scarica pdf - Collegio dei Geometri
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CAODURO ® s.p.a<br />
CAVAZZALE - VICENZA<br />
info@caoduro.it - www.caoduro.it<br />
dell’impresa della quale il deceduto era titolare. La Corte d’Appello,<br />
invece, aveva condannato il CSE ritenendo scontato che<br />
i parapetti, posti a protezione del vano scala, erano inadeguati<br />
sia per altezza che per resistenza, in relazione alle esigenze del<br />
lavoro che doveva essere svolto. Il CSE aveva proposto ricorso<br />
per cassazione però veniva rigettato dalla Suprema Corte<br />
la quale dava atto di condividere i criteri interpretativi adottati<br />
dalla Corte d’Appello per giungere alla sentenza di condanna.<br />
Nella sentenza di condanna fu tenuto conto <strong>dei</strong> compiti, attribuiti<br />
al CSE dalla normativa, ovvero la mancanza di:<br />
- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo,<br />
l’applicazione delle disposizioni del PSC;<br />
- Verificare l’idoneità del POS di ogni impresa in cantiere;<br />
- Adeguare il PSC in relazione all’evoluzione <strong>dei</strong> lavori e alle<br />
eventuali modifiche intervenute;<br />
- Vigilare sul rispetto del PSC e sospendere, in caso di pericolo<br />
grave e imminente, le singole lavorazioni.<br />
Considerazioni in merito alle sentenze descritte<br />
Tra le azioni congiunte di prevenzione intraprese in data<br />
03.04.2007 sono state approvate le linee guida sulle Regole<br />
essenziali di comportamento <strong>dei</strong> Coordinatori della Sicurezza<br />
nei cantieri edili. Le linee guida intendono indirizzare i Coordinatori<br />
verso le buone prassi e garantire, con sempre maggiore<br />
competenza, una presenza capillare sui cantieri a garanzia<br />
della sicurezza di tutti e si colloca nell’attività di attività di<br />
assistenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di<br />
Lavoro alle figure del sistema di prevenzione delle imprese.<br />
Le linee guida contengono una tabella indicante le presunte<br />
visite minime, del CSE, necessarie in cantiere. (Le linee guida<br />
possono essere <strong>scarica</strong>te dal sito web: www.aslmi3.it).<br />
È ovvio che il CSE si possa trovare a svolgere il proprio compito<br />
in diversi cantieri e sarebbe un costo assolutamente proibitivo<br />
pretendere in ogni cantiere una sua presenza costante.<br />
La normativa di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi<br />
di lavoro, nel configurare alcuni obblighi a carico <strong>dei</strong> vari soggetti<br />
aventi compiti di questa natura non si preoccupa tanto di<br />
“quantificare” il livello di presenza minima che questi soggetti<br />
devono garantire sul luogo di lavoro, ma, piuttosto, si “qualificare”<br />
il loro rapporto, di richiedere che costoro riescano a creare<br />
le condizioni per un efficace sistema di gestione delle aree<br />
di rischio professionale. Non avrebbe alcun senso, soprattutto<br />
nei cantieri di modeste dimensioni, pretendere una presenza<br />
continuativa del CSE. Ciò che conta è che lo stesso svolga il suo<br />
compito di verificare concretamente ciò che in cantiere avviene,<br />
secondo cadenze e tempistiche adeguate alla tipologia e<br />
alle dimensioni del cantiere, alle fasi lavorative e alle maggiori<br />
o minori condizioni di rischio presenti.<br />
Per concludere riprendendo l’allegato XV del T.U.S. il quale prevede<br />
che, durante i periodi di maggiore rischio dovuto a interferenze<br />
di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione deve verificare<br />
periodicamente la compatibilità del PSC con l’andamento <strong>dei</strong><br />
lavori, aggiornando il piano e, in particolare, il cronoprogramma<br />
<strong>dei</strong> lavori. In coerenza quanto sopra detto nello specificare<br />
i compiti che il coordinatore è tenuto a svolgere nei momenti di<br />
maggiore rischio nei cantieri (rischio da interferenze) rafforzi<br />
l’obbligo di presenza nei momenti di maggiore rischio, da intendersi,<br />
non tanto con riferimento alla persona fisica del CSE,<br />
quanto alla corrispondente area funzionale del coordinamento<br />
esecutivo. •