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Guida Operativa: La discriminazione delle persone con disabilità

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di pensiero, un moto popolare di rivalsa e di sanzione verso il meschino atto di cui si è rimasti<br />

vittima incolpevoli.<br />

Insomma, non è corretto discriminarsi (due volte) nel sottacere la <strong>con</strong>dotta discriminatoria<br />

subita senza rivendicarne tutela e pretenderne sanzione. E non già per spirito di vendetta, ma per<br />

quello più profondo e democratico di “giustizia”.<br />

Tipologie di <strong>discriminazione</strong><br />

Occorre riprendere il discorso innanzitutto dalla norma cardine della l. 67/06 che offre la<br />

“nozione di <strong>discriminazione</strong>” e che qui si riporta per esteso:<br />

1. Il principio di parità di trattamento comporta che non può essere praticata alcuna<br />

<strong>discriminazione</strong> in pregiudizio <strong>delle</strong> <strong>persone</strong> <strong>con</strong> <strong>disabilità</strong>.<br />

2. Si ha <strong>discriminazione</strong> diretta quando, per motivi <strong>con</strong>nessi alla <strong>disabilità</strong>, una persona è trattata<br />

meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata una persona non disabile in situazione<br />

analoga.<br />

3. Si ha <strong>discriminazione</strong> indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o<br />

un comportamento apparentemente neutri mettono una persona <strong>con</strong> <strong>disabilità</strong> in una posizione di<br />

svantaggio rispetto ad altre <strong>persone</strong>.<br />

4. Sono, altresì, <strong>con</strong>siderati come discriminazioni le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati,<br />

posti in essere per motivi <strong>con</strong>nessi alla <strong>disabilità</strong>, che violano la dignità e la libertà di una persona <strong>con</strong><br />

<strong>disabilità</strong>, ovvero creano un clima di intimidazione, di umiliazione e di ostilità nei suoi <strong>con</strong>fronti.<br />

Nel momento in cui avviene un fatto, che si ritiene poter essere “potenzialmente”<br />

discriminatorio o rilevante ai sensi della l. 67/06, occorre analizzare tra quali <strong>delle</strong> ipotesi esso possa<br />

rientrare.<br />

Non è facile, infatti, distinguere e collocare l’ipotesi discriminatoria.<br />

Proviamo a compiere degli esempi. Il Sig. Tizio è una persona <strong>con</strong> <strong>disabilità</strong>, il Sig. Caio un<br />

c.d. “normodotato”.<br />

IPOTESI TIPOLOGIA DI<br />

DISCRIMINAZIONE<br />

Tizio decide di andare al cinema <strong>con</strong><br />

Caio. Al botteghino viene chiesta a Tizio<br />

l’esborso di una somma maggiore rispetto a<br />

Caio per la visione del film.<br />

Tizio decide di andare a Teatro <strong>con</strong> Caio.<br />

Entrato in teatro, viene portato dagli<br />

assistenti anziché <strong>con</strong> gli amici tra le poltrone<br />

riservate e numerate, in una zona riservata alle<br />

Discriminazione<br />

diretta<br />

Discriminazione<br />

diretta<br />

NORMA<br />

VIOLATA E BREVE<br />

COMMENTO<br />

Art. 2 comma 2.<br />

Si ricorda che la<br />

medesima <strong>con</strong>dotta se<br />

caratterizzata da<br />

violenza e minaccia (e<br />

da altri elementi) può<br />

costituire il reato di<br />

estorsione ex art. 629<br />

c.p.<br />

Art. 2 comma 2

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