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Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni

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GARANZIE PRESTATE<br />

14. Invalidità Totale e Permanente da Infortunio<br />

In caso di Invalidità Permanente da Infortunio dell’Assicurato, la Compagnia corrisponderà l’indennizzo, di cui al<br />

successivo art. 15, qualora:<br />

a) il grado percentuale di invalidità permanente da infortunio dell’Assicurato sia di grado pari o superiore al<br />

70%;<br />

b) il Sinistro non rientri nelle esclusioni previste nel precedente art. 12;<br />

c) tale invalidità si sia verificata dalle ore 24.00 della Data effetto;<br />

d) la Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulti medici di propria fiducia, l’effettiva<br />

sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo. A tale proposito l’Assicurato deve sottoporsi in<br />

Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e<br />

produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine<br />

liberando il medico dal segreto professionale.<br />

La Compagnia non riconosce alcun indennizzo per Invalidità Permanenti da Infortunio di grado inferiore al<br />

70%.<br />

15. Accertamento del grado di Invalidità Permanente<br />

L’indennizzo previsto dall’art. 17, viene liquidato dalla Compagnia in relazione al grado di invalidità accertato,<br />

adottando, per tale calcolo, la Tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e<br />

successive modifiche, relative al settore «Industria».<br />

La perdita assoluta ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita<br />

anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali vengono ridotte in proporzione della funzionalità<br />

perduta.<br />

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi od arti in uno stesso infortunio, l’indennità viene stabilita<br />

mediante l’addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola menomazione.<br />

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella Tabella sopra citata, l’indennità è stabilita tenendo conto della<br />

misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assicurato ad una qualsiasi attività lavorativa,<br />

indipendentemente dalla sua professione.<br />

In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali<br />

sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.<br />

In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono applicate<br />

all’arto superiore sinistro e viceversa.<br />

Si precisa che la valutazione dell’invalidità permanente da parte della Compagnia non è soggetta a revisione periodica<br />

come invece è prassi per l’INAIL.<br />

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