17.06.2013 Views

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO PROVINCIA DI PISA

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>COMUNE</strong> <strong>DI</strong> <strong>CASTELFRANCO</strong> <strong>DI</strong> <strong>SOTTO</strong><br />

<strong>PROVINCIA</strong> <strong>DI</strong> <strong>PISA</strong><br />

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE<br />

L'anno duemilaotto il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:00, nella<br />

sede comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.<br />

(omissis il verbale)<br />

PRESIEDE il SINDACO sig. MARVOGLI UMBERTO .<br />

Dei componenti la Giunta Comunale:<br />

MARVOGLI UMBERTO SINDACO P<br />

COMUNIELLO ANTONIO ASSESSORE P<br />

TOTI GABRIELE ASSESSORE P<br />

VALLE ENRICO ASSESSORE P<br />

CANESCHI DANIELE ASSESSORE P<br />

PARDOSSI CRISTIAN ASSESSORE A<br />

BANCHINI DONATELLA ASSESSORE P<br />

ne risultano PRESENTI n. 6 e ASSENTI n. 1.<br />

PARTECIPA il dott. PARENTI MICHELE in qualità di SEGRETARIO<br />

GENERALE , incaricato della redazione del verbale.<br />

Numero 159 Del 29-12-08<br />

Oggetto: RIORGANIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA CIRCO=<br />

LAZIONE E DELLA SOSTA ALL'INTERNO DEL CENTRO STO=<br />

RICO <strong>DI</strong> <strong>CASTELFRANCO</strong> <strong>DI</strong> <strong>SOTTO</strong>. ISTITUZIONE DELLA<br />

ZONA A TRAFFICO LIMITATO E DELLA A.P.U.


LA GIUNTA COMUNALE<br />

Visto che con precedenti ordinanze Sindacali n°38 del 30.09.1980, n°4 del 21.01.1988, n°8 del<br />

01.03.1991, n°17 del 23.02.1996, n°18 del 29.02.1996, n°34 del 20.05.1996, n°76 del<br />

14.09.2000 e n°137 del 29.12.2004 era stata prevista e disciplinata la circolazione stradale<br />

all’interno del centro storico di Castelfranco di Sotto;<br />

Ritenuto opportuno provvedere ad apportare alcune modifiche alla regolamentazione della<br />

circolazione stradale in tale area, provvedendo pertanto a delimitare nuovamente la zona a<br />

traffico limitato ed a prevedere l’istituzione di un’area pedonale all’interno del centro storico di<br />

Castelfranco di Sotto;<br />

Atteso che una rimodulazione della fruibilità di tali spazi urbani, vista anche la pregressa<br />

esperienza, potrà comportare benefici alla sicurezza della circolazione, alla salute dei residenti<br />

e degli utenti del centro storico, nonché all’ordine pubblico ed al patrimonio culturale<br />

dell’abitato storico di Castelfranco di Sotto;<br />

Valutata di conseguenza la proposta di regolamentazione redatta di concerto dal Comando di<br />

Polizia Municipale e dall’Ufficio Tecnico Comunale, e sottoposta alla valutazione di questa<br />

collegio;<br />

Visto l’art. 48 del Dlgs. n°267/2000;<br />

Visto l’art. 7 c. 9 del Dlgs. n°285/1992;<br />

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio, ai sensi<br />

dell’art. 49 Dlgs. n°267/2000 che si allega all’originale;<br />

Visto il parere del Segretario Generale ex art. 10 comma 5 del regolamento sull’Ordinamento<br />

degli Uffici e dei Servizi, che si allega all’originale;<br />

Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;<br />

DELIBERA<br />

1. Di delimitare la seguente ZONA A TRAFFICO LIMITATO (art. 3 c. 1 n°54 del<br />

Dlgs. n°285/1992 e successive modifiche ed integrazioni) all’interno del centro storico<br />

di Castelfranco di Sotto: area inserita all’interno delle storiche mura perimetrali e<br />

contenuta entro il perimetro composto da Via Magenta, Via Calatafimi, Piazza XX<br />

Settembre e Via dei Mille;<br />

2. Di delimitare la seguente AREA PEDONALE (art. 3 c. 1 n°2 del Dlgs. n°285/1992 e<br />

successive modifiche ed integrazioni): Corso Bertoncini (limitatamente ai tratti<br />

compresi tra l’intersezione con Via Galilei/Via Dante e l’intersezione con Via<br />

Mazzini/Via Gioberti e quello compreso tra l’intersezione con Via Mazzini/Via<br />

Gioberti e l’intersezione con Via Matteotti/Via Verdi; Via Cavour (limitatamente al<br />

tratto compreso tra l’intersezione con il Corso Bertoncini e l’immissione in Piazza<br />

Ferretti), Via Marconi (limitatamente al tratto compreso tra l’intersezione con Corso<br />

Bertoncini e l’intersezione con Largo Carlo Alberto).<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n. 159 del 29-12-2008 - Pag. 2 - Comune di Castelfranco di<br />

Sotto


All’interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO di cui al punto 1) la circolazione veicolare<br />

viene regolamentata secondo le seguenti modalità.<br />

L’accesso e la circolazione veicolare è consentita esclusivamente agli autoveicoli, motoveicoli<br />

ed ai ciclomotori:<br />

a) Intestati a persone fisiche o giuridiche aventi residenza anagrafica, sede legale o<br />

operativa all’interno dell’area definita Z.T.L., non aventi la disponibilità di autorimessa<br />

o pertinenza o spazio idoneo allo stazionamento dei veicoli, situati all’interno dell’area<br />

definita Z.T.L.<br />

b) Intestati a persone fisiche o giuridiche, aventi o meno residenza anagrafica, sede legale<br />

o operativa all’interno dell’area definita Z.T.L, che usufruiscano di autorimessa o<br />

pertinenza o spazio idoneo allo stazionamento dei veicoli, situati all’interno dell’area<br />

definita Z.T.L.;<br />

c) Adibiti al carico e scarico di merci, nonché ad attività connesse con la gestione<br />

dell’attività, presso gli esercizi di varia sorta presenti all’interno dell’area definita<br />

Z.T.L., limitatamente alle fasce orarie 6 – 10 e 15.30 – 16.30;<br />

d) Veicoli adibiti al recapito del lavoro a domicilio, limitatamente ai giorni feriali<br />

all’interno della fascia oraria 8 – 19.<br />

e) Veicoli autorizzati alla circolazione all’interno dell’area pedonale, come da successive<br />

indicazioni.<br />

All’interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO è previsto un limite massimo di velocità in<br />

Km/h 30.<br />

All’interno della ZONA A TRAFFICO LIMITATO di cui al punto 1), la sosta veicolare viene<br />

regolamentata secondo le seguenti modalità:<br />

f) Veicoli di cui al punto a): la sosta è consentita esclusivamente all’interno degli appositi<br />

stalli di sosta senza limitazioni di orario dalle ore 12 alle ore 14 e dalle ore 19 alle ore 8<br />

del giorno successivo e con la sosta massima di minuti trenta da segnalare attraverso<br />

l’esposizione del disco orario nelle rimanenti fasce orarie. Per consentire la pulizia delle<br />

strade e piazze del centro storico, la sosta, di tali veicoli, è vietata tutti i giorni feriali<br />

dalle ore 8 alle ore 9. Tali limitazioni temporali non si applicano nelle giornate di<br />

Lunedì a causa dello svolgimento del mercato settimanale e nei giorni in cui la Piazza<br />

XX Settembre risulti inaccessibile per qualsiasi ragione. Allo scopo, a tali veicoli viene<br />

rilasciato, unitamente all’autorizzazione, apposito contrassegno adesivo di colore rosso,<br />

da apporre sul parabrezza del veicolo.<br />

g) Veicoli di cui al punto b): E’ consentito il transito esclusivamente per accedere<br />

all’interno dell’autorimessa o della pertinenza o dello spazio idoneo allo stazionamento<br />

dei veicoli. Allo scopo, a tali veicoli viene rilasciato, unitamente all’autorizzazione,<br />

apposito contrassegno adesivo di colore verde, da apporre sul parabrezza del veicolo.<br />

h) Veicoli di cui al punto c): all’interno della fasce orarie nello stesso punto indicate è<br />

ammesso il transito all’interno della Z.T.L. e la sosta è consentita esclusivamente per il<br />

periodo strettamente necessario alle operazioni di carico e/o scarico merci o per attività<br />

connesse con la gestione dell’attività, e comunque per un tempo non superiore a trenta<br />

minuti da segnalare attraverso l’esposizione del disco orario. Allo scopo, a tali veicoli<br />

viene rilasciato, unitamente all’autorizzazione, apposito contrassegno adesivo di colore<br />

verde, da apporre sul parabrezza del veicolo.<br />

i) Veicoli di cui al punto d): all’interno della fasce orarie nello stesso punto indicate è<br />

ammesso il transito all’interno della Z.T.L. e la sosta è consentita esclusivamente per il<br />

periodo strettamente necessario alle operazioni di carico e/o scarico merci, e comunque<br />

per un tempo non superiore a trenta minuti da segnalare attraverso l’esposizione del<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n. 159 del 29-12-2008 - Pag. 3 - Comune di Castelfranco di<br />

Sotto


disco orario. Allo scopo, a tali veicoli viene rilasciato, unitamente all’autorizzazione,<br />

apposito contrassegno adesivo di colore verde, da apporre sul parabrezza del veicolo.<br />

Oltre alle categorie di veicoli di cui sopra la circolazione veicolare all’interno della Zona a<br />

Traffico Limitato è consentita agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:<br />

j) In servizio di emergenza,<br />

k) Al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, munite dell’apposito<br />

contrassegno;<br />

l) In dotazione alle forze di polizia, civili e militari, ed agli istituti di sorveglianza;<br />

m) In dotazione ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile;<br />

n) Autoambulanze e veicoli comunque adibiti al soccorso;<br />

o) Al servizio dei medici in visita domiciliare, esponenti, ben visibile dall’esterno, idonea<br />

indicazione di tale circostanza;<br />

p) In dotazione all’Azienda Poste Italiane durante l’espletamento del servizio;<br />

q) Adibiti alla raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti;<br />

r) In dotazione alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Aziende gestrici dei servizi per<br />

conto delle stesse;<br />

s) In dotazione alle società gestrici di servizi pubblici;<br />

t) Al servizio degli esercenti del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e<br />

mercati autorizzati e limitatamente agli orari di svolgimento della propria attività;<br />

u) Adibiti al servizio di Onoranze Funebri, durante lo svolgimento della loro attività.<br />

La sosta di tali ultime categorie di veicoli è consentita durante l’espletamento dei servizi<br />

d’istituto e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dello stesso, purché ciò non<br />

costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.<br />

All’interno dell’AREA PEDONALE di cui al punto 2) la circolazione veicolare viene<br />

regolamentata secondo le seguenti modalità.<br />

L’accesso e la circolazione veicolare è consentita esclusivamente ai velocipedi, ai veicoli ad<br />

emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi o ai<br />

pedoni, nonché agli autoveicoli, motoveicoli ed ai ciclomotori:<br />

v) In servizio di emergenza,<br />

w) Al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, munite dell’apposito<br />

contrassegno;<br />

x) In dotazione alle forze di polizia, civili e militari, ed agli istituti di sorveglianza;<br />

y) In dotazione ai Vigili del Fuoco ed alla Protezione Civile;<br />

z) Autoambulanze e veicoli comunque adibiti al soccorso;<br />

aa) Al servizio dei medici in visita domiciliare, esponenti, ben visibile dall’esterno, idonea<br />

indicazione di tale circostanza;<br />

bb) In dotazione all’Azienda Poste Italiane durante l’espletamento del servizio;<br />

cc) Adibiti alla raccolta indifferenziata e differenziata dei rifiuti;<br />

dd) In dotazione alle Pubbliche Amministrazioni ed alle Aziende gestrici dei servizi per<br />

conto delle stesse;<br />

ee) In dotazione alle società gestrici di servizi pubblici;<br />

ff) Al servizio degli esercenti del commercio su aree pubbliche in occasione di fiere e<br />

mercati autorizzati e limitatamente agli orari di svolgimento della propria attività;<br />

gg) Adibiti al servizio di Onoranze Funebri, durante lo svolgimento della loro attività.<br />

hh) Adibiti al carico ed allo scarico delle merci presso gli esercizi presenti all’interno della<br />

predetta “area pedonale”, dotati di apposita autorizzazione, limitatamente al periodo<br />

strettamente necessario alle operazioni di carico e/o scarico merci, e comunque per un<br />

tempo non superiore a trenta minuti da segnalare attraverso l’esposizione del disco<br />

orario all’interno delle fasce orarie di cui al punto c).<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n. 159 del 29-12-2008 - Pag. 4 - Comune di Castelfranco di<br />

Sotto


All’interno dell’AREA PEDONALE i veicoli autorizzati a circolare ai sensi dei punti<br />

precedenti, sono obbligati a transitare a velocità talmente ridotta da essere assimilabile a quella<br />

dei pedoni, ed a concedere la precedenza agli stessi ed ai velocipedi, nonché ai veicoli ad<br />

emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi o ai<br />

pedoni.<br />

La sosta di tali ultime categorie di veicoli all’interno dell’Area Pedonale Urbana è consentita<br />

durante l’espletamento dei servizi d’istituto e per il tempo strettamente necessario allo<br />

svolgimento dello stesso, purché ciò non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.<br />

L’Ufficio di Polizia Municipale è incaricato di istruire le richieste di autorizzazione e del<br />

rilascio del contrassegno adesivo abilitante all’ingresso all’interno della Zona a Traffico<br />

Limitato, secondo gli allegati di colore “verde” e “rosso”, a seconda della tipologia di<br />

autorizzazione concessa, secondo le indicazioni precedenti.<br />

Le autorizzazioni rilasciate all’interno dell’anno solare avranno scadenza 31 Dicembre e sono<br />

rinnovabili annualmente previa presentazione di istanza di rinnovo entro il 31 Dicembre<br />

dell’anno del rilascio. In tale ipotesi le autorizzazioni aventi scadenza 31 Dicembre dell’anno<br />

solare del rilascio, godranno di una proroga fino al 31 Gennaio dell’anno successivo, in attesa<br />

della consegna del nuovo contrassegno.<br />

L’area ricompresa all’interno della Zona a Traffico Limitato viene suddivisa in quattro aree,<br />

secondo lo schema allegato, e le autorizzazioni vengono rilasciate con obbligo di itinerario<br />

prestabilito e con indicazione dell’area ove è eventualmente consentita la sosta, coincidente con<br />

quella di residenza del richiedente.<br />

Ogni autorizzazione è legata al veicolo per il quale è stata richiesta e non è trasmissibile ad altri<br />

veicoli, seppur intestati al medesimo soggetto.<br />

L’Ufficio Polizia Municipale è altresì incaricato di rilasciare permessi provvisori per la<br />

circolazione e la sosta all’interno della Zona a Traffico Limitato, in caso di comprovate<br />

necessità meritevoli di tutela o in caso di urgenza, subordinate a speciali condizioni e cautele.<br />

Nell’ipotesi di richiesta di accesso avente durata inferiore alle ventiquattro ore verrà rilasciato<br />

un “permesso provvisorio di transito” in carta semplice, mentre per le altre l’Ufficio Polizia<br />

Municipale provvederà al rilascio di apposito titolo autorizzatorio.<br />

Allo stesso modo l’Ufficio Polizia Municipale è altresì incaricato di rilasciare permessi aventi<br />

validità nell’arco dell’anno solare a soggetti non compresi nelle casistiche precedenti, in caso di<br />

comprovate necessità meritevoli di tutela, subordinate a speciali condizioni e cautele.<br />

E’ fatto obbligo ai conducenti dei veicoli di esporre sul parabrezza del veicolo il contrassegno<br />

adesivo rilasciato o altro documento sostitutivo, e di tenere a bordo del veicolo il titolo<br />

autorizzatorio, con obbligo di esibizione dello stesso, in caso di richiesta, agli organi deputati al<br />

controllo.<br />

Il Comandante della Polizia Municipale è incaricato di adottare tutti i provvedimenti<br />

amministrativi necessari per la completa esecuzione della seguente Delibera.<br />

Inoltre, considerata l’urgenza del provvedimento;<br />

LA GIUNTA COMUNALE<br />

Con voti unanimi, resi e riscontrati nei modi e termini di legge;<br />

DELIBERA<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n. 159 del 29-12-2008 - Pag. 5 - Comune di Castelfranco di<br />

Sotto


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente seguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4<br />

del Dlgs. n°267 del 18.08.2000.<br />

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.<br />

Il SEGRETARIO GENERALE SINDACO<br />

PARENTI MICHELE MARVOGLI UMBERTO<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n. 159 del 29-12-2008 - Pag. 6 - Comune di Castelfranco di<br />

Sotto


CERTIFICATO <strong>DI</strong> PUBBLICAZIONE<br />

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per quindici (15) giorni<br />

consecutivi dal 04-02-09 al 19-02-09 ai sensi dell’art. 107, D. lgs. n.267/2000.<br />

Castelfranco di Sotto, 20-02-09 SEGRETARIO GENERALE<br />

PARENTI MICHELE<br />

==============================================================<br />

La presente deliberazione:<br />

ESECUTIVITA’<br />

1è divenuta esecutiva il - per la decorrenza del termine di giorni <strong>DI</strong>ECI<br />

dalla sua pubblicazione all’albo pretorio (art.134,comma 3 del D. lgs. 267/2000);<br />

Castelfranco di Sotto, lì 16-02-09 IL SEGRETARIO GENERALE<br />

PARENTI MICHELE<br />

DELIBERA <strong>DI</strong> GIUNTA n. 159 del 29-12-2008 - Pag. 7 - Comune di Castelfranco di<br />

Sotto

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!