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Alessandria - Confartigianato

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scope meccaniche, macchine per cucire, ferri da stiro,<br />

tostapane, friggitrici, frullatori, macinacaffé elettrici, altri<br />

apparecchi per la preparazione di cibi e bevande, apparecchi<br />

tagliacapelli, asciugacapelli, spazzolini da denti elettrici,<br />

rasoi elettrici, apparecchi per massaggi e altre cure<br />

del corpo, sveglie, orologi da polso o da tasca, bilance elettriche,Ventilatori<br />

elettrici, apparecciature informatiche per<br />

le comunicazioni: personal computer (esclusi monitor),<br />

computer portatili, agende elettroniche, stampanti, copiatrici,<br />

macchine da scrivere elettriche ed elettroniche, calcolatrici<br />

tascabili e da tavolo, monitor, fax, telefax, telefoni,<br />

telefoni senza filo, telefoni cellulari, segreterie telefoniche.<br />

Ricordiamo che il D.Lgs.151/2005 prevedeva già obblighi e<br />

divieti con successive modifiche ed integrazioni.<br />

COSA CAMBIA DOPO IL NUOVO DM 65/2010?<br />

La pubblicazione in GU del Dm. 65 dell’8 marzo 2010,<br />

indica le modalità semplificate di gestione dei rifiuti di<br />

apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).<br />

L’obbligo di ritiro dei RAEE “domestici” inizia concretamente<br />

ad attuarsi a partire dal 18 giugno 2010 con più di<br />

due anni di ritardo sui tempi fissati dal D.Lgs. 151/2005.<br />

Il nuovo Decreto attua quanto previsto dal D.Lgs.<br />

151/2005, imponendo ai distributori (e agli installatori o<br />

Centri di Assistenza tecnica – CAT, ma solo se incaricati<br />

formalmente dai distributori di AEE) di assicurare “al<br />

momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica<br />

ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, il<br />

ritiro gratuito, in ragione di uno contro uno, della apparecchiatura<br />

usata”.<br />

Le modalità semplificate per la gestione dei RAEE sono<br />

estese anche ai RAEE “professionali”.<br />

Da ciò si evince che tale obbligo di ritiro sussiste sicuramente<br />

per i produttori ed i distributori, mentre sorge per<br />

gli installatori ed i CAT solo nel caso in cui gli stessi siano<br />

formalmente incaricati del ritiro dei RAEE da parte del produttore<br />

o del distributore dell’apparecchiatura. Inoltre il<br />

ritiro é obbligatorio solo nel caso di acquisto / installazione<br />

di analoga apparecchiatura da parte del detentore<br />

(ritiro 1 contro 1); l’obbligo non sussiste invece nel caso in<br />

cui la stessa non sia integra e completa di tutte le sue<br />

LA NOSTRA POSIZIONE: OBBLIGHI GIA IN VIGORE IN CAPO AGLI INSTALLATORI<br />

È vero, i rifiuti elettronici dispersi nell’ambiente hanno le ore<br />

contate. A frenare gli entusiasmi, però, sono le nuove procedure<br />

e adempimenti che penalizzano, almeno in parte, riparatori e<br />

installatori. Poniamo il caso di un installatore di impianti:<br />

a) per trasportare i rifiuti prodotti nella propria attività, classificati<br />

sia come non pericolosi, che come pericolosi, ma rispettando<br />

i limiti di peso - 30 Kg/lt - e la occasionalità - max 4 volte<br />

all’anno - (ad es. parti componenti di impianti non riconducibili<br />

ai RAEE, imballaggi, scarti e materiali di risulta delle lavorazioni),<br />

deve iscriversi obbligatoriamente all’Albo Nazionale dei<br />

Gestori Ambientali, secondo le disposizioni previste dall’art. 212<br />

comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) e smi.<br />

b) Nei casi in cui, a seguito della propria attività di manutenzione<br />

e riparazione, l’installatore sostituisca apparecchiature,<br />

ovvero componenti elettriche o elettroniche riconducibili ai RAEE<br />

(vedere All.1A -1B, Art.2, c.1 D.Lgs. 151/2005), per poter trasportare<br />

tali “rifiuti” è tenuto ad iscriversi nella nuova sezione<br />

dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, quella speciale (di cui<br />

all’autorizzazione semplificata ex Art.4, c.1, DM 65/2010 –<br />

All.”A” Del. 19/05/2010 Albo), che abilita al trasporto di elettrodomestici<br />

e assimilati da rottamare, ritirati dai propri clienti<br />

in caso di sostituzione completa di apparecchiatura integra nelle<br />

sue parti essenziali, mediante il sistema c.d. “uno contro uno”<br />

(ad es. rilevatori fumo, termostati, caldaiette, apparecchi di condizionamento,<br />

grandi e piccoli elettrodomestici, ecc).<br />

c) Nei casi in cui, a seguito della propria attività di manutenzione<br />

e riparazione, l’installatore sostituisca componenti e loro<br />

aggregati, parti di impianti o apparecchiature contenenti<br />

sostanze, o preparati classificate come rifiuti pericolosi per l’ambiente<br />

(secondo la codifica europea CER del rifiuto, ad es. olii,<br />

fluidi refrigeranti, schiume, gas CFC, HCFC, HFC, pile, trasforma-<br />

tori e condensatori contenenti PCB, ecc. – vedere All.3 / Art.8,<br />

c.1, D.Lgs. 151/2005 – elenco CER rifiuti pericolosi), che superino<br />

la quantità di 30 kg/lt. con frequenza superiore ai 4 trasporti/anno,<br />

oltre all’obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale dei<br />

Gestori Ambientali, secondo le citate disposizioni previste dall’art.<br />

212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)<br />

e smi, ha anche l’obbligo di iscriversi al SISTRI, il nuovo<br />

sistema di tracciatura digitale dei rifiuti pericolosi.<br />

Infine l’impegno più gravoso: gestire con procedure separate la<br />

contabilità dei rifiuti prodotti nelle proprie attività (di cui all’autorizzazione<br />

semplificata ex art. 212 comma 8, TUA), da quella<br />

relativa ai rifiuti RAEE prodotti da terzi (di cui all’autorizzazione<br />

semplificata per trasporto RAEE), utilizzando apposita e distinta<br />

modulistica, a cui si aggiunge la gestione telematica SISTRI, nel<br />

caso di rifiuti pericolosi. Una frontiera spesso labile da definire<br />

con precisione…<br />

Problematiche che <strong>Confartigianato</strong> ha segnalato alla Segreteria<br />

tecnica del Ministero dell’Ambiente, contestando la “tripla iscrizione”,<br />

come difficilmente giustificabile e definendo il sistema<br />

eccessivo e ridondante. Si è inoltre sottolineato come la UE prescriva<br />

nelle sue direttive agli stati membri di non vessare le piccole<br />

imprese con una molteplicità di adempimenti similari, prescrizione<br />

peraltro fatta propria nelle dichiarazioni del nostro<br />

governo. La nostra proposta, oltre alla richiesta di riduzioni di<br />

costi, riguarda “una sola iscrizione che abiliti alla gestione di<br />

tutte le tipologie di rifiuti che installatori, centri di assistenza<br />

tecnica e riparatori, si trovino a gestire nelle rispettive attività<br />

d’impresa”. Ad oggi tuttavia corre l’obbligo di provvedere a tre (o<br />

almeno due) distinte iscrizioni, sostenendone i relativi costi.<br />

Sono previsti prossimi incontri con il Ministero e la Regione Piemonte<br />

sul tema, sui cui risultati vi terremo aggiornati!<br />

IMPIANTISTI<br />

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