Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni
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16. Morte da Infortunio o morte presunta<br />
In caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Compagnia<br />
corrisponderà un indennizzo pari alla somma assicurata risultante alla data di accadimento del sinistro.<br />
L’indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di polizza,<br />
entro un anno dal giorno dell’infortunio.<br />
L’indennizzo per il caso morte verrà liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.<br />
L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio.<br />
Se il corpo dell’Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione stradale o da navigazione<br />
aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Compagnia liquiderà la somma dovuta a termini di polizza, purchè<br />
siano trascorsi almeno due anni dal giorno in cui si è verificato l’incidente.<br />
Nel caso in cui il pagamento dell’indennità sia stato effettuato ed in seguito l’Assicurato ricompaia o si abbiano di lui<br />
notizie certe, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente<br />
spettanti all’assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza.<br />
17. Indennizzo in caso di sinistro<br />
In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza per le garanzie Morte da Infortunio (art. 16) o Invalidità Totale e<br />
Permanente da Infortunio (art. 14) la Compagnia riconoscerà al beneficiario un indennizzo pari al <strong>Saldo</strong> del Conto<br />
Corrente al momento del Sinistro.<br />
Resta convenuto che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’esborso massimo della Compagnia<br />
per ogni Assicurato non potrà superare la somma di euro 50.000.<br />
Nel caso in cui uno stesso Assicurato abbia sottoscritto più coperture in relazione a più Conti Correnti di cui<br />
sia intestatario, i massimali di cui sopra opereranno con riferimento a ciascuna copertura assicurativa e non<br />
con riferimento all’unico Assicurato.<br />
18. Beneficiari in caso di sinistro<br />
In caso di sinistro, il Beneficiario dell’indennizzo è l’Assicurato stesso o, in caso di Decesso, i suoi eredi legittimi o<br />
testamentari.<br />
19. Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato<br />
In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto la<br />
possibilità.<br />
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art.<br />
1915 del codice civile).<br />
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere<br />
corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.<br />
L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa<br />
ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria,<br />
a tal fine sciogliendo il medico dal segreto professionale.<br />
I beneficiari in caso di morte dell’Assicurato devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli<br />
accertamenti necessari.<br />
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