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Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni

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La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni<br />

dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia la Contraente o<br />

l’Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo, si rimanda per i dettagli all’art.<br />

19 delle Condizioni di Assicurazione, così come si rimanda al successivo art. 20 delle Condizioni di<br />

<strong>Assicurazioni</strong> per la determinazione dei criteri di indennizzo.<br />

11. Reclami<br />

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a<br />

<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A., via F. Sforza – Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI) - (fax<br />

02/9049.2649; e-mail: ufficioreclami@mediolanum.it.<br />

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine<br />

massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,<br />

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.<br />

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che<br />

permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove<br />

esistenti.<br />

Perla risoluzione di eventuale lite transfrontaliera (controversia tra contraente domiciliato in uno stato aderente allo<br />

Spazio Economico Europeo e impresa con sede legale in un altro stato membro), il reclamante può ricorrere al sistema<br />

estero competente (individuabile accedendo alsito internet www.ec.europa.eu/fin-net) o all’IVASS, che provvede lei<br />

stessa all’inoltro a detto sistema dandone notizia al reclamante, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.<br />

12. Arbitrato<br />

Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle<br />

conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici, nominati<br />

uno per parte ed il terzo nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio<br />

dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico.<br />

Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza<br />

dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo<br />

per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne<br />

riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’infortunio o della malattia, ad epoca da definirsi dal Collegio<br />

stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e<br />

sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore,<br />

o violazione di patti contrattuali.<br />

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno<br />

per ognuna delle Parti. L’Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima<br />

dell’inizio dell’arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell’arbitrato stesso l’Assicurato proceda all’esibizione<br />

di ulteriore documentazione che possa influire sull’esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un<br />

periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi<br />

elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro,<br />

sono a carico dell’Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti.<br />

Avvertenza: in ogni caso resta salva per l’assicurato la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.<br />

Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità<br />

Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato<br />

<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie<br />

contenute nella presente Nota informativa.<br />

Il rappresentante legale Massimo Grandis<br />

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