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Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni

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L’assicurazione non comprende gli infortuni subiti durante l’arruolamento per mobilitazione o per motivi di<br />

carattere eccezionale, fermo restando il diritto dell’Assicurato di richiedere la risoluzione dell’assicurazione<br />

stessa, né gli infortuni subiti durante la partecipazione a operazioni e interventi militari fuori dai confini della<br />

Repubblica Italiana, fermo il diritto dell’Assicurato di richiedere la sospensione dell’assicurazione.<br />

e) Rischio volo.<br />

L’assicurazione è prestata per gli infortuni che l’Assicurato subisca in qualità di passeggero durante i viaggi aerei,<br />

di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli ed elicotteri da chiunque eserciti, escluso<br />

quelli effettuati:<br />

- su aeromobili di Società/Aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;<br />

- su aeromobili di aeroclub;<br />

- su apparecchi per il volo da diporto o sportivo, ovvero sia ultraleggeri, deltaplani, parapendii e simili.<br />

Nell’ambito del servizio contemplato nel presente punto (rischio volo) resta inteso che la copertura assicurativa<br />

inizia nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e cessa nel momento in cui ne è disceso.<br />

Sono comunque esclusi gli infortuni occorsi durante o conseguenti alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione<br />

aerea, compresi quelli per il volo da diporto o sportivo.<br />

Resta inoltre convenuto che, in caso di incidente aeronautico che colpisca più persone assicurate con la presente<br />

polizza, comprese eventuali altre persone assicurate con altre polizze della Società, l’esborso massimo della<br />

Società non potrà superare la somma di:<br />

- euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso morte;<br />

- euro 1.000.000 per persona ed euro 5.000.000 per aeromobile per il caso di invalidità permanente totale.<br />

Nel caso gli indennizzi complessivamente dovuti eccedano il limite sopra indicato, gli indennizzi spettanti a<br />

ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione alle singole somme assicurate.<br />

Articolo 3. Pagamento del premio<br />

Il premio annuo lordo pari a €50,00 (cento/00) relativo al pacchetto “Protezione <strong>Saldo</strong> <strong>Doppio</strong> – combinazione <strong>Light</strong>”<br />

è indicato nel modulo di richiesta di apertura rapporti conto corrente della gamma Freedom di Banca <strong>Mediolanum</strong> che<br />

prevede il servizio di copertura assicurativa facoltativa, ovvero su altra modulistica predisposta dalla Compagnia).<br />

Relativamente al “Primo periodo di copertura”, che decorrerà secondo quanto previsto all'articolo 4,, il premio<br />

lordo sarà calcolato nel seguente modo:<br />

1. Premio annuo lordo : 12 = Premio lordo mensile<br />

2. Premio lordo mensile x mesi di copertura = rateo di premio da corrispondere alla Compagnia.<br />

Pertanto, se per esempio l’effetto della polizza per il primo periodo di copertura dovesse decorrere dalle ore 24.00 del<br />

15 gennaio, i mesi di copertura dal 15 gennaio al 31 dicembre saranno 11,5 e il rateo di premio da corrispondere alla<br />

Compagnia sarà determinato moltiplicando il premio mensile x 11,5. Se invece l’effetto della polizza per il primo<br />

periodo di copertura dovesse decorrere dalle ore 24.00 del 15 febbraio, i mesi di copertura dal 15 febbraio al 31<br />

dicembre saranno 10,5 e il rateo di premio da corrispondere alla Compagnia sarà determinato moltiplicando il premio<br />

mensile x 10,5 (e così per i mesi successivi).<br />

Il premio deve essere pagato dal Contraente alla Compagnia nei termini stabiliti dalla polizza Convenzione n.<br />

4269005.<br />

Se il Contraente e/o l’Assicurato non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa<br />

dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore solo dalle ore 24 del giorno del<br />

pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’<br />

art. 4) comma d) - Disdetta della copertura assicurativa.<br />

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