26-5-<strong>2010</strong> 2. variazione del/i sito/i: Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 121 a) di produzione/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l’ubicazione dei nuovi siti): b) di stoccaggio/confezionamento (indicare le strutture non più attive o l’ubicazione dei nuovi siti): ……………………………………………………………………………………………..…………………… ……………………………………………………………….………..….…………………………………….. ………………………………………………………………………………………………….……………… 3. aggiornamento delle categorie di fertilizzanti prodotti/distribuiti …………………………………………………………………………………………..…..………………… ………………………………………………………………………..…..…………………………………… …………………………………………………..……..……………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 4. cessazione della produzione/distribuzione dei seguenti fertilizzanti: ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… 5. altro: ……………………………………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………………………….………… ……………………………………………………………………………………………………..………..… Data Firma — 144 —
26-5-<strong>2010</strong> A VVERTENZA: NOTE Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee (GUCE) Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 121 — 145 — Note all’art. 4: — Per il regolamento (CE) 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. — Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273. — La decisione n. 1348/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348. Note all’art. 6: Note alle premesse: — L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti defi niti. — L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. — Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. — L’articolo 44, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 13 marzo 2006, n. 60, S.O., così recita: «Art. 44. (Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi uffi ciali di analisi). — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è istituita la commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi uffi ciali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifi cazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari uffi ciali o metodi riconosciuti dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all’articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c) , del citato regolamento (CE) n. 1493/1999. — L’articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita: «Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) adeguamento e ammodernamento delle defi nizioni di «concime» e delle sue molteplici specifi cazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell’ articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003; 2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell’economia e delle fi nanze, della salute e delle attività produttive, nonchè eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori. 3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni, determinandone la composizione. 4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.». b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall’articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i conci- Note all’art. 9: mi immessi sul mercato con l’indicazione «concimi CE»; c) individuazione delle misure uffi ciali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell’articolo <strong>29</strong>, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003; d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell’ articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003. 2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato il decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217. 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della fi nanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente articolo con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a le- — Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 <strong>aprile</strong> 2007, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 13 giugno 2007, n. 135, così recitano: «Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti). — 1. Ai sensi dell’articolo <strong>29</strong>, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526; b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall’articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157; gislazione vigente.». — Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304. c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografi che tipiche dei vini, istituito dall’articolo 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164; — Il regolamento (CE) n. 834/2007 è pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189. d) Comitato tecnico-scientifi co nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell’articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; — Il regolamento (CE) n. 889/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189. e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fi ni dell’adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall’articolo 4, del decreto legislativo <strong>29</strong> marzo 2004, n. 102; Nota all’art. 1: — Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell’articolo 19, della legge 25 novembre 1971, n. 1096; g) Commissione per la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell’articolo 5, del Note all’art. 2: — Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. — Per i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, si veda nelle note alle premesse. decreto legislativo <strong>29</strong> dicembre 2003, n. 387; h) Osservatorio nazionale dell’agriturismo, istituito dall’articolo 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96; i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall’articolo 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modifi - cazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;