12.06.2013 Views

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus

Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

26-5-<strong>2010</strong><br />

j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi<br />

forestali, istituito dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio<br />

2001, n. 227;<br />

k) Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti necessari<br />

per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da<br />

consumo, istituite ai sensi dell’articolo 1, della legge 3 maggio 1971,<br />

n. 419;<br />

l) Tavolo agroalimentare, istituito dall’articolo 20, del decreto<br />

legislativo 18 maggio 2001, n. 228;<br />

m) Tavoli di fi liera, istituiti ai sensi dell’articolo 9, del decreto<br />

legislativo 27 maggio 2005, n. 102;<br />

n) Tavolo azzurro, istituito dall’articolo 2, del decreto legislativo<br />

26 maggio 2004, n. 154;<br />

o) Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi uffi -<br />

ciali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione,<br />

istituita dall’articolo 44 ,della legge 20 febbraio 2006, n. 82;<br />

p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi,<br />

istituito dall’articolo 45, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;<br />

q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui<br />

all’articolo 4, della legge 27 marzo 2001, n. 122;<br />

r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all’acquacoltura,<br />

istituito dall’articolo 9, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;<br />

s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della<br />

legge 3 dicembre 1962, n. 1799;<br />

t) Comitato tecnico di cui all’articolo 4, del regolamento ministeriale<br />

13 febbraio 2003, n. 44, per una più effi cace operatività dell’azione<br />

istituzionale dell’Ispettorato centrale repressione frodi;<br />

u) Comitato tecnico di cui all’articolo 5, del regolamento ministeriale<br />

13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed<br />

un migliore controllo del territorio;<br />

v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita<br />

dall’articolo 9, del decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217.<br />

2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1,<br />

sono ridotte del 30 per cento rispetto all’esercizio fi nanziario 2005. Per<br />

l’anno 2006, la riduzione prevista dall’articolo <strong>29</strong>, opera in misura proporzionale<br />

rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore<br />

del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto<br />

conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata<br />

in vigore del decreto.».<br />

«Art. 4. (Disposizioni comuni). — 1. Gli organismi di cui agli articoli<br />

1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata<br />

in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del<br />

termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull’attività<br />

svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che<br />

la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fi ni della valutazione<br />

congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della<br />

conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore<br />

a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei<br />

Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e<br />

forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo<br />

la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono<br />

essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli<br />

stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio<br />

di pari opportunità tra uomini e donne.»<br />

Note all’art. 10:<br />

— Per l’art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si veda nelle<br />

note all’articolo 6.<br />

ITALO ORMANNI, direttore<br />

Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 121<br />

— 146 —<br />

Note all’art. 11:<br />

— L’articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,<br />

pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 27 dicembre 2003, n. <strong>29</strong>9, S.O., così<br />

recita:<br />

«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale<br />

concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli<br />

operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni<br />

interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti<br />

ed attività.».<br />

— Il regolamento CEE n. <strong>29</strong>13 del 12 ottobre 1992, è pubblicato<br />

nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.<br />

— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,<br />

n. 43, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.<br />

— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella Gazzetta<br />

Uffi ciale 30 novembre 1981, n. 3<strong>29</strong>, S.O.<br />

Note all’art. 12:<br />

— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />

premesse.<br />

— L’articolo 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, così<br />

recita:<br />

«Art. 14 (Contestazione e notifi cazione). — La violazione, quando<br />

è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore<br />

quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma<br />

dovuta per la violazione stessa.<br />

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune<br />

delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione<br />

debbono essere notifi cati agli interessati residenti nel territorio<br />

della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti<br />

all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.<br />

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità<br />

competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui<br />

al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.<br />

Per la forma della contestazione immediata o della notifi cazione<br />

si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la<br />

notifi cazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice<br />

di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che<br />

ha accertato la violazione. Quando la notifi cazione non può essere eseguita<br />

in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste<br />

dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.<br />

Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio<br />

non siano noti, la notifi ca non è obbligatoria e resta salva la facoltà<br />

del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto<br />

nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.<br />

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si<br />

estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifi cazione<br />

nel termine prescritto.».<br />

Note all’art. 13:<br />

— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note<br />

all’articolo 11.<br />

Note all’art. 17:<br />

— Il decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217 (Revisione della<br />

disciplina in materia di fertilizzanti), abrogato dal presente decreto, è<br />

pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 20 giugno 2006, n. 141, S.O.<br />

10G0096<br />

(G002015/1) Roma, <strong>2010</strong> - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - S.<br />

ALFONSO ANDRIANI, redattore<br />

DELIA CHIARA, vice redattore

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!