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Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni

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PACCHETTO<br />

“SALDO DOPPIO LIGHT”<br />

FASCICOLO INFORMATIVO<br />

Contratto di assicurazione in caso di:<br />

- Decesso a seguito di infortunio<br />

- Invalidità totale e permanente da infortunio<br />

Il presente fascicolo informativo contenente :<br />

a) la Nota Informativa, comprensiva del Glossario<br />

b) le Condizioni di Assicurazione<br />

c) modulo di adesione, ove previsto<br />

deve essere consegnato all’Assicurato prima dell’adesione al<br />

contratto di assicurazione “<strong>Saldo</strong> <strong>Doppio</strong> – <strong>Light</strong>” convenzione<br />

“<strong>Mediolanum</strong> Freedom Protection” n. 4269005.<br />

AVVERTENZA: prima della sottoscrizione leggere attentamente<br />

la Nota Informativa.


NOTA INFORMATIVA<br />

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è<br />

soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.<br />

L’Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.<br />

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE<br />

1. Informazioni generali<br />

Denominazione sociale e forma giuridica dell’impresa: <strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. appartenente al Gruppo<br />

<strong>Mediolanum</strong>.<br />

L’impresa è stabilita nella Repubblica Italiana con<br />

- Sede Legale: Palazzo Meucci, Via Francesco Sforza - 20080 Basiglio (MI)<br />

- Recapito telefonico: 02.90491<br />

- Sito Internet: www.mediolanumassicurazioni.it<br />

- Indirizzo di posta elettronica: info.mediolanum.assicurazioni@mediolanum.it<br />

- Posta elettronica certificata: mediolanumassicurazioni@pec.mediolanum.it<br />

<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. n. 9002 del 7/8/1974 (G.U. n.<br />

219 del 22.08.74) ed è iscritta al n. 1.00047 dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.<br />

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa al 31/12/2012<br />

Il patrimonio netto dell’impresa è di € 32.085.000, di cui:<br />

- la parte relativa al capitale sociale è di € 25.800.000;<br />

- la parte relativa alle riserve patrimoniali: è di € 6.285.000.<br />

L’indice di solvibilità della gestione 4,42. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità<br />

disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente..<br />

AVVERTENZA<br />

Gli eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative saranno resi<br />

disponibili sul sito internet dell’Impresa a far data dal 31 maggio di ogni anno.<br />

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO<br />

AVVERTENZA: Indipendentemente dalla durata dell’assicurazione, le Parti possono recedere dalla stessa<br />

annualmente, dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni<br />

prima di ogni scadenza annuale.<br />

In assenza di disdetta inviata dalle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, il contratto si<br />

rinnoverà tacitamente di anno in anno, fermo restando che l’assicurazione cesserà, senza obbligo di disdetta<br />

tra le parti, alle ore 24.00 del giorno, mese e anno della scadenza contrattuale indicata sul documento di<br />

polizza. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.<br />

1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni<br />

L’assicurazione garantisce all’Assicurato le prestazioni previste dall’adesione alla polizza Convenzione <strong>Mediolanum</strong><br />

Freedom Protection n. 4269005, in relazione agli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento di attività<br />

professionali e non professionali, qui di seguito illustrate in sintesi.<br />

▪ Decesso per infortunio – Garanzia di un indennizzo, agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato, pari al saldo<br />

Pagina 1 di 5 MFP- SDL – ed. 31/05/2013 Nota Informativa


▪ del conto corrente sommato ad eventuali importi vincolati mediante costituzione di depositi a tempo collegati a tale<br />

conto, con il massimo di € 50.000 (vedi Condizioni di Assicurazione artt. 16-18).<br />

▪ Invalidità totale e permanente da infortunio - Garanzia di un indennizzo all’Assicurato pari saldo del conto<br />

corrente, sommato ad eventuali importi vincolati mediante costituzione di depositi a tempo collegati a tale conto,<br />

con il massimo di € 50.000, sempreché il grado di invalidità sia almeno del 70%; le invalidità inferiori al 70% non<br />

comportano alcun indennizzo (vedi Condizioni di Assicurazione artt. 14-15 e 17-18).<br />

AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar<br />

luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 11 e 12<br />

delle Condizioni di Assicurazione.<br />

AVVERTENZA: il contratto prevede l’applicazione di franchigie e di massimali; per aspetti di maggior<br />

dettaglio si rimanda agli artt. 14, 15 e 17 delle Condizioni di Assicurazione.<br />

Per Franchigia assoluta si intende la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato. Può essere espressa in<br />

cifra fissa o in percentuale. Per la garanzia invalidità totale e permanente da infortunio è applicata una<br />

franchigia assoluta pari al 70%. Pertanto non verrà riconosciuto alcun indennizzo per invalidità totali e<br />

permanenti da infortunio di grado inferiore al 70%.<br />

Esempio<br />

Grado invalidità permanente accertato Somma assicurata Indennizzo corrisposto<br />

60% 50.000 € 0 €<br />

70% 50.000 € 50.000 €<br />

Il massimale è l’importo fino alla concorrenza del quale viene prestata la garanzia, lo stesso è pari a 50.000<br />

euro.<br />

Esempio:<br />

Importo a saldo sul conto corrente Massimale Indennizzo<br />

95.000 € 50.000 € 50.000 €<br />

40.000 € 50.000 € 40.000 €<br />

AVVERTENZA: L’assicurazione vale per persone di età compresa fra 18 e 75 anni e cessa, alla prima<br />

scadenza annuale successiva del contratto, per quelle che raggiungono il limite massimo di età (vedi Condizioni<br />

di assicurazione art. 10).<br />

2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’<br />

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, su circostanze che influiscono sulla<br />

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione<br />

della copertura assicurativa. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 lettera f) delle Condizioni di<br />

Assicurazione.<br />

AVVERTENZA : Non sono previsti particolari casi di nullità se non quelli stabiliti dalla Legge<br />

3. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione<br />

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini<br />

l’aggravamento o la diminuzione del rischio; per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 11 e 12 delle Condizioni di<br />

Assicurazione.<br />

Pagina 2 di 5


Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale<br />

del diritto all’indennizzo.<br />

Per la determinazione del premio e della prestazione assicurata non si è tenuto conto della professione esercitata,<br />

pertanto l’Assicurato è esonerato dal comunicare alla Compagnia l’eventuale variazione.<br />

Esempio:L’assicurato al momento della sottoscrizione del contratto non è affetto da tossicodipendenza. Se nel corso<br />

di contratto ne viene affetto ed omette di darne comunicazione, al momento del sinistro la Compagnia applicherà<br />

quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile.<br />

4. Premi<br />

Il pagamento dei premi avviene con periodicità annuale.<br />

Il pagamento del premio avviene mediante addebito diretto per tutta la durata del contratto esclusivamente sul conto<br />

corrente intrattenuto dall’Assicurato presso la Banca distributrice del presente prodotto: Banca <strong>Mediolanum</strong>.<br />

Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 3 delle Condizioni di Assicurazione.<br />

5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate<br />

Le somme assicurate ed il premio non sono soggetti ad adeguamento.<br />

6. Diritto di recesso<br />

AVVERTENZA: dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo è facoltà delle<br />

Parti recedere o dalla singola applicazione colpita da sinistro o dall’intera polizza Convenzione, ferma la<br />

copertura assicurativa per le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di 30 giorni<br />

da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata. In ogni caso indipendentemente dalla durata<br />

dell’assicurazione, le Parti potranno recedere annualmente dalla polizza dandone comunicazione all’altra<br />

Parte mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.<br />

Per maggiori dettagli si rimanda all’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.<br />

7. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto<br />

Ai sensi dell’Art.2952,secondo comma,del Codice Civile,i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal<br />

giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.<br />

Ai sensi dell’Art.1915 del Codice Civile,se l’Assicurato non adempie dolosamente l’obbligo di avviso del sinistro o di<br />

salvataggio per evitare o ridurre il danno, decade dal diritto all’indennizzo; se l’omissione è colposa, la Compagnia ha<br />

diritto di ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio subìto.<br />

8. Legge applicabile al contratto<br />

Al contratto si applica la legge italiana.<br />

9. Regime fiscale<br />

Ai premi è applicata un’imposta del 2,5%.<br />

I premi versati nell’anno solare - per la quota riferita ai rischi di morte, di invalidità permanente superiore al 5% e di<br />

non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, per un massimo di € 1.291,14 (comprendendo quanto<br />

versato per altre assicurazioni anche per i familiari a carico) - danno diritto a una detrazione IRPEF del 19%.<br />

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI<br />

10. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo<br />

Avvertenza: l’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è<br />

prestata la copertura assicurativa.<br />

In caso di Sinistro, la Contraente o l’Assicurato devono darne comunicazione alla Compagnia.<br />

Pagina 3 di 5


La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni<br />

dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia la Contraente o<br />

l’Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo, si rimanda per i dettagli all’art.<br />

19 delle Condizioni di Assicurazione, così come si rimanda al successivo art. 20 delle Condizioni di<br />

<strong>Assicurazioni</strong> per la determinazione dei criteri di indennizzo.<br />

11. Reclami<br />

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a<br />

<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A., via F. Sforza – Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI) - (fax<br />

02/9049.2649; e-mail: ufficioreclami@mediolanum.it.<br />

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine<br />

massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,<br />

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.<br />

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che<br />

permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove<br />

esistenti.<br />

Perla risoluzione di eventuale lite transfrontaliera (controversia tra contraente domiciliato in uno stato aderente allo<br />

Spazio Economico Europeo e impresa con sede legale in un altro stato membro), il reclamante può ricorrere al sistema<br />

estero competente (individuabile accedendo alsito internet www.ec.europa.eu/fin-net) o all’IVASS, che provvede lei<br />

stessa all’inoltro a detto sistema dandone notizia al reclamante, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.<br />

12. Arbitrato<br />

Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle<br />

conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici, nominati<br />

uno per parte ed il terzo nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio<br />

dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico.<br />

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza<br />

dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo<br />

per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne<br />

riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’infortunio o della malattia, ad epoca da definirsi dal Collegio<br />

stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e<br />

sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore,<br />

o violazione di patti contrattuali.<br />

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno<br />

per ognuna delle Parti. L’Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima<br />

dell’inizio dell’arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell’arbitrato stesso l’Assicurato proceda all’esibizione<br />

di ulteriore documentazione che possa influire sull’esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un<br />

periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi<br />

elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro,<br />

sono a carico dell’Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti.<br />

Avvertenza: in ogni caso resta salva per l’assicurato la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.<br />

Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità<br />

Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato<br />

<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie<br />

contenute nella presente Nota informativa.<br />

Il rappresentante legale Massimo Grandis<br />

Pagina 4 di 5


GLOSSARIO<br />

Assicurato<br />

La persona fisica residente in Italia, che ha aderito alla polizza Convenzione "<strong>Mediolanum</strong> Freedom Protection" n.<br />

4269005 opzionando la combinazione “Protezione <strong>Saldo</strong> <strong>Doppio</strong> – <strong>Light</strong>” , primo o secondo intestatario di un conto<br />

corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong>, che prevede tale servizio di copertura assicurativa facoltativa.<br />

Beneficiario<br />

Il soggetto che ha diritto alla prestazione.<br />

Compagnia<br />

La <strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.<br />

Contraente<br />

Banca <strong>Mediolanum</strong> S.p.A., che stipula le Polizze per conto dei propri clienti, che siano titolari di conto corrente.<br />

Data di avvenimento del sinistro<br />

E’ la data in cui si verifica l’evento assicurato.<br />

Decorrenza della garanzia<br />

Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il<br />

premio pattuito.<br />

Durata del contratto<br />

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.<br />

Indennizzo<br />

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.<br />

Infortunio<br />

L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.<br />

Invalidità Permanente da Infortunio<br />

La perdita o la diminuzione definitiva e irrimediabile, a seguito di Infortunio, della capacità generica dell’Assicurato<br />

allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa; non è quindi prevista la supervalutazione delle percentuali di<br />

Invalidità Permanente specifica in relazione all’attività lavorativa esercitata dall’Assicurato (ad esempio sportivi,<br />

medici, musicisti, ecc.).<br />

L’Invalidità Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità dell’Assicurato, valutato in base<br />

alla tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, e successive modifiche, sia di grado<br />

pari o superiore al 70%.<br />

Massimale<br />

La somma fino alla cui concorrenza la Compagnia presta le garanzie.<br />

Premio:L’importo dovuto dalla Contraente alla Compagnia.<br />

<strong>Saldo</strong> del conto corrente<br />

Per il Conto "<strong>Mediolanum</strong> Freedom Più" si considera il saldo contabile del Conto Corrente risultante alla data di<br />

avvenimento del Sinistro sommato ad eventuali importi vincolati mediante costituzione di depositi a tempo collegati a<br />

tale conto.<br />

Per il Conto "<strong>Mediolanum</strong> Freedom" il saldo del conto corrente è dato dalla somma del saldo contabile sul conto e del<br />

controvalore della polizza "<strong>Mediolanum</strong> Plus" abbinata al conto stesso risultanti alla data di avvenimento del Sinistro.<br />

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.<br />

Pagina 5 di 5 MFP- SDL – ed. 31/05/2013 Glossario


CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE<br />

Articolo 1. Oggetto dell’Assicurazione<br />

La Compagnia riconosce agli Assicurati che hanno espresso la volontà di aderire alla convenzione n. 4269005, nel<br />

Modulo di richiesta di apertura rapporti conto corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong> che prevede il<br />

servizio di copertura assicurativa facoltativa ovvero su altra modulistica predisposta dalla Compagnia per coloro che<br />

vogliono aderire alla suddetta convenzione successivamente all'apertura del rapporto, e tempo per tempo vigenti, il<br />

pacchetto “<strong>Saldo</strong> doppio” combinazione “<strong>Light</strong>”, l’indennizzo previsto per le seguenti prestazioni assicurative salvo<br />

il buon fine del pagamento del premio di cui al successivo art. 3:<br />

- Morte da Infortunio;<br />

- Invalidità Permanente Totale da Infortunio.<br />

L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato, identificato con Cognome e Nome nel modulo di richiesta di<br />

apertura rapporti conto corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong>, ovvero su altra modulistica predisposta<br />

dalla Contraente e autorizzata dalla Compagnia, subisca nello svolgimento:<br />

- delle attività professionali principali e secondarie;<br />

- di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità;<br />

purchè tali attività non rientrino in quelle espressamente indicate nell’art. 12 (“Esclusioni”).<br />

Articolo 2. Rischi aggiuntivi<br />

a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari<br />

A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave<br />

dell’Assicurato.<br />

A deroga dell’art. 1912 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a<br />

condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.<br />

b) Rischio di calamità naturali.<br />

A deroga dell’art. 1912 Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed<br />

eruzioni vulcaniche.<br />

Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni.<br />

Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o<br />

inondazione - che colpisca più Assicurati con la Società, l’esborso massimo da parte di quest’ultima non potrà<br />

superare la somma di EURO 10.000.000 per l’intero evento.<br />

Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a<br />

ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.<br />

c) Rischio guerra.<br />

A deroga del comma 4) dell’articolo 12), sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che<br />

l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni<br />

dall’insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l’Assicurato mentre già si trovava nello<br />

Stato nel quale si sono manifestati.<br />

d) Servizio militare.<br />

L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace, durante il servizio sostitutivo<br />

dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, e ciò limitatamente agli infortuni non derivanti dallo<br />

svolgimento di attività tipiche di detto servizio.<br />

E’ considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per<br />

l’assolvimento dell’obbligo di leva.<br />

Pagina 1 di 10 MFP- SDL– ed. 31/05/2013 CdA


L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di<br />

carattere eccezionale, fermo restando il diritto dell’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione<br />

stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della<br />

Repubblica Italiana, fermo il diritto dell’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione.<br />

e) Rischio volo.<br />

L’assicurazione è prestata per gli infortuni che l’Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei,<br />

di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, escluso<br />

quelli effettuati:<br />

- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;<br />

- su aeromobili di aeroclub;<br />

- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo, ovvero sia ultraleggeri, deltaplani, parapendii e simili.<br />

Nell’ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa<br />

inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso.<br />

Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione<br />

aerea, compresi quelli per il volo da diporto o sportivo.<br />

Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca più persone assicurate con la presente<br />

polizza, comprese eventuali altre persone assicurate con altre polizze della Società, l’esborso massimo della<br />

Società non potrà superare la somma di:<br />

- euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso morte;<br />

- euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso di invalidità permanente totale.<br />

Nel caso gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a<br />

ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.<br />

Articolo 3. Pagamento del premio<br />

Il premio annuo lordo pari a €50,00 (cento/00) relativo al pacchetto “Protezione <strong>Saldo</strong> <strong>Doppio</strong> – combinazione <strong>Light</strong>”<br />

è indicato nel modulo di richiesta di apertura rapporti conto corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong> che<br />

prevede il servizio di copertura assicurativa facoltativa, ovvero su altra modulistica predisposta dalla Compagnia).<br />

Relativamente al “Primo periodo di copertura”, che decorrerà secondo quanto previsto all'articolo 4,, il premio<br />

lordo sarà calcolato nel seguente modo:<br />

1. Premio annuo lordo : 12 = Premio lordo mensile<br />

2. Premio lordo mensile x mesi di copertura = rateo di premio da corrispondere alla Compagnia.<br />

Pertanto, se per esempio l’effetto della polizza per il primo periodo di copertura dovesse decorrere dalle ore 24.00 del<br />

15 gennaio, i mesi di copertura dal 15 gennaio al 31 dicembre saranno 11,5 e il rateo di premio da corrispondere alla<br />

Compagnia sarà determinato moltiplicando il premio mensile x 11,5. Se invece l’effetto della polizza per il primo<br />

periodo di copertura dovesse decorrere dalle ore 24.00 del 15 febbraio, i mesi di copertura dal 15 febbraio al 31<br />

dicembre saranno 10,5 e il rateo di premio da corrispondere alla Compagnia sarà determinato moltiplicando il premio<br />

mensile x 10,5 (e così per i mesi successivi).<br />

Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Compagnia nei termini stabiliti dalla polizza Convenzione n.<br />

4269005.<br />

Se il Contraente e/o l’Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa<br />

dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore solo dalle ore 24 del giorno del<br />

pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’<br />

art. 4) comma d) - Disdetta della copertura assicurativa.<br />

Pagina 2 di 10


Articolo 4. Effetto, scadenza, proroga, disdetta e cessazione della copertura - Dichiarazioni relative<br />

alle circostanze del rischio<br />

a) Effetto della copertura assicurativa<br />

Le coperture assicurative per gli Assicurati che hanno espresso la volontà di aderire alla convenzione n. 4269005<br />

opzionando, nel modulo di richiesta di apertura rapporti conto corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong><br />

che prevede l'abbinamento al servizio di copertura assicurativa ovvero su altra modulistica predisposta dalla<br />

Compagnia. Per coloro che hanno aderito alla suddetta convenzione successivamente all'apertura del rapporto, il<br />

pacchetto “Protezione <strong>Saldo</strong> <strong>Doppio</strong> – combinazione <strong>Light</strong>”, salvo il buon fine del pagamento del premio di cui al<br />

precedente art. 3, decorrono:<br />

1. per il primo periodo di copertura<br />

- nel caso di sottoscrizione contestuale all'apertura del conto corrente, dalle ore 24 del 15° giorno del mese<br />

successivo al perfezionamento dello stesso;<br />

- nel caso di sottoscrizione successiva all'apertura del conto corrente, dalle ore 24 del 15° giorno del mese<br />

successivo all'addebito del premio sul conto corrente già in essere;<br />

2. per i rinnovi successivi, dalle ore 00.00 del 1° gennaio di ogni anno<br />

b) Scadenza della copertura assicurativa<br />

Le coperture assicurative previste termineranno alle ore 24.00 del 31/12 di ogni anno.<br />

c) Proroga della copertura assicurativa<br />

In mancanza di disdetta, la copertura assicurativa è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali<br />

la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno,<br />

salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del<br />

contratto.<br />

d) Disdetta della copertura assicurativa<br />

In caso di disdetta mediante lettera raccomandata inviata almeno 30 giorni prima della scadenza, la copertura<br />

assicurativa resterà in essere fino alla fine del periodo di copertura (ore 24.00 del 31/12).<br />

e) Cessazione della copertura assicurativa<br />

La copertura assicurativa termina:<br />

- alle ore 24.00 del 31/12 dell’anno di compimento del 75° anno di età da parte dell’Assicurato, rimanendo in<br />

vigore per l’eventuale altro Assicurato se non ha ancora compiuto 75 anni;<br />

- in caso di sinistro liquidato, rimanendo in vigore per l’eventuale altro Assicurato;<br />

- in caso di decesso dell’Assicurato, rimanendo in vigore per l’eventuale altro Assicurato.<br />

- - nell'ipotesi in cui l'Assicurato richieda l'estinzione del conto corrente cui è abbinata la polizza ovvero il<br />

passaggio ad altra tipologia di conto corrente che non prevede il servizio di copertura assicurativa facoltativa. In<br />

questi ultimi casi la copertura cesserà automaticamente alle ore 24.00 del 31/12 successivo alla data di<br />

estinzione/variazione del conto corrente.<br />

f) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio<br />

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del<br />

rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione<br />

dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.<br />

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Articolo 5. Altre assicurazioni<br />

In deroga a quanto previsto dall’art. 1910 del Codice Civile, né il Contraente né l’Assicurato sono obbligati a<br />

comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni che prevedano le<br />

stesse garanzie prestate con il presente contratto.<br />

Tuttavia, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato, in caso di<br />

sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice<br />

Civile).<br />

Articolo 6. Assicurazione per conto di chi spetta<br />

Qualora la presente assicurazione sia stata stipulata dal Contraente, in nome e nell’interesse di altra persona,<br />

identificata in polizza come Assicurato, resta stabilito che gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti<br />

dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato, così come disposto<br />

dall’art. 1891 del Codice Civile.<br />

Articolo 7. Periodo di prescrizione<br />

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che<br />

ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all’art. 2952 del<br />

Codice Civile.<br />

Articolo 8. Validità territoriale - Valuta di pagamento<br />

Le coperture assicurative previste dalla polizza sono valide per il mondo intero.<br />

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro.<br />

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla Stessa ma che non<br />

abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea<br />

relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.<br />

Articolo 9. Oneri fiscali<br />

Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Aderente.<br />

Articolo 10. Limiti di età<br />

L’assicurazione vale per persone di età:<br />

- non inferiore a 18 anni;<br />

- non superiore a 75 anni e termina per quelle che raggiungono tale limite di età.<br />

Pertanto, qualora l’Assicurato raggiunga tale limite di età nel corso della durata della polizza, le prestazioni<br />

assicurative cesseranno alla scadenza annuale del premio successiva al compimento del 75° anno.<br />

Articolo 11. Persone non assicurabili<br />

Non è assicurabile la Persona fisica affetta da:<br />

- dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci);<br />

- infezione da HIV;<br />

- psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindromi organiche cerebrali.<br />

Qualora sia stata stipulata, l’assicurazione, per tale Persona fisica, cessa automaticamente con il manifestarsi di tali<br />

affezioni.<br />

Articolo 12. Esclusioni<br />

Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti:<br />

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1. dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta<br />

dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato<br />

abbia al momento dell’infortunio, i requisiti per il rinnovo;<br />

2. da intossicazione acuta da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - farmaci);<br />

3. da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato (art. 43 Codice Penale) e da atti contro la sua persona<br />

da lui volontariamente compiuti o consentiti, nonché da atti temerari, restando comunque coperti da<br />

garanzia gli infortuni conseguenti ad atti di legittima difesa o per dovere di umana solidarietà (art. 1900<br />

Codice Civile);<br />

4. da guerre ed insurrezioni, salvo quanto previsto al comma c) dell’articolo 2).<br />

Sono esclusi anche:<br />

5. gli infortuni causati da operazioni chirurgiche, cure mediche o accertamenti resi necessari da infortuni<br />

non indennizzabili a termini di polizza;<br />

6. gli infortuni causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da<br />

accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine<br />

acceleratrici, raggi X);<br />

7. le cure conservative, endodontiche e parodontali, le protesi dentarie, l’implantologia e l’ortodonzia;<br />

8. le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del contratto.<br />

Sono esclusi anche gli infortuni causati dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare):<br />

9. di sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o secondaria;<br />

10. di sport comportanti l’uso di veicoli e di natanti a motore;<br />

11. di sport comportanti l’utilizzo di qualunque mezzo di locomozione aerea, compresi deltaplano,<br />

paracadute, parapendio, kitesurfing e elibike;<br />

12. dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, arti marziali, lotta nelle sue varie forme, scalata di roccia o<br />

ghiaccio oltre il 3° grado, free climbing, canoa fluviale oltre il 3° grado, rafting, speleologia, salto dal<br />

trampolino con sci ed idrosci, sci alpinismo, sci acrobatico, sci estremo, bob, rugby, football americano,<br />

immersione con autorespiratore, skeleton (slittino), bobsleigh (motoslitta), hockey, bungee jumping,<br />

torrentismo, motocross, trial, hydrospeed, canyoning, freestyle sky, supermotard.<br />

13. Sono esclusi inoltre gli infortuni derivanti dalla pratica (allenamenti, competizioni, gare) di qualsiasi<br />

sport, salvo che non si tratti di:<br />

a. sport di pratica comune effettuati nel tempo libero,purché tale attività non sia svolta a carattere<br />

professionale;<br />

b. partecipazione a corse e gare aziendali, interaziendali od aventi carattere ricreativo.<br />

Tali ultime estensioni comunque non sono operanti per gli sport espressamente esclusi in questo articolo.<br />

Articolo 13. Rinvio alle norme di legge<br />

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.<br />

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.<br />

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GARANZIE PRESTATE<br />

14. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio<br />

In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà l’indennizzo, di cui al<br />

successivo art. 15, qualora:<br />

a) il grado percentuale di invalidità permanente da infortunio dell’Assicurato sia di grado pari o superiore al<br />

70%;<br />

b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel precedente art. 12;<br />

c) tale invalidità si sia verificata dalle ore 24.00 della Data effetto;<br />

d) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva<br />

sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in<br />

Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e<br />

produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine<br />

liberando il medico dal segreto professionale.<br />

La Compagnia non riconosce alcun indennizzo per Invalidità Permanenti da Infortunio di grado inferiore al<br />

70%.<br />

15. Accertamento del grado di Invalidità Permanente<br />

L’indennizzo previsto dall’art. 17, viene liquidato dalla Compagnia in relazione al grado di invalidità accertato,<br />

adottando, per tale calcolo, la Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e<br />

successive modifiche, relative al settore «Industria».<br />

La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita<br />

anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità<br />

perduta.<br />

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita<br />

mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione.<br />

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l’indennità è stabilita tenendo conto della<br />

misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa,<br />

indipendentemente dalla sua professione.<br />

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali<br />

sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.<br />

In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate<br />

all’arto superiore sinistro e viceversa.<br />

Si precisa che la valutazione dell’invalidità permanente da parte della Compagnia non è soggetta a revisione periodica<br />

come invece è prassi per l’INAIL.<br />

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16. Morte da Infortunio o morte presunta<br />

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Compagnia<br />

corrisponderà un indennizzo pari alla somma assicurata risultante alla data di accadimento del sinistro.<br />

L’indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di polizza,<br />

entro un anno dal giorno dell’infortunio.<br />

L’indennizzo per il caso morte verrà liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.<br />

L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio.<br />

Se il corpo dell’Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione stradale o da navigazione<br />

aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Compagnia liquiderà la somma dovuta a termini di polizza, purchè<br />

siano trascorsi almeno due anni dal giorno in cui si è verificato l’incidente.<br />

Nel caso in cui il pagamento dell’indennità sia stato effettuato ed in seguito l’Assicurato ricompaia o si abbiano di lui<br />

notizie certe, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente<br />

spettanti all’assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza.<br />

17. Indennizzo in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza per le garanzie Morte da Infortunio (art. 16) o Invalidità Totale e<br />

Permanente da Infortunio (art. 14) la Compagnia riconoscerà al beneficiario un indennizzo pari al <strong>Saldo</strong> del Conto<br />

Corrente al momento del Sinistro.<br />

Resta convenuto che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’esborso massimo della Compagnia<br />

per ogni Assicurato non potrà superare la somma di euro 50.000.<br />

Nel caso in cui uno stesso Assicurato abbia sottoscritto più coperture in relazione a più Conti Correnti di cui<br />

sia intestatario, i massimali di cui sopra opereranno con riferimento a ciascuna copertura assicurativa e non<br />

con riferimento all’unico Assicurato.<br />

18. Beneficiari in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro, il Beneficiario dell’indennizzo è l’Assicurato stesso o, in caso di Decesso, i suoi eredi legittimi o<br />

testamentari.<br />

19. Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato<br />

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto la<br />

possibilità.<br />

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art.<br />

1915 del codice civile).<br />

La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere<br />

corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.<br />

L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa<br />

ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria,<br />

a tal fine sciogliendo il medico dal segreto professionale.<br />

I beneficiari in caso di morte dell’Assicurato devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli<br />

accertamenti necessari.<br />

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Nell’ipotesi di ricorso all’arbitrato irrituale, regolato dall’art. 22, l’Assicurato ha l’obbligo di esibire la<br />

documentazione completa prima di richiedere l’arbitrato stesso.<br />

Tutti i costi relativi ai certificati medici e alla documentazione sopra indicata sono a carico dell’Assicurato.<br />

20. Criteri di indennizzabilità<br />

La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio.<br />

Se al momento dell’infortunio l’Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le<br />

conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra<br />

e sana.<br />

21. Rinuncia al diritto di surrogazione<br />

La Compagnia rinuncia, a favore dell’Assicurato e dei suoi eventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916<br />

del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.<br />

22. Procedura per la valutazione del danno - Controversie - Arbitrato irrituale<br />

La quantificazione dell’indennizzo definitivo spettante all’Assicurato a seguito del sinistro, può essere demandato<br />

dalle Parti a due medici, nominati uno per parte.<br />

Qualora i due medici non raggiungano l’accordo, le divergenze di natura medica su quanto sopra indicato, nonché sui<br />

criteri di indennizzabilità previsti dall’art. 20 delle Condizioni Generali di Assicurazione, possono essere demandate,<br />

per iscritto, a un Collegio di tre medici, composto dai due medici già nominati dalle Parti e da un terzo, nominato di<br />

comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione<br />

nel luogo ove deve riunirsi il Collegio medico.<br />

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza<br />

dell’Assicurato.<br />

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle<br />

spese e alle competenze del terzo medico.<br />

E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità<br />

permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso.<br />

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono<br />

vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore, o<br />

violazione di patti contrattuali.<br />

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno<br />

per ognuna delle Parti.<br />

L’Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al sinistro prima dell’inizio dell’arbitrato. In caso<br />

contrario, qualora nel corso dell’arbitrato stesso l’Assicurato proceda all’esibizione di ulteriore documentazione che<br />

possa influire sull’esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un periodo non superiore a 60<br />

(sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del sinistro alla luce dei nuovi elementi di giudizio.<br />

Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del sinistro, sono a carico<br />

dell’Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti.<br />

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CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO - ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI<br />

INDENNIZZO<br />

Nella eventualità di un sinistro, affinché la Compagnia possa provvedere alla liquidazione nel più breve tempo<br />

possibile, debbono essere rispettate alcune formalità ed osservate alcune semplici regole.<br />

Per facilitare queste piccole incombenze, viene qui fornito un fac-simile “modulo di denuncia sinistro”, da spedire con<br />

urgenza per raccomandata. Tale modulo dovrà essere il più possibile chiaro e preciso nel contenuto.<br />

Nelle Condizioni Generali di Assicurazione viene dettagliato quali sono gli obblighi e le procedure cui deve attenersi<br />

il Contraente e/o l'Assicurato.<br />

In particolare è necessario inviare:<br />

a) il certificato medico e tutta la documentazione in originale raccolta in merito al sinistro;<br />

b) copia della cartella clinica completa nel caso di eventuale ricovero.<br />

ALCUNI CONSIGLI<br />

Ricordarsi:<br />

- che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta pervenuta alla Compagnia<br />

in merito al sinistro (art. 2952 del Codice Civile);<br />

- che è necessario comunicare alla Compagnia ogni modifica del rischio (in particolare il cambio di professione)<br />

che dovesse intervenire successivamente alla stipula della polizza;<br />

- di chiedere in restituzione (a chiusura della pratica del sinistro) le notule e le fatture originali, in quanto spese<br />

detraibili ai fini della dichiarazione dei redditi.<br />

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FAC SIMILE – MODULO DENUNCIA SINISTRO<br />

Spedire a:<br />

<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A.<br />

Ufficio Sinistri Rami Elementari<br />

Via Francesco Sforza 15<br />

– Palazzo Meucci 20080 – Basiglio (Mi)<br />

RACCOMANDATA<br />

…………………………..…………..<br />

Oggetto: denuncia di Sinistro relativo alla polizza “<strong>Saldo</strong> doppio” - Conto corrente n° __________________________<br />

Con la presente Vi comunico le modalità e le circostanze del Sinistro sottoindicato, che ha riguardato la polizza così intestata:<br />

ASSICURATO<br />

COGNOME E NOME: __________________________________________COD. CLIENTE________________<br />

INDIRIZZO _______________________________________________________________________<br />

TELEFONO CASA ____________________ TELEFONO UFFICIO _________________________<br />

CELLULARE _______________________ INDIRIZZO E-MAIL _______________________<br />

Il Sinistro è stato cagionato da:<br />

INFORTUNIO<br />

DESCRIZIONE DELL’EVENTO:<br />

E ha comportato:<br />

INVALIDITA’ PERMANENTE DA<br />

INFORTUNIO<br />

MORTE DA INFORTUNIO<br />

Il Sinistro è avvenuto il ……………… in località ………………………………………………………………..<br />

Con le seguenti modalità ………………………………………………………………………………………….<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………………………………………………………………………………………<br />

………………………………<br />

Firma dell’Assicurato<br />

_____________________----------------------------------<br />

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