Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e ...
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COMUNE DI LIVORNO<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>degli</strong> <strong>scarichi</strong> <strong>di</strong> <strong>acque</strong> <strong>reflue</strong> <strong>domestiche</strong> e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e<br />
<strong>di</strong> <strong>acque</strong> meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura<br />
evento meteorico con tempo <strong>di</strong> ritorno 100 anni e deve essere orientato secondo la <strong>di</strong>rezione della<br />
corrente.<br />
7. Lo scarico in un corpo idrico recettore non significativo, ai sensi dell’art. 3 lettera xx) del presente<br />
<strong>Regolamento</strong>, o con più <strong>di</strong> 120 giorni annui <strong>di</strong> portata nulla deve essere corredato da uno stu<strong>di</strong>o della<br />
compatibilità idraulica e capacità <strong>di</strong> <strong>di</strong>luizione del corpo idrico. Il Comune può stabilire prescrizioni e<br />
limiti al fine <strong>di</strong> garantire le capacità auto depurative del corpo ricettore e la <strong>di</strong>fesa delle <strong>acque</strong><br />
sotterranee, ai sensi dell’art. 124 comma 9 del Decreto.<br />
8. Per gli impianti più complessi che prevedono più componenti e l’impiego <strong>di</strong> macchinari specifici, la<br />
<strong>di</strong>tta fornitrice deve consegnare un manuale d’uso e manutenzione a cui il responsabile dello scarico è<br />
tenuto ad attenersi per un corretto funzionamento dell’impianto stesso. Qualora lo ritenga utile il<br />
titolare può rivolgersi a una <strong>di</strong>tta specializzata per la gestione dell’impianto.<br />
9. Per gli impianti con oltre 100 A.E. può essere rilasciata un’autorizzazione provvisoria connessa alla<br />
fase <strong>di</strong> avvio dell’impianto stesso secondo le modalità dell’art. 15 del <strong>Regolamento</strong> 46/R.<br />
10.Per il corretto funzionamento <strong>degli</strong> impianti <strong>di</strong> trattamento dei reflui, al fine <strong>di</strong> non danneggiare i<br />
sistemi enzimatici od inibire lo sviluppo dei microorganismi che sostengono il processo biologico<br />
depurativo, si ritiene necessario non utilizzare sostanze quali aci<strong>di</strong> e basi forti, solventi, vernici, oli,<br />
nonché ridurre al minimo l’impiego <strong>di</strong> detergenti o prodotti per la pulizia igienizzanti. Inoltre, è<br />
necessario interporre un degrassatore tra le utenze da cui si originano le <strong>acque</strong> grigie e l’impianto <strong>di</strong><br />
trattamento.<br />
Art. 22 – Ambito <strong>di</strong> applicazione<br />
CAPO II – UTILIZZAZIONE AGRONOMICA<br />
1. Le procedure e le modalità <strong>di</strong> utilizzazione agronomica, ai sensi dell’art. 21 del <strong>Regolamento</strong> 46/R,<br />
riguardano:<br />
gli effluenti <strong>di</strong> allevamento;<br />
le <strong>acque</strong> <strong>di</strong> vegetazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 b) e 4 della Legge Regionale;<br />
le <strong>acque</strong> <strong>reflue</strong> agroalimentari assimilate a <strong>domestiche</strong> provenienti da aziende <strong>di</strong> cui al<br />
successivo comma 2;<br />
le <strong>acque</strong> <strong>reflue</strong> agroalimentari assimilate a <strong>domestiche</strong> provenienti da piccole aziende<br />
agroalimentari.<br />
2. Sono assimilate a <strong>domestiche</strong> le <strong>acque</strong> prodotte dalle aziende, ai sensi dell’art. 101, comma 7 a), b) e<br />
c) del Decreto:<br />
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