Norme Tecniche di Attuazione - Comune di Rottofreno
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Art. 24 – <strong>Norme</strong> generali per le zone agricole<br />
Le zone agricole sono destinate all’esercizio dell’agricoltura intesa non soltanto come<br />
funzione produttiva ma come funzione <strong>di</strong> salvaguar<strong>di</strong>a del sistema idrogeologico, del<br />
paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale; in tali zone è consentito<br />
l’inse<strong>di</strong>amento delle funzioni <strong>di</strong> cui alla lettera e) del precedente art. 6.<br />
Le concessioni gratuite rilasciate in zona agricola saranno assoggettate ad atto<br />
d’obbligo unilaterale ai sensi dell’art. 40 L.R. 47/78 e successive mo<strong>di</strong>ficazioni per<br />
quanto attiene alla destinazione d’uso dei fabbricati nei limiti in<strong>di</strong>cati all’ultimo comma<br />
dell’art. 10 della legge 28/1/77 n° 10.<br />
La realizzazione <strong>di</strong> nuovi e<strong>di</strong>fici a servizio dell’agricoltura in esubero, rispetto gli<br />
in<strong>di</strong>ci <strong>di</strong> cui ai successivi articoli, é ammessa solo quando sia <strong>di</strong>mostrata l’impossibilità<br />
e/o la non idoneità tecnica e funzionale al recupero delle strutture eventualmente<br />
esistenti e previa approvazione <strong>di</strong> un piano <strong>di</strong> sviluppo <strong>di</strong> cui all'art. 40, sesto comma,<br />
lettera c), della L.R. 47/78 e successive mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni.<br />
Per il computo delle superfici minime <strong>di</strong> intervento ai fini dell’applicazione degli in<strong>di</strong>ci<br />
possono essere utilizzati i terreni <strong>di</strong> proprietà, o dei quali si ha la giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong>sponibilità,<br />
anche non contigui, compresi nel territorio comunale, e quelli compresi nei comuni<br />
limitrofi, ma in questo caso contigui purché il richiedente la concessione <strong>di</strong>mostri che i<br />
terreni al <strong>di</strong> fuori del territorio comunale sono classificati dallo strumento urbanistico<br />
vigente <strong>di</strong> quel comune, quali zone agricole e <strong>di</strong>mostri inoltre <strong>di</strong> aver notificato a quella<br />
Amministrazione Comunale la propria rinuncia, regolarmente trascritta alla<br />
Conservatoria Immobiliare, al computo <strong>di</strong> tali aree per la costruzione <strong>di</strong> fabbricati rurali o<br />
residenziali al servizio del fondo.<br />
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