essendo consapevole del<br />

tipo di rapporto che lo legava al suddetto sodalizio mafioso,<br />

abbia agito al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione<br />

“cosa nostra”, atteso che l’acquisizione di notizie sulle inda-<br />

gini per 416 bis c.p. a suo carico costituiva in concreto un<br />

vantaggio anche per l’intera struttura associativa (ed in par-<br />

ticolare per la famiglia mafiosa di Bagheria e per lo stesso<br />

Provenzano).<br />

Del resto, proprio in relazione alla posizione di Michele Aiel-<br />

lo, la S.C. di Cassazione si è pronunciata con la sentenza<br />

della V Sezione n. 23134 del 16.4.2004 che testualmente re-<br />

cita: “sussiste l’aggravante di cui all’art. 7 D.L. 152/91,<br />

convertito nella legge n.203/91 (aver commessoli fatto avva-<br />

lendosi delle condizioni previste dall’art. 416 bis cod. pen. ov-<br />

vero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste<br />

dallo stesso articolo), in relazione ai reati di cui all’art. 326<br />

cod. pen. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio) ed<br />

all’art. 615 ter cod. pen. (accesso abusivo ad una sistema in-<br />

formatico o telematico), qualora le condotte delittuose ivi<br />

769


previste siano tenute per apprendere notizie sulle sorti<br />

del procedimento penale in relazione al reato di associa-<br />

zione mafiosa addebitato all’imputato, in quanto la cap-<br />

tazione di dette informazioni non può essere preordinata<br />

alla salvaguardia di un interesse esclusivamente perso-<br />

nale ma costituisce obiettivamente un vantaggio non solo<br />

per il soggetto che riceve l’informazione ma per tutta<br />

l’associazione, posto che la lesione della segretezza crea un<br />

vulnus nelle indagini di cui possono avvantaggiarsi gli associa-<br />

ti contrastando con comportamenti o atti illegittimi i fatti desti-<br />

nati a restare segreti”.<br />

A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi per quanto at-<br />

tiene al Riolo, la cui figura è stata approfonditamente deline-<br />

ata in precedenza.<br />

Prendendo le mosse proprio da tali considerazioni, non può<br />

che ribadirsi come, nella prospettazione puramente soggetti-<br />

va del Riolo, questi non abbia mai davvero creduto che<br />

l’Aiello potesse essere legato in qualche modo alla mafia.<br />

E, seguendo il percorso motivazionale già svolto in relazione<br />

ai capi C) e G) della rubrica, non può che coerentemente ri-<br />

tenersi l’inesistenza, sotto il profilo soggettivo, della specifica<br />

aggravante contestata, tenuto conto della considerazione del-<br />

la figura e del ruolo dell’Aiello che, in chiave psicologica,<br />

l’imputato Riolo aveva al momento dei fatti.<br />

Le superiori considerazioni in tema di aggravante valgono in-<br />

teramente anche per il reato di cui all’art. 615 ter cod. pen.<br />

contestato al capo D) della rubrica che ci si accinge ad esa-<br />

minare.<br />

Il reato in questione, come è noto, è stato introdotto nel no-<br />

stro sistema penale con la legge 23 dicembre 1993 n. 547 che<br />

si è occupata dei c.d. computer’s crimes, materia divenuta<br />

sempre più di attualità a seguito della diffusione degli stru-<br />

menti informatici.<br />

770


Il legislatore, tuttavia, ha dato per scontata la definizione del<br />

concetto giuridico di “sistema informatico” oggetto della tute-<br />

la normativa.<br />

Fin dalle prime pronunce in materia la S.C. di Cassazione ha,<br />

pertanto, fornito tale definizione nei seguenti termini: “sulla<br />

base del dato testuale pare comunque che si debba ritenere<br />

che l’espressione “sistema informatico” contenga in sé il con-<br />

cetto di una pluralità di apparecchiature destinate a compiere<br />

una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione<br />

(anche in parte) di tecnologie informatiche. Queste ultime, come<br />

si è rilevato in dottrina, sono caratterizzate dalla registrazione<br />

(o “memorizzazione”), per mezzo di impulsi elettronici, su sup-<br />

porti adeguati, di “dati”, cioè di rappresentazioni elementari di<br />

un fatto, effettuata attraverso simboli (bit) numerici (“codice”),<br />

in combinazioni diverse; tali dati, elaborati automaticamente<br />

dalla macchina, generano le “informazioni” costituite “da un<br />

insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logi-<br />

ca che consenta loro di attribuire un particolare significato per<br />

l’utente” (Cassazione sez.VI n.3067/99).<br />

Con la stessa decisione la Corte regolatrice ha anche affron-<br />

tato il delicato aspetto dell’oggetto giuridico della fattispecie,<br />

fino a quel momento non ancora approfondito a sufficienza<br />

dalla giurisprudenza di legittimità.<br />

Seguendo il ragionamento della Corte, la collocazione siste-<br />

matica della norma nella sezione IV (delitti contro<br />

l’inviolabilità del domicilio) del capo III del titolo XIII del li-<br />

bero II starebbe ad indicare l’intenzione del legislatore di as-<br />

sicurare protezione al “domicilio informatico”, quale spazio<br />

ideale (ma anche fisico secondo la dicotomia software-<br />

hardware) di pertinenza di un soggetto, al quale estendere la<br />

tutela della riservatezza della sfera individuale, quale bene<br />

costituzionalmente protetto.<br />

Tra i due principali indirizzi interpretativi emersi in dottrina,<br />

la Cassazione ha poi ritenuto preferibile quello maggiormente<br />

771


estensivo, sostenendo che la norma in parola abbia ad ogget-<br />

to lo jus excludendi del titolare del sistema informatico, quale<br />

che sia il contenuto dei dati racchiusi in esso, purchè atti-<br />

nenti alla propria sfera di pensiero o alla propria attività la-<br />

vorativa.<br />

Non solamente, dunque, i dati personalissimi che attengono<br />

alla sfera individuale della persona fisica ma anche dati di<br />

tipo economico-patrimoniale e, soprattutto, riferibili agli in-<br />

teressi anche di enti pubblici o privati e persone giuridiche.<br />

Osserva la Corte, infatti, come proprio gli enti pubblici o le<br />

società private o pubbliche (si pensi alle banche etc.) sono ti-<br />

tolari di sistemi informatici protetti da misure di sicurezza<br />

finalizzate sia alla tutela dei dati degli utenti che, sovente,<br />

anche alla sicurezza pubblica (esattamente come nel caso in<br />

esame).<br />

La tutela del “domicilio informatico”, dunque, secondo tale<br />

rilevante pronuncia della Cassazione, va intesa in senso e-<br />

stensivo ed opera in relazione a “qualsiasi tipo di intrusione<br />

(jus excludendi alios), indipendentemente dallo scopo che si<br />

propone l’autore dell’abuso”.<br />

Per altro verso, la condotta di accesso abusivo (615 ter c.p.)<br />

è ontologicamente diversa da quella di frode informatica, po-<br />

sto che quest’ultima prevede una manipolazione del sistema<br />

informatico mentre nell’accesso abusivo la soglia di punibili-<br />

tà si arresta alla mera fase di introduzione al di fuori dei casi<br />

consentiti o delle regole del sistema stesso.<br />

Per tale ragione è stato affermato che i due reati possono<br />

concorrere tra di loro, avendo natura giuridica ed elemento<br />

soggettivo diversi.<br />

Da recente, la Cassazione (cfr. sentenza Sez. V n. 146 del<br />

6.2.2007) ha ribadito tale concetto, ha riproposto la medesi-<br />

ma definizione del concetto di “sistema informatico” ed ha<br />

reiterato il principio della insindacabilità, da parte del giudi-<br />

ce di legittimità, delle valutazioni che il giudice di merito ab-<br />

772


ia fatto circa il funzionamento di apparecchiature e sistemi<br />

informatici, essendo questo un tipico giudizio di fatto.<br />

In detta recente sentenza, tuttavia, si è ulteriormente preci-<br />

sato che il reato in esame è “un reato di mera condotta,<br />

connotato da dolo generico e consistente nella violazione<br />

del domicilio informatico. Va da sé che il bene tutelato è<br />

la riservatezza informatica, ma il legislatore ha inteso<br />

anticipare la tutela ponendo la soglia di punibilità al li-<br />

vello della semplice condotta di abusiva introduzione”.<br />

Dunque, per integrare tale fattispecie di reato è ampiamente<br />

sufficiente che un soggetto utilizzi “in maniera non conforme<br />

alla sua destinazione” un sistema informatico.<br />

Ciò vale, senz’altro ed in ogni caso, per i soggetti del tutto<br />

esclusi dalla possibilità di utilizzazione di un sistema infor-<br />

matico ma anche per coloro i quali siano autorizzati ma, ec-<br />

cedendo i limiti intrinseci della propria autorizzazione, effet-<br />

tuino accessi non connessi alle proprie mansioni o funzioni<br />

d’ufficio e, pertanto, utilizzino il sistema in modo non con-<br />

forme alla sua specifica destinazione.<br />

Orbene, nel caso in esame, appare a tutti chiaro quale sia la<br />

destinazione del sistema informatico R.E.G.E. esistente pres-<br />

so la Procura della Repubblica di Palermo – Direzione Di-<br />

strettuale Antimafia.<br />

Trattandosi non solo di un delicato ufficio giudiziario ma an-<br />

che di un avamposto nell’azione di contrasto al fenomeno<br />

mafioso, tale ufficio necessita di sistemi informatici che ga-<br />

rantiscano la protezione assoluta dei dati di cui dispone,<br />

trattandosi di informazioni, documenti e files della massima<br />

segretezza.<br />

Di conseguenza, appare chiaro come l’abusiva introduzione<br />

in un siffatto sistema informatico costituisca, non solo una<br />

violazione del “domicilio informatico” dell’ente pubblico, ma<br />

un pericolo reale per la sicurezza nazionale.<br />

773


Nell’ambito del presente processo i due esperti informatici<br />

escussi in veste di testimoni, Antonino D’Amico e Calogero<br />

Rinaldo, hanno descritto e spiegato dettagliatamente il fun-<br />

zionamento del sistema R.E.G.E. della Procura di Palermo<br />

all’epoca dei fatti (2003).<br />

L’esame delle loro deposizioni, in uno con le relazioni tecni-<br />

che in atti, pertanto, consente di comprendere le dinamiche<br />

operative e la funzionalità di detto sistema:<br />

D’AMICO ANTONINO:<br />

Dal 2000 in poi in particolare il sistema informativo utilizzato è<br />

il sistema informativo R.E.G.E., che è un… una procedura del<br />

Ministero della Giustizia, ed è la procedura che viene utilizzata<br />

in tutta Italia per la gestione del registro della notizia di… di<br />

reato. Alla procedura è possibile accedere soltanto previa…<br />

una fase di identificazione, quindi all’interno della… diciamo<br />

per accedere alla procedura è necessario che ogni utente<br />

si identifichi inerendo un proprio… il proprio identificativo,<br />

tra virgolette, il proprio nome utente e la password. Una vol-<br />

ta avuto accesso e quindi subito dopo essere stato riconosciuto<br />

dal… essere stato riconosciuto dal sistema, in base alle… in<br />

base alle autorizzazioni e quindi al profilo che è stato<br />

assegnato all’utente, l’utente ha la possibilità di consul-<br />

tare o meno determinate informazioni….<br />

Vengono stabiliti di volta in volta dal capo dell’ufficio. I<br />

profili sono molteplici. Ogni volta che c’è la necessità di<br />

abilitare un utente il capo dell’ufficio autorizza la con-<br />

cessione della… diciamo del… dell’identificativa della<br />

password per l’ingresso all’interno del sistema, e stabi-<br />

lisce anche quelli che… quelli che sono il profilo di cui<br />

le… a cui deve essere associato quel nome utente, e<br />

quindi in realtà poi stabilisce cosa può fare e cosa può<br />

vedere quell’utente nell’ambito del registro. “.<br />

Dunque, il R.E.G.E. era, come appare ovvio, un sistema<br />

chiuso, all’interno del quale poteva accedere solo il personale<br />

774


espressamente autorizzato dal Procuratore della Repubblica<br />

che, all’uopo, rilasciava “nomi utente” e “password”.<br />

Uno degli aspetti su cui focalizzare l’attenzione è costituito<br />

dalla pluralità di “profili” che potevano essere attribuiti agli<br />

operatori ed ai diversi livelli di autorizzazione che potevano<br />

consentire di eseguire manovre ed impartire ordini al sistema<br />

via via sempre maggiori.<br />

Come si è già visto, poi, almeno nel periodo interessato dalle<br />

odierne indagini, il sistema era in grado di memorizzare sol-<br />

tanto gli accessi effettuati nel registro mod. 21 (procedimenti<br />

a carico di soggetti noti), mentre le consultazioni degli altri<br />

registri non lasciava tracce successivamente verificabili.<br />

Di guisa che, tenuto conto della pluralità di livelli di autoriz-<br />

zazione e dei profili degli utenti nonché del particolare con-<br />

tenuto del sistema (dati segretissimi su indagini penali co-<br />

perte dal massimo riserbo), ciascun operatore autorizzato po-<br />

teva accedere al sistema suddetto solamente per ragioni di<br />

ufficio e per espletare consultazioni connesse alle proprie<br />

specifiche mansioni pubbliche.<br />

La stessa giurisprudenza di legittimità, in diverse pronunce,<br />

ha fissato il duplice criterio della “responsabilità” e della “fi-<br />

nalità” per stabilire i limiti all’utilizzo di un sistema da parte<br />

di persone autorizzate dal titolare del sistema stesso.<br />

E’ fin troppo evidente che i dipendenti della Procura non era-<br />

no autorizzati, genericamente e per il solo fatto di essere tali,<br />

alla consultazione dei registri informatici per qualunque mo-<br />

tivo, quali, ad esempio, la mera curiosità personale e<br />

l’interesse proprio o di un amico o parente.<br />

Essi potevano avere accesso al sistema a condizione di utiliz-<br />

zare il proprio nome utente e la propria password - di guisa<br />

da potersi risalire alla loro consultazione dei registri – e di<br />

operare strettamente per ragioni di ufficio e per gli scopi ti-<br />

pici della propria funzione pubblica.<br />

775


Qualunque utilizzo diverso del sistema, di conseguenza, deve<br />

ritenersi abusivo, attesi i parametri estensivi che la giuri-<br />

sprudenza di legittimità ha adottato in tema di violazione<br />

dell’art. 615 ter c.p..<br />

Ed invero, come si è detto dianzi, detto reato è “un reato di<br />

mera condotta, connotato da dolo generico e consistente nella<br />

violazione del domicilio informatico. Va da sé che il bene tute-<br />

lato è la riservatezza informatica, ma il legislatore ha inteso<br />

anticipare la tutela ponendo la soglia di punibilità al livello<br />

della semplice condotta di abusiva introduzione”.<br />

Con la conseguenza che, per integrare tale fattispecie di rea-<br />

to, è ampiamente sufficiente che un soggetto utilizzi “in ma-<br />

niera non conforme alla sua destinazione” un sistema infor-<br />

matico.<br />

Non v’è chi non veda come effettuare ricerche per conto terzi<br />

ed al di fuori delle attività di indagine assegnate al Pubblico<br />

Ministero cui pertiene la segreteria interessata, costituisca<br />

accesso abusivo al sistema R.E.G.E., alla luce dei sopra rice-<br />

vuti principi di legittimità.<br />

Tanto premesso in linea generale, deve ribadirsi che, sotto il<br />

profilo strettamente materiale della condotta di abusiva in-<br />

troduzione nel sistema informatico della Procura (R.E.G.E.),<br />

il ruolo dell’ “autore” del fatto sia stato svolto dal Ciuro.<br />

Si è già detto a lungo dei rapporti personali che questi, nel<br />

corso di lunghi anni di lavoro all’interno della Procura della<br />

Repubblica, aveva stabilito con il personale addetto alle se-<br />

greterie del Procuratore e dei suoi Sostituti.<br />

Bisogna riflettere su tale dato di partenza sia prima che du-<br />

rante la disamina della posizione processuale della Buttitta,<br />

atteso che è del tutto comprensibile, sul piano logico e dei<br />

rapporti umani, che i colleghi del Ciuro, dopo anni ed anni di<br />

collaborazione e di indagini svolte fianco a fianco, nutrissero<br />

una notevole fiducia in lui.<br />

776


Fiducia, si badi bene, che avevano, nei suoi confronti, anche<br />

i diversi Sostituti Procuratori che avevano a lungo lavorato<br />

con il maresciallo della D.I.A. e che, fino a poco prima del<br />

suo arresto, non avrebbero immaginato quanto emerso.<br />

Trattandosi di persone dotate di particolare esperienza e<br />

competenza, deve ritenersi che il Ciuro sia stato particolar-<br />

mente abile nel conquistarsi la fiducia dei propri interlocuto-<br />

ri e nel dissimulare il proprio tradimento verso le istituzioni.<br />

La contestualizzazione dei singoli comportamenti, dunque, va<br />

operata ex ante con riferimento alla situazione esistente pri-<br />

ma dell’arresto del Ciuro e della scoperta del suo tradimento.<br />

In quella fase, deve ritenersi umanamente comprensibile che<br />

il personale addetto alle segreterie della Procura si fidasse<br />

del Ciuro ed accettasse, per suo conto, di accedere al sistema<br />

informatico R.E.G.E., anche perché questi giustificava le sue<br />

richieste con asserite ragioni di ufficio connesse ad indagini<br />

in corso.<br />

E, poiché si trattava, anche in quei casi, di indagini segrete,<br />

non appare inverosimile che le segretarie della Procura, sen-<br />

za fare troppe domande e fidandosi della parola dell’esperto<br />

collega, accettassero, in assoluta buona fede, di eseguire gli<br />

accessi ai registri informatici per suo conto.<br />

Tale situazione, in concreto, è stata accertata dagli stessi<br />

PP.MM. all’esito delle indagini preliminari, posto che alcune<br />

delle sunnominate addette alla segreteria della Procura non<br />

sono mai state indagate ovvero sono state destinatarie di un<br />

decreto di archiviazione (cfr. Torres, Ilardo, Palumbo etc.<br />

etc.).<br />

E ciò sulla base proprio della suddetta considerazione in te-<br />

ma di affidamento in buona fede da parte di colleghe che non<br />

avevano, a quel momento, alcuna ragione per dubitare della<br />

correttezza del Ciuro e che erano, per giunta, state indotte in<br />

errore, mediante la falsa prospettazione di ragioni istituzio-<br />

nali che giustificavano le richieste di quest’ultimo.<br />

777


In questo quadro di riferimento causale e soggettivo, occorre<br />

inserire la disamina critica delle emergenze processuali a ca-<br />

rico della Buttitta, allo scopo di accertare se la sua posizione<br />

meriti, ed eventualmente entro che limiti, di essere distinta<br />

da quella delle sue colleghe.<br />

Antonella Buttitta, invero, è chiamata a rispondere di due<br />

reati specifici, quello di accesso abusivo nel R.E.G.E. in con-<br />

corso con l’Aiello, il Carcione, il Riolo ed il Ciuro (capo D<br />

dell’epigrafe), e quello di rivelazione di notizie segrete di cui<br />

al successivo capo F).<br />

Come si è detto, attraverso la password personale della But-<br />

titta, risulta documentalmente effettuato un primo accesso<br />

nel sistema R.E.G.E. della Procura la mattina del 23 settem-<br />

bre 2003, avente ad oggetto la consultazione del registro noti<br />

mod. 21. in relazione al numero di procedimento 140/03.<br />

Alla luce delle ammissioni rese dalla stessa imputata nel cor-<br />

so del suo esame, può dirsi che tale accesso è stato eseguito<br />

proprio dalla Buttitta su richiesta del Ciuro.<br />

Ed invero, all’udienza del 24 gennaio 2006 rendeva il suo e-<br />

same l’imputata Buttitta, la quale riferiva di essere stata in<br />

servizio nel Corpo dei vigili urbani sin dal dicembre del 1992<br />

e di avere lavorato presso la Sezione di P.G. della locale Pro-<br />

cura della Repubblica dall’inizio della sua attività sino al no-<br />

vembre del 2003 (allorquando veniva trasferita a seguito de-<br />

gli arresti del 5.11.2003 e delle indagini a suo carico).<br />

In particolare, negli ultimi anni aveva fatto parte della segre-<br />

teria del Sostituto Procuratore della D.D.A. dottor Domenico<br />

Gozzo e si era occupata di varie incombenze amministrative e<br />

della informatizzazione degli atti di indagine.<br />

Nell’ambito di tale ultimo settore di attività era stata dotata,<br />

anche se non formalmente, di una password di accesso ai re-<br />

gistri informatici della Procura che condivideva col dr. Gozzo.<br />

Tale password veniva aggiornata regolarmente e consentiva<br />

l’accesso ai registri informatizzati dell’Ufficio, tra i quali il<br />

778


modello 21 (registro degli indagati) ed i modelli 44 e 45, ri-<br />

spettivamente relativi ai fascicoli a carico di ignoti ed a quelli<br />

c.d. di “altre notizie”.<br />

L’utilizzo della password era stato limitato rigorosamente alla<br />

sua persona ed quella del dottor Gozzo e rendeva possibile<br />

l’inserimento e la variazione di dati (procedimenti, nominativi<br />

di imputati etc.) nei registri e la consultazione di questi ul-<br />

timi nella loro totalità.<br />

Nonostante non avesse mai dato la sua password ad alcun<br />

collega o estraneo, di tanto in tanto e per motivi di cortesia<br />

reciproca e di comodità, la Buttitta eseguiva qualche ricerca<br />

per conto di colleghi che lavoravano in Procura.<br />

La Buttitta aveva conosciuto il maresciallo Giuseppe Ciuro<br />

sin dal 1994/1995, in quanto questi prestava servizio, prima<br />

quale sottufficiale della Guardia di Finanza e poi della D.I.A.,<br />

presso la Sezione di P.G. della Procura.<br />

Dopo l’ingresso alla D.I.A. il Ciuro aveva iniziato a collabora-<br />

re stabilmente con i Sostituti Domenico Gozzo ed Antonio In-<br />

groia, i quali si occupavano di delicate indagini di competen-<br />

za della D.D.A., ed, in particolare, aveva preso parte attiva-<br />

mente a quelle relative al sen. Marcello Dell’Utri.<br />

Nell’ambito di questo rapporto di assidua collaborazione, di-<br />

verse volte il Ciuro le aveva chiesto di effettuare ricerche ne-<br />

gli archivi informatici per suo conto, anche se la maggior<br />

parte delle volte questi si rivolgeva per tali incombenze alla<br />

sua collega Torres che lavorava al fianco del dr. Ingroia.<br />

Escludeva, tuttavia, di avere mai rivelato al Ciuro, come a<br />

chiunque altro, la sua password personale.<br />

I rapporti tra il Ciuro ed i sostituti Gozzo ed Ingroia, per<br />

quanto a sua conoscenza, erano quotidiani e di totale e piena<br />

fiducia, ulteriormente accresciuti dalla frequentazione nei<br />

mesi estivi dello stesso residence nel quale risiedeva<br />

l’Ingroia.<br />

779


I suoi rapporti col Ciuro, poi, si erano fatti via via più intensi<br />

e si erano estesi alle rispettive famiglie, tanto che la Buttitta<br />

aveva invitato la moglie del maresciallo alla prima comunione<br />

di suo figlio e la aveva riincontrata il 19 luglio del 2003 in<br />

occasione di un pranzo conviviale al residence estivo.<br />

Un giorno verso la fine del mese di settembre 2003 – e che<br />

più precisamente sappiamo essere stato il 23 settembre del<br />

2003 - il Ciuro nelle stanze della Procura aveva raccontato<br />

sia a lei che ai dottori Gozzo ed Ingroia di una iniziativa, a<br />

suo dire impropria, dell’amministratore della A.S.L. 6 di Pa-<br />

lermo, dr. Guido Catalano, che riguardava anche sua moglie<br />

che era dipendente di detto ente.<br />

Dopo che i magistrati si erano allontanati, il Ciuro le aveva<br />

mostrato una fotocopia di un verbale di sequestro che appa-<br />

riva come un fax di dimensioni ridotte rispetto al normale<br />

formato A4.<br />

Le aveva detto che si trattava di un sequestro, eseguito dai<br />

Carabinieri, che riguardava la vicenda che coinvolgeva anche<br />

la moglie e che aveva già effettuato alcune ricerche nel si-<br />

stema informatico grazie alla collaborazione della Torres, allo<br />

scopo di conoscere il nome del Sostituto procuratore asse-<br />

gnatario del fascicolo e di accompagnare da questi la moglie<br />

per chiarire i fatti.<br />

Le ricerche, tuttavia, non avevano portato ad alcun esito, in<br />

quanto il numero di fascicolo indicato nel verbale non corri-<br />

spondeva ad una indagine in materia di sanità ma ad un pro-<br />

cedimento relativo al sequestro di una barra di ferro, già ar-<br />

chiviato dall’assegnatario, il dottor Del Bene.<br />

La Buttitta, diversamente rispetto al verbale del 5.11.2003,<br />

negava di avere saputo dal Ciuro che il verbale era stato re-<br />

datto dal N.A.S. ed insisteva nel sostenere di avere appreso<br />

solamente che si trattava di un atto compiuto dai Carabinie-<br />

ri.<br />

780


Il Ciuro, tuttavia, le aveva chiesto di effettuare una ulteriore<br />

ricerca nel sistema informatico per suo conto, posto che lei<br />

era certamente più esperta della Torres nell’eseguire tale tipo<br />

di attività.<br />

Pur non risultandole che il Ciuro si occupasse di indagini in<br />

materia di sanità ed avendo appreso che si trattava di una<br />

ricerca che riguardava la di lui moglie, la Buttitta aveva ac-<br />

consentito, senza pervenire, in un primo momento, ad alcun<br />

risultato.<br />

Poiché la ricerca basata sul numero del fascicolo (140/03)<br />

non aveva sortito buon esito, aveva chiesto al Ciuro se di-<br />

sponesse di ulteriori dati per effettuare ulteriori ricerche sul-<br />

la base di altre chiavi di accesso.<br />

Il Ciuro, pertanto, aveva estratto dalla tasca un foglietto dove<br />

vi erano indicati i nominativi di tali D’Amico e Rotondo con i<br />

relativi nomi di battesimo.<br />

Nel corso delle sue prime dichiarazioni del 5.11.2003, la But-<br />

titta aveva anche riferito del nome di tale Giuffrè, specifican-<br />

do, tuttavia, di non aver potuto eseguire anche tale ricerca in<br />

quanto mancava il nome di battesimo del Giuffrè.<br />

La stessa, pertanto, aveva effettuato una seconda ricerca nei<br />

registri mod. 44 e 45 (non dunque sul registro degli indagati<br />

come aveva detto nel corso delle indagini) inserendo i nomi e<br />

cognomi forniti dal Ciuro tra le persone offese dal reato.<br />

Tale circostanza, a suo dire, si spiegava in quanto a volte i<br />

nomi dei destinatari dei verbali di sequestro venivano per<br />

comodità inseriti nella “maschera” relativa alle persone offese<br />

dal reato.<br />

Anche in tale caso la ricerca non aveva condotto ad alcun ri-<br />

sultato utile alla individuazione del fascicolo e del magistrato<br />

assegnatario.<br />

Nel corso di entrambe le operazioni di ricerca la stessa non<br />

aveva esaminato nel dettaglio il verbale fornito dal Ciuro, ma<br />

781


si era limitata ad osservare che si trattava di una fotocopia<br />

rimpicciolita rispetto al formato originale.<br />

Durante le fasi della ricerca il Ciuro aveva anche fatto una<br />

telefonata a qualcuno (che lei aveva ritenuto potesse essere<br />

la moglie) dicendo che era con Antonella e che stava facendo<br />

la ricerca informatica.<br />

Tale circostanza la aveva indotta a fare le sue rimostranze al<br />

Ciuro, in quanto lei non gradiva che si parlasse di quelle co-<br />

se al telefono.<br />

L’episodio del 23 settembre era stato l’unico nel corso del<br />

quale ella si era prestata ad eseguire una ricerca sul fascico-<br />

lo n.140/03 per conto del Ciuro.<br />

Come si dirà di qui a poco, infatti, nel successivo mese di ot-<br />

tobre del 2003 il Ciuro le aveva chiesto di effettuare una<br />

nuova richiesta ma lei si era rifiutata.<br />

Prima, tuttavia, di passare a descrivere tale episodio occorre<br />

fare una breve premessa in ordine ad un avvenimento prece-<br />

dente e logicamente presupposto.<br />

Il 23 luglio 2003 (pochi giorni dopo l’occasione conviviale del<br />

19.7.) il Ciuro aveva chiamato la Buttitta al telefono chie-<br />

dendole un incontro urgentissimo (“prima di subito”) a Baghe-<br />

ria presso il bar Don Gino.<br />

Il Ciuro al telefono non le aveva specificato la ragione di un<br />

incontro così urgente e lei aveva collegato la cosa a motivi di<br />

lavoro ovvero a vicende interne alla Procura.<br />

Poiché la Buttitta si trovava in automobile insieme al marito<br />

a Bagheria (città dove risiede) e, pertanto, a poca distanza<br />

dal luogo dell’appuntamento, aveva accettato l’invito.<br />

Al bar il Ciuro, alla presenza del di lei marito, le aveva riferi-<br />

to che “persone vicine all’ingegnere Aiello gli avevano detto<br />

che lei era stata presente nel corso di una telefonata di minac-<br />

ce ricevuta dalla dottoressa Palma” (Procuratore aggiunto del-<br />

la locale Procura) .<br />

782


La Buttitta conosceva di nome l’ingegnere Aiello, sia perché<br />

era noto a Bagheria come uno degli imprenditori più facoltosi<br />

(su un quotidiano del 2001 era stato indicato come uno dei<br />

principali contribuenti siciliani) e sia in quanto un suo co-<br />

gnato era stato suo dipendente.<br />

Nel corso dell’incontro il Ciuro le aveva detto che l’Aiello era<br />

“perseguitato dalla giustizia” e aveva guai giudiziari per moti-<br />

vi politici in quanto era in corso un conflitto tra le sue clini-<br />

che, sostenute dall’U.D.C., e quella del prof. Filosto, appog-<br />

giata da Forza Italia.<br />

Nell’ambito di tale contrasto, gli risultava da “persone vicine<br />

all’ingegnere Aiello” che lei aveva assistito ad una telefonata<br />

giunta alla d.ssa Palma nella quale veniva minacciato il di lei<br />

marito, il prof. Elio Cardinale.<br />

La minaccia consisteva nell’invitare, appunto con toni mi-<br />

nacciosi, il Cardinale a non recarsi presso le cliniche<br />

dell’Aiello in Bagheria in occasione della inaugurazione di<br />

una nuova struttura.<br />

La Buttitta rispondeva di non avere mai assistito ad una si-<br />

mile telefonata e di non sapere niente in proposito.<br />

Nonostante le reiterate contestazioni fatte dal P.M., la Buttit-<br />

ta insisteva nel dire che il Ciuro le aveva detto che l’Aiello<br />

era perseguitato dalla giustizia e aveva guai giudiziari per<br />

motivi politici ma non che era indagato, nel senso di già i-<br />

scritto nel registro degli indagati (cosa che aveva dichiarato<br />

nel corso delle indagini).<br />

Terminato l’incontro, la Buttitta aveva anche notato che il<br />

Ciuro aveva fatto subito ingresso nella struttura medica<br />

dell’Aiello che si trovava nelle adiacenze del bar Don Gino.<br />

A parte l’incontro del 23 luglio, in altre occasioni il Ciuro le<br />

aveva parlato della sua amicizia con l’Aiello, specificando che<br />

dopo averlo sottoposto ad indagini (“l’ho rivoltato come un<br />

calzino”) aveva capito che era un soggetto pulito e frequenta-<br />

bile.<br />

783


Aveva anche aggiunto che l’Aiello era sovente preoccupato<br />

per la sua sovraesposizione dovuta alla notorietà ed al giro<br />

d’affari delle sue aziende.<br />

In una successiva occasione – verso la fine di ottobre del<br />

2003 – il Ciuro negli uffici della Procura le aveva riparlato di<br />

Aiello, dicendo che aveva saputo che a suo carico aveva reso<br />

dichiarazioni il collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè<br />

che lo aveva indicato come soggetto costretto a pagare il piz-<br />

zo.<br />

Anche in questa occasione, secondo la Buttitta, il Ciuro non<br />

le aveva detto expressis verbis che l’Aiello era indagato, di-<br />

versamente da quanto verbalizzato nel corso sue prime di-<br />

chiarazioni durante le indagini.<br />

Tuttavia, ella avendo sentito di dichiarazioni del collaborato-<br />

re Giuffrè, aveva nel suo intimo ritenuto che l’Aiello fosse per<br />

forza di cose già sottoposto ad indagini.<br />

Inoltre, sempre in quel periodo il Ciuro le aveva proposto di<br />

far assumere dall’Aiello suo marito e suo fratello (in quel<br />

momento in cassa integrazione) e, nell’episodio in esame, a-<br />

veva ancora una volta ribadito la sua offerta.<br />

Offerta che ella aveva ritenuto di certo allettante, trattandosi<br />

di un posto di lavoro molto ambito a Bagheria, ma che aveva<br />

rifiutato proprio perché aveva realizzato che l’Aiello doveva<br />

essere sottoposto ad indagini.<br />

Altro motivo del rifiuto era costituito dalle strane modalità<br />

con le quali il Ciuro aveva descritto la sua profferta; aveva,<br />

infatti, lasciato intendere che l’Aiello sarebbe stato disposto<br />

anche a far lavorare i suoi due parenti senza metterli in rego-<br />

la, in modo da non rendere evidente e nota a terzi la cosa.<br />

Pur non avendo sentito dire dal Ciuro che l’Aiello era indaga-<br />

to (anche se nel corso dell’esame si lasciava sfuggire esatta-<br />

mente il contrario), ella si era convinta ed aveva arguito che<br />

lo fosse, tanto da determinarsi a rifiutare una pur allettante<br />

proposta.<br />

784


Pochi giorni prima degli arresti del 5 novembre del 2003 (che<br />

avevano coinvolto, tra gli altri, lo stesso Ciuro e l’Aiello), il<br />

Ciuro le aveva confidato di essere molto preoccupato perché<br />

a causa della sua vicinanza ad Aiello rischiava di essere ri-<br />

masto coinvolto nelle indagini.<br />

Lo stato di preoccupazione del Ciuro era, peraltro, ben visibi-<br />

le anche dal suo atteggiamento timoroso – ben diverso da<br />

quello spavaldo che aveva prima – e da una sorta di trascura-<br />

tezza nel vestire e nel presentarsi.<br />

Il Ciuro, pertanto, le aveva chiesto di fare una ricerca infor-<br />

matica a suo nome per verificare se effettivamente fosse già<br />

stato iscritto tra gli indagati.<br />

La Buttitta, oramai definitivamente insospettita, aveva rifiu-<br />

tato tale richiesta ed il Ciuro aveva insistito chiedendole di<br />

fare almeno una ricerca con le prime tre lettere del suo co-<br />

gnome - “Ciu” - ottenendo, anche in questo caso, un netto ri-<br />

fiuto.<br />

Dunque, la stessa Antonella Buttitta ha ammesso fin dal suo<br />

primo interrogatorio – avvenuto proprio il 5 novembre 2003,<br />

giorno degli arresti degli imputati - di avere effettuato<br />

l’accesso sollecitatole dal Ciuro il 23 settembre 2003 ed ha<br />

confermato tale ammissione, sia pure dopo qualche tituban-<br />

za, anche nel corso del suo esame dibattimentale.<br />

Si tratta, pertanto, di una ammissione non successivamente<br />

smentita da parte della stessa imputata che trova conferma<br />

nei tabulati in atti.<br />

Ella, poi, spontaneamente ha riconosciuto un dato che non<br />

poteva essere accertato a suo carico e cioè di avere proceduto<br />

anche ad ulteriori accessi al sistema, mediante la consulta-<br />

zione di registri che non lasciavano traccia della consultazio-<br />

ne.<br />

In particolare attraverso la consultazione informatica sul re-<br />

gistro modello 44 (ignoti) e sul modello 45 (altre notizie non<br />

785


costituenti reato), dapprima inserendo il numero 140/03 e<br />

poi i nominativi che le aveva dato il Ciuro:<br />

“Il fascicolo naturalmente corrispondeva esattamente a quello<br />

che lui aveva detto, cioè era il sequestro di una barra di ferro,<br />

assegnato al dottore Del Bene, un fascicolo archiviato nel Gen-<br />

naio del 2003. Chiesi, dico: “Ma tu ce l’hai… ce l’hai, lo sai a<br />

chi è stato notificato questo… questo verbale?”. Allora lui uscì<br />

dalla tasca un bigliettino, bigliettino di cui mi disse dei nomi,<br />

nomi che al momento del mio interrogatorio del 5 Novembre, io<br />

non ho ricordavo affatto, perché era… tutte queste cose che io<br />

sto centellinando in molte parole, si questa… cosa si è svolta<br />

in maniera distratta in mezzo a un… cioè in pochissimi secon-<br />

di, cioè io non ho… riflettuto sul fatto che la ricerca potesse<br />

essere lecita … E praticamente faccio la ricerca come parti of-<br />

fese nel procedimento ignoti, e non riesco a trovare nulla. E io<br />

gli dico: “Non c’è nulla – dico – i Carabinieri … hanno scritto<br />

un numero loro di protocollo, al posto di indicare il numero del<br />

fascicolo…”.<br />

Poichè, come si è ripetuto più volte, gli accessi nei registri<br />

dei modelli 44 e 45 non lasciano tracce successivamente rile-<br />

vabili, di essi non poteva essere rimasta alcuna prova docu-<br />

mentale nei tabulati.<br />

Rimane, tuttavia, l’ammissione spontanea del fatto e la suc-<br />

cessiva conferma dibattimentale da parte della stessa Buttit-<br />

ta, circostanza che, alla luce delle complessive emergenze<br />

processuali, appare decisiva anche in mancanza dello speci-<br />

fico riscontro sui tabulati (peraltro non ottenibile per le mo-<br />

dalità intrinseche del sistema e non in quanto riscontro ne-<br />

gativo).<br />

Il Ciuro, tuttavia, aveva giustificato le sue richieste con la<br />

necessità personale di verificare un procedimento in materia<br />

di sanità, nel cui ambito il direttore generale dalla A.S.L.<br />

n.6, dr. Guido Catalano, avrebbe, a suo dire, fatto ricadere<br />

sui dipendenti di quell’ufficio delle responsabilità inesistenti.<br />

786


E poiché tra costoro vi sarebbe stata anche la moglie del Ciu-<br />

ro, Francesca Boccalino, che la Buttitta conosceva personal-<br />

mente, ella si era determinata ad aiutarlo, pur comprendendo<br />

che non si trattava di una ricerca connessa ad attività<br />

d’ufficio svolte dal Ciuro ma ad una sua vicenda personale e<br />

familiare.<br />

Dunque, la Buttitta ha ammesso di avere effettuato anche al-<br />

tre ricerche sui registri nn. 44 e 45, sempre su richiesta del<br />

Ciuro, quando questi già sapeva dell’esistenza del fascicolo<br />

assegnato al dottor Del Bene relativo al sequestro di una<br />

sbarra di ferro.<br />

Come si è già visto dianzi, di tale specifica notizia il Ciuro<br />

veniva a conoscenza la prima volta il 1 ottobre 2003, come<br />

dimostrano le intercettazioni sulla “rete riservata” ed, in par-<br />

ticolare, quella delle ore 17.23 e quella delle 19.17 proprio<br />

del 1 ottobre 2003.<br />

Dunque, le ricerche ulteriori effettuate dalla Buttitta sugli<br />

altri registri devono necessariamente collocarsi a partire dal<br />

2 ottobre 2003 in avanti.<br />

Ed infatti, alle ore 13.03 proprio del 2 ottobre 2003 sulla “re-<br />

te riservata” è stata intercettata la seguente conversazione<br />

tra l’Aiello ed il Ciuro:<br />

P: senti ma noiii … ti po … eee … noi qui connn … con<br />

ANTONELLA …<br />

A: uhm …<br />

P: che lei è uhmmm … guarda abbiamo fatto tutti i tipi<br />

di ricerca …<br />

A: uhm …”.<br />

Deve, evidentemente, trattarsi proprio della telefonata che la<br />

stessa Buttitta ha ammesso di aver sentito fare al Ciuro men-<br />

tre lei effettuava le ricerche e che non aveva gradito tanto da<br />

redarguire il collega.<br />

Orbene, fin qui il panorama delle emergenze probatorie appa-<br />

re delineato in modo chiaro e non contrastante, tanto che al-<br />

787


cuni elementi possono dirsi condivisi tra accusa e difesa.<br />

Il vero punctum dolens nella posizione della Buttitta riposa, a<br />

giudizio del Collegio, nella valutazione del livello di consape-<br />

volezza, e quindi di dolo, che la stessa aveva al momento dei<br />

fatti.<br />

Occorre, cioè, poter accertare se la di lei posizione può con<br />

certezza distinguersi, in chiave negativa, rispetto a quelle<br />

delle sue colleghe - ed in primo luogo della Torres - che non<br />

sono mai state imputate di alcun reato, in considerazione<br />

dello stato di buona fede che è stato loro riconosciuto.<br />

Se, cioè, la Buttitta, a differenza delle sue colleghe, non sia<br />

stata tratta in inganno dal Ciuro ma abbia prestato la sua<br />

volontaria collaborazione con la consapevolezza di aiutare sia<br />

lui che l’Aiello (ed il suo socio Carcione).<br />

A parte il caso del tutto anomalo (e per più di un motivo) del-<br />

la Pellerano – che invece è stata indagata e si è avvalsa, per<br />

questo, della facoltà di non rispondere – può partirsi dal dato<br />

inequivocabile che la Torres, in punto di condotta materiale,<br />

ha certamente fatto qualcosa in più rispetto alla Buttitta.<br />

Ha, per sua stessa ammissione, svelato la sua password per-<br />

sonale al Ciuro, pur sapendo che questi non era autorizzato<br />

ad accedere nel R.E.G.E. e che le passwords non potevano<br />

essere cedute.<br />

Condotta che, invece, la Buttitta si è sempre guardata bene<br />

dal porre in essere, dimostrando un più elevato livello di<br />

comprensione delle proprie responsabilità istituzionali.<br />

Eppure, mentre alla Torres è stato riconosciuto uno stato<br />

soggettivo di buona fede, alla Buttitta tale riconoscimento è<br />

stato negato.<br />

Per potersi condividere tale ragionamento probatorio si deve<br />

ovviamente disporre di elementi convincenti circa la sua rea-<br />

le consapevolezza della illiceità delle richieste del Ciuro e del<br />

fatto che queste fossero, in qualche modo, collegate a Miche-<br />

le Aiello.<br />

788


Il P.M. ha preso le mosse da alcune risposte fornite dalla<br />

Buttitta che, a suo giudizio, sono risultate non veritiere ed<br />

indicative di un suo stato di mala fede.<br />

In primo luogo, quella relativa alla conoscenza o meno del<br />

fatto che il verbale di sequestro fosse del N.A.S., circostanza<br />

dapprima ammessa nell’interrogatorio del 5 novembre 2003 e<br />

poi smentita in dibattimento.<br />

Si tratta di una posizione di effettivo contrasto tra due di-<br />

chiarazioni rese da parte di una stessa imputata che assai<br />

difficilmente può essere risolto ritenendo certamente attendi-<br />

bile una versione anziché l’altra, in mancanza di altri dati<br />

certi di riferimento.<br />

Altro elemento sospettato di falsità da parte del P.M. è quello<br />

relativo all’affermazione dell’imputata di non ricordare i no-<br />

minativi che le aveva dato il Ciuro per effettuare le ricerche e<br />

di non conoscerli personalmente.<br />

A tale proposito è stata richiamata la conversazione del 17<br />

ottobre 2003, alle ore 12.14 in partenza da una utenza del<br />

Ciuro e diretta al telefono cellulare della Buttitta:<br />

An: pronto …<br />

P: Antonè …<br />

An: eh … Pippo …<br />

P: eh … Pippo sono … dove sei ?<br />

An: eee … sono sopra con … Licia … ee … Mariagrazia<br />

daaa … le macchinette …<br />

P: eh … Antonè … non è che mi fai un favore … io sono<br />

fuori …<br />

An: eh …<br />

P: eeee … mm … me li controlliii … quei tre nomi se<br />

puoi ?<br />

An: va bene … ok …<br />

P: eh … me lo fai sapereeee … nel più breve tempo …<br />

poi ti spiego perché …<br />

An: va bene … ok …”.<br />

789


La conversazione, per quanto breve, dimostra con certezza un<br />

fatto: la Buttitta non ha avuto la necessità di farsi ripetere le<br />

esatte generalità dei tre soggetti dal Ciuro ed ha risposto<br />

immediatamente: “va bene … ok”.<br />

Secondo l’impostazione accusatoria, tale circostanza starebbe<br />

a denotare univocamente la conoscenza dei suddetti tre no-<br />

minativi e delle loro esatte generalità che la Buttitta o aveva<br />

appuntato ovvero aveva ben presente per conoscenza perso-<br />

nale.<br />

A giudizio del Collegio, in realtà, la Buttitta quel giorno po-<br />

trebbe alternativamente:<br />

- avere eseguito l’accesso al registro perché conosceva per-<br />

sonalmente i soggetti e sapeva di aiutare Michele Aiello e gli<br />

amministratori delle sue società;<br />

- avere eseguito l’accesso perché aveva precedentemente ap-<br />

puntato i tre nominativi con le esatte generalità ma senza a-<br />

vere consapevolezza del contesto generale dei fatti;<br />

- avere rassicurato il Ciuro senza però eseguire realmente al-<br />

cuna ricerca.<br />

E’ chiaro che, di tali tre possibilità, solo la prima sarebbe<br />

univocamente indicativa del coinvolgimento della Buttitta nel<br />

reato in contestazione, mentre le altre due non avrebbero un<br />

preciso significato indiziario a suo carico, almeno all’interno<br />

del perimetro della fattispecie delineata dal P.M..<br />

Orbene, come vedremo di qui a breve, esistono agli atti alcu-<br />

ni elementi di prova, costituiti da intercettazioni telefoniche<br />

sempre del 17 ottobre, che dimostrano come, con un eleva-<br />

tissimo margine di probabilità, la Buttitta quel giorno abbia<br />

eseguito un ulteriore accesso al R.E.G.E. su richiesta del<br />

Ciuro.<br />

Tuttavia, si tratta di prove che, per quanto valide e significa-<br />

tive, non sono ulteriormente supportate dal riscontro docu-<br />

mentale derivante dai tabulati estratti dal sistema informati-<br />

co, posto che gli accessi al registro “ignoti”, in quel momento<br />

790


storico, non lasciavano tracce verificabili a posteriori.<br />

Di talchè, allo stato può solo ritenersi estremamente probabi-<br />

le, ma non del tutto certa, l’effettuazione di un ulteriore ac-<br />

cesso il giorno 17 ottobre 2003 da parte della Buttitta.<br />

Anche in tale prospettiva, comunque, il dato probatorio ri-<br />

marrebbe incerto, atteso che la Buttitta potrebbe, in linea<br />

puramente teorica, avere eseguito la richiesta del Ciuro sen-<br />

za richiedergli le esatte generalità solo perché le aveva già<br />

appuntate per iscritto e non per altri motivi legati a cono-<br />

scenze personali.<br />

Elevata verosimiglianza ed alta probabilità indiziaria, dun-<br />

que, senza che, tuttavia, si sia raggiunta alcuna certezza<br />

probatoria.<br />

Tale ragionamento probatorio, in questa circostanza certa-<br />

mente favorevole alla Buttitta, vale però in tutti i casi, anche<br />

in quelli che smentiscono le tesi difensive.<br />

Deve, invero, evidenziarsi come la difesa dell’imputata, in di-<br />

versi casi, abbia sostenuto l’inverosimiglianza del contenuto<br />

delle conversazioni intercettate – quali ad esempio quella del<br />

24.9.2003 ore 19.19 ovvero quella del 29 settembre successi-<br />

vo – nelle quali il Ciuro faceva riferimento ad ulteriori acces-<br />

si effettuati anche dalla Buttitta.<br />

Inverosimiglianza derivante, secondo il difensore, dal manca-<br />

to rinvenimento nei tabulati della traccia degli accessi indi-<br />

cati nelle suddette conversazioni.<br />

Utilizzando lo stesso metro di giudizio, deve, invece, conclu-<br />

dersi per l’inaccettabilità di tale tesi, proprio in quanto il ri-<br />

scontro non può essere considerato negativo ma impossibile,<br />

nel senso che, non lasciando tracce verificabili gli accessi nel<br />

registro “ignoti”, non può mai dirsi con certezza che gli stessi<br />

si siano o meno verificati.<br />

Tuttavia, come si è detto, agli atti esistono altri elementi di<br />

valutazione che vanno presi in considerazione per una corret-<br />

ta valutazione del fatto.<br />

791


Nella stessa giornata del 17 ottobre, a distanza di circa un<br />

quarto d’ora dalla telefonata dianzi riportata, venivano regi-<br />

strate altre interessanti conversazioni.<br />

La prima di esse è quella intercettata il 17.10.2003 alle ore<br />

12:39:20 sull’utenza telefonica nr. 333/3869417, tra Ciuro<br />

Giuseppe e Antonella Buttitta:<br />

ANTONELLA: Pronto…<br />

PIPPO:Antonella…<br />

ANTONELLA: Ehì! Niente sono arrivata in questo momento…<br />

PIPPO:No, no, ti volevo spiegare la cosa…<br />

ANTONELLA: Eh…<br />

PIPPO:Eh… sai che ha fatto quello stronzo del direttore<br />

generale di Franca?<br />

ANTONELLA: Eh…<br />

PIPPO:Ha dato mandato a una commissione, agli avvoca-<br />

ti… a un due, tre, avvocati esterni, che sono collaboratori suoi,<br />

perché loro hanno fatto tutti i pagamenti a tutte le… le cose e-<br />

sterne?<br />

ANTONELLA: Uh…<br />

PIPPO:E tra cui c’è anche quelle due di cosa…<br />

ANTONELLA: Si, si, si!<br />

PIPPO:Oh… i Carabinieri gli avevano preso la documen-<br />

tazione per analizzarla? Ti ricordi?<br />

ANTONELLA: Si…<br />

PIPPO:Quel numero che…<br />

ANTONELLA: Si, si!<br />

PIPPO:Non troviamo… eh! E lui nella delibera c’è scritto che,<br />

visto anche che hanno sequestrato queste e che stanno proce-<br />

dendo contro ignoti…<br />

ANTONELLA: Uh…<br />

PIPPO:Eh? Per il reato di truffa aggravata…<br />

ANTONELLA: Uh…<br />

PIPPO:E lui lo sai a chi l’ha girata la panella?<br />

ANTONELLA: Uh…<br />

792


PIPPO:Ai dipendenti in concorso e ha dato mandato agli<br />

avvocati a questo… di fare una… una… come si dice? Una<br />

cosa interna, un’indagine interna…<br />

ANTONELLA: Uh…<br />

PIPPO:A… a… contro i suoi dipendenti!<br />

ANTONELLA: Ah, complimenti!<br />

PIPPO:Minchia ma io gli fac… scusa il eh… io gli faccio un culo<br />

lo sai quanto? Che lui non ha manco la più pallida idea di…<br />

di… cioè un ci abbasterà A.S.L. io pre… prevedo per farimi ri-<br />

sarcire i danni!<br />

ANTONELLA: Ma cose da pazzi va!<br />

PIPPO:Minchia mischina, t’ummaggini chi successi! Franca è<br />

morta…!<br />

ANTONELLA: Ma chi è? Ma chi è RUSSO?<br />

PIPPO:No è cosa… CATALANO, chiddu ri Forza Italia!<br />

ANTONELLA: Ah…<br />

PIPPO:U presidenti dell’Azienda sei…<br />

ANTONELLA: Ho capito! Va be ora…<br />

PIPPO:Me… mo… mu… perché se è contro quelli… perché io<br />

non vorrei che questi stronzi, capito, che non possono sbattere<br />

in nessuna parte…<br />

ANTONELLA: Eh…<br />

PIPPO:Sa pigghianu cu iddi ca un c’entranu nuddu nenti! Dici<br />

“ma a mia chi m’interessa? A mia i documenti mi mannanu!”<br />

ANTONELLA: Ho capito…<br />

PIPPO:Capito com’è tutto…<br />

ANTONELLA: Va bene…<br />

PIPPO:Eh… ti ricordi i nomi eh?<br />

ANTONELLA: Si! Caso mai ti chiamo, va bene?<br />

PIPPO:Si, mi chiami perché sono già in fibrillazione…<br />

ANTONELLA: Va bene…<br />

PIPPO:Picchì sinnò pigghiu a pistola e ci va sparu a stu pezzu<br />

ri fangu!<br />

ANTONELLA: (Ride) va bene…<br />

793


PIPPO:Ciao, grazie…<br />

ANTONELLA: Ciao, statti tranquillo, niente…<br />

PIPPO:Ciao…<br />

ANTONELLA: Ciao…<br />

PIPPO:Ciao…<br />

Come appare chiaro, si tratta di una conversazione di estre-<br />

ma importanza, in primo luogo in quanto il Ciuro, prima di<br />

chiedere alla Buttitta di procedere ad un altro accesso al si-<br />

stema informatico, le descriveva un contesto investigativo<br />

completamente inventato, nel quale, a suo dire, la moglie<br />

Franca avrebbe potuto avere conseguenze sul piano penale<br />

per colpa del direttore generale della A.S.L. 6.<br />

E così, secondo la falsa ricostruzione del Ciuro, il fascicolo<br />

con “quel numero… che non troviamo” avrebbe avuto ad ogget-<br />

to un sequestro di documentazione da parte dei Carabinieri<br />

nell’ambito di una indagine a carico di ignoti, nella quale il<br />

direttore della A.S.L. 6, Guido Catalano, avrebbe pensato di<br />

far ricadere le colpe sui dipendenti, tra cui sua moglie Fran-<br />

ca, amica personale della Buttitta.<br />

In tal modo suscitando la solidarietà di quest’ultima, che, in-<br />

fatti, esclamava “Ah complimenti!”, dimostrando di disappro-<br />

vare la presunta (ed in realtà del tutto inesistente) condotta<br />

del Catalano e di solidarizzare con la sua amica.<br />

Un contesto del tutto falso, dunque, atteso che al Ciuro era<br />

perfettamente chiaro che il fascicolo riguardava il sequestro<br />

di documentazione presso il Distretto sanitario di Bagheria e<br />

che non esisteva alcuna indagine nella quale il Catalano o al-<br />

tri avevano intenzione di far ricadere colpe inesistenti su sua<br />

moglie.<br />

Pertanto, solo dopo avere inventato di sana pianta fatti inesi-<br />

stenti suscitando nell’imputata sentimenti di solidarietà ed<br />

umana comprensione, il Ciuro reiterava la sua richiesta di<br />

effettuare l’accesso al R.E.G.E. in relazione a quei nomi:<br />

“PIPPO: Eh… ti ricordi i nomi eh?<br />

794


ANTONELLA:Si! Caso mai ti chiamo, va bene?<br />

PIPPO:Si, mi chiami perché sono già in fibrillazione…?”.<br />

Orbene, preso atto del contenuto della suddetta conversazio-<br />

ne, occorre chiedersi per quale valida ragione il Ciuro avreb-<br />

be dovuto inventare un così articolato contesto investigativo<br />

al solo fine di convincere colei che era già una sua complice,<br />

come tale, pienamente consapevole delle vere finalità<br />

dell’accesso abusivo al R.E.G.E. che le veniva richiesto.<br />

Evidentemente una spiegazione logica non può esservi in<br />

quanto si tratta di una condotta del tutto incompatibile con<br />

il coinvolgimento dell’imputata nel reato contestato e che,<br />

anzi, dimostra come il Ciuro, per convincere la Buttitta a ri-<br />

fare l’accesso abusivo al sistema informatico della Procura,<br />

abbia dovuto descrivere un contesto del tutto falso e stimola-<br />

re la sua sensibilità umana, addirittura, ventilando conse-<br />

guenze penali per sua moglie.<br />

Proprio come è accaduto per la Torres, la quale ha riferito di<br />

essersi determinata ad aiutare il Ciuro dopo che questi le a-<br />

veva raccontato una serie di fatti risultati poi del tutto falsi e<br />

frutto di autentiche invenzioni.<br />

Anzi, a ben vedere, nel caso della Buttitta vi è anche di più<br />

rispetto a quello analogo della Torres, posto che la falsa pro-<br />

spettazione di circostanze di fatto da parte del Ciuro non di-<br />

scende solo dalle labiali affermazioni dell’imputata ma è di-<br />

mostrata dal contenuto di una telefonata oggetto di intercet-<br />

tazione.<br />

Le emergenze relative al 17 ottobre proseguono, poi, con la<br />

conversazione telefonica delle ore 13:49 sull’utenza telefoni-<br />

ca nr. 333/3869417, intestata ed in uso a Ciuro Giuseppe.<br />

PEPPINO: Pronto…<br />

ANTONELLA: Ehì Peppino…<br />

PEPPINO: Antonella…<br />

ANTONELLA: Niente al punto di prima!<br />

PEPPINO: Al punto di prima… guarda sono incazzato nero!<br />

795


ANTONELLA: Certo!<br />

PEPPINO: Perché or… ma più che altro per Franca, mi-<br />

schina un sulu…<br />

ANTONELLA: Certo, ma c’è gente…<br />

PEPPINO: Tutte le nottate, tutte le… a stari sino a eh… e a-<br />

desso questo emerito deficiente e stronzo prende e gli fa fare<br />

pure una bastardata del genere…! Guarda veramente siamo…<br />

abbiamo toccato il fondo co sta gente! Abbiamo toccato il fon-<br />

do! Bene, scusami Antonella, grazie…<br />

ANTONELLA: Ma figurati! Ma… di chè!<br />

PEPPINO: Eh… eh va be, sai com’è? Un momento di sfogo…<br />

ANTONELLA: Va bene…<br />

PEPPINO: Ciao…<br />

ANTONELLA: No, ma salutami Franca va bene?<br />

PEPPINO: Grazie, grazie…<br />

ANTONELLA: Ciao.<br />

PEPPINO: Grazie.<br />

Pochi minuti dopo, dunque, la Buttitta riferiva quello che<br />

sembra essere l’esito di una ulteriore verifica (“Niente al<br />

punto di prima!”) ed il Ciuro proseguiva nella sua pantomi-<br />

ma, facendo finta di essere molto dispiaciuto e preoccupato<br />

per la moglie, vittima di una palese ingiustizia.<br />

Sul punto, tuttavia, l’imputata asseriva di avere solo simula-<br />

to un nuovo accesso per “togliersi di dosso” il Ciuro che era<br />

diventato sempre più insistente.<br />

A circa venti minuti di distanza da tale conversazione, il Ciu-<br />

ro contattava Michele Aiello e gli riferiva l’esito della nuova<br />

verifica al R.E.G.E..<br />

Si tratta della conversazione telefonica intercettata il<br />

17.10.2003 alle ore 14:12:54 sull’utenza telefonica nr.<br />

3381178263, in uso a Michele Aiello:<br />

PIPPO: Pronto?<br />

MICHELE: Pronto..<br />

PIPPO: Ehi.. Michè..<br />

796


MICHELE: Avevi chiamato tu?<br />

PIPPO: Si.., eh.., senti negativo..., va bene?<br />

MICHELE: Ho capito..<br />

PIPPO: Va bene.., abbiamo cercato..<br />

(Da minuti 00.18 a minuti 00.21 la conversazione è incompren-<br />

sibile.)<br />

PIPPO: ..in quello riservato.., lì nel cartaceo..<br />

MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..perchè arrivato ad un certo punto.., abbiamo visto do-<br />

vunque.., ma non.., niente..”.<br />

Orbene, riassumendo i termini della questione, se dal tenore<br />

delle superiori conversazioni appare molto verosimile che la<br />

Buttitta abbia effettuato il 17 ottobre una nuova verifica sul<br />

registro “ignoti” utilizzando i nominativi che la aveva dato il<br />

Ciuro in occasione del primo accesso al R.E.G.E., allo stesso<br />

tempo, non può sottacersi come tale condotta appaia la diret-<br />

ta conseguenza dell’opera di induzione in errore posta in es-<br />

sere da parte del Ciuro, il quale, per convincerla ad agire co-<br />

sì, ha dovuto inventare del tutto un finto contesto investiga-<br />

tivo riguardante sua moglie e stimolare il suo senso di amici-<br />

zia e di giustizia (avendo descritto una situazione di palese<br />

ingiustizia ai danni proprio della congiunta).<br />

Inoltre, tale probabile accesso non dimostrerebbe, in ogni ca-<br />

so, che la Buttitta conosceva personalmente i tre soggetti da<br />

ricercare nel R.E.G.E., ben potendosi essere verificato che<br />

l’imputata avesse scritto in un appunto le loro generalità<br />

senza perciò avere bisogno di chiederle di nuovo al Ciuro.<br />

Infine, per quanto remota, esiste anche l’ulteriore teorica<br />

possibilità che la Buttitta abbia solo fatto finta di aderire al-<br />

la richiesta del Ciuro, come dalla stessa sostenuto.<br />

Dunque, uno dei fondamenti logici della tesi del P.M. appare<br />

quasi del tutto smentito dalla superiore ricostruzione, posto<br />

che anche nel caso della Buttitta, così come per la Torres e le<br />

797


altre colleghe, il Ciuro ha simulato un contesto fattuale del<br />

tutto inventato.<br />

E lo ha fatto con certezza, come si evince dalle suddette in-<br />

tercettazioni telefoniche, ed al solo scopo di indurre la But-<br />

titta ad effettuare un nuovo accesso al R.E.G.E..<br />

Inoltre, anche l’elemento ulteriore della mancata necessità di<br />

riottenere le generalità precise dei tre soggetti non è risultata<br />

univocamente indicativa di una conoscenza personale di co-<br />

storo da parte della Buttitta, atteso che questa avrebbe potu-<br />

to utilizzare un appunto già preso in precedenza.<br />

Ma la tesi accusatoria sostanzialmente si fonda sulla dimo-<br />

strazione aliunde dell’esistenza di una conoscenza del reale<br />

contesto degli accadimenti da parte della Buttitta sia per al-<br />

cuni episodi precedenti che per la sua stessa provenienza da<br />

Bagheria, cioè dallo stesso paese dove l’Aiello e le sue società<br />

erano molto famosi e conosciuti.<br />

Si tratta, è bene premetterlo, di argomenti che al Collegio<br />

non appaiono decisivi sino al punto di dimostrare il concorso<br />

della Buttitta nei reati in contestazione e di superare<br />

l’incongruenza sul piano logico della necessità di inventare<br />

un falso contesto ad un soggetto già complice.<br />

Pur tuttavia, la tesi sostenuta dal P.M. si fonda proprio sulla<br />

dimostrazione della conoscenza da parte della “bagherese”<br />

Buttitta del rapporto di amicizia e collaborazione tra il Ciuro<br />

e l’ingegnere Michele Aiello, imprenditore molto noto a Ba-<br />

gheria.<br />

Per un verso, la teste Maria Grazia Palombo, assistente giu-<br />

diziario addetta alla segreteria del dott. Domenico Gozzo e<br />

quindi in contatto costante e giornaliero con l’imputata, ha<br />

riferito che quest’ultima era a conoscenza, già da circa un<br />

anno, che “il Ciuro frequentava una persona che aveva a che<br />

fare con una clinica di Bagheria e che era molto chiacchierato<br />

a Bagheria.”.<br />

798


Ma, a ben vedere, la stessa Buttitta ha ammesso di avere sa-<br />

puto di tale rapporto dalle stesse parole del Ciuro.<br />

Si fa riferimento, in primo luogo, all’incontro del 23 luglio<br />

2003 presso il bar “Don Gino” di Bagheria che è stato dianzi<br />

ricostruito nelle modalità e nei contenuti.<br />

Ed inoltre, anche alle altre occasioni, dianzi richiamate, nel<br />

corso delle quali il Ciuro le aveva parlato della sua amicizia<br />

con l’Aiello, specificandole che era un imprenditore pulito e<br />

che le dichiarazioni del Giuffrè lo riguardavano solo come vit-<br />

tima del pizzo.<br />

Si è anche detto, però, che l’imputata, pur di fronte a tali af-<br />

fermazioni del Ciuro, si era convinta che l’Aiello fosse co-<br />

munque indagato dalla Procura.<br />

Motivo per il quale aveva rifiutato la pur allettante proposta<br />

di assunzione di suo marito e di suo fratello presso le azien-<br />

de dell’Aiello.<br />

Nell’ambito di tale contesto generale, il P.M. ha ritenuto di<br />

dover valorizzare un ragionamento probatorio fondato sulla<br />

combinazione del contenuto di una testimonianza e di quello<br />

di una intercettazione.<br />

La testimonianza è quella resa, all’udienza del 14 giugno<br />

2005, dal geometra Antonino Tomasello di Bagheria, che co-<br />

nosceva l’Aiello per motivi di lavoro ed era anche in buoni<br />

rapporti con Francesco Miosi, marito della Buttitta e titolare<br />

di una ditta di impianti elettrici.<br />

Il 10 luglio 2003 il Miosi, in particolare, gli aveva parlato dei<br />

“guai dell’ingegnere” Aiello: “lui mi parlava che i guai si riferi-<br />

va a questo discorso qua, lettere anonime, telefonate anonime,<br />

pervenute alla Procure”.<br />

Anche in questo caso, il testimone è stato sottoposto ad una<br />

serie di contestazioni sollevate dalle parti ed ha finito per af-<br />

fermare che, a suo giudizio, quanto riferitogli dal Miosi signi-<br />

ficava che l’Aiello era in quel momento sottoposto ad indagi-<br />

ni:<br />

799


“AVVOCATO GENOVESE:<br />

… Ci siamo? Invece il Miosi le disse ci sono indagini penali<br />

pendenti…<br />

TOMASELLO ANTONINO:<br />

Ci sono delle indagini.<br />

AVVOCATO GENOVESE:<br />

… Ci sono procedimenti penali pendenti da parte di organi isti-<br />

tuzionali?<br />

TOMASELLO ANTONINO:<br />

Relativamente a queste due cose si.”.<br />

Il geometra Tomasello, quindi, ritenendo di fargli cosa gradi-<br />

ta, si era recato dall’Aiello ed a questi aveva riferito quanto<br />

appreso, specificando anche la sua fonte, Francesco Miosi, il<br />

marito della Buttitta.<br />

Dopo pochi giorni, quest’ultimo lo aveva contattato e gli ave-<br />

va chiesto se avesse riferito le sue confidenze all’Aiello e, do-<br />

po avere avuto risposta affermativa, si era adirato con lui per<br />

la sua leggerezza.<br />

Dunque, riassumendo i termini essenziali della suddetta te-<br />

stimonianza, il Tomasello ebbe a ricevere una confidenza da<br />

parte del Miosi e, per quanto questi non avesse detto chiara-<br />

mente che l’Aiello era indagato, egli aveva compreso che lo<br />

fosse ed era andato a riferirgli quanto appreso.<br />

Può certamente attirare l’attenzione dell’interprete il fatto<br />

che sia la Buttitta che il Tomasello abbiano utilizzato esat-<br />

tamente le stesse espressioni (“guai giudiziari”) per descrivere<br />

la situazione dell’Aiello, ma non pare che da ciò possano<br />

trarsi conseguenze determinanti.<br />

A giudizio del Collegio, tuttavia, l’esito dell’esame testimonia-<br />

le del Tomasello e delle insistenti contestazioni effettuate,<br />

non consente di andare oltre le parole definitive del teste: e<br />

cioè che, anche se si tratta di una conclusione derivante da<br />

quanto riferitogli dal Miosi, si trattava pur sempre di “una<br />

sua deduzione” frutto di un convincimento personale.<br />

800


L’argomento, inoltre, è stato affrontato anche in alcune con-<br />

versazioni telefoniche intercettate sulla “rete riservata”.<br />

L’11 ottobre 2003 alle ore 13.31, ad esempio, l’Aiello aveva<br />

subito messo al corrente il Ciuro della confidenza ricevuta<br />

dal Tomasello:<br />

A: no perché è strano, perché il geometra … questo<br />

uno dei progettisti aveva … ti ricordi cheee è amico per-<br />

ché lavora ogni tanto col marito della signora quella che<br />

conosci tu ….<br />

P: esatto …<br />

A: … quello che fa gli impianti eh …si sono visti sta set-<br />

timana che lui dice … per ora dice io ci faccio dei lavori a … in<br />

casa di qualcuno … e questo parlando parlando mi dice su che<br />

cosa stavano lavorando … tipo che stavano lavorando su que-<br />

sto …stavano lavorando sul fatto che io adessooo ho messo i<br />

metronotte per evitare che loro entrino dentro e mettere qualco-<br />

sa … ma comunque …<br />

….<br />

A: anche se tu lo conosci bene di persona …<br />

P: esatto …<br />

A: o meno … lo conosci tu ?<br />

P: a chi … ehhhh … aaa<br />

A: al marito di coso diii … questa che abita a …<br />

P: di Antonella ?<br />

A: eh …<br />

P: sì, sì …<br />

A: questo di Bagheria …<br />

P: io lo conos … io lo conosco personalmente ma glier<br />

… sicuramente guarda … eh … qualcuno che gliele andrà<br />

a raccontare perché lui di sua iniziativa an …<br />

A: no qualcuno glieli ha racconta … certo … tipooo …<br />

P: sì, no, no ma lui di sua iniziativa dico è già una perso-<br />

na molto riservata …<br />

A: eh …<br />

801


P: perché questo ha fatto lo …<br />

A: di fatti giurava … dice, guarda dice loro non lo<br />

sanno, ma mi hanno giurato che è iscritto nel registro<br />

degli indagati …<br />

P: chi glielo ha dettooo ?<br />

A: questo di … tizio come si chiama ? il marito di An-<br />

tonella gliel’ha detto al geometra …”.<br />

Dunque, questa volta, in base alle parole dell’Aiello, il Toma-<br />

sello gli aveva assicurato (“giurava”) che, secondo quanto ap-<br />

preso dal Miosi, lui era iscritto nel registro degli indagati.<br />

Non, pertanto, generici riferimenti a “guai giudiziari” o ad e-<br />

spressioni similari ma una notizia precisa e puntuale che ri-<br />

guardava un ben determinato elemento di fatto: l’iscrizione<br />

dell’Aiello nel registro degli indagati della Procura di Paler-<br />

mo.<br />

Secondo la tesi accusatoria, ovviamente, tale elemento sta-<br />

rebbe a dimostrare che sia il Miosi che, di conseguenza, an-<br />

che la Buttitta erano consapevoli del fatto che l’Aiello fosse<br />

iscritto nel registro degli indagati e, quindi, del contesto ge-<br />

nerale che riguardava lui ed il Ciuro.<br />

Anzi, la notizia riferita dal Miosi al Tomasello e da questi gi-<br />

rata all’Aiello nei termini esatti registrati nel corso della con-<br />

versazione intercettata, sarebbe stata appresa da una fonte<br />

originaria rappresentata proprio da Antonella Buttitta.<br />

Orbene, a tale proposito, va ricordato che il Miosi era stato<br />

personalmente presente all’incontro avvenuto il 23 luglio<br />

precedente presso il bar Don Gino di Bagheria, come, peral-<br />

tro, documentato dallo stesso servizio di osservazione.<br />

E che, proprio nel corso di detto incontro, il Ciuro aveva de-<br />

scritto l’esistenza di un complotto nei confronti dell’Aiello<br />

che gli aveva procurato “guai giudiziari”.<br />

Il Miosi, dunque, con assoluta certezza ha appreso in<br />

quell’occasione l’elemento che poi avrebbe riferito, peraltro<br />

utilizzando la medesima espressione verbale, al Tomasello.<br />

802


Del resto che le cose siano potute andare così lo si desume<br />

dalla dichiarazione del Tomasello stesso, il quale, alla fine,<br />

ha ribadito che l’iscrizione nel registro degli indagati<br />

dell’Aiello era stata “una sua deduzione”.<br />

Per quanto attiene, invece, al contenuto dell’intercettazione<br />

dell’11 ottobre alle ore 13.31, deve notarsi come si tratti del-<br />

la descrizione di un dialogo da parte da chi non ne ha preso<br />

parte (l’Aiello) ad una terza persona (il Ciuro).<br />

E, pertanto, deve pure ritenersi plausibile che le espressioni<br />

riportate possano essere state parzialmente diverse da quelle<br />

realmente utilizzate, specie alla luce delle dichiarazioni te-<br />

stimoniali rese dal Tomasello, cioè da uno dei protagonisti<br />

della originaria conversazione.<br />

Inoltre, solo dopo cinque minuti da quella conversazione ne<br />

avveniva un’altra sempre tra l’Aiello ed il Ciuro, nel corso<br />

della quale i due continuavano a valutare il da farsi ma e-<br />

scludevano di dover intervenire sul “marito di Antonella”, ad<br />

ulteriore dimostrazione che non era un fatto che aveva allar-<br />

mato più di tanto i correi e che costoro non avevano motivo<br />

di fidarsi di lui.<br />

Si tratta della conversazione telefonica numero 315 inter-<br />

cettata il 11.10.2003 alle ore 13:36:32 sull’utenza telefoni-<br />

ca nr. 3381178263, in uso a Michele Aiello:<br />

PIPPO: Pronto?<br />

MICHELE: Ma che te ne arriva poco segnale.., poco fa? Ora ti<br />

sento benissimo..<br />

PIPPO: Si.., mi arrivava pochissimo segnale.., per questo..<br />

MICHELE: ..e quindi.., ah.., ecco..<br />

PIPPO: ..e quindi..<br />

MICHELE: Ma comunque.., certo..<br />

PIPPO: ..dico se loro avevano questo.., penso se si mettevano a<br />

discutere a fare determinate cose..<br />

MICHELE: Tutte stè scemenze..<br />

PIPPO: ..tutte stè scemenze..<br />

803


MICHELE: E lo so..<br />

PIPPO: ..quelli.., sarebbero andati al sodo e avrebbero risolto il<br />

problema in tutti i modi..<br />

MICHELE: Ma comunque..<br />

PIPPO: ..e in tutte le maniere..<br />

MICHELE: Che abbiamo tutto sommato lavorato..<br />

PIPPO: No.., ma guarda..<br />

MICHELE: ..che la pensano..<br />

PIPPO: ..alla fine questo..<br />

MICHELE: ..da un certo punto di vista..<br />

PIPPO: ..si, no.., in un certo punto di vista hanno fatto bene..,<br />

così guarda.. uno arrivato ad un certo punto.., può sempre di-<br />

re.. ma scusate.. queste.. Ha ragione infatti Sergio quando di-<br />

ce..<br />

MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..facciamoli lavorare.., io chiedo ogni mese quella co-<br />

sa.., perché oggi domani qualche cosa.., dice: “scusate mi vole-<br />

te spiegare..”..<br />

(Interruzione tecnica a minuti 0.50)<br />

MICHELE: Come avete fatto..<br />

PIPPO: ..”come siete arrivati a questo dopo tanti mesi.., dopo<br />

tanto questo..<br />

MICHELE: Certo..<br />

PIPPO: ..e dopo tanto quell’altro”..<br />

MICHELE: Certo..<br />

PIPPO: ..quindi anche questo è un fatto.., diciamo al quanto<br />

positivo..<br />

MICHELE: Eh..<br />

PIPPO: ..e quindi..<br />

MICHELE: Aspettiamo..<br />

PIPPO: Aspettiamo..<br />

MICHELE: Aspettiamo questa settimana..<br />

PIPPO: Aspettiamo e basta..<br />

MICHELE: ..e vediamo..<br />

804


PIPPO: Si.. aspettiamo.., e poi vediamo un’altra.., io guarda<br />

nella mia convinzione..<br />

MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..sai cosa faranno.., loro tra.., alla chiusura di<br />

questo.. ne.. ne chiederanno altri quindici..<br />

MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..e chiuderanno del tutto..<br />

MICHELE: Esatto..<br />

PIPPO: ..perchè arrivato a questo punto.., poi non hanno<br />

più niente.., cioè debbono prendere una decisione.., ma<br />

di quelle dice.. “o archiviamo oppure lo sentiamo..”..<br />

MICHELE: Eh.., certo..<br />

PIPPO: ..insomma dovranno.., eh.., ma sicuramente..<br />

MICHELE: Eh..<br />

PIPPO: ..io penso che altri quindici.. o altri otto li chiederan-<br />

no.., questo è sicuro guarda..<br />

MICHELE: ...(inc..)...<br />

PIPPO: ..io ne sono..., e poi siamo ad uscire completamente..,<br />

perché poi dopo di questo non possono fare più niente.., quin-<br />

di..<br />

MICHELE: Ho capito.., può essere..<br />

PIPPO: ..eh..<br />

MICHELE: ..che a questo.., qualche elemento a quello della<br />

Sanità gli viene.. perchè stanno controllando.., un po’..,<br />

può darsi anche i nominativi.., le carte d’identità.., delle<br />

persone.., si..<br />

PIPPO: ..di quelli della sanità.., lì..<br />

MICHELE: E’ chiaro..<br />

PIPPO: Eh..<br />

MICHELE: ..può darsi pure..<br />

PIPPO: Eh.., va bè..<br />

MICHELE: ..eh.., che li controllano..<br />

PIPPO: ..ma anzi meglio.., guarda.., ma che glielo facciamo fa-<br />

re..<br />

805


MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..ma questi poi si sono resi conto.., che poi.., arrivati ad<br />

un certo punto..., sono anche un po’ stupidotti.., perché dato<br />

che sanno che c’è il Nucleo che sta facendo la verifica genera-<br />

le.., non c’è..<br />

MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..migliore occasione di dire: “Scusate.., se voi state fa-<br />

cendo la verifica generale.., e noi abbiamo..<br />

MICHELE: ...(inc..)... voluto..<br />

PIPPO: ..rilevato.., sono tutte operazioni inesistenti..<br />

MICHELE: Certo..<br />

PIPPO: ..perchè arrivati ad un certo punto diventano tutte<br />

operazioni inesistente.., cioè.. ti.. ti.. se ti vogliono.. ti<br />

strafottono alla grande.., giusto?<br />

MICHELE: Chiaro.., chiaro..<br />

PIPPO:..eh.. ma allora.., ma se non fanno questo.., eh.., a che<br />

punto arrivano.., io infatti certe volte dico.., ma i metodi di..<br />

di.. di lavoro questi in testa ce l’hanno..? Secondo me non ce<br />

l’hanno..<br />

MICHELE:No..<br />

PIPPO:..non ce li hanno..<br />

MICHELE:..no.., non ce..<br />

PIPPO:Ma comunque..<br />

MICHELE: ..il fatto è che ogni cellula è parti.. è partita in ma-<br />

niera impazzita.., chissà nell’andare a trovare..<br />

PIPPO: Eh.. il fatto è che tutti erano convinti che..<br />

MICHELE: ..chissà di che cosa..<br />

PIPPO: ..facevano la gara chi ci poteva arrivare prima.., e chi<br />

poteva ognuno.. fare lo scoop.., trovare quello che ognuno..,<br />

che lui aveva pensato.. di far trovare..<br />

MICHELE: E’ chiaro..<br />

PIPPO: ..però poi strada facendo.., tranne qualche emerito im-<br />

becille.., non hanno trovato niente.., niente..<br />

MICHELE: Ho capito..<br />

806


PIPPO: ..niente.., niente..<br />

MICHELE: Va bè..<br />

PIPPO: ..quindi anche questo c’è da dire.., ma comunque..<br />

MICHELE: Ok.., Pi..<br />

PIPPO: Va bene..<br />

MICHELE: Ci sentiamo lunedì..<br />

PIPPO: Va bè.., Ok.. ci sentiamo..<br />

MICHELE:Va bè, ok..<br />

PIPPO: ..io intanto acceso è..<br />

MICHELE: Ok..<br />

PIPPO: ..se eventualmente lo trovi spento.., eh.. fai lì.. e mi..<br />

MICHELE: Va bè.., ok.., perfetto..<br />

PIPPO: ..e io subito..<br />

MICHELE: ..benissimo.., ok.., va bè..<br />

PIPPO: ..senti un’ultima cosa ti volevo chiedere..<br />

MICHELE: Dimmi..<br />

PIPPO: Eh..<br />

MICHELE: ..dimmi..<br />

PIPPO: Per quanto riguarda.., invece.., eh.. mh..<br />

quell’altra vicenda.., io non gli ho detto niente a lui..<br />

MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..perchè ho paura.., mh.., però te lo dico come<br />

consiglio.., ecco..<br />

MICHELE: Dimmi..<br />

PIPPO: ..eh.. così vediamo.. Io ho paura che quello magari<br />

dica qualcosa che non dovrebbe dire..<br />

MICHELE: Mh..<br />

PIPPO: ..e se poi mettono in circolo qualche altra cosa.., che<br />

facciamo? Io..<br />

MICHELE: Certo.., va bene.., ma comunque..<br />

PIPPO: ..tu che dici.., io non lo so.., se tu dici..<br />

MICHELE: Va bene..<br />

PIPPO: ..io posso arrivarci anche diciamo in una maniera un<br />

po’ diversa..<br />

807


MICHELE: No.., no.., non chiedergli più niente.., non<br />

chiediamogli più niente a nessuno.., guarda.. ...(inc..)...<br />

PIPPO: ..io invece vorrei stare zitto in maniera tale che così ve-<br />

diamo anche loro dove vogliono andare a parare.., perché sai..<br />

se poi magari quello gli scappa qualche parola..<br />

MICHELE: Eh..!<br />

PIPPO: ..gli dice: “si sai così”.. quelli a fare due più due ci im-<br />

piegano stavolta..<br />

MICHELE: No.., no..<br />

PIPPO: ..veramente un minuto secondo..<br />

MICHELE: ..questo no..<br />

PIPPO: ..e se chisti poi fanno due più due.. la cosa dice: “allu-<br />

ra è vera..”..<br />

MICHELE: Perfetto..<br />

PIPPO: ..o no.., che dici?<br />

MICHELE: No.., no.., ma stiamo tranquilli così.., non<br />

chiedere neanche alla.. al marito di quella.., non chiede-<br />

re niente.., va bene?<br />

PIPPO: No.., no.., no.. io non dicevo al marito di.. di co-<br />

sa..<br />

MICHELE: Eh..<br />

PIPPO: ..di.. per Antonella.. No.., no.., io parlavo per come<br />

si chiama.., eh.., per quello che lavora lì.. con Manenti (Foneti-<br />

co)..<br />

MICHELE: Ho capito.., si..<br />

PIPPO: Eh..<br />

MICHELE: ..perfetto.., no.. ...(inc..)... neanche a quello..<br />

PIPPO: No.., io al marito di Antonella non gli dico niente..<br />

MICHELE: No.., no..<br />

PIPPO: ..anche perché sembrerebbe che poi dice: “che fanno..<br />

MICHELE: Chiaro.., chiaro..<br />

PIPPO: ..la cosa in ca...”..<br />

MICHELE: Chiaro.., chiaro..<br />

808


PIPPO: No.., niente.., invece.. va bè.., intanto.. guarda<br />

...(inc..)...<br />

MICHELE: Ma neanche a quello non dirgli niente.., hai fatto..<br />

no ho capito a chi ti riferivi..<br />

PIPPO: No.., io quello.., a quello..<br />

MICHELE: Perfetto..<br />

PIPPO: ..proprio ti stavo chiedendo.., non gli voglio dire niente<br />

per questo motivo.., perché ho la paura che quello magari per<br />

voler salvaguardare i suoi amici gli dice qualcosa.., poi quelli<br />

non sappiamo..<br />

MICHELE: ..e gli chiede..<br />

PIPPO: ..con chi parlano..<br />

MICHELE: ..no fai bene..<br />

PIPPO: ..e io non so.., sotto a chi c’hanno materialmente..<br />

MICHELE: Fai bene..<br />

PIPPO: ..so stanno lavorando.., però non vorrei che poi questi<br />

fanno i collegamenti.., sai.., eh...<br />

MICHELE: Certo..<br />

PIPPO: ..e ci scopriamo.., parliamo chiaro..<br />

MICHELE: ..meglio evitare..<br />

PIPPO: Io..<br />

MICHELE: ..fai bene..<br />

PIPPO: ..io.., per te la vita.., ma per gli altri (ride)...<br />

MICHELE: No.., no..<br />

PIPPO: (Ride).. è giusto?<br />

MICHELE: ..e poi esperienza..<br />

PIPPO: Esperienza insegna poi..<br />

MICHELE: ..insegna.., di stare tranquilli e riservati.., va bene..<br />

PIPPO: ..meglio stare tutti tranquilli.., intanto guarda se non<br />

hanno niente da temere neanche loro.., possono fare tutto quel-<br />

lo che vogliono.., perché..<br />

MICHELE: Va bene..<br />

PIPPO: ..se ne vanno nella tranquillità..<br />

MICHELE: Comunque..<br />

809


PIPPO: ..se poi loro invece..<br />

MICHELE: Fatti loro poi Pippo.., sai.. ognuno.. noi non possia-<br />

mo mai sapere gli altri.., mai..<br />

PIPPO: ..e io è per questo.., e io infatti ti sto dicendo questo:<br />

“Per te la vita.., ma per gli altri.., sai..<br />

MICHELE: Va bene..<br />

PIPPO: ..io dato che.., non mi pare..”..<br />

MICHELE: Hai ragione.., hai ragione..<br />

PIPPO: Ci deve essere qualcosa sotto.., ma te lo dico con tutto<br />

il cuore..<br />

MICHELE: Va bene.., perfetto..<br />

PIPPO: ..che.., non mi convince tanto in quella storia..<br />

MICHELE: Eh.., e noi lasciamoli stare belli tranquilli ed è la<br />

migliore cosa.., va bene?<br />

PIPPO: Va bene.., ci sentiamo..<br />

MICHELE: Ok.., ci sentiamo do..<br />

PIPPO: Grazie di tutto..<br />

MICHELE: Ciao.., ciao..<br />

PIPPO: Ciao.., ciao..<br />

Pertanto, il contenuto di tale dialogo appare logicamente in-<br />

compatibile con il ruolo di complice del Miosi, tanto che i<br />

due correi decidevano di non riprendere neppure l’argomento<br />

per evitare che potessero sollevarsi ulteriori polveroni.<br />

In sintesi, volendo riassumere gli elementi certi emersi nel<br />

corso dell’istruzione dibattimentale, può dirsi che la Buttitta,<br />

sicuramente a partire dal luglio 2003, aveva saputo del rap-<br />

porto tra il Ciuro e l’Aiello e della “persecuzione giudiziaria”<br />

di cui questi era vittima.<br />

Identica informazione era stata appresa, nella stessa circo-<br />

stanza, anche dal Francesco Miosi, il quale successivamente<br />

avrebbe riferito al Tomasello qualcosa di molto simile che<br />

questi, per effetto di una sua deduzione, aveva percepito co-<br />

me il fatto che l’Aiello fosse indagato.<br />

810


Le richieste di accesso al sistema informatico avanzate dal<br />

Ciuro alla Buttitta non avevano mai riguardato la persona di<br />

Michele Aiello né tantomeno il Ciuro aveva mai detto<br />

all’imputata che si trattava di ricerche da effettuarsi<br />

nell’interesse o per conto dell’Aiello.<br />

Il Ciuro non aveva mai indicato i nomi delle società Villa<br />

Santa Teresa, A.T.M. e Diagnostica per immagini in relazione<br />

ai suddetti accessi né i nominativi forniti dovevano necessa-<br />

riamente lasciare intendere che si trattasse di ricerche<br />

nell’interesse dell’Aiello.<br />

Dunque, la tesi del P.M. non può essere condivisa nella parte<br />

in cui pretermette, con un evidente salto logico, la dimostra-<br />

zione del collegamento tra gli accessi effettuati dalla Buttitta,<br />

su richiesta del Ciuro, e la persona dell’Aiello e/o le sue so-<br />

cietà sanitarie.<br />

La pubblica accusa, infatti, nel tentativo di dimostrare tale<br />

collegamento ha fatto ricorso ad una sorta di assioma che il<br />

Tribunale non reputa condivisibile sul piano probatorio.<br />

La tesi accusatoria, invero, mette assieme le confidenze fatte<br />

alla Buttitta dal Ciuro a partire dal luglio 2003, l’episodio<br />

Miosi-Tomasello, le conversazioni intercettate, la profferta di<br />

posti di lavoro e l’origine bagherese dell’imputata per affer-<br />

mare che questa avrebbe dovuto e potuto collegare i tre no-<br />

minativi dettatile dal Ciuro con la persona dell’Aiello e con le<br />

sue società sanitarie.<br />

I primi elementi fattuali su cui si fonda il ragionamento del<br />

P.M. sono stati già esaminati dianzi e, come si è visto, deno-<br />

tano soltanto la conoscenza dell’esistenza di un rapporto tra<br />

il Ciuro e l’Aiello nonché di problemi giudiziari che, per<br />

quanto infondati e frutto di un complotto, affliggevano<br />

quest’ultimo.<br />

Come si è visto, tuttavia, essi non consentono in alcun modo<br />

di poter inferire che la Buttitta sia stata messa in condizione<br />

811


di collegare i nomi del Giuffrè, del Rotondo e del D’Amico<br />

all’ingegnere Aiello ed alle sue società.<br />

E ciò in quanto il Ciuro non le ha mai fornito alcun elemento<br />

indicativo di un simile collegamento, non avendo fatto riferi-<br />

mento all’Aiello ed alle sue società in relazione all’attività di<br />

accesso al R.E.G.E. che le richiedeva.<br />

Ed anzi, come è dimostrato dalla conversazione telefonica del<br />

17 ottobre 2003, essendo stato costretto ad inventare di sana<br />

pianta un falso contesto investigativo al solo scopo di con-<br />

vincerla ad effettuare le ricerche nel sistema informatico.<br />

Pertanto, l’unico elemento ulteriore che dovrebbe dimostrare<br />

la consapevolezza dell’imputata è di fatto costituito dalla sua<br />

origine e dalla sua residenza in Bagheria.<br />

Ciò, in sostanza, dovrebbe fare da collante logico e consenti-<br />

re di ritenere prevedibile e conoscibile, da parte<br />

dell’imputata, il dato del collegamento dei tre nominativi con<br />

l’ingegnere Michele Aiello.<br />

Sulla scorta del fatto che, trattandosi di un piccolo centro<br />

dove l’Aiello aveva di certo una posizione dominante a livello<br />

socio-economico, le sue vicende avrebbero dovuto essere co-<br />

munemente note o, quantomeno, conoscibili da parte della<br />

Buttitta.<br />

In realtà, a giudizio del Tribunale, si tratta di una mera pre-<br />

sunzione di conoscenza di elementi che rimangono, viceversa,<br />

slegati tra di loro e non provati a sufficienza.<br />

Come si è anticipato nella premessa di questa motivazione,<br />

gli indizi, pur costituendo una forma di “probatio minor” ca-<br />

ratterizzata, rispetto alla prova diretta, da una minore capa-<br />

cità persuasiva, possono essere posti a fondamento di una<br />

giudizio di condanna, a condizione che sussistano i requisiti<br />

di legge e che la valutazione critica del Giudice segua i pa-<br />

rametri fissati dalla giurisprudenza di legittimità in subiecta<br />

materia.<br />

812


La prova logica o più propriamente prova critica – si ricorda-<br />

va - è costituita da quella traccia sensibile rappresentativa di<br />

un fatto che però non coincide con il “thema probandum”, ma<br />

consente di risalire ad esso secondo l’elaborazione mediata<br />

da regole di inferenza - tra le quali particolare importanza<br />

assumono le regole di esperienza - ovvero da proposizioni che<br />

consentono di giungere dal fatto noto a quello ignoto median-<br />

te l’utilizzazione dei principi dettati dalle leggi della scienza o<br />

della logica formale o, ancora, secondo i risultati<br />

dell’esperienza acquisita nella valutazione delle azioni uma-<br />

ne.<br />

Dunque, l’indizio ha un proprio ed autonomo significato cui<br />

si aggiunge una capacità dimostrativa solo eventuale rispetto<br />

agli elementi del fatto da provare, inerendo ad esso il rischio<br />

della eventuale pluralità di deduzioni possibili, rischio de-<br />

terminato dalla regola di inferenza prescelta.<br />

Una regola che, per sua ontologica natura, non possiede il<br />

requisito della certezza probante, rimanendo soggetta ad una<br />

variabilità di esiti diversi in considerazione dei fattori oggetto<br />

di valutazione, i quali, in ipotesi, potrebbero anche portare a<br />

scartare una massima di esperienza basata sull’ “id quod ple-<br />

rumque accidit”, per andare a trovare spiegazione nell’atipico<br />

o nell’eccezione.<br />

Orbene, alla luce dei surriferiti e ricevuti principi generali,<br />

più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, al Colle-<br />

gio sembra che la prospettazione offerta dal P.M. manchi di<br />

quella sufficiente certezza probante cui si faceva cenno.<br />

E ciò in quanto, pur attraverso un interessante percorso lo-<br />

gico-deduttivo, essa dà per dimostrato un passaggio che, in-<br />

vece, andava anch’esso provato al di là di ogni ragionevole<br />

dubbio.<br />

L’avere attribuito al dato empirico della comune residenza in<br />

un piccolo centro, quale Bagheria, la necessaria conoscenza<br />

del collegamento tra i tre nominativi che le ebbe a fornire il<br />

813


Ciuro (per effettuare gli accessi al sistema informatico) e la<br />

persona dell’Aiello appare una forma di presunzione che, tut-<br />

tavia, ammette anche ipotesi alternative.<br />

In realtà, come si è visto, agli atti non è risultato dimostrato,<br />

con un livello di sufficiente certezza anche solo indiziaria,<br />

che i tre nominativi o, più in generale, gli accessi al sistema<br />

informatico in relazione al fascicolo n. 140/03 fossero da col-<br />

legare all’Aiello ed alle sue attività d’impresa.<br />

Sotto altro profilo deve tenersi anche conto di alcune condot-<br />

te dell’imputata che denotano una sua distanza rispetto<br />

all’Aiello ed ai suoi interessi.<br />

Ed invero, pur a fronte del tentativo, esperito dal Ciuro, di<br />

sensibilizzare la Buttitta rispetto alle ingiustizie che stava<br />

subendo l’Aiello (cfr. episodio del 23 luglio 2003), l’imputata<br />

non ha mostrato alcuna disponibilità nei suoi confronti.<br />

Addirittura, la stessa ha rifiutato una duplice offerta di lavo-<br />

ro avanzatale dall’Aiello per il tramite del Ciuro proprio in<br />

quanto lo riteneva sospettabile e forse anche indagato.<br />

Inoltre, come è stato confermato dal dottore Domenico Gozzo,<br />

la Buttitta aveva anche segnalato a quest’ultimo il fatto che<br />

il Ciuro aveva un rapporto diretto con l’Aiello che riteneva un<br />

soggetto discusso e poco frequentabile.<br />

Infine, la Buttitta, pochi giorni prima degli arresti del 5 no-<br />

vembre, si era rifiutata di aiutare lo stesso Ciuro, il quale,<br />

dopo avere appreso di essere indagato attraverso il Cuffaro e<br />

l’Aiello, le aveva chiesto ripetutamente di accedere al sistema<br />

per verificare la presenza del suo nominativo o anche solo<br />

dell’acronimo iniziale “Ciu”.<br />

Orbene, si tratta, a giudizio del Collegio, di comportamenti<br />

incompatibili con il ruolo di complice sia dell’Aiello che del<br />

Ciuro e che, al contrario, denotano una certa volontà di non<br />

rimanere invischiata con l’Aiello e le sue vicende.<br />

814


Dunque, sulla scorta delle superiori valutazioni, Antonella<br />

Buttitta deve essere assolta dal reato di cui al capo F) per<br />

non aver commesso il fatto.<br />

La stessa, invero, non risulta avere rivelato alcuna notizia<br />

d’ufficio che doveva rimanere segreta (art. 326 1° comma<br />

c.p.), essendosi limitata ad effettuare uno o al limite due ac-<br />

cessi nel sistema R.E.G.E. senza trovare alcuna traccia del<br />

fascicolo n. 140/03, al quale il Ciuro, il Riolo, l’Aiello ed il<br />

Carcione erano interessati.<br />

Qualora la Buttitta, all’esito delle sue ricerche, avesse trova-<br />

to il fascicolo in questione e senza riscontrare i nominativi<br />

fornitile, allora, pur in mancanza di un risultato positivo, el-<br />

la avrebbe comunque comunicato all’esterno un dato segreto<br />

e reale.<br />

Ma, non avendo la stessa neppure rinvenuto il fascicolo in<br />

questione, non può pervenirsi ad una simile conclusione e,<br />

conseguentemente, deve mandarsi assolta l’imputata.<br />

A diverse conclusioni deve, invece, pervenirsi in relazione al<br />

reato di accesso abusivo nel sistema informatico della locale<br />

Procura della Repubblica, contestato anche all’imputata al<br />

capo D) della rubrica.<br />

Si tratta, invero, del reato contestato, in concorso tra loro,<br />

agli imputati Aiello, Carcione, (Ciuro), Riolo e Buttitta, con la<br />

duplice aggravante dell’avere commesso il fatto attraverso<br />

pubblici ufficiali (il Ciuro e la stessa Buttitta) con violazione<br />

dei doveri d’ufficio nonché per avere riguardato i fatti un si-<br />

stema informatico di interesse relativo alla sicurezza pubbli-<br />

ca e comunque di interesse pubblico.<br />

Inoltre, per i soli imputati Aiello (Ciuro) e Riolo con<br />

l’ulteriore aggravante di cui all’art. 7 L. 203/91, avendo<br />

commesso il fatto al fine di agevolare l’attività<br />

dell’organizzazione mafiosa “cosa nostra”.<br />

Circa i ruoli di ognuno degli imputati si è già lungamente di-<br />

scusso in precedenza, pervenendo all’affermazione della posi-<br />

815


tiva dimostrazione del ruolo di istigatori e committenti<br />

dell’atto ricoperto dall’Aiello e dal Carcione nonché della par-<br />

tecipazione a titolo di concorso, quantomeno morale, da parte<br />

del Riolo.<br />

Il ruolo attivo di esecutori materiali della condotta, invece,<br />

va attribuito al Ciuro ed alla Buttitta, i quali erano gli unici<br />

che potevano operare all’interno degli uffici della Procura e<br />

sul sistema informatico di detto Ufficio.<br />

Orbene, se non vi è dubbio alcuno delle comuni motivazioni<br />

illecite che hanno spinto gli altri correi ad accedere<br />

all’interno del sistema informatico R.E.G.E. in violazione del-<br />

le regole interne fissate dal gestore, nel caso della Buttitta<br />

va fatta qualche ulteriore osservazione.<br />

Come si è visto, infatti, la stessa non risulta avere agito nella<br />

consapevolezza di effettuare ricerche per conto né di Michele<br />

Aiello, né tantomeno del Carcione e del Riolo.<br />

Ella, a seguito della induzione effettuata nei suoi confronti<br />

dal Ciuro che aveva inventato un falso contesto proprio allo<br />

scopo di convincerla, aveva finito per risultare uno strumen-<br />

to inconsapevole di costoro.<br />

Ma di fatto non aveva avuto alcuna coscienza di ciò ed aveva<br />

agito nella convinzione di fare una cortesia personale al suo<br />

collega Ciuro che era interessato per via di un possibile ed<br />

ingiusto coinvolgimento della moglie Francesca Boccalino,<br />

dipendente della A.S.L. n.6 di Palermo.<br />

La Buttitta, pertanto, deve ritenersi al di fuori del contesto<br />

illecito comune agli altri imputati per difetto degli elementi<br />

tipici del concorso di persone e per l’esistenza di una auto-<br />

noma e diversa motivazione ad agire, frutto anche di una at-<br />

tività fraudolenta del Ciuro ai suoi danni.<br />

Ciò posto, tuttavia, pur dovendosi escludere il concorso con<br />

gli altri coimputati Aiello, Carcione e Riolo, non vi è dubbio<br />

alcuno che la Buttitta abbia effettuato una abusiva introdu-<br />

816


zione nel sistema informatico del suo ufficio in concorso col<br />

Ciuro e su sua richiesta.<br />

L’elemento materiale del reato, pertanto, può dirsi integrato<br />

appieno, essendo stato dimostrato (e parzialmente ammesso<br />

dalla stessa Buttitta) che l’imputata ha effettuato con certez-<br />

za un accesso abusivo al sistema e, con un elevato grado di<br />

probabilità, almeno un altro episodio di introduzione abusiva<br />

nel sistema (quello del 17 ottobre 2003).<br />

La condotta materiale, connessa alla prima certa introduzio-<br />

ne abusiva, è stata eseguita dalla Buttitta nella piena consa-<br />

pevolezza che non si trattava di attività d’ufficio che stava<br />

svolgendo per conto del Procuratore della Repubblica di Pa-<br />

lermo.<br />

Ma di un accesso al sistema che era intrinsecamente abusi-<br />

vo, in quanto non attinente l’attività istituzionale che la<br />

stessa svolgeva per conto del suddetto Procuratore.<br />

Come la stessa Buttitta ha ammesso, ella, anzi, era perfetta-<br />

mente consapevole del fatto che si trattava di un accesso ri-<br />

chiesto dall’amico e collega Giuseppe Ciuro per fatti, ragioni<br />

e motivazioni del tutto personali e privati.<br />

In particolare, di un accesso reso necessario dal probabile<br />

ingiusto coinvolgimento della moglie in una indagine in ma-<br />

teria di sanità e riguardante la A.S.L. n.6 presso cui questa<br />

svolgeva la sua attività lavorativa.<br />

Dunque, una condotta che, per quanto certamente diversa da<br />

quella in origine contestata, continua ad integrare i presup-<br />

posti del delitto in contestazione.<br />

L’imputata ha ammesso di avere effettuato sicuramente un<br />

accesso al registro mod. 44, un altro accesso al registro mod.<br />

45 e, forse anche, un ulteriore accesso al mod. 21.<br />

E, come si è detto più volte, ha, con elevata probabilità an-<br />

che se senza certezza probatoria, effettuato anche un altro<br />

gruppo di accessi abusivi il 17 ottobre 2003.<br />

817


Le prime condotte, sotto il profilo materiale, integrano il<br />

delitto e che, sotto quello psicologico, risultano vieppiù illeci-<br />

te, in quanto finalizzate al conseguimento di uno scopo non<br />

di ufficio ma di carattere privato e personale del Ciuro, anche<br />

se diverso da quello originariamente ipotizzato.<br />

Con la conseguenza che tali condotte finiscono per integrare<br />

la fattispecie di reato in esame che, come si è visto, presup-<br />

pone solamente che un soggetto utilizzi “in maniera non con-<br />

forme alla sua destinazione” un sistema informatico.<br />

Tuttavia, pur trattandosi della sicura violazione dell’art. 615<br />

ter c.p., va evidenziato come si sia trattato di un fatto non<br />

solo diverso ma obiettivamente meno grave di quello specifi-<br />

cato nel capo D) di imputazione.<br />

La Buttitta, infatti, non solo non ha agito in concorso con<br />

Aiello, Carcione e Riolo, ma è risultata svincolata da quel re-<br />

ticolo di finalità e di interessi illeciti comuni agli altri coim-<br />

putati.<br />

Ella ha, in sostanza, commesso il reato in concorso col solo<br />

Ciuro che, fino a quel momento, era un suo collega stimato<br />

col quale aveva condiviso anni di lavoro e che, per di più,<br />

l’aveva anche tratta in inganno proprio allo scopo di indurla<br />

ad agire.<br />

Tuttavia, a differenza di altri casi personali (Torres), la But-<br />

titta ha eseguito gli accessi non nella convinzione che si trat-<br />

tasse di una attività d’ufficio del Ciuro, rivelatasi poi invece<br />

inesistente e frutto delle invenzioni di quest’ultimo.<br />

Ma nella diversa condizione di chi sa perfettamente che sta<br />

eseguendo una ricerca per motivi privati del Ciuro e non per<br />

motivi istituzionali o d’ufficio.<br />

Per tale ragione la stessa va condannata in relazione al reato<br />

ascrittole, così diversamente ricostruito e con esclusione del<br />

concorso con l’Aiello, il Riolo ed il Carcione.<br />

Ed infine, trattandosi di un fatto obiettivamente di minore<br />

gravità rispetto a quello in origine contestato, l’imputata va<br />

818


condannata ad una pena meno grave, previa concessione alla<br />

stessa delle circostanze attenuanti generiche.<br />

A tale proposito va detto che, trattandosi di un fatto non<br />

rientrante nel suddetto contesto altamente pericoloso, alla<br />

Buttitta possono concedersi le suddette circostanze, anche in<br />

considerazione del suo stato di incensuratezza, quale risulta<br />

dal certificato penale in atti.<br />

Dette circostanze, nel giudizio di comparazione di cui all’art.<br />

69 cod. pen., devono ritenersi equivalenti alle contestate e ri-<br />

tenute circostanze aggravanti.<br />

Non può, infatti, revocarsi in dubbio che le stesse ricorrano<br />

nei casi in esame, in considerazione della qualifica di pubbli-<br />

ci ufficiali che deve riconoscersi quantomeno alla Buttitta ed<br />

al Ciuro e tenuto conto della natura del sistema informatico<br />

R.E.G.E. della Procura di Palermo che sicuramente attiene<br />

all’interesse pubblico ed alla sicurezza pubblica.<br />

Infine, avuto riguardo all’entità del fatto ed alla personalità<br />

dell’imputata, quale si ricava anche dal certificato penale in<br />

atti, la suddetta pena può essere sospesa per il termine ed<br />

alle condizioni di legge, potendosi formulare nei suoi con-<br />

fronti un positivo giudizio prognostico in ordine alla non<br />

commissione di ulteriori reati.<br />

In questo modo può ritenersi esaurito il capitolo concernente<br />

le fughe di notizie e gli accessi abusivi nel sistema informati-<br />

co della Procura di Palermo che hanno avuto luogo nel corso<br />

dell’anno 2003.<br />

In conclusione, deve, tuttavia, evidenziarsi il ruolo svolto an-<br />

che dell’imputato Lorenzo Iannì in relazione a tali specifici<br />

eventi.<br />

Non perché allo Iannì sia stato contestato qualcuno degli<br />

specifici reati in esame (capi D, E ed F dell’epigrafe) ma al<br />

solo scopo di rimarcare alcuni suoi comportamenti dei quali<br />

si dovrà tenere conto quando, qui di seguito, si dovrà entrare<br />

nel merito anche della sua posizione processuale.<br />

819


Certamente, nell’ottica dei complessi meccanismi posti in es-<br />

sere allo scopo di proteggere gli interessi personali e societa-<br />

ri dell’Aiello e del Carcione, lo Iannì è sembrato assumere, in<br />

più di una occasione, un ruolo di rilievo.<br />

Si è già avuto modo di sottolineare come questi,<br />

nell’immediatezza dei due accessi dal N.A.S. presso il Distret-<br />

to sanitario di Bagheria da lui diretto, abbia subito informato<br />

l’Aiello consegnandogli anche copia dei verbali redatti dai ca-<br />

rabinieri.<br />

A parte il dato della reiterazione della medesima condotta,<br />

ciò che colpisce è la condivisione di intenti e la complicità<br />

che lega lo Iannì all’Aiello già dal mero esame di tali episodi.<br />

Lo Iannì, invero, ebbe a ricevere i militari del N.A.S. nella<br />

sua qualità di pubblico ufficiale dirigente di un Distretto sa-<br />

nitario e, sempre in tale veste pubblica, ricevette le notifiche<br />

dei verbali redatti dai Carabinieri.<br />

Atti non resi pubblici, dunque, ma notificati esclusivamente<br />

al diretto interessato che, nel caso in esame, era l’ufficio del<br />

Distretto di Bagheria.<br />

E che, in quanto tali, non potevano essere comunicati o addi-<br />

rittura consegnati in copia (nel giro di pochi minuti) ad un<br />

imprenditore privato che non aveva alcun diritto ad averne<br />

notizia e che, anzi, era oggetto degli accertamenti in corso.<br />

Ed invece, come ammesso dallo stesso Aiello nel corso del<br />

suo esame, questi era stato immediatatamente informato, in<br />

entrambe le circostanze, proprio dallo Iannì:<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Iannì la avvisa che c’è stato questo intervento.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Le fa anche vedere il documento se non sbaglio, giusto? Il de-<br />

creto di sequestro le viene mostrato.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

820


No, prima mi avvisa e poi me lo fa vedere.… dice: “Sono venuti<br />

i NAS praticamente e hanno voluto acquisire la documentazio-<br />

ne, dice che erano impossibilitati a poterli controllare, visto la<br />

quantità di carte all’interno del mio ufficio, per cui hanno rite-<br />

nuto opportuno portarsele. Stanno verificando l’attività di ra-<br />

dioterapia”.<br />

L’avere avvisato, immediatamente ed in ben due circostanze<br />

diverse, l’Aiello, di per sé, potrebbe rappresentare già un da-<br />

to indiziario di sicura rilevanza.<br />

Esso, tuttavia, si connota molto più nettamente in chiave di<br />

complicità e condivisione di finalità, se si considerano le ul-<br />

teriori emergenze probatorie in materia di reati sanitari.<br />

Ed invero, alla luce della disamina complessiva dell’intero<br />

quadro di elementi emersi, si comprende appieno come lo<br />

Iannì, agendo in concorso con l’Aiello nei reati di truffa sani-<br />

taria di cui si dirà in seguito, svolgeva il preciso ruolo di ga-<br />

rante dei suoi interessi illeciti nella posizione centrale di di-<br />

rigente il Distretto sanitario di Bagheria.<br />

Dunque nella posizione di principale referente per l’esame<br />

preliminare, la verifica dei requisiti, l’attestazione degli av-<br />

venuti controlli economici e sanitari e la elaborazione dei<br />

mandati di pagamento in favore delle strutture private<br />

dell’Aiello.<br />

Dovendo, in tale veste, controllare l’andamento delle pratiche<br />

e delle vicende amministrative riguardanti le imprese<br />

dell’Aiello, Iannì lo aveva avvisato immediatamente degli in-<br />

terventi del N.A.S. che avrebbero potuto compromettere il<br />

funzionamento del meccanismo truffaldino ed intaccare gli<br />

interessi economici dell’Aiello.<br />

A dimostrazione di tale stato di cose, appare utile esaminare<br />

il contenuto della telefonata intercettata il 17 luglio 2003 al-<br />

le ore 10.34:<br />

IANNÌ: Pronto?…<br />

MICHELE: E Dottore Iannì…<br />

821


IANNÌ: Uhè Michè…<br />

MICHELE: (incomprensibile)…<br />

IANNÌ: Senti una cosa…<br />

MICHELE: Dimmi…<br />

IANNÌ: Niè mi hanno chiamato da Palermo perché vogliono<br />

una… la percentuale dei fuori provincia, picchì arrieri<br />

sta cosa ci accuminciò… la percentuale dei fuori Provin-<br />

cia dell’anno duemila e due, noi avevamo trasmesso un<br />

dato però…<br />

MICHELE: Duemila e due…<br />

IANNÌ: Un dato…<br />

MICHELE: Eh… dove indiretta o convenzionata?…<br />

IANNÌ: Eh, picchì u problema è propriu docu sta, picchì<br />

noi abbiamo trasmesso il dato relativo ai… al convenzio-<br />

namento…<br />

MICHELE: Si…<br />

IANNÌ: Che si aggirava forse al dieci per cento, una cuosa i chi-<br />

sta…<br />

MICHELE: Non mi ricordo…<br />

IANNÌ: Otto per cento, dieci per cento…<br />

MICHELE: Lo… lo si può fare… il convenziona…<br />

IANNÌ: Come?…<br />

MICHELE: Il convenzionato devo guardarlo perché si può ve-<br />

dere…<br />

IANNÌ: Si…<br />

MICHELE: Perché (incomprensibile)…<br />

IANNÌ: Si può vedere e dico noi a dicembre del duemila e<br />

due abbiamo trasmesso questo dato, che era intorno<br />

all’otto dieci per cento, però rici… eh… (incomprensibile)<br />

si stranizzava, picchì rici “può essere mai così poco”…<br />

MICHELE: (incomprensibile)…<br />

IANNÌ: Ci rissi “no, devi considerare”…<br />

MICHELE: Lo posso fare (incomprensibile)…<br />

IANNÌ: “Devi considerare la quota del… dell’indiretta”…<br />

822


MICHELE: Ho capito, ma loro vogliono sapere, come A Ti Em-<br />

me (fonetico) sempre la quota… (incomprensibile)…<br />

IANNÌ: Iddi vogliono sapere sia per A Ti Emme (fonetico),<br />

sia per Villa Santa Teresa, del duemila e due…<br />

MICHELE: Del duemila e due… e del duemila e due… i dati…<br />

IANNÌ: Quantè la percentuale dei fuori provincia…<br />

MICHELE: Qualè la percentuale…<br />

IANNÌ: Somm…<br />

MICHELE: Dei fuori… va be…<br />

IANNÌ: Sommando l’indiretta e la diretta…<br />

MICHELE: Va bene, ok…<br />

IANNÌ: Per società, diciamo, è giusto?…<br />

MICHELE: Va bene, certo, di tutto l’anno duemila e due?…<br />

IANNÌ: Si…<br />

MICHELE: Va bene, ok, perfetto…<br />

IANNÌ: Che fa ti richiamo io fra… quanto?…<br />

MICHELE: Io, appena… ci devo lavorare, perché per<br />

quanto riguarda la convenzionata, problemi non ce ne,<br />

perché è un dato che si può tirare subito, l’altro<br />

sull’indiretta devo vedere, lo vado a guardare e ti dico la<br />

percentuale…<br />

IANNÌ: Allora…<br />

MICHELE: Va bene?…<br />

IANNÌ: Ti richiamo io fra un oretta?…<br />

MICHELE: Va bene, ok, va bene…<br />

IANNÌ: Va bene, ciao…<br />

MICHELE: Ciao…<br />

IANNÌ: Ciao, ciao…<br />

La suddetta conversazione è stata registrata esattamente nel<br />

periodo intercorrente tra i due accessi del N.A.S. ed il suo<br />

contenuto dimostra il livello di condivisione e di cointeres-<br />

senza esistente tra i due imputati.<br />

Oltre a dimostrare la confidenza dei toni, tale telefonata<br />

chiarisce come lo Iannì e l’Aiello operassero non solo di co-<br />

823


mune accordo ma il primo seguendo pedissequamente le di-<br />

rettive del secondo.<br />

Appare chiaro come gli uffici amministrativi della A.S.L. n.6<br />

stessero effettuando un controllo interno sui dati concernenti<br />

le società dell’Aiello (A.T.M. e Villa S. Teresa) per l’anno<br />

2002.<br />

In particolare, la verifica riguardava la percentuale dei pa-<br />

zienti provenienti da fuori provincia, sia in regime di assi-<br />

stenza indiretta che pre-convenzionata, che a qualche fun-<br />

zionario era parsa troppo esigua (“.. picchì rici “può essere<br />

mai così poco”…).<br />

Orbene, lo Iannì, invece di dare corso a tale attività di “veri-<br />

fica interna” dei dati riguardanti specificatamente la posizio-<br />

ne delle due strutture dell’Aiello, telefonava a quest’ultimo,<br />

lo avvisava dell’accaduto e faceva in modo che fosse lo stesso<br />

imprenditore ad effettuare, in concreto, la verifica a suo cari-<br />

co, estraendo e comunicando, a suo piacimento, i dati richie-<br />

sti.<br />

Dunque, per quanto si tratti di condotte non condensate dal<br />

P.M. in alcun reato specifico, appare evidente come le stesse<br />

rientrino perfettamente nello schema di ruolo e funzioni che<br />

lo Iannì assicurava all’Aiello, tutelandone gli interessi da un<br />

osservatorio privilegiato come il Distretto sanitario di Baghe-<br />

ria.<br />

I capi H) ed I) della rubrica<br />

Proseguendo oltre nell’esame critico delle vicende connesse<br />

alle fughe di notizie del 2003 nonché, più in generale, dei<br />

rapporti personali intercorsi tra Giorgio Riolo e Michele Aiel-<br />

lo, va esaurito anche il capitolo riguardante il reato di corru-<br />

zione contestato ai capi H) ed I) della rubrica.<br />

Si tratta, infatti, di definire e concludere una disamina che<br />

già in precedenza è stata ampiamente approfondita e che ri-<br />

guarda la natura dei rapporti tra i due imputati e la sinal-<br />

824


lagmaticità delle prestazioni che gli stessi si sono, nel tempo,<br />

vicendevolmente assicurati.<br />

La prova piena ed incontrovertibile di tali fatti corruttivi si<br />

trae dalle stesse dichiarazioni dei due imputati Giorgio Riolo<br />

e Michele Aiello ed, in particolare, da quelle rispettivamente<br />

rese all’udienza del 21 marzo e del 31 gennaio 2006.<br />

Il Riolo, in particolare, ammetteva che, nel corso degli anni<br />

in cui si è protratto il suo rapporto di collaborazione con<br />

l’Aiello, aveva ottenuto vari favori e riconoscimenti anche sul<br />

piano economico.<br />

La prima considerazione andrebbe fatta sull’assunzione im-<br />

mediata della moglie e su quella del fratello Vittorio Riolo,<br />

che, nell’ottica del sottufficiale, costituivano il primo “ritor-<br />

no” della sua attività in favore dell’Aiello.<br />

A parte tali assunzioni, comunque, nel corso del 2001 il Riolo<br />

aveva chiesto all’Aiello un prestito per la sostituzione della<br />

sua autovettura ormai fuori uso e da questi aveva ricevuto la<br />

somma di circa venti milioni di lire in contanti.<br />

Con tale somma egli aveva acquistato una autovettura<br />

Chrysler usata presso la concessionaria Vidauto di questa via<br />

Catania, versando la suddetta somma sempre in contanti.<br />

L’Aiello successivamente non gli aveva più richiesto né solle-<br />

citato la restituzione del prestito e, pertanto, egli non aveva<br />

provveduto mai in tal senso.<br />

Nel mese di ottobre del 2003 l’Aiello gli aveva fatto un ulte-<br />

riore prestito di 1,5/2 milioni di lire sempre in contanti per<br />

aiutarlo in un momento di difficoltà.<br />

Infine, tra il giugno del 2000 ed il 2003, l’Aiello lo aveva aiu-<br />

tato nella progettazione e realizzazione di una casetta rurale<br />

di circa 50 metri quadrati in agro di S. Cristina Gela.<br />

L’aiuto, in particolare, era consistito nel mettergli gratuita-<br />

mente a disposizione il geometra Puleo della sua azienda sia<br />

per la progettazione che per seguire l’iter burocratico di con-<br />

cessione delle opere.<br />

825


Inoltre, in circa otto/nove occasioni l’Aiello gli aveva inviato<br />

un suo capocantiere, Pino Anselmo ed una piccola squadra di<br />

operai che avevano eseguito, sempre gratuitamente, dei lavori<br />

fornendo anche la minuteria di cantiere.<br />

Tali interventi, tuttavia, a detta del Riolo erano stati di mo-<br />

desta entità, poiché le opere e le forniture dei materiali erano<br />

state approntate da lui e dai suoi familiari.<br />

Un preciso riscontro a tali ammissioni proveniva, per<br />

quest’ultimo episodio, dalla testimonianza resa proprio da<br />

Giuseppe Anselmo, il quale ha confermato di avere svolto le<br />

suddette attività su disposizione dell’Aiello e senza percepire<br />

direttamente alcuna retribuzione.<br />

Dal canto suo lo stesso Aiello ha finito per ammettere le sud-<br />

dette circostanze:<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Gliel’ho prestati perché mi doveva restituire i soldi. Dice: “ho<br />

questa esigenza, in attesa che fa me li presti?” Poi non me li<br />

ha restituiti i soldi, questo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Come gliel’ha… come glieli ha (voce sovrapposta)<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Contanti.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

In contanti.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

10.000 euro contanti, 20.000.000 delle vecchie lire.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Ha firmato qualche documento?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, no, completamente nulla, in fiducia.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, rispetto al… al momento del vostro rispettivo arresto,<br />

dove siete stati tratti in arresto entrambi il 5 Novembre del<br />

2003, quest’episodio è… è precedente? Approssimativamente…<br />

826


AIELLO MICHELE:<br />

Guardi, Maggio 2002, la data ce l’ho.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Maggio 2002. Quindi passano più… passa più di un anno. In<br />

questo…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Passa un anno? Passa un anno e mezzo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Esatto. Più di un anno.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, certamente.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Esattamente. In questo anno e mezzo Riolo si… si offre di resti-<br />

tuire questi 10.000 euro?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Più volte aveva preso il discorso, motivandolo che doveva sta<br />

cosa andarla a definire, però dico, realmente, a onor del vero i<br />

soldi non li ha… a… al 5 Novembre 2003 non li aveva restitui-<br />

ti. C’era stata sempre una promessa continua di restituirli, pe-<br />

rò a 5 Novembre 2003 non li aveva restituiti.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, le sue imprese edili hanno mai effettuato lavori su<br />

commissione del… del Riolo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io ho dato una mano d’aiuto al maresciallo Riolo, nel senso che<br />

un mio capocantiere ha diretto i lavori del Riolo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quali lavori?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Il Riolo ha costruito una piccola casetta rurale in agro di Santa<br />

Cristina Gela e mi ha chiesto un consiglio tecnico e allora io<br />

l’ho indirizzato presso il geometra Puleo per quanto riguarda la<br />

progettazione, ho messo il… il… un mio capocantiere, Anselmo,<br />

827


di nome Anselmo Giuseppe, l’ho messo a disposizione del Ciu-<br />

ro per quanto riguarda l’organizzazione…<br />

PRESIDENTE:<br />

Del Riolo.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… De… dei lavori edili.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Ha detto del Ciuro.<br />

PRESIDENTE:<br />

Si, si, va bene, era Riolo chiaramente.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Si, no, per la (voce sovrapposta)<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Del Riolo, no del Riolo, scusatemi. No, è anche la stanchezza<br />

signor Presidente…<br />

PRESIDENTE:<br />

Certo, mi rendo conto.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Che comincia ad esserci.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

quindi ha messo a disposizione del Riolo questo capocantiere.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Questo capocantiere, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Sono stati effettuati dei lavori effettivamente?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Guardi, il… i lavori… la ma… tutti i lavori sono stati realizzati<br />

credo con dei fornitori locali. Il… il mio capocantiere può darsi<br />

che qualche giorno si sia portato qualche aiuto, ma è stato<br />

qualche cosa di poco conto, per qualche giornata lavorativa. Il<br />

resto ha provveduto tutto il signor Riolo per quanto riguarda la<br />

casa di campagna. L’acquisto dell’autovettura no, quella ha<br />

chiesto interamente il prestito a me. “.<br />

828


Orbene, appare evidente come tali prestazioni aventi rilievo<br />

economico siano state plurime, in contanti, prive di causa le-<br />

cita e di qualunque documentazione a supporto e, soprattut-<br />

to, senza alcuna previsione, neppure teorica, di restituzione.<br />

Si tratta, dunque, di modalità che denotano intrinsecamente<br />

una natura illecita di tali transazioni che ben può essere ri-<br />

ferita al reato in contestazione.<br />

E ciò, soprattutto, alla luce di due elementi di giudizio che<br />

refluiscono su tale valutazione e che vanno tenuti adeguata-<br />

mente in considerazione.<br />

In primo luogo si fa riferimento alle modalità complessive del<br />

rapporto sinallagmatico intercorso tra l’Aiello ed il Riolo e da<br />

quest’ultimo ammesso.<br />

Sotto altro profilo, poi, deve considerarsi che l’Aiello, come<br />

dimostra l’intero carteggio processuale, per una sorta di fi-<br />

siologica abitudine operativa, poneva in essere pratiche cor-<br />

ruttive “a tappeto” nei confronti di tutti coloro i quali si tro-<br />

vavano ad interloquire con lui per ragioni di lavoro.<br />

Lo stesso imputato, sia pure con il suo solito modo di pun-<br />

tualizzare, ha ammesso di avere operato così quantomeno in<br />

alcuni casi nei quali ha riconosciuto di avere effettuato dona-<br />

tivi di somme di denaro o di altre utilità senza corrispettivo e<br />

per tenersi buoni i suoi interlocutori specie nell’ambito della<br />

pubblica amministrazione.<br />

I casi del Giambruno, del Prestigiacomo, della La Barbera e<br />

del Calaciura (di seguito analizzati nel dettaglio) sono, al ri-<br />

guardo, illuminanti, di guisa che un intento corruttivo nei<br />

confronti del Riolo non solo non può stupire ma, alla luce<br />

delle precedenti considerazioni, appare del tutto logico e coe-<br />

rente.<br />

E’, poi, evidente che tutte le sopra richiamate dazioni di uti-<br />

lità siano state poste in essere all’unico scopo di ottenere dal<br />

Riolo il compimento di atti contrari ai doveri del suo ufficio<br />

di Maresciallo dei Carabinieri in servizio presso il R.O.S..<br />

829


In primo luogo, ovviamente, l’attività di sistematica rivela-<br />

zione di notizie segrete su indagini in corso a suo carico e nei<br />

confronti di terzi, di cui si è a lungo discettato.<br />

Oltre ad altre attività (bonifiche, acquisizione di informazioni<br />

sulle intercettazioni telefoniche in corso, interventi su altri<br />

militari allo scopo di agevolare l’Aiello etc. etc.) che rientra-<br />

vano sempre nell’alveo delle contro-prestazioni che Riolo do-<br />

veva fornire nell’ambito dell’accordo implicitamente stipulato<br />

con il coimputato.<br />

Di talchè, non può davvero dubitarsi circa l’esistenza<br />

dell’elemento costitutivo centrale del reato di corruzione,<br />

rappresentato dall’accordo criminoso tra corruttore e corrotto<br />

per motivazioni contrarie alla legge.<br />

La posizione di Salvatore Cuffaro<br />

L’imputato Salvatore Cuffaro in questo processo è chiamato a<br />

rispondere di quattro capi di imputazione.<br />

In relazione ai capi O) e Q) della rubrica – che di seguito si<br />

riportano testualmente - egli è stato rinviato al giudizio di<br />

questo Tribunale con il decreto del G.U.P. di Palermo in data<br />

2 novembre 2004.<br />

Si tratta dei capi:<br />

O) per il delitto di cui agli artt. 110 e 378, commi 1 e 2, c.p.,<br />

per avere - in concorso con altri soggetti ignoti, con ROTONDO<br />

Roberto e con BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell’Arma<br />

dei Carabinieri in aspettativa perché eletto deputato<br />

dell’Assemblea Regionale Siciliana – aiutato, con le modalità di<br />

cui al capo che precede, AIELLO Michele, CIURO Giuseppe e<br />

RIOLO Giorgio, sottoposti ad indagine, il primo per il delitto di<br />

cui all’art. 416 bis c.p. e gli altri per il delitto di cui agli artt.<br />

110 e 416 bis c.p., ad eludere le investigazioni che li riguar-<br />

davano;<br />

In Palermo ed altrove, fino al mese di ottobre del 2003.<br />

830


Q) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 378 commi 1 e 2,<br />

c.p. e 7 l. n. 203/1991, per avere, con più azioni esecutive del<br />

medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti i-<br />

gnoti e con BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell’Arma dei<br />

Carabinieri in aspettativa perché eletto deputato<br />

dell’Assemblea Regionale Siciliana, aiutato, con le modalità di<br />

cui al capo che precede, MICELI Domenico, ARAGONA Salvato-<br />

re e GUTTADAURO Giuseppe, sottoposti ad indagine, il primo<br />

per il delitto di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., il secondo ed il<br />

terzo per il delitto di cui all’ art. 416 bis c.p., ad eludere le in-<br />

vestigazioni che li riguardavano, commettendo il fatto al fine<br />

di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra;<br />

In Palermo ed altrove, nella primavera - estate del 2001.<br />

L’originaria richiesta di rinvio a giudizio datata 1 settembre<br />

2004 prevedeva, come è noto, anche la contestazione dei capi<br />

N) e P) attinenti a due diversi episodi del reato di cui all’art.<br />

326 c.p..<br />

Con sentenza in data 2.11/2.12.2004, tuttavia, il G.U.P. di<br />

Palermo dichiarava non doversi procedere in relazione a tali<br />

due reati perché il fatto non sussiste.<br />

A seguito dell’appello proposto dal P.M., però, la Corte<br />

d’Appello di Palermo, in data 16.12.2004, emetteva decreto<br />

che dispone il giudizio anche per i suddetti reati.<br />

All’udienza del 2 maggio 2006, i due procedimenti penali, do-<br />

po che erano venuti a trovarsi nello stesso stato e grado di<br />

giudizio, venivano riuniti e, di conseguenza, il contesto delle<br />

accuse originariamente formulate nei confronti dell’imputato<br />

ritrovava la sua composizione.<br />

I capi di imputazione riuniti sono i seguenti:<br />

N) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 326, c.p. per<br />

avere – con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi-<br />

noso - in concorso con altri soggetti ignoti e con<br />

BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri<br />

in aspettativa perché eletto deputato dell’Assemblea Regionale<br />

831


Siciliana, rivelato ad AIELLO Michele, anche con<br />

l’intermediazione di ROTONDO Roberto, notizie che dovevano<br />

restare segrete perché concernenti i procedimenti e le attività<br />

di investigazione in corso nei confronti dello stesso AIELLO, di<br />

CIURO Giuseppe e di RIOLO Giorgio;<br />

in Palermo e Bagheria, il 20 ed il 31 ottobre 2003.<br />

P) per il delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv., 326, c.p. e 7 l. n.<br />

203/1991, per avere, con più azioni esecutive del medesimo<br />

disegno criminoso, in concorso con altri soggetti ignoti e con<br />

BORZACCHELLI Antonio, maresciallo dell’Arma dei Carabinieri<br />

in aspettativa perché eletto deputato dell’Assemblea Regionale<br />

Siciliana, rivelato a MICELI Domenico, ARAGONA Salvatore e<br />

GUTTADAURO Giuseppe notizie che dovevano restare segrete<br />

perché concernenti i procedimenti penali e le attività di investi-<br />

gazione in corso nei confronti, tra gli altri, degli stessi MICELI<br />

e GUTTADAURO, commettendo il fatto al fine di agevolare<br />

l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra;<br />

In Palermo ed altrove, nella primavera - estate del 2001.<br />

Esaminando i quattro capi di imputazione contestati<br />

all’imputato appare immediatamente chiaro come gli stessi<br />

facciano riferimento a due distinti episodi.<br />

Il primo in ordine temporale concerne la rivelazione di notizie<br />

ed il favoreggiamento nei confronti del Miceli, del Guttadauro<br />

e dell’Aragona e risulta commesso nel mese di giugno del<br />

2001.<br />

Il secondo, invece, è costituito dalla rivelazione di notizie ed<br />

il favoreggiamento nei confronti dell’Aiello, del Ciuro e del<br />

Riolo e risale al mese di ottobre del 2003.<br />

Prima di passare all’esame delle risultanze concernenti tali<br />

episodi, appare opportuna una breve premessa, in punto di<br />

diritto, sui principi generali fissati dalla giurisprudenza di<br />

legittimità in relazione alle due fattispecie di reato oggi con-<br />

testate al Cuffaro.<br />

832


Per ciò che attiene al reato di rivelazione di segreti di ufficio<br />

(art. 326 c.p.), tale disamina non può che prendere le mosse<br />

dal decreto della Corte di Appello del 16.1.2006 che ha af-<br />

frontato, proprio nel caso in esame, la questione in diritto<br />

con una approfondita ed assai motivata decisione.<br />

Il primo aspetto che la Corte ha messo in luce riguarda la<br />

presunta vaghezza del riferimento ai “pubblici ufficiali” depo-<br />

sitari delle notizie segrete rivelate ed alla violazione del con-<br />

nesso dovere di segretezza.<br />

Secondo il G.U.P., infatti, i capi di imputazione formulati dal<br />

P.M. non avrebbero consentito di comprendere a quali pub-<br />

blici ufficiali doveva ascriversi l’originaria rivelazione e se il<br />

dovere di segretezza fosse direttamente in capo al Cuffaro, in<br />

qualità di Presidente della Regione, ovvero ad altri soggetti.<br />

Con motivazione stringente ed assolutamente condivisa da<br />

questo Collegio, la Corte ha ritenuto mal posta la questione<br />

di diritto.<br />

In primo luogo giacchè la stessa formulazione letterale dei<br />

capi di imputazione lascia intendere come le condotte siano<br />

state contestate al Cuffaro a titolo di concorso, come appare<br />

chiaro sia per il riferimento all’art. 110 c.p. che<br />

all’espressione “in concorso con”.<br />

Non si tratta, dunque, di un dovere di segretezza posto dalla<br />

legge direttamente in capo al Cuffaro ma a quei pubblici uffi-<br />

ciali che, in concorso con questi e con altri soggetti, hanno<br />

inizialmente rivelato e diffuso le notizie segrete a chi sapeva-<br />

no avere un preciso interesse alla loro apprensione.<br />

Ciò posto, occorre, pertanto, verificare che alla base della ri-<br />

velazione delle notizie vi sia stato un pubblico ufficiale che<br />

abbia violato il dovere di segretezza che la legge impone a co-<br />

loro i quali si occupano dello svolgimento di atti di indagine<br />

nell’ambito di un procedimento penale.<br />

Ed, inoltre, che il Cuffaro abbia concorso – sotto il profilo del<br />

concorso morale - con tale pubblico ufficiale alla apprensione<br />

833


ed alla divulgazione delle notizie medesime facendole, peral-<br />

tro, pervenire a coloro i quali erano in quel momento i sog-<br />

getti sottoposti ad indagine da parte dell’A.G..<br />

Il primo aspetto sarà ancora più chiaro a seguito della disa-<br />

mina delle risultanze processuali emerse in relazione ad en-<br />

trambi gli episodi di rivelazione.<br />

Sin d’ora si può, tuttavia, premettere come entrambe le noti-<br />

zie riservate che il Cuffaro, come vedremo, ha contribuito in<br />

modo essenziale a divulgare ai diretti interessati siano cer-<br />

tamente provenute da pubblici ufficiali addetti allo svolgi-<br />

mento delle indagini preliminari.<br />

E ciò, in primo luogo, per la caratteristiche intrinseche delle<br />

notizie oggetto di rivelazione, atteso che si tratta di dati ed<br />

elementi che potevano essere in origine noti solo a coloro i<br />

quali stavano investigando sui soggetti poi favoriti.<br />

In relazione, poi, alla notizia di cui al capo P) dell’epigrafe<br />

concernente il Guttadauro, il Miceli e l’Aragona, agli atti del<br />

processo vi sono prove più che sufficienti per ricostruire nel-<br />

la sua interezza il percorso della divulgazione della notizia<br />

segreta e così risalire alla fonte primaria che in origine vi ha<br />

dato luogo.<br />

Come si vedrà meglio in seguito, infatti, la notizia è pervenu-<br />

ta al Guttadauro attraverso l’Aragona, il quale la aveva a sua<br />

volta appresa dal Miceli, che l’aveva ricevuta dal Cuffaro, il<br />

quale l’aveva appresa dal Borzacchelli che l’aveva ricevuta<br />

dal Riolo.<br />

Risalendo la catena di trasmissione della notizia, dunque, si<br />

perviene all’odierno imputato Giorgio Riolo, il quale ha am-<br />

messo e confermato nel corso del dibattimento di avere viola-<br />

to il dovere di segretezza connesso al suo ruolo di maresciallo<br />

dei Carabinieri addetto alla installazione delle microspie e di<br />

avere rivelato la notizia dell’esistenza di intercettazioni am-<br />

bientali in casa Guttadauro al suo collega Antonio Borzac-<br />

chelli.<br />

834


Può, pertanto, affermarsi che, nel caso in esame, è stato con<br />

assoluta certezza individuato il pubblico ufficiale (il Riolo)<br />

che, posto all’origine della catena di divulgazione della noti-<br />

zia segreta, ha violato il preciso dovere di segretezza impo-<br />

stogli dalla legge.<br />

Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione al<br />

capo N) di imputazione relativo alla notizia riferita ad Aiello,<br />

Ciuro e Riolo.<br />

In questo caso, come si vedrà di seguito, vi sono elevatissime<br />

probabilità che la notizia in origine sia stata rivelata dal Bor-<br />

zacchelli che all’epoca era in aspettativa dall’Arma in quanto<br />

parlamentare dell’Assemblea Regionale Siciliana.<br />

E, come correttamente osservato dalla Corte d’Appello, la cir-<br />

costanza che il Borzacchelli fosse in aspettativa, per pacifica<br />

giurisprudenza di legittimità, non refluisce in alcun modo<br />

sulla sua qualità di pubblico ufficiale: “l’aspettativa non co-<br />

stituisce una quiescenza o una sospensione del rapporto di<br />

pubblico impiego, ma solo una sospensione dall’obbligo di pre-<br />

stare servizio e permangono a carico dell’impiegato alcuni ob-<br />

blighi, tra cui quello di mantenere una condotta conforme alle<br />

proprie funzioni, di mantenere il segreto di ufficio, di non in-<br />

correre in alcuni dei casi di incompatibilità” (Cass. Sez.VI,<br />

16.6.95 n. 2460).<br />

Né tampoco rileva il fatto che, nel caso in esame, la notizia<br />

segreta sia stata appresa dal Borzacchelli in epoca successi-<br />

va all’inizio del suo periodo di aspettativa, sul non condivisi-<br />

bile presupposto che il dovere del pubblico ufficiale di atte-<br />

nersi al vincolo di segretezza dovrebbe essere limitato alle<br />

notizie apprese prima di essere entrato in aspettativa.<br />

Ed invero, a tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha<br />

stabilito che: “una volta ammessa, in ipotesi, la qualifica pub-<br />

blicistica richiesta per la configurabilità del reato di cui all’art.<br />

326 c.p., è del tutto indifferente, ai fini della effettiva sussi-<br />

stenza dell’illecito, che le notizie rivelate o di cui si sia fatta<br />

835


indebita utilizzazione a fine di profitto attengano o meno alle<br />

specifiche competenze dell’agente (non a caso la norma incri-<br />

minatrice parla, infatti, di notizie genericamente “di” ufficio, e<br />

non “dell’ufficio” cui l’agente stesso sia preposto), dovendosi<br />

al riguardo ritenere, in base al testuale tenore della stessa<br />

norma, che sia sufficiente, per il reato di rivelazione, l’”abuso”<br />

della qualità, cioè la sua strumentalizzazione, anche mediante<br />

le opportunità di qualsiasi genere da essa consentite, in vista<br />

di un obiettivo illecito” (Cass. Sez.V, 22.6.2005 n.23465).<br />

Come evidenziato dalla Corte di Appello, del resto, tale prin-<br />

cipio era già stato affermato dalla S.C. di Cassazione in altre<br />

pronunce: “per la configurabilità del delitto di rivelazione del<br />

segreto d’ufficio non è necessario che le notizie siano apprese<br />

dal pubblico ufficiali per ragione del suo ufficio” (Cass. Sez.VI,<br />

10.2.90 n.1851); ed inoltre “il delitto di rivelazione di segreti<br />

d’ufficio è integrato anche quando il pubblico ufficiale o<br />

l’incaricato di pubblico servizio diffondano una notizia non ap-<br />

presa per ragioni dell’ufficio o del servizio, bastando che tale<br />

notizia dovesse rimanere segreta e che l’interessato, per le<br />

funzioni esercitate, avesse l’obbligo di impedirne l’ulteriore<br />

diffusione” (Cass. Sez.VI, 21.1.2005 n.1898).<br />

Solo per mere ragioni di completezza di analisi, infine, deve<br />

aggiungersi che, quand’anche non si dovesse condividere la<br />

tesi della provenienza della notizia di cui al capo N) dal Bor-<br />

zacchelli, le caratteristiche stesse di quest’ultima non la-<br />

sciano dubbi circa l’esistenza di un pubblico ufficiale<br />

all’origine della sua diffusione.<br />

E ciò in quanto la notizia rivelata concerneva l’iscrizione nel<br />

registro degli indagati del Ciuro e del Riolo che era stata, pe-<br />

raltro, disposta con particolari accorgimenti di segretezza<br />

proprio per evitare fughe di notizie, di guisa che solo un ri-<br />

strettissimo numero di pubblici ufficiali ne era a conoscenza<br />

e poteva diffonderla.<br />

836


Anche in questa ipotesi, quindi, si risale con certezza ad un<br />

pubblico ufficiale (ignoto, ma di certo soggetto al dovere di<br />

segretezza) quale autore primario della diffusione della noti-<br />

zia segreta.<br />

Ad ogni modo, in conclusione, dalla superiore analisi discen-<br />

de con sicurezza l’esistenza del primo presupposto della pre-<br />

sente fattispecie legale, connesso all’esistenza di un pubblico<br />

ufficiale autore della rivelazione originaria delle notizie co-<br />

perte da segreto e della conseguente violazione di un preciso<br />

dovere di riservatezza stabilito dalla legge.<br />

La seconda questione che va esaminata concerne, come si è<br />

detto, la configurabilità della partecipazione a titolo di con-<br />

corso morale di un soggetto estraneo nel reato proprio del<br />

pubblico ufficiale.<br />

Anche in questo caso, il Collegio ritiene di aderire alla tesi<br />

saggiamente sostenuta dalla Corte d’Appello ed ai richiamati<br />

principi fissati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in<br />

tema di responsabilità dell’extraneus che concorre nel reato<br />

proprio del pubblico ufficiale.<br />

Come vedremo, invero, la Cassazione, pur escludendo la rile-<br />

vanza penale del soggetto che si limita passivamente a rice-<br />

vere notizie segrete, ha aggiunto che, nell’ipotesi in esame, la<br />

condotta del partecipe si sottrae ad ogni tentativo di tipizza-<br />

zione, e, pertanto, può manifestarsi non solamente nelle for-<br />

me tipiche dell’induzione o dell’istigazione ma in ogni altra<br />

modalità di partecipazione, anche meramente psichica, capa-<br />

ce di suscitare nell’intraneo il proposito criminoso o di raf-<br />

forzare il proposito già esistente.<br />

A tale proposito le Sezioni Unite, con la sentenza 28.11.81,<br />

Isman ed altri (ma anche con la sentenza 19.1.82 n. 420,<br />

Emiliani), hanno fissato alcuni principi di diritto che sono<br />

rimasti un punto di riferimento inequivocabile:<br />


prescindibile correlazione soggettiva che lega la condotta di ri-<br />

velazione a colui che riceve la notizia, ed alla previsione nor-<br />

mativa della punizione esclusivamente nei confronti dell’autore<br />

della rivelazione. Altrettanto esattamente la Corte ha negato<br />

che il mero recettore della notizia possa essere punito, vietan-<br />

dolo il principio di legalità; ha affermato tuttavia che è ammis-<br />

sibile, in base alla ordinaria disciplina del concorso di persone<br />

nel reato, la partecipazione eventuale anche da parte del de-<br />

stinatario della rivelazione, normalmente non punibile. Anche<br />

questa proposizione deve essere condivisa. L’impunità del sog-<br />

getto che riceve la notizia è collegata al rispetto dei limiti entro<br />

i quali si realizza la condotta enunciata nella fattispecie, vale<br />

a dire il mero ricevimento della notizia, che è elemento neces-<br />

sario della condotta di rivelazione. Ma quando il soggetto de-<br />

stinatario non a questo si sia limitato ma abbia ottenuto la ri-<br />

velazione mediante lo svolgimento di una attività ulteriore, che<br />

eccede dalla descrizione del modello legale, non esistono ra-<br />

gioni per negarne la punibilità secondo la disciplina del con-<br />

corso eventuale nel reato, sia per la funzione complementare<br />

dell’art. 110 c.p. rispetto al principio di legalità, sia perché in<br />

tal caso il contributo del destinatario della notizia alla realiz-<br />

zazione della fattispecie non è quello espressamente tipicizzato<br />

nella norma incriminatrice>>.<br />

Dopo aver sottolineato la differenza della fattispecie di cui<br />

all’art. 326 c.p. da quella di cui agli artt. 261 e 262 c.p., la<br />

Suprema Corte ha esaminato criticamente la sentenza dei<br />

giudici di appello che ,<br />

affermando che


Il nucleo di verità recepito nel pensiero della corte romana è<br />

nella constatazione che, attuandosi il concorso morale nella<br />

fase non esecutiva, ma di ideazione del reato, in tanto è in es-<br />

so individuabile il necessario contributo causale al raggiungi-<br />

mento dell’unico risultato in quanto l’azione del concorrente<br />

abbia l’effetto o di suscitare in altri un proposito criminoso che<br />

prima non esisteva, o di rafforzare il proposito criminoso già<br />

esistente. Queste sono appunto le categorie tradizionali della<br />

determinazione e della istigazione, le quali sono capaci di<br />

comprendere ogni possibile forma di partecipazione morale ma<br />

solo in funzione dell’effetto prodotto sulla psiche del destina-<br />

tario dell’azione del concorrente.<br />

Ed infine: “nell’ordinamento positivo, fondato sul principio del-<br />

la equivalenza degli apporti causali di tutti i concorrenti, i modi<br />

nei quali può manifestarsi la partecipazione psichica del parte-<br />

cipe sono indifferenziati e non catalogabili, essendo per natura<br />

atipici: la tipicità si riferisce invero alla condotta dell’autore<br />

del reato, cioè del concorrente che segue l’azione descritta nel-<br />

la fattispecie incriminatrice, mentre la condotta del partecipe<br />

non ricalca il modello normativo e si sottrae ad ogni tentativo<br />

di tipizzazione. E’ dunque inesatto escludere dal novero dei<br />

(possibili) modi di partecipazione morale l’accordo criminoso…<br />

perché anche l’accordo, quale attività psichica di più soggetti<br />

convergente al raggiungimento di un risultato di comune inte-<br />

resse può costituire l’area di confluenza di contributi, reciproci<br />

o non, al rafforzamento o alla nascita di un proposito crimino-<br />

so; sicchè, ove questo si materializzi ad opera di taluno dei<br />

soggetti in una matrice normativa omogenea, la rilevanza cau-<br />

sale dell’accordo non potrà essere esclusa”.<br />

I superiori ricevuti principi di diritto, pur risalenti, sono sta-<br />

ti costantemente applicati e ribaditi tanto da costituire dirit-<br />

to vivente.<br />

Essi, peraltro, appaiono di sicuro rilievo nel caso che ci oc-<br />

cupa sotto più di un profilo applicativo.<br />

839


Innanzitutto consentono di escludere ogni possibile rilevanza<br />

all’ipotetico ragionamento (v. sentenza del G.U.P. cit.) fonda-<br />

to sulla pretesa inaccettabilità della prospettazione di un<br />

concorso da parte del Cuffaro nei reati in contestazione (ai<br />

capi N) e P) della rubrica), a causa della loro già avvenuta<br />

consumazione al momento dell’intervento divulgativo<br />

dell’imputato.<br />

Alla luce del surrichiamato principio generale della atipicità<br />

e non catalogabilità dei modi di estrinsecazione della parte-<br />

cipazione psichica del partecipe ex art. 110 c.p., infatti, il<br />

concorso del Cuffaro nei reati in questione si estende alla fa-<br />

se antecedente rispetto a quella della stessa diffusione delle<br />

notizie segrete.<br />

Di guisa che la sua partecipazione a titolo di concorso morale<br />

non si limita, come vorrebbe la suddetta tesi, alla sola fase<br />

successiva alla acquisizione e propalazione delle notizie e, di<br />

conseguenza, ad un momento in cui il reato di rivelazione di<br />

notizie segrete sarebbe in ipotesi già interamente consumato.<br />

Per comprendere appieno tale affermazione e non scambiarla<br />

per una mera petizione di principio occorre ricostruire, in<br />

sintesi, il quadro complessivo nel quale le plurime rivelazioni<br />

di notizie vanno inserite.<br />

Tutto il compendio probatorio raccolto all’esito della compiu-<br />

ta istruzione dibattimentale (in particolar modo le convergen-<br />

ti dichiarazioni rese da Salvatore Aragona e Francesco Cam-<br />

panella), invero, dimostra come il Cuffaro ed il Borzacchelli<br />

avessero stabilito un accordo ben preciso in forza del quale<br />

quest’ultimo avrebbe sistematicamente ricercato e riferito al<br />

primo tutte le notizie segrete concernenti indagini in corso<br />

sia a suo carico che nei confronti di ogni altro soggetto a lui<br />

vicino per amicizia personale ovvero per affinità politica.<br />

In cambio dell’assolvimento di tale prezioso ruolo informativo<br />

– la cui illiceità, evidentemente, era in re ipsa e doveva per-<br />

tanto essere ben chiara ad entrambi – il Borzacchelli avrebbe<br />

840


ottenuto alcuni vantaggi tra cui la candidatura alle elezioni<br />

regionali ed il sostegno elettorale del Cuffaro, con la ragione-<br />

vole certezza della sua elezione a deputato regionale.<br />

Ed infatti, il Borzacchelli veniva inserito dal Cuffaro come<br />

primo dei candidati nella lista “Biancofiore”, lista c.d.<br />

d’appoggio a quella del candidato presidente, che, proprio per<br />

tale ragione ed in virtù dei complessi meccanismi elettorali,<br />

avrebbe certamente consentito l’elezione quantomeno del ca-<br />

polista.<br />

In tal modo, il Borzacchelli era riuscito, con il sostegno del<br />

Cuffaro spinto da una evidente comunanza di interessi, ad<br />

ottenere uno dei principali obiettivi della sua rampante asce-<br />

sa da semplice maresciallo ad onorevole.<br />

Tale elezione, poi, sarebbe stato verosimilmente il prezioso<br />

viatico per una ancor più brillante carriera politica da com-<br />

piersi sempre all’ombra dell’ala protettrice del Cuffaro.<br />

Da tutto il complesso delle emergenze probatorie, infatti, è<br />

risultato chiaro come, attraverso una serie articolata di ca-<br />

nali e di rapporti personali di fiducia, creati nel corso della<br />

sua carriera di sottufficiale di P.G., il Borzacchelli fosse nelle<br />

condizioni di venire a conoscenza di svariate notizie segrete<br />

riguardanti indagini in corso di svolgimento da parte sia dei<br />

C.C. che della magistratura inquirente.<br />

Ovviamente le notizie non erano sempre ed in ogni caso otte-<br />

nute con la complicità di altri pubblici ufficiali ma talora e-<br />

rano anche carpite con l’inganno o con l’astuzia ai danni di<br />

ex colleghi che, evidentemente, ritenevano il Borzacchelli pur<br />

sempre un Carabiniere e come tale degno della loro fiducia.<br />

Tale capacità di approvvigionamento di notizie riservate egli<br />

aveva sfruttato, senza alcuno scrupolo ed in dispregio di<br />

qualunque regola morale e giuramento di fedeltà alle Istitu-<br />

zioni, sia per ottenere un arricchimento personale (ad esem-<br />

pio attraverso l’imprenditore Aiello) che per fare una brillante<br />

carriera politica con l’aiuto elettorale e l’appoggio personale<br />

841


del Presidente della Regione e del più influente uomo politico<br />

siciliano.<br />

Il Cuffaro, dal canto suo, aveva perfettamente chiaro il valore<br />

ed il potere connessi all’ottenimento preferenziale di notizie<br />

riservate, specie se relative ad indagini penali in corso sia a<br />

suo carico che nei confronti dei suoi amici, collaboratori,<br />

candidati, grandi elettori, referenti etc. etc..<br />

Il Borzacchelli, come l’intero processo dimostra, rappresenta-<br />

va per lui un vero e proprio servizio segreto di intelligence<br />

avente natura strettamente privata ed illecita, in quanto o-<br />

perante al di fuori di qualunque regola e con finalità delit-<br />

tuose.<br />

A tale conclusione si perviene, intanto, sulla scorta della me-<br />

ra considerazione della natura sistematica e continuativa<br />

dell’apporto di notizie riservate che il Borzacchelli ha fornito<br />

al Cuffaro.<br />

Va, invero, evidenziato come solo nell’ambito del presente<br />

processo è risultato dimostrato il passaggio certo di numero-<br />

se notizie dal Borzacchelli al Cuffaro, tra le quali:<br />

- quella relativa alle intercettazioni in casa Guttadauro che<br />

interessava il Miceli, il Guttadauro, l’Aragona e di converso<br />

anche lo stesso Cuffaro;<br />

- quella relativa all’esistenza di ulteriori microspie che ave-<br />

vano captato le fasi del rinvenimento della “cimice” in casa<br />

Guttadauro il 15 giugno 2001 (che si inseriva nello stesso<br />

contesto soggettivo);<br />

- quella relativa ad indagini in corso a carico di Francesco<br />

Campanella (all’epoca amico e collaboratore del Cuffaro) in<br />

relazione ai suoi rapporti con i Mandalà, uomini d’onore della<br />

famiglia mafiosa di Villabate.<br />

In un altro caso, poi - quello relativo all’iscrizione nel regi-<br />

stro degli indagati dei marescialli Ciuro e Riolo che il Cuffa-<br />

ro, dapprima tramite il Rotondo e poi di persona, ha girato al<br />

842


suo amico Michele Aiello – tale passaggio, pur se non altret-<br />

tanto certo, appare estremamente probabile.<br />

Risulta, pertanto, logico, conseguente e conforme alle prove<br />

emerse ritenere che il Cuffaro, avendo stipulato un simile ac-<br />

cordo criminoso con il Borzacchelli, avesse un personale in-<br />

teresse al raggiungimento di un risultato comune nel senso<br />

chiarito dalla giurisprudenza di legittimità a SS.UU. citata:<br />

“è dunque inesatto escludere dal novero dei (possibili) modi di<br />

partecipazione morale l’accordo criminoso… perché anche<br />

l’accordo, quale attività psichica di più soggetti convergente al<br />

raggiungimento di un risultato di comune interesse può costi-<br />

tuire l’area di confluenza di contributi, reciproci o non, al raf-<br />

forzamento o alla nascita di un proposito criminoso”.<br />

Inoltre, appare dimostrato che il Borzacchelli, essendo con-<br />

sapevole che le sue fortune politiche dipendevano dal fedele,<br />

tempestivo e continuativo assolvimento della sua contropre-<br />

stazione, fosse, per ciò solo, indotto e spinto a ricercare as-<br />

siduamente notizie da riferire al Cuffaro, con ciò mettendosi<br />

in luce ai suoi occhi.<br />

Ad ulteriore dimostrazione di tale circostanza va notato an-<br />

che il mero dato temporale, atteso che il Borzacchelli sicu-<br />

ramente ha svolto tale opera fino all’ottobre del 2003, a di-<br />

stanza, cioè, di ben due anni dalla sua elezione a deputato<br />

regionale, con ciò dando prova del fatto che il superiore ac-<br />

cordo aveva carattere sistematico e non si era esaurito in<br />

coincidenza di tale elezione.<br />

Dal canto suo, il Cuffaro non è stato per nulla un mero e<br />

passivo recettore di notizie che, quasi suo malgrado, si è li-<br />

mitato a riferire ai suoi amici più stretti.<br />

Egli, al contrario, è stato l’autore consapevole di un accordo<br />

criminoso col Borzacchelli finalizzato al disvelamento siste-<br />

matico di notizie segrete su indagini in corso da parte<br />

dell’A.G. ed il beneficiario di un sistema privato di<br />

843


intelligence finalizzato alla tutela ed alla impunità sua e del<br />

suo sistema di potere.<br />

E, pur di realizzare tale accordo e di tutelare i suddetti inte-<br />

ressi in gioco, il Cuffaro è stato disposto a fare eleggere al<br />

parlamento regionale a tutti i costi (anche creando una lista<br />

appositamente a tal fine) un soggetto che non era un “candi-<br />

dato appetibile”, come sostenuto improvvidamente dalla dife-<br />

sa, ma uno squallido ricattatore ed un traditore dell’Arma dei<br />

Carabinieri e delle Istituzioni per brama di potere e di dena-<br />

ro.<br />

Un candidato che non ha portato voti al C.D.U. (anzi alla li-<br />

sta collegata Biancofiore) ma che, al contrario, ha avuto bi-<br />

sogno di un forte appoggio elettorale senza il quale non sa-<br />

rebbe mai stato eletto.<br />

E si badi bene che lo stesso Cuffaro, nel corso del suo esame,<br />

ha ammesso di avere deciso personalmente la condidatura<br />

del Borzacchelli (v. pag. 205 trascr.) non trincerandosi dietro<br />

ad una decisione del partito.<br />

Come si dirà più diffusamente in seguito, su tale specifico<br />

argomento ha reso dichiarazioni il neo collaboratore di Giu-<br />

stizia Francesco Campanella che, per le considerazioni che<br />

seguiranno, deve ritenersi altamente attendibile e riscontrato<br />

anche e soprattutto in quella parte delle sue dichiarazioni<br />

che attiene ai rapporti politico-mafiosi ed alle vicende eletto-<br />

rali.<br />

Dette dichiarazioni, peraltro, convergono appieno con quelle<br />

rese, in modo del tutto autonomo ed in tempi e contesti di-<br />

versi, da Salvatore Aragona che, in sintesi, ha riferito di ave-<br />

re appreso dal Guttadauro e dal Miceli che il Cuffaro teneva<br />

moltissimo all’elezione del Borzacchelli, proprio perché gli<br />

passava prezione informazioni.<br />

Sulle modalità della candidatura del Borzacchelli da parte<br />

del Cuffaro, il Campanella ha appreso ogni risvolto dalla di-<br />

retta voce dell’odierno imputato, al quale si era trovato co-<br />

844


stretto a segnalare un’altra candidatura – di tale Acanto –<br />

sostenuta e sponsorizzata dalla famiglia mafiosa di Villabate<br />

e dai Mandalà in modo specifico.<br />

Sul punto il Campanella riferiva testualmente:<br />

“Cioè, in realtà lui glissò su questa argomentazione. nel senso<br />

che comunque dava per scontato della candidatura di Acanto<br />

perché Saverio (l’On.le Saverio Romano, n.d.e.) aveva detto sì<br />

e va bene. Ma mi portò su un'altra argomentazione che era<br />

quella della quantità di voti che Acanto avrebbe potuto racco-<br />

gliere. E mi spiegò... perché fu un colloquio che durò anche<br />

una ventina di minuti, mi spiegò che lui aveva un'unica e-<br />

sigenza e che questa lista Biancofiore era nata con l'uni-<br />

ca esigenza di determinare l'elezione di Borzacchelli.<br />

Che era un carabiniere che gli era stato presentato da<br />

amici di Bagheria, da ambienti di Bagheria, che lui ave-<br />

va preso l'impegno assolutamente di eleggere come depu-<br />

tato regionale. A tal punto che la costruzione, l'intera<br />

costruzione della lista Biancofiore era stata pensata<br />

proprio per l'elezione di Borzacchelli, che lui aveva que-<br />

sta esigenza impellente, sembrava proprio importantis-<br />

simo per lui portare Borzacchelli all'elezione. Tanto che io<br />

gli domandai il perché, non sapevo chi fosse questo Borzac-<br />

chelli, non lo conoscevo neanche. Non era neanche uno di quel-<br />

li che aveva frequentato il mondo politico fino ad allora. Lui mi<br />

spiegò che glielo avevano presentato amici di Bagheria e che<br />

sarebbe stato uno importante, perché lo avrebbe coperto<br />

dalle indagini giudiziarie e dai problemi che potevano<br />

nascere da questioni di tipo giudiziario”…….<br />

“Ripeto, mi dice che ha costruito, per la lista Biancofiore era<br />

stata costruita proprio per l'esigenza di eleggere Borzacchelli.<br />

Che proprio... Siccome Borzacchelli non aveva un retroterra e-<br />

lettorale, cioè, non era uno che era stato impegnato in politica<br />

per cui aveva questa grande quantità di voti, lui si era impe-<br />

gnato a farlo eleggere, lo doveva aiutare. A tal punto da aver<br />

845


costruito questa lista... É un po' il ragionamento che avevo fat-<br />

to a Mandalà, no? perché se tu sei in una lista molto forte, hai<br />

bisogno di una quantità di voti molto più alta per essere eletto.<br />

Invece la lista del Biancofiore che vedevo un po' candidature...<br />

di secondo piano, di personaggi un po' meno noti, era una lista<br />

che avrebbe determinato l'elezione di un solo parlamentare,<br />

probabilmente, che però abbassava moltissimo il quorum. E<br />

quindi fatto apposta per Borzacchelli. Mi spiego che era sta-<br />

ta costruita e dimensionata per Borzacchelli. E infatti la<br />

sua paura non fu l'ingombranza della candidatura Acanto. Ec-<br />

co perché, come si sviluppa il discorso. Ma la sua preoccupa-<br />

zione fu quanti voti può avere Acanto. Perché il suo terrore<br />

era che potesse inficiare l'elezione di Borzacchelli. Io.. e<br />

lì io manifestai e spiegai nel dettaglio a Cuffaro. Che Acanto,<br />

pur essendo un personaggio, come dire, scomodo dal punto di<br />

vista elettorale perché antipatico, avrebbe preso un certo nu-<br />

mero di voti, pur... perché appoggiato dalla famiglia Mandalà,<br />

quindi da tutto questo gruppo che faceva riferimento a Manda-<br />

là. Che avrebbe smosso, che aveva organizzato una macchina<br />

elettorale che avrebbe smosso tutti gli agganci che facevano ri-<br />

ferimento a questo gruppo di Mandalà. E lì abbiamo pure fatto<br />

una scommessa, perché lui riteneva che questo gruppo non a-<br />

vesse un peso elettorale, tanto è vero che mi ricordo mi disse:<br />

'va beh, questo Acanto non prenderà più di 500 voti'. Io invece<br />

gli dissi che sarebbe andato molto più avanti e che avrebbe<br />

preso qualche migliaio di voti, 2-3.000 voti. Tanto che lui un<br />

po' s'impensierì. Però mi disse: 'va bene. Perché comunque dà<br />

forza alla lista, io ritengo di portare Borzacchelli oltre la<br />

soglia dei 4.000 voti, perché gli darò una grossa mano e<br />

so comunque che gli amici che me l'hanno presentato a Baghe-<br />

ria gli daranno una grossa mano'. Per cui fece un calcolo so-<br />

stanzialmente elettorale sulla questione Borzacchelli, che era<br />

quella che gli premeva di più. E poi fino alla fine del colloquio<br />

era più su vicende mie personali, perché io affrontai la que-<br />

846


stione mia, perché lui a suo tempo mi aveva detto che...<br />

Pubblico Ministero: Va bene. Prego, continui in quello che<br />

stava dicendo sempre su questo colloquio...<br />

Ex 210 Campanella Francesco: Niente. Poi alla fine due bat-<br />

tute sulla mia vicenda. Perché... non influente alle domande<br />

che lei mi ha fatto, perché alla fine lui mi disse: 'tu non... è il<br />

caso che ti candidi, poi su di te vediamo, appena io sono eletto<br />

facciamo un ragionamento dopo le elezioni'. E poi mi lasciò<br />

chiedendomi di votare per Borzacchelli. nel senso che io<br />

sono sempre stato molto legato a Cuffaro e ho sempre aspetta-<br />

to, come dire, le sue indicazioni di voto all'ultima ora, no? l'ul-<br />

timo giorno. Cuffaro comunque usava nella sua cerchia più ri-<br />

stretta di amici, appunto, intimi. E dare poi indicazioni un po'...<br />

che rimanevano nel segreto. E mi disse: 'anzi, ti prego di<br />

andare in segreteria da Borzacchelli, presentarti a nome<br />

mio, prendere dei facsimili, così gli fai avere una cin-<br />

quantina di voti a Villabate'. Io lì argomentai che il votare<br />

Acanto sarebbe stato lo stesso, ma lui mi chiese proprio di evi-<br />

denziare a Borzacchelli questo fatto che lui mi mandava a<br />

prendere i facsimili, in modo da rendere visibile l'apporto che<br />

Cuffaro stava dando alla campagna di Borzacchelli. E infatti<br />

io votai per Borzacchelli. Mi ricordo votai io e chiesi a tutta<br />

la mia famiglia più ristretta di votare per Borzacchelli in gran<br />

segreto. Perché lei si renderà conto che andavo anche contro le<br />

indicazioni di Mandalà di votare Acanto. Per cui mi mettevo an-<br />

che contro quella che era l'indicazione della famiglia mafiosa<br />

di Mandalà. Per cui sostanzialmente mi limitai a un... sette-otto<br />

persone che poi era la cerchia ristretta della mia famiglia.<br />

Cioè, mio padre, mia madre, mio fratello, mia moglie. Queste<br />

persone qui. E mandai, ricordo, mia moglie, perché io non ebbi<br />

il tempo, ero impegnato poi nella campagna elettorale che chia-<br />

ramente dall'indomani cominciò tutta l'organizzazione della<br />

macchina elettorale di Acanto, mandai mia moglie in segreteria<br />

da Borzacchelli proprio a presentarsi a nome di Cuffaro e riti-<br />

847


are questo pacco di facsimili.<br />

Pubblico Ministero: Bene. Signor Campanella, quindi in or-<br />

dine alla candidatura di Acanto nelle file del Biancofiore,<br />

quale fu l'esito finale di questo colloquio con Cuffaro?<br />

Ex 210 Campanella Francesco: L'inserimento di Acanto in li-<br />

sta”.<br />

Orbene, attraverso l’esame critico di tali dichiarazioni emer-<br />

gono alcuni aspetti di sicuro rilievo, specie se si considera<br />

che si tratta di affermazioni provenienti dalla voce dello stes-<br />

so Cuffaro e riferite al Campanella, soggetto altamente atten-<br />

dibile, oggi, come collaboratore di Giustizia ed, a quel tempo,<br />

persona di totale fiducia dell’imputato, come dallo stesso ri-<br />

conosciuto nel corso del suo esame.<br />

La prima notazione che balza agli occhi appare costituita<br />

dall’uso di una serie di espressioni - “unica esigenza”, “esi-<br />

genza impellente” di fare eleggere il Borzacchelli, ovvero “ave-<br />

va il terrore” che la candidatura di Acanto potesse inficiare<br />

quella del Borzacchelli – che danno plasticamente la misura<br />

del tipo di interesse che il Cuffaro aveva rispetto all’elezione<br />

del Borzacchelli.<br />

Anzi, l’elezione del Borzacchelli appariva al Cuffaro un fatto<br />

“importantissimo” per un motivo specifico e determinato che<br />

lo stesso Cuffaro descriveva così: “sarebbe stato uno impor-<br />

tante, perché lo avrebbe coperto dalle indagini giudizia-<br />

rie e dai problemi che potevano nascere da questioni di<br />

tipo giudiziario”.<br />

Altro dato di notevole rilievo è quello connesso alla conferma,<br />

da parte dello stesso Cuffaro, del fatto che il Borzacchelli<br />

non aveva un suo portafoglio di voti sufficiente per l’elezione,<br />

tanto che lo stesso imputato aveva addirittura creato una li-<br />

sta su misura per lui, il “Biancofiore”, lista collegata al can-<br />

didato presidente, che, come riferito dal Campanella, per una<br />

questione di quorum e di legge elettorale, “avrebbe determina-<br />

to l'elezione di un solo parlamentare…. e quindi fatto apposta<br />

848


per Borzacchelli. Mi spiegò che era stata costruita e dimensio-<br />

nata per Borzacchelli”.<br />

Quest’ultimo, dunque, non era certo un “candidato appetibi-<br />

le” in virtù del suo passato nell’Arma, come sostenuto dalla<br />

difesa, ma un candidato che mai sarebbe stato eletto senza la<br />

creazione ad hoc di una lista su misura per lui, senza<br />

l’assegnazione del ruolo di capolista e senza l’apporto perso-<br />

nale del Cuffaro che confidava al Campanella di voler dare al<br />

Borzacchelli “una grossa mano” e di “portarlo oltre la soglia<br />

dei 4.000 voti”.<br />

Un ultimo dato appare, poi, molto rilevante al fine di com-<br />

prendere appieno il livello elevatissimo di interesse che il<br />

Cuffaro riponeva nell’elezione del Borzacchelli.<br />

L’imputato, pur sapendo che il Campanella era schierato nel<br />

centro-sinistra e che, comunque, doveva seguire le indicazio-<br />

ni di voto dei Mandalà, gli ha, in sostanza, amichevolmente<br />

imposto non solo di votare per il Borzacchelli ma, sinanco, di<br />

andare di persona presso la sua segreteria politica a ritirare<br />

alcuni volantini da distribuire, assicurando una cinquantina<br />

di voti a Villabate.<br />

Lo stesso collaboratore ha evidenziato come l’imposizione di<br />

andare presso la segreteria politica di un candidato della co-<br />

alizione avversaria per ritirare i fac-simile, nella sua posizio-<br />

ne di esponente politico di rilievo dell’altro schieramento po-<br />

litico, era stato un grosso sacrificio personale.<br />

La disamina delle modalità della genesi e dello sviluppo della<br />

candidatura del Borzacchelli – culminata ovviamente con la<br />

sua elezione (unico della sua lista, esattamente come previ-<br />

sto dal Campanella e dal Cuffaro) al parlamento regionale –<br />

convalida la tesi dell’esistenza di un accordo sistematico tra<br />

il Cuffaro ed il Borzacchelli stesso.<br />

Accordo finalizzato, attraverso la consapevole e necessaria<br />

commissione di molteplici reati, ad ottenere, in una parola,<br />

849


l’impunità dalle indagini e dalle iniziative dell’A.G., sia per il<br />

Cuffaro stesso che per il suo sistema di potere.<br />

Non v’è chi non veda in questo continuo violare la legge e<br />

piegare le regole della convivenza democratica (e quelle elet-<br />

torali) a proprio uso e consumo un fatto di inaudita gravità<br />

che contribuisce certamente a delineare il livello di disvalore<br />

del fatto e la negativa personalità dell’imputato.<br />

Anche su tali valutazioni sarà, poi, basato il giudizio com-<br />

plessivo, ai sensi dell’art. 133 c.p., circa la gravità del fatto e<br />

la personalità dell’imputato al fine di pervenire ad una cor-<br />

retta graduazione della pena da irrogare.<br />

Esaurita l’analisi dei principi generali concernenti il delitto<br />

di rivelazione di notizie segrete, di cui all’art. 326 c.p., può<br />

senz’altro passarsi ad esaminare le caratteristiche principali<br />

dell’altro reato contestato al Cuffaro ai capi O) e Q)<br />

dell’epigrafe, il favoreggiamento personale, previsto e punito<br />

dall’art. 378 c.p..<br />

Da più parti si è correttamente osservato come detta ipotesi<br />

si ponga come vera e propria norma di chiusura nel sistema<br />

dei reati contro l’amministrazione della giustizia, scontando<br />

l’indeterminatezza della formulazione legislativa che descrive<br />

la condotta solo in termini di aiuto a taluno, successivo alla<br />

commissione di un delitto e fuori dalle ipotesi di concorso nel<br />

medesimo, all’elusione delle investigazioni dell’autorità o alla<br />

sottrazione alle ricerche di quest’ultima.<br />

La giurisprudenza di legittimità ha, invero, delineato<br />

l’oggetto giuridico di tale reato con notevole ampiezza, identi-<br />

ficandolo, di volta in volta, nell’interesse:<br />

- al buon funzionamento dell’attività giudiziaria e di polizia<br />

giudiziaria (per tutte, Cass. sez. I, 14.12.90 Andraous);<br />

- al regolare svolgimento del processo penale nel momento<br />

delle indagini e delle ricerche (per tutte, Cass. sez. VI<br />

18.10.94 n.3973, Berruti);<br />

850


- al non turbamento della funzione giudiziaria (per tutte,<br />

Cass. sez. VI 19.1.98, Leanza e altri);<br />

- ed al non intralcio alle indagini o ricerche (Corte Cost.<br />

22.12.1982 n. 228).<br />

Per giurisprudenza altrettanto consolidata il reato è a forma<br />

libera, potendosi realizzare con qualsiasi condotta idonea a<br />

sviare o ad intralciare le attività dell’Autorità Giudiziaria o<br />

della polizia giudiziaria.<br />

Va adeguatamente posto in rilievo come risultino del tutto<br />

indifferenti sia la verifica circa l’effettiva realizzazione del ri-<br />

sultato offensivo preso di mira dall’agente che il modo con il<br />

quale l’aiuto viene prestato.<br />

Si tratta, infatti, di un tipico reato di pericolo, in relazione al<br />

quale è sufficiente che la condotta di aiuto sia potenzialmen-<br />

te lesiva delle investigazioni, non essendo necessario accerta-<br />

re l’esito finale, cioè il risultato, della condotta posta in esse-<br />

re.<br />

Alla stregua degli altri reati di pericolo, cioè, non è richiesto<br />

che la condotta consegua effettivamente l’obiettivo voluto,<br />

essendo necessario dimostrare soltanto che la stessa sia con-<br />

sistita in “un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche<br />

se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini”<br />

(Cass. sez. VI 3.6.99, Pizzicaroli).<br />

Ne consegue che il reato si consuma nel momento in cui<br />

l’autore pone in essere la condotta idonea, sotto il profilo og-<br />

gettivo, a deviare od eludere le indagini degli inquirenti o ad<br />

impedire od ostacolare le ricerche, indipendentemente dal<br />

conseguimento di questo effetto (da ultimo, Cass. sez. VI<br />

23.1.03 n. 22523; Cass. sez. VI 23.5.03 n. 37384, Merolli).<br />

Addirittura, in forza del costante insegnamento della giuri-<br />

sprudenza di legittimità, il favoreggiamento personale rimane<br />

configurato anche nel caso in cui la condotta pervenga alla<br />

percezione dell’autorità, ma questa non se ne lasci nemmeno<br />

fuorviare (per tutte, sent. Berruti cit.), ed anche quando<br />

851


l’autorità sia già a conoscenza dei fatti ed in possesso della<br />

prova in ordine alla partecipazione alla commissione del de-<br />

litto da parte della persona aiutata dal favoreggiatore (sent.<br />

Pizzicaroli cit.; Cass. sez. VI 25.1.95 n. 3575, Mandola), non-<br />

ché, infine, sinanco quando le investigazioni o le ricerche<br />

non siano ancora iniziate (Cass. sez. VI 12.7.89, Esposito).<br />

Per giurisprudenza pacifica, poi, l’ampia dizione della norma<br />

ha consentito di ravvisare il reato non solo in qualsivoglia at-<br />

teggiamento attivo prestato per favorire l’elusione delle inda-<br />

gini (Cass. VI 1.12.99, Pecoraro; Cass. sez. I 18.6.99, Agate e<br />

altro) ma anche nelle condotte puramente omissive, quali il<br />

silenzio e la reticenza, che siano state oggettivamente idonee<br />

a sviare e rallentare le indagini o comunque turbare la fun-<br />

zione giudiziaria (per tutte, Cass. I 14.12.94, Di Guglielmo;<br />

Cass. sez. VI 25.2.95, Mendola; Cass. sez. VI 19.4.90, Ber-<br />

nardi; Cass. sez. I 11.11.1980, Auricchio).<br />

La genericità della locuzione “aiuta”, difatti, consente di con-<br />

cepire la condotta nelle più svariate manifestazioni, purché<br />

si sostanzi in un atteggiamento, commissivo od omissivo, co-<br />

scientemente assunto ed oggettivamente idoneo ad intralciare<br />

le investigazioni o le ricerche, non occorrendo che l’intento<br />

sia perseguito (Cass. sez. IV 27.5.99, Lanzafame; da ultimo,<br />

Cass. sez. VI 9.3.2000, n. 2936; Cass. sez. VI 29.5.2000, n.<br />

6235).<br />

Poiché le fattispecie contestate al Cuffaro non contemplano<br />

ipotesi di favoreggiamento mediante omissione, appare su-<br />

perfluo approfondire in questa sede la questione in punto di<br />

diritto, allo scopo di non appesantire inutilmente la motiva-<br />

zione (tale aspetto sarà poi affrontato in relazione alla posi-<br />

zione di Giacomo Venezia).<br />

Partendo dalle superiori premesse e dai sopra richiamati e ri-<br />

cevuti principi di diritto, appare, invece, utile esaminare la<br />

questione dei rapporti tra il reato di favoreggiamento ed il<br />

reato presupposto.<br />

852


Specie nel caso in esame nel quale va analizzata la astratta<br />

compatibilità del delitto di favoreggiamento, personale o rea-<br />

le, con un reato permanente, nello specifico l’art. 416 bis<br />

C.P..<br />

In proposito, parte della giurisprudenza (Cass. sez. I<br />

12.10.95, Passaro; Cass. sez. IV 9.5.97, Contando; Cass. sez.<br />

I 11.10.02, Foglia; Cass. sez. VI 17.12.03 n. 4927, p.g. in<br />

proc. Domenighini; da ultimo, proprio in relazione al reato ex<br />

416 bis, Cass. sez. F, 3.9.04 n. 28997, Iovino) ha sostenuto -<br />

sulla base dell’argomento letterale tratto dall’art. 378 C.P.<br />

che richiede una scansione temporale tra il delitto cui si rife-<br />

riscono le indagini ostacolate e la condotta del reo -<br />

l’impossibilità di ipotizzare il favoreggiamento in costanza del<br />

reato permanente.<br />

Secondo tale tesi, infatti, prima che la condotta del reato<br />

permanente presupposto sia cessata, qualsivoglia agevolazio-<br />

ne integrerebbe necessariamente un’ipotesi di concorso, po-<br />

tendo il favoreggiamento “applicarsi in relazione ad un aiuto<br />

fornito solo dopo la cessazione del reato, quindi dopo lo scio-<br />

glimento dell’associazione” (Cass. Iovino cit. proprio<br />

nell’ipotesi del 416 bis C.P.), ovvero della banda armata<br />

(Cass. sez. I 28.6.84, Bartoloni), o ancora dopo la cessazione<br />

della condotta di detenzione di sostanza stupefacente (Cass.<br />

p.g. in proc. Domenighini cit.) o di estorsione (Cass. sez. II<br />

14.3.03, Curto e altri).<br />

Altra parte della giurisprudenza (per tutte, Cass. sez. VI<br />

21.9.00, Bassi; Cass. sez. VI 1.10.97, Gaggia; Cass. VI<br />

6.5.95, Monteleone con riferimento alla detenzione di sostan-<br />

za stupefacente; Cass. sez. VI 9.4.98, p.m. in proc. Lippi con<br />

riguardo al sequestro di persona; Cass. sez. I 11.12.98 Bru-<br />

no, con riguardo al delitto associativo), ha ritenuto, invece,<br />

configurabile il favoreggiamento anche in costanza della per-<br />

manenza del reato principale, dovendo distinguersi in<br />

quest’ultimo tra il momento del suo perfezionamento, ovvero<br />

853


di inizio del delitto presupposto, e quello della sua consuma-<br />

zione, coincidente con la cessazione della permanenza.<br />

Al riguardo, si sostiene che la fattispecie di favoreggiamento<br />

prescinda dalla consumazione del reato che lo precede, limi-<br />

tandosi unicamente a richiedere l’avvenuta lesione del bene<br />

protetto da quest’ultimo, lesione che, nei reati permanenti, si<br />

verifica appunto nel momento perfezionativo, per poi protrar-<br />

si nel tempo.<br />

Ed invero: “la configurabilità del delitto di favoreggiamento,<br />

sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale,<br />

postula necessariamente che la commissione di quest’ultimo,<br />

nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta<br />

come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia<br />

già esaurito nell’atto in cui detta condotta viene posta in esse-<br />

re. Ne consegue che l’aiuto consapevolmente prestato a sogget-<br />

to che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un<br />

reato tipicamente permanente, come quello di associazione per<br />

delinquere, dà luogo generalmente a concorso in tale reato e<br />

non a favoreggiamento, a meno che detto aiuto, per le caratte-<br />

ristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato,<br />

non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggia-<br />

mento dell’altro nella protrazione della condotta criminosa, ma,<br />

al contrario, costituisca soltanto una facilitazione all’attività di<br />

uno degli esponenti di essa associazione” (Cass. Sez.I 28.9.98<br />

n. 13008).<br />

A rafforzare tale principio, con specifico riferimento al reato<br />

associativo quale delitto presupposto, militano le previsioni<br />

dei reati di cui agli artt. 307 (assistenza ai partecipi di cospi-<br />

razione o di banda armata fuori dai casi di concorso nel reato<br />

e di favoreggiamento) e 418 C.P. (assistenza agli associati<br />

fuori dai casi di concorso e di favoreggiamento) i quali, pre-<br />

vedendo questa clausola di esclusione, evidentemente pre-<br />

suppongono che la medesima situazione comportamentale sia<br />

compatibile con la sussistenza in atto dell’associazione cri-<br />

854


minosa e possa dar luogo, ricorrendone le modalità di realiz-<br />

zazione, anche al favoreggiamento (Cass. 11.2.89 n. 2101<br />

sulla compatibilità del reato ex 307 c.p. durante la perma-<br />

nenza in vita della banda armata).<br />

Del resto, se così non fosse sarebbe del tutto illogica la pre-<br />

visione, introdotta dall’art. 2 L. n. 646/1982,<br />

dell’aggravamento di pena per il favoreggiatore che abbia be-<br />

neficiato un appartenente ad associazione di tipo mafioso,<br />

salvo volerne ritenere l’applicabilità solo a quelle ipotesi, as-<br />

solutamente residuali (e del tutto estranee al caso in esame),<br />

in cui l’organizzazione sia già cessata.<br />

Ragionando a contrario deve reputarsi, invece, che, avendo il<br />

legislatore espressamente previsto detta ipotesi aggravata, la<br />

tesi della compatibilità tra favoreggiamento personale e reato<br />

associativo (permanente) presupposto sia, con assoluta cer-<br />

tezza, preferibile.<br />

A tale proposito il Collegio ritiene di aderire a questo orien-<br />

tamento giurisprudenziale largamente prevalente (per tutte,<br />

Cass. sez. I 11.11.03 n. 6905, Franchini; Cass. sez. IV<br />

19.9.96 n. 2100 Mastrorosa; Cass. sez. VI 16.3.95 n. 2774,<br />

Salinitro).<br />

In forza di tale orientamento, la distinzione tra il favoreggia-<br />

mento e le fattispecie di cui sopra, nonché il concorso nel re-<br />

ato associativo presupposto, va ricercata non in un criterio<br />

cronologico rispetto alla realizzazione del reato principale ma<br />

nell’analisi delle proiezioni teleologiche della condotta ogget-<br />

to di valutazione e delle caratteristiche dell’apporto conferito<br />

agli autori dell’illecito presupposto, dovendo valutarsi se il<br />

peso dell’aiuto prestato o della promessa di aiuto sia stato<br />

tale da risolversi in un vero e proprio contributo che abbia<br />

avuto efficienza causale sul piano del potenziamento della<br />

struttura organizzativa dell’ente.<br />

Ciò che va posto al centro dell’attenzione dell’interprete, in<br />

una parola, è la condotta di ausilio posta in essere da parte<br />

855


del soggetto agente, sia sotto il profilo oggettivo in base ad<br />

una attenta analisi del tipo e delle caratteristiche<br />

dell’apporto che sotto l’aspetto, come si dirà meglio in segui-<br />

to, dell’elemento soggettivo del reato.<br />

E ciò in quanto “la configurabilità del favoreggiamento con ri-<br />

guardo ad un reato presupposto di carattere permanente, qual<br />

è l’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non<br />

è radicalmente esclusa quando detta permanenza sia ancora in<br />

atto, ma è necessario che la condotta di ausilio non possa in<br />

alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento alla<br />

prosecuzione dell’attività delittuosa da parte del beneficiario,<br />

che darebbero luogo invece a responsabilità per il reato asso-<br />

ciativo” (Cass. Sez.I, 11.11.2003 n.6905 cit.).<br />

Ed ancora: “il delitto di partecipazione ad associazione per<br />

delinquere si distingue da quello di favoreggiamento, in quanto<br />

nel primo il soggetto opera organicamente e sistematicamente<br />

con gli associati, come elemento strutturale dell’apparato del<br />

sodalizio criminoso, anche al fine di depistare le indagini di<br />

polizia volte a reprimere l’attività criminosa dell’associazione o<br />

a perseguire i partecipi di tale attività; mentre nel reato di fa-<br />

voreggiamento il soggetto aiuta in maniera episodica un asso-<br />

ciato, resosi autore di reati rientranti o non nell’attività previ-<br />

sta dal vincolo associativo, ad eludere le investigazioni della<br />

polizia o a sottrarsi alle ricerche di questa” (Cass. sez. I<br />

n.13008 del 28.9.98. cit.).<br />

E’ bene, tuttavia, precisare che il Collegio sta esaminando ta-<br />

li principi giurisprudenziali al solo fine di chiarire il rapporto<br />

tra il delitto di favoreggiamento e quello presupposto ed, in<br />

particolare, per affermare la propria adesione alla tesi preva-<br />

lente dell’astratta compatibilità tra il primo ed il reato asso-<br />

ciativo (e permanente) di tipo mafioso.<br />

In sintesi, dunque, la specifica condotta di ausilio a favore di<br />

uno o più membri dell’associazione mafiosa al fine di depi-<br />

stare le indagini in corso può sussumersi anche nel delitto di<br />

856


favoreggiamento personale (eventualmente aggravato ex art. 7<br />

D.L. 152/91), essendo quest’ultimo astrattamente compatibi-<br />

le con un reato presupposto di tipo permanente.<br />

Sul punto il Collegio ritiene di avere adempiuto al proprio<br />

dovere di fornire, compatibilmente con i propri limiti, una<br />

adeguata e completa motivazione, posto che l’oggetto<br />

dell’odierna analisi è costituito da due episodi del delitto di<br />

favoreggiamento personale pluriaggravato.<br />

Qualora, invece, la contestazione fosse stata di concorso nel<br />

suddetto reato associativo, la distinzione tra le varie figure<br />

criminose avrebbe richiesto una ancor più approfondita di-<br />

samina, anche in relazione alla astratta possibilità di deru-<br />

bricazione del suddetto reato per l’appunto in quello di cui<br />

all’art. 378 c.p..<br />

Fatto questo doveroso chiarimento, il Tribunale deve ulte-<br />

riormente osservare come, alla luce dei suddetti parametri<br />

interpretativi fissati dalla giurisprudenza di legittimità, i casi<br />

in esame presentino molti più elementi obiettivi rispetto a<br />

quanto ritenuto sufficiente per l’integrazione della suddetta<br />

fattispecie legale.<br />

Si tratta, infatti, di ipotesi ben più specifiche e determinate<br />

di quanto ritenuto sufficiente dalla Corte regolatrice per in-<br />

tegrare il suddetto reato.<br />

Con l’analisi delle caratteristiche tipiche del delitto di favo-<br />

reggiamento personale, può ritenersi esaurita la premessa in<br />

punto di diritto sulle due fattispecie legali contestate, in<br />

questo processo, all’imputato Cuffaro.<br />

Prima di procedere alla ricostruzione dei due episodi in con-<br />

testazione e di esaminare criticamente gli elementi di prova<br />

emersi nel corso del dibattimento, tuttavia, va chiarito che in<br />

seguito sarà svolta una approfondita analisi anche<br />

dell’elemento psicologico o soggettivo di entrambi i suddetti<br />

reati nonché delle loro aggravanti così come contestate dal<br />

P.M..<br />

857


Ciò posto, può senz’altro passarsi ad analizzare i quattro rea-<br />

ti contestati al Cuffaro, partendo dai due che attengono al<br />

primo episodio in ordine di tempo (giugno 2001).<br />

Ovviamente si fa riferimento all’episodio contestato ai capi P)<br />

e Q) della rubrica, in forza dei quali il Cuffaro ebbe a ricevere<br />

dal Borzacchelli notizia circa l’esistenza di una intercettazio-<br />

ne che vedeva coinvolti Domenico Miceli e Giuseppe Gutta-<br />

dauro, medico chirurgo già definitivamente condannato per<br />

partecipazione ad associazione mafiosa.<br />

Il Cuffaro, pur essendo consapevole di tale ultimo dato (dallo<br />

stesso peraltro ammesso nell’esame dibattimentale), avrebbe<br />

riferito la notizia al Miceli, il quale, a sua volta, l’avrebbe<br />

confidata a Salvatore Aragona che l’avrebbe poi rivelata allo<br />

stesso Guttadauro.<br />

L’oggetto specifico della notizia così come appresa dal Bor-<br />

zacchelli – l’esistenza di una intercettazione tra il Miceli ed il<br />

Guttadauro – dimostra che a carico dei due, o quantomeno<br />

del pluripregiudicato mafioso Guttadauro, era in corso, in<br />

quel momento, una attività investigativa da parte della P.G.,<br />

posto che una intercettazione presuppone necessariamente<br />

l’esistenza di una indagine di polizia giudiziaria ed<br />

un’autorizzazione all’espletamento delle relative operazioni<br />

emessa dall’A.G..<br />

Del resto il Borzacchelli, come vedremo, tale notizia l’aveva<br />

appresa da Giorgio Riolo, il quale non solo era un sottufficia-<br />

le del R.O.S. dei Carabinieri ma era anche colui il quale si<br />

era personalmente occupato di installare le microspie presso<br />

l’abitazione del Guttadauro, in questa via De Cosmi,<br />

nell’ambito dell’indagine c.d. Ghiaccio 1, circostanza questa<br />

dallo stesso riferita al Borzacchelli.<br />

Quanto alla consapevolezza, da parte del Cuffaro, che il dot-<br />

tore Giuseppe Guttadauro già all’epoca dei fatti era stato<br />

processato e condannato per il delitto di associazione per de-<br />

linquere di stampo mafioso non ricorrono dubbi di sorta, at-<br />

858


teso che lo stesso imputato, nel corso del suo esame, ha am-<br />

messo la circostanza definendola, peraltro, di pubblico domi-<br />

nio.<br />

In particolare, in uno specifico passaggio del suo esame di-<br />

battimentale (cfr. pag. 89 e ss. trascrizione) lo stesso Cuffa-<br />

ro ammetteva di avere appreso dalla stampa della condanna<br />

del Guttadauro “per fatti di mafia”.<br />

Tale argomento, ad ogni modo, sarà oggetto di un ulteriore<br />

approfondimento nella parte della sentenza relativa<br />

all’analisi dell’elemento psicologico dei reati.<br />

Poiché, tuttavia, l’aggravante di cui al secondo comma<br />

dell’art. 378 del cod. pen. ha natura oggettiva, corre l’obbligo<br />

di ricordare, anche in questa sede, come il Guttadauro risulti<br />

documentalmente condannato, con sentenza passata in giu-<br />

dicato (ed acquisita agli atti per il mero dato della condanna<br />

e della sua definitività), per il suddetto delitto di associazio-<br />

ne per delinquere di tipo mafioso.<br />

Venendo all’esame specifico della vicenda, va premesso che le<br />

principali fonti di prova appaiono costituite dalle dichiara-<br />

zioni del dottor Salvatore Aragona, dalle intercettazioni am-<br />

bientali eseguite in casa del Guttadauro nei primi sei mesi<br />

del 2001 (ed, in particolare, ma non solo, quelle del 12 e del<br />

15 giugno 2001) e dalle dichiarazioni di Giorgio Riolo.<br />

La disamina congiunta di tali convergenti fonti di prova con-<br />

sente, in modo assolutamente certo, di pervenire alla corretta<br />

ricostruzione delle varie fasi dell’intero episodio e di inqua-<br />

drarvi le condotte penalmente rilevanti poste in essere dal<br />

Cuffaro.<br />

In estrema sintesi, prima di passare al vaglio delle dichiara-<br />

zioni dell’Aragona, occorre segnalare come la vicenda nel suo<br />

complessivo svilupparsi consti di tre episodi diversi.<br />

Il primo di essi attiene all’incontro avvenuto presso l’hotel<br />

Quark di Milano il 29 marzo 2001 tra l’Aragona ed il Miceli,<br />

nel corso del quale il secondo rivelava al primo quanto ap-<br />

859


preso dal Cuffaro a proposito dell’esistenza di indagini del<br />

R.O.S. dei Carabinieri sulla persona del Guttadauro.<br />

Tale incontro, come vedremo, veniva anche commentato nel<br />

corso del colloquio intercettato il 9 aprile 2001 tra l’Aragona<br />

ed il Guttadauro nell’appartamento di via De Cosmi.<br />

Il secondo episodio si colloca il 12 giugno 2001 quando<br />

l’Aragona, appena giunto in città da Milano, apprendeva noti-<br />

zie molto più specifiche e dettagliate dal Miceli presso la sua<br />

segreteria politica e si recava immediatamente a riferirle al<br />

Guttadauro presso la sua abitazione.<br />

Di tale passaggio della vicenda si trova conferma e traccia<br />

nelle conversazioni dello stesso 12 giugno 2001 ed del suc-<br />

cessivo 15 giugno 2001, data nella quale il Guttadauro rin-<br />

veniva una delle microspie collocate in casa sua.<br />

L’ultima tranche della vicenda risale alla sera del 24 giugno<br />

2001, e si svolge presso il ristorante Riccardo III, durante la<br />

cena organizzata a chiusura della giornata elettorale.<br />

In tale occasione, il Miceli non solo ribadiva all’Aragona che i<br />

dialoghi presso l’abitazione del Guttadauro, compresi quelli<br />

ai quali avevano partecipato loro stessi, erano stati intercet-<br />

tati ma aggiungeva di avere appena appreso che esistevano<br />

altre microspie non rinvenute dal Guttadauro che avevano<br />

captato i commenti fatti all’atto del ritrovamento.<br />

Tali commenti contenevano riferimenti espliciti al fatto che<br />

qualcuno aveva rivelato al Guttadauro la notizia segreta<br />

dell’esistenza di intercettazioni presso la sua abitazione.<br />

E’ bene aggiungere che, in tutti i casi, con assoluta certezza<br />

la fonte della notizia era stata proprio il Cuffaro che, a sua<br />

volta, era stato informato dal fido Borzacchelli.<br />

Nel terzo episodio, però, la notizia era stata appresa dal Mi-<br />

celi durante un breve colloquio riservato al quale erano pre-<br />

senti sia il Cuffaro che il Borzacchelli, per cui non è agevole<br />

indicare con altrettanta certezza l’autore diretto della rivela-<br />

zione ed, in particolare, il ruolo dell’imputato.<br />

860


E’ bene premettere che il P.M., nel corso della sua requisito-<br />

ria, ha ritenuto dimostrato, in termini di assoluta certezza,<br />

solamente il secondo dei tre episodi dianzi sommariamente<br />

descritti.<br />

Gli altri due episodi, a suo giudizio, non avrebbero trovato<br />

sufficienti elementi di riscontro, con la conseguenza che<br />

all’imputato deve attribuirsi solo la condotta posta il essere<br />

in relazione all’episodio culminato nei fatti del 12 giugno<br />

2001 e dei giorni seguenti.<br />

Tali considerazioni della pubblica accusa vanno condivise sia<br />

pure in parte e, comunque, meritano una qualche riflessione<br />

preliminare da parte del Collegio.<br />

Come si vedrà da qui a breve, il primo episodio appare asso-<br />

lutamente verosimile e per nulla smentito da considerazioni<br />

di tipo logico connesse alla condotta successiva dei protago-<br />

nisti della vicenda, asseritamente non improntata ad un suf-<br />

ficiente grado di prudenza.<br />

Va detto che, semmai, la notizia appresa risulta generica nei<br />

suoi contenuti e trova un solo riscontro altrettanto generico e<br />

non individualizzante nella conversazione intercettata il 9<br />

aprile del 2001 tra il Guttadauro e l’Aragona.<br />

Il terzo ed ultimo episodio, invece, appare non solo del tutto<br />

credibile ma anche specificatamente confermato dalle dichia-<br />

razioni del teste Vassallo.<br />

Tuttavia, come si vedrà, le modalità di svolgimento di tale<br />

fatto non consentono di individuare, in termini di sufficiente<br />

valenza probatoria, lo specifico comportamento del Cuffaro.<br />

Tali brevi e preliminari considerazioni spiegano il motivo del-<br />

la esclusione della continuazione “interna” contestata in re-<br />

lazione ai reati di cui ai capi P) e Q) della rubrica ma valgono<br />

anche a sottolineare come l’intero contesto fattuale sia risul-<br />

tato del tutto coerente, armonico e credibile pur se inidoneo,<br />

per le suddette ragioni tecniche, a supportare anche questi<br />

ulteriori addebiti specifici per il Cuffaro.<br />

861


Prima ancora di procedere oltre, va evidenziato l’elemento di<br />

partenza dell’intero e progressivo percorso di disvelamento<br />

delle notizie riguardanti le indagini a carico del Guttadauro,<br />

del Miceli e dell’Aragona.<br />

Come è stato confessato dal diretto interessato nel corso del<br />

suo esame, la notizia dell’esistenza di intercettazioni ambien-<br />

tali presso l’abitazione di via De Cosmi di pertinenza del Gut-<br />

tadauro è stata rivelata dal maresciallo Giorgio Riolo al Bor-<br />

zacchelli, a suo dire, per metterlo in guardia rispetto al Mice-<br />

li ed allo stesso Cuffaro che avevano rapporti politico-<br />

elettorali con il Guttadauro.<br />

Tale notizia, di portata deflagrante, veniva rivelata dal Riolo<br />

al Borzacchelli pochi giorni prima del rinvenimento della mi-<br />

crospia da parte del Guttadauro (avvenuta il 15 giugno<br />

2001).<br />

Il Borzacchelli, dando esecuzione puntuale all’accordo stipu-<br />

lato col Cuffaro, immediatamente riferiva a quest’ultimo la<br />

notizia, come vedremo, distorcendola solo in parte e per ben<br />

precisi scopi personali ma lasciando intatto il nucleo essen-<br />

ziale della stessa: l’esistenza di una intercettazione tra il Mi-<br />

celi ed il Guttadauro.<br />

Attraverso le dichiarazioni di Aragona, perfettamente riscon-<br />

trate dalle intercettazioni ambientali che saranno esaminate,<br />

si apprende come il Cuffaro a sua volta abbia riferito la noti-<br />

zia a Domenico Miceli, il quale, nel corso dell’incontro del 12<br />

giugno, la girava all’Aragona stesso.<br />

Lo stesso giorno l’Aragona portava la notizia al Guttadauro,<br />

come documentato dal colloquio registrato che sarà oggetto<br />

di esame in seguito, il quale, dopo appena tre giorni, rinveni-<br />

va, all’esito di affannose ricerche, una delle microspie collo-<br />

cate dal R.O.S. nella sua abitazione.<br />

Anche tale ulteriore fase veniva registrata, attraverso le altre<br />

microspie ancora in funzione in casa Guttadauro, come di-<br />

mostra l’intercettazione ambientale del 15 giugno 2001.<br />

862


Ed a dimostrazione della capacità e dell’efficacia del Borzac-<br />

chelli, anche quest’ultima circostanza veniva immediatamen-<br />

te portata a conoscenza degli interessati (Cuffaro e Miceli e<br />

poi ancora Aragona), i quali la apprendevano il 24 giugno<br />

presso il locale Riccardo III.<br />

Chiarito, dunque, sinteticamente il percorso della notizia se-<br />

greta (Riolo – Borzacchelli – Cuffaro – Miceli – Aragona – Gut-<br />

tadauro) corre l’obbligo di segnalare, con la massima eviden-<br />

za, gli effetti nefasti che tale illecito disvelamento ha provo-<br />

cato in relazione ad una delle più rilevanti attività di indagi-<br />

ne in corso sull’organizzazione “cosa nostra”.<br />

Esso, invero, ha determinato, come effetto immediato, la fine<br />

di una delle più fruttuose indagini in corso sia per quanto at-<br />

tiene all’aspetto ordinario dell’attività del mandamento ma-<br />

fioso di Brancaccio (attività estorsive, delitti – scopo, organi-<br />

gramma delle famiglie etc. etc.) che, soprattutto, con specifi-<br />

co riferimento ai rapporti tra mafia, impresa, politica e pub-<br />

blica amministrazione.<br />

Tale affermazione deriva dalla caratura e dalle peculiari ca-<br />

ratteristiche del principale indagato, l’ex primario dottor<br />

Giuseppe Guttadauro, che gli consentivano di stabilire rela-<br />

zioni di altissimo livello e di trattare affari e questioni che<br />

raramente gli inquirenti riescono a scoprire.<br />

Essa, poi, non è frutto di una mera prospettazione soggettiva<br />

ma trova ampio e pieno riscontro proprio nel contenuto della<br />

mole di conversazioni ambientali svoltesi in casa Guttadauro<br />

nel corso del primo semestre del 2001.<br />

Appare chiaro che non possono qui riportarsi per esteso tutti<br />

i dialoghi cui si fa riferimento, proprio per il loro numero e<br />

per la loro ampiezza, ma va detto come negli stessi si sia di-<br />

scusso di appalti pubblici, progetti di investimento e di rein-<br />

vestimento di capitali illeciti da parte di “cosa nostra”, tenta-<br />

tivi di inquinamento della vita pubblica ed amministrativa,<br />

concorsi pubblici da alterare allo scopo di ottenere la nomina<br />

863


di persone vicine all’organizzazione, ulteriori nomine di pro-<br />

pri referenti in consorzi pubblici, enti e società municipaliz-<br />

zate, l’adozione o modifica da parte dei competenti organi<br />

comunali di strumenti urbanistici, per giungere infine al gra-<br />

vissimo e reiterato tentativo di condizionamento di consulta-<br />

zioni elettorali attraverso l’individuazione ed il successivo<br />

sostegno mafioso in favore di candidati compiacenti.<br />

Per comprenderne la rilevanza, appare significativo eviden-<br />

ziare quanto in concreto emerso, sino al momento dell’illecito<br />

disvelamento della notizia, in detta indagine.<br />

Ed in particolare, si intende fare riferimento proprio<br />

all’individuazione di importanti referenti esterni<br />

dell’organizzazione medesima, tra i quali senza dubbio va se-<br />

gnalato Domenico Miceli, medico incensurato e soggetto ap-<br />

parentemente dalla “faccia pulita” che è stato scelto quale<br />

rappresentante del Guttadauro nel mondo politico, interme-<br />

diario con soggetti istituzionali quali il Cuffaro e candidato al<br />

quale garantire il sostegno elettorale delle famiglie mafiose<br />

del mandamento di Brancaccio in cambio della piena dispo-<br />

nibilità a fare favori, affari e nomine.<br />

E, come si è detto in premessa, una delle principali caratteri-<br />

stiche dell’organizzazione “cosa nostra” è per l’appunto la<br />

sua specifica capacità di infiltrarsi in ampi settori della vita<br />

pubblica e politica, creando relazioni ed accordi con espo-<br />

nenti istituzionali.<br />

Da ciò deriva la particolare rilevanza di una indagine che<br />

certamente sarebbe stata in grado di documentare e rico-<br />

struire plurimi e rilevanti aspetti di questo intreccio politico-<br />

mafioso tanto difficile da individuare quanto utile per il so-<br />

dalizio.<br />

Se solo si considera ciò che è emerso dall’indagine sino al 15<br />

giugno del 2001 – e basta pensare ai fatti che hanno portato<br />

alla celebrazione del presente processo ed alla condanna in<br />

primo grado del Governatore in carica della Regione – si<br />

864


comprende appieno e senza bisogno di ulteriori spiegazioni<br />

l’enorme nocumento che la rivelazione delle notizie ha com-<br />

portato.<br />

Per altro verso, poi, vanno considerati anche gli importanti<br />

risultati che l'indagine del R.O.S. dei Carabinieri ha, comun-<br />

que, consentito di conseguire nonostante le fughe di notizie.<br />

Basta, a tal fine, tener conto degli esiti della c.d. operazione<br />

“Ghiaccio 1” che ha portato, il 4.12.2002, all’adozione di una<br />

ordinanza di custodia cautelare in carcere per il reato di as-<br />

sociazione mafiosa ed altro nei confronti di ben 44 persone in<br />

gran parte già condannate in primo ed in secondo grado in<br />

esito allo svolgimento del giudizio abbreviato e del giudizio<br />

ordinario (v. documenti in atti).<br />

Ovvero alla successiva ordinanza custodiale del 24.6.2003,<br />

con la quale, nell’ambito della c.d. operazione "Ghiaccio 2",<br />

sono stati tratti in arresto, sempre per il reato associativo,<br />

alcuni soggetti insospettabili quali lo stesso Miceli Domenico,<br />

Buscemi Francesco, Aragona Salvatore e Greco Vincenzo, co-<br />

gnato del Guttadauro.<br />

Imponenti risultati investigativi, dunque, ai quali, senza la<br />

fuga di notizie ed il rinvenimento della microspia da parte del<br />

Guttadauro, ne sarebbero certamente seguiti di ulteriori.<br />

Ciò a maggior ragione se si considera che la scoperta<br />

dell’intercettazione ambientale che ha determinato la fine so-<br />

stanziale dell’indagine, si è verificata il 15 giugno del 2001, a<br />

soli nove giorni dalla data (24 giugno 2001) fissata per le ele-<br />

zioni al Parlamento siciliano.<br />

Non è ingenuo ritenere che, in considerazione dei fatti emersi<br />

sino a quella data, si sarebbero, con estrema probabilità, po-<br />

tute raccogliere ulteriori rilevanti emergenze a carico del<br />

Guttadauro, del Miceli, dell’Aragona, del Greco e dello stesso<br />

Cuffaro, oltre che di altri possibili protagonisti della vicenda.<br />

Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, la condotta di ri-<br />

velazione delle notizie segrete ha oggettivamente rappresen-<br />

865


tato una agevolazione dell’attività posta in essere<br />

dall’associazione mafiosa, con precipuo riferimento al man-<br />

damento di Brancaccio, alla persona del Guttadauro, alle re-<br />

lazioni politiche che egli stava intrecciando, agli accordi poli-<br />

tico-mafiosi ed alle controprestazioni che ne sarebbero cer-<br />

tamente derivate.<br />

Esaurite le superiori premesse può passarsi ad esaminare<br />

criticamente l’apporto fornito dal dottor Salvatore Aragona,<br />

figura di centrale importanza nella ricostruzione dell’intera<br />

vicenda relativa alla divulgazione delle notizie in questione.<br />

Sotto il profilo della posizione processuale, l’Aragona è stato<br />

sentito in veste di imputato di reato connesso, ai sensi<br />

dell’art. 210 c.p.p., avendo egli riportato una condanna defi-<br />

nitiva (cfr. sentenza irrevocabile del 16.7.2002, in atti) per il<br />

delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, e per il de-<br />

litto di falso aggravato in relazione all’alterazione di una car-<br />

tella clinica in favore di Enzo Salvatore Brusca, al fine di<br />

consentire a questi di precostituirsi un alibi nell’ambito di<br />

una indagine per omicidio.<br />

In epoca più recente, l’Aragona è stato coinvolto nell’indagine<br />

c.d. “Ghiaccio 2” per fatti coevi e connessi a quelli oggi por-<br />

tati all’attenzione del Tribunale.<br />

Per tali fatti all’Aragona veniva riconosciuta la continuazione<br />

con il pregresso delitto di partecipazione ad associazione ma-<br />

fiosa e gli veniva applicata la pena di sei mesi di reclusione,<br />

ex artt. 444 e ss. c.p.p. (cfr. sentenza definitiva emessa in<br />

data 28.9.2005 dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo, in<br />

atti).<br />

Appare, tuttavia, assolutamente necessario sottolineare co-<br />

me, nella sentenza testè citata, all’Aragona sia stata ricono-<br />

sciuta ed applicata la circostanza attenuante prevista<br />

dall’art. 8 della legge n. 203/91, per aver fornito “elementi<br />

decisivi…” alla ricostruzione “..degli importanti contatti intrat-<br />

866


tenuti dal capo mafia di Brancaccio Giuseppe Guttadauro…”<br />

con esponenti delle istituzioni.<br />

L’Aragona, infatti, pur non essendo mai divenuto formalmen-<br />

te un collaboratore di Giustizia, è stato uno dei pochissimi<br />

soggetti coinvolti nella presente indagine che ha deciso di<br />

fornire un serio ed attendibile contributo agli inquirenti pri-<br />

ma ed alla magistratura giudicante dopo.<br />

La misura del livello di attendibilità del dottor Aragona sarà<br />

compresa appieno all’esito della disamina del contenuto delle<br />

sue dichiarazioni – sempre logiche, coerenti e ben argomen-<br />

tate – e, soprattutto, dei vari elementi esterni ed autonomi<br />

che le hanno puntualmente riscontrate.<br />

Si intende fare riferimento, in particolare, alle intercettazioni<br />

ambientali in casa Guttadauro, a quelle eseguite nella sala<br />

colloqui in carcere durante la detenzione dello stesso Arago-<br />

na, alle dichiarazioni dell’imputato Giorgio Riolo, alle dichia-<br />

razioni dell’avvocato Zanghì, al confronto tra questi e l’avv.<br />

Caputo ed alle stesse dichiarazioni rese dall’imputato Cuffa-<br />

ro.<br />

La figura del dottor Salvatore Aragona può, a ragion veduta,<br />

ritenersi di estrema importanza nel complessivo quadro di ri-<br />

sultanze emerse nel corso del dibattimento, quantomeno cer-<br />

tamente in relazione agli aspetti che attengono ai rapporti<br />

mafia-politica, alle elezioni regionali del 2001 ed alle fughe di<br />

notizie oggetto della presente disamina.<br />

L’Aragona è stato lungamente escusso nella veste di imputato<br />

di reato connesso, e, nel corso di diverse udienze, è stato<br />

sottoposto ad uno stringente esame da parte del P.M. che ha<br />

anche dato lettura di svariate intercettazioni ambientali che<br />

lo riguardavano, allo scopo di consentirgli di chiarirne il con-<br />

testo e di spiegarne i risvolti ed il contenuto.<br />

In ognuno di tali delicati passaggi l’Aragona si è dimostrato<br />

chiaro, coerente rispetto alle sue precedenti dichiarazioni,<br />

logico nel fornire spiegazioni verosimili dei dialoghi che lo<br />

867


vedevano protagonista, sicuramente attendibile e non motiva-<br />

to da alcun sentimento di rancore o di vendetta nei confronti<br />

dei soggetti chiamati in correità.<br />

Anche nel corso del controesame delle difese l’Aragona non<br />

ha mostrato incertezze o esitazioni ed ha mantenuto un livel-<br />

lo di coerenza tale da non lasciare dubbi circa la sua atten-<br />

dibilità intrinseca.<br />

Tutte le volte in cui è stato possibile sottoporre a verifica e-<br />

sterna il contenuto delle dichiarazioni rese dall’Aragona, le<br />

stesse non solo hanno resistito al vaglio critico ma sono state<br />

quasi sempre corroborate da riscontri anche individualizzan-<br />

ti.<br />

Come si comprenderà meglio in seguito, a tal fine risultano<br />

particolarmente significativi gli esiti delle intercettazioni am-<br />

bientali eseguite in carcere durante i colloqui che l’Aragona<br />

faceva con la moglie ed i parenti.<br />

Pur trattandosi di una situazione nella quale il dichiarante<br />

certamente non poteva immaginare di essere ascoltato, nel<br />

corso di detti colloqui non è mai emerso alcun motivo di ran-<br />

core nei confronti degli accusati né alcun dato dal quale si<br />

possa inferire una mancanza di sincerità da parte<br />

dell’Aragona stesso.<br />

Al contrario, si sono avute diverse conferme della difficile si-<br />

tuazione personale di un imputato abbandonato al suo desti-<br />

no dai suoi ex amici, i quali, però, al contempo pretendevano<br />

da lui silenzio, omertà ed acquiescenza, invitandolo talora a<br />

mentire, tal’altra a tacere e tal’altra ancora a “farsi la galera”<br />

senza protestare.<br />

Tra i contenuti delle intercettazioni ambientali in carcere,<br />

inoltre, è emerso anche l’episodio che ha visto coinvolti<br />

l’avvocato Zanghì e l’On.le avvocato Salvino Caputo che sarà<br />

oggetto di una successiva ed approfondita disamina.<br />

In sede di esame generale dell’attendibilità dell’Aragona, tut-<br />

tavia, può già anticiparsi che, anche in tale episodio, la ver-<br />

868


sione dei fatti fornita dall’Aragona ha trovato un ampio ed<br />

autorevole riscontro.<br />

Alla luce dei criteri di valutazione delle dichiarazioni di im-<br />

putati di reato connesso, ex art. 192 co.3 c.p.p., e dei sopra<br />

richiamati e ricevuti principi generali fissati dalla giurispru-<br />

denza di legittimità, pertanto, può formularsi un positivo<br />

giudizio di attendibilità del dottor Salvatore Aragona, almeno<br />

per quanto attiene ai fatti concernenti direttamente il pre-<br />

sente processo.<br />

Lo stesso dottore Aragona, nel tentativo di ricostruire il suo<br />

percorso di vita ed i rapporti con esponenti di “cosa nostra”,<br />

prendeva le mosse dall’inizio del suo rapporto di amicizia con<br />

il dottore Giuseppe Guttadauro, medico chirurgo già primario<br />

presso l’Ospedale Civico, uomo d’onore e, da ultimo, reggente<br />

del mandamento mafioso di Brancaccio.<br />

La conoscenza era avvenuta nel 1983 presso l’ospedale dove<br />

il Guttadauro operava e l’Aragona faceva pratica come giova-<br />

ne laureando.<br />

Fino al 1986, tuttavia, il Guttadauro non aveva assiduamente<br />

frequentato l’ospedale in quanto tratto a giudizio in stato di<br />

custodia cautelare nell’ambito del c.d. primo maxiprocesso a<br />

“cosa nostra”.<br />

Dal momento del suo rientro in servizio e fino al febbraio del<br />

1994 – epoca del nuovo arresto del Guttadauro per il proces-<br />

so c.d. Golden Market – i loro rapporti di conoscenza erano<br />

via via divenuti più intensi e frequenti, al punto che lo stesso<br />

Guttadauro aveva fatto da padrino all’Aragona in occasione<br />

della sua cresima in vista del prossimo matrimonio.<br />

Il rapporto, inoltre, si era esteso anche alle rispettive fami-<br />

glie, tanto che l’Aragona si recava frequentemente a fare visi-<br />

ta al Guttadauro presso la sua abitazione ed era divenuto<br />

amico anche della moglie, Gisella Greco (sorella di Vincenzo<br />

Greco).<br />

869


A partire dal 7.6.97 l’Aragona si era trasferito a Milano per<br />

lavoro ma faceva ritorno con una certa frequenza in città ed<br />

ogni volta che lo faceva si recava a trovare il Guttadauro a<br />

casa per una visita di cortesia ed omaggio.<br />

Dal complesso della deposizione dell’Aragona si evince come,<br />

fin all’inizio del suo rapporto con il Guttadauro, egli avesse<br />

perfettamente chiaro il ruolo di uomo d’onore da questi rico-<br />

perto.<br />

Peraltro, vale la pena di sottolineare come, in considerazione<br />

della più che ventennali vicende giudiziarie del Guttadauro<br />

(dal c.d. primo maxi-processo, al processo c.d. Golden<br />

Market, ai procedimenti applicativi di misure di prevenzione<br />

etc. etc.) accompagnate da un notevole clamore mediatico,<br />

nessun palermitano di media avvedutezza avrebbe potuto so-<br />

stenere di ignorare quantomeno l’esistenza di rapporti tra il<br />

medico e “cosa nostra”.<br />

Ed infatti l’Aragona, così come ha fatto lo stesso Cuffaro nel<br />

corso del suo esame, ha tranquillamente ammesso di essere<br />

stato fin dall’inizio del tutto consapevole di ciò.<br />

Dopo il trasferimento i rapporti con Guttadauro e la sua fa-<br />

miglia erano continuati ed, anzi, in tre occasioni (29.3., 7.4.<br />

e 14.4.2000) la signora Greco aveva raggiunto l’Aragona ed<br />

era stata sua ospite a Milano.<br />

Tali spostamenti erano connessi anche alle vicende relative<br />

alla costituzione e poi allo scioglimento di una società – la<br />

“Global Commerce s.r.l.” – i cui soci erano proprio l’Aragona<br />

ed i Guttadauro, anche se formalmente la compagine societa-<br />

ria era composta dalla moglie di Aragona, da Anitra Tiziana<br />

(collaboratrice familiare) e da Francesco Guttadauro, figlio di<br />

Giuseppe.<br />

La società doveva operare nel settore agroalimentare ma, do-<br />

po una prima e non fortunata operazione di commercializza-<br />

zione di agrumi, ne era stato deciso lo scioglimento.<br />

870


Dal complesso della deposizione dell’Aragona si evince che il<br />

Guttadauro – al quale il primo, nonostante la confidenza e<br />

l’amicizia di tanti anni, si rivolgeva ancora dando con rispet-<br />

to del “lei” o del “voi” – lo aveva individuato come suo confi-<br />

dente e referente per le questioni di natura politica, posto<br />

che l’Aragona era molto abile nel comprendere le vicende po-<br />

litiche e nel gestire i rapporti con esponenti politici locali.<br />

A tale proposito l’Aragona aggiungeva di avere conosciuto<br />

Salvatore Cuffaro fin dal 1988 presso il Policlinico dove en-<br />

trambi si erano trovati ad operare nella loro qualità di medi-<br />

ci.<br />

La presentazione era avvenuta grazie a Domenico Miceli, me-<br />

dico anch’egli, poi candidato alle elezioni regionali del 2001,<br />

successivamente nominato Assessore comunale e tratto in ar-<br />

resto e condannato, nel primo grado di un processo parallelo,<br />

per concorso in associazione mafiosa.<br />

Tutti e tre erano medici con la passione per la politica, in<br />

particolar modo il Cuffaro che, già allora, era il punto di rife-<br />

rimento di un nutrito gruppo di giovani colleghi.<br />

La conoscenza per motivi lavorativi e politici si era trasfor-<br />

mata ben presto in amicizia con frequenti incontri anche con<br />

le rispettive famiglie.<br />

E’ bene, a questo proposito, precisare fin d’ora come lo stes-<br />

so Cuffaro, nel corso del suo esame, abbia riconosciuto<br />

l’esistenza di tale circuito relazionale negli stessi esatti ter-<br />

mini indicati dall’Aragona e richiamando anche alcuni identi-<br />

ci episodi di vita.<br />

In base al racconto dell’Aragona, il Cuffaro lo aveva anche<br />

indicato come candidato alle elezioni del Consiglio<br />

dell’Ordine dei medici.<br />

Sempre nello stesso anno – il 1991 - l’Aragona aveva fatto<br />

campagna elettorale per l’elezione del Cuffaro al parlamento<br />

regionale “a 360 gradi” sia ad Altofonte (suo paese d’origine)<br />

che a Palermo.<br />

871


Nel corso di tale campagna elettorale l’Aragona aveva orga-<br />

nizzato, insieme alla collega Nuccia Albano ed altri medici,<br />

una riunione politica presso il circolo del tennis gestito dai<br />

Teresi ed ubicato nei pressi dei quartieri Bonagia e Villagra-<br />

zia.<br />

Si tratta del medesimo incontro elettorale descritto nei detta-<br />

gli dal collaboratore Angelo Siino, il quale ha ammesso di a-<br />

vere invitato a partecipare alla riunione per sostenere Cuffa-<br />

ro numerosi esponenti di alto livello di “cosa nostra” palermi-<br />

tana e dei quartieri di Villagrazia e Bonagia in modo partico-<br />

lare (si veda l’analisi della deposizione del Siino in proposi-<br />

to).<br />

L’incontro elettorale per la candidatura di Cuffaro aveva avu-<br />

to un grande successo in considerazione del numero di pre-<br />

senze, circa ottocento, e dell’intervento di parecchi uomini<br />

d’onore (tra i quali egli certamente aveva riconosciuto Di<br />

Matteo, La Barbera e Gioè, originari di Altofonte) in grado di<br />

assicurare un cospicuo sostegno elettorale.<br />

Pur non conoscendo all’epoca Angelo Siino, egli, circa un an-<br />

no dopo l’incontro, era venuto a sapere, proprio dallo stesso<br />

Cuffaro, che anche lui era stato presente in quella occasione.<br />

Il Cuffaro si era lamentato della presenza del Siino, aggiun-<br />

gendo di essere venuto a sapere da un Commissario di P.S.<br />

che alla riunione elettorale era stato presente anche un lati-<br />

tante di Alcamo; la circostanza lo aveva indispettito tanto<br />

che gli aveva detto “dovete stare attenti a chi portate”.<br />

Egli, tuttavia, si era informato con Santino Di Matteo, il qua-<br />

le gli aveva assicurato che il soggetto in questione (Simone<br />

Beninati) non era affatto latitante al momento della sua par-<br />

tecipazione all’incontro elettorale.<br />

Appare evidente la convergenza sostanziale tra le dichiara-<br />

zioni dell’Aragona e quelle del collaboratore Siino, le quali,<br />

pur se rese in tempi e con modalità del tutto diversi, appaio-<br />

no assolutamente coincidenti.<br />

872


A tale proposito, per altro verso, vale la pena di sottolineare<br />

il livello di consapevolezza del Cuffaro circa il ruolo<br />

dell’Aragona ed i suoi rapporti con il Guttadauro ed altri e-<br />

sponenti di “cosa nostra”.<br />

Il Cuffaro, all’epoca della campagna elettorale del 1991, non<br />

solo era perfettamente a conoscenza delle vicende giudiziarie<br />

dell’Aragona (il quale era già sotto processo per concorso in<br />

associazione mafiosa) ma da questi aveva ricevuto molteplici<br />

confidenze in virtù del loro rapporto di amicizia e vicinanza.<br />

In particolare, l’Aragona, pur avendo puntualizzato che alcu-<br />

ne accuse a suo carico erano infondate, aveva ammesso al<br />

Cuffaro di avere effettivamente intrattenuto rapporti con am-<br />

bienti ed esponenti mafiosi, tra i quali anche il dottor Gutta-<br />

dauro e di avere posto in essere diverse delle condotte che gli<br />

venivano contestate.<br />

Ancora più nel dettaglio gli aveva confidato di avere effetti-<br />

vamente falsificato la cartella clinica di Enzo Salvatore Bru-<br />

sca, condotta che gli veniva espressamente contestata nel<br />

processo suo carico.<br />

Nonostante ciò, il Cuffaro aveva mantenuto ed anzi appro-<br />

fondito i rapporti di amicizia con l’Aragona e lo aveva fre-<br />

quentato ed accolto parecchie volte in casa sua almeno fino<br />

al 2001-2002.<br />

Vale la pena di evidenziare, a tale proposito, come lo stesso<br />

imputato Cuffaro abbia ammesso di essere stato ben consa-<br />

pevole delle vicende giudiziarie “per mafia” del suo amico<br />

Salvatore Aragona, con ciò confermando quanto da questi so-<br />

stenuto.<br />

Nella dinamica dei rapporti tra l’Aragona, il Guttadauro ed il<br />

Cuffaro appare rilevante delineare, sia pure con brevi tratti,<br />

la figura di Domenico Miceli, medico ed ex assessore comu-<br />

nale oggi sotto processo in appello per concorso in associa-<br />

zione di tipo mafioso, dopo la condanna in primo grado.<br />

873


Anche in questo caso la conoscenza risaliva al 1988 ed era<br />

avvenuta al Policlinico nell’ambiente di lavoro frequentato sia<br />

dall’Aragona che dal Miceli.<br />

L’Aragona aveva presentato Miceli al Guttadauro mentre il<br />

Miceli, a sua volta, gli aveva fatto conoscere Salvatore Cuffa-<br />

ro con il quale aveva svolto una intensa attività politica.<br />

Nel 1991 il Miceli lo aveva sostenuto alle elezioni per il Con-<br />

siglio dell’Ordine mentre, entrambi, avevano fatto campagna<br />

elettorale per Cuffaro in occasione delle elezioni regionali di<br />

quello stesso anno.<br />

I rapporti tra il Miceli ed il Guttadauro si erano poi sviluppa-<br />

ti autonomamente, sia in modo diretto che mediato attraver-<br />

so il medico Vincenzo Greco, cognato del secondo in quanto<br />

fratello della moglie Gisella Greco.<br />

Senza dubbio il Miceli era sostenuto politicamente dal Gutta-<br />

dauro ed era da questi considerato come un buon trait<br />

d’union tra il mondo della politica e quello di “cosa nostra”.<br />

Per quanto attiene ai rapporti tra il Miceli ed il Cuffaro,<br />

l’Aragona precisava che si trattava di una amicizia fraterna,<br />

consolidata dalla comune origine della provincia di Agrigento,<br />

dal legame al gruppo politico dell’On.le Calogero Mannino<br />

(che risaliva addirittura al padre del Miceli che si era candi-<br />

dato con l’appoggio dell’ex ministro) ed anche dall’ottimo<br />

rapporto tra le loro mogli (una delle quali era stata addirittu-<br />

ra testimone di nozze dell’altra).<br />

Per certa ed espressa ammissione dell’Aragona, il Cuffaro era<br />

ben consapevole dei rapporti che legavano Miceli al Gutta-<br />

dauro che sapeva da anni coinvolto in processi per gravi fatti<br />

di mafia.<br />

Così come il Cuffaro sapeva bene che lo stesso tipo di vici-<br />

nanza sussisteva tra lo stesso Aragona ed il Guttadauro, co-<br />

me egli aveva appreso direttamente parlandone con lui e con<br />

il Miceli.<br />

874


Fino all’anno 2001 il Cuffaro era, altrettanto certamente,<br />

consapevole dei rapporti che intercorrevano tra Aragona, Mi-<br />

celi e Guttadauro, come le successive vicende e, soprattutto,<br />

le intercettazioni ambientali dimostreranno.<br />

E, del resto, lo stesso imputato ha, sia pure parzialmente,<br />

confermato tali circostanze nel corso del suo esame, quando<br />

ha confermato:<br />

- di conoscere l’esistenza e la natura dei rapporti intercor-<br />

renti tra il Miceli, l’Aragona ed il Guttadauro (cfr. pag. 115,<br />

136 trascrizione);<br />

- l’attuale frequentazione tra costoro ed i precedenti per ma-<br />

fia dell’Aragona e del Guttadauro;<br />

- che Vincenzo Greco, cognato del Guttadauro e pregiudicato<br />

per reati di mafia, aveva sostenuto l’elezione del Miceli e, di<br />

converso, anche la sua (cfr. pag. 96, 101, 108, 139, 141 tra-<br />

scrizione).<br />

Per altro verso lo stesso Guttadauro, tra l’aprile ed il maggio<br />

del 2001, aveva confidato all’Aragona di avere intrattenuto in<br />

passato rapporti diretti con il Cuffaro e di averlo incontrato<br />

in più occasioni.<br />

Circostanza non del tutto esclusa dallo stesso Cuffaro, il<br />

quale ha ammesso (cfr. pag. 86 trascrizione) di averlo incon-<br />

trato in almeno due distinte occasioni (un intervento chirur-<br />

gico del figlio ed il matrimonio dello stesso Aragona).<br />

Anche il fratello Carlo Guttadauro, che aveva la passione per<br />

la politica, aveva sostenuto elettoralmente in passato sia<br />

Mannino che Cuffaro, forte del suo prestigio nella zona di<br />

Aspra e Bagheria dove era in grado di assicurare un consi-<br />

stente numero di voti.<br />

E rapporti di buona conoscenza esistevano anche tra il Cuf-<br />

faro e la moglie del Guttadauro, Gisella Greco, come risulta-<br />

va confermato da alcuni episodi ai quali l’Aragona aveva as-<br />

sistito personalmente.<br />

875


Tra questi certamente ricordava il suo matrimonio al quale<br />

avevano preso parte sia i Guttadauro che i Miceli ed i Cuffa-<br />

ro, i quali erano stati insieme a festeggiare l’amico Aragona<br />

(circostanza specificatamente confermata dall’imputato).<br />

In una altra occasione egli, insieme alla moglie di Guttadau-<br />

ro, aveva incontrato, presso il bar “Caffè Nobel” di Palermo, il<br />

Cuffaro, con il quale aveva discusso di alcune iniziative eco-<br />

nomiche in Pantelleria che interessavano la famiglia Gutta-<br />

dauro (circostanza non confermata ma nemmeno smentita dal<br />

Cuffaro nel suo esame).<br />

Successivamente, poi, la signora Gisella Greco aveva, questa<br />

volta per caso, incontrato Cuffaro su uno dei voli Palermo-<br />

Milano Malpensa che aveva effettuato nel 2000 per le vicende<br />

relative alla società Global Commerce s.r.l..<br />

All’aeroporto di Milano la Greco era stata accolta<br />

dall’Aragona ed i tre si erano intrattenuti, insieme ad altri<br />

familiari ed amici, nell’attesa che il Cuffaro noleggiasse una<br />

automobile per recarsi in vacanza sul lago di Garda.<br />

Anche tale episodio ha trovato conferma nell’esame del Cuf-<br />

faro, il quale, pur sottolineandone l’aspetto casuale, ha rico-<br />

struito il fatto negli stessi termini dell’Aragona (cfr. pag. 90<br />

trascrizione).<br />

Secondo la ricostruzione cronologica degli eventi fornita<br />

dall’Aragona, lo sviluppo delle vicende relative alla campagna<br />

elettorale del 2001 aveva avuto inizio il 29 o il 30 di marzo di<br />

quell’anno, allorquando egli ricevette una telefonata da parte<br />

del Miceli.<br />

Questi gli diceva di trovarsi a Milano e di volerlo incontrare<br />

presso l’hotel “Quark” dove era alloggiato.<br />

L’incontro tra i due aveva luogo nella stessa giornata e dura-<br />

va circa un paio di ore, nel corso delle quali il Miceli lo aveva<br />

aggiornato a proposito dei suoi incontri con il Guttadauro,<br />

dei suoi rapporti con il Cuffaro e del momento politico in vi-<br />

876


sta delle prossime competizioni elettorali nazionali e regiona-<br />

li.<br />

In particolare, il Miceli gli riferiva di essere stato invitato da<br />

Vincenzo Greco ad andare a trovare suo cognato Giuseppe<br />

Guttadauro presso la sua abitazione.<br />

Nel corso di detta visita il Guttadauro gli aveva fatto forti<br />

pressioni per convincere il Cuffaro, candidato alla Presidenza<br />

della Regione, ad inserire nelle liste del suo partito una per-<br />

sona di sua fiducia, l’avvocato Salvatore Priola, che lo aveva<br />

assistito in alcune sue vicende giudiziarie.<br />

Egli non aveva potuto sottrarsi a tale pressante richiesta ed<br />

aveva parlato al Cuffaro della candidatura del Priola, specifi-<br />

cando che proveniva dal Guttadauro, il quale teneva in modo<br />

particolare ad essere accontentato.<br />

Il Cuffaro gli aveva risposto in modo piuttosto risentito, in<br />

quanto, a suo dire, la candidatura dell’avvocato difensore del<br />

Guttadauro era un “atto che recava la sua firma” e, come tale,<br />

non era opportuno.<br />

A tale proposito va premesso che lo stesso Cuffaro, in sede di<br />

esame dibattimentale, ha ammesso di avere riferito al Miceli<br />

(cfr. pagg. 137/139 trascr.) di essere stato avvicinato a Roma<br />

dall’avv. Priola, il quale, dopo avergli chiesto una candidatu-<br />

ra per le nazionali, gli aveva “mandato i saluti del Guttadauro”<br />

(cfr. pagg. 126/128 trascr.).<br />

Come si specificherà meglio in seguito, si tratta della piena<br />

conferma, proveniente dallo stesso imputato, dell’episodio<br />

esattamente negli stessi termini riferiti dall’Aragona e poi ul-<br />

teriormente riscontrati dalle intercettazioni.<br />

Il Cuffaro, poi, aveva confidato al Miceli di avere saputo che<br />

“i R.O.S. stavano indagando sul conto del Guttadauro<br />

perché lo ritenevano un personaggio in ascesa nel gotha<br />

di cosa nostra” e che speravano di catturare il latitante<br />

Matteo Messina Denaro attraverso suo fratello Carlo Gutta-<br />

dauro.<br />

877


Il Miceli non gli aveva specificato la fonte che, a sua volta,<br />

aveva riferito la notizia al Cuffaro, anche se aveva fatto spon-<br />

taneamente riferimento al maresciallo Borzacchelli dicendo<br />

che il Cuffaro lo teneva molto vicino a sé perché gli forniva<br />

informazioni su indagini in generale.<br />

A motivo del tenore della notizia ricevuta, comunque, il Cuf-<br />

faro aveva anche detto al Miceli “voi cautelatevi che io mi<br />

cautelo da me”, frase la cui interpretazione ha a lungo im-<br />

pegnato le parti nel corso dell’esame dell’Aragona.<br />

Questi, tuttavia, ha, con chiarezza, specificato che il riferi-<br />

mento del Cuffaro, per come riferitogli dal Miceli, era eviden-<br />

temente rivolto non già all’inopportunità di avere rapporti<br />

con il Guttadauro – visto che Cuffaro sapeva bene che sia<br />

l’Aragona che il Miceli lo frequentavano – quanto alla neces-<br />

sità di cautelarsi poiché il Guttadauro era in quel frangente<br />

sottoposto ad indagini.<br />

Non occorreva, in una parola, cautelarsi a motivo dei poco<br />

opportuni rapporti col Guttadauro ma per le indagini in corso<br />

a suo carico che avrebbero potuto coinvolgerli.<br />

Il Miceli, pertanto, chiedeva l’aiuto dell’Aragona affinchè<br />

questi, in virtù del suo rapporto personale con il Guttadauro,<br />

intervenisse su di lui per convincerlo a desistere dal preten-<br />

dere a tutti i costi la candidatura dell’avvocato Priola.<br />

A tale proposito, il Miceli gli riferiva che il suo intervento era<br />

stato ritenuto utile anche dallo stesso Cuffaro, il quale con-<br />

divideva con lui la speranza che, grazie all’intermediazione<br />

dell’Aragona, il Guttadauro potesse convincersi a rinunciare<br />

alla sua pressante richiesta.<br />

Il discorso, poi, era proseguito ed aveva avuto come oggetto<br />

la possibilità di una candidatura dello stesso Miceli, il quale<br />

mostrava un certo disappunto per non essere stato inserito<br />

nella lista dei candidabili stilata dal Cuffaro.<br />

Questi, infatti, a detta del Miceli, non aveva preso in consi-<br />

derazione tale possibilità, nonostante l’ottimo rapporto per-<br />

878


sonale, in quanto all’interno del C.D.U. vi era qualche diri-<br />

gente che non lo vedeva di buon occhio e faceva, a tale pro-<br />

posito, riferimento all’on.le Saverio Romano.<br />

L’Aragona rispondeva al Miceli dicendogli che sarebbe presto<br />

andato a Palermo ed assicurandogli un suo interessamento<br />

sul Guttadauro allo scopo di tentare di convincerlo a rinun-<br />

ciare alla candidatura del Priola che anche lui riteneva poco<br />

opportuna.<br />

Nell’occasione egli avrebbe anche incontrato il Cuffaro cer-<br />

cando di convincerlo a candidare il Miceli stesso come sog-<br />

getto in grado di stargli vicino adeguatamente e di ottenere il<br />

gradimento del Guttadauro.<br />

Il 9 aprile 2001, infatti, l’Aragona si recava a casa del Gutta-<br />

dauro e, durante un breve incontro a due, gli esprimeva la<br />

sua opinione circa l’inopportunità di insistere nel pretendere<br />

la candidatura del Priola.<br />

Il Guttadauro gli rispondeva che voleva verificare la sua ca-<br />

pacità di influenza sul Cuffaro e vedere se questi si rifiutava<br />

di assecondare la sua richiesta.<br />

Dopo poco i due venivano raggiunti dal Miceli ed, alla sua<br />

presenza, l’Aragona proponeva di sostenere la candidatura<br />

proprio del Miceli, il quale avrebbe più facilmente ottenuto il<br />

gradimento del Cuffaro, nonostante questi sapesse che si<br />

trattava di persona vicina al Guttadauro (v. in proposito la<br />

trascrizione dell’intercettazione ambientale dell’incontro con<br />

i chiarimenti resi dall’Aragona nel corso del suo esame).<br />

Il Guttadauro replicava alla proposta dell’Aragona dicendo<br />

che, in caso di candidatura del Miceli, egli avrebbe rinuncia-<br />

to ad ogni altra richiesta proprio in virtù del rapporto di fi-<br />

ducia che lo legava al Miceli stesso.<br />

Questi, in sostanza, sarebbe stato “il suo candidato” e lo a-<br />

vrebbe preferito a chiunque altro, compreso l’avv. Priola.<br />

Il Guttadauro aggiungeva, inoltre, di essersi rifiutato di in-<br />

contrare direttamente il Cuffaro per discutere di candidature<br />

879


(cosa che alcuni gli avevano suggerito di fare), in quanto ri-<br />

teneva poco opportuno che il candidato alla presidenza si fa-<br />

cesse vedere insieme a lui che era sottoposto a processi e già<br />

condannato per associazione mafiosa.<br />

A proposito di tale prima parte della deposizione<br />

dell’Aragona, appare opportuno richiamare testualmente la<br />

conversazione del 9 aprile del 2001 che, per un verso, appare<br />

estremamente chiara in proposito e, per altro verso, confer-<br />

ma pedissequamente la ricostruzione dell’Aragona stesso.<br />

Il suddetto colloquio, intercettato nell’appartamento di via De<br />

Cosmi, si compone di una fase iniziale che si svolge fra il so-<br />

lo Aragona e Giuseppe Guttadauro e di una fase seguente<br />

nella quale si registra l’intervento di Domenico Miceli, giunto<br />

solo nella seconda parte dell’incontro.<br />

Durante la prima parte della conversazione, l’Aragona ed il<br />

Guttadauro stabilivano la strategia politica più utile da adot-<br />

tare in vista di un imminente incontro che l’Aragona aveva<br />

già fissato con il Cuffaro.<br />

Prima di entrare nel merito di tale argomento, però, i due in-<br />

terlocutori si dilungavano su tutta una serie di tematiche<br />

strettamente connesse alla vita dell’organizzazione mafiosa,<br />

con ciò lasciando chiaramente intendere che entrambi erano<br />

del tutto consapevoli del contesto mafioso nel quale anche la<br />

comune progettualità politica andava inserita.<br />

In particolare, l’Aragona faceva espresso riferimento ad alcu-<br />

ni aspetti del proprio processo, ad incontri avuti in carcere<br />

ed alle vicende personali di altri affiliati mafiosi quali Bru-<br />

sca, Capizzi, Pullarà, Marfia, Raccuglia, Vassallo e Lo Nigro.<br />

Il Guttadauro, poi, rimproverava l’Aragona di avere avuto un<br />

incontro nella piazza del suo paese, Altofonte, con il parente<br />

di un pentito, comportamento non accettabile nell’ambiente<br />

mafioso.<br />

Passando ad argomenti più “politici”, il Guttadauro spiegava<br />

all’Aragona che tra gli obiettivi principali da perseguire in vi-<br />

880


sta del suo impegno per le imminenti elezioni vi era il ri-<br />

chiamare l’attenzione sulle condizioni dei carcerati, sulle in-<br />

sostenibili restrizioni imposte dai regimi detentivi speciali ol-<br />

tre, ovviamente, alla consueta necessità di fare affari e trarre<br />

profitti patrimoniali per sé e per gli altri affiliati<br />

all’organizzazione mafiosa “.. Ma il nostro progetto è sem-<br />

pre quello di cercare di migliorare le vicende processuali<br />

di ‘na poco di disgraziati… (…) Chiddu è.., e poi vedere, nel<br />

momento in cui ci sarà la necessità di trovare qualche cosa, di-<br />

re: c’è stà cosa che si deve fare, che c’è da guadagnare<br />

cento lire, di guadagnarle, dico, prima è un progetto morale<br />

di vedere...di sistemare le cose e poi è il progetto persona-<br />

le, mio, tuo o di chiunque ha un’idea.., ecco, io mi ‘a<br />

ghiri a fare ‘u capannuni, insomma, ad uno mi ci devo<br />

rivolgere, non so se rendo l’idea.., mi devo andare a fare..?<br />

Questo è il progetto.., non è ca io ti pare che io…)”.<br />

Le espressioni adoperate, sia per il tono che per il contenuto,<br />

fanno chiaramente intendere che si tratta di tematiche gradi-<br />

te a “cosa nostra” e di obiettivi da raggiungere, attraverso un<br />

apposito canale politico, proprio nell’interesse della suddetta<br />

organizzazione mafiosa.<br />

“GUTTADAURO Ha racc.., ti ha raccontato tutto Mimmo..,<br />

questo ne sono..<br />

ARAGONA E’ normale che siamo..<br />

GUTTADAURO E’ un bel discorso..<br />

ARAGONA ..tra di noi.., tra di noi non c’è..<br />

GUTTADAURO No, e va beh, figurati s’iddu..<br />

L’espressione adoperata conferma che il Miceli aveva già<br />

spiegato tutti i retroscena all’Aragona nel corso di un loro<br />

precedente incontro.<br />

…<br />

ARAGONA E allora il concetto è questo, giustamente l’analisi<br />

è.., lui sa che io ho un ascendente nei confronti del nu-<br />

mero uno in questo momento, no? Infatti mi ha detto sostan-<br />

881


zialmente.., chistu Mimmo: “Chi sale sul carro oggi ha tut-<br />

to.” Cioè, oggi, momento politico storico, no? Chi ha.., chi<br />

prende i patti e fa i patti ha tutto. Picchì viu ‘u figghiu ‘i<br />

Mannino, si metti dietro Cuffaro e puru ca pigghia un voto e già<br />

onorevole, giusto? Numero due nel proporzionale..<br />

Il Miceli, dunque, sapeva che l’Aragona aveva un certo a-<br />

scendente nei confronti del Cuffaro – il numero uno – ed ave-<br />

va chiesto un suo intervento per convincerlo sulla scelta del-<br />

le candidature.<br />

GUTTADAURO Non è che devo diventare onorevole io, Salvo...<br />

ARAGONA No, e io non è che sto salendo neanche sul carro io,<br />

però sul carro amu a mettiri due o tri cristiani che pos-<br />

sono essere..<br />

GUTTADAURO Sì, ma due o tri cristiani a cui? Almeno quello<br />

è.., lo conosco e ci fazzu fari.., gli posso chiedere chid-<br />

du.., siamo sempre per interposta persona..<br />

Il Guttadauro, pertanto, voleva ottenere almeno un candidato<br />

di suo gradimento, aggiungendo che, conoscendo il Priola,<br />

sapeva che avrebbe fatto tutto quello che gli veniva richie-<br />

sto.<br />

ARAGONA No, stiamo parlando noi.., stiamo parlando di identi-<br />

ficarle queste persone..<br />

GUTTADAURO E perciò ricu.., quindi, se c’è una persona..<br />

Mimmo. Io gliel’ho chiesto..<br />

ARAGONA Eh, Mimmo è una persona..<br />

GUTTADAURO ...ma Mimmo unn’è ca ti pari ca…, iddu fa un<br />

colpo alla botte ed un colpo al cerchio, non è che..<br />

ARAGONA Ma io gliel’ho detto: “Mimmo, tu che intenzioni<br />

hai?”..<br />

GUTTADAURO Iddu un sa.., ‘u viri ca.., allura picchì tu ci ‘u<br />

spii, scusa? Io pure gliel’ho detto..<br />

ARAGONA Io, niente noi..<br />

GUTTADAURO “Tu ‘a fari ‘u chirurgo o ‘a fari l’onorevole?”..<br />

882


ARAGONA per me va bene così…, lui è un animale politi-<br />

co, quindi lui la tendenza ci l’avi ‘dda..<br />

GUTTADAURO Ma questo.., mi persuado io, non è che..<br />

ARAGONA E quindi ci rissi: “Tu che..<br />

GISELLA Perché lui già ha deciso..<br />

ARAGONA No.., infatti, lui non è che..<br />

GUTTADAURO Va beh ma iddu.., iddu è talmente picciotto ca<br />

n’atri quattru anni può aspettare..<br />

ARAGONA Sì, infatti la strategia..<br />

GUTTADAURO E’ salito sul carro..<br />

ARAGONA La strategia importante di Mimmo è questa,<br />

vogliamo approfittarne ora...<br />

GUTTADAURO Ma ora non vale la pena..<br />

ARAGONA E ma lui potrebbe anche ricoprire un incarico<br />

assessoriale alla Regione!<br />

GUTTADAURO Ma dopo, senza bisogno di essere eletto..<br />

ARAGONA Senza bisogno di essere..<br />

GUTTADAURO E allora, ‘nca scusami, nuatri ci damu ‘a<br />

forza, iddu fa quello che gli diciamo noi.., noi glielo fac-<br />

ciamo salire dall’avvocato Priola..<br />

ARAGONA ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Ma cu c’è.. Mi spiego, Salvo, se c’è una per-<br />

sona migliore, più affidabile...<br />

L’Aragona tentava effettivamente di dissuadere il Guttadauro<br />

dall’insistere sulla candidatura del Priola, ritenendolo inade-<br />

guato e troppo legato a lui (essendo il suo avvocato) ed ini-<br />

ziava a sostenere le ragioni della candidatura alternativa del<br />

Miceli, vero “animale politico” e soggetto assai più affidabile.<br />

Inoltre, l’avvocato Priola, come spiegato dall’Aragona, aveva<br />

militato in un altro partito politico (Forza Italia) e, per giun-<br />

ta, aveva avuto un incontro a Roma con il Cuffaro, nel corso<br />

del quale era stato troppo diretto e quasi aggressivo nel pro-<br />

spettargli la sua candidatura, facendo peraltro esplicito rife-<br />

rimento al suo legame con il Guttadauro.<br />

883


Tale approccio non era stato gradito dal Cuffaro che se ne<br />

era lamentato con il Miceli, il quale aveva riferito l’accaduto<br />

allo stesso Aragona.<br />

Appare del tutto evidente la convergenza tra tali particolari<br />

della vicenda e l’ammissione del fatto da parte del Cuffaro<br />

nel corso del suo esame, soprattutto in relazione al luogo ed<br />

alle modalità dell’incontro ed al riferimento conclusivo ai sa-<br />

luti mandati dal Guttadauro.<br />

I successivi passaggi della conversazione danno ulteriore<br />

piena conferma di tali modalità di accadimento dei fatti.<br />

ARAGONA O uno o due assissuri l’avi aviri? Che gli cautela-<br />

no.., che lo cautelano.. o nei posti chiave due tre persone<br />

le deve avere? E chi sono? A chi hai promesso? Con chi stai<br />

trattando? E tu a mia mi l’a diri..<br />

GUTTADAURO Va beh, e picchì ti l’avi a diri..<br />

ARAGONA E picchì.., picchì mi l’avi a diri.., e picchì, un mu<br />

può diri?<br />

GUTTADAURO Ah, se te lo può.., se te lo dice..<br />

ARAGONA E scusa..<br />

GUTTADAURO ..sei..<br />

ARAGONA Eh!<br />

GUTTADAURO ..sei bravo.., e lui è bravo pure lui, siete bravi<br />

tutti e due..<br />

ARAGONA Ah, va beh, abbiamo un rapporto bello..<br />

GUTTADAURO Ma lo so che l’avete.., l’avevate.., ora non so se<br />

è lo stesso..<br />

ARAGONA No, sempre.., sempre, sì..<br />

GUTTADAURO ..non è che ti pare che..<br />

L’Aragona, prevedendo le difficoltà che il futuro Presidente<br />

Cuffaro avrebbe ben presto dovuto affrontare nella scelta de-<br />

gli assessori - difficoltà dovute alle richieste delle varie com-<br />

ponenti politiche della coalizione - riteneva che questi avesse<br />

l’assoluta necessità di costruire attorno a sé una squadra di<br />

884


uomini affidabili, tra i quali egli aveva la ferma intenzione di<br />

convincerlo ad inserire anche Mimmo Miceli.<br />

GUTTADAURO No.., no, ma che signi.., Mimmo.., cu Mimmo<br />

putemu iri ‘a America, non è che ti pare che..<br />

ARAGONA E’ giusto? Anche perché uno.., ci vuole intelligenza..<br />

lui punta alle regionali e l’abbiamo anche noi, e quindi io là..<br />

stasera, devo andare da Totò a dire..<br />

L’Aragona, quindi, faceva riferimento al suo prossimo incon-<br />

tro col Cuffaro ed alla strategia da seguire per segnalare la<br />

figura del Miceli quale candidato ideale, fedele ed adatto a<br />

garantire gli interessi di tutti, anche quelli comuni ad Arago-<br />

na e Guttadauro.<br />

GUTTADAURO Dico, questo te lo dico…, non so se..., io mi so-<br />

no preso delle responsabilità pure per Mimmo, probabil-<br />

mente, lo sai?<br />

ARAGONA No, no, no..<br />

GUTTADAURO No.., fai conto che non ti ho detto niente<br />

io.., non è che è.., quindi non è ca tu m’a presentari a<br />

Mimmo.., no per..<br />

Come precisato dallo stesso Aragona nel corso del suo esame,<br />

tale frase rivoltagli dal Guttadauro stava ad indicare che<br />

questi aveva già assunto degli impegni in ambienti mafiosi ed<br />

aveva acquisito la disponibilità del Miceli nei suoi confronti.<br />

La cosa non veniva immediatamente compresa dall’Aragona,<br />

il quale, tuttavia, dopo che il Guttadauro gli aveva aggiunto<br />

“fai conto che non ti ho detto niente io…” aveva compreso il ri-<br />

ferimento appena fattogli dal suo interlocutore.<br />

ARAGONA No, io sto facendo un’analisi..<br />

GUTTADAURO ..tu puoi presentare, lo conosci sicuramente me-<br />

glio di me.., ma io s’iddu taliu a uno penso.., ho la presunzione<br />

di pensare..<br />

ARAGONA ..allora..<br />

GUTTADAURO .. di conoscerlo un pochino per quello che mi<br />

serve.., non è che..<br />

885


ARAGONA Infatti noi stiamo parlando lo stesso.., lo stesso<br />

linguaggio, infatti io ci rissi a Mimmo: “Ma tu picchì un ci ricia<br />

ca vule.., che dovevi essere tu.., che, perché tu.. io dico, tu che<br />

intenzioni hai?”.. Dice: “Io.. che intenzioni ho.., io non<br />

posso andare andare a sposare una causa se non ho la<br />

forza di..”, “Sì, e tu perché non glieli chiedi a Totò.., che<br />

intenzioni ha..”, allora lui mi ha telefonato ogni giorno in<br />

questa settimana, da quando ci siamo visti, per dirmi le quota-<br />

zioni dei rapporti con Totò..: “Oggi mi ha chiamato, mi ha detto<br />

non ti preoccupare, ci penso io, poi non si è fatto sentire..”,<br />

questo e quello, ci rissi: fino a ieri lui era di guardia.., ci rissi:<br />

“Fai una cosa, tu stasera hai appuntamento cu Totò?<br />

Vedi Totò, digli che gli voglio parlare io, dopo di che an-<br />

diamo”…(…) (…) perché sinceramente io sul discorso di quello<br />

che lui mi ha raccontato .. relativo a Priola.. c’è..<br />

Di fronte alle timidezze del Miceli, l’incontro tra Aragona e<br />

Cuffaro avrebbe potuto chiarire le reali intenzioni di tutti i<br />

protagonisti della complessa vicenda, verificare l’effettiva<br />

praticabilità di una candidatura del Miceli in quanto “gradi-<br />

ta” al Guttadauro e sostitutiva della candidatura del Priola e,<br />

soprattutto, sondare l’impegno personale del Cuffaro a soste-<br />

nerlo con voti propri.<br />

GUTTADAURO Priola.., Priola la racconta in maniera di-<br />

versa..<br />

ARAGONA Eh, eh, e va beh, facciamocelo dire un domani<br />

da Totò..<br />

Tale passaggio, dunque, conferma ciò che Miceli ha descritto<br />

come una reazione negativa del Cuffaro alla candidatura del<br />

Priola, il quale però ha fornito una versione diversa al Gutta-<br />

dauro, negando di essersi comportato in modo così poco av-<br />

veduto.<br />

L’Aragona, in conclusione, voleva verificare come erano anda-<br />

te effettivamente le cose parlando direttamente col Cuffaro.<br />

886


GUTTADAURO Perciò dico, quindi a questo punto non è.., no,<br />

ma non è per non credere a Mimmo.., il problema è.., probabil-<br />

mente sì, si saranno agitati, ma che Totò lo ha raccontato..,<br />

picchì non è che Mimmo era presente, è giusto? Quindi è<br />

chiaro che Priola.., Mimmo.., Totò l’avrà recepito in maniera<br />

brutta stù cosu..<br />

ARAGONA Ma Totò.., ..(inc.).. a intuito.., giusto? Allora, Totò è<br />

favusu, non è.., non è..<br />

GUTTADAURO Eh, quindi già lo comincia a toccare perché..,<br />

picchì ovviamente non vuole un certo tipo di..<br />

ARAGONA Non vuole cose ostentate.., perché se io comun-<br />

que vado da Totò o lei va da Totò.., nel momento in cui<br />

arrivamu, lui non ha il problema di dire..: “Mittemuni di<br />

latu, ammucciamuni”, questo mai, io me lo porto.., qua, là,<br />

lui non ha questo tipo di problema.., cioè lui.., che io sono<br />

suo amico lo dice apertamente.., che Guttadauro è suo<br />

amico lo dice, cioè, non ne ha problemi di questo tipo..,<br />

però forse, in questo momento storico, è cattiva intelli-<br />

genza andare a..<br />

GUTTADAURO Ma certo..<br />

ARAGONA ..dare messaggi anche subdoli del tipo “ti han-<br />

no parlato”, del tipo che, del tipo come.., ma anche che lui<br />

l’abbia esagerato.., anche.., dico anche..<br />

GUTTADAURO In effetti.., io, quando lo richiamo.., dice:<br />

“Ma accussì stupido sugnu?”, mi fa l’avvocato..<br />

ARAGONA E cu cu era ca.., cu cù ci iu? Dice ca ci iu cù<br />

n’avutru..<br />

GUTTADAURO Ma quannu mai, sulu era!<br />

ARAGONA Dice che si presentaru in due.., la versione di Mim-<br />

mo.. che racconta..<br />

GUTTADAURO No, non erano.., erano.. loro due sono rimasti a<br />

parlare, lui e quell’altro che è consigliere provinciale, dico, non<br />

è che..<br />

ARAGONA E quindi, dico, non è..<br />

887


GUTTADAURO No, dico, quello poi è rimasto per i fatti suoi..,<br />

dico, è una cosa che uno a stù punto un sapi chiù..<br />

ARAGONA Io le dico una cosa..<br />

GUTTADAURO .. com’è che deve.., no a chi deve credere.., per-<br />

ché se tu non sei presente..<br />

ARAGONA In ogni caso noi.. partiamo.., partiamo dalla consi-<br />

derazione che crediamo a Priola..<br />

GUTTADAURO No, io parto dalla considerazione che un<br />

criu a nuddu, Salvatore!<br />

ARAGONA No, partiamo dalla considerazione.., va beh, io a<br />

qualcuno haiu bisogno ‘i cririri..<br />

GUTTADAURO Si va beh, ma chi.., mi racconti una cosa tu e<br />

ti credo..<br />

ARAGONA No..<br />

GUTTADAURO ..che discorso è?!<br />

ARAGONA No, ma voglio dire..<br />

GUTTADAURO ..Però io ..(inc.).. l’avvocato, io ‘u canusciu da..<br />

ARAGONA .. partiamo dalla considerazione..<br />

GUTTADAURO ..da da avvocato, perché l’ho visto trenta volte..<br />

ARAGONA Eh, ho capito, però è avvocato..<br />

GUTTADAURO ..parlannuci sempre da avvocato, quindi non è<br />

che..<br />

ARAGONA .. e picchì n’amu a pigghiari.., non sapendo<br />

com’è come uomo.., capisce quello che..?<br />

Secondo l’Aragona, pertanto, il Cuffaro non è un tipo che<br />

rinnega il suo rapporto di conoscenza con lui né con lo stes-<br />

so Guttadauro, ma, in piena campagna elettorale, non è forse<br />

il momento più adatto per sbandierare platealmente che la<br />

propria candidatura è sostenuta da Guttadauro, come aveva<br />

fatto il Priola secondo quanto riferito al Miceli dal Cuffaro<br />

stesso.<br />

L’avvocato Priola, comunque, a detta del Guttadauro conti-<br />

nuava a negare tale comportamento, non ritenendosi così<br />

stupido da operare in quel modo tanto avventato.<br />

888


Inoltre, si ha conferma che tale versione dell’incontro Priola-<br />

Cuffaro era stata fornita dal Miceli al quale la aveva a sua<br />

volta riferita il Cuffaro stesso (come dallo stesso affermato).<br />

GUTTADAURO Ma come uomo.., picchì c’è bisogno ca mi và in-<br />

formo? Non è che ho.., va beh, l’alternativa qual è?<br />

ARAGONA No, io.., l’alternativa io in questo momento..<br />

GUTTADAURO Eh..<br />

ARAGONA .. vivo fuori dalla mia.., da questo mondo, giusto?<br />

Allora mé parrinu mi deve dire una cosa.., dove dobbia-<br />

mo andare?<br />

GUTTADAURO Ma io dove..<br />

ARAGONA E qual è la strada..<br />

GUTTADAURO Ma io dove dobbiamo andare non.., avi chi<br />

‘u sacciu, sempre ‘u stessu è, unn’è ca cancia mai!<br />

L’Aragona, in questo passaggio chiave del dialogo, chiedeva<br />

chiaramente “al suo padrino”, con massima deferenza e ri-<br />

spetto, quale fosse il percorso politico che intendeva realizza-<br />

re, ottenendo come risposta che gli obiettivi erano sempre gli<br />

stessi rispetto al passato (“sempre lo stesso è, non è che cam-<br />

bia mai!”).<br />

ARAGONA Perfetto.. allora però.. io..<br />

GUTTADAURO Buttiglione non cambia mai, non è ca ti pare<br />

che.., e cu tutto che io non lo conosco a Buttiglione..<br />

ARAGONA Sì, ma io dico dove dobbiamo andare.., con che<br />

mezzo vogliamo arrivare, che premura abbiamo, perché<br />

uno dice si programma..<br />

GUTTADAURO No, premura non ne abbiamo, Salvatore..<br />

ARAGONA Secondo me noi dobbiamo fare in modo che<br />

Mimmo.., allora, io ho..<br />

GUTTADAURO Docu sugnu d’accordo.., di portare avanti a<br />

Mimmo.., ma Mimmo lo deve volere pure lui, non è ca tu..<br />

ARAGONA No, no, lo vuole..<br />

GUTTADAURO Eh, ‘nca lo vuole..<br />

ARAGONA Lo vuole..<br />

889


GUTTADAURO ..lo vuole, se lo vuole nuatri cominciamo a..<br />

ARAGONA Lo vuole lui, infatti oggi si chiude il discorso candi-<br />

dature nazionali e regionali e quindi la candidatura Mimmo non<br />

esiste.. perché ormai.. però il posto..<br />

GUTTADAURO Quindi.., s’iddu si chiude quello regionale e c’è<br />

il discorso regionale, se lui lo candida poi ci amu a fari un<br />

discursu.. questo.., ciò non significa che…<br />

Assai significativamente, subito dopo aver chiesto al suo<br />

“padrino” la chiara indicazione del percorso politico da segui-<br />

re, l’Aragona proponeva la candidatura del Miceli, indicando-<br />

lo, con tutta evidenza, come migliore possibile candidato e-<br />

spressione del Guttadauro.<br />

Questi si diceva d’accordo con tale proposta, a condizione pe-<br />

rò che il Miceli fosse pienamente consapevole e accettasse di<br />

buon grado tale situazione (cioè di fungere da candidato di<br />

riferimento del Guttadauro e da futuro intermediario tra que-<br />

sti ed il Cuffaro).<br />

GUTTADAURO … A me.., a me.., a me mi sta bene Mimmo<br />

Miceli.., mi sta troppo bene.., certo, se potevi essere tu..,<br />

ma tu non puoi.., non puoi essere..<br />

ARAGONA No, va beh, io..<br />

GUTTADAURO E non so per quanto tempo non potrai essere…<br />

ARAGONA No, ma in ogni caso non ho questa…<br />

GUTTADAURO Ci siemu? Ma Mimmo mi va troppo bene, an-<br />

che per tante.., per tante situazioni..<br />

ARAGONA Allora io faccio invece una domanda…<br />

GUTTADAURO Quindi ora io perseguo quel discorso.., per ora<br />

‘nni interessa a nuatri però un posto importante.., ac-<br />

chiana o unn’acchiana..<br />

Guttadauro, dunque, esattamente come spiegato dall’Aragona<br />

in udienza, condivideva appieno la candidatura del Miceli<br />

(fermo restando il rimpianto per il fatto che l’Aragona stesso<br />

non poteva candidarsi a causa della condanna per mafia) ma<br />

voleva conferma della sua disponibilità tramite l’Aragona.<br />

890


Tale candidatura avrebbe chiuso per sempre il discorso della<br />

candidatura del Priola anche se il Guttadauro non rinunciava<br />

alla richiesta di un posto di sottogoverno da affidare a<br />

quest’ultimo sia in caso di vittoria che di sconfitta elettorale<br />

(“a noi interessa però un posto importante…. sia se sale che se<br />

non sale”).<br />

Il Miceli, del resto, sino a quel momento non aveva ancora<br />

dato la sua disponibilità a candidarsi alle elezioni regionali,<br />

principalmente poiché non aveva ricevuto una conferma chia-<br />

ra dell’appoggio personale del Cuffaro, senza il quale diffi-<br />

cilmente avrebbe potuto essere eletto.<br />

A tale proposito va richiamato il contenuto della conversa-<br />

zione oggetto dell’intercettazione ambientale in casa Gutta-<br />

dauro del 1 febbraio 2001, tra questi ed il Miceli, nel corso<br />

della quale il Miceli accennava alla teorica possibilità di una<br />

sua futura candidatura.<br />

Nell’occorso, il Miceli si diceva tentato da tale prospettiva<br />

suggeritagli dal Guttadauro ma attendeva indicazioni dal<br />

Cuffaro col quale voleva fare un “ragionamento” complessivo.<br />

Appare, però, assai significativo notare come, già in tale risa-<br />

lente dialogo, il Miceli desse ampie conferme della sua piena<br />

comprensione delle finalità mafiose che il Guttadauro inten-<br />

deva perseguire (l’aiuto ai carcerati, l’adozione di normative<br />

carcerarie meno afflittive e punitive etc.) attraverso la candi-<br />

datura che gli prospettava.<br />

E come il Guttadauro, fin da allora, apertamente gli propo-<br />

nesse di svolgere un ruolo di intermediario tra lui ed il Cuf-<br />

faro, invitandolo a sondare la disponibilità di quest’ultimo in<br />

tale direzione.<br />

Tornando al dialogo oggetto dell’esame, si comprende come il<br />

ruolo dell’Aragona – molto vicino al “numero uno” ed al Miceli<br />

stesso – era, dunque, quello di proporre al Cuffaro la candi-<br />

datura del Miceli, sostenendone la validità ed assicurandosi<br />

891


il suo personale sostegno elettorale ed, al contempo, convin-<br />

cere il Miceli a candidarsi.<br />

Il Miceli, infatti, nonostante l’ottimo rapporto personale col<br />

Cuffaro, aveva il comprensibile timore di ottenere da lui una<br />

risposta evasiva o addirittura negativa ad una sua proposta<br />

di candidatura personale e, pertanto, era ancora rimasto in-<br />

certo sul da farsi pur avendo certamente avuto l’ambizione di<br />

candidarsi.<br />

La conversazione fornisce conferma della comune esigenza,<br />

avvertita assai bene dallo stesso Guttadauro, di mantenere il<br />

suo rapporto con l’On. Cuffaro tramite il solo Miceli, o even-<br />

tualmente anche l’Aragona, ed evitando incontri diretti con<br />

lui per evidenti motivi di opportunità.<br />

…<br />

ARAGONA ..io ci vado.., io ci vado dall’alto, nel senso, ci ricu:<br />

“Senti, io da Milano ti posso portare delle cose, giusto?<br />

Tu chi mi runi?”, perché già questo discorso l’abbiamo<br />

fatto, giusto? “Che hai bisogno tu e che mi dai”, semplice, in<br />

modo politico, è giusto? Però ‘u discursu è chistu, tu.., devo<br />

essere io a vedere lui come parla di Mimmo, e soprattutto<br />

devo essere io a dire: “Io voglio per Mimmo questo..”,<br />

perché Mimmo è allineato su questa.., su questa scia,<br />

picchì oggi è il momento in cui si prende tutto…, cioè due<br />

al prezzo.., tre al prezzo di due oggi…).<br />

Dunque, doveva essere l’Aragona a parlare col Cuffaro della<br />

candidatura del Miceli, facendogli capire il contesto di rife-<br />

rimento della sua candidatura e verificando la sua reazione e<br />

la sua concreta disponibilità ad appoggiarlo con i suoi voti.<br />

Quanto alla prima parte della frase l’Aragona, esattamente<br />

come ha spiegato in aula, aveva intenzione di proporre al<br />

Cuffaro, candidato alla presidenza, una serie di futuri affari<br />

ed investimenti in Sicilia da parte di importanti operatori e-<br />

conomici milanesi, dai quali questi poteva avere un “ritorno”<br />

in termini di posti di lavoro e quant’altro.<br />

892


Nonostante si tratti solo di un accenno, va detto che a propo-<br />

sito di tale circostanza le emergenze processuali hanno forni-<br />

to almeno tre importanti elementi di riscontro.<br />

Si fa riferimento, in prima istanza, alla lettera-memorandum<br />

inviata diverso tempo dopo dall’Aragona al Miceli, ed a questi<br />

sequestrata all’atto del suo arresto, nella quale vi era<br />

l’indicazione analitica di tutta una serie di iniziative impren-<br />

ditoriali da eseguirsi in Sicilia, ed in particolar modo a Pan-<br />

telleria, delle quali il Miceli stesso avrebbe dovuto parlare col<br />

Cuffaro già eletto Presidente della Regione.<br />

Altro riscontro deriva dall’episodio del finanziamento eletto-<br />

rale erogato a mezzo di un assegno da dieci milioni di lire da<br />

parte della imprenditrice Enrica Pinetti, che conferma<br />

l’esistenza di rapporti tra l’Aragona ed imprenditori lombardi<br />

interessati a sostenere il Cuffaro allo scopo di ottenere<br />

l’avallo per future iniziative da realizzare in territorio sicilia-<br />

no.<br />

L’episodio, peraltro, è stato confermato dalla stessa deposi-<br />

zione della Pinetti che ha ammesso il versamento del contri-<br />

buto in favore del Cuffaro e, sinanco, dalla stessa ammissio-<br />

ne del fatto da parte del Cuffaro.<br />

In entrambi i casi si tratta di riscontri certi e precisi, posto<br />

che si tratta nel primo caso di un dato documentale relativo<br />

a tempi del tutto non sospetti e, nel secondo caso, della te-<br />

stimonianza di una imprenditrice del tutto avulsa<br />

dall’ambiente siciliano che ha pienamente confermato in di-<br />

battimento le dichiarazioni dell’Aragona.<br />

Infine, un ultimo riscontro generico si ricava dalle stesse di-<br />

chiarazioni rese dal Cuffaro nel suo esame, atteso che questi<br />

non ha negato di avere discusso con l’Aragona (cfr. pag. 125<br />

trascr.) di alcune iniziative che questi voleva sviluppare a<br />

Pantelleria.<br />

Tornando al dialogo intercettato, va detto che poco dopo so-<br />

praggiungeva Domenico Miceli, il quale riferiva di essere ap-<br />

893


pena uscito da casa Cuffaro (…No, io sono uscito da casa sua<br />

e gli ho detto che venivo qua…), e di aver acquisito notizie<br />

sulle sue ultime decisioni.<br />

Il Cuffaro, confidandosi col Miceli, gli aveva manifestato<br />

l’esigenza prioritaria di avere accanto persone affidabili ed,<br />

allo stesso tempo, di cercare di allargare la base di sostegno<br />

elettorale anche tramite nuove alleanze.<br />

In tale contesto, il Cuffaro gli aveva prospettato la possibilità<br />

di candidarsi nella lista proporzionale, a condizione, tuttavia,<br />

che egli fosse in grado di garantirsi con le proprie forze una<br />

base sicura di almeno quattromila voti; in caso affermativo il<br />

Cuffaro lo avrebbe ulteriormente sostenuto con voti suoi (“Tu<br />

ci puoi andare a una..”, cioè, “..tu ci puoi andare ad una<br />

condizione, che siamo sicuri che sì eletto.., altrimenti io<br />

un ti ci fazzu mettiri, dice.. eh.., se tu sei sicuro di arri-<br />

vare a quattromila voti.. per il resto ci penso io!” Dice..<br />

eh?”).<br />

In tale proposta del Cuffaro, il Guttadauro vedeva una chiara<br />

richiesta di un suo appoggio elettorale al Miceli, posto che il<br />

Cuffaro ben conosceva il rapporto che lo legava a<br />

quest’ultimo:<br />

“…Ma siccome può succedere.. e a questo punto dico.., pen-<br />

so che sia cercato da lui, perché mi sta cercando da<br />

un’altra strada, ecco picchì iddu ti fa stù discursu a<br />

tia.. picchì.., dico, non c’è dubbio ca nuatri semu amici..,<br />

abbiamo un rapporto tramite te..”).<br />

L’uso di tale ultima espressione dimostra, in modo evidente,<br />

che Giuseppe Guttadauro aveva l’intenzione di investire il<br />

Miceli del ruolo di unico interlocutore tra lui ed il Cuffaro,<br />

nella personale convinzione, suffragata dall’invito rivolto al<br />

Miceli stesso, che anche per il futuro Governatore tale ruolo<br />

era accettato e condiviso.<br />

Il discorso, poi, si spostava su un punto altrettanto impor-<br />

tante della vicenda, costituito dalla possibilità offerta dal<br />

894


Cuffaro al Miceli di candidarsi nel collegio di Agrigento, co-<br />

mune provincia d’origine e zona nella quale in passato anche<br />

il padre del Miceli aveva fatto politica.<br />

Si noti che tale circostanza è stata riconosciuta come auten-<br />

tica dallo stesso Cuffaro, il quale, nel corso dell’esame, ha<br />

ammesso di aver fatto tale proposta al Miceli ritenendola pre-<br />

feribile e più vantaggiosa per lui in termini elettorali.<br />

Nonostante, però, il Guttadauro si fosse dichiarato disponibi-<br />

le ad attivare i suoi canali per ottenere voti pure in quella<br />

zona, il Miceli si diceva contrario a tale soluzione.<br />

Tale ultima circostanza appare al Collegio molto significativa,<br />

atteso che, con tutta evidenza, la candidatura nella provincia<br />

di Agrigento avrebbe dovuto essere gradita al Miceli sia per-<br />

ché zona di sua provenienza che, soprattutto, perché vero e<br />

proprio feudo elettorale del Cuffaro che gli avrebbe potuto<br />

fornire un consistente appoggio (come dallo stesso sostenuto<br />

nel suo esame).<br />

Ed invece, proprio per la consapevolezza dell’importanza del<br />

sostegno elettorale del Guttadauro in provincia di Palermo, il<br />

Miceli preferiva nettamente quest’ultima soluzione:<br />

“E quindi perché dico.. il discorso di Agrigento.., s’iddu tu<br />

prima di darici a risposta, vuoi che io mi faccio qualche<br />

discorso.., io in.., stà settimana me lo faccio! (…)Io giovedì<br />

mattina mi devo vedere con qualcuno..., Mimmo!<br />

…<br />

“…Se ti dico che unn’avemu problemi manco a Tra.., a Agri-<br />

gento… (…) ...figuramuni se m’u pozzu creare in Palermo<br />

‘u problema! (…) il problema non me lo creo nel senso di ave-<br />

re persone a cui dirglielo…”.<br />

L’appoggio elettorale che il Guttadauro assicurava a Mi-<br />

celi non aveva confini territoriali, dunque, e poteva riguarda-<br />

re qualunque collegio proprio perché connesso a dinamiche<br />

di tipo mafioso.<br />

895


Il Guttadauro, però, avendo sempre vissuto ed operato tra<br />

Palermo e Bagheria, non avrebbe potuto reperire con la facili-<br />

tà che lasciava intendere così tanti voti anche in altre pro-<br />

vince siciliane.<br />

Nel prosieguo del dialogo, inoltre, il Guttadauro dichiarava<br />

chiaramente di aspirare a posti di sottogoverno e ad altri fa-<br />

vori in cambio dell’appoggio promesso specificando, soprat-<br />

tutto al Miceli, che si trattava di ritorni che lui pretendeva<br />

anche in caso di esito sfavorevole della competizione.<br />

Finalmente, poi, il boss di Brancaccio si convinceva ad ab-<br />

bandonare le velleità di candidatura del suo avvocato ed a<br />

sposare appieno quella del Miceli che riteneva preferibile an-<br />

che e soprattutto in quanto lo stesso Cuffaro era consapevole<br />

del legame e del rapporto che legava il Miceli a lui.<br />

MIMMO E’ chiaro.., iddu prima fa una scelta a dare qualcosa<br />

che sia in grado di gratificare un po’ di gente.., picchì chistu<br />

ci ‘u rissi bellu chiaro stasira.., picchì unn’è che si fa<br />

niente per niente.. e cu niente e..., e poi lui mi dice..,<br />

nell’ambito delle cose ristrette mi ha fatto una serie di nomi..,<br />

e.., una serie di nomi, dice: “Io ritengo di potere orientare<br />

mille e cinquecento voti. Non sarò nelle condizioni.., io,<br />

candidato Presidente alla Regione, non sarò nelle condizioni di<br />

dire: votate pì chiddu picchì mi succeri un casino! Però è<br />

chiaro che.. ognuno di noi ha quelle cose..<br />

ARAGONA Nascoste..<br />

MIMMO .. nascoste..”..<br />

Dunque il Cuffaro, pur non potendo sostenere apertamente la<br />

candidatura del Miceli a Palermo, a causa dei precedenti im-<br />

pegni già assunti con altri candidati (soprattutto il Dina, co-<br />

me si vedrà), gli aveva comunque assicurato un appoggio con<br />

voti “riservati”, cioè non conosciuti dai colleghi di partito.<br />

A tale proposito, lo stesso Cuffaro ha confermato che per la<br />

zona di Palermo il suo appoggio era stato assicurato al Dina,<br />

896


il quale doveva essere sostenuto anche dallo stesso Miceli (v.<br />

esame).<br />

Quando era stata decisa la candidatura proprio a Palermo del<br />

Miceli, il Dina si era risentito col Cuffaro, il quale gli aveva<br />

assicurato lo stesso tutto il suo appoggio, salvo fornire qual-<br />

che aiuto anche al Miceli.<br />

ARAGONA ..di certo sei sicuro che non parla.. lui ha buoni<br />

rapporti anche con la Università, quindi in effetti Palermo è..<br />

GUTTADAURO No, ma a mia mi sta buono, Mimmo, unn’è<br />

ca ti pari ca un mi sta buono.., ti ‘nni runa iddu di posti<br />

di sottogoverno.., tà – tà, immediati, nuatri ci ‘u ramu<br />

ehh., ci ‘u fazzu io ‘u discursu.., come mi ci devo vedere..,<br />

lo persuado, lo dissuado e faccio.., e facemu..<br />

ARAGONA C’u fattu che tu acchiani e vai ‘dda è una cosa….<br />

(…)<br />

GUTTADAURO ..che stai venendo qua.., eh, picchì.., viri ca<br />

chistu iddu t’u rissi a tia.., iddu si voli livari<br />

all’avvocato e si voli pigghiari a tia, picchì praticamente<br />

vuole dietro.., dietro a te..<br />

ARAGONA Non lo so, però, non lo so, non lo so..<br />

GUTTADAURO Picchì, amunì, viremu..<br />

ARAGONA Io.., io ho sempre avuto.., io gliel’ho detto anche<br />

a Milano.., Totò di lui.., credo che lo.., lo teme per il futuro,<br />

no?<br />

GUTTADAURO Eh..<br />

ARAGONA Però vuole dare lui forse un atto di assoluta<br />

devozione e quindi, con l’assoluta devozione sua, vuole<br />

l’atto di devozione da parte di ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Però, viri, per esempio.., allora, se vuole la<br />

devozione sua.., iddu ci rissi a iddu.., ci rici ca sta vinennu<br />

‘cca, allura iddu sapi che i discursi d’iddu li sta portando<br />

qua..<br />

Il discorso del Guttadauro è assolutamente chiaro: se Cuffa-<br />

ro sapeva che Miceli, appena uscito da casa sua, sarebbe<br />

897


andato a casa del Guttadauro, doveva per forza capire ed ac-<br />

cettare che i loro discorsi Miceli li avrebbe subito riferiti al<br />

Guttadauro medesimo.<br />

ARAGONA E’ logico.., e quindi l’assoluta devo..<br />

MIMMO Eh, ma l’avi a sapiri, voglio dire, non è che ab-<br />

biamo.., putemu pinsari di instaurare un rapporto<br />

nell’ambiguità..<br />

ARAGONA No.., va beh, ma..<br />

GUTTADAURO Quale ambiguità, Mimmo? Ma.., l’atto di devo-<br />

zione.., iddu che è convinto che tu sei più amico con lui o sei<br />

più amico con me? Amunì, lassamu perdere l’atto di devo-<br />

zione, che ‘cca devozione non ce n’è! La convinzione.., se-<br />

condo te, lui che cosa pensa?<br />

MIMMO Iddu fa politica, i rapporti su diversi..<br />

ARAGONA Sono d’accordo su questa distinzione.., cioè il rap-<br />

porto umano è sicuramente.., e lui lo sa che il rapporto umano<br />

è molto più..<br />

MIMMO Io ho con Totò un rapporto.., sì..<br />

ARAGONA ..il rapporto umano vincolante, diciamo..<br />

GUTTADAURO Va beh, ma scusa, ma picchì iddu cu mia, al di<br />

fuori di un rapporto umano, che rapporto ha?<br />

ARAGONA E sto dicendo che il rapporto umano Totò ‘u<br />

sapi che tra di voi è più forte..<br />

MIMMO Iddu ..(inc.).., iddu è in grado di..<br />

ARAGONA Il rapporto politico, umano, di simpatia, di collabo-<br />

razione ce l’avevo..<br />

Anche Salvatore Aragona, dunque, già nel corso del dialogo<br />

intercettato confermava la piena consapevolezza del Cuffaro<br />

circa il tipo di legame che intercorreva tra Miceli e Guttadau-<br />

ro; la stessa consapevolezza che poi avrebbe ulteriormente<br />

ribadito nel corso del suo esame dibattimentale.<br />

Nel prosieguo del lungo colloquio i tre interlocutori continua-<br />

vano a discutere della strategia da adottare per convincere il<br />

Cuffaro di quanto importante fosse per lui la candidatura del<br />

898


Miceli, evidenziando anche il ruolo di intermediario col Gut-<br />

tadauro ma senza sottolineare troppo tale aspetto per non<br />

destare, nello stesso Cuffaro, la sensazione che si trattasse<br />

di una ulteriore coartazione (un po’ come quella del Priola).<br />

La candidatura del Miceli doveva essere tanto appetibile per<br />

il Cuffaro da essere lui stesso a volerla e proporla e doveva<br />

essere il frutto di un’opera di autentica mediazione politica<br />

accettabile e vantaggiosa per tutti i protagonisti della scelta.<br />

GUTTADAURO perché questo allora capisce che tu sei più<br />

intimo con me che con lui..<br />

MIMMO Non è producente ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Se gli è venuto da lui a me sta bene.., io devo<br />

fare un sacrificio ad accettarti.., ‘nto un occhio, questo deve<br />

crederlo lui.., mi spiego? Tanto deve essere sacrificio che non<br />

glielo può.., non.., io glielo devo chiedere una cosa per.., per<br />

questa situazione.., dico, noi sappiamo qual è la vera veri-<br />

tà!<br />

MIMMO No, no, lo capisco.<br />

GUTTADAURO Se lo chiede lui va bene, se lo chiedi ..(inc.)..<br />

te l’ha detto e glielo.., gli viene per spunto a quello, però non è<br />

che.., può essere nuatri due abbiamo solo.., sì, abbiamo...<br />

ARAGONA Sì, questa è la logica..<br />

GUTTADAURO .. i nostri ..(inc.).. io ho fiducia in te, tu hai<br />

fiducia e stima in me.., va beh, allora sei stato cortesemen-<br />

te, graziosamente, quello che vuoi, quello che ti sei sobbarca-<br />

to l’onere di pagare qualche cosa che.., qualche cosa che ti<br />

dico io di dirglielo.., qualcosa che ti rici iddu, la camur-<br />

ria è di veniri ‘cca, di suonare, di acchianare, di fari<br />

perdere tempo.., questo è stato solo un fastidio questo e non<br />

c’è nient’altro.., poi la verità su cazzi nostri, iddu quello che<br />

sa, quello che intuisce, quello che gli dici tu non è che.., che gli<br />

dirò: sai, è come un fratello, pì diri..., e questo mi pare.., picchì<br />

poi per il resto.., l’atri cosi poi a picca a picca..<br />

899


MIMMO Lui ha bisogno di.., sia di avere qualcuno che ritie-<br />

ne vicino, ma ha bisogno anche di lanciare un messaggio<br />

per chi ce la fa ed è vicino a lui..”.<br />

Il Guttadauro, pur condividendo le esigenze di non mettere in<br />

imbarazzo il Cuffaro con la sua diretta vicinanza e di non<br />

sottolineare troppo il suo sostegno alla candidatura del Mice-<br />

li, aggiungeva però che non era nemmeno il caso di farsi<br />

troppi scrupoli, posto che dalla stessa corrente del candidato<br />

Governatore (in particolare da Saverio Romano, deputato ma<br />

anche avvocato penalista che ben conosceva la sua posizione)<br />

erano pervenuti segnali di apertura e disponibilità, senza<br />

nessuna preclusione dovuta alla sua notoria situazione giu-<br />

diziaria.<br />

Il seguente passaggio della conversazione appare, poi, assai<br />

significativo in quanto costituisce un ulteriore autonomo e-<br />

lemento di prova che conferma in pieno le dichiarazioni di-<br />

battimentali di Salvatore Aragona e contribuisce a chiarire<br />

definitivamente i rispettivi ruoli svolti dai protagonisti di<br />

questa vicenda.<br />

MIMMO No, è stata la.., la tensione.. e.., poi che ti stavo dicen-<br />

do? Niè, mi fici tuttu stù discursu così e poi quando l’ho lascia-<br />

to mi rissi: “Allora, me lo metti tu domani in contatto Sal-<br />

vo ..(inc.).. e.., glielo dici tu a Salvo?”, ci rissi: “Io lo sto<br />

raggiungendo Salvo, e.., dice: “Ma picchì, è ‘cca a Paler-<br />

mo?”, dico.., gli ho detto: “E’ con chi puoi immaginare..”, a<br />

questo proposito gli ho detto che venivo qua...<br />

GUTTADAURO E iddu chi dissi, Mimmo?<br />

MIMMO Niente..<br />

GUTTADAURO Ma pì mia un ci su problemi, dico, però a stù<br />

punto iddu una cosa mi l’avi a diri prima, si deve pren-<br />

dere l’impegno prima, di darini qualche cosa ..(inc.)..<br />

MIMMO Mi ha anche detto una cosa a proposito di ..(inc.).., mi<br />

ha anche detto una cosa, dice: “Sai chi è che mi è venuto a di-<br />

900


e pure perché non candidi a Mimmo?”, “Chi?”, dice: “Saverio<br />

Romano!”..<br />

GUTTADAURO Mizza, che cornuto! Te lo dico che è tutto.., va<br />

boh, mi sta puru buono se questo ha.., è valsa questa si-<br />

tuazione.., è servita per smuovere un poco le acque, mi va pure<br />

troppo bene. A stù punto però n’avi a dari una cosa iddu<br />

pì l’avvocato, primo: un impegno..<br />

MIMMO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Primo..<br />

MIMMO Va bene...<br />

GUTTADAURO Che ci amu a spiari e chi ‘nni ..(inc.).. e<br />

all’avvocato poi ci ramu colpi di zotta.., ‘u mittemu ‘nnu<br />

carritteddu e tira ‘u carretto pì Mimmo Miceli.., lo tire-<br />

rebbe comunque, tra parentesi, dico.., chistu..<br />

ARAGONA Va beh, certo, non converrebbe a lui fare<br />

un’operazione di quel tipo..<br />

MIMMO Certo, ci sunnu cose..<br />

GUTTADAURO Poi.., al Presidente, all’avvocato, all’altro amico<br />

suo consigliere provinciale.., ..(inc.).. Sanfilippo e compagnia<br />

bella, tutti sti travagghi di docu.., ti curano tutta quella parte<br />

là.., qua, per la parte nostra, Enzo D’Agostino si deve.., se<br />

vuole iddu una certa cosa.., si deve..<br />

MIMMO Enzo no.., Enzo è..<br />

GUTTADAURO Va beh, tu chi ti ‘nna..<br />

MIMMO .. una persona alla quale sono molto affezionato però..<br />

GUTTADAURO Ma tu chi ti ‘nni ‘a fari, scusa..<br />

ARAGONA ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO ..unn’è che ci l’a spiari tu!<br />

ARAGONA ..per le regionali..<br />

MIMMO iddu si deve candidare.., picchì c’avi a fari ‘u Senatu,<br />

Salvù? Un ci arrivanu a ‘u quattru per cento.., se non arrivano<br />

al quattro per cento un scattanu.., un ci può scattari niente..<br />

ARAGONA Questo poi l’avi a decidere..<br />

901


Dunque, Miceli aveva detto chiaramente a Cuffaro che, di lì a<br />

poco, avrebbe raggiunto Salvatore Aragona (abitualmente re-<br />

sidente fuori Palermo) in casa “di chi immagini tu” specifi-<br />

candogli poi che si trattava del Guttadauro (“a questo propo-<br />

sito gli ho detto che venivo qua”).<br />

Ed infatti, come confermato dalla stessa conversazione in e-<br />

same, è rimasto dimostrato che il Miceli, subito dopo essere<br />

uscito dall’appartamento di Cuffaro, si era recato proprio a<br />

casa Guttadauro.<br />

Pertanto, non ricorrono dubbi di sorta circa il fatto che il ri-<br />

ferimento fosse all’Aragona ed alla abitazione dell’esponente<br />

mafioso di Brancaccio.<br />

Di guisa che il Miceli, di fatto, aveva messo in contatto<br />

l’Aragona con il Cuffaro ed aveva avvisato questi del fatto che<br />

doveva riunirsi con gli altri due, in casa di Giuseppe Gutta-<br />

dauro.<br />

Il Miceli, dunque, aveva già di fatto iniziato a ricoprire il ruo-<br />

lo di intermediario e tramite tra il Cuffaro e gli affiliati ma-<br />

fiosi Aragona e Guttadauro.<br />

Del resto lo stesso Cuffaro, secondo l’espressione adoperata<br />

dal Miceli, aveva sollecitato un intervento dell’Aragona (“Allo-<br />

ra, me lo metti tu domani in contatto Salvo ..(inc.).. e.., glielo<br />

dici tu a Salvo?”) proprio allo scopo di uscire dalla situazione<br />

di impasse venutasi a creare con la pressante richiesta del<br />

Guttadauro di candidare Priola.<br />

L’imminente incontro fra Aragona e Cuffaro, poi, stimolava<br />

ulteriormente la discussione dei tre circa impegni e favori da<br />

ricevere in contropartita del sostegno elettorale che sarebbe<br />

stato fornito al futuro presidente, circa l’organizzazione della<br />

macchina elettorale che Guttadauro voleva mettere in moto a<br />

favore di Miceli e del Cuffaro, con il coinvolgimento<br />

dell’avvocato (Priola), di Sanfilippo, del candidato al Senato<br />

nella zona di Brancaccio, da mobilitare tutti in funzione di<br />

portatori di voti.<br />

902


Il Guttadauro chiariva la sua intenzione di andare a cercare i<br />

voti uno ad uno e di prevedere anche la ricerca di eventuali<br />

finanziamenti in favore del Cuffaro e del Miceli.<br />

E per non creare equivoci lo stesso Guttadauro chiariva che<br />

tali eventuali finanziamenti non erano manifestazioni di ge-<br />

nerosità “a fondo perduto” ma prevedevano necessariamente<br />

un adeguato ritorno dopo l’elezione: “Però, siccome da un<br />

punto di vista.. soldini.. s’iddu tu mi dai tanto io voglio tanto..,<br />

insomma s’iddu io mi vegnu accattu un chilo di pane poi è giu-<br />

sto che ti do i soldi, e se io ti do i soldi è giusto che tu mi dai il<br />

chilo di pane, picchì.., se no a che.., a che titolo te li devo dare<br />

io stì piccioli a te? Mi sono spiegato?…”.<br />

Lo stesso Aragona, poi, tornava a segnalare l’esigenza di non<br />

dare al Cuffaro l’impressione di poter essere condizionato<br />

nella scelta della sua linea politica (“…cioè, tu, il politico sei<br />

tu, noi possiamo essere più che amici, amici sul serio, pe-<br />

rò…”), ma di attendersi comunque un ritorno concreto in<br />

termini di favori, nomine e quant’altro (“se per caso poi uno<br />

gli va a chiedere una cortesia…”) .<br />

La linea comune ai tre doveva essere fondata sulla creazione<br />

di uno stabile legame con il futuro Presidente della Regione,<br />

essendo fondamentale che “…il rapporto con Totò avi a funzio-<br />

nare, su questo o su altre cose! … indipendentemente dal fatto<br />

che qualcuno possa fare il deputato o no…, (…) …è giusto?<br />

Quindi il problema è.., non è il problema necessariamente an-<br />

dare a fare questo, ma essere comunque in un progetto…”.<br />

La descrizione minuziosa di tale comune progetto politico e<br />

delle modalità con le quali lo stesso andava attuato dimostra<br />

che la candidatura del Miceli non era il frutto di una spora-<br />

dica iniziativa di un gruppetto di amici ma di una lucida e<br />

fredda pianificazione che vedeva perfettamente inseriti tutti e<br />

tre i protagonisti del colloquio, ognuno con ruoli e caratteri<br />

diversi.<br />

903


Orbene, l’esame critico del lunghissimo colloquio del 9 aprile<br />

del 2001, a giudizio del Collegio, non si limita a confermare<br />

in pieno le dichiarazioni dell’Aragona, con ciò corroborando il<br />

giudizio di attendibilità emesso nei suoi confronti, ma rap-<br />

presenta una prova autonoma ed assolutamente veritiera dei<br />

fatti.<br />

Come si vedrà anche per le altre conversazioni ambientali di<br />

questa importanza (ad esempio quella del 12 giugno 2001),<br />

anzi, i due mezzi di prova si compendiano e si valorizzano a<br />

vicenda, fornendo un quadro di straordinaria nitidezza e, so-<br />

prattutto, particolarmente vivido in quanto capace di far per-<br />

cepire “in diretta” gli accadimenti e le condotte in contesta-<br />

zione.<br />

Tornando al lungo colloquio del 9 aprile, sotto altro aspetto<br />

va segnalato quanto riferito dall’Aragona a proposito del con-<br />

tenuto di uno stralcio della conversazione (v. p. 191), in cui<br />

si ascolta quanto segue:<br />

ARAGONA Allora, la dimostrazione di un affetto e una<br />

stima nei vostri confronti..<br />

GUTTADAURO Però lui sa che io il dialogo con.., cioè il<br />

dialogo con lui ce l’ho tramite Mimmo.., quindi che io vog-<br />

ghiu bene e conosco a Mimmo bene..<br />

ARAGONA Ma il dialogo con voi, la stima nei vostri con-<br />

fronti l’avete ricevuta nel momento in cui Mimmo è venu-<br />

to a casa ad avvisarVi (come da correzione effettuata dallo<br />

stesso perito) di tutto quel po’ po’ di roba che c’era die-<br />

tro, è giusto? Del..<br />

GISELLA ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Che poi non c’entra niente lui, non è lui il<br />

discorso..<br />

ARAGONA Infatti, che poi è stato.., però Saverio siccome a<br />

chiddu ci ‘u rissiru..<br />

GISELLA Però si vede.., sul momento è stato mandato da lui..<br />

904


ARAGONA Come, iddu rici, cautelatevi che io mi cautelo<br />

da me, però c’è questa situazione, quindi lui è fermo.. su<br />

queste cose..”.<br />

Salvatore Aragona, nel corso del suo lungo esame, ha rico-<br />

struito il senso di questa parte del dialogo, sostenendo che si<br />

trattava di un rimando alla frase che il Miceli gli aveva riferi-<br />

to – esattamente negli stessi termini adoperati con lui dal<br />

Cuffaro - nel corso del loro incontro a Milano presso l’hotel<br />

“Quark”.<br />

La dimostrazione concreta della stima e del rispetto che il<br />

Miceli nutriva nei confronti del Guttadauro sarebbe, poi, sta-<br />

ta rappresentata dal fatto che il Miceli gli aveva comunicato<br />

quanto appreso dal Cuffaro a proposito delle indagini del<br />

R.O.S. a suo carico (“tutto quel po’ di roba”).<br />

La frase proseguiva, poi, con un riferimento alla posizione<br />

del Cuffaro, il quale aveva sì confidato quella notizia riserva-<br />

ta al Miceli, ma “era fermo” nella sua netta posizione di rifiu-<br />

to dell’imposizione della candidatura dell’avvocato Priola.<br />

Quindi, da un lato vi era una manifestazione di concreta sti-<br />

ma e disponibilità, ma dall’altro un rifiuto secco per la speci-<br />

fica proposta della candidatura Priola.<br />

A giudizio del Collegio, questa chiave di lettura del brano<br />

dell’intercettazione in esame appare logica e convincente.<br />

Si è sostenuto che essa, viceversa, sarebbe poco coerente con<br />

i comportamenti concreti dei protagonisti della vicenda (Ara-<br />

gona, Miceli e Guttadauro) i quali, contrariamente<br />

all’esortazione a “cautelarsi”, non avrebbero utilizzato alcuna<br />

particolare cautela ed avrebbero anche continuato a frequen-<br />

tare casa Guttadauro.<br />

Orbene, tale osservazione, per quanto suggestiva, non appare<br />

del tutto convincente.<br />

In primo luogo, infatti, deve tenersi presente che il contenuto<br />

della notizia riferita non presentava alcun carattere di speci-<br />

ficità ma era relativa genericamente ad un interesse investi-<br />

905


gativo del R.O.S. nei confronti del Guttadauro ritenuto “per-<br />

sonaggio in ascesa nel gotha mafioso”.<br />

Tutti e tre i protagonisti di tale episodio, conoscendo la real-<br />

tà delle cose, ben sapevano che il Guttadauro avrebbe potuto<br />

essere nel mirino degli investigatori, posto che è a tutti noto<br />

che, dopo la scarcerazione di un importante capomafia, im-<br />

mediatamente riprendono i controlli e le indagini a suo cari-<br />

co.<br />

Dunque, la notizia riferita dal Cuffaro era più una conferma<br />

di quanto era lecito attendersi che la rivelazione di un fatto<br />

specifico, nuovo e, come tale, dirompente.<br />

E del resto, proprio per la sua genericità, la notizia aveva sì<br />

allarmato i tre ma non certo allo stesso modo di quando, co-<br />

me vedremo, la rivelazione avrà ad oggetto un fatto ben spe-<br />

cifico e determinato, come l’esistenza di una intercettazione<br />

che coinvolgeva il Miceli ed il Guttadauro (ovvero la presenza<br />

di microspie e telecamere presso la segreteria politica del Mi-<br />

celi).<br />

L’invito reciproco alla cautela – nei termini chiariti dallo<br />

stesso Aragona – allora appare dotato di una valenza del tut-<br />

to limitata ad una mera esortazione a “tenere gli occhi aperti”<br />

ma a niente di più.<br />

A ciò, però, devono aggiungersi alcuni elementi in punto di<br />

fatto che appaiono confermare tale visione degli accadimenti<br />

e tale interpretazione della frase.<br />

In primo luogo, va ribadito come, nel corso dei dialoghi suc-<br />

cessivi all’incontro al Quark Hotel, il Guttadauro avesse, in<br />

più occasioni, tranquillizzato l’Aragona ed il Miceli dicendo<br />

che effettuava personalmente continue bonifiche<br />

dell’appartamento mediante un mini-scanner (rilevatore di<br />

frequenze), allo scopo di individuare la presenza di eventuali<br />

microspie.<br />

In un caso, addirittura, il Miceli aveva anche fatto riferimen-<br />

to alla sua impressione di essere stato pedinato mentre si re-<br />

906


cava in casa Guttadauro, con ciò dando precisa conferma del<br />

fatto che un atteggiamento generico di cautela era stato adot-<br />

tato.<br />

Il Guttadauro gli aveva risposto che non era il caso di preoc-<br />

cuparsi perché, essendo entrambi medici e colleghi, vi era<br />

una valida ragione in grado di giustificare la loro frequenta-<br />

zione.<br />

Tale circostanza, tuttavia, conferma l’adozione di una qual-<br />

che cautela e, soprattutto, fa chiaramente intendere che i tre<br />

fossero del tutto tranquilli nel corso dei loro dialoghi<br />

nell’abitazione del Guttadauro, proprio perché questi bonifi-<br />

cava continuamente gli ambienti di casa sua e non aveva tro-<br />

vato nessuna microspia.<br />

Del resto, il fatto che tale affermazione non fosse una millan-<br />

teria, veniva confermato da una serie di elementi di sicuro ri-<br />

lievo.<br />

In primo luogo, come si vedrà, nel corso della intercettazione<br />

ambientale del 15 giugno 2001, quella del ritrovamento della<br />

prima microspia, lo stesso Guttadauro chiedeva al figlio di<br />

passargli il mini-scanner e, proprio utilizzando tale strumen-<br />

to, riusciva ad individuare e neutralizzare la “cimice” posta<br />

nella presa elettrica dell’abat jour del salotto.<br />

Nel corso del dialogo, inoltre, sempre il Guttadauro faceva ri-<br />

ferimento a tutte le volte precedenti nelle quali aveva adope-<br />

rato il mini-scanner ed alle cause del malfunzionamento dello<br />

stesso, attribuite erroneamente alle batterie.<br />

Altra conferma proviene, poi, dalle concordi dichiarazioni re-<br />

se sia dal Riolo che dai testi di P.G., i quali, all’unisono, rife-<br />

rivano che il Guttadauro disponeva effettivamente di un mini<br />

scanner e che, nel corso delle indagini, si era reso addirittura<br />

necessario predisporre una apposita schermatura dell’intero<br />

palazzo, allo scopo di creare delle interferenze tali da vanifi-<br />

care i tentativi di bonifica del boss.<br />

907


La causa del malfunzionamento dello strumento, dunque,<br />

non era connessa alle batterie ma a tale artificio tecnico po-<br />

sto in essere dalla P.G. al fine di non consentire al Guttadau-<br />

ro di rinvenire le microspie e di vanificare l’esito<br />

dell’indagine.<br />

Se, pertanto, questo è il quadro complessivo delle condotte<br />

dei tre dopo il fatto, non sembra affatto che vi siano stati<br />

comportamenti avventati ed incompatibili con l’adozione di<br />

quelle cautele di cui si è parlato nel corso dell’incontro pres-<br />

so l’Hotel Quark.<br />

Esattamente al contrario si è accertato che alcune misure di<br />

cautela erano state adottate dai tre, i quali, del resto, aveva-<br />

no ricevuto una notizia del tutto generica e che non riguar-<br />

dava in alcun modo la presenza di microspie o di altro genere<br />

di intercettazioni.<br />

Il Miceli si guardava le spalle, il Guttadauro eseguiva conti-<br />

nue bonifiche tanto da costringere la P.G. a correre ai ripari<br />

mediante l’adozione di complesse operazioni di schermatura<br />

ed i tre concordavano la scusa dei rapporti di colleganza per<br />

giustificare i loro incontri.<br />

Ma, soprattutto, i tre si sentivano al sicuro in casa del Gut-<br />

tadauro proprio perché reiteratamente tranquillizzati da<br />

quest’ultimo, il quale, con fare autorevole e quasi intransi-<br />

gente, ripeteva di continuo che le bonifiche effettuate, attra-<br />

verso il mini-scanner, non avevano dato alcun esito.<br />

Oltretutto, va notato come il Miceli, pressocchè subito dopo<br />

la formalizzazione della sua candidatura, non abbia quasi più<br />

messo piede in casa Guttadauro, con ciò modificando radi-<br />

calmente le sue normali abitudini.<br />

Ed invero, se si eccettua l’incontro del 28 aprile nel corso del<br />

quale il Miceli faceva un resoconto della campagna elettorale<br />

col Guttadauro, questi da quando era stato candidato, e cer-<br />

tamente dal mese di maggio fino alla data delle elezioni (24<br />

giugno 2001), non aveva più frequentato casa Guttadauro.<br />

908


Anche tale circostanza appare del tutto compatibile con la<br />

comune adozione di una certa cautela, posto che, dopo la sua<br />

candidatura, il Miceli era divenuto un soggetto pubblico ed<br />

avrebbe potuto avere nocumento dall’accertamento di contat-<br />

ti continui e diretti col boss di Brancaccio.<br />

E che si tratti di una precisa scelta comune ai tre protagoni-<br />

sti della vicenda e non di una mera casualità, lo si compren-<br />

de sia dal contenuto stesso delle successive intercettazioni<br />

che da altre due considerazioni di tipo logico.<br />

In primo luogo, invero, deve tenersi conto che il Miceli, pur<br />

avendo tutto l’interesse a recarsi dal Guttadauro per verifica-<br />

re l’andamento della campagna elettorale, si era astenuto dal<br />

farlo dopo il 28 aprile 2001 e, pertanto, per quel periodo di<br />

circa un mese e mezzo che, precedendo immediatamente le<br />

elezioni, era il più delicato ed importante.<br />

Così come aveva evitato di andare a casa Guttadauro anche<br />

in occasione della ricezione della seconda notizia fornitagli<br />

dal Cuffaro che, come vedremo, era talmente specifica e di-<br />

rompente che avrebbe pur potuto giustificare la violazione di<br />

tale buona regola di cautela.<br />

In conclusione, appare chiaro al Collegio come l’intera rico-<br />

struzione del primo episodio, così come fatta dall’Aragona,<br />

abbia trovato plurime conferme nelle prove autonome costi-<br />

tuite dalle intercettazioni esaminate.<br />

Si tratta di un rilevante compendio probatorio che non appa-<br />

re, contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso P.M., inco-<br />

erente con la logica e con i comportamenti successivi dei tre<br />

protagonisti.<br />

Esso, semmai, non appare sufficientemente riscontrato in re-<br />

lazione al profilo individualizzante che attiene proprio al Cuf-<br />

faro ed al suo ruolo nel rivelare la notizia al Miceli.<br />

Su tale specifico passaggio, infatti, si registra la sola dichia-<br />

razione dell’Aragona che, per quanto proveniente da un sog-<br />

getto ritenuto attendibile dal Tribunale e riscontrato su una<br />

909


quantità enorme di altri dati riferiti, non è - sulla scorta dei<br />

principi stabiliti dalla succitata giurisprudenza di legittimità<br />

- di per sé sufficiente a sostenere una pronuncia di condanna<br />

in sede di merito.<br />

In adesione al principio di diritto, dianzi richiamato a propo-<br />

sito dei criteri di valutazione delle chiamata in reità ex art.<br />

192 co.3 c.p.p., difatti, il Collegio deve rinvenire almeno un<br />

elemento di riscontro individualizzante che consenta di ri-<br />

condurre l’oggetto della chiamata specificatamente alla per-<br />

sona dell’imputato.<br />

Operazione ermeneutica che, come vedremo presto, è risulta-<br />

ta agevole per il secondo episodio in esame, in relazione al<br />

quale sono stati rinvenuti elementi di riscontro individualiz-<br />

zanti soprattutto nell’ambito delle intercettazioni ambientali.<br />

Pertanto, tale primo episodio va ritenuto dimostrato a suffi-<br />

cienza con riferimento agli aspetti oggettivi e fattuali, va<br />

complessivamente valutato nella ricostruzione del contesto di<br />

riferimento e delle posizioni dei suoi protagonisti ma non può<br />

essere ritenuto idoneo ad affermare la penale responsabilità<br />

del Cuffaro per mancanza di un riscontro individualizzante.<br />

Esaurito l’esame del primo dei tre episodi attraverso i quali<br />

si estrinseca la condotta di rivelazione e di favoreggiamento<br />

del Cuffaro, possono esaminarsi i fatti successivi al 9 aprile<br />

2001, così come descritti dall’Aragona, che precedono il se-<br />

condo episodio del 12 giugno 2001.<br />

Dopo la lunga conversazione del 9 aprile in casa Guttadauro,<br />

l’Aragona aveva incontrato in due occasioni diverse il Cuffaro<br />

e poi era nuovamente andato a trovare il Guttadauro a casa<br />

sua.<br />

Pochissimi giorni dopo – e precisamente o l’11 o il 12 aprile<br />

2001 – l’Aragona si era recato, in una prima occasione, pres-<br />

so la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana per incontrarsi,<br />

previo appuntamento, con il Cuffaro.<br />

910


All’incontro egli era stato accompagnato da tale Franco Scan-<br />

carello che doveva incontrare il Cuffaro sia per sostenere il<br />

progetto di candidatura del Miceli che per discutere anche di<br />

altri argomenti.<br />

Dopo avere atteso alcune ore, intorno all’una di notte<br />

l’Aragona, in una prima breve fase, aveva incontrato a solo il<br />

Cuffaro e gli aveva riferito di essere a conoscenza di tutto e<br />

cioè sia della richiesta di candidatura del Priola sostenuta<br />

dal Guttadauro che della notizia delle indagini del R.O.S. a<br />

carico di quest’ultimo.<br />

A quel punto – mentre la discussione era ancora a due –<br />

l’Aragona diceva chiaramente al Cuffaro che una eventuale<br />

candidatura del Miceli sarebbe stata gradita sia a lui che al<br />

Guttadauro, il quale in tal caso avrebbe rinunciato a preten-<br />

dere la candidatura di Priola.<br />

A quel punto, dopo pochi minuti, nel dialogo era intervenuto<br />

anche lo Scancarello ed alla sua presenza si era parlato, in<br />

termini generali e certamente senza alcuna allusione al Gut-<br />

tadauro, della possibile candidatura del Miceli.<br />

Il Cuffaro rispondeva che, sino a quel momento, non aveva ri-<br />

tenuto di candidare il Miceli in quanto non reputava che egli<br />

disponesse di voti sufficienti ma che, nel caso questi potesse<br />

contare su circa 4.000 preferenze, egli lo avrebbe aiutato vo-<br />

lentieri facendo confluire sul suo nome all’incirca altri 1.500<br />

voti.<br />

Tale preoccupazione era legata al particolare affetto che lo<br />

legava al Miceli, al quale voleva, a tutti i costi, evitare il ri-<br />

schio di una possibile sconfitta elettorale.<br />

Subito dopo l’incontro con il Cuffaro, l’Aragona aveva riferito<br />

al Miceli della disponibilità del leader di candidarlo a quelle<br />

condizioni.<br />

Prima di procedere oltre, occorre sottolineare come il conte-<br />

nuto delle dichiarazioni rese, all’udienza del 5 giugno 2007,<br />

da Franco Scancarello abbia convalidato appieno i termini<br />

911


generali e le modalità dell’episodio così come riferito<br />

dall’Aragona.<br />

Lo Scancarello, infatti, affermava di interessarsi di politica<br />

sin dal 1976 e di essere un sostenitore politico del Cuffaro ed<br />

un attivista del suo partito.<br />

In occasione delle elezioni regionali del 2001, il Cuffaro ave-<br />

va evidenziato al gruppo dei suoi più vicini sostenitori la ne-<br />

cessità di individuare un candidato che, inizialmente, doveva<br />

essere lui ma, poco dopo, il Cuffaro aveva deciso di candidare<br />

il Miceli.<br />

A tale proposito appare significativo il dato riferito dal teste<br />

circa le modalità effettive di designazione delle candidature<br />

della lista in quella tornata elettorale.<br />

Dopo aver premesso che le candidature nascevano “dalla ba-<br />

se”, il teste riferiva che quella del Miceli era stata decisa dal<br />

solo Cuffaro senza consultarsi con alcuna base e per ragioni<br />

che il teste non ha saputo indicare, pur avendone interesse<br />

in quanto soggetto individuato come candidato prima del Mi-<br />

celi.<br />

Quanto allo specifico episodio dell’incontro a tarda sera<br />

presso l’A.R.S., il testimone confermava che<br />

all’appuntamento aveva effettivamente partecipato l’Aragona<br />

che il Miceli gli aveva presentato, come suo amico e sosteni-<br />

tore, pochi giorni prima.<br />

I due avevano davvero atteso per ore l’arrivo del Cuffaro e<br />

l’incontro era avvenuto a tarda sera ed aveva avuto come og-<br />

getto il sostegno elettorale da dare al Miceli.<br />

Si era discusso di numero di voti necessari per l’elezione,<br />

dell’aiuto che il Cuffaro voleva garantire al Miceli e del soste-<br />

gno che l’Aragona aveva assicurato nel suo paese, Altofonte.<br />

L’unico elemento di distonia che è dato riscontrare nella te-<br />

stimonianza dello Scancarello, rispetto alle dichiarazioni<br />

dell’Aragona, appare costituito dalla sua affermazione del fat-<br />

to che l’incontro sarebbe avvenuto sempre a tre e senza che<br />

912


gli altri due interlocutori abbiano potuto appartarsi riserva-<br />

tamente.<br />

A fronte di una conferma così precisa nella descrizione delle<br />

modalità dell’intero episodio, a giudizio del Collegio, il fatto<br />

che lo Scancarello non abbia confermato questo particolare<br />

non incide sino ad elidere o minare la significatività<br />

dell’elemento di convalida.<br />

Del resto, stando a quanto riferito dallo stesso Aragona,<br />

l’approccio riservato col Cuffaro sarebbe durato solo pochi i-<br />

stanti ed esattamente il tempo necessario a dare conferma<br />

della sua conoscenza della situazione e dell’avallo fornito dal<br />

Guttadauro alla candidatura del Miceli (che sostituiva quella<br />

del Priola).<br />

Il resto del dialogo a tre veniva confermato per intero dallo<br />

Scancarello, il quale, evidentemente data la brevità del sud-<br />

detto approccio riservato, potrebbe non essersi reso del tutto<br />

conto della circostanza, di per sé, peraltro, non memorabile,<br />

specie a distanza di anni dal fatto.<br />

A ciò si aggiunga come anche lo stesso Cuffaro, nel corso del<br />

suo esame, abbia ammesso di avere incontrato l’Aragona<br />

prima delle elezioni e che uno di tali incontri potrebbe aver<br />

avuto luogo assieme allo Scancarello e presso l’A.R.S. (cfr.<br />

pagg. 120/123 trascr.).<br />

Tornando alla ricostruzione degli accadimenti ad opera<br />

dell’Aragona, la sera del 13 aprile 2001 Miceli ed Aragona si<br />

erano, poi, recati a casa Cuffaro, dove erano presenti diverse<br />

persone, e lo avevano incontrato fermandosi a parlare con lui<br />

fino ad ora tarda.<br />

In tale circostanza, il Cuffaro aveva confermato ai due che la<br />

candidatura di Miceli era ormai cosa fatta e l’Aragona gli a-<br />

veva nuovamente ribadito, dopo averlo già fatto nel corso del<br />

primo incontro all’A.R.S., che tale candidatura avrebbe risol-<br />

to anche la questione delle pretese del Guttadauro, posto che<br />

913


questi avrebbe accolto ben volentieri la scelta del Miceli ed<br />

avrebbe rinunciato a sostenere quella dell’avv. Priola.<br />

Dal complesso delle dichiarazioni dell’Aragona, inoltre, si e-<br />

vince che, tra gli svariati argomenti presi, si era discusso di<br />

affidare a tale Vincenzo Faraone, componente dell’ufficio elet-<br />

torale di Miceli, un incarico presso gli uffici regionali che si<br />

occupavano di controllo sui finanziamenti comunitari.<br />

L’Aragona ricordava di avere anche scritto tale nome su un<br />

appunto consegnato al Miceli per ricordare la questione a<br />

Cuffaro.<br />

Anche tale puntuale affermazione dell’Aragona ha trovato un<br />

pieno ed inequivocabile riscontro documentale che va, ancora<br />

una volta, segnalato.<br />

Ed invero, all’atto dell’arresto del Miceli veniva rinvenuto e<br />

sequestrato, da parte dalla polizia giudiziaria, fra le carte<br />

dell’imputato per l’appunto un foglietto di carta recante la<br />

scritta “Dr. Vincenzo Faraone”.<br />

Per ragioni di completezza deve aggiungersi come il Cuffaro,<br />

nel corso del suo esame, abbia affermato che l’Aragona ed il<br />

Miceli effettivamente erano stati ospiti in casa sua prima del-<br />

le elezioni anche se tendeva ad escludere che ciò fosse potuto<br />

accadere il 13 o il 14 aprile per i suoi tanti impegni elettorali<br />

fuori città.<br />

Ciò posto, già l’indomani – il 14 aprile del 2001 – l’Aragona<br />

ed il Miceli erano ritornati a casa del Guttadauro e gli aveva-<br />

no puntualmente riferito gli sviluppi della questione relativa<br />

alle candidature.<br />

Il Guttadauro vedeva di buon grado la candidatura del Miceli,<br />

dichiarandosi disposto a rinunciare a quella del Priola, per il<br />

quale, tuttavia, avrebbe continuato a pretendere dal Cuffaro<br />

almeno un posto di sottogoverno.<br />

Risolta, dunque, la questione della candidatura, Aragona e<br />

Guttadauro avevano concordato di fare campagna elettorale<br />

914


sia per Miceli che per Cuffaro, cercando anche di ottenere fi-<br />

nanziamenti in vista delle elezioni.<br />

Nel corso del dialogo intercettato l’Aragona spiegava al Gut-<br />

tadauro che il Cuffaro si era dichiarato disponibile ad esau-<br />

dire tutte le sue richieste ma che la scelta di Priola non lo<br />

convinceva affatto a causa dei suoi trascorsi politici con For-<br />

za Italia.<br />

Anche la conversazione del 14 aprile in casa Guttadauro ap-<br />

pare di notevole pregnanza probatoria in quanto contribuisce<br />

a chiarire i rapporti tra il Cuffaro ed il Guttadauro stesso e<br />

conferma ancora una volta quanto sostenuto dall’Aragona.<br />

In base a quanto il Miceli e l’Aragona riferivano al Guttadau-<br />

ro si evince, infatti, che il Cuffaro non aveva alcuna preclu-<br />

sione nei confronti del Guttadauro ma che non voleva accet-<br />

tare l’imposizione di una candidatura che non riteneva op-<br />

portuna sia per la persona del Priola che per i suoi trascorsi<br />

con Forza Italia.<br />

Il Cuffaro, anzi, avrebbe detto ai due la sera prima che quan-<br />

do il Priola si era presentato da lui a Roma era stato indi-<br />

sponente che lui non gli aveva risposto male solo “per rispetto<br />

di Peppino”.<br />

Il Cuffaro, inoltre, non voleva incontrare personalmente il<br />

Guttadauro non reputandolo opportuno in quel momento ma<br />

riteneva sufficiente poter dialogare con lui attraverso il Mice-<br />

li e lo stesso Aragona che sapeva essergli molto legati.<br />

Ed ancora il Cuffaro si era detto disponibile per tutte le ri-<br />

chieste del Guttadauro “con Peppino posso avere tutti i<br />

rapporti di questo mondo… do tutto quello che Guttadau-<br />

ro mi chiede ma c’è una preclusione sulla persona di<br />

Priola”.<br />

A parte tale sintetica ricostruzione, la conversazione oggetto<br />

di intercettazione ambientale va esaminata testualmente e<br />

nel dettaglio allo scopo di comprenderne appieno il significa-<br />

to probatorio.<br />

915


A tale proposito appare del tutto evidente come, anche in<br />

questo caso, le affermazioni registrate trovino fondamento su<br />

dati effettivamente rispondenti alla realtà dei fatti e non sia-<br />

no quasi mai frutto di erronee valutazioni o, peggio ancora,<br />

di millanterie.<br />

Del resto, si tratta di dialoghi tra soggetti che, anche per le<br />

rassicurazioni del Guttadauro circa le continue bonifiche che<br />

faceva in casa, si sentivano del tutto tranquilli e parlavano<br />

nella completa libertà di chi non pensa neppure lontanamen-<br />

te di poter essere ascoltato.<br />

SALVO …Assira fici una siritina! (abbiamo fatto nottata,<br />

n.d.e.)<br />

GIUSEPPE …Ed io, mi dicisti verso l’unnici e mezza (inc.).<br />

SALVO No, ma io, io u telefono s’avia scaricato, io né chi<br />

putia telefonare cu chiddu di l’avutri, capio? Picchì eramu cà,<br />

a Villa Sperlinga, a so casa, per cui…<br />

(…)<br />

L’abitazione del Cuffaro pacificamente si trova in questo Via-<br />

le Francesco Scaduto, strada che costeggia per l’appunto il<br />

parco pubblico di Villa Sperlinga cui si fa cenno.<br />

SALVO Perfetto, a posto, allora io ho visto tutti.<br />

GIUSEPPE Eh.<br />

SALVO Tutti sia da solo che con Mimmo, eh, ieri se-<br />

ra ho visto di nuovo a Totò con Mimmo e siamo stati a<br />

casa fino a tardi, fino alle due e mezza.<br />

GIUSEPPE E che dice iddu.<br />

SALVO C’era gente, allora, eh, lui dice sostanzialmente,<br />

innanzitutto (inc.).<br />

GIUSEPPE Ddà c’è, vitti u manifesto de regionali.<br />

SALVO Si.<br />

GIUSEPPE 13 giugno, quindi 13 maggio quand’è, 13 giugno, i<br />

regionali.<br />

SALVO Si, no, u 24 giugno sono le regionali.<br />

GIUSEPPE Ah il 24 giugno.<br />

916


SALVO Chiddi su u 13 maggio.<br />

GIUSEPPE Ma iddu, c’è miso regionali.<br />

SALVO Regionali (inc.).<br />

GIUSEPPE C’è una scelta di campo, c’è docu una fotografia<br />

di docu.<br />

SALVO vute e, ormai candidato è.<br />

GIUSEPPE Perciò è ufficiale il discorso.<br />

SALVO No, ddà è ufficiale.<br />

GIUSEPPE No dico.<br />

SALVO Si, si.<br />

GIUSEPPE Babbuliava una vota chisso, una vota chiddo.<br />

SALVO Allora, assira abbiamo, c’erano due eh… poi se ne<br />

sono andati, abbiamo affrontato prima un capitolo chi era<br />

chiddo dei finanziamenti, però sia io sia Mimmo abbiamo ca-<br />

pito che lui, eh… problemi di questo tipo non ne dovrebbe<br />

avere, lui li va cercando i finanziamenti, giusto? Però.<br />

GIUSEPPE Io pure glielo cercherò (inc.).<br />

SALVO Eh, però dietro di lui sicuramente la realtà è che o<br />

Zonin, o chisso, o chiddo insomma, sicuramente.<br />

GIUSEPPE (Inc.).<br />

SALVO Anche io farò l’operazione da Rho, da Milano.<br />

GIUSEPPE Io la farò, cercherò di farla qua, per lui ma prin-<br />

cipalmente pi Mimmo, se Mimmo si…<br />

SALVO Aspetti, ora ci arrivo.<br />

GIUSEPPE Si decide, se non si decide, l’avvocato e un si ni<br />

parla chiù, e chiddu chi vene mi pigghio, non è ca ti pare<br />

che…<br />

….<br />

GIUSEPPE Si, no, aspetto che mi da l’appuntamento ca mi<br />

vuole incontrare.<br />

SALVO Lo so.<br />

GIUSEPPE Ah lu sai?<br />

SALVO Si, si, no lo so, lo so, anche lui l’ha manifesta-<br />

to a Mimmo, che si vuole incontrare.<br />

917


GIUSEPPE (Inc.).<br />

SALVO Si, si, Mimmo ci fa pi telefono, dice so che ti<br />

devi incontrare con amici per cui parliamo un attimino,<br />

dice si, si, vero è, anch’io ti voglio parlare, punto, finisce lì,<br />

Totò mi ha detto, senti, dice io non ho bisogno di parlare<br />

con lui, io ho ben chiaro davanti a me tutto, tra l’altro,<br />

soprattutto se ci sei tu o comunque c’è Mimmo, picchì io ci<br />

rissi, io dunni sugnu? Sugnu a Milano, io non ho assolutamen-<br />

te problemi, comunque dice, noi dobbiamo candidare a<br />

Mimmo, che ghiu avanti pi un carere no? Picchì già Mimmo<br />

gliel’aveva fatto quantomeno capire.<br />

(…)<br />

Dunque, il Cuffaro, secondo quanto Aragona riferiva al Gut-<br />

tadauro, non aveva bisogno di incontrarsi direttamente con<br />

lui, essendo per lui sufficiente sapere che c’erano come in-<br />

termediari sia lo stesso Aragona che, soprattutto, il Miceli.<br />

GIUSEPPE Però a mia, permetti che allora a sto punto, picchì<br />

semu sempe ddà, io all’avvocato sugnu in condizioni, mettiti<br />

cà, statti cà sei misi e iddu un s’ava catamiare (muovere,<br />

n.d.e.).<br />

SALVO La domanda, la domanda è stata fatta da me più volte,<br />

ci rissi senti (inc.) metti caso che io a quest’uomo comunque<br />

per l’aiuto che mi da’ devo garantirgli qualche cosa o comun-<br />

que ho desiderio di premiarlo, senti dice, (riferendosi eviden-<br />

temente ad una frase pronunciata da Cuffaro, n.d.e.) io con<br />

gli interlocutori, con Mimmo e con gli altri interlocutori<br />

posso discutere di tutto, ma discutere di una cosa che<br />

devo dare a lui in questo momento ti dico no alla perso-<br />

na, questo infatti è il messaggio conclusivo, dice io mi<br />

metto d’accordo con chi devo mettermi d’accordo e gli do<br />

quello che lui mi chiede o comunque ne discutiamo in-<br />

sieme, ma della persona no.<br />

GIUSEPPE E semu sempre ddà, ora lui mi ha fatto da politi-<br />

co, giustamente mi mette in condizioni di aiutare a Mim-<br />

918


mo oppure no, picchì c’avia diri vaffanculo, vedi quello che<br />

devi fare.<br />

SALVO Io non posso…<br />

GIUSEPPE Tanto poi se mi devi fare una cosa te la vengo<br />

a chiedere per come la posso chiedere io e poi viremu se<br />

me la fai o non me la fai.<br />

(…)<br />

SALVO Io non capisco, lui ieri sera è stato categorico sulla per-<br />

sona, dice non escludendo che io con Mimmo, con Peppino<br />

posso avere tutti i rapporti di questo mondo, io non capi-<br />

sco picchì ora…<br />

GIUSEPPE Si, ma io non le sopporto, ecco ad un certo livello,<br />

quanno c’è vute eduno che mi dice, mi devi chiedere tutto<br />

tranne sta cosa, ma io ti staio spiannu sta cosa, vute cose un<br />

haio bisogno di spiaritille.<br />

Il senso del dialogo è perfettamente chiaro: il Cuffaro aveva<br />

apertamente manifestato all’Aragona la sua più ampia dispo-<br />

nibilità sia nei confronti del Miceli che del Guttadauro (“io<br />

con Mimmo, con Peppino posso avere tutti i rapporti di<br />

questo mondo”) ma non voleva sentire parlare dell’avvocato<br />

Priola, sia come persona che per le sue pregresse esperienze<br />

politiche in un diverso partito politico.<br />

Come si vedrà subito dopo il Guttadauro non gradiva il fatto<br />

che vi fosse una preclusione così assoluta rispetto ad una<br />

sua richiesta, tanto da minacciare di poter ottenere comun-<br />

que quello che voleva dal Cuffaro ovvero di non far converge-<br />

re tutti i voti di cui disponeva.<br />

Si trattava, comunque, di una reazione istintiva che<br />

l’Aragona, come sempre, riusciva a contenere ed a ricondurre<br />

alla logica del dialogo politico.<br />

SALVO Questo è quello che…<br />

GIUSEPPE Cioè non so se, spesso mi capita, tutto mi può<br />

chiedere tranne…<br />

(…)<br />

919


GIUSEPPE Cioè, ma io questo lo so che l’avvocato non è dei<br />

loro, benissimo, allora chi ti dico, per tu amministrare.<br />

SALVO Si.<br />

GIUSEPPE Perché io non ci posso andare a fargli la cam-<br />

pagna elettorale, né a Totò Cuffaro e manco a Mimmo<br />

Miceli a Bagheria, come lo deve capire lui.<br />

SALVO E’ normale, neanche (inc.).<br />

GIUSEPPE Quindi arrivati ad un certo punto, mi spiego? Ecco<br />

perché dico certe volte il parlare in maniera chiara e semplice,<br />

benissimo, tu mi persuadi che dici non può essere picchì,<br />

io pure al posto suo farei in questa maniera.<br />

SALVO Ma tu non lo facevi in questa maniera (inc.).<br />

GIUSEPPE A dire non è dei miei e non lo voglio candidare, mi<br />

sta pure bene, ci semu? Però a sto punto, siccome è chiaro che<br />

io per dirtelo non è che significa che vengo qua, mettiti così,<br />

senti devi fare questa candidatura, quelli là ce li hanno tremila<br />

voti, fra Bagheria e Ficarazzi hanno tremila voti, ma anche altri<br />

paesi, per io potermi trasferire da un posto ad un altro in ma-<br />

niera senza…<br />

SALVO Bisogna dire le cose normali.<br />

GIUSEPPE Io ho necessità di una cosa, insomma, glielo potrei<br />

dire, a tipo deve essere così e poi chiddi mi pigghiano pi fissa,<br />

chi ci va fazzo, ci dugnu i pepè, ma ni posso dare, non so se<br />

rendo l’idea.<br />

SALVO Io posso portare questo messaggio?<br />

GIUSEPPE Certo che…<br />

SALVO Questo messaggio ultimo.<br />

GIUSEPPE Lui mi deve, mi deve…<br />

SALVO All’avvocato o anche all’altro.<br />

GIUSEPPE Ma attenta, io a Saverio Romano come lo incontro<br />

che dice che mi vuole incontrare, aspetto un appuntamento, lui<br />

ti ha detto e… per giunta.<br />

SALVO A me, a Mimmo.<br />

920


GIUSEPPE Te lo dico io, non è che ho problemi, dopo se na-<br />

sce il discorso glielo dico, non è che ti pare che non glielo dico,<br />

io che problemi, io il politico devo fare, io me ne sto fottendo,<br />

non è che… mi sono spiegato?<br />

SALVO Io preannuncio una cosa che gli dico, gli chiederò,<br />

perché (inc.).<br />

GIUSEPPE E allora non mi può dire tutte due cose no e poi<br />

quello che gli chiedo mi fa, ma che m’interessa, a me…<br />

SALVO No va bè.<br />

GIUSEPPE Cioè a me sta bene la mossa.<br />

SALVO Un impegno lo possiamo prendere.<br />

GIUSEPPE Che lui dice.<br />

SALVO Un impegno lo possiamo prendere.<br />

GIUSEPPE Si porta a Mimmo, a mia, io posso pure cambiare ma<br />

una cosa me la deve dare, che cosa, non lo so, me lo dica lui<br />

quello che…<br />

SALVO Io quello che (inc.) Totò Cuffaro, ad oggi la deve da-<br />

re a noi o la deve dare a quella persona.<br />

GIUSEPPE Ma vedi che darla a quella persona è lo stesso<br />

che la da a te.<br />

SALVO Ho capito, ma al limite, magari può avere qualche titu-<br />

banza sulla persona.<br />

GIUSEPPE Ma lui che se ne deve fare, scusa io devo avere<br />

fiducia a lui, penso che lui non può avere fiducia a me, a dire<br />

viri ca mi serve, questo qua si mette a testa sutta e peri<br />

all’aria, se io non ce lo faccio mettere a testa sutta e peri<br />

all’aria.<br />

Il Guttadauro evidentemente era molto riottoso ad accettare<br />

questa preclusione del Cuffaro e, nonostante la sua disponi-<br />

bilità per il resto, continuava ad insistere sulla richiesta di<br />

ottenere almeno un posto di sottogoverno o un posto di no-<br />

mina politica nell’amministrazione pubblica.<br />

SALVO Una cosa, io ho intenzione, e ne volevo parlare di<br />

chiedere a lui, eh… a Bruxelles, la regione Sicilia da dei rap-<br />

921


presentanti no? Cioè la regione Sicilia ha dei rappresentanti a<br />

Bruxelles per le politiche comunitarie, proprio a pioggia, ed io<br />

già ieri sera gliel’ho introdotto il discorso che eventual-<br />

mente gli mettiamo uno dei nostri, un tecnico dei nostri,<br />

questo significa controllare i flussi di finanziamento UE verso<br />

determinate iniziative, non so se rendo l’idea.<br />

GIUSEPPE Si, si.<br />

SALVO Doveva spicciare le pratiche per dire io voglio fa-<br />

re, voglio realizzare questa opera privata o pubblica che sia,<br />

aspetta ca io prima haio l’amico ddà.<br />

GIUSEPPE Lo devi vedere a lui?<br />

SALVO Certo, siamo rimasti che poi ci aggiornavamo<br />

sulla base dei nostri dialoghi.<br />

GIUSEPPE Eh, anche questo è il…<br />

SALVO Perché questa la vedo più, anche più interessante.<br />

GIUSEPPE In maniera serena però dico.<br />

SALVO No, ma io…<br />

GIUSEPPE Senza dirgli (inc.) di niente, gli dici guarda che…<br />

SALVO Io non volevo fare…<br />

GIUSEPPE Non è ca a mia mi canusce.<br />

SALVO Io non volevo fare…<br />

GIUSEPPE S’iddu ma visto dui, tri vote, non è che mi<br />

conosce.<br />

SALVO Non volevo fare pesare il fatto che Mimmo era le-<br />

gato, legato a noi.<br />

GIUSEPPE No.<br />

SALVO E noi a Mimmo, io mi sono girato l’isola per<br />

quanto mi riguarda, cioè pensiamo che, se domani Mim-<br />

mo decidesse che è si, eh, io su Altofonte sicuri sono<br />

700-800 voti.<br />

(…)<br />

La tranche dell’intercettazione appena riferita consente di<br />

dimostrare ulteriormente, ove ce ne fosse ancora bisogno,<br />

922


che i progetti che gli interlocutori stavano da tempo elabo-<br />

rando non erano puramente teorici ma prevedevano ritorni,<br />

utilità, nomine di amici fidati nei posti chiave allo scopo di<br />

interferire sulle scelte della P.A., come appare chiaro dal ri-<br />

ferimento preciso alla nomina di un loro referente presso un<br />

ufficio della Regione competente sui finanziamenti comunita-<br />

ri.<br />

Ma, senza dubbio, la più importante notazione che va fatta,<br />

una volta per tutte, in relazione alla prima parte della sopra<br />

richiamata conversazione, attiene alla veridicità di quanto<br />

l’Aragona riferiva al Guttadauro per averlo direttamente ap-<br />

preso dal Cuffaro.<br />

Nel corso dell’esame dibattimentale, all’Aragona è stato chie-<br />

sto dal P.M., in più passaggi, se le frasi riferite al Guttadau-<br />

ro come apprese dal Cuffaro fossero esattamente riportate<br />

ovvero se fossero il frutto di sue interpretazioni o millanterie<br />

ovvero di alterazioni volute od anche causali.<br />

L’Aragona, in tutti i casi, ribadiva che si trattava realmente<br />

di quanto appreso dal Cuffaro, escludendo ogni possibilità di<br />

manipolazione da parte sua di quanto da quest’ultimo riferi-<br />

togli.<br />

Ciò non toglie, comunque, il fatto che si tratti pur sempre di<br />

opinioni, gradimenti, volontà, disponibilità, rassicurazioni,<br />

impegni ed espressioni riferiti da Aragona e da Miceli e non<br />

direttamente pronunciati, nel corso delle intercettazioni, da<br />

parte del Cuffaro.<br />

Ciò comporta che, come si vedrà meglio nel prosieguo, pur<br />

nella piena e serena consapevolezza dell’elevato grado di at-<br />

tendibilità intrinseca ed estrinseca dell’Aragona e della logi-<br />

cità di quanto riferito sia da lui che dal Miceli nel corso delle<br />

intercettazioni, a livello puramente teorico non può escluder-<br />

si che ci possano essere state delle, volontarie od accidentali,<br />

distorsioni del reale pensiero dell’imputato.<br />

923


L’ulteriore disamina di tale delicato aspetto della vicenda sa-<br />

rà, comunque, svolta nel successivo capitolo relativo<br />

all’elemento psicologico dei reati in contestazione.<br />

Per ragioni di completezza di ricostruzione va detto che, dopo<br />

l’incontro in esame, sono state registrate diverse conversa-<br />

zioni che dimostrano come il Guttadauro avesse effettivamen-<br />

te fatto una attiva ed intensa campagna elettorale in favore<br />

del Miceli, candidato al Parlamento regionale, ed in favore del<br />

Cuffaro, candidato alla Presidenza.<br />

La prima in ordine di tempo è quella del successivo 21 aprile,<br />

alla quale ha partecipato anche Giovanni Miceli, padre<br />

dell’originario coimputato, avente ad oggetto pur sempre i re-<br />

troscena della candidatura, l’insistenza del Guttadauro per<br />

un posto di nomina politica da assegnare in futuro al Priola e<br />

le vicende già esaminate.<br />

Essa appare, tuttavia, rilevante in quanto il Guttadauro e-<br />

sprimeva con chiarezza assoluta che aveva intenzione di mo-<br />

bilitare personalmente tutti i referenti mafiosi e gli uomini<br />

d’onore, quartiere per quartiere, come appare chiaro anche<br />

dal ricorso al termine “cristiani” usato, come è noto, nel lin-<br />

guaggio mafioso per riferirsi esclusivamente ai membri del<br />

sodalizio mafioso.<br />

I continui riferimenti, poi, a “noialtri” ovvero a soggetti in<br />

grado di orientare voti in zone ad alta densità mafiosa della<br />

provincia confermano che la campagna elettorale svolta dal<br />

Guttadauro non si limitava al contesto dei medici ma riguar-<br />

dava soprattutto ambienti legati all’organizzazione “cosa no-<br />

stra” (e talora ad ambedue assieme).<br />

Nel corso della lunghissima conversazione, inoltre, si citava-<br />

no numerosi soggetti che il Miceli doveva incontrare durante<br />

la campagna elettorale tra i quali figuravano per l’appunto<br />

medici, imprenditori, uomini d’onore ed amici del Guttadau-<br />

ro.<br />

924


Del resto, parecchie altre conversazioni intercettate tra il 14<br />

ed il 28 aprile 2001 dimostrano con certezza che Guttadauro<br />

aveva avviato una consistente macchina elettorale a favore di<br />

Mimmo Miceli e che aveva preso accordi anche con altri affi-<br />

liati mafiosi o soggetti vicini al sodalizio per sostenerlo.<br />

In particolare, in data 17 aprile 2001, veniva intercettato un<br />

colloquio con Giovanni Pipitone, coinvolto nel c.d. primo ma-<br />

xi processo a “cosa nostra”, al quale il Guttadauro chiedeva<br />

espressamente di intervenire presso i consorziati A.S.I. delle<br />

zone di Carini, Capaci e Terrasini.<br />

Il 27 aprile successivo il Guttadauro si incontrava con Grego-<br />

rio Marchese, figlio di Filippo Marchese, ex rappresentante<br />

della famiglia di Corso dei Mille e padrino di Giuseppe Gut-<br />

tadauro.<br />

Nel corso del dialogo, il Guttadauro parlava anche delle im-<br />

minenti elezioni regionali, e, pur avendo capito che il suo in-<br />

terlocutore aveva già precedenti impegni, gli “ordinava” di<br />

impegnarsi in concreto solo per un candidato del C.D.U. vici-<br />

no a Totò Cuffaro, senza farne tuttavia il nome.<br />

Successivamente, in altro dialogo sempre con Gregorio Mar-<br />

chese, il Guttadauro chiariva espressamente di chi si tratta-<br />

va:<br />

GIUSEPPE Nuatri avimu a chistu, Grego’… talia sto pezzi-<br />

nu… e haiu chistu sulu…<br />

GREGORIO Mimmo Miceli.<br />

GIUSEPPE C’è a fotogratia…<br />

GREGORIO Sta iurnata… sta iurnata… chistu già (inc.)… ap-<br />

piccicatu in mienzu… in mienzu e stradi.<br />

GIUSEPPE Chistu è…<br />

GREGORIO Ma chistu quantu ndi pigghiau l’annu scorso… ieu<br />

haiu… tu rissi… ia chiddu… mi filu a chiddu…<br />

GIUSEPPE A cu?<br />

GREGORIO A Ivano, mi mannau a chiamari…<br />

GIUSEPPE Ma cu è?<br />

925


GREGORIO Me l’hai filari Pino.<br />

GIUSEPPE Gregò, a nuatri chistu ni interessa… pirchì<br />

l’avi… l’amici riddu chiù… chiù intrinsichi i nuatri l’avi… chi-<br />

stu, amici chiù intrinsichi i nuatri nun l’avi.. (questo,<br />

amici più intimi di noi, non ne ha, n.d.e.)<br />

GREGORIO Pino…<br />

GIUSEPPE Ho reso l’idea?<br />

GREGORIO Sì… sì… va bene.<br />

GIUSEPPE Chiddu si avi fare na scelta tra te e quarcaru-<br />

no ri Graviano…<br />

GREGORIO Sì…<br />

GIUSEPPE Si pigghia a chiddi…<br />

GREGORIO No… si mentiu… come si chiama? Altonte…<br />

GIUSEPPE Ca che ti staiu ricendu? Chiddu è diretto con<br />

(inc.)… m’ai lasciari… ci simu?<br />

Come si diceva dianzi, il 28 aprile 2001 aveva luogo l’ultimo<br />

incontro con Mimmo Miceli, nel corso del quale i due interlo-<br />

cutori elencavano le persone incontrate o da incontrare per<br />

motivi elettorali e ripercorrevano tutte le complesse attività<br />

poste in essere e da pianificare per ottenere il maggior nume-<br />

ro di consensi.<br />

Si tratta di un resoconto attento e dettagliato che si incentra<br />

soprattutto su ambienti e soggetti legati a “cosa nostra”, allo<br />

scopo di verificare se ci fossero impegni già presi in favore di<br />

altri candidati e se si potesse trovare un componimento delle<br />

varie esigenze ovvero se si riuscisse a “convincere” alcuni di<br />

essi a cambiare idea.<br />

In particolare, il Guttadauro faceva riferimento a soggetti in-<br />

terni al sodalizio che, secondo loro vecchie usanze, attende-<br />

vano il “segnale” cioè l’indicazione finale e definitiva da parte<br />

del proprio diretto referente territoriale e che, ciò nonostan-<br />

te, assicuravano il proprio sostegno elettorale dopo aver avu-<br />

926


to rassicurazione che il segnale sarebbe stato proprio quello<br />

di sostenere il Miceli.<br />

L’indicazione dei referenti per le varie zone, le peculiari mo-<br />

dalità e priorità nel contattare questi ultimi, il riferimento a<br />

tipiche forme con le quali avanzare le richieste, tutto era<br />

chiaramente connesso ai sistemi operativi di “cosa nostra” e<br />

dimostrava come la candidatura del Miceli fosse sostenuta da<br />

tale organizzazione (così come quella collegata di Salvatore<br />

Cuffaro).<br />

Sotto altro profilo, il dialogo tra i due convalida quanto si so-<br />

steneva dianzi a proposito della comune predisposizione di<br />

una giustificazione di comodo dei rapporti tra il Guttadauro<br />

ed il Miceli sia per prevenire eventuali insinuazioni malevole<br />

di altri candidati che, soprattutto, possibili indagini da parte<br />

della P.G..<br />

Il Guttadauro, infatti, con una chiarezza assoluta, invitava il<br />

Miceli a seguire una strategia comune che limitasse al mas-<br />

simo commenti sgradevoli ed insinuazioni e che giustificasse<br />

il loro legame (sia agli occhi dei concorrenti che degli “sbirri”)<br />

con la scusa dei rapporti professionali fra maestro e allievo.<br />

Strategia certamente condivisa dal Miceli che, dopo tale in-<br />

contro, eviterà di continuare a frequentare la casa del Gutta-<br />

dauro.<br />

Appare, poi, chiaro dal tenore della conversazione come una<br />

siffatta strategia non fosse di facile applicazione, giacchè oc-<br />

correva necessariamente conciliare la massima cautela nei<br />

rapporti esterni con il concreto bisogno di ricercare i voti in<br />

ambienti mafiosi.<br />

Non si poteva, cioè, rinunciare ai voti mafiosi ma non si do-<br />

veva nemmeno rischiare di bruciare la candidatura del Miceli<br />

per una indagine ovvero per le troppe insinuazioni sulla ma-<br />

fiosità dei suoi sostenitori.<br />

Solo a titolo esemplificativo il seguente brano della conversa-<br />

zione dà contezza di ciò: “…Viri ca io un l’haiu fattu mai, ma<br />

927


sugnu misu come un disgraziato.., stamatina viri ca niscivu<br />

all’una e mezza.., certo né ca su cristiani.., e semu sempre<br />

‘dda, è gente che deve firriare Palermo.., Palermo vecchia,<br />

Palermo Centro.., Palermo.. tutta chidda di ‘dda, ma né ca ti<br />

pozzu apprisintari a cu è ca s’ha fattu diciassette anni<br />

di carcere.., uno sedici anni, e chistu ha biriri comu<br />

haiu a sperimentare.., non è che …”.<br />

Infine, così come in altre conversazioni, si ribadiva che tutto<br />

l’appoggio elettorale di cui si stava discutendo andava, ov-<br />

viamente, ripagato attraverso precisi impegni da rispettare<br />

dopo le elezioni, nomine presso enti pubblici e strutture o-<br />

spedaliere e favori da ricambiare.<br />

A tale proposito va fatta una considerazione di ordine genera-<br />

le che riguarda l’intera vicenda del sostegno elettorale che il<br />

Guttadauro ha assicurato al Miceli.<br />

Dal tenore del complesso delle intercettazioni ambientali in<br />

atti (che, attesa la loro mole, può solo essere richiamata per<br />

sintesi) è emerso, con il carattere della assoluta certezza, che<br />

il Guttadauro, l’Aragona, il Vincenzo Greco e diversi altri<br />

membri del sodalizio mafioso “cosa nostra” avessero fatto<br />

una attiva campagna elettorale per il candidato Miceli (e per<br />

il Cuffaro).<br />

E ciò sia attraverso la ricerca del consenso personale che an-<br />

che mediante l’acquisizione di finanziamenti in denaro.<br />

Tale dato inequivocabile non può reputarsi logicamente in-<br />

compatibile con la mancata elezione del Miceli, sulla scorta<br />

dell’errato presupposto di partenza per il quale, se davvero<br />

“cosa nostra” avesse sostenuto il Miceli, questi sarebbe stato<br />

eletto.<br />

Ed invero, l’esito infausto della campagna elettorale di<br />

quest’ultimo trova anche negli atti di questo processo una<br />

serie di spiegazioni valide.<br />

In primo luogo, va considerato che le elezioni regionali del<br />

2001 erano di certo rese molto difficoltose dal meccanismo<br />

928


elettorale vigente che, di fatto, costringeva i candidati ad una<br />

ricerca di un elevato numero di preferenze senza il supporto<br />

di effetti di trascinamento determinati dai voti di lista.<br />

La conferma di ciò si ha dal contenuto delle intercettazioni<br />

nel corso delle quali tutti gli interlocutori appaiono concordi<br />

nel definire quelle elezioni “una guerra” senza esclusione di<br />

colpi tra tutti i contendenti sia di schieramenti diversi che<br />

all’interno delle stesse liste.<br />

Inoltre, va tenuto conto del dato inoppugnabile<br />

dell’insorgenza di specifici intoppi nel funzionamento della<br />

macchina elettorale predisposta a sostegno del Miceli.<br />

Non è chi non veda come la notizia della presenza di micro-<br />

spie e telecamere presso la segreteria politica del Miceli ab-<br />

bia determinato un comprensibile rallentamento delle riunio-<br />

ni e degli incontri elettorali.<br />

Allo stesso modo appaiono innegabili le ricadute delle altre<br />

notizie ricevute sull’operatività dell’Aragona e dello stesso<br />

Guttadauro, posto che costoro avevano avuto contezza di es-<br />

sere intercettati e non potevano compromettere ulteriormente<br />

le sorti del Miceli.<br />

A ciò deve aggiungersi che, per quanto il Guttadauro rive-<br />

stisse il ruolo di capo del mandamento di Brancaccio, nessu-<br />

no può in concreto conoscere la reale capacità di condizio-<br />

namento delle masse di elettori da parte di “cosa nostra”.<br />

Atteso che certamente tale capacità di condizionamento esi-<br />

ste, deve però anche tenersi conto del consistente numero di<br />

candidati e della assai concreta possibilità che le candidatu-<br />

re gradite al sodalizio mafioso fossero parecchie, di guisa che<br />

non può immaginarsi una elevata concentrazione di voti tutti<br />

sulla stessa candidatura.<br />

Ciò non toglie che, ad ogni modo e nonostante tutte queste<br />

difficoltà, il Miceli abbia conseguito un significativo e rag-<br />

guardevole successo in termini di consenso personale, risul-<br />

tando tra i primi candidati non eletti.<br />

929


Ma ciò che più preme evidenziare, proprio a riscontro di tutti<br />

i dialoghi in precedenza richiamati, è che pochissimo tempo<br />

dopo rispetto alle elezioni regionali, il Miceli otteneva<br />

l’incarico, su indicazione politica, di Direttore della società<br />

“Multiservizi” (società mista tra la Regione siciliana e “Svi-<br />

luppo Italia”) e la nomina ad Assessore comunale, grazie pro-<br />

prio all’influenza del presidente Cuffaro (v. conversazioni tel.<br />

intercettate sulla utenza tel. di Miceli, dopo le regionali, nel-<br />

la seconda parte dell’estate, con Cuffaro, V. Greco, S. Arago-<br />

na e S. Priola).<br />

Orbene, a tale specifico proposito, va evidenziato come sia<br />

stato lo stesso Salvatore Cuffaro, nel corso del suo esame di-<br />

battimentale (cfr. pag. 72 trascr.), ad attribuirsi la paternità<br />

della nomina del Miceli nella società “Multiservizi”, soste-<br />

nendo che gli era sembrato “giusto dargli un ruolo visto che<br />

non era stato eletto”.<br />

Pur potendosi astrattamente ritenere tutto ciò una pura ca-<br />

sualità, tale nomina, fatta dal Cuffaro in favore del Miceli<br />

subito dopo la sua mancata elezione, coincide con quanto ri-<br />

chiesto dal Guttadauro nel corso delle sopra richiamate in-<br />

tercettazioni.<br />

Ciò posto, il 20 maggio 2001 il Guttadauro aveva, poi, in-<br />

contrato l’Aragona e con questi aveva commentato gli svilup-<br />

pi della campagna elettorale in corso.<br />

Anche in questo caso tornava alla ribalta la suddetta duplice<br />

strategia finalizzata a contemperare l’esigenza di una efficace<br />

e sistematica promozione in ambienti mafiosi con quella di<br />

non mettere a rischio il Miceli e la sua “faccia pulita”: “Si fa<br />

la campagna elettorale, a me fino a quando io faccio finta di<br />

farla all’acqua di rose non c’è nuddu, è facile giustificarmi sia<br />

io che lui, è un collega che faceva il chirurgo, un ragazzo puli-<br />

to, da tutti i punti di vista, dico no che niatri semu ‘ngrasciati<br />

(“sporchi” riferito ai precedenti penali, n.d.e.), ma di faccia,<br />

certo non è che è venuto il più grosso).<br />

930


Infine, da questa intercettazione del 20 maggio emerge una<br />

precisa conferma di quanto sostenuto dall’Aragona a proposi-<br />

to degli interessi economici connessi alla realizzazione di<br />

strutture turistiche nell’isola di Pantelleria.<br />

Tale passaggio del dialogo si aggiunge, come detto, al conte-<br />

nuto della lettera-memorandum spedita dall’Aragona al Miceli<br />

(ed a questi sequestrata), nella quale si trattavano per<br />

l’appunto affari ed investimenti che alcuni finanziatori set-<br />

tentrionali avevano intenzione di effettuare proprio a Pantel-<br />

leria con l’appoggio politico del Cuffaro e del Miceli.<br />

Ancora una volta, pertanto, le affermazioni dell’Aragona tro-<br />

vano convalida sulla scorta di elementi di prova autonomi<br />

costituiti da dati documentali (la lettera) e da intercettazioni<br />

ambientali.<br />

Non, dunque, meri elementi di riscontro non aventi autonoma<br />

dignità di prova ma prove esse stesse e dotate di una signifi-<br />

cativa valenza anche a prescindere dalle dichiarazioni<br />

dell’Aragona.<br />

Nel documento sopra menzionato, stilato su carta intestata e<br />

con certezza attribuito a Salvo Aragona (v. esame grafico ef-<br />

fettuato dal R.I.S. di Messina), ad esempio, si legge di un<br />

“promemoria da discutere eventualmente con Totò per eventuali<br />

interessi comuni”, di “Pantelleria”, di una “prima tranche di fi-<br />

nanziamento”, del fatto che “si dovrà costruire”.<br />

Lo scritto, su carta intestata di Aragona e da questi ricono-<br />

sciuto come autografo, ha tutto l’aspetto di un’annotazione<br />

su temi effettivamente già trattati in precedenza insieme al<br />

destinatario.<br />

Orbene, il riferimento a questi contenuti concreti ed a “Totò e<br />

Mimmo” confermano che, in effetti, tali iniziative non erano<br />

confinate nell’alveo delle mere intenzioni dell’Aragona, ma<br />

erano state discusse molto tempo prima quantomeno con il<br />

Miceli, affinché questi le segnalasse al neo eletto Presidente<br />

della Regione.<br />

931


Esaurito l’esame critico del primo episodio e dei principali<br />

avvenimenti che si sono susseguiti tra fine aprile e maggio<br />

del 2001, può passarsi ad esaminare quanto riferito<br />

dall’Aragona in relazione al secondo episodio in contestazio-<br />

ne.<br />

Dopo il primo incontro col Miceli presso l’hotel Quark,<br />

l’Aragona, infatti, aveva sentito parlare nuovamente di inda-<br />

gini e - per la prima volta - di intercettazioni in corso il 12<br />

giugno 2001 in occasione di una sua visita alla segreteria po-<br />

litica del candidato Miceli.<br />

L’Aragona aveva già da tempo fissato il viaggio aereo da Mi-<br />

lano a Palermo per quel giorno con l’intenzione di trattenersi<br />

in città fino alle elezioni regionali fissate per il 24 giugno<br />

successivo.<br />

Lo scrutinio delle emergenze processuali consente, infatti, di<br />

stabilire che quel viaggio non fu organizzato all’ultimo minu-<br />

to su sollecitazione di qualcuno e che l’Aragona era giunto a<br />

Palermo intorno alle ore 18 e non prima (dato questo che si<br />

desume con certezza dal contenuto dell’intercettazione am-<br />

bientale della sera del 12 giugno stesso, v. dopo).<br />

Appena atterrato a Palermo, l’Aragona si era recato presso la<br />

segreteria politica del Miceli, sita in via Libertà n. 56, e, pri-<br />

ma ancora di varcare la porta di ingresso, questi lo aveva let-<br />

teralmente trascinato sul vano scala con fare molto circo-<br />

spetto.<br />

Il Miceli, sottovoce, gli diceva di avere saputo che i locali del-<br />

la sua segreteria erano sottoposti ad intercettazione ambien-<br />

tale e che, nel ponteggio istallato sul prospetto di un palazzo<br />

antistante, era stata installata una telecamera.<br />

Di fronte allo stupore dell’Aragona il Miceli affermava che la<br />

causa di tali intercettazioni a suo carico risaliva a “Peppino”,<br />

ovviamente intendendo la persona del Guttadauro.<br />

Più in particolare, il Miceli riferiva all’amico: “per quello che<br />

mi è stato riferito so che c’è una telefonata in cui si parla tra<br />

932


Peppino e Mimmo o tra Mimmo e qualcun altro in cui si parla di<br />

Peppino”.<br />

Inoltre, il Miceli aggiungeva un altro particolare che gli era<br />

stato riferito e che riguardava un’altra intercettazione che<br />

aveva avuto luogo in una villa “sotto Monreale” nella dispo-<br />

nibilità dell’Aragona e nella quale si parlava sempre di Mim-<br />

mo e Peppino con riferimenti alla campagna elettorale.<br />

Nonostante le sue richieste di chiarimento, il Miceli si limita-<br />

va a ripetere che si trattava di “una telefonata” senza saper<br />

specificare se fosse stata intercettata la voce di Peppino che<br />

dialogava con Mimmo ovvero solo quella del Mimmo che par-<br />

lava con terzi di Peppino.<br />

Sul punto all’Aragona sono state fatte molte domande da tut-<br />

te le parti ma il dichiarante è stato coerente e fermo nel so-<br />

stenere sempre la stessa tesi: al Miceli era stato detto che si<br />

trattava di una telefonata nei termini esatti sopra riportati.<br />

Il Miceli, poi, a seguito di una precisa domanda rivoltagli<br />

dall’Aragona, riferiva che anche in questo caso la fonte di<br />

tutte le notizie da lui apprese era rappresentata da Salvatore<br />

Cuffaro.<br />

Ed aggiungeva anche di avere già riferito la notizia a Vincen-<br />

zo Greco, cognato del Guttadauro, cosa che aveva lasciato ri-<br />

tenere all’Aragona che questi fosse già stato informato.<br />

Nonostante ciò, l’Aragona riferiva al Miceli che sarebbe im-<br />

mediatamente andato a casa del Guttadauro a riferirgli quan-<br />

to testè appreso da lui.<br />

Anzi, a questo proposito, l’Aragona chiedeva al Miceli se in<br />

quel periodo fosse andato a trovare il Guttadauro presso la<br />

sua abitazione, cosa che gli aveva già da prima sconsigliato<br />

di fare dal momento che era stata ufficializzata la sua candi-<br />

datura.<br />

Il Miceli dava una risposta affermativa aggiungendo di essere<br />

stato costretto a farlo perché invitato in modo insistente dal<br />

933


padrone di casa (anche se gli incontri si erano di molto dira-<br />

dati come si è detto).<br />

Anzi lo stesso Miceli gli riferiva di avere avuto l’impressione<br />

di essere stato pedinato in occasione di una sua visita a casa<br />

Guttadauro e i due convenivano che tale situazione rischiava<br />

di mettere a rischio la sua candidatura, motivo per cui, da<br />

quel momento in avanti, a casa Guttadauro sarebbe andato<br />

solo l’Aragona che non aveva nulla da rischiare.<br />

Subito dopo la visita presso la segreteria del Miceli,<br />

l’Aragona si recava a casa del Guttadauro per discutere con<br />

lui delle notizie appena apprese.<br />

In considerazione della delicatezza della conversazione appa-<br />

re necessario riportarne il testo:<br />

SALVO (ride).., ci vediamo poi con calma, domani, dopodomani<br />

perché devo parlare con lui e con te.<br />

GISELLA ..(inc.)..<br />

SALVO Buono.., buono..<br />

GISELLA Ci salutiamo allora.., ti offro qualche cosa? Un po’ di<br />

Coca Cola, una cosa fresca, acqua?<br />

SALVO Un po’ d’acqua volentieri, quella mi manca..<br />

GUTTADAURO Tu.., tu questa cosa devi vedere di sapere..,<br />

che mi interessa a livello mio...<br />

SALVO Io la devo verificare, ma ..(inc.).. io e.., con Totò<br />

giovedì.., a iddu Totò ci ‘u rissi.., (mi) u’ mannò a chia-<br />

mari, ci rissi..<br />

Dunque appena possibile il Guttadauro ritornava<br />

sull’argomento e chiedeva all’Aragona di verificare questa no-<br />

tizia.<br />

L’Aragona, di rimando, riferiva che avrebbe visto Totò Cuffaro<br />

– come dallo stesso chiarito nel corso del suo esame dibatti-<br />

mentale – il prossimo giovedì e che avrebbe chiarito la vicen-<br />

da con lui, che era stato la fonte della rivelazione al Miceli.<br />

A proposito della frase dianzi richiamata va evidenziato co-<br />

me, dall’ascolto diretto della conversazione, emerge chiara-<br />

934


mente come l’Aragona dica “U’ mannò a chiamare” (“lo ha<br />

mandato a chiamare”, n.d.e.) e non “mi mannò a chiamare”.<br />

Tale evidente errore di trascrizione è stato immediatamente<br />

corretto dal perito trascrittore, è stato anche rilevato diret-<br />

tamente dal Collegio nel corso dell’ascolto della conversazio-<br />

ne ed è stato ulteriormente confermato dallo stesso Aragona,<br />

il quale riferiva che l’espressione era proprio nel senso che il<br />

Cuffaro aveva mandato a chiamare il Miceli e gli aveva riferi-<br />

to la notizia.<br />

GUTTADAURO A mia mi parinu puttanate.., no?<br />

SALVO Eh.., sì..<br />

GUTTADAURO Anzitutto mi interessa sapere se sono io<br />

che parlo o sono altri che parlano..<br />

SALVO Dicono.., dicono.. “Peppino”..<br />

GUTTADAURO Che sono io..<br />

SALVO Che c’è una telefonata di “Peppino” a qualcuno..<br />

GUTTADAURO Telefonata? Ma che ca.., ci rici ca si vannu<br />

a fari futtiri di ririri..<br />

SALVO Giusto.., io infatti non ci credo..<br />

GUTTADAURO Nella maniera più assoluta..<br />

SALVO E’ normale! Ed io.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO E’ una telefonata mia a qualcuno..<br />

SALVO Dice che si parla di ..(inc.).. va beh, a me lo dici?..<br />

GUTTADAURO Niente.., Salvù, s’iddu è d’accussì..<br />

GISELLA Categorico!<br />

GUTTADAURO Se è ambientale..<br />

SALVO Eh.., noi.., io sto parlando di quello che mi ha detto<br />

lui.., questo.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Salvo.., se è una telefonata..<br />

GISELLA Fatta da lui, stai tranquillo che iddu ‘u telefono<br />

un ci parla mai!<br />

SALVO No, ma è normale.., che io che fa unn’u sacciu.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Quindi.., io manco rispondo a casa mia al tele-<br />

fono..<br />

935


GISELLA L’unica cosa.., l’unica cosa poteva essere.., ave-<br />

vamo eventualmente detto.., può darsi qua..<br />

SALVO E veninu ‘cca.. ..(inc.)..<br />

GISELLA ‘Nca! Scusami..<br />

SALVO ..(inc.).. giustu, allura a stù punto.. ..(inc.)..<br />

GISELLA Eh, ma.., no, ma.., quando? Né notte e né giorno<br />

la casa non è mai stata lasciata sola.., dice guarda,<br />

un’ora.., dice, talé, una nisciu..<br />

SALVO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Iddi ci avianu a pinsari nell’estate del<br />

duemila..<br />

SALVO No, ma non è quello..<br />

GUTTADAURO ..a veniri a mettiri cose ‘cca, però..<br />

Immediatamente, dunque, il Guttadauro reagiva d’istinto di-<br />

cendo che la notizia non poteva avere alcun fondamento per-<br />

ché lui non parlava quasi mai al telefono e nemmeno rispon-<br />

deva, circostanza confermata dalla moglie.<br />

Tuttavia, subito dopo lo stesso Guttadauro aggiungeva…. “se<br />

è ambientale…” lasciando chiaramente intendere che se la<br />

notizia non riguardava con certezza una intercettazione tele-<br />

fonica ma una ambientale la cosa sarebbe stata ben diversa.<br />

Al che la moglie, di rimando, aggiungeva che l’unica possibi-<br />

lità era proprio quella di una intercettazione ambientale:<br />

“L’unica cosa.., l’unica cosa poteva essere.., avevamo e-<br />

ventualmente detto.., può darsi qua..”.<br />

Di fronte all’incredulità dello stesso Aragona “E veninu<br />

‘cca…” (e vengono qua?, n.d.e.), la stessa Greco cercava di<br />

trovare un modo possibile attraverso il quale qualcuno si sa-<br />

rebbe potuto introdurre in casa loro, posto che la stessa ri-<br />

teneva di non averla mai lasciata incustodita:“Eh, ma.., no,<br />

ma.., quando? Né notte e né giorno la casa non è mai<br />

stata lasciata sola.., dice guarda, un’ora.., dice, talé,<br />

una nisciu..”.<br />

936


Eppure, come è stato chiarito dai testimoni del R.O.S. e dallo<br />

stesso autore delle due installazioni, l’imputato Giorgio Rio-<br />

lo, i carabinieri si erano effettivamente introdotti in casa<br />

Guttadauro in due diverse occasioni, entrambe verificatesi<br />

nel giorno di ferragosto di due anni consecutivi, in quanto<br />

era l’unica occasione nella quale la casa restava momentane-<br />

amente incustodita.<br />

Ed infatti, poco dopo proprio il padrone di casa individuava<br />

esattamente il momento preciso in cui tale introduzione si<br />

sarebbe potuta verificare: GUTTADAURO:“Iddi ci avianu a<br />

pinsari nell’estate del duemila..”.<br />

L’intuizione del Guttadauro era corretta, posto che una delle<br />

due installazioni delle microspie era avvenuta proprio il 15<br />

agosto del 2000.<br />

SALVO Uno può pensare ad altre cose..<br />

GUTTADAURO Né ca sapevanu iddi c’aveva a nesciri, avia avu-<br />

tri dui anni ‘i fari.. ..(inc.)..<br />

GISELLA Ma che dici..<br />

GUTTADAURO La telefonata è..<br />

GISELLA Ma allora è..<br />

GUTTADAURO ..è un babbiunieddu.., amunì!<br />

GISELLA Amunì.., eh.., il dottore che circola.., il dottore dice:<br />

aspetta ca ora ci riciemu accussì e finiamu ‘u discursu, capi-<br />

sci? Per ma.., per rompere le gambe e non andare avanti nel<br />

nostro..<br />

La tesi della telefonata, invece, era vista come uno scherzo<br />

(“un babbiunieddu…”), eventualmente organizzato da sosteni-<br />

tori di candidati concorrenti (come si capirà meglio di qui a<br />

poco) motivati dall’esigenza di danneggiare il Guttadauro ed<br />

il Miceli.<br />

SALVO Esatto..<br />

GUTTADAURO E io chi mi scantu di stì cosi? Io un mi scantu<br />

mancu du chiù tintu riavulu ca c’è nell’universo!<br />

937


GISELLA ..(inc.).. mi pareva ‘nsoccu era, allora possiamo<br />

stare tranquilli con la mano alla guancia, guarda, per-<br />

ché l’unico.. (mi sembrava cos’era, allora possiamo stare<br />

tranquilli …, n.d.e.)<br />

SALVO ..(inc.).. io sto dicendo..<br />

GISELLA ..l’unico, cioè, pensiero..<br />

SALVO ..quello che sto notando io, da me, è una lotta.., una<br />

lotta..<br />

GISELLA C’è una lotta in campo..<br />

SALVO A.., a.., a me, cioè, non a me, chiedi a Mimmo per me,<br />

perché giustamente i cunti s’i fannu loro sugli avversari, chia-<br />

miamoli così..<br />

GISELLA Certo!<br />

SALVO Se li fanno sulla potenzialità dei super pentiti..<br />

GISELLA Certo, certo, ed è quella di rompere..<br />

SALVO E allora, se nuatri niscemu.., io nesciu forte.., io no, i<br />

ragazzi, non io, nescinu forte ad Altofonte.., natr’annu ci su i<br />

comunali, giusto? Allora la lotta non è tanto pì chista.., è alta<br />

per tutte le altre cose.., perché quello che sta accadendo..<br />

GISELLA Per tutto!<br />

SALVO ora, è questa, allora noi andiamo avanti con la stessa<br />

intelligenza tattica che abbiamo avuto e che abbiamo dimostra-<br />

to..<br />

GISELLA Tutta una se..<br />

In tale passaggio i tre interlocutori evidentemente facevano<br />

l’ipotesi che potesse trattarsi di un tranello fatto da altri<br />

candidati concorrenti e/o da nemici del Miceli, atteso che, in<br />

quella difficile campagna elettorale, era in corso una vera e<br />

propria guerra senza quartiere.<br />

GUTTADAURO Tu sei sicuro che è telefono? Che è telefo-<br />

no?<br />

SALVO A me ha detto.., a me ha detto questo.., che c’è<br />

stata una telefonata intercettata in cui Peppino parlava<br />

con Mimmo..., e non è la stessa versione di Vincenzo?<br />

938


GUTTADAURO ‘Nzu! (negazione).., quella dice è ambienta-<br />

le..<br />

SALVO A me ..(inc.).. me l’ha detto.., ..(inc.).. non vorrei<br />

sbagliare però ..(inc.)..<br />

GISELLA Dice, la cosa importante è sapere se è l’una o è<br />

l’altra, ed, a questo punto, se sa tutte le sue.. eh.., dov’è<br />

stata.., le cose..<br />

SALVO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO L’ambientale..<br />

GISELLA Io salgo perché..<br />

SALVO Vai, vai..<br />

GISELLA ..sarà pronto, perché devo andare a arrostire sopra,<br />

quindi..<br />

GUTTADAURO Potre.., potrebbe succedere perché io sono..,<br />

ed io ho un dubbio di due posti..<br />

SALVO E nuatri..<br />

Il seme del dubbio oramai stava rodendo il Guttadauro che<br />

tornava alla carica e chiedeva nuovamente all’Aragona se fos-<br />

se sicuro che si trattava di una telefonata.<br />

L’Aragona, dopo aver ribadito che così gli era stato detto dal<br />

Miceli, spontaneamente domandava: “… e non è la stessa<br />

versione di Vincenzo?”, ottenendo una risposta negativa ed<br />

un chiarimento: la “versione” del Greco riguardava una inter-<br />

cettazione ambientale.<br />

Nel corso del suo esame dibattimentale l’Aragona chiariva<br />

che quella domanda scaturiva da quanto appreso dal Miceli<br />

a proposito del fatto che questi aveva già informato il Greco<br />

prima di parlare con lui.<br />

Di talchè, egli riteneva che il cognato avesse già avvisato il<br />

Guttadauro e, quindi, gli chiedeva se le due versioni della<br />

medesima notizia coincidessero o meno.<br />

A tale proposito va precisato che agli atti non è risultata al-<br />

cuna conversazione nella quale il Greco avvisava il cognato<br />

della notizia in questione e che, anche sulla base delle altre<br />

939


isultanze processuali, non sono emerse prove del fatto che il<br />

Miceli abbia effettivamente incaricato il Greco di andare a ri-<br />

ferire la notizia al cognato.<br />

Va, pertanto, radicalmente esclusa la possibilità che sia sta-<br />

ta provata l’esistenza di un canale informativo certo ed auto-<br />

nomo rispetto a quello oggetto dell’odierna contestazione.<br />

Del resto, lo stesso Aragona non ha riferito un fatto obiettivo<br />

ma si è limitato a richiamare una sua soggettiva supposizio-<br />

ne che nasceva da quanto gli aveva riferito il Miceli.<br />

Pertanto, ancora una volta l’Aragona non è risultato smentito<br />

dall’esame critico delle ulteriori risultanze probatorie.<br />

Ad ogni modo la frase in questione può avere una sua logica<br />

spiegazione, come vedremo, ancorata alle complessive emer-<br />

genze processuali.<br />

E’, infatti, possibile e plausibile che la frase faccia riferimen-<br />

to a qualche altra e diversa notizia relativa ad una intercet-<br />

tazione ambientale, effettivamente riferita dal Greco Vincenzo<br />

al cognato.<br />

Il senso logico della domanda e della risposta, infatti, non<br />

viene meno se i due interlocutori avessero fatto riferimento<br />

anche ad una notizia diversa ma pur sempre collegata<br />

all’altra in quanto avente ad oggetto, in ogni caso, intercetta-<br />

zioni a carico del Guttadauro e dei suoi sodali.<br />

A conforto di tale seconda tesi depone, ad esempio, la con-<br />

versazione in casa Guttadauro intercettata il 6 giugno 2001<br />

e, pertanto, appena sei giorni prima del dialogo in esame.<br />

In tale occasione, proprio Vincenzo Greco aveva parlato a<br />

lungo col cognato delle sue preoccupazioni di avere<br />

l’automobile sottoposta ad intercettazione ambientale e, co-<br />

munque, di poter essere intercettato attraverso microspie.<br />

Tale conversazione aveva luogo appena sei giorni prima e non<br />

mesi addietro, come sostenuto dalla difesa e, pertanto, appa-<br />

re ipoteticamente compatibile con il dialogo in esame.<br />

940


Né si deve ritenere illogico il richiamo da parte del Guttadau-<br />

ro a tali notizie riferitegli dal cognato, posto che si trattava<br />

di indiscrezioni che riguardavano pur sempre lo stesso argo-<br />

mento: possibili intercettazioni, ambientali o di altro genere<br />

a carico del Guttadauro ovvero del suo contesto familiare ed<br />

amicale.<br />

Nel prosieguo del dialogo, poi, il Guttadauro ribadiva<br />

all’Aragona l’opportunità di farsi dire dal Cuffaro se si trat-<br />

tava con certezza di intercettazione telefonica ovvero di in-<br />

tercettazione ambientale ed, in questo secondo caso, di farsi<br />

dire anche i posti esatti dove le microspie erano state collo-<br />

cate: “Dice, la cosa importante è sapere se è l’una o è<br />

l’altra, ed, a questo punto, se sa tutte le sue.. eh.., dov’è<br />

stata.., le cose..”.<br />

Del resto, per sua stessa ammissione, il Guttadauro aveva<br />

già un dubbio su due posti dentro casa sua dove potevano<br />

essere state collocate.<br />

….<br />

GUTTADAURO E poi.., s’avi a discutere.., ‘nni Totò Cuffaro<br />

..(inc.)..<br />

SALVO ..(inc.).. intanto iddu ha passato dei guai.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Non è che..<br />

SALVO ..(inc.).. con Mimmo vado girando.., persone.., gior-<br />

no venti.., con Totò Cuffaro mi ci vedo ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Io ci vulissi parlari.., mi piacissi parlari cu<br />

Cuffaro..<br />

SALVO Mah!<br />

Il precedente passaggio, a giudizio del Collegio, è di estrema<br />

rilevanza, atteso che segna un apparente mutamento nelle<br />

intenzioni del Guttadauro.<br />

Questi, invero, in vari dialoghi precedenti (in parte già esa-<br />

minati nel dettaglio) aveva sempre manifestato<br />

l’inopportunità di incontrare personalmente Totò Cuffaro,<br />

941


proprio perché non voleva creargli alcun imbarazzo con la<br />

sua “ingombrante” presenza.<br />

Ed allora deve trovare una logica spiegazione il fatto che, a<br />

questo preciso punto della vicenda ed a soli dodici giorni dal-<br />

le elezioni, il Guttadauro, viceversa, abbia un così forte desi-<br />

derio di incontrare personalmente il Cuffaro.<br />

L’unica plausibile spiegazione è proprio quella fornita<br />

dall’Aragona stesso, il quale sul punto ha riferito che il Gut-<br />

tadauro aveva il sospetto che il Miceli ed il Cuffaro avessero<br />

potuto inventare la notizia allo scopo di prendere le distanze<br />

da lui.<br />

E poiché la fonte della notizia era, a detta del Miceli, il Cuf-<br />

faro, proprio con questi il Guttadauro voleva a tutti i costi<br />

parlare, all’evidente scopo di avere, dalla sua viva voce, un<br />

chiarimento dei fatti ed una conferma della sua attuale vici-<br />

nanza.<br />

Anche tale passaggio della conversazione, letto nell’unico<br />

modo logicamente compatibile, conferma, dunque, che la fon-<br />

te della notizia era per l’appunto il Cuffaro, come sostenuto<br />

dal Miceli.<br />

GUTTADAURO Io non vorrei.., Mimmo è un bravo picciotto, giu-<br />

sto? Vedendo che le cose vanno eh.., picchì partecipa..<br />

SALVO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Io ‘a che non lo vedo a Mimmo da quando..<br />

..(inc.)..<br />

SALVO Ma infatti neanche io..<br />

GUTTADAURO Da quando è venuto con te.<br />

SALVO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO No.., no, aspetta.., non vorrei che questo sia un<br />

motivo per, alla fine, tirarsi lui.., è giusto?<br />

SALVO No, io.., se mi dice oggi..<br />

GUTTADAURO Io.., io sto a vedere..<br />

SALVO mettici a famigghia..<br />

942


GUTTADAURO No, io pure ce la metto.., solo che, ci metto la<br />

mano sul fuoco, però il cervello..., non ce l’ho ancora sul fuoco,<br />

è giusto?<br />

SALVO ..(inc.).. è normale, ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Quindi non vorrei che fosse tutta una cosa<br />

per cercare di prendere sin da ora un poco eh..<br />

SALVO No..<br />

GUTTADAURO ..picchì io m’a firu a canciari ‘nta quinnici<br />

iorna tutti cosi! (perché io sono capace di cambiare in<br />

quindici giorni tutte cose!, n.d.e.).<br />

Questa parte del dialogo attiene sempre al sospetto, ventilato<br />

dal Guttadauro, che potesse trattarsi di una falsa notizia di-<br />

vulgata dal Cuffaro e dal Miceli per prendere le distanze da<br />

lui “non vorrei che fosse tutta una cosa per cercare di<br />

prendere sin da ora un poco eh.” .<br />

Lo stesso Guttadauro, in tal caso, avvertiva l’Aragona che sa-<br />

rebbe stato in grado, anche in soli quindici giorni, di orienta-<br />

re verso altri candidati il consenso già richiesto per il Miceli<br />

(e il Cuffaro).<br />

In questo contesto, il Guttadauro affermava di non incon-<br />

trarsi col Miceli da molto tempo e l’Aragona, di rimando, re-<br />

plicava che era lo stesso anche per lui:<br />

GUTTADAURO Io ‘a che non lo vedo a Mimmo da quando..<br />

..(inc.)..<br />

SALVO Ma infatti neanche io..<br />

GUTTADAURO Da quando è venuto con te.<br />

Lo scambio di queste due battute ha sollevato i dubbi della<br />

difesa, posto che, secondo la ricostruzione della pubblica ac-<br />

cusa, l’Aragona proveniva da un incontro col Miceli avvenuto<br />

poche ore prima e che, dunque, sarebbe emersa una incom-<br />

patibilità grave con la sua presunta affermazione di non a-<br />

verlo visto da molto tempo.<br />

943


In realtà, si tratta di un problema inesistente che può essere<br />

immediatamente risolto ascoltando la registrazione del passo<br />

della conversazione.<br />

Come spesso accade in un qualunque dialogo, infatti, i due<br />

interlocutori seguono due autonomi e contemporanei ragio-<br />

namenti che, con l’accavallarsi delle voci, si intersecano tra<br />

loro, risultando, poi, apparentemente incomprensibili nella<br />

successiva trascrizione cartacea della conversazione.<br />

Di guisa che, il “ma infatti neanche io…” pronunciato<br />

dall’Aragona non è una risposta a quanto, nel medesimo i-<br />

stante e con l’accavallamento delle due voci, stava dicendo il<br />

Guttadauro e, cioè, che non vedeva il Miceli da tanto tempo.<br />

Viceversa, è la prosecuzione dello sviluppo della frase che<br />

l’Aragona stava autonomamente articolando per completare il<br />

suo ragionamento.<br />

E, del resto, nessun dubbio può residuare circa il dato ogget-<br />

tivo, dimostrato attraverso prove piene ed esaustive, che<br />

l’Aragona, poco prima di recarsi a casa Guttadauro, si era<br />

incontrato col Miceli presso la sua segreteria.<br />

Si tratta, invero, di una circostanza obiettiva tra le più pro-<br />

vate nell’ambito del presente dibattimento, posto che la stes-<br />

sa si ricava dal raffronto tra plurimi elementi di prova auto-<br />

nomamente sufficienti eppure tutti convergenti verso un uni-<br />

co effetto dimostrativo.<br />

In primo luogo, si fa riferimento al servizio di appostamento e<br />

di osservazione, in ordine al quale hanno deposto i testi di<br />

P.G. e che riguarda tutti gli spostamenti ed i movimenti<br />

dell’Aragona, fin dal suo arrivo all’aeroporto di Palermo il 12<br />

giugno 2001.<br />

Appare evidente come, già sulla sola scorta di tale elemento<br />

di prova, non vi sia alcuno spazio per dubbi residui.<br />

Ed, in ogni caso, a tale elemento vanno aggiunti le dichiara-<br />

zioni dell’Aragona e quelle, almeno su questo convergenti,<br />

dello stesso Miceli nel corso del confronto svoltosi nelle inda-<br />

944


gini preliminari ed acquisito agli atti col consenso delle parti<br />

interessate.<br />

Infine, proprio nella successiva frase del dialogo pronunciata<br />

dall’Aragona, questi diceva di avere appreso una data affer-<br />

mazione del Miceli “poco fa”, con ciò riferendosi con tutta e-<br />

videnza all’incontro appena avuto con lui presso la segreteria<br />

di via Libertà.<br />

SALVO Ho fatto un ragionamento semplice.., mi ricordavo<br />

..(inc.).. per cui senza dubbio.., anche pubblicamente fallo<br />

qualche discorso pubblico, ufficiale, contro chi, come e quan-<br />

nu.. Risposta.., poco fa, dice: “Io unn’u fazzu picchì un ci ‘a<br />

firu a fallu!” Quindi.., quindi è abbastanza inquadrato, giu-<br />

stamente iddu.., bisogna essere prudenti in qualsiasi cosa, ma<br />

lo si sapeva da prima, non ora, scusami!<br />

GUTTADAURO Ci mancherebbe! Ma difatti io gliel’ho detto a<br />

lui, a che cosa andava incontro lui, se tutto va bene.., non lo<br />

so l’esito che avrà, lui potrà pure essere attaccato.., ma ha una<br />

via.., una via di uscita..<br />

SALVO ..(inc.).. vedrai tu un Colonnello dei Carabinieri ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO No.., guarda che io gli ho fatto portare uno sbi..,<br />

uno sbirro ad Agrigento.., ho parlato con.., con uno che ne co-<br />

nosce assai.. a tutti ..(inc.).. ma chi stai ricennu? A tutti!<br />

SALVO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO A tutti chiddi chi canusci!<br />

SALVO ..(inc.)..<br />

Questa parte del dialogo risulta interessante anche al fine di<br />

comprendere quali malizie ed ipocriti artifici si celassero die-<br />

tro la candidatura del Miceli ed, a detta dei due interlocutori,<br />

anche degli altri candidati alle elezioni del 2001.<br />

L’Aragona sosteneva di avere invitato il Miceli a fare qualche<br />

discorso pubblico, comizio o dichiarazione apertamente con-<br />

tro la mafia, allo scopo di lasciar intendere all’esterno ed<br />

all’opinione pubblica l’esistenza di una dura presa di posi-<br />

zione antimafia da parte sua.<br />

945


E ciò, ovviamente, al solo fine reale di sviare le indiscrezioni<br />

e di allontanare da sé ogni possibile sospetto di collusioni<br />

mafiose o vicinanze allo stesso Guttadauro.<br />

Ma il Miceli, era così integrato nel suo ruolo di “candidato –<br />

mafioso” che gli aveva risposto che non se la sentiva di fare<br />

un simile discorso pubblico.<br />

Allora i due interlocutori discutevano di un ufficiale dei ca-<br />

rabinieri loro amico che avrebbe dovuto fare campagna elet-<br />

torale per il Miceli in modo plateale, proprio allo scopo di far<br />

sembrare il Miceli un candidato sostenuto dalle forze<br />

dell’ordine e non dai mafiosi.<br />

Tale aspetto del dialogo ricorda molto, per certi versi, quanto<br />

riferito, in tutt’altra circostanza, dal Campanella a proposito<br />

delle finte manifestazioni antimafia organizzate dal Comune<br />

di Villabate, con tanto di premiazioni di attori televisivi e do-<br />

cumentari, che erano state preventivamente autorizzate dai<br />

mafiosi Mandalà proprio per ingannare l’opinione pubblica.<br />

GUTTADAURO Mi sono spiegato? Non è che ti pare che.., a<br />

Ciaculli.. tu vedrai che Orlando.., ci sarà una sperequa-<br />

zione.., te lo dico avanti.., picchì io.., non.., io non sono<br />

un’arca di scienza.., non so se si può fare o saranno altre cose<br />

normali.., dico, per il Presidente votare per Orlando..<br />

SALVO Sì..<br />

GUTTADAURO E per la lista votare.., questo si può fare?<br />

Se sarà fatta accussì, iddi non capiranno un cazzo!<br />

SALVO Non lo so se si può fare..<br />

GUTTADAURO Chistu ti devi informare..<br />

SALVO Allora ..(inc.).. verifiche..<br />

GUTTADAURO Va beh..<br />

SALVO Penso di sì..<br />

GUTTADAURO No, e che c’entra! Per Presidente.., è un destino<br />

la cosa..<br />

SALVO Chiaro.., chiaro.., no, ma penso di sì, può.., si può fare<br />

partire le elezioni e poi iddi..<br />

946


GUTTADAURO E poi, dopo, il mio personale del mio partito, che<br />

è...<br />

SALVO Non c’è dubbio!<br />

GUTTADAURO Ci siemu? Quindi iddi non capiranno un cazzo!<br />

SALVO E’ una cosa.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Non gli potranno dire.., perché tanto non sa-<br />

ranno duecento voti che sposteranno la vittoria di Cuffa-<br />

ro ..(inc.)..<br />

SALVO Io non è che..<br />

GUTTADAURO ..ma duecento voti per Mimmo sono importanti!<br />

SALVO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Cioè, non so se rendo l’idea..<br />

SALVO Sì, sì, sì.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO ..cunti a tavolino, perché, io dico, questa è la<br />

prima volta e mi cuminciavu a mettiri a cuntari, non è che ti pa-<br />

re che.. ..(inc.)..<br />

SALVO Allora.., poi di chistu io.. ..(inc.)..<br />

Come appare evidente l’elenco delle scorrettezze e degli arti-<br />

fici elettorali posti in essere dal Guttadauro non si limitava-<br />

no a ciò che sinora è emerso.<br />

Il boss di Brancaccio, infatti, riferiva all’Aragona la sua in-<br />

tenzione di far ricorso al c.d. voto disgiunto in una borgata,<br />

Ciaculli, ad altissima densità mafiosa e rientrante nel suo<br />

mandamento.<br />

Proprio e soltanto in quella borgata egli, nella scheda relativa<br />

alla composizione del parlamento regionale, avrebbe fatto vo-<br />

tare per il Miceli ma, nella scheda per l’elezione diretta del<br />

governatore avrebbe sostenuto Leoluca Orlando, candidato<br />

alternativo a Cuffaro.<br />

Tale voto disgiunto – ammesso che la cosa si fosse potuta re-<br />

alizzare – avrebbe screditato Orlando facendolo indicare come<br />

soggetto votato nei quartieri mafiosi.<br />

Del resto, secondo il Guttadauro, la vittoria del Cuffaro era<br />

talmente scontata che la perdita di soli duecento voti non a-<br />

947


vrebbe di certo inciso sul risultato complessivo ma, al con-<br />

trario, avrebbe consentito di ottenere un importante esito per<br />

le fortune del Miceli.<br />

GUTTADAURO Comunque, tu parlaci.., tu non hai bisogno che<br />

io ti dia quelle..<br />

SALVO No.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Tu mi devi.., devi vedere se puoi appurare se<br />

sono io innanzitutto, se è telefonata è fissaria, picchì<br />

pozzu parlari cu Giacomino.., non ho parlato con nessuno..,<br />

tranquillo, ‘a testa mi facissi..<br />

SALVO Va bene.. se è ambientale..<br />

GUTTADAURO Se è ambientale, sempre se sono io o se è<br />

qualche altro che parla di me..<br />

SALVO Parla di..<br />

GUTTADAURO Cosa che è più.., più probabile..<br />

SALVO Probabile..<br />

GUTTADAURO Se sono io, dove sono.., perché, ripeto, io<br />

ho due dubbi.., però.., dubbi, sai, picchì io dov’è che par-<br />

lo.., me lo faccio controllare ogni pizzuddu.., se io mi de-<br />

vo chiamare a.., non è che lo posso chiamare in mezzo alla<br />

strada!<br />

SALVO E’ ovvio..<br />

GUTTADAURO Né c’è gente che mi posso ricevere sutta.., in<br />

campagna.., sutta un peri di.., ci siemu?<br />

SALVO Va beh, anche perché volendo non è così..<br />

Ancora una volta il Guttadauro rivolgeva all’Aragona la sua<br />

pressante richiesta di chiarire con Salvatore Cuffaro, nel cor-<br />

so del loro prossimo incontro, il contenuto della notizia da<br />

questi già riferita al Miceli ma nei più minuti dettagli.<br />

In particolare, voleva sapere se si trattava di una intercetta-<br />

zione telefonica e se era stata registrata la voce sua o di<br />

qualche altro soggetto che parlava di lui: “devi vedere se<br />

puoi appurare se sono io innanzitutto, se è telefonata è<br />

fissarla”.<br />

948


Se si fosse trattato di una conversazione telefonica, egli non<br />

avrebbe avuto alcuna preoccupazione, visto che non parlava<br />

quasi mai al telefono e, tutt’al più, solo con poche persone<br />

“picchì pozzu parlari cu Giacomino.., non ho parlato con nes-<br />

suno.., tranquillo”.<br />

Viceversa, se si fosse trattato di una intercettazione ambien-<br />

tale, il Cuffaro avrebbe dovuto fargli sapere, tramite<br />

l’Aragona, se era stata registrata la sua voce o quella di<br />

qualcun altro (Se è ambientale, sempre se sono io o se è<br />

qualche altro che parla di me..) e, soprattutto, dove erano<br />

state collocate le microspie, visto che aveva già da prima un<br />

sospetto su due posti ben precisi (Se sono io, dove sono..,<br />

perché, ripeto, io ho due dubbi.., però.., dubbi, sai, pic-<br />

chì io dov’è che parlo.., me lo faccio controllare ogni<br />

pizzuddu..,), dubbi che nascevano dalle bonifiche che conti-<br />

nuamente egli faceva in casa sua.<br />

La discussione, poi, proseguiva con la trattazione di una se-<br />

rie di argomenti relativi ad affari da realizzare, ad imprendi-<br />

tori del norditalia da coinvolgere, a manovre elettorali poste<br />

in essere da candidati concorrenti ed anche dal Borzacchelli,<br />

al rimpianto per non aver potuto candidare l’Aragona a causa<br />

delle sue vicende giudiziarie e ad altri argomenti personali.<br />

All’atto dello scambio dei saluti, comunque, il Guttadauro ri-<br />

volgeva all’Aragona, ancora una volta, la raccomandazione di<br />

verificare col Cuffaro quanto si erano detti e di dargli al più<br />

presto notizie, ad ulteriore conferma del livello altissimo di<br />

interesse che tale argomento rivestiva per lui.<br />

Riassumendo, dunque, conclusivamente i principali aspetti<br />

emersi nel corso della suddetta conversazione, così come in-<br />

tercettata e fedelmente riportata, può dirsi quanto segue:<br />

- la notizia rivelata dal Cuffaro al Miceli riguardava una pre-<br />

sunta telefonata nella quale era stata registrata la voce del<br />

Guttadauro o di qualcun altro che parlava di lui;<br />

949


- la notizia era stata data in questi termini da Totò Cuffaro al<br />

Miceli dopo averlo appositamente convocato;<br />

- il Guttadauro escludeva quasi con certezza che potesse trat-<br />

tarsi di una conversazione telefonica ma riteneva verosimile<br />

che potesse essere una intercettazione ambientale, anche per<br />

la coincidenza con altra notizia, di diverso oggetto, ricevuta<br />

dal cognato Vincenzo Greco;<br />

- con molta insistenza ed in più occasioni il Guttadauro chie-<br />

deva all’Aragona di verificare l’intero e dettagliato contenuto<br />

della notizia con il Cuffaro, con il quale l’Aragona avrebbe<br />

dovuto incontrarsi dopo pochi giorni;<br />

- in particolare voleva sapere il tipo di intercettazione,<br />

l’attribuzione delle voci registrate e, nel caso si trattasse di<br />

una ambientale, il luogo dove erano state collocate le micro-<br />

spie, in quanto aveva già due dubbi in proposito;<br />

- il Guttadauro, per quanto dispiaciuto dell’accaduto, ritene-<br />

va, poi, di non essere la causa dei problemi del Miceli, in<br />

quanto questi era ben consapevole del suo ruolo ed aveva vo-<br />

lontariamente continuato a frequentare casa sua;<br />

- il Guttadauro addirittura giungeva anche ad immaginare<br />

che si sarebbe potuto trattare di una manovra del Miceli e<br />

del Cuffaro per prendere le distanze da lui con la scusa delle<br />

intercettazioni a suo carico;<br />

- l’Aragona continuava a perorare la causa del Miceli, assicu-<br />

rando al Guttadauro che si trattava di una persona leale ed a<br />

lui fedele come aveva anche dimostrato rifiutandosi di accet-<br />

tare il suo suggerimento di prendere ufficialmente e pubbli-<br />

camente posizione contro la mafia;<br />

- i due interlocutori, poi, prendevano in esame la possibilità<br />

che si fosse trattato di una manovra ordita dal candidato<br />

concorrente Borzacchelli per screditare il Miceli sia agli occhi<br />

del Cuffaro che degli elettori e discutevano di adottare, quale<br />

950


contromossa per bloccare la strategia del Borzacchelli, di far<br />

intervenire a sostegno del Miceli il colonnello dei C.C. Fausto<br />

Melillo (come chiarito dall’Aragona nel corso del suo esame).<br />

Orbene, dall’esame critico ed approfondito di tale conversa-<br />

zione ambientale si ricava, con assoluta certezza, la prova<br />

del fatto che la notizia fosse stata riferita, nei termini dianzi<br />

descritti, dal Cuffaro al Miceli.<br />

Tale circostanza assume una straordinaria rilevanza proces-<br />

suale, in particolar modo, sotto l’aspetto strettamente proba-<br />

torio, posto che si tratta non di un mero elemento di riscon-<br />

tro alle dichiarazioni di Salvatore Aragona, ma di una prova<br />

piena ed autonoma del fatto.<br />

Ed invero, la prova autonoma è rappresentata<br />

dall’intercettazione di una conversazione che ha avuto luogo,<br />

in tempi del tutto non sospetti, tra due soggetti definitiva-<br />

mente condannati per il reato di associazione per delinquere<br />

di tipo mafioso, che non potevano sospettare, con ragionevole<br />

certezza, di essere intercettati e che erano tra loro tenuti al<br />

vincolo della verità.<br />

Tale conversazione si è svolta con il carattere dell’assoluta<br />

serietà e sincerità, anche in considerazione della natura di<br />

uomini d’onore degli interlocutori e del tipo di contenuti trat-<br />

tati, ed ha dimostrato che la fonte che ha rivelato la notizia<br />

segreta al Miceli era proprio l’odierno imputato Salvatore<br />

Cuffaro (“ a iddu Totò ci ‘u rissi..”).<br />

Tale elemento di fatto viene, poi, ribadito e confermato dalle<br />

dichiarazioni rese dal dottore Aragona, il quale ha ammesso i<br />

fatti e spiegato fin nei minimi dettagli tutti i contenuti delle<br />

intercettazioni che lo hanno visto co-protagonista.<br />

Si tratta, dunque, della convergenza di due fonti di prova del<br />

tutto autonome che, in modo coerente e logico, appaiono pie-<br />

namente dimostrative di tale assunto.<br />

951


La prima (l’intercettazione) è una fonte probatoria oggettiva<br />

e costantemente ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità<br />

munita di un contenuto dimostrativo altamente qualificato,<br />

proprio per la sua natura e le sue caratteristiche intrinseche.<br />

La seconda (le dichiarazioni dell’Aragona) appare pienamente<br />

rientrante nei parametri fissati dalla suddetta giurisprudenza<br />

per la valutazione delle dichiarazioni degli imputati di reato<br />

connesso, atteso il giudizio positivo circa l’attendibilità in-<br />

trinseca del dichiarante e l’esistenza agli atti di plurimi ele-<br />

menti di riscontro anche individualizzante.<br />

Per altro verso, deve adeguatamente valutarsi come la supe-<br />

riore ricostruzione dei fatti, resa possibile grazie alla con-<br />

temporanea esistenza delle suddette fonti di prova conver-<br />

genti, appaia del tutto compatibile, sia sul piano logico che<br />

temporale e causale, con il contesto generale e, soprattutto,<br />

con gli episodi che hanno preceduto e seguito quello in esa-<br />

me.<br />

Dopo l’incontro con il Guttadauro avvenuto il 12 giugno, in-<br />

fatti, l’Aragona aveva nei giorni seguenti più volte incontrato<br />

il Miceli e gli aveva chiesto se avesse ricevuto dal Cuffaro al-<br />

tre notizie in merito alle indagini in corso ottenendo risposta<br />

negativa.<br />

Poiché l’Aragona stesso non era riuscito ad incontrarsi<br />

nell’immediato con il Cuffaro, il giorno 14 giugno 2001 si era<br />

nuovamente recato dal Guttadauro che, stavolta, però non<br />

incontrava dentro casa ma presso la sottostante agenzia del<br />

Banco di Sicilia.<br />

In tale occasione, l’Aragona, che aveva avuto la netta sensa-<br />

zione di essere pedinato, si limitava ad informare il Gutta-<br />

dauro per strada del fatto di non avere avuto ancora alcuna<br />

notizia a proposito della eventuale presenza di microspie.<br />

Le nuove notizie, infatti, l’Aragona, come vedremo, le avrebbe<br />

avute solamente il 24 giugno 2001, giorno delle elezioni re-<br />

gionali.<br />

952


Evidentemente, il Guttadauro che, fino al giorno 14 giugno<br />

aveva atteso conferme ed approfondimenti dall’Aragona se-<br />

condo gli accordi presi il 12 giugno, non poteva più aspettare<br />

e, non avendo avuto altre notizie, doveva verificare di perso-<br />

na l’eventuale presenza di microspie.<br />

Ciò spiega logicamente la ragione per la quale tra il 12 ed il<br />

14 giugno egli sia sostanzialmente rimasto in attesa senza<br />

adottare alcuna ulteriore iniziativa mentre dal 15 giugno ab-<br />

bia iniziato ad effettuare una approfondita bonifica<br />

all’interno del suo appartamento.<br />

Dal complesso delle risultanze processuali oggi a disposizio-<br />

ne del Tribunale appare chiaro tale andamento dei fatti, spe-<br />

cialmente in considerazione del contenuto integrale delle in-<br />

tercettazioni ambientali effettuate il 15 giugno 2001 in casa<br />

Guttadauro.<br />

Ma, a ben vedere, tale chiarezza è un frutto tardivo che si<br />

deve esclusivamente alle dichiarazioni dell’Aragona e, per al-<br />

cuni aspetti, a quelle del Riolo.<br />

Tale aspetto della vicenda merita attenzione proprio perché,<br />

ancora una volta, dimostra l’elevato livello dell’attendibilità<br />

del dottore Aragona, il quale, per primo e da solo, ha consen-<br />

tito di accertare un dato processuale che, altrimenti, sarebbe<br />

rimasto occulto e sicuramente non per caso.<br />

Ed invero, come si vedrà meglio in seguito, l’intero compen-<br />

dio delle operazioni di intercettazione eseguite il 15 giugno in<br />

via De Cosmi conteneva un passaggio estremamente impor-<br />

tante proprio in quanto relativo all’esatto momento del rinve-<br />

nimento della prima microspia da parte del Guttadauro.<br />

Eppure, fino alla fase dibattimentale di primo grado dei vari<br />

processi collegati (v. il processo a carico del Miceli), tale par-<br />

te dei dialoghi avvenuti il 15 giugno non era mai stato evi-<br />

denziato dalla polizia giudiziaria all’ufficio del P.M. né inseri-<br />

to nei brogliacci.<br />

953


Il primo soggetto ad indicare l’esistenza di tale elemento deve<br />

identificarsi proprio nell’Aragona che, come vedremo, riferiva<br />

il dato in occasione della descrizione del terzo episodio di ri-<br />

velazione che ha avuto luogo il successivo 24 giugno 2001.<br />

Successivamente e solo nell’ambito del presente dibattimen-<br />

to, l’imputato Giorgio Riolo riferiva di avere appreso in tempo<br />

reale del rinvenimento delle microspie, avvenuto il 15 giugno,<br />

e di avere immediatamente proceduto all’ascolto delle bobine<br />

proprio nella parte relativa al momento del ritrovamento.<br />

Il Riolo, in particolare, aveva ricevuto una telefonata dal ma-<br />

resciallo Ciffo, un suo collega del R.O.S. che faceva parte del<br />

gruppo di ascolto delle intercettazioni a casa Guttadauro.<br />

Questi gli comunicava che a casa Guttadauro poco prima (il<br />

Riolo non sa precisare se subito prima o qualche ora prima)<br />

qualcuno aveva armeggiato sulla microspia collocata nella<br />

presa del salotto o sui fili elettrici ad essa collegati.<br />

Il Riolo, pertanto, era rientrato di corsa in ufficio ed aveva<br />

ascoltato e riascoltato diverse volte l’ultima conversazione in-<br />

tercettata.<br />

E proprio in quest’ultima fase, in coincidenza con tali rumori<br />

sospetti, il Riolo aveva sentito pronunciare chiaramente la<br />

frase “aveva ragione Totò!”.<br />

Nel corso del suo esame dibattimentale, il Riolo ha in buona<br />

parte confermato tale accurata ricostruzione dallo stesso ef-<br />

fettuata nel corso delle indagini preliminari:<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si. La presa dell’abat-jour e non mi ricordo che… che ci siano<br />

stati commenti, ma solamente del… oppure si, forse, no un at-<br />

timo. Forse c’è stato qualche commento forse… ha detto forse<br />

ha ragione, non me lo rico… non posso darglielo per certo, c’è<br />

stato un commento che… che ha detto: “Forse allora aveva ra-<br />

gione”. Però da… da qualche altra microspia, non da quella.<br />

Perché…<br />

PRESIDENTE:<br />

954


Quindi se ho capito bene…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… (voce sovrapposta)<br />

PRESIDENTE:<br />

… Quindi lei sta dicendo che nel… nelle fasi del ritrovamento<br />

della microspia posta nella presa dell’abat-jour del salotto, che<br />

è l’unica che è stata trovata, lei seppe…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PRESIDENTE:<br />

… Da Ciffo che su un’altra microspia era stata registrata una<br />

frase, un commento al ritrovamento.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PRESIDENTE:<br />

Tipo avevano ragione…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

Pur tra comprensibili timori e larvati tentativi di ridimensio-<br />

namento della portata delle proprie dichiarazioni, il Riolo,<br />

per la prima volta nel corso del suo esame dibattimentale, af-<br />

fermava di avere sentito la frase suddetta nell’immediatezza<br />

del rinvenimento della microspia.<br />

Tale dato processuale, per quanto fornito solo in dibattimen-<br />

to, conferma appieno quanto, in tempi non sospetti ed in cir-<br />

costanze del tutto diverse, l’Aragona aveva detto di avere ap-<br />

preso dal Miceli.<br />

Come si diceva in precedenza, l’Aragona aveva, già da prima,<br />

rivelato che la sera del 24 giugno 2001, presso il ristorante<br />

Riccardo III, aveva saputo che il Guttadauro aveva rinvenuto<br />

una microspia ma che ve n’erano delle altre che avevano cap-<br />

tato un commento, evidentemente sfuggito ai Guttadauro, del<br />

tipo “avevano ragione…”.<br />

955


Appare, pertanto, del tutto evidente come questi due auto-<br />

nomi ed attendibili dati probatori siano pienamente conver-<br />

genti e si riscontrino a vicenda.<br />

Ma vi è di più: la suddetta dichiarazione fatta dal Riolo nel<br />

corso del suo esame ha trovato, nel corso del dibattimento,<br />

un ulteriore riscontro preciso ed inequivocabile, se non altro<br />

perché proveniente da un testimone appartenente alla P.G..<br />

Si tratta del teste Gianluca De Venuto, collega del Riolo e<br />

membro della c.d. “squadra tecnica” del R.O.S., il quale, nel<br />

corso dell’esame reso all’udienza del 13 marzo 2007, confer-<br />

mava per intero il contenuto della dichiarazione del Riolo.<br />

Egli, in particolare, non solo aveva partecipato alle fasi<br />

dell’ascolto e del riascolto, da parte del Riolo, della conversa-<br />

zione intercettata al momento del rinvenimento, ma aveva<br />

anche appreso da questi che, a suo giudizio, era stata regi-<br />

strata una frase (“aveva ragione…”) dalla quale si evinceva,<br />

in modo evidente, che le persone presenti in casa Guttadauro<br />

erano state preventivamente avvertite della presenza di mi-<br />

crospie in casa.<br />

Può, dunque, ritenersi definitivamente accertato che il Riolo,<br />

poco dopo il ritrovamento della microspia, fu avvertito dal<br />

Ciffo, si recò in ufficio ad ascoltare il nastro, individuò la<br />

frase suddetta, ne parlò al De Venuto e, come si vedrà, ne<br />

parlò anche al Borzacchelli.<br />

Questi, poi, la sera del 24 giugno 2001 ne parlò col Cuffaro e<br />

poi col Miceli, il quale riferì la notizia all’Aragona che, per<br />

primo in ordine di tempo, riferì il fatto all’A.G..<br />

Va, a questo proposito, evidenziato come proprio l’ascolto di<br />

quella frase aveva definitivamente convinto il Riolo del fatto<br />

che il Guttadauro era stato avvertito dell’esistenza di inter-<br />

cettazioni a suo carico e, soprattutto, che era stato “Totò” a<br />

far pervenire al Guttadauro quell’informazione che aveva ri-<br />

cevuto dal Borzacchelli (al quale l’aveva data lo stesso Riolo).<br />

956


Se così non fosse, non troverebbe alcuna logica spiegazione il<br />

fatto che il Riolo, immediatamente dopo aver ascoltato quella<br />

frase, avesse cercato di incontrare il Borzacchelli ed il Cuffa-<br />

ro per chiedere conto del loro comportamento.<br />

L’unica spiegazione di tale condotta aderente alla logica con-<br />

siste per l’appunto nell’effettivo ascolto della suddetta frase<br />

che aveva convinto definitivamente il Riolo che “Totò” fosse<br />

stato il tramite del passaggio della notizia che lui stesso ave-<br />

va rivelato al Borzacchelli.<br />

Tant’è che lo stesso Riolo ha descritto il suo stato d’animo<br />

pieno di rimorsi e di sensi di colpa, proprio dovuti<br />

all’acquisita consapevolezza che vi era stata una fuga di noti-<br />

zie e che la stessa era partita dalla sua confidenza fatta al<br />

Borzacchelli, il quale, l’aveva a sua volta girata al Cuffaro, il<br />

cui nome, “Totò”, egli aveva evidentemente ascoltato nel na-<br />

stro registrato.<br />

In conclusione, dunque, solo grazie all’apporto conoscitivo<br />

dell’Aragona prima e del Riolo poi è emersa l’esistenza di una<br />

intercettazione che, altrimenti, sarebbe stata per sempre oc-<br />

cultata all’A.G..<br />

Su tale circostanza il ragionamento dovrebbe essere ulte-<br />

riormente approfondito, apparendo molto grave che la P.G.<br />

possa esercitare un filtro, in ipotesi anche illecito o condi-<br />

zionato dall’esterno, sulle intercettazioni da trascrivere nei<br />

c.d. brogliacci e, quindi, da portare a conoscenza dell’ufficio<br />

del P.M..<br />

Del resto, appare impossibile, specie in processi così com-<br />

plessi ed in presenza di centinaia di ore di intercettazioni,<br />

che il P.M. possa ascoltare direttamente tutte le registrazio-<br />

ni, attività, peraltro, devoluta alla competenza della P.G..<br />

Sotto altro profilo più direttamente collegato al presente pro-<br />

cesso, tale circostanza dà conferma di almeno due fatti emer-<br />

si nel corso dell’istruzione dibattimentale.<br />

957


La prima conferma riguarda l’esistenza, al di là dei soggetti<br />

individuati e processati, di altri infedeli servitori dello Stato<br />

che hanno fatto mercimonio delle loro competenze e delle loro<br />

funzioni, preferendo, per ragioni di utilità o di carriera, il<br />

tradimento delle Istituzioni.<br />

Per altro verso, tale circostanza convalida un sospetto insi-<br />

stentemente avanzato dall’Aragona non tanto in dibattimento<br />

quanto nel corso dei dialoghi intercettati in carcere durante i<br />

colloqui con i familiari.<br />

Leggendo dette trascrizioni, invero, si ricava come l’Aragona<br />

fosse pienamente convinto che taluni operatori di P.G. riu-<br />

scissero a modificare il contenuto di alcuni brogliacci fino a<br />

far scomparire alcune conversazioni rilevanti ovvero ad alte-<br />

rarne il contenuto eliminando i nominativi di determinati<br />

soggetti.<br />

Tale sospetto, del resto, scaturiva da quanto gli aveva detto il<br />

Borzacchelli a proposito del suo potere di condizionare gli e-<br />

siti delle intercettazioni eseguite dai carabinieri.<br />

A parte tale divagazione, va detto che, di seguito ed in dipen-<br />

denza della “scoperta” dell’esistenza di tale dialogo intercet-<br />

tato - dovuta principalmente all’Aragona - nell’ambito del<br />

processo a carico di Domenico Miceli veniva disposta una ul-<br />

teriore perizia avente ad oggetto la trascrizione delle intercet-<br />

tazioni ambientali del 15 giugno 2001 in casa Guttadauro<br />

nella loro interezza e totalità.<br />

Quella fino a quel momento effettuata, a cura del perito Aga-<br />

te, infatti, non conteneva alcuna trascrizione del dialogo che<br />

di qui a breve si riporterà per esteso e testualmente.<br />

A tale proposito e per inciso va precisato che le perizie e le<br />

connesse consulenze tecniche sono state acquisite, sul con-<br />

senso di tutte le parti, agli atti di questo processo e, pertan-<br />

to, sono pienamente utilizzabili a fini di prova.<br />

La nuova perizia veniva affidata dal Tribunale al signor Ro-<br />

berto Genovese, tecnico di assoluta fiducia dell’A.G. di Pa-<br />

958


lermo ed autore della trascrizione di numerosissime intercet-<br />

tazioni telefoniche ed ambientali nell’ambito di svariati deli-<br />

cati processi di criminalità organizzata.<br />

Anche nell’ambito del presente processo questo Collegio ha<br />

conferito al Genovese l’incarico di procedere all’ascolto ed al-<br />

la trascrizione di parecchie altre conversazioni telefoniche ed<br />

ambientali, proprio in virtù della conoscenza del suo elevato<br />

grado di competenza e della sua specifica professionalità.<br />

Il Genovese, peraltro, ha sempre dato prova di notevoli atti-<br />

tudini individuali e di capacità specifiche proprio nell’ascolto<br />

e nella trascrizione di conversazioni ambientali in dialetto si-<br />

ciliano.<br />

E ciò non solo in quanto siciliano di nascita ma proprio per<br />

le centinaia di ore trascorse a decifrare conversazioni in dia-<br />

letto stretto ed in difficili condizioni di ascolto per la presen-<br />

za di disturbi di fondo e di una cattiva qualità del suono, e-<br />

lementi tipici e caratteristici proprio delle intercettazioni<br />

ambientali.<br />

Non vi è dubbio, infatti, che l’ascolto di frasi pronunciate in<br />

forte dialetto siciliano (e palermitano in particolare) e soprat-<br />

tutto con lo slang e l’intonazione tipici di tale idioma presup-<br />

ponga una attitudine peculiare ed un “allenamento” specifico<br />

basato su molte ore di ascolto.<br />

Ebbene, come vedremo, il Genovese, pur non essendo chia-<br />

mato a trascrivere solo (o con particolare attenzione proprio)<br />

la frase in esame ma l’intero compendio delle intercettazioni<br />

avvenute quel giorno, non ha avuto esitazioni nel rendere<br />

nella sua perizia la seguente trascrizione: “…ragiuni (inc.)<br />

veru ragioni avia “Totò Cuffaro” (fonetico)” (cfr. pag. 12<br />

perizia).<br />

Prima di procedere oltre con la disamina di tale passaggio<br />

processuale, appare opportuno richiamare nella sua interezza<br />

la conversazione intercettata, così come è stata trascritta<br />

959


nella perizia acquisita sul consenso delle parti, posto che<br />

l’esame di singoli spezzoni può essere o apparire fuorviante.<br />

Trascrizione integrale delle conversazioni tra presenti in-<br />

tercettate in data 15 giugno 2001 dalle ore 12:51 alle<br />

ore 22:11, registrate su CD Rom 09 traccia 1 e 2, CD 10<br />

traccia 1 e 2, CD 11 Traccia 1,2,3 e 4, Bobina 2 e 3, pres-<br />

so l’abitazione di Guttadauro Giuseppe in Via De Cosmi,<br />

15, giusto decreto n. 963/01, emesso dalla Procura della<br />

Repubblica c/o il Tribunale di Palermo.<br />

MARIO E quello aveva… e ‘a smuntò.<br />

FRANCESCO e si un (inc.)… tavamu (fonetico).<br />

MARIO (inc.) e l’ha smontato.<br />

GISELLA (inc.) cu Scimò (fonetico)?<br />

GIUSEPPE Francé...<br />

(Da 16.8 secondi a 23.6 secondi nessuna conversazione.)<br />

MARIO E’ là, giusto? Si è pure levata un pochettino, papà.<br />

GIUSEPPE Piglia u cacciavite e vediamo se…<br />

MARIO E’ americano o italiano?<br />

GIUSEPPE (inc.).<br />

(si sentono fruscii)<br />

FRANCESCO Aspetta, aspetta, no tutti e due italiani sono.<br />

GIUSEPPE Ora (inc.) unn’haiu truvatu mai.<br />

FRANCESCO Ma vero smossa è.<br />

GIUSEPPE No, no non c’è bisogno, chiddu u lassi ccà ca poi mu<br />

puortu agghiri ddà.<br />

FRANCESCO Aspetta papà, a avvisari puru a Fabio. Aspetta<br />

papà, aspetta…..<br />

GIUSEPPE No, non è che devo fare assai, devo passare solo<br />

una gamba.<br />

MARIO Papà?<br />

GIUSEPPE No, a fari tu? uh? ... Ma unn’é?<br />

FRANCESCO Io vulissi sapiri comu a vinniru a mettiri. (io vor-<br />

rei sapere in che modo la sono venuti a mettere, n.d.e.)<br />

FILIPPO Francesco, solo di notte ci potevano...<br />

960


(Da 97.5 secondi a 134.3 secondi rimangono in silenzio.) (Si<br />

sentono rumori come se fosse toccato il rilevatore di segnale)<br />

FRANCESCO Eh, e certo che la possiamo lasciare così.<br />

GIUSEPPE Questa?<br />

GISELLA No, no, no, no non la devi svitare, Mario, basta... Non<br />

tutta.. ..(inc.).. il servizio ..(inc.).. ,<br />

FRANCESCO C’è un filo duocu chi scinni, tutti sti fili… dopo<br />

che siamo usciti noi sono entrati loro.<br />

GISELLA Ma quannu mai!<br />

GIUSEPPE Questo?<br />

FRANCESCO Qua ci sono queste cose.<br />

GISELLA Non esiste.<br />

GIUSEPPE Questo qua.<br />

FRANCESCO Vediamo?<br />

(Da 174.6 secondi a 187.6 secondi nessuna conversazione.)<br />

GIUSEPPE Piglia la macchinetta.<br />

(Da 189.0 secondi a 251.2 secondi rimangono in silenzio, si<br />

sentono rumori come se toccassero il rilevatore di segnale)<br />

FRANCESCO (inc.) c’è una cosa proprio ad angolo, è una cosa<br />

(inc.).<br />

(A 259.8 secondi si interrompe la registrazione e riprende a<br />

274.9 secondi. Da 275.3 secondi a 379.7 secondi nessuna<br />

conversazione.)<br />

CD 9 Traccia nr. 2; 15.06.2001, h.: 12:57<br />

(durata 11:24)<br />

(Da minuti 00.00 a minuti 01.40 nessuna conversazione. Si<br />

sentono dei rumori metallici)<br />

GIUSEPPE (A voce bassa) E’ aperta, Francè, pezzi cancellati<br />

su, E intanto è aperta!<br />

GISELLA Boh.<br />

GIUSEPPE Forse la notte ..(inc.)..<br />

(Da minuti 01.52 a minuti 02.24 nessuna conversazione. Si<br />

sentono sempre dei rumori metallici)<br />

961


GIUSEPPE Vai a prendere il mini scanner.<br />

FILIPPO: Il mini scanner?<br />

GIUSEPPE Però pure lo faceva una variazione.<br />

(Da minuti 02.31 a minuti 02.44 nessuna conversazione)<br />

GIUSEPPE Dai, prova la macchina (inc.) ...niè, aspè, picchì<br />

unn’ ha funzionato mai...<br />

GISELLA ..(inc.).. ‘nna stati..<br />

GIUSEPPE ‘Nna stati? E tu un truvasti nienti rutto? Di unni<br />

trasieru? (inc.) amunì, futtitinni, Gisè, unn’è assai ca c’è sta<br />

cosa.., poi io unn’è c’haiu fattu chissà quali discursi. (in esta-<br />

te? E tu non hai trovato niente di rotto? Da dove sono entra-<br />

ti? Andiamo, fregatene Gisè, non è da molto che c’è questa<br />

cosa… poi io non è che ho fatto chissà quali discorsi,<br />

n.d.e.).<br />

Appare evidente che il Guttadauro stia parlando con la mo-<br />

glie, ed alla presenza dei figli, del modo in cui gli investigato-<br />

ri possano essere entrati dentro la loro abitazione per instal-<br />

lare la cimice, aggiungendo che, secondo lui, non poteva es-<br />

sere trascorso molto tempo dalla collocazione.<br />

(Da minuti 03.21 a minuti 03.59 nessuna conversazione.<br />

Continuano a sentirsi sempre gli stessi rumori.)<br />

GIUSEPPE (inc.) uh?<br />

GISELLA Uh.<br />

GIUSEPPE (inc.)<br />

GISELLA Eh, va bene.<br />

MARIO: Filippo?<br />

(Da minuti 04.13 a minuti 05.28 nessuna conversazione. A<br />

tratti si sentono dei bisbiglii)<br />

GIUSEPPE Trasieru nna stati e traseru da puorta, non c’è al-<br />

tra soluzione, mi parinu.. (inc.) le cose.. (sono entrati in estate<br />

e sono entrati dalla porta, non c’è altra soluzione, mi sem-<br />

brano… (inc.) le cose, n.d.e.).<br />

Come già si è detto il Guttadauro aveva perfettamente intuito<br />

che l’unica occasione nella quale qualcuno avrebbe potuto<br />

962


entrare in casa era in piena estate (come in effetti è accaduto<br />

in due diverse occasioni).<br />

(Da minuti 05.34 a minuti 05.51 nessuna conversazione)<br />

GISELLA: ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO: Comunque.., hanno cose da fare.. ..(inc.)..<br />

(Da minuti 05.56 a minuti 11.23 nessuna conversazione. A<br />

minuti 11.24 si interrompe la registrazione.)<br />

CD 10 Traccia 1; 15.06.2001, h.: 13:39<br />

(durata 16:04)<br />

(Da minuti 00.00 a minuti 00.29 nessuna conversazione)<br />

GUTTADAURO: ..(inc.)..( in lontananza inc.)<br />

FRANCESCO: Che c’è Nina?... Nina? Nina?<br />

FILIPPO: (Canticchia)<br />

GUTTADAURO: Amu a fari i discursi rintra ‘u bagno.<br />

FILIPPO: (Da minuti 00.54 a minuti 01.43) (Canticchia e<br />

fischietta)<br />

FIGLIO: ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO: Fussiru (inc.) perché secondo me i misiru dopo<br />

l’otto, di recente.. (inc. Voce bassa)<br />

MARIO: Papà…<br />

GUTTADAURO: ..(inc.).. recenti.. ..(inc.)..<br />

MARIO: ..papà…<br />

GUTTADAURO: Che c’è?<br />

MARIO: Papà!<br />

GUTTADAURO: Eh!<br />

MARIO: Sai dov’è.., sai dove (inc.), sai dove (inc.), sai dov’è la<br />

via.. ..(inc.).., sai dov’è la via.. ..(inc.)..? ..(inc.).. dove c’è…<br />

GUTTADAURO: Prima ‘a viriri na cuosa...<br />

FILIPPO: Se poi (inc.) spione..!<br />

GISELLA: E se lo dicono manco lo sai (inc.)<br />

GUTTADAURO: Sì.<br />

GISELLA: La centralina.., la centralina...<br />

(A minuti 02.27 si sente una suoneria)<br />

GISELLA: Ma un si po’ astutari sta suoneria?<br />

963


GUTTADAURO: No!<br />

FIGLIO: (inc.)<br />

(Da minuti 02.39 a minuti 03.41 nessuna conversazione.<br />

Rumori assordanti di fondo)<br />

GISELLA: ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO: ..(inc.).. serranda è lo stesso<br />

FILIPPO: Se non ci capita una rudimentale..<br />

GUTTADAURO: Talè chi cuosa fannu chisti ..(inc.)..,<br />

FILIPPO: (ride) (inc.)<br />

(Da minuti 03.52 a minuti 06.23 nessuna conversazione. A<br />

minuti 06.24 si sente fischiare, sino a minuti 06.58 nessuna<br />

conversazione.)<br />

FIGLIO: Papà!<br />

GUTTADAURO: Oh!... ..(inc.)..<br />

FIGLIO: No, ..(inc.).., no, lo monto io..<br />

FILIPPO: No, ma io non sono…<br />

GUTTADAURO: Unu quannu ‘na cosa.., ‘na cosa è fatta.. un<br />

c’è nienti ‘i spiculiari, è inutili ca ti..<br />

FILIPPO: Ma difatti…<br />

FRANCESCO: Papà…<br />

GUTTADAURO: Che è?.... Non lo so che.. discussioni... hanno<br />

registrato. Li togliamo? …<br />

(Da minuti 07.27 a minuti 07.46 nessuna conversazione.)<br />

GISELLA: E meno male che ce l’hanno detto...<br />

GUTTADAURO: Meno male…?<br />

FIGLIO: (inc.) scorso<br />

La signora Gisella Greco, dunque, si lascia scappare questa<br />

importantissima affermazione che comprova, se ce ne fosse<br />

stato bisogno, che i Guttadauro erano stati preventivamente<br />

avvertiti della possibile presenza di microspie nella loro abi-<br />

tazione.<br />

GUTTADAURO: Chistu unu, quannu avi a pruvari sta machi-<br />

nietta avi a pigghiari na batteria nuova e ci l’avi a miettiri..<br />

MARIO: Papà..<br />

964


GUTTADAURO: ...che la fregatura…<br />

MARIO: Papà…<br />

GUTTADAURO: …è stata che quella è.., non lo so, boh, bisogna<br />

saperla.., capire il funzionamento che ha; chidda ‘nna deci mi-<br />

nuti forse assorbe troppo.<br />

FIGLIO: E non funziona più.<br />

GUTTADAURO: E non funziona più, perciò puru chi ci metti na<br />

batteria sta irnata…<br />

MARIO: Papà…<br />

GUTTADAURO: Chi vuoi, Mario?<br />

FIGLIO: Vedi si (inc.)<br />

GUTTADAURO: (inc.) è staccato…<br />

FILIPPO: Perché se è spento non è che consuma.<br />

GUTTADAURO: Eh vabbè, ma il punto questo è: siccome non<br />

consuma e a prossima vuota unn’a.., unn’addumamu e (inc.)<br />

...la fregatura fu quella.<br />

GISELLA: Non è che lo capisco come.. ..(inc.)..<br />

Il Guttadauro, parlando coi figli, sostiene che il mini scanner<br />

– che sta in quel preciso momento maneggiando per localiz-<br />

zare la microspia – bisogna saperlo utilizzare e che, con tutta<br />

probabilità, bisognava cambiare spesso le batterie per evitare<br />

i malfunzionamenti che certamente si erano verificati in pas-<br />

sato.<br />

GUTTADAURO: Non sarà assai però!<br />

GISELLA: Ma questo come.. .. (inc.)<br />

GUTTADAURO: E io gliel’ho chiesto.. (inc.) Qua ce n’è un’altra!.<br />

(Da minuti 08.46 a minuti 09.06 nessuna conversazione)<br />

FIGLIO: Trovata?<br />

GUTTADAURO: Ma quannu mai!.<br />

GISELLA: Lo vedi come è andata? dal momento in cui (inc.)<br />

grazie a lei.. e loro sono a posto.<br />

GUTTADAURO: Tiè, te la fidi a fare aggiustare, chistu è un ac-<br />

cendino che non ha quasi nessuno.<br />

GISELLA: Capito? Non è che delicatissima è..<br />

965


(inc.)..ragiuni (inc.) veru ragiuni avìa “Totò Cuffaro” (fo-<br />

netico)...<br />

GUTTADAURO: Che c’entra (inc.)<br />

GISELLA: ..(inc.).. in questi giorni, no?<br />

GUTTADAURO: E’ tutto attaccato...<br />

GISELLA: ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO: ..(inc.)..<br />

GISELLA: ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO: Ecco qua.<br />

FIGLIO: Piglio la scossa.. (inc.)<br />

GISELLA: (inc.)?<br />

(Da minuti 10.12 a minuti 10.24 la conversazione è incom-<br />

prensibile)<br />

FIGLIO: Ma l’aveva là st’accendino?<br />

GISELLA: Sì...<br />

FIGLIO: Ah?<br />

GUTTADAURO: Sì.<br />

FRANCESCO: Per ora aspetta papà, lo poso qua che poi appena<br />

apre lo piglio e lo porto da…<br />

(Da minuti 10.36 a minuti 11.11 nessuna conversazione. A<br />

minuti 11.12 si sente fischiare)<br />

FIGLIO: Chi dici ‘nni struppiamo?<br />

FILIPPO: E se lo allontani?<br />

GUTTADAURO: E non succede niente.<br />

FRANCESCO: No, quella non.. ..(inc.)..<br />

FIGLIO: (inc.)<br />

FIGLIO: (inc.)<br />

(Da minuti 11.38 a minuti 16.05 nessuna conversazione. A<br />

minuti 16.04 si interrompe la registrazione)<br />

La perizia, poi, prosegue con la trascrizione di conversazioni<br />

intercettate attraverso altre microspie, ma si tratta di dialo-<br />

ghi che non hanno nulla a che fare con l’argomento in esame.<br />

Dunque, il perito Genovese, nell’ambito di una ampia indagi-<br />

ne peritale non circoscritta affatto a tale unica conversazione<br />

966


e tantomeno solo a tale frase, elaborava una trascrizione cer-<br />

ta del suddetto periodo nei termini dianzi richiamati.<br />

L’esistenza di detta frase, per un verso, corroborava quanto<br />

riferito dall’Aragona a proposito dell’episodio del 24 giugno<br />

2001 (di cui si dirà tra breve) nel corso del quale veniva rife-<br />

rito che era stata percepita proprio questa frase che si riferi-<br />

va a Totò Cuffaro.<br />

E, per altro verso, confermava quanto riferito dal Riolo a<br />

proposito del suo immediato ascolto del dialogo e del fatto<br />

che anche egli avesse sentito detta frase, almeno con riferi-<br />

mento certo a “Totò”.<br />

Fino a questo punto, dunque, tutte le analisi e gli elementi<br />

concernenti l’episodio in esame appaiono concordi, conver-<br />

genti e, soprattutto, logicamente omogenei.<br />

Per completezza di analisi, tuttavia, deve aggiungersi che le<br />

parti processuali hanno chiesto un approfondimento tecnico<br />

di tale risultanza.<br />

In particolare, la difesa nel processo Miceli chiedeva, in quel<br />

processo, l’espletamento di una perizia supplementare che il<br />

Tribunale decideva di disporre.<br />

E, mentre il P.M. nominava un proprio consulente di parte, la<br />

difesa non si avvaleva di alcun consulente tecnico.<br />

Il nuovo perito nominato da quel Collegio era Giampaolo<br />

Zambonini, funzionario della Polizia di Stato in servizio pres-<br />

so il Gabinetto di polizia scientifica di Roma.<br />

All’esito delle operazioni peritali, aventi ad oggetto esclusi-<br />

vamente la frase in questione e non l’intera conversazione<br />

(come negli altri casi), il perito depositava l’elaborato peritale<br />

acquisito agli atti e veniva sentito nell’ambito di quel proces-<br />

so.<br />

Orbene, dall’esame di tale relazione peritale, in primo luogo,<br />

si evince come a seguito dell’analisi strumentale il perito ab-<br />

bia ritenuto complessivamente insufficiente il livello di se-<br />

967


gnale utile alla sicura individuazione delle parole pronuncia-<br />

te.<br />

Tuttavia, sempre attraverso la suddetta analisi strumentale,<br />

a detta dello Zambonini, è stato possibile individuare la pre-<br />

senza di una vocale “O” e di una vocale “A” in corrispondenza<br />

del tratto trascritto dal Genovese come “TotO’ CuffAro”.<br />

Si tratta di un fatto di centrale importanza proprio in quanto<br />

costituito dall’unico dato univocamente desumibile dalla re-<br />

stituzione della frase attraverso una indagine meramente<br />

strumentale e, come tale, del tutto indiscutibile.<br />

Ora, a ben vedere, tale dato inequivocabile ed accertato posi-<br />

tivamente risulta non incompatibile con quello rilevato<br />

dall’altro perito e, come vedremo, dal consulente del P.M..<br />

Tale preliminare considerazione appare estremamente signifi-<br />

cativa, posto che la difesa dell’imputato ha limitato la sua<br />

analisi a quelle parti della perizia che risultano in obiettivo<br />

contrasto con la trascrizione del perito Genovese e con quella<br />

convergente del Lo Cicero.<br />

Orbene, se è vero che lo Zambonini afferma che la frazione<br />

della frase “ragioni… veru ragioni avia” sarebbe incomprensi-<br />

bile sia a livello uditivo che strumentale, per altro verso è al-<br />

trettanto vero che le sue considerazioni sulla parte “Totò Cuf-<br />

faro” non sono per nulla incompatibili con le conclusioni de-<br />

gli altri esperti (Genovese e Lo Cicero).<br />

Il dato non è di scarso valore, posto che una conclusione di<br />

netta incompatibilità avrebbe fatto sorgere per il Tribunale il<br />

problema di scegliere quale delle due alternative soluzioni<br />

tecniche debba ritenersi preferibile.<br />

Operazione ermeneutica che, ovviamente, rientra nei poteri<br />

del Collegio che, come è noto, non solo è peritus peritorum<br />

ma, in presenza di due tesi scientifiche alternative, non può<br />

arrendersi di fronte alla incertezza del dato tecnico ma è<br />

chiamato a scegliere, con adeguata motivazione, la tesi che<br />

ritiene preferibile o più convincente.<br />

968


Nel caso in esame, però, non si verte in una siffatta situazio-<br />

ne, posto che le conclusioni tecnico-strumentali cui il perito<br />

Zambonini è pervenuto non solo non sono in contrasto con<br />

quelle del perito Genovese ma risultano financo compatibili<br />

con le stesse.<br />

Dette conclusioni, cioè, non affermano che la frase non è per<br />

nulla percepibile attraverso l’analisi strumentale ovvero che è<br />

percepibile ma diversa da quella trascritta dal Genovese.<br />

Al contrario, le risultanze tecnico-strumentali eseguite dallo<br />

Zambonini portano alla certa individuazione di due vocali,<br />

appunto la “O” e la “A”, che, come è evidente, sono del tutto<br />

compatibili, sia pure in minus, con le risultanze degli altri<br />

periti e consulenti.<br />

Non meritano considerazione, poi, le ulteriori e non richieste<br />

analisi empiriche svolte, con troppa buona volontà, dallo<br />

Zambonini.<br />

Si tratta di diverse prove d’ascolto, empiriche per l’appunto<br />

ed estemporanee, che il perito, spontaneamente e senza che<br />

ciò fosse richiesto dal quesito peritale, ha deciso di effettuare<br />

a mezzo di un improvvisato gruppo di ascolto.<br />

Ciò che rileva, a giudizio del Collegio, è il responso<br />

dell’analisi strumentale effettuata dallo Zambonini, le cui ri-<br />

sultanze certe sono state dianzi richiamate.<br />

Le ulteriori risultanze, peraltro, nonostante l’apparente ele-<br />

vato livello delle competenze del perito, suscitano più di<br />

qualche dubbio, specie se si considera, per esempio, che lo<br />

Zambonini è stato l’unico a sostenere che la frase in questio-<br />

ne non sarebbe stata pronunciata da una voce femminile (Gi-<br />

sella Greco) ma addirittura da una voce maschile.<br />

Si tratta, davvero, anche in questo caso di una emergenza del<br />

tutto singolare ed affidata solo alla, evidentemente errata,<br />

valutazione del valore della frequenza senza alcun altro tipo<br />

di approfondimento.<br />

969


Così come non può suscitare impressione l’errore marchiano<br />

di trascrizione nel quale è incorso sempre lo Zambonini<br />

quando ha trasformato il primo termine del periodo “ragiuni”<br />

in un “raggrumi” che si commenta da sé e che non ha alcun<br />

significato né in dialetto siciliano né in italiano.<br />

L’unico dato della perizia Zambonini che può ritenersi muni-<br />

to di un sufficiente grado di attendibilità è, dunque, rappre-<br />

sentato dalla individuazione, a mezzo di appositi strumenti e<br />

non di improvvisati e non richiesti gruppi di ascolto, delle<br />

due vocali che, come più volte ripetuto, sono assolutamente<br />

compatibili con le conclusioni del Genovese.<br />

E, come si accennava dianzi, anche del consulente del P.M.<br />

Baldassare Lo Cicero che, all’esito delle operazioni peritali,<br />

concludeva ritenendo che la frase fosse perfettamente udibile<br />

e negli esatti termini riferiti dal perito Genovese.<br />

Se questi, pertanto, sono i termini della questione, al Tribu-<br />

nale non resta che prendere atto dell’esistenza di due auto-<br />

nome analisi tecniche – quella del Genovese e quella del Lo<br />

Cicero – che coincidono e si sovrappongono in modo inequi-<br />

vocabile.<br />

Nonché di una terza analisi tecnica, quella eseguita dallo<br />

Zambonini, che ha portato a conclusioni che, sia pure in<br />

termini più riduttivi, sono risultate del tutto compatibili e<br />

per nulla contrastanti con le altre.<br />

Peraltro, anche il Collegio, nel corso della camera di consi-<br />

glio, ha proceduto all’ascolto diretto del brano in esame.<br />

Nonostante l’utilizzo di un semplice personal computer e di<br />

una normale scheda audio, è stata chiaramente rilevata,<br />

quantomeno, l’esistenza delle due vocali riferite dallo Zam-<br />

bonini.<br />

Il fatto che, senza alcuna strumentazione specifica e tecnolo-<br />

gicamente avanzata, sia stato possibile rilevare le due vocali<br />

in questione lascia più di qualche dubbio circa l’esito, così<br />

ampiamente convergente, delle numerose prove d’ascolto da<br />

970


parte dei componenti del “gruppo di ascolto” organizzato dal-<br />

lo Zambonini.<br />

Ad ogni modo, a parte ogni altra considerazione, a giudizio<br />

del Collegio ci si trova di fronte a due conclusioni tecniche<br />

esattamente convergenti e ad una terza con esse non incom-<br />

patibile.<br />

Ciò è più che sufficiente per avallare il senso delle analisi<br />

svolte dal Genovese e dal Lo Cicero, entrambi esperti di fidu-<br />

cia dell’A.G. e dotati di specifiche competenze.<br />

Come si diceva in premessa, infatti, questo è uno degli aspet-<br />

ti principali che va tenuto nel debito conto, atteso che si<br />

tratta di una intercettazione ambientale con forti disturbi di<br />

fondo e di frasi pronunciate nel caratteristico slang dialettale<br />

e con la tipica cadenza palermitana che solo un orecchio abi-<br />

tuato ed esperto può cogliere.<br />

Non appare, pertanto, incongruo che sia il Genovese che il Lo<br />

Cicero, entrambi profondi conoscitori di tale idioma e soprat-<br />

tutto forgiati da ore ed ore di ascolto di conversazioni di ana-<br />

logo tenore, siano pervenuti ad una soluzione certa e che, in-<br />

vece, lo Zambonini (non siciliano e non si sa quanto aduso<br />

all’ascolto di conversazioni ambientali in dialetto siciliano)<br />

sia pervenuto ad una conclusione certamente compatibile ma<br />

non altrettanto piena della prima.<br />

Tale soluzione interpretativa, al contrario, appare l’unica ac-<br />

cettabile e logicamente compatibile.<br />

La stessa, peraltro, non appare per nulla svilita dalla, pur<br />

corretta, considerazione per la quale il nome proprio “Totò<br />

Cuffaro” ovviamente non è pronunciato in dialetto siciliano.<br />

Il senso corretto della superiore tesi, infatti, non attiene alla<br />

mera conoscenza del dialetto siciliano da parte dei due periti<br />

ma si fonda sulla loro specifica esperienza di ascolto di con-<br />

versazioni ambientali in siciliano e sulla loro capacità di<br />

comprensione della particolare cadenza e del tipico slang pa-<br />

lermitano che si basa, ad esempio, sulla distorsione di alcu-<br />

971


ne vocali, sull’accentuazione esasperata dei dittonghi,<br />

sull’uso sincopato di alcune parole e sul ricorso ad espres-<br />

sioni figurate o gergali che non possono essere certamente né<br />

comprese né correttamente tradotte da un non siciliano e da<br />

un soggetto inesperto nell’ascolto di tale particolare tipo di<br />

conversazioni.<br />

Né, sotto altro profilo, si può seriamente sostenere che il Ge-<br />

novese, nel pervenire a siffatta conclusione per primo, sia<br />

stato vittima di una forma di suggestione.<br />

Ed infatti, non si vede rispetto a quale dato analogo il perito<br />

avrebbe potuto fare acquiescenza od uniformarsi, posto che,<br />

fino a quel momento, nessuno aveva proceduto ufficialmente<br />

all’ascolto ed alla trascrizione di quel brano<br />

dell’intercettazione ambientale.<br />

Le conclusioni del Genovese, pertanto, risultano il frutto di<br />

quella che è e rimane in assoluto la prima analisi tecnica del<br />

dato in esame.<br />

Analisi che, a differenza delle altre, non aveva quale specifico<br />

e limitato oggetto solo la frase in questione ma l’intera con-<br />

versazione durata per alcune ore.<br />

Di guisa che appare ancora più spontanea la traduzione resa<br />

dal Genovese, il quale, alla stregua di una qualunque altra<br />

conversazione ambientale, ha proceduto all’ascolto ed alla<br />

trascrizione dell’intero dialogo, senza alcuna richiesta parti-<br />

colare sulla frase in questione.<br />

Inoltre, il dato certo della piena convergenza tra le conclu-<br />

sioni del Genovese e quelle del Lo Cicero e della, sia pure li-<br />

mitata, compatibilità con quelle dello Zambonini escludono<br />

ogni ragionevolezza della tesi della auto-suggestione.<br />

Tesi che perde, infine, ogni residuo valore se si tiene conto<br />

del fatto che, fin dallo stesso 15 giugno 2001, un altro gran-<br />

de esperto di ascolto di intercettazioni ambientali in dialetto<br />

siciliano, Giorgio Riolo, aveva proceduto all’ascolto ed aveva<br />

sentito proprio la frase negli stessi termini riportati dagli al-<br />

972


tri due tecnici (anche se solo limitatamente alla parola “To-<br />

tò”), come confermato anche dal testimone De Venuto.<br />

Orbene, in conclusione dell’analisi di questo specifico aspet-<br />

to, ritiene il Tribunale che la suddetta ricostruzione possa<br />

indurre a ritenere accertato il dato processuale in verifica.<br />

Eppure, si badi bene, il dato in questione non è affatto deci-<br />

sivo per l’accertamento della penale responsabilità<br />

dell’imputato Salvatore Cuffaro tanto che potrebbe financo<br />

essere del tutto trascurato.<br />

Esso, tuttavia, esiste e va valutato alla luce dei criteri stabi-<br />

liti dalla giurisprudenza di legittimità in materia.<br />

Da ultimo, invero, la S.C. di Cassazione con la sentenza della<br />

VI Sezione n. 29350 ha affermato che il giudice: “deve verifi-<br />

care che il significato delle conversazioni intercettate sia con-<br />

notato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati,<br />

assenza di ambiguità, in modo da ricostruire senza margini di<br />

dubbio il contenuto, il significato complessivo dei colloqui…”<br />

ma se mancassero alcuni di detti requisiti “ per la cattiva<br />

qualità dell’intercettazione, per la cripticità del linguaggio, per<br />

la non sicura decifrabilità del contenuto, per l’incompletezza<br />

dei colloqui o per altre ragioni, non si ha una automatica tra-<br />

sformazione da prova ad indizio”.<br />

L’intercettazione, dunque, continua ad appartenere al rango<br />

delle prove ma “va supportata da ulteriori elementi di conferma<br />

che possono eliminare i ragionevoli dubbi esistenti” (ibidem).<br />

Quand’anche cioè si eliminasse dal novero delle emergenze<br />

l’esito dell’accertamento tecnico di cui sopra, invero, le prove<br />

della complessiva condotta del Cuffaro non ne risulterebbero<br />

sminuite e meno che mai ridimensionate.<br />

Come si è detto in precedenza, infatti, a carico dell’imputato<br />

sussistono prove dichiarative (Aragona e Riolo) e documentali<br />

(varie intercettazioni telefoniche tra le quali quelle del 12 e<br />

del 15 giugno 2001) altamente significative e convergenti e<br />

973


che corroborano la “prova” rappresentata dalla suddetta in-<br />

tercettazione.<br />

Basti considerare che, per rimanere ancorati ai dati emersi<br />

nel corso delle due intercettazioni, che il 12 giugno l’Aragona<br />

viene registrato mentre comunicava al Guttadauro che “a id-<br />

du Totò ci u rissi” e che il successivo 15 giugno la Greco<br />

commentava “e meno male che ce l’hanno detto”.<br />

Appare, quindi, chiaro come già il mero collegamento di tali<br />

due frasi – sul cui ascolto nessuno ha sollevato dubbi – sia<br />

sufficiente per concludere, anche al di là delle altre plurime,<br />

rilevanti ed autonomamente significative prove emerse, per la<br />

partecipazione al fatto dell’imputato.<br />

Partecipazione che, a maggior ragione, deve ritenersi confer-<br />

mata anche dall’ulteriore – sebbene non necessariamente de-<br />

cisivo – elemento costituito dalla frase “ragiuni… (inc.) veru<br />

ragioni avia “Totò Cuffaro” (che il Tribunale ritiene del tutto<br />

valido e significativo).<br />

Esaurita la trattazione di questo argomento, deve solamente<br />

aggiungersi che, con la disamina delle due conversazioni am-<br />

bientali del 12 e del 15 giugno 2001, può dirsi concluso il se-<br />

condo episodio contestato al Cuffaro.<br />

Poiché, in accoglimento, sia pure parziale, della tesi sostenu-<br />

ta dal P.M., si tratta dell’unico episodio sicuramente dotato<br />

di pieno e certo rilievo penale, in conclusione del capitolo re-<br />

lativo all’esame dell’elemento oggettivo dei reati in contesta-<br />

zione, esso sarà oggetto di una ulteriore e conclusiva analisi.<br />

In questa sede, può, invece, passarsi ad esaminare l’ultimo<br />

dei tre episodi riguardanti la condotta del Cuffaro, così come<br />

descritti dall’Aragona nel corso del suo lungo esame dibatti-<br />

mentale.<br />

L’episodio si verifica il 24 giugno 2001, giorno, come si è già<br />

detto, dedicato alle elezioni per l’Assemblea regionale.<br />

Quella sera il Cuffaro aveva fissato un incontro conviviale<br />

con tutti i candidati ed i sostenitori del C.D.U. e della lista<br />

974


“Biancofiore” presso il ristorante Riccardo III di Monreale, in<br />

attesa di conoscere le proiezioni ed i primi risultati elettorali.<br />

L’Aragona vi si era recato in compagnia dell’amico Renato<br />

Vassallo ed aveva incontrato, oltre al Miceli, al Cuffaro ed al-<br />

la di lui moglie, tutti i principali esponenti ed i candidati del-<br />

le suddette formazioni politiche.<br />

Dopo cena, Aragona aveva visto, da una distanza di pochi<br />

metri, che il Miceli si appartava con il maresciallo-candidato<br />

Borzacchelli e, dopo un breve conciliabolo, notava che i due<br />

venivano raggiunti anche dal Cuffaro.<br />

Immediatamente dopo il breve incontro - prima a due e poi a<br />

tre - il Miceli, che fino a quel momento era apparso calmo e<br />

sereno, lo aveva raggiunto da solo e, con fare trafelato e mol-<br />

to teso, gli aveva detto testualmente: “siamo rovinati”.<br />

Miceli gli diceva espressamente che, nel corso del colloquio<br />

che aveva appena avuto con il Cuffaro ed il Borzacchelli, ave-<br />

va appreso che il Guttadauro aveva scoperto una microspia<br />

nascosta nella presa elettrica dell’abat jour del suo salotto.<br />

Le fasi del ritrovamento della microspia erano state intercet-<br />

tate attraverso un’altra microspia che aveva captato la frase<br />

pronunciata dallo stesso Guttadauro al momento del rinve-<br />

nimento: “hai visto che avevano ragione!” o una frase simile<br />

ma, comunque, contenente la dizione “avevano ragione”.<br />

Lo stesso Miceli aggiungeva di avere anche appreso che la<br />

scoperta della microspia aveva determinato la sostituzione<br />

del gruppo di ascolto del R.O.S., cosa che avrebbe reso più<br />

difficile avere ulteriori notizie.<br />

Ad una parte di tale dialogo tra l’Aragona ed il Miceli aveva<br />

assistito Renato Vassallo che, oltre ad essere un buon amico<br />

di entrambi, aveva sostenuto la campagna elettorale del Mi-<br />

celi, nonostante la sua diversa appartenenza politica, essen-<br />

do egli iscritto al partito di Forza Italia ed assessore al turi-<br />

smo presso il Comune di Altofonte.<br />

975


In particolare, il Miceli si era sfogato con l’Aragona ritenen-<br />

dosi ormai “bruciato” come esponente politico ed i due cerca-<br />

vano di comprendere meglio il contenuto, le modalità di ac-<br />

quisizione e le possibili conseguenze della notizia appena ri-<br />

cevuta.<br />

In conclusione, l’Aragona invitava il Miceli ad interrompere<br />

radicalmente i suoi rapporti col Guttadauro e si proponeva di<br />

andare ad avvisare quest’ultimo della presenza di ulteriori<br />

microspie, oltre a quella dallo stesso rinvenuta nella presa<br />

elettrica dell’abat jour del salotto.<br />

Dopo aver salutato il Miceli, Aragona si era allontanato in<br />

macchina con il Vassallo, con il quale aveva commentato<br />

l’accaduto.<br />

Mentre percorreva il tragitto, l’Aragona aveva riflettuto<br />

sull’inopportunità di recarsi a quell’ora così tarda (dopo mez-<br />

zanotte) a casa del Guttadauro, anche per non aggravare ul-<br />

teriormente la sua posizione.<br />

Aveva, pertanto, suggerito al Vassallo di andare a Bagheria<br />

presso l’abitazione del cognato del Guttadauro, Vincenzo<br />

Greco, allo scopo di rivelargli quanto appena appreso.<br />

Il Vassallo, tuttavia, manifestava tutta la sua ritrosia ad ac-<br />

compagnarlo, trattandosi di una vicenda molto delicata e ri-<br />

schiosa nella quale non voleva entrare.<br />

Tenuto conto delle particolari modalità con le quali sono ac-<br />

caduti i fatti, appare evidente la centralità della posizione del<br />

testimone Vassallo, posto che questi rappresenta l’unica<br />

fonte di prova in grado di confermare ovvero di smentire le<br />

dichiarazioni dell’Aragona.<br />

Ebbene, dalla deposizione del testimone Renato Vassallo (cfr.<br />

udienza del 20.9.2005) è pervenuta, ancora una volta, una<br />

piena conferma alle dichiarazioni dell’Aragona.<br />

Ed invero, il Vassallo, amico personale e di lunga data sia<br />

dell’Aragona che del Miceli e buon conoscente del Cuffaro,<br />

confermava di aver preso parte al convivio organizzato la sera<br />

976


delle elezioni e di aver cenato ad un tavolo di circa otto posti<br />

con i suoi due amici, il Cuffaro e la di lui moglie.<br />

Al momento di andare via dal locale egli aveva preso<br />

l’automobile ed aveva atteso davanti all’ingresso l’Aragona, il<br />

quale, tuttavia, si era trattenuto insieme al Miceli ed altre<br />

quattro o cinque persone a parlare vicino l’uscita.<br />

Dopo un breve conciliabolo, l’Aragona ed il Miceli si erano<br />

avvicinati alla macchina ed avevano discusso animatamente<br />

tra loro poiché avevano appena appreso che a casa del Gut-<br />

tadauro era stata scoperta una microspia.<br />

Non appena in macchina, poi, l’Aragona gli ribadiva pun-<br />

tualmente l’oggetto dell’animato dialogo con il Miceli e gli<br />

chiedeva di accompagnarlo nella zona di Aspra e/o Bagheria<br />

per andare a trovare “Carlo” (fratello del Guttadauro) ovvero i<br />

parenti del dottore Guttadauro in quanto doveva dar loro<br />

questa importante comunicazione.<br />

Egli, tuttavia, avendo compreso la delicatezza del fatto, gli<br />

chiedeva di esonerarlo da tale incombenza vista anche l’ora<br />

tarda (l’1,30 circa della notte).<br />

La deposizione del Vassallo, dunque, teste del tutto indiffe-<br />

rente in quanto amico di tutti i protagonisti della vicenda ed<br />

apparso preciso, logico e coerente, ha confermato in ogni det-<br />

taglio il contenuto della deposizione di Salvatore Aragona.<br />

Si tratta di una ulteriore, ennesima convalida delle dichiara-<br />

zioni dell’Aragona che discende da una testimonianza dibat-<br />

timentale e, pertanto, da un autonomo mezzo di prova.<br />

Ciò corrobora vieppiù il giudizio di attendibilità che il Tribu-<br />

nale ha fondatamente espresso circa la piena attendibilità in-<br />

trinseca ed estrinseca del suddetto dichiarante.<br />

Tornando alla ricostruzione dei fatti fornita dal dottor Arago-<br />

na, deve aggiungersi che il 26 giugno – appena due giorni<br />

dopo – questi aveva fatto rientro a Milano ma si era sempre<br />

mantenuto in contatto telefonico con il Miceli e, pur non a-<br />

vendo parlato per telefono di questo argomento, gli aveva ri-<br />

977


adito la sua amicizia e la sua disponibilità sia nei suoi con-<br />

fronti che di quelli del Cuffaro.<br />

Successivamente, dopo l’arresto del Guttadauro – avvenuto<br />

nel maggio del 2002 – Miceli gli aveva confidato di avere sa-<br />

puto dal Borzacchelli che questi era a conoscenza di tutte le<br />

intercettazioni effettuate a casa Guttadauro e che non c’era<br />

da preoccuparsi in quanto avrebbe fatto in modo di far occul-<br />

tare ogni riferimento al Miceli medesimo.<br />

A tale proposito l’Aragona ribadiva a più riprese nel corso del<br />

suo esame (ma lo aveva fatto fin dall’interrogatorio di garan-<br />

zia davanti al G.I.P.) di avere personalmente verificato tale<br />

asseverazione del Borzacchelli.<br />

Ciò era avvenuto quando aveva avuto modo di leggere i brani<br />

delle intercettazioni inseriti nell’ordinanza di custodia caute-<br />

lare notificatagli.<br />

In particolare, aveva notato che diversi riferimenti allo stesso<br />

Borzacchelli e ad altri protagonisti dei dialoghi in casa Gut-<br />

tadauro erano stati omissati, in quanto asseritamene incom-<br />

prensibili, ovvero artatamente modificati dai carabinieri.<br />

Addirittura in una conversazione in cui ricordava bene di a-<br />

vere lui stesso nominato proprio il Borzacchelli, i militari a-<br />

vevano sostituito nel brogliaccio il suo nominativo con quello<br />

di tale “maresciallo Tuzzolino”, soggetto inesistente o comun-<br />

que mai nominato in casa Guttadauro.<br />

Tali evidenze avevano confermato la notizia riferitagli dal Mi-<br />

celi circa l’intervento del Borzacchelli allo scopo di alterare<br />

artificiosamente il contenuto dei brogliacci relativi alle inter-<br />

cettazioni ambientali in casa Guttadauro.<br />

A questo punto della disamina critica delle dichiarazioni<br />

dell’Aragona e prima di procedere all’analisi delle ulteriori<br />

circostanza di rilievo dallo stesso riferite, appare opportuna<br />

una breve pausa allo scopo di trarre qualche conclusione di<br />

ordine generale.<br />

978


Come si anticipato, invero, all’imputato Cuffaro, in relazione<br />

ai reati di cui ai capi P) e Q) dell’epigrafe, sono stati in con-<br />

creto contestati tre distinti episodi nei quali si assume esser-<br />

si estrinsecata la sua condotta di rivelazione di notizie segre-<br />

te e di favoreggiamento personale.<br />

Sulla scorta delle superiori considerazioni in punto di fatto e<br />

di diritto, va ribadito come tutti e tre gli episodi in questione<br />

appaiano al Tribunale pienamente dimostrati attraverso un<br />

compendio probatorio più che sufficiente, anche alla luce dei<br />

sopra richiamati principi di diritto fissati dalla giurispruden-<br />

za di legittimità.<br />

La decisione del Collegio di ritenere provata solo la condotta<br />

afferente al secondo di detti episodi, infatti, discende da due<br />

diverse considerazioni tecniche che non inficiano per nulla<br />

l’elevatissimo grado di conferenza probatoria che traspare<br />

dagli atti con solare evidenza.<br />

In relazione al primo episodio, in particolare, come si è già<br />

anticipato, l’unico elemento che necessariamente deve far<br />

pervenire a tale conclusione è rappresentato dalla mancanza<br />

di elementi individualizzanti di riscontro rispetto<br />

all’indicazione del Cuffaro come fonte della notizia appresa.<br />

Con la necessaria conseguenza della obiettiva possibilità, sia<br />

pure solo teorica, che le frasi e le condotte attribuite al Cuf-<br />

faro da terzi (Aragona e Miceli) non siano realmente riferibili<br />

all’imputato.<br />

In entrambi i casi le superiori considerazioni nascono<br />

dall’applicazione di regole ermeneutiche ovvero di principi<br />

generali (“in dubio pro reo”) che il Tribunale, ovviamente, in-<br />

tende applicare al caso concreto.<br />

Ma, è bene sottolinearlo, tale spiegazione alternativa si iscri-<br />

ve in un contesto generale che, sul piano logico, della stretta<br />

conseguenzialità dei fatti e della convergenza delle molteplici<br />

emergenze probatorie, lascia ritenere non solo possibile ma<br />

979


financo estremamente probabile la responsabilità penale<br />

dell’imputato anche in relazione a tale primo episodio.<br />

La pura ed astratta possibilità di una spiegazione alternati-<br />

va, per quanto solo labialmente affermata, deve, tuttavia,<br />

portare il Collegio alla sopra descritta conclusione sul piano<br />

processuale.<br />

Il terzo episodio (quello del 24 giugno 2001), invece, presenta<br />

caratteristiche del tutto autonome rispetto al primo episodio<br />

appena esaminato.<br />

Anche in questo caso l’inquadramento probatorio delle risul-<br />

tanze appare completo e più che idoneo a ricostruire il fatto<br />

di reato sotto il profilo del suo elemento oggettivo.<br />

E, pur tuttavia, nonostante la chiarezza delle prove emerse,<br />

non è dato ricostruire con assoluta certezza i singoli apporti<br />

e le specifiche condotte poste in essere dal Borzacchelli e dal<br />

Cuffaro al preciso momento della rivelazione della nuova no-<br />

tizia segreta.<br />

L’Aragona, invero, unica fonte diretta in ordine a tale specifi-<br />

ca circostanza non è stato in grado – a dimostrazione della<br />

sua correttezza processuale - di riferire se tale ulteriore noti-<br />

zia, nel corso del breve conciliabolo con il Miceli, fosse stata<br />

divulgata dal Cuffaro ovvero dal Borzacchelli.<br />

Né se, in ques’ultimo caso, il Cuffaro sia rimasto nei panni<br />

del mero recettore della stessa (come è noto penalmente irri-<br />

levante) ovvero se abbia in qualche maniera contribuito alla<br />

condotta del Borzacchelli, inducendola o rafforzandola.<br />

Come si è già detto, infatti, per affermare la penale respon-<br />

sabilità dell’imputato, occorre poter accertare, con un suffi-<br />

ciente grado di certezza, l’esistenza di un suo ruolo attivo (e<br />

non meramente passivo) consistente vuoi nella rivelazione<br />

della notizia vuoi in una qualsiasi altra condotta di parteci-<br />

pazione, anche a titolo di concorso morale, alla divulgazione<br />

eventualmente posta in essere dal Borzacchelli.<br />

980


Ciò che è stato dimostrato con certezza è che il Miceli non<br />

era a conoscenza di quella notizia e che l’ha appresa proprio<br />

nel corso di quel breve conciliabolo con il Borzacchelli ed il<br />

Cuffaro.<br />

E se, anche in questo caso, appare estremamente probabile<br />

che l’imputato abbia potuto svolgere un siffatto ruolo, deve<br />

concludersi per la non univocità di tale dato processuale.<br />

L’esclusione di una certa ed inequivoca corresponsabilità del<br />

Cuffaro nelle condotte descritte nel primo e nel terzo episodio<br />

comporta come ulteriore conseguenza l’esclusione della c.d.<br />

continuazione interna, contestata dal P.M. nella richiesta di<br />

rinvio a giudizio.<br />

E’, del resto, evidente come l’iniziale prospettazione fosse<br />

connessa alla commissione dei reati attraverso tre distinte<br />

condotte che, all’esito della compiuta istruzione dibattimen-<br />

tale, per il Cuffaro si sono ridotte ad un’unica condotta.<br />

Ciò posto, al Collegio corre l’obbligo di richiamare alcune ul-<br />

teriori dichiarazioni dell’Aragona che, per quanto non diret-<br />

tamente riguardanti i tre episodi dianzi descritti ed analizza-<br />

ti, appaiono rilevanti.<br />

In primo luogo, va evidenziata quella parte della deposizione<br />

dell’Aragona relativa alla lettera -memorandum, vergata su un<br />

foglio di carta intestata, spedita al Miceli e rinvenuta in casa<br />

sua all’atto dell’arresto.<br />

Al di là dell’elenco di affari e di iniziative economiche di cui<br />

si è detto, invero, il manoscritto di Aragona conteneva una<br />

notazione relativa al processo penale in corso a suo carico.<br />

La frase “chiedi a T. se può o potrà aiutarmi il 18.4.2002” si<br />

riferiva, infatti, secondo l’Aragona, alla richiesta di aiuto che<br />

questi aveva già avanzato a Cuffaro per l’udienza (del 18.4.02<br />

appunto) fissata in Cassazione per la trattazione del suo ri-<br />

corso.<br />

In una prima fase, nel corso delle indagini preliminari,<br />

l’Aragona aveva cercato di ridimensionare il significato di<br />

981


detta frase per proteggere l’On.le Cuffaro, tanto da dichiarare<br />

nei suoi primi verbali che l’aiuto che questi gli avrebbe dovu-<br />

to fornire riguardava la scelta di un buon avvocato cassazio-<br />

nista.<br />

Tuttavia, dopo l’intercettazione di un colloquio tra l’Aragona<br />

e la moglie nel corso di un colloquio presso la casa circonda-<br />

riale dove era ristretto, l’episodio veniva definitivamente<br />

chiarito.<br />

L’Aragona, infatti, come appare chiaro dall’esame diretto di<br />

quel dialogo, dimostrava di avere ben compreso la debolezza<br />

della sua iniziale tesi difensiva, intesa non a proteggere se<br />

stesso – si badi bene - ma l’odierno imputato.<br />

Ed invero, non avrebbe avuto alcuna logica e plausibile giu-<br />

stificazione una richiesta di tal genere rivolta al Presidente<br />

della Regione in carica che non svolgeva la professione di av-<br />

vocato e non aveva nulla a che fare con tali problematiche.<br />

Come chiarito poi dallo stesso Aragona, la vera ragione della<br />

sua richiesta di aiuto al Cuffaro era legata ad un suo possi-<br />

bile intervento presso la Corte di Cassazione ovvero presso<br />

singoli Consiglieri allo scopo di ottenere la derubricazione del<br />

titolo di reato da concorso in associazione mafiosa in favo-<br />

reggiamento.<br />

Avendo, infatti, egli sostanzialmente ammesso parte delle<br />

proprie responsabilità, l’intervento del Cuffaro non poteva<br />

mirare all’assoluzione ma bensì ad un ridimensionamento<br />

delle accuse a suo carico e della pena inflittagli.<br />

L’annotazione contenuta nella lettera al Miceli, inoltre, si ri-<br />

collegava ad una precedente occasione nel corso della quale<br />

egli aveva avanzato personalmente tale richiesta al Cuffaro.<br />

Si trattava di un incontro avvenuto tra il Miceli, l’Aragona ed<br />

il Cuffaro presso la Clinica Demma di Palermo, dove il padre<br />

del Presidente era stato ricoverato per alcuni esami.<br />

In tale circostanza, l’Aragona aveva chiesto l’intervento del<br />

Cuffaro al preciso scopo di ottenere indebitamente un “aggiu-<br />

982


stamento” del suo processo in Cassazione nei termini dianzi<br />

descritti.<br />

Il Cuffaro, lungi dal rifiutare la richiesta, si era personal-<br />

mente impegnato, assicurando all’Aragona che già l’indomani<br />

si sarebbe recato a Roma ed avrebbe interessato l’On.le Viet-<br />

ti, Sottosegretario al Ministero della Giustizia, e la sua colla-<br />

boratrice Marianna Li Calzi.<br />

Successivamente a tale primo incontro il Cuffaro non aveva<br />

indicato alcun avvocato ma sia all’Aragona che alla madre di<br />

questi aveva assicurato, in due differenti circostanze, che a-<br />

vrebbe fatto di tutto per aiutarlo in Cassazione.<br />

Nonostante gli impegni assunti, tuttavia, il Cuffaro non aveva<br />

– per quanto a sua conoscenza – fatto nulla, come gli era sta-<br />

to confermato dal Miceli nel corso di un colloquio telefonico<br />

del 19.7.2002 (poco prima della sua presentazione spontanea<br />

presso il carcere di Bergamo).<br />

In tale circostanza il Miceli gli aveva riferito di una frase det-<br />

tagli dal Cuffaro a proposito della situazione processuale<br />

dell’Aragona: “Salvo si deve fare la galera perché a casa Gut-<br />

tadauro aveva parlato di Mannino”, facendo evidentemente ri-<br />

ferimento al contenuto delle intercettazioni ambientali delle<br />

quali si era avuta nelle more conoscenza.<br />

Il comportamento di Cuffaro sul momento aveva deluso<br />

l’Aragona ma, alla luce delle successive circostanze di cui a<br />

breve si dirà, esso rientrava in un preciso progetto che, se-<br />

condo le convinzioni dell’Aragona medesimo, prevedeva il suo<br />

“sacrificio” in termini di conseguenze penali (e di custodia<br />

cautelare in carcere) in relazione alle indagini relative al pre-<br />

sente processo penale.<br />

Tale convincimento dell’Aragona, peraltro, si evinceva già<br />

nelle intercettazioni in carcere a suo carico, atteso che so-<br />

vente egli diceva alla moglie di avere capito che il Cuffaro e<br />

gli altri correi avevano intenzione di scaricare tutte le re-<br />

983


sponsabilità solamente in capo ai due soggetti pregiudicati, e<br />

cioè lui ed il Guttadauro.<br />

Se si fosse trattato di un mero personale convincimento<br />

dell’Aragona, il Tribunale non lo avrebbe neppure preso in<br />

considerazione.<br />

Ma, a ben esaminare le risultanze processuali, può affermar-<br />

si che agli atti è emersa la prova di un reale intervento del<br />

Cuffaro volto a turbare il regolare svolgimento delle indagini<br />

preliminari e ad intralciare, pertanto, il corso della Giustizia<br />

mediante una indebita interferenza atta ad inquinare le prove<br />

che andavano formandosi.<br />

Si intende fare riferimento ad un aspetto della vicenda che,<br />

sostanzialmente, è emerso in tutta la sua evidenza solo nel<br />

corso dell’istruzione dibattimentale.<br />

Il punto di partenza della ricostruzione, ancora una volta, è<br />

rappresentato dall’intercettazione ambientale di una conver-<br />

sazione intercorsa, il 4 settembre 2003, tra l’Aragona e la<br />

moglie nella sala colloqui del carcere.<br />

Dopo una serie di argomenti di natura prevalentemente fami-<br />

liare, verso la fine del colloquio, si verifica il seguente dialo-<br />

go che prende spunto dalle prossime scadenze processuali<br />

dell’Aragona:<br />

ARAGONA S. Allora o abbiamo sbagliato noi a presentarla, si<br />

potevano aspettare 8 giorni in più, giusto, oppure loro devono<br />

dare perché altrimenti io ci faccio... poi tra l’altro per le cose<br />

più importanti io fra 15 giorni è probabile che mi chiamano al<br />

processo Dell’Utri, se prima non parlo con loro... poi chi racco-<br />

glie tutto il... ma chi... che poi io volevo parlare con quello,<br />

ha... sa... la testa dagli avvocati... sono più mafiosi dei<br />

mafiosi, capito, perché tutto questo discorso di... la motiva-<br />

zione, relatore, questo e quello... ma se io le cose non le ho<br />

fatte e l’ha fatte un altro perché le devo pagare io? Per-<br />

ché tu... cioè tu avvocato se uno che fa il sindaco ti vie-<br />

ne a fare... ogni giorno in televisione contro la mafia,<br />

984


contro la mafia, contro la mafia, poi viene da te e ti vie-<br />

ne a dire di dire a me di non parlare, cioè in che mondo<br />

si vive, cioè ogni giorno è in televisione che è contro la<br />

mafia, contro la mafia, contro la mafia e poi va da lui e<br />

gli dice digli che non deve parlare, che si avvale della<br />

facoltà di non rispondere, Caputo, cosa di Monreale.<br />

CIMINO O. Perché?<br />

ARAGONA S. Per Cuffaro, non lo sapevi questo?<br />

CIMINO O. Non lo sapevo.<br />

ARAGONA S. Eh, la sera prima, giorno 29 sera.<br />

CIULLA A Si perché (inc.).<br />

ARAGONA S. Mandato da quello.<br />

CIMINO O. E perché? Ora (inc.) telefonato, con Nino, no.<br />

ARAGONA S. Come, come perché?<br />

CIMINO O. No dall’avvocato.<br />

ARAGONA S. Come perché, perchè se io non parlavo...<br />

CIULLA A (inc.)<br />

ARAGONA S. Giusto? Dove? Che c’è? No le botte no.<br />

CIULLA A. Guarda, guarda che bella, la regina.<br />

ARAGONA S. Cos’è questo, glielo stai facendo anche a lei? A-<br />

spetta ti sistemo.<br />

ELENA No ma io (inc.).<br />

ARAGONA S. Eh, si, no, ora anche a lei arriva, guarda anche<br />

per te sta arrivando.<br />

CIULLA A. Ma come lo fanno con i denti?<br />

ARAGONA S. Hai capito in che mondo viviamo? Cioè qua<br />

chi frega, frega però gli altri. Io gli stessi agganci di natura<br />

politica che ha il dottore non li ho perché lui ha a suo cognato<br />

avvocato, piglia esce di qua e va là, io cognati avvocati non ne<br />

ho e non ne voglio avere, io problemi di interesse personale<br />

come li ha il dottore Greco non ne ho, ognuno ha un motivo per<br />

stare qua, io no... su questa vicenda, capito, e un no mi fareb-<br />

be incazzare perché appena a me arriva il no, gli dici a Nino,<br />

985


appena mi arriva il no io scrivo perché a questo punto mi di-<br />

fendo da solo, le cose scritte rimangono...<br />

Salvatore Aragona, nel corso del suo esame dibattimentale,<br />

ha spiegato, fin nei minimi dettagli, tutti gli elementi di tale<br />

colloquio che, come vedremo, hanno trovato, per l’ennesima<br />

volta, piena conferma in plurimi, estrinseci e qualificati ele-<br />

menti di prova.<br />

Come chiarito dall’Aragona, il Cuffaro per un verso aveva<br />

chiesto al Miceli e, per suo tramite anche all’Aragona, di<br />

“starsene zitti e farsi la galera”, con espressione tanto signifi-<br />

cativa quanto interessata, e per altro verso aveva inviato un<br />

suo collega di schieramento politico (l’On.le avvocato Salvino<br />

Caputo, eletto nelle fila di Alleanza Nazionale all’A.R.S. ed<br />

all’epoca Sindaco di Monreale) dal suo amico ed ex collega di<br />

studio, l’avvocato Antonino Zanghì, per chiedere ed ottenere<br />

il silenzio compiacente dell’Aragona nel corso del suo immi-<br />

nente interrogatorio di garanzia davanti al G.I.P..<br />

Ciò aveva irritato molto l’Aragona sia perché il Caputo, a di-<br />

spetto delle sue campagne antimafia ampiamente pubbliciz-<br />

zate sui mezzi di comunicazione, si era prestato ad una tale<br />

indebita operazione e sia perché egli si sentiva abbandonato<br />

dal Cuffaro e da questi “sacrificato” anche per coprire re-<br />

sponsabilità altrui.<br />

Tale episodio, a giudizio del Tribunale, appare di estrema si-<br />

gnificatività e rappresenta un elemento non marginale nella<br />

valutazione del ruolo e della posizione del Cuffaro.<br />

E ciò, soprattutto, in quanto esso costituisce un imponente<br />

riscontro alle affermazioni dell’Aragona in ordine al coinvol-<br />

gimento del Cuffaro nella vicenda della diffusione di notizie<br />

riservate a beneficio del Miceli e del Guttadauro.<br />

Ed invero, un intervento sul difensore dell’Aragona inteso a<br />

richiedere il silenzio e l’omertà di quest’ultimo, subito dopo il<br />

suo arresto e nell’imminenza dell’interrogatorio di garanzia,<br />

non può trovare altra spiegazione sul piano logico se non<br />

986


quella del pieno coinvolgimento del Cuffaro nella vicenda del-<br />

la diffusione di notizie coperte da segreto.<br />

Appare, infatti, evidente come un soggetto estraneo ai fatti e<br />

che non avesse nulla da temere non avrebbe avuto alcun mo-<br />

tivo plausibile per prodigarsi immediatamente allo scopo di<br />

tentare di alterare l’ordinario svolgimento delle dinamiche<br />

processuali, in particolare, condizionando i meccanismi di<br />

acquisizione delle prove in sede di interrogatorio di garanzia.<br />

Inoltre, l’accertamento di un siffatto elemento di riscontro ab<br />

extrinseco consente di corroborare, ulteriormente ed in modo<br />

assai significativo, le dichiarazioni dell’Aragona.<br />

In considerazione della dinamica dell’episodio dianzi descrit-<br />

to, il compito del Tribunale, dunque, era di procedere imme-<br />

diatamente alla verifica delle fonti disponendo le testimo-<br />

nianze degli avvocati Salvatore Caputo ed Antonino Zanghì.<br />

Va da sé, invero, come la convalida ipoteticamente fornita<br />

dalla testimonianza, tanto disinteressata quanto autorevole,<br />

di un noto professionista di questo Foro sarebbe stata in<br />

grado di rafforzare enormemente l’attendibilità dell’Aragona.<br />

Pertanto, in accoglimento di una precisa richiesta avanzata<br />

dal P.M., il Collegio disponeva la testimonianza immediata, ai<br />

sensi dell’art. 195 c.p.p., dell’avvocato Antonino Zanghì, qua-<br />

le teste di riferimento.<br />

Questi si dimostrava disponibile a rendere la propria testi-<br />

monianza nel corso della stessa udienza del 12 luglio 2005,<br />

rinunciando a qualsiasi riserva connessa alla eventuale suc-<br />

cessiva incompatibilità nella difesa del proprio assistito.<br />

L’esame dell’avvocato Zanghì risultava di estremo interesse<br />

processuale vuoi per la chiarezza dei toni e dei contenuti del-<br />

la sua deposizione vuoi per i riflessi in ordine all’esistenza<br />

dell’episodio riferito dall’Aragona.<br />

Ciò che colpisce particolarmente è la serietà e la nettezza<br />

delle risposte fornite dal teste, il quale non si è celato dietro<br />

alcun artificio dialettico e non ha dato spazio ad alcun equi-<br />

987


voco o spiegazione alternativa in relazione ai fatti sui quali<br />

ha deposto.<br />

Egli, in sostanza, incarnando in maniera encomiabile il ruolo<br />

del testimone, ha assolto ai doveri tipici di tale pubblica fun-<br />

zione con piena consapevolezza ed in modo del tutto indiffe-<br />

rente rispetto alle parti ed alle conseguenze – in verità pale-<br />

semente non secondarie - delle sue dichiarazioni.<br />

Prima di descrivere gli accadimenti relativi all’episodio in e-<br />

same, lo Zanghì riferiva di avere assistito l’Aragona nei suoi<br />

processi penali sin dall’8.3.95, ad eccezione delle fasi pro-<br />

cessuali dinanzi la Corte di Cassazione nelle quali era inter-<br />

venuto l’avv. Colaleo del Foro di Milano.<br />

Conosceva molto bene l’avvocato Salvino Caputo fin dai tempi<br />

degli inizi delle rispettive carriere professionali, avendo en-<br />

trambi iniziato a fare pratica presso lo studio Macaluso a<br />

partire dal lontano 1987.<br />

Nel 1991, dopo avere aperto un proprio studio professionale,<br />

lo Zanghì aveva accolto il collega Caputo, con il quale aveva<br />

lavorato fianco a fianco sino al 1995, anno in cui questi ave-<br />

va scelto di dedicarsi prevalentemente all’attività politica,<br />

pur continuando, anche se in modo meno intenso, ad eserci-<br />

tare l’attività professionale.<br />

Il Caputo, sin da quegli anni, sapeva perfettamente che il<br />

dottore Aragona era un suo cliente e talora avevano discusso<br />

assieme delle sue vicende processuali.<br />

Dopo l’avvio della carriera politica del Caputo, egli aveva a-<br />

perto un nuovo studio da solo ed i suoi rapporti con l’amico e<br />

collega – frattanto nominato Sindaco di Monreale – si erano<br />

fortemente raffreddati, pur restando formalmente cordiali.<br />

Venendo alle fasi antecedenti all’episodio in esame, il teste<br />

riferiva di avere avuto notizia, sabato 28 giugno 2003,<br />

dell’interrogatorio dell’Aragona fissato dal G.I.P. per il suc-<br />

cessivo giorno 30 (lunedì).<br />

988


Nel pomeriggio di domenica 29 giugno riceveva due telefonate<br />

a casa da parte del Caputo, il quale gli chiedeva di incontrar-<br />

lo urgentemente.<br />

L’incontro era avvenuto poco dopo sotto casa sua dove il Ca-<br />

puto era giunto quasi subito (intorno alle ore 18-18,30) ac-<br />

compagnato dall’auto di scorta e dai due carabinieri addetti<br />

al suo servizio di “tutela”.<br />

Immediatamente e senza preamboli il Caputo gli diceva: “tu<br />

assisti Aragona…. il Presidente gradirebbe che si avvalesse<br />

della facoltà di non rispondere”, facendo un chiaro ed esplici-<br />

to riferimento al presidente Cuffaro.<br />

A tale secca e laconica richiesta – come tale non equivocabile<br />

o variamente interpretabile – egli rispondeva in modo risenti-<br />

to e negando ogni possibilità di accoglimento della stessa.<br />

Pertanto, essendo egli molto dispiaciuto ed irritato di tale ti-<br />

po di richiesta, aveva interrotto bruscamente l’incontro ed<br />

era andato via spegnendo il telefono cellulare.<br />

L’indomani pomeriggio, dopo che nella mattinata l’Aragona<br />

aveva risposto alle domande del G.I.P. nel corso<br />

dell’interrogatorio di garanzia, il Caputo si era nuovamente<br />

recato sotto casa sua e gli aveva chiesto come fosse andato<br />

l’interrogatorio.<br />

Lo Zanghì rispondeva, con tono molto irritato, che Aragona<br />

“aveva fatto quello che doveva fare”, intendendo dire che ave-<br />

va seguito liberamente le sue scelte processuali, e allontana-<br />

va, in modo brusco, il Caputo dicendogli di non chiedere più<br />

niente e di non riferire al Presidente Cuffaro di tali colloqui.<br />

Il Caputo, invece, gli rispondeva che si sarebbe immediata-<br />

mente recato dal Presidente Cuffaro a riferirgli quanto appe-<br />

na appreso.<br />

Dalla disamina complessiva del contenuto della deposizione<br />

dell’avvocato Zanghì, dunque, appare perfettamente chiaro<br />

come la stessa non si presti ad equivoci ed a possibili inter-<br />

pretazioni alternative.<br />

989


Il teste non ha riferito di un colloquio complesso ed articola-<br />

to, come tale suscettibile di plurime interpretazioni soggetti-<br />

ve, ma bensì di una laconica, precisa e diretta richiesta for-<br />

mulata dal Caputo con l’uso di una sola espressione: “tu di-<br />

fendi Aragona…. il Presidente gradirebbe che si avvalesse del-<br />

la facoltà di non rispondere”.<br />

Per tale ragione la testimonianza (anche questa volta ai sensi<br />

dell’art. 195 c.p.p.) dell’avvocato Caputo si dimostrava asso-<br />

lutamente imprescindibile al fine di ricostruire il fatto nella<br />

sua interezza e, pertanto, il Tribunale la disponeva su con-<br />

corde richiesta del P.M. e della difesa Cuffaro.<br />

All’udienza del 19 luglio 2005 si presentava a deporre Salva-<br />

tore Caputo in qualità di teste di riferimento (art. 195 c.p.p.),<br />

non risultando lo stesso iscritto nel registro degli indagati,<br />

secondo quanto comunicato dal P.M., e non ricorrendo, in<br />

quel momento, elementi indizianti a suo carico.<br />

Solo per completezza, infatti, va detto che la condotta ascrit-<br />

ta al Caputo al momento della sua audizione, a giudizio del<br />

Collegio e ferme restando le - già compiute - valutazioni di<br />

competenza dell’Ufficio del P.M., non integrava alcuna ipotesi<br />

di reato.<br />

Come è noto, l’induzione o il tentativo di influenzare le moda-<br />

lità ed il contenuto della deposizione davanti all’A.G. di un<br />

soggetto al quale spetta la facoltà di non deporre (art. 377<br />

bis del c.p.) costituisce reato solo in presenza di violenza,<br />

minaccia ovvero di promessa di denaro o altra utilità, circo-<br />

stanze queste che certamente non potevano ricavarsi dalle<br />

emergenze processuali sino a quel momento raccolte.<br />

Il Caputo – escusso pertanto come testimone - confermava<br />

l’amicizia di vecchia data che lo legava allo Zanghì, gli inizi<br />

presso lo studio Macaluso, l’apertura di un comune studio<br />

professionale, aggiungendo di avere lungamente frequentato<br />

la di lui famiglia e di avergli chiesto di fare da padrino di<br />

battesimo del suo figlio primogenito.<br />

990


Sapeva anche che il dottore Salvatore Aragona era un cliente<br />

dell’avv. Zanghì ma non lo aveva mai personalmente cono-<br />

sciuto né si era mai occupato delle sue vicende processuali.<br />

Conosceva il Cuffaro sin dal 1994 per ragioni politiche (es-<br />

sendo colleghi di schieramento politico) e, dopo essere stato<br />

eletto all’A.R.S. nel 1996, il loro rapporto si era intensificato<br />

ed aveva assunto connotazioni amicali e personali.<br />

Verso la fine di giugno del 2003 aveva appreso dai giornali<br />

dell’arresto del Miceli e dell’informazione di garanzia al Cuf-<br />

faro ma non si era soffermato più di tanto sulla notizia del<br />

contestuale arresto dell’Aragona che non conosceva bene co-<br />

me gli altri due.<br />

Nel pomeriggio della domenica immediatamente successiva<br />

alla diffusione sulla stampa e sugli altri mezzi di comunica-<br />

zione della notizia degli arresti, il Cuffaro lo aveva chiamato<br />

al telefono mentre si trovava in una località di villeggiatura e<br />

lo aveva invitato a raggiungerlo al più presto a casa sua.<br />

Poiché egli stava prendendo il bagno di mare, aveva chiesto<br />

al suo interlocutore se avesse potuto andare a casa a cam-<br />

biarsi, ma il Cuffaro gli rispondeva di lasciar perdere e di<br />

andare immediatamente da lui in quanto si trattava di una<br />

questione molto urgente.<br />

Nel corso di detto incontro a casa del Cuffaro - avvenuto in-<br />

torno alle ore 16.00 - questi gli aveva parlato<br />

dell’informazione di garanzia che aveva da poco ricevuto e gli<br />

aveva anche mostrato i capi di imputazione, fino a quel mo-<br />

mento formulati a suo carico, su un documento che non sa-<br />

peva specificare (l’avviso di fissazione dell’interrogatorio,<br />

l’informazione di garanzia…).<br />

In tale occasione il Cuffaro gli chiedeva di assisterlo come<br />

suo legale in tale vicenda processuale ed egli rispondeva di-<br />

cendo di avere bisogno di un po’ di tempo per decidere.<br />

In realtà, secondo quanto riferito dal Caputo, egli fin da su-<br />

bito era intenzionato a rifiutare la proposta, anche perché di<br />

991


lì a pochi mesi avrebbe dovuto svolgere una nuova campagna<br />

elettorale per il rinnovo alla carica di Sindaco e i due impe-<br />

gni erano difficilmente conciliabili.<br />

Tuttavia, dopo essersi congedato, si recava a Monreale a par-<br />

lare con una sua collega di studio, l’avv. Francesca Fucaloro,<br />

chiedendole consiglio.<br />

Subito dopo, poi, aveva telefonato allo Zanghì e lo aveva in-<br />

contrato sotto casa sua per chiedergli un suggerimento circa<br />

la proposta fattagli dal Cuffaro.<br />

Lo Zanghì lo aveva sconsigliato (come già aveva fatto la Fuca-<br />

loro) in quanto si trattava di un processo particolarmente<br />

complicato e, dati i suoi impegni politici ed amministrativi,<br />

non avrebbe potuto dedicare il giusto tempo alla difesa del<br />

Cuffaro.<br />

Il Caputo, quindi, escludeva nettamente di aver mai parlato<br />

con lo Zanghì del dottor Aragona e tantomeno di avergli fatto<br />

alcuna richiesta concernente quest’ultimo.<br />

Né lo Zanghì gli aveva detto di assistere Aragona nello stesso<br />

processo in relazione al quale il Cuffaro gli aveva richiesto di<br />

difenderlo.<br />

A fronte della contestazione testuale della frase riferita<br />

dall’avv. Zanghì il Caputo negava di averla mai pronunciata<br />

in sua presenza.<br />

Subito dopo l’incontro, infine, aveva raggiunto il Cuffaro che<br />

già si trovava presso lo studio dell’avvocato Claudio Gallina<br />

per parlargli del suo imminente interrogatorio e pianificare la<br />

difesa.<br />

Altrettanto decisamente il Caputo negava, addirittura,<br />

l’esistenza stessa del secondo incontro avvenuto, a detta del-<br />

lo Zanghì, la sera dell’interrogatorio dell’Aragona (quindi il<br />

giorno dopo il primo incontro, lunedi 30.6.2003), aggiungen-<br />

do di avere rivisto il collega solo diversi giorni dopo in via<br />

Houel e di non aver parlato, neanche in quella occasione, del<br />

procedimento riguardante il Cuffaro.<br />

992


In considerazione delle tanto stridenti quanto eclatanti di-<br />

vergenze nel contenuto delle rispettive deposizioni, il Collegio<br />

disponeva, su richiesta del P.M., il confronto tra i due testi-<br />

moni.<br />

E per non rischiare di vanificare l’esito del mezzo istruttorio<br />

e di non pregiudicarne l’efficacia e la genuinità, il Collegio<br />

faceva in modo che il confronto avvenisse immediatamente.<br />

Grazie anche alla disponibilità delle parti, l’atto effettivamen-<br />

te veniva svolto senza ritardo e nel corso della medesima u-<br />

dienza.<br />

Come è noto, l’esperimento di un confronto, nella pratica<br />

giudiziaria, assai di rado raggiunge lo scopo primario per il<br />

quale esso è previsto dal codice di procedura penale.<br />

E ciò in quanto quasi mai uno dei due dichiaranti sottoposti<br />

a confronto ammette di avere mentito o cede di fronte alle al-<br />

trui tesi negando quelle fino a quel punto sostenute.<br />

Solitamente ciascuno dei protagonisti di un confronto rimane<br />

sulle sue posizioni e tenta di difenderle come meglio può e di<br />

sostenerle di fronte al contraddittore.<br />

In questo senso sovente i confronti rischiano di rivelarsi ste-<br />

rili ed improduttivi sotto il profilo probatorio connesso al si-<br />

curo e condiviso accertamento di una tesi a dispetto<br />

dell’altra.<br />

Tuttavia, i confronti, anche in tale prospettiva, hanno co-<br />

munque una intrinseca valenza probatoria che quasi sempre<br />

si rivela utile ai fini dell’accertamento della verità.<br />

Ed invero, il confronto, pur nei casi in cui non consenta di<br />

giungere alla individuazione di una verità condivisa tra le<br />

parti, mette nelle condizioni l’organo giudicante di verificare<br />

e vagliare l’atteggiamento psicologico e la maggiore o minore<br />

attendibilità dei due dichiaranti nel sostenere le rispettive<br />

tesi.<br />

Di guisa che, nell’esercizio incondizionato del libero convin-<br />

cimento del giudice – che alla fine è e rimane ancora il vero<br />

993


perno della giurisdizione – l’Autorità giudiziaria possa sere-<br />

namente ricostruire e motivare il reale andamento dei fatti.<br />

Nel caso in esame, il confronto tra i due amici-avvocati si è<br />

ben presto rivelato elemento neutro sotto il profilo della indi-<br />

viduazione di una verità condivisa (essendo ciascuno rimasto<br />

sulle proprie posizioni) ma ha fornito non pochi elementi di<br />

convincimento al Collegio.<br />

In primo luogo, va detto che, durante lo svolgimento dell’atto,<br />

le tesi dell’avv. Zanghì hanno mostrato una solidità monoliti-<br />

ca e non solo hanno retto al confronto, non apparendo mini-<br />

mamente offuscate da quelle contrarie, ma addirittura sono<br />

uscite rafforzate dall’intenso scambio verbale alla cui lettura<br />

integrale si rimanda (non potendo di certo essere qui sinte-<br />

tizzato).<br />

Viceversa, il Caputo è spesso apparso in difficoltà nel repli-<br />

care alle stringenti, ferme e coerenti affermazioni dello Zan-<br />

ghì e sovente si è limitato ad annuire o a negare senza forni-<br />

re motivazioni consistenti o appigli e, soprattutto, senza mai<br />

mettere in difficoltà alcuna il contraddittore.<br />

Venendo agli specifici punti del confronto, essi riguardano<br />

essenzialmente l’incontro della domenica pomeriggio, la pro-<br />

nuncia della richiesta proveniente dal Cuffaro e l’esistenza<br />

del secondo incontro avvenuto la sera stessa<br />

dell’interrogatorio dell’Aragona.<br />

Prima di entrare nel merito delle rispettive dichiarazioni deve<br />

valutarsi attraverso quale percorso probatorio si è pervenuti<br />

al confronto e con quale background ciascuno dei dichiaranti<br />

è stato chiamato a deporre.<br />

L’avvocato Nino Zanghì è stato, infatti, chiamato in causa<br />

non da una dichiarazione diretta dell’Aragona – la quale in<br />

ipotesi avrebbe potuto essere pure il frutto di una congettura<br />

o peggio ancora di un mendacio – ma bensì dal contenuto di<br />

una intercettazione ambientale tra l’Aragona e la moglie<br />

all’interno del carcere durante un colloquio.<br />

994


Il fatto che si trattasse di una conversazione tra un detenuto<br />

e la propria moglie, nel corso di un colloquio in carcere svol-<br />

tosi nell’assoluta inconsapevolezza di essere intercettati, in-<br />

duce a ritenere del tutto genuino il contenuto di quel dialogo,<br />

come appare ulteriormente chiaro dallo stesso esame diretto<br />

sia di questa che di tutte le altre intercettazioni ambientali<br />

eseguite all’interno della sala colloqui.<br />

Il tipo di conversazione e le modalità con le quali la stessa si<br />

è svolta portano ad escludere che possa essersi trattato di un<br />

dialogo artatamente precostituito allo scopo di coinvolgere al-<br />

tri soggetti che, peraltro, come nel caso del Caputo, erano<br />

addirittura sconosciuti agli interlocutori.<br />

Si tratta, con tutta evidenza, semplicemente dello sfogo ge-<br />

nuino di un uomo, da poco tratto in arresto, che rivela alla<br />

moglie un fatto grave che lo ha colpito, nell’assoluta convin-<br />

zione di non essere ascoltato da estranei.<br />

Dunque lo Zanghì non viene chiamato in causa volutamente<br />

dall’Aragona – come se questi volesse precostituirsi un ri-<br />

scontro attendibile – ma attraverso la captazione di un dialo-<br />

go che appare caratterizzato da totale genuinità.<br />

Viceversa, il Caputo viene coinvolto a seguito di una indica-<br />

zione precisa, determinata, coerente e pienamente attendibile<br />

sotto il profilo soggettivo, proveniente dallo stesso Zanghì.<br />

E si badi bene, non da un indagato di procedimento connesso<br />

ovvero da un qualsiasi dichiarante di incerta credibilità ma<br />

da un noto e stimato professionista di questo Foro, dotato di<br />

un livello di attendibilità intrinseca non comune.<br />

Oltretutto, da un vecchio amico del Caputo stesso che mai e<br />

poi mai si sarebbe potuto immaginare di dovere testimoniare,<br />

in una delle aule solitamente frequentate per ragioni profes-<br />

sionali, su fatti in grado di mettere in seria difficoltà l’amico<br />

e collega.<br />

Dunque, il Caputo è stato chiamato in causa da un vecchio<br />

amico certamente non motivato da rancori o pretese, dotato<br />

995


di un elevatissimo grado di attendibilità intrinseca ed, a sua<br />

volta, coinvolto non da dichiarazioni di dubbia provenienza<br />

ed affidabilità ma dal contenuto di una intercettazione am-<br />

bientale, come tale particolarmente significativa proprio per-<br />

ché contenente affermazioni rese da soggetti ignari di essere<br />

sotto controllo.<br />

Non vi è dubbio, pertanto, che l’analisi delle rispettive ragio-<br />

ni di ordine processuale che hanno determinato la necessità<br />

delle deposizioni dello Zanghì e del Caputo già pone il primo<br />

in una posizione di maggiore credibilità rispetto al secondo.<br />

Posizione vieppiù irrobustita dal tenore della deposizione del-<br />

lo Zanghì, il quale, come si è già detto, ha dimostrato un<br />

contegno processuale esemplare e non ha, in alcun modo,<br />

cercato di edulcorare i fatti ma li ha riferiti nella loro sempli-<br />

ce ed immediata essenzialità.<br />

Viceversa, l’avvocato Caputo è caduto sovente in contraddi-<br />

zione e non ha saputo fornire spiegazioni convincenti in or-<br />

dine a diversi passaggi della sua testimonianza.<br />

In particolare, appare inverosimile che il Caputo – avvocato<br />

di esperienza, uomo politico e pubblico amministratore atten-<br />

to alle vicende siciliane – abbia appreso dalla stampa e dagli<br />

altri mezzi di comunicazione dell’arresto del Miceli e<br />

dell’avviso di garanzia notificato al Cuffaro ma non abbia fat-<br />

to minimamente caso al contemporaneo e contestuale arresto<br />

dell’Aragona nell’ambito della medesima indagine.<br />

E ciò in primo luogo poichè la notizia notoriamente era stata<br />

diffusa con particolare enfasi giornalistica ed era stata lar-<br />

gamente riportata su tutti i mass-media nazionali e locali.<br />

Ed, in secondo luogo, poiché riguardava un soggetto – il dot-<br />

tore Aragona – che non era stato solamente indagato ma ad-<br />

dirittura tratto in arresto e che il Caputo conosceva, sia pure<br />

non direttamente, in quanto cliente dell’amico e collega Zan-<br />

ghì.<br />

996


Ma vi è di più: l’avvocato Caputo ha continuato a negare di<br />

avere appreso del coinvolgimento dell’Aragona anche dopo<br />

avere attentamente esaminato i capi di imputazione mostra-<br />

tigli dal Cuffaro, nei quali il nominativo del coindagato era<br />

ripetutamente indicato accanto a quello del Presidente della<br />

Regione e del Miceli.<br />

Appare davvero assai difficile credere che al Caputo sia potu-<br />

to sfuggire il nominativo (più volte ripetuto nel testo della<br />

rubrica in maiuscolo accanto a quello del Cuffaro) di un sog-<br />

getto indagato nell’ambito della medesima vicenda processua-<br />

le ed a lui ben noto come cliente del suo ex collega Zanghì.<br />

Così come risulta del tutto inverosimile che nel colloquio, sia<br />

pure stringato, avuto con quest’ultimo il Caputo non abbia<br />

fatto alcun riferimento alla presenza del suo cliente Aragona<br />

nel medesimo procedimento relativo al Cuffaro.<br />

E, nonostante ciò, lo Zanghì, a detta del Caputo, avrebbe de-<br />

finito “particolarmente complesso” il procedimento riguardan-<br />

te il Cuffaro pur senza avere in teoria alcuna cognizione del<br />

procedimento stesso.<br />

Rimane logicamente inspiegabile, poi, nella tesi del Caputo, il<br />

motivo della così immediata ed urgente visita fatta allo Zan-<br />

ghì, che non frequentava più e con il quale non collaborava<br />

professionalmente da alcuni anni, e la ragione per la quale<br />

questi avrebbe potuto conoscere la complessità di un proce-<br />

dimento (ancora del tutto coperto dal segreto investigativo)<br />

senza ricoprire la veste di avvocato di uno degli indagati.<br />

Così come la straordinaria urgenza della richiesta di incontro<br />

che il Cuffaro ha rivolto al Caputo non appare compatibile<br />

con la sola necessità di nominarlo suo difensore (cosa, peral-<br />

tro, poi non avvenuta) e di esibirgli l’informazione di garan-<br />

zia.<br />

Mentre risulta pienamente compatibile con il dato obiettivo<br />

dell’imminenza dell’interrogatorio di garanzia dell’Aragona,<br />

fissato da lì a poche ore e con un giorno festivo di mezzo.<br />

997


A fronte di tali plurimi elementi di inverosimiglianza, che an-<br />

che il Presidente del Collegio non ha potuto che far rilevare<br />

nel corso del confronto, il Caputo ha continuato a negare di<br />

avere avuto contezza del coinvolgimento dell’Aragona nel pro-<br />

cedimento, mostrando notevoli incertezze ed illogicità nel<br />

tentativo di difendere la sua tesi.<br />

A giudizio del Collegio, tale atteggiamento può spiegarsi uni-<br />

camente con la ferma intenzione del Caputo di negare che<br />

l’oggetto del dialogo con lo Zanghì sia stato proprio il coin-<br />

volgimento del suo assistito Aragona nello stesso procedi-<br />

mento del Cuffaro e le eventuali ripercussioni nei confronti<br />

del coindagato della scelta del medesimo Aragona di rispon-<br />

dere alle domande del G.I.P. nel corso dell’interrogatorio di<br />

garanzia fissato per l’indomani.<br />

Ed ancora: anche il motivo del dialogo con lo Zanghì addotto<br />

dal Caputo – chiedere un consiglio all’amico a proposito della<br />

proposta fattagli dal Cuffaro – si è rivelato poco credibile.<br />

Intanto per le modalità con le quali si sarebbero svolti i fatti<br />

di quella domenica pomeriggio.<br />

Il Caputo, invero, sarebbe stato convocato con la massima<br />

urgenza dall’amico e collega Cuffaro, il quale non gli avrebbe<br />

dato neppure il tempo di passare da casa a cambiarsi d’abito,<br />

anche perché, a suo dire, doveva partire di lì a poco.<br />

Eppure, nonostante tale estrema urgenza, quando il Caputo<br />

ebbe a chiedere del tempo per riflettere sulla proposta del<br />

Cuffaro, questi non avrebbe battuto ciglio e glielo avrebbe<br />

accordato senza fissare neppure una scadenza.<br />

Tale comportamento attribuito al Cuffaro appare, in verità,<br />

assai contraddittorio, posto che l’estrema urgenza manifesta-<br />

ta al momento dell’incontro mal si concilia con la concessio-<br />

ne al Caputo di un lasso di tempo indefinito ed incompatibile<br />

con la predisposizione di una strategia difensiva in vista del<br />

prossimo interrogatorio davanti all’Ufficio del P.M..<br />

998


Tuttavia, poche ore dopo lo stesso Cuffaro, invece di lasciare<br />

la città (motivo addotto dell’urgenza), si sarebbe recato pres-<br />

so lo studio dell’avvocato Claudio Gallina, della cui presenza<br />

nel collegio di difesa non aveva parlato al Caputo.<br />

E ciò per fare una telefonata (circostanza per la verità un po’<br />

strana) e, verosimilmente, per discutere la propria linea di-<br />

fensiva immediatamente e senza attendere lo scioglimento<br />

della riserva del Caputo.<br />

Come appare evidente le superiori modalità di svolgimento<br />

dei fatti appaiono quantomeno contraddittorie sul piano logi-<br />

co e del tutto inattendibili su quello fattuale.<br />

A fronte di un tale quadro di rappresentazione soggettiva dei<br />

presupposti dell’incontro tra il Caputo e lo Zanghì, la tesi so-<br />

stenuta dal primo risulta inaccettabile, soprattutto se vista<br />

in contrapposizione a quella coerentemente ribadita dal se-<br />

condo.<br />

Appare poco verosimile che il Caputo si sia rivolto allo Zan-<br />

ghì unicamente per chiedergli un consiglio sulla proposta fat-<br />

tagli dal Cuffaro e senza fare alcun riferimento alla posizione<br />

del coindagato Aragona che lo Zanghì difendeva.<br />

E ciò in quanto i rapporti di amicizia tra i due, seppure an-<br />

cora formalmente esistenti, a partire dal lontano 1995 si e-<br />

rano parecchio raffreddati e diradati, come sostenuto dallo<br />

Zanghì e non smentito – se non apoditticamente – dal Capu-<br />

to.<br />

A tale proposito addirittura l’avvocato Zanghì aggiungeva, nel<br />

corso del confronto, che dal 1995 in poi aveva incontrato il<br />

Caputo solo per caso e non lo aveva più frequentato assi-<br />

duamente e con le rispettive famiglie come accadeva spesso<br />

in precedenza ed il Caputo non era in grado di replicare a tali<br />

affermazioni in modo adeguato (ed anzi in un passaggio suc-<br />

cessivo ammetteva di non aver mai messo piede nello studio<br />

dello Zanghì negli ultimi dieci anni).<br />

999


Viceversa, sembra molto più verosimile che il Caputo possa<br />

essere stato convocato con una tale urgenza dal Cuffaro pro-<br />

prio perché dopo due giorni era già stato fissato<br />

l’interrogatorio di garanzia dell’Aragona e l’indomani era do-<br />

menica.<br />

Ed essendo noto ai due uomini politici che l’amico ed ex col-<br />

lega di studio del Caputo difendeva proprio l’Aragona, la ra-<br />

gione dell’urgenza e dell’incontro immediato con lo Zanghì<br />

non poteva che essere costituita dal tentativo di “consigliare”<br />

un determinato comportamento processuale al coindagato<br />

(come sempre sostenuto dallo stesso avvocato Zanghì).<br />

Del resto, mentre lo Zanghì non aveva alcun motivo per men-<br />

tire e coinvolgere un vecchio amico e collega, le motivazioni<br />

del contraddittorio, incerto ed inattendibile atteggiamento del<br />

Caputo possono logicamente rinvenirsi nel tentativo di occul-<br />

tare un comportamento di certo disdicevole (anche se forse<br />

non penalmente rilevante) da parte sua e – molto di più - del<br />

Cuffaro.<br />

E, mentre ogni valutazione circa quella condotta del Caputo<br />

rimane, allo stato, circoscritta nell’ambito della deontologia e<br />

dell’etica professionale e personale, il comportamento del<br />

Cuffaro appare estremamente sintomatico e significativo al<br />

preciso scopo di valutarne la rilevanza sulle imputazioni allo<br />

stesso contestate.<br />

Ma vi è di più: l’insanabile contrasto tra le due versioni dei<br />

fatti riguarda anche il secondo incontro tra i due dichiaranti<br />

che, secondo lo Zanghì, sarebbe avvenuto il giorno dopo (30<br />

giugno 2003) sotto casa sua ed avrebbe riguardato la richie-<br />

sta di notizie da parte del Caputo circa il contegno proces-<br />

suale assunto quel giorno dall’Aragona.<br />

Incontro che, viceversa, il Caputo ha negato decisamente es-<br />

sersi mai verificato quel giorno e con quelle modalità, ma che<br />

si sarebbe, a suo dire, verificato, per puro caso, solo qualche<br />

1000


giorno dopo e non avrebbe in alcun modo riguardato le vi-<br />

cende processuali dell’Aragona e del Cuffaro.<br />

Allo scopo di confutare l’esistenza del secondo incontro del<br />

lunedì 30 giugno 2003, il Caputo aggiungeva anche di essere<br />

certo di ciò in quanto proprio quel giorno si trovava fuori Pa-<br />

lermo per un viaggio già da tempo programmato, pur non sa-<br />

pendo specificare per quale località e per quale ragione egli<br />

fosse partito.<br />

Orbene, poiché il Caputo era in quel periodo sottoposto al<br />

servizio di protezione della “tutela”, il Collegio, su sollecita-<br />

zione del P.M., ha richiesto ai competenti reparti dei Carabi-<br />

nieri informazioni documentali circa i suoi spostamenti al fi-<br />

ne di verificare tale affermazione.<br />

Dall’esame dei fogli di servizio giornalieri e delle note tra-<br />

smesse dai suddetti reparti (l’Ufficio scorte dei C.C. di Pa-<br />

lermo e la Compagnia C.C. di Monreale) si ricava che il Capu-<br />

to il giorno 30 giugno 2003 non aveva lasciato la città ma era<br />

rimasto in zona ed era stato regolarmente accompagnato dal<br />

personale locale addetto al servizio di tutela.<br />

Tale ulteriore circostanza, con tutta evidenza, smentisce net-<br />

tamente quanto affermato dal Caputo e contribuisce a far ri-<br />

tenere ancor più contraddittorio ed inverosimile il suo atteg-<br />

giamento processuale, specie nell’ottica tipica del confronto<br />

con le sicure e convincenti affermazioni del teste Zanghì.<br />

Anche per questa ulteriore ragione deve giungersi alla con-<br />

clusione della netta prevalenza, in termini di attendibilità in-<br />

trinseca e di coerenza con le ulteriori emergenze processuali<br />

e con i riscontri esterni, della deposizione dell’avvocato Zan-<br />

ghì, la cui versione dei fatti va ritenuta certamente autenti-<br />

ca.<br />

Ciò posto, la superiore ricostruzione dei fatti per un verso<br />

avvalora la tesi del coinvolgimento del Cuffaro e, per altro<br />

verso, costituisce un ulteriore riscontro formidabile alla de-<br />

posizione dell’Aragona.<br />

1001


Non può, invero, revocarsi in dubbio come il tentativo del<br />

Cuffaro di influenzare la condotta processuale di un coinda-<br />

gato a titolo di concorso nello stesso reato, suggerendogli il<br />

silenzio (o, se si preferisce, invitandolo all’omertà in virtù<br />

della sua preminente posizione di forza), costituisca una e-<br />

splicita e patente dimostrazione di un preciso interesse ad<br />

inquinare le prove.<br />

Allo stesso tempo una siffatta condotta risulta del tutto in-<br />

compatibile con l’atteggiamento tipico di un soggetto estra-<br />

neo ai fatti che, di fronte ad un avviso di garanzia per reati<br />

oggettivamente gravissimi, attende con serenità lo svolgimen-<br />

to delle doverose procedure di indagine a suo carico.<br />

La condotta dianzi accertata rafforza, al contrario, il convin-<br />

cimento che il Cuffaro avesse molto da temere dalle potenzia-<br />

li dichiarazioni dell’Aragona e, conseguentemente, che avesse<br />

molto da nascondere.<br />

La consapevolezza della propria non estraneità ai fatti appe-<br />

na contestatigli dall’Ufficio del P.M., infatti, è l’unica spiega-<br />

zione possibile del comportamento del Cuffaro, il quale si è<br />

adoperato - spingendosi peraltro sino a coinvolgere una terza<br />

persona ed accettando i rischi a ciò connessi - nel tentativo<br />

di condizionare la condotta processuale di un coindagato, in-<br />

vitandolo al silenzio e, quindi, cercando di inquinare il pro-<br />

cedimento di formazione delle prove durante le indagini pre-<br />

liminari a suo carico.<br />

Sotto altro profilo, inoltre, il contenuto della deposizione del-<br />

lo Zanghì, l’esito del confronto ed il comportamento assunto<br />

dal Cuffaro nell’immediatezza dei fatti rappresentano impor-<br />

tanti elementi di riscontro alle dichiarazioni rese<br />

dall’Aragona stesso.<br />

Trattandosi di riscontri del tutto esterni al dichiarante che<br />

convalidano le tesi da questi sostenute, il livello di attendibi-<br />

lità e di credibilità della deposizione dell’Aragona risulta<br />

vieppiù accresciuto e consolidato.<br />

1002


L’episodio in oggetto, tuttavia, non spiega i suoi effetti solo<br />

ai sopra richiamati fini ma appare estremamente significativo<br />

anche allo scopo di delineare la personalità del Cuffaro ed il<br />

livello di gravità delle sue reiterate condotte.<br />

Il giudizio che il Tribunale è chiamato a rendere in tema di<br />

determinazione della pena da irrogare in concreto, alla luce<br />

dei criteri direttivi di cui all’art. 133 del cod. pen., non po-<br />

trà, infatti, trascurare un siffatto elemento che risulta univo-<br />

camente indicativo del comportamento processuale<br />

dell’imputato anche nella fase delle indagini preliminari.<br />

****<br />

Orbene, sulla scorta di tutti i sopra descritti elementi di va-<br />

lutazione, possono trarsi delle conclusioni che, a giudizio del<br />

Collegio, appaiono le uniche confacenti ed aderenti alle prove<br />

emerse.<br />

In primo luogo, è stato ricostruito con estrema precisione e<br />

dovizia di particolari il circuito relazionale nel cui ambito si<br />

sono concretizzate le ipotesi criminose ed i ruoli che ciascu-<br />

no degli imputati (o dei coimputati separatamente giudicati)<br />

ha svolto.<br />

E’ emerso con chiarezza, ad esempio, il tipo di relazione in-<br />

tercorrente tra l’Aragona ed il Guttadauro, entrambi legati da<br />

un profondo ed assai risalente rapporto di affetto che, al di<br />

là della originaria colleganza, è divenuto intimo ed amicale.<br />

In particolare, il Guttadauro vedeva nell’Aragona il suo pu-<br />

pillo (gli aveva anche fatto da padrino in occasione della Cre-<br />

sima), dotato di vivace intelligenza e, soprattutto, di una for-<br />

te passione e competenza politica che, in quel momento, gli<br />

era molto utile avendo intenzione di stabilire un rapporto<br />

continuativo e funzionale con esponenti politici ed, in parti-<br />

colare, con il Cuffaro.<br />

L’Aragona, dal canto suo, dimostrava un notevole attacca-<br />

mento al Guttadauro che considerava il suo “padrino” ed al<br />

quale, assai significativamente, si rivolgeva ancora dando del<br />

1003


lei o del voi nonostante l’intimità e la confidenza, con ciò<br />

dando prova tangibile di un rispetto e di una deferenza fuori<br />

dal comune.<br />

Prove di tale rapporto si ricavano dall’intero compendio di-<br />

battimentale ed, in particolare, dall’esame delle molteplici e<br />

lunghissime conversazioni ambientali intercettate.<br />

Si ricorderà, ad esempio, come il Guttadauro abbia espres-<br />

samente affermato (v. conv. del 12.6.2001, p. 59) che avrebbe<br />

di gran lunga preferito sostenere una eventuale candidatura<br />

dell’Aragona ma che, purtroppo, tale evenienza era resa im-<br />

possibile dai precedenti per reati di mafia del suo pupillo.<br />

Ovvero come l’Aragona si rivolga al Guttadauro chiedendogli<br />

di indicargli i progetti elettorali e politici che egli avrebbe<br />

ciecamente seguito (v. conv. del 9 aprile 2001: il mio padrino<br />

mi deve dire una cosa …dove dobbiamo andare?(…) E qual è la<br />

strada… ).<br />

Un altro importante aspetto del rapporto Guttadauro-<br />

Aragona, che va sottolineato, è costituito dalla comune ap-<br />

partenenza – giudiziariamente accertata in entrambi i casi –<br />

all’associazione mafiosa “cosa nostra”.<br />

Tale dato connota e caratterizza ancor di più detto rapporto,<br />

posto che, al di là dell’aspetto puramente personale, i due ri-<br />

sultano legati anche dalla comune accettazione e condivisio-<br />

ne delle regole tipiche del suddetto sodalizio.<br />

Un esempio è costituito dal contenuto sempre del dialogo del<br />

12 giugno, nella parte in cui l’Aragona accetta di buon grado<br />

i rimproveri del Guttadauro che gli contestava il fatto di es-<br />

sersi fatto vedere nella piazza di Altofonte con il parente di<br />

un collaboratore di giustizia.<br />

Un altro esempio può, poi, rinvenirsi nell’interessamento<br />

dell’Aragona alle vicende familiari ed economiche del suo pa-<br />

drino, mentre questi si trovava detenuto, anche in questo ca-<br />

so in adesione alla regola di “cosa nostra” che prevede una<br />

assistenza anche economica alle famiglie dei boss detenuti.<br />

1004


Nella ricostruzione del circuito relazionale emerso, risulta, è<br />

proprio il caso di dirlo, centrale il ruolo svolto da Domenico<br />

Miceli.<br />

Questi, infatti, ha costituito l’autentica cerniera,<br />

l’intermediario naturale ed il collante che ha unito tra loro<br />

soggetti assai diversi.<br />

Pacificamente è emerso che il Miceli era in stretti rapporti di<br />

amicizia e di confidenza sia col Cuffaro che con l’Aragona ed<br />

il Guttadauro.<br />

In questo senso, l’individuazione del Miceli come miglior<br />

candidato possibile per supportare gli interessi del Gutta-<br />

dauro e dell’associazione mafiosa che egli rappresentava ad<br />

alto livello era frutto di una corretta intuizione.<br />

Il Miceli, infatti, non solo era un candidato “spendibile” e<br />

dalla faccia pulita ma, soprattutto, era così vicino al Cuffaro<br />

da consentire una immediata convergenza tra le posizioni e<br />

gli interessi di tutti e di ciascuno dei protagonisti della vi-<br />

cenda.<br />

Le intercettazioni ambientali esaminate, inoltre, hanno dimo-<br />

strato con solare evidenza come il Miceli fosse pienamente<br />

consapevole del ruolo svolto dal Guttadauro in seno a “cosa<br />

nostra” e del tipo di interessi che la sua candidatura contri-<br />

buiva a realizzare e rispetto ai quali il suo impegno politico<br />

era funzionale.<br />

L’Aragona, poi, dimostrando una certa capacità di previsione<br />

politica, è stato il reale artefice della candidatura del Miceli.<br />

L’inventore, cioè, della soluzione che ha risolto, ad un tempo,<br />

tutti i problemi insorti, atteso che la candidatura del Miceli<br />

ha placato l’insistenza del Guttadauro nel pretendere quella<br />

del suo avvocato Priola, ha soddisfatto le ambizioni personali<br />

del medesimo Miceli ed ha rasserenato il Cuffaro che, in tal<br />

modo, ha supportato un suo amico e comunque un candidato<br />

più difficilmente collegabile (rispetto al Priola) alla persona<br />

del Guttadauro.<br />

1005


A proposito della ricostruzione in termini generali del conte-<br />

sto relazione nell’ambito del quale sono maturati i fatti in<br />

esame, è bene anche chiarire che lo stesso imputato Cuffaro,<br />

nel corso del suo esame dibattimentale, ha fornito tutta una<br />

serie di conferme.<br />

In particolare:<br />

- ha descritto e ricostruito i suoi rapporti con l’Aragona ed il<br />

Miceli in termini esattamente convergenti rispetto a quanto<br />

riferito dallo stesso Aragona;<br />

- ha riconosciuto di essere stato a conoscenza dei precedenti<br />

penali per gravi fatti di mafia sia dell’Aragona che del Gutta-<br />

dauro;<br />

- ha ammesso di essere stato all’epoca consapevole del rap-<br />

porto di amicizia ed attuale frequentazione che legava i due<br />

al dottore Guttadauro;<br />

- ha riferito che, all’epoca delle elezioni del 2001, era consa-<br />

pevole che l’Aragona e Vincenzo Greco (entrambi condannati<br />

per reati di mafia) facessero campagna elettorale per il Miceli<br />

e, di conseguenza, per lui;<br />

- ha confermato l’episodio del tentativo di candidare l’avv.<br />

Priola e l’incontro avuto con questi a Roma in termini identi-<br />

ci rispetto alle dichiarazioni dell’Aragona ed al contenuto del-<br />

le intercettazioni;<br />

- ha ammesso il rapporto di amicizia col Borzacchelli e si è<br />

assunto in prima persona la responsabilità della decisione di<br />

candidarlo alle elezioni;<br />

- ha confermato i rapporti col Riolo, le bonifiche da questi ef-<br />

fettuate per suo conto ed il suo interessamento per il finan-<br />

ziamento dell’agriturismo del suo omonimo.<br />

Si tratta di ulteriori conferme che irrobustiscono ancor di più<br />

una ricostruzione probatoria che già di per sé si era dimo-<br />

strata di enorme consistenza ed univocità.<br />

Come, tuttavia, si è detto in premessa tra gli imputati di<br />

questo processo purtroppo manca – in quanto separatamente<br />

1006


giudicato - un soggetto, la cui posizione è fondamentale per<br />

comprendere tutte le vicende delle fughe di notizie.<br />

L’ex maresciallo Antonio Borzacchelli, invero, è certamente<br />

stato la fonte principale di apprensione delle notizie segrete<br />

del Cuffaro e tale suo ruolo è stato dimostrato in svariate oc-<br />

casioni.<br />

Certamente, negli episodi del 12 giugno e del 24 giugno (se-<br />

condo e terzo), in quello relativo al Campanella e, con elevata<br />

probabilità, anche nell’episodio relativo alla posizione<br />

dell’Aiello.<br />

Come si è dimostrato dianzi, l’importanza di tale suo ruolo è<br />

stata talmente avvertita dal Cuffaro da fargli creare apposta<br />

la lista elettorale “Biancofiore” e da fare di tutto per far eleg-<br />

gere al più antico parlamento europeo un sordido e squallido<br />

traditore dello Stato.<br />

La circostanza per la quale la fuga di notizie confluita poi<br />

nell’episodio di rivelazione del 12 giugno – l’unico in relazio-<br />

ne al quale viene oggi affermata la penale responsabilità<br />

dell’imputato Cuffaro – abbia tratto il suo spunto originario<br />

proprio dal Borzacchelli è stata dimostrata, in modo inequi-<br />

vocabile, attraverso l’esame dibattimentale di Giorgio Riolo,<br />

autore dell’installazione delle microspie in casa Guttadauro.<br />

Questi, invero, ha confessato che, circa venti o trenta giorni<br />

prima del ritrovamento delle microspie da parte del Gutta-<br />

dauro (come è noto, avvenuto il 16.6.2001), aveva confidato<br />

al Borzacchelli la notizia riservata della collocazione delle<br />

microspie nella casa del suddetto boss.<br />

Ciò era avvenuto nel corso di una conversazione nella quale<br />

l’allora maresciallo Borzacchelli gli aveva parlato<br />

dell’eventualità di una sua candidatura all’A.R.S. nel partito<br />

del Cuffaro.<br />

Il Riolo, pertanto, ritenendo di dargli un consiglio da amico e<br />

da collega, lo aveva sconsigliato di candidarsi, ben sapendo<br />

1007


che il Borzacchelli si era a lungo occupato di indagini sulla<br />

P.A. e su vari esponenti politici.<br />

In particolare, lo aveva sconsigliato di candidarsi “proprio con<br />

il Cuffaro” aggiungendo che in quel momento il R.O.S. aveva<br />

in corso un servizio di intercettazione ambientale sul Gutta-<br />

dauro dal quale erano emerse cose poco piacevoli sul conto<br />

del Cuffaro e del Miceli.<br />

Attesa la delicatezza della questione, appare opportuno ri-<br />

chiamare per esteso la trascrizione dell’esame dibattimentale<br />

reso dal Riolo che va esaminato, comunque, anche alla luce<br />

dei verbali di interrogatorio acquisiti agli atti ed utilizzabili<br />

nei confronti del Cuffaro sul consenso delle parti.<br />

“P.M.: Senta, lei ha mai confidato a… a Borzacchelli che ap-<br />

punto c’era un’attività di intercettazione a casa del dottore Gut-<br />

tadauro?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Rispetto al ritrovamento delle microspie, lo ha confidato prima<br />

o dopo?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Prima.<br />

….Venti giorni, un mese.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Io vorrei che lei riferisse, poi caso mai le faccio delle domande<br />

ancora più specifiche, intanto che cosa lei riferisce al Borzac-<br />

chelli? E poi vediamo anche di ca… di capire l’occasione e i<br />

motivi per i quali lei ha detto queste cose. Lei che cosa dice a<br />

Borzacchelli in questa… in questa prima occasione? Ven…<br />

quindi venti giorni, un mese prima del ritrovamento delle mi-<br />

crospie.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Lui mi chiese un consiglio, non so se era un consiglio o che co-<br />

sa voleva portarmi a conoscenza, cosa ne pensava de… che ne<br />

1008


pensavo della sua di ca… di candidarsi nelle… nelle file<br />

dell’UDC. Io lo sconsigliai, lo… io lo sconsigliai perché non era<br />

il caso che… che lui si… si andasse a candidare in politica,<br />

non nell’UDC, poteva essere qualsiasi tipo di politica, perché<br />

non… non fac… non… non… non lo vedevo così facile inte… in-<br />

serirsi nella… nella politica, quando un maresciallo dell’arma<br />

come lui che aveva per anni, poi che ha fatto io non lo so, però<br />

per anni lui aveva… sapevo che stava nel settore della pubbli-<br />

ca amministrazione, dove aveva perseguito sempre politici ed<br />

altri, mi sembrava così strano che… che lui si andasse proprio<br />

a… a candidarsi proprio nella politica…<br />

…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Ho detto di… di… di lasciare perdere perché non era il caso<br />

che lui si candidasse. Nella sua insistenza stavo parlando con<br />

un collega e dissi: “Guardi, guarda che non mi piace proprio…<br />

proprio nelle file di Cuffaro, perché c’è un qualche cosa che<br />

se… si sta lavorando e stanno avvenendo delle cose che… par-<br />

ticolari che… che no… non mi piacciono”.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Allora, intanto questo qualche cosa in cui si sta lavorando, le<br />

ripeto la domanda, lei ha già risposto affermativamente, lei<br />

disse che queste cose venivano fuori da un’intercettazione su…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Guttadauro?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Parlò… disse anche se si trattava di intercettazioni ambientali?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1009


Disse presso quale locale o abitazione erano in corso queste in-<br />

tercettazioni?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

No, le… l’abitazione no, non mi rico… su Guttadauro. Su Gut-<br />

tadauro. Non so… non me lo ricordo se li ho date de… detto<br />

esattamente l’ubicazione, però su Guttadauro gliel’ho detto.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Non gli disse a casa di Guttadauro?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

A casa di Guttadauro, però…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

A casa di Guttadauro, ma senza spe…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Non so…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Senza specificare…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Senza specificare.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Naturalmente…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Ah, e lui come… come al solito faceva cenno che sapeva… ne<br />

era già a conoscenza di questa situazione, dico come fai ad es-<br />

sere… però conoscendo il tipo io…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Aspetti.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… Non gli… non gli chiesi spiegazioni come facevo a saperlo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Aspetti. Lei intanto risponda alle mie domande, quindi ha detto<br />

che que… c’erano intercettazioni in corso a casa di Guttadauro.<br />

No… gli ha specificato in quella circostanza se c’erano una mi-<br />

crospia, più microspie in più stanze, gli ha dato queste specifi-<br />

cazioni?<br />

1010


RIOLO GIORGIO:<br />

No.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

No, bene. Mi dica una cosa, dobbiamo essere un pochino più<br />

specifici, lei ha detto pocanzi che da queste situazioni veniva-<br />

no fuori delle situazioni nei confronti di Cuffaro, giusto?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

In particolare che cosa gli disse, ha parlato… quali erano que-<br />

ste situazioni che venivano fuori nei confronti di Cuffaro e se<br />

gli disse del coinvolgimento anche di altre persone, di altri e-<br />

sponenti politici, di altri candidati, di altri soggetti in generale.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Allora, gli dissi che c’era un certo Miceli che si proponeva<br />

come portavoce di Cuffaro e il Guttadauro gli… gli pro-<br />

poneva situazioni di cui lui gli avrebbe prospettato al<br />

Cuffaro, di ottenere ciò che lui gli chiedeva. Basta, questo<br />

era tutto il…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Gli disse di questo…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… L’ambaradan del…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Rapporto…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… Della situazione.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Guttadauro, Miceli, Cuffaro, giusto? questo…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si. Ecco, dico non era una cosa bella, quindi perché…<br />

perché ti vai a impelagare in mezzo a questa gente.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1011


Ma disse che nei confronti di Cuffaro emergeva qualcosa co-<br />

munque di negativo, di sospetto?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Era nor… era incluso in questa situazione se… se si… se Gut-<br />

tadauro gli chiedeva qualcosa…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, andiamo adesso ad u… alla specificazione di quello che<br />

lei ha già accennato. Quando lei, quindi venti giorni, un mese<br />

prima, rispetto al rinvenimento delle microspie, riferisce queste<br />

cose a Borzacchelli, Borzacchelli genericamente sapeva che<br />

c’era un indagine dei Carabinieri su Guttadauro?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si. Lui ha detto di si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Cioè sapeva dell’indagine ma non dell’intercettazione ancora.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

No, dell’indagine.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Dell’indagine.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Che si lavorava su…<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Ah, mi scusi, mi scusi, la interrompo un attimo, lo faccio per…<br />

per ragioni di ordine cronologico e logico una domanda, mare-<br />

sciallo Riolo, lei riferisce a Borzacchelli quello che stava ve-<br />

nendo fuori, seppure lo riferisce genericamente, dalle intercet-<br />

tazioni a casa Guttadauro, il rapporto Guttadauro, Miceli, Cuf-<br />

faro, giusto?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Lei come… come faceva a sapere queste cose?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

1012


Ma si parlava, erano situazioni che si parlavano genericamente<br />

in ufficio.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

In ufficio, quindi all’interno dell’ufficio ROS?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Cioè lei comunque sapeva che… che venivano fuori anche que-<br />

ste cose dall’intercettazione ambientale casa Guttadauro.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Va bene.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Non tutto nello specifico, era solamente questo a grandi linee,<br />

ma non…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Il nome di Cuffaro, il nome di Miceli in relazione alle intercet-<br />

tazioni Guttadauro, lei lo apprende da… dai suoi colleghi che<br />

seguivano…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… L’ascolto, giusto?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, si.<br />

Il Riolo, inoltre, riferiva un dato estremamente interessante<br />

per comprendere il successivo comportamento del Borzac-<br />

chelli.<br />

Alla notizia del coinvolgimento nei fatti del Miceli e del suo<br />

ipotizzato ruolo di tramite tra il Guttadauro ed il Cuffaro, il<br />

Borzacchelli aveva mostrato un notevole compiacimento (“gli<br />

brillarono gli occhi”).<br />

1013


Dopo circa venti-trenta giorni dal dialogo confidenziale col<br />

Borzacchelli, ed esattamente il giorno 16 giugno 2001<br />

(l’indomani del rinvenimento e giorno del suo compleanno), il<br />

Riolo, come si è già detto in precedenza, aveva ricevuto la te-<br />

lefonata del maresciallo Ciffo, si era recato in ufficio, aveva<br />

riascoltato il nastro, aveva sentito pronunciare chiaramente<br />

la frase “aveva ragione Totò!” e ne aveva parlato con Gianluca<br />

De Venuto, suo collega e membro della c.d. “squadra tecnica”<br />

del R.O.S., il quale, all’udienza del 13 marzo 2007, ha con-<br />

fermato in pieno tali circostanze.<br />

Come si è già in parte anticipato, il Riolo, dopo aver ascoltato<br />

la frase “aveva ragione Totò!”, si era definitivamente persuaso<br />

che il Guttadauro fosse stato in precedenza avvertito della<br />

possibile esistenza di intercettazioni a suo carico proprio da<br />

Totò Cuffaro (a sua volta notiziato dal Borzacchelli).<br />

Per il Riolo, del resto, era evidente che il riferimento a “Totò”<br />

non poteva che riguardare la persona di Salvatore Cuffaro,<br />

già varie volte appellato in tal modo nel corso delle preceden-<br />

ti intercettazioni a casa Guttadauro.<br />

Dunque, il Cuffaro aveva ricevuto la notizia dal Borzacchelli<br />

al quale, a sua volta, l’aveva data proprio lui.<br />

Tale convincimento aveva gettato il Riolo nella disperazione,<br />

in quanto, per la prima volta, egli si rendeva conto della gra-<br />

vità del fatto commesso e delle conseguenze che ne erano de-<br />

rivate.<br />

A quel punto gli era ormai chiaro che la sua improvvida rive-<br />

lazione della notizia segreta ad un collega estraneo alle inda-<br />

gini (il Borzacchelli), aveva innescato una fuga di notizie che,<br />

per il tramite del Cuffaro, aveva raggiunto addirittura la per-<br />

sona sottoposta alle intercettazioni (il Guttadauro).<br />

Spinto dall’ansia di chiarire questa vicenda, il Riolo, dopo<br />

appena cinque o sei giorni dal 16 giugno 2001 (e, quindi,<br />

prima delle elezioni regionali del 24 giugno 2001) aveva par-<br />

lato col Borzacchelli allo scopo di sapere se questi avesse, a<br />

1014


sua volta, riferito al Cuffaro o ad altri la notizia segreta rela-<br />

tiva all’esistenza delle microspie a casa Guttadauro.<br />

Nel corso del dialogo aveva riferito al Borzacchelli che il Gut-<br />

tadauro aveva ritrovato una microspia in casa sua, senza,<br />

tuttavia, specificare che si trattava di quella del salotto e del<br />

commento ad alta voce intercettato a casa dell’indagato.<br />

Ancora una volta, quindi, il Riolo, pur se motivato esclusi-<br />

vamente dalla volontà di chiarire l’episodio e di ottenere<br />

spiegazioni dal Borzacchelli, aveva finito per rivelare una ul-<br />

teriore notizia riservata che sarà oggetto del terzo episodio di<br />

fughe di notizie avvenuto la sera del 24 giugno 2001.<br />

E non vi è dubbio che le cose siano andate così, posta<br />

l’esatta corrispondenza tra la notizia fornita, sia pure invo-<br />

lontariamente, dal Riolo al Borzacchelli e quella discussa nel<br />

corso del conciliabolo a tre la sera del 24 giugno 2001 presso<br />

il locale Riccardo III.<br />

Nell’occasione del chiarimento col Riolo, tuttavia, il Borzac-<br />

chelli aveva negato di avere passato la notizia a qualcuno ed,<br />

a seguito delle insistenze dell’ex collega, gli aveva anche det-<br />

to che lo avrebbe fatto parlare direttamente col Cuffaro per<br />

avere conferma di ciò.<br />

In effetti, dopo qualche tempo (le elezioni si erano già cele-<br />

brate ed il Cuffaro era già stato nominato Presidente della<br />

Regione), il Borzacchelli lo aveva chiamato per telefono dan-<br />

dogli appuntamento davanti agli uffici della Prefettura, siti in<br />

questa via Cavour, dove egli, in quel momento, si trovava ap-<br />

punto col Cuffaro.<br />

Recatosi immediatamente sul posto, il Riolo aveva incontrato<br />

il Cuffaro che, dopo aver parlato con altre persone per stra-<br />

da, si era appartato con lui e col Borzacchelli.<br />

Dopo che il Borzacchelli aveva sussurrato qualcosa<br />

all’orecchio del Cuffaro, questi gli aveva ribadito che lui non<br />

sapeva nulla in merito all’esistenza delle intercettazioni a ca-<br />

1015


sa Guttadauro e che, pertanto, non aveva girato la notizia ad<br />

alcuno.<br />

Neanche in tale occasione il Riolo aveva detto al Cuffaro di<br />

avere collocato lui le microspie a casa Guttadauro (cosa che<br />

non disse mai al Cuffaro), eppure - come si vedrà di seguito<br />

- dal Miceli egli era venuto a sapere che tale notizia gli era<br />

stata confidata non solo dal Rallo ma anche dallo stesso Cuf-<br />

faro, il quale, dunque, doveva averla appresa da qualcun al-<br />

tro visto che lui non glielo aveva mai detto.<br />

Solamente a mò di inciso, a questo punto va, infatti, precisa-<br />

to che, nel corso del primo incontro avuto col Miceli tra il<br />

mese di luglio e quello di agosto del 2002, il Riolo aveva ap-<br />

preso che il Miceli medesimo era già a conoscenza<br />

dell’esistenza delle microspie a casa Guttadauro.<br />

Tale informazione la aveva ricevuta sia da Rallo Giuseppe che<br />

dal Cuffaro che, a sua volta, era stato informato dal Borzac-<br />

chelli.<br />

Dunque il Riolo aveva avuto anche dal Miceli piena ed ulte-<br />

riore conferma del fatto che il Borzacchelli ed il Cuffaro ave-<br />

vano girato ad altri la notizia riservata relativa all’esistenza<br />

di intercettazioni a casa Guttadauro che lui aveva comunica-<br />

to a quest’ultimo nel mese di giugno dell’anno precedente.<br />

Per tale ragione aveva nuovamente parlato col Borzacchelli<br />

che, tuttavia, aveva continuato a negare il fatto, mentre non<br />

aveva più parlato di tale circostanza col Cuffaro col quale<br />

non si era più visto dopo il mese di maggio del 2002 (in occa-<br />

sione di un comizio elettorale a Piana degli Albanesi).<br />

Anche per quest’ultima considerazione in punto di fatto,<br />

dunque, il percorso della rivelazione successiva della notizia<br />

non era una delle tante possibilità ovvero una mera conget-<br />

tura del Riolo.<br />

Quanto appreso direttamente dal Miceli gli aveva confermato,<br />

ancora una volta ed attraverso un canale del tutto autonomo<br />

e diverso, che la fuga di notizie aveva proprio seguito quel<br />

1016


percorso e che era stato proprio il Cuffaro a far giungere la<br />

notizia al Guttadauro.<br />

E su tale punto davvero non esiste alcun dubbio, posto che<br />

l’intera istruzione dibattimentale ha fornito solo elementi u-<br />

nivocamente indicativi in tale direzione ed, al contrario, nes-<br />

suna circostanza di fatto di segno diverso.<br />

Si deve, infatti, a questo proposito ricordare come la rico-<br />

struzione del suddetto percorso di rivelazione e dei successivi<br />

passaggi da un soggetto all’altro non discenda solamente dal-<br />

le vicende che riguardano il Riolo ma, soprattutto, dalle au-<br />

tonome dichiarazioni dell’Aragona, perfettamente riscontrate<br />

dalle intercettazioni ambientali.<br />

Ed è proprio attraverso la disamina congiunta dei due indi-<br />

pendenti ed autonomi filoni probatori che è possibile proce-<br />

dere alla ricostruzione complessiva della vicenda.<br />

Proprio perché, pur trattandosi di prove del tutto autonome,<br />

provenienti da fonti differenti ed acquisite in tempi e contesti<br />

diversi, si tratta di tasselli che si incastrano con precisione<br />

chirurgica e compongono un unico, concorde e coerente qua-<br />

dro di riferimento.<br />

Ed invero, le dichiarazioni rese dal Riolo, le sue vicende per-<br />

sonali, l’ascolto della frase registrata ed i suoi incontri da un<br />

lato, le dichiarazioni dell’Aragona, le intercettazioni ambien-<br />

tali e le perizie foniche dall’altro forniscono dati assoluta-<br />

mente univoci e convergenti che non lasciano spazio a spie-<br />

gazioni alternative.<br />

Alla base della fuga di notizie, certamente e per sua stessa<br />

ammissione, vi è il Riolo, il quale era il pubblico ufficiale in-<br />

caricato dell’installazione delle microspie e, come tale, tenuto<br />

al segreto sulle attività tecniche ed operative connesse<br />

all’indagine antimafia in corso.<br />

Per ammissione di tutti i testi del R.O.S. escussi, il Riolo era<br />

il responsabile della “squadra tecnica”, il sottufficiale più e-<br />

sperto e colui il quale, in due occasioni diverse (estate 99 ed<br />

1017


estate 2000), era entrato in casa Guttadauro per piazzare le<br />

microspie e per effettuare verifiche ed operazioni di manu-<br />

tenzione sulle stesse.<br />

Con enorme leggerezza e venendo meno ai suoi doveri, il Rio-<br />

lo aveva rivelato la notizia (la presenza di microspie in casa<br />

Guttadauro e l’esistenza di dialoghi registrati in cui era pre-<br />

sente il Miceli e di discuteva del Cuffaro) al collega Borzac-<br />

chelli che era, tuttavia, soggetto estraneo all’indagine e, per-<br />

tanto, non autorizzato a disporne.<br />

Questi, appena ricevuta la rivelazione dalla fonte primaria,<br />

come aveva già fatto in altre circostanze emerse nel corso del<br />

dibattimento e trovandosi peraltro nella veste di sottufficiale<br />

dell’Arma dei Carabinieri in aspettativa, aveva ritenuto di<br />

sfruttarla, per scopi personali e privatistici, riferendone il<br />

contenuto al Cuffaro, col quale aveva stipulato un accordo<br />

in forza del quale egli si sarebbe occupato di dargli notizie e<br />

di “proteggerlo dalle indagini” ed il candidato alla Presidenza<br />

lo avrebbe fatto eleggere in una lista appositamente creata<br />

per lui.<br />

E, sempre seguendo il suo abituale modus operandi (emerso<br />

chiaramente in più passaggi relativi all’imputato Aiello), il<br />

Borzacchelli aveva deciso di modificare, ma solo parzialmen-<br />

te, il reale contenuto della notizia ricevuta, in modo da riu-<br />

scire ad ottenere non un solo scopo ma bensì un duplice van-<br />

taggio.<br />

Si ricorderà, infatti, quanto detto dal Riolo a proposito della<br />

reazione del Borzacchelli non appena gli aveva rivelato il pie-<br />

no coinvolgimento del candidato Miceli.<br />

Al Borzacchelli “brillavano gli occhi” in quanto aveva imme-<br />

diatamente compreso che si trattava di un fatto che egli po-<br />

teva far ritorcere a danno del Miceli e sfruttare a suo vantag-<br />

gio.<br />

A tale proposito, va tenuto conto del fatto che il Borzacchelli<br />

era, in quel preciso momento, in una posizione di pieno an-<br />

1018


tagonismo col Miceli, posto che entrambi erano candidati vi-<br />

cini al Cuffaro che speravano nel suo appoggio elettorale e<br />

che ambivano a fare una brillante carriera politica.<br />

Per tale ragione, appare del tutto probabile che il Borzacchel-<br />

li, nel rivelare la notizia vera al Cuffaro – l’esistenza di inter-<br />

cettazioni che vedevano coinvolti il Guttadauro ed il Miceli –<br />

abbia ritenuto di aggiungere anche qualche notizia falsa (la<br />

presenza di microspie e di telecamere presso la segreteria po-<br />

litica del Miceli stesso) al solo fine di danneggiare il suo an-<br />

tagonista e di trarne benefici.<br />

Così operando, infatti, il Borzacchelli otteneva ad un tempo i<br />

seguenti risultati:<br />

- metteva in cattiva luce il Miceli, rivelandone i contatti regi-<br />

strati col mafioso Guttadauro;<br />

- confermava l’efficacia del suo ruolo di informatore;<br />

- dava al Cuffaro un buon motivo per fargli ritenere più utile<br />

sostenere elettoralmente lui piuttosto che il Miceli;<br />

- e, per di più, bloccava la campagna elettorale del Miceli, il<br />

quale non avrebbe più potuto utilizzare la sua segreteria e<br />

sarebbe stato condizionato nei movimenti e nei contatti.<br />

Di certo si trattava di un piano ben elaborato se è vero che il<br />

Borzacchelli è stato poi eletto al parlamento regionale mentre<br />

il Miceli non è stato eletto sia pure per pochi voti.<br />

Il Cuffaro, avendo ricevuto la notizia dal suo fido informatore<br />

(che ben presto avrebbe ripagato con un seggio parlamentare<br />

e con ricche prebende pagate dalla cittadinanza), aveva rite-<br />

nuto di girarla al Miceli per le motivazioni e con le modalità<br />

che saranno approfondite nella parte relativa all’elemento<br />

psicologico dei reati.<br />

Come si è visto, il Miceli, poi, riferiva la notizia all’Aragona il<br />

12 giugno e questi, dopo poche ore e sempre lo stesso giorno,<br />

le riportava fedelmente al Guttadauro.<br />

La notizia, pertanto, pur avendo subito un intervento di par-<br />

ziale alterazione del suo contenuto ad opera del Borzacchelli<br />

1019


e per le motivazioni surrichiamate, era rimasta autentica nel<br />

suo contenuto essenziale: vi era una intercettazione (poco<br />

importa se telefonica od ambientale) che riguardava Peppino<br />

Guttadauro e Mimmo Miceli.<br />

Il riferimento ad una intercettazione telefonica, infatti, è del<br />

tutto ininfluente per la valutazione giuridica del fatto ed an-<br />

cora più ininfluente si è rivelata per gli stessi Aragona e Gut-<br />

tadauro, posto che costoro, nella conversazione del 12 giugno<br />

2001, davano per certo che non potesse essere una conversa-<br />

zione telefonica e che dovesse per forza trattarsi di una am-<br />

bientale (tanto che il Guttadauro voleva sapere dove erano<br />

collocate le cimici visto che lui aveva un dubbio su due po-<br />

sti).<br />

Il nucleo essenziale della notizia, così come rivelata dal Cuf-<br />

faro al Miceli, da questi all’Aragona e da questi al Guttadau-<br />

ro, dunque, era certamente vero ed aveva un contenuto di<br />

novità che non è esagerato definire di portata dirompente per<br />

i percettori della stessa.<br />

A differenza della prima notizia che era relativa solo ad un<br />

generico “interessamento” del R.O.S. al Guttadauro, soggetto<br />

ritenuto in ascesa nel gotha mafioso, questa notizia era, in-<br />

vero, dotata del carattere della assoluta specificità e novità<br />

ed, in quanto tale, è stata vissuta in modo del tutto diverso<br />

dai suoi percettori (come risulta chiaro se si considerano le<br />

ripetitive ed assillanti richieste di interessamento che il Gut-<br />

tadauro rivolgeva, a più riprese, all’Aragona nel corso della<br />

conversazione del 12 giugno 2001).<br />

Era, pertanto, una notizia specifica che introduceva un dato<br />

di conoscenza del tutto nuovo per coloro i quali la ricevevano<br />

e che aveva determinato importantissime conseguenze.<br />

In primo luogo, aveva costretto l’Aragona, il Miceli ed il Gut-<br />

tadauro a diradare i loro contatti ed aveva causato un<br />

vulnus reale e di notevole importanza per la campagna eletto-<br />

1020


ale del Miceli, tanto da determinare, probabilmente, la sua<br />

mancata elezione.<br />

Ma, soprattutto, aveva determinato la scoperta della micro-<br />

spia che, di fatto, ha bruscamente interrotto una delle inda-<br />

gini antimafia di maggiore rilievo.<br />

Scoperta che va posta, ovviamente, in diretta relazione di<br />

causa ed effetto rispetto alla rivelazione della notizia per va-<br />

rie ragioni.<br />

In primo luogo in considerazione di un mero criterio tempo-<br />

rale, posto che la scoperta della microspia è avvenuta il po-<br />

meriggio del 15 giugno e, pertanto, meno di tre giorni dopo<br />

rispetto alla percezione dell’informazione (avvenuta la sera<br />

del 12 giugno).<br />

E poi in quanto dalle stesse dichiarazioni dell’Aragona è sta-<br />

ta fornita la spiegazione della mancata immediata ricerca<br />

delle microspie da parte del Guttadauro.<br />

Questi, infatti, stava aspettando l’esito dell’incontro che<br />

l’Aragona avrebbe dovuto avere due giorni dopo col Cuffaro e<br />

che avrebbe dovuto chiarire meglio i dettagli della notizia ri-<br />

cevuta.<br />

L’Aragona, tuttavia, non era riuscito ad ottenere l’incontro<br />

prestabilito ed aveva comunicato, solo il 14 giugno 2001, al<br />

Guttadauro che non era riuscito ad avere ulteriori notizie.<br />

Questi, dunque, dopo aver appreso ciò si era attivato perso-<br />

nalmente ed aveva proceduto ad una operazione di bonifica<br />

molto più determinata ed invasiva delle precedenti, tanto da<br />

smontare varie prese elettriche e da rinvenire la microspia<br />

collocata in salotto.<br />

Anche tale ultimo dato appare significativo del livello di im-<br />

portanza e di attendibilità che il Guttadauro attribuiva alla<br />

notizia ricevuta dal Cuffaro, tramite il Miceli e l’Aragona.<br />

In conclusione, dunque, il percorso che la notizia segreta ha<br />

seguito (Riolo – Borzacchelli – Cuffaro – Miceli – Aragona –<br />

Guttadauro) è stato puntualmente ricostruito attraverso una<br />

1021


disamina critica approfondita delle plurime e concordi emer-<br />

genze processuali, svolta nel pieno rispetto dei criteri legali e<br />

della logica ed alla luce dei sopra richiamati principi della<br />

prevalente e più attuale giurisprudenza di legittimità.<br />

Né, come si è già detto, è ammissibile alcuna ipotetica tesi<br />

alternativa.<br />

Ed invero, l’unico soggetto al quale il Riolo aveva rivelato la<br />

notizia segreta era stato proprio il Borzacchelli in termini<br />

che, si è visto, sono risultati di assoluta affidabilità e coe-<br />

renza rispetto al complesso delle emergenze processuali.<br />

Il Riolo, poi, aveva confidato tutta la vicenda della rivelazione<br />

(e quindi anche la notizia segreta) a Michele Aiello ma in<br />

tempi di gran lunga successivi allo stesso rinvenimento della<br />

microspia (15 giugno 2001) e, come tali, del tutto incompati-<br />

bili con la possibilità di individuazione di un canale informa-<br />

tivo alternativo.<br />

Lo stesso Riolo, invero, ha precisato di essersi sfogato con<br />

l’Aiello manifestandogli tutta la sua preoccupazione dopo che<br />

era stata ritrovata la microspia.<br />

E, dal canto suo, Michele Aiello, nel corso del suo esame, ha<br />

confermato tale assunto in punto di fatto, collocando lo sfogo<br />

del Riolo nel periodo di maggio – giugno 2003, quando, a det-<br />

ta del Riolo stesso, i suoi superiori avevano iniziato ad avan-<br />

zare sospetti su di lui.<br />

Il Riolo, sempre a detta dell’Aiello, era veramente sconvolto<br />

dalla consapevolezza dell’enorme errore commesso nel rivela-<br />

re a Borzacchelli una notizia riservata di tale importanza, la<br />

cui rivelazione aveva già determinato effetti devastanti.<br />

Nel corso dell’esame dell’Aiello, poi, emerge un’altra vicenda<br />

singolare, connessa all’ennesima operazione organizzata dal<br />

Borzacchelli, il quale, in quel torno di tempo, avrebbe cercato<br />

di ottenere dal Cuffaro un regalo in denaro da destinare pro-<br />

prio al Riolo.<br />

1022


Tale argomento, del resto, emerge da alcune intercettazioni<br />

telefoniche registrate tra l’ottobre e gli inizi di novembre del<br />

2003, ed in particolare in quella del 1 novembre 2003, ore<br />

16.59, tra Riolo e lo stesso Aiello.<br />

Nel corso dell’esame l’Aiello dichiarava:<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Che ha avuto dei problemi, praticamente il… il Riolo a causa di<br />

Borzacchelli perché durante la campagna elettorale del duemi-<br />

la… 2001 regionali il… il Riolo ha riferito a Borzacchelli di…<br />

della presenza di microspie in casa di Guttadauro e temeva il<br />

Riolo che questa notizia l’avesse sparsa in giro il Borzacchelli.<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E temeva che il… il Borzacchelli l’avesse potuto dire ad altri.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, e Riolo questa notizia a Borzacchelli l’aveva passata di-<br />

ciamo quando ancora l’aveva data, l’aveva comunicata, quando<br />

ancora quella intercettazioni erano segrete, per questo temeva<br />

di avere problemi?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Perché lei sta facendo in questo momento il riferimento al col-<br />

legamento con la vicenda del prestito che Borzacchelli aveva<br />

chiesto a Cuffaro, per conto del Riolo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Non è un collegamento in quanto al prestito, lo faccio in ordine<br />

temporale. Lui in quell’istante era letteralmente infollito Riolo<br />

nei co… inferocito oserei dire, nei confronti del Borzacchelli,<br />

soprattutto quando lui con molta sfacciataggine ci va e gli va a<br />

dire: “Senti vedi… tu hai bisogno di soldi?”. Quello gli dice:<br />

“No”. Dice: “Ma non ti preoccupare tanto de… io i soldi te li ge-<br />

stisco io, vediamo se mi posso fare fare un prestito a nome tuo,<br />

perché ho bisogno di soldi”. Per cui era letteralmente imbestia-<br />

1023


lito il… il signor Riolo nei confronti del Borzacchelli. Già prece-<br />

dentemente aveva parlato che non era tanto contento del Bor-<br />

zacchelli e del comportamento suo che aveva tenuto in epoche<br />

precedenti.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi è nello stesso contesto, negli stessi giorni in cui le rife-<br />

risce del prestito…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Che le dice che aveva confidato…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E’ uno sfogo si… contro Borzacchelli in quel periodo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Che aveva confidato a Borzacchelli l’esistenza di intercettazio-<br />

ni a casa Guttadauro.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si. Ha avuto un discorso precedentemente sul… sulla… sul fat-<br />

to che Borzacchelli era andato a trovare al Riolo al… in caser-<br />

ma durante il periodo elettorale, ma questo era un… un qual-<br />

che cosa di cui avevamo parlato prima nel… nel Maggio 2003.<br />

Ma in… il fatto della microspia in casa Guttadauro, de…<br />

quindi della presenza e della microspia o delle microspie<br />

in casa Guttadauro, il… il Riolo melo riferì nell’Ottobre<br />

del 2003, quindi abbiamo Maggio mi riferisce il discorso rela-<br />

tivamente a problemi che già ha avuto con Borzacchelli durante<br />

la campagna elettorale del 2001, perché praticamente dice che<br />

era stato richiamato da un suo comandante che aveva notato la<br />

presenza del Borzacchelli all’interno della caserma, e che non<br />

gli era piaciuto che andasse a fare campagna elettorale<br />

all’interno, che se la voleva la poteva fare anche fuori o qual-<br />

che cosa… comunque era lì, quella la tematica. Successivamen-<br />

te c’è stato il discorso della microspia.<br />

1024


L’analisi incrociata delle dichiarazioni rese da Riolo ed Aiello,<br />

pertanto, pur in mancanza di una precisa concordanza sul<br />

periodo, convergono in modo assoluto circa la collocazione<br />

sicuramente successiva della confidenza rispetto al ritrova-<br />

mento della microspia da parte del Guttadauro (15.6.2001).<br />

Ciò esclude la possibilità di un canale informativo alternativo<br />

ed anzi rafforza vieppiù la tesi del Riolo, posto che anche<br />

l’Aiello stesso confermava l’esistenza della rivelazione, così<br />

come appresa dallo stesso Riolo.<br />

L’univoca indicazione fornita dal Riolo esclude la possibilità<br />

di qualsiasi altro canale informativo alternativo e rappresen-<br />

ta una sostanziale accusa nei confronti del Borzacchelli e del<br />

Cuffaro.<br />

Entrambi soggetti con i quali il Riolo ha intrattenuto ottimi<br />

rapporti e che, almeno certamente per il Cuffaro, sino al<br />

momento del suo esame dibattimentale non ha accusato in<br />

modo aperto ma sempre con un atteggiamento prudente e di<br />

ridimensionamento della portata accusatoria delle sue affer-<br />

mazioni.<br />

Il Borzacchelli, in particolare, lo aveva introdotto nel mondo<br />

delle “amicizie che contano”, gli aveva presentato Michele<br />

Aiello che aveva assunto sua moglie e suo fratello e financo il<br />

futuro Presidente della Regione che gli aveva risolto il pro-<br />

blema del finanziamento dell’agriturismo del suo omonimo<br />

Giorgio Riolo.<br />

La filosofia di rendersi utili, anzi pressocchè indispensabili,<br />

agli occhi dei potenti, tanto praticata dal Borzacchelli, lo a-<br />

veva anche convinto a eseguire una serie di bonifiche per<br />

conto del Cuffaro, così palesando o lasciando che Borzacchel-<br />

li palesasse la sua specifica competenza in materia di inter-<br />

cettazioni per conto del R.O.S..<br />

Ci si riferisce a quanto è stato dichiarato dallo stesso Riolo<br />

in merito alle diverse occasioni nelle quali, su iniziativa<br />

1025


sempre dell’onnipresente Borzacchelli, egli aveva eseguito ve-<br />

re e proprie operazioni di bonifica presso gli uffici<br />

dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Foreste e, suc-<br />

cessivamente, presso l’abitazione privata del Cuffaro e presso<br />

gli uffici della Presidenza della Regione Siciliana.<br />

Si trattava, come precisato per tutti dal Generale Ganzer del<br />

R.O.S., di iniziative aventi certamente natura privatistica in<br />

quanto non previste istituzionalmente, di fatto eseguite fuori<br />

da ogni procedura e formalità burocratica e, comunque, da<br />

lui non autorizzate.<br />

Tali bonifiche, eseguite nell’interesse esclusivo dell’imputato,<br />

sono state confermate dal teste Sammartino, collaboratore<br />

del Cuffaro presente alle operazioni e sono state ammesse da<br />

quest’ultimo nel corso del suo esame dibattimentale (cfr.<br />

pagg. 186 e ss. trascr.).<br />

Il Cuffaro, addirittura, le ha collocate temporalmente nel<br />

1998 mentre il Riolo ricordava nel 1999, ma ciò che importa<br />

è che esse, pertanto, costituiscono un dato condiviso e non<br />

contestato.<br />

Il Riolo aggiungeva, poi, di avere effettuato una ulteriore bo-<br />

nifica, sempre per conto del Cuffaro, nel mese di febbraio del<br />

2002.<br />

In tale occasione il Borzacchelli, già da tempo eletto parla-<br />

mentare regionale, lo aveva accompagnato presso l’ufficio del<br />

Presidente per incontrare Fabrizio Bignardelli, membro dello<br />

staff del Cuffaro.<br />

Questi aveva introdotto il Riolo nella stanza del presidente ed<br />

in una attigua e lo aveva lasciato solo per effettuare le opera-<br />

zioni di bonifica.<br />

Dopo una decina di minuti il Riolo era uscito ed aveva comu-<br />

nicato al Bignardelli che era tutto a posto e che i locali erano<br />

privi di qualunque dispositivo di intercettazione.<br />

1026


La significatività dell’esistenza di dette bonifiche, tuttavia,<br />

non è limitata al dato, pure importante, dell’esistenza di rap-<br />

porti di reciproco scambio di favori tra il Cuffaro ed il Riolo<br />

fin dal 1998.<br />

Assai più rilevante appare la circostanza per la quale il Bor-<br />

zacchelli, sin dal 1998 e pertanto ben tre anni prima della<br />

sua candidatura al parlamento regionale, aveva già iniziato a<br />

svolgere quel lavoro di “protezione” nei confronti del Cuffaro<br />

che avrà poi la sua massima espressione nei fatti del 2001.<br />

Egli non solo gli aveva presentato il Riolo, massimo esperto<br />

del R.O.S. in materia di microspie ed intercettazioni, ma ave-<br />

va fatto in modo che questi bonificasse tutti gli uffici e<br />

l’abitazione privata del Cuffaro, di modo da preservarlo da<br />

possibili intercettazioni legali od illegali.<br />

In una parola, il Borzacchelli aveva già cominciato a costrui-<br />

re accuratamente quel circuito di protezione che doveva ren-<br />

dere il Cuffaro impenetrabile ad ogni indagine e, come tale,<br />

votato all’impunità.<br />

Di tale circuito il Riolo costituiva un importante elemento<br />

che, all’occorrenza, andava anche gratificato, come nel caso<br />

citato del finanziamento dell’agriturismo al quale era interes-<br />

sato un tale Giorgio Riolo, suo omonimo, che all’inizio era<br />

stato scambiato per un suo cugino.<br />

Agli atti è rimasto dimostrato e lo stesso Cuffaro lo ha am-<br />

messo nel suo esame, che il Riolo gli aveva chiesto, quando<br />

ricopriva la carica di Assessore regionale all’agricoltura, un<br />

intervento per sbloccare e/o velocizzare una pratica di finan-<br />

ziamento dell’iniziativa agrituristica del suo omonimo.<br />

Il Cuffaro era stato molto disponibile ed aveva incaricato il<br />

suo segretario personale Giovanni Sammartino di seguire la<br />

pratica e di agevolarne l’iter burocratico.<br />

Anche tale circostanza è stata confermata dal Sammartino,<br />

oltre che dallo stesso Cuffaro, ed, a riprova dell’effettivo inte-<br />

1027


essamento, è rimasto accertato che il finanziamento fu otte-<br />

nuto in tempi brevi.<br />

Il Riolo poi riferiva che in totale gli incontri diretti tra lui ed<br />

il Cuffaro erano stati sei: il primo incontro era stato quello<br />

della presentazione negli uffici dell’assessorato e delle bonifi-<br />

che (1998), il secondo incontro era avvenuto nel 2001 davan-<br />

ti alla Prefettura (episodio già esaminato a proposito della<br />

fuga di notizie), il terzo incontro aveva avuto luogo il<br />

15.7.2001 nella casa di campagna del Borzacchelli, il quarto<br />

era avvenuto in occasione degli auguri di Natale del 2001<br />

presso la Presidenza della Regione, il quinto al bar Caflisch<br />

di via Leonardo Da Vinci (2002) e l’ultimo nel maggio del<br />

2002 in occasione di un comizio per le elezioni del sindaco di<br />

Piana degli Albanesi.<br />

Detto dei primi due incontri, quello avvenuto al bar Caflisch<br />

aveva avuto come oggetto sempre la pratica di finanziamento<br />

dell’omonimo Riolo Giorgio (che infatti era presente<br />

nell’occasione).<br />

Quest’ultimo aspettava il pagamento di una ulteriore tranche<br />

del finanziamento e, pertanto, il Riolo aveva sollecitato<br />

l’intervento del Cuffaro (che non era più assessore ma Presi-<br />

dente della Regione), il quale gli aveva risposto di contattare<br />

il Sammartino al quale avrebbe dato istruzioni in merito.<br />

A tale proposito vale la pena di ricordare che, all’udienza del<br />

13.3.2007, lo stesso Riolo Giorgio (testimone omonimo<br />

dell’imputato) confermava appieno sia l’interessamento<br />

dell’odierno imputato presso l’allora Assessore all’agricoltura<br />

Cuffaro che l’incontro presso un bar di via Notarbartolo (co-<br />

me è noto il bar Caflisch all’epoca aveva sede nel prolunga-<br />

mento della via Notarbartolo in direzione della circonvalla-<br />

zione).<br />

In detta circostanza il Cuffaro lo aveva rassicurato circa un<br />

suo interessamento per la sua pratica di finanziamento che,<br />

1028


effettivamente, qualche tempo dopo si era conclusa con<br />

l’erogazione dell’atteso saldo.<br />

Nel corso dell’incontro negli uffici della Presidenza per gli<br />

auguri di Natale del 2001, invece, il Cuffaro si era appartato<br />

col Riolo prendendolo sotto braccio e gli aveva chiesto se ci<br />

fossero novità sulle indagini sul suo conto.<br />

Sul punto Riolo dichiarava:<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi Natale 2001 lei va alla presidenza della… della regio-<br />

ne. Ha occasione di… di parlare direttamente con il presidente<br />

CUFFARO?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Ci siamo scambiati pochissime parole perché fu… c’era una<br />

confusione… una marea di gente, quindi mi prese sottobrac-<br />

cio e mi chiese solamente se c’erano dei problemi per lui.<br />

Non ho capito subito se… se si trattava… perché la mia pre-<br />

senza che potevo notificargli qualche cosa oppure… ma in real-<br />

tà di fatto chiedeva se nel corso de… di indagini er… cioè<br />

c’erano indagini nei suoi confronti. Io dissi che non sapevo<br />

niente perché non mi interessavo io di queste cose. Comunque<br />

abbiamo parlato in mezzo alla… alla gente, ecco, non…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

La prese sottobraccio e lei ricorda proprio cosa le disse?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, se c’erano problemi per lui, solamente questa…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

A Natale 2001?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Lei come rispose, maresciallo?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Che non… non sapevo… non sapevo dirgli niente perché non…<br />

non ero io che mi interessavo delle… di… di… di indagini.<br />

1029


Infine, nel corso dell’ultimo incontro diretto col Cuffaro, av-<br />

venuto nel maggio del 2002 in occasione del comizio a Piana<br />

degli Albanesi, questi aveva commentato con lui la notizia<br />

degli arresti dell’operazione c.d. “Ghiaccio 1”, sottolineando<br />

come non era venuto fuori niente a proposito delle intercetta-<br />

zioni a casa Guttadauro e che, di conseguenza, la notizia non<br />

era stata diffusa da lui.<br />

Subito dopo il Cuffaro gli aveva chiesto notizie ed informa-<br />

zioni concernenti le indagini a carico del suo amico Miceli.<br />

Il Riolo, essendo a conoscenza degli esiti delle intercettazio-<br />

ni, si era limitato a dire al Cuffaro che Miceli “era messo mol-<br />

to male” e che “la sua posizione non era delle migliori”, senza<br />

tuttavia aggiungere ulteriori particolari.<br />

Dall’esame dei sopra richiamati episodi si ricava, in modo<br />

chiaro ed esauriente, che il rapporto tra il Cuffaro ed il Riolo<br />

non solo era risalente al 1998 e si era protratto fino al 2002<br />

ma era munito dei requisiti della consapevolezza dei reciproci<br />

ruoli, dello scambio di favori e di una certa confidenza con-<br />

nessa allo specifico genere di notizie e di operazioni (le boni-<br />

fiche) che il Riolo assicurava al Cuffaro.<br />

E, di certo, quest’ultimo lo considerava persona di sua piena<br />

fiducia – sia autonomamente che in quanto legato al Borzac-<br />

chelli - sino al punto di affidarsi a lui per le bonifiche e di<br />

chiedergli, anche in tempi molto recenti, notizie sulle inda-<br />

gini a carico suo ovvero del Miceli.<br />

Dagli atti emerge, cioè, un tipo di rapporto completamente<br />

diverso rispetto a quello che il Cuffaro, pur a seguito di al-<br />

cune importanti ammissioni, ha cercato di lumeggiare.<br />

In tale quadro complessivo di risultanze va inserita anche la<br />

conversazione telefonica registrata sulla c.d. “rete riservata”,<br />

in data 1 novembre 2003 (ore 16,59) tra l’Aiello ed il Riolo<br />

che in precedenza è stata già testualmente richiamata ed e-<br />

saminata.<br />

1030


Si tratta, lo si ricorderà, della conversazione intercorsa<br />

all’indomani dell’incontro presso il negozio di abbigliamento<br />

“Bertini” di Bagheria tra l’Aiello ed il Cuffaro.<br />

Orbene, l’esame testuale della conversazione dimostra<br />

l’assoluta plausibilità della tesi per la quale il Borzacchelli,<br />

poco prima degli arresti del 5 novembre, avesse prospettato<br />

al Cuffaro l’opportunità di fare un regalo in denaro al Riolo<br />

allo scopo di tranquillizzarlo, visto che ultimamente appariva<br />

troppo agitato e preoccupato per la vicenda della fuga di no-<br />

tizie.<br />

Il regalo, dunque, avrebbe costituito una sorta di ricompensa<br />

per ciò che Riolo aveva fatto e per le ansie e le preoccupazio-<br />

ni che stava vivendo specie dopo che il comandante del suo<br />

reparto gli aveva fatto intendere che non si fidava più di lui.<br />

Il Cuffaro, nel corso del suo esame, ha negato di aver ricevu-<br />

to richieste di denaro dal Riolo o dal Borzacchelli per suo<br />

conto, ma anche tale negazione risulta contraddetta da di-<br />

verse risultanze assai significative.<br />

In primo luogo dall’intercettazione telefonica del 1 novembre<br />

2003, cui si faceva riferimento dianzi, e dalle stesse dichia-<br />

razioni di Michele Aiello, il quale ha espressamente confer-<br />

mato di aver parlato con il Presidente della Regione anche di<br />

alcune proposte che il Borzacchelli gli aveva avanzato in re-<br />

lazione ad un “regalo” da fare al Riolo.<br />

Dunque, a seguito dell’incontro col Cuffaro del pomeriggio<br />

precedente presso il negozio Bertini di Bagheria, l’Aiello ed il<br />

Riolo si chiarivano che la richiesta della somma di denaro era<br />

stata avanzata dal Borzacchelli per conto dell’ignaro Riolo, il<br />

quale accusava il primo di tramare contro di lui e sospettava<br />

addirittura che potesse trattarsi di una trappola per farlo ar-<br />

restare con i soldi in contanti in mano come se si trattasse di<br />

un compenso o del prezzo di un reato.<br />

1031


A tale proposito appare significativo esaminare cosa ha di-<br />

chiarato su tale vicenda il Riolo (ud. del 15 marzo 2006) pri-<br />

ma di passare in rassegna le dichiarazioni dell’Aiello:<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Dopo che lei comunque, temporalmente sto dicendo, dopo che<br />

lei gli dice della preoccupazione dovuta anche al cambio di at-<br />

teggiamento di Damiano e le domande che le aveva fatto Da-<br />

miano, Borzacchelli che cosa le dice su questi soldi?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Dice: “ma se è per questi problemi perché non… non ne parli…<br />

non mi hai parlato prima, in modo che ti posso venire<br />

all’incontro, andiamo dal presidente che ti posso… ti faccio fa-<br />

re un… un bel… un bel regalo”.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Uh.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Prima il prestito… regalo, insomma. Era più regalo che voleva…<br />

che voleva… al che io mi misi a ridere, dico (voce sovrapposta)<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Aspetti, aspetti, aspetti, aspetti. Prima… prima della sua rea-<br />

zione vediamo bene questa… questa proposta di Borzacchelli.<br />

Dice: “se hai questi problemi perché non me ne parli prima,<br />

andiamo dal presidente che ti faccio fare un bel regalo”. Lei di<br />

che cosa gli aveva parlato prima? Cioè in quel contesto di che<br />

cosa parlavate?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Cioè di tutto quello che abbiamo fino adesso detto.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi i problemi erano anche quelli dei sospetti che… del<br />

cambio di atteggiamento del maggiore Damiano nei suoi con-<br />

fronti?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Certo. Ma solo con Borzacchelli, io con…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1032


Solo con Borzacchelli, va bene. Cosa le dice… lei dalle parole<br />

del… Borzacchelli si riferisce ad un quantitativo predetermina-<br />

to di denaro? O comunque le dice qualcosa per capire se si<br />

trattava di un regalo che… che co… corrispondeva a un quanti-<br />

tativo significativo di denaro o di pochi spiccioli?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Non abbiamo mai quantificato. Poi se… ad un certo momento è<br />

dichiarato una somma di 50.000.000, che potevano essere<br />

simbolici 50.000.000 perché in… uno si… cioè continuando di-<br />

ce: “io problemi di darti questi soldi per… per paura di come –<br />

dice – come li potresti gestire”. Dico: “guarda che io (voce so-<br />

vrapposta)…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… Che i soldi non li ho mai (voce sovrapposta)<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Chi è che le parlò della paura di come poteva gestire lei questi<br />

soldi, Borzacchelli?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Borzacchelli, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi da questo lei arguì che non era una somma di poche…<br />

di… di pochi spiccioli (voce sovrapposta)<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Una mia sensazione. Sono sensazioni che… che…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Ma questi soldi, secondo la proposta… secondo quello che le<br />

dice Borzacchelli, materialmente chi li doveva uscire di tasca?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Penso il presidente. Appunto che non c’era motivo.<br />

Secondo il Riolo, dunque, era stata un’idea di Borzacchelli e<br />

non una sua richiesta come dal Borzacchelli stesso riferito al<br />

Cuffaro.<br />

1033


Nel corso del suo esame (cr. udienza del 7 febbraio 2006)<br />

l’Aiello a tale proposito riferiva:<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, abbiamo parlato di un… di un prestito o di un finto<br />

prestito che il… il Borzacchelli aveva eventualmente<br />

chiesto a… al presidente a nome e conto del Riolo. In pra-<br />

tica signor Presidente, il signor Riolo mi aveva pregato<br />

nell’eventualità che incontrassi il presidente Cuffaro, di<br />

chiedergli se rispondeva al vero il fatto che Borzacchelli<br />

avesse chiesto del denaro a lui a… a nome del… se Bor-<br />

zacchelli aveva chiesto al presidente del a nome del Rio-<br />

lo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Lei lo ha detto a Cuffaro. Cuffaro gliela confermò questa circo-<br />

stanza?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ri… Cuffaro mi confermò che Borzacchelli gli aveva chie-<br />

sto pratica… gli aveva parlato di disagi economici, di difficoltà<br />

economiche del… de… del Riolo. Praticamente in buona so-<br />

stanza mi confermò la circostanza, ma non si scese poi ne…<br />

nei particolari in ordine alla… a qua… al denaro.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Borzacchelli aveva chiesto a Cuffaro la sua disponibilità a<br />

prestare denaro a Riolo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Borzacchelli aveva parlato al presidente delle… dei problemi di<br />

natura economica del Riolo, su questo mi ricordo che gliene a-<br />

veva… il… mi aveva dato conferma il… il presidente.<br />

….<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Questo glielo dice a lei Cuffaro, giusto? il 31 Ottobre.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mi da conferma che era vero, che il…<br />

1034


PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Che era vero.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Borzacchelli si era presentato al Cuffaro per chiedere<br />

un prestito a nome e conto del Riolo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Perfetto. Senta, e Cuffaro cosa le dice al riguardo della sua, di<br />

Cuffaro, disponibilità? Cioè che cosa le dice: “No, non se ne<br />

parla nemmeno” oppure: “Vediamo che cosa possiamo fare”.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No gua… guardi, su questo io mi ricordo perfettamente che si è<br />

limitato a confermarmi il… che era avvenuto il fatto, io ho ag-<br />

giunto al presidente dicendo che il… mi aveva pregato il Rio-<br />

lo di dirgli che non aveva chiesto mai nessun prestito, e<br />

fino… il discorso è finito lì.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Anche su questo, il 5 Gennaio del 2004, le ponevamo una do-<br />

manda specifica, lei appunto confermava: “E’ venuto Borzac-<br />

chelli per chiedermi un prestito per Riolo, che era in gravi con-<br />

dizioni economiche. Il presidente mi ha detto effettivamente: è<br />

venuto Borzacchelli per chiedermi un prestito per Riolo”. Il<br />

Pubblico Ministero le chiedeva: “Il presidente cosa aveva ri-<br />

sposto?”.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Aiello: “Guarda, chiedigli che cosa si… si serve, vediamo di<br />

che cosa si tratta”…<br />

PRESIDENTE:<br />

Aspetti, aspetti un attimo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

“Il presidente cosa aveva risposto?” le chiedeva il Pubblico Mi-<br />

nistero. Aiello: “Guarda, chiedigli che cosa gli serve, eventual-<br />

1035


mente poi vediamo di che cosa si tratta, alla fine poi non so<br />

com’è finita”.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io ho detto con… ribadisco il concetto che mi ha dato conferma<br />

il presidente del discorso che gli era stato fatto da Borzacchelli<br />

e che Borzacchelli gli aveva… aveva praticamente sottolineato<br />

il fatto che era in gravi disagi economici il Riolo. È ovvio che<br />

nel momento in cui… se effettivamente erano vere… cioè il fatto<br />

che non era… che non c’erano gravi esigenze economiche<br />

gliel’ho detto io stesso al presidente che non erano vere, che<br />

era un bluff che stava adoperando, però il presidente giu-<br />

stamente gliel’avrebbe fatto il prestito per quello che ho<br />

potuto capire io, nel momento in cui se erano…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Ma gliel’ha detto…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Reali le… le condi… perché per come l’ha presentato il Bor-<br />

zacchelli c’erano impellenti necessità da parte del Riolo di ot-<br />

tenere un prestito. Il… il presidente s’era chiara… dichiarato<br />

disponibile a dare il prestito al Riolo, quando io incontro il… il<br />

Presidente gli dico: “Vero è questo, ma sappi pure che non è<br />

vero… cioè non ha incaricato il Riolo, il Borzacchelli, a fare tut-<br />

to questo, ma è un’iniziativa del Borzacchelli”. Perché questo,<br />

quando mi ha riferito questo discorso il Riolo e siamo 27, 28<br />

Ottobre giù di lì, mi ha detto pure che spontaneamente il Bor-<br />

zacchelli aveva detto a Riolo: “Vedi che ho chiesto dei soldi per<br />

nome a… a nome tuo al presidente”. E…<br />

….<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No io… io dico al Cuffaro… all’onorevole Cuffaro: “ma ti ha<br />

chiesto Borzacchelli soldi a nome…” “Si”. E mi aggiunge pure,<br />

me l’ha giustificato con gravi disagi economici, gravissimi an…<br />

gravi o gravissimi disagi economici da parte di Riolo e… che io<br />

aggiungo: “Guarda che non è vero niente di tutto questo,<br />

1036


anzi Riolo mi ha pregato di dirti che non… non ha chie-<br />

sto mai nessun prestito”.<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Successivamente lui mi dice qualche cosa il… il Riolo in ordine<br />

a Borzacchelli a qualche cosa che poteva accomunarli, ma que-<br />

sto avviane quando c’è la richiesta di chiarimento da parte<br />

del… del Riolo del presunto prestito, quindi siamo intorno al<br />

27… 26, 27 Ottobre.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

E cioè che cosa le dice Riolo a proposito di questo qualcosa che<br />

poteva accomunare Riolo e Borzacchelli in un pericolo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Che ha avuto dei problemi, praticamente il… il Riolo a causa di<br />

Borzacchelli perché durante la campagna elettorale del duemi-<br />

la… 2001 regionali il… il Riolo ha riferito a Borzacchelli di…<br />

della presenza di microspie in casa di Guttadauro e temeva il<br />

Riolo che questa notizia l’avesse sparsa in giro il Borzacchelli.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Cioè Riolo le aveva detto a Borzacchelli, e temeva Riolo…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E temeva…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Che Borzacchelli l’avesse…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Temeva…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Potuto dire ad altri.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E temeva che il… il Borzacchelli l’avesse potuto dire ad altri.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, e Riolo questa notizia a Borzacchelli l’aveva passata di-<br />

ciamo quando ancora l’aveva data, l’aveva comunicata, quando<br />

1037


ancora quella intercettazioni erano segrete, per questo temeva<br />

di avere problemi?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Perché lei sta facendo in questo momento il riferimento al col-<br />

legamento con la vicenda del prestito che Borzacchelli aveva<br />

chiesto a Cuffaro, per conto del Riolo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Non è un collegamento in quanto al prestito, lo faccio in ordine<br />

temporale. Lui in quell’istante era letteralmente infollito Riolo<br />

nei co… inferocito oserei dire, nei confronti del Borzacchelli,<br />

soprattutto quando lui con molta sfacciataggine ci va e gli va a<br />

dire: “Senti vedi… tu hai bisogno di soldi?”. Quello gli dice:<br />

“No”. Dice: “Ma non ti preoccupare tanto de… io i soldi te li ge-<br />

stisco io, vediamo se mi posso fare fare un prestito a nome tuo,<br />

perché ho bisogno di soldi”. Per cui era letteralmente imbestia-<br />

lito il… il signor Riolo nei confronti del Borzacchelli. Già prece-<br />

dentemente aveva parlato che non era tanto contento del Bor-<br />

zacchelli e del comportamento suo che aveva tenuto in epoche<br />

precedenti.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi è nello stesso contesto, negli stessi giorni in cui<br />

le riferisce del prestito…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Che le dice che aveva confidato…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E’ uno sfogo si… contro Borzacchelli in quel periodo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Che aveva confidato a Borzacchelli l’esistenza di intercettazio-<br />

ni a casa Guttadauro.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1038


Si. Ha avuto un discorso precedentemente sul… sulla… sul fat-<br />

to che Borzacchelli era andato a trovare al Riolo al… in caser-<br />

ma durante il periodo elettorale, ma questo era un… un qual-<br />

che cosa di cui avevamo parlato prima nel… nel Maggio 2003.<br />

Ma in… il fatto della microspia in casa Guttadauro, de… quindi<br />

della presenza e della microspia o delle microspie in casa Gut-<br />

tadauro, il… il Riolo melo riferì nell’Ottobre del 2003, quindi<br />

abbiamo Maggio mi riferisce il discorso relativamente a pro-<br />

blemi che già ha avuto con Borzacchelli durante la campagna<br />

elettorale del 2001, perché praticamente dice che era stato ri-<br />

chiamato da un suo comandante che aveva notato la presenza<br />

del Borzacchelli all’interno della caserma, e che non gli era<br />

piaciuto che andasse a fare campagna elettorale all’interno,<br />

che se la voleva la poteva fare anche fuori o qualche cosa…<br />

comunque era lì, quella la tematica. Successivamente c’è stato<br />

il discorso della microspia.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, ma per chiudere su questa vicenda del prestito, lei ha<br />

già detto di… che non fu fatta una quantificazione precisa del<br />

prestito chiesto da Borzacchelli a Cuffaro, quando Cuffaro,<br />

disse: “Va beh, poi vediamo” diede una disponibilità, eccetera,<br />

eccetera. Ma io le… io voglio capire una cosa, Riolo le dice se…<br />

se si trattava comunque di una cifra significativa o di una cifra<br />

irrisoria, di una… di un… una quantificazione seppur appros-<br />

simativa, un’indicazione approssimativa sul quantum del pre-<br />

stito chiesto dal Borzacchelli a Cuffaro? Lei ce l’ha da Riolo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Guardi, non ce l’ho, ne abbiamo parlato parecchio, lei me l’ha<br />

chiesto dottore Di Matteo più volte, ma io non riesco materia-<br />

le… cioè lui non mi ha precisato: “Mi deve prestare 100.000 li-<br />

re, 1.000.000, 10.000.000” ho chiesto per me questo prestito.<br />

Mi ha detto che si… si è rivolto il Borzacchelli al presidente per<br />

un eventuale prestito nei miei confronti, un certo prestito nei<br />

miei confronti, ma non ha precisato l’entità, ne me l’ha mai det-<br />

1039


to questo il Riolo, perché mi poteva anche aggiungere, dice:<br />

“Senti, si è rivolto al presidente per chiedere un prestito di<br />

50.000.000 delle vecchie lire, ma questo non è avvenuto”. Per<br />

cui è rimasta sempre imprecisata, cioè il prestito è vero, è vero<br />

tutto, però purtroppo la… la somma che doveva essere conces-<br />

sa in prestito non è a mia conoscenza.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

No, io lo chiedo e in questo senso opero una contestazione,<br />

perché lei il 19 Febbraio 2004, dopo aver avuto diciamo cogni-<br />

zione da parte nostra che Riolo aveva parlato di questa vicen-<br />

da del prestito, noi diciamo la… la mettiamo a conoscenza di<br />

queste dichiarazioni di Riolo, e le chiediamo: “Lei sa di un pre-<br />

stito che Borzacchelli avrebbe chiesto al presidente<br />

nell’interesse di Riolo?”. Lei dice il 19 Febbraio 2004: “Si, ne<br />

abbiamo parlato l’ultima volta, praticamente un giorno il Riolo<br />

mi ha riferito che il Borzacchelli gli doveva portare dei soldi,<br />

dice: a giorni ti porterò dei soldi. Ma soldi perché? perché pra-<br />

ticamente il discorso qual’era in pratica, Borzacchelli aveva<br />

detto al presidente che il signor Riolo era in cattive condizioni<br />

economiche e che era dis… aveva bisogno di un prestito, pre-<br />

stito che era disposto a dire di Borzacchelli era disposto a dar-<br />

gli a Riolo, e Riolo mi fa… mi dice: mi fai una cortesia, quando<br />

vedi il presidente gli dici che non sono stato io a chiedere?”.<br />

Pubblico Ministero: “E di quanto doveva essere questo presti-<br />

to?”. Aiello: “No, l’importo preciso non lo so, lui mi parlava di<br />

tanti soldi, mi dice tanti soldi”. Pubblico Ministero: “Questo il<br />

Riolo?” “Lui, il Riolo, senza quantificare ulteriormente”. Quindi<br />

siccome io le avevo fatto la domanda anche su un’indicazione<br />

approssimativa…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Siamo a Febbraio 2004 questo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Si, lei ha riferito di tanti soldi.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1040


Guardi, ad o… ad onoro del vero già di… de… precedentemente<br />

a questo interrogatorio ne abbiamo parlato di fatti queste…<br />

perché stavamo precisando una delle telefonate che era stata<br />

intercettata in cui si parlava appunto del prestito, perché ne<br />

avevamo parlato anche in un interrogatorio precedente a que-<br />

sto. Poi ne abbiamo parlato in quella data, ma è stato ulterior-<br />

mente poi chiarito da parte mia. Dico io oggi con tutta one-<br />

stà, signor Presidente, non saprei dire materialmente<br />

quanto era ne… è… e soldi, erano soldi che doveva rice-<br />

vere certamente il… il Borzacchelli il momento in cui gli<br />

concedeva il prestito il… il presidente. Ma la somma di<br />

preciso né me l’ha detto… me l’ha riferito il… il Riolo, né il… il<br />

presidente mi ha precisato un fatto del genere. Ha ragione lei,<br />

avrò usato questa espressione: “tanti soldi”.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Non l’ha usata.<br />

AVVOCATO MONACO:<br />

Non ha usato.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Lo… no, dico ha… ha ragione.<br />

La tesi negazionista del Cuffaro, dunque, viene ulteriormente<br />

contraddetta, oltre che dal dato inequivocabile del contenuto<br />

dell’intercettazione, anche dalle dichiarazioni dell’Aiello, il<br />

quale non solo è un amico personale del coimputato ma ha<br />

dimostrato di non aver alcuna intenzione di nuocere alla sua<br />

posizione processuale.<br />

Risulta, quindi, chiaro ed evidente come il compendio delle<br />

dichiarazioni rese dal Cuffaro in merito ad i suoi rapporti con<br />

il Riolo e, da ultimo, alla possibilità di una dazione di denaro<br />

in suo favore denoti il suo evidente imbarazzo a giustificare<br />

un rapporto che aveva assunto chiari connotati di illiceità.<br />

Pur trattandosi di un versamento di denaro mai concretizza-<br />

tosi, invero, appare evidente il collegamento temporale e cau-<br />

1041


sale tra tale eventualità, suggerita dal Borzacchelli, ed il ten-<br />

tativo di tenere calmo e tranquillo il Riolo che dava chiari se-<br />

gni di aver perso il controllo e che poteva ammettere i fatti o<br />

parlare a sproposito.<br />

Esaurita quest’ultima parte della ricostruzione del contesto<br />

degli accadimenti connessi al primo fatto in contestazione ai<br />

capi P) e Q) dell’epigrafe, può dirsi conclusa la disamina in<br />

ordine all’elemento oggettivo dei due reati in questione.<br />

Tale disamina, tuttavia, va integrata con una altrettanto ap-<br />

profondita indagine circa la sussistenza e la qualificazione<br />

dell’elemento psicologico dei reati in esame.<br />

Prima di procedere in tale direzione, però, occorre evidenzia-<br />

re un ultimo dato processuale che non è di poco rilievo.<br />

Si tratta dell’esame dell’imputato Cuffaro che, sebbene sia<br />

già stato analizzato in alcuni passaggi precedenti, merita un<br />

autonomo ed ulteriore momento di approfondimento.<br />

A fronte della suddetta ricostruzione, basata su un forte, u-<br />

nivoco e convergente complesso di prove, l’imputato, nel cor-<br />

so del suo esame, ha sempre negato di avere ricevuto e/o ri-<br />

velato alcuna notizia segreta.<br />

Come è noto, l’imputato è autorizzato dalla legislazione pena-<br />

le ad avvalersi della facoltà di non rispondere e gli viene ri-<br />

conosciuto – a differenza di molti altri paesi occidentali – an-<br />

che il diritto di mentire a sua difesa.<br />

Il fatto in sé che l’imputato abbia mentito ha poco rilievo in<br />

questa sede, giacchè tale elemento attiene al comportamento<br />

processuale e potrà essere valutato adeguatamente in sede di<br />

determinazione della pena da irrogare in concreto, ai sensi<br />

dell’art. 133 c.p..<br />

Va posto in risalto, invece, come tale negazione si scontri con<br />

una tale congerie di prove di segno contrario da apparire po-<br />

co adeguata alle indiscutibili capacità dell’imputato ed anche<br />

alle tesi sostenute dai suoi difensori.<br />

1042


Sul primo aspetto appare sufficiente ricordare, a titolo di e-<br />

sempio, i diversi passaggi dell’esame nel corso dei quali il<br />

Cuffaro è apparso in difficoltà, specie quando il P.M. gli con-<br />

testava le dichiarazioni dei suoi accusatori (quasi tutti già<br />

suoi carissimi amici) e gli chiedeva quale motivo avessero a-<br />

vuto tutti costoro per accusarlo falsamente in modo, peraltro,<br />

del tutto convergente.<br />

Il secondo profilo, invece, apparirà più evidente dopo la let-<br />

tura del successivo capitolo relativo agli aspetti soggettivi dei<br />

reati in esame.<br />

In questa sede, però, deve anticiparsi come buona parte del<br />

ragionamento probatorio seguito dalla difesa del Cuffaro si<br />

basi su considerazioni che avrebbero potuto avere maggior<br />

solidità sul piano logico-causale se avessero tratto spunto da<br />

una parziale ammissione, da parte dell’imputato, quantome-<br />

no dell’elemento oggettivo delle rivelazioni.<br />

Per restare ancorati al fatto in esame, il Cuffaro ha affermato<br />

di avere, per la prima volta, avuto conoscenza dell’esistenza<br />

di intercettazioni a carico del Guttadauro attraverso le noti-<br />

zie di stampa pubblicate all’indomani del suo arresto (22<br />

maggio 2002):<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Io ho appreso delle intercettazioni ambientali a casa di Gutta-<br />

dauro quando fu arrestato il dottore Guttadauro il 22 di mag-<br />

gio, perché il giorno dopo la stampa ne parlò. Io dissi questa<br />

cosa quando sono stato interrogato l’altra volta e voi mi avete<br />

detto che non era vero. Presidente io ho qui i ritagli di stampa<br />

che per brevità, siccome sono tre righe li leggerei, sono due<br />

quotidiani: La Gazzetta del Sud e il Giornale di Sicilia. Il Gior-<br />

nale di Sicilia dice testualmente, sta parlando dell’arresto di<br />

Guttadauro: indagini tradizionali, hanno detto gli investigatori,<br />

che si è avvalsa di pedinamenti ed intercettazioni ambientali e<br />

telefoniche. Questo è il Giornale di Sicilia, la Gazzetta del Sud<br />

è ancora più precisa: anche attraverso l’uso di microspie, tele-<br />

1043


camere ed intercettazioni telefoniche è stato ricostruito<br />

l’organigramma mafioso di Brancaccio facendo capo al nuovo<br />

boss del territorio Guttadauro. Come io ricordavo perfettamente<br />

questi ritagli di stampa che il mio ufficio stampa mi fa ogni<br />

mattina tra l’altro e dopo questo mi preoccupai e chiamai Miceli<br />

che non era a Palermo, era fuori e lo incontrai, dissi questo<br />

quando sono stato interrogato, però mi è stato detto che non<br />

era vero, oggi io invece credo di ricordare bene, qui ci sono,<br />

non sono se serve...<br />

GIU<strong>DI</strong>CE DOTT. ALCAMO:<br />

Ci può dire la data di questi articoli?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Il 23, giorno dopo l’arresto di Guttadauro, il 23 maggio 2002.<br />

Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud, credo che ci siano anche<br />

altri giornali.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

C’è scritto di intercettazioni ambientali a casa di Guttadauro?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Si.<br />

….<br />

No, lo leggo: anche attraverso l’uso di microspie, telecamere e<br />

di intercettazioni telefoniche è stato arrestato il boss Guttadau-<br />

ro. Adesso io non è che vado a sottigliare se le microspie erano<br />

dentro casa Guttadauro, questo è il tema, io leggo questo.<br />

GIU<strong>DI</strong>CE DOTT. ALCAMO:<br />

E’ chiarissimo.<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

E’ stato arrestato Guttadauro.<br />

GIU<strong>DI</strong>CE DOTT. ALCAMO:<br />

E’ chiarissimo.<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Perché sono state usate queste, mi preoccupo perché so che<br />

Miceli era andato a casa di Guttadauro e lo chiamo.<br />

1044


L’imputato, dunque, non distingueva tra conoscenza di inter-<br />

cettazioni in genere e conoscenza dell’esistenza di intercetta-<br />

zioni ambientali in casa del boss, indicando, come suo primo<br />

momento di apprendimento della notizia nella sua generalità,<br />

il 23 maggio 2002.<br />

Tale affermazione non solo risulta in palese contrasto con il<br />

sopra richiamato compendio probatorio che indica chiara-<br />

mente un suo ruolo nella diffusione della notizia addirittura<br />

nel giugno del 2001, ma anche con una specifica indicazione<br />

fatta dall’imputato Giorgio Riolo e che risale al mese succes-<br />

sivo.<br />

Questi, invero, pur nel solco della prudenza anzi, talora, del-<br />

la parziale reticenza con la quale ha affrontato i passaggi più<br />

delicati del suo esame che riguardavano la posizione del Cuf-<br />

faro, dichiarava prima e ribadiva poi in dibattimento che<br />

questi, almeno fin dal luglio del 2001, era perfettamente a<br />

conoscenza dei particolari relativi alle intercettazioni am-<br />

bientali a casa di Guttadauro per averli discussi con lui e col<br />

Borzacchelli.<br />

Di talchè, anche sotto questo profilo la collocazione tempora-<br />

le fornita dal Cuffaro – 23.5.2002 – risulta in contrasto con<br />

le altre emergenze processuali.<br />

l’elemento soggettivo<br />

****<br />

Come si è già chiarito in precedenza, la disamina critica della<br />

posizione dell’imputato Cuffaro, in relazione alle ipotesi con-<br />

testate ai capi P) e Q) dell’epigrafe, presuppone per un verso<br />

la dimostrazione dell’elemento oggettivo dei reati in questione<br />

e, per altro verso, la successiva ed autonoma dimostrazione<br />

dell’elemento psicologico degli stessi.<br />

Tale affermazione potrebbe risultare banale, posto che si<br />

tratta di modalità e percorsi probatori comuni all’esame di<br />

qualsiasi ipotesi delittuosa.<br />

1045


Tuttavia, attesa la particolare delicatezza del tema, acuita<br />

vuoi dalle caratteristiche intrinseche della specifica questio-<br />

ne di diritto che dalla limitatezza dei riferimenti giurispru-<br />

denziali sul punto, occorre tenere ben distinti i due diversi<br />

ed autonomi piani probatori e passare, a questo punto della<br />

motivazione, ad esaminare l’elemento psicologico delle due<br />

ipotesi aggravate contestate al Cuffaro.<br />

Anzi, per la precisione, occorre segnalare immediatamente<br />

come il delitto di rivelazione di segreti d’ufficio (art. 326 c.p.)<br />

di cui al capo P) dell’epigrafe risulti aggravato unicamente ai<br />

sensi dell’art. 7 L. 203/91.<br />

Al contrario, il delitto di favoreggiamento, così come conte-<br />

stato dal P.M. al capo Q), appare, con la solare evidenza dei<br />

fatti, pluriaggravato, una prima volta dal secondo comma<br />

dell’art. 378 c.p. (favoreggiamento nei confronti di soggetto<br />

indagato o giudicato per il reato di cui all’art. 416 bis c.p.)<br />

ed una seconda volta dall’ulteriore aggravante di cui all’art.<br />

7 L. 203/91 (nel presente caso, per la commissione dei fatti<br />

“al fine di agevolare l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa<br />

Nostra”).<br />

La duplice contestazione delle aggravanti, invero, emerge i-<br />

nequivocabilmente da almeno due dati: in primo luogo dal<br />

tenore letterale del capo di imputazione Q) che, a seguito di<br />

una semplice lettura, fa ritenere contestata, in fatto, sia<br />

l’aggravante del secondo comma dell’art. 378 c.p. (“per ave-<br />

re… aiutato… Miceli Domenico, Aragona Salvatore e Guttadau-<br />

ro Giuseppe, sottoposti ad indagine, il primo per il delitto di cui<br />

agli artt. 110 e 416 bis c.p., il secondo ed il terzo per il delitto<br />

di cui all’art. 416 bis c.p.”) che quella dell’art. 7 L. 203/91<br />

(“… commettendo il fatto al fine di agevolare l’attività<br />

dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra”).<br />

Ed inoltre si ricava anche dall’espresso e formale richiamo,<br />

nel medesimo capo di imputazione così come formulato dal<br />

1046


P.M., all’art. “378 commi 1 e 2 c.p.” ed all’art. “7 l. n.<br />

203/91”.<br />

Partendo da tali premesse, va chiarito come il complesso per-<br />

corso motivazionale sullo specifico aspetto della sussistenza<br />

dell’elemento soggettivo debba prevedere la progressiva dimo-<br />

strazione di detta sussistenza dapprima in relazione al reato<br />

di favoreggiamento semplice, anche avuto riguardo alla ipote-<br />

si aggravata ai sensi del secondo comma dell’art. 378 c.p. e,<br />

successivamente, rispetto all’ulteriore aggravante di cui<br />

all’art. 7 L. 203/91.<br />

Si tratta, in verità, di passaggi motivazionali che vanno af-<br />

frontati gradatamente proprio in quanto si tratta di istituti<br />

giuridici autonomi e, come vedremo, assistiti da presupposti<br />

legali differenti.<br />

Prendendo le mosse dalla disamina dell’elemento soggettivo<br />

nel reato di favoreggiamento personale, va precisato che, in<br />

base alla giurisprudenza unanime della Suprema Corte di<br />

Cassazione, ai fini della sussistenza di tale delitto non occor-<br />

re il dolo specifico, ma è sufficiente il dolo generico, che con-<br />

siste nella volontà cosciente di aiutare una persona a sot-<br />

trarsi alle investigazioni o alle ricerche dell’autorità.<br />

È necessario, cioè, “che l’agente abbia volontariamente posto<br />

in essere una condotta che consapevolmente si traduca comun-<br />

que in aiuto” a favore della persona che si sa essere sottopo-<br />

sta ad investigazioni o ricerche (per tutte, Cass. sez. I 6.5.99<br />

n. 8786, Nicolosi; Cass. Agate cit.) o si prevede che lo sarà,<br />

bastando che il soggetto attivo del reato abbia agito con la<br />

coscienza e volontà di fuorviare con la propria condotta le ri-<br />

cerche, nella “ragionevole consapevolezza dell’apprezzabilità<br />

del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il<br />

reato cosiddetto presupposto e al di fuori dei casi di concorso<br />

in esso” (Cass. sez. VI 29.10.03 n. 44756, Bevilacqua).<br />

Un tema di sicuro interesse, anche in relazione alla specifica<br />

fattispecie in esame, appare costituito dalla conoscenza da<br />

1047


parte del soggetto agente dell’esistenza del reato presuppo-<br />

sto.<br />

La giurisprudenza di legittimità, a tale proposito, ha ritenuto<br />

irrilevante che il favoreggiatore ritenga il reato commesso da<br />

una persona piuttosto che da un’altra, che creda di prestare<br />

aiuto ad un innocente ovvero ad un colpevole, ad un imputa-<br />

bile o meno, che persino conosca o no il beneficiato (per tut-<br />

te, Cass.sez. II 10.2.95, Cavataio; Cass. sez. I 10.6.82, Val-<br />

preda) ovvero che neppure sappia per quale reato siano in<br />

corso investigazioni o ricerche (Cass. sez. VI 19.2.91 n. 9809,<br />

Curci).<br />

Al riguardo risulta chiara ed evidente la refluenza di tali<br />

principi di diritto in relazione al caso in esame, atteso che,<br />

in base al costante insegnamento della S.C. di Cassazione,<br />

non è necessario pretendere neppure che:<br />

- l’autore del favoreggiamento conosca personalmente il sog-<br />

getto beneficiato;<br />

- ovvero abbia piena consapevolezza dell’esistenza di indagini<br />

a suo carico per una qualche ipotesi di reato.<br />

Nel caso in esame, con tutta evidenza è emerso molto di più.<br />

Per un verso, infatti, è rimasto ampiamente dimostrato – ol-<br />

tre che ammesso dallo stesso Cuffaro nel corso del suo esame<br />

– che l’imputato conosceva benissimo Domenico Miceli, suo<br />

amico, collega e compagno di iniziative politiche da oltre<br />

vent’anni.<br />

Lo stesso Cuffaro, inoltre, ha ammesso che, all’epoca dei fat-<br />

ti, conosceva anche Giuseppe Guttadauro (pur avendolo, a<br />

suo dire, incontrato personalmente solo in un paio di occa-<br />

sioni) ma, soprattutto, sapeva dell’esistenza di un rapporto di<br />

attuale vicinanza, di affetto e di frequentazione tra questi e<br />

Domenico Miceli.<br />

Sotto altro profilo, poi, sempre dalle stesse parole del Cuffa-<br />

ro, è possibile desumere che questi, all’epoca della commis-<br />

sione dei reati, era perfettamente consapevole che il Gutta-<br />

1048


dauro era stato in precedenza condannato per “fatti di ma-<br />

fia”, circostanza che, peraltro, riconosceva come notoria.<br />

Infine, quanto all’ulteriore profilo della consapevolezza<br />

dell’esistenza del reato presupposto in capo al Cuffaro, non<br />

può che concludersi per la evidente sussistenza anche di tale<br />

requisito (sebbene non richiesto).<br />

E ciò proprio per il contenuto stesso del nucleo sostanziale<br />

della notizia rivelata da Cuffaro a Miceli, che riguardava<br />

l’esistenza di una intercettazione in cui il Miceli era stato a-<br />

scoltato mentre colloquiava con l’esponente mafioso Giuseppe<br />

Guttadauro.<br />

Il fatto che fossero in corso delle operazioni di intercettazio-<br />

ne, invero, presupponeva necessariamente che fossero in cor-<br />

so delle indagini a carico dei predetti.<br />

Eppure, nonostante appaia scontato che Cuffaro fosse del<br />

tutto consapevole dell’esistenza di una indagine riguardante<br />

il Guttadauro ed il Miceli, va ribadito che, sulla scorta della<br />

sopra citata giurisprudenza di legittimità, per la configura-<br />

zione dell’elemento psicologico del reato di favoreggiamento<br />

non è necessario dimostrare tale consapevolezza.<br />

La giurisprudenza della S.C., come si è detto, ha ritenuto<br />

sufficiente anche la mera previsione della futura sottoposi-<br />

zione ad indagini (Cass. sez. VI 29.10.03 n. 44756).<br />

Così come, pur non assumendo carattere di decisività il dato<br />

della personale conoscenza con il soggetto favorito (posto<br />

che, come detto, l’ipotesi delittuosa può ritenersi pienamente<br />

integrata anche in difetto di tale requisito) nel caso in esame<br />

tale presupposto è riconosciuto dallo stesso imputato e con-<br />

fermato da una serie di elementi probatori ed indiziari che<br />

depongono univocamente in tal senso.<br />

Dunque, riassumendo, l’imputato Cuffaro, all’epoca del fatto,<br />

era del tutto consapevole che gli inquirenti avevano intercet-<br />

tato e registrato una conversazione tra Miceli e Guttadauro e<br />

1049


che costoro, oltre ad essere amici e colleghi, si frequentavano<br />

con continuità.<br />

Peraltro, i dati della diretta e personale conoscenza tra Cuf-<br />

faro e Miceli e tra Miceli e Guttadauro non sono in contesta-<br />

zione tra le parti e, pertanto, devono ritenersi assolutamente<br />

certi e condivisi.<br />

Tutto ciò vale a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dub-<br />

bio, la sussistenza, in capo all’imputato, del dolo generico ti-<br />

pico del reato di favoreggiamento semplice (art. 378 c.p.).<br />

Il secondo passaggio argomentativo della sentenza, sullo spe-<br />

cifico punto in esame, attiene alla dimostrazione della sussi-<br />

stenza dell’elemento psicologico tipico dell’aggravante di cui<br />

al secondo comma dello stesso art. 378 c.p..<br />

Come è noto, tale aggravante è di tipo oggettivo, in quanto<br />

ancorata ad un dato puramente obiettivo ed indipendente<br />

dalla volontà delle parti “quando il delitto commesso è quello<br />

previsto dall’art. 416 bis c.p.”.<br />

L’aggravante scatta, cioè, quando il soggetto favorito sia og-<br />

gettivamente sottoposto ad indagini per il delitto di cui<br />

all’art. 416 bis c.p..<br />

Anche in questo caso, comunque, vi è un risvolto di natura<br />

psicologica connesso pur sempre al dolo generico - alla stes-<br />

sa stregua del reato nella sua forma semplice (primo comma)<br />

– e cioè alla consapevolezza di prestare aiuto non ad una<br />

persona sottoposta ad una qualunque indagine ma ad un c.d.<br />

favorito qualificato, in quanto sottoposto ad investigazioni,<br />

indagato o imputato per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p..<br />

Già si è detto dianzi come lo stesso Salvatore Cuffaro, ren-<br />

dendo l’esame davanti al Collegio, abbia ammesso e ricono-<br />

sciuto di essere stato, al momento del fatto, del tutto consa-<br />

pevole che Giuseppe Guttadauro era stato già processato e<br />

definitivamente condannato per reati di stampo mafioso.<br />

E del resto deve sicuramente convenirsi che tale circostanza<br />

fosse, all’epoca, pubblica e del tutto notoria in quanto am-<br />

1050


piamente riportata nel corso degli anni dalle cronache e dai<br />

mezzi di informazione.<br />

Come si è già evidenziato, le notizie riguardanti il Guttadauro<br />

si erano susseguite, senza soluzione di continuità, fin dal<br />

primo maxi-processo (anni 80) ed erano proseguite con i vari<br />

arresti, il processo c.d. “Golden Market”, le misure di preven-<br />

zione etc. etc..<br />

Alle notizie riguardanti le vicende giudiziarie del Guttadauro,<br />

inoltre, era stato dato particolare risalto, trattandosi di un<br />

medico all’epoca in servizio quale primario del locale Ospeda-<br />

le Civico e, come tale, ritenuto un soggetto in apparenza in-<br />

sospettabile.<br />

E se la notorietà di dette notizie può già ritenersi acclarata<br />

in relazione ai criteri dell’uomo di media avvedutezza, a mag-<br />

gior ragione lo deve essere per un soggetto come il Cuffaro<br />

che, oltre ad essere un collega del Guttadauro e ad avere di-<br />

versi amici comuni, svolgeva attività politica nell’ambito ter-<br />

ritoriale palermitano ed era, pertanto, munito di un livello di<br />

conoscenze e di attenzione ai fatti locali di rilievo incompa-<br />

rabilmente superiore a quello di un semplice quisque de po-<br />

pulo.<br />

Ma anche al di là della ammissione del Cuffaro e della rico-<br />

nosciuta notorietà della notizia della condanna definitiva per<br />

mafia riportata dal Guttadauro, vale la pena di aggiungere<br />

come lo stesso Aragona abbia confermato la piena consapevo-<br />

lezza di tale circostanza da parte del Cuffaro.<br />

In relazione alla persona del dottore Salvatore Aragona, il<br />

Cuffaro ha ammesso anche di essere stato consapevole, al<br />

momento del fatto, dell’esistenza della sua condanna per ma-<br />

fia e, sinanco, di alcuni riferimenti in ordine al tipo di ausilio<br />

prestato in favore di “cosa nostra”.<br />

A parte l’esistenza di detti pregiudizi penali (nel caso del<br />

Guttadauro reiterati e specifici), la piena consapevolezza del<br />

Cuffaro doveva poi estendersi anche al fatto che almeno il<br />

1051


Miceli ed il Guttadauro sicuramente dovevano essere sotto-<br />

posti, al momento della rivelazione della notizia, ad una in-<br />

dagine per fatti di mafia, tenuto conto della esistenza di una<br />

intercettazione a loro carico e dei precedenti del Guttadauro.<br />

In relazione ai profili concernenti l’elemento psicologico pro-<br />

prio del reato di favoreggiamento e della circostanza aggra-<br />

vante di cui al secondo comma dell’art. 378 c.p., può dirsi<br />

positivamente dimostrata, oltre che confermata dallo stesso<br />

Cuffaro, la piena consapevolezza da parte dell’imputato dei<br />

precedenti penali per fatti di stampo mafioso che gravavano<br />

sulla persona del Guttadauro (così come dell’Aragona).<br />

Ciò posto, non deve, tuttavia, sfuggire un dato fattuale tanto<br />

rilevante quanto unanimemente acquisito nel corso<br />

dell’istruzione dibattimentale.<br />

Sotto il profilo della condotta materiale l’unica azione che<br />

può essere ricondotta alla persona di Salvatore Cuffaro è la<br />

comunicazione della notizia segreta a Domenico Miceli, il<br />

quale, poi, la riferiva a Salvatore Aragona che, a sua volta, la<br />

riportava al Guttadauro.<br />

Lo stesso P.M. non ha mai sostenuto cosa diversa ed agli atti<br />

del dibattimento non sono emerse prove di una comunicazio-<br />

ne diretta della notizia dal Cuffaro al Guttadauro, ovvero di<br />

una comunicazione indiretta ma attraverso intermediari di-<br />

versi dal Miceli.<br />

Così come non risulta in alcun modo dimostrato, né alcuna<br />

delle parti lo ha neppure paventato, che il Cuffaro, nel riferi-<br />

re la notizia segreta al Miceli, gli abbia dato espresso manda-<br />

to di comunicarla pure al Guttadauro.<br />

Certamente una tale evenienza si sarebbe, in via di ipotesi,<br />

potuta verificare ed avrebbe avuto refluenze anche in relazio-<br />

ne all’accertamento ed alla qualificazione dell’elemento psico-<br />

logico del delitto e delle sue circostanze aggravanti.<br />

La riprova è fornita proprio dall’altro episodio di rivelazione<br />

di notizie e di favoreggiamento in contestazione ai capi N) ed<br />

1052


O) della rubrica, nei quali si è accertato che lo stesso Cuffaro<br />

ha “mandato a dire” ad Aiello tramite Roberto Rotondo che i<br />

due marescialli Ciuro e Riolo erano indagati.<br />

Nel presente episodio, l’unico dato certo e dimostrato della<br />

condotta del Cuffaro è costituito dal fatto che questi ha rife-<br />

rito al solo Domenico Miceli la notizia o meglio le notizie<br />

suindicate.<br />

Se, dunque, questo è il perimetro dell’elemento materiale del<br />

reato in contestazione, alla luce di tali circostanze occorre<br />

approfondire l’esame critico del connesso elemento psicologi-<br />

co, ponendo attenzione a quale fosse, al momento del fatto,<br />

la consapevolezza e la volontà del Cuffaro.<br />

L’indagine sul reale atteggiamento psicologico del soggetto<br />

agente, come è evidente, deve essere particolarmente attenta<br />

e penetrante, per verificare se, pure ponendosi nella prospet-<br />

tiva della realizzazione del reato con qualsiasi forma di dolo,<br />

l’agente si sia rappresentato come conseguenza certa, proba-<br />

bile o anche solo possibile della propria condotta, la verifica-<br />

zione dell’evento di agevolazione preso in considerazione dal-<br />

la norma e lo abbia voluto, direttamente, ovvero indiretta-<br />

mente, quando, cioè, abbia accettato il rischio che esso si ve-<br />

rificasse, agendo anche a costo di determinarlo.<br />

Ed allora appare chiaro, in un’ottica puramente soggettiva,<br />

quale fosse la volontà del Cuffaro nel momento in cui si è de-<br />

terminato a disvelare la notizia segreta al Miceli.<br />

Nel caso che ci occupa la volontà del Cuffaro era certamente<br />

rivolta, in prima istanza, ad aiutare il suo amico Domenico<br />

Miceli.<br />

Risulta, infatti, del tutto logico ed evidente che la notizia<br />

dell’esistenza di intercettazioni che coinvolgevano il “mafio-<br />

so” Guttadauro ed il Miceli concerneva un fatto che poteva<br />

determinare conseguenze nefaste per quest’ultimo.<br />

Il Miceli, a detta dello stesso Cuffaro, era un suo amico di<br />

vecchia data, al quale lo legavano, oltre agli studi universita-<br />

1053


i, al rapporto di colleganza ed all’affinità personale, un co-<br />

mune impegno politico che, da ultimo, aveva indotto<br />

l’imputato ad impegnarsi per la candidatura del Miceli.<br />

Risulta allora assolutamente evidente l’esistenza, in capo al<br />

Cuffaro, di un preciso interesse e di una altrettanto chiara<br />

intenzione di aiutare il suo amico Mimmo Miceli a sottrarsi<br />

alle indagini ed alle intercettazioni in corso anche a suo cari-<br />

co.<br />

E ciò sia in relazione alla sua candidatura alle imminenti ele-<br />

zioni al parlamento regionale - che sarebbe stata sicuramente<br />

bruciata dalla diffusione di notizie circa l’avvio di una inda-<br />

gine sul Miceli per fatti di mafia o, peggio ancora,<br />

dall’emissione di un avviso di garanzia o dall’adozione di una<br />

misura cautelare – che, soprattutto, nell’esclusivo e predo-<br />

minante interesse del Miceli, in quanto amico personale e<br />

fraterno del Cuffaro.<br />

Ricorre, dunque, senz’altro il requisito legale dell’aiuto forni-<br />

to volontariamente almeno ad un altro soggetto, Domenico<br />

Miceli, che si sa attualmente o potenzialmente sottoposto ad<br />

indagini.<br />

Né rileva in alcun modo la circostanza per la quale l’imputato<br />

potrebbe avere agito per mere ragioni di amicizia personale.<br />

A tale proposito appare significativo richiamare il principio di<br />

diritto, ribadito più volte dalla Cassazione, della assoluta ir-<br />

rilevanza dei moventi in forza dei quali il favoreggiatore si sia<br />

determinato ad agire.<br />

In giurisprudenza si è, ad esempio, sostenuto che l’aiuto può<br />

essere fornito anche per fine di lucro ovvero per semplice a-<br />

micizia (Tribunale Milano 22.11.93 in giur. Merito 2004,<br />

2548) o addirittura per pietà, senza che tali moventi interiori<br />

abbiano la capacità di incidere in alcun modo sul perfezio-<br />

namento della fattispecie legale.<br />

Il principio dell’assoluta irrilevanza dei moventi a delinquere<br />

ridonda, nel caso in esame, proprio in riferimento al tema<br />

1054


della motivazione della condotta asseritamente connessa al<br />

rapporto di amicizia con il Domenico Miceli.<br />

Quand’anche, cioè, il Cuffaro – che non ha potuto sostenere<br />

tale tesi avendo negato in radice la rivelazione! - sia stato, in<br />

ipotesi, indotto a rivelare la notizia riservata e coperta da se-<br />

greto investigativo solo dall’amicizia che lo legava al Miceli,<br />

tale elemento, per costante insegnamento della Cassazione,<br />

non avrebbe comunque influito sulla contestazione oggi sot-<br />

toposta a giudizio.<br />

E ciò essenzialmente per il suddetto principio dell’assoluta<br />

irrilevanza del movente ma anche per l’ovvia considerazione<br />

della fondata e ragionevole prevedibilità della ulteriore circo-<br />

lazione della notizia, puntualmente pervenuta, infatti, al<br />

Guttadauro.<br />

A ben vedere, poi, tra i moventi che hanno spinto il Cuffaro<br />

ad agire nonostante la consapevolezza della illiceità della<br />

propria condotta, può ravvedersi anche quello del proprio in-<br />

teresse personale.<br />

Si tratta, tuttavia, non di un concorso di proiezioni finalisti-<br />

che della volontà ma di un movente vero e proprio che non<br />

può essere confuso con il dolo diretto e che è del tutto irrile-<br />

vante in base al richiamato principio generale della assoluta<br />

irrilevanza dei moventi.<br />

Invero, la notizia dell’esistenza di una indagine penale ri-<br />

guardante il “mafioso” Guttadauro ed il Miceli poteva anche<br />

rappresentare, per lo stesso imputato, un pericolo, soprattut-<br />

to in vista delle imminenti elezioni politiche regionali, previ-<br />

ste di lì a pochi giorni.<br />

Ma si tratta, in ogni caso, di un ulteriore e concorrente mo-<br />

vente, soprattutto se si tiene conto del fatto che, mentre per<br />

il Miceli ed il Guttadauro, i cui dialoghi erano stati intercet-<br />

tati, l’imputato aveva la consapevole certezza che fossero sot-<br />

toposti ad indagine, lo stesso non poteva immaginare per se<br />

medesimo, posto che il tenore della notizia (ricevuta dal Bor-<br />

1055


zacchelli e divulgata al Miceli) non lo riguardava in alcun<br />

modo.<br />

Di certo il Cuffaro, essendo candidato per la prima volta alla<br />

carica di Governatore della Regione siciliana, poteva nutrire<br />

l’intima preoccupazione che, nel pieno della campagna eletto-<br />

rale, venisse fatto il suo nome nelle conversazioni intercetta-<br />

te tra il Miceli ed il Guttadauro.<br />

Si tratta, tuttavia, proprio di una preoccupazione, di un ulte-<br />

riore motivo ad agire che va inquadrato nel novero dei mo-<br />

venti in senso tecnico e che, come tale, risulta assolutamente<br />

irrilevante.<br />

In proposito, la giurisprudenza ha precisato che il dolo gene-<br />

rico nel favoreggiamento richiede solo che “l’agente abbia vo-<br />

lontariamente posto in essere una condotta che consapevol-<br />

mente si traduca comunque in un aiuto a favore di colui che si<br />

sa essere sottoposto ad investigazioni o ricerche”, mentre il<br />

motivo a delinquere è costituito dalla “soggettiva spinta psico-<br />

logica alla condotta illecita ed ha, di regola, valenza accesso-<br />

ria, limitata alla quantificazione della sanzione” (Cass. Nicolo-<br />

si cit., in fattispecie in cui l’imputato per favoreggiamento<br />

asseriva di avere agito per salvaguardare l’incolumità dei fi-<br />

gli).<br />

Per altro verso, come si è fatto già notare, l’elemento sogget-<br />

tivo del reato presuppone non solo la volontà cosciente di<br />

aiutare taluno ma anche la consapevolezza che questi sia in<br />

atto sottoposto ad investigazione, cosa che il Cuffaro<br />

all’epoca non avrebbe potuto neppure lontanamente immagi-<br />

nare per se stesso.<br />

Tale proiezione dell’elemento psicologico del reato appare,<br />

peraltro, del tutto compatibile con la fattispecie legale in<br />

contestazione (il favoreggiamento aggravato dal secondo<br />

comma c.p.).<br />

Né desta alcuna preoccupazione l’esistenza di un movente di<br />

tipo egoistico, proprio in quanto trattasi di un movente, per<br />

1056


definizione del tutto irrilevante, e non di una ulteriore e con-<br />

corrente volontà.<br />

E del resto non essendo, in quel frangente, il Cuffaro sotto-<br />

posto ad indagini, né oggettivamente né nella sua possibile<br />

proiezione subiettiva fondata sul contenuto della notizia rice-<br />

vuta, il dato rimane confinato tra le circostanze accertate ma<br />

non incidenti sul giudizio in ordine agli elementi essenziali<br />

del reato.<br />

A tale proposito, poi, va fatta una precisazione circa<br />

l’assoluta inapplicabilità al caso concreto dell’ipotesi di non<br />

punibilità prevista dall’art. 384 primo comma c.p. (“nei casi<br />

previsti dagli artt. … 378, non è punibile chi ha commesso il<br />

fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé<br />

medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile<br />

nocumento nella libertà e nell’onore”).<br />

In primo luogo, invero, va tenuto presente che, per pacifico<br />

insegnamento della giurisprudenza di legittimità, la sussi-<br />

stenza di detta ipotesi di non punibilità va invocata da parte<br />

dell’imputato e, pur potendo essere anche rilevata d’ufficio,<br />

non può risultare in contrasto con quanto sostenuto<br />

dall’imputato medesimo.<br />

Orbene, nel caso che ci occupa uno dei difensori del Cuffaro<br />

ha sostenuto la ricorrenza dell’esimente di cui all’art. 384<br />

cod. pen. ma senza tenere conto del fatto che il suo assistito<br />

ha assunto un atteggiamento processuale del tutto incompa-<br />

tibile con la configurabilità di detta esimente.<br />

Il Cuffaro, invero, ha decisamente negato di avere mai rivela-<br />

to alcuna notizia segreta né al Miceli né ad altri soggetti, af-<br />

fermazione, come si diceva, del tutto incompatibile con quella<br />

della commissione del fatto per necessità di salvare se stesso<br />

da un grave nocumento alla libertà od all’onore.<br />

Ciò esclude in radice la sostenibilità della suddetta tesi di-<br />

fensiva che invoca un istituto giuridico inapplicabile al caso<br />

1057


concreto e che, peraltro, appare tale anche sotto diversi ulte-<br />

riori profili.<br />

Deve considerarsi, infatti, che “la situazione di necessità pre-<br />

vista dall’art. 384 c.p. non è costituita da un evento di perico-<br />

lo, com’è per la legittima difesa e per lo stato di necessità, ma<br />

da un evento di danno; per cui, ad integrare l’esimente specia-<br />

le prevista dalla predetta norma peri i reati contro<br />

l’amministrazione della giustizia, non è sufficiente il semplice<br />

pericolo – com’è per le due menzionate esimenti comuni, il qua-<br />

le peraltro deve essere attuale e non volontariamente causato,<br />

né, quanto allo stato di necessità, altrimenti evitabile – ma oc-<br />

corre un effettivo grave nocumento nella libertà e nell’onore,<br />

evitabile solo con la commissione di uno dei reati in relazione<br />

ai quali opera l’esimente in parola” (Cass. 12.4.80 n.4765 e<br />

succ. conf.).<br />

La Corte regolatrice ha stabilito, dunque, il principio della<br />

ineseguibilità di un comportamento diverso da parte<br />

dell’imputato che, nel caso in esame, appare ultroneo e fuor-<br />

viante.<br />

Inoltre, prevede che il nocumento alla propria persona non<br />

sia meramente temuto o potenziale ma conseguenza certa ed<br />

evitabile solo attraverso la commissione del reato contro<br />

l’amministrazione della giustizia.<br />

A tale proposito si richiamano le seguenti massime: “ai fini<br />

dell’integrazione dell’esimente di cui all’art. 384 c.p. .. è ne-<br />

cessario che il pericolo non sia genericamente temuto ma sia<br />

collegato a circostanze obiettive, attuali e concrete che ne de-<br />

limitino con precisione contenuto ed effetti” (Cass. Sez.VI,<br />

26.4.99 n.8638); e, proprio in relazione al reato in esame, “in<br />

tema di favoreggiamento personale non è applicabile la causa<br />

di non punibilità prevista dall’art. 384 c.p., quando l’attività<br />

favoreggiatrice .. sia stata determinata dal semplice timore di<br />

coinvolgimento nella vicenda criminosa” (Cass. Sez.I<br />

9.10.2002 n.35607).<br />

1058


Ed infine, “perché possa operare la causa di giustificazione<br />

speciale prevista dall’art. 384 c.p. … occorre che il fatto costi-<br />

tuente il reato da scriminare si ponga nel suo accadimento in<br />

rapporto di consequenzialità immediata ed inderogabile rispet-<br />

to alla suddetta necessità. Siffatto nesso non ricorre, dunque,<br />

né quando la commissione di taluno dei reati previsti dal citato<br />

articolo non sia strettamente collegabile sul piano eziologico al-<br />

le esigenze di tutela e di conservazione della libertà e<br />

dell’onore del soggetto agente o dei suoi congiuni, né quando il<br />

rapporto di necessità tra il fatto commesso e lo scopo della<br />

conservazione dei beni in questione sia semplicemente suppo-<br />

sto in modo da non fornire la certezza che il danno non possa<br />

essere evitato senza la commissione del reato (fattispecie in<br />

tema di favoreggiamento personale)” (Cass. Sez. 6, 23.5.95<br />

n.8632).<br />

Tali ricevuti principi escludono che, nel caso di specie, possa<br />

trovare applicazione, comunque (ed anche a prescindere dalla<br />

superiore troncante premessa), l’esimente in esame.<br />

La condotta favoreggiatrice posta in essere dall’imputato, in-<br />

fatti, aveva altre finalità dirette e, pur apparendo plausibile<br />

l’esistenza anche di un mero movente di tipo personale, ciò<br />

non significa che il coinvolgimento del Cuffaro nell’indagine<br />

fosse un evento certo (e, per la verità, neppure altamente<br />

probabile) ed altrimenti inevitabile, se non mediante la com-<br />

missione del reato di favoreggiamento in favore del Miceli e<br />

del Guttadauro.<br />

Le conclusioni di questa analisi – svolta d’ufficio da parte del<br />

Collegio - vanno esaminate alla luce del fatto che l’esimente<br />

in questione avrebbe dovuto essere invocata dal Cuffaro sulla<br />

scorta della necessaria premessa logica dell’ammissione del<br />

fatto, cosa che non è accaduta avendo, viceversa, l’imputato<br />

negato con forza la condotta contestatagli.<br />

Di conseguenza, il suddetto argomento difensivo va respinto<br />

sia per la sua intrinseca contraddittorietà rispetto al compor-<br />

1059


tamento processuale dell’imputato che per la carenza dei<br />

presupposti fissati dalla giurisprudenza di legittimità in ma-<br />

teria.<br />

Riprendendo il ragionamento principale, va precisato, dun-<br />

que, che, nella condotta dell’imputato, sussiste certamente il<br />

requisito soggettivo della volontà diretta di aiutare almeno<br />

un altro soggetto, Domenico Miceli, che il Cuffaro sapeva in<br />

quel momento sottoposto ad indagini.<br />

Riassumendo i termini della superiore analisi, pertanto, la<br />

volontà insita nella rivelazione della notizia segreta da parte<br />

del Cuffaro al Miceli era intenzionalmente diretta a fornire<br />

un concreto e rilevante aiuto a quest’ultimo che, dato il teno-<br />

re stesso della notizia, sapeva coinvolto in una indagine ri-<br />

guardante anche il “mafioso” Guttadauro, e, pertanto, espo-<br />

sto al rischio di guai giudiziari a pochi giorni dalle elezioni<br />

regionali.<br />

Si tratta, evidentemente, dell’espressione concreta di un dolo<br />

diretto in quanto proiezione volontaria e finalizzata al conse-<br />

guimento di un risultato ben preciso e determinato.<br />

Tale ricostruzione del quadro psicologico sotteso alla com-<br />

missione del delitto aggravato in esame, del resto, appare ri-<br />

spondente alla logica ed univocamente compatibile rispetto<br />

all’intero compendio delle emergenze processuali.<br />

Il Cuffaro, pertanto, dopo aver ricevuto dal Borzacchelli la<br />

notizia dell’esistenza di una intercettazione che coinvolgeva il<br />

Miceli con il Guttadauro, non solo si rappresenta ogni detta-<br />

glio della situazione, ma vuole favorire ed aiutare il suo ami-<br />

co Miceli, al quale lo lega un forte rapporto personale e la<br />

candidatura alle elezioni regionali nelle fila del partito di cui<br />

è indiscusso leader.<br />

In tale quadro complessivo di risultanze va, poi, inserito<br />

l’ulteriore elemento della intenzione del Cuffaro di aiutare<br />

anche la persona di Giuseppe Guttadauro.<br />

1060


Occorre, cioè, sempre all’interno del paradigma del dolo ge-<br />

nerico tipico del reato di cui all’art. 378 1° e 2° co. c.p., ac-<br />

certare se il Cuffaro abbia avuto la volontà cosciente di aiu-<br />

tare anche il Guttadauro a sottrarsi alle indagini in corso a<br />

suo carico.<br />

Tale operazione ermeneutica va svolta non sulla base di sen-<br />

sazioni o intuizioni che non possono avere ingresso nella mo-<br />

tivazione di una sentenza, ma rigidamente sulla scorta dei<br />

criteri fissati a tale scopo dalla giurisprudenza di legittimità.<br />

Come ribadito anche dalla sentenza della S.C. dianzi citata,<br />

tale consapevolezza non può desumersi altro che:<br />

- dalle stesse modalità dell’opera ausiliatrice;<br />

- dai rapporti intercorrenti tra l’ausiliatore e l’ausiliato;<br />

- dalla personalità delinquenziale dei medesimi.<br />

Sotto il primo profilo si è già osservato come l’azione posta in<br />

essere dal Cuffaro – la rivelazione della notizia - sia stata ri-<br />

volta, in modo diretto ed esclusivo, alla persona del Miceli.<br />

Non è stato, infatti, in alcun modo dimostrato un ulteriore ed<br />

altrettanto diretto passaggio della notizia anche in favore del<br />

Guttadauro ovvero l’esistenza di un espresso mandato al Mi-<br />

celi di andare a riferire quanto appreso al Guttadauro.<br />

Sotto il diverso profilo della rispettiva personalità<br />

dell’ausiliatore e dell’ausiliato nonché dei loro rapporti diret-<br />

ti, si è anche accertato come l’unica fonte, sia pure altamen-<br />

te credibile, sia rappresentata da Salvatore Aragona.<br />

Nonostante i plurimi riscontri emersi alle dichiarazioni<br />

dell’Aragona, si deve, però, notare come sullo specifico punto<br />

le stesse sono risultate prive di un riscontro individualizzan-<br />

te.<br />

Le conversazioni intercettate in casa del Guttadauro tra que-<br />

sti, l’Aragona ed il Miceli, infatti, danno contezza di tutta<br />

una serie di opinioni e fatti che non provengono direttamente<br />

dal Cuffaro ma che vengono a questi attribuiti dai suddetti<br />

Aragona e Miceli.<br />

1061


Non per questo, come si è detto, essi non appaiono rilevanti e<br />

significativi ma, allo specifico fine di ritenere dimostrati rap-<br />

porti diretti e certamente biunivoci tra i due, non si dimo-<br />

strano capaci di autonoma forza rappresentativa.<br />

Alla luce dei criteri fissati dalla S.C., dunque, non può rite-<br />

nersi dimostrata, con quella univoca certezza necessaria per<br />

un giudizio di responsabilità in sede di merito, la sussistenza<br />

di una volontà cosciente del Cuffaro diretta ad aiutare pro-<br />

prio il Guttadauro.<br />

Il fatto che debba escludersi l’esistenza di un dolo diretto,<br />

tuttavia, non esaurisce l’argomento.<br />

Come si è detto in precedenza, il dolo richiesto per la confi-<br />

gurabilità, sotto il profilo soggettivo, del reato di favoreggia-<br />

mento e della aggravante del secondo comma dell’art. 378<br />

c.p. è pacificamente il semplice dolo generico, pur sembrando<br />

la fattispecie esprimere un contenuto intenzionale del volere<br />

(diretto ad intralciare o fuorviare le attività di polizia giudi-<br />

ziaria).<br />

In questo senso si è precisato in dottrina (Padovani, “favoreg-<br />

giamento” in Enc. Giur. 1983) che il contenuto volitivo assu-<br />

me un significato “spiccatamente finalistico”, dipendente dal<br />

fatto che l’aiuto prestato è diretto a conseguire un risultato<br />

offensivo (l’elusione delle indagini) di cui nella fattispecie è<br />

necessario soltanto il pericolo, rilevandosi la necessità di ri-<br />

cercare ed esattamente individuare il “contenuto significativo<br />

del volere” (Manzini, Trattato, V, 1002/1003) per dimostrare<br />

la conformità della condotta tenuta con quella punita dalla<br />

norma.<br />

Pur nel consolidato solco giurisprudenziale che richiede la<br />

sufficienza del solo dolo generico – quello specifico difatti è<br />

oggetto dell’autonoma aggravante ex art. 7 L. n. 203/91, che<br />

sarà esaminata più avanti - la norma pone la questione di<br />

quale valore dare al fatto che essa stessa, con il termine<br />

“aiuto”, mette in precipuo risalto il momento dello scopo, co-<br />

1062


stituito dalla potenziale frustrazione del contesto delle attivi-<br />

tà investigative.<br />

Da un lato, sussiste l’esigenza e la preoccupazione<br />

dell’interprete di selezionare da un punto di vista soggettivo<br />

le fattispecie effettivamente portatrici di un disvalore penale<br />

con riferimento al bene giuridico tutelato, considerata<br />

l’ampiezza e l’indeterminatezza delle condotte ricomprese nel<br />

profilo oggettivo del reato, dall’altro si pone il problema della<br />

coniugabilità dell’elemento psicologico con le diverse forme<br />

del dolo, e dunque con quella più attenuata costituita dal do-<br />

lo indiretto ovvero eventuale.<br />

Mettendo da canto il primo profilo, già in parte esaminato, va<br />

premesso che, come è noto, il dolo generico è astrattamente<br />

compatibile non solo con il dolo intenzionale o diretto ma an-<br />

che con quello c.d. eventuale.<br />

Cosa che, come vedremo, non accade con il dolo specifico,<br />

per pacifica giurisprudenza di legittimità, ontologicamente<br />

incompatibile con il dolo eventuale.<br />

Passando dalle categoria astratte alle fattispecie concrete, va<br />

chiarito che la questione della punibilità del favoreggiamento<br />

a titolo di dolo eventuale – che ricorre quando il soggetto ab-<br />

bia agito accettando solo il rischio della verificazione del fat-<br />

to tipico, ponendo in essere un’azione finalizzata ad un di-<br />

verso scopo lecito od illecito (rappresentandosi cioè l’evento<br />

tipico e pur tuttavia agendo a costo di determinarlo, così<br />

Cass. SU 6.12.91 n. 3428, Casu) - non è stata oggetto di par-<br />

ticolari approfondimenti in dottrina ed in giurisprudenza.<br />

In uno dei pochi precedenti la giurisprudenza di merito si è<br />

pronunciata a favore della configurabilità del dolo eventuale<br />

nel favoreggiamento, in una sola ipotesi di favoreggiamento a<br />

mezzo stampa (Tribunale Milano 6.10.1988, Bolzoni in F.I.<br />

1989 II, 241), laddove il reato era stato contestato al giorna-<br />

lista, poi prosciolto per difetto di dolo, sul presupposto che<br />

con la pubblicazione della notizia in merito ad indagini in<br />

1063


corso avesse accettato il rischio dell’agevolazione di soggetti<br />

ricercati dalle forze di polizia.<br />

Il Collegio, alla luce dei principi generali di diritto in tema di<br />

dolo c.d. indiretto od eventuale, ritiene quest’ultimo astrat-<br />

tamente del tutto compatibile con il delitto di favoreggiamen-<br />

to aggravato, ai sensi del secondo comma dell’art. 378 c.p..<br />

Anzi, proprio la presente vicenda processuale dimostra, al di<br />

là di ogni possibile dubbio, l’esistenza di tale rapporto di<br />

compatibilità.<br />

Come si è detto, invero, il Cuffaro era, anche per sua stessa<br />

ammissione, del tutto consapevole del tipo, dell’intensità e<br />

della attualità dei rapporti esistenti tra il suo amico Mimmo<br />

Miceli ed il Guttadauro, posto che questa lo riguardava diret-<br />

tamente.<br />

Ed allora deve concludersi che, nella mente del Cuffaro al<br />

momento del fatto, fosse del tutto prevedibile che il Miceli<br />

avrebbe riferito la notizia al Guttadauro, come, infatti, è poi<br />

puntualmente accaduto, trattandosi di una notizia che lo ri-<br />

guardava personalmente.<br />

Al contrario sarebbe stato assolutamente illogico pensare che<br />

il Miceli, dopo aver ricevuto una notizia segreta e così rile-<br />

vante che riguardava non solo lui personalmente ma anche il<br />

suo amico e consigliere Guttadauro, non facesse di tutto per<br />

farne apprendere anche a quest’ultimo il contenuto e per<br />

metterlo in guardia.<br />

Ed allora, alla luce delle regole della logica e dell’esperienza<br />

valutate congiuntamente al complessivo contesto dianzi esa-<br />

minato, deve concludersi che, al momento del fatto, il Cuffa-<br />

ro con assoluta certezza si sia rappresentata la possibilità,<br />

se non addirittura la consistente probabilità, che, rivelando<br />

la notizia segreta al Miceli, questi l’avrebbe a sua volta riferi-<br />

ta al suo amico Guttadauro.<br />

E, nonostante la ragionevole previsione di tale probabilità,<br />

egli abbia agito lo stesso rivelando la notizia al Miceli ed ac-<br />

1064


cettando il rischio concreto che questi, a motivo di tali inten-<br />

si rapporti di amicizia, facesse pervenire, direttamente od in-<br />

direttamente, la comunicazione riservata anche al Guttadau-<br />

ro, di fatto “aiutando” anche lui a sottrarsi alle investigazioni<br />

in corso a suo carico.<br />

In tal modo, sulla scorta dei sopra ricevuti principi affermati<br />

dalla giurisprudenza di legittimità, la condotta del Cuffaro<br />

integra, sotto il profilo dell’elemento psicologico del reato, il<br />

dolo generico - sub specie di dolo eventuale od indiretto - ri-<br />

chiesto dall’art. 378, commi primo e secondo, del codice pe-<br />

nale.<br />

Del resto deve sicuramente convenirsi con un principio di or-<br />

dine generale recentemente ribadito dalla sentenza n. 25436<br />

del 6.6.2007: “nel verificare lo sviluppo della causazione se-<br />

riale e segmentata dell’evento, occorre considerare che ogni a-<br />

zione umana volontaria deve essere presidiata da un vaglio in-<br />

tellettivo, anche se ridotto all’essenziale, in ordine ad<br />

un’anticipazione prognostica dell’esito della propria condotta,<br />

anche se in tesi estraneo alla determinazione volitiva.<br />

All’agente è richiesto, invero, lo sforzo minimo di prevedere in<br />

concreto quale pericolo possa derivare dall’azione che sta per<br />

compiere”.<br />

A giudizio del Tribunale, conclusivamente, questa è la corret-<br />

ta ricostruzione del quadro probatorio connesso all’elemento<br />

psicologico del reato di favoreggiamento di cui al capo Q)<br />

dell’epigrafe.<br />

Pertanto, in estrema sintesi, il Cuffaro ha voluto consape-<br />

volmente e direttamente aiutare il Miceli a sottrarsi alle inve-<br />

stigazioni (dolo diretto) ed ha accettato il rischio (dolo indi-<br />

retto od eventuale) di aiutare anche il Guttadauro attraverso<br />

lo stesso Miceli, il quale, con elevata probabilità ed a motivo<br />

del loro rapporto di amicizia, ben avrebbe potuto passargli la<br />

notizia.<br />

1065


Questo quadro di risultanze integra perfettamente l’ipotesi di<br />

cui ai commi primo e secondo dell’art. 378 c.p. (di cui al ca-<br />

po Q).<br />

A questo punto della disamina, posta questa ricostruzione<br />

dell’aspetto soggettivo della condotta del Cuffaro, occorre ve-<br />

rificare se ed in che misura essa sia compatibile anche con<br />

l’altra aggravante contestata, quella dell’art. 7 della legge<br />

203/91.<br />

Come vedremo, il compito per l’interprete non è affatto agevo-<br />

le sia per le caratteristiche proprie della condotta in esame<br />

nello specifico caso, che per la difficoltà oggettiva di rinveni-<br />

re in giurisprudenza definizioni certe e perimetri netti di di-<br />

stinzione tra categorie ed istituti giuridici simili.<br />

Di certo, la giurisprudenza di legittimità ha, con atteggia-<br />

mento costante e consolidato, fissato un principio di ordine<br />

generale che stabilisce la necessità della autonoma dimostra-<br />

zione degli elementi oggettivo e psicologico dell’aggravante in<br />

esame.<br />

In sostanza, fornire un consapevole aiuto ad un soggetto in-<br />

diziato di appartenenza ad un’associazione di tipo mafioso<br />

non comporta, sic et simpliciter ed in modo automatico, la<br />

consapevolezza e la volontà di aiutare anche il sodalizio nel<br />

suo complesso.<br />

E ciò a maggior ragione se si considera che il dolo richiesto<br />

per integrare anche l’ulteriore aggravante dell’art. 7 cit. è il<br />

dolo specifico che presuppone la dimostrazione non solo<br />

della consapevolezza-previsione ma anche della volontarietà<br />

dell’aiuto.<br />

Occorre cioè dimostrare che il Cuffaro non solo si sia rappre-<br />

sentato che, con la sua specifica condotta (e non in genera-<br />

le), di fatto aiutava “cosa nostra”, ma anche che abbia inteso<br />

volontariamente agevolarne l’attività criminale nel suo com-<br />

plesso.<br />

1066


Esaminando il primo presupposto – quello della rappresenta-<br />

zione e/o consapevolezza – va premesso che, nel caso<br />

dell’aggravante dell’art. 7 cit., non può trovare applicazione il<br />

dolo eventuale.<br />

Sulla scorta del costante insegnamento della giurisprudenza<br />

di legittimità, esiste una vera e propria incompatibilità onto-<br />

logica tra il dolo eventuale o indiretto ed il dolo specifico, ri-<br />

chiesto e preteso per l’accertamento dell’aggravante ex art. 7<br />

L. 203/91.<br />

A tale proposito va, infatti, precisato che l’aggravante<br />

dell’agevolazione mafiosa di cui all’art. 7 L. n. 203/91, con-<br />

testata al Cuffaro nella fattispecie in esame (il capo Q della<br />

rubrica), a differenza dell’ipotesi semplice è univocamente ri-<br />

costruita dalla giurisprudenza unanime in termini di dolo<br />

specifico (per tutte, Cass. sez. VI 21.3.01, p.g.in c. Trimigna-<br />

no ed altri; Cass. sez. IV 5.4.01, Laenza).<br />

Si è affermato, in modo particolare, che lo scopo dell’agente<br />

in siffatta ipotesi aggravata deve apparire univocamente tale<br />

da orientare il momento lesivo della condotta e da incidere<br />

sul profilo offensivo del fatto.<br />

Con riferimento al favoreggiamento, l’aggravante, in termini<br />

generali, si innesta su una condotta tipica che già di per sé è<br />

idonea a realizzare l’aspetto offensivo risultante dalla stessa<br />

direzione lesiva, risultandone aggravata, in punto di pena, in<br />

considerazione del fatto che l’evento posto dall’agente al cen-<br />

tro della sua intenzione era quello di agevolare non una spe-<br />

cifica persona sottoposta ad indagini per 416 bis c.p., ma<br />

l’associazione criminale di tipo mafioso nel suo complesso.<br />

Occorre, pertanto, per la sua configurabilità che l’azione su-<br />

peri il rapporto interpersonale con un determinato soggetto e<br />

sia diretta ad agevolare l’attività del sodalizio, con piena co-<br />

scienza da parte dell’agente della prospettiva in cui si muove,<br />

per cui l’aggravante non è integrata “se tale coscienza difetta<br />

o se non sono acquisiti elementi che conclamino la direzione<br />

1067


lesiva della condotta incriminata anche verso l’obiettivo di a-<br />

gevolare l’attività dell’associazione” (Cass. Trimignano cit.).<br />

A tal fine, si precisa che non basta il solo fatto che il sogget-<br />

to favorito faccia parte del sodalizio criminoso, situazione<br />

che di per sé configura la diversa aggravante dell’art. 378 co.<br />

2 c.p., occorrendo, invece, che l’azione realizzata sia diretta,<br />

in modo oggettivo, ad agevolare proprio l’attività posta in es-<br />

sere da quel sodalizio (Cass. sez. VI 9.6.97, Arcuini).<br />

Appare, dunque, necessario l’accertamento di tale oggettiva<br />

funzionalità della condotta all’agevolazione<br />

dell’organizzazione nel suo complesso (da ultimo, Cass. sez.<br />

VI 15.10.03 n. 44753, Mesi).<br />

Tale quadro giuridico e giurisprudenziale di riferimento e-<br />

sclude, pertanto, la possibilità di estendere l’applicabilità del<br />

dolo eventuale anche all’accettazione del rischio ulteriore di<br />

agevolare “cosa nostra” nel suo complesso, oltre che il Gut-<br />

tadauro uti singulus.<br />

In forza già dell’applicazione di tali principi generali<br />

l’argomento potrebbe considerarsi esaurito, eppure, a giudi-<br />

zio del Tribunale, vanno svolti ulteriori approfondimenti per<br />

verificare se, anche attraverso altri percorsi logico-<br />

argomentativi, si perviene alla medesima conclusione.<br />

In primo luogo, occorre partire da un punto fermo in termini<br />

di condotta: l’unica azione agevolatrice contestata ed accer-<br />

tata a carico del Cuffaro è l’aver rivelato la notizia segreta a<br />

Domenico Miceli.<br />

Sulla scorta di tale preciso e ben determinato elemento og-<br />

gettivo deve verificarsi l’esistenza anche dell’elemento sogget-<br />

tivo del reato di favoreggiamento e della circostanza aggra-<br />

vante ex art. 7 cit..<br />

Tutte le ulteriori condotte, pure largamente vagliate nel corso<br />

della complessa istruzione dibattimentale svolta, appaiono di<br />

sicuro rilievo allo scopo di delineare il quadro di riferimento<br />

complessivo e, soprattutto, l’elemento psicologico del sogget-<br />

1068


to agente in termini di consapevolezza ma sovente esulano<br />

dalla condotta materiale e dal tipo di reato oggi in contesta-<br />

zione.<br />

L’esistenza, cioè, della volontà di agevolare “cosa nostra” nel<br />

suo complesso (art. 7 cit.) va pur sempre verificata, non in<br />

generale nel complesso delle attività di vita dell’imputato, ma<br />

con specifico riferimento alla condotta di ausilio prestata in<br />

questo caso in favore del Miceli e del Guttadauro (oltre che<br />

dello stesso Aragona).<br />

Giacchè, nel primo caso, si finirebbe per ricercare l’elemento<br />

soggettivo del diverso, e non contestato, reato di concorso e-<br />

sterno in associazione mafiosa.<br />

Nel caso che ci occupa, il compito del Collegio è quello di ve-<br />

rificare, con il massimo scrupolo, se l’evento posto<br />

dall’agente al centro della sua intenzione fosse solo quello di<br />

agevolare una specifica persona sottoposta ad indagini per<br />

416 bis c.p. (il Guttadauro uti singulus), ovvero anche<br />

l’associazione criminale di tipo mafioso.<br />

E, con tutta evidenza, una prima consistente difficoltà è rap-<br />

presentata dal fatto che l’azione ausiliatrice del Cuffaro non<br />

sia stata posta in essere direttamente nei confronti del Gut-<br />

tadauro.<br />

E’ stato, difatti, accertato come l’unica forma di dolo idonea<br />

a spiegare la condotta dell’imputato proprio nei riguardi della<br />

posizione del Guttadauro è quella del dolo eventuale od indi-<br />

retto.<br />

Il fatto che, per costante giurisprudenza di legittimità, sia<br />

esclusa la coniugabilità tra il dolo eventuale (qui accertato<br />

come unica possibile forma di dolo) ed il dolo specifico (ri-<br />

chiesto pacificamente per l’aggravante ex art. 7 L. 203/91)<br />

esclude che il medesimo ragionamento probatorio possa esse-<br />

re esteso dall’accettazione del rischio di aiutare il Guttadau-<br />

ro a quello di aiutare l’intera “cosa nostra” nel suo comples-<br />

1069


so, a prescindere da singoli suoi affiliati o da specifici rap-<br />

porti personali.<br />

Del resto il principio generale della incompatibilità tra dolo<br />

specifico e dolo eventuale è stato costantemente ribadito dal-<br />

la S.C. in varie materie (v. da recente in tema di devastazione<br />

e strage, la sentenza della Sezione II n.25436 del 6.6.2007<br />

che ha affermato: “la strutturale intenzionalità finalistica della<br />

condotta tipica rende incompatibile la forma del dolo eventuale<br />

che postula l’accettazione, solo in via ipotetica, seppur avvera-<br />

bile, del conseguimento di un risultato”).<br />

Ciò posto, dunque, già le stesse caratteristiche intrinseche<br />

dell’aggravante in esame (art. 7 cit.) ed i suoi presupposti le-<br />

gali risultano incompatibili con l’elemento soggettivo ravvisa-<br />

bile nella condotta in concreto posta in essere dal Cuffaro,<br />

con l’ovvia conseguenza che la stessa deve essere esclusa per<br />

difetto dell’elemento psicologico che deve necessariamente<br />

assisterla.<br />

E, nonostante tale prima ed assorbente ragione di ordine<br />

tecnico-giuridico, il Collegio intende sviluppare anche un ul-<br />

teriore tema che è stato valorizzato dalla pubblica accusa.<br />

Si fa riferimento alla nota questione degli effetti, anche sul<br />

piano dell’elemento psicologico, del fatto di avere favorito un<br />

“elemento di spicco” dell’organizzazione mafiosa.<br />

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte<br />

affrontato il caso di una condotta di ausilio posta in essere a<br />

vantaggio non di un qualunque uomo d’onore ma di un “e-<br />

sponente di spicco” della struttura di tipo mafioso.<br />

In alcune sentenze più risalenti invero si è affermato: “in te-<br />

ma di favoreggiamento personale, allorchè la condotta favoreg-<br />

giatrice sia posta in essere a vantaggio di un esponente di<br />

spicco di un’associazione di tipo mafioso, essa ha per ciò solo<br />

una diretta influenza sull’esistenza dell’organismo criminale,<br />

per cui bene è ritenuta, in siffatta ipotesi, la sussistenza della<br />

circostanza aggravante prevista dall’art. 7, comma primo, del<br />

1070


D.L. 13.5.91 n.152, conv. con modif. in legge 12.7.91 n.203, a<br />

carico di chi commetta delitti punibili con pena diversa<br />

dall’ergastolo al fine di agevolare l’attività di associazioni rien-<br />

tranti nella tipologia di cui all’art. 416 bis cod. pen.” (Cass.<br />

Sez.V, 6.10.2004 n. 43443, Monteriso).<br />

In forza di tale principio, dunque, l’ausilio fornito, in modo<br />

consapevole, ad un esponente di rilievo del sodalizio mafioso<br />

avrebbe, per ciò solo, una diretta influenza sull’esistenza<br />

dell’organismo criminale nel suo complesso ed equivarrebbe<br />

ad agevolarne automaticamente l’attività.<br />

Tuttavia, appare chiaro come la circostanza di avere agevola-<br />

to un soggetto mafioso di rango debba essere attentamente<br />

vagliata, non solo sotto il profilo strettamente materiale, ma<br />

anche sotto quello dell’elemento soggettivo del reato.<br />

In tale specifica ottica, pertanto, deve ritenersi che essa pre-<br />

veda la consapevolezza sia della “mafiosità” dell’ausiliato che<br />

del suo ruolo di rilievo all’interno del sodalizio, posto che in<br />

caso contrario l’agente risponderebbe in modo oggettivo<br />

dell’aggravante.<br />

Nel caso in esame, il primo aspetto di tale consapevolezza è<br />

stato ampiamente accertato ed ammesso dallo stesso imputa-<br />

to, mentre il secondo appare relativamente dubbio.<br />

E’, invero, del tutto pacifico in atti che il coinvolgimento del<br />

Guttadauro in processi di mafia e le sue condanne costitui-<br />

scono fatto notorio, come riconosciuto dallo stesso Cuffaro<br />

che ha ammesso di esserne stato a conoscenza.<br />

Tuttavia, a ciò va aggiunto che la divulgazione pubblica dello<br />

specifico ruolo dirigenziale (di reggente del mandamento ma-<br />

fioso di Brancaccio) ricoperto dal Guttadauro, in seno<br />

all’organizzazione mafiosa, è risalente a tempi più recenti ri-<br />

spetto al giugno del 2001.<br />

Ed invero, sia nel primo maxi-processo che nel processo<br />

“Golden-Market”, il Guttadauro è stato sempre imputato per<br />

semplice partecipazione al sodalizio criminoso di tipo mafio-<br />

1071


so, senza la specifica contestazione di alcun ruolo dirigenzia-<br />

le.<br />

Solo dopo l’indagine c.d. Ghiaccio e l’avvio della collabora-<br />

zione di Antonino Giuffrè, l’esistenza del suddetto ruolo api-<br />

cale svolto dal Guttadauro può dirsi divenuta di comune co-<br />

noscenza.<br />

Al Collegio non sfugge che dalla lettura della motivazione del-<br />

la sentenza “Golden-Market” (in atti) possono trarsi indica-<br />

zioni circa una progressione in ascesa del Guttadauro<br />

all’interno della famiglia mafiosa di Brancaccio.<br />

Tuttavia, resta il fatto che la sentenza di condanna del Gut-<br />

tadauro è intervenuta per la semplice partecipazione<br />

all’associazione (cfr. documento in atti) senza l’affermazione<br />

dell’esistenza di un ruolo dirigenziale e che, di conseguenza,<br />

questa è stata la notizia diffusa dai mezzi di informazione.<br />

Né, certamente, si può pretendere che il Cuffaro abbia letto<br />

le motivazioni di quella sentenza ed abbia compreso il signi-<br />

ficato giuridico di quel ragionamento probatorio.<br />

A contrario, tuttavia, deve valutarsi che il Cuffaro aveva avu-<br />

to conoscenza delle vicende giudiziarie del Guttadauro anche<br />

a prescindere dalle notizie di pubblico dominio.<br />

Egli, infatti, era in intensi rapporti di amicizia con il Miceli e<br />

l’Aragona i quali conoscevano a fondo il Guttadauro ed erano<br />

nelle condizioni di illustrare al Cuffaro gli aspetti variegati<br />

del suo inserimento in “cosa nostra”.<br />

Pur non di meno, il tenore incerto e contrastante delle supe-<br />

riori indicazioni non consente di ritenere provata, al di là di<br />

ogni ragionevole dubbio, la consapevolezza, da parte del Cuf-<br />

faro, dello specifico ruolo dirigenziale ricoperto negli ultimi<br />

anni dal Guttadauro, in seno a “cosa nostra”.<br />

Ma, a ben vedere, anche a prescindere da tale specifico a-<br />

spetto attinente alla consapevolezza del ruolo specifico rico-<br />

perto, il caso in esame pone degli ulteriori problemi interpre-<br />

tativi.<br />

1072


Ed invero, il principio di diritto in precedenza espressamente<br />

richiamato (“in tema di favoreggiamento personale, allorchè la<br />

condotta favoreggiatrice sia posta in essere a vantaggio di un<br />

esponente di spicco di un’associazione di tipo mafioso, essa ha<br />

per ciò solo una diretta influenza sull’esistenza dell’organismo<br />

criminale, per cui bene è ritenuta, in siffatta ipotesi, la sussi-<br />

stenza della circostanza aggravante prevista dall’art. 7, com-<br />

ma primo, del D.L. 13.5.91 n.152…”) presuppone che sia stato<br />

in precedenza dimostrato un rapporto di ausilio diretto tra il<br />

soggetto agente e l’uomo d’onore “qualificato”.<br />

Nel caso che ci occupa tale necessario presupposto logico e<br />

giuridico non è stato individuato, essendo pacifico che<br />

l’ausilio diretto è stato intenzionalmente rivolto al solo Miceli<br />

e che l’estensione al Guttadauro è stata una conseguenza vo-<br />

luta solo a titolo di dolo eventuale.<br />

Si ritorna, anche per questa via, dunque, all’incompatibilità<br />

tra dolo eventuale e dolo specifico di cui si è diffusamente<br />

discusso.<br />

E ciò a maggior ragione se si esamina con attenzione un an-<br />

cor più recente arresto giurisprudenziale proprio relativo allo<br />

specifico tema che si sta esaminando.<br />

Si tratta della nota sentenza della Sezione VI n. 41261 del<br />

27.10.2005 la cui massima recita: “in tema di favoreggiamen-<br />

to personale aggravato dall’art. 7 D.L. 152/91 … il fatto di fa-<br />

vorire la latitanza di un personaggio di vertice di<br />

un’associazione mafiosa non determina, in ragione esclusiva-<br />

mente dell’importanza di questi all’interno dell’associazione e<br />

del predominio esercitato dal sodalizio sul territorio, la sussi-<br />

stenza dell’aggravante, dovendosi distinguere l’aiuto prestato<br />

alla persona da quello prestato all’associazione e potendosi<br />

ravvisare l’aggravante soltanto nel secondo caso, quando cioè<br />

si accerti la oggettiva funzionalità della condotta<br />

all’agevolazione delle attività poste in essere<br />

dall’organizzazione criminale”.<br />

1073


L’affermazione, da ultimo ed in tempi più recenti rispetto alle<br />

sentenze di segno diverso, di un siffatto principio riduce an-<br />

cor di più lo spazio residuo del ragionamento.<br />

Se, invero, la S.C. già tende ad escludere l’immediato nesso<br />

consequenziale tra il favorire direttamente un mafioso di<br />

rango ed il favorire l’intero sodalizio, nel caso in esame, in<br />

cui il favoreggiamento del Guttadauro non è avvenuto in via<br />

diretta ma attraverso il Miceli (ed è stato ricostruito, sul pia-<br />

no soggettivo, sub specie di dolo eventuale), l’operazione er-<br />

meneutica appare destinata definitivamente all’insuccesso.<br />

Non c’è dubbio, infatti, che, alla luce di tale principio,<br />

l’esistenza di un rapporto non diretto ma mediato tra favo-<br />

reggiatore e favorito con accettazione probabilistica del ri-<br />

schio della ulteriore circolazione della notizia, a titolo di dolo<br />

eventuale, renda impossibile ravvisare l’elemento psicologico<br />

dell’aggravante in esame.<br />

Appare, infatti, inevitabile, anche seguendo questo ulteriore<br />

percorso, pervenire a quella soluzione ermeneutica che in<br />

precedenza era stata tracciata e che appariva, già prima fa-<br />

cie, troncante.<br />

Residua, allora, solo una ulteriore teoria fondata sulla possi-<br />

bilità di dimostrare che l’imputato, anche a prescindere dalla<br />

specifica notizia rivelata al Miceli, abbia voluto fornire diret-<br />

tamente un ausilio al Guttadauro ed, attraverso di lui,<br />

all’associazione mafiosa nel suo complesso.<br />

Attraverso tale operazione, tuttavia, si rischia di perdere la<br />

necessaria aderenza rispetto alla fattispecie in contestazione<br />

(il reato di favoreggiamento personale aggravato), posto che<br />

nell’odierno processo le proiezioni psicologiche del soggetto<br />

agente non vanno esaminate tout court ed in modo avulso dal<br />

perimetro legale del reato in contestazione ma, al contrario,<br />

nella doverosa prospettiva normativa e fattuale oggetto di<br />

contestazione (l’art. 378 1 e 2 co. c.p.).<br />

1074


In altre parole, per sondare in profondità le caratteristiche<br />

dell’elemento psicologico dell’aggravante ex art. 7 L. 203/91,<br />

contestata in relazione al delitto di favoreggiamento persona-<br />

le aggravato dal secondo comma dell’art. 378 c.p., non appa-<br />

re possibile estendere l’indagine probatoria finalizzata alla<br />

ricerca di elementi sintomatici sino a perdere del tutto di vi-<br />

sta la fattispecie legale in relazione alla quale l’aggravante è<br />

contestata.<br />

E ciò in quanto, con tutta evidenza, una simile indebita e-<br />

stensione dell’oggetto dell’indagine probatoria finirebbe per<br />

fuoriuscire dal perimetro normativo della contestazione e per<br />

trasformarsi nella ricerca dell’elemento psicologico del diver-<br />

so reato di cui agli artt.110-416 bis c.p..<br />

Tale evenienza, a giudizio del Tribunale, non può essere ac-<br />

cettata, posto che l’oggetto della verifica probatoria è e deve<br />

rimanere pur sempre connesso all’accertamento dell’elemento<br />

soggettivo della aggravante (art. 7 cit.) di un reato specifico e<br />

ben determinato (art. 378 c.p.) e non dell’aggravante del rea-<br />

to di concorso esterno in associazione mafiosa che ha carat-<br />

teri parzialmente autonomi e che, comunque, non è in alcun<br />

modo oggetto del presente procedimento e non deve diventar-<br />

lo neppure tralaticiamente.<br />

Tanto premesso, a giudizio del Collegio, una verifica del ma-<br />

teriale probatorio comunque attinente allo specifico contesto<br />

di cui al reato di favoreggiamento personale (e quindi ai rap-<br />

porti tra Cuffaro, Miceli, Guttadauro ed Aragona) è non solo<br />

lecita ma anche doverosa al fine di ricostruire a tutto tondo<br />

l’elemento soggettivo dell’aggravante ex art. 7 cit..<br />

Ed invero, pur in presenza di una ricostruzione che risulta,<br />

sotto vari profili, già del tutto incompatibile con la sussi-<br />

stenza del suddetto elemento psicologico, appare possibile,<br />

sia pure ipoteticamente, dimostrare aliunde l’esistenza di<br />

una volontà di fornire, attraverso la persona del Guttadauro<br />

1075


(e quantomeno del Miceli e dell’Aragona), un contributo diret-<br />

to ad agevolare gli scopi dell’associazione “cosa nostra”.<br />

In sostanza, l’esistenza dell’elemento soggettivo<br />

dell’aggravante in esame, in via del tutto ipotetica, potrebbe<br />

rinvenirsi non esclusivamente nella specifica condotta di fa-<br />

voreggiamento in contestazione ma anche in altre condotte<br />

poste in essere dall’imputato, purchè sempre inserite nel<br />

contesto relazionale e fattuale connesso al reato di riferimen-<br />

to (il favoreggiamento appunto).<br />

E quindi anche in relazione ad ulteriori aspetti ma pur sem-<br />

pre ancorati, in qualche misura, allo specifico contesto in e-<br />

same (il rapporto tra il Cuffaro ed il Guttadauro mediato da<br />

Miceli e da Aragona) e non da questo del tutto svincolati,<br />

giacchè, in tal caso, si tratterebbe di una indagine ultronea e<br />

fuorviante.<br />

Lo stesso rappresentante della pubblica accusa ha passato in<br />

rassegna e sondato tutti i possibili elementi fattuali in qual-<br />

che misura collegati a tale contesto relazionale, proprio per<br />

consentire al Tribunale di ricostruirne i tasselli e di comporli<br />

in un quadro complessivo.<br />

Tuttavia, lo stesso P.M. ha finito per ritenere, nella sua re-<br />

quisitoria, privi di sicura conferma e, comunque, di certo va-<br />

lore significativo tutti gli ulteriori episodi ed elementi di fatto<br />

riferibili a tale specifico contesto.<br />

Tale circostanza ha indotto la difesa del Cuffaro a criticare il<br />

ragionamento probatorio del P.M., sostenendo che questi a-<br />

vrebbe fatto un uso surrettizio degli stessi elementi di valu-<br />

tazione che, per un verso, non sono stati ritenuti sufficienti<br />

ad integrare il reato di cui all’art. 110-416 bis c.p. e, sotto<br />

altro profilo, poi sono stati recuperati al fine di sostenere la<br />

sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. cit. del reato<br />

di favoreggiamento.<br />

In realtà, tale lettura critica, per quanto suggestiva, non ap-<br />

pare corretta, posto che si tratta di due operazioni ermeneu-<br />

1076


tiche aventi un diverso oggetto e, comunque, vincolate a pa-<br />

rametri e presupposti legali del tutto differenti.<br />

Tuttavia, pur trattandosi di una analisi rimasta solo in su-<br />

perficie, ad essa va riconosciuto il merito di avere corretta-<br />

mente individuato un punto nodale che attiene alle conse-<br />

guenze pratiche del ragionamento del P.M..<br />

Va detto, infatti, che, pur trattandosi di due operazioni er-<br />

meneutiche diverse, non può ovviamente pervenirsi alla con-<br />

clusione per la quale, se tali elementi di fatto non vengono<br />

una prima volta giudicati idonei ed univocamente dimostrati-<br />

vi sotto il profilo probatorio, possano poi divenirlo al solo fi-<br />

ne di valorizzare l’aspetto psicologico del reato che è pur<br />

sempre un dato che rientra nella complessiva disamina pro-<br />

batoria che il Tribunale è chiamato a pronunciare.<br />

Ciò posto e passando all’esame di tali elementi di valutazio-<br />

ne, va detto che il primo dato da valutare è rappresentato<br />

dalla candidatura di Domenico Miceli alle elezioni regionali<br />

del 2001 ed alla eventualità che la stessa sia stata concerta-<br />

ta o concordata tra il Guttadauro ed il Cuffaro, sia pure at-<br />

traverso il Miceli stesso e, soprattutto, l’Aragona.<br />

In precedenza è stato esaminato il complesso materiale pro-<br />

batorio emerso su tale specifico punto, ed in particolare le<br />

intercettazioni telefoniche e le dichiarazioni di Salvatore Ara-<br />

gona, e si è ritenuta la rilevante attendibilità di quest’ultimo<br />

e l’esistenza di una significativa probabilità che il sostegno<br />

del Guttadauro alla candidatura del Miceli sia stato effetti-<br />

vamente conosciuto ed accettato dal Cuffaro.<br />

Resta, tuttavia, il dato processuale ineludibile che tutte le<br />

circostanze indicative della consapevolezza e dell’accettazione<br />

di tale stato di cose da parte dell’imputato, siano state sem-<br />

pre e solamente riferite nelle intercettazioni dal Miceli e<br />

dall’Aragona (e per il secondo anche nella sua deposizione) e<br />

mai direttamente intercettate a suo carico o altrimenti verifi-<br />

cate come provenienti con certezza da lui.<br />

1077


Ciò comporta che, pur rinvenendosi nelle intercettazioni plu-<br />

rime conferme circa la piena consapevolezza da parte del<br />

Cuffaro del fatto che la candidatura del Miceli fosse quanto<br />

meno gradita al Guttadauro e da questi sostenuta (insieme<br />

alla collegata candidatura dell’imputato stesso per l’elezione<br />

a Presidente della Regione), non può escludersi che il Miceli e<br />

l’Aragona possano aver agito per scopi personali, cioè per ot-<br />

tenere l’appoggio elettorale del Guttadauro in favore del Mi-<br />

celi stesso.<br />

Ed infatti, lo stesso P.M. ha ammesso in requisitoria che non<br />

vi è la prova dell’esistenza certa di un accordo tra l’imputato<br />

ed il Guttadauro circa la candidatura del Miceli.<br />

Del resto sostiene il P.M. “se vi fosse la prova che tale candi-<br />

datura era stata concordata tra Giuseppe GUTTADAURO, Sal-<br />

vatore ARAGONA, Domenico MICELI e Salvatore CUFFARO con<br />

l’assunzione di precisi impegni nell’interesse di Cosa nostra e<br />

la successiva attivazione di CUFFARO per la realizzazione di<br />

quanto concordato, saremmo in presenza – per ciò solo, e a<br />

prescindere da altre condotte poste in essere dall’imputato – di<br />

una responsabilità a titolo di concorso esterno<br />

nell’associazione mafiosa nella specifica forma di quello che -<br />

come abbiamo già detto – viene solitamente definito “patto di<br />

scambio politico – mafioso””.<br />

Ed ancora proseguendo: “Dagli atti però non emerge la prova<br />

di alcuna concreta attivazione in tal senso di CUFFARO. Inol-<br />

tre, e prima ancora, non emerge la prova che CUFFARO abbia<br />

concordato la candidatura di MICELI nelle sue liste; in man-<br />

canza di altri elementi, non possono essere ritenute prove suf-<br />

ficienti le dichiarazioni di Salvatore ARAGONA e le intercetta-<br />

zioni delle conversazioni tenute a casa GUTTADAURO da lui<br />

stesso e da Domenico MICELI nella parte in cui riferiscono il<br />

contenuto dei loro incontri con CUFFARO e le affermazioni che<br />

questi avrebbe fatto e gli impegni che avrebbe preso. E questo<br />

perché sul punto specifico della candidatura di MICELI, lo<br />

1078


stesso MICELI e ARAGONA erano in quel momento mossi da lo-<br />

ro personali e specifici interessi ad acquisire l’appoggio di<br />

GUTTADAURO vantando di avere quello del CUFFARO e ad ac-<br />

creditarsi come tramite con il candidato Presidente: in mancan-<br />

za di altri riscontri sul punto, non è quindi possibile ritenere<br />

senz’altro che le loro parole rispecchino con la necessaria pre-<br />

cisione e fedeltà quanto da loro riferito a CUFFARO ne la posi-<br />

zione effettivamente espressa dall’imputato”.<br />

Sotto altro profilo, lo stesso P.M. ha sostenuto che agli atti<br />

non è emersa alcuna prova certa del fatto che l’imputato,<br />

nella vicenda del concorso medico presso l’ospedale Villa So-<br />

fia di Palermo, si sia attivato a favore dei dottori Catarcia e<br />

Giamone, nella certa consapevolezza che la raccomandazione<br />

provenisse dal Guttadauro.<br />

A tale proposito il Collegio deve osservare come, attraverso la<br />

disamina congiunta delle dichiarazioni in atti, della consu-<br />

lenza del dottor Gioacchino Genchi e, soprattutto, del conte-<br />

nuto delle intercettazioni eseguite, appare del tutto evidente<br />

come il Miceli si sia, in più occasioni, attivato allo scopo di<br />

raccomandare i due medici sunnominati.<br />

Il buon esito per il Catarcia ed il Giammone del concorso di<br />

Assistente presso l’Ospedale “Villa Sofia” di Palermo interes-<br />

sava al Guttadauro come si evince chiaramente da diverse<br />

conversazioni intercettate presso la sua abitazione di via De<br />

Cosmi (che di seguito saranno esaminate).<br />

La richiesta di un intervento del Cuffaro – indicato come<br />

l’artefice reale di pressocchè tutte le nomine ed i concorsi in<br />

materia di sanità – risulta espressamente ed in più occasioni<br />

avanzata dal Guttadauro al Miceli.<br />

E quest’ultimo, in altrettante occasioni, ha dato conferma al<br />

Guttadauro di avere richiesto ed ottenuto l’intervento del<br />

Cuffaro presso quantomeno uno dei commissari d’esame.<br />

Il cerchio viene poi chiuso da una telefonata tra il Miceli e lo<br />

stesso Cuffaro in cui si ha conferma del fatto che la segnala-<br />

1079


zione era pervenuta all’imputato e che questi si sarebbe con-<br />

cretamente attivato per influire sull’esito del concorso favo-<br />

rendo uno o entrambi i medici raccomandati.<br />

Passando alla ricostruzione della vicenda va segnalato come le<br />

intercettazioni, ambientali e telefoniche, abbiano documentato,<br />

in pratica, tutte le fasi del concorso, fin dallo svolgimento della<br />

prova scritta.<br />

Già nel dialogo del 1 febbraio, il Guttadauro descriveva al<br />

Miceli i dottori Catarcia e Giannone come medici precari, da<br />

anni in cerca di sistemazione stabile, ai quali teneva in modo<br />

particolare e che voleva aiutare a vincere quel concorso pub-<br />

blico.<br />

Il Miceli replicava che il Cuffaro aveva già scelto il concorren-<br />

te che sarebbe risultato vincitore del concorso e che, pertan-<br />

to, c’erano poche speranze di ottenere dal medesimo Cuffaro<br />

l’assicurazione di un proficuo inserimento in graduatoria, pe-<br />

raltro non di un solo raccomandato, ma addirittura di due.<br />

Il Guttadauro, per nulla preoccupato della risposta del Mice-<br />

li, ribadiva che il Catarcia ed il Giannone, attraverso<br />

l’appoggio del Cuffaro, sarebbero quantomeno dovuti entrare<br />

in graduatoria ed essere assunti uno immediatamente e<br />

l’altro, al limite, all’atto dello scorrimento della graduatoria<br />

stessa.<br />

Il tono iussivo e l’insistenza del Guttadauro lasciano, poi,<br />

chiaramente intendere come non si trattasse di un favore ma<br />

di una vera e propria pretesa che andava eseguita dal Miceli<br />

e dal Cuffaro senza troppi indugi:<br />

“MIMMO Ora c’è l’altro, al Cervello c’è l’altro, c’è a Chirurgia<br />

Generale, picchì va via (inc.)..<br />

GUTTADAURO: E va beh.., allora, glielo vuoi dire.., que-<br />

sto discorso, se vuole.., io non è che posso chiedergli di in-<br />

contrarmi, è logico, picchì mi sembra.., a me mi sta bene che<br />

glielo dici tu, non è che..<br />

MIMMO: Va beh..<br />

1080


GUTTADAURO: Eh, s’iddu ci sunnu.., c’è un corso.., un con-<br />

corso di assistente, nuatri avemu una poco di picciotti che<br />

ancora sunnu in mezzo alla strada ..(inc.).. Giovanni, no? Un<br />

Marcello Catalfio ca, mischinu, cummati cà fame.., fa a<br />

guardia medica, a mumenti avi cinquanta anni, è uno che<br />

l’assistente lo può andare a fare unni è ghié, di soccu è ghié,<br />

di chirurgia e di medicina, avemu un Giacomino Giannone<br />

(fonetico)..<br />

(…)<br />

MIMMO Giacomino ‘u sta facennu e credo che sia.., Giacomino<br />

l’ha fatto, ha partecipato a questo concorso…<br />

GUTTADAURO Questo, hanno fatto gli scritti, lo so..<br />

MIMMO Sì..<br />

GUTTADAURO ora c’è l’orale..<br />

MIMMO Docu durici posti sunnu..<br />

GUTTADAURO Eh, tu vuoi scrivere tu?..<br />

MIMMO No, un c’è bisogno di scrivere...<br />

GUTTADAURO A Marcello Catalfio te lo ricordi?<br />

MIMMO ‘Nca unn’u canusciu! ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Ci ‘u vuoi riri, ci rici cu Mandalà.., iddu Manda-<br />

là.., dipende da lui Mandalà..<br />

MIMMO Non c’è dubbio, lui mi vuole fare un’operazione su que-<br />

sto.., ne abbiamo parlato specificatamente, questo concorso<br />

lo dovrebbe vincere Giovanni Migliore (fonetico), picchì Gio-<br />

vanni è perso totale..<br />

GUTTADAURO Sì..<br />

MIMMO E’ perso totale.., cioè, ha superato.., poverino, ogni li-<br />

mite a..<br />

GUTTADAURO E’ a spasso completamente..<br />

MIMMO No, perso peggio..<br />

GUTTADAURO In che senso?... Sì?<br />

MIMMO Io infatti non l’ho.., non ho rapporti con Giovanni da<br />

anni e anni, picchì Giovanni subito dopo le comunali di allora,<br />

dopo sei misi si iu a candidari in una.., alle provinciali, in<br />

1081


un’altra lista.., “Giovanni, scusa, stamu facennu una cosa, non<br />

è che ti pare..”..<br />

GUTTADAURO E non è recuperabile stù Giovanni?<br />

MIMMO Ora.., cominciò a fari fissarie, cominciò a mettersi con-<br />

tro ..(inc.).., cretinaggini, fare tutta una serie di brunellate ter-<br />

ribili..<br />

GUTTADAURO ..(inc.).. mi è venuto a trovarmi, vedi, è gestibile,<br />

perché è sempre..<br />

MIMMO No, no, per carità.., io.., è morto suo padre due mesi<br />

fa, ci sono andato, non è questo il problema. Dico, anzi, a<br />

maggior ragione, so che ha avuto stù scivolone finale e Totò<br />

ne è a conoscenza e lo ha detto pubblicamente, ha detto:<br />

“Io, intanto, siccome chistu è un fatto umano, io chiedo<br />

questa cosa come prima istanza, poi pì l’avutri cosi.., io<br />

non credo che Totò abbia grossi impegni su questo, ah?..<br />

GUTTADAURO Unn’i putemu carricari a chisti rui, nuatri?<br />

MIMMO E io ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO L’importante.., unn’è chi l’avi a mettiri al<br />

primo posto, l’importante che iddu sapi che ‘a graduato-<br />

ria scorrerà, li mette in un posto che fra un giorno, fra quat-<br />

tro mesi li chiamano..<br />

MIMMO E docu sunnu sei più sei sono..<br />

GUTTADAURO E perciò.., quindi s’iddu iddu ‘nni metti nei pri-<br />

mi dodici..<br />

MIMMO ..(inc.).. tutti rui, puru Marcello?..<br />

GUTTADAURO ..Marcello.. Dico, Mimmo, se.. se.., io non ho<br />

necessità, né vado cercando a nessun altro, ci siemu? A me mi<br />

basta avere.., non voglio avere.., il rapporto tramite te,<br />

se tu lo permetti e lo permette pure…<br />

MIMMO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO E’ giusto? S’iddu iddu ti rissi va bene, se io<br />

ci ‘a diri ‘na cosa ci ‘a spiu, non gliela faccio chiedere<br />

da nessuno, picchì mi pozzu puru informare cu è che è capace<br />

di andarci a parlare meglio di me o meglio di te e glielo faccio<br />

1082


dire.., non è questo il problema, ma questo nella mia.., nelle<br />

mie abitudini, io lo dico a te, se lui ti dà delle risposte<br />

con delle garanzie, il rapporto si chiude qua. Affrontalo<br />

un discorso di questo genere e viri chi ti rici.<br />

MIMMO Va beh, io penso.., intanto comincio a dirici una cosa e<br />

..(inc.)..<br />

GUTTADAURO E viremu chi ‘nni rici, te l’ho detto.., s’iddu<br />

iddu va circannu il pretesto ora l’ha trovato, per Parti-<br />

nico, per il Civico per.., i picciotti assistenti sono, non è<br />

che è problema chistu, non è che è.., chistu è, per quanto ri-<br />

guarda gli altri, certo, né che uno può pretendere, anche se noi<br />

ci dobbiamo provare perché non è che.., poi dici, ma ‘nni serve<br />

Carmelo ..(inc.).., che iddu ci sta buono, va beh, ci ‘u facemu<br />

riri di qualche n’avutru, nuatri non è che non abbiamo la pos-<br />

sibilità di farglielo dire da qualche altro..<br />

MIMMO Va bene, intanto gli comincio a parlare di stè due<br />

cose e ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO C’è stù discursu ..(inc.).. a me fa molta simpatia<br />

come.., come uomo pensante, come uomo comunicante no, pic-<br />

chì un sapi comunicare niente..<br />

GUTTADAURO ..di capiri chiddu chi ti voli riri, non è ca è..<br />

MIMMO Va bene, io gli comincio a dire sté cose.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Anche..<br />

MIMMO Cioè.., va beh, intanto non so che tempi ci sono..,<br />

su chiddu di assistente..<br />

GUTTADAURO Va beh, tanto il tempo c’è..<br />

MIMMO Va beh, comunque, dico, non sarà questa occasione..<br />

GUTTADAURO Parlaci, vedi.., parla, vedi quello che ti di-<br />

ce.., non è che è risolutivo, ora pigghiamu a bacchetta e ‘u<br />

risolvemu ‘u problema.., ci vuole un poco di tempo, vedi che ti<br />

dice..<br />

MIMMO Va bene.<br />

Nella suddetta conversazione appare anche evidente come il<br />

Guttadauro ritenesse inopportuna una sua segnalazione di-<br />

1083


etta al Cuffaro per non mettere in imbarazzo il suo interlo-<br />

cutore.<br />

Egli, però, affermava, in modo perentorio, che il Miceli era<br />

l’unico intermediario tra lui ed il Cuffaro e che la richiesta<br />

doveva essere esaudita.<br />

Anzi, per certi versi questa richiesta sembra rappresentare<br />

anche un banco di prova dell’effettività dell’interessamento<br />

del Miceli e dello stesso Cuffaro che al Guttadauro serviva<br />

per sondare il canale relazionale individuato e la reale dispo-<br />

nibilità dell’uomo politico.<br />

Il Miceli, dal canto suo, accettava di prospettare la richiesta<br />

al Cuffaro, circostanza dimostrata da altre intercettazioni<br />

che seguiranno.<br />

Già il 9 febbraio 2001, infatti, il Miceli forniva le prime ri-<br />

sposte al suo interlocutore dando indicazioni precise sul<br />

concorso che gli erano state girate dal Cuffaro, il quale si era<br />

reso disponibile ad accettare la richiesta ma soltanto per uno<br />

dei concorrenti segnalati:<br />

MIMMO: Per quanto riguarda le altre discussioni, io sono<br />

andato a fare le discussioni in termini assolutamente globali<br />

con Totò, mi si dice, per quanto riguarda..<br />

GUTTADAURO Cu Totò?<br />

MIMMO Sì. Per quanto riguarda la vicenda di Marcello e di..<br />

GUTTADAURO E Giacomino..<br />

MIMMO E Giacomino, mi rissi, rici.., uno, vuole sapere chi è..<br />

GUTTADAURO Dice.., e l’avutru entro i durici non ci può arriva-<br />

re? Unu ora e uno dopo?<br />

MIMMO Iddu avi.., a Giovanni.., e se ne fa un fatto, come le<br />

dicevo l’altro giorno, umano, personale, dicendo, dice.., dice,<br />

per quello che ha avuto.., ha delle pressioni di tutti, picchì<br />

Matteo ‘nni voli pressato uno, picchì.., st’arnata docu.., avia<br />

vinutu ‘u ziu di Carlo...<br />

GUTTADAURO Sì, lo so chi s’avianu a biriri st’arnata.., eh,<br />

l’atra ‘rnata ..(inc.)..<br />

1084


MIMMO Va beh, docu è una discussione allucinante, cioè, io ho<br />

avuto..<br />

GUTTADAURO Non lo so io qual è la discussione, non<br />

m’interessa, se mi interessa, nuatri ‘nni risolvemu i problemi<br />

che ci interessano.., s’iddu ci amu a diri..<br />

MIMMO Ma ci sunnu..<br />

GUTTADAURO ..c’avi a fari d’accussì, ci ‘u facemu fari, non è<br />

che è..<br />

MIMMO Insomma, comunque, avi ‘na cosa chiddu.., mi rissi, ri-<br />

ci: “Tu battine unu ca io.. battu cu uno..”, questo mi di-<br />

ce…<br />

Questa prima risposta riportata dal Miceli sembra in effetti<br />

del tutto plausibile sul piano logico, in quanto il Cuffaro ave-<br />

va già un suo raccomandato personale e, di sicuro, aveva ri-<br />

cevuto ulteriori segnalazioni per altri concorrenti.<br />

Pertanto, per non scontentare il Miceli, gli aveva chiesto<br />

quantomeno di limitare la richiesta ad un unico soggetto che<br />

veniva individuato dal Guttadauro nel Catarcia, il quale, a<br />

suo dire, non aveva altro impiego stabile ed aveva la famiglia<br />

a carico.<br />

Il Miceli, infine, si rendeva disponibile ad accompagnare il<br />

Catarcia dal Cuffaro, ma solo al momento opportuno:<br />

GUTTADAURO Dei due.., dei due..<br />

MIMMO Eh..<br />

GUTTADAURO ..io non ho problemi, picchì chiddu che unn’avi<br />

niente, chi si va arrabbattannu è Marcello..<br />

MIMMO E’ Marcello..<br />

GUTTADAURO Giacomino già travagghia all’USL..<br />

MIMMO Può essiri ca Giacomino avi qualche segnalazione?<br />

GUTTADAURO Certo che ce l’ha pure la segnalazione..<br />

MIMMO Perché a quanto pare Giacomino il compito lo aveva, mi<br />

dice Filippo..<br />

GUTTADAURO Pure Marcello lo aveva il compito.., tutti tri<br />

l’avevano..<br />

1085


MIMMO Sicuro?<br />

GUTTADAURO Tu ricu io..<br />

MIMMO Va beh, non lo so, io so di Giacomo perché mi dissero<br />

che.., che l’aveva..<br />

GUTTADAURO Tu digli di Marcello..<br />

MIMMO Va beh..<br />

GUTTADAURO Mi spiego? Però devi fare in maniera che..<br />

MIMMO Glielo porto?<br />

GUTTADAURO Come?<br />

MIMMO Glielo porto?<br />

GUTTADAURO A cui?<br />

MIMMO A Marcello..<br />

GUTTADAURO Sì, ci ‘u puoi purtari…<br />

MIMMO Ah?<br />

GUTTADAURO Se vuole, se vuoi ci ‘u puoi purtari.., solo ca ora<br />

ci ‘u vuoi purtari o dopo.., o dopo ‘u discursu?<br />

MIMMO Io intanto ci ‘u ricu e la prossima settimana ci ‘u<br />

pozzu purtari…<br />

GUTTADAURO Tu mu fai sapi..<br />

MIMMO Anche per..<br />

GUTTADAURO ..mu fai sapiri, e io ci ‘u ricu.., mi spiego?<br />

MIMMO Quando è ghié.., non..<br />

GUTTADAURO Non ci sono problemi. Marcello.., Marcello<br />

unn’avi niente, s’abbattulia cu laboratorio, ca Famot (fonetico),<br />

ca guardia medica.., fa ‘a guardia medica, ma a cinquant’anni<br />

ancora guardia medica ‘a ghiri cummattennu.., mi spiego? Men-<br />

tre Giacomino, bene o male, dentro una.., una struttura pubbli-<br />

ca già c’è stipendiato.., è questione di un anno, due anni, tre<br />

misi, quattru misi..<br />

(…)<br />

MIMMO Ma lui poi è riuscito a infilarisi a Partinico cu ‘ddu..<br />

GUTTADAURO E a Partinico lui è!<br />

MIMMO In Ospedale, però, in chirurgia..<br />

1086


GUTTADAURO Eh, però, lui non è assegnato in Ospedale, ci va<br />

in chirurgia picchì eh.., per chiddi ..(inc.).. che fa ‘u medico fi-<br />

scale.., insomma sempre con l’USL è, è questione ‘i tempo,<br />

ma.., mi spiego?<br />

MIMMO Va beh..<br />

GUTTADAURO: E quindi non è che ho difficoltà a decidere<br />

fin da ora, non perché mi è più amico uno..<br />

MIMMO Sì, va beh..<br />

GUTTADAURO ..piuttosto di un altro.., ma Giacomino unn’è<br />

maritato.., Marcello è maritato e avi du figghi.., insumma, avi<br />

chiù difficoltà..<br />

MIMMO Va beh..<br />

GUTTADAURO ..esistenziali, ca..<br />

MIMMO ..non ..(inc.).. l’unica cosa è quando gli dissi.., quando<br />

chiesi stà cosa ritenne che non era il momento opportuno per<br />

vedersi..<br />

GUTTADAURO Eh, ma ‘u proble.., ‘u problema pì iddu è, picchì<br />

io ci vaiu quannu voli iddu, non è che...<br />

Il 20 febbraio successivo il Miceli ed il Guttadauro tornavano<br />

a parlare dello svolgimento degli scritti, del fatto che i due<br />

favoriti “avevano il compito”, e del fatto che, comunque, la ri-<br />

chiesta principale riguardava il Catarcia.<br />

Il dato rilevante ai nostri fini è che il Miceli confermava di<br />

avere parlato a Cuffaro di entrambi i candidati raccomandati<br />

e dell’ordine di preferenza da seguire, nel caso in cui non<br />

fosse stato possibile appoggiarli entrambi.<br />

GUTTADAURO Ma cu chistu du Civicu c’amu a fari? Dico, a<br />

Marcello, te l’ho detto, quando vuoi te lo..<br />

MIMMO Glieli ho detti tutti e due..<br />

GUTTADAURO Eh!<br />

MIMMO Glieli ho detti tutti e due, gli ho detto eventualmente<br />

l’ordine e .., e l’amu a seguire..<br />

GUTTADAURO E quando tu vuoi te lo puoi..<br />

MIMMO Vediamo..<br />

1087


GUTTADAURO .. prendere a Marcello..<br />

MIMMO Mi ha chiesto del compito e gli ho detto che lo a-<br />

vevano, gli ho detto tranquillo perché il compito lo avevano e il<br />

controllo sarà buono…<br />

Il 27 marzo 2001, il Miceli riferiva che non c’erano sostan-<br />

ziali novità, che ancora non era iniziata la correzione degli<br />

scritti e che il Cuffaro aveva ritenuto preferibile attendere<br />

l’esito della correzione degli scritti prima di avanzare la se-<br />

gnalazione ai commissari.<br />

Del resto, il Miceli aveva rassicurato il Cuffaro che entrambi i<br />

raccomandati avevano saputo l’argomento del compito prima<br />

della prova scritta e, pertanto, non potevano ottenere un<br />

brutto voto.<br />

MIMMO No, io pensavo di venire la scorsa settimana per delle<br />

notizie, ma ‘u problema.., unn’haiu.., non ho avuto neanche..<br />

notizie da portare..<br />

GUTTADAURO No, eh, va beh..<br />

MIMMO ..(inc.).. di notizie sono anche stasera..<br />

GUTTADAURO E chi notizie m’a dari? Non è che..<br />

MIMMO Perlomeno una panoramica..<br />

GUTTADAURO Non è che.., a mia.., ci sunnu ‘ddi posti di assi-<br />

stente, e quello tu..<br />

MIMMO Quello dei posti di assistente, non hanno iniziato<br />

neanche a correggere i compiti..<br />

GUTTADAURO Oh, perciò, quindi, non è che.., chiddu tu ‘u sai..<br />

MIMMO ...e stà cosa non.., Totò ‘u sa, ma non hanno inziato<br />

per via di Mandalà.., che lui va via..<br />

GUTTADAURO Tu ‘u sai ca c’è Marcello in prima..<br />

MIMMO Dovrebbe..<br />

GUTTADAURO ..è quello che mi.., e chiddu mischino.., insom-<br />

ma, tutto sommato è gente che ..(inc.).., non è che iddu fa un<br />

cattivo.., quando vuoi tu ti pigghi a Marcello e ci ‘u ac-<br />

compagni..<br />

1088


MIMMO Gliel’ho detto.., cioè, ci rissi a Totò.., ci rissi a Totò:<br />

“Poi lo vediamo..”, Totò si è voluto sincerare che loro aves-<br />

sero.., ci rissi io: “Iddi avianu tutti cosi dintra ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Sì..<br />

MIMMO E allora mi rissi: “S’iddu ‘u compito c’è, dice, fai<br />

andare avanti questa vicenda ed interveniamo nel mo-<br />

mento..”..<br />

GUTTADAURO Sì, sì, non è che è.., non è che è un problema..<br />

MIMMO Niente, Totò l’ho sentito sia ieri che l’altro ieri…<br />

L’attenzione al concorso di Villa Sofia non veniva meno nean-<br />

che quando era stata resa nota la candidatura di Miceli alle<br />

regionali, ed infatti il 21 aprile 2001 il Guttadauro, dopo a-<br />

ver discusso con il suo delfino di una serie di affari da segui-<br />

re, insisteva per la segnalazione del Catarcia e pretendeva di<br />

essere costantemente avvisato degli sviluppi.<br />

GUTTADAURO Viri chi.., chi ti rici di stù discursu e Marcello..,<br />

mi interessa Marcello, Mimmo, mi fici pigghiari un impegno id-<br />

du a mia con Marcello, è giusto? Tu mi hai detto uno..<br />

MIMMO Sì, sì, sì, tra l’altro..<br />

GUTTADAURO E io chi ti rissi..<br />

MIMMO iddu mi rissi..<br />

GUTTADAURO ..prima viene Marcello..<br />

MIMMO Iddu mi rissi: “C’è una difficoltà, avi a essiri u-<br />

no”..<br />

GUTTADAURO Eh!<br />

MIMMO Picchì..<br />

GUTTADAURO E poi ‘nni rissi tutti rui, vero è? O mi ricordo ma-<br />

le?<br />

MIMMO No, iddu mi rissi: “Uno dei due…”<br />

GUTTADAURO Ah!<br />

MIMMO E io gli ho detto poi cerchiamo di e.., emu avanti e vi-<br />

remu, dico, onestamente il discorso dell’uno.., ma io dissi<br />

che ‘u primo era Marcello…<br />

1089


GUTTADAURO Eh.., eh.., e nuatri avemu a Marcello.., picchì a<br />

stù punto devo dire che quello con Nicolosi se la ..(inc.).. nuatri<br />

pigghiamu una fava e du picciuni.., mi spiego?<br />

MIMMO Va bene..<br />

GUTTADAURO Iddu.., l’avutru non ci interessa per ora, s’avi a<br />

interessare di Marcello, perché è quello che ha più necessità, il<br />

discorso della scelta, che io non ho avuto difficoltà a fare la<br />

scelta immediata..<br />

MIMMO Sì, sì, lo so..<br />

GUTTADAURO I motivi non è che sono cambiati..<br />

MIMMO Questa cosa.., credo che parlarne ora non serve a nul-<br />

la..<br />

L’evoluzione della vicenda finiva per assumere toni quasi sar-<br />

castici, atteso che il Catarcia, nonostante disponesse prima<br />

della prova scritta della traccia del compito, non era riuscito<br />

neppure a copiare bene ed aveva preso un brutto voto.<br />

E’ inutile aggiungere ulteriori commenti circa la desolante si-<br />

tuazione dei concorsi pubblici in materia sanitaria che si de-<br />

sume dall’esame di tale emblematica vicenda: prove truccate,<br />

temi forniti in anticipo, candidati incapaci anche solo di co-<br />

piare, divisione dei posti in modo sistematico e certosino, as-<br />

soluta indifferenza per i candidati meritevoli e per la qualità<br />

dei medici da assumere ed a cui affidare la salute dei citta-<br />

dini.<br />

Una delle ragioni del fenomeno della “mala-sanità” in Sicilia<br />

riposa, senz’altro, in queste indecenti modalità di svolgimen-<br />

to dei concorsi pubblici e nelle eccessive interferenze politi-<br />

che per evidenti ragioni clientelari.<br />

Tornando alla presente vicenda, gli interlocutori facevano ri-<br />

ferimento al fatto che il Catarcia – candidato preferito dal<br />

Guttadauro - si trovava in posizione sfavorevole rispetto al<br />

Giannone.<br />

Nella conversazione registrata solo la settimana seguente il<br />

Miceli, dopo aver relazionato con assoluta precisione, attri-<br />

1090


uiva ad un errore di comprensione tra lui ed il Cuffaro<br />

l’inversione nell’ordine di preferenze indicato dal Guttadauro.<br />

Questi, per nulla preoccupato dalla piega che le cose stavano<br />

prendendo, insisteva pretendendo dal Miceli e dal Cuffaro<br />

(autori dell’errore) che si sostituissero i voti dello scritto.<br />

“MIMMO Va beh.., con Totò ci ho parlato ieri sera.., Totò..<br />

GUTTADAURO Sì, ora il pro.., è quella cosa che mi.. mi preme-<br />

va dirti, è giusto?<br />

MIMMO Io quella cosa gliel’ho detta, quella cosa di.. di Marcel-<br />

lo..<br />

GUTTADAURO Uh..<br />

MIMMO Quella gliel’ho detta..<br />

GUTTADAURO E chi ti rissi?<br />

MIMMO Non solo, gli ho detto: “Amore mio, ci rissi, viri ca<br />

chiddu pigghiò ventinove.., ca chiddu s’avia iutu a circare a<br />

cosa cu Nicolosi, quindi tu ci facisti puru ‘a figura ‘i min-<br />

chia..”.. in questi termini gliel’ho detto, perché chiddu è i-<br />

gnorante e l’avutru scrissi ‘u compito, quindi un può es-<br />

siri che è accussì..<br />

GUTTADAURO Minchia, che.., picchì.., che vuoi mettere Gio-<br />

vanni Mercada..<br />

MIMMO “Ah, tu non mi avevi dato distinzione tra l’uno e<br />

l’altro!”.. “No, non è vero, gli ho detto.., io te l’avevo det-<br />

to…<br />

GUTTADAURO Ti rissi che se ce n’era uno era ..(inc.)..<br />

MIMMO ..io te l’avevo detto.., io te le avevo dette queste cose..”<br />

“Ah..<br />

GUTTADAURO ‘U cancianu ‘u voto.., fannu finta di sba-<br />

gliare e ‘u canciano..<br />

MIMMO Non..<br />

GUTTADAURO Qual è il problema?<br />

MIMMO Lo.. e.., va beh..<br />

GUTTADAURO E chi ti rissi?<br />

MIMMO Eh? Che è un problema d’iddu..<br />

1091


GUTTADAURO Dicci ca ci ‘u cancianu ‘u voto..<br />

MIMMO Che è un problema d’iddu!<br />

GUTTADAURO Sì, ma non è che.. chistu mi l’avi a fari chi mi<br />

l’avi a fari!<br />

Dunque, gli interlocutori, evidentemente non paghi degli ille-<br />

citi già commessi, discutevano di alzare ancora di più il livel-<br />

lo delle loro interferenze, addirittura facendo modificare i vo-<br />

ti dei candidati dopo che erano stati formalizzati.<br />

Il successivo 25 maggio 2001 veniva poi registrata una con-<br />

versazione di Giacomo Giannone che si era recato a far visita<br />

al Guttadauro.<br />

Durante il colloquio, Guttadauro lo tranquillizzava sull’esito<br />

finale del concorso e gli chiedeva di fare altrettanto con il<br />

Catarcia, spiegandogli che il voto da lui riportato sul compito<br />

scritto era stato un mero errore che sarebbe stato presto cor-<br />

retto.<br />

Prometteva, infine, che il Catarcia sarebbe comunque stato<br />

inserito fra i primi sei vincitori o fra coloro che sarebbero<br />

stati assunti all’atto dello scorrimento della graduatoria.<br />

Il Giannone replicava di avere avuto conferma da una perso-<br />

na che “parla bene” col Cuffaro (cioè che era in stretto con-<br />

tatto con lui), che la segnalazione era arrivata e che la cosa<br />

poteva considerarsi fatta:<br />

GIACOMINO Infatti.., infatti.., infatti.. Ti dico questo particola-<br />

re: io conosco a.. sono.., in buoni rapporti, che ci conosciamo<br />

da quando ero ragazzo, con Tonino Lo Presti, che sta bene<br />

con Cuffaro... io ci telefonai e ci rissi: “Tonino.., eh..”.., rici:<br />

“Vienimi a trovare a casa..”.., ci rissi: “Va bene.. ..(inc.).. ven-<br />

go..”.., io sono un medico così.., io penso che.., io penso che gli<br />

abbiano.., non sapevo, “..Io penso che già la notizia ce<br />

l’abbia.., gli ho detto, però, sai, zucchero non guasta be-<br />

vanda..., siccome…, se tu ritieni di essere talmente in<br />

buoni rapporti da poterglielo dire pure tu..”, mi ha detto:<br />

“Io dice domani vengo e te lo presento..”.., “No, non voglio pre-<br />

1092


sentato a nessuno, gli ho detto, tu.., io non sono politicamente<br />

interessato, io ho soltanto..<br />

GUTTADAURO Lui ti conosce, il tuo cognome lo conosce,<br />

chiddu tuo e chiddu ‘i Marcello…<br />

GIACOMINO Infatti, quando quello viene a dire.. “Perciò, Toni-<br />

no, comu finiu?…” Mi ha detto che già era al corrente di tutto e<br />

che la cosa è fatta...<br />

GUTTADAURO: Giacomino, ho l’impegno di questo si-<br />

gnore per te e per Marcello.., perciò quando non<br />

lo mantieni l’impegno.., rissi: “Garantito!”.<br />

Nel corso della stessa conversazione, poi, il Guttadauro chie-<br />

deva al Giannone l’impegno elettorale in favore della candi-<br />

datura del Miceli che tanto si era attivato per aiutarlo nel<br />

concorso.<br />

Tale circostanza conferma, in linea generale, lo scopo cliente-<br />

lare di dette interferenze nei concorsi sanitari e mette in luce<br />

come le raccomandazioni, i posti di lavoro ed i favori, oggetto<br />

delle conversazioni in casa Guttadauro, prevedevano un ri-<br />

torno sotto forma di sostegno elettorale alla candidatura del<br />

Miceli a parlamentare regionale (e del Cuffaro candidato alla<br />

presidenza).<br />

GUTTADAURO Impurtanti è trasiri. Poi ‘nni parramu!<br />

GIACOMINO E poi si viri, va bene.., va bene..<br />

GUTTADAURO ..l’amministrazione di Villa Sofia deve essere<br />

cambiata.., il manager dell’Ospedale Civico si deve cambiare,<br />

quindi poi si viri, ecco perché ti dico, a mia mi serve una<br />

mano giusta per Mimmo Miceli, mi spiego? Perché..<br />

GIACOMINO Io c’ho dei volantini.. a Mimmo Miceli..<br />

GUTTADAURO Mi spiego, Giacomino?<br />

GIACOMINO ..a Mimmo Miceli, perché l’ho incontrato..<br />

GUTTADAURO ..picchì.., s’iddu..<br />

GIACOMINO ..io lo conosco a Mimmo..<br />

GUTTADAURO Certo, io ‘u canusciu megghiu ‘i tia..<br />

GIACOMINO Lo so!<br />

1093


GUTTADAURO S’iddu addiventa chistu Presidente da.., da Re-<br />

gione.., è giusto.., poi è chi.., ‘a discussione.., mi spiego? Per-<br />

ciò..<br />

GIACOMINO E ci diventa?<br />

GUTTADAURO E io me lo auguro!<br />

GIACOMINO ..io appoggio Mimmo Miceli.., però, ci ho detto,<br />

qualche cosa ci.., ad ..(inc.).. glielo devo dare a.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Ma certo! Mimmo.., Giacomino, ‘u discursu.., poi<br />

chi è che governerà io.., tu sei amico mio e io sono amico tuo?<br />

GIACOMINO ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO E io sono pure amico di Mimmo Miceli e Mimmo<br />

Miceli è amico mio..<br />

GIACOMINO Tantissimi saluti.., perché si è fatto ricoverare da<br />

Mimmo..<br />

GUTTADAURO Diccillu a iddu, ci rici: “Dici che ‘u dutturi ci<br />

serve chistu..”<br />

GIACOMINO Porca miseria, lui se ne sta andando ora..<br />

GUTTADAURO E dumani matina allura diccillu!<br />

GIACOMINO Lui se ne sta andando a casa.., era ricoverato...,<br />

perché mi ha fatto chiamare....<br />

GUTTADAURO E domani si ‘nni va? Quannu si ‘nni va?<br />

GIACOMINO Non lo so..<br />

GUTTADAURO Tu dumani pigghia e ci vai..<br />

GIACOMINO Comunque.., mi ha.., mi ha fatto chiamare lui.., mi<br />

ha fatto chiamare ..(inc.).., cioè io ‘u capivu..<br />

GUTTADAURO A iddu, ci rici, ci interessa a Peppino..<br />

GIACOMINO Un abbraccio a te ovviamente..<br />

GUTTADAURO Ci dici: “Ci interessa a Peppino”, dicci..<br />

GIACOMINO Ora mi porto un volantino e ci vaiu in casa.., allora<br />

domani..<br />

GUTTADAURO E poi ci dici: “Come devo fare per fargli avere<br />

un po’.., o a chi glieli devo dare stì fac-simile ..(inc.)..”...<br />

GIACOMINO Ora vediamo.., speriamo che.. ..(inc.)..<br />

GUTTADAURO Va beh…<br />

1094


Il 9 maggio successivo veniva poi registrata una conversazio-<br />

ne tra il Guttadauro e lo stesso Catarcia, nel corso della qua-<br />

le il primo forniva rassicurazioni circa l’eventuale correzione<br />

del voto ed il buon esito del concorso:<br />

MARCELLO (…)Non centra niente, va bene, me ne vado che<br />

ho, vediamo che si dice lì questa sera, novità niente?<br />

GIUSEPPE Novità, no (inc.)… quando tu mi hai detto il di-<br />

scorso del… obbiettivamente proprio questo mi ha detto che lui<br />

si stranizzato, dice come, questo ci avete messo, cosa è sta-<br />

to, l’impegno è tuo e sono problemi tuoi, non è che devi<br />

“pipitiare” (parlare) tu per ora, e lui lo sa il tuo nome, il tuo<br />

nome e cognome, perciò quando ti ci presenti gli dici, io<br />

sono Marcello Catarcia, e basta, fai finta che…<br />

MARCELLO Il discorso 21, del 29, dico minchia…<br />

GIUSEPPE Certo, perciò ti dico non è che… è una cosa che mi<br />

ha stranizzato, dice sono minchiate, perché se poi uno lo de-<br />

ve correggere lo corregge il discorso, non è che è… ma mi<br />

ha stranizzato quindi… a te ovviamente che dovevo dire, che a<br />

lui gli vanno a dire che è un cornuto, dico per dire, però è un<br />

problema suo, l’impegno è il tuo, te lo sei preso convinto e lo<br />

devi mantenere, dice ma non lo mantieni, va bene, poi ne par-<br />

liamo se non lo mantiene, io penso che lo mantiene.<br />

Dopo tale conversazione ne veniva registrata un’altra il gior-<br />

no 15 giugno 2001, a seguito del famoso ritrovamento di una<br />

delle microspia in casa Guttadauro.<br />

Attraverso le altre microspie ancora in funzione e non rinve-<br />

nute veniva ascoltato un ulteriore dialogo fra Guttadauro e<br />

Catarcia che appare, con tutta evidenza, alterato nei conte-<br />

nuti, proprio in conseguenza della scoperta della microspia (e<br />

della probabile esistenza di altri apparati di captazione).<br />

L’evidente falsità dei contenuti della conversazione non<br />

smentisce, pertanto, ma conferma il precedente materiale<br />

probatorio e la tesi accusatoria.<br />

Del resto il materiale probatorio appare complessivamente<br />

1095


del tutto coerente ed altamente convergente.<br />

Ed invero, anche dalle intercettazioni effettuate sull’utenza<br />

telefonica del Miceli, nel corso dell’estate 2001, si evincono<br />

ripetuti contatti di quest’ultimo sia con i due concorrenti<br />

raccomandati che con il Cuffaro.<br />

Ad esempio, nella telefonata tra il Miceli ed il Giannone del 1<br />

agosto 2001 alle ore 21:29, i due parlavano del concorso, del-<br />

la data delle prove orali e pratiche ancora da affrontare ed<br />

emergeva il costante impegno del Miceli in favore del candi-<br />

dato.<br />

GIACOMO: …e per l’altra situazione...?<br />

MIMMO: Tre settembre..<br />

GIACOMO: Eh.., rimane statica la cosa..<br />

MIMMO: Tre settembre.., giusto?<br />

GIACOMO: Rimane statica dico.. la situazione di prima..,<br />

no?<br />

MIMMO: Si…, si…<br />

GIACOMO: Va bene…<br />

MIMMO: Ma nuatri avemu a fare tutte cose.., è giusto?<br />

Non è che.., eh..<br />

GIACOMO Ti saluto.., perché ci sono..<br />

MIMMO: ..a trecento sessanta gradi..<br />

GIACOMO: ..ma perché ci sono dubbi sull’altro?<br />

MIMMO: No…, però sai…, io… andrei a finire a Carini che non<br />

c’era messa.., è giusto?<br />

GIACOMO: Ti saluto…<br />

Alle ore 9.15 del 25 agosto 2001, poi, il Miceli ed il Cuffaro<br />

discutevano chiaramente di una cosa in sospeso che era ne-<br />

cessario ricordare al dottore Mandalà (uno dei tre componen-<br />

ti la commissione d’esame per il concorso di Villa Sofia), e<br />

che era andata molto male nella prima fase.<br />

Il Miceli, parlando con l’imputato, faceva riferimento al voto<br />

della prova scritta, al fatto che occorreva garantirsi<br />

senz’altro il buon esito dell’imminente prova orale e che biso-<br />

1096


gnava ricordare al dottore Mandalà il nome del candidato<br />

raccomandato, evidenziando che era una questione che stava<br />

a cuore direttamente a Cuffaro e non al solo Miceli:<br />

MIMMO … una era da dire a Mandalà da ricordare a<br />

Mandalà, perchè c’era una cosa in sospeso...;<br />

TOTÒ va bè, ma facciamo in tempo quando è?<br />

MIMMO il tre;<br />

TOTÒ io torno...;<br />

MIMMO era andato tra l’altro nella prima fase... assolutamente<br />

male...quindi...;<br />

TOTÒ ...e tieni presente che se torno sabato, quindi ce la<br />

facciamo in tempo...;<br />

MIMMO per chi sa...incomp...;<br />

TOTÒ oppure lo chiamo io e tu ci vai...;<br />

MIMMO eh?<br />

TOTÒ lo chiamo io;<br />

MIMMO si, tu gliela devi dire sta cosa, Totò...perchè sta<br />

cosa, è andata male sin dall’inizio...se tu non ci parli...;<br />

TOTÒ lui ieri è venuto, minchia, venne...;<br />

MIMMO non mi aspettavo che tu...andassi...;<br />

TOTÒ venne a parlarmi...tra l’altro ci devo parlare anche<br />

dell’altro...quindi...;<br />

MIMMO uh;<br />

TOTÒ ...incomp...va bè come facciamo senso…, io posso chia-<br />

mare per telefono...;<br />

MIMMO io per me figurati...se ci vado…però vorrei che capis-<br />

se che è una cosa tua...perchè...se quello capisce è una<br />

cosa mia...;<br />

TOTÒ no,no…adesso vedo...vediamo come è combinato lui,<br />

caso mai stasera me lo faccio passare da casa...va bè<br />

però mi ricordi il cognome....;<br />

MIMMO Catarcia<br />

TOTÒ ah<br />

MIMMO Catarcia<br />

1097


TOTÒ Catarcia?<br />

MIMMO … si, di Bivona tra l’altro…è originario<br />

Nella conversazione appare chiaro il comune proposito<br />

(“TOTÒ ...e tieni presente che se torno sabato, quindi ce la fac-<br />

ciamo in tempo...”) di raccomandare il candidato Catarcia al<br />

Mandalà per le prove orali fissate per il successivo tre set-<br />

tembre (“TOTÒ va bè, ma facciamo in tempo quando è? MIMMO<br />

il tre”).<br />

Il Cuffaro lamentava che, proprio il giorno prima, il Mandalà<br />

lo era andato a trovare e che gliene avrebbe potuto già parla-<br />

re in tale circostanza.<br />

Ad ogni modo visto che egli avrebbe fatto rientro in città pri-<br />

ma del tre settembre c’era il tempo per effettuare la racco-<br />

mandazione.<br />

Ma il Miceli insisteva dicendo al Cuffaro che la cosa andava<br />

seguita con la massima attenzione anche perché il Catarcia<br />

era andato male alla prova scritta e, quindi, bisognava che il<br />

Mandalà capisse bene che era una raccomandazione che sta-<br />

va a cuore personalmente al Cuffaro e non al solo Miceli.<br />

Il Cuffaro rassicurava l’amico dicendogli che, caso mai, vista<br />

la delicatezza e l’urgenza della segnalazione, avrebbe convo-<br />

cato il Mandalà quella sera stessa a casa sua.<br />

A fronte di un quadro così chiaro, il Cuffaro, nel corso del<br />

suo esame, ha decisamente negato di avere mai segnalato<br />

qualche candidato in un qualunque concorso medico.<br />

Affermazione tanto netta quanto in aperto contrasto con le<br />

complessive risultanze dibattimentali che, a partire dalle di-<br />

chiarazioni di Francesco Campanella e di Salvo Aragona,<br />

hanno smentito tale assunto ed, anzi, hanno evidenziato co-<br />

me il Cuffaro svolgesse un ruolo centrale nella spartizione<br />

politico-clientelare dei posti messi a concorso presso struttu-<br />

re sanitarie pubbliche.<br />

Il dato che, però, va segnalato in modo particolare è la rea-<br />

zione del Cuffaro alla specifica contestazione del contenuto<br />

1098


della sopra richiamata telefonata intercettata nella quale è<br />

stata registrata direttamente la sua voce.<br />

L’imputato ha, dapprima, escluso che si trattasse di una sua<br />

telefonata, poi, messo di fronte all’evidenza dei fatti, ha rife-<br />

rito di non ricordarla mostrando un evidente, quanto signifi-<br />

cativo, imbarazzo.<br />

Infine, nel tentativo di aggirare il contenuto scomodo<br />

dell’intercettazione, spiegava l’illogicità del suo presunto in-<br />

tervento, posto che i due raccomandati non erano stati poi<br />

assunti (e vedremo perché).<br />

Tuttavia, tornando ai fatti, dopo pochi minuti (h. 09.55) Mi-<br />

celi telefonava al Catarcia e gli riferiva il contenuto della<br />

conversazione appena avuta col Cuffaro, ed in particolare il<br />

fatto che questi stava per mettersi in contatto con il Mandalà<br />

(“quello” di Villa Sofia) e che, forse, si sarebbe organizzato un<br />

successivo incontro:<br />

MIMMO: …eh…, era… capisci… siccome lui era per strada…,<br />

era… pe… eh.., io gli.. gli ho.. ho collegato.. gli dico.. gli ho<br />

detto.. eh.. eh.. di Bivona.. eh.. era per dargli ulteriore..<br />

MARCELLO: Mh.., dimmi una cosa..<br />

MIMMO: Mh..<br />

MARCELLO: ..quindi iddu praticamente la.. la discussione..,<br />

mh.., che ti dissi.., che ora iddu.. ora lo chiama.., ah.. chiddu..<br />

MIMMO: Lui mi ha detto che chiamava oggi a quello e se<br />

lo faceva venire sta sera a casa..<br />

MARCELLO: Ho capito.., quindi..<br />

MIMMO: Io stasera non sono a Palermo..<br />

MARCELLO: Mh..<br />

MIMMO: ..eh.. e.. mi disse: “che gli avrebbe detto che io e<br />

tu lo andavamo a trovare”<br />

MARCELLO: Ho capito..<br />

MIMMO: Va bene..? “Eh.. e che me lo avrebbe fatto sapere<br />

lui”..<br />

1099


MARCELLO Va buò.., quindi facemu ‘na cosa.., Mimmo.., se<br />

non c’è problema per… per eccessiva sicurezza…<br />

MIMMO: Mh...<br />

MARCELLO: ..tu stasira eventualmente a iddu un colpo.., anche<br />

se non sei..<br />

MIMMO: Io lo richiamo.., no.., tranquillo..<br />

MARCELLO: Eh..<br />

MIMMO: ..lo richiamo..<br />

MARCELLO: ..un colpo di telefono stasira ciù po’ fari..<br />

MIMMO: ..no.., lo richiamare per forza.., perché minchia semu..<br />

MARCELLO: Picchì.., troppo.. capisci.. troppo là siamo..<br />

MIMMO: Eh.., lo so..<br />

MARCELLO: ..troppo là.., a mia..<br />

MIMMO: Io.., non mi aspettavo..<br />

MARCELLO: L’importante dico è che iddu si chiama l’amico no-<br />

stro ri ‘dda.., ma anche per capirne..<br />

MIMMO: Il problema è che non glielo devi dire così.., perché ‘cà<br />

‘u problema è il numero .. che non mi piace.., giusto?<br />

MARCELLO: Ma mancu a mia..<br />

MIMMO: ..come un piaci a tia..<br />

MARCELLO: Eh.., eh..<br />

MIMMO: ..comu un piaci a tia.., per cui ‘ca bisogna.., fare<br />

un’azione forte.., picchì si no un si conclude niente.., eh..!!<br />

MARCELLO: Ma io.., cioè..<br />

MIMMO: ..o ‘ca iddu ci dice.., assolutamente s’avi a fare.. pun-<br />

to! Oppure..<br />

MARCELLO: Appunto pì chistu ti dico.. io.. eh.. quel numero.. pì<br />

mia..<br />

(Sovrapposizione voci.)<br />

MIMMO: …guarda che lui la prima cosa che mi ha detto è:<br />

“Vacci tu…”<br />

MARCELLO: Mh..<br />

MIMMO: ..”io ora lo chiamo.., vacci tu.., eh..”.. “No.., gioia<br />

mia.., non è un problema vacci io.., io ci pozzu iri.., eh.., ‘ni sa-<br />

1100


lutamu.., chiacchiriamo un poco.., no?”.. “Eh.., mi ha detto Totò<br />

(Fonetico)..”.. “No.., gioia mia.., tu c’a spiegare che è accussi e<br />

basta”..<br />

MARCELLO: Certo!<br />

MIMMO: Eh.., comunque va bene..<br />

MARCELLO: Eh.. appunto..<br />

MIMMO: …Marcello.., io stasira lo.. lo richiamo in ogni caso.., e<br />

in settimana noi lo andiamo a trovare…, dai…<br />

Nella registrazione del successivo 28 agosto 2001, il Catarcia<br />

descriveva, inoltre, al Miceli l’incontro avuto con il prof.<br />

Mandalà, il quale, contrariamente alle sue aspettative, si sa-<br />

rebbe limitato a tranquillizzarlo ma senza fornirgli le doman-<br />

de da preparare per l’esame orale.<br />

Le perplessità suscitate dall’incontro di Catarcia con il prof.<br />

Mandalà costituivano oggetto di una ulteriore telefonata tra<br />

Miceli e Cuffaro registrata il 2 Settembre 2001 (il giorno pri-<br />

ma degli orali).<br />

Appare evidente tra i due che, data l’imminente effettuazione<br />

delle prove orali e pratiche, fissate per l’indomani mattina,<br />

era indispensabile una nuova sollecitazione al Mandalà che il<br />

Cuffaro si riprometteva di fare con la massima urgenza.<br />

Pochi minuti dopo, Mimmo Miceli rassicurava il Catarcia con<br />

una ulteriore telefonata in cui lo avvisava del nuovo inter-<br />

vento del Cuffaro (“mi disse che lui ci aveva parlato”), e quin-<br />

di discuteva insieme a lui di svolgimento e tempi della prova<br />

pratica e della prova orale.<br />

L’indomani, in due telefonate a breve distanza l’una<br />

dall’altra, il Catarcia ed il Miceli commentavano l’andamento<br />

degli esami che, come non era difficile prevedere viste le<br />

premesse, erano stati quasi una formalità.<br />

Entrambi i candidati favoriti, poi, riferivano al Miceli le ri-<br />

spettive posizioni in graduatoria (12° e 5° posto, dedotti dai<br />

voti comunicati dopo la prova), ricevendo da questi una ulte-<br />

1101


iore conferma del fatto che in mattinata c’era stata un’altra<br />

“sollecitazione” presso la commissione:<br />

MIMMO:Questo me l’ha detto ora lui, dico, a conferma che<br />

c’aveva parlato vero, capisci<br />

MARCELLO:Perfetto, va bene Mimmù<br />

MIMMO:Iddu unni sapia nenti di sta cosa<br />

MARCELLO:Va bene<br />

MIMMO:Comunque mi disse… io ci dissi “sai un sugnu sereno<br />

non mi è piaciuta la discussione che gli ha fatto” esageravu<br />

un poco<br />

MARCELLO:Mmm<br />

MIMMO:No? E iddu mi disse “aspetta che… “ dice “io prima<br />

che vada là… a che ora è?” “alle nove” “allora io prima<br />

di domani me lo faccio venire di nuovo”<br />

MARCELLO:Va bene, perfetto<br />

Nell’ultima telefonata intercettata, avvenuta il 9 settembre<br />

2001, i tre, Miceli, Catarcia e Giannone, commentavano la<br />

prima graduatoria ufficiale, subito dopo la sua pubblicazio-<br />

ne.<br />

Si evince chiaramente che i tre interlocutori si attendevano<br />

che venissero coperti 12 posti, con la conseguenza che sia il<br />

Catarcia che il Giannone avrebbero potuto avere concrete<br />

prospettive di assunzione:<br />

MIMMO: Pronto?<br />

MARCELLO: Mimmo? Marcello sono<br />

MIMMO: Hei, dimmi<br />

MARCELLO:Tutto a posto<br />

MIMMO:Uguale?<br />

MARCELLO:Dodici, dodicesimo<br />

MIMMO:Buono, buono, un ti preoccupare ci sì<br />

MARCELLO:Eh, appunto picchì…<br />

MIMMO:Tranquillo che ci sei<br />

MARCELLO:Si lo so, dice ca su sidici le cose, no?<br />

MIMMO:No, dodici sicuro sono, va bene<br />

1102


MARCELLO:Dodici sono sicuri?<br />

MIMMO: Su dodici ci metto la mano, se si toglie la discussio-<br />

ne<br />

MARCELLO:Va boh!<br />

MIMMO:Okei<br />

MARCELLO:Aspè chi t’avi a parrari Giacomino<br />

MIMMO:(incomprensibile) Giacomino?<br />

MARCELLO:Si<br />

GIACOMINO:Pronto Mimmo!<br />

MIMMO:Eh, Giacomo<br />

GIACOMINO:Ti volevo soltanto comunicare che sono…<br />

MIMMO:Che posizione?<br />

GIACOMINO:Quinto sono arrivato<br />

MIMMO:Perfetto<br />

GIACOMINO:Va bene?<br />

MIMMO:Ma senti una cosa…<br />

GIACOMINO:Mi fa piacere dirtelo…<br />

Riassumendo i termini della presente vicenda, a giudizio del<br />

Tribunale, l’istruzione compiuta e gli atti acquisiti al fascico-<br />

lo del dibattimento hanno pacificamente dimostrato:<br />

- l’interessamento del Guttadauro alla assunzione dei<br />

due medici raccomandati al concorso in esame;<br />

- la richiesta-pretesa avanzata dal Guttadauro nei con-<br />

fronti del Miceli;<br />

- l’attivo, continuativo e pieno interessamento del Mice-<br />

li, il quale ha richiesto, a sua volta, in più occasioni<br />

l’autorevole intervento del Cuffaro per far ottenere<br />

l’assunzione di almeno uno dei due raccomandati;<br />

li.<br />

- l’effettivo intervento del Cuffaro su richiesta del Mice-<br />

A fronte di tutto questo, come si è già anticipato, l’imputato<br />

si è difeso negando qualunque interessamento nel caso in e-<br />

same e spontaneamente aggiungendo di non essersi mai inte-<br />

ressato di qualsiasi concorso o nomina in materia di sanità.<br />

1103


A parte questa ultima spontanea affermazione - sulla quale il<br />

Collegio non aggiunge commenti - il Cuffaro sottolineava<br />

l’assurdità dell’accusa nei suoi confronti, posto che il sogget-<br />

to asseritamente raccomandato non avrebbe ottenuto il posto<br />

al quale ambiva.<br />

A tale proposito deve evidenziarsi, invero, che, come risulta<br />

dalla documentazione in atti, la graduatoria di merito nella<br />

quale il Giannone risultava quinto (e quindi assunto) era<br />

stata modificata in seguito all’applicazione in favore di altro<br />

concorrente della legge n. 68/99 sull’assunzione obbligatoria<br />

dei disabili.<br />

Per un fatto, quindi, del tutto imprevedibile per gli imputati e<br />

frutto dell’applicazione della legge (cosa che ogni tanto av-<br />

viene anche nei concorsi sanitari), in graduatoria erano slit-<br />

tate le posizioni sia del Giannone (dal 5° al 6° posto) che del<br />

Catarcia (dal 12° al 13°).<br />

Di conseguenza, il candidato “preferito” dal Guttadauro, Mar-<br />

cello Catarcia, era rimasto fuori dai dodici posti utili per<br />

l’assunzione, in caso di scorrimento della graduatoria.<br />

Ed in epoca ancor più successiva si erano verificati degli im-<br />

previsti burocratici che avevano portato come risultato alla<br />

provvisoria riduzione dei posti di chirurgia in pianta organica<br />

da sei a cinque.<br />

Di guisa che anche l’altro raccomandato, il Giannone, era<br />

stato escluso dal novero dei vincitori del concorso in esame.<br />

Tutto ciò, tuttavia, non modifica in alcun modo la superiore<br />

ricostruzione degli accadimenti, precedenti e coevi<br />

all’espletamento del concorso, e la ricostruzione dei continui<br />

tentativi (riusciti almeno all’inizio) di inquinare un concorso<br />

pubblico ed il buon andamento della P.A..<br />

Il fatto che gli autori di tali condotte, tra i quali può farsi<br />

rientrare anche l’odierno imputato, non siano riusciti nel lo-<br />

ro comune intento, per fatti successivi, imprevedibili ed al di<br />

1104


fuori del loro controllo, lascia intatto il quadro delle gravi re-<br />

sponsabilità individuali emerse.<br />

E per quanto attiene proprio alla posizione del Cuffaro, a tut-<br />

to ciò deve anche aggiungersi la valutazione della sua con-<br />

dotta processuale, posto che appare evidente come lo stesso,<br />

sul punto in esame, abbia mentito di fronte al Tribunale in<br />

modo consapevole.<br />

Come è noto l’imputato, nel nostro ordinamento (a differenza<br />

di altri) ha il diritto di mentire ma ciò non toglie che il fatto<br />

di avere esercitato tale diritto davanti ad un Tribunale della<br />

Repubblica è circostanza che deve essere adeguatamente va-<br />

lutata, se non altro ai fini di cui all’art. 133 c.p..<br />

Tutto ciò premesso e pur non recedendo di fronte alla valuta-<br />

zione della gravità del fatto in sé, non può che convenirsi col<br />

P.M. circa l’insufficiente dimostrazione della consapevolezza,<br />

da parte del Cuffaro, che le raccomandazioni rivoltegli dal<br />

Miceli provenissero dal Guttadauro ed a questi interessasse-<br />

ro.<br />

Pur risultando certo che il Cuffaro si è attivato in relazione<br />

alla segnalazione fattagli dal Miceli, invero, non è stata rag-<br />

giunta la prova piena della sua consapevolezza circa la pro-<br />

venienza originaria (Guttadauro) di dette raccomandazioni.<br />

Così come non può escludersi con certezza che tale consape-<br />

volezza ci sia stata, visti i rapporti interpersonali accertati e<br />

lo specifico contesto temporale.<br />

In ogni caso, tale dato non può affermarsi con quel grado di<br />

sufficiente certezza indiziaria richiesto per una sentenza di<br />

merito.<br />

Ciò posto, un altro argomento rilevante ai fini della disamina<br />

che il Tribunale sta compiendo è rappresentato dal presunto<br />

interessamento del Cuffaro per la realizzazione del centro<br />

commerciale di Brancaccio.<br />

1105


Anche in questo caso, lo stesso P.M., in sede di requisitoria,<br />

ha ritenuto che: “non vi sono elementi per ritenere che<br />

CUFFARO abbia in alcun modo appoggiato l’iniziativa”.<br />

In effetti, a giudizio del Tribunale, la vicenda è molto com-<br />

plessa ed articolata e, pur condividendosi alla fine le conclu-<br />

sioni del P.M., non pare che possa essere risolta in poche<br />

battute.<br />

Il punto di partenza dell’analisi, in particolare, è rappresen-<br />

tato non dalle dichiarazioni di Francesco Campanella ma dal<br />

contenuto di alcune intercettazioni ambientali captate in ca-<br />

sa Guttadauro.<br />

Nel corso di alcune conversazioni (che qui non appare neces-<br />

sario riportare testualmente) appare chiaro come, sin da<br />

tempi non sospetti, il Guttadauro avesse a cuore<br />

l’approvazione del progetto di centro commerciale che doveva<br />

sorgere nel quartiere di Brancaccio, sia per lo sviluppo della<br />

sua zona (egli era reggente proprio di quel mandamento ma-<br />

fioso) che per la prospettiva, del tutto personale, di vendere<br />

una parte dei terreni sui quali doveva sorgere il centro.<br />

Molto tempo dopo la captazione di queste conversazioni, il<br />

neo collaboratore di Giustizia Francesco Campanella rilascia-<br />

va, per la prima volta proprio in questo dibattimento, delle<br />

dichiarazioni molto articolate che riguardavano la vicenda del<br />

centro commerciale di Villabate.<br />

La refluenza sul punto in esame risulta evidente se si tiene<br />

conto del fatto che, secondo il collaboratore, i due progetti<br />

per la realizzazione dei centri commerciali erano in una posi-<br />

zione di assoluto antagonismo, trattandosi di progetti non<br />

solo concorrenti ma, addirittura, alternativi tra loro.<br />

Tale affermazione del Campanella, peraltro, confermava il<br />

contenuto delle conversazioni intercettate in casa Guttadauro<br />

assai prima della sua collaborazione.<br />

Lo stesso Guttadauro, invero, già in alcuni passaggi di dette<br />

conversazioni faceva riferimento proprio alla concorrenza tra<br />

1106


i due centri commerciali ed alla necessità di ottenere<br />

l’appoggio politico ed amministrativo per quello di Brancaccio<br />

a svantaggio di quello di Villabate.<br />

In considerazione della piena refluenza che le dichiarazioni di<br />

Campanella hanno sullo specifico tema in esame – l’esistenza<br />

di rapporti tra il Cuffaro ed il Guttadauro che vadano anche<br />

al di là della rivelazione della notizia di cui ai capi P) e Q) e<br />

che siano indicativi di una intenzione del primo di aiutare il<br />

secondo sia uti singulus che, in ipotesi, quale strumento per<br />

agevolare l’intero sodalizio mafioso – appare, a questo punto<br />

della motivazione, necessario riportarne il contenuto.<br />

La disamina delle lunghe ed assai complesse dichiarazioni<br />

del collaboratore va sfrondata dei molti fatti e circostanze<br />

esulano dal tema dei rapporti tra il Cuffaro e lo specifico<br />

contesto mafioso indicato nell’imputazione (Guttadauro, Ara-<br />

gona e Miceli).<br />

Nonostante ciò, esse, meritano di certo una attenta analisi,<br />

in considerazione delle refluenze che esplicano sulla com-<br />

plessiva posizione del Cuffaro.<br />

Francesco Campanella, come si diceva dianzi, veniva sentito,<br />

per la prima volta in un pubblico dibattimento, da questo<br />

Collegio presso l’aula bunker di Firenze alle udienze del 16,<br />

17 e 18 gennaio 2006.<br />

Egli riferiva di essere stato raggiunto il 25 gennaio del 2005<br />

da un avviso di garanzia per il reato di associazione di tipo<br />

mafioso, nell’ambito di una complessa operazione di polizia<br />

giudiziaria nel corso della quale parecchi soggetti del suo pa-<br />

ese, Villabate, erano stati tratti in arresto per analogo reato.<br />

Fino a quel momento egli era stato immune da procedimenti<br />

penali, aveva ricoperto varie cariche pubbliche, tra le quali<br />

quella di Presidente del Consiglio Comunale di Villabate e la-<br />

vorava come bancario presso il Credito Siciliano, agenzia di<br />

Villabate.<br />

1107


Gli avvenimenti del 25 gennaio lo avevano segnato parecchio<br />

in quanto vedeva compromessa la sua immagine pubblica ed<br />

il ruolo che, nonostante la giovane età, aveva acquisito nel<br />

panorama politico ed amministrativo.<br />

Dalla fine di gennaio fino al settembre del 2005, il Campanel-<br />

la avviava un percorso interiore che lo portava alla decisione<br />

di collaborare con la Giustizia, svelando parecchi fatti di rea-<br />

to dei quali non era neppure sospettato.<br />

In particolare, egli si era reso autore di plurimi episodi di<br />

appropriazione di somme di denaro investite da clienti del<br />

Credito Siciliano, ai quali aveva lasciato credere che le stesse<br />

fossero state da lui impiegate in investimenti finanziari.<br />

Tale vicenda, sino a quel momento, non solo non era stata<br />

ancora scoperta dai suoi clienti ma neppure dall’istituto di<br />

credito e dalle forze dell’ordine.<br />

Tuttavia, la vicenda giudiziaria e l’insospettirsi di alcuni<br />

clienti (ad esempio il Billitteri Lorenzo che lo aveva chiamato<br />

telefonicamente il venerdi precedente alla sua decisione di<br />

collaborare) avevano contribuito a radicare in lui il convin-<br />

cimento di confessare le proprie responsabilità.<br />

Prima del 16 settembre 2005 (data dell’avvio formale della<br />

sua collaborazione), il Campanella aveva avuto qualche con-<br />

versazione informale con il maresciallo dei C.C. Sigismundo<br />

Caldareri, comandante della Stazione di Villabate, il quale<br />

aveva cercato di convincerlo a collaborare.<br />

Nel mesi di marzo-aprile era anche stato interrogato<br />

dall’ufficio del P.M. facendo qualche ammissione ma senza<br />

avere ancora deciso di collaborare e di confessare fino in<br />

fondo tutte le proprie responsabilità.<br />

Il 16 settembre aveva, pertanto, deciso di iniziare a collabo-<br />

rare e aveva comunicato la sua decisione ai parenti prima di<br />

recarsi alla Stazione dei C.C. di Villabate.<br />

Da tale momento in avanti egli era rimasto in stato di libertà,<br />

in quanto non raggiunto da alcun provvedimento restrittivo,<br />

1108


lontano dalla Sicilia e sotto il controllo del competente Servi-<br />

zio centrale di protezione.<br />

Aveva decisamente chiuso i rapporti con la Sicilia e con tutte<br />

le persone cui sino a quel momento era stato vicino, pur ri-<br />

conoscendo di aver continuato a leggere i giornali nazionali e<br />

di avere consultato internet (ma solo per apprendere la cro-<br />

naca e non per comunicare con terzi).<br />

Per quanto attiene al suo inserimento nella cosca mafiosa di<br />

Villabate, il Campanella riferiva che, pur non essendo stato<br />

ritualmente combinato, egli era stato “vicino” ad Antonino e<br />

Nicola Mandalà, capi incontrastati della locale famiglia ma-<br />

fiosa.<br />

A motivo di tale rapporto egli aveva conosciuto le dinamiche<br />

interne alla famiglia mafiosa del suo paese ed una consisten-<br />

te mole di vicende riguardanti l’attività dell’organizzazione<br />

mafiosa.<br />

Per conto dei Mandalà egli aveva operato, quale esperto sia<br />

nel settore economico (banche, finanziamenti regionali, repe-<br />

rimento di fondi pubblici etc. etc.) che nel mondo politico,<br />

nel quale aveva operato sin da giovanissima età con relazioni<br />

di alto livello istituzionale.<br />

A tale proposito lo stesso Campanella riferiva: “Se lei fa rife-<br />

rimento alla questione di affiliazione, no, nel senso che sono<br />

cose sempre lette dai giornali, se lei invece… io ho fatto parte<br />

del gruppo che fa riferimento a Mandalà, e quindi ritengo di<br />

aver fatto parte della famiglia mafiosa di Villabate e del grup-<br />

po di Mandalà a pieno perché prestavo il mio “servizio”, la mia<br />

capacità imprenditoriale e anche istituzionale e politica a van-<br />

taggio di queste persone”.<br />

La sua formazione politica, la quantità e qualità dei suoi<br />

rapporti con esponenti politici, le sue profonde competenze<br />

in materia bancaria e di legislazione regionale nel settore dei<br />

finanziamenti alle imprese, anzi, lo avevano nel tempo porta-<br />

to ad assumere un ruolo importante per la famiglia mafiosa<br />

1109


di Villabate, attraverso i Mandalà che lo tenevano in grande<br />

considerazione.<br />

Grazie a tale ruolo, egli aveva anche conosciuto personalmen-<br />

te numerosi uomini d’onore di quella famiglia, quali Nicola e<br />

Damiano Rizzo, Enzo e Francesco Montalto, Andrea Cottone,<br />

Bartolomeo Militello, Antonino Vitale, Nicola Cirrito, Ignazio<br />

Fontana, Mario Cusimano (oggi collaboratore di giustizia),<br />

Riccardo Fontana ed altri.<br />

Con parecchi di tali soggetti il Campanella ammetteva di ave-<br />

re commesso una serie di reati e di condotte rientranti<br />

nell’operatività della cosca di Villabate.<br />

La genesi del suo intenso rapporto con i Mandalà e con la<br />

famiglia mafiosa di Villabate risaliva ai tempi del suo ingres-<br />

so in politica, in occasione delle elezioni comunali del 1994,<br />

nelle quali egli era stato candidato nelle fila della lista civica<br />

“Insieme”, nata a seguito della crisi della D.C..<br />

Fin dalle prime ricostruzioni dei suoi rapporti politici a Pa-<br />

lermo ed a Villabate, il Campanella descriveva una realtà nel-<br />

la quale le connessioni tra mafia, esponenti politici ed ammi-<br />

nistratori locali erano così intense da divenire sistemiche e<br />

strutturali, tanto che parlare solo di condizionamenti appare<br />

oggi veramente riduttivo e semplicistico.<br />

A tale proposito il Campanella così descriveva i sui iniziali<br />

rapporti con la politica e la mafia a Villabate: “nel ’94 c’era<br />

proprio questo clima molto pesante, c’erano tre candidati a<br />

sindaco, c’era Costa che era il candidato della famiglia Montal-<br />

to, espressione di questa lista civica Insieme dove io ero can-<br />

didato, e poi c’era il candidato Navetta di Forza Italia e il terzo<br />

candidato era Fontana per la lista per il progresso, e poi c’era<br />

un quarto candidato, però di minor rilievo, che era Firriolo Nic-<br />

colò….. nel ’94 avviene questa elezione, io vengo eletto, e mi<br />

rendo conto durante i primi mesi di attività politica della per-<br />

meabilità di questa lista “Insieme” nei confronti della famiglia<br />

Montalto che notoriamente era la famiglia che guidava la mafia<br />

1110


a Villabate, e me ne rendo conto particolarmente in un incontro<br />

avvenuto una sera tra gli amministratori di questa lista “Insie-<br />

me” - ex amministratori del comune di Villabate perché erano<br />

uscenti col sindaco Garbo - a una cena fatta tra ex assessori e<br />

consiglieri comunali in carica a cui partecipano i Montalto, zio<br />

e nipote, quindi Enzo Montalto e Francesco Montalto che erano<br />

i capi mafia del momento; una cena in cui io vedo la mafia da<br />

questa parte, cioè vedo la mafia in Montalto che viene a questa<br />

cena per determinare le scelte politiche di questo gruppo.<br />

Dall’altra parte vi erano invece Navetta e Mandalà Antonino<br />

che allora, essendo non colpito da alcun provvedimento, faceva<br />

politica attiva in prima persona, era presidente del club Forza<br />

Italia (allora si chiamava presidente e non segretario) e quindi<br />

faceva questa politica attiva. Vengo contattato da loro perché<br />

loro mi sembravano i buoni in quel momento, a quell’epoca,<br />

contro Montalto che erano i cattivi, per fare questo passo,<br />

questo cambiamento politico, per passare dalla lista “Insieme”<br />

a quello che poi fu la maggioranza che determinammo in Con-<br />

siglio comunale; quindi intrattengo dei rapporti con loro<br />

all’inizio per politica, nel ’94, e proprio nel ’94 attraverso il<br />

mio cambio di parte politica insieme ad altri consiglieri comu-<br />

nali si determina questo cambio di maggioranza, perché Navet-<br />

ta che era stato eletto sindaco era riuscito a vincere le elezioni<br />

come sindaco ma non era riuscito a ottenere la maggioranza in<br />

Consiglio comunale per cui c’era sempre questo contrasto fra i<br />

due organi del comune, e grazie a me e ad altri consiglieri co-<br />

munali che Mandalà in qualche maniera raggruppò in questo<br />

accordo si determinò il cambio di questa maggioranza, ed in<br />

cambio io ottenni la poltrona di presidente del Consiglio comu-<br />

nale, infatti divenni presidente del Consiglio comunale credo<br />

nel ’95, però adesso non ricordo con precisione. Quello è il<br />

momento in cui io comincio questo rapporto con Mandalà Anto-<br />

nino per vie politiche e che poi comincia a diventare sempre più<br />

intenso”.<br />

1111


Dall’iniziale legame di tipo politico, quindi, i suoi rapporti<br />

con i Mandalà erano via via divenuti sempre più profondi,<br />

tanto che il Campanella si era trasformato in una sorta di lo-<br />

ro consulente con competenze tecniche sia nelle vicende poli-<br />

tiche che in quelle economiche.<br />

Allo scopo di far comprendere appieno il livello di fiducia che<br />

lo legava ai Mandalà, il collaboratore descriveva il suo ruolo<br />

in una vicenda recente di estrema significatività, in quanto<br />

concernente la latitanza del capo incontrastato di “cosa no-<br />

stra”, Bernardo Provenzano.<br />

Nell’estate del 2003 Nicola Mandalà era andato a trovarlo in<br />

banca nascondendo qualcosa sotto la giacca e facendo in<br />

modo di non essere ripreso dalle telecamere a circuito chiuso<br />

della vigilanza.<br />

Indi aggiungeva: “ mi diede questa carta d’identità a nome<br />

Troìa Gaspare, una carta d’identità vera, originale, senza la fo-<br />

tografia, e poi mi diede una fotografia dicendomi di nascondere<br />

subito queste cose e chiedendomi la cortesia di definire questa<br />

carta d’identità col timbro del comune, aggiustarla, perché gli<br />

bisognava immediatamente che doveva fare un viaggio. Io lì<br />

per lì non capii, anche perché ero frastornato dal movimento e<br />

dall’atteggiamento della scena, e mi ricordo mi disse anche:<br />

‘Stai attento, perché se qualcuno ti trova con questa fotografia<br />

ti danno trent’anni di galera’. E io lì capii che si trattava di<br />

Provenzano, anche perché la fotografia aveva dei connotati che<br />

richiamavano a Provenzano”.<br />

Il Campanella, avendo compreso la delicatezza dell’incarico<br />

ricevuto, era tornato a casa ed aveva esaminato la propria<br />

carta di identità (rilasciata dal Comune di Villabate) per ca-<br />

pire quali timbri fossero necessari per “validare” il documen-<br />

to datogli dal Mandalà.<br />

Si trattava, infatti, di un modulo originale intestato a tale<br />

Troia Gaspare nel quale la fotografia di questi doveva essere<br />

sostituita con quella del Provenzano, allo scopo, riferito dal<br />

1112


Mandalà, di consentire a quest’ultimo di recarsi a Marsiglia<br />

per essere operato presso una clinica.<br />

L’importanza dell’incarico è di tutta evidenza, posto che nes-<br />

suno, a parte i pochi e fidatissimi favoreggiatori del Proven-<br />

zano, conoscevano all’epoca la sua reale ed attuale fisiono-<br />

mia.<br />

Il ruolo del Campanella, dunque, era di massima fiducia e re-<br />

sponsabilità, atteso che gli era stato mostrato il volto del ca-<br />

po dell’intera organizzazione “cosa nostra”, la cui sicurezza a<br />

quel punto dipendeva anche da lui.<br />

Per eseguire l’incarico, quest’ultimo aveva necessità di entra-<br />

re in possesso di due timbri (uno a secco ed uno ad inchio-<br />

stro) che si trovavano presso l’ufficio anagrafe del Comune.<br />

E poiché il funzionario dirigente di detto ufficio era apparte-<br />

nente ad una parte politica avversa alla sua, il Campanella<br />

aveva chiamato il sindaco Calandrino chiedendogli di accom-<br />

pagnarlo all’ufficio anagrafe.<br />

Al sindaco egli non aveva riferito alcun particolare, limitan-<br />

dosi a dire che gli occorreva un timbro sul documento in suo<br />

possesso.<br />

Simulando una visita casuale all’anagrafe, i due erano rima-<br />

sti a conversare con i dipendenti e si erano trattenuti anche<br />

oltre l’orario d’ufficio.<br />

Dopo che i dipendenti dell’ufficio anagrafe erano andati via,<br />

il Campanella aveva utilizzato un timbro ad inchiostro ivi<br />

rinvenuto e lo aveva apposto sul documento.<br />

Non avendo reperito il timbro a secco – evidentemente chiuso<br />

dentro la cassaforte – aveva utilizzato una moneta per simu-<br />

lare l’avvenuta apposizione anche di questo secondo timbro.<br />

Subito dopo il Campanella si recava presso gli uffici del cen-<br />

tro commerciale “Corvaja” di Villabate che era abitualmente<br />

utilizzato da Nicola Mandalà per incontri riservati e riunioni<br />

con i suoi accoliti.<br />

1113


Il Mandalà, alla vista del documento, lo aveva ringraziato di-<br />

cendo che il lavoro era stato perfetto anche in assenza del<br />

timbro a secco originale.<br />

Il Mandalà, a quel punto, gli confermava che l’immagine era<br />

quella del Provenzano Bernardo che egli portava in giro da<br />

circa due anni: “Io rimasi ancor più scioccato devo dire, anche<br />

se conoscevo lo spessore mafioso di Mandalà, ma non a tal<br />

punto di aver questa possibilità di rapporto con Provenzano co-<br />

sì diretto, e soprattutto mi stranizzava il fatto che si muovesse<br />

con questa libertà, tant’è vero che la seconda domanda che gli<br />

feci fu: ‘Ma viaggiate così con tranquillità?’ e lui mi disse:<br />

‘Come abbiamo fatto sempre da un paio d’anni a questa parte<br />

io lo porto tranquillamente in giro in macchina, però questa vol-<br />

ta dobbiamo andare all’estero perché si deve operare e abbia-<br />

mo bisogno di questa carta d’identità’. E mi spiegò che non era<br />

preoccupato dal fatto che fosse palesemente riconoscibile come<br />

un falso perché serviva solo in casi di emergenza durante il<br />

tragitto perché poi nell’ospedale dove andavano lui sapeva che<br />

non avrebbero chiesto documenti perché avevano la cartella<br />

della Regione, nel senso che avevano fatto la trafila burocrati-<br />

ca per gli interventi a carico della Regione, ma non tanto per<br />

una questione economica, cioè per non pagare l’importo<br />

dell’intervento, quanto per avere proprio questo foglio che co-<br />

munque accredita il paziente nei confronti delle strutture<br />

all’estero e che gli permetteva anche di non presentare il do-<br />

cumento”.<br />

Nel corso di quello stesso incontro, il Mandalà, ben sapendo<br />

che il Campanella gestiva un centro di telefonia mobile TIM,<br />

gli chiedeva tre telefoni cellulari con schede “vergini” (cioè<br />

intestati a soggetti di comodo e mai utilizzati prima) e con ri-<br />

cariche di almeno 200 euro ciascuna.<br />

Gli aveva spiegato che sarebbero serviti per il prossimo viag-<br />

gio del Provenzano e dei suoi accompagnatori a Marsiglia,<br />

1114


motivo per il quale si doveva trattare di intestatari sicuri ed<br />

affidabili.<br />

Il Campanella, pertanto, aveva fornito i tre cellulari, due dei<br />

quali erano stati intestati ad un loro amico, Paparopoli Vin-<br />

cenzo, ed il terzo ad un’amica comune.<br />

Dopo quell’episodio il Mandalà gli aveva fatto spesso menzio-<br />

ne dei suoi rapporti con il Provenzano, senza tuttavia nomi-<br />

narlo mai espressamente (e chiedendogli di fare altrettanto),<br />

ma utilizzando espressioni quali “a’ testa i l’acqua (la fonte<br />

dell’acqua)” ovvero “le alte sfere”.<br />

Sempre a proposito dei suoi rapporti fiduciari con i Mandalà,<br />

il Campanella descriveva le vicende della società “Enterprise<br />

s.r.l.” nella quale egli era stato socio di fatto di Nicola Man-<br />

dalà.<br />

Le vicende della società di fatto col Mandalà, tra l’altro, lo<br />

avevano costretto ad appropriarsi di fondi dei suoi clienti per<br />

un ammontare complessivo di circa 1.300.000,00 euro.<br />

Come si è già avuto modo di riferire, tuttavia, gli ammanchi<br />

procurati dal Campanella venivano da questi confessati<br />

all’A.G. nel settembre del 2005, quando ancora il fatto era<br />

del tutto sconosciuto agli inquirenti.<br />

La società Enterprise s.r.l. era stata costituita nel 1998 tra il<br />

medesimo Campanella ( socio al 40% insieme al fratello), la<br />

madre Terranova Antonia (titolare del 10% delle quote), la<br />

cugina Pitarresi Giuseppina (40%) ed il marito di<br />

quest’ultima Gerbino Salvatore (10%).<br />

Si trattava, inizialmente, di una società di tipo familiare che<br />

si occupava della gestione di un negozio di telefonia mobile<br />

(centro TIM) sito in questa via Noce.<br />

Nel 1999, tuttavia, era stata legalizzata l’attività delle scom-<br />

messe ippiche e sportive con la conseguenza che anche i pri-<br />

vati, a partire dal 1.1.2000, avrebbero potuto essere autoriz-<br />

zati a svolgere tale lucrosa attività.<br />

1115


Il Nicola Mandalà, che sino a quel momento si era occupato<br />

di gestire le scommesse clandestine a Villabate, gli aveva ri-<br />

chiesto di entrare a far parte della sua società, in veste di<br />

socio di fatto, con l’intenzione di aprire uno o più centri<br />

scommesse autorizzati.<br />

Il Mandalà non aveva immesso capitali nella società di fatto<br />

ma si era interessato del reperimento dei locali dove svolgere<br />

l’attività e della copertura “mafiosa” sul territorio, mentre il<br />

Campanella era stato incaricato di seguire l’iter amministra-<br />

tivo per l’ottenimento dell’autorizzazione e di ogni altra in-<br />

combenza (fidejussioni bancarie etc.).<br />

Il Campanella, in sostanza, era stato indotto a fungere da<br />

prestanome, a fornire una società insospettabile (“la scatola”)<br />

e le garanzie previste per l’ottenimento dell’autorizzazione,<br />

oltre che a seguire tutto l’iter burocratico.<br />

Il Mandalà, inoltre, aveva preteso una quota di fatto del 60%<br />

degli utili del centro scommesse, lasciando al Campanella il<br />

40% che questi avrebbe dovuto, poi, dividere con gli altri soci<br />

suoi familiari.<br />

Il Campanella aveva comunicato alla cugina ed al fratello il<br />

nuovo assetto societario che costoro avevano riottosamente<br />

accettato proprio perché intuivano il “peso” ed il ruolo in cit-<br />

tà del Mandalà.<br />

Dopo l’avvio del centro scommesse e di una sala bingo, il<br />

Mandalà aveva disposto che alcuni suoi uomini di fiducia (tra<br />

i quali Mario Cusimano, già suo collaboratore all’epoca delle<br />

scommesse clandestina) stazionassero nei locali al fine di<br />

controllarne l’andamento e di fornire copertura alle attività.<br />

Inoltre, egli aveva preso l’abitudine di appropriarsi degli in-<br />

cassi, passando personalmente a prelevarli dalle casse.<br />

Tale comportamento aveva creato anche dei dissapori con i<br />

suoi familiari che non vedevano di buon occhio il comporta-<br />

mento del Mandalà, il quale, tuttavia, si giustificava dicendo<br />

che aveva bisogno di contanti per pagare le spese della fami-<br />

1116


glia mafiosa (sia dei detenuti che degli uomini d’onore in at-<br />

tività) di Villabate e sinanco di quelle vicine.<br />

Il Mandalà più volte gli aveva assicurato che avrebbe ripiana-<br />

to gli ammanchi con gli utili di altri suoi investimenti in vari<br />

settori (ad esempio traffici di droga), cosa che però non era<br />

mai accaduta.<br />

I continui e crescenti episodi di appropriazione degli incassi<br />

della Enterprise s.r.l. da parte del Mandalà avevano creato<br />

seri problemi alla società che si trovava priva di liquidità.<br />

Tale stato di cose aveva indotto il Campanella ad appropriar-<br />

si di somme affidategli da diversi ignari clienti della banca<br />

dove questi ricopriva il ruolo di consulente finanziario.<br />

Il Campanella, invero, aveva iniziato a prelevare somme da<br />

vari conti per pagare i debiti della società, specialmente in<br />

occasione delle varie scadenze di pagamento dei tributi, con-<br />

tinuando a pagare gli interessi ai clienti della banca affinchè<br />

questi non si insospettissero.<br />

Talora aveva, sinanco, chiesto al Mandalà l’autorizzazione<br />

preventiva a prelevare somme dai conti di alcuni clienti per<br />

evitare di recare danni a persone a lui vicine che avrebbero<br />

potuto creare problemi.<br />

Il Campanella riferiva, per altro verso, di essere stato appas-<br />

sionato di politica sin da giovanissima età quando frequenta-<br />

va gli ambienti dell’Azione cattolica ed i movimenti giovanili<br />

vicini alla ex D.C..<br />

L’inizio della sua attività risaliva al 1991 ed alla sua cono-<br />

scenza con Salvatore Cuffaro candidato alle elezioni regionali<br />

di quell’anno.<br />

Il Cuffaro gli era stato presentato da suo zio Giuseppe Vitale,<br />

il quale, insieme a suo cugino Nino Bruno (amico intimo del<br />

Cuffaro sin dai tempi della scuola), era un suo sostenitore<br />

politico.<br />

Il Cuffaro lo aveva indotto a continuare la sua attività nel<br />

movimento giovanile e lo aveva invitato ad un convegno che<br />

1117


si era svolto dopo pochi giorni ed al quale avevano preso par-<br />

te l’ex ministro Calogero Mannino, lo stesso Cuffaro e l’On.le<br />

Saverio Romano.<br />

Sempre su invito del Cuffaro, egli aveva anche svolto un in-<br />

tervento al convegno ed era stato presentato al Mannino ed ai<br />

vertici del movimento giovanile.<br />

Subito dopo, il Cuffaro lo aveva fatto nominare responsabile<br />

del movimento giovanile di Villabate ed egli aveva preso a<br />

frequentare con assiduità la segreteria politica del Mannino.<br />

Dopo l’elezione del Cuffaro all’A.R.S. ed al Consiglio comuna-<br />

le di Palermo, il Campanella aveva continuato ad incontrarsi<br />

quasi giornalmente con l’entourage politico sia del Mannino<br />

che del Cuffaro stesso.<br />

Tali continue frequentazioni avevano determinato il nascere<br />

di autentici rapporti di amicizia con Franco Bruno, Saverio<br />

Romano ed altri esponenti politici e sostenitori del gruppo<br />

politico.<br />

Dopo le elezioni politiche del 92’, il Campanella era stato<br />

candidato dal Cuffaro alle elezioni comunali del 1994 a Villa-<br />

bate insieme a tale Pietro Milazzo.<br />

Il Cuffaro, tuttavia, pur avendogli assicurato il suo sostegno,<br />

aveva aiutato maggiormente il Milazzo, tanto da indurlo ad<br />

avvicinarsi politicamente al C.C.D. di Casini e Mastella.<br />

Nonostante tale scelta sul piano politico, tuttavia, i suoi rap-<br />

porti personali col Cuffaro erano rimasti inalterati ed erano<br />

proseguiti in ottima armonia, tanto che lo incontrava fre-<br />

quentemente e trascorreva assieme a lui e ad altri amici co-<br />

muni (ad esempio Franco Bruno, di cui si dirà appresso) le<br />

vacanze estive a Pantelleria.<br />

La diversa collocazione politica in quel limitato lasso di tem-<br />

po si spiegava con le continue trasformazioni che avevano ri-<br />

guardato l’area del centro (ex Democrazia Cristiana) e che<br />

avevano anche comportato reiterati spostamenti di gruppi da<br />

uno schieramento all’altro (centrodestra e centrosinistra) e<br />

1118


mutamenti di denominazioni (CCD, CDU, UDR, UDC,<br />

UDEUR).<br />

Il Cuffaro, tuttavia, considerava il Campanella un suo soste-<br />

nitore politico “prestato agli altri” (cioè al centro sinistra) ma<br />

sempre fedele sul piano personale e politico.<br />

A tale proposito lo stesso Campanella descriveva un episodio<br />

emblematico nei seguenti termini: “Io, per esempio, mi ricordo<br />

che quando ci vedevamo in occasioni politiche – perché è chia-<br />

ro che io non ho smesso di fare politica e quindi continuavo a<br />

frequentare quelle che erano le occasioni politiche, i convegni –<br />

lui sempre diceva che lui mi aveva prestato agli altri ma che<br />

comunque ero una persona che faceva parte del suo enturage<br />

politico; mi ricordo che una volta in un convegno lui era sul<br />

banco dei relatori, adesso non mi ricordo né l’anno, né il con-<br />

testo, né l’argomento, però mi ricordo che lui mi mandò tramite<br />

l’hostess un messaggio in un bigliettino che citava esattamen-<br />

te: “Torna a casa Lessi” - questo per dire quanta affettuosità<br />

c’era anche nel rapporto di amicizia personale; più volte lui mi<br />

diceva di ritornare anche in questa formazione politica perché<br />

ci teneva al fatto che il nostro rapporto fosse, al di là<br />

dell’amicizia, anche un rapporto politico”.<br />

Il Campanella, poi, aveva continuato a militare nel gruppo vi-<br />

cino all’On.le Mastella, seguendone tutti i passaggi dal<br />

C.C.D. all’U.D.R. ed infine all’UDEUR.<br />

Nel 1995 era stato nominato Presidente del Consiglio comu-<br />

nale di Villabate, carica che aveva continuato a ricoprire sino<br />

al 1998, durante la sindacatura Navetta e fino allo sciogli-<br />

mento per mafia del Comune di Villabate.<br />

In occasione delle elezioni europee del 1999 anche il Cuffaro<br />

si era riavvicinato a Mastella ed all’UDEUR, tanto da essere<br />

candidato nelle liste di tale partito.<br />

Dopo la mancata elezione, il Cuffaro era stato nominato vice<br />

segretario nazionale dell’UDEUR ed egli era stato incaricato<br />

di fargli da primo assistente presso la segreteria nazionale di<br />

1119


Roma (oltre ad essere stato nominato a sua volta vice segre-<br />

tario nazionale dei giovani UDEUR).<br />

A tale proposito il Campanella riferiva: “Poi nel ’99 il rapporto<br />

si riconsolida definitivamente in questa vicenda di governo di<br />

centrosinistra, perché lui era già assessore all’Agricoltura, lo è<br />

sempre stato durante tutta quell’intera legislatura, e nel ’99<br />

poi nasce questa formazione politica con Cossiga dell’UDR che<br />

poi determinerà la nascita del governo D’Alema e a cascata an-<br />

che la nascita nel governo della regione siciliana di centrosini-<br />

stra, che poi sarà guidato da Capodicasa, dove Cuffaro conti-<br />

nuerà a fare l’assessore all’Agricoltura, e poi tutto sfocerà nel-<br />

la sua candidatura nell’UDEUR appunto che era la formazione<br />

politica dove io sono rimasto e sempre stato per le europee do-<br />

ve c’è questo ricongiungimento anche definitivo nel settore del-<br />

la politica. Io affrontai quella campagna elettorale anima e cor-<br />

po ricordo, stavo quasi ventiquattr’ore su ventiquattro insieme<br />

a Cuffaro durante quella campagna elettorale, e poi questo de-<br />

terminò il fatto che lui purtroppo non fu eletto e Mastella non lo<br />

nominò vice segretario nazionale”.<br />

Durante tale periodo, il Campanella aveva lavorato a strettis-<br />

simo contatto col Cuffaro, sia a Roma che a Palermo, ed ave-<br />

va sinanco condiviso la sua abitazione nella capitale (di cui<br />

aveva le chiavi).<br />

Tale profondo ed assiduo rapporto, sia sul piano personale<br />

che politico, era stato ulteriormente suggellato dalla parteci-<br />

pazione del Cuffaro, in veste di testimone dello sposo, alle<br />

nozze del Campanella, avvenute l’11 luglio del 2000.<br />

Insieme al Cuffaro, i testimoni del Campanella erano stati<br />

l’On.le Clemente Mastella e Franco Bruno, oltre ad un paren-<br />

te che non si occupava di politica.<br />

Allo sposalizio erano stati invitati anche i Mandalà ma<br />

l’Antonino era detenuto ed il Nicola aveva convenuto col<br />

Campanella circa l’inopportunità di una sua presenza, pro-<br />

prio per non creare imbarazzo agli altri invitati.<br />

1120


La sera stessa delle nozze, all’A.R.S. erano in corso trattative<br />

per la formazione di un nuovo governo regionale ed il Cuffaro<br />

lo aveva invitato a lasciare l’UDEUR insieme a lui.<br />

Anche dopo la fuoriuscita di Cuffaro dall’UDEUR (che Cam-<br />

panella non condivideva), i loro rapporti erano proseguiti con<br />

la stessa amicizia e continuità, tanto che il Campanella aveva<br />

continuato ad avere le chiavi e la disponibilità della casa di<br />

Roma del Cuffaro (al quale era stata data in uso da un im-<br />

prenditore romano).<br />

Oltre a continuare a condividere l’appartamento romano il<br />

Campanella era rimasto legato al Cuffaro, tanto da fornirgli<br />

informazioni riservate sulle candidature del centrosinistra e<br />

sui fatti interni di tale opposto schieramento politico e da so-<br />

stenere la sua candidatura alle elezioni del 2001 e quella del<br />

suo delfino Borzacchelli nella lista del Biancofiore.<br />

E’ bene, a tale proposito, precisare immediatamente come<br />

l’esistenza di siffatti rapporti di intensa amicizia personale e<br />

di collaborazione politica, anche al di là degli schieramenti<br />

politici, sia stata pienamente confermata dallo stesso Cuffaro<br />

nel corso del suo esame.<br />

Ed invero, questi, pur trovandosi in una posizione di com-<br />

prensibile imbarazzo personale, viste le accuse fatte a suo<br />

carico da un suo amico fidato, ammetteva senza incertezze i<br />

suoi rapporti amicali col Campanella (protrattisi anche dopo<br />

la collocazione in schieramenti diversi), i comuni trascorsi<br />

politici, la condivisione dell’appartamento a Roma ed il ruolo<br />

di testimone in occasione del suo matrimonio.<br />

Ammetteva anche di essersi interessato, attraverso il Massi-<br />

nelli, suo consulente ed all’epoca consigliere di amministra-<br />

zione del Banco di Sicilia, per far stabilizzare il Campanella<br />

presso il Credito Siciliano dove, fino a quel momento, aveva<br />

lavorato a contratto.<br />

Come vedremo, anche tale ammissione conferma appieno il<br />

contenuto delle dichiarazioni rese dal Campanella.<br />

1121


Le conferme del Cuffaro riguardano, peraltro, anche molte al-<br />

tre circostanze descritte dal collaboratore ma, per il momen-<br />

to, appariva opportuno evidenziare che quanto detto dal<br />

Campanella a proposito dei suoi rapporti personali e politici<br />

col Cuffaro fosse stato pienamente confermato da<br />

quest’ultimo.<br />

Tornando alla ricostruzione dei fatti, il Campanella riferiva<br />

che nel 2001, dopo il commissariamento del Comune di Vil-<br />

labate per infiltrazioni mafiose, egli, pur decidendo di non<br />

candidarsi alle elezioni comunali, aveva determinato la can-<br />

didatura e la successiva nomina del sindaco Carandino.<br />

Il collaboratore descriveva nei dettagli i retroscena delle ele-<br />

zioni comunali e della scelta delle candidature, tracciando un<br />

quadro, a dir poco, desolante del livello di infiltrazioni mafio-<br />

se all’interno di quel Comune (da poco sciolto proprio per tali<br />

motivi e commissariato).<br />

In particolare, il Campanella riferiva che dietro ad ogni con-<br />

sigliere comunale vi era un referente mafioso e che nessuna<br />

candidatura a sindaco poteva essere decisa senza il preventi-<br />

vo e decisivo avallo dei Mandalà.<br />

In un primo tempo, era stata avanzata la candidatura a sin-<br />

daco di Nino Bruno (attuale manager della A.S.L. di Villa So-<br />

fia), il quale, oltre ad essere villabatese, era amico personale<br />

del Cuffaro e cugino di Nicola Rizzo, uomo d’onore di Villaba-<br />

te, indicato dai Mandalà come intermediario (insieme a Vitale<br />

Antonino) tra il futuro sindaco e la famiglia mafiosa.<br />

Il Mandalà aveva anche spiegato al Campanella che la candi-<br />

datura del Bruno sarebbe stata la scelta migliore sia per i<br />

suoi collegamenti alla loro famiglia mafiosa che per i rapporti<br />

col Cuffaro, candidato alla Presidenza della Regione.<br />

L’indisponibilità del Bruno a candidarsi aveva molto irritato i<br />

Mandalà, i quali avevano dirottato il loro interesse sulla can-<br />

didatura di Franco Cirrito che, a sua volta, era vicino a Di<br />

Liberto Giuseppe, uomo d’onore della loro famiglia.<br />

1122


Il Campanella, tuttavia, sosteneva con i Mandalà la candida-<br />

tura del Carandino che riteneva maggiormente adatto a rico-<br />

prire quel delicato ruolo istituzionale.<br />

Nel corso di varie riunioni il Campanella ed i Mandalà (prin-<br />

cipalmente Antonino che aveva una maggiore capacità politi-<br />

ca) avevano discusso e pianificato l’elezione del futuro sinda-<br />

co, che, in ogni caso, in quanto loro espressione, avrebbe ga-<br />

rantito gli interessi della famiglia mafiosa di Villabate.<br />

A tale proposito appaiono eloquenti le stesse parole del colla-<br />

boratore: “ma al di là di questa vicenda elettorale, noi condi-<br />

zionammo soprattutto la formazione delle liste, perché la ma-<br />

niera poi per determinare il consenso è quella di entrare, e la<br />

mafia lì negli ultimi periodi, almeno da quando io vivo la politi-<br />

ca a Villabate, entrava direttamente nella formazione delle li-<br />

ste, nelle candidature, perché al di là del sindaco poi si cerca-<br />

va di avere un po’ tutto il Consiglio comunale di persone che in<br />

qualche maniera rispondevano, le ripeto, sempre con la garan-<br />

zia di qualcuno che all’interno della famiglia mafiosa era in<br />

grado di garantire per quella persona, e quindi si cercava di<br />

creare le liste con questo tipo di meccanismo e con questa rego-<br />

la. E allora determinammo la formazione di… adesso non ri-<br />

cordo se quattro o cinque liste che appoggiavano Carandino e lì<br />

poi si cercava di determinare o scegliere i candidati più forti<br />

con, ripeto, questa sorta di garanzia per cui c’era sempre qual-<br />

cuno per garantiva per quella persona, cercando di determina-<br />

re non soltanto la vittoria delle elezioni ma anche l’elezione<br />

appunto di persone che poi sarebbero state avvicinabili…. Di-<br />

ciamo che lei sta generalizzando ma sostanzialmente è così,<br />

nel senso che ogni consigliere comunale aveva comunque un<br />

referente mafioso che garantiva per lui”.<br />

All’indomani dell’elezione a sindaco, il Carandino, come uno<br />

dei suoi primi atti amministrativi, aveva nominato il Campa-<br />

nella suo consulente per la vicenda del “centro commerciale”<br />

di Villabate.<br />

1123


Tale fatto, in apparenza insignificante, assume un valore em-<br />

blematico alla luce dei fatti che il collaboratore ha riferito a<br />

proposito della vicenda del centro commerciale e del coinvol-<br />

gimento della famiglia mafiosa di Villabate in questo affare.<br />

L’incarico al Campanella consisteva nell’affiancare il nucleo<br />

di valutazione tecnica del Comune che si occupava del centro<br />

commerciale, nell’esaminare ed indirizzare la parte economi-<br />

co-finanziaria del nuovo progetto e si estendeva anche alle<br />

tematiche relative ai finanziamenti europei, ad Agenda 2000,<br />

alla legge 488 ed ai sistemi di agevolazione per le imprese.<br />

Tale importante incarico coinvolgeva anche le varie imprese<br />

che intendevano sviluppare progetti imprenditoriali nel terri-<br />

torio di Villabate ed il Campanella lo aveva svolto a titolo li-<br />

bero professionale, avvalendosi delle sue società di consulen-<br />

za finanziaria “Management Service s.r.l.” e “Sinergia s.r.l.”.<br />

Nello stesso torno di tempo al Campanella veniva affidato dal<br />

neo-eletto Sindaco di Bagheria, Pino Fricano, un secondo in-<br />

carico di consulenza sempre in materia di sviluppo territoria-<br />

le e di finanziamenti pubblici sia al Comune che alle imprese.<br />

Ed, infine, il Campanella era stato nominato consigliere di<br />

amministrazione del “Consorzio Metropoli est”, in quota del<br />

Comune di Villabate.<br />

Si trattava di un consorzio intercomunale dell’area metropoli-<br />

tana della cintura di Palermo, al quale partecipavano undici<br />

comuni dell’area orientale della provincia fino a Termini Ime-<br />

rese.<br />

Il Fricano era consigliere uscente del Consorzio Metropoli est<br />

ed anche per questo motivo i loro rapporti erano proseguiti<br />

sia sul versante personale che su quello connesso ad una<br />

convergenza sulle scelte politiche e tecniche all’interno del<br />

consorzio.<br />

Peraltro, il Campanella aveva seguito da vicino anche la<br />

campagna elettorale del Fricano in vista della sua nomina a<br />

Sindaco di Bagheria ed aveva saputo da Nicola Mandalà e Mi-<br />

1124


chele Sanfilippo che quest’ultimo insieme a Carlo Guttadauro<br />

(fratello di Giuseppe Guttadauro) lo aveva fortemente soste-<br />

nuto in previsione di futuri favori.<br />

Lo stesso Campanella aveva partecipato a riunioni pre-<br />

elettorali tra il Sanfilippo ed il Fricano ed aveva avuto con-<br />

ferma di tale sostegno anche da quest’ultimo nel viaggio a<br />

Roma in aereo di cui si dirà appresso.<br />

Dopo l’elezione a Sindaco nelle fila di una lista civica, il Fri-<br />

cano aveva valutato con il Campanella la possibilità di un<br />

suo avvicinamento al partito dell’UDEUR (cosa poi realmente<br />

accaduta nel 2003), tant’è che questi lo aveva presentato<br />

all’On.le Mastella in occasione di una festa del partito.<br />

La carriera politica del Campanella era, quindi, proseguita,<br />

sempre all’interno dell’UDEUR, sia negli organismi centrali<br />

del partito che al fianco del leader politico Clemente Mastel-<br />

la, del quale era, oramai da tempo, uno dei principali colla-<br />

boratori per le questioni giovanili e del mezzogiorno.<br />

Solo nel gennaio 2005, dopo aver ricevuto l’avviso di garan-<br />

zia, il Campanella aveva rassegnato le dimissioni da ogni in-<br />

carico pubblico, scrivendo una lettera personale all’On.le<br />

Mastella.<br />

Ritornando ai rapporti di amicizia col Cuffaro, deve aggiun-<br />

gersi quanto riferito dal Campanella anche a proposito della<br />

fornitura di alcuni telefoni cellulari e schede telefoniche.<br />

Il Cuffaro, infatti, essendo ben consapevole del fatto che il<br />

Campanella gestiva una rivendita di cellulati TIM, nel corso<br />

del 1999 gli aveva richiesto una scheda da far utilizzare a<br />

sua figlia Ida.<br />

Il Campanella, pertanto, aveva intestato a suo nome una<br />

scheda telefonica e l’aveva consegnata al Cuffaro, con l’intesa<br />

che, appena possibile, questi avrebbe provveduto alla voltura<br />

dell’intestazione a nome della figlia.<br />

In una seconda occasione, il Cuffaro aveva mandato una se-<br />

gretaria presso il negozio del Campanella e si era fatto con-<br />

1125


segnare dalla cugina un telefono cellulare munito di scheda<br />

senza pagare nulla.<br />

Successivamente era stato contattato dall’Antinoro, collabo-<br />

ratore personale del Cuffaro, il quale gli aveva segnalato un<br />

problema alla scheda che, a suo tempo, egli aveva fornito al<br />

Cuffaro per le necessità della figlia.<br />

La richiesta era motivata dal fatto che il Campanella era con-<br />

siderato un esperto in materia oltre che un operatore del set-<br />

tore.<br />

In tale occasione, il collaboratore si avvedeva del fatto che il<br />

Cuffaro aveva continuato ad usare personalmente la scheda<br />

che doveva essere destinata alla figlia, e che la stessa risul-<br />

tava ancora intestata a suo nome.<br />

Su detta scheda, peraltro, la stragrande maggioranza del<br />

traffico (il 90%) era solamente in entrata, in quanto il Cuffa-<br />

ro la utilizzava come utenza sulla quale ricevere chiamate da<br />

parte di amici e collaboratori.<br />

Egli aveva parlato del fatto con l’Antinoro, lamentando che la<br />

scheda fosse ancora intestata a lui ed invitandolo a provve-<br />

dere al più presto alla voltura.<br />

A proposito dell’utilizzo dei cellulari da parte del Cuffaro, il<br />

Campanella riferiva, per diretta esperienza personale, che<br />

questi aveva a sua disposizione parecchi telefoni mobili inte-<br />

stati alla Presidenza della Regione e ad altri enti.<br />

Tuttavia, non utilizzava quasi mai detti telefoni ma preferiva<br />

fare ricorso alla scheda TIM intestata a lui (per ricevere) ov-<br />

vero ai telefoni cellulari dei membri del suo staff (Antinoro,<br />

Raso etc.).<br />

Solitamente accadeva, invero, che le persone vicine al Cuffa-<br />

ro lo chiamassero vuoi al primo numero ovvero ai numeri dei<br />

collaboratori che di volta in volta lo accompagnavano.<br />

Lo stesso Campanella, accompagnando sovente il Cuffaro, a-<br />

veva verificato tale andamento dei fatti ed, addirittura, diver-<br />

1126


se volte aveva risposto al cellulare con la scheda a lui inte-<br />

stata ma da sempre in uso al neo-governatore.<br />

Attraverso tale telefono, egli aveva ricevuto parecchie telefo-<br />

nate per conto del Cuffaro, al quale poi aveva passato la co-<br />

municazione.<br />

Quasi mai, viceversa, egli aveva utilizzato tale scheda per ef-<br />

fettuare chiamate personali, atteso che solitamente utilizzava<br />

il proprio cellulare.<br />

Escludeva di avere mai utilizzato detta scheda per chiamare<br />

l’imputato Riolo, il centralino del R.O.S. ed il Miceli (non po-<br />

tendo escludere invece di aver potuto ricevere qualche chia-<br />

mata da parte di quest’ultimo e di averla poi passata al Cuf-<br />

faro).<br />

Anche tali circostanze venivano confermate dal Cuffaro, il<br />

quale, nel corso dell’esame, ammetteva di avere usato a lun-<br />

go una scheda intestata al Campanella che gli serviva più<br />

che altro per ricevere chiamate in entrata.<br />

Nonché di avere, nel tempo, fatto uso di decine di schede te-<br />

lefoniche e di telefoni cellulari che, quasi sempre, erano nella<br />

disponibilità del suo staff di assistenti, i quali facevano da<br />

filtro e gli passavano le telefonate.<br />

Ciò posto, fino al 2003 i rapporti tra il Campanella ed il Cuf-<br />

faro, come si è già avuto modo di riferire in precedenza, era-<br />

no sempre proseguiti in grande confidenza ed armonia, sia<br />

sul piano politico che, soprattutto, personale.<br />

Dopo l’elezione del Cuffaro a Governatore nel 2001, il Cam-<br />

panella si era recato spesso negli uffici della Presidenza della<br />

Regione e, pur senza avere appuntamento, era sempre stato<br />

immediatamente ricevuto senza fare anticamera.<br />

Nel corso del 2003 e, precisamente tre o quattro mesi prima<br />

dell’invio al Cuffaro del primo avviso di garanzia (ampiamen-<br />

te riportato dagli organi di stampa), il Campanella si era re-<br />

cato alla Presidenza per incontrare Cuffaro.<br />

1127


Tuttavia, con sua grande sorpresa, questa volta era stato fat-<br />

to accomodare in anticamera ed aveva atteso circa quattro<br />

ore senza essere ricevuto.<br />

Poiché era la prima volta che accadeva qualcosa del genere, il<br />

Campanella, durante le ore di attesa, più volte aveva telefo-<br />

nato all’Antinoro per chiedere spiegazioni di tale inusuale<br />

comportamento e per sollecitare il suo ingresso nella stanza<br />

del Presidente.<br />

L’Antinoro, tuttavia, accampava delle scuse sostenendo che il<br />

Cuffaro era molto impegnato e che, comunque, di lì a poco<br />

sarebbe stato ricevuto.<br />

Solo dopo quattro ore di attesa era stato, finalmente, accom-<br />

pagnato dall’Antinoro in un corridoio ed aveva ivi incontrato<br />

il Cuffaro che gli faceva cenno di seguirlo in ascensore.<br />

All’interno dell’ascensore il Campanella aveva iniziato a par-<br />

lare col Cuffaro ma era stato immediatamente da questi zitti-<br />

to ed invitato a parlare solo all’esterno dell’edificio.<br />

Nel parcheggio interno della Presidenza aveva avuto un dialo-<br />

go col Cuffaro che si era svolto nei seguenti termini: “quando<br />

siamo scesi giù in questo parcheggio di Palazzo d’Orleans dove<br />

vengono parcheggiate le macchine in sosta mi ricordo che c’era<br />

uno degli autisti - adesso non ricordo chi era - e Giovanni An-<br />

tinoro, lui fece allontanare Giovanni Antinoro e assolutamente<br />

stravolto in viso, sotto il ficus che c’è lì su quel parcheggio, mi<br />

disse: ‘Tu sei nei guai perché sei pedinato, microfilmato, foto-<br />

grafato, intercettato dagli organi di polizia, ci sono inchieste e<br />

indagini a tuo carico per i tuoi rapporti con Mandalà, per cui<br />

sei nei guai”.<br />

Il Cuffaro era terreo in viso e mostrava segni di evidente ner-<br />

vosismo, al punto di aggiungere: “Probabilmente ci stanno a-<br />

scoltando anche adesso”.<br />

Con assoluta chiarezza, tuttavia, il Cuffaro gli aveva detto<br />

che aveva saputo dal Borzacchelli dell’esistenza di indagini,<br />

1128


pedinamenti ed intercettazioni a carico suo e di Nicola Man-<br />

dalà.<br />

Aveva anche aggiunto che, per questo motivo, i loro rapporti<br />

si sarebbero dovuti interrompere e lo aveva invitato a non<br />

chiamarlo più al telefono.<br />

Il Campanella aveva cercato di ribattere alle parole del Cuffa-<br />

ro sostenendo di essere, in quel momento, impegnato in una<br />

serie di iniziative antimafia di facciata, insieme a diversi sog-<br />

getti tra i quali l’ex On.le Cristina Matranga.<br />

A tale proposito il Campanella precisava che, in effetti, in<br />

quel periodo egli si era fatto promotore di alcune fittizie ini-<br />

ziative antimafia allo scopo di sviare i sospetti da lui e dal<br />

suo gruppo.<br />

Tra tali iniziative ricordava la creazione a Villabate di alcuni<br />

osservatori per la legalità e le manifestazioni pubbliche di<br />

conferimento della cittadinanza onoraria al capitano Ultimo<br />

(autore dell’arresto di Salvatore Riina) ed all’attore Raoul Bo-<br />

va che aveva interpretato il suo personaggio in uno sceneg-<br />

giato televisivo.<br />

A conferma della fittizietà di tali iniziative, il Campanella<br />

precisava di avere chiesto il preventivo assenso dei Mandalà<br />

spiegando loro che si trattava solo di una operazione di im-<br />

magine che poteva risultare utile per allontanare i sospetti di<br />

infiltrazioni mafiose dal Comune di Villabate.<br />

Il Cuffaro gli rispondeva che la Matranga non contava niente<br />

e che, anzi, avrebbe fatto bene ad avvicinarsi all’On.le Lumia<br />

che “contava in ambienti giudiziari” (tentativo che egli poi in<br />

effetti aveva fatto non riuscendo nel suo intento per il fermo<br />

rifiuto del Lumia).<br />

Terminato l’incontro, il Campanella aveva aderito alla richie-<br />

sta del Cuffaro e non lo aveva più cercato per qualche mese.<br />

Lo stesso Cuffaro, nel corso del suo esame, confermava di a-<br />

ver preso le distanze, in quel periodo, dal Campanella, in<br />

quanto aveva saputo, da non precisati ambienti di Villabate,<br />

1129


dell’esistenza dei rapporti che lo legavano ai Mandalà, noti<br />

mafiosi locali.<br />

Pur negando decisamente l’episodio della rivelazione di noti-<br />

zie riservate su indagini a suo carico, dunque, lo stesso im-<br />

putato ammetteva:<br />

- di conoscere l’esistenza di rapporti tra il Campanella ed i<br />

Mandalà di Villabate;<br />

- di sapere che costoro erano appartenenti al sodalizio mafio-<br />

so villabatese;<br />

- di avere preso le distanze dal Campanella per tale motivo.<br />

I rapporti, come spiegava il collaboratore, si erano interrotti<br />

fino alla notizia del primo avviso di garanzia a carico del Cuf-<br />

faro stesso.<br />

In tale occasione, il Campanella aveva inviato un messaggio<br />

telefonico di solidarietà al cellulare della moglie del Cuffaro<br />

ed era stato da questi richiamato (in tal modo il silenzio era<br />

stato interrotto dallo stesso Cuffaro).<br />

Dopo questa iniziale chiamata del Cuffaro, i due si erano<br />

sentiti altre volte per telefono anche per organizzare una va-<br />

canza a Pantelleria insieme al comune amico Franco Bruno.<br />

Subito dopo l’incontro nel parcheggio della Presidenza, il<br />

Campanella aveva fatto immediato ritorno a Villabate dove<br />

casualmente aveva incontrato Nicola Mandalà.<br />

Aveva riferito per filo e per segno al Mandalà il contenuto<br />

dell’incontro appena concluso col Cuffaro (compreso il riferi-<br />

mento alla fonte Borzacchelli) e questi, per nulla sorpreso, lo<br />

aveva tranquillizzato dicendogli che l’unica cosa da fare era<br />

parlare il meno possibile al telefono ed all’interno delle au-<br />

tomobili.<br />

Aggiungeva anche che, di lì a poco, gli sarebbe stato conse-<br />

gnato un apparecchio che consentiva di effettuare bonifiche e<br />

che aveva intenzione di utilizzarlo sulla sua automobile ed<br />

anche su quella dello stesso Campanella.<br />

1130


Tale apparecchio era già stato adoperato con successo<br />

all’interno dell’officina di lavori in ferro del Cirrito, dove era<br />

stata rinvenuta una microspia (circostanza confermata dai<br />

testi di P.G.).<br />

Ma l’aspetto delle dichiarazioni del Campanella che più diret-<br />

tamente interessa nell’ambito di questo processo, per le ra-<br />

gioni che si sono specificate, attiene alle vicende del centro<br />

commerciale di Villabate.<br />

L’affare della realizzazione del c.d. centro commerciale di Vil-<br />

labate, infatti, riguardava un’area, originariamente a verde<br />

agricolo e di proprietà di numerosi piccoli proprietari, ubica-<br />

ta nelle vicinanze dell’autostrada Palermo-Catania.<br />

Per la prima volta il Campanella si era dovuto occupare di<br />

detta area su precisa richiesta di Antonino Mandalà, il quale<br />

stava trattando con il gruppo “La Rinascente” per la realizza-<br />

zione di un centro commerciale ed era interessato ad ottenere<br />

una variante di destinazione urbanistica dell’area da verde<br />

agricolo a zona industriale o commerciale.<br />

Il Mandalà, nel 1995, aveva dato incarico a lui, al sindaco in<br />

carica Navetta e ad Acanto Giuseppe (candidato dei Mandalà<br />

eletto, come vedremo, onorevole all’A.R.S. nel 2001) di stu-<br />

diare la fattibilità tecnica di tale destinazione d’uso e di met-<br />

tere in campo tutte le iniziative necessarie all’ottenimento di<br />

tale scopo.<br />

Il collaborante, essendo assai pratico di tali vicende, aveva<br />

affrontato la problematica urbanistica ed aveva intuito che si<br />

poteva riuscire a modificare la destinazione della zona inte-<br />

ressata in “area produttiva”, come, da recente, era stato pre-<br />

visto anche nel progetto del nuovo piano regolatore di Paler-<br />

mo.<br />

Tuttavia, dopo avere istruito la pratica ed averla portata<br />

all’ufficio tecnico del Comune di Villabate, il Mandalà gli a-<br />

veva richiesto una ulteriore variante sempre in quell’area, in<br />

1131


quanto aveva intenzione di far realizzare anche un inceneri-<br />

tore.<br />

Questa volta il Campanella aveva manifestato al Mandalà tut-<br />

te le sue perplessità, ritenendo che l’operazione non fosse<br />

fattibile tecnicamente, ma questi aveva insistito senza dargli<br />

alcuna possibilità di scelta.<br />

Il Mandalà aveva sostenuto che la pratica sarebbe stata ap-<br />

poggiata in Consiglio dai suoi referenti (in tale periodo egli<br />

era anche Presidente del club di Forza Italia e comunque a-<br />

veva il sostegno di diversi consiglieri, come si è già detto)<br />

mentre per la parte di competenza della Regione, ed in parti-<br />

colare del Consiglio Regionale dell’Urbanistica (addetto al ri-<br />

lascio dei pareri sulle varianti ai piani regolatori comunali),<br />

se ne sarebbe occupato l’On.le Gaspare Giudice (in atto sot-<br />

toposto a giudizio per associazione mafiosa, n.d.e.).<br />

L’inserimento della seconda variante nel progetto di area<br />

produttiva, tuttavia, aveva determinato la bocciatura da par-<br />

te dell’Assessorato territorio ed ambiente della Regione per le<br />

ragioni di natura tecnica che il Campanella aveva già indivi-<br />

duato.<br />

Nelle more il Mandalà era stato tratto in arresto nel 1998 e la<br />

vicenda, in questa sua prima configurazione, si era arenata.<br />

Tempo dopo, un tale architetto Borsellino, vicino al partito di<br />

Forza Italia ed in contatti con il Mandalà, aveva predisposto<br />

un progetto per la realizzazione di un grande centro commer-<br />

ciale e multifunzionale sempre nella medesima zona adiacen-<br />

te all’autostrada.<br />

Il Borsellino aveva incontrato Nicola Mandalà (il padre era<br />

ancora in prigione), sapendo che questi esercitava una forte<br />

influenza a Villabate.<br />

Nel corso di tale incontro era emerso che un collega del Bor-<br />

sellino, l’architetto Aluzzo, aveva ricevuto un mandato da<br />

parte della società “Assett Development” di Roma che aveva<br />

1132


intenzione di realizzare in quell’area un grande centro com-<br />

merciale con multisale cinematografiche ed altre iniziative.<br />

A tale proposito il Campanella riferiva: “Subito Mandalà Nico-<br />

la, non avendo dimestichezza con le questioni relative al co-<br />

mune o questioni di affari, mi chiama e facciamo un incontro<br />

col Borsellino; lo incontriamo insieme e il Borsellino dice di a-<br />

vere un suo collega, l’architetto Leandro Aluzzo, che porta<br />

questo affare, che è in rapporti con una grande società multi-<br />

nazionale che viene da fuori e che sta mettendo in essere un<br />

cantiere su questo stesso appezzamento di terreno (perchè poi<br />

ci rendiamo conto che il terreno è esattamente lo stesso appez-<br />

zamento della prima variante) per comprarlo e per mettere in<br />

essere un progetto megagalattico che significava costruire un<br />

grande centro commerciale di natura moderna come questi<br />

grandi centri dove c’è di tutto, e quindi anche le sale cinemato-<br />

grafiche e quant’altro. E’ chiaro che Mandalà subito mi dice di<br />

occuparmi di questa cosa perché non può sfuggire<br />

un’occasione di queste dimensioni al nostro controllo, lui dice<br />

a me di occuparmene direttamente e un po’ si defila nei primi<br />

contatti; io incontro Aluzzo e mi faccio spiegare di cosa si trat-<br />

tava; Aluzzo in realtà aveva un mandato da una società che<br />

aveva sede in Roma, la Asset Development Srl, un mandato ad<br />

acquistare, quindi un mandato di mediazione, a occuparsi della<br />

mediazione per l’acquisto di tutto quell’appezzamento di terre-<br />

no proprio per la realizzazione di questo grande centro com-<br />

merciale. E così nasce questa seconda vicenda. Io incontro A-<br />

luzzo, poi ne riparlo con Mandalà Nicola…”.<br />

Ed ancora: “Nel momento in cui il Mandalà è detenuto e quindi<br />

rafforza nell’immaginario collettivo del paese e anche<br />

nell’esterno il suo ruolo di mafioso, il Borsellino dice al suo<br />

collega Aluzzo che a Villabate lui non può immaginare di fare<br />

un’operazione di questa dimensione senza informare le perso-<br />

ne influenti del paese, quindi le persone che più o meno ave-<br />

vano un’influenza di tipo mafioso, e si candida a interloquire<br />

1133


proprio per i suoi rapporti col Mandalà Antonino; però, proprio<br />

perché il Mandalà è detenuto, si rivolge al figlio, consapevole<br />

del fatto – ripeto – che per realizzare un’operazione di queste<br />

dimensioni non si poteva passare senza informare la mafia lo-<br />

cale, ma soprattutto anche per la difficoltà enorme di conclude-<br />

re l’operazione, perché questo terreno di cui stiamo parlando è<br />

un terreno composto da circa 150 particelle diverse, quindi 150<br />

proprietari, tutti di origine villabatese, che avrebbero dovuto<br />

contestualmente formalizzare un’opzione affinché la società po-<br />

tesse acquistare questo terreno; e quindi una complessità an-<br />

che di rapporti con questo tessuto che necessitano anche<br />

dell’influenza mafiosa, perché laddove qualcuno di questi a-<br />

vesse rifiutato, ci voleva un atto anche di intimidazione, perché<br />

qualora anche uno solo dei 152 proprietari non avesse firmato<br />

l’opzione di vendita l’affare sarebbe saltato. In funzione di<br />

queste argomentazioni, Borsellino dice ad Aluzzo di avere la<br />

chiave e la persona giusta, ed essendo il Mandalà Antonino<br />

detenuto si rivolge al figlio che poi si rivolge a me”.<br />

Il mandato conferito all’Aluzzo, dunque, prevedeva l’impegno<br />

della Assett ad acquisire l’area per un importo pari a circa 20<br />

miliardi delle vecchie lire e riconosceva al mandatario sia un<br />

compenso di mediazione fisso che una quota percentuale<br />

sull’eventuale differenza di prezzo, in caso di chiusura<br />

dell’operazione di acquisto ad un prezzo inferiore.<br />

L’Aluzzo aveva proposto, a sua volta, al Mandalà il 50% dei<br />

suoi compensi, in cambio dell’appoggio mafioso sul territorio,<br />

dell’operazione di “convincimento” a vendere nei confronti<br />

dei vari proprietari dei piccoli appezzamenti di terreno e del<br />

sostegno tecnico-politico dell’iter amministrativo.<br />

Si trattava, certamente, di un grosso affare che avrebbe potu-<br />

to fruttare guadagni dell’ordine di svariati miliardi delle vec-<br />

chie lire: “Io da Nicola Mandalà ricevo l’unica direttiva di oc-<br />

cuparmene, verificare se l’operazione è fattibile e poi relazio-<br />

narlo in merito alla situazione. Io di fatto incontro un paio di<br />

1134


volte Borsellino e Aluzzo e mi rendo conto oggettivamente che<br />

l’operazione è molto difficile proprio per la complessità di coin-<br />

volgere centocinquanta persone in un’operazione di opzione in<br />

bianco, perché l’opzione prevedeva una firma senza incasso di<br />

denaro, cioè la gente doveva opzionarci le aree ed essere paga-<br />

ta soltanto a condizione che poi tutto l’iter burocratico-<br />

amministrativo del centro commerciale - non indifferente, per-<br />

ché si parla di variante, autorizzazioni e quant’altro - poi an-<br />

dasse in porto; quindi si legava di fatto a questa cosa non a-<br />

vendo la certezza che poi tutto andasse in porto, e senza rice-<br />

vere, ripeto, caparre confirmatorie o anticipi sul prezzo di ven-<br />

dita. Questo mi portava a ritenere che l’operazione era molto<br />

difficile, però feci una riunione nello studio della Management<br />

Service Srl, che è una di quelle due società di cui ho parlato<br />

prima che avevo in società con un commercialista di Villabate,<br />

il dottore Gianlombardo Ignazio, e coinvolsi lui e la<br />

Management perché ritenevo che potesse essere la scatola che<br />

si potesse occupare di questa mediazione avendo nello statuto<br />

questo tipo di oggetto sociale: servizi, consulenze e anche me-<br />

diazione immobiliare. Quindi per questo utilizzai la<br />

Management e Gianlombardo che era anche utile nella sua<br />

qualità di commercialista. Dall’altra parte invitai anche i miei<br />

zii, avvocati Cottone - di cui abbiamo parlato all’inizio di que-<br />

sta giornata - per un motivo molto semplice: intanto perché e-<br />

rano legali e quindi potevano darci una mano dal punto di vi-<br />

sta legale nella stesura delle opzioni e nella valutazione di tut-<br />

ti i contratti che sarebbero scaturiti, ma soprattutto con l’ottica<br />

di coinvolgerli e motivarli poiché i Cottone posseggono credo la<br />

più grossa particella di questo appezzamento di terreno, e<br />

quindi erano un elemento chiave con il quale prima o poi ci sa-<br />

remmo scontrati perché chiaramente determinavano già non di-<br />

co la maggioranza ma erano una grossa parte di<br />

quell’appezzamento di terreno. Per cui facemmo questa riunio-<br />

ne e anche lì si manifestò tanto scetticismo rispetto alla dimen-<br />

1135


sione dell’investimento, a queste cifre miliardarie… io adesso<br />

non ricordo, ho detto poc’anzi che non ricordavo la cifra, ma<br />

siamo sull’ordine dei venti miliardi per dare un ordine di di-<br />

mensione; ricordo che appunto ci fu molto scetticismo sia da<br />

parte dei miei zii, avvocati Cottone, che di Gianlombardo, a tal<br />

punto da declinare l’offerta di interessarci congiuntamente di<br />

questa cosa. E io poi tornai da Mandalà a dire che avevo fatto<br />

questa riunione e che sostanzialmente mi era stato detto che<br />

era impossibile, che Gianlombardo non voleva usare la società<br />

per una cosa di queste dimensioni, che avrebbe causato dei<br />

problemi, anche perché non vedeva soluzione alla fattibilità”.<br />

Il Mandalà aveva assicurato il suo interessamento per la fase<br />

dell’acquisizione dei terreni mentre il Campanella avrebbe<br />

dovuto seguire la vicenda sia sotto il profilo amministrativo<br />

che della copertura politica in ambito locale.<br />

In quest’ottica, il Campanella aveva preso parte ad una riu-<br />

nione presso un ufficio di via G. Cusmano, alla quale aveva-<br />

no partecipato l’Aluzzo, il Borsellino, il dottore Riva della As-<br />

sett, Cusimano Mario, Vitale Antonino e Notaro Nicola (questi<br />

ultimi in rappresentanza del Mandalà).<br />

In tale circostanza era stato stipulato tra l’Aluzzo ed il Cusi-<br />

mano – che rappresentava appunto il Mandalà – un contratto<br />

che prevedeva la divisione al 50% dei compensi derivanti<br />

dall’operazione.<br />

Ciò nonostante, in una prima fase, il Cusimano ed il Mandalà<br />

non si erano impegnati più di tanto a contattare i proprietari,<br />

tanto che l’Aluzzo ed il Borsellino si erano lamentati ed ave-<br />

vano, addirittura, lasciato intendere di essere sinanco dispo-<br />

sti a non tener più fede all’accordo.<br />

Il Mandalà, pertanto, li aveva apertamente minacciati, soste-<br />

nendo che il suo apporto si doveva limitare a “convincere” i<br />

proprietari riottosi a vendere e non a contattarli tutti in via<br />

preventiva (attività che secondo lui spettava all’Aluzzo).<br />

1136


Nel frattempo l’amministratore della Assett, il dottore Riva,<br />

era stato sostituito da Francesco Paolo Marussig ed era sorta<br />

la necessità di conferire un nuovo mandato all’Aluzzo ed al<br />

Cusimano che dovevano diventare, addirittura, procuratori<br />

della società e, quindi, firmare i contratti preliminari di ac-<br />

quisto in nome e per conto della Assett.<br />

Sotto il profilo dell’iter amministrativo, il piano era stato ap-<br />

provato dalla Commissione prefettizia nominata a seguito<br />

dello scioglimento del Consiglio comunale ma, a seguito di un<br />

esposto della Confcommercio (che lamentava irregolarità), era<br />

stato revocato dalla stessa Commissione.<br />

Nelle more Antonino Mandalà era uscito dal carcere e, dopo<br />

avere incontrato l’Aluzzo ed il Borsellino, si era intestato in<br />

prima persona l’operazione.<br />

A seguito dell’intervento dell’Antonino Mandalà, ai due archi-<br />

tetti era stato affiancato il Pitarresi (uomo d’onore), il quale<br />

li avrebbe dovuti aiutare ad individuare e “convincere” i pro-<br />

prietari a stipulare i contratti preliminari.<br />

Tale intervento aveva dato subito ottimi risultati, posto che<br />

la quasi totalità dei proprietari (circa il 90%) aveva aderito in<br />

breve tempo alla richiesta di acquisto.<br />

Alcuni di tali proprietari vicini al Mandalà ed alla famiglia<br />

mafiosa di Villabate avevano anche ottenuto un trattamento<br />

economico di favore rispetto agli altri proprietari.<br />

Nel frattempo, la Commissione prefettizia era decaduta ed e-<br />

rano alle porte le elezioni amministrative comunali, dei cui<br />

retroscena si è già detto a proposito dei condizionamenti del<br />

Mandalà nella individuazione del nuovo sindaco Carandino.<br />

Prima di autorizzare la candidatura del Carandino (suggerita<br />

dal Campanella), Antonino Mandalà lo aveva incontrato fa-<br />

cendosi assicurare preventivamente il suo appoggio<br />

all’iniziativa del centro commerciale.<br />

Ed infatti, subito dopo l’elezione, il neo sindaco Carandino<br />

aveva nominato consulente il Campanella, dandogli così la<br />

1137


possibilità di occuparsi, direttamente e con una veste istitu-<br />

zionale, della vicenda del centro commerciale per conto dei<br />

Mandalà.<br />

Sempre nel corso dell’estate del 2001, il Campanella aveva<br />

parlato dell’affare del centro commerciale di Villabate con il<br />

neo-Presidente della Regione Salvatore Cuffaro.<br />

L’incontro era avvenuto a Pantelleria dove entrambi trascor-<br />

revano le vacanze, il Cuffaro ospite di un “dammuso” di una<br />

azienda agricola ed il Campanella dell’albergo Miriam del co-<br />

mune amico Franco Bruno.<br />

In uno dei tanti momenti conviviali, il Campanella, alla pre-<br />

senza di Franco Bruno, aveva accennato al Cuffaro la vicenda<br />

nei seguenti termini: “Una sera ci trovammo invitati a casa di<br />

Cuffaro in questo Dammuso di Miceli e in quell’occasione ebbi<br />

modo di appartarmi con Cuffaro e di parlargli appunto della<br />

problematica di questo centro commerciale, di questo progetto<br />

grandioso che stava sorgendo a Villabate e che mi veniva da<br />

questa società di Roma, la Asset Development. Lui mi disse che<br />

la cosa era molto interessante e che sicuramente sarebbe stato<br />

di suo interesse capirne di più, e quindi sostanzialmente mi<br />

disse di andare avanti su questa vicenda e poi di relazionargli<br />

su come andavano le cose, perchè io gli chiesi un minimo di<br />

appoggio politico in questa vicenda; anche perché Marussig<br />

sapeva perfettamente dei miei rapporti con Cuffaro e in qual-<br />

che maniera avevamo parlato che poi, per quello che riguarda-<br />

va l’iter del piano alla Regione, eventualmente io avrei potuto<br />

interessare l’onorevole Cuffaro”.<br />

Il Campanella, pertanto, non aveva solo notiziato Cuffaro di<br />

tale affare ma gli aveva chiesto, sia pure in termini discorsi-<br />

vi, il suo appoggio politico per la fase amministrativa di com-<br />

petenza della Regione (Comitato Regionale Urbanistica ed As-<br />

sessorato al Territorio), ottenendo una manifestazione chiara<br />

di sostegno.<br />

1138


Sostegno all’iniziativa che, anche in altre occasioni, il Cuffa-<br />

ro gli aveva assicurato, invitandolo ad andare avanti ed a re-<br />

lazionargli tutti gli sviluppi.<br />

In una di dette occasioni, avvenuta, alcuni mesi dopo, in<br />

piazza del Pantheon a Roma, il Campanella, alla presenza di<br />

Franco Bruno, aveva presentato il Marussig al Cuffaro e que-<br />

sti aveva ribadito il suo interessamento e l’appoggio<br />

all’iniziativa : “lì Cuffaro disse a Marussig che aveva già senti-<br />

to parlare di questa cosa oltre che da me da altre persone, che<br />

la sposava assolutamente, che era un’iniziativa lodevole, di<br />

andare avanti che avremmo avuto il suo appoggio politico”.<br />

A tale proposito, va evidenziato come lo stesso Cuffaro abbia<br />

ammesso tale episodio nel corso del suo esame dibattimenta-<br />

le (cfr. pag. 34 trascr.), limitandosi però a confermare<br />

l’incontro al Pantheon e la presentazione del Marussig come<br />

imprenditore interessato al centro commerciale.<br />

In un’altra occasione, nell’anno 2002, il Campanella aveva ri-<br />

cevuto una strana telefonata da parte di Marcello Massinelli,<br />

consulente di Cuffaro in materia economico-finanziaria e da<br />

questi fatto nominare nel consiglio di amministrazione del<br />

Banco di Sicilia.<br />

La telefonata si era svolta nei seguenti termini: “Ciao France-<br />

sco, sono Marcello, ti notifico…’ proprio “ti notifico” ‘che dietro<br />

l’affare del centro commerciale di Villabate ci sono anch’io’.<br />

Per me era una nuova comparsa, nel senso che io fino a quella<br />

data della telefonata non avevo idea del ruolo di Massinelli, e<br />

nella stessa telefonata Marcello Massinelli mi convoca e dice:<br />

‘Puoi venire…’ adesso non ricordo se domani o di lì a due gior-<br />

ni, ma comunque mi fissò un appuntamento e mi disse: ‘Ci ve-<br />

diamo in presidenza, nella stanza di Totò, così ne parliamo io,<br />

tu e Totò e vediamo un attimino a che punto siamo arrivati”.<br />

Subito dopo, il Campanella aveva preso parte all’incontro ri-<br />

chiestogli dal Massinelli presso l’ufficio del Cuffaro alla pre-<br />

sidenza della regione: “comunque andai a quell’appuntamento<br />

1139


in presidenza, così come andavo altre volte per parlare con<br />

Cuffaro, e trovai Massinelli che aspettava ed insieme entram-<br />

mo nella stanza di Cuffaro. Appena siamo entrati Massinelli<br />

affrontò direttamente l’argomento dicendo: ‘Totò, dobbiamo<br />

parlare del centro commerciale di Villabate’; io vidi… cono-<br />

scendolo peraltro perché, ripeto, abbiamo anche vissuto insie-<br />

me, vidi nella faccia di Cuffaro che rimase stravolto, perché e-<br />

videntemente non era a conoscenza di quell’incontro e proba-<br />

bilmente non riteneva neanche opportuno parlarne, infatti reagì<br />

dicendo: ‘Non c’è niente da discutere, di che cosa dobbiamo<br />

parlare?’. Massinelli voleva di fatto concordare le fasi del<br />

cammino del piano commerciale dall’adozione del Comune fino<br />

poi al provvedimento finale che era depositato alla Regione,<br />

quindi all’assessorato regionale Territorio e Ambiente; Cuffaro<br />

fu abbastanza lapidario e tagliò la discussione dicendo: ‘Vab-<br />

bè, Francesco se ne occupa al Comune e noi ce ne occupiamo<br />

alla Regione’, come dire: non c’è nulla da discutere. Per cui<br />

l’incontro un po’ finì lì, così”.<br />

Appena usciti dalla stanza del Governatore, il Massinelli gli<br />

spiegava che sia lui che il suo socio Fulvio Reina erano den-<br />

tro l’affare, nel senso che vi avrebbero investito del denaro e<br />

si sarebbero occupati anche del reperimento di fondi e finan-<br />

ziamenti pubblici per agevolare l’operazione.<br />

Anche il Marussig, successivamente, gli aveva confermato la<br />

partecipazione a tale titolo del Massinelli, aggiungendo di a-<br />

vere saputo anche del suo interessamento per la stabilizza-<br />

zione del suo rapporto con il Credito siciliano.<br />

Il Massinelli, invero, proprio in quel periodo, si era attivato,<br />

su richiesta di Cuffaro, per far assumere stabilmente il Cam-<br />

panella presso il Credito Siciliano, atteso che, fino a quel<br />

momento, questi era un mero consulente finanziario esterno.<br />

In effetti, grazie all’interessamento del Massinelli (il quale tra<br />

l’altro era consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia<br />

ed aveva personalmente sollecitato il capo del personale del<br />

1140


Credito Siciliano), su richiesta del Cuffaro, il rapporto di la-<br />

voro del Campanella era divenuto a tempo indeterminato.<br />

Come già anticipato, tale episodio è stato oggetto di una pie-<br />

na conferma da parte dello stesso Cuffaro e del Massinelli, il<br />

quale si è espresso negli stessi esatti termini del collaboran-<br />

te.<br />

Tornando alle vicende amministrative del progetto della As-<br />

sett per la realizzazione del centro commerciale di Villabate,<br />

il Campanella riferiva di alcune difficoltà sorte in Consiglio<br />

comunale.<br />

Nel corso di una infuocata seduta, infatti, l’opposizione, ed in<br />

particolar modo il consigliere Giuseppe Mannino, aveva criti-<br />

cato il progetto sia sul piano tecnico che sostenendo l’ipotesi<br />

di sospette preferenze dell’amministrazione per il progetto del<br />

Marussig.<br />

A fronte di tali pesanti attacchi e rilievi era toccato a lui<br />

(molto più competente dello stesso sindaco Carandino) difen-<br />

dere la fattibilità e la regolarità amministrativa del progetto,<br />

rispondendo in aula alle critiche dell’opposizione.<br />

Era, poi, accaduto un fatto incomprensibile che aveva susci-<br />

tato molti dubbi in lui: nel corso di una seduta, parecchi<br />

consiglieri comunali del C.D.U. erano usciti dall’aula consi-<br />

liare abbandonando i lavori ed impedendo, così, di approvare<br />

il piano a causa del venir meno del numero legale.<br />

La circostanza era ancor più strana poiché si trattava del<br />

gruppo consiliare del partito del Presidente Cuffaro che, in<br />

più occasioni, gli aveva garantito il suo appoggio.<br />

Durante la sospensione dei lavori e nonostante l’ora tarda, il<br />

Billitteri Biagio e lo stesso Mandalà Antonino avevano rin-<br />

tracciato Nicola Notaro e gli altri consiglieri che si erano al-<br />

lontanati, allo scopo di chiedere spiegazioni circa il loro<br />

comportamento.<br />

L’indomani il Campanella si era incontrato a Palermo col Ma-<br />

russig, il quale era molto arrabbiato per l’andamento dei la-<br />

1141


vori in Consiglio comunale, anche perché, a suo dire, sarebbe<br />

stato concordato il pagamento di una tangente in favore dei<br />

consiglieri di maggioranza e dei tecnici comunali.<br />

In conclusione dell’incontro, il Campanella si era impegnato<br />

ad occuparsi dei consiglieri del C.D.U. mentre il Marussig si<br />

sarebbe interessato di contattare il Mannino, attraverso un<br />

suo canale, per fargli modificare la posizione in consiglio.<br />

Nel frattempo a Villabate il Campanella ed il Mandalà aveva-<br />

no appreso da Nicola Notaro che era stato l’On.le Saverio<br />

Romano a telefonare sia a lui che al capogruppo del C.D.U.,<br />

chiedendo loro di abbandonare l’aula in occasione del voto.<br />

Antonino Mandalà si era molto adirato di tale interferenza ed<br />

aveva deciso di intervenire presso Saverio Romano, con il<br />

quale aveva un rapporto personale mediato dall’avvocato<br />

Carmelo Cordaro di Palermo.<br />

Del resto, il Romano gli era stato indicato dal Mandalà come<br />

uomo politico vicino alla famiglia mafiosa di Belmonte Mez-<br />

zagno che era stato appoggiato anche dalla famiglia mafiosa<br />

di Villabate in occasione delle elezioni politiche e della sua<br />

candidatura nel collegio di Bagheria (al posto dell’ex On.le<br />

Gaspare Giudice, anch’egli vicino alla loro famiglia mafiosa).<br />

Ne seguì un incontro presso lo studio dell’avvocato Cordaro,<br />

tra quest’ultimo ed il Mandalà Antonino proprio per ripianare<br />

la questione del comportamento del gruppo del C.D.U. in<br />

consiglio comunale.<br />

Dopo l’incontro – avvenuto uno o due giorni dopo la prima<br />

seduta del consiglio - lo stesso Mandalà gli aveva riferito che<br />

tutto era stato sistemato e che il gruppo del C.D.U avrebbe<br />

votato compatto a favore dell’approvazione del piano del Ma-<br />

russig (cosa poi effettivamente avvenuta).<br />

Per altro verso, il Marussig gli aveva confermato che anche il<br />

Mannino era stato contattato ed avrebbe mutato il suo atteg-<br />

giamento in consiglio comunale.<br />

1142


La sera della votazione, il Campanella ed il Carandino (che si<br />

trovavano all’estero insieme) avevano appreso via telefono<br />

che il voto era stato favorevole da parte di tutti i consiglieri,<br />

ad eccezione solo di tale Cottone che aveva votato contro.<br />

Dopo la pubblicazione della delibera di approvazione, il piano<br />

era stato spedito all’Assessorato Territorio ed Ambiente e,<br />

precisamente, al Consiglio Regionale dell’Urbanistica che a-<br />

vrebbe dovuto esaminarlo per rilasciare il proprio parere.<br />

Poiché si avvicinavano le ferie estive, sia lui che il Mandalà<br />

speravano che la pratica non venisse esaminata e si formas-<br />

se, così, un silenzio-assenso della P.A..<br />

Tuttavia, l’ultimo giorno utile prima dello spirare del termine,<br />

il C.R.U. aveva inviato una richiesta di chiarimenti al Comu-<br />

ne di Villabate, interrompendo così il decorso dei termini.<br />

La richiesta di chiarimenti era apparsa al Campanella del<br />

tutto strumentale ed infondata sul piano tecnico, tanto che<br />

egli aveva iniziato a sospettare il venir meno dell’appoggio<br />

assicurato dal Cuffaro.<br />

Si trattava, peraltro, di rilievi che non rientravano neppure<br />

nelle competenze del C.R.U. e che facevano, indebitamente,<br />

riferimento anche al piano per la realizzazione del centro<br />

commerciale di Brancaccio.<br />

Il contenuto e le modalità della richiesta di chiarimenti del<br />

C.R.U., unitamente all’allontanamento del gruppo del C.D.U.<br />

dall’aula, avevano indotto il Campanella ed il Mandalà e rite-<br />

nere che il Cuffaro, pur avendo più volte assicurato il suo<br />

appoggio politico, si fosse “tirato fuori dall’operazione” e li<br />

avesse abbandonati, scegliendo di sostenere le ragioni del<br />

concorrente progetto di Brancaccio.<br />

Ne erano seguiti una serie di incontri con il Marussig, i suoi<br />

avvocati e tale Li Calzi, nelle more nominato tra gli ammini-<br />

stratori della Assett.<br />

1143


Il singolare oggetto di dette riunioni consisteva nel decidere<br />

il tipo di risposta che il Comune di Villabate avrebbe dovuto<br />

fornire alle richieste di chiarimento del C.R.U..<br />

La singolarità, ovviamente, era rappresentata dal fatto che<br />

una impresa privata (sia pure interessata alla vicenda) stabi-<br />

lisse il modus operandi di un Comune.<br />

Ancora una volta era stato il Campanella a suggerire la solu-<br />

zione: la risposta del Comune di Villabate sarebbe stata raf-<br />

forzata da una lettera di intenti di vari Comuni limitrofi (tra<br />

cui anche Bagheria, attraverso il sindaco Fricano) che avreb-<br />

bero dovuto sostenere l’utilità della creazione del centro<br />

commerciale in quella zona.<br />

Ottenuta l’approvazione del Marussig, il Campanella si era<br />

interessato di ottenere la firma della lettera da parte dei Sin-<br />

daci dei centri limitrofi, i quali, tuttavia, avevano preteso un<br />

“ritorno politico” sotto forma di assunzioni di dipendenti<br />

presso il futuro centro commerciale.<br />

La risposta e la lettera erano state spedite al C.R.U. e, ciò<br />

nonostante, il parere di detto organo consultivo era risultato<br />

contrario.<br />

Nelle more il Campanella aveva continuato a fare incontri e<br />

riunioni con il Marussig, i suoi legali, il Li Calzi, il Massinelli<br />

ed il Reina.<br />

Nel corso di una di dette riunioni, avvenuta presso gli uffici<br />

di questa via Libertà della società “Fratelli Rosselli” di Mas-<br />

sinelli e Reina, il Marussig si era lamentato del fatto che il<br />

Cuffaro non avesse fornito l’appoggio che aveva assicurato.<br />

Peraltro, a quel tempo, erano già note le intercettazioni a ca-<br />

sa Guttadauro, nel corso di una delle quali questi aveva invi-<br />

tato il Miceli a far bloccare il centro commerciale di Villabate<br />

a tutto vantaggio di quello di Brancaccio.<br />

Inoltre, il Marussig era venuto a sapere che l’On.le Saverio<br />

Romano aveva avuto contatti con il gruppo “Carrefour” che<br />

doveva realizzare il centro a Brancaccio, motivo per il quale i<br />

1144


sospetti del Marussig e dello stesso Campanella erano, se-<br />

condo la loro opinione, divenuti realtà.<br />

A tale proposito vale la pena di richiamare le parole del Cam-<br />

panella: “Abbiamo affrontato la problematica delle intercetta-<br />

zioni a casa Guttadauro e quindi il ruolo di Miceli, perché Gut-<br />

tadauro dice a Miceli ‘Devi bloccate Villabate’, e quindi sapen-<br />

do che Miceli era un uomo politico di riferimento di Cuffaro ol-<br />

tre che amico stretto di Cuffaro, era sostanzialmente lì e af-<br />

frontammo il ruolo di Miceli per rispondere che era stato Mice-<br />

li a interessare Cuffaro affinché si bloccasse Villabate. E quin-<br />

di Cuffaro da un lato non soltanto aveva procurato il danno<br />

nella mancata approvazione, ma sostanzialmente lo aveva fatto<br />

per generare un beneficio al centro commerciale di Brancaccio<br />

e quindi bloccare l’iniziativa di Villabate. Anche perché, poi,<br />

sul campo meramente economico e di dimensionamento di mer-<br />

cato, eravamo tutti a conoscenza, per i dati proprio economici,<br />

che mentre il centro di Villabate sarebbe potuto esistere anche<br />

col centro di Brancaccio, perché la posizione geografica di Vil-<br />

labate per una questione anche di numeri, di statistiche eco-<br />

nomiche, era così favorevole che non avrebbe avuto particolari<br />

problematiche a convivere con Brancaccio, invece il problema<br />

di Brancaccio è che, con Villabate aperto, i numeri, le statisti-<br />

che economiche, dimostravano che Brancaccio non poteva apri-<br />

re materialmente perché avrebbe subito questo tipo di concor-<br />

renza in maniera veramente catastrofica a tal punto da non po-<br />

tere esistere – questo era dimostrato da alcuni studi. E quindi<br />

c’era anche questa problematica”.<br />

Il Massinelli, in modo riservato, aveva continuato a difendere<br />

il Cuffaro, sostenendo che questi non aveva affatto abbando-<br />

nato l’operazione e che, anzi, suggeriva di non fare ricorso al<br />

T.A.R. ma di prediligere la strada del ricorso gerarchico al<br />

Presidente della Regione (cioè a lui stesso).<br />

1145


All’esito di dette riunioni, tuttavia, si era deciso di presenta-<br />

re, attraverso l’avvocato Raimondi, un ricorso congiunto al<br />

T.A.R. da parte del Comune di Villabate e della Assett.<br />

Il Campanella si era mostrato contrario a tale soluzione non<br />

ritenendo opportuno che una impresa privata ed un Comune<br />

presentassero un ricorso congiunto, ma le sue riserve non<br />

erano state recepite dal Marussig.<br />

In considerazione dell’evoluzione degli avvenimenti il Campa-<br />

nella non aveva direttamente cercato di parlare della vicenda<br />

con il Cuffaro ma lo aveva fatto per il tramite di un comune<br />

amico, Giovan Battista Bruno.<br />

Questi era il figlio di Franco Bruno, grande amico sia del<br />

Cuffaro che del Campanella, e svolgeva l’attività di avvocato<br />

con studio anche in Roma.<br />

Il Campanella era amico di infanzia del Bruno e lo aveva no-<br />

minato suo legale e consulente giuridico per varie vicende<br />

compresa quella del centro commerciale di Villabate.<br />

Nell’ambito di tale operazione gli aveva anche presentato il<br />

Marussig in occasione di una cena presso il ristorante roma-<br />

no “Il Moro”.<br />

Giovan Battista Bruno aveva anche un ottimo rapporto per-<br />

sonale col Cuffaro, nonostante la differenza di età, posto che<br />

era figlio di uno dei suoi migliori amici (Franco Bruno).<br />

Dopo l’adozione del parere negativo da parte del C.R.U., il<br />

Campanella ed il Bruno si erano incontrati al ristorante pa-<br />

lermitano “Al 59” ed avevano avuto una conversazione de-<br />

scritta nei seguenti termini: “E quindi Bruno era informato di<br />

questa vicenda del centro commerciale per averla appresa da<br />

me che gli raccontavo, e poi nella fase della bocciatura gli<br />

chiedevo anche pareri in ordine alle vicissitudini dei ricorsi. E<br />

poi Bruno, un giorno, ma in epoca successiva a tutta la boccia-<br />

tura, mi disse, in un incontro che abbiamo avuto a Palermo per<br />

vicende legate invece alla sua prestazione professionale nei<br />

confronti di Enterprise - ci incontrammo al ristorante ‘Il 59’ di<br />

1146


Palermo - mi disse che aveva parlato con Cuffaro del centro<br />

commerciale di Villabate e Cuffaro era andato su tutte le furie,<br />

che lo aveva chiamato a parte perché erano lì riuniti con le fa-<br />

miglie a un pranzo - c’era la moglie di Cuffaro e anche la<br />

mamma di Bruno - lui lo aveva chiamato a parte Cuffaro ed era<br />

andato su tutte le furie dicendo che io ero un pazzo, uno scon-<br />

siderato, perché mi ero montato la testa e stavo facendo questa<br />

operazione che era più grande di me, e mi ricordo che il rac-<br />

conto di Bruno fu: ‘Mi cominciò a parlare di soldi e mi disse<br />

che se non avesse avuto almeno cinque miliardi di lire di tan-<br />

genti da questi della Asset non avrebbe consentito nessuna re-<br />

alizzazione di centro commerciale a Villabate’. Questo è il rac-<br />

conto che avviene in questa circostanza e in questo contesto al<br />

ristorante ‘Al 59’ quando Bruno, venendo a Palermo peraltro<br />

per motivi diversi, mi racconta di questo incontro avuto con<br />

Cuffaro”….<br />

“L’avvocato Bruno era rimasto pietrificato, tant’è vero che me lo<br />

racconta: ‘Proprio su questa vicenda – dice - non tanto sulla vi-<br />

cenda del fatto di montarsi la testa o cosa ma sulla vicenda dei<br />

soldi sono rimasto esterrefatto per la facilità con cui Cuffaro<br />

parla di miliardi a fronte di realizzazione di progetti di inve-<br />

stimento di questo tipo’, e rimase così sconcertato ed esterre-<br />

fatto dal parlarmi malissimo appunto di Cuffaro in ordine pro-<br />

prio a questa vicenda e a dirmi: ‘Ti prego, di questa cosa non<br />

mi investire più, io non me ne voglio occupare proprio perché<br />

ritengo che è una cosa che finirà male, perché se mi cominci a<br />

parlare di soldi allora vuol dire che ci sono dei problemi’. Cioè,<br />

Bruno commentò questo”.<br />

Il Campanella precisava, inoltre, che, al momento in cui ave-<br />

va avuto luogo questa conversazione riservata con l’avvocato<br />

Giovan Battista Bruno la vicenda amministrativa del centro<br />

commerciale di Villabate non si era affatto esaurita.<br />

Ed invero, il parere contrario del C.R.U. era solamente un<br />

parere consultivo ma non era il decreto finale<br />

1147


dell’Assessorato (che ancora doveva intervenire) ed, inoltre,<br />

restava pendente il ricorso al T.A.R. che, in una prima fase,<br />

era stato anche accolto.<br />

Dell’incontro col Bruno e delle parole riferitegli come prove-<br />

nienti dal Cuffaro il Campanella aveva parlato con il Marus-<br />

sig ma non con il Massinelli ed il Cuffaro che reputava ora-<br />

mai lontani da lui.<br />

Il capitolo del centro commerciale di Brancaccio è intima-<br />

mente connesso a quello appena trattato, trattandosi di ini-<br />

ziative concorrenziali, avuto riguardo alla vicinanza tra le<br />

due zone interessate.<br />

Il Campanella riferiva di avere, per la prima volta, appreso<br />

notizie circa l’esistenza di tale progetto dal Marussig, il quale<br />

era preoccupato perché si trattava di una iniziativa concor-<br />

rente che poteva creare problemi alla nascita del centro<br />

commerciale di Villabate.<br />

Le preoccupazioni di Marussig erano avvalorate anche dallo<br />

stato più avanzato dell’iter amministrativo relativo al centro<br />

di Brancaccio, per il quale il Comune di Palermo aveva previ-<br />

sto la procedura dello “sportello unico” che semplificava di<br />

molto gli aspetti burocratici ed accorciava i tempi di appro-<br />

vazione.<br />

Il Marussig più volte gli aveva anche riferito che sia il Cuffa-<br />

ro che l’On.le Saverio Romano appoggiavano e sponsorizzava-<br />

no l’iniziativa del centro di Brancaccio e che, anzi, il Romano<br />

aveva fatto da tramite con i responsabili del gruppo “Carre-<br />

four” per realizzare quel centro.<br />

Da ciò era sorto il fondato sospetto che il Cuffaro, pur aven-<br />

do assicurato al Campanella in più occasioni il suo appoggio<br />

alla loro iniziativa, in realtà sostenesse il progetto concorren-<br />

te insieme al Romano.<br />

I sospetti e le informazioni del Marussig erano divenuti molto<br />

concreti ed avevano trovato plurime conferme in una serie di<br />

accadimenti che il Campanella aveva vissuto direttamente.<br />

1148


In primo luogo, l’allontanamento, con modalità assai sospet-<br />

te, del gruppo consiliare del C.D.U. su sollecitazione del Ro-<br />

mano e poi la richiesta di chiarimenti all’ultimo giorno utile<br />

ed il parere negativo del C.R.U..<br />

A ciò si era aggiunta anche la notizia, appresa dalla stampa,<br />

del contenuto di alcune intercettazioni eseguite presso<br />

l’abitazione del Guttadauro, capo della famiglia mafiosa di<br />

Brancaccio.<br />

In base a tali notizie, in una di dette conversazioni il Gutta-<br />

dauro diceva a Domenico Miceli che “bisognava bloccare”<br />

l’iniziativa del centro commerciale di Villabate.<br />

E, conoscendo il profondo rapporto personale e politico tra il<br />

Miceli ed il Cuffaro, l’idea che questi potesse avversare la lo-<br />

ro iniziativa si era sempre più consolidata e, nella sua men-<br />

te, aveva trovato conferma.<br />

Il Campanella, poi, aveva parlato di questa situazione con il<br />

Nicola Mandalà, per meglio comprendere i risvolti mafiosi<br />

della vicenda connessa alla nascita delle due iniziative con-<br />

correnti.<br />

Il Mandalà, successivamente, gli aveva riferito di aver di-<br />

scusso la cosa con “l’alto vertice”, e cioè con Bernardo Pro-<br />

venzano, il quale aveva autorizzato tutte e due le iniziative,<br />

poiché quella di Brancaccio interessava al Guttadauro e quel-<br />

la di Villabate ai Mandalà.<br />

Dalle stesse parole del capo assoluto dell’organizzazione,<br />

dunque, si aveva conferma che il Guttadauro era interessato<br />

all’affare del centro commerciale di Brancaccio, non solo co-<br />

me responsabile mafioso della zona ma anche, a titolo per-<br />

sonale, in quanto proprietario di alcuni terreni sui quali sa-<br />

rebbe dovuto sorgere il centro.<br />

In sintesi, dunque, questo è il contenuto delle dichiarazioni<br />

rese dal Campanella con precipuo riferimento ai termini ge-<br />

nerali della sua collaborazione, al suo ruolo sia nell’ambito<br />

mafioso che nella vita politico-amministrativa, ai suoi rap-<br />

1149


porti con il Cuffaro e, soprattutto, alle vicende dei centri<br />

commerciali di Brancaccio e di Villabate.<br />

Sul contenuto di tali dichiarazioni l’istruzione dibattimentale<br />

ha consentito di verificare l’esistenza di plurimi elementi di<br />

riscontro che, di seguito, saranno analizzati.<br />

Per mere ragioni di completezza, tuttavia, va dato atto di al-<br />

cune ulteriori dichiarazioni del collaboratore che, pur non<br />

essendo direttamente riferibili alla specifica vicenda in verifi-<br />

ca (il centro commerciale di Brancaccio ed i rapporti tra Cuf-<br />

faro e Guttadauro), hanno, comunque, attinenza alla posizio-<br />

ne dell’imputato.<br />

In primo luogo, il Campanella ha ricostruito diversi aspetti<br />

molto interessanti della campagna elettorale per le elezioni<br />

regionali del 2001, alcuni dei quali riguardano, comunque, il<br />

Cuffaro, il Miceli ed altri protagonisti della presente vicenda<br />

processuale.<br />

All’epoca delle elezioni regionali del 2001, il Campanella ri-<br />

copriva la carica di segretario nazionale del movimento gio-<br />

vanile dell’UDEUR.<br />

In previsione di quella campagna elettorale, il Mandalà Anto-<br />

nino e la famiglia mafiosa di Villabate avevano alacremente<br />

lavorato per ottenere la candidatura nella lista di Forza Italia<br />

(si ricorderà che il Mandalà era stato il presidente del club di<br />

Forza Italia di Villabate) del ragioniere Giuseppe Acanto.<br />

Questi, da tempo, si interessava di politica, era stato consi-<br />

gliere comunale nelle liste dell’allora P.C.I. ed era rimasto<br />

politicamente vicino a Nino Fontana (uomo politico locale che<br />

aveva avuto noie giudiziarie per mafia).<br />

Al contempo l’Acanto svolgeva l’attività di ragioniere commer-<br />

cialista ed era rimasto coinvolto nella vicenda del c.d. “mago<br />

dei soldi” Giovanni Sucato (ucciso parecchi anni addietro).<br />

Si trattava di una vicenda, assai pubblicizzata dalla stampa<br />

dell’epoca, connessa ad una sorta di catena di S.Antonio e<br />

l’Acanto era stato uno dei collaboratori del Sucato, nel senso<br />

1150


che si occupava di raccogliere i soldi che gli investitori con-<br />

segnavano a Sucato a fronte della promessa di utili eccezio-<br />

nali in breve tempo.<br />

Dopo che la truffa-Sucato era stata scoperta, tutti i suoi col-<br />

laboratori, compreso l’Acanto, avevano avuto seri problemi,<br />

sia con i normali investitori che con diversi appartenenti a<br />

“cosa nostra” che avevano perduto ingenti somme di denaro.<br />

Addirittura alcuni collaboratori del Sucato erano stati uccisi<br />

o avevano subito degli attentati intimidatori, come lo stesso<br />

Acanto al quale era stato incendiato lo studio professionale.<br />

L’Acanto, quindi, era stato costretto ad allontanarsi per un<br />

certo lasso di tempo da Villabate dove aveva fatto ritorno solo<br />

nel 1994 ed aveva ripreso l’attività di commercialista ed ave-<br />

va anche aperto una ditta di forniture per imprese edili.<br />

Dopo essere stato vicino al Fontana ed alla sinistra, Acanto<br />

si era molto avvicinato all’Antonino Mandalà, del quale era<br />

presto divenuto un fedelissimo, avendo stipulato un vero e<br />

proprio accordo di collaborazione suggellato da Simone Ca-<br />

stello, imprenditore legato ad ambienti mafiosi (la cui sen-<br />

tenza di condanna è stata riversata in atti, n.d.e.).<br />

Uno dei primi affari di tale gruppo, diretta conseguenza di<br />

detto accordo, era stato l’acquisto da parte del Comune di<br />

Villabate di un capannone industriale di proprietà della<br />

SALPA s.r.l. .<br />

Il Campanella si era opposto, a causa dell’esosità del prezzo<br />

preteso per l’acquisto, ma l’allora sindaco Navetta aveva lo<br />

stesso stipulato l’atto di acquisto su richiesta dell’Acanto e<br />

del Mandalà.<br />

Tale improvvida iniziativa del Sindaco era stata una delle<br />

cause che avevano portato allo scioglimento del Consiglio<br />

comunale per infiltrazioni mafiose.<br />

Quando i suoi rapporti con il Mandalà erano divenuti di<br />

grande confidenza, il Campanella aveva saputo che l’Acanto<br />

era fuggito dal paese perché condannato a morte da “cosa<br />

1151


nostra” e che, nell’occasione, aveva portato con sé una parte<br />

dei soldi del Sucato.<br />

Per organizzare il suo rientro aveva richiesto l’aiuto del Si-<br />

mone Castello, personaggio molto legato alla famiglia di Vil-<br />

labate, il quale aveva ottenuto dal Mandalà l’autorizzazione a<br />

farlo rientrare, a condizione che si mettesse a disposizione<br />

totale della famiglia mafiosa e del Mandalà in modo partico-<br />

lare, cosa che egli accettò di buon grado.<br />

In virtù di tale accordo, l’Acanto era divenuto uno stretto col-<br />

laboratore del Mandalà, seguiva i suoi affari in veste di suo<br />

commercialista, faceva attività politica nel gruppo di Forza<br />

Italia della città e si occupava delle operazioni alle quali il<br />

Mandalà stesso era interessato per conto della famiglia ma-<br />

fiosa locale, quale, come si è già detto, quella del centro<br />

commerciale di Villabate.<br />

In previsione delle elezioni regionali del 2001, il Mandalà a-<br />

veva lungamente parlato col Campanella delle strategie da<br />

seguire per fare eleggere un proprio rappresentante<br />

all’A.R.S..<br />

Il Mandalà aveva la ferma intenzione di ottenere la candida-<br />

tura dell’Acanto che considerava un suo fedelissimo e ne a-<br />

veva parlato con il coordinatore provinciale di Forza Italia,<br />

Giacomo Terranova, ottenendo da questi un rifiuto.<br />

La bocciatura del nome di Acanto aveva fatto infuriare il<br />

Mandalà, il quale aveva immediatamente organizzato un in-<br />

contro con il Campanella, l’Acanto e Carmelo Giannone.<br />

Nel corso di detto incontro, avvenuto a Portella di Mare vici-<br />

no Misilmeri, il Campanella aveva suggerito al Mandalà di<br />

provare a chiedere al Cuffaro l’autorizzazione a candidare<br />

l’Acanto nella lista del “Biancofiore” (una lista parallela a<br />

quella dell’U.D.C. voluta proprio dal Cuffaro), in considera-<br />

zione dei suoi ottimi rapporti con il candidato alla presiden-<br />

za.<br />

1152


La presenza dell’Acanto in una lista di minori dimensioni e<br />

con candidati non molto noti, sarebbe stata, a suo giudizio,<br />

addirittura preferibile, perché avrebbe potuto portare<br />

all’elezione con un minor numero di preferenze rispetto alla<br />

lista di Forza Italia.<br />

Il Mandalà aveva accolto volentieri il suggerimento, essendo<br />

fermamente intenzionato ad ottenere comunque la candidatu-<br />

ra dell’Acanto, ed aveva dato incarico al Campanella ed al<br />

Notaro di contattare Saverio Romano per ottenere il nulla o-<br />

sta del partito.<br />

Il Notaro, pertanto, aveva subito telefonato al Romano otte-<br />

nendo un appuntamento per quella stessa serata presso la<br />

segreteria elettorale, sita in una traversa di questa via Liber-<br />

tà.<br />

Nel corso dell’incontro, il Campanella ed il Notaro avevano ri-<br />

chiesto al Romano la candidatura dell’Acanto nella lista del<br />

Biancofiore, dicendo espressamente che si trattava di un<br />

candidato “sostenuto dal gruppo di Villabate e dal Mandalà<br />

Antonino”.<br />

Il Romano, competente per la formazione della lista, aveva<br />

immediatamente assicurato l’inserimento dell’Acanto tra i<br />

candidati.<br />

Aveva anche aggiunto di fargli avere al più presto i documen-<br />

ti necessari per formalizzare la candidatura e di portare i<br />

suoi saluti ad Antonino Mandalà.<br />

L’eccessiva facilità con cui aveva ottenuto la candidatura<br />

dell’Acanto aveva, addirittura, insospettito il Campanella<br />

che, quella stessa sera (essendo prossima la scadenza del<br />

termine per la presentazione delle liste), ne aveva parlato an-<br />

che con il Cuffaro: “Questo è un problema che mi sono posto<br />

io, perché conoscendo Cuffaro e conoscendo l'organizzazione,<br />

mi pareva strano, eccessivo che Romano desse l'okay così,<br />

senza neanche sentire Cuffaro. E siccome sapevo dell'ingom-<br />

branza della candidatura di Acanto, perché dico il no di Forza<br />

1153


Italia era oggettivamente basato sulla, appunto, ingombranza<br />

del personaggio legato a queste vicissitudini, mi sembrò troppo<br />

semplice con questa facilità con la quale Romano in poche pa-<br />

role, in poche battute aveva chiuso la vicenda, dicendo appun-<br />

to che: 'non c'è nessun problema, andiamo avanti. Mi salutate<br />

Mandalà'. Senza neanche sentire Cuffaro. Però non dissi nien-<br />

te a quell'incontro. Salutai e accompagnai il Notaro a casa, che<br />

abita proprio quasi di fronte, proprio in via Libertà. E subito<br />

chiamai Cuffaro. Lo cercai tramite, appunto, quel sistema di te-<br />

lefonini di cui parliamo, abbiamo parlato ieri, in uno dei suoi...<br />

delle persone che stavano accanto, dicendo che avevo urgen-<br />

tissimo bisogno di parlargli. Lui mi disse che era fuori, che non<br />

sapeva a che ora sarebbe ritornato, di restare sveglio col tele-<br />

fono acceso, mi avrebbe chiamato lui. Io tornai a casa, mi<br />

chiamò intorno alle 2 di notte, dicendo: 'io sto rientrando a Pa-<br />

lermo, ci vediamo da Stancampiano', che è una gelateria a Pa-<br />

lermo, in via Notarbartolo. E quindi andai. Ricordo che andai a<br />

questo appuntamento, era proprio... ripeto, mancavano tre o<br />

quattro giorni, adesso non ricordo, alla data di presentazione<br />

delle liste per le elezioni regionali. Arrivai da Stancampiano,<br />

aspettai credo un quarto d'ora, 20 minuti, poi arrivò lui con tut-<br />

to lo staff che aveva dietro di campagna elettorale. Mi fece a-<br />

spettare un quarto d'ora, perché nel frattempo arrivò anche<br />

Raffaele Lombardo, per cui loro parlarono un quarto d'ora lì,<br />

passeggiando su questo marciapiede, e poi io riuscii ad avere<br />

il colloquio con Cuffaro. E lì manifestai di questa giornata che<br />

si era svolta, della vicenda di Acanto a Forza Italia, dell'incon-<br />

tro con Mandalà Antonino nel quale appunto lui mi chiede con-<br />

siglio e io parlo per Biancofiore, e poi dell'incontro avuto con<br />

Saverio Romano insieme a Notaro, incontro nel quale Romano<br />

ci aveva dato l'okay e la benedizione alla candidatura di Acan-<br />

to. E quindi proprio... Acanto era tornato a casa consapevole di<br />

preparare l'indomani i documenti necessari all'inserimento e<br />

alla formalizzazione alla candidatura.<br />

1154


PubblicoMinistero: Senta, lei ha detto ora: 'io manifestai a<br />

Cuffaro, raccontai a Cuffaro tutto lo svolgimento della gior-<br />

nata'.<br />

Ex.210 Campanella Francesco:Sì.<br />

PubblicoMinistero: Io ora le faccio una domanda specifica.<br />

In quella fase in quel colloquio che avete avuto alle 2 di notte<br />

sul marciapiede prospiciente la gelateria di via Notarbartolo,<br />

lei disse a Cuffaro quello che aveva detto anche a Romano?<br />

cioè che la candidatura di Acanto era auspicata dal Mandalà<br />

Antonino? che sarebbe stata anche oggetto di sostegno elet-<br />

torale del Mandalà Antonino?<br />

Ex.210 Campanella Francesco: Assolutamente sì. Addirittura<br />

abbiamo affrontato l'argomento nello specifico. Perché a un<br />

certo punto lui che reagì come io non mi aspettavo, perché io mi<br />

aspettavo che si lamentasse di questa candidatura, proprio<br />

perché ingombrante e proprio perché proveniente dal Mandalà<br />

Antonino. Cioè, in realtà lui glissò su questa argomentazione.<br />

nel senso che comunque dava per scontato della candidatura<br />

di Acanto perché Saverio aveva detto sì e va bene. Ma mi portò<br />

su un'altra argomentazione che era quella della quantità di voti<br />

che Acanto avrebbe potuto raccogliere. E mi spiegò... perché fu<br />

un colloquio che durò anche una ventina di minuti, mi spiegò<br />

che lui aveva un'unica esigenza e che questa lista Biancofiore<br />

era nata con l'unica esigenza di determinare l'elezione di Bor-<br />

zacchelli. Che era un carabiniere che gli era stato presentato<br />

da amici di Bagheria, da ambienti di Bagheria, che lui aveva<br />

preso l'impegno assolutamente di eleggere come deputato re-<br />

gionale. A tal punto che la costruzione, l'intera costruzione del-<br />

la lista Biancofiore era stata pensata proprio per l'elezione di<br />

Borzacchelli, che lui aveva questa esigenza impellente, sem-<br />

brava proprio importantissimo per lui portare Borzacchelli all'e-<br />

lezione. Tanto che io gli domandai il perché, non sapevo chi<br />

fosse questo Borzacchelli, non lo conoscevo neanche. Non era<br />

neanche uno di quelli che aveva frequentato il mondo politico<br />

1155


fino ad allora. Lui mi spiegò che glielo avevano presentato a-<br />

mici di Bagheria e che sarebbe stato uno importante, perché lo<br />

avrebbe coperto dalle indagini giudiziarie e dai problemi che<br />

potevano nascere da questioni di tipo giudiziario”…….<br />

“Ripeto, mi dice che ha costruito, per la lista Biancofiore era<br />

stata costruita proprio per l'esigenza di eleggere Borzacchelli.<br />

Che proprio... Siccome Borzacchelli non aveva un retroterra e-<br />

lettorale, cioè, non era uno che era stato impegnato in politica<br />

per cui aveva questa grande quantità di voti, lui si era impe-<br />

gnato a farlo eleggere, lo doveva aiutare. A tal punto da aver<br />

costruito questa lista... É un po' il ragionamento che avevo fat-<br />

to a Mandalà, no? perché se tu sei in una lista molto forte, hai<br />

bisogno di una quantità di voti molto più alta per essere eletto.<br />

Invece la lista del Biancofiore che vedevo un po' candidature...<br />

di secondo piano, di personaggi un po' meno noti, era una lista<br />

che avrebbe determinato l'elezione di un solo parlamentare,<br />

probabilmente, che però abbassava moltissimo il quorum. E<br />

quindi fatto apposta per Borzacchelli. Mi spiego che era stata<br />

costruita e dimensionata per Borzacchelli. E infatti la sua pau-<br />

ra non fu l'ingombranza della candidatura Acanto. Ecco per-<br />

ché, come si sviluppa il discorso. Ma la sua preoccupazione fu<br />

quanti voti può avere Acanto. Perché il suo terrore era che po-<br />

tesse inficiare l'elezione di Borzacchelli. Io.. e lì io manifestai e<br />

spiegai nel dettaglio a Cuffaro. Che Acanto, pur essendo un<br />

personaggio, come dire, scomodo dal punto di vista elettorale<br />

perché antipatico, avrebbe preso un certo numero di voti, pur...<br />

perché appoggiato dalla famiglia Mandalà, quindi da tutto que-<br />

sto gruppo che faceva riferimento a Mandalà. Che avrebbe<br />

smosso, che aveva organizzato una macchina elettorale che a-<br />

vrebbe smosso tutti gli agganci che facevano riferimento a que-<br />

sto gruppo di Mandalà. E lì abbiamo pure fatto una scommes-<br />

sa, perché lui riteneva che questo gruppo non avesse un peso<br />

elettorale, tanto è vero che mi ricordo mi disse: 'va beh, questo<br />

Acanto non prenderà più di 500 voti'. Io invece gli dissi che sa-<br />

1156


ebbe andato molto più avanti e che avrebbe preso qualche mi-<br />

gliaio di voti, 2-3.000 voti. Tanto che lui un po' s'impensierì.<br />

Però mi disse: 'va bene. Perché comunque dà forza alla lista, io<br />

ritengo di portare Borzacchelli oltre la soglia dei 4.000 voti,<br />

perché gli darò una grossa mano e so comunque che gli amici<br />

che me l'hanno presentato a Bagheria gli daranno una grossa<br />

mano'. Per cui fece un calcolo sostanzialmente elettorale sulla<br />

questione Borzacchelli, che era quella che gli premeva di più. E<br />

poi fino alla fine del colloquio era più su vicende mie persona-<br />

li, perché io affrontai la questione mia, perché lui a suo tempo<br />

mi aveva detto che...<br />

Pubblico Ministero: Va bene. Prego, continui in quello che<br />

stava dicendo sempre su questo colloquio...<br />

Ex 210 Campanella Francesco: Niente. Poi alla fine due bat-<br />

tute sulla mia vicenda. Perché... non influente alle domande<br />

che lei mi ha fatto, perché alla fine lui mi disse: 'tu non... è il<br />

caso che ti candidi, poi su di te vediamo, appena io sono eletto<br />

facciamo un ragionamento dopo le elezioni'. E poi mi lasciò<br />

chiedendomi di votare per Borzacchelli. nel senso che io sono<br />

sempre stato molto legato a Cuffaro e ho sempre aspettato, co-<br />

me dire, le sue indicazioni di voto all'ultima ora, no? l'ultimo<br />

giorno. Cuffaro comunque usava nella sua cerchia più ristretta<br />

di amici, appunto, intimi. E dare poi indicazioni un po'... che<br />

rimanevano nel segreto. E mi disse: 'anzi, ti prego di andare in<br />

segreteria da Borzacchelli, presentarti a nome mio, prendere<br />

dei facsimili, così gli fai avere una cinquantina di voti a Villa-<br />

bate'. Io lì argomentai che il votare Acanto sarebbe stato lo<br />

stesso, ma lui mi chiese proprio di evidenziare a Borzacchelli<br />

questo fatto che lui mi mandava a prendere i facsimili, in modo<br />

da rendere visibile l'apporto che Cuffaro stava dando alla<br />

campagna di Borzacchelli. E infatti io votai per Borzacchelli. Mi<br />

ricordo votai io e chiesi a tutta la mia famiglia più ristretta di<br />

votare per Borzacchelli in gran segreto. Perché lei si renderà<br />

conto che andavo anche contro le indicazioni di Mandalà di vo-<br />

1157


tare Acanto. Per cui mi mettevo anche contro quella che era<br />

l'indicazione della famiglia mafiosa di Mandalà. Per cui so-<br />

stanzialmente mi limitai a un... sette-otto persone che poi era<br />

la cerchia ristretta della mia famiglia. Cioè, mio padre, mia<br />

madre, mio fratello, mia moglie. Queste persone qui. E mandai,<br />

ricordo, mia moglie, perché io non ebbi il tempo, ero impegnato<br />

poi nella campagna elettorale che chiaramente dall'indomani<br />

cominciò tutta l'organizzazione della macchina elettorale di A-<br />

canto, mandai mia moglie in segreteria da Borzacchelli proprio<br />

a presentarsi a nome di Cuffaro e ritirare questo pacco di fa-<br />

csimili.<br />

Pubblico Ministero: Bene. Signor Campanella, quindi in or-<br />

dine alla candidatura di Acanto nelle file del Biancofiore,<br />

quale fu l'esito finale di questo colloquio con Cuffaro?<br />

Ex 210 Campanella Francesco: L'inserimento di Acanto in li-<br />

sta”.<br />

In sintesi, dunque, secondo il collaboratore, sia il Romano<br />

che il Cuffaro erano stati informati, in modo palese e chiaro,<br />

che la candidatura dell’Acanto era voluta e sostenuta da An-<br />

tonino Mandalà e “dal gruppo di Villabate”.<br />

Ed avevano entrambi accolto di buon grado la richiesta, tanto<br />

che l’Acanto era stato effettivamente candidato nella lista<br />

“Biancofiore”.<br />

Il Cuffaro, tra l’altro, era a conoscenza dei rapporti del Cam-<br />

panella con i Mandalà: sapeva che questi ultimi erano soci<br />

occulti della società Enterprise s.r.l. e che si trattava di e-<br />

sponenti di “cosa nostra”, tanto che, più volte, lo aveva invi-<br />

tato a stare attento a tali amicizie mafiose (in una occasione,<br />

gli aveva anche detto a mò di battuta “ti stai dedicando ai<br />

soldi”).<br />

Il Cuffaro era a conoscenza della caratura mafiosa dei Man-<br />

dalà anche attraverso i suoi amici di Villabate Franco Bruno,<br />

Nino Bruno ed Adolfo Fiorini, così come sapeva che Antonino<br />

Mandalà era stato da poco scarcerato dopo tre anni detenzio-<br />

1158


ne per associazione mafiosa (fatto peraltro di dominio pub-<br />

blico e ben risaputo).<br />

Del resto, lo stesso imputato Cuffaro ha ammesso di essere<br />

stato a conoscenza di tali rapporti tra il Campanella ed i<br />

Mandalà, anche se non ha saputo indicare la fonte da cui a-<br />

veva tratto questa notizia, limitandosi a dire che si trattava<br />

di voci che gli venivano da Villabate.<br />

Ma, è bene chiarire come l’imputato abbia di fatto confermato<br />

anche l’episodio dell’incontro notturno col Campanella da-<br />

vanti al bar “Stancampiano”.<br />

Dopo aver, infatti, limitato ad un “può darsi” (v. pag. 42<br />

trascr.) la conferma del fatto, il Cuffaro finiva per riconosce-<br />

re di avere discusso col Campanella della candidatura<br />

dell’Acanto dopo che la stessa era stata avallata da Saverio<br />

Romano, responsabile del partito per la formazione delle li-<br />

ste.<br />

Si trattava, a suo dire, di una candidatura che egli aveva ac-<br />

cettato di buon grado in quanto poteva sottrarre voti al cen-<br />

tro-sinistra, atteso che l’Acanto aveva un passato in quello<br />

schieramento.<br />

Escludeva però, come appare ovvio, di avere appreso dal<br />

Campanella che detta candidatura era sostenuta dai Manda-<br />

là.<br />

Il Campanella, poi, chiariva che la lista parallela o satellite<br />

del “Biancofiore” era stata voluta dal Cuffaro solo per candi-<br />

dare (e fare eleggere) all’A.R.S. il maresciallo Borzacchelli, al-<br />

la cui elezione egli teneva moltissimo in quanto questi “lo co-<br />

priva dalle inchieste giudiziarie”.<br />

Il suddetto dato va evidenziato proprio perché si tratta di una<br />

precisa conferma alle, già convergenti, dichiarazioni<br />

dell’Aragona e del Riolo circa l’esistenza di un flusso di in-<br />

formazioni che al Cuffaro perveniva, sistematicamente e non<br />

occasionalmente, dal Borzacchelli.<br />

1159


E del resto, come si è visto, in atti è emersa la prova che in<br />

varie occasioni il Borzacchelli ebbe a fornire all’imputato no-<br />

tizie riservate su indagini in corso, come nel caso delle plu-<br />

rime notizie connesse all’intercettazione tra il Miceli ed il<br />

Guttadauro (contestata ai capi P e Q dell’epigrafe) e per altro<br />

verso la notizia, rivelata allo stesso Campanella,<br />

dell’esistenza di investigazioni concernenti i suoi rapporti<br />

con i mafiosi Mandalà di Villabate.<br />

A tale ultimo proposito, peraltro, va segnalato che la difesa<br />

dell’imputato ha prodotto alcuni atti che dimostrerebbero<br />

come, all’epoca della presunta rivelazione, le indagini ancora<br />

non fossero state ancora formalmente avviate.<br />

A fronte di ciò, tuttavia, il P.M. ha prodotto alcuni altri do-<br />

cumenti di P.G. dai quali si ricava con certezza che, al mo-<br />

mento referito dal collaborante, gli accertamenti sui suoi<br />

rapporti col Mandalà erano già in corso.<br />

Tornando al contenuto delle dichiarazioni del Campanella,<br />

deve aggiungersi che, secondo il collaboratore, il Cuffaro te-<br />

neva tanto all’elezione del Borzacchelli da chiedergli non solo<br />

di sostenerlo e farlo votare (pur sapendo che era impegnato<br />

per il centro-sinistra) ma anche di andare a trovarlo in segre-<br />

teria per dimostrargli il suo sostegno.<br />

E, per concludere l’esame della vicenda della candidatura di<br />

Giuseppe Acanto nella lista del Biancofiore, il Campanella<br />

aggiungeva che la famiglia mafiosa di Villabate l’aveva in o-<br />

gni modo sostenuta.<br />

In particolare, i Mandalà, il Cusimano e lo stesso Campanella<br />

aveva fatto stampare e distribuire i fac-simili elettorali e si<br />

erano occupati del reperimento dei finanziamenti, il primo<br />

dei quali era stato fatto dalla loro società, la Enterprise<br />

s.r.l., per circa 30.000 euro.<br />

Oltre ad altre somme versate da Nicola Mandalà, il gruppo<br />

mafioso aveva preteso cospicui finanziamenti - dell’ordine di<br />

1160


10-15.000 euro l’uno – alle imprese appaltatrici ed alle coo-<br />

perative sociali che lavoravano con il Comune di Villabate.<br />

Sinanco una azienda di commercio all’ingrosso di prodotti a-<br />

limentari, la Fontana di Villabate, era stata costretta a forni-<br />

re gratuitamente derrate da distribuire all’elettorato in cam-<br />

bio della promessa di voti.<br />

Il Campanella, oltre a scrivere i testi dei discorsi pubblici<br />

dell’Acanto, si era occupato della segreteria elettorale e del<br />

procacciamento di voti insieme a Mandalà Antonino.<br />

Alle elezioni, poi, l’Acanto aveva ottenuto circa 2.000 voti,<br />

realizzando una buona affermazione che, tuttavia, non gli era<br />

bastata per essere eletto, posto che il Borzacchelli aveva ot-<br />

tenuti circa 4.000 preferenze ed era stato l’unico eletto nella<br />

lista del Biancofiore (esattamente come voluto e previsto dal<br />

Cuffaro).<br />

Durante lo spoglio delle schede, il Campanella era andato,<br />

insieme all’Acanto, presso l’Assessorato agli enti locali, dove<br />

avevano luogo le operazioni di scrutinio.<br />

Ivi aveva incontrato il Cuffaro che già festeggiava la sua ele-<br />

zione a Presidente della Regione, atteso che lo spoglio delle<br />

schede relative all’elezione del governatore era avvenuto pri-<br />

ma di quello dei candidati al parlamento regionale.<br />

Dopo essersi appartati, il Campanella aveva fatto presente al<br />

Cuffaro che la candidatura dell’Acanto, pur fallita, era stata<br />

fondamentale per l’elezione del Borzacchelli, in quanto aveva<br />

fatto scattare l’unico seggio a Palermo.<br />

Ed invero, senza i voti ottenuti dall’Acanto, il seggio proba-<br />

bilmente sarebbe scattato a Trapani ed avrebbe premiato la<br />

lista dell’ex On.le Giammarinaro e non il Borzacchelli (al<br />

quale Cuffaro teneva tanto).<br />

La mancata elezione dell’Acanto era dispiaciuta molto al<br />

Mandalà, il quale aveva richiesto al Campanella ed al Notaro<br />

di fare da intermediari con Cuffaro per ottenere un posto di<br />

sottogoverno o un incarico per il suo candidato.<br />

1161


Il Campanella, pertanto, ne aveva più volte parlato al Cuffa-<br />

ro, il quale si era dimostrato disponibile ad esaudire detta ri-<br />

chiesta del Mandalà.<br />

In una di tali occasioni, il Cuffaro aveva dato appuntamento<br />

nei pressi del mercato ortofrutticolo – in occasione di una<br />

sua visita istituzionale – al Campanella, al Notaro, al Vitale<br />

Antonino ed all’Acanto stesso.<br />

Nel corso di tale incontro (al quale Cuffaro arrivò un po’ in<br />

ritardo per via dei suoi impegni) il neo-eletto Presidente ave-<br />

va assicurato e ribadito che l’Acanto avrebbe avuto l’incarico<br />

che richiedeva.<br />

A conferma di ciò l’Acanto, dopo qualche tempo, era stato ef-<br />

fettivamente nominato liquidatore di un paio di cooperative<br />

(una delle quali edilizia) con incarico retribuito.<br />

Sul punto specifico in atti è stato prodotto il decreto assesso-<br />

riale di nomina dell’Acanto in relazione all’incarico suddetto,<br />

a riscontro della specifica dichiarazione del Campanella.<br />

E lo stesso Cuffaro, nel corso dell’esame, ammetteva<br />

l’esistenza di detto incarico, limitandosi a sostenere che si<br />

trattava, però, di un fatto di poco conto che avrebbe portato<br />

un limitato beneficio economico.<br />

Per una singolare casualità, poi, le successive vicende giudi-<br />

ziarie del Borzacchelli avevano determinato l’elezione<br />

all’A.R.S. dell’Acanto (primo dei non eletti).<br />

Il Campanella, tuttavia, dopo le elezioni si era allontanato<br />

dall’Acanto ed aveva chiesto al Mandalà se fosse possibile a-<br />

vere restituite le somme versate dalla Enterprise a titolo di<br />

finanziamento elettorale.<br />

Il Mandalà Nicola gli aveva risposto che ciò non era possibile,<br />

aggiungendo che l’Acanto, addirittura, versava regolarmente<br />

la metà dello stipendio di parlamentare al padre Antonino<br />

Mandalà, quale segno tangibile della sua vicinanza.<br />

1162


Come dire che la Regione siciliana pagava dei consistenti e-<br />

molumenti ad un suo parlamentare con ciò, inconsapevol-<br />

mente, finanziando le attività di “cosa nostra”.<br />

Il Campanella ricostruiva, poi, più nel dettaglio i rapporti tra<br />

il Cuffaro ed i due Mandalà, ma, trattandosi di una parte<br />

che, davvero, sembra esulare dall’oggetto specifico<br />

dell’analisi che si sta svolgendo, se ne tralascia l’esame.<br />

Viceversa, va senz’altro affrontata la parte della deposizione<br />

del Campanella che attiene a Domenico Miceli e Salvatore A-<br />

ragona, proprio in quanto soggetti rientranti nel contesto re-<br />

lazionale che si sta esaminando.<br />

Il Campanella aveva conosciuto il Miceli nel 1991/1992 ai<br />

tempi del comune impegno nella politica universitaria.<br />

Miceli gli era stato presentato da tale Caruana, all’epoca<br />

candidato alle elezioni universitarie su indicazione di Cuffa-<br />

ro, ed avevano fatto insieme campagna elettorale in suo favo-<br />

re.<br />

Egli, poi, a sua volta, aveva presentato al Miceli Vincenzo<br />

Cottone, figlio di Cottone Angelo, fratello dei due avvocati<br />

Cottone (con i quali egli era imparentato) nonché uomo<br />

d’onore della famiglia di Ciaculli e parente di Salvatore Gre-<br />

co.<br />

Nel prosieguo (dal 1999 in poi) i Cottone avevano lasciato<br />

l’UDEUR ed erano diventati fedelissimi di Cuffaro, tanto che<br />

Vincenzo Cottone era anche divenuto un importante membro<br />

della sua segreteria politica.<br />

In occasione delle elezioni regionali del 2001, i Cottone ave-<br />

vano sostenuto la candidatura del Miceli su autorizzazione<br />

del Guttadauro ed in contrasto con il Nicola Mandalà.<br />

La conoscenza, invece, tra il Campanella e l’Aragona risaliva<br />

al 1999, in epoca immediatamente antecedente alle elezioni<br />

europee, ed era avvenuta a seguito di una presentazione da<br />

parte del Cuffaro.<br />

1163


Questi, invero, aveva organizzato un incontro tra i suoi due<br />

amici presso una saletta interna al Caffè Nobel, ubicato vici-<br />

no alla sua abitazione e sovente utilizzata come luogo di in-<br />

contri con amici e sostenitori politici (cfr. l’episodio<br />

dell’incontro con Gisella Greco).<br />

Il Cuffaro aveva presentato l’Aragona al Campanella come un<br />

suo carissimo amico d’infanzia, medico di origine agrigentina<br />

ma trapiantato a Milano, attivamente impegnato anche nel<br />

settore delle iniziative turistico-alberghiere e nella realizza-<br />

zione di centri commerciali.<br />

Il motivo della presentazione non era stato per nulla casuale<br />

ma, a detta del Cuffaro, si fondava sulla necessità<br />

dell’Aragona di conoscere qualcuno di Villabate col quale in-<br />

terfacciarsi per l’affare del centro commerciale di quel paese.<br />

Tale affare, infatti, pur essendo ancora allo stadio iniziale e<br />

non noto a molti, era giunto alle orecchie dell’Aragona, il<br />

quale era interessato all’operazione per conto di alcuni suoi<br />

amici imprenditori milanesi operanti nel settore della grande<br />

distribuzione e del turismo.<br />

In quella prima occasione, il Campanella e l’Aragona, dopo<br />

una breve conversazione, si erano scambiati i biglietti da vi-<br />

sita e si erano dichiarati disponibili in caso di eventuali svi-<br />

luppi della vicenda.<br />

Nel corso della conversazione, tuttavia, il Campanella, a pro-<br />

posito di attività turistico-alberghiere, aveva fatto riferimento<br />

ad un suo interessamento in relazione all’Hotel “Miriam” di<br />

Pantelleria per conto di Franco Bruno, il quale aveva una<br />

partecipazione in tale attività.<br />

Successivamente il Campanella non aveva più incontrato<br />

l’Aragona ma aveva saputo dal Bruno di una telefonata che<br />

questi gli aveva fatto mentre questi si trovava a Roma.<br />

Il Bruno era molto sorpreso di tale telefonata sia perché non<br />

capiva chi avesse potuto dare all’Aragona il suo numero di<br />

telefono e sia per il contenuto e le modalità della telefonata:<br />

1164


“successivamente, perché me lo raccontò Franco Bruno, dopo<br />

che le vicende erano note e di dominio pubblico, quindi uscì<br />

tutta la questione e la vicenda di Aragona, che anche Franco<br />

aveva conosciuto Aragona, perché un giorno gli aveva telefona-<br />

to addirittura a casa a Roma senza che lui sapesse chi fosse.<br />

Presentandosi a nome di Cuffaro e dicendo: 'sono un amico di<br />

Cuffaro che mi ha detto di chiamarla, perché io intendo acqui-<br />

stare l'hotel di Pantelleria, il Myriam'. Tanto da generare, di-<br />

ciamo, lo sdegno di Franco Bruno, perché non conoscendo chi<br />

fosse, questa telefonata tra l'altro a tarda sera... E mi disse<br />

che lo scaricò un attimino in malo modo”; …“poi mi raccontò<br />

che ebbe modo di parlarne con Cuffaro. L'Aragona si presentò<br />

a nome di Cuffaro. Quindi Franco manifestò le sue lamentele a<br />

Cuffaro che gli disse: 'ah, sì, gli ho dato io il tuo numero. Scu-<br />

sami, te ne dovevo parlare, è un mio amico imprenditore che ha<br />

voglia di acquistare'. E siccome si era parlato tante volte con<br />

Franco che loro avevano la necessità di vendere, perché la si-<br />

gnora che gestiva era una signora anziana che non aveva più<br />

la possibilità anche di andare avanti con la gestione, Cuffaro<br />

aveva ritenuto, insomma, di fare così e di farlo telefonare di-<br />

rettamente a casa... Addirittura Aragona dava, nel racconto di<br />

Cuffaro, per scontato che era un acquisto già quasi fatto. Come<br />

peraltro era nello stile di Cuffaro. E poi torniamo sull'argomen-<br />

to anche dopo al vicenda di... quando Cuffaro poi sarà rag-<br />

giunto dai suoi avvisi di garanzia, Franco Bruno mi racconta di<br />

un giorno in cui Cuffaro, in uno dei suoi incontri a Roma, gli<br />

manifesta appunto che questa contingenza era emersa dalle<br />

carte processuali. Per cui gli chiede sostanzialmente... cioè, gli<br />

anticipa che lui potrebbe essere sentito su questa vicenda e gli<br />

chiede: 'cosa dichiarerai se ti chiedono di questa vicenda?'<br />

In sostanza, il Cuffaro, dopo aver ricevuto l’avviso di garan-<br />

zia per le odierne imputazioni, aveva chiesto a Franco Bruno<br />

– nel caso fosse stato sentito a sommarie informazioni - di<br />

1165


non dichiarare all’A.G. che era stato lui a dare il suo numero<br />

di telefono di Roma all’Aragona.<br />

Il Bruno era molto irritato del comportamento del Cuffaro, il<br />

quale, dapprima aveva dato a sua insaputa il suo numero ad<br />

Aragona, e poi aveva pure preteso che negasse tale circostan-<br />

za all’A.G., tanto da rispondergli che, in caso di una sua au-<br />

dizione, avrebbe detto tutta la verità.<br />

Lo stesso Cuffaro ammetteva, nel corso del suo esame, di a-<br />

vere dato all’Aragona il numero di telefono del Bruno per via<br />

di una possibile transazione relativa ad un albergo in Pantel-<br />

leria e di essersi poi pentito di averlo fatto a seguito delle ri-<br />

mostranze del Bruno stesso.<br />

Lo stesso Franco Bruno, peraltro, nonostante il rapporto di<br />

amicizia con il Cuffaro, confermava appieno l’episodio, ivi<br />

compresa l’ultima parte del tentativo dell’imputato di in-<br />

fluenzare la sua eventuale deposizione sul punto.<br />

Tale autorevole conferma avvalora ulteriormente quanto si è<br />

già detto a proposito della vicenda Caputo-Zanghì e del reite-<br />

rato tentativo dell’imputato di inquinare le indagini del pre-<br />

sente processo.<br />

Tale ulteriore episodio, infatti, conferma che il Cuffaro in al-<br />

meno queste due occasioni e, comunque, reiteratamente non<br />

ha esitato di fronte alla tentazione di interferire nelle indagi-<br />

ni, cercando di orientare a suo favore le dichiarazioni di per-<br />

sone informate dei fatti o di coindagati.<br />

Un altro episodio del racconto del Campanella va, però, sicu-<br />

ramente riferito, anche per l’esatta coincidenza con le dichia-<br />

razioni dell’altro collaboratore di giustizia Angelo Siino.<br />

La fonte delle conoscenze del Campanella, in ordine a tale e-<br />

pisodio, è rappresentata da Franco Bruno, il quale aveva per-<br />

sonalmente preso parte alla vicenda e ne aveva appreso ulte-<br />

riori particolari proprio dal Cuffaro.<br />

1166


Il Bruno, del resto, era sin da quegli anni (1991) molto vicino<br />

al Cuffaro, sia sotto il profilo strettamente politico che so-<br />

prattutto sul piano dell’amicizia personale.<br />

Trattandosi di una dichiarazione appresa de relato va pre-<br />

messo, prima ancora di prenderla in esame, che la fonte ori-<br />

ginaria, Franco Bruno, è stata escussa sullo specifico punto<br />

e, come si vedrà meglio in seguito, ha confermato il racconto<br />

del Campanella.<br />

Con ciò dando un’ulteriore prova della sua attendibilità e<br />

fornendo un riscontro altamente individualizzante, specie se<br />

si tiene conto dell’intensità dei rapporti esistenti tra il Bruno<br />

stesso ed il Cuffaro.<br />

Come appreso, per l’appunto, da Franco Bruno, il Campanel-<br />

la riferiva che, dopo il coinvolgimento nella sua vicenda giu-<br />

diziaria, l’ex ministro Calogero Mannino si era sfogato con<br />

lui, dicendogli di essere furibondo con il Romano ed il Cuffa-<br />

ro, i quali, a suo dire, erano andati a chiedere voti ad Angelo<br />

Siino, ben sapendo quale fosse il suo ruolo ed i suoi rapporti<br />

con “cosa nostra”.<br />

Tale incontro era avvenuto contro la volontà del Mannino che<br />

lo riteneva estremamente inopportuno proprio perché, anche<br />

all’epoca, era noto lo spessore criminale del Siino.<br />

Tuttavia, a detta dello stesso Mannino, il Cuffaro ed il Roma-<br />

no avevano incontrato il Siino per chiedergli un appoggio e-<br />

lettorale in occasione delle elezioni del 1991.<br />

Franco Bruno, prendendo le mosse da quanto riferitogli dal<br />

Mannino, aveva, poi, raccontato al Campanella ciò che era a<br />

sua diretta conoscenza a tale proposito, atteso che di tale vi-<br />

cenda egli aveva parlato col Cuffaro, sia prima che dopo<br />

l’incontro col Siino.<br />

Ed invero, già prima dell’incontro, il Cuffaro gli aveva mani-<br />

festato la sua intenzione di andare a trovare il Siino ed egli<br />

lo aveva fortemente sconsigliato di assumere tale iniziativa,<br />

1167


spiegandogli che il Siino era legato alla mafia e gestiva, per<br />

conto di “cosa nostra”, gli appalti in Sicilia.<br />

Il Bruno aveva conoscenza del ruolo del Siino anche per aver-<br />

lo appreso da un suo amico imprenditore di Trapani, tale<br />

Bulgarella, che si occupava di appalti pubblici.<br />

Pertanto, aveva messo al corrente di tutto il Cuffaro, sconsi-<br />

gliandogli di incontrare il Siino e spiegandogli quale fosse il<br />

suo ruolo e la sua dimensione criminale.<br />

A tale proposito occorre segnalare come, avendo ricevuto tale<br />

affermazione una specifica conferma dal Bruno (come detto<br />

soggetto del tutto attendibile e amico personale<br />

dell’imputato), la negazione della consapevolezza della mafio-<br />

sità del Siino, fatta dal Cuffaro nel corso del suo esame, ri-<br />

sulta del tutto falsa.<br />

Ed è almeno la quarta falsità di rilievo di cui l’imputato si è<br />

reso autore nel corso del suo esame davanti a questo Tribu-<br />

nale, insieme alla negazione dei due episodi di rivelazione di<br />

notizie ed al fatto di non essersi mai occupato nella sua vita<br />

di concorsi pubblici in materia di sanità.<br />

Il testimone Bruno, infatti, ha confermato in udienza di avere<br />

preventivamente avvisato il Cuffaro, in modo chiaro ed ine-<br />

quivocabile, dei rapporti tra il Siino e “cosa nostra” e, poiché<br />

si tratta di un testimone attendibile e del tutto indifferente<br />

(anzi molto amico del Cuffaro), la tesi difensiva risulta del<br />

tutto smentita.<br />

Il Campanella, poi, aggiungeva di avere appreso che, nono-<br />

stante i suoi avvertimenti, il Bruno nel corso di una succes-<br />

siva cena aveva saputo dallo stesso Cuffaro che questi aveva<br />

incontrato il Siino insieme al Romano.<br />

Egli lo aveva redarguito ma il Cuffaro si era giustificato di-<br />

cendogli che, in quel momento, il Siino era formalmente in-<br />

censurato e che non comprendeva le lamentele del Mannino,<br />

visto che era stato proprio lui a consigliargli di incontrarsi<br />

col Siino.<br />

1168


A tale proposito vale la pena di evidenziare alcune circostan-<br />

ze.<br />

In primo luogo le dichiarazioni del Campanella, come apprese<br />

da Franco Bruno, risultano confermate in pieno da quanto ri-<br />

ferito dal collaboratore Angelo Siino, le cui dichiarazioni so-<br />

no già state in parte oggetto di analisi nella parte precedente<br />

della motivazione.<br />

Siino riferiva di avere personalmente conosciuto l’imputato<br />

Salvatore Cuffaro e di averlo incontrato in almeno tre occa-<br />

sioni diverse nel corso del 1991.<br />

Il primo di tali incontri risaliva alla campagna elettorale per<br />

le elezioni regionali del 1991 ed era avvenuto all’interno della<br />

sua abitazione di questa via Marchese Ugo n.74.<br />

In effetti l’appuntamento era stato, in un primo tempo, con-<br />

cordato tra il Siino ed un suo vecchio amico Enea Rosario per<br />

incontrare il consigliere provinciale Saverio Romano della<br />

corrente manniniana.<br />

A detta dell’Enea, questi si era lamentato della poca conside-<br />

razione che aveva ricevuto dal Siino nella distribuzione di<br />

denaro di illecita provenienza ai Consiglieri provinciali.<br />

Il Siino, pertanto, temendo che il Romano potesse creargli<br />

degli ostacoli all’interno del Consiglio e non volendo inimi-<br />

carsi ancor di più un esponente della corrente di Mannino,<br />

aveva concordato con l’Enea un incontro prima delle elezioni.<br />

Tuttavia, poco tempo prima dell’incontro col Romano, l’Enea<br />

aveva informato il Siino che all’appuntamento si sarebbe pre-<br />

sentato anche il Cuffaro, cosa che, in effetti, avvenne.<br />

Dopo i convenevoli, l’imputato chiedeva, senza mezzi termini,<br />

l’appoggio elettorale del Siino, precisando che ci teneva molto<br />

ad essere il primo degli eletti nel suo partito e che, secondo<br />

le previsioni, era molto vicino a tale obiettivo.<br />

Siino, pur non negando il suo appoggio al Cuffaro, gli ri-<br />

spondeva di avere già assunto dei precedenti impegni con il<br />

candidato Purpura della corrente limiana.<br />

1169


Pertanto, il Cuffaro avrebbe potuto contare sul suo sostegno<br />

elettorale, il quale, tuttavia, sarebbe stato condizionato<br />

dall’impegno precedentemente assunto con Purpura e con lo<br />

stesso Salvo Lima.<br />

In realtà, il Siino aveva la ferma intenzione di appoggiare<br />

l’On.le Lima e la sua corrente, anche perché questi gli aveva<br />

promesso un suo interessamento per fare “aggiustare” il suo<br />

processo in Cassazione.<br />

Tuttavia, non vi era ragione per scontentare un autorevole<br />

candidato della corrente manniniana, come il Cuffaro, ne-<br />

gandogli il suo appoggio.<br />

Per serietà, tuttavia, il Siino aveva dovuto riconoscere<br />

l’esistenza di un precedente impegno con un candidato della<br />

corrente antagonista.<br />

Il Cuffaro, a quel punto, gli rappresentava che alcuni medici<br />

e farmacisti avevano organizzato per lui un incontro pre-<br />

elettorale presso un club di pertinenza dei Teresi a Bonagia.<br />

Egli desiderava che a tale incontro vi fosse una forte parteci-<br />

pazione e per questo gli chiedeva di assicurare la presenza di<br />

parecchie persone.<br />

Il Siino confermava il suo impegno in tal senso e l’incontro<br />

aveva termine senza che vi fosse stato alcun discorso tra il<br />

Siino medesimo ed il Romano.<br />

Il collaboratore, a tale proposito, spiegava che già lo stesso<br />

incontro cordiale tra i due aveva avuto il significato di un<br />

chiarimento delle rispettive posizioni, senza bisogno di ulte-<br />

riori discorsi alla presenza di altre persone.<br />

L’esistenza stessa e la cordialità dell’incontro stavano già a<br />

significare che il Siino avrebbe dimostrato maggiore conside-<br />

razione per le esigenze del Romano e che questi non avrebbe<br />

ostacolato le sue iniziative in Consiglio provinciale.<br />

Secondo uno stile tipicamente siciliano, i due senza dirsi<br />

nulla si erano detti tutto.<br />

1170


A proposito di tale primo incontro, deve aggiungersi come un<br />

importate elemento di conferma alle dichiarazioni del Siino<br />

sia pervenuto a seguito della deposizione del teste Rosario<br />

Enea (cfr. udienza del 20.9.2005).<br />

L’Enea, funzionario regionale addetto all’Opera universitaria,<br />

riferiva di conoscere fin dal 1962 il Siino, con il quale aveva<br />

intrattenuto ottimi rapporti personali e familiari.<br />

Allo stesso modo, fin dagli anni 80’, aveva avuto ottimi rap-<br />

porti sia con Saverio Romano che con Salvatore Cuffaro, ai<br />

quali era legato sia per motivi di amicizia che di comune mi-<br />

litanza politica nella D.C..<br />

In occasione della campagna elettorale del 1991, egli aveva<br />

sostenuto alcuni candidati della D.C., tra i quali lo stesso<br />

Cuffaro, e, pur non avendo fatto campagna elettorale attiva,<br />

aveva dato il suo personale contributo per ricercare voti nella<br />

sua cerchia di conoscenze personali.<br />

L’Enea, in particolare, confermava l’esistenza dell’incontro<br />

avvenuto nell’appartamento del Siino in via Marchese Ugo 74,<br />

al quale egli aveva partecipato insieme al Cuffaro ed al Ro-<br />

mano.<br />

Si era trattato di un incontro da lui organizzato e finalizzato<br />

alla ricerca di voti in favore del candidato Cuffaro.<br />

A parte il dato dell’esistenza dell’incontro elettorale, tuttavia,<br />

l’Enea assumeva un atteggiamento processuale palesemente<br />

reticente su tutti gli ulteriori aspetti e retroscena della vi-<br />

cenda, tanto da costringere il Presidente a due ammonizioni<br />

circa le responsabilità ed i doveri del testimone e da indurre<br />

il P.M. a chiedere la trasmissione degli atti al fine di valutare<br />

eventuali iniziative a suo carico.<br />

Tuttavia, a parte queste valutazioni, rimane da registrare il<br />

dato processuale certo della conferma, da parte di un sogget-<br />

to sicuramente vicino all’imputato, del fatto storico<br />

dell’incontro in casa del Siino stesso.<br />

1171


Del resto, lo stesso Cuffaro, nel corso del suo esame (cfr.<br />

pag. 61 e ss. trascr.), ha ammesso l’incontro, negli stessi e-<br />

satti termini riferiti dal Siino, negando però di essere stato<br />

consapevole della mafiosità del suo interlocutore.<br />

Ha anche ammesso che l’On.le Mannino si era molto arrab-<br />

biato con lui per questo incontro (proprio come riferito dal<br />

Bruno) ma ha negato di essere stato preventivamente avverti-<br />

to dal Bruno del ruolo criminale e mafioso del Siino.<br />

Tale affermazione è in palese contrasto con quella di un teste<br />

altamente attendibile e legato all’imputato da una forte e ri-<br />

salente amicizia.<br />

Del resto, che il Cuffaro fosse consapevole della mafiosità del<br />

Siino lo si ricava anche dall’esame dei successivi episodi de-<br />

scritti dal collaboratore.<br />

Il Siino, invero, riferiva che, avendo assunto col Cuffaro<br />

l’impegno di garantire una consistente partecipazione<br />

all’incontro elettorale presso il circolo dei Teresi (famiglia di<br />

tradizione mafiosa della zona), aveva contattato numerosi e-<br />

sponenti mafiosi di alto livello, quali Santino Pullarà, Cosimo<br />

Vernengo, Santino Di Matteo “mezzanasca”, Nino Gioè e Si-<br />

mone Beninati (uomo d’onore di Alcamo ma ospite in quel<br />

mandamento), chiedendo loro di portare molte persone per<br />

manifestare, in modo palese, un concreto sostegno al Cuffa-<br />

ro.<br />

Il collaboratore aggiungeva che, prima dell’incontro elettorale<br />

da Teresi, egli aveva incontrato, questa volta casualmente, il<br />

Cuffaro presso l’hotel Excelsior di Palermo.<br />

In tale occasione, il Cuffaro gli aveva ricordato il prossimo<br />

incontro dai Teresi, specificando che sarebbe stato presente<br />

anche l’On.le Salvatore Cardinale.<br />

Il terzo ed ultimo incontro tra i due aveva luogo proprio dai<br />

Teresi: in tale occasione, infatti, il Siino aveva deciso di pre-<br />

senziare di persona, proprio per dimostrare al Cuffaro la se-<br />

rietà e la concretezza del suo impegno.<br />

1172


Siino era giunto presso il circolo accompagnato da Santino<br />

Pullarà e, per non mostrarsi troppo in pubblico, si tratteneva<br />

all’interno dello studio del Teresi.<br />

Il Pullarà, dopo poco tempo, accompagnava presso lo studio<br />

sia il Cuffaro che il Cardinale, affinchè costoro potessero in-<br />

contrare il Siino e ringraziarlo dell’appoggio fornito per la<br />

manifestazione.<br />

In effetti, all’incontro erano presenti tutti gli uomini d’onore<br />

dianzi citati, i quali avevano portato con loro molte persone<br />

sia affiliate che non.<br />

Poiché, dunque, era sua precisa convinzione che i due uomini<br />

politici sapessero qual’era il suo ruolo nel mondo degli appal-<br />

ti ed avessero potuto apprezzare il numero e “la qualità” delle<br />

persone da lui portate all’incontro elettorale, il Siino aveva<br />

fatto una battuta alla presenza di entrambi.<br />

A tale proposito va precisato che, sia pure a seguito di mol-<br />

teplici domande rivolte dalle parti, il collaboratore riferiva<br />

che l’incontro era durato circa 15 minuti, che i due esponenti<br />

politici erano entrati nello studio assieme accompagnati da<br />

Santino Pullarà e che, in base al suo ricordo, erano entrambi<br />

presenti durante la breve chiacchierata.<br />

Aggiungeva, tuttavia, che il Cuffaro “entrava ed usciva” dallo<br />

studio e, secondo un suo tipico modo di fare molto affettuoso<br />

e socievole, baciava, salutava e si intratteneva con i numero-<br />

si presenti.<br />

Il Siino a tale proposito precisava che il Cuffaro “cugghiunia-<br />

va” cioè scherzava con tutti e si spostava da un gruppetto<br />

all’altro di persone e sostenitori.<br />

Tuttavia, pur a seguito di numerose domande sempre sullo<br />

stesso punto, il Siino ribadiva che, al momento del discorso<br />

da lui fatto, erano presenti sia il Cardinale che il Cuffaro.<br />

Il Siino, in sostanza, aveva detto a costoro: “vedete vi sosten-<br />

go e vi sosteniamo anche se voi avete fatto il decreto Andreotti<br />

che ha creato problemi a questa gente”.<br />

1173


Il chiaro ed inequivoco riferimento era ai mafiosi che il Siino<br />

aveva portato alla festa elettorale (la cui presenza non poteva<br />

di certo essere sfuggita ai due politici) ed al fatto che, nono-<br />

stante la delusione che la D.C. aveva dato loro con<br />

l’approvazione del noto decreto legge che aveva determinato<br />

l’allungamento dei termini di custodia cautelare per i reati di<br />

criminalità organizzata, costoro continuavano a sostenere la<br />

D.C. in occasione delle elezioni.<br />

I due esponenti politici restavano in imbarazzo e non davano<br />

alcuna risposta precisa ma generiche rassicurazioni e scuse.<br />

Vale la pena di ricordare, anche in questa sede, che<br />

l’episodio appena descritto dal Siino è stato oggetto di una<br />

precisa ed autonoma conferma proveniente da Salvo Aragona,<br />

il quale, a distanza di anni, dichiarava di avere organizzato,<br />

insieme ad altri colleghi medici, proprio la riunione politica<br />

presso il circolo del tennis gestito dai Teresi ed ubicato nei<br />

pressi dei quartieri Bonagia e Villagrazia.<br />

Era esattamente l’incontro pre-elettorale che il Siino ha de-<br />

scritto nei superiori termini ed al quale aveva preso certa-<br />

mente parte il fior fiore della classe dirigente mafiosa.<br />

Un altro episodio descritto dal Campanella concerne, in gene-<br />

rale, la disponibilità del Cuffaro ad accettare voti da soggetti<br />

notoriamente collegati a “cosa nostra”.<br />

Nel corso del 2004 in Roma, Calogero Mannino si era incon-<br />

trato, per suo tramite, con il Mastella per discutere di vari<br />

argomenti politici e personali.<br />

Egli aveva accompagnato il Mannino ed aveva personalmente<br />

assistito all’incontro tra questi ed il Mastella: “E chiesi a<br />

Mannino appunto d'incontrare Mastella per tentare di determi-<br />

nare una convergenza. Perché l'idea mia era quella di tentare<br />

di proporre all'onorevole Mannino la candidatura alle europee<br />

nell'UDEUR nel 2004. E questo incontro avvenne a una cena.<br />

Mastella assentì a questo incontro. É stata una cena che è av-<br />

venuta nell'appartamento, la Camera dei deputati che Mastella<br />

1174


ha in dotazione nella sua qualità di vicepresidente alla Camera<br />

dei deputati. E l'incontro avvenne, eravamo presenti soltanto<br />

io, Mastella e Mannino. C'era peraltro il cuoco che poi Mastella<br />

congedò. Il cuoco di servizio della camera. E ricordo che allora<br />

Mannino cominciò il discorso, insomma. Il colloquio incominciò<br />

proprio con l'intervento di Mannino nei confronti di Mastella<br />

che diceva: 'guarda che io devo parlarti di cose riservate', con<br />

una specifica indicazione visiva anche nei miei confronti, come<br />

a dire: 'Francesco, forse non è il caso che senta o ascolti'. E ri-<br />

cordo allora che l'onorevole Mastella disse: 'io con Francesco<br />

non ho segreti, puoi parlare tranquillamente, perché non credo<br />

che ci siano argomentazioni tali da far sì che Francesco esca'.<br />

E lì Mannino cominciò a fare un ragionamento che io seguivo a<br />

stento, a Mastella. Di rapporti ai tempi di De Mita, del fatto che<br />

probabilmente nei suoi confronti c'era stato un complotto, della<br />

sinistra che aveva aizzato i magistrati attraverso Violante... in-<br />

somma, tutto un ragionamento politico che io...Poi a un certo<br />

punto specifica a Mastella che ci sono delle cose eclatante su<br />

Cuffaro e su Cardinale. La differenza è che Cuffaro viene per-<br />

seguitato, mentre... giustamente, perché dice che tutti e due<br />

hanno rapporti, almeno a detta di Mannino, equivoci. E mentre<br />

Cuffaro viene perseguitato, mentre Cardinale verrebbe salvato<br />

dagli organi giudiziari e dalle attività anche di Polizia. E fa ri-<br />

ferimento appunto a questa intercettazione precisa identica al-<br />

la versione che mi aveva fornito Sanfilippo, in cui il Totò sa-<br />

rebbe Cardinale, però viene interpretata in maniera diversa,<br />

per cui il Totò sarebbe Cuffaro e "cioccolatino" Acerno. Secondo<br />

la versione che poc'anzi ho fornito. E addirittura poi Mannino<br />

dice a Mastella che ci sono casi in cui le intercettazioni, di al-<br />

cune intercettazioni a sua conoscenza dove si fa il nome di<br />

Cardinale, che verrebbero in qualche modo poi... non so, omes-<br />

se. Insomma, il nome verrebbe cancellato, o trascritto in manie-<br />

ra diversa. E quindi racconta di questa circostanza a Mastel-<br />

la…”.<br />

1175


Ad una successiva domanda, il Campanella chiariva che il<br />

Mannino riteneva che il Cuffaro fosse sì perseguitato dagli<br />

inquirenti ma “giustamente” in quanto aveva intrattenuto<br />

rapporti equivoci nel corso della sua attività politica.<br />

L’ingiustizia, dunque, non consisteva – secondo il Mannino –<br />

nella mancanza di elementi a carico del Cuffaro ma nel diver-<br />

so trattamento riservatogli rispetto al Cardinale, il quale ave-<br />

va pure intrattenuto rapporti equivoci ma era stato, a suo di-<br />

re, risparmiato dagli inquirenti.<br />

Come si vedrà a breve, l’On.le Clemente Mastella, sentito in<br />

qualità di testimone della difesa, ha confermato l’episodio<br />

descritto dal Campanella.<br />

Un ulteriore episodio di sicuro rilievo ai fini della presente<br />

ricostruzione è rappresentato dall’incontro con Franco Bruno<br />

nel 2005 al ristorante “Lo Scudiero”.<br />

Si tratta, infatti, dell’ultimo episodio che il Campanella rife-<br />

riva a proposito di fughe di notizie riservate su indagini in<br />

corso.<br />

Detto incontro era avvenuto pochi giorni prima dell’avvio del-<br />

la sua formale collaborazione (16.9.2005) in Palermo presso<br />

il ristorante “Lo Scudiero”.<br />

Come si ricorderà, il Campanella, tra l’avviso di garanzia del<br />

25 gennaio e la collaborazione del 16 settembre del 2005, a-<br />

veva confidato solo a pochi amici le sue preoccupazioni e la<br />

possibilità di collaborare con l’A.G..<br />

Nell’occorso, davanti al locale mentre erano in attesa<br />

dell’arrivo di sua moglie, il Campanella ed il Bruno avevano<br />

avuto una conversazione riservata nei seguenti termini:<br />

“Niente, io comincio a raccontare... Perché Franco sostanzial-<br />

mente mi chiede di questa vicenda. Anche perché noi non ci<br />

eravamo incontrati dopo gli articoli di stampa di agosto che e-<br />

rano stati terribili. Laddove era emersa la vicenda della carta<br />

d'identità di Provenzano. E lui mi chiede che cos'è questa sto-<br />

ria. E io racconto né più e né meno che la versione che fornii<br />

1176


nei verbali di aprile, cioè quella falsata relativamente alla vi-<br />

cenda che io ebbi modo di vedere questa carta d'identità, non<br />

sapendo chi era, ma rifiutai, perché dissi di andare allo spor-<br />

tello. E lui lì mi disse: 'ah, io ne ero sicuro, avevo capito in<br />

qualche modo insomma questa storia era andata più o meno<br />

così'. E poi io gli dissi che avevo rotto ogni tipo di rapporto con<br />

i Mandalà e che stavo collaborando con i carabinieri di Villaba-<br />

te. nel senso che tentavo di dare al maresciallo dei Carabinieri<br />

alcune informazioni in ordine ad accadimenti che avvenivano<br />

dopo il 25 gennaio. Per tentare di dare una collaborazione con-<br />

tro Mandalà, con cui avevo nel frattempo rotto ogni tipo di rap-<br />

porto. E quindi raccontai, appunto, di questo episodio dei Ca-<br />

rabinieri. E raccontai anche del colloquio di aprile coi magistra-<br />

ti. Però sempre restando molto vago. Non entrando nello speci-<br />

fico. A quel punto fu lui che mi disse, dice: 'ah, Cuffaro è venu-<br />

to nei giorni scorsi terrorizzato a Roma, mi ha cercato e mi ha<br />

chiesto... sapeva di una tua collaborazione...' ….”'Di una tua<br />

collaborazione. E ha chiesto a me cosa io... cosa tu', quindi io,<br />

stessi dichiarando su di lui. Insomma, Cuffaro voleva sapere<br />

da Franco Bruno le mie dichiarazioni in ordine alla sua perso-<br />

na. Per cui va da Franco Bruno perché sa che io sono molto le-<br />

gato a Franco Bruno, quindi presumendo che io ne avessi par-<br />

lato con Franco Bruno. In realtà io non avevo mai parlato. E<br />

proprio prima che lui mi accennasse a questa cosa, stavo rac-<br />

contandogli appunto di questa contingenza….. Sì. Intanto io ri-<br />

masi perplesso, per cui gli chiesi: 'ma come fa Cuffaro a sape-<br />

re che io sto collaborando?', che è una cosa abbastanza segre-<br />

ta, insomma, non c'è evidenza. E lui, Bruno non mi seppe dire<br />

la fonte di Cuffaro. E poi mi disse che chiaramente aveva ri-<br />

sposto che non avendomi sentito... Perché io avevo visto Bruno<br />

agli inizi di gennaio, quando ero andato a Roma insieme a mio<br />

fratello per chiedergli consiglio sull'avvocato da scegliere per<br />

la mia vicenda. Ottenendo l'interessamento di Bruno nei con-<br />

fronti dell'avvocato Riela. Con cui Franco Bruno intrattiene un<br />

1177


apporto di amicizia, per cui lui aveva semplicemente telefona-<br />

to a Riela, chiedendo la possibilità di ricevermi. Tanto è vero<br />

che io, prima dell'incontro coi magistrati di aprile, avevo nomi-<br />

nato l'avvocato Riela come mio difensore di fiducia. E Cuffaro<br />

mi risponde, appunto, che dice a Cuffaro...<br />

Pubblico Ministero: Franco Bruno le dice...<br />

Ex 210 Campanella Francesco: Eh, sì, sì, ha ragione. Bruno<br />

mi dice di aver risposto a Cuffaro, dice: 'ma io non so nulla,<br />

non lo vedo...', dice: 'però puoi chiedere a Riela, perché è ve-<br />

nuto qui, mi ha chiesto consiglio e ha nominato Riela come suo<br />

avvocato difensore. Per cui telefona a Riela'. A quel punto io<br />

poi durante la cena, più avanti, una volta che avevamo preso<br />

l'argomento, io avevo parlato appunto di questa mia collabora-<br />

zione, in realtà Franco Bruno mi chiede se io ai magistrati ave-<br />

vo fatto accenni su Cuffaro, e io rispondo con qualche fatto<br />

specifico, dicendogli che avevo parlato un po' del centro com-<br />

merciale di Massinelli. Ma proprio una battuta, senza poi en-<br />

trare nello specifico. Anche perché Franco Bruno sostanzial-<br />

mente chiude la conversazione, dicendo che non voleva sapere,<br />

non riteneva opportuno che io continuassi, insomma, non... Non<br />

voleva sapere, anche perché non aveva intenzione di chiamare<br />

Cuffaro e dirgli nulla, per cui era meglio, insomma, chiude-<br />

re...”.<br />

Dunque, l’imputato, anche in questo caso aveva ricevuto una<br />

notizia riservata concernente l’avvio della possibile collabo-<br />

razione del Campanella ed aveva chiesto al Bruno una con-<br />

ferma ed, in caso affermativo, qualche notizia circa<br />

l’eventuale contenuto delle sue dichiarazioni.<br />

Ed il Campanella si era limitato a dire al Bruno che le uniche<br />

dichiarazioni, fino a quel momento rese, riguardavano, per<br />

l’appunto, l’interessamento del Cuffaro, tramite il suo consu-<br />

lente Massinelli, al centro commerciale di Villabate.<br />

Del resto, lo stesso Cuffaro ha ammesso di aver discusso col<br />

Bruno, in occasione di un loro incontro a Roma, della colla-<br />

1178


orazione del Campanella, aggiungendo però di averlo fatto<br />

solo dopo che la notizia di detta collaborazione era divenuta<br />

di pubblico dominio.<br />

Infine, agli atti esistono alcune dichiarazioni del Campanella<br />

che refluiscono certamente sul tema dell’interessamento del<br />

Cuffaro ai concorsi pubblici della sanità siciliana.<br />

Esse, pertanto, vanno riportate sia al fine di smentire la ne-<br />

gazione fatta, a tale proposito, dal Cuffaro in sede di esame<br />

che di fornire indiretta e generica conferma all’episodio Ca-<br />

tarcia-Giannone.<br />

Ed invero, a proposito del ruolo svolto dal Cuffaro nei con-<br />

corsi per le nomine di primari ospedalieri, di dirigenti sanita-<br />

ri ed altro personale della sanità pubblica, il Campanella ri-<br />

feriva: “Sono a conoscenza, appunto, per aver sentito parlare<br />

diverse volte Cuffaro con Nino Bruno, che sarebbe la persona<br />

di cui abbiamo parlato anche precedentemente. E Nino Dina, in<br />

più occasioni negli anni, fin dagli anni appunto del... dal '91 in<br />

poi. Devo dire che il rapporto tra Cuffaro, Dina e Bruno, era<br />

abbastanza consolidato, perché i tre erano tutti e tre compagni<br />

addirittura del collegio salesiano Don Bosco a Palermo. Quindi<br />

si erano conosciuti fin dai tempi della scuola. E tutti e tre poi<br />

erano colleghi dell'ispettorato sanitario, appunto, si occupava-<br />

no di sanità. Perché Cuffaro prima di essere eletto deputato<br />

regionale era dipendente appunto dell'ispettorato sanitario, al-<br />

la stessa struttura di cui erano dipendenti sia Bruno Antonino,<br />

che Nino Dina. E quando poi Cuffaro diventò successivamente<br />

nel '91, diventò deputato regionale, cominciò ad occuparsi ap-<br />

punto di quello che era stato il suo principale, la sua principale<br />

fonte di voti, che era appunto il mondo della sanità. Utilizzan-<br />

do il sistema dei concorsi e quindi dando indicazioni sia a Di-<br />

na, che a Bruno, di avvantaggiare questo o quel candidato nei<br />

vari concorsi che si facevano per i primari, piuttosto che per al-<br />

tre cariche di sanità, nel tempo. Dico, io ho partecipato diret-<br />

tamente almeno in due occasioni, tutte e due conviviali in case<br />

1179


di campagna dove Cuffaro ci raggiungeva, appunto, in momenti<br />

di grande amicizia, insomma, di cene... Un pranzo e una cena<br />

che io ricordo specificatamente, in cui i tre comunque si appar-<br />

tavano, però sempre nella stessa stanza in cui noi eravamo...<br />

io sentivo e quindi partecipavamo comunque al fatto che loro<br />

parlavano. E parlavano di fatti specifici, di concorsi specifici,<br />

di favorire questo o quel candidato. Addirittura di temi, di pas-<br />

sare i temi nei concorsi…. …“Una certamente fu una occasio-<br />

ne... una sera. Organizzata una cena a casa, in campagna da<br />

mia nonna, che organizzai io. E c'era presente Cuffaro, c'era<br />

Nino Dina con le mogli, c'era mio zio, Nino Bruno... Insomma,<br />

tutto quello che era stato... Ripeto, il rapporto con qui era nato<br />

il mio rapporto, il rapporto di famiglia, con cui era nato il rap-<br />

porto con Cuffaro. E la collocherei attorno al '93. Insomma, in<br />

quegli anni. Dopo il '92. '93, '94. E l'altra è dello stesso ordine.<br />

Fu, credo, una giornata di Pasquetta, dove da noi è usuale an-<br />

dare nelle case di campagna a fare queste scampagnate. Que-<br />

sta volta organizzata da mio zio, Vitale Giuseppe, cugino di<br />

Bruno Antonino di cui abbiamo parlato, nella sua casa di cam-<br />

pagna, sempre nei pressi di Villabate. Parteciparono sempre<br />

Bruno, Cuffaro e Dina. E allo stesso modo poi il pomeriggio<br />

cominciarono a discutere di tutto che erano storie di concorsi e<br />

situazioni di questo genere”…. …“Concorsi di primari, della<br />

sanità, e... Concorsi a cui il Dina e il Bruno partecipavano pro-<br />

prio nella qualità di componenti la commissione di esame. Per<br />

il ruolo, il loro ruolo, appunto, di dipendenti all'ispettorato del-<br />

la Sanità. E a cui Cuffaro dava indicazioni di favorire questo, o<br />

quel candidato”.<br />

Secondo il Campanella, dunque, il Cuffaro, il Bruno (attuale<br />

manager della sanità e dirigente generale dell’ospedale di Vil-<br />

la Sofia) ed il Dina (parlamentare dell’U.D.C. all’Assemblea<br />

Regionale), in virtù della loro antica amicizia ed in quanto<br />

medici e politici operanti nel settore della sanità siciliana, si<br />

1180


sono costantemente occupati di agevolare i loro candidati nei<br />

vari concorsi pubblici.<br />

E ciò, sia in qualità di membri delle varie commissioni (es-<br />

sendo il Bruno ed il Dina ispettori sanitari) che facendo<br />

pressioni e richieste di raccomandazioni ad altri componenti.<br />

Tale costante interessamento aveva messo il Cuffaro nella<br />

condizione di gestire le nomine pubbliche dei primari ospeda-<br />

lieri e del restante personale operante nella sanità sia a fini<br />

elettoralistici (essendo questo uno dei suoi principali bacini<br />

di voti) che per poter disporre di nomine da distribuire ai<br />

suoi fedelissimi.<br />

Orbene, in conclusione, le dichiarazioni del collaboratore di<br />

giustizia Francesco Campanella appaiono, nel loro comples-<br />

so, altamente attendibili sotto il profilo intrinseco.<br />

Il collaboratore, invero, ha dimostrato per un verso brillanti<br />

qualità sul piano personale, tanto da fare una rapida carriera<br />

nel settore politico-amministrativo e da divenire, seppur gio-<br />

vanissimo, presidente del Consiglio comunale di Villabate,<br />

collaboratore diretto del ministro Mastella e segretario nazio-<br />

nale dei giovani del partito dell’UDEUR.<br />

Nel corso del suo esame dibattimentale, poi, le sue dichiara-<br />

zioni, nonostante la giusta insistenza delle parti nei controe-<br />

sami, sono risultate convincenti, coerenti, logiche, mai con-<br />

traddittorie e, sicuramente, assistite da lucidi ragionamenti e<br />

da un argomentare fluido ed appropriato.<br />

Si tratta di una collaborazione preziosa, almeno nell’ambito<br />

della ricostruzione di parti del rapporto mafia-politica, anche<br />

perché proveniente da un mafioso “anomalo” ed, al contempo,<br />

da un soggetto già inserito in un contesto politico ed istitu-<br />

zionale.<br />

Sulla scorta dei sopra descritti e ricevuti principi di diritto in<br />

materia di verifica dei criteri di valutazione dell’attendibilità<br />

delle dichiarazioni dei c.d. collaboratori di giustizia, il Colle-<br />

gio, sia direttamente che su iniziativa delle parti, ha escusso<br />

1181


diversi soggetti all’evidente scopo di trovare eventuali riscon-<br />

tri al contenuto delle propalazioni del Campanella.<br />

E, tenuto conto delle dichiarazioni dianzi esaminate, appare<br />

chiaro che il primo riscontro di assoluto interesse per la po-<br />

sizione del Cuffaro appare costituito dalla conferma fornita<br />

da Giovan Battista Bruno e Franco Bruno.<br />

Data la loro rilevanza, appare opportuno ripercorrere, sia pu-<br />

re per sintesi, il contenuto di tali dichiarazioni testimoniali.<br />

Giovan Battista Bruno, figlio di Franco Bruno, riferiva di aver<br />

vissuto sin dall’infanzia in Roma, dove dal 2003 svolgeva la<br />

professione di avvocato amministrativista e commerciale<br />

presso lo studio Carnelutti.<br />

Circa la sua conoscenza con i protagonisti dell’odierna vicen-<br />

da processuale riferiva di conoscere il Cuffaro sin da quando<br />

aveva nove anni (1984), dapprima in quanto grande amico di<br />

suo padre e poi anche come suo amico personale e di fami-<br />

glia.<br />

La loro conoscenza, infatti, andava ben oltre la vicinanza po-<br />

litica e coinvolgeva le famiglie con rapporti frequenti e confi-<br />

denziali che si esplicavano tra Palermo, Roma e Pantelleria<br />

dove trascorrevano assieme le vacanze estive.<br />

Nel 1993 lo stesso Cuffaro gli aveva presentato il Campanella<br />

come un suo grande amico personale e ben presto tra loro si<br />

era stabilito un rapporto di amicizia e confidenza che era<br />

proseguito sino al momento della collaborazione del Campa-<br />

nella con la giustizia.<br />

Per quanto gli risultava direttamente, anche Cuffaro e Cam-<br />

panella erano ottimi amici, almeno sino al 2003, tanto che<br />

quando si recavano a Roma per impegni politici dividevano lo<br />

stesso appartamento.<br />

Tale rapporto di forte amicizia e confidenza, tuttavia, si era<br />

incrinato proprio nel corso del 2003, come egli aveva appreso<br />

dal Campanella che, nel mese di agosto a Pantelleria, gli ave-<br />

va riferito di un cambiamento di atteggiamento del Cuffaro, il<br />

1182


quale gli aveva ingiunto qualche tempo prima di non farsi più<br />

vedere né sentire da lui.<br />

In base a quanto appreso dal Campanella in tempi non so-<br />

spetti, il Cuffaro gli aveva confidato di essere venuto a sapere<br />

che a suo carico erano in corso indagini per fatti di mafia e,<br />

pertanto, lo aveva invitato a non cercarlo più.<br />

Il Campanella si era molto dispiaciuto di ciò, soprattutto per-<br />

che, al momento del dialogo col Bruno (agosto 2003), erano<br />

già state diffuse notizie giornalistiche riguardanti il primo<br />

avviso di garanzia a carico del Cuffaro per concorso esterno<br />

in associazione mafiosa.<br />

A tale proposito il Campanella si era lamentato del compor-<br />

tamento del Cuffaro dicendo: “vedi che stronzo… aveva la pe-<br />

ste lui e voleva far passare da appestato a me…”, con ciò in-<br />

tendendo riferirsi al fatto che anche il Cuffaro era coinvolto<br />

in indagini per fatti di mafia e, tuttavia, lo aveva pretestuo-<br />

samente allontanato.<br />

Per ciò che attiene, in modo specifico, alla vicenda del centro<br />

commerciale di Villabate, il Campanella gliene aveva parlato,<br />

per la prima volta, nell’agosto del 2002 a Pantelleria.<br />

Questi, che svolgeva anche un ruolo formale quale consulen-<br />

te dell’amministrazione comunale, gli aveva spiegato che si<br />

trattava di un’imponente iniziativa economica che avrebbe<br />

portato grandi benefici per la cittadinanza, sia in termini di<br />

investimento che di nuovi posti di lavoro.<br />

L’iter burocratico, a detta sempre del Campanella, stava an-<br />

dando avanti in modo positivo e si attendeva solamente<br />

l’approvazione del progetto, sulla quale egli non aveva dubbi<br />

in base alle rassicurazioni ricevute dal Cuffaro.<br />

Questi, invero, gli aveva assicurato che la pratica sarebbe<br />

andata avanti anche attraverso il suo personale interessa-<br />

mento, giustificato dal loro rapporto di amicizia e dal soste-<br />

gno elettorale che il Campanella gli aveva fornito nel corso<br />

delle elezioni regionali del 2001.<br />

1183


In tale occasione, infatti, il Campanella, pur appartenendo<br />

all’opposto schieramento di centro-sinistra, aveva dato ampio<br />

appoggio al Cuffaro ed, in particolare, su sua richiesta, alla<br />

lista collegata del “Biancofiore”.<br />

Secondo il Campanella, Cuffaro, per sdebitarsi di tale soste-<br />

gno elettorale, gli avrebbe assicurato, per un verso,<br />

l’assunzione a tempo indeterminato presso la banca dove già<br />

lavorava part time (cosa in effetti già avvenuta) e, per altro<br />

verso, l’appoggio (“il suo placet”) all’iniziativa del centro<br />

commerciale di Villabate.<br />

Per tale ultima iniziativa, tuttavia, il Cuffaro gli aveva chie-<br />

sto in cambio un ruolo nell’assegnazione di una parte dei po-<br />

sti di lavoro di nuova creazione.<br />

Nel corso di tale primo dialogo dell’agosto 2002, inoltre, il<br />

Campanella gli aveva anche accennato all’esistenza di un<br />

progetto concorrente di centro commerciale nella zona di<br />

Brancaccio (portato avanti dal gruppo Carrefour).<br />

Egli riteneva, tuttavia, che ciò non avrebbe potuto costituire<br />

un grosso problema, sia per le assicurazioni avute dal Cuffa-<br />

ro che in quanto si trattava di una iniziativa ben più modesta<br />

e con minori ricadute positive sul territorio.<br />

Tra il settembre ed il dicembre del 2002, il Campanella lo a-<br />

veva invitato ad un pranzo in un ristorante romano insieme a<br />

suo padre Franco Bruno ed a tale Marussig che egli ancora<br />

non conosceva personalmente.<br />

Tra i vari argomenti, il Campanella gli aveva presentato il<br />

Marussig come l’imprenditore interessato alla realizzazione<br />

del centro commerciale di Villabate.<br />

Nel corso di un terzo incontro, poi, il Campanella, tra la fine<br />

del 2002 ed il gennaio 2003, gli aveva confidato le sue preoc-<br />

cupazioni circa l’esistenza di un forte interessamento di Sa-<br />

verio Romano e di altri “sponsor” locali per l’iniziativa con-<br />

corrente di Brancaccio.<br />

1184


Il Campanella temeva, in particolare, che tale interessamento<br />

del Romano, uomo politico assai vicino al Cuffaro e suo<br />

grande amico personale, potesse in qualche modo pregiudica-<br />

re il progetto di Villabate.<br />

In effetti, dopo poco tempo, e precisamente nel mese di feb-<br />

braio del 2003, il Campanella gli aveva comunicato la boccia-<br />

tura in Regione di tale progetto, mostrandosi molto amareg-<br />

giato, in quanto si trattava, a suo dire, di una assurdità non<br />

fondata su alcuna reale motivazione tecnica e/o amministra-<br />

tiva.<br />

Il fatto, poi, che il progetto antagonista di Brancaccio, vice-<br />

versa, procedesse a gonfie vele gli confermava che a<br />

quell’iniziativa poteva davvero essere interessato il Romano.<br />

In epoca successiva rispetto a quest’ultimo dialogo, il Bruno<br />

aveva avuto modo di affrontare la questione direttamente col<br />

Cuffaro, in occasione di una cena al ristorante “da Checchi-<br />

no” a Roma, avvenuta la sera del sabato santo del 2003 (19<br />

aprile 2003, n.d.e.).<br />

In tale occasione, egli si trovava con i suoi genitori, il Cuffaro<br />

e la moglie (forse anche alla presenza della figlia Ida) ed una<br />

coppia di persone che non conosceva.<br />

Durante la cena la madre del Bruno aveva chiesto al Cuffaro<br />

notizie del Campanella, posto che sovente li vedeva assieme a<br />

Roma, ed il Cuffaro aveva risposto, con toni molto duri, defi-<br />

nendo il Campanella come “un pazzo…. una cosa da buttare”,<br />

senza specificare le ragioni di un giudizio così severo.<br />

Per tale motivo, al termine della cena, il Bruno aveva avvici-<br />

nato il Cuffaro e, presolo in disparte, gli aveva chiesto spie-<br />

gazioni circa il motivo di un giudizio così netto ed offensivo<br />

nei confronti del Campanella.<br />

Il Cuffaro, mostrandosi arrabbiatissimo col Campanella, gli<br />

rispondeva che quest’ultimo andava in giro a dire che era<br />

stato lui a far bocciare il progetto del centro di Villabate per<br />

chissà quale motivo personale.<br />

1185


Il Cuffaro aggiungeva di non aver nulla a che fare con la boc-<br />

ciatura del suo piano e di non avere alcuna intenzione di fa-<br />

vorire questa o l’altra iniziativa (Brancaccio).<br />

Anzi testualmente aggiungeva pure che “da quella parte mi<br />

hanno anche offerto cinque miliardi e da questa parte<br />

non si sono neppure presentati…. se qualcuno vuole<br />

qualcosa si deve presentare”.<br />

Subito dopo il dialogo col Cuffaro, il Bruno aveva riferito il<br />

tono ed il contenuto delle frasi di quest’ultimo a suo padre in<br />

automobile ed, insieme, avevano commentato assai negativa-<br />

mente l’atteggiamento del Presidente.<br />

A tale proposito deve aggiungersi anche che lo stesso Cuffaro<br />

ha, in sostanza, ricostruito l’episodio in esame negli stessi<br />

esatti termini utilizzati dal Bruno e dallo stesso Campanella.<br />

Ha solamente escluso di avere adoperato la suddetta espres-<br />

sione all’indirizzo del Bruno, facendo osservare l’incongruità<br />

logica di una sua richiesta di denaro avanzata a quest’ultimo<br />

e non al diretto interessato, il Campanella medesimo, col<br />

quale aveva rapporti diretti e personali.<br />

Allo stato ciò che appare rilevante è la piena conferma del<br />

fatto obiettivo che convalida ulteriormente l’attendibilità del<br />

Campanella (oltre al riscontro già fornito dallo stesso Bruno).<br />

Quanto alla spiegazione fornita dal Cuffaro, la stessa appare<br />

poco significativa, posto che lo stesso Bruno non ha riferito<br />

di aver ricevuto una richiesta di tangente da parte del Presi-<br />

dente della Regione ma uno sfogo riguardante il cattivo com-<br />

portamento del Campanella, specie rispetto a quello tenuto<br />

dai sostenitori del centro commerciale di Brancaccio.<br />

Ciò posto, qualche tempo dopo, a Palermo, il Bruno era anda-<br />

to a cena col Campanella al ristorante “al 59” di piazza Mas-<br />

simo e, tra i vari argomenti, aveva anche raccontato per filo e<br />

per segno il dialogo avuto col Cuffaro.<br />

Il Campanella aveva aggiunto che quella frase riferita al Bru-<br />

no era per lui la conferma ulteriore (“la prova finale”) del vol-<br />

1186


tafaccia del Cuffaro che, prima gli aveva assicurato il suo in-<br />

teressamento, e poi lo aveva abbandonato ed aveva appoggia-<br />

to l’iniziativa concorrente di Brancaccio.<br />

Altre conferme, sia convergenti che autonome, discendono,<br />

poi, dalle dichiarazioni rese da Franco Bruno.<br />

Questi, già nel corso degli anni 60, era stato uno dei massimi<br />

esponenti del movimento giovanile dell’allora democrazia cri-<br />

stiana ed, in tale veste, aveva contribuito alla formazione di<br />

tanti esponenti di rilievo di quel partito.<br />

Componente del Consiglio Nazionale della D.C. negli anni 70’,<br />

aveva anche presieduto il centro studi Don Sturzo ed era sta-<br />

to a capo della segreteria politica dell’onorevole Calogero<br />

Mannino, quando questi ricopriva il ruolo di segretario regio-<br />

nale del partito.<br />

Oltre a tali incarichi pubblici egli ne aveva ricoperti molti al-<br />

tri che lo avevano sempre tenuto in stretto contatto con la<br />

D.C. ed i suoi esponenti sia a livello siciliano che nazionale,<br />

tanto che egli risiedeva a Roma oramai da alcuni decenni.<br />

Dal 1998 al 2001 – durante il governo D’Alema – aveva rico-<br />

perto il ruolo di componente della segreteria particolare del<br />

sottosegretario al Ministero della Giustizia, On.le Marianna<br />

Li Calzi.<br />

Nel corso di tale lunga militanza, il Bruno aveva conosciuto il<br />

Cuffaro, allorquando questi, nel 1982, era ancora uno stu-<br />

dente universitario che si occupava del movimento giovanile<br />

della D.C..<br />

Il Cuffaro era molto attivo politicamente e frequentava il cen-<br />

tro Don Sturzo da lui diretto, tanto che in poco tempo si era<br />

creato un rapporto di forte intesa politica e di stretta amici-<br />

zia sul piano personale e familiare.<br />

Tale rapporto di amicizia si era protratto anche quando, a<br />

seguito delle vicende interne alla ex D.C., il Cuffaro si era<br />

avvicinato al centro destra (salvo un momentaneo ritorno a<br />

sinistra con l’U.D.E.U.R).<br />

1187


Nel 1991 proprio il Cuffaro gli aveva presentato il Campanel-<br />

la che, a suo dire, era uno dei giovani più promettenti che e-<br />

gli aveva coinvolto nel movimento giovanile.<br />

Il Cuffaro ed il Campanella avevano insieme frequentato il<br />

centro Don Sturzo, andavano sovente a cena con lui, gli<br />

chiedevano consigli e facevano politica in un comune percor-<br />

so ideologico ed operativo.<br />

I loro rapporti erano via via divenuti sempre più intensi, an-<br />

che sul piano amicale e familiare, tanto che nel 2000 sia lui<br />

che il Cuffaro avevano fatto da testimoni alle nozze del Cam-<br />

panella.<br />

Questi era sempre rimasto nel centro-sinistra e, pertanto,<br />

aveva continuato con lui l’attività politica, mentre il Cuffaro<br />

era passato nel centro-destra, ad eccezione del temporaneo<br />

riavvicinamento all’UDEUR dell’On.le Mastella, avvenuto nel<br />

1999.<br />

Tuttavia, a prescindere dalle diverse scelte politiche, il rap-<br />

porto tra loro tre sul piano personale e familiare era sempre<br />

rimasto ottimo, almeno fino alle vicende che di seguito sa-<br />

ranno riferite.<br />

Nel gennaio del 2005, infatti, il Campanella aveva ricevuto<br />

un avviso di garanzia e gli aveva palesato tutte le sue preoc-<br />

cupazioni per l’accaduto.<br />

Il Bruno, pur assai turbato per la notizia e soprattutto per il<br />

tipo di accuse rivolte al Campanella (aver favorito il latitante<br />

Provenzano mettendo a sua disposizione un documento falsi-<br />

ficato), contrariamente al suo costume aveva continuato a<br />

rimanere in contatto con il giovane amico anche perché, in<br />

occasione della morte di suo padre, questi era stato uno dei<br />

pochissimi ad andarlo a trovare ed a stargli vicino.<br />

Nel mese di agosto del 2005, in occasione di un particolare<br />

passaggio politico (la sfiducia al segretario dell’U.D.C. Folli-<br />

ni), egli si era incontrato con Cuffaro, il quale gli aveva chie-<br />

1188


sto, mostrando viva preoccupazione, se fosse vera la notizia<br />

della collaborazione del Campanella.<br />

Egli aveva risposto al Cuffaro di non sapere nulla di tale e-<br />

ventualità ma che se voleva avere contezza di ciò poteva con-<br />

tattare l’avvocato Riela per chiedere se fosse ancora il legale<br />

di Campanella.<br />

In caso contrario la notizia del pentimento avrebbe trovato<br />

logica ed immediata conferma (essendo prassi per i neo-<br />

collaboratori il cambio del difensore).<br />

Dopo poco tempo, ed esattamente l’8 settembre 2005, il Bru-<br />

no aveva chiamato il Campanella per fargli sentire il suo ap-<br />

poggio amichevole e questi lo aveva invitato a colazione al ri-<br />

storante “lo Scudiero” di Palermo, dove lo stesso Bruno era<br />

solito recarsi quando si trovava in città.<br />

Prima del pranzo, davanti al locale e mentre erano in attesa<br />

della moglie del Campanella, questi gli aveva parlato generi-<br />

camente del suo procedimento.<br />

Aveva anche criticato il Cuffaro, il quale aveva, a suo dire,<br />

fatto utilizzare una scheda telefonica a lui intestata (e conse-<br />

gnatagli per la figlia Ida) dai suoi assistenti e segretari, i<br />

quali avevano telefonato a persone di pessima reputazione.<br />

Il Campanella, inoltre, gli riferiva che gli inquirenti gli ave-<br />

vano chiesto notizie sul Cuffaro ma che egli non aveva ancora<br />

detto nulla.<br />

Il 23 settembre 2005 – e cioè pochi giorni dopo che il Campa-<br />

nella aveva iniziato formalmente la sua collaborazione<br />

(16.9.05), n.d.e. - il Bruno aveva per caso incontrato il Cuf-<br />

faro a piazza del Pantheon a Roma.<br />

Questi lo aveva avvicinato e gli aveva chiesto di accompa-<br />

gnarlo perché doveva parlargli; dopo alcuni giri ed un incon-<br />

tro con l’On.le Follini, nei locali del Caffè Greco gli aveva det-<br />

to, in modo non più interrogativo, che il Campanella si era<br />

“pentito”, cioè aveva iniziato a collaborare.<br />

1189


A domanda del Bruno circa la fonte della notizia, il Cuffaro<br />

gli rispondeva di averla appresa dai suoi avvocati e di essere<br />

certo del pentimento del Campanella, mostrando un evidente<br />

e fortissima preoccupazione.<br />

Il Bruno, non riferendo nulla circa il precedente incontro<br />

dell’8 settembre col Campanella, aveva cercato di rassicurar-<br />

lo, dicendogli che non aveva nulla da temere.<br />

Per mero scrupolo, va evidenziato come il Bruno abbia anche<br />

confermato un episodio relativo ad un pranzo presso un ri-<br />

storante di Campo dei Fiori in Roma al quale aveva preso<br />

parte insieme al Cuffaro, al Romano, al Campanella e ad altri<br />

soggetti.<br />

Si tratta, tuttavia, di fatti non direttamente incidenti sul ra-<br />

gionamento che il Collegio sta seguendo ma, ad ogni modo,<br />

corroborativi delle dichiarazioni del collaboratore.<br />

Sotto altro rilevante profilo, invece, anche Franco Bruno con-<br />

fermava appieno il ricordo del figlio a proposito della cena<br />

avvenuta la sera del sabato santo del 2003 (19.4.2003,<br />

n.d.e.) presso il ristorante “Da Checchino” in Roma.<br />

Nell’occasione erano presenti lui, la moglie, il figlio, i coniugi<br />

Cuffaro e i signori Reitano, amici comuni e proprietari<br />

dell’appartamento che il Campanella ed il Cuffaro avevano<br />

lungamente condiviso a Roma.<br />

Alla fine della cena, il Cuffaro e suo figlio si erano appartati<br />

a discutere animatamente ed in macchina, subito dopo, egli<br />

aveva appreso il contenuto del dialogo.<br />

Il Cuffaro era molto arrabbiato col Campanella in quanto, a<br />

suo dire, questi pretendeva gratuitamente l’approvazione del<br />

progetto del centro di Villabate, mentre altri offrivano anche<br />

cinque miliardi di tangente per la stessa cosa “è una cosa che<br />

altri avrebbero versato 5 miliardi e lui non si è neanche pre-<br />

sentato e lo pretende gratis…. E comunque alla fine si devono<br />

presentare tutti da me…”.<br />

1190


A domanda specifica, il Bruno precisava che il riferimento<br />

era chiaramente ad una tangente da cinque miliardi che po-<br />

teva ricavarsi da quell’operazione di rilevante importo.<br />

Ed anche se il Cuffaro non aveva ammesso di avere accettato<br />

o ricevuto tale somma, era chiaro dalle sue parole che si trat-<br />

tava di una tangente o di un illecito finanziamento al partito<br />

che poteva ricavarsi da una delle due operazioni concorrenti.<br />

Il Campanella, pertanto, non poteva pretendere di ottenere<br />

l’approvazione del piano di Villabate gratuitamente, specie se<br />

il gruppo concorrente offriva una simile somma di denaro.<br />

Somma, lo si ripete, che secondo il Cuffaro non era stata ac-<br />

cettata, anche se non si poteva escludere che ciò fosse acca-<br />

duto da parte di altri soggetti, tra i quali il Bruno stesso in-<br />

dicava anche l’on.le Saverio Romano, che sapeva essere un<br />

attivo sostenitore del progetto della Carrefour a Brancaccio.<br />

In conclusione del dialogo col figlio Giovan Battista, ad ogni<br />

modo, il Cuffaro aveva ribadito con toni arroganti che “co-<br />

munque alla fine tutti da me si devono presentare”, lasciando<br />

intendere che l’ultima parola sarebbe spettata a lui in veste<br />

di Presidente della Regione.<br />

Ad ulteriore chiarimento, il Bruno aggiungeva che tale e-<br />

spressione stava a significare che, in ogni caso, la decisione<br />

finale sarebbe spettata al Cuffaro, il quale avrebbe potuto va-<br />

lutare il tipo di ritorno da trarre da tale operazione (vuoi sot-<br />

to forma di tangente o illecito finanziamento vuoi come ge-<br />

stione dei nuovi posti di lavoro).<br />

L’unanime commento dei due Bruno all’esito del dialogo ri-<br />

guardava il mutamento di atteggiamento del Cuffaro che a lo-<br />

ro dire era “impazzito” e faceva discorsi arroganti e privi di<br />

ogni scrupolo.<br />

Per completezza, deve aggiungersi della piena conferma per-<br />

venuta dal Bruno anche nella parte delle dichiarazioni del<br />

Campanella riguardanti i suoi rapporti con Salvatore Arago-<br />

na.<br />

1191


Il Bruno chiariva, infatti, di essere titolare del 20% delle quo-<br />

te di una società, la Siciltourist s.r.l., che gestiva l’albergo<br />

“Miriam” di Pantelleria, di proprietà della Regione.<br />

Presso tale struttura egli aveva da anni trascorso le vacanze<br />

estive anche in compagnia del Cuffaro, il quale, tuttavia, dal<br />

2002 era stato ospite sull’isola di altri soggetti.<br />

Nel febbraio del 2002, mentre si trovava a Roma, aveva rice-<br />

vuto una telefonata sul suo cellulare da parte di un tale dot-<br />

tore Salvatore Aragona che egli non conosceva.<br />

L’Aragona gli spiegava di avere avuto il suo numero di telefo-<br />

no portatile dall’On.le Cuffaro e che, in quel momento, si tro-<br />

vava presso l’hotel “Miriam” a Pantelleria.<br />

Il Bruno, sorpreso del fatto che uno sconosciuto avesse il suo<br />

numero personale, in un primo tempo non aveva ben compre-<br />

so quale fosse il motivo della telefonata, tanto da ritenere<br />

che l’Aragona lo avesse chiamato per avere uno sconto in ho-<br />

tel.<br />

Tuttavia, subito dopo l’Aragona gli diceva chiaramente che<br />

era interessato ad acquistare l’albergo, chiedendogli se già il<br />

Cuffaro non gli avesse anticipato tale sua iniziativa.<br />

Irritato dal tipo di richiesta, il Bruno aveva risposto in modo<br />

brusco, dicendo che egli non disponeva che di una piccola<br />

quota della società di gestione dell’hotel e che per acquistarlo<br />

si sarebbe dovuto rivolgere ai proprietari.<br />

Qualche tempo dopo questa strana telefonata, il Bruno aveva<br />

letto sui giornali un articolo dal quale emergeva il coinvolgi-<br />

mento dell’Aragona in un processo di mafia connesso anche<br />

al favoreggiamento di uno dei Brusca.<br />

Tale circostanza lo aveva fatto molto irritare col Cuffaro che,<br />

in modo assai superficiale e senza alcuna sua preventiva au-<br />

torizzazione, aveva consentito all’Aragona di mettersi in con-<br />

tatto telefonico con lui, esponendolo a rischio.<br />

1192


Nel successivo mese di ottobre del 2002, il Cuffaro lo aveva<br />

cercato chiedendogli un incontro urgente a Roma, presso il<br />

bar “S. Eustachio”.<br />

Subito dopo la telefonata, il Bruno aveva incontrato il Cuffa-<br />

ro, il quale gli diceva, con fare molto preoccupato, che<br />

l’Aragona aveva reso delle dichiarazioni che riguardavano an-<br />

che lui e che, se voleva, aveva in borsa una copia dei verbali<br />

di dette dichiarazioni ed era disponibile a fargliele leggere.<br />

Il Bruno rispondeva in modo stizzito al Cuffaro, rimproveran-<br />

dolo di aver dato il suo numero telefonico all’Aragona e rifiu-<br />

tandosi di prendere visione dei verbali.<br />

Anzi, spontaneamente aggiungeva che, nell’eventualità di una<br />

sua convocazione per chiarire l’episodio davanti agli inqui-<br />

renti, egli avrebbe detto senz’altro la verità, indicandolo co-<br />

me colui il quale aveva dato il suo numero telefonico<br />

all’Aragona.<br />

Per quanto attiene, invece, all’incontro tra Cuffaro, Romano e<br />

Siino il Bruno confermava, ancora una volta appieno, il rac-<br />

conto del collaboratore.<br />

Secondo il Bruno, infatti, nel corso della campagna elettorale<br />

per le elezioni regionali del 1991, nelle quali il Cuffaro era<br />

candidato, l’On.le Calogero Mannino aveva richiesto, con la<br />

massima urgenza, un incontro con il Bruno ed il Cuffaro me-<br />

desimo.<br />

Il Mannino gli aveva detto che doveva parlare col Cuffaro, al-<br />

la sua presenza, di una cosa delicatissima, senza preannun-<br />

ciargli di che si trattava.<br />

Nel corso dell’incontro a tre, il Mannino aveva rimproverato<br />

aspramente il Cuffaro di essere andato da Angelo Siino per<br />

chiedergli sostegno elettorale.<br />

Il Cuffaro ammetteva di essersi recato, insieme a Saverio<br />

Romano, dal Siino per chiedergli un appoggio elettorale.<br />

1193


Aggiungeva anche che era stato proprio il Bruno a indicargli<br />

il Siino come un importante imprenditore in grado di assicu-<br />

rare un consistente pacchetto di voti.<br />

A tale affermazione il Bruno aveva reagito duramente spie-<br />

gando al Mannino che le cose non erano affatto andate così<br />

come sosteneva il Cuffaro.<br />

Egli, in verità, nel corso di un incontro occasionale davanti<br />

al bar Nobel di Palermo aveva presentato il Cuffaro al Siino,<br />

il quale si era limitato a fare i complimenti al Cuffaro per<br />

l’ottimo risultato elettorale conseguito nelle elezioni del 2000<br />

(“allora è lui il grande cacciatore di voti”).<br />

A seguito di tale incontro – avvenuto ovviamente prima di<br />

quello tra il Cuffaro, il Romano ed il Siino – egli aveva anche<br />

messo in guardia il Cuffaro, dicendogli che il Siino era so-<br />

prannominato “Bronson” ed era il “ministro dei lavori pubblici<br />

di cosa nostra”, chiarendogli che si trattava di un imprendi-<br />

tore che gestiva il settore degli appalti per conto del “vero po-<br />

tere” operante in Sicilia.<br />

Il Mannino, preso atto di tali spiegazioni, aveva rimproverato<br />

il Cuffaro dandogli dell’irresponsabile, in quanto, pur essen-<br />

do stato avvertito della caratura mafiosa del personaggio, si<br />

era rivolto al Siino per chiedergli voti.<br />

Franco Bruno, a proposito della sua conoscenza del Siino,<br />

precisava anche di avere appreso del suo ruolo frequentando<br />

il ristorante “Gourmand’s” di Palermo, dove il Siino aveva un<br />

tavolo prenotato ogni giorno ed era solito ricevere imprendi-<br />

tori ed appaltatori per distribuire in modo illecito gli appalti<br />

pubblici.<br />

Avendo egli chiaramente descritto al Cuffaro, in epoca prece-<br />

dente a quell’incontro, lo spessore mafioso del Siino, il Bruno<br />

era del tutto certo e sicuro che il Cuffaro avesse compreso<br />

appieno la mafiosità del soggetto.<br />

1194


E, ciò nonostante, il Cuffaro, per sua stessa ammissione da-<br />

vanti al Mannino ed a lui stesso, si era recato insieme al Ro-<br />

mano a chiedere voti al Siino.<br />

Orbene, in conclusione di questa disamina, può trarsi un<br />

quadro complessivo del significato e della valenza che devono<br />

attribuirsi alle dichiarazioni dei Bruno.<br />

In prima istanza, va premesso che si tratta di due testimoni<br />

in senso tecnico, peraltro dotati di elevatissima attendibilità<br />

intrinseca e di una autentica ed assoluta indifferenza rispet-<br />

to al dichiarante.<br />

Anzi, a tale proposito, come si è già avuto modo di accenna-<br />

re, deve ribadirsi che entrambi i Bruno, al momento delle lo-<br />

ro audizioni, erano legati da un profondo e risalente rapporto<br />

di amicizia con l’imputato Cuffaro.<br />

Certamente si trattava di un rapporto assai più forte di quel-<br />

lo che li legava al Campanella, motivo per il quale non può<br />

che riconoscersi ai suddetti testimoni un elevato grado di in-<br />

differenza e sincerità.<br />

Anzi, il fatto che due soggetti, così intrinsecamente qualifica-<br />

ti (per i loro ruoli professionali e per tutte le altre caratteri-<br />

stiche soggettive in precedenza indicate) e legati da rapporti<br />

di amicizia così intensi con l’imputato, abbiano risposto in<br />

modo del tutto sincero ed abbiano fornito conferme plurime<br />

alle dichiarazioni del collaboratore Campanella (che accusava<br />

il loro amico) fornisce un riscontro formidabile a queste ulti-<br />

me.<br />

Fatta questa doverosa premessa, è sufficiente elencare gli e-<br />

pisodi specifici in relazione ai quali Giovan Battista e Franco<br />

Bruno hanno riscontrato, in pieno ed autonomamente, il con-<br />

tenuto delle dichiarazioni del Campanella.<br />

In sintesi, dunque, Giovan Battista Bruno ha confermato<br />

l’episodio del pranzo con il Marussig presso il ristorante “il<br />

Moro” di Roma e quanto appreso, in tempi non sospetti, circa<br />

un interessamento del Cuffaro al fine di favorire e sostenere<br />

1195


l’approvazione del progetto del centro commerciale di Villaba-<br />

te.<br />

Ha, soprattutto, confermato di un sostegno fornito al concor-<br />

rente progetto di centro commerciale a Brancaccio da Saverio<br />

Romano, indicando, però, solo in quest’ultimo lo “sponsor”<br />

politico dell’iniziativa e senza poter riferire nulla in più circa<br />

un cointeressamento anche del Cuffaro.<br />

Tale dato è di sicuro rilievo ai fini ristretti della odierna ana-<br />

lisi, in quanto conferma che un sostegno politico all’iniziativa<br />

del centro commerciale di Brancaccio da parte di esponenti<br />

di rilievo dell’U.D.C. con elevata probabilità ci fu ma che non<br />

è stato convalidato l’elemento dell’interessamento anche del<br />

Cuffaro.<br />

Ciò appare ancora più chiaro se si esaminano anche le di-<br />

chiarazioni di Franco Bruno che convergono pienamente con<br />

quelle del figlio a proposito dell’episodio della cena al risto-<br />

rante “da Checchino” sempre in Roma.<br />

Ed invero, entrambi i testimoni hanno confermato in modo<br />

del tutto sovrapponibile (sia tra di loro che con quanto riferi-<br />

to dal collaboratore) la frase detta dal Cuffaro: “è una cosa<br />

che altri avrebbero versato 5 miliardi e lui non si è neanche<br />

presentato e lo pretende gratis…. E comunque alla fine si de-<br />

vono presentare tutti da me…”.<br />

Come si è detto le conferme alle dichiarazioni di Campanella<br />

provenienti dai Bruno riguardano anche molti altri profili<br />

della chiamata.<br />

In particolare, Franco Bruno ha confermato in pieno anche i<br />

due episodi relativi a suoi incontri personali con il Cuffaro<br />

nel corso dei quali questi gli aveva parlato della collabora-<br />

zione del Campanella e delle dichiarazioni dell’Aragona.<br />

Così dando piena ed ulteriore conferma del continuo interes-<br />

samento dell’imputato per i possibili pericoli che gli potevano<br />

derivare da dichiarazioni di soggetti che egli ben sapeva mu-<br />

niti di conoscenze rilevanti sul suo conto.<br />

1196


Vengono, così, non solo corroborate le dichiarazioni del Cam-<br />

panella ma anche quelle dell’Aragona che, in tempi non so-<br />

spetti, aveva descritto un palese tentativo del Cuffaro di in-<br />

fluenzare il contenuto del suo interrogatorio di garanzia.<br />

Ma, sempre sulla specifica tematica del piano commerciale di<br />

Villabate e di quello di Brancaccio, le dichiarazioni del Cam-<br />

panella hanno trovato numerose altre conferme.<br />

In particolare, anche dall’esame di alcuni testimoni della di-<br />

fesa Cuffaro si possono acquisire, in via indiretta, alcuni im-<br />

portanti riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore<br />

Campanella in ordine al procedimento amministrativo relati-<br />

vo al c.d. piano commerciale di Villabate.<br />

In modo particolare, vanno segnalate le dichiarazioni<br />

dell’architetto Giovanni Ciotta, all’epoca Dirigente del III ser-<br />

vizio presso il Dipartimento regionale urbanistica, relatore<br />

del parere istruttorio del Piano commerciale di Villabate non-<br />

ché membro del C.R.U..<br />

Questi aveva redatto il primo parere istruttorio negativo al<br />

quale, nel prosieguo dell’iter, si era adeguato il C.R.U. che<br />

aveva espresso parere contrario alla variante del piano rego-<br />

latore di Villabate, adottata dal Consiglio Comunale allo sco-<br />

po di consentire l’insediamento commerciale del quale ha<br />

parlato a lungo il Campanella.<br />

Per un verso, il Ciotta riferiva di essere pervenuto a tale con-<br />

vincimento contrario in modo del tutto indipendente da qual-<br />

siasi condizionamento esterno, sia esso di tipo politico che<br />

amministrativo.<br />

Ma ciò che colpisce nella sua deposizione è la vaghezza e la<br />

superficialità delle motivazioni di ordine tecnico sottese a ta-<br />

le presa di posizione e l’estremo disagio dello stesso teste, il<br />

quale ha finito per definire “infelice” la formulazione del pa-<br />

rere da lui stesso redatto.<br />

Tale posizione di disagio si è, via via, trasformata in vera e<br />

propria incoerenza ed illogicità a fronte delle richieste di<br />

1197


chiarimento del Tribunale, ovviamente interessato a com-<br />

prendere il percorso argomentativo ed i supporti tecnici in<br />

forza dei quali il citato parere contrario era stato reso dal<br />

C.R.U..<br />

In particolare, appare del tutto chiaro come la principale va-<br />

lutazione che ebbe a determinare la contrarietà del Consiglio<br />

rispetto al progetto di Villabate non fosse di tipo strettamen-<br />

te urbanistico ma commerciale.<br />

Pertanto, proprio come ritenuto dal collaboratore, di una va-<br />

lutazione che esula dalle competenze tipiche del C.R.U..<br />

Il Ciotta e poi l’intero Consiglio, infatti, evidenziavano negli<br />

atti adottati (v. documenti acquisiti all’udienza del<br />

19.12.2006) una sproporzione per eccesso del piano commer-<br />

ciale rispetto al progetto del vicino centro commerciale di<br />

Brancaccio che si dava come già esistente.<br />

Orbene, non può farsi a meno di notare come, all’epoca<br />

dell’adozione di detti atti pubblici, non solo il centro com-<br />

merciale di Brancaccio non era per nulla “di fatto” esistente<br />

ma non era neppure stato definitivamente approvato il relati-<br />

vo progetto.<br />

Dunque, la principale motivazione addotta dal Ciotta e poi<br />

dal Consiglio per rigettare il piano approvato e presentato dal<br />

Comune di Villabate si basava su presupposti di fatto e di di-<br />

ritto non corretti e reali.<br />

Il progetto di centro commerciale di Brancaccio non era sta-<br />

to, a quel momento, definitivamente approvato e, pertanto,<br />

non poteva reputarsi “di fatto esistente” un insediamento che<br />

non lo era.<br />

Né, tampoco, il Ciotta ed il C.R.U. potevano formulare un<br />

giudizio di compatibilità rispetto ad un altro progetto che<br />

non era stato ancora approvato in via definitiva, in quanto le<br />

competenze in materia di armonizzazione degli insediamenti<br />

produttivi non rientrano tra quelle proprie di tale organo<br />

amministrativo di tipo consultivo.<br />

1198


Lo stesso teste, poi, precisava che tale giudizio espresso dal<br />

C.R.U. non si fondava su studi e/o analisi dei dati relativi al<br />

territorio, alla popolazione ed all’incidenza economica ed oc-<br />

cupazionale del progetto ma, solamente, su una intuizione<br />

del tutto personale, espressa da lui e condivisa dal dirigente<br />

generale dottor Scimemi (che, come vedremo, ha confermato<br />

tale dato).<br />

Dunque, il C.R.U. aveva espresso il proprio parere contrario<br />

basandosi su una valutazione che esulava dalle proprie com-<br />

petenze (non trattandosi di questione di tipo urbanistico ma<br />

semmai commerciale), senza avere effettuato alcuna analisi<br />

specifica e dettagliata dei dati rilevanti a tal fine e dando per<br />

presupposta l’esistenza di un vicino centro commerciale che<br />

ancora non era stato nemmeno definitivamente approvato (lo<br />

sarebbe stato solo nel 2006).<br />

Tutto ciò era avvenuto per supposte motivazioni di pianifica-<br />

zione ed armonizzazione degli insediamenti commerciali sul<br />

territorio e cioè per ragioni che non rientravano nelle compe-<br />

tenze proprie del C.R.U..<br />

La deposizione del Ciotta, peraltro, appare confermata da<br />

quella del dottor Antonino Scimemi, dirigente generale della<br />

Regione, che presiedeva il C.R.U. al momento della formula-<br />

zione del parere contrario.<br />

Anche lo stesso Scimemi, infatti, confermava che la motiva-<br />

zione del rigetto adottato (con la sua piena condivisione) dal<br />

C.R.U. si fondava essenzialmente su una valutazione di com-<br />

patibilità commerciale e senza alcun preventivo studio tecni-<br />

co a supporto.<br />

In sostanza, si era trattato di una idea sua e del Ciotta che,<br />

al di fuori delle competenze del Consiglio e senza adeguate<br />

analisi, era stata trasfusa dapprima nel parere istruttorio e<br />

poi in quello definitivo del C.R.U..<br />

Lo Scimemi, tuttavia, prima della riunione del Consiglio era<br />

stato contattato dal Massinelli, il quale gli aveva chiesto no-<br />

1199


tizie circa i tempi di trattazione del piano di Villabate, la-<br />

sciandogli intendere di essere in qualche modo interessato<br />

all’approvazione dello stesso.<br />

Sempre prima della suddetta riunione egli ne aveva parlato<br />

anche al Presidente Cuffaro, manifestando la sua personale<br />

opinione contraria all’approvazione del piano e non ricevendo<br />

dall’interlocutore alcuna indicazione.<br />

Nel parlare al Cuffaro di tale specifico punto del prossimo<br />

ordine del giorno aveva anche riferito dell’interessamento del<br />

Massinelli, senza, tuttavia, ottenere alcun commento da par-<br />

te del Presidente.<br />

A parte tale dato, ciò che appare evidente è che le motivazio-<br />

ni addotte a sostegno del parere contrario emesso dal C.R.U.<br />

siano state quantomeno anomale e, per molti versi, irrituali.<br />

In particolare, il riferimento a considerazioni che esulano<br />

dalle competenze tecniche del Consiglio ed il fatto di dare per<br />

scontata l’esistenza del centro commerciale di Brancaccio, il<br />

cui progetto ancora non aveva neppure ottenuto la definitiva<br />

approvazione, forniscono una conferma precisa di quanto so-<br />

stenuto dal Campanella.<br />

Questi, invero, ha riferito di avere ritenuto pretestuosa<br />

l’adozione del parere contrario del C.R.U., il quale, a suo<br />

giudizio, aveva travalicato le proprie competenze ed aveva da-<br />

to preferenza al concorrente progetto di piano commerciale di<br />

Brancaccio.<br />

Tali affermazioni, a giudizio del Collegio, hanno trovato piena<br />

conferma nelle deposizioni dei testi Ciotta e Scimemi, i quali,<br />

in modo contrario alle loro intenzioni, hanno finito per cor-<br />

roborare le valutazioni del Campanella.<br />

A ciò si aggiunga anche l’ulteriore elemento di stranezza co-<br />

stituito dalle inusuali modalità con le quali si è svolta la riu-<br />

nione del C.R.U. del 13.2.2003, con presunte interruzioni e<br />

riprese dei lavori del tutto anomale rispetto alla prassi del<br />

Comitato.<br />

1200


Ulteriori ed autonome conferme al collaboratore Campanella<br />

derivano, per altro verso, dalla deposizione del testimone del-<br />

la difesa Marcello Massinelli, che appare di sicuro rilievo al<br />

fine di ricostruire parte della vicenda relativa al piano com-<br />

merciale di Villabate.<br />

Sollecitata dalla difesa del Cuffaro, essa fornisce spunti inte-<br />

ressanti in ordine alla posizione assunta da quest’ultimo a<br />

proposito del suddetto piano ma, come si vedrà, finisce per<br />

fornire parecchie conferme alle dichiarazioni rese in proposi-<br />

to dal collaboratore Campanella.<br />

E’ bene chiarire sin da subito come, secondo il teste, il Presi-<br />

dente Cuffaro non ebbe a svolgere alcun ruolo, né di sostegno<br />

né di opposizione, in relazione al procedimento relativo<br />

all’approvazione del piano commerciale di Villabate.<br />

Il Cuffaro, infatti, era generalmente non favorevole allo svi-<br />

luppo di grandi centri commerciali in Sicilia, poiché riteneva<br />

che questi avessero effetti negativi sulle piccole imprese e<br />

ditte commerciali.<br />

Secondo il Massinelli, tuttavia, si trattava di una posizione<br />

politica frutto di una visione generale che non aveva impedito<br />

al Cuffaro di valutare, caso per caso, le singole iniziative.<br />

In relazione a quella relativa al centro commerciale di Villa-<br />

bate, il Presidente non aveva mai manifestato né una palese<br />

ostilità né un sostegno personale, anche se aveva accettato di<br />

presenziare ad una riunione con i progettisti ed i dirigenti<br />

della Asset più per motivi istituzionali che per manifestare la<br />

propria adesione all’iniziativa economica.<br />

Fatta questa doverosa premessa, va aggiunto come, tuttavia,<br />

il contenuto della testimonianza del Massinelli abbia fornito<br />

una serie di elementi di conferma alle dichiarazioni rese dal<br />

Campanella.<br />

Il Massinelli, in particolare, riferiva di occuparsi da alcuni<br />

anni di pianificazione finanziaria di iniziative private e pub-<br />

bliche, attraverso alcune società di sua pertinenza.<br />

1201


Una di queste era la fratelli Rossini, con sede in questa via<br />

Libertà n. 37, della quale era socio anche il dottor Fulvio<br />

Reina.<br />

Dal 2001 al 2003 il Massinelli aveva anche ricoperto<br />

l’incarico di consulente del Presidente Cuffaro con compiti<br />

rientranti nella programmazione finanziaria degli investimen-<br />

ti delle risorse pubbliche in Sicilia.<br />

Nell’ambito della sua attività professionale di tipo privato era<br />

stato contattato dall’imprenditore Marussig, in rappresentan-<br />

za della Assett Development di Roma, tramite il Li Calzi, ami-<br />

co personale del suo socio Reina.<br />

Il Marussig aveva richiesto la collaborazione della sua società<br />

in relazione agli aspetti finanziari di una duplice iniziativa<br />

finalizzata alla realizzazione di due grandi centri commerciali<br />

in Villabate ed in Misterbianco di Catania.<br />

L’oggetto dell’incarico, dunque, non riguardava direttamente<br />

la fase dell’ottenimento delle autorizzazioni da parte della<br />

P.A. ma quella successiva della pianificazione delle risorse<br />

finanziarie da reperire sul mercato per ottenere i fondi ne-<br />

cessari per la realizzazione di entrambi i progetti.<br />

A seguito di specifica domanda sul punto, il Massinelli preci-<br />

sava che il Marussig lo aveva contattato principalmente per<br />

le notorie capacità operative della sua società specie in ambi-<br />

to siciliano.<br />

Tuttavia aggiungeva che, a suo personale giudizio, il Marus-<br />

sig aveva ritenuto preferibile rivolgersi a lui anche per il no-<br />

torio rapporto di amicizia e collaborazione con il Presidente<br />

Cuffaro.<br />

Dopo aver accettato l’incarico – assai appetibile posto che si<br />

trattava di un investimento complessivo di oltre 100 milioni<br />

di euro – il Marussig gli aveva detto che il progetto di Villa-<br />

bate, nella fase dell’ottenimento delle autorizzazioni, era cu-<br />

rato e seguito da Francesco Campanella.<br />

1202


Il Massinelli conosceva quest’ultimo da qualche anno, per a-<br />

verlo incontrato più volte a Roma in occasione delle rispettive<br />

attività che entrambi svolgevano nella capitale.<br />

In particolare, il Campanella si occupava della segreteria na-<br />

zionale dell’UDEUR mentre lui era consulente al Ministero<br />

del Tesoro per conto del sottosegretario Cusimano dell’UDR.<br />

Il teste, pertanto, confermava quanto riferito dal Campanella<br />

sia a proposito del loro primo contatto che del successivo in-<br />

contro nell’ufficio del Presidente Cuffaro.<br />

Dopo aver confermato di avere contattato telefonicamente il<br />

Campanella per comunicargli il suo interessamento al piano<br />

di Villabate, il Massinelli aggiungeva di averne parlato anche<br />

col Cuffaro, illustrandogli l’iniziativa sotto il profilo economi-<br />

co e dello sviluppo del territorio.<br />

Il Cuffaro, tuttavia, pur ribadendo la sua generale contrarietà<br />

ai grandi centri commerciali, lo aveva ascoltato senza mani-<br />

festare né interesse né contrarietà.<br />

Dopo questo primo contatto col Presidente, il Massinelli ave-<br />

va organizzato un incontro a tre col Campanella presso<br />

l’ufficio della presidenza della regione.<br />

In tale occasione, alla presenza del Campanella, egli aveva<br />

nuovamente lodato l’iniziativa nel tentativo di convincere il<br />

Cuffaro a sostenerla “affinchè non ci fossero intoppi nell’iter”.<br />

Il Cuffaro si era limitato ad ascoltare dicendo alla fine che,<br />

se l’iniziativa era effettivamente valida, poteva essere portata<br />

avanti da lui e dal Campanella.<br />

Vale la pena di sottolineare come tali ultime circostanze di<br />

fatto corroborano appieno la ricostruzione fornita dal colla-<br />

boratore, il quale aveva riferito di un atteggiamento del Cuf-<br />

faro sì prudente ma di avallo sostanziale dell’iniziativa.<br />

La buona predisposizione del Cuffaro, poi, a detta del Massi-<br />

nelli era stata confermata anche dall’episodio della visita del<br />

Presidente, presso gli uffici della sua società (la fratelli Ros-<br />

sini di questa via Libertà 37), in occasione della presentazio-<br />

1203


ne in città del progetto a cura degli stessi progettisti stranie-<br />

ri.<br />

Episodio per la prima volta descritto dal Campanella mede-<br />

simo nel corso del suo esame davanti a questo Collegio.<br />

In tale circostanza egli aveva sollecitato l’intervento del Cuf-<br />

faro, il quale, nonostante i suoi impegni, era passato dal suo<br />

ufficio ed aveva presenziato alla riunione di presentazione del<br />

progetto.<br />

Erano presenti alcuni progettisti inglesi, i rappresentanti del-<br />

la Assett, il Marussig, il Li Calzi, il suo socio Reina, e forse<br />

anche lo stesso Campanella.<br />

A detta del teste, la presenza del Cuffaro a tale riunione,<br />

nell’ottica dei rappresentanti della Assett e dei progettisti,<br />

era servita a confermare la condivisione della massima carica<br />

di governo regionale alla loro iniziativa economica.<br />

Prima che la variante relativa al piano commerciale di Villa-<br />

bate venisse discussa al C.R.U., egli era andato a trovare il<br />

direttore regionale e Presidente dello stesso Consiglio, Anto-<br />

nino Scimemi.<br />

Il motivo di tale incontro preliminare era quello di conoscere<br />

i tempi della trattazione di tale specifico punto all’ordine del<br />

giorno del Consiglio.<br />

Il teste non poteva escludere che, a seguito dell’incontro, la<br />

questione fosse stata anticipata rispetto all’ordine di tratta-<br />

zione previsto in origine.<br />

Dopo l’adozione del parere negativo del C.R.U. egli aveva<br />

svolto alcune riunioni con i legali ed i rappresentanti della<br />

Assett, allo scopo di decidere e concordare la strategia da se-<br />

guire per superare l’ostacolo.<br />

Anche tale ultima affermazione appare significativa, sia in<br />

quanto rafforza il convincimento di un interesse attivo da<br />

parte del Massinelli anche nella fase dell’approvazione in se-<br />

de amministrativa del progetto che relativamente alla con-<br />

1204


ferma della ricostruzione fatta dal Campanella che si era e-<br />

spresso negli stessi termini.<br />

Ciò che, invece, appare poco verosimile nella deposizione del<br />

teste riguarda il suo atteggiamento dopo l’adozione del parere<br />

negativo da parte del C.R.U..<br />

Ed infatti, appare poco credibile quanto reiteratamente so-<br />

stenuto dal Massinelli circa il suo sostanziale disinteresse a<br />

sostenere, come aveva fatto in precedenza, le ragioni del pia-<br />

no commerciale di Villabate sia presso il Cuffaro che lo Sci-<br />

memi.<br />

Secondo il teste, invero, egli pur avendo parlato con i due in-<br />

terlocutori prima dell’esame della pratica da parte del C.R.U.<br />

per sostenere l’iniziativa, dopo la bocciatura non ne avrebbe<br />

più fatto parola con nessuno dei due.<br />

Non avrebbe chiesto spiegazioni allo Scimemi, Presidente del<br />

C.R.U. che aveva espresso il parere negativo, né avrebbe più<br />

trattato l’argomento col Cuffaro, nonostante le sue reiterate<br />

dimostrazioni di non contrarietà al progetto.<br />

Tale atteggiamento risulta poco coerente con quello fino a<br />

quel momento assunto dal Massinelli, il quale, in più occa-<br />

sioni, si era esposto personalmente al fine di sostenere e<br />

supportare l’approvazione del progetto sia col Cuffaro che<br />

con lo Scimemi.<br />

E, ciò nonostante, pur continuando ad occuparsi delle inizia-<br />

tive da assumere per superare sul piano procedurale<br />

l’ostacolo, non avrebbe più parlato con i suoi due interlocu-<br />

tori, con i quali aveva, peraltro, un ottimo rapporto persona-<br />

le.<br />

Ciò posto sullo specifico tema, corre l’obbligo di aggiungere<br />

altre due importanti conferme fornite dal teste alle dichiara-<br />

zioni del collaboratore Campanella.<br />

In particolare, si intende fare riferimento al fatto che il Ma-<br />

russig gli aveva realmente detto di avere conosciuto il Cam-<br />

1205


panella a Roma, nei pressi del Pantheon, e di avere parlato<br />

con lui dell’iniziativa di Villabate.<br />

Ed inoltre, che effettivamente il teste si era interessato, su<br />

richiesta esplicita del Cuffaro, per far stabilizzare il prece-<br />

dente rapporto saltuario del Campanella con la ex Banca S.<br />

Angelo poi divenuta Credito Siciliano, anche grazie al suo<br />

ruolo di consigliere di amministrazione del Banco di Sicilia.<br />

Tornando ancora alla vicenda dei due centri commerciali va<br />

segnalato l’ulteriore riscontro acquisito alle dichiarazioni del<br />

Campanella e proveniente dal testimone Giuseppe Mannino.<br />

Questi, in particolare, riferiva di avere ricoperto le funzioni<br />

di consigliere comunale di Villabate nelle fila di una lista ci-<br />

vica della quale facevano allora parte i partiti dei D.S., dei<br />

Socialisti e di Rifondazione Comunista.<br />

A proposito delle modalità di approvazione del piano com-<br />

merciale di Villabate, riferiva che erano state necessarie tre<br />

sedute del Consiglio comunale: nella prima 6 consiglieri su<br />

20 erano risultati incompatibili in quanto proprietari o pa-<br />

renti di proprietari dei lotti di terreno interessati dall’opera<br />

in corso di approvazione.<br />

Pertanto, dopo tali formalità la seduta era stata rinviata per<br />

mancanza del numero legale ed anche a causa dell’ora tarda.<br />

Egli, sia nel corso della prima che della seconda seduta (av-<br />

venuta dopo due giorni), aveva manifestato pubblicamente ed<br />

in modo formale critiche e dubbi soprattutto in ordine al me-<br />

todo con il quale era stato portata all’attenzione del Consiglio<br />

una questione così rilevante.<br />

Aveva anche presentato delle osservazioni scritte circa le mo-<br />

dalità di presentazione del piano ed alcuni aspetti di merito,<br />

richiedendo l’accesso agli atti per studiare meglio gli aspetti<br />

tecnici del progetto.<br />

Aveva, poi, manifestato perplessità anche nel corso della se-<br />

conda seduta, in quanto aveva ricevuto da poco gli atti e non<br />

si sentiva pronto per discutere ed approvare il piano.<br />

1206


Ammetteva anche di avere fatto un certo ostruzionismo con-<br />

siliare proprio perché non accettava il metodo utilizzato che<br />

pretendeva una sorta di approvazione a scatola chiusa di un<br />

progetto così rilevante.<br />

Egli, pertanto, pur non essendo in linea di principio contra-<br />

rio all’approvazione di un progetto che poteva rappresentare<br />

un volano per l’economia di Villabate, riconosceva di avere<br />

adottato, nelle prime due sedute, un atteggiamento critico al<br />

limite dell’ostruzionismo consentito dai regolamenti consilia-<br />

ri.<br />

Tuttavia, nel corso della terza seduta egli, pur essendo pre-<br />

sente, si era allontanato al momento del voto (col quale il<br />

piano era stato approvato dalla maggioranza), con questo ri-<br />

tenendo di voler manifestare la propria totale contrarietà al<br />

metodo utilizzato per la risoluzione della questione.<br />

Messo di fronte all’evidenza di una qual certa incoerenza nel-<br />

la sua condotta – posto che col suo allontanamento aveva di<br />

fatto receduto dal manifestare le sue critiche e non aveva e-<br />

spresso alcun voto – il Mannino si mostrava in seria difficoltà<br />

e continuava a sostenere che, con quel comportamento, egli<br />

aveva inteso dimostrare il suo dissenso.<br />

Ad ogni modo, appare del tutto evidente come, al di là di tale<br />

ultimo passaggio (probabilmente condizionato da esigenze di<br />

autotutela), la deposizione del Mannino abbia confermato le<br />

modalità di andamento delle votazioni descritte dal collabora-<br />

tore, la sua iniziale posizione di ostruzionismo ed il cambia-<br />

mento di atteggiamento al momento della terza riunione del<br />

Consiglio.<br />

Pur negando l’esistenza di condizionamenti a suo carico, il<br />

teste, però, finiva per ammettere di avere parlato della que-<br />

stione del piano con l’ing. Scardina e di avere conosciuto il<br />

Marussig ma, a suo dire, solo dopo che il piano era stato ap-<br />

provato.<br />

1207


In tema di riscontri generici e non strettamente connessi allo<br />

specifico episodio dei centri commerciali, deve ancora ag-<br />

giungersi quanto riferito dal teste Clemente Mastella, parla-<br />

mentare e Ministro della Giustizia in carica, il quale riferiva<br />

una serie di circostanze di fatto che costituiscono un valido<br />

ed autorevole riscontro alle dichiarazioni del Campanella.<br />

E ciò, in primo luogo in ordine al rapporto di stima, fiducia<br />

ed amicizia che lo legava al Campanella e che coinvolgeva<br />

anche i suoi figli.<br />

Secondo il ministro Mastella, pur trattandosi di un soggetto<br />

molto giovane, il Campanella appariva serio, meritevole di<br />

ampia considerazione e sensibile ai temi dell’antimafia, tanto<br />

che lo aveva nominato segretario prima regionale e poi, addi-<br />

rittura, nazionale dei giovani dell’UDEUR.<br />

Il Mastella confermava, poi, l’esistenza di un ottimo rapporto<br />

personale e di amicizia tra Cuffaro e Campanella, il quale era<br />

stato suo assistente a Roma quando era vice-segretario na-<br />

zionale dell’UDR.<br />

Il Campanella, peraltro, non solo aveva condiviso una abita-<br />

zione romana con il Cuffaro, ma aveva anche contribuito al<br />

riavvicinamento di Cuffaro all’UDR nel 1999-2000.<br />

Dopo aver confermato di essere stato testimone di nozze del<br />

Campanella, insieme a Franco Bruno ed al Cuffaro stesso, il<br />

Ministro confermava anche l’episodio specifico della cena con<br />

Calogero Mannino.<br />

In particolare, confermava che la cena si era effettivamente<br />

tenuta presso la Camera dei Deputati, di cui all’epoca egli<br />

era Vice Presidente, e che il Campanella era stato sempre<br />

presente.<br />

Riferiva, inoltre, che, in effetti, il Mannino si era mostrato<br />

deluso del fatto che il Cuffaro, pur essendo un suo allievo, lo<br />

avesse messo da parte, come, peraltro, si era verificato anche<br />

con l’ex ministro Cardinale.<br />

1208


Il Mastella, tuttavia, non ricordava, nello specifico, se il<br />

Mannino avesse criticato il Cuffaro per le sue cattive fre-<br />

quentazioni.<br />

Come appare evidente, dunque, nel presente processo sono<br />

stati acquisiti plurimi, variegati e convergenti elementi e-<br />

sterni di riscontro alle dichiarazioni del collaboratore Cam-<br />

panella.<br />

Pertanto, sulla scorta dei criteri di valutazione delle chiama-<br />

te in correità dei collaboratori di giustizia e dei principi giu-<br />

risprudenziali in precedenza richiamati, deve concludersi nel<br />

senso della piena attendibilità intrinseca del Campanella e<br />

dell’esistenza di plurimi, concordanti e qualificati elementi di<br />

riscontro esterni aventi carattere quasi sempre individualiz-<br />

zante.<br />

Elementi consistenti non solo nella mole di documenti acqui-<br />

siti agli atti ma, anche e soprattutto, fondati sulle concor-<br />

danti testimonianze di qualificati ed autorevoli soggetti del<br />

tutto indifferenti ed, a loro volta, intrinsecamente attendibili.<br />

La superiore disamina, significativa già in termini generali,<br />

va doverosamente ricondotta allo specifico tema che il Colle-<br />

gio sta verificando.<br />

L’analisi, infatti, ha preso le mosse dall’esigenza di vagliare<br />

alcuni aspetti fattuali potenzialmente indicativi di una volon-<br />

tà del Cuffaro di agevolare in modo diretto il Guttadauro ed,<br />

attraverso di lui, anche l’intera associazione mafiosa.<br />

Dopo avere, a tal fine, esaminato la vicenda della candidatu-<br />

ra del Miceli alle elezioni regionali del 2001, l’esame si è spo-<br />

stato al possibile sostegno fornito dal Cuffaro al progetto per<br />

la realizzazione del centro commerciale di Brancaccio, al qua-<br />

le, come si ricava dalle intercettazioni ambientali in atti rela-<br />

tive agli inizi del 2001, il Guttadauro teneva molto sia per<br />

ragioni personali che connesse alla sua zona di competenza<br />

mafiosa (il mandamento di Brancaccio).<br />

1209


Dall’esame delle dichiarazioni rese dal collaboratore Campa-<br />

nella e dai principali elementi esterni di riscontro, possono<br />

trarsi delle conclusioni certe sullo specifico tema dei centri<br />

commerciali di Villabate e Brancaccio.<br />

I due progetti, intanto, erano pressocchè coevi e riguardava-<br />

no la realizzazione di iniziative analoghe, da realizzarsi in<br />

territori assai vicini, pur rientrando nelle competenze di due<br />

diversi Comuni (Palermo e Villabate).<br />

Sotto tale primo aspetto, dunque, si trattava di due iniziative<br />

oggettivamente in concorrenza tra loro, a conferma di quanto<br />

sostenuto dal Campanella e del contenuto delle intercettazio-<br />

ni ambientali in casa Guttadauro.<br />

Il piano di Villabate, poi, interessava di certo ai Mandalà e<br />

quello di Brancaccio al Guttadauro, rispettivamente a capo<br />

degli omologhi mandamenti e/o famiglie mafiose.<br />

Il Campanella aveva, almeno in una prima fase, illustrato<br />

l’iniziativa del centro di Villabate al Cuffaro e da questi aveva<br />

ottenuto un gradimento di massima ed un avallo generico<br />

(cfr. Massinelli).<br />

L’interessamento, sia pure in termini generali, dell’imputato<br />

a tale iniziativa è confermato sia dalla compartecipazione alla<br />

fase prodromica della pianificazione finanziaria del suo con-<br />

sulente Marcello Massinelli (dallo stesso riconosciuta) che<br />

dallo stesso incontro del Cuffaro con i principali investitors e<br />

progettisti stranieri.<br />

All’iniziativa del concorrente centro commerciale di Brancac-<br />

cio era, con estrema probabilità, interessato qualche espo-<br />

nente dell’U.D.C. ma non è emersa conferma che lo fosse con<br />

certezza anche il Cuffaro (cfr. Franco e Giovan Battista Bru-<br />

no).<br />

Questi, invero, nel corso del dialogo avuto con Giovan Batti-<br />

sta Bruno a margine della cena presso il ristorante “Checchi-<br />

no” in Roma, non aveva ammesso di avere personalmente<br />

percepito tangenti in denaro o promesse di utilità future da<br />

1210


parte dei promotori del piano di Brancaccio ma aveva eviden-<br />

ziato come costoro si fossero quantomeno “presentati” (in che<br />

guisa non è dato sapere) da lui a differenza di quanto avve-<br />

nuto per i promotori del piano di Villabate.<br />

Come è noto, con l’espressione “si sono presentati” in gergo<br />

siciliano non si intende fare riferimento al fatto che qualcuno<br />

fosse stato presentato al Governatore da un terzo o, tanto<br />

meno, che si fosse presentato spontaneamente.<br />

Adattando l’uso consueto di tale espressione al caso concre-<br />

to, può affermarsi che essa sta ad indicare un atteggiamento<br />

di deferente disponibilità manifestato nei riguardi di un sog-<br />

getto a cui si richiede il gradimento per una iniziativa eco-<br />

nomica.<br />

Dal complesso delle convergenti deposizioni dei signori Bru-<br />

no, tuttavia, è emerso chiaramente come il Cuffaro sia rima-<br />

sto in termini generali, limitandosi a lasciare intendere che<br />

gli imprenditori interessati al centro commerciale di Bran-<br />

caccio, quantomeno, si erano presentati illustrando<br />

l’iniziativa e manifestando la loro disponibilità anche a ver-<br />

sare una rilevante somma di denaro che, tuttavia, il Cuffaro<br />

ha detto di non avere percepito né accettato.<br />

Del resto, il Cuffaro non aveva fatto ricorso a quella espres-<br />

sione per confidare al Giovan Battista Bruno di avere perce-<br />

pito o accettato una tangente (circostanza davvero improba-<br />

bile), ma al diverso scopo di evidenziare l’assurdità della pre-<br />

tesa del Campanella, il quale avrebbe inteso ottenere il suo<br />

sostegno per il progetto di Villabate quando, nello stesso<br />

tempo, per l’iniziativa concorrente vi era stata questa signifi-<br />

cativa e concreta manifestazione di disponibilità.<br />

Di certo, come hanno sostenuto i Bruno, si tratta di una e-<br />

spressione infelice ovvero anche di una situazione eticamente<br />

disdicevole per un Governatore in carica, ma non è questa la<br />

sede adatta per esaminare questi aspetti della vicenda.<br />

1211


Ragionando di fattispecie penalmente rilevanti ovvero di con-<br />

ferme ad un quadro indiziario emerso in un processo penale,<br />

non può dirsi che l’episodio, descritto dal Campanella e ri-<br />

scontrato da entrambi i testi Bruno, costituisca un elemento<br />

idoneo ad indicare, con il necessario margine di sufficienza<br />

probatoria, il certo interessamento del Cuffaro al progetto del<br />

piano commerciale di Brancaccio (come, peraltro, sostenuto<br />

dallo stesso P.M.).<br />

Per altro verso, al complesso delle emergenze processuali sul<br />

punto vanno aggiunti altri due elementi di valutazione che<br />

depongono in questa direzione e che confermano la conclu-<br />

sione cui il Collegio è testè pervenuto.<br />

In primo luogo, nel corso del dibattimento sono state assunte<br />

le deposizioni di alcuni soggetti che, all’epoca dei fatti, rico-<br />

privano la carica di consiglieri comunali a Villabate, eletti<br />

nella lista del C.D.U..<br />

Costoro non hanno confermato la circostanza<br />

dell’allontanamento volontario dall’aula consiliare per ordine<br />

di partito, sostenuta dal Campanella, ma hanno addotto altre<br />

spiegazioni connesse alla situazione di incompatibilità di di-<br />

versi Consiglieri che erano, al contempo, proprietari di alcuni<br />

terreni interessati dall’insediamento.<br />

Sotto altro profilo, il teste Salvatore Cordaro, già Presidente<br />

del Consiglio comunale di Palermo e dirigente dell’U.D.C., ha<br />

riferito di una posizione nettamente contraria che, nel corso<br />

della discussione del progetto in Consiglio, il suo partito ave-<br />

va assunto in relazione all’approvazione del progetto del cen-<br />

tro commerciale di Brancaccio.<br />

Pertanto, in conclusione, a giudizio del Tribunale, la rico-<br />

struzione della vicenda dei due centri commerciali fornita dal<br />

Campanella ha trovato, nei suoi termini generali, plurimi, ar-<br />

ticolati e convergenti elementi di riscontro e deve, di conse-<br />

guenza, ritenersi altamente credibile.<br />

1212


Ciò che non ha trovato sufficienti elementi di conferma, inve-<br />

ro, è proprio il dato dell’interessamento personale del Cuffaro<br />

all’iniziativa del centro commerciale di Brancaccio, sostenuta<br />

dal Guttadauro.<br />

Interessamento personale che, se fosse rimasto provato agli<br />

atti del processo, avrebbe potuto dimostrare l’esistenza di<br />

una volontà diretta del Cuffaro di aiutare il Guttadauro in re-<br />

lazione ad un affare concreto che a questi stava a cuore.<br />

Alle stesse conclusioni, peraltro, è pervenuto, per altra via,<br />

anche il P.M., il quale nella sua requisitoria ha sostenuto<br />

che: “Per quanto riguarda poi le vicende del Centro Commercia-<br />

le di Brancaccio, che tanto stavano a cuore a GUTTADAURO,<br />

non vi sono elementi per ritenere che CUFFARO abbia in alcun<br />

modo appoggiato l’iniziativa”.<br />

L’ultimo aspetto, in qualche modo, riconducibile allo specifi-<br />

co fatto di reato oggi in contestazione e potenzialmente indi-<br />

cativo di una volontà del Cuffaro di agevolare direttamente il<br />

Guttadauro (ed, attraverso di lui, anche l’intera associazione<br />

mafiosa) è connesso all’aiuto fornito a Salvatore Aragona per<br />

la sua vicenda giudiziaria.<br />

Tale argomento, invero, non può ritenersi affatto ultroneo ri-<br />

spetto all’odierna contestazione nella quale – è bene eviden-<br />

ziarlo visto che le parti non lo hanno fatto a sufficienza – i<br />

soggetti favoriti dal Cuffaro ed implicati in indagini e proces-<br />

si per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. non sono rappresen-<br />

tati dal solo Guttadauro ma anche dal Miceli e, soprattutto,<br />

dall’Aragona.<br />

Il Cuffaro, invero, per sua stessa ammissione, era a cono-<br />

scenza anche delle vicende giudiziarie dell’Aragona e, ciò no-<br />

nostante, aveva continuato a frequentarlo come amico perso-<br />

nale e ad accettarlo come sostenitore politico ed elettorale.<br />

A tale proposito, peraltro, l’imputato, nel corso del suo esa-<br />

me, ha sostenuto una tesi abbastanza singolare circa<br />

l’opportunità, suggerita anche dal suo “approccio culturale ai<br />

1213


apporti umani”, di riprendere le frequentazioni con soggetti<br />

condannati per mafia dopo che costoro avessero espiato la<br />

pena e pagato il conto alla giustizia.<br />

A tale proposito, parlando nello specifico di Vincenzo Greco<br />

(ma il discorso valeva per tutti), il Cuffaro diceva testualmen-<br />

te: “Sapevo che aveva avuto dei problemi di giustizia e che a-<br />

veva in qualche modo pagato le sue colpe e tornava a fare il<br />

medico, quindi ho sempre avuto culturalmente l’idea che la<br />

gente può sbagliare, paga il prezzo, in questo caso la giustizia,<br />

poi torna a fare il suo lavoro, credo che questo sia un dato per<br />

quel che mi riguarda che mi appartiene culturalmente. L’avevo<br />

fatto anche nei confronti del dottore Aragona, ma evidentemen-<br />

te col dottore Aragona mi sono sbagliato”.<br />

Di tale posizione, sostenuta con convinzione dal Cuffaro e ri-<br />

badita anche in un altro passaggio dell’esame, colpiscono<br />

almeno due aspetti.<br />

In primo luogo, l’idea che un soggetto che rappresenta la più<br />

alta carica istituzionale della Regione siciliana, che è a capo<br />

di un governo e che ha riconosciuto un rango costituzionale<br />

equiparato a quello di un ministro, si senta nelle condizioni<br />

di frequentare liberamente un mafioso che, dopo aver sconta-<br />

to la sua condanna, torni in stato di libertà, come se egli fos-<br />

se un qualunque cittadino privo di responsabilità pubbliche.<br />

E ciò, pur essendo certamente consapevole della natura per-<br />

manente del reato di associazione mafiosa, dell’incidenza del-<br />

le recidive in caso di soggetti già condannati una prima volta<br />

per reati di mafia e della delicatezza della realtà sociale della<br />

nostra terra.<br />

Aspetti tutti che consigliano prudenza nei rapporti umani<br />

anche a cittadini privi di alcuna pubblica responsabilità od<br />

incarico istituzionale.<br />

In secondo luogo, poi, appare ancora più singolare che il Cuf-<br />

faro ammetta di avere sbagliato a frequentare l’Aragona ma<br />

non perché era stato condannato per concorso esterno in as-<br />

1214


sociazione mafiosa (per aver rilasciato un falso certificato al<br />

boss mafioso Brusca Enzo Salvatore, al fine di consentirgli di<br />

precostituirsi un alibi e di tentare di inquinare un processo a<br />

suo carico).<br />

Lo sbaglio che egli ammette di avere compiuto non è questo<br />

ma il fatto di aver ripreso la frequentazione di un ex amico<br />

che lo aveva accusato di condotte infamanti.<br />

In sostanza, e pur nella consapevolezza dell’eccesso di sem-<br />

plificazione, l’imputato, a suo giudizio, avrebbe commesso<br />

l’errore di continuare a frequentare l’Aragona non perché<br />

questi fosse un mafioso ma perché aveva reso dichiarazioni a<br />

suo carico, che egli, peraltro, ha anche tentato di bloccare<br />

e/o condizionare (come è dimostrato dall’episodio Caputo-<br />

Zanghì).<br />

Tornando alla disamina della vicenda, va detto però che le<br />

precise indicazioni fornite dall’Aragona, nel caso di specie,<br />

non hanno trovato sufficiente conferma, quantomeno in rela-<br />

zione al presunto intervento del Cuffaro al fine di “aggiusta-<br />

re” il suo processo in Cassazione.<br />

Vero è che nella missiva su carta intestata “dottor Salvatore<br />

Aragona”, rinvenuta e sequestrata in casa Miceli all’atto del<br />

suo arresto, al di là dell’elenco di affari e di iniziative eco-<br />

nomiche, vi era una notazione relativa al processo in corso a<br />

suo carico.<br />

La frase “chiedi a T. se può o potrà aiutarmi il 18.4.2002” si<br />

riferiva, infatti, alla richiesta di aiuto che l’Aragona aveva<br />

avanzato a Cuffaro per l’udienza fissata (il 18.4.02 appunto)<br />

in Cassazione per la trattazione del suo ricorso.<br />

In precedenza, tuttavia, si è già esaminato il materiale proba-<br />

torio su tale argomento senza che si sia potuto rinvenire al-<br />

cun riscontro individualizzante in merito ad un simile inte-<br />

ressamento.<br />

In conclusione, dunque, per quanto le dichiarazioni<br />

dell’Aragona siano risultate, nel loro complesso, attendibili e<br />

1215


in varia misura riscontrate, in relazione allo specifico aspetto<br />

dell’interessamento del Cuffaro per “aggiustare” il suo pro-<br />

cesso in Cassazione, non sono stati rinvenuti elementi univo-<br />

ci ed individualizzanti di riscontro, come, del resto, sostenu-<br />

to dallo stesso P.M. nel corso della requisitoria.<br />

Oltretutto, deve evidenziarsi la difficoltà intrinseca a tale ti-<br />

po di accertamento, posto che, sulla scorta del tenore delle<br />

stesse dichiarazioni dell’Aragona, tale interessamento era<br />

stato solo promesso in un primo momento dal Cuffaro e poi<br />

di fatto non messo in pratica.<br />

Tutta la superiore analisi, dunque, ha consentito di indivi-<br />

duare alcuni aspetti e circostanze fattuali che, ove dimostrati<br />

in termini di certezza quantomeno indiziaria, avrebbero potu-<br />

to dimostrare la consapevolezza e la volontà dell’imputato di<br />

fornire, anche al di là dello specifico episodio di favoreggia-<br />

mento in contestazione ma pur sempre all’interno di tale pe-<br />

rimetro normativo e fattuale, un aiuto diretto non solo al<br />

Guttadauro, all’Aragona ed al Miceli uti singuli viri ma, attra-<br />

verso di loro, all’intera associazione “cosa nostra”.<br />

La verifica analitica di tali circostanze, tuttavia, come si è vi-<br />

sto, lascia ritenere come le stesse, per quanto verosimili e<br />

fondate su principi di prova talora anche assai convincenti,<br />

non abbiano trovato quei riscontri che vengono richiesti dalla<br />

giurisprudenza di legittimità alla luce dei principi generali<br />

cui si è fatto cenno in precedenza.<br />

La conclusione, sul piano logico e probatorio, dunque, non<br />

può che essere quella del mancato raggiungimento della pro-<br />

va univoca e certa della sussistenza, in capo all’imputato,<br />

dell’elemento psicologico della volontà di agevolare, al di là<br />

dei singoli indiziati e/o imputati per mafia, “cosa nostra” nel<br />

suo complesso.<br />

E ciò attraverso la ricostruzione del suddetto elemento sia in<br />

relazione allo specifico episodio di favoreggiamento contesta-<br />

to al capo Q) che a quelle altre circostanze in qualche misura<br />

1216


potenzialmente evocative ed indicative di una simile volontà<br />

estrinsecatasi con modalità ed in termini comunque riferibili<br />

al tipico schema normativo per cui si procede.<br />

La posizione di Salvatore Cuffaro (capi N ed O)<br />

Come si è anticipato in premessa, all’imputato Salvatore Cuf-<br />

faro in questo processo sono stati contestati quattro capi di<br />

imputazione, due dei quali, i capi P) e Q), si riferiscono<br />

all’episodio che fin qui il Collegio ha analizzato sia sotto il<br />

profilo dell’elemento oggettivo che di quello psicologico dei<br />

reati di favoreggiamento e di rivelazione di notizie.<br />

Resta, dunque, da sottoporre a scrutinio l’altro episodio,<br />

questa volta commesso nel 2003, che ha dato luogo alla con-<br />

testazione dei reati di cui ai capi N) ed O) dell’epigrafe.<br />

Non è superfluo evidenziare come, nella valutazione<br />

dell’analisi che il Tribunale si accinge ad affrontare, debbano<br />

ritenersi qui pedissequamente richiamate tutte le considera-<br />

zioni svolte, in punto di diritto, nella parte precedente della<br />

motivazione.<br />

Si tratta, invero, delle stesse fattispecie di reato, per cui la<br />

cornice normativo-giurisprudenziale, tracciata dal Collegio<br />

dianzi, deve intendersi qui integralmente riportata insieme ai<br />

principi di diritto, stabiliti dalla Corte regolatrice, ai quali<br />

questa decisione si è ispirata.<br />

Prima di entrare nel merito dei fatti oggetto delle imputazioni<br />

e delle prove addotte dalla pubblica accusa, va premesso co-<br />

me l’episodio in esame deve essere inserito in un ben preciso<br />

contesto.<br />

Come è emerso nell’apposito capitolo, invero, i fatti oggetto<br />

dei capi N) ed O) si collocano in un momento in cui l’Aiello, il<br />

Carcione, il Riolo ed il Ciuro vivono una comune condizione<br />

di particolare fibrillazione (dovuta all’accrescersi della con-<br />

sapevolezza di essere, assai verosimilmente, sottoposti ad in-<br />

dagine), comunicano tra loro attraverso la c.d. “rete riserva-<br />

1217


ta” e cercano, affannosamente ed in tutti i modi possibili<br />

tranne quelli legali, notizie a tale proposito.<br />

Più nello specifico, è un momento (fine ottobre 2003) nel<br />

quale l’Aiello è certo di essere indagato, sia sul versante del-<br />

la sanità che per associazione mafiosa, ed i marescialli Ciuro<br />

e Riolo cominciano a sospettare di potere essere, a loro volta,<br />

sottoposti ad indagine.<br />

Il Cuffaro, viceversa, già da tempo aveva la piena consapevo-<br />

lezza di essere indagato per il reato di cui agli artt. 110 - 416<br />

bis c.p., posto che aveva già ricevuto la prima informazione<br />

di garanzia e si era sottoposto all’interrogatorio del 1° luglio<br />

2003.<br />

Solo per inciso, va ricordato che la notizia dell’informazione<br />

di garanzia inviata al Presidente della Regione in carica per<br />

un così grave reato e quella successiva del suo interrogatorio<br />

in Procura erano state riportate, con ampia eco, su tutti i<br />

mezzi di comunicazione di massa.<br />

I rapporti tra Michele Aiello ed il Presidente Cuffaro sono<br />

stati definiti di frequentazione e di buona amicizia da en-<br />

trambi i diretti protagonisti nel corso dei loro rispettivi esami<br />

dibattimentali.<br />

L’Aiello, al di là del rapporto umano e personale, era anche<br />

un sostenitore politico del Cuffaro (e del suo partito) che<br />

considerava il suo interlocutore diretto per le questioni che<br />

interessavano l’andamento della sua realtà imprenditoriale,<br />

specie nel settore sanitario.<br />

Il Cuffaro, viceversa, poteva contare sul sostegno di uno dei<br />

più importanti imprenditori siciliani (ai vertici dell’elenco dei<br />

primi contribuenti della Regione) e sulla sostanziale disponi-<br />

bilità delle sue strutture per favorire amici ed elettori<br />

nell’effettuazione di esami diagnostici e cure.<br />

Nel corso dell’istruzione, invero, sono emersi tanti di quei<br />

casi di pazienti segnalati dal Cuffaro, o da questi direttamen-<br />

te inviati presso le strutture dell’Aiello (ad es. lo stesso<br />

1218


Franco Bruno), che non è nemmeno il caso di tentarne una<br />

ricostruzione.<br />

L’istruzione dibattimentale, inoltre, ha dato conto del fatto<br />

che la moglie del Cuffaro, Giacoma Chiarelli, aveva ceduto a<br />

Michele Aiello le sue quote della società che gestiva il “Labo-<br />

ratorio R.I.A.”.<br />

Come sostenuto dagli imputati, si era trattato di una normale<br />

transazione commerciale, posto che l’Aiello era interessato ad<br />

acquisire la convenzione di cui era dotato il Laboratorio<br />

R.I.A. e la signora Chiarelli-Cuffaro a dismettere una parte-<br />

cipazione in una società che non rendeva.<br />

La cessione delle quote era avvenuta nell’arco della stessa<br />

giornata, mediante il confezionamento di due successivi atti<br />

notarili, in forza dei quali la moglie del Cuffaro era stata so-<br />

cia dell’Aiello solo per poche ore e per una ragione tecnica.<br />

Non vi è dubbio che l’esistenza di detta iniziale cessione di<br />

quote, esaminata alla luce del successivo straordinario inte-<br />

ressamento del Cuffaro alle vicende amministrative delle due<br />

società sanitarie e della sostanziale libera disponibilità di in-<br />

vio di pazienti non paganti, lasci fondatamente sospettare<br />

che questi potesse essere legato all’Aiello da un rapporto so-<br />

cietario di fatto.<br />

Si tratta, tuttavia, solo di una considerazione frutto<br />

dell’esame di meri indizi non sufficienti a fornire un adegua-<br />

to supporto probatorio alla dimostrazione del fatto, anche al-<br />

la luce dei principi di diritto, in premessa richiamati, in me-<br />

rito ai criteri di valutazione della prova indiziaria.<br />

Né, del resto, all’imputato è stato contestato, sotto alcuna<br />

veste giuridica, tale rapporto societario, che rimane sullo<br />

sfondo come mero dato indiziario e di contesto.<br />

Viceversa, nel corso dell’istruzione dibattimentale, è stato<br />

ampiamente provato (e confermato dallo stesso imputato nel<br />

corso del suo esame) come il Cuffaro, proprio nel torno di<br />

tempo interessato dai fatti in esame, si fosse attivamente<br />

1219


prodigato per aiutare l’Aiello nella vicenda dell’inserimento di<br />

alcune prestazioni di radioterapia nel nuovo nomenclatore<br />

tariffario regionale in via di approvazione.<br />

L’analisi dettagliata delle problematiche connesse al nomen-<br />

clatore tariffario è in buona parte affrontata dal Collegio nel<br />

capitolo relativo alla truffa sanitaria, motivo per il quale si<br />

rinvia espressamente alle considerazioni svolte in quella se-<br />

de.<br />

Per quanto di stretta attinenza allo specifico aspetto in esa-<br />

me, in sintesi, può affermarsi che il nomenclatore tariffario è<br />

uno strumento normativo di riferimento, predisposto da una<br />

commissione di esperti ed adottato formalmente con decreto<br />

assessoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.<br />

L’ultimo tariffario adottato dalla Regione siciliana, ed ancora<br />

in vigore nel 2003, era quello risalente al 1997 che, come già<br />

detto, non comprendeva le cinque principali prestazioni di<br />

radioterapia erogate dalle strutture dell’Aiello.<br />

Sino a quando queste ultime avevano operato in regime di<br />

“assistenza indiretta”, il mancato inserimento di dette pre-<br />

stazioni nel nomenclatore non aveva spiegato alcun effetto<br />

sostanziale, posto che i parametri di riferimento economico<br />

erano indipendenti dal suddetto nomenclatore tariffario.<br />

Ma, dopo l’avvenuto pre-accreditamento delle due strutture,<br />

la questione era divenuta centrale per l’Aiello ed il Carcione,<br />

posto che non esisteva un parametro certo di valorizzazione<br />

economica di dette prestazioni e si dovevano convincere – in<br />

tutti i modi possibili – i vari funzionari della plausibilità del<br />

ricorso ad un criterio di “riconducibilità” delle prestazioni<br />

non comprese ad altre diverse ma comprese nel tariffario.<br />

Nel capitolo relativo ai reati in materia di sanità si dimostra<br />

come, nel periodo nel quale le strutture avevano operato in<br />

regime di assistenza indiretta, fossero stati in concreto prati-<br />

cati dei prezzi esponenziali rispetto a quelli previsti nei no-<br />

1220


menclatori approvati da altre Regioni, quale ad esempio quel-<br />

lo della Regione Piemonte.<br />

All’atto del passaggio dall’assistenza indiretta a quella pre-<br />

convenzionata, la Villa Santa Teresa per prima (e l’A.T.M..<br />

poi) “proponeva” al direttore generale della A.S.L. n.6 di Pa-<br />

lermo l’applicazione di nuove tariffe per le cinque prestazioni<br />

di radioterapia che non erano previste nel vecchio tariffario<br />

regionale dell’11.12.1997.<br />

Pur trattandosi di una istanza palesemente irricevibile (posto<br />

che il direttore generale della U.S.L. non aveva alcuna com-<br />

petenza per stabilire autonomamente ovvero per “concordare”<br />

tariffe non previste nel nomenclatore tariffario), il direttore<br />

generale della U.S.L. n.6 pro-tempore, Giancarlo Manenti,<br />

non solo non la rigettava ma la girava al responsabile del Di-<br />

stretto di Bagheria, l’imputato Lorenzo Iannì, con una “pun-<br />

tata” a mano in calce al documento che recita: “V° si delega il<br />

direttore del distretto di Bagheria a concordare le tariffe x le<br />

prestazioni non previste nel nomenclatore”.<br />

Come ammesso dall’imputato Michele Aiello, il Manenti aveva<br />

adottato tale provvedimento a fronte della dazione di una<br />

somma di denaro in contanti da parte sua.<br />

Il dottore Iannì, pertanto, in una posizione di ancora maggio-<br />

re incompetenza rispetto al direttore generale, ma forte della<br />

delega ricevuta, effettivamente “concordava” le cinque princi-<br />

pali tariffe come “proposte” dall’Aiello e dal Carcione, anche<br />

se con una minima riduzione rispetto a quelle applicate in<br />

vigenza del regime di assistenza indiretta.<br />

In sostanza, quelle che erano tariffe truffaldine e superiori di<br />

decine di volte rispetto a quelle praticate dalle altre strutture<br />

italiane ed a quelle previste dai nomenclatori già approvati,<br />

erano state, attraverso questo sistema, legalizzate ed erano<br />

divenute le tariffe ufficialmente approvate dalla P.A..<br />

Poiché la Regione, tuttavia, stava procedendo al complesso<br />

iter di approvazione di un nuovo nomenclatore tariffario e,<br />

1221


pertanto, dell’unico strumento legale e legittimo nel quale sa-<br />

rebbero stati indicati i prezzi di ciascuna delle suddette pre-<br />

stazioni di radioterapia, l’interesse dell’Aiello e del Carcione<br />

su tale versante era, comprensibilmente, massimo.<br />

L’Aiello, pertanto, aveva interessato il Presidente Cuffaro non<br />

per un generico supporto alle sue legittime aspettative di im-<br />

prenditore ma al preciso scopo di ottenere l’inserimento delle<br />

cinque prestazioni di radioterapia, non comprese nel vecchio<br />

tariffario, a prezzi analoghi a quelli truffaldini, sino a quel<br />

momento, praticati anche grazie alla complicità dello Iannì e<br />

del Manenti.<br />

Non è dimostrato che tale illecita motivazione sottesa alla ri-<br />

chiesta di sostegno avanzata al Cuffaro sia stata partecipata<br />

a questi dall’Aiello ma è certo che fosse la sua chiara e preci-<br />

sa volontà.<br />

Appare, infatti, evidente come l’ottenimento di tale richiesta<br />

da parte del Cuffaro avrebbe per sempre messo al riparo<br />

l’Aiello da qualsiasi rischio penale e contabile, posto che il<br />

ricorso a prezzi esorbitanti sarebbe stato suggellato e legit-<br />

timato da un atto normativo regionale.<br />

Sulla scorta di questa premessa, risulta del tutto comprensi-<br />

bile lo stato emotivo dell’Aiello e del Carcione, ricavabile<br />

dall’esame delle conversazioni intercettate, e le loro insisten-<br />

ze e pressioni di tutti i generi allo scopo di riuscire ad otte-<br />

nere un così importante risultato.<br />

Il Cuffaro, dal canto suo, ha candidamente ammesso di es-<br />

sersi attivato, sia di persona che attraverso l’onorevole Dina<br />

ed il funzionario regionale Cuccia, affinché le cinque presta-<br />

zioni di radioterapia che interessavano l’Aiello venissero, in<br />

effetti, inserite nel nomenclatore tariffario in corso di elabo-<br />

razione da parte della Commissione tecnica.<br />

E, per quanto il Cuffaro abbia escluso di essere entrato nel<br />

merito dei prezzi delle suddette prestazioni, agli atti è rima-<br />

sto dimostrato che questi ha in concreto fatto pervenire alla<br />

1222


Commissione una indicazione di prezzi “suggeriti” dallo stes-<br />

so Aiello e da lui scritti a mano su un documento, mediante<br />

l’utilizzo di inchiostri di vari colori.<br />

Orbene, per inquadrare meglio la vicenda, occorre premettere<br />

una circostanza che neppure il Cuffaro ha potuto negare:<br />

l’imputato non aveva alcuna competenza funzionale o di indi-<br />

rizzo né alcun ruolo formale nell’iter di formazione del nuovo<br />

nomenclatore tariffario regionale.<br />

L’elaborazione del tariffario, invero, così come<br />

l’individuazione delle prestazioni che in esso andavano inse-<br />

rite nonché dei relativi riferimenti economici valoriali, sono<br />

tutti atti di stretta competenza della apposita commissione<br />

tecnica, composta per l’appunto da medici esperti nelle varie<br />

materie specialistiche.<br />

Nessuna influenza potevano e dovevano svolgere su tale spe-<br />

cifica parte del procedimento amministrativo complesso<br />

l’Assessore al ramo e, tantomeno, il Presidente della Giunta<br />

regionale.<br />

Il Cuffaro, infatti, non ha giustificato il suo attivo e plurimo<br />

intervento facendo appiglio ad una sua competenza funziona-<br />

le ma ha tentato di fornire una spiegazione, per così dire,<br />

strettamente politica e di immagine.<br />

Nel corso del suo esame, in particolare, l’imputato riferiva<br />

che le cinque prestazioni di radioterapia non erano state in-<br />

serite in una prima bozza elaborata dalla commissione tecni-<br />

ca e che, di conseguenza, l’Aiello aveva pubblicamente di-<br />

chiarato di essere costretto a chiudere le strutture.<br />

Ne erano seguite delle interrogazioni parlamentari, nelle qua-<br />

li alcuni esponenti politici chiedevano quali iniziative inten-<br />

desse adottare la giunta regionale per evitare che due strut-<br />

ture di eccellenza potessero smettere di operare in favore del-<br />

la collettività, per quella che sembrava una inefficienza della<br />

P.A..<br />

1223


Il Cuffaro, pertanto, a suo dire si era dovuto attivare proprio<br />

per rispondere adeguatamente a tali interrogazioni parlamen-<br />

tari e per dare una immagine di efficienza della sanità sici-<br />

liana.<br />

Il ricorso a tale giustificazione da parte del Cuffaro non toglie<br />

che il suo plurimo e personale intervento fosse quantomeno<br />

irrituale e proveniente da un soggetto istituzionale del tutto<br />

privo di competenza in materia.<br />

E, nonostante ciò, il Cuffaro ha ammesso di avere personal-<br />

mente segnalato l’Aiello al ragioniere Cuccia, funzionario re-<br />

gionale addetto da anni proprio alla individuazione dei prezzi<br />

delle varie prestazioni sanitarie, e di averlo affidato a lui per<br />

seguire insieme tale vicenda.<br />

Ed inoltre, di essersi fatto consegnare da Roberto Rotondo un<br />

pro-memoria con i prezzi “suggeriti” da Aiello per ciascuna<br />

prestazione, assumendo l’impegno di farlo pervenire, attra-<br />

verso l’On.le Dina, alla commissione competente.<br />

Dalla deposizione del dirigente regionale Saverio Ciriminna,<br />

già presidente di detta commissione tecnica, si è avuta con-<br />

ferma del fatto che le cinque prestazioni che interessavano<br />

l’Aiello, in effetti, non erano state inserite nella prima bozza<br />

predisposta mentre lo erano state in quella successiva.<br />

Appare chiaro come la tutela dell’immagine e dell’operato del-<br />

la Giunta regionale non aveva niente a che fare con<br />

l’intervento finalizzato a far recepire dalla commissione i<br />

prezzi suggeriti dall’imputato.<br />

Si tratta di fatti e condotte che, pur non costituendo oggetto<br />

di una specifica contestazione, appaiono estremamente signi-<br />

ficativi.<br />

Per ricostruire appieno la vicenda, occorre evidenziare come<br />

la questione dell’approvazione del tariffario fosse seguita, di<br />

persona e con impaziente attivismo, dall'Aiello, dal Carcione<br />

e, per gli aspetti operativi, dal geometra Roberto Rotondo.<br />

1224


Questi, come si vedrà meglio nel capitolo che lo riguarda, era<br />

un collaboratore di piena fiducia dell'Aiello, amministratore<br />

di una delle sue società e contemporaneamente anche consi-<br />

gliere comunale in carica dell'U.D.C. a Bagheria.<br />

Per stessa ammissione di tutti i protagonisti della vicenda, il<br />

Rotondo, in qualità di persona di fiducia sia dell’Aiello che<br />

del Cuffaro, era il soggetto ideale per seguire le vicende<br />

dell’approvazione del tariffario e per fare da tramite con il<br />

Presidente Cuffaro.<br />

E’ bene, infatti, premettere che in quel preciso momento<br />

l’Aiello era consapevole di essere indagato, sia per mafia che<br />

per le vicende della sanità, ed il Cuffaro aveva già reso il suo<br />

interrogatorio dopo aver ricevuto la sua prima informazione<br />

di garanzia.<br />

Appare, quindi, del tutto verosimile che entrambi, pur aven-<br />

do avuto in passato tranquilli rapporti di frequentazione ed<br />

essendosi più volte (come da loro stessi ammesso) incontrati<br />

sia in casa che nei rispettivi uffici, proprio in quel momento<br />

preferissero, comprensibilmente, non farsi vedere insieme e<br />

delegare al Rotondo il ruolo di trait d’union.<br />

Lo stesso Rotondo, peraltro, riconosceva di avere svolto tale<br />

ruolo proprio in quel preciso momento storico ed in conse-<br />

guenza dei problemi giudiziari che gravavano su entrambi i<br />

coimputati.<br />

Nell’economia di questa parte dell’odierno processo le dichia-<br />

razioni dell’imputato Rotondo Roberto assumono una enorme<br />

valenza ed un chiarissimo significato probatorio.<br />

Si tratta, è vero, pur sempre di dichiarazioni provenienti da<br />

un imputato ma esse assumono la suddetta rilevanza sia in<br />

quanto rese immediatamente con dimostrazione di estrema<br />

correttezza e coerenza che, soprattutto, perché provenienti<br />

da un soggetto, in quel momento, legato da vincoli di amici-<br />

zia, fiducia e collaborazione politica e lavorativa con l’Aiello<br />

ed il Cuffaro.<br />

1225


Sono dichiarazioni che finiscono per costituire un rilevante<br />

elemento d’accusa nei confronti di due soggetti verso i quali<br />

certamente il Rotondo non aveva alcun motivo di contrarietà,<br />

astio o vendetta ma che, al contrario, erano suoi amici e per-<br />

sone alle quali era legato da autentica riconoscenza, in quan-<br />

to l’Aiello era il suo datore di lavoro ed il Cuffaro il suo<br />

leader politico.<br />

Nessuna ragione logica od anche soltanto plausibile può,<br />

dunque, giustificare il contenuto accusatorio delle dichiara-<br />

zioni del Rotondo se non la ferma intenzione di chiarire la<br />

propria posizione, dicendo tutta la verità agli inquirenti, an-<br />

che a costo di aggravare la posizione di persone a lui tanto<br />

vicine.<br />

Ciò posto, deve aggiungersi che agli atti del presente proces-<br />

so sono stati acquisiti, sull’accordo e con consenso di tutte le<br />

parti, i verbali degli interrogatori resi dal Rotondo nel corso<br />

delle indagini preliminari che, pertanto, risultano oggi pie-<br />

namente utilizzabili erga omnes.<br />

Inoltre, nel corso dell’esame dibattimentale il Rotondo ha ri-<br />

sposto anche ad alcune domande formulate dalla difesa<br />

dell’Aiello, che, comunque, aveva prestato il consenso<br />

all’utilizzazione dei suddetti verbali.<br />

Precisata, dunque, la piena utilizzabilità di tali atti nei con-<br />

fronti di tutti gli odierni imputati, può esaminarsi nello spe-<br />

cifico il contenuto delle dichiarazioni rese dal Rotondo.<br />

Questi, in primo luogo, riferiva di avere svolto le mansioni di<br />

geometra alle dipendenze dell’Aiello sin dal 1990 e di essersi<br />

occupato della progettazione di opere edili per conto delle so-<br />

cietà del suo gruppo (in un primo tempo edilizia abitativa e<br />

poi progettazione di strade interpoderali, rilievi e piani di<br />

campagna).<br />

A partire dal 1996 circa, si era occupato di progettazione di<br />

lavori edili riguardanti la struttura sanitaria di Bagheria e,<br />

successivamente, dell’istallazione delle apparecchiature me-<br />

1226


diche e diagnostiche acquistate dall’Aiello che necessitavano,<br />

talora, di apposite opere strutturali.<br />

Aveva anche rivestito la carica di amministratore e legale<br />

rappresentante dell’A.T.M., seconda struttura sanitaria di<br />

pertinenza dell’ingegnere Aiello.<br />

Tale funzione, tuttavia, egli aveva svolto solo formalmente, in<br />

qualità di fiduciario dell’Aiello che era il vero gestore di fatto<br />

di tutte le sue aziende e quindi anche dell’A.T.M..<br />

Nel mese di giugno del 2003 l’Aiello lo aveva, poi, dotato di<br />

un telefono cellulare riservato (diverso da quello aziendale di<br />

cui già disponeva) nella cui memoria erano stati preventiva-<br />

mente inseriti i numeri sia dello stesso Aiello che del Ciuro,<br />

del Riolo, del Carcione e del D’Amico.<br />

Poiché era convinto di essere intercettato a seguito di una<br />

indagine del N.A.S., l’Aiello lo aveva invitato a tenere sempre<br />

acceso il cellulare e ad avere contatti telefonici con lui, solo<br />

ed esclusivamente, attraverso tale apparecchio.<br />

A detta dell’Aiello l’indagine del N.A.S. riguardava le richieste<br />

di rimborso avanzate al Distretto di Bagheria e relative al pe-<br />

riodo di assistenza indiretta.<br />

Oltre ad essere dipendente e fiduciario dell’Aiello, il Rotondo<br />

era stato anche consigliere al Comune di Bagheria, da fine<br />

2001 al 9.2.2004, nelle fila del partito dell’U.D.C., nonché<br />

sostenitore e buon amico del Cuffaro che gli era stato presen-<br />

tato dallo stesso Aiello tra il 1994 ed il 1995.<br />

In diverse circostanze aveva preso parte ad incontri tra<br />

l’Aiello ed il Cuffaro in circostanze e luoghi diversi, tra i qua-<br />

li anche la clinica di Bagheria e l’abitazione del Presidente<br />

Cuffaro.<br />

Nel corso del 2003, il Rotondo si era occupato della questione<br />

dell’inserimento nel nomenclatore delle tariffe relative alle<br />

cinque prestazioni innovative eseguite dai centri dell’Aiello.<br />

In particolare, nel mese di aprile del 2003, aveva accompa-<br />

gnato l’Aiello all’assessorato regionale alla sanità dove aveva<br />

1227


preso parte ad un colloquio con il dottore Cuccia, funzionario<br />

di detto ufficio.<br />

L’Aiello aveva spiegato al Cuccia il problema chiedendogli di<br />

far inserire le nuove tariffe e questi aveva risposto che occor-<br />

reva fare una formale istanza all’assessorato.<br />

L’istanza era stata presentata dopo pochi giorni ed egli era<br />

stato incaricato dall’Aiello di tenere i rapporti col Cuccia e di<br />

seguire il relativo iter amministrativo.<br />

Dopo alcuni incontri, l’assessorato aveva richiesto per iscrit-<br />

to una nota con l’indicazione del numero massimo delle nuo-<br />

ve prestazioni che le società erano in grado di eseguire, cosa<br />

che aveva curato lui personalmente sulla scorta dei dati for-<br />

nitigli dall’Aiello.<br />

Nel mese di luglio, il Cuccia gli aveva detto che era stata isti-<br />

tuita una apposita commissione tecnica che aveva il compito<br />

di studiare la questione e di aggiornare il tariffario ed egli ne<br />

aveva subito informato l’Aiello.<br />

Dopo il periodo estivo, era ritornato dal Cuccia, il quale gli<br />

aveva consegnato una fotocopia della prima bozza del nuovo<br />

tariffario che egli avrebbe dovuto mostrare all’Aiello.<br />

L’Aiello ne aveva parlato con il dottore Oliveri e questi gli a-<br />

veva evidenziato che nella bozza non risultavano inserite le<br />

prestazioni eseguite dalle strutture dell’Aiello.<br />

Pertanto, era ritornato dal Cuccia mostrandogli uno spec-<br />

chietto, sempre fornitogli dall’Aiello, dal quale emergeva il<br />

mancato inserimento di dette nuove prestazioni.<br />

Il Cuccia aveva trattenuto lo specchietto dicendogli che i la-<br />

vori della commissione ancora erano in corso e che si sareb-<br />

be occupato lui di far presente la questione a qualcuno dei<br />

membri della stessa.<br />

Dopo qualche giorno era stato contattato dall’on.le Nino Dina<br />

il quale gli aveva fissato un appuntamento alla Presidenza<br />

della Regione.<br />

1228


In tale occasione, erano presenti lo stesso Dina (che aveva<br />

una fotocopia della bozza della commissione) ed il Cuffaro<br />

che era in possesso di un allegato dell’istanza di Aiello che<br />

riportava a margine alcuni codici segnati a penna.<br />

Alla sua osservazione circa il mancato inserimento delle pre-<br />

stazioni, il Cuffaro replicava mostrandogli i codici segnati a<br />

penna sulla copia dell’istanza e sostenendo che gli stessi si<br />

riferivano per l’appunto alle prestazioni erogate dall’Aiello.<br />

Il Cuffaro gli aveva detto di preparare una nota nella quale<br />

dovevano essere specificate, nel dettaglio, le prestazioni for-<br />

nite dalle cliniche di Aiello e, viceversa, tagliate le altre pre-<br />

stazioni che non avevano nulla a che fare con loro.<br />

Dopo di che lo aveva invitato a dare la nota direttamente al<br />

Dina ed aveva detto a quest’ultimo di occuparsi di persona<br />

dei successivi sviluppi.<br />

A seguito dell’incontro in Presidenza egli aveva chiamato<br />

l’Aiello sul cellulare riservato comunicandogli l’esito<br />

dell’incontro (cfr. telefonata intercettata).<br />

Dopo un paio di giorni il Dina si era recato presso l’ufficio<br />

dell’Aiello ed aveva avuto un incontro con lui.<br />

Aveva portato con sé una ulteriore bozza che aveva mostrato<br />

all’Aiello, il quale si era lamentato del fatto che alcuni prezzi<br />

fossero inferiori a quelli effettivamente praticati dalle sue<br />

strutture fino a quel momento.<br />

Si trattava, per l’appunto, della bozza segnata con inchiostri<br />

di vario colore (rosso e blue) che era stata predisposta da lui<br />

e dall’Aiello, su richiesta di Cuffaro, per spiegare quali fosse-<br />

ro le prestazioni di loro interesse e quali no.<br />

Nei giorni seguenti l’Aiello lo aveva più volte invitato a segui-<br />

re la vicenda, ad incontrarsi col Cuffaro e col Dina per solle-<br />

citare il buon esito della questione.<br />

Qualche giorno dopo, un collaboratore del Cuffaro - o il Vito<br />

Raso o il Giovanni Antinoro - lo aveva invitato a recarsi negli<br />

uffici della Presidenza.<br />

1229


In tale prima occasione – il 20 ottobre 2003 – il Rotondo ave-<br />

va incontrato il Cuffaro, il quale, dopo avergli detto di essere<br />

da poco rientrato da Roma, testualmente gli riferiva quanto<br />

segue: “tranquillizza l’ingegnere che a breve verrà fuori questo<br />

tariffario, ormai la commissione sta finendo i lavori e verrà<br />

pubblicato….. poi un’altra cosa, visto che non riesco a rintrac-<br />

ciarlo e gli dovrei parlare, io ho saputo che c’è stata una tele-<br />

fonata tra Ciuro e l’ingegnere dove si raccomandava una per-<br />

sona; questa cosa mi dà fastidio, non mi piace che si facciano<br />

queste raccomandazioni sulla mia persona…. e tra l’altro so<br />

che per questa telefonata Ciuro c’ha… ha problemi, è indagato,<br />

dillo all’ingegnere, anche perché ci devo parlare”.<br />

Mentre il Rotondo stava per andare via, il Cuffaro aveva an-<br />

che detto: “ah, vedi che c’è anche un certo… un maresciallo<br />

dei Carabinieri, un certo Riolo”, intendendo che anche questo<br />

Riolo era sottoposto ad indagini nell’ambito della stessa vi-<br />

cenda.<br />

Il Cuffaro non gli aveva riferito né accennato la fonte dalla<br />

quale aveva appreso quelle notizie.<br />

Immediatamente dopo (due o tre ore dopo per la precisione),<br />

il Rotondo si era recato dall’Aiello a Bagheria e gli aveva rac-<br />

contato il contenuto del suo colloquio col Cuffaro; l’Aiello<br />

non aveva commentato in alcun modo ma si era limitato a<br />

“fare un mezzo sorriso”.<br />

La sera stessa (in un primo momento aveva detto due giorni<br />

dopo ma poi, ricordando che il 20 ottobre era il compleanno<br />

del suo collega Francesco Buffa, è stato certo che si trattava<br />

proprio dello stesso giorno) egli aveva accompagnato l’Aiello<br />

presso lo studio del suo difensore, l’avvocato Monaco, in via<br />

Caltanissetta a Palermo.<br />

Dopo essere scesi dallo studio avevano trovato lì sotto ad a-<br />

spettare il Ciuro che, probabilmente, era stato avvertito dallo<br />

stesso Aiello.<br />

1230


Insieme a loro tre era presente anche il ragioniere Antonino<br />

D’Amico, mentre, in attesa in automobile, c’era l’autista<br />

Francesco Buffa, il quale non aveva partecipato al colloquio.<br />

In tale prima fase, l’Aiello aveva detto al Ciuro che il Cuffaro<br />

era a conoscenza della telefonata fatta dallo stesso Ciuro<br />

all’Aiello e nella quale il primo chiedeva una raccomandazio-<br />

ne da girare al Cuffaro per il “marito di una segretaria” della<br />

Procura (ed, in particolare, della segretaria del dottore Guido<br />

Lo Forte, all’epoca Procuratore aggiunto).<br />

Il Ciuro aveva fatto una considerazione a mò di battuta “vuoi<br />

vedere ora che sono indagato io?” e l’Aiello gli riferiva la noti-<br />

zia – trasmessagli tramite il Rotondo dal Cuffaro –<br />

dell’esistenza di indagini a suo carico e della sua qualifica di<br />

indagato.<br />

Anzi per la precisione l’Aiello, indicando la persona del Ro-<br />

tondo, aveva detto: “glielo ha detto il Presidente a Roberto”.<br />

Poco dopo, era sopraggiunto anche il maresciallo Riolo e la<br />

conversazione era proseguita solo tra l’Aiello, il Ciuro ed il<br />

medesimo Riolo, senza che né lui né il D’Amico avessero po-<br />

tuto ascoltarne il contenuto.<br />

Il Rotondo, dopo questo episodio, non aveva più saputo nulla<br />

di tale argomento e non ne aveva parlato né con l’Aiello né<br />

con altri.<br />

Rispetto a tale episodio, avvenuto il 20 ottobre del 2003,<br />

dunque, il Rotondo ha svolto il ruolo di intermediario tra i<br />

due coimputati, avendo appreso dal Cuffaro una notizia ri-<br />

servata e specifica, che riguardava l’iscrizione nel registro<br />

degli indagati dei marescialli Ciuro e Riolo, ed avendola subi-<br />

to portata a conoscenza dell’Aiello.<br />

Intermediario consapevole, ovviamente, posto che, per sua<br />

stessa ammissione, era a conoscenza del fatto che il Riolo ed<br />

il Ciuro erano collaboratori dell’Aiello per ragioni personali e<br />

non aziendali e che erano, insieme a lui, all’Aiello, al<br />

D’Amico ed al Carcione, tutti inseriti nella “rete riservata”<br />

1231


che doveva servire – come gli aveva detto lo stesso Aiello - a<br />

“proteggerli dalle indagini”.<br />

La notizia oggetto della rivelazione, inoltre, era sicuramente<br />

munita dei caratteri della novità e della rilevanza per Michele<br />

Aiello.<br />

Essa, invero, era di certo nuova per l’Aiello, il quale, fino alla<br />

data del 20 ottobre, non aveva ancora avuto alcuna cono-<br />

scenza del fatto che i suoi due collaboratori fossero stati i-<br />

scritti nel registro degli indagati o che, comunque, fossero,<br />

lato sensu, indagati dalla Procura della Repubblica.<br />

L’Aiello sapeva, già da tempo, di essere indagato e sapeva<br />

anche dell’intercettazione della telefonata tra lui stesso ed il<br />

Ciuro, avente ad oggetto una raccomandazione a favore del<br />

marito della signora Pellerano (altra notizia riferita dal Ro-<br />

tondo).<br />

Non aveva, invece, alcuna idea che potessero essere indagati<br />

il Ciuro ed il Riolo, circostanza che, di certo, assumeva per<br />

lui una enorme rilevanza sotto vari profili.<br />

Né può darsi alcun credito alla tesi difensiva della possibilità<br />

di una via di conoscenza alternativa a quella in esame, basa-<br />

ta sulle confidenze che il Borzacchelli avrebbe fatto il<br />

15.10.2003 al Riolo.<br />

E ciò in quanto agli atti non è emerso alcun elemento in gra-<br />

do di dimostrare che tale notizia fosse stata correttamente<br />

intesa, posto che il Borzacchelli veniva ormai considerato dal<br />

Riolo un traditore ed un “terrorista”.<br />

Né che, comunque, fosse stata riferita anche ai correi men-<br />

tre, al contrario, vi sono numerose prove che corroborano il<br />

dato dell’assoluta novità della notizia appresa il 20 ottobre<br />

dal Rotondo.<br />

Basti pensare al tipo di reazione che tutti e tre i protagonisti<br />

principali, oltre che il Carcione, hanno avuto non appena ap-<br />

presa la notizia.<br />

1232


Non solo stupore ed incredulità ma anche adozione di imme-<br />

diate iniziative allo scopo di verificare il contenuto della noti-<br />

zia e di predisporre nuovi meccanismi di protezione.<br />

Da tutto ciò risulta lampante che la notizia veniva appresa in<br />

quei termini per la prima volta dai complici e che la stessa<br />

era vissuta come potenzialmente assai pericolosa.<br />

Intanto, per l’ovvia considerazione della conseguente riduzio-<br />

ne degli spazi di manovra dei due sottufficiali che, essendo<br />

indagati, avrebbero dovuto essere ancora più cauti nel ricer-<br />

care notizie e nello svolgere le loro funzioni di intelligence.<br />

E poi anche perché tale ulteriore sviluppo investigativo era<br />

indicativo del fatto che il cerchio si stava via via sempre più<br />

restringendo attorno all’Aiello ed al Carcione, come avvalora-<br />

to dal contenuto delle conversazioni intercettate in quei gior-<br />

ni tra i due.<br />

La notizia nuova e rilevante, dunque, era stata rivelata dal<br />

Cuffaro, per il tramite del Rotondo, all’Aiello e, quindi, anche<br />

al Riolo ed al Ciuro, nella piena consapevolezza della sua na-<br />

tura segreta.<br />

Non è chi non veda, infatti, come la notizia riguardante<br />

l’iscrizione di un determinato soggetto nel registro degli in-<br />

dagati, ovvero il fatto obiettivo che questi sia, comunque, in-<br />

dagato da un ufficio di Procura, sia per sua natura ed intrin-<br />

secamente una notizia segreta.<br />

Già lo stesso aspetto contenutistico ed oggettivo della noti-<br />

zia, pervero, la caratterizza univocamente e la connota di se-<br />

gretezza, posto che si tratta, come è noto, di fatti per loro na-<br />

tura segreti, in quanto connessi allo svolgimento di indagini<br />

preliminari che sono sottoposte al segreto investigativo di cui<br />

all’art. 329 c.p.p. che recita: “gli atti di indagine compiuti dal<br />

pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal<br />

segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscen-<br />

za e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini prelimina-<br />

ri”.<br />

1233


L’iscrizione di un individuo nel registro delle notizie di reato,<br />

inoltre, è disciplinato dall’art. 335 del c.p.p. ed è un fatto<br />

procedurale certamente coperto dal suddetto vincolo di segre-<br />

tezza, in quanto prodromico al compimento delle indagini<br />

preliminari.<br />

Lo stesso articolo del codice di rito, peraltro, al comma terzo,<br />

prevede un meccanismo legale attraverso il quale, fatti salvi<br />

alcuni casi espressamente previsti, qualunque soggetto può<br />

chiedere, avanzando una specifica richiesta su un modulo<br />

ministeriale, se il suo nominativo figura tra gli indagati e/o<br />

le persone offese iscritti nei registri di una Procura della Re-<br />

pubblica.<br />

Tale strumento legale, peraltro, era ben noto all’Aiello ed ai<br />

suoi sodali, come si ricava univocamente dalle conversazioni<br />

intercettate, ma costoro, come si è visto, hanno sempre di-<br />

mostrato di preferire il ricorso alle vie illegali piuttosto che a<br />

quelle previste dalla legge.<br />

Già, dunque, per sua natura la notizia era segreta e, come<br />

tale, è stata trasmessa dal Cuffaro, percepita dal Rotondo e<br />

ricevuta dall’Aiello, dal Ciuro e dal Riolo.<br />

E non può, a contrario, seriamente sostenersi che il Cuffaro<br />

non ne abbia percepito il livello di gravità e lo specifico con-<br />

tenuto ed abbia fatto affidamento sulla circostanza che sia<br />

l’Aiello che il Ciuro ed il Riolo fossero persone stimate ed al<br />

di sopra di ogni sospetto.<br />

Nel caso in esame, ancora una volta, è il contenuto intrinse-<br />

co della notizia a negare sostenibilità a tale tesi, posto che il<br />

Cuffaro era venuto a conoscenza di un fatto processuale così<br />

grave ed univoco da non lasciare spazio a dubbi e false inge-<br />

nuità.<br />

Quanto alla fonte della notizia stessa, si è già detto che il<br />

Cuffaro non ne aveva fatto parola con il Rotondo, limitandosi<br />

a dire che lo aveva convocato subito dopo aver fatto rientro<br />

da Roma.<br />

1234


Nel corso degli interrogatori, comunque, lo stesso Rotondo ha<br />

precisato che il riferimento al rientro da Roma, a suo giudi-<br />

zio, non andava necessariamente riconnesso al momento ed<br />

al luogo dell’acquisizione della notizia da parte del Cuffaro.<br />

Ma, semmai, era la spiegazione del motivo per il quale i due<br />

non erano riusciti ad incontrarsi per alcuni giorni.<br />

Le successive letture che di tale circostanza hanno dato<br />

l’Aiello ed il Carcione, nel corso dei loro colloqui telefonici (di<br />

seguito riportati), pertanto, devono farsi rientrare nel novero<br />

delle congetture e delle ipotesi, non avendo lo stesso Cuffaro<br />

rivelato al Rotondo l’identità e/o la collocazione geografica<br />

della propria fonte.<br />

Di certo, il contenuto della conversazione telefonica, inter-<br />

corsa tra l’Aiello ed il Carcione subito dopo l’incontro del 31<br />

ottobre 2003, lascia ritenere probabile che la fonte del Cuffa-<br />

ro fosse operante nella capitale o avesse rapporti con referen-<br />

ti romani.<br />

Allo stato, tuttavia, può, con assoluta certezza, riconoscersi<br />

a tale fonte solo la natura di pubblico ufficiale ben introdotto<br />

all’interno dell’indagine in corso, già, peraltro, sottoposta ad<br />

adeguate, ma evidentemente insufficienti, contromisure.<br />

Pur non essendo stato possibile individuare con sicurezza<br />

l’identità della fonte medesima, invero, non vi è dubbio che<br />

questa fosse costituita, direttamente o mediatamente, da un<br />

pubblico ufficiale operante all’interno della locale Procura<br />

della Repubblica ovvero della P.G. operante.<br />

Solo un soggetto in tal guisa qualificato, infatti, avrebbe po-<br />

tuto essere a conoscenza di un fatto riservato che era stato,<br />

peraltro, appositamente secretato con una serie di precau-<br />

zioni (tra cui l’adozione di sigle al posto dei nominativi), pro-<br />

prio in considerazione della natura dell’indagine in corso.<br />

Un altro elemento che appare singolare nel suddetto racconto<br />

dei fatti, poi, è rappresentato dal modo con il quale il Roton-<br />

do riferiva le parole apprese dal Presidente a proposito del<br />

1235


coinvolgimento del Riolo “ah, vedi che c’è anche un certo… un<br />

maresciallo dei Carabinieri, un certo Riolo”.<br />

Pur non essendo emersa una spiegazione convincente di tale<br />

espressione – e del resto l’unico che avrebbe potuto fornirla,<br />

il Cuffaro, ha negato del tutto l’episodio – rimane il fatto del-<br />

la sua incoerenza con il quadro dei rapporti personali tra il<br />

Riolo ed il Cuffaro che, come si è detto, duravano oramai da<br />

anni e si erano sostanziati in una serie di incontri e di reci-<br />

proche cortesie.<br />

Di sicuro si trattava di un tipo di rapporto interpersonale del<br />

tutto incompatibile con l’espressione adoperata che appare<br />

adeguata, solamente, ad un soggetto pressocchè sconosciuto<br />

(“un certo Riolo”).<br />

Ciò posto, l’Aiello, immediatamente dopo l’apprensione di<br />

detta notizia - come si è detto nuova, rilevante e segreta –<br />

informava i suoi preziosi collaboratori e correi, la sera stessa<br />

a Palermo, sotto lo studio del suo avvocato penalista, sito in<br />

questa via Caltanissetta.<br />

Si tratta di una conseguenza del tutto prevedibile e che il<br />

Cuffaro, usando anche i soli criteri dell’ordinaria diligenza,<br />

aveva di certo previsto ed accettato, proprio perché conosce-<br />

va molto bene il tipo di rapporto che legava i due marescialli<br />

all’Aiello.<br />

All’incontro di via Caltanissetta era presente anche il Roton-<br />

do che ne ha descritto tutti i pur minimi dettagli, sia in rela-<br />

zione alla vicenda della telefonata relativa alla raccomanda-<br />

zione del marito della Pellerano, che, soprattutto, a quella,<br />

ben più importante, della fuga di notizie riguardante il Ciuro<br />

ed il Riolo (ed indirettamente gli stessi Aiello e Carcione).<br />

A proposito del primo aspetto, va ricordato che il Cuffaro non<br />

aveva precisato al Rotondo a quale raccomandazione faceva<br />

riferimento la telefonata della cui esistenza egli era venuto a<br />

conoscenza, né tampoco che si trattava di una “segretaria”<br />

ovvero, in modo ancora più specifico, dell’assistente del Pro-<br />

1236


curatore Aggiunto Lo Forte: “CUFFARO: io ho saputo che c’è<br />

stata una telefonata tra Ciuro e l’ingegnere dove si raccoman-<br />

dava una persona; questa cosa mi dà fastidio, non mi piace<br />

che si facciano queste raccomandazioni sulla mia persona…”.<br />

Ciò aveva comportato la necessità dell’Aiello e dei suoi com-<br />

plici di verificare di quale raccomandazione e di quale telefo-<br />

nata avrebbe potuto trattarsi.<br />

Il Rotondo si spiegava così:<br />

ROTONDO: Sì, sì, parlava della telefonata, hanno confronta-<br />

to… mi ricordo che hanno confrontato che si trattava della se-<br />

gretaria del… perché a me l’Onorevole CUFFARO non aveva<br />

detto di chi si trattava…<br />

P.M. PIGNATONE: Aveva parlato genericamente di una<br />

raccomandazione?<br />

ROTONDO: Aveva parlato di una telefonata, di una raccoman-<br />

dazione fatta per telefono da CIURO per un trasferimento, ma<br />

non mi aveva detto chi. Invece CIURO ripeteva all’AIELLO che<br />

si trattava sicuramente di quella telefonata fatta… parlavano<br />

della telefonata del marito di una segretaria, mi ricordo che<br />

parlavano di queste cose di qua…<br />

P.M. PIGNATONE: Della segretaria del dottore LO<br />

FORTE…<br />

ROTONDO: Sì, dico, però… cioè, questo so tutto, perché poi ho<br />

letto, dico, però in quel periodo…<br />

P.M. PIGNATONE: Lei sentì “un marito della segretaria…”?<br />

ROTONDO: Sì.<br />

P.M. PIGNATONE: E parlavano di questa cosa…<br />

ROTONDO: Sì.<br />

P.M. PIGNATONE: E CIURO ricollegava che cosa? Lei ha<br />

detto, “CIURO ricollegava…”, ricordava di averla fatta?<br />

ROTONDO: Sì, ricordava di averla fatta, diceva, “sì, mi ricor-<br />

do”, ricordava di avergliela fatta, mi ricordo che gli ha detto,<br />

“si tratta sicuramente di quella telefonata…”…<br />

1237


Dopo aver individuato assieme la telefonata alla quale il Pre-<br />

sidente Cuffaro aveva fatto riferimento (e si comprende me-<br />

glio adesso la ragione del suo risentimento), gli interlocutori<br />

erano passati subito ad esaminare l’aspetto centrale della ri-<br />

velazione.<br />

Anzi, il Ciuro affrontava l’argomento, come sua abitudine,<br />

con spavalderia ed arroganza:<br />

ROTONDO: CIURO, che mi ricordo io, anche lui ha avuto una<br />

reazione di… spavalda, mi ricordo una battuta con precisione,<br />

dice, “sì, va viri… scummissa che sugnu indagato io?”, (si, vai<br />

a vedere… scommessa che sono indagato io?, n.d.e.) cioè<br />

questa è stata la sua…<br />

P.M. PRESTIPINO: Non ho capito…<br />

ROTONDO: “Scummissa che sono indagato io?”…<br />

P.M. PRESTIPINO: Ah, questo disse lui?<br />

ROTONDO: Proprio mi ricordo la battuta, dico, però poi altre<br />

cose…<br />

P.M. PRESTIPINO: E si ricorda se lui chiese all’ingegnere<br />

AIELLO come aveva fatto?<br />

P.M. PIGNATONE: La fonte…<br />

P.M. PRESTIPINO: Perché se uno mi dice, “sei indagato”,<br />

io gli chiedo, “scusa, ma chi te l’ha detto?”…<br />

ROTONDO: Glielo ha detto e mi ricordo che l’ingegnere, facen-<br />

do segno a me, dice, “glielo ha detto il Presidente a Roberto”…<br />

P.M. PIGNATONE: Senza che lei intervenisse, però, nel<br />

dialogo, lei era lì vicino…<br />

ROTONDO: No, ero là vicino.<br />

P.M. PIGNATONE: Diciamo che… facendo acconsentire, in<br />

sostanza…<br />

ROTONDO: Acconsentivo, dico, io non ne sapevo niente di tutta<br />

‘sta storia, a me è arrivata di sopra il giorno prima, io non sa-<br />

pevo di nessuno, dico…<br />

P.M. PIGNATONE: Ma il Presidente a lei non l’ha… ovvia-<br />

mente non le aveva detto come lo aveva saputo…<br />

1238


ROTONDO: No.<br />

P.M. PRESTIPINO: Ma lei non si meravigliò che il Presi-<br />

dente CUFFARO le dà una notizia di queste, da dire ad<br />

AIELLO? Cioè, e lei piglia e se ne va da AIELLO e gli porta<br />

‘sta notizia così, senza chiedere? Scusi eh, non per…<br />

ROTONDO: No, per carità, dico…<br />

P.M. PRESTIPINO: No, non vorrei sembrarle impertinen-<br />

te…<br />

ROTONDO: No, io, per carità… dico, mi ha detto, “dì<br />

all’ingegnere di questa cosa”, dico, però, in tutta sincerità, di-<br />

co, non è che… cioè io non sapevo della fonte, di cosa stessero<br />

parlando, di quali problemi stavano parlando…<br />

P.M. PRESTIPINO: Praticamente l’Onorevole CUFFARO le<br />

dà incarico di dire ad AIELLO – se ho capito bene, poi ci cor-<br />

reggerà lei…<br />

ROTONDO: Sì, mi ha detto, dice, “siccome non riesco… voglio<br />

parlare con l’ingegnere, però digli che ho saputo questa co-<br />

sa”…<br />

P.M. PRESTIPINO: E cioè lui aveva saputo<br />

dell’intercettazione della telefonata, è giusto?<br />

ROTONDO: Lui aveva saputo di una telefonata, non mi ha par-<br />

lato di intercettazione.<br />

P.M. PRESTIPINO: Che vuol dire, “di una telefonata”?<br />

ROTONDO: Lui mi ha detto, “ho saputo che c’è stata una rac-<br />

comandazione fatta da CIURO all’ingegnere AIELLO, per tele-<br />

fono, per raccomandare una persona e cose varie, e per questa<br />

cosa…”…<br />

P.M. PIGNATONE: Raccomandarlo a lui, CUFFARO…<br />

ROTONDO: A lui, CUFFARO, sì…<br />

P.M. PRESTIPINO: Eh, e per questa cosa?<br />

ROTONDO: E per questa cosa c’era CIURO che era indagato;<br />

poi, successivamente, mi ha aggiunto a CIURO RIOLO, dico, io<br />

poi non lo so la raccomandazione, se RIOLO era interessato,<br />

1239


non era interessato alla raccomandazione, io non ero a cono-<br />

scenza di questa raccomandazione…<br />

P.M. PIGNATONE: Perché lei ha detto, dice, “anzi c’è pure<br />

un certo RIOLO”, testuale…<br />

ROTONDO: Sì, “un Maresciallo dei Carabinieri, RIOLO”, non ha<br />

specificato…<br />

P.M. PRESTIPINO: Lei non ha chiesto niente, ha preso la<br />

notizia e gliel’ha riportata ad AIELLO.<br />

ROTONDO: Questo mi ha chiesto e questo ho fatto.<br />

omissis<br />

ROTONDO: Il Presidente, quando io l’ho incontrato, mi ha detto<br />

che siccome lo sapeva che lo avevo cercato, dice, “sono rientra-<br />

to da Roma stamattina”, o “ieri sera”, non mi ricordo, “sono<br />

rientrato da Roma e ti ho chiamato”.<br />

…<br />

ROTONDO: Il Presidente mi ha detto, “sto tornando da Roma”,<br />

dico, quindi può essere che è stata…<br />

P.M. PIGNATONE: Ma era una conse…<br />

ROTONDO: Sì, una conseguenza…<br />

P.M. PIGNATONE: Una consecutio di tempi, non le ha det-<br />

to di avere saputo queste notizie a Roma?<br />

ROTONDO: No, mi ha detto, “sto tornando da Roma”…<br />

<strong>DI</strong>FENSORE: E gliel’ha detta ad AIELLO ‘sta cosa?<br />

ROTONDO: Gli ho detto che stava tornando da Roma, sì che<br />

glielo ho detto all’ingegnere AIELLO, certo che gliel’ho detto,<br />

anche perché l’ingegnere mi aveva chiesto continuamente, “rin-<br />

traccialo”, “e non c’è, è fuori”…<br />

P.M. PRESTIPINO: No, perché da come poi AIELLO la rife-<br />

risce al suo interlocutore al telefono, sembra che lei abbia<br />

detto ad AIELLO che il Presidente a Roma aveva saputo le no-<br />

tizie che lei aveva riferito…<br />

ROTONDO: Io ho detto ad AIELLO, “il Presidente è tornato da<br />

Roma ed ha saputo…”, dico, però dico, onestamente, a me il<br />

Presidente non mi ha detto, “l’ho saputo a Roma”…<br />

1240


La superiore ricostruzione dei fatti fornita dal Rotondo costi-<br />

tuisce una confessione da parte di quest’ultimo e, sotto altro<br />

profilo, una precisa chiamata in correità degli altri imputati<br />

interessati.<br />

Avendo detta duplice natura giuridica, in ogni caso, essa va<br />

verificata alla luce dei principi di diritto fissati dalla Corte<br />

regolatrice ed, in premessa, richiamati dal Collegio.<br />

Ed, all’esito di tale verifica, sin da adesso può affermarsi co-<br />

me, agli atti processuali, siano state rinvenute numerose ed<br />

univoche conferme di varia natura, aventi, sinanco, il rango<br />

di prove autonome e convergenti.<br />

Di certo, il primo riscontro a dette dichiarazioni risulta costi-<br />

tuito da un autonomo elemento di prova, avente una rilevan-<br />

te valenza dimostrativa.<br />

Si intende fare riferimento a quelle intercettazioni telefoniche<br />

che consentono di documentare, con analitica precisione,<br />

l’incessante susseguirsi di contatti tra tutti i protagonisti<br />

dello specifico episodio della sera del 20 ottobre.<br />

Ne deriva un quadro di rara nitidezza ed aggiornato in tempo<br />

reale di detti incontri e contatti.<br />

Alle 19.24 del 20 ottobre, mentre l’incontro in via Caltanis-<br />

setta era da poco cominciato, si ha conferma che Giuseppe<br />

Ciuro aveva già saputo da Aiello dell’intercettazione della te-<br />

lefonata e che entrambi l’avevano individuata in quella rela-<br />

tiva alla raccomandazione del marito della Pellerano.<br />

La riprova è data dal fatto che Ciuro, proprio in quel preciso<br />

momento, telefonava alla stessa Pellerano per accertare, gra-<br />

zie al suo aiuto, la data della conversazione telefonica incri-<br />

minata:<br />

Telefonata delle ore 19:24:32 del 20/10/2003:<br />

Legenda:<br />

P: CIURO Giuseppe<br />

M: Margherita Pellerano<br />

“M: pronto …<br />

1241


P: Marghi …<br />

M: ehi …<br />

P: una domanda a volo … senti …<br />

M: sì …<br />

P: quand’è cheeee … tuo marito mi hai detto quella cosa<br />

per farlo rientrare ti ricordi ?<br />

M: nooo … assolutamente …<br />

P: più o meno che era prima dell’estate dopo l’estate …<br />

M: prima dell’estate …<br />

P: ma più o meno quando a maggio ad aprile a marzo ti ri-<br />

cordi ?<br />

M: forse aprile …<br />

P: verso aprile era ?<br />

M: forse booo … non … non … lo so …<br />

P: … (incomprensibile) … non ti ricordi è vero ?<br />

M: no … no devo chiedere a lui …<br />

P: va beh …<br />

M: perché ?<br />

P: no … no … va beh … no … no … no per una mia curiosi-<br />

tà personale non … non ti preoccu …”.<br />

Alle successive ore 21,23 – appena due ore dopo – Michele<br />

Aiello informava immediatamente il cugino e socio Aldo Car-<br />

cione delle notizie, appena fattegli pervenire dal “Presidente”,<br />

tramite Roberto Rotondo.<br />

E’ importante evidenziare, ai fini dell’attuale verifica di tenu-<br />

ta delle dichiarazioni del Rotondo, l’esatta sovrapponibilità di<br />

dette conferme rispetto a quanto ammesso dal Rotondo me-<br />

desimo nei successivi interrogatori:<br />

Telefonata delle ore 21:23:12 del 20/10/2003<br />

Legenda:<br />

P: CIURO Giuseppe<br />

A: AIELLO Michele<br />

C: CARCIONE Aldo<br />

“C: pronto …<br />

1242


A: pronto …<br />

C: eh Michele …<br />

A: eh Aldo … niè non potevo parlare che c’era … ero con<br />

l’avvocato RICCOBONO eee … nì … oraaaa … eee … Roberto<br />

praticamente … l’haaa incontrato oggi pomeriggio …<br />

C: eh …<br />

A: finalmente … eee … al Presidente … e lui stesso<br />

gliene ha parlato dice cheee sta … lui è stato tutto il fi-<br />

ne settimana a Roma … e ha attinto queste notizie lì …<br />

ora se siano …<br />

C: mah !<br />

A: vere o meno … o …<br />

C: questa di PIPPO … non mi risulta …<br />

A: e non risultano a nessuno … neanche …<br />

C: mi hai capito ?<br />

A: sì sì …<br />

C: no non mi risulta …<br />

A: chiaro … va beh …<br />

C: cioè … io sono uscito dalla Diagnostica eee …<br />

A: tanto …<br />

C: me ne sono andatoooo …<br />

A: sì …<br />

C: a mare …<br />

A: va beh … okay …<br />

C: giusto ? … perciò dico … questo significa che ci sono<br />

delle prese di distanza … qualcuno si sta un pochettino …<br />

A: uhm …<br />

C: quartiando …<br />

A: sì … può darsi anche lui il primo in questa …<br />

C: eh va beh …<br />

A: … situazione …<br />

C: però …<br />

A: (si accavallano le voci, ndr) sì sì va beh …<br />

C: dice … uno parla …<br />

1243


A: no … giusto giusto … infatti ha detto che per ora non ne<br />

vuole completamente sentire …<br />

C: senza fare terrorismo diciamo …<br />

A: certo …<br />

C: capisci ?<br />

A: chiaro chiaro chiaro … può darsi … che sia stato anche<br />

quelloooo … quello che conosciamo noi … va bene?<br />

C: va beh !<br />

A: va bene okay …<br />

C: siccome per ora viaggia assieme aaaa … a Giovanni …<br />

(in sottofondo si sente Roberto ROTONDO che conversa con<br />

una terza persona alla quale dice: li mando affanculo e li de-<br />

nuncio, n.d.e.)<br />

A: sì sì …<br />

C: e ci … e ci sonoooo … va beh poi ti cuntu …<br />

A: va bene …<br />

C: va beh … può darsi che c’è qualcuno che per farsi bello<br />

… ci dice cazzate che non sono vere …<br />

A: può darsi pure … qua ti saluta Pippooo … lo saluti …<br />

C: va beh …<br />

A: te lo passo ?<br />

C: va beh …<br />

A: va beh ! okay te … (incomprensibile) … saluto …<br />

A questo punto della telefonata l’Aiello passava la comunica-<br />

zione al Ciuro che era accanto a lui.<br />

Il Ciuro ed il Carcione, pertanto, commentavano la notizia<br />

trasmessa dal Cuffaro, tramite il Rotondo, con stupore misto<br />

a preoccupazione.<br />

La notizia veniva analizzata per comprendere se, e fino a che<br />

punto, potesse essere vera, quale collegamento potesse es-<br />

servi tra la telefonata di raccomandazione intercettata e<br />

l’iscrizione dei marescialli nel registro degli indagati ed, infi-<br />

ne, se potesse trattarsi di una falsa indicazione fornita dal<br />

“solito terrorista” Borzacchelli.<br />

1244


Al di là di tutti i possibili retroscena, comunque, ciò che e-<br />

merge con chiarezza è che tutti e tre i protagonisti abbiano<br />

dato molto credito alla notizia, anche per l’assoluta autorevo-<br />

lezza della fonte, il Presidente della Regione Salvatore Cuffa-<br />

ro.<br />

“P: professore …<br />

C: eh Pippo …<br />

P: tutto a posto ? (ride, ndr) …<br />

C: tutto a po … no le volevo dire che quella ummmm …<br />

P: eh …<br />

C: mi ha dato una ummmmm … unf unf … una certa notizia<br />

… dico … per quello che riguarda te è una grande minchiata …<br />

P: ah sì …<br />

C: sì … almeno … poiii …<br />

P: cioè per qualeeee notizia parla ? … per l’ammalata ?<br />

C: no no …<br />

P: o per quella che mi ha detto Michele ora ?<br />

C: per quella che ti ha detto Michele ora ?<br />

P: a me pure sembra una grande minchiata per un semplice<br />

motivo … cioè questa è stata una cosa ad aprile … è giusto ? e<br />

se la conservano per ora ?<br />

C: Pippo è una grande minchiata perchééé … perché è<br />

una grande minchia … dopo tu pu … verifica pure tu …<br />

P: eh no … e ma io lo capisco pircchì nno menzu c’è a<br />

so segretaria (ride, ndr) …<br />

C: (ride, ndr) io … io ho fa …<br />

P: è giusto ?<br />

C: fatto le mie verifiche … pure tu poi … giustamente ha<br />

conclu … dicendo … no dice … ma … a quest … a questo punto<br />

… sarebbe emerso anche ne in quest’altro situazione … visto<br />

che nonn … nessuno ha parlato … e no nessunaaa …<br />

P: eh esatto …<br />

Dal tenore di detta prima tranche del colloquio si ricava, con<br />

tutta evidenza, che il Carcione disponeva di una sua fonte<br />

1245


all’interno della Procura, dalla quale, dopo aver effettuato<br />

delle “verifiche”, non aveva appreso nulla che riguardasse<br />

una possibile iscrizione del Ciuro nel registro degli indagati,<br />

motivo per cui diceva al Ciuro che la notizia gli sembrava<br />

una “minchiata”, pur invitandolo a controllare con le sue fon-<br />

ti.<br />

Il Ciuro replicava concordando con tale interpretazione anche<br />

perché la telefonata risaliva al mese di aprile e non si spiega-<br />

va un tale ritardo nell’avvio dell’indagine a suo carico (per un<br />

semplice motivo … cioè questa è stata una cosa ad aprile … è<br />

giusto ? e se la conservano per ora ?).<br />

Il riferimento immediato del Ciuro al fatto che “di mezzo c’è<br />

la sua segretaria” lascia intendere come altamente probabile<br />

che una delle verifiche del Carcione sia stata effettuata at-<br />

traverso il dottore Lo Forte, la cui assistente Margherita Pel-<br />

lerano era coinvolta nella conversazione intercettata.<br />

La conversazione intercettata poi proseguiva così:<br />

“C: nessuno ha detto niente … la andiamo a chiuderla … di-<br />

ciamo nel giro di (incomprensibile) …<br />

P: io pure … io … a mia mi pare nnnn cioè … loro hanno …<br />

sanno una na na picca i notizie … e l’avranno voluto giocar …<br />

guarda che la telefonata è vera … è vera … parramunni<br />

chiaro … u problema …<br />

C: u sacciu …<br />

P: non è a telefonata …<br />

C: ma ehhh …<br />

P: il problema è andare arrivare poiii … a direeee …<br />

C: non è …<br />

P: eh e giusto ?<br />

C: no no … mi pareee … un … una giustificazione per<br />

prendere le distanze e per non essere pressato …<br />

P: esatto esatto …<br />

C: (incomprensibile si accavallano le voci, ndr) …<br />

P: esatto esatto … va beh …<br />

1246


C: (incomprensibile si accavallano le voci, ndr) …<br />

P: ma va beh comunque … io ora cuminciu a taliare …<br />

nun t’illudere che … (ride, ndr) …<br />

C: no (incomprensibile) … cuminciati a taliariti attorno<br />

… pircchì chisti ccà chiaramente oraaa …<br />

P: esatto ora chisti …<br />

C: un altro attacco e a eeee …<br />

P: sì io ora io io …<br />

C: (incomprensibile si accavallano le voci, ndr)<br />

P: no io il pensiero … il pensiero che mi sono fatto lo sai<br />

qual è ? … uno solo<br />

C: eh …<br />

P: semplicissimo … allora … sono troppe coincidenze …<br />

venerdì fanno quella cosa …<br />

C: eh …<br />

P: è giusto ?<br />

C: eh …<br />

P: sabato … lui a Roma sa questo … piomba qua e lunedì<br />

mattina ccià viene a cuntaaaaaa … e giusto ?<br />

C: appunto …<br />

P: eh troppe coincidenze mi parinuuu …<br />

C: appunto no ummm …<br />

P: ummmm ummmm … è giusto ?<br />

C: e appunto …<br />

P: mi pare … non è che hanno fatto uscire invece queste<br />

notizie di proposito … e quindi hanno voluto fare tutta na serie<br />

di terrorismo …<br />

C: (sospira ndr) …<br />

Nel superiore passaggio si paventava l’ipotesi di un possibile<br />

complotto ordito da qualcuno – che sembra facile individuare<br />

nel Borzacchelli già, in precedenza, definito “il terrorista” –<br />

forse anche nell’interesse dello stesso Cuffaro, ma si tratta<br />

soltanto di analisi soggettive frutto dell’ansia del momento e<br />

di mesi di elucubrazioni monotematiche.<br />

1247


Di certo, però, la notizia in questi termini era intesa come<br />

nuova, viste le suddette reazioni e soprattutto il mancato ri-<br />

scontro con le verifiche effettuate, fino a quel momento, dal<br />

gruppo e dal Carcione in particolare.<br />

Anzi, la notizia – che come sappiamo era vera – era sembrata<br />

inizialmente una “minchiata”, proprio perché nuova e non<br />

coincidente con quanto, fino a quel momento, era stato ap-<br />

preso dalle varie fonti.<br />

Ed ancora:<br />

“P: perché insomma … poi … io e Giorgio … parramunni<br />

chiaro … è giusto ?<br />

C: va beh (incomprensibile)<br />

P: non siamo così sprovveduti …<br />

C: non mi … non mi … scusa iooo … euuu … vener … saba<br />

… vener … sabato domenica …<br />

P: eh …<br />

C: ora …<br />

P: eh eh …<br />

C: insomma non è che … (incomprensibile si accavallano le<br />

voci, ndr) …<br />

P: e chi hanno sulu stu pinsere …<br />

C: tutti cretini insomma … a un certo punto (incom-<br />

prensibile) …<br />

P: no ma non … ma non … non … a parte tutti cretini<br />

… dico … ma oltretutto … per fare una cosa del genere a<br />

‘stura nnavissiru a scrivereee … nnavissiru misu i tele-<br />

foni sutta … per l’amor di Dio avissiru pututu fari cen-<br />

tomila cosi no …<br />

C: no no credimi …<br />

P: eh eh …<br />

C: fi fino a stamattina non c’era manco (sospira, ndr)<br />

… cioè non c’era p … nel depositatoooo un rappor …<br />

niente … completamente niente … (si accavallano le voci,<br />

ndr) …<br />

1248


P: sì sì sì sì … nien … e lo so …<br />

C: chiddi hanno ancora i carti ‘mmanu e un sannu<br />

chi cazzo pr … ummm<br />

P: chi cazzu hannu a fari …<br />

C: chi pisci pigghiari …<br />

P: sììì … ma comunque … ora vediamo …<br />

omissis<br />

Il Ciuro, dunque, per un verso rivendicava, con un certo or-<br />

goglio, che lui ed il Riolo (“Giorgio”) non erano poi così sprov-<br />

veduti ma subito dopo evidenziava un dato di potenziale al-<br />

larme dovuto al fatto che, se le cose stavano effettivamente<br />

così, tutti loro avrebbero rischiato di avere i telefoni già sotto<br />

controllo.<br />

Ed il Carcione, dando una ulteriore esplicita conferma<br />

dell’esistenza di una sua fonte interna alla Procura che lo te-<br />

neva, costantemente e non saltuariamente, informato dello<br />

sviluppo delle indagini, rassicurava il Ciuro sostenendo che,<br />

fino a quella stessa mattina, era stato depositato un rapporto<br />

della P.G. nel quale non risultava niente di simile.<br />

Trovava ancora conferma, dunque, il dato inequivocabile e<br />

sconfortante dell’esistenza di una “talpa” riservata del Car-<br />

cione che si occupava di intercettare, in modo sistematico e<br />

non occasionale, notizie segrete sulle indagini in corso e di<br />

riferirgliele in tempo reale.<br />

Ed è bene precisare come di tale soggetto istituzionale nes-<br />

sun imputato o testimone abbia mai fatto il nome, dimo-<br />

strando una gravissima forma di omertà che contribuisce a<br />

far comprendere l’intreccio di interessi illeciti ed il torbido e<br />

nauseabondo groviglio di affari ed intrighi che è stato, solo in<br />

minima parte, disvelato con la presente indagine.<br />

La conversazione tra i tre si chiudeva, infine, con l’impegno<br />

del Ciuro a fare presto nuovi controlli in Procura, al fine di<br />

riscontrare la notizia appena ricevuta.<br />

1249


La mattina seguente, già alle ore 08.19, Aiello e Carcione in-<br />

tavolavano una lunga ed articolata conversazione sulla rete<br />

riservata che va esaminata, proprio perché conferma la pre-<br />

cisa comunione di intenti (e pertanto anche il concorso nei<br />

reati) dei due cugini e soci.<br />

Nel corso della telefonata, i due complici ripercorrevano, in<br />

modo sistematico, tutti i principali aspetti della vicenda, a<br />

cominciare dalle indagini del N.A.S. ed alle false rassicura-<br />

zioni che il Riolo aveva ricevuto da qualcuno dei militari ap-<br />

partenenti a detto nucleo specializzato.<br />

Il comune ragionamento, poi, si sviluppava sui motivi del<br />

coinvolgimento del Riolo nelle indagini e del collegamento di<br />

tale dato con la vicenda della raccomandazione del marito<br />

della Pellerano, alla quale il Riolo era stato del tutto estrane-<br />

o.<br />

Si trattava, invero, di una giusta osservazione che trova una<br />

sola logica spiegazione, connessa al fatto che le notizie circa<br />

le indagini a carico del Ciuro e del Riolo non riguardavano<br />

affatto la sola telefonata di raccomandazione ma si estende-<br />

vano ad un, ben più ampio, contesto che comprendeva anche<br />

gli stessi Aiello e Carcione.<br />

Telefonata delle ore 08:19:01 del 21/10/2003<br />

Legenda:<br />

A: AIELLO Michele<br />

C: CARCIONE Aldo<br />

“A:pronto ?<br />

C: ehi Michele …<br />

A: hella Aldo …<br />

C: … che dici ? … come va ?<br />

A: ma chee … mah … un po’ sballati siamo …<br />

C: e va beh … eee … (incomprensibile)<br />

A: sballati … perchééé … non mi convinceee quello<br />

che gli ha detto a Roberto …<br />

C: sì non mi convi …<br />

1250


A: eee mm … ci fosse una regi … no ci credo che gliel’ha<br />

detto ed è preoccupato perché io lo conosco lui …<br />

C: tu devi capire che in tutta questa situazione<br />

quest’uomo è rimasto solo … e l’unica persona.”<br />

…<br />

Ulteriori conferme alle dichiarazioni del Rotondo, già alta-<br />

mente attendibili e riscontrate dalle suddette intercettazioni,<br />

derivano poi dal contenuto dell’esame dibattimentale reso<br />

dallo stesso imputato Giorgio Riolo.<br />

All’udienza del 15 marzo 2006, questi ha fornito una auto-<br />

noma ricostruzione degli accadimenti in termini perfettamen-<br />

te compatibili con quella del Rotondo.<br />

Peraltro, l’esame delle dichiarazioni rese dal Riolo risulta, a<br />

sua volta, riscontrato da altre intercettazioni telefoniche sul-<br />

la rete riservata (di seguito riportate) che, in tempo reale ri-<br />

spetto ai fatti, convalidavano ulteriormente tale concorde ri-<br />

costruzione degli accadimenti.<br />

In primo luogo, il Riolo confermava in pieno l’episodio del 20<br />

ottobre 2003 in via Caltanissetta.<br />

A tale proposito dichiarava che, intorno alle 21.00/21.30,<br />

aveva ricevuto sul telefono cellulare della rete riservata una<br />

chiamata da parte del Ciuro, il quale gli “aveva messo fretta<br />

di scendere”, cioè lo aveva sollecitato a fare immediato ritor-<br />

no a Palermo (l’uso del verbo “scendere” deriva dal fatto che<br />

il paese di Piana degli Albanesi, dove abita il Riolo, si trova<br />

sulle colline ad una trentina di chilometri da Palermo, n.d.e.)<br />

e ad incontrarsi con lui in questa via Caltanissetta.<br />

Egli, nonostante l’ora tarda e pur essendo appena arrivato a<br />

Piana degli Albanesi, faceva subito ritorno in città e si recava<br />

in via Caltanissetta, sotto lo studio dell’avvocato Monaco, di-<br />

fensore dell’Aiello.<br />

Appena giunto sul posto, incontrava il Ciuro, il quale gli rife-<br />

riva di avere appena appreso dall’Aiello che sia lui che il me-<br />

desimo Riolo erano iscritti nel registro degli indagati.<br />

1251


Poco dopo, l’Aiello li raggiungeva e si metteva a parlare con<br />

loro, sempre per strada, mentre il geometra D’Amico ed il Ro-<br />

tondo rimanevano un po’ in disparte.<br />

L’Aiello confermava al Riolo di avere appreso che sia lui che<br />

il Ciuro erano stati iscritti nel registro degli indagati della<br />

Procura di Palermo.<br />

A specifica domanda l’Aiello non rivelava in quella sede la<br />

fonte dalla quale aveva appreso tale notizia, limitandosi a di-<br />

re “lo so e basta..”.<br />

Attesa la rilevanza del passaggio si riporta la trascrizione te-<br />

stuale dell’esame del Riolo:<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

No, no, io come ho sempre detto e mi ricordo che a questa di-<br />

scussione, cioè po… pochissimi attimi di discussione abbiamo<br />

avuto io, Ciuro e l’ingegnere Aiello. Era… l’ingegnere Aiello era<br />

accompagnato dal geometra D’Amico e Rotondo, ma erano di-<br />

stanti loro, non so se potevano neanche capire quello che sta-<br />

vamo dicendo.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Allora, lei tra i numerosi altri interrogatori a parte già il 7 No-<br />

vembre del… del 2003 in… dinnanzi al G.I.P. a questo proposi-<br />

to ha dichiarato, intanto pagina 68 e se… 69 del 7 Novembre<br />

del 2003. “Quindi dal suo avvocato per dirmi: “senti, molto<br />

probabilmente siete iscritti nel registro degli indagati”. Il Pub-<br />

blico Ministero le chiedeva: “Chi lo disse?” “Il Ciuro e Aiello”.<br />

Poi il 3 Dicembre del 2003, sono atti che sono transitati al fa-<br />

scicolo per il dibattimento su richiesta del suo avvocato, pro-<br />

prio a proposito delle parole che ha pronunciato Aiello, lei rife-<br />

risce, pagina 7, avrò cura sempre di specificarlo, fa bene a ri-<br />

cordarmelo.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Scusi delle… dell’interrogatorio?<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1252


Del 3 Dicembre 2003 tra gli altri. Ma la domanda era specifica:<br />

“Aiello scendendo cosa vi dice? Vi trova lì davanti al portone e<br />

cosa vi dice?”. Riolo: “Si, ci dice: Guarda che ho appreso che<br />

vi hanno iscritto nel registro degli indagati”. Le confer-<br />

ma queste dichiarazioni?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, confermo la… l’ho detto io…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Va bene.<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… Sicura…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Andiamo avanti. Dopo avere appreso questa notizia da Ciuro e<br />

da Aiello, quale fu la vostra reazione? Per vostra intendo, lei e<br />

Ciuro siete rimasti a parlare a commentare questa notizia, che<br />

è una notizia di… diciamo di un certo tipo, di un…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si, abbiamo parlato, lo accompagnai io a casa che era senza<br />

macchina.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Avete pensato di verificare ulteriormente questa notizia?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Allora, io non pensai niente, perché pensai so… solamente che<br />

era sempre la stessa fonte del Borzacchelli, che portava questa<br />

notizia, quindi per me era semplicemente una fandonia,<br />

nient’altro.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Maresciallo…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Non ci cre…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

La… la…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

… Non ci credetti.<br />

1253


PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Interrompo un attimo per riportarmi a quello che è stato di-<br />

ciamo il contenuto dell’intervento del…<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Del Presidente, se… se prima risponde alla domanda, poi<br />

tanto avrà modo di fare tutte le dichiarazioni che vuole. Io le<br />

ho chiesto, avete pensato in qualche modo di attivarvi per veri-<br />

ficare se questa notizia che vi aveva dato Aiello rispondesse al<br />

vero o no?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Il Ciuro disse che si sarebbe attivato, io non avevo mezzi<br />

per potermi attivare.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Ciuro disse che si sarebbe attivato. Glielo disse quella sera<br />

stessa, mentre parlavate in macchina?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Si.”<br />

Il Riolo, dunque, non avendo ancora saputo l’identità della<br />

fonte (Cuffaro) e ritenendo in quel momento che la stessa po-<br />

tesse identificarsi nel Borzacchelli, non aveva dato troppo<br />

peso alla notizia, essendo convinto che le cose riferite dal<br />

Borzacchelli fossero solo fandonie.<br />

Dopo l’incontro, tuttavia, si era trattenuto in auto a parlare<br />

col Ciuro, il quale gli riferiva che si sarebbe attivato per veri-<br />

ficare in ufficio la notizia appena appresa.<br />

Ed infatti già l’indomani mattina, il 21 ottobre 2003, il Ciuro<br />

lo aveva chiamato sulla rete riservata e gli aveva dato con-<br />

ferma della notizia che aveva verificato in ufficio.<br />

A tale proposito appare opportuno richiamare il contenuto<br />

della suddetta telefonata:<br />

Telefonata del 21/10/2003 delle ore 16.01<br />

LEGENDA:<br />

1254


GIORGIO: Riolo Giorgio<br />

PIPPO: Ciuro Giuseppe<br />

“GIORGIO Pippo?<br />

PIPPO Ehi!<br />

GIORGIO Ah, oh, ti stavo chiamando, ho recuperato adesso<br />

il mio telefono.<br />

PIPPO (Ride.)<br />

GIORGIO Capito, no, perché ci siamo scambiati le macchine.<br />

PIPPO Eh!<br />

GIORGIO E mi sono rimasti i cellulari là, in ogni macchina.<br />

PIPPO Ognuno nelle proprie macchine, diciamo.<br />

GIORGIO Infatti ti ha risposto qualche collega.<br />

PIPPO Esatto, sì va bene, niente di particolare. Non ho<br />

detto chi eri, (ride.)<br />

GIORGIO Eh, che mi dici?<br />

PIPPO E’ confermato.<br />

GIORGIO Sì.<br />

PIPPO Sì.<br />

GIORGIO Con ah… ah, minchia.<br />

PIPPO E quindi, boh, quindi vedi all’interno che co-<br />

sa sta succedendo.<br />

GIORGIO Va buono.<br />

PIPPO Va bene, tu altre notizie non en hai?<br />

GIORGIO No, no oggi non sono uscito proprio.<br />

PIPPO Ah, non ci sei andato proprio lì, va bò, comunque<br />

vedi che è vero, (Ride.) stamattina neanche sono arrivato,<br />

prima che io chiedessi già qualcuno ha detto.<br />

GIORGIO Uh, va bene.<br />

PIPPO Va bene?<br />

GIORGIO Ok.<br />

PIPPO Però non lo so adesso dove bisogna andare a pa-<br />

rare non lo so, questo perché è una cosa che insomma.<br />

GIORGIO Ma di chi è?<br />

PIPPO Eh? sempre degli stessi.<br />

1255


GIORGIO Ah, va bene.<br />

PIPPO Eh non solo ma oltre tutto è intervenuto pure<br />

un nuovo fattore, eh… questo mi pare che lo state facen-<br />

do voi. Matteo non l’avevate voi?<br />

GIORGIO Sì, sì, ma infatti io ti ho parlato di quel, di quella<br />

cosa, sì, sì.<br />

PIPPO Eh! e vogliono fargli pure questa contesta-<br />

zione a Mike.<br />

GIORGIO Ah, ho capito.<br />

PIPPO Capito?<br />

GIORGIO (inc.)<br />

PIPPO Quindi collateralmente stanno riesumando<br />

questo o chissà quali strani eh… supposizioni non te lo so dire<br />

più.<br />

GIORGIO Va buono.<br />

PIPPO Va bene?<br />

GIORGIO Ok.<br />

PIPPO Quindi adesso vedi tu, io non… più di tanto non<br />

riesco capisci? Anche perché adesso, ah, debbo “quartiare”<br />

più degli altri.<br />

GIORGIO Va bene.<br />

PIPPO Va bene, senti gli ho detto a Mike oltre tutto<br />

per quella cosa, e che parlavamo di farlo subito, arrivato<br />

a sto punto perché…<br />

GIORGIO Sì, certo, certo.”<br />

Attraverso l’esame di detta conversazione, dunque, il Ciuro,<br />

subito dopo i saluti, riferiva al Riolo che la notizia di cui a-<br />

vevano parlato la sera prima era confermata e lo invitava a<br />

fare anche lui degli accertamenti.<br />

Tale dato veniva espressamente confermato dal Riolo nel cor-<br />

so del suo esame:<br />

PUBBLICO MINISTERO:<br />

1256


Allora, qual è il significato di questa conversazione? A che co-<br />

sa si riferiva Ciuro quando le diceva: “E’ confermato”. Che co-<br />

sa era confermato?<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

E’ confermato quello che il… quello che… dell’iscrizione<br />

del registro degli indagati.”<br />

A domanda specifica del Riolo, poi, il Ciuro aggiungeva che i<br />

titolari dell’indagine erano “sempre gli stessi”, riferendosi ai<br />

medesimi Sostituti Procuratori assegnatari del fascicolo prin-<br />

cipale relativo a Michele Aiello.<br />

Il Ciuro, inoltre, chiedeva al Riolo se l’indagine sul “Matteo”<br />

(facilmente individuabile nel latitante Matteo Messina Dena-<br />

ro) fosse di competenza dell’Arma dei Carabinieri, ottenendo<br />

risposta affermativa.<br />

Quindi lasciava intendere che i pubblici ministeri avevano in-<br />

tenzione di avanzare ad Aiello, in questo caso convenzional-<br />

mente chiamato “Mike”, come confermato dal Riolo nel corso<br />

dell’esame, una contestazione relativa in qualche modo al la-<br />

titante mafioso Matteo Messina Denaro, capo della provincia<br />

mafiosa di Trapani.<br />

Vale la pena di sottolineare come anche tale circostanza sia<br />

risultata del tutto vera, atteso che – e lo si è visto in altro<br />

capitolo della motivazione – la Procura stava effettivamente<br />

indagando l’Aiello anche in relazione a due fatti specifici le-<br />

gati proprio al latitante Matteo Messina Denaro: l’assunzione<br />

presso le aziende dell’Aiello dei fratelli di Maria Mesi, compa-<br />

gna del latitante, ed il possibile utilizzo delle “navette”, de-<br />

stinate al trasporto degli ammalati di altre province, per gli<br />

spostamenti del boss latitante.<br />

Inoltre, il Ciuro, che riferiva di dover prestare, da quel mo-<br />

mento in avanti, più attenzione di tutti (“…mi debbo quartia-<br />

re… più degli altri”), aggiungeva di avere già sollecitato<br />

l’Aiello a fare qualcosa di cui avevano parlato.<br />

1257


Tale iniziativa, spiegava il Riolo, era connessa alla sostitu-<br />

zione delle schede telefoniche della rete riservata, cosa che,<br />

alla luce di quegli ultimi sviluppi, era divenuta sempre più<br />

urgente.<br />

A questa conclusione si perviene, oltre che dalle parole del<br />

Riolo, anche dall’esame di altre conversazioni della stessa<br />

giornata del 21 ottobre:<br />

Telefonata del 21/10/2003 delle ore 16.09.<br />

LEGENDA:<br />

GIORGIO:Riolo Giorgio<br />

PIPPO: Ciuro Giuseppe<br />

“GIORGIO Sì, Pippo.<br />

PIPPO Giò?<br />

GIORGIO Dimmi.<br />

PIPPO Eh, se l’ipotesi che facevi tu ieri sera.<br />

GIORGIO Sì.<br />

PIPPO E’ giusto del ritorno o meno, ma stavo pensando<br />

un’altra cosa, ma come hanno fatto eventualmente a fare tutto<br />

il collegamento? Perché qualcuno solo glielo poteva dire, per-<br />

ché se no…<br />

GIORGIO Mah! Poi ne parliamo di presenza.<br />

….<br />

GIORGIO Eh!<br />

PIPPO Se, perché io… non ci dormo più adesso, per-<br />

ché stamattina ho avuto il controvalore dall’altra parte,<br />

al che significa che qualcuno ha detto.<br />

GIORGIO Uh! Va buono.<br />

PIPPO Va bò?<br />

GIORGIO Va bene.<br />

PIPPO Vedi tu non lo so… boh!<br />

GIORGIO Ok.<br />

PIPPO Va bè, ok ciao, ciao.<br />

Telefonata del 21/10/2003 delle ore 12.56.<br />

1258


LEGENDA:<br />

MICHELE: Aiello Michele<br />

PIPPO: Ciuro Giuseppe<br />

“MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Buongiorno.<br />

MICHELE Buongiorno a te.<br />

PIPPO Tutto a posto?<br />

MICHELE Tutto benissimo, tu come stai?<br />

PIPPO Risulta al vero.<br />

MICHELE Ah, ho capito. Poi l’hai sentito più a Giorgio?<br />

PIPPO Ah? No stamattina… ho chiamato poc’anzi, suona ma<br />

non risponde, forse è impegnato in qualche cosa.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Comunque vero.<br />

MICHELE Tutto tranquillo?<br />

PIPPO Ah?<br />

MICHELE Tutto tranquillo dico?<br />

PIPPO Si per il resto… però è vera la cosa di ieri.<br />

MICHELE Ah, ho capito, non cambia niente.<br />

PIPPO Uh, uh.<br />

MICHELE Ora vedremo.<br />

PIPPO E quindi adesso stanno allargando.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Non capisco con quale sistema perché insomma… però è<br />

vero.<br />

MICHELE Ah.<br />

PIPPO Questa mattina neanche arrivato mi ha chiamato<br />

uno.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Eh, la prima cosa che mi ha detto, dice, guarda<br />

che così, così.<br />

MICHELE Uh.<br />

PIPPO E gli ho detto ah, si, dico, e come mai, e dice ma non lo<br />

so, dice… attenzione, dice, perché…<br />

1259


MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Hanno deviato.<br />

MICHELE Ah.<br />

PIPPO E gli ho detto va bene qua siamo, pronti.<br />

MICHELE Ho capito, quindi lo confermano.<br />

PIPPO Si, si, si lo confermano. Senti.<br />

MICHELE Dimmi.<br />

PIPPO Quella cosa che abbiamo pensato ieri comunque<br />

facciamola.<br />

MICHELE Lo stanno facendo, si aspetta… si tratta di averlo.<br />

PIPPO Perché…<br />

MICHELE Chiaro, si.<br />

PIPPO Perché possono arrivare a tutto, ormai…<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Giusto?<br />

MICHELE Ok.<br />

PIPPO Quindi in continuazione…<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Vediamo di… va bene?<br />

MICHELE Ok, benissimo.<br />

PIPPO Ci sentiamo dopo allora.<br />

MICHELE Ok.<br />

PIPPO Ok.<br />

MICHELE Ciao, ciao, ciao.<br />

PIPPO Ciao.<br />

Telefonata del 21/10/2003 delle ore 16.04<br />

LEGENDA:<br />

MICHELE:Aiello Michele<br />

PIPPO: Ciuro Giuseppe<br />

“MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Ehi.<br />

MICHELE Ehilà.<br />

….<br />

PIPPO Senti… eh.<br />

1260


MICHELE Dimmi.<br />

PIPPO Ho parlato pure con Giorgio.<br />

MICHELE Eh.<br />

PIPPO Gliel’ho detto infatti pure lui dice ah, a posto siamo, ora<br />

cominciamo a veder all’interno tutta una serie di situa-<br />

zioni.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

PIPPO Va bene? Senti.<br />

MICHELE Dimmi.<br />

PIPPO Comunque pensa pure a quell’altra cosa per farla<br />

subito perché non… non mi è piaciuta tutta la cosa di stamat-<br />

tina.<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Quindi vediamo di riesumare tutto e di…<br />

MICHELE Ok, va bene.<br />

PIPPO Va bene?<br />

MICHELE Ok, va bene, ciao, ciao.<br />

PIPPO ok, ciao, ciao.<br />

Telefonata del 22/10/2003 delle ore 10.55<br />

Aiello Michele parla con Ciuro Giuseppe (Pippo).<br />

“MICHELE Pronto?<br />

PIPPO Michele.<br />

MICHELE Ehilà Pippo.<br />

PIPPO Ehi tutto a posto?<br />

MICHELE Eh, tutto benissimo.<br />

PIPPO Tutto…<br />

MICHELE Ci è andato Francesco e aspetto da un istante<br />

all’altro e poi così ti chiamavo.<br />

PIPPO Ah, ho capito.<br />

MICHELE Va bene.<br />

PIPPO Senti.<br />

MICHELE Per il resto… dimmi.<br />

PIPPO Eh, no niente, ma niente attivazione l’altro o no?<br />

1261


MICHELE Appunto per questo ti dicevo, si, si e se n’è<br />

andato a fare questo lavoro, se n’è andato.<br />

PIPPO Ah, ho capito, ah, io sono stato il primo allora, il<br />

più fortunato diciamo.<br />

MICHELE No, no perché già… non credo, già attivato è?<br />

PIPPO Non lo so, io non ne ho la più…<br />

MICHELE No, no ti chiamo io appena è attivato.<br />

PIPPO Ah, va bene, va bene.<br />

MICHELE Dagli altri numeri.<br />

PIPPO Va bene, va bene, va bene ok, perché no questo è. Senti<br />

non è che c’è andato da quello, tu sai niente?<br />

MICHELE Stamattina ci doveva andare.<br />

PIPPO Ah, me lo dai…”.<br />

Dall’esame di dette conversazioni appare chiaro ed inequivo-<br />

cabile, dunque, che il Riolo ed il Ciuro avrebbero dovuto fare<br />

ulteriori accertamenti e che, in ogni caso, la sostituzione del-<br />

le schede e dei numeri dei telefoni cellulari della rete riserva-<br />

ta andava fatta subito, cosa che Aiello confermava al Ciuro,<br />

il cui nuovo numero era già stato attivato per primo.<br />

I pacifici riferimenti “agli altri numeri” e ad “attivazioni” con-<br />

ferma, senza dubbio alcuno, che le operazioni di sostituzione<br />

della vecchia rete riservata con una nuova erano già in atto<br />

al momento dell’ultima conversazione, tanto che, addirittura,<br />

il nuovo numero telefonico del Ciuro era già attivo, mentre<br />

dell’attivazione degli altri si stava occupando l’Aiello tramite<br />

“Francesco” (verosimilmente il cognato Giuffrè).<br />

Tali circostanze oggetto delle convulse telefonate tra i tre<br />

coimputati, del resto, venivano confermate dallo stesso Riolo,<br />

il quale ribadiva che i suoi correi erano molto attivi nel cer-<br />

care conferme da tutte le fonti possibili e che, proprio in quei<br />

giorni ed in dipendenza della notizia appresa il 20 ottobre,<br />

era stata sostituita la rete riservata con nuovi numeri di cel-<br />

lulare.<br />

1262


Quest’ultimo dato, peraltro, è stato concretamente riscontra-<br />

to dalla P.G. che ha accertato la sostituzione della rete riser-<br />

vata proprio in tale esatto contesto temporale.<br />

Si tratta della prova più evidente degli effetti provocati dalla<br />

notizia fornita dal Cuffaro che ha, di sicuro, comportato<br />

l’adozione di precauzioni intese ad ostacolare e ad eludere le<br />

indagini in corso.<br />

Per altro verso, fino a quel momento il Riolo non aveva anco-<br />

ra appreso l’identità del soggetto che aveva rivelato all’Aiello<br />

la notizia dell’iscrizione (sua e del Ciuro) nel registro degli<br />

indagati.<br />

L’identità della fonte gli sarebbe stata rivelata dallo stesso<br />

Aiello in occasione di un incontro avvenuto nei locali della<br />

Diagnostica di Bagheria la sera prima del loro arresto (e cioè<br />

la sera del 4.11.2003):<br />

RIOLO GIORGIO:<br />

Allora, io confermo quanto già dichiarato su quel… io ho avuto<br />

modo di rileggerla questa cosa, l’ingegnere Michele Aiello<br />

mi confermò quella sera di aver parlato con il presiden-<br />

te. Se adesso nello stato confusionale in cui io mi trovavo ho…<br />

ho aggiunto anche di avere appreso dell’iscrizione, detto da<br />

Cuffaro, questo non so… non posso darlo per certo. Mi ricordo<br />

di aver… aver capito che aveva detto di averlo appreso dal<br />

presidente Cuffaro.<br />

Dopo aver ricevuto lettura delle sue precedenti dichiarazioni,<br />

poi, il Riolo confermava, come ricordo attuale al momento<br />

dell’esame, di avere appreso dall’Aiello, la sera prima del<br />

loro arresto (4.11.2003), che la fonte della notizia della<br />

loro iscrizione nel registro degli indagati era il Presidente<br />

Cuffaro senza dubbi di sorta.<br />

In detta circostanza, l’Aiello gli riferiva di avere incontrato<br />

personalmente il Presidente Cuffaro (si tratta, come vedremo,<br />

dell’incontro presso il negozio Bertini) e che, proprio da que-<br />

1263


sti, aveva avuto conferma della notizia dell’iscrizione sua e<br />

del Ciuro nel registro degli indagati della locale Procura.<br />

La superiore ricostruzione dei fatti è talmente convergente,<br />

non solo rispetto alle due fonti dichiarative (il Rotondo ed il<br />

Riolo) ma, anche, in relazione al contenuto delle numerose<br />

intercettazioni telefoniche, che, persino, l’imputato Michele<br />

Aiello ha dovuto confermarla.<br />

Ovviamente lo ha fatto seguendo i, sopra descritti, criteri in-<br />

terpretativi della funzione dell’esame dell’imputato e, quindi,<br />

alternando falsità a piccole ammissioni, cercando di non ac-<br />

cusare nessuno (e tantomeno il presidente Cuffaro) e secondo<br />

una progressione in senso svalutativo della portata delle<br />

proprie precedenti confessioni.<br />

All’udienza del 7 febbraio 2006, l’Aiello, tuttavia, finiva per<br />

riscontrare alcune circostanze di fatto che non poteva nega-<br />

re, in quanto già altrimenti dimostrate in modo categorico.<br />

Dall’analisi di detta parte dell’esame può, di certo, affermarsi<br />

che la prima e più evidente preoccupazione dell’Aiello era, di<br />

certo, costituita dal non compromettere o danneggiare la po-<br />

sizione del Cuffaro.<br />

Ad ogni modo, Michele Niello, nel corso di detto esame, rife-<br />

riva che, nel 2003, il Rotondo era un suo stretto collaborato-<br />

re, al quale lo legava un rapporto di assoluta fiducia.<br />

Si tratta, invero, di un fatto innegabile e comprovato dalla<br />

circostanza per la quale il Rotondo rientrava nella ristrettis-<br />

sima cerchia di componenti della rete riservata.<br />

L’Aiello ammetteva, inoltre, che il Rotondo il 20 Ottobre 2003<br />

gli aveva fornito notizie relative ad attività investigative in<br />

corso:<br />

AIELLO MICHELE: “il geometra Rotondo mi viene a trova-<br />

re in studio, dopo un incontro che ha avuto con il Presi-<br />

dente della Regione Cuffaro, e mi ha riferito che vi era<br />

stata una telefonata tra me e il Ciuro, riguardante il<br />

trasferimento… il possibile trasferimento del marito del-<br />

1264


la signora Pellerano. Telefonata che era avvenuta credo i<br />

primi di Giugno… si, i primi di Giugno del 2003”.<br />

AIELLO MICHELE: Per cui mi riferisce del contenuto di questa<br />

telefonata, contenuto che era stato ovviamente riferito al<br />

geometra Rotondo, da parte del presidente Cuffaro, e<br />

niente era un po’ preoccupato il presidente perché era venuta<br />

fuori questa telefonata, e quindi…<br />

No, dovevano incontrarsi praticamente perché era… doveva…<br />

do… do… avevo chiesto io personalmente al geometra Ro-<br />

tondo di incontrare il presidente Cuffaro, perché c’erano<br />

alcuni problemi inerenti alle tariffe in… in corso di emanazione<br />

da parte di una commissione all’interno dell’assessorato sani-<br />

tà.”.<br />

Dunque, intanto, Aiello confermava quanto riferito dal Ro-<br />

tondo e cioè che la notizia gli era arrivata effettivamente dal<br />

Cuffaro e che subito dopo egli la aveva riferita ai due mare-<br />

scialli:<br />

“io ero costantemente in contatto con i miei due legali, uno<br />

amministrativo e l’altro l’avvocato Monaco, e al termine degli<br />

incontri che ho avuto con i miei legali, mi ero incontrato<br />

perché in via Caltanissetta con il geo… con il geo… ero io<br />

con il geometra Rotondo e il ragioniere D’Amico e con… mi ave-<br />

va accompagnato a Palermo il… un dipendente della struttura,<br />

un… Buffa.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io mi incontro con il maresciallo Ciuro…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

E’ un incontro casuale o lei lo chiama…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, no…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Lo convoca?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1265


… Un incontro che… perché una volta appresa la notizia da<br />

parte del… del geometra Rotondo, io chiedo di incontrare<br />

il maresciallo Ciuro, ci vediamo in via Caltanissetta, do-<br />

po di che sopraggiunge a… perché avevamo<br />

l’appuntamento, pure il maresciallo Riolo. Quindi io ero<br />

già a Palermo, finisco l’incontro con i miei legali, saranno state<br />

le 19, 19 e 30 giù di lì, incontro con il maresciallo Ciuro, e do-<br />

po di che mi incontro anche col maresciallo Riolo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi a Ciuro lo ha convocato lei per comunicargli questa no-<br />

tizia.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, ci dovevamo sentire, vedere per altri motivi, ma no… non<br />

interessava anda… la notizia non riguardava il… il Riolo, cioè<br />

per quanto riguarda la notizia lo dovevo riferire… la volevo ri-<br />

ferire al… al maresciallo Ciuro, anche per avere conferma, per-<br />

chè avevo dei ricordi vaghi, mi ricordavo che c’era il discorso<br />

di questa signora che aveva chiesto una raccomandazio-<br />

ne, però avevo… non riuscivo a collocarla in che periodo<br />

era avvenuta la telefonata, perché è di certo che la tele-<br />

fonata era avvenuta.”.<br />

Aiello, pertanto, confermava che l’incontro non era stato cer-<br />

to casuale ma organizzato da lui, quantomeno in relazione al<br />

Ciuro, posto che uno degli argomenti da trattare era la tele-<br />

fonata di raccomandazione della Pellerano che egli non riu-<br />

sciva a collocare esattamente nel tempo.<br />

Tale affermazione è coerente rispetto all’intercettazione dian-<br />

zi esaminata, nel corso della quale, proprio in quel preciso<br />

momento, il Ciuro chiedeva per telefono alla stessa Pellerano<br />

in quale periodo, all’incirca, avevano discusso di quella se-<br />

gnalazione riguardante il marito.<br />

Essa, tuttavia, è riduttiva e volutamente fuorviante, in quan-<br />

to tendente a limitare l’organizzazione dell’incontro al solo<br />

Ciuro e ad escludere il Riolo, al chiaro scopo di valorizzare<br />

1266


l’aspetto concernente la telefonata di raccomandazione e di<br />

svilire quello dell’iscrizione di entrambi nel registro degli in-<br />

dagati.<br />

E, come appare evidente, risulta smentita da tutte le altre ri-<br />

sultanze processuali, costituite dalle convergenti dichiara-<br />

zioni del Riolo e del Rotondo, dalla convocazione urgentissi-<br />

ma del Riolo da parte del Ciuro, dal fatto che il Riolo, pur es-<br />

sendo appena arrivato a Piana degli Albanesi, sia ritornato<br />

indietro a tarda sera etc. etc..<br />

Ma, come abbiamo visto, l’affermazione riduttiva dell’Aiello<br />

non contrasta solo con le emergenze esterne ma, sinanco,<br />

con le intercettazioni che hanno visto protagonista proprio<br />

lui stesso.<br />

L’immediato, incessante e spasmodico susseguirsi di telefo-<br />

nate sulla rete riservata (la prima è quella, dianzi esaminata,<br />

col Carcione), aventi quale unico oggetto la notizia<br />

dell’iscrizione, conferma come il principale ed assorbente in-<br />

teresse dell’Aiello fosse rappresentato proprio da tale notizia<br />

e dall’esigenza di avere ulteriori conferme e di predisporre le<br />

opportune contromisure (la sostituzione della rete riservata).<br />

Pur comprendendo appieno l’esigenza dell’Aiello di voler tute-<br />

lare ad ogni costo il Cuffaro, non può che evidenziarsi<br />

l’assurdità logica di una tesi che contrasta con l’intero com-<br />

pendio probatorio e sinanco con le stesse parole dell’Niello,<br />

così come registrate attraverso le intercettazioni in atti.<br />

Ciò, tuttavia, non toglie che l’Aiello sia stato costretto dalla<br />

situazione a confermare un nucleo di verità che non poteva<br />

negare: la notizia era stata riferita dal Cuffaro al Rotondo af-<br />

finché questi, a sua volta, la riportasse a lui.<br />

Come vedremo, il dato non è affatto secondario, in quanto,<br />

essendo confermativo delle dichiarazioni del Rotondo, con-<br />

sente di ritenere ancor più dimostrata l’esistenza di un man-<br />

dato, espressamente conferito dal Cuffaro al Rotondo stesso.<br />

1267


Il mandato di andare a riferire all’Aiello il contenuto com-<br />

plessivo delle notizie appena apprese e riguardanti anche da-<br />

ti certamente coperti da segreto, quale l’esistenza di una in-<br />

tercettazione ancora non pubblica e, soprattutto, l’iscrizione<br />

nel registro degli indagati che, per definizione, è notizia ri-<br />

servata.<br />

Mandato giustificato, a detta del Cuffaro, dal fatto che questi<br />

non era riuscito a parlare direttamente con l’Aiello.<br />

In realtà, come sappiamo, il necessario ricorso ad un inter-<br />

mediario, sia pure fedele e di fiducia quale il Rotondo, non<br />

era stato determinato dalla temporanea difficoltà di incon-<br />

trarsi ma dalla comprensibile e volontaria scelta dei due di<br />

non farsi vedere insieme in un momento così delicato, nel<br />

quale entrambi sapevano di essere indagati.<br />

Anche secondo l’Aiello, tuttavia, il Cuffaro non aveva riferito<br />

al Rotondo l’identità della sua fonte: “Non mi dice… il… il<br />

presidente era stato fuori, se non ricordo male, in quel periodo,<br />

ma non… non mi dice da dove lui attinge queste notizie.<br />

Mi dice se… dice semplicemente: “il… ti rife… pratica-<br />

mente Cuffaro ha avuto notizia di questa telefonata, ti<br />

sta facendo sapere”.<br />

A parte tale nucleo di verità, però, l’Aiello, spinto<br />

dall’incoercibile esigenza di proteggere il Cuffaro, tentava<br />

goffamente di smentire di avere appreso dal Rotondo anche la<br />

notizia dell’iscrizione dei due marescialli.<br />

Tale affermazione, come si è appena detto, è contrastante sia<br />

con le dichiarazioni del Rotondo che con quelle dello stesso<br />

Riolo che ha confermato di avere appreso quella sera dalla<br />

voce dell’Aiello la medesima notizia, negli stessi termini esat-<br />

ti utilizzati dal Rotondo.<br />

Contrasta, inoltre, con il contenuto delle intercettazioni tele-<br />

foniche che si sono in precedenza testualmente richiamate,<br />

nel corso delle quali tutti i protagonisti della vicenda e, lo<br />

1268


stesso Aiello per primo, confermavano l’apprensione della<br />

suddetta notizia.<br />

Infine, contrasta anche con un argomento di tipo logico deri-<br />

vante dalla ragione del fastidio manifestato dal Cuffaro al Ro-<br />

tondo che non poteva che essere connessa al fatto che fosse<br />

stata intercettata una telefonata di raccomandazione fatta da<br />

un indagato e cioè dal Ciuro.<br />

Di certo, invero, il Cuffaro non avrebbe potuto preoccuparsi<br />

seriamente solo per una banale segnalazione relativa al tra-<br />

sferimento di un dipendente pubblico.<br />

La vera ragione della sua preoccupazione dipendeva dal fatto<br />

che tale telefonata era stata fatta da un soggetto, il Ciuro,<br />

che era iscritto nel registro degli indagati, cosa che rendeva<br />

molto più grave e potenzialmente rischiosa per lui quella te-<br />

lefonata.<br />

Ma, anche a prescindere da tale argomentazione, rimane il<br />

fatto che la parziale negazione dell’Aiello sul punto sia stata<br />

smentita da tutte le altre risultanze già esaminate, a comin-<br />

ciare proprio dalla telefonata che lo stesso Aiello (che smen-<br />

tisce se stesso) risulta aver fatto al cugino Carcione<br />

nell’immediatezza del fatto, il cui contenuto appare inequivo-<br />

cabile.<br />

Anzi, è opportuno evidenziare come si tratti di un coacervo di<br />

plurimi ed autonomamente attendibili elementi di prova, tan-<br />

to coeso e convergente da far ritenere del tutto smentita la<br />

tesi sostenuta dall’Aiello.<br />

Il Cuffaro, dunque, aveva appreso, da una fonte rimasta non<br />

identificata con certezza, la notizia avente il duplice contenu-<br />

to riferibile, per un verso, all’intercettazione della telefonata<br />

di raccomandazione del marito della Pellerano e, per altro<br />

verso, all’avvenuta iscrizione nel registro degli indagati dei<br />

marescialli Ciuro e Riolo (o comunque al fatto che gli stessi<br />

fossero indagati).<br />

1269


In tutti e due i casi si trattava di notizie vere, posto che la<br />

telefonata di raccomandazione era stata davvero intercettata<br />

e che i due marescialli erano realmente sottoposti ad indagi-<br />

ne, anche se iscritti con modalità riservate, proprio per cer-<br />

care di evitare le verifiche del Ciuro e dei suoi infiltrati<br />

all’interno della Procura.<br />

Quanto alla fonte del Cuffaro, come si accennava dianzi, la<br />

stessa rimaneva non identificata con assoluta certezza.<br />

Di sicuro, come si è visto a proposito del primo episodio di<br />

rivelazione in favore del Guttadauro, il Borzacchelli aveva<br />

continuato a svolgere in favore del Cuffaro i compiti di<br />

intelligence che gli erano valsi l’elezione al Parlamento regio-<br />

nale.<br />

Ed aveva mantenuto quei contatti con ambienti investigativi<br />

(e forse anche dei servizi segreti) che gli consentivano, nono-<br />

stante fosse in aspettativa, di entrare in possesso di notizie<br />

segrete.<br />

Tuttavia, al di là di tale ruolo e dell’accordo stipulato col<br />

Cuffaro, agli atti non sono emersi ulteriori elementi che con-<br />

sentano di affermare, con certezza, che le notizie in questio-<br />

ne siano state riferite dal Borzacchelli al Cuffaro.<br />

Né il riferimento al recente viaggio a Roma, come chiarito dal<br />

Rotondo e dall’Aiello, poteva essere univocamente collegato al<br />

fatto che la notizia fosse stata appresa dal Cuffaro nella ca-<br />

pitale.<br />

Ad ogni modo, tuttavia, si trattava, in entrambi i casi, di no-<br />

tizie autentiche quanto al loro contenuto e che potevano pro-<br />

venire, solo ed esclusivamente, da un pubblico ufficiale coin-<br />

volto, in prima persona, nelle indagini in corso.<br />

Non si tratta di una mera deduzione logica né di una ipotesi<br />

soggettiva che lascia spazio alla possibilità di tesi alternati-<br />

ve.<br />

Solo un pubblico ufficiale direttamente coinvolto nelle inda-<br />

gini in corso, infatti, poteva essere a conoscenza di circo-<br />

1270


stanze che, per la loro natura ed il loro stesso contenuto, e-<br />

rano nella disponibilità esclusiva di coloro che svolgevano le<br />

indagini medesime.<br />

Anzi, proprio la conoscenza del fatto che il Ciuro ed il Riolo,<br />

in quel preciso momento, erano indagati, nonostante tutti gli<br />

accorgimenti adoperati dai PP.MM. per occultare tale circo-<br />

stanza anche agli ambienti più interni all’ufficio di Procura,<br />

dimostra inequivocabilmente che si è trattato di un pubblico<br />

ufficiale altamente qualificato e molto addentro alla Procura<br />

della Repubblica di Palermo.<br />

Tanto premesso, dunque, la notizia era dotata di tutti quei<br />

caratteri che lo schema legale ed i criteri fissati dalla Corte<br />

regolatrice richiedono per l’integrazione del reato di rivela-<br />

zione di notizie segrete.<br />

La notizia, cioè, era dotata dei requisiti della autenticità, del-<br />

la novità rispetto al patrimonio di conoscenze dei suoi per-<br />

cettori, della provenienza da fonte qualificata e della rilevan-<br />

za.<br />

L’intero compendio probatorio concernente le fasi subito suc-<br />

cessive all’apprensione di detta notizia da parte dell’Aiello,<br />

del Ciuro, del Riolo e del Carcione, invero, dimostra, in modo<br />

palese, la sua intrinseca ed obiettiva rilevanza.<br />

Il fatto che il cerchio delle indagini si fosse ristretto ancor di<br />

più, giungendo a coinvolgere anche i due marescialli fino ad<br />

allora ritenuti insospettabili, se non addirittura intoccabili,<br />

gettava nella disperazione tutti i protagonisti della vicenda.<br />

Lo stesso Ciuro che, fino al giorno della rivelazione aveva<br />

sempre assunto un atteggiamento saccente ed arrogante<br />

(“vuoi vedere che adesso sono indagato io?”), ammetteva nel<br />

corso della sopra richiamata telefonata di “non dormire più la<br />

notte”.<br />

Per l’Aiello, poi, il coinvolgimento dei suoi due collaboratori<br />

“riservati” nelle indagini significava che il muro di cinta, ac-<br />

curatamente costruito a protezione dei suoi affari, si stava<br />

1271


sgretolando sotto i suoi occhi e che gli inquirenti stavano,<br />

con elevata probabilità, per scoprire l’attività illecita di<br />

intelligence che costoro svolgevano nel suo interesse.<br />

Ciò aveva acuito quel senso di ansia e di preoccupazione che<br />

l’Aiello, già in precedenza, aveva manifestato in modo talora<br />

anche eccessivo.<br />

Per non dire del Riolo che, oramai, versava in quello stato di<br />

confusione interiore che sarebbe poi sfociato in una forma di<br />

vera e propria depressione maggiore, emersa, in tutta la sua<br />

evidenza, dopo gli arresti del 5 novembre.<br />

Ulteriori riprove si traggono, a tale proposito, dall’immediato<br />

attivarsi delle procedure di sostituzione della vecchia rete ri-<br />

servata con una basata su apparati, schede e numeri telefo-<br />

nici del tutto nuovi.<br />

La circostanza è dimostrata da una serie di elementi di prova<br />

costituiti dalle dichiarazioni del Riolo (al quale veniva sosti-<br />

tuito il telefono cellulare ed il numero), dalle telefonate in-<br />

tercettate ed, ovviamente, dalla constatazione dell’esistenza<br />

dei nuovi numeri telefonici di cui tutti i componenti della re-<br />

te avevano, da quel momento in avanti, iniziato a disporre.<br />

Gli imputati, invero, fino a quel momento, erano del tutto<br />

convinti e sicuri del fatto che le loro conversazioni sulle rete<br />

riservata non potevano essere, in alcun modo, intercettate.<br />

Ed, infatti, avevano parlato in totale libertà, come è compro-<br />

vato dal contenuto e dai toni delle stesse intercettazioni in<br />

atti.<br />

Uno degli effetti dell’apprensione della notizia suddetta era<br />

consistito, per l’appunto, nell’insorgere della comune preoc-<br />

cupazione che la rete potesse essere stata scoperta e che le<br />

loro telefonate potessero essere state intercettate.<br />

E, nonostante la loro sicurezza circa l'affidabilità della rete<br />

riservata e la mancanza di conferme derivanti dalle svariate<br />

introduzioni nel sistema informatico della Procura, gli impu-<br />

tati davano credito al contenuto della notizia ricevuta dal<br />

1272


Cuffaro, proprio per la considerazione che riponevano in<br />

quest’ultimo e nella sua autorevolezza.<br />

Ed immediatamente si attivavano in un serie, anche convulsa<br />

e talora scomposta, di controlli e verifiche a tutto campo,<br />

coinvolgendo tutte le c.d. “talpe”, vere o presunte tali, di cui<br />

disponevano.<br />

Il Ciuro sosteneva di avere attivato almeno due soggetti (la<br />

prima volta quando l’indomani mattina diceva “confermato”<br />

e poi, quando nella successiva telefonata dianzi richiamata,<br />

sosteneva: “stamattina ho avuto il controvalore dall’altra<br />

parte”) e di avere avuto, in entrambi i casi, conferma della<br />

notizia ricevuta.<br />

Il Carcione, dal canto suo, disponendo della sua “talpa” ri-<br />

servata, si adoperava per far verificare, in tempo reale, quan-<br />

to appreso.<br />

Ed, a dimostrazione dell’importanza di tale infiltrato-<br />

informatore-traditore dello Stato, rimasto purtroppo non i-<br />

dentificato, lo stesso Carcione, con atteggiamento omertoso<br />

degno di ben altri protagonisti, ha sempre, ed anche a costo<br />

di una condanna penale, protetto e tutelato la sua fonte.<br />

Il Riolo, infine, pur avendo altre competenze (le intercetta-<br />

zioni e le bonifiche) e non disponendo di informatori già spe-<br />

rimentati, per sua stessa confessione si era lo stesso attivato<br />

come poteva.<br />

Nel corso del suo esame, ammetteva, invero, di avere incon-<br />

trato il maresciallo Pasquale Gigliotti, circa dieci o quindici<br />

giorni prima del suo arresto, in una traversa di via Marchese<br />

di Villabianca, nei pressi di un negozio di auto ricambi e di<br />

un’agenzia di viaggi.<br />

Sapendo che il collega Gigliotti prestava servizio presso il<br />

SISMI, gli aveva confidato le sue preoccupazioni di essere<br />

sottoposto ad indagini per la vicenda della fuga di notizie nel<br />

caso Guttadauro e gli aveva chiesto se avesse potuto, in par-<br />

ticolare, verificare se vi fossero intercettazioni a suo carico.<br />

1273


Sia pure in tal modo, quindi, anche il Riolo si era davvero at-<br />

tivato per cercare una conferma da parte di un soggetto fa-<br />

cente parte del servizio segreto militare.<br />

Tali circostanze venivano, poi, pienamente confermate dalle<br />

deposizioni dei testimoni Leone e Calabrò e dallo stesso Gi-<br />

gliotti, sentito nella veste di indagato di reato connesso ex<br />

art. 210 c.p.p..<br />

In particolare, il maresciallo Gigliotti riferiva di avere lavora-<br />

to a Palermo presso il Nucleo Operativo dell’Arma dei C.C.,<br />

poi presso il R.O.S. ed, infine, di essere transitato nel SISMI.<br />

Nel mese di ottobre del 2003 aveva incontrato per caso, in<br />

questa via Laurana (traversa di via Villabianca), il marescial-<br />

lo Riolo che si trovava assieme al collega Gaetano Leone.<br />

In tale occasione, il Riolo gli aveva confidato di essere molto<br />

preoccupato a motivo del ritrovamento di una microspia che<br />

egli aveva piazzato all’interno dell’abitazione del dottore Gut-<br />

tadauro e di temere di essere a sua volta sottoposto ad inter-<br />

cettazione.<br />

Pertanto, il Riolo gli chiedeva di aiutarlo ed, al fine di verifi-<br />

care la fondatezza dei suoi timori, di controllare se, in gene-<br />

rale, vi fossero intercettazioni a suo carico.<br />

Il Gigliotti, più per tranquillizzare il collega che per altro, gli<br />

aveva detto di non preoccuparsi e gli aveva dato la sua gene-<br />

rica disponibilità, pur non avendo alcuna intenzione, a suo<br />

dire, di adoperarsi effettivamente in tale direzione.<br />

A tale incontro era presente anche il maresciallo Gaetano Le-<br />

one, il quale, nel corso del suo esame testimoniale, ha con-<br />

fermato le modalità dell’incontro, specificando che il Riolo in<br />

quel periodo era quasi ossessionato dal timore di essere in-<br />

tercettato ovvero sottoposto ad indagini.<br />

Tali circostanze venivano interamente confermate anche dal<br />

maresciallo Calabrò nel corso del suo esame dibattimentale.<br />

L’episodio dell’interessamento del maresciallo Gigliotti da<br />

parte del Riolo, dunque, conferma che anche questi si era, in<br />

1274


effetti, adoperato per riuscire ad avere conferme della notizia<br />

in generale e dell’eventuale attivazione di servizi di intercet-<br />

tazione sui suoi numeri telefonici.<br />

E, per altro verso, corrobora il contenuto delle intercettazioni<br />

telefoniche sulla rete riservata, come, ad esempio, quella se-<br />

guente nella quale si dava atto proprio dell’attivarsi anche<br />

del Riolo:<br />

Telefonata delle ore 16:04:32 del 21/10/2003<br />

Legenda:<br />

P: CIURO Giuseppe<br />

A: AIELLO Michele<br />

“A: pronto ?<br />

P: ehi …<br />

A: ehilà …<br />

P: tuuu … scendi stasera o no ?<br />

A: certo che devo scendere …<br />

P: (incomprensibile)<br />

A: … perché c’avevo un appuntamentoooo … con l’avvocato<br />

…<br />

P: eh …<br />

A: intornoooo … alleeee … credo alle sei e mezza con quel-<br />

lo …<br />

P: uhm …<br />

A: … con l’amministrativo … e alle sette e un quarto con<br />

l’altro …<br />

P: ah … ho capito va bene …<br />

A: eh …<br />

P: … alloraaaa … eeee … ti debbo dire pure un’altra cosa<br />

…<br />

A: eh … ti facciooo … verso che ora ci vediamo un po’ pri-<br />

ma ? … vuoi ?<br />

P: comeee … comeeee … ti viene più comoda a te … io per<br />

me è indifferente … o seeee … tu … a … lì a che ora hai detto<br />

sei e un quarto ?<br />

1275


A: verso le sei e un quarto … sei e mezza abbiamo<br />

l’appuntamento …<br />

P: eh … e alloraaaa … versooo … le sei ti … ti va bene ?<br />

A: eh … verso … vediamo di fare anticipare … di farla rifa-<br />

re … perché c’era mio cognato che veniva pure … e l’altro …<br />

P: eh …<br />

A: vediamo …<br />

P: eh …<br />

A: … di farli anticipare verso le sei e un quarto magari di<br />

essere là … va bene ?<br />

P: eh … dove ci vediamo allora ?<br />

A: ma io c’ho … ci possiamo vedere lììì … angolooo …<br />

P: ah … ah … va be … all’angolo di … di ieriii … di ieri …<br />

per … per capirci … va bene ?<br />

A: eh … dall’altra traversa … quella di sopra …<br />

P: senti … eh …<br />

A: eh … dimmi …<br />

P: eh … ho parlato pure connn … eee … con Giorgio …<br />

A: eh …<br />

P: gliel’ho dettoo … infatti pure lui dice … ah … a<br />

posto siamo …<br />

A: (incomprensibile)<br />

P: oraaa … cominciò a vedere all’interno tutta … na<br />

serie di situazioni …<br />

A: ho capito …<br />

P: va bene ?<br />

A: va …<br />

P: senti … eee …<br />

A: dimmi …<br />

P: … comunque pensa pure a quell’altra cosa per far-<br />

la subito perché … uhm … nonnn … (sghignazza, ndr) …<br />

A: ah …<br />

P: non mi è piaciutaaa … tutta laaaa … la cosa di stamatti-<br />

na …<br />

1276


A: va bene …<br />

P: quindi vediamo diii … riesumare tutto diii …<br />

A: oh … ok va bene …<br />

P: va bene ?<br />

A: ok … va bene …<br />

P: ok … ciao … cia<br />

A: ciao … ciao”.<br />

E, tornando per un attimo alla repentina sostituzione della<br />

rete riservata, va evidenziato come la stessa abbia rappresen-<br />

tato un altro effetto diretto della percezione della suddetta<br />

notizia che, solo per un caso, non ha avuto effetti potenzial-<br />

mente dirompenti sulle indagini in corso di svolgimento.<br />

E’ del tutto evidente, infatti, la centralità dello strumento<br />

delle intercettazioni telefoniche sulla rete riservata nel bilan-<br />

cio complessivo delle odierne indagini, soprattutto nella se-<br />

conda metà del 2003.<br />

In altra sede si è anche segnalato l’enorme valore della felice<br />

intuizione investigativa che ha consentito di sfruttare appie-<br />

no un errore commesso dalla moglie di Ciuro che ha, di fatto,<br />

disvelato l’esistenza stessa della rete.<br />

Grazie alle intercettazioni eseguite su tale rete si sono ap-<br />

prese, in tempo reale, notizie di estrema rilevanza per lo svi-<br />

luppo delle indagini, rese ancor più significative dal fatto che<br />

gli indagati ritenevano di essere al sicuro e, quindi, parlava-<br />

no in totale libertà.<br />

Il fatto che, a seguito della notizia riferita dal Cuffaro, gli in-<br />

dagati avessero sostituito la rete con un’altra (i cui nuovi<br />

numeri erano, ovviamente, sconosciuti), avrebbe in concreto<br />

potuto determinare l’interruzione delle operazioni di intercet-<br />

tazione ed il sostanziale fallimento delle indagini.<br />

Di fatto impedendo di registrare tutte le conversazioni inter-<br />

corse tra gli odierni imputati, nei giorni immediatamente an-<br />

tecedenti il loro arresto, che, come si è visto e si vedrà, rap-<br />

presentano un compendio probatorio di enorme valore.<br />

1277


Anche in questo caso, tale effetto nefasto non si è verificato<br />

solo per una pura casualità, basata, per un verso, su un er-<br />

rore di uno degli indagati e, per altro verso, sull’abilità inve-<br />

stigativa dei Carabinieri.<br />

Era, infatti, accaduto che il Carcione, con un gesto involon-<br />

tario di grave imprudenza, il 22 ottobre alle ore 18.42, aveva<br />

utilizzato il nuovo apparato cellulare mentre stava ancora<br />

adoperando un telefono “non riservato” sottoposto a intercet-<br />

tazione.<br />

Tale, apparentemente innocua, leggerezza aveva consentito<br />

agli inquirenti di individuare il primo nuovo numero di cellu-<br />

lare della rete riservata appena ricostituita.<br />

E, subito dopo, di individuare tutti gli altri nuovi numeri, at-<br />

teso che le chiamate all’interno della rete erano a “circuito<br />

chiuso”, nel senso che riguardavano sempre e solo gli altri<br />

componenti della rete.<br />

Solo per questo le operazioni di intercettazione sono potute<br />

proseguire indisturbate consentendo, tra le altre cose, di ri-<br />

costruire gli ultimi avvenimenti prima degli arresti e<br />

l’incontro del 31 ottobre, tra Cuffaro ed Aiello, presso il ne-<br />

gozio Bertini di Bagheria.<br />

In tale successiva circostanza, infatti, il Presidente della Re-<br />

gione forniva di nuovo notizie riservate all’Aiello ma, questa<br />

volta, di presenza e senza intermediari.<br />

Come si è detto dianzi, i due imputati avevano preferito dira-<br />

dare i loro incontri pubblici e privati, proprio per motivi di<br />

opportunità, connessi al loro stato di soggetti indagati.<br />

In modo particolare, il Cuffaro si trovava, da qualche mese,<br />

nell’occhio del ciclone mediatico, dopo l’avviso di garanzia a<br />

suo carico per concorso esterno in associazione mafiosa e<br />

l’interrogatorio dei primi di luglio.<br />

In un momento così delicato e con le indagini in pieno svol-<br />

gimento, appare del tutto logico e comprensibile che questi<br />

preferisse evitare di incontrarsi con l’Aiello che sapeva esse-<br />

1278


e, a sua volta, sottoposto ad indagini, sempre per reati di<br />

mafia.<br />

Ciò è dimostrato, in modo inoppugnabile, dal fatto obiettivo<br />

che, a partire dal giorno dell’interrogatorio del Cuffaro, il 1<br />

luglio 2003, i due imputati non si sono più incontrati di per-<br />

sona.<br />

Questo dato di partenza, del tutto logico e verosimile, spiega<br />

il motivo del ricorso al Rotondo, in veste di intermediario, per<br />

la rivelazione delle prime notizie ed anche le curiose modalità<br />

di svolgimento dell’incontro diretto del 31 ottobre.<br />

Come si vedrà di qui a breve, infatti, l’appuntamento (perché<br />

di questo si tratta) era avvenuto con l’adozione di una serie<br />

di precauzioni e con modalità davvero singolari che denotano<br />

la comune volontà degli imputati di far apparire casuale e<br />

fortuito il loro incontro.<br />

Entrambi gli imputati, è bene notarlo sin d’ora, hanno con-<br />

fermato, nel corso dei rispettivi esami dibattimentali,<br />

l’esistenza del loro incontro del 31 ottobre.<br />

Il Cuffaro, però, ha contestato la presunta natura segreta di<br />

detto incontro, sostenendo che egli si era sovente incontrato<br />

con l’Aiello, sia in casa sua che nei rispettivi uffici, e che,<br />

pertanto, non vi era alcuna ragione di particolare segretezza.<br />

L’argomento difensivo è legittimo ma puramente dialettico e,<br />

come tale, non univoco ed esaustivo.<br />

Ed infatti, se è vero che Cuffaro si incontrava tranquillamen-<br />

te con l’Aiello, ci si potrebbe chiedere perché, proprio in que-<br />

sto caso ed in tale preciso momento storico, avesse avvertito<br />

la necessità di organizzare un incontro, apparentemente ca-<br />

suale, all’interno di un negozio di abbigliamento.<br />

E, posto che le modalità inconsuete di organizzazione preven-<br />

tiva dell’incontro e la volontaria rinuncia alla scorta sono ri-<br />

masti dimostrati in maniera inequivocabile, la risposta alla<br />

suddetta domanda consiste nella precisa e comune volontà<br />

degli imputati di incontrarsi in modo riservato.<br />

1279


E ciò sia per le suddette ragioni di opportunità che a motivo<br />

degli argomenti trattati, posto che Cuffaro doveva rivelare<br />

notizie segrete e si stava occupando di far inserire nel tarif-<br />

fario le prestazioni di radioterapia ai prezzi stabiliti dallo<br />

stesso Aiello.<br />

Ciò posto, può passarsi a ricostruire i fatti sulla scorta di<br />

tutte le prove emerse nel corso dell’istruzione dibattimentale.<br />

Ed anche in questo caso appare opportuno prendere le mosse<br />

dalle dichiarazioni rese da Roberto Rotondo.<br />

Questi riferiva che, qualche giorno dopo l’episodio del 20 ot-<br />

tobre, il Vito Raso, collaboratore diretto del Presidente Cuffa-<br />

ro e membro della sua segreteria, lo aveva contattato telefo-<br />

nicamente, convocandolo in Presidenza.<br />

Egli, pur trovandosi a Bagheria, si era recato senza indugi<br />

all’appuntamento che aveva avuto luogo, per strada, sotto gli<br />

uffici della presidenza.<br />

Dunque, il Raso, pur dovendo limitarsi a dare un appunta-<br />

mento al Rotondo (come si vedrà), non lo faceva per telefono<br />

ma invitava l’interlocutore a recarsi di persona in presidenza,<br />

nonostante questi si trovasse a Bagheria e non in città.<br />

Dopo che il Rotondo era arrivato in presidenza, il Raso, infat-<br />

ti, gli aveva unicamente riferito che, quel pomeriggio, il Cuf-<br />

faro sarebbe andato a Bagheria ed avrebbe voluto incontrare<br />

l’Aiello alle ore 18.30, presso il negozio di abbigliamento Ber-<br />

tini.<br />

Il Rotondo, a fronte della contestazione dell’apparente illogi-<br />

cità di tali modalità di fissazione di un appuntamento, non<br />

sapeva fornire una spiegazione ma confermava e ribadiva che<br />

le cose erano andate effettivamente così:<br />

“P.M. PIGNATONE: Ma a Vito RASO non glielo ha chiesto,<br />

“ma perché mi fai venire a Palermo, non ce l’hai il telefo-<br />

no?”… no, no, dico, può darsi…<br />

ROTONDO: Non gliel’ho chiesto…<br />

P.M. PIGNATONE: Non glielo ha chiesto…<br />

1280


ROTONDO: Certe volte, sa, nella confusione uno fa le cose<br />

meccanicamente, sono partito sperando di avere una notizia<br />

sul tariffario…<br />

P.M. PRESTIPINO: Ma lei è partito da Bagheria…<br />

ROTONDO: Ma non è la prima volta che io parto da Bagheria e<br />

scendo, salgo, dico, per lavoro, per altre cose…<br />

P.M. PRESTIPINO: Sì… no, dico, lei parte da Bagheria per<br />

parlare con Vito RASO, arriva da Vito RASO, Vito RASO le<br />

dice, “vedi che stasera il Presidente vuole vedere AIELLO”,<br />

giusto?<br />

ROTONDO: Sì.<br />

P.M. PRESTIPINO: E se ne ritorna…<br />

ROTONDO: Esattamente.<br />

P.M. PIGNATONE: E le dà l’appuntamento al negozio?<br />

ROTONDO: Sì, mi dice che, siccome il Presidente doveva anda-<br />

re là a fare compere, si…<br />

P.M. PRESTIPINO: “Là”, dov’è?<br />

ROTONDO: Al negozio Bertini… doveva andare a fare compere,<br />

se si potevano vedere là…<br />

P.M. PIGNATONE: E poi AIELLO le ha detto che aveva a-<br />

vuto notizie del tariffario…<br />

ROTONDO: Che si erano visti e che lo aveva rassicurato sul ta-<br />

riffario, che a giorni sarebbe stato pubblicato.”<br />

Egli, quindi, dopo essere tornato a Bagheria, aveva riferito la<br />

circostanza all’Aiello e, nel pomeriggio, lo aveva accompagna-<br />

to all’appuntamento presso il negozio Bertini.<br />

Poiché il Cuffaro ritardava, aveva riaccompagnato l’Aiello in<br />

ufficio ed aveva telefonato al Vito Raso, il quale gli aveva ri-<br />

badito che il Presidente era in ritardo ma che sarebbe arriva-<br />

to di lì a poco.<br />

Egli era, pertanto, ritornato al negozio Bertini, dove, quando<br />

aveva visto arrivare il Cuffaro, aveva avvisato l’Aiello e si era,<br />

quindi, allontanato.<br />

1281


L’indomani aveva saputo dall’Aiello che i due si erano incon-<br />

trati e che, in detta occasione, il Cuffaro lo aveva tranquilliz-<br />

zato circa la prossima pubblicazione del nuovo tariffario.<br />

Ciò posto, appare interessante verificare cosa lo stesso Vito<br />

Raso abbia detto in relazione al suo singolare comportamento<br />

ed alle modalità di organizzazione di quell’incontro.<br />

Vito Raso, sentito in veste di testimone, premetteva di essere<br />

amico di Cuffaro sin dall’infanzia e di svolgere per lui le<br />

mansioni di segretario particolare, addetto, tra l’altro, a<br />

prendere gli appuntamenti e ad aggiornare l’agenda del Pre-<br />

sidente.<br />

Conosceva il Rotondo, che sapeva essere un esponente del<br />

partito, consigliere comunale di Bagheria, il quale lavorava<br />

alle dipendenze dell’ing. Aiello, che, a sua volta, era in ottimi<br />

rapporti e frequentava il Cuffaro.<br />

A proposito delle modalità di fissazione dell’incontro del 31<br />

Ottobre 2003, il testimone confermava che era stato il Presi-<br />

dente Cuffaro a chiedergli di convocare di persona il Rotondo<br />

in presidenza per comunicargli l’appuntamento pomeridiano<br />

da portare a conoscenza dell’Aiello.<br />

Dunque, le disposizioni che Raso aveva ricevuto dal Cuffaro<br />

erano chiare ed esplicite, nel senso che l’appuntamento do-<br />

veva essere comunicato al Rotondo di persona e non per tele-<br />

fono:<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Cioè il presidente che cosa le ha detto, di farlo senza usare il<br />

telefono?<br />

RASO VITO:<br />

Di chiamarlo… di chiamarlo, farlo venire e dirglielo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Di chiamarlo, farlo venire e dirglielo. E lei solitamente quando<br />

ci sono appuntamenti del presidente usa questa procedura?<br />

RASO VITO:<br />

Anche questa procedura.<br />

1282


PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Anche questa…<br />

RASO VITO:<br />

Diverse procedure.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Procedure? Cioè non capisco perché non è possibile chiama-<br />

re una persona per telefono e dirgli che ci sarebbe stato…<br />

RASO VITO:<br />

Molte volte…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Un appuntamento intorno…<br />

RASO VITO:<br />

… Le persone le chiamo telefonicamente, molte volte le persone<br />

le faccio venire, molte volte…<br />

e ancora (il Presidente):<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si è raccomandato con lei di non…<br />

RASO VITO:<br />

Forse si…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Usare il telefono?<br />

RASO VITO:<br />

… Forse si. Forse si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Riesce a fare uno sforzo di memoria e dirmi se si è raccoman-<br />

dato con lei di non usare il telefono?<br />

RASO VITO:<br />

Ma io il presidente lo sentivo cen… cento volte al giorno, quindi<br />

qualche volta mi diceva: “Fai venire una persona là” e io lo<br />

convocavo. Oppure: “Parlaci della (voce sovrapposta)<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Stiamo focalizzando su una sola persona e su un solo giorno,<br />

sul 31 Ottobre l’appuntamento procurato per il tramite di Ro-<br />

tondo.<br />

1283


RASO VITO:<br />

Lo so, ma non è un giorno…”<br />

In considerazione della natura dei loro rapporti, l’ammissione<br />

del Raso potrebbe apparire strana, posto che si rivela, di fat-<br />

to, una circostanza negativa per il Cuffaro.<br />

Ma la spiegazione si rinviene immediatamente negli atti ed,<br />

in particolare, in una conversazione tra lo stesso Raso ed il<br />

Cuffaro, dal cui esame risulta evidente il motivo della sud-<br />

detta ammissione.<br />

Legenda:<br />

Telefonata del 31/10/03 ore 16,52<br />

S: segretaria<br />

C: Totò Cuffaro<br />

V: Vito Raso – Autista<br />

“C: pronto? --- //<br />

S: Vito Raso … te lo passo --- //<br />

C: pronto, pronto, pronto …… --- //<br />

V: ehi… --- //<br />

C: dove sei ? --- //<br />

V: vicino casa…. --- //<br />

C. eh ma… hai confermato, non hai confermato….? --<br />

V: alle 18:00….. --- //<br />

C: ma lo hai fatto venire?.. --- //<br />

V: eh come? --- //<br />

C: gli hai detto per telefono ? --- //<br />

V: no è venuto…. --- //<br />

C: va bene… --- //<br />

V: alle 18:00 --- //<br />

C: spero che tu l’abbia fatto venire… --- //<br />

V: Totò, vedi che quanto tu mi dice le cose a me basta<br />

mezza volta tre volte… --- //<br />

C: va bene, ciao --- //<br />

V: ciao…pronto (la linea rimane aperte……) --- //”.<br />

1284


E’, dunque, provato che il Raso, per espressa disposizione del<br />

Cuffaro, doveva comunicare l’appuntamento al Rotondo solo<br />

di presenza ed evitando di usare il telefono.<br />

Disposizione che il Raso aveva puntualmente eseguito (del<br />

resto gli bastava “mezza parola” per comprendere gli ordini<br />

del presidente), come dimostrano la suddetta intercettazione,<br />

le dichiarazioni del Rotondo e dello stesso Raso.<br />

E’ interessante notare come, nel corso del suo esame, lo<br />

stesso imputato Cuffaro, messo di fronte al contenuto espli-<br />

cito e chiarissimo di detta conversazione telefonica nella qua-<br />

le era stata registrata la sua voce, si sia limitato a riferire di<br />

non avere ricordo di detta conversazione.<br />

Ciò che gli veniva chiesto, tuttavia, non era se avesse ricordo<br />

dell’esistenza di detto dialogo, posto che lo stesso è certa-<br />

mente esistito visto che è registrato in atti, ma che spiega-<br />

zione egli potesse o volesse dare al suo contenuto.<br />

La domanda era del tutto chiara ed, ancor di più, lo è stata<br />

la mancata risposta che dimostra come il Cuffaro, in tale oc-<br />

casione, avesse la precisa intenzione di evitare il rischio di<br />

intercettazioni e di mantenere segreto il suo incontro con<br />

Aiello.<br />

Del resto, il carattere segreto e riservato dell’incontro emer-<br />

ge, in tutta la sua evidenza, non solo sulla scorta del fatto<br />

che il Raso abbia dato l’appuntamento a voce al Rotondo, evi-<br />

tando accuratamente di farlo per telefono, ma anche per un<br />

altro elemento emerso in modo certo ed ammesso dallo stesso<br />

imputato.<br />

Il Cuffaro, in tale occasione, si era recato all’appuntamento<br />

con l’Aiello senza la scorta che avrebbe dovuto accompagnar-<br />

lo in qualunque suo spostamento, come previsto dalle norma-<br />

tive in materia di sicurezza e dai provvedimenti del Comitato<br />

Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza.<br />

Come vedremo, invece, proprio in tale circostanza l’imputato<br />

eludeva la scorta con un pretesto e si faceva accompagnare,<br />

1285


a bordo di una automobile privata, solo da alcuni amici e<br />

componenti la sua segreteria particolare.<br />

Il Cuffaro, nel corso del suo esame, non ha negato la circo-<br />

stanza – anche perché inoppugnabile – ma ha cercato di<br />

spiegarla sostenendo che, anche in altre occasioni, egli aveva<br />

eluso la scorta, specialmente quando doveva occuparsi di vi-<br />

cende private, come, per l’appunto, andare ad acquistare ca-<br />

pi di abbigliamento per lui e per i suoi familiari.<br />

Tale spiegazione fornita dal Cuffaro è rimasta sprovvista di<br />

alcuna conferma processuale ed, anzi, è stata, sinanco,<br />

smentita dal teste Francesco Accordino, le cui dichiarazioni<br />

saranno tra breve esaminate.<br />

E per la precisione, deve anche aggiungersi che il Cuffaro, in<br />

altre precedenti occasioni, si era recato presso il negozio Ber-<br />

tini a fare acquisti insieme alla scorta (v. dichiarazioni di<br />

Massimiliano Bertini all’udienza del 24.5.2005) e non da so-<br />

lo.<br />

L’esame del testimone Francesco Accordino, poi, sebbene sol-<br />

lecitato dalla stessa difesa dell’imputato, forniva un interes-<br />

sante elemento di conoscenza a proposito del sistema di sicu-<br />

rezza del Cuffaro.<br />

L’Accordino, infatti, da anni si occupava di dirigere l’ufficio<br />

della Polizia di Stato distaccato presso la presidenza della<br />

Regione Sicilia e, per tale motivo, aveva competenza anche<br />

sul sistema di sicurezza del Presidente e dell’ufficio di presi-<br />

denza.<br />

Egli, in sostanza, riferiva che il Cuffaro, da quando era dive-<br />

nuto Presidente della Regione (2001), era stato sottoposto dal<br />

Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica al livello 2 di<br />

protezione che prevede l’assegnazione di una scorta composta<br />

da tre o quattro poliziotti, con turni di servizio “h/24”, cioè<br />

continuativi e senza alcuna interruzione.<br />

In forza delle circolari del Ministero dell’Interno e della nor-<br />

mativa vigente, la personalità scortata non può, per nessuna<br />

1286


agione, circolare senza la scorta al di fuori della propria abi-<br />

tazione e degli uffici dove esercita il suo mandato.<br />

Ogni eventuale violazione di dette prescrizioni da parte del<br />

soggetto scortato, ove scoperta, deve obbligatoriamente esse-<br />

re segnalata dagli agenti addetti alla sua sicurezza.<br />

Per la durata di tutto il suo incarico l’Accordino non aveva<br />

mai ricevuto alcuna segnalazione in tal senso ed, anzi, aveva<br />

potuto constatare che il Cuffaro non rinunciava mai alla<br />

scorta per i suoi spostamenti sia ufficiali che di tipo privato.<br />

Tale dato, come è ovvio, refluisce sulla valutazione<br />

dell’episodio dell’incontro presso il negozio di abbigliamento<br />

Bertini.<br />

In base a quanto riferito dall’Accordino, invero, deve conclu-<br />

dersi che si sia trattato, diversamente da quanto sostenuto<br />

dall’imputato, dell’unico caso dimostrato di spostamento del<br />

Cuffaro senza la scorta.<br />

La circostanza, specie se valutata alla luce delle singolari<br />

modalità dell’incontro organizzato presso il suddetto negozio<br />

di abbigliamento, conferma la tesi che si sia trattato di un<br />

appuntamento che lo stesso Cuffaro voleva mantenere segre-<br />

to e non verificabile attraverso i movimenti della sua scorta<br />

che, come è noto, vengono annotati giornalmente in appositi<br />

registri.<br />

Tali modalità riservate, peraltro, vengono ulteriormente com-<br />

provate attraverso una serie imponente di riscontri, fondati<br />

su fonti dichiarative e sull’intercettazione di alcune conver-<br />

sazioni telefoniche, dalle quali risultava esplicitamente che lo<br />

spostamento doveva avvenire “in incognito”.<br />

Per ciò che attiene alle fonti dichiarative, a parte quelle già<br />

esaminate (Rotondo e Raso), va esaminato anche il contenuto<br />

della deposizione del teste Giovanni Antinoro che ha avuto<br />

luogo all’udienza dell’ 8 novembre 2005.<br />

L’Antinoro premetteva di essere in servizio presso il Corpo fo-<br />

restale ma, di fatto, distaccato presso l’ufficio di gabinetto<br />

1287


del Presidente Cuffaro, del quale si dichiarava amico e stretto<br />

collaboratore da oltre dieci anni.<br />

Come emerso nel corso dell’istruzione ed affermato dallo<br />

stesso Cuffaro, egli era anche una sorta di membro aggiunto<br />

della sua scorta.<br />

Nella sua deposizione, il teste ricostruiva i movimenti del<br />

Cuffaro, nel corso del pomeriggio del 31 Ottobre 2003, posto<br />

che era stato lui ad accompagnarlo a Bagheria con la mac-<br />

china privata (una Lancia Lybra) di un altro amico fidato del<br />

Cuffaro, tale Pisano.<br />

Circa la presenza o l’assenza della scorta l’Antinoro riferiva:<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E quel giorno la scorta non c’era?<br />

ANTINORO GIOVANNI:<br />

No, la scorta aveva detto di mandarla, perché il presidente<br />

qualche volta, quando ha qualcosa da fare, oppure quando di-<br />

ce, dice: “Manda la scorta” e io ho rapporti con la scorta, e gli<br />

dico di liberarsi.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quindi esattamente quando il presidente le disse di mandare<br />

la scorta?<br />

ANTINORO GIOVANNI:<br />

Dopo un paio d’ore che eravamo sopra, dice: “Manda la scorta<br />

che non ne abbiamo bisogno”.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Manda la scorta che non ne abbiamo bisogno.<br />

ANTINORO GIOVANNI:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E lei che cosa fece?<br />

ANTINORO GIOVANNI:<br />

Ho chiamato la scorta, non mi ricordo se l’ho chiamata telefo-<br />

nicamente o sono sceso, e ha detto, dice: “Liberi tutti”.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

1288


Liberi tutti fino a quando? Cioè quando la scorta si allontana…<br />

ANTINORO GIOVANNI:<br />

No… normalmente quando si manda la scorta non c’è un limite,<br />

ge… “ci dobbiamo allontanare” – “ve ne andate…” – “No per<br />

ora anda… liberi, poi vediamo caso mai vi chiamo” normalmen-<br />

te…<br />

Dunque, secondo lo stesso Antinoro, era stato il Cuffaro a<br />

dargli disposizioni di licenziare la scorta mentre era ancora a<br />

casa ed, in tarda serata, dopo l’incontro a Bagheria ed un in-<br />

vito a cena in casa Cittadini, a far richiamare l’autista della<br />

Regione.<br />

L’Antinoro, poi, nel tardo pomeriggio, aveva accompagnato il<br />

Cuffaro presso il negozio Bertini di Bagheria e, poco dopo,<br />

aveva visto arrivare l’Aiello che egli conosceva come amico<br />

personale del Presidente.<br />

Altrettanto significativi, in chiave di riscontro, risultano poi<br />

gli esiti di alcune conversazioni telefoniche intercettate, pro-<br />

prio quel pomeriggio, sulle utenze dei componenti la segrete-<br />

ria particolare del Cuffaro.<br />

Legenda:<br />

Telefonata del 31/10/03 ore 19,07<br />

P: Giuseppe GAMBINO, inteso Pino<br />

G: Giovanni ANTINORO<br />

G: Pino?<br />

P: ehi, dove siete?<br />

G: dove sei tu Pino<br />

P: qua<br />

G: aspetta un minuto, aspetta …. Pino?<br />

P: ehi, Giovanni<br />

G: ciao (riferito a terza persona)<br />

(In sottofondo voce maschile riferisce testualmente) “chiudete<br />

la porta”<br />

G: Pino, mi ascolti?<br />

1289


(In sottofondo voce maschile riferisce testualmente “ah, auguri,<br />

auguri” e, in risposta, voce di donna testualmente “grazie”<br />

G: Pino?<br />

P: ehi Giovanni<br />

G: mi senti?<br />

G: tieniti disponibile che ti chiamiamo più tardi<br />

P: come?<br />

G: tieniti disponibile …<br />

P: perché?<br />

G: che ti chiamiamo verso le nove … perché abbiamo manda-<br />

to …<br />

P: (incomprensibile)<br />

G: (Antinoro Giovanni, abbassa il tono della voce e riferisce)<br />

perché non lo so. Deve andare da qualche parte, poi deve<br />

andare a prendere sua figlia (abbassa ulteriormente il tono<br />

della voce) per ora abbiamo mandato tutti, abbiamo man-<br />

dato pure la scorta, capisci? …. E siamo fuori in inco-<br />

gnito, d’accordo?<br />

P: e allora, scusa, io me ne vado a casa?<br />

G: (Giovanni, riprende il normale tono della voce) si, e ti chia-<br />

miamo<br />

P: eeeh … va bene. Io ho le chiavi, volevo portari le chiavi nel<br />

caso in cui non mi chiami più<br />

G: no, ti ho chiamato … se ti dico che deve uscire, deve uscire<br />

P: deve andare fuori Palermo?<br />

G: no, Palermo Palermo. Adesso vediamo se chiamiamo la scor-<br />

ta e chiamiamo pure te<br />

P: ma scusa, tu la macchina non l’hai?<br />

G: come?<br />

Incomprensibile a causa di sovrapposizioni di voci<br />

G: pronto? Pino?<br />

CADE LA LINEA<br />

L’Antinoro, dunque, alle ore 19,07 chiamava l’autista Gambi-<br />

no dicendogli, sottovoce e con tono palesemente alterato ri-<br />

1290


spetto al resto della conversazione, che avevano licenziato la<br />

scorta e stavano per uscire “in incognito”: per ora abbiamo<br />

mandato tutti, abbiamo mandato pure la scorta, capisci?<br />

…. E siamo fuori in incognito, d’accordo? .<br />

Nonostante ciò, tuttavia, il Gambino si doveva tenere pronto<br />

in quanto in serata sarebbe stato incaricato di andare a pre-<br />

levare il Cuffaro con l’auto di servizio, cosa poi puntualmente<br />

accaduta dopo cena.<br />

Telefonata del 31/10/03 ore 19,11<br />

Legenda:<br />

P: Giuseppe GAMBINO, inteso Pino<br />

G: Giovanni ANTINORO<br />

G: Pino?<br />

P: mi senti? Va bene!<br />

G: Pino?<br />

P: ti sento Giovanni, tu mi senti?<br />

G: ti dicevo, vattene che poi ti chiamiamo noi<br />

P: va bene, voi siete ancora in Presidenza?<br />

G: no, no, PINO !!!<br />

P: va bene<br />

G: hai capito, ciao. Poi ti chiamiamo noi<br />

P: va bene<br />

G: ti chiamiamo sicuramente. Non andare in Presidenza però<br />

P: va bene<br />

G: ok?<br />

SI SALUTANO<br />

In questa telefonata, immediatamente successiva e dovuta al<br />

fatto che, nel corso della precedente, era caduta la linea,<br />

l’Antinoro ribadisce le disposizioni al Gambino e lo invitava a<br />

non andare in presidenza (visto che Cuffaro non era là) e ad<br />

aspettare la chiamata telefonica.<br />

Telefonata del 31/10/03 ore 21,07<br />

Legenda:<br />

P: Giuseppe GAMBINO, inteso Pino<br />

1291


G: Giovanni ANTINORO<br />

P: Giovanni ?.... ---- //<br />

G: Pino… --- //<br />

P: eh ?.. --- //<br />

G: vieni … chiama la scorta e venite in via Villareale …<br />

dove c’è la Clinica Candela . --- //<br />

P: dove… via villareale? --- //<br />

D: dove c’è la clinica Candela, l’hai presente ? --- //<br />

P: e dobbiamo venire con la scorta lì ? --- //<br />

G: si, tu dove sei? --- //<br />

P: io a casa sono … --- //<br />

G: e va bene, io aspetto a te che ci devo mettere delle cose in<br />

macchina …. --- //<br />

In sottofondo si sente la voce di CUFFARO Salvatore.<br />

P: va bene… ma se ci sei tu li perché devo venire pure io ? ---<br />

//<br />

G: no io non sono qua, sono con un'altra macchina con<br />

PISANU e ce ne dobbiamo andare --//<br />

P: ah ho capito….va bene… --- //<br />

G: tu vieni con la scorta direttamente la…. dai … subito però,<br />

non perdere tempo… --- //<br />

P: sto scendendo…. --- //<br />

G: hai capito dovè…. hai capito dovè… --- //<br />

P: e da Cittadini…diciamo no ? --- //<br />

G: si, da MISURACA. --- //<br />

P: ciao… --- //<br />

G: ciao… --- //<br />

Con la telefonata delle successiva 21,07, l’Antinoro, quindi,<br />

diceva al Gambino di chiamare la scorta e di andare a pren-<br />

dere il Cuffaro in via Villareale, accanto alla clinica Candela,<br />

presso l’abitazione dei signori Cittadini-Misuraca.<br />

Il Gambino non avrebbe, però, incontrato l’Antinoro in quan-<br />

to questi si trovava sull’automobile del Pisano ed era già an-<br />

dato via.<br />

1292


Orbene, in conclusione, attraverso la disamina critica del so-<br />

pra richiamato compendio probatorio può affermarsi, con as-<br />

soluta sicurezza, che l’incontro del 31 ottobre è stato orga-<br />

nizzato dal Cuffaro con criteri di segretezza e con modalità<br />

tali da apparire come un incontro puramente casuale mentre,<br />

in realtà, era stato pianificato sin nei dettagli.<br />

Ciò posto e spiegate le ragioni di detta riservatezza, non re-<br />

sta che verificare, anche alla luce di tale dato fattuale, quali<br />

siano stati gli argomenti di cui il Cuffaro e l’Aiello dovevano<br />

discutere.<br />

Un primo elemento di tipo logico-deduttivo appare evidente:<br />

di certo doveva trattarsi di argomenti molto delicati e scot-<br />

tanti se il Cuffaro e l’Aiello avevano deciso di violare la pre-<br />

cedente comune decisione di non incontrarsi di persona.<br />

Decisione tanto ferma e condivisa che, a partire dal 1 luglio<br />

2003, i due non si erano più incontrati né in casa, né nei ri-<br />

spettivi uffici né, casualmente, per strada o in qualche altro<br />

negozio.<br />

E, viste le eccezionali precauzioni adottate e la natura così<br />

segreta dell’incontro, appare chiaro che non si dovesse discu-<br />

tere di argomenti del tutto leciti.<br />

Per procedere all’accertamento diretto dell’oggetto<br />

dell’incontro, appare opportuno prendere le mosse da una<br />

importante conversazione intercettata sulla “nuova” rete ri-<br />

servata.<br />

Si tratta del dialogo intercorso tra l’Aiello ed il Carcione la<br />

sera stessa del 31 ottobre 2003 alle ore 20.14, e, cioè, poco<br />

dopo la conclusione dell’incontro presso il negozio Bertini tra<br />

Aiello e Cuffaro.<br />

Tale intercettazione – è bene ribadirlo – non sarebbe<br />

mai stata effettuata senza l’intuizione investigativa e l’errore<br />

commesso dal Carcione di cui si è ampiamente discusso.<br />

Essa, invero, rientra nel novero di quelle prove che sa-<br />

rebbero state pregiudicate e mai raccolte a seguito ed in di-<br />

1293


pendenza della prima rivelazione di notizia segrete, fatta dal<br />

Cuffaro al Rotondo il 20 ottobre precedente.<br />

Legenda:<br />

Telefonata del 31/10/2003 ore 20.14<br />

A: AIELLO Michele<br />

C: CARCIONE Aldo<br />

A: pronto …<br />

C: hei Michele …<br />

A: hei ciao Aldo …<br />

C: sei in compagnia ?<br />

A: cosa ? … no … no … completamente …<br />

C: ho capito … come è finita ?<br />

A: no era messo a vibracall quindi a vibracall … niente pra-<br />

ticamente niente di eccezionale … praticamente … il discorso<br />

qual è … ha fatto un giochetto … che sta facendo a Gior-<br />

gio lui …<br />

C: eh …<br />

A: che poi ti spiego … eee quel … quel tizio …<br />

C: eh …<br />

A: hai capito ?<br />

C: eh …<br />

A: eee ma per il resto praticamente lui mi ha assicu-<br />

rato e spergiurato cheee … niente … ma niente di ecce-<br />

zionale praticamente stavanooo … ma quello che sap-<br />

piamo noi …<br />

C: va beh d’accordo …<br />

A: perché è un diretta … un diretto collegamento con<br />

Roma eee … e quindiii … niente riesce ad aver … vah …<br />

C: va beh …<br />

A: né più né meno quello che sappiamo …<br />

C: d’accordo va beh l’interessante … (incomprensibile) …<br />

A: e che stavano commentando un pooo’ … queste conver-<br />

sazioni …<br />

C: va bene …<br />

1294


A: facendo delle ipotesi … anzi quello lo metteva in<br />

guardia per dire viri sti bastardi che stanno combinando<br />

… va bene ?<br />

C: va beh d’accordo …<br />

A: ne più e ne meno …<br />

C: va beh …<br />

A: né la suaaa … quando si è parlato di quel dipen-<br />

dente l’han … gli hanno dato molta importanza … com-<br />

pletamente …<br />

C: ho capito …<br />

A: però in considerazione di questo dice va beh apri-<br />

tevi gli occhi …<br />

C: va beh …<br />

A: chiaro ?<br />

C: d’accordo … poi ne …<br />

A: la cosa è un pochettino …<br />

C: poi ne …<br />

A: più ridimensionata …<br />

C: ne parliamo poi con calma …<br />

A: va bene ?<br />

C: va beh … d’accordo … va beh …<br />

A: okay … ci sentiamo …<br />

C: per le nostre cose ti ha detto niente ?<br />

A: no le tari … sì che io … la settimana entrante ap-<br />

provano tutto …<br />

C: eh …<br />

A: e poi però mi ha detto accettateli per come sono …<br />

non fate completamente ricorso …<br />

C: eh …<br />

A: perchééé fra tre mesi poi li cambiamo …<br />

C: va beh …<br />

A: facciamo un aggiornamento … per cui …<br />

C: certo …<br />

A: se anche vi vi sembrano un po’ basse … pazienza …<br />

1295


per tre mesi diceee … ve li dovete accettare per come so-<br />

no …<br />

C: va beh …<br />

A: fatemi sta cortesia …<br />

C: … (incomprensibile) … sta Assessore figlio mio …<br />

A: cosa ?<br />

C: per far saltare sta Assessore fuss … fussi una cosa<br />

buona ma comunque …<br />

A: e lo so … comunque ha detto di … di … li faranno ma<br />

accettatele per come sono … me l’ha detto tre volte …<br />

C: va bene …<br />

A: va bene ?<br />

C: d’accordo …<br />

A: okay va boh …<br />

C: okay … ciao …<br />

A: ciao … ciao …<br />

Ancora una volta, dunque, si tratta di un preciso e dettaglia-<br />

to resoconto che l’Aiello, nell’immediatezza del fatto e subito<br />

dopo l’incontro col Cuffaro, faceva al correo Carcione, con ciò<br />

dimostrando il loro profondo collegamento di interessi e la<br />

condivisione di tutti i propositi criminosi.<br />

Del resto, il Carcione era già a conoscenza dell’incontro tra<br />

l’Aiello ed il Cuffaro, posto che, proprio all’inizio della telefo-<br />

nata, dice al cugino: “… come è finita ?” dimostrando tutta<br />

la sua impazienza di avere notizie.<br />

Ad ulteriore riprova di ciò, va ricordato che, nel corso del suo<br />

interrogatorio del 13.2.2004 (cfr. pag. 28 trascrizione), lo<br />

stesso Carcione confermava di avere avuto preventiva cono-<br />

scenza dell’incontro che si sarebbe svolto tra l’Aiello ed il<br />

Cuffaro all’interno di un negozio di Bagheria.<br />

Prima ancora di entrare nel merito del contenuto<br />

dell’incontro avuto col Cuffaro, l’Aiello dava un’indicazione,<br />

poi non ulteriormente sviluppata, che, tuttavia, al Collegio<br />

appare del tutto comprensibile e decifrabile.<br />

1296


Aiello riferiva di avere chiarito col Cuffaro la questione del<br />

“regalo” che il Borzacchelli gli aveva chiesto o suggerito di fa-<br />

re al Riolo che, a suo dire, versava in condizioni di difficoltà.<br />

Dal tenore di tale indicazione, l’Aiello faceva comprendere al<br />

cugino che si era trattato di un’ennesima manovra del Bor-<br />

zacchelli, come aveva appena verificato col Cuffaro.<br />

Tale aspetto della vicenda sarà approfondito in seguito quan-<br />

do si esaminerà una successiva conversazione telefonica tra<br />

lo stesso Aiello ed il Riolo.<br />

Tornando al contenuto del dialogo, va precisato che il reso-<br />

conto dell’Aiello, di certo, riguardava due fatti del tutto au-<br />

tonomi.<br />

Ciò lo si ricava chiaramente dallo stesso tenore della conver-<br />

sazione, la cui prima parte è per intero dedicata<br />

all’argomento della fuga di notizie, senza alcun riferimento<br />

alle tariffe ed al nomenclatore tariffario in corso di approva-<br />

zione.<br />

Quando la conversazione stava per terminare, il Carcione in-<br />

troduceva l’altro argomento, quello del tariffario, dicendo “C:<br />

per le nostre cose ti ha detto niente ?” .<br />

L’esame attento del dialogo, dunque, già per le sue stesse<br />

modalità e contenuti, dimostra l’esistenza di due diversi ed<br />

autonomi argomenti trattati nell’incontro col Cuffaro.<br />

E ciò smentisce la tesi del Cuffaro, secondo il quale non si<br />

sarebbe mai parlato delle fughe di notizie ma solo del tariffa-<br />

rio regionale.<br />

Viceversa, dall’esame della suddetta prova emergono alcuni<br />

passaggi che attengono, con certezza, alla fuga di notizie e<br />

che si ricollegano a quanto riferito dal Cuffaro, tramite il Ro-<br />

tondo, già nel corso del primo incontro del 20 ottobre.<br />

In primo luogo, secondo il resoconto fatto dall’Aiello al cugi-<br />

no, il Cuffaro aveva dato una, ulteriore e diretta, conferma<br />

delle notizie già trasmesse tramite il Rotondo, senza aggiun-<br />

gere nuove circostanze di fatto.<br />

1297


E’ bene, però, a questo proposito, precisare che non si trat-<br />

tava di una mera ed asettica conferma, come tale, priva di ef-<br />

ficacia e di autonomi elementi di novità.<br />

Come si vedrà qui di seguito, infatti, pur se la notizia era ri-<br />

masta pressocchè inalterata nei suoi dati conoscitivi essen-<br />

ziali, il nuovo e diretto incontro col Cuffaro aveva consentito<br />

all’Aiello e, quindi, al Carcione, al Ciuro ed al Riolo di ap-<br />

prendere nuovi importanti elementi di valutazione.<br />

Intanto, un primo dato di novità è, indubbiamente, costituito<br />

dal fatto che, questa volta, la notizia veniva appresa dalla vi-<br />

va voce del Cuffaro e, pertanto, senza rischi di lacune ed in-<br />

comprensioni derivanti dalla presenza di un intermediario.<br />

Ma, soprattutto, essa veniva arricchita di una serie di mag-<br />

giori dettagli, relativi alle circostanze ed alle modalità di ap-<br />

prensione della stessa ed all’oggetto delle verifiche effettuate<br />

dalla fonte del Cuffaro.<br />

Ed in effetti, dal resoconto dell’Aiello al Carcione emergeva<br />

che la persona con cui aveva parlato il Cuffaro aveva “un di-<br />

retto collegamento con Roma e quindi riesce ad aver…”, la-<br />

sciando intendere che si riferisse al termine “informazioni”.<br />

Si trattava, è vero, delle stesse notizie che già il Cuffaro ave-<br />

va “mandato a dire” attraverso il Rotondo: “ne più ne meno<br />

quello che sappiamo noi;” “lui mi ha assicurato e spegiurato,<br />

ma niente di eccezionale”.<br />

Eppure, per quanto l’oggetto della notizia fosse rimasto so-<br />

stanzialmente inalterato, si apprendeva il dato nuovo, in ba-<br />

se al quale il Presidente della Regione in carica ed il suo i-<br />

gnoto interlocutore, stavano “…commentando un po queste<br />

conversazioni”… facendo delle ipotesi… anzi quello lo mette-<br />

va in guardia per dire “viri sti bastardi che stanno combi-<br />

nando””.<br />

Appare univoco il senso di tale espressione: il Cuffaro ed il<br />

suo referente avevano esaminato più di una conversazione e<br />

non solamente quella relativa alla raccomandazione del mari-<br />

1298


to della Pellerano, con ciò dovendosi intendere che dispone-<br />

vano di conoscenze che riguardavano il complesso<br />

dell’indagine in corso e non quel dato isolato.<br />

Il successivo commento ingiurioso riferito ai pubblici mini-<br />

steri ed agli inquirenti non pare necessiti di commento da<br />

parte del Collegio.<br />

Nel successivo passaggio, anzi, emerge che il Cuffaro,<br />

d’accordo con questa sua fonte, non attribuiva molta impor-<br />

tanza all’intercettazione della telefonata di raccomandazione,<br />

anche se aveva lo stesso sollecitato l’Aiello a seguirne gli svi-<br />

luppi con attenzione:<br />

A: né la suaaa … quando si è parlato di quel dipen-<br />

dente l’han … gli hanno dato molta importanza … com-<br />

pletamente …<br />

C: ho capito …<br />

A: però in considerazione di questo dice va beh apri-<br />

tevi gli occhi …”<br />

Tale ultimo argomento della conversazione smentisce total-<br />

mente una tesi sostenuta dalla difesa del Cuffaro e fondata<br />

sul preteso esclusivo interesse di quest’ultimo al dato della<br />

telefonata di raccomandazione.<br />

Secondo tale tesi, il Cuffaro, cioè, sarebbe stato interessato<br />

unicamente a far sapere all’Aiello, al Ciuro ed al Riolo della<br />

suddetta telefonata, in quanto la stessa avrebbe potuto ag-<br />

gravare la sua posizione di indagato per concorso esterno in<br />

associazione mafiosa.<br />

Intanto, tale tesi, come al solito, sembra dare per assodata<br />

l’ammissione del Cuffaro della suddetta rivelazione, cosa che,<br />

invece, risulta smentita dalla decisa negazione che l’imputato<br />

ha fatto in relazione a tutte le notizie oggetto di imputazione<br />

a suo carico.<br />

E’, dunque, un’ulteriore tesi intrinsecamente contraddittoria.<br />

In secondo luogo, dal tenore letterale della suddetta conver-<br />

sazione, appare chiaro che l’interesse e la preoccupazione del<br />

1299


Cuffaro non riguardavano, in modo particolare, la raccoman-<br />

dazione del marito della Pellerano ma l’intero sviluppo delle<br />

indagini.<br />

In conclusione, pertanto, l’Aiello ed il Cuffaro il 31 ottobre<br />

avevano rifatto il punto della situazione, ripercorrendo, que-<br />

sta volta senza intermediari ma de visu, la situazione delle<br />

indagini sulla base delle notizie e delle indicazioni, anche<br />

nuove, fornite al Presidente della Regione da una sua fonte<br />

che costituiva “un diretto collegamento con Roma”.<br />

E, come si è visto in precedenza, non si trattava solo di<br />

commentare la notizia - che anzi si riteneva, a quel punto,<br />

poco rilevante - della telefonata di raccomandazione ma,<br />

semmai, di valutare un quadro di conoscenze ben più ampio<br />

sulle indagini in corso a carico dell’Aiello e dei suoi collabo-<br />

ratori.<br />

Ma, nella surriportata conversazione telefonica, oggetto di in-<br />

tercettazione sulla rete riservata, il Carcione e l’Aiello, dopo<br />

aver esaminato la questione concernente la fuga di notizie,<br />

affrontavano, come si è detto, un diverso ed autonomo argo-<br />

mento.<br />

Tale nuovo argomento riguardava quanto riferito dal Cuffaro<br />

a proposito del suo interessamento al fine di sollecitare<br />

l’approvazione del nuovo nomenclatore tariffario regionale e,<br />

soprattutto, l’inserimento delle cinque prestazioni di radiote-<br />

rapia che costituivano, di gran lunga, il nucleo essenziale<br />

delle prestazioni erogate dalle loro strutture e che non figu-<br />

ravano nel vecchio nomenclatore del 1997.<br />

L’introduzione dell’argomento era opera del Carcione:<br />

C: per le nostre cose ti ha detto niente ?.<br />

L’Aiello tranquillizzava il socio dicendo che Cuffaro gli aveva<br />

assicurato che, entro la successiva settimana, il tariffario sa-<br />

rebbe stato approvato con l’inserimento delle cinque presta-<br />

zioni alle tariffe da loro stessi suggerite ma con una momen-<br />

tanea riduzione:<br />

1300


A: no le tari … sì che io … la settimana entrante ap-<br />

provano tutto …<br />

C: eh …<br />

A: e poi però mi ha detto accettateli per come sono …<br />

non fate completamente ricorso …<br />

C: eh …<br />

A: perchééé fra tre mesi poi li cambiamo …<br />

C: va beh …<br />

A: facciamo un aggiornamento … per cui …<br />

C: certo …<br />

A: se anche vi vi sembrano un po’ basse … pazienza …<br />

per tre mesi diceee … ve li dovete accettare per come so-<br />

no …<br />

C: va beh …<br />

A: fatemi sta cortesia …<br />

Il Presidente della Regione in carica, dunque, chiedeva ad un<br />

imprenditore privato di “fargli una cortesia” consistente<br />

nell’accettazione di tariffe decine di volte superiori ai prezzi<br />

di mercato ed a quelli praticati nel resto d’Italia ma legger-<br />

mente ridotte rispetto a quelle dallo stesso imprenditore in-<br />

dicate.<br />

E gli chiedeva di avere pazienza e di non fare ricorso, assicu-<br />

randogli che, entro un breve termine, tale riduzione sarebbe<br />

stata eliminata e, di conseguenza, le tariffe sarebbero state<br />

riportate esattamente ai livelli suggeriti dallo stesso impren-<br />

ditore.<br />

A tale proposito, vale la pena di sottolineare come il Cuffaro,<br />

nel corso del suo esame, abbia ammesso di essersi interessa-<br />

to della vicenda amministrativa concernente l’approvazione<br />

del nomenclatore tariffario, allo scopo di aiutare l’Aiello e le<br />

sue strutture.<br />

Aggiungeva, tuttavia, di averlo fatto, non per scopi illeciti o<br />

di amicizia personale, ma per evitare che due strutture di ec-<br />

cellenza potessero sospendere la loro attività e per risponde-<br />

1301


e ad alcune interrogazioni parlamentari che erano state pre-<br />

sentate all’A.R.S. proprio su questo tema.<br />

Il Cuffaro, poi, come si è già anticipato, ammetteva:<br />

- di avere segnalato l’Aiello al funzionario competente (Cuc<br />

cia);<br />

- di avere incaricato l’On.le Dina di seguire la vicenda e di<br />

assicurarsi che le prestazioni che interessavano l’Aiello ve-<br />

nissero inserite nel progetto di nuovo nomenclatore che la<br />

Commissione tecnica stava elaborando;<br />

- e di avere ricevuto dall’Aiello e girato al Dina una bozza di<br />

prestazioni e tariffe scritte a mano e con inchiostri di vari co-<br />

lori.<br />

Tuttavia, aggiungeva che non aveva mai parlato con l’Aiello,<br />

il Rotondo ed il Carcione dell’entità economica delle tariffe da<br />

abbinare alle cinque prestazioni che interessavano l’impresa<br />

privata.<br />

In considerazione della delicatezza del tema, appare opportu-<br />

no richiamare testualmente il contenuto dell’esame<br />

dell’imputato:<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Io l’avevo incontrato molte volte l’ingegnere Aiello, anche in<br />

sede istituzionale lo avevo anche incontrato a casa mia, mi ero<br />

fatto promotore di incontri istituzionali convocando l’assessore<br />

regionale alla sanità e il direttore generale della USl, delle<br />

struttura interessate, perché si potesse dare una risposta che<br />

consentisse alla struttura dell’ingegnere Aiello di potere conti-<br />

nuare ad erogare prestazioni piuttosto che a fermarsi. Questo<br />

fu l’ultimo incontro che feci perché siccome la situazione si<br />

era in un certo senso deteriorata perché il primo elenco di<br />

aggiornamento del tariffario che era venuto fuori<br />

dall’assessorato perché c’era una commissione tecnica<br />

che io, insieme all’assessore, avevamo istituito che stava ela-<br />

borando le tariffe, prevedeva un aumento delle tariffe già<br />

previste nel tariffario e un non inserimento di alcune tarif-<br />

1302


fe che invece erano esattamente quelle che bisognava in-<br />

serire ex novo e che avrebbero consentito alla struttura<br />

dell’ingegnere Aiello di potere continuare le prestazioni sen-<br />

za creare problemi tecnici di pagamento. Siccome questo pur-<br />

troppo non si era risolto nonostante tutti gli incontri i-<br />

stituzionali io avessi fatto, nonostante avevo persino<br />

creato degli appuntamenti all’ingegnere Aiello con la<br />

struttura dell’assessorato alla sanità che si occupava di<br />

questo tema, il dottore Cuccia e altri, allora sono dovuto<br />

intervenire personalmente occupandomi di questa vicen-<br />

da perché il tariffario andasse in porto al più presto e<br />

comprendesse queste voci, ripeto voci di tariffazione assolu-<br />

tamente nuove che comprendevano per esempio la possibilità<br />

che venisse finalmente tariffata la radio terapia con apparec-<br />

chiature stereotastiche che sono delle voci assolutamente nuo-<br />

ve e siccome non c’erano io me ne occupai. Ho dovuto incon-<br />

trare l’ingegnere Aiello per dire che bisognava chiudere<br />

questo tariffario e che se anche le voci inserite nel tarif-<br />

fario erano le voci assolutamente più basse di quanto le<br />

stesse prestazioni potessero in qualche modo aspettarsi<br />

dal punto di vista economico e lui li accettasse perché io<br />

avevo necessità che lui non ponesse problemi e in un certo<br />

senso avevo chiesto una sorta di cortesia perché si chiu-<br />

desse questa vicenda e si potesse continuare ad erogare<br />

le prestazioni sanitarie e che poi in qualche modo le a-<br />

vremmo riviste, ma era tanto per dire chiudiamo questa vi-<br />

cenda ed evitiamo di interrompere un servizio assolutamente<br />

importante per gli utenti, per i malati.”.<br />

A proposito di tale prima parte dell’esame, deve sottolinearsi<br />

quanto segue:<br />

- il Cuffaro non aveva nessuna competenza funzionale od i-<br />

stituzionale sulla questione della elaborazione del nuovo ta-<br />

riffario regionale che spettava alla apposita commissione tec-<br />

nica;<br />

1303


- non aveva, in particolare, alcuna competenza per stabilire<br />

se le cinque prestazioni di radioterapia andassero o meno in-<br />

serite nel nuovo tariffario, decisione che toccava alla com-<br />

missione per motivazioni tecniche e scientifiche e non per<br />

supposte ragioni politiche o di “immagine”;<br />

- ancora, non aveva alcuna possibilità di influire sui riferi-<br />

menti valoriali (prezzi) di tali prestazioni che dovevano essere<br />

decise dalla commissione e non dal Cuffaro e, tanto meno,<br />

dall’Aiello e dal Carcione, cioè dagli unici imprenditori privati<br />

siciliani interessati all’approvazione di dette tariffe;<br />

- il Cuffaro, infine, non poteva assicurare alcun prossimo in-<br />

cremento economico delle tariffe, posto che i meccanismi di<br />

adeguamento dei riferimenti valoriali inseriti nei nomenclato-<br />

ri tariffari non competono e non dipendono dal Presidente<br />

della Giunta regionale.<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Si, e questo è il tema generale. Io però volevo chiederle: in<br />

quella occasione, cioè proprio in quella occasione, poi vediamo<br />

nei precedenti come si è sviluppata la situazione, in quella oc-<br />

casione, la sera del 31 ottobre, lei e l’ingegnere Aiello che cosa<br />

vi siete detti su questo tema del tariffario?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Esattamene quello che ho detto presidente. Ho detto<br />

all’ingegnere Aiello che mi stavo occupando personal-<br />

mente della vicenda. D’altronde lui lo sapeva perché c’erano<br />

stati degli incontri intercorsi anche con l’onorevole Dina<br />

che essendo un esperto di sanità anche lui, un ispettore sani-<br />

tario, conosceva il problema...<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Si, mi scusi senatore, poi ci torniamo su quello che è accaduto<br />

precedentemente, mi interessava fissare il punto sul contenuto<br />

del vostro colloquio del 31, cioè lei lo incontra e dice<br />

all’ingegnere?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

1304


Dico, tranquillizzo l’ingegnere dicendo: stiamo aggiustando<br />

il tariffario nel senso che inseriamo voci che voi pensa-<br />

vate non ci fossero; in realtà nella prima parte non<br />

c’erano. Ho detto altresì: siccome le tariffe saranno con-<br />

cordate tutte a ribasso di non creare questioni e di con-<br />

tinuare a dare risposte ai malati che poi comunque nel<br />

futuro, col tempo avremmo rivisto anche queste posizio-<br />

ni. Questo è stato il tema del discorso che ho affrontato con<br />

l’ingegnere Aiello.<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Quindi erano due le questioni. Lei ha dato rassicurazioni<br />

sull’inserimento delle voci delle prestazioni nel tariffario e se-<br />

conda questione il quantum diciamo dei rimborsi, no?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Che io non conoscevo e che però siccome avevo chiesto<br />

alla commissione, all’assessore Cittadini e ad altri di<br />

tenerli tutti a ribasso, che comunque li accertassero senza<br />

creare problemi e continuassero ad erogare le prestazioni che<br />

in quel momento la struttura dell’ingegnere Aiello stava sce-<br />

gliendo di fermare creando i disguidi che poi le inderogazioni<br />

parlamentari avevano sollecitato.<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Si, a proposito del problema del quantum di queste prestazioni,<br />

nel corso di questo colloquio lei nello specifico...<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

No, no, non siamo entrati...<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Mi faccia prima fare la domanda.<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Prego.<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Dico, a proposito del quantum della prestazione lei che tipo di<br />

rassicurazioni, lei ha detto prima: ho detto all’ingegnere Aiello<br />

1305


di non creare problemi, di accettare quello che la commissione<br />

problema e poi si sarebbe visto. Se ho capito bene.<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Si, ho detto...<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Ecco, ci può spiegare che cosa significa questo poi si sarebbe<br />

visto? Quali erano le rassicurazioni che lei ha detto<br />

all’ingegnere?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Nient’altro che queste parole che le sto riconfermando: era un<br />

modo per dire all’ingegnere Aiello accettiamo queste ta-<br />

riffazioni, poi nel futuro si vedrà. Ma sappiamo tutti che<br />

una volta decretate le prestazioni perché si facesse un altro<br />

decreto quanto meno sarebbero passati anni. E’ sempre stato<br />

così. Era un modo educato per dire all’ingnere Aiello: non fer-<br />

miamo le prestazioni che avevano già creato tanto scalpore sul-<br />

la stampa e tante inderogazioni parlamentari e andiamo avanti<br />

su questo dato, è già un risultato l’avere finalmente tariffato<br />

anche prestazioni che prima non esistevano.<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Si, senta, a fronte di queste sue prospettazioni l’ingegnere<br />

Aiello che cosa le ha detto? Che cosa le ha risposto?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Ha preso atto delle cose che gli dicevo e credo che in<br />

qualche modo mi avesse assicurato che non avrebbe in-<br />

terrotto l’erogazione delle prestazioni che era in quel<br />

momento la cosa più importante per me evitando quindi<br />

che si fermassero le prestazioni e che ci fossero altri<br />

problemi sulla stampa.<br />

PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

Senta, in quella sede l’ingegnere Aiello avanzò delle richieste<br />

in ordine alla quantificazione delle prestazioni?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Assolutamente no, tra l’altro io non le conoscevo la qualità.<br />

1306


PUBBLICO MINISTERO DOTT. PRESTIPINO:<br />

No, no. Le disse che erano basse?<br />

IMPUTATO CUFFARO SALVATORE:<br />

Sapevamo che erano basse perché le avevamo dimezza-<br />

te.”.<br />

Appare del tutto evidente come l’assunto dell’imputato, di<br />

non essersi mai interessato di entità economica delle tariffe<br />

da introdurre nel tariffario in via di approvazione, sia stato<br />

smentito.<br />

Addirittura, in una conversazione telefonica in atti, il Cuffaro<br />

e l’Niello facevano riferimento ad una prospettata riduzione<br />

dei prezzi da loro stessi “suggeriti”, riduzione che il Cuffaro<br />

non aveva potuto evitare e della quale addirittura si scusava,<br />

assicurando che la stessa sarebbe stata ben presto eliminata.<br />

A ciò si aggiunga che lo stesso Cuffaro, pur negando di es-<br />

sersi mai occupato nel dettaglio dell’entità economica delle<br />

tariffe da inserire nel tariffario, ascriveva a suo merito una<br />

riduzione del 50% dei prezzi suggeriti dall’Aiello e dal Car-<br />

cione.<br />

Una riduzione delle tariffe suggerite dall’Aiello risulta agli at-<br />

ti ma nella misura media del 30% circa e non del 50% come<br />

riferito dal Cuffaro.<br />

In ogni caso, si sarebbe trattato di una riduzione poco signi-<br />

ficativa, atteso che le tariffe pretese da Aiello e Carcione era-<br />

no superiori, in modo esponenziale, a quelle applicate nel re-<br />

sto d’Italia.<br />

A parte ogni considerazione circa l’assurdità e l’illiceità di ta-<br />

le paradossale comportamento che il Presidente della Regione<br />

ha assunto nei confronti di un imprenditore privato, ciò che<br />

deve affermarsi è che il Cuffaro si è certamente occupato di<br />

riferimenti valoriali (prezzi) delle prestazioni e che gli stessi<br />

erano quelli suggeriti dallo stesso privato convenzionato col<br />

S.S.N..<br />

1307


In tale contesto va, sia pur brevemente, aperta una parentesi<br />

su ciò che è emerso all’esito del presente dibattimento (e che<br />

verrà esaminato nell’apposito capitolo della motivazione) in<br />

tema di entità dei prezzi praticati dalle strutture dell’Aiello e<br />

del Carcione.<br />

In regime di assistenza indiretta i prezzi applicati in concreto<br />

dalle due strutture di Bagheria sono risultati mediamente<br />

superiori di decine e decine di volte rispetto a quelli praticati<br />

dalle altre strutture italiane ed a quelli previsti dai nomen-<br />

clatori tariffari approvati in tempi più recenti (ad esempio<br />

quello della Regione Piemonte).<br />

All’atto del passaggio dall’assistenza indiretta a quella pre-<br />

convenzionata, la Villa Santa Teresa, con nota del 31.1.2002<br />

(in atti v. doc. 19 della prima produzione del P.M.), “propone-<br />

va” al direttore generale della U.S.L. n.6 di Palermo<br />

l’applicazione di nuove tariffe per le cinque prestazioni di ra-<br />

dioterapia che non erano previste nel vecchio tariffario regio-<br />

nale dell’11.12.1997.<br />

L’istanza, a giudizio del Collegio, era palesemente irricevibi-<br />

le, posto che il direttore generale della U.S.L. non aveva al-<br />

cuna competenza per stabilire autonomamente ovvero per<br />

“concordare” delle tariffe non previste nel nomenclatore tarif-<br />

fario.<br />

Il direttore pro-tempore, Giancarlo Manenti, tuttavia, non so-<br />

lo non rigettava l’istanza ma la girava al responsabile del di-<br />

stretto di Bagheria, l’imputato Lorenzo Iannì, con una “pun-<br />

tata” a mano in calce al documento che recita: “V° si delega il<br />

direttore del distretto di Bagheria a concordare le tariffe x le<br />

prestazioni non previste nel nomenclatore”.<br />

Il dottore Iannì, pertanto, in una posizione di ancora maggio-<br />

re incompetenza rispetto al direttore generale, ma forte della<br />

delega ricevuta, effettivamente concordava le cinque princi-<br />

pali tariffe come “proposte” dall’Aiello e dal Carcione.<br />

Le tariffe prevedevano quanto segue:<br />

1308


- 1) teleterapia con acceleratore lineare con sistema a colli-<br />

matore multilamellare euro 250,00 per seduta e per campo<br />

trattato;<br />

- 2) sistemi di verifica portale del volume bersaglio durante il<br />

trattamento euro 180,00 per seduta e per campo verificato;<br />

- 3) sistemi di misura della dose assorbita dal paziente con il<br />

sistema di verifica portale euro 150,00 per seduta e per cam-<br />

po misurato;<br />

- 4) sistemi di verifica riposizionamento paziente a raggi in-<br />

frarossi euro 80,00 per seduta;<br />

- 5) schermatura personalizzata con sistema a collimatore<br />

multilamellare euro 50,00 per seduta e per campo trattato.<br />

Con successiva istanza in data 1.7.2002 (in atti, cfr. docu-<br />

mento n.21 primo elenco P.M.), anche la A.T.M. comunicava<br />

al distretto di Bagheria della U.S.L. n.6 che “intendeva appli-<br />

care i valori tariffari concordati” con lo Iannì per Villa S. Tere-<br />

sa.<br />

Dall’abusivo “concordato” circa le tariffe proposte dall’Aiello<br />

e dal Carcione, in sostanza, derivava l’applicazione di prezzi<br />

di rimborso superiori di decine di volte rispetto a quelli pra-<br />

ticati dalle altre strutture italiane e previste dai più recenti<br />

nomenclatori anche nel regime di pre-convenzionamento.<br />

Il successivo ed ulteriore intervento del Cuffaro, dunque, do-<br />

veva portare all’approvazione di un nuovo nomenclatore tarif-<br />

fario regionale che applicasse alle cinque prestazioni di ra-<br />

dioterapia praticate dalle strutture di Bagheria dei riferimen-<br />

ti economici valoriali in linea con quelli, come sopra, abusi-<br />

vamente stabiliti e, pertanto, superiori, in modo fortemente<br />

esponenziale, rispetto alle altre regioni italiane.<br />

Per comprendere appieno la sperequazione economica di det-<br />

te tariffe si rimanda al capitolo dedicato ai reati in materia<br />

sanitaria, commessi in regime di assistenza indiretta, dove<br />

l’argomento è affrontato nel dettaglio.<br />

1309


In questa sede, tuttavia, appare opportuno richiamare solo<br />

un dato, al fine di comprendere la gravità delle conseguenze<br />

economiche che sarebbero derivate per le casse della Regione<br />

da tale approvazione.<br />

Il nomenclatore tariffario approvato dalla Regione Piemonte<br />

prevedeva, ad esempio, le prestazioni di radioterapia in que-<br />

stione ma le valorizzava, sotto il profilo economico, in misura<br />

notevolmente inferiore rispetto ai prezzi praticati dalle strut-<br />

ture dell’Aiello e del Carcione.<br />

Si pensi, a mò di esempio, che, applicando le suddette rispet-<br />

tive tariffe, il “costo medio” di un paziente ammalato di tu-<br />

more alla prostata equivaleva a circa 9.000 euro per il no-<br />

menclatore della regione Piemonte mentre per le strutture di<br />

Bagheria ammontava ad oltre 130.000 euro.<br />

Qualora in Sicilia, come auspicato dagli imputati, fosse stata<br />

approvato un nomenclatore che avesse previsto prezzi analo-<br />

ghi per le prestazioni eseguite dalle strutture dell’Aiello e del<br />

Carcione, si sarebbe, di fatto, legalizzato un sistema truffal-<br />

dino in grado di arrecare enormi danni erariali per le casse<br />

dell’amministrazione regionale.<br />

E ciò, ovviamente, anche tenendo conto della prevista ridu-<br />

zione del 30% che avrebbe inciso davvero poco o nulla attesa<br />

l’enorme entità della sproporzione dei prezzi praticati.<br />

A fronte di un tale rischio, il Cuffaro ha sostenuto di aver<br />

fatto in modo che le tariffe suggerite dall’Aiello venissero ri-<br />

dotte del 50%, con ciò intendendo dimostrare l’effetto virtuo-<br />

so del suo intervento sul piano economico (pur avendo però<br />

prima escluso di essersi interessato di valori economici delle<br />

tariffe).<br />

In realtà, se si parte dal presupposto che le tariffe suggerite<br />

dall’Aiello al Cuffaro erano superiori all’incirca del<br />

1.000/1.300 % rispetto a quelle corrette ed applicate in tutta<br />

Italia, si comprende, in tutta la sua deprimente realtà, quan-<br />

1310


to virtuosa ed efficace potesse risultare una riduzione che,<br />

in effetti, è stata poi solo del 30%.<br />

Eppure, il Presidente Cuffaro, secondo il contenuto testuale<br />

della telefonata intercettata, si era “scusato” per tale riduzio-<br />

ne ed aveva chiesto all’Aiello - che lo faceva sapere al Car-<br />

cione - di “fargli la cortesia” di accettare tale riduzione e di<br />

non fare ricorso al T.A.R..<br />

E si badi bene che lo stesso Cuffaro, nel corso del suo esame,<br />

non ha smentito ma ha confermato di avere chiesto detta cor-<br />

tesia: “Ho dovuto incontrare l’ingegnere Aiello per dire<br />

che bisognava chiudere questo tariffario e che se anche<br />

le voci inserite nel tariffario erano le voci assolutamente<br />

più basse di quanto le stesse prestazioni potessero in<br />

qualche modo aspettarsi dal punto di vista economico e<br />

lui li accettasse perché io avevo necessità che lui non<br />

ponesse problemi e in un certo senso avevo chiesto una sor-<br />

ta di cortesia perché si chiudesse questa vicenda e si po-<br />

tesse continuare ad erogare le prestazioni sanitarie e<br />

che poi in qualche modo le avremmo riviste…”.<br />

Ciò posto, può concludersi la presente disamina sottolinean-<br />

do che l’incontro del 31 ottobre tra il Cuffaro e l’Aiello aveva<br />

avuto due, ben distinti, argomenti: la fuga di notizie e la pro-<br />

cedura di approvazione del nomenclatore tariffario.<br />

Essi, evidentemente, erano ritenuti di tale importanza da do-<br />

ver essere discussi di persona, pur violando una prassi con-<br />

divisa che risaliva a prima dell’1.7.2003, e con l’adozione di<br />

particolari accorgimenti di segretezza.<br />

La ricostruzione di tali circostanze di fatto è risultata chiara,<br />

univoca e fondata su plurimi elementi di prova, sia di natura<br />

dichiarativa che tecnica, autonomamente rappresentativi e,<br />

tra di loro, del tutto convergenti.<br />

Essi, per la parte che maggiormente ci occupa, comprovano<br />

l’esistenza della rivelazione secondo alcuni ben individuati<br />

passaggi, la sicura provenienza della notizia da un pubblico<br />

1311


ufficiale, sebbene rimasto non identificato, la sua assoluta<br />

novità e rilevanza, l’efficacia diretta e potenziale<br />

sull’indagine in corso e la comune consapevolezza ed inten-<br />

zione dei correi di aiutarsi a sfuggire alle indagini di P.G..<br />

Né può sostenersi che il Cuffaro avesse l’intenzione di aiuta-<br />

re solo l’Aiello e non anche il Ciuro ed il Riolo.<br />

In primo luogo, infatti, è rimasto dimostrato che l’imputato<br />

Cuffaro aveva buoni rapporti di conoscenza col Ciuro e di<br />

amicizia e reciproco scambio di favori col Riolo che, già da<br />

soli, giustificano la sua intenzione di favorirli, facendo loro<br />

sapere di essere sottoposti ad indagine.<br />

Inoltre, il Cuffaro era a conoscenza del rapporto di fiducia e<br />

collaborazione che costoro avevano con l’Aiello e con il Car-<br />

cione, motivo per il quale egli era, di certo, consapevole che<br />

l’aiuto ai due marescialli costituiva un vantaggio anche per<br />

questi ultimi.<br />

Ad ogni modo, anche in relazione a tale ipotesi di favoreg-<br />

giamento valgono le considerazioni fatte in precedenza in te-<br />

ma di compatibilità tra il dolo generico del reato di favoreg-<br />

giamento semplice ed il dolo eventuale.<br />

Di guisa che la piena responsabilità del Cuffaro appare con-<br />

figurabile, sotto il profilo dell’elemento soggettivo del reato in<br />

questione, anche nel caso di previsione ed accettazione del<br />

fatto che l’Aiello, in virtù del tipo di rapporti che lo legavano<br />

al Ciuro ed al Riolo, avesse fatto pervenire loro la notizia se-<br />

greta oggetto di rivelazione.<br />

Il Cuffaro, in una parola, pur ritenendo possibile o anche<br />

probabile che l’Aiello passasse la notizia ai diretti interessati<br />

a lui legati da un forte legame di amicizia e di collaborazione,<br />

ha agito ugualmente accettando il rischio di tale conseguenza<br />

della sua condotta.<br />

Ciò posto, la superiore ricostruzione probatoria trova ulterio-<br />

re e piena conferma nelle dichiarazioni rese dallo stesso Mi-<br />

chele Aiello nel suo esame dibattimentale.<br />

1312


E ciò sebbene l’Aiello abbia, come al solito, tentato di ridi-<br />

mensionare il significato e la portata delle sue precedenti di-<br />

chiarazioni (rese in ben altra posizione durante le indagini),<br />

con un atteggiamento processuale mistificatorio e smaccata-<br />

mente protettivo nei confronti del Cuffaro.<br />

Sotto questo profilo l’esame dell’imputato è apparso univo-<br />

camente significativo, come appare chiaro solo esaminando la<br />

trascrizione dell’udienza (in atti).<br />

I tentativi dell’Aiello di ridurre le proprie precedenti confer-<br />

me, sino a far perdere loro qualunque valore dimostrativo, si<br />

arrestavano solo di fronte alle specifiche contestazioni fatte<br />

dal P.M..<br />

Solo in tal modo l’imputato finiva per riconoscere la veridici-<br />

tà delle proprie precedenti dichiarazioni e per confermarle.<br />

Di guisa che l’Aiello alla fine confermava che il Cuffaro, du-<br />

rante il loro incontro presso il negozio Bertini del 31 ottobre,<br />

“praticamente aveva detto che c'erano delle indagini in<br />

corso nei confronti del RIOLO e del CIURO, notizie che<br />

aveva ricevuto da Roma, però non mi ha precisato da do-<br />

ve” e che gli aveva anche detto che “erano state messe in evi-<br />

denza le telefonate tra me (Aiello), CIURO e RIOLO”.<br />

Confermava, inoltre, le modalità di organizzazione<br />

dell’appuntamento riferite dal Rotondo ed emerse in dibatti-<br />

mento e, cercando palesemente di proteggere il Cuffaro, rife-<br />

riva:<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Il 99,99% si parla del problema del tariffario che sta per usci-<br />

re, poi alla fine, prima di andare via, mi ribadisce il concetto di<br />

aprirci gli occhi, di stare attenti a parlare per telefono perché<br />

c’è stata questa famosa telefonata della signora Pellerano. E<br />

poi alla fine, ma è stato proprio un flash, dice: “ah – dice –<br />

vedi, comunque attento pure per quanto riguarda Riolo”.<br />

L’imputato, cioè, tentava istintivamente di ricostruire<br />

l’incontro del 31 ottobre in termini del tutto simili a quello<br />

1313


del 20 ottobre tra il Cuffaro ed il Rotondo, con il primo che,<br />

alla fine del dialogo, e quasi en passant, faceva riferimento al<br />

Riolo (in questo caso senza dire “un certo Riolo” perché sa-<br />

rebbe stato davvero troppo).<br />

Si trattava di un puerile tentativo di ammettere ciò che già<br />

emergeva da altre emergenze processuali, in modo da non po-<br />

ter essere indicato come un’accusatore del Presidente Cuffa-<br />

ro.<br />

Tale complessivo atteggiamento processuale dell’Aiello va<br />

davvero stigmatizzato per la sua ambiguità e strumentalità.<br />

E’ vero che all’imputato è consentito non dire la verità e mu-<br />

tare il contenuto delle sue dichiarazioni ma, in questo caso,<br />

appare fin troppo evidente il tentativo strumentale di chi,<br />

dapprima, ha fatto alcune non indifferenti ammissioni (addi-<br />

rittura chiamando in causa il Presidente della Regione) allo<br />

scopo di ottenere la revoca della misura cautelare, e poi ha<br />

tentato di negarle.<br />

Ad ogni modo, messo di fronte a così evidenti incoerenze ed<br />

illogicità, l’Aiello riferiva:<br />

P.M.:<br />

Le parla di interce… di telefonate intercettate tra lei e Ciuro e<br />

tra lei e Riolo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Non mi parla di… di… di tel… mi parla della telefona… l’unica<br />

telefonata di cu… di cui si parla del contenuto è sempre la fa-<br />

mosa telefonata di cui abbiamo parlato già ampiamente stamat-<br />

tina, signor Presidente, credo venti volte. Però l’unica pratica-<br />

mente… l’unico flash che manda è sul discorso Riolo. Dice: “at-<br />

tenzione anche a parlare col Riolo”, in questo senso.<br />

P.M.:<br />

Anche il 9 Dicembre 2004…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1314


… Quando veniva sentito come teste nel processo Borzacchelli,<br />

a proposito del contenuto dell’incontro: . Questa circostanza l’ha ripetuta, se vuole<br />

gliele leggo, tante altre volte.<br />

…<br />

P.M.:<br />

Io voglio sapere se quello che lei ha dichiarato nel corso dei<br />

numerosi interrogatori e anche in sede di udienza dibattimen-<br />

tale, cioè che Cuffaro le disse personalmente: “sono state in-<br />

tercettate telefonate tra te e Ciuro e tra te e Riolo”, è vero o<br />

non è vero?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Guardi, è certo che mi ha parlato che il discorso della telefona-<br />

ta Pellerano. Lì parliamo di telefonata intercettata, è certo. per<br />

quanto riguarda il discorso del Riolo lui non mi fa riferimento<br />

ad una specifica telefonata o a delle telefonate. Mi ha detto:<br />

“attenzione anche a Riolo, a parlare al telefono con Riolo”.<br />

Punto e basta. “.<br />

Nel corso di altra contestazione il P.M. dava lettura delle<br />

precedenti dichiarazioni, rese peraltro spontaneamente in<br />

quella sede, dall’Aiello, nei seguenti termini:<br />

AIELLO: “un’ultima cosa che intendo precisare”…<br />

Il Presidente della Regione mi aveva riferito che c’erano<br />

delle indagini in corso nei confronti del RIOLO e del<br />

CIURO, notizie che il Presidente della Regione aveva ri-<br />

cevuto da Roma, però non mi ha precisato da dove”.<br />

P.M.: “è un discorso diretto questo?”<br />

AIELLO: “Discorso diretto con il Presidente della Regio-<br />

ne”.<br />

P.M.: “cioè questo il presidente glielo ha detto personal-<br />

mente?”<br />

1315


AIELLO: “personalmente”.<br />

L’imputato, poi, messo all’angolo da una messe infinita di<br />

contestazioni, si aggrappava all’argomento dello stato di di-<br />

sperazione e di tensione in cui versava al momento dei primi<br />

interrogatori mentre si trovava detenuto ed in condizioni, a<br />

suo dire, disumane.<br />

Non sapeva, tuttavia, spiegare come mai, anche dopo la scar-<br />

cerazione e financo nel corso dell’udienza relativa al dibatti-<br />

mento di primo grado a carico dell’imputato Borzacchelli, egli<br />

avesse confermato tali precedenti dichiarazioni, pur senza<br />

trovarsi più nelle condizioni che aveva richiamato a giustifi-<br />

cazione del suo comportamento.<br />

La conferma successiva, plurima e sinanco in un pubblico<br />

dibattimento, delle dichiarazioni rese nell’interrogatorio del<br />

mese di gennaio 2004 dimostra l’infondatezza delle giustifi-<br />

cazioni addotte dall’Aiello:<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Perché io la contestazione l’avevo mossa sul… su quello che lei<br />

aveva detto anche al dibattimento Borzacchelli. Quindi lei dice<br />

che al dibattimento Borzacchelli, dove ha parlato di Cuffaro<br />

che le parla di telefonate intercettate tra lei e Riolo, lei in quel<br />

momento era inesatto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, no, abbiamo se… abbiamo parlato che ritornava da Roma,<br />

il presidente Cuffaro, e che era stato fuori. Difatti poi succes-<br />

sivamente mi ricordo che mi è stato posto… questo problema<br />

me lo sono posto più volte, c’è anche una telefonata tra me e<br />

mio cugino sempre, credo il professore Carcione. Comunque ri-<br />

torna sempre questo… ne abbiamo parlato poco fa. Io la certez-<br />

za che lui li abbia potuto apprendere a Roma non ce li ho, che<br />

ritornava da Roma è certo.”.<br />

A tale proposito il P.M. avanzava specifiche contestazioni uti-<br />

lizzando proprio il verbale di udienza (9.12.2004) del proces-<br />

1316


so a carico di Antonio Borzacchelli nel quale l’Aiello afferma-<br />

va:<br />

“poi si è parlato alla fine mi ha detto, sono state atten-<br />

zionate delle telefonate intercorse tra te, il maresciallo<br />

Ciuro e il maresciallo Riolo”. “In quel contesto, nel rife-<br />

rirgli questa notizia delle telefonate intercettate tra lei,<br />

Ciuro e Riolo, il presidente le consiglia qualcosa, le rac-<br />

comanda qualcosa?” “No, di essere prudenti e basta, mi<br />

dice apritevi gli occhi”.<br />

…<br />

e, dopo la lettura e la contestazione, l’Aiello le confermava:<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, confermo…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

O no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Appieno queste co… si. Io li confermo. Tengo a precisare<br />

una cosa sola, che per quanto riguarda le… il contenuto delle<br />

telefonate, o per meglio dire, della telefonata, era nota il co…<br />

ero noto il contenuto della telefonata relativamente a Ciuro e…<br />

e me, perché la telefonata intercorre tra noi due. Per quanto ri-<br />

guarda il contenuto delle telefonate tra me e il Riolo non me le<br />

ha riferite. È ovvio che se il presidente Cuffaro mi dice: “Stai<br />

attento al telefo… alle telefonate con Riolo”. Io devo da ciò de-<br />

sumere che erano state attenzionate anche delle telefonate ol-<br />

tre che, non solo questo; se erano state attenzionate signor<br />

presidente le telefonate tra me e il signor Ciuro i casi sono<br />

due, o che ero indagato io, o che era indagato il signor Ciuro, o<br />

che eravamo indagato entrambi. Lo stesso valeva anche per il<br />

discorso di… di Riolo, in automatica, perché esce fuori il 31<br />

Ottobre l’elemento nuovo, Riolo. A questo punto significa<br />

la stessa cosa che o il signor Riolo è indagato per i fatti<br />

suoi, e quindi sono state intercettate delle telefonate a<br />

Riolo in quanto indagato il Riolo o perché sia indagato<br />

1317


io, o perché la terza ipotesi, perché siamo indagati en-<br />

trambi.”.<br />

In conclusione, dunque, sia pure con estrema fatica e con<br />

notevoli resistenze, l’Aiello era costretto a confermare la pre-<br />

cedente versione dei fatti dallo stesso riferita.<br />

Conferma piena di specifiche contestazioni che, come è noto,<br />

equivale ad affermazione attuale e consapevole, posto che il<br />

dichiarante non si è limitato a prendere atto di quanto in<br />

precedenza dichiarato, ovvero a dire di non ricordare ovvero<br />

ancora ad affermare qualcosa di diverso, ma, sia pure attra-<br />

verso varie resistenze di cui è chiaro lo scopo, ha esplicita-<br />

mente confermato le sue precedenti dichiarazioni ribadendo-<br />

ne appieno il contenuto.<br />

A detta anche dello stesso Aiello, pertanto, il Presidente Cuf-<br />

faro aveva parlato con lui dell’indagine in corso, aveva citato<br />

una, non meglio identificata, fonte e, soprattutto, aveva fatto<br />

riferimento a più intercettazioni riguardanti Ciuro e Riolo e<br />

non solamente a quella del marito della Pellerano, suggeren-<br />

dogli di fare attenzione.<br />

Tutti gli sforzi di Aiello, tuttavia, potevano anche essere ri-<br />

sparmiati, atteso che la prova autonoma ed indiscutibile del<br />

contenuto dell’incontro del 31 ottobre si ricava dalla conver-<br />

sazione intercettata alle 20.14 del 31 ottobre tra lui ed il<br />

Carcione.<br />

Semmai, le dichiarazioni dell’Aiello finiscono al più per costi-<br />

tuire un ulteriore elemento di riscontro ad un compendio<br />

probatorio già di per sé significativo.<br />

E però, se valutate assieme alla suddetta intercettazione ed<br />

all’intero coacervo delle risultanze processuali, tali dichiara-<br />

zioni rendono ancora più stridente il contrasto tra il conte-<br />

nuto dell’esame del Cuffaro e la verità dei fatti, così come<br />

emersa nel corso del dibattimento.<br />

L’immediata ed ostinata negazione, da parte del Cuffaro, di<br />

ogni ruolo, anche marginale, nella rivelazione di notizie se-<br />

1318


grete contrasta, infatti, con gli esiti complessivi delleintercet-<br />

tazioni telefoniche, con le dichiarazioni del Rotondo per<br />

l’episodio del 20 ottobre e con quelle del, pur riottoso, Aiello<br />

per l’episodio del 31 ottobre.<br />

Ma, come si è visto, contrastano soprattutto, in modo insa-<br />

nabile, con il contenuto delle intercettazioni telefoniche<br />

dianzi esaminate che, sotto molti profili, costituiscono la<br />

prova centrale dei fatti.<br />

E si badi bene che agli atti vi è ancora un’altra intercettazio-<br />

ne telefonica che corrobora il quadro delle risultanze e con-<br />

sente di affermare che nell’incontro del 31 ottobre il Cuffaro<br />

e l’Aiello avessero discusso di indagini e di fonti romane o<br />

con collegamenti con la capitale.<br />

Ancora una volta si tratta di una telefonata intercettata tra<br />

Aiello e Carcione sui cellulari della rete riservata.<br />

La stessa ha luogo il 2 novembre 2003 alle ore 12 (tre giorni<br />

prima degli arresti) e riguarda anche l’incontro che l’Aiello<br />

aveva avuto con il Presidente della Regione il venerdì prece-<br />

dente, 31 ottobre 2003.<br />

Telefonata delle ore 12:00:53 del 02/11/2003<br />

Legenda:<br />

A: AIELLO Michele<br />

C: CARCIONE Aldo<br />

A: pronto<br />

C: ehi Michele …<br />

A: hella Aldo … che si dice …<br />

C: non potevo rispondere … perché c’era un casino perché<br />

…<br />

A: va beh … no …<br />

C: c’è la partita hann … stanno aprendo i cancelli dello<br />

stadio non si può passare …<br />

A: ho capito …<br />

C: per ritornare a casa mia ho visto … l’ira di Dio …<br />

A: ho capito …<br />

1319


C: senti una cosa …<br />

A: dimmi …<br />

C: niente … tutto tace …<br />

A: ho capito …<br />

C: improvvisamente si sono fermati dice … tutte cose<br />

non c’è più una voce non c’è più nienteee …<br />

A: eh … chissà cosa succ … che cosa stanno riflettendo …<br />

C: momento di stasi totale …<br />

A: ho capito … si aspettano l’un con l’altro …<br />

C: appunto …<br />

A: chis … chissà cosa aspettano …<br />

C: comunque la cosa … praticamente la cosa i … non so è<br />

un bene o un male …<br />

A: eh …<br />

C: è che ormai si sono delineati gli schieramenti …<br />

A: sì …<br />

C: si sa chi c’è dietro di noi …<br />

A: uhm …<br />

C: si stanno guardando tutti nella faccia … perché ora<br />

chiaramente eee … il discorso noi … c’entriamo … in seconda<br />

battuta o no ?<br />

A: certo …<br />

C: un … una … una guerra tra di loro … per cui sono tutti a<br />

bocce ferme … della serie come ti muovi ti fulmino …<br />

A: certo … (incomprensibile) …<br />

C: mi ha raccomandato di starci tranquilli tutti com-<br />

presi i nostri … pronto …<br />

A: sì … sì … ti ascolto … a te ascolto …<br />

C: pronto …<br />

A: aspe … mi ascolti … sì ?<br />

C: sì … sì … ora ti sento meglio …<br />

A: (incomprensibile per l’accavallarsi delle voci, ndr)<br />

C: … dico compresiii … (sospira, ndr) … queste persone<br />

che ci stanno acca … per cortesia tutti quieti tutti fermi<br />

1320


non far pigliare iniziative e cose varie …<br />

A: e infatti … quello che noi predichiamo a loro …<br />

C: va … va …<br />

In questa prima parte del dialogo è il Carcione che dava noti-<br />

zie ed aggiornamenti al cugino, sostenendo di avere contatta-<br />

to la sua fonte personale, secondo la quale “era tutto fermo”,<br />

in una condizione di calma apparente che creava un certo<br />

timore nei due interlocutori che si chiedevano cosa si na-<br />

scondesse dietro a tutto quel silenzio.<br />

Era, evidentemente, una premonizione di quanto stava in ef-<br />

fetti accadendo e cioè l’esecuzione degli imminenti arresti di<br />

tutti i protagonisti (avvenuti appena tre giorni dopo).<br />

La fonte, poi, al Carcione aveva “raccomandato di starci<br />

tranquilli tutti compresi i nostri” cioè invitava il Carcione<br />

a non far assumere iniziative scomposte ai due marescialli o<br />

a terzi nel loro interesse, dimostrando di essere a conoscenza<br />

del circuito di protezione e dei vari ruoli ricoperti dagli impu-<br />

tati.<br />

“A: andiamo avanti così a … eee … con discorso del legale<br />

… con MONACO … e …<br />

C: attacco … non attacco … dice sa … solta … soltanto le<br />

cose che si possono fare …<br />

A: certo …<br />

C: è inutile dice andarci a toccare il culo alla cicala in que-<br />

sto minuto …<br />

A: certo … certo …<br />

C: e … e provocare reazioni …<br />

A: anche perché avevanooo … fatte … erano stati tan-<br />

tiii disonorati l’avevano fatti presente veramente al “ro-<br />

no” … poi mi ha dato conferma quando mi sono visto con<br />

quello …<br />

C: eh …<br />

A: venerdì sera … niente … pure al MINISTRO addirit-<br />

tura … erano andati a riferirlo questa cosa che era im-<br />

1321


portantissima st’operazione che stavano facendo …<br />

C: ho capito …<br />

A: hai capito ?<br />

C: va beh …<br />

A: per cui … si erano preparati un pochettino le carte a<br />

modo loro …<br />

C: ho capito …<br />

A: va bene …<br />

C: va beh … certo se questo per rivedere se ci vogliono fot-<br />

tere …<br />

A: siamo noti anche là … allora a sto punto … va beh …<br />

(ride, ndr) …<br />

C: mah …<br />

A: okay …<br />

C: piano … piano …<br />

A: va bene …<br />

C: va bene … d’accordo …”.<br />

L’Aiello, pertanto, confermava al cugino e socio che, nel corso<br />

dell’incontro con il Cuffaro del venerdì precedente (l’unico<br />

avvenuto quel giorno), si era parlato dell’indagine in corso e<br />

non solamente del tariffario, così come sempre sostenuto dal<br />

Cuffaro medesimo.<br />

Anzi, faceva pure riferimento al R.O.N.O. dei Carabinieri e ad<br />

un non meglio individuato “Ministro” al quale gli inquirenti<br />

avevano anticipato i contenuti dell’indagine proprio in consi-<br />

derazione della sua delicatezza.<br />

Un riferimento plausibile, trattandosi di una indagine molto<br />

delicata e dagli effetti rilevanti in campo nazionale, e logica-<br />

mente compatibile, peraltro, con l’origine romana del referen-<br />

te o del contatto del referente di Cuffaro, di cui questi aveva<br />

parlato nel corso dell’incontro del 31 ottobre.<br />

Pertanto, anche dall’inequivocabile contenuto di questa ulte-<br />

riore intercettazione telefonica sulla rete riservata si trae<br />

conferma della superiore ricostruzione probatoria dei fatti.<br />

1322


La conseguenza sul piano del complessivo ragionamento pro-<br />

batorio è che ci si trova di fronte ad un monolitico compendio<br />

di prove, aventi natura dichiarativa (le dichiarazioni del Ro-<br />

tondo, dell’Aiello, del Raso, dell’Antinoro) e tecnica (diverse<br />

intercettazioni telefoniche), tutte autonomamente attendibili<br />

e reciprocamente convergenti.<br />

A fronte di tale compendio, il Cuffaro si è ostinato a negare<br />

di avere svolto un qualunque ruolo nell’acquisizione e nella<br />

successiva rivelazione delle notizie segrete, così come aveva<br />

fatto anche per l’altro episodio relativo al Guttadauro.<br />

Ed è proprio esaminando assieme i due episodi che si traggo-<br />

no ulteriori elementi di convincimento in ordine alla penale<br />

responsabilità dell’imputato e ad un suo ruolo sistematico<br />

nell’acquisizione di notizie sulle indagini in corso da parte<br />

della magistratura inquirente palermitana.<br />

Sarebbe stato, invero, più agevole per Cuffaro sostenere la<br />

sua estraneità ai fatti se fosse stato accusato solo di un epi-<br />

sodio di fughe di notizie.<br />

Ed invece, il fatto di avere svolto, con assoluta certezza, un<br />

ruolo di rilievo sia nel primo episodio, avvenuto nel 2001 ed<br />

in favore di altri soggetti tutti in qualche modo inseriti o vi-<br />

cini a “cosa nostra”, che nel secondo, che ha avuto luogo ben<br />

due anni dopo ed in favore a tutt’altro gruppo di persone,<br />

dimostra la non occasionalità della condotta del Cuffaro.<br />

Ma, come si diceva dianzi, se si tiene conto del rapporto tra il<br />

Cuffaro ed il Borzacchelli, si ha la misura della sistematicità<br />

che caratterizza il complesso sistema di protezione e di con-<br />

tinua apprensione di notizie segrete che l’imputato ha forte-<br />

mente voluto proprio per cercare di ottenere una sorta di im-<br />

punità per sé e per i suoi più vicini sostenitori e amici.<br />

Agli atti di questo processo è rimasta dimostrata, in modo i-<br />

nequivocabile, l’efficacia di tale sistema operativo sia in rela-<br />

zione ai due specifici episodi in contestazione che anche, con<br />

1323


estrema probabilità, rispetto ad altri episodi non oggetto di<br />

specifica contestazione.<br />

Si intende fare riferimento, ad esempio, alla rivelazione al<br />

Campanella dell’esistenza di indagini a suo carico in relazio-<br />

ne alla sua amicizia con i Mandalà.<br />

Il P.M. ha depositato alcuni atti di P.G. che dimostrano come,<br />

in effetti, al momento della rivelazione da parte del Cuffaro,<br />

esistessero accertamenti in tale direzione investigativa.<br />

Ovvero, sempre a mò di esempio, la rivelazione al Bruno della<br />

prossima collaborazione del Campanella e delle dichiarazioni<br />

rese dall’Aragona, entrambe confermate dal testimone suin-<br />

dicato.<br />

Il Cuffaro, dunque, non si è trovato, sporadicamente e suo<br />

malgrado, in possesso di una notizia segreta ma disponeva di<br />

un sistema di intelligence che utilizzava a protezione sua e<br />

del suo articolato sistema di potere.<br />

Di tale sistema, faceva parte stabilmente il Borzacchelli che<br />

era, per questo, tanto prezioso da essere stato ricompensato,<br />

addirittura, con un seggio al Parlamento regionale.<br />

Ma, con tutta probabilità, facevano parte anche altri soggetti<br />

istituzionali, altre “talpe”, rimaste ignote per la complice o-<br />

mertà del Cuffaro.<br />

Proprio nel caso appena esaminato emerge l’elevata probabi-<br />

lità che il Cuffaro disponesse di un’altra fonte, diversa dal<br />

Borzacchelli, che fosse in contatto con Roma od operasse di-<br />

rettamente nella capitale.<br />

Tale circostanza si ricava dal complesso delle emergenze e<br />

dal contenuto delle intercettazioni telefoniche dianzi richia-<br />

mate.<br />

E si ricava vieppiù da un’altra intercettazione telefonica,<br />

sempre sulla rete riservata, registrata il 1.11.2003 alle ore<br />

16.59.<br />

Si tratta di una conversazione intercorsa tra il Riolo e l’Aiello<br />

e che, in precedenza, era stata preannunciata a proposito del<br />

1324


iferimento, nella conversazione tra Aiello e Carcione del 31<br />

ottobre alle 20.14, al “regalo” che il Cuffaro avrebbe dovuto<br />

fare al predetto sottufficiale.<br />

Nel corso di detta conversazione, infatti, tra l’altro emerge<br />

quanto segue:<br />

Legenda:<br />

Telefonata del 31 ottobre alle 20.14<br />

G: RIOLO Giorgio<br />

A: AIELLO Michele<br />

G: Michele ?<br />

A: heillà … come andiamo ?<br />

G: com’è ? … tutto a posto …<br />

A: senti una cosa … poi io … ieri sera l’ho visto vedi …<br />

G: eh …<br />

A: e il discorso è andato al contrario … lui ci è anda-<br />

to … eee …<br />

G: eh …<br />

A: … per dire che tuuu … aveviii … necessità ultra bi-<br />

sogno urgente …<br />

G: ma che pezzo di meeeerda …<br />

A: ma comu … eee … di fatti eri innn … nnn … in gravi<br />

condizioni per ora … comunque … eee … punto … io gli<br />

ho detto praticamente che non è niente vero … e che pra-<br />

ticamente … eee … niente di tutto questo … punto … va<br />

bene ?<br />

G: va bene …<br />

A: certo …<br />

G: … ti ringrazio … e io volevo sapere questo …<br />

A: eh …<br />

G: … e allora vedi che le cose … ee … va … vengono sem-<br />

pre …<br />

A: (incomprensibile) … tuttooo … tutto al contrario è stato<br />

… e vero è stato … però tutto cos … e si è svoltooo …<br />

all’opposto … va bene ?<br />

1325


G: e … eeeee …<br />

A: niente … e lui si è fatto …<br />

G: ci possiamo ? … no dico … possiamo pensare allora a-<br />

desso alla seconda ipotesi ?<br />

A: tutto dobbiamo pensare … comunque poiii … quando ci<br />

vediamo … perché poi lui non attinge notizie … eee … solo<br />

da lui …<br />

G: uhm …<br />

A: praticamente … però niente di … (sospira, ndr) …<br />

niente di che … eee … rispetto a quello che sapevamo noi<br />

…<br />

G: eh … gliel’hai detto di stare mani in mano … nooo ? …<br />

non … è che …<br />

A: chiaro … chiaro …<br />

G: … che non era …<br />

A: chiaro … di starsi …<br />

G: non è una cosa vera insomma …<br />

A: no … no … no … di starsi tranquillo … praticamente … e<br />

cheeee … eee … di stare attento a sto tizio … (ride, ndr) …<br />

G: va bene …<br />

A: lui l’ha capito perfettamente bene … c’è rimasto … per<br />

un istante … perché … lo dava … uhm … cioè … mmm … gli<br />

sembrava assurdo non pensarlo va …<br />

G: mah … comunque …<br />

A: dico … nella vita può avere uno bisogno … che so …<br />

l’università … una visita medica … una cosa … giusto ? … oh<br />

… u piglia e ricorre (ride, ndr) … e intanto va beh … comunque<br />

… questo ci dimostra quanto è pezzo di merda piùùù … ancora<br />

una volta … va beh …<br />

G: e la miseria … (incomprensibile) …<br />

A: lo teniamo per noi …<br />

G: eh …<br />

A: eee … ee … ee … (incomprensibile) … tanto gli ho …<br />

G: eh … eh … e anche …<br />

1326


A: divieto assolu …<br />

G: … e anche per lui … perchééé …<br />

A: uhm … certo …<br />

G: iooo … hoooo … ho paura della se …<br />

A: ma no … ma lui ne approfì …<br />

G: … ho paura della seconda ipotesi … che magariii …<br />

poi una volta che è in possesso di questo … qualcuno mi<br />

fermava … e mi trovava ste cose …<br />

A: certoo … no … no … no … chiaro … chiaro … chiaro …<br />

punto … va bene ?<br />

G: va bene …<br />

A: va bene …<br />

G: appena ci vediamo … ne parliamooo meglio …<br />

A: okay prefetto … va bene …<br />

G: un abbraccio …<br />

A: ciao … ciao …<br />

G: grazie Michele … ciao<br />

A: figurati … ciao … ciao … ciao”.<br />

L’esame di detta conversazione appare fondamentale per<br />

comprendere almeno tre diversi aspetti della vicenda di cui<br />

l’Aiello aveva discusso il pomeriggio del giorno precedente col<br />

Cuffaro (fatto del tutto certo ed a cui l’Aiello faceva riferi-<br />

mento al Riolo dicendo che aveva parlato “con lui” proprio ie-<br />

ri).<br />

Il primo aspetto consiste nel fatto che il Cuffaro non aveva<br />

solo la fonte Borzacchelli ma che attingeva notizie anche da<br />

altre fonti: A: tutto dobbiamo pensare … comunque poiii …<br />

quando ci vediamo … perché poi lui non attinge notizie …<br />

eee … solo da lui …<br />

G: uhm …<br />

A: praticamente … però niente di … (sospira, ndr) …<br />

niente di che … eee … rispetto a quello che sapevamo noi<br />

…”.<br />

1327


Il secondo aspetto concerneva il contenuto delle notizie rice-<br />

vute il 20 ottobre precedente che era stato ribadito nei ter-<br />

mini suddetti.<br />

Tale dato, come appare evidente, conferma ancora una volta<br />

che, nell’incontro del 31 ottobre 2003 presso il negozio Ber-<br />

tini, Cuffaro ed Aiello avevano davvero parlato anche della<br />

fuga di notizie e non solamente del tariffario (come sostenuto<br />

dal Cuffaro).<br />

Il terzo aspetto riguardava, invece, il “regalo” da fare al Rio-<br />

lo, richiesto dal Borzacchelli al Cuffaro:<br />

A: senti una cosa … poi io … ieri sera l’ho visto vedi …<br />

G: eh …<br />

A: e il discorso è andato al contrario … lui ci è anda-<br />

to … eee …<br />

G: eh …<br />

A: … per dire che tuuu … aveviii … necessità ultra bi-<br />

sogno urgente …<br />

G: ma che pezzo di meeeerda …<br />

A: ma comu … eee … di fatti eri innn … nnn … in gravi<br />

condizioni per ora … comunque … eee … punto … io gli<br />

ho detto praticamente che non è niente vero … e che pra-<br />

ticamente … eee … niente di tutto questo … punto … va<br />

bene ?”.<br />

Secondo quanto, finalmente, l’Aiello aveva potuto verificare<br />

col diretto interessato, il Cuffaro, la vicenda si era svolta e-<br />

sattamente al contrario di come l’aveva rappresentata il Bor-<br />

zacchelli.<br />

Il Presidente, cioè, aveva detto all’Aiello che il Borzacchelli<br />

gli aveva parlato di una richiesta di denaro rivoltagli, suo<br />

tramite, dal Riolo a causa delle difficoltà economiche in cui<br />

versava.<br />

L’Aiello, pertanto, aveva precisato al Cuffaro che, in realtà, il<br />

Riolo non aveva avanzato alcuna richiesta di denaro e che<br />

era stato il Borzacchelli ad inventarsi tutto quanto.<br />

1328


Gli aveva anche aggiunto di guardarsi dal Borzacchelli che<br />

era solito fare “tragedie” e creare malintesi.<br />

Le ragioni del comportamento del Borzacchelli, secondo gli<br />

interlocutori, potevano essere due: o locupletare una somma<br />

di denaro dal Cuffaro facendo finta che era stata richiesta<br />

dal Riolo che voleva così farsi pagare il suo silenzio sulla fu-<br />

ga di notizie Guttadauro ovvero fare in modo di far arrestare<br />

il Riolo col denaro in mano.<br />

Tale seconda ipotesi infatti è così descritta: R: … ho paura<br />

della seconda ipotesi … che magariii … poi una volta che è in<br />

possesso di questo … qualcuno mi fermava … e mi trovava ste<br />

cose …”.<br />

Tale vicenda del “regalo” che il Cuffaro avrebbe dovuto fare al<br />

Riolo rimane, tuttavia, perennemente irrisolta ed ambigua.<br />

Non si è compreso, invero, se si tratta di un tentativo del<br />

Borzacchelli di screditare il Riolo prendendo per sé il denaro<br />

ovvero di una comune volontà di questi e del Cuffaro di cal-<br />

mierare il Riolo (ormai in fibrillazione) per la vicenda della<br />

fuga di notizie Guttadauro ovvero ancora di qualche altra<br />

manovra oscura.<br />

Pur non di meno, la conversazione dianzi riportata ha dato<br />

ulteriore conferma del fatto che nell’incontro del 31 ottobre il<br />

Cuffaro e l’Aiello non avevano solo parlato del tariffario ma<br />

anche della fuga di notizie, delle conferme che venivano da<br />

Roma, delle verifiche sulle intercettazioni (più d’una) e sul<br />

regalo che il Riolo – come chiarito dall’Aiello – in realtà non<br />

aveva mai preteso dal Presidente.<br />

La prova del fatto che il 31 ottobre i due parlarono anche<br />

della fuga di notizie relativa al coinvolgimento del Ciuro e del<br />

Riolo, in termini confermativi di quanto già rivelato dal Cuf-<br />

faro tramite il Rotondo il 20 ottobre precedente, è, dunque,<br />

ancora una volta e sempre più certa.<br />

1329


E, per chiudere il cerchio sul punto, va ricordato il dato col-<br />

locato per ultimo in ordine temporale ma non in ordine di<br />

importanza.<br />

Si è già detto, infatti, che il Riolo, nel corso del suo esame,<br />

ha riferito di un ultimo incontro avuto con Michele Aiello nei<br />

locali della Diagnostica di Bagheria la sera prima del loro ar-<br />

resto (e cioè la sera del 4.11.2003).<br />

Un incontro avvenuto, dunque, tre giorni dopo la telefonata<br />

tra i due che poco fa è stata oggetto di esame da parte del<br />

Tribunale.<br />

Nel corso di detto incontro riservato, l’Aiello aveva rivelato al<br />

Riolo l’identità – che fino a quel momento aveva solo intuito -<br />

della fonte che dapprima gli aveva dato le notizie tramite il<br />

Rotondo (20 ottobre) e che poi gliele aveva confermate perso-<br />

nalmente nel corso dell’incontro del 31 ottobre 2003: tale<br />

fonte era per l’appunto costituita dal Presidente Salvatore<br />

Cuffaro:<br />

“RIOLO GIORGIO:<br />

Allora, io confermo quanto già dichiarato su quel… io ho avuto<br />

modo di rileggerla questa cosa, l’ingegnere Michele Aiello<br />

mi confermò quella sera di aver parlato con il presiden-<br />

te. Se adesso nello stato confusionale in cui io mi trovavo ho…<br />

ho aggiunto anche di avere appreso dell’iscrizione, detto da<br />

Cuffaro, questo non so… non posso darlo per certo. Mi ricordo<br />

di aver… aver capito che aveva detto di averlo appreso dal<br />

presidente Cuffaro”.<br />

Sulla scorta di tutte le superiori considerazioni, pertanto,<br />

Salvatore Cuffaro va dichiarato colpevole anche dei due reati<br />

in esame, unificati sotto il vincolo della continuazione, non<br />

residuando dubbi circa la loro commissione in esecuzione di<br />

un medesimo disegno criminoso connesso al superiore conte-<br />

sto.<br />

1330


La posizione di Roberto Rotondo<br />

Prima di concludere definitivamente l’esame critico delle vi-<br />

cende connesse alla posizione del Cuffaro Salvatore, va defi-<br />

nita la posizione dell’imputato Roberto Rotondo.<br />

Questi, invero, è chiamato a rispondere del reato di favoreg-<br />

giamento personale contestato al capo M) della rubrica, “per<br />

avere, in concorso con CUFFARO Salvatore, aiutato AIELLO Mi-<br />

chele, che sapeva sottoposto ad indagini per più ipotesi delit-<br />

tuose, ad eludere le investigazioni, informandolo, su richiesta<br />

di CUFFARO Salvatore, di notizie riservate ricevute dallo stes-<br />

so CUFFARO e relative all’esistenza di una telefonata intercet-<br />

tata, intercorsa tra CIURO Giuseppe e l’AIELLO, nonché<br />

dell’esistenza di indagini nei confronti dello stesso AIELLO, di<br />

CIURO Giuseppe e di RIOLO Giorgio”.<br />

In precedenza si è già esaminato nel dettaglio il contenuto<br />

delle dichiarazioni rese dal Rotondo e se ne è sottolineata<br />

l’enorme rilevanza nell’economia dell’odierno processo, pro-<br />

prio in quanto si tratta di ammissioni e chiamate in correità<br />

provenienti da un soggetto rivelatosi altamente attendibile<br />

ed, in quel momento, legato da vincoli di amicizia, fiducia e<br />

collaborazione politica e lavorativa sia con l’Aiello che col<br />

Cuffaro.<br />

Sulla scorta delle dichiarazioni del Rotondo e dei verbali ac-<br />

quisiti agli atti sul consenso delle parti e come tali piena-<br />

mente utilizzabili, si è avuta ampia dimostrazione del suo<br />

ruolo di referente fiduciario dell’Aiello, tanto da far parte del-<br />

la c.d. “rete riservata” e da essere messo a parte di fatti mol-<br />

to riservati, quali per l’appunto il coinvolgimento dei coimpu-<br />

tati nelle indagini in corso sia in materia di sanità che di ma-<br />

fia.<br />

Alla stessa stregua è stata dimostrata la notevole vicinanza<br />

con il Cuffaro anche a motivo dell’impegno politico del Ro-<br />

1331


tondo nelle fila dell’U.D.C. a Bagheria, dove questi è stato<br />

anche consigliere comunale da fine 2001 al 9.2.2004.<br />

In diverse circostanze, poi, il Rotondo aveva preso parte ad<br />

incontri tra l’Aiello ed il Cuffaro in circostanze e luoghi di-<br />

versi, tra i quali anche la clinica di Bagheria e l’abitazione<br />

del presidente Cuffaro.<br />

Come si è visto, poi, nel corso del 2003 il Rotondo si era atti-<br />

vamente occupato della questione dell’inserimento nel no-<br />

menclatore in corso di approvazione delle tariffe relative alle<br />

cinque prestazioni innovative eseguite dai centri dell’Aiello.<br />

Pratica che egli aveva curato con l’ausilio dello stesso Cuffa-<br />

ro, il quale si era personalmente interessato di tale vicenda<br />

amministrativa.<br />

Quanto allo specifico episodio del quale lo stesso Rotondo è<br />

chiamato a rispondere sotto forma di favoreggiamento perso-<br />

nale, vanno qui, sia pure per estrema sintesi, richiamate le<br />

stesse ammissioni rese dall’imputato.<br />

In particolare, le modalità ed il contenuto dell’incontro con il<br />

Cuffaro, avvenuto il 20 ottobre 2003 presso gli uffici della<br />

Presidenza della Regione.<br />

In detta occasione il Cuffaro, dopo avergli detto di essere da<br />

poco rientrato da Roma, testualmente gli riferiva quanto se-<br />

gue: “tranquillizza l’ingegnere che a breve verrà fuori questo<br />

tariffario, ormai la commissione sta finendo i lavori e verrà<br />

pubblicato….. poi un’altra cosa, visto che non riesco a rintrac-<br />

ciarlo e gli dovrei parlare, io ho saputo che c’è stata una tele-<br />

fonata tra Ciuro e l’ingegnere dove si raccomandava una per-<br />

sona; questa cosa mi dà fastidio, non mi piace che si facciano<br />

queste raccomandazioni sulla mia persona…. e tra l’altro so<br />

che per questa telefonata Ciuro c’ha… ha problemi, è indagato,<br />

dillo all’ingegnere, anche perché ci devo parlare”.<br />

Mentre il Rotondo stava per andare via, il Cuffaro aveva an-<br />

che detto: “ah, vedi che c’è anche un certo… un maresciallo<br />

1332


dei Carabinieri, un certo Riolo”, intendendo che anche il Riolo<br />

era sottoposto ad indagini nell’ambito della stessa vicenda.<br />

Si ricorderà, poi, che lo stesso Rotondo ha ammesso di avere<br />

immediatamente (due o tre ore dopo per la precisione) avvisa-<br />

to l’Aiello e di avere partecipato, la sera stessa, all’incontro<br />

in via Caltanissetta, nel corso del quale anche i due sottuffi-<br />

ciali erano stati avvisati del fatto di essere indagati.<br />

Ed inoltre, si era discusso della telefonata tra il Ciuro e<br />

l’Aiello riguardante una raccomandazione da girare al Cuffaro<br />

per il “marito di una segretaria” della Procura (ed in partico-<br />

lare della segretaria del dottore Guido Lo Forte).<br />

Si sono approfonditi dianzi anche tutti gli argomenti in forza<br />

dei quali tali confessioni e chiamate di correo sono risultate<br />

pienamente attendibili e riscontrate da plurimi elementi e-<br />

sterni.<br />

Dal che si deve ritenere che il Rotondo abbia, in modo con-<br />

sapevole ed effettivo, svolto il ruolo di intermediario tra i<br />

coimputati Aiello e Cuffaro per comune volontà di tutti i pro-<br />

tagonisti della vicenda.<br />

E che, in detta veste, egli abbia appreso dal Cuffaro due no-<br />

tizie riservate e specifiche riguardanti la telefonata di racco-<br />

mandazione e, soprattutto, l’iscrizione nel registro degli in-<br />

dagati dei marescialli Ciuro e Riolo.<br />

Notizie che immediatamente il Rotondo portava a conoscenza<br />

dell’Aiello e, quindi, dei due sottufficiali coinvolti<br />

nell’indagine.<br />

Come si è dimostrato e lo stesso Rotondo ha correttamente<br />

ammesso, questi è stato un intermediario del tutto consape-<br />

vole, posto che era a conoscenza del fatto che il Riolo ed il<br />

Ciuro erano collaboratori dell’Aiello per ragioni personali e<br />

non aziendali e che erano, insieme a lui, all’Aiello, al<br />

D’Amico ed al Carcione, tutti inseriti nella “rete riservata”.<br />

1333


Rete che, secondo quanto riferitogli dallo stesso Aiello, servi-<br />

va a proteggere lui e gli altri correi dalle indagini in corso e<br />

non certo da Borzacchelli.<br />

Entrambe le notizie oggetto della rivelazione, inoltre, erano<br />

sicuramente munite dei caratteri della novità e della rilevan-<br />

za per Michele Aiello e per i due sottufficiali, i quali, fino a<br />

quel momento, non sospettavano neanche di essere indagati.<br />

Pertanto, appare chiaro che la confessione e la chiamata in<br />

correità del Rotondo siano risultate munite di tutti i requisiti<br />

previsti dalla giurisprudenza di legittimità e siano risultate<br />

del tutto intrinsecamente attendibili e verificate attraverso<br />

una messe di riscontri esterni.<br />

La condotta posta in essere dall’imputato, e da questi am-<br />

messa con correttezza e tempestività, dunque, va sussunta<br />

nel paradigma normativo del delitto di favoreggiamento per-<br />

sonale.<br />

In precedenza tale reato, sia sotto l’aspetto oggettivo che<br />

soggettivo, è stato oggetto di approfondimento analitico da<br />

parte del Tribunale, motivo per il quale, in questa sede, ap-<br />

pare sufficiente richiamarsi ai principi di diritto già esamina-<br />

ti.<br />

Per tali ragioni, dunque, va affermata la penale responsabili-<br />

tà del Rotondo in ordine al reato ascrittogli al capo M) della<br />

rubrica.<br />

All’imputato, poi, vanno senz’altro concesse le circostanze at-<br />

tenuanti generiche, in considerazione della sua personalità,<br />

quale si evince dal certificato penale in atti, e soprattutto dal<br />

comportamento processuale che questi ha, immediatamente e<br />

senza riserve, assunto.<br />

A giudizio del Collegio va riconosciuta ed evidenziata la va-<br />

lenza di tale corretto contegno processuale, in special modo<br />

alla luce di un contesto come quello odierno nel quale quasi<br />

tutti gli imputati – e talora anche alcuni testimoni – hanno<br />

mentito o taciuto circostanze delle quali erano a conoscenza<br />

1334


ovvero ancora hanno artatamente modificato le proprie pre-<br />

cedenti ammissioni.<br />

In un simile coacervo di falsità e di omertà, la condotta seria<br />

e lineare del Rotondo - che ha ammesso i fatti ed ha reso di-<br />

chiarazioni obiettivamente accusatorie nei confronti di due<br />

persone a lui molto legate, quali l’Aiello ed il Cuffaro - costi-<br />

tuisce un’eccezione che non può che essere considerata nel<br />

giusto modo dal Tribunale.<br />

Sulla scorta delle medesime considerazioni, la pena, in base<br />

ai criteri direttivi dell’art. 133 c.p., deve essere rapportata<br />

all’entità del fatto ed alla personalità ed al contegno proces-<br />

suale dell’imputato e, pertanto, contenuta nei limiti che sa-<br />

ranno di seguito indicati.<br />

Detta pena, infine, può essere sospesa per il termine ed alle<br />

condizioni di legge, potendosi formulare nei confronti del Ro-<br />

tondo un positivo giudizio prognostico in ordine alla non<br />

commissione di ulteriori reati, avuto riguardo al suo stato di<br />

incensuratezza ed al corretto comportamento processuale.<br />

La posizione di Giacomo Venezia<br />

Seguendo l’ordine delle contestazioni di cui al decreto che di-<br />

spone il giudizio del 2/11/2004, a questo punto va esamina-<br />

ta la posizione dell’imputato Giacomo Venezia, chiamato a ri-<br />

spondere dei reati di cui ai capi A-1) e B-1) della rubrica.<br />

Si tratta, in particolare, di una ipotesi di favoreggiamento<br />

personale nei confronti di Michele Aiello, aggravata dalla<br />

qualifica di pubblico ufficiale - funzionario di Polizia e Diri-<br />

gente la Divisione Anticrimine della Questura di Palermo-<br />

ricoperta dall’imputato al momento del fatto.<br />

Il secondo reato contestato al Venezia, invece, è costituito da<br />

una falsità ideologica in atto pubblico, per avere, nella pre-<br />

detta qualità, “redatto la nota Prot. 903129 Div. Ant. Del<br />

16.10.2003, trasmessa alla Questura di Palermo – Segreteria<br />

di Sicurezza, in evasione della richiesta del CESIS “di comuni-<br />

1335


care ogni possibile notizia” su AIELLO Michele ai fini del rila-<br />

scio del nulla-osta di sicurezza, falsamente attestando, nella<br />

consapevolezza di indagini in corso a carico dello stesso<br />

AIELLO da parte della Procura della Repubblica di Palermo,<br />

l’assenza “di elementi ostativi per il rilascio” del predetto nul-<br />

la-osta”.<br />

L’esame della posizione del Venezia deve prendere le mosse<br />

dalle testimonianze rese dal dottore Guido Marino, Vice Que-<br />

store Vicario presso la locale Questura e del dottore Fran-<br />

cesco Tortorici, funzionario della locale Prefettura.<br />

Il dottor Guido Marino, che nel corso del 2003 svolgeva le<br />

funzioni di Vice Questore vicario presso questa Questura, si<br />

era occupato dell’ispezione avviata sull’operato dell’imputato<br />

Venezia subito dopo l’arresto di Aiello Michele avvenuto il<br />

5.11.2003.<br />

Secondo quanto riferito dal Marino, l’ispezione aveva consen-<br />

tito di accertare alcune anomalie nella condotta del Venezia<br />

(all’epoca Dirigente della Sezione anticrimine con competenza<br />

anche sull’istruzione delle pratiche relative al rilascio da<br />

parte della Prefettura delle certificazioni antimafia), tanto<br />

che questi era stato trasferito ad altro ufficio.<br />

La prima di dette anomalie consisteva nel fatto che il Venezia<br />

aveva assegnato la pratica relativa alla società A.T.I. Group<br />

s.r.l. dell’imputato Aiello Michele ad un ufficio diverso da<br />

quello competente e ad un dipendente (l’ispettore Aiello), il<br />

quale non si era mai occupato di tale tipo di incombenze.<br />

Tale circostanza, di per sé anomala ma non allarmante, era<br />

divenuta, agli occhi del Marino, ben più grave in considera-<br />

zione delle ulteriori irregolarità riscontrate nella gestione<br />

della suddetta pratica.<br />

In particolare, la disamina dell’incartamento aveva consenti-<br />

to di accertare che il Venezia aveva conferito l’incarico<br />

all’Ispettore Aiello ben tredici giorni prima rispetto alla ri-<br />

1336


chiesta di informazioni trasmessa ufficialmente dalla locale<br />

Prefettura (v. nota a firma Tortorici in atti).<br />

Tale dato, oltre ad essere stato asseverato dallo stesso Ispet-<br />

tore Aiello nel corso della sua deposizione, si evinceva anche<br />

dalla data del fax (2 ottobre 2003), concernente una visura<br />

camerale della A.T.I. Group s.r.l., rinvenuto agli atti e tra-<br />

smesso da un non meglio identificato “centro servizi” di Ba-<br />

gheria.<br />

Infine, una ulteriore anomalia consisteva nel contenuto della<br />

nota informativa firmata dal Venezia ed inviata alla Prefettu-<br />

ra, la quale risultava molto più dettagliata ed articolata ri-<br />

spetto a quanto richiesto.<br />

Tali anomalie trovano la loro spiegazione a seguito dell’esame<br />

del teste Francesco Tortorici, Vice-Prefetto addetto all’ufficio<br />

“protocolli di legalità” e “certificazioni antimafia” nel periodo<br />

in questione.<br />

Il Tortorici dapprima descriveva in generale l’iter operativo<br />

dell’ufficio da lui diretto distinguendo i due principali tipi di<br />

provvedimento dei quali curava l’istruzione ed il rilascio.<br />

In particolare, precisava che il c.d. protocollo di legalità era<br />

una sorta di certificazione che la Prefettura rilasciava a sog-<br />

getti ed imprese che, ad esempio, dovevano prendere parte ad<br />

una gara di appalto di un determinato importo a base d’asta.<br />

La certificazione antimafia, invece, era una certificazione ne-<br />

cessaria per appalti di notevole importo ovvero per quelle im-<br />

prese che fossero già risultate aggiudicatarie di una gara<br />

d’appalto.<br />

La società A.T.I. Group s.r.l. dell’ingegnere Aiello aveva ri-<br />

chiesto nel mese di maggio del 2003 il rilascio del protocollo<br />

di legalità in quanto doveva prendere parte ad una gara di<br />

appalto bandita dall’Ospedale Villa Sofia per la fornitura di<br />

macchinari diagnostici.<br />

L’ufficio della Prefettura – all’epoca diretto da altro funziona-<br />

rio – dopo gli accertamenti di rito, aveva dato un parere ne-<br />

1337


gativo alla società, senza esplicitare alla parte interessata le<br />

motivazioni del provvedimento, come era prassi a quel tempo.<br />

Le ragioni del diniego, tuttavia, venivano spiegate dal Torto-<br />

rici in dibattimento e consistevano nella presenza, in qualità<br />

di componente del Collegio sindacale della società, di un sog-<br />

getto, il professore Panciera, che non era risultato munito dei<br />

requisiti morali a causa della sua supposta vicinanza ad am-<br />

bienti mafiosi.<br />

La pratica dell’A.T.I. Group s.r.l., dunque, all’atto<br />

dell’insediamento del Tortorici era chiusa e la società non<br />

aveva fatto neppure ricorso al T.A.R. avverso il provvedimen-<br />

to negativo emesso dal suo ufficio.<br />

Tuttavia, verso la fine del mese di settembre del 2003 egli era<br />

stato contattato dal dottore Venezia della Questura di Paler-<br />

mo (che non conosceva), il quale gli chiedeva un incontro per<br />

conoscersi e confrontarsi circa l’attività in generale dei loro<br />

rispettivi uffici.<br />

L’incontro ebbe luogo di lì a poco nel suo ufficio in Prefettura<br />

ed il Venezia vi si presentò accompagnato da un maresciallo<br />

della D.I.A. del quale il Tortorici non ricordava il nome.<br />

Tuttavia, a seguito di una precisazione del P.M., aggiungeva<br />

che dopo aver visto sui giornali la fotografia del maresciallo<br />

Giuseppe Ciuro gli era sovvenuta la certezza di averlo già in-<br />

contrato in qualche occasione, pur non potendo essere certo<br />

che si trattasse proprio di quella dell’incontro col Venezia.<br />

Ciò che il teste ricordava con certezza era che in qualche oc-<br />

casione egli aveva incontrato personalmente il Ciuro e che<br />

all’incontro col Venezia nel suo ufficio questi era stato ac-<br />

compagnato da un maresciallo della D.I.A..<br />

A parte tali informazioni fornite dal teste (dalle quali appare<br />

già molto probabile che si trattasse effettivamente del Ciuro)<br />

va detto che, alla luce delle intercettazioni telefoniche sulla<br />

“rete riservata” di cui si dirà appresso, è del tutto certo che il<br />

1338


Venezia sia stato accompagnato all’incontro col Tortorici dal<br />

maresciallo Ciuro.<br />

Tornando alla descrizione dell’incontro, dopo alcuni convene-<br />

voli alla presenza di tale maresciallo della D.I.A., il Venezia<br />

si era appartato con il Tortorici per discutere delle problema-<br />

tiche generali dei loro rispettivi uffici.<br />

Tuttavia, il Venezia non si era assolutamente soffermato su<br />

tali questioni ma gli aveva parlato soltanto di due pratiche<br />

specifiche: quella relativa all’A.T.I. Group di Michele Aiello e<br />

quella della signora Bertolino da Partinico (nota imprenditri-<br />

ce nel settore delle distillerie).<br />

Circa la prima pratica, già chiusa ed archiviata, il Venezia gli<br />

aveva fatto presente che la causa ostativa (la presenza nel<br />

collegio sindacale del Panciera) al rilascio del protocollo di<br />

legalità era, nelle more, venuta meno a seguito delle dimis-<br />

sioni del sindaco e della sua sostituzione con altro soggetto.<br />

Pertanto, gli chiedeva se il provvedimento di diniego a suo<br />

tempo emesso poteva essere riesaminato alla luce di tale<br />

nuova circostanza.<br />

Egli rispondeva che, per quanto si trattasse di una prassi i-<br />

nusuale, qualora l’ente appaltante (la A.S.L. n.6 di Palermo)<br />

avesse nuovamente chiesto, previa assunzione delle informa-<br />

zioni di rito, il rilascio di un nuovo provvedimento, la situa-<br />

zione avrebbe potuto essere riesaminata.<br />

Vale la pena di evidenziare, tuttavia, come, sulla scorta delle<br />

stesse affermazioni del Tortorici, il Venezia non avesse alcu-<br />

na ragione d’ufficio per interessarsi della pratica della A.T.I.<br />

Group di Aiello, posto che la stessa era a quel tempo non più<br />

in istruzione ma da tempo esaurita e chiusa.<br />

Quindi la causale del suo intervento e della richiesta di con-<br />

fronto col Tortorici risiedeva unicamente in un interesse pri-<br />

vato dell’Aiello e non nell’assolvimento di alcuna pubblica<br />

funzione.<br />

1339


La questione sarebbe stata diversa qualora la A.S.L. 6 avesse<br />

già richiesto un supplemento di informazioni ovvero<br />

l’adozione di un nuovo provvedimento, in quanto, in quel ca-<br />

so, il Venezia avrebbe avuto, in qualche modo, una ragione di<br />

tipo istituzionale per discutere col Tortorici della pratica (es-<br />

sendo il suo ufficio, in ipotesi, competente a fornire nuove<br />

informazioni alla Prefettura).<br />

Viceversa, il Venezia, nel corso dell’incontro da lui stesso<br />

sollecitato asseritamene per ragioni diverse, si è interessato<br />

in modo arbitrario di una pratica già chiusa e, pertanto, non<br />

per motivi afferenti al proprio ufficio ma per ragioni private,<br />

con tutta evidenza connesse al suo rapporto personale con<br />

Michele Aiello, del quale si dirà.<br />

L’altra pratica della quale il Venezia si era interessato nel<br />

corso dell’incontro era quella relativa alla certificazione an-<br />

timafia della signora Bertolino che, invece, era già stata rila-<br />

sciata con esito positivo.<br />

Pertanto, in effetti, l’unico reale motivo dell’incontro (durato<br />

circa mezz’ora) col Tortorici era stato proprio<br />

l’interessamento, su base e per ragioni di ordine personale e<br />

non istituzionale, del Venezia alla riapertura della pratica<br />

della A.T.I. Group dell’Aiello ed alla possibilità che la stessa<br />

ottenesse un nuovo parere positivo, essendo venuta meno la<br />

ragione ostativa che aveva comportato l’adozione del parere<br />

negativo.<br />

Ritornando alla descrizione degli avvenimenti fatta dal Torto-<br />

rici, deve aggiungersi che, pochi giorni dopo l’incontro col<br />

Venezia, allo stesso era giunta una telefonata dell’allora di-<br />

rettore generale della A.S.L. n.6 di Palermo, il dr. Giancarlo<br />

Manenti, il quale, esattamente come egli aveva detto al Vene-<br />

zia, gli chiedeva un nuovo esame delle certificazioni antima-<br />

fia della società A.T.I. Group s.r.l..<br />

A parte la sorprendente coincidenza causale e cronologica<br />

(che tale non è ovviamente, come si comprenderà dall’esame<br />

1340


delle intercettazioni) tra l’indicazione data al Venezia dal<br />

Tortorici e l’arrivo della telefonata del Manenti, vale la pena<br />

di sottolineare l’ulteriore anomalia di tale procedura, posto<br />

che, a detta dello stesso teste, non gli era mai accaduto che<br />

il Direttore Generale di una A.S.L. telefonasse personalmente<br />

invece di inviare una richiesta formale per iscritto.<br />

Ma, a detta del Tortorici, in detta procedura vi era anche<br />

un’altra anomalia costituita dal fatto che la certificazione an-<br />

timafia poteva essere richiesta in relazione ad una impresa<br />

che fosse risultata già aggiudicataria di una gara di appalto.<br />

Orbene, non avendo la A.T.I. Group s.r.l. ottenuto nel maggio<br />

del 2003 il protocollo di legalità (necessario per i partecipan-<br />

ti ad una gara) non si vede come avrebbe potuto richiedersi<br />

la certificazione antimafia che attiene agli aggiudicatari di<br />

una gara.<br />

Delle due l’una: o la società non poteva partecipare alla gara<br />

in quanto sfornita del protocollo di legalità (e quindi andava<br />

esclusa) o la stessa era risultata aggiudicataria della gara<br />

medesima e, pertanto, necessitava del rilascio della certifica-<br />

zione antimafia.<br />

La richiesta telefonica del Manenti, dunque, era irrituale,<br />

singolare e, comunque, del tutto incompatibile con le regolari<br />

procedure descritte dal Tortorici.<br />

Il fatto è che la A.T.I. Group era incorsa in un incidente di<br />

percorso (la denegata concessione del protocollo di legalità) e<br />

non avrebbe potuto partecipare validamente alla gara.<br />

Tuttavia, al preciso ed evidente scopo di farle ottenere ad o-<br />

gni costo l’aggiudicazione di quella gara erano scesi in campo<br />

una serie di pubblici ufficiali (tra i quali certamente il Vene-<br />

zia ed il Manenti) i quali, forzando gli ambiti delle proprie<br />

competenze ed agendo al di fuori dei loro ruoli istituzionali,<br />

hanno fatto tutto il possibile per fare rilasciare la certifica-<br />

zione antimafia alla stessa A.T.I. Group.<br />

1341


In tal modo si spiega pure il fatto che il Venezia avesse avvia-<br />

to gli accertamenti sulla compagine societaria ben tredici<br />

giorni prima di ricevere una formale richiesta dal Tortorici.<br />

Egli, infatti, era già a conoscenza del fatto che una nuova ri-<br />

chiesta sarebbe pervenuta a seguito dell’ulteriore sollecita-<br />

zione del Manenti alla Prefettura e, per non perdere tempo e<br />

favorire ancor di più l’Aiello, aveva già provveduto a racco-<br />

gliere informazioni sulla società prima ancora che pervenisse<br />

la richiesta formale al suo ufficio.<br />

E, si badi bene, non attraverso i consueti canali istituzionali<br />

(ricerca presso le anagrafi e le banche dati nella disponibilità<br />

della Polizia di Stato) ma ricevendo un fax da un fantomatico<br />

“centro servizi”, guarda caso, di Bagheria.<br />

Dopo avere assegnato la pratica ad un diverso comparto del<br />

proprio ufficio ed all’ignaro ispettore Aiello (che non aveva<br />

mai curato tale tipo di incombenze), il Venezia inviava a tem-<br />

po di record alla Prefettura le informazioni richieste, dando,<br />

ovviamente, parere favorevole al rilascio della certificazione<br />

antimafia alla società dell’Aiello.<br />

Subito dopo lo stesso Venezia telefonava al Tortorici per sin-<br />

cerarsi che la sua nota informativa fosse pervenuta e per<br />

chiedere se il provvedimento della Prefettura fosse già pron-<br />

to.<br />

Una sollecitudine ed una cura davvero encomiabili da parte<br />

di un pubblico funzionario, se non fosse per le reali motiva-<br />

zioni di tale condotta chiaramente arbitraria e dettata da ra-<br />

gioni di tipo personale.<br />

Il Tortorici, da parte sua, aveva richiesto informazioni non<br />

solo alla Polizia ma anche, secondo prassi, ai Carabinieri ed<br />

alla Guardia di Finanza.<br />

E ciò non perché non si fidasse del Venezia ma perché questa<br />

– come ha tenuto a precisare - era la corretta procedura in<br />

casi del genere.<br />

1342


Tuttavia, tali autorità non avevano evaso la richiesta nei<br />

tempi record stabiliti dal Venezia, in quanto oberati dal lavo-<br />

ro e non adeguatamente motivati come il loro collega della<br />

Polizia di Stato.<br />

E poiché nelle more, il 5.11.2003, l’Aiello era stato tratto in<br />

arresto per associazione a delinquere di tipo mafioso, le note<br />

informative dei C.C. e della G.d.F. erano pervenute ovviamen-<br />

te con esito negativo.<br />

In conclusione del suo esame, infine, il dottore Tortorici af-<br />

fermava che mai nella sua carriera gli era accaduto che un<br />

collega si fosse interessato per fare in modo che un provve-<br />

dimento negativo venisse nuovamente esaminato e trasfor-<br />

mato in uno positivo, a causa del venir meno della causa o-<br />

stativa.<br />

A parte tali testimonianze, le emergenze processuali riguar-<br />

danti la posizione del Venezia appaiono costituite anche dal<br />

alcune telefonate intercettate sulla “rete riservata”.<br />

Ad esempio la telefonata n. 1405 del 03/06/2003 delle ore<br />

09.21, in entrata dal n. 328/0416893:<br />

Aiello Michele parla con Venezia Giacomo.<br />

MICHELE Pronto?<br />

GIACOMO Michele Giacomo sono.<br />

MICHELE Ehi, ciao Giacomo.<br />

GIACOMO Toglimi una curiosità.<br />

MICHELE Sì.<br />

GIACOMO Ma i sindaci nelle società.<br />

MICHELE Sì.<br />

GIACOMO Ora debbono essere iscritti all’albo dei revi-<br />

sori?<br />

MICHELE Coloro che, no le società i... coloro che pratica-<br />

mente fanno parte del Collegio Sindacale, devono essere iscrit-<br />

ti per forza al Collegio dei Revisori.<br />

GIACOMO Collegio dei Revisori, è obbligo dei legge allora.<br />

1343


MICHELE E’ obbligo di legge, cioè tu purtroppo ora si va re-<br />

stringendo il numero delle persone che tu puoi prendere, men-<br />

tre prima...<br />

GIACOMO E lo so...<br />

MICHELE Ora perché andarlo a trovare non è che ti pare,<br />

due, tre elementi è facile. Certo ci si tenta.<br />

GIACOMO Va bene, senti Michele ti richiamo più tardi,<br />

d’accordo?<br />

MICHELE Va bene.<br />

GIACOMO Ah, un’altra cosa prima che mi dimentico.<br />

MICHELE Dimmi.<br />

GIACOMO A quel signore di... Nello il Greco.<br />

MICHELE Eh!<br />

GIACOMO E non gli devi più niente tu va bene?<br />

MICHELE Perché quello lo ha fatto pagare?<br />

GIACOMO Sì, ma appunto non è un problema.<br />

MICHELE Ma come è cretino.<br />

GIACOMO Te lo sto ricordando per non pagare. Va bene?<br />

MICHELE Ma come è cretino!<br />

GIACOMO Lascia perdere niente poi ti conto, poi ti racconto.<br />

MICHELE Va bene ok.<br />

GIACOMO Ciao, ciao.<br />

MICHELE Va bè ciao, ciao, ciao.<br />

A parte ogni considerazione circa la familiarità dei toni, ap-<br />

pare evidente come il Venezia si interessi proprio della que-<br />

stione dei requisiti legali dei sindaci della società, in partico-<br />

lare, chiedendo all’Aiello se questi dovessero essere iscritti<br />

all’Albo dei Revisori contabili.<br />

Va ricordato come, per l’appunto, l’adozione del parere nega-<br />

tivo per la A.T.I. Group scaturiva dalla presenza nel Collegio<br />

sindacale di un sindaco privo dei requisiti, anche se il requi-<br />

sito mancante non era l’iscrizione al suddetto Albo ma la<br />

presenza in altre compagini societarie già sottoposte a seque-<br />

1344


stro di prevenzione per violazione della normativa antimafia<br />

(ad es. le società dei fratelli Cavallotti).<br />

Va, poi, presa in esame anche la telefonata n. 1407 del<br />

03/06/2003 delle ore 09.30 (appena nove minuti dopo), in<br />

entrata dal n. 328/0416893.<br />

Aiello Michele parla con Venezia Giacomo.<br />

MICHELE Pronto?<br />

GIACOMO Io sono Michele!<br />

MICHELE Eh, dimmi.<br />

GIACOMO Mi senti?<br />

MICHELE Sì.<br />

GIACOMO Senti possiamo dare per scontato che Maren-<br />

zia ha già parlato con me?<br />

MICHELE Sì.<br />

GIACOMO Eh?<br />

MICHELE Sì, sì.<br />

GIACOMO Tanto non ha niente da dirmi, capito! Diamo<br />

per scontato magari chiamalo gli dici guarda facciamo<br />

finta che tu hai già parlato con Venezia, va bene?<br />

MICHELE Sì.<br />

GIACOMO Perché mi debbo ora muovere un...<br />

MICHELE Sì.<br />

GIACOMO Anche a questo punto di vista diciamo che sono<br />

stato contattato perché ci conosciamo.<br />

MICHELE Perfetto!<br />

GIACOMO E oltre... e ho chiarito, e sto cercando di chiari-<br />

re sta situazione, capito?<br />

MICHELE Benissimo.<br />

GIACOMO Perché lui non deve dare per scontato che ha già<br />

parlato con me e se dovesse essere interpellato.<br />

MICHELE Ok.<br />

GIACOMO Va bene?<br />

MICHELE Benissimo.<br />

GIACOMO Ok, ci sentiamo, ciao.<br />

1345


MICHELE Va bene, ciao, ciao.<br />

Nel corso del suo esame dibattimentale lo stesso Venezia ha<br />

spiegato che il soggetto indicato nel dialogo come “Marenzia”<br />

in realtà era il dottore Giancarlo Manenti, all’epoca direttore<br />

generale della A.S.L. n.6 di Palermo, e che il riferimento con-<br />

cerneva, per l’appunto, l’eventuale disponibilità a sollecitare<br />

il rilascio di un nuovo parere alla prefettura.<br />

Di estremo interesse appare, inoltre, la telefonata n. 224 del<br />

03/10/2003 delle ore 12.48, in entrata dal numero<br />

3383513421 in uso al Ciuro Giuseppe.<br />

Aiello Michele parla con Venezia Giacomo.<br />

(Ambientale)<br />

GIACOMO Dalla (inc.) in poi. E bè l’amico nostro, sempre gli<br />

stessi sono.<br />

(Telefonata)<br />

MICHELE Pronto?<br />

GIACOMO Michele?<br />

MICHELE Ehi Pippo.<br />

GIACOMO Allora… Giacomo sono.<br />

MICHELE Ah, scusa.<br />

GIACOMO (ride).<br />

MICHELE Pippo ti ho chiamato, eh.<br />

GIACOMO Lo so, mi pare normale. Senti io… tu mi stavi<br />

chiamando per qual coso di ieri?<br />

MICHELE Si.<br />

GIACOMO Io ho fatto tutto.<br />

MICHELE Eh.<br />

GIACOMO Sto uscendo dalla prefettura.”.<br />

L’inizio della conversazione è davvero emblematico e signifi-<br />

cativo, atteso che l’Aiello, essendo consapevole che la chia-<br />

mata proveniva dal cellulare della “rete riservata” assegnato<br />

al Ciuro, salutava “Pippo”, certo del fatto che nessun altro<br />

utilizzasse quell’apparecchio.<br />

1346


Questa volta, però, il Ciuro (l’unico a conoscere il numero<br />

dell’Aiello), dopo avere effettuato la chiamata sulla linea ri-<br />

servata, aveva subito passato l’apparecchio al Venezia per<br />

consentirgli di dare direttamente la bella notizia all’Aiello.<br />

Secondo quanto riferito dal Venezia nella conversazione, i<br />

due erano appena usciti dalla Prefettura subito dopo<br />

l’incontro con il Tortorici.<br />

Tale affermazione del Venezia conferma in modo definitivo<br />

che il “maresciallo della D.I.A.” che aveva accompagnato il<br />

Venezia in Prefettura e del quale aveva parlato il Tortorici<br />

(senza però ricordare con certezza il nominativo) era, per<br />

l’appunto, Giuseppe Ciuro.<br />

“MICHELE Perfetto, eh.<br />

GIACOMO Tortorici… co… coincidono i 2 modi di vedere,<br />

il mio e il suo, non ha detto proprio per niente quello che<br />

tu hai paventato, qualcuno te l’ha paventato presuppongo.<br />

MICHELE Il direttore me l’ha paventato.<br />

GIACOMO E allora o lui…<br />

MICHELE Personalmente me l’ha fatto sapere.<br />

GIACOMO O lui ciulla nel manico.<br />

MICHELE O lui ci voleva giocare su questa cosa.<br />

GIACOMO O… perché è tutto cacato sotto e non capisco<br />

perché.”.<br />

Dunque, il Venezia confermava all’Aiello di avere appena par-<br />

lato della sua situazione con il Tortorici e lo rasserenava di-<br />

cendogli che i loro punti di vista coincidevano e che la situa-<br />

zione poteva essere risolta.<br />

Non come paventato all’Aiello dal “direttore” (il Manenti,<br />

all’epoca direttore generale della A.S.L. n.6, n.d.e.) che il Ve-<br />

nezia definiva troppo pavido, con un tono deciso e molto me-<br />

no confuso di quello che ha voluto lasciare intendere nel cor-<br />

so del suo esame.<br />

MICHELE Uh.<br />

1347


GIACOMO Allora intanto coincidono, io già… la risposta che<br />

ha dato a lui…<br />

MICHELE Eh, eh.<br />

GIACOMO E’ stato che guardi… il problema era quello<br />

che avevo individuato io, ti ricordi?<br />

MICHELE Si, si.<br />

GIACOMO Cioè per me se questo è il problema dice per<br />

me non esiste, la certificazione la rilascio.<br />

MICHELE Certo.<br />

GIACOMO Eh, capito?<br />

MICHELE Chiaro.<br />

GIACOMO E io gli ho detto però a Tortorici guardi che,<br />

dico, io fra le altre cose questo problema l’avevo affron-<br />

tato, ti ricordi, all’inizio, questa primavera.<br />

MICHELE Si, si, si.<br />

GIACOMO Ti ricordi? L’avevo già chiarito con il capo di<br />

gabinetto che la situazione era quella.<br />

MICHELE Si.<br />

GIACOMO Non di meno se lei vuole, gli ho detto io, si at-<br />

tivi e mi faccia un'altra richiesta di un’informativa ag-<br />

giornata che io le comunico inoltre che quel collegio fra<br />

le altre cose è cambiato.<br />

MICHELE Ho capito, eh, perfetto.<br />

GIACOMO Capito?<br />

MICHELE Si, si.<br />

Ad ogni modo il punto controverso della pratica, come con-<br />

fermato dallo stesso Tortorici, era esattamente quello che il<br />

Venezia aveva individuato e del quale si era occupato fin dal-<br />

la precedente primavera parlandone, ad esempio, con il Capo<br />

di gabinetto: la presenza nel collegio sindacale della A.T.I.<br />

Group di un componente che andava sostituito.<br />

Ed il Tortorici gli aveva confermato che, in caso di sostitu-<br />

zione di detto componente, poteva essere adottato un nuovo<br />

parere di segno diverso dal primo (“Cioè per me se questo è<br />

1348


il problema dice per me non esiste, la certificazione la<br />

rilascio”).<br />

Per far ciò, tuttavia, necessitava una nuova richiesta del Di-<br />

rettore generale della A.S.L. n.6, Giancarlo Manenti, che il<br />

Venezia, subito dopo, si offriva di contattare per sollecitargli<br />

lui stesso tale iniziativa.<br />

GIACOMO Dice non lo so, dice, vediamoci, eventualmente<br />

ora ne parlo con Manenti se mi fa la richiesta ma io<br />

chiedo informazioni.<br />

MICHELE Ma sabato gliel’hanno mandata via fax la ri-<br />

chiesta loro ieri stesso.<br />

GIACOMO Alla prefettura?<br />

MICHELE Si, si.<br />

GIACOMO E allora perché… mi farà la richiesta, eventualmen-<br />

te valuterà lui se farmela oppure rispondere all’iniziativa.<br />

MICHELE Ho capito.<br />

GIACOMO Ma in senso, diciamo, che non c’è un cazzo di nien-<br />

te, scusami la volgarità, eh.<br />

MICHELE Ho capito. No, no ma quello invece mi faceva<br />

l’ipotesi… per questo siamo saltati in aria, hai capito?<br />

GIACOMO Abbiamo parlato del caso specifico della ATI,<br />

no?<br />

MICHELE Si, si.<br />

GIACOMO In cui… scusi lei concorda con me e dice si, di-<br />

ce, non è possibile che Panciera ha una ditta… fra<br />

l’altro ha altre ditte e una di queste è in odore, tutte<br />

quante sono in odore…”<br />

Nel precedente passaggio il Venezia chiariva, a scanso di e-<br />

quivoci, che la vicenda riguardava la A.T.I. Group e la perso-<br />

na del dottore Panciera che svolgeva le funzioni di sindaco<br />

anche in altre società “in odore…” di mafia.<br />

MICHELE Eh.<br />

GIACOMO Allora, dico, coincidono le vedute, dico, non è… che<br />

non va, non va gestita così l’informazione antimafia.<br />

1349


MICHELE Uh.<br />

GIACOMO E dice siamo perfettamente d’accordo, capito?<br />

MICHELE Meno male, va bè.<br />

GIACOMO Tutto qua. Va bene?<br />

MICHELE Ok, ti ringrazio.<br />

GIACOMO Ti passo Peppino? Ma mi hai chiamato per<br />

questo motivo, vero?<br />

MICHELE Si, si per questo perché…<br />

GIACOMO Perciò o me la fa o non me la fa per me il problema<br />

è superato, se me la fa…<br />

MICHELE Va bene.<br />

GIACOMO Rispondo… gli ho detto anzi la mandi a me di-<br />

rettamente se lei me la vuole fare che gli rispondo nel<br />

giro di pochissimo tempo.”.<br />

A questo punto il Venezia assicurava all’Aiello che, se il Tor-<br />

torici gli avesse girato una richiesta di informazioni, lui<br />

l’avrebbe esitata nel più breve tempo possibile.<br />

E’ evidente come l’imputato non solo abbia assicurato l’esito<br />

finale della pratica ma ne abbia fin dall’inizio individuato<br />

l’intoppo, sollecitando iniziative di altri funzionari e risol-<br />

vendo il problema.<br />

MICHELE Ho capito, quindi lui dovrebbe rispondere visto che<br />

hanno fatto la richiesta.<br />

GIACOMO O rispondere d’iniziativa direttamente al direttore.<br />

MICHELE Eh.<br />

GIACOMO Dice guarda che mi racconti, per me la puoi fare, la<br />

puoi rilasciare.<br />

MICHELE Si.<br />

GIACOMO Per me ci puoi fare quello che vuoi fare.<br />

MICHELE Eh.<br />

GIACOMO Oppure scrive a me e io poi gli rispondo.<br />

MICHELE Va bene, ok.<br />

GIACOMO Va bene?<br />

MICHELE Perfetto.<br />

1350


GIACOMO Vuoi parlare con Peppino?<br />

MICHELE Eh, salutamelo.<br />

GIACOMO Ti saluta. Ciao Michele.<br />

MICHELE Ciao, ciao.<br />

GIACOMO Ciao, ciao.<br />

MICHELE Ciao, ciao.”.<br />

Difficilmente è dato rinvenire negli atti processuali una con-<br />

versazione telefonica intercettata di così chiaro ed univoco<br />

contenuto probatorio a carico di un imputato.<br />

Ed invero, appare inequivocabile che il Venezia si sia attiva-<br />

mente interessato al fine di individuare la ragione ammini-<br />

strativa (la presenza del Panciera nel collegio sindacale della<br />

società) che aveva determinato l’adozione del parere negativo<br />

rilasciato, in via definitiva, dalla locale Prefettura.<br />

Individuazione frutto, a detta dello stesso imputato, di una<br />

sua attività di ricerca e di analisi documentale e del confron-<br />

to con l’Aiello e con pubblici funzionari e non, invece, di una<br />

mera “intuizione” come incredibilmente sostenuto dal Venezia<br />

nel corso del suo esame.<br />

Dopo avere individuato la causa del precedente e definitivo<br />

parere negativo, il Venezia si era recato, assieme al fidato<br />

Ciuro, presso la Prefettura ad incontrare il Tortorici, funzio-<br />

nario nel frattempo divenuto responsabile dell’ufficio che si<br />

occupava del rilascio di detti pareri e certificazioni.<br />

E, nonostante non lo conoscesse di persona aveva ugualmen-<br />

te organizzato un appuntamento nel suo ufficio in prefettura<br />

con una scusa sulla quale le versioni divergono.<br />

Mentre, infatti, il Tortorici ha testimoniato che l’incontro ri-<br />

chiestogli dal Venezia doveva, a suo dire, riguardare un con-<br />

fronto sugli aspetti organizzativi ed operativi dei loro rispet-<br />

tivi uffici, secondo la versione dell’imputato la ragione<br />

dell’incontro era, addirittura, la consegna di un invito per la<br />

una occasione pubblica.<br />

1351


Ad ogni modo, a giudizio del Collegio, appare chiaro come si<br />

trattasse in ogni caso di un pretesto per incontrare il Torto-<br />

rici, da poco subentrato nella direzione di quell’ufficio, e per<br />

avere conferma circa la possibilità del rilascio di un nuovo<br />

parere relativo alla pratica della A.T.I. Group.<br />

In particolare, il Venezia, come si ricava dalla deposizione del<br />

Tortorici e dall’intercettazione dianzi richiamata, era interes-<br />

sato a sapere:<br />

- se vi fosse la possibilità di richiedere di nuovo il parere,<br />

nonostante la pratica fosse già definita ed archiviata;<br />

- e se, nel presupposto del venir meno della causa<br />

dell’originario rigetto (la sostituzione del Panciera), questa<br />

volta il nuovo parere poteva essere positivo.<br />

Va notato, infatti, come il Venezia non solo avesse individua-<br />

to la causa del parere negativo ma avesse anche suggerito<br />

all’Aiello di eliminarla, sostituendo il Panciera, e di far ri-<br />

chiedere al Manenti, nella sua qualifica pubblica di Direttore<br />

Generale della A.S.L. n.6 di Palemo, un nuovo parere.<br />

Addirittura dichiarandosi disponibile, nel corso della suddet-<br />

ta conversazione, a chiedere lui stesso il nuovo intervento del<br />

Manenti.<br />

A fronte di queste condotte di ausilio poste in essere dal Ve-<br />

nezia in favore dell’Aiello, appare necessario inquadrare me-<br />

glio i reali rapporti che intercorrevano tra costoro, anche allo<br />

scopo di comprendere le motivazioni sottese ai suddetti com-<br />

portamenti.<br />

A tal fine vanno richiamate due conversazioni nelle quali i<br />

due imputati, già a partire dal marzo del 2003, discutevano<br />

dell’assunzione della figlia del Venezia presso un’azienda<br />

dell’Aiello o, su sua segnalazione, presso un istituto di credi-<br />

to.<br />

Peraltro, appare necessario evidenziare come tali conversa-<br />

zioni siano iniziate proprio in perfetta coincidenza con<br />

l’interessamento del Venezia per la pratica dell’Aiello.<br />

1352


La prima conversazione è la numero 674 intercettata il<br />

27.03.2003 alle ore 09:29 sull’utenza telefonica nr.<br />

091/969391 (Diagnostica per immagini).<br />

DONNA: Pronto?…<br />

VENEZIA: Pronto?…<br />

DONNA: Si?…<br />

VENEZIA: Si, buongiorno, sono il dottore Venezia…<br />

DONNA: Si…<br />

VENEZIA: L’ingegnere Aiello?…<br />

DONNA: Un attimo…<br />

AIELLO: Pronto…<br />

VENEZIA: Ingegnerissimo ciao, sono Giacomo…<br />

AIELLO: Ciao Giacomo…<br />

VENEZIA: L’hai avuta quella cosa poi, vero?…<br />

AIELLO: Certo…<br />

VENEZIA: Io non ti ho più chiamato…<br />

AIELLO: Certo…<br />

VENEZIA: Va bene…<br />

AIELLO: Io ne ho già parlato…<br />

VENEZIA: Eh…<br />

AIELLO: Eh, niente, mi devono dare qualche risposta in<br />

breve, soprattutto… per la banca…<br />

VENEZIA: Uhm…<br />

AIELLO: Eh… se non dovesse realizzarsi, adottiamo<br />

un’altra soluzione…<br />

VENEZIA: E anche le banche, non ci pensavo hanno…<br />

AIELLO: Appunto, si e questo…<br />

VENEZIA: Fanno…<br />

AIELLO: Mi dicevano loro, che ci sono…<br />

VENEZIA: Si…<br />

AIELLO: A quanto pare delle assunzioni dirette proprio<br />

per portatori di…<br />

VENEZIA: Si, si, si…<br />

AIELLO: Di handicap, va bene?…<br />

1353


VENEZIA: Si, si, si, si, si, si…<br />

AIELLO: Ok?…<br />

VENEZIA: Va bene… il curriculum…<br />

AIELLO: Ce l’ho…<br />

VENEZIA: De vita…<br />

AIELLO: Cosa? Si, a posto…<br />

VENEZIA: Che… non è proprio male (incomprensibile)…<br />

AIELLO: No, no, no… ma sai, ma a loro poco interes-<br />

sa…<br />

VENEZIA: Eh?…<br />

AIELLO: Figurati…<br />

VENEZIA: Ah, ho capito, si certo…<br />

AIELLO: Poco interessa da questo…<br />

VENEZIA: Ho capito…<br />

AIELLO: Punto di vista, ok?…<br />

VENEZIA: Va bene…<br />

AIELLO: Va bene, ok…<br />

VENEZIA: Ciao, ti abbraccio…<br />

AIELLO: Ciao, ciao…<br />

VENEZIA: Ciao, grazie…<br />

E’ bene chiarire che, al di là della delicata situazione sul<br />

piano umano (trattasi di una ragazza portatrice di handicap)<br />

per la quale questo Collegio deve la massima comprensione,<br />

la suddetta conversazione conferma l’interessamento<br />

dell’Aiello per l’assunzione della figlia del Venezia presso una<br />

banca di sua conoscenza, assunzione per la quale l’esistenza<br />

o meno del curriculum vitae non aveva alcuna importanza.<br />

La seconda conversazione telefonica (la numero 754 intercet-<br />

tata del 22.08.2003 alle ore 12:39:16 sull’utenza telefonica<br />

nr. 091.967776 e 091967778, intestata a Villa Santa Teresa)<br />

avveniva nel successivo mese di agosto ma riguardava sem-<br />

pre il medesimo argomento:<br />

CENTRALINISTA: Villa Santa Teresa buongiorno..<br />

VENEZIA: Buongiorno.., l’ingegnere Aiello per favore?<br />

1354


CENTRALINISTA: Lei è..<br />

VENEZIA: Venezia..<br />

CENTRALINISTA: Come?<br />

VENEZIA: Venezia..<br />

CENTRALINISTA: Venezia..<br />

VENEZIA: Si..<br />

CENTRALINISTA: Venezia.., un attimo solo che vediamo..<br />

(Si sente musica d’attesa in sottofondo.)<br />

AIELLO: Pronto?<br />

VENEZIA: Carissimo..<br />

AIELLO: Hei.., Giacomo.., come stai?<br />

VENEZIA: Bene.., tu?<br />

AIELLO: Eh.., abbastanza bene.., le ferie ti sono..<br />

VENEZIA: Mi fa piacere..<br />

AIELLO: ..ti sono finite le ferie?<br />

VENEZIA: No.., sono.. si sto lavorando.., sono a Rimini..<br />

AIELLO: Ah.., ah.. a Rimini..<br />

VENEZIA: Per il Convegno di.. Comune e Liberazione..<br />

AIELLO: Ho capito..<br />

VENEZIA: Sto lavorando.., senti novità?<br />

AIELLO: No..<br />

VENEZIA: Per quella per.. cosa di mia figlia..?<br />

AIELLO: Per la questione di tua figlia.., aspetto io una..<br />

ora.. rientrano tutti la settimana entrante.., perché sono<br />

tutti in ferie..<br />

VENEZIA: Complimenti!!<br />

AIELLO: ..completamente..<br />

VENEZIA: Beati iddi!<br />

AIELLO: Nie.. completamente la gente si ‘ni và.. eh.. ma chi<br />

fannu ‘cu ste ferie..<br />

VENEZIA: Va bene..<br />

AIELLO: ..non lo so.., ma non gli fanno male..?<br />

VENEZIA: Va bene..<br />

AIELLO: Bù..<br />

1355


VENEZIA: ..senti.., non te lo scordi è vero?<br />

AIELLO: No.., completamente.., non ti preoccupare..<br />

VENEZIA: Va bene..<br />

AIELLO: Va bene..<br />

VENEZIA: Va bene..<br />

AIELLO: Ok..<br />

VENEZIA: Ti abbraccio..<br />

AIELLO: Ci sentiamo comunque..<br />

VENEZIA: Ci sentiamo.., ok..<br />

AIELLO: Ciao.., ciao.., ciao.. Giacomo..<br />

VENEZIA: Ciao.., ciao..<br />

AIELLO: Ciao..<br />

In una terza conversazione intercettata, l’Aiello parlava della<br />

vicenda del suo interessamento per l’assunzione della figlia<br />

del Venezia con un altro soggetto.<br />

Si tratta della conversazione telefonica numero 316 inter-<br />

cettata il 11.10.2003 alle ore 14:05:34 sull’utenza telefoni-<br />

ca nr. 3381178263, in uso a Michele Aiello:<br />

MICHELE: Pronto?<br />

NINO: Ehi.., Michele Nino sono..<br />

MICHELE: Eh.., Nino dimmi..<br />

NINO: Ciao.., ma è riuscito a mettersi in contatto con te<br />

il Dottore Venezia.. (Fonetico)..<br />

MICHELE: Si.., si.., no.. poi si è riuscito a mettersi in<br />

contatto..<br />

NINO: Eh.., perfetto..<br />

MICHELE: ..perchè stava passando con sua figlia.. Ma ero<br />

lì a Palermo da Santi Cinà (Fonetico).. per gli.. gli arredamen-<br />

ti..<br />

NINO: Ah.., ho capito..<br />

MICHELE: ..per la clinica picchì si un ci và nuddu.., iddu poi fa<br />

di testa sua..<br />

NINO: Certo..<br />

MICHELE: ..e quindi ci sono andato..<br />

1356


NINO: Ho capito..<br />

MICHELE: ..voleva sapere.., infatti poi l’ho rintracciato.., ma<br />

era appena passato.., dice: “ritorna lunedì”..<br />

NINO: Infatti ti avevo chiesto..<br />

MICHELE: Ma comunque.., per assumerla..<br />

NINO: Eh..<br />

MICHELE: No.., gliel’ho detto.., ma anche per assumerla..,<br />

deve trasferirsi all’ufficio provinciale del Lavoro di Pa-<br />

lermo.., per cui...<br />

NINO: Mh.., mh..<br />

MICHELE: ..era quello il discorso.., va bene?<br />

NINO: Va bene.., d’accordo.., ciao..<br />

MICHELE: Ok.. va bene..<br />

NINO: Va bene..<br />

MICHELE: Ciao..<br />

NINO: Ciao..<br />

L’Aiello, infatti, non essendo ancora riuscito a far assumere<br />

la ragazza presso la banca, aveva deciso di assumerla presso<br />

una delle sue società.<br />

E, come confermato dallo stesso Venezia nel suo esame, per<br />

ottenere questo risultato era necessario trasferire la posizio-<br />

ne della ragazza dall’ufficio di collocamento di provenienza a<br />

quello di Palermo.<br />

A fronte di una tale congerie di prove il Venezia nel corso del<br />

suo esame ha mostrato palesi contraddizioni ed ha fornito<br />

sovente risposte prive di credibilità e, sinanco, di senso logi-<br />

co.<br />

Come emerge dalla trascrizione dell’udienza nella quale si è<br />

svolto il suo esame, l’imputato finiva per riconoscere lui<br />

stesso che le vicende relative al rilascio del nuovo parere in<br />

favore della A.T.M. s.r.l. (in vista della partecipazione alla<br />

gara di appalto per la fornitura all’ospedale Villa Sofia di Pa-<br />

lermo), era stato palesemente irregolare.<br />

1357


In buona sostanza, la A.T.M. nel marzo 2003 aveva richiesto<br />

alla Prefettura il rilascio di un protocollo di legalità per poter<br />

partecipare alla suddetta gara ed aveva ottenuto un parere<br />

negativo inviato direttamente alla direzione generale della<br />

A.S.L. n.6.<br />

Il direttore generale di detto ente pubblico, il dottor Giancar-<br />

lo Manenti, invece di escludere la ditta dalla gara aveva in-<br />

formato l’Aiello di tale problema invitandolo a risolverlo così<br />

evitando l’esclusione.<br />

L’Aiello, quindi, si era rivolto, tramite il Ciuro, allo stesso<br />

Venezia per verificare gli orientamenti e la disponibilità del<br />

dr. Tortorici della Prefettura di fronte alla possibilità di ri-<br />

chiedere nuove informazioni alle forze di polizia e di emettere<br />

un nuovo parere questa volta positivo.<br />

Il Venezia, pur essendo consapevole della scorrettezza di tale<br />

modo di procedere (come da lui stesso riconosciuto), aveva<br />

organizzato un incontro col Tortorici per chiedergli se vi fos-<br />

se la possibilità di ottenere una rivalutazione in termini posi-<br />

tivi della pratica, oramai definitivamente chiusa, della socie-<br />

tà A.T.I. Group, stante il venir meno della causa che aveva<br />

determinato l’adozione del primo parere negativo.<br />

Il Tortorici gli aveva risposto che senza una nuova formale<br />

richiesta di parere da parte dell’ente appaltante (la ASL n.6)<br />

la Prefettura non avrebbe potuto riaprire la pratica e richie-<br />

dere nuove informazioni.<br />

Dopo che il Venezia aveva riferito ciò all’Aiello, il Manenti, a<br />

nome della A.S.L. n.6, aveva immediatamente inviato la nuo-<br />

va richiesta in prefettura.<br />

Tale prassi, a detta dello stesso imputato, non gli era sem-<br />

brata regolare, posto che la A.S.L. avrebbe dovuto puramente<br />

e semplicemente escludere la ditta dalla gara e non attivarsi,<br />

attraverso il suo massimo dirigente, per farla riammettere.<br />

E, ciò nonostante, egli si era prestato allo scopo di favorire<br />

l’impresa dell’Aiello, dal quale attendeva, proprio in quel pe-<br />

1358


iodo, l’assunzione della figlia presso una banca ovvero la so-<br />

cietà Villa S. Teresa.<br />

L’imputato Venezia, inoltre, ha palesemente mentito rispetto<br />

ad alcune circostanze, come quella per la quale egli avrebbe<br />

“intuito” che il parere negativo (e non motivato) dipendeva da<br />

problemi connessi alla persona di un membro del Collegio<br />

sindacale.<br />

In realtà una simile intuizione sarebbe stata quasi profetica<br />

posto che si tratta della mancanza di un requisito talmente<br />

peculiare da rendere inverosimile il fatto che il Venezia abbia<br />

potuto davvero intuirlo.<br />

Ed infatti, lo stesso imputato, sia pure alla fine del suo esa-<br />

me e dopo molte insistenze, ha finito per ammettere che ave-<br />

va appreso tale circostanza dall’Aiello e che la aveva poi veri-<br />

ficata negli atti esaminati.<br />

L’imputato, inoltre, ha mentito sostenendo di non aver chie-<br />

sto nulla di specifico al Tortorici (“faccia lei”), atteso che,<br />

invece, gli aveva chiesto il modo per ottenere un nuovo pare-<br />

re preannunciandogli che il membro del collegio sindacale<br />

(causa del rilascio del parere negativo) era già stato sostitui-<br />

to, come affermato dallo stesso Tortorici.<br />

Infine, ha mentito quando ha sostenuto che era andato a tro-<br />

vare quest’ultimo per consegnargli di persona un invito, atte-<br />

so quanto riferito dallo stesso Tortorici e dal fatto che si era<br />

fatto accompagnare dal Ciuro.<br />

Inoltre, il contenuto chiarissimo della telefonata fatta sulla<br />

“rete riservata” all’Aiello subito dopo la conclusione della vi-<br />

sita e mentre i due stavano uscendo dalla prefettura, non la-<br />

scia dubbi di sorta in proposito.<br />

In conclusione, dunque, il Venezia ha posto in essere una se-<br />

rie di condotte che obiettivamente hanno favorito l’Aiello ed i<br />

suoi interessi economici, nella palese speranza di ottenere<br />

l’assunzione della figlia o presso una banca ovvero presso la<br />

Villa Santa Teresa, come l’Aiello stesso gli aveva assicurato<br />

1359


nel corso delle due telefonate intercettate e come ha ricono-<br />

sciuto nel corso del suo esame dibattimentale.<br />

Tali condotte sono costituite dall’avere individuato la ragione<br />

tecnica che aveva determinato l’adozione di un parere negati-<br />

vo da parte della prefettura che, ovviamente, non era stata<br />

esplicitata nel parere medesimo.<br />

Dall’avere discusso di tale particolare procedura con il Capo<br />

di Gabinetto (cfr. conversazione intercettata) e con altri pub-<br />

blici funzionari allo scopo di trovare la soluzione che potesse<br />

consentire l’adozione di un nuovo parere di contenuto favore-<br />

vole.<br />

Dall’avere organizzato, con un banale pretesto, un incontro<br />

con il Vice-Prefetto Tortorici avendo la reale ed unica inten-<br />

zione di suggerirgli e concordare con lui la soluzione già in-<br />

dividuata: riavviare una nuova procedura a seguito di una<br />

seconda richiesta formale da parte dell’ente appaltante<br />

(A.S.L. n.6).<br />

Dall’essersi recato al detto incontro in compagnia di Giusep-<br />

pe Ciuro, il quale non solo era lì in rappresentanza di Miche-<br />

le Aiello ma aveva verificato l’effettivo interessamento<br />

dell’imputato e, subito dopo, aveva chiamato sulla “rete ri-<br />

servata” l’Aiello stesso per passargli il Venezia il quale gli<br />

dava la buona notizia ed, addirittura, si mostrava pronto a<br />

sollecitare lui stesso al Manenti l’invio di una nuova richie-<br />

sta di parere.<br />

Dall’essere stato disponibile ad accettare un telefono ed una<br />

scheda della “rete riservata”, con ciò divenendo un ulteriore<br />

elemento della squadra di informatori e collaboratori istitu-<br />

zionali dell’Aiello.<br />

Dall’avere attivato gli accertamenti che competevano al suo<br />

Ufficio ben tredici giorni prima che pervenisse la richiesta uf-<br />

ficiale dalla prefettura, ed, in particolare, il giorno 2 ottobre<br />

a seguito della ricezione di un fax proveniente da una fonte<br />

non istituzionale di Bagheria.<br />

1360


Dall’aver assegnato la pratica all’ispettore Aiello che non<br />

trattava abitualmente tale tipo di pratiche (e che non lo ave-<br />

va mai fatto prima né avrebbe potuto farlo, come testimonia-<br />

to da Benedetto Barbato, funzionario addetto proprio alle in-<br />

formative antimafia, cfr. udienza del 11.7.2006).<br />

Dall’avere evaso tale pratica in tempi eccezionalmente rapidi,<br />

proprio allo scopo di favorire l’Aiello, come lo stesso Venezia<br />

ha ammesso nel corso della telefonata dianzi richiamata<br />

(“GIACOMO Rispondo… gli ho detto anzi la mandi a me di-<br />

rettamente se lei me la vuole fare che gli rispondo nel<br />

giro di pochissimo tempo.”).<br />

Ed infine, dall’avere redatto ed inviato alla Questura di Pa-<br />

lermo - Segreteria di Sicurezza la nota datata 16.10.2003 in<br />

evasione della richiesta del C.E.S.I.S. di “comunicare ogni<br />

possibile notizia” sulla persona di Michele Aiello ai fini del<br />

rilascio del nulla-osta di sicurezza.<br />

A fronte dei superiori elementi di prova appare interessante<br />

esaminare il contenuto dell’esame dibattimentale reso dal<br />

Venezia.<br />

Nel corso di detto esame, infatti, sono emerse, in tutta la loro<br />

macroscopica evidenza, le contraddizioni e le illogicità nelle<br />

quali è ripetutamente caduto il Venezia.<br />

Contraddizioni, in primo luogo, rispetto alle altre emergenze<br />

processuali, che sono risultate altamente attendibili e con-<br />

vergenti.<br />

Come appare chiaro se si pone mente alla deposizione del<br />

dottore Tortorici, proveniente da fonte qualificata e disinte-<br />

ressata ed alla chiarezza delle intercettazioni telefoniche e-<br />

saminate.<br />

Ma contraddizioni anche rispetto alle stesse ammissioni che<br />

il Venezia ha fatto nel corso dell’interrogatorio del 5 novem-<br />

bre 2003, cioè nel giorno in cui sono stati eseguiti gli arresti<br />

dei correi ed il Venezia ebbe a ricevere l’informazione di ga-<br />

ranzia.<br />

1361


Come si vedrà meglio nel dettaglio, infatti, l’atteggiamento<br />

dibattimentale dell’imputato è stato orientato, in modo si-<br />

stematico, a depotenziare il significato probatorio delle pro-<br />

prie iniziali confessioni.<br />

Nel perseguire questo progetto, il Venezia ha dovuto rimarca-<br />

re in più occasioni come, il giorno 5 novembre 2003, egli si<br />

trovasse in uno stato confusionale ed emotivo che lo aveva<br />

indotto a rendere dichiarazioni poco attendibili e senza un<br />

effettivo e totale controllo di sè.<br />

In realtà, l’esame simmetrico e comparato delle dichiarazioni<br />

rese nelle rispettive sedi induce a concludere nel senso esat-<br />

tamente opposto a quello indicato dal Venezia.<br />

Ed invero, qualora il Venezia il 5 novembre 2003 si fosse<br />

davvero trovato in una condizione di confusione mentale ed<br />

emotiva - dovuta all’immediatezza dell’interrogatorio rispetto<br />

all’esecuzione degli arresti dei correi, delle perquisizioni e<br />

della ricezione dell’avviso di garanzia - di tale gravità da infi-<br />

ciare la valenza delle sue dichiarazioni, queste ultime do-<br />

vrebbero oggi risultare, almeno in parte, logicamente inade-<br />

guate, confuse, contraddittorie o anche solo incerte.<br />

Viceversa, come si vedrà di qui a breve, proprio quelle di-<br />

chiarazioni appaiono precise, munite di continui e puntuali<br />

riferimenti a dati di fatto riscontrati, per nulla confuse ed in-<br />

coerenti ed, addirittura, rese con l’orgogliosa evidenziazione<br />

del proprio ruolo di ufficiale di polizia giudiziaria e, come ta-<br />

le, altamente esperto delle dinamiche investigative.<br />

Si noterà, invero, come almeno in uno specifico passaggio<br />

dell’interrogatorio del 5.11.2003, il Venezia, ubbidendo ad un<br />

istintivo orgoglio, abbia sottolineato di fare quel “mestiere”,<br />

cioè di occuparsi da anni di indagini penali e di essere per-<br />

fettamente in grado di comprendere le cose che gli venivano<br />

dette a proposito dell’indagine su Michele Aiello: “Mi scusi<br />

do… ma scusi dottor Pignatone, io faccio questo mestie-<br />

re…”.<br />

1362


Inoltre, sempre dalla disamina critica del contenuto<br />

dell’interrogatorio del 5 novembre 2003, è dato rilevarsi come<br />

l’indagato all’epoca abbia adoperato, con molta appropriatez-<br />

za ed attenzione, termini quali “utenze riservate”, “indagato”,<br />

“rete riservata”, “intercettazioni telefoniche”, dimostrando di<br />

comprenderne e distinguerne perfettamente il significato.<br />

Al contrario, proprio durante l’esame dibattimentale il Vene-<br />

zia è apparso molto confuso ed incredibilmente incapace di<br />

distinguere tali banali concetti, specie per un funzionario e-<br />

sperto come lui.<br />

In un momento, cioè, nel quale erano trascorsi anni dalla ri-<br />

cezione dell’informazione di garanzia, l’imputato aveva preso<br />

piena contezza del materiale probatorio depositato a suo ca-<br />

rico e, sotto il profilo emozionale, non vi era alcuna imminen-<br />

te ragione di preoccupazione.<br />

In questa sede, invece, egli perdeva il controllo dei concetti<br />

in precedenza riferiti con precisione, iniziava ad effettuare<br />

dei distinguo, confondeva alcuni termini tra loro e ne sfuma-<br />

va o alterava il significato, dando complessivamente<br />

l’impressione di essere molto più incerto e confuso di prima.<br />

Cadeva, inoltre, in numerose contraddizioni ed in altrettante<br />

illogicità, tanto da costringere le parti ad effettuare numero-<br />

se contestazioni ed il Presidente del Collegio a richiamarlo<br />

allo scopo di ottenere risposte minimamente confacenti al-<br />

meno sul piano logico.<br />

In precedenza si sono già richiamati alcuni passaggi relativi<br />

all’iter burocratico della pratica della A.T.I. Group e si è se-<br />

gnalata l’inverosimiglianza di talune affermazioni del Venezia<br />

in proposito.<br />

Ma, nel corso dell’esame dibattimentale, l’oggetto della prin-<br />

cipale modifica delle dichiarazioni dell’imputato ha riguarda-<br />

to l’aspetto della sua consapevolezza, all’epoca dei fatti, circa<br />

l’esistenza della “rete riservata” e, più in generale, circa<br />

l’esistenza di indagini a carico di Michele Aiello.<br />

1363


E così, mentre il 5 novembre 2003 il Venezia ammetteva di<br />

avere saputo dallo stesso Aiello dell’esistenza della “rete ri-<br />

servata” e di indagini in corso a suo carico, nel corso<br />

dell’esame dibattimentale del 18 maggio 2006 il Venezia ten-<br />

tava di affermare esattamente il contrario.<br />

A tale proposito vale senz’altro la pena di richiamare te-<br />

stualmente la trascrizione di tale passaggio contenente la<br />

precisa contestazione operata dal P.M.: “Pagina intanto 34, ul-<br />

timo capoverso, e poi continua. Il Pubblico Ministero le chiede-<br />

va, meno male che è tutto registrato: “il succo della questione è<br />

questo. E’ al corrente che l’Aiello a anche Ciuro avessero quel-<br />

la che noi, nell’ordinanza, abbiamo chiamato… nella richiesta<br />

chiamato , cioè una serie di telefoni riservati che<br />

usavano solo tra loro con lo specifico fine di non potere essere<br />

intercettati?” Lei rispondeva: “scusi, io voglio andare oltre<br />

questo fatto qua. Io so che c’è un’indagine in corso pure<br />

sull’ingegnere Aiello”. Pubblico Ministero: “e da quan-<br />

do?” “Mah, da un po’ di tempo. Me l’ha detto anche lui<br />

tra l’altro”. Pubblico Ministero: “quando?” “Quest’anno”.<br />

“E che cosa le ha detto?” Poi torniamo di nuovo… “che<br />

c’era un’indagine in corso su di lui e sulle sue imprese.<br />

Fra le altre cose anche i NAS che sono andati lì a seque-<br />

strare qualche cosa. Mi scusi do… ma scusi dottor Pigna-<br />

tone, io faccio questo mestiere. In questo Tribunale c’è un<br />

magistrato amico mio che è stato indagato per associazione<br />

mafiosa, che faccio non lo chiamo più?” Ancora, a pagina 37,<br />

lei dice: “le ribadisco che io lo sapevo, me l’ha riferito<br />

lui, l’ingegnere Aiello, che c’era un’indagine in corso su<br />

di lui”.<br />

Orbene, tale stralcio dell’interrogatorio dimostra il livello di<br />

consapevolezza di entrambe le circostanze che il Venezia ave-<br />

va il 5 novembre 2003, cioè lo stesso giorno nel quale il Ciu-<br />

ro e l’Aiello erano già stati tratti in arresto.<br />

1364


Ed è per l’appunto il passaggio nel quale l’imputato, proprio<br />

per rimarcare l’attenzione e la precisione delle sue afferma-<br />

zioni, orgogliosamente evidenziava ai PP.MM. che lo stavano<br />

interrogando il suo ruolo di funzionario di polizia giudiziaria,<br />

esperto in materia ed ottimo conoscitore dei termini adopera-<br />

ti.<br />

Come è noto, le dichiarazioni rese da un imputato, nel corso<br />

degli interrogatori espletati durante le indagini preliminari,<br />

possono essere fatte oggetto, in dibattimento, delle contesta-<br />

zioni avanzate dalle parti processuali, ai sensi dell’art. 503<br />

terzo comma c.p.p..<br />

In tal caso, le dichiarazioni oggetto di contestazione possono<br />

essere utilizzate nei confronti di chi le ha rese, a seguito di<br />

una approfondita analisi e del confronto tra quanto dichiara-<br />

to nel corso delle indagini e nel dibattimento.<br />

Orbene, a giudizio del Collegio, per le suesposte motivazioni,<br />

dal suddetto raffronto si ricava la chiara convinzione della<br />

maggiore attendibilità della versione dei fatti fornita dal Ve-<br />

nezia il 5 novembre 2003 che, per quanto resa in un momen-<br />

to particolare sul piano emotivo, è risultata precisa, coeren-<br />

te, convincente e supportata sul piano logico e degli elementi<br />

esterni di verifica.<br />

Allo scopo di comprendere appieno tale giudizio, appare ne-<br />

cessario richiamare, sia pure per sintesi, il contenuto testua-<br />

le dell’esame dibattimentale e delle contestazioni in esso<br />

formulate dal P.M..<br />

All’udienza del 18 maggio 2006 (esame P.M.) l’imputato rife-<br />

riva:<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Si, poi ci arriviamo. Per… lei aveva conosciuto l’ingegnere Mi-<br />

chele Aiello?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si, si me lo ha presentato il Ciuro.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1365


Glielo ha presentato il Ciuro quando, dottore Venezia?<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Con l’inge… con l’ingegnere Aiello nel… dal ’97 in poi ha man-<br />

tenuto ulteriori rapporti di frequentazione?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, quando Ciuro le presentò l’ingegnere Aiello in quella oc-<br />

casione conviviale del ’97, disse all’ingegnere Aiello qual’era<br />

la funzione che lei ricopriva?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si, anche perché non era segreta. Ho detto che io dirigevo la<br />

divisione anticrimine della Questura di Palermo. Può darsi che<br />

non abbia capito co… in che cosa consistesse, ma è normale,<br />

per chi non è… non fa parte delle Forze di Polizia.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Lei ha avuto modo nel tempo dal ’97 al 2003 di frequentare i<br />

locali dove sorgevano le strutture sanitarie dell’Aiello a Baghe-<br />

ria?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si, certo, anche per motivi di salute.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Si è verificato questo una volta, due volte o più volte?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Per motivi di salute miei…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

No, no non… non le chiedo… a me interessa capire complessi-<br />

vamente quante volte è andato a trovare l’ingegnere Aiello o<br />

per motivi di salute o per motivi altri che ci spiegherà quali so-<br />

no.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

1366


Non lo so, non so quantificare dal ’98 al 2003 quanto possa<br />

essere stato, una volta ogni due mesi, ogni tre mesi, una… del-<br />

le frequentazioni molto… nel tempo abbastanza a… o ogni me-<br />

se, non ricordo, non ricordo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Generalmente non pretendo che si ricordi ogni occasione, lei<br />

andava a trovare l’ingegnere Aiello, quindi prescindo dai moti-<br />

vi in cui andava… dalle occasioni in cui andava per motivi di<br />

salute, andava a trovare l’ingegnere Aiello da solo o con Ciuro<br />

o altre persone?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, anche da solo.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Anche da solo.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Anche in quei momenti in cui motivi di salute che non mi appar-<br />

tenevano a… che appartenevano ad appartenenti alla Polizia di<br />

Stato, o miei dipendenti o collaboratori, o parenti di dipendenti<br />

o di collaboratori.<br />

…<br />

Dopo aver esaminato la genesi del loro rapporto, il Venezia<br />

sostanzialmente ammetteva di avere chiesto all’Aiello di inte-<br />

ressarsi per l’assunzione di sua figlia.<br />

Il discorso si era sviluppato a partire dalla primavera del<br />

2003 e l’Aiello aveva dato la sua immediata disponibilità,<br />

dapprima, assicurando il suo intervento presso una banca e<br />

poi, direttamente, presso una propria impresa (Villa Santa<br />

Teresa che era in procinto di aprire la nuova struttura nei lo-<br />

cali dell’ex hotel a’ Zabara).<br />

Il Venezia ammetteva, inoltre, di non avere mai chiesto ad al-<br />

tri soggetti o cercato altrimenti un posto di lavoro per la fi-<br />

glia.<br />

1367


L’assunzione non si era ancora concretizzata al momento<br />

dell’arresto dell’Aiello ma veniva data come scontata da en-<br />

trambi.<br />

Trattandosi di fatti di certo rilevanti ai fini della presente de-<br />

cisione ma altrettanto sicuramente privati e delicati (in con-<br />

siderazione dell’handicap fisico della giovane), si tralascia di<br />

riportare il contenuto della trascrizione.<br />

Proseguendo sul punto centrale della vicenda:<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, lei prima del 5 Novembre 2003, del… del giorno in cui<br />

l’ingegnere Aiello è stato arrestato e lei raggiunto da avviso di<br />

garanzia, era stato messo al corrente, sapeva, ed eventualmen-<br />

te da chi, che nei confronti di Aiello era in corso un’indagine<br />

penale?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, non sapevo assolutamente niente di indagini penali<br />

nei confronti dell’Aiello. Fra le altre cose debbo dire pure<br />

che l’unica cosa che mi ha lasciato perplesso… perplesso di<br />

questa sua… mi parlò di quest’intervento di NAS con… con…<br />

con un retroscena di Filosto, che non mi ricordo più neanche<br />

bene di cosa si trattasse, dietro ci poteva essere Filosto. In-<br />

somma una cosa che per me, visto che vengo da una famiglia<br />

di Carabinieri, vivo in mezzo, per metà, in una famiglia di Ca-<br />

rabinieri, mi è sembrata una cosa eccessiva diciamo la conclu-<br />

sione a cui era (fuori microfono) che aveva raggiunto<br />

l’ingegnere Aiello.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Io le contesto, in relazione alla… alla sua risposta “no, non sa-<br />

pevo che era sottoposto ad indagini penali”, quanto lei ha di-<br />

chiarato il 5 Novembre, ed è stato integralmente fonoregistrato,<br />

in occasione dell’interrogatorio che l’è stato fatto<br />

nell’immediatezza della notifica dell’avviso di garanzia.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Non nell’immediatezza scusi, la sera.<br />

1368


PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Non… più immediato di così credo che…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, no, no.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Umanamente sia (fuori microfono) Comunque la sera intorno<br />

alle 19 e 30 comincia l’interrogatorio.<br />

AVVOCATO MONACO:<br />

Pagina 35?<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Pagina intanto 34, ultimo capoverso, e poi continua. Il Pubblico<br />

Ministero le chiedeva, meno male che è tutto registrato: “il suc-<br />

co della questione è questo. E’ al corrente che l’Aiello a anche<br />

Ciuro avessero quella che noi, nell’ordinanza, abbiamo chiama-<br />

to… nella richiesta chiamato , cioè una serie di tele-<br />

foni riservati che usavano solo tra loro con lo specifico fine di<br />

non potere essere intercettati?” Lei rispondeva: “scusi, io<br />

voglio andare oltre questo fatto qua. Io so che c’è<br />

un’indagine in corso pure sull’ingegnere Aiello”. Pubblico<br />

Ministero: “e da quando?” “Mah, da un po’ di tempo. Me<br />

l’ha detto anche lui tra l’altro”. Pubblico Ministero:<br />

“quando?” “Quest’anno”. “E che cosa le ha detto?” Poi<br />

torniamo di nuovo… “che c’era un’indagine in corso su di<br />

lui e sulle sue imprese. Fra le altre cose anche i NAS che<br />

sono andati lì a sequestrare qualche cosa. Mi scusi do…<br />

ma scusi dottor Pignatone, io faccio questo mestiere. In<br />

questo Tribunale c’è un magistrato amico mio che è stato inda-<br />

gato per associazione mafiosa, che faccio non lo chiamo più?”<br />

Ancora, a pagina 37, lei dice: “le ribadisco che io lo sa-<br />

pevo, me l’ha riferito lui, l’ingegnere Aiello, che c’era<br />

un’indagine in corso su di lui”. Allora, siccome lei è un fun-<br />

zionario di Polizia e credo che conosca bene il significato del…<br />

del termine indagine, del termine sequestro, poi vedremo anche<br />

del… della… del concetto di intercettazione e di quando si può<br />

1369


fare un’intercettazione, io le volevo chiedere se questo che lei<br />

ha dichiarato risponde a verità o meno.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Posso rispondere?<br />

PRESIDENTE:<br />

Prego.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Il 5 di Novembre, di mattina presto, vengo raggiunto da una te-<br />

lefonata di un mio collega che mi dice di rientrare subito a Pa-<br />

lermo, io ero in ferie in quel periodo. Arrivo a Palermo e il col-<br />

lega mi notifica quest’avviso di garanzia. Da quel momento in<br />

poi io non ho capito più niente. Non posso andare più da nes-<br />

suna parte, il mio ufficio e il mio alloggetto della caserma Lun-<br />

garo sono piantonati, rimango così, in quella situazione, fino al<br />

pomeriggio inoltrato e subisco due perquisizioni in Questura,<br />

negli uffici. La sera inizia l’interrogatorio, a un certo punto io<br />

(incomprensibile) la sera, dopo quelle ore passate fra perquisi-<br />

zioni, far… rovellarmi il cervello su cosa era… poteva essere<br />

successo e tutta una serie di cose, a un certo punto non ho ca-<br />

pito più niente, sono andato completamente nel pallone. Ho<br />

confuso realtà con fantasia, con pensieri, con altre cose. Non<br />

ho capito più niente, sono andato completamente nel pallone.<br />

Non ho capito più niente. Ero così stanco… ma non ero (incom-<br />

prensibile) stanco fra l’altro, credo che anche… anche i magi-<br />

strati che mi interrogavano erano stanchi. Ero così stanco che<br />

non riuscivo nea… penso… penso che in quel momento… in<br />

quella circostanza forse anche balbettavo fra le altre cose.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Balbettava non si evince proprio dalla trascrizione e comunque<br />

- io mi permetto di insistere signor Presidente – lei parla di in-<br />

dagine, di sequestro, parla di NAS, parla ancora, in questo<br />

senso ampio della contestazione… però prima le faccio la do-<br />

manda per correttezza. Lei sapeva che l’ingegnere Aiello, Ciuro<br />

ed altri soggetti – ma intanto mi interessa l’ingegnere Aiello e<br />

1370


Ciuro – utilizzavano un sistema di comunicazione con telefoni<br />

cellulari che utilizzavano schede a loro non intestate e che si<br />

chiamavano esclusivamente attraverso, queste persone, attra-<br />

verso queste utenze cosiddette riservate? Lo sapeva?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Non lo sapeva nemmeno. Però veda, lei, che afferma di… in<br />

quell’occasione di non essere stato…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Io sapevo…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Minimamente lucido, addirittura ha spiegato anche il motivo<br />

per il quale Aiello, Ciuro utilizzavano questo sistema, perché<br />

guardi cosa ha dichiarato a pagina 36 della trascrizione. Il<br />

Pubblico Ministero le chiede: “lei era al corrente che<br />

l’Aiello, al fine di non essere intercettato, e Ciuro con<br />

lui, utilizzavano una serie di apparecchi con un uso ri-<br />

servato chiamandosi tra di loro, eccetera, eccetera?” Lei<br />

dice: “si, si”. “Lei lo sapeva questo?” “Sissignore. Ma<br />

guardi che io ho telefonato anche col telefono di Ciuro.<br />

Tra l’altro gliel’ho anche confermato”. Pubblico Ministero:<br />

“e allora la domanda successiva: non si pone un problema del<br />

perché l’ingegnere Aiello ha la necessità di ricorrere a questa<br />

precauzione?” Cioè dottore Venezia, non è una sola risposta a<br />

una sola domanda, è tutto un discorso che viene articolato con<br />

domande precise e risposte altrettanto precise, perché lei ri-<br />

sponde: “scusi, le ribadisco che io sapevo, me l’ha riferito lui,<br />

l’ingegnere Aiello, che c’era un’indagine in corso su di lui”.<br />

Non finisce qua, dottore Venezia, perché il Pubblico Ministero<br />

le chiede: “ma scusi, l’ingegnere Aiello le riferisce che c’è<br />

un’indagine su di lui, va bene, lei sa che utilizzano dei telefo-<br />

nini per non essere intercettati e lei ci parla su quel telefoni-<br />

no?” E lei dice: ma perché non avevo niente da nascondere.<br />

1371


Scusi, per quel che mi riguarda io non ho niente da nasconde-<br />

re”. Come stanno le cose?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Vorrei precisare. Io all’ingegnere Aiello l’ho sempre chiamato<br />

alle utenze in cui l’ho trovato. Solo nel periodo dopo l’estate,<br />

intorno al mese di Ottobre, non riuscivo più a trovarlo e capii –<br />

non lo rintracciavo – capii che il Ciuro riusciva a contattare<br />

l’Aiello e ogni volta che avevo bisogno di parlare con<br />

l’ingegnere Aiello dicevo: “non riesco a trovare – a Ciuro – non<br />

riesco a trovare – lo chiamavo telefonicamente a Ciuro – non<br />

riesco a trovare l’ingegnere Aiello. Se per favore gli puoi dire<br />

che si fa sentire”. Questa serie di chiamate mi ha fatto pensa-<br />

re, ma nell’ultimo periodo fra l’altro, che era Ottobre, fra se…<br />

fine Settembre e Ottobre, a Ottobre se non ricordo male, mi ha<br />

fatto pensare che l’ingegnere Aiello avesse un numero… un<br />

numero di telefono che io non conoscevo, non… non conoscevo.<br />

Che poi l’abbia potuto confondere, in quel momento<br />

dell’interrogatorio, andato nel pallone, fra un’utenza riservata<br />

e un numero che non conoscevo, quello può anche essere. Però<br />

io non sapevo di reti riservate.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Si, ma veda lei nel… nell’interrogatorio non è che ha par-<br />

lato soltanto di numeri che non conosceva, ha utilizzato<br />

lei le parole intercettazioni, utenze riservate, sequestri e<br />

indagine.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Io ho utilizzato una volta il 3 di Ottobre il telefono di Ciuro per-<br />

ché Ciuro ha chiamato (voce sovrapposta)<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

No, no, lei risponda alla mia domanda. Lei perché ha utiliz-<br />

zato, in termini assolutamente non equivoci, dicendo che<br />

era a conoscenza di queste situazioni… perché ha parla-<br />

to di essere a conoscenza di indagini nei confronti<br />

dell’ingegnere Aiello, di sequestri operati nei confronti<br />

1372


dell’ingegnere Aiello e delle sue strutture, di utenze ri-<br />

servate utilizzate per non essere intercettati? Perché ne<br />

ha parlato?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Ne ho parlato perché l’ingegnere Aiello mi disse… mi ri-<br />

ferì che aveva subito… non so, aveva subito una perqui-<br />

sizione da parte dei NAS e che fra l’altro era molto sec-<br />

cato perché dietro a tutta questa cosa dei NAS ci stava<br />

un’operazione del Filosto, che era suo antagonista nel<br />

sistema sanitario, che cercava in tutti i modi di po… di…<br />

come dire, di… di denigrarlo, di… di… comunque di con-<br />

trastarlo, non so bene cosa… una cosa che io… al quale<br />

io ho dato sempre poca… poco rilievo, anche perché im-<br />

mediatamente dopo, cercando qualche riscontro o qual-<br />

che cosa, non riuscivo a trovare niente di queste… di<br />

queste… di queste… di queste cose che lui mi aveva det-<br />

to.<br />

….<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

(continuando con la contestazione delle precedenti dichiarazio-<br />

ni, n.d.e.) … “Probabilmente siamo tutti stanchi – dice il Pub-<br />

blico Ministero – è una giornata pesante per motivi diversi. Io<br />

le ho fatto una domanda diversa. Io le ho chiesto: ?”<br />

Venezia: “si, si”. “Lei lo sapeva questo?” Venezia: “sissi-<br />

gnore. Ma guardi che io ho telefonato anche col telefono di<br />

1373


Ciuro. Tra l’altro gliel’ho anche confermato”. “E allora la do-<br />

manda successiva – dice il Pubblico Ministero – non si pone un<br />

problema del perché l’ingegnere Aiello ha la necessità di ricor-<br />

rere a queste precauzioni?” “Scusi, le ribadisco che io sapevo,<br />

me l’ha riferito lui, che l’ingegnere… l’ingegnere Aiello, che<br />

c’era un’indagine in corso su di lui”.<br />

PRESIDENTE:<br />

E allora dottore Venezia…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si.<br />

PRESIDENTE:<br />

… Che cosa deve dire a questo proposito?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Le ribadisco…<br />

PRESIDENTE:<br />

Deve ribadire quello che ha detto poco fa, cioè che si trattava<br />

di un numero riservato che utilizza una persona per non essere<br />

disturbata?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Non lo so se le (voce sovrapposta)<br />

PRESIDENTE:<br />

No, non lo so questo…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No.<br />

PRESIDENTE:<br />

Se lei vuole può non rispondere…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Volevo ribadire semplicemente…<br />

PRESIDENTE:<br />

… Non è obbligato a rispondere.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

… Che io non ho avuto mai cognizione di reti di telefoni<br />

riservati, di personaggi che stavano dietro a questa rete<br />

e che sulla rete ho avuto notizia dopo i noti fatti, prin-<br />

1374


cipalmente dalla stampa. Io so semplicemente che per<br />

poter contattare l’ingegnere Aiello ero costretto ogni vol-<br />

ta a rivolgermi al Ciuro. Tant’è vero che questa cosa mi<br />

aveva anche un po’ infastidito da questo punto di vista.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi, mi scusi, e poi… e poi ampio la contestazione, lei cioè<br />

oggi dice che ha saputo soltanto… non ha saputo quindi di…<br />

l’ingegnere Aiello non le ha mai parlato di intercettazioni, della<br />

possibilità di intercettazioni?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Mi ha solo parlato di quest’intervento dei no… dei NAS e che<br />

su… dietro l’intervento dei NAS… ecco perché mi è sembrata<br />

una cosa eccessiva, inizialmente eccessiva. Anche perché non<br />

avevo… non avevo come riscontrarlo. Ci stava… comunque<br />

c’era una… non so se… come dire, una strategia, un qualcosa<br />

da parte del Filosto. Io ho collegato questa storia dei NAS in<br />

quel periodo storico di cui mi viene fatta quella domanda. E da<br />

quello parto.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Quindi… quindi, dottore Venezia, lei è ufficiale di Polizia Giu-<br />

diziaria, che ha svolto funzioni di Polizia Giudiziaria, è dirigen-<br />

te del commissariato e quant’altro, componente della Squadra<br />

Mobile, ci vuole fare capire – mi corregga se sbaglio – che lei<br />

ha pensato ad eventuali intercettazioni sulla base della notizia<br />

di una perquisizione del NAS?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Assolutamente no.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Non c’ha nemmeno…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Io non ho…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Pensato?<br />

AVVOCATO MONTALBANO:<br />

1375


Scusi Presidente, ma il dottore Venezia non credo che abbia<br />

parlato di intercettazioni (voce sovrapposta)<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Assolutamente no. Ho parlato (voce sovrapposta)<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

(fuori microfono)<br />

PRESIDENTE:<br />

Ha risposto… ha risposto… ha risposto si a due domande su<br />

intercettazioni in quella trascrizione. Per questo dico…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Le contesto…<br />

PRESIDENTE:<br />

Il contrasto c’è sicuramente.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Le contesto ulteriormente, per evidenziare ancora di più il<br />

contrasto, che lei è tornato alla… per la terza volta a ribadire il<br />

concetto e ha ulteriormente specificato in una fase successiva<br />

della… dell’interrogatorio, pagina 39 della trascrizione,<br />

quando, dopo che il Pubblico Ministero le chiedeva se lei aveva<br />

avuto in… - ma poi ci torneremo su questo - aveva avuto a sua<br />

volta, o aveva richiesto a sua volta un… una utenza riservata<br />

all’Aiello, lei dice: “si, mi aveva detto… scusi, posso riba-<br />

dire? -quindi addirittura chiede se può ribadire, non mi sem-<br />

bra l’atteggiamento di uno che è confuso – Me l’aveva detto lo<br />

stesso ingegnere Aiello che era sottoposto ad indagini,<br />

che aveva bisogno, per non farsi intercettare, di usare<br />

numeri diversi”.<br />

PRESIDENTE:<br />

Allora dottore Venezia, il contrasto mi pare che sia evidente ed<br />

è oltretutto ribadito in tre circostanze diverse. Capisco lo stato<br />

emotivo di chi si trova diciamo dall’altra parte per la prima vol-<br />

ta, però…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Signor Presidente…<br />

1376


PRESIDENTE:<br />

… Capisco la stanchezza, ma c’è un contrasto che è stridente,<br />

è ribadito e reiterato. Quindi se lei ha qualcosa da aggiungere<br />

se no andiamo avanti.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

(fuori microfono)<br />

AVVOCATO MONACO:<br />

Come?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Mi sono… io ho sempre utilizzato i miei telefoni, mi sono sem-<br />

pre fatto chiamare nei miei telefoni, mi sono fatto trasmettere<br />

fax ai miei telefoni, non ho mai, mai, mai cercato di nascondere<br />

niente. Non so… ribadisco questo fatto. L’unica cosa certa che<br />

so è che l’ingegnere non era più rintracciabile e che sicuramen-<br />

te doveva avere qualche numero su cui rintracciarlo, e che a-<br />

veva il Ciuro. Ecco perché quando avevo la necessità di contat-<br />

tare l’ingegnere Aiello dicevo a Ciuro: “guarda, non riesco a<br />

trovarlo. Per favore, vedi se mi puoi fare la cortesia di… di… di<br />

farmi chiamare in qualche modo”.<br />

PRESIDENTE:<br />

Benissimo. La parte… il Pubblico Ministero il suo lavoro l’ha<br />

fatto, il Tribunale pure, quindi possiamo andare avanti. Pren-<br />

diamo atto del contenuto delle risposte.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Senta, volevo semplicemente completare la contestazione con<br />

un ultima affermazione, anch’essa parecchio specifica. Il Pub-<br />

blico Ministero a pagina 40 le… le dice: “Non le è sorto il dub-<br />

bio che quando quello dice: sono indagato di mafia, ho dei tele-<br />

foni per non essere intercettato. Secondo lei è normale?”.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Scusa, ho detto io una cosa del genere? La dico io?<br />

PRESIDENTE:<br />

no, no, non è una frase che viene attribuita a lei, è nella do-<br />

manda che viene contenuta a un’aggiunta rispetto quello che è<br />

1377


stato letto fino a poco fa, cioè indagato di mafia, perché fino<br />

adesso non se n’era parlato, probabilmente sarà sfuggito, non<br />

lo so, comunque la domanda che le viene fatta è in questi ter-<br />

mini. Sentiamo la risposta qual è.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

E mi interessa il fatto che lei abbia detto e viene riposto nella<br />

domanda, che questo utilizzo era per non essere intercettato.<br />

“Ho dei telefoni per non essere intercettato. Secondo lei è<br />

normale?”. Venezia: “Ha ragione, sono stato superficiale<br />

in tutte queste cose”.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Guardi che, allora ribadisco questo fatto, io intanto (incom-<br />

prensibile) ultima domanda, alla fine io non ne ho capito più<br />

niente di questo interrogatorio. Ribadisco questo fatto. Non ho<br />

capito…<br />

Dalla lettura della trascrizione appare del tutto evidente lo<br />

stato di difficoltà in cui nel corso dell’esame – e non il 5 no-<br />

vembre 2003 – versava il Venezia.<br />

Egli, invero, ha, reiteratamente e con apparente convinzione,<br />

negato alcune circostanze che aveva affermato, e talora an-<br />

che ribadito, nel corso dell’interrogatorio del 5 novembre<br />

2003.<br />

Negava, in particolare, di avere saputo, da qualunque fonte,<br />

dell’esistenza di indagini a carico dell’Aiello ed escludeva di<br />

avere discusso con lo stesso Aiello sia dell’esistenza di dette<br />

indagini che della “rete riservata” di telefoni cellulari, istitui-<br />

ta proprio per evitare di essere intercettati.<br />

Tutte circostanze che, invece, aveva ammesso e ribadito più<br />

volte nel corso dell’interrogatorio del 5 novembre 2003, fi-<br />

nendo per confessare le proprie responsabilità e per ricono-<br />

scere agli stessi PP.MM. che gli chiedevano conto del suo<br />

comportamento di “essere stato superficiale in tutte queste co-<br />

se”.<br />

Proseguendo nell’analisi dell’esame dell’imputato:<br />

1378


PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Alla fine dell’interrogatorio lo ribadisce quattro volte, comun-<br />

que prendo atto. Senta, lei ha mai chiesto di potere a sua volta<br />

ottenere la disponibilità di un’utenza da… da parte di Aiello?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, mai.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Lei è al corrente, sa eventualmente anche dalla lettura di atti<br />

processuali, di intercettazioni che Ciuro abbia chiesto ad Aiello<br />

le disponibilità di un’utenza riservata per lei?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No. Non ho cognizione…<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Anche qui contestazione, pagina 37. Pubblico Ministero: “E<br />

poi ha chiesto anche di avere uni… uno di questi telefoni<br />

riservati?” Lei dice testualmente: “No. Si, ma non ne ho<br />

mai avuti tra l’altro”. Pubblico Ministero: “Si o no?”<br />

“Sissignore, credo di si, ma non ne ho mai avuti”. “E a<br />

cosa le serviva, mi scusi?” Venezia: “Io sono un patito<br />

dei cellulari, io ho dieci cellulari, almeno, ho almeno<br />

dieci cellulari, sono proprio amante dei cellulari, avevo<br />

visto quel cellularino che aveva Ciuro, bellino questo cel-<br />

lulare”. Allora, lei ha chiesto, poi caso mai ci spiega cosa<br />

c’entra la passione per i cellulari con la richiesta di un’utenza<br />

di una scheda. La domanda iniziale è: “Ha chiesto di avere uno<br />

di questi telefoni riservati?”<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

E lei ha detto: “Si, credo di si, ma non ne o mai avuti”. Ma e-<br />

ra…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Gua…<br />

1379


PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Confuso anche qui?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, no, no guardi, il ciu… il Ciuro l’ho visto un giorno con un<br />

cellularino nuovo, gli ho detto: “Bello (incomprensibile) perché<br />

non me lo regali?”. Perché ogni tanto ci siamo scambiati anche<br />

regali, cravatte occhiali da sole: “Perché non mi regali un cellu-<br />

lari che non mi regali mai niente?” Questo è stato il discorso<br />

che ho fatto con Ciuro.<br />

PRESIDENTE:<br />

Ma se lei ne aveva dieci…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si.<br />

PRESIDENTE:<br />

… Che bisogno aveva…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si, d’accordo, mi piacciono i cellulari. Ne ho parecchi di<br />

cellulari.<br />

…<br />

Il 5 novembre 2003, dunque, il Venezia aveva ammesso di a-<br />

vere richiesto al Ciuro di essere dotato anche lui di un tele-<br />

fono cellulare facente parte della “rete riservata”.<br />

Anche se per una motivazione alquanto risibile (essere patito<br />

di telefoni cellulari), comunque, il fatto storico della richie-<br />

sta avanzata al Ciuro e da questi girata e caldeggiata<br />

all’Aiello nella conversazione che appresso verrà riportata<br />

appare pacificamente riconosciuto.<br />

In dibattimento, invece, il Venezia ha decisamente negato ta-<br />

le circostanza, in quanto, dopo avere esaminato il contenuto<br />

degli atti depositati a suo carico, aveva compreso appieno la<br />

pericolosità di una simile ammissione da parte sua.<br />

In un simile contesto, invero, l’avere richiesto di entrare a<br />

far parte della “rete riservata” doveva essere diventata una<br />

1380


ammissione molto imbarazzante ed impegnativa per<br />

l’imputato.<br />

Ed allora si spiega l’apparente assurdità della tesi sostenuta<br />

in dibattimento dal Venezia e fondata su una sua presunta<br />

passione per i telefoni cellulari che lo aveva indotto, pur a-<br />

vendo dieci telefoni (sic!), a chiederne uno al Ciuro solo per-<br />

ché era “un bel cellularino”: “Ciuro l’ho visto un giorno con un<br />

cellularino nuovo, gli ho detto: “Bello (incomprensibile) perché<br />

non me lo regali?”. Perché ogni tanto ci siamo scambiati anche<br />

regali, cravatte occhiali da sole: “Perché non mi regali un cellu-<br />

lari che non mi regali mai niente?” Questo è stato il discorso<br />

che ho fatto con Ciuro”.<br />

In realtà le cose sono andate in modo molto diverso:<br />

l’occasione nella quale il Ciuro ebbe a comunicare al Venezia<br />

l’esistenza della “rete riservata” e quest’ultimo ebbe a richie-<br />

dere di essere dotato di un telefono cellulare (con relativa<br />

scheda) non si verificò in un giorno qualunque, come soste-<br />

nuto dal Venezia stesso, ma proprio il 3 ottobre 2003.<br />

Cioè lo stesso giorno nel quale i due si erano recati, per con-<br />

to di Michele Aiello, in prefettura a parlare con il dottore Tor-<br />

torici.<br />

Lo dimostra, in maniera inequivoca, il contenuto di una con-<br />

versazione telefonica intercettata, sempre sulla medesima<br />

“rete riservata”, tra l’Aiello ed il Ciuro.<br />

Conversazione che ha avuto luogo immediatamente dopo la<br />

telefonata delle ore 12.48 (dianzi esaminata nel dettaglio),<br />

nella quale i tre imputati avevano commentato l’esito<br />

dell’incontro col Tortorici, appena concluso.<br />

Nel corso di tale dialogo, tra l’altro, si legge:<br />

“PIPPO Vabbè, non lo so, senti, un’al… un’altre due cose…<br />

MICHELE Eh…<br />

PIPPO Un altro, vedi se riesci, anche per Giacomo…<br />

MICHELE Eh…<br />

1381


PIPPO Perché stamattina gliel’ho dovuto passare e<br />

gliel’ho detto, gli ho detto “guarda, abbiamo… così co-<br />

sì”…<br />

MICHELE Uh…<br />

PIPPO Eh… quindi, dico… uhm… per questo… o gliene fai<br />

avere una scheda e un telefonino…<br />

MICHELE Eh…<br />

PIPPO A comu e ghiè puru a Giacomo…<br />

MICHELE Si…<br />

PIPPO Così se abbiamo bisogno, abbiamo tutti i numeri…<br />

MICHELE Eh…<br />

PIPPO Pensaci, dico, un attimino…<br />

MICHELE Vabbè, ok, certo…<br />

PIPPO Potrebbe sempre tornarci utile…<br />

MICHELE Certo…”.<br />

Dunque, i concetti sono molto chiari pur nella estrema sinte-<br />

si del dialogo intercettato: il Ciuro spiegava all’Aiello che<br />

quella mattina – cioè alle ore 12,48 nel momento della telefo-<br />

nata all’uscita dalla prefettura – aveva dovuto passare il tele-<br />

fono al Venezia per farlo parlare direttamente con lui.<br />

Circostanza plasticamente documentata proprio dalla trascri-<br />

zione della relativa conversazione (cfr. dianzi).<br />

Per tale ragione, il Ciuro aveva spiegato al Venezia l’esistenza<br />

della “rete riservata” : gli ho detto “guarda, abbiamo… così<br />

così”….<br />

A quel punto il Ciuro chiedeva ad Aiello di procurare un’altra<br />

scheda telefonica ed un altro cellulare da dare anche al Ve-<br />

nezia: “Un altro, vedi se riesci, anche per Giacomo… Eh…<br />

quindi, dico… uhm… per questo… o gliene fai avere una<br />

scheda e un telefonino…<br />

A comu e ghiè puru a Giacomo…”.<br />

Non quindi solo un cellulare come gadget da regalare al Ve-<br />

nezia, appassionato di telefonia mobile, ma sia un apparato<br />

1382


che una scheda “riservata” cioè intestata ad ignari dipenden-<br />

ti dell’Aiello.<br />

E’ vero che si tratta di una autonoma iniziativa del Ciuro,<br />

come sostenuto dalla difesa, ma è altrettanto vero che lo<br />

stesso imputato ha ammesso, il 5 novembre 2003, di avere<br />

richiesto un telefonino uguale a quello del Ciuro stesso.<br />

Dunque, è stato lo stesso Venezia a riconoscere di avere as-<br />

sunto una simile iniziativa nei confronti del Ciuro ed adesso,<br />

dall’esame della conversazione intercettata, è possibile dire<br />

che ciò è accaduto proprio il 3 ottobre 2003 e subito dopo<br />

che il Ciuro, per sua stessa ammissione, gli aveva rivelato<br />

l’esistenza della rete.<br />

Detta rivelazione, peraltro, non era stata frutto di un impeto<br />

spontaneo o di una mera casualità ma la diretta conseguenza<br />

del fatto che il Ciuro, appena uscito dalla prefettura, aveva<br />

telefonato col suo cellulare all’Aiello, altrimenti irrintraccia-<br />

bile, ed aveva passato la comunicazione al Venezia.<br />

Ed allora occorre chiedersi per quale ragione, nell’intenzione<br />

del Ciuro e dell’Aiello, il Venezia avrebbe dovuto entrare a far<br />

parte della “rete riservata”, alla luce soprattutto delle finalità<br />

alle quali essa era funzionale rispetto ai propositi criminosi<br />

dei correi.<br />

Secondo il Ciuro l’inserimento del Venezia nella “rete riserva-<br />

ta” “Potrebbe sempre tornarci utile…” e, comunque, “Così<br />

se abbiamo bisogno, abbiamo tutti i numeri”.<br />

Appare chiaro come la disponibilità mostrata dal Venezia<br />

nell’affrontare e risolvere la vicenda del parere negativo della<br />

prefettura alla A.T.I. Group costituisse una idonea garanzia<br />

e, per altro verso, poteva essere premiata con l’inserimento<br />

nella rete.<br />

Mettendo assieme i singoli elementi desumibili<br />

dall’intercettazione e dall’interrogatorio reso dal Venezia il 5<br />

novembre 2003, dunque, è stato dimostrato che questi, il 3<br />

ottobre, non appena uscito dalla prefettura, ebbe rivelata dal<br />

1383


Ciuro l’esistenza della “rete riservata” e, dopo averne com-<br />

preso la funzione di inquinamento delle indagini in corso,<br />

chiese lo stesso di essere dotato di un cellulare.<br />

Il fatto che il Venezia sia stato ritenuto idoneo ad entrare a<br />

far parte della “rete riservata” costituisce, certamente, un e-<br />

lemento a suo carico, atteso che i membri della suddetta rete<br />

erano solo sette e tutti legati all’Aiello da un vincolo di com-<br />

plicità e di protezione.<br />

Né ha alcun effetto su tale ragionamento probatorio la consi-<br />

derazione sviluppata dalla difesa e basata sul fatto che il<br />

Venezia non era poi entrato a far parte della rete.<br />

E ciò in quanto il solo fatto di essere stato ritenuto anche so-<br />

lo potenzialmente idoneo a tal fine, in uno con la sua concre-<br />

ta disponibilità ad affrontare e risolvere una questione buro-<br />

cratica che rischiava di determinare gravi conseguenze per<br />

l’Aiello ed il Carcione, appare più che sufficiente.<br />

Del resto, è bene ricordare che i fatti in questione si sono ve-<br />

rificati proprio a ridosso degli arresti degli imputati, cosa che<br />

non ha lasciato nemmeno il tempo ed il modo di mettere in<br />

atto l’inserimento del Venezia nella rete.<br />

Ma, per completezza, deve aggiungersi come anche in rela-<br />

zione all’iter amministrativo della A.T.I. Group il Venezia sia<br />

apparso in estrema difficoltà nel corso del suo esame:<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Mi sono recato in Prefettura il 3 di Ottobre, nella circo-<br />

stanza anche per poter distribuire gli inviti per la pre-<br />

sentazione di un libro di cui mi ero occupato, che sareb-<br />

be stato presentato il 15 di Ottobre, il libro di un mio<br />

collega, dottor Francesco Forleo, Plenilunio con pistola.<br />

Avevo… dovevo recapitare gli inviti al prefetto, al vice prefetto<br />

vicario, al capo di gabinetto e anche ho invitato in quella circo-<br />

stanza il dottor Tortorici. E in quella circostanza abbiamo par-<br />

lato di questa cosa.<br />

…<br />

1384


VENEZIA GIACOMO:<br />

Mi sono fatto accompagnare ma non ha partecipato al discorso<br />

con me.<br />

PRESIDENTE:<br />

Chi…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Chi?<br />

PRESIDENTE:<br />

… L’accompagnò?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Ciuro.<br />

PRESIDENTE:<br />

Che c’entra Ciuro con gli inviti…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Ma eravamo amici, gliel’ho detto, Ciuro mi aveva telefonato:<br />

“Guarda c’è questa cosa”. “Va beh – dico - vieni con me,<br />

tanto io debbo andare in Prefettura, vado a verificare col dottor<br />

Tortorici” perché c’era questo Tortorici m‘aveva detto che si oc-<br />

cupava… io neanche lo conoscevo ancora come dirigente del-<br />

la…<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

No, no scusi, l’occasione è quella, voglio capire perché lei si fa<br />

accompagnare da… da Ciuro.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Mi sono fatto accompagnare da Ciuro perché Ciuro aveva<br />

chiesto a me anche di interessarmi di questa cosa, e<br />

que…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Di quale cosa?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

“Guarda se vuoi vieni con me”.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Di quale cosa, chiamiamola…<br />

1385


VENEZIA GIACOMO:<br />

Questa… questa storia di questa informativa antimafia che non<br />

si capiva bene su che cosa si fondava da parte della Prefettu-<br />

ra, su che cosa si fondava una… una nota del genere, se esi-<br />

steva, perché io non l’ho mai vista sulla… fatta nei confronti<br />

del (incomprensibile) per capire di che si trattava. Ciuro me ne<br />

aveva parlato.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Era una nota negativa quindi che impediva in qualche<br />

modo l’iter… il perfezionarsi di un iter che interessava<br />

un’impresa dell’ingegnere Aiello?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Questo… ritengo di si.<br />

In primo luogo va ribadita la falsità del pretesto indicato dal<br />

Venezia per incontrare il Tortorici, atteso quanto da questi<br />

riferito, nel corso della sua testimonianza, che non ha nulla<br />

a che fare con la distribuzione di inviti per la presentazione<br />

di un libro.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Mi scusi, ma lei in quel momento, lei nella qualità di dirigente<br />

della divisione anticrimine, in quel momento era chiamato a… a<br />

rendere delle informazioni su quella vicenda? O quella vicenda<br />

in quel momento in esito alla certificazione negativa della Pre-<br />

fettura era sostanzialmente chiusa negativamente?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, io credo che sostanzialmente è chiusa negativamente<br />

da un po’.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Cioè lei in quel momento era stato per i suoi compiti d’ufficio<br />

incaricato di informarsi di questa situazione relativa alla pre-<br />

senza nel collegio dei sindaci di qualche soggetto che lasciava<br />

presumere un’infiltrazione mafiosa? O no? O si interessa per-<br />

ché… perché viene interessato dal suo amico Michele Aiello?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

1386


No, intanto mi interesso anche se me lo dice il signor<br />

Aiello, me… mi interessa anche sul piano professionale<br />

capire che cosa era successo. Perché agli atti della Questu-<br />

ra, dove confluiscono anche atti delle forse di Polizia, non è<br />

mai esistito e tuttora al di là dell’arresto che è stato verificato<br />

co… fatto il cinquo… il 5 di Novembre, non è mai esistita<br />

un’informativa che potesse permettere una cosa del genere,<br />

un’informativa negativa che potesse permettere alla Prefettura<br />

di fare un’informativa del genere. Non capivo su che cosa si<br />

basava la Prefettura, ecco perché poi ne ho parlato, mi… sono<br />

riuscito a parlarne con Tortorici, perché era lui il responsabile<br />

dell’area.<br />

E’ evidente la difficoltà dell’imputato a giustificare la sua<br />

condotta, atteso che, come lui stesso ha finito per ammette-<br />

re, la pratica in quel momento era chiusa ed archiviata e<br />

quindi non c’era alcuna ragione istituzionale o d’ufficio per<br />

interessarsi di quella vicenda amministrativa.<br />

Né può accettarsi la tesi sostenuta da ultimo dal Venezia<br />

(“No, intanto mi interesso anche se me lo dice il signor<br />

Aiello, me… mi interessa anche sul piano professionale<br />

capire che cosa era successo..”) visto che l’unico argomen-<br />

to del quale di fatto ebbe a parlare al Tortorici fu proprio la<br />

pratica che gli aveva sollecitato l’Aiello tramite il Ciuro.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Ha prospettato una soluzione? Una rivisitazione…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, assolutamente…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

… Di quel provvedimento?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. Ho detto al dot-<br />

tor Tortorici di farmi capire che cosa era successo. Il dottor<br />

Tortorici che aveva preso quell’area da poco, che era diventato<br />

1387


dirigente, mi ha conferma… intanto sapeva già di questa situa-<br />

zione quando sono andato lì, mi ha dato la netta impre… già<br />

sapeva della situazione di questa informativa, mi ha confer-<br />

mato il dottor Tortorici che quella informativa non aveva<br />

nessun fondamento, tant’è che stava pensando di ri-<br />

spondere di nuovo alla se… alla richiesta fatta dalla…<br />

dalla… dall’A.S.L. positivamente. Stava valutando se ri-<br />

spondere direttamente o chiedere di nuovo le informa-<br />

zioni alle forze di Polizia. Io ho detto al dottor Tortorici:<br />

“Dottor Tortorici, lei lo sa la Polizia, come altre forze di<br />

Polizia sono sempre a disposizione, se lei scrive noi ri-<br />

spondiamo, se lei non iscrive… se lei non scrive noi non<br />

rispondiamo”. Così è stato, così l’ho salutato.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

però anche su questo argomento nell’interrogatorio del 5 No-<br />

vembre ha riferito in maniera sostanzialmente diversa. Pubbli-<br />

co Ministero, pagina 12. Lei prima aveva detto del… aveva par-<br />

lato del sindaco, eccetera, eccetera: “Ho espresso anche<br />

all’ingegnere questa mia perplessità”. Pubblico Ministero: “Do-<br />

po di che ha contattato la Prefettura su sollecitazione di?” Lei<br />

dice: “No, allora, sulla Prefettura poi ho contattato la Prefettura<br />

per dire: se vi arriva una richiesta di un ulteriore informativa<br />

antimafia, che io vi rispondo come è stato fatto finora in tutti<br />

questi anni, ed anche in anni precedenti al mio incarico nella<br />

Questura…”. Pubblico Ministero: “Ho capito”. “E così è stato<br />

fatto, che tra l’altro se non ci danno l’input dalla Prefettura noi<br />

non possiamo rispondere”. Cioè lei qua dice che ha prospettato<br />

a Tortorici la possibilità di inviare a voi Polizia, forze di Poli-<br />

zia, un ulteriore richiesta di notizie.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Io non ho pre… ho detto: “Valuti lei se…” rispetto a quello che<br />

mi ha detto, cioè mi ha detto se rispondere di iniziativa senza<br />

chiedere ulteriori informazioni o fare ulteriori informazioni. Io<br />

gli ho detto al dottor Tortorici in quella circostanza:<br />

1388


“Valuti lei, faccia quello che vuole, se crede può anche<br />

rinnovare l’informazione, noi risponderemo come sem-<br />

pre”. Mi ha detto anche un’altra cosa, mi ha detto che essendo<br />

cambiato l’assetto del… dei sindaci forse avrebbero richiesto<br />

di nuovo le informazioni. Anzi quasi sicuramente.<br />

Anche in questo passaggio il Venezia è caduto in contraddi-<br />

zione rispetto a quanto dichiarato il 5 novembre 2003 ed è<br />

apparso insicuro e poco attendibile.<br />

Come ha chiarito il testimone Tortorici, invero, per la prefet-<br />

tura la pratica relativa al suddetto parere era chiusa ed ar-<br />

chiviata e non avrebbe dovuto essere riaperta.<br />

Tuttavia, il Venezia lo aveva informato di un fatto nuovo<br />

(l’avvenuta sostituzione del membro del collegio sindacale) e<br />

gli aveva chiesto se, in linea teorica, si sarebbe potuto otte-<br />

nere un nuovo parere, magari di segno opposto al primo.<br />

Egli, pertanto, aveva risposto che ciò poteva accadere solo se<br />

l’ente appaltante avesse avanzato una nuova richiesta al suo<br />

ufficio.<br />

Si trattava, tuttavia, di una eventualità puramente teorica<br />

che interessava la parte privata e che in alcun modo era rite-<br />

nuta necessaria dalla prefettura, per la quale, lo si ripete, la<br />

pratica era definitivamente chiusa.<br />

Appare, dunque, chiaro quali siano stati il senso e le finalità<br />

dell’intervento del Venezia sul collega Tortorici che non ave-<br />

vano nulla a che fare con ragioni d’ufficio ma solamente con<br />

l’interesse privato dall’imprenditore Aiello.<br />

…<br />

PRESIDENTE:<br />

Posso intanto fare una domanda a chiarimento, perché è un<br />

passaggio precedente che non ho capito bene. Lei ha detto che<br />

nella primavera del 2003 Aiello le disse che Manenti aveva ri-<br />

cevuto un parere negativo dalla Prefettura, per infiltrazioni ma-<br />

fiose ha detto lei in generale.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

1389


C’era una famosa lettera che io non ho mai visto, in cui…<br />

PRESIDENTE:<br />

Si.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

… Si paventava…<br />

PRESIDENTE:<br />

E che lei si stupi… lei stupì molto di questa cosa sulla base<br />

delle sue conoscenze, dell’Aiello, eccetera, eccetera. Poi lei ha<br />

detto che pensò lei spontaneamente, è sembrato di capire che il<br />

problema legato a questo parere negativo potesse risiedere nel-<br />

le persone dei sindaci della società. Questo fu frutto di una<br />

sua intuizione felice, oppure glielo disse qualcuno?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, no, no, di una mia intuizione.<br />

PRESIDENTE:<br />

Quindi lei tra tutte…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Cioè per…<br />

PRESIDENTE:<br />

… Le situazioni che potevano portare a un parere negativo,<br />

immediatamente intuì che poteva essere un sindaco…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Si, si.<br />

PRESIDENTE:<br />

… Il problema.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

E le voglio spiegare anche perché se mi permette.<br />

PRESIDENTE:<br />

Prego. Prego, prego…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

I sindaci…<br />

PRESIDENTE:<br />

… Non si preoccupi.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

1390


… Fanno questo lavoro per mestiere e vengono attinti dalle so-<br />

cietà dall’albo dei revisori dei conti.<br />

PRESIDENTE:<br />

Si, no questo… questo io l’ho capito. Solo le chiedevo…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Cioè nelle pro…<br />

PRESIDENTE:<br />

… Una cosa diversa.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Nelle probabilità che ci possa essere qualcosa di strano e che<br />

un sindaco che fa un’attività di sindaco in un’impresa la faccia<br />

anche in un’altra impresa, che poi abbiamo una situazione di-<br />

versa dalla prima. quello che volevo dire io…<br />

PRESIDENTE:<br />

Quindi lei ebbe questa intuizione, cioè sapeva soltanto di un<br />

parere negativo per infiltrazione mafiosa, ma lei immediata-<br />

mente capì…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Che il problema…<br />

PRESIDENTE:<br />

… Che si trattava…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

… Poteva nascere da lì.<br />

PRESIDENTE:<br />

Esattamente.<br />

Altrettanto evidente è lo stato di difficoltà dell’imputato nel<br />

tentare di sostenere che l’individuazione del motivo riservato<br />

del rilascio del parere negativo da parte della prefettura (la<br />

presenza di un componente del collegio sindacale che ricopri-<br />

va analoga carica in società sotto sequestro di prevenzione<br />

per mafia) fosse stato frutto di una sua “intuizione”.<br />

Come appare evidente ed è stato riconosciuto dallo stesso<br />

Venezia, invero, le possibili cause dell’adozione del parere<br />

negativo da parte della prefettura potevano essere tante e tali<br />

1391


da rendere del tutto impossibile la corretta intuizione di<br />

quella posta a fondamento proprio di quel parere.<br />

PRESIDENTE:<br />

Lei ha una felicissima e rapidissima intuizione. Quando ne ha<br />

conferma e da chi che la sua intuizione era positiva? Cioè che<br />

il problema riguardava proprio una delle persone dei sindaci?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Ho capito. Ora voglio precisare, se mi permette…<br />

PRESIDENTE:<br />

Prego.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

… Ulteriormente. Io all’ingegnere Aiello ho detto: “In questa si-<br />

tuazione tu hai due strade o ricorrere, qualora ti dovessero no-<br />

tificare per iscritto che tu mi dici qualcuno ti ha riferito su que-<br />

sta cosa, che io non ho mai riscontrato, amministrativamente;<br />

oppure per me non ci sono problemi – dico – deve essere stato<br />

un errore. L’unica cosa che puoi fare per verificare se è<br />

come dico io, è quello di cambia un sindaco o due sinda-<br />

ci, non incidono sull’assetto della società. Vedrai che se<br />

ho ragione io la Prefettura richiederà di nuovo le infor-<br />

mazioni, perché se insisti…<br />

PRESIDENTE:<br />

Scusi, dottore Venezia, cambia un sindaco qualunque? Cioè<br />

non l’ho capito, sinceramente, mi pare che stiamo ora andando<br />

al di là del… del limite delle contraddizioni, stiamo andando<br />

diciamo nell’illogico adesso, stiamo sfociando nel terreno<br />

dell’illogico. Lei ha un’intuizione veramente sospetta, l’ho defi-<br />

nita felice poco fa, comunque, ha un’intuizione felicissima circa<br />

il fatto che tra i mille problemi che potevano avere portato la<br />

Prefettura a emettere un parere negativo, giusto giusto il pro-<br />

blema era quello di un sindaco o di due sindaci. E la prendia-<br />

mo co… per buona la sua risposta. Dopo di che lei individua<br />

quali sono questi sindaci o li fa individuare ad Aiello e gli sug-<br />

1392


gerisce di cambiarli? Cioè siamo a… ancora più in avanti ci<br />

siamo spinti.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, io…<br />

PRESIDENTE:<br />

Cioè ne ha… non ne ha conferma da nessuno e gli dice: “No,<br />

cambia i sindaci”?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Non ho detto cambia i sinda… “Guarda, se vuoi verificare que-<br />

sta mia ipotesi, se poi li cambi, li…<br />

PRESIDENTE:<br />

E come la verificava Aiello questa ipotesi?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

(incomprensibile) avesse cambiato i si… se era nel suo potere<br />

di cambiare i sindaci verificava che se inoltrando di nuovo la<br />

pratica ritornava in Prefettura. Se la Prefettura restituiva la<br />

pratica all’A.S.L. di nuovo, reiterando e avrebbe dovuto avere<br />

l’obbligo…<br />

…<br />

PRESIDENTE:<br />

… “Se viene fatta una nuova richiesta la risposta della Polizia<br />

sarà positiva”.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Ma… e ma scusi, ma nel modo più assoluto ho suggerito.<br />

Quando il Tortorici mi dice che deve valutare se restituire di<br />

nuovo…<br />

PRESIDENTE:<br />

No, guardi che il dottore Tortorici, sentito con l’obbligo di dire<br />

la verità, a differenza di lei perché non è imputato, ha detto<br />

esattamente il contrario.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Mi dispiace che il dottore Tortorici abbia detto esattamente il<br />

contrario.<br />

PRESIDENTE:<br />

1393


Per carità.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Però questa è la verità. Questa è la realtà. Anche perché, deb-<br />

bo dire, su quei sindaci effettivamente non è mai nato niente,<br />

le… non c’è mai stato niente. E lo conferma non solo la Polizia<br />

di Stato, lo confermano le informazioni reiterate dei Carabinieri<br />

e della Guardia di Finanza.<br />

PRESIDENTE:<br />

Senta, e per quello che è a sua conoscenza questi sindaci sono<br />

stati sostituiti da Aiello?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

(incomprensibile) perché me lo ha confermato anche… si, certo,<br />

sono stati…<br />

PRESIDENTE:<br />

Si, sono stati sostituiti. Tutti i sindaci delle società di<br />

Aiello sono stati sostituiti?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Non credo. Un paio.<br />

PRESIDENTE:<br />

Un paio? E come sono stati scelti questi sindaci? Sulla base di<br />

quali criteri? Se non sapevate qual’era il contenuto del provve-<br />

dimento della Prefettura e non sapevate – parlo ormai al plura-<br />

le – e non sapevate quali erano le persone di questi sindaci<br />

che avevano determinato quel provvedimento negativo, come<br />

mai proprio questi sindaci vengono sostituiti?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No, scusi, allora facciamo (incomprensibile) Io ho detto un paio<br />

di sindaci. Il… il problema (incomprensibile) il sindaco Pance-<br />

ra. Si, il problema (voce sovrapposta)<br />

PRESIDENTE:<br />

Ma lei da chi l’ha saputo che il problema era legato al<br />

sindaco Pancera, visto che lei ha detto che è stata una<br />

sua intuizione che non è stata confermata da nessuno<br />

ufficialmente?<br />

1394


VENEZIA GIACOMO:<br />

Ma questo è vero.<br />

PRESIDENTE:<br />

Eh, e allora come lo giustifica? Cioè lei ha un’idea, può darsi<br />

che è un problema che riguarda i sindaci, poi non ha conferma<br />

da nessuno ma capisce che è il sindaco Pancera che va sosti-<br />

tuito?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Mah, io…<br />

PRESIDENTE:<br />

Questo sta sostenendo lei.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

… Non ho detto che deve sostituire… la sostituzione… ho detto<br />

io che la sostituzione era in funzione di verificare se effettiva-<br />

mente quanto aveva fatto la Prefettura aveva un riscontro rea-<br />

le. Perché se avesse avuto un riscontro reale la Prefettura a-<br />

vrebbe dovuto reiterare, cosa che non fa, la lettera che aveva<br />

scritto prima, il… il Tortorici mi conferma che quella cosa che<br />

era partita dalla Prefettura, e non so attualmente per che cosa<br />

si tratta, era stata una illogicità (voce sovrapposta)<br />

Si tratta di tesi così logicamente improbabili da non necessi-<br />

tare di particolari commenti, salvo evidenziare come, al ter-<br />

mine dell’esame, lo stesso imputato abbia finito per ricono-<br />

scere di avere svolto delle verifiche documentali.<br />

In particolare, il Venezia ammetteva di avere visionato i fa-<br />

scicoli e di avere svolto indagini interne allo scopo di accer-<br />

tare l’esatta causa del rilascio del parere negativo e di sugge-<br />

rire all’Aiello la soluzione (sostituendo proprio il Panciera e<br />

non un sindaco qualunque).<br />

PRESIDENTE:<br />

Dottore Venezia, lei continua a ripetere le stesse cose. Io le ho<br />

fatto una domanda precisa e le ho detto: se lei non sapeva se e<br />

quali sindaci potevano avere comportato il parere negativo co-<br />

1395


me ha fatto a dire ad Aiello: “il problema riguarda tizio e caio,<br />

se è il caso sostituiscili”? Se ha una risposta risponda…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Sissignore.<br />

PRESIDENTE:<br />

… Se no si avvalga della facoltà di non rispondere perché è già<br />

tardi per tutti.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Valutando… valutando…<br />

PRESIDENTE:<br />

Prego.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

… Il fascicolo dell’amministratore unico della società,<br />

dell’ATI Group, che era a nome di Giuffrè Antonino,<br />

l’amministratore unico…<br />

…<br />

PRESIDENTE:<br />

Giuffrè Francesco. Francesco.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

(fuori microfono) Francesco.<br />

PRESIDENTE:<br />

Antonino è un collaboratore.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

… Giuffrè Francesco, c’era un’informativa in cui si dice-<br />

va… si davano… si dava… le informazioni favorevoli di-<br />

ceva tizio e caio fanno anche parte di al… di al… e indi-<br />

cava le società.<br />

Dunque, il Venezia aveva reperito il fascicolo relativo al co-<br />

gnato dell’Aiello, Francesco Giuffrè, amministratore pro-<br />

tempore della A.T.I. Group ed aveva individuato il Panciera e<br />

le società in odore di mafia (tra le quali quella dei fratelli Ca-<br />

vallotti) nelle quali ricopriva cariche sociali.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1396


E allora, io queste domande non gliele ho fatte a caso, ma vo…<br />

appunto lei ha parlato anche di una prassi. Io le vorrei mostra-<br />

re un documento che è stato redatto dal… dai Carabinieri del<br />

comando provinciale di Palermo, a firma del comandante co-<br />

lonnello Amato, il 7 Gennaio 2002, a proposito di informazioni<br />

richieste su Giuffrè Francesco. Ne leggo soltanto alcuni passi e<br />

poi lo esibisco. “A completezza di referto si ritiene di segnalare<br />

che la famiglia Aiello sin dagli anni ’60 risulta avere svolto at-<br />

tività imprenditoriale nel settore edile. Il padre<br />

dell’interessato, Aiello Gaetano, ormai deceduto, risultava in<br />

attività sin dal ’62 allorquando era titolare dell’omonima ditta<br />

unitamente al socio Mineo Ignazio, nato a Bagheria l’1 Giugno<br />

’24, senatore della repubblica, assassinato nel Settembre<br />

dell’84”. Ancora: “gli Aiello Gaetano e Michele risultano altresì<br />

essere stati soci di Ingoglia Antonino, assassinato a Partanna,<br />

Trapani, in data 20/2/89”. Ancora: “inoltre sul conto di Aiello<br />

Michele risu… risulta aver reso dichiarazioni il collaboratore di<br />

giustizia Barbagallo Salvatore, riferendo che lo stesso Aiello<br />

tenne a presentargli presso… ritualmente il noto Scianna Gia-<br />

cinto, in atto ristretto presso la casa circondariale di Caltanis-<br />

setta per associazione mafiosa poiché ritenuto prestanome del<br />

noto boss mafioso latitante Provenzano Bernardo”, eccetera,<br />

eccetera. Io le mostro questo documento - lei ha detto che per<br />

prassi vi scambiavate le… le informazioni – e le… le dico se lei<br />

è stato a conoscenza di queste informazioni e se no come mai<br />

non… non ha ritenuto… o meglio, non è venuto a conoscenza di<br />

queste informazioni sulla possibilità di infiltrazioni mafiose<br />

nella famiglia degli Aiello, che i Carabinieri rappresentano nel<br />

2002.<br />

AVVOCATO MONACO:<br />

Di quand’è questa nota?<br />

AVVOCATO MONTALBANO:<br />

Di quand’è?<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

1397


2002. Adesso lo rile…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

7 Gennaio 2002. Io di questa nota non ne sono a contez-<br />

za, non c’è traccia nei fascicoli della Questura. Poi vorrei<br />

un attimo… guardi, io ho detto che vivo anche in una famiglia<br />

di Carabinieri, perché sono figlio di carabiniere. Questo è un<br />

documento che la Polizia di Stato non può avere perché è<br />

un documento classificato ed è un documento che segue<br />

il regime del segreto di stato. E le po… le confermo un’altra<br />

cosa: come mai i Carabinieri, che sono detentori di questo do-<br />

cumento, nella informativa alla Prefettura del 28 Maggio 2003,<br />

concludono l’esame dell’ATI Group, i componenti, a partire da<br />

(incomprensibile), Di Carlo, Pancera, Di Maria, Baghetto, Mar-<br />

torana, Aiello, eccetera, a firma del colonnello Amato non risul-<br />

tano collegati a persone facenti parte della criminalità organiz-<br />

zata? Perché se… allora, questo è un documento classificato, è<br />

un documento segretissimo, dovrebbe essere declassificato<br />

dall’organo originatore del documento, che è il CESIS. Succes-<br />

sivamente a questo documento…<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Infatti è stato declassificato.<br />

La circostanza non appare di poco rilievo per la posizione del<br />

Venezia, posto che, secondo quanto risulta agli atti e dalle<br />

stesse attestazioni del P.M., il documento in questione<br />

all’epoca si trovava nel fascicolo ed era stato declassificato.<br />

Dunque, doveva e poteva far parte del patrimonio di cono-<br />

scenze del Venezia, il quale, invece, in contrasto con lo stato<br />

attuale delle risultanze processuali, ha negato di averlo mai<br />

esaminato.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

Lei ha ques… come… a questi ispettori ha avuto modo di… di<br />

dire, per completezza delle lo… dei loro accertamenti, che ave-<br />

va saputo dell’ingegnere… dall’ingegnere Aiello che era stato<br />

oggetto di una perquisizione dei NAS?<br />

1398


VENEZIA GIACOMO:<br />

No.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

No. Aveva ritenuto di dirlo a qualcuno dei suoi colleghi della<br />

Questura, al que… al signor questore, a suoi superiori gerar-<br />

chici, a suoi colleghi funzionari?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

No.<br />

…<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Io a Tortorici non ho detto questo, ho detto: “se lei vuo-<br />

le…” che abbia detto al signo… al dottor Tortorici a…<br />

nella telefonata abbia travisato o detto qualcosa in più…<br />

io ho detto: “se lei vuole…” perché quando sono… “Se lei<br />

vuole può far richiedere l’informazione”. Perché quando<br />

sono arrivato là il dottor Tortorici era a conoscenza del<br />

problema, già qualcuno gli aveva parlato e – scusi un at-<br />

timo – ed era a conoscenza che era cambiato il collegio sinda-<br />

cale perché aveva già… forse qualcuno o gliel’aveva anticipato<br />

o aveva (voce sovrapposta)<br />

In realtà, invece, il Tortorici, nella sua veste di testimone at-<br />

tendibile e qualificato, ha smentito tale affermazione, soste-<br />

nendo di avere, per la prima volta, sentito parlare di quella<br />

pratica dall’odierno imputato nel corso dell’incontro del 3 ot-<br />

tobre 2003.<br />

E di non avere assicurato alcun esito ma solamente convenu-<br />

to con il Venezia circa la possibilità teorica di rilascio di un<br />

secondo parere in caso di presentazione di una nuova istanza<br />

da parte della A.S.L. n.6.<br />

Il fatto che, immediatamente dopo questo incontro, il Manen-<br />

ti abbia inviato tale seconda richiesta è l’ennesima conse-<br />

guenza della condotta dell’Aiello e del Venezia, il quale, lo si<br />

ricorderà, nella telefonata del 3 ottobre si era dimostrato<br />

1399


pronto a sollecitare lui stesso l’intervento del direttore gene-<br />

rale della A.S.L. 6.<br />

Peraltro, lo stesso Venezia aveva delegato all’ispettore Aiello i<br />

suddetti accertamenti subito dopo l’incontro col Tortorici e<br />

senza attendere alcuna richiesta formale da parte della pre-<br />

fettura.<br />

Anzi, addirittura, facendosi trasmettere da un centro servizi,<br />

guarda caso di Bagheria, un certificato riguardante la società<br />

A.T.I. Group, svariati giorni prima dell’arrivo della nuova ri-<br />

chiesta.<br />

Tanto premesso, all’udienza del 30 maggio 2006 avevano luo-<br />

go i controesami ed alla fine l’esame del Tribunale:<br />

PRESIDENTE:<br />

… Prendo atto della sua risposta. Quindi la situazione è<br />

questa: un ente appaltante, nella specie A.S.L. 6 di Pa-<br />

lermo, chiede alla Prefettura delle informazioni su una<br />

ditta che deve partecipare a un appalto, la Prefettura<br />

chiede informazioni a sua volta agli organi di Polizia,<br />

raccolte queste informazioni da un parere negativo. A<br />

fronte di questo parere negativo la A.S.L. 6 invece di e-<br />

scludere questa ditta partecipante, nella persona del di-<br />

rettore generale, telefona all’imprenditore o parla con<br />

l’imprenditore e gli dice: “vedi che c’è un problema nella<br />

tua documentazione, vediamo come possiamo sistemar-<br />

lo”. Le sembra corretto tutto questo?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Io ritengo di no in linea di principio, però…<br />

PRESIDENTE:<br />

No, non le ho chiesto in linea di principio. Lei si è occupato di<br />

questa vicenda.<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Sissignore.<br />

PRESIDENTE:<br />

1400


Io le ho ricostruito un dato che è inoppugnabile e le ho<br />

chiesto adesso se le sembra corretto, da funzionario di<br />

Polizia che si occupa di questo genere di informazioni,<br />

questo modo di procedere. Può rispondere?<br />

VENEZIA GIACOMO:<br />

Non credo proprio.<br />

Dunque, alla fine del suo esame, lo stesso Venezia ha con-<br />

cluso ritenendo non corretto ed adeguato anche il suo modo<br />

di procedere in relazione all’iter amministrativo della A.T.I.<br />

Group di Michele Aiello.<br />

Più in generale, l’esame delle condotte ascritte all’imputato<br />

consente di ritenere dimostrati i requisiti oggettivi e soggetti-<br />

vi di entrambi i reati contestatigli ai capi A-1 e B-1 della ru-<br />

brica.<br />

In particolare, l’ipotesi di favoreggiamento personale è con-<br />

nessa alla omessa segnalazione, alla polizia giudiziaria ovve-<br />

ro all’ufficio di Procura competenti, dell’esistenza della rete<br />

di telefoni cellulari, intestati ad ignari prestanome, che<br />

l’Aiello ed i correi utilizzavano al preciso scopo di sottrarsi<br />

alle attività di intercettazione telefonica in corso nei loro<br />

confronti.<br />

Con ciò, ovviamente, contravvenendo ai propri doveri di fun-<br />

zionario della Polizia di Stato, all’epoca Dirigente la Divisione<br />

Anticrimine della locale Questura ed aiutando quantomeno<br />

l’Aiello che sapeva sottoposto ad indagini per più ipotesi de-<br />

littuose.<br />

Sotto quest’ultimo profilo, la difesa ha evidenziato la manca-<br />

ta o insufficiente dimostrazione, da parte della pubblica ac-<br />

cusa, dell’elemento presupposto della consapevolezza<br />

dell’esistenza di indagini nei confronti di Michele Aiello.<br />

Il Collegio, tuttavia, non ritiene di poter aderire a tale impo-<br />

stazione che, all’esito dell’esame complessivo delle emergen-<br />

ze, è risultata smentita dallo stesso imputato Venezia.<br />

1401


Ed invero, questi, nel corso del suo primo interrogatorio del<br />

5 novembre 2003, come si è visto dianzi attraverso l’esame<br />

del contenuto testuale delle contestazioni operate dal P.M.,<br />

ha ammesso di essere stato perfettamente a conoscenza<br />

dell’esistenza di indagini a carico dell’Aiello, per averlo, pe-<br />

raltro, appreso proprio da quest’ultimo.<br />

Alla luce delle riflessioni effettuate a seguito del raffronto tra<br />

le varie dichiarazioni rese dal Venezia, deve ritenersi del tut-<br />

to preferibile, logicamente più verosimile e coerente con le<br />

restanti emergenze processuali quella fornita proprio<br />

nell’immediatezza dei fatti, il 5 novembre 2003.<br />

Se è vero, infatti, che l’imputato, in quella sede, era certa-<br />

mente sorpreso per le vicende giudiziarie che proprio quel<br />

giorno erano divenute pubbliche e che avevano coinvolto an-<br />

che lui, v’è da dire che tale situazione non ha nuociuto alla<br />

sincerità delle sue risposte ma, anzi, ha svolto quasi una<br />

funzione catartica che gli ha consentito di liberarsi del peso<br />

che d’improvviso gli era caduto addosso.<br />

A tale conclusione si perviene proprio perché l’interrogatorio<br />

del 5 novembre ha avuto uno sviluppo logico e coerente ed un<br />

contenuto intrinsecamente verosimile e compatibile con le<br />

restanti emergenze processuali.<br />

A differenza dell’esame dibattimentale, nel quale l’imputato<br />

ha cercato invano di fuorviare il senso delle precedenti af-<br />

fermazioni ed è apparso troppo spesso in difficoltà e, nel<br />

complesso, poco attendibile.<br />

Si è già evidenziato, peraltro, che, a parte l’elemento<br />

dell’immediatezza temporale, il primo interrogatorio è avve-<br />

nuto quando il Venezia, non conoscendo ancora il complesso<br />

delle risultanze a suo carico, non aveva una linea difensiva<br />

frutto di valutazioni e di analisi di tipo tecnico ma risponde-<br />

va con modalità che, alla fine, sono risultate molto più ge-<br />

nuine ed attendibili rispetto all’esame dibattimentale.<br />

1402


Per altro verso va ricordato che il Ciuro aveva spiegato al Ve-<br />

nezia, come si ricava dalla conversazione intercettata in pre-<br />

cedenza esaminata, che esisteva una “rete riservata” che ser-<br />

viva proprio per proteggersi dalle intercettazioni eseguite nei<br />

confronti dell’Aiello e degli altri correi.<br />

Tale circostanza è stata ammessa e ribadita<br />

nell’interrogatorio del 5 novembre 2003 dallo stesso Venezia<br />

ed ha trovato conferma in altre emergenze processuali dal si-<br />

curo valore probatorio, quale appunto l’intercettazione esa-<br />

minata.<br />

Ed anzi, il Venezia non era solo a conoscenza dell’esistenza<br />

di detta rete ma aveva anche chiesto al Ciuro di farsi dare<br />

dall’Aiello un telefono cellulare ed una scheda, con ciò dimo-<br />

strandosi disponibile ad entrare a farne parte.<br />

Dunque, così come è articolata la contestazione mossa al Ve-<br />

nezia, appare evidente che essa rientri in uno di quei casi di<br />

favoreggiamento mediante omissione cui si faceva richiamo in<br />

premessa e che adesso mette conto di approfondire.<br />

Anche alcune pronunce di legittimità, nell’intento di delimi-<br />

tare l’ambito delle condotte penalmente rilevanti, hanno pre-<br />

cisato che la condotta rilevante ai fini dell’affermazione di<br />

responsabilità per il reato di favoreggiamento personale deve<br />

consistere in “un’attività che abbia provocato una negativa al-<br />

terazione, quale che sia, del contesto fattuale all’interno del<br />

quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sareb-<br />

bero comunque potute svolgere” (Cass. sev. VI, 24.10.03 n.<br />

709, Brugellis e altro).<br />

La questione, come si diceva, assume una specifica rilevanza<br />

in ordine alla configurabilità del favoreggiamento mediante<br />

omissione.<br />

Per giurisprudenza pacifica, infatti, l’ampia dizione della<br />

norma (“aiuta”) ha consentito di ravvisare il reato non solo in<br />

qualsivoglia atteggiamento attivo prestato per favorire<br />

l’elusione delle indagini (Cass. VI 1.12.99, Pecoraro; Cass.<br />

1403


sez. I 18.6.99, Agate e altro) ma, intendendosi estensivamen-<br />

te il termine “aiuto”, anche nelle condotte puramente omissi-<br />

ve, quali il silenzio e la reticenza, che siano state oggettiva-<br />

mente idonee a sviare e rallentare le indagini o comunque<br />

turbare la funzione giudiziaria (per tutte, Cass. I 14.12.94,<br />

Di Guglielmo; Cass. sez. VI 25.2.95, Mendola; Cass. sez. VI<br />

19.4.90, Bernardi; Cass. sez. I 11.11.1980, Auricchio, in una<br />

ipotesi in cui il difensore aveva assistito alla ricognizione di<br />

un individuo fraudolentemente sostituitosi al suo patrocinato<br />

ed aveva taciuto all’autorità tale sostituzione).<br />

La genericità della suddetta locuzione, difatti, consente di<br />

concepire la condotta nelle più svariate manifestazioni, pur-<br />

ché si sostanzi in un atteggiamento, commissivo od omissivo,<br />

coscientemente assunto ed oggettivamente idoneo ad intral-<br />

ciare le investigazioni o le ricerche, non occorrendo che<br />

l’intento sia perseguito (Cass. sez. IV 27.5.99, Lanzafame; da<br />

ultimo, Cass. sez. VI 9.3.2000, n. 2936; Cass. sez. VI<br />

29.5.2000, n. 6235).<br />

Una parte della dottrina, invece, ha negato l’ipotizzabilità di<br />

un favoreggiamento omissivo, rilevando che la dizione “aiuta”<br />

usata dal legislatore implica la necessità di una condotta at-<br />

tiva e, più convincentemente, che l’art. 378 C.P., in quanto<br />

reato di mera condotta, non sarebbe convertibile, ex art. 40<br />

cpv. c.p., nella forma omissiva.<br />

Anche per quegli autori che si pongono nella prospettiva del<br />

favoreggiamento quale reato di evento, non sarebbe, comun-<br />

que, ipotizzabile una sua realizzazione attraverso comporta-<br />

menti omissivi, per l’inesistenza dell’obbligo giuridico di atti-<br />

varsi che rende il garante responsabile del mancato impedi-<br />

mento dell’evento, ad eccezione di quelle ipotesi in cui la<br />

condotta omissiva sia stata tenuta da chi avesse un preciso<br />

obbligo di collaborare ad investigazioni o ricerche o fosse in-<br />

traneo al rito processuale.<br />

1404


In quest’ottica, una pronuncia abbastanza recente (Cass.<br />

13.2.01 n. 31657, Avola), pur rilevando che il termine “aiu-<br />

to”, per la sua ampia accezione, ricomprende qualsivoglia at-<br />

tività, positiva o negativa, oggettivamente volta a favorire u-<br />

n'altra persona, impedendo o vanificando le attività di poli-<br />

zia, e che il reato ex art. 378 è a forma libera, di pura con-<br />

dotta e di pericolo, ha richiesto, per ammettere la realizza-<br />

zione del favoreggiamento mediante omissione,<br />

l’individuazione, ex art. 40 cpv. C.P., in capo al soggetto atti-<br />

vo di una specifica posizione di garanzia, che gli imponesse<br />

l’obbligo giuridico di impedire l’evento, inteso in senso giuri-<br />

dico quale l’oggettivo intralcio, anche potenziale, al naturale<br />

decorso dell'attività di polizia.<br />

La questione, qui sommariamente delineata, assume una li-<br />

mitata rilevanza nella fattispecie oggetto del presente proce-<br />

dimento.<br />

Con riferimento alla condotta omissiva, la qualità di funzio-<br />

nario di Polizia, con funzioni anche di polizia giudiziaria,<br />

dell’imputato lo rendeva di certo titolare di una posizione di<br />

garanzia relativa al buon funzionamento dell’attività giudi-<br />

ziaria e di polizia giudiziaria.<br />

E dunque, sia accedendo all’una che all’altra delle prospetta-<br />

zioni giuridiche sopra esposte, appare in ogni caso ipotizzabi-<br />

le a carico dell’imputato una responsabilità penale per favo-<br />

reggiamento mediante omissione.<br />

Va qui precisato che nulla esclude che il favoreggiamento, “i-<br />

stantaneo nella ordinarietà dei casi” (Cass. sez. VI 25.1.95 n.<br />

3575, Mendola), possa avere carattere eventualmente perma-<br />

nente (Cass. sez. I 19.10.84 n. 2288, Martinelli; Cass.<br />

7.2.62, Addari e altro, in un caso di asilo dato ad un latitan-<br />

te per oltre un mese), e difatti “l’eventuale reiterazione dello<br />

stesso comportamento criminoso”, rimanendo i medesimi sia il<br />

reato presupposto che la persona aiutata, “non dà luogo ad<br />

una molteplicità di reati, ma ad un reato unico avente le carat-<br />

1405


teristiche del reato permanente” (Cass. sez. I 19.10.84 n.<br />

2288, Martinelli), caratterizzandosi per il fattore di durata<br />

della violazione della norma nel tempo.<br />

Nella fattispecie, il reato contestato all’imputato ha tale con-<br />

notazione di durata nel tempo, in quanto la condotta antigiu-<br />

ridica si è protratta quantomeno dal 3 ottobre 2003 (giorno<br />

della rivelazione da parte del Ciuro dell’esistenza della “rete<br />

riservata”) al 5 novembre 2003, cioè all’atto dell’arresto dei<br />

correi e della notifica dell’informazione di garanzia al Vene-<br />

zia.<br />

La struttura della contestazione formulata dal P.M. appare,<br />

pertanto, adeguata al caso di specie, attesa la posizione di<br />

garanzia che, senz’altro, va riconosciuta al Venezia, alto fun-<br />

zionario della Polizia di Stato, al quale il delitto di favoreg-<br />

giamento personale mediante omissione è stato contestato<br />

“con violazione dei doveri inerenti la sua funzione di Dirigente<br />

la Divisione Anticrimine della Questura di Palermo”.<br />

Deve, invero ritenersi del tutto ammissibile, nel caso di spe-<br />

cie, la contestazione di detto reato sotto la forma omissiva<br />

proprio in quanto si tratta di una sorta di omissione “qualifi-<br />

cata” dalla particolare veste giuridica del soggetto agente, sul<br />

quale gravava l’obbligo giuridico di segnalare ogni fatto di re-<br />

ato di cui veniva, comunque, a conoscenza.<br />

Pertanto, l’avere omesso di segnalare alla P.G. ovvero all’A.G.<br />

procedente l’esistenza della “rete riservata” e le sue finalità<br />

illecite, in quanto intese ad eludere le intercettazioni in corso<br />

e ad inquinare le indagini, non solo integra il reato di favo-<br />

reggiamento personale ma anche il (non contestato) reato di<br />

omessa denuncia di reato da parte di un pubblico ufficiale<br />

(art. 361 co.2 c.p.).<br />

Tale omissione integra, di certo, il reato di cui all’art. 378<br />

c.p. (capo A-1), in quanto essa ha obiettivamente consentito<br />

ai correi - ed all’Aiello in modo particolare - di continuare ad<br />

eludere le indagini e le intercettazioni in corso a loro carico.<br />

1406


Si verte, dunque, proprio in materia di silenzio e/o reticenza<br />

che, però, hanno determinato un effettivo nocumento al rego-<br />

lare andamento di una indagine penale (peraltro molto deli-<br />

cata) e che è risultata idonea a turbare le investigazioni.<br />

A tale proposito non è di certo fuorviante ricordare che gran<br />

parte dei fatti di reato emersi nel corso del presente processo<br />

è scaturita proprio dalla scoperta della “rete riservata” e dal-<br />

le operazioni di intercettazione eseguite a carico dei suoi<br />

componenti.<br />

E che, ragionando a contrario, se non fosse stata disvelata<br />

l’esistenza della rete, sarebbe rimasto impunito un sistema<br />

criminale sofisticato e costituito da soggetti in apparenza in-<br />

sospettabili.<br />

La condotta omissiva del Venezia, dunque, appare munita di<br />

tutti quei requisiti che la giurisprudenza ritiene necessari<br />

per integrare la fattispecie del favoreggiamento mediante o-<br />

missione.<br />

Ed, al contempo, sembra poter integrare anche l’autonomo<br />

reato di cui all’art. 361 co. 2 c.p., che, avendo un’autonoma<br />

natura giuridica, può ben concorrere con il favoreggiamento<br />

mediante omissione e non risulta da questo assorbito.<br />

Da ciò consegue la trasmissione all’Ufficio del P.M. in sede di<br />

copia degli atti relativi per le eventuali determinazioni di sua<br />

competenza.<br />

Sotto altro profilo, ricorre anche il delitto di falso contestato<br />

al Venezia al capo B-1) della rubrica, avendo le emergenze<br />

processuali dato ampia dimostrazione sia del contenuto og-<br />

gettivamente non vero del documento che del livello di con-<br />

sapevolezza esistente in capo all’imputato.<br />

L’aspetto contenutistico del documento redatto e firmato dal<br />

Venezia, in particolare, appare palesemente falso in quanto<br />

trascura di riportare dati circa l’esistenza di indagini a cari-<br />

co dell’Aiello che il Venezia ben conosceva, come lo stesso ha<br />

ammesso nel corso dell’interrogatorio del 5 novembre 2003.<br />

1407


Se è vero, infatti, come ha affermato l’imputato medesimo,<br />

che questi aveva saputo dallo stesso Aiello dell’esistenza di<br />

indagini a suo carico, che gli era nota l’esistenza di una per-<br />

quisizione operata, sempre a suo carico, dal N.A.S. dei Cara-<br />

binieri e che il Ciuro gli aveva rivelato l’esistenza della “rete<br />

riservata” istituita proprio per sottrarsi ad operazioni di in-<br />

tercettazione in corso di svolgimento, deve serenamente con-<br />

cludersi per la falsità dell’attestazione dell’ “assenza di ele-<br />

menti ostativi per il rilascio” del nulla-osta di sicurezza.<br />

Viceversa, tale documento è stato il frutto palese di una pro-<br />

cedura di favore, volutamente rapida e superficiale e, fin<br />

dall’inizio, orientata ad agevolare l’Aiello anche per<br />

l’esistenza di un preciso interesse privato del Venezia con-<br />

nesso all’aspettativa dell’imminente assunzione della figlia<br />

presso una società dell’Aiello medesimo.<br />

Del resto, lo stesso Venezia nel corso dell’intercettazione del<br />

3 ottobre 2003 aveva assicurato un suo impegno proprio in<br />

tale direzione e, tra le altre cose, aveva dato incarico di svol-<br />

gere gli accertamenti di competenza del suo ufficio addirittu-<br />

ra dieci giorni prima dell’arrivo della richiesta ufficiale da<br />

parte della prefettura.<br />

Anche sotto questo aspetto, dunque, non sussistono dubbi<br />

circa l’esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato<br />

in contestazione che deve ritenersi avvinto all’altro per con-<br />

tinuazione.<br />

Si tratta, con tutta evidenza, di fattispecie diverse ma acco-<br />

munate da un medesimo disegno criminoso connesso alla<br />

precisa volontà di aiutare l’Aiello, per un verso occultando<br />

fatti di cui il pubblico ufficiale Venezia era venuto a cono-<br />

scenza e, sotto altro profilo, rilasciando una falsa attestazio-<br />

ne di estrema delicatezza che avrebbe potuto consentire<br />

all’Aiello stesso di ottenere rilevanti vantaggi economici.<br />

La natura e la delicatezza dei fatti per cui si procede, la gra-<br />

vità delle reiterate condotte dell’imputato e, non ultima, la<br />

1408


sua elevata qualifica istituzionale impediscono di valutare la<br />

possibilità di concedergli le circostanze attenuanti generiche.<br />

Concessione che l’imputato non ha meritato anche per il con-<br />

tegno processuale assunto e l’insistenza nel sostenere tesi<br />

palesemente illogiche ed in contrasto con dati processuali<br />

certi ed acclarati.<br />

I reati in materia di sanità e le corruzioni<br />

Uno dei grandi temi del presente processo riguarda i reati in<br />

materia di sanità contestati a Michele Aiello, Michele Giam-<br />

bruno, Domenico Oliveri e Iannì Lorenzo, ciascuno nelle ri-<br />

spettive qualità.<br />

In particolare, l’Aiello nella qualità di gestore di fatto e di<br />

quotista di maggioranza delle società Villa Santa Teresa s.r.l.<br />

ed A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l., l’Oliveri di medico<br />

responsabile del servizio di radioterapia di entrambe tali so-<br />

cietà, il Giambruno di funzionario medico del Distretto sani-<br />

tario di Bagheria della A.S.L. n.6. ed, infine, lo Iannì di Di-<br />

rettore di tale Distretto.<br />

La prima di tali contestazioni in materia di sanità (C-1) è co-<br />

stituita dall’associazione per delinquere finalizzata alla com-<br />

missione di delitti contro il patrimonio mediante frode ed è<br />

l’unica rimasta immutata nel corso dell’istruzione dibatti-<br />

mentale.<br />

Viceversa, le contestazioni di cui ai capi D-1, E-1 ed F-1<br />

dell’epigrafe – tutte in materia di truffa aggravata ai danni<br />

della A.S.L. n. 6 di Palermo – sono state oggetto di una modi-<br />

fica dell’imputazione operata, ai sensi dell’art. 516 c.p.p., dal<br />

P.M. all’udienza del 3.4.2007.<br />

All’esito della disamina complessiva della lunga ed articolata<br />

istruzione dibattimentale svolta in tema di reati connessi allo<br />

svolgimento dell’attività sanitaria da parte delle strutture<br />

Villa Santa Teresa ed Alte Tecnologie Medicali, possono trarsi<br />

le seguenti considerazioni.<br />

1409


In primo luogo appare certo ed indubitabile che le odierne<br />

contestazioni, così come formulate dal P.M., attengono uni-<br />

camente alla fase della c.d. “assistenza indiretta”.<br />

Da ciò scaturiscono tutta una serie di conseguenze di ordine<br />

temporale, normativo, operativo ed interpretativo.<br />

Sotto l’aspetto temporale, invero, l’analisi delle condotte deve<br />

limitarsi alle prestazioni erogate in regime di assistenza indi-<br />

retta e, pertanto, fino al momento del pre-accreditamento di<br />

entrambe le strutture.<br />

In atti è rimasto documentalmente dimostrato che la Villa<br />

Santa Teresa (d’ora in avanti V.S.T.) è stata pre-accreditata<br />

con la delibera numero 88 del 17 gennaio 2002, mentre la Al-<br />

te Tecnologie Medicali (A.T.M.), alla stregua di parecchie al-<br />

tre strutture private siciliane, ha ottenuto il pre-<br />

accreditamento a seguito del decreto assessoriale n. 890 e-<br />

messo nel giugno 2002.<br />

Pertanto, l’analisi dell’odierna sentenza deve limitarsi alle<br />

prestazioni fornite entro tali rispettive date, fatte salve le<br />

prestazioni erogate in epoca successiva ma pur sempre in re-<br />

gime di assistenza indiretta ovvero quelle materialmente li-<br />

quidate in seguito (coincidendo, come è risaputo, il momento<br />

consumativo del reato di truffa con la percezione del profitto<br />

indebito).<br />

A tale proposito, infatti, deve notarsi come la A.T.M., nono-<br />

stante il pre-accreditamento, per un certo lasso di tempo ab-<br />

bia continuato a fornire prestazioni in regime di assistenza<br />

indiretta.<br />

Ed inoltre, deve tenersi conto che, a causa dei fisiologici ri-<br />

tardi nei pagamenti da parte della P.A., un certo numero di<br />

prestazioni, erogate in assistenza indiretta, sono state rim-<br />

borsate in epoca successiva rispetto al pre-accreditamento.<br />

Tanto premesso, deve rilevarsi come l’istruzione dibattimen-<br />

tale riguardante i reati in materia sanitaria sia stata di certo<br />

sproporzionata per eccesso rispetto alle tematiche specifiche<br />

1410


che il Tribunale è chiamato ad affrontare, alla luce del limi-<br />

tato perimetro dei capi di imputazione.<br />

Da ciò discende che, su alcuni aspetti lungamente sondati,<br />

può pervenirsi ad un ragionamento sintetico, vuoi per la loro<br />

inequivocità che, talora, anche per la loro ininfluenza sui<br />

temi specifici da dimostrare.<br />

Tanto premesso, va detto che, anche sul piano dei riferimenti<br />

normativi ed interpretativi, l’analisi va ricondotta unicamen-<br />

te alla fase dell’assistenza indiretta che era regolata in modo<br />

diverso rispetto a quella successiva del c.d. pre-<br />

accreditamento.<br />

Basti pensare alla regolamentazione dei presupposti di tale<br />

tipo di assistenza e, soprattutto, ai parametri di riferimento<br />

per la determinazione delle tariffe delle singole prestazioni<br />

erogate dalle strutture private.<br />

Detto regime, infatti, era assoggettato ad una normativa na-<br />

zionale, primaria e secondaria, e ad una normativa regionale<br />

che, a questo punto, mette conto di richiamare, sia pure per<br />

estrema sintesi, non essendo questa la sede per approfondire<br />

alcune tematiche squisitamente dottrinarie.<br />

A giudizio del Collegio, infatti, in questa sede, è fondamenta-<br />

le ricostruire la cornice normativa di riferimento, al solo sco-<br />

po di inserirvi le condotte, così come contestate dal P.M., e di<br />

qualificarle giuridicamente.<br />

Del tutto estraneo, ad esempio, è l’ulteriore compito di valu-<br />

tare gli eventuali riflessi derivanti dalla compatibilità o meno<br />

del sistema di assistenza indiretta con il diritto alla salute<br />

costituzionalmente garantito (art. 32 Cost.).<br />

A tale proposito, è solo necessario evidenziare come<br />

l’intangibilità del diritto costituzionale alla salute ed il con-<br />

cetto di indispensabilità di determinate terapie oncologiche<br />

non possono comportare, quale loro corollario, la legalizza-<br />

zione di pratiche truffaldine ed illecite.<br />

1411


Una cosa, invero, è discettare di tali questioni puramente in-<br />

terpretative e dottrinarie ed altra cosa è verificare l’esistenza<br />

dei presupposti del reato di truffa aggravata, posto che, in<br />

nome del diritto costituzionale alla salute (che nessuno in-<br />

tende sottovalutare), non possono, di certo, avallarsi condot-<br />

te integranti un reato penale.<br />

Ciò posto, ritiene il Collegio che il quadro normativo di rife-<br />

rimento vada esaminato raffrontando la normativa nazionale<br />

con quella regionale, atteso che, come è noto, quella sanita-<br />

ria è materia di legislazione concorrente.<br />

In termini generali, dunque, può dirsi che tale quadro, a li-<br />

vello nazionale, era di certo fondato sul c.d. riordino del Ser-<br />

vizio Sanitario Nazionale, introdotto con il D.Lgs. n. 502/92<br />

e successive modifiche.<br />

Tale normativa è, come dichiarato all’art. 1, diretta esplica-<br />

zione dell’art. 32 Cost. ed individua i così detti L.E.A. (Livel-<br />

li Essenziali e uniformi di Assistenza sanitari) che costitui-<br />

scono le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da garantire a<br />

tutti i cittadini, come specificate dal Piano Sanitario Nazio-<br />

nale.<br />

Tali L.E.A., tuttavia, hanno dei precisi limiti funzionali stabi-<br />

liti dal comma II dello stesso articolo: essi, infatti, vanno ga-<br />

rantiti “nel rispetto dei principi della dignità della persona<br />

umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso<br />

all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropria-<br />

tezza riguardo alle specifiche esigenze nonché<br />

dell’economicità nell’impiego delle risorse”.<br />

Non si tratta, pertanto, di concetti avulsi da ogni schema o<br />

parametro, tant’è che non rientrano nei livelli essenziali di<br />

assistenza le prestazioni sanitarie che “non rispondono a ne-<br />

cessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori” ap-<br />

pena citati, nonché quelle che “non soddisfano il principio<br />

dell’efficacia e dell’appropriatezza”, ovvero ancora quelle che<br />

“in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le<br />

1412


medesime esigenze, non soddisfano il principio<br />

dell’economicità nell’impiego delle risorse” (co. VII art.cit.).<br />

In una parola, secondo la normativa nazionale, i L.E.A. sono<br />

vincolati a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, come<br />

peraltro ribadito dallo stesso articolo 3.<br />

L’art. 19 del D.Lgs. n. 502/92, poi, stabilisce che le sue di-<br />

sposizioni costituiscono “principi fondamentali ai sensi del-<br />

l'articolo 117 della Costituzione”, e che anche i principi di ef-<br />

ficienza ed appropriatezza sono “norme fondamentali di rifor-<br />

ma economico-sociale della Repubblica” valide per tutti e,<br />

quindi, anche per le Regioni a Statuto Speciale, qual’è la Si-<br />

cilia.<br />

L’art. 8-sexies, come introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, inoltre,<br />

ha introdotto una disciplina specifica circa i costi delle pre-<br />

stazioni sanitarie che, è bene rilevarlo sin da subito, trovava<br />

applicazione anche nei casi di assistenza indiretta sebbene<br />

con qualche correttivo (cfr. art 8 sexies ed 8 septies):<br />

“3. I criteri generali per la definizione delle funzioni assisten-<br />

ziali e per la determinazione della loro remunerazione massima<br />

sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità…<br />

…sulla base di standard organizzativi e di costi unitari prede-<br />

finiti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato,<br />

del volume dell’attività svolta.<br />

4. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da<br />

quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe prede-<br />

finite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per<br />

acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital,<br />

e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fat-<br />

ta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al<br />

comma 3.<br />

5. Il Ministro della sanità… con apposito decreto individua i si-<br />

stemi di classificazione che definiscono l’unità di prestazione o<br />

di servizio da remunerare e determina le tariffe massime da<br />

corrispondere alle strutture accreditate, in base ai costi stan-<br />

1413


dard di produzione e di quote standard di costi generali, calco-<br />

lati su un campione rappresentativo di strutture accreditate,<br />

preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, ap-<br />

propriatezza e qualità della assistenza. Lo stesso decreto sta-<br />

bilisce i criteri generali in base ai quali le regioni, adottano il<br />

proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di<br />

strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di atti-<br />

vità, verificati in sede di accreditamento delle strutture stesse.<br />

6. Con la procedura di cui al comma 5, sono effettuati periodi-<br />

camente la revisione del sistema di classificazione delle pre-<br />

stazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe, tenendo conto<br />

della definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza<br />

e delle relative previsioni di spesa, dell’innovazione tecnologi-<br />

ca e organizzativa, nonché dell’andamento del costo dei princi-<br />

pali fattori produttivi.”<br />

Anche a livello di normazione secondaria l’ordinamento na-<br />

zionale si è arricchito nel tempo di provvedimenti attuativi e<br />

regolamentari, quali, ad esempio, i decreti del Ministro della<br />

Sanità del 14 dicembre 1994 e del 30 giugno 1997 ed i decre-<br />

ti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio<br />

2001 e del 29 novembre 2001.<br />

Atteso che, come si è anticipato, la materia sanitaria è di<br />

competenza concorrente, la disciplina nazionale detta i prin-<br />

cipi generali direttamente applicabili e demanda alle Regioni<br />

le norme di completamento e di definizione, fermo restando<br />

che, proprio in siffatta materia, vi è stata una particolare at-<br />

tenzione ad assicurare uniformità nell’applicazione dei LEA<br />

su tutto il territorio nazionale.<br />

La legislazione della Regione siciliana prevedeva la possibili-<br />

tà di rimborso di prestazioni sanitarie erogate in regime di<br />

assistenza indiretta già con l’art. 14 l. Reg. Sic. n. 27/75:<br />

“rimborserà in forma indiretta all'utente una quota pari alla<br />

spesa media sostenuta dalla Regione per analoghe prestazioni<br />

nelle case di cura private convenzionate nella Regione, o, in<br />

1414


mancanza, alla spesa media determinata dalla Regione nel cui<br />

territorio è ubicato l'istituto di cura che ha erogato la presta-<br />

zione”.<br />

La successiva Legge 12 agosto 1980 n. 88 (come modificata<br />

dalla L.R. n. 40/84), disciplinava più nel dettaglio<br />

l’assistenza sanitaria in forma indiretta nella Regione Sici-<br />

liana: “le prestazioni sanitarie, farmaceutiche, dieteticomedi-<br />

camentose, diagnostiche nonché i presidi terapeutici, in atto<br />

non previsti o soddisfatti con forme di intervento parziale o li-<br />

mitato nel tempo, sono erogati in forma indiretta nei casi<br />

in cui siano giudicati, da conforme parere tecnico-<br />

sanitario, espresso dal servizio competente dell’unità<br />

sanitaria locale, indispensabili ed insostituibili alla tu-<br />

tela della salute del cittadino” (art. 2 L. 88/80 come<br />

mod.).<br />

Dopo avere specificato, nel successivo periodo, che tra le pa-<br />

tologie particolarmente gravi rientrano anche le “neoplasie<br />

maligne trattabili”, la legge stabiliva che: “il rimborso delle<br />

relative spese, da parte della competente unità sanitaria loca-<br />

le, avviene al costo su richiesta dell’avente diritto, docu-<br />

mentata e corredata da fatture debitamente quietanzate, entro<br />

e non oltre il sessantesimo giorno”.<br />

L’articolo 3 della legge n. 88/80 come mod. fissava, inoltre, i<br />

requisiti per il corretto ricorso al regime dell’assistenza indi-<br />

retta: “l’assistenza indiretta, ambulatoriale o domiciliare, è e-<br />

rogata nei seguenti casi:<br />

a) impossibilità di fruire, nell’ambito del comune di re-<br />

sidenza o domicilio, della unità sanitaria locale di ap-<br />

partenenza, delle prestazioni in assistenza diretta per<br />

mancanza di presidi pubblici o centri privati convenzio-<br />

nati;<br />

b) impossibilità di fruire in regime di assistenza diretta di ac-<br />

certamenti o cure specialistiche non incluse nelle voci conven-<br />

1415


zionate per motivi di forza maggiore indipendenti dalla volontà<br />

dell’assistito”.<br />

I sopra evidenziati concetti saranno di seguito richiamati nel<br />

dettaglio quando si esamineranno le vicende relative alle ipo-<br />

tesi di truffa in contestazione.<br />

In questa sede, però, va fatta una immediata precisazione di<br />

ordine metodologico e contenutistico.<br />

Nel regime di assistenza indiretta vigeva il criterio del “rim-<br />

borso al costo” sostenuto ed i nomenclatori tariffari non ave-<br />

vano una incidenza diretta né erano vincolanti nella determi-<br />

nazione delle tariffe, come, invece, nel successivo sistema di<br />

assistenza pre-accreditata.<br />

Appare, pertanto, evidente come una delle prime verifiche da<br />

effettuare, allo scopo di comprendere appieno il quadro<br />

d’insieme nel quale sono maturati i fatti in contestazione, sia<br />

rappresentata dalla corretta individuazione del concetto di<br />

“costo”.<br />

Al di là di ogni valutazione circa l’indeterminatezza, la gene-<br />

ricità e l’inadeguatezza di tale normativa regionale, appare<br />

evidente che il riferimento al “rimborso delle spese al costo”<br />

sia stato, nella volontà del legislatore, riferito al costo effet-<br />

tivamente sostenuto dal paziente e dimostrato da idonei do-<br />

cumenti giustificativi di spesa.<br />

Il tenore letterale della disposizione e le caratteristiche del<br />

sistema assistenziale indiretto depongono univocamente in<br />

tale direzione.<br />

Di fatto, però, come si dirà meglio in seguito, nella prassi ac-<br />

cadeva che il paziente non fosse in grado di far fronte pre-<br />

ventivamente ai rilevanti costi della terapia e, quindi, rila-<br />

sciasse una procura all’incasso in favore della struttura pri-<br />

vata che erogava le prestazioni, la quale, in tal modo, si so-<br />

stituiva al cittadino e richiedeva il rimborso delle spese diret-<br />

tamente alla A.S.L. competente.<br />

1416


Con tutta evidenza, ciò determinava, in concreto, una confu-<br />

sione soggettiva tra la struttura che stabiliva il costo delle<br />

prestazioni erogate ed il paziente che avrebbe dovuto soste-<br />

nerlo preventivamente, con una compressione dei livelli di<br />

controllo sul contenimento del costo medesimo.<br />

L’apparente genericità della locuzione normativa, infatti, po-<br />

trebbe autorizzare un interprete superficiale a ritenere che<br />

l’erogazione del rimborso fosse un atto dovuto in presenza di<br />

fatture che documentavano l’effettivo sostenimento di un co-<br />

sto, qualunque fosse la sua entità.<br />

Si tratta, però, di una conclusione affrettata che contrasta<br />

con il sistema normativo, sia regionale che nazionale, con i<br />

dati emersi nel corso dell’istruzione dibattimentale e financo<br />

con la logica ed il buon senso.<br />

Ed invero, un siffatto sistema di rimborso, in sostanza, auto-<br />

rizzerebbe l’applicazione, da parte dei privati, di costi di qua-<br />

lunque entità, anche in ipotesi infiniti e del tutto abnormi e<br />

svincolati dal tipo di prestazioni erogate.<br />

Si tratterebbe di una norma palesemente incostituzionale ed<br />

in aperto e stridente contrasto con i principi di economicità e<br />

buon andamento della pubblica amministrazione e con le leg-<br />

gi di contabilità generale dello Stato.<br />

Ciò, ovviamente, ancor di più se si tiene conto della suddetta<br />

confusione soggettiva tra colui che determina il costo della<br />

prestazione e colui il quale, a mezzo di procura speciale, ne<br />

richiede il rimborso alla A.S.L. competente.<br />

Ed allora appare chiaro che, sgombrato il terreno da una si-<br />

mile inaccettabile interpretazione, debba riflettersi sul con-<br />

cetto di costo, sia facendo riferimento ad un criterio di tipo<br />

sistematico che ai dati emersi nel corso del presente processo<br />

in relazione al concetto di costo economico.<br />

Sotto l’aspetto sistematico, tenuto conto della natura concor-<br />

rente della legislazione in materia sanitaria, occorre inqua-<br />

drare la carente legislazione siciliana alla luce della normati-<br />

1417


va nazionale ed, in particolare, della legge-quadro (D.Lgs.<br />

502/92, come modificato dalla l. 229/99) di cui si diceva<br />

dianzi.<br />

Attraverso tale operazione si comprende come la normativa<br />

nazionale di riferimento faccia costantemente richiamo al<br />

concetto di costo in senso economico e, comunque, a parame-<br />

tri valoriali rispetto ai quali valutare l’idoneità di un costo.<br />

Pur non pretendendo il Collegio di affermare la diretta appli-<br />

cazione in Sicilia, ad esempio, del disposto dell’art. 8–sexies<br />

del D.Lgs. 502/92, che ha definito il concetto di costo rim-<br />

borsabile proprio con riferimento all’assistenza sanitaria in-<br />

diretta, va, comunque, considerato che il sistema normativo<br />

di riferimento riconduce il concetto di costo a criteri di tipo<br />

economico e, comunque, non indipendenti da parametri di ri-<br />

ferimento.<br />

Non è certo questa la sede per approfondire la tematica della<br />

prevalenza della sopravvenuta legge quadro nazionale, della<br />

tacita abrogazione della legislazione regionale contraria o in-<br />

compatibile, ovvero della sua permanenza in vigore quale leg-<br />

ge speciale.<br />

Ciò che va osservato è che la legge regionale n. 88/80 va, sul<br />

piano sistematico, esaminata anche alla luce del D.Lgs. n.<br />

502/92, specialmente se si considera che tale ultima norma-<br />

tiva introduceva “principi fondamentali ai sensi dell'articolo<br />

117 della Costituzione” (cfr. art. 19).<br />

Ed allora, trattandosi di parametri ermeneutici di riferimento<br />

anche per la corretta interpretazione della normativa regio-<br />

nale, deve concludersi nel senso dianzi indicato.<br />

Sempre sotto l’aspetto sistematico, va, infine, riferito che la<br />

stessa Regione siciliana ha emanato il Decreto Assessoriale<br />

n. 890/02 che è del tutto in linea con tale interpretazione e<br />

con i principi fissati dalla legge quadro nazionale.<br />

In detto decreto, invero, si sono fissati parametri sostanzial-<br />

mente conformi ai principi informatori della disciplina nazio-<br />

1418


nale, quali: “l'appropriatezza e la pertinenza, l'efficacia, l'effi-<br />

cienza, un buon rapporto costo-efficacia e costo efficienza”<br />

(art. 2 d.ass.).<br />

E, soprattutto, si è stabilito che la Regione Sicilia assicura i<br />

bisogni sanitari dei cittadini in modo che possano ricevere le<br />

prestazioni dei L.E.A. tramite “atti diagnostici e terapeutici<br />

che garantiscano i migliori risultati in termini di salute, in rap-<br />

porto allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, al minor<br />

costo possibile”.<br />

Ma non è solo attraverso l’analisi sistematica del quadro<br />

normativo di riferimento che si riesce a pervenire ad una cor-<br />

retta individuazione del concetto di costo.<br />

Esso, invero, non può prescindere di certo da una visione<br />

anche di tipo economico, come lo stesso Aiello, peraltro, ha<br />

sostenuto sia personalmente che attraverso i suoi consulenti.<br />

E’ notorio che anche le prestazioni sanitarie, alla stessa stre-<br />

gua di qualunque altra prestazione professionale ed intellet-<br />

tuale, hanno riferimenti valoriali di tipo economico che de-<br />

terminano un mercato a livello nazionale ed internazionale.<br />

Come si è chiarito in precedenza, uno dei dati di fatto certi e<br />

su cui tutte le parti sono risultate concordi è costituito dal<br />

fatto che i nomenclatori tariffari, pur esistenti, non trovano<br />

applicazione nel regime di assistenza indiretta, avendo svolto<br />

tale funzione solo nel successivo regime di assistenza pre-<br />

convenzionata.<br />

Essi, pur tuttavia, costituivano in ogni caso un elemento di<br />

riferimento valoriale per quelle prestazioni in essi ricomprese<br />

e potevano contribuire a fornire elementi di parametrazione<br />

dei costi delle singole prestazioni.<br />

Come si vedrà, tuttavia, le cinque prestazioni, di tipo con-<br />

formazionale, erogate dalle strutture di Aiello non erano pre-<br />

viste nel nomenclatore tariffario regionale del 1997 e, dun-<br />

que, la possibilità del riferimento appare limitata alle presta-<br />

zioni “assimilabili” o compatibili.<br />

1419


Pure entro questi limiti, i nomenclatori tariffari, all’epoca vi-<br />

genti, costituiscono, comunque ed in ogni caso, un parame-<br />

tro di riferimento rispetto ai costi delle prestazioni in materia<br />

di radioterapia oncologica.<br />

Anzi, alcuni tariffari, quale quello della Regione Piemonte,<br />

comprendevano già le prestazioni di radioterapia “conforma-<br />

zionale” erogate dall’Aiello e, dunque, costituivano un preciso<br />

punto di riferimento per raffrontare casi analoghi e presta-<br />

zioni similari.<br />

Di certo un ulteriore parametro di valutazione<br />

dell’adeguatezza dei prezzi praticati e dei costi aziendali di-<br />

scende dall’esame delle modalità operative seguite da strut-<br />

ture nazionali in grado di erogare prestazioni analoghe a<br />

quelle dei due centri di Bagheria.<br />

Nel corso del processo anche tali dati sono stati rappresenta-<br />

ti sia dal dottore Andrea Dara, amministratore giudiziario<br />

delle due strutture, che da altri tecnici ed esperti, di guisa<br />

che essi possono contribuire allo scopo di individuare il cor-<br />

retto costo di mercato delle varie prestazioni.<br />

Per altro verso, un elemento di sicura affidabilità in tale ope-<br />

razione ermeneutica deriva dalle stesse modalità operative<br />

delle due aziende imputate.<br />

Come si dirà meglio di seguito, infatti, il meccanismo truffal-<br />

dino ha avuto un ben preciso momento di avvio - la metà del<br />

1999 - coinciso con un mutamento del meccanismo di fattu-<br />

razione delle prestazioni nei confronti della A.S.L. n.6.<br />

Pertanto, il raffronto tra i costi sostenuti ed i prezzi praticati<br />

fino a quel momento dalle due strutture dell’Aiello e quelli<br />

adottati, immediatamente dopo l’improvvisa modificazione<br />

delle modalità di fatturazione, costituisce un importante<br />

strumento per verificare l’andamento dei costi e l’esistenza<br />

degli illeciti.<br />

Infine, come si vedrà meglio in seguito, lo stesso Michele<br />

Aiello, sia personalmente che attraverso il suo consulente<br />

1420


tecnico Piazzese, ha sostenuto che i prezzi delle prestazioni<br />

erogate dalle sue strutture, all’epoca dell’assistenza indiret-<br />

ta, erano stati stabiliti in base a criteri di natura economica<br />

ed, in particolare, erano stati rapportati ai costi aziendali e<br />

tenuto conto di un utile di impresa determinato nella misura<br />

del 20%.<br />

Posto che tali aspetti saranno esaminati diffusamente in se-<br />

guito, a questo punto della trattazione appare già chiaro<br />

come, alla luce delle superiori considerazioni, il riferimento<br />

al “rimborso al costo” delle prestazioni, di cui alla legge re-<br />

gionale n. 88/80, non può in alcun modo essere interpretato<br />

come una sostanziale legittimazione di costi arbitrari ed ab-<br />

normi rispetto a criteri di economicità ed a riferimenti valo-<br />

riali di mercato.<br />

Di conseguenza, non appare ammissibile una tesi fondata<br />

sulla possibilità di una arbitraria ed unilaterale determina-<br />

zione del corrispettivo delle prestazioni erogate da parte delle<br />

strutture private.<br />

Anche perché queste ultime, da un lato, stabilirebbero i costi<br />

delle prestazioni e, per altro verso, richiederebbero il rimbor-<br />

so, quali procuratori speciali dei pazienti.<br />

Del resto - lo si ribadisce – neppure lo stesso Aiello ed i suoi<br />

consulenti hanno sostenuto una simile tesi.<br />

Costoro, invero, hanno affermato che i prezzi delle prestazio-<br />

ni erogate non erano arbitrari ma rigidamente e costante-<br />

mente ancorati ai costi aziendali in concreto sostenuti, con<br />

l’aggiunta del margine di utile d’impresa pari al 20%.<br />

Dunque, al di là del concetto di “costo” sostenuto dal pazien-<br />

te, di cui alla legge reg. n. 88/80, è stato lo stesso principale<br />

imputato ad introdurre, quale parametro di determinazione<br />

delle tariffe, il riferimento ai costi aziendali con l’aggiunta<br />

del margine di utile d’impresa.<br />

Tale concetto, dunque, deve ritenersi pacifico e non contesta-<br />

to tra le parti, come, peraltro, è emerso dall’intera istruzione<br />

1421


dibattimentale, nel corso della quale imputati, testimoni,<br />

consulenti, funzionari e pubblici dipendenti della A.S.L. n.6.<br />

hanno fatto riferimento al parametro dei costi aziendali per<br />

la determinazione delle tariffe in regime di assistenza indiret-<br />

ta.<br />

Se, pertanto, il parametro di riferimento valoriale per accer-<br />

tare la correttezza e la congruità delle tariffe applicate nel<br />

tempo dall’Aiello e dalle sue due società è costituito, per co-<br />

mune opinione e soprattutto per quella degli stessi imputati,<br />

dalla determinazione dei costi aziendali, appare chiaro il mo-<br />

tivo per il quale il Tribunale ha posto tanta attenzione su ta-<br />

le aspetto, sino a disporre la perizia tecnica di cui si dirà di<br />

qui a breve.<br />

E ciò, soprattutto, se si considera l’improvviso e macroscopi-<br />

co incremento delle tariffe e del c.d. “costo medio per pazien-<br />

te” avvenuto a metà del 1999 che ha reso ancora più neces-<br />

sario un definitivo chiarimento sul punto.<br />

Su tali aspetti si ritornerà tra breve quando si esamineranno<br />

gli esiti della perizia e delle consulenze tecniche effettuate<br />

nel corso dell’istruzione dibattimentale.<br />

Dunque, come si è già avuto modo di evidenziare, la legge re-<br />

gionale n. 88 del 1980 (e successive modifiche), ha introdotto<br />

un meccanismo di rimborso diretto al paziente ma non ha e-<br />

scluso la possibilità che questi, mediante il rilascio di una<br />

procura speciale, sostituisse a sé la struttura privata che e-<br />

rogava le prestazioni, la quale, in tal modo, poteva richiedere<br />

al suo posto i rimborsi.<br />

Di fatto, le Aziende Sanitarie Locali avrebbero dovuto rimbor-<br />

sare i cittadini che si erano rivolti alle strutture private e che<br />

avevano anticipato il pagamento delle prestazioni ricevute.<br />

Poiché, tuttavia, si trattava quasi sempre di prestazioni ad<br />

alto costo, i pazienti di buon grado accettavano l’invito delle<br />

strutture private a rilasciare loro una procura speciale, di<br />

1422


modo che le AA.SS.LL. effettuassero, in via “indiretta”, i rim-<br />

borsi alle stesse.<br />

In forza della normativa vigente, poi, tutte le aziende private,<br />

regolarmente autorizzate dai competenti uffici regionali, po-<br />

tevano fornire prestazioni in regime di “assistenza indiretta”,<br />

purchè nel rispetto di due condizioni:<br />

1) che si trattasse di prestazioni giudicate da conforme pare-<br />

re tecnico-sanitario, espresso dal servizio competente<br />

dell’unità sanitaria locale del comune di residenza del pa-<br />

ziente, indifferibili ed urgenti;<br />

2) che nello stesso territorio del Comune di residenza o di<br />

domicilio del paziente non fossero già operanti altre struttu-<br />

re, pubbliche ovvero anche private, che erogassero già da<br />

prima lo stesso tipo di prestazioni in forma diretta.<br />

Non è certo questa la sede per sollevare rilievi circa<br />

l’adeguatezza di tale quadro normativo, specie rispetto alla<br />

situazione della sanità siciliana, ma, sicuramente, non appa-<br />

re ultroneo evidenziare come la mancanza di efficaci mecca-<br />

nismi di controllo su tariffe determinate, in modo unilaterale,<br />

da soggetti privati può avere facilitato il proliferare di feno-<br />

meni giganteschi di indebito arricchimento a scapito del si-<br />

stema pubblico.<br />

Deve, invero, considerarsi che qualora i pazienti dell’Aiello, a<br />

partire dalla metà del 1999, si fossero rivolti alla A.S.L. n.6<br />

di Palermo presentando, ciascuno, una richiesta unica di<br />

rimborso mediamente per 143.000,00 euro con relativa fattu-<br />

ra, l’ente pubblico si sarebbe subito allertato.<br />

Viceversa, avere consentito il ricorso sistematico alla pratica<br />

del rilascio della procura speciale – di per sé, non contraria<br />

ad alcuna norma di legge - ha consentito all’Aiello di predi-<br />

sporre ed attuare il meccanismo truffaldino di cui si dirà.<br />

Le due condizioni dettate dalla normativa richiamata, inoltre,<br />

hanno determinato alcune rilevanti conseguenze sul modus<br />

operandi dell’Aiello e delle sue strutture.<br />

1423


La necessità di un parere tecnico-sanitario, espresso dal ser-<br />

vizio competente dell’unità sanitaria locale del Comune di re-<br />

sidenza del paziente (che definisse indifferibili ed urgenti le<br />

prestazioni erogande), ha, ad esempio, causato il coinvolgi-<br />

mento del dottore Giambruno, il quale svolgeva tali mansioni<br />

presso il competente Distretto sanitario di Bagheria.<br />

Come vedremo, la prassi di presentare più pratiche di rim-<br />

borso per uno stesso paziente, infatti, aveva determinato la<br />

necessità di inserire, in quelle successive alla prima, una<br />

nuova ricetta a firma proprio del Giambruno.<br />

Il secondo requisito previsto dalla normativa (l’inesistenza di<br />

altre strutture che nello stesso comune di residenza ovvero di<br />

domicilio erogassero le stesse prestazioni), invece, aveva con-<br />

tribuito ad avviare la pratica dell’elezione del c.d. “domicilio<br />

sanitario” da parte dei pazienti provenienti da fuori provin-<br />

cia.<br />

Anche se tale pratica assolveva pacificamente ad un altro<br />

scopo (concentrare tutta la gestione burocratico-<br />

amministrativa delle pratiche di rimborso presso il Distretto<br />

di Bagheria), non vi è dubbio che l’elezione di domicilio a Pa-<br />

lermo o a Bagheria dava la certezza del rispetto di tale se-<br />

condo parametro normativo, non essendovi di certo, in tale<br />

territorio, altre strutture in grado di erogare le medesime<br />

prestazioni.<br />

Alla luce di tali premesse di ordine generale, su molte delle<br />

quali si tornerà appresso per un doveroso approfondimento,<br />

può passarsi ad esaminare la struttura delle contestazioni di<br />

truffa riformulate dal P.M. all’udienza del 3 aprile 2007.<br />

Agli imputati, nelle sopra descritte rispettive qualità, al capo<br />

D-1 è stata, infatti, contestata la commissione, in concorso<br />

tra loro, di una complessa ipotesi di truffa aggravata ai danni<br />

della A.S.L. n.6 di Palermo ed in relazione all’operato della<br />

società Villa Santa Teresa s.r.l..<br />

1424


Al successivo capo E-1, agli stessi imputati è stata contesta-<br />

ta una, del tutto identica, ipotesi di truffa aggravata ma in<br />

relazione all’operato della società A.T.M. Alte Tecnologie Me-<br />

dicali s.r.l..<br />

Il capo F-1, viceversa, pur vertendo sempre in materia di<br />

truffa aggravata, si fonda su presupposti di fatto e condotte<br />

in parte diverse rispetto ai primi due capi di imputazione<br />

che, essendo del tutto identici, possono essere trattati in un<br />

unico contesto.<br />

Dall’analisi della comune struttura di tali due reati, appare<br />

subito evidente che il P.M. ha contestato agli imputati tre di-<br />

versi sistemi di commissione della truffa aggravata.<br />

Il primo di detti sistemi, indicato nelle rispettive lettere A), si<br />

fonda sul conseguimento di un ingiusto profitto derivante<br />

dall’avere erogato un consistente numero di prestazioni di<br />

radioterapia tradizionale e di averne richiesto ed ottenuto il<br />

rimborso come se si fosse, invece, trattato di radioterapia<br />

c.d. conformazionale.<br />

Nel corso del presente dibattimento si è approfondito il tema<br />

della differenza tecnico-scientifica tra la c.d. “radioterapia<br />

tradizionale” e la c.d. “radioterapia conformazionale”.<br />

Una disamina così penetrante di questo specifico tema è sta-<br />

ta determinata essenzialmente da due fattori: per un verso<br />

dalla tesi difensiva della elevata qualità, ai limiti<br />

dell’eccellenza, delle prestazioni erogate dalle cliniche<br />

dell’Aiello, le quali, all’epoca dei fatti, erano tra le poche<br />

strutture italiane, sia pubbliche che private, a poter fornire<br />

detto tipo di prestazioni.<br />

Per altro verso proprio dallo stesso tenore letterale delle con-<br />

testazioni formulate dall’ufficio del P.M. (capi D1 ed E1), in<br />

forza del quale uno dei meccanismi truffaldini sarebbe stato<br />

costituito dall’avere in parte ottenuto rimborsi di prestazioni<br />

di radioterapia conformazionale anche in casi nei quali erano<br />

state di fatto fornite prestazioni di radioterapia tradizionale.<br />

1425


A tale proposito occorre premettere alcune considerazioni di<br />

portata generale.<br />

Alla luce della disamina complessiva delle risultanze dibatti-<br />

mentali, a giudizio del Tribunale, non emergono dubbi di sor-<br />

ta circa:<br />

– l’esistenza delle prestazioni erogate e di cui si è chiesto il<br />

rimborso;<br />

- l’adeguatezza tecnico-scientifica e la qualità delle presta-<br />

zioni erogate dalle strutture dell’Aiello.<br />

E, del resto, va evidenziato come il P.M. non abbia fondato<br />

alcuna contestazione sull’inesistenza ovvero<br />

sull’inadeguatezza delle prestazioni in concreto erogate, come<br />

appare evidente dallo stesso esame testuale dei capi di impu-<br />

tazione.<br />

I meccanismi truffaldini in esame, dunque, non si fondano<br />

sulla presunta locupletazione di somme a titolo di rimborso<br />

per prestazioni del tutto o in parte inesistenti o non erogate.<br />

Così come non si basano sulla presunta dimostrazione<br />

dell’inadeguatezza tecnico-scientifica delle prestazioni eroga-<br />

te in concreto.<br />

Tali concetti vanno precisati in modo chiaro al fine di evitare<br />

fraintendimenti o possibili strumentalizzazioni e di precisare<br />

i termini complessivi dell’analisi in corso.<br />

Nel corso dell’istruzione dibattimentale, è vero, si è anche di-<br />

scusso di alcuni temi che, tuttavia, alla luce del perimetro<br />

delle odierne contestazioni, finiscono per non avere alcun ri-<br />

lievo ai fini della decisione.<br />

Ad esempio da alcuni si è sostenuto che, all’epoca dei fatti,<br />

le tecniche radioterapiche c.d. conformazionali, fornite<br />

dall’Aiello, non avessero ancora avuto un adeguato ricono-<br />

scimento a livello della comunità scientifica internazionale.<br />

Pur tuttavia, in questa sede può affermarsi che le prestazioni<br />

per le quali l’Aiello ed i suoi soci hanno chiesto i rimborsi al-<br />

le AA.SS.LL. (nella quasi totalità dei casi, alla A.S.L. n.6), al-<br />

1426


la luce dei risultati della compiuta istruzione dibattimentale,<br />

erano di livello adeguato agli standard nazionali e corrette<br />

sotto il profilo medico-scientifico.<br />

Sotto altro profilo, taluno degli esperti escussi nel corso del<br />

dibattimento (ad esempio il prof. Di Marco) e lo stesso impu-<br />

tato Oliveri hanno dubitato circa la preferibilità della radio-<br />

terapia conformazionale in relazione a tutti i tipi di tumori.<br />

In particolare rispetto, ad esempio, al tumore alla mammella<br />

il Di Marco e lo stesso Oliveri hanno sostenuto come la radio-<br />

terapia tradizionale fosse altrettanto adeguata se non addi-<br />

rittura preferibile rispetto a quella conformazionale.<br />

Tuttavia, almeno sotto il profilo qualitativo, non può affer-<br />

marsi che le prestazioni erogate dai due centri fossero inade-<br />

guate per difetto rispetto all’evoluzione tecnico-scientifica di<br />

questo specifico campo medico.<br />

A giudizio del Collegio può residuare qualche dubbio circa<br />

l’assoluta necessità di applicare la radioterapia conformazio-<br />

nale a quei tumori che si sarebbero potuti curare anche con<br />

tecniche di tipo tradizionale, come tali, meno onerose per le<br />

casse pubbliche.<br />

Ma tale specifico aspetto si sarebbe potuto ovviare solo se la<br />

A.S.L. 6 avesse svolto un serio e reale controllo dei protocolli<br />

posti in essere dalle strutture in esame.<br />

Se, infatti, i funzionari pubblici della A.S.L. avessero esegui-<br />

to delle verifiche periodiche sull’operato delle strutture, in<br />

contraddittorio con il radioterapista dr. Oliveri, si sarebbe<br />

potuto incidere diversamente sull’operato delle stesse, con-<br />

tribuendo ad una sensibile riduzione dei rimborsi.<br />

Ma poiché ciò non è avvenuto grazie anche alla correità del<br />

dr. Iannì, le strutture dell’Aiello hanno potuto erogare, senza<br />

alcun condizionamento o controllo, le prestazioni che ritene-<br />

vano più adeguate che, come si vedrà, erano in tutti i casi di<br />

radioterapia conformazionale.<br />

1427


Ad ogni modo ciò che è rimasto dimostrato è che le presta-<br />

zioni di fatto erogate – sempre riconducibili alla radioterapia<br />

conformazionale – erano adeguate e di ottimo livello qualita-<br />

tivo, soprattutto alla luce della successiva evoluzione scienti-<br />

fica che ha suggellato la generale preferibilità delle tecniche<br />

conformazionali rispetto a quelle tradizionali (cfr. la relazio-<br />

ne del professore Giampaolo Biti sul punto).<br />

Le diverse fonti di prova esaminate, invero, hanno riferito, in<br />

modo concorde, che le due strutture in esame hanno applica-<br />

to le tecniche della c.d. radioterapia conformazionale, rite-<br />

nendole, in ogni caso, più avanzate e preferibili rispetto a<br />

quelle c.d. tradizionali.<br />

L’Aiello ha sostenuto di avere preferito investire in tale tipo<br />

di macchinari e metodologie ritenendo che si trattasse di<br />

tecniche più avanzate in grado di far diventare i centri di Ba-<br />

gheria un punto di riferimento della radioterapia nazionale.<br />

Vari esperti esaminati nel corso del dibattimento (il prof. Bi-<br />

ti, la dottoressa Ozzello ed altri) hanno concordemente so-<br />

stenuto la tesi della preferibilità della radioterapia conforma-<br />

zionale rispetto a quella tradizionale, specie in considerazio-<br />

ne dell’evoluzione scientifica degli ultimi anni in tale mate-<br />

ria.<br />

Ad ogni modo, il dato certo è costituito dal fatto che le strut-<br />

ture in esame hanno fornito, sempre e comunque, prestazioni<br />

di radioterapia conformazionale per tutti i tipi di tumori trat-<br />

tati.<br />

Tale affermazione può ritenersi certa ed affidabile, non solo<br />

perché più volte reiterata dallo stesso Aiello, ma anche in<br />

quanto confermata da quegli esperti (Biti ed Ozzello) che<br />

hanno esaminato, in modo particolareggiato ed attraverso<br />

l’esame dei documenti sanitari, il tipo di prestazioni di fatto<br />

erogate nel corso del tempo.<br />

1428


Il dubbio circa la natura, talora anche parzialmente tradizio-<br />

nale, di alcune prestazioni è stato introdotto solo<br />

dall’imputato Oliveri nel corso del suo esame.<br />

Tale elemento appare di sicuro rilievo se non altro perché<br />

proveniente dal radioterapista responsabile di entrambi i<br />

centri oggi imputati al quale, sia per le sue specifiche compe-<br />

tenze che per il ruolo ricoperto, deve riconoscersi una note-<br />

vole credibilità nonostante la qualità di imputato che oggi ri-<br />

veste.<br />

L’Oliveri ha, invero, introdotto il concetto della c.d. “radiote-<br />

rapia tradizionale conformata” chiarendo però, sin da subito,<br />

che si trattava di una definizione del tutto atecnica e priva di<br />

validità scientifica riconosciuta.<br />

Con tale espressione, l’Oliveri intendeva indicare alcune pre-<br />

stazioni erogate solo per taluni tipi di tumore (ad esempio<br />

proprio quello alla mammella) e che si basavano, solo in par-<br />

te, su tecniche tridimensionali e conformazionali.<br />

In particolare, lo studio preliminare e la “ricostruzione” di<br />

detti tumori avveniva in modo volumetrico, sfruttando mac-<br />

chinari diagnostici in grado di individuare la massa tumorale<br />

in tre dimensioni.<br />

Tuttavia, la fase della schermatura e della applicazione delle<br />

radiazioni avveniva con metodologie classiche e senza l’uso<br />

del collimatore multilamellare (tipico della radioterapia con-<br />

formazionale).<br />

Tale affermazione dell’imputato Oliveri ha, con tutta eviden-<br />

za, indotto il P.M. ad includere, nelle modifiche dei capi di<br />

imputazione di truffa, anche quella relativa alla richiesta di<br />

alcuni rimborsi a titolo di radioterapia conformazionale, pur<br />

in presenza di prestazioni non rientranti in tale categoria e,<br />

come tali, meno costose rispetto ai rimborsi richiesti.<br />

A tale proposito, tuttavia, va richiamato quanto sostenuto sia<br />

dal prof. Biti che dalla dottoressa Ozzello, consulenti di parte<br />

ma certamente molto esperti nella specifica materia.<br />

1429


A parte il giudizio troncante espresso dal Biti a proposito di<br />

tale presunta tecnica mista, la dottoressa Ozzello ha precisa-<br />

to che il principale requisito della terapia conformazionale è<br />

costituito dalla “ricostruzione volumetrica” della massa tu-<br />

morale attraverso l’apparecchio T.A.C. 3/D (cioè tridimensio-<br />

nale).<br />

Tale strumento consente ai radioterapisti di ottenere una<br />

immagine tridimensionale della massa tumorale e, conse-<br />

guentemente, di predisporre un “piano di trattamento in<br />

3/D” che tenga conto, cioè, non solo dell’immagine su di un<br />

piano lineare (come nella radioterapia tradizionale) ma su tre<br />

dimensioni.<br />

Tale piano di trattamento in 3/D comprende la realizzazione<br />

di una “sagoma” sulla quale conformare la dose di raggi che<br />

devono essere erogati in ciascuna delle sedute di radiotera-<br />

pia.<br />

Detta sagoma può alternativamente essere basata sui c.d.<br />

“schermi” di tipo tradizionale ovvero sul c.d. “collimatore<br />

multilamellare”, strumento più avanzato che, tuttavia, svolge<br />

la stessa funzione degli schermi, cioè individuare con estre-<br />

ma precisione le zone da irradiare evitando di colpire, e<br />

quindi di danneggiare, gli organi o i tessuti vicini.<br />

La Ozzello ed il prof. Biti chiarivano, inoltre, che entrambi<br />

tali sistemi devono considerarsi rientranti nella radioterapia<br />

conformazionale, che può definirsi tale quando si fonda sui,<br />

sopra indicati, momenti diagnostici ed operativi.<br />

Altro requisito essenziale della radioterapia conformazionale,<br />

secondo i consulenti, è il c.d. “istogramma dose-volume”<br />

(DVH Dose Volume Histogram) che mette in correlazione la<br />

dose ricevuta dai vari organi ed il volume degli organi che ta-<br />

le dose ricevono.<br />

Fatta questa importante premessa di ordine generale, la Oz-<br />

zello affermava che in tutti i casi clinici esaminati il dottore<br />

Oliveri, per conto della V.S.T. e dell’A.T.M., aveva utilizzato<br />

1430


sempre la radioterapia conformazionale, come sopra descrit-<br />

ta.<br />

Tale dato, peraltro, veniva pienamente confermato dal prof.<br />

Biti, il quale, a precisa domanda del Tribunale, ha riferito<br />

che tutte le prestazioni da lui esaminate dovevano conside-<br />

rarsi di radioterapia conformazionale.<br />

A tale proposito va, peraltro, aggiunto che il professore Biti,<br />

a differenza di altri, ha esaminato di persona un consistente<br />

numero di casi clinici e che, pertanto, lo stesso ha fornito un<br />

elemento di valutazione statisticamente più che rilevante.<br />

La dottoressa Ozzello, posta di fronte alla richiesta di chiari-<br />

re il significato dell’espressione “radioterapia tradizionale-<br />

conformata” (utilizzata dallo stesso Oliveri nel corso del suo<br />

esame), chiariva che si tratta di una espressione “empirica” e<br />

non strettamente scientifica.<br />

Nel senso che nella letteratura scientifica tale definizione<br />

non veniva utilizzata ma che, con tutta probabilità, era un<br />

modo atecnico per fare riferimento a quei casi nei quali la<br />

“sagoma” non veniva predisposta attraverso il “collimatore<br />

multilamellare” ma facendo ricorso ai meno evoluti “scher-<br />

mi”.<br />

Come, tuttavia, la stessa aveva già precisato, anche detto ti-<br />

po di sagomatura, se conseguente ad una ricostruzione vo-<br />

lumetrica e ad un piano di trattamento entrambi in tre di-<br />

mensioni, doveva considerarsi rientrante nell’alveo della ra-<br />

dioterapia conformazionale.<br />

La relazione del professore Biti, acquisita in atti ed alla qua-<br />

le si rimanda, fornisce poi un interessante contributo scienti-<br />

fico idoneo a chiarire i concetti di radioterapia tradizionale e<br />

conformazionale e ad individuare i confini ed i presupposti di<br />

ognuna di tali due tecniche.<br />

In sintesi, dunque, può affermarsi che le prestazioni erogate<br />

dalle strutture dell’Aiello rientravano, secondo la classifica-<br />

1431


zione scientifica accreditata, in tutti i casi nell’alveo della<br />

radioterapia conformazionale.<br />

Il dottore Oliveri non ha inteso introdurre una sorta di ter-<br />

tium genus di radioterapia, per così dire, intermedia tra quel-<br />

la tradizionale e quella conformazionale.<br />

Ha, in punto di fatto, specificato che i metodi di schermatura<br />

da lui utilizzati per la cura di alcuni tipi di tumore erano di-<br />

versi dal collimatore multilamellare e consistevano in scher-<br />

mi, maschere e piastre di tipo tradizionale.<br />

Ciò, tuttavia, non ha modificato, secondo l’unanime opinione<br />

dei tecnici escussi, la natura pur sempre conformazionale<br />

delle prestazioni erogate, posto che lo studio del tumore av-<br />

veniva in tre dimensioni, che era presente l’istogramma dose-<br />

volume e che l’erogazione del raggio rientrava nei parametri<br />

della radioterapia conformazionale (con minore rischio di e-<br />

sposizione per i tessuti e gli organi adiacenti alla massa tu-<br />

morale).<br />

L’elemento di riflessione introdotto dall’imputato Oliveri, per-<br />

tanto, non va considerato sotto l’aspetto lessicale, classifica-<br />

torio e/o definitorio ma da un punto di vista strettamente<br />

fattuale.<br />

Egli, in sostanza, ha sostenuto che, all’incirca in un 40% dei<br />

casi trattati, la schermatura non avveniva con il collimatore<br />

multilamellare ma con altri sistemi.<br />

A fronte di tale dato, dall’esame delle fatture in atti si evince<br />

solamente che le prestazioni erogate erano di tipo conforma-<br />

zionale, senza ulteriori specificazioni concernenti il tipo di<br />

schermatura utilizzata caso per caso.<br />

Viceversa, nelle relazioni mediche redatte dall’Oliveri veniva-<br />

no indicate le varie prestazioni eseguite per ciascun paziente<br />

senza ulteriori definizioni del tipo di radioterapia eseguita.<br />

A fronte di tutto ciò, gli esperti di radioterapia escussi nel<br />

presente dibattimento hanno concordemente sostenuto che,<br />

anche quel 40% di casi nei quali non veniva utilizzato il col-<br />

1432


limatore multilamellare dovevano essere ricondotti alla cate-<br />

goria della c.d. radioterapia conformazionale.<br />

Sulla scorta di tutti questi elementi di valutazione, pertanto,<br />

deve ritenersi non sufficientemente dimostrato il primo si-<br />

stema di commissione delle truffe, descritto dal P.M. nelle<br />

lettere A) dei capi di imputazione D-1 ed E-1.<br />

Non può, infatti, affermarsi con certezza che le prestazioni in<br />

concreto erogate, nel 40% dei casi riferiti dall’Oliveri, fossero<br />

significativamente diverse da quelle per le quali è stato poi<br />

chiesto il rimborso.<br />

E ciò in quanto, non è stato dimostrato l’impiego di sistemi<br />

di schermatura diversi dal collimatore multilamellare nè<br />

l’incidenza economica di tale eventuale fattore nel computo<br />

complessivo del rimborso dovuto in relazione a ciascun sin-<br />

golo paziente.<br />

Per dimostrare tale ultimo aspetto, infatti, si sarebbe dovuto<br />

procedere ad una analisi, caso per caso, dei pazienti trattati,<br />

all’individuazione dei sistemi di schermatura utilizzati,<br />

all’incidenza del loro costo rispetto al rimborso totale delle<br />

prestazioni erogate per ciascun paziente e, soprattutto, ri-<br />

spetto al costo derivante, invece, dall’utilizzo del collimatore<br />

multilamellare.<br />

Solo in tal modo, invero, si sarebbe potuto dimostrare<br />

l’elemento dell’ingiustizia del profitto connesso alla spere-<br />

quazione tra costi di schermatura tradizionale (in concreto<br />

utilizzati) e costi di schermatura conformazionale (di cui si è<br />

chiesto il rimborso).<br />

A ciò si aggiunga che, allo stato delle conoscenze, le presta-<br />

zioni erogate dalle due strutture anche in questi casi, secon-<br />

do le convergenti opinioni scientifiche fornite dagli esperti in<br />

materia di radioterapia, devono ritenersi pur sempre di tipo<br />

conformazionale e non di tipo tradizionale.<br />

1433


Circostanza che rende ancora più arduo ritenere dimostrato<br />

l’elemento dell’artificio e del raggiro fondato sulla indicazione<br />

in fattura di radioterapia conformazionale.<br />

I due rimanenti metodi di commissione delle truffe, indicati<br />

dal P.M. sotto le lettere B) e C) dei capi di imputazione D-1)<br />

ed E-1), possono essere esaminati congiuntamente poiché si<br />

tratta, in sostanza, di un unico schema operativo e compor-<br />

tamentale che differisce, come vedremo, solo per un elemento<br />

procedurale.<br />

La disamina complessiva di tale schema operativo si riallac-<br />

cia, per un verso, al concetto di “costo” della prestazione e,<br />

per altro verso, presuppone anche la ricostruzione, sia pure<br />

sintetica, delle procedure operative e di fatturazione utilizza-<br />

te nel tempo dalle strutture dell’Aiello, nonché del procedi-<br />

mento amministrativo finalizzato alla liquidazione dei rim-<br />

borsi.<br />

Il punto di partenza di tale disamina non può che essere co-<br />

stituito dalle dichiarazioni del maresciallo Calcedonio Di Pa-<br />

squale, in servizio presso il Nucleo Anti-Sofisticazioni<br />

dell’Arma dei Carabinieri, il quale ha eseguito le indagini<br />

sulle cliniche di Michele Aiello.<br />

Si tratta per l’appunto delle indagini confluite nell’ormai fa-<br />

moso fascicolo n. 140/2003 mod. 46 (anonimi), del quale si è<br />

discusso a lungo a proposito delle fughe di notizie.<br />

Dall’esame della documentazione acquisita emergeva che i<br />

centri clinici dell’Aiello erano due: la “Villa Santa Teresa” e<br />

la “Alte Tecnologie Medicali” (A.T.M.), entrambi con sede in<br />

Bagheria nello stesso edificio (dapprima indicato come via<br />

Città di Palermo n.158 e, dopo una variazione toponomastica,<br />

come via Bagnera n.18).<br />

Entrambi i centri clinici si occupavano di diagnostica e tera-<br />

pia oncologica ed avevano dapprima operato “in forma indi-<br />

retta” (la V.S.T. fino all’8 febbraio 2002 e la A.T.M. fino al 30<br />

1434


giugno 2002) e poi come strutture pre-accreditate dalla Re-<br />

gione Sicilia.<br />

Pur occupandosi entrambe anche di diagnostica, la quasi to-<br />

talità del fatturato delle due strutture era costituita dalle<br />

prestazioni di radioterapia (cura dei tumori mediante irra-<br />

diamento).<br />

Il risultato principale conseguito dalle indagini svolte dal<br />

N.A.S. riguardava il radicale mutamento dei protocolli opera-<br />

tivi e dei meccanismi di fatturazione della V.S.T., collocabi-<br />

le all’incirca verso la metà dell’anno 1999, quando la stessa<br />

operava in regime di assistenza indiretta.<br />

Tale immediato mutamento operativo e gestionale era, peral-<br />

tro, coinciso temporalmente con la nomina del dottore Loren-<br />

zo Iannì a direttore del Distretto sanitario di Bagheria (avve-<br />

nuta nel febbraio di detto anno).<br />

In sintesi, dunque, i principali cambiamenti riguardavano:<br />

- l’individuazione della A.S.L. n.6 e del Distretto sanitario di<br />

Bagheria quale unico interlocutore pubblico che avrebbe do-<br />

vuto curare tutte le pratiche di rimborso, attraverso una se-<br />

rie di accorgimenti di cui a breve si dirà;<br />

- la predisposizione, non più di un’unica pratica, ma di va-<br />

rie pratiche di rimborso riguardanti non l’intero complesso<br />

delle prestazioni erogate a ciascun paziente ma parti di esso;<br />

- l’utilizzazione, per le pratiche di rimborso successive alla<br />

prima, di fotocopie e di pareri tecnico-sanitari, a firma del<br />

dottore Giambruno, attestanti l’indispensabilità e<br />

l’insostituibilità delle prestazioni;<br />

- la modifica del sistema di fatturazione (da una sola fattura<br />

onnicomprensiva a più fatture per ciascun paziente) e di in-<br />

vio dei c.d. “ruoli banca” per la liquidazione delle varie<br />

tranche di rimborso.<br />

Ed invero, fino alla metà del 1999, la V.S.T. aveva inviato le<br />

richieste di rimborso alle varie AA.SS.LL. di appartenen-<br />

za/provenienza di ciascun paziente: in particolare, alla<br />

1435


A.S.L. n.6 se si trattava di pazienti provenienti dal territorio<br />

della provincia di Palermo ed alle altre AA.SS.LL. a seconda<br />

della provincia di provenienza degli altri pazienti.<br />

Da quel momento in avanti, invece, era stata introdotta, in<br />

modo sistematico, la prassi del c.d. “domicilio sanitario” che<br />

consisteva nel far eleggere, ai pazienti provenienti da fuori<br />

sede, un domicilio a Bagheria e/o a Palermo, presso alcuni<br />

immobili nella disponibilità dell’Aiello o delle sue società.<br />

Come si vedrà meglio in seguito, lo stesso teste Salvatore<br />

Scaduto, precedente direttore del Distretto sanitario di Ba-<br />

gheria, ha escluso che fino alla metà del 1999 si fosse mai<br />

fatto ricorso (salvo rarissimi casi eccezionali) al domicilio sa-<br />

nitario, con ciò confermando l’effettivo cambiamento dei pro-<br />

tocolli operativi delle strutture.<br />

Attraverso l’esame di numerosi dipendenti delle società<br />

dell’Aiello ed, in particolare, di Calabria Rosaria, Saraniti<br />

Biagio, Di Fiore Giuseppina, Orobello Francesco, Buffa Fran-<br />

cesco e Puleo Maria è stato possibile ricostruire l’iter buro-<br />

cratico-amministrativo seguito presso quei centri specialisti-<br />

ci.<br />

E, sotto lo specifico aspetto in esame, si è avuta conferma del<br />

fatto che i pazienti provenienti da fuori sede, per espressa<br />

disposizione dell’Aiello, potevano essere accettati solo a<br />

condizione che eleggessero domicilio sanitario in Bagheria o<br />

Palermo.<br />

In termini generali, poi, dalle concordi affermazioni dei di-<br />

pendenti è emerso che le procedure amministrative interne<br />

erano sempre state decise dall’Aiello che le aveva, diretta-<br />

mente ovvero attraverso altri dipendenti, comunicate ai re-<br />

sponsabili degli uffici amministrativi.<br />

Dalla metà del 1999 in avanti, per i pazienti domiciliati fuori<br />

dalla provincia di Palermo, l’Aiello aveva dato disposizioni<br />

ben precise: gli stessi potevano essere accettati purchè eleg-<br />

gessero un “domicilio sanitario” a Palermo o a Bagheria.<br />

1436


Pertanto, a tali pazienti veniva chiesto di eleggere domicilio<br />

sanitario presso qualche parente a Palermo e provincia ovve-<br />

ro, in caso contrario, gli stessi centri dell’Aiello provvedevano<br />

a fornire un domicilio sanitario.<br />

I dipendenti addetti all’accettazione dei pazienti, invero,<br />

hanno riferito che l’Aiello aveva messo a disposizione alcuni<br />

mini appartamenti (circa 22), ubicati in Bagheria in un com-<br />

plesso edilizio adiacente al centro ed avente due accessi.<br />

Essi, pertanto, dovevano fornire ai suddetti pazienti uno di<br />

detti domicili sanitari, senza, neppure, verificare preventiva-<br />

mente l’effettiva disponibilità degli immobili e senza un ordi-<br />

ne prestabilito, in modo che gli stessi potessero risultare<br />

domiciliati in provincia di Palermo.<br />

Sempre secondo quanto riferito sempre dai suddetti dipen-<br />

denti, solo in rare occasioni, qualche paziente aveva davvero<br />

soggiornato presso i suddetti monolocali.<br />

Nella stragrande maggioranza dei casi, si trattava solo di una<br />

fictio amministrativa, in quanto i pazienti facevano ritorno<br />

presso le loro abitazioni con uno dei cinque automezzi che i<br />

centri mettevano a loro disposizione.<br />

Poiché, come si è anticipato, le strutture operavano mediante<br />

il rilascio di procure speciali in loro favore per l’incasso del<br />

rimborso, nei casi dei pazienti si era reso necessario adottare<br />

un’ulteriore precauzione.<br />

Come confermato dai testi Buffa, Saraniti e Puleo, i pazienti<br />

provenienti da fuori provincia, secondo le precise istruzioni<br />

dell’Aiello, potevano essere accettati a condizione che firmas-<br />

sero non una sola procura (come accadeva per i pazienti della<br />

provincia di Palermo) ma due distinte procure ad incassare il<br />

rimborso.<br />

La prima procura riguardava la delega all’incasso del rimbor-<br />

so che sarebbe stato erogato dalla A.S.L. di provenienza del<br />

paziente e riportava l’indicazione della sua effettiva residenza<br />

(prima pratica di rimborso).<br />

1437


La seconda procura doveva essere presentata, invece, alla<br />

A.S.L. 6 di Palermo nelle successive richieste di rimborso ed<br />

aveva il medesimo contenuto tranne che per il “domicilio sa-<br />

nitario” eletto in provincia di Palermo dal paziente.<br />

Nel caso di difficoltà dei pazienti alla stipula delle due procu-<br />

re, gli stessi venivano accompagnati presso lo studio del no-<br />

taio Zalapì di Bagheria per la redazione immediata degli atti.<br />

All’esito delle prestazioni erogate venivano, quindi, predispo-<br />

ste più pratiche di rimborso: la prima da presentare alla<br />

A.S.L. di provenienza del paziente fuori provincia e le altre<br />

pratiche da indirizzare, invece, sempre alla A.S.L. n. 6 di Pa-<br />

lermo.<br />

Le convergenti testimonianze dei dipendenti dell’Aiello corro-<br />

borano appieno quanto accertato dal maresciallo Di Pasqua-<br />

le, il quale riferiva, tra l’altro, che, in tutti i seimila casi e-<br />

saminati dal N.A.S., i pazienti provenienti da province diver-<br />

se rispetto a quella di Palermo avevano sempre eletto domici-<br />

lio sanitario in Bagheria o Palermo presso i recapiti forniti<br />

dallo stesso Aiello.<br />

Si trattava di alcuni immobili nella disponibilità<br />

dell’imputato o delle sue imprese anche se, sulla reale esi-<br />

stenza di alcuni di essi, si era inizialmente aperta una breve<br />

ed infruttuosa querelle.<br />

Dagli accertamenti di P.G. esperiti, tuttavia, si aveva confer-<br />

ma che quasi nessun paziente, di fatto, aveva dimorato pres-<br />

so detti domicili durante il trattamento.<br />

Occorre, pertanto, comprendere le ragioni che hanno indotto<br />

l’Aiello a rendere, in sostanza, obbligatoria l’elezione del do-<br />

micilio sanitario per i pazienti, provenienti da province diver-<br />

se da quella di Palermo, che si rivolgevano alle sue strutture.<br />

L’unica motivazione verosimile, logicamente convincente e<br />

coerente con le risultanze processuali è costituita dal fatto<br />

che l’elezione del domicilio sanitario era essenziale allo scopo<br />

di far scattare la competenza unica del Distretto sanitario di<br />

1438


Bagheria (cfr. Di Pasquale e Consagra Sergio) sulla istruzione<br />

di tutte le pratiche di rimborso e sulla predisposizione delle<br />

proposte di delibera di pagamento.<br />

Alla luce della complessa disamina delle emergenze probato-<br />

rie e, soprattutto, del ruolo di assoluto rilievo svolto dallo<br />

Iannì nel meccanismo truffaldino, appare evidente come il<br />

concentrare presso un unico ufficio pubblico, diretto e coor-<br />

dinato da un complice, tutte le pratiche di rimborso, affidan-<br />

do a quest’ultimo, in via esclusiva, l’effettuazione dei con-<br />

trolli, costituisse un passaggio determinante per la realizza-<br />

zione del comune proposito delittuoso.<br />

Del resto, nessuna verosimile motivazione alternativa è stata<br />

fornita dalle parti interessate e, financo, dallo stesso imputa-<br />

to Niello.<br />

Questi, invero, all’udienza del 28.2.2006, ha finito per rico-<br />

noscere che l’esigenza di far eleggere un domicilio sanitario<br />

ai pazienti provenienti da fuori provincia derivava, unica-<br />

mente, dalla maggiore “comodità” o funzionalità amministra-<br />

tiva delle sue strutture che, in tal modo, potevano relazio-<br />

narsi con un solo distretto e non con le decine di distretti di<br />

provenienza degli altri pazienti.<br />

Dunque, anche se sotto il diverso profilo della “maggiore co-<br />

modità” operativa, lo stesso Aiello ha ammesso di avere av-<br />

vertito l’esigenza di rapportarsi con un unico interlocutore<br />

pubblico incaricato di effettuare tutti i controlli (tecnici ed<br />

economici) sulle pratiche di rimborso delle sue aziende.<br />

Del resto, come lo stesso imputato ha riconosciuto, i pazienti<br />

da fuori provincia che non avessero firmato la procura a-<br />

vrebbero potuto, in ogni caso, usufruire delle prestazioni.<br />

L’unica differenza consisteva nel fatto che, poi, le strutture<br />

avrebbero dovuto richiedere i rimborsi ai vari Distretti sani-<br />

tari di provenienza, numerosi ed ubicati in varie parti del<br />

territorio siciliano ed anche nazionale.<br />

1439


Sulla scorta di quanto riferito dall’imputato, pertanto, si<br />

comprende che dall’elezione di domicilio sanitario derivava<br />

un vantaggio, solo ed unicamente, per le sue strutture e non<br />

anche per i pazienti, i quali avevano diritto ad usufruire co-<br />

munque delle loro prestazioni sanitarie.<br />

Di fronte a questa evidente conseguenza delle sue stesse af-<br />

fermazioni, l’Aiello, in un primo tempo, ha anche tentato di<br />

sostenere che i suddetti pazienti, non eleggendo domicilio a<br />

Bagheria o Palermo, avrebbero dovuto anticipare le spese di<br />

tasca propria.<br />

Cosa evidentemente non vera, tanto che lo stesso imputato<br />

ha poi precisato che, avendo rilasciato la procura, costoro<br />

non avrebbero dovuto versare nulla.<br />

L’Aiello, allora, ha tentato, gradatamente, di sostenere che<br />

anche i pazienti avrebbero avuto un vantaggio, derivante dal<br />

fatto di non dover ritornare dal loro medico curante per farsi<br />

rilasciare una nuova richiesta per proseguire la terapia.<br />

In realtà, però, i pazienti non avrebbero avuto alcun bisogno<br />

di tornare dal loro medico curante, posto che la prima richie-<br />

sta sarebbe stata idonea a giustificare l’intero complesso di<br />

prestazioni di radioterapia.<br />

Era, semmai, l’Aiello ad avere bisogno di una nuova ricetta<br />

da inserire nelle ulteriori richieste di rimborso successive al-<br />

la prima.<br />

Problema che, peraltro, egli aveva aggirato mediante l’utilizzo<br />

di ricette redatte, per tutti i casi trattati, dal Giambruno,<br />

senza nemmeno visitare o incontrare i pazienti e che, limi-<br />

tandosi a reiterare la richiesta fatta dai medici curanti, erano<br />

solo funzionali a porre in essere il meccanismo basato sulla<br />

reiterazione delle richieste di rimborso.<br />

Alla fine, dunque, sia pure obtorto collo, lo stesso Aiello fini-<br />

va per riconoscere che il vantaggio derivante dal ricorso alla<br />

prassi sistematica del domicilio sanitario ricadeva solo sulle<br />

sue strutture che, in tal modo, evitavano di dover istruire le<br />

1440


pratiche di rimborso presso i vari distretti di provenienza,<br />

con ulteriore aggravio di tempi ed energie, e concentravano<br />

tutte le richieste al Distretto sanitario di Bagheria.<br />

All’esito dell’esame dell’intero capitolo delle truffe sanitarie,<br />

apparirà del tutto evidente che il vero vantaggio per l’Aiello e<br />

le sue strutture derivava non da un fatto di mera “comodità”<br />

ma dall’essenziale presenza del complice Iannì, il quale, in<br />

forza di detto sistema operativo, era l’unico funzionario pub-<br />

blico che, in concreto e non in astratto, aveva il potere di ef-<br />

fettuare (o non effettuare) i controlli sull’intera attività delle<br />

cliniche e di predisporre le delibere di liquidazione da tra-<br />

smettere alla A.S.L. n.6 a Palermo.<br />

Dunque, in conclusione, può affermarsi che l’elezione del<br />

domicilio sanitario non era di certo prassi contraria ad alcu-<br />

na disposizione di legge e, pertanto, ben poteva essere posta<br />

in essere, come peraltro affermato dallo stesso maresciallo Di<br />

Pasquale.<br />

Tuttavia, detta prassi era divenuta costante ed imprescindi-<br />

bile per le strutture dell’Aiello solo dopo l’arrivo dello Iannì<br />

presso il Distretto di Bagheria, come dimostra la testimo-<br />

nianza del suo predecessore, il dottore Salvatore Scaduto.<br />

Anzi, l’analisi di detta testimonianza appare interessante per<br />

comprendere fino in fondo i complessivi mutamenti operativi<br />

decisi dall’Aiello subito dopo l’arrivo presso il Distretto dello<br />

Iannì, ben presto divenuto suo complice.<br />

Salvatore Scaduto aveva ricoperto la carica di direttore medi-<br />

co del Distretto sanitario di Bagheria fino al 1995 e, fino al<br />

1999, era stato a capo del Servizio di medicina legale presso<br />

lo stesso Distretto, prima di passare a dirigere il Servizio di<br />

medicina di base della A.S.L. n. 6 a Palermo.<br />

Dal febbraio del 1999 al suo posto presso il Distretto di Ba-<br />

gheria era subentrato il dottore Iannì, con il quale egli aveva<br />

mantenuto contatti anche dopo il formale passaggio delle<br />

consegne.<br />

1441


Ciò che appare assai significativo e rilevante nella deposizio-<br />

ne dello Scaduto, innanzitutto, è il cambiamento della prassi<br />

di presentazione delle pratiche di rimborso da parte delle<br />

strutture dell’Aiello, che avevano continuato ad operare in<br />

regime di assistenza indiretta almeno fino al 2002.<br />

Ed invero, nel periodo in cui egli era stato in servizio a Ba-<br />

gheria, le cliniche dell’Aiello avevano, sempre ed invariabil-<br />

mente, presentato una sola richiesta di rimborso per ciascun<br />

paziente alla fine dell’intero trattamento.<br />

Non si era, cioè, mai verificata la prassi della frammentazio-<br />

ne delle richieste di rimborso e delle fatture, per porzioni di<br />

ciascun singolo trattamento relativo ad uno stesso paziente,<br />

che, come vedremo, era divenuta costante e consolidata dopo<br />

la nomina del dr. Iannì a responsabile del Distretto di Baghe-<br />

ria.<br />

Altro elemento di rilevante differenza tra il suo periodo di di-<br />

rezione del distretto e quello successivo riguardava, poi, le<br />

pratiche dei pazienti provenienti da fuori provincia di Paler-<br />

mo.<br />

Costoro, infatti, non facevano mai ricorso al c.d. “domicilio<br />

sanitario”, tanto che l’Niello, in quei casi, presentava le rela-<br />

tive pratiche di rimborso presso le varie AA.SS.LL. di prove-<br />

nienza dei pazienti.<br />

Poco dopo l’avvento del dr. Iannì, questi gli aveva chiesto un<br />

parere circa la praticabilità del ricorso al domicilio sanitario<br />

che l’Aiello aveva intenzione di mettere in atto.<br />

Egli aveva risposto che tale pratica era, a suo personale giu-<br />

dizio, conforme alla legge e non proibita, anche se, nel corso<br />

del suo intero mandato a Bagheria, non si era mai verificata,<br />

fatta eccezione per un solo ed isolato caso relativo ad un sa-<br />

cerdote con rilevanti problemi di mobilità.<br />

Inoltre, il dr. Scaduto riferiva che, negli anni in cui aveva di-<br />

retto il Distretto di Bagheria, i costi di ogni trattamento ese-<br />

guito presso le cliniche dell’Aiello per la radioterapia erano<br />

1442


oscillati tra i nove ed i ventiquattro milioni di lire al massi-<br />

mo.<br />

Dal tenore della deposizione dello Scaduto si ricava quindi<br />

che prima dell’avvento dello Iannì:<br />

- le strutture dell’Aiello emettevano una sola fattura a fine<br />

trattamento per ciascun paziente;<br />

- i pazienti provenienti da fuori provincia non facevano ricor-<br />

so al domicilio sanitario;<br />

- le pratiche di rimborso relative ai pazienti provenienti da<br />

fuori provincia venivano presentate dalle cliniche dell’Aiello<br />

direttamente alle AA.SS.LL. di appartenenza dei pazienti<br />

stessi;<br />

- il costo massimo per ciascun trattamento di radioterapia<br />

non superava i 24 milioni di lire.<br />

Come si vedrà meglio in seguito, dunque, a partire dal mo-<br />

mento dell’insediamento del dottore Iannì, l’Aiello aveva mo-<br />

dificato il suo modus operandi amministrativo e fiscale, pre-<br />

sentando più pratiche di rimborso, emettendo più fatture per<br />

ciascun paziente e ricorrendo, in modo sistematico, al domi-<br />

cilio sanitario per i pazienti provenienti da fuori provincia.<br />

Ciò, intanto, aveva comportato una concentrazione sul Di-<br />

stretto di Bagheria di tutte le competenze in materia di ge-<br />

stione delle pratiche di rimborso, di effettuazione dei control-<br />

li e di predisposizione dei mandati di pagamento.<br />

Un altro aspetto di sicuro rilievo che si può desumere dalla<br />

deposizione del dottore Scaduto attiene al contenuto docu-<br />

mentale delle pratiche di rimborso.<br />

Il teste, invero, precisava che le pratiche di rimborso doveva-<br />

no necessariamente contenere documenti in originale, essen-<br />

do ammessa la presentazione di copie autenticate (e non di<br />

mere fotocopie) solo in relazione alla dichiarazione di non<br />

convenzionamento del centro privato ed alla dichiarazione di<br />

non incompatibilità dei medici operanti nel centro medesimo.<br />

1443


Non era ammessa, pertanto, la produzione di copie degli altri<br />

documenti presenti nelle pratiche di rimborso, come, ad e-<br />

sempio, le prescrizioni dei medici specialisti.<br />

Tale prassi rispondeva, a detta dello Scaduto, alla normativa<br />

e veniva rispettata, in ogni caso, anche dalle strutture<br />

dell’Aiello.<br />

A seguito di specifica domanda della difesa dell’Aiello, poi, lo<br />

Scaduto precisava che, anche in caso di necessità di prolun-<br />

gamento di un trattamento, attestata dal radioterapista del<br />

centro privato, si doveva ripresentare tutta la documentazio-<br />

ne in originale a partire dalla richiesta del medico curante e<br />

dello specialista pubblico del luogo di appartenenza del pa-<br />

ziente.<br />

Tale necessità era imprescindibile e serviva ad evitare un<br />

meccanismo di “auto-prescrizione” da parte della stessa<br />

struttura privata che aveva già in cura un paziente.<br />

Tale ultimo dato fornito dal teste, non solo appare chiaro ed<br />

in linea con la logica e la normativa, ma dimostra come, dopo<br />

l’avvento del dottore Iannì, si sia stabilmente autorizzato il<br />

suddetto meccanismo di “auto-prescrizione”, contrario allo<br />

spirito della legge.<br />

Proprio a partire da quel momento in avanti, infatti, le azien-<br />

de dell’Aiello avevano iniziato ad emettere più fatture per<br />

ciascun paziente, sulla base della necessità di un prolunga-<br />

mento del trattamento, attestata solamente dal dottore Olive-<br />

ri e senza ripresentare una nuova richiesta del medico curan-<br />

te e dello specialista della struttura pubblica di appartenen-<br />

za.<br />

Il teste Di Pasquale, poi, ha ricostruito con precisione l’iter<br />

seguito nel tempo dalle due strutture per la predisposizione e<br />

la presentazione delle richieste di rimborso.<br />

Dalla disamina delle seimila pratiche relative a pazienti fuori<br />

sede e di quelle dei pazienti residenti in provincia di Paler-<br />

1444


mo, emergevano le seguenti procedure di rimborso seguite,<br />

nel corso del tempo, dalla V.S.T. e dall’A.T.M..<br />

Fino alla metà del 99’ veniva predisposta una sola richiesta<br />

di rimborso ed emessa una sola fattura riepilogativa di tutte<br />

le prestazioni sanitarie erogate in favore di ciascun paziente.<br />

Tale unica pratica di rimborso veniva, pertanto, presentata<br />

presso il Distretto sanitario di competenza, avuto riguardo<br />

alla provenienza dei pazienti.<br />

Dalla metà del 1999 in avanti, le strutture predisponevano<br />

una prima richiesta di rimborso che veniva inviata:<br />

- alla A.S.L. di volta in volta competente in base alla prove-<br />

nienza geografica dei pazienti fuori provincia;<br />

- ovvero al Distretto di Bagheria in caso di pazienti della pro-<br />

vincia di Palermo.<br />

Detta prima richiesta conteneva i documenti in originale ed<br />

una prima procura notarile di delega alla riscossione che re-<br />

cava l’indicazione della effettiva residenza del paziente nella<br />

(eventuale) località fuori sede.<br />

A tale prima richiesta di rimborso facevano seguito le altre<br />

richieste, sempre relative allo stesso paziente, che venivano<br />

inviate, questa volta in tutti i casi, al Distretto sanitario di<br />

Bagheria e, per suo tramite, alla A.S.L. n. 6.<br />

A tali ulteriori richieste di rimborso venivano, ovviamente,<br />

allegati parecchi documenti in fotocopia non potendosi di-<br />

sporre di più di un originale.<br />

E non veniva più allegata la prescrizione (o parere sanitario)<br />

del medico curante ovvero dello specialista del luogo di pro-<br />

venienza dei pazienti ma, in tutti i casi, una nuova prescri-<br />

zione a firma del dottore Giambruno priva di indicazione cir-<br />

ca il luogo di provenienza del paziente.<br />

Nel caso di pazienti provenienti da fuori sede, veniva, inoltre,<br />

allegata una seconda procura notarile di delega alla riscos-<br />

sione che indicava solo il domicilio sanitario del paziente in<br />

Bagheria ovvero in Palermo.<br />

1445


Dunque, il dottore Giambruno rilasciava, in modo sistemati-<br />

co, un numero enorme di ricette, in tutto e per tutto corri-<br />

spondenti a quelle originali emesse dai medici curanti dei va-<br />

ri pazienti, senza, peraltro, mai visitarli, come dallo stesso<br />

riconosciuto nel corso del suo esame.<br />

Pertanto, volendo riassumere i termini della questione, nel<br />

periodo precedente alla metà del 1999, in tutti i casi veniva<br />

presentata una sola pratica di rimborso e veniva emessa una<br />

sola fattura al termine delle cure prestate a ciascun paziente.<br />

Tale unica fattura faceva riferimento, in un solo ed onnicom-<br />

prensivo documento contabile, a tutte le prestazioni effettua-<br />

te in relazione a ciascun paziente, a partire dalla prima visi-<br />

ta, proseguendo con tutte le sedute di radioterapia e fino al<br />

momento della visita di dimissione.<br />

Tale unica fattura, poi, riportava la dicitura “vs. dare per<br />

trattamento di radioterapia” e rinviava all’allegata relazione<br />

medica del radioterapista (il dr. Oliveri) per la descrizione del<br />

tipo di prestazioni effettuate e per la durata del trattamento.<br />

Dalla metà dell’anno 1999 in avanti, invece, secondo quanto<br />

riferito dal Di Pasquale e confermato dagli atti, l’esame delle<br />

numerose pratiche di rimborso aveva consentito di accertare<br />

la presentazione di più pratiche di rimborso relative ad un<br />

medesimo paziente.<br />

Ciò aveva comportato anche un mutamento del sistema di<br />

fatturazione delle prestazioni, nel senso che venivano emesse<br />

più fatture relative ad un stesso paziente.<br />

Anche in questi casi le varie fatture relative ad ogni singolo<br />

paziente recavano una indicazione generica delle prestazioni<br />

effettuate (“vs. dare per trattamento di radioterapia”) e riman-<br />

davano alla relazione medica del dr. Oliveri, la quale non era<br />

mutata rispetto alla prassi precedente.<br />

Quasi sempre, poi, la prima pratica di rimborso veniva pre-<br />

sentata alla A.S.L. di provenienza del paziente mentre le suc-<br />

1446


cessive venivano avanzate alla A.S.L. n. 6 attraverso il Di-<br />

stretto sanitario di Bagheria.<br />

L’attenzione degli investigatori era stata attirata dal fatto che<br />

ognuna di dette fatture, relative solo ad una parte delle pre-<br />

stazioni effettuate, corrispondeva tuttavia al prezzo<br />

dell’intero ciclo terapeutico sino a quel momento richiesto.<br />

Ed invero, prendendo come riferimento i prezzi applicati, fino<br />

a quel momento, dalle due cliniche per ciascun tipo di pre-<br />

stazioni, emergeva che ognuna delle fatture, relative ad una<br />

parte delle sedute (o delle cure in generale), riportava il prez-<br />

zo dell’intero complesso delle prestazioni e non di una parte<br />

di esso, come ci si sarebbe dovuto attendere.<br />

Tali accertamenti appaiono del tutto comprensibili attraverso<br />

l’analisi dei documenti in atti e dei prospetti riepilogativi<br />

predisposti dal N.A.S. ed acquisiti con il consenso delle parti<br />

A titolo di esempio, fino alla prima metà del 1999, la V.S.T.,<br />

alla fine di un trattamento di radioterapia per un tumore alla<br />

prostata, emetteva una sola fattura dell’importo medio di 18<br />

milioni di lire.<br />

Dalla seconda metà dello stesso anno, invece, aveva iniziato<br />

ad emettere più fatture relative a frazioni o parti del tratta-<br />

mento totale.<br />

Tuttavia, ognuna di dette fatture riportava il prezzo<br />

dell’intero ciclo di sedute (nell’esempio citato, 18 milioni di<br />

lire) e non quello corrispondente alla quota parte di tratta-<br />

mento, cui ciascuna delle fatture stesse si riferiva.<br />

Attraverso tale sistema, a prescindere dall’effettività delle<br />

prestazioni erogate (non messe in discussione dal Di Pasqua-<br />

le), le strutture dell’Aiello avevano iniziato a richiedere, per<br />

ciascun paziente, rimborsi esponenziali rispetto a quelli ri-<br />

chiesti, sino a quel momento, per le medesime terapie.<br />

Come è stato chiarito dal teste, dunque, il dato investigativo<br />

emerso con maggiore evidenza non riguardava l’effettività<br />

1447


delle prestazioni erogate, nel senso che non era stata accer-<br />

tata la fatturazione di prestazioni di fatto non fornite.<br />

Dall’esame documentale emergeva, invece, che, a parità di ti-<br />

pologie e di numero di prestazioni erogate, i rimborsi richie-<br />

sti erano cresciuti, da un giorno all’altro, in modo esponen-<br />

ziale.<br />

Di talchè, se per un particolare tipo di tumore (ad esempio<br />

quello alla prostata) fino alla metà del 99’, e cioè fino a<br />

quando la fattura era unica ed a fine trattamento, il rimborso<br />

era pari a 9.000 euro circa, immediatamente dopo il rimborso<br />

era divenuto pari ad oltre 143.000 euro.<br />

L’analisi effettuata, sotto il profilo strettamente investigativo,<br />

dal maresciallo Di Pasquale va, a questo punto, integrata con<br />

il contenuto della deposizione dell’amministratore giudiziario<br />

delle due strutture, il dr. Andrea Dara.<br />

Questi è subentrato nella gestione delle imprese dell’Aiello, a<br />

seguito del provvedimento di sequestro disposto, dalla locale<br />

Sezione Misure di Prevenzione, nel mese di marzo del 2004.<br />

Tra gli altri beni immobili, aziende e compagini societarie, il<br />

teste iniziava ad amministrare anche le società operanti nel<br />

settore della sanità privata, la Villa Santa Teresa s.r.l., la Al-<br />

te Tecnologie Medicali s.r.l. e la San Leonardo.<br />

A tale proposito deve precisarsi che, sebbene si tratti nei<br />

primi due casi di società oggi imputate, non sussiste, come<br />

peraltro riconosciuto dalle parti processuali appositamente<br />

interpellate, alcuna incompatibilità del Dara a rendere testi-<br />

monianza, posto che i fatti per cui è processo si riferiscono<br />

ad un lasso temporale nel quale egli, come appare intuitivo,<br />

non ricopriva alcun ruolo amministrativo.<br />

In relazione alla fase dell’avvio dell’amministrazione giudizia-<br />

ria, il dottore Dara riferiva di avere trovato una situazione<br />

“ingessata”, nel senso che, sia sotto il profilo dei rapporti i-<br />

stituzionali che del blocco dei pagamenti dei rimborsi, le<br />

1448


strutture sanitarie versavano in una situazione di caos buro-<br />

cratico ed amministrativo.<br />

Tale situazione aveva comportato la necessità di una profon-<br />

da opera di riordino amministrativo finalizzato al manteni-<br />

mento dei livelli occupazionali e dell’operatività delle struttu-<br />

re ed, al contempo, alla ripresa di un positivo rapporto con<br />

l’unico cliente, rappresentato dalla A.S.L. n.6 di Palermo.<br />

Non vi è dubbio che si tratti di un’opera tanto complessa<br />

quanto delicata, atteso che le strutture sanitarie poste sotto<br />

amministrazione giudiziaria rappresentano, comunque, un<br />

valore per il territorio sia in relazione ai servizi prestati alla<br />

comunità che alla salvaguardia dei livelli occupazionali.<br />

Per quanto riguarda, invece, il rapporto con la A.S.L. e<br />

l’Assessorato regionale alla sanità, l’attività<br />

dell’amministratore giudiziario è stata rivolta alla individua-<br />

zione di tariffe corrette ed adeguate alle prestazioni fornite<br />

ed al riconoscimento di budget parametrati alle suddette ta-<br />

riffe.<br />

A tale proposito, il Dara riferiva di avere compiuto una disa-<br />

mina dei costi medi per paziente in base alle principali tipo-<br />

logie di prestazioni eseguite (ad es. tumori alla prostata, alla<br />

mammella etc.).<br />

Il concetto di “costo medio per paziente” è quello che, senza<br />

dubbio, consente di comprendere meglio il livello di spere-<br />

quazione che i rimborsi delle strutture dell’Aiello hanno rag-<br />

giunto nel tempo.<br />

E ciò sia rispetto al “mercato sanitario” in generale che<br />

all’entità degli stessi rimborsi conseguiti, fino a quel preciso<br />

momento, dalle strutture medesime.<br />

Il calcolo di tale costo medio si fonda, infatti,<br />

sull’aggregazione dei pazienti per macro-tipologie di tumore e<br />

sulla divisione del monte rimborsi per il numero dei casi.<br />

Tutti i tecnici ed esperti che sono stati escussi nel corso del<br />

dibattimento hanno concordato circa la riconducibilità delle<br />

1449


prestazioni erogate a poche categorie omogenee quali, ad e-<br />

sempio, il carcinoma alla mammella, quello alla prostata e<br />

quello al polmone.<br />

Già queste sole tre macro-categorie costituiscono, secondo<br />

l’unanime giudizio di costoro, la quasi totalità dei casi trat-<br />

tati dalle aziende dell’Aiello.<br />

Poiché, in generale, le metodiche utilizzate erano anch’esse<br />

abbastanza standardizzate – fatti salvi, ovviamente, i casi ec-<br />

cezionali che non creano tuttavia incidenze statistiche degne<br />

di rilievo - il raggruppamento dei pazienti all’interno di dette<br />

categorie appare operazione del tutto plausibile e, peraltro,<br />

confortata anche dall’opinione di tutti gli esperti escussi in<br />

dibattimento.<br />

La disamina del dr. Dara è stata compendiata in uno spec-<br />

chietto riepilogativo e dettagliato che è stato acquisito agli<br />

atti ed alla cui lettura si rimanda.<br />

In base all’analisi svolta dall’amministratore giudiziario, il<br />

primo caso riguarda il “costo medio” dei pazienti malati di<br />

tumore alla prostata (una tipologia tra le più frequenti) e<br />

trattati con terapia conformazionale statica a sei campi.<br />

Procedendo in ordine cronologico, il costo medio per paziente<br />

in tale caso, prima del giugno 1999, era di 9.296,22 euro.<br />

Sempre in regime di assistenza indiretta – ed è il periodo che<br />

più interessa questo processo – dal mese di giugno 1999 al<br />

dicembre 2001, il costo medio per paziente era improvvisa-<br />

mente asceso a 143.000,00 euro.<br />

In epoca successiva al pre-convenzionamento della società,<br />

come vedremo, venivano concordate col dottore Iannì, in ap-<br />

parente rappresentanza della A.S.L. n. 6, delle tariffe in forza<br />

delle quali il costo medio per paziente si attestava a<br />

136.439,95 euro.<br />

Sulla scorta di quanto riferito dal Dara, invece, l’applicazione<br />

analogica delle tariffe di cui al nomenclatore del 1997 che<br />

venivano riconosciute dalla A.S.L. e dall’assessorato regiona-<br />

1450


le alla sanità all’amministrazione giudiziaria dopo il suo su-<br />

bentro all’Aiello, riduceva sensibilmente il costo medio per<br />

paziente per la suddetta patologia, portandolo a 8.093,19 eu-<br />

ro e, pertanto, ad una cifra all’incirca corrispondente a quel-<br />

la (9.296,22 euro) rimborsata all’Aiello fino al giugno del<br />

1999.<br />

Per altro verso, il dottore Dara ha anche esaminato il costo<br />

medio per paziente secondo le previsioni del tariffario della<br />

Regione Piemonte, uno dei rari nomenclatori, approvati da<br />

recente, che prevedeva anche le prestazioni conformazionali<br />

erogate dall’Aiello.<br />

Secondo tale tariffario, il costo medio per paziente, ammalato<br />

di carcinoma alla prostata e curato con terapia conformazio-<br />

nale statica a sei campi, era pari a 10.240,45 euro.<br />

Ancora una volta, cioè, un riferimento valoriale in linea con<br />

tutti gli altri presi in esame, fatta eccezione per il periodo<br />

successivo alla metà del 1999 e per le tariffe concordate con<br />

lo Iannì.<br />

E, soprattutto, coerente con i parametri riconosciuti<br />

all’amministrazione giudiziaria dalla A.S.L. e dall’Assessorato<br />

competenti.<br />

In base a tali parametri, connessi all’applicazione delle tarif-<br />

fe del 1997 alle cinque prestazioni non espressamente previ-<br />

ste dal nomenclatore, si è registrata una riduzione enorme<br />

del costo medio per paziente, sino a valori del tutto in linea<br />

con le corrispondenti tariffe applicate nel recente tariffario<br />

della Regione Piemonte.<br />

Al contrario la verifica comparativa con il tariffario piemon-<br />

tese fa emergere, in modo palese, la macroscopica spropor-<br />

zione per eccesso delle tariffe applicate dall’Aiello nell’anno<br />

2003, sulla base di quanto illecitamente concordato con il<br />

dottore Iannì (circa 136 mila euro a fronte di 10 mila).<br />

Tale straordinaria discrasia appare ancora più evidente te-<br />

nendo conto del fatto che la comparazione riguarda lo stesso<br />

1451


tipo di patologia trattata con la medesimo terapia conforma-<br />

zionale a sei campi.<br />

Dunque, non può mettersi in dubbio la pregnanza del surri-<br />

ferito dato comparativo, posto che si tratta di dati omogenei<br />

riferiti al medesimo tipo di terapia conformazionale.<br />

Ad analoghe conclusioni si perviene facendo il raffronto tra<br />

l’entità del costo medio per paziente prima e dopo la metà del<br />

1999.<br />

Da un costo medio di circa 9 mila euro, infatti, si è, in modo<br />

improvviso ed immediato, passati a 143 mila euro.<br />

E ciò proprio in coincidenza temporale ed in conseguenza del<br />

mutamento del metodo di fatturazione, messo in atto<br />

dall’Aiello con la complicità dello Iannì che, come vedremo,<br />

faceva intendere di avere eseguito tutti i dovuti controlli.<br />

L’indagine comparativa del Dara ha, poi, riguardato anche un<br />

altro tipo di patologia tra le più frequenti e cioè il tumore al<br />

polmone trattato sempre con terapia conformazionale.<br />

Anche in questo caso, si tratta di una patologia che, salvo<br />

limitati casi eccezionali, veniva trattato con procedure abba-<br />

stanza standardizzate.<br />

In questo caso, il costo medio per paziente riferito alle tariffe<br />

concordate con lo Iannì ammonta a 17.410,83 euro mentre<br />

quello riconosciuto dagli organismi competenti<br />

all’amministrazione giudiziaria, sulla base del riferimento<br />

comparativo alle tariffe del nomenclatore del 1997, ammonta<br />

ad euro 4.107,03.<br />

Anche per tale patologia il raffronto comparativo con il costo<br />

medio per paziente stabilito sulla scorta delle tariffe della<br />

Regione Piemonte porta alla determinazione di un valore eco-<br />

nomico (7.661,06 euro) sproporzionato per difetto rispetto a<br />

quello indebitamente concordato tra l’Aiello e lo Iannì.<br />

Infine, un ulteriore dato comparativo riguarda il costo medio<br />

per paziente in relazione al tumore alla mammella, altro caso<br />

parecchio ricorrente.<br />

1452


Ebbene, il costo medio per paziente riferito all’anno 2003 (in<br />

base alle tariffe concordate tra Aiello e Iannì) ammonta a<br />

26.071,31 euro, mentre il costo medio riconosciuto<br />

all’amministrazione giudiziaria risulta pari a 2.324,24 euro.<br />

Al fine di ottenere un ulteriore riscontro deve aggiungersi che<br />

il costo medio per tale patologia, sulla base delle tariffe della<br />

Regione Piemonte, risulta pari ad euro 3.314,68 e quindi ad<br />

un importo compatibile con quello riconosciuto<br />

all’amministratore giudiziario.<br />

Ma, ai fini della presente disamina, appare ancora più signi-<br />

ficativo sottolineare come, pur trattandosi sempre di presta-<br />

zioni fornite in regime di assistenza indiretta, il costo medio<br />

per paziente prima della metà del 1999 era pari a 9.296,22<br />

euro e, subito dopo, era asceso a 46.480,00 euro.<br />

In tutti i casi esaminati, grazie alla dettagliata ricostruzione<br />

dei meri dati numerici operata dal dottore Dara, si ricava che<br />

i costi medi per paziente, dopo la metà dell’anno 1999, hanno<br />

subito uno straordinario e macroscopico incremento rispetto<br />

a quelli applicati fino a quell’esatto momento e, pur sempre,<br />

in regime di assistenza indiretta.<br />

Ed appaiono, in modo indubitabile, altrettanto sproporzionati<br />

per eccesso rispetto al tariffario del 1997 ed a quello, più re-<br />

cente ed aggiornato, della Regione Piemonte che comprende<br />

espressamente le prestazioni conformazionali erogate dalle<br />

strutture dell’imputato.<br />

Una conseguenza, ovvia ed evidente, dell’applicazione di tali<br />

tariffe da parte dell’Aiello è stata quella dell’esponenziale<br />

crescita del fatturato delle strutture e del conseguente rico-<br />

noscimento, da parte dell’assessorato alla sanità, di budget<br />

infinitamente più elevati di quelli poi riconosciuti<br />

all’amministrazione giudiziaria.<br />

A tale proposito, appaiono chiari i meri dati numerici forniti<br />

dal dottore Dara a proposito di tali due parametri economici.<br />

Limitando l’analisi al sistema di assistenza in pre-<br />

1453


accreditamento (e, quindi, alle tariffe concordate con Iannì),<br />

nell’anno 2002 la Villa Santa Teresa risulta aver fatturato 32<br />

milioni di euro e l’A.T.M. 24 milioni di euro, per un totale di<br />

56 milioni di euro.<br />

Nell’anno 2003 i fatturati ammontano, rispettivamente, ad<br />

euro 38 milioni per la V.S.T. e ad euro 12 milioni per<br />

l’A.T.M., per un importo complessivo pari a 50 milioni di eu-<br />

ro.<br />

Dopo l’avvio dell’amministrazione giudiziaria, pur senza una<br />

significativa diminuzione dell’operato quali-quantitativo delle<br />

due strutture, il fatturato ottenuto, sulla base delle nuove<br />

tariffe riconosciute dagli organi competenti, ha subìto un de-<br />

cremento impressionante.<br />

Ed invero, nell’anno 2004 la V.S.T. risulta avere un fatturato<br />

pari a 5 milioni di euro e l’A.T.M. pari ad 1 milione di euro,<br />

per un totale di 6 milioni di euro.<br />

Nell’anno 2005 i fatturati ammontano, rispettivamente, ad<br />

euro 5 milioni per la V.S.T. e ad euro 1,5 milioni per l’A.T.M.,<br />

per un totale di 6,5 milioni di euro.<br />

Il dottore Dara, a tale proposito, precisava un dato molto si-<br />

gnificativo connesso all’operatività delle strutture dopo il se-<br />

questro ed al numero di pazienti trattati.<br />

Le strutture in amministrazione giudiziaria, infatti, hanno<br />

continuato ad operare senza soluzione di continuità, avva-<br />

lendosi sempre dello stesso personale – compreso il dottore<br />

Oliveri, responsabile unico della radioterapia – ed a pieno re-<br />

gime.<br />

Anche il numero dei pazienti è rimasto pressocchè immodifi-<br />

cato, fatta salva una comprensibile e lieve flessione iniziale<br />

dovuta all’impatto mediatico della notizia del sequestro ed al-<br />

la erronea convinzione, da parte di molti possibili clienti, che<br />

le strutture non fossero più operanti in quanto soggette a se-<br />

questro.<br />

1454


Dunque, pur in presenza di una sostanziale continuità<br />

nell’operato delle strutture, il fatturato complessivo è dimi-<br />

nuito in modo esponenziale e ciò solo a causa dell’entità delle<br />

tariffe applicate prima e dopo il sequestro.<br />

Di conseguenza, anche i budget riconosciuti dall’assessorato<br />

alle due strutture hanno risentito della flessione del fattura-<br />

to, posto che gli stessi sono principalmente parametrati pro-<br />

prio al fatturato dell’anno precedente.<br />

E così, a fronte di budget riconosciuti all’Aiello pari a 54 mi-<br />

lioni di euro complessivi sia per l’anno 2002 che per il 2003<br />

(32 milioni a V.S.T. e 22 milioni all’A.T.M. per ciascun anno),<br />

all’amministrazione giudiziaria è stato riconosciuto un bu-<br />

dget di circa 14 milioni di euro complessivi per l’anno 2004<br />

(ed escluso quello della San Leonardo pari a 1,5 milioni di<br />

euro).<br />

Infine, il dottore Dara riferiva un ulteriore dato di un certo<br />

rilievo in quanto riguardante il sistema di fatturazione delle<br />

prestazioni relative a ciascun paziente che, con l’avvento<br />

dell’amministrazione giudiziaria, avveniva con un’unica fat-<br />

tura emessa a conclusione del trattamento complessivo, di-<br />

versamente dal sistema di fatturazione frazionata messo in<br />

piedi dalla precedente amministrazione.<br />

Sulla scorta di quanto riferito dai testi Di Pasquale e Dara<br />

nonché dell’esame dei documenti in atti si ricava, dunque,<br />

che, in coincidenza con il mese di giugno del 1999, il muta-<br />

mento delle modalità operative e del sistema di fatturazione<br />

ha comportato un incremento esponenziale, davvero impres-<br />

sionate ed immediato, del costo medio per paziente e del fat-<br />

turato.<br />

Come riferito dai suoi stessi dipendenti e neppure contestato<br />

dallo stesso imputato, tale mutamento era stato stabilito<br />

dall’Aiello in persona.<br />

Come si vedrà meglio nel prosieguo, l’unica ragione di tale<br />

incremento è quella individuata, prima facie, dal N.A.S. e cioè<br />

1455


la moltiplicazione delle fatture emesse per ciascun paziente,<br />

ognuna delle quali non riportava un importo pari ad una par-<br />

te del trattamento ma quello dell’intero trattamento.<br />

Pur eseguendo, dunque, lo stesso numero e tipo di prestazio-<br />

ni, le strutture ottenevano un rimborso totale per paziente<br />

circa quindici volte superiore a quello appena precedente.<br />

Tale sistema truffaldino è stato pienamente dimostrato nel<br />

corso del giudizio e sarà oggetto di un successivo approfon-<br />

dimento.<br />

Trattandosi di un mero dato matematico, come tale fondato<br />

su quegli “argomenti testardi” che sono i numeri, l’imputato<br />

ed i suoi consulenti non hanno potuto negare l’incremento<br />

del costo medio per paziente, verificatosi a cavallo della metà<br />

del 1999.<br />

Hanno, tuttavia, insistito nel sostenere che le tariffe applica-<br />

te dalle strutture erano, comunque e sempre, in linea e com-<br />

patibili con i costi aziendali, incrementati di un utile<br />

d’impresa pari al 20%.<br />

Poiché le tariffe ed i costi medi per paziente, attorno alla me-<br />

tà del 99’, sono cresciuti in modo improvviso ed esponenzia-<br />

le, la tesi difensiva presuppone necessariamente che i costi<br />

aziendali, proprio in tale preciso momento storico, abbiano<br />

subito una corrispondente impennata.<br />

Ed infatti è proprio questo ciò che ha sostenuto il dottore<br />

Vincenzo Piazzese, consulente tecnico dell’imputato Aiello.<br />

Prima ancora di entrare nel dettaglio della verifica di tale af-<br />

fermazione, occorre premettere che un siffatto sistema presta<br />

il fianco a rischi e rilievi.<br />

Riferire, invero, l’individuazione economica di una tariffa ai<br />

costi aziendali – come ha fatto l’imputato - espone al serio ri-<br />

schio di indebito incremento quantitativo di questi ultimi,<br />

stante la difficoltà di verificare se i costi aziendali siano reali<br />

ovvero artatamente gonfiati a dismisura al fine di aumentare<br />

le tariffe praticate.<br />

1456


L’eventuale inserimento nei bilanci aziendali di costi inesi-<br />

stenti ovvero appositamente gonfiati, sia con riferimento ai<br />

beni strumentali, che a quelli di manutenzione che, infine, a<br />

quelli per il personale (si pensi, ad esempio, come nel caso di<br />

specie alle retribuzioni degli specialisti), infatti, potrebbe<br />

consentire ad un imprenditore privato di stabilire tariffe mol-<br />

to più elevate rispetto a quelle reali.<br />

In ogni caso, secondo lo stesso Aiello, il primo parametro di<br />

riferimento, al fine di accertare l’adeguatezza delle tariffe<br />

praticate in regime di assistenza indiretta, è quello della cor-<br />

retta individuazione dei reali costi aziendali.<br />

Ciò, pertanto, ha portato il Collegio a ritenere necessario<br />

l’espletamento di una perizia sul punto, posto che, nel corso<br />

delle indagini, tale tipo di accertamento non è stato eseguito<br />

se non dallo stesso Aiello (cfr. C.T. Piazzese).<br />

La perizia, oltretutto, poteva analizzare l’andamento dei costi<br />

aziendali proprio nel torno di tempo nel quale si è verificato<br />

quell’improvviso ed assai rilevante incremento delle tariffe<br />

praticate.<br />

Si è già detto, invero, come i “costi medi per paziente” si sia-<br />

no più che decuplicati a partire dalla seconda metà del 1999,<br />

nonostante si trattasse sempre dello stesso tipo di prestazio-<br />

ni erogate.<br />

A parte il confronto tra le tariffe praticate a Bagheria e quel-<br />

le, per prestazioni analoghe, fornite da altre strutture private<br />

del resto d’Italia, infatti, il dato più macroscopico è<br />

l’incremento rispetto a quelle praticate, sempre dalle struttu-<br />

re dell’Aiello, prima del giugno 1999.<br />

Ed invero, se il costo medio per un paziente affetto da tumore<br />

alla prostata corrispondeva, prima di tale data, a circa<br />

10.000 euro e, subito dopo, era aumentato sino a circa<br />

140.000 euro, a giudizio del Tribunale, va esaminato<br />

l’aspetto dell’adeguatezza delle tariffe e dell’individuazione<br />

delle ragioni che hanno comportato un simile aumento.<br />

1457


E poiché è stato lo stesso imputato a sostenere, nel corso<br />

dell’intero dibattimento e, da ultimo, attraverso il suo consu-<br />

lente di parte, dr. Piazzese (v. deposizione e consulenza agli<br />

atti), la tesi della perfetta aderenza tra le tariffe applicate nel<br />

tempo ed i costi aziendali sostenuti, il Collegio ha ritenuto<br />

necessario procedere ad una verifica di tale affermazione.<br />

Lo stesso Michele Aiello ha, per primo, introdotto tale tesi,<br />

ritenendo con ciò di poter dimostrare il rispetto, da parte<br />

delle sue aziende, del criterio cardine dell’assistenza indiret-<br />

ta, fondato sul principio del “rimborso al costo”.<br />

La consulenza in atti e la deposizione dibattimentale dello<br />

stesso Piazzese, nelle intenzioni dell’Aiello, avrebbero dovuto<br />

attestare che le cliniche dell’imputato avevano, nel tempo,<br />

applicato le tariffe in forza di una previsione, prima, e di una<br />

verifica, poi, dei costi realmente sostenuti, ai quali andava<br />

aggiunto un margine di utile aziendale pari al 20%.<br />

Tuttavia, il Piazzese, di fronte al dato documentale<br />

dell’improvviso innalzamento delle tariffe medesime a partire<br />

dal secondo semestre del 1999, appariva molto in difficoltà e<br />

forniva risposte lacunose e sovente contraddittorie.<br />

Appariva evidente come l’elaborazione, fino a quel momento,<br />

svolta dal consulente di parte non avesse tenuto conto di tale<br />

dato che, del resto, era emerso, in tutta la sua evidenza, so-<br />

lo in dibattimento a seguito dell’escussione del teste Dara e,<br />

quindi, ben dopo la redazione della C.T..<br />

Il Piazzese, tuttavia, sosteneva, in modo per la verità apodit-<br />

tico e poco credibile, che tale improvvisa impennata delle ta-<br />

riffe – pari a dieci/quindici volte rispetto a quelle applicate<br />

dalle stesse imprese fino a quel momento per le medesime<br />

prestazioni – fosse del tutto giustificata dall’acquisto di nuo-<br />

vi macchinari.<br />

Il Piazzese, tuttavia, non era in grado di precisare nel detta-<br />

glio quali costi erano lievitati in modo così improvviso ed e-<br />

1458


sponenziale né all’acquisto di quali macchinari egli si riferis-<br />

se.<br />

Per altro verso, dalla disamina critica della relazione di con-<br />

sulenza tecnica versata in atti, si ricava un quadro, quanto-<br />

mai generico, di dati messi assieme senza alcuna indicazione<br />

del metodo utilizzato e della natura dei singoli costi.<br />

Anzi, per alcuni di essi, come ad esempio i contratti di<br />

leasing delle attrezzature, il C.T. ha allegato copia dei docu-<br />

menti mentre per altri rilevanti poste passive non ha fornito<br />

alcun chiarimento.<br />

In particolare, nulla ha riferito circa ingenti spese sostenute<br />

dalle società a fronte di prestazioni fornite da imprese dello<br />

stesso gruppo-Aiello, quale la Stradedil s.r.l. che risulta aver<br />

realizzato il bunker per l’istallazione dell’acceleratore lineare<br />

ed altre rilevanti opere edilizie.<br />

Inoltre, lo stesso consulente di parte non chiariva le fonti dei<br />

dati elencati, non allegava i bilanci né faceva riferimento ai<br />

libri contabili delle società, limitandosi a fare una afferma-<br />

zione generica di costante congruità delle tariffe rispetto ai<br />

costi.<br />

Ma, soprattutto, non è riuscito a fornire una spiegazione lo-<br />

gica e documentata – e come tale verificabile – della congrui-<br />

tà delle tariffe applicate, a partire all’incirca dal giugno 99’<br />

in avanti, rispetto a costi che ritiene apoditticamente cre-<br />

sciuti di dieci/quindici volte.<br />

Poiché, dunque, emergeva il dato inequivocabile<br />

dell’improvviso aumento del costo-medio per paziente (e delle<br />

tariffe) in coincidenza con la metà dell’anno 1999, il Tribuna-<br />

le ha ritenuto necessario verificare se tale repentino incre-<br />

mento fosse giustificato da aumenti dei costi in misura esat-<br />

tamente corrispondente.<br />

A tal fine, il quesito peritale è stato formulato con esclusivo<br />

riferimento al periodo dell’assistenza indiretta, in aderenza ai<br />

capi di imputazione, ed agli anni 1998, 1999 e 2000, proprio<br />

1459


in quanto appariva necessario sottoporre a verifica un intero<br />

anno (il 1998) antecedente al mutamento delle tariffe, un in-<br />

tero anno successivo (2000) e l’anno nel corso del quale tale<br />

mutamento si era verificato (1999).<br />

L’oggetto specifico e determinato dell’incarico peritale confe-<br />

rito in data 03 maggio 2007 è stato il seguente:<br />

“Accertino i periti se nel periodo compreso tra il 1998 ed il<br />

2000 (compreso), le tariffe applicate abbiano sempre trovato<br />

corrispondenza nei costi sostenuti e desumibili dai bilanci e<br />

dalle scritture contabili”.<br />

Venivano nominati periti i dottori commercialisti Nicola Ri-<br />

bolla e Giuseppe Glorioso, entrambi esperti in attività perita-<br />

li di tipo giudiziario, avendo da anni ricevuto incarichi<br />

dall’A.G. giudicante e dalla locale sezione Misure di Preven-<br />

zione antimafia.<br />

Si tratta, inoltre, di professionisti che, al di là dell’esperienza<br />

specifica e della indubbia competenza, godono della fiducia<br />

dell’A.G., in virtù dei pregressi incarichi assolti sempre in<br />

modo puntuale, serio e scevro da qualsiasi possibile condi-<br />

zionamento.<br />

Attesa la natura tecnica e la delicatezza dei temi trattati, ap-<br />

pare opportuno riportare testualmente qui di seguito i pas-<br />

saggi centrali dell’elaborato peritale, alla cui integrale lettu-<br />

ra, comunque, si rimanda proprio per evitare il rischio di er-<br />

ronee interpretazioni del lavoro del collegio peritale.<br />

“Il metodo prescelto è consistito, in coerenza al quesito, nel<br />

sottoporre a verifica le singole voci di costo e di ricavo, desu-<br />

mibili dai bilanci e dalle scritture contabili.<br />

E opportuno preliminarmente precisare che i periti hanno rite-<br />

nuto di interpretare il termine tariffe applicate, contenuto nel<br />

quesito, come prestazioni sanitarie effettivamente erogate e<br />

fatturate, la cui sommatoria da luogo alla voce ricavi per pre-<br />

stazioni sanitarie .<br />

1460


In particolare sono state analizzate le singole voci contabili di<br />

costo e di ricavo tratte dai libri giornali e dai partitari; sono<br />

state rilevate tutte le registrazioni contabili con carattere gior-<br />

naliero e mensile (riepilogative quali ad esempio costi del per-<br />

sonale), diversamente sono state rimodulate quelle scritture ri-<br />

feribili a periodi superiori alla mensilità e di particolare signi-<br />

ficatività.<br />

Tutte le voci così ottenute, sono state riportate su base mensile<br />

all’interno del periodo considerato.<br />

A titolo meramente esemplificativo una registrazione afferente<br />

l’intero arco dell’anno, quale il Trattamento Fine Rapporto, an-<br />

notata (correttamente) a chiusura di esercizio contabile in uni-<br />

ca soluzione, è stata suddivisa in dodici mensilità.<br />

Alla luce di quanto esposto è stato determinato l’andamento<br />

mensile dei costi e dei ricavi.<br />

Il percorso logico sin qui descritto è stato seguito al fine di ot-<br />

tenere delle informazioni omogenee, su base mensile,<br />

all’interno del periodo oggetto di analisi e senza tuttavia modi-<br />

ficare la reale consistenza delle voci medesime alla fine di cia-<br />

scun esercizio.<br />

I valori mensili dei costi e dei ricavi sono stati rappresentati<br />

sia con riferimento a ciascun esercizio che come un unico pe-<br />

riodo di durata triennale (1998-1999-2000).<br />

L’evoluzione dei costi e dei ricavi ha indotto gli scriventi a va-<br />

lutare nel dettaglio le singole voci, con particolare riguardo alle<br />

cause che hanno generato gli scostamenti di maggior rilevo.<br />

Con particolare riferimento ai ricavi conseguiti, gli scriventi<br />

hanno analizzato le singole prestazioni fatturate ai pazienti e<br />

le relative tariffe applicate, in ciò osservando l’evoluzione delle<br />

stesse e ponendole a confronto con l’andamento complessivo<br />

dei costi.<br />

E’ il caso di precisare che la società ATM s.r.l. nel periodo<br />

1998 – 2000 non ha operato e pertanto è stata dagli scriventi<br />

esclusa da ogni genere di valutazione.<br />

1461


La metodologia descritta ha comportato una trattazione separa-<br />

ta per i costi e per i ricavi”.<br />

I periti poi hanno ricostruito lo stato patrimoniale ed il conto<br />

economico della società Villa Santa Teresa s.r.l., sulla scorta<br />

dei dati economici desumibili dai bilanci e dalle scritture<br />

contabili e li hanno riportati nelle tabelle inserite<br />

nell’elaborato peritale.<br />

Hanno, quindi, proceduto col ricostruire i costi risultanti dai<br />

bilanci nei seguenti termini:<br />

“I COSTI RILEVATI<br />

Una prima analisi dei costi risultanti dai bilanci ha portato<br />

all’individuazione di undici categorie omogenee.<br />

Denomina-<br />

zione<br />

materie prime<br />

e di consumo<br />

1998 1999 2000<br />

159.801.264 447.310.740 770.037.248<br />

lavori di terzi 480.000.000 584.296.100 1.061.050.000<br />

luce,acqua e<br />

forza motrice<br />

costo del<br />

personale<br />

compensi x<br />

prest.prof.sani<br />

tari<br />

60.221.739 95.129.190 179.841.672<br />

387.711.452 750.426.883 1.042.644.331<br />

959.477.600 2.107.135.500 4.545.876.000<br />

canoni leasing 813.576.914 1.048.386.141 2.007.044.138<br />

Ammorta-<br />

menti<br />

manutenzione<br />

e riparazioni<br />

interessi pas-<br />

sivi<br />

imposte sui<br />

redditi<br />

1.230.297.68<br />

4<br />

3.012.115.57<br />

0<br />

1462<br />

2.600.930.30<br />

3<br />

2.839.813.403<br />

2.884.762.239 2.998.870.460<br />

366.600.502 471.384.339 430.466.485<br />

55.990.000 51.955.000 4.375.138.000


altre voci di<br />

costo<br />

784.425.255 1.043.593.69<br />

9<br />

1463<br />

1.045.084.06<br />

Sulle categorie così ottenute è stata considerata la variazione<br />

percentuale rispetto all’anno precedente per gli esercizi 1999 e<br />

2000.<br />

Voci di costo 1998 1999 2000<br />

materie p rime e di con-<br />

sumo<br />

159.801.264 447.310.740 770.037.248<br />

179,92% 72,15%<br />

lavori di terzi 480.000.000 584.296.100 1.061.050.000<br />

Luce,acqua e for-<br />

za motrice<br />

costo del perso-<br />

nale<br />

compensi x<br />

prest.prof.sanitari<br />

21,73% 81,59%<br />

60.221.739 95.129.190 179.841.672<br />

57,96% 89,05%<br />

387.711.452 750.426.883 1.042.644.331<br />

93,55% 38,94%<br />

959.477.600 2.107.135.500 4.545.876.000<br />

119,61% 115,74%<br />

canoni leasing 813.576.914 1.048.386.141 2.007.044.138<br />

28,86% 91,44%<br />

Ammortamenti 1.230.297.684 2.600.930.303 2.839.813.403<br />

manutenzione e<br />

riparazioni<br />

111,41% 9,18%<br />

3.012.115.570 2.884.762.239 2.998.870.460<br />

-4,23% 3,96%<br />

interessi passivi 366.600.502 471.384.339 430.466.485<br />

28,58% -8,68%<br />

imposte sui redditi 55.990.000 51.955.000 4.375.138.000<br />

-7,21% 8321,01%<br />

altre voci di costo 784.425.255 1.043.593.699 1.045.084.068<br />

8


33,04% 0,14%<br />

Totale 8.310.217.980 12.085.310.134 21.295.865.805<br />

1464<br />

45,43% 76,21%<br />

Pertanto nel periodo in questione i costi complessivamente con-<br />

siderati sono aumentati tra il 1998 e il 1999 del 45% circa,<br />

mentre tra il 1999 e il 2000 hanno subito un incremento del<br />

76% circa.<br />

Sulla base di quanto successivamente rappresentato si è rite-<br />

nuto di individuare l’incremento percentuale dei costi consegui-<br />

to nell’esercizio 2000 rispetto al 1998; detto incremento risulta<br />

essere pari a 156 % circa.<br />

Per ciascuno degli esercizi considerati, come già descritto in<br />

seno al paragrafo dedicato al metodo adottato, sono stati indi-<br />

viduati cronologicamente i singoli costi sostenuti, distinti se-<br />

condo la loro natura.<br />

….


Si precisa che la data utilizzata è quella del documento, laddo-<br />

ve questa non è stata indicata nelle scritture contabili è stata<br />

utilizzata la data della rilevazione contabile.<br />

I saldi progressivi dei costi ricavati per ciascun anno vengono<br />

riportati nella tabella di seguito riprodotta:<br />

1998 1999 2000<br />

gennaio 623.650.633 887.207.933 1.034.828.333<br />

febbraio 1.198.311.048 1.778.755.556 2.159.814.337<br />

Marzo 1.814.301.554 2.663.425.756 3.179.131.582<br />

Aprile 2.457.657.871 3.533.292.216 4.280.666.838<br />

maggio 3.064.897.900 4.600.938.404 5.857.515.766<br />

giugno 3.753.208.121 5.619.100.606 7.301.821.270<br />

Luglio 4.569.770.483 6.688.412.343 9.216.720.661<br />

agosto 5.283.847.061 7.687.733.356 10.740.734.979<br />

settembre 5.964.192.355 8.698.128.986 12.058.717.765<br />

ottobre 6.684.774.526 9.103.083.700 13.544.857.564<br />

novembre 7.400.780.502 10.920.987.184 15.263.657.717<br />

dicembre 8.254.227.980 12.033.355.134 17.019.562.265<br />

Di seguito si rappresenta il grafico che riproduce l’andamento<br />

mensile nel triennio analizzato (inteso quale unico periodo) dei<br />

costi complessivamente sostenuti dalla VST.<br />

1465


Lire<br />

40.000.000.000<br />

35.000.000.000<br />

30.000.000.000<br />

25.000.000.000<br />

20.000.000.000<br />

15.000.000.000<br />

10.000.000.000<br />

5.000.000.000<br />

Villa Santa Teresa s.r.l. andamento Costi 1998 - 2000<br />

-<br />

1466<br />

gen-98<br />

mar-98<br />

mag-98<br />

lug-98<br />

set-98<br />

nov-98<br />

gen-99<br />

mar-99<br />

mag-99<br />

lug-99<br />

set-99<br />

nov-99<br />

gen-00<br />

mar-00<br />

mag-00<br />

lug-00<br />

set-00<br />

nov-00<br />

Periodo<br />

Nel prosieguo verranno trattate nel dettaglio le voci di costo ri-<br />

tenute più significative.<br />

5.1 I lavori di terzi<br />

La documentazione a supporto trovasi in Allegato 4.<br />

L’analisi del partitario afferente il conto “lavori di terzi”, che<br />

come detto presenta nel periodo i seguenti valori:<br />

Voce<br />

di<br />

costo 1998 1999 2000<br />

Lavori<br />

di<br />

terzi 480.000.000 584.296.100 1.061.050.000<br />

ha consentito di individuare quale costo preponderante le for-<br />

niture effettuate dalla Laboratorio R.I.A. diagnostica ormonale<br />

s.r.l. che ammontano rispettivamente:


Voce<br />

di co-<br />

sto 1998 1999 2000<br />

Lab.<br />

RIA 480.000.000 570.000.000 1.000.000.000<br />

Da una verifica effettuata, nel 1998 l’importo registrato si rife-<br />

risce a fatture da ricevere.<br />

Nel 1999 la voce di costo si movimenta in unica soluzione, in<br />

data 31 dicembre per Lit. 570.000.000, a seguito della rileva-<br />

zione degli anticipi al fornitore conseguenti a 20 fatture di ac-<br />

conto che recano tutte la seguente causale “ Acconto competen-<br />

ze Anno 1999 per esami scintigrafici eseguiti con nostra at-<br />

trezzatura (Gamma Camera tipo Verte X) per vostro conto”.<br />

Nel 2000 si riscontra una situazione analoga con unica rileva-<br />

zione di costo per Lit. 1.000.000.000, in data 31 dicembre, a<br />

fronte di complessive 21 fatture di cui 16 emesse a titolo di ac-<br />

conto nel corso del 2000 e le restanti cinque per complessive<br />

Lit. 365.000.000 emesse nel corso del 2001, a chiusura dei<br />

rapporti intercorsi nel 2000.<br />

Anche in questo caso la causale delle fatture, rectius la descri-<br />

zione della prestazione effettuata dal fornitore, è la seguente:<br />

“ Acconto competenze Anno 2000 per esami scintigrafici ese-<br />

guiti con nostra attrezzatura (Gamma Camera tipo Verte X) per<br />

vostro conto”.<br />

Si evidenzia come dalla lettura della citata descrizione non sia<br />

possibile ricostruire il numero delle prestazioni effettuate e i<br />

nominativi dei pazienti in favore dei quali sono stati effettuati<br />

gli esami in questione e che il fornitore in questione ha sede<br />

presso il medesimo indirizzo della VST.<br />

1467


5.2 I compensi per prestazioni da professionisti sanitari<br />

La documentazione a supporto trovasi in Allegato 5.<br />

L’analisi del partitario afferente il conto “conto compensi pre-<br />

stazioni professionisti sanitari”, che come detto presenta nel<br />

periodo i seguenti valori:<br />

Voce di<br />

costo 1998 1999 2000<br />

Compensi x<br />

prest.prof.<br />

sanitari<br />

959.477.600 2.107.135.500 4.545.876.000<br />

ha consentito di individuare quali costi rilevanti, quelli afferen-<br />

ti le prestazioni svolte dal Dott. Domenico Oliveri.<br />

E’ opportuno evidenziare come in data 19/06/1999 la VST sti-<br />

pulava con il Dott. Oliveri un contratto di collaborazione coor-<br />

dinata e continuativa che sostanzialmente prevedeva:<br />

Prestazione – attività professionale quale direttore respon-<br />

sabile del reparto di radioterapia della società;<br />

Compenso – semestrale pari al 7 % dei ricavi lordi conseguiti<br />

dal reparto di radioterapia;<br />

Decorrenza – dal 01/07/1999.<br />

In virtù di tale contratto gli scriventi hanno accertato quanto<br />

contabilmente rilevato quale costo di competenza dalla VST e<br />

quanto effettivamente, in ottemperanza del predetto accordo,<br />

avrebbe dovuto essere imputato a conto economico.<br />

A tal fine è stato individuato il fatturato relativo a prestazioni<br />

di radioterapia erogate per ciascuno dei due esercizi interessa-<br />

ti.<br />

***<br />

1468


1999 2000<br />

Fatturato 725.000.000 3.350.000.000<br />

Fatture da<br />

ricevere 725.000.000 600.000.000<br />

Totale<br />

Fatturato<br />

lordo<br />

radiotera-<br />

pia (base<br />

calcolo)<br />

Maturato<br />

da contrat-<br />

to 7%<br />

Differen-<br />

za di co-<br />

sto da im-<br />

1.450.000.00<br />

0<br />

21.459.284.00<br />

0<br />

1.502.149.88<br />

putare 52.149.880<br />

0<br />

1469<br />

3.950.000.00<br />

0<br />

73.379.800.00<br />

0<br />

5.136.586.00<br />

0<br />

1.186.586.00<br />

Le differenze di costo da imputare saranno nel prosieguo del<br />

presente lavoro considerate ai fini della verifica della corri-<br />

spondenza tra tariffe applicate e costi sostenuti.<br />

5.3 I canoni leasing<br />

La documentazione a supporto trovasi in Allegato 6.<br />

0


Il conto canoni leasing presenta i seguenti saldi:<br />

Voce di costo 1998 1999 2000<br />

canoni leasing 813.576.914 1.048.386.141 2.007.044.138<br />

L’analisi dei contratti posti in essere dalla VST ha evidenziato<br />

i seguenti rapporti considerati i più significativi e pertanto de-<br />

gni di attenzione:<br />

contratto LOCAT n° LI 48106 del 12/04/1996 per n.1<br />

ACCELERATORE LINEARE SL 15 e n.1 SISTEMA PIANI <strong>DI</strong><br />

TRATTAMENTO PLATO per complessive Lit. 1.218.900.000 ol-<br />

tre iva, durata 48 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 58991 privo di data (data preven-<br />

tivo 21/02/1997) per beni vari (tra i quali Lit. 130.000.00 n.1<br />

FANTOCCIO AD ACQUA CON ACCESSORI) per Lit. 237.353.000<br />

oltre iva, durata 48 mesi;<br />

contratto CRE<strong>DI</strong>TLEASING n° LI 61614 del 09/07/1997<br />

per n.1 TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA per Lit.<br />

1.170.000.000 oltre iva, durata 48 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 173995 del 29/09/1998 per n.1<br />

SISTEMA PER RA<strong>DI</strong>OCHIRURGIA STEREOTASSICA CON<br />

ACCESSORI per Lit. 300.000.000 oltre iva, durata 48 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 186051 del 22/12/1998 per n.1<br />

SIMULAZIONE VIRTUALE COMPLETA <strong>DI</strong> PLATO VSS 3D per Lit.<br />

363.800.000 oltre iva, durata 48 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 529037 del 08/10/1999 per n.1<br />

COLLIMATORE MULTILAMELLARE MLC per Lit. 615.400.000 ol-<br />

tre iva, durata 60 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 512679 del 08/04/1999 per n.1<br />

PORTA SCORREVOLE SCHERMATA MOTORIZZATA SPM PER<br />

BUNKER per Lit. 120.312.000 oltre iva, durata 60 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 529037 del 08/10/1999 per n.1<br />

UPGRADE A COLLIMATORE MULTILAMELLARE MLC DELLA<br />

TESTATA DELL’ACCELERATORE LINEARE per Lit. 604.500.000<br />

oltre iva, durata 60 mesi;<br />

1470


contratto LOCAT n° LI 512680 del 12/04/1999 per n.1<br />

ACCELERATORE LINEARE MOD. PRECISE SLI PLUS E<br />

ACCESSORI per Lit. 2.050.000.000 oltre iva, durata 60 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 512673 del 08/04/1999 per n.1<br />

WORKSTATION GRAFICA AVANZATA 3D per Lit. 103.800.000<br />

oltre iva, durata 60 mesi;<br />

contratto LOCAT n° LI 512681 del 08/04/1999 per n.1<br />

TAC CT RA<strong>DI</strong>X TURBO E ACCESSORI per Lit. 1.215.000.000 ol-<br />

tre iva, durata 60 mesi;<br />

contratto CREDEMLEASING n° 49977 del 22/03/2000<br />

per n.1 ECOCOLOR DOPPLER H<strong>DI</strong> – 5000 per Lit. 320.000.000<br />

oltre iva, durata 60 mesi;<br />

contratto CREDEMLEASING n° 50509 del 22/03/2000<br />

per n.1 SISTEMA PER IMMAGINI PORTALI ELETTRONICO MOD.<br />

I-VIEW privo di data, per Lit. 248.000.000 oltre iva, durata 60<br />

mesi.<br />

La durata dei contratti è variabile tra 48 e 60 mesi.<br />

L’analisi della perizia Biti - Giammarva ha consentito di indivi-<br />

duare la maggior parte degli stessi come presenti e funzionan-<br />

ti.<br />

5.4 Gli ammortamenti<br />

La documentazione a supporto trovasi in Allegato 7.<br />

Tali costi sono stati imputati nel triennio come segue:<br />

Voce di costo 1998 1999 2000<br />

Ammortamenti 1.230.297.684 2.600.930.303 2.839.813.403<br />

In dettaglio si riportano le voci da inventario suddivise per an-<br />

no .<br />

ammortamento<br />

1471<br />

1998<br />

mobili e arredi 10.904.163


ammortamento<br />

impianti 22.442.227<br />

ammortamento<br />

automezzi 13.321.148<br />

ammortamento<br />

attrezzature 11.982.026<br />

amm.to<br />

macch.d'ufficio<br />

elettr. 14.171.543<br />

amm.to non de-<br />

ducibile 10.866.850<br />

amm.to radiotele-<br />

fono 297.350<br />

amm.to macchi-<br />

nari 91.741.298<br />

amm.to pubblicità 1.044.000<br />

amm.to migliorie<br />

immobili in loc.<br />

amm.to impianti<br />

1472<br />

1.041.629.526<br />

specifici 9.855.289<br />

amm.to attrezza-<br />

tura minuta 383.864<br />

amm.to spese di<br />

ampliamento 1.658.400<br />

Totale 1998 1.230.297.684<br />

amm.to spese di am-<br />

1999<br />

pliamento 1.658.400<br />

amm.to spese di<br />

pubbl.e propag 1.044.000<br />

amm.to software 1.200.000<br />

amm.to migliorie beni 2.193.215.526


–terzi<br />

amm.to impianti gene-<br />

rici 23.487.667<br />

amm.to impianti spe-<br />

cifici 156.877.789<br />

amm.to macchinari<br />

specifici 110.416.173<br />

amm.to attrezzature<br />

specific. 19.474.751<br />

amm.to attrezz.varia e<br />

minuta 417.000<br />

amm.to automezzi 25.300.678<br />

amm.to autovetture 12.000.000<br />

amm.to autovetture<br />

ded. parz. 22.925.000<br />

amm.to radiotelefoni 875.242<br />

amm.to mobili e arre-<br />

di 14.455.126<br />

amm.to macch. ufficio<br />

elettr. 16.707.709<br />

amm.to immob.mat.<br />

indeducibili 875.242<br />

Totale 1999 2.600.930.303<br />

amm.to spese<br />

di pubbl.e pro-<br />

1473<br />

2000<br />

pag 1.044.000<br />

amm.to softwa-<br />

re 1.200.000<br />

amm.to miglio- 2.215.033.526


ie beni terzi<br />

amm.to impianti<br />

generici 25.181.107<br />

amm.to impianti<br />

specifici 304.762.798<br />

amm.to macchi-<br />

nari specifici 131.341.048<br />

amm.to attrez-<br />

zature specific. 35.117.425<br />

amm.to at-<br />

trezz.varia e<br />

minuta 834.000<br />

amm.to auto-<br />

mezzi 35.669.259<br />

amm.to autovet-<br />

ture 18.168.750<br />

amm.to radiote-<br />

lefoni 1.331.784<br />

amm.to mobili e<br />

arredi 16.560.793<br />

amm.to macch.<br />

ufficio elettr. 20.449.629<br />

amm.to im-<br />

mob.mat.inde- ducibili 33.119.284<br />

Totale 2000 2.839.813.403<br />

Dalle tabelle sopra riportate appare evidente come la voce<br />

“ammortamento migliorie beni di terzi” risulti preponderante ri-<br />

spetto alle altre; di seguito si riporta l’incidenza percentuale di<br />

tale voce rispetto al totale degli ammortamenti:<br />

1998 1999 2000<br />

84,66% 84,32% 78,00%<br />

1474


Con riferimento ai costi sostenuti per le migliorie di beni di ter-<br />

zi per ciascuno degli anni esaminati, si rileva per il 1998 a<br />

fronte di spese complessive da capitalizzare per Lit.<br />

1.404.151.840, una rilevazione di costo per fatture da ricevere<br />

dalla STRADE<strong>DI</strong>L s.r.l. per la somma di Lit. 720.000.000.<br />

La quota di ammortamento conseguente a tale singola annota-<br />

zione ammonta a Lit. 180.000.000.<br />

Nel 1999 a fronte di spese complessive per Lit. 3.454.758.000,<br />

una rilevazione di costo per fatture da ricevere dalla<br />

STRADE<strong>DI</strong>L s.r.l. per la somma di Lit. 3.360.000.000.<br />

La quota di ammortamento conseguente a tale singola annota-<br />

zione ammonta a Lit. 1.120.000.000, che sommata alla quota<br />

relativa alla annotazione dell’anno precedente ascende a Lit.<br />

1.300.000.000 (1.120.000.000+180.000.000).<br />

A supporto di tali spese si è acquisita copia delle fatture.<br />

I documenti in questione riportano quali descrizioni delle pre-<br />

stazioni effettuate dal fornitore, generiche diciture come: “ vi<br />

diamo fattura di acconto per lavori realizzati nei vs. locali di<br />

Viale ing. G.pe Bagnera a Bagheria”, e come per la fattura n°<br />

90 del 01/09/2000: “vi diamo fattura a saldo per lavori di a-<br />

deguamento a struttura sanitaria dei locali nel vs. centro sito<br />

in Bagheria, Viale Ing. G.pe Bagnera n.14, eseguiti nell’anno<br />

1999”.<br />

In relazione a tali lavori gli scriventi hanno richiesto alla VST<br />

informazioni in ordine ad eventuali contratti di appalto e/o do-<br />

cumentazione tecnica, non ricevendo riscontro.<br />

Per quanto attiene le aliquote di ammortamento utilizzate, si ri-<br />

leva come le stesse siano, nei fatti, state determinate in fun-<br />

zione della durata residua del contratto di locazione.<br />

L’immobile in questione è stato concesso in locazione dall’Ing.<br />

Michele Aiello per il periodo 01/08/1995 – 31/07/2001, con<br />

possibilità di tacito rinnovo in assenza di disdetta da una delle<br />

1475


parti da notificarsi entro il termine di 12 mesi antecedenti la<br />

scadenza.<br />

In data 01/08/2001 viene stipulato tra le medesime parti un<br />

nuovo contratto di locazione con scadenza 01/08/2004.<br />

Non è dato capire come mai un imprenditore accorto possa ef-<br />

fettuare simili investimenti e non si rinvengano informazioni re-<br />

lative a tali lavori quali corrispondenza, documentazione tecni-<br />

ca, contratti di appalto, ecc..<br />

Per quanto invece attiene gli investimenti in macchinari e at-<br />

trezzature specificamente riferibili alla attività sanitaria, si è<br />

ritenuto di rettificare le aliquote di ammortamento (6,25 % il<br />

primo anno e 12,50 % i successivi) applicate sui bilanci oggetto<br />

di analisi, in ciò abbreviando il periodo utile di utilizzo in quat-<br />

tro anni, in una ipotesi di valutazione prudenziale e conserva-<br />

tiva.<br />

E’ il caso di precisare che anche per buona parte di tali beni,<br />

la perizia Biti Giammarva, ne attesta l’odierna esistenza e fun-<br />

zionamento.<br />

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo delle variazioni<br />

incrementative dei costi per ammortamenti apportate, che co-<br />

munque vengono riportate in analisi in seno all’allegato 7.<br />

AMMORTAMENTI MACCHINARI E IMPIANTI SPECIFICI<br />

QUOTA<br />

RIFORMULATI<br />

CON ALIQUOTA 25 %<br />

ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000<br />

CONTABILIZZATA 16.799.875 189.276.050 374.741.225<br />

INCREMENTO<br />

CALCOLATO 57.637.215 526.900.361 460.650.686<br />

TOTALE QUOTA<br />

RETTIFICATA 74.437.090 716.176.411 835.391.911<br />

1476


5.5 Le manutenzioni e riparazioni<br />

La documentazione a supporto trovasi in Allegato 8.<br />

La voce in questione nel periodo riporta i seguenti valori<br />

Voce di costo 1998 1999 2000<br />

Manutenzione<br />

e riparazioni 3.012.115.570 2.884.762.239 2.998.870.460<br />

Nel dettaglio tali valori sono costituiti da:<br />

Manutenzione e<br />

1477<br />

1998<br />

riparazioni 11.401.019<br />

Manutenzione<br />

locali 2.805.216.000<br />

Ricambi 3.470.597<br />

Canoni di ma-<br />

nutenzione 186.352.954<br />

Assistenza tec-<br />

nica 5.675.000<br />

Manutenzioni<br />

3.012.115.570<br />

1999<br />

e riparazioni 36.561.365<br />

Manutenz. E<br />

riparaz.<br />

ded.parz. 801.122<br />

Manutenzione<br />

su beni di<br />

terzi 2.628.960.000<br />

Canoni assi-<br />

stenza mac- 203.356.419


chine<br />

Canone assi-<br />

stenzasof- tware 15.083.333<br />

Manutenzioni<br />

1478<br />

2.884.762.239<br />

2000<br />

e riparazioni 32.416.420<br />

Manutenz. e<br />

riparaz.<br />

ded.parz. 319.700<br />

Manutenzione<br />

su beni di<br />

terzi 2.710.968.000<br />

Canoni assi-<br />

stenzamac- chine 252.766.340<br />

Canone assi-<br />

stenzasof- tware 2.400.000<br />

2.998.870.460<br />

Di seguito si evidenzia l’incidenza percentuale delle manuten-<br />

zioni sui locali (beni di terzi) rispetto al totale delle manuten-<br />

zioni:<br />

1998 1999 2000<br />

93,13% 91,13% 90,40%<br />

Con riferimento ai costi sostenuti per le manutenzioni sui locali<br />

per ciascuno degli anni esaminati, si rileva per il 1998 a fronte<br />

di spese complessive per Lit. 2.710.968.000, una rilevazione


di costo per fatture da ricevere dalla STRADE<strong>DI</strong>L s.r.l. per la<br />

somma di Lit. 2.580.000.000.<br />

Nel 1999 a fronte di spese complessive per Lit. 2.628.960.000,<br />

una rilevazione di costo per fatture da ricevere dalla<br />

STRADE<strong>DI</strong>L s.r.l. per la somma di Lit. 2.580.000.000.<br />

Nel 2000 a fronte di spese complessive per Lit. 2.710.968.000,<br />

una rilevazione di costo per fatture da ricevere dalla<br />

STRADE<strong>DI</strong>L s.r.l. per la somma di Lit. 2.580.000.000.<br />

Per ciascuno dei tre anni considerati la differenza tra l’importo<br />

STRADE<strong>DI</strong>L e il saldo del conto è costituita da fatture riferite ai<br />

Sigg.ri Puleo Antonino e Cusimano Gaetano.<br />

A supporto di tali spese si è acquisita copia delle fatture.<br />

Le fatture emesse dalla STRADE<strong>DI</strong>L riportano quali descrizioni<br />

delle prestazioni effettuate dal fornitore, generiche diciture<br />

come: “ vi diamo fattura di acconto per lavori realizzati nei vs.<br />

locali di Viale ing. G.pe Bagnera a Bagheria”, dicitura peraltro<br />

già riscontrata in seno al precedente paragrafo riferito agli<br />

ammortamenti e come per la fattura n° 92 del 01/09/2000: “vi<br />

diamo fattura a saldo per canone annuale di manutenzione or-<br />

dinaria relativo all’anno 1999, come da contratto del (spazio<br />

vuoto), eseguiti nei locali nel vs. Centro sito in Bagheria, Viale<br />

Ing. G. Bagnera n.14”.<br />

In relazione a tali lavori gli scriventi hanno richiesto alla VST<br />

informazioni in ordine ad eventuali contratti di manutenzione,<br />

non ricevendo riscontro.<br />

I RICAVI RILEVATI<br />

I ricavi conseguiti dalla Villa Santa Teresa s.r.l. (VST) sono so-<br />

stanzialmente riferibili a:<br />

• ricavi delle vendite e prestazioni sanitarie;<br />

• altri ricavi e proventi;<br />

• proventi finanziari diversi - interessi attivi.<br />

Di seguito si riportano le voci aggregate:<br />

1479


Voci di ri -<br />

cavo 1998 1999 2000<br />

ricavi<br />

8.589.471.60<br />

0<br />

32.869.827.90<br />

0<br />

1480<br />

75.632.874.60<br />

altri ricavi 12.825.665 100.000 514.670<br />

interessi at-<br />

tivi 51.071 102.157 400.446.442<br />

Total e<br />

8.602.350.3<br />

34<br />

32.870.032.0<br />

56<br />

0<br />

76.033.837.7<br />

Incremento % 282,11% 131,32%<br />

Come si può evincere dal prospetto riepilogativo i ricavi hanno<br />

avuto un incremento del 282 % nel 1999 e del 131 % (rispetto<br />

al 1999) nel 2000.<br />

Sulla base di quanto successivamente rappresentato si è<br />

ritenuto di individuare l’incremento percentuale dei ri-<br />

cavi conseguito nell’esercizio 2000 rispetto al 1998; det-<br />

to incremento risulta essere pari a 780 % circa<br />

L’incremento dei ricavi è da ascriversi in modo pressoché e-<br />

sclusivo alla voce ricavi da prestazioni sanitarie, che incidono<br />

sul totale dei ricavi nelle seguenti percentuali:<br />

1998 1999 2000<br />

12<br />

99,85% 100,00% 99,47%<br />

Di seguito si rappresenta il grafico che riproduce l’andamento<br />

mensile nel triennio analizzato (inteso quale unico periodo) dei<br />

ricavi complessivamente conseguiti dalla VST.


Fatturato<br />

L’analisi del grafico sopra esposto consente di individuare un<br />

120.000.000.000<br />

100.000.000.000<br />

80.000.000.000<br />

60.000.000.000<br />

40.000.000.000<br />

20.000.000.000<br />

-<br />

gen-98<br />

incremento dei ricavi a partire dal secondo semestre del 1999,<br />

con una progressione più che proporzionale rispetto ai periodi<br />

precedenti.<br />

Tale andamento dei ricavi ha indotto gli scriventi ad entrare<br />

nel merito delle prestazioni sanitarie erogate e fatturate dalla<br />

VST al fine di individuare quali motivazioni possano avere<br />

maggiormente influito su tale fenomeno.<br />

Pertanto per ciascun anno le voci di ricavo sono state riportate<br />

in dettaglio su fogli di calcolo, specificando:<br />

il numero di documento;<br />

la data;<br />

Villa Santa Teresa S.r.l. andamento Ricavi 1998 - 2000<br />

mar-98<br />

mag-98<br />

il cliente beneficiario della prestazione;<br />

l’importo della prestazione;<br />

la tipologia.<br />

lug-98<br />

set-98<br />

nov-98<br />

gen-99<br />

mar-99<br />

mag-99<br />

1481<br />

lug-99<br />

set-99<br />

Periodo<br />

nov-99<br />

gen-00<br />

mar-00<br />

mag-00<br />

lug-00<br />

set-00<br />

nov-00


Occorre precisare che nel periodo considerato, il metodo di re-<br />

gistrazione contabile delle prestazioni effettuate con la cosid-<br />

detta “assistenza indiretta”, ha subito una variazione.<br />

Infatti nel 1998 tali prestazioni venivano fatturate e contabiliz-<br />

zate al beneficiario, con successivo storno del solo credito, ac-<br />

creditando il conto del cliente (persona fisica) e addebitando il<br />

conto intestato alla ASL di competenza.<br />

In altre parole il credito vantato nei confronti del paziente per-<br />

sona fisica veniva “trasferito”come credito vantato nei confronti<br />

della ASL.<br />

Come noto tale registrazione aveva quale operazione sottostan-<br />

te la cessione del credito vantato dal paziente verso la ASL in<br />

favore della società erogatrice della prestazione, in ciò consen-<br />

tendo al paziente di non pagare materialmente le somme alla<br />

VST, che in virtù di tale cessione, diveniva creditrice nei con-<br />

fronti della ASL.<br />

Nel biennio successivo, nulla variava in merito alla materiale<br />

intestazione delle fatture, mentre per quanto attiene la regi-<br />

strazione contabile, la VST annotava direttamente a fronte di<br />

tale tipologia di prestazione, il proprio credito nei confronti del-<br />

la ASL.<br />

In tal modo veniva omesso il “passaggio contabile” dal conto<br />

cliente al conto ASL.<br />

Sono state dunque analizzate in dettaglio:<br />

1998 – n° 2.635 fatture<br />

1999 – n° 4.917 fatture<br />

2000 – n° 7.881 fatture<br />

per un totale di 15.433 documenti.<br />

In particolare sono state ripartite le prestazioni, per anno, in<br />

funzione dei soggetti beneficiari, specificando che nel caso di<br />

prestazioni erogate in regime di assistenza indiretta, il benefi-<br />

ciario è stato considerato la AUSL.<br />

1482


1998<br />

Cliente Saldo %<br />

ASSOCIAZIONI<br />

VARIE<br />

PERSONE<br />

FISICHE<br />

CASA <strong>DI</strong><br />

CURA D'ANNA<br />

OSPEDALE<br />

CIVICO<br />

OSPEDALE<br />

G.F.<br />

INGRASSIA<br />

AUSL<br />

Totale<br />

4.560.000 0,05%<br />

463.506.90<br />

0 5,40%<br />

32.450.000 0,38%<br />

22.780.000 0,27%<br />

16.100.000 0,19%<br />

8.050.074.<br />

700 93,72%<br />

8.589.471.<br />

Che in ulteriore sintesi vengono riprodotte:<br />

600 100,00%<br />

***<br />

1483


Riepilogativo<br />

1998 Saldo %<br />

ASSOCIAZIONI<br />

VARIE<br />

PERSONE<br />

FISICHE<br />

CASE <strong>DI</strong><br />

CURA<br />

OSPEDALI<br />

AUSL<br />

4.560.000 0,05%<br />

463.506.900 5,40%<br />

32.450.000 0,38%<br />

38.880.000 0,45%<br />

8.050.074.700 93,72%<br />

Totale 8.589.471.600 100,00%<br />

1999<br />

Cliente Saldo %<br />

ASSOCIAZIONI<br />

VARIE<br />

PERSONE<br />

FISICHE<br />

FATT. DA EM.<br />

CASA <strong>DI</strong><br />

CURA<br />

CASA <strong>DI</strong><br />

CURA D'ANNA<br />

CASA <strong>DI</strong><br />

CURA<br />

STAGNO<br />

CASA <strong>DI</strong><br />

SALUTE I. A<br />

OSPEDALE<br />

CIVICO<br />

1.500.000 0,00%<br />

667.507.600 2,03%<br />

7.400.000 0,02%<br />

19.200.000 0,06%<br />

600.000 0,00%<br />

1.500.000 0,00%<br />

389.896.500 1,19%<br />

1484


OSPEDALE<br />

G.F.<br />

INGRASSIA<br />

AUSL 1<br />

AGRIGENTO<br />

AUSL 2<br />

CALTANISSET<br />

T<br />

AUSL 5<br />

MESSINA<br />

AUSL 6<br />

<strong>PALERMO</strong><br />

AUSL 9<br />

TRAPANI<br />

Totale<br />

13.350.000 0,04%<br />

1.958.000.0<br />

00 5,96%<br />

280.500.000 0,85%<br />

219.500.000 0,67%<br />

27.229.373.<br />

800 82,84%<br />

2.081.500.0<br />

00 6,33%<br />

32.869.827.9<br />

Che in ulteriore sintesi vengono riprodotte:<br />

Riepilogativo<br />

00 100,00%<br />

1999 Saldo %<br />

ASSOCIAZIONI<br />

VARIE 1.500.000 0,00%<br />

PERSONE<br />

FISICHE 667.507.600 2,03%<br />

CASE <strong>DI</strong><br />

CURA 28.700.000 0,09%<br />

OSPEDALI 403.246.500 1,23%<br />

AUSL 31.768.873.800 96,65%<br />

1485


Totale 32.869.827.900 100,00%<br />

2000<br />

Cliente Saldo %<br />

ASSOCIAZIONI<br />

VARIE<br />

PERSONE<br />

FISICHE<br />

CASA <strong>DI</strong><br />

CURA<br />

CANDEL<br />

CASA <strong>DI</strong><br />

CURA I. ATT<br />

OSPEDALE<br />

CIVICO E B<br />

OSPEDALE G.F.<br />

INGRASSIA<br />

AZIENDA OSPED.<br />

UNIV<br />

AZ.OSPED. UNIV.<br />

PAO<br />

AUSL 1<br />

5.800.000 0,01%<br />

698.493.300 0,92%<br />

2.372.000 0,00%<br />

500.000 0,00%<br />

501.542.500 0,66%<br />

7.363.000 0,01%<br />

7.700.000 0,01%<br />

2.640.000 0,00%<br />

AGRIGENTO 1.703.000.000 2,25%<br />

AUSL 2<br />

CALTANISSETT<br />

AUSL 4 ENNA<br />

AUSL 5<br />

MESSINA<br />

450.500.000 0,60%<br />

33.000.000 0,04%<br />

2.000.000 0,00%<br />

1486


Cliente Saldo %<br />

AUSL 6<br />

<strong>PALERMO</strong><br />

AUSL 9<br />

TRAPANI<br />

Totale<br />

70.540.963.800 93,27%<br />

1.677.000.000<br />

1487<br />

2,22%<br />

75.632.874.600 100,00%<br />

Che in ulteriore sintesi vengono riprodotte:<br />

Riepilogativo<br />

2000 Saldo %<br />

ASSOCIAZIONI<br />

VARIE 5.800.000 0,01%<br />

PERSONE<br />

FISICHE 698.493.300 0,92%<br />

CASE <strong>DI</strong><br />

CURA 2.872.000 0,00%<br />

OSPEDALI 519.245.500 0,69%<br />

AUSL 74.406.463.800 98,38%<br />

Totale<br />

75.632.874.6<br />

00<br />

100,0<br />

In considerazione della elevatissima incidenza delle prestazio-<br />

ni fornite in favore delle AUSL, si è ritenuto di analizzare tale<br />

fenomeno, individuando attraverso la lettura di tutte le fatture<br />

emesse dalla VST, la quota parte relativa alle attività prevalen-<br />

ti.<br />

Fatturato<br />

AUSL<br />

di cui x<br />

Radiote-<br />

0%<br />

rapia %


1998 8.209.821.200 8.058.500.000 98,16<br />

1999 31.768.873.800 31.365.784.000 98,73<br />

2000 74.406.463.800 73.360.800.000 98,59<br />

Vedi tavole 4 -7 -8<br />

Nel corso dell’analisi delle singole fatture e nell’ambito delle<br />

prestazioni di radioterapia erogate, è stato individuato il nume-<br />

ro dei pazienti trattati per ciascun anno.<br />

N° pazienti ra-<br />

dio<br />

Incremento 98-<br />

99 e 99-00 in %<br />

Incremento<br />

98-00 in %<br />

1998 1999 2000<br />

380 783 854<br />

1488<br />

106,05% 9,07%<br />

124,74%<br />

Come si evince chiaramente dal riepilogo pazienti / anno,<br />

l’incremento del numero dei pazienti trattati tra il 1998 e il<br />

2000 è pari a 125 % circa a fronte di un aumento dei ricavi da<br />

prestazioni sanitarie aumentato del 780 %.<br />

E’ evidente pertanto come l’incremento del numero di pazienti<br />

trattati non sia sufficiente a giustificare l’incremento del fattu-<br />

rato.<br />

Si è provveduto quindi a verificare le tariffe medie applicate<br />

nel 1998 e quelle medie applicate nel 2000, al fine di indivi-<br />

duare le cause degli scostamenti.<br />

Pertanto sono state analizzate tutte le relazioni tecnico sanita-<br />

rie riepilogative del trattamento radiante e sottostanti a cia-<br />

scuna delle fatture emesse dalla VST per trattamenti di radio-<br />

terapia (Allegato 9).<br />

Per ciascun paziente trattato è stato individuato:<br />

il totale fatturato;<br />

la diagnosi,


Di a g no s i<br />

C arci no ma<br />

v e s c ic o le<br />

Glio b la-<br />

s to ma<br />

Mts li n fo -<br />

no d ali<br />

la durata del trattamento,<br />

la dose totale,<br />

il frazionamento,<br />

il numero di sedute, ottenuto dal rapporto tra dose totale e<br />

trattamento,<br />

il numero di campi;<br />

le medesime informazioni sono state riportate in caso di boo-<br />

sting.<br />

Si evidenzia come per entrambi gli anni, il campione assunto e<br />

oggetto di confronto è costituito unicamente da quelle presta-<br />

zioni tra di esse sovrapponibili e la cui documentazione tecnica<br />

amministrativa è risultata completa.<br />

In particolare dopo avere inserito su un foglio di calcolo i dati<br />

sopra riportati, si è provveduto ad aggregare le informazione<br />

relative ai pazienti per i quali la diagnosi è risultata essere la<br />

medesima.<br />

Per ciascuna popolazione di terapie è stato rilevato<br />

la tariffa media per cliente (fatturato / numero clienti),<br />

la tariffa media per seduta determinato dal rapporto tra<br />

totale fatturato e numero complessivo di sedute (incluse even-<br />

tuali boosting),<br />

il numero medio delle sedute (totale sedute / numero<br />

pazienti),<br />

Per l’anno 1998 si sono avuti i seguenti risultati (Vedi tavole<br />

5 – 6):<br />

Nr . P a-<br />

zi e nt i<br />

I m p o r t o f at -<br />

t ur at o<br />

% s u<br />

f at t u -<br />

r at o<br />

t o t al e<br />

Nr . m e-<br />

di o s e -<br />

d ut e<br />

1489<br />

DATI 1 9 9 8<br />

Nr .<br />

Tot.s e d ut<br />

e<br />

Tar i f f a m edi a x s e-<br />

d ut a<br />

Tar i f f a<br />

m e di a x<br />

cl i e nt e<br />

7 1 9 6.0 0 0. 0 0 0 2, 4 3% 2 5 1 7 5 1. 1 20 .0 0 0 2 8. 00 0. 0 0 0<br />

1 0 2 2 9.0 0 0. 0 0 0<br />

2, 8 4%<br />

2 5 2 5 0 9 0 5. 1 3 8 2 2. 90 0. 0 0 0<br />

8 1 8 2.0 0 0. 0 0 0 2, 2 6% 2 8 2 2 4 8 0 8. 8 8 9 2 2. 7 50 .0 0 0<br />

Mts cer e - 2 3 3 3 1.5 0 0. 0 0 0 4, 1 1% 1 0 2 3 0 1. 4 5 3. 94 7 1 4. 4 13 .0 4 3


ali<br />

Mts sc he le -<br />

tric he<br />

C arci no ma<br />

p o lmo na re<br />

ilare si ni-<br />

s tro<br />

C arci no ma<br />

p o lmo na re<br />

ilare de-<br />

s tro<br />

Ade no c a r-<br />

c ino ma e n-<br />

dometrio<br />

Recidi v a<br />

p arete to -<br />

rac ic a<br />

Recidi v a<br />

p e lv ic a<br />

C arci no ma<br />

del la po r-<br />

tio<br />

C arci no ma<br />

mammel la<br />

s inis tra<br />

C arci no ma<br />

mammel la<br />

destra<br />

Ade no c a r-<br />

c ino ma de l<br />

retto<br />

Ade no c a r-<br />

c ino ma<br />

del la p ro -<br />

s tata<br />

Total e 2 2 5<br />

5 4 8 0 6.5 0 0. 0 0 0 1 0, 01 % 1 2 6 4 8 1. 2 7 8. 13 0 1 4. 9 35 .1 8 5<br />

7 1 7 9.5 0 0. 0 0 0 2, 2 3% 2 4 1 6 8 1. 0 6 2. 13 0 2 5. 6 42 .8 5 7<br />

8 1 7 4.0 0 0. 0 0 0 2, 1 6% 2 6 2 0 8 8 4 4. 6 6 0 2 1. 7 50 .0 0 0<br />

8 1 5 5.0 0 0. 0 0 0 1, 9 2% 2 3 1 8 4 8 5 1. 6 4 8 1 9. 3 75 .0 0 0<br />

7 1 7 6.5 0 0. 0 0 0 2, 1 9% 4 5 3 1 5 5 5 5. 0 3 1 2 5. 2 14 .2 8 6<br />

1 2 3 0 7.5 0 0. 0 0 0 3, 8 2% 3 1 3 7 2 8 2 2. 1 9 3 2 5. 6 25 .0 0 0<br />

5 1 2 1.5 0 0. 0 0 0 1, 5 1% 2 4 1 2 0 1. 0 0 4. 13 2 2 4. 3 00 .0 0 0<br />

3 1 7 2 3.0 0 0. 0 0 0 8, 9 7% 2 8 8 6 8 8 3 9. 7 2 1 2 3. 3 22 .5 8 1<br />

2 1 5 6 9.5 0 0. 0 0 0 7, 0 7% 3 2 6 7 2 8 4 2. 4 5 6 2 7. 1 19 .0 4 8<br />

1 7 4 0 6.0 0 0. 0 0 0 5, 0 4% 2 7 4 5 9 8 7 3. 1 1 8 2 3. 8 82 .3 5 3<br />

7 2 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 2, 6 9% 3 7 2 5 9 8 3 9. 1 4 7 3 0. 9 28 .5 7 1<br />

4 . 7 7 4 . 0 0 0 . 0 0<br />

0<br />

5 9, 2 4%<br />

Per l’anno 2000 si sono avuti i seguenti risultati (Vedi tavole<br />

9 – 10):<br />

1490<br />

DATI 2000


Diagnosi<br />

Carcinoma<br />

vescicale<br />

Nr. Pazienti<br />

Importo fat-<br />

turato<br />

% su fatturato<br />

1491<br />

totale<br />

Nr. medio sedu-<br />

te<br />

Nr. Tot. sedute<br />

Tariffa<br />

media<br />

x sedu-<br />

ta<br />

Tariffa<br />

media x<br />

cliente<br />

12 1.054.000.000 1,44% 30 360 2.952.381 87.833.333<br />

Glioblastoma 7 1.005.000.000 1,37% 24 168 6.017.964<br />

Mts linfono-<br />

dali<br />

19 2.229.500.000<br />

Mts cerebrali 40 1.201.000.000<br />

Mts scheletri-<br />

che<br />

Carcinoma<br />

3,04<br />

%<br />

1,64<br />

%<br />

143.571.42<br />

34 646 3.419.479 117.342.10<br />

10 400 2.980.149 30.025.000<br />

87 3.032.000.000 4,13% 12 1044 2.890.372 34.850.575<br />

polmonare ila- 4 415.500.000 0,57% 33 132 3.147.727 103.875.000<br />

re sinistro<br />

Carcinoma<br />

polmonare ila- 4 492.000.000 0,67% 34 136 3.671.642 123.000.000<br />

re destro<br />

Adenocarci-<br />

nomaendome- 23 1.837.000.000 2,50% 26 598 3.036.364 79.869.565<br />

trio<br />

Recidiva pare-<br />

6 931.500.000 1,27% 52 312 2.976.038 155.250.000<br />

te toracica<br />

Recidiva pel-<br />

vica<br />

Carcinoma<br />

della portio<br />

Carcinoma<br />

mammella si-<br />

nistra<br />

6 767.000.000 1,05% 32 192 4.036.842 127.833.333<br />

8 637.500.000<br />

0,87%<br />

22 176 3.601.695 79.687.500<br />

68 6.767.800.000 9,22% 34 2312 2.919.672 99.526.471<br />

Carcinoma<br />

66 6.332.000.000 8,63% 33 2178 2.880.801 95.939.394<br />

mammella de-<br />

9<br />

5


stra<br />

Adenocarci-<br />

27 2.426.000.000 3,31% 26 702 3.412.096 89.851.852<br />

noma del retto<br />

Adenocarci-<br />

noma della<br />

prostata<br />

34 6.438.000.000 8,77% 36 1224 5.285.714 189.352.941<br />

Totale 411 35.565.800.000 48,47%<br />

Diagnosi<br />

Procedendo a raffrontare i dati di ciascuno degli anni analizza-<br />

ti si ottiene:<br />

Carcinoma vesci-<br />

cale<br />

Variaz.%<br />

Tariffa<br />

media x<br />

seduta<br />

Variazioni % 2000 su 1998<br />

Var. %<br />

Tariffa media<br />

x paziente<br />

1492<br />

Var. % nr.<br />

Sedute<br />

Var. % nr.<br />

Pazienti<br />

164% 214% 20% 71%<br />

Glioblastoma 565% 527% -4% -30%<br />

Mts linfonodali 323% 416% 21% 138%<br />

Mts cerebrali 105% 108% 0% 74%<br />

Mts scheletriche 126% 133% 0% 61%<br />

Carcinoma pol-<br />

monare<br />

ilare sinistro<br />

Carcinoma pol-<br />

monare ilare de-<br />

stro<br />

Adenocarcinoma<br />

endometrio<br />

Recidiva parete<br />

toracica<br />

196% 305% 38% -43%<br />

335% 466% 31% -50%<br />

257% 312% 13% 188%<br />

436% 516% 16% -14%<br />

Recidiva pelvica 391% 399% 3% -50%<br />

Carcinoma della 259% 228% -8% 60%


portio<br />

Carcinoma mam-<br />

mella sinistra<br />

Carcinoma mam-<br />

mella destra<br />

Adenocarcinoma<br />

del retto<br />

Adenocarcinoma<br />

della prostata<br />

248% 327% 21% 119%<br />

242% 254% 3% 214%<br />

291% 276% -4% 59%<br />

530% 512% -3% 386%<br />

Alla luce di tutto quanto sopra espresso appare possibile af-<br />

fermare che sul campione terapie analizzate, pari al 60 % circa<br />

del totale dei ricavi da prestazioni di radioterapia nel 1998 e<br />

al 50 % circa nel 2000, la tariffa media per ciascuna seduta è<br />

aumentata da un minimo di 105 % ad un massimo di 565 %,<br />

mentre per quanto attiene la tariffa media per paziente gli in-<br />

crementi verificati sono stati da un minimo di 108 % ad un<br />

massimo di 527%.<br />

CONCLUSIONI<br />

Agli scriventi è stato richiesto di accertare :<br />

“se nel periodo compreso tra il 1998 ed il 2000 (compreso), le<br />

tariffe applicate abbiano sempre trovato corrispondenza nei<br />

costi sostenuti e desumibili dai bilanci e dalle scritture contabi-<br />

li”.<br />

Tenuto conto del termine concesso l’attività svolta è stata fina-<br />

lizzata ad accertare, per la sola Villa Santa Teresa s.r.l., la<br />

composizione dei costi e dei ricavi rilevati dai libri e dalle scrit-<br />

ture contabili, analizzando l’evoluzione delle voci nel periodo<br />

di tempo considerato.<br />

Lo studio realizzato ha individuato alcune voci di costo sulla<br />

cui attendibilità sussistono consistenti incertezze; queste ad<br />

esempio sono gli investimenti effettuati per migliorie su beni<br />

1493


di terzi (fornitore STRADE<strong>DI</strong>L), manutenzioni e riparazioni (for-<br />

nitore STRADE<strong>DI</strong>L), lavori di terzi (fornitore R.I.A.).<br />

Ciononostante gli scriventi hanno ritenuto di tenere in conside-<br />

razione tali voci per come imputate nei bilanci.<br />

Per quanto attiene i costi per compensi da prestazioni profes-<br />

sionisti sanitari, è stata rivolta particolare attenzione al rap-<br />

porto contrattualmente intrattenuto con il Dott. Domenico Olive-<br />

ri, in quanto a fronte di un compenso stabilito nella misura del<br />

7 % dei ricavi lordi conseguiti dal reparto di radioterapia, le ri-<br />

levazioni contabili sono state effettuate per importi minori.<br />

Pertanto si è ritenuto di allineare i costi contabilizzati con quel-<br />

li contrattualmente maturati, per come di seguito rappresenta-<br />

to.<br />

Costo con-<br />

1999 2000<br />

tabilizzato 1.450.000.000 3.950.000.000<br />

Costo ma-<br />

turato da<br />

contratto<br />

7% 1.502.149.880 5.136.586.000<br />

Differenza<br />

di costo<br />

da impu-<br />

tare 52.149.880 1.186.586.000<br />

In relazione agli investimenti per macchinari specifici sono sta-<br />

te operate alcune rettifiche, abbreviando il periodo di riparti-<br />

zione del costo sostenuto, con l’effetto implicito di incrementare<br />

il totale dei costi annui per come di seguito rappresentato.<br />

AMMORTAMENTI MACCHINARI E IMPIANTI SPECIFICI<br />

1494


QUOTA<br />

CONTABILIZZA<br />

RIFORMULATI<br />

CON ALIQUOTA 25 %<br />

ANNO 1998 ANNO 1999 ANNO 2000<br />

TA 16.799.875 189.276.050 374.741.225<br />

INCREMENTO<br />

CALCOLATO 57.637.215 526.900.361 460.650.686<br />

TOTALE<br />

QUOTA<br />

RETTIFICATA 74.437.090 716.176.411 835.391.911<br />

A seguito delle rettifiche apportate il totale dei costi aziendali<br />

presenta le seguenti variazioni:<br />

Totale costi da<br />

ANNO<br />

1998 ANNO 1999 ANNO 2000<br />

contabilità 8.310.217.980 12.085.310.134 21.295.865.805<br />

Rettifiche appor-<br />

tate dai periti 57.637.215 579.050.241 1.647.236.686<br />

Totale rettifi-<br />

cato 8.367.855.195 12.664.360.375 22.943.102.491<br />

Incremento 51,35% 81,16%<br />

A fronte di tali costi, i ricavi conseguiti sono di seguito rappre-<br />

sentati:<br />

1495


1998 1999 2000<br />

Ricavi 8.589.471.600 32.869.827.900<br />

1496<br />

75.632.874.600<br />

Altri ricavi 12.825.665 100.000 514.670<br />

Interessi attivi 51.071 102.157 400.446.442<br />

Totale 8.602.350.334 32.870.032.056<br />

Incremento 282,11% 131,32%<br />

76.033.837.712<br />

La comparazione dei costi e dei ricavi del triennio ha eviden-<br />

ziato un incremento di questi ultimi in misura più che propor-<br />

zionale rispetto ai costi, che assume valori ancora più signifi-<br />

cativi se si considera che tra il 1998 e il 2000 l’incremento dei<br />

costi (comprensivi di rettifiche) è stato del 174 % circa e quello<br />

dei ricavi è stato del 780 % circa; come si evince chiaramente<br />

dal grafico rappresentato nella pagina che segue.


Al fine di meglio approfondire le voci che possono avere mag-<br />

giormente influenzato siffatta evoluzione dei ricavi, i periti<br />

hanno verificato l’andamento del numero dei pazienti e delle<br />

tariffe medie applicate per le tipologie di diagnosi più facilmen-<br />

te individuabili, su un campione rappresentativo e per gli anni<br />

1998 e 2000.<br />

In particolare prima sono state individuate tutte le prestazioni<br />

di radioterapia che costituiscono oltre il 90 % dei ricavi conse-<br />

guiti nel periodo, in seguito tra queste sono state individuate<br />

quindici diverse diagnosi che costituiscono circa il 60 % del to-<br />

tale ricavi 1998 e circa il 50 % dei ricavi 2000.<br />

Il risultato dell’analisi ha consentito di individuare<br />

l’incremento delle tariffe medie applicate per ciascuna delle<br />

diagnosi considerate.<br />

***<br />

1497


Diagnosi<br />

Carcinoma ve-<br />

scicole<br />

Variazioni % 2000 su 1998<br />

Variaz.%<br />

Tariffa<br />

media x<br />

seduta<br />

1498<br />

Var. %<br />

Tariffa<br />

media<br />

x pa-<br />

ziente<br />

164% 214%<br />

Glioblastoma 565% 527%<br />

Mts linfonodali 323% 416%<br />

Mts cerebrali 105% 108%<br />

Mts scheletriche 126% 133%<br />

Carcinoma pol-<br />

monare ilare si-<br />

nistro<br />

Carcinoma pol-<br />

monare ilare<br />

destro<br />

Adenocarcinoma<br />

endometrio<br />

Recidiva parete<br />

toracica<br />

196% 305%<br />

335% 466%<br />

257% 312%<br />

436% 516%<br />

Recidiva pelvica 391% 399%<br />

Carcinoma della<br />

portio<br />

Carcinoma<br />

mammella sini-<br />

stra<br />

Carcinoma<br />

mammella de-<br />

stra<br />

Adenocarcinoma<br />

del retto<br />

259% 228%<br />

248% 327%<br />

242% 254%<br />

291% 276%


Adenocarcinoma<br />

della prostata<br />

530% 512%<br />

Sul campione di terapie analizzate, la tariffa media per cia-<br />

scuna seduta è aumentata da un minimo di 105 % ad un<br />

massimo di 565 %, mentre per quanto attiene la tariffa media<br />

per paziente gli incrementi verificati sono stati da un minimo<br />

di 108 % ad un massimo di 527%.<br />

Si ritiene di potere ascrivere principalmente al fenomeno so-<br />

pra indicato, l’incremento più che proporzionale dei ricavi ri-<br />

spetto ai costi nel periodo esaminato.<br />

Pertanto è possibile affermare che l’evoluzione delle tarif-<br />

fe applicate non ha trovato corrispondenza<br />

nell’evoluzione dei costi sostenuti dalla Villa Santa Tere-<br />

sa s.r.l., rilevati dai bilanci e dalle scritture contabili del<br />

triennio esaminato.<br />

L’esito della perizia disposta e le riflessioni che la stessa<br />

consente di svolgere confermano vieppiù la valutazione di ne-<br />

cessità della suddetta integrazione probatoria avvertita dal<br />

Tribunale.<br />

Appare, invero, evidente come l’accertamento peritale abbia<br />

consentito di accertare, al di là di ogni dubbio, che<br />

all’incremento improvviso ed esponenziale delle tariffe non ha<br />

corrisposto un analogo aumento dei costi aziendali.<br />

Pertanto, l’originaria tesi difensiva della perfetta aderenza<br />

nel tempo delle tariffe rispetto ai costi sostenuti è stata<br />

smentita dall’esito dell’accertamento peritale collegiale di-<br />

sposto dal Tribunale.<br />

La misura di tale evidenza è data, di certo, dalle considera-<br />

zioni tecnico-contabili svolte dal collegio peritale ma anche<br />

dalle stesse tesi sostenute dai consulenti di parte dell’Aiello<br />

che hanno partecipato alle operazioni peritali e che sono sta-<br />

ti esaminati dopo la deposizione dei periti.<br />

1499


Costoro, invero, hanno dapprima messo in dubbio che i periti<br />

avessero potuto esaminare la documentazione posta a fon-<br />

damento della relazione peritale (circa 15.000 fatture e sva-<br />

riate relazioni mediche), addirittura lasciando intendere che<br />

tale attività fosse stata svolta da ausiliari non autorizzati e<br />

non dagli stessi periti personalmente.<br />

Tale tesi è naufragata di fronte agli stessi chiarimenti svolti<br />

dai periti e dal dato incontestabile (si v. il relativo verbale)<br />

dell’espressa autorizzazione concessa dal Tribunale ad avva-<br />

lersi della collaborazione di ausiliari, attesa l’enorme mole di<br />

lavoro ed il ristretto termine concesso.<br />

La critica, peraltro, appare ancor più fuori luogo in quanto<br />

gli stessi consulenti (in particolare il dr. Errante Parrino)<br />

hanno ammesso di non aver consultato gli atti che, viceversa,<br />

i periti hanno puntualmente esaminato.<br />

Ed invero, dall’esame della perizia e, soprattutto, dei tomi al-<br />

la stessa allegati, si ricava come costoro, a seguito di un en-<br />

comiabile lavoro e con notevole sacrificio, hanno raccolto,<br />

collazionato ed esaminato i documenti di che trattasi, ana-<br />

lizzandoli criticamente ed inserendoli in tabelle nelle quali gli<br />

stessi venivano enucleati e verificati.<br />

Le critiche mosse dai consulenti di parte, dottori Salvatore<br />

Errante Parrino e Francesco Vermiglio, al collegio peritale<br />

sono contenute in una relazione acquisita agli atti (“Osserva-<br />

zioni e rilievi alla perizia”) alla quale ci si riporta integral-<br />

mente.<br />

In sintesi, tuttavia, e fermo restando il superiore rimando al<br />

testo della consulenza, può dirsi che i consulenti di parte<br />

hanno reputato “prive di fondamento” le conclusioni dei peri-<br />

ti per tre motivi diversi:<br />

- travisamento del quesito peritale;<br />

- metodologia errata in quanto finalizzata ad analizzare<br />

l’evoluzione dei costi e dei ricavi senza considerare che le<br />

prestazioni esaminate non erano omogenee tra loro;<br />

1500


- valutazione errata dei costi complessivi mentre andavano<br />

esaminati solo i costi variabili ovvero occorreva tenere distin-<br />

ti questi ultimi dai costi fissi.<br />

Il primo rilievo dei consulenti si fonda sulla considerazione<br />

dell’esistenza di un errore di metodo, atteso che “per verifica-<br />

re la corrispondenza tra tariffe applicate e costi sostenuti non<br />

si può prescindere da una verifica dell’avvenuta registrazione<br />

in contabilità dei costi dei fattori produttivi e dall’esame dei<br />

criteri utilizzati per l’imputazione dei predetti costi nella de-<br />

terminazione delle tariffe delle prestazioni”.<br />

In sostanza, i consulenti hanno ritenuto che andasse preso<br />

in considerazione il metodo di determinazione preventiva del-<br />

le tariffe da parte della società, sulla base dei costi che que-<br />

sta prevedeva di sostenere.<br />

Sulla scorta di tale personale interpretazione del quesito pe-<br />

ritale, i consulenti hanno chiesto ai periti di entrare nel me-<br />

rito della valutazione delle singole tariffe, così come preven-<br />

tivamente determinate dalla società sulla base dei costi pre-<br />

vedibili.<br />

I periti, tuttavia, non hanno condiviso tale tipo di interpreta-<br />

zione del quesito reputando non necessario un approfondi-<br />

mento in tal senso.<br />

Poiché il quesito è stato formulato dal Tribunale, va detto<br />

che, per le motivazioni dianzi lungamente esaminate,<br />

l’interpretazione fornita dai consulenti non appare in linea<br />

con le esigenze ravvisate dal Collegio.<br />

Ed invero, posto che l’oggetto della disamina peritale riguar-<br />

dava una verifica di corrispondenza tra i ricavi da prestazioni<br />

sanitarie (pari alla totalità o alla quasi totalità dei ricavi) ed i<br />

costi sostenuti in anni oramai pregressi (1998-2000), non era<br />

richiesto di entrare nel merito dei meccanismi di calcolo pre-<br />

ventivo delle tariffe sulla scorta dei costi presumibili.<br />

I dati contabili connessi ai costi ed ai ricavi, invero, essendo<br />

ormai cristallizzati nei bilanci e nelle scritture contabili della<br />

1501


società, ben potevano essere presi in esame nella loro ogget-<br />

tiva e storica materialità.<br />

In sostanza, il Tribunale non ha ritenuto opportuno richiede-<br />

re una valutazione dei costi prevedibili - come se si trattasse<br />

di un giudizio ex ante - posto che erano chiari ed evidenti i<br />

costi realmente sostenuti negli anni in esame.<br />

L’accertamento richiesto al collegio peritale riguardava dati<br />

contabili obiettivi riferiti a diversi anni addietro, di guisa che<br />

l’analisi da svolgere doveva fondarsi su vicende storicamente<br />

già verificatesi e su elementi numerici certi.<br />

Non, quindi, una valutazione teorica, astratta e di previsione<br />

ma un accertamento obiettivo di dati risalenti a diversi anni<br />

addietro.<br />

Inoltre, l’affermazione dei consulenti, secondo cui i periti sa-<br />

rebbero partiti dall’assunto che tra corrispettivi e costi do-<br />

vesse esserci una relazione biunivoca tale da consentire di<br />

collegare agli incrementi dei corrispettivi delle prestazioni<br />

erogate altrettanti incrementi dei costi, appare al Tribunale<br />

del tutto priva di consistenza.<br />

L’attività dei periti, infatti, ha sottoposto a verifica separata<br />

le voci di ricavo (operando gli approfondimenti più volte rap-<br />

presentati in perizia) e le voci di costo, sulla scorta di criteri<br />

prudenziali ed, in caso di criteri alternativi, preferendo sem-<br />

pre quelli più favorevoli all’imputato.<br />

Solamente dopo aver effettuato questo complesso lavoro di<br />

ricostruzione, i periti hanno rappresentato le relazioni inter-<br />

corse tra tariffe e costi nonché le cause degli elevati scosta-<br />

menti non imputabili all’incremento del numero delle presta-<br />

zioni né ad una sostanziale variazione dei costi effettivamen-<br />

te sostenuti.<br />

Ne consegue che proprio sulla scorta della successiva affer-<br />

mazione dei CC.TT. “la determinazione dei prezzi da praticare<br />

(tariffe) avviene in un momento antecedente rispetto alla rile-<br />

vazione dei costi e questi ultimi così come rilevati dalla conta-<br />

1502


ilità generale possono pure differire da quelli a suo tempo<br />

considerati in sede di definizione preventiva” trova giustifica-<br />

zione la verifica svolta dai periti e finalizzata ad accertare le<br />

tariffe effettivamente applicate.<br />

Pertanto, il criterio metodologico adottato dai periti, a giudi-<br />

zio del Tribunale, risulta quello maggiormente in linea con il<br />

quesito posto mentre, al contrario, l’interpretazione fornita<br />

dai consulenti non appare aderente a quanto richiesto da<br />

questo Collegio.<br />

Inoltre, i consulenti a pagina 8 della relazione hanno affer-<br />

mato: “pertanto, nello svolgimento della loro indagine, i periti<br />

hanno erroneamente ricercato una corrispondenza fra<br />

l’evoluzione delle tariffe e quella dei costi, senza considerare<br />

le oggettive differenze che intercorrono sia tra le categorie in<br />

oggetto, sia tra i momenti in cui queste vengono rispettivamen-<br />

te preventivate e rilevate”.<br />

Orbene, tale affermazione appare veramente singolare e, se si<br />

tiene conto della sua provenienza (i consulenti tecnici<br />

dell’Aiello), risulta sorprendente per il suo livello di incoe-<br />

renza e palese contraddizione con le tesi sostenute proprio<br />

dall’imputato Aiello nel corso dell’intero dibattimento.<br />

Va, infatti, ricordato che non è stata la pubblica accusa (né,<br />

tantomeno, il Tribunale nel formulare il quesito) a sostenere<br />

che, nell’operato delle strutture sanitarie di Bagheria, vi sia<br />

sempre stata una perfetta aderenza e corrispondenza tra le<br />

tariffe praticate ed i costi aziendali.<br />

Viceversa, è stato l’imputato Michele Aiello che, vuoi nel cor-<br />

so del suo lungo esame vuoi attraverso la consulenza tecnica<br />

del dr. Piazzese, ha costantemente sostenuto l’esistenza di<br />

una imprescindibile corrispondenza tra le tariffe ed i costi<br />

aziendali sostenuti (e non con quelli preventivati), al chiaro<br />

scopo di dimostrare che le tariffe praticate hanno sempre<br />

trovato la loro giustificazione economica nei costi sostenuti.<br />

1503


Anzi, proprio l’esistenza di questa tesi difensiva – così forte-<br />

mente sostenuta e ribadita – ha determinato la necessità di<br />

una verifica tecnico-contabile sui bilanci e la formulazione<br />

del quesito sottoposto al lavoro del collegio peritale.<br />

E’, a tal fine, sufficiente richiamare alla memoria la deposi-<br />

zione del consulente dell’Aiello, il dr. Piazzese, ed il contenu-<br />

to della sua relazione per aver ben presente che, secondo la<br />

tesi difensiva, le tariffe erano sempre state determinate in<br />

modo perfettamente corrispondente ai costi di gestione delle<br />

strutture aumentati di un margine di utile pari al 20%.<br />

Proprio il Piazzese si era spinto sino a sostenere che, tolto il<br />

margine di utile imprenditoriale del 20%, ciò che residuava<br />

erano, puramente e semplicemente, i costi di gestione delle<br />

strutture dell’Aiello.<br />

Addirittura, il Piazzese aveva sostenuto che, nel calcolare i<br />

suddetti costi egli non aveva considerato alcune voci (quali<br />

gli emolumenti del dottor Oliveri), considerando le quali le<br />

tariffe da praticare avrebbero dovuto essere ancora più eleva-<br />

te (sic!).<br />

Orbene, non si comprende davvero come l’Aiello, sia pure at-<br />

traverso altri suoi consulenti, possa, all’esito della perizia,<br />

sostenere l’erroneità del tentativo di ricercare una “corri-<br />

spondenza tra l’evoluzione delle tariffe ed i costi”, dopo aver<br />

sostenuto tale tesi sia di persona che attraverso un altro<br />

consulente tecnico.<br />

Ma vi è di più: i consulenti Errante e Vermiglio hanno soste-<br />

nuto (v. pag. 9) che non sarebbe stato possibile “determinare<br />

in modo esatto la percentuale di utile che potrà essere conse-<br />

guita”, con ciò smentendo il collega di parte Piazzese che, vi-<br />

ceversa, aveva affermato che le tariffe praticate si basavano,<br />

esclusivamente, sui costi sostenuti e su un margine di utile<br />

stabilito nel 20%.<br />

Ed ancora: la critica dei due consulenti circa l’inesattezza del<br />

richiamo ai costi aziendali sostenuti (consuntivi), al posto dei<br />

1504


quali si sarebbero dovuti apprezzare i costi c.d. preventivi,<br />

non appare coerente con quanto, in precedenza, sostenuto<br />

dal Piazzese, tanto da dare l’impressione che si tratti del ten-<br />

tativo di rimediare, ad ogni modo, alle conclusioni peritali,<br />

senza tenere conto delle proprie tesi pregresse.<br />

Tornando al contenuto della consulenza in atti, va notato<br />

come i suoi autori sostengano che gli utili conseguiti possono<br />

essere il risultato di una domanda in eccesso rispetto a quel-<br />

la preventivabile.<br />

Tuttavia, nel caso in esame, l’offerta che la struttura poteva<br />

fornire non era illimitata, poiché si trattava di prestazioni<br />

sanitarie erogate con macchinari ben determinati che opera-<br />

vano con orari prestabiliti e rimasti immutati.<br />

Dunque, la massima capacità operativa della struttura era<br />

ben individuata ed, oltre un certo limite, l’eccesso di doman-<br />

da non avrebbe potuto incidere sul calcolo delle tariffe.<br />

Il secondo rilievo dei consulenti all’elaborato peritale riguar-<br />

da la presunta disomogeneità tra le prestazioni fornite nel<br />

2000 e quelle erogate nel 1998 che non consentirebbe di fare<br />

un raffronto dei relativi dati.<br />

Anche tale tesi appare fuorviante e non accoglibile.<br />

Non si tratta, infatti, di prestazioni dal punto di vista tecni-<br />

co-sanitario ma bensì di tariffe applicate in funzione delle<br />

patologie riscontrate e dei costi sostenuti per poter erogare le<br />

prestazioni medesime.<br />

In particolare, il collegio peritale ha esaminato analiticamen-<br />

te tutte le relazioni sanitarie riepilogative del trattamento ra-<br />

diante e le relative fatture emesse negli anni 1998, 1999 e<br />

2000 ed ha accertato, a consuntivo, che, a parità di patolo-<br />

gie, i prezzi applicati per ciascuna seduta sono aumentati da<br />

un minimo del 105% ad un massimo del 565%, mentre, per<br />

quanto attiene alla tariffa media per paziente, da un minimo<br />

di 108% ad un massimo di 527%, rispetto ad un incremento<br />

1505


dei costi pari al 174% ed a un incremento dei ricavi pari al<br />

780%.<br />

Tuttavia, a giudizio dei consulenti, l’incremento tecnologico<br />

determinato dall’entrata in funzione di nuovi e più sofisticati<br />

macchinari avrebbe determinato un aumento del “volume di<br />

attività in misura più che proporzionale rispetto al numero dei<br />

pazienti”.<br />

A parte il fatto che tale ultima affermazione è stata solo la-<br />

bialmente affermata ma non dimostrata e tenuto conto del<br />

limite massimo di operatività di cui si è detto, all’esito della<br />

perizia è rimasto dimostrato come il costo medio per paziente<br />

abbia subito un incremento del tutto evidente e sproporzio-<br />

nato rispetto anche alle innovazioni tecnologiche apportate.<br />

Queste ultime, poi, non sono entrate in funzione tutte in un<br />

preciso momento ma sono state il frutto di un upgrade tecno-<br />

logico che solo in minima parte è coinciso con la metà del<br />

1999 e cioè con l’improvviso ed istantaneo incremento delle<br />

tariffe e del costo medio per paziente.<br />

A pagina 14 della consulenza, inoltre, i consulenti hanno la-<br />

mentato il fatto che i periti avrebbero trascurato il costo re-<br />

lativo a “consistenti investimenti” connessi ad opere struttu-<br />

rali ed a quello riguardante gli acquisti in leasing di macchi-<br />

nari.<br />

Orbene, esaminando l’elaborato peritale si evince come i peri-<br />

ti abbiano non solo tenuto conto di dette voci di costo in mo-<br />

do corretto ed analitico, ma, addirittura, abbiano seguito cri-<br />

teri di analisi del tutto favorevoli all’imputato.<br />

Basti pensare che i costi dei macchinari acquistati in leasing<br />

sono stati interamente considerati, quando è a tutti noto che<br />

l’acquisto in leasing avviene a mezzo del pagamento di più<br />

rate annuali e non in unica soluzione.<br />

Il dr. Errante Parrino, poi, criticava aspramente i criteri uti-<br />

lizzati dai periti nel calcolare l’ammortamento del bunker in<br />

1506


cemento armato realizzato per alloggiare l’acceleratore linea-<br />

re.<br />

Si tratta di un errore in punto di fatto talmente evidente da<br />

apparire incompatibile anche con l’imperizia e<br />

l’approssimazione.<br />

Il consulente, infatti, non ha considerato che il bunker in<br />

questione era stato realizzato solo nel 2002 e, pertanto, in<br />

un’epoca successiva a quella dell’accertamento peritale che,<br />

come detto, riguardava il torno di tempo 1998-2000.<br />

Deve essersi trattato di una probabile confusione con il bun-<br />

ker previsto ma non entrato in funzione che, ad ogni modo,<br />

ha indotto il consulente a dilungarsi inutilmente su una voce<br />

di costo che nulla aveva a che fare con la perizia disposta.<br />

Da ciò si deve concludere che l’iniziale tesi difensiva del rile-<br />

vante incremento dei costi in coincidenza con l’acquisto di<br />

nuovi macchinari (Piazzese) sia stata messa da canto proprio<br />

a causa delle puntuali ed inequivocabili conclusioni peritali.<br />

Un’altra critica sollevata dai consulenti attiene ad una pre-<br />

sunta sottovalutazione di alcuni costi da parte dei periti, con<br />

particolare riferimento ai costi variabili che sarebbero stati<br />

valutati con minor rigore rispetto a quelli fissi.<br />

Tale tesi, intanto, veniva smentita dagli stessi consulenti, i<br />

quali incentravano la gran parte dei loro interventi<br />

sull’analisi dell’importanza dei macchinari innovativi acqui-<br />

stati dalle aziende intorno al 1999 e, pertanto, della rilevan-<br />

za proprio dei costi fissi e non di quelli variabili.<br />

Inoltre, la stessa relazione di consulenza tecnica di parte<br />

(cfr. atto acquisito) contiene, a tale proposito, una macrosco-<br />

pica contraddizione interna, in particolare tra alcuni concetti<br />

espressi nel secondo e nel terzo punto.<br />

In particolare, l’affermazione di cui al terzo punto “sarebbe<br />

stato più corretto considerare l’evoluzione subita dai soli costi<br />

variabili piuttosto che quella dei costi complessivi” risulta in<br />

palese contrasto con quanto sostenuto nel secondo punto,<br />

1507


laddove si rileva una inadeguata considerazione degli inve-<br />

stimenti effettuati dalla V.S.T. in beni durevoli (sic!).<br />

E, del resto, va considerato che, nella suddivisione costi va-<br />

riabili – costi fissi, questi ultimi rappresentano le quote di<br />

investimenti fissi di competenza di ciascun esercizio.<br />

Per altro verso, poi, a precisa domanda del Tribunale, il prof.<br />

Vermiglio finiva per ammettere senza riserve che i periti ave-<br />

vano preso in esame tutti i costi sostenuti dalle aziende negli<br />

anni di interesse, senza tralasciarne alcuno (cfr. trascrizio-<br />

ne), con ciò dando atto della qualità del lavoro svolto da co-<br />

storo.<br />

A tale proposito, il Collegio deve ribadire come i periti non<br />

solo abbiano analizzato correttamente tutte le voci di costo<br />

ma come, anzi, lo abbiano fatto seguendo sempre le metodo-<br />

logie più favorevoli all’imputato; ad esempio, considerando<br />

voci di costo neppure prese in esame dallo stesso consulente<br />

di parte Piazzese (ad es. le consistenti retribuzioni del dottor<br />

Oliveri) ovvero interpretando dette voci secondo i criteri più<br />

favorevoli per l’imputato, con ciò dimostrando un livello di<br />

terzietà e di affidabilità degno di nota e di encomio.<br />

E, nonostante ciò, i periti sono pervenuti alle sopra richia-<br />

mate ed inequivocabili conclusioni.<br />

Anche per questa ultima ragione l’apporto tecnico fornito dal<br />

collegio peritale appare estremamente significativo allo scopo<br />

di fare chiarezza sulle dinamiche di crescita dei costi azien-<br />

dali e delle tariffe applicate prima e dopo la seconda metà del<br />

1999.<br />

Tale esigenza di chiarezza, peraltro, è stata determinata<br />

dall’insistenza dell’Aiello e dei suoi consulenti nel sostenere<br />

una tesi – quella della esatta corrispondenza nel tempo tra le<br />

tariffe ed i costi sostenuti – che, senza la perizia, sarebbe<br />

rimasta unilateralmente affermata e non verificata.<br />

In conclusione, dunque, le osservazioni critiche svolte dai<br />

consulenti di parte non solo non hanno scalfito il granitico<br />

1508


sviluppo dell’elaborato peritale ma sono apparse come un ge-<br />

nerico tentativo di insinuare dubbi, senza fornire però spie-<br />

gazioni alternative o dimostrare tesi contrarie.<br />

All’esito della compiuta istruzione dibattimentale, dunque,<br />

appare dimostrato, con assoluta certezza, che le tariffe prati-<br />

cate dalle strutture dell’Aiello, in regime di assistenza indi-<br />

retta (l’unico in contestazione), erano notevolmente spere-<br />

quate in eccesso rispetto a quelle previste nei nomenclatori<br />

tariffari ed a quelle praticate dalle altre strutture private ita-<br />

liane in grado di fornire prestazioni analoghe.<br />

Inoltre, tali tariffe erano altrettanto sperequate rispetto an-<br />

che alle medesime prestazioni fornite dalle stesse strutture<br />

oggi imputate fino al primo semestre del 1999.<br />

E, si badi bene, non si tratta di un margine di sperequazione<br />

in qualche modo giustificabile sulla scorta di situazioni og-<br />

gettive particolari e dimostrabili.<br />

Ed invero, se si fosse trattato di una differenza percentuale<br />

riconducibile entro margini accettabili, gli imputati avrebbe-<br />

ro ben potuto tentare di dimostrare le cause obiettive e le ra-<br />

gioni tecnico-aziendali che l’avevano determinata.<br />

Ma, nel caso che ci occupa, tali differenze sono risultate<br />

nell’ordine di dieci/quindici volte rispetto ai reali “costi medi<br />

per paziente” per le medesime patologie curate con la terapia<br />

conformazionale.<br />

Come è stato ampiamente dimostrato dalla perizia disposta<br />

dal Collegio, inoltre, tale improvviso ed esponenziale incre-<br />

mento delle tariffe non ha trovato alcuna giustificazione in<br />

un corrispondente aumento dei costi aziendali.<br />

E, dunque, la tesi difensiva fondata sull’esistenza, comunque<br />

ed in qualunque torno di tempo, di una correlazione tra le ta-<br />

riffe praticate ed i costi aziendali sostenuti è stata del tutto<br />

smentita.<br />

Se questo è, dunque, il quadro complessivo delle risultanze<br />

risulta chiaro ed evidente che, proprio in coincidenza con il<br />

1509


mese di giugno del 1999, qualcosa era cambiato nel modo di<br />

operare delle due strutture.<br />

Fino a quel momento, infatti, la V.S.T., per ciascun paziente,<br />

aveva presentato un’unica richiesta di rimborso ed aveva e-<br />

messo, alla fine dell’intero trattamento, una sola fattura<br />

comprensiva di tutte le prestazioni erogate in suo favore, sia<br />

che si trattasse di paziente proveniente dalla provincia di Pa-<br />

lermo che da altre province.<br />

Tale unica fattura indicava, quindi, il “costo totale” che an-<br />

dava rimborsato per un determinato paziente e veniva inseri-<br />

ta in un “ruolo banca” (elenco cronologico contenente<br />

l’indicazione delle somme da erogare a titolo di rimborso) che<br />

veniva inviato alla A.S.L. competente per il rimborso.<br />

Quest’ultima - all’epoca non necessariamente la sola A.S.L.<br />

n. 6 – era, pertanto, messa nelle condizioni di conoscere, in<br />

un unico contesto temporale e documentale, il “costo totale”<br />

che, attraverso il meccanismo della procura, doveva rimbor-<br />

sare alle strutture, atteso che veniva presentata una sola ri-<br />

chiesta di rimborso ed una sola corrispondente fattura relati-<br />

va a tutte le prestazioni erogate per ciascun paziente.<br />

Inoltre, le pratiche presentate per il rimborso contenevano<br />

tutti i documenti prescritti dalla normativa in originale, non<br />

essendovi alcuna necessità di produrre fotocopie di tutti o di<br />

parte di essi.<br />

Viceversa, a partire dal giugno del 1999, le strutture<br />

dell’Aiello (anche l’A.T.M. sin dal momento del suo avvio) a-<br />

vevano iniziato a presentare numerose richieste di rimborso e<br />

ad emettere più fatture in relazione a ciascun paziente.<br />

Ognuna di dette fatture riguardava non l’intero compendio<br />

delle prestazioni erogate in favore del paziente ma solo una<br />

parte di esse (di solito con cadenza settimanale).<br />

Tuttavia, ciascuna di dette fatture non indicava un importo<br />

pari alla corrispondente frazione del trattamento complessivo<br />

(come ci si sarebbe dovuto logicamente attendere) ma ripor-<br />

1510


tava un importo esattamente uguale a quello complessivo, si-<br />

no a quel momento, erogato dalle AA.SS.LL. per ciascun tipo<br />

di patologie.<br />

Al fine di comprendere appieno questo passaggio appare utile<br />

ed opportuno fare un esempio pratico.<br />

Fino al giugno del 1999, per un tumore alla prostata le strut-<br />

ture dell’Aiello presentavano un’unica fattura dell’importo to-<br />

tale medio di 18 milioni di lire che comprendeva tutte le pre-<br />

stazioni erogate in favore di un determinato paziente (prima<br />

visita, accertamenti preliminari, individuazione del campo,<br />

sedute di radioterapia – all’incirca da venti a trenta - e visita<br />

di dimissione).<br />

Da quel momento in avanti, viceversa, le medesime strutture<br />

avevano iniziato a presentare diverse richieste di rimborso,<br />

ognuna delle quali conteneva una fattura sempre dell’importo<br />

di 18 milioni di lire.<br />

Ci si sarebbe dovuto aspettare che ciascuna di dette fatture,<br />

essendo relative solo ad una parte dell’intero trattamento,<br />

fossero di importo minore e, tutte assieme, ammontassero al-<br />

la cifra finale di 18 milioni di lire.<br />

Viceversa, ognuna di dette fatture risulta dell’importo di 18<br />

milioni di lire, determinando un assai rilevante incremento<br />

del “costo totale” del paziente, di guisa che un tumore alla<br />

prostata (per restare all’esempio indicato) finiva per costare<br />

alla A.S.L. una cifra enormemente superiore.<br />

In base ai dati evidenziati dall’amministratore giudiziario e<br />

ricavabili dalla documentazione in atti, invero, il “costo me-<br />

dio” per paziente in relazione al tumore alla prostata era, co-<br />

sì, passato da 9.000 euro circa a 143.000 euro circa.<br />

Inoltre, a differenza di quanto era accaduto sino a poco pri-<br />

ma, i pazienti venivano invitati ad eleggere domicilio sanita-<br />

rio a Bagheria ovvero a Palermo presso gli immobili messi a<br />

disposizione dallo stesso Aiello o dalle sue società immobilia-<br />

ri.<br />

1511


In tal guisa, tutte le pratiche di rimborso – siano esse per<br />

pazienti della provincia di Palermo che di altre province – ve-<br />

nivano presentate alla sola A.S.L. n.6 di Palermo, attraverso<br />

il Distretto sanitario di Bagheria, che così facendo diveniva<br />

l’unico soggetto pubblico competente per i controlli su dette<br />

pratiche.<br />

Le suddette fatture relative ad uno stesso paziente, grazie al-<br />

lo Iannì e ad altri funzionari infedeli della A.S.L. n.6, veniva-<br />

no poi artatamente inserite in “ruoli banca” diversi che veni-<br />

vano consegnati alla A.S.L. n. 6 a distanza di tempo gli uni<br />

dagli altri, di modo da rendere impossibile ricollegare i vari<br />

rimborsi ed accorgersi dell’enorme incremento del costo tota-<br />

le.<br />

Le relative pratiche di rimborso, infine, non potevano più<br />

contenere solo i documenti in originale ma, gioco forza, erano<br />

costituite in parte da fotocopie, proprio perché non si tratta-<br />

va più di una sola pratica per ciascun paziente ma di molte-<br />

plici pratiche, ognuna delle quali, in base alla normativa in-<br />

dicata, doveva contenere gli stessi documenti.<br />

Anche in questo caso appare utile fare qualche esempio pra-<br />

tico sulla scorta delle pratiche di rimborso depositate dal<br />

P.M. al fascicolo del dibattimento.<br />

In prima istanza, occorre citare un esempio di pratica di rim-<br />

borso avanzata prima del giugno del 99’, in modo da com-<br />

prendere le differenze rispetto al metodo adottato dagli impu-<br />

tati a partire da tale data in avanti.<br />

Nel caso del paziente Federico Giuseppe (v. allegato n. 18<br />

all’annotazione del N.A.S.), affetto da carcinoma faringo-<br />

laringeo, risulta presentata alla A.S.L. n. 6 – Distretto di Ba-<br />

gheria una sola richiesta di rimborso in data 23.11.1998.<br />

Detta pratica conteneva tutti i documenti in originale e, se-<br />

gnatamente: la richiesta di rimborso alla A.S.L. 6,<br />

l’attestazione della indispensabilità ed insostituibilità delle<br />

prestazioni, la ricetta del medico curante contenente la ri-<br />

1512


chiesta di effettuazione della radioterapia, la relazione medi-<br />

ca a firma del dott. Oliveri, le dichiarazioni del legale rappre-<br />

sentante della struttura aventi ad oggetto la non percezione<br />

di somme da parte dell’assistito e l’inesistenza di rapporti<br />

convenzionati col S.S.N., la procura speciale notarile rila-<br />

sciata dal paziente ed, infine, un’unica fattura dell’importo di<br />

19.500.000 lire.<br />

Ciò posto, può passarsi ad esaminare un esempio di pratica<br />

di rimborso avanzata dopo il giugno del 1999.<br />

Nel caso del paziente Poma Giuseppe da Trapani (v. allegato<br />

19 all’annotazione del N.A.S.), affetto da una patologia simile<br />

(carcinoma ipofaringeo), risultano presentate 14 richieste di<br />

rimborso, delle quali la prima alla A.S.L. di Trapani e le re-<br />

stanti tredici alla A.S.L. n. 6, per il tramite del Distretto di<br />

Bagheria.<br />

Tali richieste di rimborso, a differenza del primo caso esami-<br />

nato, non contengono ovviamente tutti i documenti in origi-<br />

nale, posto che alcuni di tali atti (la ricetta del medico cu-<br />

rante e l’attestazione della indispensabilità ed insostituibilità<br />

delle prestazioni), in quanto provenienti da strutture pubbli-<br />

che, non potevano essere rilasciati in più di un originale.<br />

Ciascuna di dette pratiche di rimborso, poi, contiene una di-<br />

versa fattura (le nn. 386 del 19.6.01, 438 del 26.6.01, 493<br />

del 3.7.01, 542 del 10.7.01, 582 del 17.7.01, 647 del<br />

27.7.01, 682 del 2.8.01, 718 del 13.8.01, 745 del 21.8.01,<br />

771 del 28.8.01, 794 del 4.9.01, 826 del 11.9.01, 852 del<br />

18.9.01) sempre dell’importo di 18 milioni di lire (ad eccezio-<br />

ne di una pari a 17.500.000 lire).<br />

In tal modo, ovviamente, il “costo totale” del rimborso per ta-<br />

le paziente è risultato pari a 251.500.000 lire.<br />

Vale la pena di evidenziare come ciascuna di dette fatture<br />

non faccia espresso e chiaro riferimento al fatto che si trat-<br />

tava dell’importo richiesto per una mera frazione del tratta-<br />

mento, ma riportava (come nei casi precedenti al giugno del<br />

1513


99) la dizione “vs. dare per trattamento radiante con accelera-<br />

tore lineare”.<br />

Tale indicazione generica, a giudizio del Collegio, appare<br />

chiaramente fuorviante, nel senso che induce la persona of-<br />

fesa a ritenere che ognuna di dette fatture, inviate a corredo<br />

di pratiche di rimborso differenti ed avanzate in tempi diver-<br />

si, si riferisse all’intero trattamento di quel paziente.<br />

E ciò anche e soprattutto perché ciascuna di dette pratiche e<br />

delle relative fatture riportavano un importo esattamente pari<br />

a quello totale richiesto, per casi analoghi, fino al mese di<br />

giugno del 1999.<br />

Di guisa che, la A.S.L. n.6 di Palermo ed i suoi funzionari<br />

addetti al pagamento dei rimborsi, applicando l’ordinaria di-<br />

ligenza, erano indotti in errore circa il fatto che ciascuna di<br />

dette richieste di rimborso non fosse l’unica a saldo<br />

dell’intero trattamento (come avveniva sino a poco prima e<br />

come le apparenze create ad arte lasciavano univocamente ri-<br />

tenere) ma solo una frazione del “costo totale” relativo a cia-<br />

scun paziente.<br />

A ciò si aggiunga che l’intento fraudolento così delineato e<br />

posto in essere era facilitato e garantito dall’intervento in<br />

correità da parte dello Iannì, il quale non solo esprimeva si-<br />

stematicamente il proprio “parere favorevole” in calce alle ri-<br />

chieste di rimborso ma, in modo altrettanto sistematico, ap-<br />

poneva su ogni singola fattura presentata il timbro con la di-<br />

citura “si dichiara che sono stati effettuati i dovuti con-<br />

trolli sanitari e amministrativi e pertanto si autorizza<br />

la liquidazione e il pagamento di L….” e la sua firma.<br />

Appare chiaro come tale falsa attestazione circa l’avvenuta<br />

effettuazione dei controlli, sia di tipo sanitario che ammini-<br />

strativo (in realtà mai eseguiti da parte del funzionario a ciò<br />

competente), implementasse a dismisura il livello di attendi-<br />

bilità delle pratiche di rimborso.<br />

1514


Sino al punto che, nei passaggi amministrativi successivi, i<br />

funzionari della A.S.L. erano indotti a ritenere, falsamente,<br />

che si trattasse di richieste preventivamente valutate e veri-<br />

ficate dai colleghi del competente Distretto di Bagheria.<br />

Tale apporto fornito dallo Iannì, dunque, risulta, in buona<br />

parte, determinante per il raggiungimento del proposito delit-<br />

tuoso e spiega la ragione per la quale questo tipo di truffa<br />

abbia avuto inizio proprio in coincidenza con il suo arrivo al<br />

Distretto di Bagheria.<br />

Allo stesso modo, rende ancor più chiaro il motivo che ha in-<br />

dotto l’Aiello ad avviare, in modo sistematico, la pratica del<br />

c.d. domicilio sanitario per i pazienti provenenti da fuori<br />

provincia.<br />

Tale espediente, come si è già anticipato, veniva adottato<br />

proprio per concentrare sul Distretto di Bagheria – e quindi<br />

nelle mani del complice Iannì – tutte le competenze in mate-<br />

ria di controllo delle pratiche di rimborso, sia per i pazienti<br />

della provincia di Palermo che per quelli provenienti da altre<br />

province siciliane.<br />

E serviva ad evitare il rischio che altri funzionari, più solerti<br />

ed attenti, potessero rilevare l’esistenza di anomalie nei mec-<br />

canismi di liquidazione dei rimborsi da parte dell’Aiello e del-<br />

le sue strutture.<br />

Lo Iannì, inoltre, assicurava l’inserimento delle plurime ri-<br />

chieste di rimborso per uno stesso paziente in “ruoli banca”<br />

diversi, che inviava presso gli uffici di Palermo, a distanza di<br />

tempo gli uni dagli altri, in modo da rendere ancora più diffi-<br />

cile, per i colleghi addetti alla liquidazione, accorgersi<br />

dell’esistenza di più pratiche.<br />

La predisposizione di tali subdole modalità di fatturazione, la<br />

trasmissione di più richieste di rimborso per ciascun pazien-<br />

te (fatte passare per uniche), il loro inserimento in “ruoli<br />

banca” diversi e la falsa attestazione, da parte dello Iannì,<br />

dell’avvenuta effettuazione dei controlli, sanitari ed ammini-<br />

1515


strativi, costituiscono, a giudizio del Collegio, artifici e raggi-<br />

ri più che idonei a trarre in inganno i funzionari della A.S.L.<br />

n. 6 di Palermo, addetti alla liquidazione, circa la regolarità<br />

delle procedure seguite dalle strutture dell’Aiello.<br />

Né tale dato appare smentito dal generico richiamo alla “alle-<br />

gata relazione tecnico-sanitaria del trattamento”, contenuto<br />

nelle suddette fatture.<br />

E ciò in quanto anche tale relazione non fa menzione esplici-<br />

ta del fatto che si tratta solo del rimborso di una parte<br />

dell’intero trattamento ma si limita ad indicare – esattamente<br />

come accadeva prima del giugno 99’ - la durata temporale del<br />

trattamento medesimo.<br />

Appare evidente come tale generica e fuorviante indicazione<br />

non sia idonea a consentire alla persona offesa di compren-<br />

dere la natura parziale del rimborso richiesto con ognuna di<br />

dette plurime richieste.<br />

Gli impiegati della A.S.L. n. 6 addetti alla liquidazione, inve-<br />

ro, non avrebbe potuto ricavare, da questo tipo di dizione, ta-<br />

le univoca conseguenza né sarebbero stati in grado di argui-<br />

re, dal mero dato della durata, che si trattava solo di un par-<br />

te del trattamento medesimo.<br />

Costoro, del resto, esaminavano, una alla volta, ciascuna di<br />

dette plurime pratiche di rimborso, in quanto, come si è det-<br />

to, le stesse venivano appositamente inserite in “ruoli banca”<br />

diversi.<br />

Ed, in ognuna di esse, rinvenivano una sola fattura di impor-<br />

to totale esattamente corrispondente a quello rimborsato, si-<br />

no a quel preciso momento temporale, per ciascuna tipologia<br />

di tumore.<br />

Nonché, venivano ulteriormente indotti in errore<br />

dall’autorevole duplice avallo fornito dal dottore Iannì, che,<br />

attraverso i timbri apposti, dava atto dell’avvenuta effettua-<br />

zione, con esito positivo, dei controlli sanitari ed ammini-<br />

strativi ed esprimeva il nulla-osta alla liquidazione.<br />

1516


Di talchè, davvero, i suddetti impiegati della A.S.L. n. 6 non<br />

potevano che provvedere alla liquidazione di ciascuna richie-<br />

sta, ritenendo, in assoluta buona fede, che si trattasse<br />

dell’unica relativa a quel dato paziente.<br />

Tutti i suddetti artifici e raggiri erano posti in essere in modo<br />

da non consentire alla persona offesa di rendersi conto che,<br />

per ciascun singolo paziente, erano state presentate più ri-<br />

chieste di rimborso e più fatture e che, di conseguenza, il<br />

“costo totale” relativo a tale paziente ammontava alla somma<br />

di tutti gli importi richiesti.<br />

Attraverso tale complesso meccanismo truffaldino di fattura-<br />

zione e di rimborso, le strutture V.S.T. ed A.T.M. sono riusci-<br />

te, con la decisiva complicità dello Iannì, ad ottenere rimbor-<br />

si dieci o quindici volte superiori rispetto alle medesime pre-<br />

stazioni erogate fino al giugno del 1999.<br />

Tale affermazione, peraltro, ha trovato piena conferma nella<br />

deposizione dell’amministratore giudiziario Andrea Dara, il<br />

quale, tra le altre cose, ha riferito circa le enormi differenze<br />

di fatturato rilevate nel periodo in esame.<br />

Dal 1999 al 2002 (l’unico periodo oggetto della contestazione)<br />

le due strutture, invero, avevano registrato un rilevante au-<br />

mento dei fatturati annui.<br />

Nell’anno 2000 la V.S.T. (l’unica operativa quell’anno) aveva<br />

fatturato una somma corrispondente a 39.061.000,00 euro,<br />

nel 2001 il fatturato complessivo delle due strutture ammon-<br />

tava a 46.923.000,00 euro (di cui 33.560.000,00 la V.S.T. e<br />

13.377.000,00 l’A.T.M.) e nel 2002 a 56.651.000,00 euro (di<br />

cui 32.373.000,00 la V.S.T. e 24.279.000,00 l’A.T.M.).<br />

Tali livelli di fatturato, aumentati in modo esponenziale ri-<br />

spetto agli anni pregressi, avevano subito, poi, un enorme<br />

abbattimento dopo la scoperta della truffa ed il subentro<br />

dell’amministrazione giudiziaria.<br />

A seguito della “rivalorizzazione delle prestazioni di radiote-<br />

rapia oncologica” in base ai parametri del tariffario del 1997,<br />

1517


così come stabiliti dalla A.S.L. e dall’Assessorato alla Sanità,<br />

infatti, erano stati fissati dei riferimenti valoriali corretti ed<br />

in linea con il mercato.<br />

Nell’anno 2004, ad esempio, il fatturato complessivo delle<br />

due strutture, poste sotto amministrazione giudiziaria, am-<br />

montava a 6.636.000,00 euro (di cui 5.500.000 la V.S.T. e<br />

1.136.000,00 la A.T.M.) ed anche negli anni successivi si era<br />

attestato su valori simili.<br />

E, ciò nonostante, si fossero mantenuti livelli corrispondenti<br />

di operatività delle strutture, le quali, anche dopo il seque-<br />

stro di prevenzione, hanno continuato a fornire, sotto il pro-<br />

filo quali-quantitativo, lo stesso tipo e numero di prestazioni<br />

ed hanno salvaguardato i livelli occupazionali e gli standard<br />

gestionali.<br />

Non è, dunque, compito disagevole determinare, sia pure in<br />

modo approssimativo, l’entità delle somme indebitamente lo-<br />

cupletate dall’Aiello, dal Carcione (il quale, pur non avendo<br />

avuto contestato alcun reato in materia sanitaria, ha benefi-<br />

ciato dei proventi illeciti in qualità di socio) e dalle loro so-<br />

cietà V.S.T. ed A.T.M..<br />

Somme che, nei soli anni in contestazione, ammontano a di-<br />

verse decine di milioni di euro, alle quali andrebbero aggiun-<br />

te – ma non in questa sede, esulando dai capi di imputazione<br />

– quelle incassate anche in regime di pre-convenzionamento,<br />

grazie alla complicità dello Iannì e del Manenti.<br />

Ciò posto, tornando alla disamina del suddetto meccanismo<br />

truffaldino, deve ribadirsi come le strutture dell’Aiello, a par-<br />

tire dal giugno del 1999 e fino all’avvento del regime di assi-<br />

stenza pre-convenzionata, non hanno più messo la A.S.L. n.<br />

6 in condizione di accertare il “costo totale” di ciascun pa-<br />

ziente.<br />

Ed anzi, attraverso la complicità dello Iannì ed i sopra de-<br />

scritti artifici e raggiri, hanno, di fatto, indotto la persona of-<br />

1518


fesa in errore circa l’esistenza di più pratiche di rimborso re-<br />

lative a ciascun paziente.<br />

Ed hanno indotto l’A.S.L. n. 6 a liquidare ciascuna pratica<br />

come se fosse l’unica relativa a ciascun determinato pazien-<br />

te, senza potersi avvedere del fatto che, invece, le pratiche di<br />

rimborso erano plurime.<br />

Tale meccanismo di rimborso e fatturazione risulta adottato,<br />

in modo sistematico, per tutte le pratiche successive al mese<br />

di giugno del 1999, come appare evidente, sia attraverso la<br />

diretta disamina dei documenti in atti, che dalla deposizione<br />

del maresciallo Di Pasquale del N.A.S. dei Carabinieri, il qua-<br />

le ha esaminato l’intero compendio delle pratiche di rimbor-<br />

so.<br />

Di talchè, può concludersi che il suddetto meccanismo truf-<br />

faldino sia stato posto in essere in relazione a tutte le prati-<br />

che di rimborso presentate, in regime di assistenza indiretta,<br />

a partire dal mese di giugno del 99’ e fino all’esaurimento<br />

delle prestazioni erogate secondo tale regime.<br />

Come si è detto, infatti, entrambe le strutture (ma la A.T.M.<br />

in misura maggiore) hanno continuato ad erogare prestazioni<br />

in assistenza indiretta anche dopo il loro formale passaggio<br />

al sistema del pre-convenzionamento (rispettivamente feb-<br />

braio e giugno 2002).<br />

Quanto emerso induce a ritenere provati gli estremi del reato<br />

di truffa di cui alle lettere B) e C) dei capi D-1) ed E-1), posto<br />

che, nel primo caso, è prevista la truffa riferibile ai pazienti<br />

provenienti dalla provincia di Palermo e nel secondo quella<br />

relativa ai pazienti originari di altre province.<br />

Come si è visto, per quest’ultima categoria di pazienti si è<br />

accertata la presentazione di una prima pratica di rimborso<br />

alla A.S.L. di residenza e le successive, dopo l’elezione del<br />

domicilio sanitario ed attraverso la seconda procura, alla<br />

A.S.L. n.6 di Palermo.<br />

1519


L’unica sostanziale differenza tra le suddette modalità di<br />

commissione della truffa, pertanto, consiste nella duplicazio-<br />

ne anche del primo rimborso, nel senso che questo veniva<br />

chiesto sia alle varie AA.SS.LL. di provenienza dei pazienti<br />

fuori-sede che anche alla A.S.L. n.6.<br />

Con la conseguenza che, per tale primo rimborso, gli imputa-<br />

ti ottenevano una duplice liquidazione per una stessa frazio-<br />

ne di prestazioni.<br />

Chiarito questo aspetto distintivo tra le due ipotesi, a giudi-<br />

zio del Collegio, sussistono gli estremi ed i presupposti del<br />

delitto di truffa aggravata, così come contestato nelle lettere<br />

B) e C) dei capi D-1) ed E-1).<br />

Come è noto, per costante giurisprudenza di legittimità,<br />

l’elemento caratterizzante di tale reato è, per l’appunto, rap-<br />

presentato dagli artifici e/o dai raggiri che determinano<br />

l’induzione in errore da parte della persona offesa.<br />

Con la precisazione che, ai fini della sussistenza del reato di<br />

truffa, “non basta che dall’agente siano stati posti in essere<br />

artifici o raggiri atti a causare la induzione in errore della vit-<br />

tima, ma occorre un effettivo inganno di questa come conse-<br />

guenza dell’azione criminosa svolta” (Cass. Sez.II,<br />

n.4474/84).<br />

“Invero, la responsabilità dell’imputato deriva non dalla ido-<br />

neità dell’artificio o raggiro ma dalla determinazione in concre-<br />

to dell’errore nel soggetto passivo con consequenziale ingiusto<br />

profitto dell’agente” (ibidem).<br />

La superiore ricostruzione critica dei fatti, a giudizio del Tri-<br />

bunale, consente di ritenere che quantomeno gli imputati<br />

Aiello e Iannì hanno, di comune accordo, posto in essere vari<br />

tipi di artifici e raggiri costituiti, tra gli altri, dalla moltipli-<br />

cazione delle richieste di rimborso, dalla connessa prolifera-<br />

zione delle fatture tutte per importi pressocchè identici,<br />

dall’omessa indicazione del fatto che ogni rimborso si riferiva<br />

solo ad una parte delle prestazioni erogate in favore di cia-<br />

1520


scun paziente, dall’inserimento dei rimborsi di un medesimo<br />

paziente in ruoli-banca diversi ed a distanza di tempo gli uni<br />

dagli altri, dall’apposizione del timbro dello Iannì che atte-<br />

stava l’avvenuta esecuzione di tutti i controlli amministrativi<br />

e sanitari etc. etc.).<br />

Per le sopra richiamate considerazioni, detti artifici e raggiri<br />

sono risultati idonei, in concreto, a trarre in inganno i fun-<br />

zionari liquidatori della A.S.L. n.6 di Palermo, non lasciando<br />

loro alcuna alternativa rispetto al convincimento che ognuna<br />

delle pratiche di rimborso presentate a nome di un paziente<br />

fosse, come accaduto fino a quel momento, l’unica relativa a<br />

quel soggetto.<br />

Con l’ulteriore artificio, specifico e determinante,<br />

dell’apposizione su ogni pratica del visto di controllo da parte<br />

del dottore Iannì che, in modo apparente, attestava<br />

l’effettuazione di controlli sanitari ed amministrativi in realtà<br />

mai eseguiti.<br />

E non v’è chi non veda come tale, viziato ma apparente, pas-<br />

saggio istruttorio abbia, di fatto, ulteriormente inciso sul<br />

convincimento dei funzionari addetti alle successive fasi di<br />

liquidazione delle pratiche di rimborso, atteso che si trattava<br />

di attestazioni rilasciate, sotto la propria responsabilità, dal<br />

dirigente del Distretto sanitario di Bagheria, competente per i<br />

suddetti controlli.<br />

Deve, quindi, concludersi ritenendo pacificamente accertato<br />

l’elemento essenziale della presenza di artifici e/o raggiri ri-<br />

sultati plurimi, convergenti verso il medesimo scopo e più<br />

che idonei, in concreto, a trarre in inganno l’ente pubblico ed<br />

a modificarne il corretto operato e l’andamento.<br />

Sulla scorta dei principi di diritto stabiliti, in modo costante<br />

e consolidato, dalla Corte regolatrice, peraltro, è noto che:<br />

“in tema di truffa, poiché il delitto si consuma anche a mezzo<br />

di un negozio apparentemente valido, ma, nella sua essenza,<br />

viziato dalla mancanza di un corretto processo volitivo del sog-<br />

1521


getto passivo (determinatosi alla stipulazione del negozio per<br />

l’errore in lui ingenerato dai raggiri o dagli artifici del soggetto<br />

attivo), nel valutare la sussistenza di truffa in danno dello Sta-<br />

to o di altro ente pubblico, l’analisi non può limitarsi<br />

all’accertamento della mera conformità a diritto dell’atto ammi-<br />

nistrativo che dispone patrimonialmente a favore del privato.<br />

E’ viceversa necessario accertare che alla emanazione dell’atto<br />

la pubblica amministrazione non si sia determinata in quanto<br />

indotta in errore dagli artifici o raggiri posti in essere dal pri-<br />

vato medesimo. In tal caso, infatti, l’ingiusto profitto ed il dan-<br />

no vanno individuati – indipendentemente dalla legittimità for-<br />

male del deliberato amministrativo – nel vantaggio e nel pre-<br />

giudizio, rispettivamente derivanti alle parti, dalla emanazione<br />

di un atto dispositivo che, in assenza dei predetti artifici o<br />

raggiri, non sarebbe stato emanato” (Cass. Sez. V,<br />

n.11441/99).<br />

Nel caso di specie, non c’è alcun dubbio che la volontà della<br />

pubblica amministrazione – la A.S.L. n. 6 di Palermo, sogget-<br />

to ben distinto da taluni suoi infedeli dipendenti – sia risul-<br />

tata del tutto condizionata e viziata dai complessi e sofistica-<br />

ti meccanismi di induzione in errore posti in essere da parte<br />

dell’Aiello e dei suoi sodali.<br />

E che, di conseguenza, le procedure di rimborso, pur for-<br />

malmente corrette ma attuate in tal modo solo a motivo degli<br />

artifici e raggiri posti in essere, siano state il frutto di una<br />

attività intrinsecamente truffaldina.<br />

Conclusione che riverbera anche sul concetto di ingiusto pro-<br />

fitto, altro elemento strutturale della fattispecie in esame.<br />

Ed invero, “in tema di truffa … il carattere dell’ingiustizia è at-<br />

tribuito al profitto dal fatto di essere stato conseguito “sine ju-<br />

re”, sì che l’arricchimento in cui esso si risolve risulta realizza-<br />

to “sine causa”, per l’assenza di un titolo giuridico che lo giu-<br />

stifichi” (Cass. Sez. VI, n.470/92).<br />

1522


Secondo la Suprema Corte, dunque, il profitto, in tanto è in-<br />

giusto in quanto è “sine jure”, cioè ingiustificato e non assi-<br />

stito da un titolo giuridico.<br />

Non è, invece, necessariamente ingiusto il profitto “contra<br />

jus”, cioè quello ancorato ad una violazione di legge.<br />

Pertanto, la circostanza per la quale le prestazioni sono state<br />

tutte di fatto erogate non esclude affatto l’esistenza di un in-<br />

giusto profitto, posto che le stesse venivano pagate più volte<br />

e, nel loro complesso, a prezzi esorbitanti rispetto a qualun-<br />

que parametro di riferimento l’interprete voglia individuare<br />

(“in tema di truffa contrattuale, la sussistenza dell’ingiusto<br />

profitto e del corrispettivo danno non sono esclusi dal fatto che<br />

il raggirato abbia corrisposto il prezzo del servizio fornito<br />

quando risulti che esso sia stato acquisito per effetto di raggi-<br />

ri” Cass. Sez. 2 n.14801/03).<br />

Nel caso in esame, i rimborsi complessivi per ciascun pazien-<br />

te erano non dovuti e, quindi, ingiusti, nel senso sopra indi-<br />

cato dalla giurisprudenza di legittimità.<br />

Gli stessi, infatti, erano percepiti più volte, erano in palese<br />

violazione del corretto regime contrattuale stabilito dalla c.d.<br />

assistenza indiretta ed erano sproporzionati per eccesso sia<br />

rispetto ai prezzi medi del mercato sanitario, che ai prezzi<br />

praticati, fino a quel momento, dalle stesse strutture<br />

dell’imputato che, infine, rispetto ai costi aziendali sostenuti<br />

(secondo la tesi introdotta e sostenuta dall’Aiello).<br />

Sotto il profilo intenzionale, poi, gli imputati erano del tutto<br />

consapevoli dell’ingiustizia del profitto conseguito, essendo<br />

ben consci che i rimborsi richiesti ed ottenuti non compete-<br />

vano loro, almeno in quella misura (circa 15 volte superiore<br />

rispetto ai giusti prezzi).<br />

Come appare evidente, dunque, le condotte in esame sono<br />

andate ben al di là del suddetto perimetro normativo, posto<br />

che le emergenze probatorie complessive e la perizia in atti<br />

hanno dimostrato che le prestazioni erogate dalle strutture<br />

1523


sono state pagate decine di volte in più rispetto ai giusti pa-<br />

rametri di riferimento.<br />

Viceversa, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto confi-<br />

gurabile la truffa contrattuale anche nel caso in cui la P.A. si<br />

trovi a versare il giusto prezzo di un determinato bene o ser-<br />

vizio fornito dal privato, purchè ciò sia avvenuto a seguito di<br />

artifici o raggiri: “sussiste il reato di truffa contrattuale indi-<br />

pendentemente dal fatto che il deceptus abbia pagato il giusto<br />

corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli,<br />

realizzandosi l’illecito per il solo fatto che si sia addivenuti al-<br />

la stipulazione di un contratto che, senza gli artifici e raggiri<br />

posti in essere dall’agente, non sarebbe stato stipulato” (Cass.<br />

Sez. II n.12027/97).<br />

Più in generale, secondo il costante insegnamento della Cas-<br />

sazione, nel ricercarsi il significato dei concetti di ingiusto<br />

profitto ed altrui danno, deve farsi “astrazione dell’esistenza<br />

o meno di una proporzionalità od equivalenza economica delle<br />

reciproche prestazioni”, nel senso che il danno penale non<br />

equivale al danno civilistico né costituisce una mera conse-<br />

guenza del reato ma è insito nel reato stesso.<br />

Nel caso in esame, oltretutto, nel percorso operativo seguito<br />

nel tempo dall’Aiello e dalle sue aziende private, è evidente<br />

l’esistenza di una crasi coincidente all’incirca con la metà<br />

dell’anno 1999.<br />

E, come si era già sottolineato, proprio in concomitanza con<br />

la nomina dello Iannì a direttore del Distretto sanitario di<br />

Bagheria, ruolo che, per le svariate ragioni suindicate, era<br />

centrale per la realizzabilità della truffa.<br />

Appare oggi chiaro come l’improvviso cambio di modalità ope-<br />

rative relative alla presentazione delle richieste di rimborso<br />

ed alla fatturazione delle prestazioni non avesse alcuna ra-<br />

gione amministrativa o gestionale né fosse connessa ad alcu-<br />

na modifica della normativa o della prassi generale.<br />

1524


Rispondeva, viceversa, all’unico scopo di consentire la realiz-<br />

zazione della truffa, con le modalità in precedenza descritte.<br />

Sotto altro profilo, tale modifica delle modalità operative del-<br />

le aziende dell’Aiello ha determinato una violazione del prin-<br />

cipio di buona fede del contraente privato, legato alla P.A. da<br />

un continuativo rapporto di fornitura di servizi e/o presta-<br />

zioni.<br />

E ciò in quanto, in questo caso, il privato, dopo anni di at-<br />

tuazione di una prassi consolidata, ha, in modo unilaterale,<br />

modificato i sistemi di rimborso, non solo senza comunicarlo<br />

alla A.S.L. n. 6 ma, addirittura, facendo in modo che i fun-<br />

zionari pubblici non potessero accorgersi delle intervenute<br />

modifiche e continuassero ad operare come se nulla fosse<br />

cambiato.<br />

In conclusione, pertanto, va affermata la penale responsabili-<br />

tà degli imputati Aiello e Iannì in relazione alle lettere B) e C)<br />

dei suddetti capi di imputazione.<br />

L’Aiello, invero, ha svolto il ruolo di autentico dominus im-<br />

prenditoriale (anche al di là della qualifica formale di socio di<br />

maggioranza), di ideatore ed attuatore del complesso sistema<br />

truffaldino nonché di beneficiario diretto, attraverso la per-<br />

cezione degli utili di impresa, che indiretto (in veste di socio<br />

delle due compagini) dell’ingiusto profitto locupletato.<br />

Lo Iannì, dal canto suo, ha fornito un apporto di fondamen-<br />

tale importanza per la realizzazione delle comuni finalità ille-<br />

cite perseguite, dando, peraltro, prova di condividere inte-<br />

gralmente i percorsi criminosi dell’Aiello.<br />

Come dimostrano, vieppiù, il reiterato passaggio di notizie<br />

circa l’andamento delle indagini del N.A.S. e, soprattutto, gli<br />

avvenimenti appena successivi ai fatti in esame.<br />

Ed invero, pur trattandosi di condotte ricadenti in un lasso<br />

temporale non ricompreso nelle odierne imputazioni, le quali,<br />

come precisato, attengono unicamente al regime di “assisten-<br />

1525


za indiretta”, appare significativo evidenziare alcuni fatti di<br />

sicuro rilievo.<br />

La normativa in materia, invero, aveva sancito il passaggio<br />

obbligatorio alla sanità privata convenzionata, di guisa che<br />

tutte le strutture private che avevano, sino a quel momento,<br />

operato in regime di assistenza indiretta dovevano essere ac-<br />

creditate con il servizio sanitario nazionale e regionale me-<br />

diante un rapporto di pre-convenzionamento.<br />

Tale nuovo regime comportava, tra l’altro, il mutamento del<br />

sistema di determinazione delle tariffe, le quali dovevano es-<br />

sere parametrate con esclusivo riferimento ai nomenclatori<br />

tariffari.<br />

Tale nuova situazione rischiava di incidere pesantemente<br />

sulle strutture dell’Aiello, posto che in Sicilia era ancora vi-<br />

gente il vecchio tariffario del 1997 che non ricomprendeva le<br />

prestazioni dalle stesse erogate.<br />

Come accaduto dopo il subentro dell’amministrazione giudi-<br />

ziaria, invero, una corretta operazione di rivalorizzazione del-<br />

le tariffe di radioterapia oncologica, per similitudine alle ta-<br />

riffe previste dal nomenclatore del 1997, avrebbe, in sostan-<br />

za, comportato un crollo verticale dei fatturati delle due<br />

strutture.<br />

Tuttavia, approfittando del fatto che le principali cinque pre-<br />

stazioni erogate dalle due strutture non erano espressamente<br />

ricomprese nel tariffario regionale, l’imputato è riuscito ad<br />

ottenere lo stesso rimborsi di importo pressocchè identico,<br />

giovandosi, ancora una volta, della preziosa collaborazione<br />

delittuosa dello Iannì.<br />

Ed invero, con la evidente complicità di quest’ultimo e<br />

dell’allora direttore generale della A.S.L. n.6, Giancarlo Ma-<br />

nenti, l’Aiello ed i suoi soci concordavano un “tariffario spe-<br />

ciale” per le cinque prestazioni non comprese nel nomencla-<br />

tore regionale dell’11.12.1997.<br />

1526


A seguito della delibera n. 88 del gennaio del 2002, la Villa<br />

Santa Teresa “proponeva” al direttore generale della A.S.L.<br />

n.6 di Palermo l’applicazione di nuove tariffe per le cinque<br />

prestazioni di radioterapia.<br />

Si trattava di una richiesta del tutto irricevibile, in quanto il<br />

direttore generale della A.S.L. non aveva alcuna competenza<br />

in materia di determinazione ed applicazione di tariffe.<br />

Ciò nonostante, il direttore generale della A.S.L. n.6, Gian-<br />

carlo Manenti, non solo non rigettava la richiesta ma la gira-<br />

va al responsabile del Distretto di Bagheria, l’imputato Lo-<br />

renzo Iannì, con una “puntata” a mano in calce al documento<br />

che recita: “V° si delega il direttore del distretto di Bagheria a<br />

concordare le tariffe x le prestazioni non previste nel nomen-<br />

clatore”.<br />

Come ammesso dall’imputato Michele Aiello, il Manenti aveva<br />

adottato tale provvedimento a fronte della dazione di una<br />

somma di denaro in contanti da parte sua.<br />

Il dottore Iannì, pur trovandosi in una posizione di ancor più<br />

evidente incompetenza rispetto al direttore generale, “con-<br />

cordava” le cinque tariffe come proposte dall’Aiello e dal Car-<br />

cione, anche se con una minima riduzione rispetto a quelle<br />

applicate in vigenza del regime di assistenza indiretta.<br />

Rimanendo agli esempi citati, il costo medio di un tumore al-<br />

la prostata, sulla scorta delle tariffe concordate tra lo Iannì e<br />

le strutture dell’Aiello, passava da 143.000,00 euro a<br />

136.500,00 euro.<br />

Appare, pertanto, del tutto evidente come, grazie<br />

all’intervento complice e retribuito dello Iannì e del Manenti,<br />

le tariffe di fatto applicate dalle strutture dell’Aiello e del<br />

Carcione fossero rimaste sostanzialmente inalterate ed atte-<br />

state su valori del tutto fuori mercato e sproporzionati per<br />

eccesso rispetto ai parametri vigenti in Italia.<br />

1527


La difesa dell’imputato ha, addirittura, sostenuto, in chiave<br />

positiva, l’avvenuta riduzione delle precedenti tariffe che il<br />

proprio cliente avrebbe operato.<br />

Tesi, per la verità, insostenibile, in quanto le tariffe “concor-<br />

date” erano pressocchè identiche e rimanevano decine e de-<br />

cine di volte superiori a quelle corrette ed applicate nel resto<br />

d’Italia.<br />

L’imputato Iannì, dunque, in perfetta coerenza con il ruolo di<br />

complice dell’Aiello, aveva continuato a garantire di fatto<br />

(grazie anche all’intervento retribuito del Manenti) il mante-<br />

nimento dei livelli di illecita locupletazione del denaro pub-<br />

blico da parte del suo correo.<br />

Ciò smentisce un’altra delle tesi della difesa dell’imputato<br />

che si fonda sulla presunta illogicità del sistema truffaldino<br />

che sarebbe stato inevitabilmente destinato ad essere scoper-<br />

to.<br />

Appare, infatti, chiaro come, dapprima, l’applicazione delle<br />

tariffe concordate con lo Iannì – su delega del Manenti – e,<br />

poi, l’inserimento di nuove tariffe, grazie al Cuffaro, nel no-<br />

menclatore tariffario in via di approvazione avrebbero garan-<br />

tito l’impunità dei correi.<br />

Ed invero, grazie a tali due ulteriori e progressivi passaggi<br />

(ed alle complicità evidenziate), le tariffe frutto del, sopra de-<br />

scritto, metodo truffaldino sarebbero state legalizzate e si sa-<br />

rebbe occultata per sempre l’esistenza della truffa.<br />

La truffa, pertanto, non era destinata inevitabilmente ad es-<br />

sere scoperta, come sostenuto dalla difesa, ma semmai ad<br />

essere “coperta”, proprio grazie al successivo intervento dello<br />

Iannì ed a quelli successivi degli altri imputati ed, in primis,<br />

del Cuffaro.<br />

Non v’è chi non veda, peraltro, come tale condotta posta in<br />

essere dal Manenti e dallo Iannì sia del tutto illegittima ed in<br />

violazione di legge.<br />

1528


La normativa vigente, infatti, non consente al direttore gene-<br />

rale di una A.S.L. e, tantomeno, ad un funzionario da questi<br />

delegato, di stabilire nuove tariffe per prestazioni non ricom-<br />

prese nei nomenclatori tariffari.<br />

L’introduzione di nuove prestazioni e delle relative tariffe in<br />

un nomenclatore tariffario è, infatti, un atto amministrativo<br />

di competenza e di derivazione normativa che, peraltro, pre-<br />

suppone una preventiva valutazione tecnica, da parte degli<br />

organismi a ciò deputati, circa la validità scientifica e<br />

l’utilità per la salute pubblica di dette prestazioni.<br />

Ad ulteriore conferma di tale assunto, è sufficiente evidenzia-<br />

re come tutti i nomenclatori tariffari, nazionali e regionali,<br />

sono stati, nel tempo, sempre adottati con apposito atto<br />

normativo, previa analisi tecnica svolta da organismi scienti-<br />

fici.<br />

Del resto, agli atti è dimostrato come, in vista di un adegua-<br />

mento del nomenclatore regionale, fosse stata istituita una<br />

apposita Commissione di esperti avente il compito proprio di<br />

valutare le rilevanza e la validità scientifica delle nuove pre-<br />

stazioni da inserire e di determinare le relative tariffe rispet-<br />

to al mercato sanitario ed ai parametri assimilabili.<br />

Tutte queste convergenti considerazioni inducono ad esclude-<br />

re che un direttore generale di una singola A.S.L. – ed a<br />

maggior ragione un funzionario da questi delegato – potesse<br />

arrogarsi il diritto di stabilire, peraltro di concerto con<br />

l’unica struttura privata interessata, le tariffe di prestazioni<br />

specialistiche non previste dal nomenclatore tariffario.<br />

Dall’analisi complessiva del contesto nel quale sono maturati<br />

questi fatti, si ricava che tale illegittima procedura sia stata<br />

posta in essere dal Manenti e dallo Iannì al solo e preciso<br />

scopo di favorire le aziende private dell’Aiello.<br />

Con ciò consentendo a quest’ultimo (ed al Carcione) di conti-<br />

nuare ad applicare tariffe corrispondenti a quelle frutto della<br />

1529


truffa e superiori, in modo esponenziale, a quelle applicate<br />

nel resto d’Italia per lo stesso tipo di terapie.<br />

Lo stesso Aiello, peraltro, ha ammesso nel corso dell’esame di<br />

avere anche versato al Manenti una somma di denaro in<br />

coincidenza con l’adozione di tale delibera e con la delega al-<br />

lo Iannì.<br />

Le circostanze appena descritte rendono chiaro il così elevato<br />

livello di attenzione che l’Aiello ed il Carcione avevano circa<br />

tale aspetto della vicenda, come si ricava agevolmente dalle,<br />

già esaminate, intercettazioni sulla rete riservata.<br />

E l’importanza dell’assicurazione che il Cuffaro aveva dato ai<br />

coimputati circa il fatto che ben presto le tariffe, oggetto di<br />

una prima limitata riduzione percentuale, sarebbero ritorna-<br />

te uguali a prima.<br />

Ed allora, anche alla luce degli avvenimenti successivi, appa-<br />

re evidente la centralità del ruolo dello Iannì.<br />

Questi, invero, ricoprendo l’ufficio pubblico direttamente<br />

competente per l’effettuazione dei controlli sanitari ed am-<br />

ministrativi sulle aziende dell’Aiello, di fatto garantiva<br />

l’esecuzione della truffa.<br />

Intanto, poiché selezionava le plurime richieste di rimborso<br />

relative ad un medesimo paziente (con allegate le relative fat-<br />

ture) e le scaglionava nel tempo ed in ruoli-banca diversi, in<br />

modo da non consentire ai colleghi della A.S.L. di Palermo di<br />

avvedersi del principale sistema truffaldino.<br />

Poi in quanto avallava, con false attestazioni di avvenuto<br />

controllo sanitario ed amministrativo, la correttezza di una<br />

procedura che ben sapeva essere truffaldina.<br />

Va, infatti, osservato come su ognuna delle richieste di rim-<br />

borso predisposte dalle strutture dell’Aiello, l’imputato Iannì<br />

apponesse un timbro con la dicitura: “parere sanitario fa-<br />

vorevole” e la sua firma in qualità di coordinatore sanitario.<br />

1530


Tale attestazione, peraltro, non veniva rilasciata una sola<br />

volta ma in tutte le richieste di rimborso riguardanti un me-<br />

desimo paziente e sempre in originale.<br />

Inoltre, in calce alle plurime fatture emesse per uno stesso<br />

paziente lo Iannì apponeva un altro timbro recante la dicitu-<br />

ra “si dichiara che sono stati effettuati i dovuti controlli<br />

sanitari e amministrativi e pertanto si autorizza la li-<br />

quidazione e il pagamento di L. …”.<br />

Appare, pertanto, evidente la responsabilità che l’imputato si<br />

assumeva attraverso la sistematica attestazione, per uno<br />

stesso paziente, di fatti contrari al vero ed intrinsecamente<br />

truffaldini.<br />

E, su questo specifico aspetto, è stata la stessa difesa<br />

dell’imputato ad affermare senza mezzi termini che il proprio<br />

assistito era consapevole del nuovo sistema di presentazione<br />

di più pratiche di rimborso e della connessa frammentazione<br />

delle fatture.<br />

A pagina 74 della memoria depositata agli atti del processo,<br />

invero, si legge: “il dott. Iannì era certo consapevole della<br />

frammentazione delle fatture da parte delle cliniche dell’Aiello,<br />

tanto che si accettavano le seconde pratiche di rimborso con fo-<br />

tocopia della ricetta del dott. Giambruno sul presupposto della<br />

preesistenza della pratica autorizzativa”.<br />

Se, dunque, per sua stessa ammissione, lo Iannì era consa-<br />

pevole di tale nuovo sistema di rimborso, egli avrebbe dovuto<br />

segnalare il fatto alla sua azienda ovvero raggruppare le varie<br />

pratiche relative ad uno stesso paziente ed effettuare un se-<br />

rio controllo sulle modalità di fatturazione delle prestazioni e<br />

sul costo totale che la A.S.L. era chiamata a sostenere per<br />

ciascun paziente.<br />

Viceversa, egli, pur essendo consapevole della frammentazio-<br />

ne delle pratiche e delle fatture, non ha segnalato alcunché,<br />

non ha svolto alcun controllo ed ha scaglionato le varie ri-<br />

chieste di rimborso nel tempo ed in ruoli-banca diversi, in tal<br />

1531


modo inducendo in errore i colleghi addetti al pagamento di<br />

somme (da lui stesso autorizzato).<br />

A fronte di così gravi ed univoci elementi di prova a suo cari-<br />

co, l’imputato Iannì Lorenzo ha negato ogni addebito.<br />

E lo ha fatto rendendo un esame che, al di là delle sue inten-<br />

zioni, risulta, tuttavia, in concreto confermativo delle ipotesi<br />

accusatorie.<br />

Ed invero, dalla disamina complessiva delle modalità di detto<br />

esame, si ricava un atteggiamento contraddittorio e confuso<br />

dell’imputato, il quale si è spesso mostrato in difficoltà ed ha<br />

fornito risposte incoerenti con la logica comune e con le altre<br />

emergenze processuali.<br />

L’esame dello Ianni, pertanto, sembra avere, per le sue in-<br />

trinseche modalità e per il suo contenuto, una valenza di so-<br />

stanziale ammissione di diversi fatti che gli vengono conte-<br />

stati.<br />

In particolare, l’imputato ha sostenuto di avere effettuato<br />

controlli sulle pratiche di rimborso delle strutture dell’Aiello<br />

solamente su un piano amministrativo-burocratico, nel senso<br />

che il suo compito sarebbe stato solo quello di verificare la<br />

correttezza formale delle richieste suddette ed il loro conte-<br />

nuto documentale.<br />

A detta dell’imputato non rientrava tra i suoi doveri<br />

l’effettuazione di un controllo sul tipo, la natura e la durata<br />

delle terapie effettuate dalle strutture private, ma egli era<br />

chiamato solo a verificare che i documenti fossero quelli ri-<br />

chiesti dalla normativa e che le prestazioni di cui era richie-<br />

sto il rimborso fossero state effettivamente erogate.<br />

In realtà così non è sia rispetto ai compiti istituzionali del<br />

dirigente coordinatore di un Distretto sanitario che, soprat-<br />

tutto, in relazione a quanto lo stesso Iannì attestava su ogni<br />

pratica esaminata, apponendo il timbro recante la dicitura<br />

“si dichiara che sono stati effettuati i dovuti controlli<br />

1532


sanitari e amministrativi e pertanto si autorizza la li-<br />

quidazione e il pagamento di L. …”.<br />

I controlli che lo Iannì, con tale attestazione, dava per effet-<br />

tuati erano sia di tipo sanitario che amministrativo, tanto<br />

che comportavano l’autorizzazione alla liquidazione della<br />

somma richiesta in fattura, e quindi erano ben diversi da<br />

quelli, puramente formali, di cui egli ha parlato nel corso del<br />

suo esame.<br />

L’imputato ha, poi, sostenuto di avere perpetuato un sistema<br />

di controllo che era già in uso ai tempi del suo predecessore,<br />

il dottore Scaduto, e che si basava su mere “interviste telefo-<br />

niche” ad alcuni pazienti presi a campione, allo scopo di<br />

chiedere conferma dell’effettiva sottoposizione a sedute di ra-<br />

dioterapia.<br />

In effetti, neppure tale affermazione ha trovato conferma, te-<br />

nuto conto del diverso contenuto della deposizione dello Sca-<br />

duto e del fatto che, prima della nomina dello Iannì al Di-<br />

stretto di Bagheria, l’Aiello presentava solo una richiesta di<br />

rimborso ed una fattura per ciascun paziente.<br />

L’incombenza di effettuare le “interviste telefoniche” lo Iannì<br />

l’aveva espressamente delegata all’odierno imputato Presti-<br />

giacomo, impiegato del Distretto, che, tra l’altro, si occupava<br />

di telefonare ad alcuni pazienti a campione chiedendo se si<br />

fossero effettivamente sottoposti a sedute di radioterapia<br />

presso i centri dell’Aiello.<br />

Lo Iannì, tuttavia, ammetteva di avere saputo dal dr. Scaduto<br />

che il Prestigiacomo aveva ricevuto dall’Aiello alcune regalie<br />

consistenti anche “in piccole somme di denaro”.<br />

E, ciò nonostante, egli non aveva chiesto nulla al Prestigia-<br />

como né aveva segnalato la cosa ai superiori ovvero delegato<br />

un altro dipendente ma aveva continuato ad affidargli quel<br />

compito come se nulla fosse.<br />

1533


Anzi, addirittura, aveva affidato al Prestigiacomo anche il<br />

compito di recarsi presso le strutture dell’Aiello per effettua-<br />

re controlli direttamente in situ.<br />

Tale decisione appare davvero incomprensibile, specie se si<br />

tiene conto del fatto che lo stesso Iannì ha ammesso che le<br />

suddette “regalie” da parte dell’Aiello “probabilmente” servi-<br />

vano per accelerare l’iter di rimborso delle sue pratiche ri-<br />

spetto alle altre di cui si occupava il Distretto che egli dirige-<br />

va.<br />

Ed allora, è chiaro che l’aver mantenuto il Prestigiacomo nel-<br />

le suddette mansioni, anzi l’averle sinanco ampliate, costi-<br />

tuisce un ulteriore ausilio fornito all’Aiello dall’imputato, po-<br />

sto che questi sapeva che il Prestigiacomo stesso agevolava le<br />

sue pratiche a fronte di regalie in denaro.<br />

Altro elemento di incongruenza nella deposizione<br />

dell’imputato si ravvisa nell’incarico che questi ammetteva di<br />

aver dato al Giambruno, su richiesta dell’Aiello.<br />

Il dottore Iannì, invero, riferiva che l’Aiello (e non la A.S.L. 6)<br />

gli aveva chiesto di adoperarsi per far sì che un medico onco-<br />

logo operante in una struttura pubblica di Bagheria rila-<br />

sciasse delle ricette specialistiche solo per quei pazienti che<br />

provenivano da fuori provincia.<br />

L’Aiello motivava detta richiesta con una esigenza del tutto<br />

privata delle proprie strutture, posto che egli aveva la neces-<br />

sità di far prescrivere ai pazienti provenienti da fuori provin-<br />

cia le prestazioni di radioterapia da parte di un medico ope-<br />

rante in una struttura pubblica del Distretto.<br />

Pur non trattandosi di una attività prevista né richiesta da<br />

circolari o protocolli della A.S.L. ma solo dell’interesse di un<br />

privato, lo Iannì aveva immediatamente accolto la sollecita-<br />

zione dell’Aiello ed aveva individuato nel dottore Giambruno,<br />

onco-ematologo in servizio presso il Distretto di Bagheria, il<br />

medico che si sarebbe dovuto occupare di tale incombenza e<br />

gli aveva conferito una delegato formale.<br />

1534


Tale iniziativa da parte del pubblico ufficiale Iannì veniva,<br />

pertanto, adottata non su disposizione dell’ente pubblico dal<br />

quale dipendeva ma dal soggetto privato Michele Aiello (come<br />

se fosse questi il suo datore di lavoro), con ciò confermando,<br />

ancor di più, il dato inequivocabile della loro complicità.<br />

Il Giambruno, in sostanza, su delega dello Iannì, doveva e-<br />

saminare la documentazione prodotta dai pazienti provenien-<br />

ti da fuori provincia – ed in particolare le ricette specialisti-<br />

che emesse da medici delle strutture pubbliche di provenien-<br />

za – ed, a sua volta, emettere nuove ricette specialistiche di<br />

identico contenuto che lo Iannì poi provvedeva a vistare.<br />

Come si è già anticipato, tali nuove ricette erano funzionali<br />

alla commissione della truffa, in quanto venivano allegate al-<br />

le pratiche di rimborso successive alla prima, cioè a quelle<br />

pratiche che venivano presentate al Distretto di Bagheria e<br />

che venivano liquidate dalla A.S.L. n.6 di Palermo.<br />

La prima, invece, veniva presentata alle varie AA.SS.LL. di<br />

provenienza dei pazienti con allegata, in originale, la ricetta<br />

del medico curante.<br />

Non potendosi richiedere ai medici curanti ulteriori ricette né<br />

utilizzare una fotocopia delle stesse (prassi non ammessa),<br />

l’Aiello si faceva rilasciare dal Giambruno una nuova ricetta<br />

per ogni paziente da inserire nelle pratiche successive alla<br />

prima.<br />

Appare evidente che tale prassi, introdotta, in modo arbitra-<br />

rio e strumentale, dallo Iannì non rispondeva ad alcuna esi-<br />

genza della struttura pubblica per la quale egli lavorava ma,<br />

solamente, ad un interesse privato dell’Aiello.<br />

Il quale, in tal modo, poteva ottenere di incardinare la com-<br />

petenza per le liquidazioni dei rimborsi unicamente nel Di-<br />

stretto di Bagheria e presentare le ulteriori richieste di rim-<br />

borso solo presso tale ufficio.<br />

Ma vi è di più: nonostante lo Iannì abbia affermato che il<br />

Giambruno “doveva visitare” i pazienti per i quali rilasciava<br />

1535


le ricette specialistiche in sostituzione di quelle dei medici<br />

operanti nelle strutture pubbliche di provenienza, lo stesso<br />

imputato ammetteva di non sapere se questi li visitasse ed<br />

anzi, addirittura, affermava che ciò forse si verificava solo in<br />

pochi casi.<br />

Posto di fronte a tale palese incongruenza, lo Iannì si spinge-<br />

va sino ad affermare che tale prassi era stata introdotta per<br />

“evitare ai pazienti di tornare nelle proprie strutture di prove-<br />

nienza a richiedere una nuova ricetta”, in quanto si trattava di<br />

soggetti gravemente ammalati.<br />

Non vi è dubbio che si tratti di una risposta inconferente sul<br />

piano logico e del tutto evasiva, trattandosi di una prassi mai<br />

adoperata prima e non richiesta nell’interesse né dei pazienti<br />

né tampoco della A.S.L. 6 ma solamente del titolare delle<br />

strutture private.<br />

I pazienti, per quanto gravemente ammalati, giornalmente<br />

viaggiavano per e da Bagheria utilizzando i mezzi messi a di-<br />

sposizione dalle stesse strutture dell’Aiello.<br />

Pertanto, non era di certo per evitar loro tale fastidio che era<br />

stata introdotta la suddetta prassi, quanto perché i medici<br />

curanti delle AA.SS.LL. di provenienza non avrebbero avuto<br />

alcuna ragione per rilasciare un’ulteriore ricetta dopo averne<br />

già redatta una senza scadenza né limiti di durata delle cure.<br />

L’unico soggetto che aveva un preciso interesse economico e<br />

di carattere illecito all’emissione di una nuova ricetta per o-<br />

gni paziente fuori provincia era, in realtà, Michele Aiello, il<br />

quale, in tal modo, poteva presentare le ulteriori pratiche di<br />

rimborso al Distretto sanitario di Bagheria dove il correo<br />

Iannì avrebbe curato la gestione illecita delle stesse.<br />

Del resto, lo stesso Iannì ammetteva di conoscere molto bene<br />

e da epoca risalente l’Aiello, di avere comperato da questi la<br />

sua casa di abitazione e di avergli richiesto sovente favori,<br />

come alcuni lavori di manutenzione non pagati e<br />

l’intercessione presso il Manenti (quando era direttore gene-<br />

1536


ale della A.S.L. 6) per ottenere il trasferimento della moglie<br />

ad altra sede.<br />

Inoltre, lo Iannì finiva per riconoscere di essere stato consa-<br />

pevole che tale prassi era nell’esclusivo interesse dell’Niello,<br />

così come quella del c.d. domicilio sanitario a Bagheria dei<br />

pazienti provenienti da fuori provincia che serviva unicamen-<br />

te per far scattare la competenza del suo Distretto su tutte le<br />

pratiche di rimborso dei pazienti.<br />

Per altro verso, come si ricorderà, lo Iannì aveva fatto anche<br />

altri due importanti favori all’Aiello, in occasione del seque-<br />

stro di documentazione presso il Distretto da parte del N.A.S<br />

dei Carabinieri.<br />

Aveva immediatamente consegnato al complice i decreti di<br />

acquisizione prima e di sequestro dopo rilasciatigli, nella sua<br />

qualità di pubblico ufficiale dirigente il Distretto, dai Cara-<br />

binieri.<br />

Lo stesso Ianni’, peraltro, ammetteva di avere incontrato –<br />

però, a suo dire, parecchio tempo dall’avvenuto sequestro -<br />

l’Aiello in ore serali ed all’interno del garage del suo palazzo<br />

(lo stesso dove insistono le strutture dell’Aiello).<br />

E di avergli mostrato, in tale occasione, una copia del decre-<br />

to di sequestro, che portava sempre con sé nonostante il<br />

tempo trascorso.<br />

Posto di fronte all’evidenza dell’assurdità di tale tesi – l’avere<br />

sempre portato con sé per mesi una copia del decreto di se-<br />

questro ed averla solamente mostrata all’Aiello a tarda ora ed<br />

in un garage – lo Iannì non sapeva fornire alcuna spiegazione<br />

convincente e logica.<br />

I reati in materia di truffa sanitaria sono stati contestati an-<br />

che ai dottori Giambruno ed Oliveri (ma non al dottore Aldo<br />

Carcione).<br />

La posizione ed il ruolo di Michele Giambruno sono stati in<br />

parte già anticipati e, sulla scorta delle contestazioni formu-<br />

late dal P.M., sono connessi alla qualità di funzionario medi-<br />

1537


co del Distretto sanitario di base di Bagheria ed al rilascio<br />

delle ricette con le suddette modalità.<br />

Innanzitutto appare opportuno richiamare alcune circostanze<br />

obiettive che non possono essere e non sono state contestate.<br />

La condotta contestata al Giambruno ha inizio con l’ordine di<br />

servizio, a firma del dottore Iannì, del 2.6.1999, con il quale<br />

l’imputato, nella sua qualità di specialista emato-oncologo,<br />

veniva incaricato di occuparsi delle strutture dell’Aiello e del<br />

rilascio delle ricette nei modi dianzi descritti.<br />

Detta condotta è riscontrabile documentalmente visionando<br />

le pratiche di rimborso prodotte agli atti e consiste<br />

nell’emissione di una ricetta per ciascun paziente provenien-<br />

te da province diverse da quella di Palermo.<br />

Si tratta di ricette tratte dal ricettario del S.S.N. - Regione<br />

Siciliana, nelle quali il Giambruno attestava testualmente “si<br />

conferma radioterapia con acceleratore lineare”, indicava il ti-<br />

po di malattia oncologica, il nome ed il codice fiscale del pa-<br />

ziente.<br />

Sulle ricette, poi, il dottore Iannì apponeva un ulteriore tim-<br />

bro con la dicitura “Visto si autorizza, Azienda U.S.L. n.6, Di-<br />

stretto di Bagheria, Servizio di Medicina di Base e di II Livello”<br />

e la sua firma.<br />

Ciò posto, appare opportuno esaminare il contenuto<br />

dell’esame dell’imputato Michele Giambruno che fornisce<br />

spunti di un certo rilievo.<br />

L’imputato, intanto, riferiva di avere collaborato con l’A.S.L.<br />

6 ed, in particolare, con il Distretto sanitario di Bagheria in<br />

veste di medico libero-professionista convenzionato.<br />

Con ordine di servizio del 2.6.1999 il dottore Iannì lo aveva<br />

incaricato di una collaborazione specialistica che comprende-<br />

va, tra l’altro, lo svolgimento di una attività di verifica e con-<br />

trollo sull’operato delle cliniche dell’Aiello.<br />

In particolare, il suo compito era quello di verificare la ri-<br />

spondenza delle prescrizioni rilasciate dai medici specialisti,<br />

1538


delle strutture pubbliche di appartenenza, di quei pazienti,<br />

provenienti da fuori della provincia di Palermo, che si erano<br />

rivolti alle strutture di Aiello.<br />

In base a quanto dettogli dallo stesso Iannì tale verifica do-<br />

veva essere di tipo documentale e non prevedeva la necessità<br />

di effettuare la visita dei pazienti da parte sua.<br />

Su contestazione operata dal P.M., poi, il Giambruno, in un<br />

verbale di interrogatorio precedente, aveva anche aggiunto<br />

che lo Iannì gli aveva detto che le verifiche avrebbe dovuto<br />

effettuarle “correndo correndo”, visto che per le pratiche di<br />

Aiello “era tutto regolare”.<br />

Egli, pertanto, pur disponendo di un ufficio presso il Distret-<br />

to di Bagheria, aveva svolto il suo incarico recandosi presso<br />

le strutture dell’Aiello, con frequenza all’incirca bisettimana-<br />

le, ed esaminando la documentazione dei fascicoli dei vari<br />

pazienti.<br />

Tali verifiche si svolgevano in una stanza della struttura (an-<br />

che se, a seguito di contestazione del P.M., il Giambruno a-<br />

veva dichiarato che spesso avevano luogo, addirittura, nella<br />

reception della clinica) e si erano limitate al controllo formale<br />

dei documenti, tanto che, in tutti i casi, il Giambruno aveva<br />

confermato le precedenti prescrizioni degli specialisti di fidu-<br />

cia dei pazienti.<br />

Solo in qualche sporadico caso, invero, egli aveva sollevato<br />

rilievi attinenti solo all’incompletezza della documentazione<br />

che poi era stata regolarmente integrata dai pazienti mede-<br />

simi.<br />

Alla specifica domanda circa il senso e l’utilità del tipo di ve-<br />

rifiche che il Giambruno era chiamato a svolgere, questi ri-<br />

spondeva asserendo che non poteva agire altrimenti, posto<br />

che il suo incarico consisteva solamente nell’esaminare le<br />

prescrizioni degli specialisti che egli non poteva confutare,<br />

anche perché non visitava neppure i pazienti, come richiesto-<br />

gli dallo Iannì.<br />

1539


Lo stesso imputato aggiungeva che, a suo giudizio, nemmeno<br />

visitando i pazienti egli avrebbe potuto sovvertire il giudizio<br />

espresso dagli specialisti, in quanto si trattava di patologie<br />

che non presentavano segni esteriori ovvero accertabili attra-<br />

verso una visita sommaria.<br />

Come riconosciuto dallo stesso Giambruno, la sua attività,<br />

dunque, si limitava a prendere atto delle prescrizioni effet-<br />

tuate da altri specialisti, a verificare la correttezza formale<br />

della documentazione ed a rilasciare nuove prescrizioni, me-<br />

ramente confermative di quelle già esistenti nei fascicoli, non<br />

avendo egli alcuna possibilità di modificarle o sovvertirle.<br />

In verità, l’imputato, nelle ricette in questione, non si limita-<br />

va solo a confermare quanto già accertato dagli altri speciali-<br />

sti, ma attestava anche la necessità della prosecuzione ulte-<br />

riore della terapia con acceleratore lineare.<br />

Pertanto, esprimeva una valutazione tecnica circa l’attualità<br />

della patologia e l’ulteriore necessità di sedute di radiotera-<br />

pia conformazionale, senza avere mai visitato i pazienti o ap-<br />

profondito l’analisi della radioterapia fino a quel momento<br />

eseguita.<br />

Il Giambruno non riusciva a fornire una autentica e soddi-<br />

sfacente motivazione al suo operato, limitandosi a riferire<br />

che questo era il compito affidatogli dallo Iannì, il quale gli<br />

aveva anche detto che, in mancanza delle sue ricette di pre-<br />

scrizione, i pazienti provenienti da fuori provincia non avreb-<br />

bero potuto ottenere il rimborso delle prestazioni.<br />

All’imputato veniva fatto osservare come tale sua affermazio-<br />

ne fosse in contrasto con la pacifica possibilità, per i pazienti<br />

provenienti da fuori provincia, di ottenere il rimborso diret-<br />

tamente presso la A.S.L. di appartenenza.<br />

Il Giambruno, tuttavia, si limitava a ribadire che, a suo pare-<br />

re e secondo quanto riferitogli dallo Iannì, costoro non a-<br />

vrebbero potuto ottenere il rimborso senza la sua ricetta e<br />

cioè senza una prescrizione rilasciata da un medico speciali-<br />

1540


sta operante in una struttura pubblica del luogo ove insiste-<br />

va il centro privato che doveva erogare le prestazioni.<br />

Orbene, al Tribunale appare necessario evidenziare come la<br />

condotta contestata al Giambruno non rispondesse ad alcuna<br />

reale funzione di pubblico interesse e, o comunque connessa<br />

all’operato della A.S.L. n.6, con la quale l’imputato collabo-<br />

rava e per la quale prestava la sua attività.<br />

Viceversa, come si è detto, l’unico interesse cui essa era fun-<br />

zionale era quello privatistico di Michele Aiello, dei suoi soci<br />

e delle sue strutture che, in tal modo, potevano presentare al<br />

Distretto di Bagheria ulteriori richieste di rimborso successi-<br />

ve alla prima che veniva presentata alla A.S.L. di provenienza<br />

del paziente.<br />

Ciò posto, va precisato che, nel caso in esame, ricorre<br />

senz’altro la qualifica soggettiva richiesta dal capo H-1) di<br />

imputazione, attesa la natura continuativa del rapporto fun-<br />

zionale all’epoca esistente tra l’imputato a la A.S.L. n. 6 e,<br />

soprattutto, il tipo di mansioni dallo stesso concretamente<br />

esercitate, che risultano indicative dell’esplicazione di una<br />

pubblica funzione.<br />

Sotto altro profilo, l’attività svolta dal Giambruno è consisti-<br />

ta nel rilascio di ricette specialistiche che, come si è detto,<br />

non assolvevano ad alcun interesse o esigenza funzionale da<br />

parte della pubblica amministrazione.<br />

Tali ricette, infatti, non hanno nulla a che fare con il “parere<br />

tecnico sanitario” previsto dalla legge n.88/80 e che i Di-<br />

stretti sanitari avrebbero dovuto rilasciare.<br />

Intanto, sotto l’aspetto contenutistico, si tratta di atti com-<br />

pletamente diversi che rispondono a finalità del tutto auto-<br />

nome.<br />

Quelle emesse dal Giambruno erano vere e proprie ricette<br />

contenenti prescrizioni specialistiche rese ai pazienti che ve-<br />

nivano ritenuti ancora bisognevoli di ulteriori sedute di ra-<br />

dioterapia conformazionale.<br />

1541


E, viceversa, non erano, in alcun modo, pareri tecnico-<br />

sanitari sui protocolli e sull’andamento delle attività svolte<br />

da una impresa privata operante in regime di assistenza indi-<br />

retta.<br />

In secondo luogo, per la loro direzionalità, atteso che le ricet-<br />

te venivano rilasciate ai vari pazienti e nel loro precipuo in-<br />

teresse, mentre i pareri tecnico-sanitari venivano forniti alla<br />

A.S.L. ed a fini istituzionali di controllo dell’attività dei pri-<br />

vati operanti in regime di assistenza indiretta.<br />

Inoltre, perché, accanto all’aspetto contenutistico e sostan-<br />

ziale, tale diversità emerge, in modo ancora più chiaro, esa-<br />

minando l’aspetto formale, posto che i presunti pareri, in re-<br />

altà, erano normali ricette tratte dal ricettario del S.S.N.-<br />

Regione Sicilia in uso a tutti i medici convenzionati (cfr. do-<br />

cumenti in atti).<br />

Infine, perché sarebbero stati tutti pareri invariabilmente po-<br />

sitivi senza nemmeno una eccezione, cosa che sarebbe im-<br />

possibile se si fosse davvero trattato di autentici pareri con-<br />

tenenti valutazioni tecniche.<br />

Sotto altro profilo, va rimarcato come il Giambruno non a-<br />

vesse, come pure è stato sostenuto, funzioni di certificatore<br />

della correttezza delle originarie prescrizioni dei medici cu-<br />

ranti che avevano rilasciato ai pazienti la prima ricetta con-<br />

tenente l’indicazione della patologia e della necessità ed indi-<br />

spensabilità della radioterapia con acceleratore lineare.<br />

Tale funzione non avrebbe risposto ad alcun interesse e fina-<br />

lità propria della P.A., posto che già altri medici convenzio-<br />

nati avevano formulato, dopo aver visitato i pazienti, le loro<br />

prescrizioni ed avevano rilasciato l’attestazione della indiffe-<br />

ribilità ed urgenza del trattamento radioterapico.<br />

Dal punto di vista della A.S.L. n.6, l’attività svolta dal Giam-<br />

bruno non aveva alcun senso logico né rispondeva ad alcuna<br />

esigenza di tipo burocratico-amministrativo, posto che era<br />

1542


una mera ripetizione di prescrizioni già fatte da altri medici<br />

convenzionati.<br />

Né rispondeva agli interessi dei pazienti, i quali avevano già<br />

una valida prescrizione e, qualora fosse stato necessario, a-<br />

vrebbero potuto tornare dal loro medico curante e farsi rila-<br />

sciare una nuova ricetta.<br />

Essa, invece, rispondeva unicamente alle esigenze illecite<br />

dell’Aiello che, in tal modo, poteva operare nei termini e nei<br />

modi che si sono dianzi indicati.<br />

Ed allora, alla luce delle superiori considerazioni non può<br />

che concludersi ritenendo che, dal punto di vista<br />

dell’elemento oggettivo del reato di truffa, la condotta conti-<br />

nuativa del Giambruno è stata essenzialmente funzionale alla<br />

commissione del reato in contestazione, quantomeno per tutti<br />

i casi dei pazienti provenienti da province diverse rispetto a<br />

quella di Palermo (oltre seimila secondo le indagini del<br />

N.A.S.).<br />

L’esistenza, poi, di accertati ritorni economici provenienti dal<br />

soggetto in concreto agevolato (Michele Aiello), di cui al capo<br />

H-1), induce vieppiù a ritenere l’esistenza di tale correità.<br />

Sotto l’aspetto dell’elemento psicologico del reato di truffa,<br />

viceversa, a giudizio del Collegio, non vi è una prova certa ed<br />

univoca della piena consapevolezza, in capo all’imputato, del<br />

suo ruolo all’interno del complessivo meccanismo truffaldino.<br />

Ed invero, in primo luogo non risulta che il Giambruno fosse<br />

a conoscenza del tipo di utilizzo che gli altri correi (Aiello e<br />

Iannì) facevano delle ricette che gli era stato richiesto di rila-<br />

sciare per conto della A.S.L. n.6.<br />

In ipotesi, invero, egli avrebbe potuto agire senza una com-<br />

pleta consapevolezza del fatto che le ricette a sua firma non<br />

rispondevano ad alcun reale interesse pubblico ma servivano<br />

all’Aiello per far convogliare ulteriori pratiche di rimborso<br />

presso il Distretto di Bagheria.<br />

1543


Tale ipotesi risulta, del resto, avvalorata dal fatto che<br />

l’imputato rilasciava una sola ricetta per ciascun paziente e,<br />

quindi, potrebbe essere stato facilmente indotto ad equivoca-<br />

re sulle reali finalità della sua condotta.<br />

Molto diverso, infatti, sarebbe stato il contesto valutativo nel<br />

caso in cui l’imputato avesse emesso più ricette in originale<br />

per ciascun paziente, atteso che tale condotta sarebbe risul-<br />

tata, di per sé, indicativa della consapevolezza del meccani-<br />

smo truffaldino.<br />

Così come, in considerazione del complesso delle risultanze,<br />

appare del tutto plausibile che il Giambruno possa essere<br />

stato manipolato ed utilizzato da Aiello e Iannì, i quali ben<br />

potrebbero avergli nascosto le loro reali intenzioni e lo scopo<br />

dell’attività, apparentemente di pubblico interesse, che gli<br />

era stata formalmente demandata.<br />

Deve, pertanto, concludersi affermando che i reati di parteci-<br />

pazione alle truffe, contestati al Giambruno, ricorrono sotto<br />

il profilo dell’elemento oggettivo ma non risultano sufficien-<br />

temente dimostrati per quanto attiene all’elemento psicologi-<br />

co.<br />

Per esigenze di continuità dell’esposizione, a questo punto<br />

occorre affrontare sinteticamente i capi di imputazione G-1)<br />

ed H-1) contestati, rispettivamente, agli imputati Aiello e<br />

Giambruno.<br />

Si tratta del reato di corruzione (art. 319 cod. pen) del pub-<br />

blico ufficiale Giambruno, il quale, a fronte del compimento<br />

dei sopra richiamati atti contrari ai doveri del proprio ufficio,<br />

percepiva una retribuzione non dovuta consistente nei lavori<br />

di rifacimento e ristrutturazione di una sua abitazione di vil-<br />

leggiatura sita in Altavilla Milicia, per un valore di circa ven-<br />

ti milioni delle vecchie lire.<br />

L’esame testuale dei due capi di imputazione, intanto, fa e-<br />

mergere l’esistenza di un mero errore materiale (del tutto i-<br />

ninfluente) consistente nella errata indicazione dei capi F-1),<br />

1544


G-1) ed H-1) laddove, invece, si tratta evidentemente dei capi<br />

D-1), E-1) ed F-1).<br />

L’elemento materiale della contestazione, poi, è stato ammes-<br />

so da Michele Aiello, il quale, anche nel corso del suo esame,<br />

ha riconosciuto di avere favorito il dottore Giambruno facen-<br />

do eseguire da personale della sua impresa edile i suddetti<br />

lavori (anche se ha tentato di ridimensionarne in parte<br />

l’entità ed il controvalore economico).<br />

La patente conferma di tale confessione discende dalla man-<br />

cata richiesta di assoluzione formulata dalla attenta difesa<br />

dell’imputato (che per tale capo di imputazione ha chiesto il<br />

minimo della pena).<br />

Il Giambruno, dal canto suo, ha confermato di essersi rivolto<br />

all’Aiello per i suddetti lavori che sarebbero durati circa una<br />

settimana ed avrebbero impegnato tre operai.<br />

Aggiungeva, tuttavia, di avere pagato i materiali ai fornitori<br />

(pur senza fornire prove concrete di ciò) e, soprattutto, di a-<br />

vere pagato le giornate di manodopera direttamente agli ope-<br />

rai in contanti.<br />

Tale ultima circostanza non solo non ha trovato conferma ma<br />

è stata sinanco smentita dagli operai escussi nel corso del<br />

dibattimento che hanno affermato di non avere ricevuto al-<br />

cune somma di denaro direttamente dall’imputato.<br />

La confessione di Michele Aiello, del resto, appare parecchio<br />

significativa, specie se si tiene conto del suo complessivo at-<br />

teggiamento processuale improntato alla prudenza ed al ri-<br />

dimensionamento delle sue precedenti parziali ammissioni.<br />

Pur non avendone alcun beneficio, invero, questi ha ammesso<br />

il reato di cui al capo G-1) lasciando intendere che anche tale<br />

“atto di generosità” rientrava in una sorta di politica relazio-<br />

nale che egli metteva in pratica con tutti i funzionari pubbli-<br />

ci che si occupavano delle sue iniziative.<br />

Ed ha trovato più di una conferma nel resto delle emergenze<br />

processuali, tanto da potersi ritenere pienamente riscontrata.<br />

1545


Come si è già esplicitato, nessun dubbio sussiste circa la<br />

qualifica di pubblico ufficiale del Giambruno anche in consi-<br />

derazione del fatto che questi svolgeva in concreto funzioni<br />

pubbliche rilasciando prescrizioni mediche, ribadendo la ne-<br />

cessità e l’urgenza delle prestazioni e di fatto autorizzando la<br />

prosecuzione della radioterapia.<br />

Il punto centrale, semmai, a giudizio del Collegio appare con-<br />

sistere nella natura propria od impropria della corruzione in<br />

esame che dipende ovviamente dalla contrarietà o meno ai<br />

doveri d’ufficio dell’atto richiesto e posto in essere dal Giam-<br />

bruno.<br />

L’emissione delle ricette, come si è visto, è un atto che non<br />

risponde ad alcun effettivo interesse della P.A. e che non a-<br />

veva una reale efficienza funzionale per la A.S.L. n.6.<br />

Tuttavia, intrinsecamente, non si trattava di atti contrari ai<br />

doveri di ufficio del pubblico ufficiale Giambruno ma semmai<br />

di atti inutili.<br />

Del tutto contrario alla legge (e non solo ai doveri d’ufficio),<br />

invece, era l’utilizzo concreto che di tali atti hanno successi-<br />

vamente fatto l’Aiello e lo Iannì, trasformandoli da atti inuti-<br />

li per la P.A. in strumenti per la commissione sistematica<br />

delle truffe.<br />

Il reato, pertanto, va riqualificato sub specie dell’art. 318<br />

cod. pen. trattandosi di corruzione per un atto d’ufficio,<br />

commesso nella primavera del 2001.<br />

Sul punto del tempus commissi delicti non sussistono davvero<br />

dubbi, in considerazione della sicura e certa collocazione<br />

temporale fornita dall’Aiello e confermata dagli operai che<br />

hanno eseguito i lavori.<br />

Da ciò, peraltro, discende che entrambi i reati non sono an-<br />

cora prescritti, essendo il termine di legge, così come proro-<br />

gato, corrispondente a sette anni e sei mesi.<br />

L’affermazione della penale responsabilità di entrambi gli im-<br />

putati, infine, appare necessaria conseguenza del positivo<br />

1546


accertamento dell’esistenza di un accordo corruttivo tra le<br />

due parti, finalizzato ad ottenere e fornire la disponibilità del<br />

pubblico ufficiale ad accelerare ed agevolare le pratiche di<br />

rimborso dell’Aiello, mediante il rilascio di nuove ricette per<br />

ciascun paziente proveniente da fuori provincia.<br />

Ciò posto, può passarsi ad esaminare la posizione processua-<br />

le del dottore Domenico Oliveri.<br />

Questi, invero, in questo processo è chiamato a rispondere<br />

delle due ipotesi di truffa sanitaria di cui ai capi D-1) ed E-<br />

1), così come riformulati dal P.M. in udienza, nonché del rea-<br />

to associativo di cui al capo C-1).<br />

I primi due reati vengono contestati all’Oliveri nella sua qua-<br />

lità di medico responsabile della radioterapia dei centri Villa<br />

Santa Tersa ed A.T.M..<br />

Il nucleo fondante di dette contestazioni, nella parte relativa<br />

alla condotta dell’Oliveri, è certamente costituito dal muta-<br />

mento del sistema di rilascio delle relazioni mediche relative<br />

ai pazienti sottoposti a radioterapia, in coincidenza con<br />

l’adozione del metodo truffaldino di fatturazione frazionata.<br />

Ed invero, fino alla metà del 1999, l’Oliveri stilava una sola<br />

relazione medica, alla fine dell’intero trattamento cui era sot-<br />

toposto ciascun paziente, che comprendeva, in sintesi, la vi-<br />

sita iniziale, lo studio del campo, la predisposizione degli<br />

schermi, le varie sedute di radioterapia giornaliere e la visita<br />

di dimissione.<br />

Da quel momento in avanti, su espressa richiesta dell’Aiello,<br />

egli aveva stilato più relazioni mediche sull’andamento del<br />

trattamento di ciascun paziente, con cadenza settimanale.<br />

Tale nuovo sistema era, oggettivamente ed in modo inequivo-<br />

co, funzionale alla presentazione di plurime richieste di rim-<br />

borso per ciascun paziente, atteso che, in ognuna di esse,<br />

doveva essere inserita anche una relazione medica a firma<br />

dell’Oliveri.<br />

1547


Come si è detto, infatti, anche per tale ragione, la A.S.L. n. 6<br />

era stata indotta a ritenere che ciascuna richiesta di rimbor-<br />

so fosse l’unica relativa a quel determinato paziente.<br />

Il vero punctum dolens, dunque, della posizione dell’Oliveri<br />

consiste nella valutazione del suo grado di consapevolezza<br />

del sistema truffaldino e della diretta funzionalità della sua<br />

condotta al raggiungimento degli obiettivi delittuosi<br />

dell’Aiello e dello Iannì.<br />

L’intero complesso dell’istruzione dibattimentale, invero, ha<br />

fatto comprendere come il dottore Oliveri abbia svolto solo ed<br />

esclusivamente compiti sanitari, senza entrare nel merito<br />

delle scelte amministrative, burocratiche e/o gestionali dei<br />

due centri dell’Aiello.<br />

Egli, in sostanza, svolgeva le sue mansioni, altamente specia-<br />

listiche, in veste di unico responsabile dell’intero settore del-<br />

la radioterapia dei due centri.<br />

Tenuto conto che questi lavoravano a pieno regime tutti i<br />

giorni dell’anno, appare evidente il tipo di impegno, qualita-<br />

tivo e quantitativo, che l’Oliveri era chiamato ad assumersi.<br />

Tutti i testi assunti nel corso del dibattimento hanno con-<br />

fermato, in modo del tutto convergente e concorde, che<br />

l’imputato non ha mai dato luogo ad alcuna ingerenza in fatti<br />

e/o decisioni amministrative e contabili né che si sia, neppu-<br />

re a livello meramente informativo, interessato di modalità di<br />

fatturazione, di quantificazione dei costi, di predisposizione<br />

delle richieste di rimborso etc. etc..<br />

In particolare, i signori Buffa, Puleo, Calabria, Orobello e Sa-<br />

raniti – tutti impiegati nel settore amministrativo dei due<br />

centri – escludevano che l’Oliveri intervenisse nelle scelte o<br />

fosse anche solo a conoscenza degli aspetti contabili ed am-<br />

ministrativi.<br />

Lo stesso Michele Aiello ha sempre riconosciuto che la colla-<br />

borazione dell’Oliveri era di natura esclusivamente medica e<br />

specialistica e che egli non aveva alcuna ragione (né lo aveva<br />

1548


fatto) di occuparsi dei metodi di fatturazione o nelle pratiche<br />

di rimborso avanzate alla A.S.L..<br />

Dal canto suo, il dottore Oliveri, nel corso del suo esame di-<br />

battimentale, dichiarava di essere medico specializzato in ra-<br />

dioterapia oncologica e di avere iniziato a collaborare con il<br />

centro Diagnostica per Immagini dell’Aiello a partire dal<br />

1996, su sollecitazione del professore Aldo Carcione (il<br />

grande assente di questo capitolo delle contestazioni).<br />

Nel corso del 1996 la sua attività era part-time e riguardava<br />

per lo più l’istallazione e la taratura dei macchinari mentre,<br />

dal giugno del 1997, aveva riguardato anche l’attività clinica<br />

conseguente all’adozione del provvedimento autorizzativo da<br />

parte della Regione.<br />

Il rapporto con la struttura – poi divenuta Villa Santa Teresa<br />

– era di tipo libero-professionale e basato su un contratto<br />

che prevedeva una remunerazione fissa mensile ed il ricono-<br />

scimento di una percentuale pari al 7% del fatturato annuo<br />

lordo della radioterapia.<br />

Successivamente l’Aiello aveva creato anche la A.T.M. alla<br />

quale era stato concesso in locazione un acceleratore già uti-<br />

lizzato dalla Villa S. Teresa, motivo per cui la sua collabora-<br />

zione si era estesa anche a questa nuova struttura.<br />

La A.T.M. aveva sede presso lo stesso locale della Villa S. Te-<br />

resa ma operava autonomamente con pazienti che venivano<br />

destinati, su indicazione dell’Aiello, all’una o all’altra strut-<br />

tura.<br />

I suoi compiti specifici riguardavano per un verso la verifica<br />

dell’uso e della manutenzione dei macchinari e per altro ver-<br />

so l’attività medica connessa ai trattamenti radianti.<br />

A tale proposito l’Oliveri chiariva che, per ogni paziente ac-<br />

cettato nelle strutture, veniva effettuata una accurata visita<br />

di pre-trattamento, nel corso della quale veniva studiato il si-<br />

to del tumore, venivano elaborati i sistemi di immobilizzazio-<br />

1549


ne del paziente e le eventuali maschere e si rielaborava<br />

l’immagine della massa tumorale.<br />

Nella seconda fase, aveva inizio il vero e proprio irradiamento<br />

che si sviluppava in un numero di sedute variabili a seconda<br />

del tipo di tumore, della sua localizzazione e dell’esistenza di<br />

metastasi.<br />

Solitamente ciascun paziente veniva sottoposto a cinque se-<br />

dute alla settimana per un numero massimo di sedute che<br />

poteva variare ma non superava mai le 50 sedute complessi-<br />

ve.<br />

Ciascun caso, come è ovvio, era diverso dall’altro e meritava<br />

un trattamento a sé stante ma, con sforzo di sintesi, l’Oliveri<br />

precisava che per i tumori alla mammella occorrevano me-<br />

diamente circa 30 sedute, per i tumori della regione testa-<br />

collo circa 40/50 sedute, per quelli alle corde vocali 35 sedu-<br />

te circa, per quelli pelvici (utero etc.) circa 25/30 sedute, per<br />

quelli al polmone circa 36/37 sedute e per quelli alla prosta-<br />

ta circa 44/45 sedute.<br />

Tali dati potevano variare a seconda dell’esistenza di più tu-<br />

mori con diverse localizzazioni ovvero di metastasi in altre<br />

parti del corpo.<br />

Al paziente egli, dopo la visita di pre-trattamento, spiegava il<br />

tipo di terapia ed il numero approssimativo delle sedute ne-<br />

cessarie per la sua patologia, fatta salva la possibilità, nel<br />

corso della terapia, di ulteriori sedute di irradiamento a se-<br />

conda dell’evolversi delle cure.<br />

A tale proposito, l’Oliveri precisava che il concetto di “ciclo<br />

terapeutico” era del tutto a-tecnico, nel senso che non era<br />

previsto né utilizzato né nel linguaggio scientifico né in quel-<br />

lo burocratico-amministrativo.<br />

Esso, tuttavia, serviva per spiegare ai pazienti il tipo di cure<br />

alle quali dovevano essere sottoposti e faceva riferimento<br />

all’intero trattamento a partire dalla visita di pre-trattamento<br />

1550


e fino a quella di dimissione (nel senso di fine del trattamen-<br />

to stesso all’esito delle sedute di irradiamento).<br />

Per quanto attiene ai rapporti con l’amministrazione delle<br />

strutture sanitarie, all’Oliveri, in una prima fase, era stato,<br />

effettivamente, richiesto di compilare una sola relazione me-<br />

dica per ciascun paziente alla fine dell’intero trattamento.<br />

In tale relazione egli riferiva tutto l’iter medico e le presta-<br />

zioni erogate a consuntivo ed in unica soluzione al momento<br />

della fine del trattamento del paziente.<br />

Tuttavia, a partire dal mese di settembre del 1997, l’ing.<br />

Aiello gli aveva richiesto di predisporre più relazioni settima-<br />

nali per ciascun paziente, adducendo non meglio specificate<br />

ragioni di ordine burocratico-amministrativo.<br />

Pertanto, da quel momento in avanti, egli per ciascun pazien-<br />

te aveva predisposto più relazioni “parziali”, con cadenza set-<br />

timanale, ed una relazione finale in due copie, una delle qua-<br />

li andava consegnata al paziente stesso e l’altra<br />

all’amministrazione delle strutture.<br />

Le relazioni parziali-settimanali, inoltre, erano, sempre su ri-<br />

chiesta dell’Aiello, di due tipi diversi: una prima relazione<br />

prevedeva la descrizione particolareggiata del tipo di patolo-<br />

gia del paziente e delle cure prestate nel corso della settima-<br />

na mentre la seconda relazione riportava solo l’indicazione<br />

della settimana in questione e la dicitura “il paziente necessi-<br />

ta di ulteriori sedute”.<br />

L’Oliveri non sapeva spiegare la ragione di tale richiesta a-<br />

vanzatagli dall’Aiello ma si limitava a riferire di avere appre-<br />

so da questi che si trattava – a suo dire - di un modo per far<br />

comprendere alla A.S.L. 6 che quelle sedute erano solo una<br />

parte dell’intero trattamento.<br />

Come si è, invece, dimostrato la funzione delle relazioni<br />

dell’Oliveri era esattamente quella opposta: far apparire ai<br />

funzionari della A.S.L. n.6 ciascuna pratica di rimborso come<br />

l’unica relativa ad un determinato paziente.<br />

1551


Dopo l’avvio della seconda struttura – la A.T.M. – l’Oliveri ri-<br />

ceveva precise indicazioni da parte dell’Aiello, il quale, attra-<br />

verso la segreteria amministrativa ed appunti manoscritti, gli<br />

segnalava a quale delle due strutture doveva indirizzare cia-<br />

scun paziente.<br />

La A.T.M., in una prima fase, aveva continuato ad operare in<br />

regime di assistenza indiretta, come gli era stato riferito dal-<br />

lo stesso Aiello, il quale, anzi, gli aveva spiegato che il motivo<br />

principale dell’avvio della nuova struttura era proprio quello<br />

“di continuare con il regime dell’assistenza indiretta”.<br />

Successivamente anche la A.T.M. era stata accreditata dalla<br />

Regione e l’Aiello aveva commentato alla sua presenza dicen-<br />

do “se le accreditano tutte e due perché dobbiamo rifiutare?”.<br />

L’Oliveri non era a conoscenza dei criteri in base ai quali i<br />

pazienti venivano destinati all’una o all’altra struttura, trat-<br />

tandosi di una scelta di tipo amministrativo e non medico,<br />

ma si diceva certo del fatto che le decisioni in proposito era-<br />

no personalmente assunte dall’Aiello.<br />

Tuttavia, aggiungeva anche che entrambe le strutture opera-<br />

vano sempre a pieno regime, utilizzando, al massimo delle<br />

proprie potenzialità, entrambi i macchinari a disposizione<br />

(circa 140 sedute al giorno per ciascun macchinario).<br />

Come si è già anticipato, una parte consistente della deposi-<br />

zione dell’Oliveri ha riguardato il tipo di terapie che le strut-<br />

ture dell’Aiello hanno erogato nel corso del tempo.<br />

Si è già affrontata la tematica della distinzione tra radiotera-<br />

pia “tradizionale” e “conformazionale” ed, anche grazie<br />

all’apporto altamente qualificato di radioterapisti come i pro-<br />

fessori Biti ed Ozzello, si è compreso il senso delle distinzioni<br />

tecniche introdotte dall’Oliveri ma che inducono a considera-<br />

re in ogni caso conformazionali le terapie eseguite dai centri<br />

di Aiello.<br />

1552


Tali considerazioni hanno portato il Collegio ad escludere la<br />

rilevanza penale di quella parte delle contestazioni (lettere A<br />

dei capi D-1 ed E-1) che si fonda proprio su tale distinzione.<br />

Per tale ragione non appare necessario approfondire oltre<br />

questo aspetto dell’esame dell’imputato Oliveri.<br />

L’imputato, poi, assumeva su di sé la responsabilità delle<br />

scelte diagnostiche e, soprattutto, di quelle connesse al tipo<br />

di radioterapia da praticare, affermando che gli unici criteri<br />

ai quali si atteneva erano quelli della migliore scienza medi-<br />

ca, del maggior beneficio per i pazienti e del minor rischio di<br />

danneggiare i tessuti adiacenti alle zone irradiate.<br />

La scelta tra i vari tipi di terapia, dunque, era rimessa alla<br />

valutazione medica dell’Oliveri, il quale se ne assumeva la<br />

responsabilità in autonomia e senza che la A.S.L. 6 ed il Di-<br />

stretto di Bagheria effettuassero controlli periodici sulla cor-<br />

rettezza di tali scelte.<br />

Lo stesso Oliveri, infatti, precisava che, salvo un paio di visi-<br />

te della La Barbera, nessun organo della A.S.L. 6 o del Di-<br />

stretto aveva mai sottoposto a verifica i criteri di scelta da<br />

lui stesso adottati per trattare i pazienti ed i vari tipi di tu-<br />

mori.<br />

A tale proposito il Tribunale faceva presente all’Oliveri la cir-<br />

costanza che la sua retribuzione era, in massima parte, col-<br />

legata all’entità del fatturato lordo della radioterapia e che,<br />

quindi, egli poteva avere un notevole interesse ad incremen-<br />

tare tale fatturato mediante un maggiore ricorso alle, più co-<br />

stose, tecniche di radioterapia conformazionale.<br />

L’Oliveri, tuttavia, rispondeva di essersi sempre affidato nelle<br />

sue scelte a criteri di tipo scientifico e di non essere stato in-<br />

fluenzato né dall’Aiello né da un proprio interesse di tipo e-<br />

conomico.<br />

Non vi è dubbio, a tale proposito, che il dato obiettivo<br />

dell’incremento retributivo dell’Oliveri rappresenti un ele-<br />

mento indiziante fortemente suggestivo a suo carico.<br />

1553


Ritiene il Collegio che, ad una prima analisi, la coincidenza<br />

tra il mutamento del sistema di predisposizione delle relazio-<br />

ni mediche - richiesto dall’Aiello e messo in pratica<br />

dall’Oliveri - e l’aumento esponenziale della sua retribuzione<br />

possa indurre a ritenere una consapevolezza, da parte<br />

dell’imputato, circa l’esistenza e le modalità del meccanismo<br />

truffaldino.<br />

In realtà, tuttavia, tale argomento deve considerarsi non uni-<br />

vocamente indicativo, alla luce delle caratteristiche comples-<br />

sive della condotta dell’Oliveri e dell’elevata qualità e quanti-<br />

tà del suo lavoro, come riconosciuto in particolare dagli spe-<br />

cialisti Biti e Ozzello.<br />

Il punto di partenza della verifica probatoria, a giudizio del<br />

Collegio, è rappresentato dalla natura e dalla tipologia delle<br />

relazioni mediche a firma dell’Oliveri, sia prima che dopo la<br />

metà dell’anno 1999.<br />

Orbene, a tale proposito va affermato, in via preliminare e<br />

con nettezza, come nessuna relazione medica dell’Oliveri è<br />

mai risultata falsa sia sotto l’aspetto formale che sostanziale.<br />

Come è stato verificato, praticamente in quasi tutti i casi, dal<br />

professore Biti (cfr. la relazione Biti-Giammarva in atti), le<br />

relazioni mediche suddette erano del tutto veritiere e rappre-<br />

sentavano fedelmente la realtà terapeutica e le patologie de-<br />

scritte.<br />

Si tratta, dunque, di atti intrinsecamente autentici ed, in al-<br />

cun modo, idonei a costituire, di per sé, un artificio artata-<br />

mente predisposto per ingannare la persona offesa.<br />

Semmai, il loro inserimento nelle plurime pratiche di rimbor-<br />

so che l’Aiello, con la complicità dello Iannì, presentava alla<br />

A.S.L. n.6 per ciascun paziente, rappresentava un fatto com-<br />

plessivamente costituente gli artifici ed i raggiri idonei al<br />

raggiungimento della finalità illecita.<br />

Ancora una volta, dunque, era il loro utilizzo e non la loro<br />

natura a farne uno strumento di inganno, posto che si trat-<br />

1554


tava di documenti, sempre ed invariabilmente, veritieri e de-<br />

scrittivi di fatti medici autentici.<br />

Del resto, quando l’Aiello ebbe a richiedere al suo collabora-<br />

tore Oliveri di modificare il sistema di predisposizione delle<br />

relazioni mediche, non vi era nulla di sospetto, atteso che ta-<br />

le prassi non era contraria alla normativa vigente e ben pote-<br />

va essere il frutto di una nuova scelta aziendale assunta<br />

dall’Aiello.<br />

Se si fosse dimostrato che, da quel momento in avanti,<br />

l’Oliveri aveva iniziato ad attestare fatti contrari al vero o<br />

prestazioni mai in effetti erogate sarebbe emersa con chiarez-<br />

za la sua complicità nel progetto delittuoso.<br />

Ma l’imputato, a seguito di tale richiesta del suo datore di<br />

lavoro, si è limitato a redigere non più una sola relazione per<br />

paziente ma più relazioni settimanali, indicando, sempre e<br />

comunque, fatti veri e prestazioni effettivamente rese.<br />

A fronte di una condotta dell’imputato limitata ai soli aspetti<br />

medico-scientifici e del tutto estranea a quelli amministrativi<br />

ed alla mancanza di qualsiasi altro elemento di prova (ad e-<br />

sempio conversazioni telefoniche, così copiose nell’ambito del<br />

presente processo) a suo carico, appare davvero arduo pre-<br />

sumere la compartecipazione e la consapevolezza dell’Oliveri<br />

sulla scorta del solo elemento dell’incremento retributivo.<br />

Incremento, peraltro, solo promesso e mai messo in pratica e<br />

comunque, per quanto rilevante, certamente confacente al<br />

ruolo di unico radioterapista responsabile di entrambe le<br />

strutture dell’Aiello, svolto con competenza ed efficacia tanto<br />

da consentire il raggiungimento di risultati considerevoli.<br />

A ciò si aggiunga che il dottore Oliveri, anche a seguito<br />

dell’intervento dell’amministrazione giudiziaria in conseguen-<br />

za del sequestro disposto dalla sezione Misure di Prevenzione<br />

di questo Tribunale, ha continuato a svolgere le medesime<br />

mansioni ed a redigere lo stesso tipo di relazioni mediche,<br />

1555


come riferito dal dottore Andrea Dara nel corso del suo esa-<br />

me.<br />

In conclusione, dunque, può dirsi che agli atti non è emersa<br />

la prova certa (ad es. attraverso conversazioni telefoniche o<br />

dichiarazioni di altre parti) di una sicura condivisione del<br />

complessivo progetto criminale da parte dell’Oliveri, il quale<br />

si è occupato, in modo esclusivo, dell’aspetto medico-<br />

sanitario e mai di quello amministrativo.<br />

L’unica condotta allo stesso ascrivibile consiste nella reda-<br />

zione delle relazioni mediche che sono, sempre ed invariabil-<br />

mente, risultate vere e descrittive di prestazioni effettivamen-<br />

te erogate.<br />

Pertanto, manca del tutto la prova di una condotta fattuale<br />

univocamente strumentale alla realizzazione del disegno cri-<br />

minoso, atteso che le relazioni a firma dell’Oliveri erano poi<br />

utilizzate da Aiello e Iannì con modalità ingannevoli ma non<br />

erano intrinsecamente tali.<br />

Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, Domenico Oliveri<br />

va assolto dai reati di cui ai capi D-1) ed E-1) per non avere<br />

commesso il fatto.<br />

Le conclusioni cui si è pervenuti all’esito della disamina delle<br />

contestazioni riguardanti i reati in materia sanitaria, ovvia-<br />

mente, refluiscono anche in ordine al reato associativo di cui<br />

al capo C-1), contestato originariamente agli imputati Aiello,<br />

Giambruno, Oliveri e Iannì.<br />

Si verte in tema di associazione per delinquere semplice fina-<br />

lizzata alla commissione delle ipotesi di truffa sanitaria dian-<br />

zi esaminate.<br />

A parte le notorie difficoltà, di ordine generale, connesse alla<br />

dimostrazione del reato in questione, l’assoluzione degli im-<br />

putati Giambruno ed Oliveri dai reati-scopo (le truffe), a giu-<br />

dizio del Tribunale, elimina in radice la possibilità di valuta-<br />

re la possibile sussistenza di detta associazione per il venir<br />

meno del numero minimo dei partecipanti.<br />

1556


Il delitto associativo, infatti, rimanendo pendente nei con-<br />

fronti dei soli Aiello e Iannì, sarebbe commesso da meno di<br />

tre soggetti, come richiesto dall’art. 416 c.p..<br />

Né si può pervenire a conclusioni diverse a motivo della pos-<br />

sibile partecipazione a tale associazione da parte di soggetti<br />

ignoti, come sembra emergere dal dato testuale<br />

dell’imputazione.<br />

Gli elementi emersi nel corso delle indagini prima e del pro-<br />

cesso dopo, infatti, hanno consentito di valutare l’esistenza<br />

di eventuali responsabilità da parte di altri soggetti interes-<br />

sati alla sistematica commissione di delitti contro il patrimo-<br />

nio mediante frode, ed, in particolare, delle truffe sanitarie<br />

dianzi descritte.<br />

E se non si è ritenuto di individuare tali responsabilità, ad<br />

esempio, negli altri soci delle due società e, principalmente,<br />

nella persona di Aldo Carcione, appare davvero inipotizzabile<br />

il permanere di un richiamo a fantomatici soggetti “ignoti” da<br />

identificare.<br />

Gli imputati, pertanto, vanno assolti dal reato associativo di<br />

cui al capo C-1 perché il fatto non sussiste, per mancanza<br />

del numero minimo di partecipanti previsto dalla legge.<br />

Rimangono da esaminare i capi di imputazione I-1) e L-1) che<br />

attengono all’episodio di corruzione di Salvatore Prestigiaco-<br />

mo da parte di Michele Aiello.<br />

In particolare, dall’esame della lettera di tali due capi emerge<br />

che il Prestigiacomo, nella sua qualità di dipendente della<br />

A.S.L. n.6 – Distretto di Bagheria, con qualifica di collabora-<br />

tore amministrativo, allo scopo di accelerare ed orientare po-<br />

sitivamente le pratiche di rimborso dei centri di Michele Aiel-<br />

lo, aveva ricevuto una retribuzione non dovuta consistente<br />

nella somma di 15 milioni di lire.<br />

Lo stesso Michele Aiello, nel corso dell’udienza del<br />

28.2.2006, affermava che il Prestigiacomo era il dipendente<br />

del Distretto di Bagheria che, durante il periodo<br />

1557


dell’assistenza indiretta, si occupava di protocollare le prati-<br />

che di rimborso in entrata e di predisporre a mano gli elenchi<br />

riepilogativi che poi venivano trasmessi all’ufficio di Palermo,<br />

diretto dalla La Barbera, per la liquidazione.<br />

Il ruolo dell’imputato, dunque, deve ritenersi centrale anche<br />

perché svolto proprio nel periodo in contestazione e, cioè,<br />

durante l’assistenza indiretta.<br />

E ciò soprattutto in relazione alle modalità del sopra descrit-<br />

to meccanismo truffaldino che prevedeva la distribuzione in<br />

vari prospetti riepilogativi delle richieste relative ad uno<br />

stesso paziente, in modo da non consentire ai funzionari del-<br />

la A.S.L. n.6 di avvedersi dell’esistenza di più rimborsi per<br />

ciascun paziente.<br />

Lo svolgimento in concreto di tali mansioni è stato poi con-<br />

fermato sia dallo Iannì che, soprattutto, dalla dottoressa Fe-<br />

licia Speciale, funzionario della A.S.L. n.6 di Palermo,<br />

all’epoca dirigente l’ufficio addetto al successivo esame delle<br />

pratiche per la liquidazione.<br />

A tale proposito la Speciale riferiva:<br />

SPECIALE FELICIA:<br />

All’inizio non le… ripeto, da noi passavano solo fatturazione ed<br />

elenco di prestazione, ci pensava sempre chi si era già occupa-<br />

to di indiretta a controllare le ricette.<br />

PUBBLICO MINISTERO <strong>DI</strong> MATTEO:<br />

E cioè?<br />

SPECIALE FELICIA:<br />

Il signor Prestigiacomo, perché lavoravano insieme sulle indi-<br />

rette. Tant’è che la… i dipendenti della struttura tutti i carpet-<br />

toni delle ricette li portavano direttamente nella stanza del si-<br />

gnor Prestigiacomo. (cfr. pag. 79 della trascrizione<br />

dell’udienza del 19.4.05).<br />

A giudizio del Collegio, le mansioni in concreto svolte<br />

dall’imputato, pertanto, risultano non puramente manuali e<br />

prive di alcuna funzione intellettuale e di controllo.<br />

1558


Anzi, alla luce delle considerazioni svolte dalla Speciale, era<br />

proprio il Prestigiacomo che avrebbe dovuto, di concerto con<br />

lo Iannì ed il Giambruno, assolvere al compito di controllo e<br />

verifica della correttezza, non solo formale ma anche sostan-<br />

ziale, delle pratiche di rimborso presentate dai centri di Aiel-<br />

lo.<br />

Compito che, ad onta di quanto attestato dallo Iannì su ogni<br />

pratica e su ogni fattura, non è stato mai svolto dai suddetti<br />

pubblici ufficiali.<br />

Inoltre, proprio il Prestigiacomo si occupava, personalmente,<br />

di redigere a mano gli elenchi riepilogativi delle pratiche di<br />

rimborso.<br />

Elenchi nei quali, come si è visto, si doveva accuratamente<br />

evitare l’inserimento di più richieste di rimborso per uno<br />

stesso nominativo.<br />

L’esame delle mansioni svolte, in concreto, dal Prestigiacomo,<br />

per un verso, appare indicativo della natura e della funziona-<br />

lità delle dazioni di denaro da parte dell’Aiello e, sotto altro<br />

profilo, dimostra la qualifica di incaricato di pubblico servi-<br />

zio ricoperta dall’imputato.<br />

Sulla scorta del costante insegnamento della giurisprudenza<br />

di legittimità, invero, la qualifica soggettiva di un pubblico<br />

dipendente deve evincersi, non da elementi formali o dal ri-<br />

corso a categorie astratte, ma in base all’esame delle man-<br />

sioni svolte in concreto dallo stesso.<br />

Nel caso in esame, la difesa ha sostenuto che il Prestigiaco-<br />

mo era non un dipendente di concetto ma un addetto a man-<br />

sioni puramente manuali, come comprovato dalla sua qualifi-<br />

ca di assunzione.<br />

Ritiene, invece, il Tribunale che, al di là della formale quali-<br />

fica dell’imputato, le mansioni dallo stesso in concreto eser-<br />

citate non fossero per nulla meramente manuali ed esecutive<br />

ma, al contrario, munite di quelle caratteristiche di autono-<br />

1559


mia ed influenza sul procedimento amministrativo che conno-<br />

tano la figura tipica dell’incaricato di pubblico servizio.<br />

Egli, difatti, non si limitava a mettere in ordine le pratiche o<br />

a spostarle da un ufficio all’altro, ma le esaminava, effettua-<br />

va un primo controllo documentale (cfr. la testimonianza del-<br />

la Speciale), le riepilogava in elenchi redatti a mano e, quin-<br />

di, le trasmetteva agli uffici di Palermo addetti alla successi-<br />

va liquidazione.<br />

Ciò premesso, passando all’esame della condotta, va detto<br />

che lo stesso Aiello ha riconosciuto di avere versato la sud-<br />

detta somma di denaro in contanti al Prestigiacomo, pur e-<br />

scludendo che ciò avesse alcun rapporto con la sua attività<br />

lavorativa (cfr. udienza del 14.2.2006).<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Solo un attimo, Presidente. Senta, lei ha parlato di questo Per-<br />

stigiacomo un attimo fa, questo altro impiegato della A.S.L. 6, è<br />

giusto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Prestigiacomo, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Più precisamente presso quale struttura pubblica lavorava Pre-<br />

stigiacomo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Lui lavorava presso il distretto di Bagheria.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E che compiti aveva rispetto alle sue attività?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma inizialmente quando l’ho conosciuto io, e siamo quindi mi…<br />

dal 1991, ’92 quando abbiamo iniziato a lavorare con le prati-<br />

che in indiretta era colui che predisponeva i riepiloghi da… da<br />

presentare al… all’ufficio della signora La Barbera proprio.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Perfettamente. Quindi era un impiegato del distretto di Baghe-<br />

ria.<br />

1560


AIELLO MICHELE:<br />

Del distre… ed era… ed è anche un impiegato che si occupava<br />

di predisporre la pratica da inviare al… all’Ispettorato Sanità,<br />

nel momento in cui non ricorreva il presupposto della patolo-<br />

gia, per cui si doveva ricorrere all’88 dell’80 e allora veniva<br />

inviata la pratica, generalmente per fax da par… dal distretto<br />

all’Ispettorato Sanità di via Vaccaro a Palermo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quindi in sintesi, controllava le pratiche vostre che venivano<br />

mandate al distretto di Bagheria. E’ giusto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Controllava… si, controllava le pratiche, l’ha fatto fino ad un<br />

certo periodo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quale periodo è in grado di indicarcelo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma tutto il periodo dell’indiretta in ogni caso. Tutto il periodo<br />

dell’indiretta certamente.<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… In cui c’era nome, cognome del paziente, il da… il… il perio-<br />

do do… il tipo di prestazione, periodo quando era stata erogata<br />

la prestazione, e il tipo di prestazione, l’importo della fattura<br />

la… e la data. E poi c’era anche il distretto di appartenenza, il<br />

riepilogo per distretto. Tutto questo di qua veniva inoltrato al<br />

distretto di Bagheria, che dopo essere protocollato in ingresso<br />

andava a finire al… sul… sul tavolo del o… del Prestigiacomo.<br />

Stavo dicendo Giallo… Prestigiacomo.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si. Ha ricevuto denaro da lei?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Chiedeva… ha chiesto delle regalie ogni tanto il signor…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

1561


Prestigiacomo.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Prestigiacomo, si. In ordine a problemi derivanti sia… pro-<br />

blemi di natura di salute, ogni tanto ma picco… piccole regalie<br />

comunque, non…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Eh, intanto diciamo quando ha cominciato a chiedere queste<br />

piccole regalie?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma guardi il periodo in cui… siamo dal ’94, ’95.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Cioè già si occupava delle sue pratiche quando le chiede…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Lui da sempre, sempre si è occupato delle nostre pratiche. Io<br />

quando l’ho conosciuto all’interno, prima del… cioè… con il<br />

pre… quello che… col dottore Scaduto, ecco.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Perché prima il… il capo distretto era il dottore Scaduto, già il<br />

dottore Giallomba… il dottore Giallombardo, il signor Prestigia-<br />

como era un dipendente del distretto e si occupava solo ed e-<br />

sclusivamente di indiretta, lui faceva per quello che risulta a<br />

me.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Benissimo.<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Veniva a trova… veniva direttamente in diagnostica ’95/96…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… ’97 è venuto.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

1562


Che sono durati fino…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Diverse vo…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… A quando queste richieste?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma sino a pa… all’ultimo, mi ha chiesto una regalia, aveva lui<br />

una cooperativa gli ultimi due anni, in estate aveva una coope-<br />

rativa che gestiva una spiaggetta a Ficarazzi, cooperativa di<br />

giovani…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quindi possiamo dire fino a…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E chiedeva… e chiedeva dei contributi…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Benissimo. E l’ultima volta che gli ha dato soldi lei, quando è<br />

stato se lo ricorda, rispetto alla data dell’arresto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Estate 2003, guardi.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Estate 2003.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

2003, l’estate 2002.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quindi, diciamo che ha avuto delle regalie da lei da un periodo<br />

che va dal ’94/95/96 ci ha detto, fino…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Quindi in tutto…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… All’estate del 2003.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, ma con varie giustifica… con…<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1563


Ma guardi, potevano essere 500.000 lire, 1.000.000, il milione<br />

e mezzo al massimo è successo, in ordine… gli ultimi due era-<br />

no il milione e mezzo al massimo, me lo ricordo perché erano…<br />

erano delle regalie per quanto riguarda sta cooperativa giova-<br />

nile che dovevano comprare il legname per farsi le pedane per<br />

le cabine.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E perché lo chiedeva a lei, cioè perché ha chiesto soldi a lei<br />

per di…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, ma andava in giro lui, in ogni caso, stava chiedendo a di-<br />

versi un contributo per quanto riguarda questa cooperativa gio-<br />

vanile.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si, ma che tipo di contributo è? non… non mi spiego perché lei<br />

eroga questi…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Non era un contributo, era una regalia, perché ca… va beh,<br />

quante volte capitava gente che andava raccogliendo soldi per<br />

una motivazione? Cioè questo alle ultime due volte è stato mo-<br />

tivato proprio per questo, aveva una cooperativa che gestiva<br />

una spiaggetta a Ficarazzi, avevano bisogno praticamente di<br />

legname per delle pedane, per delle cabine, credo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ma in che… cioè, ora lei le ha definite regalie queste… queste<br />

dazioni, quindi non dovevano essere restituiti questi soldi.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, ho detto diversi motivi, questi gli ultimi due, poi era venuto<br />

per dei piccoli prestiti che lui aveva chiesto a me, ma all’ordine<br />

di 500.000 lire, 1.000.000 inizialmente qualche volta<br />

gliel’avevo dato pure. Adducendo però diversi motivi, che era-<br />

no legati o a problemi suoi di salute che doveva andare fuori o<br />

a problemi di salute della figlia.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

1564


Eh, e questi prestiti…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Sempre.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Ovviamente sono stati restituiti o no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, completamente.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Eh, e anche qui, e qual è il motivo perché lei a un impiegato al<br />

distretto che fa essenzialmente…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

(incomprensibile) è simpatico, si presenta perché di regalie uno<br />

nella vita, dico… fra l’altro erano piccoli importi.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Complessivamente quanto gli ha dato?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma saranno non più di 15.000.000 guardi.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Di vecchie lire.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E questa persona svolgeva un’attività di controllo sulle prati-<br />

che che…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Sino ad una certa data…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Venivano…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Dell’indiretta, si. Dopo di che poi con la convenzionata non<br />

ha più svolto questo incarico.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E che connessione c’è fra questi regali che lei dava e le attività<br />

di controllo…<br />

1565


AIELLO MICHELE:<br />

Nessuna…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… (voce sovrapposta)<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Niente, completamente.<br />

L’Aiello, in sostanza, ammetteva di avere ricevuto varie ri-<br />

chieste di denaro da parte del Prestigiacomo e di avergli elar-<br />

gito la somma complessiva di 15 milioni di lire ma, a suo di-<br />

re, indipendentemente dall’attività che questi svolgeva presso<br />

il Distretto.<br />

Si trattava di contributi formalmente indirizzati a sostenere<br />

l’attività di una cooperativa giovanile, gestita dal Prestigia-<br />

como, che si occupava di una spiaggia vicino Bagheria;<br />

AIELLO: “Ma credo di averlo chiarito la volta precedente, due<br />

volte è venuto perché voleva un contributo, un regalo, una re-<br />

galia per una cooperativa giovanile di cui faceva parte, racco-<br />

glievano questi fondi per costruire delle pedane in legno, ge-<br />

stivano una spiaggetta su Ficarazzi. E questo è successo per<br />

due anni consecutivi. Poi precedentemente è successo qualche<br />

volta e credo che… per problemi riguardante motivi di salute e<br />

personali e della figlia del signor Prestigiacomo”.<br />

In realtà, a giudizio del Collegio, tale dazione di denaro non<br />

possiede le caratteristiche della “regalia” ma quelle, penal-<br />

mente rilevanti, di una retribuzione non dovuta in favore di<br />

un incaricato di pubblico servizio che, proprio in quel torno<br />

di tempo, si occupava delle pratiche di rimborso dell’Aiello.<br />

Sulla scorta di quanto emerso, è, invero, evidente come<br />

l’importanza del ruolo svolto dal Prestigiacomo, quantomeno<br />

nell’accelerazione delle pratiche di rimborso dei centri di<br />

Aiello e nell’inserimento scaglionato delle stesse nei vari e-<br />

lenchi riepilogativi, renda indubitabile l’esistenza di un col-<br />

legamento tra il duplice versamento di denaro e l’attività<br />

pubblica svolta dal Prestigiacomo.<br />

1566


Del resto, anche tale episodio di corruzione va inquadrato nel<br />

contesto generale di accadimento dei fatti che è risultato ca-<br />

ratterizzato dalla sistematica corruttela di pressocchè tutti i<br />

dipendenti pubblici che si occupavano, a qualunque titolo e<br />

livello d’intervento, delle pratiche di Aiello.<br />

L’Niello, invero, ha ammesso e ribadito di avere elargito, a<br />

vario titolo ed in misure diverse, somme di denaro ovvero di<br />

avere fornito altre prestazioni economicamente rilevanti (ad<br />

esempio l’assunzione a tempo indeterminato di parenti) in fa-<br />

vore del Giambruno, della La Barbera, del Calaciura, del Pre-<br />

stigiacomo, del Venezia ed ovviamente dello Iannì (il cui livel-<br />

lo di coinvolgimento è andato molto oltre fino a rientrare nei<br />

limiti del concorso nei reati).<br />

Come si diceva all’inizio dell’esame della posizione dell’Aiello,<br />

in sostanza, questi aveva adottato, in modo sistematico, una<br />

particolare formula relazionale con i dipendenti pubblici che<br />

si occupavano delle sue pratiche.<br />

Tale formula, come detto, consisteva nello stabilire rapporti<br />

personali e preferenziali e nel fornire ai suddetti pubblici di-<br />

pendenti una ampia gamma di favori che andavano dalle pre-<br />

stazioni diagnostiche e sanitarie gratuite per amici e parenti,<br />

alle dazioni di somme di denaro senza nemmeno prevedere o<br />

discutere della loro restituzione, all’assunzione di parenti a<br />

tempo indeterminato etc. etc..<br />

Lo stesso imputato ha ammesso che egli cercava in tutti i<br />

modi di relazionarsi in modo amichevole e cordiale con costo-<br />

ro, ad esempio, anche favorendoli per esami e cure per loro<br />

ovvero per amici e parenti.<br />

Ed addirittura, proprio nel caso del Prestigiacomo, lo stesso<br />

Aiello, messo di fronte all’evidenza di tale situazione e richie-<br />

sto di spiegare le ragioni che lo avevano indotto ad essere co-<br />

sì munifico proprio solo con i funzionari che si occupavano<br />

dei suoi affari, si era spazientito, tradendo un evidente imba-<br />

1567


azzo, ed aveva risposto asserendo che lo aveva fatto perché<br />

“è simpatico”.<br />

Non v’è chi non veda, dunque, come anche le somme di dena-<br />

ro elargite al Prestigiacomo, in perfetta coincidenza con il pe-<br />

riodo di tempo nel quale questi si occupava delle sue prati-<br />

che, non possano che essere logicamente collegate alla sua<br />

attività.<br />

Lo dimostra, in modo ulteriore, il fatto che, dopo<br />

l’introduzione degli elenchi meccanizzati ed il venir meno del-<br />

la centralità del ruolo del Prestigiacomo, i versamenti di de-<br />

naro erano terminati per sempre così come, si deve ritenere,<br />

anche la sua “simpatia”.<br />

Lo conferma, poi, anche l’assoluta mancanza di alcun reale<br />

interesse personale (o ragione d’impresa) per effettuare una<br />

dazione di 15 milioni di lire per una spiaggia attrezzata che,<br />

assai difficilmente, l’Aiello avrebbe frequentato.<br />

In conclusione, dunque, deve ritenersi integrata l’ipotesi cor-<br />

ruttiva in contestazione che va, peraltro, inquadrata in un<br />

clima di corruttela sistematica e strutturale che l’Aiello aveva<br />

determinato a tutela dei suoi interessi economici.<br />

L’esistenza di un numero impressionante di pratiche di rim-<br />

borso (ancor più numerose a motivo della illecita duplicazio-<br />

ne delle richieste) e dei notori ritardi fisiologici nei pagamen-<br />

ti da parte di qualsiasi P.A. rendeva fondamentale per l’Aiello<br />

e le sue aziende velocizzare i diversi passaggi dell’iter buro-<br />

cratico al fine di ottenere al più presto possibile i rimborsi.<br />

Inoltre, come si è visto, il Prestigiacomo e lo Iannì dovevano<br />

assicurare l’ulteriore artificio costituito dallo scaglionamento<br />

delle varie richieste di rimborso relative a ciascun paziente in<br />

elenchi riepilogativi diversi, in modo da non insospettire gli<br />

altri pubblici dipendenti.<br />

Pur in considerazione della presenza in quell’ufficio del com-<br />

plice Iannì, l’Aiello aveva lo stesso avvertito la necessità di<br />

gratificare il Prestigiacomo, attraverso una dazione di denaro<br />

1568


altrimenti immotivata e senza previsione di alcuna restitu-<br />

zione.<br />

Ben più alta, invece, doveva essere la capacità suggestiva da<br />

mettere in campo per ingraziarsi la dottoressa Adriana La<br />

Barbera, funzionario responsabile dell’ufficio liquidazione<br />

della A.S.L. n.6 di Palermo, durante il regime dell’assistenza<br />

indiretta.<br />

In sostanza, si trattava del funzionario che aveva diretta ed<br />

apicale competenza sull’iter di liquidazione delle richieste di<br />

rimborso, nella fase successiva a quella di competenza del<br />

Distretto di Bagheria.<br />

Ed, in quanto tale, oggetto del puntuale interessamento<br />

dell’Aiello che, infatti, ha confessato di averle erogato presti-<br />

ti, senza obbligo di restituzione, per almeno 100 milioni delle<br />

vecchie lire (anche se nel capo di imputazione si fa riferimen-<br />

to alla somma di 250 milioni di lire).<br />

Nell’esaminare, pertanto, i capi di imputazione M-1) ed N-1),<br />

rispettivamente contestati all’Aiello ed alla La Barbera in<br />

concorso col marito Angelo Calaciura, occorre prendere le<br />

mosse proprio dalle dichiarazioni rese da Michele Aiello nel<br />

corso del suo esame dibattimentale (cfr. udienza del<br />

14.2.2006):<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Senta, un altro tema. La signora La Barbera lei l’ha conosciu-<br />

ta?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si. L’ho conosciuta, e l’ho conosciuta nel 1997, mi è stata pre-<br />

sentata dall’onorevole… dall’ex maresciallo Borzacchelli…<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mi ricordo che me la presentò in un’occasione in cui era mare-<br />

sciallo, non per motivi riguardante me a… eravamo stati as-<br />

sieme a Palermo un ritorno, un passaggio, dice: “Un istante<br />

devo passare dal sesto piano di via Cusmano…<br />

1569


PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Dove c’è una caserma dei Carabinieri?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, dall’A.S.L. 6 doveva passare, perché doveva par…<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mi presentò in quell’occasione perché presente nella stanza, la<br />

signora La Barbera.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Che lui con conosceva.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Che lui conosceva da prima, si. E a cui successi… e che… a cui<br />

successivamente poi ho assunto una figliola.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Come si chiama la figlia assunta?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Calaciura sicuramente, perché è sposata in Calaciura, il nome<br />

se lei me lo fa ricordare bene, altrimenti…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

No…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Non glielo so dire…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Non ha importanza per ora.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… In quest’istante.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quando… giusto per completare questo profilo, quando ha as-<br />

sunto la figlia della signora La Barbera…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Mi…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Chi gliel’ha chiesto di assumerla?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1570


Ma l’ha chiesto Borzacchelli, mi ha detto che gli era stato rife-<br />

rito da parte della signora La Barbera se c’era possibilità nella<br />

mia struttura verso una figlia che si era laureata, credo in<br />

Scienze Politiche, o qualcosa del genere.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E venne assunta con quale funzioni, se se lo ricorda?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma impiegato di concetto in amministrazione, ufficio accetta-<br />

zione pazienti, ma durò poco, perché poi la raga… la… la dot-<br />

toressa, che è la figlia, Calaciura o vinse un concorso o qual-<br />

che cosa del genere con il gruppo Findomestic, per cui entrò in<br />

questa catena Findomestic…<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, non c’era un motivo specifico, effettivamente il Borzacchelli<br />

sapeva in quel periodo che noi stavamo… perché avevamo am-<br />

pliato l’attività di radioterapia e abbiamo proceduto in quel pe-<br />

riodo, credo a una sessantina, settantina di assunzioni.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Di cui tre, praticamente, me li ha chieste il Borzacchelli.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ma la signora La Barbera, la madre dico.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Le viene presentata nel ’97, le viene detto anche di cosa si oc-<br />

cupa?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, inizialmente… inizialmente poi io comunque ri… riesco a<br />

capire, verifico di che cosa si occupa, perché sino a<br />

quell’istante, fino a quando noi non facevamo radioterapia, tut-<br />

1571


ti gli elenchi praticamente venivano trasmessi al distretto di<br />

Bagheria, meno le famose TAC…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… O ecografie, ricadevano nella quaranta… nell’84, nell’88<br />

dell’80, ma sempre in diretta, per cui poi venivano con… affe-<br />

rivano queste pratiche di rimborso con i relativi riepiloghi<br />

all’A.S.L. 6, ad un ufficio non bene identificato dell’A.S.L. 6.<br />

Quando noi iniziamo con la radioterapia, ho modo di verificare<br />

e di constatare personalmente che i riepiloghi che vengono<br />

presentati da noi al distretto di Bagheria, vanno a finire<br />

nell’ufficio della signora La Barbera, che procede al controllo<br />

amministrativo delle pratiche e che poi predispone i relativi<br />

mandati di pagamento, che prima devono andare alla firma,<br />

deve essere fatta la proposta di delibera…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si, la signora La Barbera in particolare in quest’ufficio che ruo-<br />

lo ha? Cioè il dirigente, un funzionario?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, lei dirigeva un fi… un ufficio di cui credo che facevano par-<br />

te due o tre componenti oltre a lei, e si occupava solo ed esclu-<br />

sivamente di controllo amministrativo delle pratiche di rimbor-<br />

so di indirette di Case di Cure private, e predisponeva la cami-<br />

cia della delibera praticamente del famoso mandato di paga-<br />

mento.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Che poi veniva trasmesso all’ufficio economico finanziario. Di<br />

fatti l’ho definito come un anello ci collegamento tra…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1572


… Il distretto di… tra medicina di base…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Ed economico finanziario.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E quindi le pratiche di rimborso venivano sia pure attraverso…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Fino a un certo periodo, fino all’estate del 2001, le pratiche<br />

sono andate tutte a finire presso via Cusmano, e quindi presso<br />

l’ufficio della signora La Barbera. Poi da una certa data in poi<br />

le pratiche invece sono state controllate e quindi i famose pre-<br />

disposizioni dei famosi mandati di pagamenti, veniva fatto di-<br />

rettamente dal distretto a cui afferivano le strutture, per cui<br />

noi afferivamo a Bagheria e quindi dovevamo mandarle al di-<br />

stretto di Bagheria.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Sta di fatto che fino a un certo periodo del 2001 se ne occupa-<br />

va la La Barbera.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Cioè quindi il… sin dall’inizio le pratiche venivano sempre pre-<br />

sentate al distretto di Bagheria e così è avvenuto sino alla fine,<br />

con un particolare, fino al… l’estate de 2001 venivano control-<br />

late dalla signora la Barbera, successivamente sono state con-<br />

trollate dal distretto di Bagheria.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E la signora La Barbera in qualche modo influiva sulle modali-<br />

tà di presentazione delle pratiche di rimborso?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Era lei che decideva il modello come si doveva presentare il<br />

modello del rimbo… se a lei non piaceva restituiva il… indietro<br />

l’elenco e lo voleva rifatto, e questo succedeva spesso.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E questo succedeva spesso.<br />

1573


AIELLO MICHELE:<br />

Si, spesso succedeva.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E con quali motivazioni rimandava indietro le pratiche di rim-<br />

borso?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma apportava delle modifiche, perché io mi ricordo che inizial-<br />

mente questo lavoro veniva fatto da un impiegato da parte del<br />

distretto di Bagheria, un tale Prestigiacomo…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Di cui poi parleremo.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Prestigiacomo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Il quale proprio a mano faceva un riepilogo e lo mandava alla<br />

dottoressa La Barbera.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E la dottoressa La Barbera mi ha convocato praticamente do-<br />

po… in… in via Cusmano, dove mi ha fatto notare praticamente<br />

che era impossibile che determinate prestazioni, che fra l’altro<br />

avevano un certo valo… un peso economico, venissero riepilo-<br />

gate su dei fogli, proprio a mano, per cui era preferibile così<br />

come per la convenzionata, andare a predisporre i riepiloghi su<br />

appositi elenchi, di cui lei ci diede modello. Per cui era un mo-<br />

dello praticamente, noi dove dovevamo riportare nome e co-<br />

gnome del paziente, i dati anagrafici, il periodo della durata<br />

della prestazione, il numero di fattura…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Eccetera, eccetera.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1574


… Praticamente… Poi, successivamente ci sono state delle mo-<br />

difiche, perché mi ricordo un giorno li rimandò indietro, perché<br />

voleva fatto poi un riepilogo per distretto, perché l’azienda di<br />

Palermo che era la più grossa d’Italia, era divisa in quattordici<br />

distretti. E quindi si doveva fare il riepilogo oltre che per…<br />

globale, poi si doveva andare a dire per ogni distretto qual’era<br />

l’importo che si doveva andare ad addebitare.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quindi c’era una certa dialettica tra voi e l’ufficio regionale…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Spesso. Poi in ordine anche all’importo dei mandati, perché è<br />

stata… il primo grosso scontro è stato quello, perché ci riman-<br />

dò indietro i primi mandati, asserendo che l’importo di ogni<br />

singolo elenco non doveva superare orientativamente 300,<br />

350.000.000 delle vecchie lire.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Quando gli si chiese il perché lei diede una giustificazione che<br />

questo derivava dalla capienza, dalla possibilità che aveva la<br />

tesoreria dell’azienda, e non avendo a disposizione grosse<br />

somme, non… era impossibilitata a pagare in un’unica soluzio-<br />

ne mandati grossi. Allora era preferibile andare a spezzettare<br />

praticamente i riepiloghi in tranche, che andammo a trecento,<br />

350.000.000 ognuno.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Senta, lei ha mai dato soldi alla signora La Barbera?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

La signora La Barbera ha chiesto dei prestiti, adducendo varie<br />

motivazioni, prestiti che gli sono stati dati, nel tempo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Allora…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1575


E che sono stati dati circa 50.000.000 in… nel periodo che<br />

vanno dal mille… credo nel 1998 o ’99, e poi…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Successivamente nel Novembre del… le do la data precisa,<br />

perché c’ho la data proprio dell’assegno. Allora, ecco, noi ab-<br />

biamo poi un prestito che è stato fatto in assegno, nel Novem-<br />

bre del 2002 di 50.000.000, per cui complessivamente sono<br />

stati dati alla signora La Barbera…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quanti soldi?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

100.000.000.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

100.000.000.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, con la promessa da parte della signora La Barbera che do-<br />

veva restituire nel momento in cui andava a vendere un ma-<br />

gazzino che aveva…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… E di cui aveva proposto a me anche l’acquisto, cosa che non<br />

si è verificata ovviamente.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Quindi, anche questo prestito è un prestito che non ha avuto la<br />

(voce sovrapposta)<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, no, non è stata… ad oggi non è stato restituito.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Restituito.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1576


Fra l’altro anche l’assegno di 50.000.000, siccome adduceva<br />

anche problemi riguardante la… l’impresa del marito che dove-<br />

va andare necessariamente a chiudere una posizione di espo-<br />

sizione bancaria, voleva che lavorasse il marito all’interno del-<br />

la nostra azienda, ma noi a quell’epoca avevamo già una<br />

squadra manutentoria all’interno dell’azienda, per cui non a-<br />

vevamo bisogno esterno. Ho detto…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… “Va beh, signora, nel caso in cui in futuro”…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Vorrei…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Ma non ho fatto… ma non ha mai lavorato all’interno<br />

dell’azienda, questo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Vorrei che facessimo…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… In poche parole.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Un attimo d’ordine. Lei ha detto che sostanzialmente in un<br />

periodo di tempo che va dal ’98 se ho compreso bene.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, possiamo dire dal ’98 al 2000 all’incirca.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Al 2000 all’incirca.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Al 2000. Poi abbiamo Novembre 2002.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si. Infatti vorrei che ci chiarisse complessivamente la signora<br />

Li Ba… a Barbera ha ricevuto da lei quanto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

100.000.000.<br />

1577


PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

100.000.000. Di questi 100.000.000, lei…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Cinqua…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Mi scusi, ha citato un assegno, giusto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Un assegno.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Il resto come è stato erogato?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Contanti, direttamente a lei.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Perfetto, e quant’è la cifra complessiva in contanti che la si-<br />

gnora La Barbera ha ricevuto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

50.000.000 in contanti, 50.000.000 in assegno.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

50.000.000 in contanti e 50.000.000 in assegno, perfetto. Il<br />

contante è in grado di dirci in quali date è stato erogato…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, guardi…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… La somma?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Poi io ho… ho ricostruito la situazione e ricostruendo un po’,<br />

perché ho trovato degli appunti miei…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Per cui c’ho la… ho trovato l’appunto di cui sommano<br />

50.000.000, però le date non saprei riporta…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Non è in grado di dire questo…<br />

1578


AIELLO MICHELE:<br />

No, no, ma comunque il periodo è quello ’98/2000.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si. Le dazioni in contanti come sono state erogate? Cioè chi è<br />

che ha dato materialmente i soldi alla signora La Barbera?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Io direttamente, per quanto riguarda il contanti direttamente a<br />

lei in ufficio.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Cioè…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Per quanto ri…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Presso l’ufficio della A.S.L.?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, si. Pe…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Eh, ci racconta un attimo?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, si l’ufficio sesto…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si ricorda quante volte?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma guardi, saranno state di… sono… sono state diverse solu-<br />

zioni in cui sono stati dati questi soldi, 10.000.000 una volta,<br />

un 15.000.000 e così via discorrendo e arrivai fino a<br />

50.000.000.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Stiamo parlando di lire, comunque, no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Di lire, delle vecchie lire. Mentre l’assegno è stato consegnato<br />

dal ragioniere D’Amico alla signora.<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1579


… Ad andarlo a utilizzare. Comunque la signora la… il proble-<br />

ma qual’era, il momento in cui lei diceva vendeva questo ma-<br />

gazzino avrebbe restituito i soldi, cosa però che non ha resti-<br />

tuito.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Che non è avvenuto, questo l’abbiamo capito.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Questo…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ma i soldi com’erano in una busta, come gli venivano dati?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, io direttamente, giustamente glieli davo in una busta, de…<br />

de… la bu… si, eh non è che potevo…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Busta chiusa. Si fidava la signora…<br />

(voce fuori microfono)<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Va beh.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Senta…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ad ogni caso, essendo un prestito si fidava.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Anche lei si fidava, perché poi abbiamo capito bene, questi<br />

soldi non sono più tornati, no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ci ha detto.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

50.000.000 sono stati erogati in contanti, altri 50.000.000 so-<br />

no quell’assegno.<br />

1580


AIELLO MICHELE:<br />

L’assegno del 2002.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Eh, l’assegno del 2002… intanto perché viene erogato questo<br />

assegno nel 2002?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Era stato erogato l’assegno del 2002 perché in effetti inizial-<br />

mente c’era la proposta… per due motivi.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Eh.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Diciamolo in maniera chiara.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E’ la cosa migliore.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Uno era quello perché c’era la scopertura del marito in banca,<br />

quindi doveva essere un assegno del marito di 50.000.000 che<br />

dovevano andarlo a versare in banca, quindi prenderlo e ver-<br />

sarlo in banca. Quindi mi è sembrato giusto darglielo a quella<br />

maniera, però ho detto: “Signora per potere io prestarle questi<br />

soldi mi deve fare una fattura suo marito, su eventuali lavori<br />

che deve venire a fare all’in… di manutenzione all’interno dei<br />

locali della diagnostica”. E così è stato fatto. Mi ha fatto la si-<br />

gnora… mi ha fatto avere una fattura del marito, della ditta del<br />

marito Calaciura credo Angelo, non mi ricordo il nome…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Comunque Calaciura di 50.000.000 più IVA, e io fa… le ho<br />

fatto avere l’assegno non trasferibile alla signora, per cui se lo<br />

poteva incassare solo il marito.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si. Questa però ammetterà che non è una procedura per un<br />

prestito, no? Perché quando si fa un prestito…<br />

1581


AIELLO MICHELE:<br />

Ma era una pro…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si scrive che è un prestito, non è che si fa una fattura falsa<br />

per giustificare un rimborso…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, era…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Di 50.000.000.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Guardi la… la fattura in sé e per sé, in sè e per sé…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Poteva diventare reale, perché il momento in cui la… il mari-<br />

to teoricamente…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Se fosse venuto a lavorare all’interno della struttura e allora<br />

la struttura… perché era acconto di lire.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Però…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Siamo anche d’accordo sul fatto che…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Se li mi dice…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Il marito…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Che in quell’istante…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

1582


… Non è mai venuto, giusto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Era per un’operazione inesistente, in quell’istante non era<br />

un’operazione inesistente.<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

La signora mi chiama in… in ufficio e mi dice che il marito deve<br />

andare a coprire immediatamente in banca una scopertura, ur-<br />

gentissimamente. Per cui il fatto che le servono 50.000.000 al-<br />

la signora è ovvio che è immediato: “Mi faccia eh… mi faccia<br />

una fattura che le faccio l’assegno”.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si, d’accordo.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E così è stato fatto.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ma la signora non è che lei è la banca della signora, no? Dico,<br />

se gli chiede i soldi…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ho ritenuto…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Lei perché glieli da?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Opportuno aderire alle richieste fattemi dalla signora La<br />

Barbera, il quale si mise praticamente… aveva molte con…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Insomma, lei perché glieli ha dati…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ce la…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… I soldi alla signora?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1583


Gliel’ho dato perché la signora piangeva nell’istante in cui me<br />

l’ha chiesto. Cioè era quasi commovente, cioè ma… ve lo dico<br />

con molta sincerità.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ma la signora le doveva…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Perché il problema era…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Restituire ancora i 50.000.000, giusto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, c’erano i 50.000.000 e 50.000.000 facevano 100.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Appunto.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

E vuol dire che da quell’istante in poi mi doveva dare<br />

100.000.000 la signora…<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Successivamente la signora era stata interpellata, di fatti poi<br />

ho visto bene che lei era stata interpellata nel Giugno o Maggio<br />

di quell’anno, perché c’era stato un… un accordo, una transa-<br />

zione con l’A.S.L., per cui si è dovuto andare a quantificare<br />

qual’erano i crediti delle nostre strutture. Non dico stranamen-<br />

te, perché è successo a quella maniera, pur non interessandosi<br />

più in quel periodo la signora La Barbera delle pratiche, per-<br />

ché se n’era interessato il distretto, è stato richiesto dalla si-<br />

gnora La Barbera di andarla a quantificare. Di fatti la signora<br />

La Barbera ha chiamato a me telefonicamente in quel periodo,<br />

perché voleva praticamente, se ero in condizione, di portargli<br />

l’elenco degli scoperti contabili in maniera tale, visto che c’era<br />

un po’ di confusione all’interno dell’economico finanziario, di<br />

vedere se verifi… di… se combaciava l’importo ufficiale nostro<br />

di contabilità, con quello che c’era all’interno del… cosa che è<br />

stato prodotto, ma siamo nel Maggio. Poi il… il prestito effe…<br />

1584


PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Siamo nel Maggio del?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Dello stesso anno…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Duemila…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Del presti… del 2002.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Poi successivamente nel Novembre del 2002 e quando è stato<br />

dato la… anche la quantificazione che… proprio a Luglio 2002.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ho capito. E se ho capito bene…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

L’assegno è stato dato a Novembre alla signora.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Ma questo… si, e già…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Che in quel periodo non mi ha chiesto niente.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E già, ma…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ce ne ho rimesso…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Le doveva dare 50.000.000 però.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, ma…<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Si, d’accordo. Ma quando la signora la chiama perché è lei<br />

quella che deve…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1585


Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Determinare la quantificazione e la transazione…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Tra voi e l’A.S.L. la signora ha un debito nei suoi confronti di<br />

50.000.000…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Già l’aveva precedentemente, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Esatto. E ha un altro debito di carattere morale, perché lei gli<br />

aveva assunto la figlia qualche anno prima.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma già… si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E’ così…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Chiaro, si, si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

… Giusto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Dopo di che viene fatta questa quantificazione e la signora<br />

piange, riceve altri 50.000.000…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

A Novembre sto fatto.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Esatto, però…<br />

PRESIDENTE:<br />

Novembre che…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Dico almeno…<br />

1586


PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

(voce sovrapposta)<br />

PRESIDENTE:<br />

Novembre che è la data in cui viene fatto l’accordo transattivo.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

No, no.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Nooo, completamente.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Transattivo l’ha fatto prima.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

L’accordo transattivo è nel Luglio 2002. La quantificazione av-<br />

viene in quella data. L’assegno è stato dato alla signora che se<br />

l’è scam… dato e consegnato, e scambiato in banca nel Novem-<br />

bre del 2002.<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Se lei mi spiega per quale ragione ha erogato 100.000.000 nel-<br />

le trance che ci ha indicato alla signora La Barbera.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Perché ritenevo opportuno, viste le condizioni della signora La<br />

Barbera di concederle il prestito, un pochettino perché nei miei<br />

confronti tutto sommato non si da… a parte qualche cosa, non<br />

si era comportata proprio male, per cui… e ritenevo opportu-<br />

no…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E si comportava bene?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Certo, male… c’erano stati problemi con lei perché si lamenta-<br />

va sempre…<br />

…<br />

AIELLO MICHELE:<br />

1587


Ho detto che più volte da parte della signora La Barbera c’era<br />

stato un certo ostruzionismo, ritenuto da me ostruzionismo, in<br />

ordine alla presentazione di…<br />

…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Lei invece… il marito della signora La Barbera l’ha mai cono-<br />

sciuto?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

No, mai.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

Qualcun altro era a conoscenza di queste dazioni e io parlo in<br />

particolare del dottor Giallombardo.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Si, io ritengo a memoria che una volta a pi… mi sia lamentato<br />

con il dottore Giallombardo di… di questa situazione, riguar-<br />

dante soprattutto, non tanto il prestito, ma di più lo… quello<br />

che ritenevo io l’ostruzionismo da parte della signora La Bar-<br />

bera nell’andare a richiedere sempre modifiche a questi eventi<br />

riepilogativi. E lui mi confermò in effetti che c’erano lamentele,<br />

nei confronti della signora in quel periodo, oltre che provenien-<br />

ti da strutture che erogavano prestazioni indirette, anche da<br />

parte di case di cura private.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E ci può spiegare un attimo questo ostruzionismo della signora<br />

La Barbera che cos’è?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Poco fa ho tentato… praticamente cambiava…<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E ora lo faccia.<br />

AIELLO MICHELE:<br />

… Spesso e volentieri la… la… la modulistica… il modo di pre-<br />

sentare le pratiche, e poi non cambiava nulla, però questo<br />

comportava che le pratiche dovevano ritornare indietro, si do-<br />

veva rifare l’elenco, perché aggiungeva dei particolari nel modo<br />

1588


di presentare che praticamente co… doveva lo stesso elenco ri-<br />

farsi due, tre volte.<br />

PUBBLICO MINISTERO DE LUCIA:<br />

E invece dopo l’erogazione dei prestiti, continuava questo mec-<br />

canismo ostruzionistico come l’ha definito lei o no?<br />

AIELLO MICHELE:<br />

Ma sempre è continuato, è stato stabile, questo co… perché è<br />

stato nel… nel… negli anni che questo modo di andare a pre-<br />

sentare il riepilogo è sempre cambiato.<br />

Tali dichiarazioni di Michele Aiello si iscrivono perfettamente<br />

in quel contesto di sistematica corruttela dei pubblici dipen-<br />

denti che si occupavano delle sue pratiche che dianzi si è de-<br />

scritto.<br />

Secondo Aiello, l’imputata La Barbera gli era stata presentata<br />

dal Borzacchelli, il quale aveva fatto subito in modo di farne<br />

anche assumere la figlia presso la sua azienda.<br />

La La Barbera, infatti, aveva iniziato a “fare ostruzionismo”<br />

rimandando indietro al Distretto di Bagheria i prospetti riepi-<br />

logativi con le pratiche di rimborso dell’Aiello, adducendo, di<br />

volta in volta, vari pretesti.<br />

Tuttavia, dopo avere ottenuto l’assunzione della figlia, gli a-<br />

veva chiesto un prestito personale di 50 milioni di vecchie li-<br />

re, che l’Aiello le portava personalmente presso il suo ufficio<br />

pubblico, in più occasioni e mediante denaro contante chiuso<br />

in buste di carta.<br />

Prestito, a detta sempre dello stesso Aiello, mai restituito,<br />

seppure la La Barbera sostenesse di avere intenzione di prov-<br />

vedere alla restituzione dopo la vendita di un suo immobile.<br />

E se, secondo l’Aiello, il Prestigiacomo “era simpatico”, la La<br />

Barbera “piangeva” a causa delle gravi difficoltà economiche,<br />

tanto da averlo indotto a prestarle una così ingente somma di<br />

denaro, senza neppure prevedere o discutere della sua resti-<br />

tuzione.<br />

1589


Nel corso del 2002, inoltre, l’Aiello aveva dato alla La Barbe-<br />

ra l’ulteriore somma di 50 milioni, a mezzo di un assegno<br />

tratto sul conto corrente di una sua società ed intestato alla<br />

ditta del marito, Angelo Calaciura.<br />

Tali modalità erano state concordate su suggerimento della<br />

stessa imputata, la quale, facendo riferimento alle esposizio-<br />

ni bancarie del coniuge, invitava l’Aiello a farle un ulteriore<br />

prestito di 50 milioni ma simulando il pagamento, in acconto,<br />

di lavori effettuati dalla ditta del Calaciura.<br />

L’Aiello, pur nella pacifica consapevolezza che si trattava di<br />

una fattura per operazioni inesistenti (come dallo stesso<br />

ammesso), accettava la richiesta dell’imputata, anche perché,<br />

proprio in quel torno di tempo, la stessa era stata incaricata<br />

di controllare le pratiche che incidevano sulla determinazione<br />

dell’importo della transazione in corso con la A.S.L. n.6..<br />

Si trattava di una transazione avente ad oggetto alcuni rile-<br />

vanti crediti, vantati nel tempo dall’Aiello nei confronti della<br />

A.S.L. n.6, la cui individuazione era stata affidata proprio al-<br />

la La Barbera.<br />

Ancora una volta, dunque, uno stretto collegamento tempora-<br />

le e funzionale tra l’erogazione della rilevante somma di de-<br />

naro, priva di qualunque reale motivazione, e l’espletamento,<br />

da parte del beneficiario, di mansioni pubbliche che incide-<br />

vano sugli interessi dell’Aiello.<br />

Lo stesso Aiello, invero, pur escludendo tale diretto rapporto,<br />

finiva per riconoscere che la La Barbera poteva frapporre o-<br />

stacoli alla sua attività d’impresa e, specie nella prima fase,<br />

li aveva anche frapposti (forse anche per ottenere così tanti<br />

benefici).<br />

Appare, dunque, chiaro come entrambi gli episodi di dazione<br />

immotivata di denaro debbano ricondursi nell’alveo del reato<br />

di corruzione, così come gli altri casi dianzi esaminati.<br />

La chiara finalità della, altrimenti inspiegabile, generosità<br />

dell’Aiello deve individuarsi nella volontà di accelerare l’iter<br />

1590


delle richieste di rimborso, ottenendo il favore di tutti gli im-<br />

piegati (Iannì, Giambruno, Prestigiacomo, La Barbera) che se<br />

ne occupavano.<br />

Accelerare una pratica ed evitare che venissero frapposti o-<br />

stacoli, come è noto, sono tipiche motivazioni che sorreggono<br />

il reato di corruzione per un atto d’ufficio.<br />

Nel caso che ci occupa, infine, deve considerarsi che non esi-<br />

stono solo le dichiarazioni parzialmente confessorie<br />

dell’Aiello (per il quale la difesa non ha chiesto neppure<br />

l’assoluzione in relazione a tali capi di imputazione).<br />

Esiste, ad esempio, il riscontro documentale dell’assegno da<br />

50 milioni emesso in favore della ditta del Calaciura e da<br />

questi incassato.<br />

Esiste la contabilità nella quale tale pagamento è stato iscrit-<br />

to e la prova dell’inesistenza delle operazioni sottese a tale<br />

presunto pagamento di prestazioni mai effettuate.<br />

Di talchè, va riconosciuta senz’altro l’esistenza degli elementi<br />

oggettivo e soggettivo del reato in contestazione, del quale<br />

devono rispondere sia l’Aiello, in veste di corruttore, che i<br />

coniugi La Barbera e Calaciura.<br />

Quest’ultimo, in particolare, pur non avendo avuto alcun<br />

contatto diretto con l’Aiello, aveva agito tramite la moglie ed<br />

era l’unico diretto beneficiario della seconda dazione di 50<br />

milioni di lire, che ha incassato nel tentativo di ripianare<br />

l’esposizione debitoria della propria ditta verso le banche.<br />

Alla luce dei criteri suindicati in tema di prova indiziaria e di<br />

concorso morale nel reato, pertanto, si ritiene che entrambi<br />

gli imputati Calaciura e La Barbera debbano rispondere del<br />

reato di corruzione, consistito nell’aver accettato e ricevuto<br />

una retribuzione non dovuta per accelerare atti dell’ufficio<br />

pubblico della La Barbera.<br />

Atti, come si è detto, contestuali rispetto alla duplice perce-<br />

zione delle somme e rilevanti per la lucrosa attività imprendi-<br />

toriale di Aiello.<br />

1591


In particolare, si tratta della rapida adozione delle proposte<br />

di mandato di pagamento delle prestazioni erogate dalle<br />

strutture di Aiello in regime di assistenza indiretta e prove-<br />

nienti dal Distretto di Bagheria.<br />

Nonché della individuazione dei crediti da inserire nella du-<br />

plice transazione stipulata, in data 4 novembre 2002, dalla<br />

V.S.T. e dall’A.T.M. con la A.S.L. n.6 di Palermo.<br />

Si trattava di crediti di enorme valore sui quali era insorta<br />

una potenziale controversia e che l’Aiello rischiava di vedere<br />

vanificati ovvero drasticamente ridotti e che, grazie anche al-<br />

la La Barbera, aveva invece recuperato quasi per intero.<br />

L’assunzione della figlia degli imputati, la percezione reitera-<br />

ta di ingenti somme di denaro, l’adozione pianificata e con-<br />

cordata delle modalità tecnico-fiscali con le quali simulare<br />

l’esecuzione di prestazioni in realtà mai effettuate inducono a<br />

ritenere pacificamente esistente, anche in questo caso, il re-<br />

quisito dell’accordo tra corruttore e corrotto.<br />

Prima di ritenere esaurita la disamina dei reati in materia di<br />

sanità, per esigenze di completezza di analisi, va detto che<br />

dall’esame del teste Di Pasquale del N.A.S. dei C.C. e dai dati<br />

forniti dalla stessa A.S.L. n. 6 di Palermo (gli allegati pro-<br />

spetti elaborati dalla società DATOSYS) l’originaria imposta-<br />

zione accusatoria si fondava anche su un altro meccanismo<br />

asseritamene truffaldino.<br />

Sia i militari operanti che la parte offesa, infatti, avevano<br />

proceduto autonomamente alla elaborazione dei dati relativi<br />

alle pratiche di rimborso raggruppando gli stessi non in or-<br />

dine meramente cronologico ma per nominativo di ciascun<br />

paziente.<br />

Mettendo assieme i dati relativi a ciascun paziente emergeva<br />

che, in parecchi casi (all’incirca nel 30 % del totale), a parti-<br />

re dal secondo semestre del 99’, risultavano emesse più fat-<br />

ture relative al medesimo arco temporale.<br />

1592


In particolare, la parte civile A.S.L. n.6 di Palermo ha prodot-<br />

to un dettagliato “elenco assistiti” (all.ti nn.2-4), predisposto<br />

dalla società DATOSYS, in relazione al periodo maggio 2000 –<br />

giugno 2002.<br />

In forza di tali documenti, sembrava che le due strutture non<br />

solo avessero emesso più fatture per lo stesso paziente ma<br />

che, addirittura, alcune di esse risultassero riferirsi al mede-<br />

simo arco di tempo.<br />

Ferme restando le considerazioni già svolte in precedenza, ta-<br />

le doppia fatturazione in relazione al medesimo lasso di tem-<br />

po (di solito due fatture relative ad una stessa settimana la-<br />

vorativa) aveva indotto gli inquirenti a ritenere che si trat-<br />

tasse di un ulteriore meccanismo truffaldino, basato sulla<br />

doppia fatturazione delle medesime prestazioni.<br />

Nel corso dell’istruzione dibattimentale, tuttavia, dopo<br />

l’esame dei testi di P.G. e l’acquisizione dei dati forniti dalla<br />

A.S.L. n. 6 (v. elenchi elaborati dalla DATOSYS), è stato in-<br />

trodotto dalla difesa delle due società oggi imputate un ulte-<br />

riore elemento di valutazione.<br />

Si tratta della, più volte richiamata, relazione di consulenza<br />

tecnica a firma del prof. Biti e del dottor Giovanni Giammar-<br />

va, i quali hanno anche deposto in aula in qualità di testi.<br />

Il nucleo centrale di detta relazione di consulenza consiste<br />

nell’esame dei documenti relativi alle specifiche prestazioni<br />

erogate in favore di quei pazienti per i quali emergeva il so-<br />

spetto di una doppia fatturazione delle medesime prestazioni.<br />

Tali documenti risultano costituiti dai registri di presenza<br />

firmati dai pazienti in occasione di ciascuna seduta di radio-<br />

terapia, dai dati medici ed amministrativi e, soprattutto, dai<br />

dati ricavabili dalle stesse apparecchiature di radioterapia.<br />

Ciascuno degli acceleratori lineari, infatti, contiene un si-<br />

stema informatico interno che registra e mantiene in memo-<br />

ria i dati relativi ad ognuna delle singole prestazioni di radio-<br />

terapia erogate.<br />

1593


Si tratta di un sistema informatizzato non modificabile ex<br />

post e, come tale, oltremodo affidabile allo scopo di conoscere<br />

e verificare il numero e le caratteristiche specifiche delle sin-<br />

gole prestazioni erogate.<br />

Attraverso tale archivio interno a ciascuna apparecchiatura,<br />

pertanto, è possibile accertare se un singolo paziente, nel<br />

corso della medesima seduta giornaliera, sia stato irradiato<br />

due volte ed in quali zone del corpo.<br />

La tesi difensiva, infatti, si fonda sul presupposto che per<br />

numerosi pazienti vi era la necessità di effettuare due irra-<br />

diazioni nel corso della stessa seduta, in quanto si trattava<br />

di pazienti con metastasi che, di conseguenza, andavano<br />

trattati in due diverse zone del corpo (l’organo colpito dal<br />

tumore e la metastasi).<br />

Orbene, attraverso l’approfondita ed accurata indagine ese-<br />

guita dai due consulenti tecnici di parte, è rimasto accertato<br />

che i casi nei quali emergeva una doppia fatturazione per il<br />

medesimo lasso temporale riguardavano, per l’appunto, pa-<br />

zienti con metastasi, i quali, nel corso di una stessa seduta,<br />

venivano irradiati due volte.<br />

Da ciò derivava la necessità di emettere due fatture diverse,<br />

posto che il trattamento (centratura del bersaglio ed irradia-<br />

zione) veniva eseguito due volte nell’ambito della medesima<br />

seduta.<br />

La tesi sostenuta dai due consulenti appare attendibile e, so-<br />

prattutto, confermata dai dati documentali esaminati e riferi-<br />

ti nell’ambito della relazione acquisita agli atti.<br />

Essa, peraltro, consente di fornire una spiegazione, scientifi-<br />

camente corretta e documentalmente supportata, ad un fe-<br />

nomeno che, altrimenti, avrebbe potuto apparire sospetto.<br />

Gli accertamenti svolti sullo specifico punto dalla P.G. e dal-<br />

la stessa parte offesa, invero, si sono limitati a rappresentare<br />

un dato, senza entrare nel merito delle eventuali ragioni tec-<br />

niche connesse alla necessità della doppia fatturazione.<br />

1594


La consulenza in atti, viceversa, attraverso l’esame dei do-<br />

cumenti e dei dati memorizzati nelle apparecchiature, ha<br />

consentito di individuare, caso per caso, l’esistenza di una<br />

duplice prestazione giornaliera fornita ai pazienti colpiti da<br />

metastasi e, pertanto, ha fornito una spiegazione valida ed<br />

attendibile al suddetto fenomeno.<br />

Tale nuovo elemento di valutazione, emerso nel corso del di-<br />

battimento, di fatto, ha superato i rilievi formulati<br />

dall’accusa sullo specifico punto ed ha consentito di fare<br />

chiarezza su questa parte della contestazione.<br />

Molto correttamente, infatti, lo stesso P.M. ha rivalutato la<br />

questione ed, in relazione ad essa, non ha insistito nel so-<br />

stenere l’accusa, dando così atto della adeguatezza della tesi<br />

difensiva.<br />

E’ ovvio che tale nuovo elemento di valutazione refluisce uni-<br />

camente su quei casi specifici di pazienti affetti da metastasi<br />

e per le sole fatture che si riferiscono alle doppie prestazioni<br />

erogate nel medesimo arco temporale.<br />

Ciò, tuttavia, non toglie in alcun modo rilevanza al meccani-<br />

smo truffaldino come in precedenza ricostruito.<br />

Ed invero, in ogni caso (e quindi anche in quelli di soggetti<br />

colpiti da metastasi) l’emissione, in relazione ad un singolo<br />

paziente, di plurime fatture, ciascuna delle quali per parti<br />

del trattamento ma dell’importo corrispondente a quello tota-<br />

le dell’intero trattamento, costituisce un chiaro meccanismo<br />

truffaldino, nei termini dianzi riportati.<br />

Quindi anche le doppie fatture relative a pazienti colpiti da<br />

metastasi e riferite allo stesso arco temporale risultano pe-<br />

nalmente rilevanti, in quanto inserite nel suddetto meccani-<br />

smo truffaldino.<br />

Non, tuttavia, in quanto frutto di doppia fatturazione per le<br />

medesime prestazioni ma poiché ciascuna di dette fatture si<br />

riferiva solo ad una parte del trattamento ma riportava il co-<br />

sto totale del trattamento medesimo.<br />

1595


Dunque, a ben vedere il nuovo elemento rappresentato dalla<br />

consulenza Biti-Giammarva assume rilevanza al solo fine di<br />

escludere la diversa tipologia di meccanismo truffaldino fon-<br />

data sulla doppia fatturazione delle stesse prestazioni forni-<br />

te, in identici lassi temporali, a pazienti affetti da metastasi.<br />

Ma non incide in alcun modo sul meccanismo principale della<br />

truffa, come dianzi descritto, che rimane sussistente anche<br />

in relazione alle fatture prese in esame dai due consulenti.<br />

La responsabilità delle società<br />

Nel presente processo risultano direttamente imputate le due<br />

società a responsabilità limitata Villa Santa Teresa ed Alte<br />

Tecnologie Medicali.<br />

Si tratta di una delle prime applicazioni davanti al Tribunale<br />

di Palermo (se non addirittura la prima) del decreto legislati-<br />

vo 8 giugno 2001 n. 231 recante la “disciplina della respon-<br />

sabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società<br />

e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”<br />

che, come è noto, ha riformato, in un’ottica di modernizza-<br />

zione del diritto penale italiano e di una sua armonizzazione<br />

ai parametri europei, la delicata materia della responsabilità<br />

“penale” delle persone giuridiche.<br />

In questa sede, ovviamente, la presente tematica non può es-<br />

sere oggetto dell’approfondimento che meriterebbe, dovendosi<br />

il Collegio attenere a criteri di stretta continenza rispetto alle<br />

contestazioni, ma può, in estrema sintesi, premettersi che ta-<br />

le riforma ha, per la prima volta, tentato di adeguare ai tempi<br />

ed alle normative degli altri Paesi comunitari il tradizionale<br />

principio generale, vigente da sempre nel nostro ordinamen-<br />

to, per cui “societas delinquere non potest”.<br />

Il principio di irresponsabilità penale della persona giuridica,<br />

infatti, costituiva uno dei cardini del nostro sistema penale<br />

ed era protetto pervicacemente dall’art. 27 della Costituzione<br />

e dall’art. 197 del codice di procedura penale.<br />

1596


La nuova disciplina tende, viceversa, verso l’obiettivo (solo<br />

parzialmente raggiunto) della criminalizzazione diretta della<br />

persona giuridica anche se, come si dirà in seguito, non si<br />

parla ancora di responsabilità penale degli enti dotati di au-<br />

tonoma personalità ma di “illeciti amministrativi dipendenti da<br />

reato”.<br />

Le ragioni di tale svolta possono individuarsi, per un verso,<br />

nella necessaria armonizzazione della nostra legislazione ri-<br />

spetto agli altri Stati della Comunità Europea e, per altro<br />

verso, nella crescente pericolosità del reato d’impresa, nella<br />

constatazione dell’inadeguatezza della sola punizione della<br />

persona fisica che la rappresenta e nella preferenza della<br />

prevenzione dei reati di organizzazione rispetto alla loro mera<br />

repressione.<br />

Il sistema adottato dal decreto 231/01 non ha, peraltro, mu-<br />

tuato né quello anglosassone della c.d. corporate governance<br />

né quello francese ex art. 121-2 cod. pèn.<br />

Seguendo le direttive della legge-delega del 29.9.200 n. 300<br />

ha, invece, propenso per una via amministrativa autonoma<br />

che si distacca anche dalla legge n. 689/81, tanto da far ri-<br />

tenere che si tratti di una sorta di “tertium genus” che si col-<br />

loca tra il sistema penale e quello amministrativo.<br />

Gli “illeciti amministrativi dipendenti da reato” sono, dunque,<br />

il frutto di una architettura plurigenetica, ancora probabil-<br />

mente mal armonizzata nel complessivo ordinamento italiano<br />

e che, di certo, sarà oggetto di ulteriori modifiche e di varie<br />

interpretazioni.<br />

Si tratta di un sistema a carattere misto nel quale la natura<br />

penalistica appare evidente, se non altro per il fatto che<br />

l’accertamento della responsabilità dell’ente e l’applicazione<br />

delle sanzioni sono affidate al giudice penale ed avvengono<br />

con le garanzie del processo penale.<br />

Per quanto attiene alla presente vicenda processuale non vi è<br />

dubbio alcuno che entrambe le società a responsabilità limi-<br />

1597


tata oggi imputate rientrino tra gli enti destinatari della sud-<br />

detta disciplina e che gli specifici reati in contestazione siano<br />

tra quelli ad esse ascrivibili secondo le previsioni del decreto.<br />

Di talchè, risultano pacificamente integrati i primi due ne-<br />

cessari requisiti individuati dal legislatore in ossequio ai<br />

principi generali di legalità e di tassatività.<br />

Gli articoli 5, 6 e 7 del decreto in esame, poi, fissano i criteri<br />

di imputazione della responsabilità amministrativa dell’ente,<br />

distinguendo quelli oggettivi (la persona fisica deve avere agi-<br />

to nell’interesse o a vantaggio dell’ente e deve avere ricoperto<br />

una posizione formale o sostanziale al suo interno) e quelli<br />

soggettivi (la mancata adozione di modelli di organizzazione e<br />

l’omessa vigilanza sui comportamenti dei dipendenti).<br />

Sotto il primo aspetto, il decreto propone la teoria organica<br />

fondata sul necessario “interesse o vantaggio” derivante<br />

all’ente a seguito dell’azione delle persone fisiche.<br />

Queste, a loro volta, possono essere inquadrate in tipologie<br />

diverse per le quali la riforma introduce una duplice equipa-<br />

razione.<br />

Da un lato i c.d. “vertici formali” che svolgono funzioni di<br />

rappresentanza, amministrazione o direzione dell’ente sono<br />

equiparati ai dipendenti che svolgono ruoli subordinati, do-<br />

vendosi ritenere che, anche in questo caso, l’ente abbia un<br />

dovere di controllo del loro operato.<br />

Sotto altro profilo, il decreto equipara i soggetti che ricopro-<br />

no formalmente i suddetti ruoli verticistici con quelli che e-<br />

sercitano di fatto le stesse funzioni, con ciò adottando la c.d.<br />

“teoria funzionale”.<br />

Nel caso in esame, non vi è dubbio alcuno che l’Aiello abbia<br />

ricoperto, oltre alla veste di socio di maggioranza di entram-<br />

be le società imputate, anche quella di amministratore di fat-<br />

to delle stesse.<br />

1598


L’affermazione non è frutto di una interpretazione fornita dal<br />

Collegio ma costituisce un elemento riconosciuto da tutte le<br />

parti processuali e, come tale, non controverso e contestato.<br />

Michele Aiello, per primo, ha sempre ammesso di avere in<br />

concreto amministrato le sue società in modo pieno ed in-<br />

condizionato e con riferimento a tutti gli aspetti organizzativi<br />

e gestionali.<br />

In ciò è stato confortato dal Giuffrè e dal Rotondo (ammini-<br />

stratori formali delle società), dal socio Carcione, da tutti i<br />

dipendenti delle società medesime escussi nel dibattimento<br />

nonché dal complesso delle ulteriori emergenze probatorie.<br />

Atteso quanto sopra, l’art. 5 co.2 del decreto, sotto diverso<br />

profilo, stabilisce una causa di esclusione della responsabili-<br />

tà della persona giuridica, quando il suo agente abbia com-<br />

messo il reato per esclusivo vantaggio proprio o di terzi.<br />

Si tratta di una ipotesi nella quale il rapporto di immedesi-<br />

mazione viene infranto ed il reato può essere attribuito<br />

all’ente solo se il soggetto agente-persona fisica ha agito te-<br />

nendo presente, almeno in parte, il vantaggio della persona<br />

giuridica.<br />

Appare chiaro come, ai fini della attribuzione all’ente<br />

dell’illecito sul piano oggettivo, sia sufficiente potere indivi-<br />

duare, in capo alla persona fisica, l’intento concorrente (uno<br />

“scopo almeno eventuale”) di far conseguire un vantaggio<br />

all’ente e ciò a prescindere dal conseguimento effettivo di<br />

detto vantaggio.<br />

Le odierne fattispecie, senza alcun dubbio, sono state com-<br />

messe dall’Aiello anche nel prevalente, o quantomeno concor-<br />

rente, interesse economico delle sue società.<br />

In primo luogo, in quanto il meccanismo truffaldino prevede-<br />

va la necessaria veicolazione delle somme indebitamente lo-<br />

cupletate attraverso i conti correnti ed i bilanci societari,<br />

tant’è che, come è stato dimostrato (cfr. testimonianza del dr.<br />

Dara e perizia in atti), i fatturati e gli utili dei due enti sono<br />

1599


immediatamente cresciuti, in modo esponenziale, dal momen-<br />

to dell’adozione del sopra descritto nuovo metodo gestionale.<br />

Ed inoltre, poiché alla percezione degli utili dovevano parte-<br />

cipare anche il Carcione e gli altri soci che il P.M. ha ritenu-<br />

to di non dover chiamare a rispondere di alcun reato.<br />

L’enorme somma di denaro provento delle truffe, in particola-<br />

re, è stata in buona parte reinvestita nell’attività delle due<br />

società ed ha, comunque, costituito un vantaggio per le stes-<br />

se.<br />

Il fatto che una sua parte possa essere stata distribuita ai<br />

soci non influisce in alcun modo sia perché la normativa non<br />

esclude tale fisiologica evenienza sia perché la maggior parte<br />

degli utili sono rimasti all’interno delle due società.<br />

Tali considerazioni escludono, pertanto, che nel caso in spe-<br />

cie possa ravvedersi un qualche riflesso della specifica causa<br />

di esclusione della punibilità prevista dal comma secondo<br />

dell’art. 5 del decreto 231/2001.<br />

Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa delle due so-<br />

cietà, invero, agli atti è emersa la prova piena che i reati di<br />

truffa aggravata sono stati commessi nel concreto interesse e<br />

a vantaggio delle stesse, comportando considerevoli utilità<br />

sia sotto il profilo patrimoniale che di altro genere (sviluppo<br />

tecnologico e d’impresa, impatto sul mercato etc. etc.).<br />

Come si è detto, gli articoli 6 e 7 del decreto, invece, intro-<br />

ducono i criteri soggettivi di imputazione della responsabilità<br />

agli enti.<br />

In un’ottica palesemente preventiva, la riforma prevede che<br />

l’illecito sia imputabile all’ente se è espressione della sua po-<br />

litica aziendale o quantomeno se è derivato da una colpa di<br />

organizzazione o da una colpa per inosservanza di obblighi di<br />

direzione e di vigilanza.<br />

In sostanza, si richiede all’ente di predisporre ed attuare,<br />

prima del compimento del fatto penalmente rilevante, degli<br />

speciali protocolli e/o modelli preventivi (i “compliance pro-<br />

1600


grams” del sistema anglosassone) idonei ad impedire la com-<br />

missione del fatto di reato.<br />

Più nel dettaglio, la riforma prevede due forme diverse di col-<br />

pevolezza dell’organizzazione a seconda che il reato venga<br />

commesso dai vertici dell’ente o da dipendenti subordinati.<br />

Nel primo caso – che è l’unico che interessa questo processo,<br />

posto che l’Aiello era il vero dominus imprenditoriale e<br />

l’amministratore di fatto di entrambe le società – si verte in<br />

tema di colpevolezza derivante dalle scelte di politica<br />

d’impresa.<br />

In siffatta situazione, il decreto introduce una vera e propria<br />

presunzione relativa di colpevolezza dell’ente, superabile solo<br />

in ipotesi, tassativamente stabilite, di prova contraria.<br />

Posto, invero, che, come suggerisce la relazione alla riforma,<br />

i vertici dell’ente fisiologicamente esprimono la politica<br />

d’impresa, essi si identificano in pieno nell’organizzazione e,<br />

di conseguenza, delle loro malefatte deve rispondere anche<br />

l’ente stesso.<br />

Se, tuttavia, ciò non avviene, la persona giuridica potrà di-<br />

mostrare, col meccanismo tipico della prova contraria, la sua<br />

estraneità al reato.<br />

E dovrà farlo provando che, prima della commissione del fat-<br />

to di reato:<br />

a) sono stati adottati ed applicati efficaci protocolli preventivi<br />

destinati ad impedire i reati;<br />

b) allo scopo di garantire la massima efficienza dei modelli<br />

organizzativi, è stato istituito un apposito organismo di con-<br />

trollo dotato di autonoma e piena capacità di supervisione;<br />

c) i vertici hanno commesso i reati “eludendo fraudolente-<br />

mente” i suddetti protocolli preventivi;<br />

d) non si sono verificate omissioni o negligenze nell’operato<br />

dell’organismo di controllo.<br />

Orbene, nel caso che ci occupa, non solo nessuna prova con-<br />

traria è stata, in concreto, offerta dalle due società imputate<br />

1601


ma è rimasta dimostrata una perfetta immedesimazione tra il<br />

soggetto agente-persona fisica e le due compagini che hanno<br />

agito per il loro reciproco e concorrente vantaggio economico<br />

e con un modello organizzativo che non ha, di certo, impedito<br />

né ostacolato la commissione di truffe sanitarie.<br />

Non si è appalesata, dunque, alcuna forma di efficace con-<br />

trollo preventivo munito dei requisiti di funzionalità, efficien-<br />

za e praticabilità, in grado non solo di impedire in via asso-<br />

luta la astratta possibilità della commissione di un crimine<br />

ma anche solo di disinnescare le fonti di rischio penale.<br />

Dunque, nel caso in esame, opera senz’altro la presunzione<br />

relativa di colpevolezza dell’ente, ricorrendone tutte le condi-<br />

zioni di legge e non essendo stata fornita alcuna prova con-<br />

traria che, “prima della commissione del fatto” gli organi diri-<br />

genti ed amministrativi delle società avessero “adottato ed ef-<br />

ficacemente attuato … modelli di organizzazione e gestione i-<br />

donei a prevenire reati”.<br />

Detta responsabilità, però, va correttamente inquadrata sotto<br />

l’aspetto temporale, dovendosi ritenere, quale momento ini-<br />

ziale, quello dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.<br />

231/2001 che è stato emesso l’8 giugno 2001 ed è stato pub-<br />

blicato sulla Gazzetta Ufficiale n.140 del 19 giugno 2001 (4<br />

luglio 2001).<br />

In relazione all’individuazione del momento finale, deve dis-<br />

sentirsi dalla tesi sostenuta dalla difesa delle due società<br />

imputate, posto che i reati di riferimento si consumano paci-<br />

ficamente con l’ultima percezione indebita di somme da parte<br />

della A.S.L. n.6 e non all’atto del passaggio dalla assistenza<br />

indiretta a quella pre-convenzionata (rispettivamente feb-<br />

braio e giugno 2002).<br />

E poiché, come si ricava dai mandati di pagamento in atti, la<br />

A.S.L. n. 6 ha continuato ad erogare somme a titolo di rim-<br />

borso per prestazioni eseguite in regime di assistenza indi-<br />

retta (l’unica in contestazione) fino a tutto il 2003 è proprio<br />

1602


in coincidenza con tale torno di tempo che deve fissarsi il<br />

termine finale delle condotte.<br />

La questione delle caratteristiche e dei contenuti dei modelli<br />

di organizzazione, tuttavia, è un tema che va certamente ap-<br />

profondito anche alla luce del disposto di cui all’art. 12 del<br />

decreto 231/01.<br />

Tale articolo introduce un caso di riduzione della sanzione<br />

pecuniaria nell’eventualità in cui l’ente, “prima della dichia-<br />

razione di apertura del dibattimento di primo grado”, dimostri<br />

di avere “adottato e reso operativo un modello organizzativo<br />

idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verifica-<br />

tosi”.<br />

In sostanza, si tratta di una circostanza attenuante in grado<br />

di comportare diminuzioni della sanzione pecuniaria specifi-<br />

catamente indicate nel citato articolo.<br />

Il caso in esame, sotto questo specifico profilo, probabilmen-<br />

te costituisce una delle prime applicazioni di tale normativa<br />

in relazione ad enti sottoposti, successivamente rispetto ai<br />

fatti di reato ma prima dell’apertura del dibattimento di pri-<br />

mo grado, a sequestro di prevenzione, ai sensi dell’art. 2 ter<br />

L. 575/65.<br />

Come si è già detto, invero, la Sezione Misure di Prevenzione<br />

di questo Tribunale, con decreto in data 10 marzo 2004, ha<br />

disposto il sequestro delle quote sociali e del patrimonio di<br />

entrambe le società imputate, nominando il dottore Andrea<br />

Dara amministratore giudiziario.<br />

Ciò, di fatto, ha comportato l’immediata sostituzione degli<br />

organi amministrativi e di controllo delle società e l’adozione<br />

di protocolli e modelli amministrativi e gestionali improntati<br />

al doveroso rispetto della legalità.<br />

Come si evince dalla chiara testimonianza del dottore Dara,<br />

entrambi gli enti, pur a fronte di un totale rinnovamento dei<br />

modelli organizzativi, hanno continuato ad erogare le mede-<br />

sime prestazioni, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualita-<br />

1603


tivo, ai prezzi concordati con l’assessorato alla sanità e la<br />

A.S.L. n.6 e sulla base di parametri valoriali applicati nel re-<br />

sto d’Italia.<br />

Hanno adottato meccanismi di gestione delle pratiche di rim-<br />

borso e di fatturazione del tutto diversi da quelli truffaldini<br />

dianzi esaminati ed hanno introdotto modelli e protocolli di<br />

controllo in grado di evitare che possano verificarsi ulteriori<br />

episodi illeciti.<br />

Tali iniziative risultano essere state adottate compiutamente,<br />

almeno nelle loro direttrici principali, entro la data di aper-<br />

tura del dibattimento (1 febbraio 2005), come previsto dal ci-<br />

tato art. 12.<br />

Sotto questo specifico aspetto, quindi, l’odierna fattispecie<br />

può definirsi probabilmente un “caso pilota” di enti sottopo-<br />

sti a processo penale, ai sensi del decreto 231/2001, mentre<br />

sono amministrati da organi statali all’uopo nominati.<br />

Il legislatore, pur avendo al capo II del decreto affrontato le<br />

vicende modificative dell’ente, non sembra aver previsto una<br />

simile eventualità che, tuttavia, non crea particolari problemi<br />

(cfr. art. 28) se si considera che i fatti di reato sono stati<br />

commessi quando le società erano amministrate dai soggetti<br />

imputati e non certo ancora dall’amministrazione giudiziaria.<br />

Tuttavia, in condizioni di fisiologica funzionalità del sistema<br />

(come nel caso attuale), appare chiaro come l’intervento suc-<br />

cessivo dell’amministrazione giudiziaria, sotto il controllo del<br />

giudice delegato della Sezione Misure di Prevenzione, com-<br />

porti un sostanziale mutamento dei modelli organizzativi so-<br />

cietari, in chiave di un assoluto rispetto della legalità e della<br />

prevenzione di fatti illeciti.<br />

Nel caso in esame, dall’esame del Dara, degli altri testi e-<br />

scussi e dei documenti esaminati, deve ritenersi che, prima<br />

dell’apertura di questo dibattimento, sia stato previsto ed at-<br />

tuato un complessivo riordino dei modelli organizzativi, pur<br />

1604


nelle condizioni di difficoltà che una simile attività ha certa-<br />

mente determinato.<br />

A giudizio del Collegio, dunque, alle due società imputate va<br />

riconosciuta la riduzione della sanzione pecuniaria prevista<br />

dall’art. 12 comma 2 lettera b) del decreto 231/01.<br />

Non può, invece, condividersi l’ulteriore affermazione soste-<br />

nuta dalla difesa e fondata sulla asserita impossibilità di<br />

pervenire ad una sentenza di responsabilità, in quanto “lo<br />

Stato avrebbe finito per condannare se stesso”.<br />

In realtà, a parte ogni altra considerazione di ordine giuridi-<br />

co, deve considerarsi che l’amministrazione giudiziaria, ex<br />

art. 2 ter L. 575/65, è il tipico esempio di amministrazione<br />

“per conto di chi spetta”, nel senso che viene posta in essere<br />

per finalità pubbliche ed istituzionali ma, all’esito del proce-<br />

dimento di prevenzione, può risultare effettuata per conto del<br />

proposto, al quale, in ipotesi, siano stati restituiti i beni.<br />

Ciò posto, dunque, le due società oggi imputate devono esse-<br />

re dichiarate responsabili per i reati loro rispettivamente a-<br />

scritti.<br />

Alle stesse, inoltre, va applicata la sanzione prevista dal<br />

combinato disposto degli articoli 10 e 24 del decreto<br />

231/2001, in relazione alle quote rispettivamente quantifica-<br />

bili in euro 900.000,00 per la Villa Santa Teresa e<br />

600.000,00 per la A.T.M., tenuto conto delle dimensioni a-<br />

ziendali, del giro d’affari e degli importi locupletati da cia-<br />

scuna di esse.<br />

A tali rispettivi importi va applicata la riduzione di un terzo<br />

prevista dall’art. 12 D. L.vo 231/2001 fino alle pene finali di<br />

euro 600.000,00 per la V.S.T. e 400.000,00 per l’A.T.M..<br />

Ad entrambi gli enti imputati, inoltre, a giudizio del Collegio,<br />

può concedersi il beneficio della sospensione condizionale<br />

delle rispettive pene, come sopra determinate, per il termine<br />

ed alle condizioni di legge.<br />

1605


Va, infatti, tenuto conto del radicale (per quanto non neces-<br />

sariamente definitivo) mutamento intervenuto nelle compagi-<br />

ni, sia sotto il profilo dei titolari delle quote che degli organi<br />

amministrativi degli stessi, a seguito del subentro<br />

dell’amministrazione giudiziaria.<br />

Tale circostanza induce, almeno allo stato degli atti, a formu-<br />

lare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla non rei-<br />

terazione di ulteriori episodi delittuosi.<br />

La concessione del suddetto beneficio appare, peraltro, op-<br />

portuna anche allo scopo di non vanificare gli sforzi di risa-<br />

namento e di recupero alla legalità delle suddette società e di<br />

non recare un ulteriore pregiudizio all’efficacia dell’azione<br />

dell’amministrazione giudiziaria.<br />

Infine, ai sensi dell’art. 19 del decreto citato, “nei confronti<br />

dell’ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la<br />

confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la<br />

parte che può essere restituita al danneggiato”.<br />

Appare, pertanto, ricorrere un caso di confisca obbligatoria<br />

del profitto del reato, fatta salva, tuttavia, la possibilità di<br />

procedere alla restituzione al danneggiato, A.S.L. n.6 di Pa-<br />

lermo.<br />

Di talchè, in considerazione della natura obbligatoria della<br />

confisca, il Tribunale non può che pronunciarsi in adesione<br />

al dettato normativo.<br />

Le pene e le conclusioni<br />

All’esito della complessiva disamina processuale appare di<br />

certo più chiara e convincente la premessa fatta dal Tribuna-<br />

le a proposito dell’obiettiva ed assoluta gravità del contesto<br />

generale di inquadramento dei fatti di questo processo.<br />

Il processo penale che si conclude in primo grado con questa<br />

sentenza rappresenta, invero, un’anomalia nell’esperienza<br />

giudiziaria in materia di criminalità organizzata di tipo ma-<br />

fioso.<br />

1606


Il contesto nel quale si sono verificati i fatti riguarda un’area<br />

grigia nella quale opera indisturbato un intreccio perverso<br />

tra interessi politici, economici, mafiosi ed affaristici che ha<br />

come protagonisti soggetti che quasi mai le indagini riescono<br />

ad attingere e che, pertanto, agiscono in condizioni di so-<br />

stanziale impunità.<br />

Le odierne risultanze, anzi, spiegano, almeno in parte, alcune<br />

delle ragioni di tale impunità che è l’effetto anche di una si-<br />

stematica complicità tra criminalità organizzata ed infedeli<br />

esponenti delle Istituzioni (componenti delle forze di polizia e<br />

della magistratura, pubblici amministratori e rappresentanti<br />

politici).<br />

Tuttavia, limitare il significato del presente accertamento<br />

all’individuazione di alcune delle “talpe” che hanno operato<br />

all’interno della Procura della Repubblica di Palermo appare<br />

operazione assolutamente inadeguata e superficiale.<br />

E’, di certo, vero che le indagini confluite in questo processo<br />

hanno consentito di accertare l’identità di diversi soggetti<br />

che, ricoprendo a vario titolo cariche pubbliche, hanno si-<br />

stematicamente tradito il giuramento di fedeltà che ogni ser-<br />

vitore dello Stato pronuncia all’inizio dell’assolvimento della<br />

propria funzione ed hanno reso permeabile e più debole, nel<br />

suo complesso, l’apparato statale di fronte ad una delle più<br />

pericolose organizzazioni di tipo mafioso operanti in Italia.<br />

Così come è altrettanto dimostrato che tali tradimenti sono<br />

stati sempre strettamente funzionali alla realizzazione ed alla<br />

tutela di quel coacervo di interessi illeciti cui si faceva cenno<br />

e che ha accomunato mafiosi, imprenditori e pubblici uffi-<br />

ciali o rappresentanti istituzionali.<br />

Il principale significato dell’odierna ricostruzione, invece,<br />

consiste nell’aver consegnato alla collettività una istantanea<br />

di rara nitidezza che dimostra che un tale vischioso intreccio<br />

di interessi esiste ed opera pressocchè indisturbato condizio-<br />

1607


nando silenziosamente la vita pubblica ed economica della<br />

Sicilia.<br />

E che continuerà ad operare anche dopo ed a prescindere da-<br />

gli esiti di questo processo che lo ha solo sfiorato in superfi-<br />

cie.<br />

Lo scopo di un processo penale, del resto, è quello di analiz-<br />

zare fatti e condotte specifiche alla luce dei principi fissati<br />

dalla Corte regolatrice e di ragionamenti fondati sulle prove<br />

tipiche e sulla prova logica.<br />

L’etica della responsabilità riguarda un piano di certo diverso<br />

da quello tipico di una sentenza penale e presuppone valuta-<br />

zioni ed assunzioni di impegni che ciascuno, sia singolar-<br />

mente che a livello collettivo, dovrebbe fare in altre sedi.<br />

Spesso, invece, si registra un’assenza assoluta di valutazioni<br />

di alcun genere, sia preventive che successive, ed una sorta<br />

di delega in bianco alla magistratura di compiti tanto delicati<br />

quanto estranei alla sua natura ed alle sue funzioni.<br />

Il tradimento delle Istituzioni e la violazione sistematica della<br />

legge da parte degli odierni imputati vanno considerati fatti<br />

obiettivamente gravissimi che non possono e non devono es-<br />

sere valutati con facile indulgenza.<br />

Il magma informe di interessi illeciti e l’assoluto dispregio<br />

delle regole di convivenza che si ricavano dal presente pro-<br />

cesso delineano un luogo ideale dove alberga il deserto<br />

dell’anima, dove l’uomo pubblico che entra nell’arena, pronto<br />

a battersi sino alla “morte politica”, non saluta Cesare o il<br />

Senato ma la gente plaudente dalla quale si fa legittimare e<br />

che, pure, sta per tradire.<br />

E dove, per quanto cruento sembri lo scontro, egli è sempre il<br />

vincitore.<br />

Anche per tali ragioni, il Collegio, in base ai criteri direttivi<br />

dell’art. 133 cod. pen., deve formulare una valutazione di<br />

gravità dei fatti di particolare severità.<br />

1608


Nel corso dell’esame delle varie posizioni processuali degli<br />

odierni imputati si è già messa in luce l’obiettiva gravità del-<br />

le contestazioni anche in considerazione del suddetto conte-<br />

sto generale.<br />

A titolo di esempio, concedere le circostanze attenuanti gene-<br />

riche ad un imputato che, mentre ricopriva la carica di Pre-<br />

sidente della Regione siciliana, ha commesso reiteratamente<br />

reati gravi e connessi al suddetto pericoloso contesto, ha ten-<br />

tato, in più occasioni, di inquinare le prove nel corso delle<br />

indagini preliminari ed ha mentito davanti al Tribunale appa-<br />

re, almeno a questo Collegio, impossibile.<br />

Al di là di ogni altra valutazione, ad esempio, circa<br />

l’eventuale stato di incensuratezza di taluni imputati, per-<br />

tanto, ai sensi del primo criterio indicato all’art. 133 c.p.p.,<br />

l’obiettiva gravità dei fatti esclude in nuce la possibilità di<br />

concedere le circostanze attenuanti generiche.<br />

La gravità e la reiterazione delle condotte, le complicità isti-<br />

tuzionali (molte mai scoperte), i ruoli ricoperti e le funzioni<br />

pubbliche svolte da quasi tutti gli imputati, l’entità dei danni<br />

procurati alla società civile, all’economia della Regione ed al-<br />

le casse della A.S.L. n.6 di Palermo, la pericolosità in chiave<br />

social-preventiva delle finalità perseguite e, soprattutto, la<br />

centralità della presenza dell’associazione “cosa nostra” e dei<br />

suoi vertici escludono una simile valutazione.<br />

Sostenere una tesi contraria vorrebbe dire relegare la valuta-<br />

zione della pericolosità del fenomeno mafioso in Sicilia ad un<br />

mero fatto di delinquenza comune, dimenticando le stragi e le<br />

decine di rappresentanti delle Istituzioni (prefetti, sindaci,<br />

presidenti della regione, questori, alti ufficiali dell’Arma dei<br />

Carabinieri, magistrati etc. etc.) che, a differenza degli o-<br />

dierni imputati, hanno dato la loro vita per la collettività e lo<br />

Stato italiano.<br />

Le uniche eccezioni che vanno fatte a tale indicazione gene-<br />

rale riguardano gli imputati Roberto Rotondo e Giuseppa An-<br />

1609


tonella Buttitta, ai quali vanno, pertanto, concesse le circo-<br />

stanze attenuanti generiche.<br />

Per il Rotondo in virtù della serietà e della coerenza del com-<br />

portamento processuale assunto, improntato, come si è di-<br />

mostrato, ad una sincera e completa ammissione dei fatti ed<br />

alla indicazione delle precise responsabilità dei propri correi.<br />

Per la Buttitta, invece, in considerazione dell’oggettiva di-<br />

mensione residua del suo ruolo, quale è stato accertato dal<br />

Tribunale.<br />

Va, infatti, considerato che la stessa ha riportato condanna<br />

per una sola condotta, peraltro soggettivamente finalizzata<br />

ad aiutare il collega Ciuro per una vicenda che reputava di<br />

tipo personale e familiare.<br />

Passando alla disamina delle altre posizioni degli imputati,<br />

va detto che per Michele Aiello è stata affermata la penale re-<br />

sponsabilità per i reati di cui ai capi A), D), E), G), escluse le<br />

condotte di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 12, H), D1) ed E1), e-<br />

scluse le condotte descritte nei rispettivi punti a), G1), riqua-<br />

lificato ai sensi dell’art. 318 c.p., I1) ed M1).<br />

Tutti detti reati, a giudizio del Tribunale, vanno unificati sot-<br />

to il vincolo della continuazione, pur in considerazione della<br />

loro eterogeneità e differente natura giuridica.<br />

Deve, invero, considerarsi il comune contesto ideativo sotteso<br />

alla loro commissione e la finalizzazione di tutte le condotte<br />

alla crescita economica delle imprese dell’imputato ed allo<br />

sviluppo del sistema di potere che si è a lungo descritto.<br />

Oltretutto, l’applicazione dell’istituto della continuazione<br />

consente di addivenire alla quantificazione di una pena non<br />

sproporzionata per eccesso ma adeguata al reale disvalore dei<br />

fatti.<br />

Il reato più grave deve sicuramente individuarsi in quello di<br />

cui al capo A), così come aggravato.<br />

1610


In premessa si sono già esaminate le caratteristiche delle ag-<br />

gravanti di cui al comma IV ed al comma VI dell’art. 416 bis<br />

c.p..<br />

A tale proposito, pertanto, si fa espresso rinvio a tale parte<br />

della sentenza, nella quale è già stato affrontato tale aspetto<br />

della contestazione in relazione proprio all’odierno imputato.<br />

In questa sede deve solamente aggiungersi che l’associazione<br />

di stampo mafioso denominata “cosa nostra” (a differenza di<br />

altre organizzazioni similari) costituisce il paradigma tipico<br />

del reato in contestazione che è stato introdotto proprio per<br />

sanzionare penalmente questo specifico fenomeno associati-<br />

vo.<br />

Essa è, per definizione, munita di quei caratteri e requisiti<br />

che il legislatore ha trasfuso nella formulazione normativa<br />

quali elementi costitutivi del reato di associazione di tipo<br />

mafioso.<br />

Di talchè, discutere oggi se “cosa nostra” sia o meno caratte-<br />

rizzata dall’uso della “forza di intimidazione del vincolo asso-<br />

ciativo” dal quale derivi “una condizione di assoggettamento e<br />

di omertà” o se essa sia finalizzata agli scopi criminali tipiz-<br />

zati nel dettato normativo, appare quanto meno fuori luogo e<br />

pleonastico.<br />

Essa, per così dire, non corrisponde solamente al paradigma<br />

normativo ma rappresenta il fenomeno storico e sociale che a<br />

questo ha dato luogo.<br />

Agli atti, peraltro, sono state acquisite numerose sentenze<br />

passate in autorità di cosa giudicata nelle cui motivazioni<br />

viene data ulteriore conferma di tale asseverazione.<br />

La diffusione delle molteplici acquisizioni giudiziarie e delle<br />

notizie di cronaca relative alla vita ed all’attività di “cosa no-<br />

stra” è stata tale, almeno negli ultimi venti anni, che nessu-<br />

no può seriamente sostenere di non conoscerne l’esistenza, le<br />

modalità operative e gli scopi illeciti.<br />

1611


Da ciò discende che l’aderire, sotto qualunque forma, a tale<br />

associazione fornendo in suo favore un contributo continua-<br />

tivo e rilevante rappresenta una consapevole forma di accet-<br />

tazione delle regole e di condivisione delle finalità di “cosa<br />

nostra”.<br />

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.416 bis<br />

c.p., infatti, non è necessario, perché si realizzi la condizione<br />

di partecipazione dei singoli associati, che siano effettiva-<br />

mente raggiunti uno o più di quegli scopi alternativamente<br />

previsti dalla norma.<br />

Né è necessario dimostrare che ciascuno dei compartecipi u-<br />

tilizzi in concreto la forza di intimidazione ovvero consegua<br />

per sé o per altri un profitto ad un vantaggio economico - pa-<br />

trimoniale.<br />

Ciascuna condotta può, infatti, assumere forme e contenuti<br />

diversi e variabili e non deve necessariamente integrare da<br />

sola tutti i parametri del dato normativo; ciò che conta, al<br />

contrario, è che essa consista in un effettivo contributo - ap-<br />

prezzabile e concreto sul piano causale - all’esistenza od al<br />

rafforzamento dell’associazione stessa che dei superiori pa-<br />

rametri è certamente dotata.<br />

Sulla scorta di un analogo percorso logico e giuridico, la giu-<br />

risprudenza di legittimità ha introdotto il principio della co-<br />

municabilità dell’aggravante del possesso o dell’uso delle ar-<br />

mi (comma IV) anche ai compartecipi non armati.<br />

Sin dalle prime pronunce in materia successive alla L.<br />

n.19/90 (Cass. Sez.VI, 6.12.94, Imerti; sez.I, 30.1.92, Al-<br />

tadonna, Sez.II, 15.4.94, Matrone) la Cassazione ha, infatti,<br />

stabilito che “l’aggravante prevista dall’art.416 bis comma<br />

quarto c.p. si comunica ai compartecipi dell’associazione crimi-<br />

nosa solo se essi ne abbiano conoscenza o la ignorino colpe-<br />

volmente o la ritengano inesistente per errore determinato da<br />

colpa. La prova di tale conoscenza o conoscibilità ...può essere<br />

1612


fornita anche per deduzioni logiche sulla base del materiale<br />

probatorio acquisito”.<br />

A partire dalla pronuncia della Sez. I del 18 aprile 1995 (ric.<br />

Farinella), la S.C. ha fissato un ulteriore principio proprio in<br />

relazione alla tipicità dell’associazione cosa nostra: “Con rife-<br />

rimento alla stabile dotazione di armi della organizzazione ma-<br />

fiosa denominata Cosa Nostra può ritenersi che la circostanza<br />

costituisca fatto notorio non ignorabile”.<br />

Tale orientamento dei giudici di legittimità – ribadito nel cor-<br />

so degli ultimi anni dalla Cassazione e pienamente condiviso<br />

dal Collegio - porta a ritenere certamente sussistente nel ca-<br />

so di specie l’aggravante di cui al IV comma dell’art.416 bis<br />

c.p..<br />

Alla stessa stregua, il Collegio ritiene accertata la sussisten-<br />

za anche dell’aggravante di cui al VI comma dell’art. 416 bis<br />

c.p., nei termini di cui alla premessa della sentenza.<br />

In questa sede deve solamente aggiungersi che il dato in for-<br />

za del quale gli enormi capitali provento dalle attività tradi-<br />

zionali di “cosa nostra” (estorsioni, traffico di stupefacenti<br />

etc. etc.) sono stati da questa reinvestiti in diversi settori e-<br />

conomici in Italia ed all’estero, risulta dimostrato anche nel<br />

corso del presente dibattimento ed in relazione all’odierno<br />

imputato.<br />

E’ appena il caso di richiamare le vicende relative alle c.d.<br />

“messe a posto” ed alle varie forme di finanziamento da parte<br />

dell’Aiello in favore del sodalizio mafioso.<br />

Ovvero, le vicende del c.d. libro mastro della famiglia mafiosa<br />

di Bagheria e quanto emerso circa il reimpiego di capitali di<br />

illecita provenienza nel settore imprenditoriale ed in quello<br />

dei pubblici appalti.<br />

Passando, quindi, alla determinazione in concreto della pena,<br />

il Collegio ha tenuto conto dei criteri direttivi di cui<br />

all’art.133 c.p. ed, in particolare, della natura organizzata,<br />

dei mezzi finanziari adoperati, della durata e della eteroge-<br />

1613


neità delle condotte, della rilevanza dell’apporto specifico<br />

fornito a “cosa nostra”, nonché dell’eccezionale gravità del<br />

danno, patrimoniale e non, arrecato alle persone offese e del<br />

pessimo comportamento processuale assunto dall’imputato.<br />

Pertanto, nell’esercizio del potere discrezionale del giudice in<br />

ordine alla individuazione ed alla applicazione della pena, il<br />

Collegio ha ritenuto di assoluta gravità i reati contestati<br />

all’imputato.<br />

Sulla scorta di tali principi si è pervenuti a determinare in<br />

concreto la seguente pena: pena base, per il più grave reato<br />

di cui al capo A), così come aggravato, anni nove di reclusio-<br />

ne.<br />

L’entità di tale pena base appare, invero, adeguata alla gravi-<br />

tà, alla rilevanza ed alla specificità del contributo fornito<br />

dall’imputato all’associazione mafiosa.<br />

Detta pena base, ai sensi dell’art. 81 cpv. c.p., va aumentata<br />

per effetto della continuazione tra i reati, secondo un criterio<br />

quantitativo che il Collegio ha ritenuto di individuare in mo-<br />

do eguale per tutti gli odierni imputati, allo scopo di evitare<br />

disparità nel trattamento sanzionatorio.<br />

Applicando un aumento pari all’incirca a sei mesi di reclu-<br />

sione per ognuno dei reati da porre in continuazione, si per-<br />

viene, pertanto, alla pena finale di anni quattordici di reclu-<br />

sione.<br />

A proposito della continuazione tra i reati, ex art. 81 cpv.<br />

cod. pen., il Tribunale ritiene di dover applicare tale istituto<br />

in favore di tutti gli imputati condannati nel presente pro-<br />

cesso in relazione a più di un capo di imputazione.<br />

E ciò in quanto, a giudizio del Collegio, in tutti i casi, ricor-<br />

rono le condizioni di legge per procedere in tale direzione e le<br />

singole fattispecie risultano, comunque, ricomprese nell’alveo<br />

di un comune contesto ideativo e commissivo.<br />

Per quanto attiene, invece, alla posizione dell’imputato Gior-<br />

gio Riolo, lo stesso è stato dichiarato colpevole dei reati di<br />

1614


cui agli articoli 81 cpv., 361 co.2 e 378 co.2 c.p., così riqua-<br />

lificata l’originaria contestazione di cui al capo C) della ru-<br />

brica, con l’esclusione delle condotte relative alla collocazio-<br />

ne di microspie presso le case circondariali di Ascoli Piceno e<br />

di Pisa nonché al contenuto dei biglietti di Provenzano, ed<br />

inoltre colpevole dei reati di cui ai capi D), E) e G) con<br />

l’esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art. 7<br />

L. 203/91 nonché, per il solo capo G), anche delle condotte<br />

di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 12) ed ancora colpevole dei reati<br />

ascrittigli ai capi I), R), S), esclusa la circostanza aggravante<br />

dell’art. 7 L. 203/91, T) e V), unificati tutti i predetti reati<br />

sotto il vincolo della continuazione.<br />

La pena base va commisurata rispetto al più grave reato di<br />

cui al capo D) (art. 615 ter commi 2 e 3 c.p.) e, tenuto conto<br />

dei sopra indicati criteri direttivi, va individuata in anni<br />

quattro di reclusione.<br />

Applicando un aumento pari all’incirca a sei mesi per ognuno<br />

dei reati da porre in continuazione si perviene, pertanto, alla<br />

pena finale di anni sette di reclusione.<br />

L’imputato Salvatore Cuffaro è stato dichiarato colpevole dei<br />

reati allo stesso ascritti, unificati sotto il vincolo della conti-<br />

nuazione, escluse per i capi di imputazione P) e Q) la conti-<br />

nuazione interna e la circostanza aggravante prevista<br />

dall’art. 7 L. 203/91.<br />

In presenza di due fattispecie di favoreggiamento, il reato più<br />

grave, in concreto, deve ritenersi quello di cui al capo Q)<br />

dell’epigrafe, avuto riguardo alla maggiore pericolosità socia-<br />

le del soggetto favorito ed alle conseguenze causate dalla<br />

condotta sull’esito dell’indagine in corso.<br />

Pertanto, la pena base, per tale reato, va individuata in anni<br />

tre, mesi sei di reclusione, alla luce di tutte le superiori con-<br />

siderazioni e della gravità e della continuità della condotta,<br />

del contesto nel quale essa si è estrinsecata, del ruolo<br />

dell’imputato al momento dei fatti, dei danni provocati e del,<br />

1615


pessimo e reiterato, comportamento processuale assunto nel<br />

corso delle indagini.<br />

Applicando, come per tutti gli altri imputati, un aumento pa-<br />

ri a sei mesi per ognuno dei reati da porre in continuazione<br />

si perviene, pertanto, alla pena finale di anni cinque di re-<br />

clusione.<br />

L’imputato Aldo Carcione è stato dichiarato colpevole dei rea-<br />

ti allo stesso ascritti, unificati sotto il vincolo della continua-<br />

zione.<br />

Il più grave reato deve essere individuato, di certo, in quello<br />

di cui al capo D) (art. 615 ter commi 2 e 3 c.p.) e, tenuto<br />

conto dei sopra indicati criteri direttivi, la pena base va indi-<br />

viduata in anni quattro di reclusione (come per il Riolo).<br />

Tale pena base, a parte le ragioni di equità rispetto alla posi-<br />

zione del coimputato Riolo, appare adeguata in concreto<br />

all’assoluta gravità del ruolo svolto dal Carcione.<br />

Questi, invero, ha coordinato da dietro le quinte l’operato dei<br />

correi, ha tessuto una pericolosa trama trasversale ed ha<br />

stabilito una relazione illecita e sistematica con un soggetto,<br />

di certo, inserito all’interno della locale Procura della Repub-<br />

blica, il quale non è stato mai scoperto proprio per la pervi-<br />

cace omertà del Carcione.<br />

Il suo ruolo non solo è risultato determinante nella commis-<br />

sione del comune progetto criminale ma si è caratterizzato<br />

per la capacità di convogliare attorno ad un progetto, fondato<br />

sull’illiceità e sulla conquista del potere, settori intrinseca-<br />

mente diversi della società: l’università, l’imprenditoria pri-<br />

vata, la politica, la magistratura, ed, assai verosimilmente,<br />

anche altre entità.<br />

A fronte di così gravi e pericolose responsabilità, il Carcione<br />

è stato imputato “solo” dei reati dianzi esaminati, secondo<br />

una più che legittima, e forse anche tecnicamente corretta,<br />

scelta degli inquirenti.<br />

1616


Ciò non toglie, tuttavia, che le emergenze a suo carico hanno<br />

delineato un quadro soggettivo di estrema pericolosità socia-<br />

le, ad onta del suo apparente status.<br />

Applicando, pertanto, alla suddetta pena base un aumento<br />

pari a sei mesi per l’ulteriore reato da porre in continuazione<br />

si perviene alla pena finale di anni quattro, mesi sei di reclu-<br />

sione.<br />

L’imputato Lorenzo Iannì è stato dichiarato colpevole dei rea-<br />

ti ascrittigli ai capi D1) ed E1), escluse le condotte descritte<br />

nei rispettivi punti a), unificati sotto il vincolo della conti-<br />

nuazione.<br />

Il più grave reato in concreto deve essere individuato<br />

nell’episodio di cui al capo D-1), atteso che si tratta della<br />

truffa aggravata commessa in relazione alla Villa Santa Tere-<br />

sa s.r.l. e, di conseguenza, di quella che ha arrecato un mag-<br />

gior danno patrimoniale.<br />

Tenuto conto dei sopra indicati criteri direttivi, la pena base<br />

va individuata in anni tre di reclusione e 900,00 euro di mul-<br />

ta.<br />

Pena che risulta adeguata al ruolo, continuativo, essenziale e<br />

multiforme che egli ha svolto nel sistema truffaldino, peraltro<br />

svolgendo una pubblica funzione.<br />

Detta pena va aumentata ad anni quattro di reclusione e<br />

1.200,00 euro di multa, per la circostanza aggravante<br />

dell’art. 61 n.7) c.p. che va senz’altro ritenuta nel caso di<br />

specie, non potendosi dubitare che un danno pari a diverse<br />

decine di miliardi di lire non costituisca un danno patrimo-<br />

niale di rilevante gravità.<br />

Applicando, poi, un aumento pari a sei mesi di reclusione e<br />

300,00 euro di multa per l’ulteriore reato da porre in conti-<br />

nuazione si perviene, pertanto, alla pena finale di anni quat-<br />

tro, mesi sei di reclusione e 1.500,00 euro di multa.<br />

1617


L’imputato Giacomo Venezia è stato dichiarato colpevole dei<br />

reati allo stesso contestati (A-1 e B-1), unificati sotto il vin-<br />

colo della continuazione.<br />

La pena base, per il più grave reato, quoad poenam, di cui al<br />

capo B-1), va individuata in anni due, mesi sei di reclusione,<br />

avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, ai delicati<br />

compiti istituzionali svolti dall’imputato ed alla conseguente<br />

violazione dei suoi doveri di pubblico funzionario dirigente la<br />

Divisione anticrimine della locale Questura.<br />

Applicando, come per gli altri imputati, un aumento pari a<br />

sei mesi di reclusione per l’ulteriore reato da porre in conti-<br />

nuazione si perviene, pertanto, alla pena finale di anni tre di<br />

reclusione.<br />

Come si è già anticipato, infine, in relazione alla posizione<br />

del Venezia va disposta la trasmissione di copia degli atti re-<br />

lativi all’Ufficio del P.M. in sede, per quanto di eventuale<br />

competenza per le ragioni dianzi esplicitate.<br />

Gli imputati Adriana La Barbera ed Angelo Calaciura sono<br />

stati dichiarati colpevoli del reato loro in concorso ascritto al<br />

capo N-1) dell’epigrafe, con la precisazione dell’importo del<br />

compendio economico che, come detto in motivazione, va li-<br />

mitato a 100 milioni di lire.<br />

In considerazione delle concrete modalità del fatto, del ruolo<br />

pubblico ricoperto dalla La Barbera, dell’entità del compen-<br />

dio del reato e delle somme, a vario titolo, locupletate<br />

dall’Aiello grazie alla compiacenza degli imputati, appare a-<br />

deguata una pena di anni due di reclusione ciascuno.<br />

L’imputato Roberto Rotondo è stato dichiarato colpevole del<br />

reato ascrittogli al capo M) della rubrica.<br />

Come già si è evidenziato, in considerazione della serietà del<br />

suo contegno processuale, della confessione resa e<br />

dell’attendibile chiamata in correità, allo stesso possono ri-<br />

conoscersi le circostanze attenuanti generiche.<br />

1618


Pertanto, partendo da una pena base di anno uno, mesi sei di<br />

reclusione ed applicando la riduzione di un terzo per le gene-<br />

riche, si perviene alla pena finale di anno uno di reclusione.<br />

Infine, anche in relazione alla posizione del Rotondo va di-<br />

sposta la trasmissione di copia degli atti relativi all’Ufficio<br />

del P.M. in sede, per quanto di eventuale competenza per le<br />

ragioni dianzi esplicitate.<br />

L’imputato Salvatore Prestigiacomo è stato dichiarato colpe-<br />

vole del reato allo stesso ascritto al capo L-1) della rubrica.<br />

Avuto riguardo alle concrete modalità della condotta ed alla<br />

modesta entità del profitto ricavato dal reato, appare adegua-<br />

ta una pena di mesi nove di reclusione.<br />

L’imputata Giuseppa Antonella Buttitta è stata dichiarata<br />

colpevole del reato alla stessa ascritto al capo D) della rubri-<br />

ca.<br />

In motivazione è stata ricostruita la sua condotta in termini<br />

certamente ridimensionati rispetto all’originaria impostazione<br />

e si sono spiegate le ragioni che hanno indotto il Collegio a<br />

concederle le circostanze attenuanti generiche.<br />

Queste, nel giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., vanno<br />

ritenute equivalenti alle contestate aggravanti solo nel suo<br />

caso e senza alcuna conseguenza per i correi.<br />

Di talchè, appare conforme ai suddetti criteri direttivi ed a-<br />

deguata al reale disvalore del fatto così come commesso<br />

dall’imputata la pena di mesi sei di reclusione.<br />

L’imputato Michele Giambruno è stato dichiarato colpevole<br />

del reato allo stesso ascritto al capo H-1) della rubrica, ri-<br />

qualificato ai sensi dell’art. 318 cod. pen. per le ragioni indi-<br />

cate in parte motiva.<br />

Avuto riguardo alle concrete modalità della condotta ed alla<br />

modesta entità del profitto ricavato dal reato, appare adegua-<br />

ta una pena di mesi nove di reclusione.<br />

1619


Le società Diagnostica per Immagini Villa S. Teresa s.r.l. ed<br />

A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l. sono state dichiarate<br />

responsabili per i reati loro rispettivamente ascritti.<br />

In considerazione dei parametri legali e delle risultanze di bi-<br />

lancio ed avuto riguardo alla diversità delle somme locupleta-<br />

te, il Collegio ha ritenuto di differenziare le sanzioni da ap-<br />

plicare in concreto.<br />

Tuttavia, riconoscendo ad entrambe le compagini la dimi-<br />

nuente di cui all’art. 12 D. l.vo 231/2001, si perviene alle<br />

seguenti rispettive pene: per la Diagnostica per Immagini Vil-<br />

la S. Teresa s.r.l. la pena di euro 600.000,00 (pena base<br />

900.000,00 ridotta di un terzo per l’art. 12 cit.) e per la<br />

A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l. la pena di euro<br />

400.000,00 (pena base 600.000,00 ridotta di un terzo per<br />

l’art. 12 cit.).<br />

Come si è detto in precedenza, in relazione agli imputati Pre-<br />

stigiacomo, Buttitta, Rotondo, Giambruno, Diagnostica per<br />

Immagini Villa S. Teresa s.r.l. ed A.T.M. Alte Tecnologie Me-<br />

dicali s.r.l può concedersi il beneficio della sospensione<br />

condizionale delle rispettive pene.<br />

A carico di costoro, infatti, può formularsi un positivo giudi-<br />

zio prognostico in ordine alla non commissione di ulteriori<br />

reati, alla luce delle considerazioni che si sono svolte nelle<br />

parti della sentenza nelle quali si sono esaminate le rispetti-<br />

ve posizioni.<br />

Tutti i predetti imputati dichiarati colpevoli vanno, poi, con-<br />

dannati al pagamento, in solido, delle spese processuali e,<br />

l’Aiello, il Riolo, il Carcione, lo Iannì ed il Giambruno, singo-<br />

larmente, al pagamento di quelle relative al proprio mante-<br />

nimento in carcere durante la custodia cautelare.<br />

Agli imputati vanno, poi, inflitte le pene accessorie previste<br />

dalla legge in base agli artt. 28, 29, 31 e 32 c.p..<br />

In particolare, gli imputati Aiello, Riolo e Cuffaro, attesa<br />

l’entità delle rispettive pene riportate, devono obbligatoria-<br />

1620


mente essere dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uf-<br />

fici ed in stato di interdizione legale durante l’espiazione del-<br />

la pena.<br />

Gli imputati Iannì, Carcione e Venezia, viceversa, vanno di-<br />

chiarati interdetti dai pubblici uffici per la durata di tre an-<br />

ni.<br />

A mente degli artt. 228, 230 e 417 c.p., all’imputato Aiello<br />

(condannato alla pena di anni 14 di reclusione) deve essere<br />

necessariamente applicata, a pena espiata, la misura di sicu-<br />

rezza della libertà vigilata per un periodo di tre anni.<br />

Aiello Michele va, ancora, condannato al risarcimento, in fa-<br />

vore della parte civile costituita Comune di Bagheria, in per-<br />

sona del legale rappresentante pro-tempore, dei danni non<br />

patrimoniali che si determinano equitativamente in euro tre-<br />

milioni/00, nonché al pagamento delle spese processuali in<br />

favore della stessa parte civile, spese che liquida nella misu-<br />

ra complessiva di euro sessantamila/00, oltre I.V.A. e C.P.A.<br />

come per legge se dovuti, per onorari e competenze (cfr. par-<br />

cella e nota spese in atti).<br />

A giudizio del Collegio, infatti, dall’esame delle emergenze<br />

processuali si ricava, con assoluta certezza, l’esistenza di un<br />

danno all’immagine ed al prestigio del Comune di Bagheria<br />

che, in dipendenza dell’attività dell’Aiello ha subito un rile-<br />

vante contraccolpo dovuto ai metodi inquinati ed alle modali-<br />

tà operative con le quali hanno agito le sue imprese, con par-<br />

ticolare riferimento al condizionamento dell’economia locale<br />

dovuta all’intervento ed alla presenza di “cosa nostra”.<br />

Tali danni non patrimoniali possono determinarsi equitati-<br />

vamente in tre milioni di euro, avuto riguardo al lungo lasso<br />

di tempo intercorso, all’importanza ed alla notorietà delle<br />

imprese dell’imputato, alle conseguenti ricadute sul territorio<br />

ed al livello profondo del condizionamento operato<br />

dall’organizzazione mafiosa sul tessuto economico e sociale<br />

di Bagheria.<br />

1621


Inoltre gli imputati Aiello, Giambruno, Iannì, Prestigiacomo,<br />

La Barbera e Calaciura vanno condannati, in solido, al risar-<br />

cimento, in favore della parte civile costituita (A.S.L. n.6 di<br />

Palermo), dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi nella<br />

competente sede civile.<br />

Costoro, invero, sono stati ritenuti, a vario titolo e senz’altro<br />

con condotte diverse anche sotto il profilo dell’entità del dolo<br />

e del profitto economico, colpevoli delle truffe commesse in<br />

pregiudizio della A.S.L. n.6.<br />

Ferma restando la competenza del giudice civile in ordine al-<br />

la quantificazione ed alla successiva liquidazione di detti<br />

danni, il Collegio non può che evidenziare come, all’esito del-<br />

la compiuta istruzione dibattimentale, sia rimasta provata,<br />

con assoluta certezza, l’esistenza di un enorme pregiudizio<br />

economico in capo alla suddetta parte civile.<br />

La perizia Glorioso-Ribolla, disposta dal Tribunale, le deposi-<br />

zione dell’amministratore giudiziario dr. Andrea Dara nonché<br />

i prospetti riepilogativi ed i documenti in atti consentono di<br />

affermare che tale pregiudizio si attesta nell’ordine di svaria-<br />

te decine di milioni di euro solo nel periodo preso in esame<br />

dalle odierne contestazioni (assistenza indiretta).<br />

Tali somme, pur se veicolate attraverso i bilanci delle due so-<br />

cietà, sono state in concreto locupletate dall’imputato Aiello<br />

(oltre che dal Carcione al quale però non è stata contestata<br />

la partecipazione alle truffe).<br />

Questi, pertanto, va anche condannato al pagamento, in fa-<br />

vore della citata parte civile A.S.L. n. 6, in persona del legale<br />

rappresentante pro-tempore, della somma di euro ventimilio-<br />

ni/00 a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva.<br />

Tale somma, secondo un criterio di assoluta prudenza ed im-<br />

prontato al favor rei, deve essere ritenuta di certo rientrante<br />

nei limiti dell’entità del danno economico sicuramente ripor-<br />

tato dalla A.S.L. n.6, come si ricava dal mero esame delle<br />

1622


fonti di prova dianzi citate e fermo restando che il solo danno<br />

patrimoniale è di certo molto superiore a tale importo.<br />

Trattandosi, tuttavia, di una parte del danno patrimoniale in<br />

ordine alla quale si ritiene già raggiunta la prova (art. 539<br />

c.p.p.), va accolta la richiesta di condanna dell’Aiello al pa-<br />

gamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva,<br />

avanzata dalla parte civile A.S.L. n.6.<br />

Gli imputati Aiello, Giambruno, Iannì, Prestigiacomo, La<br />

Barbera e Calaciura, invece, vanno condannati al pagamento,<br />

sempre in solido, delle spese processuali in favore della stes-<br />

sa parte civile (A.S.L. n.6), spese che liquida nella misura<br />

complessiva di euro novantamila/00, oltre I.V.A. e C.P.A.<br />

come per legge se dovuti, per onorari e competenze (cfr. par-<br />

cella e nota spese in atti).<br />

Ai sensi dell’art. 240 c.p. e dell’art.19 D. L.vo 231/2001, per<br />

altro verso, il Tribunale ordina la confisca di quanto in giu-<br />

diziale sequestro nonché, nei confronti delle predette società,<br />

la confisca del profitto del reato, fatto salvo quanto può esse-<br />

re restituito al danneggiato.<br />

Ciò posto in relazione al giudizio condannatorio, deve ag-<br />

giungersi come, nel corso della superiore disamina, siano<br />

stati già evidenziati alcuni casi di assoluzione degli imputati.<br />

A parte l’imputato Domenico Oliveri che è stato assolto da<br />

tutti i reati ascrittigli, per gli altri imputati in motivazione<br />

sono stati specificati i reati e le rispettive formule di assolu-<br />

zione.<br />

In sintesi, Aiello Michele è stato assolto dai reati di cui ai<br />

capi C1), F1), G), limitatamente alle condotte di cui ai nume-<br />

ri 5, 6, 7, 8 e 12, D1) ed E1), limitatamente alle condotte de-<br />

scritte nei rispettivi punti a), perché il fatto non sussiste.<br />

Riolo Giorgio è stato assolto dall’imputazione di cui al capo<br />

C) come sopra riqualificata, limitatamente alle condotte rela-<br />

tive alla collocazione di microspie presso le case circondariali<br />

di Ascoli Piceno e di Pisa nonché al contenuto dei biglietti di<br />

1623


Provenzano perché il fatto non sussiste ed inoltre dal reato<br />

allo stesso contestato al capo G), limitatamente alle condotte<br />

di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 12) perché il fatto non sussiste.<br />

Buttitta Giuseppa Antonella è stata assolta dal reato di cui al<br />

capo F) per non aver commesso il fatto.<br />

Giambruno Michele è stato assolto dai reati di cui ai capi C1)<br />

ed F1) perché il fatto non sussiste, nonché dai capi D1) ed<br />

E1) per non aver commesso il fatto.<br />

Oliveri Domenico è stato assolto dai reati di cui al capo C1)<br />

perché il fatto non sussiste, nonché dai capi D1) ed E1) per<br />

non aver commesso il fatto.<br />

Iannì Lorenzo è stato assolto dal reato di cui ai capi C1) ed<br />

F1) perché il fatto non sussiste nonché dai reati di cui ai ca-<br />

pi D1) ed E1), limitatamente alle condotte descritte nei ri-<br />

spettivi punti a), perché il fatto non sussiste.<br />

Infine, attesa la straordinaria complessità e la durata<br />

dell’istruzione dibattimentale svolta nel presente processo<br />

(circa 140 udienze, oltre 342 testimoni, sette collaboratori di<br />

giustizia ed otto imputati, una perizia tecnico-contabile e la<br />

trascrizione di migliaia di pagine di intercettazioni telefoni-<br />

che ed ambientali) ed il numero degli imputati e dei capi di<br />

imputazione, il Collegio, ai sensi dell’art. 544 comma 3<br />

c.p.p., indica il termine di giorni novanta per il deposito della<br />

motivazione della sentenza.<br />

Tale termine, proprio in considerazione della eccezionale<br />

complessità della motivazione, è stato oggetto di una proroga<br />

di ulteriori novanta giorni, concessa dal Presidente del Tri-<br />

bunale, con provvedimento in data 3 aprile 2008.<br />

P.Q.M.<br />

Visti gli articoli di legge in epigrafe 62 bis, 69, 81 cpv. C.P.,<br />

12 D. L.vo 231/2001, 521, 533, 535 c.p.p., tenuto conto del-<br />

le modifiche dei capi d’imputazione di cui al verbale<br />

d’udienza del 3 aprile 2007;<br />

1624


D I C H I A R A<br />

Aiello Michele colpevole dei reati di cui ai capi A), D), E), G),<br />

escluse le condotte di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 12, H), D1)<br />

ed E1), escluse le condotte descritte nei rispettivi punti a),<br />

G1), riqualificato ai sensi dell’art. 318 c.p., I1) ed M1), unifi-<br />

cati sotto il vincolo della continuazione;<br />

Riolo Giorgio colpevole dei reati di cui agli articoli 81 cpv.,<br />

361 co.2 e 378 co.2 c.p., così riqualificata l’originaria conte-<br />

stazione di cui al capo C) della rubrica con l’esclusione delle<br />

condotte relative alla collocazione di microspie presso le case<br />

circondariali di Ascoli Piceno e di Pisa nonché al contenuto<br />

dei biglietti di Provenzano;<br />

ed inoltre colpevole dei reati di cui ai capi D), E) e G) con<br />

l’esclusione della circostanza aggravante prevista dall’art. 7<br />

L. 203/91 nonché, per il solo capo G), anche delle condotte<br />

di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 12);<br />

ed ancora colpevole dei reati ascrittigli ai capi I), R), S), e-<br />

sclusa la circostanza aggravante dell’art. 7 L. 203/91, T) e<br />

V), unificati tutti i predetti reati sotto il vincolo della conti-<br />

nuazione;<br />

Cuffaro Salvatore colpevole dei reati ascrittigli, unificati sot-<br />

to il vincolo della continuazione, escluse per i capi di impu-<br />

tazione P) e Q) la continuazione interna e la circostanza ag-<br />

gravante prevista dall’art. 7 L. 203/91;<br />

Iannì Lorenzo colpevole dei reati ascrittigli ai capi D1) ed<br />

E1), escluse le condotte descritte nei rispettivi punti a), uni-<br />

ficati sotto il vincolo della continuazione;<br />

Carcione Aldo colpevole dei reati ascrittigli, unificati per con-<br />

tinuazione;<br />

Venezia Giacomo colpevole dei reati allo stesso contestati,<br />

unificati per continuazione;<br />

La Barbera Adriana e Calaciura Angelo colpevoli del reato lo-<br />

ro in concorso ascritto;<br />

1625


Rotondo Roberto colpevole del reato ascrittogli;<br />

Giambruno Michele colpevole del reato di cui all’art. 318<br />

c.p., così riqualificata l’originaria contestazione di cui al ca-<br />

po H1);<br />

Prestigiacomo Salvatore colpevole del reato a lui ascritto;<br />

Buttitta Giuseppa Antonella colpevole del reato a lei ascritto<br />

al capo D);<br />

Società Diagnostica per Immagini Villa S. Teresa s.r.l. ed<br />

A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l. responsabili per i reati<br />

loro rispettivamente ascritti;<br />

e, concesse ai soli imputati Rotondo e Buttitta le circostanze<br />

attenuanti generiche, ritenute, per la Buttitta, equivalenti al-<br />

le contestate aggravanti,<br />

C O N D A N N A<br />

Aiello Michele alla pena di anni quattordici di reclusione;<br />

Riolo Giorgio alla pena di anni sette di reclusione;<br />

Cuffaro Salvatore alla pena di anni cinque di reclusione;<br />

Iannì Lorenzo alla pena di anni quattro, mesi sei di reclusio-<br />

ne ed euro millecinquecento/00 di multa;<br />

Carcione Aldo alla pena di anni quattro mesi sei di reclusio-<br />

ne;<br />

Venezia Giacomo alla pena di anni tre di reclusione;<br />

La Barbera Adriana e Calaciura Angelo alla pena di anni due<br />

di reclusione ciascuno;<br />

Rotondo Roberto alla pena di anno uno di reclusione;<br />

Prestigiacomo Salvatore e Giambruno Michele alla pena di<br />

mesi nove di reclusione ciascuno;<br />

Buttitta Giuseppa Antonella alla pena di mesi sei di reclusio-<br />

ne;<br />

Società Diagnostica per Immagini Villa S. Teresa s.r.l.<br />

ed A.T.M. Alte Tecnologie Medicali s.r.l., concesse ad en-<br />

trambe la circostanza attenuante di cui all’art. 12 co.2 D.<br />

L.vo 231/2001, alle pene rispettivamente di euro seicentomi-<br />

la/00 ed euro quattrocentomila/00.<br />

1626


C O N D A N N A<br />

tutti i predetti colpevoli, in solido, al pagamento delle spese<br />

processuali, e l’Aiello, il Riolo, il Carcione, lo Iannì ed il<br />

Giambruno, singolarmente, a quelle relative al proprio man-<br />

tenimento in carcere durante la rispettiva custodia cautelare.<br />

Visti gli articoli 28, 29, 31 e 32 c.p.;<br />

D I C H I A R A<br />

Aiello Michele, Riolo Giorgio e Cuffaro Salvatore interdetti in<br />

perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale<br />

durante l’espiazione della pena;<br />

Iannì Lorenzo, Carcione Aldo e Venezia Giacomo interdetti<br />

dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.<br />

Visti gli artt. 228, 230 e 417 c.p.;<br />

A P P L I C A<br />

ad Aiello Michele, a pena espiata, la misura di sicurezza della<br />

libertà vigilata per la durata di tre anni;<br />

Visti gli artt. 538 e ss. c.p.p.;<br />

C O N D A N N A<br />

Aiello Michele al risarcimento, in favore della parte civile co-<br />

stituita Comune di Bagheria, in persona del legale rappresen-<br />

tante pro-tempore, dei danni non patrimoniali che si deter-<br />

minano equitativamente in euro tremilioni/00, nonché al pa-<br />

gamento delle spese processuali in favore della stessa parte<br />

civile, spese che liquida nella misura complessiva di euro<br />

sessantamila/00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se do-<br />

vuti, per onorari e competenze;<br />

nonché lo stesso Aiello, il Giambruno, lo Iannì, il Prestigia-<br />

como, la La Barbera ed il Calaciura al risarcimento, in soli-<br />

do, dei danni patrimoniali e non, da liquidarsi nella compe-<br />

tente sede civile, nonché al pagamento, sempre in solido, del-<br />

le spese processuali in favore della stessa parte civile, spese<br />

che liquida nella misura complessiva di euro novantami-<br />

la/00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovuti, per ono-<br />

rari e competenze;<br />

1627


ed infine Aiello Michele al pagamento, in favore della citata<br />

parte civile A.S.L. n. 6, in persona del legale rappresentante<br />

pro-tempore, della somma di euro ventimilioni/00 a titolo di<br />

provvisionale immediatamente esecutiva.<br />

Visto l’art. 163 c.p.;<br />

C O N C E D E<br />

agli imputati Rotondo, Buttitta, Prestigiacomo e Giambruno<br />

nonché alle suddette società Villa S. Teresa s.r.l. ed A.T.M.<br />

s.r.l. il beneficio della sospensione dell’esecuzione delle pene<br />

come sopra rispettivamente inflitte, per il termine ed alle<br />

condizioni di legge.<br />

Visto l’art. 240 c.p. e 19 D. L.vo 231/2001;<br />

O R D I N A<br />

la confisca di quanto in giudiziale sequestro nonché, nei con-<br />

fronti delle predette società, la confisca del profitto del reato,<br />

fatto salvo quanto può essere restituito al danneggiato.<br />

Visto l’art. 530 c.p.p.;<br />

A S S O L V E<br />

Aiello Michele dai reati di cui ai capi C1), F1), G), limitata-<br />

mente alle condotte di cui ai numeri 5, 6, 7, 8 e 12, D1) ed<br />

E1), limitatamente alle condotte descritte nei rispettivi punti<br />

a), perché il fatto non sussiste;<br />

Riolo Giorgio dall’imputazione di cui al capo C) come sopra<br />

riqualificata, limitatamente alle condotte relative alla collo-<br />

cazione di microspie presso le case circondariali di Ascoli Pi-<br />

ceno e di Pisa nonché al contenuto dei biglietti di Provenzano<br />

perché il fatto non sussiste;<br />

ed inoltre dal reato allo stesso contestato al capo G), limita-<br />

tamente alle condotte di cui ai punti 5), 6), 7), 8) e 12) per-<br />

ché il fatto non sussiste;<br />

Buttitta Giuseppa Antonella dal reato di cui al capo F) per<br />

non aver commesso il fatto;<br />

1628


Giambruno Michele dai reati di cui ai capi C1) ed F1) perché<br />

il fatto non sussiste, nonché dai capi D1) ed E1) per non a-<br />

ver commesso il fatto;<br />

Oliveri Domenico dai reati di cui al capo C1) perché il fatto<br />

non sussiste, nonché dai capi D1) ed E1) per non aver com-<br />

messo il fatto;<br />

Iannì Lorenzo dal reato di cui ai capi C1) ed F1) perché il<br />

fatto non sussiste nonché dai reati di cui ai capi D1) ed E1),<br />

limitatamente alle condotte descritte nei rispettivi punti a),<br />

perché il fatto non sussiste;<br />

D I S P O N E<br />

la trasmissione all’Ufficio del Pubblico Ministero in sede di<br />

copia degli atti relativi, per le eventuali determinazioni di<br />

sua competenza, in ordine all’esercizio dell’azione penale nei<br />

confronti di Venezia Giacomo e di Rotondo Roberto rispetti-<br />

vamente per i reati di cui, rispettivamente, agli artt. 361 co.2<br />

e 326 c.p..<br />

Visto l’art. 544 co. 3 c.p.p.;<br />

Indica il termine di giorni novanta per il deposito della moti-<br />

vazione della sentenza.<br />

Palermo, 18 gennaio 2008<br />

I Giudici<br />

Dr. Lorenzo Chiaramonte<br />

Dr. Salvatore Flaccovio<br />

1629<br />

Il Presidente estensore<br />

Dr. Vittorio Alcamo

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