26-5-<strong>2010</strong> j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; k) Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell’articolo 1, della legge 3 maggio 1971, n. 419; l) Tavolo agroalimentare, istituito dall’articolo 20, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; m) Tavoli di fi liera, istituiti ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102; n) Tavolo azzurro, istituito dall’articolo 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; o) Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi uffi - ciali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall’articolo 44 ,della legge 20 febbraio 2006, n. 82; p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall’articolo 45, della legge 20 febbraio 2006, n. 82; q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all’articolo 4, della legge 27 marzo 2001, n. 122; r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all’acquacoltura, istituito dall’articolo 9, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154; s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799; t) Comitato tecnico di cui all’articolo 4, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più effi cace operatività dell’azione istituzionale dell’Ispettorato centrale repressione frodi; u) Comitato tecnico di cui all’articolo 5, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio; v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall’articolo 9, del decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217. 2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all’esercizio fi nanziario 2005. Per l’anno 2006, la riduzione prevista dall’articolo <strong>29</strong>, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.». «Art. 4. (Disposizioni comuni). — 1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull’attività svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fi ni della valutazione congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.» Note all’art. 10: — Per l’art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si veda nelle note all’articolo 6. ITALO ORMANNI, direttore Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 121 — 146 — Note all’art. 11: — L’articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 27 dicembre 2003, n. <strong>29</strong>9, S.O., così recita: «58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attività.». — Il regolamento CEE n. <strong>29</strong>13 del 12 ottobre 1992, è pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302. — Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 marzo 1973, n. 80, S.O. — La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 30 novembre 1981, n. 3<strong>29</strong>, S.O. Note all’art. 12: — Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle premesse. — L’articolo 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, così recita: «Art. 14 (Contestazione e notifi cazione). — La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notifi cati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notifi cazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notifi cazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notifi cazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifi ca non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione. L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifi cazione nel termine prescritto.». Note all’art. 13: — Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note all’articolo 11. Note all’art. 17: — Il decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 20 giugno 2006, n. 141, S.O. 10G0096 (G002015/1) Roma, <strong>2010</strong> - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - S. ALFONSO ANDRIANI, redattore DELIA CHIARA, vice redattore
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