12.06.2013 Views

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

26-5-<strong>2010</strong><br />

A VVERTENZA:<br />

NOTE<br />

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione<br />

competente per materia ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del<br />

testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione<br />

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni<br />

uffi ciali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente<br />

della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fi ne di facilitare<br />

la lettura delle disposizioni di legge modifi cate o alle quali è operato il<br />

rinvio. Restano invariati il valore e l’effi cacia degli atti legislativi qui<br />

trascritti.<br />

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione<br />

nella Gazzetta Uffi ciale delle Comunità europee (GUCE)<br />

Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 121<br />

— 145 —<br />

Note all’art. 4:<br />

— Per il regolamento (CE) 2003/2003, si veda nelle note alle<br />

premesse.<br />

— Il regolamento (CE) n. 1774/2002 è pubblicato nella G.U.C.E.<br />

10 ottobre 2002, n. L 273.<br />

— La decisione n. 1348/2008/CE è pubblicata nella G.U.U.E.<br />

24 dicembre 2008, n. L 348.<br />

Note all’art. 6:<br />

Note alle premesse:<br />

— L’art. 76 della Costituzione stabilisce che l’esercizio della funzione<br />

legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione<br />

di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e<br />

per oggetti defi niti.<br />

— L’art. 87 della Costituzione conferisce, tra l’altro, al Presidente<br />

della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti<br />

aventi valore di legge ed i regolamenti.<br />

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />

premesse.<br />

— L’articolo 44, della legge 20 febbraio 2006, n. 82, pubblicata<br />

nella Gazzetta Uffi ciale 13 marzo 2006, n. 60, S.O., così recita:<br />

«Art. 44. (Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi<br />

uffi ciali di analisi). — 1. Presso il Ministero delle politiche agricole<br />

e forestali è istituita la commissione consultiva per l’aggiornamento<br />

dei metodi uffi ciali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio<br />

decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo<br />

1926, n. 562, e successive modifi cazioni, per gli aspetti per i quali<br />

non esistono metodi di analisi comunitari uffi ciali o metodi riconosciuti<br />

dall’Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione<br />

all’articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c) , del citato<br />

regolamento (CE) n. 1493/1999.<br />

— L’articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella<br />

Gazzetta Uffi ciale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., così recita:<br />

«Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della<br />

disciplina in materia di fertilizzanti). — 1. Il Governo è delegato ad<br />

adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente<br />

legge e con le modalità di cui all’articolo 1, un decreto legislativo di riordino<br />

e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto<br />

dei seguenti princìpi e criteri direttivi:<br />

a) adeguamento e ammodernamento delle defi nizioni di «concime»<br />

e delle sue molteplici specifi cazioni, di «fabbricante» e di «immissione<br />

sul mercato», ai sensi dell’ articolo 2 del regolamento (CE)<br />

n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre<br />

2003;<br />

2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati<br />

con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, è<br />

composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali,<br />

dell’economia e delle fi nanze, della salute e delle attività produttive,<br />

nonchè eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari<br />

settori.<br />

3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori,<br />

il Ministro delle politiche agricole e forestali può, con proprio decreto,<br />

articolare la commissione di cui al comma 1 in più sottocommissioni,<br />

determinandone la composizione.<br />

4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e<br />

delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari<br />

del Ministero delle politiche agricole e forestali.».<br />

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita<br />

dall’articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i conci- Note all’art. 9:<br />

mi immessi sul mercato con l’indicazione «concimi CE»;<br />

c) individuazione delle misure uffi ciali di controllo per valutare<br />

la conformità dei concimi, ai sensi dell’articolo <strong>29</strong>, paragrafo 1, del regolamento<br />

(CE) n. 2003/2003;<br />

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai princìpi di effettività,<br />

proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell’ articolo 36 del regolamento<br />

(CE) n. 2003/2003.<br />

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al<br />

comma 1 è abrogato il decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217.<br />

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi<br />

o maggiori oneri, né minori entrate a carico della fi nanza pubblica. Le<br />

Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente<br />

articolo con le risorse umane, fi nanziarie e strumentali disponibili a le-<br />

— Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

4 <strong>aprile</strong> 2007, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 13 giugno 2007,<br />

n. 135, così recitano:<br />

«Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti). — 1. Ai sensi<br />

dell’articolo <strong>29</strong>, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,<br />

convertito, con modifi cazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono<br />

confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso<br />

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:<br />

a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli<br />

organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge<br />

21 dicembre 1999, n. 526;<br />

b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito<br />

dall’articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157;<br />

gislazione vigente.».<br />

— Il regolamento (CE) n. 2003/2003 è pubblicato nella G.U.C.E.<br />

21 novembre 2003 n. L 304.<br />

c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni<br />

di origine e delle indicazioni geografi che tipiche dei vini,<br />

istituito dall’articolo 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164;<br />

— Il regolamento (CE) n. 834/2007 è pubblicato nella G.U.C.E.<br />

20 luglio 2007, n. L 189.<br />

d) Comitato tecnico-scientifi co nazionale per il sughero, istituito<br />

ai sensi dell’articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;<br />

— Il regolamento (CE) n. 889/2008 è pubblicato nella G.U.U.E.<br />

20 luglio 2007, n. L 189.<br />

e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fi ni<br />

dell’adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall’articolo<br />

4, del decreto legislativo <strong>29</strong> marzo 2004, n. 102;<br />

Nota all’art. 1:<br />

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />

premesse.<br />

f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell’articolo 19, della<br />

legge 25 novembre 1971, n. 1096;<br />

g) Commissione per la promozione dell’energia elettrica prodotta<br />

da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell’articolo 5, del<br />

Note all’art. 2:<br />

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />

premesse.<br />

— Per i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, si veda nelle<br />

note alle premesse.<br />

decreto legislativo <strong>29</strong> dicembre 2003, n. 387;<br />

h) Osservatorio nazionale dell’agriturismo, istituito dall’articolo<br />

13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96;<br />

i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall’articolo<br />

2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modifi -<br />

cazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231;

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!