18.06.2013 Views

scarica pdf - Collegio dei Geometri

scarica pdf - Collegio dei Geometri

scarica pdf - Collegio dei Geometri

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

CAODURO ® s.p.a<br />

CAVAZZALE - VICENZA<br />

info@caoduro.it - www.caoduro.it<br />

dell’impresa della quale il deceduto era titolare. La Corte d’Appello,<br />

invece, aveva condannato il CSE ritenendo scontato che<br />

i parapetti, posti a protezione del vano scala, erano inadeguati<br />

sia per altezza che per resistenza, in relazione alle esigenze del<br />

lavoro che doveva essere svolto. Il CSE aveva proposto ricorso<br />

per cassazione però veniva rigettato dalla Suprema Corte<br />

la quale dava atto di condividere i criteri interpretativi adottati<br />

dalla Corte d’Appello per giungere alla sentenza di condanna.<br />

Nella sentenza di condanna fu tenuto conto <strong>dei</strong> compiti, attribuiti<br />

al CSE dalla normativa, ovvero la mancanza di:<br />

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo,<br />

l’applicazione delle disposizioni del PSC;<br />

- Verificare l’idoneità del POS di ogni impresa in cantiere;<br />

- Adeguare il PSC in relazione all’evoluzione <strong>dei</strong> lavori e alle<br />

eventuali modifiche intervenute;<br />

- Vigilare sul rispetto del PSC e sospendere, in caso di pericolo<br />

grave e imminente, le singole lavorazioni.<br />

Considerazioni in merito alle sentenze descritte<br />

Tra le azioni congiunte di prevenzione intraprese in data<br />

03.04.2007 sono state approvate le linee guida sulle Regole<br />

essenziali di comportamento <strong>dei</strong> Coordinatori della Sicurezza<br />

nei cantieri edili. Le linee guida intendono indirizzare i Coordinatori<br />

verso le buone prassi e garantire, con sempre maggiore<br />

competenza, una presenza capillare sui cantieri a garanzia<br />

della sicurezza di tutti e si colloca nell’attività di attività di<br />

assistenza del Servizio Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di<br />

Lavoro alle figure del sistema di prevenzione delle imprese.<br />

Le linee guida contengono una tabella indicante le presunte<br />

visite minime, del CSE, necessarie in cantiere. (Le linee guida<br />

possono essere <strong>scarica</strong>te dal sito web: www.aslmi3.it).<br />

È ovvio che il CSE si possa trovare a svolgere il proprio compito<br />

in diversi cantieri e sarebbe un costo assolutamente proibitivo<br />

pretendere in ogni cantiere una sua presenza costante.<br />

La normativa di tutela della sicurezza e della salute nei luoghi<br />

di lavoro, nel configurare alcuni obblighi a carico <strong>dei</strong> vari soggetti<br />

aventi compiti di questa natura non si preoccupa tanto di<br />

“quantificare” il livello di presenza minima che questi soggetti<br />

devono garantire sul luogo di lavoro, ma, piuttosto, si “qualificare”<br />

il loro rapporto, di richiedere che costoro riescano a creare<br />

le condizioni per un efficace sistema di gestione delle aree<br />

di rischio professionale. Non avrebbe alcun senso, soprattutto<br />

nei cantieri di modeste dimensioni, pretendere una presenza<br />

continuativa del CSE. Ciò che conta è che lo stesso svolga il suo<br />

compito di verificare concretamente ciò che in cantiere avviene,<br />

secondo cadenze e tempistiche adeguate alla tipologia e<br />

alle dimensioni del cantiere, alle fasi lavorative e alle maggiori<br />

o minori condizioni di rischio presenti.<br />

Per concludere riprendendo l’allegato XV del T.U.S. il quale prevede<br />

che, durante i periodi di maggiore rischio dovuto a interferenze<br />

di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione deve verificare<br />

periodicamente la compatibilità del PSC con l’andamento <strong>dei</strong><br />

lavori, aggiornando il piano e, in particolare, il cronoprogramma<br />

<strong>dei</strong> lavori. In coerenza quanto sopra detto nello specificare<br />

i compiti che il coordinatore è tenuto a svolgere nei momenti di<br />

maggiore rischio nei cantieri (rischio da interferenze) rafforzi<br />

l’obbligo di presenza nei momenti di maggiore rischio, da intendersi,<br />

non tanto con riferimento alla persona fisica del CSE,<br />

quanto alla corrispondente area funzionale del coordinamento<br />

esecutivo. •

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!