Regolamento Comunale degli scarichi di acque reflue domestiche e ...
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COMUNE DI LIVORNO<br />
<strong>Regolamento</strong> <strong>degli</strong> <strong>scarichi</strong> <strong>di</strong> <strong>acque</strong> <strong>reflue</strong> <strong>domestiche</strong> e assimilate non recapitanti in pubblica fognatura e<br />
<strong>di</strong> <strong>acque</strong> meteoriche potenzialmente contaminate nella condotta bianca della pubblica fognatura<br />
a) de<strong>di</strong>te esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;<br />
b) de<strong>di</strong>te ad allevamento <strong>di</strong> bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti <strong>di</strong> allevamento,<br />
praticano l’utilizzazione agronomica in conformità alla <strong>di</strong>sciplina regionale stabilita sulla base<br />
dei criteri e delle norme tecniche generali <strong>di</strong> cui all’art. 112 comma 2 del Decreto e che<br />
<strong>di</strong>spongono <strong>di</strong> almeno un ettaro <strong>di</strong> terreno agricolo per ognuna delle quantità in<strong>di</strong>cate nella<br />
Tabella 6 dell’allegato 5 alla parte terza del Decreto;<br />
c) <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività <strong>di</strong> trasformazione o <strong>di</strong> valorizzazione<br />
della produzione agricola, inserita con carattere <strong>di</strong> normalità e complementarietà funzionale<br />
nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente<br />
dall’attività <strong>di</strong> coltivazione dei terreni <strong>di</strong> cui si abbia a qualunque titolo la <strong>di</strong>sponibilità.<br />
Art. 23 – Comunicazioni<br />
1. L’utilizzazione agronomica <strong>degli</strong> effluenti <strong>di</strong> allevamento e delle <strong>acque</strong> <strong>reflue</strong> <strong>di</strong> cui all’art. 22<br />
comma 2 del presente <strong>Regolamento</strong> è soggetta a comunicazione allo SUAP, ai sensi dell’art. 75 del<br />
Decreto, da parte del produttore e da parte dell’utilizzatore, in<strong>di</strong>cando la provenienza <strong>degli</strong> effluenti.<br />
2. La comunicazione deve essere effettuata almeno 30 gg prima dell’inizio dell’attività ed ha durata pari<br />
a cinque anni. Essa deve contenere i dati in<strong>di</strong>cati nell’allegato 4 del <strong>Regolamento</strong> 46/R e ai sensi del<br />
capo 5 dell’allegato 4 al <strong>Regolamento</strong> 46/R se in forma semplificata.<br />
3. Annualmente il soggetto utilizzatore deve comunicare allo SUAP, almeno 30 gg prima, gli eventuali<br />
aggiornamenti intervenuti riguardanti: tipologia, quantità, caratteristiche <strong>degli</strong> allevamenti e terreni<br />
destinati all’utilizzo.<br />
4. Le imprese con produzione ed utilizzazione superiore a 41.500 kg <strong>di</strong> azoto al campo per anno da<br />
effluenti <strong>di</strong> allevamento devono presentare, oltre la comunicazione, il Piano <strong>di</strong> Utilizzazione<br />
Agronomica (PUA), ai sensi del comma 2 del Capo 4 dell’allegato 4 al <strong>Regolamento</strong> 46/R e agli<br />
allegati 2 e 3 al <strong>Regolamento</strong> 32/R.<br />
5. Le imprese con produzione ed utilizzazione compresi tra 6.000 kg e 41.500 kg <strong>di</strong> azoto al campo per<br />
anno da effluenti <strong>di</strong> allevamento devono presentare la comunicazione, ai sensi del Capo 4<br />
dell’allegato 4 al <strong>Regolamento</strong> 46/R.<br />
6. Le imprese con produzione ed utilizzazione compresi tra 3.000 kg e 6.000 kg <strong>di</strong> azoto al campo per<br />
anno da effluenti <strong>di</strong> allevamento devono presentare la comunicazione semplificata, ai sensi del Capo<br />
5 dell’allegato 4 al <strong>Regolamento</strong> 46/R.<br />
7. Le imprese con produzione ed utilizzazione inferiore a 3.000 kg <strong>di</strong> azoto al campo per anno da<br />
effluenti <strong>di</strong> allevamento non sono tenute a presentate la comunicazione allo SUAP.<br />
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