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Pacchetto Saldo Doppio Light - Mediolanum Assicurazioni

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▪ del conto corrente sommato ad eventuali importi vincolati mediante costituzione di depositi a tempo collegati a tale<br />

conto, con il massimo di € 50.000 (vedi Condizioni di Assicurazione artt. 16-18).<br />

▪ Invalidità totale e permanente da infortunio - Garanzia di un indennizzo all’Assicurato pari saldo del conto<br />

corrente, sommato ad eventuali importi vincolati mediante costituzione di depositi a tempo collegati a tale conto,<br />

con il massimo di € 50.000, sempreché il grado di invalidità sia almeno del 70%; le invalidità inferiori al 70% non<br />

comportano alcun indennizzo (vedi Condizioni di Assicurazione artt. 14-15 e 17-18).<br />

AVVERTENZA: il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar<br />

luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo; per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 11 e 12<br />

delle Condizioni di Assicurazione.<br />

AVVERTENZA: il contratto prevede l’applicazione di franchigie e di massimali; per aspetti di maggior<br />

dettaglio si rimanda agli artt. 14, 15 e 17 delle Condizioni di Assicurazione.<br />

Per Franchigia assoluta si intende la parte di danno che resta a carico dell’Assicurato. Può essere espressa in<br />

cifra fissa o in percentuale. Per la garanzia invalidità totale e permanente da infortunio è applicata una<br />

franchigia assoluta pari al 70%. Pertanto non verrà riconosciuto alcun indennizzo per invalidità totali e<br />

permanenti da infortunio di grado inferiore al 70%.<br />

Esempio<br />

Grado invalidità permanente accertato Somma assicurata Indennizzo corrisposto<br />

60% 50.000 € 0 €<br />

70% 50.000 € 50.000 €<br />

Il massimale è l’importo fino alla concorrenza del quale viene prestata la garanzia, lo stesso è pari a 50.000<br />

euro.<br />

Esempio:<br />

Importo a saldo sul conto corrente Massimale Indennizzo<br />

95.000 € 50.000 € 50.000 €<br />

40.000 € 50.000 € 40.000 €<br />

AVVERTENZA: L’assicurazione vale per persone di età compresa fra 18 e 75 anni e cessa, alla prima<br />

scadenza annuale successiva del contratto, per quelle che raggiungono il limite massimo di età (vedi Condizioni<br />

di assicurazione art. 10).<br />

2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullita’<br />

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato, su circostanze che influiscono sulla<br />

valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo e la cessazione<br />

della copertura assicurativa. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 lettera f) delle Condizioni di<br />

Assicurazione.<br />

AVVERTENZA : Non sono previsti particolari casi di nullità se non quelli stabiliti dalla Legge<br />

3. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione<br />

L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni circostanza rilevante che determini<br />

l’aggravamento o la diminuzione del rischio; per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 11 e 12 delle Condizioni di<br />

Assicurazione.<br />

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