Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni
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La comunicazione alla Compagnia dovrà essere inviata al più presto e comunque entro e non oltre 20 giorni<br />
dalla data di accadimento del Sinistro. Per la denuncia del Sinistro alla Compagnia la Contraente o<br />
l’Assicurato potranno utilizzare la modulistica allegata al presente fascicolo, si rimanda per i dettagli all’art.<br />
19 delle Condizioni di Assicurazione, così come si rimanda al successivo art. 20 delle Condizioni di<br />
<strong>Assicurazioni</strong> per la determinazione dei criteri di indennizzo.<br />
11. Reclami<br />
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a<br />
<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A., via F. Sforza – Palazzo Meucci - Milano 3 - 20080 Basiglio (MI) - (fax<br />
02/9049.2649; e-mail: ufficioreclami@mediolanum.it.<br />
Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine<br />
massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma,<br />
corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.<br />
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che<br />
permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove<br />
esistenti.<br />
Perla risoluzione di eventuale lite transfrontaliera (controversia tra contraente domiciliato in uno stato aderente allo<br />
Spazio Economico Europeo e impresa con sede legale in un altro stato membro), il reclamante può ricorrere al sistema<br />
estero competente (individuabile accedendo alsito internet www.ec.europa.eu/fin-net) o all’IVASS, che provvede lei<br />
stessa all’inoltro a detto sistema dandone notizia al reclamante, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.<br />
12. Arbitrato<br />
Qualora tra l’Assicurato o i suoi aventi diritto e la Compagnia insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle<br />
conseguenze del Sinistro, la decisione della controversia può essere demandata a un Collegio di tre medici, nominati<br />
uno per parte ed il terzo nominato di comune accordo dai medici stessi o, in caso di disaccordo, dal Consiglio<br />
dell’Ordine dei Medici, avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio Medico.<br />
Il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza<br />
dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo<br />
per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne<br />
riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’infortunio o della malattia, ad epoca da definirsi dal Collegio<br />
stesso. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e<br />
sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore,<br />
o violazione di patti contrattuali.<br />
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno<br />
per ognuna delle Parti. L’Assicurato deve trasmettere la documentazione completa relativa al Sinistro prima<br />
dell’inizio dell’arbitrato. In caso contrario, qualora nel corso dell’arbitrato stesso l’Assicurato proceda all’esibizione<br />
di ulteriore documentazione che possa influire sull’esito, è data facoltà al Collegio di rinviare la riunione per un<br />
periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per consentire alla Compagnia il riesame del Sinistro alla luce dei nuovi<br />
elementi di giudizio. Nel momento in cui la documentazione risulti influente ai fini della valutazione del Sinistro,<br />
sono a carico dell’Assicurato le eventuali maggiori spese conseguenti alla ritardata esibizione dei documenti.<br />
Avvertenza: in ogni caso resta salva per l’assicurato la facoltà di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.<br />
Per le controversie relative alla presente Polizza di assicurazione è esclusivamente competente l’Autorità<br />
Giudiziaria del luogo di residenza o domicilio dell’Assicurato<br />
<strong>Mediolanum</strong> <strong>Assicurazioni</strong> S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie<br />
contenute nella presente Nota informativa.<br />
Il rappresentante legale Massimo Grandis<br />
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