Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus
Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
26-5-<strong>2010</strong><br />
A VVERTENZA:<br />
NOTE<br />
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione<br />
competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del<br />
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione<br />
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni<br />
uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente<br />
della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare<br />
la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il<br />
rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui<br />
trascritti.<br />
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione<br />
nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee (GUCE)<br />
Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 121<br />
— 145 —<br />
Note all’art. 4:<br />
— Per il regolamento (CE) 2003/2003, si veda nelle note alle<br />
premesse.<br />
— Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato nella G.U.C.E.<br />
10 ottobre 2002, n. L 273.<br />
— La decisione n. 1348/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E.<br />
24 dicembre 2008, n. L 348.<br />
Note all’art. 6:<br />
Note alle premesse:<br />
— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione<br />
legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione<br />
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e<br />
per oggetti defi niti.<br />
— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente<br />
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti<br />
aventi valore di legge ed i regolamenti.<br />
— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />
premesse.<br />
— L’articolo 44, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata<br />
nella Gazzetta Uffi ciale 13 marzo 2006, n. 60, S.O., così recita:<br />
«Art. 44. (Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi<br />
uffi ciali di analisi). — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole<br />
e forestali è istituita la commissione consultiva per l’aggiornamento<br />
dei metodi uffi ciali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio<br />
decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo<br />
1926, n. 562, e successive modifi cazioni, per gli aspetti per i quali<br />
non esistono metodi di analisi comunitari uffi ciali o metodi riconosciuti<br />
dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione<br />
all’articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c) , del citato<br />
regolamento (CE) n. 1493/1999.<br />
— L’articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella<br />
Gazzetta Uffi ciale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:<br />
«Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della<br />
disciplina in materia di fertilizzanti). — 1. Il Governo è delegato ad<br />
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente<br />
legge e con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo di riordino<br />
e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto<br />
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />
a) adeguamento e ammodernamento delle defi nizioni di «concime»<br />
e delle sue molteplici specifi cazioni, di «fabbricante» e di «immissione<br />
sul mercato», ai sensi dell’ articolo 2 del regolamento (CE)<br />
n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre<br />
2003;<br />
2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati<br />
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è<br />
composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali,<br />
dell’economia e delle fi nanze, della salute e delle attività produttive,<br />
nonchè eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari<br />
settori.<br />
3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori,<br />
il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto,<br />
articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni,<br />
determinandone la composizione.<br />
4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e<br />
delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari<br />
del Ministero delle politiche agricole e forestali.».<br />
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita<br />
dall’articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i conci- Note all’art. 9:<br />
mi immessi sul mercato con l’indicazione «concimi CE»;<br />
c) individuazione delle misure uffi ciali di controllo per valutare<br />
la conformità dei concimi, ai sensi dell’articolo <strong>29</strong>, paragrafo 1, del regolamento<br />
(CE) n. 2003/2003;<br />
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività,<br />
proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell’ articolo 36 del regolamento<br />
(CE) n. 2003/2003.<br />
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al<br />
comma 1 è abrogato il decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217.<br />
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi<br />
o maggiori oneri, né minori entrate a carico della fi nanza pubblica. Le<br />
Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente<br />
articolo con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a le-<br />
— Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica<br />
4 <strong>aprile</strong> 2007, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 13 giugno 2007,<br />
n. 135, così recitano:<br />
«Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti). — 1. Ai sensi<br />
dell’articolo <strong>29</strong>, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,<br />
convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono<br />
confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso<br />
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:<br />
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli<br />
organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge<br />
21 dicembre 1999, n. 526;<br />
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito<br />
dall’articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;<br />
gislazione vigente.».<br />
— Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è pubblicato nella G.U.C.E.<br />
21 novembre 2003 n. L 304.<br />
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni<br />
di origine e delle indicazioni geografi che tipiche dei vini,<br />
istituito dall’articolo 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;<br />
— Il regolamento (CE) n. 834/2007 è pubblicato nella G.U.C.E.<br />
20 luglio 2007, n. L 189.<br />
d) Comitato tecnico-scientifi co nazionale per il sughero, istituito<br />
ai sensi dell’articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;<br />
— Il regolamento (CE) n. 889/2008 è pubblicato nella G.U.U.E.<br />
20 luglio 2007, n. L 189.<br />
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fi ni<br />
dell’adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall’articolo<br />
4, del decreto legislativo <strong>29</strong> marzo 2004, n. 102;<br />
Nota all’art. 1:<br />
— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />
premesse.<br />
f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell’articolo 19, della<br />
legge 25 novembre 1971, n. 1096;<br />
g) Commissione per la promozione dell’energia elettrica prodotta<br />
da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell’articolo 5, del<br />
Note all’art. 2:<br />
— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />
premesse.<br />
— Per i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, si veda nelle<br />
note alle premesse.<br />
decreto legislativo <strong>29</strong> dicembre 2003, n. 387;<br />
h) Osservatorio nazionale dell’agriturismo, istituito dall’articolo<br />
13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;<br />
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall’articolo<br />
2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modifi -<br />
cazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;