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PK - KI FC FM SQ - SQ... BK TM Pluso - RI.MA S.R.L.

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guida alla scelta delle prese, delle spine e degli involucri per quadri di distribuzione<br />

Impieghi in impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione<br />

Gli impianti elettrici entrati in servizio dal 1-7-2003 nei luoghi di lavoro con pericolo di esplosione per la presenza di gas, vapori, nebbie o polveri pericolose (miniere escluse)<br />

devono rispondere alla Direttiva Europea 99/92/CE (detta anche ATEX 137). Essa è la cosiddetta parte “sociale” delle Direttive ATEX 1) , adottata nell’ambito della Direttiva “quadro”<br />

in materia di sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro 89/391/CE che fu recepita in Italia con il ben noto D.Lgs. n. 626/94. In tale D.Lgs. essa è confluita come Titolo VIIIbis<br />

con il D.Lgs. n. 233/03.<br />

Secondo questa Direttiva (art. 8) il datore di lavoro deve, tra l’altro, elaborare e tenere aggiornato il “Documento sulla protezione contro le esplosioni” nel quale deve indicare:<br />

- che i rischi di esplosione sono stati individuati;<br />

- quali misure saranno prese per evitare il pericolo di esplosione;<br />

- che sono state individuate e classificate le zone (tabella A);<br />

- che le attrezzature di lavoro sono idonee al tipo di zona e che sono impiegate e mantenute in efficienza.<br />

La Direttiva indica (art. 9) i suoi tempi di entrata in vigore: per attrezzature preesistenti al 30-6-2003 si applicano le prescrizioni minime dell’Allegato II, parte A; per luoghi di lavoro<br />

già in uso al 30-6-2003 occorre adeguamento alle prescrizioni minime entro il 30-6-2006. Per attrezzature acquistate dopo il 30-6-2003 e nuovi luoghi di lavoro in cui possono<br />

formarsi atmosfere esplosive occorre conformità ai requisiti dell’Allegato II, parti A + B 2) .<br />

La Direttiva non si applica ai locali medici, agli apparecchi a gas, alle sostanze esplosive, alle miniere, ai mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale ed aereo (non sono esclusi<br />

i veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva).<br />

Relativamente agli apparecchi da installare nei luoghi di cui sopra, questi debbono essere conformi, dal 1-7-2003, alla Direttiva 94/9/CE (detta anche ATEX 95 e recepita in Italia<br />

con D.P.R. 23-3-1998, n. 126). Essa si applica agli apparecchi e ai sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva (miniere<br />

comprese). Prevede due gruppi di apparecchi: gruppo I, destinati ai lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie (grisù e/o polveri combustibili);<br />

gruppo II tutti gli altri siti.<br />

Per gli apparecchi del gruppo I sono definiti nell’Allegato I della Direttiva 94/9/CE le categorie M 1 ed M 2, e per quelli del gruppo II tre categorie:<br />

- apparecchi di categoria 1 (livello di protezione molto elevato - zone 0 o 20);<br />

- apparecchi di categoria 2 (livello di protezione elevato - zone 1 o 21);<br />

- apparecchi di categoria 3 (livello di protezione normale - zone 2 o 22).<br />

Il materiale Ex messo in commercio, o posto in servizio, dopo il 30-6-2003 deve quindi essere marcato CE ed accompagnato dalla dichiarazione di conformità CE, in base a<br />

questa direttiva.<br />

La norma CEI 64-2 (1990-11, 4 a edizione, Fascicolo 1431) regolamentava in campo prevalentemente industriale le applicazioni in luoghi con pericolo di esplosione. Nel quadro<br />

del processo di armonizzazione europea di questa norma, sono state sinora pubblicate le seguenti Norme Europee:<br />

LUOGHI PE<strong>RI</strong>COLOSI PER PRESENZA DI GAS O VAPO<strong>RI</strong> INFIAM<strong>MA</strong>BILI (ex luoghi di classe C1 e C3)<br />

- CEI EN 60079-10 (2004-01, class. CEI 31-30, 2 a Ed.) “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 10: Classificazione dei luoghi pericolosi”,<br />

in vigore, riguardante la classificazione dei luoghi pericolosi per presenza di gas o vapori infiammabili 3) ;<br />

- CEI EN 60079-14 (2004-05, class. CEI 31-33) “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas - Parte 14: Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione<br />

per la presenza di gas (diversi dalle miniere)” in vigore, riguardante le prescrizioni per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas<br />

(diversi dalle miniere) 4) ;<br />

LUOGHI PE<strong>RI</strong>COLOSI PER PRESENZA DI POLVE<strong>RI</strong> COMBUSTIBILI (ex luoghi di classe C2)<br />

- CEI EN 50281-3 (2003-06, class. CEI 31-52) ”Costruzioni per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile - Parte 3: Classificazione dei luoghi dove sono o<br />

possono essere presenti polveri combustibili”, in vigore dal 1-7-2003, riguardante gli ex luoghi di classe C2 della norma CEI 64-2 5)<br />

- CEI EN 50281-1-2 (1999-09, class. CEI 31-36), dal titolo “Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di polvere combustibile - Parte 1-2: Costruzioni elettriche<br />

protette da custodie - Scelta, installazione e manutenzione” definitivamente in vigore dal 1-7-2003 6)<br />

Queste norme sono le prime parti di un ampio corpo normativo CENELEC riguardante gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Ad esse faranno seguito altre<br />

norme riguardanti la classificazione dei luoghi dove sono presenti o possono formarsi atmosfere esplosive per la presenza di esplosivi (gli ex luoghi di classe C0 della norma<br />

CEI 64-2) e le norme riguardanti i requisiti di sicurezza dei relativi impianti elettrici, attualmente allo studio in sede IEC e CENELEC.<br />

In particolare dal 1-1-1998 la definizione dei luoghi delle classi C1 e C3 contenenti sostanze infiammabili escluse le polveri infiammabili (classe C2) e gli esplosivi (classe C0),<br />

cioè con presenza di gas o liquidi infiammabili, non è più in vigore: sono stati abrogati i relativi capitoli III e V della norma CEI 64-2, sostituiti dalla sopracitata norma CEI EN<br />

60079-10. Essa introduce la classificazione in zone, superando la differenziazione quantitativa con una determinazione analitica basata sul grado di emissione (tre livelli: continuo,<br />

primo o secondo) e sul grado di ventilazione (tre livelli: alto, medio o basso, con tre ulteriori sottolivelli di disponibilità: buona, adeguata o scarsa). La determinazione dell’estensione<br />

delle zone si effettua per mezzo di guide applicative e con calcoli.<br />

Zona 0: luogo dove è presente continuamente o per lunghi periodi un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas<br />

Zona 1: luogo dove è possibile sia presente durante il funzionamento normale un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas<br />

Zona 2: luogo dove non è possibile sia presente un’atmosfera esplosiva per la presenza di gas durante il funzionamento normale o, se ciò avviene, è possibile sia presente solo<br />

poco frequentemente e per breve periodo<br />

La norma CEI EN 60079-14 ha sostituito la norma CEI 64-2 per quanto si riferisce ai requisiti degli impianti elettrici nei luoghi con presenza di gas o liquidi infiammabili. In particolare<br />

ha comportato l’abrogazione dal 30-11-1999 dei capitoli VII (impianti AD-PE), VIII (impianti AD-SI), IX (impianti AD-I), XI (impianti AD-FE), XIII (impianti AD-S), determinando<br />

quindi la scomparsa dei suddetti tipi di impianti elettrici a sicurezza come erano descritti e definiti nella norma CEI 64-2.<br />

La norma CEI EN 50281-3 (2003-06, 1 a ed.) ha determinato l’ulteriore abrogazione del capitolo IV della norma CEI 64-2 7) e la norma CEI EN 50281-1-2 (1999-09, 1 a ed.) ne ha<br />

sostituito tutte le parti dei capitoli I, II, VI, X, XII e XIV inerenti le prescrizioni per i luoghi dove sono o possono essere presenti polveri combustibili (gli ex luoghi di classe C2).<br />

Della norma CEI 64-2 restano dunque in vigore solo i capitoli I, II, VI, X, XII, XIV per le prescrizioni specifiche per la presenza o sviluppo di sostanze esplosive (classe C0) in<br />

attesa di norme europee corrispondenti.<br />

La norma CEI 64-2/A è stata abrogata dal 1-9-2001 con la pubblicazione delle Guide CEI 31-35 (2001-01, 2 a ed.) e CEI 31-35/A (2001-01, 2 a ed.).<br />

Non sono quindi più possibili nei luoghi ex C2 gli impianti a sicurezza funzionale a tenuta AD-FT (ex capitolo XII).<br />

La gran parte delle situazioni che ammettevano questa soluzione installativa è classificata non esplosiva (NE) secondo la nuova classificazione dei luoghi, per cui<br />

in questi casi non occorre nessun accorgimento particolare né per nuovi impianti né per quelli preesistenti alla data del 30-6-2003, poiché non sono classificati zone<br />

Ex secondo le nuove direttive ATEX.<br />

Nelle situazioni che dovessero ora essere classificate Ex come zona 2 o zona 22, in base alla sopracitata Direttiva ATEX 137 (99/92/CE) entrata in vigore il 1-7-2003, per impianti<br />

nuovi occorre materiale elettrico Ex di categoria 3, mentre per impianti preesistenti al 30-6-2003 occorrerà adeguamento con detto materiale certificato ATEX entro il 30-6-<br />

2006.<br />

Posto che comunque gli impianti elettrici preesistenti eseguiti secondo le indicazioni della norma CEI 64-2 forniscono un livello di sicurezza equivalente a quello fornito dalle prescrizioni<br />

della nuova norma CEI EN 60079-14, si riporta la tabella per la scelta dei componenti di impianto in impianti AD-FT con le indicazioni desunte dalla norma CEI 64-2<br />

esclusivamente per i luoghi di classe C0 (presenza di sostanze esplosive) valida nelle more della pubblicazione di norme che abroghino i capitoli I, II, VI, X, XII e XIV per detti<br />

luoghi.<br />

1) ATEX = ATmosphere Explosive.<br />

2) Allegato II - Parte B = criteri di scelta della categoria degli apparecchi in funzione della classificazione della zona: per zone 0 o 20 richiesti apparecchi di categoria 1; 1 o<br />

21; per zone 1 o 21 richiesti apparecchi delle categorie 1 o 2; per zone 2 o 22 richiesti apparecchi delle categorie 1, 2, o 3.<br />

3) La 1 a ed. del 1996-10, in vigore dal 1-11-1996, resta parallelamente in vigore sino al 1-10-05.<br />

4) La 1 a ed. del 1998-01, in vigore dal 1-03-1998, resta parallelamente in vigore sino al 1-6-06.<br />

5) Dovrebbe essere sostituita dal progetto di Norma Europea prEN 61241-10 “Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 10: Classification of<br />

areas where combustible dust are or may be present”, basata su analogo progetto IEC.<br />

6) Integrata dalla Variante CEI EN 50281-1-2/A1 (2004-06), dovrebbe essere sostituita dal progetto di Norma Europea prEN 61241-14 “Electrical apparatus for use in the presence<br />

of combustible dust - Part 14: Selection and installation”<br />

7) Già ristampata dal CEI nel marzo 2001 sempre come 4 a edizione, Fasc. 5964 C.<br />

9<br />

guida alla scelta

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