Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni
Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni
Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE<br />
Articolo 1. Oggetto dell’Assicurazione<br />
La Compagnia riconosce agli Assicurati che hanno espresso la volontà di aderire alla convenzione n. 4269005, nel<br />
Modulo di richiesta di apertura rapporti conto corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong> che prevede il<br />
servizio di copertura assicurativa facoltativa ovvero su altra modulistica predisposta dalla Compagnia per coloro che<br />
vogliono aderire alla suddetta convenzione successivamente all'apertura del rapporto, e tempo per tempo vigenti, il<br />
pacchetto “<strong>Saldo</strong> doppio” combinazione “<strong>Light</strong>”, l’indennizzo previsto per le seguenti prestazioni assicurative salvo<br />
il buon fine del pagamento del premio di cui al successivo art. 3:<br />
- Morte da Infortunio;<br />
- Invalidità Permanente Totale da Infortunio.<br />
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato, identificato con Cognome e Nome nel modulo di richiesta di<br />
apertura rapporti conto corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong>, ovvero su altra modulistica predisposta<br />
dalla Contraente e autorizzata dalla Compagnia, subisca nello svolgimento:<br />
- delle attività professionali principali e secondarie;<br />
- di ogni altra attività che l’Assicurato svolga senza carattere di professionalità;<br />
purchè tali attività non rientrino in quelle espressamente indicate nell’art. 12 (“Esclusioni”).<br />
Articolo 2. Rischi aggiuntivi<br />
a) Infortuni derivanti da colpa grave e tumulti popolari<br />
A deroga dell’art. 1900 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da colpa grave<br />
dell’Assicurato.<br />
A deroga dell’art. 1912 Codice Civile, si considerano in garanzia gli infortuni causati da tumulti popolari, a<br />
condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.<br />
b) Rischio di calamità naturali.<br />
A deroga dell’art. 1912 Codice Civile, l’assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici ed<br />
eruzioni vulcaniche.<br />
Sono compresi nella presente assicurazione gli infortuni causati da alluvioni e inondazioni.<br />
Resta comunque convenuto che, in caso di evento - movimento tellurico, eruzione vulcanica, alluvione o<br />
inondazione - che colpisca più Assicurati con la Società, l’esborso massimo da parte di quest’ultima non potrà<br />
superare la somma di EURO 10.000.000 per l’intero evento.<br />
Qualora gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a<br />
ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.<br />
c) Rischio guerra.<br />
A deroga del comma 4) dell’articolo 12), sono compresi gli infortuni derivanti da guerra e da insurrezione che<br />
l’Assicurato subisca fuori dal territorio della Repubblica Italiana, per un periodo massimo di 14 giorni<br />
dall’insorgere di tali eventi, a condizione che questi abbiano sorpreso l’Assicurato mentre già si trovava nello<br />
Stato nel quale si sono manifestati.<br />
d) Servizio militare.<br />
L’assicurazione resta valida durante il servizio militare di leva in tempo di pace, durante il servizio sostitutivo<br />
dello stesso, nonché durante i richiami per esercitazioni, e ciò limitatamente agli infortuni non derivanti dallo<br />
svolgimento di attività tipiche di detto servizio.<br />
E’ considerato servizio militare di leva anche quello prestato volontariamente in corpi militari o paramilitari per<br />
l’assolvimento dell’obbligo di leva.<br />
Pagina 1 di 10 MFP- SDL– ed. 31/05/2013 CdA