Finanza Locale e Controlli n. 04-09.pdf - EDK Editore
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FL&C.it <strong>04</strong>.2009 || 4 febbraio 2009<br />
attività fra quelle elencate dall'art. 7.<br />
A questo proposito, il Ministero, agevolato indubbiamente da una serie numerosa di<br />
pronunce della Cassazione, conclude che:<br />
1) L'attività che rileva ai fini dell'esenzione non è necessariamente quella esposta<br />
nello statuto dell'ente. Ciò che conta è unicamente l'esercizio effettivo e concreto<br />
dell'attività nei locali interessati.<br />
2) I locali devono essere adibiti completamente all'esercizio di quella attività. Dunque<br />
non è possibile concedere l'esenzione per gli immobili utilizzati anche per lo<br />
svolgimento di altre attività.<br />
3) L'attività svolta nei locali deve essere di natuta non commerciale. Nel senso che<br />
un'attività o è commerciale o non lo è: tertium non datur.<br />
Su questo punto, però, è necessario soffermarsi ulteriormente poiché, come accennato<br />
all'inizio, la norma prevede che siano esentabili le attività "non esclusivamente di<br />
natura commerciale". Il Ministero, per evitare di cadere nel tranello di una norma<br />
scritta male, finisce per affermare che quell'inciso va inteso nel senso che l'attività<br />
svolta nei locali è esercitata con modalità che ne escludono la natura commerciale.<br />
Ciò significa che quelle attività "non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano<br />
svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti<br />
dalle strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori<br />
privati commerciali." In effetti, l'esenzione è riconosciuta sulla base della<br />
meritevolezza sociale dell'opera esercitata nell'immobile e per questo motivo è<br />
necessario valutarne la non commercialità.<br />
Giunto fin qui, il Ministero non può che prodursi in un'elencazione delle attività che,<br />
sulla base delle premesse prima costruite, risultano meritevoli di esenzione.<br />
Tra le attività assistenziali, devono essere considerate esenti quelle convenzionate o<br />
contrattualizzate con rette 'calmierate' e in ogni caso dalla limitata variabilità. In<br />
assenza di convenzioni, tuttavia, l'esenzione può essere concessa solo a patto che le<br />
prestazioni siano gratuite (l'esempio fornito è quello delle c.d. 'mense per i poveri') o<br />
che, pur con pagamento di rette, l'attività chiuda al massimo in pareggio (immagino si<br />
intenda il 'break even point').<br />
Per le attività previdenziali si precisa, invece, che non possono usufruire<br />
dell'esenzione i locali adibiti ad uffici (amministrativi o tecnici). Resta qualche<br />
perplessità sul punto, poiché l'esercizio di previdenza obbligatoria è in ogni caso<br />
un'attività d'ufficio.<br />
Le attività sanitarie pongono ovviamente il problema della realizzazione di profitti. Il<br />
Ministero si premura di recisare che si possono considerare non esclusivamente<br />
commerciali le attività che si svolgono in modo complementare al servizio pubblico<br />
purché siano convenzionate con la Regione di competenza, criterio che dovrebbe (ma<br />
ne siamo certi?) assicurare che le prestazioni ivi effettuate non siano "orientate alla<br />
realizzazione di profitti".<br />
In relazione alle attività didattiche, il Ministero elenca tre elementi che, se rispettati,<br />
dovrebbero garantire l'esenzione:<br />
a) l'attività deve essere paritaria rispetto a quella statale (soprattutto negli standard<br />
qualitativi del servizio);<br />
b) l'attività non deve prevedere forme di discriminazione nell'accettazione degli<br />
studenti. Tali non sono, ad esempio, le prove di selezione quando le domande di<br />
iscrizione siano superiori ai posti disponibili.<br />
c) l'attività può anche conseguire un utile netto, ma esso deve essere reinvestito<br />
nell'attività didattica.<br />
Tra le attivita ricettive si deve distinguere la ricettività turistica da quella sociale. La<br />
prima deve possedere una limitata accessibilità (membri di associazioni o<br />
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