Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 - Tirsav Plus
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26-5-<strong>2010</strong><br />
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi<br />
forestali, istituito dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio<br />
2001, n. 227;<br />
k) Commissioni provinciali per l’accertamento dei requisiti necessari<br />
per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da<br />
consumo, istituite ai sensi dell’articolo 1, della legge 3 maggio 1971,<br />
n. 419;<br />
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall’articolo 20, del decreto<br />
legislativo 18 maggio 2001, n. 228;<br />
m) Tavoli di fi liera, istituiti ai sensi dell’articolo 9, del decreto<br />
legislativo 27 maggio 2005, n. 102;<br />
n) Tavolo azzurro, istituito dall’articolo 2, del decreto legislativo<br />
26 maggio 2004, n. 154;<br />
o) Commissione consultiva per l’aggiornamento dei metodi uffi -<br />
ciali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione,<br />
istituita dall’articolo 44 ,della legge 20 febbraio 2006, n. 82;<br />
p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi,<br />
istituito dall’articolo 45, della legge 20 febbraio 2006, n. 82;<br />
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui<br />
all’articolo 4, della legge 27 marzo 2001, n. 122;<br />
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all’acquacoltura,<br />
istituito dall’articolo 9, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154;<br />
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della<br />
legge 3 dicembre 1962, n. 1799;<br />
t) Comitato tecnico di cui all’articolo 4, del regolamento ministeriale<br />
13 febbraio 2003, n. 44, per una più effi cace operatività dell’azione<br />
istituzionale dell’Ispettorato centrale repressione frodi;<br />
u) Comitato tecnico di cui all’articolo 5, del regolamento ministeriale<br />
13 febbraio 2003, n. 44, per una più energica lotta alle frodi ed<br />
un migliore controllo del territorio;<br />
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita<br />
dall’articolo 9, del decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217.<br />
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1,<br />
sono ridotte del 30 per cento rispetto all’esercizio fi nanziario 2005. Per<br />
l’anno 2006, la riduzione prevista dall’articolo <strong>29</strong>, opera in misura proporzionale<br />
rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore<br />
del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto<br />
conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata<br />
in vigore del decreto.».<br />
«Art. 4. (Disposizioni comuni). — 1. Gli organismi di cui agli articoli<br />
1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata<br />
in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del<br />
termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull’attività<br />
svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che<br />
la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fi ni della valutazione<br />
congiunta della perdurante utilità dei singoli organismi e della<br />
conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore<br />
a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei<br />
Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e<br />
forestali. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo<br />
la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono<br />
essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli<br />
stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio<br />
di pari opportunità tra uomini e donne.»<br />
Note all’art. 10:<br />
— Per l’art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, si veda nelle<br />
note all’articolo 6.<br />
ITALO ORMANNI, direttore<br />
Supplemento ordinario n. 106/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 121<br />
— 146 —<br />
Note all’art. 11:<br />
— L’articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,<br />
pubblicata nella Gazzetta Uffi ciale 27 dicembre 2003, n. <strong>29</strong>9, S.O., così<br />
recita:<br />
«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale<br />
concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli<br />
operatori interessati e inoltra i dati, così raccolti, alle amministrazioni<br />
interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti<br />
ed attività.».<br />
— Il regolamento CEE n. <strong>29</strong>13 del 12 ottobre 1992, è pubblicato<br />
nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.<br />
— Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,<br />
n. 43, è pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.<br />
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nella Gazzetta<br />
Uffi ciale 30 novembre 1981, n. 3<strong>29</strong>, S.O.<br />
Note all’art. 12:<br />
— Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, si veda nelle note alle<br />
premesse.<br />
— L’articolo 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, così<br />
recita:<br />
«Art. 14 (Contestazione e notifi cazione). — La violazione, quando<br />
è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore<br />
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma<br />
dovuta per la violazione stessa.<br />
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune<br />
delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione<br />
debbono essere notifi cati agli interessati residenti nel territorio<br />
della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti<br />
all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.<br />
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all’autorità<br />
competente con provvedimento dell’autorità giudiziaria, i termini di cui<br />
al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.<br />
Per la forma della contestazione immediata o della notifi cazione<br />
si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la<br />
notifi cazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice<br />
di procedura civile, anche da un funzionario dell’amministrazione che<br />
ha accertato la violazione. Quando la notifi cazione non può essere eseguita<br />
in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste<br />
dall’articolo 137, terzo comma, del medesimo codice.<br />
Per i residenti all’estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio<br />
non siano noti, la notifi ca non è obbligatoria e resta salva la facoltà<br />
del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto<br />
nel secondo comma dell’articolo 22 per il giudizio di opposizione.<br />
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si<br />
estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notifi cazione<br />
nel termine prescritto.».<br />
Note all’art. 13:<br />
— Per la legge 24 novembre 1981, n. 689, si veda nelle note<br />
all’articolo 11.<br />
Note all’art. 17:<br />
— Il decreto legislativo <strong>29</strong> <strong>aprile</strong> 2006, n. 217 (Revisione della<br />
disciplina in materia di fertilizzanti), abrogato dal presente decreto, è<br />
pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale 20 giugno 2006, n. 141, S.O.<br />
10G0096<br />
(G002015/1) Roma, <strong>2010</strong> - Istituto Poligrafi co e Zecca dello Stato S.p.A. - S.<br />
ALFONSO ANDRIANI, redattore<br />
DELIA CHIARA, vice redattore