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Sez. 15 SEDI E ZONE D’AZIONE DEI MEZZI DI SOCCORSO<br />

1. In relazione a quanto stabilito dal Prospetto Informativo Rete (PIR) compete a RFI richiedere<br />

l’intervento del carro soccorso quando l’inconveniente interessa i binari di circolazione o comunque<br />

non assegnati in gestione alle IF. Qualora, invece, l’inconveniente interessi aree assegnate in uso alle<br />

IF sarà cura delle stesse richiedere l’intervento del carro soccorso. Quando la richiesta compete a<br />

RFI, il DM/DCO di giurisdizione dovrà inoltrarla verbalmente al Dirigente Centrale Coordinatore<br />

Movimento (DCCM), specificando ogni notizia utile in suo possesso; il DCCM dovrà parteciparla per<br />

iscritto al Referente di Trenitalia competente, specificando, per quanto possibile, luogo, natura ed<br />

entità dell’evento, tipologia e numero dei rotabili coinvolti, ecc. Sarà cura dello stesso DCCM valutare<br />

un eventuale intervento differito del carro soccorso tenendo conto delle ripercussioni sulla<br />

circolazione dei treni dovute sia all’inconveniente stesso che alle operazioni di recupero.<br />

2. Nel caso che il carro di soccorso di giurisdizione sia già impegnato, il Referente Accreditato della IF e<br />

il DCCM provvederanno per l’intervento del carro soccorso con zona di azione supplementare sul<br />

tratto di linea interessato.<br />

3. Il treno per l’invio del carro soccorso dovrà essere inviato con celerità sul posto dell’intervento.<br />

4. Analoga celerità dovrà essere usata per il rientro in sede del carro soccorso, per evitare ingiustificate<br />

lunghe assenze dei carri stessi dai propri depositi di appartenenza; al riguardo il treno effettuato per il<br />

rientro, qualora il carro soccorso non presenti riduzioni di velocità, dovrà essere equiparato, agli effetti<br />

della graduatoria di importanza dei treni, ad un diretto.<br />

5. I carri soccorso devono essere pronti a partire entro 20’ dalla richiesta durante l’orario di officina ed<br />

entro 60’ fuori dall’orario di officina.<br />

6. Il carro soccorso, nell’impianto in cui è in dotazione, dovrà stazionare su un binario appositamente<br />

scelto in modo da garantirne l’uscita in qualsiasi momento e nel più breve tempo possibile in relazione<br />

all’urgenza del caso.<br />

18<br />

71 – EDIZIONE DICEMBRE 2003<br />

CC 16/2008

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