Regolamento Polizia Mortuaria - Comune di Cagliari
Regolamento Polizia Mortuaria - Comune di Cagliari
Regolamento Polizia Mortuaria - Comune di Cagliari
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Gli orari <strong>di</strong> apertura al pubblico, il trasporto delle salme, le operazioni <strong>di</strong> sepoltura<br />
saranno regolamentate, nel rispetto della vigente normativa, con atto del Sindaco.<br />
Art. 63<br />
I carri utilizzati per il trasporto delle salme dovranno essere <strong>di</strong>sinfettati ogni qualvolta si<br />
verifichi la per<strong>di</strong>ta <strong>di</strong> liqui<strong>di</strong> organici e, comunque, almeno una volta alla settimana.<br />
Dovranno inoltre risultare sempre puliti all’interno ed all’esterno e la carrozzeria dovrà<br />
essere in or<strong>di</strong>ne. I carri dovranno sempre percorrere la via più breve per raggiungere la<br />
destinazione fissata.<br />
Art. 64<br />
1.) Le imprese <strong>di</strong> onoranze funebri dovranno produrre per ogni salma da loro trasportata<br />
l’attestazione <strong>di</strong> regolare confezionamento del feretro rilasciata dal Dirigente del servizio<br />
<strong>di</strong> Igiene Pubblica o dal personale tecnico all’uopo incaricato.<br />
2.) In <strong>di</strong>fetto <strong>di</strong> certificazione fornita dalla Azienda U.S.L., le imprese potranno produrre<br />
una <strong>di</strong>chiarazione in carta libera, con formale assunzione <strong>di</strong> responsabilità, circa il<br />
regolare confezionamento del feretro.<br />
Art. 65<br />
Il personale che effettua i trasporti funebri nell’ambito del territorio della Città <strong>di</strong> <strong>Cagliari</strong><br />
dovrà essere dotato <strong>di</strong> decorosa <strong>di</strong>visa <strong>di</strong> colore scuro, cartellino <strong>di</strong> riconoscimento con<br />
fotografia e dovrà assumere un comportamento in sintonia con la circostanza. Dovrà<br />
inoltre collaborare col personale dello Stato Civile e del Servizio Cimiteriale affinché le<br />
<strong>di</strong>verse operazioni si svolgano all’insegna dell’efficienza e della correttezza dei rapporti<br />
tra operatori.<br />
Art. 66<br />
1.) Per ogni trasporto effettuato l’impresa <strong>di</strong> onoranze funebri dovrà corrispondere un<br />
<strong>di</strong>ritto fisso che non potrà essere inferiore a quello relativo ai trasporti <strong>di</strong> ultima categoria.<br />
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione al trasporto la ricevuta comprovante l’avvenuto<br />
versamento dovrà essere consegnata alla Direzione Cimiteri. Per le salme <strong>di</strong>rette ad altro<br />
<strong>Comune</strong> la stessa dovrà essere consegnata alla Divisione Stato Civile.<br />
2.) Qualora, per comprovate cause <strong>di</strong> forza maggiore, l’impresa non possa effettuare il<br />
versamento anteriormente al trasporto, sarà tenuta a provvedere al pagamento del <strong>di</strong>ritto<br />
ed alla consegna della ricevuta entro 48 ore dal rilascio dell’autorizzazione.<br />
3.) L’ingiustificato ritardo o il mancato versamento del <strong>di</strong>ritto fisso determina l’irrogazione<br />
della sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo del <strong>di</strong>ritto inevaso.<br />
4.) Le reiterate inadempienze, previamente contestate, potranno determinare la<br />
decadenza della concessione.<br />
5.) Il <strong>di</strong>ritto fisso <strong>di</strong> cui al comma 1) non dovrà essere corrisposto qualora si effettui il<br />
trasporto <strong>di</strong> un cadavere il cui recupero sia stato <strong>di</strong>sposto dall’Autorità Giu<strong>di</strong>ziaria.<br />
Capo III°<br />
Trasporti. Onoranze funebri a carico dell’Amministrazione. Recuperi.<br />
XXII<br />
Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.9 del 15.02.2005