chiarimenti sui passi carrabili "a raso" - Comune di Campobello di ...
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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Campobello</strong> <strong>di</strong> Mazara<br />
Provincia Regionale <strong>di</strong> Trapani<br />
Corpo Polizia Municipale<br />
<strong>chiarimenti</strong> <strong>sui</strong> <strong>passi</strong> <strong>carrabili</strong> "a raso"<br />
Molti citta<strong>di</strong>ni chiedono informazioni in merito alla necessità <strong>di</strong> regolarizzazione dei cosiddetti<br />
<strong>passi</strong> <strong>carrabili</strong> "a raso", cioè <strong>di</strong> quei <strong>passi</strong> <strong>carrabili</strong> ove non sia presente alcun manufatto, alcun<br />
taglio o abbassamento del marciapiede e nessuna mo<strong>di</strong>fica del piano stradale.<br />
In particolare, da molti viene citata la sentenza della Corte <strong>di</strong> Cassazione n. 1673312007 che ha<br />
stabilito che non sono soggetti a tassa i <strong>passi</strong> c.d. ..a raso".<br />
Già con le precedenti istruzioni si era avuto occasione <strong>di</strong> precisare che l'attoizzazione al passo<br />
carrabile non avesse <strong>di</strong>rette finalita <strong>di</strong> tassazione e che quin<strong>di</strong> fosse necessario regolarizzare<br />
egualmente anche i <strong>passi</strong> a raso.<br />
Con la presente si forniscono <strong>chiarimenti</strong> maggiormente dettagliati, in considerazione delle continue<br />
richieste <strong>di</strong> delucidazioni.<br />
L'art. 22 del Co<strong>di</strong>ce della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285) impone I'obbligo <strong>di</strong> preventiva<br />
attoizzazione dell'ente proprietario per I'apertura <strong>di</strong> accessi e <strong>di</strong>ramazioni dalla strada ai fon<strong>di</strong> o<br />
fabbricati laterali e <strong>di</strong> innesti <strong>di</strong> strade soggette a uso pubblico o privato.<br />
La norma è posta a tutela della sicurezza e flui<strong>di</strong>tà del traffico, così come ogni altra <strong>di</strong>sposizione del<br />
Co<strong>di</strong>ce della Strada (vds. in generale I'art. l, secondo cornma , CdS), e no.t ha quinài frnalita <strong>di</strong><br />
tassazione, dovendosi consentire all'ente proprietario (e per esso alla Polizia Municipale) <strong>di</strong> valutare<br />
I'eventuale pericolosità dell'accesso e le con<strong>di</strong>zioni dei luoghi (<strong>di</strong>stanza dalle interiezioni, spazi <strong>di</strong><br />
manovra, intensità e velocità me<strong>di</strong>a del flusso veicolare, presenza <strong>di</strong> isole pedonali, ecc..) al fine <strong>di</strong><br />
garantire la síqnezza e la flui<strong>di</strong>tà del traffrco.<br />
Dall'autorizzazione <strong>di</strong> passo carrabile <strong>di</strong>scende, <strong>di</strong> norma, I'obbligo <strong>di</strong> apposizione del relativo<br />
segnale e la conseguente occupazione <strong>di</strong> suolo pubblico nello spazio antistante.<br />
Quest'ultimo principio subisce una ulteriore specificazione ed un paruiale affrevolimento nel<br />
regolamento <strong>di</strong> esecuzione al Co<strong>di</strong>ce della Strada (D.P.R. 16 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 495).<br />
Infatti, l'art.46, terzo comma, del suddetto regolamento <strong>di</strong> esecuzione <strong>di</strong>stingue fra:<br />
' i <strong>passi</strong> <strong>carrabili</strong> rientranti nella definizione dell'anicolo 44, comma4, del decreto legislativo<br />
l5 novembre 1993,n.507 (accessi composti da "manufatti costituiti generalmente da listoni<br />
<strong>di</strong> pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapie<strong>di</strong> o, comunque, da<br />
una mo<strong>di</strong>fica del piano stradale intesa o facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà<br />
privata") ove è obbligatoria I'apposizione del segnale <strong>di</strong> "passo carabile" ed il conseguente<br />
<strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sosta:
;V<br />
' gli altri <strong>passi</strong> <strong>carrabili</strong> (solitamente definiti "a raso") ove il posizionamento del segnale <strong>di</strong><br />
"passo carrabile" ed il conseguente <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> sosta sono subor<strong>di</strong>nati alla richiesta <strong>di</strong><br />
occupazione del suolo pubblico da parte del privato.<br />
La suddetta <strong>di</strong>fferetuiazione, però, non si riferisce all'autonzzazione <strong>di</strong> passo carrabile <strong>di</strong> cui all'art.<br />
22 del Co<strong>di</strong>ce della Strada, che rimane in ogni caso obbligatoria, ma si riferisce (come chiaramente<br />
scritto nella citata norma) unicamente alla consequenziale occupazione del suolo pubblico antistante<br />
il suddetto passo ed all'apposizione del relativo segnale.<br />
Una <strong>di</strong>versa interpretazione non avrebbe alcun senso, in quanto <strong>di</strong> fatto non consentirebbe all'ente<br />
proprietario della strada (e per esso al Comando <strong>di</strong> Polizia Municipale) <strong>di</strong> verificare, in seguito alla<br />
richiesta autoizzazione, le con<strong>di</strong>zioni dei luoghi per garantire la sicure zza e laflui<strong>di</strong>ta del taffrco.<br />
Non si capisce, infatti, per quale motivo i <strong>passi</strong> c.d. 'oa raso", solo per il fatto <strong>di</strong> non avere manufatti,<br />
debbano non costituire pericolo per la sictxezza o la flui<strong>di</strong>tà del traffrco. Di contro, in genere, sono<br />
proprio i <strong>passi</strong> a raso (in considerazione anche della imme<strong>di</strong>ata confluer:z:a conla strada pubblica) a<br />
poter costituire insi<strong>di</strong>a stradale.<br />
Quin<strong>di</strong>, riepilogando:<br />
il proprietario del passo o'non a raso" deve richiedere l'auto'jlzzaàone <strong>di</strong> cui all'art. 22 CdS<br />
ed esporre il relativo segnale per evitare che veicoli (anche quelli appartenenti allo stesso<br />
proprietario) vi si posteggino davanti;<br />
il proprietario del prrso "a raso" deve richiedere I'autorizzazione <strong>di</strong> cui all'art. 22 CdS, ma<br />
potrà scegliere <strong>di</strong> richiedere o meno I'occupazione dell'antistante suolo pubblico,<br />
consentendo in quest'ultimo caso il posteggio a chiunque (quin<strong>di</strong> anche a se stesso) davanti<br />
al proprio accesso e non avendo obbligo <strong>di</strong> appone il segnale <strong>di</strong> "passo carrabile".<br />
Entrambi devono quin<strong>di</strong> richiedere laregolanzzazione, se già non muniti <strong>di</strong> autoizzazione.<br />
La sentenza della Cassazione n. 1673312007 conferma quanto sopra detto.<br />
Si precisa, comunque, che la predetta sentenza, che come detto non è destinata ad avere refluenze<br />
<strong>di</strong>rette sulla regolarizzazione in corso (né potrebbe averlo, facendo le sentenze stato solo fra le<br />
parti), si basa sull'applicazione dell'art. 44, comma 7, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507<br />
(vigente all'epoca dei fatti considerati) il quale prevedeva il non assoggettamento a tassazione per "f<br />
semplici accessL carrabilí o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, ii ogni<br />
caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superJicíe<br />
sottrqtta all'uso pubblíco " .<br />
Tale comma è stato abrogato dall'art. 3, comma 60, lett. b), L. 28 <strong>di</strong>cembrc 1995, n. 549, con<br />
decorrenza dal lo gennaio 1996, lasciando con ciò intendere chiaramente la volonta del legislatore<br />
<strong>di</strong> far rientrare anche i <strong>passi</strong> "a raso" nel regime <strong>di</strong> tassazione or<strong>di</strong>nario.<br />
Per le superiori considerazioni, si invitano i citta<strong>di</strong>ni ad avalzare la richiesta <strong>di</strong> regolarizzazione dei<br />
<strong>passi</strong> <strong>carrabili</strong> in ogni caso, in<strong>di</strong>pendentemente dalla loro tipologia. A<br />
<strong>Campobello</strong> <strong>di</strong> Mazara 7 <strong>di</strong>cemb re 2012<br />
j' \<br />
{L COMANDANTE<br />
Dott. Salvato6 ùcili<br />
À