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Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni

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16. Morte da Infortunio o morte presunta<br />

In caso di morte dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termine di polizza, la Compagnia<br />

corrisponderà un indennizzo pari alla somma assicurata risultante alla data di accadimento del sinistro.<br />

L’indennizzo per il caso morte è dovuto se la morte stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di polizza,<br />

entro un anno dal giorno dell’infortunio.<br />

L’indennizzo per il caso morte verrà liquidato agli eredi legittimi o testamentari dell’Assicurato.<br />

L’indennizzo per il caso morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente da infortunio.<br />

Se il corpo dell’Assicurato, in conseguenza di annegamento, di incidente da circolazione stradale o da navigazione<br />

aerea o marittima, non venisse più ritrovato, la Compagnia liquiderà la somma dovuta a termini di polizza, purchè<br />

siano trascorsi almeno due anni dal giorno in cui si è verificato l’incidente.<br />

Nel caso in cui il pagamento dell’indennità sia stato effettuato ed in seguito l’Assicurato ricompaia o si abbiano di lui<br />

notizie certe, la Compagnia avrà diritto alla restituzione della somma pagata, fermi in ogni caso i diritti eventualmente<br />

spettanti all’assicurato per menomazioni indennizzabili ai sensi della presente polizza.<br />

17. Indennizzo in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza per le garanzie Morte da Infortunio (art. 16) o Invalidità Totale e<br />

Permanente da Infortunio (art. 14) la Compagnia riconoscerà al beneficiario un indennizzo pari al <strong>Saldo</strong> del Conto<br />

Corrente al momento del Sinistro.<br />

Resta convenuto che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’esborso massimo della Compagnia<br />

per ogni Assicurato non potrà superare la somma di euro 50.000.<br />

Nel caso in cui uno stesso Assicurato abbia sottoscritto più coperture in relazione a più Conti Correnti di cui<br />

sia intestatario, i massimali di cui sopra opereranno con riferimento a ciascuna copertura assicurativa e non<br />

con riferimento all’unico Assicurato.<br />

18. Beneficiari in caso di sinistro<br />

In caso di sinistro, il Beneficiario dell’indennizzo è l’Assicurato stesso o, in caso di Decesso, i suoi eredi legittimi o<br />

testamentari.<br />

19. Denuncia del sinistro e obblighi dell’Assicurato<br />

In caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso scritto alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto la<br />

possibilità.<br />

L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento (art.<br />

1915 del codice civile).<br />

La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere<br />

corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.<br />

L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa<br />

ogni informazione e produrre copia delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria,<br />

a tal fine sciogliendo il medico dal segreto professionale.<br />

I beneficiari in caso di morte dell’Assicurato devono consentire alla Compagnia le indagini, le valutazioni e gli<br />

accertamenti necessari.<br />

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